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Fabrizio Bolzoni, Antonio Camerano, Paola Ferri,\nLuciano Patuelli, Adriano Rubbi, Salvatore Solinas, Andrea Testoni, con\nl'assistenza del Responsabile sindacale di LEGACOOP Carlo Marignani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDERLAVORO\u002FCONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente Massimo Stronati,\ndal Vicepresidente Andrea Gioeni, dal Direttore Mario Troisi, dal Capo\ndelegazione Giuseppe Gallinari e dai sigg. Alessandro Monzani, Giovanni\nPoletti, Leonardo Traino, con l'assistenza del Responsabile sindacale di\nCONFCOOPERATIVE Sabina Valentini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI\u002FServizi, rappresentata dal Presidente Olga Eugenia Pegoraro e dal\nResponsabile nazionale di settore Nicola Ascalone, Giuseppe Gizzi, Luciana\nCasalini, Angelo Genovese, Giovanni Gianesini, Enzo Sartorello e Lorenzo\nTamburini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UNIONSERVIZI\u002FCONFAPI, rappresentata dal Presidente Giovanni Frasca, dal\nVicepresidente con delega alle Relazioni sindacali Giovanni Carlo Mattiuzzo,\ndal Vicepresidente Luigi Quaranta, dal componente di Giunta di Presidenza\nVincenzo Elifani, dai componenti la Commissione sindacale Gian Luca Cocola,\nRaimondo Giglio, Armando Occhipinti e Massimo Stringa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi\n(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini, dal\nResponsabile nazionale del settore Elisa Camellini, dai Segretari nazionali\nMaria Grazia Gabrielli, Andrea Righi, dal Presidente del C.D. Giuliana Mesina e\ndai componenti del Comitato Direttivo Nazionale Agazzi Lorenzo, Agnani Michele,\nAlberti Donatella, Amendola Sara, Angelini Dalida, Anile Lucia, Arricale\nBenedetto, Ayala Donatella, Baldo Antonio, Baldini Sergio, Balestrieri\nFrancesca, Banchieri Daria, Banella Ivo, Bazzichetto Claudio, Berard Marila,\nBerluti Tatiana, Bernardini Cinzia, Betti Roberto, Bianco Stefano, Bigazzi\nSabina, Bindocci Massimiliano, Bini Loredana, Bivi Giovanni, Bonini Massimo,\nBracone Sonia, Briganti Aida, Brotini Luisella, Bruno Maria, Buonanno Ugo,\nBurgos Marjoire, Cabella Nadia, Caiolo Monja, Campioni Silvano, Capaccioli\nFranco, Cappellieri Roberto, Caridi Samantha, Carlini Flora, Carneri Graziella,\nCasagranda Ezio, Cavallini Monica, Cinà Adele, Cecchi Silvia, Cerri Ivano,\nCoccia Aurora, Cocorocchio Alfredo, Cocozza Elena, Codonesu Sergio, Colombo\nPieralberto, Comis Salvina, Cornacchiola Elisa, Craighero Cinzia, Cristiani\nPaolo, Crosa Sebastiano, Damico Rosa, D'Aquanno Silvio, De Pantz Cecilia,\nDecicco Giuseppe, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Grandi\nGiampaolo, Di Labio Alessio, Di Pietro Claudio, Di Tuoro Luana, Faye Abdou,\nFanzecco Simona, Ferretti Andrea, Filice Adriano, Fiorini Davide, Firpo\nArmando, Fontana Elisa, Fragassi Valentina, Francavilla Cosimo, Franceschini\nFranco, Frasanni Loredana, Frattini Massimo, Gagni Luisella, Galati Mario,\nGarufi Carmelo, Gatti Ilaria, Genovese Monica, Gentili Francesca, Ghiaroni\nPatrizia, Giannessi Laura, Giorgini Maria, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio,\nGreco Alessandra, Grieco Antonio, Grigolato Margherita, Grillo Giuseppe,\nGuglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Iacobacci Carmen, Lani Elisabetta, Lelli\nDanilo, Leonardi Salvatore, Lieto Raffaele, Luppino Elisa, Mandraccia Andrea,\nManocchio Maria, Marchesini Luca, Marchetti Caterina, Marchetti Desirè, Marin\nUmberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Mattioli Sandro,\nMesturino Elisabetta, Metitiero Giuseppe, Migliorini Marinella, Moi Marisa,\nMolinari Fiorenzo, Montalti Paolo, Montemurro Mariabruna, Montnamanti Mary,\nMorini Silvana, Mosca Matteo, Nappa Maria Rosaria, Ndoni Flutura, Nicoli\nStefano, Nicoli Stefania, Nocco Marilina, Olivieri Emanuela, Oliviero Melissa,\nOndifero Luca, Orlandi Barbara, Ortolani Giorgio, Padovani Milena, Papagna\nMario, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Pasquino Manuela, Pezzotti\nVittorio, Pinton Cinzia, Pirrello Isabella, Pistorello Roberta, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Pronio Giuseppina,\nRicchetti Daniela, Romagna Annarita, Romanotti Viviana, Ronco Cristina, Rossi\nMauro, Rossi Marco, Rossi Mariacarla, Russo Fabrizio, Saccomani Paolo, Santini\nGianmario, Santurbano Rosa, Sardyko Wioletta, Sasia Loredana, Scali Maura,\nScarnati Luigi, Scarpa Maurizio, Schiavone Vito, Sesena Cristian, Sgargi\nEmiliano, Sgargi Walter, Simoncini Gabriele, Sodano Gianfranco, Soffiati\nDaniele, Sorrentino Stefania, Sovilla Sonia, Speca Emilio, Spelta Carla, Spina\nFranco, Spitaleri Tiziana, Surian Maurizio, Tagliati Veronica, Talenti Enrico,\nTasinato Luigi, Tassainer Alda, Testa Emilio, Tonelli Lucia, Trunfio Francesco,\nTurello Cinzia, Ventrone Cesare, Viero Gino, Vitolo Maria, Voltan Francesca,\nZambon Monica e Zambonati Antonella, con l'intervento della Confederazione\nGenerale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale\nFabrizio Solari e del Responsabile Dipartimento Terziario e Reti Rosario\nStrazzullo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e Del\nTurismo(FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo\nRaineri, dai Segretari nazionali Vincenzo Dell'Orefice, Ferruccio Fiorot,\nGiovanni Pirulli e Rosetta Raso e da: Mario Piovesan, Marco Demurtas, Salvatore\nFalcone, Alfredo Magnifico, Daniela Rondinelli, dell'Ufficio sindacale, da\nDario Campeotto, Presidente AQuMT, unitamente a una delegazione trattante\ncomposta da: Hansjoerg Adami, Marco Agosta, Giovanni Agostini, Claudio\nAlessandrini, Cecilia Andriolo, Antonio Arcadio, Giuseppe Arcieri, Jairo Luis\nAttanasio, Giuseppe Atzori, Lamberto Avanzo, Antonella Bacci, Gianluca\nBagnolini, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Andrea Bartoli, Dario Battuello,\nFernanda Bisceglia, Giuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Domenico Bove, Mauro\nBrinati, Gianfranco Brotto, Antonio Calabretta, Domenica Calabrò, Angela\nCalò, Stefano Calvi, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Malgara\nCappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello,\nPiero Casali, Maria Vincenza Castagna, Elmina Castiglioni, Liliana Castiglioni,\nAntonio Castrignano, Giovanna Catizone, Mirco Ceotto, Valter Chiocci, Stefania\nChirico, Franco Ciccolini, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte, Bruno\nCordiano, Assunta Cortazzo, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Sonia Curti,\nPatrizio Cusano, Antonio De Luca, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Francesco\nDi Antonio, Ermanno Di Gennaro, Daniela Di Girolamo, Pancrazio Di Leo, Gennaro\nDi Micco, Carlo Di Paola, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger,\nIsabella Faraci, Adalberto Farina, Davide Favero, Fabrizio Ferrari, Domenico\nFerrigni, Antonio Fiorenza, Giuseppe Foti, Davide Frigelli, Roberto Frigerio,\nAntonio Furioso, Andrea Gaggetta, Stefano Galli, Elisabetta Gallina, Adriano\nGiacomazzi, Enrico Gobbi, Simona Gola, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri,\nDavide Guarini, Giuseppe Pietro Ianni, Sara Imperatori, Alessandro Ingrosso,\nGiuseppe Landolfi, Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni,\nFortunato Lo Papa, Diego Lorenzi, Carlo Maderna, Luca Maestripieri, Antonio\nMaglione, Ernesto Magnifico, Patrizia Manca, Bertilla Manente, Gilberto Marino\nMangone, Alessandro Marcellino, Sergio Marcelli, Paolo Marchetti, Maurizio\nMarcolin, Marina Marino, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza,\nRenata Mazzacco, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Daniele Meniconi, Elisa\nMiani, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Biagio Montefusco, Aniello\nMontuolo, Michele Muggianu, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Marco Nani,\nValerio Natili, Nicola Nesticò, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Anna\nLinda Passaquindici, Narcisa Pellegrini, Lucia Fiorenza Perfetti, Silvia\nPergola, Sarah Peruffo, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Giorgio Petroselli,\nLuigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piacquadio, Leonardo Piccinno,\nCinzia Pietrosanto, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Lucia Ponzo,\nMonica Porcedda, Elmar Pruenster, Gualtiero Quetti, Nicola Ramogida, Vincenzo\nRiglietta, Antonella Rizzo, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Andrea\nSabaini, Eugenio Sabelli, Maurizio Saia, Vittorio Salsedo, Daniele Salvador,\nMariano Santarsiere, Giorgio Sanzone, Nausica Sbarra, Massimiliano Scialanca,\nGianfranco Scissa, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Marco\nSquartini, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma, Luca\nTrinchitella, Michele Vaghini, Elena Maria Vanelli, Maria Teresa Vavassori,\nMarco Vecchiattini, Eugenio Enzo Vento, Marco Verde e Giuseppe Viviano; con\nl'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)\nrappresentata dal Segretario Confederale Annamaria Furlan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTRASPORTI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale sig. Luigi Simeone;\ndal Segretario Generale Aggiunto sig. Claudio Tarlazzi; dal Segretario\nNazionale sig. Ubaldo Conti; dai rappresentanti del Dipartimento Nazionale\nsigg. Paolo Collini, Giuseppe Filippone, Giuliano Galluccio, Paolo Modi, Sergio\nTarabù, Marco Verzari e dalla delegazione composta da: Gianni Acquaviva,\nGiuseppe Adamo, Giorgio Andreani, Vincenzo Andriani, Armando Alibrandi, Franco\nAloia, Alberto Arrighi, Mauro Barillà, Giuseppe Bartolo, Nadia Bellini,\nAlessandro Benisio, Stefano Bertinelli, Daiana Bofan, Vincenzo Boffoli, Taddeo\nBullini, Franco Cambula, Antonella Cannatà, Michele Carone, Rino Cataldo,\nAlberto Cilli, Claudio Cirinei, Orazio Colapietra, Silvana Comanducci, Enzo\nCostanzo, Carmelina D'Agostino, Patrizia De Marco, Morena De Pieri, Gina\nDell'Elice, Paolo Di Maio, Barbara Di Mengo, Patrizia Di Nardo, Enzo Di Prima,\nVincenzo Di Monte, Beglije Djelili, Domnica Cristina Dulceanu, Alessandro\nEmili, Roxana Ioana Enache, Bruno Esposito, Roberto Esposito, Vincenzo\nEsposito, Francesca Fabiani, Enore Facchini, Mirella Falconi, Gianpiero\nFanigliulo, Paolo Fantappiè, Gabriele Fiorino, Carlo Forlano, Stefano\nFranzoni, Francesco Gatta, Giovanni Gazzo, Francesco Genovese, Lucia Giacomin,\nGiuseppe Governale, Cosimo Greco, Patrizia Grimaldi, Claudio Iannilli, Bartolo\nIozzia, Stefano Ladogana, Maurizio Lago, Silvio Lasagni, Enio Latini, Pietro La\nTorre, Giuseppe Laurino, Amedeo Lena, Luca Lombardi, Nuccia Maletta, Giuseppe\nMancini, Severino Mancini, Antonio Mangone, Carmine Mastropaolo, Mirko Maule,\nPierfranco Meloni, Marco Minù, Sebastiano Mordà, Bruno Moscetti, Giuseppe\nMurinni, Giancarlo Napoleoni, Teresa Nico, Cinzia Novara, Marco Odone, Roberta\nOliva, Daniele Paci, Giuseppe Palermo, Michele Panzieri, Francesca Parrinello,\nDanilo Pedalino, Maurizio Pellegrini, Antonio Perrone, Giannantonio Pezzetta,\nRaffaele Pinto, Giovanna Pisanù, Claudio Pisoni, Giuseppina Porcù, Maria\nProcentese, Rocco Procolo, Stefania Pulce, Antonio Rescigno, Lanfranco Ricci,\nGiacomo Ricciardi, Paolo Riggio, Cristina Riva, Giuseppe Rizzo, Gianni\nRodilosso, Manuela Rondinone, Alessandro Rossini, Oliha Rox, Laura Ruberti,\nPasquale Ruggiero, Luigi Salas, Gladys Samanamud, Gianni Sciortino, Nicola\nSettimo, Giovanni Siddi, Franco Sighel, Lucia Silvestri, Sonia Spositi,\nPasquale Stefanini, Gennaro Strazzullo, Caterina Taglialatela, Ramona Maria\nTanactu, Giovanni Villella, Viviana Tapia, Mirco Trovato, Maurizio Vaccaro,\nLaura Varani, Ivana Veronese, Francesca Vespa, Angelica Viola, Ciro Vitiello,\nAndrea Zaniol, Daniele Zennaro e Giuseppe Zimmari; con l'intervento dell'Unione\nItaliana del Lavoro rappresentata dal Segretario Confederale Antonio\nFoccillo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presenti le delegazioni trattanti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato sottoscritto il presente Accordo di rinnovo del CCNL per il\npersonale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati\u002Fmultiservizi 19\ndicembre 2007, unitamente all'Avviso comune e il verbale del 3 agosto 2011\nquale parte integrante dell'Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio\ndella Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore\nimprese di pulizia e servizi integrati\u002Fmultiservizi e il relativo personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle\nOO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a\nlivello nazionale e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4),\nD.L. n. 248\u002F2007, convertito in legge n. 31\u002F2008, è un complesso unitario e\ninscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento\nminimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i\nlavoratori delle imprese di cui all'art. 1 e costituisce condizione necessaria\nper il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti\nnormative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla\nformazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli\nartt. 54, 66 e 69 (“Previdenza complementare”, “Organismo paritetico\nnazionale - ONBSI” e “Assistenza sanitaria integrativa”) costituisce\ncondizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente\nCCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di\nmercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme di\ntutti i precedenti CCNL, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto\nda esso disciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in\nambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività\ncaratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate\nrispetto all'ambito di applicazione del CCNL 24 ottobre 1997, del CCNL 25\nmaggio 2001, del Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2003 e i contenuti del\nProtocollo 7 ottobre 2003, che per altro mantiene una sua specificità, le\nParti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini\nprevisti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione\ndella precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al\nfine di meglio rispondere alle più articolate esigenze della domanda del\nmercato e della committenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come\ndelineate nei commi successivi, possono essere gestite nell'ambito di imprese\ntradizionali di pulizia e\u002Fo di imprese di servizi integrati\u002Fmultiservizi\u002Fglobal\nservice con l'utilizzo del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le\neventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai\nrapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa,\nautonomi e specifici CCNL corrispondenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e\nderattizzazione sono regolati dalla legge n. 82\u002F1994 e dalle successive norme e\nregolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi\nausiliari\u002Fintegrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e\nstraordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza\npubblica e privata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il progressivo ampliamento dei contratti di ‘global service’, basati sui\nrisultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della\nproduzione dei vari servizi, di ‘facility management’ e di servizi\nintegrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del\npresente CCNL, un mezzo di ridefinizione della offerta a fronte della domanda\ndi servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non\nprimarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza, nella sfera di applicazione del presente contratto sono\nricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e\nderattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali,\nimmobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e\nsegnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge,\narenili etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione,\nelettrici, idraulici etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e\ncongressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali,\nedifici, aree etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione,\nderattizzazione etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e\nposta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze,\nautorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali,\nlavaggio stoviglie etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati\n(abitazioni, residenze etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola\nmanutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale e uffici\npubblici e privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi integrati in ambito fieristico, museale e archeologico, comprese\niniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i\nservizi di primo intervento antincendio etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici e\nattrezzature, comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento\nin aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi\ncinofili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di fattorinaggio, custodia e archiviazione documenti, trasporto\ndocumenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con\nesclusione dei call-center etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria,\ngestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento\nfisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio,\napplicazione codici a barre etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai\nlavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica\ndelle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i soci-lavoratori di cooperative si applica la legge 3\naprile 2001 n. 142.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella consapevolezza della importanza del ruolo che le relazioni sindacali\nassumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del\nsettore, si conviene sulla opportunità di istituire articolati livelli di\nincontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di\nspecifiche tematiche di interesse settoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Informazioni a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle\nimprese e delle OO.SS., le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma\nannualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due Parti, incontri\na livello nazionale al fine di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della\noccupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e\u002Fo di\nqualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche della\norganizzazione del lavoro, all'Organismo paritetico di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con\nparticolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento\ndelle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di\naggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative\nper l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle\nregolamentazioni in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle\nmodificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la\ndefinizione di codici comportamentali da adottarsi tra Amministrazione Pubblica\ne società erogatrici dei servizi in appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rendere maggiormente funzionale ed operativo l'osservatorio per il governo\ndel mercato del lavoro e per l'occupazione costituito presso il Ministero del\nLavoro, anche al fine di supportare le iniziative della Cabina di regia per il\ncontrasto al lavoro sommerso e irregolare di cui alla legge n. 296\u002F2006, art.\n1, comma 1156) e al successivo D.M. attuativo 11 ottobre 2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo, comprese\nle evoluzioni in materia di Società miste, e dei profondi mutamenti del\nmercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di\nlavoro in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Informazioni a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, a livello regionale e\u002Fo provinciale su richiesta di una delle\nParti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle Organizzazioni\nstipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi\nper i singoli territori allo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione\nprofessionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello\nnazionale dall'Organismo paritetico di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare monitoraggi sulla durata dei contratti di appalto,\nsull'andamento delle gare, sui criteri di aggiudicazione, al fine di\nindividuare le iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello\nregionale, delle regolamentazioni in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione\ndelle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla\nluce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti e in base\nalle decisioni assunte dall'Organismo paritetico di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Informazioni a livello aziendale per imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di dimensioni nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e\ncomunque su richiesta motivata di una delle due Parti, incontri a livello\nnazionale, nell'ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese di\ndimensioni nazionali con almeno 400 dipendenti per un esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di\nmisure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla\nluce delle norme legislative e contrattuali in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di\nlavoro esistenti in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sull'andamento della occupazione femminile, con le relative possibili\nazioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel\nrispetto di quanto previsto dalla legge n. 125\u002F1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sui contratti di appalto in scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sulla occupazione e\u002Fo sulla\nmobilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale\nformeranno oggetto di esame e confronto preventivo su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale\ndel personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e\u002Fo\ntrasformazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche\nstrutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute\nsui livelli occupazionali, sulla organizzazione del lavoro e sulla\nprofessionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche,\nristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica\ndella migliore organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'andamento del lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attuazione dei modelli e dell'articolazione di orario definiti dal\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Informazioni a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni\ntecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli\noccupazionali, sulla organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formerà oggetto di esame congiunto tra le imprese, le RSU, ovvero, ove non\nancora costituite, le RSA semestralmente su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la consistenza numerica del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)i programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) l'andamento del lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informeranno altresì le RSU ovvero, ove non ancora costituite,\nle RSA sulle materie in relazioni alle quali disposizioni di legge o\ncontrattuali prevedano informazioni a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le ulteriori competenze del livello aziendale, si fa\nrinvio a quanto previsto dall'art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Temi di confronto a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in appositi incontri affronteranno i problemi di inserimento dei\nlavoratori stranieri, in applicazione delle norme di legge che li\nriguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a costituire un tavolo al momento della emanazione\ndella riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di armonizzare la vigente\nnormativa contrattuale alle nuove disposizioni che saranno emanate dal\nLegislatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Assetti contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti individuano 2 livelli di contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un 2° livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di\nrinvio dello stesso CCNL e in conformità ai criteri e alle procedure da tale\ncontratto indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL ha durata triennale tanto per la parte economica che\nnormativa; esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro,\ncostituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce altresì il trattamento retributivo base con una specifica\nfunzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto\ndelle retribuzioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL individua, per la contrattazione di 2° livello, le materie, i\nsoggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con\nambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse, anche al fine di\nconcordare un incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e\ncomunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla presentazione\ndelle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né\nprocederanno ad azioni dirette, rispetto alla vertenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione della azione messa\nin atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza\ndel CCNL e degli eventuali accordi di 2° livello slitterà di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le\nmodalità definite nell'accordo di rinnovo, l'applicazione del meccanismo che\nriconosce una copertura economica dalla data di scadenza del contratto\nprecedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento\ndell'accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello\ndi contrattazione di 2° livello finalizzato a far crescere il settore anche\nnell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione di 2° livello viene esercitata dalle\nstrutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni\nterritorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono\niscritte o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello ha la funzione di negoziare erogazioni\neconomiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di\nprogrammi concordati tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di\nqualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza\norganizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della\ncompetitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico\ndella singola impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire\nl'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti\ndalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate, in\ntutto o in parte, dal presente CCNL, come tassativamente indicate nel presente\ncomma o dalla legge; deve riguardare materie e istituti che non siano già\nstati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del\n“ne bis in idem”, salvo quanto espressamente previsto nel presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-azioni a favore del personale femminile, in attuazione della\nRaccomandazione CEE n. 635\u002F1984 e della legge n. 125\u002F1991, in coerenza con\nquanto convenuto in materia a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n.\n53\u002F2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il\nquadro convenuto in materia a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della\nformazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto\nprevisto all'art. 33 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accordi specifici in materia di articolazione turni\u002Forari anche per\nspecifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una\nmigliore organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già\nprevisti dal presente CCNL e\u002Fo definizione di nuovi meccanismi per tipologie\nparticolari di appalto presenti nel territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della\nmobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al\nfine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello hanno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure di rinnovo e gestione degli accordi di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel\nrispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello dovranno essere\nsottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel presente articolo e\npresentate all'Associazione territorialmente competente, in tempo utile per\nconsentire l'apertura della trattativa 3 mesi prima della scadenza degli\naccordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse anche al fine di\nconcordare un incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per un periodo pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste stesse, le\nParti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette, rispetto alla vertenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello con contenuti economici è consentita per\nl'istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati ai sensi del\nprecedente paragrafo “Contrattazione di secondo livello”, nonché del\nsuccessivo paragrafo “Premio di risultato”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della individuazione di parametri obiettivi utilizzabili ai sensi\ndel presente articolo, le Parti, considerando come il settore delle imprese di\npulizia e multiservizi\u002Fservizi integrati sia caratterizzato sicuramente da\n“alta intensità di manodopera” e come la principale risorsa sia costituita\ndal lavoro, convengono di individuare il principale indicatore nella effettiva\npresenza al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'erogazione del premio di risultato sarà proporzionata in\nrapporto alla effettiva presenza del lavoratore salvo periodi di assenza dovuti\na maternità, infortuni e attività sindacali, in concorrenza con la qualità\ndel lavoro prestato, necessaria al fine di mantenere i contratti di appalto,\nnonché di acquisirne di nuovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare\nl'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle\nrichieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi\nrisultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le\niniziative più opportune, la contrattazione di 2° livello secondo quanto\nstabilito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione della Commissione consultiva nazionale è finalizzata al\ncoinvolgimento partecipativo ad ogni livello e alla evoluzione del sistema di\nrelazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle\nrispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi di 2° livello\nsottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di\nseguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad\nobiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati\ntra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,\nproduttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui ai commi\nprecedenti sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di\nalcun istituto legale e contrattuale; dovranno altresì essere coerenti con\nquanto previsto dalla normativa contributiva e fiscale che prevede particolari\nagevolazioni in materia di elementi economici derivanti dalla contrattazione di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo per il premio avrà durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello stabilirà condizioni, tempi e modalità di\napplicazione del premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione del premio sarà riproporzionata dall'azienda in riferimento\nalle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai\nlavoratori nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in\nproporzione all'orario di lavoro individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio, a seguito dell'accordo di 2° livello, quando erogato assorbirà\nsino a concorrenza, ogni trattamento economico collettivo aggiuntivo rispetto a\nquanto previsto dal presente CCNL ovvero, laddove inferiore, è interamente\nassorbito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto previsto al precedente comma, nelle realtà in cui\nalla data di entrata in vigore del presente CCNL risultino vigenti accordi\neconomici di 2° livello, saranno estese le condizioni di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che gli accordi di 2° livello devono essere depositati\npresso le direzioni provinciali del lavoro in base alle norme di legge vigenti,\nle Parti concordano che gli accordi di 2° livello saranno inviati anche\nall'ONBSI che provvederà a trasmetterli al CNEL per le finalità previste\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei 4 anni precedenti siano\nrisultati privi di contrattazione di 2° livello e che non abbiano percepito\naltri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante\ndal presente CCNL, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di 2°\nlivello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il\nmese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di\nluglio 2013 l'importo di € 80,00 al liv. 2) (parametro 109) e riparametrata\nper gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia\nsarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo\nquadriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza\nal 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi.\nL'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro\nprestate alle proprie dipendenze nel periodo 1\u002F1\u002F2010 - 31\u002F12\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e\nluglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno\nall'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di\nelemento di garanzia retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare dell'elemento di garanzia\nsarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo\ndi nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le Parti ne hanno\ndefinito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi\nincidenza, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di 2° livello\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituti riconducibili ad incrementi di produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari\nesplicative, nonché dagli accordi interconfederali in materia, le Parti\nconvengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di\nproduttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed\nefficienza organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro supplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compensi per clausole elastiche e flessibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro a turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premi variabili di rendimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ore di ROL (riduzioni orario di lavoro), banca ore ed ex festività non\nfruite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività\naziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed\nefficienza organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Cessazione di appalto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla\nproduzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono\nfrequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di\nlavoro da parte della impresa cedente e predisposizione delle necessarie\nrisorse lavorative, con assunzioni ‘ex novo’, da parte della impresa\nsubentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche\nstrutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro,\ndell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni\ntipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante\n(Società, Cooperativa etc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis), D.L.\n31\u002F12\u002F2007 n. 248, convertito in legge 28\u002F2\u002F2008 n. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà\npreventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle\nstrutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì\ninformazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul\nrispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in\nquestione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima\ntempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove\noggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta\ndelle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste\nultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto\npossono verificarsi 2 casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e\nprestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire\nl'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico\nsull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4\nmesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni,\npensionamenti, decessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e\nprestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che\ngià gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale\ncui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro\no eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15\ngiorni precedenti con la RSA e le OO.SS. stipulanti territorialmente competenti\nper un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze\ntecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli\noccupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del\npersonale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di\nlavoro a posto di lavoro nell'ambito della attività della impresa, ovvero a\nstrumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle\ngiornate lavorative, mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando\nquanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di\ndipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro\nsubordinato trasferiti dall’azienda cessante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta\nimpregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare\nformale richiesta di adesione in qualità di socio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non\ninferiore a quello previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni\ndal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il\nrapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà\nassunto dalla azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa\nsospensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300\u002F1970,\nsaranno assunti dalla azienda subentrante con passaggio diretto e immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dalla impresa\nsubentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi\ndell'art. 4 del presente CCNL, il periodo di apprendistato già svolto,\nrispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione\na quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cessante consegna alla impresa subentrante la seguente\ndocumentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per\nl'eventuale assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nominativo e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- data di assunzione nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- data di assunzione nell'azienda uscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro,\nai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4) e 5) del vigente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n.\n68\u002F1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2008 in materia di salute e\nsicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria e al medico\ncompetente, e alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di\nattuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21\u002F12\u002F2011 tra il Ministero del\nLavoro e la Conferenza Stato\u002FRegioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le iniziative di formazione e\u002Fo addestramento, ivi comprese quelle relative\nagli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e\u002Fo di\ninserimento stipulati, nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto\nformativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.lgs. 10\u002F9\u002F2003 n.\n276, e al Decreto del Ministero del Lavoro 10\u002F10\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'iscrizione dei lavoratori ai Fondi di previdenza complementare e al Fondo\ndi assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 54 e 69 del vigente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente\narticolo, l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità\nsostitutiva del preavviso di cui all'art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso\ndi assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il\nregime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del\nrapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro\nai sensi dell'art. 3 della legge n. 604\u002F1966 e la costituzione ‘ex novo’\ndel rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a tal fine, richiamano e allegano al presente CCNL la nota del\nMinistero del Lavoro prot. n. 5\u002F25 316\u002F70 APT del 14\u002F3\u002F1992, confermata con\nCircolare del 28\u002F5\u002F2001 n. 5\u002F26514\u002F7APT\u002F2001 e il testo dell'art. 7, comma 4\nbis), D.L. 31\u002F12\u002F2007 n. 248, convertito in legge 28\u002F02\u002F2008 n. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 26 maggio 1997 n. 152, il datore di lavoro\nè tenuto a fornire al lavoratore, entro 30 giorni dalla data\ndell’assunzione, le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o\npredominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi,\nnonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore,\noppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi\ncon l'indicazione del periodo di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) la durata delle ferie retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) i termini di preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione circa le indicazioni di cui alle lett. e), g), h), i) e j)\npuò essere effettuata mediante rinvio alle norme del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro operante in regime di appalto e subappalto fornirà al\nlavoratore una tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1), lett.\nu) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)un documento d'identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) il certificato generale del casellario di data non anteriore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il numero di codice fiscale e quant'altro eventualmente richiesto da\nparticolari disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lo stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 2 foto formato tessera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessato il rapporto di lavoro l'impresa, non oltre il giorno successivo alla\ncessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni\ndocumento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedito\nper ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e dei minori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori si applicano le vigenti\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 8 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 6 per i lavoratori inquadrati al liv. Quadro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 4 per i lavoratori inquadrati al liv. 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 3 per i lavoratori inquadrati al liv. 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati ai livv. 5),\n4), 3) e 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio\ninquadrati ai livv. 4) e 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio\ninquadrati ai livv. 1), 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i\nlavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di 3\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento senza preavviso, né\nindennità per la risoluzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori del liv. 7) e\ndurante il 1° mese per i lavoratori del liv. 6), la retribuzione sarà\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore\nsarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a\nseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del\nmese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che\nlo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei\n12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto e immediato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore\nnell'ambito di ogni istituto. Rimangono ferme, inoltre, tutte le altre\ncondizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 10 - Inquadramento del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli\ndi seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati e operai\nviene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno\nriferimento distintamente a tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli\ndiversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al\nlivello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo\ndi mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono\ngenericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono\nprevalentemente formulati in termini uniformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche\nautorizzazioni e\u002Fo abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività\ne l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il\nlavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n. 190, come\nmodificata dalla legge 2 aprile 1986 n. 106, le Parti convengono quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n“Quadro” viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati\ncon decorrenza 1\u002F7\u002F1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 5\ndella legge 190\u002F1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati\ndal Quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità\npuò essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza\nassicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali, nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta\nai Quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori\nrelativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni\nacquisite nell'ambito dell’attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di Quadro da parte\ndella azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di\nfunzione di importo pari ad € 25,82 mensili lordi da computarsi su tutti gli\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle\ndisposizioni proprie per la categoria degli Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data\npiena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto\nriguarda la categoria dei “Quadri”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello il personale con mansioni direttive che oltre\nalle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al liv. 7) e a\npossedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle\nfunzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici\nfondamentali o svolga attività di alta specializzazione e importanza ai fini\ndello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati con funzioni direttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive\nche richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la\nnecessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del\nprocesso di competenza) e che sono responsabili circa i risultati\nattesi\u002Fobiettivi da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati\u002FOperai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza\u002Fesperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Fpoteri di iniziativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai con mansioni e qualifiche specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto\ninerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata\npreparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono\nspecifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti\nprofessionali\u002Fabilitativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di\niniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)Impiegato di concetto tecnico\u002Famministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)Analista programmatore, tecnico programmatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)Approvvigionatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)Assistente di Direzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6)Contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7)Coordinatore di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.8)Ispettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.9)Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.10)Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei\nsettori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualif. di concetto provetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle\nprocedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di\ncapacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e\ntecnico-pratica specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi\nmanualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive\nricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza\ndelle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di\ncoordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in\ncomplessi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del\nliv. 4) compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di\nsignificative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)Tecnico responsabile di conduzione di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie,\nmanutenzione e installazione, logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3) Manutentore polivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione,\ndemuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di\nsostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate\nda elevata autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) Contabile e contabile cliente, preventivista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2) Supervisore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3) Programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con\nresponsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli\naccessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento,\ncustodia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualif. d’ordine specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di\nadeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali,\ntecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui\nattuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e\u002Fo particolari\ncapacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando e\nsorvegliando attività svolte da altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono\nattività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori\na piombo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente,\ncoordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il\ngruppo o l'unità operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e\u002Fo serbatoi e cisterne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di\npalificazioni e staccionate, allo sfalcio con mezzi di potatura di potenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima\nequivalenti, e avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di\nimpianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei\nparametri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)Addetti alla conduzione impianti civili e industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli\nimpianti industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di\nmateriali con mezzi complessi e pesanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della\npatente C) o superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogru, trattorista con\npatente C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono\nalla individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di\nnatura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e\nl'installazione di macchine e di impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico,\nedile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2) Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che\nrichiedono una specifica preparazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1) Contabile d'ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2) Segretario, archivista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3) Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con\ncompiti di organizzazione e gestione di attività specifiche. Impiegati\nd'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di\nattività di media complessità e di controllo di operatori a queste\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più\naddetti, all'interno di aree chiuse e limitate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2) Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli\naccessi con coordinamento e controllo di più addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura,\naree espositive e museali con funzioni di supporto agli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4)Capogruppo attività di reception e accompagnamento dei visitatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5)Addetto all'accompagnamento di gruppi di visitatori e attività analoghe\nche prevedano anche la conoscenza di lingue straniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.6)Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, con\nconoscenza di una o più lingue straniere ove richieste dall’attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel\ncontrollo di accessi e aree confinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei\ndocumenti di ingresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Lavoratori che, in autonomia e avendo pratica dei processi, eseguono\nattività di natura complessa nella disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, per acquisire il liv. 4), devono conseguire abilitazione\nprofessionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico\nche, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere\nle specifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive\ne dei Protocolli comunitari del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1) Tecnici disinfestatori specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualif. esecutivi qualificati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad\noperazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la\ncui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in\nlivelli inferiori o uguali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli\nambienti, chiusi e aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici\ncomplesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)Addetti al risanamento ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2) Addetti al trattamento\u002Fpulitura delle facciate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)Conducente autospazzatrici e\u002Fo macchine operatrici per le quali è\nrichiesto il possesso della patente B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale\ne\u002Fo piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da\nesperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di\ntecniche innovative);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)Addetti alle potature e al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci\ne alla piantumazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6)Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7)Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori, che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti,\nsvolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di normale\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili e\nindustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di materiali con mezzi complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori a q. 35 (per i quali non\nè richiesta la patente C e D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)Conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e\nsistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3) Aiuto magazziniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)Operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di\nmovimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Addetti ai servizi alla ristorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni,\neseguono, anche con l'individuazione di semplici guasti, attività di\nmanutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1) Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettrico - edile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2) Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnica o\namministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)Operatore addetto al terminale, e\u002Fo sistemi di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2) Centralinista\u002Fassistenza telefonica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di\nmateriali, addetti al controllo fatture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4) Fattorino addetto a mansioni semplici di Segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5) altri compiti di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Impiegati che, pur svolgendo direttamente mansioni affidate, sono\nresponsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a\nqueste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con\nvendita di libri e gadget;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)Addetto alla sala di biblioteche e altre attività museali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3) Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.4)Addetto di attività di reception e accompagnamento dei visitatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1)Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere,\nmostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.2)Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata\ncapienza e senza specifiche limitazioni e operante esclusivamente all'interno\ndei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e macchine\noperatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro\nveicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale\nadeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che,\nrealizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le\nspecifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e\ndei Protocolli Comunitari del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnici disinfestatori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Impiegati Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualif. esecutivi comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di\npratica\u002Faddestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si\nrichiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e\nmezzi meccanici senza autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni\nesecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze\nelementari di prodotti chimici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo\nservizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività\namministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti\nanche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche\no semiautomatiche attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti\nai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici e aspiratori, nonché ai\nlavori di pulizia dei vetri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e\nassimilabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura,\nconcimazione e pulizia aree verdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la\npatente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)Addetti alla rotazione trasporto sacchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6)Addetti alla selezione e\u002Fo separazione dei residui di lavorazione e\u002Fo di\nmateriale da raccolte differenziate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7)Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso\netc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.8)Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.9)Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in\nambito scolastico, sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree\ndelimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e\u002Fo predisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) Operai comuni addetti al controllo impianti automatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2) Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3) Operai comuni addetti alla reception, servizi copia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto\ne la movimentazione e la distribuzione di materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna\nall'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)Addetti al carico\u002Fscarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto\nnell'area confinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla\nristorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono\nsemplici lavori di manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1)Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2) Operaio comune manutentore e montatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono\nattività con compiti esecutivi semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1) dattilografia\u002Fstenodattilografia anche con videoscrittura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2) compiti semplici di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3) centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali,\naree, beni e attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi,\nedifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)Addetto al controllo degli accessi e alla verifica dei relativi\ndocumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni,\nparchi, aree archeologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3)Addetto al controllo degli accessi e alla custodia in edifici privati e\npubblici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.4)Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni anche con l'utilizzo di attrezzature e\nmacchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e\u002Fo diluibili in\nacqua, secondo le istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale\nadeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che,\nrealizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le\nspecifiche ed i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e\ndei Protocolli comunitari del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1) Tecnici disinfestatori comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per gli addetti ad altre attività ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ambito scolastico, sanitario (1.9) del presente livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli\nlivelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività\nausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al\nliv. 2) con parametro 115.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo retributivo derivante dalla applicazione del nuovo parametro 115\ncomporta l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali analoghe indennità\ncorrisposte a livello aziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 648,03 da giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 658,58 da marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 669,13 da settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 695,51 da aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualif. Manovali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici,\na contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono\nconoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che\nnon necessitano di autorizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del liv. 2) di prima\nassunzione nel settore per i primi 9 mesi di svolgimento di effettivo\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale non addetto a comuni servizi di pulizia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per gli addetti alle cabine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e linee di verniciatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che il nuovo impianto classificatorio prevede l'inquadramento\ndegli operai qualificati al liv. 3), le Parti concordano che, in deroga alle\nnuove declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di\ninquadramento, venga riconosciuto a tutti gli operai qualificati addetti alle\ncabine e linee di verniciatura in forza al 1° giugno 2001, l'inquadramento nel\nliv. 4) nuovo con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente\nalle mansioni da essi effettivamente esercitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, i nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti, come\nda tabella allegata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 704,37 da giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 715,84 da marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 727,31 da settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare: € 755,98 da aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale per gli addetti alla disinfestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e derattizzazione - formazione e aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti concordano sulla opportunità che i percorsi formativi e\nle attività di aggiornamento del personale addetto ai servizi di\nDisinfestazione e Derattizzazione siano oggetto di apposita normazione da parte\ndel Ministero della Salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti danno mandato all'ONBSI per predisporre un progetto, da\npresentare al suddetto Ministero, sulla base di quanto previsto dalle Direttive\ne dei Protocolli Comunitari specifici del settore, anche in collaborazione con\nIstituti Universitari ed Enti Pubblici competenti per materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si faranno carico dei costi inerenti alla formazione dei propri\ndipendenti che avvieranno ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-family: Times New Roman,Times,serif;font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-family: Times New Roman,Times,serif;font-size: 7pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"15*\">\n  \u003Ccol width=\"29*\">\n  \u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003Ccol width=\"157*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">qualifica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parole\n        “chiave”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quadro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">legge n. 190\u002F1985\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Imp. Direttivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specifica preparazione e capacità professionale \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la necessaria autonomia\u002Fdiscrezionalità\u002Fpoteri \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di iniziativa - responsabilizzazione dei\n        risultati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">174\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Imp. di concetto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Operaio provetto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">adeguate conoscenze - esperienza - potere di\n        iniziativa  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nei limiti delle direttive generali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Imp. di concetto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attività di concetto o prevalentemente tali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Operaio provetto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">autonomia operativa nell'ambito di direttive,\n        conoscenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di tecnologie del lavoro\u002Ffunzionamento apparati  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anche coord. di gruppi in complessi diversi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Imp. d'ordine\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">specifiche conoscenze e\u002Fo capacità tecnico-pratiche \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunque acquisite, anche coord. squadre di altri \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavoratori inferiori o uguali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Imp. esecutivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">normali conoscenze e adeguate capacità\n        tecnico-pratiche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunque acquisite anche coord. di lavoratori\n        inferiori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavoratore polivalente (esperienza, flessibilità, \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">più aree di intervento, utilizzo di tecniche\n        innovative)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">109\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Impiegato esecutivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Operaio comune\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Primo impiego. Semplici attività amm. o tecniche \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che non richiedono particolare preparazione.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Passano al liv. 3) dopo 18 mesi di servizio\n        effettivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attività per l'espletamento delle quali sono\n        necessarie  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">semplici conoscenze professionali acquisibili anche \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con un breve periodo di pratica\u002Faddestramento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anche con semplici attrezzature industriali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Manovale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attività semplici, a contenuto manuale, per le\n        quali  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non occorrono conoscenze professionali, nonché\n        lavoratori  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del liv. 2) di prima assunzione (9 mesi)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-family: Times New Roman,Times,serif;font-size: 7pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"61%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18\nmarzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una\ncaratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a\nsoddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino\na 6 mesi. Non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo\nindeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri. A livello\nterritoriale, con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, si potranno\nconcordare assunzioni con contratto a tempo determinato nella fase di avvio di\nuna nuova attività superiori a detto periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori\nin congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001\nn. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di\ninizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, comma 2) del citato D.lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3\nmesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare\nl'affiancamento del lavoratore che si deve assentare. Per i livv. 5), 6) e 7)\nl'affiancamento può essere portato fino a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le\nassunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione a termine per le\nmedesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto\nper i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo\nmassimo pari a 1\u002F3 della durata del contratto iniziale, non si estende oltre la\nscadenza del termine apposto al contratto e comunque non può superare la\ndurata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, su richiesta delle OO.SS. competenti o delle RSA\u002FRSU, forniranno\nannualmente alle stesse informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle\ntipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo\ndeterminato stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle\nnorme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente, e sono\neffettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo\nindeterminato, compresi i trattamenti economici previsti dalla contrattazione\nterritoriale e\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300\u002F1970 (Campo di applicazione\ndei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono\ncomputabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quant'altro non previsto si fa riferimento alla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che tra le ragioni di carattere\nsostitutivo che ai sensi di legge nonché del presente articolo, consentono\nl'assunzione con contratto a tempo determinato rientrano in via esemplificativa\nl'ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto, lavoratori assenti in aspettativa o in permesso o in congedo o\nassenti durante il periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente chiarimento, avendo natura interpretativa, fa salva la\nlegittimità dei contratti a tempo determinato già sottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 12 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a partire dal 19\nluglio 2012 troverà applicazione l'accordo allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sfera di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro a causa mista,\nfinalizzato al conseguimento, attraverso una mirata formazione, di una\nqualificazione attraverso una adeguata formazione volta alla acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei\nlivelli dal 2) al 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del\ncontratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento iniziale,\nintermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo\nindividuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di\nassumere non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e\nqualificate, con riferimento al singolo appalto o servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere\nstipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge\n28.3.2003 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30\ngiorni di lavoro effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di recedere in qualsiasi\nmomento dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e con diritto al TFR e ai ratei delle mensilità supplementari e\ndelle ferie, purché maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7): 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza superiore alle 4 settimane consecutive il periodo di\napprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata della assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal liv. 5) al liv. 7),\nin possesso di diploma riguardante la professionalità da acquisire, la durata\nsarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la\nprofessionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale le Parti potranno prevedere durate maggiori per\nspecifiche situazioni professionali e\u002Fo operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori\nche abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del periodo di\napprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia\nvenuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parere di conformità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni\ndi rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono\nrichiedere all'Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le\ncompetenti Amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti\nbilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti\nal quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione\nvigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno\nproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di\nformazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini\ndella dimostrazione della attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista sarà rilasciata dalla\nazienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi\ndell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le\nAssociazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via\ntransitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e\nsarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella\ndestinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli\ninfortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro,\norganizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà\ncollocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni\ndi igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi sono definiti nell'allegato 1), che forma parte\nintegrante del presente contratto. Le Parti si riservano ove del caso, in fasi\nsuccessive, di modificare e ampliare suddetti profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare\nda libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la\nformazione in apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza ‘on the\njob’ e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. La\nstessa dovrà essere conforme alle normative di legge e alle regolamentazioni\npreviste a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa\nazienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a\ntrasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni\naziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata\ndal datore di lavoro nel contratto di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei\nlocali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in\ncaso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie\nstrutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti,\no nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\ninquadrato 2 livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà\ndel periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 2) saranno inquadrati al\nliv. 1) per tutto il periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare,\nindennità di contingenza ed EDR ex Accordo interconfederale 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista\nha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento\nnormativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la\nquale egli compie il tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con\norario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica quanto previsto dalla legge n. 296\u002F2006, art. 1, comma 773).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore di\ndisposizioni in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere\ndi istruzione e formazione e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o\nper percorsi di alta formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la disciplina di cui al presente articolo si\napplica, in quanto compatibile, ai giovani di età compresa fra i 16 e i 18\nanni ai sensi della legge n. 196\u002F1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato, stipulati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 276\u002F2003, continua ad applicarsi\ntale disciplina fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Contratti di inserimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti recepiscono i contenuti dell'Accordo interconfederale 11 febbraio\n2004, che si allega al presente CCNL, ed eventuali modifiche che\ninterverranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Lavoro ripartito.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a\ntempo indeterminato, con cui 2 lavoratori assumono in solido una unica\nobbligazione lavorativa subordinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l'orario complessivo\ndi lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale ai sensi del presente\nCCNL e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei\nlavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi\nlavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la\nsostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in\nproporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro\nsull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente e\ntempestivamente sull'impedimento ad effettuare la propria parte di\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro\nlegittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da\nciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in\nquestione si fa riferimento alle disposizioni di legge e normative vigenti.\nTenuto conto della tipicità di tale rapporto di lavoro, le Parti definiranno\nuna puntuale disciplina di specifici istituti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 15 - Somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in\nattuazione delle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU\u002FRSA ovvero, in\nmancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali\nfirmatarie del CCNL, il numero dei lavoratori assunti con contratto di\nsomministrazione e i motivi del ricorso allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del\ncontratto di somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 16, i lavoratori\nsomministrati con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al\nrelativo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui\nsopra è arrotondata all'unità intera superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Contratti di somministrazione a tempo determinato,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>contratti di inserimento e contratti a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Percentuali di utilizzo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di\ninserimento e a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla\nlegislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima,\ncomplessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in\nforza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia\ncontrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con\ncontratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di 1 a 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta\ndisciplina, con riferimento al singolo appalto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Passaggio di mansioni e di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di\nlivello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento\ncorrispondente all'attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia\navuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla\nconservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo, a\ntutti gli effetti, trascorso il periodo di 2 mesi dal disimpegno delle mansioni\nsuperiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per i casi di passaggio a livello superiore\nverificatisi prima del 31 maggio 1982 trova applicazione la normativa dei\nprecedenti contratti in materia di determinazione dell’indennità di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta a ogni fine mese con la specificazione\ndegli altri elementi costitutivi liquidabili mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione può avvenire mediante assegni bancari e\u002Fo\naccredito in conto corrente bancario, nel rispetto della normativa in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso l'impresa ritardi di oltre 15 giorni il pagamento della\nretribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2%\nin più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al\ncomma 1); inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto alla corresponsione del TFR e dell'indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulla retribuzione tabellare e sugli altri elementi\ncostitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta\nla parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione tabellare si intende quella indicata dalla tabella di cui\nal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione base si intende la somma della retribuzione tabellare e\ndella indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma\ndella retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ‘ad\npersonam’, nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti\ncon carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere\nretributivo (rimborso spese etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che il termine di corresponsione delle retribuzioni è,\ncome da comma 1) del presente articolo, ogni fine mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni variazione di tale termine deve essere oggetto di specifico confronto e\naccordo sindacale a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve consuetudini e prassi aziendali non oggetto di precedenti\ncontestazioni vigenti al 31 maggio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Determinazione del trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali\naventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata\nsu 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile\nè 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la\nretribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e\nper 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile\nglobale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel\nperiodo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 21 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14a mensilità pari a una\nretribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel\nperiodo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 - Scatti biennali per gli impiegati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e anzianità forfettaria di settore per gli operai.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scatti biennali per impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa\nimpresa hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio, a una\nmaggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di\nappartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e\nsull'indennità di contingenza all'1.8.83 (€ 279,60).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali di\nanzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare\ndell'ultimo livello di appartenenza e della indennità di contingenza\nall'1.8.83.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti maturati nel livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli\neffetti della maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già\nconcessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati già in forza al 31\u002F05\u002F2011, l'EDAR di cui al CCNL\n19\u002F12\u002F2007, verrà mantenuto come elemento economico ‘ad personam’ e sarà\nassorbito al momento del raggiungimento del 1° scatto successivo alla\nsottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anzianità forfettaria di settore per gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti\ndi durata predeterminata, agli operai sarà riconosciuta una anzianità\nforfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella\ntabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è\nstabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come\ndisposto nell'art. 22 del CCNL 25 maggio 2001 e CCNL precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto\ndistinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello\nstraordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di\npreavviso, TFR, malattia e infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi 4 anni\ndi anzianità nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 5° anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di\nlavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto\nsecondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione\nattestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso\nl'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai già in forza che al 31\u002F05\u002F2011 non percepiscono l'anzianità\nforfettaria di settore, l'EDAR di cui al CCNL 19 dicembre 2007 verrà mantenuto\ncome elemento economico ‘ad personam’ e sarà assorbito al momento del\nraggiungimento dei 4 anni di anzianità di settore, come previsto nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Riproporzionamento della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza per malattia e infortunio o di assenze non retribuite\nnon compete il relativo trattamento economico giornaliero, salvo quanto\ndisposto dall'art. 51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Indennità varie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità mezzi di locomozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo per servizio,\nuna indennità mensile da concordarsi fra le rispettive OO.SS. territoriali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>Indennità lavoro disagiato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di\nbilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana sarà corrisposta una\nspeciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità d'alta montagna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede\ndi lavoro in località di alta montagna, l'impresa corrisponderà una equa\nindennità da concordarsi fra le rispettive OO.SS. territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>Indennità di lontananza da centri abitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la sede della azienda disti dal perimetro del più vicino centro\nabitato oltre km. 3, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'impresa che\nnon provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da\nconcordarsi tra le rispettive OO.SS. territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per maneggio denaro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori\nverrà corrisposta una indennità nella misura del 3% sulla retribuzione\ntabellare della sua categoria di appartenenza. Gli interessi derivanti da\neventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di\nbollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore ad €\n4,65, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5% sulla retribuzione\nbase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità rimozione scorie e polverino altoforni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del\npolverino degli altoforni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,05\nper ogni ora di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati\nalle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,036 per ogni\nora di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste due ultime indennità sono da considerarsi come elemento utile ai\nfini del calcolo della indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, del\ntrattamento di festività e di ferie, nonché della 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la locuzione “pulizia dei soli reparti\nindustriali destinati alle lavorazione” hanno inteso riferirsi esclusivamente\nalla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge\nl'attività industriale vera e propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all'interno\ndi stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali\nin cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad\nesempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso spese di locomozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia comandato in occasione del lavoro o per l'esecuzione\ndel lavoro, a spostarsi da un posto all'altro di lavoro, competerà il rimborso\na piè di lista delle spese sostenute, qualora detto spostamento non avvenga\ncon mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità pulizia ambienti radioattivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa -\nBeta - Gamma - raggi X) sarà corrisposta una indennità di € 0,12 per ogni\nora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in\nfunzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo\ndel trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a e 14a mensilità e\nindennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per lavori nel sottosuolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie,\nlocali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di € 0,03\nper ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività\nsimilari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che\nsi trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi etc.)\nverrà corrisposta al personale una indennità oraria di € 0,03 non\ncumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera\nnelle stazioni della Metropolitana o lungo le linee della stessa, svolga la\npropria attività all'aperto o sotto la pensilina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità aeroportuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori\nche svolgono la propria attività esclusivamente nell'ambito aeroportuale una\nindennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a concorrenza eventuali\naltre indennità già erogate a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Alloggio al personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare a\ndisposizione nei locali della azienda, la concessione dell'alloggio sarà\ngratuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 26 - Indumenti di lavoro e divisa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indumenti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio 2\ntute o 2 camiciotti e 2 pantaloni o 2 indumenti equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa concorderà in sede aziendale con la RSU, ovvero, ove ancora non\ncostituita, con le RSA, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in\nrelazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore\nnelle prestazioni richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a\ndisposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro\nattività sotto la pioggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti\nloro affidati e durante il servizio, indossare la tenuta fornitagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'attività prestata preveda la fornitura di una divisa,\nindispensabile per lo svolgimento del servizio, questa sarà fornita dalla\nimpresa compatibilmente con l'usura e comunque con cadenza biennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro\nalla restituzione della divisa; in caso contrario, il costo della divisa sarà\ncomputato come onere a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 – Trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori\ndell'abituale sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria\nsede di lavoro e avrà diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al rimborso delle spese di vitto e\u002Fo alloggio a piè di lista, quando la\ndurata della missione obblighi il lavoratore a incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa\ncivile e penale per ragioni inerenti al servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Mobilità aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro,\nnell'ambito comunale, non possono avvenire se non per ragioni\ntecnico-organizzative e produttive e vanno comunicati al lavoratore interessato\ne contestualmente alla RSU ovvero, ove ancora non costituita, alle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro a un'altra se\nnon per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e\nche non ricorrano nella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità\ndi fine rapporto e al preavviso, salvo che per i lavoratori dei livv. 7) e 6),\nse all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della\nimpresa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in\nbase alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio,\nnei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene\nconsiderato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese\ndi viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti\nfamiliari (mobilio, bagagli etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i termini dovranno essere preventivamente concordati con\nl'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovuta inoltre l’indennità nella misura di 1\u002F3 della retribuzione\nglobale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura\ndi 2\u002F3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1\u002F15 della stessa per ogni\nfamiliare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente\nregistrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione\ndel trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per\niscritto con il preavviso di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 30 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge e alle\nrelative deroghe ed eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo\nquanto disposto ai successivi artt. 32 e 33.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 4) del D.lgs. n. 66\u002F2003, la durata media\nsettimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene\ncalcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale termine potrà essere aumentato fino a 12 mesi con accordi di 2°\nlivello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità della\nattività lavorativa, nonché ad esigenze tecniche, produttive e organizzative\nsettoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del CCNL, il\nperiodo di riferimento è comunque pari a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di\nattività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività\na ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero\norganizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo\npuò essere fruito nell'arco della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo\nconfronto tra le Parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati\ncon almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le RSA, ovvero con la RSU, assistite dalle OO.SS. territoriali, potrà\nessere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione\nglobale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata\nsulla retribuzione base. A partire dalla entrata in vigore del presente CCNL,\nnegli accordi di 2° livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente\nCCNL, le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale\nmaggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in\nattuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui\nall'art. 33 del presente CCNL, dell'orario contrattuale individuale di lavoro\nconcordato tra le Parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione\ndell'orario concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in\nnon più di 2 frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n.\n66\u002F2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo\nfatte salve le attività caratterizzate da 2 frazioni di lavoro durante la\ngiornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore\nconsecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art.\n17, comma 4) del D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è\nabolita la possibilità di concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22,\ncomma 8) del CCNL 13 dicembre 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una\nmaggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui ai commi 11) e 14) (prestazione nel\n6° giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di\nloro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì\ncumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (lavoro\nstraordinario, notturno, festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata\ndall’impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per\nl'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o\ngli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario\npredisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato\ncome se avesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro il lavoratore ha diritto\nalmeno a 1 ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente\nle medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze della\nazienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano\nequamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre il\nriposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo\nche il personale ne abbia tempestiva cognizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può\nlasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo, entro i limiti delle 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per\nspostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli\nabituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per\nesigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come\nprestazione lavorativa e come tale retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel\ncorso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da\nspostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli\nabituali - sono rimborsate dalla impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di\nviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per\nl'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro,\ntra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione\nlavorativa a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo pieno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità della\nattività lavorativa la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da\nuna media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore\nsettimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a\nconoscenza della RSU e, ove ancora non costituita, alle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro,\ngiornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro\nsupplementare\u002Fstraordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle flessibilità sopra previste i lavoratori interessati\npercepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei\nperiodi di superamento che in quelli di minore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore può far confluire in una “banca individuale delle\nore” le ore di lavoro eccedenti la 45a ora, che, su richiesta\ndell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte\nsalve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione\nafferente al mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare\npreventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua\nvolontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di\ncui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello\ndi effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne\nfaccia richiesta con un preavviso di almeno 5 giorni, non risulti\ncontemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non\nostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione\nalla infungibilità delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo\nrichieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile\nil recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate,\nl'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base\ndella retribuzione oraria in vigore a quella data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore\nrelative al riposo compensativo non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base\nmultiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte\nsalve le condizioni di miglior favore esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Orario di lavoro dei lavoratori discontinui\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per le attività di gestione dei servizi fieristici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e di custodia e controllo di aree ed edifici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Accordo 3 dicembre 2003).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e\nindeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di\ncontinuità nell'espletamento della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa\nriferimento alla declaratoria successiva e a quanto indicato dal R.D. n.\n692\u002F1923 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando\nquanto previsto dall'art. 1, comma 3) del presente CCNL, sono limitate come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali e altri\nedifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) personale addetto al carico e scarico nella attività interna di\nservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati\ni tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione\ndiscontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di\ncui al comma 2) dell'art. 30 del presente CCNL. La presente norma non si\napplica nel caso di lavoro occasionale o sporadico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro\ncontrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46a ora\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo, unitamente alla RSU ovvero, ove\nnon costituita, alle RSA, si incontreranno a livello territoriale per un\nconfronto finalizzato a verificare le modalità attuative le norme contenute\nnel presente articolo; in caso di mancato accordo, si attiveranno i livelli\nsuperiori in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Contratto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato\nprestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e\npotrà essere svolto con le tipologie, le opportunità di utilizzo e le\nmodalità di impiego qui di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è\nprevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno\nalternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, fermo restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)applicabilità delle norme del presente CCNL in quanto compatibili con la\nnatura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)possibilità di modificare, d'intesa tra le Parti, l'articolazione\nstrutturale dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie\ncontrattuali di cui al presente CCNL e da accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di\nlavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta,\nle eventuali clausole flessibili e\u002Fo elastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo di prova per i nuovi assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà\nl'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo\nparziale. Le Parti concordano che in quest'ambito le aziende tenderanno ad\naccogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di\nsalute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua\ndi genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza\nalcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori\ndi handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per\ntossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età ovvero alla\npartecipazione certificata a corsi di formazione e\u002Fo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata\nche, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa\ncomunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In\ntal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo\ndeterminato per completare il normale orario di lavoro giornaliero,\nsettimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo\ndi lavoro parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare\nclausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto possono essere\nstabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della\ndurata della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o\nelastiche deve risultare da atto scritto anche successivo alla instaurazione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la\ncollocazione della prestazione lavorativa, ovvero aumentarne la durata comporta\nun preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di\ninstaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile,\ncompete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di\nclausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore\nquanto previsto al comma 14) del presente articolo incrementata di un ulteriore\n1,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecniche,\norganizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione\ntemporanea della clausola flessibile o della clausola elastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve\nprevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il\ncorso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di tutela della salute, certificate dal Servizio sanitario\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze legate alla maternità e paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n.\n53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi\n6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un\npreavviso di almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà\ndel datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione\ndelle clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso\ndi almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole\nflessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto\nalla compensazione di cui al comma 9) nei casi in cui la suddetta variazione\nsia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative\nsvolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le Parti nel contratto\nindividuale ed entro il limite del tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e\nproduttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare\nfino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e\u002Fo settimanale di\ncui all'art. 30 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non\nintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di\nprovvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,\nincrementate ai sensi dell'art. 3, comma 4) del D.lgs. n. 61\u002F2000, della\nincidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti\nretributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata\nconvenzionalmente e forfettariamente, tra le Parti, nella misura del 28%,\ncalcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo alla\neffettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con\nquanto previsto all'art. 4, comma 2), lett. a) e b) del D.lgs. n. 61\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, le prestazioni\ndi lavoro straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale\norario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle\nquantità delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno\npreviste dall'art. 38 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU ovvero, nella\nipotesi in cui non sia stata costituita, alle RSA o, in mancanza anche di\nqueste, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time\nstipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro\nsupplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il\nconsolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà\ninoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14\nore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella\nmisura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa\ngiornaliera non potrà essere inferiore a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica\nubicazione di servizio, le Parti si danno atto che il rispetto dello stesso è\npossibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più\nappalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si\noppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da\ncriteri e modalità di esecuzione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale\nsi determina sulla base della regola di proporzionamento all'orario\ncontrattualmente pattuito con riferimento al trattamento contrattuale dei\nlavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti\nl'attività lavorativa in 2 appalti per il raggiungimento del minimo\nsettimanale, non si applica la normativa di cui al comma 21) dell'art. 30, per\nla parte relativa allo spostamento da un posto all'altro di lavoro. Restano\ncomunque salve le situazioni in atto presso le singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati a svolgere un diverso o maggiore orario lavorativo\nlo comunicano alla azienda la quale ne terrà prioritariamente conto, fatte\nsalve le esigenze produttive e organizzative, in caso di nuove assunzioni di\npersonale a tempo pieno e indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza trimestrale l'azienda informerà le RSA e\u002Fo RSU delle richieste\npervenute e delle eventuali assunzioni previste a tempo pieno ovvero di\neventuali incrementi di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori\nin forza alla data di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, relativamente al rispetto dei minimi settimanali, mensili e\nannuali dell'orario di lavoro per i lavoratori part-time, riconfermano quanto\nprevisto dai precedenti commi 24) e 25) dell'art. 33; di conseguenza contratti\npart-time sottoscritti con orario inferiore alle 14 ore settimanali (60 mensili\ne 600 annuali), non costituiscono di per sé mancato rispetto e\u002Fo inadempimento\ndel presente CCNL ai sensi delle normative di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli\noperai il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per le ore perdute, ma passate a disposizione della impresa, sarà\ncorrisposta la retribuzione globale con la facoltà per l'impresa di adibire\ngli operai stessi ad altri lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a\ndisposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla\nprevedibilità dell'evento, sarà corrisposto per la prima giornata di\nsospensione il 70% della retribuzione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente\npreavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di contrazione totale o parziale della attività lavorativa per le\ncause previste dalle leggi vigenti in materia di ammortizzatori sociali,\nl'impresa potrà richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni con\nle modalità stabilite dalle norme su richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione di lavoro per un periodo maggiore di 8 giorni\nl'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di comprovato impedimento, tutte le assenze devono essere\ncomunicate alla Azienda nella giornata in cui si verificano. Nel caso di turni\nserali si intendono le 24 ore dall'inizio del turno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i\ncasi di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze non giustificate potranno essere sanzionate ai sensi degli artt.\n47, 48 e 49 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi\npermessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un\nfiglio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso\nretribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede\ndi lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento\nsi sia verificato fuori dalla provincia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore\nsarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto\nalla intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal\nprecedente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo\n2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni\nlavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo\ndall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001 il congedo è pari a 15\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi legge 5 febbraio 1992 n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno,\nil lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità,\nconiuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora\ni genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità\nabbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da\npatologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3\ngiorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,\nanche in maniera continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore\ndipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità,\nil diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari,\nche possono fruirne alternativamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti\ncommi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa,\nil lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di\nlavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale\nqualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il\ncontemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative della\nimpresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data\ncomunicata, dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a 2\ngiorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano\nmotivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al\nlavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite\ntemporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate\nragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità e\nurgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha\ndiritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio\ndella persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso\nad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello\nstesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale\nfunzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si\nincontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della\nresponsabilità disciplinare di cui agli artt. 46 e ss. del presente CCNL, il\nlavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai\ndiritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS\naccerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la\nlegittima fruizione dei medesimi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e\ncontinua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova che, al\nfine di migliorare la propria istruzione e preparazione e le proprie capacità\ne conoscenze professionali anche in relazione alla attività della impresa,\nrisultano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di\nistruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali,\nparificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di\ntitoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi\nsuccessivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore\ntriennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto\nprevisto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10\nannue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nella impresa o\nnella unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione\nalle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’impresa o\ndalla unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno\nsuperare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque\ngarantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante\naccordi con le RSA, ovvero con la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\n‘pro capite’ per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che\nil corso al quale il lavoratore interessato intende partecipare si svolga per\nun numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tale\nfine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta alla impresa\nnei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali\ntermini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1\u002F3 del monte\nore triennale e determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al comma 5), la Direzione e le RSA, ovvero la RSU,\nstabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine\nalla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei\nbeneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4), quali\netà, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari\nrequisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla impresa un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le RSA,\novvero la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il\npresupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni\nindicate al comma 4), è costituito dalla regolare frequenza dell'intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Permessi a lavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giorni per ciascun esame universitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è\ntenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di\ngiorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione\nstraordinaria eccedente le 150 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello\ndisposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui\nall'art. 30, fermo restando quanto previsto dall'art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie\ndella retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore\nnotturne devono essere compensati con le seguenti percentuali di\nmaggiorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) lavoro straordinario notturno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lavoro straordinario festivo: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della\nretribuzione base al momento della liquidazione di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che\nla maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello\ncompreso fra le ore 22 e le 6 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa\nmaggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 13a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 14a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) indennità sostitutiva di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato\ntra le ore 22 e le 6 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato “lavoro notturno” agli effetti legali quello\neffettivamente prestato tra le ore 22 e le 5 del mattino in relazione alla\nipotesi formulata dall'art. 1, comma 2), lett. d) del D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti legali è considerato “lavoratore notturno” il lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale\nalmeno 3 ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa\nassegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le 5; l'inserimento temporaneo\nin un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione\neccezionale” e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di\n“lavoratore notturno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non\neccezionale la propria prestazione per almeno 3 ore durante il periodo compreso\ntra le ore 22 e le 5 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da\nriproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1,\ncomma 2), lett. e) del D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F2003 ma dà\ndiritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in\nrelazione ai seguenti casi eccezionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di\npersonale dovuta a malattia, infortunio e\u002Fo causa di forza maggiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi\nretribuiti e non retribuiti di qualunque natura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le\nlavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze\norganizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 13, comma 1), D.lgs. n. 66\u002F2003, in caso di adozione di\nun orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale\ncalcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica\nregolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base\ntrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 66\u002F2003, che garantisce il trasferimento\ndal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al\nlavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni\nnell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a\nmansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare\nl'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2) del D.lgs. n. 66\u002F2003 si\nconferma quanto previsto in materia dal precedente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle\nRSU ovvero, nella ipotesi in cui non sia stata costituita, delle RSA o, in\nmancanza anche di queste, delle OO.SS. territoriali; la consultazione è\neffettuata e conclusa entro 10 giorni a decorrere dalla comunicazione del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 40 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse\nessere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di\nservizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non\ncomporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione -\nil lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 7% della retribuzione base\ndi una giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative\nè considerato giorno di riposo settimanale il 2° giorno di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 66\u002F2003, il\nlavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore\nconsecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore\ndi riposo giornaliero di cui all'art. 30, comma 9) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un\nperiodo non superiore a 14 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le giornate lavorative svolte in deroga, il trattamento economico sarà\nquello previsto per il lavoro straordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL\nverrà data informazione alle OO.SS. territoriali stipulanti sull'eventuale\nutilizzo della presente norma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 41 - Ricorrenze festive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerarsi giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art.\n40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il\n2° giorno di riposo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle\nvigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni o aggiunte che\nintervenissero per disposizioni di carattere generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania del Signore (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lunedì dopo Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua\nopera (per il comune di Roma, SS. Pietro e Paolo 29 giugno).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre\nfestività di cui alle lett. b) e c), le Associazioni territoriali stabiliranno\nuna giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da\nmantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c)\ncadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al\nnormale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli\nelementi della retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività abolite legge 5 marzo 1977 n. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha\nluogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo\nrestando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione\neffettuata nel giorno di calendario 4 novembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4\nfestività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la\npropria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione\nmensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante\nsono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e\nsaranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti\nle aspettative del lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno in cui\nsi riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini\nsuddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di\nretribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive\nreligiose lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si\nfarà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo\nsettimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso\ncompensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al comma 3) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente\narticolo è compreso nel trattamento retributivo mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori\nassenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le\nfestività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la\ndifferenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la\nfestività dei SS. Pietro e Paolo venga usufruito un ulteriore giorno di riposo\nper il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5), 6) e 7) del\npresente articolo è ridotto a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 42 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che ha una anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto\nogni anno a un periodo di ferie pagate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su 5 giornate (settimana corta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari a 26 giorni nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6\ngiornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1\u002F12 delle ferie per ogni\nmese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\n12simi quanti sono i mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa assicurerà comunque al lavoratore per ogni anno solare (1°\ngennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di\ndisinfezione, disinfestazione e derattizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via\nanticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia\nespressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero\nnegli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore\nannue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di\nriposo, ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle\nesigenze tecnico-produttive e organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto\ndi lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennità\ndi anzianità - salvo per i lavoratori in prova - si considera come passato in\nservizio presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi, nel\ntermine di 30 giorni, alla impresa per riprendere il servizio; non\npresentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente articolo si applicano, secondo le leggi vigenti\nin materia, anche ai lavoratori che prestano il servizio civile sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Ritiro patente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportano il\nlicenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire\nretribuzione alcuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in\nquesto caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione\ndel posto di cui sopra, l'impresa dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro\nlavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene\nadibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo\ndestina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso all'autista verrà corrisposto il TFR di cui all'art. 55,\nsecondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva\nprima del ritiro della patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Doveri del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la\npersonale responsabilità e attenendosi alle direttive dalla impresa fissate\ncon ordini di servizio o con particolari disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori,\ncolleghi, dipendenti e pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni\npersonali di proprietà della impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le\nmaggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante\ntrattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo\naddebito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uniformarsi all'ordinamento gerarchico della impresa nei rapporti attinenti\nal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione\ninfortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari\ndisposizioni a riguardo emanate dalla impresa stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere munito di idonea documentazione attestante la regolarità\ndell’assunzione fornita dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel\npresente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione,\nall'applicazione dei seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo\ntabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e\nsenza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata\nper iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima\nche siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà\npresentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali\ngiustificazioni, queste si riterranno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche\nverbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante della Associazione\nsindacale cui aderisce, ovvero di un componente la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore, entro i 5 giorni dalla contestazione, dichiari\nformalmente l'intenzione di avvalersi della assistenza di un rappresentante\nsindacale, l'eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con\nl'impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla\ncontestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto\n(cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le giustificazioni potranno\nessere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale termine decade qualora l'incontro non possa tenersi per causa\nimputabile al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno\nessere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme\ncontrattuali relative alle vertenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 48 potrà\nessere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n.\n604\u002F1966, confermate dall'art. 18 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro adozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio della assenza stessa salvo il caso di\nimpedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per disattenzione o negligenza guasti il materiale della azienda o del\ncommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)fuori della azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato\ncon apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta\nqualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall'igiene e alla sicurezza dell'appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la multa e\nla sospensione per quelle di maggiore rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è\ndevoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere\naziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Licenziamenti per mancanze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell'art. 47, non siano così gravi da rendere applicabile\nla sanzione di cui alla lett. B) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del\ncommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) rissa sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze\nripetute per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa, successivamente alla assunzione, non\nin connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura\nmorale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, quando\nsiano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo\nquanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) furto nell'azienda o presso il committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trafugamento di oggetti o documenti della azienda o del committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)danneggiamento volontario al materiale della azienda o al materiale del\ncommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento\ndi azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone\no alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di\nterzi, di non lieve entità e\u002Fo con l'impiego di materiale della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Sospensione cautelare non disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 48,\nl'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del\nlavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni\ncontrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento\ndella disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Tutela dei tossicodipendenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà al\nlavoratore che ne faccia richiesta un solo periodo di aspettativa non\nretribuita motivata dalla necessità di assistere a familiari a carico che\neffettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il SSN o presso\nStrutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti l'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio,\nconcederà a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un\nsolo periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di\nterapie riabilitative da eseguire presso il SSN o presso Strutture\nspecializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa di cui al precedente punto non potrà superare i limiti di\nconservazione del posto in caso di malattia stabilita nel contratto, fermo\nrestando la sospensione a tutti gli effetti contrattuali e di legge del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella eventualità che il ciclo di terapia riabilitativa non sia completato\nnei predetti limiti temporali, l'azienda, a fronte di adeguata documentazione e\ncompatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, valuterà la possibilità di\nestendere ulteriormente il periodo di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Trattamento di malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si\nverifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e\ncomunicati dalla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicato alla impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che\nprecede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve\nessere attestato con le modalità di cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire\nl'attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi ‘on line’\nmessi a disposizione dall'INPS; il lavoratore è esonerato dall'invio\ndell'attestato, fermo restando l'obbligo dello stesso di comunicare\ntempestivamente l'assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà alla\nazienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal\nmedico in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo quanto stabilito in materia dalle leggi e dagli accordi a\nlivello interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il\nlavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso 12 mesi\ndi assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui\nsopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi\nnell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l'ultimo\ngiorno di malattia considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi\nconsecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi\nnel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione\ndel rapporto di lavoro, a rilasciare una dichiarazione di responsabilità,\ndalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi\ndi lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del\nlavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante\nil quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza\ndecorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta\nnell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del\nlavoratore, corrisponderà il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso e\nquant'altro eventualmente maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti\ntermini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola\nindennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al\nlicenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza\ndell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi di Tbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo -\nsi fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere\ngenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, per quanto\nconcerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio\ndisponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme\nvigenti e precisamente dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente nel suo abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle\nfasce orarie predeterminate, decade dal diritto alla integrazione da parte\ndell’azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà\nl'indennità di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione\nsanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a\nprovvedimenti di legge che, successivamente al presente Accordo, statuiranno\nsull'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Trattamento economico per malattia e infortunio per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non\ndeterminati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà\naccordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corresponsione della intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 5\nmesi e della metà di essa per gli altri 7 mesi. Uguali diritti spettano\nall'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.\nIl trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato con più periodi\ndi malattia, raggiunga nel complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite\nmassimo previsto dal comma 4) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Per le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale (art. 18, ultimo comma) netta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Nei casi di infortuni sul lavoro, all'operaio sarà corrisposto il 100%\ndella retribuzione globale a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione\nclinica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità\nfisica del lavoratore, l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle\nproprie esigenze organizzative tecnico-produttive di adibire il lavoratore\nstesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 52 - Congedo di maternità e congedo parentale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il\ncongedo parentale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in\nmateria (D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della\npaternità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttxt\">\u003Cp>Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più\nfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di\nquanto previsto dalla normativa di legge di cui al precedente comma nel mese\nsuccessivo, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono a titolo di\nindennità a carico dell'ente di previdenza, per disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità l'evento malattia prevale sul\ncongedo esclusivamente nel caso di grave infermità della madre ai sensi\ndell'art. 22 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e della Circolare INPS n.\n68\u002F1992.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Lavoratori immigrati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri\nnei Paesi d'origine non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal\nsenso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti\nprevisti dal presente CCNL, anche cumulando quanto maturato oltre l'anno di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull'utilizzo delle ore di diritto allo studio di cui\nall'art. 36 del CCNL per corsi di alfabetizzazione per lavoratori\nextracomunitari, fermo restando il monte ore complessivo di cui alla stessa\nnorma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 54 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti concordano sulla opportunità di favorire la previdenza\ncomplementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di\nricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una\ndisciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza\nfini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche\ncomplementari, ai sensi del D.lgs. 252\u002F2005 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o\ncon contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino\nnell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non\ninferiori a 6 mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le Parti si\nriservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni\nstatutarie\u002Fregolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il\nmantenimento delle posizioni di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il\nmeccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7)\ndel D.lgs. n. 252\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla\nrelativa normativa di legge, saranno costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'1%, a carico della Azienda, calcolato su minimo tabellare e indennità\ndi contingenza alla data dell'1\u002F1\u002F2001 (come da tabella allegata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare e indennità\ndi contingenza alla data dell'1\u002F1\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il TFR maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le\nnormative di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore\ncontribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti\ndagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi Fondi di cui al comma 9) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno\ntrattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese\nper 12 mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che\nsaranno fissati nel citato accordo istitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i\nlavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi\nnelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi Fondi esistenti\ne di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore,\nassicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori\npotenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le\naziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al\npresente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma\n7), lett. b) del D.lgs. 252\u002F2005, unicamente i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE, come\nprevisto dall'Accordo 8 giugno 2007 (allegato 11 del presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI, come previsto\ndall'Accordo 23 febbraio 2005 (allegato 12 del presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore\nprevisto protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato 10 del presente\nCCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui una impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle\nAssociazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori\nhanno il diritto di aderire a uno dei Fondi sopracitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore\ndi lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di\nlavoratori già iscritti a uno dei Fondi sopra elencati a seguito di passaggio\ndi appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore\niscritto ad altro Fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale\naltro Fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori\niscritti a uno dei Fondi sopra elencati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 252\u002F2005 e dall'art. 54 del\npresente CCNL, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore\nspetta il TFR ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi utili ai fini della determinazione del TFR gli istituti\ntassativamente sotto indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)retribuzione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per\nimpiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 13a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) indennità che abbiano carattere non occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) accordi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 dai\nlavoratori con mansioni operaie, si rinvia alla nota a verbale di cui all'art.\n56 del CCNL 25 maggio 2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 56 - Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57\ndevono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge,\nfatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza\ncompiuti dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi\ndiritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa\nl'attribuzione e la ripartizione delle indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le\nanzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il TFR dovuto a\ntermine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli\nminori già conviventi a carico del lavoratore defunto e in condizioni di\nparticolare bisogno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due Parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non hanno superato i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 7) e Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) mesi 1 per gli impiegati dal liv. 5) al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e non i 10:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 7) e Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mesi 2 per gli impiegati del liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dal liv. 5) al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 7) e Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) mesi 2 per gli impiegati dal liv. 5) al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 15 di calendario per gli operai di qualsiasi livello,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a prescindere dalla loro anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui al presente articolo sono ridotti\nrispettivamente al 50% per gli impiegati e a 7 giorni di calendario per gli\noperai, qualora sia il lavoratore a dare il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti dell'indennità di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1) di\ntroncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto, in\nconformità a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Cessione, trasformazione, fallimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e cessazione dell'azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si\nrisolve il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva tutti i\nsuoi diritti nei confronti del nuovo proprietario, a meno che non sia avvenuta\nregolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte\ndell'azienda cedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati, nei casi di cui al comma 1), hanno facoltà di chiedere la\nliquidazione della indennità di anzianità e di iniziare ex novo un altro\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della azienda, seguito dal licenziamento del\nlavoratore, o in caso di cessazione della azienda, il lavoratore avrà diritto\nalla indennità di preavviso e al TFR come per il caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Relazioni sindacali aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla RSU ovvero, ove non ancora costituita, alle RSA, sono demandati i\ncompiti sia della gestione del contratto che quelli espressamente previsti nei\nsingoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla RSU ovvero, ove non ancora costituita, alle RSA spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta osservanza delle\nnorme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei\ncontratti di lavoro e degli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda esaminerà con la RSU ovvero, ove non ancora costituita, con le\nRSA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)fermo restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle\nesigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell'orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale,\nprogrammabile a lungo termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì oggetto di esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)nel rispetto della classificazione contrattualmente definita, i ricorsi in\nmateria di inquadramento presentati in prima istanza dai lavoratori interessati\nper il tramite della RSU ovvero, ove non ancora costituita, delle RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione di\npermessi per frequentare corsi di studio (art.36).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Procedure di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Tentativo obbligatorio di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge\nsecondo la procedura che viene così definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante\ndella O.S. aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla\nquale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante della\nAssociazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale.\nIn fase di prima attuazione i compiti di Segreteria dell'Ufficio saranno svolti\npresso l'anzidetta Associazione datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che\nintendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere\nrichiesta scritta con lettera raccomandata a\u002Fr alla Segreteria dell'Ufficio per\nl'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale.\nCopia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite\nlettera raccomandata a\u002Fr alla impresa interessata. L'istanza deve contenere\nl'indicazione delle Parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione\ndettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati,\nl'elezione del domicilio presso la Segreteria, nonché il nominativo del\nrappresentante della O.S. di cui al punto 1) cui è stata conferita procura\nspeciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nella ipotesi in cui\nparte attrice sia il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata,\ncon l’eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive OO.SS., si\ndevono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui\nsopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche\ntramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del\nricevimento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e\nper gli effetti dell'art. 411, commi 1) e 3) c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle Parti acquista efficacia di\ntitolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione\ndei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle\nragioni del mancato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale\nconcordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta\nall'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di\ntitolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria medesima provvede, a richiesta delle Parti, a rilasciare copia\ndel verbale di conciliazione o di mancato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Arbitrato irrituale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il\ntermine di cui al punto 4) della lett. A) del presente Accordo, le parti\nindividuali interessate possono concordare di deferire la risoluzione della\ncontroversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412 ter\nc.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dall'art. 412 ter, comma 1) c.p.c., le\nistanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e le\nAssociazioni datoriali territoriali provvederanno a costituire il Collegio\narbitrale, anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal\nlavoratore, da un rappresentante della Associazione datoriale territoriale\ndesignato dalla azienda e dal Presidente scelto di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione\ndel Presidente è di competenza delle istanze territoriali delle OO.SS.\nfirmatarie del presente Accordo e delle Associazioni datoriali territoriali che\nlo hanno costituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà\nscelto - successivamente alla manifestazione di volontà delle Parti di cui ai\ncommi 3) e 4) del punto 4) - per rotazione o altri criteri da individuare in\nsede territoriale, da una lista, revisionabile di norma ogni biennio,\ncontenente i nominativi di almeno 10 giuristi, individuati di comune accordo\ndalle istanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo e dalle\nAssociazioni datoriali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Presidente per ciascuna controversia sarà riconosciuto un compenso la\ncui entità sarà stabilita dalle Parti a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente, le spese di Segreteria saranno conteggiate e ripartite fra\nle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che\nnon ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve\ncontenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la\nSegreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a\nmezzo raccomandata a\u002Fr, alla Segreteria del Collegio e alla controparte,\ntramite l’Organizzazione sindacale o l'Associazione datoriale di appartenenza\ncui ha conferito mandato, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno\ndel rilascio del verbale di cui al punto 6, parte a) del presente articolo o\ndal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il\ntentativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall'invio della\nraccomandata a\u002Fr di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla\nSegreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando\ncontestualmente copia dell'avviso di ricevimento della comunicazione trasmessa\nalla controparte. Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta\ndi arbitrato si ritiene revocata. La richiesta può essere condizionata\ndall'obbligo per gli arbitri di rispettare in giudizio le norme inderogabili di\nlegge e del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne\ncomunicazione alla Segreteria del Collegio entro il termine di 15 giorni dalla\ndata di ricevimento dell'istanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta e adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle Parti\ndi accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza delle\nParti, come pure del Presidente che verrà designato ai sensi del punto 2),\nnonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo\nequità, salvo quanto previsto al precedente comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accettazione degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma\nprevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio\nnella prima riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le\npersone che risultino informate dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno essere assistite da OO.SS. e\u002Fo da esperti di fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei termini perentori fissati dal Collegio, le Parti potranno depositare\npresso la Segreteria documenti, memorie e repliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dovrà emettere il lodo entro 60 giorni, che decorrono dalla\ndata di ricevimento, presso la Segreteria, della conferma scritta di cui al\nprecedente punto 4). Ove la controversia presenti particolare complessità sul\npiano istruttorio, d'intesa con le Parti, il termine potrà essere prorogato\ndagli arbitri fino a 120 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso è comunicato, tramite la Segreteria, alle Parti in giudizio ed è\nesecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2) dell'art. 412\nquater c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando a carico delle Parti della controversia l'onere relativo alle\nspese e agli onorari dovuti agli arbitri indicati nel Collegio in\nrappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura\narbitrale, ivi compreso l'onorario e le spese del Presidente, saranno liquidate\nin osservanza degli artt. 91 comma 1) e 92 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale per\nerrore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste\ndall'art. 412 ter c.p.c. e di norme inderogabili di legge nel caso di cui al\ncomma 3) del punto 4) che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e\u002Fo l'applicazione del\npresente articolo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie\ndel presente Accordo, le quali addiverranno alla decisione medesima con spirito\ndi amichevole composizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente raggiunti in sede\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 61 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi per cariche sindacali e aspettative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria\nstipulanti il presente CCNL e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti,\npotranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi\npermessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni\npredette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per\nciascuna O.S.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi per i componenti degli Organi direttivi sindacali saranno\nconcessi su esibizione della lettera di convocazione alla impresa almeno 24 ore\nprima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni\ndatoriali territoriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonché per quelle\ninerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso un periodo di\naspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto\ndi lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle RSA hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a\npermessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a tali permessi almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità produttive che occupano fino a\n200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna RSA nelle\nunità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui\nla stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui\nè organizzata la RSA nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in\naggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno\nessere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del\ncomma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non\npotranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 7) deve\ndarne comunicazione scritta all’impresa, di regola 24 ore prima, tramite le\nRSA. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti\nper la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura\nsindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima,\ntramite le RSA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In osservanza dell'art. 20 della legge n. 300\u002F1970 le aziende garantiscono\nl'esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l'azienda\nmetterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le\nstrutture sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea può essere convocata anche dalle OO.SS. territoriali delle\nFederazioni dei lavoratori stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Versamento contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del\nlavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di\ncontributi associativi da versare alla O.S. firmataria del presente contratto\ndal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione\ntabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi\nriportati nello schema tipo di cui alla lettera allegata al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di\ndecorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non potrà\ndarsi luogo ad alcuna trattenuta, né al successivo recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la delega dovesse pervenire alla impresa oltre il giorno 5 del mese di\ndecorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a\npartire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun\nrecupero per il periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa\nessere redatta per iscritto e indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà\npiù essere effettuata la trattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal\nlavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo\nsenza alcun conguaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e\nquindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non\ncumulativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di\nun'altra O.S., la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a\nquella della seconda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire,\ndall'interessato all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla impresa alla O.S.\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Consigli unitari - Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle OO.SS. stipulanti il presente contratto possono essere\ncostituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela\ndelle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile, possono\nessere costituite RSA ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300\u002F1970 la costituzione di\nRSA, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 63 - Mense aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone\nle OO.SS., servizi di mensa che possono essere fruiti dai propri dipendenti le\ncui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei pasti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Ch3>Art. 64 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e delle malattie professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU ovvero, ove non ancora costituita, le RSA, hanno diritto di\ncontrollare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e\nl'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro\nintegrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto\ndelle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi\ncompetenti costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che,\nnella osservanza delle leggi, gli verranno impartite dalla azienda per la\ntutela della salute e dell'integrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di\nsicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro assume\nper i lavoratori e per le imprese, anche alla luce del D.lgs. n. 81\u002F2008 che ha\nfortemente innovato le precedenti disposizioni legislative in materia, le Parti\nconcordano di istituire una Commissione tecnica paritetica che si insedierà\nall'interno dell'ONBSI con il compito di verificare e analizzare le esigenze\nspecifiche del settore in materia e di armonizzare con la legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione fornirà le valutazioni alle parti firmatarie del presente\nCCNL entro il 31 ottobre 2012.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 – Patronati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti di patronato delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente\ncontratto (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) hanno diritto di svolgere, ai sensi\ndell'art. 12 della legge n. 300\u002F1970, i compiti di cui al DLCPS del 29.7.47 n.\n804.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in\nazienda durante le pause di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli albi\nmurali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a\ndisposizione delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Organismo paritetico nazionale di settore - ONBSI.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento\nper tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio Nazionale\ndelle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo\ne controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del Lavoro; sarà\nconcordata tra le Parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente\narticolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il\npresente CCNL e ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un\nmigliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di\nvivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano alla osservanza\nintegrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta\napplicazione, tutto ciò premesso si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'Organismo\nNazionale Bilaterale dei Servizi Integrati unitario del settore (ONBSI) (con\npossibili articolazioni territoriali), regolato da apposito statuto e\nregolamento di attuazione; lo statuto dell'Organismo è allegato al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>L'ONBSI promuove:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche\nin collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, eventualmente\nfinalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato. La\npromozione e la gestione delle predette iniziative dovranno avvenire nel\nrispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da esso derivanti\ngià preesistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di\nristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e\u002Fo la\nsospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a\nquello previsto dalle leggi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge\n25\u002F2\u002F1994 n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con UNIONCAMERE e\ninoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del Lavoro, l'Organismo\nrilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione all'Organismo stesso e il\nversamento delle relative quote.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Inoltre l’ONBSI potrà svolgere le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)supportare e integrare le funzioni di controllo degli Enti competenti,\nsvolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e\nverbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (Cambio di appalto)\nsu tutto il territorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal\nMinistero del Lavoro, assumere iniziative tendenti a creare concreti strumenti\ndi analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del\nConsiglio, CNEL, UNIONCAMERE, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri\ncompetenti etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)in relazione agli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e con\nriferimento alle specificità e peculiarità del settore promuovere\napprofondimenti per la concreta attuazione della legge, nonché per i piani di\nsicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei RLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)ricercare ed elaborare anche a fini statistici i dati relativi\nall'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e\ncontratti a tempo determinato, predisponendo progetti formativi per le singole\nfigure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti\ncontrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti e per l'attività\ndell'Osservatorio Nazionale, l'ONBSI predisporrà appositi piani di lavoro,\nsottoponendo le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento\ndelle medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se le parti stipulanti concorderanno sulle iniziative che l'Organismo\nparitetico di settore intende far assumere alle stesse, esse assicureranno\nl'operatività dei progetti individuando il relativo finanziamento in misura\nuguale per imprese e lavoratori (50% a carico dei datori di lavoro e 50% a\ncarico del lavoratore), anche attraverso il finanziamento regionale e\u002Fo\nnazionale previsto dalle normative vigenti, con particolare riferimento al\nMinistero del Lavoro (Ufficio Formazione Professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al comma precedente, e secondo quanto\nstabilito nell'Accordo di rinnovo 19\u002F12\u002F2007, l'ONBSI è finanziato mediante\nl'attribuzione di un contributo stabilito nella misura di € 0,50 a carico del\ndatore di lavoro e di € 0,50 a carico del lavoratore mensili, per 12\nmensilità, dal 1° gennaio 2008 da versare trimestralmente. Per i lavoratori a\npart-time inferiore a 20 ore settimanali gli importi di cui sopra sono ridotti\na € 0,25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione su tutto il territorio nazionale è raccolta dall'ONBSI,\ntramite una apposita convenzione definita con l'INPS per la raccolta da\neffettuare attraverso il modello F24; gli Organismi territoriali, per essere\nriconosciuti, dovranno aderire a questa modalità di raccolta dei\ncontributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo Bilaterale Territoriale (OBT) svolge le medesime funzioni\ndell'Organismo Nazionale realizzando una fase di esame e studio idonea a\ncogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio;\nl'OBT promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione\nprofessionale anche in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali e altri\nEnti competenti. Per quanto concerne il relativo finanziamento, i valori\nsaranno definiti a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese successivo alla validazione unanime della costituzione\ndell'OBT, l'ONBSI ripartirà a favore dell'OBT il 70% dei contributi raccolti\nad esso riconducibili, in base ai lavoratori effettivamente occupati nel\nterritorio richiedente, anche finalizzati all'attuazione dei progetti come\nprevisto dallo statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con uno specifico regolamento l'ONBSI determinerà le modalità di\nerogazione e di gestione delle risorse destinate al territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti allegano al presente CCNL lo statuto-tipo degli OBT; sono fatti\nsalvi gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del presente CCNL\nche dovranno adeguare lo statuto entro la vigenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla predetta validazione, l'operatività dell'OBT continuerà ad\nessere assicurata, sotto il profilo finanziario, dall'ONBSI per l'attuazione di\nprogetti condivisi secondo la prassi in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di\ntutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta\ninterpretazione e integrale applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il\npresente CCNL e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle\nOrganizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni\nsindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive Parti sopra\nrichiamate entro 30 giorni dalla firma del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede\ndell'Organismo paritetico di settore (ONBSI) di cui all'art. 66 del presente\nCCNL e opererà con le seguenti procedure e modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera\nraccomandata a\u002Fr, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto\novvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti\ncapo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce\ntutti gli elementi utili all'esame della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive\nOO.SS. interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata,\nd'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 giorni dalla\npresentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le Parti in\ncontroversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame\ndella controversia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e\ndelle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti\ndella Commissione Paritetica stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nparti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica\npotrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie\ndeliberazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Commissione, inoltre, 3 mesi prima della scadenza\ncontrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto\nconclusivo del lavoro svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 68 - Commissione paritetica per le pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito\ndi formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la\nrimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari\nopportunità uomo\u002Fdonna sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla\nlegge n. 125\u002F1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia\nnella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata\nsia nella attuazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La C.P. per le Pari Opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in\nrappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza\ndelle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle\nrispettive Parti sopra richiamate, entro 30giorni dalla firma del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità sarà presso\nla Sede dell'Organismo Bilaterale Nazionale di Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà\nprovvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel 2° trimestre di ogni\nanno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i\nrisultati del lavoro svolto e comunque 3 mesi prima della scadenza\ncontrattuale, presenteranno alle stesse Parti un rapporto conclusivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello\nstrumento del contratto di inserimento\u002Freinserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi\ncomunitari preposti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\nnel sistema delle relazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia\ndi azioni positive, favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art.\n9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente\npresenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa\nsede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti\npresentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di\npareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni\ndi una delle componenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 69 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l'assistenza\nsanitaria integrativa non sostitutiva del SSN definita dal CCNL costituisce uno\ndei punti qualificanti del presente rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'attuazione di detto istituto, le Parti convengono\nl'istituzione di una Commissione operativa composta da un rappresentante per\nciascuna Organizzazione stipulante finalizzata a definire la strumentazione\nnecessaria per l'avvio, entro il 1° luglio 2013, della copertura sanitaria\nintegrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data\ncui si applica il presente CCNL, e che non abbiano già una forma di assistenza\nsanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica la Commissione proseguirà i suoi lavori per valutare\npossibili strumenti e soluzioni bilaterali, nonché modalità di gestione e\nformulerà alle parti stipulanti il presente CCNL una proposta entro il 30\ngiugno 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le Parti alle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico\nFondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a\nprescindere dall'orario contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di un contributo ‘una tantum’ a carico della impresa pari a\n€ 0,50 di iscrizione alla assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro\nsettembre 2012 per il personale in forza al 1° giugno 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° luglio 2013 si riconosce un contributo a carico della impresa pari\nad € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° luglio 2013 si riconosce un contributo a carico della impresa pari\nad € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si atterrà ai seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condizioni e tempistiche di iscrizione al Fondo per il personale di nuova\nassunzione nel settore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservanza del quadro di riferimento normativo in materia e in particolare\ndella disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per\nl'iscrizione al Fondo, al fine di garantire omogeneità e tutela delle\nprestazioni a tutti gli addetti del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di confluenza\u002Fopzione per i lavoratori che già godono di un\nprogramma di assistenza sanitaria integrativa aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, anche nell'ambito di ciascun\nistituto, sono correlate ed inscindibili tra loro; pertanto i soggetti che\nosservino tali disposizioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi,\nper fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme organico delle\nnorme del contratto. La previdenza e il TFR, anche quando siano disgiunti, si\nconsiderano costituenti un unico istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Norma generale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di\nlegge e degli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconfermate le norme dell'art. 4 anche rispetto alle condizioni del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 72 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, fatto salvo quanto diversamente previsto per singoli\nistituti, decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 30 aprile 2013, sia per la\nparte economica che per la parte normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato 6 mesi prima della\nscadenza con raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non\nsia stato sostituito dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Aumenti economici (Accordo 31 maggio 2011).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano un aumento dei minimi tabellari per il liv. 2),\nparametro 109, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di\ninquadramento, pari ad € 70,00 con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 25,00 da giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 10,00 da marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 10,00 da settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 25,00 da aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° giugno 2011 l'EDAR, di cui all'Accordo 19\u002F12\u002F2007,\ncesserà di essere erogato; contestualmente, il valore della anzianità\nforfettaria di settore per Operai di cui all'art. 22 del presente CCNL\naumenterà di € 20,00 al liv. 2) (parametro 109) e riparametrato sugli altri\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI ECONOMICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"82%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"23*\">\n  \u003Ccol width=\"23*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">aumento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">marzo 2012\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">aumento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aprile 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">50,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">50,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">141,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">46,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">18,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">18,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">46,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">129,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">174\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">39,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">15,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">15,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">39,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">111,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">32,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">12,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">12,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">22,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">9,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">9,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">22,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">64,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">115\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">26,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">10,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">10,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">26,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">73,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"9%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">28,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">11,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">11,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">28,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">80,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" height=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di contingenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.239,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.771,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\" 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">980,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.505,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" 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align=\"center\">1.128,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">563,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">512,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.076,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"622\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"top\" height=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di contingenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">base  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.259,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.791,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.151,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">675,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">515,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.191,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">109\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">624,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">513,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.138,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">572,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">512,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.085,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sett. 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sett. 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sett. 2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.280,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.812,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.169,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.701,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">174\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.012,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.537,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">814,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">686,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">515,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.202,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">109\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">634,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">513,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.148,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">581,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">512,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.094,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.330,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.862,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.215,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.747,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">174\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.052,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.577,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">846,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.365,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">774,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">517,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.291,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">713,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">515,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.229,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">109\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">659,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">513,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.173,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">604,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">512,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.117,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Ch3>Art. 22 - Scatti biennali per impiegati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione\ndello scatto e della indennità di contingenza al 1° agosto 1983).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"789\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"172\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003Ccol width=\"197\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">scatto biennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’1.6.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">scatto biennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’1.3.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">scatto biennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’1.9.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">scatto biennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’1.4.13\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">94,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">96,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">97,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">88,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">89,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">93,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">78,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">66,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">68,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">62,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">64,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">62,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">57,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Anzianità forfettaria di settore per Operai.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"207\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"157\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv. \n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">82,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">66,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parametro 115: € 55,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parametro 125: € 62,59\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"400\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"293\">\n  \u003Ccol width=\"55\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">minimo tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.01\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.222,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.222,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.090,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">976,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\"> 957,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\"> 919,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">893,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"293\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">870,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>param. 115: 912,93 9,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>param. 125: 952,52 9,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignmultiple":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"pensionfund":66,"contracttrial":70,"tempagency":74,"sicknesspay":78,"maxsicknesspay":82,"sicknessmaxdays":86,"disabilitypay":89,"longtermillness":93,"healthcareaccess":97,"monitoring":101,"protectiveclothing":105,"paidmaternityleave":109,"maternitydifferenttxt":113,"deathrelatives":117,"paidpaternityleave":121,"equalitymonitoring":125,"eqtraining":129,"discrimination":133,"violence":137,"eqpromotion":141,"hourspweek_select":145,"dayspweek_select":149,"MAXHOURS_trigger":153,"PAIDLEAV_trigger":157,"bankholidays1":161,"SCHEDULE_trigger":165,"TRADEUNLEAV_trigger":169,"tradeunleavdays":173,"PAYSCALES_table_selection_txt":177,"ONCERISE_trigger":181,"ONCERISE2_trigger":185,"NOCTPREM_trigger":189,"OVERTIME_trigger":193,"HARDSHIP_trigger":196,"hardshipallowancetype":200,"SUNDAY_trigger":204,"COMMUTE_trigger":208,"SENIOR_trigger":212,"longserviceallowancetype":216,"MEALALL_trigger":220,"mealvouchers":224,"legalassistance_trigger":226,"funeralpay":230,"contractseverancepay":234,"trainingfund":238},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 72 - Decorrenza e durata. Il presen","Art. 72 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente CCNL, fatto salvo quanto diversamente previsto per singoli\nistituti, decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 30 aprile 2013, sia per la\nparte economica che per la parte normativa.\n\nIl contratto si intenderà rinnovato se non disdettato 6 mesi prima della\nscadenza con raccomandata a\u002Fr.\n\nIn caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non\nsia stato sostituito dal successivo CCNL.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignmultiple","FISE (Federazione imprese di servizi) LE","FISE (Federazione imprese di servizi)\n\nLEGACOOPSERVIZI\n\nFEDERLAVORO e Servizi CONFCOOPERATIVE\n\nUNIONSERVIZI CONFAPI\n\nAGCI Servizi",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTRASPORTI-","FILCAMS-CGIL\n\nFISASCAT-CISL\n\nUILTRASPORTI-UIL",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 10 - Inquadramento del personale. I","Art. 10 - Inquadramento del personale.\n\n\n\nIn relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli\ndi seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati e operai\nviene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno\nriferimento distintamente a tali lavoratori.\n\nIl lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli\ndiversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al\nlivello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo\ndi mansioni.\n\nL'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono\ngenericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono\nprevalentemente formulati in termini uniformi.\n\nI requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo.\n\nQualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche\nautorizzazioni e\u002Fo abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività\ne l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il\nlavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n. 190, come\nmodificata dalla legge 2 aprile 1986 n. 106, le Parti convengono quanto\nsegue:\n\n\n\n1)\n\nLa determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n“Quadro” viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati\ncon decorrenza 1\u002F7\u002F1989.\n\n\n\n3)\n\nL'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 5\ndella legge 190\u002F1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati\ndal Quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità\npuò essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza\nassicurativa.\n\nL'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali, nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.\n\n\n\n4)\n\nOltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta\nai Quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori\nrelativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni\nacquisite nell'ambito dell’attività lavorativa medesima.\n\n\n\n5)\n\nIn relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\n\n\n\n6)\n\nA decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di Quadro da parte\ndella azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di\nfunzione di importo pari ad € 25,82 mensili lordi da computarsi su tutti gli\nistituti contrattuali.\n\n\n\n7)\n\nPer quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle\ndisposizioni proprie per la categoria degli Impiegati.\n\n\n\n8)\n\nLe Parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data\npiena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto\nriguarda la categoria dei “Quadri”.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello il personale con mansioni direttive che oltre\nalle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al liv. 7) e a\npossedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle\nfunzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici\nfondamentali o svolga attività di alta specializzazione e importanza ai fini\ndello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.\n\n\n\nLivello 7).\n\n\n\ncat. Impiegati con funzioni direttive.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive\nche richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la\nnecessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del\nprocesso di competenza) e che sono responsabili circa i risultati\nattesi\u002Fobiettivi da conseguire.\n\n\n\nLivello 6).\n\n\n\ncat. Impiegati\u002FOperai.\n\n\n\nQualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza\u002Fesperienza\n\n\u002Fpoteri di iniziativa;\n\nOperai con mansioni e qualifiche specialistiche.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto\ninerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata\npreparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata\nesperienza.\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono\nspecifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti\nprofessionali\u002Fabilitativi.\n\nTali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di\niniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n1.1)Impiegato di concetto tecnico\u002Famministrativo;\n\n1.2)Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;\n\n1.3)Analista programmatore, tecnico programmatore;\n\n1.4)Approvvigionatore;\n\n1.5)Assistente di Direzione;\n\n1.6)Contabile;\n\n1.7)Coordinatore di servizi;\n\n1.8)Ispettore;\n\n1.9)Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;\n\n1.10)Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei\nsettori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.\n\n\n\nLivello 5).\n\n\n\ncat. Impiegati Operai\n\nqualif. di concetto provetti\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle\nprocedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di\ncapacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e\ntecnico-pratica specialistica.\n\nAppartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi\nmanualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive\nricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza\ndelle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di\ncoordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in\ncomplessi diversi.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n1)lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del\nliv. 4) compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di\nsignificative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n1.1)Tecnico responsabile di conduzione di impianti;\n\n1.2)Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie,\nmanutenzione e installazione, logistica;\n\n1.3) Manutentore polivalente;\n\n1.4)Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione,\ndemuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di\nsostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n2)Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate\nda elevata autonomia operativa.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n2.1) Contabile e contabile cliente, preventivista\n\n2.2) Supervisore\n\n2.3) Programmatore\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n3)Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con\nresponsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n3.1)Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli\naccessi;\n\n3.2)Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento,\ncustodia.\n\n\n\nLivello 4).\n\n\n\ncat. Impiegati Operai\n\nqualif. d’ordine specializzati\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di\nadeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali,\ntecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui\nattuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e\u002Fo particolari\ncapacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando e\nsorvegliando attività svolte da altri lavoratori.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n1)Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono\nattività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n1.1)Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori\na piombo;\n\n1.2)Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente,\ncoordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il\ngruppo o l'unità operativa;\n\n1.3)Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e\u002Fo serbatoi e cisterne;\n\n1.4)Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di\npalificazioni e staccionate, allo sfalcio con mezzi di potatura di potenza.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n2)Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima\nequivalenti, e avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di\nimpianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei\nparametri.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n2.1)Addetti alla conduzione impianti civili e industriali;\n\n2.2)Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli\nimpianti industriali.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n3)Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di\nmateriali con mezzi complessi e pesanti.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n3.1)Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della\npatente C) o superiore;\n\n3.2)Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogru, trattorista con\npatente C);\n\n3.3)Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n4)Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono\nalla individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di\nnatura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e\nl'installazione di macchine e di impianti.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n4.1)Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico,\nedile;\n\n4.2) Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n5)Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che\nrichiedono una specifica preparazione professionale.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n5.1) Contabile d'ordine\n\n5.2) Segretario, archivista\n\n5.3) Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n6) Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con\ncompiti di organizzazione e gestione di attività specifiche. Impiegati\nd'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di\nattività di media complessità e di controllo di operatori a queste\naddetti.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n6.1)Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più\naddetti, all'interno di aree chiuse e limitate;\n\n6.2) Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli\naccessi con coordinamento e controllo di più addetti;\n\n6.3)Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura,\naree espositive e museali con funzioni di supporto agli utenti;\n\n6.4)Capogruppo attività di reception e accompagnamento dei visitatori;\n\n6.5)Addetto all'accompagnamento di gruppi di visitatori e attività analoghe\nche prevedano anche la conoscenza di lingue straniere;\n\n6.6)Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, con\nconoscenza di una o più lingue straniere ove richieste dall’attività.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n7)Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel\ncontrollo di accessi e aree confinate.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n7.1)Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei\ndocumenti di ingresso;\n\n7.2)Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n8)Lavoratori che, in autonomia e avendo pratica dei processi, eseguono\nattività di natura complessa nella disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni.\n\n\n\nI lavoratori, per acquisire il liv. 4), devono conseguire abilitazione\nprofessionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico\nche, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere\nle specifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive\ne dei Protocolli comunitari del settore.\n\n\n\nEsempio:\n\n\n\n8.1) Tecnici disinfestatori specializzati.\n\n\n\nLivello 3).\n\n\n\ncat. Impiegati Operai\n\nqualif. esecutivi qualificati\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad\noperazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la\ncui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in\nlivelli inferiori o uguali.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n1)Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli\nambienti, chiusi e aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici\ncomplesse.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n1.1)Addetti al risanamento ambientale;\n\n1.2) Addetti al trattamento\u002Fpulitura delle facciate;\n\n1.3)Conducente autospazzatrici e\u002Fo macchine operatrici per le quali è\nrichiesto il possesso della patente B);\n\n1.4)Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale\ne\u002Fo piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da\nesperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di\ntecniche innovative);\n\n1.5)Addetti alle potature e al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci\ne alla piantumazione;\n\n1.6)Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;\n\n1.7)Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n2)Lavoratori, che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti,\nsvolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di normale\ndifficoltà.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n2.1)Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili e\nindustriali.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n3) Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione\n\ndi materiali con mezzi complessi.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n3.1)Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori a q. 35 (per i quali non\nè richiesta la patente C e D);\n\n3.2)Conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e\nsistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte;\n\n3.3) Aiuto magazziniere;\n\n3.4)Operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di\nmovimentazione.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n4) Addetti ai servizi alla ristorazione.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n5)Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni,\neseguono, anche con l'individuazione di semplici guasti, attività di\nmanutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n5.1) Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico\n\n- elettrico - edile;\n\n5.2) Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n6)Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnica o\namministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n6.1)Operatore addetto al terminale, e\u002Fo sistemi di videoscrittura;\n\n6.2) Centralinista\u002Fassistenza telefonica;\n\n6.3)Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di\nmateriali, addetti al controllo fatture;\n\n6.4) Fattorino addetto a mansioni semplici di Segreteria;\n\n6.5) altri compiti di ufficio.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n7)Impiegati che, pur svolgendo direttamente mansioni affidate, sono\nresponsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a\nqueste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n7.1)Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con\nvendita di libri e gadget;\n\n7.2)Addetto alla sala di biblioteche e altre attività museali;\n\n7.3) Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;\n\n7.4)Addetto di attività di reception e accompagnamento dei visitatori.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n8)Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia\n\ne con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli\n\ninferiori.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n8.1)Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere,\nmostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici;\n\n8.2)Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata\ncapienza e senza specifiche limitazioni e operante esclusivamente all'interno\ndei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n9)Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e macchine\noperatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro\nveicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute.\n\n\n\nI lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale\nadeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che,\nrealizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le\nspecifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e\ndei Protocolli Comunitari del settore.\n\n\n\nEsempio:\n\n\n\n- Tecnici disinfestatori qualificati.\n\n\n\nLivello 2).\n\n\n\ncat. Impiegati Operai\n\nqualif. esecutivi comuni\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di\npratica\u002Faddestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si\nrichiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e\nmezzi meccanici senza autorizzazione.\n\nAppartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni\nesecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze\nelementari di prodotti chimici.\n\nAppartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo\nservizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività\namministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n1)Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti\nanche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche\no semiautomatiche attrezzate.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n1.1)Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti\nai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici e aspiratori, nonché ai\nlavori di pulizia dei vetri;\n\n1.2)Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e\nassimilabili;\n\n1.3)Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura,\nconcimazione e pulizia aree verdi;\n\n1.4)Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la\npatente;\n\n1.5)Addetti alla rotazione trasporto sacchi;\n\n1.6)Addetti alla selezione e\u002Fo separazione dei residui di lavorazione e\u002Fo di\nmateriale da raccolte differenziate;\n\n1.7)Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso\netc.;\n\n1.8)Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;\n\n1.9)Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in\nambito scolastico, sanitario.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n2)Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree\ndelimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e\u002Fo predisposti.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n2.1) Operai comuni addetti al controllo impianti automatici\n\n2.2) Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata\n\n2.3) Operai comuni addetti alla reception, servizi copia\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n3)Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto\ne la movimentazione e la distribuzione di materiali.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n3.1)Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna\nall'appalto;\n\n3.2)Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio;\n\n3.3)Addetti al carico\u002Fscarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto\nnell'area confinata.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n4)Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla\nristorazione.\n\n\n\n•Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n5)Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono\nsemplici lavori di manutenzione.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n5.1)Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;\n\n5.2) Operaio comune manutentore e montatore.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n6)Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono\nattività con compiti esecutivi semplici.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n6.1) dattilografia\u002Fstenodattilografia anche con videoscrittura\n\n6.2) compiti semplici di ufficio\n\n6.3) centralino\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n7)Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali,\naree, beni e attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi,\nedifici.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n7.1)Addetto al controllo degli accessi e alla verifica dei relativi\ndocumenti;\n\n7.2)Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni,\nparchi, aree archeologiche;\n\n7.3)Addetto al controllo degli accessi e alla custodia in edifici privati e\npubblici;\n\n7.4)Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.\n\n\n\nProfilo:\n\n\n\n8)Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione,\nderattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli\nambienti sia interni che esterni anche con l'utilizzo di attrezzature e\nmacchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e\u002Fo diluibili in\nacqua, secondo le istruzioni ricevute.\n\n\n\nI lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale\nadeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che,\nrealizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le\nspecifiche ed i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e\ndei Protocolli comunitari del settore.\n\n\n\nEsempio:\n\n\n\n8.1) Tecnici disinfestatori comuni.\n\n\n\n\n\nNota a verbale per gli addetti ad altre attività ausiliarie\n\nin ambito scolastico, sanitario (1.9) del presente livello.\n\n\n\nLe Parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli\nlivelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività\nausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al\nliv. 2) con parametro 115.\n\nL'importo retributivo derivante dalla applicazione del nuovo parametro 115\ncomporta l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali analoghe indennità\ncorrisposte a livello aziendale o territoriale.\n\nI nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti:\n\n\n\n- retribuzione tabellare: € 648,03 da giugno 2011\n\n- retribuzione tabellare: € 658,58 da marzo 2012\n\n- retribuzione tabellare: € 669,13 da settembre 2012\n\n- retribuzione tabellare: € 695,51 da aprile 2013\n\n\n\nLivello 1).\n\n\n\ncat. Operai\n\nqualif. Manovali\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici,\na contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono\nconoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che\nnon necessitano di autorizzazioni.\n\nAppartengono altresì a questo livello i lavoratori del liv. 2) di prima\nassunzione nel settore per i primi 9 mesi di svolgimento di effettivo\nservizio.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- guardiano\n\n- manovale non addetto a comuni servizi di pulizia\n\n\n\nNota a verbale per gli addetti alle cabine\n\ne linee di verniciatura.\n\n\n\nTenuto conto che il nuovo impianto classificatorio prevede l'inquadramento\ndegli operai qualificati al liv. 3), le Parti concordano che, in deroga alle\nnuove declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di\ninquadramento, venga riconosciuto a tutti gli operai qualificati addetti alle\ncabine e linee di verniciatura in forza al 1° giugno 2001, l'inquadramento nel\nliv. 4) nuovo con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente\nalle mansioni da essi effettivamente esercitate.\n\nPertanto, i nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti, come\nda tabella allegata:\n\n\n\n- retribuzione tabellare: € 704,37 da giugno 2011\n\n- retribuzione tabellare: € 715,84 da marzo 2012\n\n- retribuzione tabellare: € 727,31 da settembre 2012\n\n- retribuzione tabellare: € 755,98 da aprile 2013\n\n\n\nDichiarazione a verbale per gli addetti alla disinfestazione\n\ne derattizzazione - formazione e aggiornamento.\n\n\n\nLe parti contraenti concordano sulla opportunità che i percorsi formativi e\nle attività di aggiornamento del personale addetto ai servizi di\nDisinfestazione e Derattizzazione siano oggetto di apposita normazione da parte\ndel Ministero della Salute.\n\nA tal fine le Parti danno mandato all'ONBSI per predisporre un progetto, da\npresentare al suddetto Ministero, sulla base di quanto previsto dalle Direttive\ne dei Protocolli Comunitari specifici del settore, anche in collaborazione con\nIstituti Universitari ed Enti Pubblici competenti per materia.\n\nLe aziende si faranno carico dei costi inerenti alla formazione dei propri\ndipendenti che avvieranno ai corsi.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      parametro\n\n        \n        \n      \n      qualifica\n\n        \n        \n      \n      parole\n        “chiave”\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Q\n      \n      220\n      \n      Quadro\n\n        \n        \n      \n      legge n. 190\u002F1985\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      7\n      \n      201\n      \n      Imp. Direttivo\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        specifica preparazione e capacità professionale \n        \n\n        con la necessaria autonomia\u002Fdiscrezionalità\u002Fpoteri \n        \n\n        di iniziativa - responsabilizzazione dei\n        risultati\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      6\n      \n      174\n      \n      \n        \n\n        Imp. di concetto\n\n        \n        \n\n        Operaio provetto\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        adeguate conoscenze - esperienza - potere di\n        iniziativa  \n\n        nei limiti delle direttive generali\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        Imp. di concetto\n      \n      \n        \n\n        attività di concetto o prevalentemente tali\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      5\n      \n      140\n      \n      \n        \n\n        Operaio provetto\n      \n      \n        \n\n        autonomia operativa nell'ambito di direttive,\n        conoscenze  \n\n        di tecnologie del lavoro\u002Ffunzionamento apparati  \n\n        anche coord. di gruppi in complessi diversi\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      4\n      \n      128\n      \n      \n        \n\n        Imp. d'ordine\n\n        \n        \n\n        Operaio specializzato\n\n        \n        \n      \n      specifiche conoscenze e\u002Fo capacità tecnico-pratiche \n        \n\n        comunque acquisite, anche coord. squadre di altri \n        \n\n        lavoratori inferiori o uguali\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        3\n      \n      118\n      \n      \n        \n\n        Imp. esecutivo\n      \n      \n        \n\n        normali conoscenze e adeguate capacità\n        tecnico-pratiche  \n\n        comunque acquisite anche coord. di lavoratori\n        inferiori\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        Operaio qualificato\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        lavoratore polivalente (esperienza, flessibilità, \n        \n\n        più aree di intervento, utilizzo di tecniche\n        innovative)\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      2\n      \n      109\n      \n      \n        \n\n        Impiegato esecutivo\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Operaio comune\n      \n      \n        \n\n        Primo impiego. Semplici attività amm. o tecniche \n        \n\n        che non richiedono particolare preparazione.  \n\n        Passano al liv. 3) dopo 18 mesi di servizio\n        effettivo\n\n        \n        \n\n        attività per l'espletamento delle quali sono\n        necessarie  \n\n        semplici conoscenze professionali acquisibili anche \n        \n\n        con un breve periodo di pratica\u002Faddestramento  \n\n        anche con semplici attrezzature industriali\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      1\n      \n      100\n      \n      \n        \n\n        Manovale\n      \n      \n        \n\n        attività semplici, a contenuto manuale, per le\n        quali  \n\n        non occorrono conoscenze professionali, nonché\n        lavoratori  \n\n        del liv. 2) di prima assunzione (9 mesi)",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 12 - Apprendistato. Per i lavorator","Art. 12 - Apprendistato.\n\n\n\nPer i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a partire dal 19\nluglio 2012 troverà applicazione l'accordo allegato al presente CCNL.\n\n\n\nSfera di applicazione.\n\n\n\nL'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro a causa mista,\nfinalizzato al conseguimento, attraverso una mirata formazione, di una\nqualificazione attraverso una adeguata formazione volta alla acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\nL'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei\nlivelli dal 2) al 7).\n\n\n\nAssunzione.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del\ncontratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento iniziale,\nintermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo\nindividuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto di lavoro.\n\nIl numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di\nassumere non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e\nqualificate, con riferimento al singolo appalto o servizio.\n\n\n\nLimiti di età.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti.\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere\nstipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge\n28.3.2003 n. 53.\n\n\n\nPeriodo di prova.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30\ngiorni di lavoro effettivo.\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto di recedere in qualsiasi\nmomento dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e con diritto al TFR e ai ratei delle mensilità supplementari e\ndelle ferie, purché maturati.\n\n\n\nDurata.\n\n\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze di seguito indicate.\n\nLa durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente\ntabella:\n\n\n\nliv. 2): 24 mesi\n\nliv. 3): 24 mesi\n\nliv. 4): 36 mesi\n\nliv. 5): 36 mesi\n\nliv. 6): 48 mesi\n\nliv. 7): 48 mesi\n\n\n\nIn caso di assenza superiore alle 4 settimane consecutive il periodo di\napprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata della assenza.\n\nPer i lavoratori con destinazione finale a partire dal liv. 5) al liv. 7),\nin possesso di diploma riguardante la professionalità da acquisire, la durata\nsarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la\nprofessionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi.\n\nA livello territoriale le Parti potranno prevedere durate maggiori per\nspecifiche situazioni professionali e\u002Fo operative.\n\nLe aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori\nche abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi\nprecedenti.\n\nA tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del periodo di\napprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.\n\nLa limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia\nvenuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\n\n\n\nParere di conformità.\n\n\n\nIl datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni\ndi rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono\nrichiedere all'Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul\ncontratto di apprendistato.\n\nNella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le\ncompetenti Amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti\nbilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti\nal quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.\n\n\n\nRiconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\n\n\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione\nvigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\n\nNel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno\nproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di\nformazione esterna.\n\nIl periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini\ndella dimostrazione della attività svolta.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista sarà rilasciata dalla\nazienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti.\n\n\n\nFormazione.\n\n\n\nI principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\n\nFermo restando che la regolamentazione dei profili formativi\ndell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le\nAssociazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via\ntransitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto\nsegue.\n\nLa quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e\nsarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.\n\nIn tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella\ndestinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli\ninfortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro,\norganizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà\ncollocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni\ndi igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.\n\nI profili formativi sono definiti nell'allegato 1), che forma parte\nintegrante del presente contratto. Le Parti si riservano ove del caso, in fasi\nsuccessive, di modificare e ampliare suddetti profili.\n\nLa formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare\nda libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la\nformazione in apprendistato.\n\nLa formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza ‘on the\njob’ e in affiancamento.\n\nLa formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. La\nstessa dovrà essere conforme alle normative di legge e alle regolamentazioni\npreviste a livello territoriale.\n\nAi fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa\nazienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a\ntrasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni\naziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata\ndal datore di lavoro nel contratto di assunzione.\n\nIl datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei\nlocali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in\ncaso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia.\n\nLe imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie\nstrutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti,\no nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.\n\nPer i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti\ndisposizioni.\n\n\n\nTrattamento economico.\n\n\n\nIl lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\ninquadrato 2 livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà\ndel periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà.\n\nGli apprendisti con destinazione finale al liv. 2) saranno inquadrati al\nliv. 1) per tutto il periodo.\n\nLa retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare,\nindennità di contingenza ed EDR ex Accordo interconfederale 31 luglio 1992.\n\n\n\nTrattamento normativo.\n\n\n\nPer quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista\nha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento\nnormativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la\nquale egli compie il tirocinio.\n\nÈ ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con\norario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.\n\n\n\nMalattia.\n\n\n\nSi applica quanto previsto dalla legge n. 296\u002F2006, art. 1, comma 773).\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nLe Parti si impegnano ad incontrarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore di\ndisposizioni in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere\ndi istruzione e formazione e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o\nper percorsi di alta formazione.\n\nLe Parti convengono che la disciplina di cui al presente articolo si\napplica, in quanto compatibile, ai giovani di età compresa fra i 16 e i 18\nanni ai sensi della legge n. 196\u002F1997.\n\nAi contratti di apprendistato, stipulati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 276\u002F2003, continua ad applicarsi\ntale disciplina fino alla loro naturale scadenza.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"pensionfund","Art. 54 - Previdenza complementare. Le p","Art. 54 - Previdenza complementare.\n\n\n\nLe parti stipulanti concordano sulla opportunità di favorire la previdenza\ncomplementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di\nricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una\ndisciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza\nfini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche\ncomplementari, ai sensi del D.lgs. 252\u002F2005 e s.m.i.\n\nPotranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o\ncon contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal\npresente CCNL.\n\nI lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino\nnell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non\ninferiori a 6 mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le Parti si\nriservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni\nstatutarie\u002Fregolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il\nmantenimento delle posizioni di tali lavoratori.\n\nL'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il\nmeccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7)\ndel D.lgs. n. 252\u002F2005.\n\nLe contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla\nrelativa normativa di legge, saranno costituite da:\n\n\n\na)l'1%, a carico della Azienda, calcolato su minimo tabellare e indennità\ndi contingenza alla data dell'1\u002F1\u002F2001 (come da tabella allegata);\n\nb)l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare e indennità\ndi contingenza alla data dell'1\u002F1\u002F2001;\n\nc)il TFR maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le\nnormative di legge vigenti.\n\n\n\nIl lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore\ncontribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti\ndagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi Fondi di cui al comma 9) del\npresente articolo.\n\nI predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno\ntrattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese\nper 12 mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che\nsaranno fissati nel citato accordo istitutivo.\n\nLe contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i\nlavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi\nnelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.\n\nAl fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi Fondi esistenti\ne di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore,\nassicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori\npotenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le\naziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al\npresente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma\n7), lett. b) del D.lgs. 252\u002F2005, unicamente i seguenti:\n\n\n\n-PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE, come\nprevisto dall'Accordo 8 giugno 2007 (allegato 11 del presente CCNL);\n\n-FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI, come previsto\ndall'Accordo 23 febbraio 2005 (allegato 12 del presente CCNL);\n\n-COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore\nprevisto protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato 10 del presente\nCCNL).\n\n\n\nNel caso in cui una impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle\nAssociazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori\nhanno il diritto di aderire a uno dei Fondi sopracitati.\n\nPer quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore\ndi lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di\nlavoratori già iscritti a uno dei Fondi sopra elencati a seguito di passaggio\ndi appalto.\n\nLa quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore\niscritto ad altro Fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale\naltro Fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori\niscritti a uno dei Fondi sopra elencati.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Art. 8 - Periodo di prova. Il lavoratore","Art. 8 - Periodo di prova.\n\n\n\nIl lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\n\n\n\n-mesi 6 per i lavoratori inquadrati al liv. Quadro;\n\n- mesi 4 per i lavoratori inquadrati al liv. 7);\n\n- mesi 3 per i lavoratori inquadrati al liv. 6);\n\n-mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati ai livv. 5),\n4), 3) e 2);\n\n-30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio\ninquadrati ai livv. 4) e 5);\n\n-26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio\ninquadrati ai livv. 1), 2) e 3).\n\n\n\nFermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i\nlavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di 3\nmesi.\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 5.\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\n\nDurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento senza preavviso, né\nindennità per la risoluzione stessa.\n\nQualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori del liv. 7) e\ndurante il 1° mese per i lavoratori del liv. 6), la retribuzione sarà\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\n\nQualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore\nsarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a\nseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del\nmese stesso.\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.\n\nSaranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che\nlo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei\n12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto e immediato.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"tempagency","Art. 15 - Somministrazione di lavoro. Il","Art. 15 - Somministrazione di lavoro.\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in\nattuazione delle norme di legge vigenti.\n\nL'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU\u002FRSA ovvero, in\nmancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali\nfirmatarie del CCNL, il numero dei lavoratori assunti con contratto di\nsomministrazione e i motivi del ricorso allo stesso.\n\nOve ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del\ncontratto di somministrazione di lavoro.\n\nAi fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 16, i lavoratori\nsomministrati con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al\nrelativo orario di lavoro.\n\nL'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui\nsopra è arrotondata all'unità intera superiore.\n\nNei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10\ncontratti.\n\n\n\nArt. 16 - Contratti di somministrazione a tempo determinato,\n\ncontratti di inserimento e contratti a tempo determinato\n\n- Percentuali di utilizzo.\n\n\n\nLe Parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di\ninserimento e a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla\nlegislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima,\ncomplessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in\nforza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia\ncontrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione.\n\nAi fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con\ncontratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di\nlavoro.\n\nFino a 10 dipendenti, la proporzione è di 1 a 1.\n\nDa 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10\ncontratti.\n\nLe proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta\ndisciplina, con riferimento al singolo appalto.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"sicknesspay","Trattamento economico per malattia e inf","Trattamento economico per malattia e infortunio per gli impiegati.\n\n\n\nNel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non\ndeterminati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà\naccordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:\n\n\n\n-corresponsione della intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 5\nmesi e della metà di essa per gli altri 7 mesi. Uguali diritti spettano\nall'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.\nIl trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato con più periodi\ndi malattia, raggiunga nel complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite\nmassimo previsto dal comma 4) del presente articolo.\n\n\n\nTrattamento economico per malattia e infortunio per gli operai.\n\n\n\nPer le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto:\n\n\n\na)a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale (art. 18, ultimo comma) netta;\n\nb)dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione\nglobale.\n\n\n\nNei casi di infortuni sul lavoro, all'operaio sarà corrisposto il 100%\ndella retribuzione globale a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione\nclinica.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maxsicknesspay","Per le assenze per malattia all'operaio ","Per le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto:\n\n\n\na)a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale (art. 18, ultimo comma) netta;\n\nb)dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione\nglobale.",{"bindId":87,"name":80,"text":88},"sicknessmaxdays","Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai.\n\n\n\nPer le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto:\n\n\n\na)a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale (art. 18, ultimo comma) netta;\n\nb)dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione\nglobale.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"disabilitypay","Nei casi di infortuni sul lavoro, all'op","Nei casi di infortuni sul lavoro, all'operaio sarà corrisposto il 100%\ndella retribuzione globale a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione\nclinica.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"longtermillness","Nei casi di sopravvenuta impossibilità d","Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità\nfisica del lavoratore, l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle\nproprie esigenze organizzative tecnico-produttive di adibire il lavoratore\nstesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"healthcareaccess","Art. 69 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 69 - Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\n\n\nLe parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l'assistenza\nsanitaria integrativa non sostitutiva del SSN definita dal CCNL costituisce uno\ndei punti qualificanti del presente rinnovo.\n\nAl fine di assicurare l'attuazione di detto istituto, le Parti convengono\nl'istituzione di una Commissione operativa composta da un rappresentante per\nciascuna Organizzazione stipulante finalizzata a definire la strumentazione\nnecessaria per l'avvio, entro il 1° luglio 2013, della copertura sanitaria\nintegrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data\ncui si applica il presente CCNL, e che non abbiano già una forma di assistenza\nsanitaria integrativa.\n\nIn tale ottica la Commissione proseguirà i suoi lavori per valutare\npossibili strumenti e soluzioni bilaterali, nonché modalità di gestione e\nformulerà alle parti stipulanti il presente CCNL una proposta entro il 30\ngiugno 2012.\n\nL'assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le Parti alle seguenti\ncondizioni:\n\n\n\n-l'assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico\nFondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a\nprescindere dall'orario contrattuale;\n\n-definizione di un contributo ‘una tantum’ a carico della impresa pari a\n€ 0,50 di iscrizione alla assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro\nsettembre 2012 per il personale in forza al 1° giugno 2012;\n\n-dal 1° luglio 2013 si riconosce un contributo a carico della impresa pari\nad € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;\n\n-dal 1° luglio 2013 si riconosce un contributo a carico della impresa pari\nad € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.\n\n\n\nLa Commissione si atterrà ai seguenti principi:\n\n\n\n-condizioni e tempistiche di iscrizione al Fondo per il personale di nuova\nassunzione nel settore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro;\n\n-osservanza del quadro di riferimento normativo in materia e in particolare\ndella disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo;\n\n-definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per\nl'iscrizione al Fondo, al fine di garantire omogeneità e tutela delle\nprestazioni a tutti gli addetti del settore;\n\n-modalità di confluenza\u002Fopzione per i lavoratori che già godono di un\nprogramma di assistenza sanitaria integrativa aziendale.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"monitoring","Art. 64 - Ambiente di lavoro - Prevenzio","Art. 64 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni\n\ne delle malattie professionali.\n\n\n\nLa RSU ovvero, ove non ancora costituita, le RSA, hanno diritto di\ncontrollare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e\nl'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro\nintegrità fisica.\n\nLa prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto\ndelle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi\ncompetenti costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.\n\nIl lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che,\nnella osservanza delle leggi, gli verranno impartite dalla azienda per la\ntutela della salute e dell'integrità fisica.\n\nÈ fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di\nsicurezza del lavoro.\n\nAttesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro assume\nper i lavoratori e per le imprese, anche alla luce del D.lgs. n. 81\u002F2008 che ha\nfortemente innovato le precedenti disposizioni legislative in materia, le Parti\nconcordano di istituire una Commissione tecnica paritetica che si insedierà\nall'interno dell'ONBSI con il compito di verificare e analizzare le esigenze\nspecifiche del settore in materia e di armonizzare con la legge vigente.\n\nLa Commissione fornirà le valutazioni alle parti firmatarie del presente\nCCNL entro il 31 ottobre 2012.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"protectiveclothing","Art. 26 - Indumenti di lavoro e divisa. ","Art. 26 - Indumenti di lavoro e divisa.\n\n\n\nIndumenti di lavoro.\n\n\n\nLe imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio 2\ntute o 2 camiciotti e 2 pantaloni o 2 indumenti equivalenti.\n\nL'impresa concorderà in sede aziendale con la RSU, ovvero, ove ancora non\ncostituita, con le RSA, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in\nrelazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore\nnelle prestazioni richieste.\n\nL'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a\ndisposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro\nattività sotto la pioggia.\n\nI lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti\nloro affidati e durante il servizio, indossare la tenuta fornitagli.\n\n\n\nDivisa.\n\n\n\nQualora l'attività prestata preveda la fornitura di una divisa,\nindispensabile per lo svolgimento del servizio, questa sarà fornita dalla\nimpresa compatibilmente con l'usura e comunque con cadenza biennale.\n\nIl lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro\nalla restituzione della divisa; in caso contrario, il costo della divisa sarà\ncomputato come onere a carico del lavoratore.\n\nSi applicano le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"paidmaternityleave","Art. 52 - Congedo di maternità e congedo","Art. 52 - Congedo di maternità e congedo parentale.\n\n\n\nPer quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il\ncongedo parentale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in\nmateria (D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della\npaternità).\n\nPer le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più\nfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, il seguente trattamento:\n\n\n\n-corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di\nquanto previsto dalla normativa di legge di cui al precedente comma nel mese\nsuccessivo, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono a titolo di\nindennità a carico dell'ente di previdenza, per disposizioni di legge.\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità l'evento malattia prevale sul\ncongedo esclusivamente nel caso di grave infermità della madre ai sensi\ndell'art. 22 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e della Circolare INPS n.\n68\u002F1992.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"maternitydifferenttxt","Per le lavoratrici con mansioni impiegat","Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più\nfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, il seguente trattamento:\n\n\n\n-corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di\nquanto previsto dalla normativa di legge di cui al precedente comma nel mese\nsuccessivo, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono a titolo di\nindennità a carico dell'ente di previdenza, per disposizioni di legge.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"deathrelatives","Al lavoratore colpito da lutto familiare","Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un\nfiglio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso\nretribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede\ndi lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento\nsi sia verificato fuori dalla provincia.\n\nSe l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore\nsarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto\nalla intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal\nprecedente comma.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"paidpaternityleave","In occasione della nascita di un figlio ","In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuita.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"equalitymonitoring","Art. 68 - Commissione paritetica per le ","Art. 68 - Commissione paritetica per le pari opportunità.\n\n\n\nLa C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito\ndi formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la\nrimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari\nopportunità uomo\u002Fdonna sul lavoro.\n\nIn questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla\nlegge n. 125\u002F1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia\nnella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata\nsia nella attuazione degli stessi.\n\nLa C.P. per le Pari Opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in\nrappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza\ndelle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle\nrispettive Parti sopra richiamate, entro 30giorni dalla firma del CCNL.\n\nPer ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.\n\nLa Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità sarà presso\nla Sede dell'Organismo Bilaterale Nazionale di Settore.\n\nPer tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà\nprovvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.\n\nI componenti della Commissione, inoltre, di norma nel 2° trimestre di ogni\nanno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i\nrisultati del lavoro svolto e comunque 3 mesi prima della scadenza\ncontrattuale, presenteranno alle stesse Parti un rapporto conclusivo.\n\nAlla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:\n\n\n\n1)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\n\n2)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\n\n3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello\nstrumento del contratto di inserimento\u002Freinserimento;\n\n4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;\n\n5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi\ncomunitari preposti;\n\n6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\nnel sistema delle relazioni di lavoro;\n\n7)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\n\n8)raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia\ndi azioni positive, favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art.\n9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;\n\n9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.\n\n\n\nL'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\n\nLa Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio Nazionale.\n\nLa Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente\npresenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa\nsede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti\npresentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di\npareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni\ndi una delle componenti.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"eqtraining","Alla Commissione sono assegnati i seguen","Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:\n\n\n\n1)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\n\n2)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\n\n3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello\nstrumento del contratto di inserimento\u002Freinserimento;\n\n4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"discrimination","9)individuare iniziative volte al supera","9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"violence","6)favorire interventi efficaci per preve","6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\nnel sistema delle relazioni di lavoro;",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"eqpromotion","5)predisporre progetti di Azioni Positiv","5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi\ncomunitari preposti;",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"hourspweek_select","Art. 30 - Orario di lavoro. Per la durat","Art. 30 - Orario di lavoro.\n\n\n\nPer la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge e alle\nrelative deroghe ed eccezioni.\n\nLa durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo\nquanto disposto ai successivi artt. 32 e 33.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"dayspweek_select","La prestazione è distribuita in 5 giorni","La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"MAXHOURS_trigger","L'impresa non potrà richiedere un prolun","L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione\nstraordinaria eccedente le 150 ore annue.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"PAIDLEAV_trigger","Art. 42 - Ferie. Il lavoratore che ha un","Art. 42 - Ferie.\n\n\n\nIl lavoratore che ha una anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto\nogni anno a un periodo di ferie pagate:\n\n\n\n-pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su 5 giornate (settimana corta);\n\n-pari a 26 giorni nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6\ngiornate.\n\n\n\nIn caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\n\nQualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\n\nLe frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.\n\nAl lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1\u002F12 delle ferie per ogni\nmese di servizio prestato.\n\nIn caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\n12simi quanti sono i mesi di anzianità.\n\nIn caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nL'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\n\nL'impresa assicurerà comunque al lavoratore per ogni anno solare (1°\ngennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\n\nLa norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di\ndisinfezione, disinfestazione e derattizzazione.\n\nIl pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via\nanticipata.\n\nDato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia\nespressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero\nnegli anni successivi.\n\nRestano salve le condizioni di miglior favore.\n\nA partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore\nannue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di\nriposo, ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle\nesigenze tecnico-produttive e organizzative.\n\nLe predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello\naziendale.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"bankholidays1","Art. 41 - Ricorrenze festive. Sono da co","Art. 41 - Ricorrenze festive.\n\n\n\nSono da considerarsi giorni festivi:\n\n\n\na)tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art.\n40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il\n2° giorno di riposo;\n\n\n\nb)le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle\nvigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni o aggiunte che\nintervenissero per disposizioni di carattere generale;\n\n\n\nc)le seguenti festività:\n\n\n\n1)Capodanno (1° gennaio)\n\n2) Epifania del Signore (6 gennaio)\n\n3) Pasqua (mobile)\n\n4) lunedì dopo Pasqua (mobile)\n\n5) Assunzione (15 agosto)\n\n6) Ognissanti (1° novembre)\n\n7) Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n8) S. Natale (25 dicembre)\n\n9) S. Stefano (26 dicembre)\n\n10)festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua\nopera (per il comune di Roma, SS. Pietro e Paolo 29 giugno).",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"SCHEDULE_trigger","Art. 40 - Riposo settimanale. Il riposo ","Art. 40 - Riposo settimanale.\n\n\n\nIl riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\n\nPer i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo.\n\nQualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse\nessere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di\nservizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non\ncomporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione -\nil lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 7% della retribuzione base\ndi una giornata lavorativa.\n\nPer i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative\nè considerato giorno di riposo settimanale il 2° giorno di riposo.\n\nIn relazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 66\u002F2003, il\nlavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore\nconsecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore\ndi riposo giornaliero di cui all'art. 30, comma 9) del presente CCNL.\n\nIl suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un\nperiodo non superiore a 14 giorni.\n\nPer le giornate lavorative svolte in deroga, il trattamento economico sarà\nquello previsto per il lavoro straordinario festivo.\n\nNell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL\nverrà data informazione alle OO.SS. territoriali stipulanti sull'eventuale\nutilizzo della presente norma.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 61 - Diritti sindacali. A) Permessi","Art. 61 - Diritti sindacali.\n\n\n\nA) Permessi per cariche sindacali e aspettative.\n\n\n\nAi lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria\nstipulanti il presente CCNL e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti,\npotranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi\npermessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni\npredette.\n\nTali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per\nciascuna O.S.\n\nOve alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni\nall'anno.\n\nI permessi per i componenti degli Organi direttivi sindacali saranno\nconcessi su esibizione della lettera di convocazione alla impresa almeno 24 ore\nprima.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni\ndatoriali territoriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il\nlavoratore appartiene.\n\nPer l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonché per quelle\ninerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso un periodo di\naspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto\ndi lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\n\nI dirigenti delle RSA hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a\npermessi retribuiti.\n\nHanno diritto a tali permessi almeno:\n\n\n\na)1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità produttive che occupano fino a\n200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\n\nb)1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna RSA nelle\nunità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui\nla stessa è organizzata;\n\nc)1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui\nè organizzata la RSA nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in\naggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).\n\n\n\nI permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno\nessere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del\ncomma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non\npotranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente.\n\nIl lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 7) deve\ndarne comunicazione scritta all’impresa, di regola 24 ore prima, tramite le\nRSA. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti\nper la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura\nsindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.\n\nI lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima,\ntramite le RSA.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"tradeunleavdays","Tali permessi saranno concessi per un ma","Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per\nciascuna O.S.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"PAYSCALES_table_selection_txt"," liv. par. aumento economico aprile 2013","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      par.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        economico\n\n        aprile 2013\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        tabellare\n\n        aprile 2013\n\n        \n        \n      \n      indennità\n\n        di contingenza\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        base\n\n        aprile 2013\n\n        \n        \n      \n      E.D.R.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Q\n      \n      220\n      \n      50,46\n      \n      1.330,50\n      \n      532,06\n      \n      1.862,56\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      7\n      \n      201\n      \n      46,10\n      \n      1.215,60\n      \n      532,06\n      \n      1.747,66\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      6\n      \n      174\n      \n      39,91\n      \n      1.052,30\n      \n      524,77\n      \n      1.577,07\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      5\n      \n      140\n      \n      32,11\n      \n      846,68\n      \n      518,53\n      \n      1.365,21\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      4\n      \n      128\n      \n      29,36\n      \n      774,11\n      \n      517,50\n      \n      1.291,61\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      3\n      \n      118\n      \n      27,06\n      \n      713,64\n      \n      515,42\n      \n      1.229,06\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      2\n      \n      109\n      \n      25,00\n      \n      659,21\n      \n      513,96\n      \n      1.173,17\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      1\n      \n      100\n      \n      22,94\n      \n      604,78\n      \n      512,71\n      \n      1.117,49\n      \n      10,33",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"ONCERISE_trigger","Art. 20 - Tredicesima mensilità. L'impre","Art. 20 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n\n\nL'impresa corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile\nglobale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel\nperiodo di riferimento.\n\nLe frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"ONCERISE2_trigger","Art. 21 - Quattordicesima mensilità. L'i","Art. 21 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\nL'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14a mensilità pari a una\nretribuzione globale mensile.\n\nIl periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel\nperiodo di riferimento.\n\nLe frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"NOCTPREM_trigger","Le prestazioni di lavoro straordinario v","Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie\ndella retribuzione globale mensile.\n\nIl lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore\nnotturne devono essere compensati con le seguenti percentuali di\nmaggiorazione:\n\n\n\n1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%\n\n2) lavoro straordinario notturno: 50%\n\n3) lavoro straordinario festivo: 65%\n\n4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%\n\n5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%\n\n6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%\n\n7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%",{"bindId":194,"name":191,"text":195},"OVERTIME_trigger","Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie\ndella retribuzione globale mensile.\n\nIl lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore\nnotturne devono essere compensati con le seguenti percentuali di\nmaggiorazione:\n\n\n\n1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%\n\n2) lavoro straordinario notturno: 50%\n\n3) lavoro straordinario festivo: 65%\n\n4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"HARDSHIP_trigger","Art. 24 - Indennità varie. Indennità mez","Art. 24 - Indennità varie.\n\n\n\nIndennità mezzi di locomozione.\n\n\n\nLa ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo per servizio,\nuna indennità mensile da concordarsi fra le rispettive OO.SS. territoriali\ncompetenti.\n\n\n\nIndennità lavoro disagiato.\n\n\n\nPer ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di\nbilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana sarà corrisposta una\nspeciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare.\n\n\n\nIndennità d'alta montagna.\n\n\n\nAi lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede\ndi lavoro in località di alta montagna, l'impresa corrisponderà una equa\nindennità da concordarsi fra le rispettive OO.SS. territoriali competenti.\n\n\n\nIndennità di lontananza da centri abitati.\n\n\n\nQualora la sede della azienda disti dal perimetro del più vicino centro\nabitato oltre km. 3, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'impresa che\nnon provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da\nconcordarsi tra le rispettive OO.SS. territoriali competenti.\n\n\n\nIndennità per maneggio denaro.\n\n\n\nAl lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori\nverrà corrisposta una indennità nella misura del 3% sulla retribuzione\ntabellare della sua categoria di appartenenza. Gli interessi derivanti da\neventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.\n\nAl personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di\nbollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore ad €\n4,65, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5% sulla retribuzione\nbase.\n\n\n\nIndennità rimozione scorie e polverino altoforni.\n\n\n\nAi lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del\npolverino degli altoforni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,05\nper ogni ora di lavoro.\n\n\n\nIndennità pulizia reparti lavorazioni industriali.\n\n\n\nAi lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati\nalle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,036 per ogni\nora di lavoro.\n\nQueste due ultime indennità sono da considerarsi come elemento utile ai\nfini del calcolo della indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, del\ntrattamento di festività e di ferie, nonché della 13a e 14a mensilità.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"hardshipallowancetype","Indennità lavoro disagiato. Per ogni gio","Indennità lavoro disagiato.\n\n\n\nPer ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di\nbilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana sarà corrisposta una\nspeciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"SUNDAY_trigger","5) lavoro compiuto nei giorni considerat","5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"COMMUTE_trigger","Indennità di lontananza da centri abitat","Indennità di lontananza da centri abitati.\n\n\n\nQualora la sede della azienda disti dal perimetro del più vicino centro\nabitato oltre km. 3, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'impresa che\nnon provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da\nconcordarsi tra le rispettive OO.SS. territoriali competenti.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"SENIOR_trigger","Art. 22 - Scatti biennali per gli impieg","Art. 22 - Scatti biennali per gli impiegati\n\ne anzianità forfettaria di settore per gli operai.\n\n\n\nScatti biennali per impiegati.\n\n\n\nGli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa\nimpresa hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio, a una\nmaggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di\nappartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e\nsull'indennità di contingenza all'1.8.83 (€ 279,60).\n\nL'impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali di\nanzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare\ndell'ultimo livello di appartenenza e della indennità di contingenza\nall'1.8.83.\n\nGli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\nGli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità di\nservizio.\n\nNel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti maturati nel livello di provenienza.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli\neffetti della maturazione del successivo aumento periodico.\n\nGli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già\nconcessi per lo stesso titolo.\n\nPer gli impiegati già in forza al 31\u002F05\u002F2011, l'EDAR di cui al CCNL\n19\u002F12\u002F2007, verrà mantenuto come elemento economico ‘ad personam’ e sarà\nassorbito al momento del raggiungimento del 1° scatto successivo alla\nsottoscrizione del presente CCNL.\n\n\n\nAnzianità forfettaria di settore per gli operai.\n\n\n\nIn considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti\ndi durata predeterminata, agli operai sarà riconosciuta una anzianità\nforfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella\ntabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è\nstabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come\ndisposto nell'art. 22 del CCNL 25 maggio 2001 e CCNL precedenti.\n\nIl valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto\ndistinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello\nstraordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di\npreavviso, TFR, malattia e infortunio.\n\nL'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi 4 anni\ndi anzianità nel settore.\n\nA partire dal 5° anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di\nlavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto\nsecondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente CCNL.\n\nDietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione\nattestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso\nl'impresa.\n\nPer gli operai già in forza che al 31\u002F05\u002F2011 non percepiscono l'anzianità\nforfettaria di settore, l'EDAR di cui al CCNL 19 dicembre 2007 verrà mantenuto\ncome elemento economico ‘ad personam’ e sarà assorbito al momento del\nraggiungimento dei 4 anni di anzianità di settore, come previsto nel presente\narticolo.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"longserviceallowancetype","Art. 22 - Scatti biennali per impiegati.","Art. 22 - Scatti biennali per impiegati.\n\n\n\n(6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione\ndello scatto e della indennità di contingenza al 1° agosto 1983).\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      valore\n\n        scatto biennale\n\n        dall’1.6.11\n\n        \n        \n      \n      valore  \n\n        scatto biennale\n\n        dall’1.3.12\n\n        \n        \n      \n      valore\n\n        scatto biennale\n\n        dall’1.9.12\n\n        \n        \n      \n      valore\n\n        scatto biennale\n\n        dall’1.4.13\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Q\n      \n      94,95\n      \n      96,22\n      \n      97,48\n      \n      100,63\n      \n    \n    \n      7\n      \n      88,26\n      \n      89,42\n      \n      90,57\n      \n      93,45\n      \n    \n    \n      6\n      \n      78,75\n      \n      79,75\n      \n      80,75\n      \n      83,24\n      \n    \n    \n      5\n      \n      66,78\n      \n      67,58\n      \n      68,39\n      \n      70,39\n      \n    \n    \n      4\n      \n      62,55\n      \n      63,29\n      \n      64,02\n      \n      65,86\n      \n    \n    \n      3\n      \n      59,03\n      \n      59,71\n      \n      60,39\n      \n      62,08\n      \n    \n    \n      2\n      \n      55,86\n      \n      56,49\n      \n      57,11\n      \n      58,68\n      \n    \n  \n\n\n\n\nArt. 22 - Anzianità forfettaria di settore per Operai.\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      liv. \n        \n      \n      importi  \n\n        da giugno 2011\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      82,99\n      \n    \n    \n      5\n      \n      66,77\n      \n    \n    \n      4\n      \n      63,15\n      \n    \n    \n      3\n      \n      58,18\n      \n    \n    \n      2\n      \n      54,39\n      \n    \n    \n      1\n      \n      51,02\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nparametro 115: € 55,50\n\nparametro 125: € 62,59",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"MEALALL_trigger","Art. 63 - Mense aziendali. Le aziende si","Art. 63 - Mense aziendali.\n\n\n\nLe aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone\nle OO.SS., servizi di mensa che possono essere fruiti dai propri dipendenti le\ncui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei pasti.",{"bindId":225,"name":222,"text":223},"mealvouchers",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"legalassistance_trigger","L'azienda, ai sensi del combinato dispos","L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 5\ndella legge 190\u002F1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati\ndal Quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità\npuò essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza\nassicurativa.\n\nL'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali, nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.\n\n\n\n4)",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"funeralpay","Art. 56 - Indennità in caso di morte. Ne","Art. 56 - Indennità in caso di morte.\n\n\n\nNel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57\ndevono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge,\nfatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza\ncompiuti dall'impresa.\n\nLa ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi\ndiritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.\n\nÈ nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa\nl'attribuzione e la ripartizione delle indennità.\n\n\n\nRaccomandazione a verbale.\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le\nanzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il TFR dovuto a\ntermine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli\nminori già conviventi a carico del lavoratore defunto e in condizioni di\nparticolare bisogno.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"contractseverancepay","Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nFatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 252\u002F2005 e dall'art. 54 del\npresente CCNL, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore\nspetta il TFR ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\nSono elementi utili ai fini della determinazione del TFR gli istituti\ntassativamente sotto indicati.\n\n\n\n1)retribuzione tabellare;\n\n2)indennità di contingenza;\n\n3) anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per\nimpiegati;\n\n4) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\n\n5) 13a mensilità;\n\n6) 14a mensilità;\n\n7) indennità che abbiano carattere non occasionale;\n\n8) accordi integrativi.\n\n\n\nPer l'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 dai\nlavoratori con mansioni operaie, si rinvia alla nota a verbale di cui all'art.\n56 del CCNL 25 maggio 2001.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"trainingfund","L'ONBSI promuove: a)iniziative in materi","L'ONBSI promuove:\n\n\n\na)iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche\nin collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, eventualmente\nfinalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato. La\npromozione e la gestione delle predette iniziative dovranno avvenire nel\nrispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da esso derivanti\ngià preesistenti;\n\nb)corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di\nristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e\u002Fo la\nsospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a\nquello previsto dalle leggi in materia.\n\n\n\nIn relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge\n25\u002F2\u002F1994 n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con UNIONCAMERE e\ninoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del Lavoro, l'Organismo\nrilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione all'Organismo stesso e il\nversamento delle relative quote.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi 2011 - 2010\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2010-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2013-04-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, lavoro a domicilio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;270 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;26 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;25.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1127.72\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;6.25&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;15% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;58.68 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[247],{"title":37,"slug":33},[249],{"type":250,"data":251},"call_to_action_body_block",{"title":252,"description":253,"variant":254,"link":255},"Confronta 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