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Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra\ngli Agenti Generali e il personale amministrativo dipendente delle Agenzie\nGenerali di Generali Italia (già INA ASSITALIA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Informazione a livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ANAGINA fornirà annualmente, su richiesta delle OO.SS. nazionali\nfirmatarie del presente contratto ed in un apposito incontro da tenersi entro\nil 30 aprile di ogni anno, informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per\nsesso, livello e fasce d'età e all'interno di ciascun livello divisi per\nsesso, per classi di anzianità e fasce di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente\ncorrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali,\nnonché agli accantonamenti del T.F.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere\nconcretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali\nmodifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli\nstessi in diversa sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ANAGINA comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e\npromuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella\nrappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno altresì oggetto di esame,\nin occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro\nil mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento dell'occupazione nel settore assicurativo in relazione alle\nscelte di politica commerciale ed organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione di lavoro anche\ncon riferimento ad eventuali nuove figure professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento e forme nell'occupazione con particolare riferimento a quella\ngiovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di legge in materia\ndi parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le strutture di vendita diretta e indiretta e distribuzione nel sistema\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Informazione a livello aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 per le\nAgenzie che occupano almeno 50 dipendenti, le Agenzie Generali che occupano\npiù di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA\no, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, nel corso di un\napposito incontro, informazioni riguardo a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmi relativi ad eventuali assunzioni con qualsiasi tipologia di\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete\ndistributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA o, in mancanza,\nalle Organizzazioni Sindacali territoriali notizie preventive in ordine a\nrilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino\nsostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il\ntrasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo e su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle Organizzazioni\nSindacali territoriali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia\nGenerale e, comunque, prima della fase di realizzazione dei provvedimenti\ndeliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga\nconto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati quanto delle Agenzie\nGenerali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data\ndell'incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente\nle ricadute sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da\nogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'allegato 3 “Protocollo sulla\noccupazione” in merito alla procedura di consultazione sindacale preventiva\nin caso di difficoltà occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita una Commissione Nazionale paritetica per l’interpretazione\ndel Contratto di cui fanno parte una rappresentanza dell’ANAGINA e una\nrappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta Commissione ha come scopo il tentativo di comporre eventuali questioni\ndi carattere generale che dovessero sorgere in sede di applicazione del\npresente Contratto nonché il compito di apportare le integrazioni e i\nchiarimenti che si rendessero necessari, anche in considerazione dell'eventuale\nevoluzione della normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si occuperà, altresì, delle vertenze\nche dovessero sorgere ai sensi dell'art. 9, 6° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Assunzione e inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione del personale saranno osservate le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto\ndisposto dalla legge e dall'allegato n. 10 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale, in caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un\ninquadramento contrattuale in Area B (1a e 2a Pos. Org.) o in Area C (2a Pos.\nOrg.), esaminerà in via preventiva le eventuali richieste del personale già\nin servizio e le accoglierà compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali e tenuto conto delle attitudini e requisiti del lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale, sempre in relazione alle attitudini ed ai requisiti\nrichiesti, esaminerà, altresì, le domande di assunzione dei figli di ex\ndipendenti, deceduti in servizio o pensionati, nonché le domande di assunzione\ndel personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione in forza\npresso l'Agenzia Generale, sempre che abbiano i predetti requisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Documenti per l'assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificati di nascita e cittadinanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consenso di chi esercita la patria potestà in caso di assunzione di\nminori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fotocopia del codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato dello stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consenso al trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno, inoltre, essere richiesti i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi\npendenti di data non anteriore a 90 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato degli studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione l'Agente Generale comunicherà per iscritto al\nlavoratore interessato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la data di inizio del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'area professionale e il livello al quale il lavoratore viene\nassegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la sede e l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la facoltà di aderire al Fondo pensione, consegnando la relativa scheda di\nadesione unitamente alla Nota Informativa del Fondo Pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fornirà, altresì, informazioni circa le scelte disponibili in materia di\nTrattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione l'Agente Generale consegnerà al lavoratore una\ncopia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali contratti\naziendali in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti,\nl'orario di lavoro nonché il codice di disciplina aziendale di cui al\nsuccessivo art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e\u002Fo territoriali hanno diritto di\naffiggere, in uno spazio dedicato, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a\nmaterie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 8 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova è fissata in 60 (sessanta) giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è corrisposta la normale retribuzione riferita\nal trattamento economico del livello nel quale il lavoratore viene assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è diritto delle parti risolvere il rapporto di\nlavoro in qualsiasi momento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la risoluzione del\nrapporto, si applicheranno integralmente le norme del vigente Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale risulta dall'art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inserimento nelle Aree Professionali di cui all’art. 10 è determinato\nin base alle mansioni svolte dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica Quadri è regolamentata nell'allegato n. 1E).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto di seguito disposto in tema di fungibilità delle mansioni, in\ncaso di mansioni promiscue, si farà riferimento al criterio della prevalenza,\nda valutarsi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle mansioni\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 e\ndell'allegato n. 1E) dovessero sorgere vertenze in relazione alle disposizioni\nstesse, dette vertenze verranno risolte in sede aziendale dall'Agente Generale\ncon le rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le vertenze non dovessero trovare composizione in sede\naziendale, le stesse verranno trattate tra le Parti firmatarie del presente\ncontratto, secondo le disposizioni dell'art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 10 - Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme le declaratorie ed i profili di seguito delineati e quindi la loro\ncorrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, le Parti convengono di\nassumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale,\ndevono intendersi ricomprese in una unica Area Professionale omogenea tutte le\nmansioni di concetto relative alle attività generalmente svolte nell'ambito\ndelle Agenzie Generali e proprie delle stesse nonché ogni altra attività ad\nesse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, dunque, che il personale ricompreso nelle posizioni\norganizzative 1a, 2a e 3a dell'Area Professionale B potrà essere adibito, in\nvia promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale\npredetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, altresì, che il personale ricompreso nelle posizioni\norganizzative 1a e 2a dell'Area Professionale C potrà essere adibito, in via\npromiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa\nsuperiore, al dipendente interessato dovrà essere corrisposto il trattamento\neconomico corrispondente alla posizione organizzativa superiore per tutta la\ndurata di svolgimento di dette mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il dipendente avrà\ndiritto alla attribuzione del livello superiore corrispondente alla posizione\norganizzativa superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adibizione del dipendente a mansioni superiori è ammessa anche per\nsostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, maternità e\naspettativa sino al rientro del lavoratore sostituito. Al dipendente\ninteressato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente\nalla posizione organizzativa superiore per tutta la durata di svolgimento di\ndette mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori nei\nlimiti e secondo le modalità di cui all'art. 2103 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 2103 del\ncodice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di affidamento a mansioni inerenti posizioni organizzative diverse,\nil criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni\ncontigue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, che i possibili effetti sull'organizzazione, sulle\nprofessionalità del lavoro e sui livelli occupazionali dovranno essere\naffrontati e risolti non solo con l'individuazione di nuovi profili\nprofessionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una\nformazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze\nspecifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con tali considerazioni sarà effettuata, annualmente, con le\nOO.SS. firmatarie del presente accordo, una comune ed attenta valutazione della\nidoneità dei percorsi formativi e, allo stesso tempo, sarà fornita alle\nstesse un'informazione idonea a verificare i processi e le dinamiche\nprofessionali nell'ambito delle Agenzie Generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale viene inquadrato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA PROFESSIONALE A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 1a - 6° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area professionale quei lavoratori ai quali l'Agente\nGenerale, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente\nresponsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e\nresponsabilità in merito alla pianificazione, gestione e controllo del\npersonale e delle risorse dell'Agenzia Generale e\u002Fo sovrintendono all'attività\ndi due o più uffici a ciascuno dei quali sia preposto un capo ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale così come definito dalla declaratoria della presente area\nprofessionale e quello munito di procura generale, con pieni poteri per tutti\ngli affari che concernono l'attività propria dell'Agente Generale, assumerà\nla qualifica di Funzionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA PROFESSIONALE B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area professionale i lavoratori che svolgono mansioni\nche possono richiedere significative competenze tecnico professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi operativi e decisionali si svolgono nell'ambito di una autonomia\ndelimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive\nsuperiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a\nverificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle\nprocedure adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e\ndella ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi\ninformatici, i profili professionali inclusi nell'area - ad eccezione del 4° e\n5° livello dell'Area Professionale B) - esplicano, di norma, i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro\nsituazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei\nverificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e\u002Fo del\nramo danni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e\nprovvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita e clientela\nrelativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura\nsinistri, operazioni di portafoglio vita e danni, cambiamenti nelle modalità\ndi pagamento ecc. e sui servizi della Agenzia Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei livelli retributivi più alti rientranti in quest'area professionale\nsono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure\nnon rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di\nmigliorare il processo produttivo e i relativi risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In taluni casi, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del\nproprio ufficio e coordinano e\u002Fo controllano un gruppo di risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 3a - 5° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili del\ncoordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo o di una unità\noperativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto\nl’inquadramento nell'area professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori\u002Ftrici che, in autonomia ed in via continuativa, svolgono compiti\nper i quali è richiesta una elevata competenza tecnico\u002Fcommerciale ed una\ncapacità d'uso intensivo degli strumenti informatici e\u002Fo sviluppano studi e\nprogetti relativi a problemi complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla\nprima parte della descrizione della posizione organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Specialisti di marketing. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di\nmercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza e ne curano l'attuazione.\nSistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti\nutili a sviluppare le vendite e ne curano l'attuazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Specialisti di formazione. Elaborano progetti di formazione, analizzando i\nbisogni del personale amministrativo, direttamente o appoggiandosi a soggetti\nspecializzati. Organizzano, tramite docenti interni o esterni, interventi\nformativi con l'uso di appropriate tecniche didattiche e verificano i risultati\nottenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Specialisti di bilancio e amministrazione. Con approfondita conoscenza\ndelle normative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo\ndell'Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali.\nCollaborano direttamente con i consulenti fiscali e\u002Fo, con approfondita\nconoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i\nflussi finanziari dell'intera Agenzia Generale. Decidono la destinazione delle\nrisorse finanziarie sulle varie voci di spesa e\u002F o di ricavo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 2a - 4° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili di\nattività di coordinamento e controllo di un gruppo o di una unità operativa\ndi lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto\nl'inquadramento nella posizione organizzativa 1a o che siano preposti a\ncoadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una\nspecifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici,\nsvolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e\u002Fo forniscono\nassistenza e consulenza per problemi complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Vice Capi Ufficio di unità comunque denominate, identificati dalla prima\nparte della descrizione della posizione organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Coordinatori di unità commerciali periferiche. Hanno la responsabilità\ndell’attività amministrativa e\u002Fo commerciale di una unità commerciale\nperiferica. I compiti affidati, oltre alle conoscenze e competenze indicate in\ndeclaratoria, presuppongono la conoscenza teorico\u002Fpratica delle procedure\namministrativo\u002F contabili, della modulistica e degli stampati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Operatori di front office assuntori di prodotti speciali. Sulla base della\ndocumentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza\ndi particolare complessità relativi a bisogni specifici, non standardizzabili,\nche comportano una competenza esclusiva, una approfondita conoscenza del\ncliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti al ramo vita\ne\u002Fo il ramo danni, che richiedono altresì capacità di relazione,\nd'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale.\nPredispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a\ngare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di\nautomazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i\nflussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle\nprocedure realizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti.\nForniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 1a - 3° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria - Appartengono a questa posizione organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di\nconcetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere\ngenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA PROFESSIONALE C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area professionale lavoratori che, sulla base di\nnorme, procedure o prassi prestabilite, svolgono, in via continuativa,\nattività impiegatizie d'ordine, che implicano una semplice diligenza di\nesecuzione e lavoratori che svolgono attività manuali e\u002Fo ausiliare al\nfunzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici\nconoscenze professionali e\u002Fo che svolgono attività manuali semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 2a - 2° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello\nretributivo, oltre a quelle impiegatizie d'ordine, rientrano gli archivisti, i\ncentralinisti, gli addetti all'economato e alla posta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione organizzativa 1a - 1° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano in questo livello retributivo gli\nautisti, i commessi, i fattorini e il personale di fatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro sinottico dell'inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"143\">\n    \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"409\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\n        retributivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">nuova area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">posizione\n        organizz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">nuove qualifiche e\n        gradi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a) Funzionari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Area B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">concetto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) Capi Ufficio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) Specialisti di marketing\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">c) Specialisti di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d) Specialisti in amministrazione e bilancio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a) Vice Capi\n        Ufficio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) Coordinatore di unità commerciali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periferiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">c) Operatori di front office, assuntori  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di prodotti speciali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d) Analisti, analisti-programmatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Area C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a) Addetti\n        all'archivio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) Centralinisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">c) Addetti all’economato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d) Addetti alla posta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a) Autisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) Commessi\u002Ffattorini\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">c) Personale di fatica\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"409\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Disciplina del servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha il dovere di rispettare e di dare all'Agenzia una\ncollaborazione attiva, secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli\nè fatto l'obbligo in particolare di conservare il segreto d'ufficio, di\nrispettare l'orario di lavoro e di non svolgere attività in concorrenza con\ngli interessi dell'Agenzia Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la censura per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni\n7 con comunicazione scritta all'interessato della motivazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il licenziamento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno\nessere adottati senza previa contestazione scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui sopra diventeranno esecutivi all'esito\ndelle giustificazioni del lavoratore e, comunque, non prima che siano decorsi 5\ngiorni lavorativi dalla contestazione dell'addebito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere\napplicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) verranno applicati in\nrelazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all'ordine in\ncui sono elencati nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le norme previste dall'art. 7 della legge n. 300 del\n20\u002F5\u002F70 (Statuto dei lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Norme in pendenza di procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore sottoposto a procedimento per reato non colposo, deve darne\nimmediata notizia all'Agenzia Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazioni di\nlibertà personale, è sospeso dal servizio e per esso resta altresì sospesa,\na decorrere dal 31° giorno successivo, la corresponsione della retribuzione\nfino a che tale limitazione permanga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione\nvenga a cessare, l'Agenzia Generale determina se il lavoratore debba o meno\nessere sospeso dal servizio, pur continuando ad essergli corrisposta la\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di sospensione sarà comunque computabile a tutti gli effetti ai\nfini dell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni che precedono non modificano in nessun modo la facoltà\ndell'Agenzia Generale di procedere, ove del caso, alla risoluzione del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti alla attività di intermediazione assicurativa il\nvenir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal D.lgs. n. 209\u002F2005 (e\nsuccessive modifiche e\u002Fo integrazioni), tramite condanna irrevocabile o\nsentenza irrevocabile della pena, rappresenta giusta causa di risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 14 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale inquadrato al 1° livello l'orario di lavoro è di 39 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali\ndal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel periodo 21 giugno - 21 settembre potrà essere attuato un orario\ncontinuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammessi, previa consultazione con le RSA o, in mancanza, con le\nOrganizzazioni Sindacali territoriali, regimi multiperiodali dell'orario di\nlavoro nei limiti di 10 settimane nell'anno di calendario. I termini per i\nrecuperi vengono fissati nell'arco di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti in modo prevalente e continuo ai centri elettronici in\nqualità di consollisti o digitatori e\u002Fo terminalisti e che prestino la loro\nopera nei centri stessi per l'intera giornata hanno diritto di usufruire di una\npausa di riposo di almeno 15 minuti ogni due ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, la\nflessibilità dello stesso ed eventuali veli di copertura potranno essere\nconcordati in sede aziendale, anche in deroga alle disposizioni che\nprecedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si ravvisi la necessità di una articolazione dell’orario di lavoro\ndiversa da quella in essere presso l’Agenzia, l’Agente Generale ne darà\npreventiva comunicazione alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali\nterritoriali, le quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, potranno\nrichiedere un incontro con la direzione aziendale, da tenersi entro 7 giorni\ndalla richiesta. L'incontro sarà finalizzato all'esame congiunto delle ragioni\nposte a base delle preannunciate modificazioni dell'articolazione dell'orario\ndi lavoro e delle eventuali problematiche ad esse correlate e\u002Fo conseguenti e\nquindi a definire i termini del nuovo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove manchi l'accordo fra le parti, l'Agente Generale promuoverà un incontro\nfra le parti per il tramite dell'ANAGINA a fini conciliativi, con l'assistenza\ndelle strutture nazionali delle rispettive Associazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l'ANAGINA, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, provvederà\nad effettuare la convocazione delle parti per l'esperimento della procedura\nconciliativa, che dovrà in ogni caso concludersi nel termine massimo di 30\ngiorni dalla data della convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario fissato è considerato\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e svolto\nnella sede agenziale, salvo eccezioni consentite per iscritto volta per volta\ndall'Agente Generale. Il lavoro straordinario non può superare\ncomplessivamente le 130 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti\ndalla legge - effettuato in aumento dell'orario normale saranno compensate con\nla retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile\nrelativa al mese di effettuazione del lavoro straordinario per i seguenti\ndivisori fissi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) personale impiegatizio: 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) personale subalterno: 153\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle\nseguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25% per lavoro straordinario diurno feriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo, notturno\n(per notturno si intende il lavoro effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6) e\nin giornata non lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al\nriposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della\nmaggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo\nin altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore\nantimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore\nantimeridiane del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i\nprimi cinque giorni del mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la\nfirma del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Capi Ufficio e i Vice Capo Ufficio hanno diritto a percepire il compenso\nper lavoro straordinario, secondo gli stessi criteri e le stesse condizioni di\ncui al presente articolo. Per essi il lavoro straordinario deve essere\nautorizzato preventivamente e per iscritto dall'Agente Generale o da chi ne fa\nle veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 16 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerare giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione della B.V. Maria (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e giorno successivo (16 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione della B.V. (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Natività di N. Signore (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Santo Patrono della città\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati semifestivi i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vigilia dell'Assunzione (14 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commemorazione dei defunti (2 novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vigilia della Natività di N. Signore (24 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ultimo giorno dell'anno (31 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venerdì Santo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato al solo turno\nantimeridiano e, quindi, non potrà avere termine oltre le ore 12 per gli\nimpiegati e le ore 13 per i commessi. I lavoratori con part-time orizzontale\navranno un orario di lavoro ridotto proporzionalmente rispetto all'orario\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) se coincidenti con\nla domenica danno diritto al pagamento della doppia retribuzione (1\u002F26 della\nnormale retribuzione mensile).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è retribuito a norma di quanto previsto nell'allegato 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle di cui all'allegato 1A stabiliscono la retribuzione annua, che è\nda corrispondersi in 14 quote di uguale importo. Di tali quote, dodici vanno\ncorrisposte per ciascuno dei mesi di calendario e non oltre l'ultimo giorno\nlavorativo di ciascun mese, mentre le due rimanenti vanno corrisposte una nel\nmese di giugno e l'altra entro il 15 dicembre (gratifica natalizia o\ntredicesima mensilità). Tali due quote si intendono riferite all'anno di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 18 - Anzianità ed avanzamenti - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le classi di anzianità sono quindici dalla 0A alla 13 come da tabella di\ncui all'allegato 1A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il personale verrà inserito nella classe OA per il\nprimo biennio, nella classe OB per il secondo biennio, nella classe prima per\nil terzo biennio e cosi di biennio in biennio sino alla tredicesima classe,\nsalvo patto più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli avanzamenti di cui al presente articolo decorrono dal 1° del mese di\nassunzione se la stessa è intervenuta nella prima quindicina, altrimenti dal\n1° del mese successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Anzianità convenzionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti\ndel trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare o\npromossi per merito di guerra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un anno ai mutilati ed invalidi di guerra, ai mutilati o invalidi civili\ndi guerra, ai mutilati o invalidi civili del lavoro, invalidi civili e per\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l'intero periodo di servizio prestato quali combattenti in reparto\nmobilitato in zona di operazione in campagne di guerra riconosciute dallo\nStato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre\nprestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzianità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili e\nvengono riconosciute anche al personale già in servizio al momento\ndell'entrata in vigore del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionale per un periodo\ninferiore a 6 mesi sarà riconosciuto un semestre intero di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento\ndurante il periodo di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della\nnotifica al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del riconoscimento della anzianità convenzionale, il periodo\ndi prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Passaggi di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio ad un livello retributivo superiore o di promozione che\ncomporti tale passaggio, il lavoratore viene inserito nella medesima classe\ntabellare del livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio ad un livello retributivo diverso da quello immediatamente\nsuperiore avverrà previo passaggio alla tabella del livello retributivo\nimmediatamente superiore con le modalità di cui al primo comma e con\nsuccessivo inserimento nella classe della tabella del livello retributivo di\ndestinazione il cui stipendio risulti immediatamente superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicamente agli effetti della decorrenza dello scatto di anzianità nel\nnuovo livello tabellare immediatamente successivo, al lavoratore sarà\nriconosciuta l'anzianità di scatto già maturata nella classe del livello\nretributivo di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori inquadrati nell'Area professionale C, dopo 14 anni di\npermanenza nel medesimo livello retributivo, hanno diritto ad uno scatto di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di\nfungibilità delle mansioni del personale di cui all'art 10, l'Agente Generale,\nnell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento in via\ndefinitiva delle nomine a Posizioni Organizzative superiori, esaminerà\nl'opportunità di favorire il personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale può assegnare ad una Posizione Organizzativa superiore a\nquella a cui ciascuno appartiene di diritto, quelli fra gli appartenenti al\npersonale che riconosca meritevoli in considerazione delle particolari\nattitudini, della diligenza ed assiduità, nonché delle capacità di cui essi\nabbiano dato effettiva prova anche, eventualmente, nella sostituzione di\nimpiegati inquadrati in Posizioni superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di livello saranno comunicati mediante ordine di servizio affisso\nnei locali dell’Agenzia generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetxt\">\u003Ch3>Art. 22 - Premio di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle\ndipendenze della stessa Agenzia Generale, sarà corrisposto un premio di\nanzianità pari a 1\u002F12 della retribuzione annua come determinata dall'art.\n17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di 2\u002F12 della\nretribuzione come sopra indicata al lavoratore che abbia prestato 30 anni di\nininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore che\navvenga dopo il 16° anno compiuto di ininterrotto servizio come sopra detto,\nsarà corrisposto agli aventi diritto, secondo le norme di cui all'art. 2112\ndel Codice Civile, un premio di anzianità nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al 16° anno compiuto: 40% di quello spettante al 20° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al 17° anno compiuto: 55% di quello spettante al 20° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 18° anno compiuto: 70% di quello spettante al 20° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 19° anno compiuto: 85% di quello spettante al 20° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga dopo il compimento\ndel 60° anno di età (uomini) o del 55° (donne) per morte o per malattia o\nper dimissioni dopo il 21° anno compiuto di servizio come sopra detto, il\npremio sarà corrisposto nella misura del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 21° anno compiuto: 10% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 22° anno compiuto: 20% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 23° anno compiuto: 30% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 24° anno compiuto: 40% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 25° anno compiuto: 50% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 26° anno compiuto: 60% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 27° anno compiuto: 70% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 28° anno compiuto: 80% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 29° anno compiuto: 90% di quello spettante al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 23 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo -\ncon decorrenza della retribuzione - di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al\n5° anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche e le giornate festive\ninfrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l'orario di lavoro su\ncinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al\n5° anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 25 lavorativi dai 6° anno iniziato in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche, i Sabati e le\ngiornate festive infrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo dal 7 gennaio al 15\ndicembre, sarà di regola continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fissare l'epoca di godimento delle ferie sarà tenuto conto, da parte\ndell'Agente Generale, delle richieste del lavoratore, compatibilmente con le\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale, nello stabilire il turno principale delle ferie, terrà\npresente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al\npersonale con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute dei\nfamiliari del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale, qualora il lavoratore non indichi entro il 31 maggio di\nciascun anno il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera\nraccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data\nil lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi,\nin alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale, in concomitanza del Ferragosto, può disporre la chiusura\ndegli uffici per un periodo continuativo non superiore a 8 giorni informandone\ni lavoratori indicativamente entro il 31\u002F5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente Generale soltanto per particolari esigenze di servizio può\nfrazionare il periodo delle ferie, fatto salvo un periodo di almeno due\nsettimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio si intende riferita al 1° gennaio dell'anno di\nassunzione se questa è avvenuta nel primo semestre o dal 1° gennaio dell'anno\nsuccessivo se questa è avvenuta nel secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto\ndi lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono,\nrispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso\nanno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del\nrapporto. Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi\ninteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza dal servizio che non dipendono da malattia, il periodo\ndi ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi\ndi assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati\nnella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente alla\nAgenzia Generale l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché\nl’Agente Generale, secondo le modalità previste dall’art. 29, possa\nrichiedere gli accertamenti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando\nurgenti necessità di servizio lo richiedano, fermi il diritto del lavoratore\ndi completare le ferie in epoca successiva ed il diritto di rimborso delle\nspese o delle perdite da tale fatto conseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento delle ferie deve avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) nel corso dell'anno di\nmaturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) nei 18 mesi\nsuccessivi alla scadenza dell'anno di maturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il restante periodo potrà essere fruito anche oltre il termine di cui\nsopra ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata sulla base della\nretribuzione del mese in cui viene effettuato il pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non abbia potuto anche per malattia, infortunio o\ngravidanza usufruire delle ferie spettanti, l'Agente Generale corrisponderà\nl'indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata in base alla normale\nretribuzione esclusi gli assegni familiari di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Permessi e congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di permessi e congedi,\nl'Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e\ncongedi per giustificati motivi privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre\nnormalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, previo preavviso di un giorno, ha comunque diritto a\nrichiesta a permessi retribuiti per la durata massima di cinque ore l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei\nparenti entro il secondo grado sarà concesso al lavoratore un permesso non\ninferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo\ncontinuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo\ndelle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti\ngli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge quadro n. 266\u002F1991, al fine dell'espletamento di\nattività di volontariato, vengono riconosciute ai lavoratori che facciano\nparte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle\nprovince autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a\nlivello aziendale, compatibilmente con la organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ricorrono comprovate necessità familiari o seri motivi di indole\nprivata che richiedano una assenza superiore ad un mese, il lavoratore che\nabbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto ad una aspettativa\ndella durata massima di sei mesi. Decorsi sei mesi l'Agente Generale, in via\neccezionale, potrà prorogare la aspettativa di un ulteriore periodo comunque\nnon superiore ai sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia in servizio effettivo da 4 o più anni, previa\nrichiesta scritta da inoltrare all'Agente Generale di norma con 15 giorni di\npreavviso, ha diritto ad una aspettativa rinnovabile dopo 5 anni, decorrenti\ndal giorno di inizio del primo periodo di aspettativa eventualmente fruito in\nprecedenza, per un periodo non inferiore ad 1 mese e fino ad un massimo di 2\nmesi. Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà comunque\nsuperare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia\nchiamato ad assolvere cariche pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Agenzie Generali che occupano non più di 15 impiegati l'aspettativa\npuò essere usufruita da un solo lavoratore per volta; nelle Agenzie Generali\nche occupano più di 15 impiegati l'aspettativa stessa può essere usufruita\ncontemporaneamente da non più di due lavoratori per volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza della aspettativa è\nconsiderato da tale data dimissionario ad ogni effetto, salvo il caso\ncomprovato di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna\ncorresponsione di trattamento economico, né maturazione della anzianità ad\nalcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 27 - Malattia e\u002Fo infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo massimo di 300 giorni nell’arco di 18 mesi ovvero di 420 giorni in\ncaso di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi\nmultipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali e AIDS conclamato.\nInoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Agenzia potrà considerare altre\ngravissime patologie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sono escluse dal computo di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri\ndi durata superiore a 10 giorni continuativi e sino ad un massimo di 90 giorni\ncomplessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del lavoratore sarà concessa un'aspettativa, non retribuita e\nnon computabile a tutti gli effetti nella anzianità di servizio, fino ad un\nmassimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ripresa del lavoro il periodo di aspettativa fruito verrà\nconsiderato ai fini del computo del comporto secondo il sistema di cui al\npresente articolo (300 giorni nell'arco dei 18 mesi o 420, precedenti l'ultimo\ngiorno di assenza considerato) nella misura di un terzo, come assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i termini di cui sopra il datore di lavoro potrà procedere al\nlicenziamento con corresponsione di una indennità sostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Durante il periodo di comporto, al lavoratore sarà garantito il seguente\ntrattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di ininterrotta assenza per malattia riferibile ad un unico evento\nmorboso, il 100% della retribuzione per i primi 7 mesi e il 50% per il restante\nperiodo, fino al compimento del comporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di più periodi di malattia, il 100% della retribuzione per i\nprimi 150 giorni calcolati per sommatoria nell'arco dell'anno di calendario\n(1° gennaio - 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso\nanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di\nsimilare gravità, il 100% della retribuzione per i primi 270 giorni calcolati\nper sommatoria nell'arco dell'anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) e\nil 50% per il restante periodo nello stesso anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici previsti dagli artt. 27 e 32 non sono cumulabili con\nquelli corrisposti dall’INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di\nassenza del lavoratore dovuta a malattia o infortunio e le corresponsioni\ndell'Agenzia Generale costituiranno una integrazione di quella stabilita dalla\nlegge, fino alla concorrenza del trattamento retributivo spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'aspettativa di cui al presente articolo non è\ncumulabile con l’aspettativa di cui al precedente art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che è assente per le ragioni di cui all'art. 27 deve darne\nimmediata comunicazione all'Agente Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze (anche di una sola giornata) devono essere giustificate con\ncertificato medico secondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato\ntelematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro\ndall'assenza, copia cartacea del certificato di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata all'Agenzia Generale entro il normale orario di lavoro del giorno in\ncui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da\nsuccessivi certificati medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato\ntelematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro\ndall'assenza, copia cartacea del certificato di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'assenza\nsi considera non giustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia Generale ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o\ndell'infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti delle norme\ndi legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio,\novvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione per le visite\ndi controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per\nvisite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo che il\nlavoratore dovrà documentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il lavoratore risulti assente al proprio domicilio ovvero\nrifiuti di sottoporsi alla visita di controllo, l’assenza si considera non\ngiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, in caso di malattia il lavoratore ha diritto\nalla intera retribuzione per il primo mese e alla metà per i due mesi\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi tre mesi dall’inizio del periodo di prova, ove il lavoratore non\nsia in grado di riprendere servizio, l’Agenzia Generale potrà risolvere il\nrapporto senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza per malattia non si computano agli effetti della durata\ndel periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Tutela delle situazioni di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori portatori di handicap verranno concessi i permessi e le\nagevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104\u002F1992 e successive\nintegrazioni e modifiche nonché dalla legge n. 170\u002F2010, nei termini e secondo\nle modalità ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti portatori\ndi handicap o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, verranno concessi\ni permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104\u002F1992 e\nsuccessive integrazioni e modifiche, nei termini e secondo le modalità ivi\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza al quinto e sesto comma dell'art. 33 della legge 104\u002F1992 e\nsuccessive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori portatori di\nhandicap e dei lavoratori di cui al comma precedente, non può essere disposto\nil trasferimento di sede senza il loro consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento dell’handicap, nonché della situazione di gravità che dia\ndiritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti\nstrutture pubbliche, in conformità all'art. 4 legge n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Ch3>Art. 32 - Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla\nlavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria\ndi cui all'art. 16 del D.lgs. n. 151\u002F2001, una integrazione pari al 20% della\nretribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità\ngiornaliera a suo carico a norma dell'articolo 22 del citato Decreto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con\ndecorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che\nnei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai\ncasi di affidamento e di adozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della\nanzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le previsioni di legge applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le\nmodalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità\nsecondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 339, della Legge n. 228\u002F2012.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Art. 33 - Tutela della salute\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo n. 81\u002F2008 (e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni), in tema di visite mediche - stante\nle disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti - è prevista, a\nrichiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli\nnon inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo\nsignificativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti\nsalvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal\nmedico competente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le predette visite saranno a carico dell'Agenzia Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate,\nper il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo\ndelle apparecchiature elettroniche con video.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Tossicodipendenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che siano in condizione di\ntossicodipendenza accertata ai sensi di legge e che intendano accedere ai\nprogrammi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle\nunità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali, viene riconosciuto ai sensi della legge 162\u002F1990, il\ndiritto alla conservazione del posto per il tempo strettamente necessario alla\nesecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non\nsuperiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della predetta legge, il diritto alla conservazione del posto\nspetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori familiari di\ntossicodipendente, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell’Agente Generale inviare il personale in missione\ntemporanea fuori dal Comune ove ha sede l’Agenzia Generale, con un preavviso\ndi 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inviato in missione fuori dal Comune dove il lavoratore presta\nnormalmente la propria attività, salvo convenzioni speciali, compete il\nrimborso delle spese di viaggio, con mezzi autorizzati e il rimborso del vitto\ne dell'alloggio ove questo si renda necessario per la natura della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, ove il dipendente inviato in missione sia\ninquadrato ad un livello inferiore al 3°, allo stesso venga riconosciuta per\ntutta la durata della missione una indennità pari alla differenza tra la\nretribuzione del 3° livello e quella relativa del livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia Generale, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive, può disporre il cambiamento della sede di lavoro del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore\nche abbia compiuto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso di\nalmeno due mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i\ntermini di preavviso di cui al comma precedente, il dipendente verrà\nconsiderato in missione sino alla scadenza del suddetto termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la sede oggetto del trasferimento dei lavoratori dovesse essere\nchiusa, per gli stessi è previsto il rientro nella sede della Agenzia\nGenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per recesso da parte dell'Agenzia Generale a norma dell'art. 2118 Codice\nCivile nei limiti consentiti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il\nperiodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi del precedente\narticolo 27;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 Codice Civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per recesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966,\nn. 604 e nell'ambito dell'applicazione della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per morte del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) per raggiungimento dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai punti b), c) ed e)\ndel precedente articolo 37 dovranno essere osservati i seguenti termini di\npreavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno\nraggiunto i cinque anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)area professionale A e B: 1 mese e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) area professionale C: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i\ndieci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)area professionale A e B: 2 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)area professionale C: 1 mese e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori che hanno raggiunto i dieci anni di servizio e non i\nventi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) area professionale A e B: 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)area professionale C: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori che hanno raggiunto i venti anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area professionale A e B: 4 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area professionale C: 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di cui al punto a) del precedente art.\n37 i termini di cui sopra saranno pari ad un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso decorre secondo i termini previsti dall'art. 46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso l'Agente Generale concederà\nal lavoratore congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di\npreavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra parte una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il\nrapporto, sia all'inizio sia nel corso di preavviso, senza che da ciò derivi\nalcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, sarà considerato ai fini del calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà\ndell'Agente Generale, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, rinunciare totalmente o\nparzialmente all'osservanza del termine di preavviso con diritto per il\nlavoratore di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione\nrelativa al periodo di preavviso eventualmente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o\nfino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al\ntrattamento di fine rapporto, un importo equivalente all'ammontare della\nretribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel\ncaso di recesso da parte dell'Agenzia Generale. La gravidanza o l'esistenza in\nvita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per iniziativa dell'agenzia generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ai sensi dell'art. 2118 c.c.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b)\ndel precedente art. 37, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine\nrapporto, il preavviso di cui al precedente art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Cessazione del rapporto di lavoro per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o conseguenza di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) del precedente\nart. 37 comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine\nrapporto, della indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di recesso per giusta causa di cui al punto d) del precedente\nart. 37 potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave\nda non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al\nprestatore di lavoro il preavviso, né la corrispondente indennità, ma solo il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento\ndi fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che\nsarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a\nnorma del punto b) dell'art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le\neventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) del\nprecedente art. 37 sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n.\n604.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso\ndi cui al precedente art. 38 e il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore si seguono le norme dell'art. 2122 Codice\nCivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 45 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto\nad un trattamento di fine rapporto calcolato come stabilito dalla legge 297 del\n29 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza le indennità maturate fino al 28 maggio 1982 saranno\ncalcolate sulla base dell'ultima retribuzione accantonata, e subiranno un\nincremento, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n.\n297, dell'1,5% annuo a partire dal 1° giugno 1982 e del 75% dell'aumento del\ncosto della vita, accertato dall’ISTAT, con l'esclusione della quota maturata\nnell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR relativo alle anzianità maturate dal 29 maggio 1982 sarà calcolato\na norma dell'art. 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,\nsull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuali\nindennità: il totale sarà diviso per 13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297,\nl'Agente Generale, a richiesta del lavoratore con almeno otto anni di servizio\npresso la medesima Agenzia Generale, esaminerà la possibilità di accordare,\nper i casi previsti dalla summenzionata legge, una anticipazione del TFR fino\nad un massimo del 70% del trattamento cui il lavoratore stesso avrebbe diritto\nnel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Modalità di comunicazione ed effetto del recesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge, il recesso dal rapporto deve\nessere comunicato, in tutti i casi, per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recesso ha effetto dai momento indicato nella comunicazione ma, comunque,\nnon prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso,\nperaltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente\nsuccessivo alla data di effetto del recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate\nall'interessato entro il mese successivo a quello della cessazione dal\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sull'ammontare delle spettanze, l'Agenzia Generale\ndovrà corrispondere all'interessato la somma non contestata, senza pretendere\nla ricevuta liberatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Certificato di prestato servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, su richiesta del\nlavoratore, l'Agenzia Generale rilascerà all'interessato, all'atto della\ncessazione dal servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata\ndella prestazione, del grado e livello e della mansione, nonché, a richiesta\ndell'interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all'atto della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Trapasso di agenzia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trapasso di Agenzia non costituisce di per sé giustificato motivo di\nrisoluzione del rapporto di lavoro ed il personale interessato conserva i suoi\ndiritti nei confronti di chi succede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Personale avente incarichi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali di carattere nazionale in seno\nalle Organizzazioni stipulanti saranno concesse le necessarie agevolazioni per\nlo sviluppo del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo trattamento, compatibilmente anche alle esigenze agenziali, sarà\nconcesso ai lavoratori che rivestono cariche sindacali a carattere regionale e\nprovinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette Organizzazioni dei lavoratori dovranno debitamente notificare\nalla Agenzia Generale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le nomine\nsindacali sopraindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui sopra non potranno essere licenziati, per la durata del\nloro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti l'espletamento\ndella carica sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni della legge\n20\u002F5\u002F1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Nelle Agenzie Generali nelle quali, ai sensi delle disposizioni della legge\n25\u002F5\u002F70, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è consentita la costituzione di\nrappresentanze sindacali aziendali, i permessi retribuiti a favore del\ndirigente della rappresentanza stessa per l'espletamento dell'incarico verranno\nconcessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 20 ore\nall'anno. Nel caso che sia stata costituita una unica rappresentanza sindacale\naziendale i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza\nstessa per l'espletamento dell'incarico verranno concessi per un minimo\ncomplessivo di 30 ore all'anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In occasione delle trattative per il rinnovo contrattuale e con riferimento\nall'attività inerente al rinnovo stesso, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza\nsindacale aziendale, ove questa sia unica, verranno concessi, nei limiti\nprevisti dalla legge, per un minimo complessivo di 40 ore all'anno; in caso di\npiù rappresentanze sindacali per un minimo complessivo di 20 ore all'anno per\nciascuna rappresentanza. Tali permessi si intendono comprensivi delle ore di\ncui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Agenzie Generali che occupano fino a 15 dipendenti, l'Agente Generale,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di almeno tre\ngiorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti fino ad un massimo\ndi 5 ore all'anno per la partecipazione ad Assemblee Nazionali o territoriali\nda tenersi fuori dell'Agenzia Generale, indette dalle Organizzazioni Sindacali\nNazionali firmatarie del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso fine nell'anno del rinnovo contrattuale l'Agente Generale,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e con preavviso di almeno tre\ngiorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti per complessive 10\nore all'anno, comprensive delle ore di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi non spettano ai lavoratori nei confronti dei quali si applica\nla normativa di cui all'art. 20 della legge 20\u002F5\u002F70, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini del presente articolo,\nnel computo dell'organico i lavoratori part-time verranno considerati unità a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Divise\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che svolge mansioni di Capo-Commesso, autista, commesso,\nfattorino ed hostess verranno fornite le relative divise qualora l'Agenzia\nGenerale faccia obbligo di indossarle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Contrattazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)distribuzione, flessibilità dell'orario di lavoro e velo di copertura del\nsabato nell'ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) rimborsi spese, diarie di trasferta e determinazione del relativo\ntrattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) rimborso spese chilometrico per gli esattori e per il personale\nviaggiante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) agevolazioni per lavoratori studenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)utilizzo in via collettiva delle festività soppresse come permessi\nstraordinari retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)premio incrementi produttivi secondo quanto stabilito dall'allegato 1F di\ncui al presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)coperture assicurative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) prestiti al personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) convenzioni con enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie di cui sopra, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta\nscritta di una delle parti, con l'assistenza dell'ANAGINA e delle\nOrganizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Personale trasferito alla produzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale amministrativo che venga trasferito alla organizzazione\nproduttiva o alla produzione ed il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto\nal momento del trasferimento, ha il trattamento normativo stabilito per il\npersonale amministrativo integrato dalle norme specifiche per il personale\naddetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione in quanto\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detto personale le competenze annue globali fisse e variabili, escluso\nquanto corrisposto a titolo di rimborso spese, non potranno essere inferiori a\nquelle che esso conseguirebbe nel livello di appartenenza per effetto degli\nscatti tabellari e delle variazioni contrattualmente stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detto personale sarà, alla fine di ogni esercizio, comunicato il\ncomplesso delle competenze ad esso corrisposte durante l'anno e sarà precisato\nl'ammontare della parte fissa della retribuzione precisata come sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Condizioni più favorevoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto forma un complesso giuridico-normativo inscindibile e\ndalla data della sua entrata in vigore sostituisce contratti ed accordi\nprecedenti. Per le condizioni di miglior favore si fa riferimento all'art. 2077\ndel Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente\nnel loro complesso, essendo esclusa, anche per questo motivo, espressamente\nogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di\npiazza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra l'Agente Generale e i lavoratori dipendenti sono regolati,\nper quanto concerne la materia del presente contratto, esclusivamente dalle\ndisposizioni in esso contenute, restando privi di qualsiasi effetto precedenti\ncontratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 57 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire una più elevata qualificazione del personale e una\nottimale valutazione delle attitudini individuali, anche al fine di offrire ai\nlavoratori interessati migliori opportunità di aggiornamento e di avanzamento\nprofessionale, l'Agenzia, tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze\ntecnico-organizzative e produttive aziendali, potrà promuovere corsi di\nformazione ed aggiornamento professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in relazione al comune obiettivo di migliorare i servizi verso la\nclientela ed al fine di ottenere livelli di efficienza e produttività sempre\npiù elevati, concordano sulla opportunità di una politica aziendale tendente\na promuovere corsi di formazione e di istruzione professionale che potranno\nessere tenuti direttamente nella sede agenziale o da organismi professionali\nesterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di partecipazione verranno concordate con le RSA o Delegato a\nlivello aziendale. La partecipazione positiva ai corsi costituirà titolo\npreferenziale ai fini di eventuali passaggi di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi di detti corsi saranno a carico dell'Agenzia Generale e saranno in\nparticolare destinati ai lavoratori secondo le esigenze tecniche, organizzative\ne produttive dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 58 - Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune\niniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni anche a rilevanza\nsociale, lesive della dignità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, avendo a mente l'Accordo\nQuadro europeo sulle violenze sul lavoro del 26 aprile 2007, in attesa della\nemanazione di una disciplina nazionale specifica in materia le parti concordano\ndi attivare l'osservatorio nazionale previsto dall'art. 4 del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 59 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli ovvero negli\nallegati, il nuovo CCNL decorre dalla data della sua stipulazione e si applica\nal personale in servizio alla suddetta data nonché a quello assunto\nsuccessivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso scadrà il 30 giugno 2020 sia per quanto riguarda la parte economica\nche quella normativa. Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di\nquattro anni qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti\nalmeno sei mesi prima della relativa scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base alla intesa sul costo del lavoro del luglio 1993, le piattaforme\ncontrattuali per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo per consentire\nl'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ANAGINA e le OO.SS. concordano che, in sede di rinnovo biennale della\nparte economica del CCNL, nella determinazione dei minimi contrattuali per il\nsuccessivo biennio, costituirà punto di riferimento del negoziato la\ncomparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel\nprecedente biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Allegati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli allegati al presente Contratto, di cui all'elenco seguente, formano\nparte integrante del Contratto stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1 - Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1A - Tabelle retributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1B – EDR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1C - Buoni pasto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1D – Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1E - Area Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 1F - Premio Incrementi Produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 2 - Verbale di Accordo festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3 - Protocollo sull’occupazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4 - Accordo per l’esazione dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 5 - Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 6 - Accordo quadro per l'attuazione del trattamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di Previdenza Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 6 bis - Trattamento di Previdenza Integrativa a favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei dipendenti di cui all'Allegato A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al protocollo d'Intesa del 10 febbraio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 7 - Dichiarazione concernente il personale femminile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 8 - Molestie sessuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 9 - Regolamento Nazionale per la disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 10 - Protocollo d'intesa - Disciplina applicabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai dipendenti di cui all'Allegato A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 10A - Tabelle stipendiali per quantificazione assegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>‘ad personam’ ex art. 5, comma 4, Protocollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d'intesa di cui all'allegato 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale amministrativo in servizio presso le Agenzie Generali di\nGenerali Italia sarà corrisposto il trattamento economico, determinato secondo\nle disposizioni contenute negli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e, con le\ndecorrenze e nei termini ivi stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette somme verranno erogate senza recupero dell'indennità di Vacanza\nContrattuale corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(importi esclusa EDR e comprensivi di ex indennità di contingenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza dal 1° gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"599\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area prof.le\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"207\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">pos.\n        organizz.va\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">cl.\u002Fliv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">0A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16.461\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.308\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.602\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.726\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.343\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.206\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">0B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16.813\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.701\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.062\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.241\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.939\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.846\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.165\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.096\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.521\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.756\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.535\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.486\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.517\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.490\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.980\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.271\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.131\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.869\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.884\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.439\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.787\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.727\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.764\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.221\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.278\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.898\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.302\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.323\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.405\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.572\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.673\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.358\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.817\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.920\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.044\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.925\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.066\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.817\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.333\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.516\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.683\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.276\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.461\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.276\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.849\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.322\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.629\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.855\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.735\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.364\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.709\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.963\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.980\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.249\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.195\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.880\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.305\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.602\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.331\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.643\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.654\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.395\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.901\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.241\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.684\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.037\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.910\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.497\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.881\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.035\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.431\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.571\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.426\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.094\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.521\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.388\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.826\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.031\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.941\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.690\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.160\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza dal 1° gennaio 2019\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"599\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area prof.le\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"207\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" 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     \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">cl.\u002Fliv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">0A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16.511\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.360\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.658\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.785\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.407\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.273\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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align=\"center\">17.215\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.579\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.818\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.603\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.556\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.569\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.546\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.040\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.335\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.197\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.923\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.940\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.501\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.852\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.798\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.839\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.275\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.336\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.961\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.369\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.396\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.481\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.628\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.673\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.422\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.886\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.994\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.122\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.981\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.126\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.882\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.403\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.592\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.763\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.334\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.522\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.343\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.921\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.190\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.404\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.687\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.918\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.804\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.437\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.789\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.047\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.040\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.313\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.264\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.954\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.387\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.688\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.392\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.708\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.725\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.471\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.985\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.329\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.746\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.103\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.988\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.583\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.970\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.099\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.499\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.6451\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.505\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.181\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.612\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.452\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.894\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.106\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.779\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.254\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 134,29 (€ 10,33 x 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Allegato 1C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BUONI PASTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun impiegato amministrativo verrà corrisposto, per ogni giornata\nintera di effettiva presenza al lavoro, a decorrere dalla data dell'8 maggio\n2018, un buono pasto del valore di € 2,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori destinatari del trattamento di cui al Protocollo d'intesa\ndel 15 luglio 2014 (v. allegato 10) il buono pasto previsto all'art. 6 del\npredetto Protocollo subirà, a decorrere dalla data dell'8 maggio 2018, un\naumento di € 1,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale erogazione non assorbe eventuali previsioni già presenti a livello\naziendale alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(da suddividersi per 12 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale A - posizione organizzativa\n1a - 6° livello retributivo (Funzionari), spetta la seguente indennità di\ncarica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2018: € 1.098,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2019: € 1.101,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle modificazioni introdotte in materia di\nclassificazione del personale dall'art. 9 del CCNL 17\u002F09\u002F2002, le indennità di\ncarica relative alle figure dei Cassiere di cui all'art. 8 del CCNL del\n9\u002F7\u002F1996 sono state trasformate in indennità di funzione, dovute in relazione\nallo svolgimento di attività di Cassa, nelle misure di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività di Cassa devono intendersi quelle che comportano, oltre al\nsemplice maneggio di denaro, quelle di riscontro di cassa, riepilogazione dei\ncomputi, rendiconti, aggiornamento dei conti correnti, operazioni di entrata e\ndi uscita di cassa con maneggio di denaro, titoli, effetti ecc., ai quali sia\naccollato il rischio e con espletamento della relativa corrispondenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Cassiere, se inquadrato nell'Area professionale B - posizione\norganizzativa 2a - 4° livello retributivo spetta la seguente indennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2018: € 456,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2019: € 458,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Cassiere se inquadrato nell'Area professionale B - posizione\norganizzativa 1a - 3° livello retributivo spetta la seguente indennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2018: € 277,64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2019: € 278,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al presente punto 2) non spetta ai lavoratori\ninquadrati nell’Area professionale A - posizione organizzativa 1a - 6°\nlivello retributivo e ai lavoratori inquadrati nell’Area professionale B -\nposizione organizzativa 3a - 5° livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura del Cassiere Unico è stata soppressa dal CCNL 17\u002F09\u002F2002.\nTuttavia, a favore dei lavoratori che, alla data di stipula del CCNL 17\u002F09\u002F2002\nsvolgevano tale funzione e continuino a svolgerla alla data di sottoscrizione\ndel presente contratto, viene mantenuta l'indennità prevista nell'allegato E\ndel CCNL 9 luglio 1996, finché permanga l'effettivo svolgimento della funzione\nstessa, da parte di detti lavoratori, nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2018: € 366,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2019: € 367,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni di cui al punto B) dell'allegato E al CCNL dell’1\u002F7\u002F1996 sono\npari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegno ‘ad personam’ per profilo c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 5° livello (sistemisti): € 509,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegno ‘ad personam’ per profilo d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 4° livello (analista, analista programmatore): € 424,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegno ‘ad personam’ per profilo e) del 3° livello\n(programmatori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per profilo f) del 3° livello (operatori consolisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consollisti): € 133,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno ‘ad personam’ di cui all'allegato D al CCNL dell’1\u002F7\u002F1996\n(ex PEP) viene conservato secondo le previsioni del CCNL richiamato, da\ncorrispondersi entro il 30 settembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria dei quadri è costituita da quei lavoratori che, pur non\nappartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere\ncontinuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione\ndegli obiettivi delle Agenzie Generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di quadro viene, pertanto, attribuita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) ai lavoratori inquadrati nell'Area Professionale A - posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa 1a - livello retributivo 6° - Funzionario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) ai lavoratori inquadratinell'Area Professionale B - posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa 3a del 5° livello che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgano di fatto le mansioni proprie di cui al profilo a) della predetta\nposizione organizzativa 3a e possiedano un elevato grado di capacità\norganizzativa e professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Quadro è prevista la seguente indennità annua di funzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2018: € 397,65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza 1° gennaio 2019: € 398,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO QUADRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMIO INCREMENTI PRODUTTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Agenzie Generali potranno riconoscere premi legati alla produttività\nprevia sottoscrizione di accordi sindacali in sede aziendale con l'assistenza\ndi ANAGINA e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente\ncontratto, se richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove le Agenzie e le Organizzazioni sindacali condividano di riconoscere\nai dipendenti un premio legato alla produttività, dovranno indicare\nnell'accordo da sottoscrivere in sede aziendale i parametri utili\nall'erogazione delle somme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo meramente esemplificativo potranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)commisurare l'ammontare del premio agli incrementi di produttività\nrealizzati dall'Agenzia Generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) calcolare l'incremento di produttività sulla base della seguente\nformula: PAR - PAP x 100 = X\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAR = Produttività anno di raffronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è il rapporto tra il portafoglio - depurato convenzionalmente del 5% per le\nAgenzie che occupano fino a 15 dipendenti e del 2% per le Agenzie con un numero\ndi dipendenti superiore a 15 - ed il numero dei dipendenti a tempo\nindeterminato del ruolo amministrativo in forza al 1° gennaio dell'anno di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAP = Produttività anno precedente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è il rapporto tra il portafoglio e il numero dei dipendenti del ruolo\namministrativo a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno\nprecedente a quello di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PORTAFOGLIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine portafoglio si intende la somma dei premi imponibili\nASSITALIA (con esclusione dei premi incassati nel ramo Trasporti) e INA VITA,\ncompresi i Premi Unici nella misura di 1\u002F10 (gli affari speciali per i quali la\nCompagnia Mandante riconosce provvigioni di acquisto ridotte saranno\nconteggiati in proporzione), complessivamente resocontati nei rami vita e danni\ndal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base agli incrementi percentuali determinati con la precedente formula,\ncorrispondere, per ciascun livello contrattuale, una somma in euro pari al\nvalore espresso per il corrispondente scaglione nella tabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">(valori in euro) \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino al 2%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 3% al 5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">199,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">223,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">258,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">290,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">336,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">359,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 6% all’8%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">260,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">291,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">338,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">379,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">439,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">470,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 9% all’11%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">326,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">365,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">423,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">474,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">550,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">588,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 12% al 14%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">391,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">438,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">508,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">569,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">661,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">707,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">413,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">463,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">601,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">697,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">746,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO - FESTIVITÀ SOPPRESSE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 7\u002F11\u002F2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Associazione Nazionale Agenti Generali INA\u002FASSITALIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le sottoscritte Organizzazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vista la legge 5\u002F3\u002F77 e successive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di regolare come segue il trattamento relativo alle festività di cui alle\nsuddette disposizioni di legge (San Giuseppe, Ascensione N.S., Corpus Domini,\nSS. Pietro e Paolo e della festa della Unità Nazionale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata di lavoro prestata verrà riconosciuto un riposo\nsostitutivo in altro giorno lavorativo in data da concordare secondo le\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo sostitutivo di cui all'articolo precedente spetta anche ai\nlavoratori assenti che per i suddetti giorni abbiano comunque diritto alla\nretribuzione, ivi compresi quelli assenti ai sensi dell'art. 4 della legge\n30\u002F12\u002F71, n. 1204 (lavoratrici madri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via eccezionale nei giorni festivi succitati l'Agente generale può\ndisporre la chiusura dell'Agenzia Generale, con un preavviso di almeno 3 giorni\nfacendo così decadere il diritto al riposo compensativo di cui agli artt. 1 e\n2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo accordo con l'Agente Generale il lavoratore può chiedere, in luogo\ndel recupero, la indennità sostitutiva delle ferie calcolata secondo gli\nstessi criteri di cui all'art. 22 (attuale art. 23).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procederà nel caso in cui la richiesta di pagamento della\nindennità, in luogo del recupero, sia fatta dall'Agente. Anche in tal caso è\nnecessario l'accordo con il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si rinnova tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una\ndelle parti entro il 30 novembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO SULL'OCCUPAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore è da tempo oggetto di rilevanti processi di riorganizzazione,\nconnessi anche a difficoltà produttive e gestionali, con conseguenti riflessi\ne possibili ricadute sulle condizioni dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le Rappresentanze Sindacali hanno manifestato consistenti\npreoccupazioni in ordine ai riflessi occupazionali che tali processi possano\neventualmente produrre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, in tale contesto, le Parti concordano sull’opportunità di un\nrafforzamento delle relazioni industriali al fine di garantire il tempestivo e\npreventivo intervento delle Parti nelle situazioni di crisi, affinché ANAGINA\ne le Rappresentanze Sindacali, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali,\npossano dare il loro responsabile e concreto contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tanto premesso e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti concordano di istituire una procedura di confronto nei termini di\nseguito riportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia Generale che intenda ricorrere a licenziamenti plurimi ai sensi\ndell'art. 3, II parte, della Legge n. 604\u002F1966 o a licenziamenti collettivi ai\nsensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223\u002F1991, ne darà preventiva\ncomunicazione scritta (tramite fax ed e-mail) alle Rappresentanze Sindacali\nAziendali\u002FDelegato di Agenzia o Territoriali, nonché alle Rappresentanze\nSindacali Nazionali ed all'ANAGINA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, entro tre giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dalla data della\ncomunicazione di cui al comma che precede, le Rappresentanze Sindacali, con\ncomunicazione scritta da inoltrare (tramite fax o e-mail), lo richiedano ad\nANAGINA, quest'ultima convocherà le Parti, con un preavviso di almeno tre\ngiorni, per un esame congiunto al fine di ricercare entro i quindici giorni\nsuccessivi, ove possibile, soluzioni alternative ai licenziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Frattanto l’Agenzia Generale interessata si asterrà dall’attuare\niniziative unilaterali, mentre le Rappresentanze Sindacali si asterranno da\nogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti\nrichiesti, sulla base di documentazione idonea a mostrare le addotte ragioni\nattinenti alla organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi e saranno\nvalutate, nella salvaguardia dei diritti previsti, soluzioni alternative ai\nlicenziamenti quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ammortizzatori sociali vigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- forme di gestione flessibile del tempo di lavoro e\u002Fo di riduzione\ndell'orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incentivazioni all'esodo anticipato volontario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accordi per il contenimento del costo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'esito della procedura verrà redatto un verbale di accordo o di mancato\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ultimo caso l'Agenzia Generale avrà, quindi, facoltà di adottare\nle proprie determinazioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 604\u002F1966 e degli\nartt. 4 e 24 della Legge n. 223\u002F1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L’ESAZIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30\u002F5\u002F85 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANAGINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILDA\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILA\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILASS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNA\u002FSNAGI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla mensilità di gennaio 1986 il contributo sindacale da\ntrattenersi sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie\ndel presente Accordo sarà determinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale amministrativo delle Agenzie Generali 0,40% della retribuzione\ntabellare e della indennità di contingenza, per ciascuna delle 14 mensilità\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta dovrà effettuarsi esclusivamente sulla retribuzione tabellare\ne sulla indennità di contingenza con esclusione di ogni altra voce\nretributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo sarà determinato con riferimento agli importi retributivi\nlordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i dipendenti interessati il contributo sindacale da versare alle\nOO.SS. di appartenenza non potrà comunque, per ciascuna mensilità, essere\ninferiore a L. 2.285 e superiore al contributo previsto per il dipendente\namministrativo inquadrato nel 3° livello ed inserito nell’ultima classe\ndella tabella stipendiale, fatte salve le maggiori contribuzioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta di cui all’art. 1 dovrà essere effettuata previo rilascio\nda parte del dipendente di apposita delega di cui al testo allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente\nAccordo non sarà necessario il rilascio di nuove deleghe ma verranno\nconsiderate valide quelle in atto, ritenendosi modificata l’entità del\ncontributo nelle nuove misure di cui all’art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo sostituisce ogni altra precedente regolamentazione e le\nAgenzie Generali non saranno tenute a trattenere contributi sindacali\ndeterminati con modalità e in misure difformi da quelle previste ai precedenti\narticoli, salvo quanto specificato all’ultimo comma dell’art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme trattenute verranno versate dalle Agenzie Generali secondo le\nindicazioni di ciascuna Organizzazione Sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di\ndue anni e così successivamente di due anni in due anni, qualora non venga\ndisdettato almeno tre mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'ANAGINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENZIA GENERALE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto _________________________ in conformità all'Accordo con la\npresente lettera richiede a codesta spettabile Agenzia Generale di trasmettere\n(1) _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di effettuare il versamento per suo conto, quale quota associativa, a\n_____________________________________ (denominazione esatta della\nOrganizzazione Sindacale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Delega potrà essere revocata con espressa dichiarazione scritta\nindirizzata alla Agenzia Generale e per conoscenza alla Organizzazione\nsindacale interessata. Gli effetti della revoca decorrono dal 31° giorno\nsuccessivo a quello della comunicazione scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto, pertanto, autorizza l'Agenzia Generale a trattenere, in una\nunica soluzione il contributo, nella misura sopra indicata, riguardante il mese\ndi cui sopra sia al momento della revoca sia al momento della risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Completare con: “lo 0,40% della retribuzione tabellare e della indennità\ndi contingenza su ciascuna delle 14 mensilità contrattuali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4 ter)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunichiamo che, in attuazione dell'accordo sindacale ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________, abbiamo provveduto a trattenere per contributo\nsindacale (2) __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunichiamo, altresì, che procederemo per il futuro ad identica\ntrattenuta su ciascuna delle mensilità previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Completare con: “lo 0,40% della retribuzione tabellare e della indennità\ndi contingenza”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PART-TIME\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce delle recenti modifiche normative, le Parti concordano di\nmodificare come segue la disciplina relativa al part time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Oggetto del contratto e limiti di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto all'orario normale settimanale stabilito nel presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione lavorativa del personale a part time può essere\ncompresa tra le 18 e le 32 ore settimanali, salvo diverso accordo da adottarsi\nin sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Condizioni per la trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale vengono individuati i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di assistere i figli, i genitori, il coniuge o convivente, altri\nfamiliari gravemente ammalati o handicappati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di accudire i figli di età inferiore ai 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivi di salute e personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via subordinata, saranno esaminate richieste di lavoro a tempo parziale\nanche a titoli diversi dai primi tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le previsioni contenute nell'art. 8 del D.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 bis - Patologie oncologiche e cronico-degenerative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ingravescenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda\nunità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.\nA richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la\npriorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Sfera di applicazione e diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di lavoratori assunti ‘ex novo’ con contratto di lavoro a\ntempo parziale non potrà eccedere, su base annua, il 30% del personale in\norganico. Per “personale in organico” si intende quello presente\nnell'Agenzia Generale alla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo parziale l'Agente Generale darà tempestiva\ncomunicazione al personale già dipendente a tempo pieno e prenderà in\nconsiderazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale di\nlavoratori a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto\ndell'Agente Generale dovrà essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno, l'Agente Generale\nriconoscerà il diritto di precedenza in favore di lavoratori assunti a tempo\nparziale, che svolgono le stesse mansioni o mansioni equivalenti rispetto a\nquelle per le quali è prevista l'assunzione, con priorità per i lavoratori\nche avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere\nprioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi di famiglia e\nsecondariamente dal lavoratore con maggiore anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Modalità di accesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare\nda atto scritto nel quale sia indicato: la durata della prestazione lavorativa\ne la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all’anno e il trattamento economico determinato secondo\ncriteri di proporzionalità rispetto all’entità della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro\nsarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche e organizzative\ndella Agenzia Generale, che la stessa valuterà, eventualmente di concerto con\nle OO.SS., avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai richiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiego a tempo parziale non può costituire fattore di dequalificazione e\ndi ostacolo allo sviluppo della carriera; pertanto, al prestatore d'opera a\ntempo parziale si applicano gli stessi previste per tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Lavoro straordinario e supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo parziale possono effettuare lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È, altresì, consentito lo svolgimento di lavoro supplementare -\nintendendosi per tale quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di\nlavoro del personale a tempo pieno - nei limiti di 100 ore annue e di 2 ore al\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prestazione di ore di lavoro supplementare sarà compensata con\nuna maggiorazione del 20% in caso di prestazione resa in giorni feriali, del\n30% in giorni festivi, semifestivi, di domenica o In giornata non\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prestazione di ore di lavoro supplementare eccedenti il limite\nprevisto sarà compensata con una maggiorazione del 50% sulla quota oraria\ndella retribuzione complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare può essere richiesto unicamente per le seguenti\ncausali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esecuzione di un incarico definito e predeterminato nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- particolari esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti possono contemplare, mediante apposita pattuizione scritta, la\nfacoltà del datore di lavoro di variare l'articolazione temporale della\nprestazione lavorativa rispetto a quella originariamente stabilita e vararne in\naumento la durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione delle clausole è consentita solo ove il rapporto sia a tempo\nindeterminato ovvero, se a termine, laddove il lavoratore sia stato assunto in\nsostituzione di un impiegato assente con diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che intenda avvalersi della clausola elastica deve darne\ncomunicazione scritta al lavoratore interessato con preavviso di almeno 15\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica delia collocazione temporale della prestazione lavorativa\nnonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad\nesigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo,\norganizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all'ordinaria\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è\ncomunque possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pari al\n15% della prestazione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della prestazione lavorativa, disposta per effetto di clausole\nelastiche, viene compensata con una maggiorazione del 20% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia sottoscritto le suddette clausole, con preavviso di\ndue mesi, può chiederne l'eliminazione ovvero la modifica per una delle\nseguenti documentate motivazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze di carattere familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutela della salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane fermo quanto previsto per il diritto di ripensamento dall'art. 6\ncomma 7 del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare patto scritto delle suddette\nclausole e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non\npossono integrare, in nessun caso, gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Rientro anticipato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali richieste per il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno,\ndovranno essere avanzate con preavviso di almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rientro a tempo pieno avrà luogo entro il periodo di preavviso stesso,\npurché sia trascorso almeno un anno dall'inizio del lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è\ndirettamente proporzionale alla durata della prestazione lavorativa e riferito\na tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo\npieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant'altro venga a qualsiasi titolo\ncorrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali rivalutazioni o adeguamenti del trattamento economico, spettano\nanch'essi in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Premio di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di anzianità è regolato secondo le stesse disposizioni di\ncontratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno ed è corrisposto\npro-quota, in proporzione ai diversi trattamenti economici percepiti dal\nlavoratore durante l'intero arco del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per le ferie e per ogni altro\nistituto legato al tempo di presenza in Agenzia, valgono le stesse disposizioni\ndi legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno,\nsenza alcuna riduzione, salvo per il part-time verticale rispetto al quale il\nnumero di giornate di ferie resta proporzionale alla durata della prestazione\nlavorativa effettivamente resa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Malattia o infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ipotesi di malattia e infortunio, valgono i limiti di conservazione\ndel posto stabiliti dal presente CCNL e dalla legge per il lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la regolamentazione del presente istituto verrà\nautomaticamente modificata da eventuali disposizioni di legge o di CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>Allegato n. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI PREVIDENZA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un trattamento previdenziale a favore dei dipendenti delle\nAgenzie Generali di Generali Italia S.P.A. mediante costituzione con atto\npubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 C.C. di un apposito Fondo di\nPrevidenza, che opera in conformità delle disposizioni legislative in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori l'erogazione di una\nrendita vitalizia o di un capitale al momento in cui lasciano il servizio\navendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a\ncarico dell’INPS. Il Fondo eroga in generale prestazioni in ottemperanza a\nquanto previsto dal D.lgs. n. 252\u002F2005 (anticipazioni, riscatti\nprepensionamento e prestazioni di previdenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Agenzie Generali finanziano il trattamento di previdenza mediante\nversamento, a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo, una volta\nall'anno, al 31 dicembre, di una somma pari all'1,30% della retribuzione\ncomplessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della determinazione della retribuzione complessiva di cui al\ncomma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di\nappartenenza della tabella stipendiale nonché della indennità di carica del\nlivello nel quale il lavoratore interessato si trova inserito. Per l'anno di\nassunzione verrà versata una quota pari ad 1\u002F12 per ogni mese intero di\nservizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno\nsuccessivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto il 1° gennaio\nstesso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno di cessazione verrà versata una quota pari ad 1\u002F12 per ogni\nmese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal\n1° gennaio dell’anno verrà recuperata dalla Agenzia Generale sulle\ncompetenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo della Agenzia Generale, in caso di eventuale non adesione\nindividuale al Fondo non si converte in un trattamento di altro genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista per la generalità dei lavoratori interessati la possibilità di\naderire senza conferimento del TFR ovvero mediante il versamento delle seguenti\nquote del TFR maturato: 50% o 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà degli aderenti versare al Fondo contributi volontari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6 bis)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI CUI ALL'ALLEGATO A) AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 10 FEBBRAIO 2001\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti cui trova applicazione il Protocollo d'intesa di cui\nall'allegato 10 al presente CCNL (Dipendenti di cui all'allegato A al\nProtocollo d'intesa del 10 febbraio 2001) le Agenzie Generali contribuiranno al\nfinanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento, una volta\nall'anno, di una somma pari al 2% della retribuzione annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le previsioni di maggior favore previste a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch2>Allegato n. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL PERSONALE FEMMINILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ANAGINA, considerata l'elevata presenza di personale femminile nelle\nAgenzie Generali, perché questa possa assumere un ruolo sempre più\nsignificativo e professionale in armonia con le disposizioni della legge 10\naprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, riconferma la propria\nparticolare attenzione alle relative tematiche e in particolare allo sviluppo\ndella legislazione nazionale e comunitaria in materia ed alle iniziative\npromosse in Italia e nei Paesi della CEE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine le parti concordano di costituire una commissione mista\nnazionale per un esame congiunto dell'intera problematica, ivi compresa quella\nrelativa alle azioni positive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>Allegato n. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MOLESTIE SESSUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tema di molestie sessuali le Parti, al fine di tutelare la dignità della\npersona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le\ndirettive della Raccomandazione CEE 92\u002F131 e con l'evoluzione legislativa in\nmateria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>Allegato n. 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono disciplinare l'apprendistato professionalizzante quale\ntipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese\nnell'Area Professionale B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni di apprendisti sono consentite esclusivamente alle Agenzie\nGenerali che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento\nper riduzione del personale e che abbiano convertito, negli ultimi 36 mesi,\nalmeno il 50% dei contratti di apprendistato giunti a scadenza. Dal computo\ndella predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante\nil periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non siano rispettati i predetti limiti, è consentita comunque\nl'assunzione di un apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può assumere apprendisti nel numero di 3 ogni 2\ndipendenti specializzati e qualificati in servizio; tale rapporto non può\nsuperare il 100% per le Agenzie che occupano un numero di lavoratori inferiore\na 10 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Agenzie che abbiano alle proprie dipendenze un numero di dipendenti\nqualificati o specializzati inferiore a 3, possono comunque assumere\napprendisti in numero non superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti,\nl'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,\ndel rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei\nmesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli\napprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal\ncomputo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni\no licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta\npercentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con\ncontratto professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Limiti d’età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato soggetti di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di\netà, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento\ndi disoccupazione secondo le previsioni di cui all'art. 47 comma 4 del D.lgs.\nn. 81\u002F2015 e ai fini della loro qualificazione o riqualificazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di apprendistato è di minimo 6 mesi e di massimo\n36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Agenzie di assicurazione\nsarà computato presso il nuovo datore di lavoro, ai fini del completamento del\nperiodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un\nperiodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento di detto cumulo di apprendistato precedentemente\nprestato presso altre Agenzie, l'apprendista deve documentare, all'atto\ndell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto di lavoro per la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro, l'apprendistato è prolungato di un periodo pari\nall'assenza medesima, a condizione che questa abbia avuto una durata superiore\na 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agente ne darà comunicazione al lavoratore prima della scadenza\noriginaria del rapporto, dando indicazione delle ragioni della proroga ed\nindicando la nuova data di scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello; area professionale e posizione organizzativa di inquadramento che\nsarà acquisita al termine del periodo di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunicazione della avvenuta assunzione e relative condizioni dovrà essere\ninviata alle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30\ngiorni di effettivo lavoro prestato, durante li quale è reciproco il diritto\ndi risolvere il rapporto senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un\nmese, decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le\nmodalità di cui al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun apprendista l'Agenzia Generale è tenuta ad erogare\nuna formazione congrua finalizzata al conseguimento della qualifica\nprofessionale prevista, nel rispetto di un monte ore, pari a numero 120 ore nel\ntriennio, di formazione interna o esterna all'Agenzia Generale durante\nl'effettuazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si articola in contenuti trasversali di base e in contenuti\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire\ngli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) organizzazione ed economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante\nesperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi\nformativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Tutore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovrà essere nominato almeno un tutore o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore o il rappresentante aziendale dovrà possedere un livello di\ninquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista dovrà\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) di impartire o far impartire all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di affiancare o far affiancare, a mezzo del tutore aziendale,\nl'apprendista, al fine di realizzare il raccordo tra l'addestramento periodico\nall’interno dell'azienda e la formazione esterna, a norma del D.M. 8 aprile\n1998, art. 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento\ncomplementare eventualmente predisposti e per i relativi esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei\nmesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria\npotestà, sui risultati dell'addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Obblighi dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale, e seguire con il massimo impegno\ngli insegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento\ncomplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme\ncontenute negli eventuali regolamenti interni alle Agenzie generali, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Diritti dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal\npresente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il\ntirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente art. 87, sono\ncomprese nel normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Attribuzione della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ultimato l’apprendistato, il datore di lavoro registrerà e attesterà\nl’avvenuta formazione e la qualifica professionale eventualmente\nacquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle\nnorme contrattuali previste dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento retributivo dell'apprendista, (tabella stipendiale + EDR +\neventuali indennità) sarà pari a quello previsto per il livello retributivo\ndi riferimento, comprensivo degli scatti di anzianità, ragguagliato con le\nseguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° anno: 92%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° anno: 94%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° anno: 96%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Risoluzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'apprendistato, il rapporto di lavoro potrà risolversi per giusta\ncausa o giustificato motivo secondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta concluso il periodo di formazione, i contraenti possono invece\nrecedere liberamente, con il solo limite del preavviso di un mese decorrente\ndal termine di detto periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di\napprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso\nriferimento alla normativa di legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica ai rapporti che si instaureranno dalla data\ndi stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D'INTESA del 16 luglio 2014\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Disciplina contrattuale applicabile ai Dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui all'Allegato A) al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nell'ambito delle Agenzie Generali INA ASSITALIA esistevano, in passato,\ndue diversi contratti collettivi di riferimento; il Contratto collettivo delle\nMedio Piccole Agenzie Generali INA ASSITALIA e il Contratto collettivo delle\nGrandi Agenzie Generali INA ASSITALIA, applicabile nelle sole Agenzie di\nFirenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il mutamento della realtà socio-economica, con l'avvio di importanti\nprocessi di ristrutturazione, ha portato, in data 10 febbraio 2001, alla\nstipula di un Protocollo d'Intesa per il superamento della Contrattazione\ncollettiva delle Grandi Agenzie Generali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tale Protocollo veniva, in particolare, previsto che il trattamento\nnormativo ed economico di cui al CCNL “Grandi Agenzie” del 5 maggio 1995\nnon potesse più trovare applicazione per le assunzioni future e, quindi,\ncontinuasse a trovare applicazione solo nei confronti del personale addetto\nall’amministrazione in forza al 10 febbraio 2001, presso le Agenzie di\nFirenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna e nominativamente individuato\nnell'allegato A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 26 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo per l'armonizzazione\ndel trattamento normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato, inoltre, che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore di riferimento è stato oggetto, negli ultimi anni e nel suo\ncomplesso, di una ulteriore e più importante riorganizzazione tale per cui si\nrende oggi assolutamente indispensabile ridefinire il processo di\narmonizzazione già avviato, realizzando così la piena integrazione delle\nrisorse umane presenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò considerato, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 – CCNL Impiegati Amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2014, al personale di cui all’Allegato A del\nProtocollo d’intesa del 10 febbraio 2001 si applicherà quanto disciplinato\ndal CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali INA ASSITALIA, fatto salvo\nquanto espressamente previsto nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2014, le Agenzie Generali che abbiano alle\nproprie dipendenze il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del\nProtocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, inquadreranno i predetti lavoratori\nsecondo la seguente tabella di armonizzazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"511\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"175\">\n  \u003Ccol width=\"331\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CCNL ex Grandi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CCNL Impiegati\n        Amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori saranno inseriti nella classe di anzianità di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, alla data del 30 giugno 2014, non abbiano raggiunto il\ntriennio previsto per lo scatto di anzianità secondo il sistema dell'art. 65\ndel CCNL 5\u002F5\u002F1995, ma abbiano già maturato il biennio dello scatto di\nanzianità previsto dall'art. 18 del CCNL “Impiegati Amministrativi”, sarà\nriconosciuto uno scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2014, per il personale nominativamente\nindividuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001,\ntroveranno applicazione le tabelle stipendiali e le altre voci economiche\ncontrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL\n“Impiegati Amministrativi Agenzie Generali” (allegati 2A, 2B, 2D e 2E), con\nle eccezioni evidenziate nei commi che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun dipendente che, alla data del 30 giugno 2014,\nrisulti destinatario di un trattamento economico, complessivamente inteso,\nsuperiore al trattamento economico quale risultante dall'applicazione delle\ntabelle stipendiali e delle altre voci economiche contrattuali (indennità di\nfunzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL “Impiegati Amministrativi Agenzie\nGenerali” (allegati 2A, 2B, 2D e 2E), si conviene di mantenere la differenza\ndi importo, nella misura in essere alla data del 1° luglio 2014, sotto forma\ndi assegno ‘ad personam’, da suddividere in quattordici mensilità, non\nrivalutabile né riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la quantificazione dell'assegno ‘ad personam’, si conviene che il\ntrattamento economico spettante agli stessi lavoratori alla data del 1° luglio\n2014, debba essere individuato considerando le attribuzioni economiche\nspettanti ai sensi del Protocollo d'intesa del 26 maggio 2010, nonché delle\ncontrattazioni integrative aziendali e\u002Fo collettive aziendali di lavoro\neventualmente vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, devono considerarsi assorbite le previsioni economiche di\ncui alle contrattazioni integrative aziendali e\u002Fo collettive aziendali di\nlavoro eventualmente vigenti, spettanti al personale nominativamente\nindividuato nell'allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001,\nsecondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere avviati nuovi negoziati per una contrattazione integrativa\naziendale coerente con il processo di unificazione contrattuale condiviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della quantificazione dell'assegno ‘ad personam’, si conviene,\naltresì, che le tabelle stipendiali di cui al Protocollo d'intesa del 26\nmaggio 2010 debbano essere preventivamente rivalutate di una percentuale\nonnicomprensiva dell'1% (allegato 11A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno ‘ad personam’ sarà computabile ai fini del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Buoni pasto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo\nd'intesa del 10 febbraio 2001 viene riconosciuto un buono pasto del valore\nnominale di € 1,00 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, in\naggiunta alle previsioni già in atto derivanti dal Protocollo d'intesa del 10\nfebbraio 2001 ovvero da contrattazioni integrative aziendali e\u002Fo collettive\naziendali di lavoro eventualmente vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei loro confronti non troverà, pertanto, applicazione quanto previsto\nnell'allegato 2C del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Previdenza integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo\nd'intesa del 10 febbraio 2001, rimarrà fermo quanto previsto dagli artt. 52\nter e quater e dall'allegato n. 12, CCNL del 5\u002F5\u002F1995 in materia di previdenza\nintegrativa ovvero da contrattazioni integrative aziendali e\u002Fo collettive\naziendali di lavoro eventualmente vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno ‘ad personam’ sarà computabile ai fini della contribuzione al\nFondo Pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei loro confronti non troverà, pertanto, applicazione quanto previsto\nnell’allegato 7 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Trattamenti normativi ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sotto indicati istituti restano singolarmente acquisiti da parte del\npersonale di cui al predetto Allegato A ed applicati secondo la disciplina di\ncui al CCNL dei 5\u002F5\u002F1995, quale trattamento ‘ad personam’, in luogo degli\nanaloghi istituti di cui al CCNL Impiegati Amministrativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. trattamento malattie e infortuni ex artt. 29, 30 e 31;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. visite ex art. 34 bis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. durata preavviso ex art. 39;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. automatismi ex artt. 66 bis e 66 ter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. lettere F e M dell'art. 52 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Commissione Paritetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica di cui all'art. 4 del CCNL “Impiegati\nAmministrativi” potrà essere investita in ipotesi di dubbio in ordine\nall'inquadramento e alla individuazione dell'assegno ‘ad personam’ di volta\nin volta spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 10\u002FA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabelle stipendiali per il personale di cui all'allegato A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Protocollo d'Intesa del 10\u002F2\u002F2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quantificazione assegno ‘ad personam’ ex art. 5, comma 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d'intesa di cui all'allegato 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(importi comprensivi di: ex tabella stipendiale, ex indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di contingenza, ex EDR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">cl.\u002Fliv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.826,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.794,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.572,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.444,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.789,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.386,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.049,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.281,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.267,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.141,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.054,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.473,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.144,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.003,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.736,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.740,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.711,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.664,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.157,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.902,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.957,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.191,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.214,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.280,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.275,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.841,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.660,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.911,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.646,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.687,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.850,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.885,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.526,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.418,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.865,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.101,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.160,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.419,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.495,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.210,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.177,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34.819,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.559,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.726,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.111,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.260,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.053,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.120,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35.884,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.018,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.292,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.802,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.026,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.896,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.063,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36.949,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.476,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.858,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.494,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.791,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.739,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.006,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.935,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.424,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.186,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.557,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.582,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.949,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.393,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.989,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.877,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.322,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.425,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.892,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.852,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.555,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.569,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.088,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.269,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34.835,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.310,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.121,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.260,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.853,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.112,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35.778,09\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"sexualhar":48,"cbadate_end":52,"ONCERISE_trigger":56,"hourspweek_select":60,"childcare":64,"MEALALL_trigger":68,"pensionfund":72,"maternityotherclause":76,"paidmaternityleavepayperc":80,"cbadate_start":84,"OVERTIME_trigger":86,"holidaysdays":90,"apprenticeships":94,"SUNDAY_trigger":98,"cbamemtrad":100,"sicknessmaxdays":104,"healthandsafetypolicy":108,"hiv":112,"PAYSCALES_table_selection_txt":115,"breastfeeding_dangerouswork":119,"contracttrial":123,"sicknesspay":127,"JOBTYPE_descriptions":131,"longserviceallowancetxt":135,"dayspweek_select":139,"TRADEUNLEAV_trigger":141,"longtermillness":145,"cbadate_start_date":147,"cbasignsingle":150,"violence":154,"code_application":158,"ONCERISE2_trigger":161,"bankholidays1":163,"SENIOR_trigger":167,"mealvouchers":171,"trainingprogrammes":173,"paidmaternityleave":177,"contractseverancepay":180,"PAIDLEAV_trigger":184,"MAXHOURS_trigger":187,"deathrelatives":191},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Allegato n. 7 DICHIARAZIONE CONCERNENTE ","Allegato n. 7\n\n\n\nDICHIARAZIONE CONCERNENTE IL PERSONALE FEMMINILE\n\n\n\nL'ANAGINA, considerata l'elevata presenza di personale femminile nelle\nAgenzie Generali, perché questa possa assumere un ruolo sempre più\nsignificativo e professionale in armonia con le disposizioni della legge 10\naprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, riconferma la propria\nparticolare attenzione alle relative tematiche e in particolare allo sviluppo\ndella legislazione nazionale e comunitaria in materia ed alle iniziative\npromosse in Italia e nei Paesi della CEE.\n\nA tale fine le parti concordano di costituire una commissione mista\nnazionale per un esame congiunto dell'intera problematica, ivi compresa quella\nrelativa alle azioni positive.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"sexualhar","Allegato n. 8 MOLESTIE SESSUALI In tema ","Allegato n. 8\n\n\n\nMOLESTIE SESSUALI\n\n\n\nIn tema di molestie sessuali le Parti, al fine di tutelare la dignità della\npersona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le\ndirettive della Raccomandazione CEE 92\u002F131 e con l'evoluzione legislativa in\nmateria.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbadate_end","Art. 59 - Decorrenza e durata Salvo spec","Art. 59 - Decorrenza e durata\n\n\n\nSalvo specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli ovvero negli\nallegati, il nuovo CCNL decorre dalla data della sua stipulazione e si applica\nal personale in servizio alla suddetta data nonché a quello assunto\nsuccessivamente.\n\nEsso scadrà il 30 giugno 2020 sia per quanto riguarda la parte economica\nche quella normativa. Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di\nquattro anni qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti\nalmeno sei mesi prima della relativa scadenza.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"ONCERISE_trigger","Art. 17 - Retribuzione Il personale è re","Art. 17 - Retribuzione\n\n\n\nIl personale è retribuito a norma di quanto previsto nell'allegato 1.\n\nLe tabelle di cui all'allegato 1A stabiliscono la retribuzione annua, che è\nda corrispondersi in 14 quote di uguale importo. Di tali quote, dodici vanno\ncorrisposte per ciascuno dei mesi di calendario e non oltre l'ultimo giorno\nlavorativo di ciascun mese, mentre le due rimanenti vanno corrisposte una nel\nmese di giugno e l'altra entro il 15 dicembre (gratifica natalizia o\ntredicesima mensilità). Tali due quote si intendono riferite all'anno di\ncalendario.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"hourspweek_select","Art. 14 - Orario di lavoro L'orario di l","Art. 14 - Orario di lavoro\n\n\n\nL'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.\n\nPer il personale inquadrato al 1° livello l'orario di lavoro è di 39 ore\nsettimanali.\n\nLe ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali\ndal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.\n\nLa prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"childcare","Le Parti si incontreranno per valutare e","Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le\nmodalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità\nsecondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 339, della Legge n. 228\u002F2012.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"MEALALL_trigger","Allegato 1C) BUONI PASTO A ciascun impie","Allegato 1C)\n\n\n\nBUONI PASTO\n\n\n\nA ciascun impiegato amministrativo verrà corrisposto, per ogni giornata\nintera di effettiva presenza al lavoro, a decorrere dalla data dell'8 maggio\n2018, un buono pasto del valore di € 2,00.\n\nPer i lavoratori destinatari del trattamento di cui al Protocollo d'intesa\ndel 15 luglio 2014 (v. allegato 10) il buono pasto previsto all'art. 6 del\npredetto Protocollo subirà, a decorrere dalla data dell'8 maggio 2018, un\naumento di € 1,00.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nTale erogazione non assorbe eventuali previsioni già presenti a livello\naziendale alla data di sottoscrizione del presente CCNL.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"pensionfund","Allegato n. 6 ACCORDO QUADRO PER L'ATTUA","Allegato n. 6\n\n\n\nACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO\n\nDI PREVIDENZA INTEGRATIVA\n\n\n\n1)\n\nÈ istituito un trattamento previdenziale a favore dei dipendenti delle\nAgenzie Generali di Generali Italia S.P.A. mediante costituzione con atto\npubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 C.C. di un apposito Fondo di\nPrevidenza, che opera in conformità delle disposizioni legislative in\nmateria.\n\n\n\n2)\n\nScopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori l'erogazione di una\nrendita vitalizia o di un capitale al momento in cui lasciano il servizio\navendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a\ncarico dell’INPS. Il Fondo eroga in generale prestazioni in ottemperanza a\nquanto previsto dal D.lgs. n. 252\u002F2005 (anticipazioni, riscatti\nprepensionamento e prestazioni di previdenza complementare).\n\n\n\n3)\n\nLe Agenzie Generali finanziano il trattamento di previdenza mediante\nversamento, a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo, una volta\nall'anno, al 31 dicembre, di una somma pari all'1,30% della retribuzione\ncomplessiva.\n\nAgli effetti della determinazione della retribuzione complessiva di cui al\ncomma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti\nelementi:\n\n\n\nl'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di\nappartenenza della tabella stipendiale nonché della indennità di carica del\nlivello nel quale il lavoratore interessato si trova inserito. Per l'anno di\nassunzione verrà versata una quota pari ad 1\u002F12 per ogni mese intero di\nservizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno\nsuccessivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto il 1° gennaio\nstesso).\n\n\n\nPer l’anno di cessazione verrà versata una quota pari ad 1\u002F12 per ogni\nmese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal\n1° gennaio dell’anno verrà recuperata dalla Agenzia Generale sulle\ncompetenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).\n\nIl contributo della Agenzia Generale, in caso di eventuale non adesione\nindividuale al Fondo non si converte in un trattamento di altro genere.\n\nÈ prevista per la generalità dei lavoratori interessati la possibilità di\naderire senza conferimento del TFR ovvero mediante il versamento delle seguenti\nquote del TFR maturato: 50% o 100%.\n\n\n\n4)\n\nÈ in facoltà degli aderenti versare al Fondo contributi volontari.\n\n\n\nAllegato 6 bis)\n\n\n\nTRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI\n\nDI CUI ALL'ALLEGATO A) AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 10 FEBBRAIO 2001\n\n\n\nPer i dipendenti cui trova applicazione il Protocollo d'intesa di cui\nall'allegato 10 al presente CCNL (Dipendenti di cui all'allegato A al\nProtocollo d'intesa del 10 febbraio 2001) le Agenzie Generali contribuiranno al\nfinanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento, una volta\nall'anno, di una somma pari al 2% della retribuzione annua.\n\nRimangono salve le previsioni di maggior favore previste a livello\naziendale.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"maternityotherclause","Art. 39 - Cessazione del rapporto di lav","Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni\n\n\n\nNel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà\ndell'Agente Generale, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, rinunciare totalmente o\nparzialmente all'osservanza del termine di preavviso con diritto per il\nlavoratore di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione\nrelativa al periodo di preavviso eventualmente prestato.\n\nAl personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o\nfino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al\ntrattamento di fine rapporto, un importo equivalente all'ammontare della\nretribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel\ncaso di recesso da parte dell'Agenzia Generale. La gravidanza o l'esistenza in\nvita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidmaternityleavepayperc","Art. 32 - Gravidanza e puerperio In caso","Art. 32 - Gravidanza e puerperio\n\n\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.\n\nIn caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla\nlavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria\ndi cui all'art. 16 del D.lgs. n. 151\u002F2001, una integrazione pari al 20% della\nretribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità\ngiornaliera a suo carico a norma dell'articolo 22 del citato Decreto.",{"bindId":85,"name":54,"text":55},"cbadate_start",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"OVERTIME_trigger","La retribuzione oraria determinata come ","La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle\nseguenti percentuali:\n\n\n\n-25% per lavoro straordinario diurno feriale;\n\n-50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo, notturno\n(per notturno si intende il lavoro effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6) e\nin giornata non lavorativa.\n\n\n\nIl lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al\nriposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della\nmaggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo\nin altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore\nantimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore\nantimeridiane del giorno successivo.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"holidaysdays","Art. 23 - Ferie Il lavoratore ha diritto","Art. 23 - Ferie\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo -\ncon decorrenza della retribuzione - di:\n\n\n\na)giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al\n5° anno compiuto;\n\nb)giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"apprenticeships","Allegato n. 9 REGOLAMENTO NAZIONALE PER ","Allegato n. 9\n\n\n\nREGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA\n\nDELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\n\n\nLe Parti intendono disciplinare l'apprendistato professionalizzante quale\ntipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel settore.\n\n\n\nArt. 1 - Sfera di applicazione\n\n\n\nL'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese\nnell'Area Professionale B.\n\nLe assunzioni di apprendisti sono consentite esclusivamente alle Agenzie\nGenerali che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento\nper riduzione del personale e che abbiano convertito, negli ultimi 36 mesi,\nalmeno il 50% dei contratti di apprendistato giunti a scadenza. Dal computo\ndella predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante\nil periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.\n\nQualora non siano rispettati i predetti limiti, è consentita comunque\nl'assunzione di un apprendista.\n\nIl datore di lavoro può assumere apprendisti nel numero di 3 ogni 2\ndipendenti specializzati e qualificati in servizio; tale rapporto non può\nsuperare il 100% per le Agenzie che occupano un numero di lavoratori inferiore\na 10 unità.\n\nLe Agenzie che abbiano alle proprie dipendenze un numero di dipendenti\nqualificati o specializzati inferiore a 3, possono comunque assumere\napprendisti in numero non superiore a 3.\n\nPer i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti,\nl'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,\ndel rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei\nmesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli\napprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal\ncomputo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni\no licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta\npercentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con\ncontratto professionalizzante.\n\n\n\nArt. 2 - Limiti d’età\n\n\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato soggetti di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni.\n\nÈ possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di\netà, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento\ndi disoccupazione secondo le previsioni di cui all'art. 47 comma 4 del D.lgs.\nn. 81\u002F2015 e ai fini della loro qualificazione o riqualificazione\nprofessionale.\n\n\n\nArt. 3 - Durata\n\n\n\nLa durata del periodo di apprendistato è di minimo 6 mesi e di massimo\n36.\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre Agenzie di assicurazione\nsarà computato presso il nuovo datore di lavoro, ai fini del completamento del\nperiodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un\nperiodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.\n\nAi fini del riconoscimento di detto cumulo di apprendistato precedentemente\nprestato presso altre Agenzie, l'apprendista deve documentare, all'atto\ndell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti.\n\nIn caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto di lavoro per la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro, l'apprendistato è prolungato di un periodo pari\nall'assenza medesima, a condizione che questa abbia avuto una durata superiore\na 30 giorni di calendario.\n\nL'Agente ne darà comunicazione al lavoratore prima della scadenza\noriginaria del rapporto, dando indicazione delle ragioni della proroga ed\nindicando la nuova data di scadenza.\n\n\n\nArt. 4 - Assunzione\n\n\n\nAi fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati:\n\n\n\n-livello; area professionale e posizione organizzativa di inquadramento che\nsarà acquisita al termine del periodo di formazione;\n\n- durata periodo di apprendistato;\n\n- periodo di prova;\n\n- retribuzione;\n\n- piano formativo individuale.\n\n\n\nComunicazione della avvenuta assunzione e relative condizioni dovrà essere\ninviata alle OO.SS. territoriali.\n\n\n\nArt. 5 - Periodo di prova\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30\ngiorni di effettivo lavoro prestato, durante li quale è reciproco il diritto\ndi risolvere il rapporto senza preavviso.\n\nIn caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un\nmese, decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le\nmodalità di cui al comma che precede.\n\n\n\nArt. 6 - Formazione\n\n\n\nNei confronti di ciascun apprendista l'Agenzia Generale è tenuta ad erogare\nuna formazione congrua finalizzata al conseguimento della qualifica\nprofessionale prevista, nel rispetto di un monte ore, pari a numero 120 ore nel\ntriennio, di formazione interna o esterna all'Agenzia Generale durante\nl'effettuazione del rapporto di lavoro.\n\nLa formazione si articola in contenuti trasversali di base e in contenuti\ntecnico-professionali.\n\nLe attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire\ngli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:\n\n\n\na) competenze relazionali;\n\nb) organizzazione ed economia;\n\nc) disciplina del rapporto di lavoro;\n\nd) sicurezza sul lavoro.\n\n\n\nI contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante\nesperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi\nformativi:\n\n\n\na)conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\n\nb) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\nc) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\n\nd) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);\n\ne) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\nf) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\nArt. 7 - Tutore\n\n\n\nDovrà essere nominato almeno un tutore o referente aziendale.\n\nIl tutore o il rappresentante aziendale dovrà possedere un livello di\ninquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista dovrà\nconseguire.\n\n\n\nArt. 8 - Obblighi del datore di lavoro\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\na) di impartire o far impartire all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\n\nb)di affiancare o far affiancare, a mezzo del tutore aziendale,\nl'apprendista, al fine di realizzare il raccordo tra l'addestramento periodico\nall’interno dell'azienda e la formazione esterna, a norma del D.M. 8 aprile\n1998, art. 4;\n\nc) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento\ncomplementare eventualmente predisposti e per i relativi esami;\n\nd) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei\nmesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria\npotestà, sui risultati dell'addestramento.\n\n\n\nArt. 9 - Obblighi dell'apprendista\n\n\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale, e seguire con il massimo impegno\ngli insegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb) prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc)frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento\ncomplementare;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme\ncontenute negli eventuali regolamenti interni alle Agenzie generali, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.\n\n\n\nArt. 10 - Diritti dell'apprendista\n\n\n\nL'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal\npresente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il\ntirocinio.\n\nLe ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente art. 87, sono\ncomprese nel normale orario di lavoro.\n\n\n\nArt. 11 - Attribuzione della qualifica\n\n\n\nUltimato l’apprendistato, il datore di lavoro registrerà e attesterà\nl’avvenuta formazione e la qualifica professionale eventualmente\nacquisita.\n\n\n\nArt. 12 - Normativo\n\n\n\nPer quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle\nnorme contrattuali previste dal CCNL.\n\n\n\nArt. 13 - Retribuzione\n\n\n\nIl trattamento retributivo dell'apprendista, (tabella stipendiale + EDR +\neventuali indennità) sarà pari a quello previsto per il livello retributivo\ndi riferimento, comprensivo degli scatti di anzianità, ragguagliato con le\nseguenti percentuali:\n\n\n\n1° anno: 92%\n\n2° anno: 94%\n\n3° anno: 96%\n\n\n\nArt. 14 - Risoluzione\n\n\n\nDurante l'apprendistato, il rapporto di lavoro potrà risolversi per giusta\ncausa o giustificato motivo secondo le previsioni di legge.\n\nUna volta concluso il periodo di formazione, i contraenti possono invece\nrecedere liberamente, con il solo limite del preavviso di un mese decorrente\ndal termine di detto periodo di formazione.\n\n\n\nArt. 15 - Rinvio\n\n\n\nPer quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di\napprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso\nriferimento alla normativa di legge vigente.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLa presente normativa si applica ai rapporti che si instaureranno dalla data\ndi stipula del presente CCNL.",{"bindId":99,"name":88,"text":89},"SUNDAY_trigger",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"cbamemtrad","-FIRST\u002FCISL (Federazione Italiana Reti d","-FIRST\u002FCISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario),\nrappresentata dal Segretario Generale Giulio Romani, dal Segretario Generale\nAggiunto Maurizio Arena, componenti della Segreteria Roberto Garibotti,\nAlessandro Delfino, Sara Barberotti, Pier Paolo Merlini, Sabrina Brezzo,\nCoordinatori Nazionali Umberto Bognani, Riccardo Colombani, coadiuvati dalla\nCommissione Contrattuale composta da Nicola Scotti, Francesca Capozzoli, Carlo\nVisciano, Maurizio Melchiorre;\n\n-FISAC\u002FCGIL (Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito),\nrappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai componenti della\nSegreteria nazionale Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano\nCalcagni, Luca Esposito, Mario Gentile, Cinzia Ongaro e Maurizio Viscione,\nnonché dalla delegazione trattante Elisabetta De Marco, Felice Meregalli,\nMonica Boscolo, Paolo Scognamiglio e Carlo Savino;\n\n-FNA (Federazione Nazionale Assicuratori), rappresentata dal Presidente\nCarla Prassoli, dal Segretario Generale Dante Barban, dal Segretario Generale\nAggiunto Nicola Palmiotti, dai Segretari Nazionali Angelo Ferraro, Giorgio\nFurfaro, Giuseppe Goggi, Livio Masarà, Viviana Oggioni, Stefano Quintabà,\nMirko Simionato, coadiuvati da Andrea Casale, Teodoro Sylos Calò, Riccardo\nBoldorini e Valentina Pantaleoni;\n\n-UILCA Credito Assicurazioni ed Esattorie, rappresentata dal Segretario\nGenerale Massimo Masi, Segretario Nazionale Renato Pellegrini, Segretario\nRegionale e componente dell'esecutivo nazionale UILCA Maurizio Angelone e dal\nresponsabile di ANAGINA Giovanni Coviello, coadiuvato da Carlo Battistoni e\nRoberto Vendetti.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"sicknessmaxdays","Art. 27 - Malattia e\u002Fo infortunio Il lav","Art. 27 - Malattia e\u002Fo infortunio\n\n\n\nIl lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo massimo di 300 giorni nell’arco di 18 mesi ovvero di 420 giorni in\ncaso di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi\nmultipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali e AIDS conclamato.\nInoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Agenzia potrà considerare altre\ngravissime patologie.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"healthandsafetypolicy","Art. 33 - Tutela della salute Ferma rest","Art. 33 - Tutela della salute\n\n\n\nFerma restando l'applicazione del decreto legislativo n. 81\u002F2008 (e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni), in tema di visite mediche - stante\nle disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti - è prevista, a\nrichiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli\nnon inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo\nsignificativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti\nsalvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal\nmedico competente.\n\nLe predette visite saranno a carico dell'Agenzia Generale.\n\nLe lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate,\nper il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo\ndelle apparecchiature elettroniche con video.",{"bindId":113,"name":106,"text":114},"hiv","Art. 27 - Malattia e\u002Fo infortunio\n\n\n\nIl lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo massimo di 300 giorni nell’arco di 18 mesi ovvero di 420 giorni in\ncaso di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi\nmultipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali e AIDS conclamato.\nInoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Agenzia potrà considerare altre\ngravissime patologie.\n\nÈ fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo\ndeterminato.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"PAYSCALES_table_selection_txt","area prof.le C B A pos. organizz.va 1a 2","area prof.le\n\n        \n        \n      \n      C\n\n        \n        \n      \n      B\n\n        \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      pos.\n        organizz.va\n\n        \n        \n      \n      1a\n\n        \n        \n      \n      2a\n\n        \n        \n      \n      1a\n\n        \n        \n      \n      2a\n\n        \n        \n      \n      3a\n\n        \n        \n      \n      1a\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      cl.\u002Fliv.\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      0A\n      \n      16.511\n      \n      17.360\n      \n      18.658\n      \n      19.785\n      \n      21.407\n      \n      22.273\n      \n    \n    \n      0B\n      \n      16.863\n      \n      17.754\n      \n      19.119\n      \n      20.302\n      \n      22.005\n      \n      22.915\n      \n    \n    \n      1\n      \n      17.215\n      \n      18.150\n      \n      19.579\n      \n      20.818\n      \n      22.603\n      \n      23.556\n      \n    \n    \n      2\n      \n      17.569\n      \n      18.546\n      \n      20.040\n      \n      21.335\n      \n      23.200\n      \n      24.197\n      \n    \n    \n      3\n      \n      17.923\n      \n      18.940\n      \n      20.501\n      \n      21.852\n      \n      23.798\n      \n      24.839\n      \n    \n    \n      4\n      \n      18.275\n      \n      19.336\n      \n      20.961\n      \n      22.369\n      \n      24.396\n      \n      25.481\n      \n    \n    \n      5\n      \n      18.628\n      \n      19.673\n      \n      21.422\n      \n      22.886\n      \n      24.994\n      \n      26.122\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18.981\n      \n      20.126\n      \n      21.882\n      \n      23.403\n      \n      25.592\n      \n      26.763\n      \n    \n    \n      7\n      \n      19.334\n      \n      20.522\n      \n      22.343\n      \n      23.921\n      \n      26.190\n      \n      27.404\n      \n    \n    \n      8\n      \n      19.687\n      \n      20.918\n      \n      22.804\n      \n      24.437\n      \n      26.789\n      \n      28.047\n      \n    \n    \n      9\n      \n      20.040\n      \n      21.313\n      \n      23.264\n      \n      24.954\n      \n      27.387\n      \n      28.688\n      \n    \n    \n      10\n      \n      20.392\n      \n      21.708\n      \n      23.725\n      \n      25.471\n      \n      27.985\n      \n      29.329\n      \n    \n    \n      11\n      \n      20.746\n      \n      22.103\n      \n      24.184\n      \n      25.988\n      \n      28.583\n      \n      29.970\n      \n    \n    \n      12\n      \n      21.099\n      \n      22.499\n      \n      24.6451\n      \n      26.505\n      \n      29.181\n      \n      30.612\n      \n    \n    \n      13\n      \n      21.452\n      \n      22.894\n      \n      25.106\n      \n      27.022\n      \n      29.779\n      \n      31.254",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"breastfeeding_dangerouswork","Le lavoratrici in gravidanza che lo rich","Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate,\nper il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo\ndelle apparecchiature elettroniche con video.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"contracttrial","Art. 8 - Periodo di prova La durata mass","Art. 8 - Periodo di prova\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova è fissata in 60 (sessanta) giorni\nlavorativi.\n\nDurante il periodo di prova è corrisposta la normale retribuzione riferita\nal trattamento economico del livello nel quale il lavoratore viene assunto.\n\nDurante il periodo di prova è diritto delle parti risolvere il rapporto di\nlavoro in qualsiasi momento senza preavviso.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la risoluzione del\nrapporto, si applicheranno integralmente le norme del vigente Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro.\n\nIl periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione\ndell’anzianità di servizio.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"sicknesspay","Durante il periodo di comporto, al lavor","Durante il periodo di comporto, al lavoratore sarà garantito il seguente\ntrattamento economico:\n\n\n\n-nel caso di ininterrotta assenza per malattia riferibile ad un unico evento\nmorboso, il 100% della retribuzione per i primi 7 mesi e il 50% per il restante\nperiodo, fino al compimento del comporto;\n\n-nel caso di più periodi di malattia, il 100% della retribuzione per i\nprimi 150 giorni calcolati per sommatoria nell'arco dell'anno di calendario\n(1° gennaio - 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso\nanno;\n\n-nel caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di\nsimilare gravità, il 100% della retribuzione per i primi 270 giorni calcolati\nper sommatoria nell'arco dell'anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) e\nil 50% per il restante periodo nello stesso anno.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"JOBTYPE_descriptions","Art. 10 - Classificazione Ferme le decla","Art. 10 - Classificazione\n\n\n\nFerme le declaratorie ed i profili di seguito delineati e quindi la loro\ncorrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, le Parti convengono di\nassumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale,\ndevono intendersi ricomprese in una unica Area Professionale omogenea tutte le\nmansioni di concetto relative alle attività generalmente svolte nell'ambito\ndelle Agenzie Generali e proprie delle stesse nonché ogni altra attività ad\nesse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.\n\nLe Parti convengono, dunque, che il personale ricompreso nelle posizioni\norganizzative 1a, 2a e 3a dell'Area Professionale B potrà essere adibito, in\nvia promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale\npredetta.\n\nLe Parti convengono, altresì, che il personale ricompreso nelle posizioni\norganizzative 1a e 2a dell'Area Professionale C potrà essere adibito, in via\npromiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.\n\nIn caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa\nsuperiore, al dipendente interessato dovrà essere corrisposto il trattamento\neconomico corrispondente alla posizione organizzativa superiore per tutta la\ndurata di svolgimento di dette mansioni.\n\nOve tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il dipendente avrà\ndiritto alla attribuzione del livello superiore corrispondente alla posizione\norganizzativa superiore.\n\nL'adibizione del dipendente a mansioni superiori è ammessa anche per\nsostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, maternità e\naspettativa sino al rientro del lavoratore sostituito. Al dipendente\ninteressato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente\nalla posizione organizzativa superiore per tutta la durata di svolgimento di\ndette mansioni.\n\nIl datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori nei\nlimiti e secondo le modalità di cui all'art. 2103 del codice civile.\n\nSono comunque fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 2103 del\ncodice civile.\n\nIn caso di affidamento a mansioni inerenti posizioni organizzative diverse,\nil criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni\ncontigue.\n\nLe Parti convengono, che i possibili effetti sull'organizzazione, sulle\nprofessionalità del lavoro e sui livelli occupazionali dovranno essere\naffrontati e risolti non solo con l'individuazione di nuovi profili\nprofessionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una\nformazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze\nspecifiche.\n\nIn armonia con tali considerazioni sarà effettuata, annualmente, con le\nOO.SS. firmatarie del presente accordo, una comune ed attenta valutazione della\nidoneità dei percorsi formativi e, allo stesso tempo, sarà fornita alle\nstesse un'informazione idonea a verificare i processi e le dinamiche\nprofessionali nell'ambito delle Agenzie Generali.\n\nIl personale viene inquadrato come segue:\n\n\n\nAREA PROFESSIONALE A)\n\n\n\nPosizione organizzativa 1a - 6° livello retributivo\n\n\n\nAppartengono a questa area professionale quei lavoratori ai quali l'Agente\nGenerale, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente\nresponsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e\nresponsabilità in merito alla pianificazione, gestione e controllo del\npersonale e delle risorse dell'Agenzia Generale e\u002Fo sovrintendono all'attività\ndi due o più uffici a ciascuno dei quali sia preposto un capo ufficio.\n\nIl personale così come definito dalla declaratoria della presente area\nprofessionale e quello munito di procura generale, con pieni poteri per tutti\ngli affari che concernono l'attività propria dell'Agente Generale, assumerà\nla qualifica di Funzionario.\n\n\n\nAREA PROFESSIONALE B)\n\n\n\nAppartengono a questa area professionale i lavoratori che svolgono mansioni\nche possono richiedere significative competenze tecnico professionali.\n\nI processi operativi e decisionali si svolgono nell'ambito di una autonomia\ndelimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive\nsuperiori.\n\nI lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a\nverificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle\nprocedure adottate.\n\nIn particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e\ndella ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi\ninformatici, i profili professionali inclusi nell'area - ad eccezione del 4° e\n5° livello dell'Area Professionale B) - esplicano, di norma, i seguenti\ncompiti:\n\n\n\n-accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro\nsituazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei\nverificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e\u002Fo del\nramo danni;\n\n-emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e\nprovvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse;\n\n-forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita e clientela\nrelativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura\nsinistri, operazioni di portafoglio vita e danni, cambiamenti nelle modalità\ndi pagamento ecc. e sui servizi della Agenzia Generale.\n\n\n\nNei livelli retributivi più alti rientranti in quest'area professionale\nsono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure\nnon rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di\nmigliorare il processo produttivo e i relativi risultati.\n\nIn taluni casi, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del\nproprio ufficio e coordinano e\u002Fo controllano un gruppo di risorse umane.\n\nNell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni\norganizzative.\n\n\n\nPosizione organizzativa 3a - 5° livello retributivo\n\n\n\nDeclaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:\n\n\n\n-lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili del\ncoordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo o di una unità\noperativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto\nl’inquadramento nell'area professionale B)\n\n\n\ne\u002Fo\n\n\n\n-lavoratori\u002Ftrici che, in autonomia ed in via continuativa, svolgono compiti\nper i quali è richiesta una elevata competenza tecnico\u002Fcommerciale ed una\ncapacità d'uso intensivo degli strumenti informatici e\u002Fo sviluppano studi e\nprogetti relativi a problemi complessi.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\na)Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla\nprima parte della descrizione della posizione organizzativa;\n\nb)Specialisti di marketing. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di\nmercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza e ne curano l'attuazione.\nSistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti\nutili a sviluppare le vendite e ne curano l'attuazione;\n\nc)Specialisti di formazione. Elaborano progetti di formazione, analizzando i\nbisogni del personale amministrativo, direttamente o appoggiandosi a soggetti\nspecializzati. Organizzano, tramite docenti interni o esterni, interventi\nformativi con l'uso di appropriate tecniche didattiche e verificano i risultati\nottenuti;\n\nd)Specialisti di bilancio e amministrazione. Con approfondita conoscenza\ndelle normative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo\ndell'Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali.\nCollaborano direttamente con i consulenti fiscali e\u002Fo, con approfondita\nconoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i\nflussi finanziari dell'intera Agenzia Generale. Decidono la destinazione delle\nrisorse finanziarie sulle varie voci di spesa e\u002F o di ricavo.\n\n\n\nPosizione organizzativa 2a - 4° livello retributivo\n\n\n\nDeclaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:\n\n\n\n-lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili di\nattività di coordinamento e controllo di un gruppo o di una unità operativa\ndi lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto\nl'inquadramento nella posizione organizzativa 1a o che siano preposti a\ncoadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti\n\n\n\ne\u002Fo\n\n\n\n-lavoratori che, autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una\nspecifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici,\nsvolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e\u002Fo forniscono\nassistenza e consulenza per problemi complessi.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\na)Vice Capi Ufficio di unità comunque denominate, identificati dalla prima\nparte della descrizione della posizione organizzativa;\n\nb)Coordinatori di unità commerciali periferiche. Hanno la responsabilità\ndell’attività amministrativa e\u002Fo commerciale di una unità commerciale\nperiferica. I compiti affidati, oltre alle conoscenze e competenze indicate in\ndeclaratoria, presuppongono la conoscenza teorico\u002Fpratica delle procedure\namministrativo\u002F contabili, della modulistica e degli stampati;\n\nc)Operatori di front office assuntori di prodotti speciali. Sulla base della\ndocumentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza\ndi particolare complessità relativi a bisogni specifici, non standardizzabili,\nche comportano una competenza esclusiva, una approfondita conoscenza del\ncliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti al ramo vita\ne\u002Fo il ramo danni, che richiedono altresì capacità di relazione,\nd'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale.\nPredispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a\ngare;\n\nd)Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di\nautomazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i\nflussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle\nprocedure realizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti.\nForniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti.\n\n\n\nPosizione organizzativa 1a - 3° livello retributivo\n\n\n\nDeclaratoria - Appartengono a questa posizione organizzativa:\n\n\n\n-lavoratori che svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di\nconcetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere\ngenerale.\n\n\n\nAREA PROFESSIONALE C)\n\n\n\nAppartengono a questa area professionale lavoratori che, sulla base di\nnorme, procedure o prassi prestabilite, svolgono, in via continuativa,\nattività impiegatizie d'ordine, che implicano una semplice diligenza di\nesecuzione e lavoratori che svolgono attività manuali e\u002Fo ausiliare al\nfunzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici\nconoscenze professionali e\u002Fo che svolgono attività manuali semplici.\n\n\n\nPosizione organizzativa 2a - 2° livello retributivo\n\n\n\nProfili\n\n\n\nA titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello\nretributivo, oltre a quelle impiegatizie d'ordine, rientrano gli archivisti, i\ncentralinisti, gli addetti all'economato e alla posta.\n\n\n\nPosizione organizzativa 1a - 1° livello retributivo\n\n\n\nProfili\n\n\n\nA titolo esemplificativo rientrano in questo livello retributivo gli\nautisti, i commessi, i fattorini e il personale di fatica.\n\n\n\nQuadro sinottico dell'inquadramento\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n        retributivo\n      \n      nuova area\n        professionale\n\n        \n        \n      \n      posizione\n        organizz.\n      \n      nuove qualifiche e\n        gradi\n      \n    \n  \n  \n    \n      6°\n      \n      Area A\n      \n      1a\n      \n      a) Funzionari\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        5°\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Area B\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Impiegati\n\n        \n        \n\n        di\n\n        \n        \n\n        concetto\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        3°\n      \n      \n        \n\n        a) Capi Ufficio\n\n        b) Specialisti di marketing\n\n        c) Specialisti di formazione\n\n        d) Specialisti in amministrazione e bilancio\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        4°\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2°\n      \n      a) Vice Capi\n        Ufficio\n\n        b) Coordinatore di unità commerciali\n\n        periferiche\n\n        c) Operatori di front office, assuntori  \n\n        di prodotti speciali\n\n        d) Analisti, analisti-programmatori\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      1a\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2°\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Area C\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2a\n      \n      a) Addetti\n        all'archivio\n\n        b) Centralinisti\n\n        c) Addetti all’economato\n\n        d) Addetti alla posta\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        1°\n      \n      \n        \n\n        1°\n      \n      a) Autisti\n\n        b) Commessi\u002Ffattorini\n\n        c) Personale di fatica",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"longserviceallowancetxt","Art. 22 - Premio di anzianità Al lavorat","Art. 22 - Premio di anzianità\n\n\n\nAl lavoratore che abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle\ndipendenze della stessa Agenzia Generale, sarà corrisposto un premio di\nanzianità pari a 1\u002F12 della retribuzione annua come determinata dall'art.\n17.\n\nUn ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di 2\u002F12 della\nretribuzione come sopra indicata al lavoratore che abbia prestato 30 anni di\nininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore che\navvenga dopo il 16° anno compiuto di ininterrotto servizio come sopra detto,\nsarà corrisposto agli aventi diritto, secondo le norme di cui all'art. 2112\ndel Codice Civile, un premio di anzianità nella misura di:\n\n\n\n-al 16° anno compiuto: 40% di quello spettante al 20° anno\n\ndi servizio;\n\n-al 17° anno compiuto: 55% di quello spettante al 20° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 18° anno compiuto: 70% di quello spettante al 20° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 19° anno compiuto: 85% di quello spettante al 20° anno\n\ndi servizio.\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga dopo il compimento\ndel 60° anno di età (uomini) o del 55° (donne) per morte o per malattia o\nper dimissioni dopo il 21° anno compiuto di servizio come sopra detto, il\npremio sarà corrisposto nella misura del:\n\n\n\n- al 21° anno compiuto: 10% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 22° anno compiuto: 20% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 23° anno compiuto: 30% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 24° anno compiuto: 40% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 25° anno compiuto: 50% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 26° anno compiuto: 60% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 27° anno compiuto: 70% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 28° anno compiuto: 80% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio;\n\n- al 29° anno compiuto: 90% di quello spettante al 30° anno\n\ndi servizio.",{"bindId":140,"name":62,"text":63},"dayspweek_select",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"TRADEUNLEAV_trigger","Nelle Agenzie Generali nelle quali, ai s","Nelle Agenzie Generali nelle quali, ai sensi delle disposizioni della legge\n25\u002F5\u002F70, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è consentita la costituzione di\nrappresentanze sindacali aziendali, i permessi retribuiti a favore del\ndirigente della rappresentanza stessa per l'espletamento dell'incarico verranno\nconcessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 20 ore\nall'anno. Nel caso che sia stata costituita una unica rappresentanza sindacale\naziendale i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza\nstessa per l'espletamento dell'incarico verranno concessi per un minimo\ncomplessivo di 30 ore all'anno.",{"bindId":146,"name":106,"text":107},"longtermillness",{"bindId":148,"name":149,"text":149},"cbadate_start_date","data di stipula: 5 luglio 2018",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"cbasignsingle","-ANAGINA, in rappresentanza degli Agenti","-ANAGINA, in rappresentanza degli Agenti Generali delle Agenzie Generali di\nGenerali Italia, in persona del Presidente Davide Nicolao, assistito dal\nReferente di Comitato Esecutivo Alessandro Pulcrano, dal Presidente della\nCommissione Sindacale Michele Reali, dai Componenti della Commissione sindacale\nMichele Manzari, Alessandro Meciani, Alberto Riva, Antonio Triggiani, Angelo\nVenuto, Ennio Auciello e dal Segretario Generale Marianna Raimondi;",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"violence","Art. 58 - Mobbing Le parti si danno atto","Art. 58 - Mobbing\n\n\n\nLe parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune\niniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni anche a rilevanza\nsociale, lesive della dignità dei lavoratori.\n\nPertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, avendo a mente l'Accordo\nQuadro europeo sulle violenze sul lavoro del 26 aprile 2007, in attesa della\nemanazione di una disciplina nazionale specifica in materia le parti concordano\ndi attivare l'osservatorio nazionale previsto dall'art. 4 del CCNL.",{"bindId":159,"name":110,"text":160},"code_application","Art. 33 - Tutela della salute\n\n\n\nFerma restando l'applicazione del decreto legislativo n. 81\u002F2008 (e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni), in tema di visite mediche - stante\nle disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti - è prevista, a\nrichiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli\nnon inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo\nsignificativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti\nsalvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal\nmedico competente.",{"bindId":162,"name":58,"text":59},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"bankholidays1","Art. 16 - Festività Sono da considerare ","Art. 16 - Festività\n\n\n\nSono da considerare giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:\n\n\n\n- Capodanno (1° gennaio)\n\n- Epifania (6 gennaio)\n\n- anniversario della Liberazione (25 aprile)\n\n- lunedì dopo Pasqua\n\n- festa del Lavoro (1° maggio)\n\n- festa della Repubblica (2 giugno)\n\n- Assunzione della B.V. Maria (15 agosto)\n\ne giorno successivo (16 agosto)\n\n- Ognissanti (1° novembre)\n\n- Immacolata Concezione della B.V. (8 dicembre)\n\n- Natività di N. Signore (25 dicembre)\n\n- S. Stefano (26 dicembre)\n\n- Santo Patrono della città\n\n\n\nSono considerati semifestivi i seguenti:\n\n\n\n- vigilia dell'Assunzione (14 agosto)\n\n- commemorazione dei defunti (2 novembre)\n\n- vigilia della Natività di N. Signore (24 dicembre)\n\n- ultimo giorno dell'anno (31 dicembre)\n\n- Venerdì Santo\n\n\n\nNelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato al solo turno\nantimeridiano e, quindi, non potrà avere termine oltre le ore 12 per gli\nimpiegati e le ore 13 per i commessi. I lavoratori con part-time orizzontale\navranno un orario di lavoro ridotto proporzionalmente rispetto all'orario\ncontrattuale.\n\nLe festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) se coincidenti con\nla domenica danno diritto al pagamento della doppia retribuzione (1\u002F26 della\nnormale retribuzione mensile).",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"SENIOR_trigger","Art. 18 - Anzianità ed avanzamenti - Sca","Art. 18 - Anzianità ed avanzamenti - Scatti di anzianità\n\n\n\nLe classi di anzianità sono quindici dalla 0A alla 13 come da tabella di\ncui all'allegato 1A.\n\nAll'atto dell'assunzione il personale verrà inserito nella classe OA per il\nprimo biennio, nella classe OB per il secondo biennio, nella classe prima per\nil terzo biennio e cosi di biennio in biennio sino alla tredicesima classe,\nsalvo patto più favorevole.\n\nGli avanzamenti di cui al presente articolo decorrono dal 1° del mese di\nassunzione se la stessa è intervenuta nella prima quindicina, altrimenti dal\n1° del mese successivo.",{"bindId":172,"name":70,"text":71},"mealvouchers",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"trainingprogrammes","Art. 57 - Formazione Allo scopo di favor","Art. 57 - Formazione\n\n\n\nAllo scopo di favorire una più elevata qualificazione del personale e una\nottimale valutazione delle attitudini individuali, anche al fine di offrire ai\nlavoratori interessati migliori opportunità di aggiornamento e di avanzamento\nprofessionale, l'Agenzia, tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze\ntecnico-organizzative e produttive aziendali, potrà promuovere corsi di\nformazione ed aggiornamento professionale.\n\nLe parti, in relazione al comune obiettivo di migliorare i servizi verso la\nclientela ed al fine di ottenere livelli di efficienza e produttività sempre\npiù elevati, concordano sulla opportunità di una politica aziendale tendente\na promuovere corsi di formazione e di istruzione professionale che potranno\nessere tenuti direttamente nella sede agenziale o da organismi professionali\nesterni.\n\nLe modalità di partecipazione verranno concordate con le RSA o Delegato a\nlivello aziendale. La partecipazione positiva ai corsi costituirà titolo\npreferenziale ai fini di eventuali passaggi di livello.\n\nI costi di detti corsi saranno a carico dell'Agenzia Generale e saranno in\nparticolare destinati ai lavoratori secondo le esigenze tecniche, organizzative\ne produttive dell'Azienda.",{"bindId":178,"name":82,"text":179},"paidmaternityleave","Art. 32 - Gravidanza e puerperio\n\n\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.\n\nIn caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla\nlavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria\ndi cui all'art. 16 del D.lgs. n. 151\u002F2001, una integrazione pari al 20% della\nretribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità\ngiornaliera a suo carico a norma dell'articolo 22 del citato Decreto.\n\nNel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con\ndecorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che\nnei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di\nlegge.\n\nLe provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai\ncasi di affidamento e di adozione.\n\nIl periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della\nanzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. n. 151\u002F01.\n\nRimangono salve le previsioni di legge applicabili.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le\nmodalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità\nsecondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 339, della Legge n. 228\u002F2012.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"contractseverancepay","Art. 45 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 45 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto\nad un trattamento di fine rapporto calcolato come stabilito dalla legge 297 del\n29 maggio 1982.\n\nDi conseguenza le indennità maturate fino al 28 maggio 1982 saranno\ncalcolate sulla base dell'ultima retribuzione accantonata, e subiranno un\nincremento, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n.\n297, dell'1,5% annuo a partire dal 1° giugno 1982 e del 75% dell'aumento del\ncosto della vita, accertato dall’ISTAT, con l'esclusione della quota maturata\nnell'anno in corso.\n\nIl TFR relativo alle anzianità maturate dal 29 maggio 1982 sarà calcolato\na norma dell'art. 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,\nsull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuali\nindennità: il totale sarà diviso per 13,5.\n\nAl di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297,\nl'Agente Generale, a richiesta del lavoratore con almeno otto anni di servizio\npresso la medesima Agenzia Generale, esaminerà la possibilità di accordare,\nper i casi previsti dalla summenzionata legge, una anticipazione del TFR fino\nad un massimo del 70% del trattamento cui il lavoratore stesso avrebbe diritto\nnel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.",{"bindId":185,"name":92,"text":186},"PAIDLEAV_trigger","Art. 23 - Ferie\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo -\ncon decorrenza della retribuzione - di:\n\n\n\na)giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al\n5° anno compiuto;\n\nb)giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.\n\n\n\nNon sono computabili come giorni di ferie le Domeniche e le giornate festive\ninfrasettimanali.\n\nPer le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l'orario di lavoro su\ncinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:\n\n\n\na)giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al\n5° anno compiuto;\n\nb)giorni 25 lavorativi dai 6° anno iniziato in poi.\n\n\n\nNon sono computabili come giorni di ferie le Domeniche, i Sabati e le\ngiornate festive infrasettimanali.\n\nIl riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo dal 7 gennaio al 15\ndicembre, sarà di regola continuativo.\n\nNel fissare l'epoca di godimento delle ferie sarà tenuto conto, da parte\ndell'Agente Generale, delle richieste del lavoratore, compatibilmente con le\nesigenze di servizio.\n\nL'Agente Generale, nello stabilire il turno principale delle ferie, terrà\npresente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al\npersonale con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute dei\nfamiliari del lavoratore.\n\nL'Agente Generale, qualora il lavoratore non indichi entro il 31 maggio di\nciascun anno il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera\nraccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data\nil lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi,\nin alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie.\n\nL'Agente Generale, in concomitanza del Ferragosto, può disporre la chiusura\ndegli uffici per un periodo continuativo non superiore a 8 giorni informandone\ni lavoratori indicativamente entro il 31\u002F5.\n\nL'Agente Generale soltanto per particolari esigenze di servizio può\nfrazionare il periodo delle ferie, fatto salvo un periodo di almeno due\nsettimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore.\n\nL'anzianità di servizio si intende riferita al 1° gennaio dell'anno di\nassunzione se questa è avvenuta nel primo semestre o dal 1° gennaio dell'anno\nsuccessivo se questa è avvenuta nel secondo semestre.\n\nDurante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto\ndi lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono,\nrispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso\nanno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del\nrapporto. Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi\ninteri.\n\nNei casi di assenza dal servizio che non dipendono da malattia, il periodo\ndi ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi\ndi assenza.\n\nI giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati\nnella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente alla\nAgenzia Generale l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché\nl’Agente Generale, secondo le modalità previste dall’art. 29, possa\nrichiedere gli accertamenti di legge.\n\nL'Agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando\nurgenti necessità di servizio lo richiedano, fermi il diritto del lavoratore\ndi completare le ferie in epoca successiva ed il diritto di rimborso delle\nspese o delle perdite da tale fatto conseguite.\n\nIl godimento delle ferie deve avvenire:\n\n\n\na)per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) nel corso dell'anno di\nmaturazione;\n\nb)per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) nei 18 mesi\nsuccessivi alla scadenza dell'anno di maturazione;\n\nc)il restante periodo potrà essere fruito anche oltre il termine di cui\nsopra ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.\n\n\n\nL'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata sulla base della\nretribuzione del mese in cui viene effettuato il pagamento.\n\nAl lavoratore che non abbia potuto anche per malattia, infortunio o\ngravidanza usufruire delle ferie spettanti, l'Agente Generale corrisponderà\nl'indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata in base alla normale\nretribuzione esclusi gli assegni familiari di legge.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"MAXHOURS_trigger","Art. 15 - Lavoro straordinario Il lavoro","Art. 15 - Lavoro straordinario\n\n\n\nIl lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario fissato è considerato\nlavoro straordinario.\n\nIl lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e svolto\nnella sede agenziale, salvo eccezioni consentite per iscritto volta per volta\ndall'Agente Generale. Il lavoro straordinario non può superare\ncomplessivamente le 130 ore annue.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"deathrelatives","In caso di morte dei genitori, del coniu","In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei\nparenti entro il secondo grado sarà concesso al lavoratore un permesso non\ninferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl impiegati amministrativi agenzie generali di generali Italia S.P.A 2018-2020 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-05-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Khmer New Year Days \u002F Myanmar Thingyan Festival - Fourth Day (16th April), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16634.96\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;4.16\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;29.3 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;2.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[200],{"title":37,"slug":33},[202],{"type":203,"data":204},"call_to_action_body_block",{"title":205,"description":206,"variant":207,"link":208},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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