[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-dirigenti-enav-spa-2014-2016":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":148,"content_type_view":149,"extra_breadcrumbs":150,"body":152,"body_blocks":163,"related_pages":167},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":146,"translations":147},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-dirigenti-enav-spa-2014-2016","d3a572be-0a1d-11eb-b1e6-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-dirigenti-enav-spa-2014-2016\u002Fccnl-dirigenti-enav-spa-2014-2016\u002F","ccnl dirigenti ENAV spa 2014-2016","ccnl dirigenti ENAV spa 2014-2016 - 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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 1 - Qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni\ndi subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell’Azienda un\nruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e\npotere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere,\ncoordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi e dei fini istituzionali\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2 - Istituzione del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di Dirigente è attribuita, per iscritto, dalla Azienda con una\ncomunicazione nella quale sono indicate le funzioni attribuite, il trattamento\neconomico contrattualmente previsto e le eventuali condizioni di miglior favore\napplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di\nnuova assunzione e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, potrà\nessere concordata fra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Ch3>Art. 3 - Struttura della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra azienda e\ndirigente stesso e, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, non potrà essere\ninferiore al trattamento economico minimo previsto dagli artt. 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del dirigente di ENAV spa si compone di una parte fissa e di\nuna parte variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione fissa (Retribuzione fissa Annua Lorda - RAL) viene\ncorrisposta in 13 mensilità e si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)superminimo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)aumenti di anzianità, ove previsti in applicazione del successivo art.\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti di cui al presente CCNL, l'importo della\nretribuzione giornaliera di ciascun dirigente è pari a 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa di rispettiva spettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione variabile è costituita dal premio di risultato individuale\ndi cui al successivo art. 7.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 4 - Minimo contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono inclusi nel minimo contrattuale gli\nimporti della cessata Indennità Integrativa Speciale, di cui all'art 6, comma\n1), lett. C), CCNL 1998-2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conglobamento dell'Indennità Integrativa Speciale non modifica le\nmodalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento\npensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9) e 10), legge 8 agosto\n1995 n. 335.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Il minimo contrattuale mensile è stabilito in € 4.480,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Superminimo professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il superminimo professionale è mensilmente corrisposto secondo gli elementi\ne gli importi di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un elemento, di pari importo per tutti i dirigenti, che è stabilito in\n€ 3.122,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un eventuale elemento individuale, attribuito dalla Azienda in base al\npeso della funzione\u002Fposizione assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 6 - Aumenti di superminimo professionale e anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria e per la vigenza del CCNL 25.11.2009 per i dirigenti di\naziende produttrici di beni e servizi (fino al 31 dicembre 2013), al dirigente\ngià in servizio con tale qualifica al 20 novembre 2004 e che non abbia già\nmaturato il numero massimo di 12 aumenti, continueranno ad essere corrisposti i\nseguenti importi mensili lordi in cifra fissa al compimento di ciascun biennio\ndi anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del\nmese successivo al biennio stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 129,11 a titolo di aumento di superminimo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 136,34 a titolo di aumento di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e\nservizi compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime\ntransitorio qui definito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 - Premio di risultato individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dal 1° gennaio 2014 ad ogni dirigente viene annualmente\ncorrisposto, a consuntivo, un premio di risultato individuale commisurato alla\nRetribuzione fissa Annua Lorda (RAL) a ciascuno spettante al 31 dicembre\ndell'anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2sec\">\u003Cp>L'importo massimo del premio è pari al 13%, al 15% o al 19% della RAL.\nL'erogazione del premio di risultato individuale è correlata agli obiettivi\ncollettivi societari e a quelli individuali che, annualmente, saranno assegnati\nai dirigenti con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 21, comma\n8).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura del premio di risultato individuale è articolata secondo\nquanto previsto al successivo comma 4). La percentuale applicata, unitamente\nagli obiettivi individuali relativi all'anno di riferimento, saranno comunicati\nal dirigente entro il mese di febbraio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio di risultato individuale è così composto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la quota relativa alla produttività aziendale è pari al 30% del premio di\nrisultato individuale. Tale quota verrà erogata al dirigente in presenza di un\neffettivo incremento della produttività ENAV, misurata con riferimento alla\ncomponente aziendale dell'indicatore di efficienza economica definito dalla\nnormativa comunitaria in materia di prestazioni degli “air navigations\nservice provider” (ex Regg. CE nn. 691\u002F2010 e 390\u002F2013, allegato I, parte 2,\npar. 4.1 e successive modificazioni), e verrà corrisposta con le competenze\ndel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la quota relativa al premio di risultato individuale è pari al 70% e verrà\nriconosciuta sulla base del raggiungimento degli obiettivi individuali (MBO)\nche saranno assegnati, a tutti i dirigenti, entro il mese di febbraio di\nciascun anno. Gli obiettivi individuali saranno definiti in relazione alla\nspecificità della funzione \u002Fposizione a ciascuno attribuita e con riguardo\nalla peculiare missione aziendale. Gli obiettivi devono essere misurabili,\nconcretamente realizzabili, omogenei e coerenti con il ruolo e la\nresponsabilità affidata, tempo per tempo, a ciascun dirigente. L'importo\nspettante per tale quota del premio di risultato individuale verrà corrisposto\ncon le competenze del mese di giugno dell'anno successivo a quello di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito di provvedimento dispositivo, il dirigente venga chiamato\na ricoprire un nuovo incarico, gli obiettivi individuali e la percentuale di\nRAL applicata ai fini del calcolo del premio saranno ridefiniti in relazione\nalla specificità della nuova funzione\u002Fposizione attribuita e saranno\ncomunicati al dirigente entro 2 mesi dalla decorrenza del nuovo incarico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie,\ncon decorrenza della retribuzione, pari a 35 giorni, con l'esclusione dei\ndirigenti che, avendone maturato il diritto ai sensi del CCNL 1998\u002F2001 al\n31\u002F12\u002F2003, continueranno ad usufruire di giorni 38 di ferie per anno. Nella\ndurata delle ferie come sopra definita sono incluse le giornate di cui alla\nlegge 23 dicembre 1977 n. 937.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno esclusi le domeniche, i\ngiorni feriali non lavorativi e quelli festivi infrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il predetto periodo di\nferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del\ndirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei\n24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora,\neccezionalmente, il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma\n1) non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il termine massimo\nprevisto, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari, per\nciascun giorno, alla retribuzione fissa giornaliera percepita dal dirigente da\nliquidarsi entro il mese successivo alla scadenza del 24° mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese\nsostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto\nalle ferie maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione nel corso dell'anno o di nomina in corso d'anno, il\ndirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati con\nla qualifica di dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non può avvenire, salvo diverso accordo tra le\nParti, durante il periodo di preavviso, pertanto, in caso di preavviso\nlavorato, si darà luogo al pagamento della indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, personali e\nfamiliari potrà essere concesso un periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo non è dovuta retribuzione ma decorre l'anzianità agli\neffetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee\nregionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la\ndurata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai dirigenti\nchiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui al precedente comma 3) sono considerati\nutili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e\ndella determinazione della pensione a carico dei competenti Enti preposti\nall’erogazione della prestazione medesima; durante detti periodi di\naspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle\nprestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle\nprestazioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano quando a favore\ndegli interessati siano previste forme previdenziali e assistenziali per il\ntrattamento di pensione e per malattia, in relazione alle attività espletate\ndurante il periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 10 - Interventi di formazione - Aggiornamento culturale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle peculiari finalità di ENAV spa e della particolare\ndelicatezza e complessità delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a\nsvolgere, appare necessario promuovere un costante aggiornamento manageriale e\nprofessionale dei dirigenti, rapportato alla natura e al livello della\nattività da ciascuno svolta. A tal fine l'Azienda avvierà adeguati interventi\nformativi, di durata non inferiore a giorni 5 per anno, volti a consolidare e\naccrescere i livelli di esperienza e di professionalità, in rapporto alle\nresponsabilità a ciascuno affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione a corsi, seminari o altre iniziative formative e di\naggiornamento proposte dalla Azienda (manageriale, specialistica e linguistica)\nviene concordata con ciascun dirigente, sulla base di un piano formativo\npluriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche iniziative, valutabili ai sensi dei precedenti commi, potranno\nessere promosse e organizzate dal Comitato Bilaterale Permanente, attraverso\nprogetti sperimentali finanziati da idonee Organizzazioni ovvero totalmente o\nparzialmente organizzati e\u002Fo a carico di ENAV spa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Trasferte e servizi fuori sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014, per le trasferte effettuate in Italia e\nall'estero, di durata pari o superiore a 8 ore giornaliere, il personale\ndirigente ENAV ha titolo al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimborso integrale delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti e\nsecondo le modalità definite aziendalmente, dietro presentazione di specifica\nnota documentata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corresponsione di un importo giornaliero di € 90,00 per spese non\ndocumentabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata inferiore alle 8 ore spetta il rimborso delle\nsole spese di trasporto e vitto documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di trasferta di durata superiore a 1 mese verranno presi accordi\ndiretti tra azienda e dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone\nle condizioni, l'importo di cui al comma 1), suscettibile di assorbimento in\neventuali trattamenti complessivi di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di\nmiglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di servizio che debba essere svolto in sedi di lavoro diverse da\nquella abituale, presso cui viene normalmente prestata la propria attività\nlavorativa, senza che ciò integri trattamento di trasferta (in quanto al di\nfuori del comune in cui il dirigente svolge abitualmente la propria attività\nlavorativa, ma da questo distante meno di km. 50), vengono rimborsate\nunicamente le spese di trasporto e vitto documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il servizio fuori sede debba essere svolto nelle unità\nproduttive ubicate nell'area metropolitana di Roma (sede centrale di ENAV e\ntutte le altre sedi nel territorio dei comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino) e\nnell'area metropolitana di Milano (Linate, Malpensa, Bergamo) e la sede\nabituale di lavoro rientri in una di tali aree, non vi è titolo ad alcun\ntrattamento di trasferta, fatto salvo il diritto ai rimborso delle sole spese\ndi trasporto documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 12 - Trattamento di malattia e di maternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non\ndipendente da causa di servizio, al dirigente non in prova l'Azienda\nconserverà il posto per un periodo massimo di 18 mesi e corrisponderà\nl'intera retribuzione fissa lorda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i limiti di conservazione del posto indicati al precedente comma\n1), al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore\nperiodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà\ndovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato\ndi malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due Parti, è\ndovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda\nla risoluzione del rapporto e l'Azienda non proceda al licenziamento, il\nrapporto rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti\ndalle vigenti disposizioni legislative l'Azienda anticipa la prestazione\neconomica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede alla integrazione della\nstessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di congedo parentale, fino a 6 mesi, l'Azienda corrisponderà\nal dirigente il 50% della sola retribuzione fissa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli previsti dalle leggi vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi IV, V, VI e VII,\nD.lgs. 26.3.2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15,\nlegge 8 marzo 2000 n. 53), l'Azienda anticipa le relative prestazioni\neconomiche dovute dall'Istituto previdenziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 13 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Copertura assicurativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione dal servizio per invalidità temporanea causata da\ninfortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'Azienda conserverà al dirigente\nil posto fino ad accertata guarigione (o fino a quando non sia stata accertata\nun’invalidità permanente totale o parziale) con diritto dell'interessato a\nricevere la sola retribuzione fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eguale trattamento compete al dirigente non in prova nel caso di\ninterruzione dal servizio per invalidità temporanea causata da malattia\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà\nsuperare 2 anni e 6 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è\nverificato l'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda inoltre deve stipulare nell'interesse del dirigente una polizza\nche, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso\ndi malattia professionale, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione,\nassicuri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e tale da\nridurre in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa specifica del\ndirigente, una somma pari a 6 annualità della retribuzione, come definita al\nsuccessivo comma 3), lett. c). Per la liquidazione dell'indennizzo si considera\nretribuzione quella che l'infortunato ha percepito nei 12 mesi precedenti\nquello in cui si è verificato l'infortunio. Qualora il rapporto di lavoro\nprosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma\nassicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale\nriconoscimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi,\nuna somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a),\nsia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella\nannessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al\n24\u002F7\u002F2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in caso di morte causata dai predetti eventi, in aggiunta al normale\ntrattamento di liquidazione, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5\nannualità della retribuzione, come definita al successivo comma 3), lett.\nc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti dei precedenti commi si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla\nnormativa sulle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella\ntabella annessa al citato DPR n. 1124;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)retribuzione, il coacervo dei compensi aventi carattere continuativo,\nivi compresi il premio di risultato individuale e ogni altro compenso e\nindennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto\ncorrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere\noccasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e\ndell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente\nconcordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda provvederà, altresì, a stipulare, nell'interesse del dirigente,\nuna polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso\ndi invalidità permanente in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa\nspecifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque\ndeterminato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al\nnormale trattamento di liquidazione, pari ad € 150.000,00. La predetta somma\nsarà pari ad € 220.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente\ninteressato risulti composto da uno ovvero più figli a carico e\u002Fo dal\nconiuge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2013 il costo del relativo premio è posto a\ntotale carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite\nal comma 2), relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e\nal comma 4), relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese,\nattuali o future, definite tra le stesse parti sottoscrittrici del presente\nCCNL, che prevedano l'assunzione diretta da parte della azienda, al verificarsi\ndei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai\nrichiamati commi 2) e 4), rimanendo in facoltà della azienda stessa di\nassicurare tale obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui\nil rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di\ninvalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa,\nil comma 2), lett. a) e comma 4), art. 13 si interpretano nel senso che la\nsomma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale\nriconoscimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione\ndelle somme assicurate ai sensi del comma 2), lett. a) e b), commi 4) e 6),\nart. 13, le Società stipulanti le polizze assicurative e i loro riassicuratori\nassumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente\ncosì come formulato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)dall'INPS o altro Ente previdenziale, all'atto del riconoscimento della\npensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di\ninvalidità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché\nnon ricorra l'ipotesi precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle\nsomme assicurate, ai sensi del comma 2), lett. c) e comma 4), art.13, sono\nindividuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In\nmancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono\nindividuati ai sensi dell'art. 2122 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, resta inteso tra le Parti che, in caso di prosecuzione del rapporto\ndi lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità\ndeterminato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità\nlavorativa in misura superiore ai 2\u002F3, la polizza di cui al comma 4), art. 13,\ncessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista\nper l'assicurazione contro tale evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa\nal DPR n. 1124\u002F1965, di cui al comma 3) del presente articolo, deve intendersi\ncomprensivo dell'ampliamento disposto con la Sentenza della Corte\nCostituzionale n. 350\u002F1997, in base alla quale l'INAIL indennizza, oltre alle\nmalattie indicate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di\ncui il dirigente dimostri l'origine professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Trasferimento di proprietà dell'Azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento\ndi proprietà della Azienda o di un suo ramo, ivi compresi i casi di\nconcentrazioni, fusioni, scorpori e di cessione del pacchetto azionario di\ncontrollo della Società, ovvero nel caso di trasferimento o scorporo di\nattività verso altre Società di ENAV spa, non debbono in alcun modo essere\npregiudicati i diritti acquisiti e i trattamenti in essere del dirigente,\ninclusi quelli collegati alle coperture assicurative previste dal precedente\nart. 13 e quelle relative all’assicurazione sanitaria di cui al successivo\nart. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il\ndirigente, il quale nei casi sopra previsti non intenda continuare il proprio\nrapporto, potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto\ncambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e\ncon riconoscimento, oltre al TFR, di un trattamento aggiuntivo pari a 1\u002F3 della\nindennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Trasferimento del dirigente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto\nper comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dalla Azienda al\ndirigente con preavviso non inferiore a 3 mesi, ovvero a 4 mesi, quando il\ndirigente abbia familiari conviventi e a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente trasferito per esigenze di servizio viene riconosciuto il\nseguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio e trasloco a cui va incontro per sé,\nnonché per la propria famiglia, ove si trasferisca anch'essa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una indennità ‘una tantum’ pari a 4 mensilità del minimo\ncontrattuale e del superminimo professionale\u002Felemento base per il dirigente con\ncarichi di famiglia o 3 mensilità per il dirigente senza carichi di\nfamiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)un importo forfettario mensile pari al 50% del minimo contrattuale e del\nsuperminimo professionale\u002Felemento base per un periodo pari a 24 mesi o\nall'eventuale minor periodo di permanenza nella nuova sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa è data facoltà al dirigente, che trasferisca anche la\npropria residenza anagrafica, di utilizzare in ogni momento l'indennità di cui\nsi tratta, nei limiti dell'importo allo stesso ancora spettante, nel canone di\nlocazione dell'alloggio che l'Azienda metterà a sua disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente che venga trasferito nella stessa sede di sua ultima\nprovenienza e che coincida anche con la originaria residenza della propria\nfamiglia viene riconosciuto il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio e trasloco a cui va incontro per sé e\nper la propria famiglia ove si trasferisca anch'essa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una indennità ‘una tantum’ pari a 4 mensilità del minimo\ncontrattuale e del superminimo professionale\u002Felemento base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente di cui al comma precedente verranno corrisposti i benefici di\ncui al comma 3) del presente articolo qualora siano trascorsi almeno 4 anni dal\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati per i titoli di cui ai precedenti commi, attesa la loro\nparticolare natura, non sono computabili agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro 5 anni\ndalla data di trasferimento, l'Azienda dovrà rimborsare le spese relative al\nrientro del dirigente e\u002Fo della sua famiglia alla sede originaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha\ndiritto al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla\ncomunicazione di cui al comma 2), motivando il proprio recesso con la mancata\naccettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al TFR, a un trattamento pari\nalla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e\nad una indennità supplementare al TFR pari a 1\u002F3 del corrispettivo del\npreavviso individuale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può\nessere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente\nil 55° anno di età se uomo o il 50° se donna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di\nrispettare i termini di preavviso di cui al comma 2), il dirigente verrà\nconsiderato in trasferta per un periodo massimo di 60 giorni a datare dal primo\ngiorno di effettiva presenza nella nuova sede di lavoro. Trascorso tale\nperiodo, verrà corrisposto al dirigente il trattamento per trasferimento a lui\nspettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione al fatto che alcuni impianti insistono in una\nmedesima area metropolitana, convengono di non considerare come trasferimento,\nai fini dei benefici economici previsti nel presente articolo, gli spostamenti\nche interessano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'area di Roma: tra le strutture aventi sede a Fiumicino, a Ciampino e le\naltre strutture ENAV spa, centrali e territoriali, ubicate nel territorio\ncomunale di Roma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'area di Milano: per trasferimenti tra le strutture ENAV spa di Linate e\nMalpensa e per trasferimenti tra le strutture ENAV spa di Linate Bergamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 16 - Responsabilità civile, penale e amministrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>connessa alla prestazione e assistenza legale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente\nnell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda, che provvede a\npropria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È altresì a carico della azienda la responsabilità patrimoniale per fatti\ncompiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione\ndei casi di dolo e colpa grave. L'azienda provvede a sua cura e spese a\nstipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in\nconseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte\ndal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambe le coperture di cui ai commi 1) e 2) prevedono la rinuncia alla\nrivalsa sul dirigente responsabile, nei limiti previsti da tali coperture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono a carico della azienda le spese legali, per ogni grado di giudizio, che\nil dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei\nsuoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti\ndirettamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente\nche abbia tempestivamente comunicato alla Azienda, per iscritto, la sua formale\nqualità di indagato, ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro\nmotivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio e di ricevere,\noltre al TFR, un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso\nspettante in caso di licenziamento e una indennità supplementare al TFR pari\nal corrispettivo del preavviso individuale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti\ndirettamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa\nper tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del\ndirigente farsi assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti\nall'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé\ngiustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà\npersonale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi dall'1) al 6) si\napplicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di\nlavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5), 6) e 7) sono escluse\nnei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In\ntali casi l'azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni,\nsulle indennità di fine rapporto e in ogni altra forma consentita dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono\nposte in capo alla azienda dalle clausole del presente CCNL, nonché per le\nfattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione\nstipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono\na carico del dirigente. L'Azienda è tenuta in ogni caso ad informare per\niscritto il dirigente circa la possibilità di accedere a una polizza\nassicurativa, individuata dalle parti stipulanti il presente CCNL per la\ncopertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e\nl'importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza\nassicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese\nlegali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio e in qualsiasi sede\npenale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in\nrelazione alle responsabilità contemplate nel presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3, comma 59).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina contrattuale prevista nel presente articolo con le modifiche\nad esso apportate ha effetto dal 1° gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Mutamento di posizione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività\nsostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il\nrapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al TFR, anche ad un trattamento pari\nalla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota delle Parti (artt. 14, 15, 16 e 17).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la particolare e specifica natura del trattamento corrispondente\nall'indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle\nnorme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro,\nil trattamento medesimo non ha effetto sulla determinazione della anzianità,\nné per il computo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso dovuto dal dirigente in caso di dimissioni di cui ai predetti\narticoli è di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte IV - TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 18 - Previdenza integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni sugli interventi integrativi del trattamento pensionistico\ndi categoria PREVINDAI - quali previste dagli accordi sottoscritti tra\nFEDERMANAGER e CONFINDUSTRIA, ai quali si fa rinvio - costituiscono parte\nintegrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della\nloro erogazione, nonché le forme e le entità dei relativi finanziamenti sono\nstabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per\nesse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla contribuzione contrattuale base, l'Azienda verserà, a\nfavore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Fondo di Previdenza\nIntegrativa PREVINDAI, una contribuzione aggiuntiva pari al 3% della\nretribuzione utile a TFR maturata nella qualifica da dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del dirigente rinunciare a detta contribuzione aggiuntiva; tale\nrinuncia non comporta a carico della Azienda alcun obbligo di trattamento\neconomico compensativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 19 - Assistenza sanitaria a carattere integrativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni sulla assistenza integrativa di malattia FASI (Accordo\n1.10.2000) e sulla ulteriore assistenza sanitaria integrativa ASSIDAI\nnell'Opzione massima collettiva - quali previste dagli accordi sottoscritti tra\nFEDERMANAGER e CONFINDUSTRIA, ai quali si fa rinvio - costituiscono parte\nintegrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della\nloro erogazione, nonché le entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti\ndalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta\nin volta stabilita dalle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi della assistenza sanitaria integrativa di malattia FASI e ASSIDAI, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2014, sono interamente a carico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Parte V - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Collegio arbitrale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito, a cura congiunta della Azienda e della Organizzazione\nfirmataria del presente contratto, apposito Collegio arbitrale chiamato a\npronunciarsi sui ricorsi ad esso proposti in materia di controversie tra\ndirigenti e Azienda in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro e\u002Fo a\ndecisioni della Azienda legate alla interpretazione e applicazione di norme\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto,\nrinnovabile, è composto di 3 membri, di cui 1 designato da ciascuna delle\nparti stipulanti il presente contratto e 1, con funzioni di Presidente, scelto\ndi comune accordo tra le stesse Parti. In caso di mancato accordo sul terzo\nmembro, questo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di\nnomi non superiore a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò,\nsarà designato - su richiesta di una o di entrambe le parti stipulanti - dal\nPresidente del Tribunale di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi\ncriteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverso accordo, il Collegio ha sede presso l'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di\nuna delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza, a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr, su istanza della O.S. firmataria del presente contratto, che\ntrasmetterà al Collegio il ricorso sottoscritto dal dirigente entro 30 giorni\nsuccessivi al ricevimento del ricorso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copie della istanza e del ricorso, sempre a mezzo raccomandata a\u002Fr, debbono\nessere trasmessi contemporaneamente, a cura della O.S. di cui al precedente\ncomma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per\nconoscenza, all'Amministratore Unico dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è Roma\nper l'intero territorio nazionale e per tutte le sedi della attività\ndell'Azienda, anche ubicate eventualmente all'estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della\nistanza di cui sopra da parte della Organizzazione territoriale\nimprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, presenti le Parti in causa o, eventualmente, loro\nrappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di\nmotivazione o in contumacia di una delle Parti, emetterà il proprio lodo entro\n60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 10), salva la facoltà del\nPresidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in\nrelazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto\ndel contraddittorio, verificando che le Parti si scambino le rispettive difese\ne produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle\nriunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le\ndichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa\ndecisione del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al precedente\narticolo, nonché quello di cui al comma 4), art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è\ningiustificato e accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà\ncontestualmente, a carico della Azienda, il pagamento di una indennità\nsupplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto, graduabile in\nrelazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano\nil caso in esame fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato,\nmaggiorato dell'importo equivalente a 2 mesi del preavviso stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione\nall'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59\nanni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma\nprecedente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali soltanto quelle\nafferenti alla partecipazione del Presidente, saranno sempre ripartite al 50%\nfra le Parti in causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative agli altri Componenti del Collegio saranno a carico delle\nrispettive Parti in causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo, in caso di disdetta del\ncontratto, continuano a produrre i loro effetti dopo la scadenza e fino a che\nnon sia intervenuto un nuovo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di\ncui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione\ntra Azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\ncontemperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa;\novvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della\ncontroversia senza dovere ricorrere a procedimenti giudiziari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rappresentati\nogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si\navvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché,\ncomunque, Azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di\nconciliazione ex art. 410 c.p.c., anche al di fuori, quindi, del tentativo di\nconciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la conciliazione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna\ne utile iniziativa e azione nei confronti dei rappresentati che, tenuto conto\ndella peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale\nrisoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale,\nsu basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possa diventare una\nfattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Informazione e consultazione dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La O.S. firmataria del presente contratto può procedere ad elezioni per la\nscelta dei propri rappresentanti e tenere riunioni per problemi di carattere\nsindacale nei locali messi a disposizione dalla Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sono\nconsiderati dirigenti sindacali i componenti degli Organismi direttivi e\nrappresentativi della O.S. firmataria del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il riconoscimento degli stessi, l'Organizzazione è tenuta a darne\nregolare e formale comunicazione all'Azienda anno per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle competenze reciproche, e al fine di ricercare ogni\npossibile contributo per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi\nistituzionali, strumentali e di supporto, l'Azienda assicura alla O.S. dei\ndirigenti una preventiva e aggiornata informazione, in particolare sui\nprovvedimenti che riguardano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la programmazione annuale e pluriennale e i relativi piani e programmi di\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'organizzazione della struttura di produzione dei servizi e la sua\narticolazione sia centrale che periferica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le funzioni e il ruolo del personale dirigente in rapporto alle\nmodificazioni strutturali e organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, inoltre, di dar luogo, con cadenza semestrale, ad\nappositi incontri per una analisi della situazione e l’individuazione di ogni\npossibile azione comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna a comunicare nelle sue linee fondamentali alla\nOrganizzazione firmataria del presente contratto un sistema oggettivo e\ntrasparente di valutazione e pesatura delle posizioni dirigenziali che tenga\nconto della:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valutazione dell'impatto che i diversi ruoli hanno sulla realizzazione\ndelle strategie e dei risultati aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)analisi dell'equità retributiva interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)analisi della competitività con il mercato esterno attraverso\nl'individuazione di mercati\u002Fgruppi di aziende che svolgono attività omogenee\nad ENAV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di valutazione prevede cadenze annuali di aggiornamento della\npesatura delle posizioni in funzione della evoluzione della struttura\norganizzativa e\u002Fo delle dinamiche retributive del mercato esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna a un confronto entro il mese di febbraio di ciascun\nanno relativamente alle politiche sulla dirigenza e, in particolare, ai criteri\ne alle eventuali modifiche nelle modalità attuative delle politiche\nretributive e ai sistemi di retribuzione variabile con particolare riferimento\nall'art. 7, comma 2) del presente contratto. Saranno altresì oggetto di\ninformazione le decisioni dell'Azienda che possano comportare sostanziali\nmodifiche della organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti\nsulle funzioni della dirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente\ncontratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione di norme di legge,\ndi clausole del contratto collettivo o di pattuizioni individuali, ovvero in\nmerito alla qualifica dirigenziale, saranno demandate, ai fini\ndell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle\nvigenti norme di legge, all'esame delle parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di\n60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata dalla O.S.\ndei dirigenti. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale\nsottoscritto dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Comitato Bilaterale Permanente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'obiettivo di rafforzare e di rendere più efficace il dialogo e la\ncollaborazione tra ENAV spa e ASDE, Associazione rappresentativa della\ndirigenza aziendale, le parti firmatarie del presente accordo contrattuale, al\nfine di promuovere momenti formali per approfondire congiuntamente le politiche\ndi sviluppo strategico e organizzativo della Azienda, nonché le possibili\nevoluzioni degli assetti societari, istituiscono il Comitato Bilaterale\nPermanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie che saranno oggetto di approfondimento e analisi comune\nriguarderanno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la modalità di sviluppo e diffusione di forme incentivanti di natura\nretributiva che siano misurabili e collegate a parametri oggettivi e ad\nobiettivi collettivi dell'Azienda e individuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'andamento economico-gestionale aziendale rispetto alla implementazione\ndei piani di performance di cui alla legislazione comunitaria sul SINGLE\nEUROPEAN SKY;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le innovazioni tecnologiche e operative che saranno oggetto del Piano\ndegli Investimenti e del Piano Industriale della Società e, in generale, del\nGruppo ENAV (ENAV spa, TECHNOSKY, SICTA, ENAV ASIAPACIFIC e ogni altra impresa\ncontrollata totalmente o parzialmente da ENAV spa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le eventuali strategie evolutive del modello di business aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le politiche di sviluppo e formazione delle risorse umane in relazione\nanche al ruolo fondamentale che nelle applicazioni delle stesse compete alla\ndirigenza aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)ogni eventuale ipotesi relativa a trasferimento di proprietà della\nAzienda o di un suo ramo, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni,\nscorpori e di cessione del pacchetto o di parte del pacchetto azionario di\ncontrollo della Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Bilaterale Permanente è composto da membri di indicazione\naziendale e da rappresentanti dell'ASDE e, a prescindere dal numero di\ncomponenti, opera in maniera paritetica tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Bilaterale Permanente è presieduto da un membro tra quelli\nindicati dalla Società ed è composto da non meno di 6 componenti, 3 per ogni\nParte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si farà carico delle necessità organizzative e di funzionamento\ndel Comitato che sarà convocato, di norma, ogni volta che una delle parti\ncostitutive del Comitato stesso ne ravvisi la necessità e almeno ogni 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte VI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la\nparte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione ad iniziativa della Azienda, quest'ultima è tenuta\na specificarne contestualmente la motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dalla\nAzienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita\ncontestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio\narbitrale di cui all'art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso dovrà essere inoltrato attraverso la O.S. dei dirigenti, a mezzo\nraccomandata a\u002Fr, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30\ngiorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la\ncorresponsione al dirigente delle indennità di mancato preavviso e del TFR,\ncosì come di ogni altra spettanza dovuta in relazione al rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto\ndi cui al comma 1), non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di\nlavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge\nper avere diritto alla pensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il disposto dell'art. 2119 c.c., il contratto a tempo indeterminato\nnon potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini\nsono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mesi 8 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio nella\nqualifica non superiore a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità di servizio\nnella qualifica, con un massimo di altri 4 mesi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto ai\nsensi del comma 1), non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui\ntermini saranno pari a 1\u002F3 di quelli sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte\ninadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una\nindennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il\nperiodo di mancato preavviso, fatta esclusione del premio di risultato\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta, di troncare il\nrapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli\nderivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso sarà computato nella anzianità agli effetti del\nTFR, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi\nprevidenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti\nprevidenziali e assistenziali con l'indicazione separata e distinta dei mesi di\ncompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente\nuscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del\ndirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di cui alla lett. b), comma 1), viene trascurata la frazione di\nanno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione\ndi anno uguale o superiore al semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto\nprevisto dall'art. 25, un TFR da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art.\n2120 c.c., come sostituito dall'art. 1, legge 29 maggio 1982 n. 297, ovvero, se\ngià in servizio al 1° gennaio 1996, in base alle disposizioni della legge 7\nagosto 1990 n. 248.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al comma 2) del citato art. 2120 c.c., per il computo del\nTFR si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della\nretribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le quote del premio di\nrisultato individuale e ogni altro compenso e indennità anche se non di\nammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso\nspese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della\nretribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al\ndirigente nella misura convenzionalmente concordata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 27 - Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dirigente, l'Azienda corrisponderà agli aventi\ndiritto, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, il TFR di cui\nall'art. 26. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo\nintegrativo per Fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni\naltra causa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte VII - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto\nvalgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme\ncontrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di\nmassima categoria dipendenti dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali più favorevoli\nsi intendono mantenute ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda opererà la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai\ndirigenti dalla Organizzazione firmataria del presente CCNL, previo rilascio di\ndeleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino\na revoca scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 30 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio\n2014 e scadenza al 31 dicembre 2016, salve le particolari decorrenze\nspecificate nei singoli articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata a\u002Fr\nalmeno 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà tacitamente\nrinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"pensionfund":66,"contracttrial":70,"contractseverancepay":74,"sicknesspay":78,"sicknessmaxdays":82,"disabilitypay":84,"healthcareaccess":88,"healthinsurance":92,"paidmaternityleave":94,"childcare":98,"equalityotherclause":102,"PAIDLEAV_trigger":106,"holidaysdays":110,"WAGES_determined":114,"PAYSCALES_trigger":118,"LOWWAGE_trigger":122,"legalassistance_trigger":126,"SENIOR_trigger":130,"ONCERISE2_trigger":134,"funeralpay":138,"incidentalbonustype2sec":142},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 30 - Decorrenza e durata. 1) Il pre","Art. 30 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio\n2014 e scadenza al 31 dicembre 2016, salve le particolari decorrenze\nspecificate nei singoli articoli.\n\nIn caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata a\u002Fr\nalmeno 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà tacitamente\nrinnovato di anno in anno.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","- ENAV spa, nelle persone dell'Amministr","- ENAV spa, nelle persone dell'Amministratore Unico Massimo Garbini, del\nDirettore Generale Massimo Bellizzi e di Umberto Musetti",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","-l'Associazione Sindacale Dirigenti ENAV","-l'Associazione Sindacale Dirigenti ENAV (ASDE), aderente a FEDERMANAGER\n(Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali), rappresentata da Corrado\nFantini, Loredana Bottiglieri e Paolo Nasetti, assistiti da FEDERMANAGER\nrappresentata dal Direttore Generale Mario Cardoni e Paolo Cucinotta;",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 1 - Qualifica. 1) Sono dirigenti i ","Art. 1 - Qualifica.\n\n\n\n1)\n\nSono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni\ndi subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell’Azienda un\nruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e\npotere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere,\ncoordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi e dei fini istituzionali\ndell'impresa.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 10 - Interventi di formazione - Agg","Art. 10 - Interventi di formazione - Aggiornamento culturale\n\n- professionale.\n\n\n\n1)\n\nTenuto conto delle peculiari finalità di ENAV spa e della particolare\ndelicatezza e complessità delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a\nsvolgere, appare necessario promuovere un costante aggiornamento manageriale e\nprofessionale dei dirigenti, rapportato alla natura e al livello della\nattività da ciascuno svolta. A tal fine l'Azienda avvierà adeguati interventi\nformativi, di durata non inferiore a giorni 5 per anno, volti a consolidare e\naccrescere i livelli di esperienza e di professionalità, in rapporto alle\nresponsabilità a ciascuno affidate.\n\n\n\n2)\n\nLa partecipazione a corsi, seminari o altre iniziative formative e di\naggiornamento proposte dalla Azienda (manageriale, specialistica e linguistica)\nviene concordata con ciascun dirigente, sulla base di un piano formativo\npluriennale.\n\n\n\n3)\n\nSpecifiche iniziative, valutabili ai sensi dei precedenti commi, potranno\nessere promosse e organizzate dal Comitato Bilaterale Permanente, attraverso\nprogetti sperimentali finanziati da idonee Organizzazioni ovvero totalmente o\nparzialmente organizzati e\u002Fo a carico di ENAV spa.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"pensionfund","Art. 18 - Previdenza integrativa. 1) Le ","Art. 18 - Previdenza integrativa.\n\n\n\n1)\n\nLe disposizioni sugli interventi integrativi del trattamento pensionistico\ndi categoria PREVINDAI - quali previste dagli accordi sottoscritti tra\nFEDERMANAGER e CONFINDUSTRIA, ai quali si fa rinvio - costituiscono parte\nintegrante del presente contratto.\n\n\n\n2)\n\nI contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della\nloro erogazione, nonché le forme e le entità dei relativi finanziamenti sono\nstabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per\nesse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.\n\n\n\n3)\n\nIn aggiunta alla contribuzione contrattuale base, l'Azienda verserà, a\nfavore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Fondo di Previdenza\nIntegrativa PREVINDAI, una contribuzione aggiuntiva pari al 3% della\nretribuzione utile a TFR maturata nella qualifica da dirigente.\n\nÈ facoltà del dirigente rinunciare a detta contribuzione aggiuntiva; tale\nrinuncia non comporta a carico della Azienda alcun obbligo di trattamento\neconomico compensativo.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Art. 2 - Istituzione del rapporto. 1) La","Art. 2 - Istituzione del rapporto.\n\n\n\n1)\n\nLa qualifica di Dirigente è attribuita, per iscritto, dalla Azienda con una\ncomunicazione nella quale sono indicate le funzioni attribuite, il trattamento\neconomico contrattualmente previsto e le eventuali condizioni di miglior favore\napplicate.\n\n\n\n2)\n\nL'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di\nnuova assunzione e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, potrà\nessere concordata fra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contractseverancepay","Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto\nprevisto dall'art. 25, un TFR da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art.\n2120 c.c., come sostituito dall'art. 1, legge 29 maggio 1982 n. 297, ovvero, se\ngià in servizio al 1° gennaio 1996, in base alle disposizioni della legge 7\nagosto 1990 n. 248.\n\n\n\n2)\n\nCon riferimento al comma 2) del citato art. 2120 c.c., per il computo del\nTFR si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della\nretribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le quote del premio di\nrisultato individuale e ogni altro compenso e indennità anche se non di\nammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso\nspese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della\nretribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al\ndirigente nella misura convenzionalmente concordata.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"sicknesspay","Art. 12 - Trattamento di malattia e di m","Art. 12 - Trattamento di malattia e di maternità.\n\n\n\n1)\n\nNel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non\ndipendente da causa di servizio, al dirigente non in prova l'Azienda\nconserverà il posto per un periodo massimo di 18 mesi e corrisponderà\nl'intera retribuzione fissa lorda.",{"bindId":83,"name":80,"text":81},"sicknessmaxdays",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"disabilitypay","Art. 13 - Trattamento di infortunio e ma","Art. 13 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio\n\n- Copertura assicurativa.\n\n\n\n1)\n\nNel caso di interruzione dal servizio per invalidità temporanea causata da\ninfortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'Azienda conserverà al dirigente\nil posto fino ad accertata guarigione (o fino a quando non sia stata accertata\nun’invalidità permanente totale o parziale) con diritto dell'interessato a\nricevere la sola retribuzione fissa.\n\nEguale trattamento compete al dirigente non in prova nel caso di\ninterruzione dal servizio per invalidità temporanea causata da malattia\nprofessionale.\n\nIn ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà\nsuperare 2 anni e 6 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è\nverificato l'infortunio.\n\n\n\n2)\n\nL'Azienda inoltre deve stipulare nell'interesse del dirigente una polizza\nche, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso\ndi malattia professionale, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione,\nassicuri:\n\n\n\na)in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e tale da\nridurre in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa specifica del\ndirigente, una somma pari a 6 annualità della retribuzione, come definita al\nsuccessivo comma 3), lett. c). Per la liquidazione dell'indennizzo si considera\nretribuzione quella che l'infortunato ha percepito nei 12 mesi precedenti\nquello in cui si è verificato l'infortunio. Qualora il rapporto di lavoro\nprosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma\nassicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale\nriconoscimento;\n\nb)in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi,\nuna somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a),\nsia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella\nannessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al\n24\u002F7\u002F2000;\n\nc)in caso di morte causata dai predetti eventi, in aggiunta al normale\ntrattamento di liquidazione, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5\nannualità della retribuzione, come definita al successivo comma 3), lett.\nc).\n\n\n\n3)\n\nAgli effetti dei precedenti commi si considera:\n\n\n\nI)infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla\nnormativa sulle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie\nprofessionali;\n\nII)professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella\ntabella annessa al citato DPR n. 1124;\n\nIII)retribuzione, il coacervo dei compensi aventi carattere continuativo,\nivi compresi il premio di risultato individuale e ogni altro compenso e\nindennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto\ncorrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere\noccasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e\ndell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente\nconcordata.\n\n\n\n4)\n\nL'Azienda provvederà, altresì, a stipulare, nell'interesse del dirigente,\nuna polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso\ndi invalidità permanente in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa\nspecifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque\ndeterminato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al\nnormale trattamento di liquidazione, pari ad € 150.000,00. La predetta somma\nsarà pari ad € 220.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente\ninteressato risulti composto da uno ovvero più figli a carico e\u002Fo dal\nconiuge.\n\n\n\n5)\n\nA decorrere dal 1° luglio 2013 il costo del relativo premio è posto a\ntotale carico dell'azienda.\n\n\n\n6)\n\nSono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite\nal comma 2), relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e\nal comma 4), relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese,\nattuali o future, definite tra le stesse parti sottoscrittrici del presente\nCCNL, che prevedano l'assunzione diretta da parte della azienda, al verificarsi\ndei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai\nrichiamati commi 2) e 4), rimanendo in facoltà della azienda stessa di\nassicurare tale obbligo.\n\n\n\nNota delle Parti.\n\n\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui\nil rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di\ninvalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2\u002F3 la capacità lavorativa,\nil comma 2), lett. a) e comma 4), art. 13 si interpretano nel senso che la\nsomma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale\nriconoscimento.\n\nLe Parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione\ndelle somme assicurate ai sensi del comma 2), lett. a) e b), commi 4) e 6),\nart. 13, le Società stipulanti le polizze assicurative e i loro riassicuratori\nassumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente\ncosì come formulato:\n\n\n\n1)dall'INPS o altro Ente previdenziale, all'atto del riconoscimento della\npensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di\ninvalidità;\n\n2)dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché\nnon ricorra l'ipotesi precedente.\n\n\n\nLe Parti concordano che, in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle\nsomme assicurate, ai sensi del comma 2), lett. c) e comma 4), art.13, sono\nindividuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In\nmancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono\nindividuati ai sensi dell'art. 2122 c.c.\n\nInfine, resta inteso tra le Parti che, in caso di prosecuzione del rapporto\ndi lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità\ndeterminato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità\nlavorativa in misura superiore ai 2\u002F3, la polizza di cui al comma 4), art. 13,\ncessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista\nper l'assicurazione contro tale evento.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa\nal DPR n. 1124\u002F1965, di cui al comma 3) del presente articolo, deve intendersi\ncomprensivo dell'ampliamento disposto con la Sentenza della Corte\nCostituzionale n. 350\u002F1997, in base alla quale l'INAIL indennizza, oltre alle\nmalattie indicate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di\ncui il dirigente dimostri l'origine professionale.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"healthcareaccess","Art. 19 - Assistenza sanitaria a caratte","Art. 19 - Assistenza sanitaria a carattere integrativo.\n\n\n\n\n\n1)\n\nLe disposizioni sulla assistenza integrativa di malattia FASI (Accordo\n1.10.2000) e sulla ulteriore assistenza sanitaria integrativa ASSIDAI\nnell'Opzione massima collettiva - quali previste dagli accordi sottoscritti tra\nFEDERMANAGER e CONFINDUSTRIA, ai quali si fa rinvio - costituiscono parte\nintegrante del presente contratto.\n\n\n\n2)\n\nI contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della\nloro erogazione, nonché le entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti\ndalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta\nin volta stabilita dalle parti stipulanti.\n\n\n\n3)\n\nI costi della assistenza sanitaria integrativa di malattia FASI e ASSIDAI, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2014, sono interamente a carico dell’Azienda.",{"bindId":93,"name":90,"text":91},"healthinsurance",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"paidmaternityleave","8) Per i congedi, i riposi, i permessi d","8)\n\nPer i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi IV, V, VI e VII,\nD.lgs. 26.3.2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15,\nlegge 8 marzo 2000 n. 53), l'Azienda anticipa le relative prestazioni\neconomiche dovute dall'Istituto previdenziale.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"childcare","6) Per il periodo di congedo parentale, ","6)\n\nPer il periodo di congedo parentale, fino a 6 mesi, l'Azienda corrisponderà\nal dirigente il 50% della sola retribuzione fissa.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"equalityotherclause","10) Salvo diverso accordo tra le parti i","10)\n\nSalvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può\nessere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente\nil 55° anno di età se uomo o il 50° se donna.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"PAIDLEAV_trigger","Art. 8 - Ferie. 1) Il dirigente ha dirit","Art. 8 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie,\ncon decorrenza della retribuzione, pari a 35 giorni, con l'esclusione dei\ndirigenti che, avendone maturato il diritto ai sensi del CCNL 1998\u002F2001 al\n31\u002F12\u002F2003, continueranno ad usufruire di giorni 38 di ferie per anno. Nella\ndurata delle ferie come sopra definita sono incluse le giornate di cui alla\nlegge 23 dicembre 1977 n. 937.\n\n\n\n2)\n\nNel calcolo del predetto periodo di ferie saranno esclusi le domeniche, i\ngiorni feriali non lavorativi e quelli festivi infrasettimanali.\n\n\n\n3)\n\nFermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il predetto periodo di\nferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del\ndirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei\n24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.\n\n\n\n4)\n\nFermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora,\neccezionalmente, il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma\n1) non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il termine massimo\nprevisto, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari, per\nciascun giorno, alla retribuzione fissa giornaliera percepita dal dirigente da\nliquidarsi entro il mese successivo alla scadenza del 24° mese.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese\nsostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.\n\n\n\n6)\n\nLa risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto\nalle ferie maturate.\n\n\n\n7)\n\nIn caso di risoluzione nel corso dell'anno o di nomina in corso d'anno, il\ndirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati con\nla qualifica di dirigente.\n\n\n\n8)\n\nL'assegnazione delle ferie non può avvenire, salvo diverso accordo tra le\nParti, durante il periodo di preavviso, pertanto, in caso di preavviso\nlavorato, si darà luogo al pagamento della indennità sostitutiva.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"holidaysdays","1) Il dirigente ha diritto, per ogni ann","1)\n\nIl dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie,\ncon decorrenza della retribuzione, pari a 35 giorni, con l'esclusione dei\ndirigenti che, avendone maturato il diritto ai sensi del CCNL 1998\u002F2001 al\n31\u002F12\u002F2003, continueranno ad usufruire di giorni 38 di ferie per anno. Nella\ndurata delle ferie come sopra definita sono incluse le giornate di cui alla\nlegge 23 dicembre 1977 n. 937.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"WAGES_determined","Art. 3 - Struttura della retribuzione. 1","Art. 3 - Struttura della retribuzione.\n\n\n\n1)\n\nIl trattamento economico del dirigente viene convenuto tra azienda e\ndirigente stesso e, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, non potrà essere\ninferiore al trattamento economico minimo previsto dagli artt. 4 e 5.\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione del dirigente di ENAV spa si compone di una parte fissa e di\nuna parte variabile.\n\n\n\n3)\n\nLa retribuzione fissa (Retribuzione fissa Annua Lorda - RAL) viene\ncorrisposta in 13 mensilità e si compone delle seguenti voci:\n\n\n\na)minimo contrattuale;\n\nb)superminimo professionale;\n\nc)aumenti di anzianità, ove previsti in applicazione del successivo art.\n6.\n\n\n\n4)\n\nAi fini e per gli effetti di cui al presente CCNL, l'importo della\nretribuzione giornaliera di ciascun dirigente è pari a 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa di rispettiva spettanza.\n\n\n\n5)\n\nLa retribuzione variabile è costituita dal premio di risultato individuale\ndi cui al successivo art. 7.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"PAYSCALES_trigger","Art. 4 - Minimo contrattuale. 1) A decor","Art. 4 - Minimo contrattuale.\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2004 sono inclusi nel minimo contrattuale gli\nimporti della cessata Indennità Integrativa Speciale, di cui all'art 6, comma\n1), lett. C), CCNL 1998-2001.\n\n\n\n2)\n\nIl conglobamento dell'Indennità Integrativa Speciale non modifica le\nmodalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento\npensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9) e 10), legge 8 agosto\n1995 n. 335.\n\n\n\n3)\n\nIl minimo contrattuale mensile è stabilito in € 4.480,00.\n\n\n\nArt. 5 - Superminimo professionale.\n\n\n\n1)\n\nIl superminimo professionale è mensilmente corrisposto secondo gli elementi\ne gli importi di cui appresso:\n\n\n\na)un elemento, di pari importo per tutti i dirigenti, che è stabilito in\n€ 3.122,00;\n\nb)un eventuale elemento individuale, attribuito dalla Azienda in base al\npeso della funzione\u002Fposizione assegnata.\n\n\n\nArt. 6 - Aumenti di superminimo professionale e anzianità.\n\n\n\n1)\n\nIn via transitoria e per la vigenza del CCNL 25.11.2009 per i dirigenti di\naziende produttrici di beni e servizi (fino al 31 dicembre 2013), al dirigente\ngià in servizio con tale qualifica al 20 novembre 2004 e che non abbia già\nmaturato il numero massimo di 12 aumenti, continueranno ad essere corrisposti i\nseguenti importi mensili lordi in cifra fissa al compimento di ciascun biennio\ndi anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del\nmese successivo al biennio stesso:\n\n\n\n- € 129,11 a titolo di aumento di superminimo professionale\n\n- € 136,34 a titolo di aumento di anzianità\n\n\n\n2)\n\nIn sede di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e\nservizi compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime\ntransitorio qui definito.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"LOWWAGE_trigger","Il minimo contrattuale mensile è stabili","Il minimo contrattuale mensile è stabilito in € 4.480,00.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"legalassistance_trigger","Art. 16 - Responsabilità civile, penale ","Art. 16 - Responsabilità civile, penale e amministrativa\n\nconnessa alla prestazione e assistenza legale.\n\n\n\n1)\n\nLa responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente\nnell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda, che provvede a\npropria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO.\n\n\n\n2)\n\nÈ altresì a carico della azienda la responsabilità patrimoniale per fatti\ncompiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione\ndei casi di dolo e colpa grave. L'azienda provvede a sua cura e spese a\nstipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in\nconseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte\ndal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.\n\n\n\n3)\n\nEntrambe le coperture di cui ai commi 1) e 2) prevedono la rinuncia alla\nrivalsa sul dirigente responsabile, nei limiti previsti da tali coperture.\n\n\n\n4)\n\nSono a carico della azienda le spese legali, per ogni grado di giudizio, che\nil dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei\nsuoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n5)\n\nOve si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti\ndirettamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente\nche abbia tempestivamente comunicato alla Azienda, per iscritto, la sua formale\nqualità di indagato, ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro\nmotivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio e di ricevere,\noltre al TFR, un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso\nspettante in caso di licenziamento e una indennità supplementare al TFR pari\nal corrispettivo del preavviso individuale maturato.\n\n\n\n6)\n\nOve si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti\ndirettamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa\nper tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del\ndirigente farsi assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico\ndell'Azienda.\n\n\n\n7)\n\nIl rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti\nall'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé\ngiustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà\npersonale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza\ndella retribuzione.\n\n\n\n8)\n\nLe garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi dall'1) al 6) si\napplicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di\nlavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto\nstesso.\n\n\n\n9)\n\nLe garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5), 6) e 7) sono escluse\nnei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In\ntali casi l'azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni,\nsulle indennità di fine rapporto e in ogni altra forma consentita dalla\nlegge.\n\n\n\n10)\n\nLe coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono\nposte in capo alla azienda dalle clausole del presente CCNL, nonché per le\nfattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione\nstipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono\na carico del dirigente. L'Azienda è tenuta in ogni caso ad informare per\niscritto il dirigente circa la possibilità di accedere a una polizza\nassicurativa, individuata dalle parti stipulanti il presente CCNL per la\ncopertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e\nl'importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza\nassicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese\nlegali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio e in qualsiasi sede\npenale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in\nrelazione alle responsabilità contemplate nel presente comma.\n\n\n\n(1) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3, comma 59).\n\n\n\nNota delle Parti.\n\n\n\nLa disciplina contrattuale prevista nel presente articolo con le modifiche\nad esso apportate ha effetto dal 1° gennaio 2014.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"SENIOR_trigger","Art. 6 - Aumenti di superminimo professi","Art. 6 - Aumenti di superminimo professionale e anzianità.\n\n\n\n1)\n\nIn via transitoria e per la vigenza del CCNL 25.11.2009 per i dirigenti di\naziende produttrici di beni e servizi (fino al 31 dicembre 2013), al dirigente\ngià in servizio con tale qualifica al 20 novembre 2004 e che non abbia già\nmaturato il numero massimo di 12 aumenti, continueranno ad essere corrisposti i\nseguenti importi mensili lordi in cifra fissa al compimento di ciascun biennio\ndi anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del\nmese successivo al biennio stesso:\n\n\n\n- € 129,11 a titolo di aumento di superminimo professionale\n\n- € 136,34 a titolo di aumento di anzianità\n\n\n\n2)\n\nIn sede di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e\nservizi compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime\ntransitorio qui definito.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"ONCERISE2_trigger","Art. 7 - Premio di risultato individuale","Art. 7 - Premio di risultato individuale.\n\n\n\n1)\n\nCon effetto dal 1° gennaio 2014 ad ogni dirigente viene annualmente\ncorrisposto, a consuntivo, un premio di risultato individuale commisurato alla\nRetribuzione fissa Annua Lorda (RAL) a ciascuno spettante al 31 dicembre\ndell'anno di riferimento.\n\n\n\n2)\n\nL'importo massimo del premio è pari al 13%, al 15% o al 19% della RAL.\nL'erogazione del premio di risultato individuale è correlata agli obiettivi\ncollettivi societari e a quelli individuali che, annualmente, saranno assegnati\nai dirigenti con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 21, comma\n8).\n\n\n\n3)\n\nLa struttura del premio di risultato individuale è articolata secondo\nquanto previsto al successivo comma 4). La percentuale applicata, unitamente\nagli obiettivi individuali relativi all'anno di riferimento, saranno comunicati\nal dirigente entro il mese di febbraio di ciascun anno.\n\n\n\n4)\n\nIl Premio di risultato individuale è così composto:\n\n\n\na)\n\nla quota relativa alla produttività aziendale è pari al 30% del premio di\nrisultato individuale. Tale quota verrà erogata al dirigente in presenza di un\neffettivo incremento della produttività ENAV, misurata con riferimento alla\ncomponente aziendale dell'indicatore di efficienza economica definito dalla\nnormativa comunitaria in materia di prestazioni degli “air navigations\nservice provider” (ex Regg. CE nn. 691\u002F2010 e 390\u002F2013, allegato I, parte 2,\npar. 4.1 e successive modificazioni), e verrà corrisposta con le competenze\ndel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;\n\n\n\nb)\n\nla quota relativa al premio di risultato individuale è pari al 70% e verrà\nriconosciuta sulla base del raggiungimento degli obiettivi individuali (MBO)\nche saranno assegnati, a tutti i dirigenti, entro il mese di febbraio di\nciascun anno. Gli obiettivi individuali saranno definiti in relazione alla\nspecificità della funzione \u002Fposizione a ciascuno attribuita e con riguardo\nalla peculiare missione aziendale. Gli obiettivi devono essere misurabili,\nconcretamente realizzabili, omogenei e coerenti con il ruolo e la\nresponsabilità affidata, tempo per tempo, a ciascun dirigente. L'importo\nspettante per tale quota del premio di risultato individuale verrà corrisposto\ncon le competenze del mese di giugno dell'anno successivo a quello di\nriferimento.\n\n\n\n5)\n\nQualora, a seguito di provvedimento dispositivo, il dirigente venga chiamato\na ricoprire un nuovo incarico, gli obiettivi individuali e la percentuale di\nRAL applicata ai fini del calcolo del premio saranno ridefiniti in relazione\nalla specificità della nuova funzione\u002Fposizione attribuita e saranno\ncomunicati al dirigente entro 2 mesi dalla decorrenza del nuovo incarico.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"funeralpay","Art. 27 - Indennità in caso di morte. 1)","Art. 27 - Indennità in caso di morte.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di morte del dirigente, l'Azienda corrisponderà agli aventi\ndiritto, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, il TFR di cui\nall'art. 26. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo\nintegrativo per Fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni\naltra causa.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"incidentalbonustype2sec","L'importo massimo del premio è pari al 1","L'importo massimo del premio è pari al 13%, al 15% o al 19% della RAL.\nL'erogazione del premio di risultato individuale è correlata agli obiettivi\ncollettivi societari e a quelli individuali che, annualmente, saranno assegnati\nai dirigenti con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 21, comma\n8).","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dirigenti ENAV spa 2014-2016 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;35.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;4480.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;136.34 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[151],{"title":37,"slug":33},[153],{"type":154,"data":155},"call_to_action_body_block",{"title":156,"description":157,"variant":158,"link":159},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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