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con l'assistenza di Marco\nBoltri, Responsabile del Coordinamento Fabi Dirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Rete dei Servizi e del Terziario (First-Cisl)\nrappresentata dal Segretario Generale Giulio Romani, dal Segretario Generale\nAggiunto Maurizio Arena, dai Segretari Nazionali Sabrina Brezzo, Alessando\nDelfino, Roberto Garibotti, Coordinatori Nazionali Mario Garcea, Filippo Arena,\nMauro Fanan, Riccardo Colombani, Sara Barberotti, Sergio Girgenti, Giacinto\nPalladino, Pierluigi Ledda, Mauro Incletolli, Antonio Rodolfo Valentini,\nClaudio Nobili, Silvana Paganessi, Umberto Bognani, Mario Chiacchio, Tiziano\nCoco, Alessandro Spaggiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito\n(Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai\nSegretari Nazionali Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano\nCalcagni, Luca Esposito, Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Maurizio Viscione,\nEnrico Segantini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e\nAssicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai\nSegretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca\nPasserini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Alessandro Casagrande, Andrea\nFolco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, Domenicantonio\nValentini, Romolo D’Amico, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio\nSantiangeli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio\nVerelli e dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo\nBernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico\nMarongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Vincenzo Fratta, Alessio Storace,\nPietro Agrillo, Patrizia Corvi, Enzo Gentili, Maurizio Gorza, Ennio Occhipinti,\nFilippo Virzì, Gabriele Voltolini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal\nSegretario Generale Massimo Masi, dal Segretario Organizzativo Vito Pepe e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Paola Minzon, Renato\nPellegrini, Giovanna Ricci, Maria Teresa Ruzza, Mariangela Verga e dal\nCoordinatore personale Dirigente Sergio Limiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) rappresentata dal Segretario\nGenerale Emilio Contrasto, dal Vice Segretario Generale Gabriele Slavazza e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Ettore Fremder, Antonio Liberatore, Sergio\nMattiacci, Antonio Sementilli, Roberto Vitantonio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e\nstrumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata\nil 20 giugno 2016, con la Presidenza del Comitato per gli Affari Sindacali e\ndel Lavoro di ABI di Eliano Lodesani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contesto economico internazionale, con particolare riguardo all’area\nEuro, è connotato da una fase di marcata incertezza. L’economia italiana\nregistra una situazione complessiva di fragilità che è caratterizzata da una\ncontrazione dei livelli di reddito delle famiglie e delle imprese, da tassi di\ninflazione che si mantengono su livelli bassi e da una dinamica\ndell’occupazione da tempo sfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contesto macroeconomico si riflette sulla redditività delle banche\nitaliane ed in particolare nel deterioramento della qualità degli attivi,\nnella contrazione della domanda di credito e dei margini di ricavo e le\nprospettive restano difficili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste del Regolatore europeo per incrementare il patrimonio delle\nbanche e i crescenti vincoli da ciò derivanti a carico delle imprese bancarie\ndeterminano ulteriori rigidità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione è indispensabile il rinnovato impegno di tutti gli\nattori sociali per contribuire, con il massimo senso di responsabilità, a\nfavorire la crescita e lo sviluppo del Paese, cogliendo i segnali di ripresa in\natto, in uno scenario di sostenibilità e di coesione sociale, a partire da una\nriflessione comune nelle aziende sul ruolo che le imprese di credito e il\nsistema bancario nel suo insieme possono assumere in riferimento al sostegno\nall'economia, nonché sull’innovazione dei processi e dei prodotti e sulla\nvalorizzazione del personale e della sua professionalità. In tale contesto\nsarà posta particolare attenzione al tema della equità distributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale si è sviluppata in una\nfase decisiva e storica del riassetto complessivo del sistema creditizio e\nfinanziario italiano. Nello specifico, il confronto ha anche tenuto conto della\nrazionalizzazione dei processi produttivi ed organizzativi, delle strutture\ndistributive, in ragione delle modifiche del quadro normativo,\ndell’evoluzione dei comportamenti della clientela e delle innovazioni\ntecnologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato è stato, quindi, orientato a definire un accordo di rinnovo\ndel contratto nazionale idoneo a fornire adeguate risposte agli interessi di\ncarattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle\nesigenze di stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie,\nche rappresentano requisiti necessari affinché l’industria bancaria continui\na svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all’economia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto, in coerenza con il ruolo e le responsabilità del\ndirigente – la cui prestazione si svolge con il grado di autonomia proprio\ndella categoria ed è orientata alla realizzazione degli obiettivi\ndell’impresa – le Parti stipulanti il presente accordo si danno atto che il\ntrattamento economico del dirigente è anche determinato, nel rispetto delle\nIstruzioni delle competenti Autorità di vigilanza nazionali ed internazionali,\nsulla base dei risultati conseguiti, dell’esperienza maturata, nonché del\nmerito del singolo interessato; fattori questi che costituiscono, altresì,\nelementi rilevanti per la valutazione professionale del medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti\ncostituisce una normazione unitaria e inscindibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate\nnell’elenco allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti\nl’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché\nle successive variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Area contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai\ndirigenti delle imprese di credito, finanziarie ed a quelli delle imprese\ncontrollate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi\ndell’art. 1 del d.lgs. n. 385\u002F93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59\ndel medesimo decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del\ndirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 2 – Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori\u002Flavoratrici\nsubordinati, ai sensi dell’art. 2094 c.c., come tali qualificati\ndall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado\ndi professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro\nfunzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare\ngli obiettivi dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’impresa\nindividua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità,\nsia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete\ncommerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche\ncomportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria\ncirca gli effetti conseguenti all’applicazione del comma che precede.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 3 – Prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., può\nessere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non\nsuperiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi,\nse all’uopo intervenga accordo fra le parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 – Doveri e diritti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il dirigente ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della\npropria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la\nrealizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell’impresa stessa e\nle norme del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità\nnell’espletamento della propria attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio\ne svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa, o comunque\nincompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su\nstrumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi\ncollegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione\nnon sia obbligatoria per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori\npossono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’impresa, fornendo\nindicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità\npossono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all’impresa\nstessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione\ndei valori all’apertura dello sportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il\ncertificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi\ned il certificato dei carichi pendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Dirigente sottoposto a procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità\ngiudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi\nconfronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata\nl’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva\nanche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia\nall’impresa. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia soltanto\nricevuto informazione di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora l’impresa in relazione a quanto previsto dall’art. 24, comma\n1, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del\nprocedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al\nprocedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al dirigente\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in\natto, l’allontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi\ncautelari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per\niscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall’impresa per il\ntempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia\ndivenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi\ncautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le indagini\npreliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti\ndella comunicazione prevista dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono,\nconserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento\neconomico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni\naltro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per\nmotivi cautelari, restano ferme, così per l’impresa che per il dirigente\nmedesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 6 – Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di\ngaranzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a\nfatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni\npecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a\ncarico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a\nscegliersi un legale di sua fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndel lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà\npersonale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione\nfermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa\ndiversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del\ndirigente, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo\ndeve darne immediata notizia all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si\napplicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia\nesercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle loro\nfunzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all’usura, Mifid e privacy.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985,\nn. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della\nresponsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese\nlegali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o\ncolpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 – Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La struttura del trattamento economico del dirigente – che viene\nfissato dall’impresa – è costituita, di massima, dallo stipendio e\ndall’eventuale assegno ad personam di cui al comma 4; il trattamento di cui\nal presente comma viene suddiviso in 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>2. Per il periodo di vigenza del presente contratto la misura mensile dello\nstipendio è pari a € 5.025,23 a far tempo dal 1° dicembre 2010. Pertanto,\nil trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: €\n65.327,99.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>3. A far tempo dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di\nanzianità e all’importo ex ristrutturazione tabellare di cui all’art. 10\ndel ccnl 29 febbraio 2012 è abrogata, fatti salvi lo scatto e l’importo ex\nristrutturazione tabellare in corso di maturazione, le cui misure restano\nfissate dall’allegato 2 del predetto contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. A far tempo dalla medesima data si trasforma in assegno ad personam, non\nriassorbibile, quanto già maturato a titolo di scatti di anzianità ed importo\nex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1°\ndicembre 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e\nrazionalizzazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che\nconcerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 – Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione ai mesi di servizio\nprestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 – Premio aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’impresa stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale\nai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Sistema incentivante – Azionariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2016 i lavori di una\nCommissione di studio per esaminare tutte le problematiche connesse alla\nmateria anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia\ned in Europa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che\nsvolge la propria attività presso unità operante al sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento,\ndurante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2\ngiorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31\ndicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione\ndi mese, con un massimo di 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12\nmarzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano\nrispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel\ncorso del primo o del secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie\nquando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del\ndirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto\nal rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il dirigente stesso\ndimostri di aver sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta\ndell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il\ndirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente\nfissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia\ngià usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a\ntanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno\nquanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso\nanno (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza\nnon supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica\nper i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal\ndirigente immediatamente denunciati all’impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Festività – Semifestività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia\ndi Natale, il 31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché, in ciascuna\nlocalità, la ricorrenza del Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di\ncoincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con\nla domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo,\nl’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il dirigente, in\nalternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 – Permessi per ex festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri\nretribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come\nfestive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più,\nper successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la\nprestazione lavorativa per l’interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano\nstati comunque utilizzati nell’anno, viene liquidata la corrispondente\nretribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di\ncompetenza secondo il comune criterio (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni\ngiornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, vengono\nconvenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività\ndell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in\nvigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il\n60° giorno dopo la domenica di Pasqua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 il numero di permessi per ex\nfestività dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è\ndestinato a finanziare il Fondo per l’occupazione, istituito con il ccnl 19\ngennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza\ncon le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione\nnell’anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per\nex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e\nprevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative\ndirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 15 – Congedi per motivi personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dirigente l’impresa può concedere un congedo\nstraordinario per comprovate necessità personali o familiari. Durante tale\nperiodo non è dovuto il trattamento economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 16 – Malattie e infortuni\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa\nconserva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia\nsuperato il periodo di prova per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"300\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">a)&nbsp;fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">b)&nbsp;da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">c)&nbsp;da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">d)&nbsp;da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">e)&nbsp;oltre i 20 anni e fino a 25\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">f)&nbsp;oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati\ndall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di\nassenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del\ntrattamento economico sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"300\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">a)&nbsp;fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">b)&nbsp;da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">c)&nbsp;da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">d)&nbsp;da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">e)&nbsp;oltre i 20 anni e fino a 25\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">f)&nbsp;oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un\ntrattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.\n1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in\ncalce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto\ndelle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi\nal trattamento di dialisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può\ncomunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato\nin possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di\nvecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia\ninizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti\nsuindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo\nquanto disposto in tema di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento\neconomico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con\ndeduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte\ndell’Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai dirigenti\ninteressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto\ncontrattualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il\ndirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere\ncollocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza\nalcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di\naspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 12 mesi in\nun quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente\nche sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla\npensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare\noltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i\nrequisiti in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al\ncomma 3 del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce\nal comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento\neconomico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo\nperiodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul\ntrattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non\nretribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal\npresente articolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente\narticolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di\naspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio,\ndi 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto\nretribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1\nmese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi\ndi aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente\narticolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di\naspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio,\ndi 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto\nretribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1\nmese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di\naspettativa con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con\nretribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai\nfini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei\ndipendenti affetti da patologie di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 17 – Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente\ncompete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in\nservizio, nel limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione\ndi trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi\na causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in\nservizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove attività nel\nfrattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che –\nnell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il\nreinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a\ntutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini di quanto previsto\ndall’art. 8, comma 3, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per\nla determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente\nfosse attribuito allo stesso fine dall’impresa al dirigente anche per effetto\ndi leggi od accordi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il dirigente deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o\ndall’invio in licenza illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Non riprendendo servizio entro detto termine, il dirigente è considerato\ndimissionario, salvo il caso di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Missioni e trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L’impresa può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad\naltra sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I relativi trattamenti vengono determinati dall’impresa sulla base dei\ncriteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto nazionale 31\nmarzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 20 – Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce dell’internazionalizzazione dei mercati, dei processi di\nristrutturazione e di aggregazione in atto nell’industria finanziaria, della\nrepentina evoluzione tecnologica, nonché dell’innovazione dei prodotti e dei\nservizi bancari, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità\ndella formazione e dell’aggiornamento professionale dei dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti\ndai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e\nregionali – di finanziamento della formazione manageriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione\nmanageriale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con\niniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed\nadeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei\nconfronti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più\navanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per\nesigenze rilevanti di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione, occorra favorire\nl’occupabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria\nin merito ai criteri adottati in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni\nin ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra\nl’impresa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il\nmedesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti hanno diritto ad agevolazioni e provvidenze per motivi di studio\ncorrispondenti a quelle riconosciute aziendalmente al restante personale ai\nsensi del contratto nazionale 31 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Ch3>Art. 22 – Assistenza sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere\nassistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie\no infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per\nil relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre\nall’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce\nall’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura\nviene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di\nrinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra\nle medesime Parti stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di\n€ 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso\nsingole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere\nassistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie\ndel ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni\naziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma\ntransitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 – Long term care\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa\nper long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed\ninvalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non\nautosufficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di\nassistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito\n(Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio\n2012, a € 400 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di\ngennaio di ogni anno (€ 200 fino al 31 dicembre 2011).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il\nfunzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura\nassicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali\ndel versamento).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 – Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può\navvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai sensi dell’art. 2118 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del\nposto per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la\npensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la\nparte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 – Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c. il\ndirigente può chiedere entro 15 giorni da quello in cui ha notizia del\nlicenziamento, la relativa motivazione che l’impresa è tenuta a comunicare\nper iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il dirigente medesimo, ove non ritenga giustificata la motivazione\naddotta dall’impresa, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art.\n28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere\nla corresponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del trattamento\ndi fine rapporto e delle competenze di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei\nrequisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo,\ni 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le Parti si danno atto che quanto convenuto in materia di cessazione del\nrapporto ha tenuto conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel D.M.\n28 luglio 2014, n. 83486 – recante la disciplina del Fondo di solidarietà\nper la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno\ndell’occupazione e del reddito – secondo la quale “alle prestazioni di\ncui all’art. 5, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2” del\nmedesimo decreto, “possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le\nnorme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il\nricorso al Collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le Parti convengono che, nell’ambito dei lavori del Gruppo paritetico\nistituito, in tema di Fondo per l’occupazione, dal ccnl 31 marzo 2015 per i\nquadri direttivi e per il personale delle aree professionali, sarà dedicata\nspecifica attenzione alla tematica della ricollocazione, riconversione e\nriqualificazione professionale del personale appartenente alla categoria dei\ndirigenti coinvolto in processi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le\n“posizioni” dei dirigenti collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo\ndi solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il\nsostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché\ndei dirigenti licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali\ncoincidano con quelli ricercati dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa non per\ngiusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al\n“trattamento di previdenza aziendale migliorativo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi 5 se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore ai 2\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un\nmassimo di altri 7 mesi di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non\npuò, comunque, essere superiore a 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al\n“trattamento di previdenza aziendale migliorativo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella misura fissa di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente,\nquesti è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in\nquello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di\nmesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per\nabbreviare o prolungare il termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è\ndovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento\neconomico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il\nrapporto, sia all’inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi\nalcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le\nmensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al\ntrattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che\nsarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata\ndovuta ad iniziativa dell’impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui\nal comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire\nil “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza,\nl’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende\nquello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di\nprevidenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle\nassicurazioni sociali obbligatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 27 – Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti\ncostitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se\ncon corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli\nemolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo\nrimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai\nsensi dell’art. 19 del presente contratto o, comunque, corrisposti con\nfinalità similari al dirigente trasferito o in missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i\nfatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa,\nè possibile operare la compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., tra\nquanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di\nrisarcimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull’ammontare\ndel danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre\nfino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale\nmaggior diritto dell’impresa stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Collegio arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. è istituito, a cura delle\nOrganizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sui\nricorsi previsti dal presente contratto. Salvo diverso accordo tra le parti\nstipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il Collegio è composto da tre membri due dei quali designati\nrispettivamente dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il\npresente contratto adita dal dirigente ricorrente. Il terzo membro, con\nfunzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione\nsindacale e dall’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro,\nquest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita\nlista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di\nciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’Organizzazione\nsindacale adita dal dirigente, dal Presidente del Tribunale di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi\ncriteri sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto\nnazionale ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere\nsostituito di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) La parte interessata inoltra ricorso ad una delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto, a mezzo raccomandata a.r., entro 15\ngiorni dal suddetto esperimento. Fa fede, ai fini del rispetto del termine\nstabilito per il ricorso, la data di spedizione della raccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della\nOrganizzazione sindacale adita dal dirigente. Detta Organizzazione inoltra al\nCollegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente,\nentro i quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata\na.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui\nal precedente comma, all’ABI ed al datore di lavoro interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano\ninoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e\nil momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi\nindipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento\ndell’istanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale\nosservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il\nCollegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale\nistruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale\npresentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali\nrepliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima\nriunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un\nmassimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo\nsvolgimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini\ndi cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Ove il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità,\nriconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso\ndel dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del\ndatore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle\nspettanze contrattuali di fine rapporto da corrispondersi in aggiunta a\nquest’ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che\ncaratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l’indennità\nsupplementare nella misura graduabile tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al\npreavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al\npreavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio\nglobalmente prestato in impresa o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore\na dieci anni, l’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in\nrelazione all’età del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i\n56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma\nprecedente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le parti\nstipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Outplacement\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa\ndell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una procedura di\noutplacement, su richiesta dell’interessato e semprechè lo stesso non abbia\navanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 25 e 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa\nda versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra\nl’impresa ed il dirigente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate,\nanziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le\nDirezioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di\nconciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive\nOrganizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate, ai\nsensi di quanto previsto dall’articolo 412 ter c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano.\nLe riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici\ndell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della\nDirezione generale dell’impresa interessata alla controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La predetta Commissione è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la\npresente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di\nconciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se\ntrattasi di imprese, anche tramite l’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla\nparte convenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la\ncomunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della\ncomparizione ai fini del tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla\ndata di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a\nformulare una proposta conciliativa e, relativamente alle controversie che\nhanno ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, è abilitata a proporre\nuna indennità avente natura risarcitoria, in misura non superiore, di norma, a\n24 mensilità. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di\nconciliazione si considera comunque espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche\nlimitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si\nforma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla\nCommissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della\nlite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una\ndelle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione,\npresso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale\ncompetente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art.\n412 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo\nè abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni\nconsensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n.\n92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del dirigente e le risoluzioni\nconsensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione\ndi cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14\nsettembre 2015, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 – Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti stipulanti il presente contratto definiranno i criteri e le\nmodalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi dei\ndirigenti, esaminando, altresì, criteri e modalità di coinvolgimento a\nlivello di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione\nsindacale riguardante i dirigenti sia a livello nazionale che in impresa,\nspecie nell’attuale fase di trasformazione strutturale del settore del\ncredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba\nispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli organismi\nsindacali di cui al comma 1 dovranno essere effettuati coerentemente al ruolo e\nalla funzione in impresa del personale destinatario del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. A tal fine le Parti costituiranno entro il 31 dicembre 2016 una\ncommissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il\nriconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi per i dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna impresa comunica all’organismo sindacale aziendale dei dirigenti\nil numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31\ndicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali\neuropei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le\nimprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati\nAziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano\nle attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni\ncomunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito\nci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della\ntrasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di\nfavorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad\nincentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza\nsanitaria e previdenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio\nnazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza\nSanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC,\nCommissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono\neffettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti costituiranno, entro il 31 dicembre 2016, un’apposita\nCommissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale\nl’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni\nriservate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A far tempo dalla fase di rinnovo del presente ccnl, e comunque dal 1°\ngennaio 2019, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni\nconseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nccnl che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori\niscritti. A tali fini, la rappresentatività di ciascuna organizzazione\nsindacale si determina sulla base dell’ultima rilevazione effettuata ai sensi\ndell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le organizzazioni sindacali dei dirigenti stipulanti si impegnano a\npresentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura\ndelle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo\ndi evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo\ndel contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la\n“saldatura” tra un contratto in scadenza e quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese\nsuccessivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione\nmessa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto\ndegli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili\ndella violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali –\nl’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12\ngiugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl’applicazione del meccanismo di cui all’art. 33 che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 – Apposito elemento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del\ncontratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della\nretribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce\nstipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza\ndell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative\npreesistenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce\nintegralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei\npreesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o\nregolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli\nstabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione\nunitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto\nnazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la\npuntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può\nchiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per\nesaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni\ninterpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con\nl’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei\nrappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 35 – Decorrenze e scadenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la\nparte normativa e per quella economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il presente contratto, salvo quanto previsto in singole norme, è in\nvigore, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 31\ndicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora\nnon venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di\nlavoro*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Siciliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acireale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Puglia e Basilicata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altamura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Cooperativo di Anagni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anagni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Focus Gestioni SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Medioleasing in Amministrazione Straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINAOSTA - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Etruria Informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mecenate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Provis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assago\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Mediolanum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediolanum Fiduciaria S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Benevento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione di Banche Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA SELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sella Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accedo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adale Sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carifin Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio in Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Emilia Romagna Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-stat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Farbanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Holding Reti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMI Fondi Chiusi SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMI Investimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nettuno Gestione Crediti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Plusvalore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>River Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unipol Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alto Adige Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare dell'Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BHW Bausparkasse Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raetia SGR S.p.A. in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Bra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Valle Camonica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Breno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24-7 Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Brescia San Paolo CAB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Lombardo Veneto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Sistemi e Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cagliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare delle Province Molisane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINMOLISE - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Cassinate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Stabiese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Castellammare Di Stabia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fincalabra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catanzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Cento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ES Shared Service Center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco Sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HP Enterprise Services for Banking Markets Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco Sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HPE Services Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco Sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Cesena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Credito P. Azzoaglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ceva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Cassa di Risparmio di Chieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chieti Scalo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Cividale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cividale Del Friuli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cedacri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Canossa CB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cirene Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem CB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DB Covered Bond S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estense Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trevi Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trevi Finance n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Cortona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cortona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cosenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Desio e della Brianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Desio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dogana Repubblica S. Marino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carife S.E.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carife Sim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca CR Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Federico del Vecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Ifigest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fidi Toscana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Findomestic Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fruendo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Capital Services Banca per le Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forli'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fossano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fossano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Argo Mortgage 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carige Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Passadore &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creditis Servizi Finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Banca delle Marche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se.Ba.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDA SpA - GRUPPO KGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio della Spezia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Spezia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Lecchese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lecco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bipielle Real Estate S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tiepolo Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tiepolo Finance 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loreto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Monte di Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Lucca e del Tirreno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Mantova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Cooperativo S. Barnaba di Marino - Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Pugliese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accenture Back Office and Administration Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alba Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti &amp; C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti Gestielle SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allianz Bank Financial Advisors\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anima SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARCA Società di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arepo Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assifact - Associazione Italiana per il Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Nazionale Banche Private\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attijariwafa Bank Europe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cesare Ponti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Consulia SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca della Nuova Terra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Esperia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Euromobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Farmafactoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Galileo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca IMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Leonardo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Commercio e Industria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Prossima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Widiba\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco do Brasil AG - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of America National Association - Filiale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of China - Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Barclays Bank Plc - Sede in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bayerische Landesbank - Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BIt Market Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Investment Partners SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Borsa Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CartaSi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Lombarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CENTROBANCA Sviluppo Impresa SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Citibank National Association - Sede in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commerzbank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio SIM Advisory &amp; Family Office S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio Societa' Fiduciaria per Azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Corporate and Investment Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CREDIT SUISSE (Italy)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Suisse AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DB Consorzio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank Mutui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Duemme SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Equens SE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eurizon Capital SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Asset Management Sgr\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Europe Arab Bank - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EuroTLX Societa di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Factorit SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram Investimenti - Societa' di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiditalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiduciaria Sant'Andrea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanza e Futuro Banca Societa per Azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanza Sud Sim Societa di intermediazione mobiliare per azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finlombarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FTSE International (Italy) Limited\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.B.L. Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Interbanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generfid\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Help Line\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hsbc Bank Plc Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ing Bank N.V. Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>International Factors Italia - IFITALIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec NPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB Ipotecario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB Pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP OBG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italease Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italease Gestione Beni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IW Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JPMorgan Chase Bank, National Association\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>London Stock Exchange Group Holdings Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediocredito Italiano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Titoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natixis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nordest Società di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oasi Diagram - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pictet Asset Management Limited - Succursale Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pioneer Global Asset Management SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pioneer Investment Management S.G.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PORTIGON AG - SUCCURSALE DI MILANO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profamily\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Release\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.I.RE.F. - Societa' Italiana di Revisione e Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SACE Fct\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SELLA GESTIONI SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe Generale - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe' Generale Mutui Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe Generale Securities Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Symphonia SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tamleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance CB 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Lease Finance 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Pramerica SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BBS 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BPA 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BPCI 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBS (Italia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBS Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Bank Austria AG - Italian Permanent Establishment\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Business Integrated Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicredit Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Value Transformation Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vegagest Società di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vesta Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Interprovinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare dell'Emilia Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPER Credit Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPER Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Asset Management SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Investimenti SIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mutina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Optima - SIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Puglia Sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Servizi Finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mondovi'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Claris Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebelluna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Veneto Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebelluna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Valconca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Morciano Di Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Mediterraneo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Regionale di Sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commercio e Finanza - Leasing e Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Etica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco delle Tre Venezie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio del Veneto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giotto Finance 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEC Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Nuova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Sant'Angelo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Group Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Present Systems\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perugia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Caripe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pescara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pistoia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Friuladria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pordenone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Popolare di Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creacasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem Private Equity SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credemfactor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credemleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FinecoBank Banca Fineco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arianna Sim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artigiancassa S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Fucino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Finnat Euramerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Nazionale del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca UBAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank Sepah - Filiale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNL Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNL POSitivity\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bnt consulting in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business Partner Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Depositi e Prestiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Compensazione e Garanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cofiri (in liquidazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credifarma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Fondiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dexia Crediop\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Europrogetti &amp; Finanza in Liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fides\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finnat Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fintecna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GBM BANCA S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBL Family\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBL Partners\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Igea Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprebanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>International Credit Recovery (8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Investire Immobiliare - Societa di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto Bancario del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto per il Credito Sportivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - ISVEIMER (in\nliquidazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italfondiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lazio Innova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MTS - Società per il Mercato dei Titoli di Stato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestinuova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Simest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Italiana Gestione ed Incasso Crediti in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria Capua Vetere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Maria Capua Vetere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Saluzzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saluzzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanfelice 1893 Banca Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Felice Sul Panaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.S.E. Consulting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Consorzio Servizi Bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Genesio Immobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APULIA PRONTOPRESTITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Severo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bancapulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Severo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Sardegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sardaleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Savigliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Monte dei Paschi di Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Paschi Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Leasing &amp; Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Valtellinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creval Sistemi e Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stelline Real Estate S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Spoleto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spoleto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Heta Asset Resolution Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tavagnacco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teramo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Casse di Risparmio dell'Umbria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Piemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Intermobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Patrimoni Sella &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Reale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Regionale Europea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Equiter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EXOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Family Advisory Sim Sella &amp; Partners\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finpiemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ingenieria de Software Bancario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Casa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Group Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oldequiter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pictet &amp; Cie (Europe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Consumer Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Consumer Finance Media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torre Del Greco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa del Trentino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediocredito Trentino-Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Claris Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Treviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BG Fiduciaria - Societa' di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Investments Europe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Real Estate SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hypo Alpe - Adria - Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Lazio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Velletri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA IFIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Venezia Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BP Property Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>doBank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Gestione Servizi BP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Valsabbina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vestone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPVi Multicredito - Agenzia in Attività Finanziaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Immobiliare Stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi Bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Viterbo Credito Cooperativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viterbo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sviluppo Tuscia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viterbo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Ch2>APPENDICE N. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>provvidenze per i disabili\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in\natto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o\npersona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la\nindividuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per\ngrave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini\ndell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di €\n103,29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun\nanno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del\nportatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea\ncertificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere\ndelle condizioni richieste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>commissioni nazionali di studio\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti stipulanti si incontreranno ad esito dei lavori della\nCommissione nazionale di studio di cui all’art. 26 del contratto 31 marzo\n2015 per i quadri direttivi e le aree professionali, per una valutazione\ncongiunta in tema di scala parametrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Impegno delle Parti nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di\nforme di previdenza complementare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>protocollo sullo sviluppo sostenibile\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e compatibile del sistema bancario\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 16 giugno 2004, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato\nsecondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23\nluglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al\nmetodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal\nccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di\ncategoria – che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per\nquella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale)\nriguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli\nretributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti\ndi applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica\n– secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del\nsecondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997\nsul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti\nfinalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una\nlogica di efficienza e competitività internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi\ne le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità\ndelle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi\ndi collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo\nquadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11\nluglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento\nstrategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano\nrispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e\nalle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di\nprivatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi\nproduttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il\ncontenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la\nmodernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti\nidonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il\ngoverno, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali,\nanche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno\nravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa\ndel ccnl stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche\nconnesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso\nnell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese\nbancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente\nsostenibile e compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso\ndalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di\ncrescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi\ndelle imprese ed attese dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono\ncondividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel\nmiglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed\nil proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del\nsistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del\nccnl 11 luglio 1999,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) quanto sopra premesso, le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema\ndi relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni\n’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si\nimpegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione\nconcertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella\nprospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno\ndelle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto\ndel proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della\nnormativa contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune\ndella loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo\nsviluppo ed il successo dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone\nl’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale,\nun’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro,\nl’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle\nprestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli\ninterventi in materia di salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato\nglobale – vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività\nimprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si\ncontrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso,\netà, disabilità, opinioni politiche e sindacali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi\neconomici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla\nconcorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in\ntermini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui\ndevono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e\nche l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno\nsviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante\nattenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle\nimprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata\naziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con\nparticolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi,\ne i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare\nall’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e\nstabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema\nincentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e\n10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella\nprospettiva di ricercare soluzioni condivise;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi\nincentivanti, anche obiettivi di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo\npotranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni\ndalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate\nviolazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita\ndevono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui\ncomportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che\nattiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della\n“propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del\nprodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare tali obiettivi si realizzano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica\nnell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del\nsistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a\ntutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel\nrispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi\ndi ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di\nimprese creditizie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate\nprocedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la\npossibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche,\ndelle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con\nla massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia\ncompatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi\ndi cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare\nl'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano\npositivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a\npartire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo\nstrategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l’economia,\nbasata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di\nrealizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di\nlavoro e una maggiore coesione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde\ndella Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità\nsociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese,\ndelle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e\nnelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di\npropria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e\nconvenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di\nelevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente\ned al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo\naperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate\nnell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo\nsostenibile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire\nla diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi\ne dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra\ndefinita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del\nMultistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione\nEuropea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale\nd’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione\nCasse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio\nnazionale paritetico che avrà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel\nsistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad\nesempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche\nche possono contribuire positivamente a promuovere il “valore”\ndell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relazioni sindacali ai vari livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa\nFinanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppo delle competenze e crescita professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pari opportunità professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicazione interna alle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>work life balance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia,\ncarta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iniziative a favore di disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o\npsicologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una\nConferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui\nsopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati\norganismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>trattamento di fine rapporto e previdenza\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 12 febbraio 2005, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla\ncomputabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza\nnella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno\nconfermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti\nin sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo,\nescludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per\nil finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle\naziende di credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>fondo nazionale del settore del credito\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>per progetti di solidarietà1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 13 gennaio 2005, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree\nprofessionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali,\nin merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà\ntra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la\ncostituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare\nl’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni\ndell’Asia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I fondi raccolti nell'anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le\naziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni\ncolpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di\nfinanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle\nSegreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nProtocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle\nrisorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura,\nda quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed\nulteriori contributi anche da parte di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui\nda trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare,\nd’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente\nche aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che\npotrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di\nrappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al\ncapoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà\nmanifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare\nall’Azienda di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la\nspecificazione di tutti gli interventi effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta\nconsensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti\nad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del\nmese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi\nsarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fac simile del modulo di revoca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fondo prosolidar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data, ….……..…….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Io sottoscritto\u002Fa ………………………………, matr. n.\n…………, dipendente da ………………………, non intendo\ncontribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per\nProgetti di Solidarietà – Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad\neffettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese\ndi Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente\ncontribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del lavoratore\u002Flavoratrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…………………………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO D’INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar –\nOnlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del\nFondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà – Onlus,\ndi cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come\nmodificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai\nlavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già\ndeliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione\nProsolidar – Onlus”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Enbicredito\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite,\nprevisto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato\ndalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in\norganico alla data del 31 dicembre 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 luglio 2007, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12\nfebbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente\nall’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre\n2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a\n0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30\ngiugno 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la\nripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto\nannuale dell’esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi\ndell’art. 13 del proprio Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 16 luglio 2009, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8\ndicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo\ne le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi\ninterprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI\nmandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un\ncontributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro\nper ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno\n2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>statuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Denominazione - Soci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 4 dicembre 1998,\nl’Ente nazionale bilaterale per il settore del credito, denominato\nEnbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi\ndell’art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito,\nUilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede – Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere\nprorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Articolo 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e\nsostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad\ninterventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale\nesistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese\nsottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l’ABI e le Organizzazioni\nsindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, l’Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di\nriqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da\nrealizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture\nscolastiche e universitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel\nsettore del credito e ricerche – anche in raccordo con le attività\ndell’Osservatorio nazionale – sui temi della formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi\ninterprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio,\nle Regioni e\u002Fo con altri Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti\ndelle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di\naccesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di\npresentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la\ntitolarità per acquisire i relativi finanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello\ndelle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) gestire, tramite l’apposita Sezione Speciale di cui all’art. 12,\nl’attività del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel\nsettore del credito (F.O.C.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità –\nsvolgendo i relativi compiti e funzioni – che le Parti contrattuali\nconcorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno\nrecepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 4\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Entrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il\nfinanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell’Ente le\nseguenti entrate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere\nall’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso\nspese di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell’Ente\npreviste dall’art. 3, lett. da a) a f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei\ncontributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all’Ente\nbilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le\nOrganizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con\ndelibera del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, nel corso della durata dell’associazione non potranno essere\ndistribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di\nalcun tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soci aggregati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci aggregati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito\nmandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire\ndell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza\nnel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la\nstipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei\nlavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore\ncreditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera\ndel Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci aggregati possono sempre recedere dall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi dell’Ente bilaterale nazionale sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Comitato di Gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Collegio dei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 14 (quattordici) membri:\nn. 7 (sette) sono designati dall’ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere\nriconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del\nmandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione\ndelle rispettive Organizzazioni di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio\npreventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione\nSpeciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la\ngestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito\ndei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e\ngestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri\ne funzioni al Comitato di Gestione e\u002Fo al Presidente e\u002Fo al Vice Presidente,\nnonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente\ndell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica\ncertificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni\nprima della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di\nalmeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio\nentro dieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo\ndella riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di\nparticolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta\nelettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni\nprima della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta\npercento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la\nmaggioranza dei 5\u002F6 dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2\u002F3 dei componenti\nallorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del\nRegolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i\ncomponenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità\npreviste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve\nassistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso\ndi impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene\ninvitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o\nvideo conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che\npossa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in\nmancanza, dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comitato di Gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura\nin carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 10\n(dieci) membri: n. 5 (cinque) designati dall’ABI e n. 5 (cinque) dalle\nOrganizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice\nPresidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi\ndell’art. 4 dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre\n2015, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto membro\nespressione di parte sindacale è designato – a rotazione seguendo il\ncriterio della maggiore rappresentatività – da una delle altre\nOrganizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione, nell’ambito della Sezione Speciale di cui\nall’art. 12, gestisce l’attività del F.O.C. secondo le attribuzioni\nriconosciute dal Regolamento del “Fondo nazionale per il sostegno\ndell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)” del 31 maggio 2012,\nallegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio\ndi Amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>coordina l’attività dell’Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore,\nl’attività amministrativa, contabile ed operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione\ninterna dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti\ne delle attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e\nconsuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal\nConsiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni\nvalgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle\nriunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei\nRevisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti\ndelegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste\nper i componenti il Comitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presidente – Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e la firma sociale,\nsovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il\nConsiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli\nviene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente sono nominati dal Consiglio\ndi Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il\nPresidente è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione\ndesignati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di\nAmministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività dell’Ente è curata da un Coordinatore nominato dal\nConsiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di comprovata\nprofessionalità ed esperienza. Il Coordinatore esegue le deliberazioni degli\nOrgani sociali ai quali risponde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Coordinatore, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal\nConsiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione e partecipa, senza\ndiritto di voto, alle riunioni dei predetti Organi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per l’espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del\nsupporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di\nAmministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente e redige\ntrimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività\nsvolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello\nsvolgimento delle rispettive funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) cura la tenuta e l’aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la\nprima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle\noperazioni eseguite dall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale\ndi cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti,\ncomposto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da\nulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere\nriconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di\nseguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il\nPresidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al\nCollegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle\npersone designate, in seno al collegio, dall’altra componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal\nRevisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica\no, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la\nsostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle\nrispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro\neffettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle\nriunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come\nprevisto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità\npreviste per i componenti i suddetti organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di\nAmministrazione come previsto dall’art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo\nad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera\ndimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a\nproporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo di rinnovo 19\ngennaio 2012 e dall’art. 32 del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e\nle aree professionali, e per le finalità di cui all’art. 3 del Regolamento\ndel F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell’Ente, gestita, secondo le\nmodalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di\nGestione di cui all’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rendiconto annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall’art.\n10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e\nfinanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione\nSpeciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività\ndell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno, ivi compreso quello\ndella Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio\ndi Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioglimento dell’Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla\ndevoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito\nl’Ente medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui\nattivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento,\nil patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa\ndestinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe\novvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall’organismo di\ncontrollo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n.\n662.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità\npreviste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito\nall’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere\ndi realizzare un Regolamento e procedere all’approvazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio\ndi Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 ottobre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>norma transitoria\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>passaggio alla dirigenza\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 11 luglio 1999, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>passaggio alla dirigenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto nell’Accordo quadro 28 febbraio 1998 la nuova\ndirigenza sarà ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del\npersonale dell’impresa: a tal fine l’inquadramento di dirigente sarà\nattribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti,\npreviste dal citato accordo quadro del 28 febbraio 1998, troveranno\napplicazione, trascorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai\nquali verrà attribuito dall’impresa tale inquadramento ai sensi del comma\nche precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna impresa, pertanto, individuerà – tra i funzionari cui è\nattualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai\nquali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed\norganizzazione dell’impresa stessa, l’inquadramento da dirigente,\ninformando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità\nadottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di retribuzione\neccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà riassorbibile per effetto\ndi futuri incrementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione dei commi che precedono è connessa temporalmente\nall’espletamento della procedura prevista dal presente contratto in materia\ndi quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione\ndel nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione\nle corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (ccnl ABI 22\ngiugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che l’assegno ad personam di cui al comma\n4 della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio\ndi rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine\nrapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>nuova struttura contrattuale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 28 febbraio 1998, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuova struttura contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto\nattiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline\ndifferenziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno\n1997, garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo di\nregole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà\ndue contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il\nrestante personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) nuova dirigenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si individuerà una dirigenza “allargata” che sarà indicativamente\nricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale\ndell’impresa; a questo fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito\nad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto ciascuna impresa individuerà – tra i funzionari cui è\nattualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai\nquali attribuire, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed\norganizzazione dell’impresa stessa, l’inquadramento da dirigente,\ninformando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità\nadottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico\ncorrispondente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore\nall’attuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati\ncome dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno\nad personam. Fermo quanto stabilito all’art. 8 del presente accordo quadro,\ntale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina\ncontrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in\nsede di adeguamento di quella attuale. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>come “declaratoria” di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la\nseguente: “Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali –\nsussistendo le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice\ncivile ed in quanto ricoprano nell’impresa un ruolo caratterizzato da un\nelevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed\nesplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al\nfine di realizzare gli obiettivi dell’impresa – siano dalle rispettive\nimprese cui appartengono come tali qualificati”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la cessazione del rapporto ad iniziativa dell’impresa – in analogia a\nquanto praticato al riguardo per la dirigenza degli altri settori – sarà\nregolata esclusivamente dalle norme del codice civile, prevedendo\nl’introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall’impresa\nl’inquadramento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno\nda tale riconoscimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e\nsulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch2>APPENDICE N. 9 \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO\n(F.O.C.) REGOLAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 31 maggio 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 – Denominazione e finalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del\ncredito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri\ndirettivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con\nl’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità\npreviste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione\nstabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando,\nin particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al\nFondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il\nsostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le\nmodalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 – Oggetto del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per\nil tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del\nrelativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità,\nsvolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a\nlivello nazionale di attribuire allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di\nEnbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle\nprestazioni del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di\nGestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il\nComitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali\nannuali coincidenti con l’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2018, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i\ncontratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento\ndelle residue attività connesse all’operatività del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale – Contributi dei\nlavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19\ngennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi\ndei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali\ndestinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo\nindeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via\nsperimentale, per gli anni 2012-2018, salva proroga stabilita per accordo fra\nle Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che\nabbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che\nconferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono\ntenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto\nconferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi\nad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con riguardo ai\u002Falle\nlavoratori\u002Flavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa\narticolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione\nd’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia\nad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10\ngennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti\ndipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo\npari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti.\nPer il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è\nfissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune\ncriterio contrattuale: 1\u002F360 della retribuzione annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento\nverseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro\nretribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di\nGestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di\nlavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico\n(lavoratori\u002Flavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi\ncompresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente.\nLimitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30\ngiugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 – Mancato\u002FRitardato versamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere\neseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità\ncomunicate dal Comitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente\ndeve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella\nmisura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero\nnella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta\nne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni\u002Fstabilizzazioni a\ntempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante,\neffettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore\u002Flavoratrice che venga\nassunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giovani disoccupati fino a 32 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratori\u002Flavoratrici in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10\nsettembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi\ndi assunzione a tempo indeterminato di lavoratori\u002Flavoratrici con rapporti di\nlavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a\ntermine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di\nsomministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione\ndel presente Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza\ndelle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a\ncoprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad\ninsindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in\nmisura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare\ndomanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun\u002Fa\nlavoratore\u002Flavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente\nRegolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in\nregola con i versamenti previsti dall’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono\nprese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di\npresentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato\nmedesimo definirà tempo per tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla\npresentazione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda\nrichiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la sussistenza, in capo ai\u002Falle lavoratori\u002Flavoratrici per i quali è\nrichiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione\ndei criteri di cui agli artt. 4 e 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in generale, la completezza della documentazione inoltrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque,\nl’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione\nall’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione\ninviatale, pena la decadenza della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai\nprecedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1,\nl’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la\ndomanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto\ndella domanda, l’avvenuta assunzione\u002Fstabilizzazione del rapporto del\u002Fdei\nlavoratore\u002Fi per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30\ngiorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non\nsuperiore a 6 mesi dalla domanda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima\ntempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente\nai\u002Falle lavoratori\u002Flavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di\naccesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di\nprova o per dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei\nlimiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione\u002Fstabilizzazione del\nrapporto del\u002Fdei lavoratore\u002Fi per i quali la domanda è stata accolta, previa\ncomunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del\u002Fdegli\ninteressato\u002Fi con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo\ndi dodici mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del\nterzo anno di permanenza in servizio del\u002Fdegli interessato\u002Fi, previa\ncomunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del\nregolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione\nall’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di\napprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al\nricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato\ndall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati\nalle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di\ngestione per l’attività svolta dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il\nComitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 – Rendiconto annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto\neconomico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della\nSezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre\nattività di Enbicredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione\ngli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e\nlivelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di\ncui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle\nprestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 – Comunicazioni e recapiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti,\ncomunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare\nriferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi\noperative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito\nistituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al\nrispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del\nGarante per la privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 – Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si\napplica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del\n1998*.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in\nmerito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione\nSpeciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo\nper la parte relativa alle prestazioni a favore dei\u002Fdelle\nlavoratori\u002Flavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà\nespansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento\ndell’Accordo quadro 8 luglio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del\npresente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager\ndi contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure\napicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere\nDelegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne\nle figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione\nfissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>accordo quadro sugli assetti contrattuali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>regole per un contratto sostenibile\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 24 ottobre 2011, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di\ncategoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni\ncoerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha\ncontribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore\nbancario caratterizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi\ndi concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di\nriorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte\ndegli operatori nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di\ninnovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello\nnazionale che a livello di gruppo e\u002Fo aziendale, hanno contribuito\nsignificativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al\nriposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario\nitaliano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto\nper mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di\nacquisto delle retribuzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo\nprofessionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore\nsintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale,\nhanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni\nsindacali del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di\nsemplificazione dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle\nprofessionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di\nun modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti\nelementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui\nquali basare la crescita e lo sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono\nrinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie,\nsostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi\nfinanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a\ncarico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di\naffrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e\ncompetitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti\nadeguati alla complessità del momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede\ninfatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi\nrestando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità,\nrealizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata\ncompetitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni\nsindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza,\nflessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per\nlo sviluppo dei fattori per l’occupazione stabile e tutelata, e per la\nsalvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare\nun Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle\naziende del comparto creditizio e finanziario”, nella convinzione che lo\nsviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori\ncondivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di\nrelazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del\nsettore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo\nsviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di\nfissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di\nrappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini\ndel rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi,\nin coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al\nparagrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo\ne dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e\ndell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al\nsistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1\na 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10\ngennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assetti contrattuali del settore prevedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di\ncategoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica,\nche ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per\nl’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla\npredetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\naccordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio\n2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo,\nalle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in\nparte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli\nambiti di applicazione definiti da detto ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi\nsindacali di cui all’accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere\nnorme e\u002Fo articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità\ndelle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I\ncontratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in\nvia sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed\noccupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali\nderivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti\nristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni, specifiche intese modificative di\nregolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, secondo le modalità\ne gli ambiti disciplinati dal ccnl stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente\nrinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima\ndella scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la dinamica degli effetti economici del ccnl, le Parti adotteranno,\ntempo per tempo, l’indice previsionale relativo all’andamento dei prezzi al\nconsumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno\nrinnovato il relativo ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti\nprocederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa\nsignificatività, tra l’inflazione prevista di cui al comma che precede e\nquella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti\nper la definizione della dinamica degli effetti economici del ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato\ncon effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 (Base di calcolo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ai fini dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione,\ndefiniranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia\nquando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e\nreddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per\nla definizione degli incrementi e la misura dell’applicazione dell’indice\nprevisionale alle componenti della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 (Procedure per il rinnovo del ccnl)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI\nin tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima\ndella scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di\neccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e\nfavorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un ccnl in\nscadenza e quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl\ne comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione\nmessa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli\nimpegni di cui sopra determinerà – a carico dei Sindacati responsabili della\nviolazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali –\nl’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L.\n12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl’applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3\nmesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un\napposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione\nprevisto applicato alla voce stipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza\ndell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si\nimpegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da\norganizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti,\ndestinatari del ccnl medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4\ndell’accordo 7 luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono\nsottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi\ncon voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo\ndel ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo alinea, primo\ncomma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio\ndell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a\nlivello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono\nsottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi\ncon voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma\nche precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il\npersonale dipendente dell’azienda\u002Fe interessata\u002Fe e vincolano tutte le\nOrganizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli\nOrganismi sindacali – legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti –\nche li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi\niscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda\u002Fe\ninteressata\u002Fe rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea,\nprimo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura\ndelle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti\ndi cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei\ncontratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari\na 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora\nrinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi\ndalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le\nSegreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese\nsuccessivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle\nrelative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di\nsecondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in\nmateria di libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il\nriconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel\nmedesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà\neconomico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore\ndei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello\ne che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto\nspettante per contratto collettivo nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai\nrisultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e\u002Fo\nredditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente\nsulla base di risultanze di bilancio e\u002Fo organizzative, deve permanere e la\npredetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio\naziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività\naziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della\nretribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano\nrichiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla\ncontrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare,\nrendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad\nincentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione\ndi secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di\nobiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché\nai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione\nall’art. 26 del DL n. 98 del 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Art. 6 (Forme di bilateralità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della\ntrasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di\nfavorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad\nincentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza\nsanitaria e previdenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito,\nCassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore\ndel Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione\nProsolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad\nessi demandate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 (Rispetto delle regole)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a\ncriteri di semplificazione e razionalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le\nprevisioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti\nda questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto,\nallo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni\nlivello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma\ndeterminazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di\nrelazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 7 luglio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente\n4° comma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto\ndagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali – e comunque per un\nmassimo di quattro anni – trascorso il quale la comunicazione di cui al comma\nprecedente deve essere rinnovata.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"healthandsafetypolicy":44,"hiv":48,"healthcareaccessrelatives":52,"healthandsafetytraining":56,"jobclassifaction1":60,"pensionfund":64,"contracttrial":68,"sicknesspay":72,"JOBTYPE_descriptions":76,"childcare":78,"trainingprogrammes":82,"paidmaternityleave":86,"healthcareaccess":90,"jobsecuritymothers":93,"multinationalcompany":97,"cbamemtrad":101,"longtermillness":105,"contractseverancepay":109,"PAYSCALES_trigger":113,"LOWWAGE_trigger":117,"ONCERISE_trigger":121,"ONCERISE2_trigger":125,"SENIOR_trigger":129,"legalassistance_trigger":133,"cbadate_start":137,"cbadate_end":141,"unemploymentfund":143,"disabilityfund":147,"trainingfund":151,"equalitymonitoring":155,"equalityotherclause":159,"discrimination":163,"PAIDLEAV_trigger":167,"hourspday_select":171,"hourspweek_select":175,"PAYSCALES_period":177,"funeralpay":179},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"healthandsafetypolicy","Al medesimo scopo le Parti stipulanti co","Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio\nnazionale paritetico che avrà il compito di:\n\nanalizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel\nsistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad\nesempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;\n\nnonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche\nche possono contribuire positivamente a promuovere il “valore”\ndell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:\n\nrelazioni sindacali ai vari livelli;\n\nassetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;\n\nsalute e sicurezza sul lavoro;",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"hiv","4. I periodi suindicati sono aumentati d","4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"healthcareaccessrelatives","Art. 22 – Assistenza sanitaria 1. La spe","Art. 22 – Assistenza sanitaria\n\n\n\n1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere\nassistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie\no infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per\nil relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre\nall’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce\nall’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura\nviene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"healthandsafetytraining","4. riconoscono che l’obiettivo di cui al","4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone\nl’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale,\nun’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro,\nl’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle\nprestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli\ninterventi in materia di salute e sicurezza;",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"jobclassifaction1","Art. 2 – Inquadramento 1. Ai fini del pr","Art. 2 – Inquadramento\n\n\n\n1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori\u002Flavoratrici\nsubordinati, ai sensi dell’art. 2094 c.c., come tali qualificati\ndall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado\ndi professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro\nfunzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare\ngli obiettivi dell’impresa.\n\n2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’impresa\nindividua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità,\nsia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete\ncommerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche\ncomportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede\nnazionale.\n\n3. L’impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria\ncirca gli effetti conseguenti all’applicazione del comma che precede.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","Impegno delle Parti nazionali 1. Le Part","Impegno delle Parti nazionali\n\n\n\n1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di\nforme di previdenza complementare aziendale.\n\n2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contracttrial","Art. 3 – Prova L’effettuazione del perio","Art. 3 – Prova\n\n\n\nL’effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., può\nessere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non\nsuperiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi,\nse all’uopo intervenga accordo fra le parti.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"sicknesspay","Art. 16 – Malattie e infortuni 1. In cas","Art. 16 – Malattie e infortuni\n\n\n\n1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa\nconserva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia\nsuperato il periodo di prova per:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n      \n      mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      a) fino a 5 anni\n      \n      6\n      \n    \n    \n      b) da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\n      \n      8\n      \n    \n    \n      c) da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\n      \n      12\n      \n    \n    \n      d) da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\n      \n      15\n      \n    \n    \n      e) oltre i 20 anni e fino a 25\n        anni\n      \n      18\n      \n    \n    \n      f) oltre i 25 anni\n      \n      22\n      \n    \n  \n",{"bindId":77,"name":62,"text":63},"JOBTYPE_descriptions",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"childcare","Art. 15 – Congedi per motivi personali S","Art. 15 – Congedi per motivi personali\n\n\n\nSu richiesta del dirigente l’impresa può concedere un congedo\nstraordinario per comprovate necessità personali o familiari. Durante tale\nperiodo non è dovuto il trattamento economico.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"trainingprogrammes","Art. 20 – Formazione e aggiornamento pro","Art. 20 – Formazione e aggiornamento professionale\n\nPremessa\n\n\n\nAlla luce dell’internazionalizzazione dei mercati, dei processi di\nristrutturazione e di aggregazione in atto nell’industria finanziaria, della\nrepentina evoluzione tecnologica, nonché dell’innovazione dei prodotti e dei\nservizi bancari, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità\ndella formazione e dell’aggiornamento professionale dei dirigenti.\n\nAi fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti\ndai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e\nregionali – di finanziamento della formazione manageriale.\n\n\n\n1. L’impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione\nmanageriale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con\niniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed\nadeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle\nresponsabilità affidate.\n\n2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei\nconfronti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più\navanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per\nesigenze rilevanti di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione, occorra favorire\nl’occupabilità.\n\n3. L’impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria\nin merito ai criteri adottati in materia.\n\n4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni\nin ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.\n\n5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra\nl’impresa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il\nmedesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"paidmaternityleave","Art. 17 – Maternità 1. Durante il conged","Art. 17 – Maternità\n\n\n\n1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente\ncompete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in\nservizio, nel limite massimo di cinque mesi.\n\n2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione\ndi trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\n\n3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\n\n4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi\na causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in\nservizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove attività nel\nfrattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che –\nnell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il\nreinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la\nprofessionalità.",{"bindId":91,"name":54,"text":92},"healthcareaccess","Art. 22 – Assistenza sanitaria\n\n\n\n1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere\nassistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie\no infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per\nil relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre\nall’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce\nall’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura\nviene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.\n\n2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di\nrinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra\nle medesime Parti stipulanti il presente contratto.\n\n3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di\n€ 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso\nsingole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove\ninferiore.\n\n4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere\nassistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine\nrapporto.\n\n5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie\ndel ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni\naziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma\ntransitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.\n\nArt. 23 – Long term care\n\n\n\n1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa\nper long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed\ninvalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non\nautosufficienza.\n\n2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di\nassistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito\n(Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio\n2012, a € 400 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di\ngennaio di ogni anno (€ 200 fino al 31 dicembre 2011).\n\n3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il\nfunzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura\nassicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali\ndel versamento).",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"jobsecuritymothers","4. I dirigenti che sono stati assenti da","4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi\na causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in\nservizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove attività nel\nfrattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che –\nnell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il\nreinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la\nprofessionalità.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"multinationalcompany","il Comitato per gli Affari Sindacali e d","il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal\nPresidente Alessandro Profumo, da Camillo Venesio, Massimo Basso Ricci, Wilma\nBorello, Massimiliano Calvi, Cesare Castelbarco Albani, Adriano Cauduro, Paolo\nCornetta, Giuseppe Corni, Ilaria Dalla Riva, Alfio Filosomi, Anna Grosso,\nEliano Lodesani, Antonio Maurino, Cristina Merati, Mario Giuseppe Napoli,\nPatrizia Ordasso, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Emanuele Recchia,\nGianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Elvio\nSonnino, Roberto Speziotto, Stefano Verdi, Dino Zampieron e dal Direttore\nGenerale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione\nSindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e\nVittorio Cianchi, con la collaborazione del Vice Direttore Generale Gianfranco\nTorriero e di Fabrizio Cirrincione, Silvio De Tommaso, Federico Falcioni,\nAngelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana\nTafani",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"cbamemtrad","la Federazione Autonoma Bancari Italiani","la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario\nGenerale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola, e\ndai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Franco Casini, Gianfranco\nBertinotti, Attilio Granelli, Giuseppe Milazzo, Mauro Morelli, Mauro Scarin,\nGiuliano Xausa e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Oscar Aragone,\nDelfo Azzolin, Luca Baroni, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio\nCarello, Stefano Cefaloni, Paolo Citterio, Leonardo Comucci, Ado Dalla Villa,\nEmanuele De Marchi, Gianni Debiasi, Cetty Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Angelo\nDi Cristo, Giovanni Donati, Danilo Donzelli, Luigi Ugo Falletta, Guido Fasano,\nGianpaolo Fontana, Alessandro Frontini, Giovanni Galli, Angelo Maranesi,\nLuciano Marzio, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio,\nCarlo Milazzo, Stefano Morini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Davide Natale,\nEttore Necchi, Franco Ottobre, Mattia Pari, Werner Pedoth, Danilo Piccioni,\nAldo Quarantiello, Carmelo Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Fabio\nScola, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Mauro Tessadrelli,\nCosimo Torraco, Alessandro Violini, Riccardo Zaglio; con l'assistenza di Marco\nBoltri, Responsabile del Coordinamento Fabi Dirigenti;\n\n\n\nla Federazione Italiana Rete dei Servizi e del Terziario (First-Cisl)\nrappresentata dal Segretario Generale Giulio Romani, dal Segretario Generale\nAggiunto Maurizio Arena, dai Segretari Nazionali Sabrina Brezzo, Alessando\nDelfino, Roberto Garibotti, Coordinatori Nazionali Mario Garcea, Filippo Arena,\nMauro Fanan, Riccardo Colombani, Sara Barberotti, Sergio Girgenti, Giacinto\nPalladino, Pierluigi Ledda, Mauro Incletolli, Antonio Rodolfo Valentini,\nClaudio Nobili, Silvana Paganessi, Umberto Bognani, Mario Chiacchio, Tiziano\nCoco, Alessandro Spaggiari;\n\n\n\nla Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito\n(Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai\nSegretari Nazionali Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano\nCalcagni, Luca Esposito, Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Maurizio Viscione,\nEnrico Segantini;\n\n\n\nla Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e\nAssicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai\nSegretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca\nPasserini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Alessandro Casagrande, Andrea\nFolco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, Domenicantonio\nValentini, Romolo D’Amico, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio\nSantiangeli;\n\n\n\nla Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio\nVerelli e dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo\nBernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico\nMarongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Vincenzo Fratta, Alessio Storace,\nPietro Agrillo, Patrizia Corvi, Enzo Gentili, Maurizio Gorza, Ennio Occhipinti,\nFilippo Virzì, Gabriele Voltolini;\n\n\n\nla Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal\nSegretario Generale Massimo Masi, dal Segretario Organizzativo Vito Pepe e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Paola Minzon, Renato\nPellegrini, Giovanna Ricci, Maria Teresa Ruzza, Mariangela Verga e dal\nCoordinatore personale Dirigente Sergio Limiti;\n\n\n\nl’Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) rappresentata dal Segretario\nGenerale Emilio Contrasto, dal Vice Segretario Generale Gabriele Slavazza e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Ettore Fremder, Antonio Liberatore, Sergio\nMattiacci, Antonio Sementilli, Roberto Vitantonio;",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"longtermillness","5. In caso di malattia di carattere onco","5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"contractseverancepay","Art. 27 – Trattamento di fine rapporto 1","Art. 27 – Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti\ncostitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se\ncon corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli\nemolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo\nrimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai\nsensi dell’art. 19 del presente contratto o, comunque, corrisposti con\nfinalità similari al dirigente trasferito o in missione.\n\n2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i\nfatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa,\nè possibile operare la compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., tra\nquanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di\nrisarcimento.\n\n3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull’ammontare\ndel danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre\nfino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale\nmaggior diritto dell’impresa stessa.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"PAYSCALES_trigger","Art. 8 – Trattamento economico 1. La str","Art. 8 – Trattamento economico\n\n\n\n1. La struttura del trattamento economico del dirigente – che viene\nfissato dall’impresa – è costituita, di massima, dallo stipendio e\ndall’eventuale assegno ad personam di cui al comma 4; il trattamento di cui\nal presente comma viene suddiviso in 13 mensilità.\n\n2. Per il periodo di vigenza del presente contratto la misura mensile dello\nstipendio è pari a € 5.025,23 a far tempo dal 1° dicembre 2010. Pertanto,\nil trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: €\n65.327,99.\n\n3. A far tempo dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di\nanzianità e all’importo ex ristrutturazione tabellare di cui all’art. 10\ndel ccnl 29 febbraio 2012 è abrogata, fatti salvi lo scatto e l’importo ex\nristrutturazione tabellare in corso di maturazione, le cui misure restano\nfissate dall’allegato 2 del predetto contratto collettivo.\n\n4. A far tempo dalla medesima data si trasforma in assegno ad personam, non\nriassorbibile, quanto già maturato a titolo di scatti di anzianità ed importo\nex ristrutturazione tabellare.\n\n5. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.\n\n\n\n* * *\n\n\n\nLa struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1°\ndicembre 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e\nrazionalizzazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che\nconcerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"LOWWAGE_trigger","2. Per il periodo di vigenza del present","2. Per il periodo di vigenza del presente contratto la misura mensile dello\nstipendio è pari a € 5.025,23 a far tempo dal 1° dicembre 2010. Pertanto,\nil trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: €\n65.327,99.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"ONCERISE_trigger","Art. 9 – Tredicesima mensilità 1. Al dir","Art. 9 – Tredicesima mensilità\n\n\n\n1. Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.\n\n2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione ai mesi di servizio\nprestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.\n\n3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\n\n4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"ONCERISE2_trigger","Art. 10 – Premio aziendale L’impresa sta","Art. 10 – Premio aziendale\n\nL’impresa stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale\nai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"SENIOR_trigger","3. A far tempo dal 13 luglio 2015 la dis","3. A far tempo dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di\nanzianità e all’importo ex ristrutturazione tabellare di cui all’art. 10\ndel ccnl 29 febbraio 2012 è abrogata, fatti salvi lo scatto e l’importo ex\nristrutturazione tabellare in corso di maturazione, le cui misure restano\nfissate dall’allegato 2 del predetto contratto collettivo.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"legalassistance_trigger","Art. 6 – Tutele per fatti commessi nell’","Art. 6 – Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni\n\n\n\n1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di\ngaranzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a\nfatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni\npecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a\ncarico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a\nscegliersi un legale di sua fiducia.\n\n2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndel lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa.\n\n3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà\npersonale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione\nfermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa\ndiversa.\n\n4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del\ndirigente, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico\ndell’impresa.\n\n5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’articolo che precede.\n\n6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo\ndeve darne immediata notizia all’impresa.\n\n7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si\napplicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\n\n8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia\nesercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle loro\nfunzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all’usura, Mifid e privacy.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"cbadate_start","Art. 35 – Decorrenze e scadenze 1. Il co","Art. 35 – Decorrenze e scadenze\n\n1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la\nparte normativa e per quella economica.\n\n2. Il presente contratto, salvo quanto previsto in singole norme, è in\nvigore, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 31\ndicembre 2018.",{"bindId":142,"name":139,"text":140},"cbadate_end",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"unemploymentfund","APPENDICE N. 9 FONDO NAZIONALE PER IL SO","APPENDICE N. 9 \n\nFONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO\n(F.O.C.) REGOLAMENTO\n\n\n\nRoma, 31 maggio 2012\n\n\n\n\n\nArt. 1 – Denominazione e finalità\n\n\n\n1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del\ncredito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri\ndirettivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con\nl’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità\npreviste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.\n\n2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione\nstabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando,\nin particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al\nFondo stesso.\n\n3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il\nsostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le\nmodalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.\n\n\n\nArt. 2 – Oggetto del Regolamento\n\n\n\n1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per\nil tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del\nrelativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità,\nsvolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a\nlivello nazionale di attribuire allo stesso.\n\n\n\nArt. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale\n\n\n\n1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di\nEnbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle\nprestazioni del Fondo.\n\n2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di\nGestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il\nComitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.\n\n3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali\nannuali coincidenti con l’anno solare.\n\n4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2018, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i\ncontratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento\ndelle residue attività connesse all’operatività del Fondo.\n\n\n\nArt. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale – Contributi dei\nlavoratori\n\n\n\n1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19\ngennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi\ndei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali\ndestinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo\nindeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via\nsperimentale, per gli anni 2012-2018, salva proroga stabilita per accordo fra\nle Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\n2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che\nabbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che\nconferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono\ntenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto\nconferimento.\n\n3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi\nad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con riguardo ai\u002Falle\nlavoratori\u002Flavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa\narticolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione\nd’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia\nad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10\ngennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti\ndipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo\npari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti.\nPer il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è\nfissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione\nlavorativa.\n\nAi fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune\ncriterio contrattuale: 1\u002F360 della retribuzione annua.\n\nI dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento\nverseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro\nretribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.\n\n4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di\nGestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di\nlavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico\n(lavoratori\u002Flavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi\ncompresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente.\nLimitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30\ngiugno.\n\n\n\nArt. 5 – Mancato\u002FRitardato versamento\n\n\n\n1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere\neseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità\ncomunicate dal Comitato di Gestione.\n\n2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente\ndeve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella\nmisura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero\nnella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta\nne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.\n\n\n\nArt. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende\n\n\n\n1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni\u002Fstabilizzazioni a\ntempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante,\neffettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2018.\n\n2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore\u002Flavoratrice che venga\nassunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti\ncondizioni:\n\ngiovani disoccupati fino a 32 anni di età;\n\ndisoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratori\u002Flavoratrici in mobilità;\n\ndonne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10\nsettembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);\n\ndisabili;\n\nlavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\n\nNei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20%.\n\n3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi\ndi assunzione a tempo indeterminato di lavoratori\u002Flavoratrici con rapporti di\nlavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a\ntermine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di\nsomministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione\ndel presente Regolamento.\n\n4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza\ndelle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.\n\n5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a\ncoprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad\ninsindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in\nmisura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.\n\n\n\nArt. 7 – Domanda di accesso alla prestazione\n\n\n\n1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare\ndomanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun\u002Fa\nlavoratore\u002Flavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente\nRegolamento.\n\n2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in\nregola con i versamenti previsti dall’art. 4.\n\n3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono\nprese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di\npresentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato\nmedesimo definirà tempo per tempo.\n\n\n\nArt. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni\n\n\n\n1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla\npresentazione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in\nparticolare:\n\nil regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda\nrichiedente;\n\nla sussistenza, in capo ai\u002Falle lavoratori\u002Flavoratrici per i quali è\nrichiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;\n\nla titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione\ndei criteri di cui agli artt. 4 e 6;\n\nin generale, la completezza della documentazione inoltrata.\n\n\n\n2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque,\nl’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione\nall’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione\ninviatale, pena la decadenza della domanda.\n\n3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai\nprecedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1,\nl’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la\ndomanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.\n\n4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto\ndella domanda, l’avvenuta assunzione\u002Fstabilizzazione del rapporto del\u002Fdei\nlavoratore\u002Fi per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30\ngiorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non\nsuperiore a 6 mesi dalla domanda stessa.\n\n5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima\ntempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente\nai\u002Falle lavoratori\u002Flavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di\naccesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di\nprova o per dimissioni.\n\n6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei\nlimiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:\n\nil primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione\u002Fstabilizzazione del\nrapporto del\u002Fdei lavoratore\u002Fi per i quali la domanda è stata accolta, previa\ncomunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del\u002Fdegli\ninteressato\u002Fi con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo\ndi dodici mesi;\n\ni versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del\nterzo anno di permanenza in servizio del\u002Fdegli interessato\u002Fi, previa\ncomunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del\nregolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;\n\nnel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione\nall’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di\napprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\n\n\n\n7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al\nricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato\ndall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.\n\n\n\nArt. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione\n\n\n\n1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati\nalle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di\ngestione per l’attività svolta dal Fondo.\n\n2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il\nComitato di Gestione.\n\n\n\nArt. 10 – Rendiconto annuale\n\n\n\n1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto\neconomico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della\nSezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre\nattività di Enbicredito.\n\n2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione\ngli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e\nlivelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di\ncui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle\nprestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.\n\n\n\nArt. 11 – Comunicazioni e recapiti\n\n\n\n1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti,\ncomunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare\nriferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi\noperative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito\nistituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.\n\n\n\nArt. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali\n\n\n\n1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al\nrispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del\nGarante per la privacy.\n\n\n\nArt. 13 – Disposizioni finali\n\n\n\n1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si\napplica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del\n1998*.\n\n2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in\nmerito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione\nSpeciale.\n\n\n\n* * *\n\n\n\nLe Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo\nper la parte relativa alle prestazioni a favore dei\u002Fdelle\nlavoratori\u002Flavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà\nespansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento\ndell’Accordo quadro 8 luglio 2011.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nAi fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del\npresente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager\ndi contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure\napicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere\nDelegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne\nle figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione\nfissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"disabilityfund","APPENDICE N. 1 provvidenze per i disabil","APPENDICE N. 1\n\nprovvidenze per i disabili\n\n\n\n1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in\natto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o\npersona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la\nindividuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per\ngrave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini\ndell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di €\n103,29.\n\n2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun\nanno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del\nportatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea\ncertificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere\ndelle condizioni richieste.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"trainingfund","Articolo 3 Scopo L’Ente bilaterale nazio","Articolo 3\n\nScopo\n\nL’Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e\nsostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad\ninterventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale\nesistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese\nsottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l’ABI e le Organizzazioni\nsindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di\nAmministrazione.\n\nIn particolare, l’Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:\n\na) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di\nriqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da\nrealizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture\nscolastiche e universitarie;\n\nb) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel\nsettore del credito e ricerche – anche in raccordo con le attività\ndell’Osservatorio nazionale – sui temi della formazione;\n\nc) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi\ninterprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio,\nle Regioni e\u002Fo con altri Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di formazione;\n\nd) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti\ndelle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di\naccesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;\n\ne) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di\npresentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la\ntitolarità per acquisire i relativi finanziamenti;\n\nf) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello\ndelle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.\n\ng) gestire, tramite l’apposita Sezione Speciale di cui all’art. 12,\nl’attività del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel\nsettore del credito (F.O.C.).\n\nL’Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità –\nsvolgendo i relativi compiti e funzioni – che le Parti contrattuali\nconcorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno\nrecepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.\n\n\n\nArticolo 4",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"equalitymonitoring","Art. 6 (Forme di bilateralità) Le Parti ","Art. 6 (Forme di bilateralità)\n\n\n\nLe Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della\ntrasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di\nfavorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad\nincentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza\nsanitaria e previdenza complementare).\n\nPiù in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito,\nCassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore\ndel Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione\nProsolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad\nessi demandate.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"equalityotherclause","2. Il Fondo provvede ad erogare alle Azi","2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore\u002Flavoratrice che venga\nassunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti\ncondizioni:\n\ngiovani disoccupati fino a 32 anni di età;\n\ndisoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratori\u002Flavoratrici in mobilità;\n\ndonne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10\nsettembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);\n\ndisabili;\n\nlavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\n\nNei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20%.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"discrimination","5. si impegnano ad adoperarsi attivament","5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato\nglobale – vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività\nimprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si\ncontrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso,\netà, disabilità, opinioni politiche e sindacali;",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"PAIDLEAV_trigger","Art. 12 – Ferie 1. Il dirigente ha dirit","Art. 12 – Ferie\n\n\n\n1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.\n\n2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che\nsvolge la propria attività presso unità operante al sabato.\n\n3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento,\ndurante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2\ngiorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31\ndicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione\ndi mese, con un massimo di 20 giorni.\n\n4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12\nmarzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano\nrispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel\ncorso del primo o del secondo semestre.\n\n5. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie\nquando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del\ndirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto\nal rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il dirigente stesso\ndimostri di aver sostenuto.\n\n6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta\ndell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il\ndirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.\n\n7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente\nfissato.\n\n8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia\ngià usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a\ntanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno\nquanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso\nanno (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata).\n\n9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza\nnon supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica\nper i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.\n\n10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal\ndirigente immediatamente denunciati all’impresa.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"hourspday_select","Resta fermo che le norme di legge o cont","Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e\nsulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.",{"bindId":176,"name":173,"text":174},"hourspweek_select",{"bindId":178,"name":119,"text":120},"PAYSCALES_period",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"funeralpay","5. In caso di morte del dirigente, compe","5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al\ntrattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che\nsarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata\ndovuta ad iniziativa dell’impresa.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali 2015 2018 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-07-13\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5025.23\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[188],{"title":37,"slug":33},[190],{"type":191,"data":192},"call_to_action_body_block",{"title":193,"description":194,"variant":195,"link":196},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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