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LAVORO PER I\nDIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI\nFARMACIE, PARAFARMACIE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MAGAZZINI FARMACEUTICI ALL’INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Applicabilità del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza e durata del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 8 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo parziale post maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mutamento di mansioni e di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 12 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale e festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenza e permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 19 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario e notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Missioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Variazione di sede lavorativa e trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indumenti di lavoro e D.P.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di bilinguismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copertura assicurativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistenza di malattia o infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di malattia o infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamo alle armi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sospensione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Doveri dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiornamento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 41 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione Continua E.C.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Certificato di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di pensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ente Bilaterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prerogative e funzione dei sindacati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina dello sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modifiche dell’organizzazione aziendale – organici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza Complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione, fusione o trasformazione dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo di lavoro classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comitato Pari Opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLO 60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento Economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella Retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella scatti anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella aumenti retributivi 2013-2014-2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella una Tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>IPOTESI DI ACCORDO PER IL\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE\nGESTITE O PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE,\nMAGAZZINI FARMACEUTICI ALL’INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Roma, 22 luglio 2013\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentata da Roberto Bolognesi, Egidio\nCampari, Giuliano Masina, Susanna Fucini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI\n(FILCAMS-CGIL) rappresentata da Danilo Lelli e Luciana Mastrocola, la\nFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO\n— FISASCAT\u002FCISL rappresentata da Rosetta Raso, L’UNIONE ITALIANA LAVORATORI\nTURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata da Antonio Vargiu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOFARM e le parti firmatarie del presente CCNL vista la difficile\nsituazione in cui versa il settore distributivo del farmaco, constatata la\nnecessità di trovare nello strumento contrattuale le migliori forme per\nsuperare lo stato di crisi in essere con gli evidenti sforzi sostenuti dalle\nparti medesime per addivenire ad un accordo ritengono necessario quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 — assoluto mantenimento dei diritti acquisiti dalle risorse umane che\noperano nelle aziende della sfera di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 — la necessità di operare ad ogni livello e con ogni forza disponibile\nper la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle realtà rappresentate da\nA.S.SO.FARM; ritenendo le stesse strategiche ed essenziali per la missione del\nsettore farmaceutico comunale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 — assoluta fermezza nel contrastare ogni forma di lavoro non\nregolarizzato dal presente CCNL, individuando nei nuovi investimenti economici\nle possibilità di sviluppo delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel presente quadro le parti si impegnano ad osservare e monitorare gli\nsviluppi della situazione economica e di mercato del settore, nel corso di\napplicazione del presente contratto affinché, alla scadenza, si possa operare\nin maniera congiunta e con gli strumenti che verranno concordemente adottati\nper favorire le migliori condizioni ai lavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula del presente CCNL deve rappresentare lo strumento attraverso cui\nsancire non solo le conclusioni di una complessa fase negoziale, bensì il\npunto più avanzato di formazione e crescita di un confronto globale tra le\nparti, tutte consapevoli del valore delle sfide che attendono le Farmacie\nComunali e l’Associazione che le rappresenta ed i lavoratori\u002Flavoratrici del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Applicabilità del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di\nlavoro tra le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti\nlocali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini all’ingrosso, Laboratori\nfarmaceutici, ed i loro dipendenti, ad eccezione di quelli che hanno la\nqualifica di dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pur confermando il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello\naziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene\nche rientra nell’esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a\nlivello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla\ncontrattazione di secondo livello ed in particolare i livelli retributivi e\nrelativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata\ndell’orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il presente contratto collettivo nazionale indica esplicitamente e\ntassativamente le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il testo integrale del presente contratto collettivo nazionale\ncomprensivo delle allegate tabelle dovrà essere costantemente reso disponibile\ned aggiornato sul sito internet www.assofarm.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>ARTICOLO 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e durata del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale, sia per i contenuti normativi\nsia per quelli economici, decorre dalla data di sottoscrizione (ove non\nspecificato diversamente) ed avrà durata fino al 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga\ndata disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni\nstipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si\napplica comunque sino al suo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per quanto attiene le procedure di rinnovo, la piattaforma sarà\npresentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi\nprima della scadenza. La parte destinataria della piattaforma convocherà il\nprimo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione\ndella piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale, che costituisce una\nregolamentazione unitaria ed inscindibile nel suo complesso sostituisce, dalla\ndata della sua entrata in vigore, tutte le norme dei precedenti contratti\ncollettivi, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e\nconsuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti\nnell’ambito di ogni singolo istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Condizioni di miglior favore saranno mantenute “ad personam” da\ncoloro che ne godono all’entrata in vigore del presente contratto, comprese\nquelle derivanti dall’armonizzazione effettuata da eventuali trasformazioni\nda gestioni comunali e in via eccezionale, potranno essere mantenute\naziendalmente per tutti i lavoratori mediante accordi locali, nel rispetto del\ncontenuto e dello spirito del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il superminimo contrattuale eventualmente spettante ai dipendenti già in\nforza al 31 dicembre 2012 (o fino alla data del presente accordo di rinnovo nei\ncasi di applicazione del CCNL 2007 oltre tale data) derivante dalla differenza\ntra l’applicazione della nuova tabella di retribuzione (allegato A) rispetto\nalla retribuzione individuale percepita alle date di cui sopra, viene\nriconosciuto quale elemento non assorbibile ed erogato mensilmente per 14\nmensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e\nnon potrà essere assorbito da incrementi automatici di retribuzione (a\nqualunque titolo derivanti ed inclusi gli incrementi di retribuzione base\nprevisti dal presente e da futuri CCNL). L’assorbimento del superminimo\ncontrattuale è previsto, fino a concorrenza, unicamente in caso di passaggio a\nlivello contrattuale superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Oltre che alle norme del presente contratto collettivo nazionale, il\ndipendente deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che saranno stabilite\ndall’azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al\ndipendente stesso dal contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei\nlavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L’assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle\ndisposizioni di legge vigenti in materia, della normativa comunitaria e del\npresente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’assunzione viene comunicata all’interessato con lettera nella quale\nè indicato, come previsto dalla vigente legislazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata dell’eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la qualifica, l’area e il livello di inquadramento in base a quanto\nprevisto nel presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la sede di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto altresì ad adempiere a tutti gli obblighi\nprevisti dalla vigente normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’azienda,\nall’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche\nmansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ARTICOLO 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la\ndurata massima non potrà superare i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° Q e Primo Livello Super, 1° C 180 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Primo livello: 90 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Secondo livello: 60 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Terzo e quarto livello: 45 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quinto e sesto livello: 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. Da essi vanno esclusi\ni giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà\nessere inferiore al trattamento contrattuale stabilito per il livello al quale\nil dipendente è stato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante il periodo di prova l’azienda e il lavoratore potranno recedere\ndal contratto senza l’obbligo di preavviso; al lavoratore spetterà in ogni\ncaso il pagamento dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. All’atto del recesso compete al lavoratore anche il Trattamento di Fine\nRapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa\ned all’articolo 44 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso il\nlavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il\nperiodo di prova stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>ARTICOLO 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di\napprendistato è disciplinato dal presente articolo e dall’Allegato E al\npresente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato deve\navvenire in forma scritta ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita\ndall’articolo 6 del presente contratto collettivo nazionale con riferimento\nai relativi livelli di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La durata dell’apprendistato è fissata in quella massima prevista\ndalla legge di tre anni per le figure professionali inquadrate al Primo livello\nfarmacista collaboratore, Secondo, Terzo e Quarto livello di cui all’articolo\n10 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) sarà indicato un\ntutore\u002Freferente aziendale, che deve avere un inquadramento contrattuale di\nlivello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista;\nesperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui almeno due anni nell’area di\nattività della qualifica che l’apprendista dovrà conseguire; titoli di\nstudio di livello almeno pari a quello posseduto dall’apprendista\nprofessionalizzante all’atto dell’assunzione, quale figura di riferimento\nper il lavoratore assunto con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le parti, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa di legge,\npotranno recedere al termine del contratto di apprendistato con un preavviso di\n45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) verrà definita a cura delle\nparti la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali\ne specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo\nalla formazione medesima, secondo quanto disciplinato nell’Allegato E al\npresente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il numero complessivo di lavoratori con contratto di apprendistato che le\naziende possono assumere non può eccedere il rapporto di un apprendista per\nogni dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La malattia, l’infortunio, o altre cause sospensive del rapporto di\nlavoro superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di\nscadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei\nbenefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al\nlavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il lavoratore assunto col contratto di apprendistato gode\ndell’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro\nin caso di malattia, infortunio e maternità come previsto dal presente\ncontratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro\ndiversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista\ndalla vigente normativa di legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà,\nmediante acquisizione di idonea documentazione all’atto dell’assunzione,\ngli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore,\npurché dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano\ntrascorsi più di 365 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata\nminima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano\nformativo individuale, non potrà essere inferiore alle 24 ore settimanali,\nsenza riproporzionamento delle ore di formazione. Se l’Azienda non conferma\nin servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi\nsuccessivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine\ndel computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei lavoratori\ndimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante\nil periodo di prova, e di quelli licenziati per giusta causa o giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sarà garantita la\npossibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle\nmedesime condizioni dei lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25\naprile 2012 per i quali continuerà, fino a naturale scadenza, a trovare\napplicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di\napprendistato professionalizzante dal Contratto Collettivo Nazionale per i\nDipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali del gennaio 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le\nParti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale si incontreranno\nper apportare al presente articolo eventuali ed opportune modificazioni e\u002Fo\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello prestato con\norario ridotto rispetto a quello previsto dall’articolo 12 del presente\ncontratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore\ngiornaliere, lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a\ntempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale\no misto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti\nprevisti per il lavoratore a tempo pieno; a titolo meramente esemplificativo e\nnon esaustivo: retribuzione oraria, durata del periodo di prova, ferie annuali,\nastensione obbligatoria e congedo parentale per maternità e paternità,\nperiodo di conservazione del posto per malattia, infortunio, accesso ai servizi\nsociali della struttura lavorativa, norme sulla tutela di salute e sicurezza,\nformazione professionale, diritti sindacali ivi compresi quelli di cui al\ntitolo III della Legge 300\u002F70, i criteri di calcolo delle competenze indirette\ne differite previste dal presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in\nragione della ridotta prestazione lavorativa per quanto riguarda il trattamento\neconomico, l’importo della retribuzione feriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le causali in relazione alle quali è consentito richiedere al lavoratore\na tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate\nnelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. La variazione della collocazione temporale della prestazione del\nlavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili\npuò avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei\nrapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione\ndi clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico,\norganizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la\nprestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero\nmodificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei commi\n6) e 7) che precedono, comporta, a favore del lavoratore, un preavviso minimo\ndi sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché\nil diritto a percepire una maggiorazione, forfetaria ed onnicomprensiva, pari\nal 10% della retribuzione base mensile, per i primi tre mesi successivi\nall’intervenuto incremento o variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia\ncarattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria\nsarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della\nmodifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. L’esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in\naumento — in modo continuativo — la prestazione lavorativa non potrà\ncomunque protrarsi oltre diciotto mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è\nriconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo\nparziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano\n— nel corso dei sei mesi precedenti — inoltrato richiesta di trasformazione\ndel rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è\nriconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno\naventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano — nel\ncorso dei sei mesi precedenti — inoltrato richiesta di trasformazione del\nrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Con riferimento ai commi 12) e 13) che precedono, qualora la richiesta\nsia stata avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da\nricoprire, nel secondo livello di contrattazione verranno definiti criteri di\nprecedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili,\npotranno esercitare la facoltà di recesso, nei casi di cui al comma 16) che\nsegue, dando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un\nperiodo minimo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. I motivi che danno diritto all’esercizio della facoltà di recesso\nsono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivazioni presenti nell’art. 12 bis D.lgs. 61\u002F2000 e successive\nmodificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maternità e paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inabilità totale del coniuge, di un figlio, di un genitore, del\nconvivente di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è\npari al 35%, da calcolarsi sulla paga individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Forme strutturali di lavoro supplementare saranno oggetto di confronto\ntra le parti a livello aziendale ai fini del loro eventuale consolidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Ai fini del calcolo della percentuale dell’orario di lavoro a tempo\nparziale rispetto all’orario di lavoro di cui all’articolo 12 del presente\ncontratto collettivo nazionale verrà effettuata una divisione il cui\nnumeratore è rappresentato dal numero di ore contrattuali settimanali previste\ndal singolo contratto di lavoro a tempo parziale ed il cui denominatore è\nrappresentato dal numero di ore settimanali dell’orario di lavoro di cui\nall’articolo 12 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi\nfamiliari e\u002Fo personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di\nterapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso\nl’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo\nparziale verticale od orizzontale a seconda delle esigenze organizzative\naziendali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato\nnuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.\nRestano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>ARTICOLO 8 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro a tempo parziale post maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I dipendenti che rientrano dal congedo per maternità\u002Fpaternità hanno\ndiritto ad ottenere la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale alle seguenti condizioni, fatte salve le eccezioni\ndi cui ai punti seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) decorrenza: la trasformazione del contratto a tempo parziale è\nsubordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3° anno di vita\ndel bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) limite numerico alle trasformazioni: le trasformazioni dei rapporti di\nlavoro saranno concesse entro i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell’azienda concedere il\nlavoro a tempo parziale post maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: n° 1 unità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende oltre 50 dipendenti: 2%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) in caso di richieste in numero superiore ai predetti limiti calcolati\nmediante arrotondamento matematico all’unità (per eccesso o per difetto)\nverrà creato elenco delle richieste in attesa di essere esaudite in ordine di\ndata di ricezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la presentazione della richiesta è consentita a partire dalla data del\nparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) l’azienda accoglierà le richieste soltanto nei casi in cui vi sono in\norganico lavoratori tra loro fungibili e, per il personale che svolge mansioni\ndi coordinamento, l’azienda valuterà, ai fini dell’accoglimento della\ndomanda, la compatibilità dell’accoglimento della richiesta con le esigenze\ntecniche ed organizzative anche alla luce delle normative di legge\ndisciplinanti lo svolgimento dell’incarico assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) numero di ore settimanali: da 20 a 24. La durata verrà definita\ndall’azienda in funzione dell’organizzazione del reparto a cui il\ndipendente è assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) distribuzione oraria: da definirsi tra azienda e dipendente o tramite\naccordo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento del dipendente a diverso reparto che potrà\nverificarsi durante il rapporto di lavoro a tempo parziale, questi dovrà\ndichiarare, in fase di sottoscrizione della trasformazione del rapporto, la\npropria disponibilità a modificare l’orario di lavoro in funzione di\neventuali diversi orari di funzionamento del nuovo reparto (ad esempio diverso\ngiorno infrasettimanale di chiusura della Farmacia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente contratto\ncollettivo nazionale abbiano già in forza (per effetto di concessioni\nindividuali o per accordi stipulati a qualunque titolo) un numero di dipendenti\na tempo parziale superiore ai limiti indicati, saranno tenute\nall’applicazione del presente articolo nel momento in cui il numero dei\ncontratti a tempo parziale in essere scenderà al di sotto di tali limiti (per\neffetto di rinuncia all’orario ridotto o cessazione di rapporti di lavoro a\ntempo parziale) in modo progressivo e per un numero di trasformazioni pari ai\ncontratti part-time venuti a cessare, entro i limiti numerici massimi previsti\ndal presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>ARTICOLO 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è\nammessa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalle norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Oltre che dalle nonne di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale\nassunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano\ncompatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con\ncontratto di lavoro a termine o di cui l’azienda si può avvalere stipulando\nun contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente\nsuperiore ad una percentuale calcolata come media annua pari al 20% rispetto al\nnumero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell’azienda,\nad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge in vigore e fermo\nrestando le percentuali di cui al precedente comma 3), le Parti convengono che\nl’azienda potrà far ricorso ad assunzioni con contratti di lavoro a termine\nal fine di fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi\ndell’anno dovuti all’incidenza stagionale di alcune patologie quali, ad\nesempio, patologie influenzali e\u002Fo patologie allergiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Contratto senza causale (DL 76\u002F2013). Le parti si incontreranno entro i\n60 giorni successivi all’emanazione della legge di conversione per definire\nl’applicazione di tale istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In caso di cessazione prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato per dimissioni, il lavoratore è tenuto a rispettare i seguenti\ntermini di preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1° Q e 1° Super e 1° C: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello primo e secondo: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello terzo, quarto, quinto, sesto: 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono a partire dal giorno successivo la\npresentazione delle dimissioni in forma scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere\nstipulati nei casi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo\nstesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36\nmesi di lavoro effettivo, fatta salva la possibilità di estendere previo\naccordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo\nindividuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è classificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) QUADRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori inquadrati al livello 1°Q, al Primo Livello\nSuper, 1° C ossia quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei\ndirigenti, nei limiti delle direttive generali impartite dalla direzione\naziendale, ricoprono funzioni nell’ambito di posizioni di massimo livello\norganizzativo e\u002Fo sovrintendono con continuità ad unità produttive e\u002Fo ad\norganizzazioni o funzionali in campo sanitario e\u002Fo amministrativo e\u002Fo\ncommerciale, ovvero, pur sempre nei limiti delle direttive impartite dalla\ndirezione aziendale, svolgono in tali articolazioni, con ampia autonomia\noperativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1°Q:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacisti direttori di aziende che gestiscono fino a numero 3 farmacie\nanche quando abbiano la direzione di una di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capi servizio e\u002Fo responsabili di importanti settori aziendali\n(amministrativo, logistico, farmaceutico, etc.), i quali operino in aziende di\nparticolare complessità con compiti organizzativi e gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capi Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1° Super:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista Direttore di Farmacia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista Direttore di Magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1° C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Funzionario amministrativo, tecnico o commerciale cui vengano attribuite\nmansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione\ntecnica e\u002Fo di budget, con responsabilità di coordinamento di gruppi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista collaboratore cui è attribuito il compito di coadiuvare il\ndirettore di farmacia a struttura complessa con orario di apertura a battenti\naperti non inferiore a 12 ore giornaliere con carattere continuativo per\nl’arco dell’intero arco solare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista collaboratore cui è attribuita la responsabilità ed il\ncoordinamento di specifiche attività che riguardano l’intero comparto\naziendale e\u002Fo che svolge particolari funzioni diverse da quelle normalmente\nsvolte in farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) IMPIEGATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale\nanche con responsabilità di direzione esecutiva nel sovraintendere unità\nproduttive e che operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia\noperativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista Collaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio\ntecnico con strutture organizzative di particolare articolazione e\u002Fo che operi\nin condizioni di ampia autonomia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di C.E.D. e\u002Fo analista C.E.D. con elevata capacità di\nintervento e competenza professionale che analizza e realizza procedure\ninformatiche in strutture organizzative complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Biologo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello + 2 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso\nla stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo\ndi almeno 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello + 12 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso\nla stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo\ndi almeno 12 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al secondo livello appartengono lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo di altri\nlavoratori che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed\namministrativa, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista programmatore C.E.D.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo magazziniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al terzo livello appartengono i lavoratori che, utilizzando particolari\nconoscenze tecniche ed adeguata esperienza, svolgono attività anche con uso di\nstrumenti e macchinari, che comportano una adeguata capacità professionale\ncomunque acquisita, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo settore di magazzino che oltre a svolgere le mansioni del personale\nassegnato al settore, coordina e controlla l’operato del gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coadiutore specializzato di farmacia cui è affidata la conduzione di\nreparti autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di\nmateriale che intrattiene rapporti funzionali con altri settori aziendali e con\nrappresentanti esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari\nsettori della contabilità generale o nell’ambito tecnico-commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarto livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quarto livello appartengono i lavoratori adibiti a lavori che richiedono\nspecifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche\ncomunque acquisite, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti\nautonomi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore specializzato che esplichi mansioni in autonomia operativa nei\nvari reparti aziendali, anche in mobilità tra magazzino e farmacia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore di C.E.D.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto amministrativo e addetto tecnico, che svolge con maggiore\nprofessionalità ed esperienza, e in condizione di relativa autonomia\noperativa, le operazioni richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinto livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quinto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità\ntecnico-pratiche, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Video-terminalista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto delle procedure\nstabilite compie operazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Commesso di magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Commesso di farmacia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Autista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesto livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sesto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori che\nrichiedono semplici conoscenze pratiche, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alle pulizie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Mutamento di mansioni e di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi della vigente normativa il dipendente deve essere adibito alle\nmansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello\nsuperiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti\nalle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il dipendente che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia\nchiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue del livello superiore,\nha diritto al trattamento connesso a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Trascorso un periodo di tre mesi, l’assegnazione al livello superiore\ndiviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di\ndipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il passaggio di livello deve essere comunicato dall’azienda con lettera\nal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>ARTICOLO 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tenendo conto delle rispettive prerogative delle parti firmatarie del\npresente CCNL nel provvedere alla complessiva organizzazione delle aziende si\nconviene che il presente articolo disciplina l’orario di lavoro e la\nflessibilità dell’orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito fermo restando quanto disciplinato dal presente articolo\nallo scopo di individuare idonee soluzioni sotto il profilo delle esigenze\naziendali e di quelle dei lavoratori\u002Ftrici le parti nell’ambito del secondo\nlivello di contrattazione terranno incontri preventivi finalizzati alla\ncondivisione in ordine alla organizzazione di turni, nastri orari, e\ndistribuzione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali a decorrere dal 01\ngennaio 2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>3. L’orario settimanale è distribuito su 6 giorni lavorativi di norma\nconsecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell’autorità competente,\novvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita\ndall’azienda previo confronto finalizzato all’intesa con le RSA\u002FRSU e\u002Fo\nOO.SS. territoriali un’articolazione su giorni non consecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. A livello aziendale previo accordo con le RSA\u002FRSU e\u002Fo OO.SS. territoriali\nè possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività,\nnonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione di\nturni, nastri orari con distribuzione dell’orario disomogenea per un periodo\ndi massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio — 31\ndicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore\nsettimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell’orario percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. L’organizzazione del lavoro di cui ai commi 4 e 5 dovrà essere\ncomunicata con un anticipo minimo di 14 giorni (rispetto all’inizio di\nciascuna settimana lavorativa) ai dipendenti interessati nel rispetto di quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri non superiori a\n4 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non potrà\nsuperare le 3 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’orario di lavoro giornaliero non potrà superare le 10 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario settimanale programmato\nsaranno considerate lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In caso di necessità di regolamentazione dell’orario di lavoro\nriferite a particolari situazioni aziendali o riferite a particolari flussi di\nclientela (zone turistiche o altro), i limiti previsti dai commi 4 e 6 che\nprecedono potranno essere diversamente identificati dall’azienda la quale,\nnell’interesse delle Parti coinvolte, promuoverà un preventivo confronto\nfinalizzato all’intesa con le RSA\u002FRSU e\u002Fo OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio in sede diversa\ndall’abituale, ma nell’ambito dello stesso Comune, l’orario di lavoro ha\ninizio sul posto di lavoro. Qualora gli venga richiesto di rientrare in sede\nalla fine della giornata lavorativa, verrà computato nell’orario di lavoro\nil tempo strettamente necessario per il rientro. Eventuali spese di trasporto e\nvitto, quando preventivamente autorizzate, saranno rimborsate\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 12 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori a far data dal 1° gennaio 2013 hanno diritto a 40 ore annue\ndi riduzione orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori a far data dal 1° gennaio 2013 hanno diritto a 32 ore annue\ndi permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai\nlavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del\ncontratto in essere) al 31 dicembre 2012 hanno diritto annualmente ad ulteriori\n32 ore di riduzione orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a far data dal l° gennaio 2013, fermo restando quanto\nprevisto dai commi 1 e 2, matureranno il diritto a godere di 16 ore di\nriduzione orario di lavoro decorsi 3 anni dalla data di\nassunzione\u002Ftrasformazione a tempo indeterminato e di ulteriori 16 ore di\nriduzione orario di lavoro decorsi 5 anni dalla data di\nassunzione\u002Ftrasformazione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Gli istituti previsti ai precedenti comma 1, 2, 3 possono essere goduti\ncon le seguenti modalità tra di loro alternative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) riduzione strutturale dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali\nmediante il completo utilizzo delle ore di riduzione spettanti (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) articolazione dell’orario di lavoro che preveda l’assegnazione ad\niniziativa dell’Azienda dell’utilizzo delle ore di riduzione previste per\nciascun dipendente in forza dei precedenti commi 1 e 3. Le ore di permesso\npreviste al precedente comma 2 saranno utilizzate dal lavoratore quali permessi\nindividuali. Tali permessi potranno essere utilizzati, previa richiesta con un\npreavviso minimo pari a 4 giorni lavorativi, per assenza parziale dalla\ngiornata lavorativa. L’azienda, fatte salve le esigenze di servizio,\nconcederà i permessi richiesti che dovranno essere utilizzati entro 12 mesi\ndal termine dell’anno di maturazione in caso contrario saranno liquidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta sulla modalità di utilizzo sopra esposta (a o b) spetta\nall’azienda e, fatte salve eccezioni motivate, avrà validità annuale (si\napplica l’istituto della tacita proroga) e riguarderà categorie omogenee di\ndipendenti (es: divisioni, unità operative, reparti, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale materia sarà oggetto di informazione e confronto sindacale a livello\naziendale finalizzato alla definizione condivisa di adeguate modalità\nattuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) a livello aziendale sarà definita la modalità, per i dipendenti che\nnon rientrano nella previsione di cui al comma 3) (leggasi dipendenti assunti\ndal 1° gennaio 2013), di reintegro delle ore di riduzione non spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riposo settimanale e festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive\nda fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora nella giornata di domenica e\u002Fo festività la farmacia sia aperta\nal pubblico per servizio di guardia farmaceutica, il lavoratore è tenuto a\nprestare servizio, salvo godere del riposo compensativo (che si cumula con il\nriposo giornaliero) in altra giornata della successiva settimana. Negli altri\ncasi di aperture domenicali e\u002Fo festive ai fini organizzativi il datore di\nlavoro terrà conto della disponibilità espressa dai lavoratori, e\nindividuerà modalità idonee a meglio garantire una equa distribuzione dei\ncarichi di lavoro nelle giornate domenicali\u002Ffestive, tenendo in considerazione\nl’intero personale in forza. Tale argomento formerà oggetto, su richiesta,\ndi confronto sindacale aziendale allo scopo di individuare le più idonee\nsoluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>3. In caso di servizio domenicale e\u002Fo festivo, svolto nelle ore diurne,\nviene corrisposta una maggiorazione del 20% della retribuzione individuale\noraria per ogni ora di effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3 bis. La maggiorazione per servizio domenicale e\u002Fo festivo di cui al comma\nprecedente è elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore\nper ciascun anno civile (1 gennaio — 31 dicembre). La presente maggiorazione\nè assorbita fino a concorrenza in caso di accordi aziendali di miglior favore\nin materia pre-esistenti alla data del 22 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo\ncompensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va\nretribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità\npreviste dall’articolo 22 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>5. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge\nquello del Santo Patrono del luogo dove il dipendente lavora. Nel giorno del\nSanto Patrono l’azienda potrà disporre il funzionamento di reparti ed uffici\ncon la corresponsione della relativa indennità di cui al comma 3) o comma 4)\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Quando una delle festività non domenicali coincida con la domenica, è\ndovuto a ciascun lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico, un\nimporto pari ad una giornata di retribuzione (non si applica per la festività\ncivile del 4 novembre in quanto “assorbita” per il concorso alla formazione\ndel monte ore di riduzione orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tale importo non sarà dovuto qualora l’azienda faccia godere la\nfestività coincidente con la domenica in altro giorno feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste che eccedano il normale\norario di lavoro, prestate nei giorni festivi, escluse le domeniche se\nsostituite dal giorno di riposo compensativo, dovranno essere retribuite come\nlavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste\ndall’art. 22 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nriposo, con decorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il periodo di ferie è pari a 26 giorni in caso di orario settimanale di\nlavoro distribuito su 6 giorni; in caso di distribuzione disomogenea\ndell’orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno\nsolare; in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno,\nqualunque sia il motivo della cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto\nalle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per\nmese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le ferie saranno di norma frazionate in due periodi e saranno usufruite a\ngiornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le ferie devono essere godute possibilmente entro l’anno di maturazione\ne comunque entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le ferie restano interrotte nel caso in cui, durante il loro godimento,\nil lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e riconosciuta.\nNon matura il diritto alle ferie il lavoratore che rimane assente per malattia\nper un periodo continuativo pari o superiore all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante\nl’assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non\nha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Per ragioni di servizio l’azienda potrà richiamare il lavoratore prima\ndel termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore\nstesso al completamento di detto periodo in epoca successiva, il lavoratore\navrà diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato\nritorno in azienda, sia per l’eventuale ritorno al luogo dal quale egli sia\nstato richiamato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Banca Ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti convengono di istituire una banca ore al fine di consentire ai\nlavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro\nprestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5)\ndell’articolo 12, nonché delle ore di lavoro prestate in occasione di\ngiornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le\nmodalità di seguito elencate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’Azienda che intende avvalersi della banca ore, per la totalità dei\ndipendenti o per categorie omogenee di essi (es: divisioni, unità operative,\nreparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle RSA\u002FRSU - OO.SS.\nterritoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di prima\napplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>3. In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di\nlavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite\nmassimo di 100 ore anno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui\nal successivo articolo 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, e potrà\nrifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del precedente comma non daranno\nluogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno\ne\u002Fo domenicale\u002Ffestivo ai sensi dell’articolo 21, 22 comma 3, articolo 13\ncomma 3 che saranno corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e\nalimenteranno un contatore “banca-ore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su\ndisposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4\ngiorni lavorativi di preavviso e fatte salve esigenze di servizio, per il\nrestante 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore\nl’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi\nmovimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione le eventuali\nore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione\ndel 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere\nconcordate diverse modalità di gestione della banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si\nincontreranno per verificare i risultati e gli aspetti\napplicativi\u002Forganizzativi dell’istituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze e permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente\nautorizzato dal proprio superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire\npreventivamente l’azienda e indicare il motivo dell’assenza. Qualora sia\nimpossibilitato a fare ciò, deve avvertire l’azienda al più presto\npossibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di denunciata malattia, l’azienda ha facoltà di farla\ncontrollare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario indicato\ndalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario il lavoratore\ndovrà comunicare all’azienda l’eventuale mutamento di dimora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro\nfino a tre giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai commi 1),\n2), 3) e 4) del 1° comma dell’art. 38 del presente contratto, oltre la\ntrattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro\nper più di tre giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore,\nsarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai\nlavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del\ncontratto in essere) alla data del 31 dicembre 2012 hanno diritto annualmente a\n12 ore di permesso retribuito da godersi, preferibilmente, entro la fine di\nciascun anno di maturazione e fatte salve le esigenze di servizio. I permessi\nnon goduti entro tale termine dovranno essere goduti dal lavoratore\nimprorogabilmente nell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo\nstraordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario,\ncompatibilmente con le esigenze dell’azienda. Questa dovrà concedere il\ncongedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni prima\ndella celebrazione del matrimonio, fatti salvi diversi accordi tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’azienda, alla fine del\ncongedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore\nsarà considerato in effettivo servizio e compensato con la retribuzione\nglobale giornaliera per i giorni del congedo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e\u002Fo di origine straniera)\nin coincidenza con il congedo matrimoniale potranno cumulare su richiesta\nl’utilizzo fino a 2 settimane di ferie, entro il limite massimo del monte ore\nferie residue alla data di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>11. In caso di decesso del coniuge, o di parenti affini entro il secondo\ngrado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni\nlavorativi il trattamento riservato al coniuge viene esteso anche alle coppie\ndi fatto etero o composte da membri dello stesso sesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12. Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Retribuzione mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) “Retribuzione di base”: è quella di cui alla Tabella A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) “Retribuzione individuale”: è costituita dalla retribuzione di base,\ndagli aumenti periodici di anzianità, e da altri elementi riconosciuti ad\npersonam a carattere aziendale e\u002Fo di merito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) “Retribuzione globale”: è costituita dalla retribuzione individuale\na cui si aggiungono le indennità a carattere continuativo, ivi compresa la\ntredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione delle somministrazioni\nin natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché con esclusione di\nquanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile\nper 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione\nmensile per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità Quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per i lavoratori inquadrati ai livelli 1° Q e 1° super e 1° C di cui\nall’articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale è attribuita una\nIndennità Quadri strettamente collegata con l’esercizio della\nprofessionalità e delle responsabilità connesse, il cui ammontare è\nriportato nella Tabella A, e che viene corrisposta per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 19 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità Speciale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. È attribuita al Farmacista collaboratore che abbia prestato servizio\ncontinuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato per un periodo di almeno 24 mesi, o almeno dodici anni, una\nIndennità Speciale, corrisposta per 14 mensilità, il cui ammontare è\nriportato nella Tabella A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e\ndicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo\nsarà pari alla retribuzione del mese precedente a quello in cui vengono\ncorrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso di inizio o di cessazione o di interruzione del rapporto di\nlavoro durante il corso dell’anno solare, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i\nmesi di servizio prestati. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni\nvengono computate come mese intero e si trascurano quelle inferiori. In caso di\ncessazione o di interruzione del rapporto di lavoro l’importo da prendere a\nriferimento per il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità è\nquello relativo all’ultima retribuzione individuale percepita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la\npropria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia organizzata per\nil servizio notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno\nquello prestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>3. Il servizio notturno è compensato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) servizio a porte\u002Fbattenti aperti ininterrottamente durante le ore\nnotturne: viene compensato con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla\nretribuzione individuale oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) servizio a porte\u002Fbattenti chiusi, con l’obbligo per il personale di\nrispondere ad ogni chiamata: viene compensato con la maggiorazione del 10% in\naggiunta alla retribuzione individuale oraria;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c) servizio misto a porte\u002Fbattenti aperti ed a porte\u002Fbattenti chiusi, con\nl’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per\nrispondere ad ogni chiamata viene compensato: con diritto del dipendente alle\nmaggiorazioni retributive sopra indicate a seconda se si renda,\nrispettivamente, la prestazione a porte\u002Fbattenti aperti o a porte\u002Fbattenti\nchiusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente\ncon la Domenica viene compensato con una maggiorazione aggiuntiva del 20% a\nquella prevista dai punti precedenti a) b) c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la\ndomenica il dipendente avrà diritto alle predette maggiorazioni ed al riposo\ncompensativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una\ndelle festività infrasettimanali previste dalla normativa in vigore le ore di\nservizio notturno effettuate durante tali festività verranno compensate con la\nquota oraria della retribuzione con la maggiorazione del 30%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore\noltre il limite dell’orario di lavoro fissato a norma dell’articolo 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno viene compensata con la\nretribuzione individuale oraria maggiorata del 20% se prestato nei giorni\nferiali e del 30% se prestato nei giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 22 e le ore 6 viene\nconsiderato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria,\nmaggiorata del 40%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La maggiorazione notturna ordinaria effettuata tra le 22.00 e le 06.00 sarà\npari al 10% in aggiunta alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dall’applicazione del comma precedente è tassativamente escluso il\npersonale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui compensi\nper lavoro notturno sono fissati dall’articolo 21 del presente contratto\ncollettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. È escluso il cumulo tra le diverse maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni\nparticolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni\nstesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza\nsindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il\nlimite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore\nper dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può\nrifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore\nretribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di\nformazione e aggiornamento di cui all’art. 41 e 41 bis non saranno\nconsiderate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 7° comma\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è\nriconosciuto né compensato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o\ndelle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione\nrelativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende\nstesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto a 15 scatti biennali di\nanzianità che non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito\nprecedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per i lavoratori assunti nel corso del biennio il primo aumento periodico\ndi anzianità è corrisposto pro rata in proporzione ai mesi di servizio\nprestati, calcolandosi come mese intero la frazione pari o superiore ai 15\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che risulta assunto a tempo indeterminato prima alla data 31\ndicembre 2012 conserverà l’ammontare dell’emolumento conseguito (scatti\nmaturati) che concorrerà al raggiungimento del nuovo livello dell’importo\nmassimo raggiungibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il contatore e la relativa valorizzazione degli scatti di anzianità,\nindipendentemente dalla data di assunzione, sarà aggiornato in data 1°\ngennaio 2014 e successivamente con cadenza biennale fissa al 1° gennaio per\ntutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di passaggio di livello l’importo che il lavoratore ha\nconseguito nel livello di provenienza concorre al raggiungimento dell’importo\nrelativo al nuovo livello retributivo sino al massimo conseguibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota applicativa: sarà costituito un tavolo tecnico per verificare se\nesistono le condizioni per modificare la decorrenza dello scatto di anzianità\ncon riferimento alla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riscontro positivo, verrà sottoscritto tra le parti un documento\nche indicherà le nuove modalità (da applicarsi ai dipendenti di nuova\nassunzione) nonché la corretta gestione della transizione dei dipendenti già\nin forza dal precedente metodo al nuovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri\nche abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall’autorità\ncompetente l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e\u002Fo un orario\ndi apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del\nlavoro prevista dall’articolo 12 del presente contratto collettivo nazionale\ne\u002Fo l’orario festivo antimeridiano, hanno diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) se il farmacista ha soltanto l’obbligo della reperibilità: a una\nindennità pari al 15% della retribuzione individuale mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla\ndurata settimanale del lavoro stabilita dall’art. 12 ma che non ecceda i\nlimiti di 44 ore settimanali: ad una indennità pari al 10% della retribuzione\nindividuale mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia\nche superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente\npunto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo\nequivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di\ngodimento sarà concordata con l’azienda o, per ogni ora di servizio\neffettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione\nindividuale oraria maggiorata del 15%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell’orario festivo\nantimeridiano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà\nconcordata con l’azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo\nprestato, del 15% della retribuzione individuale oraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’azienda ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea\nfuori del comune dove ha sede per l’espletamento di servizi esterni a favore\ndi altri enti, dandone informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In tal caso al lavoratore compete il rimborso, a piè di lista, di tutte\nle spese effettive inerenti alla missione (viaggio, trasporto bagagli,\nalloggio, vitto, eventuali spese postali e telegrafiche, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per i lavoratori le cui attribuzioni comportino di uscire abitualmente in\nmissione potranno essere stabiliti speciali accordi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Variazione di sede lavorativa e Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore non potrà essere trasferito da un’unità produttiva ad\nun’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Non costituisce trasferimento lo spostamento di un dipendente da una\nFarmacia ad un’altra all’interno dello stesso Comune. La variazione di sede\nlavorativa all’interno di città di rilevante estensione sarà regolamentata\na mezzo di accordo sindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio\ncomunale dell’azienda per l’espletamento di servizi esterni sia per la\npartecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese\nvive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei\nservizi esterni, nei limiti della normalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80%\ndella retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di\nlavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di\nqualsiasi altra maggiorazione prevista nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali\nprestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e\nquella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in\nbase ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la\nlocalità di destinazione e viceversa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede,\ncorrispondente ad un importo all’1,5% della relativa retribuzione individuale\nmensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese\nfestività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle\nquali il dipendente sia costretto a pernottare fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste;\ni conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto\ndel lavoratore, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità\nchilometrica sulla base delle tariffe A.C.I..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni\nper l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri soggetti, che\nnon rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>ARTICOLO 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indumenti di lavoro e D.P.I.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ngrembiuli o camici, la spesa relativa all’acquisto è a carico\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. È parimenti a carico dell’azienda, la spesa relativa all’acquisto\ndegli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere\nigienico-sanitario ed i Dispositivi di Protezione Individuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con centri o\npunti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il\npasto in quota percentuale che sarà concordata tra l’azienda e la\nrappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di\ndettaglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del\nservizio di mensa assicurato come sopra dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le Parti concordano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto\ndal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del\ntrattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e di\nlegge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di bilinguismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale delle aziende situate in Regioni o Province a statuto speciale\nviene riconosciuta un’indennità di bilinguismo da determinare con le stesse\nmodalità, fasce di appartenenza, misure e decorrenze previste dai rispettivi\nenti locali territoriali per il proprio personale, da determinare mediante la\ncontrattazione a livello aziendale\u002Fterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>ARTICOLO 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Copertura assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura\nassicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi,\ngarantisca quanto segue, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o\ninfortunio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro\u002Fgiorno 70,00 in caso di ricovero ospedaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 150.000,00 in caso di morte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’azienda si impegna ad assicurare tramite RC professionale verso terzi\ntutto il personale in forza. L’eventuale estensione di tale copertura\nassicurativa è demandata alla contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assistenza di malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda deve iscrivere il dipendente per l’assistenza generica di\nmalattia e per l’assistenza TBC all’Istituto Nazionale della Previdenza\nSociale (INPS) e, limitatamente ai casi di obbligo per l’assicurazione\ninfortuni, all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro\n(INAIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>ARTICOLO 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio\nnon sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i\nseguenti periodi massimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi\n16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi\n24.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro, il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione\nclinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e\u002Fo infortunio quella\nche intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la\ncessazione della malattia e\u002Fo infortunio precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze\nsindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori,\ncriteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti\nprevisti dalla legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la\nconservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n. 86,\nfino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel\ncaso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza\ndi 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della\nconservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione\nstessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il\nposto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970,\nn. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per\navvenuta guarigione o stabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di\ndichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di\ncontestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista\ndall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86\u002F1953.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle\nprestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a\nun’indennità integrativa a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno\ndi malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da\nraggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al\nprecedente comma, le seguenti misure massime:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 100% della retribuzione globale per i primi 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 50% della retribuzione globale per i successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate\ndall’azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a\nconguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello\ndei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL saranno anticipate dalle\naziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a\ndette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi\n1° e 4° del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà\nprocedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il\ntrattamento di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del\nlavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso\nprevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un\nulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in\ntale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti gli\neffetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini\ndell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore\ndi avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art.\n16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto dalle vigenti\nleggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a\ntrasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione\nsull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura\npubblica del SSN e all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in\nqualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del\nservizio ispettivo dell’INPS. È altresì in facoltà dell’azienda di far\ncontrollare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si\npresenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in\nqualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti\nspecializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di\nriprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata\nguarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale\nlegittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto\nprevisto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del\nritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della\nconservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a\nmeno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od\ninfortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non\ninferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al\nlicenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a\nverificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo\neventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento\nall’esterno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>17. Ai dipendenti colpiti da patologie oncologiche saranno concessi, su\nrichiesta, permessi retribuiti allo scopo di sostenere terapie\ncurative\u002Friabilitative. Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, il\ntrattamento di malattia sarà integrato a carico dell’azienda al 100% per i\nprimi 365 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>18. I permessi di cui al comma 17 saranno concessi in ordine cronologico di\nrichiesta (corredata da documentazione e certificazione medica di supporto)\nentro il limite massimo di 10 ore mensili per dipendente avente diritto (anche\ncumulabili trimestralmente) con il limite massimo a livello aziendale pari a\nore 2 per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Al raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente l’azienda\nconcederà al dipendente ulteriori permessi non retribuiti con il limite\nmassimo di ulteriori 10 ore mensili per ciascun dipendente avente diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Per quanto attiene al congedo per cure invalidi si farà riferimento al\nD.lgs. 119\u002F2011 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>ARTICOLO 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>2. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia, la\nlavoratrice avrà diritto per i primi 150 giorni di assenza ad una integrazione\nsino a raggiungere l’intera retribuzione globale giornaliera (inclusi i ratei\ndi tredicesima e quattordicesima mensilità).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaresubsidy\">\u003Cp>3. Verrà riconosciuto un buono acquisto da spendersi presso le Farmacie\nAziendali in caso di nascita\u002Fadozione di un figlio il cui valore verrà\ndeterminato a livello aziendale. Qualora i genitori siano entrambi dipendenti\ndell’azienda, spetterà comunque loro un solo buono acquisto del valore\nanzidetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. È prevista l’applicazione dei commi 1), 2), 3), sulla base della\nnormativa vigente, per le adozioni e affidamenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi\ndall’azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio,\npotrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di\naspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione e senza\ndecorrenza di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di\nAssemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive\ngodranno del trattamento previsto dalle leggi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per l’aspettativa per incarichi sindacali valgono le norme previste\ndalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il\nperiodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo\nrestando, a tutti gli effetti, il computo del tempo trascorso in servizio\nmilitare nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto ai\ntrattamenti previsti dalle leggi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro per cause dipendenti dall’azienda e\nindipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione\nglobale per tutto il periodo della sospensione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Doveri dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. rispettare l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\naffidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le\nistruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato\ndall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione\ninfortuni che l’azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le\ndisposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre\nprofitto, con danno dell’azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni, né svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda\nmedesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che\npossano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che\ndeve essere interamente acquisita dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria,\nattrezzi e strumenti a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. tenere nell’espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al\nbuon nome dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il farmacista deve in modo speciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- adoperarsi con esemplare cura perché il reparto abbia una dotazione tale\nda poter evadere tutte le richieste ed assicurare comunque la celere evasione\ndi queste ricorrendo, in mancanza del prodotto, all’approvvigionamento con la\nmassima diligenza; - adoperarsi con scrupolosa cura ad espletare in modo\nineccepibile il servizio di vendita, affinché la clientela - che ha diritto di\npretendere dall’azienda il miglior servizio - abbia ad essere esaudita in\npieno; - usare sempre rispetto e riguardo e ogni doverosa sollecitudine verso\nla clientela, tenuto presente il diritto di questa, oltre alle massime garanzie\ndi ordine farmaceutico, al miglior trattamento e alla maggior cortesia e tenuto\nconto della specifica natura del servizio reso e del particolare stato\nd’animo del cittadino che abbisogna di medicinali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- curare la perfetta conservazione delle dotazioni dei prodotti, la\ntempestiva restituzione di quelli deteriorabili e di quelli soggetti a\nscadenza, l’ordine e l’igiene del reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e\nregolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al lavoratore è vietato inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di valersi, anche al di fuori dell’orario di lavoro, della propria\ncondizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano comunque in\nrelazione con quelle dell’azienda, e di ricevere, a tale effetto,\ncompensi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di ritornare nei locali dell’azienda e trattenervisi oltre l’orario\nprescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l’autorizzazione\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’esercizio della libera professione, in quanto laureato o diplomato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni\nmutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i\ncongedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore, a richiesta dell’azienda, deve sottoporsi in qualunque\nmomento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi\nprevisti di assenza per malattia e\u002Fo infortunio, a visita medica da parte di\nmedici di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, e di\nmedici del SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i\nseguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione\nalla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano tenuto anche\nconto della rilevanza delle stesse nei confronti della clientela e del rispetto\ndelle norme in materia di privacy connaturato al ruolo svolto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di\ncui al precedente comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale\nretribuzione di cui all’art. 18;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni\n10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di\nragione e di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo\npari all’ammontare della trattenuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell’anno solare senza comprovata\ngiustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria\ndimora, sia durante il servizio che durante i congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si\napplica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione d’uso con dimostrata\nresponsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque\ndelle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 5)\n(licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti\nmancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell’anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno\nsolare, dopo formale diffida per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 37 del presente\ncontratto collettivo nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione,\ndeposito, vendita e trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto\nd’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda,\ndi lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle\nmancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la\nrecidiva nei ritardi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori\ndipendenti. Il lavoratore ha la facoltà di prendere visione della\ndocumentazione relativa al versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della\ncontestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per\niscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la\ndirezione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali\ncui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto\napposito verbale sottoscritto dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere\ncomunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla\nscadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue\ncontrodeduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle\ncontrodeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere\nprorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione\nscritta al lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, di istruzione universitaria (prima\nlaurea breve e specialistica) o di qualificazione professionale statali,\nparificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\nlegali di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, tenuto conto\ndelle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sempre su loro richiesta potranno essere esonerati da prestazioni di\nlavoro straordinario e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per conciliarle con le esigenze del servizio, la realizzazione e la\npratica attuazione delle norme contenute nei due precedenti commi, saranno\nconcordate aziendalmente tenuto conto di quanto disciplinato dalla vigente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sono riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nel giorno di\nesami universitari comprovati da idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nel\ngiorno lavorativo precedente ciascun esame nel caso di esami universitari, nel\nlimite massimo di 10 giorni. Tali permessi non potranno in ogni caso superare\nil numero massimo di 40 ore anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 39,\nvolendo migliorare la propria cultura in relazione all’attività aziendale\n(specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile\nper accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda, e che\nvengano avvallate dall’azienda per la sua utilità ed applicabilità\nall’interno dell’azienda stessa, corsi di lingua italiana per lavoratori\nstranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa\nsia utilizzabile), intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati\ne riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di\nserietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in\nbase a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite\ndall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi\nretribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i\ndipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in\nrelazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non\ndevono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere\ngarantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è\nstabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque\nassentarsi dal lavoro un dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\npro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il\ncorso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore\nalmeno doppio di quelle richieste come permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla direzione nei termini\ne con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini di\nnorma non saranno inferiori al semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1\u002F3 del\nmonte-ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al secondo comma, la direzione e gli organismi di\nrappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, tenendo presenti le istanze\nespresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi\nper l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto\nprevisto al comma 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari\nrequisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi\nprecedenti. L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato\nd’iscrizione al corso e, successivamente, certificati mensili di effettiva\nfrequenza con l’indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa\nl’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno\noggetto di confronto tra Direzione e RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, di istruzione universitaria (prima\nlaurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente\nriconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio devono\nsostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi\ngiornalieri retribuiti in base all’articolo 10 legge 20 maggio 1970 n. 300\n(da riparametrarsi in caso di lavoratore assunto con contratto di lavoro a\ntempo parziale in proporzione all’orario di lavoro contrattualmente previsto)\nin coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con\nidonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>ARTICOLO 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale devono\nrappresentare sempre più un obiettivo prioritario della politica del settore e\ndelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nell’ambito di tale impegno, particolare importanza assume\nl’attività di formazione e aggiornamento professionale del farmacista, tesa\na qualificare maggiormente lo stesso come vero e proprio operatore\nsocio-sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tale aggiornamento potrà avvenire attraverso la partecipazione ai corsi\npromossi da Enti esterni nonché attraverso la partecipazione ad iniziative di\naggiornamento professionale organizzate dalle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Fermo restando che i farmacisti sono tenuti a partecipare ai corsi di\nformazione ed aggiornamento, le modalità di partecipazione ai corsi predetti\nsaranno contrattate a livello aziendale. In tale occasione potrà essere\nprevista l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi anche per gli altri\ndipendenti. Le eventuali ore di corso effettuate fuori dal normale orario di\nlavoro sono considerate prestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 41 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione Continua E.C.M.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il conseguimento dei crediti formativi ECM costituisce un\nobbligo professionale, le parti concordano che le Aziende garantiranno ai\npropri Farmacisti impiegati a tempo indeterminato e a tempo determinato con\ncontratto superiore a 4 mesi il conseguimento di crediti formativi previsti dal\nMinistero della Salute, per ciascuno degli anni di validità del presente\ncontratto collettivo nazionale come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. massimo numero 50 crediti ECM attraverso corsi di formazione a distanza\n(FAD) i cui costi di iscrizione saranno a totale carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. nel caso la frequenza sia prevista fuori orario di lavoro, le aziende\nriconosceranno a ciascun dipendente una somma corrispondente a 6 ore di\nretribuzione ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove le Aziende realizzino propri corsi accreditati ECM, le modalità di\npartecipazione agli stessi, come pure la copertura dei costi e del tempo,\nverranno definite di volta in volta a livello di contrattazione aziendale,\nprevedendo la possibilità di escludere l’applicazione di quanto previsto al\nprecedente punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre a livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti\naccordi diversi in merito alla formazione accreditata ECM.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di\netà di cui alle norme legislative vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi\ndell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e\nsuccessivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente\ncontratto collettivo nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla\nlegge il licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od\ninfortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S.\nGestione ex INPDAP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere\ncomunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di\npreavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età\npensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi\nvigenti, di essere trattenuto oltre tale limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i\nlavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L.\n15.10.1925, n. 2578.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad\neccezione dei casi in cui la vigente normativa non prevede il preavviso, al\nlavoratore compete il preavviso nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 5 anni di servizio effettivamente compiuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1°Q e 1°Super e 1°C e 1°: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2°: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° e 4°: 20 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° e 6°: 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio effettivamente compiuto:\nLivelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1°Q e 1°Super e 1°C e 1°: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2°: 45 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° e 4°: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° e 6°: 20 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i 10 anni di servizio effettivamente compiuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1°Q e 1°Super e 1°C e 1°: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2°: 2 mesi di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° e 4°: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° e 6°: 20 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati a favore\ndell’azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoratore avrà diritto all’eventuale maggior termine di preavviso\nstabilito da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I termini di preavviso decorrono: dal 16 del mese, quando la disdetta\nvenga data entro il giorno 15; dal primo giorno del mese successivo, quando la\ndisdetta venga data dopo il giorno 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Durante il periodo di preavviso l’azienda potrà concedere al\nlavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il periodo di preavviso non può avere inizio nel decorso di comprovata\nmalattia od infortunio, e la malattia e l’infortunio inoltre interrompono il\nperiodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie\nspettanti al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La parte che recede dal rapporto senza l’osservanza dei termini di\npreavviso di cui al 1° comma, deve corrispondere all’altra un’indennità\npari all’importo della retribuzione determinata ai sensi dell’articolo 2121\ndel codice civile per il periodo di mancato preavviso. Ove sia il lavoratore a\nnon dare il preavviso l’azienda ha diritto di ritenere, su quanto sia da essa\ndovuto al lavoratore, un importo, corrispondente alla retribuzione globale\nrelativa al periodo di preavviso da questi non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Su richiesta del lavoratore dimissionario, l’azienda può, tuttavia,\nrinunciare anche in parte al preavviso facendo in tal caso cessare subito il\nrapporto di lavoro o definire altra data di cessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. È facoltà dell’azienda di esonerare il lavoratore dal servizio per\nuna parte o per tutto il periodo di preavviso; in tal caso l’azienda dovrà\ncorrispondere al lavoratore, per i periodi suddetti, un’indennità\nequivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore\nmedesimo durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. In caso di decesso del lavoratore l’indennità sostitutiva del\npreavviso sarà corrisposta agli aventi diritto secondo le norme contenute nel\ncodice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 bis. L’azienda deve corrispondere l’indennità sostitutiva del\npreavviso quando l’estinzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per i\nmotivi di cui al comma 1 lettere c), d) e) dell’art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. L’indennità sostitutiva del preavviso spetta anche alle lavoratrici\nche rassegnino le dimissioni in occasione della maternità entro un anno dal\nparto. Tale indennità non compete, invece, alle lavoratrici che diano le\ndimissioni con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 1 della L.\n9.1.1963 n. 7, per contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall’indennità di cui ai\nprecedenti commi, sarà computato nell’anzianità a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>ARTICOLO 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto un\ntrattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le modalità\npreviste dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 codice civile,\ncome modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota\nannua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine\nrapporto, le seguenti somme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— i rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno che non abbia\ncarattere permanente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— l’indennità sostitutiva del preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— l’indennità sostitutiva di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere\ncontinuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico\ndel lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l’azienda ha\nl’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della\ncessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla\nliquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente\nl’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la\nsua attività nell’azienda, del livello al quale era assegnato e delle\nmansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di pensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori devono essere iscritti a un istituto di previdenza nel\nrispetto delle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I contributi relativi sono a carico dell’azienda e del dipendente nelle\nmisure stabilite dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Relazioni Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Annualmente, e comunque di norma, nell’ultimo quadrimestre, a livello\nnazionale, l’A.S.SO.FARM., su richiesta delle Federazioni FILCAMS-CGIL\nFISASCAT-CISL UILTUCS-UIL fornirà a queste informazioni generali previsionali\nsulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento\ndelle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui\nprogrammi di ampliamento del servizio dell’ente locale, sulle\nriorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla\nqualificazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le predette\nFederazioni per la definizione delle più idonee politiche in ordine alle\nmaterie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità delle aziende\noperanti nei servizi e nella distribuzione farmaceutica, farmacie, al dettaglio\ned all’ingrosso, dovute alla loro natura istituzionale ed alla loro funzione\nsociale, che esse sono chiamate a svolgere nell’assetto sanitario del\nPaese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali\n(provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma, in occasione\ndella predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le\nprospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento\u002Fdecremento\ndelle attività aziendali, la dinamica del costo del lavoro nonché le\npolitiche retributive aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le tecniche\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi\nche tali iniziative assumono sui livelli dell’occupazione professionale, e\nsulla mobilità del personale ed anche sulla qualità del servizio reso alla\ncittadinanza\u002Futenza\u002Fclienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all’individuazione di\nprocessi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ente Bilaterale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà costituito un gruppo di lavoro per analizzare le concrete iniziative\nrelative alle tematiche di competenza dell’Ente Bilaterale afferenti la\npromozione e la definizione di linee guida e indirizzi per la formazione e\nl’aggiornamento professionale degli operatori del settore, nonché per la\ngestione delle quote versate dalle aziende che applicano il presente contratto\ncollettivo nazionale e finalizzate alle aspettative per incarichi sindacali ex\nart. 49 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si valuterà l’eventualità di confluire all’interno di E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Prerogative e funzioni dei sindacati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dall’articolo 35 della legge 20 maggio 1970,\nn. 300, le norme di cui all’articolo 18 ed al Titolo III della legge stessa\nsi applicano anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20.5.1970, n. 300, le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale possono istituire nelle singole aziende proprie\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le segreterie provinciali delle Organizzazioni predette provvederanno a\ncomunicare per iscritto alle aziende interessate i nominativi dei componenti le\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali\naziendali, l’agente contrattuale per le materie di cui all’articolo 51 è\nl’organizzazione sindacale territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di\nproblemi di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle\nrappresentanze sindacali aziendali costituite dalle rappresentanze sindacali\naziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle\nAssociazioni nazionali stipulanti il presente contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’azienda\nentro le 24 ore del giorno antecedente la data di effettuazione, salvo casi\neccezionali, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché\ndurante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di 10 ore annue, per le\nquali verrà corrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver\nluogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la\nsalvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita e il servizio\ndi emergenza di fornitura agli ospedali; fermo restando le predette garanzie\ntali modalità saranno concordate aziendalmente con intervento delle\norganizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni\nnazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>PERMESSI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. I lavoratori componenti gli organi direttivi delle confederazioni e dei\nsindacati nazionali, delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,\nhanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi\nstessi o alle riunioni delle delegazioni per la trattazione di accordi di\ncarattere nazionale o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 bis. I lavoratori componenti gli organi direttivi dei sindacati\nregionali, provinciali e territoriali delle Organizzazioni anzidette, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per attività inerenti il loro mandato in ragione\ndi un monte ore complessivo per le OO.SS. medesime pari a un’ora all’anno\nper ciascun lavoratore occupato nell’azienda di appartenenza. Sono fatte\nsalve fino a concorrenza le condizioni di miglior favore in atto nelle singole\naziende per effetto di accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 ter. In base al protocollo di intesa 13\u002F02\u002F1996 comma 5 per\nl’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti\ndelle RSU\u002FRSA possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi\nsindacali retribuiti pari ad 1 ora per unità dipendente a tempo pieno, con\nrapporto a tempo indeterminato, in forza presso l’azienda al 31 dicembre\ndell’anno precedente quello di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della legge\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve condizioni aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12. Detti permessi saranno rilasciati dall’azienda dietro esibizione della\nconvocazione degli organi direttivi di cui i lavoratori interessati fanno\nparte, a condizione che la richiesta sia avanzata almeno 24 ore prima, salvo\ncasi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. I nominativi dei lavoratori componenti gli organi direttivi di cui ai\ncommi 12 e 12 bis dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla\ndirezione dell’azienda di appartenenza dalle competenti organizzazioni\nnazionali, regionali, provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Anche i componenti delle istanze sindacali aziendali hanno diritto, per\nl’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. I componenti di cui al precedente comma che intendano beneficiare del\npermesso devono darne comunicazione scritta all’azienda, di regola 24 ore\nprima, tramite la propria istanza sindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. I lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali\nprovinciali e nazionali godranno del trattamento previsto dall’art. 31 della\nlegge 20.05.1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISTACCHI RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione dei distacchi retribuiti è demandata ad un accordo in seguito\nalla costituzione e piena operatività dell’Ente Bilaterale art. 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AFFISSIONE DI COMUNICATI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. L’organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di\naffiggere, su appositi spazi che la direzione ha l’obbligo di predisporre in\nluoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili dell’organismo\ndi rappresentanza sindacale aziendale e saranno preventivamente portati a\nconoscenza della direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUOTE SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Le aziende effettueranno le trattenute delle quote sindacali dei\nlavoratori per conto dei sindacati interessati, in base a delega rilasciata dai\nlavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. La misura della trattenuta sarà fissata dai rispettivi sindacati\nterritoriali che indicheranno le relative modalità di versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a\ndisposizione degli organismi di rappresentanza sindacale di cui al comma 2) del\npresente articolo, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale\ncomune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti i detti organismi\nhanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per\nle loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disciplina dello sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e del protocollo d’intesa\n20 luglio 1989 CISPEL\u002FCGIL-CISL-UIL, l’esercizio del diritto di sciopero per\ni lavoratori delle aziende che applicano il presente contratto collettivo\nnazionale è disciplinato, per quanto non modificato e integrato dal presente\ncontratto collettivo nazionale, dal seguente Protocollo d’intesa tra\nFiamclaf\u002FAssofarm e le OO.SS.. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle\nnorme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del\nprotocollo Cispel\u002FCgil-Cisl-Uil nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 4 luglio 1991 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FIAMCLAF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FILCAMS CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FISASCAT CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la UILTUCS UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la mediazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della\nlegge n. 146\u002F1990 hanno concordato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) di recepire con il presente contratto collettivo nazionale il Protocollo\nCISPEL\u002FCGIL - CISL - UIL 20 luglio 1989 in materia di “Relazioni industriali\ne gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali”\ncosì come integrato dal verbale d’incontro 19 luglio 1990 in relazione\nall’emanazione della legge n. 146 del 12 giugno 1990 recante le “Norme\nsull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e\nsulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.\nIstituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) di riconfermare la piena validità dell’intesa sopra citata, anche ai\nsensi della legge n. 146\u002F90, e di completare il suddetto protocollo in\nrelazione alla peculiarità del settore di applicazione del presente contratto\ncollettivo nazionale con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla\ncittadinanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Prestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della\nsicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco\nnelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo\nfine, le Parti assicurano l’apertura e il normale funzionamento delle\nseguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le\nmodalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o\nassimilate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui\nchiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti\nospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di\nservizio aziendali, di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 146\u002F1990,\nregolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali\naziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Minimi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di farmacia di cui ai punti a) e b) della predetta lettera A),\nsono garantite con il normale organico di lavoro, mentre con regolamento di\nservizio viene definito il numero minimo di personale necessario per il\nservizio di cui al punto c) della predetta lettera A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Preavviso e durata dello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alla controparte con\nun preavviso non inferiore a quello stabilito dall’art. 2, comma 5, della\nlegge n. 146\u002F90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso,\ncompatibilmente con lo stato delle trattative, sono comunicate alla controparte\nalmeno 24 ore prima. Lo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non potrà\nsuperare la durata di due giornate di lavoro e così quelli successivi al\nprimo, nell’ambito della stessa vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra un’azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un\nintervallo di almeno 7 (sette) giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in\nun unico periodo di ore continuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Esclusione dallo sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo sciopero non sarà proclamato dalle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori nei periodi e nelle condizioni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal 20 dicembre al 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la settimana che precede e quella che segue la festività della\nPasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) in occasione di pubbliche elezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) quando il servizio privato farmaceutico sospende la sua attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) quando il servizio privato farmaceutico dispensa il farmaco in forma\nindiretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione,\nsono immediatamente sospesi in caso di epidemie e\u002Fo altri avvenimenti\neccezionali di particolare gravità, dichiarati dall’autorità competente,\ntali da richiedere la ripresa immediata del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) che le eventuali sanzioni disciplinari di cui all’art. 4 della legge\n146\u002F90 da applicarsi nei casi ivi previsti non possono essere diverse da quelle\nindicate all’art. 38 del presente contratto collettivo nazionale con\nesclusione delle misure estintive del rapporto di lavoro o di quelle che\ncomportino mutamenti definitivi dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) di inserire il presente protocollo d’intesa nel contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO A) al protocollo d’intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi tra le Parti potranno essere stipulati a livello locale in\nordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) alle farmacie aperte 24 ore non inserite permanentemente nei turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nelle zone e per i\nperiodi ad intensa attività turistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali accordi dovranno essere inviati alla Commissione di Garanzia\ndi cui alla legge 146\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO B) al protocollo d’intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fac-simile di comunicato delle Aziende alla cittadinanza per eventuali\nscioperi dichiarati dai dipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“L’ Azienda\n………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunica alla cittadinanza, ai sensi del comma 6 dell’art. 2 della legge\nn. 146\u002F90, che i propri dipendenti si asterranno dal lavoro per sciopero dal\n………………………………………… al\n……………………………. Durante tale periodo, l’erogazione dei\nfarmaci sarà garantita nelle seguenti farmacie:\n……………………………………………………. Il servizio\nriprenderà normalmente dalle ore ………………. del\n…………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riconferma la validità della contrattazione di secondo livello\nattualmente vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La contrattazione di secondo livello ha durata triennale ed è\nrinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali\nevitando sovrapposizioni con i rinnovi del presente contratto collettivo di\nlavoro. Pertanto la contrattazione di secondo livello può essere attivata solo\ndopo 12 mesi dal rinnovo del presente contratto collettivo nazionale, previa\ndisdetta degli accordi in essere da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro\nscadenza (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attuativa della funzione negoziale di secondo livello è la contrattazione\naziendale del premio di produttività connesso a progetti aziendali di\nmiglioramento della produttività e redditività aziendale. Rinviando, per\nquanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla disciplina\ncontrattuale dell’incentivo per la maggiore produttività di cui\nall’articolo 56 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, ferma restando la contrattazione triennale, la\nverifica del livello di attuazione degli obiettivi concordati può effettuarsi\nannualmente e correlativamente può procedersi all’erogazione del premio\nsulla base del riscontrato miglioramento dell’andamento economico aziendale\nin funzione dell’incremento di produttività e redditività conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto nel contratto triennale aziendale le Parti determinano, in\nrelazione alle previsioni di incremento della produttività e redditività\ndell’impresa, il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori\ne gli indici economici di valutazione ed i parametri di misurazione\ndell’incremento medesimo cui correlare l’erogazione del premio. A\nquest’ultimo fine tra i vari indici economici per il riscontro della\ncondizione di miglioramento della redditività aziendale è possibile fare\nriferimento alla variazione positiva del valore percentuale di Margine\nOperativo Lordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione triennale economica\ndi secondo livello le parti convengono di demandare altresì alla\ncontrattazione aziendale i seguenti temi, a titolo indicativo e non\nesaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni inventariali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- missioni abituali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attuazione della disciplina dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modifiche dell’organizzazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copertura assicurativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e\nreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione continua professionale (ecm);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferie e permessi retribuiti, compresi quelli derivanti dal nuovo orario di\nlavoro e le loro modalità di fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trasferimenti e trasferte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione sugli istituti che precedono, ove abbia contenuto\neconomico, può avere cadenza solo triennale, salvo le specificazioni attuative\nche siano, nell’accordo triennale, riferite a più breve periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la contrattazione di livello aziendale non può avere ad\noggetto materie già interamente definite dal presente contratto collettivo\nnazionale o comunque istituti non espressamente demandati alla contrattazione\ndi secondo livello da specifiche norme dello stesso contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di norma\nla RSU\u002FRSA assistite congiuntamente dalle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In relazione agli ambiti di contrattazione aziendale individuati come\nsopra le Parti convengono sull’attuazione della seguente procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contrattazione triennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate\nin tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima\ndella scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pervenute le richieste di rinnovo, la parte ricevente è impegnata a\ntenere un primo incontro comunque entro 15 gg. dalla scadenza del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il negoziato si svilupperà nei successivi 45 gg. e comunque nei due mesi\nsuccessivi alla data di scadenza del contratto durante i quali le Parti non\npossono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorso tale termine senza pervenire ad un accordo, le Parti salvo che\nrichiedano l’intervento delle rispettive strutture nazionali - da svilupparsi\nentro 20 giorni considerati di ulteriore raffreddamento - o convengono di\nesperire eventuali procedure di conciliazione presso organismi esterni o sedi\nistituzionali, sono libere di assumere le iniziative ritenute più\nopportune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Contrattazione attuativa del presente contratto collettivo nazionale non\na contenuto economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• pervenuta o trasmessa la richiesta di incontro l’azienda fissa la data\ndi avvio della procedura entro 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il confronto negoziale si svilupperà nei successivi 15 giorni\nconsiderati di raffreddamento, concludendosi comunque entro 30 giorni\ndall’inoltro della richiesta di incontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• decorso tale termine senza pervenire ad un accordo le Parti sono libere\ndi assumere le iniziative confacenti alle proprie competenze e responsabilità\nper l’esercizio dei rispettivi ruoli. Qualora ricorrano motivi oggettivi di\nurgenza e di necessità che incidono sulla regolare operatività del servizio\nil confronto negoziale, come sopra delineato, deve esaurirsi nel termine di 7\ngiorni dalla data fissata per il primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Norma attuativa transitoria: in occasione della presente stipula di\ncontratto sarà possibile presentare le piattaforme di rinnovo dei contratti\naziendali ed iniziare la trattativa decorsi 3 mesi dalla sottoscrizione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Modifiche dell’organizzazione aziendale - organici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche\ntecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno\npreventivamente tali eventi con l’organismo di rappresentanza sindacale\naziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle\ncondizioni di lavoro dalle citate modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le aziende discuteranno altresì con l’organismo di rappresentanza\nsindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai\nfini della ricerca delle soluzioni più idonee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>ARTICOLO 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di\ncollaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di\nsicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 81\u002F08, le Parti\nconvengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione\nall’interno delle farmacie, in coerenza con le norme legislative di\nriferimento e con quanto stabilito dal verbale accordo del 13 febbraio 1996 in\nmateria di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende\nspeciali farmacie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>ARTICOLO 54\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare\nPREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni\neconomico-normative in esso previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottoscrivono altresì un “Accordo attuativo della previdenza\nintegrativa” allegato (Appendice 3) al presente contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visto il presente contratto collettivo nazionale per la parte in cui prevede\nla istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono\nsulla adesione al fondo Previambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verificato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo\nNazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto\ncostitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. N. 8194);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto,\nunitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla\nCommissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124\u002F93 con delibera del\n4.11.1998;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed\nalle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati\nlavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale\n“settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione\nrispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche\nmodalità di adesione, siano regolati da apposito accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo è calcolata in\npercentuale, sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente,\ncontributo azienda, quota TFR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• a carico dell’azienda 1%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• a carico del lavoratore 1%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e del lavoratore, nella\nmisura prevista dall’art. 5 dello statuto di Previambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci\ncontrattuali che le percentuali sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di\nquello stabilito contrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla\nbusta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico. È, altresì,\ndovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2%\ndella retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione\ndell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo\nal 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del TFR a\npartire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del presente articolo.\nPer “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si\nintendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione\nassicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti\neffettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del\nlavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al\nFondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2003 ovvero\ndall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da parte della\nCommissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta\ndata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio\nalle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce\nparte integrante e sostanziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo sarà notificato da A.S.SO.FARM. al Fondo Previambiente\nai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad\nadottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la\niscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a A.S.SO.FARM. e le forme\ndi partecipazione previste dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull’accordo a tutti i\nsoggetti interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>ARTICOLO 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al Fondo Est i lavoratori con contratto a tempo pieno e\npart-time, assunti a tempo indeterminato, e gli apprendisti. Per il\nfinanziamento del Fondo è dovuta allo stesso, che è tenuto a curarne la\nriscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell’azienda,\npari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale assunto a tempo pieno, 10 € mensili per ciascun\niscritto a far data dal 1° agosto 2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale assunto a tempo parziale, 7 € mensili per ciascun\niscritto a far data dal 1° agosto 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo a carico dell’azienda sarà\nequiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. I\ncontributi devono essere versati al Fondo con le modalità e la periodicità\nstabilite dal regolamento. I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno\nun’assistenza integrativa tramite una convenzione stipulata da Assofarm con\nuna società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che garantirà\nle stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Premio di Produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incentivo per la maggiore produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti riconoscono che ogni miglioramento dell’efficienza aziendale e\ndel servizio all’utenza non può realizzarsi senza che siano coinvolte in\nmaniera attiva e creativa le risorse umane aziendali, partecipando alle stesse,\nin misura adeguata, i maggiori vantaggi economici e di immagine che derivano\nall’azienda appunto da tale rapporto di collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti concordano che l’incentivo per la maggiore produttività viene\ncontrattato in sede aziendale secondo i principi, le procedure e le modalità\ndi seguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nel quadro delle finalità sociali delle Aziende il miglioramento\ndell’efficienza aziendale è coerente con la logica gestionale di impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Poiché l’impegno delle risorse umane è una delle componenti\nfondamentali per tale miglioramento, le aziende coinvolgeranno i lavoratori\nnella realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Parte dei benefici derivanti dalla realizzazione di tali progetti sarà\ncorrelata, con un apposito incentivo di produttività, al contributo,\nl’impegno e la partecipazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tale forma di partecipazione dei lavoratori nella gestione aziendale è\ndi particolare importanza per le Aziende in quanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) trattasi di aziende in cui ciascun lavoratore deve sentirsi in una certa\nmisura, per il ruolo ricoperto, coinvolto nella responsabilità gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per la parte prevalente del personale, il lavoro consiste principalmente\nin un’attività di consulenza scientifico-sanitaria che presuppone la\ncompetenza professionale e l’interesse nonché l’impegno dell’individuo\nper un aggiornamento permanente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) viene svolta un’attività commerciale, per la quale è basilare la\ndisponibilità del personale a gestire il rapporto con l’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Ne consegue che l’incentivo per la produttività assume i seguenti\nconnotati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ha carattere motivante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di risultato e\nproporzionale al risultato conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il premio di produttività viene erogato in relazione al raggiungimento\ndegli obiettivi concordati ed effettivamente riscontrati a consuntivo\ndell’esercizio o degli esercizi considerati nel progetto di produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Gli accordi per la definizione del Premio di produttività nonché\nl’assoggettabilità dello stesso ai fini del computo del TFR sono demandati\nalla contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Per la ripartizione del monte premio si terrà conto del parametro di\nappartenenza e delle giornate di effettiva presenza al lavoro, considerando a\ntale effetto gli infortuni, i permessi sindacali, la maternità obbligatoria,\nfatti salvi diversi accordi a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Cessione, fusione o trasformazione dell’azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa, la cessione, fusione\no trasformazione dell’azienda non risolvono di per sé il contratto di lavoro\ne il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti\ndell’impresa subentrante; in questi casi l’azienda si attiverà per dare la\npreventiva informazione ad RSU\u002FRSA con preciso riferimento ai piani\nindustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Gruppo di lavoro classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto dell’importanza degli istituti previsti negli\narticoli 6, 19, 19 bis, e 43 del presente contratto collettivo nazionale,\nstrettamente correlati all’articolo 10 del medesimo contratto, concordano\nsull’esigenza di istituire un gruppo di lavoro paritetico composto da numero\n6 persone così composto: 3 designate dalla Federazione A.S.SO.FARM. e 3 dalle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale.\nTale gruppo di lavoro avrà la finalità di produrre un documento, da\nsottoporre all’approvazione congiunta delle parti, volto a verificare\nl’armonizzazione dei livelli contrattuali previsti nel contratto collettivo\nnazionale in vigore sino al 31 dicembre 2012 con quelli previsti\ndall’articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>ARTICOLO 59\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Comitato pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà costituito entro il 31 gennaio 2014 a livello nazionale un Comitato\nper le Pari Opportunità (CPO) composto pariteticamente da un rappresentante\nper ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto\ncollettivo e da un uguale numero complessivo di componenti nominati dalla\nFederazione A.S.SO.FARM., con il compito di individuare e proporre alle parti\nstipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni\npositive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11\naprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive\nmodifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella\nformazione di percorsi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le Pari Opportunità opera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento\ndell’occupazione femminile nel settore, con riferimento alle diverse\ntipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo\ndeterminato); seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in\nmateria di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di\nazione dell’Unione Europea, 1991-1995 e successive …… nonché al\nprogramma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali\nFondamentali dell’Unione Europea; con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>a) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo la maternità e a salvaguardare la professionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) raccogliendo e segnalando alle parti stipulanti il presente contratto le\niniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei\nrisultati che ne sono conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) individuando orientamenti ed indirizzi generali in materia di\ninformazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi\ndi pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) predisponendo schemi di progetti di azioni positive finalizzati a\nfavorire l’occupazione femminile e la crescita professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) proponendo iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il\npresente contratto collettivo nazionale al fine di valutare le eventuali\niniziative conseguenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La voce unica di retribuzione (Tabella A) con decorrenza a far data dal 1°\nluglio 2013 sarà incrementata, riparametrata con riferimento al Primo livello\ndi cui all’articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale (Tabella\nC) con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>01\u002F07\u002F2013 di 40,00 Euro Lordi non assorbibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>01\u002F07\u002F2014 di 35,00 Euro Lordi non assorbibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>01\u002F10\u002F2015 di 32,00 Euro Lordi non assorbibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si stabilisce inoltre, a copertura del periodo 2011\u002F2012 e del primo\nsemestre 2013, un importo economico lordo a titolo di una Tantum di 900,00 Euro\nil cui valore sarà riparametrato con riferimento al Primo livello di cui\nall’articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale (Tabella D), da\nerogarsi nel mese di settembre 2013 ai dipendenti, anche assunti con contratto\ndi lavoro a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo e\nsecondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno: in proporzione\nai mesi di effettivo servizio svolto dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2013\ndetraendo i periodi di assenza non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per maternità obbligatoria (compreso eventuale periodo\ndi astensione anticipata) sono considerati utili ai fini del diritto di\nmaturazione dell’una Tantum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale: in\nproporzione ai mesi di effettivo lavoro ed all’orario svolto nel periodo di\nlavoro dal l° gennaio 2011 al 30 giugno 2013 detraendo i periodi di assenza\nnon retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per maternità obbligatoria (compreso eventuale periodo\ndi astensione anticipata) sono considerati utili ai fini del diritto di\nmaturazione dell’una Tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tale una Tantum non verrà computata ai fini del Trattamento di Fine\nRapporto e di ogni altra indennità indiretta e differita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch2>ALLEGATO A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLA RETRIBUTIVA AL 30 GIUGNO 2013\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"854\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"214\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">Retr.Base al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30.06.2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">Indennità quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">Indennità speciale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1° livello Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">2.200,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">140,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2.340,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1° livello super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">2.125,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2.255,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1° livello C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">2.030,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2.160,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"11\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 12 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2.019,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"11\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 2 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.989,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.676,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.676,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.592,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.592,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.480,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.480,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.363,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.363,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1.273,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">1.273,35\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"854\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"139\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Ch2>ALLEGATO B)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLA SCATTI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 15 scatti biennali decorrenza anno pari (1° gennaio 2014)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"499\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"295\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE LORDO MESE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1° Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 26,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1 super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 25,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1° C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1°+12 anni \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1°+ 2 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 23,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 20,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 20,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">€ 19,63\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"499\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"499\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"295\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch2>ALLEGATO C)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI 2013-2014-2015\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"855\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">Retr.Base al 30.06.2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">IQ - IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">INCREM. TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.200,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">140,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">125,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">47,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">41,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">37,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.125,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">120,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">39,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">36,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.030,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">115,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">43,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">38,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">34,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 12 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">107,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">32,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 2 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">107,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">32,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">107,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">32,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.676,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">95,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">36,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">31,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">28,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.592,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">90,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">34,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">29,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.480,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">84,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">31,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">26,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.363,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">77,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">29,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">23,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"7\">\u003Cp align=\"center\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.273,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">72,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">21,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"855\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"855\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"95\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO D)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLA UNA TANTUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"521\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"158\" height=\"1\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">Retr.Base al 30.06.2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">UNA TANTUM\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.200,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.048,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.125,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.012,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">1° livello C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">2.030,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">967,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 12 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">900,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">1° livello + 2 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">900,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">1.889,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#d9d9d9\">\u003Cp align=\"center\">900,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.676,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">799,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.592,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">758,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.480,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">705,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.363,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">649,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" height=\"7\">\u003Cp align=\"center\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">1.273,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">606,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO E)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti danno atto che, vista la peculiare natura a causa mista del\ncontratto di apprendistato, la formazione di cui all’articolo 7 del presente\ncontratto collettivo nazionale (ivi compresa la formazione teorica iniziale\nrelativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato - Regioni del 21\ndicembre 2011) sarà di ammontare non inferiore a 66 ore medie annue per il\nFarmacista Collaboratore, di 46 ore medie annue per il Capo settore di\nmagazzino, senza coordinamento e controllo e Addetto amministrativo, 56 ore\nmedie annue per il Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di\nreparti autonomi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta formazione potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a\ndistanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione\ntecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad\noggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3,\nD.Lgs. 167\u002F2011, così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nei modi e\nnelle forme previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore apprendista assunto con le mansioni di Farmacista\nCollaboratore, Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di\nreparti autonomi, Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo e\nAddetto amministrativo verrà inquadrato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"197\">\n  \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"411\">\u003Cp align=\"center\">Livello di Ingresso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(dal 1° al 12° mese)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp>Livello Intermedio (dal 13° al 36° mese)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"center\">Livello di Uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"197\">\u003Cp align=\"center\">Farmacista Collaboratore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"center\">Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"center\">Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"center\">Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\">\u003Cp align=\"center\">Coadiutore specializzato di farmacia,\n        senza conduzione di reparti autonomi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\">\u003Cp align=\"center\">Capo settore di magazzino, senza\n        coordinamento e controllo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\">\u003Cp align=\"center\">Addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figura professionale: Farmacista Collaboratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che\nlo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un\nqualificato servizio alla utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà\nessere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando\ncompetenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo\ndella farmacia, collaborando con il Direttore di Farmacia e il personale,\ncontribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione\ndelle risorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla\ncompetitività aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMA FORMATIVO LAUREATI Farmacista collaboratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"863\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"284\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003Ccol width=\"170\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp align=\"center\">I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>Legislazione e Normativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(36 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\" valign=\"top\">\u003Cp>• Norme di settore e modalità di\n        aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Deontologia professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Privacy in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Tessera sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" valign=\"top\">\u003Cp>• HACCP: analisi dei punti critici;\n        manuale della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\" valign=\"top\">\u003Cp>• Norme di buona preparazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Normativa sul doping\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Comunicazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(24 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp>• Relazione con l’utente in farmacia: primi\n        approcci di relazione con l’utente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Relazione con l’utente;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Informazione, consiglio e consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Gestione\n        professionale:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(104 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\" valign=\"top\">\u003Cp>• Classificazione dei farmaci ai fini\n        della distribuzione al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Tipologie di ricette\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Farmaci per la terapia del dolore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Farmaci equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Farmaci veterinari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• La distribuzione per conto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" valign=\"top\">\u003Cp>• Materiale di medicazione;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>utilizzi specifici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Presidi medico-chirurgici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Prodotti aproteici, dietetici per l’infanzia, per diabetici,\n        per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Prodotti sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Dermocosmesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Disciplina dei prezzi di vendita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Le preparazioni magistrali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Uso dei registri obbligatori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Servizi in Farmacia (CUP, autoanalisi ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Ispezioni in farmacia da parte delle Autorità preposte\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Utilizzo dei programmi\n        gestionali informatici:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(30 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\" valign=\"top\">\u003Cp>• Banca dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Vendita al banco\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Acquisizione TS\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Riordino dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" valign=\"top\">\u003Cp>• Gestione delle scadenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Analisi statistiche, inventario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sistemi di approvvigionamento e gestione degli acquisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>Servizio di cassa e contabilità: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(4 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\" valign=\"top\">\u003Cp>• Lo scontrino fiscale parlante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di\n        incasso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figura professionale: Addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che\nlo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo\nall’interno dell’azienda. Al termine del percorso di apprendistato il\ncontabile di farmacia dovrà essere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• interagire in modo professionale con il Direttore di Farmacia, il\npersonale, i fornitori ed ………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note,\nstorni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all’ambito\nstrettamente contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture\ne merci arrivati in magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro\ngiornale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• gestire un archivio e uno scadenzario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della\nsegreteria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI QUARTO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"181\">\n  \u003Ccol width=\"262\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">Ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp align=\"center\">I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"center\">III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Cultura generale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(26 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Conoscenza della specificità del luogo di\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenza dei ruoli all’interno della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• La privacy\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(36 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Conoscenza dei sistemi gestionali della\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni\n        di calcolo e videoscrittura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Organizzazione e gestione di archivi\n        elettronici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Gestione dello scadenzario dei fornitori e\n        predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(16 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Primi approcci di relazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Relazione con le banche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Relazione con l’utente: informazione e\n        consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Gestione del magazzino e delle vendite \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(34 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Conoscenza dei settori merceologici presenti in\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Redazione di rapporti periodici sull’andamento\n        dell’attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento\n        degli aspetti salienti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Organizzazione e gestione del flusso delle ricette\n        in entrata e preparazione alla tariffazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Utilizzo del registratore di cassa e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(26 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Scontrino fiscale parlante\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di\n        pagamento e di incasso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e\n        tecniche di contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Fatturazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figura Professionale: Capo settore di magazzino, senza coordinamento e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia,\nche lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo\nruolo all’interno dell’azienda, proponendosi come elemento fondamentale per\nla corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci,\nfattori di presidio essenziali all’efficace funzionamento della farmacia\nstessa. Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia\ndovrà essere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• interagire in modo professionale con il Direttore di Farmacia, il\npersonale, i consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza,\ncapacità di ascolto e soluzione dei problemi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché\nnozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di\nscontistica e campagne promozionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle\nd’accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all’interno\ndel magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• avere acquisito le capacità necessarie per l’utilizzo del sistema\ninformatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli\nordini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI QUARTO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"181\">\n  \u003Ccol width=\"262\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">Ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp align=\"center\">I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"center\">III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Cultura generale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(22 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Conoscenza della specificità del luogo di\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenza dei ruoli all’interno della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• La privacy\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(16 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Primi approcci di relazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Relazione con il personale della farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(22 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Banca dati dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Controllo dei prodotti in arrivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Carico dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Gestione delle scadenze \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Inventario dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Gestione del magazzino e delle vendite \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(78 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp>• Conoscenza dei settori merceologici presenti in\n        farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello\n        smistamento e stoccaggio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Disimballaggio e gestione degli imballi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Applicazione prezzi e codici a barre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Nozioni di HACCP\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Conoscenze amministrative di base (Fatture, bolle)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Scadenze dei prodotti medicinali e\n        parafarmaceutici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Riscontro merci\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sistemi di approvvigionamento dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Elementi di logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>• Riassortimento delle scorte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Allestimento delle esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Elementi di logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figura professionale: Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione\ndi reparti autonomi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che\nlo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo\nall’interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla\nfigura del farmacista. Al termine del percorso di apprendistato il commesso di\nfarmacia dovrà essere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando\ncompetenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso\nconsapevolezza dei confini del proprio ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo\ndella farmacia, collaborando con il Direttore di Farmacia e il personale della\nfarmacia, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI QUARTO LIVELLO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commesso in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"863\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"284\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003Ccol width=\"170\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp align=\"center\">I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>Legislazione e Normativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(30 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp>• Norme di settore e modalità di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Consapevolezza del ruolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Privacy in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• HACCP: analisi dei punti critici; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Norme di settore e modalità di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Norme di settore e modalità di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Comunicazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(24 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp>• Relazione con l’utente in farmacia: primi\n        approcci di relazione con l’utente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Relazione con l’utente;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Informazione, consiglio e consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Gestione professionale:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(90 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\">\u003Cp>• Tipologie di ricette\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione del magazzino e delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Prodotti sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Vetrinistica e merchandising\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>• Prodotti aproteici, dietetici per l’infanzia,\n        per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Prodotti sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Disciplina dei prezzi di vendita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Prodotti aproteici, dietetici per l’infanzia,\n        per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Prodotti sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Utilizzo dei programmi\n        gestionali informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(24 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"284\" valign=\"top\">\u003Cp>• Banca dati prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Riordino dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" valign=\"top\">\u003Cp>• Gestione delle scadenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>• Analisi, statistiche, inventario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Tariffazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 22 luglio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato n. 1 al CCNL per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate\ndagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini Farmaceutici\nall’ingrosso, Laboratori Farmaceutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a prendere in esame Fondoprofessioni quale fondo di\nriferimento del settore per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal\nlegislatore al finanziamento di programmi\u002Fprogetti per la formazione\ncontinua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.S.SO.FARM FILCAMS - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTUCS - UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"ONCERISE2_trigger":44,"contracttrialperiod":48,"cbadate_end":52,"overtimeallowanceperc1_general":56,"ONCERISE_trigger":60,"hourspweek_select":62,"cbadate_start":66,"STRUCINCR_trigger":68,"MEALALL_trigger":72,"longserviceallowancetype":76,"paidmaternityleavepayperc":80,"pensionfund":84,"OVERTIME_trigger":88,"healthcareaccess":92,"shiftallowancetype":96,"apprenticeships":100,"FLEXWORK_trigger":104,"cbamemtrad":108,"healthandsafetytraining":112,"protectiveclothing":116,"healthandsafetypolicy":120,"contracttrial":124,"JOBTYPE_descriptions":128,"TRADEUNLEAV_trigger":132,"SCHEDULE_trigger":136,"tempagency":140,"cbadate_start_date":144,"NOCTPREM_trigger":147,"cbasignsingle":151,"PAYSCALES_trigger":155,"code_application":159,"bankholidays1":163,"hivpolicy":167,"SENIOR_trigger":171,"mealvouchers":175,"trainingprogrammes":177,"paidmaternityleave":181,"contractseverancepay":185,"PAIDLEAV_trigger":189,"maxsicknesspay":193,"sicknessmaxdays":197,"disabilitypay":201,"longtermillness":205,"SUNDAY_trigger":209,"dayspweek_select":213,"MAXHOURS_trigger":217,"jobsecuritymothers":221,"maternityotherclause":225,"deathrelatives":229,"childcaresubsidy":233,"equalitymonitoring":237,"CONSIGN_trigger":241,"funeralpay":245},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"ONCERISE2_trigger","ARTICOLO 20 Tredicesima e quattordicesim","ARTICOLO 20\n\nTredicesima e quattordicesima mensilità\n\n\n\n1. L’azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e\ndicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo\nsarà pari alla retribuzione del mese precedente a quello in cui vengono\ncorrisposte.\n\n2. Nel caso di inizio o di cessazione o di interruzione del rapporto di\nlavoro durante il corso dell’anno solare, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i\nmesi di servizio prestati. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni\nvengono computate come mese intero e si trascurano quelle inferiori. In caso di\ncessazione o di interruzione del rapporto di lavoro l’importo da prendere a\nriferimento per il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità è\nquello relativo all’ultima retribuzione individuale percepita.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"contracttrialperiod","1. Il periodo di prova dovrà risultare n","1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la\ndurata massima non potrà superare i seguenti limiti:\n\nLivello\u002FPeriodo:\n\n- 1° Q e Primo Livello Super, 1° C 180 giorni;\n\n- Primo livello: 90 giorni;\n\n- Secondo livello: 60 giorni;\n\n- Terzo e quarto livello: 45 giorni;\n\n- Quinto e sesto livello: 15 giorni.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbadate_end","ARTICOLO 2 Decorrenza e durata del contr","ARTICOLO 2\n\nDecorrenza e durata del contratto\n\n\n\n1. Il presente contratto collettivo nazionale, sia per i contenuti normativi\nsia per quelli economici, decorre dalla data di sottoscrizione (ove non\nspecificato diversamente) ed avrà durata fino al 31 dicembre 2015.\n\n2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga\ndata disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni\nstipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si\napplica comunque sino al suo rinnovo.\n\n3. Per quanto attiene le procedure di rinnovo, la piattaforma sarà\npresentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi\nprima della scadenza. La parte destinataria della piattaforma convocherà il\nprimo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.\n\nDurante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione\ndella piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"overtimeallowanceperc1_general","2. Ogni ora di lavoro straordinario diur","2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno viene compensata con la\nretribuzione individuale oraria maggiorata del 20% se prestato nei giorni\nferiali e del 30% se prestato nei giorni festivi.\n\n3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 22 e le ore 6 viene\nconsiderato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria,\nmaggiorata del 40%.",{"bindId":61,"name":46,"text":47},"ONCERISE_trigger",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"hourspweek_select","ARTICOLO 12 Orario di lavoro 1. Tenendo ","ARTICOLO 12\n\nOrario di lavoro\n\n\n\n1. Tenendo conto delle rispettive prerogative delle parti firmatarie del\npresente CCNL nel provvedere alla complessiva organizzazione delle aziende si\nconviene che il presente articolo disciplina l’orario di lavoro e la\nflessibilità dell’orario.\n\nA questo proposito fermo restando quanto disciplinato dal presente articolo\nallo scopo di individuare idonee soluzioni sotto il profilo delle esigenze\naziendali e di quelle dei lavoratori\u002Ftrici le parti nell’ambito del secondo\nlivello di contrattazione terranno incontri preventivi finalizzati alla\ncondivisione in ordine alla organizzazione di turni, nastri orari, e\ndistribuzione dell’orario di lavoro.\n\n\n\n2. La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali a decorrere dal 01\ngennaio 2013.",{"bindId":67,"name":54,"text":55},"cbadate_start",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"STRUCINCR_trigger","ALLEGATO C) TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI ","ALLEGATO C)\n\n\n\nTABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI 2013-2014-2015\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      LIVELLO\n      \n      Retr.Base al 30.06.2013\n      \n      IQ - IS\n      \n      INCREM. TOTALE\n      \n      01\u002F07\u002F2013\n      \n      01\u002F07\u002F2014\n      \n      01\u002F07\u002F2015\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      1° livello Q\n      \n      2.200,33\n      \n      140,00\n      \n      125,00\n      \n      47,00\n      \n      41,00\n      \n      37,00\n      \n    \n    \n      1° livello super\n      \n      2.125,40\n      \n      130,00\n      \n      120,00\n      \n      45,00\n      \n      39,00\n      \n      36,00\n      \n    \n    \n      1° livello C\n      \n      2.030,00\n      \n      130,00\n      \n      115,00\n      \n      43,00\n      \n      38,00\n      \n      34,00\n      \n    \n    \n      1° livello + 12 anni\n      \n      1.889,97\n      \n      130,00\n      \n      107,00\n      \n      40,00\n      \n      35,00\n      \n      32,00\n      \n    \n    \n      1° livello + 2 anni\n      \n      1.889,97\n      \n      100,00\n      \n      107,00\n      \n      40,00\n      \n      35,00\n      \n      32,00\n      \n    \n    \n      1°\n        livello\n      \n      1.889,97\n      \n      \n        \n      \n      107,00\n      \n      40,00\n      \n      35,00\n      \n      32,00\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      1.676,90\n      \n      \n        \n      \n      95,00\n      \n      36,00\n      \n      31,00\n      \n      28,00\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      1.592,11\n      \n      \n        \n      \n      90,00\n      \n      34,00\n      \n      29,00\n      \n      27,00\n      \n    \n    \n      4° livello\n      \n      1.480,10\n      \n      \n        \n      \n      84,00\n      \n      31,00\n      \n      27,00\n      \n      26,00\n      \n    \n    \n      5° livello\n      \n      1.363,65\n      \n      \n        \n      \n      77,00\n      \n      29,00\n      \n      25,00\n      \n      23,00\n      \n    \n    \n      6° livello\n      \n      1.273,35\n      \n      \n        \n      \n      72,00\n      \n      27,00\n      \n      24,00\n      \n      21,00",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"MEALALL_trigger","ARTICOLO 28 Mensa 1. Le aziende assicure","ARTICOLO 28\n\nMensa\n\n\n\n1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con centri o\npunti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i dipendenti.\n\n2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il\npasto in quota percentuale che sarà concordata tra l’azienda e la\nrappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di\ndettaglio\n\n3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del\nservizio di mensa assicurato come sopra dall’azienda.\n\n4. Le Parti concordano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto\ndal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del\ntrattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e di\nlegge.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"longserviceallowancetype","ALLEGATO B) TABELLA SCATTI ANZIANITÀ N° ","ALLEGATO B)\n\n\n\nTABELLA SCATTI ANZIANITÀ\n\n\n\nN° 15 scatti biennali decorrenza anno pari (1° gennaio 2014)\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      LIVELLO\n      \n      TOTALE LORDO MESE\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      1° Q\n      \n      € 26,50\n      \n    \n    \n      1 super\n      \n      € 25,82\n      \n    \n    \n      1° C\n      \n      € 25,31\n      \n    \n    \n      1°+12 anni \n      \n      € 25,31\n      \n    \n    \n      1°+ 2 anni\n      \n      € 25,31\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      € 25,31\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      € 23,24\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      € 22,72\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      € 20,66\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      € 20,14\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      € 19,63",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidmaternityleavepayperc","2. Fermo restando le disposizioni di leg","2. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia, la\nlavoratrice avrà diritto per i primi 150 giorni di assenza ad una integrazione\nsino a raggiungere l’intera retribuzione globale giornaliera (inclusi i ratei\ndi tredicesima e quattordicesima mensilità).",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"pensionfund","ARTICOLO 54 Previdenza Complementare Le ","ARTICOLO 54\n\nPrevidenza Complementare\n\n\n\nLe Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare\nPREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni\neconomico-normative in esso previste.\n\nL’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo\nstesso.\n\nLe Parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti.\n\nLe Parti sottoscrivono altresì un “Accordo attuativo della previdenza\nintegrativa” allegato (Appendice 3) al presente contratto collettivo\nnazionale.\n\nACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA\n\nVisto il presente contratto collettivo nazionale per la parte in cui prevede\nla istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono\nsulla adesione al fondo Previambiente.\n\nVerificato che:\n\n• dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo\nNazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto\ncostitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. N. 8194);\n\n• tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto,\nunitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla\nCommissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124\u002F93 con delibera del\n4.11.1998;\n\n• il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed\nalle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati\nlavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;\n\n• che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale\n“settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici;\n\n• che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione\nrispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche\nmodalità di adesione, siano regolati da apposito accordo.\n\nSi conviene quanto segue:\n\nArt. 1\n\nA decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo è calcolata in\npercentuale, sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente,\ncontributo azienda, quota TFR).\n\nTale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:\n\n• a carico dell’azienda 1%;\n\n• a carico del lavoratore 1%.\n\nLa quota di iscrizione, a carico dell’azienda e del lavoratore, nella\nmisura prevista dall’art. 5 dello statuto di Previambiente.\n\nIn sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci\ncontrattuali che le percentuali sopra indicate.\n\nIl lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di\nquello stabilito contrattualmente.\n\nL’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla\nbusta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico. È, altresì,\ndovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2%\ndella retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione\ndell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo\nal 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del TFR a\npartire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del presente articolo.\nPer “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si\nintendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione\nassicurativa.\n\nIl Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti\neffettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del\nlavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al\nFondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2003 ovvero\ndall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da parte della\nCommissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta\ndata.\n\nArt. 2\n\nPer tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio\nalle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce\nparte integrante e sostanziale.\n\nArt. 3\n\nIl presente Accordo sarà notificato da A.S.SO.FARM. al Fondo Previambiente\nai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad\nadottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la\niscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a A.S.SO.FARM. e le forme\ndi partecipazione previste dallo Statuto.\n\nArt. 4\n\nLe Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull’accordo a tutti i\nsoggetti interessati.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"OVERTIME_trigger","ARTICOLO 22 Lavoro straordinario e nottu","ARTICOLO 22\n\nLavoro straordinario e notturno\n\n\n\n1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore\noltre il limite dell’orario di lavoro fissato a norma dell’articolo 12.\n\n2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno viene compensata con la\nretribuzione individuale oraria maggiorata del 20% se prestato nei giorni\nferiali e del 30% se prestato nei giorni festivi.\n\n3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 22 e le ore 6 viene\nconsiderato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria,\nmaggiorata del 40%.\n\nLa maggiorazione notturna ordinaria effettuata tra le 22.00 e le 06.00 sarà\npari al 10% in aggiunta alla normale retribuzione.\n\n4. Dall’applicazione del comma precedente è tassativamente escluso il\npersonale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui compensi\nper lavoro notturno sono fissati dall’articolo 21 del presente contratto\ncollettivo nazionale.\n\n5. È escluso il cumulo tra le diverse maggiorazioni.\n\n6. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni\nparticolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni\nstesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza\nsindacale aziendale.\n\n7. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il\nlimite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore\nper dipendente.\n\n8. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può\nrifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.\n\n9. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore\nretribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di\nformazione e aggiornamento di cui all’art. 41 e 41 bis non saranno\nconsiderate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 7° comma\ndel presente articolo.\n\n10. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è\nriconosciuto né compensato.\n\n11. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o\ndelle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione\nrelativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende\nstesse.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthcareaccess","ARTICOLO 55 Assistenza Sanitaria Integra","ARTICOLO 55\n\nAssistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nSono iscritti al Fondo Est i lavoratori con contratto a tempo pieno e\npart-time, assunti a tempo indeterminato, e gli apprendisti. Per il\nfinanziamento del Fondo è dovuta allo stesso, che è tenuto a curarne la\nriscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell’azienda,\npari a:\n\n- per il personale assunto a tempo pieno, 10 € mensili per ciascun\niscritto a far data dal 1° agosto 2008;\n\n- per il personale assunto a tempo parziale, 7 € mensili per ciascun\niscritto a far data dal 1° agosto 2008.\n\nCon decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo a carico dell’azienda sarà\nequiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. I\ncontributi devono essere versati al Fondo con le modalità e la periodicità\nstabilite dal regolamento. I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno\nun’assistenza integrativa tramite una convenzione stipulata da Assofarm con\nuna società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che garantirà\nle stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"shiftallowancetype","3. Il servizio notturno è compensato com","3. Il servizio notturno è compensato come segue:\n\na) servizio a porte\u002Fbattenti aperti ininterrottamente durante le ore\nnotturne: viene compensato con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla\nretribuzione individuale oraria;\n\nb) servizio a porte\u002Fbattenti chiusi, con l’obbligo per il personale di\nrispondere ad ogni chiamata: viene compensato con la maggiorazione del 10% in\naggiunta alla retribuzione individuale oraria;",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"apprenticeships","ARTICOLO 7 Apprendistato 1. Il rapporto ","ARTICOLO 7\n\nApprendistato\n\n\n\n1. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di\napprendistato è disciplinato dal presente articolo e dall’Allegato E al\npresente contratto collettivo nazionale.\n\n2. L’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato deve\navvenire in forma scritta ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\n\n3. Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita\ndall’articolo 6 del presente contratto collettivo nazionale con riferimento\nai relativi livelli di assunzione.\n\n4. La durata dell’apprendistato è fissata in quella massima prevista\ndalla legge di tre anni per le figure professionali inquadrate al Primo livello\nfarmacista collaboratore, Secondo, Terzo e Quarto livello di cui all’articolo\n10 del presente contratto collettivo nazionale.\n\n5. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) sarà indicato un\ntutore\u002Freferente aziendale, che deve avere un inquadramento contrattuale di\nlivello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista;\nesperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui almeno due anni nell’area di\nattività della qualifica che l’apprendista dovrà conseguire; titoli di\nstudio di livello almeno pari a quello posseduto dall’apprendista\nprofessionalizzante all’atto dell’assunzione, quale figura di riferimento\nper il lavoratore assunto con contratto di apprendistato.\n\n6. Le parti, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa di legge,\npotranno recedere al termine del contratto di apprendistato con un preavviso di\n45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\n7. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) verrà definita a cura delle\nparti la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali\ne specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo\nalla formazione medesima, secondo quanto disciplinato nell’Allegato E al\npresente contratto collettivo nazionale.\n\n8. Il numero complessivo di lavoratori con contratto di apprendistato che le\naziende possono assumere non può eccedere il rapporto di un apprendista per\nogni dipendente.\n\n9. La malattia, l’infortunio, o altre cause sospensive del rapporto di\nlavoro superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di\nscadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei\nbenefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al\nlavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.\n\n10. Il lavoratore assunto col contratto di apprendistato gode\ndell’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro\nin caso di malattia, infortunio e maternità come previsto dal presente\ncontratto collettivo nazionale.\n\n11. La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro\ndiversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista\ndalla vigente normativa di legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà,\nmediante acquisizione di idonea documentazione all’atto dell’assunzione,\ngli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore,\npurché dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano\ntrascorsi più di 365 giorni.\n\n12. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata\nminima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano\nformativo individuale, non potrà essere inferiore alle 24 ore settimanali,\nsenza riproporzionamento delle ore di formazione. Se l’Azienda non conferma\nin servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi\nsuccessivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine\ndel computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei lavoratori\ndimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante\nil periodo di prova, e di quelli licenziati per giusta causa o giustificato\nmotivo.\n\n13. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sarà garantita la\npossibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle\nmedesime condizioni dei lavoratori qualificati.\n\n14. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25\naprile 2012 per i quali continuerà, fino a naturale scadenza, a trovare\napplicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di\napprendistato professionalizzante dal Contratto Collettivo Nazionale per i\nDipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali del gennaio 2007.\n\n15. In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le\nParti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale si incontreranno\nper apportare al presente articolo eventuali ed opportune modificazioni e\u002Fo\nintegrazioni.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"FLEXWORK_trigger","ARTICOLO 15 Banca Ore 1. Le Parti conven","ARTICOLO 15\n\nBanca Ore\n\n\n\n1. Le Parti convengono di istituire una banca ore al fine di consentire ai\nlavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro\nprestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5)\ndell’articolo 12, nonché delle ore di lavoro prestate in occasione di\ngiornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le\nmodalità di seguito elencate.\n\n2. L’Azienda che intende avvalersi della banca ore, per la totalità dei\ndipendenti o per categorie omogenee di essi (es: divisioni, unità operative,\nreparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle RSA\u002FRSU - OO.SS.\nterritoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di prima\napplicazione.\n\n3. In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di\nlavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite\nmassimo di 100 ore anno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui\nal successivo articolo 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, e potrà\nrifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni.\n\n4. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del precedente comma non daranno\nluogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno\ne\u002Fo domenicale\u002Ffestivo ai sensi dell’articolo 21, 22 comma 3, articolo 13\ncomma 3 che saranno corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e\nalimenteranno un contatore “banca-ore”.\n\n5. Le prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue:\n\na) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su\ndisposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate\n\nb) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4\ngiorni lavorativi di preavviso e fatte salve esigenze di servizio, per il\nrestante 50%.\n\n6. Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore\nl’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi\nmovimenti.\n\n7. Al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione le eventuali\nore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione\ndel 20%.\n\n8. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere\nconcordate diverse modalità di gestione della banca ore.\n\n9. Decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si\nincontreranno per verificare i risultati e gli aspetti\napplicativi\u002Forganizzativi dell’istituto.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"cbamemtrad","La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMME","La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI\n(FILCAMS-CGIL) rappresentata da Danilo Lelli e Luciana Mastrocola, la\nFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO\n— FISASCAT\u002FCISL rappresentata da Rosetta Raso, L’UNIONE ITALIANA LAVORATORI\nTURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata da Antonio Vargiu",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"healthandsafetytraining","Al termine del percorso di apprendistato","Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà\nessere in grado di:\n\n• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo\nlavoro\n\n• interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando\ncompetenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi\n\n• relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo\ndella farmacia, collaborando con il Direttore di Farmacia e il personale,\ncontribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo\n\n• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento\n\n• conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali\n\n• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"protectiveclothing","ARTICOLO 27 Indumenti di lavoro e D.P.I.","ARTICOLO 27\n\nIndumenti di lavoro e D.P.I.\n\n\n\n1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ngrembiuli o camici, la spesa relativa all’acquisto è a carico\ndell’azienda.\n\n2. È parimenti a carico dell’azienda, la spesa relativa all’acquisto\ndegli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere\nigienico-sanitario ed i Dispositivi di Protezione Individuali.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthandsafetypolicy","ARTICOLO 53 Tutela della salute e sicure","ARTICOLO 53\n\nTutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro\n\n\n\nAl fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di\ncollaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di\nsicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 81\u002F08, le Parti\nconvengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione\nall’interno delle farmacie, in coerenza con le norme legislative di\nriferimento e con quanto stabilito dal verbale accordo del 13 febbraio 1996 in\nmateria di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende\nspeciali farmacie.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"contracttrial","ARTICOLO 6 Periodo di prova 1. Il period","ARTICOLO 6\n\nPeriodo di prova\n\n\n\n1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la\ndurata massima non potrà superare i seguenti limiti:\n\nLivello\u002FPeriodo:\n\n- 1° Q e Primo Livello Super, 1° C 180 giorni;\n\n- Primo livello: 90 giorni;\n\n- Secondo livello: 60 giorni;\n\n- Terzo e quarto livello: 45 giorni;\n\n- Quinto e sesto livello: 15 giorni.\n\nI predetti giorni sono da considerarsi di calendario. Da essi vanno esclusi\ni giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo effettuati.\n\n2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà\nessere inferiore al trattamento contrattuale stabilito per il livello al quale\nil dipendente è stato assegnato.\n\n3. Durante il periodo di prova l’azienda e il lavoratore potranno recedere\ndal contratto senza l’obbligo di preavviso; al lavoratore spetterà in ogni\ncaso il pagamento dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima\nmensilità.\n\n4. All’atto del recesso compete al lavoratore anche il Trattamento di Fine\nRapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa\ned all’articolo 44 del presente contratto collettivo nazionale.\n\n5. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso il\nlavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il\nperiodo di prova stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"JOBTYPE_descriptions","Classificazione del personale Il persona","Classificazione del personale\n\n\n\nIl personale è classificato come segue:\n\n1) QUADRO.\n\nVi appartengono i lavoratori inquadrati al livello 1°Q, al Primo Livello\nSuper, 1° C ossia quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei\ndirigenti, nei limiti delle direttive generali impartite dalla direzione\naziendale, ricoprono funzioni nell’ambito di posizioni di massimo livello\norganizzativo e\u002Fo sovrintendono con continuità ad unità produttive e\u002Fo ad\norganizzazioni o funzionali in campo sanitario e\u002Fo amministrativo e\u002Fo\ncommerciale, ovvero, pur sempre nei limiti delle direttive impartite dalla\ndirezione aziendale, svolgono in tali articolazioni, con ampia autonomia\noperativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di\nresponsabilità.\n\nLivello 1°Q:\n\n- Farmacisti direttori di aziende che gestiscono fino a numero 3 farmacie\nanche quando abbiano la direzione di una di esse;\n\n- Capi servizio e\u002Fo responsabili di importanti settori aziendali\n(amministrativo, logistico, farmaceutico, etc.), i quali operino in aziende di\nparticolare complessità con compiti organizzativi e gestionali;\n\n- Capi Area.\n\nLivello 1° Super:\n\n- Farmacista Direttore di Farmacia;\n\n- Farmacista Direttore di Magazzino\n\nLivello 1° C\n\n- Funzionario amministrativo, tecnico o commerciale cui vengano attribuite\nmansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione\ntecnica e\u002Fo di budget, con responsabilità di coordinamento di gruppi di\nlavoro.\n\n- Farmacista collaboratore cui è attribuito il compito di coadiuvare il\ndirettore di farmacia a struttura complessa con orario di apertura a battenti\naperti non inferiore a 12 ore giornaliere con carattere continuativo per\nl’arco dell’intero arco solare\n\n- Farmacista collaboratore cui è attribuita la responsabilità ed il\ncoordinamento di specifiche attività che riguardano l’intero comparto\naziendale e\u002Fo che svolge particolari funzioni diverse da quelle normalmente\nsvolte in farmacia.\n\n\n\n2) IMPIEGATO\n\nPrimo livello.\n\nVi appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale\nanche con responsabilità di direzione esecutiva nel sovraintendere unità\nproduttive e che operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia\noperativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, ad esempio:\n\n- Farmacista Collaboratore;\n\n- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio\ntecnico con strutture organizzative di particolare articolazione e\u002Fo che operi\nin condizioni di ampia autonomia;\n\n- Responsabile di C.E.D. e\u002Fo analista C.E.D. con elevata capacità di\nintervento e competenza professionale che analizza e realizza procedure\ninformatiche in strutture organizzative complesse;\n\n- Biologo.\n\nPrimo livello + 2 anni\n\n- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso\nla stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo\ndi almeno 24 mesi\n\nPrimo livello + 12 anni.\n\n- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso\nla stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo\ndi almeno 12 anni\n\nSecondo livello.\n\nAl secondo livello appartengono lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo di altri\nlavoratori che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed\namministrativa, ad esempio:\n\n- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio\ntecnico;\n\n- Analista programmatore C.E.D.;\n\n- Capo magazziniere.\n\nTerzo livello.\n\nAl terzo livello appartengono i lavoratori che, utilizzando particolari\nconoscenze tecniche ed adeguata esperienza, svolgono attività anche con uso di\nstrumenti e macchinari, che comportano una adeguata capacità professionale\ncomunque acquisita, ad esempio:\n\n- Capo settore di magazzino che oltre a svolgere le mansioni del personale\nassegnato al settore, coordina e controlla l’operato del gruppo;\n\n- Coadiutore specializzato di farmacia cui è affidata la conduzione di\nreparti autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici;\n\n- Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di\nmateriale che intrattiene rapporti funzionali con altri settori aziendali e con\nrappresentanti esterni;\n\n- Impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari\nsettori della contabilità generale o nell’ambito tecnico-commerciale.\n\nQuarto livello.\n\nAl quarto livello appartengono i lavoratori adibiti a lavori che richiedono\nspecifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche\ncomunque acquisite, ad esempio:\n\n- Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti\nautonomi;\n\n- Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo;\n\n- Operatore specializzato che esplichi mansioni in autonomia operativa nei\nvari reparti aziendali, anche in mobilità tra magazzino e farmacia;\n\n- Operatore di C.E.D.;\n\n- Addetto amministrativo e addetto tecnico, che svolge con maggiore\nprofessionalità ed esperienza, e in condizione di relativa autonomia\noperativa, le operazioni richieste.\n\nQuinto livello.\n\nAl quinto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità\ntecnico-pratiche, ad esempio:\n\n- Video-terminalista;\n\n- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto delle procedure\nstabilite compie operazioni ricorrenti;\n\n- Commesso di magazzino;\n\n- Commesso di farmacia;\n\n- Fattorino;\n\n- Centralinista;\n\n- Autista.\n\nSesto livello.\n\nAl sesto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori che\nrichiedono semplici conoscenze pratiche, ad esempio:\n\n- Addetto alle pulizie.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"TRADEUNLEAV_trigger","PERMESSI SINDACALI 11. I lavoratori comp","PERMESSI SINDACALI\n\n11. I lavoratori componenti gli organi direttivi delle confederazioni e dei\nsindacati nazionali, delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,\nhanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi\nstessi o alle riunioni delle delegazioni per la trattazione di accordi di\ncarattere nazionale o aziendale.\n\n11 bis. I lavoratori componenti gli organi direttivi dei sindacati\nregionali, provinciali e territoriali delle Organizzazioni anzidette, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per attività inerenti il loro mandato in ragione\ndi un monte ore complessivo per le OO.SS. medesime pari a un’ora all’anno\nper ciascun lavoratore occupato nell’azienda di appartenenza. Sono fatte\nsalve fino a concorrenza le condizioni di miglior favore in atto nelle singole\naziende per effetto di accordi aziendali.\n\n11 ter. In base al protocollo di intesa 13\u002F02\u002F1996 comma 5 per\nl’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti\ndelle RSU\u002FRSA possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi\nsindacali retribuiti pari ad 1 ora per unità dipendente a tempo pieno, con\nrapporto a tempo indeterminato, in forza presso l’azienda al 31 dicembre\ndell’anno precedente quello di fruizione.\n\nTali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della legge\n300\u002F1970.\n\nSono fatte salve condizioni aziendali di miglior favore.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"SCHEDULE_trigger","ARTICOLO 13 Riposo settimanale e festivi","ARTICOLO 13\n\nRiposo settimanale e festività\n\n\n\n1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive\nda fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.\n\n2. Qualora nella giornata di domenica e\u002Fo festività la farmacia sia aperta\nal pubblico per servizio di guardia farmaceutica, il lavoratore è tenuto a\nprestare servizio, salvo godere del riposo compensativo (che si cumula con il\nriposo giornaliero) in altra giornata della successiva settimana. Negli altri\ncasi di aperture domenicali e\u002Fo festive ai fini organizzativi il datore di\nlavoro terrà conto della disponibilità espressa dai lavoratori, e\nindividuerà modalità idonee a meglio garantire una equa distribuzione dei\ncarichi di lavoro nelle giornate domenicali\u002Ffestive, tenendo in considerazione\nl’intero personale in forza. Tale argomento formerà oggetto, su richiesta,\ndi confronto sindacale aziendale allo scopo di individuare le più idonee\nsoluzioni.\n\n3. In caso di servizio domenicale e\u002Fo festivo, svolto nelle ore diurne,\nviene corrisposta una maggiorazione del 20% della retribuzione individuale\noraria per ogni ora di effettiva prestazione.\n\n3 bis. La maggiorazione per servizio domenicale e\u002Fo festivo di cui al comma\nprecedente è elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore\nper ciascun anno civile (1 gennaio — 31 dicembre). La presente maggiorazione\nè assorbita fino a concorrenza in caso di accordi aziendali di miglior favore\nin materia pre-esistenti alla data del 22 luglio 2013.\n\n4. Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo\ncompensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va\nretribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità\npreviste dall’articolo 22 del presente contratto.\n\n5. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge\nquello del Santo Patrono del luogo dove il dipendente lavora. Nel giorno del\nSanto Patrono l’azienda potrà disporre il funzionamento di reparti ed uffici\ncon la corresponsione della relativa indennità di cui al comma 3) o comma 4)\ndel presente articolo.\n\n6. Quando una delle festività non domenicali coincida con la domenica, è\ndovuto a ciascun lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico, un\nimporto pari ad una giornata di retribuzione (non si applica per la festività\ncivile del 4 novembre in quanto “assorbita” per il concorso alla formazione\ndel monte ore di riduzione orario di lavoro).\n\n7. Tale importo non sarà dovuto qualora l’azienda faccia godere la\nfestività coincidente con la domenica in altro giorno feriale.\n\n8. Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste che eccedano il normale\norario di lavoro, prestate nei giorni festivi, escluse le domeniche se\nsostituite dal giorno di riposo compensativo, dovranno essere retribuite come\nlavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste\ndall’art. 22 del presente contratto.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"tempagency","ARTICOLO 9 Contratto a termine e sommini","ARTICOLO 9\n\nContratto a termine e somministrazione di lavoro a termine\n\n\n\n1. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è\nammessa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalle norme di legge in\nvigore.\n\n2. Oltre che dalle nonne di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale\nassunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano\ncompatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.\n\n3. La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con\ncontratto di lavoro a termine o di cui l’azienda si può avvalere stipulando\nun contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente\nsuperiore ad una percentuale calcolata come media annua pari al 20% rispetto al\nnumero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell’azienda,\nad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto.\n\n4. In aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge in vigore e fermo\nrestando le percentuali di cui al precedente comma 3), le Parti convengono che\nl’azienda potrà far ricorso ad assunzioni con contratti di lavoro a termine\nal fine di fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi\ndell’anno dovuti all’incidenza stagionale di alcune patologie quali, ad\nesempio, patologie influenzali e\u002Fo patologie allergiche.\n\n5. Contratto senza causale (DL 76\u002F2013). Le parti si incontreranno entro i\n60 giorni successivi all’emanazione della legge di conversione per definire\nl’applicazione di tale istituto.\n\n6. In caso di cessazione prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato per dimissioni, il lavoratore è tenuto a rispettare i seguenti\ntermini di preavviso:\n\nlivello 1° Q e 1° Super e 1° C: 2 mesi;\n\nlivello primo e secondo: 1 mese;\n\nlivello terzo, quarto, quinto, sesto: 20 giorni.\n\nI termini di preavviso decorrono a partire dal giorno successivo la\npresentazione delle dimissioni in forma scritta.\n\n7. Contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere\nstipulati nei casi previsti dalla legge.\n\n8. La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo\nstesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36\nmesi di lavoro effettivo, fatta salva la possibilità di estendere previo\naccordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo\nindividuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.",{"bindId":145,"name":146,"text":146},"cbadate_start_date","Roma, 22 luglio 2013",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"NOCTPREM_trigger","ARTICOLO 21 Servizio notturno 1. Il pers","ARTICOLO 21\n\nServizio notturno\n\n\n\n1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la\npropria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia organizzata per\nil servizio notturno.\n\n2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno\nquello prestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00.\n\n3. Il servizio notturno è compensato come segue:\n\na) servizio a porte\u002Fbattenti aperti ininterrottamente durante le ore\nnotturne: viene compensato con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla\nretribuzione individuale oraria;\n\nb) servizio a porte\u002Fbattenti chiusi, con l’obbligo per il personale di\nrispondere ad ogni chiamata: viene compensato con la maggiorazione del 10% in\naggiunta alla retribuzione individuale oraria;\n\nc) servizio misto a porte\u002Fbattenti aperti ed a porte\u002Fbattenti chiusi, con\nl’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per\nrispondere ad ogni chiamata viene compensato: con diritto del dipendente alle\nmaggiorazioni retributive sopra indicate a seconda se si renda,\nrispettivamente, la prestazione a porte\u002Fbattenti aperti o a porte\u002Fbattenti\nchiusi.\n\nd) Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente\ncon la Domenica viene compensato con una maggiorazione aggiuntiva del 20% a\nquella prevista dai punti precedenti a) b) c).\n\n4. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la\ndomenica il dipendente avrà diritto alle predette maggiorazioni ed al riposo\ncompensativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.\n\n5. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una\ndelle festività infrasettimanali previste dalla normativa in vigore le ore di\nservizio notturno effettuate durante tali festività verranno compensate con la\nquota oraria della retribuzione con la maggiorazione del 30%.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"cbasignsingle","La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentat","La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentata da Roberto Bolognesi, Egidio\nCampari, Giuliano Masina, Susanna Fucini",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"PAYSCALES_trigger","ALLEGATO A) TABELLA RETRIBUTIVA AL 30 GI","ALLEGATO A)\n\n\n\nTABELLA RETRIBUTIVA AL 30 GIUGNO 2013\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      LIVELLO\n      \n      Retr.Base al\n\n        30.06.2013\n      \n      Indennità quadri\n      \n      Indennità speciale\n      \n      TOTALE\n      \n    \n    \n      1° livello Q\n      \n      2.200,33\n      \n      140,00\n      \n      \n        \n      \n      2.340,33\n      \n    \n    \n      1° livello super\n      \n      2.125,40\n      \n      130,00\n      \n      \n        \n      \n      2.255,40\n      \n    \n    \n      1° livello C\n      \n      2.030,00\n      \n      130,00\n      \n      \n        \n      \n      2.160,00\n      \n    \n    \n      1° livello + 12 anni\n      \n      1.889,97\n      \n      \n        \n      \n      130,00\n      \n      2.019,97\n      \n    \n    \n      1° livello + 2 anni\n      \n      1.889,97\n      \n      \n        \n      \n      100,00\n      \n      1.989,97\n      \n    \n    \n      1° livello\n      \n      1.889,97\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.889,97\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      1.676,90\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.676,90\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      1.592,11\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.592,11\n      \n    \n    \n      4° livello\n      \n      1.480,10\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.480,10\n      \n    \n    \n      5° livello\n      \n      1.363,65\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.363,65\n      \n    \n    \n      6° livello\n      \n      1.273,35\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1.273,35",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"code_application","Tutela della salute e sicurezza nell’amb","Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro\n\n\n\nAl fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di\ncollaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di\nsicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 81\u002F08, le Parti\nconvengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione\nall’interno delle farmacie, in coerenza con le norme legislative di\nriferimento e con quanto stabilito dal verbale accordo del 13 febbraio 1996 in\nmateria di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende\nspeciali farmacie.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"bankholidays1","5. I giorni festivi sono quelli stabilit","5. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge\nquello del Santo Patrono del luogo dove il dipendente lavora. Nel giorno del\nSanto Patrono l’azienda potrà disporre il funzionamento di reparti ed uffici\ncon la corresponsione della relativa indennità di cui al comma 3) o comma 4)\ndel presente articolo.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"hivpolicy","13. In ogni caso è in facoltà dell’azien","13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in\nqualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del\nservizio ispettivo dell’INPS. È altresì in facoltà dell’azienda di far\ncontrollare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si\npresenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in\nqualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti\nspecializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"SENIOR_trigger","ARTICOLO 23 Aumenti periodici di anziani","ARTICOLO 23\n\nAumenti periodici di anzianità\n\n\n\n1. Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto a 15 scatti biennali di\nanzianità che non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito\nprecedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\n\n2. Per i lavoratori assunti nel corso del biennio il primo aumento periodico\ndi anzianità è corrisposto pro rata in proporzione ai mesi di servizio\nprestati, calcolandosi come mese intero la frazione pari o superiore ai 15\ngiorni di calendario.\n\nIl lavoratore che risulta assunto a tempo indeterminato prima alla data 31\ndicembre 2012 conserverà l’ammontare dell’emolumento conseguito (scatti\nmaturati) che concorrerà al raggiungimento del nuovo livello dell’importo\nmassimo raggiungibile.\n\n3. Il contatore e la relativa valorizzazione degli scatti di anzianità,\nindipendentemente dalla data di assunzione, sarà aggiornato in data 1°\ngennaio 2014 e successivamente con cadenza biennale fissa al 1° gennaio per\ntutti i dipendenti.\n\n4. In caso di passaggio di livello l’importo che il lavoratore ha\nconseguito nel livello di provenienza concorre al raggiungimento dell’importo\nrelativo al nuovo livello retributivo sino al massimo conseguibile.\n\nNota applicativa: sarà costituito un tavolo tecnico per verificare se\nesistono le condizioni per modificare la decorrenza dello scatto di anzianità\ncon riferimento alla data di assunzione.\n\nIn caso di riscontro positivo, verrà sottoscritto tra le parti un documento\nche indicherà le nuove modalità (da applicarsi ai dipendenti di nuova\nassunzione) nonché la corretta gestione della transizione dei dipendenti già\nin forza dal precedente metodo al nuovo.",{"bindId":176,"name":74,"text":75},"mealvouchers",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"trainingprogrammes","ARTICOLO 41 Aggiornamento professionale ","ARTICOLO 41\n\nAggiornamento professionale\n\n\n\n1. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale devono\nrappresentare sempre più un obiettivo prioritario della politica del settore e\ndelle aziende.\n\n2. Nell’ambito di tale impegno, particolare importanza assume\nl’attività di formazione e aggiornamento professionale del farmacista, tesa\na qualificare maggiormente lo stesso come vero e proprio operatore\nsocio-sanitario.\n\n3. Tale aggiornamento potrà avvenire attraverso la partecipazione ai corsi\npromossi da Enti esterni nonché attraverso la partecipazione ad iniziative di\naggiornamento professionale organizzate dalle aziende.\n\n4. Fermo restando che i farmacisti sono tenuti a partecipare ai corsi di\nformazione ed aggiornamento, le modalità di partecipazione ai corsi predetti\nsaranno contrattate a livello aziendale. In tale occasione potrà essere\nprevista l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi anche per gli altri\ndipendenti. Le eventuali ore di corso effettuate fuori dal normale orario di\nlavoro sono considerate prestazioni straordinarie.\n\n\n\n\n\nARTICOLO 41 bis\n\nFormazione Continua E.C.M.\n\n\n\nFermo restando che il conseguimento dei crediti formativi ECM costituisce un\nobbligo professionale, le parti concordano che le Aziende garantiranno ai\npropri Farmacisti impiegati a tempo indeterminato e a tempo determinato con\ncontratto superiore a 4 mesi il conseguimento di crediti formativi previsti dal\nMinistero della Salute, per ciascuno degli anni di validità del presente\ncontratto collettivo nazionale come segue:\n\na. massimo numero 50 crediti ECM attraverso corsi di formazione a distanza\n(FAD) i cui costi di iscrizione saranno a totale carico dell’azienda;\n\nb. nel caso la frequenza sia prevista fuori orario di lavoro, le aziende\nriconosceranno a ciascun dipendente una somma corrispondente a 6 ore di\nretribuzione ordinaria.\n\nOve le Aziende realizzino propri corsi accreditati ECM, le modalità di\npartecipazione agli stessi, come pure la copertura dei costi e del tempo,\nverranno definite di volta in volta a livello di contrattazione aziendale,\nprevedendo la possibilità di escludere l’applicazione di quanto previsto al\nprecedente punto b).\n\nSempre a livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti\naccordi diversi in merito alla formazione accreditata ECM.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"paidmaternityleave","ARTICOLO 33 Gravidanza e puerperio 1. Pe","ARTICOLO 33\n\nGravidanza e puerperio\n\n\n\n1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge vigenti in materia.\n\n2. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia, la\nlavoratrice avrà diritto per i primi 150 giorni di assenza ad una integrazione\nsino a raggiungere l’intera retribuzione globale giornaliera (inclusi i ratei\ndi tredicesima e quattordicesima mensilità).\n\n3. Verrà riconosciuto un buono acquisto da spendersi presso le Farmacie\nAziendali in caso di nascita\u002Fadozione di un figlio il cui valore verrà\ndeterminato a livello aziendale. Qualora i genitori siano entrambi dipendenti\ndell’azienda, spetterà comunque loro un solo buono acquisto del valore\nanzidetto.\n\n4. È prevista l’applicazione dei commi 1), 2), 3), sulla base della\nnormativa vigente, per le adozioni e affidamenti.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"contractseverancepay","ARTICOLO 44 Trattamento di Fine Rapporto","ARTICOLO 44\n\nTrattamento di Fine Rapporto\n\n\n\n1. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto un\ntrattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le modalità\npreviste dalla vigente normativa.\n\n2. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 codice civile,\ncome modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota\nannua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine\nrapporto, le seguenti somme:\n\n— i rimborsi spese;\n\n- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\n\n— i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\n\n- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno che non abbia\ncarattere permanente;\n\n— l’indennità sostitutiva del preavviso;\n\n— l’indennità sostitutiva di ferie;\n\n— le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL);\n\n— le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere\ncontinuativo;\n\n— le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico\ndel lavoratore;\n\n— gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"PAIDLEAV_trigger","ARTICOLO 14 Ferie 1. Il lavoratore ha di","ARTICOLO 14\n\nFerie\n\n\n\n1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nriposo, con decorrenza della retribuzione globale.\n\n2. Il periodo di ferie è pari a 26 giorni in caso di orario settimanale di\nlavoro distribuito su 6 giorni; in caso di distribuzione disomogenea\ndell’orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno\nsolare; in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno,\nqualunque sia il motivo della cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto\nalle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per\nmese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.\n\n3. Le ferie saranno di norma frazionate in due periodi e saranno usufruite a\ngiornate intere.\n\n4. Le ferie devono essere godute possibilmente entro l’anno di maturazione\ne comunque entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.\n\n5. Le ferie restano interrotte nel caso in cui, durante il loro godimento,\nil lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e riconosciuta.\nNon matura il diritto alle ferie il lavoratore che rimane assente per malattia\nper un periodo continuativo pari o superiore all’anno.\n\n6. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante\nl’assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non\nha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.\n\n7. Le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso.\n\n8. Per ragioni di servizio l’azienda potrà richiamare il lavoratore prima\ndel termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore\nstesso al completamento di detto periodo in epoca successiva, il lavoratore\navrà diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato\nritorno in azienda, sia per l’eventuale ritorno al luogo dal quale egli sia\nstato richiamato.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"maxsicknesspay","6. Durante il periodo di malattia o d’in","6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle\nprestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a\nun’indennità integrativa a carico dell’azienda.\n\n7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno\ndi malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da\nraggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al\nprecedente comma, le seguenti misure massime:\n\na) 100% della retribuzione globale per i primi 6 mesi;\n\nb) 50% della retribuzione globale per i successivi 6 mesi.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"sicknessmaxdays","7. Detta indennità integrativa sarà corr","7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno\ndi malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da\nraggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al\nprecedente comma, le seguenti misure massime:\n\na) 100% della retribuzione globale per i primi 6 mesi;\n\nb) 50% della retribuzione globale per i successivi 6 mesi.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"disabilitypay","ARTICOLO 32 Trattamento di malattia o in","ARTICOLO 32\n\nTrattamento di malattia o infortunio\n\n\n\n1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio\nnon sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i\nseguenti periodi massimi:\n\na) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi\n16;\n\nb) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi\n24.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"longtermillness","17. Ai dipendenti colpiti da patologie o","17. Ai dipendenti colpiti da patologie oncologiche saranno concessi, su\nrichiesta, permessi retribuiti allo scopo di sostenere terapie\ncurative\u002Friabilitative. Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, il\ntrattamento di malattia sarà integrato a carico dell’azienda al 100% per i\nprimi 365 giorni.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"SUNDAY_trigger","3. In caso di servizio domenicale e\u002Fo fe","3. In caso di servizio domenicale e\u002Fo festivo, svolto nelle ore diurne,\nviene corrisposta una maggiorazione del 20% della retribuzione individuale\noraria per ogni ora di effettiva prestazione.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"dayspweek_select","3. L’orario settimanale è distribuito su","3. L’orario settimanale è distribuito su 6 giorni lavorativi di norma\nconsecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell’autorità competente,\novvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita\ndall’azienda previo confronto finalizzato all’intesa con le RSA\u002FRSU e\u002Fo\nOO.SS. territoriali un’articolazione su giorni non consecutivi.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"MAXHOURS_trigger","3. In caso di necessità di prestazioni e","3. In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di\nlavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite\nmassimo di 100 ore anno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui\nal successivo articolo 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, e potrà\nrifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"jobsecuritymothers","a) promuovere indirizzi generali idonei ","a) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo la maternità e a salvaguardare la professionalità;",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"maternityotherclause","ARTICOLO 8 bis Lavoro a tempo parziale p","ARTICOLO 8 bis\n\nLavoro a tempo parziale post maternità\u002Fpaternità\n\n\n\n1. I dipendenti che rientrano dal congedo per maternità\u002Fpaternità hanno\ndiritto ad ottenere la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale alle seguenti condizioni, fatte salve le eccezioni\ndi cui ai punti seguenti:\n\na) decorrenza: la trasformazione del contratto a tempo parziale è\nsubordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti;\n\nb) durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3° anno di vita\ndel bambino;\n\nc) limite numerico alle trasformazioni: le trasformazioni dei rapporti di\nlavoro saranno concesse entro i seguenti limiti:\n\n- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell’azienda concedere il\nlavoro a tempo parziale post maternità\n\n- aziende oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: n° 1 unità\n\n- aziende oltre 50 dipendenti: 2%;\n\nd) in caso di richieste in numero superiore ai predetti limiti calcolati\nmediante arrotondamento matematico all’unità (per eccesso o per difetto)\nverrà creato elenco delle richieste in attesa di essere esaudite in ordine di\ndata di ricezione;\n\ne) la presentazione della richiesta è consentita a partire dalla data del\nparto;\n\nf) l’azienda accoglierà le richieste soltanto nei casi in cui vi sono in\norganico lavoratori tra loro fungibili e, per il personale che svolge mansioni\ndi coordinamento, l’azienda valuterà, ai fini dell’accoglimento della\ndomanda, la compatibilità dell’accoglimento della richiesta con le esigenze\ntecniche ed organizzative anche alla luce delle normative di legge\ndisciplinanti lo svolgimento dell’incarico assegnato;\n\ng) numero di ore settimanali: da 20 a 24. La durata verrà definita\ndall’azienda in funzione dell’organizzazione del reparto a cui il\ndipendente è assegnato;\n\nh) distribuzione oraria: da definirsi tra azienda e dipendente o tramite\naccordo aziendale.\n\nIn caso di trasferimento del dipendente a diverso reparto che potrà\nverificarsi durante il rapporto di lavoro a tempo parziale, questi dovrà\ndichiarare, in fase di sottoscrizione della trasformazione del rapporto, la\npropria disponibilità a modificare l’orario di lavoro in funzione di\neventuali diversi orari di funzionamento del nuovo reparto (ad esempio diverso\ngiorno infrasettimanale di chiusura della Farmacia).\n\n2. Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente contratto\ncollettivo nazionale abbiano già in forza (per effetto di concessioni\nindividuali o per accordi stipulati a qualunque titolo) un numero di dipendenti\na tempo parziale superiore ai limiti indicati, saranno tenute\nall’applicazione del presente articolo nel momento in cui il numero dei\ncontratti a tempo parziale in essere scenderà al di sotto di tali limiti (per\neffetto di rinuncia all’orario ridotto o cessazione di rapporti di lavoro a\ntempo parziale) in modo progressivo e per un numero di trasformazioni pari ai\ncontratti part-time venuti a cessare, entro i limiti numerici massimi previsti\ndal presente articolo.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"deathrelatives","11. In caso di decesso del coniuge, o di","11. In caso di decesso del coniuge, o di parenti affini entro il secondo\ngrado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni\nlavorativi il trattamento riservato al coniuge viene esteso anche alle coppie\ndi fatto etero o composte da membri dello stesso sesso.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"childcaresubsidy","3. Verrà riconosciuto un buono acquisto ","3. Verrà riconosciuto un buono acquisto da spendersi presso le Farmacie\nAziendali in caso di nascita\u002Fadozione di un figlio il cui valore verrà\ndeterminato a livello aziendale. Qualora i genitori siano entrambi dipendenti\ndell’azienda, spetterà comunque loro un solo buono acquisto del valore\nanzidetto.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"equalitymonitoring","ARTICOLO 59 Comitato pari opportunità Sa","ARTICOLO 59\n\nComitato pari opportunità\n\n\n\nSarà costituito entro il 31 gennaio 2014 a livello nazionale un Comitato\nper le Pari Opportunità (CPO) composto pariteticamente da un rappresentante\nper ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto\ncollettivo e da un uguale numero complessivo di componenti nominati dalla\nFederazione A.S.SO.FARM., con il compito di individuare e proporre alle parti\nstipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni\npositive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11\naprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive\nmodifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella\nformazione di percorsi professionali.\n\nIl Comitato per le Pari Opportunità opera:\n\nstudiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento\ndell’occupazione femminile nel settore, con riferimento alle diverse\ntipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo\ndeterminato); seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in\nmateria di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di\nazione dell’Unione Europea, 1991-1995 e successive …… nonché al\nprogramma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali\nFondamentali dell’Unione Europea; con il compito di:\n\na) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo la maternità e a salvaguardare la professionalità;\n\nb) raccogliendo e segnalando alle parti stipulanti il presente contratto le\niniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei\nrisultati che ne sono conseguiti;\n\nc) individuando orientamenti ed indirizzi generali in materia di\ninformazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi\ndi pari opportunità nel lavoro;\n\nd) predisponendo schemi di progetti di azioni positive finalizzati a\nfavorire l’occupazione femminile e la crescita professionale;\n\ne) proponendo iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno.\n\nLe proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il\npresente contratto collettivo nazionale al fine di valutare le eventuali\niniziative conseguenti.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"CONSIGN_trigger","ARTICOLO 24 Personale delle farmacie per","ARTICOLO 24\n\nPersonale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri\n\n\n\n1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri\nche abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall’autorità\ncompetente l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e\u002Fo un orario\ndi apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del\nlavoro prevista dall’articolo 12 del presente contratto collettivo nazionale\ne\u002Fo l’orario festivo antimeridiano, hanno diritto:\n\na) se il farmacista ha soltanto l’obbligo della reperibilità: a una\nindennità pari al 15% della retribuzione individuale mensile;\n\nb) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla\ndurata settimanale del lavoro stabilita dall’art. 12 ma che non ecceda i\nlimiti di 44 ore settimanali: ad una indennità pari al 10% della retribuzione\nindividuale mensile;\n\nc) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia\nche superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente\npunto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo\nequivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di\ngodimento sarà concordata con l’azienda o, per ogni ora di servizio\neffettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione\nindividuale oraria maggiorata del 15%;\n\nd) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell’orario festivo\nantimeridiano:\n\na mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà\nconcordata con l’azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo\nprestato, del 15% della retribuzione individuale oraria.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"funeralpay","ARTICOLO 30 Copertura assicurativa 1. Ai","ARTICOLO 30\n\nCopertura assicurativa\n\n\n\n1. Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura\nassicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi,\ngarantisca quanto segue, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o\ninfortunio:\n\nEuro\u002Fgiorno 70,00 in caso di ricovero ospedaliero;\n\nEuro 150.000,00 in caso di morte;\n\nEuro 250.000,00 in caso di invalidità permanente totale.\n\n2. L’azienda si impegna ad assicurare tramite RC professionale verso terzi\ntutto il personale in forza. L’eventuale estensione di tale copertura\nassicurativa è demandata alla contrattazione di secondo livello.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti imprese gestite e partecipate da enti locali,esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori 2013-2015 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-07-22\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2015-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio, Commercio all'ingrosso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1273.35\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;21.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;19.63 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[254],{"title":37,"slug":33},[256],{"type":257,"data":258},"call_to_action_body_block",{"title":259,"description":260,"variant":261,"link":262},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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