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Maurizio Baldi e sig.ra Anna Maria Piccione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistite da CONFARTIGIANATO Imprese rappresentata dal Presidente Giorgio\nMerletti e dal Segretario Generale Cesare Fumagalli, coadiuvati dal Direttore\ndella Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro Riccardo Giovani e dal\nResponsabile Contrattuale Fabio Antonilli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata\ndal Presidente Dott. Giacomo Basso e dal Direttore generale Dott. Nicola\nMolfese, e con l'intervento del Responsabile Nazionale dell'Area Servizi\nCASARTIGIANI Stefano Castronuovo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane),\nrappresentata dal Presidente Stefano Fugazza, dal Vice Presidente Vicario\nOrazio Platania, dal Vice Presidente Alessandro Limatola e dai sigg. Walter\nMariani, Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Luigi Quaranta, Giancarlo Carta,\nFrancesco Petrolillo, Ruggero Go, Adolfo Giampaolo, Brama Maurizio, Corbella\nMassimo, Bonaldi Pietro, assistiti dal Segretario Generale Marco Accornero, da\nPasquale Maiocco, Rita Balzoni e Paolo Sebaste\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- SLC\u002FCGIL, (Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione), rappresentata\ndal Segretario Generale Fabrizio Solari, Segreteria Nazionale Walter Pilato,\nCiniz Maiolini, Marco delcimmuto, Manuela Bizzi, Nicola Diceglie, Massimo\nLuciani, Gian Luca Carrega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISTEL\u002FCISL (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni),\nrappresentata dal Segretario Generale Vito Antonio Vitale, Segretaria Nazionale\nPaolo Gallo, Laura Ferrarese, Luigi Pezzini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILCOM\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione), rappresentata\ndal Segretario Generale Salvatore Ugliarolo, Segretaria Nazionale Giuseppe\nGozzo, Rossella Manfrini, Pier Paolo Mischi, Luciano Savant Levra, Roberta\nMusu, Giovanni Di Cola, Roberto Di Francesco, Roberto Retrosi, assistiti dalle\nDelegazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte I - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.1 Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti e ai\nconsorzi imprese artigiane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative\nvigenti ed ai consorzi di queste; 'alle piccole e medie imprese ed ai consorzi\ndi imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operanti nei seguenti settori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arti grafiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampa (tradizionale e digitale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- legatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serigrafia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- editoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grafica pubblicitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grafinformatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studi di progettazione tecnico-grafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fotografia, videofotografia e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eliografie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copisterie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e\nsviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in\ntale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware\nrisulta strumentale alla erogazione di servizi informatici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza di\nsoftware di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di\ncomunicazione, web ed affini);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assemblaggio, commercializzazione, noleggio, manutenzione di\napparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale\nattività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta\nstrumentale all'erogazione di servizi informatici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di\nconsulenza (informatica, organizzativa, alle (imprese, direzionale, qualità ed\naffini);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing,\ncall center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi,\ninterpretariato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa\napparecchiatura, commercio elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il presente CCNL si può applicare altresì ai dipendenti\ndalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli, nonché dai\nloro enti e\u002Fo società costituiti, partecipati o promossi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL “Area Comunicazione” è così composto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- \"Parte I\" disciplinante i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle imprese\nartigiane del Settore della comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Parte II\" disciplinante i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle\nmicro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai\nconsorzi di queste; ai dipendenti dalle piccole e medie imprese ed ai consorzi\ndi imprese; ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a\ntutti i livelli, nonché dai loro enti e\u002Fo società costituiti, partecipati o\npromossi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dalla Parte II si applicano le norme della\nParte I del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31\ndicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva regionale si colloca, di norma, a metà del\ntriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITA'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Sistemi di informazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rapporti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia\ndell'attività imprenditoriale e le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli\nimprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata\nl'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria ha assunto con le sue\narticolazioni produttive e di servizio nell'economia generale del settore e del\nPaese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami\ncongiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita\nconoscenza delle problematiche che investono, il mondo delle imprese\nfinalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli\noccupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e\nqualificazione delle imprese, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il\nconsolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si\ntraducano in accordi o intese fra le parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di\nagevolazioni alle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di\npartecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla acquisizione\ndi dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi\nlegislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese\ndell'area della comunicazione. Pertanto le parti individuano nella costituzione\ndell'\"Osservatorio nazionale\" e degli \"Osservatori regionali\" strumenti utili a\nfavorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal\npresente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle\npossibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed\nindustriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori\npossono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia\ngiustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree\nsistema).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Compiti degli Osservatori saranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’andamento della produttività ed il livello di efficienza e\ncompetitività del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’andamento delle adesioni nel settore alla previdenza complementare e\nalla previdenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di\npolitica economica per l’artigianato, con dati desaggreganti per comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- monitoraggio e azioni di sostegno alla contrattazione di secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’acquisizione di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro,\ncon particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali,\napprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a\ndomicilio, appalti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il\nflusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici,\nistituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a\nqualificare il settore e sviluppare l’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la\nqualificazione e la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione\nprofessionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle\nparti in funzione delle esigenze produttive del mercato del lavoro, dei\nfabbisogni formativi rilevati e dalle risorse pubbliche all’uopo\ndestinate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di\ninnovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento della produttività e redditività delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in\nmerito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni\ndei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti\ndi legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero\nevidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problematiche concernenti le \"barriere architettoniche\" nei luoghi di\nlavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze\nimpiantistiche e\u002Fo tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per\naccedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- monitoraggio sull'evoluzione dei profili professionali dei settori\ndell'Area Comunicazione con particolare riferimento alle figure professionali\ndell'ICT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare le problematiche relative all'attuazione della normativa sui\ncongedi parentali frazionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare\nla possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,\ndefinendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie\nper lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle\npubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del\npresente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da 2 esponenti per\nogni Organizzazione firmataria del CCNL ed avrà sede in Roma, presso EBNA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la\ndefinizione del regolamento relativo al funzionamento, la prima delle quali si\nsvolgerà il prossimo 19 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la\nprogrammazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni\nper la costituzione degli Osservatori regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Relazioni sindacali e sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene relazioni sindacali e sistema contrattuale si fa\nriferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali\ndell'artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 5 Occupazione femminile e pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello nazionale, le parti convengono di affrontare i problemi inerenti\nl'occupazione femminile e l'applicazione della legge n. 125\u002F1991 e successive\nmodificazioni ed integrazioni sulle pari opportunità nei settori artigiani\ndell'area grafica della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale e territoriale, in applicazione dell'Accordo\ninterconfederale del 21 luglio 1988, le parti convengono che i comitati\nparitetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari\nopportunità, possono avvalersi dei dati a disposizione degli osservatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compito dei comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso\ndi realizzazione dei progetti azioni positive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro;\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via sperimentale, per la durata del presente CCNL, la richiesta di\nassemblea potrà essere presentata congiuntamente dai Rappresentanti sindacali\ndi bacino o, qualora non ancora designati, dai Rappresentanti territoriali\ndelle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con preavviso di\n48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica\ndell'orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 Permessi retribuiti per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali,\nregionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno,\nnel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi\nretribuiti con un minimo di 16 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta\nper iscritto, con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non\nostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 Tutela dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione della Legge n. 108 dell’11 maggio 1990, (\nDisciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di\napplicare le norme in essa contenute nell’intento di favorire la soluzione di\neventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge\nstessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall’accordo\ninterconfederale intercategoriale del 21 giugno 1988 o, nella fase di\nrealizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni\ndi conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi\ncomponenti a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 Versamento contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'imprenditore opererà, previo rilascio di delega individuale firmata\ndall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'I.%\nsui salari base contrattuali e sull'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà\nrilasciarne una nuova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate mensilmente a\nciascun sindacato tramite banca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai\ncommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studio, compresi nell'ordinamento scolastico e svolti\npresso istituti pubblici legalmente riconosciuti, ivi compresi i corsi di\nlingua italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti,\ncompresi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite\nconteggiate nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150\nore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al\nquale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a\nquelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra,\nescludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10\ndipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti, il 2.5% nelle\naziende da 23 dipendenti in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa\nalmeno un mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di corso, la\ndurata, l'istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di frequenza\nmensile con l'indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite\nsopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni\nsalariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori\nstudenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di\nistruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o\nlegalmente riconosciuto o comunque abilitato al rilascio di titoli legati allo\nstudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione degli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere\nprove d'esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per\ntutti i giorni di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai giovani apprendisti che, in accordo col datore di lavoro, frequenteranno\ne conseguentemente documenteranno la partecipazione a corsi professionali in\nscuole riconosciute da enti pubblici statali, regionali o locali, saranno\nconcessi permessi utili alla frequenza e saranno retribuiti regolarmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Congedi per formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno\ncinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per\nformazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici\nmesi per l'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola\ndell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate\nesigenze organizzative mentre potrà essere negata nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità\nproduttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra\nquesti i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo\ni lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di\ninserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese\ncoincidente con il mese solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda\ncon un preavviso di almeno sessanta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto\nministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datare di\nlavoro, il congedo è interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 13 Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno\ndiritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita,\nper accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e\ngli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,\nove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17\ndella legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e\ndel relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire\npercorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma\nscelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i\npiani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti\nsociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n.\n196\u002F1997 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente\nsaranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello\ncome definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Nel caso in cui\nle ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di\norario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma\ndi legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 Aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito\nparia 20 annue, da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro, a condizione\nche il corso abbia durata almeno doppia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore\npreviste per corsi di formazione continua concordati con il datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori\ndell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano nell'individuare nell'aggiornamento professionale uno\nstrumento vitale per la crescita dei lavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasformazioni in atto delle tecnologie, nella competizione di mercato e\nnell'offerta di prodotti\u002Fservizi che investono l'intero settore rendono\nnecessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nell'individuare FONDARTIGIANATO quale strumento da utilizzare in\nvia prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di\nampliare i relativi piani formativi settoriali relativamente alle materie\ninerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare\nriferimento alla erogazione della formazione dei lavoratori ex art. 37, comma 4\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso, potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati\ndalle parti a livello regionale e\u002Fo locale, allo scopo di declinare\nulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le\nfinalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di\nriferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 15 Ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e\ndell'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica\nnell'ambiente di lavoro; così come previsto dalla legge n. 626\u002F1994 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni e dagli accordi interconfederali in\nmateria di cui in allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle\ndisposizioni di legge o dagli Accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo art. 17 Diritto alle prestazioni della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo EBNA\ndel 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al\nlivello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali\nistitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti\nstabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativa del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e\nregionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il\nquale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non\nversanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte\ndell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate\ndagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento\ne Bolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. l'impresa, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla\nbilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a\nciascun lavoratore un importo forfetario pari a C 25 lordi mensili per 13\nmensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori\nassunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente\nall'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il\ndivisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà\nriproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio della delibera EBNA del 12.5.10 recepito dalle parti firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. A partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di €\n12.500,00, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rappresentanza sindacale 0,10% - € 12,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rappresentante territoriale sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e formazione sicurezza 0,15% - € 18,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Ente bilaterale nazionale 0,01% - € 1,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) rappresentanza imprese 0,25% - € 31,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - € 61,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo di € 34,00 stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30\ngiugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del\nmodello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad €\n125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà\nfrazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari ad €\n10,42. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore\nsettimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ad € 34,00 di cui al punto\n5, lettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria\ndocumentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente\ndiritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali\nproblematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18\ngennaio 2016, nonché della delibera EBNA del 19 gennaio 2016 le parti\nfirmatarie del presente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di\napplicazione del titolo I, D.lgs. n. 148\u002F15 che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento di €\n125,00 annui e per queste il già punto c) assume il valore di € 2,00 e il\ngià punto e) assume il valore di € 60,50, tutto finalizzato al di seguito\nnuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel\ncampo di applicazione del titolo I, D.lgs. che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo\ndecreto e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali\nquella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione\nannuali della bilateralità artigiana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rappresentanza sindacale di bacino € 12,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rappresentanza territoriale sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e formazione sicurezza € 18,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) EBNA e funzionamento FSBA € 2,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) rappresentanza imprese contrattazione collettiva € 31,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(compresi gli Enti delle province autonome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di Trento e Bolzano) € 27,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale\na carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento\ndello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori\ndecorre dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora\nquesta fosse antecedente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano\napplicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I,\nD.lgs. n. 148\u002F2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla\nsomma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 C al mese per 12\nmensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione\nimponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A\npartire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di\nFSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata\ndello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello\n0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla\nbusta paga degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per\ni lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale\nTerritorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo\nsarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno\ntempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b) ed e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla\nbilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e\ndelle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a\nfavore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per\nl’Artigianato SAN.ARTI, secondo le modalità stabilite dall’Accordo\ninterconfederale per la costituzione del Fondo, nazionale per l’assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato\nImprese, Cna, Cassartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e\nUil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza e attivato un contributo a carico dell’azienda pari a\n€ 10,42 mensili per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pario 12 mesi;\nle iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal\nregolamento dello stesso che si intendono recepiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 Assunzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL e\nalle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 1,\ncomma 1, D.lgs. n. 152\u002F1997, il datore di lavoro nella lettera di assunzione\ndeve indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante,\nl'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede\no il domicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di\nlavoro a tempo determinato o indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova, se previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) inquadramento, livello della qualifica attribuiti al lavoratore, oppure\ncaratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con\nl'indicazione del periodo di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di\ndeterminazione e di fruizione delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione dell'apprendista si faccia riferimento a quanto previsto\nnell'art. 36 del presente CCNL. Prima della assunzione, il lavoratore potrà\nessere sottoposto a visita medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 20 Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita\nmedica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di\nrequisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro\ncui è destinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti\nmedici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari,\nallorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento\ndelle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per\nle maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche\nobbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 21 Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della\nqualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova - che\ndovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere\nsuperiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"334\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">1A) e 1B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">5) e 5 bis)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">apprendisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti\ndurante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro,\nl'integrazione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione\ndel rapporto senza alcun preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno\ni diversi ratei (gratifica, ferie, TFR, etc.) previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per\nl'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 Esclusione delle quote di riserva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 223\u002F1991 non sono\ncomputabili, ai fini della determinazione della riserva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica ricompresa\nnei livelli 1A),1B), 2), 3), 4) e 5B), nonché 5) a condizione che questi\nultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano\nin possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole\nprofessionali attinenti alle mansioni da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di\ncustodia, fiducia e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie del 5° comma, dell'art.\n25, legge n. 223\u002F1991, saranno computabili ai fini della copertura\ndell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche\nquando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 Nomenclatura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente\ncontratto la dizione \"lavoratore\" si intende indicativa delle categorie quadri,\nimpiegati e operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono\nusate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 24 - Classificazione professionale unica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono\ninquadrati in una classificazione unica articolata in otto livelli\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali\nvengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli\nlivelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i\ncontenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di\nclassificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede\naziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della\nprofessionalità e una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali,\nanche attraverso percorsi formativi che conducanoa forme di\npolifunzionalità\u002Fcompetenze coerenti con l'organizzazione del lavoro delle\nattività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle\ntecnologie, dell'organizzazione del lavoro e della produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più\nlivelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si\nfarà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore e\nalle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse\ndeclaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,\nnel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure\nprofessionali eventualmente non indicate e\u002Fo non previste e prevedibili\nattualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il riferimento al\nlivello professionale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1°A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri\nnella gestione aziendale e\u002Fo nelle trattative con i committenti esterni, e con\nresponsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati. Lavoratori con elevata\ncapacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali\ndell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso\nattività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e\nresponsabilità operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello\nsviluppo dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1°B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori muniti di approfondite conoscenze tecnico-pratiche che\nnell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare in modo\nprevalente mansioni di coordinamento, di lavoratori\u002Ftrici o risorse aziendali,\nnelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite\ncon autonomia gestionale e decisionale e con responsabilità di direzione\nesecutiva sull'intera struttura aziendale o sul settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile amministrativo\u002Fi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile e coordinatore di segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di settore\u002Fcomparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del\nservizio clienti (account manager), del servizio creativo (art director), di\nproduzione (anche multimediali di casa editrice), dei mezzi (media planner), di\nricerca e sviluppo, della formazione, del marketing, della sicurezza\ninformatica, del sistema qualità, delle vendite, analista programmatore; il\ngrafico che è responsabile della progettazione delle opere editoriali\n(librarie, periodiche, ecc. comprese quelle multimediali \"on-line\" e\n\"off-line\") o pubblicitarie, comprese quelle multimediali \"on-line\" e\n\"off-line\", e ne controlla la realizzazione anche potendosi avvalere del lavoro\ndi altri grafici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad\nesplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e\ndi eventuale coordinamento e controllo di altri lavoratori nell'ambito di\ndirettive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente,\ncon alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato assistente addetto alla organizzazione e programmazione delle\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti,\nfornitori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>grafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore\nlitografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini); responsabili: del\ncoordinamento di più reparti e\u002Fo servizi esterni (video- fotografici), di cali\ncenter, di telemarketing, di rete, di hardware e software; di sistemi e sistemi\ndi rete, di operatori su sistemi elettronici per il trattamento di testi e\nimmagini; capi progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (CPO); channel\nmanager; consulenti: ERP, e-learning, data-base, gestione applicazioni,\nprogrammatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza clienti;\nweb-master.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo macchina stampa offset piana quadricolore e oltre e capo macchina\nrotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi di prestampa anche\ncon funzioni di coordinamento; in cartotecnica: responsabile produzione;\ncromista finito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa\nresponsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale\nsuperiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico\ndelle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità\ndelle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori\nche hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di\nsvolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti\ndi coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi\noperazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che\nnell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata\nautonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle\nprocedure e notevole pratica d'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato di concetto con funzioni di assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla gestione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Grafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale, illustratore,\ndisegnatore); redattore testi pubblicitari; operatore di computergrafica;\ncoordinatore di servizi di ripresa e sala di posa; correttore di bozze; in\ncartotecnica: addetto alla organizzazione di più reparti; addetto sicurezza\ninformatica; assistenti ai responsabili: commerciale, marketing, sicurezza\ninformatica, sistemista e sistemista di rete, di vendita, al capo progetto\n(anche di eventi), sistemista, ERP, channel manager, e-learning, data-base,\napplicazioni; integratore voce\u002Fdati; progettista di rete; analista;\nresponsabile di call-center.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione e incisione lastre CTP;\noperatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo ed immagini; capo\nmacchina stampa offset piana e\u002Fo rotativa quadricolore e oltre; legatore con\nresponsabilità di conduzione e controllo della catena completa di\nallestimento; lavoratore che opera su macchine da stampa il cui campo macchina\nsia classificato a livello superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente\nspecializzato che conduce e controlla macchine ed impianti muniti di\ncalcolatore di processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore\naltamente specializzato addetto alla installazione, manutenzione e riparazione\ndi gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di\ncoordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e\u002Fo registrazioni\naudio anche in esterni; stampatore che esegue autonomamente tutte le operazioni\ndi sviluppo e stampa (anche manuale); ritoccatore; operatore di impianto\ncomplesso di sviluppo e stampa; addetto con responsabilità alla conduzione di\nimpianti di riproduzione complessi con compiti di coordinamento degli addetti;\ntecnico riparatore di hardware.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute\nsvolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di\nspecializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di\npredisporre il lavoro impostando e utilizzando le attrezzature o gli impianti\npreposti e che, all'interno delle fasi lavorative loro assegnate, operino con\nautonomia e responsabilità di risultato degli obiettivi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato di concetto, responsabile di magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto ai rapporti con clienti o fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla gestione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>paghe e contributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla organizzazione di uno o più reparti; disegnatore (visualizer),\nillustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico pubblicitario, ideatore di\ntesti, operatore di computer grafica, web master, software engineering,\naddetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e\npredisposizione sale di posa, operatore di copisteria completo (sbobinature,\ncorrezione bozze, battitura testi); specialista di: prodotto, formazione\nclienti, marketing, vendite, web developer; operatore data-base; addetto con\nresponsabilità di segreteria di eventi; responsabile agenzie certificati e\ndisbrigo pratiche; operatore di cali center che, con piena professionalità,\ntramite canali telefonici e\u002Fo telematici svolge, con capacità di relazione\ninterpersonale ed autonomia esecutiva, attività di informazione generale e\u002Fo\nsupporto commerciale alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di\ncomplessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore,\ncompositore a mano, lavoratore in grado di operare con elevata professionalità\nnei campi specifici di attività, fotolitografo, restauratore di libri,\nconduttore di macchine automatiche di legatoria, responsabile conduttore di\nmacchine bobst, addetto ad una catena completa di allestimento; addetto\nmanutenzione e riparazione macchine ed impianti; operatore data- base,\noperatore con responsabilità delle attività di spedizione e ricevimento merci\ne materie prime che svolge la sua attività anche con l'ausilio di strumenti\ninformatici; tecnico installatore hardware e sistemi operativi; web designer\nche in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale,\nall'aggiornamento dei siti web aziendali; addetto alle videoconferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Fotografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore che realizza riprese video-fotografiche e registrazioni audio su\nindicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al\nmontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, responsabile allestimento per le\nriprese, foto-ceramista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale,\ninterpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità,\neffettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni\ntipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica,\ntale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le\nspecializzazioni indicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale\nautonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito\nalla stampa analogica e digitale (taratura iniziale, inquadratura, stampa del\nsoggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione,\nrifinitura e controllo di qualità) nonché a tutte le attività di\nmanutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare\nl'efficienza dell'attrezzatura medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e\nstampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei\nrisultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso\ncomprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che\nconsentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione\ncertificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di\nimpaginazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In condizioni di totale autonomia e responsabilità, assembla e impagina\nimmagini e testi, tramite l'utilizzo di software specifici intervenendo\ndirettamente su tutti i livelli di ogni singolo file;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che,\noltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga\nnelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione,\nrevisione e messa a punto che consentano di assicurare l'efficienza delle\nattrezzature medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale\nautonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione\ndegli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici; manutenzione\ngiornaliera e periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica\ndell'hardware e del software dell'impianto di stampa; taratura dell'impianto di\nstampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5°bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo quanto\nprevisto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per le quali è\nrichiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente esperienza e il\ncui svolgimento richieda particolari esperienze tecniche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori provenienti dal 2° gruppo dell'apprendistato e quelli\nprovenienti dal 3° gruppo dopo la permanenza nel 5° livello per il periodo\nprevisto (due anni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla compilazione e predisposizione della\nmodulistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato d'ordine, commesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore\ned ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software\nengineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese,\ncoordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione\nbozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti,\nmarketing, vendite, web developer; operatore di database; addetto di segreteria\ne ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche;\noperatore di cali center che tramite canali telefonici e\u002Fo telematici svolge,\nsecondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione\ngenerale e\u002Fo supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di permanenza al\n5° livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Litografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali,\nlinotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano,\nlavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, restauratore\ndi libri, legatore e\u002Fo allestitore, fattorino\u002Fautista; conduttore di macchine o\nimpianti cartotecnici, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico,\naiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione,\nraccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto alla\nmanutenzione, legatore qualificato di cartotecnica, conduttore di carrelli o\nmezzi simili, fattorino\u002Fautista; addetto alla produzione di cartelloni\npubblicitari, tecnico installatore; addetto alla ripresa video-fotografica e\nregistrazione audio; addetto al montaggio video e\u002Fo fotomontaggio, alla\nsincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa,\nautista raccoglitore, fotoceramista; conduttore di macchina eliografica e\u002Fo\nfotocopiatrice anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di\nmanutenzione; addetto alla posa in opera di cavi, finitura e cablaggio delle\nreti, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore che svolgono la loro\nattività……; compositore di testi anche con l'utilizzo di strumenti\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Fotografia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al\nmontaggio video e\u002Fo fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer\n(trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, fotoceramista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampa fotografica digitale; Taglio - preparazione- rifilo - copertinatura\ne brossura - montaggio calendari, canvas e gadget in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rilegatura libri matrimoniali e costruzione copertine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'assistenza clienti che in condizione di autonomia provvede a\nrisolvere le richieste dei clienti di carattere tecnico e della gestione degli\nordini, si occupa dell'assistenza software sia via mail che telefonica, si\noccupa della gestione dei chioschi, delle promozioni, della gestione del\ndatabase web dei siti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello, i lavoratori con formazione professionale che\npresuppone l'acquisizione, in ogni modo, dei richiesti gradi di qualificazione.\nImpiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali\nè richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza comunque\nacquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza a questo livello dei lavoratori, viene fissata in 24 mede\nridotta a 12 per quelli provenienti dall'apprendistato - ad eccezione degli\naddetti al magazzino e\u002Fo dei lavoratori che svolgono semplici e generiche\noperazioni complementari - trascorso tale periodo, lavoratori saranno\ninquadrati automaticamente al livello 5° bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto al centralino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto al disbrigo di commissioni presso enti o uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili semplificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegati tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali,\nlinotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano,\nlavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, tiraprove,\nlegatore e\u002Fo allestitore, addetto al magazzino; conduttore di macchine o\nimpianti cartotecnici senza preparazione, addetto alla lavorazione di\nallestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore\naddetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto,\nlavoratore addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione,\nlavoratore addetto a lavorazioni allestimento, lavoratore addetto al magazzino\n(imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di` carrelli o mezzi\nsimili, fattorino\u002Fautista su automezzi inferiori a 35 quintali di portata;\naddetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore,\naddetto alle riprese video-fotografiche e registrazioni audio su indicazione;\nlavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio,\nalla sincronizzazione, alle luci, a sviluppo e stampa, foto-ceramista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di\nalcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non\nrichiedono particolare preparazione, esperienza o pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 12 mesi,\ntrascorso tale periodo - ad eccezione degli addetti alle pulizie, ed ai\nlavoratori di manovalanza comune, - i lavoratori passano automaticamente al 5°\nlivello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita\nCommissione paritetica istituita dalle parti provvederà alla stesura del testo\ncontrattuale e alla definizione delle figure professionali dei settori dell'ICT\n(Information and Communication Technology).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 25 Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro -fermo restando quanto previsto in materia dalle norme\nlegislative - è fissato in 8 ore giornaliere e\u002Fo 40 settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di\n36 ore settimanali a parità di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione su 5 giorni la pausa sarà non inferiore a 10\nminuti come previsto dal D.lgs. n. 66\u002F03, fatti salvi trattamenti di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6\ngiorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e\ninfrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del\nraggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a partire dal 1° luglio 1990 ogni lavoratore avrà\ndiritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datori di lavoro e\nlavoratori, singolarmente o collettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in\ndodicesimi considerando 1\u002F12 la frazione di mese superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte\neventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro\nil 31 gennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 Lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una\nmaggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3°\nturno la maggiorazione è del 24%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezzora\ndi intervallo retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1°\nturno purché questi inizi dopo le ore 6, termini entro le ore 14 e comprenda\nl'intervallo meridiano retribuito di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una\nmaggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Non si applica la mezzora di intervallo retribuita per i turni di lavoro\nfino a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del\nturno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30\nminuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della\nmaggiorazione sia al 1° che al 2° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli\nadolescenti fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del\nlavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art.\n20, comma 22, della legge stessa, a mezzora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 Lavoro straordinario, notturno, festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito\noltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco\ndi 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a\n1\u002F3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma\nrestando la maggiorazione prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli\naccordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore che, di norma verranno\nassunti al momento della decisione delle prestazioni d'orario straordinario\nche, appunto, daranno luogo a tali riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra\ntutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni\ndi riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 59 e 64 salvo\nquello che termina il 3° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai\nlavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana\nfatta salva la maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo notturno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo: 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno festivo: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà\nda parte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di\nesigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo\nimpedimento da parte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazioni sopra elencate si\nchiarisce che le stesse non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe\nla minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 Banca ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto dall'art. 27 del presente c.c.n.l.\npossibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario\nsvolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative\nmaggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 27,\npurché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi\ndall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto\ndei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore,\ncompatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore\nsupplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore\nquantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come\nprevisto dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo\ncorrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della\nretribuzione oraria vigente al momento della erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e\nstraordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle\nrelative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad\nevidenziare eventuali errori e\u002Fo non corrispondenza relativamente ai dati ivi\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il suo carattere innovativo le parti, in sede nazionale e di Osservatori\nregionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei\nsuoi esiti, entro due anni dalla stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto\nregionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione\ne di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi\ndella istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato\nnell'art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 Durata media dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario\ndi lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento\nad un periodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti,\nnell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare\nl'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 Flessibilità dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 144 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma\nnei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari\nentità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima\ndell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\ncontrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare\nnei periodi di superamento dei medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente\narticolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi\ndi recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite\ncongiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori\ninteressati, salvo deroghe individuali motivate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese\ndel settore delle attività fotografiche ed affini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati,\ncon contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità\nsuperiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene\neffettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti\naggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse\ncondizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di\nstipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a\nlivello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 Gestione dei regimi di orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei\nregimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che\npermettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a\nnecessità organizzative e\u002Fo riorganizzative dell'attività produttiva e del\nlavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese\ninteressate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel\nmantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto\ndelle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi,\noppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e\u002Fo\ncalendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di\nmodelli di \"banca-ore\", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal\nlavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui\nquantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento\ndel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di\nfruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di\nliquidazione dei residui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo\ndella \"banca-ore\" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno\ndel reddito dei lavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa\nazienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione\ncommisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio\n1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque ai lavoratori, che non abbiano maturato il diritto alle ferie\nintere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai\n15 giorni sarà considerata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto\nalle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate\nper un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di\nnorma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento\ndei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di\ntale periodo; le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso\naccordo fra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione del periodo delle ferie collettive dovrà avvenire di\nnorma entro aprile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le\nfestività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno\nluogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo\nferiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione\ndell'assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati\nmotivi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 Incrementi retributivi - Tabelle retributive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto, per le Imprese artigiane, gli incrementi\nretributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dal 1° marzo\n2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre 2018 così come da tabella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli\nlavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà\ncorrisposto un importo forfetario \"una tantum\" suddivisibile in quote mensili,\no frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari\nad € 150,00. L'importo \"una tantum\" di cui sopra verrà erogato in due\nsoluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione di aprile 2018, la\nseconda con la retribuzione di novembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo\nsarà erogato a titolo di \"una tantum\" l'importo di cui sopra nella misura del\n70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di \"una tantum\" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi\ndi servizio militare, assenza facoltativa ‘post-partum’, part-time,\nsospensioni per mancanza di lavoro concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo dell'una tantum\" è stato quantificato considerando in esso anche\ni riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine\nlegale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno\nconsiderati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di \"una tantum\"\nindicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti\ndalla stessa \"una tantum\" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra\ntali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese\ndi marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di\ndimissioni o licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE - COMUNICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono conglobati in una unica voce denominata \"Retribuzione tabellare\" i\nseguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di\ncontingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di\nriflessi economici dei vari istituti retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"543\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"199\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\n        tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 28.2.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">a regime\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.139,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">67,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.207,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.864,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">58,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.923,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.749,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">55,16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.804,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.640,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">51,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.692,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.522,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">48,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.570,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.392,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">43,91\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.435,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.331,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">41,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.373,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.253,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">39,53\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.293,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"167\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">l\u003Cimg src=\"data:\u002FUsers\u002Farmandacetrulo\u002FDesktop\u002FNEW COLBAR TO DO\u002F18664 - G016 \u002Fimage\u002Fpng;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAC0AAAAtCAYAAAA6GuKaAAAACXBIWXMAABGLAAARiwGaKO0CAAAAd0lEQVR4nO3ZsQkAIRQEUQNBsP8ybUD9cIdXgVwwIsxEG758c631iYh0U3nOmVprqZRy2rJV733mNRb4FvQqnwb8STSVaCrRVKKpRFOJphJNJZpKNJVoKtFUoqlEU4mmEk0lmko0lWgq0VSiqT70um5PQ3YbY8QLMcEWcC2209oAAAAASUVORK5CYII=\" hspace=\"14\" align=\"left\"> \u003Cimg src=\"data:\u002FUsers\u002Farmandacetrulo\u002FDesktop\u002FNEW COLBAR TO DO\u002F18664 - G016 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\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\n        tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 28.2.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">I\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.3.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione tabellare \u003Cbr>\n        dal 1.3.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.139,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.167,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.864,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.889,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.749,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.772,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.640,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.662,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.522,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.542,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\n        bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.392,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.411,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.331,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.349,09\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"25\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.253,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.270,41\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"167\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">l\u003Cimg src=\"data:\u002FUsers\u002Farmandacetrulo\u002FDesktop\u002FNEW COLBAR TO DO\u002F18664 - G016 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align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">II\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.7.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione tabellare \u003Cbr>\n        dal 1.7.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">2.167,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">21,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">2.188,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.889,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">18,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.907,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.772,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">17,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.789,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.662,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">16,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.678,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.542,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.557,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\n        bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.411,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">13,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.424,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.349,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">13,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.362,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"25\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.270,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">12,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1.282,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable dir=\"ltr\" hspace=\"11\" width=\"631\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"99\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"207\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ctable dir=\"ltr\" hspace=\"11\" width=\"631\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\n        tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 30.11.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">III\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.12.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\n        tabellare \u003Cbr>\n        dal 1.12.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.188,97\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,27\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.207,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.907,83\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.923,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.789,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.804,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.678,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.692,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.557,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.570,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.424,76\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.436,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"99\" height=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.362,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.373,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.282,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.293,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable dir=\"ltr\" hspace=\"11\" width=\"631\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable dir=\"ltr\" hspace=\"11\" width=\"631\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable dir=\"ltr\" hspace=\"11\" width=\"631\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"305\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"203\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">elemento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">aggiuntivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">della retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(EAR)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5) \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti al\nlavoratore per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una\nbusta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi\ndelle spettanze e delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere\nfatto all'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conteggi perequativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per lavoro a turno del presente contratto, salvo i casi in\ncui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno\ncomputate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle\ncondizioni in atto eventualmente più favorevoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse\nprestato servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media\nmaturata nell'anno ai titoli di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 Passaggio di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di\nprovenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del\ntrattamento di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo art. 35bis Mutamento di mansioni - Mobilità e intercambiabilità del\npersonale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel duplice intento di valorizzare il potenziale professionale dei\nlavoratori e di migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la\nfunzionalità degli impianti\u002Fuffici, ai sensi dell'art. 2103, co. 7, è\nconsentita l'assegnazione temporanea a mansioni che prevedano un livello di\ninquadramento superiore per un periodo massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 mesi per l'assegnazione ai livv. 5) e 5 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi per l'assegnazione ai livv. 4), 3) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 mesi per l'assegnazione ai livv. 1B) e 1A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tale assegnazione sia dovuta alla sostituzione di un altro\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto i predetti periodi\nmassimi devono ritenersi derogabili fino al rientro del lavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che durante questo periodo il lavoratore ha diritto al\ntrattamento economico-normativo corrispondente alle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di poter meglio fronteggiare ulteriori temporanee ed eccezionali\nesigenze produttive, le Parti, al secondo livello di contrattazione, possono\nindividuare e concordare forme diverse e più ampie di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore dovrà essere impartita comunque idonea formazione relativa\nalle mansioni e in materia di salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 ter Mobilità e intercambiabilità del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel duplice intento di valorizzare il potenziale professionale dei\nlavoratori e di migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la\nfunzionalità degli impianti\u002Fuffici, è temporaneamente consentita, nell'ambito\ndi servizi o di aree produttive omogenee, la mobilità e l'intercambiabilità\ndel personale nel rispetto dei livelli professionali individualmente acquisiti,\nprefigurati nello schema di classificazione unica, e in conformità con quanto\ndisposto dall'art. 13 della Legge n. 300\u002F1970, forme più ampie di mobilità\npotranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le parti al secondo\nlivello di contrattazione, anche allo scopo di far fronte a temporanee ed\neccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore dovrà essere impartita comunque idonea formazione in materia\ndi salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 36 Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese dei settori della Comunicazione un\nistituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché\nuno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri\nessenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della\nposizione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i. l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata\ndalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da\neventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - Età di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nsoggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. per soggetti in possesso di una\nqualifica professionale, conseguita ai sensi, del decreto legislativo 17\nottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di\nmestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 - Forma e contenuto del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nFormativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPFI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei\nlavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal liv. 1) al liv. 5) e\nper le relative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova da indicare nella\nlettera di assunzione, non superiore ai 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa\nindennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro\neffettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese\ndecorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità\ndel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore\nai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato\neventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore,\nl'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti\ne la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo\ndi apprendistato da svolgere. La retribuzione iniziale dell'apprendista che\nabbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è\nquella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato\ninterrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gruppo (livv. 3, 2, 1B e 1A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° gruppo (livv. 4 e 5 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le seguenti figure professionali del liv. 5 bis) la durata massima è di\n3 anni: addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con\nl'interpretazione dei contenuti, correzione bozze, battitura testi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° gruppo (liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 4 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le seguenti figure professionali del liv. 5) la durata massima è di 2\nanni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione\nbozze, battitura testi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la\ndurata massima dell'apprendistato è di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai\nrispettivi gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale\nai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, le Parti trasformino il contratto in\n\"apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\" la durata massima\ncomplessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista\ndal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il\ndiploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore\nperiodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima\nè di 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è\nritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva\ndell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che per gli apprendisti il cui sbocco\nprofessionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livv. 2), 1B) e 1A) la\ndurata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti\napprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola\nsuperiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di\neventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai\nsensi della vigente normativa ovvero nei casi di sospensione del rapporto di\nlavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di\napprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a\nquello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno\n30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione\nanche più periodi sospensivi — indipendentemente dalla causa -di durata\nsuperiore a 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali\nod occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in\nalternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e\nle organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato\ndall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione\ntabellare relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al\ntermine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle\nminori trattenute contributive - retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex\napprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per\nil periodo successivo alla qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"200\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"55\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">gruppi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">I \u003Cbr>\n        sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">II \u003Cbr>\n        sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">III sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">IV\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">V \u003Cbr>\n        sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">VI \u003Cbr>\n        sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">VII\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">VIII\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">IX\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">X \u003Cbr>\n        sem.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90% \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2° \u003Cbr>\n        (figure a 3 anni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3° \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(figure a 2 anni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">95%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">impiegati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">amministrativi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 - Piano Formativo Individuale (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo\ndell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le\nconoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un\nlavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di\nadeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti\ndalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di PFI (all. 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla\nstipulazione del contratto di lavoro. Il PFI potrà essere modificato a seguito\ndi concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del\ntutor o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia richiesta di parere di conformità\nall'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndalla impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 - Formazione dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegato 5) o\u002Fe, in\nassenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel\nsistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili\nformativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'INAPP i quali\ndovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In\nassenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento\nquelli relativi alla professionalità più affine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne - quali ad esempio produttori di macchinari, di\nsoftware, ecc.-, tali forme di accreditamento dovranno essere finalizzate ad\nincludere nel monte ore formativo le ore di formazione da queste erogate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire una idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista,\nle parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la\nformazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datare di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 - Tutor o referente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un\nsocio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano fino a 15\ndipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito\nnell'organizzazione dell'Impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ruolo di tutor o referente aziendale può essere svolto anche dai\nlavoratori con contratto di collaborazione che abbiano maturato adeguata\nesperienza nel settore, nonché dai soggetti che abbiano ricevuto la qualifica\ndi \"Maestro artigiano\" ai sensi dell'art. 4, c. 4, D.lgs. n. 167\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 - Registrazione della formazione e della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto\nLegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12 - Malattia e infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per malattia e infortunio extra-professionale e infortunio\nsul lavoro e malattia professionale degli apprendisti è regolamentato in base\na quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato, operaio,\nquadro) di destinazione, per i quali è svolto l'apprendistato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nCCNL, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14 - Disciplina del recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo\ndi preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di\npreavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al\ntermine del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 - Apprendistato a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può\nessere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione\ndi tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate\nsulla base dell'orario di lavoro ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del\nrapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente\nCCNL e dal D.lgs. n. 61\u002F00 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16 - Conferma in servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga confermato in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti\nprevisti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente\nCCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17 - Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 27 febbraio\n2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione\ndel presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla\nnaturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 63 e 70 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa, si fa riferimento\nalle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare\nlegislazione, la materia dell'apprendistato sarà disciplinata da specifici\naccordi di categoria da definirsi a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora\nad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle\ndisposizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti all'Accordo 27 febbraio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo\nai sensi dell'art. 36 del presente CCNL sono conformi a quanto previsto in\nmateria di apprendistato dal D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i. sin dall'entrata in\nvigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto ne confermano la normativa\nivi prevista.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 Tirocinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56\u002F1987 percepiranno per\nun periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione\nglobale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per\nil lavoratore inquadrato nel 5° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano\nuna caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività,\natta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un\ntermine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore\na trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo\nsvolgimento di qualunque tipo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con\nsoggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato\ncon la medesima impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione„ è consentito un\nperiodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e\nlavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al\nrientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U.\nn. 151\u002F2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Limiti quantitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che hanno O a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli\nlavoratori a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati\nl'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita\nnella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra\ncalcolati l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è\nconsentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento\nall'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si\ncalcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2 art. 23, D.lgs. n. 81\u002F2015, sono in ogni caso esenti da\nlimitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18\nmesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in\nfunzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova\nunità produttiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Durata complessiva massima del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, c. 2, prima parte, D.lgs. n. 81\u002F15 il contratto a\ntempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria\nlegale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare\ni 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai sensi dell'art.\n19, comma 2, seconda parte, del D.lgs. n. 81\u002F15, qualora il limite dei\ntrentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una\nsuccessione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo\nindeterminato dalla data di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 19, c.\n3, D.lgs. n. 81\u002F2015 un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi\nsoggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12\nmesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Territoriale del\nLavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta\nprocedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto,\nlo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della\nstipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento\nalle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione\nche manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei\nmesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue\nentro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Intervalli temporali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.lgs. n. 81\u002F2015 ai\ncontratti stipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le\nnorme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo\ndi intervallo tra un contratto a termine e un altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.lgs. n. 81\u002F2015, si\nconviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo\ndeterminato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 81\u002F15 come novellato dalla legge\nn. 96\u002F18 le parti convengono di considerare attività stagionali, in aggiunta\nalle ipotesi previste dalla normativa vigente, quelle che per il loro carattere\nricorrente e per le loro finalità, si svolgono o sono intensificate in\ndeterminati stagioni, eventi o periodi ciclici dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione della stagionalità intesa anche come intensificazione\ndella attività produttiva in determinati e limitati periodi dell'anno\nconsentirà la stipula e\u002Fo la proroga e\u002Fo il rinnovo di rapporti a termine\nstagionali della durata massima di 6 mesi per ogni anno civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, si conviene che rientrano nella stagionalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria,\nfinitura, packaging, marketing relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) al periodo elettorale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) alle nuove collezioni del settore Moda, Occhialeria e Orafo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di\nproduzione e servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) alle produzioni stagionali del settore Agroalimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del settore del Mobile\ne dell'Arredo in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) attività amministrativo\u002Fcontabili il cui picco di lavoro è determinato\nda scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di\nsettore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod.770, mod. 730, autoliquidazione,\nnuove modalità di fatturazione, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla\ncontrattazione collettiva regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano fin da ora\nad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle\ndisposizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 bis Contratto a termine per il reinserimento al lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo presso le\nimprese cui si applica il presente CCNL le parti concordano una specifica\nregolamentazione del contratto a tempo determinato, applicabile alle seguenti\ncategorie di lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) soggetti di età superiore ai 29 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo\naver perso un posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo, siano\nalla ricerca di nuova occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali 17 ottobre 217 Il contratto a termine di cui al presente articolo, può\nessere stipulato, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) forma scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) durata non superiore ai 24 mesi comprensivi di eventuale proroghe e\nrinnovi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento\nattribuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) durante il rapporto di lavoro la categoria di inquadramento sarà così\ndeterminata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prima metà del periodo: inferiore di due livelli rispetto a quello\nspettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seconda metà del periodo: inferiore di un livello rispetto a quello\nspettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al\nprecedente comma, non può comportare l'esclusione dei lavoratori\ndall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal\ngodimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al\npersonale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni\nconnesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa\npreviste dal presente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno,\nfestivo etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto per il lavoratore assunto con tale contratto a termine — che\nabbia superato il periodo di prova - un periodo di conservazione del posto di\nlavoro, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia, fino\na 120 giorni nel caso di rapporto di lavoro fino a 12 mesi e fino a 150 giorni\nnel caso di rapporto di lavoro di durata fino a 24 mesi. Nell'ambito di detto\nperiodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante\nper i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il\nperiodo di reinserimento al lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio\nai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro di cui al presente articolo non può essere\nsottoscritto da soggetti che abbiano avuto negli ultimi 6 mesi un rapporto di\nlavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.lgs. n. 81\u002F15 ai contratti\nstipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le norme che\ndispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di\nintervallo tra un contratto a termine e un altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inserimento\u002Freinserimento previsto dalla presente tipologia contrattuale\nnon può riguardare lo svolgimento di mansioni per le quali al lavoratore sia\ngià stata attribuita una qualifica ai fini contrattuali in una precedente\nesperienza lavorativa nel medesimo settore di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che per tale tipologia contrattuale si applicano i seguenti\nlimiti quantitativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 assunzione nelle Imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 assunzioni nelle Imprese che occupano da 6 a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 assunzioni nelle Imprese che occupano più di 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno\nstrumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione\nlavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo\nistituto e nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere\nsociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende e di dare al tempo\nstesso un contributo all'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15 il contratto di lavoro a tempo parziale\ncomporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a\nquello ordinario previsto nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto attraverso 3\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni\ndella settimana lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni\ndella settimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità\nsopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a\ngiornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla\nvolontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto\nscritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa\ne l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono\nproporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario\nridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del\nlavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare\nla collocazione temporale della prestazione e\u002Fo la possibilità di variare in\naumento la durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di\nalmeno 5 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e\u002Fo personali, la facoltà\ndel lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente\nconcordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa\ncomportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una\nmaggiorazione retributiva dell'8%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i\nsettori disciplinati dal presente CCNL., quali punte di più intensa attività,\nnecessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze\nproduttive\u002Forganizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la\nprestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale\norario di lavoro annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior\nfavore, con la maggiorazione del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di part-time di tipo B) è consentito, limitatamente ai giorni in\ncui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di\nprestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero\noriginariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a\ntempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto\ndall'art. 27 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa deve avvenire con il consenso delle parti attraverso atto scritto; a\nquesto proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo\npieno a part-time o viceversa, la richiesta dei lavoratori già in forza\nrispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi\nfamiliari e\u002Fo personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del sistema di informazione del presente CCNL verranno forniti i\ndati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate,\nsull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Ai sensi del comma 3, art. 8, D.lgs. n. 81\u002F15 i lavoratori del settore\npubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da\ngravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita\npresso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo\nparziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è\nriconosciuta la priorità assoluta nella trasformazione del contratto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze devono essere giustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo\npossibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza,\nsalvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia e\ninfortunio si fa riferimento alle norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 41 Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53\u002F2000 al\nlavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare\ndiretto (genitore, figlio\u002Ffiglia, coniuge, fratello\u002F sorella, convivente \"more\nuxorio\") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni\nlavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4\ndella suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278. Al\nlavoratore saranno inoltre concessi brevi permessi non retribuiti per\nimprorogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere\nconcessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per\ngiustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i permessi di cui sopra le ore perdute potranno essere recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 bis Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali, potrà\nconcedere un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia\nesplicita richiesta per un periodo massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per\nadempiere agli obblighi di leva o servizio civile sostitutivo, sospende il\nrapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui sopra si applica subordinatamente all'osservanza\ndell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di\nlavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in\nlicenza illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo\ntrascorso in servizio è computato agli effetti dell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia all'apprendista non in prova ed al lavoratore sarà\nconservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti\ncontrattuali, per un periodo di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di\n21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi\nprecedenti, si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare\nl'evento per il quale sono indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti\ncommi, il lavoratore che sia affetto da patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di «grave infermità» da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL. potrà usufruire, a condizione che sia\nrichiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto,\ndell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile,\nprolungabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, periodicamente documentata\nda medici specialisti, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito\nnei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il\nlavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al\nlavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno\nconservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica,\nintesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato\ndefinitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da\nparte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea\neconomica secondo la legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate\nall'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed\nil certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3\ngiorni dall'inizio della assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,\nné in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti\nperiodi di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia, non\nsi presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Ch3>Art. 44 Tutela della maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica\ndelle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente\narticolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il\nperiodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine\ndi interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al\ncompimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la\ndata presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e\nqualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che\nprecede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma\nprecedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento\ncorrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della\nretribuzione di fatto netta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della\nanzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal\nlavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del\npresente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro\nconservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità\ngiornaliera pari al 30% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 44 bis Disciplina dei congedi parentali su base oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attuazione del comma 1 ter dell'articolo 32 del D.lgs. n. 151 del\n26.3.2001, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun\ngenitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel\ncorso del quale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi\npari a un minimo di 2 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del\nlavoratore al datore di lavoro di 7 giorni lavorativi e previo accordo fra le\nparti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione\naziendale ovvero dei turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del\ncongedo parentale con permessi o riposi previsti dal D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio,\nun periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale\nretribuzione di fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno diritto al\npagamento di quanto avrebbero percepito durante il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto\ndall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi\neccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del\nmatrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del\nperiodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 Disciplina del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per infrazioni disciplinari l'impresa potrà applicare i seguenti\nprovvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimprovero verbale o rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- multa sino a tre ore di lavoro normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il\nrimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di\nrecidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la\nmulta nei sei mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità,\nanche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta\nla multa o la sospensione quando il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza\ngiustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della\nstessa secondo la procedura prevista dall'art. 40, salvo il caso di impedimento\ngiustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali\nin lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di\neventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità\nnell'andamento del macchinario stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza\nautorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto\nl'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l'operaio verrà\nallontanato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) alterchi anche con vie di fatto, purché non assumano carattere di\nrissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento,\nsenza autorizzazione della impresa, di oggetti per proprio uso o per conto\nterzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno\nall'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o\nall'igiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento senza\nautorizzazione dell'impresa di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei\ncasi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto della azienda\ndi operare sulla indennità, e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le\ntrattenute dovute a titolo di risarcimento danni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare\npermesso della impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia\ncarattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i\nprovvedimenti disciplinari di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione\nnei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica\nmancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i\nquali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari\na quella presso la quale è occupato, o comunque esercitare attività in\nconcorrenza diretta con la medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) insubordinazione grave ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello\nstabilimento o del materiale in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) risse nell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) reati di cui al punto 4) commessi nell'ambito aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di\nlavorazione o di fabbricazione o di riproduzione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito, salvo che la\ngiustificazione dell'assenza non sia potuta pervenire all'azienda in tempo\nutile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 Rapporti in azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella\norganizzazione aziendale, saranno improntati al rispetto integrale degli artt.\n2043, 2104, 2105 e 2106 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 48 Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono una\noffesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di\nricatto sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a\nconnotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel\nmondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare\ncomportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o\nricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno\nrispetto della dignità di donne e uomini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di\npromozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i\nsingoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 48 bis Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla\ntutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni\nforma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti\nconvengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la\nproblematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni\ndi lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di\nsituazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle\nparti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o\nliquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il\nperiodo di preavviso di cui all'art. 63 sarà portato a quattro settimane. Nel\ntrapasso o nella trasformazione di azienda, il lavoratore che resta alle\ndipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i\ndiritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto\nquanto gli spetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 50 Trattamento fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 1990, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è\ndovuto al lavoratore un TFR da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n.\n297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in\nogni caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle\ndichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL- Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure\nnelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in\nvigore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Lavoro esterno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso\nda aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore\napplicazione delle normative sia contrattuali che di legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di\ncommessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel\nterritorio nazionale, l'impegno alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e\ndelle leggi sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle\nparti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi\ndi decentramento produttivo, della articolazione del lavoro esterno, dei flussi\ndelle commesse in entrata ed in uscita, della tipologia di tali fenomeni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata\ngli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali\nfenomeni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro\nelemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato, sempre nel\nrispetto dell'autonomia delle parti, ad iniziative tendenti a portare ed a\nmantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 52 – Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Viene recepito l'accordo quadro per il telelavoro, che viene allegato al\npresente CCNL di cui ne costituisce parte integrante allegato 3).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso\ndelle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto,\nnonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista,\nquando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a incontrare tali\nspese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, al lavoratore comandato in trasferta viene riconosciuto un importo\npari a 10,00 € giornalieri, per un massimo di 10 giornate lavorative al mese,\na titolo di rimborso spese non documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del comma precedente, per trasferta si intende il comando di un\nlavoratore a recarsi ad una destinazione ubicata ad una distanza superiore a\nkm. 50 dalla sede aziendale e comunque fuori dal territorio comunale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 Regolamento del lavoro a domicilio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Definizione del lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue\nnel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con\nl'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con\nl'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per\nconto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e\nattrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il\ntramite di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il\nlavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore\ncirca le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro\nda eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel\ncompletamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto della attività\ndell'imprenditore committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi\ndipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella\ncondizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello\nstesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali corrisponde al datore di\nlavoro un compenso di qualsiasi natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali\ncomportino l'impiego di sostanze materiali nocivi o pericolosi per la salute o\nla incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,\nriorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o\nsospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno\nrispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e della cessazione\ndelle sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera\ndi mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle\npersone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti\ngli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse\ndel quale h nno svolto la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Libretto personale di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10\ngennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno\nspeciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro,\nquando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli\npresti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla\nvigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le\nassicurazioni sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Responsabilità del lavoratore a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datare di lavoro la\nresponsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella\nper l’esatta tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità\nalle istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico\nsalariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai\nsuccessivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello o della\nqualifica prevista dai contratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo\npieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli\noperai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a\ncottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite\nl'applicazione della seguente formula:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota oraria operaio interno \u002F 60 = quota minuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota\nminuto tramite divisore 480.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di\ncui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un\nlavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di\noperazioni ad esso richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle\nquote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal variare\ndella paga base, delle eventuali indennità accessorie, faranno luogo\nautomaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di\ncottimo di cui al capoverso c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento\nin esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi\ncompresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo\npresente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento\neconomico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe\nmansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle\nparti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che\nsi riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione\ndelle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni\nsindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e\ndi funzionamento di tali Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale\no a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire\ntutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe\ndi cottimo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la\ncostituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle\nparti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni\nNazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare\ndi rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra\nprevisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Maggiorazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo, deve comunque consentire\nal lavoratore di normale capacità lavorativa nell'ambito delle 8 ore\ngiornaliere un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista\ndal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le\nfestività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di\nindennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle\nfestività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da\ncomputarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal\nlavoratore stesso nel corso del periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) In applicazione della legge n. 297\u002F1982 l'indennità sostitutiva del TFR\nviene determinata dal 1° gennaio 1990 nella misura del 7,4% da calcolarsi\nsulla retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto\na).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del\nrapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine,\nlocali, energia ed accessori viene stabilita nella misura del 3% dell'ammontare\ncomplessivo della retribuzione globale percepita di cui al precedente punto\n5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza, da\nquelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 55 Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato\ndall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di ARTIFOND e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a FON.TE. e confluenza degli attuali\niscritti ad ARTIFOND verso FON.TE., sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\nallegato 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamenti di\nmiglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra\nloro, pertanto non è consentita l'applicazione di singole parti del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti\nagevolati e\u002Fo agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la\nformazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE,\nsia compreso l'impegno da parte della impresa alla applicazione delle norme del\nCCNL e di legge in materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che con il\npresente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli\nche siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate \"ad\npersonam\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali trattamenti collettivi di miglior favore derivanti\ndall'applicazione di accordi stipulati fra le parti a livello territoriale\nsaranno oggetto di verifica a livello regionale o dalla UE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 Norme complementari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di\nlegge e degli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare\neventuali controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 58 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni\nbiennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"220\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,33\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"220\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"118\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati\nai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui s compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, per gli operai che, sulla base del presente CCNL, seguono iter\nprofessionali predeterminati ai sensi dell'art. 24, l'anzianità utile ai fini\ndella maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese\nsuccessivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella\naziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da\noperaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati\nvalore corrispondente a livello acquisito e la frazione del biennio in corso di\nmaturazione sarà utile pe l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi\ndi livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che al 1° luglio 1990 avessero maturato, in seguito\nall'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici\ndi anzianità tali cifre verranno congelate \"ad personam\" e concorreranno al\nraggiungimento dell'importo massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale\nsono inquadrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà\nriconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di\nstipula del presente CCNL) con la corresponsione dell'importo previsto, per il\nlivello di appartenenza, dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Riposi e festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei\ncasi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali\nmaggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in\naltro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Altri giorni festivi sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede l'impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo spostamento ad altro\ngiorno della settimana del godimento delle festività relative al 26 dicembre e\nal S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) A decorrere dal 1° gennaio 1985 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di\nriposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6\nore e 40 minuti per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto\nalle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge\nn. 54\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Le festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo\nsaranno retribuite nella misura di 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore,\npurché la ragione rientri nei seguenti motivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie,\npermessi e assenze per giustificati motivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre\nfestività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla\nvolontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al\npunto b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due\nsettimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,\nl'azienda integrerà il trattamento degli Istituti mutualistici e\ninfortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per\ndetta festività l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o\ninfortunato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n173. In caso di orario settimanale di 36 ore la retribuzione oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione mensile per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 61 Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre\nè stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non\ninferiore a 173 ore di retribuzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nperiodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli istituti\npreposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel\ncaso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 Trattamento economico per malattie e infortuni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>a) Infortuni e malattie extra-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a\nquanto il lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative, fino\nal raggiungimento della paga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo dal 4° al 180° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la malattia - o l'infortunio - hanno una durata certificata superiore ai\n6 giorni, il trattamento economico di cui al 12 comma decorre dal 1°\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il\ntrattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto dalle\nvigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle esigenze\naziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa\nnon retribuita pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta dovrà essere presentata al datare di lavoro almeno 2\nsettimane prima della scadenza del precedente periodo di aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>b) Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo paria\nquello per il quale l'INAIL corrisponde l'indennità di invalidità\ntemporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Gli spetta altresì l'integrazione - a partire dal 12 giorno - fino a\nraggiungere la paga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai\nsingoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli Istituti\nmutualistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori\napposita delega, d'accordo con gli Enti assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, il\ndatare di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia\nstessa ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà\nla normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di quanto\nè dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 63 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46, o le\nsue dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"317\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">durata preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni lavorativi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">5 bis)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della\nsettimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere\nsulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non\ndato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro\ncorrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di\nlavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione\nrelativa al periodo lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di\nindennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua\nai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 Riposi settimanali e giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni\ne le deroghe consentite dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti\nper riposo compensativo settimanale, i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) altre festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì successivo alla Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto (Assunzione della Beata Maria Vergine)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre (S. Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la ricorrenza S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento per le\nunità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno SS. Pietro e Paolo).\nTale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le\nOrganizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con\naltra festività retribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che\nil pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile\npercepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione del\nnormale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato\nil pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione\nper lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà\ndovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della\nretribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n.\n54\u002F1977, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono\nriconosciute 4 giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica, l'impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività\nche coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la\nretribuzione mensile per 173 e, per l'orario collegato al turno notturno, per\n156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre\nè stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel\ncaso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per\nogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"216\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,33\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento\ndel 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, per gli impiegati che, sulla base del presente CCNL, seguono iter\nprofessionali predeterminati ai sensi dell'art. 24, l'anzianità utile ai fini\ndella maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese\nsuccessivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella\naziendale, in caso di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione\ndegli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la\nfrazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione\ndello scatto al valore del nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi\ndi livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati che al 1° luglio 1990 avessero maturato, in seguito\nall'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici\ndi anzianità tali cifre verranno congelate \"ad personam\" e concorreranno al\nraggiungimento dell'importo massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale\nsono inquadrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà\nriconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di\nstipula del presente CCNL) con la corresponsione dell'importo previsto, per il\nlivello di appartenenza, dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° gennaio 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati in servizio al 1° gennaio 1979 hanno diritto alla maturazione\ndi un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei\nnuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di\nanzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con\ndiritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi\nprevisti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo,\nriferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi da operaio a impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti\nmaturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente articolo -\nal valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione\ndi ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo\nlivello, corrispondente a 5 scatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 Indennità di maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% della retribuzione\nbase del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non\ndeterminato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà\naccordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per\nmesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12\nmesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di\nessa per altri 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla\nscadenza del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la\ninfermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia\ndeterminato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito\nnei precedenti capoversi, il datare di lavoro potrà effettuare ed il\nlavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al\nlavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno\nconservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica,\nintesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato\ndefinitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da\nparte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea\neconomica secondo la legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate alla\nimpresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il\ncertificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3\ngiorni dall'inizio della assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,\nné in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante ì previsti\nperiodi di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al\nlicenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il TFR, ivi compresa\nl'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 46, o\nle sue dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 2 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 1A) e 1B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1 mese e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 1 mese per gli impiegati dei livv. 4), 5 bis), 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 3 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 1A) e 1B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 2 mesi per gli impiegati dei livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 1 mese e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 4), 5 bis), 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 4 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 1A) e 1B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 2 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 mesi per gli impiegati dei livv. 4), 5 bis), 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal 1° al 15° di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di\nindennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua\nai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di\ntroncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 Norme particolari per i Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il\npersonale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei\ndirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa\nattribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a\nfornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa\ne svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Ai lavoratori con qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso\napposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale\nin caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave\no dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di\nformazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle\ncapacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di\neffettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle\nspecifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985,\nn. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni,\nsi richiamano le disposizioni dell'art. 2590 CC e del R.D. 29 giugno 1932.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia\ndeterminato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della\nconservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° settembre 1990 al personale con qualifica di quadro sarà\nriconosciuta una indennità di funzione di euro 51,65 con assorbimento del\nsuperminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al\ngenerale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è\nstata effettuata dalle parti con la stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica\ndi quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1° settembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è\nstata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di\npartecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per\nle imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) le aziende effettueranno una ritenuta di € 25,00 sulla retribuzione del\nmese di luglio 2014 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL ai\nquali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di\ncui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota\nassociativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le\nmisure in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il\n30 giugno 2014 testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di\ninformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3),\nil lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante\ndichiarazione individuale autografa alla azienda, inviata solo per conoscenza\nalle OO.SS. regionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei\nsingoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si\nlimiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e\nversamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro luglio 2014 sul c\u002Fc\nbancario IBAN: IT85Y0200805211000400913583 intestato a: ASSOCIAZIONE EDICOM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente parte II del CCNL Area Comunicazione si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ai dipendenti dalle micro-imprese non artigiane così come definite dalle\nnormative vigenti ed ai consorzi di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ai dipendenti dalle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i\nlivelli, nonché dai loro enti e\u002Fo società costituiti, partecipati o\npromossi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dalla presente parte II si applicano le norme\ndella parte I del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 Diritti sindacali ex Statuto dei Lavoratori, per le aziende con i\nrequisiti di cui all'art. 35, legge n. 300\u002F70\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di richiamare le normative relative ai diritti sindacali\ndi cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 della Legge\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 300\u002F70 che si intende\nintegralmente recepita, tenuto conto che la sfera di applicazione del presente\nCCNL ricomprende anche le piccole-medie imprese dei settori dell'Area\nComunicazione, le Parti concordano sulla opportunità di avviare un confronto\nal fine di regolare in questi ambiti la rappresentanza sindacale e i diritti\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, e preso atto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sul\nsistema contrattuale sottoscritti tra CONFARTIGIANATO Imprese, CNA,\nCASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, le Parti chiedono che a livello\ninterconfederale sia aperto un negoziato per la definizione delle predette\ntematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non artigiane che occupano più di 15 dipendenti in caso di\npassaggio al presente CCNL in attesa della definizione di quanto sopra,\nconservano in via transitoria le norme in materia di diritti sindacali\nstabilite dalla regolamentazione precedentemente applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando la disciplina prevista nell'art. 36 della Parte I, per le\npiccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3\nanni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Aumenti retributivi e ‘una tantum’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi parametrati sul livello\ndi seguito indicato a partire dal 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre\n2018 così come da tabella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli\nlavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà\ncorrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ suddivisibile in quote\nmensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo\ninteressato, pari ad € 150,00. L'importo ‘una tantum’ di cui sopra verrà\nerogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese\ndi aprile 2018, la seconda con la retribuzione del mese novembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo\nsarà erogato a titolo di ‘una tantum’ l'importo di cui sopra nella misura\ndel 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ‘una tantum’ sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i\ncasi di servizio militare, assenza facoltativa \"post-partum\", part-time,\nsospensioni per mancanza di lavoro concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della ‘una tantum’ è stato quantificato considerando in esso\nanche i riflessi sugli istituti retribuzione diretta e indiretta, di origine\nlegale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'\"una tantum è\nesclusa dalla base di calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno\nconsiderati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di ‘una tantum’\nindicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti\ndalla stessa ‘una tantum’ fino a concorrenza. In considerazione di quanto\nsopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa a\nmarzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ‘una tantum’ verrà riconosciuto al lavoratore anche in\ncaso di dimissioni o licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"487\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\n        tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 28.2.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">a regime\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">a regime\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.139,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">81,51\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.221,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.864,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">71,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.936,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.749,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">66,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.816,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.640,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">62,51\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.703,39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.522,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">58,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.580,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.392,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">53,05\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.445,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.331,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">50,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.382,33\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.253,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">47,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.301,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"533\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"167\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 28.2.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">I\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.3.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.3.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.139,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.167,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.864,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.889,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.749,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.772,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.640,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.662,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.522,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.542,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.392,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.411,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.331,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.349,09\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.253,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.270,41\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 30.6.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">II\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.7.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.7.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.167,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.196,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.889,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.913,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.772,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.795,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.662,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.683,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.542,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.562,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5 bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.411,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.429,33\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.349,09\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.366,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.270,41\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.286,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"544\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"160\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 30.11.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">III\n        tranche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.12.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tabellare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.12.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.196,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.221,39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.913,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.936,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.795,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.816,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.683,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.703,39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.562,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.580,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\n        bis)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.429,33\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.445,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.366,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.382,23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.286,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,83\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.301,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"305\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"203\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aggiuntivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(EAR)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">1A)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">1B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">5 bis)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di applicazione del presente CCNL da parte delle piccole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e medie imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto della applicazione del presente CCNL da parte di PMI che in\nprecedenza hanno applicato altro CCNL, le parti concordano che ai soli\ndipendenti di dette imprese in forza alla data del 17 gennaio 2011, qualora si\ndovessero riscontrare delle differenze retributive tra i trattamenti economici\npercepiti e quelli scaturenti dall'applicazione del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro, dovrà essere comunque garantito il trattamento\nretributivo in essere, evidenziando la differenza retributiva derivante\ndall'applicazione del presente CCNL con l'erogazione di un trattamento ‘ad\npersonam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo si precisa che i suddetti trattamenti potranno essere\nriassorbiti e conglobati nell’ambito di futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"cbadate_start":43,"cbadate_start_date":47,"cbadate_end_date":51,"cbamemtrad":53,"JOBTYPE_descriptions":57,"pensionfund":61,"unemploymentfund":65,"trainingprogrammes":69,"apprenticeships":73,"contracttrial":77,"contractseverancepay":81,"longtermillness":85,"disabilitypay":89,"maxsicknesspay":93,"healthcareaccess":97,"healthcareaccessrelatives":101,"healthandsafetypolicy":105,"hivpolicy":109,"paidmaternityleave":113,"paidmaternityleaveduration":117,"paidmaternityleavepayperc":121,"maternityotherclause":123,"paidmaternityleavetxt":127,"maternitydiscrimination":129,"childcare":132,"discrimination":136,"equalitymonitoring":140,"violence":144,"sexualhar":148,"PAYSCALES_trigger":152,"ONCERISE_trigger":156,"legalassistance_trigger":160,"bankholidays2":164,"SCHEDULE_trigger":168,"TRADEUNLEAV_trigger":172,"nursingmothers":176,"NOCTPREM_trigger":180,"OVERTIME_trigger":184,"SUNDAY_trigger":186,"SENIOR_trigger":188,"hourspday_select":192,"hourspweek_select":196,"PAIDLEAV_trigger":198,"flexworktxt":202,"MAXHOURS_trigger":206},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"cbadate_start","Art. 2 - Decorrenza e durata. Il present","Art. 2 - Decorrenza e durata.\n\nIl presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31\ndicembre 2018.\n\nLa contrattazione collettiva regionale si colloca, di norma, a metà del\ntriennio.\n\nLe modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\n\nIl presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":48,"name":49,"text":50},"cbadate_start_date","Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio ","Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31\ndicembre 2018.",{"bindId":52,"name":49,"text":50},"cbadate_end_date",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbamemtrad","- SLC\u002FCGIL, (Federazione Sindacato Lavor","- SLC\u002FCGIL, (Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione), rappresentata\ndal Segretario Generale Fabrizio Solari, Segreteria Nazionale Walter Pilato,\nCiniz Maiolini, Marco delcimmuto, Manuela Bizzi, Nicola Diceglie, Massimo\nLuciani, Gian Luca Carrega.\n\n- FISTEL\u002FCISL (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni),\nrappresentata dal Segretario Generale Vito Antonio Vitale, Segretaria Nazionale\nPaolo Gallo, Laura Ferrarese, Luigi Pezzini;\n\n- UILCOM\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione), rappresentata\ndal Segretario Generale Salvatore Ugliarolo, Segretaria Nazionale Giuseppe\nGozzo, Rossella Manfrini, Pier Paolo Mischi, Luciano Savant Levra, Roberta\nMusu, Giovanni Di Cola, Roberto Di Francesco, Roberto Retrosi, assistiti dalle\nDelegazioni territoriali.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"JOBTYPE_descriptions","Art. 24 - Classificazione professionale ","Art. 24 - Classificazione professionale unica\n\nI lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono\ninquadrati in una classificazione unica articolata in otto livelli\nretributivi.\n\nLa presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali\nvengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli\nlivelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i\ncontenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.\n\nL'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di\nclassificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede\naziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della\nprofessionalità e una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali,\nanche attraverso percorsi formativi che conducanoa forme di\npolifunzionalità\u002Fcompetenze coerenti con l'organizzazione del lavoro delle\nattività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle\ntecnologie, dell'organizzazione del lavoro e della produttività.\n\nPer specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più\nlivelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si\nfarà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore e\nalle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse\ndeclaratorie.\n\nLe esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,\nnel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure\nprofessionali eventualmente non indicate e\u002Fo non previste e prevedibili\nattualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il riferimento al\nlivello professionale di appartenenza.\n\n\n\nLivello 1°A\n\n\n\nLavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri\nnella gestione aziendale e\u002Fo nelle trattative con i committenti esterni, e con\nresponsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati. Lavoratori con elevata\ncapacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali\ndell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso\nattività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e\nresponsabilità operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello\nsviluppo dell'impresa.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- Quadri\n\n\n\n\n\nLivello 1°B\n\n\n\nLavoratori muniti di approfondite conoscenze tecnico-pratiche che\nnell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare in modo\nprevalente mansioni di coordinamento, di lavoratori\u002Ftrici o risorse aziendali,\nnelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite\ncon autonomia gestionale e decisionale e con responsabilità di direzione\nesecutiva sull'intera struttura aziendale o sul settore di appartenenza.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- responsabile amministrativo\u002Fi\n\n- responsabile e coordinatore di segreteria\n\n- responsabile di settore\u002Fcomparto\n\n- impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore\n\n- impiegati tecnici:\n\n\n\ncapotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del\nservizio clienti (account manager), del servizio creativo (art director), di\nproduzione (anche multimediali di casa editrice), dei mezzi (media planner), di\nricerca e sviluppo, della formazione, del marketing, della sicurezza\ninformatica, del sistema qualità, delle vendite, analista programmatore; il\ngrafico che è responsabile della progettazione delle opere editoriali\n(librarie, periodiche, ecc. comprese quelle multimediali \"on-line\" e\n\"off-line\") o pubblicitarie, comprese quelle multimediali \"on-line\" e\n\"off-line\", e ne controlla la realizzazione anche potendosi avvalere del lavoro\ndi altri grafici.\n\n\n\nLivello 2°\n\n\n\nLavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad\nesplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e\ndi eventuale coordinamento e controllo di altri lavoratori nell'ambito di\ndirettive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente,\ncon alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- impiegati amministrativi;\n\n- impiegato assistente addetto alla organizzazione e programmazione delle\nattività;\n\n- impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi;\n\n- impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti,\nfornitori);\n\n- impiegati tecnici:\n\n\n\ngrafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore\nlitografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini); responsabili: del\ncoordinamento di più reparti e\u002Fo servizi esterni (video- fotografici), di cali\ncenter, di telemarketing, di rete, di hardware e software; di sistemi e sistemi\ndi rete, di operatori su sistemi elettronici per il trattamento di testi e\nimmagini; capi progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (CPO); channel\nmanager; consulenti: ERP, e-learning, data-base, gestione applicazioni,\nprogrammatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza clienti;\nweb-master.\n\n\n\nOperai\n\n\n\nCapo macchina stampa offset piana quadricolore e oltre e capo macchina\nrotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi di prestampa anche\ncon funzioni di coordinamento; in cartotecnica: responsabile produzione;\ncromista finito.\n\n\n\nLivello 3°\n\n\n\nLavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa\nresponsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale\nsuperiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico\ndelle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità\ndelle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori\nche hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di\nsvolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti\ndi coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi\noperazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che\nnell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata\nautonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle\nprocedure e notevole pratica d'ufficio.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- impiegati amministrativi\n\n- impiegato di concetto con funzioni di assistenza\n\n- impiegato addetto alla gestione del personale\n\n- impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi\n\n- impiegati tecnici:\n\n\n\nGrafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale, illustratore,\ndisegnatore); redattore testi pubblicitari; operatore di computergrafica;\ncoordinatore di servizi di ripresa e sala di posa; correttore di bozze; in\ncartotecnica: addetto alla organizzazione di più reparti; addetto sicurezza\ninformatica; assistenti ai responsabili: commerciale, marketing, sicurezza\ninformatica, sistemista e sistemista di rete, di vendita, al capo progetto\n(anche di eventi), sistemista, ERP, channel manager, e-learning, data-base,\napplicazioni; integratore voce\u002Fdati; progettista di rete; analista;\nresponsabile di call-center.\n\n\n\nOperai:\n\n\n\nAddetto a sistemi complessi di fotoriproduzione e incisione lastre CTP;\noperatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo ed immagini; capo\nmacchina stampa offset piana e\u002Fo rotativa quadricolore e oltre; legatore con\nresponsabilità di conduzione e controllo della catena completa di\nallestimento; lavoratore che opera su macchine da stampa il cui campo macchina\nsia classificato a livello superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente\nspecializzato che conduce e controlla macchine ed impianti muniti di\ncalcolatore di processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore\naltamente specializzato addetto alla installazione, manutenzione e riparazione\ndi gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di\ncoordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e\u002Fo registrazioni\naudio anche in esterni; stampatore che esegue autonomamente tutte le operazioni\ndi sviluppo e stampa (anche manuale); ritoccatore; operatore di impianto\ncomplesso di sviluppo e stampa; addetto con responsabilità alla conduzione di\nimpianti di riproduzione complessi con compiti di coordinamento degli addetti;\ntecnico riparatore di hardware.\n\n\n\nLivello 4°\n\n\n\nLavoratori che, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute\nsvolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di\nspecializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di\npredisporre il lavoro impostando e utilizzando le attrezzature o gli impianti\npreposti e che, all'interno delle fasi lavorative loro assegnate, operino con\nautonomia e responsabilità di risultato degli obiettivi prefissati.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- impiegati amministrativi;\n\n- impiegato di concetto, responsabile di magazzino;\n\n- impiegato addetto ai rapporti con clienti o fornitori;\n\n- impiegato addetto alla gestione del personale;\n\n- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili,\n\npaghe e contributi;\n\n- impiegati tecnici\n\n\n\nAddetto alla organizzazione di uno o più reparti; disegnatore (visualizer),\nillustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico pubblicitario, ideatore di\ntesti, operatore di computer grafica, web master, software engineering,\naddetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e\npredisposizione sale di posa, operatore di copisteria completo (sbobinature,\ncorrezione bozze, battitura testi); specialista di: prodotto, formazione\nclienti, marketing, vendite, web developer; operatore data-base; addetto con\nresponsabilità di segreteria di eventi; responsabile agenzie certificati e\ndisbrigo pratiche; operatore di cali center che, con piena professionalità,\ntramite canali telefonici e\u002Fo telematici svolge, con capacità di relazione\ninterpersonale ed autonomia esecutiva, attività di informazione generale e\u002Fo\nsupporto commerciale alla clientela.\n\n\n\nOperai\n\n\n\nLitografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di\ncomplessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore,\ncompositore a mano, lavoratore in grado di operare con elevata professionalità\nnei campi specifici di attività, fotolitografo, restauratore di libri,\nconduttore di macchine automatiche di legatoria, responsabile conduttore di\nmacchine bobst, addetto ad una catena completa di allestimento; addetto\nmanutenzione e riparazione macchine ed impianti; operatore data- base,\noperatore con responsabilità delle attività di spedizione e ricevimento merci\ne materie prime che svolge la sua attività anche con l'ausilio di strumenti\ninformatici; tecnico installatore hardware e sistemi operativi; web designer\nche in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale,\nall'aggiornamento dei siti web aziendali; addetto alle videoconferenza.\n\n\n\nSettore Fotografia\n\n- operatore che realizza riprese video-fotografiche e registrazioni audio su\nindicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al\nmontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, responsabile allestimento per le\nriprese, foto-ceramista;\n\n- addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale,\ninterpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità,\neffettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni\ntipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica,\ntale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le\nspecializzazioni indicate;\n\n- lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale\nautonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito\nalla stampa analogica e digitale (taratura iniziale, inquadratura, stampa del\nsoggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione,\nrifinitura e controllo di qualità) nonché a tutte le attività di\nmanutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare\nl'efficienza dell'attrezzatura medesima;\n\n- lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e\nstampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei\nrisultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso\ncomprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che\nconsentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso;\n\n- addetto al desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione\ncertificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di\nimpaginazione.\n\nIn condizioni di totale autonomia e responsabilità, assembla e impagina\nimmagini e testi, tramite l'utilizzo di software specifici intervenendo\ndirettamente su tutti i livelli di ogni singolo file;\n\n- addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che,\noltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga\nnelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione,\nrevisione e messa a punto che consentano di assicurare l'efficienza delle\nattrezzature medesime;\n\n- addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale\nautonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione\ndegli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici; manutenzione\ngiornaliera e periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica\ndell'hardware e del software dell'impianto di stampa; taratura dell'impianto di\nstampa.\n\n\n\nLivello 5°bis\n\n\n\nLavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo quanto\nprevisto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per le quali è\nrichiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente esperienza e il\ncui svolgimento richieda particolari esperienze tecniche comunque acquisite.\n\nTutti i lavoratori provenienti dal 2° gruppo dell'apprendistato e quelli\nprovenienti dal 3° gruppo dopo la permanenza nel 5° livello per il periodo\nprevisto (due anni).\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- impiegati amministrativi;\n\n- impiegato addetto alla compilazione e predisposizione della\nmodulistica;\n\n- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili;\n\n- impiegato d'ordine, commesso;\n\n- impiegati tecnici\n\n\n\nDisegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore\ned ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software\nengineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese,\ncoordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione\nbozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti,\nmarketing, vendite, web developer; operatore di database; addetto di segreteria\ne ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche;\noperatore di cali center che tramite canali telefonici e\u002Fo telematici svolge,\nsecondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione\ngenerale e\u002Fo supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di permanenza al\n5° livello).\n\n\n\nOperai\n\n\n\nLitografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali,\nlinotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano,\nlavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, restauratore\ndi libri, legatore e\u002Fo allestitore, fattorino\u002Fautista; conduttore di macchine o\nimpianti cartotecnici, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico,\naiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione,\nraccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto alla\nmanutenzione, legatore qualificato di cartotecnica, conduttore di carrelli o\nmezzi simili, fattorino\u002Fautista; addetto alla produzione di cartelloni\npubblicitari, tecnico installatore; addetto alla ripresa video-fotografica e\nregistrazione audio; addetto al montaggio video e\u002Fo fotomontaggio, alla\nsincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa,\nautista raccoglitore, fotoceramista; conduttore di macchina eliografica e\u002Fo\nfotocopiatrice anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di\nmanutenzione; addetto alla posa in opera di cavi, finitura e cablaggio delle\nreti, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore che svolgono la loro\nattività……; compositore di testi anche con l'utilizzo di strumenti\ninformatici.\n\n\n\nSettore Fotografia:\n\n\n\n- addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al\nmontaggio video e\u002Fo fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer\n(trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, fotoceramista;\n\n- stampa fotografica digitale; Taglio - preparazione- rifilo - copertinatura\ne brossura - montaggio calendari, canvas e gadget in genere;\n\n- rilegatura libri matrimoniali e costruzione copertine;\n\n- addetto all'assistenza clienti che in condizione di autonomia provvede a\nrisolvere le richieste dei clienti di carattere tecnico e della gestione degli\nordini, si occupa dell'assistenza software sia via mail che telefonica, si\noccupa della gestione dei chioschi, delle promozioni, della gestione del\ndatabase web dei siti aziendali.\n\n\n\nLivello 5°\n\n\n\nAppartengono a questo livello, i lavoratori con formazione professionale che\npresuppone l'acquisizione, in ogni modo, dei richiesti gradi di qualificazione.\nImpiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali\nè richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza comunque\nacquisita.\n\nLa permanenza a questo livello dei lavoratori, viene fissata in 24 mede\nridotta a 12 per quelli provenienti dall'apprendistato - ad eccezione degli\naddetti al magazzino e\u002Fo dei lavoratori che svolgono semplici e generiche\noperazioni complementari - trascorso tale periodo, lavoratori saranno\ninquadrati automaticamente al livello 5° bis.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- impiegati amministrativi;\n\n- impiegato addetto al centralino;\n\n- impiegato addetto al disbrigo di commissioni presso enti o uffici;\n\n- impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili semplificate;\n\n- impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso.\n\n- Impiegati tecnici\n\n\n\nLitografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali,\nlinotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano,\nlavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, tiraprove,\nlegatore e\u002Fo allestitore, addetto al magazzino; conduttore di macchine o\nimpianti cartotecnici senza preparazione, addetto alla lavorazione di\nallestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore\naddetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto,\nlavoratore addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione,\nlavoratore addetto a lavorazioni allestimento, lavoratore addetto al magazzino\n(imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di` carrelli o mezzi\nsimili, fattorino\u002Fautista su automezzi inferiori a 35 quintali di portata;\naddetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore,\naddetto alle riprese video-fotografiche e registrazioni audio su indicazione;\nlavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio,\nalla sincronizzazione, alle luci, a sviluppo e stampa, foto-ceramista.\n\n\n\nLivello 6°\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di\nalcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non\nrichiedono particolare preparazione, esperienza o pratica.\n\nLa permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 12 mesi,\ntrascorso tale periodo - ad eccezione degli addetti alle pulizie, ed ai\nlavoratori di manovalanza comune, - i lavoratori passano automaticamente al 5°\nlivello di inquadramento.\n\n\n\nDichiarazione delle Parti\n\n\n\nEntro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita\nCommissione paritetica istituita dalle parti provvederà alla stesura del testo\ncontrattuale e alla definizione delle figure professionali dei settori dell'ICT\n(Information and Communication Technology).",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"pensionfund","Art. 55 Previdenza complementare Il sist","Art. 55 Previdenza complementare\n\nIl sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato\ndall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di ARTIFOND e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a FON.TE. e confluenza degli attuali\niscritti ad ARTIFOND verso FON.TE., sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\nallegato 2.\n\nLa contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\n\n\n\n- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\n\n- 1% a carico del lavoratore;\n\n- 1% a carico dell'impresa.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"unemploymentfund","e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - € 6","e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - € 61,25\n\n\n\n(questo importo è comprensivo di € 34,00 stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"trainingprogrammes","Art. 13 Formazione continua Ai sensi del","Art. 13 Formazione continua\n\nAi sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno\ndiritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita,\nper accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e\ngli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,\nove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17\ndella legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e\ndel relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire\npercorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma\nscelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i\npiani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti\nsociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n.\n196\u002F1997 e successive modificazioni e integrazioni.\n\nLe condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente\nsaranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello\ncome definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Nel caso in cui\nle ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di\norario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma\ndi legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.\n\n\n\nArt. 14 Aggiornamento professionale\n\nViene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito\nparia 20 annue, da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro, a condizione\nche il corso abbia durata almeno doppia.\n\nUna volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore\npreviste per corsi di formazione continua concordati con il datore di\nlavoro.\n\nLe ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori\ndell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.\n\nLe parti concordano nell'individuare nell'aggiornamento professionale uno\nstrumento vitale per la crescita dei lavoratori e delle imprese.\n\nLe trasformazioni in atto delle tecnologie, nella competizione di mercato e\nnell'offerta di prodotti\u002Fservizi che investono l'intero settore rendono\nnecessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle\nprofessionalità.\n\nLe parti, nell'individuare FONDARTIGIANATO quale strumento da utilizzare in\nvia prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di\nampliare i relativi piani formativi settoriali relativamente alle materie\ninerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare\nriferimento alla erogazione della formazione dei lavoratori ex art. 37, comma 4\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008.\n\nLo stesso, potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati\ndalle parti a livello regionale e\u002Fo locale, allo scopo di declinare\nulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le\nfinalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di\nriferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"apprenticeships","Art. 36 Apprendistato professionalizzant","Art. 36 Apprendistato professionalizzante\n\nPremessa\n\nLe Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\n\nIl contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese dei settori della Comunicazione un\nistituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché\nuno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri\nessenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della\nposizione a tempo indeterminato.\n\n\n\n1 - Norme generali\n\nAi sensi del D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i. l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata\ndalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da\neventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.\n\n\n\n2 - Età di assunzione\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nsoggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.\n\nAi sensi del D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. per soggetti in possesso di una\nqualifica professionale, conseguita ai sensi, del decreto legislativo 17\nottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di\nmestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\n3 - Forma e contenuto del contratto\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nFormativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\n\nAl contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPFI.\n\nIl contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei\nlavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal liv. 1) al liv. 5) e\nper le relative mansioni.\n\n\n\n4 - Periodo di prova\n\nTra le parti può essere convenuto un periodo di prova da indicare nella\nlettera di assunzione, non superiore ai 4 mesi.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa\nindennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro\neffettivamente prestate.\n\nIn caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese\ndecorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità\ndel comma precedente.\n\n\n\n5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore\nai 12 mesi.\n\nAnalogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato\neventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\n\nPer ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore,\nl'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti\ne la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.\n\nLe ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo\ndi apprendistato da svolgere. La retribuzione iniziale dell'apprendista che\nabbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è\nquella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato\ninterrotto.\n\n\n\n6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\n\nLa durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:\n\n\n\n- 1° gruppo (livv. 3, 2, 1B e 1A)\n\ndurata: 5 anni\n\n- 2° gruppo (livv. 4 e 5 bis)\n\ndurata: 5 anni\n\n\n\nPer le seguenti figure professionali del liv. 5 bis) la durata massima è di\n3 anni: addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con\nl'interpretazione dei contenuti, correzione bozze, battitura testi.\n\n\n\n- 3° gruppo (liv. 5)\n\ndurata: 4 anni\n\n\n\nPer le seguenti figure professionali del liv. 5) la durata massima è di 2\nanni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione\nbozze, battitura testi.\n\n\n\nImpiegati\n\nPer gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la\ndurata massima dell'apprendistato è di 3 anni.\n\nPer gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai\nrispettivi gruppi.\n\nPer gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.\n\n\n\nQualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale\nai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, le Parti trasformino il contratto in\n\"apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\" la durata massima\ncomplessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista\ndal presente articolo.\n\nResta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il\ndiploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore\nperiodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima\nè di 1 anno.\n\nIl periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è\nritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva\ndell'apprendista.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che per gli apprendisti il cui sbocco\nprofessionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livv. 2), 1B) e 1A) la\ndurata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti\napprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola\nsuperiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire.\n\n\n\n\n\n6 bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto\n\ndi apprendistato\n\nIn tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di\neventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai\nsensi della vigente normativa ovvero nei casi di sospensione del rapporto di\nlavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di\napprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a\nquello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno\n30 giorni di calendario.\n\nAi fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione\nanche più periodi sospensivi — indipendentemente dalla causa -di durata\nsuperiore a 15 giorni di calendario.\n\nPrima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\n\nResta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali\nod occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in\nalternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e\nle organizzazioni sindacali.\n\nI periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\n\n\n\n7 - Retribuzione\n\nIl trattamento economico durante l'apprendistato è determinato\ndall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione\ntabellare relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al\ntermine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.\n\nLa retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle\nminori trattenute contributive - retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex\napprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per\nil periodo successivo alla qualificazione.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      gruppi\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      I \n        sem.\n\n        \n        \n      \n      II \n        sem.\n\n        \n        \n      \n      III sem.\n\n        \n        \n      \n      IV\n\n        sem.\n\n        \n        \n      \n      V \n        sem.\n\n        \n        \n      \n      VI \n        sem.\n\n        \n        \n      \n      VII\n\n        sem.\n\n        \n        \n      \n      VIII\n\n        sem.\n\n        \n        \n      \n      IX\n\n        sem.\n\n        \n        \n      \n      X \n        sem.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1°\n      \n      60%\n      \n      60%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      60%\n      \n      60%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      90%  \n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2° \n        (figure a 3 anni)\n      \n      60%\n      \n      60%\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3°\n      \n      60%\n      \n      60%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3°  \n\n        (figure a 2 anni)\n      \n      60%\n      \n      80%\n      \n      85%\n      \n      95%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      impiegati\n\n        amministrativi\n      \n      60%\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      \n        \n\n        90%\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        90%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n8 - Piano Formativo Individuale (PFI)\n\nIl PFI, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo\ndell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le\nconoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\n\nEsso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale.\n\nIl tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un\nlavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di\nadeguata professionalità.\n\nIl PFI può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti\ndalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\n\nLe parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di PFI (all. 9).\n\nIl PFI dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla\nstipulazione del contratto di lavoro. Il PFI potrà essere modificato a seguito\ndi concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del\ntutor o referente aziendale.\n\nLo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\n\nSono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia richiesta di parere di conformità\nall'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndalla impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\n\n\n\n9 - Formazione dell'apprendista\n\nIl datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegato 5) o\u002Fe, in\nassenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel\nsistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili\nformativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'INAPP i quali\ndovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In\nassenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento\nquelli relativi alla professionalità più affine.\n\nDetta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\n\nL'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne - quali ad esempio produttori di macchinari, di\nsoftware, ecc.-, tali forme di accreditamento dovranno essere finalizzate ad\nincludere nel monte ore formativo le ore di formazione da queste erogate.\n\nPer garantire una idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista,\nle parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la\nformazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre\n2011.\n\nLa formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna alla azienda.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\n\nConseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datare di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.\n\n\n\n10 - Tutor o referente aziendale\n\nPer l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor o referente aziendale.\n\nIl tutor o referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un\nsocio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano fino a 15\ndipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito\nnell'organizzazione dell'Impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\n\nIl ruolo di tutor o referente aziendale può essere svolto anche dai\nlavoratori con contratto di collaborazione che abbiano maturato adeguata\nesperienza nel settore, nonché dai soggetti che abbiano ricevuto la qualifica\ndi \"Maestro artigiano\" ai sensi dell'art. 4, c. 4, D.lgs. n. 167\u002F11.\n\n\n\n11 - Registrazione della formazione e della qualifica\n\nLa formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto\nLegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\n\nIn assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro.\n\n\n\n\n\n12 - Malattia e infortuni\n\nIl trattamento per malattia e infortunio extra-professionale e infortunio\nsul lavoro e malattia professionale degli apprendisti è regolamentato in base\na quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato, operaio,\nquadro) di destinazione, per i quali è svolto l'apprendistato stesso.\n\n\n\n13 - Ferie\n\nAgli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nCCNL, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\n\n\n\n14 - Disciplina del recesso\n\nDurante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nAl termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo\ndi preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di\npreavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al\ntermine del preavviso.\n\nSe nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\n15 - Apprendistato a tempo parziale\n\nIl rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può\nessere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione\ndi tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate\nsulla base dell'orario di lavoro ridotto.\n\nPer quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del\nrapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente\nCCNL e dal D.lgs. n. 61\u002F00 e s.m.i.\n\n\n\n16 - Conferma in servizio\n\nAl lavoratore che venga confermato in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti\nprevisti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente\nCCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n17 - Decorrenza\n\nLa regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 27 febbraio\n2018\n\nAi contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione\ndel presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla\nnaturale scadenza.\n\n\n\n\n\nNorme finali\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nIn caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 63 e 70 del presente\ncontratto.\n\nPer tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa, si fa riferimento\nalle disposizioni di legge.\n\n\n\nDisposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano\n\nNelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare\nlegislazione, la materia dell'apprendistato sarà disciplinata da specifici\naccordi di categoria da definirsi a livello territoriale.\n\nResta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal\npresente Accordo.\n\n\n\nDichiarazione delle Parti\n\nQualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora\nad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle\ndisposizioni contrattuali.\n\n\n\nDichiarazione delle Parti all'Accordo 27 febbraio 2018\n\nLe Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo\nai sensi dell'art. 36 del presente CCNL sono conformi a quanto previsto in\nmateria di apprendistato dal D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i. sin dall'entrata in\nvigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto ne confermano la normativa\nivi prevista.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"contracttrial","Art. 21 Periodo di prova L'assunzione de","Art. 21 Periodo di prova\n\nL'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della\nqualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova - che\ndovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere\nsuperiore a:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      qualifiche\n      \n      mesi\n      \n    \n    \n      1A) e 1B)\n      \n      \n        \n      \n      6\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      \n        \n      \n      6\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      impiegati\n      \n      3\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      operai\n      \n      1\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      impiegati\n      \n      3\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      operai\n      \n      1\n      \n    \n    \n      5) e 5 bis)\n      \n      \n        \n      \n      1\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      \n        \n      \n      1\n      \n    \n    \n      apprendisti\n      \n      \n        \n      \n      4\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti\ndurante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro,\nl'integrazione economica.\n\nDurante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione\ndel rapporto senza alcun preavviso.\n\nIn questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno\ni diversi ratei (gratifica, ferie, TFR, etc.) previsti.\n\nI periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per\nl'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"contractseverancepay","Art. 50 Trattamento fine rapporto (TFR) ","Art. 50 Trattamento fine rapporto (TFR)\n\nDal 1° gennaio 1990, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è\ndovuto al lavoratore un TFR da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n.\n297.\n\nPer l'anzianità maturata precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in\nogni caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle\ndichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL- Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure\nnelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in\nvigore.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"longtermillness","Ai sensi del comma 3, art. 8, D.lgs. n. ","Ai sensi del comma 3, art. 8, D.lgs. n. 81\u002F15 i lavoratori del settore\npubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da\ngravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita\npresso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo\nparziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"disabilitypay","b) Infortuni sul lavoro e malattie profe","b) Infortuni sul lavoro e malattie professionali\n\n1) Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo paria\nquello per il quale l'INAIL corrisponde l'indennità di invalidità\ntemporanea.\n\n2) Gli spetta altresì l'integrazione - a partire dal 12 giorno - fino a\nraggiungere la paga globale di fatto.\n\n3) Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai\nsingoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli Istituti\nmutualistici.\n\nConseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori\napposita delega, d'accordo con gli Enti assicurativi.\n\n4) In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, il\ndatare di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia\nstessa ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà\nla normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di quanto\nè dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"maxsicknesspay","a) Infortuni e malattie extra-profession","a) Infortuni e malattie extra-professionali.\n\nAl lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a\nquanto il lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative, fino\nal raggiungimento della paga globale di fatto.\n\nQuesto dal 4° al 180° giorno.\n\nSe la malattia - o l'infortunio - hanno una durata certificata superiore ai\n6 giorni, il trattamento economico di cui al 12 comma decorre dal 1°\ngiorno.\n\nLe aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il\ntrattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto dalle\nvigenti norme di legge.\n\nIn presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle esigenze\naziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa\nnon retribuita pari a 4 mesi.\n\nTale richiesta dovrà essere presentata al datare di lavoro almeno 2\nsettimane prima della scadenza del precedente periodo di aspettativa non\nretribuita.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"healthcareaccess","Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa","Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI\n\nLe Parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e\ndelle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a\nfavore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per\nl’Artigianato SAN.ARTI, secondo le modalità stabilite dall’Accordo\ninterconfederale per la costituzione del Fondo, nazionale per l’assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato\nImprese, Cna, Cassartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e\nUil.\n\nPertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti.\n\nCon pari decorrenza e attivato un contributo a carico dell’azienda pari a\n€ 10,42 mensili per 12 mensilità.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pario 12 mesi;\nle iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal Regolamento.\n\nLa mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.\n\nLe prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\n\nÈ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell'accordo.\n\nIl funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal\nregolamento dello stesso che si intendono recepiti.\n\nAl suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"healthcareaccessrelatives","Al suddetto Fondo possono iscriversi anc","Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"healthandsafetypolicy","Art. 15 Ambiente di lavoro I lavoratori ","Art. 15 Ambiente di lavoro\n\nI lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e\ndell'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica\nnell'ambiente di lavoro; così come previsto dalla legge n. 626\u002F1994 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni e dagli accordi interconfederali in\nmateria di cui in allegato al presente CCNL.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"hivpolicy","Art. 20 Visita medica Il lavoratore potr","Art. 20 Visita medica\n\nIl lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita\nmedica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di\nrequisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro\ncui è destinato.\n\nEgualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti\nmedici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari,\nallorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento\ndelle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per\nle maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.\n\nIl datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto\npubblico.\n\nRestano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche\nobbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"paidmaternityleave","Art. 44 Tutela della maternità Ferme res","Art. 44 Tutela della maternità\n\nFerme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica\ndelle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente\narticolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il\nperiodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine\ndi interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al\ncompimento di un anno di età del bambino.\n\nEsse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la\ndata presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e\nqualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che\nprecede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.\n\nDurante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma\nprecedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento\ncorrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della\nretribuzione di fatto netta.\n\nIl periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della\nanzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.\n\nLe lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal\nlavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del\npresente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro\nconservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità\ngiornaliera pari al 30% della retribuzione.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"paidmaternityleaveduration","Esse non possono essere adibite al lavor","Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la\ndata presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e\nqualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che\nprecede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.\n\nDurante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma\nprecedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento\ncorrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della\nretribuzione di fatto netta.",{"bindId":122,"name":119,"text":120},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"maternityotherclause","Le lavoratrici avranno inoltre diritto, ","Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal\nlavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del\npresente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro\nconservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità\ngiornaliera pari al 30% della retribuzione.",{"bindId":128,"name":125,"text":126},"paidmaternityleavetxt",{"bindId":130,"name":115,"text":131},"maternitydiscrimination","Art. 44 Tutela della maternità\n\nFerme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica\ndelle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente\narticolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il\nperiodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine\ndi interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al\ncompimento di un anno di età del bambino.\n\n",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"childcare","Art. 44 bis Disciplina dei congedi paren","Art. 44 bis Disciplina dei congedi parentali su base oraria\n\nIn attuazione del comma 1 ter dell'articolo 32 del D.lgs. n. 151 del\n26.3.2001, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun\ngenitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel\ncorso del quale ha inizio il congedo parentale.\n\nIn detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi\npari a un minimo di 2 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del\nlavoratore al datore di lavoro di 7 giorni lavorativi e previo accordo fra le\nparti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione\naziendale ovvero dei turni di lavoro.\n\nIn questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del\ncongedo parentale con permessi o riposi previsti dal D.lgs. n. 151\u002F01.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"discrimination","Art. 5 Occupazione femminile e pari oppo","Art. 5 Occupazione femminile e pari opportunità\n\nA livello nazionale, le parti convengono di affrontare i problemi inerenti\nl'occupazione femminile e l'applicazione della legge n. 125\u002F1991 e successive\nmodificazioni ed integrazioni sulle pari opportunità nei settori artigiani\ndell'area grafica della comunicazione.\n\nA livello regionale e territoriale, in applicazione dell'Accordo\ninterconfederale del 21 luglio 1988, le parti convengono che i comitati\nparitetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari\nopportunità, possono avvalersi dei dati a disposizione degli osservatori.\n\nCompito dei comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso\ndi realizzazione dei progetti azioni positive.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"equalitymonitoring","Compiti degli Osservatori saranno: - l’a","Compiti degli Osservatori saranno:\n\n\n\n- l’andamento della produttività ed il livello di efficienza e\ncompetitività del settore;\n\n- l’andamento delle adesioni nel settore alla previdenza complementare e\nalla previdenza integrativa;\n\n- l’acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di\npolitica economica per l’artigianato, con dati desaggreganti per comparto;\n\n- monitoraggio e azioni di sostegno alla contrattazione di secondo\nlivello;\n\n- l’acquisizione di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro,\ncon particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali,\napprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a\ndomicilio, appalti;\n\n- l’attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il\nflusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici,\nistituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;\n\n- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a\nqualificare il settore e sviluppare l’occupazione;\n\n- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la\nqualificazione e la formazione;\n\n- l’esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione\nprofessionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle\nparti in funzione delle esigenze produttive del mercato del lavoro, dei\nfabbisogni formativi rilevati e dalle risorse pubbliche all’uopo\ndestinate;\n\n- l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di\ninnovazione tecnologica;\n\n- ambiente;\n\n- Struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;\n\n- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;\n\n- andamento della produttività e redditività delle imprese;\n\n- pari opportunità;\n\n- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in\nmerito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale;",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"violence","Art. 48 bis Mobbing Le Parti, riconoscen","Art. 48 bis Mobbing\n\nLe Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla\ntutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni\nforma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo del lavoro.\n\nIn assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti\nconvengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la\nproblematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni\ndi lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di\nsituazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle\nparti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"sexualhar","Art. 48 Molestie sessuali Le Parti affer","Art. 48 Molestie sessuali\n\nLe Parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono una\noffesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di\nricatto sul lavoro.\n\nPer molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a\nconnotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel\nmondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.\n\nI datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare\ncomportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o\nricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno\nrispetto della dignità di donne e uomini.\n\nSpetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di\npromozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i\nsingoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"PAYSCALES_trigger"," liv. retribuzione tabellare al 28.2.18 ","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n        tabellare\n\n        al 28.2.18\n\n        \n        \n      \n      incremento\n\n        a regime\n      \n      retribuzione\n\n        tabellare\n\n        a regime\n      \n    \n    \n      1A)\n      \n      2.139,78\n      \n      67,46\n      \n      2.207,24\n      \n    \n    \n      1B)\n      \n      1.864,96\n      \n      58,79\n      \n      1.923,75\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.749,56\n      \n      55,16\n      \n      1.804,72\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.640,88\n      \n      51,73\n      \n      1.692,61\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.522,56\n      \n      48,00\n      \n      1.570,56\n      \n    \n    \n      5 bis)\n      \n      1.392,74\n      \n      43,91\n      \n      1.435,65\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.331,60\n      \n      41,98\n      \n      1.373,58\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.253,94\n      \n      39,53\n      \n      1.293,47\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      l   iv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n        tabellare\n\n        al 28.2.18\n\n        \n        \n      \n      I\n        tranche\n\n        di incremento\n\n        dal 1.3.18\n      \n      retribuzione tabellare \n        dal 1.3.18\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1A)\n      \n      2.139,78\n      \n      28,11\n      \n      2.167,89\n      \n    \n    \n      1B)\n      \n      1.864,96\n      \n      24,50\n      \n      1.889,46\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.749,56\n      \n      22,98\n      \n      1.772,54\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.640,88\n      \n      31,55\n      \n      1.662,43\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.522,56\n      \n      20,00\n      \n      1.542,56\n      \n    \n    \n      5\n        bis)\n      \n      1.392,74\n      \n      18,29\n      \n      1.411,03\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.331,60\n      \n      17,49\n      \n      1.349,09\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.253,94\n      \n      16,47\n      \n      1.270,41\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      l   iv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n        tabellare\n\n        al 30.6.18\n\n        \n        \n      \n      II\n        tranche\n\n        di incremento\n\n        dal 1.7.18\n      \n      retribuzione tabellare \n        dal 1.7.18\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1A)\n      \n      2.167,89\n      \n      21,08\n      \n      2.188,97\n      \n    \n    \n      1B)\n      \n      1.889,46\n      \n      18,37\n      \n      1.907,83\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.772,54\n      \n      17,24\n      \n      1.789,78\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.662,43\n      \n      16,17\n      \n      1.678,60\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.542,56\n      \n      15,00\n      \n      1.557,56\n      \n    \n    \n      5\n        bis)\n      \n      1.411,03\n      \n      13,73\n      \n      1.424,76\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.349,09\n      \n      13,12\n      \n      1.362,21\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.270,41\n      \n      12,36\n      \n      1.282,77\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n        tabellare\n\n        al 30.11.18\n\n        \n        \n      \n      III\n        tranche\n\n        di incremento\n\n        dal 1.12.18\n      \n      retribuzione\n        tabellare \n        dal 1.12.18\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1A)\n      \n      2.188,97\n      \n      18,27\n      \n      2.207,24\n      \n    \n    \n      1B)\n      \n      1.907,83\n      \n      15,92\n      \n      1.923,75\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.789,78\n      \n      14,04\n      \n      1.804,72\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.678,60\n      \n      14,01\n      \n      1.692,61\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.557,56\n      \n      13,00\n      \n      1.570,56\n      \n    \n    \n      5 bis)\n      \n      1.424,76\n      \n      11,89\n      \n      1.436,65\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.362,21\n      \n      11,37\n      \n      1.373,58\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.282,77\n      \n      10,70\n      \n      1.293,47",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"ONCERISE_trigger","Art. 61 Tredicesima mensilità - Gratific","Art. 61 Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.\n\nLa 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre\nè stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non\ninferiore a 173 ore di retribuzione).\n\nAgli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nperiodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli istituti\npreposti.\n\nLa corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel\ncaso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l'azienda.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese\nintero.\n\nIl periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"legalassistance_trigger","Ai lavoratori con qualifica di Quadro vi","Ai lavoratori con qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso\napposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale\nin caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave\no dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\n\nL'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"bankholidays2","Sono considerati giorni festivi, oltre l","Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti\nper riposo compensativo settimanale, i seguenti:\n\n\n\na) festività nazionali:\n\n- 25 aprile\n\n- 1° maggio\n\n- 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n\n\nb) altre festività:\n\n- Capodanno\n\n- Epifania\n\n- lunedì successivo alla Pasqua\n\n- 15 agosto (Assunzione della Beata Maria Vergine)\n\n- 1° novembre (Ognissanti)\n\n- 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n- 25 dicembre (S. Natale)\n\n- 26 dicembre (S. Stefano)\n\n-la ricorrenza S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento per le\nunità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno SS. Pietro e Paolo).\nTale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le\nOrganizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con\naltra festività retribuita.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"SCHEDULE_trigger","Il riposo settimanale coincide di regola","Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni\ne le deroghe consentite dalla legge.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 7 Permessi retribuiti per cariche s","Art. 7 Permessi retribuiti per cariche sindacali\n\nI dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali,\nregionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno,\nnel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi\nretribuiti con un minimo di 16 ore annue.\n\nI permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta\nper iscritto, con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non\nostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"nursingmothers","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U.\nn. 151\u002F2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"NOCTPREM_trigger","Per il lavoro straordinario notturno e f","Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:\n\n\n\n- lavoro straordinario: 35%\n\n- lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%\n\n- lavoro straordinario festivo: 50%\n\n- lavoro straordinario festivo notturno: 65%\n\n- lavoro notturno: 40%\n\n- lavoro festivo: 45%\n\n- lavoro notturno festivo: 60%\n\n- lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"OVERTIME_trigger",{"bindId":187,"name":182,"text":183},"SUNDAY_trigger",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"SENIOR_trigger","Art. 58 Aumenti periodici di anzianità A","Art. 58 Aumenti periodici di anzianità\n\nAgli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni\nbiennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo.\n\nL'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      importi\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      14,20\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      13,43\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      12,65\n      \n    \n    \n      5 bis)\n      \n      11,88\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      11,36\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      10,33",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"hourspday_select","Art. 25 Orario di lavoro L'orario di lav","Art. 25 Orario di lavoro\n\nL'orario di lavoro -fermo restando quanto previsto in materia dalle norme\nlegislative - è fissato in 8 ore giornaliere e\u002Fo 40 settimanali.",{"bindId":197,"name":194,"text":195},"hourspweek_select",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"PAIDLEAV_trigger","Art. 32 Ferie I lavoratori che hanno un'","Art. 32 Ferie\n\nI lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa\nazienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione\ncommisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio\n1990.\n\nComunque ai lavoratori, che non abbiano maturato il diritto alle ferie\nintere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di\nanzianità.\n\nAi fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai\n15 giorni sarà considerata come mese intero.\n\nSi computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto\nalle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate\nper un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.\n\nL'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di\nnorma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento\ndei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di\ntale periodo; le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso\naccordo fra le parti interessate.\n\nLa programmazione del periodo delle ferie collettive dovrà avvenire di\nnorma entro aprile.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le\nfestività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno\nluogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo\nferiale.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione\ndell'assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati\nmotivi di forza maggiore.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"flexworktxt","Art. 52 – Telelavoro Viene recepito l'ac","Art. 52 – Telelavoro\n\nViene recepito l'accordo quadro per il telelavoro, che viene allegato al\npresente CCNL di cui ne costituisce parte integrante allegato 3).",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"MAXHOURS_trigger","Per far fronte alle variazioni di intens","Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 144 ore annue.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'area comunicazione 2016 2018.html - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Informatica e attività connesse\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre), New Year's Eve \u002F Day of Solidarity of World Azerbaijanis (31st December)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1307,77\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.7\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;140 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;145&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.33 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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