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Walter\nMariani, Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Luigi Quaranta, Giancarlo Carta,\nFrancesco Petrolillo, Ruggero Go, Adolfo Giampaolo, Brama Maurizio, Corbella\nMassimo, Bonaldi Pietro, Lavinia Trimarchi, assistiti dal Segretario Generale\nMarco Accornero, e dai Sigg. Pasquale Maiocco, Rita Balzoni, Paolo Sebaste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le organizzazioni sindacali dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), rappresentata dal\nSegretario Generale Stefano Malorgio e dal Segretario Nazionale Maria Teresa De\nBenedictis, Domenico D’Ercole del Dipartimento Nazionale e da Renzo Varagnolo\ne Emanuele Pagliarin delle Segreterie Territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), rappresentata dal Segretario\nGenerale Salvatore Pellecchia, dl Segretario Nazionale Maurzio Diamante e da\nFrancesco Sorrentino del Dipartimento Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uiltrasporti, rappresentata dal Segretario Generale Claudio Tarlazzi, dal\nSegretario Nazionale Marco Verzari, e da Sergio Tarabù, Lucia Silvestri e\nPaolo Collini del Dipartimento Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAMPO DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende artigiane esercenti\nil noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente CCNL per “aziende artigiane” si intendono quelle\ndisciplinate dall’art. 4, c. 1, lettera d) dalla legge 443 dell’8 agosto\n1985 ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE I – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI, BILATERALITA’ E DIRITTI\nSINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO I – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni sindacali le parti\ncondividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi,\nconfronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo\nfondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli\ndi competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese\nartigiane, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati,\nsia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per\nincrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche\nalla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del\nconflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni\nindustriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si\nimpegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a\nlivello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto,\nazioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha\nformato oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali\nstrutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di\ninformativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle\nrelative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come\ndefiniti nel presente Capo I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto perseguono\nopportune iniziative al fine di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto\nnel sistema di trasporto di persone mediante noleggio autobus con conducente e\nnoleggio autovetture con autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena\napplicazione alle leggi n. 218\u002F2003 e n. 21\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale ed assicurare\nla salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti\noccupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>•individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su\ntematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei\nposti di lavoro degli addetti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole al\nfine di perseguire l’obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei\nservizi, anche al fine di rilanciare il settore del noleggio autobus con\nconducente quale volano della filiera turistica del Paese. In quest’ottica\nsono obiettivi prioritari da perseguire l’introduzione di una disciplina\nomogenea in materia di età degli autobus, l’applicazione al settore da parte\ndelle autorità finanziarie delle agevolazioni sul gasolio, la\nrazionalizzazione del sistema di tariffazione degli accessi alle città;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto, nei limiti\ndi quanto dallo stesso convenuto, provvedono a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare la corretta applicazione del CCNL con riferimento agli\nistituti dallo stesso disciplinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora\ntrovato una soluzione su problematiche inerenti l’interpretazione e\u002Fo la\ncorretta applicazione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organismi paritetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente\nda un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il\npresente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte\nimprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle\nseguenti aree tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento e prospettive del mercato interno e internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione del quadro normativo di riferimento del settore in relazione\nalle iniziative intraprese sulle questioni relative ad età degli autobus,\nriduzione accise sul gasolio e tariffe di accesso alle città;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato di riferimento,\nrispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo\nriguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito\nnella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili\napplicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai\nsistemi di sicurezza e alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori\neconomici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento\ncomplessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro,\nanche con riferimento al mercato internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso\ne per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale\ndelle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti\ndi lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali\ninterne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari\neffettivi in rapporto all’orario contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento\nalle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni\ntecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento del tasso di adesione al fondo contrattuale di previdenza\ncomplementare, finalizzato all’individuazione di azioni volte a favorire\nl’adesione, in particolare dei giovani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a\nraccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del\nmercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle\ntipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno\nrispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di\napprofondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune\naccordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite. A tal\nfine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o\ndocumenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a\nquestioni di particolare rilevanza per il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti,\nanche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne,\nscelti di comune accordo dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del\npresente c.c.n.l.: esso sarà composto, in termini paritetici, da 2 esponenti\nper ogni Organizzazione firmataria del c.c.n.l. ed avrà sede in Roma, presso\nEBNA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la\ndefinizione del regolamento relativo al funzionamento, la prima delle quali si\nsvolgerà il 16 settembre 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la\nprogrammazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni\nper la costituzione degli Osservatori regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità,\ncomposto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione\nsindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di\ncomponenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre\nalle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti\ne azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198\ndell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella\nformazione di percorsi professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le Pari Opportunità opera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento\ndell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie\ndi rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato\necc.) ed all’utilizzo degli strumenti atti a favorire l’inserimento e lo\nsviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni,\nriorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati\ndell’Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio\nrappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia\ndi pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione\ndell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione\nper l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione\nEuropea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed\nindividuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al\nfine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la\ndiversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove\nprofessionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate\nda processi di ristrutturazione e riorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>•promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•individuare iniziative volte a favorire l’occupazione femminile anche\nin ruoli connessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con\ni CPO aziendali ove costituiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente contratto le\niniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei\nrisultati che ne sono conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>•individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione\ne formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari\nopportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>•proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione\nEuropea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella\nraccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia. Al CPO si\nriconosce il compito di collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi\nper prevenire, individuare e gestire il fenomeno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti nominati di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il\npresente contratto al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento\nindicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di\nimpresa, si potranno costituire i CPO territoriali, composti pariteticamente da\nun rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da\nun uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto\npariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale\nstipulante il presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti\ndi parte imprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle\ntematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse\nalle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai\nrapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all’evoluzione delle\nnormative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle\niniziative formative realizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di\ncui al comma 3, lett. C), del presente articolo saranno concordate e definite\ntra le parti interessate entro il 31 dicembre 2020. In ogni caso, la\npartecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del\nquantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna\nOrganizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno\na carico delle singole organizzazioni partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytrainingtxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione, entro il 31 dicembre\n2019 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle\ntematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle\nforme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche\nattraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e\u002Fo con\nl’istituzione di nuove forme di bilateralità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La fase dell’informativa si articola come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fase dell’informativa nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un\napposito incontro, la parte datoriale fornirà alle Segreterie Nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto elementi conoscitivi\nriguardanti le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni\nobbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pariopportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e\nquantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa\nconnesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli assetti contrattuali sono articolati su due livelli secondo quanto\nprevede l’Accordo Interconfederale sul Modello contrattuale del 23 novembre\n2016 firmato da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil,\nCisl, Uil, nonché le successive intese interconferali in materia, che qui si\nintendono integralmente recepite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive\ncompetenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a\nloro volta, a livello nazionale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal\nprincipio d’inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro,\ndi applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi avranno una durata pari a quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle\norganizzazioni regionali di categoria. Il livello regionale di categoria può\nregolare modificando, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e\ntemporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi\nnazionali di lavoro di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede regionale – fermo restando il principio di un solo livello di\ncontrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali\ndiverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche\naziendali, diverse da quella regionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di II livello avrà il compito di individuare parametri\ncongiuntamente concordati tra le Parti sociali a cui legare specifici elementi\nretributivi di produttività del lavoro anche in applicazione della normativa\ndi legge sulla detassazione e sulla decontribuzione. In questo quadro potranno\nessere promosse – anche in forma sperimentale – forme di\npartecipazione\u002Fcoinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata correlata\nalla durata dei CCNL e, di norma, decorrono a metà della durata stessa dei\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto alle prestazioni della Bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna\ndel 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto\nal livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi\ninterconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le\nparti stabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale\nrappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale\nmatura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti\nal sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa\ndatrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti\nbilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità\ne che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore\nun importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale\nimporto, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della\nretribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e\ncontrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale\nimporto dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere\naggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in\nadempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con\ncontratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario\ndi lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore\nprevisto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla\npercentuale di retribuzione riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti\nfirmatarie del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) RAPPRESENTANZA SINDACALE0,10% -12,5 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15% - 18,75 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ENTE BILATERALE NAZIONALE0,01% - 1,25 €\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d) RAPPRESENTANZA IMPRESE 0,25% - 31,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO0,49% - 61,25 €\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30\ngiugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno\ndel modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari\nad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato,\nsarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a\n10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore\nsettimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5,\nlettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ebna della\nnecessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato\nall’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente\nall’insorgere di eventuali problematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18\ngennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti\nfirmatarie del presente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di\napplicazione del titolo I del D.lgs 148\u002F2015 che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro\nannui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già\npunto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo\npunto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel\ncampo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs\ne delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot.\n29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della\nbilateralità artigiana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza Sindacale di\nbacino……………….……………………………………………………12,50€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione\nSicurezza………………................18,75€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•EBNA e funzionamento\nFSBA………………………………………………………………………………....2,00€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza Imprese contrattazione\ncollettiva…………………………………...............31,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province\nautonome di Trento e\nBolzano)………………………………………………………………………………..……………………………………….\n27,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale\na carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre\nl’incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico\ndei lavoratori decorre dal 1° luglio 2016 o dall’effettiva operatività del\nFondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano\napplicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del\nD lgs 148\u002F2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma\ndi una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e\ndi una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile\nprevidenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1°\nluglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa\nfosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della\nretribuzione imponibile previdenziale. L’incremento dello 0,15% sarà a\ncarico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga\ndegli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per\ni lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ente Bilaterale\nTerritorialmente competente della necessaria documentazione, l’importo\nrelativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si\nincontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul\npunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla\nbilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie recepiscono l ’Accordo interconfederale del 7 febbraio\n2018 (Allegato) che costituisce parte integrante del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assistenza Sanitaria Integrativa – San.Arti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa alla Sanità pubblica per i lavoratori dipendenti dalle\nimprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di\nattivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario\nNazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le\nmodalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna,\nCasartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1° gennaio 2020 sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti\ni dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL,\nivi compresi gli apprendisti nonchè i lavoratori con contratto a tempo\ndeterminato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei\ncasi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente\nprorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al\nFondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo\ndi matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo\nstatuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>•Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire,\nper tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza\ndei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle\ndinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, il livello nazionale disciplina, fatto salvo le competenze del II\nlivello di contrattazione previste dall’Accordo Interconfederale del\n23\u002F11\u002F2016 e richiamate nell’art. 2 “Assetti contrattuali”, tutti gli\nelementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli\naspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente\ndalle imprese cui si applica il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le procedure e i tempi di avvio del negoziato per il rinnovo del CCNL\nsono definite dagli Accordi Interconfederali sul Modello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO II – DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica\ndelega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione\nSindacale stipulante il CCNL, ovvero di altra Organizzazione Sindacale\neventualmente riconosciuta in azienda, alla quale il lavoratore aderisce,\nl’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo\nassociativo dalla retribuzione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione\nSindacale avente titolo secondo quanto previsto al comma 1 del presente\narticolo, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello\ndell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata\ndall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La validità della delega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle\nOrganizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo è attivabile\na condizione che il lavoratore operi la revoca dell’eventuale delega\nprecedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’azienda per\ngli adempimenti relativi, e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo\na quello dell’inoltro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’importo minimo del contributo sindacale, applicato anche alla 13° e\nalla 14° mensilità, è pari allo 1% da calcolare sulla somma delle seguenti\nvoci retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ex indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi\ndella trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni\nche verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere\ncomunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni\nSindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al\ncomma 1 del presente articolo, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti\ncon le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti di cui\nal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere\nsul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n. 196\u002F2003, la\ndicitura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali,\nai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196\u002F2003, consento al loro trattamento\nnella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento\nanche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al\ndatore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento\ndi obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di omissione della predetta dicitura, a decorre dal terzo mese\nsuccessivo alla data di stipula del presente accordo la delega di iscrizione\nnon potrà essere attivata dall’azienda, la quale provvederà a restituirla\nal lavoratore che l’ha sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori componenti degli Organi direttivi delle Confederazioni\nsindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati\nnazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente\nCCNL, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui\nsopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi\nretribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle\ndelegazioni per l’espletamento delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno\nessere tempestivamente comunicati per iscritto utilizzando i modelli allegati\n1\u002Fa e 1\u002Fb. Tali permessi saranno concessi per un massimo di 25 giorni\nall’anno per ciascun componente dei predetti organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno superare il massimo di 50 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti intendono favorire la soluzione di eventuali vertenze legate alla\ndisciplina dei licenziamenti individuali nelle sedi stragiudiziali secondo lo\nspirito della normativa di legge, utilizzando le sedi permanenti eventualmente\nistituite ai sensi dell'accordo interconfederale intercategoriale del 21 luglio\n1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di\nspecifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a\ndesignare i rispettivi componenti a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>Per quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi d lavoro, nonché le\nforme di rappresentanza previste dal T.U. 81\u002F2008 e s.m.i. si fa riferimento\nall’Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011 sottoscritto da\nConfartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil. allegato\nal presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro\ne le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in\npresenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra\ndatore di lavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di\nlavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con\nl’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferimenti d’azienda e Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasferimento di azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La cessione o la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo non\nrisolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi\ndiritti nei confronti del nuovo titolare salvo la facoltà di ogni lavoratore\ndi chiedere la liquidazione del tfr e di iniziare ex novo un altro rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre\nparticolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze\nprofessionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto\ntra qualità del servizio ed economicità di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno\nnell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di\nappalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici\nper quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul\nlavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la\nconoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare\nriguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno\ndell’impresa appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei\nlavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che\nimpegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in\nmateria di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di\nlegge, nonché all’applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda\nappaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei\nservizi di mensa, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE II – MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l’accesso al mercato\ndel lavoro, il sistema di assunzione con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel prendere atto dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia di\nrapporti di lavoro flessibile, le parti ritengono che la definizione di norme\ncontrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l’accesso al\nsettore e la flessibilità nelle prestazioni può contribuire al perseguimento\ndegli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio\nrispondere alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività\nimprenditoriali nei settori tradizionali compresi nel campo di applicazione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono che il lavoro di tipo flessibile, è rappresentato\ndalle seguenti tipologie contrattuali che il presente articolo regolamenta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratti a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro somministrato a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei\nrapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile\ndi incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di\ngarantire obiettivi di efficienza e di competitività, si potrà far ricorso ad\naltre tipologie contrattuali. In caso di attivazione di altre tipologie di\ncontratto l’azienda ne darà comunicazione all’Ente Bilaterale regionale di\nriferimento secondo le modalità definite dal II livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella\nquale è specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello professionale ed il parametro retributivo di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il relativo trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la residenza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’informativa di cui al D.lgs. n. 252\u002F2005 in materia di scelta della\ndestinazione del TFR alla previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il\ndatore di lavoro richiederà, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il documento di identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o\nfunzioni connesse al livello\u002Fparametro di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Prima dell’assunzione in servizio e successivamente, il datore di lavoro\ndovrà accertare l’idoneità fisica e psicoattitudinale del dipendente alle\nspecifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione\nvigente nonché secondo quanto previsto dal Decreto 23 febbraio 1999, n. 88.\nGli oneri per gli accertamenti sia di ammissione che di revisione non\nprevederanno alcun onere in capo al lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al lavoratore verranno concessi specifici permessi retribuiti per il tempo\nnecessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo\nquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non\nconsentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>•In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui\nall’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198\n(Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna), in relazione alle azioni\npositive che riguardano l'accesso al lavoro, la progressione di carriera, la\nvita lavorativa e i periodi di mobilità, anche usufruendo dei servizi della\nBilateralità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello Q1, Q2 e A1: mesi 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livelli A2 e B1: mesi 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello B2, B3 e C1: mesi 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli C2, C3 e C4: mesi 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai\nminimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall’art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per\nla risoluzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per\nlicenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello\nQ1, Q2, A1, A2 e B1 e durante il primo mese per gli impiegati dei rimanenti\nlivelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti,\nall’impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine\ndel mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la\nseconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in\nservizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione\ndei contratti a termine è quello definito dal comma 2, dell’art. 19 del\nD.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. Un eventuale ulteriore successivo\ncontratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato\nper una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità\npreviste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi.\nAi sensi del comma 2 dell’art. 21, del D.lgs. 81\u002F2015, le parti convengono di\nconsiderare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e\nfinalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi\ndell’anno, tra i quali, limitatamente al periodo compreso tra il 1 settembre\ne il 30 giugno, i servizi scolastici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In applicazione dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81\u002F2015, le\naziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo\nindeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la\nprecedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per\nun periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia\nscaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 6\nmesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti\nsarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di\nlavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra\nnon è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il\nrapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori stagionali hanno diritto per ogni 27 mesi di servizio\neffettivamente prestato, che comunque non è utile ai fini dell’anzianità,\nad una indennità - denominata \"indennità di ripresa\" nei seguenti valori a\nseconda del livello di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q1, Q2 e A1 € 33,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2 € 32,19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1 € 30,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2 € 29,57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B3 € 29,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1 € 29,23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C2 € 27,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C3 € 26,61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C4 € 25,35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta \"indennità di ripresa\" decorre dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quelli in cui si compie il 27° mese di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità si intende comprensiva dell’incidenza su tutti gli\nistituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del trattamento di fine\nrapporto. La stessa non verrà più erogata nel momento in cui il contratto di\nlavoro del lavoratore stagionale viene trasformato a tempo indeterminato\nfull-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conteggio dei 27 mesi di servizio effettivamente prestato utili al\nriconoscimento “dell’indennità di ripresa”, avverrà per tutti i\ncontratti stipulati dopo la sottoscrizione del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nelle situazioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del\nD.lgs. 81\u002F2015, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi,\nprolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione al II livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo\nindeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno\nsottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del\npremio di risultato ai lavoratori con contratto a termine avverrà secondo\nquanto stabilito negli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi\nformativi\u002Finformativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle\nmansioni assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ferma restando la durata massima prevista dalla legge di cui al precedente\ncomma 2 la durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di\ncalendario ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori\nche hanno diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Nell’ambito delle attività di cui all’art 12, c. 2, che si\nsvolgeranno presso l’Ente Bilaterale territoriale le aziende forniranno\ninformazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali\ntrasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni con\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs.\nn. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative\nvigenti e dalla seguente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede\naziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è\nprevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o\ndell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo\nparziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è\nquella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale\nsettimanale applicato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere\nindicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione\ndell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di\nnorma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile\no annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa\nsu 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere, di norma, inferiore al 50%\ndell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare,\noltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di\nassunzione e\u002Fo trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di\nspecifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate\nda condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di\nsicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di\nlavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della\ndurata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque\nnon inferiore a 100 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 4 del presente\narticolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore\ninteressato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro\nstraordinario con le percentuali indicate all’articolo 22. Il rifiuto da\nparte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi\nprovvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10%\ndella retribuzione oraria individuale come definita ai sensi dell’art. 40 del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione prevista per le ore supplementari di cui al punto che\nprecede è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di\nlegge ivi compreso il T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del\nD.lgs. n. 81\u002F2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la\ntrasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da\ngrave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro\na tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a\nrichiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,\nin luogo del congedo parentale di cui (all’art. 30, comma 5, lett. g), del\npresente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno\nin caso di nuove assunzioni a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore,\nquesti può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo\nparziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste\nrisulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze\nsarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il\nconiuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel\ncaso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con\ntotale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità\nai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla\nquale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per\ncento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere\ngli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di\ncui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,\nn. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente\nmotivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie\nesigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo\npieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata\nnon inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, a parità di\ncondizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, è consentita\nl’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il\nnormale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a\nquando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale\nassunto con la causale di cui al presente comma 12 deve essere informato dei\nmotivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di\nlimite complessivo di cui all’art. 19 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con\ncontratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per\nl’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle\noggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene il tempo parziale del personale di guida, l’azienda\ndovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad\naltri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le\nesigenze di sicurezza del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi\nassistere dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il presente CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del\nrapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano\nla variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la\nvariazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni\nin aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della\nprestazione concordata su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti\ndel giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi\nprovvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 92\u002F2012 e s.m.i., art. 1, comma 20, lett. a), al\nlavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs\n81\u002F2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma 1, della\nlegge 300\u002F1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 9\ndel presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi\nscritti sulle clausole flessibili e\u002Fo delle clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere\nall'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di\neliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma\nprecedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso\nminimo di 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le\ncomunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della\ndocumentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al\ncomma 18 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute\ntra azienda e lavoratore in forma scritta. e, nell'occasione, il lavoratore\npuò farsi assistere dalla struttura territorialmente competente di una delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione\ndelle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 16 del presente\narticolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva\nincompatibilità con le esigenze produttive aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La variazione di cui al comma 15 è preannunciata con un preavviso di 7\ngiorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è\ncompensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota\noraria della retribuzione globale di cui all’art. 40 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza\nsu tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore\npuò richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e\u002Fo\nflessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause\nconnesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria\nsalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo\nsvolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la\npossibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto\nprevisto dal comma14 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs.\nn. 81\u002F2015 e sue successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato,\nai sensi delle vigenti leggi in materia, dalle aziende di cui alla sfera di\napplicazione con i giovani di età compresa tra i 18 anni e fino al giorno\nantecedente il compimento del trentesimo anno di età per tutte le figure\nprofessionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico professionali. Ai sensi\ndell’articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81\u002F2015, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti\ndi età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è compresa tra\nun minimo di sei mesi fino al periodo massimo previsto dall’art. 44, c. 2,\nD.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di\netà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeshipstxt\">\u003Cp>•La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\nsia interni che esterni all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è necessario un\ncontratto scritto tra azienda artigiana e lavoratore, nel quale devono essere\nindicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà\nessere acquisita al termine dell’apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione, la durata del periodo di apprendistato e l’eventuale periodo di\nprova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo\nindividuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa\nriferimento all’Allegato 2 al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per le qualifiche non ricomprese nel predetto Allegato 2, le parti\nconvengono di fare riferimento ai profili formativi inerenti figure\nprofessionali similari individuate in altri settori. In mancanza, al secondo\nlivello di contrattazione, con specifico accordo, le parti possono intervenire\nindividuando i profili formativi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata del periodo di prova è pari a 6 settimane di prestazione\neffettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato\nprofessionalizzante svolto presso altri datori di lavoro, debitamente\ndocumentato, deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché\nriguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia\nsuperiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato\nsvolti nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione dell’apprendista avviene al livello di accesso del\nprofilo professionale al quale è finalizzata l’attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto,\nin quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico,\npaga base, l'ex indennità dì contingenza + e.d.r., e i seguenti elementi\nretributivi: indennità per lavoro supplementare, straordinario, notturno e\nfestivo, domenicale, indennità di trasferta ed il buono pasto. Sono altresì\nattribuiti gli eventuali servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti\novvero le relative indennità sostitutive. Per quanto concerne la eventuale\nretribuzione aziendale la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 19° al 24° mese: 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 25° al 30° mese: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 31° al 36° al periodo massimo previsto dall’art. 44, c. 2, D.\nlgs. 81\u002F2015 e s.m.i.: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità\ndi erogazione del premio di risultato sono stabilite al secondo livello\nnegoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle\nminori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex\napprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per\nil periodo successivo alla conferma in servizio al termine\ndell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del contratto di apprendistato, in caso di prosecuzione del\nrapporto di lavoro, l’intero periodo di apprendistato professionalizzante è\nutile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, nonché ai fini\ndegli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha\ndiritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al\n50% della retribuzione individuale per i primi 3 giorni e al 100% della\nretribuzione individuale dal 4° giorno al 180° giorno. Il periodo di comporto\nè pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel\ncaso in cui il contratto abbia una durata minore. In caso di assenza\ningiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia del lavoratore\ncon contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo\ncertificato, il trattamento economico di cui al presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\nnon sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di\nlavoro attesta l’attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro\nordinario e retribuite secondo quanto previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le regole convenute sulla formazione nel presente comma e nei successivi\nsono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in\nmateria in tutte le aziende artigiane e sull’intero territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per formazione formale aziendale deve intendersi il processo formativo,\nstrutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui\nl’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto\nall’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e\ntecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in\naffiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi\nformativi interni, ovvero esterni all’azienda ai sensi della legislazione\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda artigiana, qualora disponga di propria capacità formativa\ninterna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l’intero monte ore di\nformazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e,\nnel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la\nformazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i\nseguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in\ngrado di trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a\nricoprire la figura del tutor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e\nalle dimensioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà\nessere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto\ndell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano\nformativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione e il nome del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto\nd’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la\nvigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale\npuò prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge\ne\u002Fo regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche\nmodalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in\ncoincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un\nmonte ore di almeno 80 ore medie annue di formazione per l’acquisizione di\ncompetenze tecnico professionali e specialistiche, ivi compresa la formazione\nteorica iniziale relativa al rischio specifico previsto dall’accordo Stato\nRegioni 21 dicembre 2011. Le ore destinate alla formazione esterna, ove\nprevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare\ncompatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di\nformazione per le competenze di base e\u002Fo trasversali si fa rinvio alle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione\nanche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che\npotranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso\ndelle relative abilitazioni, ove prescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione effettuata dovrà essere registrata nel Fascicolo\nelettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo\n81\u002F2015 a partire dalla sua attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la\npresenza di un tutor o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o referente aziendale potrà essere il titolare dell’impresa, un\nsocio od un familiare coadiuvante oppure un lavoratore che, inserito\nnell’organizzazione dell’Impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ruolo di tutor o referente aziendale può essere svolto anche dai\nlavoratori con contratto di collaborazione che abbiano maturato adeguata\nesperienza nel settore, nonché dai soggetti che abbiano ricevuto la qualifica\ndi “Maestro artigiano o di mestiere” ai sensi dell’art. 44, c. 4, del\nD.Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di guida degli autobus\ndeve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 42, c. 7, d.lgs. 81\u002F2015 s.m.i. in materia di limiti\nquantitativi per le assunzioni di apprendisti, alle imprese artigiane trovano\napplicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,\nn. 443.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Somministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell’ambito delle attività di cui all’art. 12, c. 2, che si\nsvolgeranno presso l’Ente Bilaterale territoriale le aziende forniranno\ninformazioni circa il numero dei contratti di somministrazione in corso, la\ndurata degli stessi nonché il numero e la qualifica dei lavoratori\ninteressati. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma\nassorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.lgs 81\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso\ndelle specifiche abilitazioni\u002Fpatenti prescritte per le mansioni da\nsvolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende\nutilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge\n20.5.1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo\nInterconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie\ninformatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che\npuò favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il\nmiglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei\ntempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di\nseguito stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il\ntelelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro\nsubordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa\nrispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo\nl'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale\ndi strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed\nesclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in\nrelazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola\npresso il domicilio del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo\npredeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate\nmotivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale\nmodalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato,\ndopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce\nl’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie\ngiornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il\ntelelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento\ndel lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica\ndel rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza\ndelle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e\ncome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta\ne\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle\ninformazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti\nattribuitigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di\norgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre\nrientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli\npresta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche\ndella prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano\nil telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto\nsaranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Percentuali di utilizzo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le forme contrattuali a tempo determinato, con esclusione di quelle di\ncui all’art. 15, comma 13, del presente accordo, sono attivabili entro la\nmisura massima del 35 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza\nall’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità\nassumibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se dall’applicazione delle percentuali di cui al comma precedente\nrisultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è\nelevato all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i\ncontratti a tempo determinato individuati dall’art. 22, comma 2 del D.lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81 e s.m.i, e per i contratti part-time la cui trasformazione\nsia stata determinata da richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano invece nelle percentuali di cui al comma 1 del presente\narticolo, i contratti part-time verticali (a tempo determinato) la cui\nprestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell’orario\ndi lavoro normale contrattuale, che sono attivabili nel limite del 5% dei\nlavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, con\narrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque\nsalvo il minimo di 5 unità assumibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch2>PARTE III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata\ndell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, ad eccezione del\nseguente personale addetto a lavori discontinui e\u002Fo di attesa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di\nprestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di\nuomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•42 ore per conducenti auto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di\ncompensazione di 26 settimane consecutive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per\nogni periodo di 26 settimane, le 48 ore settimanali, comprensive del lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro\nsettimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato\ndall’azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•entro il limite massimo di 60 ore per il coducente di autobus utilizzato\nin servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561\u002F2006 e dal Dlgs n.\n234\u002F2007,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L’orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell’ambito\ndell’organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le\nesigenze tecnico-organizzative lo consentano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’articolazione dell’orario di lavoro e le sue implicazioni saranno\noggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e\nterritoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di distribuzione dell’orario settimanale contrattuale in cinque\ngiornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno\ncon conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei\nperiodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola\nmaggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera\ne la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Orario contrattuale di lavoro per il conducente di autobus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è\nescluso il tempo per la consumazione dei pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’impegno giornaliero si considera orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi\nper le operazioni di piccola manutenzione, intesa a conservare il veicolo in\nbuono stato di funzionamento, e pulizia, il carico\u002Fscarico bagagli, con\nesclusione delle operazioni di facchinaggio, ogni altra operazione volta a\ngarantire la sicurezza dei passeggeri e del veicolo o ad adempiere agli\nobblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in\ncorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non si computano come orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i tempi per la consumazione dei pasti nella misura di un’ora per ogni\nsingolo pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le interruzioni di guida - articolo 7 del Regolamento CE n. 561\u002F06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i riposi intermedi – articolo 5 del D.lgs n. 234\u002F07;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i riposi giornalieri e\u002Fo settimanali - articolo 8 del Regolamento CE n.\n561\u002F06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lettera b) e i\nperiodi di lavoro effettivo di cui alla lettera a), tutti i rimanenti periodi\ndi tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del 15% qualora\ntrascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero\nin ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha\nla residenza di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga alla presente normativa, per i servizi extraurbani di durata\nsuperiore ad una giornata - in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera,\na totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l’orario contrattuale\nper tali tipi di servizio - saranno riconosciute, per ogni giorno impiegato nel\npredetto servizio, 4 quote orarie e sarà altresì corrisposta la relativa\nmaggiorazione del 20% sulle predette quote orarie calcolata sulla retribuzione\nindividuale. Fermo restando che la suddetta maggiorazione del 20% verrà\nerogata nel mese di competenza, le predette quattro quote orarie confluiranno\nnella “banca individuale delle ore” di cui al successivo comma del presente\narticolo e dovranno essere utilizzate secondo i criteri ivi previsti. Allo\nscopo di stabilire la misura convenzionale della prestazione giornaliera, le\nsingole giornate impiegate per l’effettuazione dei servizi extraurbani di\ndurata superiore ad una giornata, sono considerate nel valore convenzionale di\n6 ore e 40 minuti di lavoro effettivo ai fini previsti dal comma 1 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote orarie di cui sopra confluiranno in una “banca individuale delle\nore” e saranno recuperate sotto forma di riposo aggiuntivo al raggiungimento\ndi una quantità di ore equivalente alla prestazione ordinaria giornaliera\n(orario di lavoro settimanale rapportato al numero delle giornate di\nprestazione settimanale stabilite). La fruizione dei riposi aggiuntivi deve\navvenire al massimo nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione\n(26 settimane consecutive) successivo a quello di maturazione. Essi saranno\nassegnati, per il 50% su disposizione dell’azienda e per il restante 50% su\nrichiesta del lavoratore, da rendersi con uno preavviso di norma di 20 giorni,\ntenuto conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali e privilegiando i\nperiodi di minor attività aziendale. Qualora detti riposi, o parte di essi,\nnon possano essere usufruiti al termine del predetto periodo di 26 settimane\nper esigenze di servizio, saranno riconosciute equivalenti quote orarie di\nretribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualunque sia il tipo di servizio espletato, al lavoratore sarà assicurato\nil trattamento economico corrispondente all’orario di lavoro contrattuale\nsettimanale di cui al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale\navente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze\ndell’azienda, tali turni siano organizzati in modo che le domeniche e le ore\nnotturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a\nciascuno il periodo di riposo giornaliero e settimanale previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in\nmodo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può\nlasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo nei limiti di due ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni oltre l’orario contrattuale fino alla 60^ ora saranno\ncompensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione\ndel 20 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle imposte\nda obiettive esigenze di servizio, saranno esaminate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Riduzione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario settimanale contrattuale, di cui al comma 1 del\npresente articolo, viene concordata una riduzione dell’orario di lavoro su\nbase annua di 40 ore e di 2 giornate lavorative a titolo di riposi individuali\nda usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla\nconservazione del posto, la predetta riduzione annua in correlazione ai mesi di\nservizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le\neventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio\ne\u002Fo cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni\npari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di cui alla lettera B comma 1 del presente articolo darà luogo\ndi norma al riconoscimento di riposi compensativi, anche frazionabili ad ore,\nad esclusione del personale viaggiante che verranno assegnati su richiesta dei\nlavoratori, tenute presenti le esigenze di servizio, ovvero con modalità da\ndefinire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e\nproduttivi aziendali. Nel caso in cui il lavoratore non possa usufruire dei\nriposi compensativi entro l’anno di maturazione, gli stessi saranno\ndisponibili, indipendentemente dalle esigenze di servizio, fino al 31 marzo\ndell’anno successivo all’anno di maturazione, nel caso di mancata fruizione\nnei termini di cui sopra, gli stessi riposi compensativi saranno retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica a quanto disposto dal decreto legislativo n. 66\u002F2003\nil quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni\ndirettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine si conferma che è da considerare personale direttivo escluso\ndalla limitazione dell’orario di lavoro: «quello preposto alla direzione\ntecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta\nresponsabilità dell’andamento dei servizi»; personale, quindi, da non\nidentificare necessariamente con quello avente la qualifica Q1, Q2, A1 e A2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma che esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati\ncon funzioni direttive (Q1, Q2, A1 e A2) non si applica quando sia richiesto\ncon comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo\neccezioni di legge o previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica\ncon riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al\n4°comma del successivo art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>•Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo\ndovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non\nprevisto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il\nlavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo\ncompensativo in altro giorno che coincida con una delle festività\ninfrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al\nnormale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale\nil secondo giorno di riposo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del\nperiodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui\nall’articolo 20, comma 1, primo capoverso, del presente CCNL. Il lavoratore\nnon può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il\nlavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi\ndi impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6,\nsalvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni\navvicendati, per i quali l’orario notturno è quello coincidente con\nl’orario del terzo turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui\nall’art. 23 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori\nper i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno;\nnel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente\nil giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade\ninteramente nella domenica o che ha inizio nella domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le\nseguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1) lavoro straordinario diurno feriale 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>2) lavoro straordinario notturno 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3) lavoro straordinario festivo 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro straordinario notturno festivo75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La percentuale in corrispondenza del punto 6) non si calcola per i\nguardiani notturni, per i quali la paga base viene maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali\nè fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive per ciascun\ndipendente di cui al comma 1 dell’art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al conseguimento del predetto limite massimo individuale, non concorrono\nle ore di straordinario svolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi dell’art 5, comme 4 del DLGS n. 66\u002F2013 e smi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•66 ore \u002Fanno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali\ntra azienda e lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’applicazione di ogni istituto contrattuale ed\nindipendentemente dal criterio di distribuzione dell’orario di lavoro\nsettimanale, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli\nelementi della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel\ncontratto per esigenze eccezionali e imprevedibili potrà essere attuato previo\nesame tra l’azienda, assistita da una delle Associazioni Artigiane firmatarie\nil presente CCNL, e le strutture sindacali territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Articolo 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui\nall’articolo 21;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Anniversario liberazione (25 Aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Festa del lavoro (1° Maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Festa della Repubblica (2 Giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione (15 Agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti (1° Novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione (8 Dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Santo Natale (25 Dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Santo Stefano (26 Dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Festività del Santo Patrono\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Per le festività su indicate trovano applicazione le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punto b) cadano in\ngiornate di riposo settimanale (secondo giorno nell’eventualità di settimana\ncorta) in aggiunta al normale trattamento economico, al lavoratore spetta un\nimporto pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale. Detto compenso\nspetta pure nel caso di spostamento del riposo settimanale per esigenze di\nservizio, fermo restando il trattamento contrattuale previsto. Per quanto\nriguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla prima domenica di\nnovembre (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento economico\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera, è\ndovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione\nper il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento\nretributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di\nassenza dipendente dalla volontà del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore verranno concessi indipendentemente dall’effettiva\nprestazione 4 giorni di riposo compensativo in luogo delle festività nazionali\ne religiose nonchè delle solennità civili soppresse (19 marzo, Ascensione,\nCorpus Domini, 29 giugno), che potranno essere assegnati nel corso di ciascun\nanno compatibilmente alle esigenze aziendali. Per i lavoratori delle Unità\nproduttive situate nel comune di Roma, il numero delle predette giornate di\nriposo compensativo viene confermato a 4 giorni, in ragione dell’ulteriore\nfestività nazionale prevista dal DPR 792\u002F85 coincidente con il Santo\nPatrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non possa essere concesso il riposo compensativo entro il\npredetto periodo, sarà corrisposta la relativa retribuzione con la\nretribuzione del mese di gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al precedente comma non saranno comunque cumulabili col\nperiodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori\nassenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le\nfestività di cui sopra, l’impresa dovrà corrispondere solo la differenza\ntra tale trattamento e l’intero compenso per festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti precisano che qualora la festa del Santo Patrono\ncoincida con altra festività di cui al punto b) del presente articolo del\nCCNL, le parti a livello aziendale stabiliranno una giornata di festività\nsostitutiva di quella del Santo Patrono, in modo da mantenere invariato il\nnumero delle festività di cui al citato punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Articolo 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di\nferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa\ntra azienda e lavoratori in relazione alle esigenze dell’azienda e dei\nlavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio\ndi almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie\nper ogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate\nmentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il\nlavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto\nal compenso delle ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore\navrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il\ndiritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a\ntanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il\nperiodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività\nanzidette senza prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via\nanticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o\ntacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento,\nfatte salve le eventuali deroghe di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi\npermessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa\nretribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile,\nper ogni giornata di assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>•In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuito che dovrà essere goduta entro i 15 giorni\ndall’evento. Nel caso in cui le disposizioni della normativa di legge vigente\nprevedano un numero di giornate superiori la giornata di cui al comma\nprecedente si intenderà assorbita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53\u002F2000 e successive\nmodificazioni e integrazioni, al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende\nnel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un\npermesso retribuito di giorni 3 semprechè tale circostanza non si verifichi in\nperiodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso\nsi è verificato fuori provincia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Tali permessi non si computano nell’annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di\ncarattere privato, l’azienda potrà concedere un periodo di aspettativa fino\nad un massimo di 6 mesi, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\ndi scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, su loro\nrichiesta, a 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza effettiva\ndei corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori dovranno fornire all’azienda il certificato di frequenza\nscolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito come\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più\ndel 3% del numero di dipendenti in forza all’azienda alla data del 1°\nsettembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento\ndell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle aziende che occupano fino a 8 dipendenti, saranno retribuite 150\nore per favorire la frequenza ai corsi, fuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori di cui al 1° comma hanno diritto a permessi sulla misura\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cinque giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- otto giorni per il conseguimento del diploma di licenza media\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dieci giorni per il conseguimento del diploma di licenza media\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- due giorni per ciascun esame universitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tutte le assenze devono essere comunicate all’azienda salvo il caso di\ngiustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in\ncui si verifica l’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti\ndisciplinari ai sensi dell’articolo 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Interruzioni e sospensioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato,\nlimitatamente al personale operaio, il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda sarà\ncorrisposta la retribuzione base retribuzione tabellare con facoltà per\nl’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le ore perdute per le quali i lavoratori non sono stati preavvisati\nin tempo utile rispetto alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposto,\nper la prima giornata di sospensione, il 100% della retribuzione globale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente\npreavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano ferme le norme sul trattamento di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni,\nl’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva\ndel preavviso ed a quella di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente normativa opera quando nella gestione del servizio\nintervengano fatti che - indipendenti dalla volontà dell’impresa ed estranei\nalle condizioni tipiche del settore - impediscano l’esercizio della normale\nattività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Articolo 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela della genitorialità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia (D. Lgs. n.151 del 26\u002F03\u002F2001 e successive\nmodifiche e\u002Fo integrazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>•Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80\n% della retribuzione globale per tutto il periodo del congedo di maternità\ncome previsto dal comma 1 dell’art. 22 del D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da\nraggiungere 100% della retribuzione mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità\neconomica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>•Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal\npresente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 151\u002F2001 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal D.lgs n. 151\u002F2001 s.m.i., al fine di\ngarantire una maggiore flessibilità del congedo parentale, e per favorire le\nopportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche\nconto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai\nsensi dall’art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le\nmodalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della\nbase oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola\ngiornata lavorativa come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario\ngiornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la\nretribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come\ndeterminato dalla lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in giornate intere non frazionabili per i lavoratori mobili che\neffettuano servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n.\n561\u002F2006 e s.m.i., e del D.lgs. n. 234\u002F2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il\nrestante personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di oggettive difficoltà applicative di quanto previsto ai\nprecedenti alinea, le parti a livello aziendale potranno concordare una diversa\nmodalità di fruizione del congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche\nin caso di adozioni e affidamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il\ncongedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine non\ninferiore a 3 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo alinea, ovvero a 7\ngiorni negli altri casi, indicando l’inizio e la fine e del periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui all’articolo 32, comma 4 bis, del D.lgs. n. 151\u002F2001,\nil lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante\ndell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato; il\nmancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 81\u002F2015, la\nlavoratrice\u002Flavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V\ndel D. Lgs, n. 151\u002F2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non\nsuperiore al 50 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tento a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni\ndalla richiesta. In tal casi è consentita l’assunzione di personale part\ntime. in sostituzione, anche in deroga alla disciplina contrattuale ai fini del\ncompletamento dell’orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti\ndall’art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 14 settembre\n2015 n. 151 e al fine di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione\ndi vita e di lavoro, i lavoratori possono cedere volontariamente ai colleghi\nbisognosi di ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il\nconiuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni\ne gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute\ndi cure costanti, in ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art.\n20;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè\neccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgs. 8\naprile 2003, n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, i lavoratori che si trovino\nnelle condizioni di necessità di cui sopra, possono presentare richiesta\nall’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa\npresentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in\nquestione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La\nfruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo\nesaurimento complessivo di tutte le ferie e le ore di permesso a qualunque\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutti i\nlavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori\nche intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto\nl’adesione, indicando il numero delle giornate\u002Fore che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda, sulla base delle adesioni acquisite, mette a disposizione\ndel richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei\nvalori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario delle ferie e\npermessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla\ndata della cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente\nnella disponibilità del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di\nferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul\ntrattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e\nsmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di\napplicazione della presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo\narticolo e delle relative modalità di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per\nl’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori\ninterventi legislativi e amministrativi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76\u002F2016 le previsioni del\npresente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio, unione civile di cui\nalla legge n.76\u002F2016 sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi\nretribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall’Istituto\nNazionale della Previdenza Sociale. Tale congedo non si computa nell’annuale\nperiodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di malattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in\ncui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati\ne comunicati alla direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve\nessere comunicata all’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in\ncui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. e deve essere attestata\nda successivi certificati medici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il\ncertificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare\nqualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso\ndodici mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A fini del\ntrattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per\nmalattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a\nguarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della\nconservazione del posto per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del\nlavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante\nil quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza\ndecorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di\ndonazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi\nmultipla, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da\ntrapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi\noperatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di\naspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere\nrichiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa\nimpresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del\nlavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e\nl’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente\nmaturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti\ntermini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola\nindennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al\nlicenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza\ndell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal\npresente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere\ngenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quando disposto dall’articolo 5 legge n. 300\u002F1970, per\nquanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai\nsensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale\no festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi\nlocali previa comunicazione ai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e\ncontestualmente confermato per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente nel suo abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle\nfasce orarie predeterminate, decade dal diritto all’integrazione da parte\ndell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. non erogherà\nl’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione\nper tutto il periodo di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa a titolo gratuito durante l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda, diversamente l’assenza sarà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di\nlegge che successivamente al presente CCNL statuiranno sull’argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze per cause di malattia competerà a partire dal primo giorno\nlavorativo di assenza fino al 180° giorno, una integrazione del trattamento\nI.N.P.S. fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall’azienda con\ndeduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte\ndell’istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia\nda parte dell’istituto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano\nche l’azienda integra, a partire dal primo giorno e fino alla guarigione\nclinica, l’indennità per inabilità temporanea erogata dall’INAIL ai sensi\ndi legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Trattamento economico di malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della\nretribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione\nglobale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall’I.N.P.S.,\nfermo restando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al 4°\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uguali diritti spetteranno all’impiegato nel periodo di preavviso e fino\nalla scadenza del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a\ntermini delle disposizioni contenute nelle leggi alla data del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza\nun preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livelli Q1, Q2 e A1:mesi 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livelli A2 e B1:mesi 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livelli B2, B3 e C1:mesi 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livelli C2, C3 e C4:giorni 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi\nsono ridotti al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I termini di disdetta decorreranno dalla data dell’effettiva\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che risolve il rapporto, senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto\nal lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1°\ncomma di recedere dal rapporto di lavoro, sia all’inizio, sia nel corso del\npreavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo\ndi preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Articolo 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il\ntrattamento di fine rapporto ai sensi della legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine\nrapporto gli istituti tassativamente sottoindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) paga base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) edr\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 13a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 14a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) indennità non occasionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano ferme le esclusioni previste dal presente contratto nonché\nquanto corrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Articolo 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di morte del lavoratore, l’indennità di licenziamento e quella\nsostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini\nentro il 2° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse\ndisposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le\nnorme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 del cod.\nciv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le\nfrazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto\nche sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RACCOMANDAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell’operaio, il datore di lavoro valuterà per le\nanzianità inferiori ai 5 anni, l’opportunità di integrare il T.F.R. dovuto\na termine contratto, nell’ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori\ngià conviventi a carico dell’operaio defunto ed in condizioni di particolare\nbisogno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE IV - INQUADRAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch3>Articolo 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in un sistema\nclassificatorio basato su livelli professionali, fermo restando la distinzione\ntra quadri, impiegati e operai agli effetti di tutte le norme legislative –\nregolamentari - contrattuali\u002Fsindacali, ecc. che prevedono un trattamento\ndifferenziato o che comunque fanno riferimento a tali categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali e i profili professionali seguenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Cp>QuadroLa figura professionale dei quadri è identificata con quei lavoratori\nche, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con\ncarattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e\ndell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (ex legge 13 maggio 1985, n.\n190).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti,\nche svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di\nrilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi\ndell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in\norganizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrate e quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 200Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e\nampie responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di\nrisorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e\ncomplessità operativa e\u002Fo organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con\nresponsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca\ned alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle\nconnessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza,\nper lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone\nla fattibilità economico\u002Ftecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase\ndi impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 200Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e\nresponsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e\npersone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e\u002Fo\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con\nresponsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca\ned alla definizione di progetti per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico\u002Ftecnica,\ngarantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di\nsperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 200Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in questo livello i lavoratori che con funzioni direttive\nsono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e\ncontrollano il lavoro di una o più unità operative e\u002Fo più unità\norganizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono\nfunzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale,\nai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera\nstruttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica,\nche gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e\ndiscrezionalità, gestendo e\u002Fo coordinando i propri collaboratori per il\nraggiungimento degli obiettivi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di Unità Operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di Unità Organizzative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist Professional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 188Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che,\nin possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria\nalla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità\norganizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano\nattività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta\nspecializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che necessitano di notevole esperienza e di elevate conoscenze\ntecniche professionali, per assumere la responsabilità dell’unità\naffidatagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di Unità operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di Unità organizzativa di servizio e supporto al business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 170Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di\nampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con\nautonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore Attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute, gestisce sistemi di natura\noperativa contabile, amministrativa e\u002Fo commerciale con eventuale coordinamento\ndi personale di livello inferiore e\u002Fo di unità organizzative di business e\u002Fo\ndi servizio al supporto al business.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati di concetto senior\u002Fspecialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, in possesso di preparazione professionale specifica e\nconsolidata e con limitata autonomia decisionale, in linea con le procedure\naziendali, assicura il buon andamento della parte del ciclo produttivo che\nsovrintende, anche attraverso il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di\nessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 162Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di\nspecifiche competenze, operano nell’ambito di direttive aziendali, con\nautonomia ed iniziativa. Eventualmente anche coordinando lavoratori di livello\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato di concetto\u002Fspecialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata\nesperienza e capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe\nricevute con adeguati margini di autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 155Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso\ndelle relative competenze, operano nell’ambito di direttive aziendali, agendo\ncon limitati margini di autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promotore Servizi turistici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e lo\nsviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali\nacquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito aziendale che\nall'esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla vendita a mezzo telefono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i\nprodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e\nattivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato di concetto junior\u002Fspecialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che svolge funzioni di concetto, anche complesse, nel campo\ntecnico\u002Famministrativo sulla base di direttive ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 152Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nrichiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di\nmedia complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche\ncon margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Officina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche\nspecialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione\nprofessionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura\naffidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla\nstruttura stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore movimento autobus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, in possesso di adeguate competenze tecniche gestionali,\nsvolge, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di\ncoordinamento dei conducenti e del personale di officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Tecnico Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che in possesso di requisiti professionali svolge compiti\nrichiedenti adeguate conoscenze amministrative e\u002Fo tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 134Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di\nspecifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed\nesperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche\nconseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e\nperfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio specializzato di officina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di\ndisegni, esegue, anche con l’ausilio di mezzi elettronici\u002Finformatici, lavori\ndi montaggio smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di\ncarrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è\nstata sempre svolta la predetta funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conducente di autobus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste ed\navendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli\nautomezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a pratiche amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che svolge attività richiedenti la conoscenza di procedure\namministrative tecnico\u002Foperative attraverso anche l’ausilio di dispositivi\nelettronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 125Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze\ntecnico\u002Fpratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e\u002Fo esperienze\nequivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Centralinista\u002FReceptionist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che opera al centralino telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Archivista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente scuolabus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore adibito all’assistenza dell’utenza nei servizi scuolabus e\nnei servizi similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autista di autovetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste,\neffettua prevalentemente la guida degli automezzi aziendali fino a 9 posti, per\nil trasporto di persone e le attività connesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che esegue, anche con l’ausilio di mezzi\nelettronici\u002Finformatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia\ne trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 100Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico\u002Fmanuale\nacquisibile attraverso breve periodo di pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guardiano e addetto alla custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità\naziendali, provvedendo alla custodia di strutture e mezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti e dei mezzi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del disposto dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190,\ncosì come integrato dalla legge L. 2 aprile 86, n. 106, la qualifica di quadro\nè attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell’ambito\ndel A1° livello che svolgono con carattere di continuità e con un grado\nelevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di\nrilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni\ndi guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi\nessenziali dell’azienda e di gestione di programmi\u002Fprogetti di importanza\nfondamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale\ne, nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali,\neffettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività,\nopera di coordinamento di risorse e di collaboratori e\u002Fo di una o più entità\norganizzative di particolare complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria\nimpiegati, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi\nnecessari circa gli obiettivi aziendali sia nell’area di attività nella\nquale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d’interventi\nformativi, a livello aziendale e\u002Fo internazionale, allo scopo di favorire\nl’arricchimento delle conoscenze, nonché l’analisi e la comprensione dei\nmutamenti tecnologici ed organizzativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non\nin sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Responsabilità civile e\u002Fo penale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende s’impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi\nprofessionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con\nl’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché\nl’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brevetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l’attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro Q1 e Q2, ai\nlavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione\nrispettivamente nella misura di € 67,00 e € 51 lorde mensili. Tale\nindennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto,\ndella 13° mensilità e della 14° mensilità. Le parti si danno atto che con\nla presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione\nalla legge n. 190\u002F85 e 106\u002F86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Passaggio di mansioni e di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di\nlivello superiore ha diritto, per la durata dell’incarico, al trattamento\ncorrispondente all’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia\navuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a\ntutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle\nmansioni superiori per gli operai, di tre mesi per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità\nmansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz’altro attribuito al\nlivello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest’ultimo siano\nprevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà senz’altro\nattribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni\nrientranti nei due livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copertura posti vacanti e nuove assunzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la copertura dei posti resisi vacanti e per la istituzione di nuove\nfigure, le aziende, prima di attingere al mercato del lavoro - previa\ncomunicazione all’ente Bilaterale Regionale secondo le modalità previste dal\nII Livello - favoriranno l’eventuale passaggio di livello e\u002Fo\nl’accrescimento professionale nell’ambito del livello del personale già in\nforza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE V - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia\nstata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a mese. Il\npagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del\nperiodo di paga.Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o in una giornata\nfestiva, tale termine è anticipato al giorno immediatamente precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ragioni di sicurezza, nonché delle regole previste in materia di\ntracciabilità di pagamenti, il pagamento delle retribuzioni è effettuato\nesclusivamente mediante accredito del relativo importo sul conto corrente\nbancario o postale precedentemente indicato dal lavoratore all’azienda. Detto\nconto corrente dovrà necessariamente essere intestato o cointestato al\nlavoratore destinatario della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’obbligo del datore di lavoro di consegnare il prospetto paga\ncontestualmente alla retribuzione, al fine di garantire la possibilità di\ncontrollo immediato da parte del lavoratore, può avvenire mediante posta\nelettronica non certificata ovvero attraverso la pubblicazione riservata,\naccessibile tramite password individuale, sul sito dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata\na quella indicata sulla busta paga o prospetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento\nagli estremi del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Articolo 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione - nei suoi vari elementi - si articola come appresso\nindicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paga base: è costituita dai minimi salariali di cui all’apposita tabella\nallegata al presente C.C.N.L. (All. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione tabellare: è costituita dalla paga base, dall’indennità di\ncontingenza e edr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione tabellare e dagli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale, dagli\neventuali altri aumenti comunque denominati, dall’indennità di mensa nelle\nlocalità ove esiste e da ogni altra indennità corrisposta a carattere fisso e\ncontinuativo, con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese e a\ncarattere risarcitorio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della\nretribuzione per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>191 per il personale di custodia - guardiani notturni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>182 per il personale conducente di auto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>173 per il personale a 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi\nmensili della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Articolo 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente\nprestato, ad un aumento di anzianità nei seguenti valori a seconda del livello\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q1, Q2 e A1 € 33,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2 € 32,19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1 € 30,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2 € 29,57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B3 € 29,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1 € 29,23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C2 € 27,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C3 € 26,61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C4 € 25,35.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>•Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio -\noltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il\nmese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di\nconseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetxt\">\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 9 aumenti periodici di\nanzianità. Ai fini della quota massima dei 9 aumenti periodici si computano\nanche gli scatti precedentemente erogati sulla base del contratto collettivo\nadottato dall’azienda. Il valore degli scatti già maturati sarà armonizzato\nai valori del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l’importo in\ncifra fissa degli aumenti maturati nel livello di provenienza. La frazione di\nbiennio in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della\nmaturazione del successivo aumento periodico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Articolo 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla\nretribuzione globale mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione di\ntale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di\nservizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rateo di tredicesima mensilità sarà conteggiato nella retribuzione\nai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei\ndella 13a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Articolo 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima\nmensilità pari alla retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio-30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo, l’erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi\nmaturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’erogazione è computabile nel trattamento di fine rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei\ndella 14a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Indennità di uso mezzo di locomozione proprio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo di\nlocomozione per servizio, un rimborso spese previsto dalle tariffe ACI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale impiegatizio, che normalmente maneggia denaro con oneri per\nerrore, sarà corrisposta mensilmente una indennità di euro 35 a far data\ndalla stipula del presente CCNL. Detta indennità è fissata in euro 40 a\ndecorrere dall’1 luglio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La indennità compete anche nell’ipotesi che la continuità del\nmaneggio sia interrotta dalle alternanze di turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non\nè utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra\na far parte del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Istituzione buono pasto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di\neffettiva prestazione nell’ambito del normale impegno giornaliero, un buono\npasto dell’ammontare giornaliero di € 5,29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori\nsede ai sensi dell’articolo 45 del presente CCNL, il buono pasto non è\ndovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso\ntitolo in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Indennità lavoro domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetxt\">\u003Cp>•Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro\ngiorno della settimana, verrà corrisposta un’indennità di € 2,58 euro per\nogni domenica lavorata, comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti\ncontrattuali che non entra a far parte del trattamento di fine rapporto. Il\nvalore di detta indennità è fissato in 4 euro a decorrere dall’1° luglio\n2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La indennità assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti concessi\nallo stesso titolo in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale comandato a prestare servizi in trasferta, oltre alla\nretribuzione globale giornaliera, ha diritto al seguente trattamento a\ndecorrere dall’ 1 luglio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale viaggiante , fatte salve le condizioni in atto più\nfavorevoli in sede aziendale, avrà diritto a un normale trattamento di vitto e\nalloggio, a carico dell’azienda o del gruppo, o al rimborso a piè di lista\ndelle relative spese nei seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) territorio nazionale per il pernottamento: euro 45,00; per ogni pasto:\neuro 20,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) territorio estero per il pernottamento: euro 60,00; per ogni pasto: euro\n25,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora per il personale viaggiante il trattamento sia convenzionato alla\npari con il trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purché questo sia\nnormale, l’azienda corrisponderà una indennità di trasferta pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>territorio nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 5,00 euro per assenze dalla sede da 8 a 12 ore. Detta indennità è\nfissata in 6 euro dall’ 1° luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 6,00 euro per assenze dalla sede superiori a 12 ore e fino a 18 ore.\nDetta indennità è fissata in 7,5 euro dall’1° luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8,00 euro per assenze dalla sede superiori a 18 ore e fino a 24. Detta\nindennità è fissata in 10 euro dall’1° luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>territorio estero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6,00 euro per assenze dalla sede da 8 a 12 ore Detta indennità è\nfissata in 7 euro dall’1° luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•7,50 euro per assenze dalla sede superiori a 12 ore e fino a 18 ore Detta\nindennità è fissata in 8,50 euro dall’1° luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9,00 euro per assenze dalla sede superiori a 18 ore e fino a 24. Detta\nindennità è fissata in 11 euro dall’1° luglio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di cui al precedente comma sono assorbiti dagli eventuali\ntrattamenti aziendali più favorevoli in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non\navrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non\nsuperi nel complesso le 8 ore continuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di\ndurata ciascuno inferiore a 8 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il\ndiritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che\nal lavoratore sia concessa un’ora di interruzione in sede per consumare il\npasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano dalle 11\nalle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli\nimpiegati in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle\ndi 2° classe in quanto effettivamente sostenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- territorio nazionale per il pernottamento: euro 45,00; per ogni pasto:\neuro 20,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- territorio estero per il pernottamento: euro 60,00; per ogni pasto: euro\n25,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per\nl’espletamento della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità prevista per il personale inviato in trasferta assorbe il\nbuono pasto di cui all’art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso\ntitolo in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Alloggio del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare\ncontinuativamente a disposizione nei locali dell’azienda, la concessione\ndell’alloggio sarà gratuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Articolo 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti\nequivalenti al personale di officina, all’uomo di garage e al personale di\ncustodia e posteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a\nquei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la\npioggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni due tenute estive e due\ntenute invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno\nl’obbligo di indossarle durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di\npropria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale\ndeve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le tenute non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta\nuna indennità sostitutiva di vestiario di 0,36 euro per ogni giornata di\neffettiva presenza di lavoro. Detta indennità è fissata in 0,70 euro a\ndecorrere dal 1° luglio 2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Rimborso spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi\ninerenti al servizio, oltre alla retribuzione individuale di cui all’art. 40\nsaranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e\nalloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle\nstrutture territoriali sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad\nun’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e\nche non ricorrano nella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al\ntrattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che all’atto\ndell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’azienda di\ndisporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla\nsituazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali\ncasi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato\ndimissionarìo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle\nspese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli\neffetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ dovuto inoltre un compenso una tantum dell’importo non inferiore\nal 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza\nconviventi a carico e non inferiore ad una retribuzione globale mensile, oltre\na un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si\ntrasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti\ncambiamento di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere\nun indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente\nregistrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione\ndel trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore\nper iscritto con il preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere\ndata comunicazione alle strutture territoriali sindacali firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità\ndi cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture\nterritoriali sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• La propria decisione entro 20 giorni dalla notifica del\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Risarcimento dei danni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L’autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di\nforza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui\nimputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza\ngrave e reiterata. Tutti coloro che guidano l’automezzo dell’impresa e\ndovessero arrecare danni imputabili alla propria responsabilità quale\nconducente risponderanno del 17,5% del costo della riparazione. Il pagamento\ndel danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al\nquinto della retribuzione globale e la documentazione relativa dovrà essere\nmessa a disposizione delle strutture territoriali firmatarie del presente\nC.C.N.L. cui il lavoratore si è rivolto per la tutela dei propri interessi. A\nscanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio,\ndeve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non\nmanchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a\nconservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia,\nnonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle\noperazioni di facchinaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dette prestazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite\nda altro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ritiro patente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’autista al quale sia dall’autorità, per motivi che non comportino\nil licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza\npercepire retribuzione alcuna. L’autista in questo periodo potrà essere\nadibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà il salario del livello nel\nquale viene a prestare servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda\nlo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine\nrapporto di cui all’articolo 35 secondo il salario percepito nel livello cui\nil dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle\nparti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente\ncontratto o il regolamento interno non dispongano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un\ncontegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione\ndovuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro\nimpartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali\ngerarchicamente dipende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con\nl’imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai\nmetodi di lavoro dell’azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad\nessa pregiudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza\nmediante l’affissione nei locali di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della\ngravità con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 3 ore di paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l’altro applicare\nnei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel\ncorso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in\nsospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello\nstesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni\ncomplessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto\nl’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante\ndell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il provvedimento di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del\nlavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non\npossono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione\nper iscritto del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quando disposto dalla legge 15 luglio 1996, n. 604, non\npossono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti\ndefinitivi del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il\nlavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui ai\npunti b), c) e d) ed eccezion fatta per le contestazioni comportanti i\nprovvedimenti di cui ai punti e) ed f) del precedente 3° comma, può\npromuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’Associazione alla\nquale si è iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la\nDirezione Regionale del Lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle partii e da un terzo membro\nscelto di comune accordo, o in difetto di accordo, nominato dal Direttore\ndell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla\npronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di\neventuali istituzioni assistenziali aziendali ed in mancanza all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall’invito\nrivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in\nseno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto. Se adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta\nsospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ndecorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamenti di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti derivanti dal presente CCNL non assorbono eventuali\nsuperminimi, assegni ad personam o altri compensi a qualsiasi titolo\ncorrisposti, salvo quelli concessi con esplicita clausola\ndell’assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 54\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cessato il rapporto di lavoro, l’azienda, non oltre il giorno\nsuccessivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, ogni documento di\npertinenza dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato iscritte\nnegli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire,\ncompatibilmente con l’organizzazione aziendale, di forme di flessibilità\ndell’orario e turnazione agevolata, in recepimento dell’articolo 17 della\nlegge 11\u002F8\u002F1991, n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di\nservizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai\nlavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni di\nvolontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso\na tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico\nriabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è\ndovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un\nperiodo non superiore a dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo\nè considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta\nessere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al\nprogramma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente\nqualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego\nnonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la\nsicurezza, la incolumità e la salute di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la\nincolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a\nquanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano\nle disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi\npubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le\ndisposizioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi ex lege 104\u002F92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di contemperare le modalità di esercizio del diritto alle\nagevolazioni previste dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,\nn, 104, con l’esigenza delle aziende di garantire la regolarità del servizio\nofferto, i lavoratori che necessitano di assistere familiari affetti da grave\ndisabilità, devono programmare, con cadenza mensile, i periodi di assenza dal\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il programma in questione deve pervenire agli uffici aziendali almeno 10\ngiorni prima dell’inizio del mese di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello aziendale, con le strutture sindacali territoriali, possono\nessere concordati modalità e tempi diversi per la presentazione delle istanze\nrelative alla necessaria programmazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le modalità ordinarie di fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3,\ndella legge n. 104 del 1992 saranno modulate in base alla seguente\nsuddivisione: giornate intere (personale turnista); giornate intere e mezze\ngiornate (altre tipologie di lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di sopravvenuta necessità i lavoratori interessati potranno\nmodificare la data di fruizione del permesso programmato previa comunicazione\nda rendere con un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, in caso di\nimpedimento, prima dell’inizio del turno. In tali casi, le modifiche alla\nprogrammazione da parte del lavoratore non potranno determinare discriminazioni\ne\u002Fo l’avvio di procedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Articolo 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a\ndisincentivare le molestie sessuali anche attraverso l’attuazione delle\ncampagne di pubblicizzazione e raccomandazione della CE del 27\u002F2\u002F1991 e della\nrisoluzione del Parlamento Europeo dell’11\u002F2\u002F1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>•Le aziende, anche sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro del\ndialogo sociale europeo del 26 aprile 2007, adotteranno opportune misure, e\nrelative sanzioni, idonee a prevenire e rimuovere gli effetti prodotti da\neventuali molestie e discriminazioni, dirette e indirette, così come definite\nnei decreti legislativi 198\u002F2006 e 5\u002F2010, che vengano segnalate dalle\ncommissioni di parità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti il presente CCNL adotteranno un codice nazionale di\ncomportamento per la prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nche sarà predisposto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Articolo 59\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\n\n\u003Ch3>Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati in forza dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 80\u002F2015, ha il diritto ad\nun congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo\ndi tre mesi da fruire in un arco temporale di tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in\nmisura pari a mezza giornata di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice\navanzerà all’azienda la richiesta di fruizione del congedo con un preavviso\nnon inferiore a sette giorni, indicando la data di inizio e di fine del congedo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta\nun’indennità a carico dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti\nprevidenziali a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio\na tutti gli effetti, incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore\nnell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione\ndelle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od\norizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in\nrapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE V - WELFARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo nazionale di previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di previdenza complementare di Confartigianato Imprese, CNA,\nCasartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil è regolato dall’accordo istitutivo,\ndallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento\ndella Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da\nArtifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso\nFon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contribuzione contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di individuare un contributo mensile a carico\ndell’azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12\nmensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione di tale contributo sarà avviata secondo le modalità che\nsaranno individuate da successivi accordi in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Disciplina transitoria- conferimento TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli lavoratori che alla data del 1° luglio 2019 risultavano iscritti\nad un fondo pensione contrattuale diverso da FON.TE trovano applicazione le\ndisposizioni del presente punto B). La contribuzione è stabilita in\npercentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita\ndalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di\ninquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paga base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 aumento periodico di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a carico dell’azienda 1%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a carico del lavoratore 1%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% delle voci\ndella retribuzione così come individuate al terzo capoverso del presente\npunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta\nal Fondo, l’integrale destinazione del T.F.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disciplina transitoria- Contribuzione contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori (a tempo indeterminato compresi gli apprendisti) nei cui\nconfronti, alla data del 01.07.2019, era destinato un contributo mensile a\ncarico dell’azienda a favore di un fondo di previdenza contrattuale di\ncategoria di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12\nmensilità annue, conserveranno tale diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il\nperiodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel\ncampo di applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale\nl’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di\nservizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo\nindeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso\nd'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le\nfrazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra\nforma pensionistica l'azienda cesserà l'erogazione dei contributi di cui alla\nlettera A) e B) nn. 1, 2 e 3. L’azienda cesserà l’erogazione anche\nnell’eventualità in cui venga costituito un Fondo di Previdenza\ncomplementare per i lavoratori dell’Artigianato ed il lavoratore non provveda\na trasferire la propria posizione di previdenza complementare al Fondo per i\nlavoratori dell’Artigianato entro 60 giorni dalla costituzione di\nquest’ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori già iscritti ad altro Fondo di Previdenza contrattuale di\ncategoria alla data del 1.7.2019 l’importo di cui alla presente lettera C) è\naggiuntivo rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e\ndalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore\naveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo\nanche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per\nl’identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale\nevidenziando il loro status.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 61\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come\nnel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel\ncorso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su\nrichiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica\nsull’attuazione degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti dichiarano congiuntamente che a partire dalla data di stipula\ndel presente CCNL, tutte le restanti normative contenute nei precedenti\ncontratti collettivi nazionali sono abrogate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Articolo 62\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente CCNL decorre dall’ 1° luglio 2019 e scade il 31 dicembre\n2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 63\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Parte Economica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore della Paga base di cui alle tabelle dell’Allegato 4, riferita\nal livello C2, da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 –\n200) è incrementato di € 62,00 così suddivisi e con le seguenti\ndecorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 31,00 euro con la retribuzione relativa al mese di luglio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 31,00 con la retribuzione relativa al mese di settembre 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per effetto degli aumenti di cui sopra, ogni altro compenso, indennità,\nmaggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento\neconomico definito a livello aziendale, ancorchè espressi in percentuale,\nresta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale\nmedesima sulla relativa base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato. n.1\u002Fa\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Comunicazioni di accreditamento Art. 7 del presente CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti dell’istituto contrattuale in oggetto con la\npresente si comunica quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data…è stata rinnovata la seguente struttura sindacale\ndenominata………………………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne sono entrati a far parte i seguenti membri, dipendenti delle aziende\nsotto elencate, per i quali si specifica la relativa matricola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nome e cognome……….Matricola aziendale n…………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda…………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nome e cognome………..matricola aziendale n………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente comunicazione sostituisce tutte le precedenti informative\nrelative alla struttura sopra richiamata, e pertanto si chiede di darne\nsollecita comunicazione alle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa altresì presente che dagli stessi dipendenti è stata acquisita, a\nnostra cura, il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali\ncosi come previsto dalla vigente disciplina di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u002Fb\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Comunicazioni di accreditamento Art. 7 del presente CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti dell’istituto contrattuale in oggetto con la\npresente si comunica quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data……. il sig……………………. matricola aziendale\nn……………………….. dipendente\ndell’azienda………………………………….. è stato nominato\nmembro\u002Fnon è più membro (1) della struttura\nsindacale………………………………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente comunicazione modifica la precedente informativa relativa alla\nstruttura sindacale sopra richiamata, e pertanto si chiede di darne sollecita\ncomunicazione alle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa altresì presente che dagli stessi dipendenti è stata acquisita, a\nnostra cura, il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali\ncosi come previsto dalla vigente disciplina di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cancellare la frase che non interessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B.: In caso di sostituzione di un precedente membro con un altro\ndipendente occorre utilizzare due comunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROFILO\nPROFESSIONALE DI CONDUCENTE DI AUTOBUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO CONDUCENTE DI AUTOBUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante sarà volto al\nconseguimento del profilo professionale di conducente di autobus, livello C2\nparametro 134. Profilo professionale di assunzione Conducente di autobus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE COMPETENZE PROFESSIONALI\nSPECIALISTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conoscenze, le attitudini e le capacità tecniche che contraddistinguono\ntale figura professionale sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cognizione delle norme disciplinanti la circolazione dei veicoli (Codice\ndella strada e norme comunitarie e nazionali disciplinanti il trasporto\npasseggeri);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disciplina degli orari e dei turni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza dei regolamenti aziendali e delle regole di comportamento in\nservizio con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza linee ed impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•procedure d'intervento per assicurare la funzionalità e la sicurezza del\nservizio, anche in caso di eventi turbativi (sinistri, avaria, aggressione\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•padronanza tecnica dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio (sicurezza di\nmarcia e risparmio energetico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza, negli elementi fondamentali, del sistema tariffario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequenza dei corsi necessari al conseguimento delle eventuali\nabilitazioni specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestione attività documentale e preparazione di tutti i documenti\ninerenti il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROFILO\nPROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIaLIZZATO DI OFFICINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO OPERAIO SPECILIZZATO DI OFFICINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante sarà volto al\nconseguimento del profilo professionale di Operaio specializzato di officina,\nlivello C2 parametro 134. Profilo professionale di assunzione Operaio\nspecializzato di officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: COMPETENZE PROFESSIONALI\nSPECIALISTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conoscenze e le capacità tecniche che caratterizzano questa figura\nprofessionale consistono nel:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le nozioni basilari ed avanzate relative alle varie tecniche\nd'intervento (elettroniche, meccaniche ed elettromeccaniche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali strumenti informatici necessari per l'espletamento\ndell'attività manutentiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sapere utilizzare le strumentazioni e le attrezzature fornite in\ndotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sapere applicare, le procedure manutentive e di revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sapere applicare le procedure di collaudo, di diagnosi e di risoluzione\ndelle anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sapere interpretare gli schemi ed i disegni tecnici relativi alle diverse\nlavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROFILO\nPROFESSIONALE DI ADDETTO A PRATICHE AMMINISTRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO ADDETTO A PRATICHE AMMINISTRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante sarà volto al\nconseguimento del profilo professionale di Addetto a pratiche amministrative,\nlicello C2 parametro 134. Profilo professionale di assunzione: Addetto a\npratiche amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: COMPETENZE PROFESSIONALI\nSPECIALISTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conoscenze e le capacità tecniche specialistiche che caratterizzano\nquesta figura professionale sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere l'utilizzo di personal computer e terminali per la gestione\namministrativa e per la produttività individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le normative ed i fondamenti tecnici da applicare\nnell'attività di riferimento, al fine di operare coerentemente con le medesime\n(contabilità, diritto, conoscenze tecniche ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere l'utilizzo dei più diffusi strumenti di comunicazione\ncommerciale (telex, telefax, fotoriproduttori ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare le tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere l'organizzazione dell'ufficio, i documenti tipici del settore\ndi inserimento, le tecniche di archiviazione e di gestione dei documenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera; conoscere le regole di comportamento in servizio e nel rapporto con\ni clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo Interconfederale 23 luglio 1988\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare\ngli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27\nfebbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano\nsulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra\nConfederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta\ne responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti\neconomici e sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello\nnazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987\n(previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti\npubblici) dagli accordi, costituiscano una parte fondamentale e qualificante di\nun sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e\nripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili\nconvergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto\nsul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un\nsistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale,\ncon suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con\nl'intesa delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle\nrelazioni a livello nazionale attraverso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed\noccupazionale dell'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di sviluppo,\nraccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dai c.c.n.l.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la promozione di Sedi bilaterali di confronto che svolgono un ruolo\npropositivo verso le istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e\nmercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema\nartigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo\nlocale del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria\ndi sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza\ndell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle\nvarie sedi istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con\nparticolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più\ndelle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle\nfrequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte\ndelle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali,\nprevidenziali, contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,\ncongiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,\nappalti pubblici e privati, politica contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente\nconcordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate\nconvergenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo,\nle parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad\niniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f),\nalla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente\nregionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le\nCommissioni bilaterali regionali previste dagli accordi vigenti. nell'accordo\ndel 27 febbraio 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni artigiane Confartigianato Imprese, CNA, CASA, CLAAI e le\nConfederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un\nsistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto\ndi partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto sopra si conviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS.\nstipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le\nOrganizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria,\nsu indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un\ndeterminato bacino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi\npermanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente\nrisolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni\nartigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie\nindividuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza\ncomposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con\nl'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai c.c.n.l. dei settori\nartigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di\nun ulteriore livello di contrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) I Rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese\nartigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato\nutilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti\nRappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21\ndicembre 1983, tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei\nc.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a\npartire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le\nattività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello\nstesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza\nal momento del versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Convenzionalmente ed ai soli fini contabili, dette quantità saranno\nragguagliate rispettivamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 7.500 lire annue per dipendente per l'attività della rappresentanza\n(1° comma, punto 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 1.500 lire annue per dipendente per le attività congiunte programmate\nnelle Sedi bilaterali (2° comma, punto 1), (vedi chiarimento a verbale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a\nlivello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini\npotranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo\nriferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed\narmonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto\nprecedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello\nregionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino\nall'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in\naziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono\nrestano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello\nspirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori\ndipendenti previste dai c.c.n.l. artigiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento\ndell'avviso scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà\nesecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del\nprovvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) I Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica\nalmeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla\nnormativa vigente in materia - legge n. 300\u002F1970 - legge n. 604\u002F1966 - legge n.\n533\u002F1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che attualmente le quote da versare al\nFondo per la rappresentanza sindacale di cui al punto 5) dell’accordo\ninterconfederale del 21 luglio 1988 sono quelle previste dall’articolo\n“Diritto alle prestazioni della bilateralità” del CCNL Area Legno\nLapidei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti le quote relative al sostegno al reddito di cui al punto 15) sono\nquelle indicate nell’articolo “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità” del CCNL Area Legno Lapidei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale del Ministro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano\nautonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti\nsindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane\nassociate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e\nla dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato\nin via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle\naziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per\ntutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque\ngarantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal\n3° e 4° comma, dell'art. 31 della legge n. 300\u002F1970 - Statuto di diritti dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale\ndichiarazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale della CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e\ncongiuntamente alle altre OO.SS. i propri Rappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dato che l'accordo prevede che i Rappresentanti possono essere lavoratori\ndipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i\nloro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino\nelettorale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le\nentità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo per il regolamento del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle\nrisorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene\ncostituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente\nattraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31\nluglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese\nartigiane al Fondo regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del\nmeccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente\nbilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto\nstabilito ai punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei\ndati relativi ai versamenti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra\ni bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo\ninterconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per\nsettore merceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali\nstipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la\nprima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse\naccantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse\nai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e\nprevisti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le\nstesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che\nadeguino il criterio della provenienza territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle\ndesignazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.\nfirmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente\nelaborati nelle Sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del\npresente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse\nnecessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello\nspirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno\nutilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1, del punto 7), resta inteso\nche le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non\nconcorreranno alla costituzione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso,\nquanto versato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto\ninnovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui\ndiritti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali\ndi bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella\nsfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste\nultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di\ncategoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal\ncomparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di\nprofessionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la\ncontinuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le\nimprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno\ndel sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli\nimprenditori artigiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di\nprofessionalità di lavoro dipendente ad imprenditoriale delle imprese\nartigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo\nintercategoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle\narticolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro\nil 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di\nfunzionamento e gli Organi di gestione del Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,\nprovvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori\ndelle imprese interessate da riduzioni di orario e\u002Fo da sospensione temporanea\ndelle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9),\n11), 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli\nimprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le\nmodalità di cui al punto 16), comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a\nlivelli regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno\nconcordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani\nstipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle\nOrganizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia,\ndell'autotrasporto e della panificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di\ncui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno\nindividuati tra i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da\nrichiedere la sospensione delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- calamità naturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e\nsoggetti esterni all'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a\nfattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di\nmercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare\nulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) (Cassato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Per tutti gli eventi considerati, la durata nonchè l'entità degli\ninterventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito\nregolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di\nintervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire\nrapidità e funzionalità degli interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica,\nche esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese\ninteressate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro\neffetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite\nquest'ultima ai lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di\nrendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale\nparitetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere\ncontributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle\nparti regionali le indicazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19),\n20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie\ninterpretative che si manifestassero a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una\nquantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e\ncontingenza per dipendente, richiamati al punto 3) e al punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente\nalla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a\ncostituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente\nla quantità di cui sopra dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è\nfissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è\nelevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno\nstabilire per casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non\nopera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli\ninterventi di sostegno al reddito dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno\nalle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il primo ripristino del ciclo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riallocazione e riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a\nfattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di\nprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle\ntecnologie, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano\nadempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste\ndai regolamenti localmente definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali relativi alle\nprestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale\ncollocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due\ncapitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente\ndalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale\nsaranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di\nassicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli\norientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali\nresidui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente\nnei confronti degli enti pubblici, per interventi a sostengo delle finalità\nper cui il Fondo e costituito, fermo restando quanto previsto in termini di\ngestione al punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio\ndi ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori\ndipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per\nle ore 10 previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro\nil 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei\nlavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al\npunto 14) del presente accordo, i dati relativi ai rendiconti annuali di\nbilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e\nper aree territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle\npreviste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per\nstabilire le modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del\npresente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni\nadeguamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di\nprovvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e\nnelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed\nescludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti\ndell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente\naccordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei\nlicenziamenti individuali e collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota di chiarimento a verbale delle Parti firmatarie del CCNL Area Legno\nLapidei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto il fondo nazionale di cui al punto 19\nè stato abrogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>Occupazione femminile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno a livello regionale e\u002Fo territoriale al fine di\nsperimentare azioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e\u002Fo\nterritoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle\nsuddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela dei tossicodipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo\nscopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali\nal fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di\ntossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e\ninserimento\u002Fmantenimento nella realtà produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1) Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture\npubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2) Le parti a livello regionale e\u002Fo territoriale esamineranno la\npossibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà\ndelle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti\nriabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti\ndi cui al punto 1.1) qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa\nnon retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo\nritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di\ncomporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica\ndelle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione\ndella loro specificità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2) Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che\nsiano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle\nstrutture terapeutiche di cui al punto 2.1) che ne certificheranno la\nnecessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in\ncomprovata terapia presso i centri pubblici o privati di cui al punto 1.1), per\nil periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno\nessere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non\nretribuiti o orari particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture\nterapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane\nle esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire\nalle imprese stesse di corrispondere volontariamente nel senso auspicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i\nlavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza\ndall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23,\nL. n. 56\u002F1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori inabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e\u002Fo\nterritoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità\ne sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese\nartigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare\ncondizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui\nessi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di\nstrutture pubbliche ed associazioni di invalidi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno\natto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del\nlavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei\ntempi più brevi una verifica della situazione complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27\nfebbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso\ncostituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti\noperanti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del\ncitato accordo, in particolare, la L. n. 56\u002F1987, le parti ritengono di dover\nassumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto\nanche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad\nuna più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità\ndelle imprese artigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione\ndegli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni\nindesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di\napprendimento andrebbe a concludersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56\u002F1987, la verifica dovrà tenere\nconto di tre fattori essenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate,\nper cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità\nformative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la verifica, da compiersi a livello categoriale e\u002Fo territoriale, delle\neffettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti\nnel Mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni\nsopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende\ntacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6\n(sei) mesi dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more\ndella disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 21 luglio 1988\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso\nil CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data\n21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro\ndel Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima -\naffinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri ministeri interessati -\nin via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per\ntutte le imprese artigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21\nluglio 1988\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di\nritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento\napplicativo del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di\ncarattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni\nterritoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabelle Retributive – Aumenti salariali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"691\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"57\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"99\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">PARAMETRO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">PAGA BASE al 30\u002F06\u002F2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">INDENNITA’ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ELEMENTO DISTINTO\n        DELLA RETRIBUZIONE (e.d.r.) \u003C\u002Fspan>(X13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30\u002F06\u002F2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">682,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">511,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1204,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">853,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">515,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1379,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">914,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">517,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1442,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1037,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">520,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1568,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1058,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">521,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1589,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">162\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1106,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">522,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1638,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">170\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1160,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">524,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1695,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">188\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1283,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">527,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1821,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1365,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">529,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1905,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1365,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">529,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1905,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">1365,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">529,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">1905,71\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"179\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"57\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">PARAMETRO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30\u002F06\u002F2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">PRIMA TRANCHE DI\n        INCREMENTO DAL 01\u002F07\u002F2019\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">RETRIBUZIONE\n        TABELLARE AL 01\u002F07\u002F2019\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1204,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">23,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">1227,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1379,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">28,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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    \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1227,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">23,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">1250,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr 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align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1951,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">46,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">1998,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1951,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">46,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">1998,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">1951,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">46,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">1998,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>NOTA 1: A decorrere dal 1° Luglio 2019 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di 25 euro è erogato indistintamente a tutti i livelli di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di 25 euro è erogato indistintamente a tutti i livelli di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"violence":56,"apprenticeshipstxt":60,"pensionfund":64,"ONCERISE_trigger":68,"trainingprogrammestxt":72,"hourspweek_select":76,"childcare":80,"wageincreasetype2":84,"WORKHOURS_trigger":88,"MEALALL_trigger":91,"eqpromotion":95,"WORKFAM_trigger":99,"monitoring":103,"maternityotherclause":107,"discrimination":111,"eqtraining":115,"sundayallowancetxt":119,"OVERTIME_trigger":123,"cbasignmultiple":127,"healthcareaccess":131,"apprenticeships":135,"SUNDAY_trigger":139,"cbamemtrad":143,"healthandsafetytraining":147,"trainingprogrammes":151,"protectiveclothing":155,"healthandsafetypolicy":159,"WAGES_trigger":163,"contracttrial":167,"sicknesspay":171,"healthandsafetytrainingtxt":175,"longserviceallowancetxt":177,"longserviceallowancetype1":181,"dayspweek_select":185,"TRADEUNLEAV_trigger":189,"SCHEDULE_trigger":193,"paidpaternityleave":197,"unemploymentfund":201,"longtermillness":205,"tempagency":209,"JOBTYPE_descriptions":213,"NOCTPREM_trigger":217,"healthcareaccessrelatives":220,"violenceleave":224,"MAXHOURS_trigger":228,"PAYSCALES_trigger":232,"code_application":236,"bankholidays1":240,"hivpolicy":244,"SENIOR_trigger":248,"legalassistance_trigger":252,"paidmaternityleave":256,"cbadate_start":260,"JOBTITLE_trigger":264,"contractseverancepay":268,"ONCERISE2_trigger":272,"PAIDLEAV_trigger":276,"deathrelatives":280,"equalityotherclause":284,"funeralpay":288,"flexible_work_options":292},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ È cost","COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’\n\n\n\nÈ costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità,\ncomposto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione\nsindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di\ncomponenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre\nalle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti\ne azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198\ndell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella\nformazione di percorsi professionali.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Relativamente al trattamento economico p","Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano\nche l’azienda integra, a partire dal primo giorno e fino alla guarigione\nclinica, l’indennità per inabilità temporanea erogata dall’INAIL ai sensi\ndi legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","•proporre iniziative ai fini della preve","•proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione\nEuropea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella\nraccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia. Al CPO si\nriconosce il compito di collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi\nper prevenire, individuare e gestire il fenomeno.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","Articolo 58 Molestie sessuali •Le aziend","Articolo 58\n\nMolestie sessuali\n\n\n\n•Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a\ndisincentivare le molestie sessuali anche attraverso l’attuazione delle\ncampagne di pubblicizzazione e raccomandazione della CE del 27\u002F2\u002F1991 e della\nrisoluzione del Parlamento Europeo dell’11\u002F2\u002F1994.\n\n•Le aziende, anche sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro del\ndialogo sociale europeo del 26 aprile 2007, adotteranno opportune misure, e\nrelative sanzioni, idonee a prevenire e rimuovere gli effetti prodotti da\neventuali molestie e discriminazioni, dirette e indirette, così come definite\nnei decreti legislativi 198\u002F2006 e 5\u002F2010, che vengano segnalate dalle\ncommissioni di parità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e\nlavoratori.\n\n•Le parti stipulanti il presente CCNL adotteranno un codice nazionale di\ncomportamento per la prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nche sarà predisposto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"apprenticeshipstxt","•La formazione si realizza tramite la pa","•La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\nsia interni che esterni all’azienda.\n\nIn caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\n\n•Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è necessario un\ncontratto scritto tra azienda artigiana e lavoratore, nel quale devono essere\nindicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà\nessere acquisita al termine dell’apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione, la durata del periodo di apprendistato e l’eventuale periodo di\nprova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo\nindividuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi\ninterconfederali.\n\n•Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa\nriferimento all’Allegato 2 al presente CCNL.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","Art. 60 Fondo nazionale di previdenza co","Art. 60\n\nFondo nazionale di previdenza complementare\n\n\n\nIl sistema di previdenza complementare di Confartigianato Imprese, CNA,\nCasartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil è regolato dall’accordo istitutivo,\ndallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento\ndella Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da\nArtifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso\nFon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (allegato).\n\nLa contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\n\n- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\n\n- 1% a carico del lavoratore;\n\n- 1% a carico dell'impresa.\n\n\n\n•Contribuzione contrattuale\n\n\n\nLe Parti convengono di individuare un contributo mensile a carico\ndell’azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12\nmensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli\napprendisti.\n\nL’erogazione di tale contributo sarà avviata secondo le modalità che\nsaranno individuate da successivi accordi in materia.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Articolo 42 Tredicesima mensilità •L’azi","Articolo 42\n\nTredicesima mensilità\n\n•L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla\nretribuzione globale mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione di\ntale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di\nservizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14\ngiorni.\n\n•Il rateo di tredicesima mensilità sarà conteggiato nella retribuzione\nai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.\n\n•Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei\ndella 13a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"trainingprogrammestxt","Formazione Nei confronti dei quadri sarà","Formazione\n\nNei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d’interventi\nformativi, a livello aziendale e\u002Fo internazionale, allo scopo di favorire\nl’arricchimento delle conoscenze, nonché l’analisi e la comprensione dei\nmutamenti tecnologici ed organizzativi.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspweek_select","Art. 20 Orario di lavoro Per i lavorator","Art. 20\n\nOrario di lavoro\n\nPer i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata\ndell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, ad eccezione del\nseguente personale addetto a lavori discontinui e\u002Fo di attesa:\n\n•44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di\nprestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di\nuomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;\n\n•42 ore per conducenti auto;\n\ned è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di\ncompensazione di 26 settimane consecutive.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"childcare","•Nei primi 12 anni di vita del figlio, c","•Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal\npresente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 151\u002F2001 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"wageincreasetype2"," LIVELLO PARAMETRO RETRIBUZIONE TABELLAR","\n        \n\n        LIVELLO\n      \n      \n        \n\n        PARAMETRO\n      \n      RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30\u002F06\u002F2019\n      \n      PRIMA TRANCHE DI\n        INCREMENTO DAL 01\u002F07\u002F2019\n      \n      RETRIBUZIONE\n        TABELLARE AL 01\u002F07\u002F2019\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C4\n      \n      100\n      \n      1204,59\n      \n      23,13\n      \n      1227,72\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      125\n      \n      1379,51\n      \n      28,92\n      \n      1408,43\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      134\n      \n      1442,56\n      \n      31,00\n      \n      1473,56\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      152\n      \n      1568,96\n      \n      35,16\n      \n      1604,12\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      155\n      \n      1589,76\n      \n      35,86\n      \n      1625,62\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      162\n      \n      1638,95\n      \n      37,48\n      \n      1676,43\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      170\n      \n      1695,22\n      \n      39,33\n      \n      1734,55\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      188\n      \n      1821,51\n      \n      43,49\n      \n      1865,00\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      200\n      \n      1905,71\n      \n      46,27\n      \n      1951,98\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      200\n      \n      1905,71\n      \n      46,27\n      \n      1951,98\n      \n    \n    \n      Q1\n      \n      200\n      \n      1905,71\n      \n      46,27\n      \n      1951,98",{"bindId":89,"name":90,"text":90},"WORKHOURS_trigger","PARTE III - ORARIO DI LAVORO",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"MEALALL_trigger","Istituzione buono pasto •Le aziende, ric","Istituzione buono pasto\n\n•Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di\neffettiva prestazione nell’ambito del normale impegno giornaliero, un buono\npasto dell’ammontare giornaliero di € 5,29.\n\n•Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori\nsede ai sensi dell’articolo 45 del presente CCNL, il buono pasto non è\ndovuto.\n\n•Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso\ntitolo in sede aziendale.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"eqpromotion","•In sede aziendale troveranno applicazio","•In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui\nall’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198\n(Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna), in relazione alle azioni\npositive che riguardano l'accesso al lavoro, la progressione di carriera, la\nvita lavorativa e i periodi di mobilità, anche usufruendo dei servizi della\nBilateralità.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"WORKFAM_trigger","Articolo 30 Tutela della genitorialità","Articolo 30\n\nTutela della genitorialità",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"monitoring","•individuare interventi comuni di settor","•individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su\ntematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei\nposti di lavoro degli addetti;",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"maternityotherclause","•promuovere indirizzi generali idonei a ","•promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"discrimination","•Le aziende, anche sulla base di quanto ","•Le aziende, anche sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro del\ndialogo sociale europeo del 26 aprile 2007, adotteranno opportune misure, e\nrelative sanzioni, idonee a prevenire e rimuovere gli effetti prodotti da\neventuali molestie e discriminazioni, dirette e indirette, così come definite\nnei decreti legislativi 198\u002F2006 e 5\u002F2010, che vengano segnalate dalle\ncommissioni di parità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e\nlavoratori.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"eqtraining","•individuare orientamenti ed indirizzi g","•individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione\ne formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari\nopportunità nel lavoro;",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"sundayallowancetxt","•Per il lavoro prestato nelle domeniche ","•Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro\ngiorno della settimana, verrà corrisposta un’indennità di € 2,58 euro per\nogni domenica lavorata, comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti\ncontrattuali che non entra a far parte del trattamento di fine rapporto. Il\nvalore di detta indennità è fissato in 4 euro a decorrere dall’1° luglio\n2019.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"OVERTIME_trigger","1) lavoro straordinario diurno feriale 2","1) lavoro straordinario diurno feriale 25%",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"cbasignmultiple","CNA Fita Confartigianato Autobus Operato","CNA Fita\n\nConfartigianato Autobus Operator\n\nSNA - Casartigiani\n\nClaai",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"healthcareaccess","Art. 4 Assistenza Sanitaria Integrativa ","Art. 4\n\nAssistenza Sanitaria Integrativa – San.Arti.\n\n\n\n•Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa alla Sanità pubblica per i lavoratori dipendenti dalle\nimprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di\nattivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario\nNazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le\nmodalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna,\nCasartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.\n\n•A partire dal 1° gennaio 2020 sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti\ni dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL,\nivi compresi gli apprendisti nonchè i lavoratori con contratto a tempo\ndeterminato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei\ncasi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente\nprorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.\n\n•Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al\nFondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.\n\n•E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell’accordo.\n\n•La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\n•Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo\ndi matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\n\n•Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo\nstatuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.\n\n•Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"apprenticeships","Art. 16 Contratto di apprendistato profe","Art. 16\n\nContratto di apprendistato professionalizzante\n\n\n\n•Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato,\nai sensi delle vigenti leggi in materia, dalle aziende di cui alla sfera di\napplicazione con i giovani di età compresa tra i 18 anni e fino al giorno\nantecedente il compimento del trentesimo anno di età per tutte le figure\nprofessionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico professionali. Ai sensi\ndell’articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81\u002F2015, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti\ndi età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"SUNDAY_trigger","•Qualora per esigenze di servizio la gio","•Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo\ndovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non\nprevisto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il\nlavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base\ngiornaliera.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"cbamemtrad","FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI","FILT-CGIL\n\nFIT-CISL\n\nUILTRASPORTI",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"healthandsafetytraining","e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15% - 18,75 € c","e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15% - 18,75 €\n\nc) ENTE BILATERALE NAZIONALE0,01% - 1,25 €",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"trainingprogrammes","Al fine di rafforzare il sistema della p","Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione, entro il 31 dicembre\n2019 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle\ntematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle\nforme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche\nattraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e\u002Fo con\nl’istituzione di nuove forme di bilateralità.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"protectiveclothing","Articolo 47 Indumenti di lavoro •Le azie","Articolo 47\n\nIndumenti di lavoro\n\n•Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti\nequivalenti al personale di officina, all’uomo di garage e al personale di\ncustodia e posteggio.\n\n•L’azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a\nquei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la\npioggia.\n\n•Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni due tenute estive e due\ntenute invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno\nl’obbligo di indossarle durante il servizio.\n\n•Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di\npropria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale\ndeve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.\n\n•Qualora le tenute non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta\nuna indennità sostitutiva di vestiario di 0,36 euro per ogni giornata di\neffettiva presenza di lavoro. Detta indennità è fissata in 0,70 euro a\ndecorrere dal 1° luglio 2019.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"healthandsafetypolicy","Art. 9 Salute e Sicurezza sui luoghi di ","Art. 9\n\nSalute e Sicurezza sui luoghi di lavoro\n\n\n\nPer quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi d lavoro, nonché le\nforme di rappresentanza previste dal T.U. 81\u002F2008 e s.m.i. si fa riferimento\nall’Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011 sottoscritto da\nConfartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil. allegato\nal presente c.c.n.l.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"WAGES_trigger","Articolo 40 Retribuzione •La retribuzion","Articolo 40\n\nRetribuzione\n\n•La retribuzione - nei suoi vari elementi - si articola come appresso\nindicata:\n\nPaga base: è costituita dai minimi salariali di cui all’apposita tabella\nallegata al presente C.C.N.L. (All. 4)\n\nRetribuzione tabellare: è costituita dalla paga base, dall’indennità di\ncontingenza e edr.\n\nRetribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione tabellare e dagli\naumenti periodici di anzianità.\n\nRetribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale, dagli\neventuali altri aumenti comunque denominati, dall’indennità di mensa nelle\nlocalità ove esiste e da ogni altra indennità corrisposta a carattere fisso e\ncontinuativo, con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese e a\ncarattere risarcitorio.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"contracttrial","Art. 13 Periodo di prova •Il periodo di ","Art. 13\n\nPeriodo di prova\n\n\n\n•Il periodo di prova è il seguente:\n\n- Livello Q1, Q2 e A1: mesi 5\n\n- Livelli A2 e B1: mesi 4\n\n- Livello B2, B3 e C1: mesi 2\n\n- livelli C2, C3 e C4: mesi 1.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"sicknesspay","Trattamento economico di malattia A tutt","Trattamento economico di malattia\n\nA tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della\nretribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione\nglobale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall’I.N.P.S.,\nfermo restando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al 4°\ncomma.\n\nUguali diritti spetteranno all’impiegato nel periodo di preavviso e fino\nalla scadenza del periodo stesso.\n\nPer l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a\ntermini delle disposizioni contenute nelle leggi alla data del presente\ncontratto.",{"bindId":176,"name":153,"text":154},"healthandsafetytrainingtxt",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"longserviceallowancetxt","•Il lavoratore ha diritto di maturare un","•Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 9 aumenti periodici di\nanzianità. Ai fini della quota massima dei 9 aumenti periodici si computano\nanche gli scatti precedentemente erogati sulla base del contratto collettivo\nadottato dall’azienda. Il valore degli scatti già maturati sarà armonizzato\nai valori del presente CCNL.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"longserviceallowancetype1","•Gli aumenti periodici decorrono dal pri","•Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"dayspweek_select","L’orario settimanale contrattuale potrà ","L’orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell’ambito\ndell’organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le\nesigenze tecnico-organizzative lo consentano.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 7 Permessi sindacali •I lavoratori ","Art. 7\n\nPermessi sindacali\n\n\n\n•I lavoratori componenti degli Organi direttivi delle Confederazioni\nsindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati\nnazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente\nCCNL, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui\nsopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi\nretribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle\ndelegazioni per l’espletamento delle loro funzioni.\n\n\n\n•I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno\nessere tempestivamente comunicati per iscritto utilizzando i modelli allegati\n1\u002Fa e 1\u002Fb. Tali permessi saranno concessi per un massimo di 25 giorni\nall’anno per ciascun componente dei predetti organi.\n\n\n\n•Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno superare il massimo di 50 giorni all’anno.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"SCHEDULE_trigger","Art. 21 Riposo settimanale •Il riposo se","Art. 21\n\nRiposo settimanale\n\n\n\n•Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo\neccezioni di legge o previste dal presente CCNL.\n\n•Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica\ncon riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al\n4°comma del successivo art. 23.\n\n•Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo\ndovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non\nprevisto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il\nlavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base\ngiornaliera.\n\n•Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo\ncompensativo in altro giorno che coincida con una delle festività\ninfrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al\nnormale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione\nglobale.\n\n•Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale\nil secondo giorno di riposo.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"paidpaternityleave","•In occasione della nascita di un figlio","•In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuito che dovrà essere goduta entro i 15 giorni\ndall’evento. Nel caso in cui le disposizioni della normativa di legge vigente\nprevedano un numero di giornate superiori la giornata di cui al comma\nprecedente si intenderà assorbita.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"unemploymentfund","e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO0,49% - 61,2","e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO0,49% - 61,25 €",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"longtermillness","Superati i limiti di conservazione del p","Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del\nlavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante\nil quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza\ndecorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di\ndonazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi\nmultipla, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da\ntrapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi\noperatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di\naspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere\nrichiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa\nimpresa.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"tempagency","Art. 17 Somministrazione a tempo determi","Art. 17\n\nSomministrazione a tempo determinato\n\n\n\n1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge.\n\n2.Nell’ambito delle attività di cui all’art. 12, c. 2, che si\nsvolgeranno presso l’Ente Bilaterale territoriale le aziende forniranno\ninformazioni circa il numero dei contratti di somministrazione in corso, la\ndurata degli stessi nonché il numero e la qualifica dei lavoratori\ninteressati. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma\nassorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.lgs 81\u002F2015\n\n3.I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso\ndelle specifiche abilitazioni\u002Fpatenti prescritte per le mansioni da\nsvolgere.\n\n4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende\nutilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge\n20.5.1970, n. 300.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"JOBTYPE_descriptions","QuadroLa figura professionale dei quadri","QuadroLa figura professionale dei quadri è identificata con quei lavoratori\nche, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con\ncarattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e\ndell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (ex legge 13 maggio 1985, n.\n190).\n\n\n\nDeclaratoria\n\nAppartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti,\nche svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di\nrilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi\ndell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in\norganizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrate e quindi:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLivello Q1\n\nParametro 200Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e\nampie responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di\nrisorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e\ncomplessità operativa e\u002Fo organizzativa.\n\nLavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con\nresponsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca\ned alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle\nconnessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza,\nper lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone\nla fattibilità economico\u002Ftecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase\ndi impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\n\n\n\nLivello Q2\n\nParametro 200Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e\nresponsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e\npersone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e\u002Fo\norganizzativa.\n\nLavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con\nresponsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca\ned alla definizione di progetti per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico\u002Ftecnica,\ngarantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di\nsperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\n\n\n\nLivello A1\n\nParametro 200Declaratoria\n\nSono inquadrati in questo livello i lavoratori che con funzioni direttive\nsono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e\ncontrollano il lavoro di una o più unità operative e\u002Fo più unità\norganizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono\nfunzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale,\nai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nLavoratori in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera\nstruttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica,\nche gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e\ndiscrezionalità, gestendo e\u002Fo coordinando i propri collaboratori per il\nraggiungimento degli obiettivi aziendali\n\n\n\nResponsabile di Unità Operative\n\n\n\nResponsabile di Unità Organizzative\n\n\n\nSpecialist Professional\n\n\n\nLivello A2\n\nParametro 188Declaratoria\n\nSono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che,\nin possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria\nalla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità\norganizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano\nattività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta\nspecializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nLavoratori che necessitano di notevole esperienza e di elevate conoscenze\ntecniche professionali, per assumere la responsabilità dell’unità\naffidatagli.\n\n\n\nResponsabile di Unità operativa\n\n\n\nResponsabile di Unità organizzativa di servizio e supporto al business\n\n\n\nLivello B1\n\nParametro 170Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di\nampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con\nautonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCoordinatore Attività\n\nLavoratore che, sulla base di direttive ricevute, gestisce sistemi di natura\noperativa contabile, amministrativa e\u002Fo commerciale con eventuale coordinamento\ndi personale di livello inferiore e\u002Fo di unità organizzative di business e\u002Fo\ndi servizio al supporto al business.\n\n\n\nImpiegati di concetto senior\u002Fspecialist\n\nLavoratore che, in possesso di preparazione professionale specifica e\nconsolidata e con limitata autonomia decisionale, in linea con le procedure\naziendali, assicura il buon andamento della parte del ciclo produttivo che\nsovrintende, anche attraverso il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di\nessi.\n\n\n\nLivello B2\n\nParametro 162Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di\nspecifiche competenze, operano nell’ambito di direttive aziendali, con\nautonomia ed iniziativa. Eventualmente anche coordinando lavoratori di livello\ninferiore.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nImpiegato di concetto\u002Fspecialist\n\nLavoratore di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata\nesperienza e capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe\nricevute con adeguati margini di autonomia.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLivello B3\n\nParametro 155Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso\ndelle relative competenze, operano nell’ambito di direttive aziendali, agendo\ncon limitati margini di autonomia.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nPromotore Servizi turistici\n\nLavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e lo\nsviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali\nacquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito aziendale che\nall'esterno.\n\n\n\nAddetto alla vendita a mezzo telefono\n\nLavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i\nprodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e\nattivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi.\n\n\n\nImpiegato di concetto junior\u002Fspecialist\n\nLavoratore che svolge funzioni di concetto, anche complesse, nel campo\ntecnico\u002Famministrativo sulla base di direttive ricevute.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLivello C1\n\nParametro 152Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nrichiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di\nmedia complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche\ncon margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nCapo Officina\n\nLavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche\nspecialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione\nprofessionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura\naffidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla\nstruttura stessa.\n\n\n\nCoordinatore movimento autobus\n\nLavoratore che, in possesso di adeguate competenze tecniche gestionali,\nsvolge, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di\ncoordinamento dei conducenti e del personale di officina.\n\n\n\nOperatore Tecnico Amministrativo\n\nLavoratore che in possesso di requisiti professionali svolge compiti\nrichiedenti adeguate conoscenze amministrative e\u002Fo tecniche.\n\n\n\nLivello C2\n\nParametro 134Declaratoria\n\nLavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di\nspecifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed\nesperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche\nconseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e\nperfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nOperaio specializzato di officina\n\nLavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di\ndisegni, esegue, anche con l’ausilio di mezzi elettronici\u002Finformatici, lavori\ndi montaggio smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di\ncarrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è\nstata sempre svolta la predetta funzione.\n\n\n\nConducente di autobus\n\nLavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste ed\navendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli\nautomezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse.\n\n\n\nAddetto a pratiche amministrative\n\nLavoratore che svolge attività richiedenti la conoscenza di procedure\namministrative tecnico\u002Foperative attraverso anche l’ausilio di dispositivi\nelettronici.\n\n\n\nLivello C3\n\nParametro 125Declaratoria\n\nLavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze\ntecnico\u002Fpratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e\u002Fo esperienze\nequivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti.\n\n\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nCentralinista\u002FReceptionist\n\nLavoratore che opera al centralino telefonico\n\n\n\nArchivista\n\nLavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative\n\n\n\nAssistente scuolabus\n\nLavoratore adibito all’assistenza dell’utenza nei servizi scuolabus e\nnei servizi similari.\n\n\n\nAutista di autovetture\n\nLavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste,\neffettua prevalentemente la guida degli automezzi aziendali fino a 9 posti, per\nil trasporto di persone e le attività connesse\n\nAddetto alla manutenzione\n\nLavoratore che esegue, anche con l’ausilio di mezzi\nelettronici\u002Finformatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia\ne trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina.\n\n\n\nLivello C4\n\nParametro 100Declaratoria\n\nLavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico\u002Fmanuale\nacquisibile attraverso breve periodo di pratica\n\n\n\n\n\nProfilo\n\n\n\nGuardiano e addetto alla custodia\n\nLavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità\naziendali, provvedendo alla custodia di strutture e mezzi.\n\n\n\nAddetto pulizie\n\nLavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti e dei mezzi.",{"bindId":218,"name":219,"text":219},"NOCTPREM_trigger","2) lavoro straordinario notturno 50%",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"healthcareaccessrelatives","•Al suddetto Fondo possono iscriversi an","•Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"violenceleave","Articolo 59 Congedo per le donne vittime","Articolo 59\n\nCongedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n•Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati in forza dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 80\u002F2015, ha il diritto ad\nun congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo\ndi tre mesi da fruire in un arco temporale di tre anni.\n\n•Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in\nmisura pari a mezza giornata di ferie.\n\n•Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice\navanzerà all’azienda la richiesta di fruizione del congedo con un preavviso\nnon inferiore a sette giorni, indicando la data di inizio e di fine del congedo\nstesso.\n\n•Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta\nun’indennità a carico dell’INPS.\n\n•L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti\nprevidenziali a norma di legge.\n\n•Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio\na tutti gli effetti, incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore\nnell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione\ndelle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine\nrapporto.\n\n•La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od\norizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in\nrapporto di lavoro a tempo pieno.",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"MAXHOURS_trigger","Fermo restando quanto previsto al preced","Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro\nsettimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato\ndall’azienda:\n\n\n\n•entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;\n\n•entro il limite massimo di 60 ore per il coducente di autobus utilizzato\nin servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561\u002F2006 e dal Dlgs n.\n234\u002F2007,",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"PAYSCALES_trigger"," LIVELLO PARAMETRO PAGA BASE al 30\u002F06\u002F20","\n        \n\n        LIVELLO\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        PARAMETRO\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        PAGA BASE al 30\u002F06\u002F2019\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        INDENNITA’ DI CONTINGENZA\n      \n      ELEMENTO DISTINTO\n        DELLA RETRIBUZIONE (e.d.r.) (X13 mensilità)\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30\u002F06\u002F2019\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C4\n      \n      100\n      \n      682,82\n      \n      511,44\n      \n      10,33\n      \n      1204,59\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      125\n      \n      853,51\n      \n      515,67\n      \n      10,33\n      \n      1379,51\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      134\n      \n      914,97\n      \n      517,26\n      \n      10,33\n      \n      1442,56\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      152\n      \n      1037,88\n      \n      520,75\n      \n      10,33\n      \n      1568,96\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      155\n      \n      1058,37\n      \n      521,06\n      \n      10,33\n      \n      1589,76\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      162\n      \n      1106,16\n      \n      522,46\n      \n      10,33\n      \n      1638,95\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      170\n      \n      1160,79\n      \n      524,10\n      \n      10,33\n      \n      1695,22\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      188\n      \n      1283,69\n      \n      527,49\n      \n      10,33\n      \n      1821,51\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      200\n      \n      1365,63\n      \n      529,75\n      \n      10,33\n      \n      1905,71\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      200\n      \n      1365,63\n      \n      529,75\n      \n      10,33\n      \n      1905,71\n      \n    \n    \n      Q1\n      \n      200\n      \n      1365,63\n      \n      529,75\n      \n      10,33\n      \n      1905,71",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"code_application","Per quanto riguarda la salute e sicurezz","Per quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi d lavoro, nonché le\nforme di rappresentanza previste dal T.U. 81\u002F2008 e s.m.i. si fa riferimento\nall’Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011 sottoscritto da\nConfartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil. allegato\nal presente c.c.n.l.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"bankholidays1","Articolo 23 Festività •Sono considerati ","Articolo 23\n\nFestività\n\n\n\n•Sono considerati giorni festivi:\n\na) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui\nall’articolo 21;\n\nb) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:\n\n1) Capodanno (1° gennaio)\n\n2) Epifania (6 gennaio)\n\n3) Lunedì dopo Pasqua\n\n4) Anniversario liberazione (25 Aprile)\n\n5) Festa del lavoro (1° Maggio)\n\n6) Festa della Repubblica (2 Giugno)\n\n7) Assunzione (15 Agosto)\n\n8) Ognissanti (1° Novembre)\n\n9) Immacolata Concezione (8 Dicembre)\n\n10) Santo Natale (25 Dicembre)\n\n11) Santo Stefano (26 Dicembre)\n\n12) Festività del Santo Patrono",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"hivpolicy","Prima dell’assunzione in servizio e succ","Prima dell’assunzione in servizio e successivamente, il datore di lavoro\ndovrà accertare l’idoneità fisica e psicoattitudinale del dipendente alle\nspecifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione\nvigente nonché secondo quanto previsto dal Decreto 23 febbraio 1999, n. 88.\nGli oneri per gli accertamenti sia di ammissione che di revisione non\nprevederanno alcun onere in capo al lavoratore.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"SENIOR_trigger","Articolo 41 Aumenti periodici di anziani","Articolo 41\n\nAumenti periodici di anzianità\n\n•Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente\nprestato, ad un aumento di anzianità nei seguenti valori a seconda del livello\ndi appartenenza.\n\nQ1, Q2 e A1 € 33,10\n\nA2 € 32,19\n\nB1 € 30,36\n\nB2 € 29,57\n\nB3 € 29,39\n\nC1 € 29,23\n\nC2 € 27,17\n\nC3 € 26,61\n\nC4 € 25,35.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"legalassistance_trigger","Responsabilità civile e\u002Fo penale Le azie","Responsabilità civile e\u002Fo penale\n\nLe aziende s’impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi\nprofessionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con\nl’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché\nl’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"paidmaternityleave","•Le lavoratrici hanno diritto ad un’inde","•Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80\n% della retribuzione globale per tutto il periodo del congedo di maternità\ncome previsto dal comma 1 dell’art. 22 del D.lgs. n. 151\u002F2001.\n\n•Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da\nraggiungere 100% della retribuzione mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità\neconomica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"cbadate_start","Articolo 62 Decorrenza e durata •Il pres","Articolo 62\n\nDecorrenza e durata\n\n\n\n•Il presente CCNL decorre dall’ 1° luglio 2019 e scade il 31 dicembre\n2020.",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"JOBTITLE_trigger","Articolo 37 Classificazione del personal","Articolo 37\n\nClassificazione del personale\n\n•I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in un sistema\nclassificatorio basato su livelli professionali, fermo restando la distinzione\ntra quadri, impiegati e operai agli effetti di tutte le norme legislative –\nregolamentari - contrattuali\u002Fsindacali, ecc. che prevedono un trattamento\ndifferenziato o che comunque fanno riferimento a tali categorie.\n\n\n\n•L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali e i profili professionali seguenti.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"contractseverancepay","Articolo 35 Trattamento di fine rapporto","Articolo 35\n\nTrattamento di fine rapporto\n\n•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il\ntrattamento di fine rapporto ai sensi della legge\n\n•Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine\nrapporto gli istituti tassativamente sottoindicati:\n\n1) paga base\n\n2) indennità di contingenza\n\n3) edr\n\n3) aumenti periodici di anzianità\n\n4) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi\n\n5) 13a mensilità\n\n6) 14a mensilità\n\n7) indennità non occasionali.\n\n•Restano ferme le esclusioni previste dal presente contratto nonché\nquanto corrisposto a titolo di rimborso spese.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"ONCERISE2_trigger","Articolo 43 Quattordicesima mensilità •L","Articolo 43\n\nQuattordicesima mensilità\n\n•L’impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima\nmensilità pari alla retribuzione globale mensile.\n\n•Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio-30 giugno.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo, l’erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi\nmaturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14\ngiorni.\n\n•L’erogazione è computabile nel trattamento di fine rapporto di\nlavoro.\n\n•Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei\ndella 14a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"PAIDLEAV_trigger","Articolo 24 Ferie •Il lavoratore ha diri","Articolo 24\n\nFerie\n\n\n\n•Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di\nferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.\n\n•Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni\nlavorativi.",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"deathrelatives","•Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell","•Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53\u002F2000 e successive\nmodificazioni e integrazioni, al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende\nnel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un\npermesso retribuito di giorni 3 semprechè tale circostanza non si verifichi in\nperiodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso\nsi è verificato fuori provincia.",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"equalityotherclause","Occupazione femminile Le parti si incont","Occupazione femminile\n\nLe parti si incontreranno a livello regionale e\u002Fo territoriale al fine di\nsperimentare azioni positive.\n\nA tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e\u002Fo\nterritoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle\nsuddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"funeralpay","Articolo 36 Indennità in caso di morte •","Articolo 36\n\nIndennità in caso di morte\n\n•In caso di morte del lavoratore, l’indennità di licenziamento e quella\nsostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini\nentro il 2° grado.\n\n•In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse\ndisposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le\nnorme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 del cod.\nciv.\n\n•Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le\nfrazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto\nche sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"flexible_work_options","Art. 18 Telelavoro •Le parti, nel richia","Art. 18\n\nTelelavoro\n\n•Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo\nInterconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie\ninformatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che\npuò favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il\nmiglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei\ntempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di\nseguito stabilite.\n\n•Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il\ntelelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro\nsubordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa\nrispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo\nl'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale\ndi strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed\nesclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.\n\n•Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in\nrelazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola\npresso il domicilio del lavoratore.\n\n•Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo\npredeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate\nmotivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale\nmodalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato,\ndopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro.\n\n•Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce\nl’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive\naziendali.\n\n•Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie\ngiornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il\ntelelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione\nall'azienda.\n\n•Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento\ndel lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica\ndel rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente\ncontratto.\n\n•Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza\ndelle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e\ncome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta\ne\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle\ninformazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti\nattribuitigli.\n\n•Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di\norgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\n\n•L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre\nrientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di\nappartenenza.\n\n•Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli\npresta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche\ndella prestazione.\n\n•Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano\nil telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.\n\n•Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto\nsaranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, 2019-2020 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;10.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.71 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;25.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1204.59\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;23.13\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2019-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;25.35 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;5.29 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[301],{"title":37,"slug":33},[303],{"type":304,"data":305},"call_to_action_body_block",{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":309},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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