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dai\nsegretari nazionali Concetta Basile e Federico Bozzanca; dal capo area del\nsettore Igiene ambientale Massimo Cenciotti; dai componenti della delegazione\ntrattante: Francesca Balestrieri, Alessandro Biasioli, Alfonso Buscemi, Marta\nCasarin, Corrado Cavanna, Fabrizio Cecchini, Beppe Ciracì, Ezio Coletti, Igor\nDe Belli, Antonio De Leo, Riccardo Dei, Luigi Diaspro, Giuliano Gobbi, Mimmo\nLacava, Carmine Lechiara, Luisella Maccioni, Raffaele Maietta, Silvia Marani,\nRoberto Meroldi, Natale Minchillo, Mauro Minni, Domenico Montaldo, Stefano\nOvani, Luciano Perà, Daniele Pirri, Simonetta Poggiali, Mara Politi, Antonio\nSantomassimo, Catia Scardabozzi, Daniele Scarpa, Massimo Tanganelli, Sonia\nTondo, Erasmo Venosi e Davide Viscardi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIT\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Antonio Piras, dal\nsegretario nazionale Pasquale Paniccia, dal coordinatore nazionale Angelo\nCurcio; dai segretari generali regionali: Abimelech Giovanni, Ascani Roberto,\nBenigno Amedeo, Bigoni Rosalia, Boni Stefano, Borelli Enrico, Capozucca\nClaudio, Crea Domenico, Di Naccio Alessandro, Fiorenza Annibale, Furfaro\nClaudio, Giorgi Gianluca, Giorlando Giovanni, Langella Alfonso, Scognamillo\nMauro, Severino Maria Rosaria, Spinelli Francesco, Telesca Donato, Vitagliano\nAntonio, Zoccheddu Antioco Valerio; dai segretari regionali: Capasso Francesco,\nChiaravalli Francesco, Costantini Fabrizio, Fonti Maurizio, Formisano Raffaele,\nGiordano Dionisio, La Sorsa Antonia, Lupia Raffaele, Marchegiano Antonio, Pani\nCorrado, Tutone Francesco, Verco Bruno; dai componenti la Commissione trattante\nBernardo Ciro, Buso Daniele, Codella Francesco, Cosentino Salvatore, Deliperi\nGiuliano, Faraci Giovanni, Gentilini Roberto, Giannini Giovanni, Giglio\nDamiano, Grisolia Piero, Gualandri Massimiliano, Langiu Gianluca, Loddo\nGiovanni, Lombardi Matteo, Manuppelli Fabrizio, Piacentini Stefano, Qualatrucci\nPasquale, Rivola Stefano, Sementina Donato, Serrotti Alessandro, Scarcello\nTiziano, Spiga Lorenzo, Vocaturo Luana, Zane Umberto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTRASPORTI, rappresentata dal segretario generale Claudio Tarlazzi; dal\nsegretario nazionale Marco Odone; dal responsabile nazionale settore Ambiente\nPaolo Modi; dai segretari generali regionali: Artan Mullaymeri, Nicola\nPetrolli, Orazio Colapietra, Enore Facchini, Michele Cipriani, Daniele Zennaro,\nRoberto Gulli, Maurizio Lago, Michele Panzieri, Stefano Cecchetti, Giorgio\nAndreani, Simona Rossitto, Giuseppe Murinni, Carmine Mastropaolo, Antonio\nAiello, Vincenzo Boffoli, Michele Carone, Giuseppe Rizzo, Agostino Falanga,\nWilliam Zonca; dai segretari regionali: Fabio Gigli, Stefano Scarpato, Vincenzo\nDi Monte, Stefano Bertinelli, Lucia Benevieri, Rino Missiroli; coadiuvati dalla\ndelegazione trattante: Luigi Chiari, Luigi La Marca, Luigi Casanova, Walter\nBonomi; e dai delegati territoriali: Grazia Giuri, Emanuele Nitto, Cosimo\nGreco, Vincenzo Giacovelli, William Rossi, Maurizio Gismondi, Luigi Palmacci,\nGiuseppe Tamburello, Nello Grasso, Giovanni Villella, Gianfranco Spanò,\nGennaro Scarano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIADEL, rappresentata dal segretario generale Francesco Garofalo, dal\nsegretario nazionale responsabile del settore Ambiente Luigi Verzicco, dal\ncoordinatore del dipartimento nazionale Vittorio D’Albero e da Maurizio\nGiacomo Venuto, Massimo Cicco, Maurizio Contavalli, Angela Temperato,\nGianfranco Rivera, Antonio Roccolano, Giovanni Luca Musto, Luisa Milazzo,\nGiuseppe Romito, Sandro Proietti, Michele Panella, Sebastiano La Braca, Sandro\nLigia, Antonio Bisaccia, Roberto Gennaro, Sandro Gritti, Giuseppe Peretta,\nFerdinando Vento, Pasquale Bolzanella e Giuseppe Triglia\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno stipulato il presente testo organico e completo del CCNL 6 dicembre\n2016 per i dipendenti di Imprese e Società esercenti servizi ambientali, che\nabroga e sostituisce il CCNL 21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne è parte integrante l’allegato Accordo istitutivo del Fondo di\nsolidarietà bilaterale riservato alle imprese che applicano il CCNL FISE\nASSOAMBIENTE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 1), D.lgs.\n14.9.15 n. 148.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo del presente CCNL, composto da 81 articoli e da 9 allegati che ne\nsono parte integrante, costituisce la fonte contrattuale in caso di\ncontroversia interpretativa e\u002Fo applicativa anche nelle sedi giudiziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno atto di aver provveduto, con la sottoscrizione\ndel presente testo, anche a modifiche e integrazioni dell’Accordo nazionale\n6.12.16 e dei successivi, correlati accordi nazionali 6.3.17, 7.3.17, 22.3.17,\n27.4.17, 19.5.17 con i quali è stato completato il rinnovo del CCNL\n21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche e le integrazioni entrano in vigore dalla data odierna, fatte\nsalve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi per effetto della\napplicazione dei precitati Accordi nazionali di rinnovo a tutto il giorno\nprecedente la sottoscrizione del presente testo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>In data 12 luglio 2017, mediante sottoscrizione di apposito verbale con FISE\nASSOAMBIENTE, ha dato adesione al presente CCNL la O.S. UGL, rappresentata dal\nvice segretario generale Giancarlo Favoccia, e dalla federazione UGL Igiene\nambientale rappresentata dal segretario nazionale Roberto Favoccia, dal vice\nsegretario nazionale Maria Rosaria Sellitti, dai dirigenti nazionali Mauro\nPiconi e Roberto Bussolotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario in\nmateria di regolazione delle condizioni di concorrenza nel mercato, nonché ai\nfini dello sviluppo industriale del sistema di gestione dei rifiuti, le Parti\nriconfermano il ruolo fondamentale del CCNL per le Imprese e Società esercenti\nservizi ambientali, in quanto contratto identitario del settore specificamente\nrappresentato con riguardo sia all’ambito di applicazione “strettamente\nconnesso con l’attività oggetto dell’appalto” sia ai soggetti stipulanti\nquali associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale”, come attestato anche dal Ministero del\nLavoro con la validazione delle tabelle di costo ai fini della predisposizione\ndelle offerte nelle gare di appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale premessa, anche a fronte della perdurante situazione di sofferenza\ndelle disponibilità finanziarie degli Enti locali, il negoziato sviluppatosi\nnel rinnovo del CCNL ha dato luogo a una riflessione ampia sui principali\nistituti, che ha comportato un significativo protrarsi dei tempi di definizione\ndel rinnovo stesso, al fine di individuare ulteriori soluzioni atte a favorirne\nla più ampia diffusione e applicazione - coerente con i principi affermati dal\nnuovo “Codice degli appalti” (D.lgs. n. 50\u002F16, come modificato dal D.lgs.\nn. 56\u002F17) - per la migliore tutela della tenuta delle imprese e\ndell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno delle Parti si è dunque concentrato sul miglioramento del\nsistema di regole per accrescere la qualità, l’efficienza e l’efficacia\ndel servizio e, insieme, - con specifico riguardo all’avvicendamento delle\nimprese nella gestione in appalto - sul rafforzamento delle tutele contrattuali\ndegli addetti anche alla luce del “Jobs act: perfezionamento delle garanzie\noccupazionali dei lavoratori del comparto rappresentato; certezza normativo-\nretributiva e correntezza contributiva; condizioni di lavoro coerenti con la\ntutela della salute\u002Fsicurezza del lavoro; ulteriore rafforzamento e sviluppo\ndel sistema di welfare contrattuale (previdenza complementare, assistenza\nsanitaria integrativa, misure di agevolazione all’esodo per inidoneità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto le Parti rinnovano il proprio giudizio positivo per\nl’approvazione del nuovo “Codice degli appalti” e la propria adesione a\nquanto in esso stabilito, in particolare, in tema di: determinazione del costo\ndel lavoro “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione\ncollettiva” del settore (art. 23); “Princìpi per l’aggiudicazione e\nl’esecuzione di appalti”, con particolare riguardo alla individuazione del\nCCNL di riferimento in quanto “strettamente connesso con l’attività\noggetto dell’appalto” (art. 30). Coerentemente le Parti si impegnano a dare\nattuazione all’Avviso comune 21.4.15 con la costituzione dell’Osservatorio\nparitetico nazionale dei Servizi di gestione dei rifiuti, cui la Presidenza\ndell’ANCI ha già dato la sua adesione. Nel contempo confermano la propria\ndisponibilità a partecipare al Tavolo di confronto sulle problematiche tipiche\ndel mercato dei servizi ambientali, che la Presidenza dell’ANCI si è\nimpegnata a realizzare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono, infine, che l’integrale applicazione del presente\nCCNL, sia nella parte normativa che in quella economica, ivi comprese le\nregolari contribuzioni ai fondi PREVIAMBIENTE e FASDA, nonché al costituendo\nFondo di solidarietà bilaterale, costituisce requisito imprescindibile ai\nsensi dell’art. 1, commi 1175) e 1176), legge n. 296\u002F06, per usufruire dei\nbenefici contributivi e delle agevolazioni di qualsiasi natura e da ultimo, in\nparticolare, dei benefici di legge per nuove assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo I - SISTEMA INFORMATIVO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>- ASSETTI CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>regionale o territoriale, aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello di relazioni sindacali delineato dal presente contratto recepisce\ne attua i contenuti degli Accordi interconfederali, con particolare riguardo\nagli assetti contrattuali, al sistema di rappresentanza dei lavoratori, alla\nvalidazione degli accordi di 2° livello, alle RSU; come previsto dall’AI\n28.6.11, integrato dall’Accordo 21.9.11 e, da ultimo, dall’AI 10.1.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i\nlavoratori addetti al settore dell’Igiene ambientale, è finalizzato a\nfavorire: le trasformazioni del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle\nopportunità offerte dal mercato; il mantenimento della integrità del ciclo\ndei rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i\nlavoratori impiegati in tale ciclo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla autonomia collettiva delle Parti è riconosciuta una funzione primaria\nnella regolamentazione del rapporto di lavoro, nonché ai fini dello sviluppo\ndel sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti\ndiversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane\nimpiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività\ndelle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte\nresponsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che\n- al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello\nconoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di\ncriticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche\nsuscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore\ncon l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri\nal fine di esaminare le problematiche connesse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche\ndelle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici\nlocali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla adozione e allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla\ntutela dell’ambiente e ai sistemi di smaltimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo\na quella del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla generale evoluzione dei livelli occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla\ndurata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione\nqualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di\nindividuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione e il\nmiglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>-alla applicazione del D.lgs. n. 50\u002F16 e s.m.i. in materia di determinazione\ndei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla applicazione del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. in materia di salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello regionale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti\nstipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per\nl’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli\nambiti di propria pertinenza, allo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione\ndelle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai\nprovvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale per la tutela\ndell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle\npolitiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche\nsocietaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta e\u002Fo al\nContratto dei servizi adottati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e\u002Fo la\nriqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla\nRegione e dall’Ente locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare le problematiche relative alla applicazione del D.lgs. n. 81\u002F08\ne s.m.i. e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate\niniziative delle ASL in materia di controllo e prevenzione malattie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di\ncarattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà\nterritoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi\n(es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei\nservizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e\u002Fo\nriqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della\nregione e\u002Fo degli enti locali, a sostegno delle innovazioni\ntecnico-organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo\ndel personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con periodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva\no consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della RSU\ncongiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento economico e produttivo della impresa con riferimento alle\nprospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai\nrisultati di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i programmi degli appalti e affidamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con\nriguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali\ne al numero dei lavoratori da queste interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la situazione del personale maschile e femminile ai sensi della legge\n10.4.91, n. 125 e s.m. in tema di pari opportunità occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di\nmisure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,\nfermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9,\nlegge 20.5.70 n. 300, nonché quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i programmi di informazione\u002Fformazione in materia di salute e sicurezza\ndel lavoro dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n(RLSSA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente\ndi lavoro e della prevenzione\u002Fprotezione dai rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i programmi relativi alla eventuale applicazione dei sistemi di gestione\nintegrati e di certificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la gestione degli eventuali fattori di rischio, in attuazione degli\nindirizzi fissati dai piani sanitari regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a\ntempo determinato, di cui all’art. 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, di cui\nall’art. 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 38, lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di\nspecifica richiesta di una delle Parti, nel corso di appositi incontri fra le\nimprese e la RSU congiuntamente alle strutture territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame\npreventivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le linee generali di evoluzione della organizzazione aziendale, con\nriferimento alle politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte\na un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti alla\nattivazione di nuovi servizi e\u002Fo segmenti di mercato - le quali producano\neffetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i programmi operativi definiti dalla azienda, derivanti dallo standard dei\nservizi, anche ai fini della attuazione della Carta e\u002Fo del Contratto dei\nServizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e\naddestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai\nprovvedimenti della Regione e dell’Ente locale con particolare riguardo alla\ninstaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato, nonché alla introduzione\ndi innovazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i risultati dell’attività formativa dell’anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contratti di appalto e di affidamento in scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni\ntecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali\nstipulanti, ai sensi dell’art. 15, comma 19);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orario giornaliero di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di attuazione dell’orario multi-periodale per i segmenti\nproduttivi interessati, ai sensi dell’art. 18, comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di attuazione dell’orario normale in regime di attività\nlavorativa flessibile, di cui all’art. 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario, ai sensi\ndell’art. 20, comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla Banca delle\nore, ai sensi dell’art. 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli elementi di cui all’art. 34, comma 2), in materia di\nreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 38, lett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Informativa per le Imprese e Società di particolare rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dalla loro forma giuridica, le Imprese e le Società di\nparticolare rilevanza nell’ambito del settore, che gestiscono servizi\nambientali in più Comuni, qualora procedano ad aggregazioni e\u002Fo\nriorganizzazioni territoriali, ne daranno informativa alle OO.SS. nazionali\nstipulanti nel corso di specifici incontri preventivi cui prenderanno parte\nanche le RSU congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle\nOO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle predette OO.SS. nazionali, le Imprese e le Società di cui\nal precedente capoverso, nel corso di specifico incontro annuale, forniranno\ninformativa sul loro andamento economico e produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto\u002Faffidamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto in materia di appalti\u002Faffidamenti dalla\nprecedente lett. C), la procedura e gli adempimenti di cui all’art. 6 del\npresente CCNL sono parte integrante, a tutti gli effetti, del sistema\ncontrattuale di relazioni industriali. Le imprese cessanti e subentranti, la\nRSU e le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti e\nfirmatarie sono tenute ad attenervisi, nell’ambito dei rispettivi ruoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - La contrattazione di 1° e 2° livello.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza\ncon gli obiettivi di competitività delle imprese, di economicità ed\nefficienza dei servizi forniti e tutela del lavoro, e in applicazione di quanto\nstabilito dagli AA.II. 28.6.11, 21.9.11 e 10.1.14, nonché dall’art. 60 del\npresente CCNL, convengono che il sistema contrattuale è costituito da 2\nlivelli di contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)la contrattazione di 1° livello che si realizza nel CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)la contrattazione aziendale di 2° livello correlata alla produttività e\nquella delegata di cui alle lett. C) e D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) LA CONTRATTAZIONE DI 1° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL definisce le condizioni generali di lavoro, ivi compreso il\ntrattamento economico e normativo minimo comune, a livello nazionale, per tutti\ni lavoratori del settore e individua altresì ambiti, modalità e tempi della\ncontrattazione aziendale di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella\neconomica ed è efficace ed esigibile per tutte le imprese che lo applicano,\nper l’insieme dei loro dipendenti, nonché per le Associazioni sindacali\nstipulanti, per quelle firmatarie, per quelle che lo abbiano formalmente\naccettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese, i dipendenti, le Associazioni sindacali di cui sopra sono\nimpegnati a darvi piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto\nallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini semestrali di disdetta del CCNL in scadenza, le\nproposte per il rinnovo contrattuale sono presentate in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di\nrinnovo la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e\ncomunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non\nassumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente\ncapoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione\ndell’azione messa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di maggio del 3° anno di vigenza del CCNL le Parti procedono\nalla verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione preventivata in fase\ndi rinnovo e quella realmente osservata nei 3 anni precedenti, vale a dire nei\nprimi 2 anni del triennio in corso e nell’ultimo del triennio precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rinnovo del CCNL sia definito in data successiva alla sua\nscadenza, ai lavoratori dipendenti in forza all’azienda - esclusi i\ndipendenti in aspettativa non retribuita - verrà riconosciuto un compenso\nmensile comprensivo della incidenza sugli istituti contrattuali e legali,\ndenominato Elemento di Copertura Economica (ECE), di importo pari ad € 13,00\nal liv. 3A), con riguardo al rapporto di lavoro a tempo pieno, da parametrare\nper le altre posizioni inquadramentali e da riconoscere al personale con\ncontratto di lavoro a tempo parziale, in proporzione percentuale alla ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ECE costituisce integrale copertura economica per il periodo massimo dei\nprimi 6 mesi del nuovo triennio contrattuale, oltre il quale tale elemento non\nè più corrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’Accordo di rinnovo sia stipulato entro i primi 6 mesi\ndel nuovo triennio contrattuale, l’ECE cessa di essere erogato dalla data\nstabilita dall’Accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contro, qualora il CCNL sia rinnovato dopo il predetto periodo di 6\nmesi, la copertura economica del periodo successivo, non essendo più\nassicurata dall’ECE, è stabilita dalle Parti nell’Accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto al presente comma 6) non trova applicazione qualora non\nsiano rispettati i tempi e le procedure di cui ai precedenti commi 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: GLI ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale di 2° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)si esercita in attuazione delle specifiche deleghe e secondo le modalità\npreviste dal CCNL o dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)definisce i vari compensi comunque correlati agli incrementi di\nproduttività, efficienza, qualità, redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti titolari della contrattazione collettiva aziendale di cui alle\nsuccessive lett. C) e D) sono l’impresa e la RSU, congiuntamente alle\nstrutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, sia per le parti economiche che per quelle\nnormative, approvati dalla maggioranza dei componenti la RSU, sono efficaci ed\nesigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni\nsindacali operanti all’interno della azienda, le quali siano espressione\ndelle Confederazioni sindacali firmatarie dell’AI 28.6.11, del Protocollo\nd’intesa 31.5.13 e dell’AI 10.1.14, o che comunque abbiano formalmente\naccettato il presente CCNL e\u002Fo tali Accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione\ncontrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli\nspecifici contesti produttivi. A tal fine detti contratti possono definire,\nanche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle\nregolamentazioni contenute nel CCNL, nei limiti e con le procedure previsti da\nquest’ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE CORRELATA ALLA PRODUTTIVITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali correlati alla produttività hanno durata\ntriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini di disdetta dell’accordo collettivo aziendale in\nscadenza, le proposte per il rinnovo sono presentate alla azienda in tempo\nutile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza\nstessa, fermo restando quanto previsto al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di\nrinnovo la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 2 mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per\nun periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative\nunilaterali, né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente\ncapoverso la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione\ndell’azione messa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattative per la definizione e il rinnovo dell’accordo collettivo\naziendale correlato alla produttività si svolgono nel rispetto dei cicli\nnegoziali, avuto comunque riguardo ai tempi di approvazione dei bilanci\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale correlata alla produttività persegue\nl’obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività,\ndi qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza\norganizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della\ncompetitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei più\nfavorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di\nlegge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è\nvariabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi concordati fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura di informazione e verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione di 2° livello correlata alla produttività per\nil miglioramento della capacità competitiva della impresa le competenti parti\naziendali valuteranno, in appositi incontri, le condizioni della impresa e del\nlavoro, tenendo conto delle condizioni di redditività e dell’andamento e\ndelle prospettive di sviluppo anche occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliranno altresì criteri e strumenti per l’acquisizione dei\npredetti elementi conoscitivi, nonché modalità e tempistica per le verifiche\ndello stato di attuazione dei programmi, finalizzati al raggiungimento degli\nobiettivi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio\ndi risultato correlato agli incrementi di cui al comma 5) sono definiti dalle\nparti aziendali in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra,\nassicurando la trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle\nverifiche e l’adeguatezza dei processi di informazione e consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva (EGR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale\ndi 2° livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato\ndipendenti da aziende prive di contrattazione di 2° livello, a partire dal\n2013 si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non\npercepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti\neconomici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a\ncaratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa\na marzo di ogni anno l’importo annuo ‘pro capite’ di € 150,00 a titolo\ndi EGR, in proporzione ai mesi in forza alla azienda nell’anno solare\nprecedente; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata\ncorresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti\ncompetenti e\u002Fo di integrazione retributiva a carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi\nnel corso dell’anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per\nil vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali,\nassimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione,\nspetta, unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla\nprecedente lett. a), ricorrendone le condizioni nonché, per l’anno solare in\ncorso, i ratei mensili dell’importo annuo ‘pro capite’ di € 150,00 a\ntitolo di EGR in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono\nconsiderati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della\nretribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e\u002Fo di\nintegrazione retributiva a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lett. a) e b) del\npresente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono\ncomputate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure degli importi individuali di cui al comma 8), lett. a) e b) del\npresente articolo sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto\ndall’art. 46, lett. C), rispettivamente ai commi 2) e 4), in relazione agli\neventi di malattia intervenuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell’anno solare precedente, per quanto attiene alla fattispecie di cui\nal predetto comma 8), lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell’anno solare in corso, per quanto riguarda la fattispecie di cui al\npredetto comma 8), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al presente comma con contratto di lavoro a tempo\nparziale l’EGR è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’EGR, corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai\nfini di alcun istituto contrattuale o legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di 2° livello comprendono\nfino a concorrenza l’importo corrisposto a titolo di EGR di cui al precedente\ncomma 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELEGATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di accordo tra le competenti parti aziendali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) nell’ambito del sistema degli orari definito dal CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la definizione di nastri giornalieri di lavoro anche differenziati, ai\nsensi dell’art. 17, comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-soluzioni integrative\u002Fmodificative in materia di orario di lavoro\nmultiperiodale, ai sensi dell’art. 18, comma 9);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-soluzioni integrative\u002Fmodificative in materia di orario flessibile per\nparticolari categorie di personale, ai sensi dell’art. 19, comma 9);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’individuazione di attività lavorative discontinue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il superamento del monte ore annuo individuale di lavoro straordinario, ai\nsensi dell’art. 20, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’attuazione per i turni con inizio dalle 4 del mattino ai sensi\ndell’art. 20, comma 12);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la programmazione del periodo feriale, ai sensi dell’art. 23, comma\n4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di fruizione in deroga del riposo settimanale, a sensi\ndell’art. 25, comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’integrale disciplina della Banca delle ore, di cui all’art. 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diverse modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità\nrelativamente alle clausole elastiche, nonché un ampliamento delle ore di\nlavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi\ndell’art. 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali\nconsecutivi, ai sensi dell’art. 35, comma 10);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la fornitura degli indumenti di lavoro ai sensi dell’art. 66, lett.\nD);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive\ndiverse nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le residue materie delegate dal CCNL o dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati\ndal CCNL o dagli Accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) COESIONE DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nazionali si danno reciprocamente atto della necessità che i\ncomportamenti delle parti aziendali, nelle varie modalità di interlocuzione,\nsiano coerenti con il sistema di relazioni industriali delineato dal CCNL con\nriguardo alle materie oggetto rispettivamente di informativa, di esame\ncongiunto, di contrattazione, al fine di collaborare responsabilmente,\nnell’ambito dei rispettivi ruoli, alla tenuta della stabilità\neconomico-finanziaria delle imprese e dei relativi livelli occupazionali,\nall’efficientamento produttivo e della qualità del servizio, nonché alla\ntutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’obiettivo di assicurare la coesione del sistema di relazioni\nindustriali le parti nazionali ribadiscono altresì il loro fattivo impegno,\nanche congiunto, nel favorire, ove necessario, il ripristino della normale\ninterlocuzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in sede aziendale il protrarsi di una vertenza collettiva o di una\nsituazione di crisi, anche relazionale, metta a rischio la stabilità\neconomico-finanziaria della impresa associata e\u002Fo dei relativi livelli\noccupazionali e\u002Fo l’ordinario svolgimento dei servizi, le parti aziendali\npossono, anche separatamente, darne tempestiva informazione alle rispettive\nparti nazionali, richiedendone per iscritto l’intervento al fine di pervenire\nal superamento della criticità in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale premessa, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta\nscritta di intervento, si terrà un incontro convocato dalla Associazione\ndatoriale, a cui parteciperanno, oltre alle OO.SS. nazionali, anche le parti\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seguente procedura si intenderà esaurita entro i 15 giorni successivi al\nprimo incontro, salvo proroghe concordate per iscritto tra le parti\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità del servizio, per effetto della\nattivazione della presente procedura fino alla sua conclusione, i lavoratori\niscritti non possono adire l’autorità giudiziaria, qualora la controversia\nriguardi l’applicazione e\u002Fo l’interpretazione di norme che regolano il\nrapporto di lavoro; le OO.SS. non possono proclamare agitazioni di qualunque\ntipo; l’azienda non darà attuazione alle questioni oggetto della\ncontroversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal giorno seguente la conclusione della presente procedura cessa\ndi trovare applicazione quanto previsto dal precedente comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano stipulati accordi interconfederali o siano emanate\ndisposizioni di legge che modifichino e\u002Fo integrino quanto disciplinato dal\npresente articolo, le parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi\ntempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Ambito di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da Imprese\ne Società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi\nambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel Servizio di gestione\nintegrata dei rifiuti urbani, vale a dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei\nrifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio\ncassonetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti\nsolidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle\nacque con o senza recupero energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)impianti di produzione di calore ed energia elettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di\nofficina\u002Fmanutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie\ne complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione;\ndiserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni;\ndeaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione\nstrade\u002Fsegnaletica\u002F semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione\npubblica; impianti sportivi; piscine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 50\u002F16 e s.m.i., ai fini della\npartecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono\ndeterminati e aggiornati periodicamente dal Ministro del Lavoro, mediante\napposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Assunzione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale viene effettuata dalla Azienda in conformità\nalle norme contrattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni\ndel D.lgs. 30.6.03 n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>L’effettuazione delle visite mediche è disciplinata dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le\npredette visite mediche attestino l’inidoneità del lavoratore alle\nspecifiche mansioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale sono\nspecificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) data d’inizio del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) qualifica e livello assegnati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) trattamento economico iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durata dell’eventuale periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dalla\nAzienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziario e quello dei\ncarichi pendenti non anteriore a 3 mesi, nel rispetto della normativa vigente e\ndella legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti\ndi lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione, ai fini\napplicativi di cui all’art. 10, comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare, oltre alla propria residenza, il\ndomicilio e\u002Fo la dimora, nonché il recapito telefonico, notificandone\ntempestivamente alla azienda ogni successiva variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in\nservizio può essere soggetto a un periodo di prova di durata non superiore\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 90 giorni calendariali se inquadrato dal liv. J) al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 180 giorni calendariali se inquadrato dal liv. 6) al liv. Q)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante tale periodo sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del\npresente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\navere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due Parti, e\nnon fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, né della relativa\nindennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialtxt\">\u003Cp>Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione\ndi recesso da parte della azienda, l’assunzione del lavoratore diviene\ndefinitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno\ndella assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una\ncopia del presente CCNL, nonché la scheda informativa e la domanda di adesione\na PREVIAMBIENTE e la scheda informativa del Fondo FASDA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il periodo di\nprova è sospeso per un periodo non superiore a 180 giorni calendariali\nconteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite il rapporto di lavoro\nè risolto ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova è sospeso sino alla\ndata di guarigione clinica, attestata dall'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a\nquella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del livello nel\nquale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano,\ninoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali\nindennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni\nin qualunque tempo è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il\nsolo periodo di effettivo lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da\nparte della azienda è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per\nmetà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la\nseconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità,\nferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per\ndimissioni, sia per recesso da parte della azienda, le frazioni di mese pari o\nsuperiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero,\ntrascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella\nfattispecie di cui all’art. 6; coloro che l’abbiano già superato presso la\nstessa azienda per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti la nuova, ultima\nassunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale\nera applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della durata del periodo di prova, non si computa il giorno\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Avvicendamento di imprese nella gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell’appalto\u002Faffidamento di servizi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18.4.16 n. 50 e s.m.i., in caso\ndi avvicendamento nella gestione dell’appalto\u002Faffidamento di servizi, di cui\nal precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per\nobbligo stabilito dal capitolato, le stesse sono tenute ad attenersi alla\nprocedura e agli adempimenti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo, di cui la Premessa è parte integrante,\ntrova applicazione in termini di reciprocità esclusivamente tra le imprese che\napplicano il presente CCNL e tra queste e le imprese che applicano il CCNL\nUTILITALIA (già FEDERAMBIENTE).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa si applica altresì anche nel caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in cui l’impresa cessante si riaggiudichi senza soluzione di continuità\nla gestione dell’appalto\u002Faffidamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di scadenza o cessazione dell’appalto\u002Faffidamento gestito da una\nSocietà, anche consortile, subentrata a una Associazione Temporanea di\nImprese, aggiudicataria dell’appalto\u002Faffidamento, a termini delle vigenti\nnorme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di internalizzazione di servizi di cui all’art. 3, comma 1), in\nappalto\u002Faffidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto di appalto\u002Faffidamento, ovvero in caso di revoca\ndella gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e\nil personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo\nspecifico appalto\u002Faffidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le Parti, a\ntermini dell’art. 3, legge 15.7.66 n. 604, con la corresponsione di quanto\ndovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga all’art. 75 del vigente CCNL, il preavviso è di 15 giorni\ncalendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di\nappalto\u002Faffidamento in essere, ovvero rispetto alla data di cessazione\nanticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data\ndi notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il\npreavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa subentrante assume ‘ex novo’, con passaggio diretto, dal\ngiorno iniziale della nuova gestione in appalto\u002Faffidamento previsto dal bando\ndi gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto\nin via ordinaria o prevalente allo specifico appalto\u002Faffidamento, il quale,\nalla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso\nl’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio\ndella nuova gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel personale assunto dalla impresa subentrante a termini del precedente\ncapoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi\ndell’art. 31, legge n. 300\u002F70, quello di cui all’art. 60, lett. C) del\nvigente CCNL, quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per\n“gravi motivi familiari” di cui all’art. 4, legge n. 53\u002F00 e agli artt. 2\ne 3, DM n. 278\u002F00, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone\naffette da dipendenze di cui al DPR n. 309\u002F90, quello fruitore di congedo\nstraordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui\nall’art. 42, comma 5), D.lgs. n. 151\u002F01, quello fruitore di congedo parentale\nper cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36, D.lgs.\nn. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini delle predette assunzioni sono utili le eventuali variazioni\ndell’organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni\nprecedenti l’inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l’impresa\ncessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale\nperiodo con personale assunto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal 2° capoverso del presente comma, nella\nipotesi in cui, nell’ultimo giorno della gestione della impresa cessante,\nsiano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal 1°\ncapoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del\nrelativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato\ncontinuerà provvisoriamente alle dipendenze della impresa cessante e lo stesso\nverrà formalmente assunto dalla impresa subentrante a partire dal giorno in\ncui sia venuta meno la causa sospensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il personale di cui al 1° capoverso del presente comma, con\nrapporto di lavoro a tempo pieno, dalla impresa cessante sia stato addetto in\nvia ordinaria o prevalente a più appalti\u002Faffidamenti con specifica imputazione\nper ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale\norario settimanale di lavoro, lo stesso personale sarà assunto ‘ex novo’\ndalla impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale\nrelativa agli specifici appalti\u002Faffidamenti nei quali essa sia effettivamente\nsubentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso l’impresa subentrante e\u002Fo quella cessante proporranno al\nlavoratore interessato, ognuna per la parte di propria competenza, la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; fatte\nsalve le diverse intese che potranno intercorrere tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale presupposto, qualora il totale delle ore di lavoro del lavoratore\nrisulti, alle dipendenze della impresa subentrante e\u002Fo della impresa cessante,\ninferiore al 50% del normale orario settimanale di lavoro, il contratto di\nlavoro stipulato a tempo parziale terrà conto della eccezione prevista\ndall’art. 10, comma 5) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto\ndei principi di trasparenza e leale concorrenza, l’impresa cessante trasmette\nal committente a mezzo raccomandata a\u002Fr o PEC, eventualmente anticipata anche a\nmezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo\nindeterminato di cui al comma 2), 1° capoverso; vale a dire: elenco nominativo\ndei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e\nrelativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e\u002Fo\nqualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;\nanzianità nella posizione parametrale B); ente previdenziale di appartenenza;\nnonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni\ncalendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pari tempo l’impresa cessante trasmette alla RSU, congiuntamente alle\nstrutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, l’elenco\nnominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a\ntempo parziale e relativa misura percentuale, con l’indicazione del relativo\nlivello di inquadramento, delle mansioni e\u002Fo qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di\nrevoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4), l’azienda\ncessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi\nsuccessivi alla data di notifica della revoca stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 240° giorno precedente l’inizio della nuova gestione in\nappalto\u002Faffidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di\nappalto\u002Faffidamento, ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della\ngestione del servizio, l’impresa cessante non dà luogo a promozioni al\nlivello superiore o a trattamenti equivalenti, né a passaggi alla posizione\nparametrale A), sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 15\ndel vigente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di\nqualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e\u002Fo le posizioni di\nlavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma\n3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l’assunzione ‘ex\nnovo’ del personale individuato a termini del comma 2), l’impresa\nsubentrante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica,\ndella aggiudicazione ufficiale della gestione dell’appalto\u002Faffidamento alla\nimpresa cessante e alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al\ncomma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)richiede formalmente alla impresa cessante, che è tenuta al conseguente\nadempimento, nonché al committente l’elenco nominativo dei dipendenti\ninteressati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa\nmisura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e\u002Fo qualifiche,\nanzianità nella posizione parametrale B), accordi collettivi aziendali di\ncontenuto economico etc., a mezzo lettera raccomandata a\u002Fr o PEC, eventualmente\nanticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà\ncomunicazione alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma\n4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della\ndocumentazione di cui alla precedente lett. b) promuove incontri con le\nrappresentanze e le strutture sindacali di cui al comma 4) al fine di\nperfezionare la procedura per l’assunzione del personale. In tale ambito\nl’impresa subentrante informa le predette OO.SS. dei riflessi determinati\ndalle eventuali modificazioni delle clausole del nuovo contratto di servizio\novvero dalle eventuali modificazioni della organizzazione\u002F erogazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai predetti incontri partecipa anche l’impresa cessante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A completamento degli adempimenti stabiliti dal precedente comma 7), lett.\nb), l’impresa cessante consegna alla impresa subentrante, oltre alla\ndocumentazione di cui alla predetta lett. b), anche quella concernente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.99 n. 68 e\ns.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni\ndi idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l’inizio della\nnuova gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul\nlavoro, ai fini dell’art. 46, lett. B) comma 6), delle lett. D) e G) del\nvigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di\nlegge e del vigente CCNL, comprese quelle relative alla informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le iniziative di formazione e\u002Fo addestramento, ivi comprese quelle relative\nagli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante stipulati,\nnonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di\ncui alla art. 2, lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, e al Decreto del Ministero\ndel Lavoro 10.10.05;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’iscrizione dei singoli lavoratori dipendenti al Fondo di previdenza\ncomplementare PREVIAMBIENTE e al Fondo integrativo di assistenza sanitaria\nFASDA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lettera di comunicazione dei componenti la RSU e dei RLSSA in carica, di\ncui all’art. 60, lett. A), comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2), assunto ‘ex\nnovo’ dalla azienda subentrante nella gestione dell’appalto\u002F affidamento,\nè regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con\nriconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e\ndella anzianità di servizio determinata dall’effettivo periodo di lavoro\nprestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti\ni CCNL dei Servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei\nrifiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella\nposizione parametrale B), ai fini del passaggio alla posizione parametrale A)\nnel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese\napplicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo\nintegrato dei rifiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale\nneo-assunto di cui al comma 2), si dispone quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel contesto degli incontri di cui al comma 7), lett. c), le parti\naziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e\u002Fo trattamenti\ndirettamente determinati dalla effettuazione di specifiche prestazioni o\nturnazioni di lavoro, previsti dal vigente CCNL o da accordi collettivi\ninerenti l’organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l’azienda\nuscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i compensi e\u002Fo i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale\ncorrelata alla produttività in vigore presso l’azienda uscente cessano di\nessere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall’art. 2, lett.\nC) del vigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in\nviolazione di quanto disposto dal comma 6) del presente articolo cessano di\nessere riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale differenza retributiva individuale determinata dalla\nattribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto\ndall’art. 15 del vigente CCNL sarà assorbita fino a concorrenza in\noccasione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di ogni passaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione\nparametrale A) del medesimo livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di ogni passaggio di livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di 2°\nlivello di cui all’art. 2, lett. B) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lett. c) del precedente\ncapoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con\nla RSU, congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori\nai sensi dell'art. 6, legge 26.2.82 n. 54 e dell'art. 6, legge 29.12.90 n. 407,\nnonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo PREVIAMBIENTE mantengono la loro\nvalidità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell’azienda\nsubentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente\nopzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8.8.91 n. 274.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di\nappalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio a una impresa che non\napplicava alcun CCNL dei Servizi ambientali specifici del settore del ciclo\nintegrato dei rifiuti, l’impresa subentrante si incontrerà con la RSA,\ncongiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle\nOO.SS. stipulanti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia\noccupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del\nriconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli\nistituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni ‘ex novo’\ncomunque regolate integralmente dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al presente articolo è parte integrante, a tutti gli\neffetti, del sistema di relazioni industriali contrattuale e impegna alla sua\nosservanza, nei rispettivi ruoli, le imprese cessanti e subentranti e la RSU e\nle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti e\nfirmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a segnalare\ntempestivamente alle parti nazionali stipulanti eventuali inadempimenti\nrispetto a quanto stabilito dalla procedura in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale già impiegato in un appalto al 6.3.15 e in forza nel\nsettore anche al 6.12.16, il cui rapporto di lavoro in regime di appalto è\nsoggetto a cessazione e assunzione ‘ex novo’ ai sensi dell'art. 6 del\npresente CCNL a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, trova\napplicazione, quale trattamento complessivamente di miglior favore nella\nipotesi di licenziamento individuale, il regime sanzionatorio di cui all’art.\n18, legge n. 300\u002F70 (nel testo modificato dall’art. 1, comma 42, legge n.\n92\u002F12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di miglior favore convenuto con la presente clausola decorre\ndal 6.12.16 e ha efficacia per la vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di quanto previsto nel presente art. 6 relativamente alla\ndecorrenza del periodo di 240 giorni precedenti “l’inizio della nuova\ngestione” ai fini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della individuazione del personale avente diritto alla assunzione come\nprevisto dal comma 2), ivi comprese le sostituzioni dell’organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle promozioni o del riconoscimento di trattamenti o compensi di\nqualunque natura, di cui al comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della comunicazione recante le eventuali variazioni di mansioni determinate\nda sopraggiunte limitazioni di idoneità, di cui al comma 8),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti stipulanti confermano che con la locuzione “inizio della nuova\ngestione”, ricorrente nell’art. 6, si è inteso individuare il 1° giorno\ndi effettivo inizio della attività da parte della impresa subentrante,\nindipendentemente da eventuali proroghe, slittamenti, ritardi della data di\navvio della nuova gestione inizialmente prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni congiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’art. 7, comma 4 bis), DL 31.12.07 n. 248, convertito in legge 28.2.08 n.\n31, stabilisce la non applicabilità dell’art. 24, legge n. 223\u002F91 alla\nfattispecie, regolata dal presente articolo, relativa all’avvicendamento di\nimprese nel medesimo appalto con correlata assunzione da parte della impresa\nsubentrante del personale ivi impiegato, secondo i criteri di cui al comma 2)\ndel presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti confermano l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei\nconfronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore\nregolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di\ncui alla lettera circ. n. 77\u002F01 del 6.8.01, prot. n. 1308\u002FM35, agli Assessorati\nterritoriali e alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine alla\napplicazione della legge 12.3.99 n. 68, nel senso di non considerare aggiuntiva\nl’occupazione derivante dal subentro negli appalti ai fini della predetta\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Ristrutturazione\u002Friorganizzazione dei servizi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e modificazioni del contratto di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli adempimenti stabiliti dal contratto di servizio o a\nsopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità, prestazioni del\nservizio stesso che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, l’impresa\nche subentra ovvero è confermata nella gestione dell’appalto si incontrerà,\nimmediatamente dopo aver assunto o confermato i lavoratori a termini\ndell’art. 6 del presente CCNL, con la RSU, congiuntamente alle strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per la\nricerca di soluzioni atte a garantire il mantenimento dei livelli predetti,\nfacendo ricorso ai possibili strumenti resi disponibili dal presente CCNL o\ndalle leggi vigenti. Per analoga ricerca di soluzioni l’azienda convocherà\ntempestivamente le predette rappresentanze anche nel caso di innovazioni di\ncarattere tecnologico, di riorganizzazione\u002Fristrutturazione di servizi,\nreparti, etc. che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Esternalizzazione dei servizi ambientali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’art.\n3, comma 1) del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla Norma\ntransitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per\nl’ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione\nall’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1), D.lgs.\nn. 152\u002F06; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)selezione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più\nvantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte\ntenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle\nemanate nei decreti attuativi dell’art. 23, comma 16), D.lgs. n. 50\u002F16,\nnonché in conformità a quanto previsto anche dall’art. 26, D.lgs. n. 81\u002F08\ne s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali\nappaltati, acquisizione, da parte delle imprese appaltatrici, della\ndocumentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di\nlavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza\ndel lavoro, nonché in materia di legge n. 68\u002F99, D.lgs. n. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)obbligo per le imprese appaltatrici di applicare integralmente ai propri\ndipendenti il presente CCNL, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.\n50\u002F16 e s.m.i., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione,\nl’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave\ninadempimento degli obblighi previsti dalle lett. c) e d) per accertate gravi\ninfrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante\ndai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per\ngravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di\ncontributi previdenziali e assistenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)richiesta e accertamento del rispetto degli standard di qualità\nambientale-sociale previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)garanzia del rispetto delle normative vigenti in materia di\nresponsabilità solidale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1) comporti il passaggio alla\nSocietà appaltatrice di personale della Società committente, allo stesso\ncontinuerà ad essere applicato il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al comma 1) l’impresa è tenuta a dare\npreventiva informazione scritta alla RSU congiuntamente alle strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, in merito alle condizioni\ngenerali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata\ndella gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale coinvolgimento dei\nlavoratori in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 3 giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione\nscritta, la RSU, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico\nincontro, che sarà fissato dalla impresa entro i 7 giorni calendariali\nsuccessivi al ricevimento della richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 20 giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente\nprocedura si intende comunque esaurita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell’arco di vigenza del CCNL,\nuna azione di monitoraggio della applicazione del presente articolo, i cui\nesiti saranno oggetto di esame tra le Parti in sede di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Cessione, trasformazione, fusione, trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e cessazione dell’azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano la\nrisoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti nei\nconfronti della nuova azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento di azienda è disciplinato dalle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento o\ncessazione di attività della azienda al lavoratore spettano l’indennità\nsostitutiva di preavviso e il TFR secondo le vigenti norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo III - FORME DEL CONTRATTO LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Capitolo disciplina le forme del rapporto di lavoro utilizzabili\nnel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 19.5.17 sono in vigore gli articoli seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme\ndel presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate\nsecondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. Nel caso in\ncui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro,\ndeve produrre copia delle relative lettere di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a\ntermine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto e dalle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a\ntermine, nonché del presente CCNL, per quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione\ndella durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale\ndell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno,\nfermo restando quanto stabilito ai successivi commi 8) e ss.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato\nanche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate\nper il restante personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione l’azienda fissa la durata della prestazione a\ntempo parziale che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a\ntempo pieno, con eccezione del caso in cui il lavoratore abbia in corso altri\nrapporti di lavoro la cui misura sia superiore al predetto 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale\ncon rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al comma\n3) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati\nsu fasce orarie prestabilite. Tale articolazione dell’orario non configura\nfattispecie di modalità elastica di cui ai successivi commi 8) e ss.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere pattuite per iscritto\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata, rispetto a quanto stabilito ai commi 3) e 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione da parte dell’azienda delle modalità elastiche di cui ai\ncommi 8) e ss. è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e\nmotivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o\nsostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono\nsuperare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore ‘pro\ncapite’ pari al 50% della prestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le\nmodalità di cui ai commi 8) e ss. richiede il consenso del lavoratore,\nformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla\nlettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, assistito, salvo\nrinuncia, da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o\nconferisce mandato secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non\nintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione\ndi provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonché\nla modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi\n8) e ss., deve essere comunicata da parte della azienda al lavoratore con un\npreavviso di almeno 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della\nmodifica disposte dalla azienda ai sensi dei commi 8) e ss., al di fuori degli\norari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a\ntempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno\na tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la\ncorresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell’art. 29 del\nvigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo della\nincidenza sugli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto della adozione delle clausole elastiche, la variazione\ndella prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore a causa\ndelle ragioni di seguito specificate, il lavoratore ha facoltà di disdettare\novvero di richiedere la modifica di tali clausole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette ragioni sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali, intendendosi\nper tali patologie oncologiche, nonché gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali risulti una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una Commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente\ncompetente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice\nnonché, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona\nconvivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di\ngravità ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104, che abbia\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita o comunque in caso di richiesta del lavoratore o della\nlavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio\nconvivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge n. 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) in quanto lavoratore studente che stia fruendo dei benefici di cui\nall’art. 45, lett. A) del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disdetta, ovvero la richiesta di modifica della clausola elastica, a\ntermini del precedente comma, corredate di idonea documentazione comprovante i\nrelativi motivi, sono inoltrate per iscritto dal lavoratore all’azienda non\nprima di 60 giorni calendariali successivi alla data di stipula della clausola\nelastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verificata tale documentazione, l’azienda comunica per iscritto al\ndipendente l’efficacia della modifica o della disdetta, che ha effetto a\npartire da 15° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della\nrelativa domanda da parte dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i motivi documentati di cui alle lett. a) e b) di cui al comma\nprecedente evidenzino situazioni individuali di particolare gravità e urgenza,\nl’azienda non terrà conto della tempistica di cui al presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto relativo alla\nulteriore adozione della clausola elastica tra le aziende e i lavoratori che\nprecedentemente abbiano revocato il consenso al loro utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente, con riguardo al rapporto di lavoro a tempo\nparziale concordato individualmente, è facoltà della Azienda richiedere\nprestazioni di lavoro supplementare, anche in relazione alle giornate, alle\nsettimane o ai mesi, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del\nservizio, quali quelle connesse a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a\n180 giorni calendariali consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la\nprestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro\nsupplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare,\nsalvo che in costanza dei motivi di cui al comma 14) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al precedente capoverso il dipendente è tenuto a produrre\nrichiesta scritta alla azienda corredata di idonea documentazione comprovante\nla sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati.\nIn caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già\ncomunicata il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima\ndella scadenza della durata in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno\nsolare, il limite massimo complessivo di ore ‘pro capite’ pari al 40% della\nprestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, le ore di\nlavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo\ndell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno\ne nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, nonché\nfino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente\nlavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista\nprestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite\nmassimo complessivo annuale di ore ‘pro capite’ di cui al comma 19), si\ndarà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi\ndell’art. 29 del vigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del\n15%, comprensivo della incidenza sugli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il\nlimite massimo complessivo annuale di ore ‘pro capite’ di cui al comma 19),\nsi darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi\ndell’art. 29 del vigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del\n30%, comprensivo della incidenza sugli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di\nprestazioni di lavoro straordinario. Tali prestazioni straordinarie possono\nessere effettuate anche in giornate non caratterizzate da normale attività\nlavorativa. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e\ncontrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di\nlavoro settimanale di cui all’art. 17, comma 1) del presente CCNL. Il monte\nore annuo di lavoro straordinario, di cui all’art. 20 comma 1) del vigente\nCCNL, è riproporzionato in funzione della ridotta durata della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare, nonché quelle straordinarie dei\nlavoratori a tempo parziale con contratto a termine non possono eccedere i\nlimiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di\nmesi di durata dello specifico contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A termini dell’art. 7, D.lgs. n. 81\u002F15, il lavoratore a tempo parziale non\ndeve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo\npieno di pari inquadramento; il lavoratore a tempo parziale ha inoltre i\nmedesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo\ntrattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle\ndisposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve\nle esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi\ndel principio di non discriminazione previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le clausole del presente contratto, compatibilmente con le\nparticolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla\ndurata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15, fatto salvo quanto\nprevisto al comma 31) del presente articolo, la trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il\nconsenso delle Parti, risultante da atto scritto, le quali possono stabilire le\ncondizioni per il ripristino del rapporto originario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno\ne viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili\nrelativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura\nproporzionale alla effettiva durata della prestazione lavorativa nei due\ndistinti periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data del passaggio da tempo parziale a tempo pieno i\nperiodi di servizio prestati a tempo parziale sono computati in misura\nproporzionale alla effettiva durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse\nmansioni o mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle\noggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno indeterminato\nè assicurato ai lavoratori a tempo parziale e indeterminato - con priorità\nper i dipendenti a tempo parziale che abbiano presentato domanda trovandosi\nnelle condizioni di cui al comma 30), 2° capoverso - occupati in attività\npresso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa\nsede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto\na quelle per le quali è prevista l’assunzione; sempreché gli interessati ne\nfacciano domanda scritta all’azienda a seguito di comunicazione scritta della\nazienda stessa in luogo accessibile ai dipendenti nei locali dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali\nsiano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la\nsospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 73 lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizione prevarrà l’anzianità di servizio\ncomplessivamente maturata, anche a seguito di avvicendamento di imprese nella\ngestione dell’appalto\u002Faffidamento, a termini dell’art. 6 del vigente CCNL.\nIn caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 8), D.lgs. n. 81\u002F15, in caso di assunzione di\npersonale a tempo parziale indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne\ntempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno,\noccupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella\nstessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti\nrispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante\ncomunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali della impresa e a\nprendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia\nla domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento\ndella stessa dovrà risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’esame delle domande pervenute a termini del 1° capoverso l’azienda\nterrà conto prioritariamente delle domande dei dipendenti secondo le seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice, nonché il caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una\npersona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma\nconnotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104,\ncon necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli\natti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13\nanni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3,\nlegge n. 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendente con figli non conviventi di età inferiore a 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore studente che stia fruendo dei benefici di cui all’art. 45,\nlett. A) del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni l’azienda terrà conto prioritariamente della\nmaggiore anzianità di servizio complessivamente maturata, anche a seguito di\navvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto\u002F affidamento, a termini\ndell’art. 6 del vigente CCNL. In caso di ulteriore parità prevarrà la\nmaggiore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una Commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente\ncompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta\ndel lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il\nprestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre\ndell’anno precedente il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato\nnella unità produttiva non può eccedere mediamente nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 20% nelle unità produttive fino a 500 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il 13% nelle unità produttive con oltre 500 dipendenti, con un minimo di\n90 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge i\nlavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto,\nrapportato al tempo pieno. A tal fine l’arrotondamento opera per le frazioni\ndi orario eccedenti la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a\nunità intere di orario a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preso atto della avvenuta abrogazione delle definizioni legislative di\nrapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, “verticale” e “misto”\noperata dal D.lgs. n. 81\u002F15, le Parti, richiamando le precedenti definizioni\nriportate nell’art. 1, comma 2), D.lgs. n. 61\u002F00, concordano, anche ai fini\ndei contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo, che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per “rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale” si intende il caso\nin cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è fissata in relazione\nall’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per “rapporto a tempo parziale di tipo verticale” si intende quello in\nrelazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per “rapporto a tempo parziale di tipo misto” si intende quello che si\nsvolge secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al comma 5) del presente articolo è fatto\nsalvo quanto stabilito nella “Norma transitoria”, punti 2) e 3) in calce\nall’art. 17, Accordo di rinnovo 6.12.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE-CEEP- CES del\n18.3.99 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato\nsono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si\ndichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di\nimpiego funzionale ad attività e servizi specifici, atta a soddisfare le\nesigenze sia aziendali che occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle\nnorme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente, e sono\neffettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale con contratto a termine può avvenire anche a\ntempo parziale, ai sensi del precedente art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata\nnon superiore a 36 mesi a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)necessità di personale derivanti dalla assunzione di ulteriori commesse\ne\u002Fo diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di\ntemporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esecuzione di una opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente\nspecializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative aventi carattere di\ntemporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica\ndiscariche, trasporti eccezionali rifiuti etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi\nindifferibili o anche indotte dalla attività di altri settori, che non sia\npossibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) esigenze cicliche anche contrattualmente previste e lavori stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) fase di avvio di nuove attività e\u002Fo di nuovi servizi, per un periodo non\nsuperiore a 250 giorni calendariali consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o\nsottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti della autorità\ngiudiziaria restrittivi della libertà personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie\nmansioni a termini del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)infermità per malattia o infortunio non sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)infortunio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) aspettativa legale e contrattuale, anche per motivi sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.lgs.\n26.3.01 n. 151;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di\ncui alla legge 18.1.92 n. 16 e s.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)sostituzione, anticipata fino a 3 mesi, sia nei casi di assenze dal lavoro\nprogrammate, sia rispetto al periodo di inizio della astensione obbligatoria ai\nsensi del D.lgs. n. 151\u002F01, al fine di assicurare l’affiancamento del\nlavoratore che si deve assentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)necessità di personale determinate da calamità o da situazioni di\nemergenza ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per le attività stagionali di cui al comma 17) del presente\narticolo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra\nlo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una\nsuccessione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari\nlivello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra\nun contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di\ntale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto\nmansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,\nnell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto disposto al 1° capoverso del presente comma, un ulteriore\ncontratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di\n12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro\ncompetente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta\nprocedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto,\nlo stesso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico\ncontratto o di una successione di contratti, il rapporto di lavoro si considera\na tempo indeterminato dalla data di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 23, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F15, possono essere assunti\ncon contratto a termine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nelle imprese fino a 30 dipendenti: fino a un massimo di 5 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle imprese che occupano da 31 a 60 dipendenti: fino a un massimo di 8\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nelle imprese che occupano da 61 a 100 dipendenti: fino a un massimo di 11\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nelle imprese che occupano oltre 100 dipendenti: fino a un massimo del 10%\ndel numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale alla unità\nsuperiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 e, comunque, con un minimo\ndi 11 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini delle delimitazioni di organico di cui sopra, i lavoratori a tempo\nparziale sono considerati in proporzione al loro orario di lavoro\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo\ndeterminato conclusi ai sensi dell’art. 23, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente\no indirettamente, da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro 5 giorni calendariali dall'inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di\nlavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere altresì costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato\ncon personale di cui all'art. 8, legge 23.7.91 n. 223 (Liste di mobilità\nesterna).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro\nsubordinato non è ammessa nei casi seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n.\n223\u002F91, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si\nriferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto\nsia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia\nconcluso ai sensi dell’art. 8, comma 2), legge n. 223\u002F91, ovvero abbia una\ndurata iniziale non superiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di CIG che interessino\nlavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi a termini del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione dei divieti di cui al presente comma, il contratto si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'eventuale periodo di prova non può superare 1\u002F6 dei giorni\ncalendariali della durata del contratto di lavoro a tempo indeterminato e\ncomunque non può superare l'equivalente periodo previsto per le assunzioni a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il\nconsenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a 36 mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco dei\ncomplessivi 36 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 12), il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della\nretribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al 10° giorno\nsuccessivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10\ngiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero\nentro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6\nmesi, o comunque senza soluzione di continuità, il secondo contratto si\nconsidera a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 21, comma 2), D.lgs. n.\n81\u002F15, le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei\nconfronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma\n17) del presente articolo o nell’ambito di un processo organizzativo\ndeterminato da: fase di avvio di un servizio innovativo; implementazione di un\nrilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo\nprogetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente;\nnonché in ogni altro caso previsto dagli accordi collettivi aziendali\nstipulati dalle parti titolari della contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dagli artt. 19 comma 2), 21 comma 2) e 23\ncomma 2), lett. c), D.lgs. 15.6.15 n. 81, le disposizioni di cui ai precedenti\ncommi 4) e 15) non trovano applicazione per i contratti di lavoro a tempo\ndeterminato stipulati, ai sensi e per gli effetti del comma 3), lett. a) ed i)\ndel presente articolo, al fine di assicurare i servizi di spazzamento,\nraccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e di quelli\nspeciali, tossici e nocivi in relazione a esigenze cicliche, anche\ncontrattualmente previste, nonché a maggiori flussi stagionali nelle località\ndi interesse turistico o climatico, ovvero in relazione a tradizionali e\nconsolidate ricorrenze e festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto a tempo determinato, in attuazione di quanto\nprevisto dall’art. 25, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F15, si applica integralmente il\npresente CCNL applicato nella impresa per i lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso\nlivello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione\ncollettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo\nspecifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità,\novvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul\nlavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro, il complessivo trattamento\neconomico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a\nintegrazione di quanto corrisposto dal competente Istituto assicuratore, è\npari a 9 giorni calendariali per ogni mese di durata del contratto di lavoro. A\ntali fini la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali\nvale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento,\nunitamente all’obbligo di conservazione del posto non si estende oltre la\nscadenza del termine apposto al contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione\nsufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine\ndi prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato,\nnonché alle RSU e alle strutture sindacali territorialmente competenti,\ninformazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa unità produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato pieno o parziale effettuate dal datore di lavoro nella stessa\nunità produttiva entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni\ngià espletate in esecuzione dei rapporti a termine; fermo restando il\nprioritario diritto di precedenza di cui all’art. 10, comma 30).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispettati i diritti di precedenza di cui al precedente capoverso, per le\neventuali residue assunzioni a tempo indeterminato disposte a termini del\nmedesimo capoverso l’azienda terrà conto per il 60% dei lavoratori che siano\nstati assunti a termine, con uno o più contratti, con superamento del periodo\ndi prova, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi; fermo restando che\nquanto previsto dal presente capoverso non trova applicazione nei confronti dei\nlavoratori ai quali, nei rapporti di lavoro intercorsi con l’azienda siano\nstate irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la\nsospensione dal lavoro e dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività di cui al\nprecedente comma 17) ha diritto di precedenza, sempreché abbia superato il\nperiodo di prova, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso\ndatore di lavoro per le medesime attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai commi 21) e 22) può essere esercitato a\ncondizione che il lavoratore, con richiesta scritta, manifesti in tal senso la\npropria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi e 3 mesi\ndalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro 1 anno\ndalla predetta data. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente\nrichiamato nell’atto scritto di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto ai commi precedenti non si applica ai lavoratori ai quali\nsiano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la\nsospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di richieste di assunzione a termini dei commi 21) e 22), prevale\nl’anzianità di servizio maturata complessivamente presso la stessa azienda\napplicante il presente CCNL attraverso precedenti contratti a tempo\ndeterminato. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità\nanagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo\nindeterminato senza soluzione di continuità il periodo di servizio prestato a\ntempo determinato è utile ai fini della maturazione del periodo di tempo\nnecessario per il passaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione\nparametrale A), secondo quanto previsto dall’art. 15 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo\ndeterminato costituiscono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett.\nC) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti prescritti dai commi 1) e 2), art. 35, legge n. 300\u002F70, per il\ncomputo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo\ndeterminato impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata\ndei loro rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 12 - Telelavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro è una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del lavoro\nche si avvale delle tecnologie informatiche che consentono il collegamento con\nl’azienda, nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui\nl’attività lavorativa - che potrebbe essere svolta nei locali della impresa\n- viene regolarmente svolta al di fuori della stessa presso il domicilio del\nlavoratore o presso altri luoghi stabiliti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro può\nrispondere anche alla necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le\nproprie condizioni di salute o di propri familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione del telelavoro, sia a tempo parziale che a tempo pieno,\nconsegue a una scelta volontaria che deve essere condivisa da entrambe le parti\ninteressate e deve essere formalizzata con accordo sottoscritto dalle stesse in\nquanto instaurata fin dall’inizio del rapporto di lavoro, ovvero\nsuccessivamente alla instaurazione del rapporto stesso; in quest’ultimo caso\npuò essere proposta dal datore di lavoro, ovvero dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del dipendente, opposto al datore di lavoro, di optare per il\npassaggio dalla modalità ordinaria del rapporto di lavoro a quella del\ntelelavoro e viceversa non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modificazione delle condizioni del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale reversibilità dalla modalità di telelavoro a quella\nordinaria e viceversa, richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore, è\nconsentita qualora specificamente regolata dall’accordo scritto di cui al\ncomma 2), ovvero da un accordo di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore gestisce il proprio tempo di lavoro nel rispetto della\nlegislazione, del CCNL, degli accordi collettivi di 2° livello e delle\ndirettive aziendali applicabili. Il carico di lavoro e i livelli di prestazione\ndel telelavoratore devono essere equivalenti a quelli del lavoratore\ncomparabile che opera nei locali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire\nl’isolamento del lavoratore rispetto agli altri lavoratori aziendali, come\nl’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere, al\npari degli altri, alle informazioni della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’orario giornaliero del servizio di cui fa parte, il\ndipendente in telelavoro è tenuto a essere reperibile, da parte del superiore\no dei colleghi con i quali interagisce nell’espletamento delle sue\nmansioni\u002Ffunzioni lavorative, direttamente attraverso la postazione di lavoro\novvero attraverso il telefono cellulare messi a sua disposizione\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto al telelavoro sono riconosciuti i diritti sindacali\nprevisti dalle norme di legge e di contratto in vigore; in particolare è\ngarantito al telelavoratore l’esercizio del diritto di partecipazione alla\nassemblea e alla elezione degli Organismi di rappresentanza dei lavoratori. A\ntal fine l’azienda consentirà l’informazione sindacale attraverso\nl’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del lavoratore cui potranno\naccedere le rappresentanze sindacali previo consenso dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è considerato ai fini dell’organico utile alla elezione\ndegli Organismi di rappresentanza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di partecipazione e di eleggibilità alla elezione della RSU e\ndel RLSSA sono le stesse degli altri lavoratori aziendali. Al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi l’azienda assegna al telelavoratore\nl’unità produttiva di suo riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio del dipendente dalla modalità ordinaria a quella del\ntelelavoro e viceversa non incide sulla sua posizione di lavoro, in quanto egli\nfruisce dei medesimi diritti, contrattuali e di legge, del lavoratore che opera\nnei locali aziendali, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente in telelavoro si applica il trattamento economico-normativo\nprevisto dal CCNL e\u002Fo dal contratto di 2° livello applicati alla generalità\ndei lavoratori della unità produttiva di appartenenza, fatto salvo quanto\nstabilito ai commi 12) e 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, relativamente agli obblighi\ndi comunicazione, certificazione e controllo dello stato di salute si applica\nl’art. 46, lett. A) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del telelavoratore non si applicano né l’art. 35 relativo\nal trattamento di trasferta, né l’art. 36 relativo al buono pasto, salva\ndiversa previsione dell’accordo scritto di cui al comma 2) o dell’accordo\ndi 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo scritto di cui al comma 2) ovvero l’accordo di 2° livello\ndisciplinano anche gli eventuali periodici rientri in sede, nonché la loro\nfrequenza durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità di\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di periodico rientro in sede il lavoratore è tenuto a osservare\nl’orario di lavoro del lavoratore comparabile che opera in azienda e,\nesclusivamente in tale caso, si rendono applicabili, oltre alle disposizioni di\ncui agli artt. 35 e 36, anche quelle in materia di lavoro supplementare o di\nlavoro straordinario, festivo, notturno, salva diversa previsione degli accordi\ndi cui al comma 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvede a fornire, in comodato d’uso ex art. 1803 CC e ss.,\nun personal computer portatile e le apparecchiature elettroniche necessarie,\nidonei alle esigenze della attività lavorativa. I collegamenti telematici\nnecessari sono attivati a cura del datore di lavoro e le relative spese di\ninstallazione e connessione internet sono a carico dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali visite del datore di lavoro in relazione all’espletamento delle\nmansioni\u002Ffunzioni dovranno essere preavvisate con almeno 24 ore di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, in particolare in materia di\nprotezione dei dati, di diritto alla riservatezza, di strumenti di lavoro, di\nsalute e sicurezza, di formazione, trovano applicazione le disposizioni\ndell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro stipulato il 16.7.02 tra CES e\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a\ntempo determinato, anche a tempo parziale ai sensi degli artt. 30 e ss., D.lgs.\nn. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori impiegati nella missione di somministrazione di lavoro, per le\nfattispecie individuate dal punto precedente, non potranno superare mediamente\nnell’anno l’8% dei lavoratori occupati nella unità produttiva con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento alla unità\nsuperiore della eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di\nsomministrazione di lavoro sino a 5 lavoratori, purché non risulti superato il\ntotale dei contratti a tempo indeterminato in atto nella impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria\nattività nell’interesse, nonché sotto la direzione e il controllo\ndell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento contrattuale spettante ai lavoratori somministrati durante la\nmissione è quello applicato dall’utilizzatore nella sua unità produttiva.\nLa contrattazione di 2° livello applicata dall’utilizzatore stabilisce\nmodalità, condizioni e criteri per la determinazione e la corresponsione dei\ntrattamenti economici ai predetti lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi,\nl’utilizzatore informa il lavoratore somministrato conformemente a quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. L’utilizzatore osserva altresì, nei\nconfronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti\nnei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli\nobblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancanze sanzionabili sotto il profilo disciplinare,\nl’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere\ndisciplinare, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi\ndell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagencytxt\">\u003Cp>Il contratto di somministrazione è vietato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori\nadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione,\novvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle\nstesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai\nsensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge n. 300\u002F70 il lavoratore somministrato\nha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della\nsomministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a\npartecipare alle assemblee del personale dipendente dall’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzatore informa il lavoratore somministrato dei posti vacanti a\ntempo indeterminato, tramite avviso generale affisso nei locali\ndell’utilizzatore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzatore comunica alla RSU e alle strutture territorialmente\ncompetenti delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima\ndella stipula del contratto di somministrazione, fermo restando che, ove\nricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,\nl’impresa utilizzatrice fornisce le predette informazioni entro i 5 giorni\nsuccessivi alla stipula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni 12 mesi il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di\nlavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico\ndell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di\ncontratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia\ndell’igiene e della sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 14 - Contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità - Forma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal presente\narticolo in attuazione degli artt. 41 e ss., D.lgs. n. 81\u002F15, è un contratto\ndi lavoro a tempo indeterminato, a causa mista, finalizzato al conseguimento di\nuna qualifica professionale a fini contrattuali a favore di lavoratori di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il\nconseguimento di qualifiche dal liv. 2) al liv. Q) (Quadri) delle aree\nOperativo-funzionali del sistema di classificazione di cui all’art. 15 del\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226 il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell’art.\n10 del vigente CCNL; ferme restando le prestabilite durate dei periodi di\nformazione e le ore medie annue di formazione previste per gli apprendisti\nassunti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>richiede obbligatoriamente la forma scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto devono essere specificati, tra l’altro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la prestazione oggetto del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il Piano Formativo Individuale (PFI), (allegato 3), coerente con il\nprofilo professionale relativo alla qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire, contenente anche l’indicazione nominativa del\ntutore\u002Freferente aziendale, di cui ai successivi commi 34) e 35), quale figura\ndi riferimento per l’apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la qualificazione professionale ai fini contrattuali, al cui conseguimento\nè mirato il contratto di apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la durata complessiva del periodo di apprendistato e quella dei 2 periodi\ndi formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il livello di inquadramento e la retribuzione base parametrale nei 2\nperiodi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodi di formazione: inquadramento e retribuzione base parametrale\ncorrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di\napprendistato professionalizzante si articola in 2 periodi di formazione come\nstabilito dalla tabella seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"121\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"243\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"256\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1° periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">formazione \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv. \u003Cbr>\n        inquadr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2° periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">formazione \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">inquadr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">complessiva \u003Cbr>\n        contratto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">2B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">2B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">3B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">3B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">4B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">4B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">5B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">5B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">6B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">6B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">7B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">7B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Secondo quanto previsto dalla tabella di cui sopra, a decorrere dalla data\ndi inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il\nrelativo livello di inquadramento come sopra stabilito e la corrispondente\nretribuzione base parametrale, a termini dell’art. 15 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante e quello di apprendistato\nper la qualifica e il diploma professionali, svolti presso altro datore di\nlavoro per le stesse mansioni o funzioni nei 12 mesi precedenti l’inizio del\nrapporto di lavoro, è riconosciuto per intero al lavoratore, ai fini del\ncomplessivo periodo di formazione, anche nel caso di passaggio di appalto ai\nsensi dell’art. 6 del vigente CCNL, previa presentazione di idonea\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u002Fnormativo - Termine del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, nei\nconfronti dell’apprendista trovano applicazione le norme del vigente CCNL che\ndisciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo\nindeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso\nlivello di inquadramento; sempreché le predette norme non siano obiettivamente\nincompatibili con la natura del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale periodo di prova non può eccedere la durata di 60 giorni\ncalendariali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 6) del vigente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità spettanti a norma dell’art. 33 del vigente CCNL sono\nriconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per\nquelle di cui alle lett. a), b), d), e) e g) che sono corrisposte a decorrere\ndal 1° periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui all’art. 2, lett. C) del vigente CCNL, concernente\nla contrattazione aziendale correlata alla produttività, viene riconosciuto\nanche al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sussistano i presupposti e\u002Fo le condizioni per la definizione di\naccordi aziendali di 2° livello, trovano applicazione le disposizioni di cui\nall’art. 2, lett. C), commi 8) e 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante non può superare - per effetto delle minori trattenute\ncontributive - la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non\napprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle Parti\neserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge; ivi compreso\nquello relativo al periodo di tempo necessario per il passaggio, nel livello di\ninquadramento relativo alla qualificazione conseguita, dalla posizione\nparametrale B) alla posizione parametrale A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, al termine del periodo di apprendistato, una delle Parti intenda\nrecedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione\nscritta all’altra con preavviso di 30 giorni calendariali, che decorre dal\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il trattamento economico e normativo\napplicabile al lavoratore è quello del rapporto di lavoro disciplinato dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6 del vigente\nCCNL, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea\ndocumentazione dalla azienda cessante a quella subentrante, è riconosciuto ai\nfini dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato professionalizzante il trattamento per\nle assenze, anche discontinue, dovute a malattia o infortunio non sul lavoro,\nnonché per i periodi di ricovero ospedaliero e\u002Fo ‘day hospital’ è\nregolato, per il lavoratore non in prova, dall’art. 46 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortunio sul lavoro trovano applicazione le disposizioni di\ncui all’art. 47 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per gravidanza e puerperi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza\ne puerperio di lavoratrici e\u002Fo lavoratori non si computano ai fini della durata\ndel periodo di apprendistato, a termine dell’art. 7, DPR n. 1026\u002F76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio è corrisposto il trattamento cui all’art. 48 del vigente CCNL, con\nriguardo al livello di inquadramento del periodo di formazione in corso al\nmomento della astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sospensione involontaria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di\ndurata superiore a 30 giorni calendariali nel periodo di 36 mesi del contratto\ndi apprendistato professionalizzante, anche attraverso il cumulo di più\neventi, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l’azienda potrà\nprolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi\nper l’apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di\nclassificazione del personale di cui all’art. 15 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili\nprofessionali di cui al precedente comma sono stabilite dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi sono quelli allegati al presente CCNL (allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione è articolata in formazione finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene alla esclusiva responsabilità e competenza della offerta\nformativa pubblica la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di\nbase e trasversali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale formazione, che in ogni caso non può eccedere il monte\nore complessivo di 120 ore medie nel triennio, è specificamente stabilita\ndalla offerta formativa pubblica, anche in misura differenziata, in relazione\nai titoli di studio legali e agli attestati di qualifica o diploma\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione può svolgersi all’interno o all’esterno della\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della predetta offerta la formazione viene erogata dalla\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante è finalizzata alla acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini\ncontrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore\nmedie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio\nspecifico, di cui all’Accordo Stato-Regioni 21.12.11 - e può essere svolta\nanche “on the job” e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa la formazione di cui ai commi 24) e 25) può essere\narticolata secondo il seguente programma di apprendimento teorico-pratico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) tematiche di base e trasversali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salute e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell’apprendista nell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) formazione “on the job” e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media annua della formazione professionalizzante di cui alla lett.\nb) e quella di cui alla lett. c) non superano rispettivamente il 40% e il 60%\ndella durata media annua della complessiva formazione di cui al comma 25).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 1° anno di apprendistato la fase iniziale della formazione è dedicata\nalla salute e sicurezza del lavoro e alla organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata utilizzando modalità quali: aula,\nformazione a distanza, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, visite aziendali etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna alla\nazienda; fermo restando che, per erogare la formazione, in tutto o in parte,\nall’interno l’azienda deve disporre di capacità formativa come indicato al\ncomma 39).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\nattività previste dal suo Piano Formativo Individuale (PFI); a seguire le\nistruzioni del datore di lavoro e\u002Fo del tutore\u002Freferente aziendale inerenti il\nrapporto di lavoro e la formazione in atto; a prestare la sua opera con impegno\ne diligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’addestramento e la\nformazione dell’apprendista siano assicurati secondo quanto previsto dal PFI,\nai fini del conseguimento della prestabilita qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine, il datore\ndi lavoro è tenuto ad attestare l’attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali\nsono registrate a cura della azienda nel “Libretto formativo del\ncittadino”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della piena operatività del citato Libretto l’impresa provvede\nalla attestazione della attività formativa compilando il modulo allegato al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il triennio del contratto di apprendistato le ore medie annue\nretribuite di formazione fanno parte dell’orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutore\u002FReferente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte della\nazienda la designazione di un tutore\u002Freferente che contribuisce alla\ndefinizione del PFI ed è incaricato di seguirne l’attuazione. Inoltre egli\nattesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di\nrilevazione della attività svolta, che deve essere firmata anche\ndall’apprendista stesso per presa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore\u002Freferente costituisce per l’apprendista la figura aziendale di\nriferimento; la sua funzione viene svolta nei confronti di non più di 5\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore\u002Freferente aziendale deve possedere un livello di inquadramento\ncontrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al\ntermine del periodo di apprendistato; nonché svolgere attività lavorative\ncoerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno 3 anni di esperienza\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale (PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI, il cui schema è allegato al presente Accordo, è predisposto\ndall’azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano è coerente con il profilo professionale relativo alla\nqualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione formale, nonché il nome del tutore\u002F referente\naziendale e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato. Il\nPFI può essere integrato da un piano individuale di dettaglio ai fini della\nmigliore specificazione del percorso formativo dell’apprendista, in coerenza\ncon il profilo professionale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dell’apprendista, che ha intrattenuto precedenti rapporti di\napprendistato professionalizzante, può essere modulata tenendo conto della\nformazione già ricevuta, debitamente attestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, nel PFI, la formazione con contenuti a carattere trasversale\ngià impartita può essere sostituita con la formazione a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo e con quella\nrelativa alla sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità formativa interna dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità formativa interna della azienda è espressa - oltre che dalla\npresenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura\ndi tutore\u002Freferente aziendale - dalla capacità della azienda stessa di erogare\ndirettamente interventi formativi o di organizzarne l’erogazione, avvalendosi\nanche di docenza esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale capacità deve essere attestata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in\naziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali\ndistinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento della attività\nlavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da\nerogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con\nesperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze\ninerenti la formazione da erogare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui all’art. 35, legge n. 300\u002F70, è utile il numero dei\nlavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende fino a 100 dipendenti non possono dare corso alla assunzione di\nnuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi\nprecedenti; le aziende che occupano oltre 100 dipendenti non possono dar corso\nalla assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio\nalmeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato\nnei 36 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine non si computano gli apprendisti la cui cessazione del rapporto\nsia avvenuta: nel corso o al termine del periodo di prova, per dimissioni, per\nlicenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per licenziamento\ncollettivo, per licenziamento per passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6\ndel CCNL, per superamento del periodo di comporto, per rifiuto di restare in\nservizio al termine del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione è integrata da profili formativi coerenti con\ngli standard professionali stabiliti dall’art. 15 del vigente CCNL e da uno\nschema di PFI, entrambi allegati al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì allegate linee-guida di orientamento (allegato 4) - non\nvincolanti - per la distribuzione delle ore annue di formazione nel triennio,\ncorrelata alla programmazione degli argomenti oggetto dell’attività\nformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa rinvio\nalle pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F15, nonché delle\nRegolamentazioni di competenza delle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione finale relativa al capitolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate\ndisposizioni di legge che modifichino e\u002Fo integrino quanto disciplinato dal\npresente capitolo III, le Parti sono impegnate a reincontrarsi tempestivamente\nper provvedere ai necessari adeguamenti normativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Capitolo IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Sistema di classificazione unica del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti ribadiscono la comune volontà di proseguire il processo\ndi riforma del sistema di classificazione del personale, avviato a partire dal\nCCNL 30.4.03, per adeguarlo alle esigenze del territorio servito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con la promozione delle ulteriori attività riconducibili all’ambito dei\nservizi ambientali di cui all’art. 3, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)con la progettazione di nuove modalità di raccolta dei rifiuti, con\nparticolare riguardo alla raccolta differenziata e, in particolare, al sistema\n“porta a porta”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con l’introduzione di nuovi profili professionali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché di promuovere, anche attraverso il sostegno della committenza\npubblica e della rappresentanza degli Enti locali nella predisposizione dei\nbandi di gara, la più estesa applicazione del presente CCNL quale disciplina\ndel rapporto di lavoro identitaria dei dipendenti da Imprese e Società\nesercenti servizi pubblici ambientali, avuto riguardo anche all’art. 23,\ncomma 16), D.lgs. n. 50\u002F16, che fa riferimento al CCNL di settore per la\ndeterminazione del costo del lavoro ai fini delle gare, favorendo, nel\ncontempo, possibili percorsi di miglioramento professionale e retributivo, e\ncondizioni di lavoro coerenti con la salvaguardia della salute e della\nsicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente sistema di classificazione entra in vigore a decorrere\ndall’1.1.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente è inquadrato per aree Operativo-funzionali\narticolato, complessivamente, in 10 livelli professionali. Ogni livello indica\nla qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a\nprescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree Operativo-funzionali sono 5:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area Conduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area Tecnica e Amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area Impianti e Laboratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area Officine e Servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.17:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è istituito il livello professionale iniziale junior (d'ora in avanti\nJ);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono istituite le posizioni parametrali B) e A) nel livello professionale\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è istituito il livello professionale 2) nell’area Tecnica e\nAmministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valere dall’1.1.17:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla nuova posizione 1A) corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione\nbase mensile ricomprende e assorbe la retribuzione base mensile del pregresso\nliv. 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla nuova posizione 1B) corrisponde correlativamente il parametro 88,38\ncon la relativa retribuzione base mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al nuovo liv. J) corrisponde correlativamente il parametro 80 con la\nrelativa retribuzione base mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni parametrali del sistema di classificazione del personale sono\ncomplessivamente 17, alle quali corrispondono altrettante retribuzioni base\nmensili. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i livelli professionali 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) hanno ognuno una duplice\nposizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B) e la posizione\nparametrale di attestazione A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i livelli professionali J), 8) e Q) hanno una sola posizione parametrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti al liv. J) sono inquadrati al livello 1B) dopo 30 mesi\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale è di competenza esclusiva del livello di\ncontrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o\nmodificazione alcuna da parte della contrattazione di 2° livello. I livelli\nprofessionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni\nparametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente\nprevisti per le singole aree di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni parametrali di tipo B) sono attribuite al personale\nneo-assunto, nonché in ogni caso di accesso al superiore livello\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle posizioni parametrali di tipo A) si accede da quelle di tipo B) dello\nstesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio,\ndurante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche\nnell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale\nimmediatamente inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore\nposizione parametrale A) è esclusivamente quello maturato nella posizione\nparametrale B) del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione\ndi livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore\nposizione parametrale A) a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio\nmaturate nel livello professionale precedentemente rivestito. Conseguentemente,\nil periodo di 5 anni inizia a decorrere con l’attribuzione della posizione\nparametrale inziale B) del nuovo livello professionale assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione del periodo di 5 anni di cui sopra, ovvero dei 30\nmesi di cui al comma 8) del presente articolo, sono considerati utili\nesclusivamente i periodi di servizio comunque retribuiti a termini di legge o\ndi contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro\ne i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti\nassicurativi, i periodi di cui all’art. 42, comma 2) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati altresì utili come mese intero le frazioni di mese per\naspettativa non retribuita e\u002Fo per giornate comunque non retribuite o non\nindennizzate a termini di legge o di contratto che, all’atto del computo\nfinale dei 5 anni, ovvero dei 30 mesi, di cui al comma 8) del presente\narticolo, richiesti, risultino di durata complessiva almeno pari a 15 giorni.\nAnalogamente, in caso di assunzione le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni\ncalendariali sono considerati come mese intero. In tutti i casi di cui sopra\nnon sono computabili le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione della posizione parametrale di tipo A) decorre dal mese\nimmediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione di livello professionale, con correlata attribuzione della\nposizione parametrale B), è comunicata al dipendente con lettera scritta,\nnella quale sono indicati la data di decorrenza della variazione stessa e il\nnuovo trattamento economico attribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del sistema di classificazione, le mansioni e\u002Fo qualifiche\ninquadrate nello stesso livello professionale e di pari categoria legale, anche\nrelative ad aree operativo-funzionali diverse, si considerano equivalenti a\ntutti gli effetti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’espletamento di più mansioni dello stesso valore riconducibili allo\nstesso livello professionale non dà diritto all’inquadramento nel livello\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del proprio livello professionale contrattuale e della propria\ncategoria legale i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche\nnell’arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per\nl’esecuzione di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalmente equivalenti, anche relative ad altre aree\noperativo-funzionali, sussistendone i requisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che\npossono essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate\nin relazione ai livelli professionali di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni\norganizzative, si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione\ndel contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili\neventuali nuove figure professionali, l’azienda e la RSU, congiuntamente alle\nstrutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, procederanno a\nuna preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti\nsaranno sottoposti alle parti stipulanti nazionali per la definizione del\nconseguente inquadramento, nel rispetto dell’equilibrio del sistema di\nclassificazione unica del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le “Disposizioni generali per la fase di prima\napplicazione della nuova classificazione del personale dall’1.5.08”,\nnonché le “Norme transitorie per il personale in forza al 30.4.03”, in\ncalce all’art. 15, CCNL 21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITÀ AMBIENTALI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria di area Operativo-funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento e\u002Fo di\nraccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e\ndecoro del territorio, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge\nmansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti o macchinari, nonché\nutilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente\ndi cat. A) o B). Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini\ndello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato,\nprovvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo alla movimentazione dei carichi, l’operatore in singolo\nprovvede alla raccolta e\u002Fo movimentazione manuale e\u002Fo meccanizzata di: sacchi;\ncontenitori di varia capacità fino a un massimo di l. 30, per un peso lordo\nnon superiore a kg. 16, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso\nspecifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di l.\n360.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di contenitori di volume superiore a l. 30 per la raccolta di\nqualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui\nsopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a kg. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale J).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando\nattrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la\nconduzione di veicoli, né conoscenze professionali specifiche ma un periodo\nminimo di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini,\nraccolta foglie etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e\u002Fo con\nraccolta al servizio di autocompattatori e\u002Fo spazzatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività di carico\u002Fscarico, pulizia e diserbo aree verdi e\ncimiteriali, pubbliche affissioni\u002Fdisaffissioni, cancellazione scritte\nmurali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del liv. J),\neffettuano attività di spazzamento e\u002Fo di raccolta manuale utilizzando veicoli\nper la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di cat. A), ovvero\nil possesso della patente di cat. B) esclusivamente per spostarsi lungo il\npercorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto, nella piattaforma ecologica\u002Fcentro di raccolta, alle attività di:\nsmistamento dei rifiuti, pulizia interna ed esterna all’area,\ninformazione\u002Fassistenza alla utenza per conferimento rifiuti, segnalazione di\nsaturazione raccolta specifici rifiuti per programmazione ritiro, segnalazione\ndi eventuali anomalie, di furti etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla raccolta manuale anche con modalità “porta a porta” con\nutilizzo di veicoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria\ndel liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo\ndiretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze\ngeneriche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica,\nutilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della\npatente di cat. B), con esclusione di quelli indicati nei profili\nesemplificativi del livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle attività di spazzamento e\u002Fo raccolta con l’ausilio di\nveicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di\nrifiuti speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e\u002Fo\ncimiteriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri\u002Fpozzetti stradali e di\nraccolta acque fecali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto, nella piattaforma ecologica\u002Fcentro di raccolta, alle attività\ndi: identificazione, ammissibilità e rilievo quali\u002F quantitativo dei rifiuti,\naccettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,\ndemuscazione e diserbo chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla manutenzione stradale, alla installazione di segnaletica\norizzontale e verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure\nprestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate\nconoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza\npratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione del proprio lavoro\nnell’ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o\npiù lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività\ndi spazzamento\u002Fraccolta utilizzando veicoli e mezzi d’opera per la cui\nconduzione è richiesto il possesso della patente di cat. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle attività di spazzamento e\u002Fo raccolta con utilizzo di\ncompattatori, spazzatrici, innaffiatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla conduzione di mezzi d’opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto, alle piantumazioni,\nalla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e\nstaccionate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle bonifiche ambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità\nadeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti,\nnonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante\naddestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a\nistruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o\nin concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro,\ncoordina e controlla l’attività di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni attuative sulla movimentazione manuale dei carichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con sollevamento da parte dell’operatore “in singolo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel servizio di raccolta rifiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di modifiche della organizzazione del sistema di raccolta,\novvero in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto,\ntali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l’azienda\ndefinirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti le modalità di svolgimento della attività di\nraccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione\ntemporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno, la possibilità di\nrotazione nelle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo\nrestando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall’allegato 33), D.lgs. n.\n81\u002F08, si terrà conto anche delle differenze di genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA CONDUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria di area Operativo-funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o\nmovimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida\ndei quali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o superiore. Opera\ncon autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure\nstabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il\nrifornimento di carburante e i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello\nstandard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri\nlavoratori dei quali può avere il coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede 2 livelli professionali e 4 posizioni parametrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o\nmetodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale\nsupportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita\nmediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla\ncorretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono adibiti alla conduzione di veicoli e\u002Fo mezzi d’opera per la guida dei\nquali è richiesto il possesso della patente di cat. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso\ncon altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la\nloro prestazione manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli\nutilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per\ntrasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a\npieno carico fino a t. 6, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a t.\n10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore\naddetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di\noperatore unico ovvero in concorso con altro operatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla\nraccolta manuale e\u002Fo meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima\ndi l. 30, per un peso lordo non superiore a kg. 16, per la raccolta di frazioni\ndi rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con\ncapacità massima di l. 360.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di contenitori di volume superiore a l. 30 per la raccolta di\nqualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui\nsopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a kg. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di modifiche della organizzazione del sistema di raccolta,\novvero in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto,\ntali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l’azienda\ndefinirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti, le modalità di svolgimento della attività di\nraccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione\ntemporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno, la possibilità di\nrotazione nelle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo\nrestando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall’ allegato 33), D.lgs.\nn. 81\u002F08, si terrà conto anche delle differenze di genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una\nprofessionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi\nprestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite\nmediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa\nlimitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono adibiti alla conduzione di veicoli e\u002Fo mezzi d’opera per la guida dei\nquali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o superiore.\nNell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico\ne accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati\nin dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento\nautomatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti etc.) e comunque\nassicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento\ndelle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili,\nrimorchi, multibenne etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio\nmanuale; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno\ncarico superiore a t. 6; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore\na t. 10; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi,\nbracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e\u002Fo\nidraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra\ndell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature e in\npozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il\ncoordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA IMPIANTI E LABORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria di area Operativo-funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione\ndegli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili\ne relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti,\nquali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse,\ntermoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti\npericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di\nselezione e cernita differenziata dei rifiuti; impianti di biostabilizzazione o\ncompostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR;\npiattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici e nocivi;\npiattaforme ecologiche; impianti di produzione di calore ed energia elettrica;\nimpianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei\nfanghi; reti fognarie etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale J).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con\nutilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze\nprofessionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a carico\u002Fscarico, pulizie, lavaggio automezzi etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del\nliv. J), eseguono attività richiedenti conoscenze generiche del processo\nlavorativo, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto ad operazioni semplici di magazzino, a preselezione manuale e\u002Fo\nmeccanizzata dei rifiuti destinati alle raccolte differenziate,\nsollevamento\u002Ftrasporto\u002Fdeposito materiali etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla\ndeclaratoria del liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a\ncontrollo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione,\nrichiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un\nperiodo di pratica, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono utilizzare veicoli\u002Fmezzi d’opera per la cui conduzione è\nrichiesto il possesso della patente di cat. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione,\nsulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale\nsupportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche\nmediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione\ndel proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare\nveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di cat.\nC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carropontista\u002Fgruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento\nrifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l’uso di\nmezzi d’opera di peso totale a terra fino a t. 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di\napparecchiature e linee di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto ai lavori di posa di condotte, riparazioni, allacciamenti\ne relative opere meccaniche e murarie su reti e misuratori di distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio che, sulla base di precise istruzioni e\u002Fo disegni e schemi, esegue\nlavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica,\nidraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura etc., di normali difficoltà\nsu attrezzature, macchinari, mezzi d’opera e impianti. Fornendo analoghe\nprestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli\nimpianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della\ncorrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre\noperazioni connesse, esclusa l’attività di registrazione di cui al livello\nsuperiore etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di\nmanutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di\nprocedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze\nteorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze\nequivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non\nnecessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri\nlavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare\nautoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di\ncat. C) o superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\nsvolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore,\nelettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il\ncui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad\nassolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l’uso di mezzi\nd’opera di peso totale a terra superiore a t. 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto alla manovra e alla manutenzione di carroponte\u002Fgru che,\navendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo\ndi lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle\npiattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui\nal livello precedente, svolge attività di registrazione carico\u002Fscarico dei\nrifiuti su appositi registri e\u002Fo modulistica previsti dalle normative in\nvigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento\no esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in\nattuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione\ndell’impianto etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione, nonché interventi\nmanutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano\nindividualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il\ncoordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\ncaratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse e\navanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore,\nelettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il\ncui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede\naltresì ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è\nassegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\ncaratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse\nche, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata\npreparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e\u002Fo\nmediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della\npatente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole\nrilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli\nimpianti. È in grado d definire ed effettuare interventi risolutivi di natura\nmeccanica e\u002Fo elettrica, elettronica e sulla strumentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2°\ngrado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti di analista e sulla\nbase delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie\nistruzioni operative agli addetti alla conduzione dell’impianto per le\nconseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con\nresponsabilità di guida e controllo degli addetti etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore esterno di termovalorizzatore con patente di 1° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore DCS di termovalorizzatore con patente di 1° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria di area Operativo-funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività\namministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo della impresa,\ncaratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, delle\nnorme e procedure valevoli per i campi in cui opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede 8 livelli professionali e 14 posizioni parametrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori d’ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate\nsoggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari\nrichiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un\nperiodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, utilizzando anche strumenti informatici, svolge compiti\nsemplici quali: videoscrittura, registrazione\u002F archiviazione \u002Ffotocopiatura \u002F\ntrasmissione informatica di corrispondenza \u002F documenti, inserimento dati\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori d’ordine che, oltre a svolgere le mansioni del liv. 2), con\nspecifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative,\nsulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale\nsupportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche\nmediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione\ndel proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto ad attività amministrative\u002Fcontabili che, utilizzando\nanche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della\ndocumentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;\nprovvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili\n(impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici,\ntotalizzazioni, elaborazioni statistiche etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di\nsegreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi\u002Fmodelli usuali,\nprovvede allo smistamento e alla archiviazione di documenti, compila prospetti\ne tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività\nesecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto\nal livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per\nl’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché\nspecifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento\no esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni\ngenerali non necessariamente dettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria,\nredige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,\ncorrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro\nsmistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su\nschemi prefissati, prospetti e\u002Fo tabelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto ad attività amministrative\u002Fcontabili che svolge\nattività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione\nstipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi\nalle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche\nprevidenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto\netc.). Provvede al completamento e alla elaborazione dei dati ivi contenuti con\nl’utilizzo di mezzi informatici etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro e alle istruzioni\nricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo\ndel sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni\nausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le\nsegnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili\nsoluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche\nrelative all’applicazione della tariffa rifiuti etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto\nprofessionale tecniche\u002Famministrative. In possesso di conoscenze teoriche\nderivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita\nesperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata\nspecializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi\noperativi, operano con autonomia nella esecuzione delle attività assegnate e\ncon discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi\nrelativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con\naltri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche\ncoordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e\nl’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni\ncontabili e\u002Fo finanziarie etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, operando in area gestionale e\u002Fo amministrativa del\npersonale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e\ndelle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali\ne la gestione e\u002Fo amministrazione del personale, anche coordinando\nl’attività di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche\namministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard.\nSvolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti\ncon enti esterni. Gestisce l’attività di segreteria anche attraverso il\ncoordinamento e il controllo di altro personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo\npriorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse.\nCura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure\ndi emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware\nche software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le\nattività del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi\ninformatica di una procedura, sulla base della analisi funzionale e programma\nsecondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di\nfunzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa\na punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo responsabile di circoscrizioni\u002Fcoordinatore di più quartieri o\nsettori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento\nfunzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree\ncomprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento\naziendale e di sviluppo dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di Centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura,\nnelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il\nfunzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del\nlavoro, compilando i rapporti periodici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni\namministrative rilasciate dagli enti e\u002Fo dalle autorità competenti preposti,\nsvolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in\nmateria di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o\namministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di\ndirettive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed\nesperienza, con facoltà di decisione e autonomia operativa per il\nraggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o Centro di servizi di\nnotevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente, ovvero coordinano\ne controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e\ndella quale sono formalmente responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ispettore e\u002Fo preposto al controllo e alla organizzazione\ntecnico-amministrativa di più Centri di servizio o gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione\nper la realizzazione e\u002Fo il mantenimento di programmi applicativi, nonché\nattività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del\nsistema progettato o parte di esso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e\nprotezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di\nigiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l’elaborazione di\nproposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi e\ninformativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione\nindividuale, nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei\nrapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli\nadempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e\nvisite periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo turno impianto: tecnico conduttore\u002Fmanutentore che, in possesso della\npatente di 1° grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in\ngrado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e\u002Fo\nelettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida,\ncoordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è\nresponsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli\nimpianti, alla condotta e ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto\ndelle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di\naccettazione dei rifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile tecnico-amministrativo\u002Fcoordinatore di officina di dimensioni\nrilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi,\novvero responsabile tecnico-amministrativo\u002F coordinatore di più officine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che svolge l’attività in laboratori chimici complessi di\nricerca e sviluppo per l’effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di\nlaurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel\nsettore specifico e debitamente certificata etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili\ndi livello superiore che, sulla base di direttive generali e con la\npreparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro,\nindividuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi.\nOperano individualmente, ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle\nunità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente\nresponsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico o amministrativo\ncomposto da più uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e\nhardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un Centro EDP di\nrilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi,\nverificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le\nattività necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli\nimpianti ausiliari del Centro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la\nredazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza\ncon le direttive impartite dalla Direzione e assicura l’analisi e il\ncontrollo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune\ntecniche contabili e metodologie di analisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo impianto: responsabile tecnico e\u002Fo amministrativo di impianto di\nsmaltimento e\u002Fo trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva e immediata\ncon la Direzione e\u002Fo con i Quadri. Oltre a possedere le caratteristiche\nindicate nella declaratoria di liv. 7), con ampia autonomia decisionale e un\nalto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al\ncoordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o\ndimensionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e\ncon pluralità di compiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende\nalle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di\nrealizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del\nsistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di\ninvestimento per nuovi servizi etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q (Quadri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È attribuita la categoria di Quadro, sia di linea che di staff, ai\ndipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenze\nspecialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità\ngestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri\nai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali,\nsvolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità\norganizzative aziendali, ovvero funzioni di progettazione e\u002Fo gestione di\nprogrammi di rilevante importanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo\ndi particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o\nanche di collaboratori e\u002Fo unità organizzative di particolare complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina integrativa per la categoria Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito, dall’1.5.08, il liv. Q) nel quale sono collocati i\ndipendenti con categoria di Quadro. Ai Quadri si applica la disciplina del\nvigente CCNL, nonché quella di seguito specificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornisce ai Quadri i necessari elementi informativi circa gli\nobiettivi aziendali sia per quanto riguarda il settore di attività nella quale\nsono inseriti, sia riguardo alle più generali problematiche gestionali della\nimpresa, con particolare riferimento a modifiche strutturali della\nconfigurazione organizzativa aziendale e al mutamento degli assetti\ntecnologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda cura la formazione dei Quadri, con particolare riguardo alle\nproblematiche organizzative, gestionali e relazionali e promuovendo altresì il\nloro aggiornamento professionale. A tal fine l’azienda organizza specifici\nprogetti e corsi formativi a loro favore, nell’ambito di un programma di\nformazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per\ninnovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità,\nprevia autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o\nlavori relativi alle attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda garantisce l'assistenza legale, nonché l'eventuale pagamento\ndelle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano\ncoinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di orario di lavoro si applica ai Quadri quanto stabilito\ndall’art. 17, comma 5), D.lgs. n. 84\u002F03 n. 66, salvo che non sia richiesto\nloro dalla azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le\ndisposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, legge n. 190\u002F85. Conseguentemente, con\nla presente regolamentazione è stata data piena attuazione alla legge\npredetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria di area Operativo-funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto alla\norganizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale J).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono attività semplici, a contenuto manuale, con\nutilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze\nprofessionali, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività di carico\u002Fscarico, pulizie, lavaggio veicoli,\nrifornimento carburante e rabbocchi vari etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria\ndel liv. J), eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze\nprofessionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e\nmacchinari, anche a motore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino e alla piccola manutenzione di attrezzature\u002F\nmacchinari vari (fotocopiatrici etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Foperai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla\ndeclaratoria del liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a\ncontrollo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze\ngeneriche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche\nutilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della\npatente di cat. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei\nmateriali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e\nper zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente anche con\nl’ausilio di elevatori meccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Foperai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di\nprocedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da\nadeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante\nesperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione del\nproprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Nell’ambito delle\nloro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi\nd’opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente\ndi cat. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di\npersone e\u002Fo cose, consegna, ritiro di materiali e\u002Fo documenti presso uffici o\nenti esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardia giurata\u002Fsorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia\ndei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla\nl’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando\nl’idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le\nuscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel\nperimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi\nsistemi di salvaguardia e di allarme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al magazzino che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione\npiù idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico\nautomezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche\ncon l’imputazione di dati nel terminale e il posizionamento della merce nelle\nzone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali\nnecessari ai servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di\nveicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio che, sulla base di precise istruzioni e\u002Fo disegni e schemi esegue\nlavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica,\nidraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura ecc., di normali difficoltà\nsu attrezzature, macchinari, mezzi d’opera e impianti. Fornendo analoghe\nprestazioni, affianca lavoratori di livello superiore etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Foperai specializzati che svolgono attività esecutive anche di\nmanutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di\nprocedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze\nteorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze\nequivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non\nnecessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri\nlavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell’ambito delle loro\nmansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d’opera\nper la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e\nmezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettricista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettrauto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a\nmagazzino e provvede alle operazioni di carico\u002Fscarico contabile attraverso\nl’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine\ne bolla di prelievo etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In\npossesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o\nconseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità\npratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche,\ntecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle\nattività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle\nprocedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano\nindividualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il\ncoordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio che, agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di\nvasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in\npossesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l’uso\nappropriato di specifiche strumentazioni, anche con l’interpretazione critica\ndi cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti,\ndifetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando\ninterventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su\nqualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e\nmacchinari, sovrintendendo e coordinando l’attività dei lavoratori\nnell’area di propria competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando\nl’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di\ncarico contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino in relazione\nalle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione\ndelle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale\ne amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di\nlegge etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare e favorire la crescita professionale del personale,\nqualora nell’ambito del singolo appalto di servizio l’azienda intenda\nprovvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione\nche comportino contrattualmente un avanzamento al livello superiore,\nl’azienda stessa verificherà preventivamente la possibilità di soddisfare\ntale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, sempreché\nrisultino in possesso dei requisiti e\u002Fo dei titoli stabiliti; comunque fatte\nsalve, prioritariamente, le eventuali assunzioni disposte per collocamento\nobbligatorio a termini di legge e quelle di cui all’art. 10, comma 29) del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al processo di espansione della modalità cosiddetta ‘porta a\nporta’ o domiciliare nei servizi di raccolta, le parti stipulanti convengono\nquanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ristrutturazione, ovvero di innovazioni tecnico-organizzative dei\nservizi di raccolta disposte dalla azienda successivamente alla entrata in\nvigore della nuova classificazione e tali da avere oggettive implicazioni sui\nlivelli occupazionali dell’area Conduzione, l’impresa convocherà la RSU\ncongiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.\nstipulanti il presente CCNL, al fine di ricercare per i dipendenti interessati\npossibili soluzioni di salvaguardia occupazionale e di mantenimento, in via\nconvenzionale, del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri di cui sopra saranno esperiti preliminarmente ad ogni altra\nprocedura di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE (in vigore dall’1.1.17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti in forza all’1.1.17, inquadrati al 31.12.16 in un livello\nsuperiore a quello stabilito dal presente Accordo, è mantenuto\nconvenzionalmente, a tutti gli effetti, tale livello superiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Mutamento di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento del livello superiore, che\nabbia successivamente acquisite, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso\nlivello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ad esigenze organizzative temporanee il dipendente può essere\nassegnato a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello, purché\nrientranti nella medesima categoria legale e ciò non comporti alcun\npeggioramento economico o morale della sua condizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in relazione a quanto previsto all’art. 1, lett. C), punto 3), 2°\nalinea del presente CCNL, in caso di modifica strutturale degli assetti\norganizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso\npuò essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento\nimmediatamente inferiore, purché rientranti nella medesima categoria\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui al comma precedente il mutamento di mansioni è\ncomunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\ngodimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato dall’assolvimento dell’obbligo\nformativo, ove necessario, con riguardo a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08.\nIl relativo mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di\nassegnazione delle nuove mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sedi di cui all'art. 2113 CC, comma 4), o avanti alle Commissioni di\ncertificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle\nmansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della\nrelativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione della\noccupazione, alla acquisizione di una diversa professionalità o al\nmiglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore è assistito, salvo\nrinuncia, da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o\nconferisce mandato, ovvero può farsi assistere da un avvocato o da un\nconsulente del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di reinquadramento in livello inferiore per definitivo mutamento di\nmansioni ai sensi del presente comma al dipendente è attribuita la posizione\nparametrale A), ove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inidoneità alle mansioni specifiche di cui all’art. 42, D.lgs. n.\n81\u002F08 e s.m. è regolata a termini del medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che in forma esplicita e dietro preciso mandato è chiamato a\nsvolgere temporaneamente mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione\nbase parametrale del superiore livello - relativa alla posizione parametrale\nB), ove prevista - per il periodo relativo alla loro effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente\nassente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio al\nsuperiore livello, salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di\nmancato rientro del dipendente sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto\nluogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto, l’assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B),\nove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in\napplicazione dei criteri di cui al comma seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai livelli dal J) al 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per effettivo svolgimento delle mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per 120 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai livelli dal 5) al Q):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per effettivo svolgimento delle mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per 150 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ovvero per 150 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio\ndi livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, che sono oggetto di esame\ncongiunto con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per\nl’assegnazione temporanea per il passaggio ai livv. 7), 8) e Q).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 3) e fermo quanto disposto\nal comma 6) del presente articolo, ogni patto contrario è nullo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consecutività dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lett.\na), commi 11) e 12), è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche\nretribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo a\ntermini dell’art. 25 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del riposo settimanale fisso in regime di settimana corta, il\nsabato prelavorato è ricompreso nell’eccezione in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fattispecie di cui alla lett. b), commi 11) e 12), si rende\napplicabile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di attribuzione di mansioni di superiore livello in modo\noccasionale, saltuario, intermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a seguito di interruzione - per qualsiasi tipo di assenza anche retribuita\n- della consecutività dei 120 o dei 150 giorni continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi di cui al presente comma il computo dei giorni di\neffettivo svolgimento delle mansioni opera nell’ambito del periodo\ncalendariale di 575 giorni. Quest’ultimo decorre, in ogni caso, dal 1°\ngiorno di attribuzione delle mansioni del superiore livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo V - ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del fatto che la gestione del ciclo completo dei servizi ambientali\ncostituisce un servizio pubblico essenziale, volto alla tutela costituzionale\ndel diritto della persona alla salute e all’igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- delle ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione del lavoro\nnei servizi assicurati dalle imprese,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti si danno atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che le disposizioni contenute nel presente capitolo V costituiscono\nattuazione delle deleghe previste dal D.lgs. 8.4.03 n. 66, come modificato dal\nD.lgs. 19.7.04 n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni di cui\nai relativi artt. 7, 9, 16, 17 e rappresentano una normativa complessivamente\nidonea a realizzare la “protezione appropriata” dei lavoratori, come\nrichiesto dall’art. 17, comma 4 del citato decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.2.17 le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma\nin 6 giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.2.17 la durata settimanale dell’orario normale di\nlavoro è di 38 ore, articolata di norma in 6 giorni lavorativi salvo deroghe\npreviste in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La durata giornaliera massima dell’orario di lavoro è di 9 ore,\ncomprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>La durata settimanale massima dell’orario di lavoro è di 48 ore,\ncomprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito\nordine di servizio, dopo un esame congiunto con le RSU, congiuntamente alle\nstrutture sindacali territoriali delle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A termini dell’art. 1, comma 2), lett. a), D.lgs. n. 66\u002F03, l’orario di\nlavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a\ndisposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o\ndelle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora\nfissata dalla azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il\nlavoratore ha ultimato il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di\nnastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a\ncontenuto normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni accessorie quali, ad esempio, indossare o togliere gli\nindumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene personali etc. sono\neffettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, fatte salve le\nsituazioni derivanti da esigenze logistiche od organizzative anche relative\nall’utilizzo dei DPI. Restano confermati gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia\nstato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo\nentro 2 ore dalla fine del turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’orario normale di lavoro giornaliero il dipendente ha diritto a\nuna pausa non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non\nsuperiore a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto\naziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui\ne avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, a una pausa\ndi 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando\nil regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano\nla propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni\nperiodo giornaliero, una pausa di 20 minuti con decorrenza della retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione\ndel servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo\nimpiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la\npropria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono\ncomputati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve\nintendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere\neccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro,\nl’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di\nlavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e\nviceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di\nlavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 20, sempreché sia stato\ndisposto oltre l’orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livv. 7), 8) e Q), in materia di\norario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17,\ncomma 5), D.lgs. n. 66\u002F03, salvo che non sia richiesto loro dalla azienda il\nrispetto di un prestabilito orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A totale compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro di cui al\npresente art. 17, comma 1), ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.1.17\nviene riconosciuto dall’1.2.17 un monte ore annuo ‘pro capite’ di\npermessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell’anno solare di\ncompetenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere\ndall’1.1.18 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai\nlavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31.1.17 viene riconosciuto,\ndall’1.2.17, un monte ore annuo ‘pro capite’ di permessi retribuiti di\npari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa\nordinaria contrattualmente stabilita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31.1.17 ai\nlavoratori a tempo parziale in forza all’1.2.17 sarà proposto,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della azienda,\nl’aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con\ndecorrenza 1.2.17; a fronte di esigenze del lavoratore è fatta salva la sua\npossibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa\ncontrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in\nderoga all’art. 10, comma 5) del presente CCNL, è fatta salva la\npossibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza\nal 31.1.17, di pattuire specifiche condizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di cessazione dal servizio il lavoratore ha diritto a un rateo\ndel monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in\nforza, considerando come mese intero le frazioni di mese almeno pari a 15\ngiorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di\nrisoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di\npermesso superiore a quello maturato, l’azienda tratterrà dalle spettanze di\nfine rapporto l’importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non\nmaturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo l’impegno delle aziende a favorire, su richiesta del\nlavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie, l’effettiva fruizione entro\nl’anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze del\nservizio, le ore eventualmente non fruite nell’anno solare di competenza sono\nliquidate con la retribuzione di gennaio nei valori in atto nel precedente mese\ndi dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1) non spetta ai lavoratori\nindividuati dall’art. 17, comma 5), D.lgs. n. 66\u002F03 e s.m., salvo che non\nfosse richiesto loro dalla azienda il rispetto di un prestabilito orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA PER L’INTRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL’ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO DI 38 ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’entrata in vigore, dall’1.2.17, dell’orario\nsettimanale di lavoro di 38 ore, l’azienda e la RSU e le strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti si atterranno alla seguente\nprocedura, obbligatoriamente preliminare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda effettuerà il primo incontro con le predette OO.SS. entro il\n31.12.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si svilupperà nelle settimane seguenti per concludersi, in\nogni caso, entro il 31.1.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale presupposto l’azienda predisporrà un piano di riorganizzazione\ndei servizi, che verrà illustrato e consegnato alle predette OO.SS.,\nconcernente le modalità di svolgimento della attività lavorativa nelle\ndiverse e specifiche condizioni operative, con particolare riguardo\nall’assetto organizzativo del servizio spazzamento e raccolta, manuale e\u002Fo\nmeccanizzata, nonché alla raccolta differenziata e al servizio ‘porta a\nporta’, anche al fine di assicurare condizioni operative coerenti con la\ntutela della salute e della sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esaurito il confronto di merito dopo approfondita e specifica discussione\nnel corso degli incontri programmati nell’ambito della procedura, l’azienda\ndefinirà il piano di riorganizzazione da attuare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla entrata in vigore del nuovo orario settimanale di lavoro\ndi 38 ore l’adozione dei più diversi provvedimenti di riorganizzazione dei\nservizi dovrà comunque assicurare la salvaguardia di tutti i posti di lavoro\nin essere al 31.1.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Orario di lavoro multiperiodale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.2.17 nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la\nsicurezza dei lavoratori, l’azienda, in funzione delle esigenze tecniche,\nproduttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività della\norganizzazione del lavoro, anche n corrispondenza di variazioni di intensità\ndella attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto\ndall’art. 17, comma 4), la programmazione dell’orario di lavoro con una\narticolazione multiperiodale, con riguardo anche a singoli settori, reparti,\nuffici o gruppi di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a 8 settimane\ne fino a 24 settimane la durata settimanale dell’orario normale di lavoro di\n38 ore può essere realizzata come media risultante al termine dell’intero\nperiodo programmato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le ore ordinarie di lavoro non possono essere superiori a 46\nore settimanali, né essere inferiori a 30 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione giornaliera interessi l’arco temporale dalle ore 22\nalle 6, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà superare le 8\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale\nnon dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale\nnormalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore,\nné al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale\nsuperiore alle 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’intero periodo programmato i lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo\nrestando che le ore eccedenti l’orario programmato vanno considerate e\nretribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario secondo le ordinarie\ncadenze temporali mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda e la RSU si incontreranno a livello aziendale 90 giorni\ncalendariali prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare\ncongiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.\nstipulanti le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i segmenti produttivi ove applicare l’orario di lavoro multiperiodale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario\nmultiperiodale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito temporale saranno oggetto di contrattazione le eventuali\ntipologie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati dall’orario multiperiodale saranno informati con\nun preavviso di 30 giorni calendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione\naziendale di 2° livello le Parti potranno concordare modifiche e\u002Fo\nintegrazioni di quanto previsto al comma 2), relativamente alla maggiore durata\ndel periodo di orario di lavoro in regime multiperiodale e di quanto previsto\nal comma 3) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo\nsono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui\nall’art. 2, lett. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro\nmultiperiodale in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del\npresente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle Parti di\neventuali adeguamenti alla nuova durata dell’orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 19 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>flessibile.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.2.17 in relazione alle peculiarità del settore e alle\nparticolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni della\nintensità lavorativa, le aziende possono attuare programmi di attività\nlavorativa flessibile - con riguardo anche a singoli settori, reparti, uffici o\ngruppi di lavoratori - con orari giornalieri superiori ovvero inferiori\nall’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreché la media\ndell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari\nall’orario normale settimanale di cui all’art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata settimanale media dell’orario normale di lavoro di 38 ore può\nessere realizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per singole settimane non consecutive, con ore ordinarie di lavoro di\ndurata giornaliera normalmente non inferiore a 4 ore e non superiore a 9\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per periodi plurisettimanali consecutivi comunque non superiori a 8\nsettimane, con ore ordinarie di lavoro di durata settimanale normalmente non\ninferiore a 30 ore e non superiore a 46 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile ai sensi del\ncomma 2), nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra\nl’azienda e la RSU, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperito l’esame congiunto, gli orari di lavoro e i periodi programmati in\nattività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2) sono comunicati con\nordine di servizio ai lavoratori dei settori, reparti o uffici interessati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con riguardo alla singola settimana: con preavviso minimo di 4 giorni\ncalendariali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)con riguardo a un periodo fino a 4 settimane consecutive: con preavviso\nminimo di 7 giorni calendariali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con riguardo a un periodo da 5 a 8 settimane consecutive: con preavviso\nminimo di 10 giorni calendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime di flessibilità\nnon dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale\nnormalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore,\nné al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale\nsuperiore alle 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’intero periodo programmato i lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo\nrestando che le ore eccedenti l’orario programmato saranno considerate e\nretribuite, in ogni caso, come ore di lavoro straordinario secondo le consuete\ncadenze temporali mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nella ipotesi di cui alla lett. b), comma 2), in aggiunta al\nnormale trattamento mensile di cui al comma 5), le ore prestate oltre\nl’orario normale settimanale di cui all’art. 17 e fino a 46 ore\nsettimanali, per un massimo di 150 ore ‘pro capite’ annue, sono compensate\ncon la sola maggiorazione del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15% per le prime 120 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20% per le residue 30 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicata sulla retribuzione base parametrale oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente comma è comprensivo della incidenza su\ntutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non\npossono essere richieste nel giorno di riposo settimanale individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa\nflessibile ai sensi del comma 2), si verifichino assenze per infermità per\nmalattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una\nprestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le\nore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero\ndi un successivo programma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione\naziendale di 2° livello le Parti potranno concordare modifiche e\u002Fo\nintegrazioni di quanto previsto ai commi 2) lett. a) e b), 4) e 6) del presente\narticolo; fatta salva la durata massima del periodo plurisettimanale in regime\ndi orario flessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni congiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al\npresente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatti salvi gli accordi aziendali concernenti programmi di attività\nlavorativa flessibile in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del\npresente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle Parti di\neventuali adeguamenti alla nuova durata dell’orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre le ore\ndi lavoro settimanale di cui all’art. 17, comma 1), nonché quello ipotizzato\ndall’art. 18, comma 4), 2° capoverso. Nei limiti consentiti dalla legge, ove\nparticolari, anche imprevedibili, esigenze di servizio lo richiedano, il\nlavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale\nstabilito, sia di giorno che di notte, per un monte ore non superiore a 150 ore\n‘pro capite’ di lavoro straordinario per ogni anno solare. Gli eventuali\nresidui del predetto monte ore non sono utilizzabili nell’anno solare\nseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione individuale oraria\nmaggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) straordinario diurno feriale: 12% sulle prime 75 ore annue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20% sulle ore annue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalle 76 fino alle 150\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35% sulle ore annue eccedenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) straordinario diurno festivo: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>c) straordinario notturno feriale: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) straordinario notturno festivo: 75%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario predisposti\ndalla azienda (programmazione dell’utilizzo tenendo conto anche delle\ndisponibilità individuali, rotazione, esclusione\u002F limitazione di “soggetti\nmeritevoli di tutela” etc.) - qualora non già stabiliti - sono oggetto di\npreliminare esame congiunto con la RSU, congiuntamente alle strutture sindacali\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti e di successiva\ncomunicazione ai lavoratori con specifico ordine di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro,\nretribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni\nlavorative eccedenti l’orario settimanale di lavoro saranno compensate con le\nmaggiorazioni di cui al comma 2), a seconda delle fattispecie. Resta fermo che\nle eventuali ore di lavoro straordinario, determinate da tali assenze, non sono\nutili al computo del monte annuo di 150 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi\nindividuati dall’art. 21, comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei\ngiorni festivi, richiesta dalla azienda in base a previsioni contenute nel\ncontratto di servizio e\u002Fo derivanti da specifiche richieste della\ncommittenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione\nindividuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festivo diurno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festivo notturno: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e\ncompiuto tra le ore 22 e le 6; fatto salvo quanto previsto al comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori\ninteressati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo\nstesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in 3 turni avvicendati di 8\nore si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato\ndalle ore 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore\n22 alle 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 5 anni o, in\nalternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la lavoratrice o il lavoratore, anche vedovo, che sia l’unico genitore\naffidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la lavoratrice madre adottiva o affidataria o, in alternativa, il padre\nadottivo o affidatario con lei convivente, di un minore nei primi 3 anni dal\nsuo ingresso in famiglia e comunque non oltre il 12° anno di età del minore\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno di cui al comma 8) è compensato con la retribuzione\nindividuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma\n12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta maggiorazione è onnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e\ncontrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 76\nrelativamente al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del\nmattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6. Per\ntale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di\nuna percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento\ndi una contrattazione di 2° livello specificamente attivata allo scopo di\ndefinire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione\ndell’utilizzo, rotazione, esclusione\u002Flimitazione di “soggetti meritevoli di\ntutela”), ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della specifica trattativa - fatte\nsalve le eventuali proroghe concordate tra le Parti - non sia stata\nsottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere\nl’assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento\ndell’intesa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’obiettivo di fruire dei regimi legali agevolati previdenziali e\nfiscali, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità etc.,\nle parti aziendali potranno definire misure, criteri e modalità per il lavoro\nnotturno, eventualmente anche nell’ambito della trattativa di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le\nprestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui ai commi 2), 6), 11) e 12) del presente articolo non\nsono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo al lavoro straordinario, la contrattazione aziendale di 2°\nlivello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario\nsuperiore a quello previsto dal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro gennaio e luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto delle\ndisposizioni in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce\ninformazione specifica alle RSU e alle strutture territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario\n‘pro capite’ del semestre precedente, distinti per area\nOperativo-funzionale o reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in vigore concernenti i trattamenti\neconomici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative\nconsiderate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale rese a gennaio 2017\nsaranno compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata della\npercentuale del 12%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario di qualsiasi tipologia effettuate a\ngennaio 2017 non sono considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore\ndi cui al comma 1) del presente articolo, che resta integralmente confermato\nanche per il 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 21 - Giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall’art. 25, comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività religiose:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì dell’Angelo (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del S. Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la quale il lavoratore presta la sua opera\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Comuni in cui la festa del S. Patrono coincide con altre festività di\ncui alle lett. b) e c) le Aziende - tenuto conto della natura dei servizi\nerogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del S.\nPatrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle\nlett. b) e c) citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività di cui al comma 1), lett. b) e c) non assorbe il giorno di\nferie che cada in coincidenza con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che\nsiano disposte per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Trattamento per i giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per le festività religiose soppresse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Trattamento per i giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui\nall’art. 21, comma 1), lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata\nnon inferiore a quella dell’orario normale di lavoro. Il relativo\ntrattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 20, si aggiunge al normale\ntrattamento contrattualmente dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo\nsettimanale domenicale, ovvero di riposo settimanale compensativo, è\nriconosciuto il trattamento di cui all’art. 25, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale,\nnon presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della\npropria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio\nnon sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque\nassicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle festività di cui all’art. 21, comma 1), lett. b) e c) coincidenti\ncon la giornata di domenica, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno\ndi riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione\nglobale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle festività di cui all’art. 21, comma 1), lett. b) e c), coincidenti\ncon la giornata di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma\n4), ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale\ncompensativo, spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da\naggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella giornata di Pasqua è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento\ncontrattualmente dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Trattamento per le festività religiose soppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività religiose soppresse ai sensi dell’art. 1,\nlegge 5.3.77 n. 54 e s.m., nonché del relativo trattamento economico, a\ndecorrere dall’1.1.04 sono riconosciuti 2 giorni di permesso individuale con\ndecorrenza della retribuzione globale, da fruire compatibilmente con le\nesigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e,\nqualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota\ngiornaliera della retribuzione globale di dicembre del medesimo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno,\ni 2 giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente\nsia in forza alle date delle 2 residue festività religiose soppresse,\nAscensione (mobile) e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Qualora il dipendente sia\nin forza solo in una delle due festività, sarà riconosciuto 1 solo giorno di\npermesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai presenti fini a nulla rilevano le festività soppresse del 19 marzo e del\nCorpus Domini (mobile), per effetto di quanto precisato nel Chiarimento a\nverbale in calce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre spetta al\nlavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale, senza\nalcuna maggiorazione, da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente\ndovuto. Tale prestazione non dà luogo in nessun caso a corrispondenti permessi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la suddetta giornata del 4 novembre coincida con il normale giorno\ndi riposo settimanale, domenicale o compensativo, spetta al lavoratore\ninteressato una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al\nnormale trattamento contrattualmente dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, al 30.4.03, godevano di un periodo di ferie di maggior\nfavore, mantengono, ‘ad personam’, tale trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.04, 2 giorni (19 marzo e Corpus Domini) dei 4 di\npermesso retribuito, previsti dall’art. 30, CCNL 2.8.95, a compensazione\ndelle residue 4 festività soppresse, sono stati abrogati in quanto assorbiti\nper effetto della riduzione di 1 ora dell’orario di lavoro, progressivamente\nattuata dalla stessa data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto per ogni anno solare a un periodo di ferie, a\ncarattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di\nsettimana lavorativa di 5 giorni, il periodo di ferie è di 22 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio il\nlavoratore ha diritto a un rateo del periodo di ferie per ogni mese di servizio\nprestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono\nconsiderate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma entro marzo di ogni anno l’azienda concorda con la RSU,\ncongiuntamente alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti,\nla programmazione delle ferie collettive nel periodo maggio\u002Fottobre; fatta\nsalva la possibilità di definire un diverso periodo a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenendo conto della natura delle diverse attività gestite ai fini della\nerogazione del pubblico servizio, delle esigenze stagionali delle località\nturistico-climatiche e delle richieste dei lavoratori, in tale periodo\nl’azienda garantisce al lavoratore il godimento di almeno 2 settimane di\nferie maturate nell’anno solare, consecutive a richiesta del lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di malattia che intervengano durante il periodo di godimento delle\nferie ne interrompono il decorso. Ove la malattia impedisca, entro l’anno, il\ngodimento parziale o totale delle ferie di competenza del singolo anno solare,\nle stesse saranno godute nell’anno solare successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività di cui all’art. 21, comma 1), lett. b) e c) non assorbe il\ngiorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In regime di settimana lavorativa di 5 giorni, il 6° giorno prelavorato\nretribuito assorbe la festività di cui all’art. 21, comma 1), lett. b) e c)\nche cada in coincidenza con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore\no per disposizioni dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca\ndelle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né a recupero negli anni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il lavoratore ha il diritto alle stesse o alla\nindennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il\nlavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello\nmaturato l’azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione,\nl’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Riposo giornaliero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni periodo di 24 ore, decorrenti dall’inizio della prestazione\nlavorativa stabilito dalla azienda, il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo\ngiornaliero consecutivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17, D.lgs. n. 66\u002F03 e\ns.m., le Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24\nore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le\nore di riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In regime di settimana lavorativa di 5 giorni, a tutti gli effetti il 6°\ngiorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il 7° è il normale\ngiorno di riposo settimanale considerato festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può\ncadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è\nqualificato riposo settimanale compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno\nlavorativo normale, mentre è considerato giorno festivo quello individuato\ncome riposo settimanale compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di\nriposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel 7° giorno di\nlavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo\nentro i successivi 3 giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro\nstraordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale addetto a turni avvicendati l’osservanza delle\ndisposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di\nquello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale\nsvolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le\nmaggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e\nl’inizio della successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto della contrattazione aziendale di 2° livello collocazione e\nmodalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti\ndisposizioni, determinate dalle esigenze tecnico-organizzative del servizio\npubblico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Banca delle ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È attribuita alla contrattazione aziendale di 2° livello la facoltà di\nistituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento,\ncon particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da\naccreditare, sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle\nore è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale\ndella stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate\noltre le 120 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di\nnovembre precedente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca\ndelle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione ha la durata minima di 1 anno solare e si intende confermata\ndi anno in anno se non revocata, per iscritto, entro novembre precedente\nl’anno di disattivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la\nrichiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fornirà alla RSU congiuntamente alle strutture territorialmente\ncompetenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori, specifiche\ninformazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 2),\nspetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti\nmaggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2) è\neffettuato dalla azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel\nquale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta\npaga mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2)\nha luogo secondo 2 modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per permessi fino a 3 ore, previa richiesta scritta del lavoratore\npresentata alla azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per permessi superiori a 3 ore previa richiesta scritta del lavoratore\npresentata all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta\npaga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di ore di cui al comma 2), relativa alla giornata\nimmediatamente seguente un giorno festivo, è accolta compatibilmente con le\nesigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in\naggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di ore di cui al comma 2) sono accolte nel limite del 20% dei\nlavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel\ngiorno e nelle ore interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento\nall’ordine cronologico di presentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una\nfrazione inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per\nogni giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso,\nle ore richieste di cui al comma 2) sono concesse compatibilmente con le\nesigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8) e\n9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2) sono fruite normalmente\nentro il 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non\nancora utilizzate sono fruite nel 1° semestre dell’anno solare seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non\nabbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte\ngodere dalla azienda entro il 2° semestre del medesimo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad\nulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezione fatta per il caso\nin cui, nel complessivo periodo di 2 anni, il godimento delle ore residue sia\nstato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate\nall’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti\nquote di retribuzione globale relativa al precedente mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i periodi semestrali di proroga le richieste di cui al presente\ncomma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2),\naccreditate ma non ancora utilizzate, sono liquidate con la retribuzione in\natto. Analogo trattamento è dovuto, da parte della impresa cedente, in caso di\nscadenza del contratto di appalto\u002F affidamento, ovvero in caso di revoca della\ngestione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A giugno e dicembre di ogni anno l’azienda fornisce alla RSU,\ncongiuntamente alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti,\nuna informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in\nparticolare, sulla attuazione di quanto stabilito dal comma 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Ch3>Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base parametrale mensile, di cui alla tabella A) in calce al\npresente articolo, è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.03, che includono i valori\ndi cui all’art. 17, CCNL 2.8.95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l’EDR di cui all’Accordo nazionale 20.12.99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) gli aumenti retributivi mensili stabiliti dal CCNL 30.4.03 e dai\nsuccessivi rinnovi contrattuali nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la retribuzione base parametrale mensile di cui al comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 28;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’eventuale assegno ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la retribuzione individuale mensile di cui al comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l’indennità di funzione di cui all’art. 33, lett. f);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’indennità integrativa di cui all’art. 33, lett. g), per 12\nmensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’EDR di cui all’AI 31.7.92, pari ad € 10,33 per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alle modalità e ai\ncriteri di erogazione delle varie indennità riconosciute ai sensi del presente\ncontratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale di cui\nal comma 4): le indennità di cui alle lett. a), b), c), d), e), h) e i) di cui\nall’art. 33, comma 3); i trattamenti di cui agli artt. 19, 20, 34, 35, 36, 37\ne 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei trattamenti dei diversi istituti disciplinati dal vigente CCNL,\nsi considerano le retribuzioni come di seguito specificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base parametrale di cui al comma 2) del presente articolo è\nutile ai fini del trattamento per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mutamento mansioni, di cui all’art. 16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui\nall’art. 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 33,\ncomma 3), lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità maneggio denaro, di cui all’art. 33, comma 3), lett. c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-multa fino a 4 ore, di cui all’art. 73, comma 1), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale di cui al comma 3) del presente articolo è\nutile ai fini del trattamento per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario, festivo, notturno di cui all’art. 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sgombero neve, di cui all’art. 33, comma 3), lett. d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trasferta, di cui all’art. 35, comma 4), lett. b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale di cui al comma 4) del presente articolo è utile ai\nfini del trattamento per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periodo di prova, di cui all’art. 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pause, di cui all’art. 17, comma 10);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trattamento per giorni festivi e festività religiose soppresse, di cui\nall’art. 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ferie, di cui all’art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-13a mensilità di cui all’art. 31, con esclusione della indennità\nintegrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3), lett. g);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-14a mensilità di cui all’art. 32, con esclusione della indennità\nintegrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3), lett. g) e dell’EDR di\ncui all’AI 31.7.92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rimborso spese per testimonianza, di cui all’art. 37, lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasferimenti individuali, di cui all’art. 38, lett. A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi e congedi, di cui agli artt. 41, 43, 44 e 45, lett. A), 54 e 60;\ninfermità per malattia e infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 46;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infortunio sul lavoro, di cui all’art. 47;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-congedi maternità\u002Fpaternità, parentale, per malattia figlio, di cui\nall’art. 48;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi a tutela delle persone handicappate, di cui all’art. 49;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi per donazione di midollo osseo, di cui all’art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 73, comma\n1), lett. d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 75.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE MENSILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti delle retribuzioni base mensili spettano ai lavoratori in forza\nalle distinte date di decorrenza di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">param.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">totale aumenti\n        retrib.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"256\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">decorrenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">aumenti retribuzioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">base mensili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">corrispondenti retribuzioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">base mensili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"300\" valign=\"top\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">gennaio \u003Cbr>\n        2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dicembre \u003Cbr>\n        2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">marzo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2019\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">gennaio \u003Cbr>\n        2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dicembre \u003Cbr>\n        2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">marzo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2019\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">230,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">123,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">35,37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">44,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">44,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3.269,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3.314,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3.358,31\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">204,67\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">110,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">39,34\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">39,34\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.909,76\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.949,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.988,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">184,41\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">99,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">35,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">35,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.621,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.657,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.692,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">175,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">94,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">33,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">33,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.493,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.526,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.560,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">166,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">89,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">32,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">32,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.371,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.403,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.436,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">159,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.262,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.293,23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2.323,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">151,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">81,42\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n  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\u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.910,16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.935,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.961,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n  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align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.755,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.779,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.803,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">111,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">59,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.579,65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.601,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.622,37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\" height=\"19\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">53,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.421,69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.440,91\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.460,13\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">88,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">47,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.256,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.273,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.290,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">J) \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">43,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.137,35\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.152,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.168,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti inquadrati al 31.12.16 nel livello professionale 1) viene\nattribuita formalmente, a decorrere dall’1.1.17, la nuova posizione\nparametrale 1A), con mantenimento della posizione di lavoro, della retribuzione\nbase mensile e del parametro in godimento al 31.12.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.7.05 per ogni consecutivo triennio di anzianità di\nservizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di\nogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun\nlivello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1): € 15,24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): € 17,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): € 19,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): € 20,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): € 24,02\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): € 27,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7): € 31,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 8): € 34,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. Q): € 39,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo dell'aumento periodico, calcolato in 36simi, spetta ai dipendenti\nin servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio\nprestato tra il 1° luglio del 1° anno del triennio e il 30 giugno del 3°\nanno del medesimo triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del\ntriennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo\naumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi massimi maturabili per aumenti periodici di anzianità sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1): € 152,40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): € 176,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): € 191,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): € 209,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): € 240,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): € 271,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7): € 312,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 8): € 348,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. Q): € 391,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito relativamente ai criteri di maturazione\ndegli aumenti periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello,\nrelativamente al mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel\nlivello di provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di\nanzianità (APA) è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"411\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importo\n        singolo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">APA \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importo\n        massimo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">APA \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">152,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">176,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">191,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">209,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">240,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">271,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">312,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">34,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">348,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">39,17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">391,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i requisiti e i criteri generali stabiliti dai commi da 1) a\n4) del presente articolo ai fini della maturazione e della attribuzione\ndell’importo spettante a titolo di aumento periodico di anzianità, il\nlavoratore, assunto a tempo indeterminato, inquadrato nel liv. J) avrà diritto\nall’importo massimo di € 10,20 al maturare della anzianità di 30 mesi di\nservizio prevista dall’art. 15, comma 8) del presente CCNL, ovvero a un\nimporto minore in relazione alla minore anzianità di servizio maturata alla\nprestabilita cadenza triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della data di cui al comma 1) del presente articolo, le\nParti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione\ndell’APA sono le seguenti: 1.7.17, 1.7.20, 1.7.23, e così via, con la\nmedesima progressione triennale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Determinazione convenzionale della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e giornaliera.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria e quella giornaliera sono utili esclusivamente ai\nfini della corresponsione degli elementi eventuali e\u002Fo variabili della\nretribuzione quali indennità e maggiorazioni a carattere orario e\u002Fo\ngiornaliero contrattualmente previste, nonché ai fini delle trattenute orarie\ne\u002Fo giornaliere per assenze non retribuite, multe, scioperi etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo per 169 la\nretribuzione mensile base parametrale o individuale o globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la\nspecifica retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via\nposticipata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto\npagamento è attestato da distinta o busta paga, che resta in possesso del\nlavoratore, con l’indicazione di tutti gli elementi che compongono la\nretribuzione stessa e delle relative trattenute. Qualora l’azienda ritardi il\npagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso\nufficiale di sconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante\nassegni o versamenti su c\u002Fc bancari e\u002Fo postali individuali. Le relative\nmodalità sono portate a conoscenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi\ncostitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte di\nretribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione\nvengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in\nservizio una 13a mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1°\ndicembre, con esclusione della indennità integrativa mensile di cui all’art.\n33, comma 3), lett. g).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 13a\nmensilità è 1° gennaio - 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di\ncessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha\ndiritto a un numero di 12simi di 13a mensilità pari al numero di mesi di\nservizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono\ncomputate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo\ndi riferimento, la 13a mensilità è calcolata sui valori di retribuzione\nglobale in atto alla data della cessazione medesima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in\nservizio una 14a mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1°\nluglio, con esclusione della indennità integrativa mensile di cui all’art.\n33, comma 3), lett. g) e dell’EDR di cui all’AI 31.7.92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 14a\nmensilità è 1° agosto - 31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di\ncessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha\ndiritto a un numero di 12simi di 14a mensilità pari al numero di mesi di\nservizio prestato. A tal fine le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono\ncomputate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo\ndi riferimento, la 14a mensilità è calcolata sui valori di retribuzione\nglobale in atto alla data della cessazione medesima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Indennità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che\nsvolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione\nparametrale attribuita nel proprio livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento\ndelle correlate mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65%\ndella retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti\naddetti a lavorazioni a ciclo continuo su 3 turni avvicendati nell’intero\narco continuo di 7 giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle\nmansioni. Tale indennità è assorbita dalla indennità per lavoro domenicale\neventualmente corrisposta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari ad € 0,26\nriconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lett. C), commi 3) e 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base\nparametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di\nriscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per\nerrori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>d)indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale\noraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità\nassorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di\naccordi aziendali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>e)indennità domenicale elevata ad € 7,00, dall’1.9.12, riconosciuta ai\nlavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo\nsettimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che\nl’indennità non spetta nella ipotesi di cui all’art. 25, comma 5). Il\nvalore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente\nriconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f)indennità mensile di funzione pari ad € 135,00 per 14 mensilità\nriconosciuta ai dipendenti con cat. Quadro (liv. Q);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)indennità integrativa mensile elevata ad € 24,00, dall’1.4.12, per 12\nmensilità, riconosciuta a tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità è aumentata ad € 30,00 a decorrere dall’1.7.13 e\nad € 50,00 dall’1.10.18;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di liv.\n3) dell’area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di liv. 3) dell’area\nConduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in\nconcorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui alle predette lett. a), b), c), d), e), g), h), i), j)\ne k) sono comprensive della incidenza su tutti gli istituti contrattuali e\nlegali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul\nlavoro e per gravidanza e puerperio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto sopra, l’indennità di cui alla lett. d) è utile ai\nfini del TFR e l’indennità di cui alla lett. g) è utile ai fini del\ntrattamento di malattia, di infortunio sul lavoro, per gravidanza e\npuerperio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al comma 3), lett. f) e g), fanno parte della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti confermano che i lavoratori cui spetta l’indennità\ndomenicale di cui all’art. 33, comma 3), lett. e) sono esclusivamente coloro\nche, secondo una prestabilita programmazione periodica, lavorano, di norma,\nanche di domenica, con riposo settimanale compensativo in giorno settimanale di\nnorma diverso dalla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.5.08 cessano di essere corrisposte le indennità di cui alla Nota a\nverbale in calce all’art. 14, lett. a) e b) e di cui all’art. 31, comma 6),\nlett. a), b), c) e k), CCNL 30.4.03. Correlativamente, si dispone quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al precedente comma sono trasformate in trattamento\n‘ad personam’, incluso nella retribuzione individuale di cui all’art. 27,\ncomma 3), e utile ai fini del TFR. A decorrere dalla retribuzione relativa a\nmaggio 2008, tale trattamento ‘ad personam’, corrisposto per 14 mensilità,\nspetta esclusivamente ai dipendenti individuati dal successivo comma 3),\nsecondo le seguenti misure mensili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lett. a): € 14,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lett. b): € 6,97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lett. c): € 10,07\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lett. k): € 11,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al pertinente trattamento ‘ad personam’ di cui al precedente comma hanno\ndiritto esclusivamente i dipendenti, in forza all’1.5.08 e addetti ad aprile\n2008 a una delle attività il cui svolgimento dava titolo alla corresponsione\ndelle indennità di cui all’art. 31, comma 6), lett. a), b), c) e k), CCNL\n30.4.03, in possesso dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)relativamente alle indennità giornaliere di cui alle predette lett. a),\nb) e c), nel complessivo periodo di 90 giorni di effettiva prestazione\nlavorativa, computati a ritroso a partire dal 30.4.08, - con esclusione quindi\ndelle assenze verificatesi a qualsiasi titolo nel periodo calcolato a ritroso -\naver percepito una di esse per almeno 60 giorni; ovvero, nel caso di assunzione\ndal 24.1.08 non determinata da passaggio di gestione, aver percepito una delle\npredette indennità per almeno 2\u002F3 dei giorni di effettiva prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)relativamente alla indennità mensile di cui alla predetta lett. k),\naverla percepita ad aprile 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi 2) e 3) che precedono trovano applicazione,\nricorrendone i requisiti, anche nei confronti dei dipendenti che nei periodi\nconsiderati siano passati direttamente da una ad altra azienda applicante il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI APPLICATIVE FINALI E ABROGAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al conducente operatore unico di liv. 4) dell’area Conduzione al quale, a\npartire dalla retribuzione di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento ‘ad\npersonam’ di € 14,91\u002Fmese, non competono le nuove indennità di cui\nall’art. 33, comma 3), lett. h) e i) per lo svolgimento delle mansioni\npreviste a termini delle Disposizioni generali per la fase di prima\napplicazione della nuova classificazione del personale in calce all’art. 15\ndel citato CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al conducente di liv. 3), area Conduzione, al quale, a partire dalla\nretribuzione di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento ‘ad personam’\ndi € 11,88\u002Fmese, quando svolga servizio come conducente operatore unico,\ncompete esclusivamente la nuova indennità di cui alla lett. h), comma 3) del\npresente art. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.5.08 è abrogata l’indennità di cui all’art. 31,\ncomma 6), lett. j), CCNL 30.4.03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in forza all’1.5.08, ai quali è stata corrisposta ad aprile\n2008 la predetta indennità passano, a decorrere dall’1.5.08, dal liv. 5)\ndell’area Impianti e Officina al liv. 6), parametro B), area Tecnica e\nAmministrativa, con qualifica di “capo turno impianto”, con integrale\nassorbimento della medesima indennità nella retribuzione base parametrale del\nsuperiore livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.5.08 è abrogata l’indennità di cui all’art. 31,\ncomma 6), lett. g), CCNL 30.4.03 (Raggiungimento posto di lavoro). Dalla\nmedesima data cessano di trovare applicazione gli accordi collettivi e\u002Fo le\nprassi aziendali attuativi del rinvio di cui alla citata disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo il mantenimento ai soli dipendenti in forza al 30.4.08 del\ntrattamento già assicurato dai predetti accordi e prassi, alle condizioni e\nsecondo i criteri e le modalità ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di\nstraordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti\nalla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per\nl’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del servizio di\nreperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone la durata\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale premessa, tra l’azienda e la RSU, congiuntamente alle strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL,\ncostituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al\nbimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche,\nturistiche etc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità\nindividuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del\ndipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5),\navuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a\nquelle dei servizi da assicurare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla organizzazione del servizio l’azienda predisporrà un\nsistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di\ndeterminate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai\ndipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di\nogni mese da valere per il mese seguente, ovvero entro il 20 del 2° mese di\nogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il\nlavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate\nprestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile\nnon possono superare, di norma, i 7 giorni per singolo dipendente interessato,\nper non più di un sabato e di una domenica nell’arco dello stesso\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali\naziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli\ndeve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a\nseguito della chiamata da parte della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente\ncomma 5), spetta al lavoratore una indennità di chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di\n1 ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di\nlavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali\nsi ricade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità è comprensiva della incidenza su tutti gli istituti\ncontrattuali e legali, compreso il TFR; non è computabile nel trattamento di\ninfermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio\nsul lavoro, ed è aggiuntiva alla indennità di reperibilità normalmente\nspettante per il turno assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una\nindennità secondo le seguenti misure differenziate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la\ngiornata di turno programmato di lavoro normale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non\ncoincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di reperibilità è comprensiva della incidenza di tutti gli\nistituti contrattuali e legali, compreso il TFR, e non è computabile nel\ntrattamento di malattia e infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario\ndi lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte\ndell’azienda sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per le\nore di lavoro straordinario, notturno e festivo a seconda delle ipotesi nelle\nquali si ricade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il computo del tempo dell’eventuale lavoro effettivo di cui al\ncomma 8), le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini\ndella durata dell’orario legale e\u002Fo contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità\neventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di\ncui ai commi 6) e 7) sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente\nriconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime\nfattispecie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 comma 1), e 17 comma 1),\nD.lgs. 8.4.03 n. 66 e s.m., è ammessa la deroga al riposo giornaliero di 11\nore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di\nreperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante\nla garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a 8 ore consecutive,\ndecorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e\nquella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza\ndelle 11 ore di riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 2 giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la\nprestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il\ndifferimento dell’inizio dell’orario di lavoro di tante ore quante sono le\nore di riposo compensativo da recuperare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 17, commi 10) e 11), si\nconsidera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a\nprestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la\nsede abituale di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni calendariali\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta,\nal dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato,\ncompensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata\ngiornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente\nsostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di\npersone, nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie\nall’espletamento della trasferta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda\nè tenuta a corrispondere altresì quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3), spetta al dipendente\nil rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della\nnormalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3), spetta al\ndipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto\ne l’alloggio, nei limiti della normalità, una indennità giornaliera pari al\n50% della retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24\nore, il diritto a ulteriori quote della indennità giornaliera di cui al comma\n4), lett. b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia\nanch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi\ndel comma 4), lett. b), il computo della complessiva durata della trasferta\ndecorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di\nrientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto\npubblico di persone effettivamente utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è\ncostituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di\npersone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture se\nautorizzato dalla azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi se\nautorizzato dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e\nalloggio è costituita dalla ricevuta fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui\nall’art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso\ndelle spese effettivamente sostenute per il vitto, ovvero gli sia corrisposta\nl’indennità giornaliera di cui al comma 4), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal\ncalcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per trasferte di durata superiore a 30 giorni calendariali\nconsecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto\nnormativo di cui all’art. 2, lett. D) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1) e ss.\nl’azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per le spese di cui al comma 3): consegna - ove possibile - i relativi\ntitoli di viaggio e\u002Fo anticipa un importo pari all’80% delle spese\npresunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per le spese di cui al comma 4), lett. a): anticipa un importo pari\nall’80% delle spese presunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per le spese di cui al comma 4), lett. b): anticipa un importo pari\nall’80% delle spese presunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4), lett. b) e al comma\n5): anticipa un importo pari all’80% delle indennità giornaliere\npresunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conguaglio dei rimborsi spese e\u002Fo delle indennità giornaliere di cui al\ncomma 11) è effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui il\nlavoratore si è recato in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 36 - Buono pasto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva\nprestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto, ovvero il rimborso\ndel relativo costo da parte dell’azienda fa venir meno, per la medesima\ngiornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza\nmensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da\ntrattamenti retributivi di corrispondente valore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Rimborsi spese e somministrazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi spese e le somministrazioni sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimborso spese per uso autovettura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il dipendente che, previa autorizzazione della azienda, ovvero aderendo alla\nrichiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di\nservizio, ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità\nchilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuino una\npercorrenza media annua di km. 20.000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimborso spese per testimonianza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è corrisposta la retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in\ncausa civile o penale o amministrativa in dipendenza del servizio. Qualora il\nlavoratore debba allontanarsi dalla sede abituale di lavoro, ha diritto\naltresì al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il\nviaggio, il vitto, l’alloggio, detratta l’indennità corrisposta dallo\nStato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) rimborso spese per vidimazione patente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli autisti e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati\ncome sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente, previa\nidonea documentazione. Tale rimborso spetta altresì ai lavoratori cui è\nrichiesto, in via ricorrente, l’uso dei veicoli aziendali o di proprietà dei\nlavoratori stessi per ragioni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) uso gratuito dell’alloggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualora l’azienda, per esigenze di servizio, richieda al dipendente di\nabitare presso il complesso aziendale, l’uso dell’alloggio è gratuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) costo del rinnovo di validità della qualificazione CQC:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda stipula apposite convenzioni con i soggetti autorizzati ai sensi\ndell'art. 4, comma 1), Decreto 17.4.13 del Ministero Trasporti, affinché\nrealizzino, a carico della azienda, i corsi di formazione periodica per il\nrilascio dell'attestato di frequenza necessario al rinnovo di validità della\nqualificazione CQC, di cui all'art. 14, comma 1), D.lgs. 21.11.05 n. 286, che\ndeve essere obbligatoriamente posseduta dal dipendente che, per lo svolgimento\ndella attività di trasporto e\u002Fo movimentazione dei rifiuti, è normalmente\nadibito alla conduzione di automezzi o mezzi d’opera\u002Fmacchine operatrici, per\nla quale è richiesta una delle patenti di cui all’art. 3, comma 1), Decreto\n17.4.13. del Ministero Trasporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato è tenuto a frequentare i corsi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'azienda non provveda alla predetta stipulazione, rimborserà al\ndipendente interessato il costo del rinnovo di validità della qualificazione\nCQC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.5.08 è abrogato il rimborso spese per raggiungimento posto di\nlavoro di cui all’art. 35, lett. c), CCNL 30.4.03. Dalla medesima data\ncessano di trovare applicazione gli accordi collettivi e\u002Fo le prassi aziendali\nattuativi del rinvio di cui alla citata disposizione. Resta fermo il\nmantenimento ai soli dipendenti in forza al 30.4.08 del trattamento già\nassicurato dai predetti accordi e prassi, alle condizioni e secondo i criteri e\nle modalità ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Uso locale aziendale per consumazione pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.5.08 è soppressa la disposizione di cui all’art. 35, lett. g),\nCCNL 30.4.03. Dalla medesima data cessano di trovare applicazione gli accordi\ncollettivi e\u002Fo le prassi aziendali attuativi della disposizione della predetta\nlett. g). È fatta salva la conferma dell’utilizzo di locali per la\nconsumazione del pasto, eventualmente in atto aziendalmente dal 30.4.08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo il Chiarimento a verbale in calce all’art. 37, CCNL\n21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Trasferimenti individuali e plurimi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Trasferimenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con\nl’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici,\norganizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località\ndiversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni\neconomico-normative del trasferimento, devono essere specificati\nall’interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di\nalmeno 30 giorni calendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con analogo preavviso l’azienda convoca la RSU congiuntamente alle\nstrutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, per fornire una\ninformativa sui motivi e sulle condizioni del trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito ai sensi del comma 1) conserva, in quanto più\nfavorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle\nindennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni\nparticolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano\nnella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del\ncomma 1), la nuova sede di lavoro disti almeno km. 100 dalla precedente e\nconseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della\nfamiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di viaggio per sé e\nper i familiari a carico, nonché le spese per il trasporto degli effetti\nfamiliari (mobili, bagagli etc.), previ accordi da prendersi con l’azienda.\nIl trasporto dei mobili e delle masserizie deve essere assicurato, a carico\ndella azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore\ndebba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di\naffitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del\ntrasferimento, lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo\nfino a concorrenza di un massimo di 4 mesi di canone di affitto. Ricorrendo le\ncondizioni di cui al presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma,\na carattere di elargizione ‘una tantum’, pari a 1 mensilità di\nretribuzione globale, maggiorata di 1\u002F5 per ogni familiare a carico che si\ntrasferisca con lui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3), venga licenziato non\nper motivi disciplinari, compete, oltre al TFR, il rimborso delle spese di\nviaggio effettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per il\nrientro nella precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente\navvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui al presente comma abbia\nprovveduto entro 6 mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro,\nall’effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla\nbase preventivamente concordata con l’azienda, delle spese sopportate per il\ndetto trasporto dalla località di trasferimento alla precedente residenza. Ai\nfini di cui al presente comma le richieste di rimborso devono essere inoltrate\nalla azienda prima della cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1), il\nlavoratore ha diritto, se licenziato, alla indennità di preavviso e al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori\ninteressati e ove lo ritenga operativamente attuabile, l’azienda può\ndisporre lo scambio di sede di lavoro tra i dipendenti in possesso della stessa\nqualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Tali casi, non\nconfigurando in alcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai commi\nprecedenti, non danno luogo all’applicazione del trattamento previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Trasferimenti plurimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimenti plurimi l‘azienda, almeno 90 giorni calendariali\nprima della data relativa, convoca la RSU, congiuntamente alle strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, per un esame congiunto dei\nmotivi dei trasferimenti dei dipendenti interessati, nonché delle condizioni\neconomico-normative del loro trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VII - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Interruzione e sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per ragioni di forza maggiore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza\nmaggiore non previste dal presente contratto e non dipendenti da provvedimenti\ndisciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell’azienda che potrà\nadibirlo ad altri lavori, fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia\ndi mutamento di mansioni di cui all’art. 16, commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne\ngiustificazione alla azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato\nimpedimento, prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito, per\nconsentire l’adozione di adeguate misure organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può assentarsi dal servizio se non debitamente\nautorizzato dal proprio superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di comprovato impedimento, qualsiasi assenza dal servizio\nsenza giustificato motivo, indipendentemente dalla correlata trattenuta\nretributiva, è considerata arbitraria ed è soggetta a provvedimenti\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni calendariali è causa\ndi licenziamento disciplinare, che deve essere preceduto dalla attivazione\ndelle garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Permessi - Aspettativa per motivi privati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare permessi, per\ngiustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio è riconosciuto al lavoratore 1\ngiorno di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui ai precedenti commi si fa riferimento alla retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ne faccia richiesta l’azienda potrà riconoscere un\nperiodo di aspettativa per motivi privati fino a un massimo di 180 giorni\ncalendariali, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità ai fini di alcun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sindacali - Permessi per funzioni pubbliche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali, regionali e nazionali - quali individuati dall’art.\n31, commi 1) e 2), legge 20.5.70 n. 300 - possono, a richiesta, essere\ncollocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato,\nai sensi e per gli effetti del predetto art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per\ncariche sindacali è considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive ai\nsensi dell’art. 32, comma 1), legge n. 300\u002F70, l’azienda, su richiesta del\ndipendente, riconoscerà allo stesso un permesso per il tempo strettamente\nnecessario all’espletamento del mandato, con decorrenza della retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 43 - Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi\ndella Repubblica o delle Regioni, i dipendenti che adempiono funzioni presso\ngli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di\ncandidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o\ngruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1) sono\nconsiderati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto i\nlavoratori di cui al comma 1) hanno diritto al pagamento di specifiche quote\nretributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi\ncompensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel\nperiodo di svolgimento delle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal\nlavoratore mediante attestazione del presidente di seggio, recante la data e\nl’orario di inizio e di chiusura delle operazioni connesse alle consultazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo\ndi 15 giorni calendariali, con corresponsione della retribuzione globale. Detto\nperiodo è riconosciuto anche al lavoratore assunto a termine con contratto di\nlavoro di durata almeno pari a 90 giorni calendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal trattamento economico di cui sopra è dedotto quanto eventualmente\nerogato a tale titolo dall’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo matrimoniale non è computabile nel periodo di ferie\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Diritto allo studio - Congedi non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per la formazione - Formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi per motivi di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti assunti a tempo indeterminato, non in prova, iscritti\ne frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,\nsecondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente\nriconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno\ndiritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione\nagli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o nei\ngiorni di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere gli esami di seguito specificati i lavoratori studenti\niscritti e frequentanti i corsi di cui al comma 1) - nonché coloro che si\npreparano privatamente per sostenere i medesimi esami - hanno diritto, ferma\nrestando la successiva e tempestiva presentazione di idonea certificazione, a\npermessi con decorrenza della retribuzione globale pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giorni 3 per esami di licenza elementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giorni 6 per esami di licenza media inferiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giorni 12 per esami di licenza media superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente comma sono attribuiti al lavoratore\nnell’arco della intera vita lavorativa, per un massimo di 2 volte per il\nmedesimo tipo di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame presso facoltà\nuniversitarie hanno diritto per ogni esame a 2 permessi giornalieri, con\ndecorrenza della retribuzione globale, ferma restando la successiva e\ntempestiva presentazione di idonea certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni di cui ai precedenti commi ricomprendono e assorbono quanto\nstabilito dall’art. 10, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti iscritti e frequentanti i corsi di studio di cui al\ncomma 1), qualora la frequenza coincida con l’orario di lavoro, hanno diritto\na permessi, con decorrenza della retribuzione globale, nel limite massimo di\n150 ore ‘ pro capite’ all’anno, previa presentazione del certificato di\nfrequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello richiesto\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori studenti che possono richiedere i permessi di cui\nal presente comma non deve superare, in ogni anno, il 3% del numero dei\ndipendenti in forza al 1° settembre di ogni anno, senza pregiudizio del\nnormale svolgimento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente comma sono riconosciuti secondo il seguente\nordine prioritario: scuola elementare, scuola media inferiore, scuola media\nsuperiore, università. A parità di corso di studio, prevale la data di\npresentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Centri di servizio cui siano addetti da 10 fino a 35 dipendenti, i\npermessi di cui al comma 5), ricorrendo le condizioni e l’ordine prioritario\nivi stabiliti, sono riconosciuti a un lavoratore studente per ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Centri di servizio cui siano addetti fino a 9 dipendenti, i permessi di\ncui al comma 5), ricorrendo le condizioni e l’ordine prioritario ivi\nstabiliti, sono riconosciuti a un lavoratore studente per ogni anno per la\npartecipazione ai corsi in parola fuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedi non retribuiti per la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, legge n. 300\u002F70, in\nattuazione di quanto stabilito dall’art. 5, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori\nnon in prova, assunti a tempo indeterminato, che abbiano almeno 5 anni di\neffettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle\nimprese applicanti il presente CCNL, possono richiedere una sospensione del\nrapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo continuativo o\nfrazionato complessivamente non superiore a 11 mesi nell’arco della intera\nvita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi formativi non retribuiti di cui al presente comma sono\nesclusivamente quelli finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo,\nal conseguimento di un titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario\no di laurea, nonché alla partecipazione ad attività formative diverse da\nquelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avuto riguardo all’inizio dell’anno scolastico, nei Centri di servizio\ncui siano addetti oltre 35 dipendenti, i lavoratori che intendano fruire dei\ncongedi formativi di cui al comma 1) sono tenuti a farne richiesta scritta dal\n1° gennaio al 30 luglio di ogni anno, con ciò ottemperando all’obbligo del\npreavviso di almeno 30 giorni calendariali. La richiesta deve contenere\nl’indicazione dell’ordine e grado di scuola che si intende seguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la salvaguardia del normale svolgimento del servizio, le\nrichieste di cui al comma 2) sono accolte entro il limite del 3% dei dipendenti\nin forza al 31 agosto di ogni anno e secondo il seguente ordine prioritario:\nscuola dell’obbligo, scuola media superiore, università. A parità di\ncondizioni, prevale la data di presentazione della richiesta. La frazione\nsuperiore allo 0,5% è arrotondata all’unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delle richieste accolte e non accolte l’azienda dà comunicazione ai\nlavoratori interessati entro il 10 settembre di ogni anno. Le richieste non\naccolte a termini del comma 3) sono considerate valide per il successivo anno\nscolastico, sempreché confermate per iscritto dai lavoratori interessati entro\nil 31 dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Centri di servizio cui siano addetti fino a 35 dipendenti i congedi\nformativi di cui al comma 1) saranno riconosciuti a un lavoratore per ogni\nanno, fermi restando i requisiti, le modalità di presentazione delle\nrichieste, i termini temporali, i criteri prioritari stabiliti in via generale\ndai commi 2), 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può rifiutarsi di accettare le richieste di congedi formativi\ndi cui alla presente lett. B) presentate da lavoratori cui siano state\napplicate sanzioni disciplinari superiori alla multa; fermo restando che di\ntali sanzioni non si dovrà comunque tenere conto decorsi 2 anni dalla loro\napplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei congedi formativi di cui al comma 1) è registrata nel\nLibretto formativo del cittadino del dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>C) Formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, legge n. 53\u002F00, in materia\ndi formazione continua, anche tenuto conto delle offerte formative programmate\ndallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali con l’utilizzo di risorse\npubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali, al\nfine di accrescere le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori,\nsi conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, le offerte formative\ndelle aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di\ntutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio,\ndi incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l’attenzione delle aziende potrà essere rivolta, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla generalità del personale in materia di salute e sicurezza del\nlavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse\ntipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando\ngli obblighi formativi di cui al D.lgs. n. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) al personale neo-assunto, compreso quello con contratto di inserimento e\ndi apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace\ninserimento in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un costante aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) a singoli profili o categorie - compresi i Quadri - e gruppi\nprofessionali, al fine di creare o potenziare figure professionali ritenute\nstrategiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare\nuna riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità per un proficuo\nreimpiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in\nappalto e del ‘turn over’, nonché della attivazione di nuovi servizi,\nnell’ultimo trimestre di ogni anno l’azienda - ferme restando le esigenze\ntecnico-organizzative del servizio - potrà programmare gli interventi\nformativi per l’anno seguente, con riguardo ai profili professionali\nselezionati e al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità e\nfinalità di espletamento: tale programmazione è oggetto di esame congiunto\nalle competenti RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma 3) la partecipazione contemporanea dei dipendenti\ninteressati ai corsi formativi non dovrà pregiudicare la regolarità del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative di cui al comma 2), lett. a) b) ed e) sono collocate\nall’interno dell’orario di lavoro; quelle di cui alle lett. c) e d) possono\nessere collocate anche al di fuori dell’orario di lavoro. In entrambi i casi\ncon decorrenza dell’ordinaria retribuzione globale; fermo restando che la\nformazione espletata fuori dall’orario di lavoro non dà diritto alla\nmaggiorazione per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 1° trimestre di ogni anno l’azienda promuove un incontro con le\ncompetenti RSA per un esame congiunto dei risultati della attività formativa\ndell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività formativa di cui alla presente lett. C) è registrata nel\nLibretto formativo del cittadino del dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini delle offerte nelle gare di appalto, la tabella del costo orario\ndeve evidenziare l’onere dei permessi e dei congedi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Obblighi di comunicazione e certificazione - Visite di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.1.17, in caso di inizio di evento morboso - da\nintendersi, ai fini del presente articolo, come infermità per malattia o\ninfortunio non sul lavoro -, l’assenza dal servizio è comunicata dal\nlavoratore all’azienda prima dell’inizio dell’orario di lavoro del\nmedesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora detta assenza si protragga oltre il previsto giorno di rientro in\nservizio, il lavoratore ne dà comunicazione alla azienda entro il normale\norario di lavoro del giorno precedente quello previsto per il rientro stesso,\nsalvo il caso di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia in caso di inizio che di prosecuzione di evento morboso, il lavoratore\ncomunica alla azienda il numero di protocollo identificativo del certificato\ninviato dal medico in via telematica, entro 2 giorni dal rilascio; fermo\nrestando che il certificato deve essere comunque redatto entro 24 ore\ndall’inizio dell’evento morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, adempie\nagli obblighi contrattuali relativi alla documentazione della assenza inviando\nin azienda il certificato stesso, che il medico è tenuto a rilasciare su\nsupporto cartaceo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare lo stato di infermità del\nlavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. A tal fine\nil lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a disposizione, presso il domicilio o\nla dimora comunicati all’azienda, fin dal 1° giorno di assenza e per tutto\nil periodo della infermità, compresi i giorni festivi, dalle ore 10 alle 12 e\ndalle 17 alle 19, ovvero nelle diverse fasce orarie eventualmente stabilite per\ndisposizioni legislative o amministrative nazionali o territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del Decreto 11.1.16 del Ministero della Salute sono esclusi\ndall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori per i quali\nl’assenza è etiologicamente riconducibile a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita, risultanti da idonea\ndocumentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la\nnatura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità\nriconosciuta, che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa\nalmeno pari al 67%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della normativa in materia, l’INPS si attiene a\nspecifiche linee-guida, approvate dal Ministero della Salute e dal Ministero\ndel Lavoro e delle Politiche sociali. In base a tali disposizioni, spetta al\ncompetente Centro medico legale INPS valutare l’opportunità o meno di dar\ncorso alla visita medica di controllo eventualmente richiesta dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda darà comunicazione ai lavoratori, mediante affissione nei\nluoghi di lavoro, delle eventuali diverse fasce orarie di cui al comma 3),\nprovvedendo ad informarne altresì la RSU e le strutture territorialmente\ncompetenti delle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli adempimenti di cui al comma 3) sono fatte salve le\neventuali documentate necessità del lavoratore di assentarsi dal domicilio o\ndalla dimora per visite mediche, prestazioni sanitarie e accertamenti\nspecialistici, nonché per le visite di controllo effettuate dalle strutture\nsanitarie competenti per legge; fermo restando l’obbligo del lavoratore\nstesso di darne preventiva informazione all’azienda, salvo casi di comprovato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei commi 3) e 6), durante l’assenza dal servizio per infermità,\nogni mutamento, anche temporaneo, del domicilio o della dimora inizialmente\nresi noti deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all’azienda\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente\ncertificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del\nposto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali,\ncomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o ‘day\nhospital’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il complessivo periodo di comporto, comprensivo dei giorni di assenza\ndebitamente certificata per ricovero ospedaliero o ‘day hospital’, è pari\na 600 giorni calendariali per i lavoratori affetti dalle patologie di cui al\nDecreto 11.1.16 del Ministero della Salute o dalle patologie di cui all’art.\n2, lett. d), nn. 1) e 2), DM 21.7.00 n. 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di comporto comprende l’insieme dei giorni di assenza\nverificatisi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la conservazione del posto di lavoro ai dipendenti affetti da\nTBC, ai sensi della legge 6.8.75.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in prova si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 6)\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendariali complessivi di comporto,\nl’azienda ne dà comunicazione ai dipendenti interessati in occasione della\nconsegna\u002Ftrasmissione della prima busta paga utile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>C) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di comporto di cui alla precedente lett. B), commi 1) e 2), e\nricorrendo le condizioni previste dal presente articolo, l’azienda\ncorrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione globale mensile netta,\nanche a integrazione di quanto percepisce in forza di disposizioni legislative\ne\u002Fo di altre norme; fatto salvo quanto previsto dai commi 2) e 3) seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente articolo, in ogni anno solare, al superamento di 13\ngiorni calendariali di assenza, anche non continuativi, oppure dopo 6 eventi\nmorbosi anche di durata complessiva non superiore ai predetti 13 giorni,\nl’azienda opererà nel modo seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di franchigia di cui al precedente capoverso, in\ncaso di ulteriori eventi morbosi di durata da 1 a 6 giorni calendariali\nconsecutivi, per ogni singolo evento l’azienda effettuerà le seguenti\ntrattenute dalla retribuzione globale del dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una trattenuta di € 45,00 lordi per ognuno dei primi 4 eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una trattenuta di € 40,00 lordi per ognuno degli eventi successivo al\nquarto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura delle predette trattenute è percentualmente riproporzionata per i\nlavoratori a tempo parziale in ragione della ridotta entità della prestazione\nlavorativa individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute sono effettuate prioritariamente dalla indennità integrativa\nmensile di cui all’art. 33, comma 3), lett. g) del vigente CCNL su base\nmensile, fino a concorrenza dell’importo della indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, entro giugno di ciascun anno, sussista a carico del lavoratore un\ndebito residuo per il 1° semestre dell’anno, l’impresa comunicherà al\nlavoratore l’importo del relativo conguaglio che effettuerà sui valori\nmensili della indennità integrativa da maturare nel 2° semestre dell’anno,\nfino all’importo massimo complessivo annuo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al 31 dicembre di ciascun anno permanga a carico del lavoratore un\ndebito residuo, la relativa trattenuta - entro il limite dell’importo massimo\ncomplessivo annuo della indennità in parola - sarà operata sugli importi\nmensili della indennità integrativa dell’anno solare seguente, entro il 1°\nbimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, operata la trattenuta di cui al precedente capoverso, si evidenzino\nulteriori debiti residui, la relativa trattenuta sarà effettuata dall’EGR di\ncui all’art. 2, lett. C), comma 8), ovvero, in quanto previsto da un\ncontratto aziendale di 2° livello, dall’equivalente premio di risultato o\nproduttività assorbente l’EGR, ovvero dall’eventuale trattamento economico\nindividuale assimilabile ai predetti compensi quanto a caratteristiche di\ncorresponsione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto dal comma 2) non trova applicazione nel caso di assenza per\neventi morbosi, certificata da medici specialisti del SSN, riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoratori affetti dalle patologie di cui alla lett. A), comma 4) del\npresente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dei lavoratori affetti dalle patologie acute o croniche di cui all’art.\n2, lett. d), nn. 1 e 2, DM 21.7.00 n. 278;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoratrici affette da eventi morbosi durante il periodo di gravidanza e\npatologie di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ricovero ospedaliero o ‘day hospital’.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell’avvio operativo del Fondo di Solidarietà Bilaterale INPS\n- che sarà costituito dalle parti stipulanti nazionali ai sensi degli artt. 26\ne ss., D.lgs. n. 148\u002F15 - e fino alla effettiva entrata in funzione dello\nstesso, le somme trattenute ai sensi del comma 2), di competenza di ciascun\nanno solare, saranno destinate nella misura del 50% all’incremento\ndell’EGR, di cui all’ art. 2, lett. C), comma 8), ovvero all’incremento\ndell’equivalente premio di produttività previsto dalla contrattazione di 2°\nlivello a favore dei lavoratori le cui assenze per eventi morbosi, computate\nanche cumulativamente, non abbiano superato nell’anno solare i 13 giorni\ncalendariali o i 6 eventi anche di durata complessiva non superiore a 13 giorni\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione dei lavoratori di cui al precedente capoverso si fa\nriferimento a quelli appartenenti alle medesime aree Operativo-funzionali di\ncui all’art. 15 del vigente CCNL. A tal fine le 3 aree Spazzamento\u002Fraccolta,\nConduzione, Servizi generali sono considerate un’unica area, mentre l’area\nImpianti e laboratori e l’area Tecnica e amministrativa sono considerate,\nognuna, a sé stante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo del predetto 50% cesserà di essere destinato all’incremento\nannuo dell’EGR per essere devoluto al finanziamento del Fondo di Solidarietà\nBilaterale INPS a partire dalla data che verrà formalmente individuata dalle\nparti nazionali stipulanti, nell’ambito delle intese per la costituzione del\nFondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Periodo di aspettativa per malattia o infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella imminenza della scadenza del periodo di comporto di cui alla lett. B),\ncommi 1) e 2), qualora perduri l’assenza dal servizio per evento morboso, al\nlavoratore è riconosciuto il diritto a fruire di un ulteriore periodo di\nconservazione del posto previa richiesta di utilizzo di un periodo di\naspettativa non retribuita per un periodo massimo di complessivi 270 giorni\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla azienda entro gli\nultimi 15 giorni calendariali del comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter utilizzare il periodo di aspettativa il lavoratore è\ntenuto a comunicare alla azienda di aver consegnato al medico competente la\nnecessaria documentazione delle competenti strutture mediche del SSN, nel\nrispetto del D.lgs. n. 196\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni singolo periodo di comporto di cui ai commi 1) e 2), lett. B),\nl’aspettativa è utilizzabile per il periodo massimo di 270 giorni\ncalendariali complessivi e prolunga di altrettanti giorni il periodo dei 1.095\ngiorni calendariali di cui al comma 3), lett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’aspettativa è\nfrazionabile in non più di 3 periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dal comma 4), il periodo di aspettativa è\nfruibile, a seguito di richiesta scritta, anche in maniera ulteriormente\nfrazionata, sulla base di certificazioni di medici specialisti del SSN in\nrelazione alle specifiche condizioni e tempistiche delle terapie in atto,\nesclusivamente nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoratori affetti dalle patologie di cui al citato DM 11.1.16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoratori affetti dalle patologie acute o croniche di cui all’art. 2,\nlett. d), nn. 1 e 2), DM 21.7.00 n. 278;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in quanto sia consentito dalle predette certificazioni mediche lo\nsvolgimento, sia pure discontinuo, dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In prossimità della scadenza del periodo di aspettativa non retribuita,\nl’azienda si impegna a esaminare e valutare eventuali richieste scritte di\nlavoratori di prolungamento di tale periodo, ai fini della conservazione del\nposto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del posto o comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il periodo di comporto di cui alla lett. B), commi 1 e 2, o\nterminato il periodo di aspettativa non retribuita eventualmente utilizzato di\ncui alla precedente lett. D), e fatto salvo quanto stabilito dalla lett. D),\ncomma 6), perdurando l’assenza dal servizio, l’azienda potrà risolvere il\nrapporto di lavoro riconoscendo al lavoratore anche l’indennità sostitutiva\ndel preavviso. Nella medesima situazione, il lavoratore potrà risolvere il\nrapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso o del pagamento\nall’azienda della relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro non venga risolto da nessuna delle Parti, lo\nstesso resterà sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della\nretribuzione e con decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Revoca, sospensione e cessazione del trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui alla lett. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di comprovato impedimento, sono specifici inadempimenti\ncontrattuali sanzionati disciplinarmente sia la tardiva comunicazione oltre il\ntermine di cui al comma 1), lett. A) del presente articolo, sia il tardivo\ninvio del certificato medico oltre il termine di cui al comma 2) della medesima\nlettera, in quanto configurano assenza ingiustificata; fermo restando che per i\ngiorni di carenza della comunicazione e della documentazione viene comunque\nmeno per l’azienda l’obbligo di corrispondere la retribuzione. Resta inteso\nche il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico a carico della\nazienda anche qualora, per un determinato periodo, l’istituto assicuratore\ndeliberi di non erogare l’indennità di malattia di sua normale\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durante le fasce orarie di cui alla lett. A), comma 3), non si trovi a\ndisposizione nel domicilio o nella dimora comunicati al datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non abbia dato preventiva comunicazione alla azienda della necessità di\ndoversi assentare per i motivi di cui alla lett. A), comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non abbia provveduto a comunicare alla azienda il mutamento anche\ntemporaneo del domicilio o della dimora di cui alla lett. A), comma 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo stesso decade dal diritto al trattamento economico a carico della azienda\nper lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga\nl’indennità di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di comprovato impedimento, gli inadempimenti di cui al\npresente comma sono sanzionati disciplinarmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico a carico della azienda di cui alla lett. C)\ncesserà di essere erogato, per lo stesso periodo per il quale l’istituto\nassicuratore non eroga l’indennità di malattia, nei casi in cui il\nlavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durante l’assenza per infermità si dedichi ad attività lavorative\nanche a titolo gratuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione\ninerente l’assenza per infermità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)durante l’assenza per infermità, senza giustificato motivo, ometta di\npresentarsi, ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di controllo e\nagli altri accertamenti specialistici effettuati dall’Istituto assicuratore\ne\u002Fo dalle competenti strutture sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di comprovato impedimento, le violazioni di cui al presente\ncomma costituiscono grave inadempimento contrattuale e sono sanzionate\ndisciplinarmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Passaggio diretto da una ad altra azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto di\nlavoro e della misura del correlato trattamento economico spettante, secondo\nquanto previsto dal presente articolo, sono considerati utili i periodi dei\nrapporti di lavoro svolti dai lavoratori continuativamente - a seguito di\npassaggio diretto - alle dipendenze delle aziende applicanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del art. 6 del vigente CCNL l’azienda cessante\nfornirà alla azienda subentrante nella gestione dell’appalto\u002Faffidamento e\nai lavoratori interessati una dichiarazione che attesti per ogni dipendente il\nperiodo di conservazione del posto di lavoro goduto e quello residuo, nonché\nle specifiche misure del correlato trattamento economico di malattia erogato\nprecedentemente alla data del passaggio dei lavoratori alle dipendenze\ndell’azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 31.12.16, che raggiungano la scadenza del periodo\ndi comporto di cui al presente articolo entro il 31.12.17, si applicano, ove\npiù favorevoli, le condizioni di cui all’art. 46, lett. B) e D), CCNL\n21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 47 - Trattamento per infermità dovuta a infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o ‘in itinere’.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro o ‘in itinere’, anche di\nlieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nindennizzati dal competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova\nl’azienda conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata\ndella assenza l’azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto lo\nstesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\ndall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua retribuzione\nglobale mensile netta; fatto salvo il trattamento economico per i primi 3\ngiorni a carico della azienda stessa, pari al 100% della retribuzione globale\nmensile netta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha pertanto l’obbligo di versare alla azienda l’assegno\nrelativo alla indennità giornaliera erogata dall’istituto assicuratore,\neleggendo a tal fine domicilio presso l’azienda stessa e rilasciando\nspecifica delega di riscossione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore non ottemperi agli obblighi di cui al comma\n3), l’azienda sospenderà l’erogazione dell’intero trattamento ivi\nprevisto ed esperirà le conseguenti azioni di recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia\nresiduata al lavoratore una invalidità permanente parziale, l’azienda\nesaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la\nridotta capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo,\nl’azienda ha facoltà di ripetere dal lavoratore, fino a concorrenza del\nrisarcimento effettuato dal terzo a tale titolo, la quota di trattamento\neconomico corrisposta a proprio carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al comma 2) cesserà di essere erogato, per\nlo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga\nl’indennità, dal giorno dell’accertato inadempimento, nei casi in cui il\nlavoratore durante l’assenza per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)si dedichi ad attività lavorative anche a titolo gratuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione\ninerente l’assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)senza giustificato motivo ometta di presentarsi, ovvero si rifiuti di\nsottoporsi alle visite mediche di controllo e agli altri accertamenti\nspecialistici effettuati dall’istituto assicuratore e\u002Fo dalle competenti\nstrutture sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni di cui al comma 7) costituiscono grave inadempimento\ncontrattuale e sono sanzionate ai sensi delle norme disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i lavoratori in prova trova applicazione l’art. 5,\ncomma 7) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Congedo per malattia del figlio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela e il sostegno della maternità e della paternità sono\ndisciplinati dalle norme del D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m.i. Per i relativi\npermessi retribuiti si fa riferimento alla retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio l’azienda corrisponde alla dipendente una integrazione di quanto la\nstessa percepisce, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\nfino al raggiungimento della intera retribuzione globale mensile netta di sua\nspettanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m.i. disciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al capo III il congedo di maternità, con particolare riguardo alle\ncondizioni in cui operano il divieto di adibizione al lavoro delle donne, al\nrinvio e alla sospensione del congedo di maternità, alla interruzione della\ngravidanza, alla flessibilità del congedo di maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al capo IV il congedo di paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al capo V il congedo parentale, con particolare riguardo alla astensione\nfacoltativa per entrambi i genitori o per uno solo di essi per ogni bambino nei\nprimi suoi 12 anni di vita, anche relativamente ai minori con handicap in\nsituazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le predette tipologie di congedo il predetto decreto legislativo\nregola, assieme alla loro durata, anche il suo prolungamento, il trattamento\neconomico-normativo e previdenziale, l’adozione e l’affidamento che sono\nequiparati alla maternità\u002F paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al congedo parentale, per entrambi i genitori la sua misura\ncomplessiva non può eccedere 10 mesi; misura che sale a 11 mesi complessivi\nnel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo,\ncontinuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi elevabile a 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere fruito su base mensile o plurimensile\novvero su base oraria giornaliera, previa richiesta scritta al datore di lavoro\ncon preavviso di almeno 5 giorni calendariali nel primo caso, ovvero con\npreavviso di almeno 2 giorni calendariali in caso di utilizzo del congedo su\nbase oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del congedo su base oraria avviene in misura pari alla metà\ndell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente quello nel\ncorso del quale ha inizio il congedo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con\ni permessi o i riposi di cui al capo VI del richiamato decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>B) Congedo per malattia del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattie del figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i\ngenitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti a quelli delle malattie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni\nfiglio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di\ncui ai commi 1) e 2) della presente lettera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l’altro genitore\nnon ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul\ncontrollo della malattia del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo spettano anche per le adozioni e gli\naffidamenti e il relativo periodo è utile ai fini della anzianità di servizio\nma non delle ferie e delle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le\npertinenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai permessi retribuiti previsti dalle disposizioni di legge di\ncui al presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale per\nquanto di competenza degli enti previdenziali e assistenziali, nonché per le\neventuali integrazioni di competenza del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Tutela di figli o di persone con handicap grave.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre\no, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del\n12° anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile\nin misura continuativa o frazionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo\nparentale di cui all’art. 33, comma 1), D.lgs. n. 151\u002F01 e s.m., la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\npossono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di 2 ore di\npermesso giornaliero retribuito, fino al compimento del 3° anno di vita del\nbambino con handicap in situazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del 3° anno di vita del minore con handicap\nin situazione di gravità, il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile\nretribuito, di cui all’art. 33, comma 3), legge 5.2.92 n. 104 e s.m., è\nriconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne\nalternativamente anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo, nonché i riposi\ndi cui all’art. 33, comma 4), legge n. 104\u002F92, sono cumulabili con il congedo\nparentale ordinario di cui all’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01 e con i congedi per\nla malattia del figlio di cui al capo VII del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,\nha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in\nmaniera continuativa, a condizione che la persona da assistere non sia\nricoverata a tempo pieno e sia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coniuge\u002Fparte di una unione civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-parente o affine entro il 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-parente o affine entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge\u002F parte\ndi una unione civile della persona con handicap in situazione di gravità\nabbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie\ninvalidanti o siano deceduti o mancanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità\naccertata ai sensi dell'art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, ha diritto a\nfruire del congedo di cui al comma 2), art. 4, legge 8.3.00 n. 53, entro 60\ngiorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo fruito ai sensi del comma precedente non può superare la durata\ncomplessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco\ndella vita lavorativa; detto congedo è accordato a condizione che la persona\nda assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia\nrichiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il\ncongedo e i permessi di cui all’art. 33, comma 3), legge n. 104\u002F92, non\npossono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla\nstessa persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto congedo spetta secondo il seguente tassativo ordine\nprioritario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)coniuge\u002Fparte di una unione civile convivente con la persona disabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) padre o madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o in presenza\ndi patologie invalidanti del coniuge\u002Fparte di una unione civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)figli conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie\ninvalidanti dei soggetti legittimati che precedono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza\ndi patologie invalidanti dei soggetti legittimati che precedono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi in caso di\nmancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti i soggetti\nlegittimati che precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assistere una persona in situazione di handicap grave, residente\nin Comune situato a distanza stradale superiore a km. 150 dalla sua residenza,\nil lavoratore che fruisca dei permessi di cui ai commi 2) e 3) dovrà attestare\nil raggiungimento della residenza dell’assistito mediante titolo di viaggio o\naltra documentazione idonea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro\npiù vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere\ntrasferito ad altra sede senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente maggiorenne con handicap in situazione di gravità: può\nusufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2) e 3); ha diritto di\nscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;\nnon può essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi da 1) a 6) si applicano anche ai dipendenti\naffidatari di persone con handicap in situazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente comunica alla azienda per iscritto la richiesta di permesso\ncon un preavviso non inferiore a 72 ore, fatti salvi giustificati casi di\nurgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si sovrappongano molteplici richieste di permesso nel medesimo luogo\ndi lavoro e nei medesimi giorni e orari, l’azienda - al fine di contemperare\nle tutele di cui al presente articolo con l’obbligo di assicurare il normale\nespletamento del servizio pubblico - valuterà con i lavoratori interessati,\npresente la loro rappresentanza sindacale, una fruizione armonizzata dei\nrelativi permessi sulla base delle particolari situazioni individuali, tenendo\nconto opportunamente di eventuali situazioni di urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente articolo si fa riferimento alla retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Cp>L’azienda adotterà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle\nbarriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità\nnei posti di lavoro dei portatori di handicap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza l’azienda avrà\ncura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla legge 20.5.16 n. 76, tenuto conto della\nsentenza della Corte Costituzionale 28.9.16 n. 39 e della Circolare INPS\n27.2.17 n. 38 in materia di unioni civili e convivenze di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la parte di una unione civile che presti assistenza all’altra parte può\nusufruire dei permessi ex lege n. 104\u002F92 e del congedo ex art. 4, comma 2),\nlegge n. 53\u002F00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36) e 37), legge n.\n76\u002F16, può usufruire unicamente dei permessi di cui alla legge n. 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le pertinenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Tutela delle persone tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o affette da etilismo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture\npubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi\ndi terapia e\u002Fo riabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre\nstrutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, hanno\ndiritto a un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro\nallo scopo di effettuare il programma di terapia e\u002Fo riabilitazione. Tale\nperiodo, fruibile anche in misura frazionata, non può eccedere la durata del\nprogramma terapeutico e, in ogni caso, non può superare nel complesso la\ndurata di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore è tenuto a presentare, unitamente alla richiesta\ndi aspettativa, la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e\nl'ammissione al programma di terapia e\u002Fo riabilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa di cui al comma 1) il lavoratore\ninteressato dovrà presentare alla azienda, mensilmente, la documentazione\nrilasciata dalle strutture sanitarie competenti attestante l'effettiva\npartecipazione al programma di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e\nsocio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le\ntossicodipendenze ne attesti la necessità. Il periodo di aspettativa, fruibile\nanche in misura frazionata, non può eccedere la durata del programma\nterapeutico e, in ogni caso, non può superare nel complesso la durata di 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non riprenda servizio entro 10 giorni lavorativi dal\ncompletamento del programma terapeutico o dalla scadenza del periodo massimo di\naspettativa ovvero dalla data della eventuale, volontaria interruzione\nanticipata del programma terapeutico, il rapporto di lavoro si intenderà\nrisolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nl'incolumità e la salute di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che\ncomportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, sono\nindividuate con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di\nconcerto con il ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture\npubbliche nell'ambito del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento\ndi assenza di tossicodipendenza prima della assunzione in servizio e,\nsuccessivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal\ndecreto interministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall'espletamento di mansioni che comportino rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e salute di terzi, e il lavoratore può essere adibito a\nmansioni che non comportino i rischi predetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1) e 4) è consentito il\nricorso all'assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella attuazione degli adempimenti di propria competenza l'azienda avrà\ncura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90\nn. 309 e s.m. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si\nosservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli\nOrganismi pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche ai\nfini della tutela delle persone affette da etilismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Ch3>Art. 51 - Tutela delle persone affette da immunodeficienza acquisita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(AIDS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia\ndella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e comunque nel rispetto\ndella legge 5.6.90 n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e\nla lotta contro l'AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che\nabbiano l'urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il 2° grado\naffetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso\nstrutture sanitarie pubbliche, l'azienda, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-organizzative, concederà in alternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un\nperiodo non superiore a 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione della aspettativa o dei permessi non retribuiti è\nsubordinata alla presentazione da parte del dipendente di documentazione\nrilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante le esigenze\nterapeutiche e di assistenza del congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella attuazione degli adempimenti di propria competenza l’azienda avrà\ncura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Permessi per donazione di midollo osseo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente donatore di midollo osseo l’azienda riconosce permessi\nretribuiti, con decorrenza della retribuzione globale, in misura necessaria\nalla effettuazione degli accertamenti e delle analisi finalizzati a verificare\nl’idoneità alla donazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della concessione dei permessi di cui al comma 1) l'effettuazione\npredetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Permessi per assistenza a malati irreversibili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o di lunga durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104 e dalla legge\n8.3.00 n. 53, ai lavoratori che abbiano la necessità di assistere il coniuge,\nil convivente o un parente entro il 3° grado, anche non convivente, non\nricoverati a tempo pieno, bisognosi di assistenza in quanto colpiti da una\nmalattia di particolare gravità o di lunga durata, l'azienda, compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative, permetterà di praticare orari\nflessibili individuali e\u002Fo di turnazione agevolata utili alla assistenza del\ncongiunto e concederà permessi non retribuiti anche per periodi\nplurisettimanali, previa presentazione di idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Permessi per eventi familiari gravi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1), legge 8.3.00 n. 53 e degli\nartt. 1 e 3, Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale\n21.7.00 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di\ndocumentata grave infermità del coniuge\u002Fparte di una unione civile, anche\nlegalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente,\no di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del\nlavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e giorni nei quali\nsarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi\ne quelli non lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni\ndalla ripresa della attività lavorativa, idonea documentazione del medico\nspecialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale\no del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di\nricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o\ndall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di\nprovvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati al comma 1)\nil lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della\nattività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore e in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro 7 giorni dall'accertamento della insorgenza\ndella grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi\nterapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nello stesso anno, si verifichino lutti per decesso di genitori,\nconiuge, figli, fratelli o altro familiare convivente, il lavoratore ha diritto\na corrispondenti periodi di 3 giorni di permesso retribuito, sempreché tali\nlutti non intervengano in periodi di ferie o di malattia del lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso di cui al presente comma assorbono quelli per decesso\ndi cui all’art. 4, legge n. 53\u002F00 e di cui agli artt. 1 e 3, DM n. 278\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedi per gravi motivi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2), legge\nn. 53\u002F00 e dagli artt. 2 e 3, Regolamento d'attuazione di cui al Decreto\ninterministeriale 21.7.00 n. 278, il lavoratore ha diritto a un periodo di\ncongedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate\ndisposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria\nfamiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 CC, anche se non\nconviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3°\ngrado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a 2 anni nell'arco della intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo Regolamento di attuazione di cui al decreto\ncitato n. 278\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia l'eventuale non accoglimento, sia la proposta di rinvio a un periodo\nsuccessivo e determinato, sia la concessione parziale del congedo devono essere\nmotivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e\nalle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei\nsuccessivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine,\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per\nil decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del citato decreto n.\n278\u002F00, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare\npermessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel\ncaso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi\nnon superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24\nore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali\nragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito\ncomunque entro i successivi 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla\ndecorrenza della anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Permessi solidali - Cessione volontaria gratuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ore di permesso retribuito e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 24, D.lgs. 14.9.15 n. 151, fermo restando il diritto ai\nriposi giornalieri e settimanali e alle ferie, come regolato dal D.lgs. 8.4.03\nn. 66, i lavoratori possono volontariamente donare\u002Fcedere a titolo gratuito ore\nmaturate di permesso retribuito, ovvero fino a un massimo di 2 giorni maturati\ndella spettanza contrattuale di ferie annuale ai lavoratori dipendenti dallo\nstesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine\ndi assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute,\nnecessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per quanto riguarda le ore oggetto di donazione\u002F cessione,\nsono quelle, accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti\ndisciplinati a vario titolo dal vigente CCNL, ovvero da accordi di 2° livello,\ncomprese le ore accantonate o maturate nell’anno solare precedente la\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dal citato art. 24, la contrattazione collettiva di 2°\nlivello disciplina condizioni e modalità - compresi un apposito modulo e\nl’indicazione della documentazione necessaria - per la richiesta e la\ncessione dei permessi e\u002Fo dei giorni di ferie in parola nel rispetto della\ntutela della riservatezza personale garantita dalla legge. La contrattazione\ncollettiva di 2° livello potrà altresì individuare ulteriori quantità di\npermessi\u002Fferie, nonché ulteriori soggetti meritevoli di tutela rispetto a\nquanto indicato al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale premessa la donazione\u002Fcessione delle ore di permesso e\u002Fo dei giorni\ndi ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente e il\ndonatore, per il tramite della azienda e con l’eventuale intervento delle\nstrutture RSA cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONE FINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui alle lett. A) e B) del presente articolo assorbono\nfino a concorrenza i trattamenti eventualmente già previsti allo stesso titolo\na livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Aspettativa per adozione e affidamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge 8.3.00 n. 53, ai lavoratori che\nscelgano di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno di una\nfase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia che\nall'estero, le aziende - per i casi in cui i lavoratori non possano fruire di\nspecifiche agevolazioni ai sensi della legislazione vigente - riconosceranno,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, periodi di aspettativa\nnon retribuita fino a 1 anno, dietro presentazione della documentazione del\ncompetente giudice dei minori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Aspettativa per volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato che fanno parte di Organizzazioni\nvolontarie di solidarietà sociale iscritte negli appositi registri regionali,\ndi cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, hanno diritto di usufruire,\ncompatibilmente con l’organizzazione aziendale, delle forme di flessibilità\ndell'orario di lavoro anche individuale e di turnazione agevolata, in\nrecepimento dell'art. 17 della legge sopra citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valutate le esigenze di servizio, l'azienda potrà inoltre concedere un\nperiodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore a 1 anno, ai\nlavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Associazioni di\nvolontariato di cui alla legge n. 266\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni del DPR 21.7.94 n. 613, in considerazione\ndella natura di servizio pubblico essenziale del servizio gestito dalle aziende\ne del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, allo scopo di\nassicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di\nemergenza determinate da eventi calamitosi, il personale delle aree\ninteressate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a\ndisposizione dell’azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte\nle attività di supporto connesse a detti interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti\ninteressati verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti richiamati alle armi dovranno riprendere servizio entro il\ntermine di 30 giorni calendariali dal collocamento in congedo. Fatti salvi\ngiustificati impedimenti, superato tale termine senza che abbiano ripreso\nservizio, gli interessati saranno considerati dimissionari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VIII - TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>Art. 58 - Parità di trattamento tra uomini e donne - Prevenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e repressione di comportamenti discriminatori,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di molestie e di violenza nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali,\ndella salute psico-fisica della persona nell’ambiente di lavoro costituisce\nun dovere morale e sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>A tal fine i datori di lavoro e i dipendenti sono impegnati a sostenere\nquanto previsto dalla Costituzione italiana, dalle leggi 20.5.70 n. 300;\n9.12.77 n. 903; 10.4.91 n. 125 e dal DPR 25.11.76 n. 1026; dai Dd.lgs. 13.8.03\nn. 216; 30.5.05 n. 145 e 11.4.06 n. 198 in particolare in materia di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al\nlavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>- prevenzione e repressione di discriminazioni a causa di genere, di razza,\ndi lingua, di religione, di orientamento sessuale, di handicap, di opinioni\npolitiche, di condizioni personali e sociali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>- prevenzione e repressione di comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>I datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi\naffinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate tra\ncolleghi, nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione\ne di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre\nnei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assieme alle parti stipulanti, i datori di lavoro e i dipendenti - nel\ncondividere gli impegni di cui sopra - aderiscono a quanto stabilito dalla\nRisoluzione del Parlamento europeo A5-0283\u002F2001 del 20.9.01, dall’Accordo\ndelle parti sociali europee del 26.4.07, dal correlato Accordo Quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro si impegnano a sottoscrivere la Dichiarazione allegata\nall’Accordo delle parti sociali europee (allegato B).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 59 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 24, D.lgs. 15.6.15 n. 80, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore a 7 giorni calendariali, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del relativo periodo e corredata della certificazione\nattestante l’inserimento nel percorso di protezione, a termini del citato\nart. 24, comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è\nretribuito con una indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con\nriferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di\nlavoro con le modalità della indennità di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di 3 anni. La fruizione su base oraria\navviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese\nimmediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove\ndisponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere\nnuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della\nlavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto si applicano le pertinenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IX - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Prerogative e diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia e\nsecondo quanto disciplinato dalla presente lett. A) e dall’allegato\nRegolamento al presente CCNL (allegato 10) la rappresentanza dei lavoratori in\ntutte le unità produttive che applicano il presente CCNL, aventi in forza più\ndi 15 lavoratori dipendenti, è esercitata dalla RSU con mandato elettivo di\ndurata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le votazioni per l’elezione della RSU si svolgono a suffragio universale\nper liste concorrenti, ogni 3 anni, in tutte le unità produttive che applicano\nil presente CCNL in una unica data stabilita dalle Segreterie nazionali delle\nOO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conseguente attivazione degli adempimenti procedurali per l’elezione\ndella RSU è di competenza delle OO.SS. territoriali stipulanti, fatto salvo\nquanto previsto dall’art. 22 del Regolamento allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento degli adempimenti elettorali è stabilito dal Regolamento\nallegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza ai vigenti accordi interconfederali, le OO.SS. stipulanti,\nquelle firmatarie del CCNL, nonché quelle comunque riconosciute in azienda ai\nsensi della legge n. 300\u002F70:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con l’elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire RSA ai sensi dell’art. 19, legge n. 300\u002F70, in tutte le unità\nproduttive nelle quali si applica il presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) convengono che l’elezione della RSU determina l’automatica decadenza\ndelle RSA in carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che applicano il presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio\ndelle funzioni ad esse spettanti per effetto delle disposizioni legislative,\ncontrattuali nazionali e interconfederali, ivi compresa la titolarità delle\nrelazioni sindacali e della contrattazione aziendale di 2° livello, secondo i\ncriteri e le modalità stabiliti dal vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il subentro della RSU alle RSA avviene a parità di trattamento legislativo\ne contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda, con riferimento a\ntutti gli istituti contrattuali e legali; fermo restando quanto stabilito dalla\nsuccessiva lett. B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i componenti della RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndi libertà, tutele e diritti sindacali già loro spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge e contrattuali, quali, ad esempio, il diritto: ai\npermessi retribuiti contrattuali che assorbono quelli di cui all’art. 23,\nlegge n. 300\u002F70; a indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di\nlavoro, ex art. 20, legge n. 300\u002F70; ai permessi non retribuiti ex art. 24,\nlegge n. 300\u002F70; ai locali per l’esercizio delle funzioni di competenza nelle\nunità produttive con almeno 200 dipendenti; e a quello di affissione ex art.\n25, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al numero dei lavoratori dipendenti in forza, il numero dei\ncomponenti della RSU si determina, in ogni unità produttiva che applica il\npresente CCNL, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)unità produttive da 16 a 60 dipendenti: 3 componenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)unità produttive da 61 a 175 dipendenti: al numero minimo di 3 componenti\nsi aggiunge 1 componente ogni 35 dipendenti nell’intervallo tra 61 e 175 (max\n7 componenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)unità produttive da 176 a 360 dipendenti: al numero minimo di 7\ncomponenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti nell’intervallo tra\n176 e 360 (max 9 componenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)unità produttive oltre 360 dipendenti: al numero minimo di 9 componenti\nsi aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti da 361 in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti della RSU deve essere sempre dispari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’applicazione del criterio di cui al comma 5) determini un numero\npari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari\nimmediatamente superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contro, qualora l’applicazione del predetto criterio determini un\nnumero dispari di componenti, seguìto o meno da un decimale, resterà\nconfermato il numero dispari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti eletti nella RSU devono essere tempestivamente\ncomunicati per iscritto all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica 3 anni, anche in caso di\navvicendamento di imprese nella gestione del servizio a termini dell’art. 6,\nal termine dei quali decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) PERMESSI RETRIBUITI PER I COMPONENTI DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL,\nall’insieme dei lavoratori dipendenti componenti della RSU spettano, per ogni\nanno solare, permessi con decorrenza della retribuzione globale per un monte\nore annuo complessivo aziendale pari a 2 ore per il numero dei dipendenti in\nforza al 1° gennaio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) ricomprendono tutta l’attività sindacale di\ncompetenza, nonché la partecipazione a commissioni comunque denominate, a\ngruppi di studio\u002Flavoro, a convegni e congressi di natura sindacale etc., con\nesclusione delle riunioni convocate dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono richiesti per iscritto con un preavviso,\ndi norma, di almeno 36 ore, fatte salve situazioni di particolare urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite la fruizione di eventuali permessi residui in anni\nsuccessivi a quello di competenza, né l’anticipazione dei permessi afferenti\nl’anno successivo, fatti salvi casi eccezionali per i quali l’utilizzo\npotrà essere differito all’anno seguente previo accordo con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo dei permessi di cui alla presente lett. B) sarà\nripartito in misura paritaria tra i singoli componenti eletti della RSU, fermo\nrestando che la gestione dei permessi singolarmente attribuiti è in capo alla\nrelativa lista di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU definisce una autoregolamentazione nella quale è individuato il\nsoggetto della singola lista abilitato alla concessione dei permessi in parola,\ntrasmettendola all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui alla presente lett. B) assorbono integralmente quelli di\ncui all’art. 23, legge n. 300\u002F70, tenuto conto di quanto previsto dalla lett.\nA), commi 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) PERMESSI RETRIBUITI PER I COMPONENTI DI ORGANI\u002FSTRUTTURE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERRITORIALI E NAZIONALI DELLE OO.SS. STIPULANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL,\nall’insieme dei lavoratori dipendenti componenti di Organi\u002FStrutture\nterritoriali e nazionali di tutte le OO.SS. nazionali stipulanti spettano\npermessi, con decorrenza della retribuzione globale, esclusivamente per un\nmonte ore annuo complessivo aziendale pari a 5 ore per il numero dei dipendenti\nin forza al 1° gennaio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota parte dei permessi retribuiti spettanti a ogni singola O.S.\nstipulante è determinata dalla applicazione del proprio indice di\nrappresentatività aziendale sul monte ore annuo complessivo di cui al comma\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indice è espresso dal rapporto percentuale fra il totale degli\niscritti a ogni singola O.S. stipulante e il totale degli iscritti a tutte le\nAssociazioni sindacali stipulanti nell’ambito di ogni unità produttiva,\nentrambi accertati dalla azienda al 1° gennaio e comunicati dalla azienda\nstessa, entro il 15 gennaio seguente, agli Organi\u002FStrutture territoriali delle\nOO.SS. nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) ricomprendono tutta l’attività sindacale di\ncompetenza, compresa la convocazione\u002Friunione degli Organi\u002FStrutture statutari,\nnonché la partecipazione a commissioni comunque denominate, a gruppi di\nstudio\u002Flavoro; a convegni e congressi di natura sindacale etc., con esclusione\ndelle riunioni convocate dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti di Organi\u002FStrutture di cui al comma 1) sono\ncomunicati per iscritto, per tempo, dagli Organi\u002FStrutture sindacali competenti\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono richiesti per iscritto con un preavviso,\ndi norma, di almeno 36 ore, fatte salve situazioni di particolare urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite la fruizione di eventuali permessi residui in anni\nsuccessivi a quello di competenza, né l’anticipazione dei permessi afferenti\nl’anno successivo, fatti salvi casi eccezionali per i quali l’utilizzo\npotrà essere differito all’anno seguente previo accordo con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui alla presente lett. C) assorbono integralmente quelli di\ncui all’art. 30, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>D) DISCIPLINA DEI PERMESSI RETRIBUITI (ex art. 30, legge n. 300\u002F70)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL, ai\nlavoratori dipendenti componenti degli Organi direttivi territoriali e\nnazionali delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, nonché di quelle\nriconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300\u002F70, spettano permessi, con\ndecorrenza della retribuzione globale, esclusivamente per la partecipazione\nalle riunioni degli Organi direttivi di propria competenza, qualora l’orario\ndelle predette riunioni coincida anche parzialmente con l’orario di lavoro\ngiornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione viene autorizzata dalla azienda a seguito del ricevimento\ndella relativa lettera di convocazione a firma del competente segretario\nresponsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Il monte ore annuo complessivo aziendale di permessi retribuiti riconosciuti\nai fini di cui al precedente comma è pari a 72 ore nelle unità produttive da\n16 a 200 dipendenti e pari a 108 ore nelle unità produttive da 201 dipendenti\nin poi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui al comma 1) sono\ncomunicati per iscritto, per tempo, dagli Organi sindacali competenti\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti di cui sopra sono richiesti per iscritto con un\npreavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatti salvi eventuali motivati\nimpedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al comma 1) spettano esclusivamente i permessi\nretribuiti di cui alla presente lett. D), le cui disposizioni costituiscono\nattuazione del rinvio previsto in materia dall’art. 30, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende associate ad ASSOAMBIENTE che applicano il presente CCNL mettono\na disposizione di tutte le Associazioni sindacali nazionali stipulanti un\nperiodo di aspettativa retribuita, per motivi sindacali, nella misura\ncomplessiva di 90 mesi per ogni anno solare, da suddividersi fra di esse\nsecondo il criterio di seguito specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere del predetto periodo complessivo di aspettativa retribuita è di\npertinenza delle aziende associate che applicano il presente CCNL ed è\nripartito tra le stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti da\nASSOAMBIENTE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto ai successivi commi 5) e 6) l’entità del\nperiodo di mesi di aspettativa retribuita riconosciuto, per ogni anno solare, a\nognuna delle OO.SS. nazionali stipulanti è individuata dalla applicazione del\nproprio indice di rappresentatività nazionale sul monte totale annuo di 90\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini in parola l’indice di rappresentatività nazionale della singola\nO.S. nazionale stipulante è espresso dal rapporto percentuale fra il totale\nnazionale degli iscritti alla singola Organizzazione e il totale degli iscritti\na tutte le OO.SS. nazionali stipulanti, entrambi accertati da ASSOAMBIENTE\nnell’ambito di tutte le aziende ad essa associate al 1° novembre di ogni\nanno e comunicati alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti entro il\nsuccessivo 15 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto indice vale per l’anno solare seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa retribuita per motivi sindacali è attribuita e fruita per\nperiodi di durata continuativa non inferiore a 2 settimane calendariali, con\ncorresponsione della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse l’attribuzione o la fruizione della predetta aspettativa,\nné per periodi di durata inferiore a 2 settimane calendariali, né per periodi\ncontinuativi superiori a 11 mesi nell’anno solare riferiti al medesimo\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa di cui alla presente lettera non può essere riconosciuta\nnelle aziende aventi meno di 50 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa retribuita per motivi sindacali sono utili ai fini\ndella maturazione delle ferie, delle mensilità supplementari, del TFR,\ndell’EGR, degli aumenti periodici di anzianità e del periodo necessario per\nil passaggio alla posizione parametrale A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei lavoratori dipendenti beneficiari dei periodi di\naspettativa retribuita sono preventivamente e tempestivamente comunicati o\nconfermati per iscritto dalle rispettive Segreterie sindacali nazionali\nstipulanti ad ASSOAMBIENTE, per la conseguente comunicazione all’azienda\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle esigenze associative prospettate da\nFISE-ASSOAMBIENTE, ferma rimanendo la misura complessiva annua dei mesi di\naspettativa retribuita per motivi sindacali, le Parti si impegnano a definire,\nentro il 30.9.17, un minore onere annuo a carico della singola azienda rispetto\na quanto oggi previsto dall’art. 60, lett. E), comma 5), CCNL 21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) DIRITTI DELLE STRUTTURE SINDACALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN PRESENZA DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della costituzione della RSU, alle strutture sindacali\nterritorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie del\nCCNL è riconosciuto, in sede aziendale, il diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori, a\ntermini della successiva lett. G), ex art. 20, legge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di affissione, ex art. 25, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) ASSEMBLEE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori\ndall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10\nore ‘pro capite’ annue per le quali viene corrisposta la retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conteggio delle ore effettivamente utilizzate per l’assemblea dai\nsingoli lavoratori viene effettuato tramite i normali strumenti di verifica\ndelle presenze\u002Fassenze utilizzati in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni assemblea non possono comunque essere riconosciute più di 2 ore di\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della particolare natura del servizio pubblico essenziale\nda assicurare, le assemblee sono tenute, di norma, nelle ultime ore di lavoro\nallo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette dalla RSU o dalle OO.SS. nazionali a termini della\nprecedente lett. F) su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo\nl’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con un\npreavviso, di norma, di almeno 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla azienda, dirigenti\nesterni delle OO.SS. che hanno promosso la costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) DIRITTO DI AFFISSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza sindacale riconosciuta in azienda ha diritto di affiggere\npubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e\ndel lavoro, su appositi spazi all’interno della azienda che la Direzione ha\nl’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) SEDI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti l’azienda pone\npermanentemente a disposizione della RSU un idoneo locale, all’interno della\nazienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per l’esercizio delle sue\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti l’azienda\nmette a disposizione della RSU che ne faccia richiesta un idoneo locale,\nall’interno della azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per le\nproprie riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J) TESSERAMENTO ANNUO E DELEGA DI PAGAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento del proprio contributo\nalle OO.SS. alle quali sono iscritti le aziende effettuano le relative\ntrattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli\ninteressati di apposita delega di pagamento obbligatoriamente redatta sul\nmodulo aziendale conforme a quello allegato al presente CCNL (allegato 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella delega devono essere specificati, in particolare, le generalità del\nlavoratore, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo annuale\nper il tesseramento, la misura del contributo annuale, nonché l’impegno del\nlavoratore a osservare le disposizioni della presente lett. J).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tesseramento è valido per ogni intero anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del relativo contributo annuo - che è indivisibile - è\ncostituita dall’1% della retribuzione base parametrale mensile del dipendente\nper 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per facilitazione di pagamento il versamento del contributo annuo è\nrateizzato in 14 quote mensili trattenute con le corrispondenti mensilità\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente revochi per iscritto la delega di pagamento in corso\nd’anno, egli è comunque tenuto a versare la residua quota di contributo\nannuale per il tesseramento, che sarà trattenuta dalla azienda in una unica\nsoluzione con la corresponsione della prima retribuzione mensile utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rimette mensilmente alle OO.SS. i contributi per il tesseramento\ndi loro competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini degli obbligatori adempimenti aziendali non sono ritenute valide\ndeleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi di tesseramento\nannuo di misura inferiore a quella stabilita dal comma 2), ovvero deleghe\nrecanti disposizioni in contrasto con quelle di cui alla presente lett. J).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai diversi fini di cui al presente art. 60, con l’espressione\n“lavoratori dipendenti” si deve intendere l’insieme dei lavoratori\ndipendenti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e con contratto a termine di durata superiore a 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto alla lett. J) del presente articolo le Parti\nribadiscono che il tesseramento con il quale il lavoratore aderisce alla\nAssociazione sindacale ha la durata di un intero anno solare; l’ammontare del\ncontributo è quindi annuo e indivisibile, essendo il versamento rateizzato in\n14 quote mensili soltanto per facilitazione di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del contributo è fissata, ai sensi del comma 2), lett. J), senza\nalcuna eccezione e deroga, nella misura dell’1% della retribuzione base\nparametrale mensile del dipendente. Misure contributive diverse o deleghe non\nconformi a quanto sopra stabilito non sono ritenute valide ai fini degli\nobbligatori adempimenti aziendali; conseguentemente le aziende non daranno\ncorso in ogni caso a richieste di trattenute sindacali di misura diversa da\nquella sopra ricordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni finali delle parti nazionali stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOAMBIENTE - FP\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, UILTRASPORTI, FIADEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai diversi fini di cui al presente CCNL e, in particolare, di cui al\npresente art. 60, l’espressione “Organizzazioni sindacali nazionali\nstipulanti” identifica le Associazioni sindacali che hanno effettivamente\npartecipato al procedimento formativo e negoziale del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contro, l’espressione “Organizzazioni sindacali nazionali\nfirmatarie” identifica, nel presente CCNL e in particolare nel presente\narticolo, le Associazioni che, al dato formale della sottoscrizione con\nl’assenso di ASSOAMBIENTE, non hanno accompagnato quello sostanziale della\npartecipazione al processo di composizione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione di quanto disciplinato dalla lett. E) del\npresente art. 60 le parti stipulanti si danno atto reciprocamente di quanto\ncondiviso con le lettere del 15.11.12 scambiate tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate\ndisposizioni di legge che modifichino e\u002Fo integrino quanto previsto dal\npresente articolo e\u002Fo dal Regolamento per costituzione della RSU (allegato 6),\nle parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente onde\nprovvedere ai necessari adeguamenti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni controversia di natura interpretativa\u002Fapplicativa relativa alla\npresente disciplina per l’elezione della RSU è di competenza delle parti\nnazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie in sede aziendale saranno rimesse all’esame delle\nparti nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Istituti di patronato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti di patronato delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti hanno\ndiritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12, legge 20.5.70, n. 300, i compiti\ndi cui al DLCPS 29.7.47 n. 804.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I patronati potranno utilizzare le bacheche e i locali messi a disposizione\ndella RSU e delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Attività culturali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività culturali, ricreative, sociali e assistenziali promosse nella\nazienda sono organizzate e gestite da Organismi costituiti dalle OO.SS.\nstipulanti, secondo quanto stabilito dai pertinenti accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo X - PROCEDURA PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E PLURIME\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERTENZE INTERPRETATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Procedura per le controversie individuali e plurime.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal presente CCNL,\npuò chiedere che la questione venga esaminata con la Direzione aziendale,\nanche facendosi assistere da un rappresentante della Associazione sindacale\nalla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione è inoltrata, per iscritto, dal\nlavoratore all’azienda con apposita domanda contenente l’indicazione della\nnorma in ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento\ndella domanda, fissa un incontro con il lavoratore per l’esame della\ncontroversia. Al termine di tale fase viene sottoscritto da tutte le parti\ninteressate uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo, la questione è oggetto di successivo esame in\nun incontro a livello territoriale tra la Direzione aziendale, anche assistita\ndalla Associazione imprenditoriale competente, e il lavoratore, anche assistito\ndai rappresentanti delle OO.SS. aderenti alle Federazioni nazionali di\ncategoria stipulanti il presente CCNL. Tale incontro è svolto entro i 10\ngiorni lavorativi successivi alla formalizzazione della richiesta di incontro a\nlivello territoriale. Al termine di tale fase viene sottoscritto da tutte le\nparti interessate uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al completo esaurimento della procedura sopra individuata il lavoratore\ninteressato non può adire l’Autorità giudiziaria sulle materie oggetto\ndella controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di controversie plurime concernenti una medesima norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro, l’esame si svolge tra la RSU e\nl’Azienda secondo le modalità e la tempistica previste per le controversie\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Procedura di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle controversie collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed esercizio del diritto di sciopero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai\nprovvedimenti disciplinari - sono soggette a una procedura finalizzata alla\nprevenzione e alla composizione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 2, comma 2), legge 12.6.90 n. 146 e s.m.i., il\nraffreddamento e la conciliazione delle controversie collettive sono\ndisciplinati dalla procedura allegata all’Accordo nazionale 1.3.01, che\nregolamenta l’esercizio del diritto di sciopero, valutato idoneo dalla\nCommissione di Garanzia con delibera n. 1\u002F31 del 19.4.01 (allegato 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Accordo nazionale 1.3.01 e la procedura allegata trovano applicazione\nnei confronti di tutti i lavoratori addetti ai servizi ambientali, fatto salvo\nquanto specificamente previsto dall’art. 8 del citato accordo in materia di\nprestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERTENZE INTERPRETATIVE - DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali divergenze in merito alla interpretazione del presente CCNL\nsono rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XI - AMBIENTE DI LAVORO - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 65 - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti individuano come valori condivisi la tutela della\nsalute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo\nsviluppo eco-sostenibile delle attività produttive e concordano sulla\nnecessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli\ne partecipati delle norme contrattuali e di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti concordano che lo sviluppo eco-sostenibile tiene conto\ndella accettabilità sociale e della salvaguardia della occupazione, opera in\nmaniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e produttive delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti si impegnano a favorire la crescita in ogni luogo di\nlavoro della cultura della sostenibilità ambientale attraverso la\nsensibilizzazione di ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di\ngestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione del\npersonale. Si impegnano altresì a collaborare al miglioramento dei servizi di\nraccolta, con riguardo alle sue modalità, ai veicoli e alle attrezzature, alle\ndimensioni\u002F caratteristiche del territorio servito, alle condizioni di lavoro\nsu strada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente\nattraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in\nattuazione di quanto previsto dal D.lgs. 9.4.08 n. 81 e s.m.i. e dal vigente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale miglioramento si realizza attraverso gli strumenti della prevenzione,\ndella protezione, della programmazione e del monitoraggio, intesi come il\ncomplesso delle prescrizioni e delle misure adottate e delle azioni intraprese\npreviste nelle diverse fasi della attività lavorativa, per accrescere la\ncapacità di percepire il rischio nell’ambiente di lavoro, di diffondere\nl’utilizzo degli appropriati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per\neliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza individuale e\ncollettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, secondo\nquanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi, nonché dal\nDUVRI con riferimento ai lavoratori cui si applica il D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro degli adempimenti e delle attribuzioni stabiliti dalle\ndisposizioni legislative e contrattuali in materia, nel rispetto della\ndistinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciuti alle competenti parti\naziendali dal vigente CCNL, le parti stipulanti condividono altresì\nl’impegno affinché nei luoghi di lavoro siano assicurate le attività di\ninformazione\u002Fformazione\u002Faddestramento e sia promossa la partecipazione dei\nlavoratori e dei loro rappresentanti al fine del raggiungimento degli obiettivi\nin materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F1) Il datore di lavoro - il Servizio di prevenzione e protezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dai rischi professionali - il lavoratore - il rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA) - il medico competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il\nlavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto della\nOrganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la\nresponsabilità della organizzazione stessa o della unità produttiva in quanto\nesercita i poteri decisionali e di spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il datore di lavoro: provvede alla valutazione di tutti i\nrischi e alla redazione, nonché all’aggiornamento ove necessario, del\nrelativo documento, nonché del DUVRI, anche nel caso di lavorazioni in\nappalto; designa il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai\nrischi professionali; nomina il medico competente per l’effettuazione della\nsorveglianza sanitaria in quanto dovuta; adempie agli obblighi di\ninformazione\u002Fformazione nei confronti dei lavoratori e del RLSSA; consulta il\nRLSSA per la definizione del documento di valutazione dei rischi e negli altri\ncasi previsti dalle norme legislative vigenti e gli consegna il documento\npredetto; fornisce ai lavoratori i DPI e i mezzi di protezione collettivi;\nadotta e aggiorna, ove necessario, le misure di sicurezza e di protezione della\nsalute appropriate a eliminare o ridurre al minimo i rischi accertati; vigila\nsulla osservanza delle disposizioni in materia da parte dei lavoratori;\nconsente al RLSSA di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che\ncomportino una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello\ndell’evento) e alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che\ncomportino una assenza del lavoro superiore a 3 giorni, nel rispetto della\nlegge sulla tutela della riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.lgs. n. 81\u002F08 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di salute e sicurezza del lavoro la delega di funzioni da parte\ndel datore di lavoro, gli obblighi non delegabili e gli obblighi di sua\npertinenza sono fissati rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18, D.lgs. n.\n81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A termini dell’art. 30, D.lgs. n. 81\u002F08, le imprese adottano il modello di\norganizzazione e gestione idoneo ad ottenere l’esenzione della\nresponsabilità amministrativa, di cui al D.lgs. n. 231\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è\norganizzato dal datore di lavoro ed è costituito dall’insieme di persone,\nsistemi e mezzi esterni o interni alla azienda finalizzati alla attività di\nprevenzione protezione dai rischi professionali per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Servizio provvede a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure\nper la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dai\nrischi e i sistemi di controllo di tali misure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e\nsicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui alla successiva\nlett. B\u002F2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire ai lavoratori le informazioni relative al complessivo sistema di\nprevenzione e protezione dai rischi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi\nprofessionali è la persona che lo coordina, in possesso delle capacità e dei\nrequisiti professionali di cui all’art. 32, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m., designata\ndal datore di lavoro al quale risponde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Servizio sono tenuti al segreto in ordine ai processi\nlavorativi e produttivi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia\ncontrattuale, svolge una attività lavorativa, con o senza retribuzione e,\nnell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro (ivi compreso il\nsocio lavoratore di Cooperativa e di Società anche di fatto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di\nquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli\neffetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle\nistruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a una adeguata informazione\u002Fformazione e\naddestramento in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai\nrischi specifici connessi all’attività svolta, all’atto della costituzione\ndel rapporto di lavoro, in caso di cambiamento di mansioni e di introduzione di\nnuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Il lavoratore ha diritto\naltresì a eleggere, secondo le modalità previste dalle norme legislative e\ncontrattuali, il RLSSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore si impegna a contribuire, assieme al datore di lavoro, ai\ndirigenti, ai preposti, all’adempimento degli obblighi d legge in materia di\nsalute e sicurezza del lavoro, a rispettare le disposizioni e le istruzioni\nimpartite dai soggetti di cui sopra, a osservare, in particolare, le\ndisposizioni di cui all’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F08, a sottoporsi ai controlli\nsanitari previsti dal citato decreto legislativo o comunque disposti dal medico\ncompetente, a utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi\ndi sicurezza, i DPI, a partecipare ai programmi di formazione\u002F addestramento, a\nsegnalare immediatamente ai predetti soggetti qualsiasi condizione o situazione\ndi pericolo di cui venga a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente\n(RLSSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA è il lavoratore non in prova con contratto a tempo indeterminato\nin forza presso l’azienda o unità produttiva da essi eletto per quanto\nconcerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA ha diritto: a una adeguata informazione e formazione in materia; a\nessere consultato in merito alla organizzazione della formazione; ad accedere\nai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; a essere consultato\npreventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla\npredisposizione delle misure di prevenzione; a ricevere le informazioni e la\ndocumentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di\nprevenzione anche riguardanti le attività gestite in appalto e\u002Fo con\nlavoratori autonomi; a ricevere copia del documento di valutazione dei rischi;\na formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti; a partecipare alla riunione periodica promossa dal datore\ndi lavoro; a essere consultato sulla designazione del responsabile e degli\naddetti al Servizio di prevenzione, nonché su quella del medico competente; a\nfare proposte in merito alla attività di prevenzione e protezione dai rischi\nlavorativi, anche tenuto conto delle segnalazioni dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso\ndella sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita altresì le ulteriori attribuzioni di cui all’art. 50, D.lgs. n.\n81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA svolge le sue funzioni nel rispetto del segreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di\nprevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi, anche ai fini della\nprogrammazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria; alla\npredisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e\ndella integrità psico-fisica dei lavoratori; all’attività di formazione e\ninformazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;\nprogramma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria; istituisce,\naggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e\ndi rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; visita gli\nambienti di lavoro almeno una volta l’anno; in occasione della riunione\nperiodica, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e al RLSSA i\nrisultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, fornendo indicazioni\nai fini delle misure a tutela dei lavoratori; informa ogni lavoratore\ninteressato dei risultati della sorveglianza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dall’art. 25, D.lgs.\nn. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F2) La riunione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione periodica prevista dall’art. 35, D.lgs. n. 81\u002F08 è strumento\nsignificativo del processo di miglioramento continuo del sistema di gestione\nintegrata sicurezza-ambiente e si terrà almeno 2 volte l’anno. In tale sede\nsono valutate anche iniziative aziendali quali adozione\u002Fcertificazione di\nsistemi di gestione e le buone prassi, a termini dell’art. 2, lett. v),\nD.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni periodiche, convocate a termini dell’art. 35, D.lgs. n.\n81\u002F08, partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile\ndel Servizio prevenzione e protezione dai rischi professionali, il medico\ncompetente, il RLSSA. Delle riunioni viene redatto verbale, messo a\ndisposizione dei partecipanti per la sua consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso delle riunioni il datore di lavoro sottopone all’esame dei\npartecipanti i temi e i documenti di cui all’art. 35, comma 2), D.lgs. n.\n81\u002F08. In tale occasione possono essere individuati, anche su proposta del\nRLSSA, codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi da\ninfortuni e di malattie professionali, nonché obiettivi di miglioramento della\nsicurezza complessiva sulla base di linee-guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risultanze delle riunioni periodiche possono dar luogo a conseguenti\niniziative di informazione e\u002Fo di formazione anche mirata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F3) Appalti: rischi da interferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono che la realizzazione di un corretto sistema\ndi gestione integrata sicurezza-ambiente ricomprende anche le attività dei\ndipendenti da imprese appaltatrici e quelle di lavoratori autonomi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esternalizzazione di attività ad altra impresa o a lavoratori\nautonomi, a termini dell’art. 8 del presente contratto, l’impresa\nappaltatrice verificherà, in particolare, la loro idoneità\ntecnico-professionale, analogamente a quanto di competenza del datore di lavoro\ncommittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro committente, anche nel caso di esternalizzazione di\nattività a termini dell’art. 8 del presente contratto: redige il documento\nunico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene consegnato al RLSSA;\npromuove, anche con la collaborazione del Servizio di prevenzione\u002Fprotezione\ndai rischi lavorativi, la cooperazione tra le imprese e il coordinamento delle\nmisure di prevenzione e protezione ai fini della efficacia del sistema di\ngestione integrata sicurezza-ambiente, così da eliminare o ridurre al minimo i\nrischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nella\nesecuzione dell’opera complessiva. Il predetto documento è allegato al\ncontratto di subappalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’inizio della gestione del servizio in appalto\u002Faffidamento il\ndatore di lavoro committente, nonché l’impresa che gestisce attività\nesternalizzate a termini dell’art. 8 del vigente CCNL sono tenute a\nsottoscrivere il DUVRI e relativa documentazione, acquisendone copia dal datore\ndi lavoro committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Assetto organizzativo del servizio di raccolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del programma di sorveglianza sanitaria, nonché della\nriunione periodica aziendale, sono coerentemente valutate le condizioni\noperative del conducente monoperatore addetto al servizio di raccolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Modalità elettive, attribuzioni e formazione del Rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini degli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e\ncontrattuali in materia, e tenuto conto anche di quanto stabilito nel\nRegolamento per le elezioni della RSU e RLSSA allegato al presente CCNL, le\nparti stipulanti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denominazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) è\nsostituita con quella di “Rappresentante dei Lavoratori per la Salute,\nSicurezza e Ambiente” (RLSSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLS assumono la nuova denominazione di RLSSA mantenendo la titolarità dei\npoteri, le attribuzioni, le funzioni ad essi riconosciuti dalle disposizioni\nlegislative e contrattuali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione della nuova denominazione avviene a parità di trattamento\nlegislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda, con\nriferimento a tutti gli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Numero dei RLSSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei RLSSA è individuato in base al numero dei lavoratori\ndell’azienda o unità produttiva. Vale a dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori: 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende o unità produttive oltre 1.000 lavoratori: 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei lavoratori di cui al presente punto 2) si considera\nutile il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente, fatta\neccezione per quelli individuati dall’art. 4, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica quanto previsto dall’art. 7, Regolamento per l’elezione della\nRSU e dei RLSSA 19.5.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Durata del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA dura in carica 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni il RLSSA continua a esercitare la propria funzione\nfino alla sua sostituzione e comunque non oltre 60 giorni calendariali\nsuccessivi alla data di presentazione della lettera di dimissioni. Il sostituto\nè il primo dei RLSSA non eletti e resta in carica fino alla scadenza del\nmandato triennale del RLSSA sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Elezione del RLSSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, con le\nseguenti modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Procedura di elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione del RLSSA si svolge a suffragio universale diretto e a\nscrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti\nespressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale della elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuto il verbale della elezione, il datore di lavoro comunica\nall’Organismo paritetico territorialmente competente il nominativo del\nlavoratore eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Permessi per l’espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del mandato ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. al\nRLSSA sono concesse 12 ore annue di permesso nelle aziende o unità produttive\nche occupano fino a 5 lavoratori, ovvero 30 ore annue di permesso nelle aziende\no unità produttive che occupano da 6 a 15 lavoratori, in entrambi i casi con\ndecorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aziende o unità produttive da 16 lavoratori in su.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Procedura di elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In concomitanza della elezione della RSU, i candidati alla elezione del\nRLSSA sono indicati in apposita lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura elettorale è quella applicata per l’elezione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Permessi per l’espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del mandato ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. al\nsingolo RLSSA sono concesse 44 ore annue di permesso, con decorrenza della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Espletamento di adempimenti ex art. 50, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 50, comma 1), lett.\nb), c), d), e), f), g), i) e l), D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., nonché per la\npartecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del medesimo\ndecreto legislativo al RLSSA sono riconosciuti corrispondenti permessi con\ndecorrenza della retribuzione globale, aggiuntivi a quelli previsti dal\nprecedente comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Preavviso per i permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di permesso ai sensi del comma 6) è presentata dal RLSSA, di\nnorma, con un preavviso di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Accesso ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun\npregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto\ndelle norme previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende\neffettuare ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del\nServizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Modalità di consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione del RLSSA da parte del datore di lavoro, secondo quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81\u002F08, si svolge in modo da garantire la sua\neffettività e tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Informazioni e documentazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\naziendale di cui all’art. 50, comma 1), lett. e) ed f), D.lgs. n. 81\u002F08,\nnonché il diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi di cui\nall’art. 17, comma 1), e di cui all’art. 26, comma 3) del citato decreto\nlegislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l’organizzazione e i luoghi di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nall’igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione\ndelle notizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto\nindustriale a termini dell’art. 50, comma 6), D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Riunione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 35, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08, la riunione\nperiodica è convocata con almeno 7 giorni calendariali di preavviso con\nlettera nella quale è precisato l’ordine del giorno degli argomenti da\ntrattare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA può richiedere la convocazione della riunione periodica in\npresenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i\npartecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Formazione del RLSSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLSSA ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita\nla propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLSSA\nsono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)principi giuridici comunitari e nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) nozioni di tecnica della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi\nspecifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e\nprotezione adottate, con verifica di apprendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che\noccupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano\npiù di 50 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del RLSSA avviene durante l’orario di lavoro e non può\ncomportare oneri economici a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve\nconsentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di\nformazione sono registrate nel Libretto formativo del cittadino di cui\nall’art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto che il presente articolo\ndà attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel D.lgs. n.\n81\u002F08, dichiarano che lo stesso assorbe e sostituisce integralmente tutte le\ndisposizioni contemplate dalla previgente normativa contrattuale, anche di\nlivello confederale, realizzando una disciplina organica e completa della\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire alla conoscenza e alla applicazione della normativa\nrelativa alla salute e sicurezza del lavoro, le Parti convengono di includere i\ntesti degli articoli del D.lgs. n. 81\u002F08 richiamati nell’edizione a stampa\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si impegnano, infine, a reincontrarsi tempestivamente a richiesta di una\ndelle Parti medesime qualora siano emanate disposizioni di legge o siano\nstipulati accordi interconfederali che modifichino e\u002Fo integrino la disciplina\ndi cui al presente articolo, al fine di verificare la necessità del\nconseguente coordinamento normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si impegnano altresì a costituire, entro il 2017,\nl’Osservatorio nazionale paritetico per la salute e sicurezza del lavoro\nnell’obiettivo di valorizzare e diffondere le buone prassi esistenti, nonché\ndi definire linee-guida in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 66 - Dispositivi di protezione individuale (DPI).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Fornitura e manutenzione dei DPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il\nlavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei\nrischi, di cui al D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m., sono a carico della azienda e non\npossono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dal D.lgs. n. 81\u002F08 in materia di obblighi\ndel datore di lavoro e obblighi dei lavoratori, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il datore di lavoro, con riferimento alle specifiche attività aziendali,\nindividuati nel piano di valutazione dei rischi tutti i necessari DPI - tenendo\nconto, per quanto possibile, anche delle differenze di genere -, ivi compresi\ngli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano\npredetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento,\ntute etc.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e\ninformazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i\nrischi dai quali il DPI lo protegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)assicura una formazione adeguata per uso corretto dei DPI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente alla informazione e\nalla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto\nqualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la salute e la sicurezza (DPI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su\nstrada in condizioni di scarsa visibilità l’azienda ha l’obbligo di\nfornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a\ndistanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al comma 1) sono coloro che operano in prossimità della\ndelimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei\nveicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono\nobbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi\nautonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione\ndi luce diurna e notturna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo\ndei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta\nvisibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto\n3.6.95 del Ministero Lavori Pubblici (GU 27.7.95 n. 174).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono\nrientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di\nprotezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano altresì tra i DPI gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare\nil contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dalla\nordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa - che\nnon sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei\nrischi come DPI - sono forniti dalla azienda ai lavoratori in uso gratuito, con\nfacoltà di richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni\nnuova, specifica dotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono tenuti a curare l’uso appropriato e la buona\nconservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da\nlavoro, se già non ricompresa tra i DPI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) a consumo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico,\nper gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di\nimpianti, per gli addetti alle officine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ogni anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 paia di scarpe, 1 estivo e 1 invernale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ogni 2 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia\nconsuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia\nconsuetudinaria nella azienda, per il personale addetto alle officine e alle\ndiverse tipologie di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per abito da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o\ncamicia; per abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia\no maglione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ogni 3 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) ogni 5 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 giacca a vento per gli autisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è\nassicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa\ntra i DPI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ogni anno: 2 paia di scarpe di cui 1 estivo e 1 invernale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ogni 3 anni: 1 impermeabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ogni 5 anni: 1 giacca a vento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei\nindumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lett. C) non\npuò, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente\nvalore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Indennità per lavaggio indumenti - Spesa media annua ‘pro capite’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per indumenti da lavoro di cui alle lett. B) e C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lett. C) continua ad\nessere corrisposta l’indennità per lavaggio indumenti di cui all’art. 33,\ncomma 3), lett. b) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lett. B) e C) del\npresente articolo è a carico della azienda la spesa media annua ‘pro\ncapite’ in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di\nassegnazione del vestiario stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’entità della spesa media annua predetta è aggiornata con effetto dal\n1° gennaio di ogni anno sulla base delle variazioni, in aumento o in\ndecremento, dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti\nindustriali, con comunicazione di FISE ASSOAMBIENTE alle imprese e alle OO.SS.\nnazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla lett. C) è oggetto di\nintesa a livello aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. D) del\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XII - WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITA’\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 67 - Fondo PREVIAMBIENTE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti non in prova assunti con qualsiasi tipologia di\nrapporto di lavoro l’Azienda consegna la scheda informativa e la domanda di\nadesione al “Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene\nambientale e settori affini”, denominato PREVIAMBIENTE, i cui moduli sono\nreperibili sul sito internet del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione, in coerenza con le disposizioni di cui\nall’art. 8, D.lgs. n. 252\u002F05, l’azienda attiva la procedura per consentire\nal dipendente di esercitare l’opzione per il conferimento del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione del dipendente al Fondo PREVIAMBIENTE è volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda di adesione è consegnata dal dipendente al datore di lavoro, che\nprovvede a trasmetterla tempestivamente al Fondo, dandone immediato riscontro\nal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni al Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi\ndel successivo comma 5), lett. a) e b), sono calcolate sulla base retributiva\nconvenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto all’1.1.97,\ndalla indennità di contingenza, da un aumento periodico di anzianità,\nriferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfundtxt\">\u003Cp>Le contribuzioni al Fondo PREVIAMBIENTE sono dovute per 12 mesi e sono\ncostituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2,033% a carco dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)1,30% a carico del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i dipendenti di prima\noccupazione successiva al 29.4.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso\ndell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione\nutile al computo di tale istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.10.13 a favore di ogni dipendente iscritto il datore di\nlavoro versa al Fondo PREVIAMBIENTE un contributo di € 5,00 al mese, e\ndal’1.1.18 un ulteriore contributo di € 10,00 al mese per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della base di calcolo e dei contributi dovuti al Fondo sono\nstabilite dagli accordi stipulati dalle parti istitutive del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione del dipendente al Fondo PREVIAMBIENTE determina l'adesione\nautomatica della azienda al Fondo stesso e comporta, da parte sia del\ndipendente che della azienda, il versamento paritetico della quota di\niscrizione pari ad € 5,16 ‘pro capite’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi di cui ai commi 5) e 6) decorrono dal mese successivo\nall’iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di assenza non retribuita nel mese, non sussiste l'obbligo del\nversamento dei contributi normalmente dovuti al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione,\na suo esclusivo carico, superiore a quella di cui al comma 5), lett. b). In tal\ncaso, la retribuzione di riferimento è quella considerata ai fini del calcolo\ndel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIPENDENTI INQUADRATI NEI LIVELLI Q) e J)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti con categoria di Quadro, la base retributiva mensile\nconvenzionale - comprensiva del valore di un aumento periodico di anzianità,\npari ad € 39,17 - sulla quale applicare la misura percentuale della\ncontribuzione dovuta al Fondo PREVIAMBIENTE, ai sensi del comma 4), lett. a) e\nb), è pari ad € 2.049,09 (€ 2009,92 + 39,17).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti inquadrati nel liv. J) la base retributiva convenzionale -\ncomprensiva del valore, rapportato a 30\u002F36, di un aumento periodico di\nanzianità, pari ad € 10,20 - sulla quale applicare la misura percentuale\ndella contribuzione dovuta al Fondo PREVIAMBIENTE, ai sensi del comma 4), lett.\na) e b), è pari ad € 828,17 (€ 817,92 + € 10,20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORATORI COSIDDETTI “CONTRATTUALI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche sulla base di indicazioni del Fondo saranno attivate specifiche azioni\ninformative nei confronti dei dipendenti interessati, sia con comunicazioni\ninterne da parte aziendale, sia con assemblee da parte sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvio del versamento, a carico del datore di lavoro, del contributo di\n€ 10,00\u002Fmese a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali” sarà\noperativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo\nPREVIAMBIENTE, ferma rimanendo la decorrenza del versamento stesso da gennaio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il comparto di adesione al quale versare il contributo\ndel datore di lavoro a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali”, è\nindividuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l’andamento\nstorico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell’importo\nannualmente accantonato - nel comparto di “defaut” del Fondo PREVIAMBIENTE,\ncome disciplinato dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto alle relative modalità operative e alla misura delle spese a carico\ndel solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e\u002Fo\nregolamentari del Fondo PREVIAMBIENTE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il\nlavoratore cosiddetto “contrattuale” intenda spostare la posizione\nprevidenziale in parola ad altro Fondo, a partire dal mese in cui avviene lo\nspostamento viene meno definitivamente per il datore di lavoro l’obbligo di\ncontinuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * * * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si allega al presente CCNL l’Accordo 6.3.17 e le tabelle che stabiliscono,\nper ogni livello di inquadramento, la contribuzione a carico del datore di\nlavoro e del lavoratore dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 68 - Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei servizi Ambientali (FASDA).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme rimanendo la validità e la centralità delle forme di assistenza\npubblica previste dalla legislazione vigente, le Parti concordano di\nrealizzare, per l’intero comparto dei servizi ambientali, un unico sistema di\nprestazioni sanitarie integrative del SSN - in conformità alle norme di cui\nall’art. 51, comma 2), lett. A) del TUIR e s.m.i. - assicurato attraverso il\nFondo di assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui al presente articolo. L’erogazione di tali prestazioni da parte del\nFondo ha decorrenza da ottobre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che applicano il presente CCNL o il CCNL FEDERAMBIENTE (oggi\nUTILITALIA) - ferma restando la reciprocità tra i predetti contratti ai sensi\ndel comune e condiviso art. 6 - sono obbligate ad aderire al Fondo integrativo\ndi Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali, denominato\n“FASDA”, costituito pariteticamente tra le parti stipulanti FEDERAMBIENTE,\nFISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, disciplinato dal\npresente articolo, le cui disposizioni sono vincolanti per le predette\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfundtxt\">\u003Cp>L’adesione al Fondo delle imprese di cui al comma 1) comporta per le\nstesse - in quanto titolari del rapporto di lavoro - l’obbligo di iscrivervi\ni rispettivi dipendenti in forza, non in prova, con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, sia pieno che parziale con orario di lavoro almeno pari al 50%\ndell’orario normale di lavoro a tempo pieno, compresi i lavoratori con\ncontratto di apprendistato. Sono considerati in forza anche i dipendenti che si\ntrovino nella posizione di aspettativa non retribuita o di sospensione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative assicurate dal\nFondo, è a carico delle imprese di cui al comma 1) l’intero onere del\nversamento della contribuzione ordinaria, nella misura e con le modalità\nstabilite dal presente articolo, a favore dei lavoratori di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione di cui ai commi 6) e 7) non è frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le predette prestazioni sono erogate dal Fondo esclusivamente\na condizione che le posizioni assicurative dei singoli lavoratori iscritti\nrisultino regolarmente coperte dalla contribuzione dovuta dalle imprese\naderenti. In assenza di tale presupposto l’erogazione delle prestazioni resta\nsospesa fino a regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro\naderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese aderenti e i lavoratori iscritti di cui sopra sono tenuti -\nognuno per gli adempimenti di propria competenza - a conoscere, accettare e\nosservare la disciplina del Fondo costituita, in particolare, dal presente\narticolo, dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento attuativo del\nFondo e dalle deliberazioni dei suoi Organi direttivi, nonché dalle\nconvenzioni stipulate per l’erogazione delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di finanziare l’erogazione delle prestazioni sanitarie\nintegrative, per ogni lavoratore dipendente di cui al comma 2) è dovuto a\ncarico del datore di lavoro aderente un contributo ordinario trimestrale pari\nad € 42,50, al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di\nfunzionamento del Fondo, con inizio del versamento a partire dal 16.7.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal versamento trimestrale del 16.7.17 il predetto contributo\nordinario trimestrale, al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle\nspese di funzionamento del Fondo, è aumentato alla misura complessiva di €\n69,50 per ogni lavoratore dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo ordinario di cui al presente articolo - di pari importo per il\ndipendente a tempo pieno e a tempo parziale indeterminato - deve essere versato\ncon cadenza trimestrale alle date del 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16\ngennaio dalla impresa che risulti affidataria a tali date.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento è effettuato a favore dei lavoratori iscritti di cui al comma\n2), che risultino iscritti al Fondo nell’ultimo giorno del trimestre\nimmediatamente precedente, vale a dire rispettivamente alle date del 31 marzo,\n30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; fatto salvo quanto previsto dal comma\n9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo ordinario viene corrisposto per intero dal datore di lavoro di\ncui al comma 1) anche qualora i lavoratori abbiano superato il periodo di prova\nnel corso dei trimestri gennaio\u002Fmarzo, aprile\u002Fgiugno, luglio\u002Fsettembre,\nottobre\u002Fdicembre, ovvero siano passati, nel corso di tali trimestri, alle\ndipendenze del predetto datore di lavoro per effetto del cambio di appalto ex\nart. 6 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, l’onere del versamento al Fondo della intera quota\ntrimestrale della contribuzione ordinaria spetta alla impresa che risulti\naffidataria del servizio alle date del versamento trimestrale, anche qualora il\npersonale interessato sia passato alle dipendenze di detta impresa tra il 1° e\nil 16 gennaio o tra il 1° e il 16 aprile o tra il 1° e il 16 luglio o tra il\n1° e il 16 ottobre, per effetto dell’avvicendamento di imprese nella\ngestione dell’appalto\u002Faffidamento con conseguente cessazione del rapporto di\nlavoro del personale con l’impresa uscente e assunzione ‘ex novo’ del\npersonale da parte della impresa subentrante, in applicazione dell’art. 6 dei\nCCNL dei Servizi ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi che abbiano disposto una ripartizione\n‘pro quota’ dell’onere contributivo, stipulati tra imprese che si siano\navvicendate nella gestione del servizio nel corso dei periodi trimestrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche nei predetti casi - compresa l’eventualità di insorgenza di\ncontenzioso tra le imprese interessate quanto all’obbligo contributivo -\nresta fermo che al versamento della intera quota trimestrale della\ncontribuzione ordinaria dovuta al Fondo è tenuta l’impresa che risulti\naffidataria del servizio alle date del versamento trimestrale di cui al\nprecedente capoverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre l’onere del versamento della contribuzione ordinaria, nessun altro\ncosto diretto o indiretto può essere a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal comma 4), in caso di mancato versamento\ndel contributo ordinario, è in capo alla azienda inadempiente, che applica il\npresente CCNL, la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle\nrelative prestazioni sanitarie. È fatta salva la facoltà del lavoratore di\nchiedere alla azienda il risarcimento del danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ritardato o l’omesso versamento, anche parziale, della contribuzione,\ncomporta da parte del Fondo l’applicazione di una sanzione a carico del\ndatore di lavoro nella misura e con le modalità stabilite dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti individuati dal comma 2) potranno chiedere, con\noneri a proprio carico, l’iscrizione al Fondo dei componenti il proprio\nnucleo familiare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite\ndal Fondo e dalle convenzioni da esso stipulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori già dipendenti di imprese che applicano il presente CCNL e\ncollocati in quiescenza potranno chiedere, con oneri a proprio carico,\nl’iscrizione al Fondo per sé e per i componenti del proprio nucleo\nfamiliare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite dal\nFondo e dalle convenzioni da esso stipulate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà del Fondo di prevedere e disciplinare l’adesione\ndi datori di lavoro diversi da quelli che applicano il presente CCNL e la\ncorrelata iscrizione dei loro lavoratori, anche in quiescenza, e dei relativi\ncomponenti del nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora convenzioni e\u002Fo contratti collettivi di assistenza sanitaria\nintegrativa in atto aziendalmente garantiscano ai lavoratori condizioni diverse\nrispetto a quelle assicurate dal Fondo di cui sopra, le parti aziendali,\nunitamente alle parti nazionali stipulanti, concorderanno condizioni, modalità\ne tempi ai fini della adesione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente quanto\ndisciplinato dal CCNL 21.3.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 69 - Fondo di solidarietà bilaterale.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-unemploymentfund\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avuto riguardo al fatto che le aziende, in ottemperanza all’art. 29, comma\n7), D.lgs. 14.9.15 n. 148, versano al Fondo di integrazione salariale\n(multicomparto) dell’INPS un contributo mensile pari allo 0,65% - di cui 2\u002F3\na carico della azienda e 1\u002F3 a carico del dipendente - le Parti dispongono\nquanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfundtxt\">\u003Cp>A decorrere dalla retribuzione di gennaio 2019, ai fini del costituendo\nFondo di solidarietà bilaterale di categoria, di cui all’art. 26, comma 1)\ndel predetto decreto legislativo, l’azienda verserà, oltre al contributo di\ncui sopra, un contributo aggiuntivo mensile di € 10,00 per 12 mensilità per\nciascun lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato non in\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In allegato al CCNL il testo dell’Accordo 6.12.16 che istituisce il Fondo\nin parola.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XIII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Diritti e doveri dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori\nsono disciplinati dalla legge, dai principi generali del diritto, nonché dalle\ndisposizioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità, sono\nimprontati al rispetto, alla lealtà e alla collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel coordinamento delle attività lavorative individuali e di gruppo\nl’azienda promuove il più alto grado di collaborazione e integrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il\ndipendente deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tenere comportamenti improntati a responsabilità, collaborazione, buona\nfede, correttezza ed educazione anche nei confronti degli utenti, anche ai fini\ndel buon nome dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle\ndotazioni personali, dei locali di proprietà della azienda a lui affidati, né\ndanneggiarli volontariamente, in modo comprovato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) attenersi all’ordinamento gerarchico-funzionale della azienda nei\nrapporti attinenti le attività di competenza, come previsto dalla\norganizzazione dell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) osservare le norme del presente CCNL, le disposizioni aziendali di\nservizio, nonché le istruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) osservare l’orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative\nformalità di controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e\nprotezione infortuni, nonché le pertinenti disposizioni emanate\ndall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)attenersi alle disposizioni relative alla infermità per malattia e\ninfortunio non sul lavoro e all’infortunio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)aver cura della buona conservazione e dell’utilizzo dei DPI e degli\nindumenti di lavoro forniti, né danneggiarli volontariamente, in modo\ncomprovato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con\ndanno della azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi\ncompresi la residenza, il domicilio o la dimora, nonché il recapito\ntelefonico, rispetto a quelli resi noti al momento della assunzione o\nsuccessivamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in caso di incidenti, provvedere a raccogliere, ove possibile,\ntestimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa, nonché fare\nimmediato rapporto al rientro del veicolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)informare immediatamente per iscritto l’azienda dell’eventuale ritiro\no del mancato rinnovo delle abilitazioni legali alla guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al di fuori dell’orario di lavoro al dipendente è vietato valersi\ndella propria posizione di lavoro per svolgere, a fini di lucro personale,\nattività che siano inerenti quelle aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Responsabilità dei conducenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa\na conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.\nDette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro; qualora\neffettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A scanso di ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio, il\nconducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di\nfunzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne\nimmediato avviso all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per\nnegligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto disciplinato dall’art. 126 bis del Codice della strada, di\ncui al D.lgs. 15.1.02 n. 9 e s.m.i., in caso di decurtazione di punti delle\nabilitazioni legali alla guida - attestata da specifico Verbale di\ncontestazione o di accertamento - per effetto di infrazioni al Codice medesimo\ncommesse nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni e comprovatamente\nnon imputabili alla personale responsabilità del conducente, il recupero dei\npunti consentito attraverso la frequenza di appositi corsi di aggiornamento,\nautorizzati dal competente Ministero, avviene a carico della azienda e secondo\nle modalità da essa concordate con i gestori dei corsi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le due Parti, azienda e lavoratore, siano d’accordo a produrre\nopposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo - compreso\nquello legale - è a carico dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Ritiro della patente di guida.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritiro della patente di guida da parte della Autorità\ngiudiziaria, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, il\nconducente ha diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del\nprocedimento amministrativo o penale in corso. Durante tale periodo egli dovrà\nessere adibito ad altre mansioni e la sua retribuzione globale verrà\ndeterminata in base all’art. 16, commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma\nsi concluda con il ritiro della patente e il conducente non accetti di essere\nadibito alle mansioni cui l’azienda lo destina, si farà luogo alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell’indennità\nsostitutiva del preavviso e del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo al\nritiro della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e,\nconseguentemente, tali abilitazioni siano restituite al dipendente,\nquest’ultimo sarà reintegrato nelle mansioni di conducente, con\nriconoscimento delle eventuali differenze di retribuzione non percepite nel\nperiodo nel quale non ha potuto svolgere le proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo della patente di guida per sopraggiunta\ninidoneità alle mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di\nlegge, al dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione\nglobale è determinata in base all’art. 16, comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ritiro della patente di guida da parte dell’Autorità giudiziaria per\nmotivi che comportino il licenziamento in tronco dà diritto al TFR, ma non\nalla indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente\nCCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri,\nnonché delle disposizioni di servizio diramate dalla azienda può dar luogo,\nsecondo la gravità della infrazione, alla applicazione dei seguenti\nprovvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore a 4 ore della retribuzione base parametrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e della retribuzione globale fino a un massimo di\n10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento con preavviso e TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento senza preavviso e con TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di cui al comma 1), lett. e) si può applicare nei\nconfronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di\n2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal\nlavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo\ndi tempo, abbiano subìto almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente,\nanche se non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui all’art. 70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di cui al comma 1), lett. f), si applica nei confronti del\npersonale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente\nrichiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non\nconsentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad\nesempio: insubordinazione seguita da vie di fatto; furto; condanne per reati\ninfamanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l’accertamento di eventuali\nresponsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’entità della mancanza non possa essere immediatamente\naccertata l’azienda, a titolo di cautela, può disporre l’allontanamento\ndel lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale\nperiodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti\naccertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari\nprevisti dal comma 1), lett. d) e ss. del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza\naverlo ascoltato a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per richiamo verbale, la tempestiva contestazione della azienda\ndeve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non\npossono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che\nsiano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle\ngestioni ove non sia eletta la RSU, oppure nelle gestioni che distino più di\nkm. 40 dalla sede più vicina della O.S. cui il dipendente aderisce, i\nprovvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che\nsiano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione\nda parte dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da\nparte della azienda il lavoratore può presentare alla azienda stessa le\nproprie giustificazioni scritte, ovvero richiedere per iscritto di discuterle,\nfacendosi assistere da un rappresentante della Associazione sindacale alla\nquale sia iscritto o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al\nprecedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per\nmalattia o per infortunio non sul lavoro, ovvero dovuta a infortunio sul\nlavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di\nripresa della attività lavorativa e, comunque, non oltre 30 giorni lavorativi\ndalla predetta data di notifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni\ndel dipendente ai sensi del comma 8) - salvo casi particolarmente complessi\noggettivamente comprovabili da parte della azienda o del lavoratore -\nl’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato\nl’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al\ncomma 1), lett. b), c), d), e) ed f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso tale termine l’azienda non può comminare al dipendente alcuna\nsanzione al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare\nconservativa, ferma restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria,\npuò promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta\ndel provvedimento adottato, anche per mezzo della Associazione sindacale alla\nquale sia iscritto, ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite\nl’Ispettorato territoriale del lavoro, di un Collegio di Conciliazione e\nArbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo\nmembro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal\ndirigente responsabile dell’Ispettorato territoriale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto previsto al comma 10) la sanzione disciplinare resta\nsospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio di Conciliazione e\nArbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi\ndall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il\nproprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la\nsanzione disciplinare non ha effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il datore di lavoro adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XIV - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Licenziamento e dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’estinzione del rapporto di lavoro può avvenire, a seconda dei casi, per\nrecesso del datore di lavoro o del lavoratore, per motivi quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)scadenza del contratto di appalto\u002Faffidamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a termini di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esaurimento del periodo di comporto e\u002Fo di aspettativa per malattia o\ninfortunio non sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) giustificato motivo soggettivo ex art. 73, comma 1), lett. e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) giusta causa ex art. 73, comma 1), lett. f);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Preavviso e indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa di cui all’art. 73,\ncomma 1), lett. f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente\nnon in prova non può essere risolto da nessuna delle Parti senza un periodo di\npreavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti inquadrati dal liv. J) al liv. 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)30 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di\nprova e fino a 10 anni di anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)60 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di\nanzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti inquadrati dal liv. 6) al liv. Q):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)90 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di\nprova e fino a 10 anni di anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)180 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di\nanzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, i termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3)\ne 4) sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini\ndi preavviso di cui ai commi 3), 4) e 5) deve corrispondere all’altra Parte\nuna indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per il\nperiodo di preavviso non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di preavviso l’Azienda concederà al dipendente\nbrevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nella anzianità agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva del\npreavviso anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata\ndai motivi di cui all’art. 73, comma 1), lett. d) e g).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso è\ncorrisposta, giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 CC.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 76 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, legge 29.5.82 n. 297, in\ncaso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un TFR, i cui\nelementi retributivi sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)retribuzione base parametrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell’importo maturato\nfino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità,\nper ogni livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)eventuale assegno ‘ad personam’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) indennità di funzione di cui all’art. 33, comma 3), lett. f);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) indennità di cui all’art. 33, comma 3), lett. d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) compenso per lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata\nresa per un numero di giorni superiore al 50% del numero dei giorni\neffettivamente lavorati nel singolo mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore il TFR è corrisposto giusta le disposizioni\ndi cui all’art. 2122 CC; ai sensi dell’art. 1, comma 17), legge n. 76\u002F16,\nil TFR deve corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25.3.97, punto 1), lett. b) -\ncon il quale le parti stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo\nPREVIAMBIENTE - dall’1.1.98 la 13a mensilità è esclusa dalla base di\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XV - NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 77 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>Il presente Accordo rinnova il CCNL 21.3.12 per il triennio 1° luglio 2016\n- 30 giugno 2019, sia per la parte normativa che per quella economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Fatte salve le decorrenze stabilite per specifici istituti contrattuali, le\ndisposizioni del presente Accordo entrano in vigore dalla data della sua\nstipulazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Disdetta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno 6\nmesi prima della scadenza con lettera raccomandata r\u002Fr o PEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a quando\nnon sia stato sostituito da successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Abrogazione - Inscindibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL e i relativi allegati annullano e sostituiscono il CCNL\n21.3.12 e relativi allegati, fatte salve le norme contrattuali espressamente\nrichiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, trovano applicazione le\ndisposizioni di legge e degli Accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel\nloro complesso, sono correlative e inscindibili. Pertanto i soggetti che\nosservino tali previsioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi, per\nfatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all’insieme delle norme in\nesso contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Dichiarazione finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali\naffinché la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto\ndisciplinato dal presente CCNL sia risolta nei termini convenuti\ncontrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’edizione a stampa del CCNL è di competenza delle parti stipulanti FISE\nASSOAMBIENTE e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, che ne hanno\nunitariamente l’esclusiva a tutti gli effetti. Sono vietati la riproduzione,\nla memorizzazione, l’adattamento, totali o parziali con qualsiasi mezzo del\npresente CCNL, senza la congiunta autorizzazione delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiscono gratuitamente una copia del presente CCNL a tutti\ni lavoratori in forza assunti a tempo indeterminato, fatto salvo quanto\nprevisto dall’art. 5, comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine vale esclusivamente l’edizione a stampa curata dalle parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"hourspday_select":52,"violence":56,"contracttrialperiod":60,"unemploymentfundtxt":64,"cbadate_start":68,"WAGES_determined":72,"tempagencytxt":76,"sexualhar":80,"hourspweek_select":84,"childcare":88,"CBA_MNCOMPA_1":92,"pregnancy":96,"tradeunleavdays":100,"HARDSHIP_trigger":104,"GENEQ_trigger":108,"eqpromotion":112,"trainingfund":116,"cbadate_end_date":120,"discrimination":124,"eqtraining":128,"pensionfund":130,"contracttrialtxt":134,"OVERTIME_trigger":138,"healthcareaccess":142,"apprenticeships":146,"SUNDAY_trigger":150,"cbamemtrad":154,"support_disabilities":158,"sicknessmaxdays":162,"disabilityfundtxt":166,"MEALALL_trigger":170,"protectiveclothing":174,"healthandsafetypolicy":178,"hiv":182,"tempagency":186,"flexible_work_options":190,"pensionfundtxt":194,"breastfeeding_dangerouswork":198,"ONCERISE_trigger":200,"sicknesspay":204,"JOBTYPE_descriptions":208,"dayspweek_select":212,"schedulesrestpw":214,"TRADEUNLEAV_trigger":218,"SCHEDULE_trigger":222,"contracttrial":226,"paidpaternityleave":230,"longtermillness":234,"cbamemother":238,"eqpay":242,"bankholidays2":245,"NOCTPREM_trigger":249,"healthcareaccessrelatives":253,"MAXHOURS_trigger":257,"PAYSCALES_trigger":261,"code_application":265,"hivpolicy":269,"SENIOR_trigger":273,"mealvouchers":277,"trainingprogrammes":279,"paidmaternityleave":283,"violenceleave":287,"contractseverancepay":291,"ONCERISE2_trigger":295,"PAIDLEAV_trigger":299,"part_time_excluded":303,"CONSIGN_trigger":307,"deathrelatives":311,"funeralpay":315,"flexworktxt":319},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","A tal fine i datori di lavoro e i dipend","A tal fine i datori di lavoro e i dipendenti sono impegnati a sostenere\nquanto previsto dalla Costituzione italiana, dalle leggi 20.5.70 n. 300;\n9.12.77 n. 903; 10.4.91 n. 125 e dal DPR 25.11.76 n. 1026; dai Dd.lgs. 13.8.03\nn. 216; 30.5.05 n. 145 e 11.4.06 n. 198 in particolare in materia di:\n\n\n\n- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al\nlavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali;\n\n- prevenzione e repressione di discriminazioni a causa di genere, di razza,\ndi lingua, di religione, di orientamento sessuale, di handicap, di opinioni\npolitiche, di condizioni personali e sociali;\n\n- prevenzione e repressione di comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale.\n\n\n\n3)\n\nI datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi\naffinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate tra\ncolleghi, nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione\ne di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre\nnei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 47 - Trattamento per infermità dovu","Art. 47 - Trattamento per infermità dovuta a infortunio sul lavoro\n\no ‘in itinere’.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore colpito da infortunio sul lavoro o ‘in itinere’, anche di\nlieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente\nl’azienda.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nindennizzati dal competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova\nl’azienda conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata\ndella assenza l’azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto lo\nstesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\ndall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua retribuzione\nglobale mensile netta; fatto salvo il trattamento economico per i primi 3\ngiorni a carico della azienda stessa, pari al 100% della retribuzione globale\nmensile netta del lavoratore.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"hourspday_select","La durata giornaliera massima dell’orari","La durata giornaliera massima dell’orario di lavoro è di 9 ore,\ncomprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1).",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","I datori di lavoro e i dipendenti si imp","I datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi\naffinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate tra\ncolleghi, nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione\ne di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre\nnei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrialperiod","1) Fatto salvo quanto previsto all’ultim","1)\n\nFatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in\nservizio può essere soggetto a un periodo di prova di durata non superiore\na:\n\n\n\n- 90 giorni calendariali se inquadrato dal liv. J) al liv. 5)\n\n- 180 giorni calendariali se inquadrato dal liv. 6) al liv. Q)",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"unemploymentfundtxt","A decorrere dalla retribuzione di gennai","A decorrere dalla retribuzione di gennaio 2019, ai fini del costituendo\nFondo di solidarietà bilaterale di categoria, di cui all’art. 26, comma 1)\ndel predetto decreto legislativo, l’azienda verserà, oltre al contributo di\ncui sopra, un contributo aggiuntivo mensile di € 10,00 per 12 mensilità per\nciascun lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato non in\nprova.\n\nIn allegato al CCNL il testo dell’Accordo 6.12.16 che istituisce il Fondo\nin parola.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"cbadate_start","Art. 77 - Decorrenza e durata. 1) Il pre","Art. 77 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nIl presente Accordo rinnova il CCNL 21.3.12 per il triennio 1° luglio 2016\n- 30 giugno 2019, sia per la parte normativa che per quella economica.\n\nFatte salve le decorrenze stabilite per specifici istituti contrattuali, le\ndisposizioni del presente Accordo entrano in vigore dalla data della sua\nstipulazione.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"WAGES_determined","Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni","Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni.\n\n\n\n1)\n\nLa retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue.\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione base parametrale mensile, di cui alla tabella A) in calce al\npresente articolo, è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:\n\n\n\na)le retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.03, che includono i valori\ndi cui all’art. 17, CCNL 2.8.95;\n\nb) l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.92;\n\nc) l’EDR di cui all’Accordo nazionale 20.12.99;\n\nd) gli aumenti retributivi mensili stabiliti dal CCNL 30.4.03 e dai\nsuccessivi rinnovi contrattuali nazionali.\n\n\n\n3)\n\nLa retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi:\n\n\n\na)la retribuzione base parametrale mensile di cui al comma 2);\n\nb)gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 28;\n\nc)l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;\n\nd)l’eventuale assegno ‘ad personam’.\n\n\n\n4)\n\nLa retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi:\n\n\n\na)la retribuzione individuale mensile di cui al comma 3);\n\nb) l’indennità di funzione di cui all’art. 33, lett. f);\n\nc)l’indennità integrativa di cui all’art. 33, lett. g), per 12\nmensilità;\n\nd)l’EDR di cui all’AI 31.7.92, pari ad € 10,33 per 13 mensilità.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tempagencytxt","Il contratto di somministrazione è vieta","Il contratto di somministrazione è vietato:\n\n\n\n-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\n\n- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori\nadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione,\novvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle\nstesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;\n\n- alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai\nsensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"sexualhar","- prevenzione e repressione di comportam","- prevenzione e repressione di comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale.\n\n\n\n3)\n\nI datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi\naffinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate tra\ncolleghi, nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione\ne di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre\nnei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"hourspweek_select","L’orario normale settimanale di lavoro d","L’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma\nin 6 giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36\nore.\n\nA decorrere dall’1.2.17 la durata settimanale dell’orario normale di\nlavoro è di 38 ore, articolata di norma in 6 giorni lavorativi salvo deroghe\npreviste in sede aziendale.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"childcare","B) Congedo per malattia del figlio. 1) I","B) Congedo per malattia del figlio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di malattie del figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i\ngenitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti a quelli delle malattie stesse.\n\n\n\n2)\n\nCiascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni\nfiglio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\n\n\n\n3)\n\nLa malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di\ncui ai commi 1) e 2) della presente lettera.\n\n\n\n4)\n\nIl congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l’altro genitore\nnon ne abbia diritto.\n\n\n\n5)\n\nAi congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul\ncontrollo della malattia del lavoratore.\n\n\n\n6)\n\nI congedi di cui al presente articolo spettano anche per le adozioni e gli\naffidamenti e il relativo periodo è utile ai fini della anzianità di servizio\nma non delle ferie e delle mensilità supplementari.\n\n\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le\npertinenti disposizioni di legge.\n\nIn relazione ai permessi retribuiti previsti dalle disposizioni di legge di\ncui al presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale per\nquanto di competenza degli enti previdenziali e assistenziali, nonché per le\neventuali integrazioni di competenza del datore di lavoro.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"CBA_MNCOMPA_1","-FISE ASSOAMBIENTE, rappresentata dal pr","-FISE ASSOAMBIENTE, rappresentata dal presidente Roberto Sancinelli, dalla\ndelegazione sindacale della sezione Rifiuti urbani presieduta da Emilio De\nVizia e composta da Giancarlo Alongi, Alfonso Candrilli, Monica Cerroni,\nFrancesco Silvio Dodaro, Francesco Paoletti, Caterina Quercioli Dessena, Cesare\nSpreafico, assistita dalla Commissione tecnica costituita da Pierpaolo\nFigliolino, Laurence Guatieri, Mario Manganiello, Susanna Paciosi, Antonio\nPiluso, Diego Quercioli Dessena, Annachiara Rossiello, Lorenzo Volpe,\nGianpietro Zanini,\n\ncon l’assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, responsabile\nper le Relazioni industriali e di Donatello Miccoli",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"pregnancy","A partire dall’accertamento dello stato ","A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore\n22 alle 6.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"tradeunleavdays","Il monte ore annuo complessivo aziendale","Il monte ore annuo complessivo aziendale di permessi retribuiti riconosciuti\nai fini di cui al precedente comma è pari a 72 ore nelle unità produttive da\n16 a 200 dipendenti e pari a 108 ore nelle unità produttive da 201 dipendenti\nin poi.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"HARDSHIP_trigger","d)indennità oraria sgombero neve pari al","d)indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale\noraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità\nassorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di\naccordi aziendali;",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"GENEQ_trigger","Art. 58 - Parità di trattamento tra uomi","Art. 58 - Parità di trattamento tra uomini e donne - Prevenzione\n\ne repressione di comportamenti discriminatori,\n\ndi molestie e di violenza nel luogo di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali,\ndella salute psico-fisica della persona nell’ambiente di lavoro costituisce\nun dovere morale e sociale.\n\n\n\n2)\n\nA tal fine i datori di lavoro e i dipendenti sono impegnati a sostenere\nquanto previsto dalla Costituzione italiana, dalle leggi 20.5.70 n. 300;\n9.12.77 n. 903; 10.4.91 n. 125 e dal DPR 25.11.76 n. 1026; dai Dd.lgs. 13.8.03\nn. 216; 30.5.05 n. 145 e 11.4.06 n. 198 in particolare in materia di:\n\n\n\n- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al\nlavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali;\n\n- prevenzione e repressione di discriminazioni a causa di genere, di razza,\ndi lingua, di religione, di orientamento sessuale, di handicap, di opinioni\npolitiche, di condizioni personali e sociali;\n\n- prevenzione e repressione di comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale.\n\n\n\n3)\n\nI datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi\naffinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate tra\ncolleghi, nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione\ne di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre\nnei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.\n\n\n\n4)\n\nAssieme alle parti stipulanti, i datori di lavoro e i dipendenti - nel\ncondividere gli impegni di cui sopra - aderiscono a quanto stabilito dalla\nRisoluzione del Parlamento europeo A5-0283\u002F2001 del 20.9.01, dall’Accordo\ndelle parti sociali europee del 26.4.07, dal correlato Accordo Quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.16.\n\n\n\n5)\n\nI datori di lavoro si impegnano a sottoscrivere la Dichiarazione allegata\nall’Accordo delle parti sociali europee (allegato B).",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"eqpromotion","- parità di trattamento tra uomini e don","- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al\nlavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali;",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"trainingfund","1) In attuazione di quanto previsto dall","1)\n\nIn attuazione di quanto previsto dall’art. 6, legge n. 53\u002F00, in materia\ndi formazione continua, anche tenuto conto delle offerte formative programmate\ndallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali con l’utilizzo di risorse\npubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali, al\nfine di accrescere le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori,\nsi conviene quanto segue.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"cbadate_end_date","Il presente Accordo rinnova il CCNL 21.3","Il presente Accordo rinnova il CCNL 21.3.12 per il triennio 1° luglio 2016\n- 30 giugno 2019, sia per la parte normativa che per quella economica.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"discrimination","- prevenzione e repressione di discrimin","- prevenzione e repressione di discriminazioni a causa di genere, di razza,\ndi lingua, di religione, di orientamento sessuale, di handicap, di opinioni\npolitiche, di condizioni personali e sociali;",{"bindId":129,"name":114,"text":115},"eqtraining",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"pensionfund","Art. 67 - Fondo PREVIAMBIENTE. 1) A tutt","Art. 67 - Fondo PREVIAMBIENTE.\n\n\n\n1)\n\nA tutti i dipendenti non in prova assunti con qualsiasi tipologia di\nrapporto di lavoro l’Azienda consegna la scheda informativa e la domanda di\nadesione al “Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene\nambientale e settori affini”, denominato PREVIAMBIENTE, i cui moduli sono\nreperibili sul sito internet del Fondo stesso.\n\n\n\n2)\n\nAll’atto della assunzione, in coerenza con le disposizioni di cui\nall’art. 8, D.lgs. n. 252\u002F05, l’azienda attiva la procedura per consentire\nal dipendente di esercitare l’opzione per il conferimento del TFR.\n\n\n\n3)\n\nL'adesione del dipendente al Fondo PREVIAMBIENTE è volontaria.\n\nLa scheda di adesione è consegnata dal dipendente al datore di lavoro, che\nprovvede a trasmetterla tempestivamente al Fondo, dandone immediato riscontro\nal lavoratore.\n\n\n\n4)\n\nLe contribuzioni al Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi\ndel successivo comma 5), lett. a) e b), sono calcolate sulla base retributiva\nconvenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto all’1.1.97,\ndalla indennità di contingenza, da un aumento periodico di anzianità,\nriferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato.\n\n\n\n5)\n\nLe contribuzioni al Fondo PREVIAMBIENTE sono dovute per 12 mesi e sono\ncostituite da:\n\n\n\na)2,033% a carco dell’azienda;\n\nb)1,30% a carico del dipendente;\n\nc) l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i dipendenti di prima\noccupazione successiva al 29.4.93;\n\nd) una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso\ndell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione\nutile al computo di tale istituto.\n\n\n\n6)\n\nA decorrere dall’1.10.13 a favore di ogni dipendente iscritto il datore di\nlavoro versa al Fondo PREVIAMBIENTE un contributo di € 5,00 al mese, e\ndal’1.1.18 un ulteriore contributo di € 10,00 al mese per 12 mensilità.\n\n\n\n7)\n\nLe variazioni della base di calcolo e dei contributi dovuti al Fondo sono\nstabilite dagli accordi stipulati dalle parti istitutive del Fondo stesso.\n\n\n\n8)\n\nL'adesione del dipendente al Fondo PREVIAMBIENTE determina l'adesione\nautomatica della azienda al Fondo stesso e comporta, da parte sia del\ndipendente che della azienda, il versamento paritetico della quota di\niscrizione pari ad € 5,16 ‘pro capite’.\n\n\n\n9)\n\nI contributi di cui ai commi 5) e 6) decorrono dal mese successivo\nall’iscrizione.\n\n\n\n10)\n\nPer i periodi di assenza non retribuita nel mese, non sussiste l'obbligo del\nversamento dei contributi normalmente dovuti al Fondo.\n\n\n\n11)\n\nIl dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione,\na suo esclusivo carico, superiore a quella di cui al comma 5), lett. b). In tal\ncaso, la retribuzione di riferimento è quella considerata ai fini del calcolo\ndel TFR.\n\n\n\nNote a verbale.\n\n\n\nDIPENDENTI INQUADRATI NEI LIVELLI Q) e J)\n\n\n\nPer i dipendenti con categoria di Quadro, la base retributiva mensile\nconvenzionale - comprensiva del valore di un aumento periodico di anzianità,\npari ad € 39,17 - sulla quale applicare la misura percentuale della\ncontribuzione dovuta al Fondo PREVIAMBIENTE, ai sensi del comma 4), lett. a) e\nb), è pari ad € 2.049,09 (€ 2009,92 + 39,17).\n\nPer i dipendenti inquadrati nel liv. J) la base retributiva convenzionale -\ncomprensiva del valore, rapportato a 30\u002F36, di un aumento periodico di\nanzianità, pari ad € 10,20 - sulla quale applicare la misura percentuale\ndella contribuzione dovuta al Fondo PREVIAMBIENTE, ai sensi del comma 4), lett.\na) e b), è pari ad € 828,17 (€ 817,92 + € 10,20).\n\n\n\n\n\nLAVORATORI COSIDDETTI “CONTRATTUALI”\n\n\n\nAnche sulla base di indicazioni del Fondo saranno attivate specifiche azioni\ninformative nei confronti dei dipendenti interessati, sia con comunicazioni\ninterne da parte aziendale, sia con assemblee da parte sindacale.\n\nL’avvio del versamento, a carico del datore di lavoro, del contributo di\n€ 10,00\u002Fmese a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali” sarà\noperativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo\nPREVIAMBIENTE, ferma rimanendo la decorrenza del versamento stesso da gennaio\n2018.\n\nPer quanto concerne il comparto di adesione al quale versare il contributo\ndel datore di lavoro a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali”, è\nindividuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l’andamento\nstorico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell’importo\nannualmente accantonato - nel comparto di “defaut” del Fondo PREVIAMBIENTE,\ncome disciplinato dal Fondo stesso.\n\nQuanto alle relative modalità operative e alla misura delle spese a carico\ndel solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e\u002Fo\nregolamentari del Fondo PREVIAMBIENTE.\n\nQualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il\nlavoratore cosiddetto “contrattuale” intenda spostare la posizione\nprevidenziale in parola ad altro Fondo, a partire dal mese in cui avviene lo\nspostamento viene meno definitivamente per il datore di lavoro l’obbligo di\ncontinuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore.\n\n\n\n* * * * * * * * *\n\n\n\nSi allega al presente CCNL l’Accordo 6.3.17 e le tabelle che stabiliscono,\nper ogni livello di inquadramento, la contribuzione a carico del datore di\nlavoro e del lavoratore dipendente.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"contracttrialtxt","Alla scadenza del periodo di prova senza","Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione\ndi recesso da parte della azienda, l’assunzione del lavoratore diviene\ndefinitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno\ndella assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una\ncopia del presente CCNL, nonché la scheda informativa e la domanda di adesione\na PREVIAMBIENTE e la scheda informativa del Fondo FASDA.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"OVERTIME_trigger","2) Il lavoro straordinario è compensato ","2)\n\nIl lavoro straordinario è compensato con la retribuzione individuale oraria\nmaggiorata delle seguenti percentuali:\n\n\n\na) straordinario diurno feriale: 12% sulle prime 75 ore annue\n\n20% sulle ore annue\n\ndalle 76 fino alle 150\n\n35% sulle ore annue eccedenti\n\nb) straordinario diurno festivo: 65%\n\nc) straordinario notturno feriale: 50%\n\nd) straordinario notturno festivo: 75%",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"healthcareaccess","Art. 68 - Fondo integrativo di Assistenz","Art. 68 - Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti\n\ndei servizi Ambientali (FASDA).\n\n\n\nFerme rimanendo la validità e la centralità delle forme di assistenza\npubblica previste dalla legislazione vigente, le Parti concordano di\nrealizzare, per l’intero comparto dei servizi ambientali, un unico sistema di\nprestazioni sanitarie integrative del SSN - in conformità alle norme di cui\nall’art. 51, comma 2), lett. A) del TUIR e s.m.i. - assicurato attraverso il\nFondo di assistenza sanitaria integrativa\n\ndi cui al presente articolo. L’erogazione di tali prestazioni da parte del\nFondo ha decorrenza da ottobre 2014.\n\n\n\n1)\n\nLe imprese che applicano il presente CCNL o il CCNL FEDERAMBIENTE (oggi\nUTILITALIA) - ferma restando la reciprocità tra i predetti contratti ai sensi\ndel comune e condiviso art. 6 - sono obbligate ad aderire al Fondo integrativo\ndi Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali, denominato\n“FASDA”, costituito pariteticamente tra le parti stipulanti FEDERAMBIENTE,\nFISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, disciplinato dal\npresente articolo, le cui disposizioni sono vincolanti per le predette\nimprese.\n\n\n\n2)\n\nL’adesione al Fondo delle imprese di cui al comma 1) comporta per le\nstesse - in quanto titolari del rapporto di lavoro - l’obbligo di iscrivervi\ni rispettivi dipendenti in forza, non in prova, con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, sia pieno che parziale con orario di lavoro almeno pari al 50%\ndell’orario normale di lavoro a tempo pieno, compresi i lavoratori con\ncontratto di apprendistato. Sono considerati in forza anche i dipendenti che si\ntrovino nella posizione di aspettativa non retribuita o di sospensione della\nretribuzione.\n\n\n\n3)\n\nPer l’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative assicurate dal\nFondo, è a carico delle imprese di cui al comma 1) l’intero onere del\nversamento della contribuzione ordinaria, nella misura e con le modalità\nstabilite dal presente articolo, a favore dei lavoratori di cui al comma 2).\n\nLa contribuzione di cui ai commi 6) e 7) non è frazionabile.\n\n\n\n4)\n\nIn ogni caso, le predette prestazioni sono erogate dal Fondo esclusivamente\na condizione che le posizioni assicurative dei singoli lavoratori iscritti\nrisultino regolarmente coperte dalla contribuzione dovuta dalle imprese\naderenti. In assenza di tale presupposto l’erogazione delle prestazioni resta\nsospesa fino a regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro\naderente.\n\n\n\n5)\n\nLe imprese aderenti e i lavoratori iscritti di cui sopra sono tenuti -\nognuno per gli adempimenti di propria competenza - a conoscere, accettare e\nosservare la disciplina del Fondo costituita, in particolare, dal presente\narticolo, dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento attuativo del\nFondo e dalle deliberazioni dei suoi Organi direttivi, nonché dalle\nconvenzioni stipulate per l’erogazione delle prestazioni.\n\n\n\n6)\n\nAl fine di finanziare l’erogazione delle prestazioni sanitarie\nintegrative, per ogni lavoratore dipendente di cui al comma 2) è dovuto a\ncarico del datore di lavoro aderente un contributo ordinario trimestrale pari\nad € 42,50, al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di\nfunzionamento del Fondo, con inizio del versamento a partire dal 16.7.14.\n\n\n\n7)\n\nA decorrere dal versamento trimestrale del 16.7.17 il predetto contributo\nordinario trimestrale, al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle\nspese di funzionamento del Fondo, è aumentato alla misura complessiva di €\n69,50 per ogni lavoratore dipendente.\n\n\n\n8)\n\nIl contributo ordinario di cui al presente articolo - di pari importo per il\ndipendente a tempo pieno e a tempo parziale indeterminato - deve essere versato\ncon cadenza trimestrale alle date del 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16\ngennaio dalla impresa che risulti affidataria a tali date.\n\nIl versamento è effettuato a favore dei lavoratori iscritti di cui al comma\n2), che risultino iscritti al Fondo nell’ultimo giorno del trimestre\nimmediatamente precedente, vale a dire rispettivamente alle date del 31 marzo,\n30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; fatto salvo quanto previsto dal comma\n9).\n\n\n\n9)\n\nIl contributo ordinario viene corrisposto per intero dal datore di lavoro di\ncui al comma 1) anche qualora i lavoratori abbiano superato il periodo di prova\nnel corso dei trimestri gennaio\u002Fmarzo, aprile\u002Fgiugno, luglio\u002Fsettembre,\nottobre\u002Fdicembre, ovvero siano passati, nel corso di tali trimestri, alle\ndipendenze del predetto datore di lavoro per effetto del cambio di appalto ex\nart. 6 del vigente CCNL.\n\n\n\n10)\n\nIn ogni caso, l’onere del versamento al Fondo della intera quota\ntrimestrale della contribuzione ordinaria spetta alla impresa che risulti\naffidataria del servizio alle date del versamento trimestrale, anche qualora il\npersonale interessato sia passato alle dipendenze di detta impresa tra il 1° e\nil 16 gennaio o tra il 1° e il 16 aprile o tra il 1° e il 16 luglio o tra il\n1° e il 16 ottobre, per effetto dell’avvicendamento di imprese nella\ngestione dell’appalto\u002Faffidamento con conseguente cessazione del rapporto di\nlavoro del personale con l’impresa uscente e assunzione ‘ex novo’ del\npersonale da parte della impresa subentrante, in applicazione dell’art. 6 dei\nCCNL dei Servizi ambientali.\n\n\n\n11)\n\nSono fatti salvi gli eventuali accordi che abbiano disposto una ripartizione\n‘pro quota’ dell’onere contributivo, stipulati tra imprese che si siano\navvicendate nella gestione del servizio nel corso dei periodi trimestrali.\n\nAnche nei predetti casi - compresa l’eventualità di insorgenza di\ncontenzioso tra le imprese interessate quanto all’obbligo contributivo -\nresta fermo che al versamento della intera quota trimestrale della\ncontribuzione ordinaria dovuta al Fondo è tenuta l’impresa che risulti\naffidataria del servizio alle date del versamento trimestrale di cui al\nprecedente capoverso.\n\n\n\n12)\n\nOltre l’onere del versamento della contribuzione ordinaria, nessun altro\ncosto diretto o indiretto può essere a carico del datore di lavoro.\n\n\n\n13)\n\nFermo restando quanto stabilito dal comma 4), in caso di mancato versamento\ndel contributo ordinario, è in capo alla azienda inadempiente, che applica il\npresente CCNL, la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle\nrelative prestazioni sanitarie. È fatta salva la facoltà del lavoratore di\nchiedere alla azienda il risarcimento del danno subito.\n\n\n\n14)\n\nIl ritardato o l’omesso versamento, anche parziale, della contribuzione,\ncomporta da parte del Fondo l’applicazione di una sanzione a carico del\ndatore di lavoro nella misura e con le modalità stabilite dal Fondo stesso.\n\n\n\n15)\n\nI lavoratori dipendenti individuati dal comma 2) potranno chiedere, con\noneri a proprio carico, l’iscrizione al Fondo dei componenti il proprio\nnucleo familiare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite\ndal Fondo e dalle convenzioni da esso stipulate.\n\n\n\n16)\n\nI lavoratori già dipendenti di imprese che applicano il presente CCNL e\ncollocati in quiescenza potranno chiedere, con oneri a proprio carico,\nl’iscrizione al Fondo per sé e per i componenti del proprio nucleo\nfamiliare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite dal\nFondo e dalle convenzioni da esso stipulate.\n\n\n\n17)\n\nResta ferma la facoltà del Fondo di prevedere e disciplinare l’adesione\ndi datori di lavoro diversi da quelli che applicano il presente CCNL e la\ncorrelata iscrizione dei loro lavoratori, anche in quiescenza, e dei relativi\ncomponenti del nucleo familiare.\n\n\n\n18)\n\nQualora convenzioni e\u002Fo contratti collettivi di assistenza sanitaria\nintegrativa in atto aziendalmente garantiscano ai lavoratori condizioni diverse\nrispetto a quelle assicurate dal Fondo di cui sopra, le parti aziendali,\nunitamente alle parti nazionali stipulanti, concorderanno condizioni, modalità\ne tempi ai fini della adesione al Fondo.\n\n\n\n19)\n\nLe presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente quanto\ndisciplinato dal CCNL 21.3.12.\n\n\n\n\n\nArt. 69 - Fondo di solidarietà bilaterale.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"apprenticeships","Art. 14 - Contratto di apprendistato pro","Art. 14 - Contratto di apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nFinalità - Forma.\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal presente\narticolo in attuazione degli artt. 41 e ss., D.lgs. n. 81\u002F15, è un contratto\ndi lavoro a tempo indeterminato, a causa mista, finalizzato al conseguimento di\nuna qualifica professionale a fini contrattuali a favore di lavoratori di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni.\n\n\n\n2)\n\nIl contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il\nconseguimento di qualifiche dal liv. 2) al liv. Q) (Quadri) delle aree\nOperativo-funzionali del sistema di classificazione di cui all’art. 15 del\nvigente CCNL.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226 il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\n3)\n\nL’assunzione di personale con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell’art.\n10 del vigente CCNL; ferme restando le prestabilite durate dei periodi di\nformazione e le ore medie annue di formazione previste per gli apprendisti\nassunti a tempo pieno.\n\n\n\n4)\n\nL’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante\n\nrichiede obbligatoriamente la forma scritta.\n\nNel contratto devono essere specificati, tra l’altro:\n\n\n\na)la prestazione oggetto del contratto;\n\nb)il Piano Formativo Individuale (PFI), (allegato 3), coerente con il\nprofilo professionale relativo alla qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire, contenente anche l’indicazione nominativa del\ntutore\u002Freferente aziendale, di cui ai successivi commi 34) e 35), quale figura\ndi riferimento per l’apprendista;\n\nc)la qualificazione professionale ai fini contrattuali, al cui conseguimento\nè mirato il contratto di apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione;\n\nd)la durata complessiva del periodo di apprendistato e quella dei 2 periodi\ndi formazione;\n\ne)l’eventuale periodo di prova;\n\nf)il livello di inquadramento e la retribuzione base parametrale nei 2\nperiodi di formazione.\n\n\n\n\n\nPeriodi di formazione: inquadramento e retribuzione base parametrale\ncorrispondente.\n\n\n\n5)\n\nIn relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di\napprendistato professionalizzante si articola in 2 periodi di formazione come\nstabilito dalla tabella seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n\n        \n        \n      \n      C\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      durata\n\n        1° periodo\n\n        formazione \n        \n        \n\n        mesi\n\n        \n        \n      \n      liv. \n        inquadr.\n      \n      durata\n\n        2° periodo\n\n        formazione \n        \n        \n\n        mesi\n      \n      liv.\n\n        inquadr.\n      \n      durata\n\n        complessiva \n        contratto\n\n        \n        \n\n        mesi\n      \n      \n    \n    \n      12\n      \n      1B)\n      \n      24\n      \n      2B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      16\n      \n      2B)\n      \n      20\n      \n      3B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      3B)\n      \n      12\n      \n      4B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      4B)\n      \n      12\n      \n      5B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      5B)\n      \n      12\n      \n      6B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      6B)\n      \n      12\n      \n      7B)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      7B)\n      \n      12\n      \n      8)\n      \n      36\n      \n      \n    \n    \n      24\n      \n      8)\n      \n      12\n      \n      Q)\n      \n      36\n      \n      \n    \n  \n\n\nSecondo quanto previsto dalla tabella di cui sopra, a decorrere dalla data\ndi inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il\nrelativo livello di inquadramento come sopra stabilito e la corrispondente\nretribuzione base parametrale, a termini dell’art. 15 del vigente CCNL.\n\n\n\n6)\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante e quello di apprendistato\nper la qualifica e il diploma professionali, svolti presso altro datore di\nlavoro per le stesse mansioni o funzioni nei 12 mesi precedenti l’inizio del\nrapporto di lavoro, è riconosciuto per intero al lavoratore, ai fini del\ncomplessivo periodo di formazione, anche nel caso di passaggio di appalto ai\nsensi dell’art. 6 del vigente CCNL, previa presentazione di idonea\ndocumentazione.\n\n\n\n\n\nTrattamento economico\u002Fnormativo - Termine del periodo di formazione.\n\n\n\n7)\n\nFatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, nei\nconfronti dell’apprendista trovano applicazione le norme del vigente CCNL che\ndisciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo\nindeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso\nlivello di inquadramento; sempreché le predette norme non siano obiettivamente\nincompatibili con la natura del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\n\n\n8)\n\nL’eventuale periodo di prova non può eccedere la durata di 60 giorni\ncalendariali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 6) del vigente\nCCNL.\n\n\n\n9)\n\nLe indennità spettanti a norma dell’art. 33 del vigente CCNL sono\nriconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per\nquelle di cui alle lett. a), b), d), e) e g) che sono corrisposte a decorrere\ndal 1° periodo di formazione.\n\n\n\n10)\n\nIl trattamento di cui all’art. 2, lett. C) del vigente CCNL, concernente\nla contrattazione aziendale correlata alla produttività, viene riconosciuto\nanche al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.\n\nQualora non sussistano i presupposti e\u002Fo le condizioni per la definizione di\naccordi aziendali di 2° livello, trovano applicazione le disposizioni di cui\nall’art. 2, lett. C), commi 8) e 9).\n\n\n\n11)\n\nIn ogni caso, la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante non può superare - per effetto delle minori trattenute\ncontributive - la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non\napprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di\nservizio.\n\n\n\n12)\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n13)\n\nQualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle Parti\neserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge; ivi compreso\nquello relativo al periodo di tempo necessario per il passaggio, nel livello di\ninquadramento relativo alla qualificazione conseguita, dalla posizione\nparametrale B) alla posizione parametrale A).\n\n\n\n14)\n\nQualora, al termine del periodo di apprendistato, una delle Parti intenda\nrecedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione\nscritta all’altra con preavviso di 30 giorni calendariali, che decorre dal\ntermine del periodo di apprendistato.\n\nDurante il periodo di preavviso il trattamento economico e normativo\napplicabile al lavoratore è quello del rapporto di lavoro disciplinato dal\npresente articolo.\n\n\n\n15)\n\nIn ogni caso di passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6 del vigente\nCCNL, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea\ndocumentazione dalla azienda cessante a quella subentrante, è riconosciuto ai\nfini dell’anzianità di servizio.\n\n\n\n\n\nTrattamento per malattia e infortunio non sul lavoro.\n\n\n\n16)\n\nDurante il periodo di apprendistato professionalizzante il trattamento per\nle assenze, anche discontinue, dovute a malattia o infortunio non sul lavoro,\nnonché per i periodi di ricovero ospedaliero e\u002Fo ‘day hospital’ è\nregolato, per il lavoratore non in prova, dall’art. 46 del vigente CCNL.\n\n\n\n\n\nTrattamento per infortunio sul lavoro.\n\n\n\n17)\n\nNel caso di infortunio sul lavoro trovano applicazione le disposizioni di\ncui all’art. 47 del vigente CCNL.\n\n\n\n\n\nTrattamento per gravidanza e puerperi.\n\n\n\n18)\n\nI periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza\ne puerperio di lavoratrici e\u002Fo lavoratori non si computano ai fini della durata\ndel periodo di apprendistato, a termine dell’art. 7, DPR n. 1026\u002F76.\n\n\n\n19)\n\nDurante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio è corrisposto il trattamento cui all’art. 48 del vigente CCNL, con\nriguardo al livello di inquadramento del periodo di formazione in corso al\nmomento della astensione dal lavoro.\n\n\n\n\n\nSospensione involontaria del rapporto di lavoro.\n\n\n\n20)\n\nIn caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di\ndurata superiore a 30 giorni calendariali nel periodo di 36 mesi del contratto\ndi apprendistato professionalizzante, anche attraverso il cumulo di più\neventi, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l’azienda potrà\nprolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.\n\n\n\n\n\nFormazione.\n\n\n\n21)\n\nGli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi\nper l’apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di\nclassificazione del personale di cui all’art. 15 del vigente CCNL.\n\n\n\n22)\n\nLa durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili\nprofessionali di cui al precedente comma sono stabilite dal presente CCNL.\n\nI profili formativi sono quelli allegati al presente CCNL (allegato 2).\n\n\n\n23)\n\nLa formazione è articolata in formazione finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.\n\n\n\n24)\n\nAppartiene alla esclusiva responsabilità e competenza della offerta\nformativa pubblica la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di\nbase e trasversali.\n\nLa durata di tale formazione, che in ogni caso non può eccedere il monte\nore complessivo di 120 ore medie nel triennio, è specificamente stabilita\ndalla offerta formativa pubblica, anche in misura differenziata, in relazione\nai titoli di studio legali e agli attestati di qualifica o diploma\nprofessionale.\n\nTale formazione può svolgersi all’interno o all’esterno della\nazienda.\n\nIn mancanza della predetta offerta la formazione viene erogata dalla\nazienda.\n\n\n\n25)\n\nLa formazione professionalizzante è finalizzata alla acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini\ncontrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore\nmedie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio\nspecifico, di cui all’Accordo Stato-Regioni 21.12.11 - e può essere svolta\nanche “on the job” e in affiancamento.\n\n\n\n26)\n\nIn via esemplificativa la formazione di cui ai commi 24) e 25) può essere\narticolata secondo il seguente programma di apprendimento teorico-pratico:\n\n\n\na) tematiche di base e trasversali:\n\n\n\n- salute e sicurezza del lavoro\n\n- disciplina del rapporto di lavoro\n\n- competenze relazionali\n\n\n\nb) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali:\n\n\n\n-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\n\n-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell’apprendista nell’impresa;\n\n-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\n\n- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\n\n- conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\n\n- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\n\n\n\nc) formazione “on the job” e in affiancamento.\n\n\n\nLa durata media annua della formazione professionalizzante di cui alla lett.\nb) e quella di cui alla lett. c) non superano rispettivamente il 40% e il 60%\ndella durata media annua della complessiva formazione di cui al comma 25).\n\n\n\n27)\n\nNel 1° anno di apprendistato la fase iniziale della formazione è dedicata\nalla salute e sicurezza del lavoro e alla organizzazione aziendale.\n\n\n\n28)\n\nLa formazione può essere erogata utilizzando modalità quali: aula,\nformazione a distanza, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, visite aziendali etc.\n\nTutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna alla\nazienda; fermo restando che, per erogare la formazione, in tutto o in parte,\nall’interno l’azienda deve disporre di capacità formativa come indicato al\ncomma 39).\n\n\n\n29)\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\nattività previste dal suo Piano Formativo Individuale (PFI); a seguire le\nistruzioni del datore di lavoro e\u002Fo del tutore\u002Freferente aziendale inerenti il\nrapporto di lavoro e la formazione in atto; a prestare la sua opera con impegno\ne diligenza.\n\n\n\n30)\n\nIl datore di lavoro è tenuto a verificare che l’addestramento e la\nformazione dell’apprendista siano assicurati secondo quanto previsto dal PFI,\nai fini del conseguimento della prestabilita qualificazione.\n\n\n\n31)\n\nIn caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine, il datore\ndi lavoro è tenuto ad attestare l’attività formativa svolta.\n\n\n\n32)\n\nLa formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali\nsono registrate a cura della azienda nel “Libretto formativo del\ncittadino”.\n\nNelle more della piena operatività del citato Libretto l’impresa provvede\nalla attestazione della attività formativa compilando il modulo allegato al\npresente CCNL.\n\n\n\n\n\nOre di formazione.\n\n\n\n33)\n\nDurante il triennio del contratto di apprendistato le ore medie annue\nretribuite di formazione fanno parte dell’orario normale di lavoro.\n\n\n\n\n\nTutore\u002FReferente aziendale.\n\n\n\n34)\n\nL’attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte della\nazienda la designazione di un tutore\u002Freferente che contribuisce alla\ndefinizione del PFI ed è incaricato di seguirne l’attuazione. Inoltre egli\nattesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di\nrilevazione della attività svolta, che deve essere firmata anche\ndall’apprendista stesso per presa visione.\n\nIl tutore\u002Freferente costituisce per l’apprendista la figura aziendale di\nriferimento; la sua funzione viene svolta nei confronti di non più di 5\napprendisti.\n\n\n\n35)\n\nIl tutore\u002Freferente aziendale deve possedere un livello di inquadramento\ncontrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al\ntermine del periodo di apprendistato; nonché svolgere attività lavorative\ncoerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno 3 anni di esperienza\nlavorativa.\n\n\n\n\n\nPiano Formativo Individuale (PFI).\n\n\n\n36)\n\nIl PFI, il cui schema è allegato al presente Accordo, è predisposto\ndall’azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore.\n\nIl piano è coerente con il profilo professionale relativo alla\nqualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso lavoratore.\n\n\n\n37)\n\nIl PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione formale, nonché il nome del tutore\u002F referente\naziendale e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato. Il\nPFI può essere integrato da un piano individuale di dettaglio ai fini della\nmigliore specificazione del percorso formativo dell’apprendista, in coerenza\ncon il profilo professionale di riferimento.\n\n\n\n38)\n\nLa formazione dell’apprendista, che ha intrattenuto precedenti rapporti di\napprendistato professionalizzante, può essere modulata tenendo conto della\nformazione già ricevuta, debitamente attestata.\n\nIn tal caso, nel PFI, la formazione con contenuti a carattere trasversale\ngià impartita può essere sostituita con la formazione a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo e con quella\nrelativa alla sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali.\n\n\n\n\n\nCapacità formativa interna dell’impresa.\n\n\n\n39)\n\nLa capacità formativa interna della azienda è espressa - oltre che dalla\npresenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura\ndi tutore\u002Freferente aziendale - dalla capacità della azienda stessa di erogare\ndirettamente interventi formativi o di organizzarne l’erogazione, avvalendosi\nanche di docenza esterna.\n\nTale capacità deve essere attestata:\n\n\n\na)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in\naziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali\ndistinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento della attività\nlavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da\nerogare;\n\nb)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con\nesperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze\ninerenti la formazione da erogare.\n\n\n\n\n\nDisposizioni finali.\n\n\n\n40)\n\nAi fini di cui all’art. 35, legge n. 300\u002F70, è utile il numero dei\nlavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n41)\n\nLe aziende fino a 100 dipendenti non possono dare corso alla assunzione di\nnuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi\nprecedenti; le aziende che occupano oltre 100 dipendenti non possono dar corso\nalla assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio\nalmeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato\nnei 36 mesi precedenti.\n\nA tal fine non si computano gli apprendisti la cui cessazione del rapporto\nsia avvenuta: nel corso o al termine del periodo di prova, per dimissioni, per\nlicenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per licenziamento\ncollettivo, per licenziamento per passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6\ndel CCNL, per superamento del periodo di comporto, per rifiuto di restare in\nservizio al termine del contratto di apprendistato.\n\n\n\n42)\n\nLa presente regolamentazione è integrata da profili formativi coerenti con\ngli standard professionali stabiliti dall’art. 15 del vigente CCNL e da uno\nschema di PFI, entrambi allegati al presente CCNL.\n\nSono altresì allegate linee-guida di orientamento (allegato 4) - non\nvincolanti - per la distribuzione delle ore annue di formazione nel triennio,\ncorrelata alla programmazione degli argomenti oggetto dell’attività\nformativa.\n\n\n\n43)\n\nPer quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa rinvio\nalle pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F15, nonché delle\nRegolamentazioni di competenza delle Regioni.\n\n\n\n* * * * * * * * *\n\n\n\nDichiarazione finale relativa al capitolo III\n\n\n\nQualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate\ndisposizioni di legge che modifichino e\u002Fo integrino quanto disciplinato dal\npresente capitolo III, le Parti sono impegnate a reincontrarsi tempestivamente\nper provvedere ai necessari adeguamenti normativi.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"SUNDAY_trigger","e)indennità domenicale elevata ad € 7,00","e)indennità domenicale elevata ad € 7,00, dall’1.9.12, riconosciuta ai\nlavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo\nsettimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che\nl’indennità non spetta nella ipotesi di cui all’art. 25, comma 5). Il\nvalore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente\nriconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali;",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"cbamemtrad","-FP\u002FCGIL, rappresentata dalla segretaria","-FP\u002FCGIL, rappresentata dalla segretaria generale Serena Sorrentino; dai\nsegretari nazionali Concetta Basile e Federico Bozzanca; dal capo area del\nsettore Igiene ambientale Massimo Cenciotti; dai componenti della delegazione\ntrattante: Francesca Balestrieri, Alessandro Biasioli, Alfonso Buscemi, Marta\nCasarin, Corrado Cavanna, Fabrizio Cecchini, Beppe Ciracì, Ezio Coletti, Igor\nDe Belli, Antonio De Leo, Riccardo Dei, Luigi Diaspro, Giuliano Gobbi, Mimmo\nLacava, Carmine Lechiara, Luisella Maccioni, Raffaele Maietta, Silvia Marani,\nRoberto Meroldi, Natale Minchillo, Mauro Minni, Domenico Montaldo, Stefano\nOvani, Luciano Perà, Daniele Pirri, Simonetta Poggiali, Mara Politi, Antonio\nSantomassimo, Catia Scardabozzi, Daniele Scarpa, Massimo Tanganelli, Sonia\nTondo, Erasmo Venosi e Davide Viscardi;\n\n-FIT\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Antonio Piras, dal\nsegretario nazionale Pasquale Paniccia, dal coordinatore nazionale Angelo\nCurcio; dai segretari generali regionali: Abimelech Giovanni, Ascani Roberto,\nBenigno Amedeo, Bigoni Rosalia, Boni Stefano, Borelli Enrico, Capozucca\nClaudio, Crea Domenico, Di Naccio Alessandro, Fiorenza Annibale, Furfaro\nClaudio, Giorgi Gianluca, Giorlando Giovanni, Langella Alfonso, Scognamillo\nMauro, Severino Maria Rosaria, Spinelli Francesco, Telesca Donato, Vitagliano\nAntonio, Zoccheddu Antioco Valerio; dai segretari regionali: Capasso Francesco,\nChiaravalli Francesco, Costantini Fabrizio, Fonti Maurizio, Formisano Raffaele,\nGiordano Dionisio, La Sorsa Antonia, Lupia Raffaele, Marchegiano Antonio, Pani\nCorrado, Tutone Francesco, Verco Bruno; dai componenti la Commissione trattante\nBernardo Ciro, Buso Daniele, Codella Francesco, Cosentino Salvatore, Deliperi\nGiuliano, Faraci Giovanni, Gentilini Roberto, Giannini Giovanni, Giglio\nDamiano, Grisolia Piero, Gualandri Massimiliano, Langiu Gianluca, Loddo\nGiovanni, Lombardi Matteo, Manuppelli Fabrizio, Piacentini Stefano, Qualatrucci\nPasquale, Rivola Stefano, Sementina Donato, Serrotti Alessandro, Scarcello\nTiziano, Spiga Lorenzo, Vocaturo Luana, Zane Umberto;\n\n- UILTRASPORTI, rappresentata dal segretario generale Claudio Tarlazzi; dal\nsegretario nazionale Marco Odone; dal responsabile nazionale settore Ambiente\nPaolo Modi; dai segretari generali regionali: Artan Mullaymeri, Nicola\nPetrolli, Orazio Colapietra, Enore Facchini, Michele Cipriani, Daniele Zennaro,\nRoberto Gulli, Maurizio Lago, Michele Panzieri, Stefano Cecchetti, Giorgio\nAndreani, Simona Rossitto, Giuseppe Murinni, Carmine Mastropaolo, Antonio\nAiello, Vincenzo Boffoli, Michele Carone, Giuseppe Rizzo, Agostino Falanga,\nWilliam Zonca; dai segretari regionali: Fabio Gigli, Stefano Scarpato, Vincenzo\nDi Monte, Stefano Bertinelli, Lucia Benevieri, Rino Missiroli; coadiuvati dalla\ndelegazione trattante: Luigi Chiari, Luigi La Marca, Luigi Casanova, Walter\nBonomi; e dai delegati territoriali: Grazia Giuri, Emanuele Nitto, Cosimo\nGreco, Vincenzo Giacovelli, William Rossi, Maurizio Gismondi, Luigi Palmacci,\nGiuseppe Tamburello, Nello Grasso, Giovanni Villella, Gianfranco Spanò,\nGennaro Scarano;\n\n- FIADEL, rappresentata dal segretario generale Francesco Garofalo, dal\nsegretario nazionale responsabile del settore Ambiente Luigi Verzicco, dal\ncoordinatore del dipartimento nazionale Vittorio D’Albero e da Maurizio\nGiacomo Venuto, Massimo Cicco, Maurizio Contavalli, Angela Temperato,\nGianfranco Rivera, Antonio Roccolano, Giovanni Luca Musto, Luisa Milazzo,\nGiuseppe Romito, Sandro Proietti, Michele Panella, Sebastiano La Braca, Sandro\nLigia, Antonio Bisaccia, Roberto Gennaro, Sandro Gritti, Giuseppe Peretta,\nFerdinando Vento, Pasquale Bolzanella e Giuseppe Triglia",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"support_disabilities","L’azienda adotterà le misure più idonee,","L’azienda adotterà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle\nbarriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità\nnei posti di lavoro dei portatori di handicap.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"sicknessmaxdays","B) Determinazione del periodo di conserv","B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro\n\no periodo di comporto.\n\n\n\n1)\n\nNei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente\ncertificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del\nposto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali,\ncomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o ‘day\nhospital’.\n\n\n\n2)\n\nIl complessivo periodo di comporto, comprensivo dei giorni di assenza\ndebitamente certificata per ricovero ospedaliero o ‘day hospital’, è pari\na 600 giorni calendariali per i lavoratori affetti dalle patologie di cui al\nDecreto 11.1.16 del Ministero della Salute o dalle patologie di cui all’art.\n2, lett. d), nn. 1) e 2), DM 21.7.00 n. 278.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di comporto comprende l’insieme dei giorni di assenza\nverificatisi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso.\n\n\n\n4)\n\nResta ferma la conservazione del posto di lavoro ai dipendenti affetti da\nTBC, ai sensi della legge 6.8.75.\n\n\n\n5)\n\nAi lavoratori in prova si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 6)\ndel presente CCNL.\n\n\n\n6)\n\nAl raggiungimento di almeno 400 giorni calendariali complessivi di comporto,\nl’azienda ne dà comunicazione ai dipendenti interessati in occasione della\nconsegna\u002Ftrasmissione della prima busta paga utile.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"disabilityfundtxt","L’adesione al Fondo delle imprese di cui","L’adesione al Fondo delle imprese di cui al comma 1) comporta per le\nstesse - in quanto titolari del rapporto di lavoro - l’obbligo di iscrivervi\ni rispettivi dipendenti in forza, non in prova, con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, sia pieno che parziale con orario di lavoro almeno pari al 50%\ndell’orario normale di lavoro a tempo pieno, compresi i lavoratori con\ncontratto di apprendistato. Sono considerati in forza anche i dipendenti che si\ntrovino nella posizione di aspettativa non retribuita o di sospensione della\nretribuzione.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"MEALALL_trigger","Art. 36 - Buono pasto. 1) È corrisposto ","Art. 36 - Buono pasto.\n\n\n\n1)\n\nÈ corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva\nprestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00.\n\n\n\n2)\n\nL’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto, ovvero il rimborso\ndel relativo costo da parte dell’azienda fa venir meno, per la medesima\ngiornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al\npresente articolo.\n\n\n\n3)\n\nI buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza\nmensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da\ntrattamenti retributivi di corrispondente valore.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"protectiveclothing","Art. 66 - Dispositivi di protezione indi","Art. 66 - Dispositivi di protezione individuale (DPI).\n\ne indumenti di lavoro\n\n\n\nA) Fornitura e manutenzione dei DPI.\n\n\n\n1)\n\nLa fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il\nlavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei\nrischi, di cui al D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m., sono a carico della azienda e non\npossono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.\n\n\n\n2)\n\nFermo restando quanto disposto dal D.lgs. n. 81\u002F08 in materia di obblighi\ndel datore di lavoro e obblighi dei lavoratori, in particolare:\n\n\n\na)\n\nil datore di lavoro, con riferimento alle specifiche attività aziendali,\nindividuati nel piano di valutazione dei rischi tutti i necessari DPI - tenendo\nconto, per quanto possibile, anche delle differenze di genere -, ivi compresi\ngli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano\npredetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento,\ntute etc.):\n\n\n\n(1)fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e\ninformazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i\nrischi dai quali il DPI lo protegge;\n\n(2)assicura una formazione adeguata per uso corretto dei DPI;\n\n\n\nb)\n\nil lavoratore:\n\n\n\n(1)utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente alla informazione e\nalla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;\n\n(2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;\n\n(3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto\nqualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.\n\n\n\nB) Indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi\n\nper la salute e la sicurezza (DPI).\n\n\n\n1)\n\nIn relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su\nstrada in condizioni di scarsa visibilità l’azienda ha l’obbligo di\nfornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a\ndistanza.\n\n\n\n2)\n\nI lavoratori di cui al comma 1) sono coloro che operano in prossimità della\ndelimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei\nveicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono\nobbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi\nautonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione\ndi luce diurna e notturna.\n\n\n\n3)\n\nLe caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo\ndei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta\nvisibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto\n3.6.95 del Ministero Lavori Pubblici (GU 27.7.95 n. 174).\n\n\n\n4)\n\nGli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono\nrientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di\nprotezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\n\n\n\n5)\n\nRientrano altresì tra i DPI gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare\nil contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.\n\n\n\nC) Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili.\n\n\n\n1)\n\nGli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dalla\nordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa - che\nnon sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei\nrischi come DPI - sono forniti dalla azienda ai lavoratori in uso gratuito, con\nfacoltà di richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni\nnuova, specifica dotazione.\n\n\n\n2)\n\nI lavoratori sono tenuti a curare l’uso appropriato e la buona\nconservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati.\n\n\n\n3)\n\nAl personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da\nlavoro, se già non ricompresa tra i DPI:\n\n\n\na) a consumo:\n\n\n\n-tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;\n\n-tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico,\nper gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di\nimpianti, per gli addetti alle officine;\n\n\n\nb) ogni anno:\n\n\n\n- 2 paia di scarpe, 1 estivo e 1 invernale;\n\n\n\nc) ogni 2 anni:\n\n\n\n(1)3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia\nconsuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;\n\n(2)4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia\nconsuetudinaria nella azienda, per il personale addetto alle officine e alle\ndiverse tipologie di impianti;\n\n\n\nper abito da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o\ncamicia; per abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia\no maglione;\n\n\n\nd) ogni 3 anni:\n\n\n\n- 1 impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;\n\n\n\ne) ogni 5 anni:\n\n\n\n- 1 giacca a vento per gli autisti.\n\n\n\n4)\n\nAl personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è\nassicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa\ntra i DPI:\n\n\n\na) ogni anno: 2 paia di scarpe di cui 1 estivo e 1 invernale\n\nb) ogni 3 anni: 1 impermeabile\n\nc) ogni 5 anni: 1 giacca a vento\n\n\n\n5)\n\nAl personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei\nindumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.\n\n\n\n6)\n\nLa fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lett. C) non\npuò, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente\nvalore.\n\n\n\n\n\nD) Indennità per lavaggio indumenti - Spesa media annua ‘pro capite’\n\nper indumenti da lavoro di cui alle lett. B) e C).\n\n\n\n1)\n\nAl personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lett. C) continua ad\nessere corrisposta l’indennità per lavaggio indumenti di cui all’art. 33,\ncomma 3), lett. b) del presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nPer la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lett. B) e C) del\npresente articolo è a carico della azienda la spesa media annua ‘pro\ncapite’ in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di\nassegnazione del vestiario stesso.\n\nL’entità della spesa media annua predetta è aggiornata con effetto dal\n1° gennaio di ogni anno sulla base delle variazioni, in aumento o in\ndecremento, dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti\nindustriali, con comunicazione di FISE ASSOAMBIENTE alle imprese e alle OO.SS.\nnazionali stipulanti.\n\n\n\n3)\n\nLa fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla lett. C) è oggetto di\nintesa a livello aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. D) del\nvigente CCNL.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"healthandsafetypolicy","Art. 65 - Salute e sicurezza sul luogo d","Art. 65 - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.\n\n\n\nA) Obiettivi.\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti individuano come valori condivisi la tutela della\nsalute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo\nsviluppo eco-sostenibile delle attività produttive e concordano sulla\nnecessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli\ne partecipati delle norme contrattuali e di legge in materia.\n\n\n\n2)\n\nLe parti stipulanti concordano che lo sviluppo eco-sostenibile tiene conto\ndella accettabilità sociale e della salvaguardia della occupazione, opera in\nmaniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e produttive delle\naziende.\n\nPertanto, le Parti si impegnano a favorire la crescita in ogni luogo di\nlavoro della cultura della sostenibilità ambientale attraverso la\nsensibilizzazione di ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di\ngestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione del\npersonale. Si impegnano altresì a collaborare al miglioramento dei servizi di\nraccolta, con riguardo alle sue modalità, ai veicoli e alle attrezzature, alle\ndimensioni\u002F caratteristiche del territorio servito, alle condizioni di lavoro\nsu strada.\n\n\n\n3)\n\nObiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente\nattraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in\nattuazione di quanto previsto dal D.lgs. 9.4.08 n. 81 e s.m.i. e dal vigente\nCCNL.\n\nTale miglioramento si realizza attraverso gli strumenti della prevenzione,\ndella protezione, della programmazione e del monitoraggio, intesi come il\ncomplesso delle prescrizioni e delle misure adottate e delle azioni intraprese\npreviste nelle diverse fasi della attività lavorativa, per accrescere la\ncapacità di percepire il rischio nell’ambiente di lavoro, di diffondere\nl’utilizzo degli appropriati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per\neliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza individuale e\ncollettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, secondo\nquanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi, nonché dal\nDUVRI con riferimento ai lavoratori cui si applica il D.lgs. n. 81\u002F08.\n\n\n\n4)\n\nNel quadro degli adempimenti e delle attribuzioni stabiliti dalle\ndisposizioni legislative e contrattuali in materia, nel rispetto della\ndistinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciuti alle competenti parti\naziendali dal vigente CCNL, le parti stipulanti condividono altresì\nl’impegno affinché nei luoghi di lavoro siano assicurate le attività di\ninformazione\u002Fformazione\u002Faddestramento e sia promossa la partecipazione dei\nlavoratori e dei loro rappresentanti al fine del raggiungimento degli obiettivi\nin materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell’ambiente.\n\n\n\n\n\nB) Gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro\n\ne tutela dell’ambiente.\n\n\n\nB\u002F1) Il datore di lavoro - il Servizio di prevenzione e protezione\n\ndai rischi professionali - il lavoratore - il rappresentante\n\ndei lavoratori per la sicurezza (RLSSA) - il medico competente\n\n\n\nIl datore di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il\nlavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto della\nOrganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la\nresponsabilità della organizzazione stessa o della unità produttiva in quanto\nesercita i poteri decisionali e di spesa.\n\n\n\n2)\n\nIn particolare, il datore di lavoro: provvede alla valutazione di tutti i\nrischi e alla redazione, nonché all’aggiornamento ove necessario, del\nrelativo documento, nonché del DUVRI, anche nel caso di lavorazioni in\nappalto; designa il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai\nrischi professionali; nomina il medico competente per l’effettuazione della\nsorveglianza sanitaria in quanto dovuta; adempie agli obblighi di\ninformazione\u002Fformazione nei confronti dei lavoratori e del RLSSA; consulta il\nRLSSA per la definizione del documento di valutazione dei rischi e negli altri\ncasi previsti dalle norme legislative vigenti e gli consegna il documento\npredetto; fornisce ai lavoratori i DPI e i mezzi di protezione collettivi;\nadotta e aggiorna, ove necessario, le misure di sicurezza e di protezione della\nsalute appropriate a eliminare o ridurre al minimo i rischi accertati; vigila\nsulla osservanza delle disposizioni in materia da parte dei lavoratori;\nconsente al RLSSA di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che\ncomportino una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello\ndell’evento) e alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che\ncomportino una assenza del lavoro superiore a 3 giorni, nel rispetto della\nlegge sulla tutela della riservatezza.\n\nEsercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.lgs. n. 81\u002F08 e\ns.m.\n\n\n\n3)\n\nIn materia di salute e sicurezza del lavoro la delega di funzioni da parte\ndel datore di lavoro, gli obblighi non delegabili e gli obblighi di sua\npertinenza sono fissati rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18, D.lgs. n.\n81\u002F08.\n\n\n\n4)\n\nA termini dell’art. 30, D.lgs. n. 81\u002F08, le imprese adottano il modello di\norganizzazione e gestione idoneo ad ottenere l’esenzione della\nresponsabilità amministrativa, di cui al D.lgs. n. 231\u002F01.\n\n\n\n\n\nIl Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali.\n\n\n\n1)\n\nIl Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è\norganizzato dal datore di lavoro ed è costituito dall’insieme di persone,\nsistemi e mezzi esterni o interni alla azienda finalizzati alla attività di\nprevenzione protezione dai rischi professionali per i lavoratori.\n\n\n\n2)\n\nIl Servizio provvede a:\n\n\n\n-individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure\nper la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;\n\n-elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dai\nrischi e i sistemi di controllo di tali misure;\n\n- elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;\n\n- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;\n\n- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e\nsicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui alla successiva\nlett. B\u002F2;\n\n-fornire ai lavoratori le informazioni relative al complessivo sistema di\nprevenzione e protezione dai rischi professionali.\n\n\n\n3)\n\nIl responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi\nprofessionali è la persona che lo coordina, in possesso delle capacità e dei\nrequisiti professionali di cui all’art. 32, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m., designata\ndal datore di lavoro al quale risponde.\n\n\n\n4)\n\nI componenti del Servizio sono tenuti al segreto in ordine ai processi\nlavorativi e produttivi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro\nfunzioni.\n\n\n\n\n\nIl lavoratore.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia\ncontrattuale, svolge una attività lavorativa, con o senza retribuzione e,\nnell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro (ivi compreso il\nsocio lavoratore di Cooperativa e di Società anche di fatto).\n\n\n\n2)\n\nOgni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di\nquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli\neffetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle\nistruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nIl lavoratore ha diritto a una adeguata informazione\u002Fformazione e\naddestramento in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai\nrischi specifici connessi all’attività svolta, all’atto della costituzione\ndel rapporto di lavoro, in caso di cambiamento di mansioni e di introduzione di\nnuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Il lavoratore ha diritto\naltresì a eleggere, secondo le modalità previste dalle norme legislative e\ncontrattuali, il RLSSA.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore si impegna a contribuire, assieme al datore di lavoro, ai\ndirigenti, ai preposti, all’adempimento degli obblighi d legge in materia di\nsalute e sicurezza del lavoro, a rispettare le disposizioni e le istruzioni\nimpartite dai soggetti di cui sopra, a osservare, in particolare, le\ndisposizioni di cui all’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F08, a sottoporsi ai controlli\nsanitari previsti dal citato decreto legislativo o comunque disposti dal medico\ncompetente, a utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi\ndi sicurezza, i DPI, a partecipare ai programmi di formazione\u002F addestramento, a\nsegnalare immediatamente ai predetti soggetti qualsiasi condizione o situazione\ndi pericolo di cui venga a conoscenza.\n\n\n\n\n\nIl Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente\n(RLSSA).\n\n\n\n1)\n\nIl RLSSA è il lavoratore non in prova con contratto a tempo indeterminato\nin forza presso l’azienda o unità produttiva da essi eletto per quanto\nconcerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIl RLSSA ha diritto: a una adeguata informazione e formazione in materia; a\nessere consultato in merito alla organizzazione della formazione; ad accedere\nai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; a essere consultato\npreventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla\npredisposizione delle misure di prevenzione; a ricevere le informazioni e la\ndocumentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di\nprevenzione anche riguardanti le attività gestite in appalto e\u002Fo con\nlavoratori autonomi; a ricevere copia del documento di valutazione dei rischi;\na formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti; a partecipare alla riunione periodica promossa dal datore\ndi lavoro; a essere consultato sulla designazione del responsabile e degli\naddetti al Servizio di prevenzione, nonché su quella del medico competente; a\nfare proposte in merito alla attività di prevenzione e protezione dai rischi\nlavorativi, anche tenuto conto delle segnalazioni dei lavoratori.\n\nAvverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso\ndella sua attività.\n\nEsercita altresì le ulteriori attribuzioni di cui all’art. 50, D.lgs. n.\n81\u002F08 e s.m.i.\n\n\n\n3)\n\nIl RLSSA svolge le sue funzioni nel rispetto del segreto industriale.\n\n\n\n\n\nIl medico competente.\n\n\n\n1)\n\nIl medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di\nprevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi, anche ai fini della\nprogrammazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria; alla\npredisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e\ndella integrità psico-fisica dei lavoratori; all’attività di formazione e\ninformazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;\nprogramma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria; istituisce,\naggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e\ndi rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; visita gli\nambienti di lavoro almeno una volta l’anno; in occasione della riunione\nperiodica, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e al RLSSA i\nrisultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, fornendo indicazioni\nai fini delle misure a tutela dei lavoratori; informa ogni lavoratore\ninteressato dei risultati della sorveglianza sanitaria.\n\nEsercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dall’art. 25, D.lgs.\nn. 81\u002F08.\n\n\n\n\n\nB\u002F2) La riunione periodica.\n\n\n\n1)\n\nLa riunione periodica prevista dall’art. 35, D.lgs. n. 81\u002F08 è strumento\nsignificativo del processo di miglioramento continuo del sistema di gestione\nintegrata sicurezza-ambiente e si terrà almeno 2 volte l’anno. In tale sede\nsono valutate anche iniziative aziendali quali adozione\u002Fcertificazione di\nsistemi di gestione e le buone prassi, a termini dell’art. 2, lett. v),\nD.lgs. n. 81\u002F08.\n\n\n\n2)\n\nAlle riunioni periodiche, convocate a termini dell’art. 35, D.lgs. n.\n81\u002F08, partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile\ndel Servizio prevenzione e protezione dai rischi professionali, il medico\ncompetente, il RLSSA. Delle riunioni viene redatto verbale, messo a\ndisposizione dei partecipanti per la sua consultazione.\n\n\n\n3)\n\nNel corso delle riunioni il datore di lavoro sottopone all’esame dei\npartecipanti i temi e i documenti di cui all’art. 35, comma 2), D.lgs. n.\n81\u002F08. In tale occasione possono essere individuati, anche su proposta del\nRLSSA, codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi da\ninfortuni e di malattie professionali, nonché obiettivi di miglioramento della\nsicurezza complessiva sulla base di linee-guida.\n\n\n\n4)\n\nLe risultanze delle riunioni periodiche possono dar luogo a conseguenti\niniziative di informazione e\u002Fo di formazione anche mirata.\n\n\n\n\n\nB\u002F3) Appalti: rischi da interferenze.\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti convengono che la realizzazione di un corretto sistema\ndi gestione integrata sicurezza-ambiente ricomprende anche le attività dei\ndipendenti da imprese appaltatrici e quelle di lavoratori autonomi.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di esternalizzazione di attività ad altra impresa o a lavoratori\nautonomi, a termini dell’art. 8 del presente contratto, l’impresa\nappaltatrice verificherà, in particolare, la loro idoneità\ntecnico-professionale, analogamente a quanto di competenza del datore di lavoro\ncommittente.\n\n\n\n3)\n\nIl datore di lavoro committente, anche nel caso di esternalizzazione di\nattività a termini dell’art. 8 del presente contratto: redige il documento\nunico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene consegnato al RLSSA;\npromuove, anche con la collaborazione del Servizio di prevenzione\u002Fprotezione\ndai rischi lavorativi, la cooperazione tra le imprese e il coordinamento delle\nmisure di prevenzione e protezione ai fini della efficacia del sistema di\ngestione integrata sicurezza-ambiente, così da eliminare o ridurre al minimo i\nrischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nella\nesecuzione dell’opera complessiva. Il predetto documento è allegato al\ncontratto di subappalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione delle\nattività.\n\n\n\n4)\n\nPrima dell’inizio della gestione del servizio in appalto\u002Faffidamento il\ndatore di lavoro committente, nonché l’impresa che gestisce attività\nesternalizzate a termini dell’art. 8 del vigente CCNL sono tenute a\nsottoscrivere il DUVRI e relativa documentazione, acquisendone copia dal datore\ndi lavoro committente.\n\n\n\n\n\nC) Assetto organizzativo del servizio di raccolta.\n\n\n\n1)\n\nNell’ambito del programma di sorveglianza sanitaria, nonché della\nriunione periodica aziendale, sono coerentemente valutate le condizioni\noperative del conducente monoperatore addetto al servizio di raccolta.\n\n\n\n\n\nD) Modalità elettive, attribuzioni e formazione del Rappresentante\n\ndei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA).\n\n\n\nAi fini degli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e\ncontrattuali in materia, e tenuto conto anche di quanto stabilito nel\nRegolamento per le elezioni della RSU e RLSSA allegato al presente CCNL, le\nparti stipulanti convengono quanto segue.\n\n\n\n1)\n\nLa denominazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) è\nsostituita con quella di “Rappresentante dei Lavoratori per la Salute,\nSicurezza e Ambiente” (RLSSA).\n\nI RLS assumono la nuova denominazione di RLSSA mantenendo la titolarità dei\npoteri, le attribuzioni, le funzioni ad essi riconosciuti dalle disposizioni\nlegislative e contrattuali in materia.\n\nL’attribuzione della nuova denominazione avviene a parità di trattamento\nlegislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda, con\nriferimento a tutti gli istituti contrattuali e legali.\n\n\n\n\n\n2) Numero dei RLSSA.\n\n\n\nIl numero dei RLSSA è individuato in base al numero dei lavoratori\ndell’azienda o unità produttiva. Vale a dire:\n\n\n\n- aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori: 1\n\n- aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3\n\n- aziende o unità produttive oltre 1.000 lavoratori: 6\n\n\n\nAi fini del computo dei lavoratori di cui al presente punto 2) si considera\nutile il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente, fatta\neccezione per quelli individuati dall’art. 4, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.\n\n\n\n\n\n3) Elettorato attivo e passivo.\n\n\n\nSi applica quanto previsto dall’art. 7, Regolamento per l’elezione della\nRSU e dei RLSSA 19.5.17.\n\n\n\n\n\n4) Durata del mandato.\n\n\n\nIl RLSSA dura in carica 3 anni.\n\n\n\n\n\n5) Dimissioni.\n\n\n\nIn caso di dimissioni il RLSSA continua a esercitare la propria funzione\nfino alla sua sostituzione e comunque non oltre 60 giorni calendariali\nsuccessivi alla data di presentazione della lettera di dimissioni. Il sostituto\nè il primo dei RLSSA non eletti e resta in carica fino alla scadenza del\nmandato triennale del RLSSA sostituito.\n\n\n\n\n\n6) Elezione del RLSSA.\n\n\n\nIl RLSSA è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, con le\nseguenti modalità.\n\n\n\nA) Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori.\n\n\n\n1) Procedura di elezione.\n\n\n\nL’elezione del RLSSA si svolge a suffragio universale diretto e a\nscrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.\n\nRisulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti\nespressi.\n\nPrima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale della elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore\ndi lavoro.\n\nRicevuto il verbale della elezione, il datore di lavoro comunica\nall’Organismo paritetico territorialmente competente il nominativo del\nlavoratore eletto.\n\n\n\n2) Permessi per l’espletamento del mandato.\n\n\n\nPer l’espletamento del mandato ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. al\nRLSSA sono concesse 12 ore annue di permesso nelle aziende o unità produttive\nche occupano fino a 5 lavoratori, ovvero 30 ore annue di permesso nelle aziende\no unità produttive che occupano da 6 a 15 lavoratori, in entrambi i casi con\ndecorrenza della retribuzione globale.\n\n\n\nB) Aziende o unità produttive da 16 lavoratori in su.\n\n\n\n(1) Procedura di elezione.\n\n\n\nIn concomitanza della elezione della RSU, i candidati alla elezione del\nRLSSA sono indicati in apposita lista.\n\nLa procedura elettorale è quella applicata per l’elezione della RSU.\n\n\n\n(2) Permessi per l’espletamento del mandato.\n\n\n\nPer l’espletamento del mandato ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. al\nsingolo RLSSA sono concesse 44 ore annue di permesso, con decorrenza della\nretribuzione globale.\n\n\n\n\n\n7) Espletamento di adempimenti ex art. 50, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08.\n\n\n\nPer l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 50, comma 1), lett.\nb), c), d), e), f), g), i) e l), D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., nonché per la\npartecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del medesimo\ndecreto legislativo al RLSSA sono riconosciuti corrispondenti permessi con\ndecorrenza della retribuzione globale, aggiuntivi a quelli previsti dal\nprecedente comma 6).\n\n\n\n\n\n8) Preavviso per i permessi.\n\n\n\nLa richiesta di permesso ai sensi del comma 6) è presentata dal RLSSA, di\nnorma, con un preavviso di 48 ore.\n\n\n\n\n\n9) Accesso ai luoghi di lavoro.\n\n\n\nIl diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun\npregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto\ndelle norme previste dalla legge.\n\nIl RLSSA segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende\neffettuare ai luoghi di lavoro.\n\nTali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del\nServizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\n\n\n\n\n\n10) Modalità di consultazione.\n\n\n\nLa consultazione del RLSSA da parte del datore di lavoro, secondo quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81\u002F08, si svolge in modo da garantire la sua\neffettività e tempestività.\n\n\n\n\n\n11) Informazioni e documentazione aziendale.\n\n\n\nIl RLSSA ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\naziendale di cui all’art. 50, comma 1), lett. e) ed f), D.lgs. n. 81\u002F08,\nnonché il diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi di cui\nall’art. 17, comma 1), e di cui all’art. 26, comma 3) del citato decreto\nlegislativo.\n\nPer informazioni inerenti l’organizzazione e i luoghi di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nall’igiene e sicurezza del lavoro.\n\nIl RLSSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione\ndelle notizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto\nindustriale a termini dell’art. 50, comma 6), D.lgs. n. 81\u002F08.\n\n\n\n\n\n12) Riunione periodica.\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 35, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08, la riunione\nperiodica è convocata con almeno 7 giorni calendariali di preavviso con\nlettera nella quale è precisato l’ordine del giorno degli argomenti da\ntrattare.\n\nIl RLSSA può richiedere la convocazione della riunione periodica in\npresenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\n\nDella riunione viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i\npartecipanti.\n\n\n\n\n\n13) Formazione del RLSSA.\n\n\n\nIl RLSSA ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita\nla propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.\n\nLe modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLSSA\nsono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:\n\n\n\na)principi giuridici comunitari e nazionali;\n\nb) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro;\n\nc) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;\n\nd) definizione e individuazione dei fattori di rischio;\n\ne) valutazione dei rischi;\n\nf) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di\nprevenzione e protezione;\n\ng) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;\n\nh) nozioni di tecnica della comunicazione.\n\n\n\nLa durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi\nspecifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e\nprotezione adottate, con verifica di apprendimento.\n\nL’aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che\noccupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano\npiù di 50 lavoratori.\n\nLa formazione del RLSSA avviene durante l’orario di lavoro e non può\ncomportare oneri economici a suo carico.\n\nIl contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve\nconsentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro.\n\nLe competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di\nformazione sono registrate nel Libretto formativo del cittadino di cui\nall’art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e s.m.\n\n\n\nDichiarazioni a verbale.\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto che il presente articolo\ndà attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel D.lgs. n.\n81\u002F08, dichiarano che lo stesso assorbe e sostituisce integralmente tutte le\ndisposizioni contemplate dalla previgente normativa contrattuale, anche di\nlivello confederale, realizzando una disciplina organica e completa della\nmateria.\n\nAl fine di contribuire alla conoscenza e alla applicazione della normativa\nrelativa alla salute e sicurezza del lavoro, le Parti convengono di includere i\ntesti degli articoli del D.lgs. n. 81\u002F08 richiamati nell’edizione a stampa\ndel CCNL.\n\nSi impegnano, infine, a reincontrarsi tempestivamente a richiesta di una\ndelle Parti medesime qualora siano emanate disposizioni di legge o siano\nstipulati accordi interconfederali che modifichino e\u002Fo integrino la disciplina\ndi cui al presente articolo, al fine di verificare la necessità del\nconseguente coordinamento normativo.\n\n\n\n2)\n\nLe parti stipulanti si impegnano altresì a costituire, entro il 2017,\nl’Osservatorio nazionale paritetico per la salute e sicurezza del lavoro\nnell’obiettivo di valorizzare e diffondere le buone prassi esistenti, nonché\ndi definire linee-guida in materia.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"hiv","Art. 51 - Tutela delle persone affette d","Art. 51 - Tutela delle persone affette da immunodeficienza acquisita\n\n(AIDS).\n\n\n\n1)\n\nIn considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia\ndella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e comunque nel rispetto\ndella legge 5.6.90 n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e\nla lotta contro l'AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che\nabbiano l'urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il 2° grado\naffetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso\nstrutture sanitarie pubbliche, l'azienda, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-organizzative, concederà in alternativa:\n\n\n\n- aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un\nperiodo non superiore a 3 anni;\n\n- permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 8 mesi.\n\n\n\n2)\n\nLa concessione della aspettativa o dei permessi non retribuiti è\nsubordinata alla presentazione da parte del dipendente di documentazione\nrilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante le esigenze\nterapeutiche e di assistenza del congiunto.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndi anzianità.\n\n\n\n4)\n\nNella attuazione degli adempimenti di propria competenza l’azienda avrà\ncura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"tempagency","Art. 13 - Contratto di somministrazione ","Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLe aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a\ntempo determinato, anche a tempo parziale ai sensi degli artt. 30 e ss., D.lgs.\nn. 81\u002F15.\n\n\n\n2)\n\nI lavoratori impiegati nella missione di somministrazione di lavoro, per le\nfattispecie individuate dal punto precedente, non potranno superare mediamente\nnell’anno l’8% dei lavoratori occupati nella unità produttiva con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento alla unità\nsuperiore della eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.\n\nIn alternativa è consentita la stipulazione di contratti di\nsomministrazione di lavoro sino a 5 lavoratori, purché non risulti superato il\ntotale dei contratti a tempo indeterminato in atto nella impresa.\n\n\n\n3)\n\nPer tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria\nattività nell’interesse, nonché sotto la direzione e il controllo\ndell’utilizzatore.\n\n\n\n4)\n\nIl trattamento contrattuale spettante ai lavoratori somministrati durante la\nmissione è quello applicato dall’utilizzatore nella sua unità produttiva.\nLa contrattazione di 2° livello applicata dall’utilizzatore stabilisce\nmodalità, condizioni e criteri per la determinazione e la corresponsione dei\ntrattamenti economici ai predetti lavoratori.\n\n\n\n5)\n\nSulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi,\nl’utilizzatore informa il lavoratore somministrato conformemente a quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. L’utilizzatore osserva altresì, nei\nconfronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti\nnei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli\nobblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal CCNL.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di mancanze sanzionabili sotto il profilo disciplinare,\nl’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere\ndisciplinare, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi\ndell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\n\n\n\n7)\n\nIl contratto di somministrazione è vietato:\n\n\n\n-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\n\n- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori\nadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione,\novvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle\nstesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;\n\n- alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai\nsensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\n\n\n\n8)\n\nAi sensi e per gli effetti della legge n. 300\u002F70 il lavoratore somministrato\nha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della\nsomministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a\npartecipare alle assemblee del personale dipendente dall’utilizzatore.\n\n\n\n9)\n\nL’utilizzatore informa il lavoratore somministrato dei posti vacanti a\ntempo indeterminato, tramite avviso generale affisso nei locali\ndell’utilizzatore stesso.\n\n\n\n10)\n\nL’utilizzatore comunica alla RSU e alle strutture territorialmente\ncompetenti delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL:\n\n\n\n- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima\ndella stipula del contratto di somministrazione, fermo restando che, ove\nricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,\nl’impresa utilizzatrice fornisce le predette informazioni entro i 5 giorni\nsuccessivi alla stipula;\n\n- ogni 12 mesi il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di\nlavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\n\n\n\n11)\n\nIl lavoratore somministrato non è computato nell’organico\ndell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di\ncontratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia\ndell’igiene e della sicurezza del lavoro.\n\n\n\n12)\n\nPer quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"flexible_work_options","Art. 19 - Orario di lavoro in regime di ","Art. 19 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa\n\nflessibile.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"pensionfundtxt","Le contribuzioni al Fondo PREVIAMBIENTE ","Le contribuzioni al Fondo PREVIAMBIENTE sono dovute per 12 mesi e sono\ncostituite da:\n\n\n\na)2,033% a carco dell’azienda;\n\nb)1,30% a carico del dipendente;\n\nc) l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i dipendenti di prima\noccupazione successiva al 29.4.93;\n\nd) una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso\ndell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione\nutile al computo di tale istituto.\n\n\n\n6)\n\nA decorrere dall’1.10.13 a favore di ogni dipendente iscritto il datore di\nlavoro versa al Fondo PREVIAMBIENTE un contributo di € 5,00 al mese, e\ndal’1.1.18 un ulteriore contributo di € 10,00 al mese per 12 mensilità.",{"bindId":199,"name":98,"text":99},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"ONCERISE_trigger","Art. 31 - Tredicesima mensilità. 1) Entr","Art. 31 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nEntro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in\nservizio una 13a mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1°\ndicembre, con esclusione della indennità integrativa mensile di cui all’art.\n33, comma 3), lett. g).\n\n\n\n2)\n\n\n\nIl periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 13a\nmensilità è 1° gennaio - 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di\ncessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha\ndiritto a un numero di 12simi di 13a mensilità pari al numero di mesi di\nservizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono\ncomputate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo\ndi riferimento, la 13a mensilità è calcolata sui valori di retribuzione\nglobale in atto alla data della cessazione medesima.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"sicknesspay","C) Trattamento economico. 1) Nel periodo","C) Trattamento economico.\n\n\n\n1)\n\nNel periodo di comporto di cui alla precedente lett. B), commi 1) e 2), e\nricorrendo le condizioni previste dal presente articolo, l’azienda\ncorrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione globale mensile netta,\nanche a integrazione di quanto percepisce in forza di disposizioni legislative\ne\u002Fo di altre norme; fatto salvo quanto previsto dai commi 2) e 3) seguenti.\n\n\n\n2)\n\nAi fini del presente articolo, in ogni anno solare, al superamento di 13\ngiorni calendariali di assenza, anche non continuativi, oppure dopo 6 eventi\nmorbosi anche di durata complessiva non superiore ai predetti 13 giorni,\nl’azienda opererà nel modo seguente.\n\nAl superamento dei limiti di franchigia di cui al precedente capoverso, in\ncaso di ulteriori eventi morbosi di durata da 1 a 6 giorni calendariali\nconsecutivi, per ogni singolo evento l’azienda effettuerà le seguenti\ntrattenute dalla retribuzione globale del dipendente:\n\n\n\na)una trattenuta di € 45,00 lordi per ognuno dei primi 4 eventi;\n\nb)una trattenuta di € 40,00 lordi per ognuno degli eventi successivo al\nquarto.\n\n\n\nLa misura delle predette trattenute è percentualmente riproporzionata per i\nlavoratori a tempo parziale in ragione della ridotta entità della prestazione\nlavorativa individuale.\n\nLe trattenute sono effettuate prioritariamente dalla indennità integrativa\nmensile di cui all’art. 33, comma 3), lett. g) del vigente CCNL su base\nmensile, fino a concorrenza dell’importo della indennità.\n\nQualora, entro giugno di ciascun anno, sussista a carico del lavoratore un\ndebito residuo per il 1° semestre dell’anno, l’impresa comunicherà al\nlavoratore l’importo del relativo conguaglio che effettuerà sui valori\nmensili della indennità integrativa da maturare nel 2° semestre dell’anno,\nfino all’importo massimo complessivo annuo degli stessi.\n\nQualora al 31 dicembre di ciascun anno permanga a carico del lavoratore un\ndebito residuo, la relativa trattenuta - entro il limite dell’importo massimo\ncomplessivo annuo della indennità in parola - sarà operata sugli importi\nmensili della indennità integrativa dell’anno solare seguente, entro il 1°\nbimestre.\n\nQualora, operata la trattenuta di cui al precedente capoverso, si evidenzino\nulteriori debiti residui, la relativa trattenuta sarà effettuata dall’EGR di\ncui all’art. 2, lett. C), comma 8), ovvero, in quanto previsto da un\ncontratto aziendale di 2° livello, dall’equivalente premio di risultato o\nproduttività assorbente l’EGR, ovvero dall’eventuale trattamento economico\nindividuale assimilabile ai predetti compensi quanto a caratteristiche di\ncorresponsione.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"JOBTYPE_descriptions","Capitolo IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONAL","Capitolo IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE\n\n\n\nArt. 15 - Sistema di classificazione unica del personale.\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti ribadiscono la comune volontà di proseguire il processo\ndi riforma del sistema di classificazione del personale, avviato a partire dal\nCCNL 30.4.03, per adeguarlo alle esigenze del territorio servito:\n\n\n\na)con la promozione delle ulteriori attività riconducibili all’ambito dei\nservizi ambientali di cui all’art. 3, comma 2);\n\nb)con la progettazione di nuove modalità di raccolta dei rifiuti, con\nparticolare riguardo alla raccolta differenziata e, in particolare, al sistema\n“porta a porta”;\n\nc)con l’introduzione di nuovi profili professionali,\n\n\n\nnonché di promuovere, anche attraverso il sostegno della committenza\npubblica e della rappresentanza degli Enti locali nella predisposizione dei\nbandi di gara, la più estesa applicazione del presente CCNL quale disciplina\ndel rapporto di lavoro identitaria dei dipendenti da Imprese e Società\nesercenti servizi pubblici ambientali, avuto riguardo anche all’art. 23,\ncomma 16), D.lgs. n. 50\u002F16, che fa riferimento al CCNL di settore per la\ndeterminazione del costo del lavoro ai fini delle gare, favorendo, nel\ncontempo, possibili percorsi di miglioramento professionale e retributivo, e\ncondizioni di lavoro coerenti con la salvaguardia della salute e della\nsicurezza del lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIl presente sistema di classificazione entra in vigore a decorrere\ndall’1.1.17.\n\n\n\n3)\n\nIl personale dipendente è inquadrato per aree Operativo-funzionali\narticolato, complessivamente, in 10 livelli professionali. Ogni livello indica\nla qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a\nprescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente.\n\n\n\n4)\n\nLe aree Operativo-funzionali sono 5:\n\n\n\n- area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari\n\n- area Conduzione\n\n- area Tecnica e Amministrativa\n\n- area Impianti e Laboratori\n\n- area Officine e Servizi generali\n\n\n\n5)\n\nA decorrere dall’1.1.17:\n\n\n\n- è istituito il livello professionale iniziale junior (d'ora in avanti\nJ);\n\n\n\n- sono istituite le posizioni parametrali B) e A) nel livello professionale\n1);\n\n\n\n- è istituito il livello professionale 2) nell’area Tecnica e\nAmministrativa.\n\n\n\n6)\n\nA valere dall’1.1.17:\n\n\n\n- alla nuova posizione 1A) corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione\nbase mensile ricomprende e assorbe la retribuzione base mensile del pregresso\nliv. 1);\n\n\n\n- alla nuova posizione 1B) corrisponde correlativamente il parametro 88,38\ncon la relativa retribuzione base mensile;\n\n\n\n- al nuovo liv. J) corrisponde correlativamente il parametro 80 con la\nrelativa retribuzione base mensile.\n\n\n\n7)\n\nLe posizioni parametrali del sistema di classificazione del personale sono\ncomplessivamente 17, alle quali corrispondono altrettante retribuzioni base\nmensili. In particolare:\n\n\n\na)\n\ni livelli professionali 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) hanno ognuno una duplice\nposizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B) e la posizione\nparametrale di attestazione A);\n\n\n\nb)\n\ni livelli professionali J), 8) e Q) hanno una sola posizione parametrale.\n\n\n\n8)\n\nI lavoratori assunti al liv. J) sono inquadrati al livello 1B) dopo 30 mesi\ndi servizio.\n\n\n\n9)\n\nLa classificazione del personale è di competenza esclusiva del livello di\ncontrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o\nmodificazione alcuna da parte della contrattazione di 2° livello. I livelli\nprofessionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni\nparametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente\nprevisti per le singole aree di appartenenza.\n\n\n\n10)\n\nLe posizioni parametrali di tipo B) sono attribuite al personale\nneo-assunto, nonché in ogni caso di accesso al superiore livello\nprofessionale.\n\n\n\n11)\n\nAlle posizioni parametrali di tipo A) si accede da quelle di tipo B) dello\nstesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio,\ndurante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche\nnell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale\nimmediatamente inferiore.\n\n\n\n12)\n\nIl decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore\nposizione parametrale A) è esclusivamente quello maturato nella posizione\nparametrale B) del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione\ndi livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore\nposizione parametrale A) a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio\nmaturate nel livello professionale precedentemente rivestito. Conseguentemente,\nil periodo di 5 anni inizia a decorrere con l’attribuzione della posizione\nparametrale inziale B) del nuovo livello professionale assegnato.\n\n\n\n13)\n\nAi fini della maturazione del periodo di 5 anni di cui sopra, ovvero dei 30\nmesi di cui al comma 8) del presente articolo, sono considerati utili\nesclusivamente i periodi di servizio comunque retribuiti a termini di legge o\ndi contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro\ne i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti\nassicurativi, i periodi di cui all’art. 42, comma 2) del presente CCNL.\n\nSono considerati altresì utili come mese intero le frazioni di mese per\naspettativa non retribuita e\u002Fo per giornate comunque non retribuite o non\nindennizzate a termini di legge o di contratto che, all’atto del computo\nfinale dei 5 anni, ovvero dei 30 mesi, di cui al comma 8) del presente\narticolo, richiesti, risultino di durata complessiva almeno pari a 15 giorni.\nAnalogamente, in caso di assunzione le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni\ncalendariali sono considerati come mese intero. In tutti i casi di cui sopra\nnon sono computabili le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.\n\n\n\n14)\n\nL’attribuzione della posizione parametrale di tipo A) decorre dal mese\nimmediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di\nservizio.\n\n\n\n15)\n\nLa variazione di livello professionale, con correlata attribuzione della\nposizione parametrale B), è comunicata al dipendente con lettera scritta,\nnella quale sono indicati la data di decorrenza della variazione stessa e il\nnuovo trattamento economico attribuito.\n\n\n\n16)\n\nNell’ambito del sistema di classificazione, le mansioni e\u002Fo qualifiche\ninquadrate nello stesso livello professionale e di pari categoria legale, anche\nrelative ad aree operativo-funzionali diverse, si considerano equivalenti a\ntutti gli effetti di legge.\n\nL’espletamento di più mansioni dello stesso valore riconducibili allo\nstesso livello professionale non dà diritto all’inquadramento nel livello\nsuperiore.\n\n\n\n17)\n\nNell’ambito del proprio livello professionale contrattuale e della propria\ncategoria legale i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche\nnell’arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per\nl’esecuzione di mansioni\n\nprofessionalmente equivalenti, anche relative ad altre aree\noperativo-funzionali, sussistendone i requisiti.\n\n\n\n18)\n\nDeclaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che\npossono essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate\nin relazione ai livelli professionali di inquadramento.\n\n\n\n19)\n\nQualora, a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni\norganizzative, si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione\ndel contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili\neventuali nuove figure professionali, l’azienda e la RSU, congiuntamente alle\nstrutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, procederanno a\nuna preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti\nsaranno sottoposti alle parti stipulanti nazionali per la definizione del\nconseguente inquadramento, nel rispetto dell’equilibrio del sistema di\nclassificazione unica del personale.\n\n\n\n* * * * * * * * *\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nSono fatte salve le “Disposizioni generali per la fase di prima\napplicazione della nuova classificazione del personale dall’1.5.08”,\nnonché le “Norme transitorie per il personale in forza al 30.4.03”, in\ncalce all’art. 15, CCNL 21.3.12.\n\n\n\n\n\nAREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITÀ AMBIENTALI COMPLEMENTARI\n\n\n\nDeclaratoria di area Operativo-funzionale.\n\n\n\nVi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento e\u002Fo di\nraccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e\ndecoro del territorio, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge\nmansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti o macchinari, nonché\nutilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente\ndi cat. A) o B). Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini\ndello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato,\nprovvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari.\n\nCon riguardo alla movimentazione dei carichi, l’operatore in singolo\nprovvede alla raccolta e\u002Fo movimentazione manuale e\u002Fo meccanizzata di: sacchi;\ncontenitori di varia capacità fino a un massimo di l. 30, per un peso lordo\nnon superiore a kg. 16, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso\nspecifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di l.\n360.\n\nL’utilizzo di contenitori di volume superiore a l. 30 per la raccolta di\nqualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui\nsopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a kg. 16.\n\nL’area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.\n\n\n\n\n\nLivello professionale J).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando\nattrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la\nconduzione di veicoli, né conoscenze professionali specifiche ma un periodo\nminimo di pratica.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini,\nraccolta foglie etc.);\n\n- addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e\u002Fo con\nraccolta al servizio di autocompattatori e\u002Fo spazzatrici;\n\n- addetto ad attività di carico\u002Fscarico, pulizia e diserbo aree verdi e\ncimiteriali, pubbliche affissioni\u002Fdisaffissioni, cancellazione scritte\nmurali.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 1).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del liv. J),\neffettuano attività di spazzamento e\u002Fo di raccolta manuale utilizzando veicoli\nper la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di cat. A), ovvero\nil possesso della patente di cat. B) esclusivamente per spostarsi lungo il\npercorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli;\n\n-addetto, nella piattaforma ecologica\u002Fcentro di raccolta, alle attività di:\nsmistamento dei rifiuti, pulizia interna ed esterna all’area,\ninformazione\u002Fassistenza alla utenza per conferimento rifiuti, segnalazione di\nsaturazione raccolta specifici rifiuti per programmazione ritiro, segnalazione\ndi eventuali anomalie, di furti etc.;\n\n- addetto alla raccolta manuale anche con modalità “porta a porta” con\nutilizzo di veicoli.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 2).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria\ndel liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo\ndiretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze\ngeneriche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica,\nutilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della\npatente di cat. B), con esclusione di quelli indicati nei profili\nesemplificativi del livello professionale 3).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto alle attività di spazzamento e\u002Fo raccolta con l’ausilio di\nveicoli;\n\n- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di\nrifiuti speciali;\n\n- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e\u002Fo\ncimiteriali;\n\n- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri\u002Fpozzetti stradali e di\nraccolta acque fecali;\n\n- addetto, nella piattaforma ecologica\u002Fcentro di raccolta, alle attività\ndi: identificazione, ammissibilità e rilievo quali\u002F quantitativo dei rifiuti,\naccettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale\nutenti;\n\n- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,\ndemuscazione e diserbo chimico;\n\n- addetto alla manutenzione stradale, alla installazione di segnaletica\norizzontale e verticale.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure\nprestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate\nconoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza\npratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione del proprio lavoro\nnell’ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o\npiù lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività\ndi spazzamento\u002Fraccolta utilizzando veicoli e mezzi d’opera per la cui\nconduzione è richiesto il possesso della patente di cat. B).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto alle attività di spazzamento e\u002Fo raccolta con utilizzo di\ncompattatori, spazzatrici, innaffiatrici;\n\n- addetto alla conduzione di mezzi d’opera;\n\n-operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto, alle piantumazioni,\nalla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e\nstaccionate;\n\n-addetto alle bonifiche ambientali;\n\n-operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità\nadeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti,\nnonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante\naddestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a\nistruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o\nin concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro,\ncoordina e controlla l’attività di altri lavoratori;\n\n-coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori\netc.\n\n\n\n\n\nDisposizioni attuative sulla movimentazione manuale dei carichi\n\ncon sollevamento da parte dell’operatore “in singolo”\n\nnel servizio di raccolta rifiuti.\n\n\n\nIn presenza di modifiche della organizzazione del sistema di raccolta,\novvero in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto,\ntali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l’azienda\ndefinirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti le modalità di svolgimento della attività di\nraccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione\ntemporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno, la possibilità di\nrotazione nelle mansioni.\n\nNella organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo\nrestando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall’allegato 33), D.lgs. n.\n81\u002F08, si terrà conto anche delle differenze di genere.\n\n\n\n\n\nAREA CONDUZIONE\n\n\n\nDeclaratoria di area Operativo-funzionale.\n\n\n\nVi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o\nmovimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida\ndei quali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o superiore. Opera\ncon autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure\nstabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il\nrifornimento di carburante e i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello\nstandard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri\nlavoratori dei quali può avere il coordinamento.\n\nL’area prevede 2 livelli professionali e 4 posizioni parametrali.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o\nmetodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale\nsupportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita\nmediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla\ncorretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate.\n\nSono adibiti alla conduzione di veicoli e\u002Fo mezzi d’opera per la guida dei\nquali è richiesto il possesso della patente di cat. C).\n\nNell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso\ncon altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la\nloro prestazione manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli\nutilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per\ntrasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a\npieno carico fino a t. 6, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a t.\n10.\n\nAppartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore\naddetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di\noperatore unico ovvero in concorso con altro operatore.\n\nCome operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla\nraccolta manuale e\u002Fo meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima\ndi l. 30, per un peso lordo non superiore a kg. 16, per la raccolta di frazioni\ndi rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con\ncapacità massima di l. 360.\n\nL’utilizzo di contenitori di volume superiore a l. 30 per la raccolta di\nqualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui\nsopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a kg. 16.\n\nIn presenza di modifiche della organizzazione del sistema di raccolta,\novvero in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto,\ntali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l’azienda\ndefinirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti, le modalità di svolgimento della attività di\nraccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione\ntemporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno, la possibilità di\nrotazione nelle mansioni.\n\nNella organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo\nrestando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall’ allegato 33), D.lgs.\nn. 81\u002F08, si terrà conto anche delle differenze di genere.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una\nprofessionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi\nprestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite\nmediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa\nlimitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.\n\nSono adibiti alla conduzione di veicoli e\u002Fo mezzi d’opera per la guida dei\nquali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o superiore.\nNell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico\ne accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati\nin dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento\nautomatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti etc.) e comunque\nassicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento\ndelle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili,\nrimorchi, multibenne etc.).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio\nmanuale; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno\ncarico superiore a t. 6; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore\na t. 10; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi,\nbracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e\u002Fo\nidraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati etc.\n\n\n\nAppartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale:\n\n\n\n-l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra\ndell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature e in\npozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il\ncoordinamento.\n\n\n\n\n\nAREA IMPIANTI E LABORATORI\n\n\n\nDeclaratoria di area Operativo-funzionale.\n\n\n\nVi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione\ndegli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili\ne relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti,\nquali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse,\ntermoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti\npericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di\nselezione e cernita differenziata dei rifiuti; impianti di biostabilizzazione o\ncompostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR;\npiattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici e nocivi;\npiattaforme ecologiche; impianti di produzione di calore ed energia elettrica;\nimpianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei\nfanghi; reti fognarie etc.\n\n\n\nL’area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali.\n\n\n\nLivello professionale J).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con\nutilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze\nprofessionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di\npratica.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- addetto a carico\u002Fscarico, pulizie, lavaggio automezzi etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 1).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nOperai che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del\nliv. J), eseguono attività richiedenti conoscenze generiche del processo\nlavorativo, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto ad operazioni semplici di magazzino, a preselezione manuale e\u002Fo\nmeccanizzata dei rifiuti destinati alle raccolte differenziate,\nsollevamento\u002Ftrasporto\u002Fdeposito materiali etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 2).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nOperai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla\ndeclaratoria del liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a\ncontrollo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione,\nrichiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un\nperiodo di pratica, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti.\n\nPossono utilizzare veicoli\u002Fmezzi d’opera per la cui conduzione è\nrichiesto il possesso della patente di cat. B).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nOperai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione,\nsulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale\nsupportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche\nmediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione\ndel proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare\nveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di cat.\nC).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-carropontista\u002Fgruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento\nrifiuti;\n\n- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l’uso di\nmezzi d’opera di peso totale a terra fino a t. 10;\n\n- operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di\napparecchiature e linee di lavorazione;\n\n- operaio addetto ai lavori di posa di condotte, riparazioni, allacciamenti\ne relative opere meccaniche e murarie su reti e misuratori di distribuzione;\n\n- operaio che, sulla base di precise istruzioni e\u002Fo disegni e schemi, esegue\nlavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica,\nidraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura etc., di normali difficoltà\nsu attrezzature, macchinari, mezzi d’opera e impianti. Fornendo analoghe\nprestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;\n\n- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli\nimpianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della\ncorrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre\noperazioni connesse, esclusa l’attività di registrazione di cui al livello\nsuperiore etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nOperai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di\nmanutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di\nprocedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze\nteorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze\nequivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non\nnecessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri\nlavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare\nautoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di\ncat. C) o superiore.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\nsvolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore,\nelettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il\ncui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad\nassolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è assegnato;\n\n- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l’uso di mezzi\nd’opera di peso totale a terra superiore a t. 10;\n\n- operaio addetto alla manovra e alla manutenzione di carroponte\u002Fgru che,\navendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo\ndi lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;\n\n-operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle\npiattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui\nal livello precedente, svolge attività di registrazione carico\u002Fscarico dei\nrifiuti su appositi registri e\u002Fo modulistica previsti dalle normative in\nvigore;\n\n- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento\no esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in\nattuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione\ndell’impianto etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 5).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nOperai che svolgono mansioni di massima specializzazione, nonché interventi\nmanutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano\nindividualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il\ncoordinamento.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\ncaratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse e\navanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore,\nelettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il\ncui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede\naltresì ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è\nassegnato;\n\n-operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle\nacque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico,\ncaratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse\nche, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata\npreparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e\u002Fo\nmediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della\npatente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole\nrilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli\nimpianti. È in grado d definire ed effettuare interventi risolutivi di natura\nmeccanica e\u002Fo elettrica, elettronica e sulla strumentazione;\n\n-operaio, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2°\ngrado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti di analista e sulla\nbase delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie\nistruzioni operative agli addetti alla conduzione dell’impianto per le\nconseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con\nresponsabilità di guida e controllo degli addetti etc.;\n\n-operatore esterno di termovalorizzatore con patente di 1° grado;\n\n-operatore DCS di termovalorizzatore con patente di 1° grado.\n\n\n\n\n\nAREA TECNICA E AMMINISTRATIVA\n\n\n\nDeclaratoria di area Operativo-funzionale.\n\n\n\nVi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività\namministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo della impresa,\ncaratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, delle\nnorme e procedure valevoli per i campi in cui opera.\n\nL’area prevede 8 livelli professionali e 14 posizioni parametrali.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 2).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori d’ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate\nsoggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari\nrichiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un\nperiodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici etc.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-lavoratore che, utilizzando anche strumenti informatici, svolge compiti\nsemplici quali: videoscrittura, registrazione\u002F archiviazione \u002Ffotocopiatura \u002F\ntrasmissione informatica di corrispondenza \u002F documenti, inserimento dati\netc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori d’ordine che, oltre a svolgere le mansioni del liv. 2), con\nspecifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative,\nsulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale\nsupportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche\nmediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione\ndel proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-lavoratore addetto ad attività amministrative\u002Fcontabili che, utilizzando\nanche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della\ndocumentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;\nprovvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili\n(impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici,\ntotalizzazioni, elaborazioni statistiche etc.);\n\n- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di\nsegreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi\u002Fmodelli usuali,\nprovvede allo smistamento e alla archiviazione di documenti, compila prospetti\ne tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività\nesecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto\nal livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per\nl’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché\nspecifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento\no esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni\ngenerali non necessariamente dettagliate.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria,\nredige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,\ncorrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro\nsmistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su\nschemi prefissati, prospetti e\u002Fo tabelle;\n\n-lavoratore addetto ad attività amministrative\u002Fcontabili che svolge\nattività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione\nstipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi\nalle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche\nprevidenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto\netc.). Provvede al completamento e alla elaborazione dei dati ivi contenuti con\nl’utilizzo di mezzi informatici etc.;\n\n-operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro e alle istruzioni\nricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo\ndel sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni\nausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le\nsegnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili\nsoluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati etc.;\n\n-addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche\nrelative all’applicazione della tariffa rifiuti etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 5.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto\nprofessionale tecniche\u002Famministrative. In possesso di conoscenze teoriche\nderivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita\nesperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata\nspecializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi\noperativi, operano con autonomia nella esecuzione delle attività assegnate e\ncon discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi\nrelativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con\naltri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche\ncoordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e\nl’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni\ncontabili e\u002Fo finanziarie etc.;\n\n-lavoratore che, operando in area gestionale e\u002Fo amministrativa del\npersonale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e\ndelle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali\ne la gestione e\u002Fo amministrazione del personale, anche coordinando\nl’attività di altri lavoratori;\n\n-segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche\namministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard.\nSvolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti\ncon enti esterni. Gestisce l’attività di segreteria anche attraverso il\ncoordinamento e il controllo di altro personale;\n\n- capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo\npriorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse.\nCura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure\ndi emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware\nche software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le\nattività del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;\n\n- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi\ninformatica di una procedura, sulla base della analisi funzionale e programma\nsecondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di\nfunzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa\na punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;\n\n-capo responsabile di circoscrizioni\u002Fcoordinatore di più quartieri o\nsettori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento\nfunzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree\ncomprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento\naziendale e di sviluppo dei servizi;\n\n- responsabile di Centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura,\nnelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il\nfunzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del\nlavoro, compilando i rapporti periodici;\n\n- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni\namministrative rilasciate dagli enti e\u002Fo dalle autorità competenti preposti,\nsvolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in\nmateria di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale\netc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 6).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o\namministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di\ndirettive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed\nesperienza, con facoltà di decisione e autonomia operativa per il\nraggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o Centro di servizi di\nnotevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente, ovvero coordinano\ne controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e\ndella quale sono formalmente responsabili.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- capo ufficio;\n\n- ispettore e\u002Fo preposto al controllo e alla organizzazione\ntecnico-amministrativa di più Centri di servizio o gestione;\n\n- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione\nper la realizzazione e\u002Fo il mantenimento di programmi applicativi, nonché\nattività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del\nsistema progettato o parte di esso;\n\n-lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e\nprotezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di\nigiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l’elaborazione di\nproposte.\n\nConseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi e\ninformativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione\nindividuale, nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei\nrapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli\nadempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e\nvisite periodiche;\n\n-capo turno impianto: tecnico conduttore\u002Fmanutentore che, in possesso della\npatente di 1° grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in\ngrado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e\u002Fo\nelettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida,\ncoordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è\nresponsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli\nimpianti, alla condotta e ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto\ndelle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di\naccettazione dei rifiuti;\n\n- responsabile tecnico-amministrativo\u002Fcoordinatore di officina di dimensioni\nrilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi,\novvero responsabile tecnico-amministrativo\u002F coordinatore di più officine;\n\n- lavoratore che svolge l’attività in laboratori chimici complessi di\nricerca e sviluppo per l’effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di\nlaurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel\nsettore specifico e debitamente certificata etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 7)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili\ndi livello superiore che, sulla base di direttive generali e con la\npreparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro,\nindividuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi.\nOperano individualmente, ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle\nunità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente\nresponsabili.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico o amministrativo\ncomposto da più uffici;\n\n- analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e\nhardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un Centro EDP di\nrilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi,\nverificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le\nattività necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli\nimpianti ausiliari del Centro;\n\n- lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la\nredazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza\ncon le direttive impartite dalla Direzione e assicura l’analisi e il\ncontrollo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune\ntecniche contabili e metodologie di analisi;\n\n- capo impianto: responsabile tecnico e\u002Fo amministrativo di impianto di\nsmaltimento e\u002Fo trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata\netc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 8)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva e immediata\ncon la Direzione e\u002Fo con i Quadri. Oltre a possedere le caratteristiche\nindicate nella declaratoria di liv. 7), con ampia autonomia decisionale e un\nalto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al\ncoordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o\ndimensionale.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e\ncon pluralità di compiti;\n\n-lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende\nalle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di\nrealizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del\nsistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di\ninvestimento per nuovi servizi etc.\n\n\n\n\n\nLivello Q (Quadri).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nÈ attribuita la categoria di Quadro, sia di linea che di staff, ai\ndipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenze\nspecialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità\ngestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri\nai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali,\nsvolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità\norganizzative aziendali, ovvero funzioni di progettazione e\u002Fo gestione di\nprogrammi di rilevante importanza.\n\nRicoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo\ndi particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o\nanche di collaboratori e\u002Fo unità organizzative di particolare complessità.\n\n\n\n\n\nDisciplina integrativa per la categoria Quadri.\n\n\n\n1)\n\nÈ istituito, dall’1.5.08, il liv. Q) nel quale sono collocati i\ndipendenti con categoria di Quadro. Ai Quadri si applica la disciplina del\nvigente CCNL, nonché quella di seguito specificata.\n\n\n\n2)\n\nL’Azienda fornisce ai Quadri i necessari elementi informativi circa gli\nobiettivi aziendali sia per quanto riguarda il settore di attività nella quale\nsono inseriti, sia riguardo alle più generali problematiche gestionali della\nimpresa, con particolare riferimento a modifiche strutturali della\nconfigurazione organizzativa aziendale e al mutamento degli assetti\ntecnologici.\n\n\n\n3)\n\nL’azienda cura la formazione dei Quadri, con particolare riguardo alle\nproblematiche organizzative, gestionali e relazionali e promuovendo altresì il\nloro aggiornamento professionale. A tal fine l’azienda organizza specifici\nprogetti e corsi formativi a loro favore, nell’ambito di un programma di\nformazione continua.\n\n\n\n4)\n\nI Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per\ninnovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità,\nprevia autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o\nlavori relativi alle attività svolte.\n\n\n\n5)\n\nL’azienda garantisce l'assistenza legale, nonché l'eventuale pagamento\ndelle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano\ncoinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte.\n\n\n\n6)\n\nIn materia di orario di lavoro si applica ai Quadri quanto stabilito\ndall’art. 17, comma 5), D.lgs. n. 84\u002F03 n. 66, salvo che non sia richiesto\nloro dalla azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.\n\n\n\n7)\n\nPer tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le\ndisposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, legge n. 190\u002F85. Conseguentemente, con\nla presente regolamentazione è stata data piena attuazione alla legge\npredetta.\n\n\n\n\n\nAREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI\n\n\n\nDeclaratoria di area Operativo-funzionale.\n\n\n\nVi appartiene il personale che svolge attività di supporto alla\norganizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.\n\nL’area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali.\n\n\n\nLivello professionale J).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che eseguono attività semplici, a contenuto manuale, con\nutilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze\nprofessionali, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di\npratica.\n\n\n\nProfili professionali:\n\n\n\n- usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;\n\n- addetto ad attività di carico\u002Fscarico, pulizie, lavaggio veicoli,\nrifornimento carburante e rabbocchi vari etc.;\n\n- manovale.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 1).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria\ndel liv. J), eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze\nprofessionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e\nmacchinari, anche a motore.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- addetto al centralino e alla piccola manutenzione di attrezzature\u002F\nmacchinari vari (fotocopiatrici etc.).\n\n\n\n\n\nLivello professionale 2).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori\u002Foperai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla\ndeclaratoria del liv. 1), in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a\ncontrollo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze\ngeneriche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche\nutilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della\npatente di cat. B).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei\nmateriali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e\nper zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente anche con\nl’ausilio di elevatori meccanici.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori\u002Foperai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di\nprocedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da\nadeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante\nesperienza pratica, con autonomia operativa limitata alla esecuzione del\nproprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Nell’ambito delle\nloro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi\nd’opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente\ndi cat. C).\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di\npersone e\u002Fo cose, consegna, ritiro di materiali e\u002Fo documenti presso uffici o\nenti esterni;\n\n- guardia giurata\u002Fsorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia\ndei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla\nl’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando\nl’idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le\nuscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel\nperimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi\nsistemi di salvaguardia e di allarme;\n\n- addetto al magazzino che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione\npiù idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico\nautomezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche\ncon l’imputazione di dati nel terminale e il posizionamento della merce nelle\nzone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali\nnecessari ai servizi;\n\n- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di\nveicoli;\n\n- operaio che, sulla base di precise istruzioni e\u002Fo disegni e schemi esegue\nlavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica,\nidraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura ecc., di normali difficoltà\nsu attrezzature, macchinari, mezzi d’opera e impianti. Fornendo analoghe\nprestazioni, affianca lavoratori di livello superiore etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori\u002Foperai specializzati che svolgono attività esecutive anche di\nmanutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di\nprocedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze\nteorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze\nequivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non\nnecessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri\nlavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell’ambito delle loro\nmansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d’opera\nper la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. C) o\nsuperiore.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e\nmezzi;\n\n- elettricista;\n\n- elettrauto;\n\n- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a\nmagazzino e provvede alle operazioni di carico\u002Fscarico contabile attraverso\nl’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine\ne bolla di prelievo etc.\n\n\n\n\n\nLivello professionale 5).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nLavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In\npossesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o\nconseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità\npratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche,\ntecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle\nattività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle\nprocedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano\nindividualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il\ncoordinamento.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n- operaio che, agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di\nvasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in\npossesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l’uso\nappropriato di specifiche strumentazioni, anche con l’interpretazione critica\ndi cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti,\ndifetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando\ninterventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su\nqualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e\nmacchinari, sovrintendendo e coordinando l’attività dei lavoratori\nnell’area di propria competenza;\n\n- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando\nl’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di\ncarico contabile.\n\nCoordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino in relazione\nalle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione\ndelle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale\ne amministrativa.\n\nÈ responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di\nlegge etc.\n\n\n\n* * * * * * * * *\n\n\n\nDichiarazioni delle parti stipulanti.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di valorizzare e favorire la crescita professionale del personale,\nqualora nell’ambito del singolo appalto di servizio l’azienda intenda\nprovvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione\nche comportino contrattualmente un avanzamento al livello superiore,\nl’azienda stessa verificherà preventivamente la possibilità di soddisfare\ntale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, sempreché\nrisultino in possesso dei requisiti e\u002Fo dei titoli stabiliti; comunque fatte\nsalve, prioritariamente, le eventuali assunzioni disposte per collocamento\nobbligatorio a termini di legge e quelle di cui all’art. 10, comma 29) del\npresente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione al processo di espansione della modalità cosiddetta ‘porta a\nporta’ o domiciliare nei servizi di raccolta, le parti stipulanti convengono\nquanto segue.\n\nIn caso di ristrutturazione, ovvero di innovazioni tecnico-organizzative dei\nservizi di raccolta disposte dalla azienda successivamente alla entrata in\nvigore della nuova classificazione e tali da avere oggettive implicazioni sui\nlivelli occupazionali dell’area Conduzione, l’impresa convocherà la RSU\ncongiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.\nstipulanti il presente CCNL, al fine di ricercare per i dipendenti interessati\npossibili soluzioni di salvaguardia occupazionale e di mantenimento, in via\nconvenzionale, del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\natto.\n\nGli incontri di cui sopra saranno esperiti preliminarmente ad ogni altra\nprocedura di legge in materia.\n\n\n\n* * * * * * * * *\n\n\n\nDISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE\n\nDELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE (in vigore dall’1.1.17)\n\n\n\nAi dipendenti in forza all’1.1.17, inquadrati al 31.12.16 in un livello\nsuperiore a quello stabilito dal presente Accordo, è mantenuto\nconvenzionalmente, a tutti gli effetti, tale livello superiore.",{"bindId":213,"name":86,"text":87},"dayspweek_select",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"schedulesrestpw","Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a","Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24\nore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le\nore di riposo giornaliero.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"TRADEUNLEAV_trigger","D) DISCIPLINA DEI PERMESSI RETRIBUITI (e","D) DISCIPLINA DEI PERMESSI RETRIBUITI (ex art. 30, legge n. 300\u002F70)\n\n\n\n1)\n\nIn ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL, ai\nlavoratori dipendenti componenti degli Organi direttivi territoriali e\nnazionali delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, nonché di quelle\nriconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300\u002F70, spettano permessi, con\ndecorrenza della retribuzione globale, esclusivamente per la partecipazione\nalle riunioni degli Organi direttivi di propria competenza, qualora l’orario\ndelle predette riunioni coincida anche parzialmente con l’orario di lavoro\ngiornaliero.\n\nLa partecipazione viene autorizzata dalla azienda a seguito del ricevimento\ndella relativa lettera di convocazione a firma del competente segretario\nresponsabile.\n\n\n\n2)\n\nIl monte ore annuo complessivo aziendale di permessi retribuiti riconosciuti\nai fini di cui al precedente comma è pari a 72 ore nelle unità produttive da\n16 a 200 dipendenti e pari a 108 ore nelle unità produttive da 201 dipendenti\nin poi.\n\n\n\n3)\n\nI nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui al comma 1) sono\ncomunicati per iscritto, per tempo, dagli Organi sindacali competenti\nall’azienda.\n\n\n\n4)\n\nI permessi retribuiti di cui sopra sono richiesti per iscritto con un\npreavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatti salvi eventuali motivati\nimpedimenti.\n\n\n\n5)\n\nAi lavoratori di cui al comma 1) spettano esclusivamente i permessi\nretribuiti di cui alla presente lett. D), le cui disposizioni costituiscono\nattuazione del rinvio previsto in materia dall’art. 30, legge n. 300\u002F70.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"SCHEDULE_trigger","Art. 24 - Riposo giornaliero. 1) In ogni","Art. 24 - Riposo giornaliero.\n\n\n\n1)\n\nIn ogni periodo di 24 ore, decorrenti dall’inizio della prestazione\nlavorativa stabilito dalla azienda, il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo\ngiornaliero consecutivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34.\n\n\n\n\n\nArt. 25 - Riposo settimanale.\n\n\n\nIn conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17, D.lgs. n. 66\u002F03 e\ns.m., le Parti convengono quanto segue.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24\nore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le\nore di riposo giornaliero.\n\n\n\n2)\n\nIn regime di settimana lavorativa di 5 giorni, a tutti gli effetti il 6°\ngiorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il 7° è il normale\ngiorno di riposo settimanale considerato festivo.\n\n\n\n3)\n\nIl riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può\ncadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è\nqualificato riposo settimanale compensativo.\n\nIn tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno\nlavorativo normale, mentre è considerato giorno festivo quello individuato\ncome riposo settimanale compensativo.\n\n\n\n4)\n\nQualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di\nriposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel 7° giorno di\nlavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo\nentro i successivi 3 giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro\nstraordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.\n\n\n\n5)\n\nPer il personale addetto a turni avvicendati l’osservanza delle\ndisposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di\nquello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale\nsvolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le\nmaggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e\nl’inizio della successiva.\n\n\n\n6)\n\nSono oggetto della contrattazione aziendale di 2° livello collocazione e\nmodalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti\ndisposizioni, determinate dalle esigenze tecnico-organizzative del servizio\npubblico.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"contracttrial","L’obbligo del periodo di prova deve risu","L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante tale periodo sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del\npresente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"paidpaternityleave","2) In occasione della nascita di un figl","2)\n\nIn occasione della nascita di un figlio è riconosciuto al lavoratore 1\ngiorno di permesso retribuito.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"longtermillness","3) Quanto previsto dal comma 2) non trov","3)\n\nQuanto previsto dal comma 2) non trova applicazione nel caso di assenza per\neventi morbosi, certificata da medici specialisti del SSN, riguardanti:\n\n\n\na)lavoratori affetti dalle patologie di cui alla lett. A), comma 4) del\npresente articolo;\n\nb)dei lavoratori affetti dalle patologie acute o croniche di cui all’art.\n2, lett. d), nn. 1 e 2, DM 21.7.00 n. 278;\n\nc)lavoratrici affette da eventi morbosi durante il periodo di gravidanza e\npatologie di genere;\n\nd)ricovero ospedaliero o ‘day hospital’.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"cbamemother","In data 12 luglio 2017, mediante sottosc","In data 12 luglio 2017, mediante sottoscrizione di apposito verbale con FISE\nASSOAMBIENTE, ha dato adesione al presente CCNL la O.S. UGL, rappresentata dal\nvice segretario generale Giancarlo Favoccia, e dalla federazione UGL Igiene\nambientale rappresentata dal segretario nazionale Roberto Favoccia, dal vice\nsegretario nazionale Maria Rosaria Sellitti, dai dirigenti nazionali Mauro\nPiconi e Roberto Bussolotti.\n\n\n\n\n\nPREMESSA",{"bindId":243,"name":46,"text":244},"eqpay","A tal fine i datori di lavoro e i dipendenti sono impegnati a sostenere\nquanto previsto dalla Costituzione italiana, dalle leggi 20.5.70 n. 300;\n9.12.77 n. 903; 10.4.91 n. 125 e dal DPR 25.11.76 n. 1026; dai Dd.lgs. 13.8.03\nn. 216; 30.5.05 n. 145 e 11.4.06 n. 198 in particolare in materia di:\n\n\n\n- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al\nlavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali;",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"bankholidays2","Art. 21 - Giorni festivi. 1) Sono consid","Art. 21 - Giorni festivi.\n\n\n\n1)\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\na)le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall’art. 25, comma 4);\n\nb)le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;\n\nc)le seguenti festività religiose:\n\n\n\n- Capodanno (1° gennaio)\n\n- Epifania (6 gennaio)\n\n- Pasqua (mobile)\n\n- lunedì dell’Angelo (mobile)\n\n- Assunzione (15 agosto)\n\n- Ognissanti (1° novembre)\n\n- Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n- S. Natale (25 dicembre)\n\n- S. Stefano (26 dicembre)\n\n- festa del S. Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso\n\nla quale il lavoratore presta la sua opera",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"NOCTPREM_trigger","c) straordinario notturno feriale: 50% d","c) straordinario notturno feriale: 50%\n\nd) straordinario notturno festivo: 75%",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"healthcareaccessrelatives","15) I lavoratori dipendenti individuati ","15)\n\nI lavoratori dipendenti individuati dal comma 2) potranno chiedere, con\noneri a proprio carico, l’iscrizione al Fondo dei componenti il proprio\nnucleo familiare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite\ndal Fondo e dalle convenzioni da esso stipulate.\n\n\n\n16)\n\nI lavoratori già dipendenti di imprese che applicano il presente CCNL e\ncollocati in quiescenza potranno chiedere, con oneri a proprio carico,\nl’iscrizione al Fondo per sé e per i componenti del proprio nucleo\nfamiliare, secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite dal\nFondo e dalle convenzioni da esso stipulate.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"MAXHOURS_trigger","La durata settimanale massima dell’orari","La durata settimanale massima dell’orario di lavoro è di 48 ore,\ncomprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1).",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"PAYSCALES_trigger"," liv. param. totale aumenti retrib. deco","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      param.\n      \n      totale aumenti\n        retrib.\n\n        \n        \n      \n      decorrenza\n\n        aumenti retribuzioni\n\n        base mensili\n\n        \n        \n      \n      corrispondenti retribuzioni\n\n        base mensili\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      gennaio \n        2017\n      \n      dicembre \n        2017\n      \n      marzo\n\n        2019\n      \n      gennaio \n        2017\n      \n      dicembre \n        2017\n      \n      \n        \n\n        marzo\n\n        2019\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Q)\n      \n      230,00\n      \n      123,79\n      \n      35,37\n      \n      44,21\n      \n      44,21\n      \n      3.269,89\n      \n      3.314,10\n      \n      3.358,31\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      204,67\n      \n      110,15\n      \n      31,47\n      \n      39,34\n      \n      39,34\n      \n      2.909,76\n      \n      2.949,10\n      \n      2.988,44\n      \n    \n    \n      7A)\n      \n      184,41\n      \n      99,24\n      \n      28,36\n      \n      35,44\n      \n      35,44\n      \n      2.621,71\n      \n      2.657,15\n      \n      2.692,59\n      \n    \n    \n      7B)\n      \n      175,36\n      \n      94,36\n      \n      26,96\n      \n      33,70\n      \n      33,70\n      \n      2.493,08\n      \n      2.526,78\n      \n      2.560,48\n      \n    \n    \n      6A)\n      \n      166,84\n      \n      89,79\n      \n      25,65\n      \n      32,07\n      \n      32,07\n      \n      2.371,92\n      \n      2.403,99\n      \n      2.436,06\n      \n    \n    \n      6B)\n      \n      159,15\n      \n      85,65\n      \n      24,47\n      \n      30,59\n      \n      30,59\n      \n      2.262,64\n      \n      2.293,23\n      \n      2.323,82\n      \n    \n    \n      5A)\n      \n      151,29\n      \n      81,42\n      \n      23,26\n      \n      29,08\n      \n      29,08\n      \n      2.150,87\n      \n      2.179,95\n      \n      2.209,03\n      \n    \n    \n      5B)\n      \n      144,86\n      \n      77,95\n      \n      22,27\n      \n      27,84\n      \n      27,84\n      \n      2.059,46\n      \n      2.087,30\n      \n      2.115,14\n      \n    \n    \n      4A)\n      \n      138,57\n      \n      74,57\n      \n      21,31\n      \n      26,63\n      \n      26,63\n      \n      1.970,04\n      \n      1.996,67\n      \n      2.023,30\n      \n    \n    \n      4B)\n      \n      134,36\n      \n      72,30\n      \n      20,66\n      \n      25,82\n      \n      25,82\n      \n      1.910,16\n      \n      1.935,98\n      \n      1.961,80\n      \n    \n    \n      3A)\n      \n      130,07\n      \n      70,00\n      \n      20,00\n      \n      25,00\n      \n      25,00\n      \n      1.849,19\n      \n      1.874,19\n      \n      1.899,19\n      \n    \n    \n      3B)\n      \n      124,00\n      \n      66,73\n      \n      19,07\n      \n      23,83\n      \n      23,83\n      \n      1.762,90\n      \n      1.786,73\n      \n      1.810,56\n      \n    \n    \n      2A)\n      \n      123,51\n      \n      66,47\n      \n      18,99\n      \n      23,74\n      \n      23,74\n      \n      1.755,92\n      \n      1.779,66\n      \n      1.803,40\n      \n    \n    \n      2B)\n      \n      111,11\n      \n      59,80\n      \n      17,08\n      \n      21,36\n      \n      21,36\n      \n      1.579,65\n      \n      1.601,01\n      \n      1.622,37\n      \n    \n    \n      1A)\n      \n      100,00\n      \n      53,82\n      \n      15,38\n      \n      19,22\n      \n      19,22\n      \n      1.421,69\n      \n      1.440,91\n      \n      1.460,13\n      \n    \n    \n      1B)\n      \n      88,38\n      \n      47,57\n      \n      13,59\n      \n      16,99\n      \n      16,99\n      \n      1.256,49\n      \n      1.273,48\n      \n      1.290,47\n      \n    \n    \n      J)  \n      \n      80,00\n      \n      43,06\n      \n      12,30\n      \n      15,38\n      \n      15,38\n      \n      1.137,35\n      \n      1.152,73\n      \n      1.168,11\n      \n    \n  \n",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"code_application","-alla applicazione del D.lgs. n. 50\u002F16 e","-alla applicazione del D.lgs. n. 50\u002F16 e s.m.i. in materia di determinazione\ndei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto;\n\n-alla applicazione del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. in materia di salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"hivpolicy","L’effettuazione delle visite mediche è d","L’effettuazione delle visite mediche è disciplinata dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\n\n\n\n3)\n\nNon può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le\npredette visite mediche attestino l’inidoneità del lavoratore alle\nspecifiche mansioni.",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"SENIOR_trigger","Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dall'1.7.05 per ogni consecutivo triennio di anzianità di\nservizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di\nogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun\nlivello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:\n\n\n\nliv. 1): € 15,24\n\nliv. 2): € 17,66\n\nliv. 3): € 19,11\n\nliv. 4): € 20,92\n\nliv. 5): € 24,02\n\nliv. 6): € 27,11\n\nliv. 7): € 31,25\n\nliv. 8): € 34,86\n\nliv. Q): € 39,17\n\n\n\n2)\n\nL'importo dell'aumento periodico, calcolato in 36simi, spetta ai dipendenti\nin servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio\nprestato tra il 1° luglio del 1° anno del triennio e il 30 giugno del 3°\nanno del medesimo triennio.\n\n\n\n3)\n\nAi fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del\ntriennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo\naumento periodico.\n\n\n\n5)\n\nGli importi massimi maturabili per aumenti periodici di anzianità sono i\nseguenti:\n\n\n\nliv. 1): € 152,40\n\nliv. 2): € 176,60\n\nliv. 3): € 191,10\n\nliv. 4): € 209,20\n\nliv. 5): € 240,20\n\nliv. 6): € 271,10\n\nliv. 7): € 312,50\n\nliv. 8): € 348,60\n\nliv. Q): € 391,70\n\n\n\n6)\n\nFermo restando quanto stabilito relativamente ai criteri di maturazione\ndegli aumenti periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello,\nrelativamente al mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel\nlivello di provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di\nanzianità (APA) è il seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      importo\n        singolo\n\n        APA  \n\n        per livello\n\n        \n        \n      \n      importo\n        massimo\n\n        APA  \n\n        per livello\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      15,24\n      \n      152,40\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      17,66\n      \n      176,60\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      19,11\n      \n      191,10\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      20,92\n      \n      209,20\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      24,02\n      \n      240,20\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      27,11\n      \n      271,10\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      31,25\n      \n      312,50\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      34,86\n      \n      348,60\n      \n    \n    \n      Q)\n      \n      39,17\n      \n      391,70\n      \n    \n  \n\n\n7)\n\nFermi restando i requisiti e i criteri generali stabiliti dai commi da 1) a\n4) del presente articolo ai fini della maturazione e della attribuzione\ndell’importo spettante a titolo di aumento periodico di anzianità, il\nlavoratore, assunto a tempo indeterminato, inquadrato nel liv. J) avrà diritto\nall’importo massimo di € 10,20 al maturare della anzianità di 30 mesi di\nservizio prevista dall’art. 15, comma 8) del presente CCNL, ovvero a un\nimporto minore in relazione alla minore anzianità di servizio maturata alla\nprestabilita cadenza triennale.\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nIn considerazione della data di cui al comma 1) del presente articolo, le\nParti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione\ndell’APA sono le seguenti: 1.7.17, 1.7.20, 1.7.23, e così via, con la\nmedesima progressione triennale.",{"bindId":278,"name":172,"text":173},"mealvouchers",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"trainingprogrammes","C) Formazione continua. 1) In attuazione","C) Formazione continua.\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione di quanto previsto dall’art. 6, legge n. 53\u002F00, in materia\ndi formazione continua, anche tenuto conto delle offerte formative programmate\ndallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali con l’utilizzo di risorse\npubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali, al\nfine di accrescere le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori,\nsi conviene quanto segue.\n\n\n\n2)\n\nFatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, le offerte formative\ndelle aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di\ntutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio,\ndi incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi\nprofessionali.\n\nA tal fine l’attenzione delle aziende potrà essere rivolta, in\nparticolare:\n\n\n\na)alla generalità del personale in materia di salute e sicurezza del\nlavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse\ntipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando\ngli obblighi formativi di cui al D.lgs. n. 81\u002F08;\n\nb) al personale neo-assunto, compreso quello con contratto di inserimento e\ndi apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace\ninserimento in azienda;\n\nc)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un costante aggiornamento;\n\nd) a singoli profili o categorie - compresi i Quadri - e gruppi\nprofessionali, al fine di creare o potenziare figure professionali ritenute\nstrategiche;\n\ne) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare\nuna riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità per un proficuo\nreimpiego.\n\n\n\n3)\n\nTenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in\nappalto e del ‘turn over’, nonché della attivazione di nuovi servizi,\nnell’ultimo trimestre di ogni anno l’azienda - ferme restando le esigenze\ntecnico-organizzative del servizio - potrà programmare gli interventi\nformativi per l’anno seguente, con riguardo ai profili professionali\nselezionati e al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità e\nfinalità di espletamento: tale programmazione è oggetto di esame congiunto\nalle competenti RSA.\n\n\n\n4)\n\nAi fini di cui al comma 3) la partecipazione contemporanea dei dipendenti\ninteressati ai corsi formativi non dovrà pregiudicare la regolarità del\nservizio.\n\n\n\n5)\n\nLe iniziative formative di cui al comma 2), lett. a) b) ed e) sono collocate\nall’interno dell’orario di lavoro; quelle di cui alle lett. c) e d) possono\nessere collocate anche al di fuori dell’orario di lavoro. In entrambi i casi\ncon decorrenza dell’ordinaria retribuzione globale; fermo restando che la\nformazione espletata fuori dall’orario di lavoro non dà diritto alla\nmaggiorazione per lavoro straordinario.\n\n\n\n6)\n\nNel 1° trimestre di ogni anno l’azienda promuove un incontro con le\ncompetenti RSA per un esame congiunto dei risultati della attività formativa\ndell’anno precedente.\n\n\n\n7)\n\nL’attività formativa di cui alla presente lett. C) è registrata nel\nLibretto formativo del cittadino del dipendente interessato.\n\n\n\nNota a verbale.",{"bindId":284,"name":285,"text":286},"paidmaternityleave","Durante il periodo di astensione obbliga","Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio l’azienda corrisponde alla dipendente una integrazione di quanto la\nstessa percepisce, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\nfino al raggiungimento della intera retribuzione globale mensile netta di sua\nspettanza.",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"violenceleave","Art. 59 - Congedo per le donne vittime d","Art. 59 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell’art. 24, D.lgs. 15.6.15 n. 80, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi.\n\n\n\n2)\n\nSalvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore a 7 giorni calendariali, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del relativo periodo e corredata della certificazione\nattestante l’inserimento nel percorso di protezione, a termini del citato\nart. 24, comma 1).\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è\nretribuito con una indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con\nriferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di\nlavoro con le modalità della indennità di maternità.\n\n\n\n4)\n\nIl periodo è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al\nTFR.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di 3 anni. La fruizione su base oraria\navviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese\nimmediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.\n\n\n\n6)\n\nLa lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove\ndisponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere\nnuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della\nlavoratrice.\n\n\n\n7)\n\nPer quanto non previsto si applicano le pertinenti disposizioni di legge.",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"contractseverancepay","Art. 76 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 76 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione di quanto previsto dall’art. 1, legge 29.5.82 n. 297, in\ncaso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un TFR, i cui\nelementi retributivi sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito\nindicati:\n\n\n\n(1)retribuzione base parametrale;\n\n(2)aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell’importo maturato\nfino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità,\nper ogni livello di inquadramento;\n\n(3)eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;\n\n(4)eventuale assegno ‘ad personam’;\n\n(5)14a mensilità;\n\n(6) indennità di funzione di cui all’art. 33, comma 3), lett. f);\n\n(7) indennità di cui all’art. 33, comma 3), lett. d);\n\n(8) compenso per lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata\nresa per un numero di giorni superiore al 50% del numero dei giorni\neffettivamente lavorati nel singolo mese.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di morte del lavoratore il TFR è corrisposto giusta le disposizioni\ndi cui all’art. 2122 CC; ai sensi dell’art. 1, comma 17), legge n. 76\u002F16,\nil TFR deve corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\n1)\n\nSecondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25.3.97, punto 1), lett. b) -\ncon il quale le parti stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo\nPREVIAMBIENTE - dall’1.1.98 la 13a mensilità è esclusa dalla base di\ncalcolo del TFR.",{"bindId":296,"name":297,"text":298},"ONCERISE2_trigger","Art. 32 - Quattordicesima mensilità. 1) ","Art. 32 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nEntro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in\nservizio una 14a mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1°\nluglio, con esclusione della indennità integrativa mensile di cui all’art.\n33, comma 3), lett. g) e dell’EDR di cui all’AI 31.7.92.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 14a\nmensilità è 1° agosto - 31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di\ncessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha\ndiritto a un numero di 12simi di 14a mensilità pari al numero di mesi di\nservizio prestato. A tal fine le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono\ncomputate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo\ndi riferimento, la 14a mensilità è calcolata sui valori di retribuzione\nglobale in atto alla data della cessazione medesima.",{"bindId":300,"name":301,"text":302},"PAIDLEAV_trigger","Art. 23 - Ferie. 1) Il dipendente ha dir","Art. 23 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto per ogni anno solare a un periodo di ferie, a\ncarattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale.\n\n\n\n2)\n\nTale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di\nsettimana lavorativa di 5 giorni, il periodo di ferie è di 22 giorni\nlavorativi.",{"bindId":304,"name":305,"text":306},"part_time_excluded","Il rapporto di lavoro del personale a te","Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle\ndisposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve\nle esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi\ndel principio di non discriminazione previsto dalla normativa vigente.\n\nPertanto le clausole del presente contratto, compatibilmente con le\nparticolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla\ndurata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.",{"bindId":308,"name":309,"text":310},"CONSIGN_trigger","Per ogni giornata del turno di reperibil","Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una\nindennità secondo le seguenti misure differenziate:\n\n\n\na) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la\ngiornata di turno programmato di lavoro normale;\n\nb) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non\ncoincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;\n\nc) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.\n\n\n\nL’indennità di reperibilità è comprensiva della incidenza di tutti gli\nistituti contrattuali e legali, compreso il TFR, e non è computabile nel\ntrattamento di malattia e infortunio sul lavoro.\n\n\n\n8)",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1), legge 8.3.00 n. 53 e degli\nartt. 1 e 3, Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale\n21.7.00 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di\ndocumentata grave infermità del coniuge\u002Fparte di una unione civile, anche\nlegalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente,\no di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del\nlavoratore medesimi.",{"bindId":316,"name":317,"text":318},"funeralpay","12) In caso di morte del lavoratore l’in","12)\n\nIn caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso è\ncorrisposta, giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 CC.",{"bindId":320,"name":321,"text":322},"flexworktxt","Art. 12 - Telelavoro. 1) Il telelavoro è","Art. 12 - Telelavoro.\n\n\n\n1)\n\nIl telelavoro è una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del lavoro\nche si avvale delle tecnologie informatiche che consentono il collegamento con\nl’azienda, nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui\nl’attività lavorativa - che potrebbe essere svolta nei locali della impresa\n- viene regolarmente svolta al di fuori della stessa presso il domicilio del\nlavoratore o presso altri luoghi stabiliti dall’azienda.\n\nLa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro può\nrispondere anche alla necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le\nproprie condizioni di salute o di propri familiari.\n\n\n\n2)\n\nL’adozione del telelavoro, sia a tempo parziale che a tempo pieno,\nconsegue a una scelta volontaria che deve essere condivisa da entrambe le parti\ninteressate e deve essere formalizzata con accordo sottoscritto dalle stesse in\nquanto instaurata fin dall’inizio del rapporto di lavoro, ovvero\nsuccessivamente alla instaurazione del rapporto stesso; in quest’ultimo caso\npuò essere proposta dal datore di lavoro, ovvero dal lavoratore.\n\n\n\n3)\n\nIl rifiuto del dipendente, opposto al datore di lavoro, di optare per il\npassaggio dalla modalità ordinaria del rapporto di lavoro a quella del\ntelelavoro e viceversa non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modificazione delle condizioni del rapporto stesso.\n\n\n\n4)\n\nL’eventuale reversibilità dalla modalità di telelavoro a quella\nordinaria e viceversa, richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore, è\nconsentita qualora specificamente regolata dall’accordo scritto di cui al\ncomma 2), ovvero da un accordo di 2° livello.\n\n\n\n5)\n\nIl telelavoratore gestisce il proprio tempo di lavoro nel rispetto della\nlegislazione, del CCNL, degli accordi collettivi di 2° livello e delle\ndirettive aziendali applicabili. Il carico di lavoro e i livelli di prestazione\ndel telelavoratore devono essere equivalenti a quelli del lavoratore\ncomparabile che opera nei locali aziendali.\n\n\n\n6)\n\nIl datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire\nl’isolamento del lavoratore rispetto agli altri lavoratori aziendali, come\nl’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere, al\npari degli altri, alle informazioni della azienda.\n\n\n\n7)\n\nNell’ambito dell’orario giornaliero del servizio di cui fa parte, il\ndipendente in telelavoro è tenuto a essere reperibile, da parte del superiore\no dei colleghi con i quali interagisce nell’espletamento delle sue\nmansioni\u002Ffunzioni lavorative, direttamente attraverso la postazione di lavoro\novvero attraverso il telefono cellulare messi a sua disposizione\ndall’azienda.\n\n\n\n8)\n\nAl personale addetto al telelavoro sono riconosciuti i diritti sindacali\nprevisti dalle norme di legge e di contratto in vigore; in particolare è\ngarantito al telelavoratore l’esercizio del diritto di partecipazione alla\nassemblea e alla elezione degli Organismi di rappresentanza dei lavoratori. A\ntal fine l’azienda consentirà l’informazione sindacale attraverso\nl’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del lavoratore cui potranno\naccedere le rappresentanze sindacali previo consenso dell’interessato.\n\nIl telelavoratore è considerato ai fini dell’organico utile alla elezione\ndegli Organismi di rappresentanza dei lavoratori.\n\n\n\n9)\n\nLe condizioni di partecipazione e di eleggibilità alla elezione della RSU e\ndel RLSSA sono le stesse degli altri lavoratori aziendali. Al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi l’azienda assegna al telelavoratore\nl’unità produttiva di suo riferimento.\n\n\n\n10)\n\nIl passaggio del dipendente dalla modalità ordinaria a quella del\ntelelavoro e viceversa non incide sulla sua posizione di lavoro, in quanto egli\nfruisce dei medesimi diritti, contrattuali e di legge, del lavoratore che opera\nnei locali aziendali, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.\n\n\n\n11)\n\nAl dipendente in telelavoro si applica il trattamento economico-normativo\nprevisto dal CCNL e\u002Fo dal contratto di 2° livello applicati alla generalità\ndei lavoratori della unità produttiva di appartenenza, fatto salvo quanto\nstabilito ai commi 12) e 14).\n\nIn caso di malattia e infortunio non sul lavoro, relativamente agli obblighi\ndi comunicazione, certificazione e controllo dello stato di salute si applica\nl’art. 46, lett. A) del vigente CCNL.\n\n\n\n12)\n\nNei confronti del telelavoratore non si applicano né l’art. 35 relativo\nal trattamento di trasferta, né l’art. 36 relativo al buono pasto, salva\ndiversa previsione dell’accordo scritto di cui al comma 2) o dell’accordo\ndi 2° livello.\n\n\n\n13)\n\nL’accordo scritto di cui al comma 2) ovvero l’accordo di 2° livello\ndisciplinano anche gli eventuali periodici rientri in sede, nonché la loro\nfrequenza durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità di\ntelelavoro.\n\n\n\n14)\n\nIn caso di periodico rientro in sede il lavoratore è tenuto a osservare\nl’orario di lavoro del lavoratore comparabile che opera in azienda e,\nesclusivamente in tale caso, si rendono applicabili, oltre alle disposizioni di\ncui agli artt. 35 e 36, anche quelle in materia di lavoro supplementare o di\nlavoro straordinario, festivo, notturno, salva diversa previsione degli accordi\ndi cui al comma 13).\n\n\n\n15)\n\nL’azienda provvede a fornire, in comodato d’uso ex art. 1803 CC e ss.,\nun personal computer portatile e le apparecchiature elettroniche necessarie,\nidonei alle esigenze della attività lavorativa. I collegamenti telematici\nnecessari sono attivati a cura del datore di lavoro e le relative spese di\ninstallazione e connessione internet sono a carico dello stesso.\n\n\n\n16)\n\nEventuali visite del datore di lavoro in relazione all’espletamento delle\nmansioni\u002Ffunzioni dovranno essere preavvisate con almeno 24 ore di anticipo.\n\n\n\n17)\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo, in particolare in materia di\nprotezione dei dati, di diritto alla riservatezza, di strumenti di lavoro, di\nsalute e sicurezza, di formazione, trovano applicazione le disposizioni\ndell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro stipulato il 16.7.02 tra CES e\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (2019) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Recogida y tratamiento de residuos y de aguas residuales, produzione e distribuzione di energia elet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Recogida y tratamiento de residuos y de aguas residuales, produzione e distribuzione di energia elet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;FP\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, UILTRASPORTI, FIADEL, UGL\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.71 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1137.35\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.3\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;5% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;7.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.24 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;1.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[328],{"title":37,"slug":33},[330],{"type":331,"data":332},"call_to_action_body_block",{"title":333,"description":334,"variant":335,"link":336},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":333,"url":337,"description":333,"rel":338,"type":339},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[341],{"type":331,"data":342},{"title":333,"description":334,"variant":335,"link":343},{"title":333,"url":337,"description":333,"rel":338,"type":339},[]]