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Roberto Trucchi, Alberto\nCorsinovi, Andrea Panelli e Arnaldo Maione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-CGIL\u002FFP nazionale, rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia Taranto,\nDenise Amerini, Barbara Celati e Francesca De Rugeriis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL\u002FFP nazionale, rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato e\nMarco Bucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FFPL nazionale, rappresentata da Giovanni Torluccio e Bartolomeo Perna,\nassistiti da Fabrizio Grassi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per stipulare la sottoscrizione definitiva del CCNL “Misericordie\nd’Italia” 2010-2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a seguito della approvazione dei rispettivi Organismi della\npreintesa del CCNL 2012-2012, sottoscritta in data 26 giugno 2014, stipulano il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente delle\nMisericordie d'Italia e delle strutture loro collegate quali, ad esemplo, Case\ndi riposo, Ambulatori, Servizi funebri e cimiteriali, Imprese sociali, nonché\nalle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l'adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve\nessere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Disposizioni generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente\nregolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i\nrapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei\nlavoratori, in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla\nOrganizzazione da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente\ncontratto e\u002Fo con norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni\naspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono\ncumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le\nparti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo\nnegoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma costituito\ndalle OO.SS. e dai rappresentanti degli Enti firmatari del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono\nfatte salve ad esaurimento e ‘ad personam’ le condizioni fisse e ricorrenti\ndi miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, in sede di confronto a livello di Organizzazione, di cui\nall’art. 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il\ntrattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Validità e sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre\n2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme per il rinnovo contrattuale saranno presentate 3 mesi prima\ndelle scadenze contrattuali per consentire l’apertura delle trattative in\ntempo utile. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le\nParti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come\nconseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo\nslittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di\nvacanza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle date di scadenza\ndi cui sopra, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto\nmedesimo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di\npresentazione della piattaforma, un elemento provvisorio della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale elemento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, sarà pari al 30%\ndel tasso di inflazione programmata e al 50% del tasso di inflazione\nprogrammata dopa 6 mesi di vacanza contrattuale. I suddetti elementi cesseranno\ndi essere erogati dalla decorrenza degli accordi di rinnovo contrattuale e\nsaranno riassorbiti in sede di rinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente\nalmeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla\nstipula del nuovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente\nCCNL deve intendersi rinnovato per 1 anno per la rispettiva parte scaduta\n(retributiva o normativa) e così di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che\nconsentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e\nl’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e\nqualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle Parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore in relazione alla evoluzione legislativa\ne ai bisogni dei cittadini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate\na favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una\nsempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare\nattenzione a quelle rappresentate dal volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale (provinciale e\u002Fo regionale) ove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle Parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all’assetto dei servizi e al dato occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei\nregimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative nei confronti dalla Pubblica\nAmministrazione affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di\nvalorizzazione dell'attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello di organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste\ngarantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il\npersonale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, quanto\nrelativo ai rapporti diretti e\u002Fo di convenzione con gli enti pubblici, ai\nprogetti e programmi di sviluppo, nonché quant'altro previsto nei singoli\npunti del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in 2 livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-decentrata: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra\nloro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione di 2° livello le RSU, laddove non\npresenti le RSA, e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del\npresente contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento confederale del\nmarzo 1991 e degli Accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998; le RSU sono\nelette con riferimento al Regolamento definito in base all'Accordo del 23\nluglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti\ntematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- validità e ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme comportamentali e disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ordinamento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi, aspettative e congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna Organizzazione le Parti stipulano il contratto collettivo\ndecentrato integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i criteri relativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di\nprogrammi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità\ndel servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di\nvalutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alla progressione orizzontale del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione\nprofessionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento\nai processi di innovazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Cp>-le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente\ndi lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui\nluoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare\nl'attività dei dipendenti disabili;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei\ndipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti\norganizzativi e della domanda di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e\nnel rispetto della normativa vigente in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini\ndel miglioramento del servizio, in particolare riguardo a: turni lavorativi,\norario di lavoro, per le parti di cui all'art. 26, e regolamentazione della\nflessibilità organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni economiche collegate agli strumenti di incentivazione di cui\nai punti a) e c) del comma 5) dovranno avere le caratteristiche della non\ndeterminabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerte nella\ncorresponsione e nell’ammontare, saranno utili per l'applicazione del\nparticolare regime contributivo di cui all'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n.\n135 e successive integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva (EGR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di assicurare una effettiva diffusione della contrattazione di 2°\nlivello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di 2° livello\nterritoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo entro il\n31 dicembre 2014, le Organizzazioni Misericordie operanti nel territorio\nerogheranno con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire da\nluglio 2015), un EGR di € 80,00 lordi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e\npertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione l'EGR compete ai lavoratori in forza al 1°\ngennaio 2015. L'Azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in\nproporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel\nperiodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare dell’EGR sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali\nerogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di\ncontrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel\ncorso dell'anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e\ns.m.i., le Parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo\nle seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di\norganizzazione, nell'ambito del rapporto tra le Parti, possano essere definite\naltre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le\nprestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzate ad assicurare\nla tutela fisica, ivi compreso il trasporto infermi e\u002Fo la confezione,\ndistribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti,\nminori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza\ndomiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi\nistituzionali e\u002Fo dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non\nsospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge\nn. 83\u002F2000, le Parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per\nla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra dovrà essere garantita la\ncontinuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei\nvalori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una\ncorretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito\ndei rapporti fra le Parti in sede di organizzazione, appositi contingenti di\npersonale con esplicito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 9 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge n. 125\u002F1991 è\ncostituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e\ndonna composto da 1 componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente\nrappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza della\nOrganizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente;\npossono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e\ndonna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche\nrilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro\nfunzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività;\nle finalità del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle\ndefinite nella legge di riferimento che gli stessi opereranno sulla base delle\nindicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le pari opportunità tra\nuomo e donna da istituire entro 6 mesi dalla data della stipula del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Attività di volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori facenti parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei\nregistri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini\ndell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai\nsensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio,\ndi tutte le forme di flessibilità di orario e\u002Fo turnazioni previste dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Organizzazione, nell’ambito del rapporto tra le Parti, saranno\ndefinite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno\ndeterminarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli\ninteressati di svolgere attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari\nnei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni\npreviste rispettivamente ai sensi delle leggi nn. 266\u002F1991 e 49\u002F1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Assunzione di personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale deve essere effettuata con l’osservanza delle\nnorme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della\nmedesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene\nassegnato il lavoratore, il relativo trattamento economico e la sede di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Documenti di assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e\u002Fo\nautocertificare ove possibile i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il libretto di lavoro o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di sana e robusta costituzione fisica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,\npatente etc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza\ndatato non anteriormente a 3 mesi e deve, ove questo sia diverso dalla\nresidenza, comunicare anche l'eventuale domicilio, nonché tutti gli eventuali\nsuccessivi spostamenti di residenza e di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 13 - Visite mediche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della assunzione in servizio l'Associazione, a proprio carico, potrà\naccertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica\nda parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali\nulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 14 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non\nsuperiore a 3 mesi per l'inquadramento fino alla categoria B) e a 6 mesi per\ngli inquadramenti superiori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie, della 13a mensilità e il TFR maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto par causa di malattia il lavoratore\nsarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di\nriprendere il servizio entro 90 giorni; in caso contrario, il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della\ncategoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali\nprevisti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le\nParti in sede di Organizzazione, può essere assegnato temporaneamente a\nmansioni diverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale\ndella posizione economica del dipendente medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria superiore\nalla sua, deve essere corrisposto, in ogni caso e per tutta la durata della sua\napplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata\ndella differenza di posizione economica fra la categoria superiore e quella di\ninquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti\ncontrattuali salariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto\nscritto quando superino i 5 giorni consecutivi, il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa\ndiviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alia conservazione dal posto, dopo un periodo di\n3 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Cumulo delle mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di\ndiverse categorie deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il\ntrattamento economico ed eventualmente la categoria corrispondente alla\nmansione superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di prevalenza nel\ntempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di\nlavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione\npercepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello\npertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento di mansioni, così come definite nei\ncommi precedenti, entrerà a far parte dei criteri per la progressione\norizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Ch3>Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le\ncompetenti Autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo\nin via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti al proprio\ninquadramento, l'Organizzazione - dietro richiesta del dipendente e nel\nrispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo\nrecupero in funzioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto.\nOve esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una\nmodifica dell'inquadramento. In relazione alle coperture dei posti vacanti e -\ncomunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, fermo\nrestando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme\npreviste dal nuovo inquadramento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Mobilità interna.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del\npersonale in presidi, servizi, uffici della Organizzazione diversi dalla sede\ndi assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo dalla struttura\nstessa, e non soggetto ai vincoli di cui all’art. 13 della legge n. 300\u002F1970,\nl'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi o\nsezioni cui originariamente è stato assegnato il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità che comporta l'utilizzazione anche temporanea del\npersonale in strutture di pertinenza della Organizzazione in strutture diverse\ndalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Organizzazione stessa in\nrelazione alle esigenze di servizio, nel rispetto dell’art. 13 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300, secondo criteri concordati con le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 19 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>all'espletamento dei compiti d'ufficio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove avvenga\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndel dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi all'adempimento dei\ncompiti d’ufficio e allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del\ndipendente che comporti l'adozione di provvedimenti disciplinari o risoluzione\ndel rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto\nd'interessi, ogni onere: di difesa fino alla apertura del procedimento e per\ntutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per\ndolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Ritiro patente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano\nil licenziamento senza preavviso, sia ritirata la patente per condurre\nautoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12\nmesi senza percepire retribuzione alcuna, né maturare altra indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista in questo periodo potrà essere adibito, previo accordo tra le\nParti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori e in\nquesto caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui\nl’Organizzazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova normativa della\npatente a punti, si impegnano a promuovere e\u002Fa monitorare ogni possibile\niniziativa tale da garantire la salvaguardia della patente di guida per l'uso\nprivato, anche attraverso corsi di recupero, del dipendente con mansioni di\nautista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norarlo ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto e può essere\ndi tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (riduzione\ndelle giornate di lavoro) o misto (sistema misto fra orizzontale e\nverticale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto alla attività\ndell’Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, anche\ngià occupati, ferme restando le esigenze della Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la qualifica assegnata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata della prestazione lavorativa e la sua ripartizione in riferimento\nal giorno, alla settimana, al mese e all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale consenso allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo\nparziale ai sensi del comma 7) dell'art. 3 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61,\nformalizzato attraverso uno specifico patto nel quale deve essere fatta\nespressa menzione della data di stipulazione, e dei contenuti del comma 10)\ndell'art. 3 del D.lgs. di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo settimanale in una\nunica ubicazione di servizio, le Parti si danno atto che il rispetto dello\nstesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad\noperare su più ubicazioni, ove l'Organizzazione ne abbia nello stesso ambito\nterritoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e\norganizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti\nl’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio\ncomunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un\nposto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per\ntragitti non inferiori a km. 10 sulla base di criteri definiti dalla\ncontrattazione a livello di Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione\ndi nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di\nlavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze\ntecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle RSA, soluzioni\nper un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale, previo\nconsenso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- volontarietà di entrambe le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con\nla natura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- volontarietà delle Parti in caso di modifiche della articolazione\ndell'orario concordata al di fuori dei casi regolati dal comma 7) dell'art. 3\ndel D.lgs. n. 61\u002F2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari\ncompetenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno\ndiritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Organizzazione risponderà entro 30 giorni alle richieste di\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o\nviceversa. L’eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà\nessere comunicata anche alle rappresentanze sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori, interessati alla richiesta della Organizzazione di\ntrasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa,\ndovranno esprimere il proprio interessamento entro 15 giorni dal ricevimento\ndella comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di\nattuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le Parti a livello\ndi Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento della\nutilizzazione del lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore\nassunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario\nsettimanale ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la\nretribuzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa\nmensile, la quota oraria e quella giornaliera si ottengono, in tutti i casi,\ncome stabilito dall’art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il computo per 12simi, delle ferie e dei permessi retribuiti,\ndi cui agli articoli successivi, il numero di ore annuo delle ferie, dei\npermessi retribuiti e dei permessi per studio spettanti ai lavoratori a tempo\nparziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente punto\n5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento\ndell’orario di lavoro del personale a tempo pieno e, ai sensi del comma 4)\ndell'art. 3 del D.lgs. n. 61\u002F2000, è ammesso il ricorso al lavoro\nsupplementare nella misura massima del 50% dell'orario del lavoratore\ninteressato, anche utilizzando forme di tempo parziale misto o combinato; il\nlavoro supplementare non potrà superare le 4 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro supplementare, con il consenso del lavoratore, è\nammesso in presenza delle sottoindicate circostanze; tuttavia il rifiuto al\nconsenso non comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari e non configura\nmotivi di licenziamento per giusta causa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di\nintensificazione dell'attività lavorativa aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per\nmalattia o infortunio di altri dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi eccezionali che richiedano la presenza in servizio di personale\nin aggiunta ai normali turni di servizio e in caso di prestazioni di lavoro\nstraordinario da parte dei lavoratori con contratto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in\nragione di anno, con una prestazione che si articola per 1 o più mesi a tempo\npieno, è consentita, durante tali periodi, l’effettuazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente\ndeterminata nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro\nsupplementare su ogni istituto differito. Essa è altresì esclusa in ogni caso\ndalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi\ne per gli effetti del comma 2) dell'art. 2120 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di\nconfronto a livello di Organizzazione anche al fine di verificarne il\nconsolidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 7) dell'art. 3 del D.lgs. n. 61\u002F2000, le Organizzazioni\npotranno modificare la collocazione temporale delle prestazioni dei lavoratori\na tempo parziale, che hanno reso consenso scritto al momento della assunzione,\ncon le modalità indicate di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica temporanea della collocazione della prestazione lavorativa è\nconsentita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in presenza di esigenze organizzative volte a garantire la continuità del\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per la sostituzione di personale assente per malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà essere preavvisato della modifica dei turni di lavoro\nalmeno 10 giorni di calendario prima della effettiva variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso potrà essere ridotto a 48 ore nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia o infortunio\naddetti ad attività previste nell’art. 8 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)emergenze proprie dell'attività dell'Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate ai sensi del presente paragrafo verranno\nretribuite con la maggiorazione determinata nella misura del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del\npresente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di\nlavoro è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.lgs. n. 368\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto a termine non potrà essere superiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze\ndelle Organizzazioni e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le\nseguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per garantire le indispensabili necessità del servizio e assistenziali e\nla totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente\ncontratto durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di\nprogetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni\nanche in collaborazione con Ministeri e altre Istituzioni pubbliche o\nprivate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica,\nassistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in\ncollaborazione con aziende ospedaliere, ASL, Comuni, Province, Regioni,\nMinisteri e altri Enti pubblici o privati e inoltre per l'espletamento di corsi\ndi formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui\nsopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non\nretribuito concesso dall'Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere\ngiuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio etc.), nonché in caso di\nimpugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del\ngiudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi,\nservizio militare etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non\npotranno superare il 20% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle\nOrganizzazioni che occupano fino a 7 dipendenti a tempo indeterminato potrà\ncomunque essere effettuata l'assunzione di 2 lavoratori a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve\nsopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme\nconvenzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 23 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto\ndall’art. 4 del D.lgs. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e la modalità di erogazione della formazione per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammissibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A), B), C), D) ed E) di cui all'art. 41 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nderivanti dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie individuate\nin base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisito al\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni\ncaso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore\nentro e non oltre i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proporzione numerica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati \u002Fspecializzati in forza.\nPer i datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori, il numero di\napprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di 3, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del\nD.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuale di conferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 70% degli apprendisti dipendenti\ndallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono\nesclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per\ndimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la\npredetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista\nrispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale\nmancata conferma degli apprendisti pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% dell'orario di lavoro\ncontrattuale, a condizione che la minore durata della prestazione sia\nsufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto\ne il soddisfacimento delle esigenze formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,\nall’atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare\nlavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno comunicazione par iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Doveri dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\n30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'art. 42 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 18 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. A): 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. B): 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. C), D) ed E): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estinzione del rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al compimento del periodo massimo indicato nel contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'art. 2118 c.c., o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva\npari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso cd.\n““lavorato” continua a trovare applicazione la disciplina del contratto\ndi apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi generali in materia di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l’affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente abilitato a\nsvolgere la mansione di “autista soccorritore”, questo si intende già in\npossesso delle necessarie competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto\ndirettamente da un soggetto aderente alla Organizzazione stessa in possesso\ndelle necessarie competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini della attestazione dell’avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e contenuti della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo per\nl'apprendista suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione\nprofessionalizzante o di mestiere per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di base o trasversale verrà svolta presso strutture di\nformazione accreditate avvalendosi, ove possibile, della offerta formativa\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione qualità aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti e doveri del lavoratore e delle associazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- legislazione del lavoro e contrattazione collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalle linee-guida della Conferenza delle Regioni e delle\nProvincie Autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell'offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell’assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di 1° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\n2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche sono definiti in base alla tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione sarà erogata all’interno della Associazione e potrà\nessere svolta anche ‘on the job’, in affiancamento e con esercitazioni e\ndovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle\ndisposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al\npiano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"390\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nel periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">18 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore\netc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel suo libretto formativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piani formativi da ristampare su carta intestata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso formativo per IMPIEGATO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAGIONE SOCIALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE LEGALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE E P. IVA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COGNOME E NOME:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LUOGO E DATA DI NASCITA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESIDENZA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOMICILIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CITTADINANZA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO DI STUDIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPO DI QUALIFICA CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO DA CONSEGUIRE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURATA CONTRATTO DI APPRENDISTATO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COGNOME E NOME:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESPERIENZA LAVORATIVA IN ANNI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA: Impiegata amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ATTIVITÀ: Servizi Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORE: Servizi socio-assistenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di\ncontesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell’area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative della Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto della organizzazione\ne del processo di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere a saper applicare le normative sulla privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto\ndettatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale: n. ___ ore di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione di base\u002Ftrasversale (analisi delle competenze, sicurezza,\ncontrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ___\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione tecnico-professionale: 180 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso formativo per AUTISTA SOCCORRITORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAGIONE SOCIALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE LEGALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE E P.IVA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COGNOME E NOME:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LUOGO E DATA DI NASCITA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESIDENZA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOMICILIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CITTADINANZA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO DI STUDIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPO DI QUALIFICA CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO DA CONSEGUIRE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURATA CONTRATTO DI APPRENDISTATO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COGNOME E NOME:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESPERIENZA LAVORATIVA IN ANNI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA: Autista soccorritore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ATTIVITÀ: socio-sanitaria assistenziale educativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORE: Servizi socio-assistenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e\ndi contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere è saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossarlo della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative della Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruoto all'interno del contesto della organizzazione\ne del processo di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper predisporre il materiale sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale\nsanitario e verificarne la presenza sull'automezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni\nprimarie e secondarie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare la pulizia dell’automezzo e dei presidi sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale: n. ___ ore di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione di base\u002Ftrasversale (analisi delle competenze, sicurezza,\ncontrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ___\nore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione tecnico-professionale: 180 ere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIBRETTO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo all'assunzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolare \u002F legale rappresentante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati anagrafici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nata a: il:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domicilio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prov.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titoli di studio posseduti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo di apprendistato svolto dal _______ al ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione: __________ durata: ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento iniziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento finale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor aziendale sig.\u002Fsig.ra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello inquadramento (se diverso da titolare):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni esperienza (se diverso da titolare):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE SU TEMATICHE AZIENDALI E PROFESSIONALI DURANTE IL PERIODO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ANNUALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"183\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">n. ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">sintesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">argomento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">trattato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tutor\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"center\">firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno seconde\nle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunte\u002Fi come apprendista i giovani d'età non inferiore ai\n16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli\nobiettivi 1) e 2) del Regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993\ne s.m.i.; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di\nabilitazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla\ntutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli\nadolescenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d'età\nsono elevati di 2 anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap\nsono computate secondo le norme vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto d'apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi\nper le qualifiche comprese nelle catt. A) e B), e 48 mesi nelle altre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta\nalcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria\nai corsi d'insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie\nannue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso\ndi titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all’attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle\ninteressate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle apprendiste e agli apprendisti spetta l'80% della retribuzione per i\nprimi 6 mesi, il 90% per i successivi 6 mesi, il 95% per ulteriori 6 mesi e il\n100% per il restante periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del\nperiodo di prova previsto per la categoria d'inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Esclusione delle quote di riserva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dell'art. 25, legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive\nmodifiche e integrazioni normative, non sono computabili, ai fini della\ndeterminazione della riserva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei\nlivelli da D) a F), nonché i profili professionali di autista dei mezzi di\nsoccorso e di soccorritore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di\ncustodia, fiducia e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5)\ndell’art. 25, legge n. 223\u002F1991, saranno computabili ai fini della copertura\ndell'aliquota di riserva di cui ai commi 1) e 6) dell'art. 25 citato, anche\nquando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 25 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato\nin 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove la programmazione\noperativa della Organizzazione lo consente, anche su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla\nOrganizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Potranno essere definiti, con le modalità di cui al comma precedente, i\ncriteri per l'adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali per\nattività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10 ore\nsull'orario settimanale, per un massimo di 120 ore nell'arco di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La totale compensazione delle ore eccedenti l'orario settimanale dovrà\nessere operata nell'arco dei 12 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in servizio alla data della stipula del presente CCNL avranno\ndiritto a un pacchetto di 104 ore per effetto dell’aumento dell'orario di\nlavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale pacchetto di ore confluirà nell'istituto della “Banca delle ore”,\nla cui regolamentazione è demandata alla contrattazione decentrata, in misura\npari a 38 ore e si consoliderà in un monte ore permessi individuale da\nusufruire entro l'anno di competenza. Le ore eventualmente non fruite saranno,\nsu richiesta del lavoratore, retribuite a saldo al 31 dicembre dell’anno di\ncompetenza. In caso contrario dovranno essere fruite entro i primi 6 mesi\ndell’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le restanti 66 ore saranno retribuite in valore economico a carattere non\nriassorbibile sotto forma di EADR (Elemento Aggiuntivo e Distinto della\nRetribuzione) secondo la tabella allegata 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove si presentino, a livello di singola associazione, situazioni di\noggettiva grave difficoltà relative alle erogazioni del valore individuale di\nEADR entro la data di applicazione del rinnovo del presente CCNL, potranno\nessere definite, a livello di contrattazione decentrata, le modalità e la\ntempistica di corresponsione di tale voce, fatta salva comunque la data di\ndecorrenza. Tale valore economico dovrà comunque essere riconosciuto entro e\nnon oltre il 31.12.2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’effettiva applicazione del presente articolo le Parti si\nincontreranno e avranno 3 mesi di tempo per definire le nuove modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, così come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 66\u002F2003 in materia di\nderoghe ai limiti e alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 13 del predetto\ndecreto, convengono di demandarne le modalità applicative alla contrattazione\ndecentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 26 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo settimanale, in un\ngiorno che normalmente coincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa\nverrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo art.\n47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori a turni è\nconsiderata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal\nturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 27 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione della Madonna (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Patrono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la\nnormale retribuzione di cui al successivo art. 42.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto a\nun corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze\ndi servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dalla Organizzazione, sentito l'interessato,\nmantenendo comunque la normale retribuzione per la festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per eccezionali motivi di servizio, il termine di 30 giorni non\npotesse essere rispettato, si procede, sentito l'interessato, alla liquidazione\ndella giornata di lavoro ai sensi del successivo art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale di cui al precedente art. 26, il lavoratore ha diritto\nalla liquidazione di una ulteriore giornata di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 180 ore per anno\nsolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\nlavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio spetta per\nogni mese di servizio prestato 1\u002F12 del periodo feriale allo stesso spettante\ndi cui al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 24 ore retribuite da fruirsi entro l’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ninterrompe il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Organizzazione\nsecondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo\npossibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al 50% del monte ore\nferie, sentito l'interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro\nrichiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai\ncorsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati\ndal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di\nesame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per\nsostenere le prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà\nesibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,\ndichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue\nindividuali retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate\nannualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e,\ncomunque, di almeno 1 unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di\ntitoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o\nistituti legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è\nriferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle\nproblematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con\nil concorso delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 30 - Qualificazione, riqualificazione,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>aggiornamento professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione\ndelle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale\nin servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un\nmassimo di 150 ore annue; ove l'Organizzazione, per sua necessità, invii il\nproprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno\nintegralmente retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di confronto a livello di Organizzazione verranno individuate le\npriorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e\naggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per la identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall’interno delle singole qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le Parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla Direzione della Organizzazione il certificato di iscrizione al\ncorso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di\nregolare frequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno per la stesura di una specifica regolamentazione\nper la disciplina riguardante la formazione ECM.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Permessi e recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore possono essere concessi dalla Organizzazione, per particolari\nesigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla\nmetà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e\ncomunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti di cui all'art. 33 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma\nsuccessivo, possono eccezionalmente essere concessi permessi anche di durata\npari all'orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il\nlavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni\nin relazione alle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,\nl'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione\nspettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Permessi straordinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi\nstraordinari retribuiti nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per matrimonio, giorni 15 consecutivi di calendario a partire dal giorno\nsuccessivo al giorno del matrimonio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento\nprofessionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>- in caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di\nfamiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un\npermesso limitatamente a 5 giorni consecutivi, escluso il giorno dell’evento\nse il lavoratore ha prestato servizio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- il lavoratore donatore di sangue e\u002Fo di sangue midollare ha diritto ai\npermessi secondo la normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha\ndiritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla\nnormativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo\nla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e\nl'Amministrazione può concedere nell'anno un periodo di permesso\nstraordinario, anch’esso retribuito, non superiore a 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la\nnormativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiesti in base alla legge n. 104\u002F1992 e successive modificazioni; tali\npermessi devono essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di\nnorma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o\nmeno concessi compatibilmente con le esigenze della Organizzazione, ad\neccezione di quelli da concedere in forza di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>-alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai\nsensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, compete il 100%\ndell'intera retribuzione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla legge n.\n53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti al lavoratore che\nne faccia richiesta, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio,\nnei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi di\ncooperazione e di sostegno nei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può\nfruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi nn.\n266\u002F1991 e 49\u002F1987;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio\nmilitare o per servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto\ndi lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio. Il\nlavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a\ndisposizione della Organizzazione entro 1 mese dalla data di cessazione del\nservizio può essere considerato dimissionario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per\nmalattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di\nfamiglia, genitori) il dipendente può richiedere i permessi di norma non\ninferiori a 1 mese e non superiori a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Purché siano garantite le esigenze di servizio, i lavoratori potranno\nrichiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto di\nmantenimento al posto di lavoro, al fine di partecipare a corsi di\nqualificazione, di aggiornamento e di specializzazione professionali, attinenti\nal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Ritardi e assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, secondo le\nmodalità in uso presso l’Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo\ndella retribuzione corrispondente al ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro\nall'ufficio o alle persone preposte; devono essere immediatamente giustificate\ne comunque non oltre le 24 ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza arbitrarla e ingiustificata che superi i 3 giorni lavorativi\nconsecutivi, è considerata mancanza gravissima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Doveri del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore\ndeve improntare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione degli\naltri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni\npropria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia\npropria della Organizzazione ove opera e attenersi alle disposizioni impartite\ndalla Direzione secondo la struttura organizzativa interna, oltre ad osservare\nin modo corretto i propri doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono obblighi del lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\nnell'interesse dell'utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro\nimpartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni o igiene del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale,\ncollettiva e dell'igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso,\nsotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti\ndell’Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al lavoratore di prestare la stessa attività retribuita in\nconcorrenza con la struttura di appartenenza, anche in caso di sospensione\ncautelativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di\nfuori del rapporto di lavoro costituisce giustificato motivo per la risoluzione\ndel rapporto di lavoro stesso, con esclusione dei dipendenti con rapporto di\nlavoro a tempo parziale non superiore al 50% dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere\nadottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300\u002F1970, e nel pieno\nrispetto delle procedure ivi stabilite (necessità dalla contestazione per\niscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per\npresentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di\npersona e\u002Fo di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce\nmandato); al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare deve essere\ncomunque inviata al lavoratore non oltre il termine di 20 giorni dal momento\ndella conoscenza della mancanza commessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato\ndalla Organizzazione oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della\ndeduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso\nin cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al\nrappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le\nParti si saranno incontrate per discutere della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti\nprovvedimenti disciplinari da parte dell’Organizzazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\n10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della\nproporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi del precedente art. 33 o abbandoni anche\ntemporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento\ndei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni\ncomunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore\ngerarchico diretto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla\nOrganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;\nesegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle\ndisposizioni impartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i\nvolontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che\nsiano lesivi delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e\nla fisionomia propria dell’Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno della\nOrganizzazione, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e\nall’immagine dell’Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)ometta di comunicare alla Amministrazione ogni mutamento, anche di\ncarattere temporaneo, di cui all'art. 12 del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere\nsessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro\npersonale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole\ninadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano\ncarattere di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate\nripetute per 3 volte in 1 anno in un giorno precedente e\u002Fo seguente alle\nfestività e alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)recidività in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2\nprovvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di 3 anni dalla\napplicazione della prima sanzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) assenze per simulata malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare\npermesso dell'Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) per l'uso dell'impiego ai fini di interessi personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto\ncompiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti,\nall’Amministrazione o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K) per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto\ndi terzi in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo\ni principi generali di diritto vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M)accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e\u002Fo alcoliche che\npregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N)accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario di\nlavoro nell’ambito dell’Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O)per atti di libidine commessi all'interno dell’Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attivazione delle procedure di licenziamento è facoltà della\nOrganizzazione provvedere alla sospensione cautelare del dipendente al fine di\nprocedere ad accertamenti preliminari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non\nesaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione dei provvedimenti di\ncui ai commi 5) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch2>Titolo VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Trattamento economico di malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore\ndeve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di\nservizio, la Direzione amministrativa secondo le rispettive competenze e\ntrasmettere l'attestazione di malattia entro 2 giorni dalla data del\nrilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro (compreso quello ‘in itinere'), anche se consente\nla continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato\nimmediatamente al proprio superiore diretto perché passano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Il datore di favore è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le\nindennità previste dalla legge a partire dal 1° giorno di malattia; inoltre,\nse la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio\ndall’INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni\neconomiche assicurative sino a raggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di 3 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando\naltresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di\naccertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili. Il pagamento della integrazione va\ncorrisposto in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal\nrapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio: si conviene però, che in via\neccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento\nmorboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al\nmomento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi, da\n18 a 20 mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla\nscadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di\naspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal\n20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>b) ferma restando l'obbligatorietà di assicurare i dipendenti contro gli\ninfortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, il 100% della\nretribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore\ndi lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio\ncon quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di\nrimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non\ndeve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al\nnetto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non\nvariabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\nQualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a\nvisita specialistica o ambulatoriale, ha comunque l'obbligo di avvertire\nl'organizzazione entro le ore 9 dello stesso giorno. In caso di licenziamento\ndel lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il\nperiodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo\ndi preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.\nNel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell'Organizzazione di recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle\ncorrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito. Per i lavoratori\naffetti da Tbc si richiamano espressamente le disposizioni legislative che\nregolano la materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 37 - Assenza prolungata di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti al precedente\narticolo e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo\nlavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo\nprofessionale, l'organizzazione, compatibilmente con la struttura organizzativa\ne con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a\nquelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica oppure, ove\nciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni\nproprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica\nretributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento in\ngodimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il\ndipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, l’Organizzazione può procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 38 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dei contenuti del D.lgs. n. 81\u002F2008 è istituita a livello di\nsingola Organizzazione la figura di rappresentante per la sicurezza (RLS) per\nquanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento delle funzioni del RLS è riconosciuto uno specifico\nmonte ore annuo retribuito di 1 ora per addetto e comunque non oltre le 12 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei lavoratori sono essenziali per\ngarantire la qualità dalla vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Considerata la rilevanza, anche economica delle conseguenze del\n“mobbing”, nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia,\nle Parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e\npertanto costituiscono una Commissione nazionale paritetica sul mobbing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati dalla\nConfederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e 3 rappresentanti\nindicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a\nrotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione perseguirà le finalità volte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prevenire il fenomeno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi e le spese sostenute per l'espletamento della attività della\nCommissione saranno a totale carico: della Confederazione nazionale delle\nMisericordie d’Italia per l'attività di carattere generale; delle singole\nMisericordie di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui\nsoluzione la Commissione sta stata investita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro 2 mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la verifica in materia di accertamento di assenza di\ntossicodipendenza si fa riferimento all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del\n30\u002F10\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene al divieto di assunzione e somministrazione di bevande\nalcoliche e superalcoliche si fa riferimento alla intesa Conferenza\nStato-Regioni del 16\u002F03\u002F2006 (Attività lavorative ad alto rischio\ninfortunio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei suddetti atti vengono nomiate le procedure obbligatorie inerenti, nel\ncorso della sorveglianza sanitaria, all’accertamento sia collettivo che\nindividuale, teso a verificare l’assenza di condizioni di alcol-dipendenza e\nassunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Il sistema di classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione è articolato in 6 categorie denominate A),\nB), C), D), E) ed F) e da 6 posizioni economiche per ciascuna categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle\ndeclaratorie riportate nell’art. 40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto al punto 2) dell’art. 40 il personale, al momento\ndella assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della\ncategoria di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con\nriferimento a quanto previsto dall’art. 2095 c.c., è suddiviso in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da D) ad\nF);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operai: il restante personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti si rinvia all’art. 23 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Declaratoria delle posizioni economiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale della Organizzazione è inquadrato secondo il seguente sistema\ndi classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici,\nautonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite,\nriferite al corretto svolgimento della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza\ndiretta sulla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenuti di tipo ausiliario rispetta ai più ampi processi\nproduttivi\u002Famministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problematiche lavorative di tipo semplice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su\ninterazione tra pochi soggetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al trasporto di cose, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\ncompilazione e consegna-ritiro della documentazione amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti\nanche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti e\narnesi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto pulizie - Operaio comune - Addetto servizi ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Commesso - Fattorino - Addetto al guardaroba - Addetto alla lavanderia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fattorino – Telefonista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto bar senza titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze minime teoriche e\u002Fo tecniche relative allo svolgimento di\ncompiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie\nqualificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di\nmassima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze operative qualificate e un minimo grado di esperienza\ndiscreto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenuto di tipo operativo per il raggiungimento di risultati parziali\nrispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sufficiente complessità di problemi da affrontare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale, oltre a relazioni\ndi natura diretta con l'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al trasporto e accompagnamento\u002Fassistenza di persone, alla movimentazione\ndi merci, ivi compresa la compilazione e consegna-ritiro della documentazione\namministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali\ninterventi di natura complessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico- manuali,\ncomportanti anche gravosità o disagio, ovvero uso e manutenzione ordinarla di\nstrumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio qualificato - Ausiliario servizi funebri - Addetto servizi\ncimiteriali - Centralinista con mansioni di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ausiliario trasporti socio-sanitari - Ausiliario socio-sanitario\nspecializzato - Aiuto cuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Autista - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato -\nAddetto ai servizi ausiliari veterinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto bar con titolo - Bagnino senza titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze di base teoriche e\u002Fo tecniche relative allo svolgimento di\ncompiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie\nqualificazioni a specializzazioni professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell’attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- buone conoscenze specialistiche e un grado di esperienza discreto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali\nrispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle\nsoluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti,\nrelazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale;\nrelazioni di natura diretta con l'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\nconsegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell’ambito di\nrapporti istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando\neventuali interventi di natura complessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad attività esecutive e\u002Fo di carattere tecnico-manuali, ovvero uso e\nmanutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro e macchinari semplici e\ncomplessi, ivi compreso l'utilizzo di elaboratori elettronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operaio specializzato - Autista accompagnatore - Autista soccorritore -\nImpiegato d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Infermiere generico - Cuoco - Operatore tecnico di centrale operativa -\nOperatore spedalizzato di centrale operativa - O.T.A. - O.S.S.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Autista con mansioni di operatore per servizi funebri - Operatore servizi\nfunebri - Custode cimitero - Necroforo - Operatore domiciliare servizi tutelari\n(o comunque denominato) formato - Bagnino con titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per\nl’espletamento delle attribuzioni, autonomia o responsabilità secondo\nmetodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del\nprofilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore\ncontenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati\nconseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza\npluriennale, con necessità di aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a\nspecifici processi produttivi\u002Famministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni\npredefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e anche con\nposizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,\nrelazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con\ngli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente\nalla unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile,\ncurando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge e avvalendosi\ndelle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,\nl’elaborazione e l'analisi dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Geometra - Economo - Infermiere professionale - Terapista\nriabilitazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato di concetto - Assistente sociale - Educatore professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria E).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo gestionali in\nrelazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e\nresponsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali\ncaratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture\noperative previste, dal modello organizzativo aziendale con funzioni di\ndirezione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento\ndi attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elevate conoscenze plurispecialistiche e un grado di esperienza\npluriennale, con frequente necessità di aggiornamento contenuti di tipo\ntecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad\nimportanti e diversi processi produttivi \u002Famministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici\nnon immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni\npossibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite\nanche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni\nesterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza\nistituzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa, e\nnegoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in\nfunzione della programmazione economico-finanziaria e dalla predisposizione\ndegli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad espletare compiti di alto contenuto specialistico-professionale in\nattività di ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di\nprogetti inerenti alla realizzazione e\u002Fo manutenzione di edifici, impianti,\nsistemi di prevenzione etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad espletare attività di progettazione e di gestione del sistema\ninformativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di\nassistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni\ninformatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti\ne documenti riferiti alla attività amministrativa dell'ente, comportanti un\nsignificativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e\nricerca con riferimento al settore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore unità operativa - Medico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pedagogista - Psicologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sociologo - Responsabile amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria F).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizione apicale di struttura\ncaratterizzati da completa autonomia organizzativa e tecnica, con\nresponsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa. Tali soggetti svolgono funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di direzione e coordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di gestione e controllo di risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di iniziativa propria di programmazione e proposte di progetti di respiro\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elevate conoscenze plurispecialistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenuto di tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi a\nprocessi produttivi\u002Famministrativi globali della azienda o della unità\nstrutturata chiamata a dirigere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici\nnon immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni\npossibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e\ncomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di\nappartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche\nin rappresentanza istituzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentanza apicale presso gli Organi politici della intera struttura\ntecnica diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad organizzare le strutture da lui dipendenti, a nominarne i responsabili\nin accordo con la massima espressione politica, a destinarne risorse umane e\nfinanziarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare compiti di direzione di figure ad alto contenuto\nspecialistico-professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di progettazione e di organizzazione di ogni sistema\ninformativo dell'ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di assistenza tecnica, di predisposizione e\nredazione di atti e documenti riferiti alla attività\npolitico-amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della assunzione i lavoratori, di cui alle qualifiche e\u002Fo\nmansioni indicate al presente comma, sono inquadrati alla posizione economica\ndi seguito indicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatori socio-sanitari (OSS): posizione C2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Infermiere professionale di cui al decreto n. 502, terapista\nriabilitazione, assistente scolale, tecnico sanitario ed educatore\nprofessionale: posizione D2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla cat. F), si conferma l’indennità di direzione e\u002Fo\ncoordinamento di cui al CCNL 2002-2005 secondo la seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"458\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"147\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">vecchio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">nuovo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">IDC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">all’1.1.04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.066\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">3.568\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">F5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">3.453\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">F5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">5.937\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"458\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"113\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Passaggio di posizione o di categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e norma di qualificazione e progressione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente, ferme restando le dinamiche di progressione di cui\nal presente articolo, potrà essere inquadrato nelle posizioni economiche\nsuperiori della medesima categoria, allorquando, tenuto conto delle esigenze\norganizzative della Organizzazione, sulla base di percorsi lavorativi,\nformativi o di addestramento individuati ai sensi dell’art. 7 del presente\ncontratto o definiti dalla Organizzazione o acquisiti in caso di eventi\neccezionali - con esclusione dei percorsi imposti obbligatoriamente da norme di\nlegge - acquisisca attestati di aggiornamento professionale e\u002Fo specifiche\nconoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più\nqualificate, con maggiore autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per verificare la possibilità\ndi dare concretezza a livello associativo ai meccanismi migliorativi innanzi\ndelineati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti che ottengono il passaggio a una posizione economica\nsuperiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti a svolgere anche i\ncompiti già in precedenza espletati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno\nassorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni\nsuperiori. L'elemento retributivo contrattuale, riconosciuto in forza alla data\ndi rinnovo del presente CCNL, potrà essere assorbito, in misura non superiore\nal 50%, per ogni passaggio alla posizione economica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le categorie dalla A) alla E) le progressioni economiche\norizzontali saranno riconosciute nelle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la prima progressione al 36° mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la seconda progressione dopo ulteriori 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È data facoltà alle singole Organizzazioni di disporre il passaggio di\nsingoli lavoratori nelle fasce economiche superiori; il passaggio anticipato\nalle fasce superiori non modifica la decorrenza del diritto ai passaggi\nautomatici di cui al comma precedente per la quale si farà sempre riferimento\nalla data di assunzione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore, la retribuzione\ndi fatto non potrà essere inferiore a quella percepita prima del passaggio di\ncategoria; l'eventuale differenza retributiva sarà erogata quale assegno\nassorbibile da futuri aumenti di fascia economica o derivanti da passaggi di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - INQUADRAMENTI E RETRIBUZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Posizioni economiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione come da posizione economica calcolata sui parametri della\ntabella di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale ex anzianità ‘ad personam’; 13a\nmensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo\nfamiliare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge\nn. 153\u002F88 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° luglio 2013 le retribuzioni lorde mensili sono\ndeterminate nei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"22\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.150,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.184,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.219,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.276,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.334,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.391,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.219,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.276,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.334,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.391,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.449,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.529,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.334,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.391,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.449,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.529,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.621,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.725,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.529,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.621,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.729,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.828,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.932,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.093,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.158,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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\u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2014 le retribuzioni lorde mensili sono\ndeterminate nei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"22\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.179,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.214,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.249,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.308,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.249,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.308,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.485,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.485,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.773,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.275,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.464,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.735,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.301,63\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti a regime sono quelli indicati nella tabella 2) allegata al\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla stipula del presente CCNL verranno erogati, a\ntitolo di ‘una tantum’ per il periodo 1\u002F01\u002F2010 - 31\u002F12\u002F2012 gli importi di\ncui alla tabella 4) (allegato 1) unita al presente Accordo, riproporzionati\nall'effettivo periodo di lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo sarà erogato in una unica soluzione entro le competenze del mese\ndi dicembre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene altresì precisato che, oltre al riconoscimento degli aumenti\ntabellari da applicare a partire dalla mensilità di gennaio 2015, le\ncompetenze pregresse saranno riconosciute come di seguito specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-‘una tantum’ in unica soluzione nelle competenze retributive del mese\ndi gennaio 2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli arretrati (dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014) per l’80% della\ncifra da corrispondere con le competenze di marzo 2015 e per il restante 40%\ncon le competenze di giugno 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che quanto di competenza economica per il prossimo\nrinnovo contrattuale relativamente al periodo 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2013\nè stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Paga giornaliera e oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1\u002F26 delle\nsottoelencate componenti della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>- retribuzione individuata di anzianità e ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga\ngiornaliera come sopra calcolata per 6,33. In presenza di eventuali assenze non\nretribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate etc.)\nla retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata\ndella prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri\nretributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle realtà con orario settimanale ordinario inferiore o superiore a\nquello definito dall’art. 21, l'importo della paga oraria è determinato\nsulla base del coefficiente di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 44 - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione della\npronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le\nrappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e\ndall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo\npossibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio e a richiesta dell’interessato, mentre nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle\nfestività infrasettimanali di cui all'art. 27 del presente Accordo, spetta un\nriposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto a un compenso di € 22,00 per ogni 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere\ndurata inferiore alle 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8\ngiorni di disponibilità nel mese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Lavoro complementare\u002Fstraordinario, festivo e notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 150 ore annue\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore sarà\nutilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali, ove richiesto, per\ncomprovate e motivate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di\nprogrammazione del lavoro, ha carattere eccezionale e deve rispondere ad\neffettive esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro complementare quello effettuata oltre l'orario\nordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato\nlavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello prestato nei giorni indicati negli\nartt. 26 e 27 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 20 e le\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario saranno compensate con le seguenti\nmaggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Tabella 2) - Maggiorazioni per straordinario (immagine).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"407\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"339\">\n  \u003Ccol width=\"34\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"389\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">maggiorazioni per straordinario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"339\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">complementare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">15%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"339\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">straordinario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">20%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"339\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">straordinario festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">30%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"339\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">straordinario notturno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">30%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"339\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">straordinario notturno festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">50%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"407\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"34\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro complementare e quello straordinario devono essere disposti e\u002Fo\nespressamente autorizzati dalla Organizzazione, nel qual caso il lavoratore è\nsempre tenuto ad effettuare la prestazione richiesta salvo esonero per\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore che confluiscono nella banca delle ore di cui al successivo\narticolo, le rispettive maggiorazioni per lavoro straordinario sono comunque\nretribuite con la busta paga del mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Banca delle ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di\nlavoro straordinario di cui all'art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accantonamento, per le ore dalla 50sima alla 150sima, avverrà su formale\nrichiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è\nsvolta la prestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in\nmaniera automatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per\nl'anno di maturazione e per quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore\ncome permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone\nrichiesta con almeno 15 giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze della\nOrganizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state\npresentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in\nservizio o anche da un solo dipendente nelle Organizzazioni che occupano meno\ndi 10 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio\ncronologico della presentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua\nrichiesta per un periodo diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno\npagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui\nvengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i\ntermini e il preavviso indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, 12 mesi dopo\nla stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 - Indennità per lavoro ordinario a turni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ove di fatto venga applicato un orario a turni e questo venga realizzato con\ni parametri di cui ai punti successivi, spettano al lavoratore le seguenti\nindennità lorde:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Indennità per servizio notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore\nnotturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 16,00\nlordi per ogni turno prestato tra le ore 22 e le 6; eventuali frazioni di turno\nverranno rapportate alla effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Per ogni turno prestato in giorno festivo compete una indennità di €\n16,00 lordi; eventuali frazioni di turno verranno rapportate alla effettiva\nprestazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più\ndi una indennità festiva per ogni singolo dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Indennità di turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inquadrato nelle posizioni B) e C), operante su almeno 3 turni,\ncompete una indennità per le giornate di effettivo servizio prestato di €\n4,5 lordi giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità è corrisposta, purché vi sia una effettiva rotazione del\npersonale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile\nalternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio, notte) e\nindipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A)\nfino a C), addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della\nMisericordia e operanti su almeno 2 turni (antimeridiano e pomeridiano) per\nl’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità\ngiornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari ad\n€ 2,16 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del\npersonale su 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile\nalternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Indennità di cassa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che gestisce valori e denaro in modo continuativo e ricorrente,\nspetta una indennità mensile di € 78,00 lordi; per gli stessi la\nMisericordia dovrà stipulare apposita assicurazione per i rischi derivanti\ndalla funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>d) Indennità di rischio da radiazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “a”,\nda parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230,\nviene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad € 1.300,00\nlordi annui, frazionabili in rapporto all'effettivo servizio svolto. Ai\nsuddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di\ncalendario. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti\nnella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga\nun orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di\nradiologia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 - Premio di incentivazione e di produzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale, compreso nelle categorie da A) a C), compete un premio\ndi € 540,00 annui lordi, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla\nretribuzione del mese di aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1°\ngennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione, il personale effettua\nalmeno 258 giorni di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al comma 1) è ridotto\nin ragione di € 15,50 lordi giornalieri; parimenti per ogni giorno di\npresenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà\ncorrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari ad € 15,50 lordi per\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo delle presenze, non incidono nella decurtazione del\nsuddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti, permessi\nsindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità,\nricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto e\nassistito dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività,\nancorché non usufruite nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre, debbono essere\nconsiderate come godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa\nriferimento a 6 giornate lavorative; in caso di orario distribuito su 5 giorni\nsi deve riparametrare il conteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale compreso nelle catt. D) ed E) compete un premio annuo a\npartire da € 800,00 lordi annui. Detto premio è strettamente correlato agli\naffettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei\nservizi, su verifica di progetti, stabiliti all'inizio esercizio dalla\nDirezione della struttura e concordati in contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio viene erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale della cat. F) compete un premio di risultato\nd'esercizio, a partire da € 1.850,00 lordi annui. Detto premio è\nstrettamente correlato ai risultati d’esercizio e all'effettivo miglioramento\ndella organizzazione del servizio verso l'utenza in genere (soci - volontari\n– assistiti etc.). La valutazione viene fatta su parametri oggettivi e\ndeliberata dal Consiglio di amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli assunti successivamente alla data della presente stipula il premio\nsarà maturato al 50% al 24° mese di anzianità e al 100% al 36° mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio viene erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo\nle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Corresponsione della retribuzione e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sulla busta paga.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore In una data stabilita,\ncomunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il\npagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui\ndevono essere distintamente specificati il nome della Organizzazione, il nome e\nla qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si\nriferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e\nl’elencazione delle trattenute di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata\nnella busta paga, nonché sulla qualifica della moneta, deve essere fatta\nall'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Organizzazione\nè tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali\nreclami per irregolarità riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale in servizio spetta una 13a mensilità da corrispondersi\nnon oltre il 20 dicembre di ogni anno composta di uno stipendio base annuo come\nda trattamento economico diviso 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio e salario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell’ammontare della 13a\nmensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 52 - Abiti di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e\nspesa dell'Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Missioni e trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori dei casi\nprevisti dall'art. 18 del presente CCNL, in località distanti oltre km. 20\nspetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio,\nil rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati\ndall’Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente\nconcordate e autorizzate; i lavoratori, per ottenerne il rimborso, sono tenuti\nalla presentazione delle ricevute delle spese sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede, ai\nsensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere riconosciuto per\ntrasferte inferiori alle 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 - Alloggio e mensa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'uso di alloggi di servizio, la fornitura del servizio mensa o buoni pasto\nsono demandati alla contrattazione decentrata fra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di calendario di preavviso, di licenziamento o di dimissioni, per\nil personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di\nprova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la\ntabella seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3) - Giorni di calendario di preavviso licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o dimissioni (immagine).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"152\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B-C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio agli\neffetti della indennità di anzianità ad eccezione della fattispecie relativa\na sopraggiunta inabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorreranno dai 1° o dal 16° giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i\nrapporti di diritto privato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per dimissioni del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegata deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti CCNL, il\ndiritto alla indennità di anzianità nella misura di 1 mensilità di\nretribuzione per ogni anno intero di servizio prestato verrà raggiunto con la\nseguente gradualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 novembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25\u002F30 della retribuzione mensile par ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale impiegatizio l’indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio a 1 mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno, anche nel corso del 1° anno di servizio, si computano\nper 12simi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge n. 297 del 29 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di incentivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali altre indennità ricorrenti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle RSU o,\nin loro assenza, dalle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è\ncomposta dalla RSU o, in loro assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali\nfirmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300\u002F1970 i\nlavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché\ndurante l'orario di lavoro, nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue\nindette dalle RSU e\u002Fo RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente\ndalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in\nriferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di\nessi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze\nsindacali di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data alla propria\nOrganizzazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 2 giorni. Alle\nriunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei\nSindacati confederali firmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle Assemblee dovrà essere effettuato senza recare\npregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 60 - Permessi per cariche sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e\nperiferici dei sindacati stipulanti il presente Accordo, nella misura di 1 per\nOrganizzazione e per ogni sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o\ncongedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi\nsuddetti, nelle misure massime appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 ore annue nelle Organizzazioni con un numero di dipendenti non\ninferiore a 6 ma non superiore a 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndebbono dare comunicazione scritta alla Organizzazione di norma 3 giorni prima\ntramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo\ne di registrazione, a favore della propria O.S., per la riscossione di una\nquota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei\ncontributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla\nOrganizzazione di appartenenza, nonché alla O.S. interessata e ha efficacia\ndal mese successivo la sua presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dalle singole Amministrazioni sulle\nretribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate\ndalle OO.SS. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse\nsecondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento, ove\nrichiesta, di distinta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organizzazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei\nnominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti\neffettuati alle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Conciliazione in sede sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto degli artt. 410 e ss. c.p.c., come modificati\ndai Dd.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e 29 ottobre 1998 n. 387, per tutte le\ncontroversie individuali singole o plurime relative alla applicazione del\npresente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in\nsede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da\nesperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede\npresso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le OO.SS.\ncompetenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato\nl'Organizzazione o il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di cui al punto 1) è così composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le Organizzazioni, da 1 rappresentante della struttura nazionale di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori, da 1 rappresentante della O.S., firmataria del presente\ncontratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o\nassistere da una O.S. cui aderisce o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite la O.S. cui\naderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la\nprescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il\ndecorso di ogni termine di decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La O.S. che rappresenta la parte interessata alla controversia deve\ncomunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di\nraccomandata a\u002Fr, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia,\no altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e\nnon oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione\ndelle Parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il\ntentativo di conciliazione. Le Parti interessate possono concordare che il\ntermine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo\ndi conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’art. 410\nbis c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine previsto dall'art. 410 bis c.p.c. decorre dalla data del\nricevimento o di presentazione da parte della Organizzazione o della O.S. cui\nil lavoratore conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai\nsensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a\ncura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente\nper territorio. Il processo verbale dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di\nlavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presenza delle Parti personalmente e correttamente rappresentate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche\nparziale su cui concordano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere\nredatto in 4 copie, 2 delle quali saranno depositate presso la Direzione\nprovinciale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere,\nattraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli\neffetti del combinato disposto dagli artt. 2113 comma 4 c.c., e 410 e 411\nc.p.c. e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono\ninterpretazione autentica del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa alla applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa\nsarà sospesa fino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Classificazione del personale già inquadrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nel contratto “Misericordie”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il complessivo aumento retributivo previsto per ogni livello\nesistente nel CCNL “Misericordie” in vigore fino al 31 dicembre 2001 e\nriportato nella tabella 1) all’art. 43 del presente contratto, i lavoratori\nin forza alla data di stipula del presente CCNL verranno inquadrati, sulla base\ndelle nuove categorie e posizioni economiche, come più avanti indicato nelle\ntabelle 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La differenza retributiva derivante dal nuovo inquadramento verrà\nattribuita al lavoratore quale elemento retributivo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La voce retributiva di cui al punto precedente potrà essere assorbita, in\nmisura non superiore al 50%, in caso di passaggio del lavoratore alla posizione\neconomica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 50% potrà essere assorbito in caso di ulteriore passaggio alla\nposizione economica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione degli alti superminimi generati dal nuovo inquadramento\ndella cat. F), In quanto proveniente da 4 progressioni orizzontali rispetto\nalle attuali 6, i suddetti superminimi non sono riassorbibili e seguono ogni\nindicizzazione relativa al tabellare di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Classificazione del personale non inquadrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nel contratto “Misericordie”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettivo inquadramento dei lavoratori nella posizione ad essi spettante\nviene operato sulla base della elencazione contenuta all'art. 43 secondo le\nspecifiche qualifiche d'inquadramento, sulla base dei salari in godimento\n(tabellare, EDR, contingenza), nella prima posizione economica che riassorbe\ntotalmente tale cifra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono come positivi i risultati realizzati dal precedente\nCCNL. Tuttavia, ritengono che al momento della applicazione, in rapporto con le\ndiverse realtà committenti e in relazione alla entità dei rimborsi derivanti\nda convenzioni, possono presentarsi condizioni oggettive tali da non consentire\nli rispetto di tutte le decorrenze indicate. In questo caso, su richiesta della\nMisericordia, si darà luogo a specifico incontro tra quella Direzione e le\nSegreterie territoriali dei sindacati firmatari del CCNL, allo scopo di\ndefinire una intesa utile a garantire la piena applicazione del contratto anche\nattraverso percorsi temporali diversamente articolati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che alla data di stipula del presente contratto sono alle\ndipendenze di strutture nelle quali si applica il contratto UNEBA, o altri\ncontratti, saranno inquadrati nel contratto “Misericordie” con il nuovo\nsistema di classificazione secondo i criteri di cui al comma 1) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definito il nuovo inquadramento si procederà alla convocazione di specifici\nincontri con le rappresentanze territoriali per definire in speciali\naccordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di riduzione dell'orario di lavoro settimanale qualora il\ncontratto di provenienza prevedesse orario diverso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modalità di adeguamento per le indennità e premi di produttività\npreviste nel CCNL “Misericordie” se non previste nel contratto di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei salari in godimento, ai lavoratori ai quali viene\napplicato un contratto con più di 13 mensilità, questo andrà ricondotto a 12\nmensilità oltre la 13a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o\ndi istituzione di nuove figure - verificheranno la corretta collocazione nella\nposizione di appartenenza del personale interessato all'interno\ndell'organizzazione della Misericordia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in ambito locale insorgessero difficoltà nella applicazione del\npresente articolo, le Parti, anche disgiuntamente, potranno richiedere il\nsupporto delle rispettive strutture nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Norma di rinvio per applicazione legge n. 30\u002F2003\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e D.lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai Dd.lgs. nn. 276 del 10 settembre 2003 e 66 dell’8 aprile\n2003, così come per norme di legge di prima applicazione, le Parti concordano\ndi provvedere alla stesura di specifici articoli contrattuali in applicazione\ndegli stessi non appena saranno definiti i relativi accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene agli istituti del tempo parziale, del tempo determinato,\ndel contratto di inserimento e del telelavoro le specifiche discipline sono\nrichiamate nel corpo del contratto o dagli accordi interconfederali in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto discende dai paragrafi precedenti, le Misericordie, che hanno in\nessere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili\nnel breve periodo a una trasformazione in contratti a progetto, il termine di\ncui all’art. 86, comma 1) del D.lgs. n. 276\u002F2003 è prorogato non oltre il 31\ndicembre 2005 in attesa di stipula di apposito Protocollo fra le parti\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni lorde mensili in vigore al 31 dicembre 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"22\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.137,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.171,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.206,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.262,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.319,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.376,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.206,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.262,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.319,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.376,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.433,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.513,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.319,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.376,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.433,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.513,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.604,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.706,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.513,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.604,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.711,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.809,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.911,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.070,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.604,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.706,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.809,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.911,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.070,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.196,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.809,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.911,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.070,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.378,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.639,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.185,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti tabellari al 1° gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"22\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" 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align=\"center\">41,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">52,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">52,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">61,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">62,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">69,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">61,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">69,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">69,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">86,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">115,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni lorde mensili in vigore dal 1° gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"22\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.179,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.214,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.249,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.308,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.249,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.308,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.485,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.367,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.485,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.773,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.275,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.874,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.146,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.464,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.735,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.301,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>‘Una tantum’ a copertura del periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gennaio 2010 \u002F 31 dicembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"581\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" 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bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">683,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">722,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">763,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">827,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">640,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">681,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">722,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">763,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">827,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">877,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">722,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">763,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">827,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">950,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.054,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.272,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EADR (valore calcolato su tabellare base di ogni livello full-time).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"556\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">73,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">73,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">77,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">73,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">93,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">112,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla odierna sottoscrizione della Ipotesi di Accordo per il\nrinnovo del CCNL “Misericordie” da sottoporre alla approvazione dei\nlavoratori e delle associate, le Parti convengono che, ove in ambito\nterritoriale, attraverso il confronto fra le stesse, si evidenziassero in\nrapporto con le diverse realtà locali condizioni tali da non consentire il\nrispetto delle decorrenze previste dal contratto, possano essere definiti, a\ntale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente anche\ncon il supporto dei rispettivi Organismi nazionali, tesi ad evitare\nl’insorgenza di crisi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni\ndi crisi aziendali denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (legge 223\u002F91)\ndurante il periodo di vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B).\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito agli strumenti contrattuali volti a ottimizzare gli incrementi di\nproduttività delle varie unità operative del personale, le Parti convengono,\nrelativamente all’art. 49 del CCNL in vigore (Premio di incentivazione e\nproduzione) di impegnarsi nel successivo rinnovo dello stesso ad apportare le\nnecessarie modifiche volte a uniformare i criteri per la determinazione del\npremio previsto per tutte le categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che anche l’attuale istituto previsto dall’art. 49\nrientra per tutte le categorie nei criteri previsti dagli Accordi nazionali e\nregionali per la detassazione quale parte costitutiva delle voci rientranti\nnella cosiddetta “retribuzione di produttività”, è intenzione comune\ndelle Parti procedere ad un sistema di incentivazione finalizzato a premiare la\nproduttività dei dipendenti sulla base di una valutazione più articolata,\nbasata su indicatori concordati e condivisi di natura diversa e tali da\nmisurare risultati e performance legati anche ad obiettivi di risultato\ninerenti alla natura e alla specificità delle competenze e dei risultati\nattesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 15 aprile 2015 presso la sede nazionale delle Misericordie\nd’Italia si sono incontrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Misericordie d’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alberto Corsinovi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arnaldo Maione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Andrea Panelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FP-CGIL Rossana Dettori, Denise Amerini, Barbara Celati,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Francesca De Rugeriis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-FP Giovanni Faverin, Daniela Volpato, Marco Bucci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-FPL Giovanni Torluccio, Bartolomeo Perna, Fabrizio Grassi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il giorno 29 dicembre 2014 è stato stipulato il CCNL “Misericordie\nd’Italia” riferito, al periodo 2010\u002F2012, per la parte economica, nonché\nla rivisitazione normativa del testo contrattuale 2002-2005, sottoscritto a\nFirenze il 02\u002F8\u002F2004, e precisamente negli artt. 1, 5, 7, 22, 23, 24, 26, 41,\n42, 43 e nelle allegate tabelle della parte economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il testo consta di 65 articoli e di tabelle economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si sottoscrive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze, 15 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":47,"cbasignsingle":49,"cbamemtrad":53,"JOBTYPE_descriptions":57,"apprenticeships":61,"trainingprogrammes":65,"contracttrial":69,"contracttrialperiod":73,"contractseverancepay":76,"sicknesspay":80,"sicknessmaxdays":84,"disabilitypay":88,"longtermillness":92,"protectiveclothing":96,"hivpolicy":100,"healthandsafetypolicy":104,"healthandsafetyprovisions":108,"equalitymonitoring":112,"support_disabilities":116,"sexualhar":120,"violence":124,"paidmaternityleavepay":128,"PAIDLEAV_trigger":132,"bankholidays1":136,"SCHEDULE_trigger":140,"TRADEUNLEAV_trigger":144,"ADMINISTRATIVE_trigger":148,"FLEXWORK_trigger":152,"hourspweek_select":156,"dayspweek_select":160,"MAXHOURS_trigger":163,"PAYSCALES_table_selection_txt":167,"ONCERISE_trigger":171,"ONCERISE2_trigger":175,"NOCTPREM_trigger":179,"CONSIGN_trigger":183,"standbyallowanceamount1":187,"OVERTIME_trigger":191,"HARDSHIP_trigger":195,"SUNDAY_trigger":199,"mealvouchers":203,"MEALALL_trigger":207,"legalassistance_trigger":209,"deathrelatives":213,"SENIOR_trigger":217},{"bindId":45,"name":46,"text":46},"cbadate_start","triennio economico-normativo 2010-2012",{"bindId":48,"name":46,"text":46},"cbadate_end",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbasignsingle","-Misericordie d'Italia, rappresentata da","-Misericordie d'Italia, rappresentata dai sigg. Roberto Trucchi, Alberto\nCorsinovi, Andrea Panelli e Arnaldo Maione;",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbamemtrad","-CGIL\u002FFP nazionale, rappresentata da Ros","-CGIL\u002FFP nazionale, rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia Taranto,\nDenise Amerini, Barbara Celati e Francesca De Rugeriis;\n\n-CISL\u002FFP nazionale, rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato e\nMarco Bucci;\n\n-UIL\u002FFPL nazionale, rappresentata da Giovanni Torluccio e Bartolomeo Perna,\nassistiti da Fabrizio Grassi",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"JOBTYPE_descriptions","Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nArt. 39 - Il sistema di classificazione del personale.\n\n\n\nIl sistema di classificazione è articolato in 6 categorie denominate A),\nB), C), D), E) ed F) e da 6 posizioni economiche per ciascuna categoria.\n\nCategorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle\ndeclaratorie riportate nell’art. 40.\n\nSalvo quanto disposto al punto 2) dell’art. 40 il personale, al momento\ndella assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della\ncategoria di inquadramento.\n\nAi soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con\nriferimento a quanto previsto dall’art. 2095 c.c., è suddiviso in:\n\n\n\n-Impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da D) ad\nF);\n\n- Operai: il restante personale.\n\n\n\nPer gli apprendisti si rinvia all’art. 23 del presente CCNL.\n\n\n\nArt. 40 - Declaratoria delle posizioni economiche.\n\n\n\nIl personale della Organizzazione è inquadrato secondo il seguente sistema\ndi classificazione.\n\n\n\nCategoria A).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\n\n\n\n-capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici,\nautonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite,\nriferite al corretto svolgimento della propria attività.\n\nCaratterizzazione dell'attività:\n\n\n\n-conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza\ndiretta sulla mansione;\n\n-contenuti di tipo ausiliario rispetta ai più ampi processi\nproduttivi\u002Famministrativi;\n\n- problematiche lavorative di tipo semplice;\n\n- relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su\ninterazione tra pochi soggetti.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n- al trasporto di cose, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\ncompilazione e consegna-ritiro della documentazione amministrativa;\n\n- attività di pulizie;\n\n-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti\nanche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti e\narnesi di lavoro.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n- Addetto pulizie - Operaio comune - Addetto servizi ausiliari;\n\n-Commesso - Fattorino - Addetto al guardaroba - Addetto alla lavanderia;\n\n- Fattorino – Telefonista;\n\n- Addetto bar senza titolo.\n\n\n\nCategoria B).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\n\n\n\n- conoscenze minime teoriche e\u002Fo tecniche relative allo svolgimento di\ncompiti assegnati;\n\n-capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie\nqualificazioni;\n\n-autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di\nmassima.\n\n\n\nCaratterizzazione dell'attività:\n\n\n\n- conoscenze operative qualificate e un minimo grado di esperienza\ndiscreto;\n\n-contenuto di tipo operativo per il raggiungimento di risultati parziali\nrispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;\n\n- sufficiente complessità di problemi da affrontare;\n\n-relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale, oltre a relazioni\ndi natura diretta con l'utenza.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-al trasporto e accompagnamento\u002Fassistenza di persone, alla movimentazione\ndi merci, ivi compresa la compilazione e consegna-ritiro della documentazione\namministrativa;\n\n-alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali\ninterventi di natura complessa;\n\n-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico- manuali,\ncomportanti anche gravosità o disagio, ovvero uso e manutenzione ordinarla di\nstrumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n- Operaio qualificato - Ausiliario servizi funebri - Addetto servizi\ncimiteriali - Centralinista con mansioni di segreteria;\n\n- Ausiliario trasporti socio-sanitari - Ausiliario socio-sanitario\nspecializzato - Aiuto cuoco;\n\n- Autista - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato -\nAddetto ai servizi ausiliari veterinari;\n\n- Addetto bar con titolo - Bagnino senza titolo.\n\n\n\nCategoria C).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\n\n\n\n- conoscenze di base teoriche e\u002Fo tecniche relative allo svolgimento di\ncompiti assegnati;\n\n-capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie\nqualificazioni a specializzazioni professionali;\n\n-autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.\n\n\n\nCaratterizzazione dell’attività:\n\n\n\n- buone conoscenze specialistiche e un grado di esperienza discreto;\n\n-contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali\nrispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;\n\n- discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle\nsoluzioni possibili;\n\n-relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti,\nrelazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale;\nrelazioni di natura diretta con l'utenza.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n- al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\nconsegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell’ambito di\nrapporti istituzionali;\n\n-alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando\neventuali interventi di natura complessa;\n\n- ad attività esecutive e\u002Fo di carattere tecnico-manuali, ovvero uso e\nmanutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro e macchinari semplici e\ncomplessi, ivi compreso l'utilizzo di elaboratori elettronici.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n-Operaio specializzato - Autista accompagnatore - Autista soccorritore -\nImpiegato d'ordine;\n\n-Infermiere generico - Cuoco - Operatore tecnico di centrale operativa -\nOperatore spedalizzato di centrale operativa - O.T.A. - O.S.S.;\n\n-Autista con mansioni di operatore per servizi funebri - Operatore servizi\nfunebri - Custode cimitero - Necroforo - Operatore domiciliare servizi tutelari\n(o comunque denominato) formato - Bagnino con titolo.\n\n\n\nCategoria D).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\n\n\n\n-conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per\nl’espletamento delle attribuzioni, autonomia o responsabilità secondo\nmetodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del\nprofilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore\ncontenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati\nconseguiti.\n\n\n\nCaratterizzazione dell'attività:\n\n\n\n-approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza\npluriennale, con necessità di aggiornamento;\n\n- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a\nspecifici processi produttivi\u002Famministrativi;\n\n- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni\npredefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;\n\n- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e anche con\nposizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,\nrelazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con\ngli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente\nalla unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti;\n\n-alla attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile,\ncurando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge e avvalendosi\ndelle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,\nl’elaborazione e l'analisi dei dati.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n-Geometra - Economo - Infermiere professionale - Terapista\nriabilitazione;\n\n-Impiegato di concetto - Assistente sociale - Educatore professionale;\n\n- Tecnico sanitario.\n\n\n\nCategoria E).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\nrichiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo gestionali in\nrelazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e\nresponsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali\ncaratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture\noperative previste, dal modello organizzativo aziendale con funzioni di\ndirezione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento\ndi attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.\n\n\n\nCaratterizzazione dell'attività:\n\n\n\n-elevate conoscenze plurispecialistiche e un grado di esperienza\npluriennale, con frequente necessità di aggiornamento contenuti di tipo\ntecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad\nimportanti e diversi processi produttivi \u002Famministrativi;\n\n- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici\nnon immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni\npossibili;\n\n-relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite\nanche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni\nesterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza\nistituzionale;\n\n- relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa, e\nnegoziale.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in\nfunzione della programmazione economico-finanziaria e dalla predisposizione\ndegli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;\n\n- ad espletare compiti di alto contenuto specialistico-professionale in\nattività di ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di\nprogetti inerenti alla realizzazione e\u002Fo manutenzione di edifici, impianti,\nsistemi di prevenzione etc.;\n\n- ad espletare attività di progettazione e di gestione del sistema\ninformativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di\nassistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni\ninformatiche;\n\n- ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti\ne documenti riferiti alla attività amministrativa dell'ente, comportanti un\nsignificativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e\nricerca con riferimento al settore di competenza.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n- Coordinatore unità operativa - Medico\n\n- Pedagogista - Psicologo\n\n- Sociologo - Responsabile amministrativo\n\n\n\nCategoria F).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizione apicale di struttura\ncaratterizzati da completa autonomia organizzativa e tecnica, con\nresponsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa. Tali soggetti svolgono funzioni:\n\n\n\n- di direzione e coordinamento;\n\n- di gestione e controllo di risorse umane;\n\n- di iniziativa propria di programmazione e proposte di progetti di respiro\naziendale.\n\n\n\nCaratterizzazione dell'attività:\n\n\n\n- elevate conoscenze plurispecialistiche;\n\n-contenuto di tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi a\nprocessi produttivi\u002Famministrativi globali della azienda o della unità\nstrutturata chiamata a dirigere;\n\n- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici\nnon immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni\npossibili;\n\n- relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e\ncomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di\nappartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche\nin rappresentanza istituzionale;\n\n-rappresentanza apicale presso gli Organi politici della intera struttura\ntecnica diretta.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-ad organizzare le strutture da lui dipendenti, a nominarne i responsabili\nin accordo con la massima espressione politica, a destinarne risorse umane e\nfinanziarie;\n\n-ad espletare compiti di direzione di figure ad alto contenuto\nspecialistico-professionale;\n\n-ad espletare attività di progettazione e di organizzazione di ogni sistema\ninformativo dell'ente;\n\n-ad espletare attività di assistenza tecnica, di predisposizione e\nredazione di atti e documenti riferiti alla attività\npolitico-amministrativa.\n\n\n\nQualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):\n\n\n\n- Direttore amministrativo\n\n- Direttore sanitario\n\n- Direttore tecnico\n\n\n\nAl momento della assunzione i lavoratori, di cui alle qualifiche e\u002Fo\nmansioni indicate al presente comma, sono inquadrati alla posizione economica\ndi seguito indicata:\n\n\n\n- Operatori socio-sanitari (OSS): posizione C2)\n\n-Infermiere professionale di cui al decreto n. 502, terapista\nriabilitazione, assistente scolale, tecnico sanitario ed educatore\nprofessionale: posizione D2).\n\n\n\nPer quanto attiene alla cat. F), si conferma l’indennità di direzione e\u002Fo\ncoordinamento di cui al CCNL 2002-2005 secondo la seguente tabella.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      vecchio\n\n        inquadramento\n\n        \n        \n      \n      nuovo\n\n        inquadramento\n      \n      IDC\n\n        all’1.1.04\n      \n    \n    \n      F1\n      \n      F4\n      \n      1.066\n      \n    \n    \n      F2\n      \n      F4\n      \n      3.568\n      \n    \n    \n      F3\n      \n      F5\n      \n      3.453\n      \n    \n    \n      F4\n      \n      F5\n      \n      5.937",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"apprenticeships","Art. 23 - Apprendistato. Le Parti, con l","Art. 23 - Apprendistato.\n\n\n\nLe Parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto\ndall’art. 4 del D.lgs. 167\u002F2011.\n\n\n\nFinalità dell'istituto.\n\n\n\n“In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e la modalità di erogazione della formazione per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.”\n\n\n\nAmmissibilità.\n\n\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A), B), C), D) ed E) di cui all'art. 41 del\nCCNL.\n\nSono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nderivanti dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie individuate\nin base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\n\nSu richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\n\n\n\nAssunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\n\n\n\nRequisiti del contratto.\n\n\n\nAi fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisito al\ntermine del periodo di apprendistato.\n\nAl contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni\ncaso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore\nentro e non oltre i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto.\n\n\n\nProporzione numerica.\n\n\n\nPer i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati \u002Fspecializzati in forza.\nPer i datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori, il numero di\napprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di 3, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a 3.\n\n\n\nLimiti di età.\n\n\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del\nD.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno\ndi età.\n\n\n\nPercentuale di conferma.\n\n\n\nL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 70% degli apprendisti dipendenti\ndallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono\nesclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per\ndimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la\npredetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista\nrispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale\nmancata conferma degli apprendisti pregressi.\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\n\nIl contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% dell'orario di lavoro\ncontrattuale, a condizione che la minore durata della prestazione sia\nsufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto\ne il soddisfacimento delle esigenze formative.\n\n\n\nPeriodo di prova.\n\n\n\nPuò essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento.\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\n\n\n\nRiconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\n\n\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\n\nLe Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,\nall’atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\n\n\n\nObblighi del datore di lavoro.\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare\nlavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\nc)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\n\nd)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\n\ne)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\n\n\n\nLe aziende daranno comunicazione par iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\n\n\n\nDoveri dell'apprendista.\n\n\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb) prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\n\n\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\n\n\n\nTrattamento normativo.\n\n\n\nL'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\n\nL'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a\ntempo indeterminato.\n\nResta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\n\nSono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\n30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. n.\n151\u002F2001.\n\nL'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n\n\nTrattamento economico.\n\n\n\nDurante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'art. 42 del\nCCNL.\n\nIl trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni.\n\n\n\nPer contratti di durata fino a 18 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nPer contratti di durata fino a 24 mesi:\n\n\n\n- dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n- dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nPer contratti di durata fino a 36 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\nIn caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\n\n\n\nDurata dell'apprendistato.\n\n\n\nLa durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\n\n\n\n- cat. A): 18 mesi\n\n- cat. B): 24 mesi\n\n- catt. C), D) ed E): 36 mesi\n\n\n\nEstinzione del rapporto di apprendistato.\n\n\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\n\n\n-al compimento del periodo massimo indicato nel contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'art. 2118 c.c., o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva\npari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso cd.\n““lavorato” continua a trovare applicazione la disciplina del contratto\ndi apprendistato;\n\n-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\nSe nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\nPrincipi generali in materia di formazione\n\ndell'apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l’affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\n\n\n\nTutor aziendale.\n\n\n\nAll'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\nQualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente abilitato a\nsvolgere la mansione di “autista soccorritore”, questo si intende già in\npossesso delle necessarie competenze professionali.\n\nNelle Organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto\ndirettamente da un soggetto aderente alla Organizzazione stessa in possesso\ndelle necessarie competenze professionali.\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini della attestazione dell’avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\n\n\n\nDurata e contenuti della formazione.\n\n\n\nL’apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo per\nl'apprendista suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione\nprofessionalizzante o di mestiere per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.\n\nLa formazione di base o trasversale verrà svolta presso strutture di\nformazione accreditate avvalendosi, ove possibile, della offerta formativa\npubblica.\n\nTale formazione deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze:\n\n\n\n- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro\n\n- organizzazione qualità aziendale\n\n- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo\n\n- diritti e doveri del lavoratore e delle associazioni\n\n- legislazione del lavoro e contrattazione collettiva\n\n\n\nCosì come previsto dalle linee-guida della Conferenza delle Regioni e delle\nProvincie Autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell'offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell’assunzione:\n\n\n\n-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di 1° grado;\n\n-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\n2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\n\n-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\n\n\n\nTali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\n\nI contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche sono definiti in base alla tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\n\nTale formazione sarà erogata all’interno della Associazione e potrà\nessere svolta anche ‘on the job’, in affiancamento e con esercitazioni e\ndovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle\ndisposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al\npiano formativo individuale.\n\nLa durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        periodo\n\n        apprendistato\n\n        \n        \n      \n      ore totali\n\n        di formazione\n\n        nel periodo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      18 mesi\n      \n      100\n      \n    \n    \n      B\n      \n      24 mesi\n      \n      120\n      \n    \n    \n      C\n      \n      36 mesi\n      \n      180\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLe ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\n\nL'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore\netc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel suo libretto formativo.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"trainingprogrammes","Art. 30 - Qualificazione, riqualificazio","Art. 30 - Qualificazione, riqualificazione,\n\naggiornamento professionale.\n\n\n\nLe Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione\ndelle prestazioni.\n\nA tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale\nin servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un\nmassimo di 150 ore annue; ove l'Organizzazione, per sua necessità, invii il\nproprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno\nintegralmente retribuiti.\n\nIn sede di confronto a livello di Organizzazione verranno individuate le\npriorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e\naggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.\n\nVerranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per la identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall’interno delle singole qualifiche.\n\nIn tale ambito le Parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.\n\nI lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla Direzione della Organizzazione il certificato di iscrizione al\ncorso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di\nregolare frequenza.\n\nLe parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\n\nLe Parti si incontreranno per la stesura di una specifica regolamentazione\nper la disciplina riguardante la formazione ECM.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"contracttrial","Art. 14 - Periodo di prova. L'assunzione","Art. 14 - Periodo di prova.\n\n\n\nL'assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non\nsuperiore a 3 mesi per l'inquadramento fino alla categoria B) e a 6 mesi per\ngli inquadramenti superiori.\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\n\nIn tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie, della 13a mensilità e il TFR maturato.\n\nDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore\ninteressato.\n\nOve il periodo di prova venga interrotto par causa di malattia il lavoratore\nsarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di\nriprendere il servizio entro 90 giorni; in caso contrario, il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\n\nTrascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a\ntempo indeterminato.",{"bindId":74,"name":71,"text":75},"contracttrialperiod","Art. 14 - Periodo di prova.\n\n\n\nL'assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non\nsuperiore a 3 mesi per l'inquadramento fino alla categoria B) e a 6 mesi per\ngli inquadramenti superiori.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"contractseverancepay","Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegata deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\n\nPer il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti CCNL, il\ndiritto alla indennità di anzianità nella misura di 1 mensilità di\nretribuzione per ogni anno intero di servizio prestato verrà raggiunto con la\nseguente gradualità:\n\n\n\n-15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\n\n- 20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 novembre 1973;\n\n- 25\u002F30 della retribuzione mensile par ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\n\n- 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973.\n\n\n\nPer il personale impiegatizio l’indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio a 1 mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\n\nLe frazioni di anno, anche nel corso del 1° anno di servizio, si computano\nper 12simi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese\nintero.\n\nPer tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge n. 297 del 29 maggio 1982.\n\nLe voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:\n\n\n\n- retribuzione come da inquadramento\n\n- retribuzione individuale di anzianità\n\n- indennità per mansioni superiori\n\n- superminimi\n\n- assegni ‘ad personam’\n\n- premio di incentivazione\n\n- tredicesima mensilità\n\n- indennità sostitutiva del preavviso\n\n- eventuali altre indennità ricorrenti",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"sicknesspay","Titolo VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUR","Titolo VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO\n\n\n\nArt. 36 - Trattamento economico di malattia e infortunio.\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore\ndeve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di\nservizio, la Direzione amministrativa secondo le rispettive competenze e\ntrasmettere l'attestazione di malattia entro 2 giorni dalla data del\nrilascio.\n\nL'infortunio sul lavoro (compreso quello ‘in itinere'), anche se consente\nla continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato\nimmediatamente al proprio superiore diretto perché passano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nIl datore di favore è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le\nindennità previste dalla legge a partire dal 1° giorno di malattia; inoltre,\nse la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio\ndall’INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni\neconomiche assicurative sino a raggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di 3 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando\naltresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di\naccertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili. Il pagamento della integrazione va\ncorrisposto in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal\nrapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio: si conviene però, che in via\neccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento\nmorboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al\nmomento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi, da\n18 a 20 mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla\nscadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di\naspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal\n20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"sicknessmaxdays","Il datore di favore è tenuto ad anticipa","Il datore di favore è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le\nindennità previste dalla legge a partire dal 1° giorno di malattia; inoltre,\nse la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio\ndall’INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni\neconomiche assicurative sino a raggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di 3 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando\naltresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di\naccertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili. Il pagamento della integrazione va\ncorrisposto in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal\nrapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio: si conviene però, che in via\neccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento\nmorboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al\nmomento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi, da\n18 a 20 mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla\nscadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di\naspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal\n20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"disabilitypay","b) ferma restando l'obbligatorietà di as","b) ferma restando l'obbligatorietà di assicurare i dipendenti contro gli\ninfortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, il 100% della\nretribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore\ndi lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio\ncon quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di\nrimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non\ndeve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al\nnetto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non\nvariabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\nQualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a\nvisita specialistica o ambulatoriale, ha comunque l'obbligo di avvertire\nl'organizzazione entro le ore 9 dello stesso giorno. In caso di licenziamento\ndel lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il\nperiodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo\ndi preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.\nNel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell'Organizzazione di recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle\ncorrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito. Per i lavoratori\naffetti da Tbc si richiamano espressamente le disposizioni legislative che\nregolano la materia.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"longtermillness","Art. 37 - Assenza prolungata di malattia","Art. 37 - Assenza prolungata di malattia.\n\n\n\nSuperati i periodi di conservazione del posto previsti al precedente\narticolo e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo\nlavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo\nprofessionale, l'organizzazione, compatibilmente con la struttura organizzativa\ne con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a\nquelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica oppure, ove\nciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni\nproprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore.\n\nDal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica\nretributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento in\ngodimento.\n\nOve non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il\ndipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, l’Organizzazione può procedere alla risoluzione del\nrapporto.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"protectiveclothing","Art. 52 - Abiti di servizio. Al personal","Art. 52 - Abiti di servizio.\n\n\n\nAl personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e\nspesa dell'Organizzazione.\n\nAi dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"hivpolicy","Art. 13 - Visite mediche. Prima della as","Art. 13 - Visite mediche.\n\n\n\nPrima della assunzione in servizio l'Associazione, a proprio carico, potrà\naccertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica\nda parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici.\n\nSuccessivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali\nulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di\nlavoro.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"healthandsafetypolicy","Art. 38 - Tutela della salute e ambiente","Art. 38 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.\n\n\n\nIn attuazione dei contenuti del D.lgs. n. 81\u002F2008 è istituita a livello di\nsingola Organizzazione la figura di rappresentante per la sicurezza (RLS) per\nquanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il\nlavoro.\n\nPer l'espletamento delle funzioni del RLS è riconosciuto uno specifico\nmonte ore annuo retribuito di 1 ora per addetto e comunque non oltre le 12 ore\nannue.\n\nLe Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei lavoratori sono essenziali per\ngarantire la qualità dalla vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\n\nConsiderata la rilevanza, anche economica delle conseguenze del\n“mobbing”, nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia,\nle Parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e\npertanto costituiscono una Commissione nazionale paritetica sul mobbing.\n\nLa Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati dalla\nConfederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e 3 rappresentanti\nindicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a\nrotazione.\n\nLa Commissione perseguirà le finalità volte a:\n\n\n\n- prevenire il fenomeno\n\n- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici\n\n\n\nI costi e le spese sostenute per l'espletamento della attività della\nCommissione saranno a totale carico: della Confederazione nazionale delle\nMisericordie d’Italia per l'attività di carattere generale; delle singole\nMisericordie di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui\nsoluzione la Commissione sta stata investita.\n\nLe Parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro 2 mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.\n\nPer quanto riguarda la verifica in materia di accertamento di assenza di\ntossicodipendenza si fa riferimento all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del\n30\u002F10\u002F2007.\n\nPer quanto attiene al divieto di assunzione e somministrazione di bevande\nalcoliche e superalcoliche si fa riferimento alla intesa Conferenza\nStato-Regioni del 16\u002F03\u002F2006 (Attività lavorative ad alto rischio\ninfortunio).\n\nNei suddetti atti vengono nomiate le procedure obbligatorie inerenti, nel\ncorso della sorveglianza sanitaria, all’accertamento sia collettivo che\nindividuale, teso a verificare l’assenza di condizioni di alcol-dipendenza e\nassunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"healthandsafetyprovisions","Art. 17 - Passaggio ad altra funzione pe","Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.\n\n\n\nFatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le\ncompetenti Autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo\nin via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti al proprio\ninquadramento, l'Organizzazione - dietro richiesta del dipendente e nel\nrispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo\nrecupero in funzioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto.\nOve esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una\nmodifica dell'inquadramento. In relazione alle coperture dei posti vacanti e -\ncomunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, fermo\nrestando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme\npreviste dal nuovo inquadramento.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"equalitymonitoring","Art. 9 - Pari opportunità. Ai fini di un","Art. 9 - Pari opportunità.\n\n\n\nAi fini di una piena e puntuale applicazione della legge n. 125\u002F1991 è\ncostituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e\ndonna composto da 1 componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente\nrappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza della\nOrganizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente;\npossono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e\ndonna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche\nrilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le\nParti.\n\nL'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro\nfunzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività;\nle finalità del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle\ndefinite nella legge di riferimento che gli stessi opereranno sulla base delle\nindicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le pari opportunità tra\nuomo e donna da istituire entro 6 mesi dalla data della stipula del presente\nCCNL.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"support_disabilities","-le linee di indirizzo per la garanzia e","-le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente\ndi lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui\nluoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare\nl'attività dei dipendenti disabili;",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"sexualhar","Secondo la gravità della mancanza e nel ","Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della\nproporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:\n\n\n\na)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi del precedente art. 33 o abbandoni anche\ntemporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;\n\nb)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\n\nc)commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento\ndei compiti assegnati;\n\nd)non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni\ncomunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore\ngerarchico diretto;\n\ne)ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla\nOrganizzazione;\n\nf)compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;\nesegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle\ndisposizioni impartite;\n\ng)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i\nvolontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che\nsiano lesivi delle persone;\n\nh)violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e\nla fisionomia propria dell’Organizzazione;\n\ni)compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno della\nOrganizzazione, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e\nall’immagine dell’Organizzazione;\n\nj)ometta di comunicare alla Amministrazione ogni mutamento, anche di\ncarattere temporaneo, di cui all'art. 12 del presente Accordo;\n\nk)ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere\nsessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro\npersonale.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"violence","Considerata la rilevanza, anche economic","Considerata la rilevanza, anche economica delle conseguenze del\n“mobbing”, nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia,\nle Parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e\npertanto costituiscono una Commissione nazionale paritetica sul mobbing.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"paidmaternityleavepay","-alle lavoratrici in astensione obbligat","-alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai\nsensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, compete il 100%\ndell'intera retribuzione;",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"PAIDLEAV_trigger","Art. 28 - Ferie. I lavoratori hanno diri","Art. 28 - Ferie.\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 180 ore per anno\nsolare.\n\nIn occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\nlavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 43.\n\nAl lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio spetta per\nogni mese di servizio prestato 1\u002F12 del periodo feriale allo stesso spettante\ndi cui al comma 1) del presente articolo.\n\nIn sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 24 ore retribuite da fruirsi entro l’anno solare.\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ninterrompe il decorso delle ferie.\n\nL’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Organizzazione\nsecondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo\npossibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al 50% del monte ore\nferie, sentito l'interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"bankholidays1","Art. 27 - Festività. Tutti i lavoratori ","Art. 27 - Festività.\n\n\n\nTutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\n\n\n\n- Capodanno (1° gennaio)\n\n- Epifania (6 gennaio)\n\n- anniversario della Liberazione (25 aprile)\n\n- lunedì di Pasqua\n\n- festa del Lavoro (1° maggio)\n\n- festa della Repubblica (2 giugno)\n\n- Assunzione della Madonna (15 agosto)\n\n- Ognissanti (1° novembre)\n\n- Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n- Natale (25 dicembre)\n\n- S. Stefano (26 dicembre)\n\n- S. Patrono\n\n\n\nIn occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la\nnormale retribuzione di cui al successivo art. 42.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"SCHEDULE_trigger","Art. 26 - Riposo settimanale. Tutti i la","Art. 26 - Riposo settimanale.\n\n\n\nTutti i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo settimanale, in un\ngiorno che normalmente coincide con la domenica.\n\nNel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa\nverrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo art.\n47.\n\nIl riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori a turni è\nconsiderata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal\nturno.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 60 - Permessi per cariche sindacali","Art. 60 - Permessi per cariche sindacali.\n\n\n\nI lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e\nperiferici dei sindacati stipulanti il presente Accordo, nella misura di 1 per\nOrganizzazione e per ogni sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o\ncongedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi\nsuddetti, nelle misure massime appresso indicate:\n\n\n\n- 12 ore annue nelle Organizzazioni con un numero di dipendenti non\ninferiore a 6 ma non superiore a 15;\n\n- 24 ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 dipendenti.\n\n\n\nI dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni\nall'anno.\n\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndebbono dare comunicazione scritta alla Organizzazione di norma 3 giorni prima\ntramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"ADMINISTRATIVE_trigger","Al lavoratore che abbia superato il peri","Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi\nstraordinari retribuiti nei seguenti casi:\n\n\n\n- per matrimonio, giorni 15 consecutivi di calendario a partire dal giorno\nsuccessivo al giorno del matrimonio;\n\n- per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento\nprofessionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove\nstesse;\n\n- in caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di\nfamiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un\npermesso limitatamente a 5 giorni consecutivi, escluso il giorno dell’evento\nse il lavoratore ha prestato servizio;\n\n- il lavoratore donatore di sangue e\u002Fo di sangue midollare ha diritto ai\npermessi secondo la normativa vigente;\n\n-il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha\ndiritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla\nnormativa vigente;\n\n- per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo\nla normativa vigente;",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"FLEXWORK_trigger","Art. 46 - Banca delle ore. È istituita l","Art. 46 - Banca delle ore.\n\n\n\nÈ istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di\nlavoro straordinario di cui all'art. 62.\n\nL'accantonamento, per le ore dalla 50sima alla 150sima, avverrà su formale\nrichiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è\nsvolta la prestazione di lavoro straordinario.\n\nL'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in\nmaniera automatica.\n\nLe ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per\nl'anno di maturazione e per quello successivo.\n\nLe ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore\ncome permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone\nrichiesta con almeno 15 giorni di preavviso.\n\nLe richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze della\nOrganizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state\npresentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in\nservizio o anche da un solo dipendente nelle Organizzazioni che occupano meno\ndi 10 dipendenti.\n\nIn caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio\ncronologico della presentazione delle domande.\n\nLa lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua\nrichiesta per un periodo diverso.\n\nLe ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno\npagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui\nvengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i\ntermini e il preavviso indicati.\n\nLe parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, 12 mesi dopo\nla stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"hourspweek_select","Art. 25 - Orario di lavoro. Per tutti i ","Art. 25 - Orario di lavoro.\n\n\n\nPer tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato\nin 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove la programmazione\noperativa della Organizzazione lo consente, anche su 5 giorni.\n\nL’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla\nOrganizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze\nsindacali.",{"bindId":161,"name":158,"text":162},"dayspweek_select","Art. 25 - Orario di lavoro.\n\n\n\nPer tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato\nin 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove la programmazione\noperativa della Organizzazione lo consente, anche su 5 giorni.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"MAXHOURS_trigger","Potranno essere definiti, con le modalit","Potranno essere definiti, con le modalità di cui al comma precedente, i\ncriteri per l'adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali per\nattività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10 ore\nsull'orario settimanale, per un massimo di 120 ore nell'arco di 4 mesi.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"PAYSCALES_table_selection_txt","Con decorrenza 1° gennaio 2014 le retrib","Con decorrenza 1° gennaio 2014 le retribuzioni lorde mensili sono\ndeterminate nei seguenti importi:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.179,16\n      \n      1.214,53\n      \n      1.249,90\n      \n      1.308,86\n      \n      1.367,83\n      \n      1.426,78\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.249,90\n      \n      1.308,86\n      \n      1.367,83\n      \n      1.426,78\n      \n      1.485,75\n      \n      1.568,28\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.367,83\n      \n      1.426,78\n      \n      1.485,75\n      \n      1.568,28\n      \n      1.662,60\n      \n      1.768,73\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.568,28\n      \n      1.662,60\n      \n      1.773,43\n      \n      1.874,86\n      \n      1.980,98\n      \n      2.146,07\n      \n    \n    \n      E\n      \n      1.662,60\n      \n      1.768,73\n      \n      1.874,86\n      \n      1.980,98\n      \n      2.146,07\n      \n      2.275,77\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1.874,86\n      \n      1.980,98\n      \n      2.146,07\n      \n      2.464,44\n      \n      2.735,64\n      \n      3.301,63",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"ONCERISE_trigger","Art. 51 - Tredicesima mensilità. A tutto","Art. 51 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nA tutto il personale in servizio spetta una 13a mensilità da corrispondersi\nnon oltre il 20 dicembre di ogni anno composta di uno stipendio base annuo come\nda trattamento economico diviso 12.\n\nLa 13a mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio e salario.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell’ammontare della 13a\nmensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"ONCERISE2_trigger","Art. 48 - Premio di incentivazione e di ","Art. 48 - Premio di incentivazione e di produzione.\n\n\n\nA tutto il personale, compreso nelle categorie da A) a C), compete un premio\ndi € 540,00 annui lordi, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla\nretribuzione del mese di aprile di ogni anno.\n\nTale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1°\ngennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione, il personale effettua\nalmeno 258 giorni di presenza.\n\nPer ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al comma 1) è ridotto\nin ragione di € 15,50 lordi giornalieri; parimenti per ogni giorno di\npresenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà\ncorrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari ad € 15,50 lordi per\ngiorno.\n\nAi fini del computo delle presenze, non incidono nella decurtazione del\nsuddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti, permessi\nsindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità,\nricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto e\nassistito dall'INAIL.\n\nAi fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività,\nancorché non usufruite nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre, debbono essere\nconsiderate come godute.\n\nAi fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa\nriferimento a 6 giornate lavorative; in caso di orario distribuito su 5 giorni\nsi deve riparametrare il conteggio.\n\nA tutto il personale compreso nelle catt. D) ed E) compete un premio annuo a\npartire da € 800,00 lordi annui. Detto premio è strettamente correlato agli\naffettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei\nservizi, su verifica di progetti, stabiliti all'inizio esercizio dalla\nDirezione della struttura e concordati in contrattazione decentrata.\n\nIl premio viene erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.\n\nA tutto il personale della cat. F) compete un premio di risultato\nd'esercizio, a partire da € 1.850,00 lordi annui. Detto premio è\nstrettamente correlato ai risultati d’esercizio e all'effettivo miglioramento\ndella organizzazione del servizio verso l'utenza in genere (soci - volontari\n– assistiti etc.). La valutazione viene fatta su parametri oggettivi e\ndeliberata dal Consiglio di amministrazione.\n\nPer gli assunti successivamente alla data della presente stipula il premio\nsarà maturato al 50% al 24° mese di anzianità e al 100% al 36° mese.\n\nIl premio viene erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"NOCTPREM_trigger","Art. 47 - Indennità per lavoro ordinario","Art. 47 - Indennità per lavoro ordinario a turni.\n\n\n\nOve di fatto venga applicato un orario a turni e questo venga realizzato con\ni parametri di cui ai punti successivi, spettano al lavoratore le seguenti\nindennità lorde:\n\n\n\na) Indennità per servizio notturno e festivo.\n\n\n\nAl personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore\nnotturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 16,00\nlordi per ogni turno prestato tra le ore 22 e le 6; eventuali frazioni di turno\nverranno rapportate alla effettiva prestazione.\n\nPer ogni turno prestato in giorno festivo compete una indennità di €\n16,00 lordi; eventuali frazioni di turno verranno rapportate alla effettiva\nprestazione.\n\nNell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più\ndi una indennità festiva per ogni singolo dipendente.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"CONSIGN_trigger","Art. 44 - Reperibilità. La valutazione i","Art. 44 - Reperibilità.\n\n\n\nLa valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione della\npronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le\nrappresentanze sindacali.\n\nÈ caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e\ndall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo\npossibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.\n\nIn caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio e a richiesta dell’interessato, mentre nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle\nfestività infrasettimanali di cui all'art. 27 del presente Accordo, spetta un\nriposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\n\nIl servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto a un compenso di € 22,00 per ogni 12 ore.\n\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\nL’articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere\ndurata inferiore alle 4 ore.\n\nDi norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8\ngiorni di disponibilità nel mese.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"standbyallowanceamount1","Il servizio di pronta disponibilità di n","Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto a un compenso di € 22,00 per ogni 12 ore.\n\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"OVERTIME_trigger","Tabella 2) - Maggiorazioni per straordin","Tabella 2) - Maggiorazioni per straordinario (immagine).\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      maggiorazioni per straordinario\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      complementare\n      \n      15%\n      \n    \n    \n      straordinario\n      \n      20%\n      \n    \n    \n      straordinario festivo\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      straordinario notturno\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      straordinario notturno festivo\n      \n      50%",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"HARDSHIP_trigger","d) Indennità di rischio da radiazioni. A","d) Indennità di rischio da radiazioni.\n\n\n\nAl personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “a”,\nda parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230,\nviene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad € 1.300,00\nlordi annui, frazionabili in rapporto all'effettivo servizio svolto. Ai\nsuddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di\ncalendario. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti\nnella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga\nun orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di\nradiologia.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"SUNDAY_trigger","Per ogni turno prestato in giorno festiv","Per ogni turno prestato in giorno festivo compete una indennità di €\n16,00 lordi; eventuali frazioni di turno verranno rapportate alla effettiva\nprestazione.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"mealvouchers","Art. 54 - Alloggio e mensa. L'uso di all","Art. 54 - Alloggio e mensa.\n\n\n\nL'uso di alloggi di servizio, la fornitura del servizio mensa o buoni pasto\nsono demandati alla contrattazione decentrata fra le Parti.",{"bindId":208,"name":205,"text":206},"MEALALL_trigger",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"legalassistance_trigger","Art. 19 - Patrocinio legale del dipenden","Art. 19 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi\n\nall'espletamento dei compiti d'ufficio.\n\n\n\nL'Organizzazione, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove avvenga\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndel dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi all'adempimento dei\ncompiti d’ufficio e allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del\ndipendente che comporti l'adozione di provvedimenti disciplinari o risoluzione\ndel rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto\nd'interessi, ogni onere: di difesa fino alla apertura del procedimento e per\ntutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.\n\nL'Organizzazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per\ndolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"deathrelatives","- in caso di decesso del coniuge o convi","- in caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di\nfamiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un\npermesso limitatamente a 5 giorni consecutivi, escluso il giorno dell’evento\nse il lavoratore ha prestato servizio;",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"SENIOR_trigger","- retribuzione individuata di anzianità ","- retribuzione individuata di anzianità e ‘ad personam’","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti delle misericordie e organizzazioni ambito sociosanitario assistenziale educativo 2010-2012 - 2010\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2010-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2012-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;10.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1179.16\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.26\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22 euro for each 12 hours \n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[226],{"title":37,"slug":33},[228],{"type":229,"data":230},"call_to_action_body_block",{"title":231,"description":232,"variant":233,"link":234},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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