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La casa,\nlo spazio abitativo, è l'estensione dei nostri corpi, o anzi, come ben\naffermava K. Gibran (Sulla casa) “è il vostro corpo più vasto. Essa si\nspande nel sole e dorme nella quiete della notte, e non è senza sogni. Non\nsogna forse la vostra casa?”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ecco, il diritto alla casa, alla abitazione, sembra porsi, soprattutto da\nqualche decennio, come un diritto “nuovo\", sociale, funzionale al\nsoddisfacimento dei bisogni costituzionali della persona. Esso si atteggia a\nprecondizione per il godimento di tutta una serie di diritti fondamentali,\nquali ad esempio il diritto alta salute, alla riservatezza, alla sicurezza,\nalla inviolabilità del domicilio e alla sua libera scelta. Oggi più che mai,\nla misura della dignità e della libertà della vita umana si rileva anche e\nsoprattutto in considerazione dell’adeguatezza dell’abitazione rispetto ai\nbisogni della persona e della sua famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito più generale di una carente politica di valorizzazione del\nterritorio, l'insoddisfacente soluzione del problema abitativo rappresenta\n“una delle testimonianze più eloquenti di una realtà che attenta\nquotidianamente a “valori primari” tutelati dalla Costituzione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È necessario più che mai porre la questione abitativa ai primi posti nelle\nagende politiche e programmatiche di tutte le istituzioni\n(Stato-Regioni-Comuni) affinché si trovino adeguate risposte in termini di\nrisorse finanziarie, politiche urbanistiche, di agevolazioni fiscali che\nconsentano di costruire modelli nuovi nella offerta di alloggi sociali\nrealizzati attraverso l'ottimizzazione degli effetti moltiplicativi delle\nrisorse medesime che devono essere messe in campo a qualsiasi titolo, dalle\npubbliche amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Crediamo infine che il reperimento di risorse pubbliche per sostenere un\nservizio primario come la Casa possa avvenire dalla fiscalità generale sulla\nbase del principio solidale tra le fasce più agiate e meno abbienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI PRELIMINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Aziende, le società e\ngli enti pubblici economici, di seguito le Aziende aderenti a FEDERCASA in\nqualità di soci ordinari, ed i lavoratori di cui alla classificazione prevista\ndai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP\n(comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione\npubblica “Regioni - autonomie locali\" o altri comparti che, a seguito di\nleggi regionali di riforma, all'atto della stipulazione del presente Contratto,\nhanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli enti\nche saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui\nconfronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso,\ngli eventuali “Atti aggiuntivi” che si rendesse necessario stipulare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente Contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia\nnell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed\ninscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali\ncollettivi di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite\nper lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività\ntipiche del settore dell’edilizia residenziale pubblica e controllate da\naziende o società che applicano il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella eventualità di partecipazione minoritaria da parte della azienda\n(IACP comunque denominato) in società con privati e operante in altri servizi\ndi pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata\nla contrattazione a livello decentrato sul CCNL applicabile fermo restando i\ndiritti acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto\nfra le parti firmatarie del presente CCNL a livello decentrato per la\ndefinizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento a disposizioni\nnazionali e\u002Fo regionali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Il presente Contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31\ndicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende\navvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova\ntacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle\nParti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni\nscadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore\nfino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la\nstessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale\nperiodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti\nnegoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni\nconflittuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993,\nqualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla\ndata di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà\ncorrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Commissione nazionale di gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La “Commissione Nazionale di Gestione del Contratto” (CNG) è un\norganismo paritetico costituito dalle Parti firmataria il presente CCNL, cui è\naffidato il compito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)monitorare i processi di riforma degli IACP in atto e proporre le\niniziative più idonee a favorirne lo sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) emanare linee di indirizzo in merito alla applicazione delle disposizioni\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) dirimere le controversie locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)definire i profili formativi ai fini dei percorsi dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che fatte salve richieste specifiche di cui al comma\nprecedente la CNG si riunisce almeno una volta all’anno, al fine di\nverificare eventuali problemi nella applicazione del CCNL e di monitorare\neventuali processi di esternalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedure di relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riaffermare l'autonomia della attività imprenditoriale e i\ndiversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di\nrelazioni sindacali, ispirato alle finalità e agli indirizzi del Protocollo\nGoverno-Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti\nperiodici a livello nazionale e aziendale regolati da specifiche procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare\nmaggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il\nraggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a\nsostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore\nefficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti\nlocali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono pertanto l’opportunità di prevedere specifici\nmomenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERCASA e le Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL e a livello aziendale tra le\nDirezioni aziendali e loro rappresentanti e le Rappresentanze Sindacali\nUnitarie (RSU), costituite ai sensi dell’accordo nazionale interconfederale\nCISPEL\u002FCGIL-CISL-UIL 29.9.1994, assistite dalle corrispondenti strutture\nsindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite e\nhanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente\nspecificati, momenti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione\ndi documenti, dati, programmi e iniziative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su\ntematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei\nreciproci orientamenti e opinioni ed alla evidenziazione delle possibili\nconvergenze sui diversi aspetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contrattazione, intendendosi con questa voce l’attività di negoziazione\ndelle Parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro\ndefinizione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate\nla comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente\nContratto, la quale consiste nell'invio da parte della Azienda alla RSU e alle\ncorrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati\nargomenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano infine sulla opportunità di inserire la procedura di\nverifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Informazione e Consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del\nservizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a\nsvolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo\nche le organizzazioni sindacali rivestono oltre che per la tutela di tutti i\nlavoratori, anche per una efficace realizzazione delle strategie delle Aziende\ndel settore ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le\nAziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un\nsistema di relazioni sindacali di alto profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al fine suddetto, le Parti convengono alla opportunità di definire un\nsistema di Relazioni industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla\ncontrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e\u002Fo\nperiodici, coerenti allo spirito del protocollo 23 luglio 1993 e del T.U. della\nrappresentanza del 10.02.2014. Come riaffermato e consolidato dal Patto per lo\nsviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 e tenuto conto dei principi\nafferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi,\nfinalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e\nqualità dei servizi gestiti dalle Aziende. Nell'ottica di ricercare possibili\nconvergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune\nobiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle\nprofessionalità presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali,\nquesti si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che\nviene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri sono promossi da FEDERCASA o richiesti dalle Organizzazioni\nsindacali firmatarie e sono preceduti dall'invio della documentazione\nnecessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire\nulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in\nsede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i\ntempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra\nle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Contrattazione - Procedura di rinnovo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo\nutile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza\ndel Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla\nnotifica delle proposte stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti va definito il\npercorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo\nalle proposte formalizzate. Sempre al primo incontro le parti definiranno anche\nle regole per la composizione delle delegazioni trattanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\nContratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla\npresentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al\npunto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma\ndel presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha\ndato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire\ndal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto\nprevisto dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata\nl'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti\nconfederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le\ndifficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti\npossono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione\ndella vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL 20.7.1989, Norme\npattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non\nassumono o sospendono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal\nfuturo rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito\nrelativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo\ncontrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti\nconvengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza\ndel Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della\npiattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori\ndipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità\ndi vacanza contrattuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione\nprogrammato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale,\napplicato alla somma di retribuzione base e indennità ex-contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% della\ninflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto nazionale\nl'indennità cessa di essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione\ndegli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la\npiena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il\nprocesso delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo\nsviluppo dei moment di rapporto in cui si articola il sistema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda trasmette alla RSU, e alle corrispondenti strutture,\nterritorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL, i documenti e i dati inerenti agli specifici argomenti oggetto\ndi informazione: su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro\ndi approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla\ntrasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo\nadempimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Confronto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intendendosi con questa voce la discussione preventiva con le R.S.U. e le\nOO.SS. territoriali sulle materie riguardanti programmi di sviluppo, nonché un\nincontro periodico sulle linee generali della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti agli\nargomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di\n7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'incontro la RSU, e le corrispondenti strutture,\nterritorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da\ntenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le Parti a\nlivello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri\nsuperiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti\ntemporali complessivi indicati nella presente lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli ambiti e alle modalità di con trattazione aziendale\nindividuate nel precedente articolo, le Parti convengono sulla attuazione delle\nseguenti procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del\n23 luglio 1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del\nprincipio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della\nscadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte (Azienda ovvero RSU e corrispondenti strutture sindacali\nterritorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la\nproposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal\nricevimento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale\ntermine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo\nCISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un\nperiodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della\nrichiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le\nParti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>espressamente rinviate dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla RSU, e alle\ncorrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non\nprima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque\nentro 30 giorni dall'inizio della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata\nanche su richiesta della RSU e delle corrispondenti strutture, territorialmente\ncompetenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\nDecorso tale termine senza pervenire a un accordo ed esperite eventuali\nprocedure di conciliazione convenute tra le Parti presso livelli regionali\nsuperiori e\u002Fo sedi istituzionali, le Parti stesse debbono ritenersi libere di\nassumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e\nresponsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Verifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano\ndubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta\ndi una delle Parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente\nlivello negoziale. Tale procedura sospende i termini per la contrattazione\naziendale e va comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Livelli di contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali del 23\nluglio 1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti\ncontrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e\ncontrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello),\nquest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a\nquelli propri del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Contratto collettivo nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ambito, il Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina\ntutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di\nregolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano\nin particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il trattamento economico fondamentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di\npartecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti\nsindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il sistema di classificazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la durata dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la regolamentazione delle problematiche sociali e della previdenza\ncomplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la definizione delle materie e ambiti della contrattazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso, nonché degli\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti\nabilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello, nonché la\npredisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli\nambiti negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del punto 2. Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo\nGoverno-Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene\nattribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti\nprevisti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo\ncriteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di\nproduttività\u002Fredditività e correlati ai risultati conseguili nella\nrealizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e\nqualità e altri elementi di competitività nonché ai risultati legati\nall'andamento economico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra\nviene stipulato dalla RSU, assistita dalle corrispondenti strutture sindacali\nterritorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata\nquadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all'articolo\n4, voce Livello aziendale, lettera c), n. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione\nall’accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare\nulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e\u002Fo la specificazione\ndelle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente\nstabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di trasferta e rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) altre indennità di carattere compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità di maneggio valori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) mense aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione aziendale\ndal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse modalità di interlocuzione tra Aziende e RSU sono disciplinate\nnei rispettivi articoli contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritti di informazione e confronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri periodici di informazione e confronto di cui all'articolo 4 del\npresente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)politiche e assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie\ne ai livelli di investimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)legislazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)mercato del lavoro e politiche formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza dei\ncantieri, per la salvaguardia della integrità fisica dei lavoratori e\nnormativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e\ntutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione\ndegli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite\nCommissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori\napprofondimenti sui temi trattati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Livello regionale\u002Fterritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo\nCISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL 20.7.1989 e inoltre quanto stabilito dal Contratto in\nordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica\noccupazionale, alla esigenza di nuove figure professionali, i riflessi della\nprogrammazione regionale sulle politiche abitative, I rapporti e le forme di\ncollaborazione fra gli ex IACP, le ricadute delle politiche regionali in\nmateria di canoni e investimenti, le problematiche inerenti alla sicurezza sul\nlavoro e alla mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, nella fase di trasformazione e di riorganizzazione\naziendale degli ex IACP, il livello regionale\u002F territoriale esplicherà un\nruolo di particolare rilievo per la individuazione di linee di sviluppo comuni\ndelle Aziende in tale ambito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il confronto regionale potrà individuare linee di indirizzo\ncomuni e criteri omogenei di riferimento per la gestione delle nuove politiche\nincentivanti e per la destinazione delle risorse che si potranno rendere\ndisponibili a seguito di economie di gestione, di riduzione dei costi della\nstessa, oltre che a seguito di entrate aggiuntive derivanti dalla espansione e\ndiversificazione delle attività aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'Azienda e migliorare\nnella sicurezza il servizio a favore della utenza, con periodicità annuale e\ncon tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di\nprogrammazione aziendale, le Aziende promuovono la informazione della RSU, e\ndelle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie\ndel presente CCNL, sui seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)andamento economico e produttivo della azienda, con riferimento alle\nprospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione e ai\nrisultati di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)programmi di significative ristrutturazioni dell’Azienda connesse ad\nacquisizioni e\u002Fo scorpori di attività; nonché l’eventuale costituzione e\u002Fo\npartecipazione a Società di scopo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di\nlavoro previste dal presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)articolazione orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) prestazioni oltre il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali\nimpegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da\nqueste interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento, incluse le\nnotizie sulla attività formativa realizzata nell’anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’articolo 9\ndella legge 10 aprile 1991 n. 125 in tema di pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla\nCarta dei Servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle strategie e ai programmi aziendali oggetto di\ninformazione che hanno diretta incidenza sulla occupazione e sul contenuto\ndelle prestazioni di lavoro del personale, le Aziende proseguono l'informazione\ndi cui al primo comma in termini di confronto preventiva della RSU e delle\nstrutture corrispondenti sindacali territoriali, con riguardo alle relative\nmotivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)linee generali di evoluzione della organizzazione aziendale e della\noccupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione e alla\nmobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)programmi di sviluppo occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso\ndelle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare\nprogrammi conseguenti a processi di ristrutturazione della Azienda, anche\nrelativi ad acquisizioni e\u002Fo scorpori di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)criteri e metodologie di valutazione individuate dall'Azienda per lo\nsviluppo professionale e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla\nvalutazione dell’accrescimento professionale conseguito anche attraverso\nattività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate\nnell’assolvimento dei compiti espletati nonché sull’esperienza\nacquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree\ninteressate e previsioni di spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di tale confronto si dà corso all'esame a consuntivo dello\nstato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in\nparticolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo\nprofessionale si dà luogo ad un esame della attuazione dei criteri oggetto di\nconfronto preventivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e alle\nstrutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno\nalla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati\ndall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi\ncambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in\nmaniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono\nessere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso\nl'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria\ndei relativi tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione,\nnell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove\npossibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri\narticoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse,\nfermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle RSU viene inviata una copia dell’ordine del giorno delle riunioni del\nConsiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito alle RSU l'accesso agli atti della Azienda nel rispetto delle\ndisposizioni di legge in materia e delle normative in materia di Privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 7 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198\u002F06, c.d.\nCodice delle Pari opportunità tra uomo e donna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni\ndiscriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di\ncompromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei\ndiritti umani e delle libertà fondamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa\nsulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità\nrimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle\nassunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della\ncarriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare l'andamento occupazionale femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire\nuna effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il\nriconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità\ndi individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e\nnon solo), è inaccettabile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei\nlavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono\nessere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti\norganizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro,\ndirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione “Sicurezza” si\nconfigura come qualificato mezzo della attività aziendale destinata a\npromuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra\nindicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano\nlo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come\ncomplesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi\ndell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare\nl’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della\npopolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visti il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni\na livello nazionale e le norme regionali le quali sono state recepite nel\nnostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del\nrinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la\ndisciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Numero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di\nseguito definito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende fino a 50 dipendenti: 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende fino a 200 dipendenti: 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Modalità di designazione o elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende fino a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione\ndiretta da parte dei lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali\nterritorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto\nil maggior numero di voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in\nforza alla Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i\nlavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati\nnell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo\ndei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino\na nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Aziende con più di 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti. Risulterà\u002Fanno eletto\u002Fi il\u002Fi lavoratore\u002Fi\nche ha\u002Fhanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell'elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che\nabbiano superato il periodo di prova in forza alla Azienda alla data delle\nelezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto\na tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del\u002Fdei rappresentante\u002Fi per la sicurezza subentra\u002Fano\nil\u002Fi primo\u002Fi dei non eletti. In mancanza il\u002Fi dimissionario\u002Fi esercita\u002Fano le\nproprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50 del Decreto\nLegislativo 81\u002F2008 al rappresentante per la sicurezza spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a\n12 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a\n30 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari\na 40 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato,\nlettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>D) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\ndall’articolo 50 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali,\nspetta alla Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della\nsicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati\ndall’articolo 22 sopra richiamato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all’articolo 50 comma 1 lettera g) del\nDecreto Legislativo 81\u002F2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di\nlavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio\ndi prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il decreto legislativo 81\u002F2008 prevede a carico del datore di lavoro\nla consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere\nin modo da garantire la sua effettività e tempestività: il datore di lavoro\npertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i\nquali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di\nformulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione\nsecondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la\nsicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul\nverbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e\nla documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.\n50 del decreto legislativo 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione\ndei rischi custodito presso l'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le\ninformazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Strumenti per l'espletamento delle funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza\nfruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali\nsupporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Organismi paritetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali CISPEL e le strutture\nsindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse\naderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e\ndi promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali\norganismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie\nsorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e\nformazione previsti dal decreto legislativo 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza\navvengono in collaborazione con i presenti organismi paritetici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Uso di attrezzature munite di videoterminali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il destinatario della normativa prevista dal titolo VII (articoli 172-177)\ndel decreto legislativo 81\u002F2008 viene individuato nel lavoratore che utilizza\nuna attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per\n20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 del d.lgs.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere della\nattività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30\nminuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di\npausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al\nvideoterminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio\nné al termine dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Prerogative e funzioni del sindacato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, FEDERCASA e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo\ninterconfederale CISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle\nimprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali\nUnitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione\ndegli impegni assunti col Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993,\nnel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di\nseguito riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in\nciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la\nRappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). di cui all'accordo interconfederale\nCISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione\npreviste nell’accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al\npunto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che\nabbiano espresso formale adesione al presente accordo e all'accordo\ninterconfederale sopra citato, nonché sulle modalità di esercizio del diritto\ndi sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come\nprevisto dal punto 12 del Regolamento allegato all’accordo interconfederale\n29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\nconsentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve\nessere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque\naderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di\nelezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai\nsensi dell'articolo 19 della legge 300\u002F1970: le loro RSA devono intendersi\ndecadute con la nomina della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 700\ndipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del punto 1, secondo comma dell’accordo interconfederale\n29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri\ncomplessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori\ndimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la\nRSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e\u002Fo aree tra le quali\nsi ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al\nnumero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità\nautonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione delle entità organizzative e operative autonome di cui\nal punto precedente è oggetto di contrattazione tra l’Azienda e le strutture\nsindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1. primo\ncomma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo\nrichieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo\nristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero\ndi membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato\nesecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e\ndi rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali\ncon la Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso\nla Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e alla applicazione\ndelle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di\ntrattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o\ndal Comitato Esecutivo della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU\nratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla FEDERCASA i\nnominativi dei componenti delle RSU; la FEDERCASA, riscontrata la\ncorrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15\ngiorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di decadenza della RSU previsti dall’accordo interconfederale\n29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l’attività\ndella medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo\nstrettamente necessario alla sua costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato\nnei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle\npreesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di\ndiritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori\nprevisti dal CCNL; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi di\ncui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse\nnell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge\n300\u002F1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell’ambito del\nnumero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e\n22 della legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale\nCISPEL-CGIL\u002FCISL\u002FUIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all'Azienda il\nnominativo dei soggetti responsabili dell'esercizio i diritti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita\ndalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente\nCCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL\nattribuisce alla contrattazione a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma in deroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15\ndipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di ridefinire la materia della rappresentanza sindacale\nalla luce dei nuovi accordi, e dei T.U. della rappresentanza del 10 gennaio\n2014 e del 10 febbraio 2014 e successive intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>2. Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi per la RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU\npossono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 ora\nper dipendente in forza presso l’Azienda al 31 dicembre dell’anno\nprecedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte\nore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU\nnell’esercizio de compiti da essa svolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell’articolo 23\ndella legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione\naziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto\ndalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il\nnominativo del beneficiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino ad avvenuta costituzione delle RSU il monte ore di cui alla presente\nlettera A) compete ai membri delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni\nsindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi\nretribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione\nalle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale\nextra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a\ncongressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari\na 2 (due) ore per dipendente in forza presso l’Azienda al 30 settembre\ndell'anno precedente a quello di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di\nciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono\ncomputati in proporzione all’orario di lavoro svolto. Questo monte ore annuo\nviene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERCASA trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di\nciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate\ne il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di\nciascuna di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i\ncomponenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti\nil presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti,\nindividuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire\ntempestivamente a FEDERCASA i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi\ndirettivi ivi contemplati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestiva comunicazione\na FEDERCASA in ordine ad eventuali soppressioni e\u002Fo istituzioni di organismi\ndirettivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore aziendale costituisce un limite annuo invalicabile e non è\nconsentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno\ndi competenza; lo stesso viene ripartito tra le Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime\nOrganizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle aziende e a FEDERCASA\nentro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la\nripartizione si riferisce. In mancanza di tale accordo la ripartizione verrà\neffettuata in proporzione alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori\ndelle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via eccezionale di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare\nanche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e\u002Fo a\npartecipare ad attività e iniziative degli organismi sopra citati\nnell’esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere\ngoduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante\nlettera indirizzata alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei dirigenti sindacali di cui alla presente lettera B) a\nriunioni espressamente convocate dalla Direzione aziendale non sono computate\nai fini del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Attività sindacale a tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in\n1.000 ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che\nrivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi\nsindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato\n(riferito all'anno solare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo 2014-2017 è garantita la fruizione di tre permessi sindacali\na tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali\nnazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad aggiornare la materia dei permessi e delle\nagibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo\npieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente Contratto o, in mancanza di tale accordo, in\nbase alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse\ndai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi per l’attività sindacale a tempo pieno non possono essere\nutilizzati per periodi inferiori all’intero anno solare, salvo la sola\nsostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di\nlavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione\npotranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi\ndi legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine\ndella attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all'interessato un\nposto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il\nmedesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante\nl'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la\ncorresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici\naccessori legati alla presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività\nsindacale a tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le\naziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti\nin servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>FEDERCASA acquisisce dalle aziende ogni dato utile a verificare il rispetto\ndelle presenti norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODULO DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta di permesso sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ufficio\u002Freparto di appartenenza) ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002FLa sottoscritto\u002Fa _____________________________ matricola n. __\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in servizio presso (ufficio\u002Freparto) _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in qualità di (carica sindacale rivestita) _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>richiede un permesso nel giorno _____ dalle ore ____ alle ore_____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la seguente causale: ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine allega ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma dell'interessato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma responsabile dell'organo direttivo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGENDA CAUSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1: Partecipazione a riunione di organismo direttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2: Partecipazione a congressi in qualità di delegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3: Trattative e incontri sindacali esterni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4: Espletamento del mandato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5: Partecipazione a corsi di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Affissione comunicati - diffusione stampa sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge 300\u002F1970\nl'Azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi\nper l'affissione di comunicati. In detti albi, le RSU e le Organizzazioni\nsindacali firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti alle\nproprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi direttivi delle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Trattenute dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi\nalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali sono\niscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni\nmensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli\npaga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella\nquale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di\nmatricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la\nperiodicità e l'importo della trattenuta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta viene effettuata e\u002Fo è sospesa a richiesta del lavoratore\ninteressato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e\u002Fo di\nrevoca della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo aver effettuato la trattenuta l'Azienda rimette ad ogni Sindacato la\nsomma di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in\natto presso le singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Assemblee sindacali del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché\ndurante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene\ncorrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma\nnell'ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla\nsede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea\nvengono definite nell’ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale,\nfermo restando che la durata della assenza dal lavoro comincia comunque a\ndecorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per\npartecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende\ncon più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i\ndipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare\nagli stessi le modalità di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 300\u002F1970, le\nriunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL con ordine del\ngiorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione della\nassemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza\ndelle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro\ndovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al\npubblico e comunque con modalità che tengano conto della esigenza di informare\nla cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da\ngarantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire\nla sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme\nin atto in applicazione della legge 146\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla\nDirezione della Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali\nrappresentate nella RSU e\u002Fo delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Locali per le RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 27 della legge 300\u002F1970\nl’Azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della RSU un locale\nper le proprie riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Patronati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 300\u002F1970 secondo\ncui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di\nparità, la loro attività all'interno della Azienda, per quanto riguarda gli\nistituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente Contratto si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dalla Legge n.\n152 del 30\u002F03\u002F2001 mediante rappresentanti i cui nominativi dovranno essere\nportati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di\nriconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni\nprovinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le\nmodalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza\npregiudizio della normale attività aziendale e pertanto fuori dall’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato\ndovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente della Azienda\nper l’espletamento del mandato conferito: gli stessi rappresentanti del\npatronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale la quale\nprovvederà a rilasciare al lavoratore interessato un permesso non retribuito,\naffinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente\nnecessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico e\norganizzativo. Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai\npatronati l’affissione di notizie di carattere generale attinenti alle\nproprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l'uso di idonei\nspazi per l’espletamento della loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Circolo culturale e ricreativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività culturali, ricreative esistenti nella Azienda, o che verranno\nrealizzate, saranno esercitate autonomamente. Sono soci del Circolo i\nlavoratori dipendenti dalla Azienda, in regola con il versamento delle quote\nassociative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le\nattività previste dallo Statuto. Ne possono altresì far parte, senza oneri\nper l’Azienda, gli ex dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto\nsegreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma\nrestando la partecipazione dei rappresentanti della Azienda, ove richiesta o\nstabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere\nrappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto\ncostante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del\nCircolo aziendale e momenti di vita associata all’esterno dei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà\nprevedere la richiesta di quote diversificate per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore iscritto al circolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore non iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cittadino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo della Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle\nsue attività sarà pari ad € 21,00 annuali, commisurate al numero dei\nlavoratori in servizio all'inizio di ogni anno. Le quote associative versate da\nciascun lavoratore socio non potranno essere inferiori ad € 11,00 annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo\npotranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività\ndel Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo della attuazione e\ndella gestione di iniziative particolari non specificatamente previste\nnell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un\ncontributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Vertenze individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle\nnorme del presente Contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione\npreviste dalla legge o di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere una\nprocedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale,\nattraverso richiesta scritta e motivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da\nquesti delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla RSU\naziendale ovvero dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato, per l'esame della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica\nal dipendente le proprie determinazioni entro i 15 giorni successivi, a\ncompleta definizione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 13 - Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della\ndignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti\nè essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In\nrelazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del\nParlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare\nadeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali\nsituazioni che assumono rilevanza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire\nspecifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati e hanno il compito\ndi individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di\nlavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e\nprospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione del caso in sede\nextra giudiziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende\ncon oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato\nparitetico esistente nell'Azienda limitrofa più grande del territorio\nregionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - NORME GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle\ndisposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le disposizioni vigenti, l’Azienda deve inviare alla Sezione\nCircoscrizionale per l'impiego, una comunicazione contenente il nominativo del\nlavoratore assunto, la data della assunzione, la tipologia contrattuale,\nl’inquadramento ed il trattamento economico e normativo. Detta comunicazione,\nladdove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per\nl’assunzione, deve essere integrata degli elementi a ciò necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione viene comunicata all’interessato con lettera nella quale,\ncome previsto dalla vigente legislazione, sono indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l’Area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto dal\npresente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la sede di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) la quantità di prestazioni lavorative in caso di rapporto a tempo\nparziale e la tipologia del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo e\ndecentrato applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Documenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante\nautocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificato di nascita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)certificato di cittadinanza dei Paesi della UE e\u002Fo titolo di soggiorno in\ncorso di validità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) titolo di studio ed eventuali specializzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) stato di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, all’atto dell'assunzione, vanno consegnati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) eventuali certificati di servizi prestati in precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Azienda la residenza e il\ndomicilio e a notificare i successivi mutamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Idoneità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Azienda, anche al fine\ndi prevenire conseguenze dannose all’integrità psicofisica del lavoratore e\ndei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento della idoneità dello stesso alle\nspecifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità\nsanitaria (medico competente).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Trattamento laureati e diplomati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione del livello di inquadramento viene effettuata in relazione\nalle mansioni svolte e i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità\ndi carriera indipendentemente dai titoli di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la\nposizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio\nriconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti\ndall'Azienda per l’assunzione vengono fissate le norme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) laurea specialistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'atto dell’assunzione sono inquadrati in livello A3. Essi possono\nessere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale\nneo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere sottoposti ad\nidonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche\nmediante utilizzazione in mansioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Laurea triennale e diplomi universitari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'atto della assunzione sono inquadrati in livello B1. Essi sono\nsottoposti alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto.\nSuccessivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle\nconoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad\nidonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi\nanche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Diplomati da scuola media superiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello B3. Essi sono sottoposti\nalle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto.\nSuccessivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle\nconoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad\nidonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi\nanche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Mobilità orizzontale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle caratteristiche del posto da ricoprire e fatti salvi gli\neventuali accertamenti di idoneità, possono realizzarsi, in relazione alle\nesigenze di servizio, spostamenti di lavoratori, nell'ambito delle posizioni\npreviste per uno stesso livello. Tali spostamenti possono realizzarsi anche a\nrichiesta dei singoli lavoratori, sempre compatibilmente con le esigenze di\nservizio e previa verifica suindicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta mobilità è finalizzata a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) razionalizzazione dell'impiego del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) riorganizzazione e trasferimento di reparti, uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Accertamenti preventivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto della\nnormativa vigente, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a\nconstatare l’idoneità alla mansione specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo\n81\u002F2008, sono svolti anche nei confronti del personale disabile assunto ai\nsensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, tenuto conto di quanto specificamente\ndisposto al riguardo da tale legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per la quale\nil lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo alla costituzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>2. Accertamenti periodici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare\nle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende,\navvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti\nsanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente,\nanche esami clinici e\u002Fo biologici e\u002Fo indagini diagnostiche mirati al rischio\nspecifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla\nmansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della\ncollaborazione di medici e istituti specialistici scelti dal datore di lavoro,\nfermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le notizie a\ncarattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente al medico\ncompetente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati necessari,\nesprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali\nper tutelare la sua stessa integrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti\nsanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la sua\nidoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il medico competente conclude l’accertamento sanitario esprimendo un\ngiudizio circa la idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato,\ncontestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e alla\nDirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente,\nsentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i\nrappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita sulla\nbase del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e la\nsicurezza durante il lavoro e potrà essere oggetto di successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base del Documento suddetto l'Azienda definirà la tabella delle\nmansioni correlata ad ogni area di attività ed i relativi rischi per la\nsalute. Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione Igiene\nSicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in qualità di\norgano di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di inidoneità\nfisica assoluta o relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta\ntrasmessa anche alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, per gli eventuali adempimenti di competenza di cui all'articolo\n10 della legge 12 marzo 1999, n. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute,\nanche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei\nconfronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori\nche prestano servizio notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati,\ncompileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la\nsicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per\nparticolari posizioni lavorative, le aziende adotteranno le misure del caso\nnell'ambito della vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del\nsegreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in\nmodo del tutto anonimo. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il\ndatore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.\nTutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi\npregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di\nfiducia del lavoratore stesso o. se del caso, ad un familiare dell'interessato\ncon la massima riservatezza e con le dovute cautele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o altre\npattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per l'applicazione del presente articolo sono a carico\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Inidoneità sopravvenuta in servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È diritto della Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità\npsico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato\nassunto o alle quali è stato successivamente adibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento relativo deve essere compiuto dal Medico Competente,\navvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti,\ne si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro l’eventuale giudizio di inidoneità sia l’Azienda che il\nlavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa,\nrivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi\ndell’art. 41, comma 9 del decreto legislativo 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino\nalla acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente\ninserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico\ncompetente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in\nconsiderazione della temporaneità dello stato di inabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della\nvisita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla\nconstatazione della sua capacità lavorativa. A salvaguardia del diritto alla\nsegretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore\ndovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in\nsuo possesso esclusivamente e direttamente al medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi di cui sopra potranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è\nstato assunto od alle quali è stato successivamente adibito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi\nattività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è\nstato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche\ninidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni\nper le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma\nnon anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b) e c), l’Azienda deve\nprocedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto\nprevisto dal successivo punto 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente\npunto 6, lettera c), di formulare alla Azienda richiesta scritta di essere\nmantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito\nprima dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende\nla procedura di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata alla Azienda entro cinque\ngiorni dal ricevimento della lettera con la quale l’Azienda stessa, a seguito\ndell'esito della visita, comunica al lavoratore l’intenzione di risolvere il\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il\nlavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione\ncongiunta tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e il lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del\nprecedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in\nservizio, ancorché in mansioni non equivalenti o anche inferiori a quelle di\nassunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere\nredatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente\ndichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto\nverbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per\naccettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Qualora non si raggiunga l'accordo,\nl’Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al\nprecedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in\nmateria di esonero agevolato per inidoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in\nservizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove\nmansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al\nprecedente, verrà conservata ‘ad personam’ la differenza in cifra tra la\nretribuzione individuale percepita al momento della assegnazione del nuovo\nlivello e la nuova retribuzione. Tale differenza (ad personam) è parte della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratori disabili assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999,\nn. 68, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con\nquanto specificamente previsto dall’articolo 10 della predetta legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esonero agevolato per inidoneità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi\nprecedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o a cui erano\nstati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la\nprocedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro\ncon il riconoscimento di una somma una tantum definita nella sotto indicata\ntabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esonero, stante la condizione di cui al precedente punto A, avverrà\nsenza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del\nprovvedimento del licenziamento abbiano una età anagrafica pari a quella\nstabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a\nriposo per limiti di età, diminuita di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"602\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"213\">\n  \u003Ccol width=\"383\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aziendale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mensilità globali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dell'ultima retribuzione (x 14:12)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">11 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">14 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">15 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">16 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">17 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29 compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"213\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">maggiore di 29 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"383\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ‘una tantum’ sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di\netà inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del\nprovvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2\u002F30 per ogni anno\ndi età superiore al 55° compiuto anagraficamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalla\nnormativa legislativa in vigore e dalle norme del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a tempo determinato non possono superare il 20% del personale a\ntempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, con\narrotondamento all'unità superiore e con un minimo di quattro unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale\ncon la RSU e le OO.SS. territoriali, che definisce anche le casistiche che\npossono dar luogo alle assunzioni a tempo determinato, la quota di cui al comma\n2 può essere elevata in funzione di specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per periodi superiori: 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di prova si applica l’art. 34 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Contratto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs.\nn. 81\u002F2015 (Jobs act), è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque\ninferiore a quello stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende possono assumere lavoratori\u002Flavoratrici con rapporto a tempo\nparziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale o viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può\ncostituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro,\nnell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze\norganizzative della Azienda, rappresentando altresì una occasione di\nallargamento della base occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può\nessere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle\nseguenti forme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, con orario giornaliero in tutti i giorni lavorativi ridotto\nrispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle\nprecedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo\npieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le\nstesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione per tutte le forme di lavoro a tempo parziale\nl’azienda fissa la durata della prestazione che non è. comunque, inferiore\nal 30% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo parziale può presentare in qualsiasi momento,\ndomanda intesa a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno;\nl'accoglimento della stessa viene valutato dalla Azienda informata la R.S.U., e\nle corrispondenti strutture territoriali competenti sulla base delle esigenze\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzioni a tempo pieno il datore di lavoro terrà\nprioritariamente in considerazione le richieste dei lavoratori già assunti a\ntempo parziale. Alla pianificazione delle assunzioni sarà data idonea\ninformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso\ndella Azienda e del lavoratore, anche nella ipotesi di passaggio dal rapporto a\ntempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della\nprocedura prescritta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto deve essere indicata espressamente la distribuzione\ndell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in\nragione della tipologia di part-time adottata, ed eventuali clausole flessibili\ne\u002Fo elastiche concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le mensilità\naggiuntive, il premio di produttività e ogni altro trattamento contrattuale in\natto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro\neffettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile\ncon la natura del rapporto a tempo parziale, fermo restando i principi di non\ndiscriminazione definiti dall’art. 4 D.Lgs. n. 61 del 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in servizio a tempo pieno, che intende trasformare il rapporto\na tempo parziale, deve inoltrare apposita domanda alla azienda, che valuta con\nparticolare attenzione nei limiti delle esigenze di servizio, le richieste\npresentate, con riferimento alla sussistenza delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoratori con figli di età inferiore a otto anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoratori tutelati dalla legge n. 104\u002F1992 e successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoratori studenti di cui all'articolo 10 della legge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, particolari\nesigenze di carattere personale o familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, in conformità delle\nprevisioni di cui al D.lgs. n. 81\u002F2015 (c.d. “Jobs act”) hanno il diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\nverticale o orizzontale e viceversa in qualsiasi momento lo richieda il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi precedentemente indicati, l’Azienda valuta\nl'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze\norganizzative. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno\na tempo parziale, la durata può essere determinata nel tempo, ferma restando\nla possibilità di durata illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale\ndeve essere stipulato in forma scritta ed è regolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dovrà contenere la variazione dell'orario di lavoro settimanale e la\ncollocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al\nmese, all'anno ed eventuali clausole flessibili e\u002Fo elastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dovrà essere sottoposta a preventiva convalida (ovvero comunicazione\ntelematica) della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio\nnella ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, ove prevista\nper legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del\nperiodo concordato il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle\ngià ricoperte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo\nparziale, può in qualunque momento, decorsi almeno 6 mesi dalla trasformazione\npresentare all'azienda richiesta per il rientro a tempo pieno nelle proprie\nmansioni ovvero in mansioni equivalenti. L'azienda entro 15 giorni dalla\ndomanda valuta l'accoglimento della stessa con formale motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia nelle ipotesi di assunzioni a tempo parziale che nei casi di\ntrasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, l’azienda a\nfronte di particolari esigenze organizzative e\u002Fo produttive, può effettuare\nvariazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa\nnell’ipotesi in cui sia prevista la clausola flessibile nel contratto,\nacquisendo il preventivo consenso scritto del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto può inoltre\nessere prevista la clausola elastica quale incremento della quantità della\nprestazione, solo se concordata preventivamente per iscritto con il\nlavoratore., a fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e\u002Fo\nproduttivo, nella misura massima pari al 25% da computarsi sull’orario\noriginariamente concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista\ndi una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi,\ncomunque, dai casi di ammissione del lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio da parte dell'azienda della possibilità di variare in aumento\nla durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione\ntemporale della stessa può avvenire solo per particolari esigenze\norganizzative e\u002Fo produttive e comporta, in favore del lavoratore un preavviso\nminimo di 10 giorni lavorativi da comunicare per iscritto al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a percepire una maggiorazione limitatamente alle\nore oggetto di variazione o di incremento, pari al 25% sull’importo della\nretribuzione oraria globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e\u002Fo elastiche deve\nrisultare da apposito accordo scritto; il lavoratore può farsi assistere da un\ncomponente della RSU o RSA designato dal lavoratore stesso o da una OO.SS.\nfirmataria del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare gli accordi suddetti non\nintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente\nl’adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola\nelastica in presenza di uno dei seguenti motivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenza di tutela della salute certificata dal competente Servizio\nSanitario Pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di carattere familiare e\u002Fo necessità di assistere in via\ncontinuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo\nquanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui\nall’art. 43 del CCNL, qualora la variazione della prestazione, per effetto\ndella adozione di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze di\nstudio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo\nall’invio della relativa comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di disdetta di cui sopra\nnon costituisce motivo di licenziamento, né consente l'adozione di\nprovvedimenti disciplinari e viene meno la facoltà del datore di lavoro di\nvariare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale con\ncontratto a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto può\neffettuare, previo consenso del lavoratore, lavoro straordinario nei limiti del\n15% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad\n1 mese, da utilizzare nell’arco di più di una settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera in ogni caso straordinario anche il lavoro prestato oltre il\nlimite dell’orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento\ndell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro\nstraordinario di cui sopra si applica una maggiorazione pari al 50%\nsull'importo della retribuzione oraria globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico delle prestazioni di lavoro straordinario è\ncompensato con la corresponsione dello stipendio orario maggiorato con le\npercentuali di cui all’art. 41 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro straordinarie, rese in\nvia continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della\nrichiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell’orario di lavoro\nordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore\nprestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno\nsettimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro straordinarie\ndovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti collegati alla anzianità di servizio il periodo trascorso a\ntempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre\nl’aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione\nlavorativa. L'aumento maturato, così proporzionato, resta invariato in caso di\nrientro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per qualunque altro aspetto non regolamentato dal presente CCNL e dalle\nleggi vigenti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi\ndisciplinato, con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si\napplicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle\ncontrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 21 - Contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il contratto di apprendistato, in quanto contratto\ndi lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a\ncostruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la relativa disciplina per l'applicazione dell'istituto contrattuale\ndell'Apprendistato le Parti fanno riferimento al D.Lgs. n. 167 del 14 settembre\n2011 e s.m. apportate dal D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, dalla Legge n.\n92\u002F2012 (c.d. “legge Fornero”), dalla Legge n. 78\u002F2014 (c.d. “riforma\nPoletti”) e dal D.Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di stabilire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\nCCNL, in un accordo separato da allegare al CCNL. la durata e le modalità di\nerogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze\ntecnico-professionali e specialistiche in ragione del tipo di qualificazione ai\nfini contrattuali da conseguire con l'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo provvederà a disciplinare oltre all’apprendistato\nprofessionalizzante, già previsto dall’art. 21, anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma\ndi istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALTRE FORME DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dalla legge in materia di forme di\nlavoro, cui deve farsi riferimento per quanto non disciplinato dal presente\nContratto, le aziende applicano le disposizioni di cui al presente Titolo,\nnell'intento di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) razionalizzare l'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) realizzare economie pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) contribuire positivamente ai problemi dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sperimentazioni effettuate dalle aziende saranno monitorate a cura della\nCommissione Nazionale di Gestione al fine di trarne elementi utili per una\nrevisione della normativa da effettuare in occasione del rinnovo contrattuale,\nche terrà conto della evoluzione delle norme legislative e degli Accordi\ninterconfederali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono integralmente applicabili le norme di cui alla legge 24 dicembre 2007\nn. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,\nlavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili,\nnonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano in sede di rinnovo contrattuale ad approfondire\nl'istituto del lavoro agile introdotto nell'ordinamento dalla L. 22 maggio\n2017, n. 81 e a verificarne le modalità di adeguamento al l'organizzazione del\nlavoro nelle Aziende casa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 23 - Disciplina del telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata\npresso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di\ntecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso\nl’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ‘ex\nnovo’, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che il telelavoro costituisce per le aziende una\nmodalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare\nl'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento\ndella prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita\nsociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro\naffidati. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità\ninsite nella società della informazione, si incoraggerà tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro e offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo\nda definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie\nposizioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,\nmantenuti e\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i\nrientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazioni lavorative\nsono in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla\nRSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura\nterritoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto\ncostituente l’accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e\u002Fo la\ntrasformazione del telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nattività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di\nsvolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo\ndi risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del\nrapporto di lavoro del lavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Postazione di telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.\n1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore\ndi lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell’attività\nlavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio\ne con il sistema informativo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore sono\na carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti\ntecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro\nl’azienda può richiamare in sede la lavoratrice\u002F lavoratore fino a\nriparazione avvenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in\nfunzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro,\nprevia presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non\nvenga attivata a suo carico una linea dedicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo etc.\nrispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della\nlavoratrice\u002Flavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni\nsingolo caso di telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario\ngiornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli\naccordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice\u002Flavoratore\nnell'arco della giornata, fatte salve specifiche esigenze connesse alla\nparticolare tipologia della prestazione. Potrà essere concordato tra le parti\nun periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità\nper comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà\nsuperare le due ore giornaliere per lavoratrice\u002Flavoratore impegnato a tempo\npieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a un ora, per chi\npresta la propria attività a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale\norario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore\ndi lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della\ncomunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti\ncanali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di\nprogetto, rientri settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di\nrientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I\nrientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da\nquelli spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori che operano stabilmente\nnell’organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dalla azienda per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo la telelavoratrice\u002Flavoratore dovrà rendersi disponibile\nper il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo\ndedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\nIl tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto\nil diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione\na cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle\ntelelavoratrici e ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e\npassivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel\nposto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e\u002Fo\ndel telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del\npresente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla\nlavoratrice\u002Flavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni\ndi software di valutazione del lavoro svolto, anche in modo da garantire la\ntrasparenza dei controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della\nsingola lavoratrice\u002Flavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo\ntelematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in loro\nassenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto\nper verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300\u002F70\ne delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le\nmodalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare\nvisite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate\ncon la lavoratrice\u002Flavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e\u002Fo il lavoratore sarà comunque informata\u002Fo sui rischi\nassociati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare\nsull'allestimento della postazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81\u002F2008) con l'allestimento della\npostazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera\ndel responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza.\nAlla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano\ndei rischi possibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della lavoratrice\u002Flavoratore di formulare richiesta motivata di\nvisite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81\u002F2008 ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai\nmezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a\nsottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e\nspecialistiche indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa\nintervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati\nin dotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di legge e di contratto, la lavoratrice\u002Flavoratore è tenuta\u002Fo alla\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo\npossesso e\u002Fo disponibili sul sistema informativo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Progetti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, previo confronto con le OO.SS. aziendali, possono definire\nprogetti con ricorso a forme di telelavoro al fine di razionalizzare\nl'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso\nl’impiego flessibile delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei progetti sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le\ntecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione,\nle tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il\ncoinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica\ne di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i\ncosti e i benefici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il progetto è predisposto dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o\nservizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa\ncon il responsabile dei sistemi informativi, ove presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma\nforfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e\ntelefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione\nintegrativa decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del\ntelelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti\nrischi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall'uso delle stesse attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL. La\nverifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell’ambiente di lavoro\navviene all'inizio della attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando\npreventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso\ndi accesso presso il domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del documento di valutazione del rischio è inviata ad ogni\ndipendente, per la parte che lo riguarda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento\naccessorio compatibile con la specialità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Assegnazione al telelavoro e reintegrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nella sede originaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda assegna il dipendente al telelavoro ai sensi dell'art. 25\nspecificando l'unità produttiva e ne dispone il reintegro ai sensi del\nsuccessivo comma 3, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione\naziendale, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e\npersonali del telelavoro, anche al fine di favorire l'adesione volontaria dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a\ncondizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme\ngenerali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nella Azienda\ndi appartenenza, purché sia trascorso il periodo di tempo fissato dal\nprogetto, nel corso del quale la domanda non può essere presentata. Il\nreintegro viene disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Verifica dell’adempimento della prestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I progetti determinano i criteri, orientati ai risultati, per\nl'individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da\nsvolgere mediante ricorso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente,\nalla stregua dei predetti standard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale, in relazione alle diverse forme di telelavoro,\nadegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e\nnormativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento\nequivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di salute e di\nsicurezza nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività\nlavorativa in azienda, la contrattazione aziendale definisce altresì le\nmodalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei\nsoggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione,\nnonché le condizioni di reperibilità del dipendente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il\nlavoratore si impegna a porre in atto idonee misure a tutela della riservatezza\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Norma finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili agli enti\ndestinatari delle presenti disposizioni, debbono essere interpretate in modo\ntale da favorire la progettazione, l’introduzione, l'organizzazione e la\ngestione di forme di telelavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 30 - Contratti di somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico\ndell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di\ncontratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della\nsalute e della sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli\nobblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto\ncollettivo, nei confronti dei propri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzatore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la\nsalute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle\nattrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa\nper la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81\u002F2008 nel caso\nin cui il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto\ndall’utilizzatore e non dal somministratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore,\nper tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività\nsindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle\nimprese utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti\nvacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso\nall’interno dei locali dell'utilizzatore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Riferimenti normativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo dei contratti di lavoro\ntemporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed\nintegrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed\ninterpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti\nnorme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi i divieti previsti dal comma 4, articolo 1 della legge 196\u002F1997\ne fermo restando che il lavoro interinale non può sopperire a carenze stabili\ndi organico, è consentito il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione\ndel posto. Il contralto può riguardare anche i periodi precedente e successivo\nalla assenza, necessari al trasferimento delle conoscenze e istruzioni\nnecessarie all’espletamento della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per punte di più intensa attività o per esigenze straordinarie, anche\ndovute a innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove\nfunzioni ovvero per attività connesse allo svolgimento di specifici\nprogetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per l'esecuzione di particolari attività, delimitate nel tempo,\nlimitatamente alle professionalità o specializzazioni diverse da quelle\nreperibili tra il personale occupato, ovvero per consentire la temporanea\nutilizzazione di professionalità non previste dalla organizzazione dell'ente,\nanche al fine di sperimentarne la necessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e\ntecniche, quali ad esempio quelle inerenti alla sostituzione e alla modifica\ndel sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative\ngenerali o di settore, ovvero di diversi sistemi di contabilità e\u002Fo di\ncontrollo di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Limiti di utilizzo e trattamento retributivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche per le quali è vietato il ricorso al contratto di\nsomministrazione di lavoro sono quelle comprese nella “Area D” del vigente\nsistema di classificazione del personale e quella corrispondente al livello C3.\nIl divieto di cui al presente comma non trova applicazione per la sostituzione\ntemporanea dei portieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori con contratto di somministrazione di lavoro impiegati non\npotranno superare la media, annuale, dell'8% dei lavoratori con contratto a\ntempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno,\ncon un arrotondamento del decimale alla unità superiore qualora esso sia\neguale o superiore a 0,5, con un minimo di 4 unità nel caso la suddetta\npercentuale non raggiunga tale limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore con contratto di somministrazione di lavoro è corrisposto un\ntrattamento non inferiore alla retribuzione fissa prevista dal CCNL FEDERCASA\nper i lavoratori di mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto in attività\nalle quali è ricollegato un premio di risultato, ha altresì diritto ad una\nquota dello stesso proporzionata al tempo di lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Informazione sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’amministrazione che si avvalga delle presenti norme è tenuta alle\nseguenti comunicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)comunicazione alla RSU e alle corrispondenti strutture sindacali\nterritoriali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro\ntemporaneo prima della stipula del contratto di fornitura. Ove ricorrano\nmotivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette\ncomunicazioni devono comunque essere effettuata nei cinque giorni\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)comunicazione semestrale, alle strutture sindacali nazionali firmatarie\ndel CCNL, del numero e dei motivi dei contratti di fornitura di lavoro\ntemporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 34 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova,\nsecondo la disciplina del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti per tutti gli altri\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a\nquella stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il lavoratore in\nprova è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A quest’ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della\nretribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le\nquali è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano\nequiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo\nmatrimoniale etc., prolungano in pari misura il periodo di prova previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad\nun massimo di centottanta giorni di calendario, con decorrenza della\nretribuzione, conteggiati dal giorno d’inizio della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto\nad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resta sospeso sino\nalla guarigione clinica, accertata dall’Ente preposto, fermo restando il\ntrattamento economico previsto dall'articolo 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore possono\nrisolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né\nrelativa indennità sostituiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q e\nA, e durante il primo mese per il restante personale, sono corrisposti la\nretribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13° e 14a\nmensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute. Qualora il\nlicenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta la\nretribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la\nrisoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, senza dichiarazione di recesso, il lavoratore\nsi intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli\neffetti, dal primo giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Prestazioni presso altri enti o aziende\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per comprovate esigenze di servizio, è consentito l’utilizzo di personale\ndi o presso altre aziende o enti, previo consenso o richiesta delle stesse\naziende o enti interessati e consenso dell’interessato, senza pregiudizio\nalcuno economico e giuridico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli oneri diretti e indiretti sono a carico della Azienda di\ndestinazione del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le forme di utilizzo di personale di cui al comma 1 hanno durata non\nsuperiore a 12 mesi sono rinnovabili, previo consenso del dipendente\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l’assunzione, a parità di livello, dei dipendenti a tempo\nindeterminato che avanzino domanda di trasferimento dagli enti e dalle aziende\naderenti alla FEDERCASA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda cui è rivolta la domanda di trasferimento, esamina la rispondenza\ndei requisiti professionali posseduti dal richiedente rispetto alle\ncaratteristiche del posto da ricoprire e assume i conseguenti provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale trasferito è esentato dal sostenimento del periodo di prova\npurché abbia già superalo analogo periodo presso l’Ente di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché\nl'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia di\ninquadramento, l’Azienda può attribuire al lavoratore un trattamento\neconomico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'Azienda\ndi provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti\nperiodici di anzianità già maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ne faccia esplicita richiesta è assicurato il\nricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, con il servizio\nreso dall'ente di provenienza, previo trasferimento dei fondi precedentemente\naccantonati a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Azienda che assume il provvedimento di assunzione viene in ogni caso\ntrasferita tutta la documentazione concernente il rapporto di lavoro del\ndipendente, al quale è garantito il trattamento previsto per la qualifica\nfunzionale, oltre alla progressione economica maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 37 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali,\ndistribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato, previo\nesame, con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle\ndisposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18\nagosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi\ncon le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla\npresenza di adeguati servizi sociali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene\ndeterminato sulla base dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ottimizzazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) miglioramento della qualità delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre\namministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata\nmediante controlli di tipo automatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>compresi i custodi e portieri di edifici di ERP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, visto quanto previsto dal D.Lgs. 66\u002F2003, come modificato dal\nD.Lgs. 213\u002F2004, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, si danno\natto che, in attuazione delle deroghe previste dagli artt. 16 e 17 del citato\nDecreto, per i portieri\u002Fcustodi degli stabili esclusivamente nelle aziende che\nprevedono tali figure in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al\nconcreto assetto organizzativo aziendale, possono essere derogate in sede di\ncontrattazione di secondo livello le disposizioni contenute nel presente capo\ncon riferimento alla durata dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in materia di orario di lavoro, l'orario di\nlavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa è di 48 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per essi vige la stessa retribuzione base mensile prevista dal presente CCNL\nper la generalità dei lavoratori previste dall'inquadramento di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'Azienda\ndeve comunicare al lavoratore interessato l’orario di lavoro e la relativa\npaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La deroga si estende al personale che svolge attività di amministratore di\ncondominio e dei relativi servizi prestati a favore dell’utenza ai soli fini\ndella flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Flessibilità dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di\nflessibilità, anche plurisettimanale e annuale, utilizzando diversi sistemi di\narticolazione dell’orario di lavoro che possono anche coesistere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi\nalle esigenze e necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi\ndi orario esistenti localmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rispetto all’orario “normale” di lavoro, valevole per tutta\nl'Azienda interessata: devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali\nnon è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente\nl’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla\nsera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro\ndisciplinate nel presente Contratto la durata massima dell'orario medio\nsettimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del\nlavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con\nriferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi\naccordi aziendali, in ragione di peculiari esigenze organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore\ngiornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di\nlavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le esigenze\ndi compresenza per le necessità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la Direzione stabilisce l'entità della durata della eccedenza e della\ncarenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il\nsingolo lavoratore può, a seguito della adozione della flessibilità d'orario\nnella unità di appartenenza, accumulare all'interno del periodo nell'ambito\ndel quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di\nprestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza\ningiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai\nfini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico: il\ndipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di\nsabato nelle aziende in cui l'orario è ripartito su cinque giorni settimanali\ne la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro\nle date di flessibilità previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sono individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali non\npuò essere applicato l'orario flessibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la compensazione, nell'ambito della eccedenza o carenza della prestazione\ncome individuate ai sensi del precedente punto c), va effettuata all'interno\ndel periodo stabilito in seguito a contrattazione in sede locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)va considerato “lavoro straordinario”, e come tale compensato, solo\nquello espressamente richiesto dalla Azienda in eccedenza alla durata normale\ndella prestazione di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro\nstraordinario la prestazione richiesta dalla Azienda ed effettuata entro la\nsuddetta durata normale; al personale che si trovi in situazione di saldo\nnegativo di orario, le prestazioni richieste dalla Azienda oltre la durata\nnormale giornaliera dell'orario di lavoro vengono considerate come\ncompensazione di detto saldo negativo e pertanto non danno luogo al trattamento\nprevisto per il lavoro straordinario nei limiti delle fasce di flessibilità\ncome individuate ai sensi del precedente punto c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le altre assenze orarie (retribuite o non, iniziali o terminali),\ndecorrono o hanno termine dall'inizio o alla fine dell'orario “normale”\nfissato nell'Azienda e\u002Fo unità interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>trattamento turnisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro “straordinario” quello compiuto dal lavoratore oltre\ni limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall'articolo 37 del\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera “notturno” il lavoro compiuto tra le ore 22 e le ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza, si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)“straordinario feriale”, il lavoro compiuto, oltre i limiti della\ndurata normale dell'orario, nelle giornate non festive, a norma dell’articolo\n37 del presente Contratto, tra le ore 6 e le ore 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)“straordinario festivo”, il lavoro compiuto, oltre i limiti della\ndurata normale dell’orario, nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti\nfestivi a norma dell'articolo 46 del presente Contratto, dal lavoratore addetto\na mansioni per le quali deve essere dato il riposo settimanale di domenica,\nnonché quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni\nfestivi (escluse le domeniche) dal lavoratore addetto a lavori per i quali è\nconsentito il riposo settimanale non di domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)“straordinario notturno”, il lavoro compiuto, oltre i limiti della\ndurata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)“straordinario festivo notturno”, il lavoro compiuto, oltre i limiti\ndella durata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6, nelle giornate\nfestive o nelle giornate di riposo settimanale non compensativo per i\nturnisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario deve\ntrovare giustificazione solo in casi di inderogabili esigenze connesse al\nverificarsi di situazioni urgenti o di carattere imprevedibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio\norario, maggiorato delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) straordinario feriale: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) straordinario festivo: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) straordinario notturno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) straordinario notturno festivo: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in regime di reperibilità\neffettuata da remoto (ad esempio con utilizzo di telefono cellulare e\u002Fo\ncomputer) le suddette percentuali sono ridotte della metà, salvo diversi\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato\nrichiesto dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario, nelle\ndiverse tipologie indicate dal precedente comma 3, senza giustificati motivi di\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo\nrichiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l’opera sua anche oltre\nl'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di\n150 (centocinquanta) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria\nche tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tetto di 150 ore non cumulabili ‘pro capite’ può essere\neccezionalmente elevato, previa contrattazione con le RSU e con le OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente contratto in presenza di significative e\nmotivate esigenze di servizio, al fine di un effettivo contenimento dei costi\nderivanti anche da affidamenti di incarichi esterni. Entro il mese di febbraio\ndell'anno successivo l’Azienda informerà la RSU e le OO.SS. territoriali\nsulla attuazione delle norme previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale lavoro straordinario prestato di domenica, o in giorno di\nquesta sostitutivo ai sensi del successivo articolo 46 comma 5* non pregiudica\nil diritto del lavoratore al riposo settimanale di 24 ore consecutive, da\nfruire di norma a partire dalla cessazione della prestazione straordinaria o in\naltro giorno, stabilito dalla Azienda, compreso nei 15 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la disciplina della turnazione e delle\ncorrispondenti indennità dovrà essere definitiva a livello aziendale in sede\ndi contrattazione di 2° livello stante la peculiarità dell’istituto\ncontrattuale e le differenti esigenze operative delle Aziende, in stretta\ncorrelazione con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per banca delle ore deve intendersi prestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o\ncome permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è\nistituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, unicamente ed\nesclusivamente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente\nautorizzate dalla Azienda nel limite complessivo stabilito a livello di\ncontrattazione aziendale con le RSU e le OO.SS. territoriali da utilizzarsi\nentro l'anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di accantonare, mensilmente, sul “conto\nindividuale” una parte delle ore di lavoro straordinario effettuate da\ndefinirsi sulla base di accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate possono essere richieste o in retribuzione o come\npermessi compensativi, per le attività di formazione, o per necessità\npersonali o familiari del dipendente sulla base di quanto definito negli\naccordi aziendali. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai\ntempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla\nfruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed\norganizzative e di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate possono essere evidenziate in busta paga. Le\nmaggiorazioni per la prestazione di lavoro straordinario vengono pagate il mese\nsuccessivo alla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio\nlavoro se non debitamente autorizzato dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire\nl’Azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora\ndall'inizio della propria prestazione e a giustificarla al più tardi entro il\nmattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda l’Azienda può, a sua discrezione,\naccordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di\ncorrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso è comunque\nassicurata nel caso di visite mediche, analisi o terapie non effettuabili fuori\ndell'orario di lavoro, nel limite di 36 (trentasei) ore annue. Tali permessi o\nbrevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine con contratti di\ndurata inferiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3\ngiorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge o di un parente entro il 2° grado. Tale permesso spetta anche al\nconvivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice\nrisulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata\ngrave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il\ndatore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di nascita di figli sono concessi due giorni di permesso\nretribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le norme sui permessi previsti dall'articolo 4 della legge\n53\u002F2000 o da altre specifiche disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente\nContratto. L'importo relativo alle giornate e ore lavorative non prestate senza\ngiustificato motivo viene detratto dalla retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di un titolo di studio universitario,\npost-universitario, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di\nqualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati\nprofessionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Sono altresì\nutilizzabili per la preparazione dei relativi esami, con attestazione del\nsostenimento degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare della\nriduzione dell'orario di lavoro nei limiti di cui al comma 1 non devono\nsuperare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno con\narrotondamento all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le richieste superino il limite di cui al comma precedente i\npermessi di cui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari\nopportunità, osservando i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami degli anni\nprecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e,\nsuccessivamente, quelli che nell'ordine, frequentino gli anni ad esso\nanteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e\npost-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere precedenti, la\nprecedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di\nstudi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari\no post-universitari. Nel caso di laurea a doppio ciclo la Laurea specialistica\nè da considerarsi quale continuazione del percorso di studio universitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)persistendo le parità di condizioni i permessi sono accordati ai\ndipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso di\nstudi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove\nnecessario, in sede di contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati\nprofessionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello\nnecessario per le attività formative programmate dalla Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo\neccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità\ndel singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o con attestati\nprofessionali conseguiti, costituisce titolo di servizio valutabile\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma 2 è\ntenuto a presentare all'Azienda, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello\ndegli esami sostenuti: in mancanza delle predette certificazioni, i permessi\ngià utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi\nsolamente una seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della legge\n53\u002F2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità\ndi servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente possono essere concessi\na richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10%\ndel personale in servizio in ciascuna area di classificazione, con rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre dell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati e\nin possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di\nappartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione della attività\nformativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista\ndalla stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima\ndell'inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande vengono accolte secondo l’ordine progressivo di presentazione,\nnei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando\nricorrano le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la\nfunzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa\ndeterminare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non\nrisolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può\ndifferire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 45 - Periodi di riposo - Festività e ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Giorni festivi e domenicali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (articoli 1 e 2 della\nlegge 27 maggio 1949, n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5 marzo\n1977, n. 54, dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla legge 20 novembre 2000,\nn. 336), ai quali si aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha\nsede l’Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la festività del Santo Patrono venga a coincidere con una\ndelle festività di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260,\nmodificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792,\ndovrà essere fissata mediante accordo aziendale un'altra giornata festiva\nnello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la\ncoincidenza, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti delle ATER nel\nterritorio del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo\nPatrono, la specifica disposizione dell'articolo 1 del DPR n. 792 del 28\ndicembre 1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro il lavoratore ha\ndiritto, a 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel\ngiorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della\nsettimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo,\nmentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli\neffetti, il giorno fissato per il riposo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1 del presente\narticolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo\nsettimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento\neconomico, un importo pari a una giornata di retribuzione globale. In luogo di\ndetto trattamento economico aggiuntivo, a richiesta del lavoratore, è\nconsentito il recupero della festività non goduta, purché non ostino motivate\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di\nriposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi ultimi avranno\ndiritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei lavoratori il\ncui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso di coincidenza di\nuna festività infrasettimanale con una domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il secondo\ngiorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta) verrà\ncorrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale diurno,\no a richiesta del lavoratore sarà consentito il recupero di un pari numero di\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla\nnormale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.\nLe festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo 1977, n.\n54 e dall'Accordo Nazionale Interconfederale del 27 luglio 1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito delle disposizioni del DPR 28 dicembre 1985, n. 792, a\ncompensazione e in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono\nriconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 1986 e a modifica del suddetto\nAccordo Nazionale Interconfederale, due giorni di ferie da aggiungersi ai\nperiodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di permesso retribuito\noppure quattro dove l'orario settimanale è ripartito su sei giorni, fruibili\nanche ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con esclusione dei\nperiodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative previste\ndalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un periodo di riposo con\ndecorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a ventisei giorni\nlavorativi per tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni, il\nperiodo di ferie sarà pari a ventidue giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà\nassegnato dalla Azienda sulla base di una programmazione predisposta dalla\nAzienda medesima, da sottoporre a confronto preventivo con le rappresentanze\nSindacali Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il\nlavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio\nprestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario\nnon saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o\nsuperiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie, di norma, non può aver luogo durante il\nperiodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve\nessere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio, durante\nl’orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne\ncomunicazione alla direzione, con l’invio di certificato medico rilasciato\nsecondo le norme di legge entro quarantotto ore. L’interruzione delle ferie\nper sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del\ndiritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta,\nanche nell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore\no per disposizione dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte\ngodere al lavoratore fino al 30 giugno dell’anno successivo e, dopo tale\ndata, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non fruite, non\ndanno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a titolo gratuito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. 151\u002F2015 e\ncompatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali\nretribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito I permessi retribuiti\ne le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di\nlavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che\nper le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto\nsoltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al CCNL risultano\nin più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi\nsettimanali e alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra\nlavoratori di tutti o parte dei giorni di permesso aggiuntivi e\u002Fo ulteriori\nrispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si\ntrovi in particolari condizioni personali e familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverse previsioni della contrattazione decentrata le modalità di\nfruizione saranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiesta scritta alla società da parte del potenziale beneficiario\nsupportata da idonea documentazione medica sullo stato di malattia del minore\nda assistere e sul bisogno di cura e di assistenza costante, con indicazione\ndel potenziale cedente ove già individuato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica da parte della Società della disponibilità alla cessione da\nparte dei dipendenti nell’ambito del contesto aziendale e della concreta\nfattibilità con riferimento al numero dei giorni disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoscrizione da parte del cedente di apposito modulo predisposto dalla\nSocietà con la rinuncia nei confronti della Società e con la relativa\ncessione a titolo gratuito a favore del beneficiario con specificazione del\nnumero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti garantiranno, in ogni fase della procedura, il rispetto della\nprivacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato\ndovrà aver già preventivamente utilizzato tutti gli istituti legali e\ncontrattuali utilizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla\nbase della richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie\ndovranno essere invece fruite esclusivamente in modalità giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per meglio consentire l’esercizio di tale diritto presso ogni Azienda o\nsocietà sarà istituita una apposita “Banca Ore Etica” nella quale i\nlavoratori, in forma anonima, potranno far confluire le proprie ferie\naggiuntive e i permessi retribuiti maturati, cedibili gratuitamente e\nvolontariamente a favore dei colleghi che versino nelle particolari situazioni\ndi grave necessità regolate dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato art. 24 del\nD.lgs. n. 151\u002F2015, potrà individuare ulteriori soggetti bisognosi di\nassistenza ai quali estendere tale diritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle\nqui individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l'impegno per\nl'azienda o la società a donare un pari numero di quote orarie per ogni\ndonazione effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di\nfattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità\nper l'azienda o la società provvederanno a rendere note le stesse con\ncontestuale avvio di una eventuale sottoscrizione volontaria da parte dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 47 - Malattia e infortuni sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione alla\nAzienda, di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di\nassenza stessa, salvo casi di forza maggiore. L’incapacità al lavoro deve\nessere provata a termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente\naccertata e tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio\nstesso, l’Azienda conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un\nperiodo di mesi 12, periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per\nmalattie gravissime quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o\nmultipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o per interventi chirurgici di\ntrapianto di organi vitali e di by-pass coronarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza non continuativa, i periodi di conservazione del posto\nsuindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a tre anni. Ai soli\nfini del presente comma vanno esclusi i periodi di degenza ospedaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'interruzione del rapporto per malattia l'Azienda corrisponde al\nlavoratore la retribuzione intera, sino ad un massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza dovuta a gravissime malattie quali ad esempio malattia\noncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma\nprofondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass\ncoronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24 mesi e nella\nmisura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul\nlavoro o a malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la\nretribuzione intera sino alla guarigione clinica. Pertanto, le assenze previste\nal presente comma non sono computate ai fini del periodo di comporto di cui ai\nprecedenti commi 2 e 3.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa di cui ai commi 2 e 3 si applica sempreché l'interruzione del\nservizio per malattia o infortunio non sia causata da eventi gravemente\ncolposi, accertati dalle competenti autorità e imputabili al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di\nprevidenza o assistenza o assistenziali, anche di legge, è computato in conto\ndel trattamento di cui sopra, fino al limite della intera retribuzione\ndovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i 12 o i 30 mesi di cui al secondo comma del presente articolo, al\nlavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l’aspettativa non\nretribuita fino a mesi 12 con decorrenza della anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo di malattia, debba\ntrasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne\npreventiva comunicazione alla Azienda per gli opportuni controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto al primo comma, l'incapacità al lavoro deve essere provata\ncon certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell’Azienda di far\nconstatare in qualsiasi momento tale incapacità da parte dei competenti\norgani. È anche in facoltà della Azienda di far constatare la capacità\nlavorativa del lavoratore all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il\nperiodo di infortunio o malattia D.Lgs. n. 81\u002F2008 Tali accertamenti sono\neffettuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\nL'Azienda dà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita\nmedica di cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua\ncapacità o incapacità al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio del medico di\ncui all’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la\ncostituzione, di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno\nnominato dall'Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed\nil terzo designato di comune accordo, tra i due a spese della parte\nsoccombente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 – Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi\ndalla Azienda. un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza\nalcuna corresponsione, né decorrenza di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa è concessa ai sensi delle vigenti norme di legge ai\nlavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali e per il servizio\ncivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della aspettativa l’Azienda assegna all’interessato, un posto\ndi lavoro di livello pari a quella posseduta dall'interessato medesimo e\ncomportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima\ndell'aspettativa. In tale occasione. l’Azienda esamina prioritariamente la\npossibilità di assegnare al lavoratore un posto all'interno della sede a cui\nlo stesso era assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 49 - Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela\ndella maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo\n2001, n. 151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.Lgs. 151\u002F2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele\na favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap\ngravi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di\nastensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di\nun periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la\nmadre ha facoltà di richiedere la sospensione del congedo per un periodo di\ntre mesi e di godere del congedo non fruito dalla data di dimissione del\nbambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.\n151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nella ipotesi di cui\nall'articolo 28 dello stesso D.Lgs. 151\u002F2001, spetta una indennità giornaliera\npari al 100 per cento della retribuzione e le altre indennità come previsto\ndagli artt. 22 e 23, D.Lgs. 151\u002F2001. Per i periodi di congedo parentale di cui\nall'art. 32, D.Lgs. 151\u002F2001 le indennità sono quelle indicate ai successivi\nartt. 33 e 34.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal\nlavoro, di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 151\u002F2001, la lavoratrice\nmadre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione\ndell’inizio e della fine del periodo di congedo, alla Azienda di appartenenza\nalmeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di\nastensione. La domanda può essere inviata con pec o con raccomandata con\navviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine\nminimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di\nproroga dell'originario periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente\ncomma, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio\ndel periodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del\nD.Lgs. 151\u002F2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste\ndal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa,\nanche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore è\ntenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di\nlavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando\nl'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2\ngiorni nel caso di congedo parentale su base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività\nlavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione\ncollettiva a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale potrà essere usufruito in forma giornaliera o oraria\nsulla base della regolamentazione definita a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'articolo\n7 del D.Lgs. 80\u002F2015 e dell'articolo 32 comma Ibis del D.Lgs. 151\u002F2001, per il\npersonale in full-time e in part-time, è frazionabile fino al minimo di un'ora\ncontinuativa da fruire, in linea di massima, all’inizio o al termine della\nprestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore\ne non può essere cumulata con permessi o riposi richiesti a qualsiasi\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la somma delle ore fruite nell'arco di ciascun mese dovrà\ncorrispondere comunque a giornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati\ndovranno inoltrare alla Azienda, con un preavviso minimo definito a livello\naziendale, una apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la\ncollocazione nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 50 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del\nD.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con modificazioni, dalla legge 15 ottobre\n2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al\nsuddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto la lavoratrice, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di\npreavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine\ndel periodo di congedo e a produrre la prevista certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una\nindennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro\nsecondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici\ndi maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a\ntutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della\ntredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell'arco\ntemporale di 3 anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari\nalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale\no mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Mutamento provvisorio di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di\nmansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore\nsia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha\ndiritto al trattamento spettantegli a norma del presente Contratto in caso di\npassaggio a livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta\nnella quale va indicato il livello e mansioni affidate, il periodo\ndell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 300\u002F1970, che\nha modificato l’art. 2103 c.c., il riconoscimento dell'inquadramento al\nlivello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad\nun livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nell’area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure\ndopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365\ngiorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di evitare passaggi di livello per la semplice assegnazione\nprovvisoria di mansioni di livello superiore, le aziende avviano la procedura\nper la selezione del personale, in modo che possa essere esperita prima dello\nscadere del termine di sostituzione temporanea ferma restando la possibilità\ndi avvicendamenti nell'espletamento delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 52 - Assicurazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo della\nassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono alla\nassicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad un infortunio\nsul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso\ndi invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori soggetti a norma di legge all’obbligo della assicurazione\ncontro gli infortuni sul lavoro, nonché per i lavoratori di cui al precedente\ncomma, le aziende provvedono alla assicurazione per le invalidità permanenti\ndi grado inferiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte\ndell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il\nrisarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è\nversato dal dipendente alla amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla\nstessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi\ninerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte della\nAmministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo\nresponsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende infine forniscono ai lavoratori ogni forma di assistenza per i\nrapporti con l'assicuratore ivi compresa la consegna agli stessi di un\n“compendio delle coperture previste”, nel quale sono analiticamente\nindicati gli adempimenti da svolgere e la documentazione da produrre ai fini\ndell’indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 53 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in\nmateria previste dalla legge 104\u002F1992 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei\nconfronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o\nda strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti\nla condizione di portatore di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto\nterapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono\nstabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del\nprogetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione della aspettativa per infermità per l'intera durata del\nricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata\nmassima dell’aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 47\ncomma 4, compete la retribuzione ridotta alla metà per l’intera durata del\nricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo\ndi due ore per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da\nquelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria\npubblica come supporto della terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure\nidonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti\nportatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere\narchitettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104\u002F1992 e ha\ndiritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psico-fisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti nei\nconfronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o\nda strutture associative convenzionali previste dalle leggi regionali vigenti,\nla condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o\ngrave delimitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi a un progetto\nterapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture\nmedesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di\nesecuzione del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione della aspettativa per infermità per l'intera durata del\nricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata\nmassima dell’aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 48\ncomma 4, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del\nricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di\ndue ore per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da\nquelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria\npubblica come supporto della terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il\nterzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed\nabbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione,\nhanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di\nfamiglia per l'intera durata del progetto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda dispone l’accertamento della idoneità dei dipendenti di cui al\nprimo comma qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti\nalle previste terapie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 55 - Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente\nnormativa regionale, attività anche permanenti per la formazione,\nl'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la\nspecializzazione professionale del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di formazione è finalizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini\nculturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di\ncompiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato,\nanche attraverso una formazione di ingresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di\nristrutturazione organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono\npromossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la\nglobalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli\ninterventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti\nmediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di\nspecializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di\nriconversione e di mobilità professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la\npartecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di\nstudio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di\nriqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto\nconseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del\nsingolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende sono impegnate a destinare all'aggiornamento, alla\nriqualificazione dei dipendenti e alla formazione professionale, quantità\neconomiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a\nlivello aziendale, con la RSU e le OO.SS. territoriali così come stabilito\ndall'art. 5, punto 2, comma 3.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Partecipazione ad Organismi collegiali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti - in relazione al ruolo e alle loro funzioni e competenze -\nhanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, dei comitati e\ndegli altri organi collegiali dei quali siano componenti per nomina o\ndesignazione dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e\nnon esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Copertura assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti\nautorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio\nfuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo\nstrettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non\ncompresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo\ndi trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del\ndipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell'Azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le\nmodalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del\ndipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere\nquelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge per l'assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze\nstipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono\ndetratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo\nstesso evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di trattativa aziendale sarà valutata la possibilità di prevedere\nla copertura assicurativa di altri rischi di particolare rilievo, ivi compresi\nquelli di carattere professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 58 - Patrocinio legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndi un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento\ndel servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico,\na condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin\ndalla apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di\ncomune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua\ndifesa in ogni grado di giudizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Disciplina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle\nmansioni affidategli e attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali:\nnon deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro\nattività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell’Azienda e\nricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale\ndebbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con\nindicazione dei motivi e degli addebiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della\ncontestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto\novvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione,\nfacendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui\naderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito\nverbale sottoscritto dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata\nl'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta\ngiorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della\ncontestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale\ndiviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal\ncomma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può\npromuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo della organizzazione\nsindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,\ntramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un\ncollegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di\nciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in\ndifetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole\ndall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al\ncollegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.\nSe l’Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta\nsospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere\naffissi permanentemente in luoghi dell’Azienda accessibili a tutti i\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni\nin relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle\nsanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di danno o di pericolo causato dalla Azienda, agli utenti o a terzi\novvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel\nbiennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle\npreviste nell’ambito dei medesimi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al\nmassimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,\ngraduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle disposizioni aziendali anche in tema di assenza per\nmalattie, nonché dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri\ndipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nella esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e\ndei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue\nresponsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio della Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6\ndella legge 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque,\nnell'assolvimento dei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o\npericolo all'Azienda, agli utenti o ai terzi. L’importo delle ritenute per\nmulta è introitato dal bilancio dell’Azienda e destinato ad attività\nsociali a favore dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della\nretribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità\ndella sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato\nl'applicazione del massimo della multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) assenza ingiustificata dal lavoro fino a 10 giorni o arbitrario abbandono\ndello stesso; in tale ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in\nrelazione alla durata della assenza o dell'abbandono, al disservizio\ndeterminatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli\neventuali danni causati dalla Azienda, agli utenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella\nsede assegnata dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo\nstato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)comportamenti minacciosi, gravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori\nnei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano\nespressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della legge\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della\ndignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno\nall’Azienda, agli utenti o a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel\ncomma 5. anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza\ntra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione\ndella sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione,\nfatto salvo quanto previsto al comma 7, lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Azienda o ad\nessa affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenza ingiustificata e arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a\n10 giorni consecutivi lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave\nincapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)condanna passata in giudicato per un delitto che. commesso fuori dal\nlavoro e non attinente in via diretta al rapporto stesso, non ne consenta la\nprosecuzione per la sua specifica gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1,\nda non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o\naltri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di\ndocumenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c). d), e)\ned f) della legge 55\u002F1990, modificata e integrata dall'articolo 1. comma 1\ndella legge 18 gennaio 1992, n. 16; nonché per i reati di cui al libro II,\ntitolo XII, capo III, sezioni I, II e III del Codice Penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione\nperpetua dai pubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese nelle lettere precedenti\nanche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui\nal comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia\nconnesso con procedimento penale. Qualora l'Azienda sia venuta a conoscenza dei\nfatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare solo a seguito della\nsentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato a\npartire dalla data di conoscenza della sentenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vigente codice disciplinare, nel rispetto dei principi generali di\ngradualità e proporzionalità delle sanzioni, deve considerarsi integrato\ndalla normativa sia del modello organizzativo (legge n. 231\u002F2001) sia della\nnormativa anticorruzione (legge n. 190\u002F2012 e succ. mod.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti\nrestrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la\nprestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per i reati\ncommessi nell’espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Azienda valuta\nse ricorrono gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi\ndell’articolo 60. Ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del\nrapporto di lavoro ai sensi dell'art. 60 del Contratto, corrisponde al\nlavoratore interessato per la durata della interruzione del servizio, una quota\ndella retribuzione globale pari al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, fermo restando la facoltà della Azienda di adottare i\nprovvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato\ndella sentenza che è pronunciata nei confronti del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione della Azienda entro 8\ngiorni dal momento in cui riacquista la libertà personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti restrittivi\ndella libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la\nprestazione lavorativa, l'Azienda, ove non ricorrano gli estremi per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro, conserva il posto al lavoratore non in\nprova per un periodo di 12 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane\nsospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di\nanzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi\nquando il lavoratore abbia ripreso servizio fra l’uno e l'altro, per una\ndurata inferiore ai 30 giorni consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal comma 4 del\npresente articolo, l'Azienda, su specifica richiesta del lavoratore, può\nesaminare la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio\nstraordinario a beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente\nagli effetti della normativa sugli assegni per il nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo\ndi cui al comma 4 del presente articolo, l'Azienda si impegna ad assumere ex\nnovo per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui\nconfronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le\ncondizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e\nretributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei\ncasi di risoluzione già disciplinati negli articoli 60 e 61 del presente\nContratto ha luogo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nei casi in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti di anzianità e\ncontribuzione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai trattamenti\npensionistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per decesso del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul\nlavoro, che dia diritto a pensione da parte dell'INPS gestione INPDAP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per esonero per giusta causa o giustificati motivi, ai sensi delle leggi\nnn. 604\u002F1966, 300\u002F1970 e 108\u002F1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)negli altri casi previsti dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione\nscritta alla Azienda rispettando i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Procedura delle dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni e risoluzione consensuale, si applica l'articolo 26\ndel D.lgs. n. 151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni o\nrisoluzione consensuale, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni\ne la risoluzione consensuale con le medesime modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Termini di preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente Contratto prevede la risoluzione del\nrapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello\nstesso, i relativi termini sono fissati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) due mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tre mesi per dipendenti appartenenti all'area B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) quattro mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono\nridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di\ncui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un’indennità\npari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al\ndipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercito di altre azioni\ndirette al recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del\nrapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante\nil periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si\napplica il comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con\naccordo sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà risolvere\nimmediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una indennità minima\nequivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al\nlavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e\nrelativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di\nesempio, i profili professionali più significativi per livello e area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Definizione di area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Area, nell’ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti\nfunzioni e caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione\nai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo\naziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e\ndello sviluppo organizzativo della Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area\nin funzione del grado di professionalità espresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e\ncoerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che\nrappresentano gradi crescenti di complessità professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti\nlivelli di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)all'interno dell'area il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere\ntemporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si\nintendono anche quelle di livello inferiore o superiore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio\ninterno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria\ndeclaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)all'interno di ciascuna area il livello cui assegnare il singolo\nlavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con\nquella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti\nesemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Criteri di classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della\nmansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di\nimportanza dei seguenti fattori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e\u002Fo delle funzioni esercitate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è\nesercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità e finalità della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro\ncomplessità e alle modalità di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e\nambito di applicazione, modalità di acquisizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione\nconsente l’attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il\nriscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tecnica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di\nmateriali ed energia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione\nall’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove\ninstallazioni di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)amministrativo-gestionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-amministrazione: attività di trattamento dati e informazioni a fini\ncontabili e gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utenza: attività di gestione e sviluppo della utenza e di relazioni con\nl'esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ausiliaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione\ndati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e i controlli\ndella loro attuazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)servizi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini,\nautisti, protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e\u002Fo\nfunzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di\nmaggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni,\nintendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di\nrappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri\nlavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici\nparticolarmente elevati delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di\nrilevanza, quelli connessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla traduzione funzionale e operativa delle direttive aziendali ai fini\ndello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della Azienda con\nresponsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al coordinamento e alla sovraintendenza di altri lavoratori\neccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni\ndirettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta\nspecializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed\nesperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale\no di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri costituiscono una autonoma fascia intermedia avente un ruolo di\nraccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. A\nfar data della sottoscrizione del presente Contratto, per l’accesso all'area\nquadri dei neo-assunti è richiesto il titolo di studio di laurea\nspecialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto\norganizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che\nnon consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle\nprestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole aziende, previo\nconfronto tra le Parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri\nall’applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro. L'Azienda può\nriconoscere, una retribuzione alla persona, che non può eccedere il 30% della\nretribuzione base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della azienda riconoscere una indennità di ruolo per il maggior\naggravio di responsabilità connesse al ruolo di quadri direttivi che siano\nresponsabili di aree o settori identificati dalla Azienda in sede decentrata\ncome maggiormente complessi, fermo restando la responsabilità della\ndirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di ruolo sarà erogata in funzione del riconoscimento di\nincarichi direttivi e può ricomprendere eventuali altre indennità\ncontrattuali ed aziendali e l'eventuale compensazione delle ore di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione aziendale le parti definiranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presenza giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- flessibilità di ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assenze dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità\norganizzative tecniche e\u002Fo amministrative e\u002Fo funzioni professionali\nspecialistiche e complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e\u002Fo innovazioni da\nintrodurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e\nmetodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali\ndelle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la\npropria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli\nobiettivi da raggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o\nalmeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e\nnotevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e\u002Fo\namministrative, specialistiche e\u002Fo di coordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con\ndiscrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi\nrelativi alla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte\no coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità\nesercitata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce\nnell'ambito della propria discrezionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolge attività specialistiche, tecniche e\u002Fo amministrative oppure\nattività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l’ausilio di altri\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore\ne\u002Fo conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche\ndi elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e\nprocessi operativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)opera con autonomia nella esecuzione di procedure, con elementi di\nvariabilità nella realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o\ncoordinate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze\npratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con\nesperienza, addestramento e formazione specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)svolge attività semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi\ndefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle\nprocedure applicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a\nprocedure standardizzate e prassi ricorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Declaratorie di livello e profili professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>esemplificativi di area\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Declaratorie di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto definito all’articolo 66 del presente CCNL circa\nl'omogeneità dei livelli e dei profili professionali appartenenti ad una\nmedesima area di classificazione del personale, sono di seguito esemplificati\ngli elementi cui si ricollega l’utilizzo dei livelli di inquadramento\nsuperiori a quello iniziale di ciascuna area e che ne caratterizzano il\nprofilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai predetti livelli iniziali corrisponde comunque il possesso dei requisiti\ne delle caratteristiche di base descritti dalla declaratoria dell'area di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pluralità dei servizi gestiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-complessità e articolazione delle strutture tecnico-organizzative\ngestite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza\ndelle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur\navendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto\nprofessionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di:\nrilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di\ncoordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente\nelevato delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di\nparticolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante\ndimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare\nimportanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità\nimplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello B1 i dipendenti che svolgono funzioni che, pur\navendo le stesse caratteristiche di quelle del livello B2, hanno un contenuto\nprofessionale di maggior rilievo sotto i seguenti aspetti: rilevanza esterna,\ncoordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori, contenuto specialistico\ndelle mansioni, ampiezza e natura dell’ufficio o reparto cui sono addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello B2 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o\nche svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica\ncompetenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro\ncongiunta alle necessarie conoscenze teoriche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello C1 i dipendenti che svolgono attività\nspecialistiche di carattere amministrativo o tecnico-manuale, che richiedono\nuna specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio\nacquisibile attraverso il lavoro svolto nell’ambito della Azienda o mediante\nuna preparazione avuta in scuole professionali o attraverso corsi organizzati\ndalla Azienda stessa a seguito delle procedure previste dagli articoli 4 e 5\ndel vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al livello C2 i dipendenti ai quali si richiedono capacità\nconseguibili mediante tirocinio per eseguire lavori d’ordine di carattere\namministrativo o tecnico manuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accede automaticamente al livello C2 il personale inquadrato nel livello C3\ntrascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello C3, sempreché\nabbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso dei requisiti elementari per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza, ma privo\ndi precedenti esperienze lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartiene il personale le cui attività richiedono capacità acquisibili\nmediante addestramento professionale e\u002Fo tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accede automaticamente al livello D1 il personale inquadrato nel livello D2\ntrascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello D2, sempreché\nabbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Profili professionali esemplificativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di unità organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della sicurezza e igiene del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore dei lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avvocato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista contabile e\u002Fo gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di sistemi e\u002Fo procedure informatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista software e\u002Fo hardware;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al coordinamento di nuclei operativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di area gestionale, tecnica o amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore di lavori non complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ispettore-agente accertatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di cantiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto software e\u002Fo hardware;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sportellista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore hardware;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista aggiustatore e\u002Fo capo garage;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pulitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pulitore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Definizione di retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La espressione “retribuzione base\" designa i minimi determinati per i\ndiversi livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’espressione “retribuzione individuale” designa la somma della\nretribuzione base con gli importi degli aumenti individuali di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'espressione “retribuzione globale\" si intende la somma della\nretribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché\ndella eventuale retribuzione alla persona; sono comunque esclusi dalla\nretribuzione globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche\nse forfettizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto dal presente Contratto per “retribuzione\noraria” si intende convenzionalmente un importo pari a 1\u002F156 della\n“retribuzione individuale” mensile, maggiorata delle quote di tredicesima e\nquattordicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale giornaliera è pari a un ventiduesimo od a un\nventiseiesimo della retribuzione globale mensile, rispettivamente nei casi di\nsettimana lavorativa di cinque o di sei giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Retribuzione base\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2002 nelle retribuzioni base mensili sono\nconglobati gli importi della ex indennità di contingenza, secondo i valori di\ncui alla tabella B) annessa al CCNL FEDERCASA 9.7.1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le nuove retribuzioni base mensili per il biennio 2006\u002F2007, comprensive\ndella ex indennità di contingenza, sono indicate nella tabella A) allegata al\nContratto FEDERCASA 9.07.1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di\nservizio nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura\nindicata dalla tabella B) sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascun livello può essere maturato un massimo di 14 aumenti periodici,\nche decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del\nbiennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in\naggiunta alla nuova retribuzione base, l’importo in cifra degli aumenti\nbiennio precedentemente maturati e della parte già maturata dell’aumento in\ncorso di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero\nmassimo di 14 aumenti biennali, sarà tradotto, all'atto del passaggio di\nlivello, in aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi\ncompresa una eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data\ndi maturazione della frazione mancante del successivo aumento biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori degli scatti di cui alla sotto riportata tabella, maturati\ndall'1.1.2018, vengono ridotti del 10%, sono fatti salvi quelli già maturati\nanche ai fini dei passaggi di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"321\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"66\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo mensile \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(€)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,90\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"321\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"168\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Retribuzione alla persona\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può riconoscere ai propri dipendenti un elemento retributivo\npersonale in cifra fissa mensile, costitutivo della “retribuzione globale”\ncome definita dal presente Contratto, denominato “retribuzione alla\npersona”. Per quanto riguarda i Quadri valgono le disposizioni di cui\nall’art. 65, punto 3, comma 4 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione alla persona non può superare il 12% della retribuzione\nbase di competenza e può essere attribuita ai dipendenti che si siano distinti\nper livelli di prestazione superiori alla norma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolarmente elevati, destinati a permanere nel tempo in quanto fondati\nsu comportamenti ampiamente verificati e consolidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione alla persona è soggetta a riassorbimento nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in misura pari al 50% dell'incremento della retribuzione base, per ciascun\navanzamento di un livello nell'ambito dell'area di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in misura pari all'intero incremento della retribuzione base in caso di\npassaggio ad un livello appartenente all'area superiore. Eventuali residui\ncostituiscono assegni ‘ad personam’ integralmente riassorbibili con ogni e\nqualsiasi miglioramento, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo dell'istituto della retribuzione alla persona è oggetto di\ninformazione sindacale, in quanto incidente sulle dinamiche del costo del\nlavoro e sulle politiche retributive aziendali, anche per quanto riguarda i\ncriteri adottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare la produttività del lavoro è istituito nelle\naziende in cui si applica il presente CCNL un premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti\nqualitativi del servizio nonché incrementi di redditività e di competitività\ndella Azienda, coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione di programmi e\nprogetti di produttività e qualità. Ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di tali progetti (fattore produttività) e all'andamento generale\ndella Azienda (fattore redditività) è collegato il premio di cui al comma\nprecedente, sulla scorta dei criteri e principi definiti dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Determinazione della massa salariale erogabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato verrà\nfissato dalle singole aziende sulla base delle previsioni di aumento della\nefficienza ed efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di cui al\nparagrafo successivo e tenendo conto della previsione di miglioramento della\nredditività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fattore produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I progetti di produttività possono assumere a riferimento obiettivi della\nAzienda, oppure di area, settore, gruppo etc. Questi ultimi possono\nsostanziarsi sia in aumenti di efficienza tecnica ed economica (connessi alla\nriduzione dei costi unitari e\u002Fo alla razionalizzazione dei processi interni\nalla Azienda) sia in incrementi di qualità delle prestazioni rivolte\nall'utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi\u002Fprogetti vanno individuati e definiti In relazione alle\nspecifiche condizioni di ogni singola Azienda. Gli obiettivi debbono essere\nmisurabili, correlati alla attività lavorativa dei dipendenti della Azienda e\nidonei a realizzare effettivi incrementi di efficienza ed efficacia. Con\nriguardo agli obiettivi posti, in sede di contrattazione aziendale, dovranno\nessere stabiliti gli indicatori, con i relativi parametri di misurazione, ai\nquali correlare le percentuali di premio da erogare (rispetto all'ammontare\nmassimo come appresso definito). In tale sede saranno definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la soglia minima di risultato, relativamente alla realizzazione dei\nprogetti, al disotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per la scelta dei dipendenti da destinare ai singoli\nprogetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi\u002Fprogetti potranno essere riesaminati annualmente e adeguati\nalle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fattore redditività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma definita annualmente ai sensi del precedente comma 3), ai fini\ndella sua erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione\ndei progetti di efficienza e di efficacia (fattore produttività), nonché\ndell’andamento generale della impresa (fattore redditività), predeterminando\napposite percentuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti concordano che il concetto di redditività si\nidentifica con la variazione positiva degli indici di bilancio rappresentativi\ndell'andamento generale della Azienda - registrata nell’anno a cui si\nriferisce il premio rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o\ntriennio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Determinatone del premio correlato al fattore produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare massimo di premio erogabile in funzione del fattore\nproduttività viene ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base della\nimportanza relativa riconosciuta ad ognuno di essi dagli organi di direzione\nnel quadro della complessiva strategia aziendale seguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote del premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei singoli\nprogetti saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di\nconseguimento degli obiettivi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme così determinate saranno ulteriormente ripartite fra i lavoratori\nche hanno concorso alla realizzazione del progetto tenendo conto dell’apporto\nindividuale da ciascuno fornito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Determinazione del premio correlato al fattore redditività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore\nredditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla\nmisura degli scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di\nredditività generale della Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori\nin servizio in ragione del concorso della struttura di appartenenza e\ndell'apporto da ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto\ndel rispettivo livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Erogazione del complessivo premio di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato è corrisposto sotto forma di somma una tantum, e non\navrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio, che va erogato annualmente, di norma entro due mesi dalla\napprovazione del Bilancio consuntivo, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione\nesistente allo stesso e analogo titolo in sede aziendale e dovrà essere\ncollegato al livello professionale espresso nell’espletamento delle attività\ndi competenza e alla valutazione delle singole prestazioni, ivi comprese quelle\ndi carattere professionale rese a favore dell'ente con esito positivo, tenendo\nanche conto della assiduità nella presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di passaggio di livello nel corso dell’anno di riferimento, gli\nimporti da corrispondere saranno pro-quota riferiti all’effettivo livello di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel\ncorso dell'anno stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esclusa la possibilità di beneficiare dei premi previsti dal presente\narticolo in relazione ad attività o progetti per i quali disposizioni\nlegislative, come ad esempio legge n. 163\u002F2006, che prevedono specifiche forme\ndi incentivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 72 - Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di\ngiugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi\nprecedenti coincide con l’anno solare in cui devono essere erogate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero,\nsalvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio civile, e i\ncasi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.\nIn tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestate. Le frazioni di mese superiore a quindici giorni vanno\ncomputate come un mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima\nmensilità è costituita dalla retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Trattamento di missione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando un lavoratore, per motivi d servizio, debba sostenere spese di\nviaggio, di vitto o di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate,\nsecondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di\ncontrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute\nper l'impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le\ntariffe ACI. Non costituisce “missione” il viaggio del dipendente tra la\nsede principale della Azienda e le sedi secondarie o distaccate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di viaggio non coincidenti con forano di lavoro sono compensate con\nuna indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Indennità varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Indennità per maneggio di denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri a proprio\ncarico, ha diritto a una indennità in misura compresa fra il 3 e il 7% della\nretribuzione individuale in ragione della entità del maneggio di denaro annuo.\nTale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il\ntitolare del servizio di cassa a qualunque titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>2. Indennità di reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità\nper ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo, è dovuta una indennità\ngiornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in\nrelazione alle ore impegnate e alle retribuzioni orarie non maggiorate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reperibilità fino ad 8 ore: 10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reperibilità fino a 12 ore: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype2\">\u003Cp>Per ogni ora di reperibilità compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle\n6) le suddette percentuali sono raddoppiate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del\nprecedente articolo 46, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un\nulteriore 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa\nfasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è\ncalcolata per quota con le percentuali sopra indicate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Gli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né\nin parte del normale debito orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Iscrizione agli Albi professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per l’iscrizione agli Albi professionali, quando sia richiesta in\nsede di assunzione o sia necessaria per le mansioni affidate dalla Azienda al\nlavoratore, vengono rimborsate dalla azienda dietro presentazione di idonea\ndocumentazione solo in caso di prestazione professionale esclusiva per\nl'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>4. Buoni pasto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene\nassegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione\ndecentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di\nerogazione del predetto beneficio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 75 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un\ntrattamento di fine rapporto determinato ai sensi dell’articolo 2120 C.C. e\ndelle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente\narticolo deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di\ncessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a\ndisposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per\ncause non imputabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi\ndell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, una anticipazione\nsull’indennità di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno\ncorredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai\nsuccessivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo\ne. sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente\nsoddisfatte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sull’accoglimento delle domande si pronuncia l’Azienda su istruttoria\ncondotta dal competente ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun\nesercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del\nnumero totale dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di\nservizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di\nfine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della formazione del contingente delle domande accogligli in ciascun\nesercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono\nstabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea\ncertificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza\noriginale o in copia autentica di avvenuto pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica\ndell’atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita\n(in questo secondo caso l’erogazione della anticipazione è subordinata alla\nesibizione dell’atto pubblico successivamente stipulato) e con la\ndichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del\ndipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di\nnotorietà);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con\nfirma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di\nsocio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo\ndi costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la\ndichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del d\npendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di\nnotorietà);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui\nfiglio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia\naccompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell’ufficio tecnico\ncomunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che\ntrattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di\nlui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con\nquietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della\ncasa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la\nconcessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti\niscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di\nlavori da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà del\ndipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di\nnotorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da\neseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con\nl'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e\ncon copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo\ndei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con\ndichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell’unica casa\ndi abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto\ndi notorietà);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)spese da sostenere nei periodi di congedo di cui agli articoli 5, 6 e 7\ndella legge 53\u002F2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi\nadeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico\na carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente\ncon maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è\naccordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto o\nin parte essere effettuata a terzi direttamente dalla Azienda in nome e per\nconto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Trattamento di pensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti dell'Azienda sono iscritti all’INPS ex INPDAP -\nCassa di Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi relativi sono a carico della Azienda e del lavoratore nelle\nmisure stabilite dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda è tenuta, nell’osservare i termini previsti dal comma 6\ndell'articolo 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con\nmodificazioni, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione\nall'interessato o ai suoi superstiti e alle Organizzazioni sindacali\ndell’avvenuto inoltro della pratica all’Ente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 78 - Previdenza integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'articolo 60 del CCNL FEDERCASA 9.7.1998 ha a suo tempo previsto\nl’istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base\ndell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo\nNazionale di previdenza complementare denominato PREVIAMBIENTE (atto\ncostitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente\nalla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di\nvigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124\u002F1993 con delibera del\n4.11.1998;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il predetto Statuto, all’articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori e\nalle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati\nlavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore\naffine” quello dell'edilizia residenziale pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione\nrispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche\nmodalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL\nFEDERCASA 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo PREVIAMBIENTE, a\ncura di FEDERCASA, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma la seguente disciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità,\nsulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di\ninquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) retribuzione base in vigore al 1° gennaio 2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) un aumento periodico di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) a carico dell’Azienda 1%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a carico del lavoratore 1%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo a carico dell’Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i\nlavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari\nmisura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di\nquello stabilito contrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla\nbusta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del\nTFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione\ndell'accantonamento di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta\nal Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata\ndal successivo comma 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente,\nsi intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione\nassicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti\neffettuati a suo favore dalla impresa, distinguendo le quote a carico del\nlavoratore, quelle a carico della impresa e le quote TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dal\n1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all’esercizio della attività\ndel Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se\nsuccessiva alla predetta data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio\nalle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo PREVIAMBIENTE, che ne\ncostituisce parte integrante e sostanziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIAMBIENTE adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di\nrendere operativa l’iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a\nFEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Primo inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente all'Accordo FEDERCASA-FP\u002FCGIL, FPS\u002FCISL, UIL\u002FFPL del 2 ottobre\n2001, al momento della prima applicazione del CCNL FEDERCASA, la\nclassificazione del personale è effettuata secondo la seguente tabella di\nequiparazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"543\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"350\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">CCNL FEDERCASA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"center\">Posizioni economiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">Area - Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">Q1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">D3, D4, D5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D1, D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C1, C2, C3, C4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B3, B4, B5, B6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B1, B2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">A1, A2, A3, A4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga alla Tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3\ndel CCNL FEDERCASA i dipendenti già in servizio alla data di entrare in vigore\ndelle CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999. al tempo in possesso della\nqualifica funzionale 3a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che all’atto della prima applicazione del presente Contratto\nricoprano incarichi di “posizioni organizzative”, come definite e dagli\narticoli 8, 9 e 10 del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le\nattribuzioni e il trattamento giuridico-economico previsto dai predetti\narticoli fino alla determinazione e copertura da parte della Amministrazione\ndelle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le\namministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi dalla\nprima applicazione del CCNL FEDERCASA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’attribuzione della retribuzione base prevista dal\npresente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla tabella cui al\nprimo comma, le progressioni economiche conseguite col CCNL Regioni-Autonomie\nlocali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3, B1 e A1, sono\nconvertite in assegni ‘ad personam’ di importo effettivo annuo pari a 13\u002F12\ndelle corrispondenti differenze tabellari. L’importo dell’assegno ‘ad\npersonam’ così determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al\ncalcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali\npassaggi al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL\nRegioni-Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove\nnecessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con\nproporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo.\nQualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il\nlimite massimo di cui all'articolo 69, comma 2, l'intera somma resta attribuita\nal lavoratore avente diritto a pieno titolo di “Aumenti periodici di\nanzianità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità integrativa speciale percepita in vigenza del CCNL\nRegioni-Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a\ntutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è\nriconosciuta secondo gli importi previsti dalla tabella B allegata al CCNL\nFEDERCASA 9 luglio 1998 che, con l’applicazione del presente Contratto, ai\nsensi del precedente art. 68, cessano di essere corrisposti distintamente e\nvengono conglobati nelle nuove tabelle delle retribuzioni mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Adeguamento delle norme per la prima applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del CCNL FEDERCASA agli enti di nuova trasformazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Primo inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono confermate la tabella e le norme di primo inquadramento di cui\nall'articolo 77 del CCNL del 14 marzo 2002, allegato integrale al presente\ncontratto, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi previste e\nla tabella per le nuove posizioni economiche D6, C5, B7 e A5, introdotte dal\nCCNL Regioni-Autonomie Locali 22 gennaio 2004, che di seguito si riporta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"364\">\n  \u003Ccol width=\"386\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Posizione\n        economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCNL \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Regioni-Autonomie Locali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"386\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area - livelli di\n        inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nel CCNL FEDERCASA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"386\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"386\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"386\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"364\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"386\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DS\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli inquadramenti effettuati secondo la suindicata tabella non danno luogo\nall'assegno ‘ad personam’ cui al comma 4, art. 77 del CCNL 14 marzo\n2002.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di prima applicazione del presente contratto è garantita la\ndestinazione di risorse economiche complessive non inferiori a quelle che, ai\nsensi del CCNL Autonomie Locali, nell’anno precedente sono state destinate\nalla erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività e il\nmiglioramento dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al primo anno, eventuali integrazioni, modifiche,\nadeguamenti, e quanto altro possa incidere sul monte economico complessivo da\ndestinare ai premi di produttività sono oggetto di contrattazione aziendale\ncon le RSU e le OO.SS. territoriali tenendo conto di eventi rilevanti che\nincidono sulle condizioni economiche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le Aziende a prescindere\ndalla data di trasformazione e non modificano gli accordi e le intese già\nmaturati e sottoscritti negli IACP già aziendalizzati, fermo restando la\nvalutazione delle parti di rivedere gli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga alla tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3\ndel CCNL FEDERCASA i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore\ndel CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della\nqualifica funzionale 3a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che all’atto della prima applicazione del presente contratto\nricoprano incarichi di “posizioni organizzative”, come definite dagli\narticoli 8, 9 e 10 del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le\nattribuzioni e il trattamento giuridico-economico previsto dai predetti\narticoli fino alla determinazione e copertura da parte della Amministrazione\ndelle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le\namministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi dalla\nprima applicazione del CCNL FEDERCASA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’attribuzione della retribuzione base prevista dal\npresente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla tabella di cui\nal primo comma, le progressioni economiche conseguite col CCNL\nRegioni-Autonomie locali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3,\nB1 e A1, sono convertite in assegni ‘ad personam’ di importo effettivo\nannuo pari a 13\u002F12 delle corrispondenti differenze tabellari. L’importo\ndell’assegno ‘ad personam’ così determinato è ripartito in 14\nmensilità, è utile al calcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in\noccasione di eventuali passaggi al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL\nRegioni-Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove\nnecessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con\nproporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l’aumento\nsuccessivo. Qualora l’importo da convertire in aumenti biennali di anzianità\necceda il limite massimo di cui all’art. 69, comma 2, l’intera somma resta\nattribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di “Aumenti periodici\ndi anzianità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità integrativa speciale percepita in vigenza del CCNL\nRegioni-Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a\ntutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è\nriconosciuta secondo gli importi previsti dalla tabella B) allegata al CCNL\nFEDERCASA 9 luglio 1998 che, con l’applicazione del presente Contratto\ncessano di essere corrisposti distintamente e vengono conglobati nelle nuove\ntabelle delle retribuzioni mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL si riservano di riesaminarle, con\nriferimento agli enti che saranno trasformati dopo l’applicazione del CCNL\nRegioni-Autonomie locali per il quadriennio 2002-2005, ove tale Contratto\nintroduca sostanziali innovazioni in materia di stato giuridico ed economico\ndel personale. Le eventuali norme aggiuntive che si rendessero necessarie non\npotranno comunque comportare duplicazione di benefici contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Alte professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che all’atto della prima applicazione del CCNL FEDERCASA\nricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL\nRegioni-Autonomie locali 22 gennaio 2004) si applica la medesima disciplina\nprevista dal comma 3, articolo 77 del CCNL 14.3.2002 per le “posizioni\norganizzative”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di garantire a tutto\nil personale già destinatario del CCNL Regioni-Autonomie locali una adeguata\ncollocazione, in termini di qualificazione professionale e di trattamento\neconomico, nell’ambito del sistema di classificazione previsto dal presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contempo intende essere funzionale ai processi di riorganizzazione resi\nnecessari dalla trasformazione degli IACP in enti pubblici economici, di cui\ncostituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità di\nvalorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento delle professionalità e\ndelle capacità individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la tabella di equiparazione costituisce l’indispensabile punto\ndi partenza per i cennati processi di riorganizzazione aziendale, condizione\nnecessaria per l’attivazione delle norme del presente Contratto riguardanti\nla mobilità e lo sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto sopra le Parti convengono che le singole aziende non\npotranno modificare gli inquadramenti risultanti dalla tabella di equiparazione\nprima che tali processi di riorganizzazione siano compiutamente definiti e\nquindi, in linea di massima, prima che sia trascorso almeno un anno dalla\nattuazione del primo inquadramento. Così come convengono che i processi di\nriorganizzazione degli enti trasformati in precedenza devono trovare costante\nadeguamento alle evoluzioni in atto nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno inoltre atto che, agli effetti di quanto previsto dalla\nlegge 449\u002F1997, articolo 59, comma 7, farà fede la certificazione della\nqualifica operaia rilasciata dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfundtxt\">\u003Ch3>Art. 81 - Fondo aziendale politiche incentivanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto è determinato un\nimporto per “Fondo Aziendale Politiche incentivanti” di € 6,00 mensili\nper 14 mensilità moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio alla\nAzienda al 31.12.2017 e ridefinito al termine di ogni anno solare che\nconfluisce nel Fondo di cui all’art. 71.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è destinato ad incentivare progetti specificamente individuati\nsu base annua o pluriennale con le stesse modalità del sopra citato\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi di progetti da incentivare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) accelerazioni tempistiche determinate dalle carte dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) recupero della morosità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) accelerazioni pratiche tecniche e amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse già previste dall’art. 81 sono incrementate con decorrenza\n1.1.2008 di € 2,50 per dipendente in forza al 31.12.2007 per 14 mesi, che\ndiventano € 6,00 dall’1.1.2009 per dipendente in forza al 31.12.2008 per 14\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, a fronte del mancato utilizzo nel corso dell’anno\ndi riferimento dell’importo derivante dal presente articolo, le somme\nmaturate non producono economie e verranno comunque utilizzate negli anni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 82 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">qualifica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">vecchio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° marzo 2018\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a regime\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.036,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">97,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.134,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">190\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.616,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">84,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.700,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">176\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.417,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">78,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.495,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">162\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.215,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.287,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.054,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">66,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.121,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">138\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.890,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">61,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.951,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">137\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.867,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.928,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.813,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.873,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.722,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.779,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">121\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.631,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.685,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.593,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">52,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.645,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">114\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.533,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.584,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">110\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.485,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.534,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">108\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.480,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.528,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">103\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.394,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.440,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.347,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.391,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Norma finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL sostituisce per quanto esplicitamente richiamato i\ncontratti precedentemente stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovunque nel contratto si faccia riferimento al matrimonio si integra con\n“e unione civile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovunque si parli di coniuge\u002Fconiugi si intende applicato anche ad ognuna\ndelle parti dell’unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE A VERBALE CCNL FEDERCASA 2016-2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL E ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale CCNL FEDERCASA sulla previdenza integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., nell'ottica di favorire lo sviluppo dell'istituto della\nprevidenza integrativa, come testimoniato dall'inserimento, nel presente CCNL,\ndi una accresciuta percentuale per i contributi volontari al Fondo pensione\ncontrattuale, formulano il seguente proposito: di rivedere, nell'ambito del\nprossimo rinnovo contrattuale, il tema della base di calcolo dei contributi\nalla previdenza integrativa, aggiornandone i valori, fermi da ormai troppo\ntempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale CCNL FEDERCASA sull’istituto della missione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., nel quadro del rinnovo del CCNL auspicano che, in sede di\ncontrattazione integrativa, venga chiarita l'esatta portata della previsione\nsui rimborsi per missione contenuta nell’art. 73, comma 1, con particolare\nriferimento alle realtà aziendali dotate di un perimetro territoriale\nparticolarmente grande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale CCNL FEDERCASA sulla classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto agli artt. 65 e 66 del CCNL sottoscritto\nin data 28 dicembre 2017, in relazione alla necessaria verifica delle\ndeclaratorie professionali e dei relativi inquadramenti, le OO.SS. ritengono\nnecessario la convocazione del tavolo tecnico previsto nell’accordo del\nrinnovo del CCNL FEDERCASA sottoscritto in data 27 marzo 2014, al fine di\nrideterminare i contenuti dei diversi profili professionali e delle\ndeclaratorie, in particolare a partire dai nuovi profili introdotti quali gli\nispettori e custodi sociali e tutti gli altri profili professionali\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FP-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPS-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FESICA-ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"PAYSCALES_trigger":56,"cbadate_end":60,"ONCERISE_trigger":64,"hourspweek_select":68,"cbadate_start":72,"MEALALL_trigger":76,"eqpromotion":80,"eqtraining":84,"pensionfund":87,"OVERTIME_trigger":91,"SENIOR_trigger":95,"apprenticeships":99,"SUNDAY_trigger":103,"cbamemtrad":105,"healthandsafetytraining":109,"legalassistance_trigger":113,"standbyallowancetype":117,"healthandsafetypolicy":121,"eqpay":125,"flexible_work_options":127,"cbadate_start_date":131,"contracttrial":133,"sicknesspay":137,"JOBTYPE_descriptions":141,"dayspweek_select":145,"schedulesrestpw":147,"TRADEUNLEAV_trigger":151,"contractseverancepay":155,"longtermillness":159,"tempagency":163,"standbyallowancetype2":167,"NOCTPREM_trigger":171,"violenceleave":173,"cbasignsingle":177,"violence":180,"bankholidays1":184,"hivpolicy":188,"paidmaternityleavepay":192,"mealvouchers":196,"trainingprogrammes":198,"paidmaternityleave":202,"support_disabilities":206,"PAIDLEAV_trigger":210,"deathrelatives":214,"unemploymentfundtxt":218,"paidpaternityleave":222,"funeralpay":226},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 7 - Pari opportunità 1) Le Parti si","Art. 7 - Pari opportunità\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198\u002F06, c.d.\nCodice delle Pari opportunità tra uomo e donna.\n\n\n\n2)\n\nIn particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni\ndiscriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di\ncompromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei\ndiritti umani e delle libertà fondamentali.\n\n\n\n3)\n\nOgni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa\nsulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità\nrimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle\nassunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della\ncarriera.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.\n\n\n\n5)\n\nAlla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:\n\n\n\n-esaminare l'andamento occupazionale femminile;\n\n-proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire\nuna effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il\nriconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera\n\n\n\n6)\n\nLe Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità\ndi individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e\nnon solo), è inaccettabile.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Quando l'assenza è dovuta ad incapacità ","Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul\nlavoro o a malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la\nretribuzione intera sino alla guarigione clinica. Pertanto, le assenze previste\nal presente comma non sono computate ai fini del periodo di comporto di cui ai\nprecedenti commi 2 e 3.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","6) Le Parti, anche alla luce del recente","6)\n\nLe Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità\ndi individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e\nnon solo), è inaccettabile.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"PAYSCALES_trigger","Art. 82 - Trattamento economico qualific","Art. 82 - Trattamento economico\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      qualifica\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      parametro\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      vecchio\n\n        tabellare\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      incremento\n\n        1° marzo 2018\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      tabellare\n\n        a regime\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Q1\n      \n      220\n      \n      3.036,66\n      \n      97,78\n      \n      3.134,44\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      190\n      \n      2.616,47\n      \n      84,44\n      \n      2.700,91\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      176\n      \n      2.417,24\n      \n      78,22\n      \n      2.495,46\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      162\n      \n      2.215,54\n      \n      72,00\n      \n      2.287,54\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      150\n      \n      2.054,92\n      \n      66,67\n      \n      2.121,59\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      138\n      \n      1.890,02\n      \n      61,33\n      \n      1.951,35\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      137\n      \n      1.867,45\n      \n      60,89\n      \n      1.928,34\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      135\n      \n      1.813,97\n      \n      60,00\n      \n      1.873,97\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      128\n      \n      1.722,56\n      \n      56,89\n      \n      1.779,45\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      121\n      \n      1.631,69\n      \n      53,78\n      \n      1.685,47\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      118\n      \n      1.593,03\n      \n      52,44\n      \n      1.645,47\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      114\n      \n      1.533,97\n      \n      50,67\n      \n      1.584,64\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      110\n      \n      1.485,94\n      \n      48,89\n      \n      1.534,83\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      108\n      \n      1.480,83\n      \n      48,00\n      \n      1.528,83\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      103\n      \n      1.394,54\n      \n      45,78\n      \n      1.440,32\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      100\n      \n      1.347,44\n      \n      44,44\n      \n      1.391,88\n      \n    \n  \n",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_end","1) Il presente Contratto concerne il per","1)\n\nIl presente Contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31\ndicembre 2018.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"ONCERISE_trigger","Art. 72 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 72 - Tredicesima e quattordicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nL'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.\n\n\n\n2)\n\nL'Azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di\ngiugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi\nprecedenti coincide con l’anno solare in cui devono essere erogate.\n\n\n\n4)\n\nLa tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero,\nsalvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio civile, e i\ncasi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.\nIn tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestate. Le frazioni di mese superiore a quindici giorni vanno\ncomputate come un mese intero.\n\n\n\n5)\n\nLa retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima\nmensilità è costituita dalla retribuzione globale.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"hourspweek_select","Art. 37 - Orario di lavoro 1) La durata ","Art. 37 - Orario di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLa durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali,\ndistribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato, previo\nesame, con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle\ndisposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18\nagosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi\ncon le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla\npresenza di adeguati servizi sociali.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"cbadate_start","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\n\ndel contratto\n\n\n\n1)\n\nIl presente Contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31\ndicembre 2018.\n\n\n\n2)\n\nGli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende\navvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti\nnegoziali.\n\n\n\n3)\n\nIl Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova\ntacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle\nParti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni\nscadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore\nfino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la\nstessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale\nperiodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti\nnegoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni\nconflittuali.\n\n\n\n4)\n\nIn attuazione dell’accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993,\nqualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla\ndata di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà\ncorrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo\nmedesimo.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"MEALALL_trigger","4. Buoni pasto Negli enti presso cui non","4. Buoni pasto\n\n\n\nNegli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene\nassegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione\ndecentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di\nerogazione del predetto beneficio.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"eqpromotion","3) Ogni Azienda promuove iniziative, anc","3)\n\nOgni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa\nsulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità\nrimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle\nassunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della\ncarriera.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.",{"bindId":85,"name":82,"text":86},"eqtraining","3)\n\nOgni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa\nsulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità\nrimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle\nassunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della\ncarriera.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.\n\n\n\n5)",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"pensionfund","Art. 78 - Previdenza integrativa Premess","Art. 78 - Previdenza integrativa\n\n\n\nPremesso che:\n\n\n\n- l'articolo 60 del CCNL FEDERCASA 9.7.1998 ha a suo tempo previsto\nl’istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base\ndell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia;\n\n\n\n- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo\nNazionale di previdenza complementare denominato PREVIAMBIENTE (atto\ncostitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);\n\n\n\n- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente\nalla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di\nvigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124\u002F1993 con delibera del\n4.11.1998;\n\n\n\n- il predetto Statuto, all’articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori e\nalle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati\nlavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;\n\n\n\n- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore\naffine” quello dell'edilizia residenziale pubblica;\n\n\n\n- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione\nrispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche\nmodalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;\n\n\n\n- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL\nFEDERCASA 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo PREVIAMBIENTE, a\ncura di FEDERCASA, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto.\n\n\n\nSi conferma la seguente disciplina:\n\n\n\n1)\n\nLa contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità,\nsulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di\ninquadramento:\n\n\n\na) retribuzione base in vigore al 1° gennaio 2008;\n\nb) un aumento periodico di anzianità.\n\n\n\n2)\n\nTale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:\n\n\n\na) a carico dell’Azienda 1%\n\nb) a carico del lavoratore 1%\n\n\n\n3)\n\nIl contributo a carico dell’Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i\nlavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari\nmisura.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di\nquello stabilito contrattualmente.\n\n\n\n5)\n\nL’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla\nbusta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico.\n\n\n\n6)\n\nÈ, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del\nTFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione\ndell'accantonamento di legge.\n\n\n\n7)\n\nPer i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta\nal Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata\ndal successivo comma 9.\n\n\n\n8)\n\nPer i “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente,\nsi intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione\nassicurativa.\n\n\n\n9)\n\nIl Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti\neffettuati a suo favore dalla impresa, distinguendo le quote a carico del\nlavoratore, quelle a carico della impresa e le quote TFR.\n\n\n\n10)\n\nLa contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dal\n1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all’esercizio della attività\ndel Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se\nsuccessiva alla predetta data.\n\n\n\n11)\n\nPer tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio\nalle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo PREVIAMBIENTE, che ne\ncostituisce parte integrante e sostanziale.\n\n\n\n12)\n\nPREVIAMBIENTE adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di\nrendere operativa l’iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a\nFEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"OVERTIME_trigger","5) Il lavoro straordinario è compensato ","5)\n\nIl lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio\norario, maggiorato delle seguenti percentuali:\n\n\n\na) straordinario feriale: 15%\n\nb) straordinario festivo: 30%\n\nc) straordinario notturno: 30%\n\nd) straordinario notturno festivo: 50%",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"SENIOR_trigger","Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di\nservizio nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura\nindicata dalla tabella B) sotto riportata.\n\n\n\n2)\n\nIn ciascun livello può essere maturato un massimo di 14 aumenti periodici,\nche decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del\nbiennio.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in\naggiunta alla nuova retribuzione base, l’importo in cifra degli aumenti\nbiennio precedentemente maturati e della parte già maturata dell’aumento in\ncorso di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero\nmassimo di 14 aumenti biennali, sarà tradotto, all'atto del passaggio di\nlivello, in aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi\ncompresa una eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data\ndi maturazione della frazione mancante del successivo aumento biennio.\n\n\n\n4)\n\nI valori degli scatti di cui alla sotto riportata tabella, maturati\ndall'1.1.2018, vengono ridotti del 10%, sono fatti salvi quelli già maturati\nanche ai fini dei passaggi di livello\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      AREA\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      livello\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      importo mensile \n\n        (€)\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Quadri\n      \n      Q1\n      \n      42,50\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      35,00\n      \n    \n  \n  \n    \n      A\n      \n      AS\n      \n      31,50\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      28,00\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      24,50\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      21,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      B\n      \n      BS\n      \n      21,00\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      20,50\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      18,60\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      17,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      C1\n      \n      16,50\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      15,50\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      14,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      DS\n      \n      14,00\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      13,40\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      12,90",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"apprenticeships","Art. 21 - Contratto di apprendistato 1) ","Art. 21 - Contratto di apprendistato\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono che il contratto di apprendistato, in quanto contratto\ndi lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a\ncostruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle\naziende.\n\n\n\n2)\n\nPer la relativa disciplina per l'applicazione dell'istituto contrattuale\ndell'Apprendistato le Parti fanno riferimento al D.Lgs. n. 167 del 14 settembre\n2011 e s.m. apportate dal D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, dalla Legge n.\n92\u002F2012 (c.d. “legge Fornero”), dalla Legge n. 78\u002F2014 (c.d. “riforma\nPoletti”) e dal D.Lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti concordano di stabilire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\nCCNL, in un accordo separato da allegare al CCNL. la durata e le modalità di\nerogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze\ntecnico-professionali e specialistiche in ragione del tipo di qualificazione ai\nfini contrattuali da conseguire con l'apprendistato professionalizzante.\n\nL'accordo provvederà a disciplinare oltre all’apprendistato\nprofessionalizzante, già previsto dall’art. 21, anche:\n\n\n\n1)l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma\ndi istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\n\n2)l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.",{"bindId":104,"name":93,"text":94},"SUNDAY_trigger",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"cbamemtrad","FP\u002FCGIL – FPS\u002FCISL – UIL\u002FFPL – FESICA\u002FCo","FP\u002FCGIL – FPS\u002FCISL – UIL\u002FFPL – FESICA\u002FConfSAL",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"healthandsafetytraining","D) Formazione dei rappresentanti per la ","D) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\ndall’articolo 50 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 81\u002F2008.\n\nSalvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali,\nspetta alla Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della\nsicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati\ndall’articolo 22 sopra richiamato.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"legalassistance_trigger","Art. 58 - Patrocinio legale 1) L'Azienda","Art. 58 - Patrocinio legale\n\n\n\n1)\n\nL'Azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndi un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento\ndel servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico,\na condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin\ndalla apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di\ncomune gradimento.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua\ndifesa in ogni grado di giudizio.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"standbyallowancetype","2. Indennità di reperibilità Reperibilit","2. Indennità di reperibilità\n\n\n\nReperibilità:\n\n\n\nAi lavoratori tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità\nper ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo, è dovuta una indennità\ngiornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in\nrelazione alle ore impegnate e alle retribuzioni orarie non maggiorate:\n\n\n\n- reperibilità fino ad 8 ore: 10%\n\n- reperibilità fino a 12 ore: 15%\n\n\n\nPer ogni ora di reperibilità compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle\n6) le suddette percentuali sono raddoppiate.\n\nQualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del\nprecedente articolo 46, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un\nulteriore 10%.\n\nQualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa\nfasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è\ncalcolata per quota con le percentuali sopra indicate.\n\nGli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né\nin parte del normale debito orario giornaliero.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"healthandsafetypolicy","Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro 1","Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei\nlavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono\nessere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti\norganizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro,\ndirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione “Sicurezza” si\nconfigura come qualificato mezzo della attività aziendale destinata a\npromuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra\nindicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano\nlo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come\ncomplesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi\ndell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare\nl’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della\npopolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno.\n\n\n\n3)\n\nVisti il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni\na livello nazionale e le norme regionali le quali sono state recepite nel\nnostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del\nrinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la\ndisciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:\n\n\n\n1. Rappresentante per la sicurezza\n\n\n\nA) Numero\n\n\n\nIl numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di\nseguito definito:\n\n\n\n- aziende fino a 50 dipendenti: 1\n\n- aziende fino a 200 dipendenti: 2\n\n- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3\n\n- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6\n\n\n\nLa durata dell’incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.\n\n\n\nB) Modalità di designazione o elezione\n\n\n\nAziende fino a 15 dipendenti\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione\ndiretta da parte dei lavoratori al loro interno.\n\nL’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali\nterritorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto\nil maggior numero di voti espressi.\n\nPrima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione.\n\nIl verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.\n\nHanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in\nforza alla Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i\nlavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati\nnell'Azienda.\n\nIn caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo\ndei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino\na nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.\n\n\n\n2) Aziende con più di 15 dipendenti\n\n\n\nL'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti. Risulterà\u002Fanno eletto\u002Fi il\u002Fi lavoratore\u002Fi\nche ha\u002Fhanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.\n\nPrima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell'elezione.\n\nIl verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.\n\nHanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che\nabbiano superato il periodo di prova in forza alla Azienda alla data delle\nelezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto\na tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.\n\nIn caso di dimissioni del\u002Fdei rappresentante\u002Fi per la sicurezza subentra\u002Fano\nil\u002Fi primo\u002Fi dei non eletti. In mancanza il\u002Fi dimissionario\u002Fi esercita\u002Fano le\nproprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.\n\n\n\nC) Permessi retribuiti\n\n\n\nPer l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50 del Decreto\nLegislativo 81\u002F2008 al rappresentante per la sicurezza spettano:\n\n\n\n-nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a\n12 ore annue;\n\n-nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a\n30 ore annue;\n\n-nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari\na 40 ore annue.\n\n\n\nPer l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato,\nlettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.\n\n\n\nD) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\ndall’articolo 50 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 81\u002F2008.\n\nSalvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali,\nspetta alla Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della\nsicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati\ndall’articolo 22 sopra richiamato.\n\n\n\nE) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\n\n\n\nCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all’articolo 50 comma 1 lettera g) del\nDecreto Legislativo 81\u002F2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:\n\n\n\n1) Accesso ai luoghi di lavoro\n\n\n\nIl diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.\n\nIl rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di\nlavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.\n\nTali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio\ndi prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\n\n\n\n2) Modalità di consultazione\n\n\n\nLaddove il decreto legislativo 81\u002F2008 prevede a carico del datore di lavoro\nla consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere\nin modo da garantire la sua effettività e tempestività: il datore di lavoro\npertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i\nquali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello\nstesso.\n\nIl rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di\nformulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione\nsecondo le previsioni di legge.\n\nIl verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la\nsicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul\nverbale della stessa.\n\n\n\n3) Informazioni e documentazione aziendale\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e\nla documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.\n50 del decreto legislativo 81\u002F2008.\n\nLo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione\ndei rischi custodito presso l'Azienda.\n\nIl datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le\ninformazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla\nlegge.\n\nPer informazioni inerenti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del\nlavoro.\n\nIl rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme\ndi legge.\n\n\n\n4) Strumenti per l'espletamento delle funzioni\n\n\n\nPer l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza\nfruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali\nsupporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.\n\n\n\n2. Organismi paritetici\n\n\n\nA livello territoriale, tra le Associazioni Regionali CISPEL e le strutture\nsindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse\naderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e\ndi promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali\norganismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie\nsorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e\nformazione previsti dal decreto legislativo 81\u002F2008.\n\nLa formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza\navvengono in collaborazione con i presenti organismi paritetici.\n\n\n\n3. Uso di attrezzature munite di videoterminali\n\n\n\nIl destinatario della normativa prevista dal titolo VII (articoli 172-177)\ndel decreto legislativo 81\u002F2008 viene individuato nel lavoratore che utilizza\nuna attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per\n20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 del d.lgs.\n81\u002F2008.\n\nTale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere della\nattività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30\nminuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di\npausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al\nvideoterminale.\n\nLe pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio\nné al termine dell’orario di lavoro.",{"bindId":126,"name":82,"text":83},"eqpay",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"flexible_work_options","Art. 23 - Disciplina del telelavoro 1) S","Art. 23 - Disciplina del telelavoro\n\n\n\n1)\n\nSi definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata\npresso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di\ntecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nI rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nAzienda.\n\n\n\n3)\n\nLa telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso\nl’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ‘ex\nnovo’, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.\n\n\n\n4)\n\nLe parti convengono che il telelavoro costituisce per le aziende una\nmodalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare\nl'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento\ndella prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita\nsociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro\naffidati. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità\ninsite nella società della informazione, si incoraggerà tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro e offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro.\n\n\n\n5)\n\nI rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\n\n\n\na)volontarietà delle parti;\n\nb)possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo\nda definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle\nparti;\n\nc) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie\nposizioni lavorative;\n\nd)individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,\nmantenuti e\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i\nrientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.\n\n\n\n6)\n\nLa lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazioni lavorative\nsono in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla\nRSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura\nterritoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.\n\n\n\n7)\n\nLe modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto\ncostituente l’accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di\nlavoro.\n\n\n\n8)\n\nTale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e\u002Fo la\ntrasformazione del telelavoro.\n\n\n\n9)\n\nQualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nattività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di\nsvolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\n\n\n\n10)\n\nQualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\n\n\n\n11)\n\nIl passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del\n\nlavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo\ndi risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del\nrapporto di lavoro del lavoratore medesimo.\n\n\n\nArt. 24 - Postazione di telelavoro\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.\n1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze\ndell’attività lavorativa.\n\n\n\n2)\n\nLa scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore\ndi lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.\n\n\n\n3)\n\nLa postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell’attività\nlavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio\ne con il sistema informativo aziendale.\n\n\n\n4)\n\nLe spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore sono\na carico del datore di lavoro.\n\n\n\n5)\n\nL'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti\ntecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro\nl’azienda può richiamare in sede la lavoratrice\u002F lavoratore fino a\nriparazione avvenuta.\n\n\n\n6)\n\nLe modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in\nfunzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.\n\n\n\n7)\n\nIl costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro,\nprevia presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non\nvenga attivata a suo carico una linea dedicata.\n\n\n\n8)\n\nOve necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo etc.\nrispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della\nlavoratrice\u002Flavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni\nsingolo caso di telelavoro.\n\n\n\n9)\n\nLa attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario\ngiornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli\naccordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice\u002Flavoratore\nnell'arco della giornata, fatte salve specifiche esigenze connesse alla\nparticolare tipologia della prestazione. Potrà essere concordato tra le parti\nun periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità\nper comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà\nsuperare le due ore giornaliere per lavoratrice\u002Flavoratore impegnato a tempo\npieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a un ora, per chi\npresta la propria attività a tempo parziale.\n\n\n\n10)\n\nLe prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale\norario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore\ndi lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.\n\n\n\n11)\n\nIl datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della\ncomunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti\ncanali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di\nprogetto, rientri settimanali.\n\n\n\n12)\n\nSarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di\nrientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I\nrientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da\nquelli spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori che operano stabilmente\nnell’organizzazione.\n\n\n\n13)\n\nIn caso di riunioni programmate dalla azienda per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo la telelavoratrice\u002Flavoratore dovrà rendersi disponibile\nper il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo\ndedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\nIl tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro.\n\n\n\n14)\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto\nil diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione\na cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle\ntelelavoratrici e ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e\npassivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel\nposto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e\u002Fo\ndel telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del\npresente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.\n\n\n\n15)\n\nIl datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla\nlavoratrice\u002Flavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni\ndi software di valutazione del lavoro svolto, anche in modo da garantire la\ntrasparenza dei controlli.\n\n\n\n16)\n\nLe modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della\nsingola lavoratrice\u002Flavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo\ntelematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in loro\nassenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto\nper verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300\u002F70\ne delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le\nmodalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare\nvisite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate\ncon la lavoratrice\u002Flavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\n\n\n\n17)\n\nLa lavoratrice e\u002Fo il lavoratore sarà comunque informata\u002Fo sui rischi\nassociati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare\nsull'allestimento della postazione di lavoro.\n\n\n\n18)\n\nSecondo la normativa vigente (D.Lgs. 81\u002F2008) con l'allestimento della\npostazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera\ndel responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza.\nAlla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano\ndei rischi possibili.\n\n\n\n19)\n\nÈ facoltà della lavoratrice\u002Flavoratore di formulare richiesta motivata di\nvisite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.\n\n\n\n20)\n\nIn ogni caso, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81\u002F2008 ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai\nmezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a\nsottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e\nspecialistiche indicate.\n\n\n\n21)\n\nIl datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa\nintervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati\nin dotazione.\n\n\n\n22)\n\nA norma di legge e di contratto, la lavoratrice\u002Flavoratore è tenuta\u002Fo alla\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo\npossesso e\u002Fo disponibili sul sistema informativo aziendale.\n\n\n\nArt. 25 - Progetti di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende, previo confronto con le OO.SS. aziendali, possono definire\nprogetti con ricorso a forme di telelavoro al fine di razionalizzare\nl'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso\nl’impiego flessibile delle risorse umane.\n\n\n\n2)\n\nNei progetti sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le\ntecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione,\nle tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il\ncoinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica\ne di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i\ncosti e i benefici.\n\n\n\n3)\n\nIl progetto è predisposto dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o\nservizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa\ncon il responsabile dei sistemi informativi, ove presente.\n\n\n\n4)\n\nLo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma\nforfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e\ntelefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione\nintegrativa decentrata.\n\n\n\n5)\n\nLe aziende nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del\ntelelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti\nrischi:\n\n\n\n-danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;\n\n-danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall'uso delle stesse attrezzature.\n\n\n\n6)\n\nLe aziende provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL. La\nverifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell’ambiente di lavoro\navviene all'inizio della attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando\npreventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso\ndi accesso presso il domicilio.\n\n\n\n7)\n\nCopia del documento di valutazione del rischio è inviata ad ogni\ndipendente, per la parte che lo riguarda.\n\n\n\n8)\n\nLa contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento\naccessorio compatibile con la specialità della prestazione.\n\n\n\n9)\n\nOltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro.\n\n\n\nArt. 26 - Assegnazione al telelavoro e reintegrazione\n\nnella sede originaria\n\n\n\n1)\n\nL'Azienda assegna il dipendente al telelavoro ai sensi dell'art. 25\nspecificando l'unità produttiva e ne dispone il reintegro ai sensi del\nsuccessivo comma 3, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione\naziendale, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e\npersonali del telelavoro, anche al fine di favorire l'adesione volontaria dei\nlavoratori.\n\n\n\n2)\n\nLa prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a\ncondizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme\ngenerali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.\n\n\n\n3)\n\nIl dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nella Azienda\ndi appartenenza, purché sia trascorso il periodo di tempo fissato dal\nprogetto, nel corso del quale la domanda non può essere presentata. Il\nreintegro viene disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.\n\n\n\nArt. 27 - Verifica dell’adempimento della prestazione\n\n\n\n1)\n\nI progetti determinano i criteri, orientati ai risultati, per\nl'individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da\nsvolgere mediante ricorso al telelavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente,\nalla stregua dei predetti standard.\n\n\n\nArt. 28 - Trattamento economico e normativo\n\n\n\n1)\n\nLa contrattazione aziendale, in relazione alle diverse forme di telelavoro,\nadegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e\nnormativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento\nequivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nAi telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di salute e di\nsicurezza nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività\nlavorativa in azienda, la contrattazione aziendale definisce altresì le\nmodalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei\nsoggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione,\nnonché le condizioni di reperibilità del dipendente stesso.\n\n\n\n3)\n\nIl datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il\nlavoratore si impegna a porre in atto idonee misure a tutela della riservatezza\ndei dati.\n\nLe parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\n\n\n\nArt. 29 - Norma finale\n\n\n\n1)\n\nLe norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili agli enti\ndestinatari delle presenti disposizioni, debbono essere interpretate in modo\ntale da favorire la progettazione, l’introduzione, l'organizzazione e la\ngestione di forme di telelavoro.",{"bindId":132,"name":62,"text":63},"cbadate_start_date",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"contracttrial","Art. 34 - Periodo di prova 1) L'assunzio","Art. 34 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nL'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova,\nsecondo la disciplina del presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nLa durata del periodo di prova è stabilita come segue:\n\n\n\na)in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;\n\nb)in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti per tutti gli altri\nlavoratori.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a\nquella stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il lavoratore in\nprova è stato assunto.\n\n\n\n4)\n\nA quest’ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della\nretribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le\nquali è stato assunto.\n\n\n\n5)\n\nNon sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di\nprova.\n\n\n\n6)\n\nI giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano\nequiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo\nmatrimoniale etc., prolungano in pari misura il periodo di prova previsto.\n\n\n\n7)\n\nNel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad\nun massimo di centottanta giorni di calendario, con decorrenza della\nretribuzione, conteggiati dal giorno d’inizio della malattia.\n\n\n\n8)\n\nSuperato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto\nad ogni effetto.\n\n\n\n9)\n\nNel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resta sospeso sino\nalla guarigione clinica, accertata dall’Ente preposto, fermo restando il\ntrattamento economico previsto dall'articolo 48.\n\n\n\n10)\n\nDurante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore possono\nrisolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né\nrelativa indennità sostituiva.\n\n\n\n11)\n\nQualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q e\nA, e durante il primo mese per il restante personale, sono corrisposti la\nretribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13° e 14a\nmensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute. Qualora il\nlicenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta la\nretribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la\nrisoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.\n\n\n\n12)\n\nSuperato il periodo di prova, senza dichiarazione di recesso, il lavoratore\nsi intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli\neffetti, dal primo giorno dell'assunzione.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"sicknesspay","Art. 47 - Malattia e infortuni sul lavor","Art. 47 - Malattia e infortuni sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione alla\nAzienda, di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di\nassenza stessa, salvo casi di forza maggiore. L’incapacità al lavoro deve\nessere provata a termini di legge.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente\naccertata e tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio\nstesso, l’Azienda conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un\nperiodo di mesi 12, periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per\nmalattie gravissime quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o\nmultipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o per interventi chirurgici di\ntrapianto di organi vitali e di by-pass coronarico.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di assenza non continuativa, i periodi di conservazione del posto\nsuindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a tre anni. Ai soli\nfini del presente comma vanno esclusi i periodi di degenza ospedaliera.\n\n\n\n4)\n\nDurante l'interruzione del rapporto per malattia l'Azienda corrisponde al\nlavoratore la retribuzione intera, sino ad un massimo di 12 mesi.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"JOBTYPE_descriptions","Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nArt. 65 - Classificazione del personale\n\n\n\n1)\n\nLa classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e\nrelativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di\nesempio, i profili professionali più significativi per livello e area.\n\n\n\n1. Definizione di area\n\n\n\n1)\n\nL'Area, nell’ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti\nfunzioni e caratteristiche:\n\n\n\na)l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione\nai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo\naziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e\ndello sviluppo organizzativo della Azienda;\n\nb)il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area\nin funzione del grado di professionalità espresso;\n\nc)l’area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e\ncoerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che\nrappresentano gradi crescenti di complessità professionale;\n\nd)a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti\nlivelli di inquadramento;\n\ne)all'interno dell'area il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere\ntemporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si\nintendono anche quelle di livello inferiore o superiore);\n\nf)ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio\ninterno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria\ndeclaratoria;\n\ng)all'interno di ciascuna area il livello cui assegnare il singolo\nlavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con\nquella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti\nesemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.\n\n\n\n2. Criteri di classificazione\n\n\n\n1)\n\nL'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della\nmansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di\nimportanza dei seguenti fattori:\n\n\n\na)ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e\u002Fo delle funzioni esercitate;\n\nb)modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è\nesercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;\n\nc)responsabilità e finalità della stessa;\n\nd)gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro\ncomplessità e alle modalità di utilizzo;\n\ne)conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e\nambito di applicazione, modalità di acquisizione.\n\n\n\n2)\n\nL'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione\nconsente l’attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il\nriscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili\nprofessionali.\n\n\n\n3)\n\nPer le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:\n\n\n\na)tecnica:\n\n\n\n-produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di\nmateriali ed energia;\n\n-distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione\nall’utenza;\n\n-lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove\ninstallazioni di impianti;\n\n-progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.\n\n\n\nb)amministrativo-gestionale:\n\n\n\n-amministrazione: attività di trattamento dati e informazioni a fini\ncontabili e gestionali;\n\n-personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale\ndipendente;\n\n-utenza: attività di gestione e sviluppo della utenza e di relazioni con\nl'esterno;\n\n\n\nc)ausiliaria:\n\n\n\n-logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;\n\n-sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione\ndati;\n\n-pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e i controlli\ndella loro attuazione;\n\n\n\nd)servizi:\n\n\n\n-servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini,\nautisti, protocollo.\n\n\n\n3. Declaratorie\n\n\n\nArea Quadri\n\n\n\n1)\n\nVi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e\u002Fo\nfunzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di\nmaggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni,\nintendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di\nrappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri\nlavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici\nparticolarmente elevati delle mansioni svolte.\n\n\n\n2)\n\nAll'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di\nrilevanza, quelli connessi:\n\n\n\na)alla traduzione funzionale e operativa delle direttive aziendali ai fini\ndello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della Azienda con\nresponsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;\n\nb)al coordinamento e alla sovraintendenza di altri lavoratori\neccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni\ndirettive;\n\nc)alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta\nspecializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed\nesperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale\no di ricerca.\n\n\n\n3)\n\nI quadri costituiscono una autonoma fascia intermedia avente un ruolo di\nraccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. A\nfar data della sottoscrizione del presente Contratto, per l’accesso all'area\nquadri dei neo-assunti è richiesto il titolo di studio di laurea\nspecialistica.\n\n\n\n4)\n\nIn relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto\norganizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che\nnon consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle\nprestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole aziende, previo\nconfronto tra le Parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri\nall’applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro. L'Azienda può\nriconoscere, una retribuzione alla persona, che non può eccedere il 30% della\nretribuzione base.\n\n\n\n5)\n\nL’area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.\n\n\n\n6)\n\nÈ facoltà della azienda riconoscere una indennità di ruolo per il maggior\naggravio di responsabilità connesse al ruolo di quadri direttivi che siano\nresponsabili di aree o settori identificati dalla Azienda in sede decentrata\ncome maggiormente complessi, fermo restando la responsabilità della\ndirigenza.\n\nL'indennità di ruolo sarà erogata in funzione del riconoscimento di\nincarichi direttivi e può ricomprendere eventuali altre indennità\ncontrattuali ed aziendali e l'eventuale compensazione delle ore di lavoro\nstraordinario.\n\nIn sede di contrattazione aziendale le parti definiranno:\n\n\n\n- presenza giornaliera;\n\n- flessibilità di ore di lavoro;\n\n- assenze dal servizio.\n\n\n\nArea A)\n\n\n\n1)\n\nVi appartiene il personale che:\n\n\n\na)svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità\norganizzative tecniche e\u002Fo amministrative e\u002Fo funzioni professionali\nspecialistiche e complesse;\n\nb)opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e\u002Fo innovazioni da\nintrodurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e\nmetodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;\n\nc)ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali\ndelle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;\n\nd)gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la\npropria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli\nobiettivi da raggiungere.\n\n\n\n2)\n\nSi richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o\nalmeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e\nnotevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nL'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.\n\n\n\nArea B)\n\n\n\n1)\n\nVi appartiene il personale che:\n\n\n\na)svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e\u002Fo\namministrative, specialistiche e\u002Fo di coordinamento;\n\nb)opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con\ndiscrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi\nrelativi alla propria attività;\n\nc)ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte\no coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità\nesercitata;\n\nd)si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce\nnell'ambito della propria discrezionalità;\n\ne)svolge attività specialistiche, tecniche e\u002Fo amministrative oppure\nattività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l’ausilio di altri\nlavoratori.\n\n\n\n2)\n\nSi richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore\ne\u002Fo conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche\ndi elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e\nprocessi operativi.\n\n\n\n3)\n\nL'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.\n\n\n\nArea C)\n\n\n\n1)\n\nVi appartiene il personale che:\n\n\n\na)opera con autonomia nella esecuzione di procedure, con elementi di\nvariabilità nella realizzazione;\n\nb)è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o\ncoordinate;\n\nc)scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della\npropria attività;\n\nd)svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.\n\n\n\n2)\n\nSi richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze\npratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con\nesperienza, addestramento e formazione specialistica.\n\n\n\n3)\n\nL'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3.\n\n\n\nArea D)\n\n\n\n1)\n\nVi appartiene il personale che:\n\n\n\na)svolge attività semplici;\n\nb)applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi\ndefinite;\n\nc)ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle\nprocedure applicate;\n\nd)scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.\n\n\n\n2)\n\nSi richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a\nprocedure standardizzate e prassi ricorrenti.\n\n\n\n3)\n\nL'area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.\n\n\n\nArt. 66 - Declaratorie di livello e profili professionali\n\nesemplificativi di area\n\n\n\n1. Declaratorie di livello\n\n\n\nFermo restando quanto definito all’articolo 66 del presente CCNL circa\nl'omogeneità dei livelli e dei profili professionali appartenenti ad una\nmedesima area di classificazione del personale, sono di seguito esemplificati\ngli elementi cui si ricollega l’utilizzo dei livelli di inquadramento\nsuperiori a quello iniziale di ciascuna area e che ne caratterizzano il\nprofilo.\n\nAi predetti livelli iniziali corrisponde comunque il possesso dei requisiti\ne delle caratteristiche di base descritti dalla declaratoria dell'area di\nappartenenza.\n\n\n\nAREA QUADRI\n\n\n\nLivello Q1)\n\n\n\nIl livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche\nquali:\n\n\n\n-pluralità dei servizi gestiti;\n\n-rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo\nstesso;\n\n-complessità e articolazione delle strutture tecnico-organizzative\ngestite;\n\n-ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza\ndelle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.\n\n\n\nLivello Q2)\n\n\n\nLavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza.\n\n\n\nArea A)\n\n\n\nLivello A1)\n\n\n\nAppartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur\navendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto\nprofessionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di:\nrilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di\ncoordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente\nelevato delle mansioni.\n\n\n\nLivello A2)\n\n\n\nAppartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di\nparticolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante\ndimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare\nimportanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità\nimplicate.\n\n\n\nLivello A3\n\n\n\nLavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza.\n\n\n\nArea B)\n\n\n\nLivello B1)\n\n\n\nAppartengono al livello B1 i dipendenti che svolgono funzioni che, pur\navendo le stesse caratteristiche di quelle del livello B2, hanno un contenuto\nprofessionale di maggior rilievo sotto i seguenti aspetti: rilevanza esterna,\ncoordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori, contenuto specialistico\ndelle mansioni, ampiezza e natura dell’ufficio o reparto cui sono addetti.\n\n\n\nLivello B2)\n\nAppartengono al livello B2 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o\nche svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica\ncompetenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro\ncongiunta alle necessarie conoscenze teoriche.\n\n\n\nLivello B3)\n\n\n\nLavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza\n\n\n\nArea C)\n\n\n\nLivello C1)\n\n\n\nAppartengono al livello C1 i dipendenti che svolgono attività\nspecialistiche di carattere amministrativo o tecnico-manuale, che richiedono\nuna specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio\nacquisibile attraverso il lavoro svolto nell’ambito della Azienda o mediante\nuna preparazione avuta in scuole professionali o attraverso corsi organizzati\ndalla Azienda stessa a seguito delle procedure previste dagli articoli 4 e 5\ndel vigente CCNL.\n\n\n\nLivello C2)\n\n\n\nAppartengono al livello C2 i dipendenti ai quali si richiedono capacità\nconseguibili mediante tirocinio per eseguire lavori d’ordine di carattere\namministrativo o tecnico manuale.\n\nAccede automaticamente al livello C2 il personale inquadrato nel livello C3\ntrascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello C3, sempreché\nabbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla\nAzienda.\n\n\n\nLivello C3)\n\n\n\nLavoratore in possesso dei requisiti elementari per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell’area di appartenenza, ma privo\ndi precedenti esperienze lavorative.\n\n\n\nArea D)\n\n\n\nLivello D1)\n\n\n\nVi appartiene il personale le cui attività richiedono capacità acquisibili\nmediante addestramento professionale e\u002Fo tirocinio.\n\nAccede automaticamente al livello D1 il personale inquadrato nel livello D2\ntrascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello D2, sempreché\nabbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla\nAzienda.\n\n\n\nLivello D2)\n\n\n\nLavoratore in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle\nmansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.\n\n\n\n2. Profili professionali esemplificativi\n\n\n\nArea A):\n\n\n\n- responsabile di unità organizzative;\n\n- responsabile della sicurezza e igiene del lavoro;\n\n- progettista;\n\n- direttore dei lavori;\n\n- avvocato;\n\n- specialista contabile e\u002Fo gestionale;\n\n- analista di sistemi e\u002Fo procedure informatiche;\n\n- specialista software e\u002Fo hardware;\n\n- programmatore senior.\n\n\n\nArea B):\n\n\n\n- addetto al coordinamento di nuclei operativi;\n\n- esperto di area gestionale, tecnica o amministrativa;\n\n- direttore di lavori non complessi;\n\n- disegnatore;\n\n- ispettore-agente accertatore;\n\n- assistente di cantiere;\n\n- esperto software e\u002Fo hardware;\n\n- programmatore;\n\n- operaio specializzato.\n\n\n\nArea C):\n\n\n\n- addetto ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico\n\no amministrativo;\n\n- operaio qualificato;\n\n- sportellista;\n\n- manutentore hardware;\n\n- centralinista;\n\n- autista aggiustatore e\u002Fo capo garage;\n\n- custode sociale;\n\n- commesso;\n\n- pulitore.\n\n\n\nArea D)\n\n\n\n- custode;\n\n- commesso;\n\n- pulitore.",{"bindId":146,"name":70,"text":71},"dayspweek_select",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"schedulesrestpw","3) Ferma restando la durata dell'orario ","3)\n\nFerma restando la durata dell'orario normale di lavoro il lavoratore ha\ndiritto, a 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore di\nlavoro.\n\n\n\n4)\n\nIl riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"TRADEUNLEAV_trigger","2. Permessi sindacali A) Permessi per la","2. Permessi sindacali\n\n\n\nA) Permessi per la RSU\n\n\n\nPer l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU\npossono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 ora\nper dipendente in forza presso l’Azienda al 31 dicembre dell’anno\nprecedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte\nore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU\nnell’esercizio de compiti da essa svolti.\n\nI permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell’articolo 23\ndella legge 300\u002F1970.\n\n•tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione\naziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.\n\nLa richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto\ndalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il\nnominativo del beneficiario.\n\nIl godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell'attività aziendale.\n\nFino ad avvenuta costituzione delle RSU il monte ore di cui alla presente\nlettera A) compete ai membri delle RSA.\n\n\n\nB) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali\n\n\n\nI lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni\nsindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi\nretribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione\nalle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale\nextra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a\ncongressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari\na 2 (due) ore per dipendente in forza presso l’Azienda al 30 settembre\ndell'anno precedente a quello di fruizione.\n\nAi fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di\nciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono\ncomputati in proporzione all’orario di lavoro svolto. Questo monte ore annuo\nviene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge\n300\u002F1970.\n\nFEDERCASA trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di\nciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate\ne il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di\nciascuna di esse.\n\nI lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i\ncomponenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti\nil presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti,\nindividuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.\n\nA tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire\ntempestivamente a FEDERCASA i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi\ndirettivi ivi contemplati.\n\nLe Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestiva comunicazione\na FEDERCASA in ordine ad eventuali soppressioni e\u002Fo istituzioni di organismi\ndirettivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende\ninteressate.\n\nIl monte ore aziendale costituisce un limite annuo invalicabile e non è\nconsentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno\ndi competenza; lo stesso viene ripartito tra le Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime\nOrganizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle aziende e a FEDERCASA\nentro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la\nripartizione si riferisce. In mancanza di tale accordo la ripartizione verrà\neffettuata in proporzione alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori\ndelle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto.\n\nIn via eccezionale di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare\nanche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e\u002Fo a\npartecipare ad attività e iniziative degli organismi sopra citati\nnell’esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere\ngoduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.\n\nIl permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante\nlettera indirizzata alla Direzione aziendale.\n\nLa partecipazione dei dirigenti sindacali di cui alla presente lettera B) a\nriunioni espressamente convocate dalla Direzione aziendale non sono computate\nai fini del monte ore.\n\n\n\nC) Attività sindacale a tempo pieno\n\n\n\nL'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in\n1.000 ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che\nrivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi\nsindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato\n(riferito all'anno solare).\n\nPer il periodo 2014-2017 è garantita la fruizione di tre permessi sindacali\na tempo pieno.\n\nPer lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali\nnazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente.\n\nLe Parti si impegnano ad aggiornare la materia dei permessi e delle\nagibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale.\n\nLe Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo\npieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente Contratto o, in mancanza di tale accordo, in\nbase alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse\ndai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del\nContratto.\n\nI permessi per l’attività sindacale a tempo pieno non possono essere\nutilizzati per periodi inferiori all’intero anno solare, salvo la sola\nsostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di\nlavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione\npotranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.\n\nDurante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi\ndi legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine\ndella attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all'interessato un\nposto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il\nmedesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante\nl'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo\nprecedente.\n\nDurante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la\ncorresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici\naccessori legati alla presenza in servizio.\n\nL’onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività\nsindacale a tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le\naziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti\nin servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"contractseverancepay","Art. 75 - Trattamento di fine rapporto 1","Art. 75 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1)\n\nIn ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un\ntrattamento di fine rapporto determinato ai sensi dell’articolo 2120 C.C. e\ndelle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.\n\n\n\n2)\n\nLa liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente\narticolo deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di\ncessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a\ndisposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per\ncause non imputabili.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"longtermillness","5) Nel caso di assenza dovuta a gravissi","5)\n\nNel caso di assenza dovuta a gravissime malattie quali ad esempio malattia\noncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma\nprofondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass\ncoronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24 mesi e nella\nmisura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"tempagency","Art. 30 - Contratti di somministrazione ","Art. 30 - Contratti di somministrazione di lavoro\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore somministrato non è computato nell’organico\ndell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di\ncontratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della\nsalute e della sicurezza sul lavoro.\n\n\n\n3)\n\nL'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli\nobblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto\ncollettivo, nei confronti dei propri dipendenti.\n\n\n\n4)\n\nL’utilizzatore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la\nsalute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle\nattrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa\nper la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81\u002F2008 nel caso\nin cui il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto\ndall’utilizzatore e non dal somministratore.\n\n\n\n5)\n\nIl lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore,\nper tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività\nsindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle\nimprese utilizzatrici.\n\n\n\n6)\n\nI lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti\nvacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso\nall’interno dei locali dell'utilizzatore.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"standbyallowancetype2","Per ogni ora di reperibilità compresa ne","Per ogni ora di reperibilità compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle\n6) le suddette percentuali sono raddoppiate.\n\nQualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del\nprecedente articolo 46, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un\nulteriore 10%.\n\nQualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa\nfasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è\ncalcolata per quota con le percentuali sopra indicate.",{"bindId":172,"name":93,"text":94},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"violenceleave","Art. 50 - Congedo per le donne vittime d","Art. 50 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n\n\n1)\n\nLa dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del\nD.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con modificazioni, dalla legge 15 ottobre\n2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al\nsuddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.\n\n\n\n2)\n\nAi fini dell'esercizio del diritto la lavoratrice, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di\npreavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine\ndel periodo di congedo e a produrre la prevista certificazione.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una\nindennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro\nsecondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici\ndi maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a\ntutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della\ntredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n4)\n\nIl congedo può essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell'arco\ntemporale di 3 anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari\nalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale\no mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo.",{"bindId":178,"name":179,"text":179},"cbasignsingle","FEDERCASA",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"violence","Art. 13 - Mobbing 1) Le parti firmatarie","Art. 13 - Mobbing\n\n\n\n1)\n\nLe parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della\ndignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti\nè essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In\nrelazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del\nParlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare\nadeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali\nsituazioni che assumono rilevanza sociale.\n\n\n\n2)\n\nEntro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire\nspecifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati e hanno il compito\ndi individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di\nlavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e\nprospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione del caso in sede\nextra giudiziale.\n\n\n\n3)\n\nI comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato\ndall’Azienda.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende\ncon oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato\nparitetico esistente nell'Azienda limitrofa più grande del territorio\nregionale.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"bankholidays1","Art. 45 - Periodi di riposo - Festività ","Art. 45 - Periodi di riposo - Festività e ferie\n\n\n\nGiorni festivi e domenicali\n\n\n\n1)\n\nI giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (articoli 1 e 2 della\nlegge 27 maggio 1949, n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5 marzo\n1977, n. 54, dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla legge 20 novembre 2000,\nn. 336), ai quali si aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha\nsede l’Azienda.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"hivpolicy","2. Accertamenti periodici 1) Allo scopo ","2. Accertamenti periodici\n\n\n\n1)\n\nAllo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare\nle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende,\navvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti\nsanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.\n\n\n\n2)\n\nTali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente,\nanche esami clinici e\u002Fo biologici e\u002Fo indagini diagnostiche mirati al rischio\nspecifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla\nmansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della\ncollaborazione di medici e istituti specialistici scelti dal datore di lavoro,\nfermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le notizie a\ncarattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente al medico\ncompetente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati necessari,\nesprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.\n\n\n\n3)\n\nIl lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali\nper tutelare la sua stessa integrità fisica.\n\n\n\n4)\n\nQualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti\nsanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la sua\nidoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.\n\n\n\n5)\n\nIl medico competente conclude l’accertamento sanitario esprimendo un\ngiudizio circa la idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato,\ncontestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e alla\nDirezione aziendale.\n\n\n\n6)\n\nLa periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente,\nsentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i\nrappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita sulla\nbase del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e la\nsicurezza durante il lavoro e potrà essere oggetto di successive modifiche.\n\n\n\n7)\n\nSulla base del Documento suddetto l'Azienda definirà la tabella delle\nmansioni correlata ad ogni area di attività ed i relativi rischi per la\nsalute. Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione Igiene\nSicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in qualità di\norgano di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di inidoneità\nfisica assoluta o relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta\ntrasmessa anche alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, per gli eventuali adempimenti di competenza di cui all'articolo\n10 della legge 12 marzo 1999, n. 68.\n\n\n\n8)\n\nParticolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute,\nanche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei\nconfronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori\nche prestano servizio notturno.\n\n\n\n9)\n\nLe aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati,\ncompileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la\nsicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per\nparticolari posizioni lavorative, le aziende adotteranno le misure del caso\nnell'ambito della vigente normativa.\n\n\n\n10)\n\nLe cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del\nsegreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in\nmodo del tutto anonimo. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il\ndatore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.\nTutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto\nprofessionale.\n\n\n\n11)\n\nIl medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi\npregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di\nfiducia del lavoratore stesso o. se del caso, ad un familiare dell'interessato\ncon la massima riservatezza e con le dovute cautele.\n\n\n\n12)\n\nPer quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o altre\npattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.\n\n\n\n13)\n\nGli oneri per l'applicazione del presente articolo sono a carico\ndell’Azienda.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"paidmaternityleavepay","4) Nel periodo di astensione obbligatori","4)\n\nNel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.\n151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nella ipotesi di cui\nall'articolo 28 dello stesso D.Lgs. 151\u002F2001, spetta una indennità giornaliera\npari al 100 per cento della retribuzione e le altre indennità come previsto\ndagli artt. 22 e 23, D.Lgs. 151\u002F2001. Per i periodi di congedo parentale di cui\nall'art. 32, D.Lgs. 151\u002F2001 le indennità sono quelle indicate ai successivi\nartt. 33 e 34.",{"bindId":197,"name":78,"text":79},"mealvouchers",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"trainingprogrammes","Art. 55 - Formazione e aggiornamento pro","Art. 55 - Formazione e aggiornamento professionale\n\n\n\n1)\n\nL'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente\nnormativa regionale, attività anche permanenti per la formazione,\nl'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la\nspecializzazione professionale del personale.\n\n\n\n2)\n\nL’attività di formazione è finalizzata:\n\n\n\na)a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini\nculturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di\ncompiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato,\nanche attraverso una formazione di ingresso;\n\nb)a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di\nristrutturazione organizzativa.\n\n\n\n3)\n\nPer gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono\npromossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la\nglobalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli\ninterventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.\n\n\n\n4)\n\nGli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti\nmediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di\nspecializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di\nriconversione e di mobilità professionale.\n\n\n\n5)\n\nLa formazione professionale può anche essere acquisita mediante la\npartecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di\nstudio.\n\n\n\n6)\n\nLe attività di formazione professionale, di aggiornamento e di\nriqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto\nconseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del\nsingolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.\n\n\n\n7)\n\nLe Aziende sono impegnate a destinare all'aggiornamento, alla\nriqualificazione dei dipendenti e alla formazione professionale, quantità\neconomiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a\nlivello aziendale, con la RSU e le OO.SS. territoriali così come stabilito\ndall'art. 5, punto 2, comma 3.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"paidmaternityleave","Art. 49 - Congedi dei genitori 1) Ai lav","Art. 49 - Congedi dei genitori\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela\ndella maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo\n2001, n. 151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente\narticolo.\n\n\n\n2)\n\nIl D.Lgs. 151\u002F2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele\na favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap\ngravi.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"support_disabilities","Art. 53 - Tutela dei dipendenti portator","Art. 53 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in\nmateria previste dalla legge 104\u002F1992 e successive modifiche e integrazioni.\n\n\n\n2)\n\nAllo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei\nconfronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o\nda strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti\nla condizione di portatore di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto\nterapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono\nstabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del\nprogetto:\n\n\n\na)concessione della aspettativa per infermità per l'intera durata del\nricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata\nmassima dell’aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 47\ncomma 4, compete la retribuzione ridotta alla metà per l’intera durata del\nricovero;\n\nb)concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo\ndi due ore per la durata del progetto;\n\nc)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto;\n\nd)utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da\nquelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria\npubblica come supporto della terapia in atto.\n\n\n\n3)\n\nL’Azienda, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure\nidonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti\nportatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere\narchitettoniche.\n\n\n\n4)\n\nLa persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104\u002F1992 e ha\ndiritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio\ndomicilio.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"PAIDLEAV_trigger","12) Per ogni anno solare il periodo di f","12)\n\nPer ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a ventisei giorni\nlavorativi per tutti i lavoratori.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"deathrelatives","5) La lavoratrice e il lavoratore hanno ","5)\n\nLa lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3\ngiorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge o di un parente entro il 2° grado. Tale permesso spetta anche al\nconvivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice\nrisulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata\ngrave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il\ndatore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività\nlavorativa.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"unemploymentfundtxt","Art. 81 - Fondo aziendale politiche ince","Art. 81 - Fondo aziendale politiche incentivanti\n\n\n\n1)\n\nCon decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto è determinato un\nimporto per “Fondo Aziendale Politiche incentivanti” di € 6,00 mensili\nper 14 mensilità moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio alla\nAzienda al 31.12.2017 e ridefinito al termine di ogni anno solare che\nconfluisce nel Fondo di cui all’art. 71.\n\n\n\n2)\n\nTale importo è destinato ad incentivare progetti specificamente individuati\nsu base annua o pluriennale con le stesse modalità del sopra citato\narticolo.\n\n\n\n3)\n\nEsempi di progetti da incentivare:\n\n\n\na) accelerazioni tempistiche determinate dalle carte dei servizi;\n\nb) recupero della morosità;\n\nc) accelerazioni pratiche tecniche e amministrative.\n\n\n\n4)\n\nLe risorse già previste dall’art. 81 sono incrementate con decorrenza\n1.1.2008 di € 2,50 per dipendente in forza al 31.12.2007 per 14 mesi, che\ndiventano € 6,00 dall’1.1.2009 per dipendente in forza al 31.12.2008 per 14\nmesi.\n\n\n\n5)\n\nLe Parti convengono che, a fronte del mancato utilizzo nel corso dell’anno\ndi riferimento dell’importo derivante dal presente articolo, le somme\nmaturate non producono economie e verranno comunque utilizzate negli anni\nsuccessivi.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"paidpaternityleave","6) Nel caso di nascita di figli sono con","6)\n\nNel caso di nascita di figli sono concessi due giorni di permesso\nretribuito.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"funeralpay","Art. 52 - Assicurazioni 1) Per i lavorat","Art. 52 - Assicurazioni\n\n\n\n1)\n\nPer i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo della\nassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono alla\nassicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad un infortunio\nsul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso\ndi invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a federcasa 2016-2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Costruzioni, studi di consulenze tecnici, Attività immobiliari, noleggio, attività dei call center\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1347.44\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;44.44\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;110 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.9 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[235],{"title":37,"slug":33},[237],{"type":238,"data":239},"call_to_action_body_block",{"title":240,"description":241,"variant":242,"link":243},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":240,"url":244,"description":240,"rel":245,"type":246},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[248],{"type":238,"data":249},{"title":240,"description":241,"variant":242,"link":250},{"title":240,"url":244,"description":240,"rel":245,"type":246},[]]