[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-dipendenti-delle-ambasciate-consolati-legazioni-istituti-culturali-ed-organismi-internazionali-in-italia-2019-":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":241,"content_type_view":242,"extra_breadcrumbs":243,"body":245,"body_blocks":256,"related_pages":260},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":239,"translations":240},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-dipendenti-delle-ambasciate-consolati-legazioni-istituti-culturali-ed-organismi-internazionali-in-italia-2019-","0999864a-dae4-11e9-9bb4-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-dipendenti-delle-ambasciate-consolati-legazioni-istituti-culturali-ed-organismi-internazionali-in-italia-2019-\u002Fccnl-dipendenti-delle-ambasciate-consolati-legazioni-istituti-culturali-ed-organismi-internazionali-in-italia-2019-\u002F","CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019)","CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019) - 2017","Italy - CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019) - 2017","CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019) - 2017 - Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi",{"name":41,"data":42},"CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019).html","\n              \n              \n              \n              \n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>17799 - V811\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni,\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito delle richieste delle OO.SS. dei lavoratori CGIL – CISL – UIL,\nrivolte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero degli\nEsteri, si è pervenuti alla revisione della Disciplina nazionale del rapporto\ndi lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti\nculturali ed Organismi internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori sono stati seguiti, secondo le competenze di ciascuno, da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisione II D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dott. Romolo de Camillis – direttore generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dott. Ivano Merolli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisione IV D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dott. Stefano D’Ubaldi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ministero degli Affari Esteri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cerimoniale Diplomatico – Ufficio II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cons. Leg. Roberto Rizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dott. Vincenzo Savina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dr.ssa Tiziana Tallone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sig.ra Lauredana Colonna\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delegazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>CGIL Dr. Salvatore Marra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL FP Dr. Andrea Ladogana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL PA Dr. Maurizio Narcisi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti\nCulturali, Organismi Internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri\nresidenti in Italia, è regolato dalla presente disciplina nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa raccoglie organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi\nvigenti in Italia e dalla contrattazione collettiva di diritto pubblico e\nprivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina rinnova la precedente del 25 gennaio 2016, sia per la\nparte normativa che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sua definizione è in applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle Convenzioni di Vienna e particolarmente per l’attuazione ed\napplicazione degli articoli n. 33 e n. 41 sulle Relazioni Diplomatiche del 18\naprile 1961 e degli articoli n. 48 e n. 55 sulle Relazioni Consolari del 24\naprile 1963, ratificate in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17 giugno 1948, concernenti \"La\nlibertà sindacale e la protezione del diritto sindacale\", e n. 98, Ginevra 8\ngiugno 1949, concernente l’applicazione dei principi del \"Diritto di\norganizzazione e di negoziazione collettiva\", adottata dalla Conferenza della\nOrganizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Carta Sociale Europea, rivista (Legge 9 febbraio 1999, n. 30);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Costituzione della Repubblica Italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nella presente Disciplina continuano ad\napplicarsi, dopo la scadenza, fino al suo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B. - Per qualsiasi problema di interpretazione, ha valore il testo\nitaliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIFERIMENTI NORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riferimenti normativi applicati sono indicati specificamente sotto ogni\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 1 - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina del rapporto di lavoro regola in maniera unitaria,\nper tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Ambasciate,\nConsolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi Internazionali ed il\nrelativo personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina, che per tutto il periodo della sua validità deve\nessere considerata un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce\nad ogni effetto le norme di eventuali discipline, accordi speciali, usi e\nconsuetudini riferentisi alla disciplina dei rapporti di lavoro fra le\nAmbasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli Organismi\nInternazionali ed il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni\ndi miglior favore in atto rispetto alla presente disciplina del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina valgono le\ndisposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 2 - ASSUNZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge n. 264 del 23-4-49; Legge n. 300 del 20-5-70; Legge n. 39 del 28-2-90\ne D. Leg.vo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.9.2001, n.368; art. 4 bis d.lgs 181\u002F2000; d.lgs 276\u002F03)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è consentita l’assunzione a tempo determinato se non nei casi\nprevisti dalla legge D.lg. 6.9.2001, n.368 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dovrà risultare da atto scritto e dovrà contenere le\nseguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la qualifica del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>certificato di nascita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei\ncorsi di addestramento professionale compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che\nimplicano tale requisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attestato o dichiarazione di servizio eventualmente prestato presso altri\ndatori di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documenti relativi alle assicurazioni sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>certificato di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e\ncomunicare, entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, in\nvia telematica, l’assunzione del lavoratore al Centro per l’impiego\ncompetente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale\ncomunicazione è utile anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di\ncomunicazione nei confronti di enti ed istituti previdenziali interessati\n(Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a iscriversi al Fondo di\nIntegrazione Salariale (FIS), istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016,\nai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.\nTale fondo eroga prestazioni in presenza di eventi di sospensione e riduzione\ndi orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>Il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al lavoratore la\ndocumentazione necessaria all’iscrizione presso il S.S.N. o presso il\nServizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore medesimo\no della rappresentanza presso la quale è impiegato. In alternativa fornirà al\nlavoratore una assicurazione privata Italiana o dello Stato di nazionalità\npropria o della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’avvenuta assunzione dovrà essere comunicata anche al Ministero degli\nAffari Esteri - Ufficio Cerimoniale II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale si articola su tre Aree\nProfessionali, all’interno di ciascuna delle quali sono compresi profili\nprofessionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti\ngradi di complessità delle mansioni e funzioni. Questo sistema prevede sia\nriqualificazioni e progressioni economiche nell’ambito di ciascuna Area\nprofessionale, sia il passaggio dall’Area di appartenenza alla posizione\niniziale dell’Area immediatamente superiore, secondo le procedure previste\ndall’art. 23 di questa disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aree A, B e C sono così configurate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area quei prestatori di lavoro subordinato che, pur\nnon rientrando nella categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di\nresponsabilità e autonomia di esecuzione con carattere continuativo di\nrilevante importanza. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua\nitaliana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali: A-1 e A-2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mansioni e funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A-1 – Esempi: Collaboratore e\u002Fo Assistente di Capo Missione, o di\nLegazione, o di Direttore, Collaboratore ufficio relazioni esterne,\nResponsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Amministrativo Contabile,\nIncaricato all’Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure\nprofessionali contemplate nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia\norganizzativa e operativa; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A-2 - Esempi: Impiegato di concetto, Personale tecnico\nspecializzato, Aiuto del Responsabile Amministrativo Contabile,\nInterpreti\u002Ftraduttori e tutte le figure professionali contemplate nel livello\nB-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste\ndall’inquadramento superiore; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area quei lavoratori in possesso di normali capacità\nprofessionali tecnico\u002Famministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di\nservizio di maggiore responsabilità. E’ richiesta una buona conoscenza della\nlingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali: B-1, B-2 e B-3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mansioni e funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B-1 - Esempi: Segretario di Funzionari, Addetti e Agenti Diplomatici\ne tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di\neffettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B-2 - Esempi: Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile,\nOperatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali\ncontemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle\nconoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B-3 - Esempi : Impiegato Esecutivo, Impiegato addetto alla\nsegreteria e\u002Fo alla contabilità, Addetti uffici informazioni, passaporti,\nvisti, legalizzazioni, ecc., Addetto ai terminali informatici, Addetto alla\nbiblioteca, Archivista, Responsabile della sicurezza e vigilanza,\nReceptionista, Autista del Capo Missione o Direttore, Governante, Maggiordomo\ndella Residenza, Capocuoco, Responsabile tecnico della manutenzione, Capomastro\ne tutte le figure professionali contemplate nel livello C-1 nei casi di\naccertate idoneità e professionalità richieste dall’inquadramento\nsuperiore; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area quei lavoratori con mansioni prevalentemente\nmanuali o impiegatizie di minore responsabilità per le quali si richiedono\nnormali conoscenze pratiche. Richiede una conoscenza di base della lingua\nitaliana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali: C-1, C-2, C-3 e C-4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mansioni e funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C-1 - Esempi: Autista, Addetto\u002Fa alle fotocopie, Operaio\u002Fa\nSpecializzato\u002Fa (Elettricista, Idraulico, Falegname, Tipografo) e tutte le\nfigure professionali contemplate nei livelli C-2, C-3 e C-4 nei casi di\neffettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C-2 - Fattorini con mansioni impiegatizie, Uscieri con mansioni\nimpiegatizie, Addetti trasporto valigia diplomatica e della corrispondenza\nufficiale, Guardie addette alla sicurezza del Personale e vigilanza della\nCancelleria e\u002Fo Residenza, Cuoco, Imbianchino, Muratore, Giardiniere,\nElettricista generico e tutte le figure professionali contemplate nei livelli\nC-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle\ncompetenze; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C-3 - Esempi: Usciere, Portiere, Custode, Aiuto Giardiniere,\nCameriere, Guardarobiere, Aiuto cuoco, Addetti alla manutenzione generale e\ntutte le figure professionali contemplate nel livello C-4 nei casi di effettivo\naccrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C-4 - Esempi: Addetti pulizie, Fattorini, Addetti alle residenze\nprivate o della Residenza; altre qualifiche assimilabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(Art. 36 Costituzione Repubblica Italiana; art. 2099 C.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>paga base conglobata (comprende anche l’indennità di contingenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>scatti di anzianità maturati;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>indennità di funzione; indennità annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>La paga base conglobata mensile, secondo i livelli di Area, è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"714\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"163\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">GENNAIO 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">GENNAIO 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp align=\"center\">GENNAIO 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">A-1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1887,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1912,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1943,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">A-2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1798,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1822,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1851,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">B-1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1735,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1757,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1784,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">B-2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1694,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1716,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1743,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">B-3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1650,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1672,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1697,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">C-1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1615,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1637,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1662,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">C-2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1526,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1546,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1569,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">C-3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1443,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1462,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1484,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">C-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1355,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1373,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"right\">1393,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori appartenenti ai livelli A-1 e A-2 è corrisposta una\nindennità di funzione rispettivamente di euro 75,00 e di euro 50,00 per\nquattordici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con mansione di autista è corrisposta una indennità di\nfunzione di euro 40,00 per quattordici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Indennità annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio è erogata un’indennità annuale in proporzione\nai mesi di lavoro prestato nel corso dell’anno e comunque in misura non\ninferiore al 2% della paga conglobata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti culturali e gli\nOrganismi Internazionali in Italia, su richiesta delle rappresentanze sindacali\nunitarie\u002Faziendali e delle OO.SS territoriali maggiormente rappresentative,\nhanno la facoltà di attivare un 2^ livello di contrattazione anche al fine di\nistituire un premio di produttività, definendo nella contrattazione\naziendale\u002Fterritoriale i criteri, le risorse e le modalità di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene\ndividendo l’importo mensile per il coefficiente divisore 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si\nottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore\nconvenzionale 22 considerato che la settimana lavorativa è distribuita su 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assegni per il nucleo familiare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo\nfamiliare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Artt. 2078 Codice Civile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in servizio, alla data dell’entrata in vigore della presente\ndisciplina di lavoro, verranno mantenute le condizioni di miglior favore in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Ch3>ARTICOLO 6 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(D.lgs. n. 61\u002F2000; D.lgs. 81\u002F2015, capo II sezione I articoli dal 4 al\n12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o\ntrasformare, d’intesa con il dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto a tempo parziale con le modalità previste dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da\nricondurre ai regimi di orario esistenti in Rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità e\nnon discriminazione rispetto quello corrisposto al dipendente a tempo pieno a\nparità di qualifica e mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere\nfrazionata nell’arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di\nprestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 % delle ore\ndi lavoro settimanali concordate. (esempio: per un part-time di 20 ore\nsettimanali il limite delle ore supplementari sarà 5. In questo caso il lavoro\nsupplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione\noraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle\nore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove\ngiustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale e viceversa. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di\nlavoro da part-time a tempo pieno o viceversa non costituisce giustificato\nmotivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche nonché\nda gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può inoltre chiedere, per una sola volta, al posto del\ncongedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore\nal 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione\nentro quindici giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice che abbia un figlio convivente di età non\nsuperiore a tredici anni o di un figlio convivente portatore di handicap ha\npriorità riguardo la richiesta di trasformazione in part-time del contratto di\nlavoro a tempo pieno per esigenze legate alla cura del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ARTICOLO 7 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art. 2096 Codice Civile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per tutto il personale non potrà\nsuperare i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il personale destinato alle mansioni comprese nelle Aree A e B e nel\nlivello C1 dell’area C, 30 (trenta) giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il restante personale dell’area C, 15 (quindici) giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo stabilito per la qualifica del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso né altre\nindennità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata a\ntempo indeterminato e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 8 - DIRITTO ALLO STUDIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge n.300 del 1970,\nper i lavoratori che frequentino corsi regolari di studio in scuole di\nistruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione, statali,\nparificate e legalmente riconosciute, od adibite al rilascio di titoli di\nstudio legali, nonché a corsi di formazione professionale istituiti o\nconvenzionati dalle regioni, sono concesse 150 ore di permessi nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(D.lgs. n. 66\u002F2003 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato\ngeneralmente su cinque giorni, di norma dal lunedì al venerdì, per sette ore\ne dodici minuti al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cp>La distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata in modo da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>garantire la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce\norarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consentire un’articolazione dell’orario flessibile, purché compatibile\ncon l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in\nsituazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti\nimpegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.\n266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organizzazione generale dell’orario di lavoro flessibile sarà\ndeterminata dai dirigenti responsabili, previo accordo con il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a rispettare l’orario che verrà fissato in\nrelazione alle esigenze del servizio e reso noto con comunicazione personale e\nscritta o mediante l’affissione di una comunicazione scritta visibile da\nparte di tutto il personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero superi le sei ore di lavoro effettivo, al\nlavoratore spetta una pausa di almeno trenta minuti per il recupero delle\nenergie psico-fisiche e deve essere corrisposto un buono pasto di importo non\ninferiore a euro 7,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dalla presente disciplina in materia di orario di\nlavoro valgono le vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 10 - LAVORO STRAORDINARIO, TURNI, REPERIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(D.lgs. n.66\u002F2003 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dalla presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro, il quale può richiedere tale prestazione solo in casi di\neffettiva necessità o situazioni di comprovata emergenza e\u002Fo urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario sono considerate quelle eccedenti l’orario\nordinario di lavoro, indicate nell’articolo 9. Queste verranno retribuite con\nuna maggiorazione del trattamento previsto ai punti a e b dell’articolo 4:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 20 per cento per le ore diurne fino a due ore giornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 30 per cento per le eventuali ore eccedenti tale limite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 50 per cento per le ore notturne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 100 per cento per i giorni festivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative complessive (ordinarie e straordinarie) non\npossono eccedere il limite legale di 48 ore settimanali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario in caso di contratto a tempo parziale vedi\nl’articolo 6 della presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 11 – TIROCINI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013: Linee guida in materia di tirocini\ne relative delibere regionali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza di eventuali tirocinanti è sottoposta al rispetto delle regole\ncontenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza\nStato Regioni il 24\u002F01\u002F2013 e dalle relative Delibere di Giunta Regionali in\nrecepimento delle suddette linee guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di tirocini extra-curriculari deve essere corrisposto al tirocinante\nun rimborso spesa non inferiore a quanto disciplinato dalla delibera regionale\nin cui ha sede il luogo di lavoro. Al tirocinante inoltre devono essere\ngarantite le medesime prerogative di salute e sicurezza del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono consentiti inoltre, i tirocini curriculari, nonché quelli formativi e\ndi orientamento o di inserimento\u002Freinserimento al lavoro in favore di disabili\ndi cui all’art. 1, co. 1, della L. n. 68\u002F)), di persone svantaggiate ai sensi\ndella Legge n. 381\u002F91 nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Ch3>ARTICOLO 12 – FONDI INTERPROFESSIONALI\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(Art.12 d.lgs. 160\u002F1975, art. 25 d.lgs. 845\u002F1978 s.m.i).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici\ndegli organismi tenuti a versare il contributo di cui all’articolo art.12\nd.lgs. 160\u002F1975 e art. 25 d.lgs. 845\u002F1978 s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sociali avranno il compito di favorire il migliore utilizzo\npossibile derivante dall’opportunità delle adesioni ai fondi nel pieno\nrispetto della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i progetti formativi dovranno essere supportati da accordo\nsindacale i quali, ai vari livelli, hanno validità solo se firmati dalle\norganizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo di costituzione del\nfondo di riferimento. Saranno le parti stesse a definire a quale livello\n(aziendale, territoriale, regionale o nazionale) è allocata la competenza di\nsottoscrizione degli accordi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 13 - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art. 2109 Codice Civile; L. 260\u002F49D.lgs n.66\u002F2003 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con\nla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che in casi del tutto eccezionali prestino la loro opera la\ndomenica godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora l’attività lavorativa venga prestata nella giornata del riposo\nsettimanale o di altro giorno festivo il lavoratore avrà diritto, oltre alla\nnormale retribuzione giornaliera, alla maggiorazione per il lavoro festivo\nnella misura del 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Agli effetti della presente disciplina sono considerati giorni festivi\nquelli previsti dalla legislazione nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le festività (da retribuire) appresso indicate :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"644\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"170\">\n  \u003Ccol width=\"364\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"18\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>1º gennaio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Primo giorno dell’anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>6 gennaio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Epifania\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>Pasqua\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Domenica di Pasqua\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"22\">\u003Cp>4) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>Lunedì dell’Angelo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"22\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>25 aprile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Anniversario della Liberazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"18\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>1° maggio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Festa del Lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"25\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>2 giugno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Anniversario della Repubblica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"10\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>15 agosto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Assunzione di Maria Vergine\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"18\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>1° novembre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Tutti i Santi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>8 dicembre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>25 dicembre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Natale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"13\">\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>26 dicembre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">Santo Stefano\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" height=\"19\">\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"364\">\u003Cp align=\"justify\">La solennità del Santo Patrono del\n        luogo ove si svolge il lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio: Roma la festività del Santo Patrono SS. Pietro e Paolo (29\ngiugno),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano, Sant’Ambrogio (7 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro svolto nei predetti giorni festivi sarà compensato, oltre alla\nnormale retribuzione mensile, con la paga oraria aumentata della maggiorazione\nper il lavoro festivo (100%).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente presti la propria opera durante una giornata\nconsiderata festiva che coincide con la domenica, oltre al giorno di riposo\ncompensativo, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, avrà un ulteriore\nimporto pari alla retribuzione normale giornaliera. Le eventuali festività del\nPaese di rappresentanza dell’Ente se rispettate non sono da ritenersi\nalternative o sostitutive delle summenzionate festività italiane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 14 - FERIE E RECUPERO FESTIVITA’ SOPPRESSE\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(Art. 2109, 2° comma del Codice Civile; art 10 D.lgs. n.66\u002F2003 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>La durata delle ferie, in caso di orario di lavoro articolato su cinque\ngiorni, è fissata in 26 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di orario di lavoro articolato su sei giorni, la durata delle ferie\nè di 30 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Dal computo sono escluse le giornate di sabato, domenica e festività\ncadenti nel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti sono attribuite anche 4 giornate di riposo,\ncorrispondenti alle festività soppresse da fruire nell’anno solare ai sensi\ndella legge 937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le ferie vanno fruite secondo le disposizioni previste dal\nD.lgs. n.66\u002F2003. In particolare, il periodo minimo di ferie, da fruire\nnell’anno di maturazione, è di due settimane consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che non hanno maturato un anno di servizio spetteranno tanti\ndodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato, computando le frazioni di mese, superiori a giorni\n15, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo\nalla corresponsione di compensi sostitutivi salvo in caso di cessazione di\nrapporto di lavoro. Esse vanno fruite generalmente nel corso dell’anno solare\ndi riferimento, secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle\nrichieste del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso\npossibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o motivate esigenze\ndi carattere personale del lavoratore, la fruizione delle ferie può avvenire\nnel corso del primo semestre dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Le\nassenze per malattie non riducono il periodo di ferie spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Ch3>ARTICOLO 15 - MALATTIE ED INFORTUNI\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(Art. 55 septies del D.lgs. 165\u002F2001, introdotto dall’art. 69 del D.lgs.\n150\u002F2009)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A – Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria\nmalattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un\ngiorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata\ndal certificato del medico di base (o comunque di un medico dipendente dal\nServizio sanitario nazionale) ovvero, laddove siano esperiti i controlli\nsanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di\ncontrollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di\ngiustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare\nimmediata notizia della continuazione stessa alla Rappresentanza da cui\ndipende. In caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio\ndell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scadere del periodo coperto dal certificato medico se il lavoratore non\nsi presenta al lavoro senza addurre alcuna giustificazione, il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione della\nindennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 il datore di\nlavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle\nassenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli\nIstituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla\nRegione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha facoltà di far controllare\nla idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti\nspecializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B – Obblighi del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stato di malattia dovrà essere comunicato con immediatezza dal\nlavoratore al proprio medico di base che provvederà ai conseguenti adempimenti\nai sensi e per gli effetti dell’art. 55 septies del D.lgs. 165\u002F2001,\nintrodotto dall’art. 69 del D.lgs. 150\u002F2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il\nlavoratore ha l’obbligo di comunicare alla Rappresentanza da cui dipende il\nproprio effettivo domicilio durante la malattia, anche se coincidente con\nquello abituale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ altresì tenuto a permanere presso il comunicato indirizzo durante\ntutta la durata della malattia, nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle\nore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le\nvisite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali\nultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia alla\nRappresentanza da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore\ndell’obbligo di cui al terzo comma del presente paragrafo comporta comunque\nl’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5, Legge 11 novembre 1983,\nn. 638, quattordicesimo comma, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C – Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento, con la corresponsione della indennità di preavviso\ne del trattamento di fine rapporto. I periodi di malattia dovuti a terapie\noncologiche o salvavita non concorrono al raggiungimento dei suddetti 180\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di preavviso e di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di\ncui al successivo paragrafo sono applicabili nei limiti di scadenza del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>D – Trattamento economico di malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia, previsto dal paragrafo precedente, il\nlavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera\nper i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della\nretribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a\ncarico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.\n833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\ndell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore\ndi lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le\nmodalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29 febbraio1980, n. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 4.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nell’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui al punto 1) del presente\nparagrafo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura\nridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità\nnon corrisposta dall’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>F - Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze Diplomatiche sono tenute ad assicurare presso l’INAIL\ncontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale\ndipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto\nalla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque,\nnon oltre il periodo di conservazione del posto, fissato in 180 giorni\n(paragrafo C) (art. 2110 c.c.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G – Trattamento economico di infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di\nfatto per la giornata in cui avviene l’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità\ntemporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione\ndell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente\nle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90% (novanta per cento) per i giorni dal 5° al 20°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H – Aspettativa non retribuita per malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori malati la conservazione del posto, fissata nel\nperiodo massimo di giorni 180, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore,\nper un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120\ngiorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati\nmedici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R.,\novvero per posta elettronica certificata, prima della scadenza del 180° giorno\ndi assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta\ncondizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente\ncomma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento; il periodo stesso è considerato utile ai fini\ndell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I – Aspettativa non retribuita per infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità\ntemporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180\ngiorni, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo\ndi aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione\ndell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL, a condizione\nche siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione\ncomprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai\nprecedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R.,\novvero per posta elettronica certificata prima della scadenza del 180° giorno\ndi assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta\ncondizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa, perdurando l’assenza, il datore di\nlavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto; il periodo stesso è\nconsiderato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione\ndel rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J- Aspettativa non retribuita per motivi familiari o personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia\nformale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le\nesigenze organizzative o di servizio periodi di aspettativa per esigenze\npersonali o di famiglia, senza retribuzione e senza ricorrenza\ndell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui sopra si aggiungono ai casi espressamente\ntutelati da specifiche espressioni di legge e normati dalla suddetta\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K- Aspettativa non retribuita per gravi motivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un\nperiodo di aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del\nposto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal\ncaso, la Rappresentanza potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in\naspettativa con assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti\ngli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>L – Tubercolosi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti\nSanitari o Case di Cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello\nStato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla\nconservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del\nlavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni per\ndichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di\nsospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a\nquattro mesi successivi alla dimissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Rappresentanze che impiegano più di quindici dipendenti l’obbligo\ndi conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data\ndi dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi\ndell'’art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in\ncaso di contestazione in merito all’idoneità stessa decide in via definitiva\nla competente Struttura Sanitaria Pubblica assistita, a richiesta, da sanitari\nindicati dalle parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al\nlavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto,\nnell’anzianità di servizio, un periodo massimo di 180 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M – HIV\u002FAIDS (d.lgs. 135\u002F1990 e s.m.i.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti\nad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel\nsuo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV,\nnell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da\nanalizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire\nalla identificazione delle persone interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di\nindagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione\nper l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di\nsieropositività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il\nsistema sanzionatorio previsto dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 16 - GRAVIDANZA E PUERPERIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(D.Leg.vo 26 marzo 2001, n.151- “Testo Unico delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della\npaternità” e successive modificazioni legge 28 giugno 2012 n.92)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del\nServizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne\nricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la\nlavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno\nsuccessivo al parto, il certificato di nascita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>A – Congedo di maternità e paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha l’obbligo di\nastenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza (ex astensione obbligatoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso (ex astensione obbligatoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i tre mesi dopo il parto (ex astensione obbligatoria).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore\nai sensi e per gli effetti dell’art. 28, del D.lgs.151\u002F2001 ove\nl’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso,\ngrave infermità, abbandono ovvero affidamento esclusivo del bambino al\npadre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>In applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 151\u002F2001, per le lavoratrici\nmadri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di\nastensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a),\nb), e c) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima e\nquattordicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>Durante i periodi di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una\nindennità pari rispettivamente all’80% della retribuzione, posta a carico\ndell’INPS ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 151\u002F2001, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’art. 1, Legge\n29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n.92\nistituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo,\nalternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal\npadre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre\nil quinto mese di vita del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e\naffidatari che si trovino in una delle seguenti condizioni: entro e non oltre\nil quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti\navvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B - Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1,\ncommi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>I genitori hanno la facoltà (ex astensione facoltativa), alternativamente,\ndi astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di sei mesi, per ciascun\nfiglio, secondo le modalità stabilite dal decreto 80\u002F2015, in attuazione della\nlegge delega 10 dicembre 2014, n. 183\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assenza facoltativa è computato, ai sensi dell’art. 34,\ncomma 5, del d.lgs. 151\u002F2011, nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti\nrelativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi un anno di età del bambino ai sensi dell’art. 56, comma 1, del citato\nD.lgs. 151, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa; cessazione dell’attività dell’azienda; ultimazione della\nprestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta; cessazione del\nrapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato;\nesito negativo della prova).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro i termini di legge, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane tuttora in vigore, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21, il DPR di\nattuazione n.1026 del 1976, con riferimento alle disposizioni del testo unico\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il\ndivieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine\nrapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso. Le\ndimissioni presentate durante tale periodo devono essere convalidate presso le\ncompetenti Direzioni Territoriali del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di assenza facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una\nindennità pari rispettivamente al 30% della retribuzione, posta a carico\ndell’INPS ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 151\u002F2001, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli periodi sopraindicati nei punti a), b) e c), di cui alla lettera\nA l’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di\nlavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta cui la\nlavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto,\nsalvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo\nsuperiore, a decorrere dall’1.1.2000 ed il 100% della retribuzione mensile\nnetta cui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un\nimporto superiore, a decorrere dall’1.1.2001, ferma restando l’indennità\npari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione\nobbligatoria anticipata di cui all’art. 5 della legge 1204\u002F1971.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’art. 1, Legge\n29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24\ndicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità\u002Fpaternità\n(decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.)\nintroducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del\ncongedo parentale in modalità oraria (Circolare n. 152\u002F2015). I criteri\nrelativi alla base oraria e al monte ore alla singola giornata lavorativa da\nprendere a riferimento sono quelli enunciati nella presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C – Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un’ora ciascuno, anche\ncumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario\ngiornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore (art. 39 D.lgs. 151\u002F2001)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla\nmadre, al padre lavoratore, ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I predetti riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata\ndel lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla\nRappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli\nimporti contributivi dovuti all’Ente assicuratore, ai sensi del d.lgs.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D - Congedi per malattia del figlio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante tutta la durata delle malattie del bambino di età inferiore a tre\nanni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da un medico del\nServizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per cinque giorni lavorativi all’anno per ogni figlio di età compresa tra\ni tre e gli otto anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da\nun medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla\nmadre, al padre lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul\ncontrollo della malattia del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti periodi di assenza sono computati nell’anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai\nsensi dell’art. 48, D.lgs. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adozione e affidamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li\nabbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l’art. 26, del d.lgs.\n151\u002F2001, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008 (L.244\u002F07).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel\nperiodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a\nun’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a\ncarico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100%\n(cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dalla presente disciplina in materia di gravidanza e\npuerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 17 - CONGEDO MATRIMONIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, che non sia in periodo di prova, compete, per contrarre\nmatrimonio, un congedo straordinario retribuito della durata di quindici giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza\ndal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. Tale congedo\ndovrà essere concesso anche in caso di celebrazione di matrimonio fra persone\ndello stesso sesso (o unione civile) se celebrati in Stati ove previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del\ncongedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio o unione\ncivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 18 – PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono\nconcessi permessi individuali retribuiti per complessive 58 ore all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati la Rappresentanza potrà concedere in\nqualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai\npermessi individuali di cui al precedente comma, ovvero, ove esauriti, dalle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Al dipendente spettano tre giorni di permesso retribuito per lutto, per il\nconiuge, parenti entro il 2^ grado e affini di 1^ grado.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad\nusufruire di permessi giornalieri retribuiti. La Rappresentanza concederà\naltri 5 giorni retribuiti annui, per la relativa preparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa\npresentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti\n(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione\nesclusi i compensi di lavoro straordinario. I permessi sono valutati agli\neffetti dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 19 – PERMESSI BREVI A RECUPERO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa valutazione del responsabile delle risorse umane e del diretto\nresponsabile del dipendente, può essere concesso al lavoratore che ne faccia\nrichiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di\nlavoro, oltre ai permessi retribuiti di cui all’art. 18 della presente\ndisciplina. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso\ndi durata superiore alla metà dell’orario giornaliero e non possono comunque\nsuperare le 36 ore nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese\nsuccessivo, secondo le disposizioni del diretto responsabile del dipendente.\nNel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene\nproporzionalmente decurtata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 20 - RICHIAMO ALLE ARMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art.2111 codice civile; Legge n. 370 del 3-5-1955)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate non risolve\nil rapporto di lavoro, ma si considera come sospensione temporanea del rapporto\nstesso, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e reintegro nel\nposto stesso all’atto del rientro in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo, il lavoratore, entro trenta giorni di calendario,\ndeve presentarsi al datore di lavoro per riprendere servizio; se il lavoratore\nentro i trenta giorni di calendario non si presenta al datore di lavoro per\nriprendere servizio il rapporto di lavoro si considera di fatto risolto, a meno\nche non provi un giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla\nconservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del\ntempo trascorso in servizio militare nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 21 - MISSIONI FUORI SEDE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge n. 836 del 18-12-1973; Legge n. 417 del 26-7-1978; D.P.R. n. 513\u002F78;\nR.D. 3-6-1926, n. 941; D.P.R. del 31-3-1971, n. 286)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione\ntemporanea fuori sede. Per fuori sede si intende comune diverso da quello in\ncui il dipendente esegue normalmente la sua attività. In tal caso al personale\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese effettive e documentate di viaggio, trasporto\nbagagli, pernottamento, pasti e spese varie sostenute in esecuzione del mandato\nricevuto dal datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è considerata missione quella effettuata presso gli aeroporti della\nsede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze possono autorizzare il dipendente che, per gravi e\ncomprovati motivi ne faccia richiesta, un’assegnazione temporanea ad altra\nunità organizzativa, senza corresponsione di indennità o rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>ARTICOLO 22 - ASSISTENZA E PREVIDENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art. 38 Cost. art. 2110 Codice Civile; Legge n. 153 del 30-4-1969; Legge n.\n132 dell’11-1-1943; Legge n. 335 dell’8-8-1995, art. 9; D.P.R. n. 1124 del\n30-6-1965)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la tutela previdenziale ed assistenziale (Istituto\nNazionale di Previdenza Sociale - INPS, Aziende Sanitarie Locali e Istituto\nNazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL),\nsaranno garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle\nconvenzioni internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze non sono tenute ad operare la trattenuta fiscale sugli\nemolumenti spettanti ai dipendenti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, a\nspecifiche richieste di alcune Rappresentanze diplomatiche, ha ritenuto che non\nè in contrasto con le ragioni erariali, l’effettuazione delle ritenute alla\nfonte, da parte delle Rappresentanze, sulle retribuzioni dei propri\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque, al fine di consentire al lavoratore di provvedere alla\ncorresponsione dell’imposta sul reddito (IRPEF), le Rappresentanze\nrilasceranno, entro il 31 gennaio di ogni anno, al lavoratore stesso idonea\ncertificazione circa gli emolumenti percepiti nel corso dell’anno precedente\nal netto dei contributi previdenziali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 23 – MANSIONI E PASSAGGI DI QUALIFICA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art.2103 codice civile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto, ovvero alle mansioni equivalenti, senza alcuna diminuzione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa\ndiviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\nnon superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività\nprevalente, intendendosi per tale quella di maggiore valore professionale,\nsempre che venga abitualmente prestata. In tal caso, ferme restando le mansioni\ndi fatto espletate, al lavoratore compete l’inquadramento al livello\u002Farea\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze promuoveranno i passaggi di qualifica anche con idonei\npercorsi di qualificazione e\u002Fo aggiornamento professionale nonché con il\nriconoscimento delle capacità professionali accresciute nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Ch3>ARTICOLO 24 – SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art. 10 Legge 18-3-1968, n. 249)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti hanno diritto a maturare cinque aumenti biennali\nperiodici di anzianità. Gli scatti successivi saranno corrisposti ogni 3 anni.\nGli aumenti di anzianità sono fissati nelle seguenti misure (in euro) secondo\ni rispettivi livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO DI AREABIENNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A-136,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A-234,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B-133,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B-2 31,45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B-330,09\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C-1 28,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C-225,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C-323,62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C-421,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti biennali\u002Ftriennali decorreranno dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio\u002Ftriennio di\nanzianità e ogni rivalutazione del valore dello scatto comporta anche il\nricalcolo dell’importo complessivo degli scatti maturati, sulla base del\nnuovo valore degli stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 25 – PROSPETTO PAGA O BUSTA PAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge n. 4 del 1953)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile corrisposta al lavoratore deve essere accompagnata\nda relativa busta paga o prospetto paga, redatto in lingua italiana, nel quale\ndovrà essere specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome, cognome, qualifica del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutti gli elementi che compongono la retribuzione, compresi gli assegni per\nil nucleo familiare e l’importo corrisposto per l’eventuale lavoro\nstraordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutte le trattenute effettuate singolarmente specificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di decesso del lavoratore, la sua retribuzione mensile fino\nall’atto del decesso verrà pagata dal datore di lavoro agli eredi del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È possibile trasmettere la busta paga con messaggio di posta elettronica,\nse viene inviato all’indirizzo intestato al lavoratore provvisto di password\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 26 – INDENNITÀ DI CASSA E\u002FO DI MANEGGIO DENARO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni\ndisciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa e\u002Fo di\nmaneggio denaro con carattere continuativo, qualora abbia piena e completa\nresponsabilità della gestione di maneggio denaro, con l’obbligo di\naccollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di maneggio denaro\nnella misura del 7% (sette per cento) della retribuzione globale di fatto\npercepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustypesec\">\u003Ch3>ARTICOLO 27 - 13° E 14° MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni anno entro il giorno 20 del mese di dicembre verrà corrisposta ai\nlavoratori una mensilità della normale retribuzione in atto (art. 4) esclusi\ngli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che non abbiano prestato lavoro per l’intero anno, la mensilità\nverrà commisurata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio\nprestato, computando come tale anche la frazione di mese superiore a quindici\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per\nquanto sono i mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni anno entro il giorno 20 del mese di giugno verrà corrisposta ai\nlavoratori una mensilità della normale retribuzione in atto (art. 4) esclusi\ngli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che non abbiano prestato lavoro per l’intero anno, la mensilità\nverrà commisurata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio\nprestato, computando come tale anche la frazione di mese superiore a quindici\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità\nper quanti sono i mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 28 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge 20-5-1970 n. 300 e Legge 11-5-1990 n. 108)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro avviene nelle ipotesi e con le\nmodalità di cui agli artt. 2118 e 2119 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2118 ciascuno dei contraenti può recedere dal\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, dandone preavviso scritto a mezzo di\nraccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificarne la\ndata di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1 e A2 90 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1, B2, B3, C1 e C2 60 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C3 e C4 :30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato a tutti gli effetti nel calcolo del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per “giusta causa e\ngiustificato motivo”, anche per le istituzioni con meno di 15 dipendenti,\nsecondo quanto previsto dalla legge 108\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di\nsesso etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento\nsessuale, identità di genere, ovvero dall’appartenenza ad un sindacato o\ndalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla\nmotivazione addotta (d.lgs. 216\u002F2003 e artt. 8 legge 300\u002F70).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(Artt. 2120-2121-2122 del Codice Civile; Legge n. 1561 del 18-12-1960; Legge\nn. 604 del 15-7-1966; Legge n. 297 del 29-5-1982; D.Leg.vo 5.12.2005, n.252;\nart.1 comma 749-766, legge 296\u002F2006)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepaytxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle\ncause che l’hanno provocata, verrà corrisposta al lavoratore una indennità\nproporzionale all’anzianità maturata (TFR), secondo le modalità previste\ndalla legge n. 297 del 29-5-1982 e Decreto Legislativo 5.12.2005, n.252.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del lavoratore l’indennità di anzianità sarà\ncorrisposta agli eredi secondo quanto previsto dagli articoli n. 2120, 2121 e\n2122 del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità deve essere versata al lavoratore all’atto della cessazione\ndel rapporto, unitamente ai documenti personali di lavoro e assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di\nlavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione\nnon superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione\ndel rapporto alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti\ndalle competenti strutture pubbliche, per se e per il suo nucleo familiare a\ncarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto notarile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fruizione dei congedi per astensione facoltativa per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fruizione dei congedi per formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fruizione dei congedi per formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti delle Rappresentanze possono esercitare il diritto di opzione\nprevisto dal Decreto Legislativo 5.12.2005, n.252, in ordine alla destinazione\ndel proprio trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative procedure sono esplicitate nella nota allegata che fa parte\nintegrante della presente Disciplina, in considerazione delle diverse modalità\npreviste in relazione al numero dei dipendenti assunti localmente (meno di 50,\nda 50 in poi) dalle Rappresentanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 30 - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Art.2106 codice civile; Legge n. 300 del 20-5-1970; D.lgs. 150\u002F2009)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di osservare i doveri ed i segreti\nd’ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato ai lavoratori di ritornare nel posto di lavoro e trattenersi\noltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con\nl’autorizzazione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è consentito ai lavoratori di allontanarsi dal servizio durante\nl’orario di lavoro se non per ragioni di lavoro con permesso esplicito ovvero\nper sopravvenuta malattia, opportunamente documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale\noltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza dell’orario di lavoro, sarà operata una\ntrattenuta pari all’importo delle spettanze corrispondenti al ritardo\nmaggiorato di una multa pari all’ammontare della trattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga o busta paga. In caso di\nrecidiva nel ritardo per la terza volta nell’anno solare, il datore di lavoro\npotrà raddoppiare la multa, che, comunque, non potrà eccedere l’importo\ncorrispondente a quattro ore di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto precedentemente per le assenze e i ritardi,\nla inosservanza dei doveri da parte dei lavoratori comporta i seguenti\nprovvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità\ndelle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>licenziamento disciplinare, senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei lavoratori\ndipendenti ed il lavoratore ha facoltà di prendere visione della\ndocumentazione relativa al versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sopra citati non possono essere adottati nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale,\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da provvedimenti disciplinari, il quale intende\nimpugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle\nprocedure di conciliazione della presente disciplina di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’insieme delle norme disciplinari (norme relative alle infrazioni, alle\nprocedure di contestazioni e alle sanzioni applicabili) poste dalla presente\ndisciplina costituisce il “codice disciplinare” che deve essere portato a\nconoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 31 - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge n. 300 del 20-5-1970)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire l’effettivo svolgimento\ndell’attività sindacale sul luogo di lavoro, permettendo ai rappresentanti\nsindacali di esercitare le loro funzioni, garantendo loro i mezzi per farlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, i quali risultano eletti negli organismi sindacali delle\norganizzazioni, alle quali esse appartengono, sono da considerarsi\nrappresentanti sindacali e come tali tutelati dalla presente normativa e dalla\nlegge n. 300 del 20-5-1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione dei rappresentanti sindacali deve essere comunicata per\niscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro, da parte\ndell’organizzazione di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto ai necessari permessi o\ncongedi retribuiti per poter svolgere l’incarico assunto nella misura massima\ndi 12 (dodici) ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, dietro delega scritta del lavoratore, può provvedere\nalla trattenuta mensile sullo stipendio del lavoratore per il pagamento del\ncontributo associativo sindacale che verserà poi alla associazione sindacale\ndirettamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega deve contenere l’indicazione dell’ammontare del\ncontributo da trattenere e l’organizzazione sindacale a cui il datore di\nlavoro dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto ad affiggere, su\nappositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all’interno del posto di lavoro,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto a permessi non\nretribuiti o congedi non retribuiti per poter svolgere l’incarico assunto,\nnella misura massima di 12 (dodici) giorni ogni anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori rappresentanti sindacali che intendono usufruire di permessi e\ncongedi, sia retribuiti che non retribuiti, devono darne comunicazione scritta\nal datore di lavoro tre giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali provinciali, regionali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 32 - CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Legge 15-7-1966 n.604; Legge 20-5-1970, n.300; Legge 11-8-1973, n.533;\nLegge 11-5-1990, n.108; legge 23-7-1991, n.223; legge n. 4 -11-2010 n. 183)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali controversie individuali o collettive riguardanti il\nrapporto di lavoro regolamentato dalla presente Disciplina, è possibile\nsegnalare il contenzioso in atto, al Ministero degli Affari Esteri, che si\navvarrà dell’assistenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,\nal fine di verificare la possibilità di una soluzione prima di ricorrere alle\nprocedure previste dalla normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì di istituire un Osservatorio presso il\nMinistero degli Affari Esteri, allo scopo di verificare l’applicazione della\npresente Disciplina e monitorare le controversie insorte tra le parti. Tale\nosservatorio sarà costituito da un componente nominato da ciascuna delle parti\nfirmatarie tale accordo, si riunirà almeno due volte l’anno e farà capo al\nMinistero degli Affari Esteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>ARTICOLO 33 - SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato dal\ndecreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito indicato D.lgs. n.\n81\u002F2008 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure generali di\ntutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto\nprevisto dal d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m. e dai provvedimenti attuativi previsti\ndall’articolo 3, comma 2, del decreto medesimo nonché dalle altre\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’applicazione delle norme di protezione e di sicurezza sul lavoro il\ndatore di lavoro è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a\nsalvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’ambito del luogo\ndi lavoro, come stabilito negli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a sua volta dovrà prendersi cura della propria sicurezza e\ndella propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di\nlavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,\nconformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal\ndatore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 37 e dal Titolo III del\nd.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei luoghi di lavoro dovranno essere predisposte tutte le misure di\nprevenzione e protezione, tra cui la prevenzione incendi, evacuazione dei\nlavoratori, servizio di pronto soccorso, ecc. ai sensi dell’art 18 d.lgs. n.\n81\u002F2008 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione è richiesta nel disporre misure di prevenzione e\nprotezione per quei lavoratori addetti ai videoterminali (computer) ai sensi\ndel Titolo VII del d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>ARTICOLO 34 - PARI OPPORTUNITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(D.lgs. n. 198\u002F2006; d.lgs. 216\u002F2003; d.lgs. 05\u002F2010)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro delle normative nazionali e comunitarie vigenti, in materia di\npari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, le Rappresentanze devono\nrispettare il principio di uguaglianza professionale tra i lavoratori e\nadottare strumenti idonei a prevenire e contrastare le discriminazioni nei\nluoghi di lavoro ai sensi dei d.lgs. 216\u002F2003 e 05\u002F2010.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>ARTICOLO 35 - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina sia per la parte normativa che per quella economica\nha validità per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo che dovesse intercorrere fra la scadenza della presente\ndisciplina e il successivo rinnovo, il lavoratore mantiene il diritto al\ntrattamento economico e normativo da esso previsto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTICOLO 36 – INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce la propria\nassistenza tecnico-giuridica sull’interpretazione della presente\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Introduzione pag. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Premessapag. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Riferimenti normativi pag. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1Validità e sfera di applicazionepag. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2Assunzione pag. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 Classificazione del personale pag. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Trattamento economico pag. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5Condizioni di miglior favore pag. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Rapporto di lavoro a tempo parziale pag. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Periodo di provapag. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 Diritto allo studiopag. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9Orario di lavoropag. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.10 Lavoro straordinario, Turni, Reperibilitàpag. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.11 Tirocini pag. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.12Fondi Interprofessionali pag. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.13Riposo settimanale e festivitàpag. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.14 Ferie e recupero Festività soppressepag. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.15Malattie ed Infortunipag. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.16Gravidanza e Puerperio pag. 17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.17Congedo Matrimonialepag. 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.18Permessi Retribuitipag. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.19Permessi brevi a recuperopag. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.20 Richiamo alle Armi pag. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.21Missioni fuori sede pag. 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.22Assistenza e Previdenzapag. 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.23Mansioni e Passaggi di qualificapag. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.24Scatti di anzianità pag. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.25Prospetto Paga o Busta Pagapag. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.26Indennità di cassa e\u002Fo Maneggio di denaropag. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.2713° e 14° mensilità pag. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.28Estinzione del rapporto di lavoro pag. 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.29Trattamento di Fine Rapporto (TFR)pag. 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.30Norme Disciplinari pag. 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.31Diritti Sindacali pag. 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.32Conciliazione delle Controversiepag. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.33Sicurezza sul Lavoropag. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.34 Pari Opportunità pag. 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.35 Decorrenza e Durata pag. 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.36 Interpretazione della Disciplina pag. 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nota congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di verificare – in tempi brevi – con il Ministero\ndella Salute la problematica relativa all’assicurazione o all’assistenza\nsanitaria dei lavoratori extracomunitari appartenenti a quei Paesi che non\nhanno sottoscritto accordi bilaterali in materia sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addendum alla Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle\nAmbasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi\ninternazionali in Italia 2017-2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa nazionale consente ai cittadini stranieri regolarmente\nsoggiornanti non aventi titolo all'iscrizione obbligatoria (gratuita) al\nServizio Sanitario Nazionale (SSN) di optare, fatti salvi eventuali accordi\ninternazionali in materia sanitaria, tra la sottoscrizione di una polizza\nsanitaria e l'iscrizione al SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incoraggia fortemente di optare per l'iscrizione volontaria al servizio\nsanitario nazionale in considerazione dell'ampia copertura sanitaria assicurata\ndal SSN rispetto alla copertura garantita da una polizza. L'iscrizione\nvolontaria pone l'iscritto nella stessa posizione giuridica di un cittadino\nitaliano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove comunque si decidesse di dotare invece il lavoratore di una polizza\nsanitaria, la stessa dovrà essere conforme alla normativa vigente in\nItalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale normativa prevede che lo straniero sia tenuto ad assicurarsi contro il\nrischio di malattie, infortunio e maternità in alternativa all'iscrizione\nvolontaria al SSN, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. 286\u002F98. La\npolizza dovrà includere prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza\nspecialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera, che garantiscono la\ncopertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli\nessenziali di assistenza (LEA) definiti dal DPCM del 5 marzo 2007 e successive\nmodificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"trainingfundtxt":48,"contracttrialperiod":51,"cbadate_end":55,"ONCERISE_trigger":59,"cbasignmultiple":63,"childcare":67,"cbadate_start":71,"part_time_excluded":73,"STRUCINCR_trigger":77,"nursingmothers":81,"GENEQ_trigger":85,"contractseverancepaytxt":87,"maternityotherclause":91,"discrimination":95,"paidmaternityleavepayperc":99,"pensionfund":103,"holidaysdays":107,"SICDIS_trigger":111,"maternitydiscrimination":114,"FLEXWORK_trigger":118,"cbamemtrad":122,"trainingprogrammes":126,"paidmaternityleaveduration":130,"MEDICAL_trigger":134,"WORKHOURS_trigger":138,"breastfeeding_dangerouswork":141,"contracttrial":145,"schedulesrestpw":149,"JOBTYPE_descriptions":153,"incidentalbonustypesec":157,"unemploymentfund":159,"longtermillness":163,"sicknesspay":166,"jobsecuritymothers":170,"NOCTPREM_trigger":174,"LOWWAGE_trigger":178,"breastfeeding_workingtime":182,"PAYSCALES_trigger":186,"contractseverancepay1":190,"bankholidays1":193,"SENIOR_trigger":197,"mealvouchers":200,"sicknessmaxdays":204,"WAGES_trigger":208,"contractseverancepay":211,"PAIDLEAV_trigger":215,"deathrelatives":219,"disabilitypay":223,"funeralpay":227,"longserviceallowancetype":231,"healthandsafetypolicy":235},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","ARTICOLO 34 - PARI OPPORTUNITA’ (D.lgs. ","ARTICOLO 34 - PARI OPPORTUNITA’\n\n(D.lgs. n. 198\u002F2006; d.lgs. 216\u002F2003; d.lgs. 05\u002F2010)\n\n\n\nNel quadro delle normative nazionali e comunitarie vigenti, in materia di\npari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, le Rappresentanze devono\nrispettare il principio di uguaglianza professionale tra i lavoratori e\nadottare strumenti idonei a prevenire e contrastare le discriminazioni nei\nluoghi di lavoro ai sensi dei d.lgs. 216\u002F2003 e 05\u002F2010.",{"bindId":49,"name":50,"text":50},"trainingfundtxt","ARTICOLO 12 – FONDI INTERPROFESSIONALI",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"contracttrialperiod","La durata massima del periodo di prova p","La durata massima del periodo di prova per tutto il personale non potrà\nsuperare i seguenti limiti:\n\n\n\nper il personale destinato alle mansioni comprese nelle Aree A e B e nel\nlivello C1 dell’area C, 30 (trenta) giorni di calendario;\n\nper il restante personale dell’area C, 15 (quindici) giorni di\ncalendario.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"cbadate_end","ARTICOLO 35 - DECORRENZA E DURATA La pre","ARTICOLO 35 - DECORRENZA E DURATA\n\n\n\nLa presente disciplina sia per la parte normativa che per quella economica\nha validità per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.\n\nNel periodo che dovesse intercorrere fra la scadenza della presente\ndisciplina e il successivo rinnovo, il lavoratore mantiene il diritto al\ntrattamento economico e normativo da esso previsto.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"ONCERISE_trigger","ARTICOLO 27 - 13° E 14° MENSILITÀ Ogni a","ARTICOLO 27 - 13° E 14° MENSILITÀ\n\n\n\nOgni anno entro il giorno 20 del mese di dicembre verrà corrisposta ai\nlavoratori una mensilità della normale retribuzione in atto (art. 4) esclusi\ngli assegni familiari.\n\n\n\nA coloro che non abbiano prestato lavoro per l’intero anno, la mensilità\nverrà commisurata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio\nprestato, computando come tale anche la frazione di mese superiore a quindici\ngiorni.\n\n\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per\nquanto sono i mesi di servizio prestati.\n\n\n\nOgni anno entro il giorno 20 del mese di giugno verrà corrisposta ai\nlavoratori una mensilità della normale retribuzione in atto (art. 4) esclusi\ngli assegni familiari.\n\n\n\nA coloro che non abbiano prestato lavoro per l’intero anno, la mensilità\nverrà commisurata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio\nprestato, computando come tale anche la frazione di mese superiore a quindici\ngiorni.\n\n\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità\nper quanti sono i mesi di servizio prestati.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"cbasignmultiple","Ministero del Lavoro e delle Politiche S","Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\n\nDivisione II D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\n\nDott. Romolo de Camillis – direttore generale\n\nDott. Ivano Merolli\n\n\n\nDivisione IV D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\n\nDott. Stefano D’Ubaldi\n\n\n\n\n\nMinistero degli Affari Esteri\n\nCerimoniale Diplomatico – Ufficio II\n\nCons. Leg. Roberto Rizzo\n\nDott. Vincenzo Savina\n\nDr.ssa Tiziana Tallone\n\nSig.ra Lauredana Colonna",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"childcare","La lavoratrice ha diritto, altresì, ad a","La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro:\n\ndurante tutta la durata delle malattie del bambino di età inferiore a tre\nanni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da un medico del\nServizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;\n\nper cinque giorni lavorativi all’anno per ogni figlio di età compresa tra\ni tre e gli otto anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da\nun medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.",{"bindId":72,"name":57,"text":58},"cbadate_start",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"part_time_excluded","ARTICOLO 6 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO ","ARTICOLO 6 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"STRUCINCR_trigger","Indennità annuale Al personale in serviz","Indennità annuale\n\nAl personale in servizio è erogata un’indennità annuale in proporzione\nai mesi di lavoro prestato nel corso dell’anno e comunque in misura non\ninferiore al 2% della paga conglobata.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"nursingmothers","Il datore di lavoro deve consentire alle","Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un’ora ciascuno, anche\ncumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario\ngiornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore (art. 39 D.lgs. 151\u002F2001)",{"bindId":86,"name":46,"text":47},"GENEQ_trigger",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"contractseverancepaytxt","All’atto della risoluzione del rapporto ","All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle\ncause che l’hanno provocata, verrà corrisposta al lavoratore una indennità\nproporzionale all’anzianità maturata (TFR), secondo le modalità previste\ndalla legge n. 297 del 29-5-1982 e Decreto Legislativo 5.12.2005, n.252.\n\n\n\nIn caso di decesso del lavoratore l’indennità di anzianità sarà\ncorrisposta agli eredi secondo quanto previsto dagli articoli n. 2120, 2121 e\n2122 del Codice Civile.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"maternityotherclause","I genitori hanno la facoltà (ex astensio","I genitori hanno la facoltà (ex astensione facoltativa), alternativamente,\ndi astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di sei mesi, per ciascun\nfiglio, secondo le modalità stabilite dal decreto 80\u002F2015, in attuazione della\nlegge delega 10 dicembre 2014, n. 183\n\n\n\nIl periodo di assenza facoltativa è computato, ai sensi dell’art. 34,\ncomma 5, del d.lgs. 151\u002F2011, nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti\nrelativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"discrimination","Ai sensi delle leggi vigenti il licenzia","Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di\nsesso etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento\nsessuale, identità di genere, ovvero dall’appartenenza ad un sindacato o\ndalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla\nmotivazione addotta (d.lgs. 216\u002F2003 e artt. 8 legge 300\u002F70).",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"paidmaternityleavepayperc","Durante i periodi di assenza obbligatori","Durante i periodi di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una\nindennità pari rispettivamente all’80% della retribuzione, posta a carico\ndell’INPS ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 151\u002F2001, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.\n\nL’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980, n. 33.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"pensionfund","ARTICOLO 22 - ASSISTENZA E PREVIDENZA (A","ARTICOLO 22 - ASSISTENZA E PREVIDENZA\n\n(Art. 38 Cost. art. 2110 Codice Civile; Legge n. 153 del 30-4-1969; Legge n.\n132 dell’11-1-1943; Legge n. 335 dell’8-8-1995, art. 9; D.P.R. n. 1124 del\n30-6-1965)\n\n\n\nPer quanto riguarda la tutela previdenziale ed assistenziale (Istituto\nNazionale di Previdenza Sociale - INPS, Aziende Sanitarie Locali e Istituto\nNazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL),\nsaranno garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle\nconvenzioni internazionali.\n\n\n\nLe Rappresentanze non sono tenute ad operare la trattenuta fiscale sugli\nemolumenti spettanti ai dipendenti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, a\nspecifiche richieste di alcune Rappresentanze diplomatiche, ha ritenuto che non\nè in contrasto con le ragioni erariali, l’effettuazione delle ritenute alla\nfonte, da parte delle Rappresentanze, sulle retribuzioni dei propri\ndipendenti.\n\n\n\nComunque, al fine di consentire al lavoratore di provvedere alla\ncorresponsione dell’imposta sul reddito (IRPEF), le Rappresentanze\nrilasceranno, entro il 31 gennaio di ogni anno, al lavoratore stesso idonea\ncertificazione circa gli emolumenti percepiti nel corso dell’anno precedente\nal netto dei contributi previdenziali.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"holidaysdays","La durata delle ferie, in caso di orario","La durata delle ferie, in caso di orario di lavoro articolato su cinque\ngiorni, è fissata in 26 giorni lavorativi.\n\nNel caso di orario di lavoro articolato su sei giorni, la durata delle ferie\nè di 30 giorni lavorativi.",{"bindId":112,"name":113,"text":113},"SICDIS_trigger","ARTICOLO 15 - MALATTIE ED INFORTUNI",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"maternitydiscrimination","Il divieto di licenziamento opera in con","Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro i termini di legge, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"FLEXWORK_trigger","La distribuzione dell’orario di lavoro s","La distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata in modo da:\n\n\n\ngarantire la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce\norarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze del servizio;\n\nconsentire un’articolazione dell’orario flessibile, purché compatibile\ncon l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in\nsituazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti\nimpegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.\n266.\n\n\n\nL’organizzazione generale dell’orario di lavoro flessibile sarà\ndeterminata dai dirigenti responsabili, previo accordo con il personale.\n\n\n\nIl lavoratore è tenuto a rispettare l’orario che verrà fissato in\nrelazione alle esigenze del servizio e reso noto con comunicazione personale e\nscritta o mediante l’affissione di una comunicazione scritta visibile da\nparte di tutto il personale.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"cbamemtrad","CGIL Dr. Salvatore Marra CISL FP Dr. And","CGIL Dr. Salvatore Marra\n\nCISL FP Dr. Andrea Ladogana\n\nUIL PA Dr. Maurizio Narcisi",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"trainingprogrammes","I destinatari dell’attività formativa so","I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici\ndegli organismi tenuti a versare il contributo di cui all’articolo art.12\nd.lgs. 160\u002F1975 e art. 25 d.lgs. 845\u002F1978 s.m.i.\n\nLe parti sociali avranno il compito di favorire il migliore utilizzo\npossibile derivante dall’opportunità delle adesioni ai fondi nel pieno\nrispetto della legislazione vigente.\n\nIn particolare, i progetti formativi dovranno essere supportati da accordo\nsindacale i quali, ai vari livelli, hanno validità solo se firmati dalle\norganizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo di costituzione del\nfondo di riferimento. Saranno le parti stesse a definire a quale livello\n(aziendale, territoriale, regionale o nazionale) è allocata la competenza di\nsottoscrizione degli accordi.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidmaternityleaveduration","A – Congedo di maternità e paternità Dur","A – Congedo di maternità e paternità\n\n\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha l’obbligo di\nastenersi dal lavoro:\n\n\n\na) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza (ex astensione obbligatoria);\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso (ex astensione obbligatoria);\n\nc) per i tre mesi dopo il parto (ex astensione obbligatoria).",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"MEDICAL_trigger","Il datore di lavoro è altresì tenuto a f","Il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al lavoratore la\ndocumentazione necessaria all’iscrizione presso il S.S.N. o presso il\nServizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore medesimo\no della rappresentanza presso la quale è impiegato. In alternativa fornirà al\nlavoratore una assicurazione privata Italiana o dello Stato di nazionalità\npropria o della rappresentanza.",{"bindId":139,"name":140,"text":140},"WORKHOURS_trigger","ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"breastfeeding_dangerouswork","In applicazione degli artt. 6 e 7 del d.","In applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 151\u002F2001, per le lavoratrici\nmadri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di\nastensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"contracttrial","ARTICOLO 7 - PERIODO DI PROVA (Art. 2096","ARTICOLO 7 - PERIODO DI PROVA\n\n(Art. 2096 Codice Civile)\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per tutto il personale non potrà\nsuperare i seguenti limiti:\n\n\n\nper il personale destinato alle mansioni comprese nelle Aree A e B e nel\nlivello C1 dell’area C, 30 (trenta) giorni di calendario;\n\nper il restante personale dell’area C, 15 (quindici) giorni di\ncalendario.\n\n\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo stabilito per la qualifica del lavoratore stesso.\n\n\n\nNel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso né altre\nindennità.\n\n\n\nTrascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata a\ntempo indeterminato e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di\nservizio.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"schedulesrestpw","Il lavoratore ha diritto al riposo setti","Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con\nla domenica.\n\nI lavoratori che in casi del tutto eccezionali prestino la loro opera la\ndomenica godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"JOBTYPE_descriptions","ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\n\n\n\n\nIl sistema di classificazione del personale si articola su tre Aree\nProfessionali, all’interno di ciascuna delle quali sono compresi profili\nprofessionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti\ngradi di complessità delle mansioni e funzioni. Questo sistema prevede sia\nriqualificazioni e progressioni economiche nell’ambito di ciascuna Area\nprofessionale, sia il passaggio dall’Area di appartenenza alla posizione\niniziale dell’Area immediatamente superiore, secondo le procedure previste\ndall’art. 23 di questa disciplina.\n\n\n\nLe Aree A, B e C sono così configurate:\n\n\n\nAREA A\n\n\n\nAppartengono a questa area quei prestatori di lavoro subordinato che, pur\nnon rientrando nella categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di\nresponsabilità e autonomia di esecuzione con carattere continuativo di\nrilevante importanza. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua\nitaliana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale.\n\n\n\nProfili professionali: A-1 e A-2\n\n\n\nMansioni e funzioni:\n\nLivello A-1 – Esempi: Collaboratore e\u002Fo Assistente di Capo Missione, o di\nLegazione, o di Direttore, Collaboratore ufficio relazioni esterne,\nResponsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Amministrativo Contabile,\nIncaricato all’Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure\nprofessionali contemplate nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia\norganizzativa e operativa; altre qualifiche assimilabili.\n\n\n\nLivello A-2 - Esempi: Impiegato di concetto, Personale tecnico\nspecializzato, Aiuto del Responsabile Amministrativo Contabile,\nInterpreti\u002Ftraduttori e tutte le figure professionali contemplate nel livello\nB-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste\ndall’inquadramento superiore; altre qualifiche assimilabili.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAREA B\n\n\n\nAppartengono a questa area quei lavoratori in possesso di normali capacità\nprofessionali tecnico\u002Famministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di\nservizio di maggiore responsabilità. E’ richiesta una buona conoscenza della\nlingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale\n\n\n\nProfili professionali: B-1, B-2 e B-3\n\n\n\nMansioni e funzioni:\n\n\n\nLivello B-1 - Esempi: Segretario di Funzionari, Addetti e Agenti Diplomatici\ne tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di\neffettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\n\n\n\nLivello B-2 - Esempi: Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile,\nOperatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali\ncontemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle\nconoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.\n\n\n\nLivello B-3 - Esempi : Impiegato Esecutivo, Impiegato addetto alla\nsegreteria e\u002Fo alla contabilità, Addetti uffici informazioni, passaporti,\nvisti, legalizzazioni, ecc., Addetto ai terminali informatici, Addetto alla\nbiblioteca, Archivista, Responsabile della sicurezza e vigilanza,\nReceptionista, Autista del Capo Missione o Direttore, Governante, Maggiordomo\ndella Residenza, Capocuoco, Responsabile tecnico della manutenzione, Capomastro\ne tutte le figure professionali contemplate nel livello C-1 nei casi di\naccertate idoneità e professionalità richieste dall’inquadramento\nsuperiore; altre qualifiche assimilabili.\n\n\n\nAREA C\n\n\n\nAppartengono a questa area quei lavoratori con mansioni prevalentemente\nmanuali o impiegatizie di minore responsabilità per le quali si richiedono\nnormali conoscenze pratiche. Richiede una conoscenza di base della lingua\nitaliana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione\nInternazionale.\n\n\n\nProfili professionali: C-1, C-2, C-3 e C-4\n\n\n\nMansioni e funzioni:\n\nLivello C-1 - Esempi: Autista, Addetto\u002Fa alle fotocopie, Operaio\u002Fa\nSpecializzato\u002Fa (Elettricista, Idraulico, Falegname, Tipografo) e tutte le\nfigure professionali contemplate nei livelli C-2, C-3 e C-4 nei casi di\neffettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\n\n\n\nLivello C-2 - Fattorini con mansioni impiegatizie, Uscieri con mansioni\nimpiegatizie, Addetti trasporto valigia diplomatica e della corrispondenza\nufficiale, Guardie addette alla sicurezza del Personale e vigilanza della\nCancelleria e\u002Fo Residenza, Cuoco, Imbianchino, Muratore, Giardiniere,\nElettricista generico e tutte le figure professionali contemplate nei livelli\nC-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle\ncompetenze; altre qualifiche assimilabili.\n\n\n\nLivello C-3 - Esempi: Usciere, Portiere, Custode, Aiuto Giardiniere,\nCameriere, Guardarobiere, Aiuto cuoco, Addetti alla manutenzione generale e\ntutte le figure professionali contemplate nel livello C-4 nei casi di effettivo\naccrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche\nassimilabili.\n\n\n\nLivello C-4 - Esempi: Addetti pulizie, Fattorini, Addetti alle residenze\nprivate o della Residenza; altre qualifiche assimilabili.",{"bindId":158,"name":61,"text":62},"incidentalbonustypesec",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"unemploymentfund","Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a","Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a iscriversi al Fondo di\nIntegrazione Salariale (FIS), istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016,\nai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.\nTale fondo eroga prestazioni in presenza di eventi di sospensione e riduzione\ndi orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.",{"bindId":164,"name":165,"text":165},"longtermillness","L – Tubercolosi",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"sicknesspay","D – Trattamento economico di malattia Du","D – Trattamento economico di malattia\n\n\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dal paragrafo precedente, il\nlavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\n\n\n\nad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera\nper i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della\nretribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a\ncarico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.\n833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\ndell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore\ndi lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le\nmodalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29 febbraio1980, n. 33;\n\nad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\n\n100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);\n\n75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;\n\n100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 4.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"jobsecuritymothers","La lavoratrice ha diritto alla conservaz","La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi un anno di età del bambino ai sensi dell’art. 56, comma 1, del citato\nD.lgs. 151, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa; cessazione dell’attività dell’azienda; ultimazione della\nprestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta; cessazione del\nrapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato;\nesito negativo della prova).",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"NOCTPREM_trigger","Le ore di lavoro straordinario sono cons","Le ore di lavoro straordinario sono considerate quelle eccedenti l’orario\nordinario di lavoro, indicate nell’articolo 9. Queste verranno retribuite con\nuna maggiorazione del trattamento previsto ai punti a e b dell’articolo 4:\n\ndel 20 per cento per le ore diurne fino a due ore giornaliere;\n\ndel 30 per cento per le eventuali ore eccedenti tale limite;\n\ndel 50 per cento per le ore notturne;\n\ndel 100 per cento per i giorni festivi.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"LOWWAGE_trigger","Durante il periodo di prova la retribuzi","Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo stabilito per la qualifica del lavoratore stesso.\n\n\n\nNel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso né altre\nindennità.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"breastfeeding_workingtime","I predetti riposi sono considerati ore l","I predetti riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata\ndel lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla\nRappresentanza.\n\nPer detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"PAYSCALES_trigger","La paga base conglobata mensile, secondo","La paga base conglobata mensile, secondo i livelli di Area, è la\nseguente:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      LIVELLO\n      \n      GENNAIO 2017\n      \n      GENNAIO 2018\n      \n      GENNAIO 2019\n      \n    \n    \n      A-1\n      \n      1887,07\n      \n      1912,79\n      \n      1943,15\n      \n    \n    \n      A-2\n      \n      1798,43\n      \n      1822,68\n      \n      1851,31\n      \n    \n    \n      B-1\n      \n      1735,18\n      \n      1757,99\n      \n      1784,92\n      \n    \n    \n      B-2\n      \n      1694,61\n      \n      1716,83\n      \n      1743,07\n      \n    \n    \n      B-3\n      \n      1650,75\n      \n      1672,36\n      \n      1697,88\n      \n    \n    \n      C-1\n      \n      1615,55\n      \n      1637,13\n      \n      1662,60\n      \n    \n    \n      C-2\n      \n      1526,25\n      \n      1546,11\n      \n      1569,56\n      \n    \n    \n      C-3\n      \n      1443,30\n      \n      1462,04\n      \n      1484,16\n      \n    \n    \n      C-4\n      \n      1355,68\n      \n      1373,23\n      \n      1393,96\n      \n    \n  \n",{"bindId":191,"name":89,"text":192},"contractseverancepay1","All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle\ncause che l’hanno provocata, verrà corrisposta al lavoratore una indennità\nproporzionale all’anzianità maturata (TFR), secondo le modalità previste\ndalla legge n. 297 del 29-5-1982 e Decreto Legislativo 5.12.2005, n.252.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"bankholidays1","Agli effetti della presente disciplina s","Agli effetti della presente disciplina sono considerati giorni festivi\nquelli previsti dalla legislazione nazionale:\n\n\n\nle domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;\n\nle festività (da retribuire) appresso indicate :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1º gennaio\n      \n      Primo giorno dell’anno\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      6 gennaio\n      \n      Epifania\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      Pasqua\n      \n      Domenica di Pasqua\n      \n    \n    \n      4) \n      \n      Lunedì dell’Angelo \n      \n      Lunedì dopo Pasqua\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      25 aprile\n      \n      Anniversario della Liberazione\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1° maggio\n      \n      Festa del Lavoro\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      2 giugno\n      \n      Anniversario della Repubblica\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      15 agosto\n      \n      Assunzione di Maria Vergine\n      \n    \n    \n      9)\n      \n      1° novembre\n      \n      Tutti i Santi\n      \n    \n    \n      10)\n      \n      8 dicembre\n      \n      Immacolata Concezione\n      \n    \n    \n      11)\n      \n      25 dicembre\n      \n      Natale\n      \n    \n    \n      12)\n      \n      26 dicembre\n      \n      Santo Stefano\n      \n    \n    \n      13)\n      \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      La solennità del Santo Patrono del\n        luogo ove si svolge il lavoro\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEsempio: Roma la festività del Santo Patrono SS. Pietro e Paolo (29\ngiugno),\n\nMilano, Sant’Ambrogio (7 dicembre).\n\n\n\nIl lavoro svolto nei predetti giorni festivi sarà compensato, oltre alla\nnormale retribuzione mensile, con la paga oraria aumentata della maggiorazione\nper il lavoro festivo (100%).\n\n\n\nQualora il dipendente presti la propria opera durante una giornata\nconsiderata festiva che coincide con la domenica, oltre al giorno di riposo\ncompensativo, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, avrà un ulteriore\nimporto pari alla retribuzione normale giornaliera. Le eventuali festività del\nPaese di rappresentanza dell’Ente se rispettate non sono da ritenersi\nalternative o sostitutive delle summenzionate festività italiane.",{"bindId":198,"name":199,"text":199},"SENIOR_trigger","scatti di anzianità maturati;",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"mealvouchers","Qualora l’orario giornaliero superi le s","Qualora l’orario giornaliero superi le sei ore di lavoro effettivo, al\nlavoratore spetta una pausa di almeno trenta minuti per il recupero delle\nenergie psico-fisiche e deve essere corrisposto un buono pasto di importo non\ninferiore a euro 7,00.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"sicknessmaxdays","Durante la malattia, il lavoratore non i","Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento, con la corresponsione della indennità di preavviso\ne del trattamento di fine rapporto. I periodi di malattia dovuti a terapie\noncologiche o salvavita non concorrono al raggiungimento dei suddetti 180\ngiorni.",{"bindId":209,"name":210,"text":210},"WAGES_trigger","ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"contractseverancepay","ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR","ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"PAIDLEAV_trigger","ARTICOLO 14 - FERIE E RECUPERO FESTIVITA","ARTICOLO 14 - FERIE E RECUPERO FESTIVITA’ SOPPRESSE",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"deathrelatives","Al dipendente spettano tre giorni di per","Al dipendente spettano tre giorni di permesso retribuito per lutto, per il\nconiuge, parenti entro il 2^ grado e affini di 1^ grado.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"disabilitypay","F - Infortunio Le Rappresentanze Diploma","F - Infortunio\n\n\n\nLe Rappresentanze Diplomatiche sono tenute ad assicurare presso l’INAIL\ncontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale\ndipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\n\n\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto\nalla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque,\nnon oltre il periodo di conservazione del posto, fissato in 180 giorni\n(paragrafo C) (art. 2110 c.c.)\n\n\n\n\n\nG – Trattamento economico di infortunio\n\n\n\nAi sensi dell’art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di\nfatto per la giornata in cui avviene l’infortunio.\n\n\n\nA decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità\ntemporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione\ndell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente\nle seguenti misure:\n\n60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);\n\n90% (novanta per cento) per i giorni dal 5° al 20°;\n\n100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto.\n\n\n\nL’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"funeralpay","In caso di decesso del lavoratore, la su","In caso di decesso del lavoratore, la sua retribuzione mensile fino\nall’atto del decesso verrà pagata dal datore di lavoro agli eredi del\nlavoratore.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"longserviceallowancetype","ARTICOLO 24 – SCATTI DI ANZIANITÀ (Art. ","ARTICOLO 24 – SCATTI DI ANZIANITÀ\n\n(Art. 10 Legge 18-3-1968, n. 249)\n\n\n\nI lavoratori dipendenti hanno diritto a maturare cinque aumenti biennali\nperiodici di anzianità. Gli scatti successivi saranno corrisposti ogni 3 anni.\nGli aumenti di anzianità sono fissati nelle seguenti misure (in euro) secondo\ni rispettivi livelli:\n\n\n\n\n\n\n\nLIVELLO DI AREABIENNIO\n\n\n\nA-136,18\n\nA-234,47\n\nB-133,06\n\nB-2 31,45\n\nB-330,09\n\nC-1 28,49\n\nC-225,79\n\nC-323,62\n\nC-421,43\n\n\n\n\n\n\n\nGli scatti biennali\u002Ftriennali decorreranno dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio\u002Ftriennio di\nanzianità e ogni rivalutazione del valore dello scatto comporta anche il\nricalcolo dell’importo complessivo degli scatti maturati, sulla base del\nnuovo valore degli stessi.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"healthandsafetypolicy","ARTICOLO 33 - SICUREZZA SUL LAVORO (Decr","ARTICOLO 33 - SICUREZZA SUL LAVORO\n\n(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato dal\ndecreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito indicato D.lgs. n.\n81\u002F2008 e s.m.)\n\n\n\nI datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure generali di\ntutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto\nprevisto dal d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m. e dai provvedimenti attuativi previsti\ndall’articolo 3, comma 2, del decreto medesimo nonché dalle altre\ndisposizioni di legge in materia.\n\n\n\nNell’applicazione delle norme di protezione e di sicurezza sul lavoro il\ndatore di lavoro è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a\nsalvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’ambito del luogo\ndi lavoro, come stabilito negli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.\n\n\n\nIl lavoratore a sua volta dovrà prendersi cura della propria sicurezza e\ndella propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di\nlavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,\nconformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal\ndatore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 37 e dal Titolo III del\nd.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.\n\n\n\nNei luoghi di lavoro dovranno essere predisposte tutte le misure di\nprevenzione e protezione, tra cui la prevenzione incendi, evacuazione dei\nlavoratori, servizio di pronto soccorso, ecc. ai sensi dell’art 18 d.lgs. n.\n81\u002F2008 e s.m.\n\n\n\nParticolare attenzione è richiesta nel disporre misure di prevenzione e\nprotezione per quei lavoratori addetti ai videoterminali (computer) ai sensi\ndel Titolo VII del d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi Internazionali in Italia (2019) - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In the government sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Datori di lavoro: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1393.96\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;2.0&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;136.18 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;7.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[244],{"title":37,"slug":33},[246],{"type":247,"data":248},"call_to_action_body_block",{"title":249,"description":250,"variant":251,"link":252},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":249,"url":253,"description":249,"rel":254,"type":255},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[257],{"type":247,"data":258},{"title":249,"description":250,"variant":251,"link":259},{"title":249,"url":253,"description":249,"rel":254,"type":255},[]]