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In caso di mancata disdetta esso si intenderà\ntacitamente rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre\nParti le sue proposte almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata\na\u002Fr o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 6 mesi prima della scadenza del\ncontratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7\nmesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non\npossono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individueranno durante il periodo di validità del presente CCNL\nspecifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per\nla fase di rinnovo del CCNL e del 2° livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si applica a tutte le attività professionali, anche associative,\ncome sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle\nspecifiche “Aree”, e alle Strutture che svolgono altre attività e servizi\nstrumentali e\u002Fo funzionali alle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Area professionale economico-amministrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili,\nrevisori contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee\nall'area professionale non espressamente comprese nella predetta\nelencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Area professionale giuridica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avvocati, notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee\nall'area professionale non espressamente comprese nella predetta\nelencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Area professionale tecnica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e\nforestali, periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente\ned omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta\nelencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici, medici specialisti, medici dentisti, odontoiatri, medici veterinari\ne psicologici, operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della\nprofessione di cui alla specifica decretazione ministeriale, ad esclusione dei\nlaboratori odontotecnici, altre professioni di valore equivalente e omogenee\nall'area professionale non espressamente comprese nella predetta\nelencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Altre attività professionali intellettuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime 4 aree, con o senza\nAlbo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL sostituisce le norme di tutti i precedenti CCNL\nsottoscritti dalle parti stipulanti, fatto salvo quanto previsto in materia di\napprendistato per i rapporti già instaurati e ancora disciplinati dalla\nnormativa precedente. Per tutto il periodo della sua validità il presente CCNL\ndeve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono\nfatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e\u002Fo dalla\ncontrattazione di 2° livello realizzata nel settore. Alla contrattazione\ncollettiva di 2° livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e\ndetassazione previste dalla normativa di legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti\ndi rispettare la sfera di applicazione e fare rispettare ai propri iscritti,\nper il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in\nbase ai criteri da esso previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerati gli sviluppi del processo di inclusione operati dalle Parti a\nfavore dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato si\nribadisce l'impegno a monitorare l'evoluzione del mercato del lavoro per\nfornire ulteriori risposte alle esigenze dei citati lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte I - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONALE E\u002FO DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Esame su quadro socio-economico e materie negoziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di settore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, CONFPROFESSIONI e le OO.SS.\ndi categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame\ncongiunto della evoluzione normativa e del quadro socio-economico del settore,\ndelle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più\nrilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione\ntecnologica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Esame su quadro socio-economico e materie negoziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a livello nazionale di area professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e\u002Fo di area professionale omogenee.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le\nrispettive Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di\nrelazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di\napprofondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della\nprevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della “Area\nprofessionale” e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così\ncome richiamati al precedente art. 1 e nella premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello regionale,\nsulle materie e sugli istituti demendati dal presente CCNL e dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 2° livello le parti firmatarie possono definire intese temporaneamente\nmodificative degli istituti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento\ndella prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, al fine\ndi favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, di\nconsentire la gestione di crisi settoriali, nonché l'emersione, la\nstabilizzazione e l'incremento dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello le Parti definiranno con specifici accordi, e\ncompatibilmente con le esigenze delle Strutture lavorative, le modalità di\npartecipazione a tutte le attività formative, avuto riguardo ai seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i\npercorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli\nda 27 a 34 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le modalità di orario dei lavoratori in formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la definizione di un monte ore annuo di congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità\nregionali e\u002Fo territoriali preposte alla formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati\nal punto 1), lett. a), b) e d), art. 92 del presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello, inoltre, le Parti potranno costituire strumenti bilaterali\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla\nlett. o), art. 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti\nindividuali di cui alla legge n. 108\u002F90 e delle controversie individuali o\nplurime di cui alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione\nall'Ente Bilaterale Nazionale e, ove costituito, all'Ente Bilaterale Regionale\nal quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di\nsuddette attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)referenti regionali e\u002Fo territoriali di area professionale e\u002Fo di area\nprofessionale omogenea e\u002Fo di settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori\nquali soggetti delegati alla divulgazione e alla promozione\u002Fpredisposizione di\nprogetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti\ndovranno essere comunicati al “Fondo” e all'Ente Bilaterale Nazionale e,\nove costituito, all'Ente Bilaterale Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Organismi Paritetici Territoriali (OPT), così come previsti dall'Accordo\napplicativo del D.lgs. n. 81\u002F08 in materia di salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attesa della costituzione degli Enti bilaterali territoriali,\navvieranno articolazioni dell'Ente bilaterale nazionale, a livello\nterritoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle\nprestazioni che il presente CCNL delega alla bilateralità di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli sportelli saranno altresì affidate, in particolare e in via\nsperimentale, quelle di promozione e sostegno alla occupazione giovanile (anche\nmediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione della Garanzia\nGiovani).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni per la costituzione degli sportelli e il finanziamento delle\nattività sono definite dalle parti firmatarie secondo quanto previsto da\nallegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedure per la pratica attuazione del 2° livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di contrattazione territoriale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di presentazione della piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme saranno inviate dalle OO.SS. regionali dei lavoratori alle\ndelegazioni regionali di CONFPROFESSIONI, nonché alle OO.SS. nazionali\nFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e a CONFPROFESSIONI nazionale che\ninvieranno, tramite la Commissione costituita tra le parti firmatarie del\npresente CCNL, di cui all'allegato A), osservazioni entro 30 giorni dalla\nricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo dell'Accordo regionale concordato ma non ancora sottoscritto sarà\npoi inviato alle OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e a\nCONFPROFESSIONI nazionale per eventuali osservazioni. Queste ultime dovranno\nessere inviate, tramite la Commissione di cui al comma precedente, entro 30\ngiorni dalla ricezione del testo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto della procedura prevista dai precedenti commi determina\nl'inefficacia dell'Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli\nartt. 410 CPC e ss. potrà essere esperito tramite le Commissioni di\nconciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti\nsecondo i fori indicati nell'art. 413 CPC e, scelto dal lavoratore licenziato o\ndal datore di lavoro richiedente tra le OO.SS. dei datori di lavoro e le OO.SS.\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla\ncomunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di\nlavoro può conferire mandato a una O.S., firmataria del presente contratto, di\nespletare il tentativo di conciliazione. In tal caso la O.S. alla quale è\nstato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta\nO.S. e alla Direzione Provinciale per l'attivazione del tentativo di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi\nsuccessive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di cui\nall'art. 410 CPC e ss.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito\nnegativo, le Parti possono consensualmente definire la controversia mediante\narbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Collegio Arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20\ngiorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive\nOO.SS. decentrate per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.\nSarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del\ntentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato\nricevuto e lo stesso dovrà essere composto da 2 arbitri, 1 nominato dalle\nOO.SS. dei datori di lavoro, 1 nominato dalla O.S. dei lavoratori alla quale il\ndipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo\ndalle rispettive Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni il presidente\nverrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente, non appena ricevuto e accettato l'incarico, provvederà a\nconvocare entro 15 giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la\ndomanda, nonché le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche\nd'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini\ndella decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un\nbreve verbale, che essi sottoscriveranno, e le Parti potranno chiedere di\naverne copia vistata dal presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro 60 giorni\nsuccessivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo\nsu accordo delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove i termini di cui al precedente comma 5) siano trascorsi inutilmente,\nciascuna delle Parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare\nil lodo entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia\npuò essere sottoposta alla Autorità giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione delle controversie a livello decentrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive,\nrelative alla integrale applicazione del presente contratto e\u002Fo di altri\naccordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle Strutture lavorative\ncomprese nella sfera di applicazione del presente CCNL può essere esperito il\ntentativo di conciliazione in sede sindacale dove si svolge in modo prevalente\nil rapporto di lavoro tramite la “Commissione Paritetica Provinciale di\nConciliazione” che verrà costituita in ogni singola provincia secondo le\nnorme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di Conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per i datori di lavoro, da 1 rappresentante della O.S. dei datori di\nlavoro, aderente a una delle Confederazioni firmatarie del presente CCNL, le\nquali comunicheranno ad ogni singola Direzione Provinciale del Lavoro il\nnominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per\nterritorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per i lavoratori, da 1 rappresentante della FILCAMS-CGIL, della\nFISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL firmatarie del presente CCNL e competenti per\nterritorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la O.S. territoriale alla quale è stato conferito mandato provvederà a\ncomunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro, contestualmente alla\nrichiesta di attivazione della Commissione Paritetica Provinciale di\nConciliazione, il nominativo del proprio rappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione svolge le sue\nfunzioni presso la sede della O.S. territoriale dei datori di lavoro o, ove\ncostituiti, presso la sede dell'Ente Bilaterale Regionale o dello sportello di\ncui all'art. 3 in altro luogo stabilito dalle Parti. La composizione dei\nrappresentanti e la sede della “Commissione” sarà stabilita dalle Parti a\nlivello territoriale e sarà comunicata all'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale sia\niscritta o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Organizzazione dei datori di lavoro ovvero la O.S. dei lavoratori che\nrappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia\nalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera\nraccomandata a\u002Fr, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o\naltro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale di\nConciliazione provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle\nParti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito ii tentativo di\nconciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il\ntermine di 40 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di 40 giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di\nricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione\ndei datori di lavoro o della O.S. a cui il dipendente e\u002Fo il collaboratore\nconferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il\ntentativo di conciliazione nelle forme previste con proprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di\nconciliazione sottoscritto dalle Parti, che acquista efficacia di titolo\nesecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la\nDirezione Provinciale del Lavoro competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo si dovrà redigere apposito verbale che dovrà\ncontenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le questioni della controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al\nCCNL, sia ad eventuali accordi di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la proposta di definizione della controversia formulata dalla\n“Commissione” e i motivi del mancato accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno\nesperito il tentativo di conciliazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la sottoscrizione personale delle Parti personalmente o dei loro\nrappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa\nfino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di\nConciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente\ncontratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Collegio Arbitrale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 6 non riesca o\ncomunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e, ferma\nrestando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, ciascuna delle Parti\npuò promuovere il deferimento della controversia a un Collegio arbitrale,\nsecondo le norme previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è istituito, a cura delle rispettive parti competenti per\nterritorio, un Collegio di Arbitrato Provinciale che dovrà pronunciarsi sulle\nistanze previste al precedente comma. Il Collegio di Arbitrato competente è\nquello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza della Parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale\nprecedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a\ndefinire le richieste, sarà presentata, attraverso la O.S. cui la parte stessa\naderisce e\u002Fo conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato e\ncontemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte\npromotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a\u002Fr o raccomandata a mano,\nentro i 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione.\nL'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio\narbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della istanza, con\nfacoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto\ndifensivo. Entrambe le Parti possono manifestare la propria volontà di\nrinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare\nalla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalle OO.SS.\ndei datori di lavoro, un altro designato dalla O.S. dei lavoratori competente\nper territorio a cui il dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo\ncon funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle rispettive\npredette Organizzazioni. Il presidente del Collegio, nominato di comune\naccordo, dura in carica 1 anno ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle Parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio,\nquest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista\ndi nomi non superiore a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò,\nsarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette,\ndal presidente del Tribunale competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15\ngiorni la data di convocazione del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio ha facoltà di procedere, nel rispetto del principio del\ncontraddittorio, a una fase istruttoria secondo le forme previste dal\nregolamento arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, salva la facoltà del presidente di disporre, previa motivazione, una\nproroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni. Il lodo verrà depositato\npresso la sede del Collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione\nalle parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria\ndel Collegio sarà istituita presso la sede stabilita dalle rispettive parti\ncompetenti per territorio e sarà comunicato all'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale e\nsvolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Permessi per attività sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono\nconcessi permessi retribuiti per un massimo di 8 ore ‘pro capite’ annue,\nfatto salvo quanto previsto dalla legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 6 ore le\nmodalità del loro utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione\nregionale, per le rimanenti 2 ore queste saranno utilizzate per consentire la\nconnessione con i siti delle parti sociali e\u002Fo con i siti delle Strutture\nparitetiche\u002Fbilaterali, e\u002Fo per la consultazione del CCNL, con l'eventuale\nutilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e\nprevia autorizzazione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Rappresentanze sindacali - Rappresentanze Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Unitarie (RSU).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA),\nfatta salva l'applicabilità della legge n. 300\u002F70, nelle Strutture lavorative\ndel settore dove sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le Parti\nconcordano che, qualora venga avanzata richiesta di costituzione della RSU, si\nfarà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di\nvigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Trattenuta sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i\nlavoratori addetti al settore intendono versare ai loro rispettivi sindacati di\ncategoria che hanno stipulato il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione\naggiornata e per iscritto dalla quale risulti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità\ndi versamento alla O.S. prescelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detta comunicazione dovrà essere allegata l'originale della delega\nrilasciata dal lavoratore alla O.S., così come riprodotta in facsimile e\nriportata in allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esazione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega\nsarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al\ndatore di lavoro. Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro,\nlo stesso ne darà comunicazione alla O.S. interessata, procedendo nel contempo\nalla sospensione della trattenuta sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere\nresponsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di\nriscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di\ntempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di\nrevoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto, né\navanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro,\nneanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - BILATERALITÀ E WELFARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno concordato di istituire i sottoelencati strumenti blaterali\ncon gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di\ncostituzione e di funzionamento, così come definiti nei successivi articoli\nche ad essi fanno riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla\nrealizzazione delle finalità del presente CCNL e di quanto ad essi demandato\nalla legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) la Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) l'Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della rilevanza strategica degli interventi posti in\nessere negli anni a favore di tutti coloro che operano nelle Strutture\nprofessionali, le parti firmatarie concordano di avviare un processo di\nrafforzamento e razionalizzazione del sistema bilaterale di settore in\nattuazione dei principi di efficienza, semplificazione, sostenibilità,\ntrasparenza e sussidiarietà. Per questo scopo concordano di avviare una\nintegrazione funzionale tra gli Enti bilaterali del settore per una migliore\nattuazione degli impegni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Strutture di E.BI.PRO. e C.A.DI.PROF. in particolare opereranno\nsinergicamente nell'erogazione delle tutele ai propri iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale, costituita presso l'EBI.PRO., ha il\ncompito di esaminare le controversie collettive relative alla autentica e\ncorretta interpretazione e integrale applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in\nrappresentanza di CONFPROFESSIONI e 6 in rappresentanza delle Federazioni\nsindacali dei lavoratori (2 FILCAMS-CGIL, 2 FISASCAT-CISL e 2 UILTuCS-UIL), che\nsaranno designati dalle rispettive Parti sopra richiamate entro 30 giorni dalla\nfirma del presente Accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e\nsostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone\ncomunicazione alle altre Parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato\nun supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati\ndovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica opererà secondo le procedure e le modalità\npreviste da apposito regolamento o deliberazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 12 - Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, che opererà presso la sede\ndell'E.BI.PRO., ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni\npositive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono\nil raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 6 membri, di cui\n3 in rappresentanza di CONFPROFESSIONI e 3 in rappresentanza delle Federazioni\nsindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive Parti sopra\nrichiamate entro 30 giorni dalla firma del CCNL. Per ogni rappresentante potrà\nessere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri\nsupplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità opererà secondo le procedure e\nle modalità previste da apposito regolamento operativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Contribuzione alla bilateralità di settore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli Enti bilaterali tutti i\nsoggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla mensilità di aprile 2015 il finanziamento di tutte le\nattività che vengono esercitate dagli Enti bilaterali di settore (C.A.DI.PROF.\ned E.BI.PRO.), come elencate dal presente CCNL, viene effettuato mediante un\ncontributo unificato di € 22,00, di cui € 2,00 a carico del lavoratore, che\ndovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante\nmodello F24 sez. INPS con causale ASSP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti\ncoloro che operano all'interno dello Studio professionale, datori di lavoro,\ncommittenti e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno\ncomunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti\npart-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola\niscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano\nanche ai collaboratori coordinati e continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la citata quota nel\nseguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 15,00 per 12 mensilità a C.A.DI.PROF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 7,00 di cui € 2,00 a carico del lavoratore ed € 5,00 a carico del\ndatore di lavoro, per 12 mensilità ad E.BI.PRO. Le modalità di gestione delle\nrisorse per le singole iniziative sono definite dallo specifico accordo\nallegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla\nbilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, con la medesima\ndecorrenza di cui sopra, un EDR non assorbibile di importo pari ad € 32,00\ncorrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella\nbase di calcolo per il TFR. L'importo non è riproporzionabile in caso di\ncontratto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Welfare integrativo per i liberi professionisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono garantire ai liberi professionisti, datori di lavoro e\nnon, forme di assistenza sanitaria integrativa. Per tale finalità verrà\ncostituita una gestione autonoma e separata nell'ambito di E.BI.PRO. che verrà\ndisciplinata mediante l'allegato di cui all'articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.PRO.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'E.BI.PRO. costituisce lo strumento\u002Fstruttura ai quale le Parti intendono\nassegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo\ndi servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del settore (titolari e\nlavoratori) che operano nelle attività professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'E.BI.PRO. attua, promuove, concretizza e valorizza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul\nquadro normativa e socio-economico del settore, delle varie aree professionali\ne sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini,\nrilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il\nCCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al titolo\nI, artt. 1 e 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) studi e ricerche sulle aree professionali e\u002Fo sull'area professionale\nomogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata,\nl'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto da FONDOPROFESSIONI,\nl'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo\nl'assistenza tecnica per la formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione,\nriqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di\norientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali,\neuropee e internazionali, nonché con Università e con altri Organismi\norientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico\nInterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI), di\ncui all'AI 7.11.03, sottoscritto tra CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA,\nCIPA e CGIL, CISL, UIL - la realizzazione dei progetti programmati per la\nformazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti\nformativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più\nidonee;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E)tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel\nLibretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 10.10.05, delle competenze acquisite dai lavoratori del\nsettore attraverso la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie\ncosì come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal\n“Gruppo per le pari opportunità”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote\neconomiche e\u002Fo di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori\noccupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di\nformazione predisposti dal Fondo “FONDOPROFESSIONI” o da altri Organismi\npreposti allo scopo, nonché altre iniziative di intervento di carattere\nsociale a favore dei suddetti lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)iniziative in merito allo sviluppo della organizzazione degli Studi\nprofessionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela\ndella salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della\nprevidenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti\nsociali e secondo gli indirizzi\u002Fobbiettivi predisposti dagli strumenti\nbilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J)studi, ricerche e iniziative (anche utilizzando le competenze e le\npossibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla\nmateria della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme\nstabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume\nfunzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie\ndello specifico Accordo applicativo al D.lgs. n. 81\u002F08 allegato al presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K)studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul\nlavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di\naltri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze\nvigenti nei Paesi UE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L)iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento\ndella bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del\nreddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e\u002Fo\nla temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di\nriqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche\nattive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M)la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e\nle relative esperienze bilaterali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N)gli adempimenti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva\nnazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'E.BI.PRO.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O)le iniziative che rispondano alla esigenza di una costante ottimizzazione\ndelle risorse interne all'E.BI.PRO. e per tale finalità, fatto salvo quanto in\ntema di bilateralità è già costituito e operativo, può promuovere la\ncostituzione di sportelli territoriali, coordinandone l'attività e\nverificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli\naccordi, a tale livello realizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>P)l'istituzione di Camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art.\n808 ter CPC, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo\nCodice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q)la gestione del Fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese\na carico del medesimo per il compenso del presidente del Collegio e del proprio\narbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della\nbilateralità del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R)la gestione e il coordinamento di iniziative di assistenza a favore dei\nprofessionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.1) il sostegno per la gestione della bilateralità e l'assistenza\ncontrattuale anche mediante la costituzione di una Commissione paritetica per\nil coordinamento e il monitoraggio del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.2) le altre funzioni affidategli dal CCNL e dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.3) il sostegno agli Enti bilaterali territoriali e agli sportelli\nterritoriali di cui all'art. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S)l'E.BI.PRO. ha, inoltre, compito di ricevere ed elaborare, anche a fini\nstatistici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.1) gli Accordi di 2° livello di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.2) gli Accordi forniti dalle singole Strutture professionali e\u002Fo dalle\nvarie aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di\n“mercato del lavoro”, “flessibilità”, “regimi di orario”,\n“salute e sicurezza” e “classificazione”, nonché le intese relative\nalla “formazione” e alla “attività sindacale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.3) i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i\nrispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori\nitaliani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.4) le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri\nsupplenti designati dalle rispettive Parti quali rappresentanti e componenti\ngli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo\nper le pari opportunità”, nonché la nomina dei “referenti regionali” di\ncui agli artt. 11, 12 e 3 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.5) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione\nparitetica provinciale e del Collegio di arbitrato per la gestione delle\ncontroversie individuali di cui alla legislazione vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T)gli Organi di gestione dell'E.BI.PRO. sono composti su base paritetica tra\nle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione dell'E.BI.PRO. potrà, al suo interno, articolarsi in\ndipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di\napplicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'E.BI.PRO. è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento. Copia del testo\ndello Statuto\u002FRegolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 16 - Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare (C.A.DI.PROF.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La C.A.DI.PROF. ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali\nsanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie,\nnonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal\nsuo Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli\naddetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti\nbeneficiari alla C.A.DI.PROF. sono quelle indicate dal precedente art. 13 a cui\ndevono essere aggiunte € 24,00 ‘una tantum’ quale quota di iscrizione per\nogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art.\n12, legge n. 153\u002F69, riformulato dal D.lgs. n. 314\u002F97 e quindi non imponibili\nsia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti\ncontrattuali (TFR etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto\nalle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi\nProfessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla\nCassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello dalla\ndata di iscrizione alla “Cassa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iscrizione e il versamento della quota ‘una tantum’ di € 24,00 e del\ncontributo mensile di cui alla precedente lett. b) dovranno essere effettuati\nsecondo le modalità indicate nel Regolamento C.A.DI.PROF. presente sul sito\nwww.cadiprof.it.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Governance della bilateralità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di governance della bilateralità è articolato secondo le\nmodalità definite da un apposito accordo tra le parti firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 18 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che con accordi firmati il 16.7.10 e il 30.9.10 il Fondo di\nprevidenza complementare PRE.VI.PROF. è confluito nel Fondo di previdenza del\nterziario FON.TE., le Parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza\ncomplementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55%\nsulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a\ncarico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a\nsuo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata\nsuccessivamente al 28.4.93, è prevista l’integrale destinazione del TFR\nmaturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i\nlavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a\ntempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, compresi gli\napprendisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)che a partire dall’1.1.11 la quota di iscrizione al Fondo di previdenza\ncomplementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle\ndeterminate da FON.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche\nper i nuovi iscritti e, constatato che l'occupazione del settore è costituita\nprevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza\ncomplementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche\ntramite una apposita Struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate\nalla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi\neventuali accordi di 2° livello per l'adesione a Fondi di previdenza\ncomplementare territoriale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - TUTELE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Tutela della dignità della persona sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa di legge\nvigente in materia, le Parti si impegnano ad elaborare un “Codice di condotta\nper la tutela della dignità della persona”, quale strumento contrattuale\nutile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi\nindubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore,\nle Parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di\ntutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori\nsulla base di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle buone\nprassi e da Codici di comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine è prevista l'attivazione di sportelli informativi sui diritti e\nsulle tutele dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e la possibilità\ndi stipulare convenzioni con Organizzazioni no-profit o Strutture sanitarie\npubbliche e\u002Fo private per garantire una serie di servizi previdenziali e\nsociali gratuiti per i malati oncologici e le famiglie assistite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Art. 21 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di\nnegoziazione previsti a livello di area professionale e\u002Fo di area professionale\nomogenea le Parti rinviano allo specifico Accordo, allegato al presente\ncontratto, l'applicazione del D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 22 - Obiettivi della formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva\ndella formazione, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati\nnel settore e, più in generale, attivare un processo di valorizzazione delle\nrisorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi\nprofessionali e\u002Fo delle Società di servizi professionali operanti nel\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi\nprofessionali e\u002Fo dalle Società di servizi professionali al fine di\nottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle\nistanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze\nprofessionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da\nquanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili\nprofessionali, in particolare quelli attinenti alla area socio\u002Fsanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)rispondere alla esigenza di formazione sui principi generali e sulle\nproblematiche delle attività professionali, nonché sul loro ruolo nell'ambito\ndell'economia e della società italiana ed europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)promuovere esperienze di alternanza scuola\u002Funiversità\u002Flavoro negli Studi\nprofessionali per avvicinare i giovani al settore, incoraggiare la propensione\nalla attività professionale e formare adeguatamente i futuri dipendenti e\ncollaboratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) incoraggiare tra gli addetti occupati nel settore il conseguimento del\ntitolo di Scuola secondaria superiore se non posseduto, anche tramite\nconvenzioni con Istituti scolastici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) rispondere all’esigenza di formazione, tramite la predisposizione di\nspecifici progetti con eventuali Fondi dedicati, per i lavoratori occupati nel\nsettore con contratti di inserimento\u002Freinserimento e, ove consentito dalla\nlegislazione e\u002Fo da norme contrattuali, anche tramite la predisposizione di\nspecifici progetti a favore di occupati e di addetti al settore con rapporto\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaborazione coordinata e continuativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaborazione a progetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partita IVA in monocommittenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione\u002Flavoro quali: stage e praticantato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>9)aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue\nregolamentazioni, nonché la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10)incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori\ndifficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per\nalcune fasce sociali più deboli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) conoscere almeno una lingua dell’Unione Europea in aggiunta alla\nlingua madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli\npiù frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'area\nprofessionale tecnica e dell'area professionale sanitaria saranno relativi alla\ntematica: “Ambiente e Sicurezza”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) di fornire le linee-guida operative affinché gli Enti bilaterali, e in\nparticolare E.BI.PRO., possano svolgere la propria azione in un quadro\ncomplessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal\nCCNL “Dipendenti degli Studi professionali”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)che agli Enti bilaterali regionali, all'atto della loro costituzione ed\neffettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei\nfabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei\nrisultati formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)che le intese (settoriali - territoriali - di area professionale - di area\nprofessionale omogenea - di area dei servizi vari - di singolo Studio) relative\nalla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti\u002Fobiettivi\ndel CCNL, saranno sottoscritte dalle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del\nCCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo\nallegato che farà parte della documentazione che il “Fondo”, in occasione\ndella pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti\npiani\u002Fprogetti formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)che la partecipazione degli addetti al settore ai progetti formativi\nrecepiti e\u002Fo predisposti dal “Fondo” sia regolata anche applicando i\ncriteri indicati al punto 1), lett. a), b), c) e d) del successivo art. 92, e\nal punto 3) (ECM) dello stesso art. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte III - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cp>Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con il modello di struttura contrattuale definito dal presente\nCCNL, le Parti hanno convenuto sulla opportunità di definire l'istituto della\nclassificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una\ngestione più flessibile ed efficiente della organizzazione interna di uno\nStudio professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che i processi di trasformazione e innovazione\ntecnologica e organizzativa, da un lato, e l'evoluzione delle dinamiche\nformative e professionali, dall'altro, hanno comportato la presenza nel\ncomparto di sempre nuovi e più articolati profili professionali, per i quali\nsi rende necessario provvedere a una revisione della precedente\nclassificazione, in favore di una normativa che meglio rappresenti il quadro\ncontrattuale e formativo del lavoro nel settore degli Studi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il settore degli Studi professionali è un segmento\nmolto importante per il mercato del lavoro nazionale e costituisce lo sbocco\nprofessionale privilegiato per i sempre più numerosi corsi di laurea breve cui\nnon corrisponde una adeguata domanda di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consapevoli, infine, della necessità di una sempre maggiore collaborazione\ntra il titolare dello Studio professionale e i propri dipendenti e della\nimportanza delle risorse umane del comparto per una migliore e più efficiente\nfunzionalità degli Studi professionali, le Parti si impegnano a investire\nnella formazione e nella crescita professionale dei lavoratori, dichiarando il\nloro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a\nFONDOPROFESSIONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 24 - Definizione dei profili professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di rendere l'istituto della classificazione del personale uno\nstrumento più dinamico e più rispondente alla sempre maggiore complessità\norganizzativa degli Studi professionali, le Parti hanno convenuto di inquadrare\ni lavoratori cui si applica il presente CCNL in una classificazione articolata\nsu 5 aree - area economica\u002Famministrativa, area giuridica, area tecnica, area\nmedico-sanitaria e odontoiatrica, altre attività professionali intellettuali -\ne su 8 livelli classificatori e retributivi, ivi compresa la categoria\n“Quadri”, per ciascuno dei quali si fornisce sia una declaratoria, che\ntipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in\nrapporto al suo livello formativo, sia un elenco, non tassativo né esaustivo,\ndi esemplificazioni dei profili professionali rientranti in quel livello. I\nrequisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nelle esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di\ninquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati come segue e\nin ogni caso in base all'area di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) AREA ECONOMICA\u002FAMMINISTRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190 appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile Centro Elaborazioni Dati (CED)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri\ndi discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile servizio amministrativo e contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea e di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti), nonché i lavoratori che, su incarico del titolare\ndello Studio, curano gli aspetti organizzativi della Struttura assicurandone il\nbuon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture,\ndei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di costi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dell'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che\ndal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie\nper la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative\nrelazioni illustrative);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- office manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di\nspecifiche competenze in campo informatico, svolgono in condizioni di autonomia\nla gestione dell'hardware e del software di studio, l'attività di\naggiornamento dei gestionali utilizzati. Appartengono allo stesso livello i\nlavoratori con funzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri\nlavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto a pratiche doganali e valutarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile\u002Fimpiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni\nquali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti -\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali:\nrilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e\ndenunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla gestione hardware e software.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell’ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici\nper i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo della\nattività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.\nAppartengono, inoltre, al liv. 3) i lavoratori che per conto del titolare dello\nStudio si occupano di gestire l’agenda personale, scrivere verbali, testi in\ngenere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela\no alla amministrazione del personale interno in forma autonoma completa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei\ncontributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a scritture contabili in partita doppia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con\nincarico di curare i rapporti con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista - schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla compilazione di scritture elementari e o semplificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) AREA GIURIDICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190 appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto\nprofessionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel\nproprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva\nsulla intera attività della Struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori\no progetti predeterminati dallo Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile e coordinatore team di segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono ai liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente addetto alla gestione, organizzazione e pianificazione delle\nudienze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della pianificazione e gestione della agenda e delle\ntrasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dei rapporti con sedi distaccate e Autorità estere, con\nbuona conoscenza di una o più lingue straniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con\nfunzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri lavoratori\noperativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione degli\natti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti\ngiurisprudenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della gestione del repertorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* controllo delle imposte e tasse da riscuotere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* pratiche di assunzione e tenuta libri paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gestione contabile e amministrativa dello Studio (prima nota e\nfatturazione, incassi e versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti\ncon le banche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici Uffici\n(Agenzie delle Entrate, Agenzie del Territorio, Camere di Commercio)\nsuccessivamente all'invio telematico degli atti (Adempimento Unico e FEDRA) -\ncura della Cassa Cambiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio e\u002Fo della attività\nprofessionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di\nparticolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di\nspecifiche conoscenze ed esperienze tecnico\u002Famministrative professionali\ncomunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi\nil coordinamento esecutivo della attività di altri lavoratori e la gestione\ndei rapporti con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e\npagamenti, nonché alla gestione del report periodico della attività di\nbilling;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle ricerche ipotecarie e catastali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla tenuta e controllo pratiche e agli adempimenti in materia di\nprivacy e\u002Fo antiriciclaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla\nredazione e traduzione di lettere e atti legali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e\ngestionali aziendali unita alla capacità di lettura e analisi della\ndocumentazione giuridica o contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con\nconoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei\nrapporti con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di\ncancelleria e di notifica presso uffici giudiziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla attività telematica dello Studio (es. visure catastali -\nispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario d'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere con\ncontenuti standard sulla base di modelli predisposti, accoglienza clienti e\nfiltro chiamate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-archivista-schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti ed\nUffici, sia pubblici (Tribunale - Archivio notarile - Comune - Agenzia delle\nEntrate) che privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla Segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti e\ndocumenti - predisporre spedizioni postali - ordinare e acquistare marche da\nbollo - archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio -\nsmistare posta e fax.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la peculiare tipologia di lavoro svolta dai dipendenti degli\nStudi notarili e legali, le Parti hanno convenuto di avviare i necessari\nconfronti, così come previsto dall'art. 2, punto 5) del presente CCNL allo\nscopo di addivenire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL alla\ndefinizione di idonei profili professionali e di funzionali percorsi sia sul\nversante formativo che su quello dello sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) AREA TECNICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro camparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di cantiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di ……… architettonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diagnosta del patrimonio geologico che, attraverso l'uso delle ultime\ntecnologie, studia la sua composizione morfologica e concorda con altri tecnici\nle strategie di intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diagnosta del patrimonio culturale che, attraverso l'uso delle ultime\ntecnologie, studia la composizione morfologica del bene da restaurare e\nconcorda con altri tecnici le strategie di intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili tecnici e commerciali, responsabili amministrativi e del\npersonale di sedi distaccate, di sezioni specialistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili tecnici con autonomia economica di progetti completi in fase\ndi progettazione e di esecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili della stesura dei contratti e della liquidazione dei\nlavori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio, iscritti nell’Albo dell’Ordine professionale di competenza e in\npossesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di\nconcetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di\ndiscrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che\nsvolgono attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione dei\nprogetti tecnici e\u002Fo economici, alla conservazione del patrimonio culturale e a\nprogetti relativi ad ampliamenti e\u002Fo potenziamenti di impianti e\u002Fo strutture,\ncontrollandone lo sviluppo e i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore capo commessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici che\nstudia i dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e\nallo stato di conservazione degli edifici storici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-referente di progetto e di realizzazione in qualunque ambito specialistico\n(geologico, strutturale, architettonico, impiantistico, sicurezza, acustica,\nrisparmio energetico, impatto ambientale e quant'altro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza e in\npossesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di\nconcetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia di\niniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progettista disegnatore anche su CAD;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo verificatore impianti, installazioni e manufatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della contrattualistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile hardware e software;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudatore - certificatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preparatore e docente dei corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti anche in materia di sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esperto di servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio,\ncon incarico di organizzare corsi di aggiornamento e seminari sull'arte e\ntenere contatti con le Istituzioni per la valorizzazione dei beni culturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo laboratorio settore geologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo missione geologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rilevatore settore geologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di materiali geologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevatore topografico anche con metodologie GIS (Geographic Information\nSystem);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista costi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio tecnico o amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile economato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile software e hardware.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo\npredisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello Studio\nprofessionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di\ncontrollo esecutivo sulla attività di altri lavoratori operativamente\nimpegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla elaborazione di computi tecnico-estimativi, capitolati e\ncontratti d'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente alla progettazione e di cantiere in tutti gli ambiti\nspecialistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico prospettore, esperto nell'utilizzo di strumentazioni geologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla organizzazione della movimentazione e alla catalogazione delle\nopere d'arte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo\ndell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la\nclientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di rilevamento e\u002Fo\nsviluppo di particolari esecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore e\u002Fo sistemista meccanografico e informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente collaudatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di cantiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestore rete dati e CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario di concetto, con mansioni di traduzione in\u002Fda lingue straniere\ntesti tecnici e corrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario unico con cumulo di mansioni di concetto e d'ordine\neventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del\npersonale in forma autonoma e completa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con buona\nconoscenza dei principali strumenti informatici e con incarico di curare i\nrapporti con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla attività telematica dello Studio (es. visure catastali -\nispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile d'ordine con cumulo di mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al controllo della qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- perforatore e\u002Fo verificatore di schede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di aiuto,\nrilevamento e\u002Fo disegno di particolari esecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista-schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla compilazione dl scritture elementari e\u002Fo semplificate di\nregistri e repertori obbligatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- porta stadia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle fotocopie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo a questa categoria, suddivisa in 4 fasce,\nappartengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri fascia A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore sanitario nelle Strutture polispecialistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri fascia B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale -\ndirettore sanitario di Struttura monospecialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore tecnico di branca sanitaria - direttore amministrativo (Affari\ngenerali - Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e marketing) -\nresponsabile di un settore specifico dello Studio professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia di un determinato comparto dello Studio professionale o di un settore\nparallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello Studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri fascia C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pneumologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- angiologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- neurologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- urologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cardiologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oculista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ortopedico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gastroenterologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dietologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- otoiatra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allergologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- radiologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- biologo specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ematologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ginecologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dermatologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- endocrinologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- geriatra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infettologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico dello sport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico fisico e riabilitatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico internista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico legale e delle assicurazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico nucleare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- microbiologo e virologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nefrologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oncologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- patologo clinico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pediatra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psichiatra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reumatologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- radioterapista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- endoscopista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anatomo-patologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- odontoiatra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico dentista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- genetica medica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chiropratico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psicologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri fascia D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso\nformativo con l'ordinamento universitario ante-riforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello\nspecifico settore di competenza dello Studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e\npratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto\nprofessionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito\ndi competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o\nprogetti predeterminati dallo Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore team di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile e coordinatore team di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia esecutiva di un determinato comparto dello Studio professionale o di\nun settore parallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello\nStudio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile servizio amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello gli operatori tecnici\nsanitari e i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la\ncorretta gestione amministrativa e contabile (raccolta e analisi di dati per la\nredazione e il controllo dei corrispondenti documenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario di direzione con mansioni di concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore tecnico-sanitario con diploma universitario e\u002Fo profilo\nprofessionale di cui alla decretazione ministeriale e\u002Fo con riconoscimento\nregionale derivante dalle disposizioni emanate in forza dell'Accordo Conferenza\nStato-Regioni 16.2.04 e 10.2.11 sulla applicazione dell'art. 4, comma 2), legge\nn. 42\u002F99 e rientranti nelle seguenti classi di lauree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e professione sanitaria ostetrica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ostetrica infermiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere generale pediatrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere pediatrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ostetrica\u002Fo sanitario\u002Fa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatore professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fisioterapista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logopedista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- podologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ortottista assistente di oftalmologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico della riabilitazione psichiatrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terapista occupazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- igienista dentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dietista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico diagnostico per laboratorio biomedico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico audioprotesista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico audiometrista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di fisiopatologia circolatoria e perfusione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cardiovascolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di neuro-fisiopatologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico ortopedico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico sanitario di radiologia medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico sanitario di radiologia medica per immagini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e radioterapista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico sanitario dietista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>classi delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di concetto o attività polivalenti di natura tecnico\u002Famministrativa\nnell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nella\nattività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti e operanti\nsecondo le procedure stabilite dal titolare dello Studio professionale.\nAppartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo\nesecutivo sulla attività di altri lavoratori operativamente impegnati\nnell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente di studio medico di famiglia, con funzioni di coordinamento\ndella attività di altri lavoratori e con esperienza lavorativa almeno\ntriennale nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale\nrelativo al liv. 4S);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno triennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- puericultrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coadiutore amministrativo esperto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore professionale sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico ortopedico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- odontotecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- massaggiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatore professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale dell'assistenza sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio tecnico o amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo della\nattività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavorativa di almeno\n18 mesi nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale\nrelativo al liv. 4S);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico veterinario con esperienza lavorativa di almeno 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di studio odontoiatrico (ASO);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di\nparticolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario unico eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o\nall’amministrazione del personale in forma autonoma e completa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure\nprofessionali anche tramite specifici percorsi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente di Studio medico di famiglia che, in base a percorsi formativi\nspecifici, svolge abilmente le seguenti mansioni: ricezione e accoglienza dei\npazienti, gestione e trattamento dei dati amministrativo-contabili, rapporto\ncon i fornitori, approvvigionamento controllo e manutenzione attrezzature e\nmateriali da consumo, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro,\ngestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con tecnologia\ninformatica, gestione agende, appuntamenti e sala di attesa, prenotazione\nvisite ed esami, creazione liste e gestione richiami dei pazienti, assistenza\nal medico nella emissione e invio di ricette e nella predisposizione e invio di\ncertificati e dati ai soggetti interessati, assistenza alle attività\nvalutative, educative e cliniche del medico, anche con somministrazione di\nscale di valutazione, rilievo di parametri biologici ed esecuzione sotto\nsupervisione di esami strumentali non invasivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di studio odontoiatrico (ASO);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere generico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico veterinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che cura i\ncontatti informativi con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore inquadrato al liv. 4) dovrà essere riqualificato al liv. 4S)\ncome assistente di Studio medico di famiglia qualora abbia iniziato il percorso\nformativo specifico previsto dal Verbale di accordo sul Percorso formativo\nspecifico dell'assistente di Studio medico di famiglia del 25.10.12 e abbia\niniziato a svolgere le relative mansioni da almeno 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti\nclinici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore di Studio, che svolge attività di supporto materiale\nall’esecuzione della prestazione propria del professionista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente di Studio odontoiatrico (ASO);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista-schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla compilazione di scritture elementari e\u002Fo semplificate di\nregistri e repertori obbligatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tosatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e\nmagazzinaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto del riconoscimento da parte del Ministero della Salute del\nprofilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) quale\nprofilo di attenzione sanitaria già trasmesso per il suo recepimento alla\nConferenza Stato-Regioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tenuto altresì conto che tale riconoscimento deriva da quanto definito con\nlo specifico protocollo stipulato tra FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL\ne ANDI il 9.1.01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti hanno convenuto di avviare i necessari confronti al fine di\naddivenire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL alla individuazione e\ndefinizione di idonei percorsi sul versante formativo e di sviluppo\nprofessionale per tale figura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia di un determinato comparto dello Studio professionale o di un settore\nparallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello Studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manager di area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore operatività e processi nell'ambito della tutela del\ncredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri\ndi discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile servizio amministrativo e contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile e coordinatore team di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di prodotto nel settore della tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di area, di settore, di filiale nel settore della tutela del\ncredito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di ‘business analysis’ nel settore della tutela del\ncredito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di linea, coordinatore di area produttiva di ‘phone\ncollection’ e di ‘home collection’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di area gestione incassi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile della pianificazione e gestione della agenda e delle\ntrasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dei rapporti con sedi distaccate e Autorità estere, con\nbuona conoscenza di una o più lingue straniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore professionale sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale infermieristico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinatore di settore di ‘phone collection’ e di ‘home\ncollection’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore gestione incassi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supervisore ‘business analysis’ nell'ambito della tutela del\ncredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnico\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con\nfunzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri lavoratori\noperativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a pratiche e adempimenti burocratici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile\u002Fimpiegato amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coadiutore amministrativo esperto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche\nin materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile gestione mandati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supervisore di controllo processi in ‘phone’ o in ‘home\ncollection’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- supervisore gestione incassi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ‘business analysis nell'ambito della tutela del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo\ndell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la\nclientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela\no alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e\npagamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla tenuta e controllo pratiche e agli adempimenti in materia di\nprivacy e\u002Fo antiriciclaggio; segretario con conoscenza di una o più lingue\nstraniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e\ngestionali aziendali e\u002Fo di Studio professionale unita alla capacità di\nlettura e analisi della documentazione giuridica o contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto gestione prodotto nel settore della tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto gestione incassi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- supervisore in ‘phone’ e ‘home collection’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza\ndei principali strumenti informatici, anche con incarico di curare i rapporti\ncon la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo della qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto gestione mandati nel settore della tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto inbound nel settore della tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di ‘back office’ nel settore della tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore gestione incassi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto di Segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere,\naccoglienza clienti e filtro chiamate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretario d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore inbound per la tutela del credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente gestione mandati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista-schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna\ndocumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione\nparitetica nazionale per approfondire aspetti nuovi in materia di profili\nprofessionali che dovessero emergere e di recepire eventuali nuovi profili\nanche in vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII - ASSUNZIONE E DURATA DEL PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della sua assunzione il lavoratore dovrà presentare la relativa\ndocumentazione completa (p.e. dati personali, curriculum ed esperienze\nlavorative e\u002Fo formative, altri documenti utili per l'assunzione). Per la fase\ndi svolgimento del rapporto dovrà presentare e firmare le dichiarazioni\npreviste dalla normativa vigente. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare\nricevuta dei documenti ritirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il\nriferimento specifico alla applicazione del presente contratto, le seguenti\nindicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fisso o predeterminato,\nl'indicazione che l'occupazione avviene in luoghi diversi; la sede o il\ndomicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la data di inizio del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'inquadramento, il livello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la\ndescrizione sommaria del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;\nil periodo di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di\nfruizione delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) i termini di preavviso in caso di recesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) informativa per la bilateralità, indicando i siti di C.A.DI.PROF.,\nFON.TE., FONDOPROFESSIONI ed Ente Bilaterale Nazionale di Settore\n(E.BI.PRO.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla\ndurata delle ferie, all'orario di lavoro e al termine di preavviso può essere\nsostituita mediante il rinvio al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 26 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1) 180 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2), 3S) e 3) 120 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4S) e 4) 90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5) 60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica e il livello\nattribuiti al lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al\nTFR e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il\nperiodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 27 - Disciplina dell'apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è disciplinato, nelle sue 4 articolazioni tipologiche, dal\nD.lgs. n. 167\u002F11 e dalla normativa contenuta nel presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Disciplina comune dell'apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato\ncontenute nel presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in\nforma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema\ndi contratto di seguito allegato con annesso il facsimile di progetto formativo\nindividuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni\nrichieste dalla normativa nazionale oppure regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione,\nalla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante\nil rinvio al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di\nlavoro per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del\ncompletamento del periodo prescritto dal presente CCNL, purché l'addestramento\nsi riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un\nperiodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo\nparziale, purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% e senza\ndiminuzione delle ore di formazione previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Periodo di prova e risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di\napprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata\ndel contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale.\nIn ogni caso non può eccedere i 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori\nche saranno inquadrati ai livv. 4) e 4S) al termine del periodo di\napprendistato e di 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e\nqualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali,\ncompreso il TFR, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta\ncausa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione\ntrovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo\nscadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 CC. Qualora tale\nrecesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di\ncontinuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata fa retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le\ntipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita in\nmisura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente\nCCNL, titolo XXVIII, art. 123, così come indicata nell'allegato B), tenuto\nconto del monte ore formativo e dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che\ndovrà essere individuato all'avvio della attività formativa e avrà il\ncompito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto\ndi apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato\nnel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello Studio\nprofessionale, un altro professionista della Struttura professionale, oppure\nuna persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest'ultimo caso il\ntutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale\nindividuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate e un livello\ndi inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla\nfine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra ii\ntutor e l'apprendista per verificare l'attuazione del piano formativo, lo\nsviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le\ndifficoltà eventualmente incontrate nella esecuzione del contratto di\napprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di\napprendistato, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Registrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.\nLa registrazione della formazione erogata dallo Studio professionale, in\nassenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore\ndi lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. A\ntal fine potrà essere utilizzato come riferimento il format di registro di\nseguito allegato. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta\ncertificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione\nsul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per\nle verifiche eventualmente fatte da parte degli Organi di controllo, tutta la\ndocumentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione\ndella avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazioni per la\npartecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e\ndocumentazione per la formazione interna, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Percentuale di conferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in\nservizio almeno il 20%, per le Strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50%, per\nquelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato\nsia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i\nlavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o\ngiustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando,\nnei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un\nsolo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un\nnumero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della\npercentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Finanziamento della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle nuove competenze assegnate FONDOPROFESSIONI concorrerà al\nfinanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti fatto salvo l'obbligo\nformativo in capo al datore di lavoro. A tal fine le Parti adegueranno il\nregolamento di FONDOPROFESSIONI per le nuove attività e competenze previste\nentro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL. Per finanziare le\nnuove attività formative da parte di FONDOPROFESSIONI potrà, inoltre, essere\nintrodotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria; le Parti\nsi impegnano a tal fine a incontrarsi per definire le relative modalità e\nl'entità della contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) Requisiti e capacità formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il\nprofessionista, questo è già in possesso delle necessarie competenze\nprofessionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una\nprofessione e obbligato alla formazione professionale continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le tipologie di apprendistato lo Studio professionale e\u002Fo\nl'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della\nformazione, trasversale di base o professionalizzante, di Strutture esterne\naccreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente,\npresso la regione o provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede,\noppure di Strutture riconosciute da parte di E.BI.PRO. o da\nFONDOPROFESSIONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato si computa ai fini della anzianità aziendale e\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per\nmotivi familiari o personali documentati, superiore a 30 giorni di calendario,\nè possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al\nperiodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto\nall'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Trattamento malattie e infortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo\nstesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti non apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e il diploma professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore\nutilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di\ninserimento dei giovani nel settore e quale strumento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per una efficace attuazione della Garanzia Giovani, manifestano la propria\ndisponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali o le singole regioni intendano promuovere nell'ambito della\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alla contrattazione nazionale o di 2° livello la\nsottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e\nla determinazione delle modalità di erogazione della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione aziendale e\u002Fo presso lo Studio professionale, nel rispetto degli\nstandard generali fissati dalle singole regioni o dalle province autonome di\nTrento e Bolzano. In assenza di essi trova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicazione la normativa relativa all'apprendistato professionalizzante in\nquanto compatibile ed eccezion fatta per gli aspetti relativi alla\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti\nrispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere\nl'efficacia dell'intervento formativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Piano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti formativi del piano formativo sono di natura\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, ai sensi del D.lgs. n. 167\u002F11, sussista l'obbligo di effettuare la\nformazione trasversale di base perché offerta delle regioni ai datori di\nlavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto\ndalle stesse, secondo le linee-guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per\nl'apprendistato professionalizzante del 20.2.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Durata e percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione e del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono\ndefiniti in relazione alla qualifica professionale e al livello di\ninquadramento previsto dal presente CCNL nell'allegato B) (tabella 2) che fa\nparte integrante del presente CCNL. L'apprendistato professionalizzante e di\nmestiere non è ammesso per le qualifiche del liv. 5). La durata minima del\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 30 mesi e la\ndurata massima di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che\nprofessionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle\nfinalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia\ndell'intervento formativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso Strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini\ndell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al\nnuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono\ncomprese nell'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\na delegare alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come\ndisciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega\nriguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Modalità per l'erogazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità\ne-learning e in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in\nmodalità virtuale e con strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione\nda remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello Studio professionale\ne\u002Fo imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione\ne avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze\nrichieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e\nstrutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature\ntecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Formazione professionalizzante e di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo\nprofessionale le seguenti competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello Studio\nprofessionale e\u002Fo dell'impresa di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle\nattività seguite, nonché la loro concreta applicazione all'interno dello\nStudio professionale e\u002Fo della Società di servizi; - conoscere e saper\nutilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello Studio professionale e\u002Fo\ndella Società di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e.\nsoftware, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie\ndi telecomunicazione, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono\nrichieste nel contesto e nell'attività dello Studio professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di\ntutela ambientale specifiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Durata e percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso\nformativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per\nl'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e\nregolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un\nadeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del\ncontratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere prorogata\nper un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta\nin caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli\nIstituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del bando e\ndel regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato di alta formazione\ne di ricerca non è ammesso per le qualifiche dei livv. 3), 4), 4S) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti\nrispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere\nl'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro\narticolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli\ndefiniti nei percorsi stabiliti dalla istituzione scolastica o universitaria e\nsaranno inseriti nel piano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso\nformativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto\neventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli Istituti\nscolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione\ne ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\nad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e\nProvince Autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in\npercorsi di alta formazione e di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È delegato alla contrattazione di 2° livello la disciplina di quanto\nprevisto dall'art. 5, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Apprendistato per il praticantato per l'accesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alle professioni ordinistiche e per altre esperienze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 5, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F11, introduce la possibilità di svolgere\nil periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche\ncon un rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni\nordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso\nun professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o\nCollegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di\nabilitazione all'esercizio della professione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni\nordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di\nconoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti\npratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi\nadeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la\npiena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante\nprofessionista anche attraverso una attività lavorativa all'interno dello\nStudio professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di\nquesta tipologia di apprendistato, di riunirsi entro 3 mesi dalla\nsottoscrizione del presente Accordo e disciplinare in modo compiuto tale\nistituto. Potranno comunque essere avviate sperimentazioni a livello\nterritoriale, anche in riferimento alle buone pratiche già realizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Standard professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e\nl'apprendistato di ricerca sono quelli di cui all'art. 24 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali\nqualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della\nnormativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni\namministrative, della evoluzione del settore oppure di intese\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Clausola di salvaguardia e avviso comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla legge n. 196\u002F97 e al D.lgs. n.\n276\u002F03, già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL,\ncontinuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo\nprecedente. Inoltre si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il\ntrattamento economico e normativo precedente per i nuovi contratti di\napprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione\nprevisto dall'art. 7, comma 7), D.lgs. n. 167\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a pervenire, a livello di\ncontrattazione territoriale, a specifici accordi con le istituzioni regionali\nal fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di\napprendistato e di armonizzare la disciplina vigente alle peculiarità e alle\ncaratteristiche del settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo X - TEMPO PARZIALE (PART-TIME)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa\nessere mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ne\nconfermano la sua funzione, tesa a consentire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il raccordo tra i flussi di attività delle Strutture lavorative con la\ncomposizione degli organici, oltre che come risposta ad esigenze dei lavoratori\nanche già occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali scopi le Parti hanno convenuto di aggiornare la disciplina\ncontrattuale nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale idonee\ntutele e un corretto ed equo regime economico\u002F normativo, così come definito\ndagli articoli di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) volontà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze della Struttura lavorativa e quanto sia compatibile con\nle mansioni svolte e\u002Fo da svolgere, fermo restando la volontarietà delle\nParti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente CCNL in quanto compatibili con la\nnatura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) volontarietà delle Parti in caso di modifica della articolazione\ndell'orario concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà\nfissata fra datore di lavoro e lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con\norario di lavoro a tempo parziale, occupati nello stesso profilo professionale,\navranno priorità di accesso alla posizione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro\nsopravvenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale\nsi determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e\nil corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i\ncriteri di proporzionalità alla entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse modalità relative alla durata della prestazione lavorativa potranno\nessere definite da specifici accordi stipulati a livello di area professionale\ne\u002Fo di area professionale omogenea, di cui all'art. 2 del presente CCNL\nnell'ambito del 2° livello di contrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta\ninterpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento\ndella consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati\nnel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto,\nrapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con\narrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di\nquello pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini della applicabilità della disciplina di cui al titolo III\n(Attività sindacale), legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori a tempo parziale si\ncomputano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Tutela e incentivazione del lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto sulla opportunità di disciplinare contrattualmente\nle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto di un lavoratore dl trasformare il proprio rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a\ntempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di\nprovvedimento disciplinare e\u002Fo di giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si\napplica la disciplina di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in\ncorso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno\nessere richieste prestazioni di lavoro supplementare di cui al successivo art.\n42. Il rifiuto di tali prestazioni da parte del suddetto lavoratore non\ncostituisce motivo di provvedimento disciplinare e\u002Fo di giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi dell'art. 12 bis,\nD.lgs. n. 61\u002F00, e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta\ncapacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2), D.lgs. n. 61\u002F00, in caso di patologie\noncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una\npersona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma\nconnotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104,\nalla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%,\ncon necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli\natti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del ministro della Sanità 5.2.92, pubblicato nel supplemento ordinario\nalla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.92, è riconosciuta la priorità della\ntrasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari\ncompetenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno\ndiritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere\nclausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della\nprestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto possono\nessere altresì previste le clausole elastiche, relative alla variazione in\naumento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale\nai sensi del precedente punto 1) richiede il consenso del lavoratore\nformalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del\ncontratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere\ntecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano\nall’applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di\nstipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di\nlavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente\nconcordata con il lavoratore. Nell'accordo dovrà essere indicata, inoltre, la\npossibilità di denuncia di cui al successivo art. 41, delle modalità di\nesercizio della stessa, nonché di quanto previsto al successivo punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al\nprecedente punto 2) e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di\nripensamento di cui al sotto citato art. 41, non può integrare in nessun caso\ngli estremi del provvedimento disciplinare e di giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1) è\nammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia\nstipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine,\nlimitatamente a quelle previste dagli artt. 53 e 54 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a\nfavore del lavoratore un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola\nflessibile comportano a favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione\ndella retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella\nmisura del 10% limitatamente alla durata della variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica\ncomportano a favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della\nretribuzione oraria globale di fatto dell'intera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare, così come\nprevisto dal successivo art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Denuncia patto di prestazione lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in regime di clausole flessibili ed elastiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il\nlavoratore potrà denunciare il patto di cui al punto 2) del precedente art.\n40, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate\nragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle\nleggi nn. 53\u002F00 e 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio\nSanitario Pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) esigenze di studio o di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) necessità di attendere ad altra attività subordinata o autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi\nalmeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì\naccompagnata da un preavviso di 1 mese in favore del datore di lavoro. Il\ndatore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1) viene meno la\nfacoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della\nprestazione lavorativa inizialmente concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di\nlavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in\nmateria di collocazione temporale elastica e flessibile della prestazione\nlavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente art.\n40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Lavoro supplementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni\nlavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le Parti nel\ncontratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo previo consenso del lavoratore sono autorizzate prestazioni di lavoro\nsupplementare, rispetto a quello individuale concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria convenzionalmente\ndeterminata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria\ndella retribuzione, fatto salvo l'utilizzo dell'istituto della banca ore di cui\nall'art. 76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di cui al titolo XXVIII\n(Trattamento economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro\nsupplementare su ogni istituto differito, secondo i principi e le finalità\npreviste dagli artt. 3 e 4, D.lgs. n. 61\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il consolidamento\nnel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare\nsvolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non\ncostituisce motivo di provvedimento disciplinare e\u002Fo di giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti\nprevisti per il lavoratore a tempo pieno, ad esclusione della quota economica a\ncarico dei datori di lavoro per l'Assistenza Sanitaria Supplementare, che\ndovrà essere versata alla “Cassa”\" (C.A.DI.PROF.) per l'intero importo,\ncosì come previsto all'art. 19 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore\nassunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario\nsettimanale o mensile ridotto e il corrispettivo orario intero previsto dal\npresente CCNL, fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative,\ncosì come definite ai successivi articoli del presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Quota giornaliera della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la\nretribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale\nè in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i\ncasi, dividendo l'importo mensile così come determinato dai “minimi\ntabellari”, così come previsti dal presente CCNL, per il divisore\nconvenzionale 26. Per malattia e infortunio si ottiene applicando i criteri\nadottati dall'INPS e dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Quota oraria della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si\nottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di\nsvolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario\nfissato in 170.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Mensilità supplementari - Tredicesima e Quattordicesima.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto\nnel corso dell'anno, l'importo della 13a e del premio ferie è determinato per\n12simi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai\nprecedenti artt. 43 e 44 del presente CCNL (Computo frazione annua\nanzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni 12simo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai\n“minimi tabellari e scatti di anzianità” così come previsti dal presente\nCCNL e spettante all'atto della corresponsione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando quanto previsto al titolo XVII (Riposo settimanale e\nfestività), in caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla legge\n5.3.77 n. 54, con la modifica di cui al DPR 28.12.85 n. 792, con la domenica,\nin aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati\na tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della\nretribuzione di cui al precedente art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo, di cui al titolo XV\n(Orario di lavoro) si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti\nartt. 43, 44 e 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al titolo\nXIX (Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto previsto al titolo XVIII (Ferie) di cui al presente\nCCNL, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali\nnella misura di 26 giorni lavorativi (22 giorni in caso di “settimana\ncorta”), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di\n6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita\nal periodo di maturazione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo “verticale” e\u002Fo\n“misto” configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con\naltri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il\nperiodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi\nlavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione\nintera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Periodo di prova - Periodo di comporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova, di comporto e i termini di preavviso per i lavoratori\noccupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i\nlavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario\nindipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione\nlavorativa, così come definiti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede\noperativa di lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente\nTitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XI - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Modalità di impiego.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente CCNL e ogni altro trattamento in atto nella Struttura, che siano\ncompatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo\nlavorativo prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine al contratto deve essere formalizzata nel\ncontratto individuale di lavoro scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o\nutilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione,\nsia nella forma del contratto a tempo determinato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è\nfissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni per la quale il contratto è stato inizialmente\nstipulato sono ammissibili complessivamente un massimo di 5 proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 3), 2° periodo, D.lgs. n. 368\u002F01, i rapporti di\nlavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di\ncontinuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro\ndevono attenersi ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato\npossono assumere fino a 3 lavoratori a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50%\narrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4\nlavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non\npossono eccedere, arrotondato al numero intero superiore (es. per 16\ndipendenti, fino a 6 lavoratori), il limite del 30% del numero dei lavoratori a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di\ncalcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è quello\nesistente al momento della assunzione dei lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24\nmesi dalla contrattazione territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per ragioni di carattere sostitutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) con lavoratori di età superiore a 55 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo\npreferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in\ncaso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal\nD.lgs. n. 368\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli\nultimi 6 mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un\nperiodo superiore agli ultimi 6 mesi con precedenza al lavoratore che ha\nterminato il rapporto da più tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore\ndi lavoro avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo\ndeterminato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei 12 mesi successivi\ndalla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal\nlavoratore entro 3 mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che\nla durata del contratto a termine può essere stipulato in deroga a quanto\ndisposto dal 1° periodo, art. 5, comma 4 bis), D.lgs. n. 368\u002F01, per un\nulteriore periodo non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 mesi mediante la\ncontrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Contratto a tempo determinato per sostituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del\nposto e per l'intero periodo della loro assenza il datore di lavoro potrà\nassumere con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità organizzative la lavoratrice\u002Fore potrà essere\naffiancata dalla sostituta\u002Fo per un periodo non superiore a 90 giorni di\ncalendario, sia prima dell’assenza che al momento del rientro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sostituzione di lavoratrice\u002Fore di cui sia programmata l'assenza\nderivante da una o più aspettative e\u002Fo congedi previsti dall'art. 4, D.lgs.\n26.3.01 n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento, così come indicato\nal comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza\ndel diritto della lavoratrice\u002Fore sostituita\u002Fo di poter usufruire dei permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancyexcludedtrigger\">\u003Cp>Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'art. 16, comma 1),\nT.U. di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m., intervenuto nella esecuzione di un\ncontratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo\ndi attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui\nall'art. 52 del presente CCNL. Alle medesime lavoratrici è altresì\nriconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di\nprecedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di\nlavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei precedenti rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 bis - Contratti a termine per studenti universitari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o scuole superiori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema\nuniversitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di\nlavoro durante il periodo delle ferie, i datori di lavoro, che applicano\nintegralmente il presente CCNL, in alternativa ai tirocini formativi e di\norientamento, potranno stipulare contratti a termine della durata non inferiore\na 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani\nstudenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento\ncorrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia\nrapportabile alle attività espletate negli Studi professionali, il giovane\nsarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite a un\nintero processo di attività o a più attività interconnesse riferite a uno o\npiù settori. Il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da\nassumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della Scuola e\ndella classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche\ntramite autocertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea\nconoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul\nlavoro e pratico\u002Fintegrativo delle conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisite durante il corso di studio o comunque riferite alla organizzazione\ndello Studio professionale e ai processi lavorativi complessivi, evitando in\nogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e\u002Fo comunque\nripetitivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti demandano alla contrattazione di 2° livello la definizione delle\nmodalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XII - CONTRATTO DI REIMPIEGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Definizione e modalità di impiego.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della\ncrisi economica e della necessità di dotare il settore di strumenti per\nfavorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a\nsostegno del reddito, è consentito il ricorso a uno speciale regime di\nassunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti\ninoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1, lett. d) ed e),\nD.lgs. n. 297\u002F02, il cui stato dovrà essere certificato da idonea\ndocumentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che\nrientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i\nlavoratori di cui al comma 1) con un salario di ingresso pari alla retribuzione\nfino a 2 livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di\nassunzione, e di 1 livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al liv.\n5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di promuovere l'accrescimento delle competenze del lavoratore\nassunto con contratto di lavoro di reimpiego, le Parti attraverso\nFONDOPROFESSIONI e la bilateralità potranno verificare specifici percorsi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XIII - SOMMINISTRAZIONE E LAVORO INTERMITTENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 55 - Somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure\nindeterminato trovano applicazione le norme di legge artt. 20-28, D.lgs. n.\n276\u002F03).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Lavoro intermittente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione e modalità di impiego del lavoro intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt.\n33-40, D.lgs. n. 276\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che l'art. 34, D.lgs. n. 276\u002F03, dispone che il contratto di lavoro\nintermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di\ncarattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai\ncontratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di\nlavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o\nterritoriale, le Parti concordano che, in ogni caso, il contratto di lavoro\nintermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità\nlavorativa, come lo sono a titolo esemplificativo le seguenti attività\nlavorative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiarazioni annuali nell'area professionale economico-amministrativa e\nnelle altre attività professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta\ne deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 25, almeno i seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive,\npreviste dall'art. 34, D.lgs. n. 276\u002F03 o dal presente CCNL, che consentono la\nstipulazione del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal\nlavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni\ncaso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la\nprestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove\nprevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è\nlegittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché\ndelle modalità di rilevazione della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità\ndi disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al\ntipo di attività dedotta in contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione\neffettuata è su base oraria e si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui al titolo XXVIII del\npresente CCNL. La retribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del\ntrattamento minimo previsto dal CCNL. Alla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese\ndi effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle\nmensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il TFR segue la\ndisciplina di cui agli artt. 131, 132 e 133, CCNL “Dipendenti degli Studi\nprofessionali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Indennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la\ndisponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è\nlegata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo della indennità di\ndisponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La\nbase di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all’art. 118\ndel presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Cp>Titolo XIV - TELELAVORO E\u002FO LAVORO A DISTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Definizione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in\nvirtù della adozione di strumenti di lavoro informatici e\u002Fo telematici -\nrisultano modificate e che sono caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione\ndatoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento\ncon l'Organizzazione cui la prestazione stessa inerisce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-legame, di natura subordinata, con l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mero titolo esemplificativo si elencano alcune possibili tipologie di\ntelelavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)telelavoro mobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della\nStruttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro\nattività prevalentemente presso realtà esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di\nlavoro sia regolato dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Prestazione lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nStruttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la Struttura\nlavorativa di origine ovvero, in caso di instaurazione ‘ex novo’, presso\nl'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di\ntempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà\ndelle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative\nformative e altre occasioni che si determino nella Struttura lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in\nregime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o\nsenza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di\nanaloghi livelli qualitativi della attività svolta nella Struttura lavorativa,\nda parte del singolo lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti\ne\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente nella Struttura lavorativa, ivi\ncompresi i rientri nei locali della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di\nlavoro informatica e\u002Fo telematica, salvo che il telelavoratore non faccia uso\ndi strumenti propri ritenuti idonei. L'Ente Bilaterale Nazionale,\ncompatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al\nco-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e\u002Fo del lavoratore\ncome da allegato C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi\nstrettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento\ndegli obblighi che gravano sul datore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro e\ndegli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione\nin un luogo di pertinenza del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli agenti della instaurazione e\u002Fo trasformazione della nuova modalità di\nlavoro sono rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore. II lavoratore\nche ne faccia richiesta o conferisca mandato potrà essere assistito dalla\nRSU\u002FRSA o, in caso di sua assenza, dalla Struttura territoriale di una delle\nOO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto,\ncostituente l'accordo di inizio e\u002Fo trasformazione della modalità di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione\ndel telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella\nprevista dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Sistema di comunicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o\nmensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la\nricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di\nmotivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al\ndatore di lavoro anche per via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo il telelavoratore dovrà rendersi disponibile, previo\npreavviso di almeno 1 giorno, per il tempo strettamente necessario per lo\nsvolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla\nriunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Riunioni e convocazioni della Struttura lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il\ntempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta\ninteso che il tempo dedicato alla riunione è considerata a tutti gli effetti\nattività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Controlli a distanza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici,\nnon costituiscono violazione dell'art. 4, legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a illustrare preventivamente al telelavoratore\nle modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di\nvalutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei\ncontrolli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti\ndovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso alla attività sindacale che si svolge nella Struttura lavorativa,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso\nnella Struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito\ndal vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Organizzazione della Struttura lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nella\norganizzazione della Struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al\npotere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Diligenza e riservatezza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e\nriservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il\ntelelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in\nconcorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale\nparità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano\naffinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato\nlivello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. A\ntale scopo FONDOPROFESSIONI adotterà specifiche iniziative nei confronti di\ntali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Diritti di informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di\ncomunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa\na tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno\npresenti nella Struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300\u002F70, il datore di\nlavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del\nCCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli\neffetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere\neffettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti\ntelematici\u002Finformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Postazioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti\nidonei, il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex\nart. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro\nidonea alle esigenze della attività lavorativa. L'Ente Bilaterale Nazionale,\ncompatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al\nco-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e\u002Fo del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore\ndi lavoro di concerto, ove contribuisca al co-finanziamento, con l'Ente\nBilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo patto contrario, le spese connesse alla installazione e gestione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Interruzioni tecniche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro, che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto\nnon sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro\ndefinire il rientro del lavoratore nella Struttura lavorativa, limitatamente al\ntempo necessario per ripristinare il sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Misure di protezione e prevenzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., saranno\nconsentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e\nprotezione della Struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza\nper verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di\nsicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche\nad essa collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza\ne della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative\nai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il\nlavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1f datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per\nl'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro,\nnonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un\npersonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si\nfa rinvio, in tal senso, all'Accordo applicativo del D.lgs. n. 81\u002F08 allegato\nal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti\ndell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le\nconseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Orario normale settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.\nPer orario di lavoro si intende quanto disposto dall'art. 1, comma 2), D.lgs.\n8.4.03 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli\npresta normalmente servizio e non abbia necessità di recarsi prima presso la\nsede lavorativa, l'orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà\ntale luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine\ndella giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del\nnormale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in\nrapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore\ndi lavoro secondo le norme contenute nell'art. 98 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 74 - Distribuzione dell'orario settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in questo\nultimo caso la cessazione della attività lavorativa avverrà, di norma, entro\nle ore 13 del sabato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In considerazione della estrema variabilità delle esigenze dei\nprofessionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro\npotranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche\narticolazioni alternative, così come sotto elencate ai punti A) e B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cp>A) Orario settimanale su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale\ndurata di 40 ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate\nlavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue,\nusufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di 8 o 4\nore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Orario di lavoro su 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario\nsettimanale pari a 40 ore, fermo restando che la cessazione della attività\nlavorativa avverrà di norma entro le ore 13 del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 ore annue,\nusufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti della durata di\ngiornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti\nsuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto i\npermessi di cui alle lett. A) e B) saranno maturati nella misura del 50% a\npartire dal 12° mese successivo alla assunzione e nella misura del 75% a\npartire dal 24° mese dalla data di assunzione fino al 36° mese; nella misura\ndel 100% per i mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego di cui\nall'art. 54, i permessi di cui alle lett. A) e B) saranno maturati nella misura\ndel 50% a partire dal 6° mese successivo alla assunzione e nella misura del\n75% a partire dal 12° mese dalla data di assunzione fino al 18° mese; nella\nmisura del 100% per i mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero\npotranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio\ndell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario,\nal lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al presente articolo\nper ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i\nperiodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione\nsecondo norma di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del\npresente articolo l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le\naspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o\nprevidenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i\nquali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione\nretributiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Flessibilità dell'orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni della intensità di attività nelle Strutture\nlavorative, l'orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con\nriferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di 6\nmesi. Nel caso del superamento dell'orario normale saranno dunque riconosciute\nal lavoratore le equivalenti compensazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le\ncompensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un\nincremento dei permessi retribuiti nella misura seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali: un\nincremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario\nnormale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e\nfino a 48 ore settimanali: un incremento del monte ore di permessi retribuiti\npari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la\nretribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della flessibilità dell'orario di cui al\npresente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data\ndi avvio del programma annuale di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei\npermessi retribuiti, derivanti dalla applicazione del regime di flessibilità,\nle ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le\nore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il 6° mese\nsuccessivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore risultanti maturate di cui sopra non potranno essere assorbite da\naltri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali\naltre riduzioni in atto nella Struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione del carattere di importanza che nel settore\nassume la disciplina di cui all'art. 75 (Flessibilità dell'orario), concordano\nsulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di area\nprofessionale e\u002Fo a livello di area professionale omogenea, vengano ricercate e\npossibilmente definite specifiche modalità di applicazione del succitato art.\n75 che permettano l'istituzione della “Banca delle ore” quale funzionale\nstrumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore\nspettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro\nfruizione, una apposita regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi territoriali e\u002Fo di Studio professionale e\u002Fo aziendale attraverso le\nRSA, se costituite, oppure con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono\nprevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, visto il D.lgs. n. 66\u002F03, tenuto conto delle caratteristiche\nstrutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia\nvenga disciplinata a livello di area professionale e\u002Fo a livello di area\nprofessionale omogenea oppure dalla contrattazione di 2° livello, sulla base\ndi quanto il succitato decreto delega alle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno\nessere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatti\nsalvi gli obblighi inerenti ai controlli medici preventivi e periodici di cui\nall'art. 14, D.lgs. n. 66\u002F03, potranno disciplinare, con apposite norme,\ntematiche quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione di lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- limitazioni al lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata della prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trasferimento al lavoro diurno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapporti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- doveri di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- misure di protezione personale e collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le donne, dalle ore 24 alle 6, nel periodo che intercorre tra\nl'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età\ndel bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente\nl'intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, salvo quanto previsto\ndall'art. 17, D.lgs. n. 977\u002F67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di\nlegge, residui una ridotta capacità lavorativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un figlio di età\ninferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore a 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Norme generali del lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di\nlavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale\nentro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di\neccezionalità delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro\nstraordinario deve essere giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 78 - Maggiorazione del lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite\ncon la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo titolo\nXXVIII (Trattamento economico) e di eventuali superminimi con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>- 30% per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle\neffettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni\nregolari di servizio e\u002Fo di orario di lavoro prestato con le modalità di cui\nall'art. 76;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e\nnon oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XVII - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 79 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 80 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1° maggio (festa dei lavoratori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 1° giorno dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 15 agosto (Assunzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) solennità del S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla norma di cui al comma 1) del presente articolo nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la\nmisura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un\nperiodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da\nogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una\ndomenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà\ncorrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione\ngiornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, comma 2), legge\n5.3.77 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 77 e\n78 del precedente titolo XVI del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai\nlavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto\nriguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà\ncorrisposta la relativa sola maggiorazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Festività abolite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di\nfestività infrasettimanali abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77\nn. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 19 marzo (S. Giuseppe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ascensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Corpus Domini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto all'art. 74, lett. A) e B), i lavoratori\npotranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto,\naltrettanti giorni di ferie e\u002Fo permessi retribuiti, della durata di 8 ore o\ninferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi dovrà\nessere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo\npari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento\naccessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica,\nai lavoratori spetterà lo stesso trattamento di cui al precedente art. 80,\nlett. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei\nlavoratori che in occasione delle predette ex festività abolite fossero in\nassenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto (ad\nesempio: ferie, congedo matrimoniale, malattia, etc.), fermo restando che in\nogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento\nglobalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre\nfestività di cui al precedente art. 80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XVIII - FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 82 - Misura del periodo di ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.7.92 il personale di cui al presente contratto avrà\ndiritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 giorni lavorativi,\ncomprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 giorni. In\ncaso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di\nferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nStrutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Determinazione del periodo di ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma\nda maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della Struttura lavorativa e\nsentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. n. 66\u002F03 in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Normativa retribuzione ferie - normativa per cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di rapporto - irrinunciabilità - richiamo lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale\nretribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti\n12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo\nservizio prestato per l'anno di competenza, così come previsto dall'art.\n120.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al\nrimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare\neventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XIX - PERMESSI - CONGEDI - ASPETTATIVE - ASSENZE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 85 - Permessi e congedi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista\nal precedente art. 74, sono concessi a tutti i dipendenti del settore permessi\ne\u002Fo congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal 3°\ngiorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 3 lavorativi per natalità e lutti familiari fino al 3° grado di\nparentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 giorni\ndall'evento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo\ndi esibire al datore di lavoro regolare documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad oggi effetto in\nattività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente\npercepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53\u002F00, nel\ncaso di grave infermità documentata del coniuge o di un parente entro il 2°\ngrado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione\nanagrafica, potranno usufruire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 3 lavorativi all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa ai 3 giorni potranno concordare con il datore di lavoro\nmodalità di orario diverse, anche per periodi superiori a 3 giorni. Lo\nsvolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di\norario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono\nsostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che\ndà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando\nche il godimento dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data dell'evento o\ndell'accertamento della insorgenza della grave infermità o necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà\nessere formulato con lettera sottoscritta dalle Parti e dovrà indicare: i\ngiorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti\nagli altri articoli del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Permessi per handicap (benefici ai genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di figli handicappati minorenni).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, i! lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire\ndelle agevolazioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e dell'art. 2,\nlegge 27.10.93 n. 423 e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a 3 anni, con\ndiritto alla indennità economica del 30% della retribuzione a carico\ndell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si\nè beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli 8 anni\ndi età del bambino, secondo le condizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla lett. a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito\nfino a 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; se l'orario\ndi lavoro è inferiore a 6 ore, le ore saranno ridotte a 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dopo il 3° anno e fino al 18° anno di età del bambino: 3 giorni di\npermesso ogni mese o in alternativa a una riduzione di orario mensile\ncorrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere\nripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario\ndi lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova\nin astensione facoltativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) sono fruibili a condizione che\nil bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso\nIstituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore\nnon ne ha diritto (casalinga\u002Fo, disoccupata\u002Fo, lavoratore autonomo\u002Fa,\nlavoratrice\u002Fore addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona\ncon handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 2° ovvero\n3° grado nei limiti previsti dall'art. 33, legge n. 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata possono\nfruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente\narticolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate possono\nfruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia\ncontinuativa ed esclusiva e non devono essere presenti nella famiglia altri\nsoggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore, parente o affine entro il 2° ovvero 3° grado di persona\nportatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro\npiù vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso, qualora\nprovveda alla assistenza del disabile secondo le previsioni contenute nell'art.\n33, legge n. 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli\naffidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata\npuò usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore, di cui alla\nlett. c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica\ndella domanda precedentemente avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere\nconsentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche\nnell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero\nmensile non può eccedere i 3 giorni di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso\nriferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Permessi per donatori di sangue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni\ndirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso\nterapeutico hanno diritto a un riposo di 24 ore decorrente dal momento in cui\nsi sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584\u002F67, artt. 1 e 3, DM 8.4.68)\ne alla corresponsione, per la giornata del salasso, della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del\nlavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Aspettative per tossicodipendenza e dipendenza da alcool.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o\ndipendenza da alcool, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso i Servizi sanitari delle ASL o di altre Strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I familiari di un tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico, e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio\nper le tossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un\nperiodo massimo di 3 mesi non frazionabili e non ripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà\nessere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria\ncompetente (SERT) ne certifichi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma\nscritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai\nServizi sanitari o dalle altre Strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Congedi familiari non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla legge n. 53\ndell'8.3.00, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di\ncongedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 2 anni, in\npresenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*il coniuge; uno dei genitori; i figli legittimi o legittimati o naturali o\nadottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi\ne le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o\nunilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della\npropria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma\nprecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nella\nquali incorra il dipendente medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del\nrichiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente\nriduzione o perdita della autonomia personale, ivi incluse le affezioni\ncroniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica,\npost-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da\ndipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o\nfrequenti monitoraggi ematochimici e strumentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del\nfamiliare nel trattamento sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*patologie della infanzia e della età evolutiva aventi le caratteristiche\nper le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o\ndel soggetto che esercita la podestà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi\noggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede\ntale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e\nscadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo\ndell'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza,\npertanto, qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà ii\nrestante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e\nnon oltre 7 giorni dalla data di cessazione della motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere\naltra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione di tutti gli\nistituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore\npotrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi\ncontributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla data della richiesta, dovrà dare\nrisposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non\nprorogabili della attività della Struttura lavorativa con l'impossibilità di\nsostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire\nla data di inizio del congedo prorogandola di 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Giustificazione delle assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare\nimmediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o a chi ne fa le\nveci; in caso di mancata giustificazione, trascorso 1 giorno dall'inizio\ndell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante\nquote giornaliere della retribuzione di cui al titolo XXVIII (Trattamento\neconomico) quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della\nsanzione prevista al successivo titolo XXXI (Norme disciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in\nprova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e\ndall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e\nsuperiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al\nrilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il\nconseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea\nspecialistica, di diplomi di specializzazione universitari e master\nuniversitari, nonché dottorati di ricerca), i seguenti benefici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della\nStruttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi, nonché alla\npreparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i 2\ngiorni lavorativi precedenti la sessione di esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40\nore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni\ndiversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel\nnumero di 2. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari\nsostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di\nstudio non può superare 1 dipendente per volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.BI.PRO. interverrà fino a concorrenza di risorse come stabilito\ndall'allegato C) con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50%\ndella retribuzione derivante dalla concessione del permesso di cui alla lett.\nd), qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di\nsettore da almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Congedi per la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano gli artt. 5 e 6, legge n. 53\u002F00. Per usufruire dei congedi i\nlavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 giorni\ndi anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di\ndecorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le\ncaratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 giorni\ndalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi\nprevisti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli\naddetti occupati nella Struttura lavorativa, con un minimo di 1 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dalla\napplicazione del presente articolo, valgono le norme previste al titolo XI\n(Contratti a tempo determinato), art. 52 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina (ECM).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di realizzare l'aggiornamento e il miglioramento delle\nprofessionalità, le Parti concordano nella necessità di agevolare la\npartecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi\nstabiliti dalla “Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le\nRegioni e le Provincie autonome”, validi ai fini della acquisizione\ncertificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno\nriconosciute nella misura massima individuale pari a 40 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XX - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Normativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza,\nrilasciato in 3 copie, 2 delle quali dovranno essere prodotte a cura della\nlavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le generalità della lavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta\nil proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il mese di gestazione alla data della visita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la data presunta del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inseriti nel certificato sulla\nbase delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della\nveridicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali\nsanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del SSN, tuttavia,\nqualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra,\nil datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la\nregolarizzazione alla lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei\ncertificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette\ncertificazioni a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro e\ndell'INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela\ndella legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato\nattestante la data del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o\naffidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia\nrinunciato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha\nl'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno. Tale congedo\nobbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di\nmaternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Il giorno di congedo\nobbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di\npaternità ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 151\u002F01, ossia in caso di morte o di\ngrave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di\naffidamento esclusivo al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 ter)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, può\nastenersi per un ulteriore periodo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, previo\naccordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di\nastensione obbligatoria spettante a quest'ultima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 quater)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai congedi di cui ai precedenti commi 3 bis) e 3 ter) il padre\ncomunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne,\ncon un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento\nnascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della\ncomunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema\ninformativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore\ndi lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali\ntelematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta\nuna dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei\nspettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con\nconseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà\nessere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui di cui ai precedenti commi 3 bis) e 3 ter) non possono\nessere frazionati ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del\ndiritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi\nall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a\ndarne comunicazione al datore di lavoro e all'INPS inoltrando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie\nlavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi\ndel diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al\ndatore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)copia del documento rilasciato dalla autorità competente, attestante la\ndata dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero\nadottiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato adibire le donne al lavoro notturno dall'accertamento dello stato\ndi gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al\ndatore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione\ndegli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui\nopera il divieto di licenziamento e fino a al compimento del 3° anno di età\nda parte del bambino devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche\nalla Direzione Territoriale del Lavoro, che le convalida. A tale convalida è\ncondizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice\nha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di\npreavviso secondo le modalità previste al titolo XXX (Risoluzione del rapporto\ndi lavoro) del presente contratto, indipendentemente dal motivo delle\ndimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto spetta anche alla lavoratrice\u002Flavoratore adottivi o affidatari,\nqualora le dimissioni siano state rassegnate entro 1 anno dall'effettivo\ningresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte\nCostituzionale Sentenza n. 332\u002F88).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma precedente, qualora la lavoratrice ometta di\nrichiedere la convalida amministrativa, e sia stata a questa diffidata dal\ndatore di lavoro con atto scritto, con espresso avvertimento in tal senso, il\nrapporto si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla\ndiffida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che intende avvalersi del diritto alla astensione facoltativa\ndeve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui\nintende assentarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa, da\ncorrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere\ncomplessivamente il 100% della retribuzione giornaliera, comprensiva degli\neventuali superminimi, così come previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e\npuerperio valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Adozione e\u002Fo affidamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno\ndiritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e\ndalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto\nriportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento\neconomico, così come previsto dal D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedo obbligatorio di paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad\nusufruire del congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con\nle stesse modalità previste per i genitori naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Congedo parentale (ex astensione facoltativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il\nraggiungimento della maggiore età del bambino hanno diritto ad usufruire della\nastensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità\npreviste per i genitori naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le\ndisposizioni del D.lgs. n. 151\u002F01 in materia di adozione nazionale e\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Riposi orari e malattia del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 151\u002F01 in materia di\nadozione nazionale e internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-screeningnonstandard\">\u003Ch3>Art. 95 - Diritto alla conservazione del posto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e divieto di licenziamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di\n1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (esito\nnegativo della prova, licenziamento per giusta causa, cessazione della\nattività dello Studio o della Impresa, ultimazione della prestazione per la\nquale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine previsto dal contratto). Tale diritto spetta anche alla\nlavoratrice\u002Flavoratore adottivi o affidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice\u002F lavoratore\nha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i\nperiodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti\nretributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"252\">\n  \u003Ccol width=\"152\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">5 mesi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">più eventuali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">altri periodi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che siano \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">autorizzati dalla Direzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Provinciale del Lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"justify\">- prima della data presunta \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del parto: 2 o 1 mese (1);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- dopo il parto (la nascita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bimbo): 3 o 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(1), + periodo non goduto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prima del parto quando \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">questo è prematuro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- a seguito della Sentenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 116\u002F11 della Corte \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Costituzionale e del msg. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">INPS n. 14448\u002F11 per un \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo flessibile nella \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ipotesi di parto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prematuro con \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">conseguente ricovero \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del neonato in Struttura \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ospedaliera, dove la \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavoratrice madre ha la \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">possibilità di fruire del \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">congedo di maternità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">spettante dopo il parto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex art. 16, lett. c e d, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D.lgs. n. 151\u002F01) dalla \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">data di ingresso del\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">neonato nella casa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">familiare (coincidente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la data delle\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dimissioni del neonato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">stesso)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp align=\"justify\">indennità economica pari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all’80% della \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">spettante, posta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a carico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’INPS dall’art. 74, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">legge 23.12.78 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 833, secondo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le modalità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">stabilite, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’art. 1, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">legge 29.2.80 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">L’importo anticipato dal \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">datore di lavoro è posto a \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">conguaglio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con i contributi dovuti all’INPS, secondo le \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">modalità di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">agli artt. 1 e 2, legge 28.2.80 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I periodi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di astensione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">obbligatoria devono essere \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">computati nell’anzianità di servizio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a tutti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gli effetti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">contrattualmente previsti, compresi quelli \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relativi alle \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">mensilità supplementari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e ferie. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Nessuna indennità integrativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">è dovuta dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">datore di lavoro \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per tutto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il periodo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di assenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previsto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ai punti 7) e 9) del precedente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">art. 120\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"152\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 100%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"94\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">padre(2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">se la madre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">usufruisce\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della maternità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">flessibile)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"justify\">dopo la nascita del bimbo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp align=\"justify\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">economica pari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all’80% della \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">retribuzione spettante, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con le stesse \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">modalità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sopra previste\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per la madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione\nobbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del\nparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione\nobbligatoria per puerperio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di scelta di 2 mesi, usufruirà di 3 mesi di astensione\nobbligatoria per puerperio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il parto è prematuro i giorni di astensione non goduti vanno\naggiunti al periodo di astensione dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave\ninfermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"322\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1 giorno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">entro i 5 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla nascita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bimbo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp align=\"justify\">indennità economica pari al 100%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della retribuzione spettante,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">posta a carico dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">L’importo anticipato dal datore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro è posto a conguaglio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con i contributi dovuti all’INPS, secondo le\n        modalità di cui agli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">artt. 1 e 2, legge 28.2.80 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I periodi di astensione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">obbligatoria devono essere \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">computati nella anzianità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di servizio a tutti gli effetti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">contrattualmente previsti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">compresi quelli relativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle mensilità supplementari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e ferie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONGEDO FACOLTATIVO DI PATERNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"262\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">1 o 2 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">continuativi,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previo accordo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la madre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e in sua\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sostituzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in relazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di astensione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">obbligatoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">spettante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a quest’ultima\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">entro i 5 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla nascita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bimbo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"262\">\u003Cp align=\"justify\">indennità economica pari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 100% della retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">spettante, posta a carico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">L’importo anticipato dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">datore di lavoro è posto a \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">conguaglio con i contributi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dovuti all’INPS, secondo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le modalità di cui agli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">artt. 1 e 2, legge 28.2.80 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I periodi di astensione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">facoltativa devono essere \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">computati nella anzianità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di servizio esclusi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gli effetti relativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle mensilità supplementari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e ferie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"206\">\n  \u003Ccol width=\"194\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"justify\">6 mesi (3)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">continuativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o frazionati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">nei primi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">8 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">indennità economica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">pari al 30%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">spettante, per \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">un periodo massimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di 6 mesi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">quando goduti fino \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 3° anno di età \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi la stessa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prestazione spetta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">se risulta soddisfatta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la condizione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di reddito richiesta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(4).\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per l’erogazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e l’anticipazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dello stesso valgono\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le stesse leggi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e le stesse modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previste \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per l’astensione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il periodo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di astensione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">facoltativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">è computato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella anzianità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di servizio, esclusi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gli effetti relativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle ferie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e alle mensilità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">supplementari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"justify\">copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i mesi goduti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino al 3° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commisurata al 200%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno sociale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con possibilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di integrazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da parte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">padre \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"justify\">6 mesi (3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">nei primi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">8 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita del\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Documenta-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">zione da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">presentare.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Una dichia-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">razione da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">cui risulti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la rinuncia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">genitore ad\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">avvalersi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’asten-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">facoltativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">entro 10\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">giorni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dichiara-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">zione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">suddetta,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">una dichia-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">razione del\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">datore di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">genitore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">risulti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">l’avvenuta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">rinuncia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">indennità economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">pari al 30% della\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">retribuzione spettante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per un periodo massimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di 6 mesi quando \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">goduti fino al 3° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi la stessa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prestazione spetta \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">se risulta soddisfatta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la condizione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di reddito richiesta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(4).\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per l’erogazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e l’anticipazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dello stesso valgono\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le stesse leggi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e le stesse modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previste \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per l’astensione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">obbligatoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"justify\">copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i mesi goduti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino al 3° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commisurata al 200%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con possibilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di integrazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da parte \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni\ncomplessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i\n10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di astensione, il\nlimite massimo complessivo salirà a 11 mesi (1 mese in più al padre). Il\nperiodo di astensione facoltativo è frazionabile per consentire alla\nlavoratrice\u002Flavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte\nil trattamento minimo di pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e\nnegli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo\nparentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di\nbaby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per\nl'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24),\nlett. b), legge n. 92\u002F12. La richiesta può essere presentata anche dalla\nlavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Le\nmodalità di fruizione, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate\ndal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.12\n(Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-15, del congedo\nobbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi\neconomici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine\ndel congedo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"232\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">2 ore (4 ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i parti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">plurimi),\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">riposi di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1 ora ciascuno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali riposi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comportano\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il diritto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della lavoratrice\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad uscire\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla sede \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"justify\">nel 1° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp align=\"justify\">per detti riposi è dovuta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dall’INPS una indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">pari all’intero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ammontare della \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">retribuzione relativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ai riposi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">L’indennità è anticipata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dal datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ed è portata a conguaglio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con gli importi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">contributivi dovuti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all’Ente assicuratore,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ai sensi dell’art. 8, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">legge 9.12.77 n. 903\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commisurata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 200%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sociale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con possibilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di integrazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da parte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">padre (5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">2 ore (4 ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i parti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">plurimi),\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">riposi di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1 ora ciascuno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali riposi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comportano\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il diritto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del lavoratore padre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad uscire\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla sede \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"justify\">nel 1° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp align=\"justify\">per detti riposi valgono\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">le stesse norme di legge\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e le stesse modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sopra previste\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per la lavoratrice madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">copertura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commisurata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 200%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sociale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con possibilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di integrazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da parte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il diritto alla astensione per allattamento spetta al padre in alternativa\nalla madre lavoratrice dipendente o anche casalinga che non se ne avvalga,\novvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALATTIA DEL BIMBO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"247\">\n  \u003Ccol width=\"221\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\">\u003Cp align=\"center\">durata e periodo godimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">madre (6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\">\u003Cp align=\"justify\">- senza limiti fino ai \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3 anni del bambino, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dietro presentazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di certificato medico;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 5 giorni l’anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dai 3 ai 6 anni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dietro presentazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">La malattia del bimbo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con ricovero ospedaliero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">interrompe le ferie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del genitore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp align=\"justify\">nessuna.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali periodi danno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">diritto a quanto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previsto dall’art. 7, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comma 1), legge 8.3.00 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i periodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">goduti fino \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 3° anno di età \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi copertura commisurata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 200% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno sociale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con possibilità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di integrazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da parte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">padre (6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\">\u003Cp align=\"justify\">- senza limiti fino ai \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3 anni del bambino, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dietro presentazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di certificato medico;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 5 giorni l’anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dai 3 ai 6 anni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dietro presentazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">La malattia del bimbo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con ricovero ospedaliero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">interrompe le ferie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp align=\"justify\">nessuna.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali periodi danno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">diritto a quanto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">previsto dall’art. 7,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comma 1), legge 8.3.00 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">n. 53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino ai 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del bambino. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successivi copertura commisurata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al 200% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’assegno sociale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">salvo integrazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’interessato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente\nal padre o alla madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Congedo parentale a ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli familiari le Parti - con il\npresente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al\nD.lgs. n. 151\u002F01 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale\ndisciplinato dall'art. 96 in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori\na tempo pieno o parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta\narticolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni\ndi preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai\nsensi del D.lgs. n. 151\u002F01) che intende usufruire, l'arco temporale entro il\nquale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione\nmensile delle ore di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di\nprestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per ogni mese di congedo parentale al genitore lavoratore saranno\nriconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il calcolo della indennità economica prevista dalla legge e da erogare\nper ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il\nmonte ore di cui al punto precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la possibilità di convertire 1 o più mesi di congedo parentale a ore è\nammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo\nriconosciuto dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche\nnell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla\nlegge o dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con\nriferimento alla apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve\npresentare all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXI - TRASFERTE E TRASFERIMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Missioni e\u002Fo trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione\ntemporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro\nstabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. In tale caso al\npersonale compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio,\npostali, telegrafiche e altre sostenute in esecuzione del mandato e\nnell'interesse del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria di € 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino\nalle 24 ore e di € 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria\nridotta del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino\nviaggi abituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per missioni e\u002Fo trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il\nrimborso di cui al punto 3) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l'utilizzo del mezzo\nproprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante\nchilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici\nprevisti dalle tabelle ACI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come\nconseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore danno diritto alle\nseguenti indennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)al lavoratore che non sia capo famiglia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di\nviaggio (per la via più breve);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio\ne del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso della eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio\nqualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al\nsubaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea\npari a quella prevista al precedente art. 98, punto 4) del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o\nconviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di\nviaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per ciascun convivente a\ncarico, componente il nucleo familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio\ne del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso della eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio,\nqualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al\nsubaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea\npari a quella prevista al precedente art. 98, punto 4) del presente contratto,\nper sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico la\ndiaria è ridotta a 3\u002F5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il\ntempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta\nanche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le\ndiarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo\ndel mobilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preavviso\nnon inferiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXII - MALATTIE E INFORTUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo di\nrilasciare ai propri dipendenti, a loro richiesta, all'atto della assunzione,\nla certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge\no di regolamento ai fini della iscrizione del lavoratore stesso al SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Normativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha\nl'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo Studio\nprofessionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1\ngiorno dall'inizio della assenza, l'assenza stessa sarà considerata\ningiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto. Resta\ninoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore\ndi lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso\ndalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-\nfiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto\ndall'art. 55 septies, D.lgs. n. 165\u002F01 e dall'art. 25, legge n. 183\u002F10, dopo il\npieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell'INPS\n(trasmissione telematica della attestazione di malattia e accessibilità degli\nstessi sul sito Internet dell'Istituto) e delle Strutture sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto\ndal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del\ncertificato di malattia comunicatogli dal medico entro il giorno successivo\nall'invio telematico dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal\nlavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i\nServizi telematici messi a disposizione dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di\nmalattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di\ntrasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma\ncartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di\nlavoro secondo le modalità tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al\nlavoratore secondo quanto previsto dall'art. 91 e dal titolo XXXI (Norme\ndisciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di\nlavoro copia dell'attestazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la\ndata della ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli\nsanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo.\nIn caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto\nprevisto al titolo XXX (Risoluzione del rapporto di lavoro), con l'esclusione\ndell’indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il\ncontrollo delle assenze per infermità di malattia attraverso i Servizi\nispettivi degli Istituti competenti, nonché dai medici dei Servizi sanitari\nindicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la\nfacoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte degli\nEnti Pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Obblighi del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, al fine di consentire l'effettuazione delle\nvisite di controllo, richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli\nindicati al comma 2) del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai\nnuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di\nlavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al\ncomma 2) del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni\npreviste dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638, comma 14), nonché l'obbligo\ndell'immediato rientro nella sede di lavoro. In caso di mancato rientro,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste\nall'art. 91 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 103 - Periodo di comporto per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dal\ngiorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di\nmalattia inferiori a 180 giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del\nperiodo di comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni\npartendo a ritroso dell'ultimo evento morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità,\nictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di\nCooley, ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti\nchirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente\ncapoverso sarà elevato di ulteriori 90 giorni, a condizione che il lavoratore\nfornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che\nrilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella\nsuddetta documentazione, ai fini dell'inoltro della domanda di rimborso\nall'ente bilaterale, di cui all'art. 104 (Trattamento economico di\nmalattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di ‘day hospital’ e quelle usufruite per la somministrazione\ndi terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai\nfini della determinazione del suddetto periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza della richiesta di aspettativa di cui all'art. 108 del presente\ncontratto e trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la\nmalattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la\ncorresponsione delle indennità di cui al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile al fine della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento economico di cui\nal successivo art. 104 e del titolo XXVIII (Trattamento economico) sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Ch3>Art. 104 - Trattamento economico di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i\nlavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad una\nintegrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da\nraggiungere complessivamente le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodi di\ncarenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Per i lavoratori di cui all'art. 98, nei casi di assenze dovute a patologie\noncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente\ninvalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ovvero periodi di degenza\nospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il\nperiodo aggiuntivo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98,\ncomma 1), il datore di lavoro dovrà effettuare una integrazione tale da\nraggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale\nNazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50%\ndi tale retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a\ncarico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a\nconguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli\nartt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se\nl'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di\nlavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è\nobbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale\nrisulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo,\nprecedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di\ncalendario in corso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 105 - Infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad\nassicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo\nle vigenti norme legislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Trattamento economico di infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a\ncorrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio\ne una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3\ngiorni successivi (periodo di carenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma\nprecedente verrà corrisposta dal datore di lavoro, al lavoratore assente per\ninabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione della indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75%\ndella retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite\ndallo stesso INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa di cui al comma 1) e l'integrazione della indennità\ncorrisposta dall'INAIL, di cui al comma 2) del presente articolo, si applica\nanche nei confronti dei lavoratori apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Quota giornaliera per malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di malattia e infortunio la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui al titolo XXVIII (Trattamento economico), stante\nla sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e\ndall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le festività cadenti nel periodo di\nmalattia o infortunio, il lavoratore ha diritto a una indennità integrativa di\nquella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a\ncarico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100%\ndella retribuzione di cui al titolo XXVIII (Trattamento economico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Aspettativa non retribuita per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata\nnel periodo massimo di 180 giorni, sarà prolungata, a richiesta del\nlavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non\nsuperiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore\nregolari certificati medici. Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie\ndi cui al comma 2), art. 103 del presente contratto, la conservazione del posto\nfissata nel periodo massimo di 270 giorni, determinati dalla sommatoria dei\nperiodi indennizzati e retribuiti, sarà prolungata, a richiesta del\nlavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 8 mesi in\naggiunta al periodo di conservazione del posto, in relazione al perdurare della\nmalattia debitamente certificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a\u002Fr prima\ndella scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare\nespressa accettazione delle suddette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente\ncomma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi dell'art. 103 del presente contratto; il periodo\nstesso sarà considerato utile ai fini della anzianità di servizio in caso di\nprosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Periodo di comporto - Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro\nvalgono le stesse norme di cui agli articoli da 103 a 108 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di comporto per infortunio e\u002Fo malattia agli effetti del\nraggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti e\nhanno la durata di 180 giorni cadauno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Rinvio alle leggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di\ninfortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articoli da 100 a 110 si applicano anche ai lavoratori assunti con\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXIII - SOSPENSIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Sospensione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro\ne indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria\nretribuzione per tutto il periodo della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche\ncalamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore non\nimputabili al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXIV - ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Decorrenza anzianità di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato\nassunto quali che siano le mansioni a lui affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Computo anzianità frazione annua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di\nanzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti\ncontrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese\nsuperiore o uguali a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mese si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio,\nmarzo, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXV - ANZIANITÀ CONVENZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Anzianità convenzionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà\nriconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità\nsostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento, una maggiore anzianità\nconvenzionale commisurata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mutilati e invalidi di guerra: 1 anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di\nguerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato\nservizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno\ndi campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta\nnella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori\ndi lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni\ned esperire indagini al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al\ndatore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette\nanzianità all'atto della assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa\ndocumentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente\ncontratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare al datore di lavoro il\npossesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire la\nrelativa documentazione entro i 6 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei\ntitoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità\nconvenzionale a cui egli ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXVI - PASSAGGI DI QUALIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Mansioni promiscue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si farà riferimento alla attività\nprevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale,\nsempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di\naddestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore\ncompete l'inquadramento al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Passaggi di livello.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione\ncontrattuale nel nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca all'atto della\npromozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello,\nmanterrà la relativa eccedenza residua come assegno ‘ad personam’ avente\nlo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso tale eccedenza non\npotrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dalla indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXVII - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Articolo 117.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso Studio professionale\nil lavoratore avrà diritto a 8 scatti triennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata\nall’1.1.78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.10.11 gli importi degli scatti in cifra fissa sono\ndeterminati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"192\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livelli \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">importi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Gli importi relativi agli scatti di anzianità, come sopra riportati, non\npotranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i\nfuturi aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da\nmaturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati\nsuccessivamente all’1.10.11 saranno ricalcolati in base ai valori indicati\nnella tabella suesposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto, intervengano passaggi di livello, da quel momento si applicherà il\nvalore dello scatto del livello acquisito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXVIII - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Normale retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto\nindicate alle lett. a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi\nretributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese,\ndei compensi per lavoro straordinario e\u002Fo supplementare, delle gratificazioni\nstraordinarie o ‘una tantum’, e di ogni elemento espressamente escluso\ndalle Parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali, ovvero esclusi\ndall'imponibile contributivo di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)paga base tabellare conglobata di cui agli artt. 121, 123 e art. 13 del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 117 del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali assegni ‘ad personam’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuali superminimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in\n14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Retribuzione mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile\nè in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai\npermessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel\nperiodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla\ndistribuzione dell'orario settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico\ndel lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la\nretribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo\ndell'eventuale lavoro straordinario e\u002Fo supplementare e di tutti gli altri\nelementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le\nritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Frazionamento della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione e il computo della indennità\nsostitutiva delle ferie si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore\nconvenzionale 26, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile\nper il divisore convenzionale 170.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese\n(inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita),\nsi procede alla corresponsione delle quote giornaliere (26simi) corrispondente\nalle presenze effettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per\n12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 - Conglobamento indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed elemento distinto della retribuzione (EDR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto definito in materia dai CCNL (CONSILP -\nCONFPROFESSIONI e CIPA) del 10.12.92 e 19.12.96, dal CCNL (CONFEDERTECNICA) del\n14.5.96 e dal CCNL del 2006, le Parti riconfermano, anche per effetto del\npresente contratto, che la retribuzione minima tabellare congloberà anche\nquanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino all’1.5.92,\ncomprensiva dell'EDR derivante all'AI 31.7.92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo e per opportunità vengono di seguito riportati, per ogni\nlivello della classificazione, i valori economici relativi alla operazione di\nconglobamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"588\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003Ccol width=\"226\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 1.5.92\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">EDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">totale del valore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economico conglobato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">452,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">462,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">452,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">462,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">445,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">455,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">441,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">452,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">441,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">452,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">439,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">450,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">439,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">450,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">437,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"226\">\u003Cp align=\"center\">447,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Conseguentemente agli 8 livelli previsti dalla classificazione del personale\ndi cui all'art. 23 del presente contratto corrisponde una paga base tabellare\nconglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 123.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art. 122 - Aumenti retributivi mensili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento\nsalariale come risulta dai seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri (ex. 1S): € 123,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1): € 109,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2): € 95,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3S): € 88,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3): € 87,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4S): € 84,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4): € 84,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5): € 76,13\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Minimi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva unica Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(con aumento in vigore dall'1.4.15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"460\">\u003Cp align=\"center\">tabella retributiva unica\n        Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5127\">\u003Cp align=\"center\">CONFEDERTECNICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"261\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.3.15\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.4.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.4.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.5.08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex 1S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">CONFEDERTECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.013,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.034,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.781,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">18,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.800,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">42,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.842,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.551,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">16,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.568,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">102,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.670,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.439,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">15,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.454,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">110,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.564,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.426,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.441,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.383,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">14,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.397,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.333,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">14,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.347,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.241,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">13,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.254,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(con aumento in vigore dall’1.1.16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"462\">\u003Cp align=\"center\">tabella retributiva unica\n        Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5127\">\u003Cp align=\"center\">CONFEDERTECNICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"260\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.12.15\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.5.08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex 1S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">CONFEDERTECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.034,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.055,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.800,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">18,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.819,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">42,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.861,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.568,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">16,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.584,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">102,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.687,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.454,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">15,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.469,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">110,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.580,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.441,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.456,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.397,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">14,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.412,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.347,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">14,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.361,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1.254,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">13,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.267,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">--\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vista la decorrenza economica dall’1.10.10 le Parti stabiliscono che gli\narretrati retributivi dovuti saranno corrisposti ai lavoratori in forza\nall’1.10.11 in 2 rate nei seguenti periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I rata: con il periodo di paga di novembre 2011 verrà erogato il 60%\ndegli arretrati delle mensilità precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- II rata: con il periodo di paga di febbraio 2012 verrà erogato il\nrimanente 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli arretrati saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la\nnormale retribuzione mensile di cui all'art. 117 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(con aumento in vigore dall’1.9.16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"460\">\u003Cp align=\"center\">tabella retributiva unica\n        Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5127\">\u003Cp align=\"center\">CONFEDERTECNICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"261\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.8.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.9.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.9.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.5.08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex 1S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">CONFEDERTECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.055,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.076,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.819,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">18,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.837,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">42,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.880,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.584,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">16,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.600,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">102,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.703,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.469,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">15,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.484,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">110,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.595,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.456,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.471,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.412,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">14,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.426,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.361,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">14,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.375,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.267,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">13,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.280,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(con aumento in vigore dall'1.3.17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"460\">\u003Cp align=\"center\">tabella retributiva unica\n        Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5127\">\u003Cp align=\"center\">CONFEDERTECNICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"261\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.2.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.3.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.3.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.5.08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex 1S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">CONFEDERTECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.076,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">28,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.105,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.837,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">24,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.862,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">42,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.905,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.600,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">21,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.622,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">102,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.725,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.484,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.505,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">110,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.615,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.471,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.491,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.426,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.446,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.375,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.394,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.280,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.297,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(con aumento in vigore dall’1.09.17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"460\">\u003Cp align=\"center\">tabella retributiva unica\n        Studi professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5127\">\u003Cp align=\"center\">CONFEDERTECNICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"261\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.8.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.9.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.9.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">allineamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.5.08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ex 1S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">CONFEDERTECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.105,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">28,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2.133,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.862,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">24,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.887,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">42,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.930,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.622,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">21,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.644,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">102,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.746,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.505,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">20,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.525,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">110,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.635,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.491,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.511,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.446,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.465,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.394,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.413,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.297,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"center\">17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.315,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Viene istituita la voce “Elemento Nazionale di Allineamento\nContrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte\nintegrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livv. 1), 2) e\n3S), ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da CONFEDERTECNICA, così come\nprevisto nelle tabelle retributive suindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento nazionale di allineamento contrattuale suindicato viene\ndeterminato dalla eccedenza derivante dalla differenza della paga base\nconglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da CONFEDERTECNICA e\nCONSILP-CONFPROFESSIONI-CIPA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti …… i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva\nunica, con l'esclusione della voce “Elemento nazionale di allineamento\ncontrattuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assorbiti fino al loro controvalore solo gli importi già\nriconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di\nlavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità non possono\nessere assorbiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con\nriferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Elemento Nazionale Allineamento Contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento nazionale di allineamento contrattuale derivante dalla differenza\ndella paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da\nCONFEDERTECNICA e CONSILP-CONFPROFESSIONI-CIPA rimane il medesimo e pari ad €\n42,35 per il liv. 1), € 102,53 per il liv. 2), € 110,40 per il liv. 3S).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXIX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 125 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro\ndovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità\ndella retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Struttura\nlavorativa, così come previsto dall'art. 113.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui al\nprecedente titolo XXII del presente contratto la lavoratrice ha diritto a\npercepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente alla aliquota\ncorrispondente al 20% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 126 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni\nanno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una 14a mensilità di importo pari\na 1 mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso\n30 giugno. Il pagamento della 14a mensilità avverrà comunque anche nel\nrispetto dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione del Libro unico del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e\nin tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non hanno diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori che alla data della\nentrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di\nretribuzione, oltre la 13a, di importo almeno pari a quello del premio ferie di\ncui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo\ndella 14a mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza\ntra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono assorbibili nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi\nerogati a titolo di merito individuale o collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Comunicazione del recesso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell'art. 2119 CC deve essere\neffettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r\u002Fr o consegna a mano con\nricevuta. Nel caso di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 CC, la\ncomunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo\nindeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata r\u002Fr o\nconsegna a mano con ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Licenziamento simulato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa\nsede di lavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia\nrivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la\nsimulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -\nse la nuova assunzione viene effettuata entro 1 mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Termini di preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di\nlicenziamento sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"622\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"35\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">giorni di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"294\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno\ndi ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di\ndimissioni sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"624\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"149\">\n  \u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"146\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"197\">\u003Cp align=\"center\">giorni di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"296\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">105\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">105\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">4S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno\ndi ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 130 - Indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2), art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso la parte\ninadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente\nall'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di\ncui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può\nrinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di\nlavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il\nrapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà\ncorrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di\nanticipata risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 131 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il\nTFR, salvo che non sia destinato ad alimentare Fondi di previdenza\ncomplementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota\ndi cui al comma 1) del novellato art. 2120 CC è quella composta esclusivamente\ndalle somme erogate a specifico titolo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 117 del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegni ‘ad personam’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali indennità erogate con continuità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acconti su futuri aumenti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di\nrinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in servizio militare va computato nella anzianità di\nservizio ai soli effetti della indennità di anzianità, in vigore al 31.5.82,\ne del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.6.82 e fino al 31.3.87 il periodo trascorso in servizio\nmilitare è considerato utile per il TFR, ai soli fini della applicazione del\ntasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 CC, come modificato dalla legge n.\n297 del maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 2), art. 2120 CC, come modificato dalla\nlegge n. 297 del maggio 1982, a decorrere dall’1.4.87, durante il periodo\ntrascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile\nai fini del calcolo del TFR l'equivalente della normale retribuzione di cui al\ntitolo XXVIII (Trattamento economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non saranno, invece, computati ad alcun effetto nella anzianità i periodi\ndi ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione della attività della sede lavorativa, il periodo\ntrascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore\nfino alla cessazione dell'attività stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Corresponsione del TFR.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il TFR deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,\ndedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici\nnecessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge\n29.5.82 n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore sarà\ncorrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2%\nsuperiore al tasso ufficiale di sconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione\nmonetaria per crediti da lavoro, relativa al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre\ndall’1.1.78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Anticipazione del TFR.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al\ndatore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui\navrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta,\npurché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti\nStrutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e\nper i figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese durante l'astensione facoltativa per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del\n10% degli addetti occupati nella Struttura lavorativa e comunque con un minimo\ndi 1 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il TFR\ndi cui al precedente art. 131.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera\nraccomandata a\u002Fr o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e\ncon rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente art. 129.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Dimissioni per matrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità della norma contenuta nel comma 4), art. 1, legge 9.1.63 n.\n7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il\ngiorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la\ncelebrazione e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa sono nulle se\nnon risultino confermate entro 1 mese alla Direzione Provinciale del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto all'intero TFR previsto dall'art. 131 del presente contratto con\nesclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con\nl'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 129 e confermate, a pena\ndi nullità, alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il termine di 1\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di\nrichiedere la convalida amministrativa, e sia stata a questo diffidata dal\ndatore di lavoro con atto scritto, con espresso avvertimento in tal senso, il\nrapporto si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla\ndiffida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXXI - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Obblighi del prestatore di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e\nil segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme\nai civici doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le\nattrezzature affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Divieti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e\ntrattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con\nl'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi\ndal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso\nesplicito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale\noltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario\ne\u002Fo supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro\nanche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore\ndi lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di\nlavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno e senza diritto ad\nalcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Rispetto orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei\nritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze\ncorrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della\ntrattenuta previo procedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel\nritardo per la terza volta nell'anno solare il datore di lavoro potrà\nraddoppiare l'importo della multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti\ndisciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello\ndella risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi eventuali accordi presi in materia di flessibilità\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Comunicazione mutamento di domicilio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro\nogni mutamento del proprio domicilio, anche temporaneo, sia durante il servizio\nche durante i congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione\nemanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno alla sede di\nlavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le\nleggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del presente contratto sulle\nassenze ingiustificate e del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza\ndei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno\npresi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle\ncircostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni\n10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con le\naltre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Secondo quanto previsto dall'art. 2119 CC, e fatta salva ogni altra azione\nlegale, il provvedimento di cui al punto 6) (Licenziamento per giusta causa) si\napplica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure\nprovvisoria, del rapporto di lavoro. Le Parti del presente contratto\nindividuano come tali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le\nnorme di cui all'art. 2105 CC: violazione del vincolo fiduciario, la\nconcorrenza, la grave violazione del segreto d'ufficio, nonché nel caso\nprevisto dall'art. 91 (Giustificazione delle assenze) del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il\nrifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali,\nil rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro\noppure dal medico competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi\nformativi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica\nAmministrazione fuori dal rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di\nprocedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla\npaga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore\nabbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di\nsospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso\nfino alla sentenza di 1° grado oppure patteggiamento della pena.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il passaggio in giudicato\ndi sentenza penale di condanna, anche quando questa sia stata applicata su\nrichiesta delle Parti (c.d. patteggiamento), il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>datore di lavoro deciderà sulla eventuale riammissione in servizio, fermo\nrestando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli\neffetti dell'anzianità del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il\nlavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di\nlavoro al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento\nprevista dal presente contratto per il caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con\ngli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata\nda reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXXII - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le\ncondizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore,\nqualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XXXIII - ARCHIVIO CONTRATTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Archivio Contratti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sulla organizzazione\ndell'Archivio della Contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17, legge n.\n936\u002F86, le parti contraenti il presente contratto si impegnano a inviare al\nCNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti -\nviale D. Lubin 2 - Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decreto 10 ottobre 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approvazione del modello di Libretto Formativo del Cittadino, ai sensi del\nD.lgs. 10.9.03 n. 276, art. 2, comma 1), lett. i) (pubblicato in G.U. n. 256 il\n3.11.05).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di concerto con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la legge 14.2.03 n. 30, in materia di occupazione e mercato del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto l'art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, attuativo delle\ndeleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n.\n30\u002F03, che definisce il “Libretto Formativo del Cittadino”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto l'allegato B), Accordo Stato-Regioni 18.2.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale\n31.5.01 n. 174, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto il documento tecnico allegato all'”Accordo tra il ministro\ndell'Istruzione, della Università e della Ricerca, il ministro del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano\nper la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'Accordo-quadro\nsancito in Conferenza unificata il 19.6.03” del 15.1.04;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui\nall'art. 8, D.lgs. 28.8.97 n. 281, nella riunione del 28.10.04;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio UE del 15.12.04\nn. 2241\u002F2004\u002FCE inerente la definizione di un “Quadro comunitario unico per\nla trasparenza delle qualifiche e delle competenze – EUROPASS”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista l'intesa sullo schema di Libretto formativo del cittadino\nintervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 14.7.05;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sentite le Parti sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decreta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 10.9.03 n. 276, art. 2, comma 1), lett. i), è approvato\nil modello di Libretto formativo del cittadino di cui all'allegato A) che fa\nparte integrante del presente decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 10 ottobre 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maroni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Moratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facsimile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Libretto formativo del cittadino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilasciato da _____________________(soggetto abilitato\u002Fautorizzato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella regione\u002Fprovincia ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data del primo rilascio ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di ultimo aggiornamento ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Informazioni personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sesso ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di nascita ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comune (o Stato estero di nascita)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nazionalità __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comune di residenza _____________________ CAP _____ provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo di residenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comune di domicilio _____________________ CAP _____ provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo di domicilio _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>numero di telefono cellulare _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>numero di telefono _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>numero di fax ______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo di posta elettronica _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Esperienza lavorativa\u002Fprofessionale (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tipologia contrattuale ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di inizio del rapporto di lavoro ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di cessazione del rapporto di lavoro ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mansione svolta (qualifica SIL) ___________________________________ settore\neconomico (codice ISTAT)________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>principali attività svolte ________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome del datore di lavoro ________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo del datore di lavoro ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) da ripetersi per ogni esperienza citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Titoli di istruzione e formazione (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>se apprendista indicare se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendista per diritto dovere ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendista per alta formazione ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anno di conseguimento ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome dell’Istituto scolastico\u002FEnte\u002FUniversità _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede dell'Istituto scolastico\u002FEnte\u002FUniversità _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>votazione conseguita (numero\u002Fdenominatore) _______ cum laude _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ultimo anno frequentato (se abbandonato) ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anno di frequenza (se in corso) ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numero esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tirocinio\u002Fstage ( ) durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ente\u002Fazienda ospitante ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) da ripetersi per ogni esperienza citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Esperienze formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo attività formative _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>se ottenuto in apprendistato indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendistato per il diritto dovere ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendistato professionalizzante ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendistato per l'alta formazione ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indicare se ottenuto in contratto di inserimento ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soggetto che ha erogato l'attività formativa _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede soggetto erogatore (comune o Stato estero) ___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concluso nel ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata (specificare se in ore\u002Fgiorni\u002Fmesi _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attestazione\u002Fcertificazione rilasciata o valida dall'Ente Pubblico altre\nattestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tirocinio\u002Fstage ( ) durata _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ente\u002Fazienda ospitante ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) da ripetersi per ogni esperienza citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze acquisite in percorsi di apprendimento ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tipologia (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>descrizione Contesto di acquisizione (in quale percorso\u002Fsituazione sono\nstate sviluppate le competenze indicate)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo di acquisizione (anno in cui sono state sviluppate le competenze\nindicate) ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle\ncompetenze descritte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>facsimile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Organizzazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica ________________ livello _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura lavorativa _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via (indirizzo privato) ________________________ comune __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla\nretribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo\nassociativo da versarsi alla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente delega ha validità annuale per cui, in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro nel corso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'anno, l'Amministrazione provvederà a trattenere in unica soluzione le\nquote restanti sulla indennità di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega si intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di\nciascun anno, non venga data formale disdetta alla Amministrazione e alla\nOrganizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data _______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>facsimile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'Amministrazione della sede di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica _______________________ livello _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura lavorativa ______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla\nretribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo\nassociativo da versarsi alla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL di ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL di ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL di ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente delega ha validità annuale per cui, in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione provvederà a\ntrattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega si intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di\nciascun anno non venga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B) al CCNL SULL’APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il diploma professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"317\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i primi 12 mesi \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">la percentuale è\n        calcolata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sulla retribuzione tabellare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del corrispondente livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento (profilo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale per il quale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">viene svolto l’apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali, durata e ore di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"673\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"249\">\n  \u003Ccol width=\"204\">\n  \u003Ccol width=\"170\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">profilo professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp align=\"center\">durata del periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri e livv. 1) e 2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp align=\"center\">30 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">260\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">livv. 3S) e 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">270\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">livv. 4S) e 4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">280\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva per l'apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o contratto di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"317\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i primi 12 mesi \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">la percentuale è\n        calcolata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sulla retribuzione tabellare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del corrispondente livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento (profilo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale per il quale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">viene svolto l’apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">93%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva per l'apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"317\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i primi 12 mesi \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">la percentuale è\n        calcolata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sulla retribuzione tabellare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del corrispondente livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento (profilo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale per il quale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">viene svolto l’apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i mesi successivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 17 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO AL CCNL SUL 2° LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL “Dipendenti degli Studi professionali” all'art. 3 prevede che\nal 2° livello le parti firmatarie possano definire intese temporaneamente\nmodificative degli istituti del CCNL volti all'incremento della qualità e\nproduttività del lavoro, alla gestione di crisi settoriali, nonché alla\nemersione del lavoro sommerso e riguardanti le modalità di svolgimento della\nprestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro al fine di\nfavorire la contrattazione regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 3 del CCNL prevede le modalità di presentazione delle piattaforme\ne degli accordi al fine di avviare al meglio le relazioni a livello\ndecentrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di costituire la Commissione di cui all'art. …… presso l'Ente bilaterale\nE.BI.PRO. e che opererà secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da 1 rappresentante per ciascuna delle parti\nfirmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione viene attivata entro 5 giorni dal ricevimento della\ndocumentazione di cui all'art. 3 del CCNL anche ad iniziativa di una delle\nOO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL o di\nCONFPROFESSIONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione redigerà apposito verbale contente le osservazioni di\nciascuna delle Parti che sarà inviato a cura di E.BI.PRO. alle OO.SS.\nterritoriali e alle CONFPROFESSIONI territoriali nei termini indicati nel\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO AL CCNL SUL TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL in un’ottica di promozione della conciliazione dei tempi di vita\ne lavoro ha inteso rilanciare il telelavoro quale strumento strategico per\nrealizzare un equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- E.BI.PRO. è l'Organismo paritetico di settore costituito per realizzare\nuna migliore gestione e organizzazione della vita lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL ha affidato ad E.BI.PRO. il compito di applicare quanto previsto\nriguardo il telelavoro mediante il riconoscimento di contributi per le spese\nsostenute per l'avvio di tale modalità di svolgimento dell'attività\nlavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di dettare le seguenti linee-guida per l'intervento di E.BI.PRO.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.BI.PRO. interviene con un rimborso a favore dei datori di lavoro che\ndevono sostenere le spese per dotare i lavoratori dei mezzi tecnici necessari\nsecondo quanto disposto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni verranno erogate agli Studi professionali che sono in regola\ncon i versamenti ad E.BI.PRO. da almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di E.BI.PRO. sarà pari al 50% delle spese sostenute per il\ncomodato o l'acquisto delle strumentazioni. La lista di tali strumentazioni e i\nrelativi massimali, nonché le eventuali convenzioni che E.BI.PRO. stipulerà\ncon le aziende produttrici saranno definiti da E.BI.PRO. entro il 31.12.15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 17 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO AL CCNL SUL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 10 della legge n. 300\u002F70 riconosce il diritto allo studio dei\nprestatori di lavoro, stabilendo che i lavoratori studenti, iscritti e\nfrequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,\nsecondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente\nriconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno\ndiritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione\nagli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i\nriposi settimanali, nonché a fruire di permessi giornalieri retribuiti per\nsostenere le prove di esame;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL “Dipendenti degli Studi professionali” all'art. 92, n. 1,\nprevede che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale\ndei lavoratori del settore, i datori di lavoro concordino con i lavoratori non\nin prova che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e\ndall'aggiornamento professionale un orario di lavoro, compatibilmente con le\nesigenze della Struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le lett. b) e c), art. 92, n. 1, CCNL “Dipendenti degli Studi\nprofessionali” stabiliscono che il lavoro straordinario non sia obbligatorio\nper i lavoratori studenti e siano considerati permessi retribuiti i giorni\ndelle prove di esame e i 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di\nesami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la lett. d), art. 92, n. 1 del CCNL attribuisce ai lavoratori studenti il\ndiritto a ulteriori permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a\n40 ore annue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.BI.PRO. eroghi un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50%\ndella retribuzione derivante dalla concessione dei permessi di cui alla lett.\nd) qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di\nsettore da almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo sarà annuale per anno civile (1 gennaio-31 dicembre). Al fine\ndi ottenere tale contributo il datore di lavoro dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inoltrare a E.BI.PRO. la richiesta utilizzando il modulo presente sul sito\nvvww.ebipro.it entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) allegare copia del certificato di iscrizione al corso di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)allegare copia dei prospetti di paga e dei fogli presenze attestanti la\nfruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 17 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO SULLA BILATERALITÀ DI SETTORE AL CCNL DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEGLI STUDI PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL disciplina agli artt. 15 e 16 le finalità e le funzioni degli\nEnti bilaterali del settore C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO., affidando ad essi la\ngestione di una pluralità di prestazioni di fondamentale rilevanza per lo\nsviluppo dei lavoratori del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti intendono estendere forme di assistenza anche ai liberi\nprofessionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti danno atto che CONFPROFESSIONI è la Confederazione maggiormente\nrappresentativa della parte datoriale, anche ai fini della valutazione delle\nopportune forme di tutela assistenziale a favore dei liberi professionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti intendono disciplinare la gestione dei contributi e delle\nprestazioni della bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma che il datore di lavoro dovrà versare per ciascun lavoratore per i\nservizi della bilateralità ammonta complessivamente ad € 22,00 per 12\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto importo è così ripartito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) € 15,00 a C.A.DI.PROF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) € 7,00 ad E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 4,00 sono utilizzati da E.BI.PRO. per il conseguimento delle finalità\nad esso affidate dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 3,00 sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi\nprofessionisti datori di lavoro, al netto degli oneri di riscossione e\ngestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.BI.PRO. costituisce, per l'amministrazione delle somme di cui al punto 4),\nuna gestione separata dalle altre attività istituzionali, assicurando\nl'equilibrio economico-finanziario della suddetta gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale gestione viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di\nCONFPROFESSIONI, la quale selezionerà le coperture assistenziali e le\neventuali Compagnie assicurative di riferimento, con decisioni che verranno\nattuate da E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.A.DI.PROF., già incaricata dell'incasso della quota unitaria in base al\nCCNL, riscuoterà altresì le quote per conto di E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.A.DI.PROF. verserà ad E.BI.PRO. l'intera quota di sua spettanza, come\nindicata al precedente punto 2b) e presterà, per la necessaria fase di\n‘start up’, l'apporto tecnico opportuno ai fini della operatività della\ngestione di cui al punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni ai professionisti saranno attivate entro il termine massimo\ndi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL ed entro lo stesso\ntermine sarà approvato da CONFPROFESSIONI e recepito da E.BI.PRO. il\nregolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e\ncessazione dalla copertura per i professionisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, entro lo stesso termine di 180 giorni dalla data di entrata in\nvigore del CCNL, definiranno con le opportune modalità forme di tutela anche a\nfavore dei professionisti non datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 17 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la sig.ra\u002Fil sig. _______________________________ , nata\u002Fo il ____, titolare\ndello studio\u002Frappresentante legale della ditta __________\n______________________ con sede a __________________ via _________\n____________________ attività aziendale ___________________________ codice\nfiscale ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>area professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>economico-amministrativa ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giuridica ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>medico-sanitaria e odontoiatrica ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>altre attività professionali ( )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(barrare la casella corrispondente)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- come datore di lavoro -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la sig.ra\u002Fil sig. ______________________________ nata\u002Fo il _________ a\n___________________________ residente a _________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via _____________________________ codice fiscale __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo studio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(es. diploma di scuola media, diploma di scuola o istituto professionale,\ndiploma di scuola superiore, diploma di laurea, etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>crediti formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(es.: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed\nesperienze lavorative acquisite, etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- come apprendista –\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite\ncollaboratori qualificati, l'apprendista: nella attività\nprofessionale\u002Fqualifica di _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome del tutor interno: sig.ra\u002Fsig. ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'apprendistato corrisponde a quella prevista dal CCNL\n“Dipendenti degli Studi professionali” ed è di ___ mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di apprendistato è ridotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) di ___ mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa\nprofessione\u002Fqualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di ___ mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali\ngià acquisite dall'apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza\ndi scuole o corsi. Il periodo di apprendistato rimanente è di ___ mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato inizia il _____ e si concluderà\npresumibilmente il ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per\nmotivi familiari o personali documentati superiore a 30 giorni di calendario,\nil periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo\ndell'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del\npresente rapporto di apprendistato è vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI à allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce\nparte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede lavorativa dell'apprendista è sita in via ________________ n.\n___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è di giorni ___ di lavoro effettivo. Durante tale\nperiodo il rapporto di apprendistato può essere risolto da entrambe le Parti\nsenza obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL\n“Dipendenti degli Studi professionali”. L’inquadramento e la retribuzione\ndell’apprendista è nella qualifica professionale\u002Fcategoria _________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione lorda mensile iniziale è pari ad € _______ (per 14\nmensilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e\npermessi, orario di lavoro, periodo di preavviso, etc.) non regolati dalla\nlegge o dal vigente CCNL si applicano le disposizioni del CCNL “Dipendenti\ndegli Studi professionali”. In materia di “welfare” contrattuale e del\nsistema di bilateralità del settore si rinvia alle informative pubblicate sui\nsiti Internet di: C.A. DI.PROF., FON.TE., FONDOPROFESSIONI ed E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista prende atto di essere obbligato per legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o risp. da\ncollaboratori incaricati dell'addestramento e ad eseguire coscienziosamente i\nlavori affidatigli nell'ambito dell'addestramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica e a\npresentare puntualmente al datore di lavoro i relativi attestati e le\ncomunicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dei\npercorsi di formazione teorica, adducendone il motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) a rispettare i segreti aziendali e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________, li ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il datore di lavoro ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'apprendista ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLA ASSUNZIONE APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 167\u002F11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del\u002Fla sig.\u002Fsig.ra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) dati relativi al datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"350\">\n  \u003Ccol width=\"327\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">denominazione datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">p.iva.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">indirizzo della sede legale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">indirizzo dell’unità operativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">interessata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">recapito telefonico \u002Ffax\u002Fe-mail\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">tel. fax\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">legale rappresentante\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">CCNL applicato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2) dati relativi all'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"350\">\n  \u003Ccol width=\"327\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">nome e cognome \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">codice fiscale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">data e luogo di nascita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">residenza \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">recapito telefonico \u002Ffax\u002Fe-mail\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">tel. fax\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"350\">\u003Cp align=\"justify\">cittadinanza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) contenuti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"723\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"362\">\n  \u003Ccol width=\"327\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">data di assunzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">qualifica da conseguire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">durata del periodo di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">livello finale di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"599\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"237\">\n  \u003Ccol width=\"327\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">codice fiscale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">livello inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"327\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) caratteristiche del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"198\">\n  \u003Ccol width=\"524\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">area professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inserimento (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"524\">\u003Cp align=\"justify\">( ) area professionale\n        economico-amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) area professionale giuridica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) area professionale tecnica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) area professionale medico-sanitaria e\n        odontoiatrica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) altro (indicare)\n        ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">profilo professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di riferimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"524\">\u003Cp align=\"justify\">( ) Quadro\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 1)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 2)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 3S)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 3)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 4S)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) liv. 4)\n        _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"11\">\n  \u003Ccol width=\"678\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">formazione professionalizzante e di\n        mestiere \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"center\">ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">A \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenza dei servizi e delle\n        attività di consulenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’Organizzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenza delle basi tecniche e\n        teoriche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della professionalità e delle attività seguite,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nonché della loro concreta applicazione\n        all’interno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’Organizzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenza e utilizzo delle tecniche e\n        dei metodi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’Organizzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenza e utilizzo degli strumenti\n        e delle tecnologie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenza e utilizzo delle misure e\n        dei mezzi di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">individuali e di tutela ambientale specifiche nel\n        settore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11\">\u003Cp align=\"justify\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"678\">\u003Cp align=\"justify\">conoscenze specifiche di eventuali\n        seconde o terze lingue\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che sono richieste nel contesto e nella attività\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della Organizzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota (1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Area professionale economico-amministrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consulenti del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dottori commercialisti ed esperti contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-revisori contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area\nprofessionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)area professionale giuridica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avvocati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-notai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale\nnon espressamente comprese nella predetta elencazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)area professionale tecnica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ingegneri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-architetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-geometri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periti industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-geologi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agronomi e forestali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periti agrari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agrotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale\nnon espressamente comprese nella predetta elencazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici specialisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici dentisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-odontoiatri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici veterinari e psicologici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di\ncui alla specifica decretazione ministeriale, ad esclusione dei laboratori\nodontotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale\nnon espressamente comprese nella predetta elencazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)altre attività professionali intellettuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività non rientranti nelle prime 4 aree, con o senza Albo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità per l'erogazione della formazione professionalizzante (2) (barrare\nle caselle corrispondenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) formazione teorica in aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) e-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista _________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“action learning”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è una metodologia di sviluppo delle persone, basata sull'assunto che si\n“impara facendo”, pertanto secondo questo approccio apprendere significa\nimparare ad agire efficacemente sperimentandosi nell'azione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“affiancamento”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è una forma di apprendimento che si realizza attraverso un processo\ncontinuo di interazione con il tutor (o con un collega esperto) nell'ambiente\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“on the job”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si basa sul principio secondo il quale la persona apprende di continuo sul\nluogo di lavoro attraverso l'osservazione e l'applicazione pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“e-learning”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è la formazione tramite una piattaforma multimediale, che avviene in\nautoformazione o con il supporto del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO AL CCNL SUL PROFILO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI TECNICO-ASSISTENTE VETERINARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la professione veterinaria richiede il supporto di figure\nprofessionali altamente specializzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il CCNL “Dipendenti degli Studi professionali” ha confermato tra\nle figure professionali dell'area Sanitaria quella del tecnico veterinario\ncollocandolo nei livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di definire il profilo professionale del tecnico veterinario come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il tecnico-assistente veterinario è il lavoratore in grado di assistere il\nmedico veterinario, secondo le sue istruzioni, durante l'erogazione delle\nprestazioni medico-chirurgiche, nella organizzazione della Struttura e nella\ngestione del rapporto con il cliente e il suo animale, mettendo in atto le\nlinee organizzative dettate dal medico veterinario relative all'andamento\ngenerale della Struttura, coadiuvando lo stesso nell'attività\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di individuare come da tabella allegata le unità di competenza e le\ncapacità del tecnico veterinario al fine di articolare idonei percorsi\nformativi per la figura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"378\">\n  \u003Ccol width=\"181\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">unità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di competenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">capacità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(essere in grado di)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">conoscenze (conoscere)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ACCOGLIENZA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp>- assumere comportamenti volti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>a trasmettere serenità, sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e instaurare un rapporto di fiducia con il cliente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- applicare i protocolli predisposti dal medico veterinario nel\n        fornire \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al cliente le informazioni utili\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- adottare misure idonee \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla gestione del cliente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e del suo animale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- adottare comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e modalità predefinite dal medico veterinario finalizzate a creare\n        un ambiente sicuro, accogliente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e volto alla soddisfazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>del cliente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>- cenni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di anatomia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e fisiologia generale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>degli animali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- elementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di chimica, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>biochimica,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>biologia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e microbiologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- principi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di etica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e deontologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- procedure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di segreteria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e ‘practice\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>management’\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>APPRONTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>SPAZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>E \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>STRUMENTAZIONI DI TRATTAMENTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"justify\">- applicare metodologie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e procedure per la prevenzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle infezioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e la sterilizzazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">degli strumenti, attrezzature \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro e area operativa, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">su indicazione del medico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">veterinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- preparare e comporre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lo strumentario e il materiale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">necessario alle diverse \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prestazioni veterinarie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e il successivo riordino \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">degli stessi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- conoscere e utilizzare tecniche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di sanificazione dell’ambiente, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">raccolta e smaltimento dei rifiuti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sanitari e non della Struttura,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che richiedono particolari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attenzioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rilevare il livello dei consumi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di tutti i materiali e la loro \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">validità, provvedendo a segnalarli \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al medico veterinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- principi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di pronto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>soccorso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>veterinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- procedure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>infermieristiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di base \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e preparazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>del paziente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>chirurgico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- elementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di radiologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e normative di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>radioprotezione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ALLE PROCEDURE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CLINICO-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CHIRURGICHE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"justify\">- conoscere le metodiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di assistenza al medico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">veterinario nelle diverse terapie mediche e\n        chirurgiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- distinguere gli strumenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro necessari al medico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">veterinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- conoscere le modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di affiancamento e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in équipe\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- riconoscere i segni clinici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di sofferenza dell’animale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>- cenni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di patologia generale,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>patologia medica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e chirurgica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e malattie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>infettive\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- legislazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e norme \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>dell’ambiente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>TRATTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>DOCUMENTI \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CLINICI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>AMMINISTRATIVO-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CONTABILI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"justify\">- conoscere strumenti informativi e\n        pacchetti applicativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per la gestione automatizzata \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della Struttura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- su indicazione del medico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">veterinario, mantenere i contatti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con i fornitori dei materiali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ed attrezzature\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- applicare tecniche di gestione, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">registrazione e aggiornamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di documenti contabili, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativi e sanitari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- conoscere e applicare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">disposizioni e procedure \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per il trattamento dei dati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sensibili del cliente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 17 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data __________, presso la sede di E.BI.PRO., in Rom, via Pasteur 65 è\nstipulato il seguente Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la crisi occupazionale ha investito in maniera significativa anche il\nsettore degli Studi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore degli Studi professionali non ha mai goduto di un sistema di\nammortizzatori sociali a regime, potendo beneficiare in taluni territori\nsolamente in tempi recenti della Cassa integrazione straordinaria in deroga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono intervenute modifiche normative, quali l'art. 3, legge n. 92\u002F12 (cd.\nriforma Fornero) che, al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti di\nsettori, non coperti da CIG, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei\ncasi di riduzione o sospensione della attività lavorativa per le cause\nindividuate dalla normativa in materia di integrazione salariale, ha previsto\nla costituzione obbligatoria di 2 modelli di Fondi bilaterali di solidarietà\nper le imprese operanti in settori che occupano mediamente più di 15\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti intendono assicurare tutele di sostegno al reddito a tutto il\ncomparto caratterizzato dalla presenza di Studi, Società, Aziende collegate\n(di seguito “Strutture”) nella maggior parte con meno di 15 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è stato sottoscritto il 22.10.13 un Accordo per il sostegno al reddito\nnel settore degli Studi professionali dalle parti sociali che aveva delineato\nun sistema di prestazioni sperimentali a favore degli Studi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è intervenuto il decreto del Ministero del Lavoro dell’1.8.14 che ha\nescluso gli Studi professionali dal beneficio degli ammortizzatori sociali in\nderoga fino alla adozione della nota della Direzione Generale Ammortizzatori\nSociali del Ministero del Lavoro del 25.3.15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel settore degli Studi professionali opera, da tempo, un articolato\nsistema bilaterale composto da 3 Organismi nazionali paritetici:\nFONDOPROFESSIONI, C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il fine istituzionale di tali Enti è quello di fornire servizi e tutele\nai lavoratori e agli Studi professionali sulle politiche sociali, la formazione\ne il mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo sviluppo di questi strumenti ha consentito la creazione di nuove forme\ndi protezione integrata attraverso l'erogazione di prestazioni di welfare\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che tra le specifiche attribuzioni attribuite ad E.BI.PRO., previste dal\nCCNL, vi è lo sviluppo di “iniziative finalizzate al sostegno temporaneo,\nanche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto\ncorrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in\nprocessi che comportino la cessazione e\u002Fo temporanea sospensione dei rapporti\ndi lavoro (...)”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti in Premessa considerato quanto sopra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di avviare tramite l'Ente bilaterale di settore al livello nazionale un\ninnovativo sistema di sostegno al reddito mediante la previsione di strumenti\nche tutelino i lavoratori che non possono beneficiare di ammortizzatori\nsociali, perché esclusi dalla platea dei destinatari o per decorrenza delle\nprestazioni già ricevute in base a previsioni normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERVENTO PER RIDUZIONE DI ORARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Strutture che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali in\nderoga a fronte di certificate situazioni di crisi della Struttura dimostrabili\ndietro presentazione di adeguata documentazione (dichiarazioni IVA che\nattestino un calo del fatturato di almeno il 30% negli ultimi 2 anni;\ndocumentazione di precedente accesso ad ammortizzatori sociali in deroga)\nmediante specifico accordo, realizzato secondo le modalità di seguito\nindicate, si potrà determinare un intervento di riduzione dell'orario di\nlavoro. In tal caso E.BI.PRO. interverrà con un contributo pari al 30% della\nnormale retribuzione oraria lorda persa conseguentemente alla riduzione di\norario nel limite massimo del 50% dell'orario settimanale originario fino ad un\nmassimo di 520 ore (riproporzionate per i part-time) nell'arco di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a\ncarico della Struttura i ratei di 13a e 14a mensilità e TFR che verranno\ncorrisposti alle naturali scadenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Struttura e i dipendenti devono essere in regola per poter accedere alla\nmisura con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed\nE.BI.PRO.) da almeno 18 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I massimali di intervento sono quelli stabiliti per la Cassa\nintegrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERVENTO IN CASO DI INTERVENTO DEL FONDO RESIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Strutture che possono beneficiare degli interventi del Fondo\nresiduale di cui alla legge n. 92, E.BI.PRO. riconoscerà in integrazione a\nciascun lavoratore un contributo orario pari al 20% della normale retribuzione\nlorda persa per un massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell'accesso alle prestazioni E.BI.PRO. rimborserà altresì al\ndatore di lavoro e al lavoratore i contributi versati al Fondo residuale degli\nultimi 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA DI ACCESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di\ncrisi la Struttura comunicherà alle OO.SS. territoriali firmatarie del\npresente Accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente le\nreali necessità di ore di lavoro e i requisiti per poter accedere agli\nstrumenti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incontro, che sarà richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della\ncomunicazione, si terrà alla presenza delle OO.SS. e della Associazione\ndatoriale firmatarie del presente Accordo, nonché del titolare della\nStruttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta fase potrà concludersi con accordo sindacale, sottoscritto dai\nsoggetti individuati al punto 2), che sarà condizione necessaria per l'accesso\nagli strumenti di sostegno al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel verbale di accordo le Parti sopra specificate verificheranno i requisiti\ndello Studio per poter accedere agli strumenti previsti dal presente Accordo\nprevia verifica di adesione alla bilateralità (E.BI.PRO. e C.A.DI.PROF.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni potranno essere erogate fino a concorrenza di risorse\ndisponibili secondo gli stanziamenti effettuati da E.BI.PRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di valutare l'andamento del presente Accordo anche al\nfine di adeguare gli stanziamenti delle risorse da parte di E.BI.PRO. in base\nalle richieste pervenute dalle Strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI PRESTAZIONI DA PARTE DEL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in aggiunta alle misure di intervento dell'Ente\nBilaterale sopra descritte e durante il periodo di fruizione delle stesse, i\nlavoratori destinatari di tali prestazioni potranno usufruire di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)risorse dedicate da FONDOPROFESSIONI per la riqualificazione professionale\nquale politica attiva di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)continuità della copertura sanitaria e sociale prevista da\nC.A.DI.PROF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della evoluzione normativa in atto, che inciderà anche\nsulle forme di sostegno al reddito nell'ambito del settore, le Parti si\nimpegnano a incontrarsi entro settembre 2015 per valutare le modalità più\nidonee di intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFPROFESSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"riskassessment":52,"maxsicknesspay":56,"cbadate_start":60,"childcare":64,"nursingmothers":68,"pensionfund":72,"apprenticeships":76,"cbamemtrad":80,"healthandsafetytraining":84,"trainingprogrammes":88,"healthandsafetypolicy":92,"screeningnonstandard":96,"breastfeeding_dangerouswork":100,"pregnancyexcludedtrigger":104,"contracttrial":108,"sicknesspay":112,"JOBTYPE_descriptions":115,"paidpaternityleave":119,"longtermillness":123,"tempagency":127,"cbasignsingle":131,"code_application":135,"timeoff":137,"hivpolicy":141,"sicknessmaxdays":145,"paidmaternityleave":149,"JOBTITLE_trigger":153,"contractseverancepay":157,"deathrelatives":161,"healthcareaccess":165,"trainingfund":169,"PAIDLEAV_trigger":173,"bankholidays1":177,"SCHEDULE_trigger":181,"TRADEUNLEAV_trigger":185,"hourspweek_select":189,"hourspweek":193,"dayspweek_select":197,"flexworktxt":200,"OVERTIME_trigger":204,"SENIOR_trigger":208,"SUNDAY_trigger":212,"shiftallowancetype":216,"CONSIGN_trigger":220,"PAYSCALES_table_selection_txt":224,"STRUCINCR_trigger":228,"ONCERISE_trigger":232,"ONCERISE2_trigger":236},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 12 - Gruppo di lavoro per le Pari O","Art. 12 - Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità.\n\n\n\n1)\n\nIl Gruppo di lavoro per le pari opportunità, che opererà presso la sede\ndell'E.BI.PRO., ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni\npositive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono\nil raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIl Gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 6 membri, di cui\n3 in rappresentanza di CONFPROFESSIONI e 3 in rappresentanza delle Federazioni\nsindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive Parti sopra\nrichiamate entro 30 giorni dalla firma del CCNL. Per ogni rappresentante potrà\nessere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri\nsupplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'E.BI.PRO.\n\n\n\n3)\n\nIl Gruppo di lavoro per le pari opportunità opererà secondo le procedure e\nle modalità previste da apposito regolamento operativo.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 105 - Infortunio. Le attività lavor","Art. 105 - Infortunio.\n\n\n\nLe attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad\nassicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo\nle vigenti norme legislative e regolamentari.\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n\n\nArt. 106 - Trattamento economico di infortunio.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a\ncorrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio\ne una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3\ngiorni successivi (periodo di carenza).\n\nA decorrere dal 1° giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma\nprecedente verrà corrisposta dal datore di lavoro, al lavoratore assente per\ninabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione della indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75%\ndella retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite\ndallo stesso INAIL.\n\nLa normativa di cui al comma 1) e l'integrazione della indennità\ncorrisposta dall'INAIL, di cui al comma 2) del presente articolo, si applica\nanche nei confronti dei lavoratori apprendisti.\n\nL'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"riskassessment","1) La lavoratrice è tenuta a presentare ","1)\n\nLa lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza,\nrilasciato in 3 copie, 2 delle quali dovranno essere prodotte a cura della\nlavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto\n\nassicuratore.\n\nNel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:\n\n\n\na)le generalità della lavoratrice;\n\nb)l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta\nil proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;\n\nc) il mese di gestazione alla data della visita;\n\nd) la data presunta del parto.\n\n\n\nGli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inseriti nel certificato sulla\nbase delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della\nveridicità.\n\nAl rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali\nsanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del SSN, tuttavia,\nqualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra,\nil datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la\nregolarizzazione alla lavoratrice.\n\nIl datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei\ncertificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice\nstessa.\n\nIl datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette\ncertificazioni a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro e\ndell'INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela\ndella legge.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maxsicknesspay","Art. 104 - Trattamento economico di mala","Art. 104 - Trattamento economico di malattia.\n\n\n\nDurante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i\nlavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad una\nintegrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da\nraggiungere complessivamente le seguenti misure:\n\n\n\n- 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodi di\ncarenza);\n\n- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;\n\n- 100% della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_start","Alla luce del principio di ultravigenza ","Alla luce del principio di ultravigenza contrattuale e preso atto che il\nprecedente contratto ha cessato la sua vigenza il 31.3.15, le Parti concordano\nche la vigenza del presente contratto decorre dal 1° aprile 2015, sino al 31\nmarzo 2018.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"childcare","CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTA","CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      genitore\n      \n      durata\n\n        \n        \n      \n      periodo\n\n        godimento\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n      \n      previdenza\n      \n    \n    \n      madre\n      \n      6 mesi (3)\n\n        continuativi\n\n        o frazionati\n      \n      nei primi\n\n        8 anni\n\n        di vita\n\n        del bambino\n      \n      indennità economica \n\n        pari al 30%\n\n        della retribuzione \n\n        spettante, per \n\n        un periodo massimo\n\n        di 6 mesi \n\n        quando goduti fino \n\n        al 3° anno di età \n\n        del bambino.\n\n        Per i periodi\n\n        successivi la stessa\n\n        prestazione spetta\n\n        se risulta soddisfatta\n\n        la condizione \n\n        di reddito richiesta\n\n        (4).\n\n        Per l’erogazione\n\n        dell’importo\n\n        e l’anticipazione\n\n        dello stesso valgono\n\n        le stesse leggi\n\n        e le stesse modalità\n\n        previste \n\n        per l’astensione \n\n        obbligatoria.\n\n        Il periodo \n\n        di astensione \n\n        facoltativa \n\n        è computato \n\n        nella anzianità \n\n        di servizio, esclusi\n\n        gli effetti relativi\n\n        alle ferie \n\n        e alle mensilità \n\n        supplementari\n\n        \n        \n      \n      copertura al 100%\n\n        per i mesi goduti\n\n        fino al 3° anno\n\n        di età del bambino.\n\n        Per i periodi\n\n        successivi copertura\n\n        commisurata al 200%\n\n        dell’assegno sociale, \n\n        con possibilità\n\n        di integrazione\n\n        da parte\n\n        dell’interessato\n      \n    \n    \n      padre \n      \n      6 mesi (3)\n      \n      nei primi\n\n        8 anni\n\n        di vita del\n\n        bambino.\n\n        \n        \n\n        Documenta-\n\n        zione da\n\n        presentare.\n\n        \n        \n\n        Una dichia-\n\n        razione da\n\n        cui risulti\n\n        la rinuncia\n\n        dell’altro\n\n        genitore ad\n\n        avvalersi\n\n        dell’asten-\n\n        sione \n\n        facoltativa\n\n        entro 10\n\n        giorni \n\n        dalla\n\n        dichiara-\n\n        zione\n\n        suddetta,\n\n        una dichia-\n\n        razione del\n\n        datore di\n\n        lavoro\n\n        dell’altro\n\n        genitore\n\n        da cui \n\n        risulti\n\n        l’avvenuta\n\n        rinuncia\n      \n      indennità economica\n\n        pari al 30% della\n\n        retribuzione spettante\n\n        per un periodo massimo\n\n        di 6 mesi quando \n\n        goduti fino al 3° anno\n\n        di vita del bambino.\n\n        Per i periodi\n\n        successivi la stessa\n\n        prestazione spetta \n\n        se risulta soddisfatta\n\n        la condizione \n\n        di reddito richiesta\n\n        (4).\n\n        Per l’erogazione \n\n        dell’importo\n\n        e l’anticipazione\n\n        dello stesso valgono\n\n        le stesse leggi \n\n        e le stesse modalità\n\n        previste \n\n        per l’astensione\n\n        obbligatoria\n      \n      copertura al 100%\n\n        per i mesi goduti\n\n        fino al 3° anno\n\n        di vita del bambino.\n\n        Per i periodi\n\n        successivi copertura\n\n        commisurata al 200%\n\n        dell’assegno sociale\n\n        con possibilità\n\n        di integrazione\n\n        da parte \n\n        dell’interessato\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(3)\n\nLa durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni\ncomplessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i\n10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di astensione, il\nlimite massimo complessivo salirà a 11 mesi (1 mese in più al padre). Il\nperiodo di astensione facoltativo è frazionabile per consentire alla\nlavoratrice\u002Flavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.\n\n\n\n(4)\n\nIl reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte\nil trattamento minimo di pensione.\n\n\n\nLa madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e\nnegli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo\nparentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di\nbaby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per\nl'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24),\nlett. b), legge n. 92\u002F12. La richiesta può essere presentata anche dalla\nlavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Le\nmodalità di fruizione, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate\ndal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.12\n(Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-15, del congedo\nobbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi\neconomici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine\ndel congedo).",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"nursingmothers","ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI) genitore dur","ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      genitore\n      \n      durata\n\n        \n        \n      \n      periodo\n\n        godimento\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n      \n      previdenza\n      \n    \n    \n      madre\n      \n      2 ore (4 ore\n\n        per i parti\n\n        plurimi),\n\n        riposi di\n\n        1 ora ciascuno\n\n        cumulabili.\n\n        Tali riposi\n\n        comportano\n\n        il diritto\n\n        della lavoratrice\n\n        ad uscire\n\n        dalla sede \n\n        di lavoro\n      \n      nel 1° anno\n\n        di vita\n\n        del bambino\n      \n      per detti riposi è dovuta\n\n        dall’INPS una indennità\n\n        pari all’intero\n\n        ammontare della \n\n        retribuzione relativa \n\n        ai riposi medesimi.\n\n        L’indennità è anticipata\n\n        dal datore di lavoro\n\n        ed è portata a conguaglio\n\n        con gli importi \n\n        contributivi dovuti \n\n        all’Ente assicuratore,\n\n        ai sensi dell’art. 8, \n\n        legge 9.12.77 n. 903\n\n        \n        \n      \n      copertura\n\n        commisurata\n\n        al 200%\n\n        dell’assegno\n\n        sociale, \n\n        con possibilità\n\n        di integrazione\n\n        da parte\n\n        dell’interessato\n      \n    \n    \n      padre (5)\n      \n      2 ore (4 ore\n\n        per i parti\n\n        plurimi),\n\n        riposi di\n\n        1 ora ciascuno\n\n        cumulabili.\n\n        Tali riposi\n\n        comportano\n\n        il diritto\n\n        del lavoratore padre \n\n        ad uscire\n\n        dalla sede \n\n        di lavoro\n      \n      nel 1° anno\n\n        di vita\n\n        del bambino\n      \n      per detti riposi valgono\n\n        le stesse norme di legge\n\n        e le stesse modalità\n\n        sopra previste\n\n        per la lavoratrice madre\n      \n      copertura\n\n        commisurata\n\n        al 200%\n\n        dell’assegno\n\n        sociale, \n\n        con possibilità\n\n        di integrazione\n\n        da parte\n\n        dell’interessato\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(5)",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"pensionfund","Art. 18 - Previdenza complementare. 1) P","Art. 18 - Previdenza complementare.\n\n\n\n1)\n\nPremesso che con accordi firmati il 16.7.10 e il 30.9.10 il Fondo di\nprevidenza complementare PRE.VI.PROF. è confluito nel Fondo di previdenza del\nterziario FON.TE., le Parti convengono:\n\n\n\na)di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza\ncomplementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55%\nsulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a\ncarico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a\nsuo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\n\nb) di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata\nsuccessivamente al 28.4.93, è prevista l’integrale destinazione del TFR\nmaturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza;\n\nc)di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i\nlavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a\ntempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, compresi gli\napprendisti;\n\nd)che a partire dall’1.1.11 la quota di iscrizione al Fondo di previdenza\ncomplementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle\ndeterminate da FON.TE.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche\nper i nuovi iscritti e, constatato che l'occupazione del settore è costituita\nprevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza\ncomplementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche\ntramite una apposita Struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate\nalla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi\neventuali accordi di 2° livello per l'adesione a Fondi di previdenza\ncomplementare territoriale.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"apprenticeships","Art. 27 - Disciplina dell'apprendistato.","Art. 27 - Disciplina dell'apprendistato.\n\n\n\nL'apprendistato è disciplinato, nelle sue 4 articolazioni tipologiche, dal\nD.lgs. n. 167\u002F11 e dalla normativa contenuta nel presente Titolo.\n\n\n\n\n\nArt. 28 - Disciplina comune dell'apprendistato.\n\n\n\nLa disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato\ncontenute nel presente Titolo.\n\n\n\nA) Contratto di apprendistato.\n\n\n\nL'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in\nforma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema\ndi contratto di seguito allegato con annesso il facsimile di progetto formativo\nindividuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni\nrichieste dalla normativa nazionale oppure regionale.\n\nL'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione,\nalla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante\nil rinvio al presente CCNL.\n\nI periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di\nlavoro per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del\ncompletamento del periodo prescritto dal presente CCNL, purché l'addestramento\nsi riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un\nperiodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\n\nÈ possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo\nparziale, purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% e senza\ndiminuzione delle ore di formazione previste.\n\n\n\nB) Periodo di prova e risoluzione del rapporto.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di\napprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata\ndel contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale.\nIn ogni caso non può eccedere i 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori\nche saranno inquadrati ai livv. 4) e 4S) al termine del periodo di\napprendistato e di 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e\nqualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali,\ncompreso il TFR, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente\nCCNL.\n\nCompiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene\ndefinitiva.\n\nÈ vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta\ncausa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione\ntrovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.\n\nIl datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo\nscadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 CC. Qualora tale\nrecesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di\ncontinuità.\n\n\n\nC) Retribuzione.\n\n\n\nÈ vietata fa retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le\ntipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita in\nmisura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente\nCCNL, titolo XXVIII, art. 123, così come indicata nell'allegato B), tenuto\nconto del monte ore formativo e dell'anzianità di servizio.\n\n\n\nD) Tutor.\n\n\n\nÈ necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che\ndovrà essere individuato all'avvio della attività formativa e avrà il\ncompito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto\ndi apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente\nAccordo.\n\nIl tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato\nnel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello Studio\nprofessionale, un altro professionista della Struttura professionale, oppure\nuna persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest'ultimo caso il\ntutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale\nindividuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate e un livello\ndi inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla\nfine del periodo di apprendistato.\n\nAlla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra ii\ntutor e l'apprendista per verificare l'attuazione del piano formativo, lo\nsviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le\ndifficoltà eventualmente incontrate nella esecuzione del contratto di\napprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di\napprendistato, etc.\n\n\n\nE) Registrazione della formazione.\n\n\n\nLa formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.\nLa registrazione della formazione erogata dallo Studio professionale, in\nassenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore\ndi lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. A\ntal fine potrà essere utilizzato come riferimento il format di registro di\nseguito allegato. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta\ncertificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione\nsul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per\nle verifiche eventualmente fatte da parte degli Organi di controllo, tutta la\ndocumentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione\ndella avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazioni per la\npartecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e\ndocumentazione per la formazione interna, etc.).\n\n\n\nF) Percentuale di conferma.\n\n\n\nPer poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in\nservizio almeno il 20%, per le Strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50%, per\nquelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato\nsia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i\nlavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o\ngiustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di\nprova.\n\nLa disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando,\nnei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un\nsolo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un\nnumero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della\npercentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di\napprendistato.\n\n\n\nG) Finanziamento della formazione.\n\n\n\nNell'ambito delle nuove competenze assegnate FONDOPROFESSIONI concorrerà al\nfinanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti fatto salvo l'obbligo\nformativo in capo al datore di lavoro. A tal fine le Parti adegueranno il\nregolamento di FONDOPROFESSIONI per le nuove attività e competenze previste\nentro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL. Per finanziare le\nnuove attività formative da parte di FONDOPROFESSIONI potrà, inoltre, essere\nintrodotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria; le Parti\nsi impegnano a tal fine a incontrarsi per definire le relative modalità e\nl'entità della contribuzione.\n\n\n\nH) Requisiti e capacità formativa.\n\n\n\nLe Parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il\nprofessionista, questo è già in possesso delle necessarie competenze\nprofessionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una\nprofessione e obbligato alla formazione professionale continua.\n\nPer tutte le tipologie di apprendistato lo Studio professionale e\u002Fo\nl'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della\nformazione, trasversale di base o professionalizzante, di Strutture esterne\naccreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente,\npresso la regione o provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede,\noppure di Strutture riconosciute da parte di E.BI.PRO. o da\nFONDOPROFESSIONI.\n\n\n\nI) Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato.\n\n\n\nIl periodo di apprendistato si computa ai fini della anzianità aziendale e\ndi servizio.\n\nIn caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per\nmotivi familiari o personali documentati, superiore a 30 giorni di calendario,\nè possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al\nperiodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto\nall'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.\n\n\n\nL) Trattamento malattie e infortuni.\n\n\n\nIl relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo\nstesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti non apprendisti.\n\n\n\n\n\nArt. 29 - Apprendistato per la qualifica\n\ne il diploma professionalizzante.\n\n\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore\nutilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di\ninserimento dei giovani nel settore e quale strumento\n\nper una efficace attuazione della Garanzia Giovani, manifestano la propria\ndisponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali o le singole regioni intendano promuovere nell'ambito della\nnormativa vigente.\n\nÈ demandata alla contrattazione nazionale o di 2° livello la\nsottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e\nla determinazione delle modalità di erogazione della\n\nformazione aziendale e\u002Fo presso lo Studio professionale, nel rispetto degli\nstandard generali fissati dalle singole regioni o dalle province autonome di\nTrento e Bolzano. In assenza di essi trova\n\napplicazione la normativa relativa all'apprendistato professionalizzante in\nquanto compatibile ed eccezion fatta per gli aspetti relativi alla\nretribuzione.\n\nL'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti\nrispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere\nl'efficacia dell'intervento formativo medesimo.\n\n\n\n\n\nArt. 30 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.\n\n\n\nA) Piano formativo.\n\n\n\nI contenuti formativi del piano formativo sono di natura\nprofessionalizzante.\n\nQualora, ai sensi del D.lgs. n. 167\u002F11, sussista l'obbligo di effettuare la\nformazione trasversale di base perché offerta delle regioni ai datori di\nlavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto\ndalle stesse, secondo le linee-guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per\nl'apprendistato professionalizzante del 20.2.14.\n\n\n\nB) Durata e percorso formativo.\n\n\n\nLa durata della formazione e del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono\ndefiniti in relazione alla qualifica professionale e al livello di\ninquadramento previsto dal presente CCNL nell'allegato B) (tabella 2) che fa\nparte integrante del presente CCNL. L'apprendistato professionalizzante e di\nmestiere non è ammesso per le qualifiche del liv. 5). La durata minima del\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 30 mesi e la\ndurata massima di 36 mesi.\n\nL'erogazione della formazione, sia trasversale di base che\nprofessionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle\nfinalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia\ndell'intervento formativo medesimo.\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso Strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini\ndell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al\nnuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.\n\nLe ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono\ncomprese nell'orario normale di lavoro.\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\na delegare alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come\ndisciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega\nriguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.\n\n\n\nC) Modalità per l'erogazione della formazione.\n\n\n\nLa formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità\ne-learning e in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in\nmodalità virtuale e con strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione\nda remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello Studio professionale\ne\u002Fo imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione\ne avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze\nrichieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e\nstrutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature\ntecniche.\n\n\n\nD) Formazione professionalizzante e di mestiere.\n\n\n\nLa formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo\nprofessionale le seguenti competenze:\n\n\n\n-la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello Studio\nprofessionale e\u002Fo dell'impresa di servizi;\n\n-la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle\nattività seguite, nonché la loro concreta applicazione all'interno dello\nStudio professionale e\u002Fo della Società di servizi; - conoscere e saper\nutilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello Studio professionale e\u002Fo\ndella Società di servizi;\n\n-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e.\nsoftware, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie\ndi telecomunicazione, etc.);\n\n- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono\nrichieste nel contesto e nell'attività dello Studio professionale;\n\n-la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di\ntutela ambientale specifiche del settore.\n\n\n\nIl modello di piano formativo individuale è allegato al presente\ncontratto.\n\n\n\n\n\nArt. 31 - Apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\nA) Durata e percorso formativo.\n\n\n\nLa durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso\nformativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per\nl'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e\nregolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un\nadeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del\ncontratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere prorogata\nper un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta\nin caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli\nIstituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del bando e\ndel regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato di alta formazione\ne di ricerca non è ammesso per le qualifiche dei livv. 3), 4), 4S) e 5).\n\nL'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti\nrispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere\nl'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro\narticolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli\ndefiniti nei percorsi stabiliti dalla istituzione scolastica o universitaria e\nsaranno inseriti nel piano formativo.\n\nQualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso\nformativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto\neventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli Istituti\nscolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione\ne ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\nad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e\nProvince Autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in\npercorsi di alta formazione e di ricerca.\n\nÈ delegato alla contrattazione di 2° livello la disciplina di quanto\nprevisto dall'art. 5, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F11.\n\n\n\n\n\nArt. 32 - Apprendistato per il praticantato per l'accesso\n\nalle professioni ordinistiche e per altre esperienze\n\nprofessionali.\n\n\n\nL'art. 5, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F11, introduce la possibilità di svolgere\nil periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche\ncon un rapporto di apprendistato.\n\nLe Parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni\nordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso\nun professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o\nCollegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di\nabilitazione all'esercizio della professione.\n\nIl periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni\nordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di\nconoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti\npratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi\nadeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la\npiena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante\nprofessionista anche attraverso una attività lavorativa all'interno dello\nStudio professionale.\n\nLe Parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di\nquesta tipologia di apprendistato, di riunirsi entro 3 mesi dalla\nsottoscrizione del presente Accordo e disciplinare in modo compiuto tale\nistituto. Potranno comunque essere avviate sperimentazioni a livello\nterritoriale, anche in riferimento alle buone pratiche già realizzate.\n\n\n\n\n\nArt. 33 - Standard professionali.\n\n\n\nGli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e\nl'apprendistato di ricerca sono quelli di cui all'art. 24 del presente CCNL.\n\nLe Parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali\nqualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della\nnormativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni\namministrative, della evoluzione del settore oppure di intese\ninterconfederali.\n\n\n\n\n\nArt. 34 - Clausola di salvaguardia e avviso comune\n\nin materia di apprendistato.\n\n\n\nTutti i rapporti di apprendistato di cui alla legge n. 196\u002F97 e al D.lgs. n.\n276\u002F03, già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL,\ncontinuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo\nprecedente. Inoltre si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il\ntrattamento economico e normativo precedente per i nuovi contratti di\napprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione\nprevisto dall'art. 7, comma 7), D.lgs. n. 167\u002F11.\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a pervenire, a livello di\ncontrattazione territoriale, a specifici accordi con le istituzioni regionali\nal fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di\napprendistato e di armonizzare la disciplina vigente alle peculiarità e alle\ncaratteristiche del settore.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"cbamemtrad","- FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lav","- FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi)\nrappresentata dal segretario generale Maria Grazia Gabrielli, Luciana\nMastrocola e Danilo Lelli;\n\n-FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali\nAffini e del Turismo) rappresentata dal segretario generale Pierangelo Raineri,\nMario Piovesan e Dario Campeotto;\n\n-UILTuCS\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi)\nrappresentata dal segretario generale Brunetto Boco e Gabriele Fiorino",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthandsafetytraining","9)aggiornare la formazione riguardante i","9)aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue\nregolamentazioni, nonché la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro;",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"trainingprogrammes","Art. 22 - Obiettivi della formazione. Le","Art. 22 - Obiettivi della formazione.\n\n\n\nLe Parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva\ndella formazione, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:\n\n\n\n1)aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati\nnel settore e, più in generale, attivare un processo di valorizzazione delle\nrisorse umane;\n\n2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi\nprofessionali e\u002Fo delle Società di servizi professionali operanti nel\nsettore;\n\n3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi\nprofessionali e\u002Fo dalle Società di servizi professionali al fine di\nottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;\n\n4) rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle\nistanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze\nprofessionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da\nquanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili\nprofessionali, in particolare quelli attinenti alla area socio\u002Fsanitaria;\n\n5)rispondere alla esigenza di formazione sui principi generali e sulle\nproblematiche delle attività professionali, nonché sul loro ruolo nell'ambito\ndell'economia e della società italiana ed europea;\n\n6)promuovere esperienze di alternanza scuola\u002Funiversità\u002Flavoro negli Studi\nprofessionali per avvicinare i giovani al settore, incoraggiare la propensione\nalla attività professionale e formare adeguatamente i futuri dipendenti e\ncollaboratori;\n\n7) incoraggiare tra gli addetti occupati nel settore il conseguimento del\ntitolo di Scuola secondaria superiore se non posseduto, anche tramite\nconvenzioni con Istituti scolastici;\n\n8) rispondere all’esigenza di formazione, tramite la predisposizione di\nspecifici progetti con eventuali Fondi dedicati, per i lavoratori occupati nel\nsettore con contratti di inserimento\u002Freinserimento e, ove consentito dalla\nlegislazione e\u002Fo da norme contrattuali, anche tramite la predisposizione di\nspecifici progetti a favore di occupati e di addetti al settore con rapporto\ndi:\n\n\n\n- apprendistato\n\n- collaborazione coordinata e continuativa\n\n- collaborazione a progetto\n\n- partita IVA in monocommittenza\n\n- formazione\u002Flavoro quali: stage e praticantato\n\n\n\n9)aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue\nregolamentazioni, nonché la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro;\n\n10)incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori\ndifficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per\nalcune fasce sociali più deboli;\n\n11) conoscere almeno una lingua dell’Unione Europea in aggiunta alla\nlingua madre.\n\n\n\n\n\n\n\nArt. 23 - Formazione continua.\n\n\n\nLe Parti hanno convenuto:\n\n\n\n1)che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli\npiù frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'area\nprofessionale tecnica e dell'area professionale sanitaria saranno relativi alla\ntematica: “Ambiente e Sicurezza”;\n\n2) di fornire le linee-guida operative affinché gli Enti bilaterali, e in\nparticolare E.BI.PRO., possano svolgere la propria azione in un quadro\ncomplessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal\nCCNL “Dipendenti degli Studi professionali”;\n\n3)che agli Enti bilaterali regionali, all'atto della loro costituzione ed\neffettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei\nfabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei\nrisultati formativi;\n\n4)che le intese (settoriali - territoriali - di area professionale - di area\nprofessionale omogenea - di area dei servizi vari - di singolo Studio) relative\nalla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti\u002Fobiettivi\ndel CCNL, saranno sottoscritte dalle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del\nCCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo\nallegato che farà parte della documentazione che il “Fondo”, in occasione\ndella pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti\npiani\u002Fprogetti formativi;\n\n5)che la partecipazione degli addetti al settore ai progetti formativi\nrecepiti e\u002Fo predisposti dal “Fondo” sia regolata anche applicando i\ncriteri indicati al punto 1), lett. a), b), c) e d) del successivo art. 92, e\nal punto 3) (ECM) dello stesso art. 92.\n\n\n\n\n\nParte III - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthandsafetypolicy","Art. 21 - Tutela della salute e della si","Art. 21 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.\n\n\n\nNel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di\nnegoziazione previsti a livello di area professionale e\u002Fo di area professionale\nomogenea le Parti rinviano allo specifico Accordo, allegato al presente\ncontratto, l'applicazione del D.lgs. n. 81\u002F08.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"screeningnonstandard","Art. 95 - Diritto alla conservazione del","Art. 95 - Diritto alla conservazione del posto\n\ne divieto di licenziamento.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di\n1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (esito\nnegativo della prova, licenziamento per giusta causa, cessazione della\nattività dello Studio o della Impresa, ultimazione della prestazione per la\nquale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine previsto dal contratto). Tale diritto spetta anche alla\nlavoratrice\u002Flavoratore adottivi o affidatari.\n\n\n\n2)\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"breastfeeding_dangerouswork","5) È vietato adibire le donne al lavoro ","5)\n\nÈ vietato adibire le donne al lavoro notturno dall'accertamento dello stato\ndi gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"pregnancyexcludedtrigger","Per le lavoratrici il congedo di materni","Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'art. 16, comma 1),\nT.U. di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m., intervenuto nella esecuzione di un\ncontratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo\ndi attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui\nall'art. 52 del presente CCNL. Alle medesime lavoratrici è altresì\nriconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di\nprecedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di\nlavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei precedenti rapporti a termine.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"contracttrial","Art. 26 - Periodo di prova. La durata ma","Art. 26 - Periodo di prova.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\n\n\nQuadri e liv. 1) 180 giorni di calendario\n\nlivv. 2), 3S) e 3) 120 giorni di calendario\n\nlivv. 4S) e 4) 90 giorni di calendario\n\nliv. 5) 60 giorni di calendario\n\n\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica e il livello\nattribuiti al lavoratore stesso.\n\nNel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al\nTFR e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il\nperiodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.",{"bindId":113,"name":58,"text":114},"sicknesspay","Art. 104 - Trattamento economico di malattia.\n\n\n\nDurante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i\nlavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad una\nintegrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da\nraggiungere complessivamente le seguenti misure:\n\n\n\n- 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodi di\ncarenza);\n\n- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;\n\n- 100% della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi.\n\n\n\nPer i lavoratori di cui all'art. 98, nei casi di assenze dovute a patologie\noncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente\ninvalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ovvero periodi di degenza\nospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il\nperiodo aggiuntivo di\n\ncomporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98,\ncomma 1), il datore di lavoro dovrà effettuare una integrazione tale da\nraggiungere:\n\n\n\n-per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione;\n\n-per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale\nNazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50%\ndi tale retribuzione.\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a\ncarico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a\nconguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli\nartt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.\n\nLe indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se\nl'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di\nlavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'Istituto.\n\nAl momento della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è\nobbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale\nrisulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo,\nprecedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di\ncalendario in corso.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"JOBTYPE_descriptions","Art. 24 - Definizione dei profili profes","Art. 24 - Definizione dei profili professionali.\n\n\n\nNell'ottica di rendere l'istituto della classificazione del personale uno\nstrumento più dinamico e più rispondente alla sempre maggiore complessità\norganizzativa degli Studi professionali, le Parti hanno convenuto di inquadrare\ni lavoratori cui si applica il presente CCNL in una classificazione articolata\nsu 5 aree - area economica\u002Famministrativa, area giuridica, area tecnica, area\nmedico-sanitaria e odontoiatrica, altre attività professionali intellettuali -\ne su 8 livelli classificatori e retributivi, ivi compresa la categoria\n“Quadri”, per ciascuno dei quali si fornisce sia una declaratoria, che\ntipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in\nrapporto al suo livello formativo, sia un elenco, non tassativo né esaustivo,\ndi esemplificazioni dei profili professionali rientranti in quel livello. I\nrequisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nelle esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di\ninquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.\n\nI lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati come segue e\nin ogni caso in base all'area di appartenenza:\n\n\n\nA) AREA ECONOMICA\u002FAMMINISTRATIVA\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190 appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile Centro Elaborazioni Dati (CED)\n\n- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale\n\n- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri\ndi discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile servizio amministrativo e contabile\n\n- esperto di sviluppo organizzativo\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea e di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti), nonché i lavoratori che, su incarico del titolare\ndello Studio, curano gli aspetti organizzativi della Struttura assicurandone il\nbuon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture,\ndei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- analista CED;\n\n- analista di costi aziendali;\n\n- responsabile dell'ufficio;\n\n-collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che\ndal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie\nper la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative\nrelazioni illustrative);\n\n- office manager.\n\n\n\nLivello 3 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di\nspecifiche competenze in campo informatico, svolgono in condizioni di autonomia\nla gestione dell'hardware e del software di studio, l'attività di\naggiornamento dei gestionali utilizzati. Appartengono allo stesso livello i\nlavoratori con funzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri\nlavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-addetto a pratiche doganali e valutarie;\n\n-contabile\u002Fimpiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni\nquali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti -\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi;\n\n-addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali:\nrilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e\ndenunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;\n\n-addetto alla gestione hardware e software.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell’ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici\nper i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo della\nattività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.\nAppartengono, inoltre, al liv. 3) i lavoratori che per conto del titolare dello\nStudio si occupano di gestire l’agenda personale, scrivere verbali, testi in\ngenere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-contabile di concetto;\n\n- segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela\no alla amministrazione del personale interno in forma autonoma completa;\n\n-collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici;\n\n- assistente di direzione.\n\n\n\nLivello 4 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei\ncontributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;\n\n- addetto a scritture contabili in partita doppia;\n\n- segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con\nincarico di curare i rapporti con la clientela.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- operatore informatico;\n\n- centralinista;\n\n- segretario d'ordine;\n\n- contabile d'ordine;\n\n- archivista - schedarista;\n\n- addetto alla compilazione di scritture elementari e o semplificate;\n\n- autista;\n\n- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto alle pulizie\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n- custode\n\n\n\n\n\nB) AREA GIURIDICA\n\n\n\nQuadri\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190 appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale\n\n- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto\nprofessionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel\nproprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva\nsulla intera attività della Struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori\no progetti predeterminati dallo Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile e coordinatore team di segreteria\n\n- esperto di sviluppo organizzativo\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono ai liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-assistente addetto alla gestione, organizzazione e pianificazione delle\nudienze;\n\n- responsabile della pianificazione e gestione della agenda e delle\ntrasferte;\n\n- responsabile dei rapporti con sedi distaccate e Autorità estere, con\nbuona conoscenza di una o più lingue straniere.\n\n\n\nLivello 3 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con\nfunzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri lavoratori\noperativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione degli\natti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti\ngiurisprudenziali;\n\n-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\n\n- responsabile della gestione del repertorio;\n\n- contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni:\n\n\n\n* controllo delle imposte e tasse da riscuotere;\n\n* pratiche di assunzione e tenuta libri paga;\n\n*gestione contabile e amministrativa dello Studio (prima nota e\nfatturazione, incassi e versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti\ncon le banche);\n\n*controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici Uffici\n(Agenzie delle Entrate, Agenzie del Territorio, Camere di Commercio)\nsuccessivamente all'invio telematico degli atti (Adempimento Unico e FEDRA) -\ncura della Cassa Cambiali.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio e\u002Fo della attività\nprofessionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di\nparticolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di\nspecifiche conoscenze ed esperienze tecnico\u002Famministrative professionali\ncomunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi\nil coordinamento esecutivo della attività di altri lavoratori e la gestione\ndei rapporti con la clientela.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e\npagamenti, nonché alla gestione del report periodico della attività di\nbilling;\n\n- addetto alle ricerche ipotecarie e catastali;\n\n-addetto alla tenuta e controllo pratiche e agli adempimenti in materia di\nprivacy e\u002Fo antiriciclaggio;\n\n-segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla\nredazione e traduzione di lettere e atti legali;\n\n-segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e\ngestionali aziendali unita alla capacità di lettura e analisi della\ndocumentazione giuridica o contabile.\n\n\n\nLivello 4 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con\nconoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei\nrapporti con la clientela;\n\n- segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di\ncancelleria e di notifica presso uffici giudiziari;\n\n- addetto alla attività telematica dello Studio (es. visure catastali -\nispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche);\n\n-contabile d'ordine;\n\n-segretario d'ordine.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-centralinista;\n\n-addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere con\ncontenuti standard sulla base di modelli predisposti, accoglienza clienti e\nfiltro chiamate;\n\n-archivista-schedarista;\n\n-addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti ed\nUffici, sia pubblici (Tribunale - Archivio notarile - Comune - Agenzia delle\nEntrate) che privati;\n\n-autista;\n\n-addetto alla Segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti e\ndocumenti - predisporre spedizioni postali - ordinare e acquistare marche da\nbollo - archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio -\nsmistare posta e fax.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto alle pulizie\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n- custode\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nConsiderata la peculiare tipologia di lavoro svolta dai dipendenti degli\nStudi notarili e legali, le Parti hanno convenuto di avviare i necessari\nconfronti, così come previsto dall'art. 2, punto 5) del presente CCNL allo\nscopo di addivenire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL alla\ndefinizione di idonei profili professionali e di funzionali percorsi sia sul\nversante formativo che su quello dello sviluppo professionale.\n\n\n\n\n\nC) AREA TECNICA\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro camparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile di cantiere;\n\n- responsabile di ……… architettonico;\n\n- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale;\n\n-diagnosta del patrimonio geologico che, attraverso l'uso delle ultime\ntecnologie, studia la sua composizione morfologica e concorda con altri tecnici\nle strategie di intervento;\n\n-diagnosta del patrimonio culturale che, attraverso l'uso delle ultime\ntecnologie, studia la composizione morfologica del bene da restaurare e\nconcorda con altri tecnici le strategie di intervento;\n\n- responsabili tecnici e commerciali, responsabili amministrativi e del\npersonale di sedi distaccate, di sezioni specialistiche;\n\n- responsabili tecnici con autonomia economica di progetti completi in fase\ndi progettazione e di esecuzione;\n\n- responsabili della stesura dei contratti e della liquidazione dei\nlavori.\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio, iscritti nell’Albo dell’Ordine professionale di competenza e in\npossesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di\nconcetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di\ndiscrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che\nsvolgono attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione dei\nprogetti tecnici e\u002Fo economici, alla conservazione del patrimonio culturale e a\nprogetti relativi ad ampliamenti e\u002Fo potenziamenti di impianti e\u002Fo strutture,\ncontrollandone lo sviluppo e i risultati.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico);\n\n- coordinatore capo commessa;\n\n- tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici che\nstudia i dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e\nallo stato di conservazione degli edifici storici;\n\n-referente di progetto e di realizzazione in qualunque ambito specialistico\n(geologico, strutturale, architettonico, impiantistico, sicurezza, acustica,\nrisparmio energetico, impatto ambientale e quant'altro).\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza e in\npossesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di\nconcetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia di\niniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- progettista;\n\n- progettista disegnatore anche su CAD;\n\n- capo verificatore impianti, installazioni e manufatti;\n\n- responsabile della prevenzione;\n\n- responsabile della contrattualistica;\n\n- responsabile hardware e software;\n\n- collaudatore - certificatore;\n\n-preparatore e docente dei corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti anche in materia di sicurezza del lavoro;\n\n-esperto di servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio,\ncon incarico di organizzare corsi di aggiornamento e seminari sull'arte e\ntenere contatti con le Istituzioni per la valorizzazione dei beni culturali;\n\n- capo laboratorio settore geologico;\n\n- capo missione geologica;\n\n- rilevatore settore geologico;\n\n- responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche;\n\n- analista di materiali geologici;\n\n-rilevatore topografico anche con metodologie GIS (Geographic Information\nSystem);\n\n- analista CED;\n\n- analista costi aziendali;\n\n-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\n\n- capo ufficio tecnico o amministrativo;\n\n- responsabile economato;\n\n- tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro;\n\n- responsabile software e hardware.\n\n\n\nLivello 3 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnica\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo\npredisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello Studio\nprofessionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di\ncontrollo esecutivo sulla attività di altri lavoratori operativamente\nimpegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-addetto alla elaborazione di computi tecnico-estimativi, capitolati e\ncontratti d'appalto;\n\n-assistente alla progettazione e di cantiere in tutti gli ambiti\nspecialistici;\n\n-tecnico di laboratorio;\n\n-tecnico prospettore, esperto nell'utilizzo di strumentazioni geologiche;\n\n-addetto alla organizzazione della movimentazione e alla catalogazione delle\nopere d'arte.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo\ndell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la\nclientela.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di rilevamento e\u002Fo\nsviluppo di particolari esecutivi;\n\n- programmatore e\u002Fo sistemista meccanografico e informatico;\n\n- assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti;\n\n- assistente collaudatore;\n\n- assistente di cantiere;\n\n- gestore rete dati e CED;\n\n- contabile di concetto;\n\n- segretario di concetto;\n\n- segretario di concetto, con mansioni di traduzione in\u002Fda lingue straniere\ntesti tecnici e corrispondenza;\n\n-segretario unico con cumulo di mansioni di concetto e d'ordine\neventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del\npersonale in forma autonoma e completa;\n\n-assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro.\n\n\n\nLivello 4 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con buona\nconoscenza dei principali strumenti informatici e con incarico di curare i\nrapporti con la clientela;\n\n- addetto alla attività telematica dello Studio (es. visure catastali -\nispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche);\n\n-contabile d'ordine con cumulo di mansioni;\n\n-addetto al controllo della qualità.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- operatore informatico;\n\n- centralinista;\n\n- segretario d'ordine;\n\n- contabile d'ordine;\n\n- perforatore e\u002Fo verificatore di schede;\n\n- disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di aiuto,\nrilevamento e\u002Fo disegno di particolari esecutivi;\n\n- archivista-schedarista;\n\n- addetto alla compilazione dl scritture elementari e\u002Fo semplificate di\nregistri e repertori obbligatori;\n\n- autista;\n\n- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto alle pulizie\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n- custode\n\n- porta stadia\n\n- addetto alle fotocopie\n\n\n\n\n\nD) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo a questa categoria, suddivisa in 4 fasce,\nappartengono:\n\n\n\nQuadri fascia A)\n\n\n\n- direttore sanitario nelle Strutture polispecialistiche\n\n\n\nQuadri fascia B)\n\n\n\n- direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale -\ndirettore sanitario di Struttura monospecialistica;\n\n- direttore tecnico di branca sanitaria - direttore amministrativo (Affari\ngenerali - Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e marketing) -\nresponsabile di un settore specifico dello Studio professionale;\n\n-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia di un determinato comparto dello Studio professionale o di un settore\nparallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello Studio;\n\n- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale.\n\n\n\nQuadri fascia C)\n\n\n\n- pneumologo\n\n- angiologo\n\n- neurologo\n\n- urologo\n\n- cardiologo\n\n- oculista\n\n- ortopedico\n\n- gastroenterologo\n\n- dietologo\n\n- otoiatra\n\n- allergologo\n\n- radiologo\n\n- biologo specialista\n\n- ematologo\n\n- ginecologo\n\n- dermatologo\n\n- endocrinologo\n\n- geriatra\n\n- infettologo\n\n- medico dello sport\n\n- medico del lavoro\n\n- medico fisico e riabilitatore\n\n- medico internista\n\n- medico legale e delle assicurazioni\n\n- medico nucleare\n\n- microbiologo e virologo\n\n- nefrologo\n\n- oncologo\n\n- patologo clinico\n\n- pediatra\n\n- psichiatra\n\n- reumatologo\n\n- radioterapista\n\n- endoscopista\n\n- anatomo-patologo\n\n- odontoiatra\n\n- medico dentista\n\n- genetica medica\n\n- chiropratico\n\n- psicologo\n\n\n\nQuadri fascia D)\n\n\n\nLaureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso\nformativo con l'ordinamento universitario ante-riforma.\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello\nspecifico settore di competenza dello Studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine\nprofessionale di competenza e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e\npratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto\nprofessionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito\ndi competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o\nprogetti predeterminati dallo Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- coordinatore team di laboratorio;\n\n- esperto di sviluppo organizzativo;\n\n- responsabile e coordinatore team di segreteria;\n\n- analista CED;\n\n-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia esecutiva di un determinato comparto dello Studio professionale o di\nun settore parallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello\nStudio;\n\n- responsabile servizio amministrativo;\n\n- esperto di sviluppo organizzativo.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello gli operatori tecnici\nsanitari e i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la\ncorretta gestione amministrativa e contabile (raccolta e analisi di dati per la\nredazione e il controllo dei corrispondenti documenti).\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questo livello:\n\n\n\n- segretario di direzione con mansioni di concetto\n\n- programmatore informatico\n\n- operatore tecnico-sanitario con diploma universitario e\u002Fo profilo\nprofessionale di cui alla decretazione ministeriale e\u002Fo con riconoscimento\nregionale derivante dalle disposizioni emanate in forza dell'Accordo Conferenza\nStato-Regioni 16.2.04 e 10.2.11 sulla applicazione dell'art. 4, comma 2), legge\nn. 42\u002F99 e rientranti nelle seguenti classi di lauree:\n\n\n\nclasse delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche\n\ne professione sanitaria ostetrica:\n\n\n\n- ostetrica infermiere\n\n- infermiere generale\n\n- infermiere generale pediatrico\n\n- infermiere pediatrico\n\n- ostetrica\u002Fo sanitario\u002Fa\n\n\n\nclasse delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione:\n\n\n\n- educatore professionale\n\n- fisioterapista\n\n- logopedista\n\n- podologo\n\n- ortottista assistente di oftalmologia\n\n- tecnico della riabilitazione psichiatrica\n\n- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva\n\n- terapista occupazionale\n\n\n\nclassi delle lauree in professioni sanitarie tecniche:\n\n\n\n- igienista dentale;\n\n- dietista;\n\n- tecnico diagnostico per laboratorio biomedico;\n\n- tecnico audioprotesista;\n\n- tecnico audiometrista;\n\n- tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica\n\ne sociale;\n\n- tecnico di fisiopatologia circolatoria e perfusione\n\nCardiovascolare;\n\n- tecnico di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;\n\n- tecnico di neuro-fisiopatologia;\n\n- tecnico ortopedico;\n\n- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;\n\n- tecnico sanitario di radiologia medica;\n\n- tecnico sanitario di radiologia medica per immagini\n\ne radioterapista;\n\n- tecnico sanitario dietista;\n\n\n\nclassi delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione:\n\n\n\n- assistente sanitario\n\n- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro\n\n\n\nLivello 3 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni\n\ndi concetto o attività polivalenti di natura tecnico\u002Famministrativa\nnell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nella\nattività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti e operanti\nsecondo le procedure stabilite dal titolare dello Studio professionale.\nAppartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo\nesecutivo sulla attività di altri lavoratori operativamente impegnati\nnell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-assistente di studio medico di famiglia, con funzioni di coordinamento\ndella attività di altri lavoratori e con esperienza lavorativa almeno\ntriennale nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale\nrelativo al liv. 4S);\n\n- tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno triennale;\n\n- puericultrice;\n\n- coadiutore amministrativo esperto;\n\n- addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed Enti;\n\n- operatore professionale sanitario;\n\n- tecnico ortopedico;\n\n- odontotecnico;\n\n- ottico;\n\n- massaggiatore;\n\n- educatore professionale;\n\n- personale dell'assistenza sociale;\n\n- capo ufficio tecnico o amministrativo;\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo della\nattività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavorativa di almeno\n18 mesi nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale\nrelativo al liv. 4S);\n\n- tecnico veterinario con esperienza lavorativa di almeno 18 mesi;\n\n- assistente di studio odontoiatrico (ASO);\n\n- segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di\nparticolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine;\n\n- contabile di concetto;\n\n- segretario di concetto;\n\n- segretario unico eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o\nall’amministrazione del personale in forma autonoma e completa.\n\n\n\nLivello 4 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure\nprofessionali anche tramite specifici percorsi formativi.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-assistente di Studio medico di famiglia che, in base a percorsi formativi\nspecifici, svolge abilmente le seguenti mansioni: ricezione e accoglienza dei\npazienti, gestione e trattamento dei dati amministrativo-contabili, rapporto\ncon i fornitori, approvvigionamento controllo e manutenzione attrezzature e\nmateriali da consumo, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro,\ngestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con tecnologia\ninformatica, gestione agende, appuntamenti e sala di attesa, prenotazione\nvisite ed esami, creazione liste e gestione richiami dei pazienti, assistenza\nal medico nella emissione e invio di ricette e nella predisposizione e invio di\ncertificati e dati ai soggetti interessati, assistenza alle attività\nvalutative, educative e cliniche del medico, anche con somministrazione di\nscale di valutazione, rilievo di parametri biologici ed esecuzione sotto\nsupervisione di esami strumentali non invasivi;\n\n- assistente di studio odontoiatrico (ASO);\n\n- infermiere generico;\n\n- tecnico veterinario;\n\n- segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che cura i\ncontatti informativi con la clientela.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nIl lavoratore inquadrato al liv. 4) dovrà essere riqualificato al liv. 4S)\ncome assistente di Studio medico di famiglia qualora abbia iniziato il percorso\nformativo specifico previsto dal Verbale di accordo sul Percorso formativo\nspecifico dell'assistente di Studio medico di famiglia del 25.10.12 e abbia\niniziato a svolgere le relative mansioni da almeno 3 mesi.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti\nclinici;\n\n- collaboratore di Studio, che svolge attività di supporto materiale\nall’esecuzione della prestazione propria del professionista;\n\n- assistente di Studio odontoiatrico (ASO);\n\n- centralinista;\n\n- segretario d'ordine;\n\n- contabile d'ordine;\n\n- archivista-schedarista;\n\n- addetto alla compilazione di scritture elementari e\u002Fo semplificate di\nregistri e repertori obbligatori;\n\n- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati;\n\n- tosatore;\n\n- autista;\n\n- personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e\nmagazzinaggio.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto alle pulizie\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n- custode\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nTenuto conto del riconoscimento da parte del Ministero della Salute del\nprofilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) quale\nprofilo di attenzione sanitaria già trasmesso per il suo recepimento alla\nConferenza Stato-Regioni;\n\n\n\ntenuto altresì conto che tale riconoscimento deriva da quanto definito con\nlo specifico protocollo stipulato tra FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL\ne ANDI il 9.1.01\n\n\n\nle Parti hanno convenuto di avviare i necessari confronti al fine di\naddivenire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL alla individuazione e\ndefinizione di idonei percorsi sul versante formativo e di sviluppo\nprofessionale per tale figura.\n\n\n\n\n\nE) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.5.85 n. 190, appartengono\nalla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata\nresponsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e\ncon poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche\nnella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,\nprevalentemente in Studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi\ndecentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa.\nAppartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze\npersonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di\nprogetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi\ndello Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile CED;\n\n- responsabile sedi decentrate dello Studio professionale;\n\n- responsabile di un settore specifico dello Studio professionale;\n\n-professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in\nautonomia di un determinato comparto dello Studio professionale o di un settore\nparallelo e sussidiario alla attività espletata dal titolare dello Studio;\n\n- manager di area;\n\n- coordinatore operatività e processi nell'ambito della tutela del\ncredito.\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono al liv. 1) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri\ndi discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con\nresponsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati\ndallo Studio professionale.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- responsabile servizio amministrativo e contabile;\n\n- esperto di sviluppo organizzativo;\n\n- responsabile e coordinatore team di segreteria;\n\n- responsabile di prodotto nel settore della tutela del credito;\n\n-responsabile di area, di settore, di filiale nel settore della tutela del\ncredito;\n\n- coordinatore di ‘business analysis’ nel settore della tutela del\ncredito;\n\n- responsabile di linea, coordinatore di area produttiva di ‘phone\ncollection’ e di ‘home collection’;\n\n- coordinatore di area gestione incassi.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono al liv. 2) i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di\ndiploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello\nStudio e in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono\nmansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e autonomia\ndi iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello Studio\nprofessionale, con funzioni di coordinamento e controllo sulla attività di\naltri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano\nnell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e\ncontabile (raccolta e analisi di dati per la redazione e il controllo dei\ncorrispondenti documenti).\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- analista CED;\n\n- responsabile della pianificazione e gestione della agenda e delle\ntrasferte;\n\n- programmatore informatico;\n\n- responsabile dei rapporti con sedi distaccate e Autorità estere, con\nbuona conoscenza di una o più lingue straniere;\n\n- operatore professionale sanitario;\n\n- personale infermieristico;\n\n-coordinatore di settore di ‘phone collection’ e di ‘home\ncollection’;\n\n- coordinatore gestione incassi;\n\n-supervisore ‘business analysis’ nell'ambito della tutela del\ncredito.\n\n\n\nLivello 3 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3S) i lavoratori che, in possesso di specifiche\nconoscenze teoriche e pratiche e in condizioni di autonomia operativa\nnell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute e\napplicando procedure operativamente complesse relative al sistema\ncontabile\u002Famministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura\ntecnico\u002Famministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti,\nanche utilizzando nella attività di competenza i sistemi informatici allo\nscopo predisposti e operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello\nStudio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con\nfunzioni di controllo esecutivo sulla attività di altri lavoratori\noperativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi\ninformatici.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto a pratiche e adempimenti burocratici;\n\n- contabile\u002Fimpiegato amministrativo;\n\n-responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della\nqualità e della documentazione di supporto;\n\n- coadiutore amministrativo esperto;\n\n- addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed Enti;\n\n-docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche\nin materia di sicurezza sul lavoro;\n\n-responsabile gestione mandati;\n\n-supervisore di controllo processi in ‘phone’ o in ‘home\ncollection’;\n\n- supervisore gestione incassi;\n\n- addetto ‘business analysis nell'ambito della tutela del credito.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono al liv. 3) i lavoratori che, nell'ambito di direttive e\nistruzioni ricevute dal titolare dello Studio professionale, svolgono attività\nche comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per\ni quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze\ntecnico\u002Famministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto\noperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo\ndell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la\nclientela.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- contabile di concetto;\n\n-segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela\no alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;\n\n-collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici;\n\n- segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e\npagamenti;\n\n-addetto alla tenuta e controllo pratiche e agli adempimenti in materia di\nprivacy e\u002Fo antiriciclaggio; segretario con conoscenza di una o più lingue\nstraniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti;\n\n-segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e\ngestionali aziendali e\u002Fo di Studio professionale unita alla capacità di\nlettura e analisi della documentazione giuridica o contabile;\n\n- assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei\nclienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro;\n\n- addetto gestione prodotto nel settore della tutela del credito;\n\n- addetto gestione incassi;\n\n- supervisore in ‘phone’ e ‘home collection’\n\n\n\nLivello 4 super)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4S) i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e\nattività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e\nparticolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza\ndei principali strumenti informatici, anche con incarico di curare i rapporti\ncon la clientela;\n\n- contabile d'ordine;\n\n- segretario d'ordine;\n\n- addetto al controllo della qualità;\n\n- addetto gestione mandati nel settore della tutela del credito;\n\n- addetto inbound nel settore della tutela del credito;\n\n- operatore di ‘back office’ nel settore della tutela del credito;\n\n- operatore gestione incassi.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono al liv. 4) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nd'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n-addetto di Segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere,\naccoglienza clienti e filtro chiamate;\n\n- operatore informatico;\n\n- centralinista;\n\n- segretario d'ordine;\n\n- contabile d'ordine;\n\n- operatore inbound per la tutela del credito;\n\n- assistente gestione mandati;\n\n- archivista-schedarista;\n\n- addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna\ndocumenti;\n\n- autista;\n\n- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e\nUffici sia pubblici che privati.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono al liv. 5) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni\nche comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere\nstandardizzato e comunque ausiliario.\n\nA titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:\n\n\n\n- addetto alle pulizie\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n- custode\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nLe Parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione\nparitetica nazionale per approfondire aspetti nuovi in materia di profili\nprofessionali che dovessero emergere e di recepire eventuali nuovi profili\nanche in vigenza del presente CCNL.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"paidpaternityleave","3) Le disposizioni di cui al punto 2) va","3)\n\nLe disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o\naffidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia\nrinunciato.\n\n\n\n3 bis)\n\nIl padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha\nl'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno. Tale congedo\nobbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di\nmaternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Il giorno di congedo\nobbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di\npaternità ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 151\u002F01, ossia in caso di morte o di\ngrave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di\naffidamento esclusivo al padre.\n\n\n\n3 ter)\n\nIl padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, può\nastenersi per un ulteriore periodo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, previo\naccordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di\nastensione obbligatoria spettante a quest'ultima.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"longtermillness","Per i lavoratori di cui all'art. 98, nei","Per i lavoratori di cui all'art. 98, nei casi di assenze dovute a patologie\noncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente\ninvalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ovvero periodi di degenza\nospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il\nperiodo aggiuntivo di\n\ncomporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98,\ncomma 1), il datore di lavoro dovrà effettuare una integrazione tale da\nraggiungere:\n\n\n\n-per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione;\n\n-per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale\nNazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50%\ndi tale retribuzione.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"tempagency","Art. 55 - Somministrazione di lavoro. Pe","Art. 55 - Somministrazione di lavoro.\n\n\n\nPer il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure\nindeterminato trovano applicazione le norme di legge artt. 20-28, D.lgs. n.\n276\u002F03).",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"cbasignsingle","-CONFPROFESSIONI (Confederazione Italian","-CONFPROFESSIONI (Confederazione Italiana Libere Professioni) rappresentata\nda Gaetano Stella, Ennio Bucci, Marco Natali, Leonardo Pascazio, Alessandro\nRota Porta, Alberto Libero e Giuseppe Sconti",{"bindId":136,"name":94,"text":95},"code_application",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"timeoff","6) Le lavoratrici gestanti hanno diritto","6)\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al\ndatore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione\ndegli esami.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"hivpolicy","Secondo quanto previsto dall'art. 2119 C","Secondo quanto previsto dall'art. 2119 CC, e fatta salva ogni altra azione\nlegale, il provvedimento di cui al punto 6) (Licenziamento per giusta causa) si\napplica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure\nprovvisoria, del rapporto di lavoro. Le Parti del presente contratto\nindividuano come tali:\n\n\n\n-quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le\nnorme di cui all'art. 2105 CC: violazione del vincolo fiduciario, la\nconcorrenza, la grave violazione del segreto d'ufficio, nonché nel caso\nprevisto dall'art. 91 (Giustificazione delle assenze) del presente\ncontratto;\n\n- grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il\nrifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali,\nil rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro\noppure dal medico competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi\nformativi;",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"sicknessmaxdays","Art. 103 - Periodo di comporto per malat","Art. 103 - Periodo di comporto per malattia.\n\n\n\nDurante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dal\ngiorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di\nmalattia inferiori a 180 giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del\nperiodo di comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni\npartendo a ritroso dell'ultimo evento morboso.\n\nNei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità,\nictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di\nCooley, ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti\nchirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente\ncapoverso sarà elevato di ulteriori 90 giorni, a condizione che il lavoratore\nfornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che\nrilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella\nsuddetta documentazione, ai fini dell'inoltro della domanda di rimborso\nall'ente bilaterale, di cui all'art. 104 (Trattamento economico di\nmalattia).\n\nLe giornate di ‘day hospital’ e quelle usufruite per la somministrazione\ndi terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai\nfini della determinazione del suddetto periodo di comporto.\n\nIn assenza della richiesta di aspettativa di cui all'art. 108 del presente\ncontratto e trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la\nmalattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la\ncorresponsione delle indennità di cui al presente contratto.\n\nIl periodo di malattia è considerato utile al fine della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\n\nNei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento economico di cui\nal successivo art. 104 e del titolo XXVIII (Trattamento economico) sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"paidmaternityleave","genitore durata periodo godimento retrib","genitore\n      \n      durata\n      \n      periodo\n\n        godimento\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n      \n      previdenza\n      \n    \n    \n      madre\n      \n      5 mesi \n\n        più eventuali \n\n        altri periodi \n\n        che siano \n\n        autorizzati dalla Direzione \n\n        Provinciale del Lavoro\n      \n      - prima della data presunta \n\n        del parto: 2 o 1 mese (1);\n\n        - dopo il parto (la nascita\n\n        del bimbo): 3 o 4 mesi\n\n        (1), + periodo non goduto \n\n        prima del parto quando \n\n        questo è prematuro;\n\n        - a seguito della Sentenza \n\n        n. 116\u002F11 della Corte \n\n        Costituzionale e del msg. \n\n        INPS n. 14448\u002F11 per un \n\n        periodo flessibile nella \n\n        ipotesi di parto \n\n        prematuro con \n\n        conseguente ricovero \n\n        del neonato in Struttura \n\n        ospedaliera, dove la \n\n        lavoratrice madre ha la \n\n        possibilità di fruire del \n\n        congedo di maternità \n\n        spettante dopo il parto \n\n        (ex art. 16, lett. c e d, \n\n        D.lgs. n. 151\u002F01) dalla \n\n        data di ingresso del\n\n        neonato nella casa \n\n        familiare (coincidente\n\n        con la data delle\n\n        dimissioni del neonato \n\n        stesso)\n      \n      indennità economica pari\n\n        all’80% della \n\n        retribuzione \n\n        spettante, posta\n\n        a carico\n\n        dell’INPS dall’art. 74, \n\n        legge 23.12.78 \n\n        n. 833, secondo \n\n        le modalità \n\n        stabilite, \n\n        e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\n\n        dell’art. 1, \n\n        legge 29.2.80 \n\n        n. 33.\n\n        L’importo anticipato dal \n\n        datore di lavoro è posto a \n\n        conguaglio \n\n        con i contributi dovuti all’INPS, secondo le \n\n        modalità di cui \n\n        agli artt. 1 e 2, legge 28.2.80 \n\n        n. 33.\n\n        I periodi \n\n        di astensione \n\n        obbligatoria devono essere \n\n        computati nell’anzianità di servizio \n\n        a tutti \n\n        gli effetti \n\n        contrattualmente previsti, compresi quelli \n\n        relativi alle \n\n        mensilità supplementari \n\n        e ferie. \n\n        Nessuna indennità integrativa \n\n        è dovuta dal\n\n        datore di lavoro \n\n        per tutto \n\n        il periodo \n\n        di assenza \n\n        per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto\n\n        previsto \n\n        ai punti 7) e 9) del precedente \n\n        art. 120\n\n        \n        \n      \n      copertura\n\n        al 100%",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"JOBTITLE_trigger","Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nPremessa.\n\n\n\nIn coerenza con il modello di struttura contrattuale definito dal presente\nCCNL, le Parti hanno convenuto sulla opportunità di definire l'istituto della\nclassificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una\ngestione più flessibile ed efficiente della organizzazione interna di uno\nStudio professionale.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"contractseverancepay","Art. 131 - Trattamento di Fine Rapporto ","Art. 131 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).\n\n\n\nIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il\nTFR, salvo che non sia destinato ad alimentare Fondi di previdenza\ncomplementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge.\n\nLa retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota\ndi cui al comma 1) del novellato art. 2120 CC è quella composta esclusivamente\ndalle somme erogate a specifico titolo di:\n\n\n\n-paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto;\n\n-eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 117 del presente\ncontratto;\n\n-assegni ‘ad personam’;\n\n-aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\n\n-13a e 14a mensilità;\n\n-eventuali indennità erogate con continuità;\n\n-acconti su futuri aumenti contrattuali;\n\n-somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di\nrinnovo contrattuale.\n\n\n\nIl periodo trascorso in servizio militare va computato nella anzianità di\nservizio ai soli effetti della indennità di anzianità, in vigore al 31.5.82,\ne del preavviso.\n\nA decorrere dall’1.6.82 e fino al 31.3.87 il periodo trascorso in servizio\nmilitare è considerato utile per il TFR, ai soli fini della applicazione del\ntasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 CC, come modificato dalla legge n.\n297 del maggio 1982.\n\nAi sensi e per gli effetti del comma 2), art. 2120 CC, come modificato dalla\nlegge n. 297 del maggio 1982, a decorrere dall’1.4.87, durante il periodo\ntrascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile\nai fini del calcolo del TFR l'equivalente della normale retribuzione di cui al\ntitolo XXVIII (Trattamento economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\n\nNon saranno, invece, computati ad alcun effetto nella anzianità i periodi\ndi ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.\n\nNel caso di cessazione della attività della sede lavorativa, il periodo\ntrascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore\nfino alla cessazione dell'attività stessa.\n\nLe norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a\ntermine.\n\n\n\n\n\nArt. 132 - Corresponsione del TFR.\n\nIl TFR deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,\ndedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici\nnecessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge\n29.5.82 n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro.\n\nIn caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore sarà\ncorrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2%\nsuperiore al tasso ufficiale di sconto.\n\nL'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione\nmonetaria per crediti da lavoro, relativa al TFR.\n\nIl sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre\ndall’1.1.78.\n\n\n\n\n\nArt. 133 - Anticipazione del TFR.\n\n\n\nI lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al\ndatore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui\navrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta,\npurché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:\n\n\n\n-spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti\nStrutture pubbliche;\n\n-spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e\nper i figli;\n\n-spese durante l'astensione facoltativa per maternità;\n\n-spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.\n\n\n\nIl datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del\n10% degli addetti occupati nella Struttura lavorativa e comunque con un minimo\ndi 1 unità.\n\nL'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del\nrapporto.\n\nSono fatti salvi migliori trattamenti in uso.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"deathrelatives","Art. 85 - Permessi e congedi retribuiti.","Art. 85 - Permessi e congedi retribuiti.\n\n\n\n\n\nFatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista\nal precedente art. 74, sono concessi a tutti i dipendenti del settore permessi\ne\u002Fo congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto\nindicate:\n\n\n\na)giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal 3°\ngiorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;\n\nb)giorni 3 lavorativi per natalità e lutti familiari fino al 3° grado di\nparentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 giorni\ndall'evento.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"healthcareaccess","Art. 16 - Cassa di Assistenza Sanitaria ","Art. 16 - Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare (C.A.DI.PROF.)\n\n\n\n1)\n\nLa C.A.DI.PROF. ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali\nsanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie,\nnonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal\nsuo Regolamento.\n\n\n\n2)\n\nSono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli\naddetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.\n\n\n\n3)\n\nLe quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti\nbeneficiari alla C.A.DI.PROF. sono quelle indicate dal precedente art. 13 a cui\ndevono essere aggiunte € 24,00 ‘una tantum’ quale quota di iscrizione per\nogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art.\n12, legge n. 153\u002F69, riformulato dal D.lgs. n. 314\u002F97 e quindi non imponibili\nsia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti\ncontrattuali (TFR etc.).\n\n\n\n4)\n\nIl versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto\nalle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi\nProfessionali.\n\n\n\n5)\n\nPer ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla\nCassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello dalla\ndata di iscrizione alla “Cassa”.\n\n\n\n6)\n\nL'iscrizione e il versamento della quota ‘una tantum’ di € 24,00 e del\ncontributo mensile di cui alla precedente lett. b) dovranno essere effettuati\nsecondo le modalità indicate nel Regolamento C.A.DI.PROF. presente sul sito\nwww.cadiprof.it.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"trainingfund","2) L'E.BI.PRO. attua, promuove, concreti","2)\n\nL'E.BI.PRO. attua, promuove, concretizza e valorizza:\n\n\n\nA)la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul\nquadro normativa e socio-economico del settore, delle varie aree professionali\ne sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini,\nrilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il\nCCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al titolo\nI, artt. 1 e 2;\n\nB) studi e ricerche sulle aree professionali e\u002Fo sull'area professionale\nomogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata,\nl'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto da FONDOPROFESSIONI,\nl'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo\nl'assistenza tecnica per la formazione continua;\n\nC)specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione,\nriqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di\norientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali,\neuropee e internazionali, nonché con Università e con altri Organismi\norientati ai medesimi scopi;\n\nD)le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico\nInterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI), di\ncui all'AI 7.11.03, sottoscritto tra CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA,\nCIPA e CGIL, CISL, UIL - la realizzazione dei progetti programmati per la\nformazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti\nformativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più\nidonee;",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"PAIDLEAV_trigger","Art. 82 - Misura del periodo di ferie. 1","Art. 82 - Misura del periodo di ferie.\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dall’1.7.92 il personale di cui al presente contratto avrà\ndiritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 giorni lavorativi,\ncomprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 giorni. In\ncaso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di\nferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi.\n\n\n\n2)\n\nIl decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nStrutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.\n\n\n\n\n\nArt. 83 - Determinazione del periodo di ferie.\n\n\n\n1)\n\nÈ facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma\nda maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della Struttura lavorativa e\nsentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. n. 66\u002F03 in materia.\n\n\n\n\n\nArt. 84 - Normativa retribuzione ferie - normativa per cessazione\n\ndi rapporto - irrinunciabilità - richiamo lavoratore\n\nin ferie.\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale\nretribuzione di fatto.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti\n12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo\nservizio prestato per l'anno di competenza, così come previsto dall'art.\n120.\n\n\n\n3)\n\nLe ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di\nlicenziamento.\n\n\n\n4)\n\nLe ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\n\n\n\n5)\n\nPer ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al\nrimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare\neventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"bankholidays1","Art. 80 - Festività. Le festività che do","Art. 80 - Festività.\n\n\n\nLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:\n\n\n\nfestività nazionali:\n\n\n\n1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\n\n2) 1° maggio (festa dei lavoratori)\n\n3) 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n\n\nfestività infrasettimanali:\n\n\n\n1) 1° giorno dell'anno\n\n2) 6 gennaio (Epifania)\n\n3) lunedì di Pasqua\n\n4) 15 agosto (Assunzione)\n\n5) 1° novembre (Ognissanti)\n\n6) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n7) 25 dicembre (Natale)\n\n8) 26 dicembre (S. Stefano)\n\n9) solennità del S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\n\n\n\nA)\n\nIn relazione alla norma di cui al comma 1) del presente articolo nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra\nindicati.\n\n\n\nB)\n\nNulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la\nmisura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un\nperiodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da\nogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.\n\n\n\nC)\n\nIn caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una\ndomenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà\ncorrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione\ngiornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.\n\n\n\nD)\n\nPer la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, comma 2), legge\n5.3.77 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma\nprecedente.\n\n\n\nE)\n\nLe ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 77 e\n78 del precedente titolo XVI del presente contratto.\n\n\n\nF)\n\nLe ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai\nlavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto\nriguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà\ncorrisposta la relativa sola maggiorazione.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"SCHEDULE_trigger","Art. 79 - Riposo settimanale. Il lavorat","Art. 79 - Riposo settimanale.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 8 - Permessi per attività sindacale","Art. 8 - Permessi per attività sindacale.\n\n\n\nAi lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono\nconcessi permessi retribuiti per un massimo di 8 ore ‘pro capite’ annue,\nfatto salvo quanto previsto dalla legge n. 300\u002F70.\n\nFermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 6 ore le\nmodalità del loro utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione\nregionale, per le rimanenti 2 ore queste saranno utilizzate per consentire la\nconnessione con i siti delle parti sociali e\u002Fo con i siti delle Strutture\nparitetiche\u002Fbilaterali, e\u002Fo per la consultazione del CCNL, con l'eventuale\nutilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.\n\nTale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e\nprevia autorizzazione del datore di lavoro.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"hourspweek_select","Art. 74 - Distribuzione dell'orario sett","Art. 74 - Distribuzione dell'orario settimanale.\n\n\n\nL'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in questo\nultimo caso la cessazione della attività lavorativa avverrà, di norma, entro\nle ore 13 del sabato.\n\nIn considerazione della estrema variabilità delle esigenze dei\nprofessionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro\npotranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche\narticolazioni alternative, così come sotto elencate ai punti A) e B).\n\n\n\nA) Orario settimanale su 5 giorni.\n\n\n\nTale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale\ndurata di 40 ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate\nlavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.\n\nIn questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue,\nusufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di 8 o 4\nore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.\n\n\n\nB) Orario di lavoro su 6 giorni.\n\n\n\nTale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario\nsettimanale pari a 40 ore, fermo restando che la cessazione della attività\nlavorativa avverrà di norma entro le ore 13 del sabato.\n\nIn questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 ore annue,\nusufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti della durata di\ngiornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il\ndatore di lavoro.\n\nLimitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti\nsuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto i\npermessi di cui alle lett. A) e B) saranno maturati nella misura del 50% a\npartire dal 12° mese successivo alla assunzione e nella misura del 75% a\npartire dal 24° mese dalla data di assunzione fino al 36° mese; nella misura\ndel 100% per i mesi successivi.\n\nCon riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego di cui\nall'art. 54, i permessi di cui alle lett. A) e B) saranno maturati nella misura\ndel 50% a partire dal 6° mese successivo alla assunzione e nella misura del\n75% a partire dal 12° mese dalla data di assunzione fino al 18° mese; nella\nmisura del 100% per i mesi successivi.\n\nI permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero\npotranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio\ndell'anno successivo.\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario,\nal lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al presente articolo\nper ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i\nperiodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione\nsecondo norma di legge e di contratto.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del\npresente articolo l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le\naspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o\nprevidenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i\nquali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione\nretributiva.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"hourspweek","A) Orario settimanale su 5 giorni. Tale ","A) Orario settimanale su 5 giorni.\n\n\n\nTale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale\ndurata di 40 ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate\nlavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.\n\nIn questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue,\nusufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di 8 o 4\nore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.",{"bindId":198,"name":191,"text":199},"dayspweek_select","Art. 74 - Distribuzione dell'orario settimanale.\n\n\n\nL'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in questo\nultimo caso la cessazione della attività lavorativa avverrà, di norma, entro\nle ore 13 del sabato.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"flexworktxt","Titolo XIV - TELELAVORO E\u002FO LAVORO A DIS","Titolo XIV - TELELAVORO E\u002FO LAVORO A DISTANZA\n\n\n\nArt. 57 - Definizione.\n\n\n\nIl telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in\nvirtù della adozione di strumenti di lavoro informatici e\u002Fo telematici -\nrisultano modificate e che sono caratterizzate da:\n\n\n\n-delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione\ndatoriale;\n\n-utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento\ncon l'Organizzazione cui la prestazione stessa inerisce;\n\n-legame, di natura subordinata, con l'azienda.\n\n\n\nA mero titolo esemplificativo si elencano alcune possibili tipologie di\ntelelavoro:\n\n\n\na)telelavoro mobile;\n\nb) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della\nStruttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro\nattività prevalentemente presso realtà esterne.\n\n\n\n\n\nArt. 58 - Sfera di applicazione.\n\n\n\nIl presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di\nlavoro sia regolato dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\nArt. 59 - Prestazione lavorativa.\n\n\n\nI rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nStruttura lavorativa.\n\nResta inteso che il telelavoratore è in organico presso la Struttura\nlavorativa di origine ovvero, in caso di instaurazione ‘ex novo’, presso\nl'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.\n\nI rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\n\n\n\n1)volontarietà delle Parti;\n\n2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di\ntempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà\ndelle Parti;\n\n3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative\nformative e altre occasioni che si determino nella Struttura lavorativa;\n\n4)definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in\nregime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o\nsenza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;\n\n5)garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di\nanaloghi livelli qualitativi della attività svolta nella Struttura lavorativa,\nda parte del singolo lavoratore;\n\n6)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti\ne\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente nella Struttura lavorativa, ivi\ncompresi i rientri nei locali della stessa;\n\n7)assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di\nlavoro informatica e\u002Fo telematica, salvo che il telelavoratore non faccia uso\ndi strumenti propri ritenuti idonei. L'Ente Bilaterale Nazionale,\ncompatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al\nco-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e\u002Fo del lavoratore\ncome da allegato C);\n\n8)inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi\nstrettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento\ndegli obblighi che gravano sul datore;\n\n9)inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro e\ndegli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione\nin un luogo di pertinenza del datore di lavoro.\n\n\n\nGli agenti della instaurazione e\u002Fo trasformazione della nuova modalità di\nlavoro sono rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore. II lavoratore\nche ne faccia richiesta o conferisca mandato potrà essere assistito dalla\nRSU\u002FRSA o, in caso di sua assenza, dalla Struttura territoriale di una delle\nOO.SS. firmatarie del presente CCNL.\n\nLe modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto,\ncostituente l'accordo di inizio e\u002Fo trasformazione della modalità di\nlavoro.\n\nTale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione\ndel telelavoro.\n\n\n\n\n\nArt. 60 - Retribuzione.\n\n\n\n\n\nLe Parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella\nprevista dal presente CCNL.\n\n\n\nArt. 61 - Sistema di comunicazione.\n\n\n\nÈ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o\nmensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la\nricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di\nmotivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al\ndatore di lavoro anche per via telematica.\n\nIn caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo il telelavoratore dovrà rendersi disponibile, previo\npreavviso di almeno 1 giorno, per il tempo strettamente necessario per lo\nsvolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla\nriunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\n\n\n\n\n\nArt. 62 - Riunioni e convocazioni della Struttura lavorativa.\n\n\n\n\n\nIn caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il\ntempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta\ninteso che il tempo dedicato alla riunione è considerata a tutti gli effetti\nattività lavorativa.\n\n\n\nArt. 63 - Controlli a distanza.\n\n\n\nLe Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici,\nnon costituiscono violazione dell'art. 4, legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\n\nIl datore di lavoro è tenuto a illustrare preventivamente al telelavoratore\nle modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di\nvalutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei\ncontrolli.\n\nEventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti\ndovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\n\n\n\n\n\nArt. 64 - Diritti sindacali.\n\n\n\nAi lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso alla attività sindacale che si svolge nella Struttura lavorativa,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso\nnella Struttura lavorativa.\n\nL’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito\ndal vigente CCNL.\n\n\n\n\n\nArt. 65 - Organizzazione della Struttura lavorativa.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nella\norganizzazione della Struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al\npotere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\n\n\n\n\n\nArt. 66 - Diligenza e riservatezza.\n\n\n\nIl telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e\nriservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il\ntelelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in\nconcorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.\n\n\n\n\n\nArt. 67 - Formazione.\n\n\n\nLe Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale\nparità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano\naffinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato\nlivello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. A\ntale scopo FONDOPROFESSIONI adotterà specifiche iniziative nei confronti di\ntali lavoratori.\n\n\n\n\n\nArt. 68 - Diritti di informazione.\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di\ncomunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa\na tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno\npresenti nella Struttura lavorativa.\n\nAnche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300\u002F70, il datore di\nlavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del\nCCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.\n\nEventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli\neffetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere\neffettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti\ntelematici\u002Finformatici.\n\n\n\n\n\nArt. 69 - Postazioni di lavoro.\n\n\n\nSalvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti\nidonei, il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex\nart. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro\nidonea alle esigenze della attività lavorativa. L'Ente Bilaterale Nazionale,\ncompatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al\nco-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e\u002Fo del\nlavoratore.\n\nLa scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore\ndi lavoro di concerto, ove contribuisca al co-finanziamento, con l'Ente\nBilaterale Nazionale.\n\nSalvo patto contrario, le spese connesse alla installazione e gestione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico\ndell'azienda.\n\n\n\n\n\nArt. 70 - Interruzioni tecniche.\n\n\n\nInterruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro, che\n\nprovvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto\nnon sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro\ndefinire il rientro del lavoratore nella Struttura lavorativa, limitatamente al\ntempo necessario per ripristinare il sistema.\n\n\n\n\n\nArt. 71 - Misure di protezione e prevenzione.\n\n\n\nIn ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., saranno\nconsentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e\nprotezione della Struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza\nper verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di\nsicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche\nad essa collegate.\n\nCiascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli\nstessi.\n\nIn ogni caso ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza\ne della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative\nai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.\n\nIl datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il\nlavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.\n\n1f datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per\nl'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro,\nnonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.\n\nIn caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un\npersonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.\n\nI lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si\nfa rinvio, in tal senso, all'Accordo applicativo del D.lgs. n. 81\u002F08 allegato\nal presente CCNL.\n\n\n\n\n\nArt. 72 - Infortunio.\n\n\n\nLe Parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti\ndell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le\nconseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"OVERTIME_trigger","Art. 78 - Maggiorazione del lavoro strao","Art. 78 - Maggiorazione del lavoro straordinario.\n\n\n\nLe ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite\ncon la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo titolo\nXXVIII (Trattamento economico) e di eventuali superminimi con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:\n\n\n\n57\n\n57\n\n- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;\n\n- 30% per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle\neffettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni\nregolari di servizio e\u002Fo di orario di lavoro prestato con le modalità di cui\nall'art. 76;\n\n- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.\n\n\n\nLa liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e\nnon oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"SENIOR_trigger","Articolo 117. Per l'anzianità di servizi","Articolo 117.\n\n\n\nPer l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso Studio professionale\nil lavoratore avrà diritto a 8 scatti triennali.\n\nLa data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata\nall’1.1.78.\n\nA decorrere dall’1.10.11 gli importi degli scatti in cifra fissa sono\ndeterminati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli \n\n        \n        \n      \n      importi\n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      30\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      26\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      23\n      \n    \n    \n      3S)\n      \n      22\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      22\n      \n    \n    \n      4S)\n      \n      20\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      20\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      20\n      \n    \n  \n\n\nGli importi relativi agli scatti di anzianità, come sopra riportati, non\npotranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i\nfuturi aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da\nmaturare.\n\nGli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\n\nIn occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati\nsuccessivamente all’1.10.11 saranno ricalcolati in base ai valori indicati\nnella tabella suesposta.\n\nNel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto, intervengano passaggi di livello, da quel momento si applicherà il\nvalore dello scatto del livello acquisito.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"SUNDAY_trigger","Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo ric","Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 77 e\n78 del precedente titolo XVI del presente contratto.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"shiftallowancetype","- 30% per le ore di lavoro prestate la n","- 30% per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle\neffettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni\nregolari di servizio e\u002Fo di orario di lavoro prestato con le modalità di cui\nall'art. 76;",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"CONSIGN_trigger","Indennità di disponibilità. Questa spett","Indennità di disponibilità.\n\n\n\nQuesta spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la\ndisponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è\nlegata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo della indennità di\ndisponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La\nbase di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all’art. 118\ndel presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"PAYSCALES_table_selection_txt"," tabella retributiva unica Studi profess","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      tabella retributiva unica\n        Studi professionali\n\n        \n      \n      CONFEDERTECNICA\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      livelli\n      \n      minimo\n\n        tabellare\n\n        in vigore\n\n        al 31.8.17\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        dal 1.9.17\n      \n      minimo\n\n        tabellare\n\n        in vigore\n\n        dal 1.9.17\n      \n      elemento\n\n        nazionale\n\n        allineamento\n\n        contrattuale (*)\n      \n      minimo\n\n        + elemento\n\n        nazionale\n\n        allineamento\n\n        contrattuale\n\n        dal 1.5.08\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n\n        (ex 1S\n\n        CONFEDERTECNICA)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2.105,08\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        28,23\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2.133,31\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        ---\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        ---\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1.862,86\n      \n      24,98\n      \n      1.887,84\n      \n      42,35\n      \n      1.930,19\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.622,61\n      \n      21,76\n      \n      1.644,37\n      \n      102,53\n      \n      1.746,90\n      \n    \n    \n      3S)\n      \n      1.505,05\n      \n      20,18\n      \n      1.525,33\n      \n      110,40\n      \n      1.635,73\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.491,37\n      \n      20,00\n      \n      1.511,37\n      \n      ---\n      \n      ---\n      \n    \n    \n      4S)\n      \n      1.446,22\n      \n      19,39\n      \n      1.465,62\n      \n      ---\n      \n      ---\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.394,41\n      \n      18,70\n      \n      1.413,11\n      \n      ---\n      \n      ---\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.297,72\n      \n      17,40\n      \n      1.315,12\n      \n      ---\n      \n      ---\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"STRUCINCR_trigger","Art. 122 - Aumenti retributivi mensili. ","Art. 122 - Aumenti retributivi mensili.\n\n\n\nA)\n\nLe Parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento\nsalariale come risulta dai seguenti importi:\n\n\n\nQuadri (ex. 1S): € 123,50\n\n1): € 109,31\n\n2): € 95,20\n\n3S): € 88,31\n\n3): € 87,50\n\n4S): € 84,87\n\n4): € 84,22\n\n5): € 76,13",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"ONCERISE_trigger","Art. 125 - Tredicesima mensilità. In coi","Art. 125 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nIn coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro\ndovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità\ndella retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Struttura\nlavorativa, così come previsto dall'art. 113.\n\nDall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui al\nprecedente titolo XXII del presente contratto la lavoratrice ha diritto a\npercepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente alla aliquota\ncorrispondente al 20% della retribuzione.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"ONCERISE2_trigger","Art. 126 - Quattordicesima mensilità. In","Art. 126 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\nIn coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni\nanno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una 14a mensilità di importo pari\na 1 mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso\n30 giugno. Il pagamento della 14a mensilità avverrà comunque anche nel\nrispetto dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione del Libro unico del\nlavoro.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e\nin tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.\n\nNon hanno diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori che alla data della\nentrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di\nretribuzione, oltre la 13a, di importo almeno pari a quello del premio ferie di\ncui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo\ndella 14a mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza\ntra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.\n\nNon sono assorbibili nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi\nerogati a titolo di merito individuale o collettivo.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Dipendenti degli studi professionali (2018) - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-03-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Studio di consulenza legale e del mercato, attività di servizi alle imprese\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale  , Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1\">\n                Associazioni professionali: &rarr;&nbsp;\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1315.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;76.13\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[245],{"title":37,"slug":33},[247],{"type":248,"data":249},"call_to_action_body_block",{"title":250,"description":251,"variant":252,"link":253},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":250,"url":254,"description":250,"rel":255,"type":256},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[258],{"type":248,"data":259},{"title":250,"description":251,"variant":252,"link":260},{"title":250,"url":254,"description":250,"rel":255,"type":256},[]]