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Giovanni Soligo, in rappresentanza anche degli Istituti\ndiocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del\nTurismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi\nCommerciali, Affini e del Turismo), rappresentata da Fabrizio Ferrari e Daniele\nMeniconi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e\nServizi, rappresentata da Danilo Lelli, Luciana Mastrocola e Marco Feuli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento\ndel Clero: Patrizio Lazzari e Gustavo Colasanti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il CCNL “Per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero”\nstipulato il 28.4.11 e pervenuto a scadenza il 31.12.13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PER I DIPENDENTI DEGLTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>(1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 18 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del\npersonale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal\nparagrafo 1), canone 1274, Codice di Diritto canonico e dall’art. 21, legge\n20.5.85 n. 222.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - ASSUNZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore e avverrà con apposito atto scritto contenente le seguenti\nindicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tipologia e durata del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) durata del periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) qualifica attribuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) tipologia contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) indicazione dell'applicazione del presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente alla lettera di assunzione l’Istituto dovrà consegnare al\nlavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione\ndello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di accesso per i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione sono richiesti al lavoratore i seguenti\ndocumenti, dei quali l’Istituto rilascerà apposita ricevuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)documento di identità, codice fiscale e certificato di residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)curriculum vitae;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attestazione relativa ai titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attestato dei corsi di addestramento frequentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che\nimplichino tale requisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi\nprevidenziali e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni\ndi malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione,\ndell’anno di calendario in corso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)ogni altro documento previsto dalle competenti autorità o dalle leggi\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)eventuali altri documenti e certificati che l’Istituto riterrà\nopportuno richiedere in relazione alla attività che il lavoratore è chiamato\na svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del provvedimento di assunzione viene data comunicazione al lavoratore\ninteressato, in duplice copia, di cui una sarà restituita all’Istituto\ndebitamente firmata per accettazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell’Istituto di sottoporre, prima della assunzione, il\nlavoratore ad accertamenti sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 3 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto di\nassunzione, non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 6 mesi per i Quadri, livv. 1S) e 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 mesi per gli altri livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova si applicano le disposizioni di legge in vigore\nal riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le parti abbiano dato\ndisdetta, l’assunzione si intenderà confermata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch2>Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 4 - Classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i\ndirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell'Istituto e quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed\nelevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione\ndi progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’Istituto, verificandone la fattibilità economico-tecnica,\ngarantendone adeguato supporto sia nella fase di impostazione, sia in quella di\nsperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1 super).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di\nresponsabilità di direzione esecutiva che richiedono notevole professionalità\ne che siano preposti alla funzione di conduzione e di coordinamento di uno o\npiù uffici operativi, di notevole rilevanza e di particolare complessità\norganizzativa della azienda, con compiti di gestione di risorse economiche ed\numane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile sottoarea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano o interdiocesano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile amministrativo o tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo di Uffici di particolare importanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di più Uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole\nprofessionalità con responsabilità di direzione esecutiva e che sovrintendono\nalle singole unità operative con compiti di gestione di risorse anche\numane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio amministrativo, tecnico, legale o contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo Centro EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dello sviluppo delle applicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o interdiocesano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2 super).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto di sviluppo organizzativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e lavoratori\nche svolgono funzioni che richiedono particolari professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo reparto o settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemista programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di capo reparto o settore compete ai dipendenti ai quali\nvengono attribuite funzioni di coordinamento di risorse umane che svolgono\nmansioni di concetto nell’ambito di articolazioni organizzative di strutture\ndi Uffici o di Servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono una\npreparazione e\u002Fo conoscenza di natura tecnico-professionale, con maturata\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di Centro elettronico o addetto al controllo della rete\ntrasmissione dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedurista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato contabile, amministrativo o tecnico, di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla gestione dei documenti contabili degli Istituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla gestione delle posizioni dei sacerdoti con compiti di\nverifica degli elaborati automatizzati e di assistenza agli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di Segreteria con mansioni di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni tecnico-pratiche e che\npossiedono una preparazione adeguata in relazione ai compiti e alle attività\ncui sono addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di Segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore addetto all’acquisizione dei dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schedarista addetto alla gestione dell’input e dell’output\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato amministrativo o tecnico d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista-portiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di natura meramente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dattilografo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni le quali richiedono un\naddestramento pratico e la conoscenza di nozioni elementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende i lavoratori che svolgono mansioni ausiliari e di manovalanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di fatica e di pulizie\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 5 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Cp>La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La\ndistribuzione dell’orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi gli stessi saranno\ndeterminati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di\ndistribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che\nil giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Turni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ad esigenze pre-individuate di assicurare, in determinati\nsettori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore\nall’inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere\nistituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia\noraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il turno il personale ha diritto a un riposo intermedio, retribuito,\ndi mezzora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si\ncolloca l’intervallo previsto nell’ambito del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle\n8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività\npossono comportare esigenze di turnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI TURNO GIORNALIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"200\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che gli importi sopra indicati decorrono da gennaio 2018\ne che gli stessi vengono aggiornati, a decorrere da gennaio di ciascun anno,\nsulla base dell’aumento medio del costo della vita per l’anno precedente,\nrilevato dall’ISTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà dell’Istituto di\nrichiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per\nogni lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in\nderoga al limite di 250 ore, in relazione a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle\nattraverso l’assunzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni\ndi lavoro straordinario possa dar luogo a un pericolo, un danno alle persone o\nal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del\nraggiungimento del predetto limite delle 250 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del\ntrattamento economico globale di cui all’art. 43 con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario\nstraordinario festivo);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>-50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte, intendendosi per\ntali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 (orario straordinario notturno).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>A decorrere dall’1.1.19 al personale che verrà inquadrato con la\nqualifica di Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo.\nGli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per\nlo straordinario o una indennità specifica per la funzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - FESTIVITÀ ABOLITE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 9 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1° maggio (festa del Lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 1° giorno dell’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) 15 agosto (Assunzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai\nlavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la\nmisura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un\nperiodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da\nogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una\ndomenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori\nun ulteriore importo pari alla quota giornaliera del trattamento economico\nglobale di cui all’art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, comma 2), legge\n5.3.77 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le\nfestività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento compete, ad integrazione di quanto corrisposto dagli\nenti previdenziali, ai dipendenti in malattia, in infortunio, in assenza\nobbligatoria e facoltativa per maternità, in modo da raggiungere\ncomplessivamente il 100% della quota giornaliera del trattamento economico\nglobale di cui all’art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Festività lavorate.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel precedente articolo, dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge\n22.2.34 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30%\nsulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all’art. 42,\nfermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel\ngiorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione\ndelle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54 e\ndel DPR 28.12.85 n. 792 (19 marzo - S. Giuseppe; il giorno dell'Ascensione; il\ngiorno del Corpus Domini; 29 giugno - SS. Pietro e Paolo), verranno fruiti dai\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare\nil normale andamento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure\npotranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno\ndell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al\npresente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi,\na tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro,\nretribuzione, o integrazione retribuita, secondo norma di legge e di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze\ndell’Istituto, di un periodo di ferie annuali, retribuito, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno il numero\ndei giorni di ferie è proporzionale ai mesi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere\nfrazionate in non più di 2 periodi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie si interrompe nel caso di sopravvenienza, durante il\nperiodo stesso, di ricovero ospedaliero e\u002Fo di malattia regolarmente denunciata\ne riconosciuta dalle Strutture sanitarie pubbliche competenti per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il 18° mese\nsuccessivo alla fine dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro l’indennità\nsostitutiva delle ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile di fatto,\ndi cui all’art. 42, per 26, nel caso di orario di lavoro settimanale\ndistribuito su 6 giorni, e per 22 nel caso di orario di lavoro settimanale\ndistribuito su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le\nferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale\ngodimento, provvedendo alla loro programmazione entro aprile di ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui incombe al lavoratore\nl’onere della prova, le assenze devono essere comunicate all’inizio\ndell’orario di lavoro della giornata cui si riferiscono, tramite chiamata\ntelefonica o e-mail indirizzata all’Ufficio del personale o a persona\nall’uopo preposta, o attraverso ogni mezzo idoneo indicato dall’Istituto,\npossibilmente prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro, fatti salvi i\ncasi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore, al\nfine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e di permettere il\nnormale svolgimento dell'attività e della programmazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza delle disposizioni prescritte al comma precedente del\npresente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle forme previste in materia\ndi provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 75 e ss., fatta salva la\nfacoltà dell’Istituto di procedere alla trattenuta di tante quote\ngiornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 42 corrispondenti alle\ngiornate di assenza ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore è concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con\ncorresponsione della normale retribuzione, per contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento del predetto diritto, il lavoratore ha\nl’obbligo di esibire al datore di lavoro la documentazione attestante\nl’avvenuto matrimonio nel periodo di permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>chiamati a svolgere funzioni elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e permessi per formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame e che, in base all’art. 10, legge 20.5.70 n. 300, hanno\ndiritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti con obbligo di\npresentazione della documentazione ufficiale dell’esame sostenuto, gli\nIstituti concederanno un altro giorno retribuito precedente quello della prova\ndi esame, con il limite di 5 giorni ad anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche questi ultimi permessi saranno retribuiti previa presentazione della\ndocumentazione ufficiale dell’esame sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali in\noccasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e dei referendum,\nhanno diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti ai sensi dell’art.\n119, DPR n. 361\u002F57, delle leggi nn. 352\u002F70, 18\u002F79 e 178\u002F81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i permessi relativi alla formazione continua si fa\nriferimento alla legge 8.3.00 n. 53.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Ch3>Art. 19 - Permessi per eventi familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore colpito da grave lutto familiare entro il 2° grado di\nparentela è concesso un periodo di permesso retribuito di 3 giorni lavorativi\na partire da quello del decesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore è concesso un periodo di congedo retribuito di 3 giorni in\ncaso di documentata grave infermità dei familiari (ricovero o intervento\nchirurgico) entro il 2° grado di parentela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso periodo di permesso retribuito è riconosciuto al lavoratore padre\nin occasione della nascita di un figlio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità di cui ai primi 3 commi, art. 12, saranno fruiti dai\nlavoratori ulteriori gruppi di permessi per complessive 90 ore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per tali permessi si applicano, in caso di prestazione lavorativa\nridotta nel corso dell’anno, i commi 3) e 4), art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso ogni singolo Istituto le parti potranno concordare l’utilizzazione\ndei permessi in oggetto ai fini di una diversa articolazione dell’orario\nsettimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per\ncomplessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie,\nper se stesso e\u002Fo per i propri figli, presso Strutture sanitarie pubbliche o\nprivate o presso Studi medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli stessi fini di cui al comma 1) presso ciascun Istituto per il\nSostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale\ni dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi\nretribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al 1° gennaio di ciascun anno\nnella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa\ndata e il numero di 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà usufruire dei permessi di cui al comma precedente anche\nper i propri figli di età inferiore agli 8 anni, con il limite di 6 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di\npermesso di cui al comma 1) e il moltiplicatore di cui al comma 2) vengono\nriproporzionati sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile\nridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui al comma 2) il permesso spettante per ciascuna visita\nmedica o analisi o prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente articolo i\ndipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla\nStruttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l’ora in cui la\nprestazione è stata resa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso, previste dal presente articolo, che dovessero residuare\nal 31 dicembre di ciascun anno, non sono usufruibili, ad alcun titolo,\nnell’anno successivo e non danno luogo ad alcun compenso sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di forza maggiore, il lavoratore, qualora abbia esaurito i permessi\nindividuali di cui agli artt. 12 e 20, potrà usufruire di congedi giornalieri\nretribuiti deducibili dalle ferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del dipendente, l’Istituto, per gravi ragioni personali\ndebitamente giustificate, può concedere periodi di aspettativa senza\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è\nutile ai fini della anzianità di servizio, né ad alcuno degli istituti\ncontrattuali previsti per il personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la chiamata e il richiamo alle armi, durante i quali il rapporto di\nlavoro resta sospeso, si applicano le disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e\ndella paternità sono contenute nel D.lgs. n. 151 del 26.3.01, cosiddetto Testo\nUnico maternità\u002Fpaternità (di seguito denominato semplicemente T.U.) e dal\nD.lgs. n. 80\u002F15 e s.m., a cui si fa espressamente riferimento per quanto non\nprevisto nel presente contratto e stabilito nel presente Titolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Ch3>Art. 25 - Controlli prenatali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite\nmediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore\ndi lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione\ndegli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Astensione obbligatoria per maternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal\nlavoro, e in ogni caso è vietato adibire al lavoro le donne:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i 3 mesi successivi al parto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, ciò anche se la somma\ndei 3 mesi di astensione ‘post partum’ e i giorni compresi tra la data\neffettiva del parto e quella presunta superi il limite complessivo di 5\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria\ndal lavoro indicati alle lett. a), b), c) e d), le lavoratrici, ai sensi\ndell'art. 20, D.lgs. n. 151\u002F01, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a\npartire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi\nal parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della\nsalute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio\nalla salute della gestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta astensione obbligatoria spetta anche in caso di adozione e\naffidamento preadottivo di un bambino, a prescindere dalla età del minore, per\nuna durata complessiva di 5 mesi a decorrere dall’effettivo ingresso in\nfamiglia del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di affidamento non preadottivo di minore, invece, il congedo può\nessere fruito entro 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di astensione obbligatoria per maternità dovrà essere\npresentata telematicamente dalla lavoratrice secondo le modalità\nperiodicamente indicate dall’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in\ncui opera il divieto, ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto di\nlavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, l’Istituto è obbligato a conservare\nil posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b),\nc) e d) devono essere computati nella anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla integrazione\ndella 13a e 14a mensilità, alle ferie, al TFR e alla maturazione dei permessi\ndi cui agli artt. 12 e 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS,\nsecondo le modalità di legge stabilite, e anticipata dall’Istituto, che si\nfarà carico di integrarla nella misura atta a garantire il raggiungimento del\n100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il congedo di maternità di cui alle lett. a) e c) può essere richiesto\ndalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un\nbambino, a prescindere dalla età del minore all’atto dell’adozione o\ndell’affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di tutela e\nsostegno della maternità valgono le norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Congedo obbligatorio di paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 4, comma 24), lett. a), legge 28.6.12 n. 92 ha istituito in via\nsperimentale il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al\ncongedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente\nanche adottivo e affidatario, entro e non oltre il 5° mese di vita del\nfiglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro (artt. 28 e ss. del\nT.U.) per tutta la durata del congedo di maternità (pari complessivamente a 5\nmesi), o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice e non\nfruita dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave_father\">\u003Cp>Il congedo di paternità spetta in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)morte o grave infermità della madre, attestata con apposita dichiarazione\ndi responsabilità predisposta con domanda telematica e contestuale\npresentazione in busta chiusa al Centro medico legale dell’INPS, allo\nsportello, oppure a mezzo raccomandata postale della certificazione sanitaria\ncomprovante la grave infermità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)abbandono del figlio da parte della madre, attestato con apposita\ndichiarazione di responsabilità predisposta con domanda telematica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis CC), comprovato\ncon domanda telematica con allegata copia del provvedimento giudiziario di\naffidamento esclusivo, oppure con indicazione degli estremi del provvedimento\ngiudiziario e del tribunale che lo ha emesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di\nmaternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori,\nattestata con apposita dichiarazione di responsabilità predisposta con domanda\ntelematica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)fermo restando che il congedo di paternità si riferisce al periodo di\ncongedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, lo stesso decorre\ndalla data in cui si verifica uno degli eventi di cui alle lett. a), b), c) e\nd) del presente articolo, anche nel caso di madre lavoratrice autonoma avente\ndiritto alla indennità prevista dall’art. 66 T.U. L’indennità di cui\nall’art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS,\nper tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che\nsarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della\nmadre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al\npadre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di astensione dal\nlavoro nei casi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) deve presentare al\ndatore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni sopra previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di abbandono del figlio da parte della madre (lett. b), il padre\nlavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47, DPR 28.12.00 n.\n445.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore ha diritto, per tutto il periodo del congedo di\npaternità, a una indennità pari all’80% posta a carico dell’INPS, secondo\nle modalità di legge stabilite, e anticipata dal datore di lavoro, che si\nfarà carico di integrarla nella misura atta a garantire il raggiungimento del\n100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spettante alla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia\nottenuto in affidamento, un bambino, a prescindere dalla età del minore,\nspetta, alle stesse condizioni, al lavoratore, sempre che non sia stato chiesto\ndalla lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedo di\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 28 - Congedi parentali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, ciascun genitore, per ogni\nbambino, nei primi 12 anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti congedi, che non possono complessivamente eccedere il limite di\n10 mesi, spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo\no frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non\ninferiore a 3 mesi (in quest'ultimo caso il limite complessivo dei congedi\nparentali, di cui al punto 1 che precede, è elevato a 11 mesi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base\noraria. Ferme restando le modalità di fruizione su base oraria previste dalla\nnormativa in vigore, le parti stabiliscono, come condizione di miglior favore,\nche il congedo parentale su base oraria possa essere usufruito, sia dal\npersonale a tempo pieno che a tempo parziale, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in modo frazionato per periodi minimi di 1 ora giornaliera o multipli di\nmezzora (ad esempio 1 ora e mezzo, 2 ore etc.), purché la somma dei congedi\norari nell'arco di ciascun mese corrisponda comunque a giornate intere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'intera giornata o per mezza giornata secondo quanto previsto dalla\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 2 giorni prima, richiesta scritta all’Istituto, indicando la durata\ndel periodo di congedo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore\nrichieste, le giornate e la collocazione delle ore nella giornata e allegando\ncertificazione attestante l’inoltro della domanda all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro\ngenitore non ne abbia diritto e la richiamata normativa si applica con le\nstesse modalità anche in caso di adozione o affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedi\nparentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Congedo per malattia del figlio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, entrambi i genitori,\nalternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi\ndal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di\nogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire dei congedi di cui al presente punto il medico curante del\nbambino provvederà ad inviare telematicamente il certificato di malattia\nsecondo le disposizioni dell’INPS. Tali congedi non retribuiti spettano al\ngenitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e\nsono computati nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle\nferie, alla 13a e alla 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiamata normativa si applica con le stesse modalità anche in caso di\nadozione o affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedo per\nmalattia del figlio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Ch3>Art. 30 - Riposi giornalieri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_length\">\u003Cp>L’Istituto deve consentire alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai\npadri lavoratori, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo,\nanche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel\ncaso di adozione e di affidamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora\nciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del\nlavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire\ndall’Istituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per detti riposi è dovuta dall’INPS una indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi e anticipata\ndall’Istituto, ai sensi dell’art. 8, legge 9.12.77 n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui sopra sono riconosciuti al padre lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso in cui i figli sono affidati al solo padre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di morte o di grave infermità della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di riposi\ngiornalieri per la madre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle disposizioni contenute nel presente Titolo, si applica - in tema\ndi congedi parentali, anche in caso di adozione internazionale, di permessi per\ni figli con handicap grave e di congedi per la malattia dei figli - quanto\ndisposto dal D.lgs. 26.3.01 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - MALATTIA E INFORTUNIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Obblighi del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio il lavoratore ha l’obbligo di\ncomunicare tempestivamente l’assenza, dando il giorno stesso immediata\nnotizia della malattia all’Istituto, tramite chiamata telefonica, e-mail\nindirizzata all’Ufficio del personale o a persona all’uopo preposta da\naccordi interni o attraverso ogni mezzo idoneo indicato dall’Istituto,\nspecificando il luogo in cui lo stesso si trova ammalato, se diverso dalla\nabituale residenza, possibilmente prima dell’inizio del suo normale orario di\nlavoro, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o\naccertata forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro e non oltre il 2° giorno di assenza, dovrà contattare\nil proprio medico curante, che provvederà all’invio telematico all’INPS\ndel certificato di malattia e rilascerà allo stesso il numero di protocollo\nattestante l’invio, da conservare e comunicare, su richiesta,\nall’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di continuazione, ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza\nsoluzione di continuità, la prosecuzione dello stato di malattia deve essere\ncomunicata all’Istituto entro lo stesso giorno in cui il lavoratore avrebbe\ndovuto riprendere servizio. Il lavoratore, entro e non oltre il 2° giorno di\nassenza, dovrà contattare il proprio medico curante, che provvederà\nall’invio telematico all’INPS del certificato di malattia e rilascerà allo\nstesso il numero di protocollo attestante l’invio, da conservare e\ncomunicare, su richiesta, all’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non venga rispettato il predetto iter di comunicazione della\nassenza, fatto salvo il caso di giustificato impedimento, si configurerà una\nassenza ingiustificata, che comporta l’irrogazione a carico del lavoratore\ndella sanzione disciplinare prevista dagli artt. 77 e ss. del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo\nquanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi\nreperibile, fin dal 1° giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia,\nnel luogo comunicato all’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 33 - Trattamento di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (1\ngennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà procedere al suo\nlicenziamento con la corresponsione del trattamento previsto dalle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto, secondo le leggi\nvigenti, alla indennità di malattia a carico dell’INPS nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia il trattamento a carico dell’Istituto è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal 1° giorno al 3° giorno: 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dal 4° giorno ai 180° giorno: integrazione della indennità corrisposta\ndall’INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione\ngiornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INPS non\ncorrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 34 - Trattamento di infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un\nanno solare (1 gennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà\nprocedere al suo licenziamento con la corresponsione del trattamento previsto\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di infortunio il lavoratore ha diritto, secondo le leggi\nvigenti, alla indennità di infortunio a carico dell’INAIL nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dal giorno successivo all'infortunio al 90° giorno: 60% della\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di infortunio il trattamento a carico dell’Istituto è\nil seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel giorno dell’infortunio e nei successivi giorni di carenza\ndell’assicurazione: 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fino al 180° giorno: l’integrazione della indennità corrisposta\ndall’INAIL in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione\ngiornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n. 90\u002F54, qualora le festività cadano nel periodo di\ninfortunio, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità integrativa di\nquella a carico dell’INAIL, che deve essere corrisposta dal datore di lavoro\nin misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di\nfatto stabilita dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INAIL non\ncorrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito il lavoratore è tenuto a comunicare all’Istituto i dati\ndell’avvenuta liquidazione dell’indennità da parte dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 35 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>superiori a 180 giorni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni in un anno\nsolare (1° gennaio - 31 dicembre) dall’art. 33 del presente contratto sarà\nprolungata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo non superiore\na 150 giorni, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) che siano esibiti dal dipendente regolari certificati medici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di “aspettativa” senza retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, su richiesta del lavoratore, in caso di malattie di particolare\ngravità (patologie oncologiche e\u002Fo malattie che richiedano il trapianto come\nunica terapia, o altre patologie gravi adeguatamente certificate), il periodo\ndi aspettativa non retribuita potrà essere prolungato a totale copertura\ndell’anno solare (inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre) con conservazione\ndel posto di lavoro, dopo il quale l’Istituto potrà procedere alla\ninterruzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa dovranno\npresentare richiesta a mezzo raccomandata r\u002Fr o tramite PEC prima della\nscadenza del 180° giorno di assenza per malattia o per infortunio e firmare\nespressa accettazione delle suddette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta, comunicando per iscritto\nla scadenza del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi dei precedenti artt. 33 e 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa è considerato utile ai soli fini della anzianità\ndi servizio in caso di prosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 36 - Cessione di ferie per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di recepire la nuova normativa introdotta dall’art. 24, D.lgs. n.\n151\u002F15, che ha previsto la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo\ngratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri colleghi che ne facciano\nrichiesta per assistere i figli minori e i familiari con handicap che\nnecessitano di cure costanti a causa di gravi patologie adeguatamente\ncertificate, vengono stabilite le seguenti modalità di applicazione:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il lavoratore che abbia necessità di richiedere la cessione di ferie e\u002Fo\npermessi da parte dei colleghi, al fine di assistere i familiari nelle cure,\ndovrà farne richiesta scritta all’Istituto, rilasciando contestualmente\nl’autorizzazione a diffondere la notizia della malattia dei familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’Istituto, con una comunicazione rivolta a tutti i dipendenti, renderà\nnota la richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione i lavoratori che intendano\naccogliere la richiesta dovranno comunicare per iscritto all’Istituto la\nvolontà di operare la cessione, indicando il numero di ferie e\u002Fo permessi ai\nquali intendono rinunciare in favore del collega richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno cedere i giorni di ferie maturati, fatti salvi i\ngiorni di consumo obbligatorio previsti dalla legge e, con riferimento ai\npermessi, potranno cedere le ore maturate in eccedenza alle 32 ore di permesso\nrelative alle 4 festività abolite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto comunicherà il totale delle giornate donate e i nominativi dei\ndonatori, salvo richiesta di anonimato da parte dell’interessato, comunicando\naltresì, senza i nomi dei lavoratori, l’esito della colletta di ferie e\npermessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - MISSIONI E DISTACCO DI PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Cooperazione tra gli Istituti diocesani\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e gli altri Enti ecclesiastici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti danno atto che, al fine di ottimizzare le sinergie tra i diversi\nIstituti e gli altri Enti ecclesiastici collegati ai medesimi Istituti (ovvero\nDiocesi) limitrofi appartenenti alla stessa regione geografica, nonché di\nassicurare una maggiore omogeneità ed efficacia della azione degli stessi,\ncostituisce interesse comune ai predetti Istituti la condivisione di attività\ne risorse umane, attuabile tramite l’utilizzo dello strumento contrattuale\ndel distacco nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di condividere le conoscenze acquisite negli anni anche in una\nottica di efficientamento e potenziamento dei servizi erogati dagli IDSC, 2 o\npiù Istituti diocesani possono stipulare un protocollo d’intesa per\ncondividere risorse umane attraverso l’istituto del distacco nei limiti\nprevisti dalla legge e dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti inoltre convengono che, nel caso di fusione per unione di 2 o più\nIstituti diocesani, in presenza di esubero di personale, nell’ottica del\nmantenimento dei livelli occupazionali, costituisce interesse comune\nl’utilizzo dello strumento del distacco o della cessione del contratto di\nlavoro ai sensi dell’art. 1406 CC presso altri Enti ecclesiastici collegati\nai medesimi Istituti (ovvero Diocesi) limitrofi appartenenti alla stessa\nregione geografica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Trattamento di missione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea\nfuori dalla propria sede lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso compete al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, ivi comprese quelle per il\ntrasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato\nnell’interesse dell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese sostenute per i pasti principali e per il\npernottamento fuori della propria residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità pari ad € 2,00 per ciascuna ora o frazione di ora di\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese di cui alla lett. a) viene eseguito sulla base della\npresentazione dei biglietti di viaggio o delle ricevute rilasciate dal\nvettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato all’uso della propria\nautovettura, il rimborso spettante per ogni chilometro di percorrenza sarà\npari a 1\u002F5 del prezzo alla pompa della benzina super.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese di cui alla lett. b) viene eseguito sulla base delle\nfatture o ricevute rilasciate da chi ha fornito il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese di cui alla lett. c) viene eseguito sulla base della\npresentazione delle ricevute o fatture rilasciate dall’albergatore (spese di\npernottamento) o dal ristoratore (spese per i pasti principali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola\ncolazione; telefono etc.) sono rimborsate con il limite di € 147,45 a\nnotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di\n€ 38,58 per ciascun pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per il pranzo vengono rimborsate solo se la missione ha termine\ndopo le ore 15; quelle per la cena, solo se la missione ha termine dopo le ore\n21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti\ngiornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un\nsolo pasto (pranzo o cena), il limite di € 38,58 è elevato ad € 55,85.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i limiti di rimborso sopra indicati sono aggiornati\nsulla base dell’aumento rilevato dall’ISTAT a dicembre 2017 e decorrono dal\nmese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto e che gli\nstessi vengono aggiornati, a decorrere da gennaio di ciascun anno, sulla base\ndell’aumento medio del costo della vita per l’anno precedente, rilevato\ndall’ISTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 - Anzianità di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato\nassunto, ivi compreso il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di\nanzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti\ncontrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori o uguali a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mesi si intendono quelli di calendario civile (gennaio, febbraio, marzo\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Scatti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione\nil personale ha diritto a 13 scatti triennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello\ndi inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"481\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"99\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">scatti maturati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ante 1.6.06\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">scatti maturati dal 1.6.06\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"99\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1S (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,40\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"481\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dello scatto del liv. 1S) decorre dall’1.6.10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dell’inquadramento del lavoratore in un livello superiore,\nl’importo degli scatti maturati precedentemente è calcolato in base ai\nvalori indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza del\nnuovo livello senza liquidazione di arretrati per scatti maturati per il\nperiodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto l’1.5.06\nrimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in\noccasione dei nuovi scatti o in occasione dell’inquadramento del lavoratore\nin un livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIV - PASSAGGI DI QUALIFICA E DI LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Passaggi di qualifica e di livello.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione stessa\ndiviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\nnon superiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Art. 42 - Trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico è composto dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) retribuzione base, la cui misura risulta dall’allegata tabella A) b)\nindennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuale assegno ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, costituita dagli elementi di cui alle lett. a), b), c) e d)\nè determinata in misura mensile e corrisposta ai lavoratori entro il mese al\nquale si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo il\ntrattamento economico mensile per 26 nel caso di orario di lavoro settimanale\ndistribuito su 6 giorni, ovvero per 22 nel caso di orario di lavoro settimanale\ndistribuito su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 173 il\ntrattamento economico mensile. Al fine della determinazione del compenso\nspettante per lavoro straordinario, l’importo orario della retribuzione si\nottiene dividendo per 168 il trattamento economico mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Indennità di contingenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di contingenza, di cui alla lett. b), art. 42, è regolata in\nbase alle disposizioni della legge n. 38 del 26.2.86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della stessa è riportata nell’allegata tabella B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 44 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una 13a mensilità a\ndicembre di ogni anno, commisurata al trattamento economico globale di cui\nall’art. 42 in atto nello stesso mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della\n13a per quanti sono i mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 45 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale sarà corrisposto, nel 1° giorno lavorativo di luglio di ogni\nanno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno\nimmediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico\nglobale di cui all’art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14a\nmensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i 12 mesi\nprecedenti il 1° luglio: nel caso di inizio o cessazione del rapporto di\nlavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno\ncorrisposti tanti 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVI - SERVIZIO DI MENSA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 46 - Servizio di mensa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un\nservizio di mensa presso la propria o altre Strutture, concorrendo alla spesa\ndel pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono\npasto di cui al successivo paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa,\nprovvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennità sostitutiva\ndella mensa attraverso un buono pasto giornaliero di importo pari ad €\n5,29.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il buono pasto è riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in\nservizio non inferiore a ore 5,30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5,30 il buono pasto è\ncomunque riconosciuto quando la prestazione è effettuata sia nell’arco della\nmattina che del pomeriggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima\ngiornaliera di ore 5,30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le\ncondizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo\nIstituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVII - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Trattamento di famiglia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto garantisce al dipendente un trattamento di famiglia nella\nstessa misura e alle stesse condizioni previste dalla legge e dall’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a presentare all’Istituto tutta la documentazione\noccorrente per l’accertamento del diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento in oggetto non è considerato retribuzione ad alcun\neffetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVIII - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Definizione del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale consente di ridurre l’orario di\nlavoro su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, in relazione ai\nflussi di attività o per andare incontro alle esigenze personali dei\nlavoratori, attraverso l’applicazione di una delle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, che implica una\nriduzione dell’orario giornaliero di lavoro normalmente praticato in\nazienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, che implica lo\nsvolgimento a tempo pieno della attività lavorativa, ma limitatamente a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, in caso di combinazione\ndelle due modalità indicate nelle lett. a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Instaurazione del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare\nda atto scritto nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all'anno, così come previsto al comma 2), art. 5, D.lgs.\nn. 81\u002F15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di\nproporzionalità riferiti all’entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione\ndi cui al punto b) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di\nlavoro su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione non potrà in ogni caso essere inferiore a 12 ore settimanali\nrispetto al normale orario di lavoro e la prestazione lavorativa giornaliera\nfino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>b)parità di trattamento. Il lavoratore a tempo parziale non riceverà un\ntrattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari\ninquadramento. Inoltre il lavoratore a tempo parziale avrà i medesimi diritti\ndi un lavoratore a tempo pieno e il suo trattamento economico e normativo sarà\nriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)diritto di precedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o\nviceversa dei lavoratori in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per\nle stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Clausole elastiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti possono pattuire, per iscritto, nel contratto di lavoro all’atto\ndella assunzione o in un momento successivo con apposito patto, clausole\nelastiche che prevedano una differente collocazione temporale della prestazione\nlavorativa, ovvero che prevedano un aumento della durata della prestazione di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare l’accordo scritto dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che hanno\ndeterminato la necessità di applicare le clausole elastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la data di stipulazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le modalità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il periodo di preavviso, pari a 2 giorni, entro cui il datore di lavoro\npuò comunicare la modifica della collocazione temporale e la variazione in\naumento della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la misura massima dell’aumento della prestazione, che non può eccedere\nil 25% della normale prestazione annua a tempo parziale in caso di part-time\nverticale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la facoltà di recesso dal patto, con preavviso minimo di 10 giorni,\nqualora ricorrano esigenze di carattere familiare, di tutela della salute, di\nstudio, formazione o altro lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del dipendente di sottoscrivere il patto non può, in alcun modo,\nconfigurare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di\nsanzione disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’applicazione delle clausole elastiche determini una\nvariazione in aumento dell’orario di lavoro inizialmente concordato, le ore\nlavorate in eccesso saranno retribuite con una maggiorazione prevista\nall’art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo\ndi licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e in servizio a\ntempo pieno può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'Istituto si\nriserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, che abbiano una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’AUSL\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il\nrapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di\nlavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n.\n104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di\ncompiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella\ntrasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di\nhandicap ai sensi dell’art. 3, legge n. 104\u002F92, è riconosciuta la priorità\nnella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo\nparziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno\nper l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e\ncategoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>Art. 53 - Part-time post-maternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l’assistenza al\nbambino fino al compimento del 3° anno di età, gli Istituti accoglieranno la\nrichiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale del genitore, per un periodo non superiore a 12 mesi, con\npossibilità di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Riproporzionamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della lett. c), art. 49, il riproporzionamento del trattamento\neconomico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina\nsulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il\ncorrispondente orario intero previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Retribuzione oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale la retribuzione oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione mensile, che sarebbe spettata in caso di svolgimento\ndel rapporto a tempo pieno, per il divisore convenzionale 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della quota oraria da prendere a base per il\ncompenso del lavoro supplementare di cui all’art. 59, il divisore\nconvenzionale è pari a 168.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività nazionali o infrasettimanali,\ndi cui all’art. 9, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile\nsarà corrisposta ai lavoratori assunti a tempo parziale un ulteriore importo\npari a 1\u002F26 del trattamento economico effettivamente spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di coesistenza di rapporto di lavoro a tempo pieno distribuito su 5\ngiorni settimanali, il predetto ulteriore importo sarà pari a 1\u002F22 del\ntrattamento economico mensile spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso ulteriore importo, determinato ai sensi del comma precedente,\nsarà corrisposto per la festività civile la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese (4 novembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il computo per 12simi dei permessi retribuiti di cui\nall’art. 12 (Festività abolite) e all’art. 20 (Ulteriori permessi), il\nnumero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore assunto a\ntempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art.\n54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il computo per 12simi del periodo di ferie spettanti di cui\nall’art. 13, i lavoratori assunti a tempo parziale, con prestazione\nlavorativa configurata ai sensi delle lett. a) e b), punto 2), art. 49, hanno\ndiritto a un periodo di ferie annuali retribuito secondo la distribuzione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo vanno escluse le domeniche e le festività\nnazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso di prestazione lavorativa a tempo parziale configurata come\nalternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati (lett. c,\npunto 2, art. 49), il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in\nrelazione ai mesi lavorati nell’anno su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di ferie spettanti, risultanti dalla predetta proporzione, sono\nriferiti a giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Lavoro supplementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario\nnormale di lavoro di cui all’art. 49, lo svolgimento di prestazioni\nsupplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato\ntra le parti ai sensi dell’art. 49, comma 1), lett, b), anche in relazione\nalle giornate, alle settimane o ai mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementari verranno retribuite con una quota oraria del\ntrattamento economico globale, determinata con le modalità di cui all’art.\n42, maggiorata con la percentuale, forfettariamente e convenzionalmente\ndeterminata nella misura del 40%. Tale maggiorazione, in conformità al\nprincipio di non discriminazione, non rientra nella retribuzione di cui al\ntitolo XV ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su\nogni istituto differito, compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare svolte in misura eccedente alle 120 ore annue\ne alle 2 ore giornaliere, comportano l’applicazione di una ulteriore\nmaggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria di fatto per\nesse dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare, ove\ngiustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, in atto negli\nIstituti, con riferimento alla materia di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch2>Titolo XIX - TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Prestazione lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’, oppure\ntrasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali\ndell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo\nda definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative\ne altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in\nregime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o\nsenza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di\nanaloghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura\nlavorativa, da parte del singolo lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e\u002Fo\nmodificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi\ni rientri nei locali della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto\ncostituente l’accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di lavoro.\nTale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione\ndel telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli agenti della instaurazione e\u002Fo trasformazione della nuova modalità di\nlavoro sono rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella\nprevista dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Sistema di comunicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile\nda concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di\neventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne\ncomunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il\ntempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli\neffetti attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Controlli a distanza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4, legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al\ntelelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni del\nsoftware di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei\ncontrolli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti\ndovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo\nanticipo rispetto all’effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso alla attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa\ntramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di\nconnessione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle\ninformazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di\nnatura sindacale in corso nella struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito\ndal vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Organizzazione della struttura lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nella\norganizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al\npotere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Diligenza e riservatezza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e\nriservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in\nconcorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Diritti di informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di\ncomunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e\ncompleta, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali\nsono meno presenti nella struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, legge n. 300\u002F70, il datore\ndi lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la\ncopia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di\npubblicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli\neffetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere\neffettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti\ntelematici\u002Finformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Postazioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex\nart. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro\nidonea alle esigenze dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta e l’acquisizione della attrezzatura sono di competenza del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese connesse alla installazione e gestione della postazione di\ntelelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della cessazione il telelavoratore si impegna a restituire le\nattrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il\nnormale deterioramento d’uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Interruzioni tecniche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del\ndatore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa\nlimitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 72 - Misure di protezione e prevenzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. sulla\nsicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da\nparte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura\nlavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta\napplicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla\npostazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08, ciascun lavoratore deve\nprendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle\naltre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua\nformazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro\nutilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il\nlavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro\nprocederà alla stipula di una apposita convenzione per l’assicurazione dei\nlocali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e\ndi terzi che fisicamente vi accedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un\npersonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in\nparticolare - alla luce del D.lgs. n. 81\u002F08 - circa le pause necessarie da\nparte di chi utilizza videoterminali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti\ndell’INAIL e delle Istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le\nconseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XX - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Doveri del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve svolgere con diligenza, buona fede e spirito di\ncollaborazione le proprie mansioni, nel rispetto degli obblighi di fedeltà e\ndi segretezza, osservando le disposizioni del presente contratto e i\nregolamenti e policy interni dell’Istituto, mantenendo, altresì, una\ncondotta conforme ai doveri civici. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in attività che comportino contatto con terzi deve mantenere un contegno\ncorretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e\ncollaborazione con gli Istituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ha l'obbligo di conservare diligentemente oggetti, macchinari, attrezzi,\nstrumenti e indumenti da lavoro affidatigli. Ha altresì l’obbligo di avere\ncura dei locali dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e i\nregolamenti interni emanati dall'Istituto in materia di sicurezza del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere, ove\nprevisto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Il lavoratore non\npotrà trattenersi nei locali dell’Istituto oltre l'orario prescritto, se non\nper ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’Istituto. Quando le\nesigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori\nsede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della\nreperibilità, ove prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) ha l’obbligo di non fornire a terzi informazioni o comunicazioni\nriservate, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di\nlavoro dell’Istituto che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con\npregiudizio degli interessi dell'Istituto, né trattare dati e informazioni in\nviolazione delle disposizioni di cui al Codice di tutela dei dati sensibili\n(D.lgs. n. 196\u002F03) e s.m.i. predisposte dal garante della privacy e del nuovo\nRegolamento (UE) 2016\u002F679;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)non deve esplicare, direttamente o per interposta persona, anche fuori\ndell'orario di lavoro, mansioni e attività - a titolo gratuito od oneroso -\nche siano in contrasto con l'obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 CC o\ncomunque in concorrenza o in conflitto d'interessi con l'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie\nfunzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e\nfunzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)deve comunicare alla azienda la propria residenza e dimora, ove non\ncoincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)in caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, deve darne avviso\nall'Istituto con le modalità disciplinate all’art. 32 (Malattia e\ninfortunio) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)ha l'obbligo di dare immediata notizia della assenza dal posto di lavoro e\ntali assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore. Nel caso di\nassenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere\ndella retribuzione di cui all'art. 42, quante sono le giornate di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dall’art. 7, legge n. 300\u002F70,\nl’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa e alla correttezza del comportamento potrà dar\nluogo alla applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della\ngravità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o con l’ammonizione scritta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale o l’ammonizione scritta possono essere inflitti in\ncaso di lieve irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e\nper violazione di minore rilievo del dovere di corretto comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Mancanze punibili con la multa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 76;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per assenza ingiustificata non superiore a 1 giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per comportamento non consono alla dignità della funzione e al decoro\ndell’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per comportamento scorretto verso i propri superiori, colleghi,\ndipendenti o verso gli Istituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini\ndi servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità\ndell’esercizio o agli interessi dell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Mancanze punibili con la sospensione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla\nretribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per recidiva in una qualunque delle infrazioni che comportano la\nmulta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per assenza ingiustificata superiore a 1 giorno e inferiore a 3 giorni\nlavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per aver rivolto ingiurie, minacce o accuse infondate contro altri\ndipendenti dell’Istituto o per manifestazioni calunniose o diffamatorie,\nanche nei confronti dell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in\nmateria di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per inosservanza delle direttive impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per\nsé e\u002Fo danno per l’Istituto, salvo che, per la particolare gravità della\nmancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per volontario abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per abituale negligenza nella osservanza degli obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini\ndi servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità\ndell’esercizio o agli interessi dell’Istituto o vantaggio per sé o per\nterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento con preavviso in tutti quei\ncasi in cui commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che\ncostituiscano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e che, pur\nessendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nel precedente art. 78, non\nsiano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 80. A\ntitolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare\ndel licenziamento con preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo a un\nprovvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per l’esecuzione senza permesso di lavori nell'Istituto per conto\nproprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale\ndell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per assenza ingiustificata da 3 a 4 giorni lavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per assenza ingiustificata da 3 a 4 giorni lavorativi in 1 anno nei giorni\nprecedenti o seguenti i giorni festivi o i giorni di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento senza preavviso in tutti\nquei casi in cui la gravità del fatto, che lede irreparabilmente il rapporto\ndi fiducia, non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. A\ntitolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare\ndel licenziamento senza preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo ad\nalmeno 2 provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale\nfunzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la\nsicurezza dell'esercizio o il controllo delle presenze o altre attività\ngestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’Istituto o alle\npersone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per assenza ingiustificata superiore a 4 giorni lavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per assenza ingiustificata superiore a 5 giorni lavorativi in 1 anno nei\ngiorni precedenti o seguenti i giorni festivi o i giorni di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero\nper qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere\nadeguatamente gli obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)grave insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)danneggiamento volontario al materiale o agli strumenti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)furto in Istituto di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque\nappartenenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>i)per rissa o vie di fatto sul luogo di lavoro o per averle provocate;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j)manomissione di scritturazioni aziendali o falsa timbratura di schede\ncontabili, schede carburante e di rilevazione di presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)per condanna passata in giudicato, riportata per spaccio di droga, rapina,\nsequestro di persona, estorsione, per furto, truffa e appropriazione indebita a\ndanno di terzi, per concussione e corruzione, per malversazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) simulato stato di malattia o infortunio, con conseguente illecito\nriconoscimento dell’indennità INPS o INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) illecito utilizzo dei permessi di assistenza ai familiari disabili (legge\nn. 104\u002F92);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di\nlavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la\nprosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l'accertato svolgimento delle\nattività incompatibili di cui alla lett. g), art. 74 (Doveri del personale)\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Sospensione cautelare non disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di\nlicenziamento di cui al precedente art. 80, la sospensione cautelare non\ndisciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di\n20 giorni, fermo restando la corresponsione della retribuzione contrattualmente\nprevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai\nfini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della\ndisposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Procedimento disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in\nluogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle\ninfrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e\nalle procedure di contestazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma\nentro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici\nimposti da eventuali esigenze istruttorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito\ne averlo sentito a sua difesa. Il dipendente potrà farsi assistere da un\nrappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento\ndella contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale\ntermine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza\ndel lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al\ndipendente per presentare le giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto termine può essere sospeso, se sopraggiungono provati,\noggettivi impedimenti di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda impugnare il procedimento disciplinare inflittogli\npuò avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, legge n.\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi nn.\n604\u002F66 e 300\u002F70, nonché al D.lgs. n. 23\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Recesso del rapporto e termini di preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro\na tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto dal\ndatore di lavoro senza un periodo di preavviso i cui termini e modalità sono\ndi seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 4: Quadri, livv. 1S) e 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 3: livv. 2S), 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2: dal liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore tutti i predetti termini di preavviso\nsono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni volontarie del lavoratore, nel rispetto dei termini di cui\nall’art. 83, devono avvenire, a pena di inefficacia, utilizzando la\npiattaforma telematica messa a disposizione dall’INPS, attraverso il PIN\npersonale, o recandosi nelle sedi previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni nel periodo di maternità si richiamano le\ndisposizioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 85 - Indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2), art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso il\nrecedente (Istituto o lavoratore) è tenuto verso l’altra parte al pagamento\ndi una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe\nspettata per il periodo di cui all’art. 83.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa indennità è dovuta, ai sensi del comma 3) del sopra richiamato\nart. 2118, dall’Istituto nel caso di cessazione del rapporto per decesso del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della retribuzione corrisponde al trattamento economico di cui\nall’art. 42, comprensivo dei ratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 86 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto\ncorrisponderà al lavoratore il TFR nella misura e con le modalità stabilite\ndalle norme vigenti al riguardo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXII - ANTICIPAZIONE SUL TFR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Anticipazione sul TFR.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. n. 252\u002F05 e s.m., gli Istituti\nper il Sostentamento del Clero, a richiesta dei propri dipendenti, potranno\nindividuare, per l’anticipazione sul TFR maturato al 31.12.06, condizioni di\nmiglior favore rispetto a quelle previste nei commi 7) e 8), art. 2120 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXIII - WELFARE CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 88 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Dipendenti in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.18 gli Istituti provvederanno fino alla misura\ncapitaria annua di € 300,00 al versamento dei contributi per l’assistenza\nsanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno ad\nASSICATTOLICA, Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, gli\nIstituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei\ndipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale\nconcorrenza della misura annua stabilita da ASSICATTOLICA, Cassa avente\nesclusivamente finalità assistenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Dipendenti cessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelativestxt\">\u003Cp>Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza,\na decorrere dall’1.1.18 viene estesa la possibilità di iscrizione per se\nstessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare,\nsecondo i criteri determinati di anno in anno, alla Assicurazione sanitaria\nCATTOLICA con quota di iscrizione capitaria pari ad € 300,00 a loro\ncarico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, i\ndipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per\nl’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura\nannua stabilita da CATTOLICA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 89 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il verbale sottoscritto l’8.6.09 le parti hanno definitivamente\nindividuato in “FON.TE.” il Fondo di previdenza complementare al quale\naderire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che gli Istituti provvederanno al versamento della quota di\ncontribuzione a loro carico, in favore dei dipendenti che aderiranno a detto\nFondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (trattasi della\nretribuzione lorda complessiva di cui al comma 2, art. 2120 CC) a carico del\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico degli\nIstituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento della iscrizione al\nFondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29.4.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)100% del TFR maturando dal momento della iscrizione a FON.TE. per i\ndipendenti con prima occupazione successiva al 28.4.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)una quota ‘una tantum’, da versare all’atto della iscrizione, non\nutile ai fini pensionistici, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico degli\nIstituti ed € 3,62 a carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 90 - Formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano definitivamente in FON.D.E.R. (Fondo paritetico\ninterprofessionale nazionale per la formazione continua) il Fondo cui gli\nIstituti per il Sostentamento del Clero faranno riferimento per l’accesso\nagevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi\nper la formazione continua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXIV - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite\nnorme stabilite dalla legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e\ndignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività nei luoghi\ndi lavoro e norme di collocamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle OO.SS. dei lavoratori\nche hanno negoziato e stipulato il presente contratto, considerata la costante\nevoluzione del settore, si ritengono fondamentali le relazioni sindacali che\nnon hanno come oggetto gli assetti retributivi, ma piuttosto riferite al\ngoverno dei processi in modo da garantire il migliore equilibrio tra le\nesigenze dell'Istituto e quelle dei lavoratori in esso impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ritiene pertanto opportuno definire un quadro di relazioni sindacali, a\nlivello nazionale, tra le parti che hanno negoziato e stipulato, improntato ad\nuno spirito costruttivo, nel rispetto delle reciproche esigenze e dei relativi\nruoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Le parti concordano che un puntuale sistema di informazioni è fondamentale\nper avere delle corrette e positive relazioni sindacali in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)andamento degli Istituti e sue prospettive (indicatori economici,\nsviluppo, investimenti, acquisizioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) processi di riorganizzazione e ristrutturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>c)mercato del lavoro e struttura della occupazione (tipologie contrattuali,\ntempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità,\nlivelli di inquadramento);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)formazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sviluppo e investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) welfare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) progetti di riorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) distacchi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno almeno 1 volta\nall’anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni\ninerenti le materie sopra individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali incontri non sono in sostituzione della normale gestione sindacale sul\nterritorio; si devono intendere pertanto come aggiuntivi al confronto di\nunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel ribadire l’importanza di un evoluto sistema di relazioni\nsindacali, concordano che le stesse sono finalizzate alla informazione\npreventiva, alla consultazione e ad intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXV - NORME GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Rinvio alle norme generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni\ncontenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto\ndi lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale trattamento di miglior favore rispetto al contenuto del\npresente contratto viene conservato al dipendente a titolo integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVII - SICUREZZA E PREVENZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Attuazione normativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si\nrinvia alle disposizioni previste dai Dd.lgs. nn. 81\u002F08 e 106\u002F09. In proposito\nle parti concordano sulla estrema importanza del rispetto delle norme sulla\nsicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, riaffermando che le stesse sono volte\na garantire la tutela nei confronti della totalità dei lavoratori,\nindipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega\nall’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, all’interno di ciascun Istituto dovrà\nessere nominato un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che\ndovrà ricevere la formazione necessaria per gestire i rapporti con i\nlavoratori, con riferimento alle questioni inerenti la salute e la sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Gli Istituti si impegnano ad individuare qualsiasi strumento che possa\nsemplificare gli adempimenti connessi alla materia mediante la delega di\ndeterminate competenze e\u002Fo funzioni a soggetti terzi che ne assumano la\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVIII - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 96 - Decorrenza e durata del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31\ndicembre 2019 per la parte normativa e per la parte economica, ferme restando\nle diverse decorrenze previste dai precedenti articoli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata\ndata disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno\n6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE BASE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"193\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"64\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">al 31.12.13\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.024,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.835,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.709,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.542,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.457,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.265,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.099,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.031,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">941,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">850,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"511\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.6.19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n  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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.952,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.735,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.797,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.822,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" 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bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.097,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">955,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">973,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">990,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.003,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">863,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">880,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">896,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">908,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"211\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.6.10\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">538,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">532,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">517,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"ONCERISE2_trigger":52,"PAYSCALES_trigger":56,"paidmaternityleaveduration":60,"cbadate_end":64,"maternity_nursing_breaks_length":68,"ONCERISE_trigger":72,"hourspweek_select":76,"childcare":80,"nursingmothers":84,"healthcareaccessrelativestxt":88,"MEALALL_trigger":92,"eqpromotion":96,"trainingfund":100,"monitoring":104,"maternityotherclause":108,"discrimination":112,"cbadate_start":116,"OVERTIME_trigger":119,"ADMINISTRATIVE_trigger":123,"paidmaternityleavepay":127,"healthcareaccess":131,"longtermillness":135,"cbamemtrad":139,"support_disabilities":143,"healthandsafetytraining":147,"maternitydiscrimination":151,"part_time_excluded":154,"paidmaternityleave":158,"overtimeallowancetype1":162,"hourstxt":166,"contracttrial":170,"sicknesspay":174,"JOBTYPE_descriptions":178,"pensionfund":182,"SCHEDULE_trigger":186,"breastfeeding_workingtime":190,"cbamemother":194,"jobsecuritymothers":198,"NOCTPREM_trigger":200,"hoursovertimemax":204,"cbasignsingle":208,"violence":212,"timeoff":216,"bankholidays1":220,"SENIOR_trigger":224,"mealvouchers":228,"trainingprogrammes":232,"healthandsafetyprovisions":234,"WAGES_trigger":237,"JOBTITLE_trigger":241,"contractseverancepay":245,"PAIDLEAV_trigger":249,"deathrelatives":253,"paidpaternityleave":257,"funeralpay":259,"flexible_work_options":263,"paidmaternityleave_father":267},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Le parti concordano che un puntuale sist","Le parti concordano che un puntuale sistema di informazioni è fondamentale\nper avere delle corrette e positive relazioni sindacali in merito a:\n\n\n\na)andamento degli Istituti e sue prospettive (indicatori economici,\nsviluppo, investimenti, acquisizioni);\n\nb) processi di riorganizzazione e ristrutturazione;\n\nc)mercato del lavoro e struttura della occupazione (tipologie contrattuali,\ntempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità,\nlivelli di inquadramento);",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 34 - Trattamento di infortunio. Dur","Art. 34 - Trattamento di infortunio.\n\n\n\nDurante il periodo di infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un\nanno solare (1 gennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà\nprocedere al suo licenziamento con la corresponsione del trattamento previsto\ndalle leggi vigenti.\n\nDurante il periodo di infortunio il lavoratore ha diritto, secondo le leggi\nvigenti, alla indennità di infortunio a carico dell’INAIL nelle seguenti\nmisure:\n\n\n\na)dal giorno successivo all'infortunio al 90° giorno: 60% della\nretribuzione;\n\nb)dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione.\n\n\n\nDurante il periodo di infortunio il trattamento a carico dell’Istituto è\nil seguente:\n\n\n\na)nel giorno dell’infortunio e nei successivi giorni di carenza\ndell’assicurazione: 100% della retribuzione;\n\nb)fino al 180° giorno: l’integrazione della indennità corrisposta\ndall’INAIL in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione\ngiornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\nAi sensi della legge n. 90\u002F54, qualora le festività cadano nel periodo di\ninfortunio, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità integrativa di\nquella a carico dell’INAIL, che deve essere corrisposta dal datore di lavoro\nin misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di\nfatto stabilita dal presente CCNL.\n\nIl trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INAIL non\ncorrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\n\nA tale proposito il lavoratore è tenuto a comunicare all’Istituto i dati\ndell’avvenuta liquidazione dell’indennità da parte dell’INAIL.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"ONCERISE2_trigger","Art. 45 - Quattordicesima mensilità. Al ","Art. 45 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\nAl personale sarà corrisposto, nel 1° giorno lavorativo di luglio di ogni\nanno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno\nimmediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico\nglobale di cui all’art. 42.\n\nI lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14a\nmensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i 12 mesi\nprecedenti il 1° luglio: nel caso di inizio o cessazione del rapporto di\nlavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno\ncorrisposti tanti 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"PAYSCALES_trigger"," dal 1.1.17 dal 1.1.18 dal 1.1.19 dal 1.","\n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n      \n      dal\n\n        1.1.18\n      \n      dal\n\n        1.1.19\n      \n      dal\n\n        1.6.19\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      2.052,95\n      \n      2.087,63\n      \n      2.119,01\n      \n      2.145,19\n      \n    \n    \n      1S\n      \n      1.863,21\n      \n      1.896,96\n      \n      1.927,50\n      \n      1.952,98\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.735,56\n      \n      1.768,16\n      \n      1.797,66\n      \n      1.822,27\n      \n    \n    \n      2S\n      \n      1.565,62\n      \n      1.594,06\n      \n      1.619,79\n      \n      1.641,26\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.479,48\n      \n      1.506,30\n      \n      1.530,57\n      \n      1.550,81\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.284,63\n      \n      1.307,75\n      \n      1.328,67\n      \n      1.346,12\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.115,49\n      \n      1.135,38\n      \n      1.153,37\n      \n      1.168,37\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.047,02\n      \n      1.065,98\n      \n      1.083,13\n      \n      1.097,44\n      \n    \n    \n      6\n      \n      955,83\n      \n      973,86\n      \n      990,18\n      \n      1.003,79\n      \n    \n    \n      7\n      \n      863,89\n      \n      880,77\n      \n      896,04\n      \n      908,78\n      \n    \n  \n",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"paidmaternityleaveduration","Durante lo stato di gravidanza la lavora","Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal\nlavoro, e in ogni caso è vietato adibire al lavoro le donne:\n\n\n\na)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\n\nc) per i 3 mesi successivi al parto;",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","Art. 96 - Decorrenza e durata del contra","Art. 96 - Decorrenza e durata del contratto.\n\n\n\nIl presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31\ndicembre 2019 per la parte normativa e per la parte economica, ferme restando\nle diverse decorrenze previste dai precedenti articoli.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"maternity_nursing_breaks_length","L’Istituto deve consentire alle lavoratr","L’Istituto deve consentire alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai\npadri lavoratori, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo,\nanche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel\ncaso di adozione e di affidamento.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"ONCERISE_trigger","Art. 44 - Tredicesima mensilità. Il lavo","Art. 44 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto alla corresponsione di una 13a mensilità a\ndicembre di ogni anno, commisurata al trattamento economico globale di cui\nall’art. 42 in atto nello stesso mese di dicembre.\n\nIn caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della\n13a per quanti sono i mesi di servizio prestati.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspweek_select","Art. 5 - Orario di lavoro. La durata del","Art. 5 - Orario di lavoro.\n\n\n\nLa durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La\ndistribuzione dell’orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni\nlavorativi.\n\nNel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi gli stessi saranno\ndeterminati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di\ndistribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che\nil giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"childcare","Art. 28 - Congedi parentali. 1) Ai sensi","Art. 28 - Congedi parentali.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, ciascun genitore, per ogni\nbambino, nei primi 12 anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal\nlavoro.\n\nI predetti congedi, che non possono complessivamente eccedere il limite di\n10 mesi, spettano:\n\n\n\na)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\n\nb)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo\no frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non\ninferiore a 3 mesi (in quest'ultimo caso il limite complessivo dei congedi\nparentali, di cui al punto 1 che precede, è elevato a 11 mesi);\n\nc)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi.\n\n\n\n2)\n\nIl congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base\noraria. Ferme restando le modalità di fruizione su base oraria previste dalla\nnormativa in vigore, le parti stabiliscono, come condizione di miglior favore,\nche il congedo parentale su base oraria possa essere usufruito, sia dal\npersonale a tempo pieno che a tempo parziale, secondo le seguenti modalità:\n\n\n\n-in modo frazionato per periodi minimi di 1 ora giornaliera o multipli di\nmezzora (ad esempio 1 ora e mezzo, 2 ore etc.), purché la somma dei congedi\norari nell'arco di ciascun mese corrisponda comunque a giornate intere;\n\n-per l'intera giornata o per mezza giornata secondo quanto previsto dalla\nnormativa.\n\n\n\n3)\n\nAi fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 2 giorni prima, richiesta scritta all’Istituto, indicando la durata\ndel periodo di congedo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore\nrichieste, le giornate e la collocazione delle ore nella giornata e allegando\ncertificazione attestante l’inoltro della domanda all’INPS.\n\n\n\n4)\n\nIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro\ngenitore non ne abbia diritto e la richiamata normativa si applica con le\nstesse modalità anche in caso di adozione o affidamento.\n\n\n\n5)\n\nLe parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedi\nparentali.\n\n\n\n\n\nArt. 29 - Congedo per malattia del figlio.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, entrambi i genitori,\nalternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3\nanni.\n\nI medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi\ndal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di\nogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\n\nPer fruire dei congedi di cui al presente punto il medico curante del\nbambino provvederà ad inviare telematicamente il certificato di malattia\nsecondo le disposizioni dell’INPS. Tali congedi non retribuiti spettano al\ngenitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e\nsono computati nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle\nferie, alla 13a e alla 14a mensilità.\n\nLa richiamata normativa si applica con le stesse modalità anche in caso di\nadozione o affidamento.\n\nLe parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedo per\nmalattia del figlio.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"nursingmothers","Art. 30 - Riposi giornalieri. L’Istituto","Art. 30 - Riposi giornalieri.\n\n\n\nL’Istituto deve consentire alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai\npadri lavoratori, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo,\nanche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel\ncaso di adozione e di affidamento.\n\nIl riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6\nore.\n\nI periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora\nciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del\nlavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire\ndall’Istituto.\n\nPer detti riposi è dovuta dall’INPS una indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi e anticipata\ndall’Istituto, ai sensi dell’art. 8, legge 9.12.77 n. 903.\n\nIn caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\n\nI riposi di cui sopra sono riconosciuti al padre lavoratore:\n\n\n\na)nel caso in cui i figli sono affidati al solo padre;\n\nb)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\n\nc)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\n\nd)in caso di morte o di grave infermità della madre.\n\n\n\nLe parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo,\nsi fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di riposi\ngiornalieri per la madre.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"healthcareaccessrelativestxt","Ai dipendenti che cesseranno la propria ","Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza,\na decorrere dall’1.1.18 viene estesa la possibilità di iscrizione per se\nstessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare,\nsecondo i criteri determinati di anno in anno, alla Assicurazione sanitaria\nCATTOLICA con quota di iscrizione capitaria pari ad € 300,00 a loro\ncarico.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"MEALALL_trigger","Gli Istituti che non sono in grado di ga","Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa,\nprovvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennità sostitutiva\ndella mensa attraverso un buono pasto giornaliero di importo pari ad €\n5,29.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"eqpromotion","c)mercato del lavoro e struttura della o","c)mercato del lavoro e struttura della occupazione (tipologie contrattuali,\ntempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità,\nlivelli di inquadramento);",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"trainingfund","Art. 90 - Formazione continua. Le parti ","Art. 90 - Formazione continua.\n\n\n\nLe parti individuano definitivamente in FON.D.E.R. (Fondo paritetico\ninterprofessionale nazionale per la formazione continua) il Fondo cui gli\nIstituti per il Sostentamento del Clero faranno riferimento per l’accesso\nagevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi\nper la formazione continua.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"monitoring","In ottemperanza a quanto previsto dal D.","In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. sulla\nsicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da\nparte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura\nlavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta\napplicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla\npostazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"maternityotherclause","Art. 53 - Part-time post-maternità. Al f","Art. 53 - Part-time post-maternità.\n\n\n\nAl fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l’assistenza al\nbambino fino al compimento del 3° anno di età, gli Istituti accoglieranno la\nrichiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale del genitore, per un periodo non superiore a 12 mesi, con\npossibilità di rinnovo.\n\nLa richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"discrimination","Il divieto di licenziamento opera in con","Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in\ncui opera il divieto, ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto di\nlavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\n\nIn caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, l’Istituto è obbligato a conservare\nil posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.",{"bindId":117,"name":118,"text":118},"cbadate_start","(1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019)",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"OVERTIME_trigger","Le ore di lavoro straordinario verranno ","Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del\ntrattamento economico globale di cui all’art. 43 con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:\n\n\n\n-20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;\n\n-30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario\nstraordinario festivo);",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 18 - Permessi ai lavoratori student","Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori\n\nchiamati a svolgere funzioni elettorali\n\ne permessi per formazione continua.\n\n\n\nAi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame e che, in base all’art. 10, legge 20.5.70 n. 300, hanno\ndiritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti con obbligo di\npresentazione della documentazione ufficiale dell’esame sostenuto, gli\nIstituti concederanno un altro giorno retribuito precedente quello della prova\ndi esame, con il limite di 5 giorni ad anno solare.\n\nAnche questi ultimi permessi saranno retribuiti previa presentazione della\ndocumentazione ufficiale dell’esame sostenuto.\n\nI lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali in\noccasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e dei referendum,\nhanno diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti ai sensi dell’art.\n119, DPR n. 361\u002F57, delle leggi nn. 352\u002F70, 18\u002F79 e 178\u002F81.\n\nPer quanto concerne i permessi relativi alla formazione continua si fa\nriferimento alla legge 8.3.00 n. 53.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"paidmaternityleavepay","Durante il periodo di assenza obbligator","Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS,\nsecondo le modalità di legge stabilite, e anticipata dall’Istituto, che si\nfarà carico di integrarla nella misura atta a garantire il raggiungimento del\n100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"healthcareaccess","Art. 88 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 88 - Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\nA) Dipendenti in forza.\n\n\n\nA decorrere dall’1.1.18 gli Istituti provvederanno fino alla misura\ncapitaria annua di € 300,00 al versamento dei contributi per l’assistenza\nsanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno ad\nASSICATTOLICA, Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale.\n\nA decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, gli\nIstituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei\ndipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale\nconcorrenza della misura annua stabilita da ASSICATTOLICA, Cassa avente\nesclusivamente finalità assistenziale.\n\n\n\nB) Dipendenti cessati.\n\n\n\nAi dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza,\na decorrere dall’1.1.18 viene estesa la possibilità di iscrizione per se\nstessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare,\nsecondo i criteri determinati di anno in anno, alla Assicurazione sanitaria\nCATTOLICA con quota di iscrizione capitaria pari ad € 300,00 a loro\ncarico.\n\nA decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, i\ndipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per\nl’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura\nannua stabilita da CATTOLICA.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"longtermillness","Art. 35 - Aspettativa per periodi di mal","Art. 35 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio\n\nsuperiori a 180 giorni.\n\n\n\nNei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni in un anno\nsolare (1° gennaio - 31 dicembre) dall’art. 33 del presente contratto sarà\nprolungata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo non superiore\na 150 giorni, alle seguenti condizioni:\n\n\n\n1) che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche\n\n2) che siano esibiti dal dipendente regolari certificati medici\n\n3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato\n\ndi “aspettativa” senza retribuzione\n\n\n\nInoltre, su richiesta del lavoratore, in caso di malattie di particolare\ngravità (patologie oncologiche e\u002Fo malattie che richiedano il trapianto come\nunica terapia, o altre patologie gravi adeguatamente certificate), il periodo\ndi aspettativa non retribuita potrà essere prolungato a totale copertura\ndell’anno solare (inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre) con conservazione\ndel posto di lavoro, dopo il quale l’Istituto potrà procedere alla\ninterruzione del rapporto di lavoro.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa dovranno\npresentare richiesta a mezzo raccomandata r\u002Fr o tramite PEC prima della\nscadenza del 180° giorno di assenza per malattia o per infortunio e firmare\nespressa accettazione delle suddette condizioni.\n\nIl datore di lavoro darà riscontro alla richiesta, comunicando per iscritto\nla scadenza del periodo di aspettativa.\n\nAl termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi dei precedenti artt. 33 e 34.\n\nIl periodo di aspettativa è considerato utile ai soli fini della anzianità\ndi servizio in caso di prosecuzione del rapporto.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"cbamemtrad","- FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Si","- FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi\nCommerciali, Affini e del Turismo), rappresentata da Fabrizio Ferrari e Daniele\nMeniconi;\n\n-FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e\nServizi, rappresentata da Danilo Lelli, Luciana Mastrocola e Marco Feuli\n\n\n\ne\n\n\n\n-i rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento\ndel Clero: Patrizio Lazzari e Gustavo Colasanti",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"support_disabilities","Art. 36 - Cessione di ferie per malattia","Art. 36 - Cessione di ferie per malattia.\n\n\n\nAl fine di recepire la nuova normativa introdotta dall’art. 24, D.lgs. n.\n151\u002F15, che ha previsto la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo\ngratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri colleghi che ne facciano\nrichiesta per assistere i figli minori e i familiari con handicap che\nnecessitano di cure costanti a causa di gravi patologie adeguatamente\ncertificate, vengono stabilite le seguenti modalità di applicazione:",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"healthandsafetytraining","Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, all’intern","Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, all’interno di ciascun Istituto dovrà\nessere nominato un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che\ndovrà ricevere la formazione necessaria per gestire i rapporti con i\nlavoratori, con riferimento alle questioni inerenti la salute e la sicurezza\nsul lavoro.",{"bindId":152,"name":114,"text":153},"maternitydiscrimination","Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in\ncui opera il divieto, ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto di\nlavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"part_time_excluded","b)parità di trattamento. Il lavoratore a","b)parità di trattamento. Il lavoratore a tempo parziale non riceverà un\ntrattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari\ninquadramento. Inoltre il lavoratore a tempo parziale avrà i medesimi diritti\ndi un lavoratore a tempo pieno e il suo trattamento economico e normativo sarà\nriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione\nlavorativa;",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"paidmaternityleave","Le norme che disciplinano permessi e con","Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e\ndella paternità sono contenute nel D.lgs. n. 151 del 26.3.01, cosiddetto Testo\nUnico maternità\u002Fpaternità (di seguito denominato semplicemente T.U.) e dal\nD.lgs. n. 80\u002F15 e s.m., a cui si fa espressamente riferimento per quanto non\nprevisto nel presente contratto e stabilito nel presente Titolo.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"overtimeallowancetype1","A decorrere dall’1.1.19 al personale che","A decorrere dall’1.1.19 al personale che verrà inquadrato con la\nqualifica di Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo.\nGli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per\nlo straordinario o una indennità specifica per la funzione.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"hourstxt","La durata dell’orario di lavoro ordinari","La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La\ndistribuzione dell’orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni\nlavorativi.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"contracttrial","Art. 3 - Periodo di prova. La durata del","Art. 3 - Periodo di prova.\n\n\n\n\n\nLa durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto di\nassunzione, non può superare:\n\n\n\na) 6 mesi per i Quadri, livv. 1S) e 1)\n\nb) 3 mesi per gli altri livelli\n\n\n\nI periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"sicknesspay","Art. 33 - Trattamento di malattia. Duran","Art. 33 - Trattamento di malattia.\n\n\n\nDurante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (1\ngennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà procedere al suo\nlicenziamento con la corresponsione del trattamento previsto dalle leggi\nvigenti.\n\nDurante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto, secondo le leggi\nvigenti, alla indennità di malattia a carico dell’INPS nelle seguenti\nmisure:\n\n\n\na) dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione\n\nb) dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione\n\n\n\nDurante il periodo di malattia il trattamento a carico dell’Istituto è il\nseguente:\n\n\n\na) dal 1° giorno al 3° giorno: 100% della retribuzione;\n\nb)dal 4° giorno ai 180° giorno: integrazione della indennità corrisposta\ndall’INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione\ngiornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\nIl trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INPS non\ncorrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"JOBTYPE_descriptions","Art. 4 - Classificazione del personale. ","Art. 4 - Classificazione del personale.\n\n\n\nAi fini del presente contratto il personale è classificato come segue:\n\n\n\nQUADRI\n\n\n\nAppartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i\ndirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell'Istituto e quindi:\n\n\n\n-abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa\n\n\n\novvero\n\n\n\n-siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed\nelevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione\ndi progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’Istituto, verificandone la fattibilità economico-tecnica,\ngarantendone adeguato supporto sia nella fase di impostazione, sia in quella di\nsperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\n\n\n\nLivello 1 super).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di\nresponsabilità di direzione esecutiva che richiedono notevole professionalità\ne che siano preposti alla funzione di conduzione e di coordinamento di uno o\npiù uffici operativi, di notevole rilevanza e di particolare complessità\norganizzativa della azienda, con compiti di gestione di risorse economiche ed\numane.\n\nAd esempio:\n\n\n\n-responsabile sottoarea;\n\n-responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano o interdiocesano;\n\n- responsabile amministrativo o tecnico;\n\n- responsabile di progetto;\n\n- capo di Uffici di particolare importanza;\n\n- coordinatore di più Uffici.\n\n\n\nLivello 1).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole\nprofessionalità con responsabilità di direzione esecutiva e che sovrintendono\nalle singole unità operative con compiti di gestione di risorse anche\numane.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- capo ufficio amministrativo, tecnico, legale o contabile\n\n- capo Centro EDP\n\n- responsabile dello sviluppo delle applicazioni\n\n- responsabile di progetto;\n\n- responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano\n\no interdiocesano\n\n\n\nLivello 2 super).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole\nprofessionalità.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- esperto di sviluppo organizzativo\n\n- sistemista\n\n- analista di sistemi\n\n\n\nLivello 2).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e lavoratori\nche svolgono funzioni che richiedono particolari professionalità.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- capo reparto o settore\n\n- analista programmatore\n\n- sistemista programmatore\n\n\n\nLa posizione di capo reparto o settore compete ai dipendenti ai quali\nvengono attribuite funzioni di coordinamento di risorse umane che svolgono\nmansioni di concetto nell’ambito di articolazioni organizzative di strutture\ndi Uffici o di Servizi.\n\n\n\nLivello 3).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono una\npreparazione e\u002Fo conoscenza di natura tecnico-professionale, con maturata\nesperienza.\n\nAd esempio:\n\n\n\n-operatore di Centro elettronico o addetto al controllo della rete\ntrasmissione dati;\n\n- programmatore;\n\n- procedurista;\n\n- impiegato contabile, amministrativo o tecnico, di concetto;\n\n- addetto alla gestione dei documenti contabili degli Istituti;\n\n- addetto alla gestione delle posizioni dei sacerdoti con compiti di\nverifica degli elaborati automatizzati e di assistenza agli utenti;\n\n- addetto a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate;\n\n- addetto di Segreteria con mansioni di concetto.\n\n\n\nLivello 4).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni tecnico-pratiche e che\npossiedono una preparazione adeguata in relazione ai compiti e alle attività\ncui sono addetti.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- contabile d’ordine\n\n- cassiere\n\n- addetto di Segreteria\n\n- operatore addetto all’acquisizione dei dati\n\n- schedarista addetto alla gestione dell’input e dell’output\n\n- impiegato amministrativo o tecnico d’ordine\n\n- centralinista\n\n- centralinista-portiere\n\n- autista\n\n- operatore tecnico\n\n\n\nLivello 5).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni di natura meramente\n\nesecutiva.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- archivista\n\n- dattilografo\n\n\n\nLivello 6).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni le quali richiedono un\naddestramento pratico e la conoscenza di nozioni elementari.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- portiere\n\n- fattorino\n\n- usciere\n\n\n\nLivello 7).\n\n\n\nComprende i lavoratori che svolgono mansioni ausiliari e di manovalanza.\n\nAd esempio:\n\n\n\n- personale di fatica e di pulizie",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"pensionfund","Art. 89 - Previdenza complementare. Con ","Art. 89 - Previdenza complementare.\n\n\n\nCon il verbale sottoscritto l’8.6.09 le parti hanno definitivamente\nindividuato in “FON.TE.” il Fondo di previdenza complementare al quale\naderire.\n\nSi conviene che gli Istituti provvederanno al versamento della quota di\ncontribuzione a loro carico, in favore dei dipendenti che aderiranno a detto\nFondo:\n\n\n\na)0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (trattasi della\nretribuzione lorda complessiva di cui al comma 2, art. 2120 CC) a carico del\ndipendente;\n\nb)2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico degli\nIstituti;\n\nc)50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento della iscrizione al\nFondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29.4.93;\n\nd)100% del TFR maturando dal momento della iscrizione a FON.TE. per i\ndipendenti con prima occupazione successiva al 28.4.93;\n\ne)una quota ‘una tantum’, da versare all’atto della iscrizione, non\nutile ai fini pensionistici, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico degli\nIstituti ed € 3,62 a carico del dipendente.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"SCHEDULE_trigger","Art. 8 - Riposo settimanale. Il lavorato","Art. 8 - Riposo settimanale.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"breastfeeding_workingtime","I periodi di riposo di cui ai precedenti","I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora\nciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del\nlavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire\ndall’Istituto.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"cbamemother","con l’assistenza della Confederazione Ge","con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del\nTurismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese",{"bindId":199,"name":114,"text":153},"jobsecuritymothers",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"NOCTPREM_trigger","-50% per le prestazioni di lavoro effett","-50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte, intendendosi per\ntali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 (orario straordinario notturno).",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"hoursovertimemax","Ai sensi delle vigenti disposizioni di l","Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà dell’Istituto di\nrichiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per\nogni lavoratore.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"cbasignsingle","-Istituto Centrale per il Sostentamento ","-Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del suo\npresidente mons. Giovanni Soligo, in rappresentanza anche degli Istituti\ndiocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;\n\ncon l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del\nTurismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"violence","i)per rissa o vie di fatto sul luogo di ","i)per rissa o vie di fatto sul luogo di lavoro o per averle provocate;",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"timeoff","Art. 25 - Controlli prenatali. Le lavora","Art. 25 - Controlli prenatali.\n\n\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite\nmediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro.\n\nPer la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore\ndi lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione\ndegli esami.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"bankholidays1","Art. 9 - Festività. Le festività che dov","Art. 9 - Festività.\n\n\n\nLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso\nindicate:\n\n\n\nfestività nazionali:\n\n\n\n1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\n\n2) 1° maggio (festa del Lavoro)\n\n3) 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n\n\nfestività infrasettimanali:\n\n\n\n4) 1° giorno dell’anno\n\n5) Epifania\n\n6) lunedì dopo Pasqua\n\n7) 15 agosto (Assunzione)\n\n8) 1° novembre (Ognissanti)\n\n9) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n10) 25 dicembre (Natale)\n\n11) 26 dicembre (S. Stefano)\n\n12) solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"SENIOR_trigger","Art. 39 - Anzianità di servizio. L’anzia","Art. 39 - Anzianità di servizio.\n\n\n\nL’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato\nassunto, ivi compreso il periodo di prova.\n\nAd eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di\nanzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti\ncontrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori o uguali a 15 giorni.\n\nPer mesi si intendono quelli di calendario civile (gennaio, febbraio, marzo\netc.).\n\n\n\n\n\nArt. 40 - Scatti di anzianità.\n\n\n\nPer l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione\nil personale ha diritto a 13 scatti triennali.\n\nGli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello\ndi inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n      \n      scatti maturati\n\n        ante 1.6.06\n\n        \n        \n      \n      scatti maturati dal 1.6.06\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      €\n\n        \n        \n      \n      €\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      30,98\n      \n      37,18\n      \n    \n    \n      1S (*)\n      \n      -\n      \n      35,94\n      \n    \n    \n      1\n      \n      28,92\n      \n      34,70\n      \n    \n    \n      2S\n      \n      27,88\n      \n      33,46\n      \n    \n    \n      2\n      \n      27,37\n      \n      32,84\n      \n    \n    \n      3\n      \n      25,30\n      \n      30,36\n      \n    \n    \n      4\n      \n      24,27\n      \n      29,12\n      \n    \n    \n      5\n      \n      23,24\n      \n      27,89\n      \n    \n    \n      6\n      \n      22,20\n      \n      26,64\n      \n    \n    \n      7\n      \n      21,17\n      \n      25,40",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"mealvouchers","Art. 46 - Servizio di mensa. Gli Istitut","Art. 46 - Servizio di mensa.\n\n\n\nGli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un\nservizio di mensa presso la propria o altre Strutture, concorrendo alla spesa\ndel pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono\npasto di cui al successivo paragrafo.\n\nGli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa,\nprovvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennità sostitutiva\ndella mensa attraverso un buono pasto giornaliero di importo pari ad €\n5,29.\n\nIl buono pasto è riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in\nservizio non inferiore a ore 5,30.\n\nNel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5,30 il buono pasto è\ncomunque riconosciuto quando la prestazione è effettuata sia nell’arco della\nmattina che del pomeriggio.\n\nNei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima\ngiornaliera di ore 5,30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le\ncondizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo\nIstituto.",{"bindId":233,"name":102,"text":103},"trainingprogrammes",{"bindId":235,"name":46,"text":236},"healthandsafetyprovisions","Le parti concordano che un puntuale sistema di informazioni è fondamentale\nper avere delle corrette e positive relazioni sindacali in merito a:\n\n\n\na)andamento degli Istituti e sue prospettive (indicatori economici,\nsviluppo, investimenti, acquisizioni);\n\nb) processi di riorganizzazione e ristrutturazione;\n\nc)mercato del lavoro e struttura della occupazione (tipologie contrattuali,\ntempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità,\nlivelli di inquadramento);\n\nd)formazione del personale;\n\ne) salute e sicurezza;\n\nf) sviluppo e investimenti;\n\ng) welfare;\n\nh) progetti di riorganizzazione;\n\ni) distacchi.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"WAGES_trigger","Art. 42 - Trattamento economico. Il trat","Art. 42 - Trattamento economico.\n\n\n\nIl trattamento economico è composto dai seguenti elementi:\n\n\n\na) retribuzione base, la cui misura risulta dall’allegata tabella A) b)\nindennità di contingenza\n\nc) scatti di anzianità\n\nd) eventuale assegno ‘ad personam’",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"JOBTITLE_trigger","Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"contractseverancepay","Art. 86 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 86 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto\ncorrisponderà al lavoratore il TFR nella misura e con le modalità stabilite\ndalle norme vigenti al riguardo.",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"PAIDLEAV_trigger","Art. 13 - Ferie. Il personale ha diritto","Art. 13 - Ferie.\n\n\n\nIl personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze\ndell’Istituto, di un periodo di ferie annuali, retribuito, pari a:\n\n\n\n-26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 6 giorni;\n\n-22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito\nsu 5 giorni.\n\n\n\nIn caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno il numero\ndei giorni di ferie è proporzionale ai mesi di servizio prestato.\n\nLe ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere\nfrazionate in non più di 2 periodi.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"deathrelatives","Art. 19 - Permessi per eventi familiari.","Art. 19 - Permessi per eventi familiari.\n\n\n\nAl lavoratore colpito da grave lutto familiare entro il 2° grado di\nparentela è concesso un periodo di permesso retribuito di 3 giorni lavorativi\na partire da quello del decesso.\n\nAl lavoratore è concesso un periodo di congedo retribuito di 3 giorni in\ncaso di documentata grave infermità dei familiari (ricovero o intervento\nchirurgico) entro il 2° grado di parentela.\n\nLo stesso periodo di permesso retribuito è riconosciuto al lavoratore padre\nin occasione della nascita di un figlio.",{"bindId":258,"name":255,"text":256},"paidpaternityleave",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"funeralpay","Art. 85 - Indennità di mancato preavviso","Art. 85 - Indennità di mancato preavviso.\n\n\n\n\n\nAi sensi del comma 2), art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso il\nrecedente (Istituto o lavoratore) è tenuto verso l’altra parte al pagamento\ndi una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe\nspettata per il periodo di cui all’art. 83.\n\nLa stessa indennità è dovuta, ai sensi del comma 3) del sopra richiamato\nart. 2118, dall’Istituto nel caso di cessazione del rapporto per decesso del\nlavoratore.\n\nL’importo della retribuzione corrisponde al trattamento economico di cui\nall’art. 42, comprensivo dei ratei di 13a e 14a mensilità.",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"flexible_work_options","Titolo XIX - TELELAVORO Art. 61 - Presta","Titolo XIX - TELELAVORO\n\n\n\nArt. 61 - Prestazione lavorativa.\n\n\n\nI rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’, oppure\ntrasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali\ndell’Istituto.\n\nI rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:\n\n\n\n-volontarietà delle parti;\n\n- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo\nda definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle\nparti;\n\n-pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative\ne altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;\n\n-definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in\nregime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o\nsenza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;\n\n-garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di\nanaloghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura\nlavorativa, da parte del singolo lavoratore;\n\n-esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e\u002Fo\nmodificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi\ni rientri nei locali della stessa.\n\n\n\nLe modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto\ncostituente l’accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di lavoro.\nTale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione\ndel telelavoro.\n\nGli agenti della instaurazione e\u002Fo trasformazione della nuova modalità di\nlavoro sono rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore.\n\n\n\n\n\nArt. 62 - Retribuzione.\n\n\n\nLe parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella\nprevista dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\nArt. 63 - Sistema di comunicazione.\n\n\n\nÈ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile\nda concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di\neventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro.\n\nIn caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne\ncomunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.\n\n\n\n\n\nArt. 64 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa.\n\n\n\nIn caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l’aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il\ntempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.\n\nResta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli\neffetti attività lavorativa.\n\n\n\n\n\nArt. 65 - Controlli a distanza.\n\n\n\nLe parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4, legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al\ntelelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni del\nsoftware di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei\ncontrolli.\n\nEventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti\ndovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo\nanticipo rispetto all’effettuazione.\n\n\n\n\n\nArt. 66 - Diritti sindacali.\n\n\n\n\n\nAi lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso alla attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa\ntramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di\nconnessione del datore di lavoro.\n\nTale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle\ninformazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di\nnatura sindacale in corso nella struttura lavorativa.\n\nL’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito\ndal vigente CCNL.\n\n\n\nArt. 67 - Organizzazione della struttura lavorativa.\n\n\n\nLe parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nella\norganizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al\npotere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\n\n\n\n\n\nArt. 68 - Diligenza e riservatezza.\n\n\n\nIl telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e\nriservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.\n\nIl telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in\nconcorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.\n\n\n\n\n\nArt. 69 - Diritti di informazione.\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di\ncomunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e\ncompleta, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali\nsono meno presenti nella struttura lavorativa.\n\nAnche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, legge n. 300\u002F70, il datore\ndi lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la\ncopia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di\npubblicità.\n\nEventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli\neffetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere\neffettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti\ntelematici\u002Finformatici.\n\n\n\n\n\nArt. 70 - Postazioni di lavoro.\n\n\n\nIl datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex\nart. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro\nidonea alle esigenze dell’attività lavorativa.\n\nLa scelta e l’acquisizione della attrezzatura sono di competenza del\ndatore di lavoro.\n\nLe spese connesse alla installazione e gestione della postazione di\ntelelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico della azienda.\n\nAll’atto della cessazione il telelavoratore si impegna a restituire le\nattrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il\nnormale deterioramento d’uso.\n\n\n\n\n\nArt. 71 - Interruzioni tecniche.\n\n\n\nInterruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro.\n\nQualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del\ndatore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa\nlimitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.\n\n\n\n\n\nArt. 72 - Misure di protezione e prevenzione.\n\n\n\nIn ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. sulla\nsicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da\nparte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura\nlavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta\napplicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla\npostazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.\n\nCiascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli\nstessi.\n\nIn ogni caso, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08, ciascun lavoratore deve\nprendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle\naltre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua\nformazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro\nutilizzati.\n\nIl datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il\nlavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro\nprocederà alla stipula di una apposita convenzione per l’assicurazione dei\nlocali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e\ndi terzi che fisicamente vi accedono.\n\nIn caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un\npersonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.\n\nI lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in\nparticolare - alla luce del D.lgs. n. 81\u002F08 - circa le pause necessarie da\nparte di chi utilizza videoterminali.\n\n\n\n\n\nArt. 73 - Infortunio.\n\n\n\nLe parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti\ndell’INAIL e delle Istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le\nconseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"paidmaternityleave_father","Il congedo di paternità spetta in caso d","Il congedo di paternità spetta in caso di:\n\n\n\na)morte o grave infermità della madre, attestata con apposita dichiarazione\ndi responsabilità predisposta con domanda telematica e contestuale\npresentazione in busta chiusa al Centro medico legale dell’INPS, allo\nsportello, oppure a mezzo raccomandata postale della certificazione sanitaria\ncomprovante la grave infermità;\n\nb)abbandono del figlio da parte della madre, attestato con apposita\ndichiarazione di responsabilità predisposta con domanda telematica;\n\nc)affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis CC), comprovato\ncon domanda telematica con allegata copia del provvedimento giudiziario di\naffidamento esclusivo, oppure con indicazione degli estremi del provvedimento\ngiudiziario e del tribunale che lo ha emesso;\n\nd)rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di\nmaternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori,\nattestata con apposita dichiarazione di responsabilità predisposta con domanda\ntelematica;\n\ne)fermo restando che il congedo di paternità si riferisce al periodo di\ncongedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, lo stesso decorre\ndalla data in cui si verifica uno degli eventi di cui alle lett. a), b), c) e\nd) del presente articolo, anche nel caso di madre lavoratrice autonoma avente\ndiritto alla indennità prevista dall’art. 66 T.U. L’indennità di cui\nall’art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS,\nper tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che\nsarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della\nmadre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al\npadre.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero, 2017-2019 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività delle organizzazioni religiose  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;Confederazione Generale italiana del commercio gives attention to the employer in the bargaining\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1426,47\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16,88\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;25.4 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;5.29 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[276],{"title":37,"slug":33},[278],{"type":279,"data":280},"call_to_action_body_block",{"title":281,"description":282,"variant":283,"link":284},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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