[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019-":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":316,"content_type_view":317,"extra_breadcrumbs":318,"body":320,"body_blocks":331,"related_pages":335},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":42,"details":314,"translations":315},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":33,"locale":11,"override_title":8,"title":36,"browser_title":37,"browser_description":38,"text":39},"ccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019-","fd80ffce-dae2-11e9-8947-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019-_1\u002Fccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019-\u002F","ccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019- - 2016","Italy - ccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019- - 2016","ccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019- - 2016 - Attività manifatturiere",{"name":40,"data":41},"CCNL Dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (2019).html","\n              \n              \n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>18521 - CO11\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI\nALL’INDUSTRIA METALMEC-CANICA PRIVATA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In Roma, addì 26 novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiplesignatory\">\u003Cp>Fra la Federmeccanica – Federazione sindacale dell’industria\nmetalmeccanica italiana – rappresentata dal Presidente Fabio Storchi e dai\nVice Presidenti: Diego Andreis, Fabio Astori, Simone Bettini, Domenico\nBraccialarghe, Alberto Dal Poz, Carlo Mazzoleni, Marcello Sorrentino, Federico\nVisentin, Alberto Zamperla, assistiti dal Direttore Generale Stefano Franchi,\ndal Vice Direttore Angelo Michele Megaro e dal Direttore relazioni industriali\nDaniela Dario, e da una Delegazione per le trattative sindacali composta da:\nPaola Assorgia, Massimo Bottelli, Carmine Candeloro, Mauro Ceccon, Roberto\nCeroni, Antonio Dragotto, Elio Fovanna, Carlo Frighetto, Simone Gradellini,\nRoberto Guseo, Mario Levrini, Cosimo Liurgo, Stefano Malandrini, Marcello\nOrifici, Alessandro Parma, Emilio Pascale, Antonio Pozzoli, Cesare Ranieri,\nMassimo Richetti, Marco Romussi, Alessandro Treccani, Carmine Trerotola,\nGiorgio Volpe, con la collaborazione tecnica di Sabrina De Santis e di Antonio\nPescosolido, e di Giorgio Airoldi, Marco Bernini, Giuseppe Bisceglie, Paola\nCasarino, Paolo Castelli, Paolo Pietro Centofanti, Giuseppe De Col, Paolino\nDuilio, Paola Fabbrini, Alessandro Fantino, Marino Forchin, Massimo Gasparato,\nSimone Gradellini, Carlo Imperatore, Antonio Leopardi Barra, Fabio Mairano,\nAndrea Marsonet, Umberto Mazzoleni, Gabriele Meroni, Andrea Porcu, Giacomo\nRiina, Stefano Sancio, Giuseppe Sorrentino, Alessio Tintori, Fabio Usuelli,\nFederico Valtolina, e di: Massimo Colombo, Ilenia Cordova, Carlo Di Berto\nMancini, Elena Falcone, Matteo Monetti, Andrea Pieracciani, Francesca Polli,\nIrene Praiola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Assistal – Associazione nazionale costruttori di impianti\nrappresentata dal Presidente Angelo Carlini, dai Vice Presidenti Antonio\nIngrosso, Andrea Monticolo, Mario Nevali, Pasquale Ranieri, Fabrizio Rodolico,\nSergio Zaccarelli; dal Direttore Giancarlo Ricciardi, assistiti dal Vice\nDirettore Responsabile del Servizio Sindacale Antonio Pozzoli e con la\npartecipazione della Commissione Sindacale formata da: Antonio Acanfora, Marco\nAlessandri, Teodoro Birondi, Sara Callegari, Carlo Carlotto, Andrea Farioli,\nSergio Lucherini, Luigi Morandi, Antonio Argentieri Piuma, Marzia Ramella,\nAntonella Rosa, Grazia Tamiozzo, Emanuela Trentin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’assistenza della Confindustria - Confederazione generale\ndell’industria italiana\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>e la Fim – Federazione italiana metalmeccanici - rappresentata dal\nSegretario Generale Marco Bentivogli e dai segretari nazionali Nicola Alberta,\nGianfranco Gasbarro, Roberta Roncone, Ferdinando Uliano, Michele Zanocco, e da\nuna delegazione composta da Gianni Alioti, Carlo Anelli, Marco Angioni,\nRaffaele Apetino, Isilda Armando, Ciro Bacci, Andrea Bellisai, Mario Ballante,\nRinaldo Barca, Leonardo Bartolucci, Alessandro Beccastrini, Antonio Bianchin,\nAugusto Bisegna, Domenico Bologna, Stefano Boschini, Paolo Cagol, Tino Camerano\nTino, Flavia Capilli, Paolo Carini, Giovanni Caruso, Stefano Chemello, Claudio\nChiarle, Giorgio Ciappesoni, Enrico Civillini, Valerio D’alò, Alessandra\nDamiani, Andrea Donegà, Sergio Drescig, Gerardo Evangelista, Luigi Galano,\nChristian Gambarelli, Maurizio Geron, Antonello Gisotti, Rosario Iaccarino,\nNicodemo Lanzetta, Stefano Lombardi, Giuseppe Mansolillo, Riccardo Mascolo,\nGianfranco Michetti, Gian Franco Michetti, Andrea Minniti, Luca Mori, Luca\nNieri, Massimiliano Nobis, Reno Ostili, Salvatore Pafundi, Nicola Anarella,\nSandro Pasotti, Giovanna Petrasso, Adolfo Pierotti, Fausto Renna, Romina Rossi,\nAntonio Sansone, Giuseppe Terracciano, Biagio Trapani, Giorgio Uriti,\nAlessandro Vella, Claudio Voltolini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici - rappresentata dal\nSegretario generale Maurizio Landini, dai segretari nazionali: Rosario Rappa,\nMichela Spera, Roberta Turi e da una delegazione composta da: Andrea Amendola,\nTiziano Beldomenico, Federico Bellono, Giuliano Berti, Francesco Bertoli,\nAngela Biondi, Valerio Bondi, Eugenio Borella, Enrico Botter, Massimo Braccini,\nMassimo Brancato, Augustin Breda, Canio Calitri, Daniele Calosi, Sergio\nCamporelli, Luigi Camposano, Mariano Carboni, Giuseppe Ciarrocchi, Giuseppe\nCillis, Claudio Cipolla, Marco Comparini, Massimo Covello, Roberto D’Andrea,\nVittorio De Martino, Christian De Nicola, Michele De Palma, Barbara Di Staso,\nMauro Faticanti, Alfredo Fegatelli, Stefania Filetti, Fabio Filippi, Roberto\nForresu, Marcello Frascati, Europeo Gabrielli, Stefano Garzuglia, Donato Gatti,\nGiuseppe Gelo, Adriana Geppert, Jonathan Ghignoli, Federico Grondona, Sergio\nGuaitolini, Massimiliano Guglielmi, Pietro Locatelli, Marco Lombardi, Lucia\nLucero De Cavalcanti, Luximan Madnak, Paolo Magliulo, Bruno Manganaro, Maurizio\nMarcelli, Maurizio Marcon, Alfonso Marcopoli, Rossella Marinucci, Stefano\nMaruca, Enzo Masini, Manuela Massignani, Roberto Mastrosimone, Tatjana Mrkic,\nAngela Mondellini, Enrico Monti, Alberto Monti, Candido Omiciuolo, Valentina\nOrazzini, Bruno Papignani, Fabio Parrichini, Andrea Pasa, Antonio Pepe,\nGiuseppe Picconi, Samuele Piddiu, Michele Pistone, Cesare Pizzolla, Fabrizio\nPotetti, Francesca Re David, Diego Riva, Gianpaolo Roccasalva, Giuseppe Romano,\nMirco Rota, Barbara Rovida, Loris Scarpa, Marcello Scipioni, Antonella Stasi,\nGiuseppe Tarantino, Manuela Terragnolo, Alessandra Tibaldi, Barbara Tibaldi,\nLuca Trevisan, Gianni Venturi, Stefano Zantedeschi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici - rappresentata dal\nSegretario Generale Rocco Palombella, dai Segretari Nazionali Luca Maria\nColonna, Giovanni Contento, Mario Ghini, Eros Panicali, Roberto Toigo a da una\ndelegazione composta da Antonello Accurso, Gaetano Altieri, Gian Martino\nAmadio, Alessandro Andreatta, Antonio Apa, Crescenzo Auriemma, Enrico Azzaro,\nDario Basso, Boris Basti, Benedetto Benedetti, Carlo Biasin, Mirco Bolognesi,\nStefano Bragagnolo, Daniele Brizi, Franco Busto, Bruno Cantonetti, Armando\nCastellano, Massimo Cerri, Vincenzo Comella, Susanna Costa, Davide Crepaldi,\nPaolo Da Lan, Antonello Di Mario, Alessandro D'Isabella, Marco Faranda, Roberto\nFerrari, Gianluca Ficco, Piero Fioretti, Fabrizio Fiorito, Guglielmo\nGambardella, Vincenzo Gentilucci, Franco Giangrande, Simona Gigetti , Bruno\nGosmar, Giuliano Gritti, Enrico Imolesi, Luigi Ippoliti, Antonio Laurendi,\nGraziano Leonardi, Michele Lombardo, Marco Lomio, Alberto Mancino, Nicola\nManzi, Davide Materazzi, Gianni Mazziotta, Marcellino Miroballo, Stefano Muzio,\nFrancesco Nicolia, Angelo Nozza, Luigi Oddo, Michele Paliani, Diego Panisson,\nNicola Pasini, Giuseppe Pelella, Vincenzo Renda, Antonio Rodà, Chiara\nRomanazzi, Paolo Rossini, Pino Russo, Giacomo Saisi, Vittorio Sarti, Iacopo\nScialla, Giovanni Sgambati, Filippo Spada, Matteo Spampinato, Antonio Talò,\nEzio Tesan, Nicola Trotta, Silvano Uppo, Daniele Valentini, Gianfranco Verdini,\nSilvio Vicari, Roberto Zaami, Alberto Zanetti, Luigi Zanini, Alfio Zaurito e\ncon la collaborazione tecnica di Filippo Maria Giorgi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\nle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori\ndalle stesse dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto\nsignificative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei\nrapporti tra le parti in coerenza con la situazione economica del Paese e le\nrepentine trasformazioni in atto e con gli obiettivi di competitività delle\nimprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento\ndell’occupazione e delle condizioni di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assumendo il metodo della sperimentalità e del monitoraggio\ndell’applicazione delle innovazioni definite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria\nper la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo\npartecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti\nriconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confermando l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il\nC.c.n.l. che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici\ne normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale e la contrattazione aziendale orientata al miglioramento\ndella competitività aziendale e delle condizioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- realizzando un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di\ndare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della\ncontrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle\nregole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli\norganismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle\nRappresentanze sindacali unitarie costituite e regolate ai sensi degli Accordi\ninterconfederali vigenti a che il funzionamento del sistema di relazioni\nsindacali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e\nle procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro\npuntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni\nsindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole\nfissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche\nladdove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occasioni disciplinate\ndal presente Contratto in cui siano rappresentate le Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori esterne all’azienda debba essere rappresentata anche\nl’Organizzazione sindacale a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato\ne viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle\nparti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro\nvalidità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle\naziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono\nimpegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte\ndelle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a\nnon promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni\nintese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo\nai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)La contrattazione a livello aziendale riguarderà le materie delegate dal\nContratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge in conformità ai\ncriteri ed alle procedure ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)La contrattazione aziendale è prevista nello spirito dell’attuale\nprassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le\nmaterie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è\nregolata dagli Accordi interconfederali vigenti. Le aziende sono assistite\ndalle Associazioni industriali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISSIONE NAZIONALE PER L’ALLINEAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEL C.C.N.L. 26\nNOVEMBRE 2016 CON IL T.U. 10 GENNAIO 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti al fine di allineare e armonizzare le prescrizioni contrattuali del\nC.c.n.l. con quelle del Testo Unico 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza\ncostituiscono una Commissione nazionale con il compito di definire, nell’arco\ndi vigenza del C.c.n.l. 26 novembre 2016, le regole contrattuali di attuazione\ndi tutte le parti demandate alla regolamentazione contrattuale dal T.U. 10\ngennaio 2014 e successivi Accordi Interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da 6 rappresentanti di Federmeccanica, Assistal e\nda 6 rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di Fim, Fiom, Uilm\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione lavorerà, nell’ambito di tale armonizzazione, allo scopo\ndi favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione degli\niscritti e del ruolo della R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto di lavoro è da valere in tutto il territorio\nnazionale per gli stabilimenti, cantiere, unità produttive e di servizio come\nindicati nel Campo di applicazione del contratto ed i lavoratori dagli stessi\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campo di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la\nlavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o\nquantitativamente rilevante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Agli stabilimenti siderurgici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente\nconsiderati affini ai metalmeccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Alle unità produttive e\u002Fo operative e di servizio, ricerca, progettazione\ne sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di\nsignificativa rilevanza e delle imprese costruttrici di impianti tecnologici,\ndi servizi di efficienza energetica (ESCo) e di Facility management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo ed esemplificativo, rientrano fra gli stabilimenti\nmetalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbiano i requisiti\nprevisti nelle definizioni di cui sopra, i seguenti stabilimenti, imprese e\ncantieri per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo,\nzinco, argento ed altri);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo,\nzinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,\nimbutiti, stampati, fucinati e tranciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri\nmetalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fusione di ghisa in getti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda\nalla produzione dell’acciaio relativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e\ndell’acciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e\nchiatte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e\nfunivie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti\nstaccate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro\nparti ed affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione\ndi navi e loro parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’esercizio di bacini di carenaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e\nsimili e arredi metallici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per\ncemento armato e della sua posa in opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e\napparecchi da cucina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce\nmetalliche, catene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strumenti musicali metallici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oggetti in ferro battuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatolame ed imballaggi metallici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e\nriparazione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti\nstaccate ed accessori caratteristici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed\nutilizzazione dell’energia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica,\nradiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e\ntelevisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione\ndi servizi di telefonia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica\nper uso industriale, domestico e medicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia\nelettrica o di altra natura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia\no odontoiatria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di\nterreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la\nlavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati,\nceramiche, grès ed affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei\nmetalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per\ncartotecnica, legatoria, stampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile\ndell’abbigliamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie\nagricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi\nper industrie chimiche e della gomma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi\nbianche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori,\nmacchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte\ndi vapore e di fluidi in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di\nriscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria,\nlavanderia e stireria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori\nautomatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e\ndi meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e\ncontrollo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche,\ncinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici,\ncontabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi in\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modelli meccanici per fonderia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura,\nzincatura, smaltatura e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e\nsoftware informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti\nstaccate che utilizzano tale componentistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fornitura di servizi generali, logistici, tecnologici e di trasporto\nalle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e\nmanutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di\nquanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i\ntrasporti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento\naria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti idrici e sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di refrigerazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di protezione antincendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione\ndati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e\nutilizzazione dell’energia elettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di illuminazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e\nutilizzazione dell’energia termica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,\ndi montacarichi, di scale mobili e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Sistemi per l’automazione e il controllo degli accessi quali porte,\nbarriere e cancelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti radiotelevisivi, antenne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Facility Management;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•–Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,\nampliamento ed estensione di linee e reti telefoniche, elettriche, di\ndistribuzione di energia, gas, acqua secondo i principi generali e la comune\nesperienza, svolgono un’attività che appartiene tradizionalmente al settore\nmeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione di specifiche Attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del\nContratto sono quelli per la produzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ghisa di prima fusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acciaio anche se colato in getti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferroleghe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•latta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando\nil processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati\ncostituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata\nsiderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a\nfreddo senza soluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono\nconnessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè\ncokeria, agglomerazione, trattamento termico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa\ne media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno\ninteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno\ninteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce\na) stesso comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autoavio: sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie\ndelle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili,\nnonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione\ndelle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti,\naccessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie.\nSono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori\nagricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in\nquanto producono autoveicoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettromeccanico ed elettronico: sono compresi gli stabilimenti fabbricanti\nesclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità\ne nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apparecchiature elettriche complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strumenti di misura elettrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica,\nelettronica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la fusione di ghisa in getti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la fusione di acciaio in getti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cantieristica navale: comprende gli stabilimenti che svolgono la loro\nattività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché\nnell’esercizio di bacini di carenaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è\naddetto il maggior numero di dipendenti; nel caso di più di due attività la\nprevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte\ninquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione\ngenerale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme\nrelative all’attività alla quale è addetto il maggior numero di\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il\ncompito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative,\ntecnologiche e di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione potrà selezionare nei comparti individuati (per esempio\ninformatica) le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione prima\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm intendendo consolidare e dare\nulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella\nPremessa al Contratto convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di\nOsservatori congiunti e Commissioni paritetiche quali sedi di analisi e di\nconfronto costruttivo e positivo per individuare e promuovere iniziative e per\nperseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento tra i\ndiversi livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli\nOsservatori e delle Commissioni rappresenterà una base comune e condivisa,\nutile all’attività delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e della\ninstallazione d’impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di\nrelazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di un\ncompiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità,\nconcordano di avviare la costituzione dell’Organismo Bilaterale Nazionale\n(O.B.N.) per il settore Metalmeccanico e dell’Installazione di impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un’apposita Commissione composta da 6 componenti per ciascuna delle due\nparti provvederà a definire gli aspetti costitutivi, organizzativi e\nfunzionali dell’O.B.N..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione provvederà altresì agli adempimenti necessari alla\ncostituzione dell’O.B.N..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che fino alla costituzione dell’Organismo Bilaterale\nNazionale le attività previste continueranno ad essere svolte\ndall'Osservatorio paritetico nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Osservatorio paritetico nazionale sull’industria\nmetalmeccanica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio svolgerà i propri compiti articolandosi nelle seguenti\naree tematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1.Sviluppo industriale e situazione economico-sociale dell’industria\nmetalmeccanica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analisi e approfondimento delle dinamiche economiche, produttive, sociali ed\noccupazionali anche in relazione agli interventi organizzativi e alle\nevoluzioni connesse a Industry 4.0.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle\nparti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività metalmeccaniche\ncome definiti nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle analisi sviluppate nell’Osservatorio, le parti si\nattiveranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le\ntematiche più significative per la politica industriale relativa al settore\nanche con riferimento al mezzogiorno ed alla realtà delle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2.Sviluppo Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analisi e monitoraggio degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche\nanche con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in\nvigore finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione\ndi secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività,\nredditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizioni\ndelle agevolazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito saranno altresì analizzate e monitorate le esperienze di\nwelfare aziendale e di coinvolgimento paritetico dei lavoratori\nnell’organizzazione del lavoro in relazione alle innovazioni legislative in\nmateria nonché i miglioramenti delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3.Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in\nEuropa e Dialogo sociale europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni\nindustriali di tipo partecipativo all’interno del settore, sarà dedicata al\nmonitoraggio ed all’esame delle esperienze più significative in materia\nrealizzate sia in Italia che in Europa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Osservatori paritetici territoriali sull’industria\nmetalmeccanica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Laddove non già costituiti, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom e\nUilm, la costituzione di Osservatori congiunti che, con riferimento alla\nsituazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel\nterritorio interessato, svolgeranno i propri compiti approfondendo le seguenti\naree tematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell’indu-stria\nmetalmeccanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato\nanche con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in\nvigore; a tali fini le parti valuteranno congiuntamente la possibilità di\niniziative di promozione, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali relativi alla prestazione\nlavorativa e alle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori si riuniranno di norma due volte all’anno (rispettivamente\nentro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti\navranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà\ni servizi di segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli\nOsservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione\no nell’avvio dell’attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali\ncondizioni ostative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Comitato consultivo di partecipazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano complessivamente più di 1.500 dipendenti e con\nalmeno due unità produttive con più di 300 dipendenti o almeno una unità\nproduttiva con più di 500 dipendenti è costituito, su richiesta di una delle\nparti, il Comitato consultivo di partecipazione composto da 3 a 6\nRappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in\nrappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o\nterritoriali, di Fim, Fiom e Uilm e della Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comitato consultivo di partecipazione si riunisce almeno una volta\nall’anno o su richiesta di parte motivata da circostanze rilevanti\nconcernenti il complesso aziendale per esaminare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1.Struttura e tendenze dei mercati su cui opera l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2.Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comitato consultivo di partecipazione è inoltre convocato dall’azienda\nin caso di scelte strategiche rilevanti riguardanti l’assetto industriale e\nle prospettive dell’occupazione anche al fine di consentire ai rappresentanti\nsindacali di esprimere un parere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle\ninformazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del segreto\nindustriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione\ndegli incontri agli adempimenti di cui all’articolo 9, Sezione prima, del\npresente C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Ch3>Art. 4. – Commissione nazionale su Salute e Sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm allo scopo di promuovere la\ncultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare\nl’obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi e obiettivi\ncomuni delle imprese, dei lavoratori e delle parti a tutti i livelli convengono\ndi costituire la Commissione nazionale per la Salute e sicurezza con i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituire, con cadenza annuale, nell’ambito della settimana nazionale\ndella Sicurezza, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri\naggiuntivi per l’impresa, un evento nazionale tematico le cui modalità e\ncontenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise; in tale\noccasione potrà essere approfondita, di anno in anno, una tematica di rischio\nspecifico tipico del settore. Nella giornata nazionale per la sicurezza e la\nsalute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizzare e diffondere\nle buone pratiche, saranno premiate le migliori esperienze realizzate in\nazienda. Le modalità di promozione, partecipazione e di selezione delle\nesperienze più significative saranno definite dalla Commissione nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire orientamenti e indirizzi agli OPP per progetti formativi\ncongiunti RLS RSPP tenuto conto delle esperienze positive già realizzate nei\nterritori e anche al fine di consentire una migliore interlocuzione e\ncollaborazione in tema di sicurezza sul lavoro nonché al fine di favorire una\nmigliore comprensione del Documento di valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire, anche interagendo con gli OPP, orientamenti e indirizzi per\nProgetti formativi e di aggiornamento degli RLS finalizzati a migliorare ed\naccrescere la loro qualificazione promuovendo in via prioritaria le seguenti\nsoluzioni in ragione della loro praticabilità: a) corsi di formazione e\naggiornamento svolti all’interno delle aziende con almeno 6 RLS; b) corsi di\nformazione e aggiornamento nell’ambito di corsi interaziendali distinti in\nrelazione ai settori in cui si articola l’industria metalmeccanica e\ndell’installazione di impianti; in assenza di numeri sufficienti per la\nrealizzazione della precedente modalità, verrà privilegiata la possibilità\ndi corsi di formazione ed aggiornamento per metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze\ndegli RLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare ed approfondire, anche ai fini dei compiti di cui sopra,\nl’andamento e le tipologie degli infortuni e dei principali fattori di\nrischio sulla base delle conoscenze disponibili, con particolare riferimento ai\ndati forniti dall’Inail, e tenuto conto delle specificità delle diverse\nattività che compongono la categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Commissione nazionale sulle Politiche attive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, ritenendo strategico il ruolo\nche può essere svolto dalle politiche attive per promuovere l’occupabilità\ne favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, convengono sulla\nnecessità di impegnarsi per quanto riguarda il settore metalmeccanico e\ndell’installazione di impianti ad individuare iniziative efficaci in stretta\ncollaborazione con gli osservatori territoriali e ricercando interazioni con\nl’ANPAL e i soggetti di cui alla rete dei servizi per le politiche del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine convengono di costituire la Commissione nazionale per le\nPolitiche attive con i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisposizione e promozione di linee guida per la definizione di\nspecifiche iniziative formative per la riqualificazione e l’aggiornamento\nprofessionale dei lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori\nsociali favorendo, a tali fini, anche la promozione dell’adozione del\nbilancio delle competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anche al fine di quanto sopra si punterà a sviluppare la raccolta dei\ndati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisire elementi\ndi orientamento per la riqualificazione professionale del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 6. – Formazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono sull’importanza\ndella formazione continua quale strumento fondamentale per la valorizzazione\ndelle persone e per l’indispensabile incremento della competitività\ndell’impresa e la considerano, anche in virtù dell’introduzione del\ndiritto soggettivo alla formazione continua di cui all’articolo7, sez. IV,\nTitolo VI, un valore condiviso la cui realizzazione rappresenta un impegno\npartecipativo secondo quanto di seguito definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per\nfronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti\ndalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione\nsoprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.1.Commissione nazionale per la formazione professionale e\nl’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di affidare alla\nCommissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato oltre\na quelli ad essa attribuiti dall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo\nper la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>•promuovere presso Fondimpresa azioni di sistema finalizzate alla\nformazione delle parti sociali, anche relativamente all’analisi del\nfabbisogno, promozione e monitoraggio della formazione continua dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•valutare, anche al fine di un loro aggiornamento, i criteri e le\nprocedure di condivisione dei piani settoriali a valere sugli avvisi di\nFondimpresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e\ndella installazione di impianti, analizzando in particolare i dati dei piani\nsettoriali presentati a Fondimpresa e utilizzando le indicazioni fornite dalle\nCommissioni territoriali di cui al successivo punto 6.2.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere, congiuntamente, come nel caso dei progetti “Formazione per\nl’apprendistato” e “@pprendo”, iniziative formative capaci di\nrispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti\nfinalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei\nlavoratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere iniziative formative, anche per il tramite di Fondimpresa,\ndestinate ai componenti dei Comitati di Pilotaggio indicati negli accordi di\ncondivisione dei Piani formativi settoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere, d’intesa con le Commissioni territoriali, presso\nFondimpresa iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato\nconsultivo di partecipazione di cui all’articolo 3, Sezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.Commissioni territoriali per la formazione professionale e\nl’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche\nsulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6\nrappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto\ndall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina\ndell’apprendistato, hanno il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a\nquella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere\ntempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema\nformativo e scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore\nmetalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento\nall’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da\nrilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, anche con riferimento ad\niniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende e\na progetti interaziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da\ntrasferire a imprese e lavoratori per orientarli alla definizione di piani\nformativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condivisione dei\npiani da presentare a Fondimpresa per le aziende che non hanno rappresentanza\ninterna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitorare i piani condivisi in commissione e diffondere le buone\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in\nmateria ambientale e di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>•prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a\nfavore delle fasce deboli, delle donne in un’ottica di una piena attuazione\ndegli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al\nrientro dalla maternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma\ntrimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un\ncomponente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità\nper l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno\nsull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al\nprecedente punto 4.1..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso\nl’Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le\nIstituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.Commissioni aziendali per la formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 dipendenti, di cui\nalmeno 300 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su\nrichiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione\nprofessionale, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in\nrappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 7, Sez. IV,\nTitolo VI, avrà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare a consuntivo il numero di iniziative di formazione continua\nrealizzate nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle\ngiornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare la realizzabilità, in funzione delle specifiche esigenze\naziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nelle\niniziative formative realizzate precedentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contribuire a diffondere, in accordo con l’Azienda, la conoscenza tra i\nlavoratori delle iniziative di formazione continua offerte dal territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento\nall’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere\nin modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del\nprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente\ninteressati nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni\nterritoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.Referente per la formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più\nefficiente ed efficace il confronto tra azienda e R.s.u. circa la definizione\ndi piani aziendali finanziabili anche da Fondimpresa, la R.s.u. potrà\nindividuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che\nsarà referente specialistico dell’azienda sulla materia, conferendogli\npotere di firma per i piani condivisi, in coerenza con le norme previste per il\nfunzionamento di Fondimpresa e dei fondi interprofessionali per la\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda consentirà al referente per la formazione la frequenza a corsi\nformativi inerenti al ruolo che saranno attivati utilizzando il conto di\nsistema di Fondimpresa, fatte salve le eventuali esigenze di carattere tecnico\ne produttivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 7. – Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>7.1.Commissione nazionale per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di costituire la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” con lo scopo di svolgere\nattività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e\ndonna con particolare attenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’andamento dell’occupazione, alle caratteristiche della presenza\nfemminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>•alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la\nflessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i\nprincipi di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nanche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del\nfenomeno;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Commissione opererà in coordinamento con le Commissioni territoriali di\ncui al successivo punto 7.2..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti\u002Fe nominati di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione\nterminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte\nsulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione,\nquanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>7.2.Commissioni territoriali per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\n\n\u003Cp>Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom, Uilm\nla costituzione di Commissioni paritetiche per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico\nriferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi\nterritoriali di cui all’articolo 2, attività di studio, ricerca e promozione\nsui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e\nsuccessive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di\nindividuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro\nsuperamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali\ndell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere la sperimentazione di azioni positive anche in materia di\nflessibilità d’orario nonché interventi volti a facilitare il reinserimento\ndelle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•promuovere, in collegamento con l’attività della Commissione nazionale\ndi cui alla lettera c) del punto 7.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi\ndi tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale\nsulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte\nfornite dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma\ntrimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un\ncomponente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità\nper l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno\nsull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al\nprecedente punto 7.1..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso\nl’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di\nsegreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3.Commissioni aziendali per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 dipendenti, di cui\nalmeno 300 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su\nrichiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari\nopportunità, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in\nrappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>La Commissione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi\nindividuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli\nobiettivi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per\nmaternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collaborazione con\nla Commissione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in azienda dei\nprincipi di parità di cui al Capo II, Divieti di discriminazione, artt. 27 e\nseguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive\nmodificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con\nl’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare\nil ricorso ad altre forme di tutela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.4.Informazioni in materia di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’articolo 46, Decreto\nlegislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e\ndonna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e\nfemminile, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sindacali\nunitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il\nrapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Commissione nazionale per l’integrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei lavoratori migranti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, convengono di costituire in sede\nnazionale la “Commissione per l’integrazione dei lavoratori migranti”\nformata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti\ncon lo scopo di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende\nl’integrazione e la comprensione culturale dei lavoratori migranti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proporre, sulla scorta delle esperienze già maturate, interventi diretti\na favorire l’organizzazione delle mense aziendali nel rispetto delle\ndifferenze di culto religioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere l’applicazione di quanto già indicato nella Dichiarazione\nComune posta in calce alla disciplina contrattuale delle ferie volto a\npermettere ai singoli lavoratori di fruire di periodi continuativi di assenza\ndal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri\npermessi retribuiti previsti dal Contratto al fine di favorire il\nricongiungimento familiare nei paesi d’origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segnalare le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale\nvolta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione\ndei risultati che ne sono conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha altresì il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione\ndell’Organismo bilaterale nazionale, di progetti di traduzione in lingua\nstraniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali\ncaratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti affidano all’Organismo Bilaterale Nazionale il compito di\napprontare, entro 6 mesi dal suo insediamento, materiale informativo in lingua\ninglese e francese che le aziende potranno fornire ai lavoratori stranieri\nall'atto dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il materiale predisposto avrà la sua base nei moduli didattici\n“Disciplina del Rapporto di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro” già condivisi\ndalle parti nell'ambito della Commissione nazionale per la formazione\nprofessionale e l’apprendistato ed utilizzati per il Progetto Apprendo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Informazione e consultazione in sede aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno\nannualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni\nsindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione\nterritoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività\ndell’impresa e la situazione economica con riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai più significativi indicatori di bilancio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle scelte e alle previsioni dell’attività produttiva, ai programmi\nche comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti\nampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli\ninvestimenti predetti sull’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento,\nampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di\ninstallazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito\nnell’ambito della loro tipica attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile\ndell’occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli\noccupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o\nattenuarne le conseguenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle\nRappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali\ndei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza,\nnel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano\nsuscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del\nlavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo\ndeterminante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del\nlavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente\nsull’occupazione o che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni\nprestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti\nmodifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che\nattengono al normale miglioramento dei risultati della attività\nimprenditoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello\nstabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora\nesse influiscano complessivamente sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991,\nn. 223, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 nonché dal D.P.R. n. 218 del\n2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza,\ndelle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti,\npresentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle\nlettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame\ncongiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione\ndell’argomento trattato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale\nil datore di lavoro darà risposta motivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla\ndata fissata per il primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle\ninformazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e\nqualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti\ne dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i\nrappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei\nlimiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi\nvincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la\nqualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione\naziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito\ndefinita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti procederanno alla costituzione della Commissione di conciliazione\nche sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un\ncorretto funzionamento della commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007,\nn. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie\nrelative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali\ndal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data\ndi ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n.\n25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni\nsuscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o\nda arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il datore di lavoro a\nprocedere a consultazioni o a comunicare informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà\ninoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l’autorizzazione\ndei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere\ninformazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di\nriservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui\nal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si\nincontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle unità produttive che occupano più di 150 dipendenti,\ninoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e,\ntramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni\nterritoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro,\ninformazioni su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e\nprevisioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento\ndella domanda e dei conseguenti carichi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle\ncondizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportino, anche\nall’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli\nesistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli interventi posti in essere per favorire il superamento e\nl’eliminazione delle “barriere architettoniche”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le iniziative realizzate e\u002Fo l’attuazione dei progetti finalizzati alla\ntutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione\naziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte\ncon riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché dati\nconsuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei\ndipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell’anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che\ninteressino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali\nspostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze\ntecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale, ivi comprese\nquelle delle aziende di installazione e di montaggio nell’ambito della loro\npeculiare attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere\npermanente e\u002Fo ricorrente nonché la articolazione per tipologie\ndell’attività decentrata e la sua localizzazione indicata per grandi aree.\nNei contratti relativi al decentramento produttivo avente tali caratteristiche,\nle aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare\nl’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse\nappartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conseguenze sui\nlivelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle\ninformazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e\nqualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti\ne dati di cui vengono a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno\nl’opportunità di individuare uno schema di informativa standard da\nutilizzare in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano di istituire una\nCommissione che fornirà indirizzi al fine di promuovere la sperimentazione di\niniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa\nanche in relazione alle innovazioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10. – Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di\ndimensione comunitaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti condividono l’avviso comune tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria del\n12 aprile 2011 e assumono il D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, di attuazione\ndella Direttiva 2009\u002F38\u002FCE del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un\ncomitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la\nconsultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di\ndimensioni comunitarie, con l’obiettivo di sviluppare un’attitudine\ncostruttiva al cambiamento fondata su un effettivo dialogo sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese di dimensioni comunitarie interessate e definite dal D. Lgs. 22\ngiugno 2012, n. 113, sono gli stabilimenti o le unità produttive di\nun’impresa o di un gruppo di imprese che impiega almeno 1.000 lavoratori\nnegli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati\nmembri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono le finalità di migliorare l’ambito\ndell’informazione e della consultazione, con riferimento alle questioni\ntransnazionali, e di regolare le modalità con le procedure nazionali,\nassegnando un ruolo preminente alle intese a livello aziendale, in piena\ncoerenza anche con i principi congiuntamente espressi dalle parti sociali\neuropee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l’informazione e la consultazione che si svolgono\nnell’ambito dei Comitati aziendali europei, costituiscono un elemento di\nsuccesso per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove\ncondizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia, perché favoriscono\nun clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione e la consultazione del Cae sono coordinate con quelle degli\norgani nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle\ncompetenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui\nall’articolo 1, sesto comma, del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, secondo cui\nl’informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello\npertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione\ntrattata. A tale scopo la competenza del Cae e la portata della procedura per\nl’informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dal decreto\nlegislativo sono limitate alle questioni transnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, al fine di\ncoordinare l’articolazione tra l’informazione e la consultazione del Cae e\nquella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, le parti\nconvengono che nelle imprese di dimensione comunitaria, verranno costituiti\nappositi organismi denominati “comitati aziendali” che, a richiesta di\nparte potranno approfondire le informazioni fornite in sede di CAE riguardanti\ni siti italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. – Lavoro a domicilio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877,\nentro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto le Associazioni\nterritoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato\nprovinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che\nsi avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la\nstessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le\neventuali variazioni del suddetto elenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a domicilio si applicano le discipline di cui agli artt. 15,\n16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12. – Istituzioni interne a carattere sociale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comunicherà ai\nSindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni\naziendali di carattere sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione seconda\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle\nRappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della disciplina\nstabiliti dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall’accordo di\ncategoria per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie allegato\nal presente Contratto (allegato n. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge\nalle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze\nsindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi\ndiritti, poteri e tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le\nnormative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’articolo 20 della legge\nn. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni\ne con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le Organizzazioni sindacali stipulanti e\u002Fo la Rappresentanza sindacale\nunitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o\nall’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla\nlettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio\n2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)le Organizzazioni sindacali stipulanti e\u002Fo la Rappresentanza sindacale\nunitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi\ndurante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la\ncontinuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati\nall’assemblea stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assem-blea\npuò essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver\nluogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di\nattuazione in relazione ai punti 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei\ndirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare\nall’assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità\nproduttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue\nretribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma\ndell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive\nmedesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Diritto di affissione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione viene regolato dall’articolo 25 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300 e dal punto 4, lettera c), Sezione seconda del T.U. 10\ngennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Locali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In adempimento all’articolo 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di\nlavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione\nun idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle\nimmediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a\n200 dipendenti il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle\nriunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Strumenti informatici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione\ndella Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad\nInternet che sarà utilizzato secondo le modalità definite in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente\nconnesso con l’attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche\npenale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 5. – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle\nFederazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici,\npotranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun\ntrimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni\nindustriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del\n20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento\ndel loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto\ndagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,\nle ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad\n1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che\nprovvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con\nquelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla\nretribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché la nomina dei\ncomponenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei\nsingoli territori, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna\norganizzazione sindacale e delle dimensioni delle unità produttive\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impegno, su\nrichiesta della Direzione dell’unità produttiva interessata per il tramite\ndell’Associazione territoriale di competenza, sarà svolto un incontro di\nverifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a\nnormalità la situazione. In caso di mancato accordo la questione verrà\nesaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Tutela dei componenti delle Rappresentanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sindacali unitarie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La tutela prevista dall’articolo 14 dell’Accordo interconfederale 18\naprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di licenziamento per\ngiusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente al periodo di\ndurata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie\ndi cui all’articolo 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui\nsopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle\nAssociazioni industriali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse\nmodalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli\ncomponenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi\nsarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Versamento dei contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero aderenti al T.U. 10 gennaio\n2014, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente\nsottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca\nche può intervenire in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni\naziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un\nmodulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui\nl’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale\ndell’1% del minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di giugno di\nciascun anno, per tredici mensilità all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal\nsuccessivo mese di luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni in atto che prevedano contributi sindacali di\nimporto superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a\ntale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si\nintenderà revocata la delega precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle\ndeleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire\nnella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente\nl’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al\ndatore di lavoro e la seconda rimessa al medesimo sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che\nverranno fornite nel mese di giugno di ciascun anno dalle Organizzazioni\nsindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni\nnel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate\nper iscritto con preavviso di almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già\nconcordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione\nterritoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale,\nl’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei\nrispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4°\ncomma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del\npresente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni\nterritoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi\ndi ammontare inferiore all’1%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Affissione del Contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno\naffissi in ogni stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione terza\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sistema di regole contrattuali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di\nmiglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti individuali e collettivi di carattere\nnormativo-regolamentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente\nContratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più\nfavorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi\nnazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2. – Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente Contratto\ndecorre dal 1° gennaio 2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019.\nIl presente Contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal\nT.U. 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al\nprimo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata\na.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che\nnon sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione tra le parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del presente C.c.n.l. non costituisce regolamentazione della\ndurata del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ai fini degli\nassetti della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Procedura di rinnovo del Contratto collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nazionale di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le\nmodalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 e in tempo utile per consentire\nl’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\nContratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Contrattazione aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si\nesercita, ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal C.c.n.l.\ne dal T.U. 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio\ndell’autonomia dei cicli negoziali al fine di prevenire sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto al punto 6) della Premessa al Contratto, le\nrichieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte\ndalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e\nsecondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle\nOrganizzazioni sindacali nazionali, e presentate all’azienda e\ncontestualmente all’Associazione industriale territoriale, in tempo utile al\nfine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza\ndell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare\nriscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il\nmese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste,\nle parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Intese modificative del C.c.n.l..\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la\ncreazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove\niniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti\nda situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese\nmodificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti\ndisciplinati dal presente C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese sono definite a livello aziendale con le Rappresentanze\nsindacali unitarie d’intesa con le strutture territoriali delle Parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono\nconseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i\nriferimenti agli articoli del C.c.n.l. oggetto di modifica, le modalità a\ngaranzia dell’esigibilità dell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli\naumenti periodici d’anzianità e l’elemento perequativo oltreché i diritti\nindividuali derivanti da norme inderogabili di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il C.c.n.l.\ndalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in\nsede nazionale degli accordi realizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Distribuzione del Contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le aziende a partire dal mese di ottobre 2017 ed entro il mese di dicembre\n2017 distribuiranno a ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato una\ncopia del presente Contratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre\nAssociazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno\nonerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che\nsiano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra\nle Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le\nmedesime caratteristiche e che siano rappresentate dalla Federmeccanica o\ndall’Assistal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione quarta\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>disciplina del rapporto individuale di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche\ndel rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per\niscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di\nrapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la categoria professionale della classificazione unica cui viene\nassegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e la\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla\nlegislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e\nil congedo matrimoniale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata dell’eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e tutte\nle altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo\ndi lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa e la scheda\ninformativa di cui all’articolo 15, Sezione quarta, Titolo IV, i moduli per\nl’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica\nprevista dagli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e\nsulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto\ndall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2. – Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"188\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">Categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">Durata ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Durata ridotta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese e ½\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"justify\">6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un\nbiennio presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di\napprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo\nprofessionale di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto,\novvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo\nprestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle\nmedesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno\no più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo\ncomplessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo\nlivello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso\ndi periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di\ncui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento\ndell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i\ncompiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa\ntesto soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi\nprevisti dal primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la\nprotrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e\nnon fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa\nindennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nlicenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,\nl’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato\nintegrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno\nspettante per il lavoro eseguito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Documenti, residenza e domicilio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•libretto di lavoro o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già\nprovvisto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato\ndovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla\nresidenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di\ncui all’articolo 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro\npotrà richiedere il certificato penale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso,\nla sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che\ntrattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di\nresidenza e di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Tipologie contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che\nsiano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al\nperiodo lavorativo prestato. Per i contratti con durata fino a 36 mesi,\nnell’ambito della durata dei contratti medesimi, i periodi di conservazione\ndel posto e di trattamento economico previsti dall’articolo 2, Sezione Quarta\n- Titolo VI per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti\nsi applicano secondo il principio di proporzionalità diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono\nmodalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in\nassenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà\nriconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione\novvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell’articolo\n12, Sezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al periodo di servizio\ncomplessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso,\nancorché in virtù di più contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo\nsufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare\nriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, così come\nprevisto dall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato nonché la\nR.s.u. dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili\nnell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni\npossono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’articolo\n4, secondo comma, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione\na tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto\ncomplessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso\nil medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai\nfini dell’applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici\nd’anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da\nperiodi di non lavoro superiori a 12 mesi; a questi soli fini si considera\nanche l’attività lavorativa svolta in somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, secondo comma, D. Lgs. n.\n81\u002F2015 oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n.\n1525 e successive modifiche e integrazione, le parti concordano che sono\nattività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di\nintensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione della stagionalità così definita nonché la\ndeterminazione dei periodi di intensificazione dell’attività produttiva, che\nnon possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco\ndell’anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la\nRappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le strutture territoriali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla\nscadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale\ncome sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a\ntermine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore\ndi lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre\nmesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro\nun anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i\nrequisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del\ndiritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato\nil maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento\nalla maggiore età anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza\nsindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti il presente Contratto tramite l’Associazione territoriale di\ncompetenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai\ncontratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali,\nla durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni\nequivalenti, sia periodi di lavoro con contratto di lavoro a termine che\nperiodi di missione con contratto di somministrazione, qualora la somma dei\nperiodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche\nnon consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita,\nacquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato laddove siano\nimpiegati in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si\ncomputano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato per attività stagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>C) Part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale\npuò costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla\narticolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle\nesigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a\ntempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno\ncomparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro ad orario ridotto può prevedere una riduzione\ndell’orario normale giornaliero di lavoro (c.d. orizzontale), ovvero lo\nsvolgimento dell’attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno (c.d.\nverticale), oppure attraverso una combinazione delle precedenti modalità\ngiornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso\ndella settimana, del mese o dell’anno (c.d. misto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale\ngiornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere\nstipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli\nimpianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time c.d. verticale\ncomprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame\npreventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.\nIn esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’articolo 1, del\npresente titolo, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione\ntemporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al\nmese e all’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre\neventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto\ndi precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a\nparità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere concordate clausole relative alla variazione della\ncollocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a\ntempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla\nvariazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di\nseguito previsto. In tali casi il consenso del lavoratore deve essere\nformalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi\nassistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza,\na livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali\nstipulanti il C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai\nsensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un\npreavviso di almeno 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al\nlavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione\ndella retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è\nconsentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale\nprestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento\ndovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura\nonnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle\nmaggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa\ncomunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni\nlavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo\nadempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di\ntrasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” e nei seguenti\ncasi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il\nlavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni\npattuite a terapie o cicli di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza\nsociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente\nriconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u. ovvero tra azienda e\nlavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare e straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale\nsettimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in\nriferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o\namministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e\nsalvo comprovati impedimenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore\nsettimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della\nnormale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una\nmaggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al\ncalcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per\nle prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva\nsarà pari al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la\ndisciplina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a\ntempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che\ncomportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata\ndall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.\nIl rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di\nlavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della\npercentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo\npieno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accoglierà le richieste motivate, e debitamente documentate, da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri\nfamiliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,\ngravemente ammalati o portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore\ninteressato, le richieste motivate e debitamente documentate, da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di\nriabilitazione per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di studio connesse al conseguimento della scuola\ndell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da\nquelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della\npercentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo\npieno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore\ninteressato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni\nindicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera\na) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo\npieno a part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da\nquelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla\ninfungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà\nsvolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare\nuna idonea soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle\nesigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza\nsindacale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della\nrichiesta avanzata dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette\nmotivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento\nindividuale alle clausole flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata\nche, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa\ncomunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria\ni dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle\nrichieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori\nsarà oggetto di informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale\nunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento\nper consentire la transizione intergenerazionale finalizzata ad incentivare\nl’assunzione di giovani a fronte della disponibilità dei lavoratori più\nanziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del\npensionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge necessari a\nconsentirne la realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>D) Lavoro in somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della\nmissione, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative\ncomplessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello\ndell’azienda secondo quanto previsto dall’articolo 35, del D. Lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono\nmodalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in\nassenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà\nriconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in missione alla\ndata di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma\ndell’articolo 12, Sezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al\nperiodo di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento del\npremio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire\nmodifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa\nverifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale,\nprocederanno ad una armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante,\ndell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il\ndiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione\ntecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, si fa\nrinvio alle rispettive discipline allegate che fanno parte integrante del\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ad assunzione obbligatoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione\nobbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle\nproprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento\ndegli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della\ncapacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie\ncategorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle\ncapacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti\nstipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano,\ndichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle\niniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di\nlavoro protetto» di cui all’articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118.\nIn tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti\nMinisteri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed\naffrontato con la maggiore sensibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le\nOrganizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di\nstudio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere\narchitettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento\ncompatibilmente con le esigenze impiantistiche e\u002Fo tecnico-organizzative, anche\nattivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di\nstudio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di\nnatura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo\ndelle persone soggette al collocamento obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito\nalle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e\nl’eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede\nterritoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall’articolo 7,\nSezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle\nspese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo\nle regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga\ninviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede,\nstabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato\neffettivamente trasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei\nnormali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda,\nnon possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le\nore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di\norigine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per\nragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi\na disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione\nentro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in\nmodo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non\nha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla\ndistanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa\nnon retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e\nconsumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore\npossa usufruire dei servizi messi a disposizione dall’azienda quali: buoni\npasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria\nmensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il\nproprio lavoro; in quest’ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa\nmaggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al\nrimborso della differenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti\naziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti\no autorizzati dall’azienda, saranno dalle stesse anticipate. Saranno\ncorrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per\nl’espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla\ncorresponsione della retribuzione come disciplinato dall’articolo4, Sezione\nquarta Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è\npossibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità\ndi trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il\npernottamento i cui importi sono pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"288\">\n  \u003Ccol width=\"188\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"288\">\u003Cp align=\"justify\">Misura dell’indennità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">dal 1° giugno 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"288\">\u003Cp align=\"justify\">Trasferta intera \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">42,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"288\">\u003Cp align=\"justify\">Quota per il pasto meridiano o serale\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">11,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"288\">\u003Cp align=\"justify\">Quota per il pernottamento \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp align=\"justify\">19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del\n15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli\nimporti di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di\nottenere il rimborso forfettario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata dalla\npresente lettera continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione\nspettante per tutti gli istituti di legge e\u002Fo di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia nell’ipotesi A) che nell’ipotesi B) le parti confermano che non\nsaranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad\nesempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese\nnell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite\ndall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito;\ninoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere\nalla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro\ncompiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda\nsull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua\nbuona esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie,\nnotturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o\nda coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali o\nprovinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti\ndiscendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per il tempo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il\nluogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in\ntrasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il\ntempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di\ntrasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione\ne viceversa, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo\ncoincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento\no cantiere di origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore\neccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di\nqualsiasi maggiorazione ex articolo 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro\nstraordinario, notturno e festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei\ntempi di viaggio e\u002Fo del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di\nfuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della\nretribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e\u002Fo di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo\ngiornaliero di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte con pernottamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze\ntecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo\npresso il quale è stato comandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono\ndovuti ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il\ntermine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni\ndi eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a\ncottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto\nalla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre\nprecedente all’invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7\ngiorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la\npresumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4\nmesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di\nlavoro\u002Fcantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze\ntecniche od organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per\nun periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.\nResta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore\nin qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il\nperiodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad\nun massimo di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al\nrientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e\ncontinuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri\nnella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui\nsopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre\nriconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi,\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali\ncesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4\nmesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore,\nuna licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno altresì\nriconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di\ntrasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di\norigine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante il\nviaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità\nproduttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nsuccessivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze\ndel lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30\ngiorni dalla data della richiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui\nall’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’azienda rimborserà le\nspese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro\nrimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende di manutenzione e di installazione di impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno su\nrichiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle strutture\nterritoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri\nquando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le\nRappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno\nusufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal\nprestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente\nContratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda\n«Diritti sindacali».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che abbiano una prassi applicativa della disciplina prevista al\npunto XI) del precedente C.c.n.l., in alternativa alla disciplina di cui al\npresente articolo, continueranno nella sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini e 48 se donne, potranno\nessere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a\nrichiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di\nesame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell’ambito di un raggio di 25 Km dalla sede, dallo stabilimento, dal\nlaboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero\nstati effettivamente trasferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Appalti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente\npertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa,\nnonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle\nche necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte\ndell’azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il\nperiodo di vigenza del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da\nesigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta\ndelle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica\ncon la Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che\nsiano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda\nappaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione\ne montaggio in cantiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e\nantinfortunistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei\nservizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda\nappaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di istituire una Commissione con poteri negoziali sugli\nAppalti finalizzata a realizzare una modifica della normativa contrattuale\nanche alla luce delle novità introdotte dai recenti interventi legislativi con\nconclusione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Lavori Pubblici di servizi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da\nsignificative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti\naffidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi come\nindividuato alle lettere fff) e ggg), articolo 1, legge 28 gennaio 2016 n. 11\ned dall’articolo 50 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le parti, nel rispetto\ndella libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l’occupazione\ncompatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche\nal fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo\nfatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la data di\ncessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà\nattivato un tavolo di confronto invitando l’impresa subentrante e\ncoinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni sindacali e\ndatoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell’incontro indicata nella convocazione si attiverà sui seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazione delle attività prestate dall’impresa uscente con quanto\noggetto del nuovo bando di gara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio appalto”\nsi terrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza\nalla scadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta\nscadenza; il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il\npersonale in forza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione di\ndipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la\nscadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro con la società\nuscente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali\ncorrelate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell’appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le parti, in considerazione del quadro risultante dall’analisi dei\nprecedenti punti, e in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del\npersonale impiegato, verificheranno, fermo restando quanto previsto dalla\nlegislazione vigente, possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove\ncoerenti con l’organizzazione dell’impresa subentrante e tenuto conto delle\ncondizioni tecniche ed economiche del bando di gara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui\nall’articolo 1, Sezione Quarta - Titolo VIII - nonché la sua indennità\nsostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La cessione o trasformazione dell’azienda non determina normalmente la\nrisoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei\nconfronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio,\ncategoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II – Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari tipologie di lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 1. – Classificazione dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 10\ncategorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari\nmensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli\nragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori\nindipendentemente dalla differenza di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative\nesemplificazioni indicate al successivo punto A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali, e degli esempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del\nlavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei\nlavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1a categoria, non\nindicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle\nquali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo\nminimo di pratica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza\ne pratica di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine\noperatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guidamacchine attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e\u002Fo\npredisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e\nsorveglianza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza\ned alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un\nsistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed\nelementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni\nelementari del sistema informativo e\u002Fo segnalazioni visive o acustiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto impianti\u002Fsistemi automatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di\nattrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono\nattività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni\nsimilari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la\nformatura di anime o forme semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in\nlegno di semplice fattura e\u002Fo loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto\ndi materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il\nsollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero\nlavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il\nsollevamento, il trasporto, il deposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista Imbragatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi\nattività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiti semplici di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>centralinista telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o\nacquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive\ndi natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che\neseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni\neffettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti\nnon preregolati e\u002Fo preregolati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guidamacchine attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di\nnormale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione\ndi guasti aventi carattere di ricorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di\nprescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con\nl’ausilio di strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro\nparti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi\ndefiniti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di\napparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro\npredisposizione e\u002Fo strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo\ndelle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e\nsegnalando le eventuali discordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale\ndifficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni e\u002Fo cicli\ndi lavorazione e\u002Fo tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà per la\ncostruzione di particolari di attrezzature e\u002Fo macchinario con nastri già\ncontrollati in lavorazioni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista,\nalla centratura con asse mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati\nrelativi ai punti di partenza della lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina\ned eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote\ncon strumenti non preregolati e\u002Fo preregolati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed\nutilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l’avviamento di\nmacchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida\ncomputerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale.\nProvvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del\nsistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare\nricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure\ninformatiche ed effettuando, all’occorrenza, elementari interventi\nmanutentivi di ripristino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto impianti\u002Fsistemi automatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\nlavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,\neseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere\naccessorie su reti elettriche e\u002Fo telefoniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -\ncooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guardafili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuntista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni, eseguono,\nanche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale\ndifficoltà di esecuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa\ntensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro\naggiustaggio e riparazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori,\nper la posa in opera di reti di tubazioni civili e\u002Fo industriali e\u002Fo la\nrelativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e\u002Fo di corpi\nscaldanti o refrigeranti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubista impianti termosanitari e di condizionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ramista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e\nposizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per\nil colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Colatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su\nbanco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio\ndi attrezzature o macchinario o loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\ncon l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di\nnormale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine o impianti, oppure per l’installazione di impianti\nelettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no disegni eseguono saldature ad arco e\u002Fo ossiacetileniche di normale\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o\nschemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in\ncasse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti,\ncostruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni,\nancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla\ncollocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi\ndi trasporto o in container.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli\nelevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di\nmateriali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il\ntrasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono\ntrattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono\nprecisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il\nmontaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che\neseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e\ndelle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il\nsollevamento, il trasporto e la sistemazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imbragatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiti vari di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>centralinista telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni\ndettagliate, ricopiano disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto lucidi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto trascrizione disegni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 3a Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014 appartengono a questa categoria i\nlavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria\ndella categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata\nnell’azienda svolgono con carattere di continuità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per\napprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per\nlavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti\ndall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo\ndi lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle\nquali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti\nprofessionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e\nabilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono\ncompiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e\nrichiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di\naltri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle\nlavorazioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o\nattività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la\ncategoria precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che\neseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle\nattrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa\nsostituzione utensili e relativa registrazione, l’adattamento dei parametri\ndi lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni\neseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guidamacchine attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine\noperatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale\ndifficoltà, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di\nlavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di\nmisura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione\nnell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni,\nintervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzatore di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,\nprocedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione\ne\u002Fo di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti,\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di\nnatura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di\nattrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e\nla predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di\nmisurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura\ncomplessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,\ntecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche\nprodotte a serie con l’ausilio di strumenti e\u002Fo di apparecchiature (senza\nl’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e\nregistrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla\ndocumentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati\nnella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi\ndi natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione\nricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di\nottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di indicazioni e\u002Fo disegni e\u002Fo cicli di\nlavorazione e\u002Fo tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura\ncomplessa per la costruzione di attrezzature e\u002Fo macchinario richiedenti\nparticolari capacità ed abilità in relazione all’attrezzamento della\nmacchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’impostazione dei\ndati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura\nrichiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili\ned all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori di prima\nesecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali\nerrori geometrici e tecnologici di programmazione, all’impegnativa\nregistrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione\ndelle parti lavorate con l’impiego dei necessari strumenti ed attrezzature\nausiliarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di prescrizioni e\u002Fo cicli di lavoro e\u002Fo disegni ed\nutilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine\noperatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata,\neseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla\nmessa a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche\nfunzionali e prestazionali richieste. Provvedono al controllo della qualità\ndel prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti\ndal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei\nparametri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni\nfornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie evidenziabili\ndal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di\nvariabilità e casualità che richiedano interventi di normale difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore impianti\u002Fsistemi automatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,\ncompiono con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori,\nlavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti\nelettriche e\u002Fo reti telefoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di\npressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del\nmateriale utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per\nriparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti\ntelefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori\nriscontrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guardafili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuntista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi\nequivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori,\nlavori di natura complessa relativi alle diverse fasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con\ncontrollo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in\nservizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune\nverifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di posa in opera e\u002Fo manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali per la\ndistribuzione di fluidi per centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo idriche di\nnatura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa\na punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e\nle opportune verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ramista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di\ntrasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni\ndi colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in\nlingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al\ntipo ed alle caratteristiche del materiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Colatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica\noperativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche\nrichieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,\nconducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e\nregolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla\nlettura di strumenti o diagrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo\npratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di\nottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre\ndi laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi\nall’indicatore della luce fra i cilindri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la\ncostruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il\nmontaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,\nprocedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di\nelevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione,\nla manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per\nl’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti\nelettrici o fluidodinamici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri\nlavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle\nposizioni di lavoro in cui operano e\u002Fo alle prove previste per tali\nsaldature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di\nnatura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o\nloro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote\ncorrelate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista in legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o\ndocumenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all’opportuna\ncollocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se\nnecessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la\nformatura a mano con modelli o casse d’anima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,\neseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imbal-laggio di\nattrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e\ndimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti,\nsostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche\nesigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario,\nalla costruzione delle casse e delle gabbie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di\ninstallazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre\ndi elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto,\nil piazzamento, l’installazione, di impianti, macchinari o loro parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento\ncon le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di\nregistrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di\nriparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando\nanche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed\nelevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il\nposizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento\nin relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di\nstrutture metalliche complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta\ndei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale,\nin ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture\nmetalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di\nsollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla\npredisposizione di nuove attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imbragatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,\nsecondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e\ndocumenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti\ne, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati\nprospetti e\u002Fo tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico\ncampo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico,\nseguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio\nall’operatore consollista e\u002Fo conducono il macchinario ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già\nesistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di\ncomponenti semplici di un impianto e\u002Fo apportano semplici modifiche su disegni\ngià esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di\nlavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta\nmateriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,\ndisegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a\nschizzi già completi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore particolarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucidista particolarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema di programmazione della produzione adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le\ninformazioni dalla distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, i documenti\nnecessari all’approntamento dei materiali e\u002Fo all’avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche\nprocedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di\nlavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e\nsono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni\nsingole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di\neventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da\nutilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro\nnelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee alla\nlavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodista di macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel\nprimo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore\nautonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza\noperazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la\nconoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli\napparati stessi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la\ncondotta ed i risultati delle lavorazioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in\ncui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e\navviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti\nattrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione,\ncon scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli\nutensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli\naddetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e\nper le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la\ncorrezione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle\nattrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzatore di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni e\u002Fo\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro\nriparazione su apparecchiature, anche a serie, e\u002Fo loro parti principali\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica del disegno\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di\nprovenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e\ntracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione\ndal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando\nle anomalie riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica\ndelle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta\ndella successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e\u002Fo\napparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle\ncaratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i\ndati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica\ndel disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche\nfinali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di\nelevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle\nfasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle\nmodalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in\ncaso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione e con l’interpretazione critica del\ndisegno e\u002Fo dei tabulati e\u002Fo dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato\ngrado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi\ndi prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso\ndella perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per la\ncorrezione di sue fasi precedentemente programmate o per l’eventuale\nintegrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da disegno di\neventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e\ntecnologici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti\ncampi di tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e\u002Fo disegni, con\ninterpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a conoscenza\ndelle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e\ndelle caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di\nlavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure informatiche, gruppi\ndi macchine di diversa tipologia appartenenti ad un sistema flessibile di\nlavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della\nloro priorità, interventi di elevato grado di difficoltà per assicurare la\nqualità del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo\nla capacità di interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di\nlavoro hanno nella generazione della qualità del prodotto e della\nproduttività del sistema, alla messa a punto e registrazione delle\nattrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione,\ned intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie,\ndiagnosticabili con controllo diretto e\u002Fo tramite sistema informativo, per\ncomplesse operazioni di manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi\ntecnologici costituenti l’impianto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore sistemi flessibili di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\nd’impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità\ne dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di\ndifficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per\nla completa costruzione di reti elettriche e\u002Fo reti telefoniche complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,\nnonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi\ntipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie\nriscontrate nell’impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali\nprescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guardafili giuntista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\ne con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi\ndi esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà,\nfornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa\ninstallazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte\nle necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in\nbianco sull’intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la\nriparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad\neliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche\nfunzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la posa in opera e\u002Fo la manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali per\nla distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo\nidriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le\nnecessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,\npredisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed\nassicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale\ndelibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ramista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica\ndelle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche\nchimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni\ndi fusione, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la\ncorrezione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell’ambito della\nsuccessione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche di calibrazione o\ndi documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche\nfinali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento\ndelle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di elevata\nprecisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le\nmanovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di\nlavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal\nprocesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di\nfinitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con\neventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e\nvalutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i\nmezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di\nmacchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione\ne la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici,\ncon eventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ndi esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi\nlavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico\ncampo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova\nequivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,\npenetrazione dei cordoni e loro passo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpretazione critica\ndel disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di\nelevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione,\ncon la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote\nnecessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista in legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a\nmano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per\nmodifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la\npredisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su\nindicazione dei contenuti, corrispondenza e\u002Fo promemoria, raccolgono, curandone\nl’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare\npratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia\nprospetti e\u002Fo tabelle statistiche e\u002Fo situazioni riepilogative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su\nindicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o\npiù lingue estere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti\ne\u002Fo concessionari; imputando le relative partite sull’estratto conto,\nelaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche\ne rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni\nconsuntive sull’andamento economico del settore e\u002Fo area di vendita di loro\ncompetenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti\ninterventi operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e\u002Fo\nconsuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti\naziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del\nproprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a\ncriteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,\napprovvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei\nmateriali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di\ninformazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le\ntrattative relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approvvigionatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro\ndell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine e di rettifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a\nmetodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile\nall’elaboratore, i problemi tecnici e\u002Fo amministrativi, componendo i relativi\ndiagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi elaborati\nvariazioni e migliorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,\nnell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna\nassistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di\nsottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di\nequivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze\nmediante l’uso di tabellari e\u002Fo norme di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo\ne normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine\no degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie\no di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle\nlavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di\nvariazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte\nalla riequilibratura dei propri programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed\nanche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del\nloro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di\nlavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del\nmiglioramento delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo\nin caso di variazioni delle lavorazioni e\u002Fo di anomalie nei tempi definiti e,\nove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature\noccorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di tempi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle\ninformazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni\nesistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli\ncicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle\noperazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da\nutilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche\nai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di processi e cicli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure\nesistenti, traducono in programmi, nei linguaggi accessibili agli elaboratori\ndi macchine a controllo numerico, gli elementi e le informazioni, ricavabili\ne\u002Fo deducibili dai disegni, necessari alla esecuzione del ciclo di lavorazione\nsu macchine a controllo numerico a più assi controllati, verificando i\nrisultati e apportando ai programmi stessi le opportune variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a\ncontrollo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di\ncalcolo, alla descrizione del particolare all’elaboratore con l’opportuno\nlinguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la validità\ndell’elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel corso\ndell’esecuzione del primo pezzo e\u002Fo prova, l’assistenza finalizzata alla\nsoluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai programmi\nstessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando soluzioni\nmigliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodista di macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro\nsettore ed anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro\ncampo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche di\nlavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e\ndelle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione\nall’introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di metodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 5a Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° marzo 2009, appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria\nattività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo\ntecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da\nraggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto\ndelle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,\nmodifiche e varianti su apparati di particolare complessità e\u002Fo prototipali,\nal fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza\nproduttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia\noperativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non\ndisgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito\ndella propria specializzazione e di quelle affini; i profili relativi sono\nquelli tassativamente di seguito indicati,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di\nelevata specializzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di\nattività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto,\nlavorazione o ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed\norganizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio,\ncollaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle\nristrette tolleranze previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla\ncomplessità dei profili da realizzare e\u002Fo alla presenza di parti in movimento\nprovvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle\nparti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste\ncontribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei\nprovvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni\nmigliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello\ncopia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione alle ristrette\ntolleranze previste, alla complessità delle forme da realizzare, eseguendo\ntutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo\nl’apporto della propria particolare e personale competenza per la\nindividuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive\nesigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di\nsoluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi\nelettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed\norganizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la\nrealizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo,\navviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in\nrelazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate\nprovvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento pratico\ndegli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di\nsoluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Installatore di grandi impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettronica di elevato\ngrado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario speciale a\nfunzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima\nesecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi\nlo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro\nfinale funzionalità mediante indicazioni per modifiche di impianto o\neventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del\nprodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente\nfuori sede alla delibera da parte del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Manutentore elettrico-elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti\nla propria attività e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie\nspecifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici e\u002Fo\nsperimentali con scelta del metodo operativo più opportuno, lo\nsmontaggio\u002Fmontaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando attraverso la\nlettura della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di\napparecchiature specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a\npunto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare\ncomplessità. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento\ncomplessivo dell’attività svolta con la necessaria attività di collegamento\ncon le specializzazioni immediatamente collaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento\nconcorre ove necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore specialista motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti\nla propria attività e di quelle affini individua, con capacità di scelta di\nmetodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al\nmiglioramento dei risultati dell’attività svolta ed effettua operazioni di\nmontaggio, taratura e messa a punto riparazione e\u002Fo revisione e relativa\nricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello\nprototipico, mediante l’utilizzo di specifiche strumentazioni di misure\ncomplesse con completa capacità diagnostico-operativa sugli interventi\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed\navvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al cui addestramento\nconcorre quando è necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore specialista montatore aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche dimensionali, di forma e\u002Fo tecnologiche di particolari di\nelevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione\ndelle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per eventuali\nmodifiche e varianti per tener conto di esigenze costruttive, di impiego e di\nmanutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi della lavorazione\ndando l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo\ndi lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratterizzati da\ncomplesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base\ndei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che\nrichiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in relazione al\nposizionamento, alla tracciatura ed all’esecuzione dei necessari calcoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore – Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di\niniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato\nlivello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo\nnumerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di\nparticolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da\nelevata complessità di forma e\u002Fo da materiali innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi\ndelle unità di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva,\ncalcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i\nprogrammi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la\nottimizzazione del ciclo operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della\npropria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto\npreferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche\nsopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria\ndel pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole\ndirettive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,\neventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l’ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni,\ndiramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni\nesistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in\nforma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più\nlingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non\nsimultaneo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario assistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono\nall’adeguamento di metodi e procedure contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale\ndelle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e\u002Fo\nconcessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed\naggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi,\nabbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell’andamento\neconomico e finanziario del settore e\u002Fo area di competenza e\u002Fo previsioni di\nmassima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche\navvalendosi della collaborazione di altri enti; predispongono gli opportuni\nprovvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se\ndel caso l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a\nmetodologie relative al proprio campo di attività, effettuano\napprovvigionamenti di rilevante impegno e\u002Fo complessità, in relazione alla\nentità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative\nall’attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,\nanche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti\naziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i\nfornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano\nalla definizione di piani di approvvigionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approvvigionatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nprogettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su\nelaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico,\namministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione,\ni dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni\nesistenti, elaborano l’impostazione generale dei programmi contribuendo\nall’analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei\ndati su elaboratore elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore analista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati\ntecnici, sviluppano nell’ambito del loro campo di attività, progetti\nrelativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,\ntecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e\u002Fo apparecchiature anche\nprototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e\ngli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la\ndefinizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati\ntecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad\napparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali, impostando,\nanche con l’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le\nproporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e\ndefinendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche\nin collaborazione con altri enti, studi di modifiche e\u002Fo miglioramenti da\napportare a progetti già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore progettista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie\nesistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali,\nprogrammi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti\ne\u002Fo sistemi di rilevante impegno e\u002Fo complessità, collaborando con altri enti\nalla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e\u002Fo\nmodifiche da apportare agli impianti e\u002Fo ai sistemi al fine di migliorarne le\ncondizioni di assistibilità e funzionamento, e, se del caso, partecipano alla\ndefinizione di soluzioni innovative delle metodologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico programmatore di assistenza e installazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di\nmetodologie esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività,\nnelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando\nle relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi\nprevisti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le\nsoluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del\ncaso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di\nprogrammazione della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici\ned anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell’ambito del\nloro campo di attività, studi di metodologie e\u002Fo di processi produttivi per la\ndefinizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per\nquanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione\ndi nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di metodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di processi e cicli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti\nnonché di conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilità\npotenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione\ncomplesso per macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo\ncontrollo di risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la\nlavorazione e l’utilizzo delle macchine operatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla\npossibilità ed ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire\nl’opportunità di eseguire l’intera lavorazione o solo una parte di essa su\nmacchine a controllo numerico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli\nopportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo sulla\nmacchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di impostazione\ndel ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione dell’attrezzatura e\npredispongono gli opportuni provvedimenti di modifica per l’adeguamento della\nlavorazione al variare delle esigenze produttive onde assicurare la massima\nefficienza del sistema produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista metodista di macchine a controllo numerico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda\no che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,\nnell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei\nsettori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al\nloro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove\nnecessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri\nlavoratori. Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettista di complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di sistemi di elaborazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di pianificazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8a CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014, appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato\ndi capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi\nlavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13 maggio\n1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nel successivo articolo\n2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per\nil settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto\nalla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i\nrisultati, ottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro\naffidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi\ninnovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive\ne\u002Fo di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche\npreviste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di\nspecializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti\nstudi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche\nattraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la\nvalidità tecnica e l’economicità delle alternative, garantendo\nl’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione,\nsia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione\ndei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfunzionale,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Mobilità professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle\ncapacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono\npromuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei\nlavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel\ncomune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle\norganizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le\nesigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di\nnuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli\nobiettivi di cui al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,\npotranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei\nrisultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e\nl’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un\nincontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche\nal fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il\ngrado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali\nspecifiche, opportune iniziative quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corsi di addestramento e di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricomposizione e arricchimento delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rotazione su diverse posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle\ncapacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e\napplicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito\ndelle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda e pertanto\nnon darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1a alla 2a categoria e\ndalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla\nlettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1°\ngennaio 1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. – Passaggio dalla 1a alla 2a categoria. – I lavoratori addetti alla\nproduzione passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività\nproduttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica;\nqualora non sia stato possibile inserirli nell’attività produttiva, pur\navendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al compimento del 18°\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. – Passaggio dalla 2a alla 3a categoria. – Nell’ambito delle\nesigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, come è detto in\npremessa del presente punto B), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria\navverranno come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole\nprofessionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti\nnella 3a categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più\ncategorie, l’assegnazione alla 3a categoria avverrà al conseguimento della\nnecessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di\nsvolgere il lavoro al livello superiore che si presume acquisita alla scadenza\ndel 18° mese di effettiva prestazione; per i lavoratori con conoscenze e\ncapacità acquisite in corsi professionali specifici di durata almeno biennale\nl’inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui\nsviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere\norganizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi\ndi addestramento, l’idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la\nsperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di\nlivello superiore trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie\ndella professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria\ncapacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a\ncategorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai\nlavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. – Linee a catena. – Si considerano linee a catena le linee di\nproduzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni)\nsu ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica\noperando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si\nspostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a\nscatti nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono\npredeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è\nrigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla «cadenza»,\ncioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si darà\nluogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in\nlinee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con\nnormale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.\nIl lavoratore, anche dopo l’acquisizione della 3a categoria, non potrà\nrifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell’attività\nproduttiva stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.– Ai lavoratori di cui al 3° comma, lettera c), dell’Allegato n. 1 -\nsaranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di\nmobilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale), in fase di\ninserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti alla laurea conseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di\ninserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di\nininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della\nrelativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla\n3a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale alla categoria 3a Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione della 3a E.r.p., già prevista dal precedente contratto, è\nrealizzata con l’istituzione della categoria 3a Super; sono assorbiti fino a\nconcorrenza gli eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>commissione paritetica per la riforma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del sistema di inquadramento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che l’attuale sistema di inquadramento professionale,\nrisalente al 1973, debba essere aggiornato e rivisto, tenuto conto dei profondi\ncambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti\nin questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione dei mercati e delle\nimprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori evoluzioni connesse\na Industria 4.0, comportanti una trasformazione della prestazione lavorativa e\ndelle professionalità ad essa connesse e che già hanno indotto a ricercare in\nvarie aziende specifici adattamenti inquadramentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di gennaio\n2017, la già costituita Commissione paritetica proseguirà l’attività\navviata al fine di completare l’approfondimento finalizzato alla definizione\ndi una proposta da sottoporre alla decisione finale delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione paritetica procederà alla ridefinizione\ndelle attuali declaratorie aggiornando i profili professionali e le relative\nfigure, anche in considerazione di specifiche caratteristiche dei diversi\nsettori, avendo riguardo, quali criteri di valutazione della professionalità,\nalla responsabilità gerarchico-funzionale, alla competenza tecnico-specifica,\nalle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza, polifunzionalità,\nmiglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di\ngestione operativa, sicurezza e organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017 e,\nqualora la valutazione della proposta sia positiva, le Parti stipulanti\nprocederanno a consolidarne i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente, a partire dal mese di gennaio 2017, verrà avviata una\nsperimentazione, da parte delle aziende che daranno la loro disponibilità, di\nadattamenti classificatori con particolare riferimento a modelli per fasce\u002Faree\nprofessionali, tenendo conto della composizione ed alternanza di mansioni e\ncompiti nonché di programmi formativi mirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende interessate ne daranno comunicazione alla Commissione Paritetica\nnazionale trasmettendo la soluzione sperimentalmente convenuta in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale monitorerà le sperimentazioni che si\nrealizzeranno sulla scorta della presente intesa e, a richiesta congiunta,\nfornirà supporto alla sperimentazione. La Commissione, inoltre, analizzerà,\nanche attraverso appositi incontri seminariali, i casi aziendali già in essere\nindividuando i contenuti più coerenti con gli obiettivi della\nsperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase di approfondimento e sperimentazione dovrà concludersi entro il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sperimentazioni realizzate, le analisi relative ai casi aziendali, i\nrisultati conseguiti e le eventuali problematicità costituiranno la base utile\nper una valutazione conclusiva e conseguente proposta da sottoporre alle Parti\nstipulanti al fine di procedere alla definizione, entro la vigenza del presente\nC.c.n.l., di un sistema di inquadramento per aree\u002Ffasce professionali che tenga\nconto delle complessità esistenti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti definiranno tempi, gradualità e criteri del passaggio\nal sistema concordemente identificato fermo restando che, in fase di prima\napplicazione, il re-inquadramento dei lavoratori dovrà essere attuato senza\nperdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Normativa Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2049 del Codice\ncivile e dell’articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 è responsabile\nper i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per\ni procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità\ndi pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività\nsvolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito\ndell’attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Commissioni territoriali per la formazione professionale, la\npartecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative\nsarà concordata tra l’azienda ed il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente\narticolo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.\n190, per quanto riguarda i «quadri».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Passaggio temporaneo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se\ndisimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di\nun anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre\nanni, per l’acquisizione della 6a e della 7a categoria professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore\na 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso\ndella mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a\nquella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale\nretribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la\npredetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di\npassaggio definitivo alla categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’articolo 43, Parte\nprima del C.c.n.l. 8 gennaio 1970, che nell’ambito dei princìpi della\nmobilità professionale previsti dal presente Contratto svolge lavori di grado\ninferiore alla qualifica assegnatagli, viene retribuito con il guadagno che\nrealizza nella posizione di grado inferiore e percepisce inoltre una\nintegrazione pari alla differenza esistente fra la retribuzione inerente alla\nsua qualifica e quella vigente nella posizione di grado inferiore alla quale è\nstato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione stessa verrà corrisposta solo fino a concorrenza della\nretribuzione inerente alla sua qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai\nfini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla retribuzione\nglobale di fatto (oppure alla retribuzione globale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’occupazione del lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui\nall’articolo 43, Parte prima del C.c.n.l. 8 gennaio 1970, per 30 giorni\nconsecutivi, o per 60 giorni saltuariamente in un anno, di un posto di lavoro\nvacante fa acquisire al medesimo la relativa qualifica (attrappore, laminatore,\nprimo al forno, ecc.), fuorché nei casi di sostituzione di altro lavoratore\nprevisti al terzo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Nuove mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali,\nl’azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione,\nall’Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il\nlavoratore è stato inserito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Cumulo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse\ncategorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore,\nsempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di\nequivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni\ndall’articolo 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’articolo 1,\nlettera C), del presente Titolo in materia di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà\nconto nella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Addetti a mansioni discontinue o di semplice\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>attesa o custodia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un\nimpegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o\nmeno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n.\n2657.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:\nautisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di\ntrasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio\ne\u002Fo conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e\ndel calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica\nstradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di\nmanutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri,\ninservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro\nnormale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti\ncon un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l’orario di lavoro\nsarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10\nore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9\nore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8\nore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo\ndella pausa per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando\nche le ore prestate oltre la quarantesima ora e fino al normale orario\nindividuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste dall’articolo\n7, Sezione quarta, Titolo III per il lavoro straordinario, ai fini di tutti gli\nistituti contrattuali si applica il principio della proporzionalità\ndiretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) Fermo quanto previsto al comma primo del punto III), ai fini del\npresente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre\nl’orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di\ncui al punto II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste\ndall’articolo 7, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti\ne le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel\nsuddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti\nraggruppamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) (corrispondente alla 5a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di\nenergia elettrica ed addetti alla sorveglianza, presidio e\u002Fo conduzione di\napparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) (corrispondente alla 4a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti\ncabine di produzione e trasformazione di energia elettrica, addetti alla\nsorveglianza, presidio e\u002Fo conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti\nservizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria,\nportieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) (corrispondente alla 3a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e\u002Fo\nconduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di\nincendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) (corrispondente alla 2a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) (corrispondente alla 1a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inservienti e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate\ntra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria ed in caso di\ndisaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 7, Sezione\nquarta, Titolo VII, del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue\nl’azienda, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo\nI, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del presente\narticolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII) In riferimento all’articolo 2, Sezione quarta, Titolo V, ai\nlavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie\nl’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli\nda essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali,\nper le giornate di servizio fuori del comune sede dello stabilimento, paghe\ngiornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica\nnello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni\nsvolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli\ninteressati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X) Fermo restando l’articolo 1 della Sezione terza, il presente articolo\nnon modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o\nregolamenti più favorevoli ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale sul punto V).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la norma di cui alla lettera C) del punto V), le parti non hanno inteso\ninnovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in\nrelazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti\nsiderurgici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente\nproduttivi le seguenti operazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di\nriscaldo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di\ntubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del\ncarbone o lignite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai treni di laminazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti,\nmanicotti ed allunghe; 4) pulizia generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla trafilatura a caldo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla fucinatura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) attrezzaggio; 2) riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla stagnatura e piombatura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) riparazioni; 2) pulizia generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga\ninterrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori ad\nesse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione,\npercepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura\nnon dovrà essere inferiore all’85 per cento dell’utile medio orario di\ncottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano\naddetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.B) Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di normale\nfermata della produzione nell’intervallo tra il termine di una successione\nsettimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i lavoratori addetti,\nsempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale\nsi eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una\nretribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie\n(escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne,\nstraordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le\nprestazioni suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra\nnecessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabili\nal regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una\nretribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in\ncorso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni\ncorrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata di un\ncompenso pari a quello fissato dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III,\nper il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal\npredetto articolo 7, Sezione quarta, Titolo III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>negli stabilimenti siderurgici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una\nsquadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più\nadeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà\nla procedura stabilita dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Sostituzione di personale di squadra assente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>negli stabilimenti siderurgici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la\nsquadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della\nsquadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione\nglobale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i\nlavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del\nlavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo\nnon può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui\nsi verifica l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti\nnell’intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si\nstabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia\nutilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali\nunitarie si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a\nperseguire l’obiettivo sopra ricordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III – Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 1. – Entrata ed uscita in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle\ndisposizioni aziendali in atto che dovranno definire l’orario di accesso allo\nstabilimento e quello di inizio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà\ntrovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che\navrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15\nminuti o oltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e\nproduttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede\naziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di\nlavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Contrazione temporanea dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze\naziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione\nguadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a\nfronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione\naziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento\nche tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un\nminore impiego della forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, potrà\nessere utilizzato anche in modo collettivo, previo esame con la Rappresentanza\nsindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell’incontro indicata nella convocazione, quanto accantonato in conto ore e\nle giornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione\nnell’anno corrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Sospensione ed interruzione del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nella sede di\nlavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le\nore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando\nrimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale\naccordo tra le Organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di\ntale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le\nindennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3 è ammesso il\nrecupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore\no a seguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di lavoro\nconcordate fra le Organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le parti\ninteressate. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 5. – Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40\nore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non\nsuperiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e secondo quanto\nprevisto nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli\naccordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai\nsoli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e\nsecondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla\nsettimana, la durata normale dell’orario di lavoro risulterà da una media\nplurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale\nviene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la\nRappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni\ndalla data dell’incontro indicata nella convocazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro\ncessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione per quanto\ndisciplinato nel paragrafo Orario plurisettimanale e per il personale addetto\nalla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando\ntali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana\nsenza danno per l’esercizio o pericolo per il personale; per il personale\naddetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti; per il personale\naddetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti; per il personale che\nlavora a turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia\nsaltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del\npomeriggio del sabato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da\naffiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o\nreparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni\ngiornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni\nstabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati\nreparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni\navvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di\npresenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni\navvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di\npause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il\nconsumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente\nconcesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede\naziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz’ora\nretribuita per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di\npresenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro\nquando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine\nmassimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia\npossibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore\nsiano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od\nal lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere\neccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste\nprolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero\ndeterminato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie\ne come tali retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per\nle 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni\nlavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni\nallo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera\nesclusivamente in ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne\ncostituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere\nl’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in\nore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro nel settore siderurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore\nsiderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed\neccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro\nstabilito dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo\ndi Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di riposo\nretribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività\nindividualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione\nlavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un\nriposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa\ndi 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere\neffettuato entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro\nordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per\nragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 80 ore annue,\nda realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un\nmassimo di orario settimanale di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla Direzione\naziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero\nmassimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti\nnon potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e\nle 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione\ndell’orario settimanale di cui al presente punto sono stabilite dalla\nDirezione aziendale previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria che\nsi intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata\nnella convocazione. Nel corso dell’esame congiunto verranno indicati i gruppi\ndei lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione\ntemporale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le successive modalità del recupero, per realizzare la media delle 40 ore\nsettimanali al termine dei 12 mesi dall’attivazione dell’orario\nplurisettimanale, saranno concordate con la R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con\nun preavviso di almeno 15 giorni rispetto all’attivazione dell’orario\nplurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il preventivo esame congiunto, nei casi di necessità\nimprovvise il preavviso ai lavoratori interessati sarà pari a 5 giorni e la\nrealizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà in un periodo\nmassimo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti gli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\ncontrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli\ndi minore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà\nriconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione\nnella misura onnicomprensiva del 15% per le ore prestate dal lunedì al\nvenerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi\nutili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e\nfestivo. Nel caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise le\nsuddette maggiorazioni saranno elevate rispettivamente alla misura\nonnicomprensiva del 20% e del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i\nlavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati\nimpedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di\nsupero pur partecipando alla riduzione potranno essere effettuate compensazioni\ntramite recuperi ovvero con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto\ndisponibili ore di P.a.r., ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore o\nbanca ore ovvero anche permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso\ndella preferenza espressa dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse modalità di articolazione dell’orario plurisettimanale potranno\nessere definite per accordo in sede aziendale con la Rappresentanza sindacale\nunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti comunque salvi gli accordi aziendali in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi annui retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed\nin misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui\nretribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente\nriconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle\nfestività abolite).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito\nnelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti,\nsempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui\nretribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente\nriconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora\ne 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali\nregimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal\nC.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto\nun’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8\nore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella\n«Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’articolo 5, Disciplina\ngenerale, Sezione terza, del C.C.N.L.1° maggio 1976, dall’accordo 16 luglio\n1979», non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.\nTale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre\n2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le parti si\nincontreranno in sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione\ndegli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a\nconcorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo\nmodalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari\nsettimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore,\nquale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di\n15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e\u002Fo quelli di sabato\ne domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un\npermesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o\nfrazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni\ndefinite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al\nsettore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a\ndecorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla\ntredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è\ncomputata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale\nunitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro\nil mese di settembre di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui\nretribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione\ncollettiva, anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati\ncollettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su\nrichiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto di un tasso di\nassenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori\nnormalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,\nsi farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la\nfruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente\nassenza a tale titolo superiore al 10 per cento, comprensivo del 5 per cento di\ncui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate\nprecedentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere\nimprorogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle\nrichieste motivate dalle necessità di studio connesse al conseguimento della\nscuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di\nsvolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per\nfestività previste dalla religione di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi\neventi morbosi di familiari entro il primo grado i lavoratori, fermo restando\nquanto previsto dall’articolo 10, Sezione Quarta – Titolo VI, potranno\nassentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire\nl’azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono\nessere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i\nlavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa\ncertificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13\nanni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è\ntenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio del turno di lavoro\ned a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo\ndi cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere\neffettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e\ncompatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative e produttive, anche per\ngruppi di 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di\ninnovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di\nottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non\ntemporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla\nsituazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro,\ntra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un\nesame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del\nnuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e\nimpiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente\nriconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze\nsindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo\nretribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nconfluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di\n24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le\nmodalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora\naccantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e\nsostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti\ndall’armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e quelli in\nsostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come\nmodificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti\ndall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1° settembre 1983, 18\ngennaio 1987 e 14 dicembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando la\npossibilità di accordi aziendali in materia, è permessa la deroga al riposo\nminimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta\nche il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, è\nautorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una\nsquadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo\ngiornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà\nriconosciuta una protezione adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale\nunitaria informazioni circa l’utilizzo della presente deroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina\ncontrattuale non dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 4 e\ndall’articolo 8, terzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,\ne, pertanto, ai soli fini legali restano fermi i limiti d’orario ed i criteri\ndi computo fissati dal Decreto legislativo citato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione\ndella politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione\npresso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario,\ndiversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un\nampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Cp>Banca del Tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio\norario di lavoro in prossimità del pensionamento ed anche in relazione alle\nimportanti modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali,\nconvengono sull’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti\nnormativi, fiscali e contributivi, di promuovere una “Banca del tempo” che\npermetta ai lavoratori di accantonare le ore di PAR in conto ore, le ore di\nstraordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, con l’obiettivo di individuare opportune soluzioni, è\ncostituita un’apposita Commissione paritetica con il compito di presentare\nuna proposta operativa, lavorando anche in sinergia con la Commissione\nparitetica sulle Politiche attive, da sottoporre alle Parti stipulanti nei\ntempi tecnici che si renderanno necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere definite in sede aziendale con la R.s.u. soluzioni che in\nuna logica di miglioramento dell’efficienza e di orientamento al risultato\nfavoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una gestione\npositiva dell’invecchiamento attivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro agile – Dichiarazione delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di\nmiglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della\nnecessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego\ndelle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità\nflessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento\nutile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze\ndei lavoratori e delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti preso atto della normativa di legge valuteranno l’opportunità di\ndefinire la materia nell’ambito del C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ferie e Par solidali – Dichiarazioni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo che la possibilità, prevista dall’articolo 24 del D.\nLgs. 14 settembre 2015, n.151, dei lavoratori di cedere volontariamente, a\ntitolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione di\nassistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano\ndi cure costanti, una quota di Par accantonati in Conto ore o di ferie\naggiuntive monetizzabili, costituisca uno strumento da valorizzare e\npromuovere, si impegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le\ntematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie\u002FPar\nversate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero\nsuperiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità\ndi valorizzazione delle ore di ferie\u002FPar cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 6. – Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione\naziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il\nripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo\ndell’orario di lavoro legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione\npreventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito\nincontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero\ndei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con\nperiodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare\nl’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga\nal riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla\nloro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di\nreperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma\nprevio preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a\nsituazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende\nprovvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero\npossibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nturni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che,\nanche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di\nreperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per\nillustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed\nefficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita\ndi relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare\nche il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi\nimmediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo\n– in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti\ndalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare\nl’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è\nchiamato ad intervenire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma\ncomportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà\nriconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura\ndisciplinare di cui agli articoli 8 e seguenti, Sezione quarta, Titolo VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti\narticolazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane\ncontinuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni\ncontinuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende\nriconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva,\ndifferenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro\nnon cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai seguenti\nvalori espressi in euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"576\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"100\">\n            \u003Ccol width=\"68\">\n            \u003Ccol width=\"87\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n            \u003Ccol width=\"44\">\n            \u003Ccol width=\"35\">\n            \u003Ccol width=\"64\">\n            \u003Ccol width=\"65\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd rowspan=\"1\" style=\"font-size: 10pt\" width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">LIVELLLO\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">b)\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">Compenso giornaliero\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"87\">\u003Cp align=\"justify\">c)\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">Compenso settimanale\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd colspan=\"5\" style=\"font-size: 10pt\" width=\"285\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"87\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">16 ore \n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">(giorno  \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">lavorato)\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">24 ore \n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">(giorno libero)\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"35\">\u003Cp align=\"justify\">24 ore\n                festive\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\">\u003Cp align=\"justify\">6\n                giorni  \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">6 giorni con festivo \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\">\u003Cspan style=\"font-size: 7pt\">6 giorni\n                con festivo e giorno libero\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"100\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">1-2-3-3 Super\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">4,82\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"font-size: 10pt\" width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">7,23\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">7,82\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"35\">\u003Cp align=\"justify\">31,33\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\">\u003Cp align=\"justify\">31,92\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">34,32\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"100\" height=\"8\">\u003Cp align=\"justify\">4-5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">5,73\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"font-size: 10pt\" width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">9,00\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">9,64\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"35\">\u003Cp align=\"justify\">37,65\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\">\u003Cp align=\"justify\">38,29\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">41,56\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"100\" height=\"4\">\u003Cp align=\"justify\">superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">6,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"font-size: 10pt\" width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">10,82\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">11,41\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"35\">\u003Cp align=\"justify\">43,75\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\">\u003Cp align=\"justify\">44,34\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">48,57\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli\nimporti espressi nella prima colonna (16 ore – giorno lavorato) della\nprecedente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il\nlavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo\ndell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà\nriconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria\nlorda senza maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”,\nrientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di\nriposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal\npresente Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo\nnelle sue varie articolazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque\nretribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive\nal normale orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle leggi vigenti e ferma restando la possibilità di accordi\naziendali in materia, si concorda che è permessa la deroga, che non può\nassumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di\nreperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo\nalmeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il\ntempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per\nogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo sarà\nriconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore\nreperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato\nall’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo\ndell’intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione\ndel rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti\ndal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o\ncontrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in\nattuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2120 Codice\ncivile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente\narticolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia\ndisciplinata nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario\ngiornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell’articolo 5 del\npresente Titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro\nstraordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8\nore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 5 del Decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo\ndi 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti\nil limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché\nper le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali\nsuddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione,\ninstallazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai precedenti due commi deve essere\nconsiderata la definizione che dell’orario dà la legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà\ninformazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito\nincontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di\ninstallazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli\nstessi organismi a scopo informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive\nall’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non\nsi considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora\ngiornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\ndall’articolo 9 del presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi\nsugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"left\">\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceperc1\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" style=\"page-break-before: auto; page-break-after: auto\" width=\"506\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"355\">\n  \u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">per lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">non a turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">per lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">a turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">a)lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">prime due ore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">ore successive \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">25%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">25%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">b) notturno fino alle ore 22\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">notturno oltre le ore 22 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">20%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">c) festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">d) festivo con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">e) straordinario festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">f) straordinario festivo con riposo\n        compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">g) straordinario notturno (prime 2\n        ore)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">straordinario notturno (ore successive) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">40%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">h) notturno festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">i) notturno festivo con riposo\n        compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">l) straordinario notturno festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"355\">\u003Cp align=\"left\">m) straordinario notturno festivo con\n        riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"left\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"left\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp align=\"right\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2013 per il lavoro notturno dei lavoratori\nturnisti di cui alle lettere b), h) e i) di cui sopra, la percentuale di\nmaggiorazione sarà elevata alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al\n20%, 60% e 35%. Ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione,\nsvolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni\na copertura delle 24 ore, per le ore cadenti dalle 22.00 alle 6.00, le suddette\npercentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al\n25%, 65% e 40%. Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di\nmiglior favore eventualmente in atto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla\nretribuzione oraria come definita dal 2° comma dell’articolo 3, Sezione\nquarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo e per i concottimisti le\npercentuali in parola sono computate sulla retribuzione come sopra definita\naumentata della percentuale minima contrattuale di cottimo come definita al\npunto 2 dell’articolo 2, Sezione quarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nlavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal\nlunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,\nnella giornata del sabato, nei limiti della misura settimanale, oltre le 2 ore\ngiornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e\nmanutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni\nstraordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la\nRappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una\nmaggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie\nsuperino le 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di\nlavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la\nDirezione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con\npreavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni\nindividuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione\nalla Rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente settimo comma, per\nle prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed\nesenti dall’accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria previsto dal\ncomma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la\ndomenica e, di norma, nella giornata di sabato, nella misura di 80 ore annue.\nNelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale di cui al precedente\narticolo 5, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per\nentrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con\noltre 200 dipendenti e 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione terrà conto di esigenze personali entro il limite del 10% se\ndisponibile la sostituzione tramite personale con adeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>Per le ore di straordinario in regime di «quote esenti» dall’accordo\npreventivo eccedenti le 40 ore annue, per i lavoratori turnisti e per i\nlavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti,\novvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende\nfino a 200 dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari\nall’8% per ciascuna ora lavorata che assorbe fino a concorrenza i trattamenti\ndi miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei\ncasi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario\neccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell’unità\nproduttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale\nunitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le\nsuddette «quote esenti» di straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di\nstraordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro\nil mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il\nriposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le\nmaggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga\nsuccessivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione\ndella prestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla\nprestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le\nmodalità e quantità già previste per il “Conto ore”. Per le ore di\nstraordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la\nmaggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro\nstraordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro\nstraordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà\ncorrisposta secondo la normale prassi aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle R.s.u., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto\ntra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo\nle modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi\nannui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui\nall’articolo 5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali\nore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di\nstraordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore\neffettuate nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore\nalle condizioni previste dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro\naccantonamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 8. – Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con\nla domenica, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in\naltro giorno della settimana, che deve essere prefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni\nabbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba\ndecorrere dal lunedì alla domenica compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’articolo 7, del\npresente Titolo III - per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 9. – Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al\nprecedente articolo 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n.\n336, sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile (anniversario della liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio (festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania del Signore (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29\ngiugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione di M.V. (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o\nun’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è\ncompresa nella normale retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è\ndovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione mensile\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che\nlavorano di domenica, il compenso previsto dall’articolo 7 del presente\nTitolo per tali prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di\nassenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati\ncon retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a\nraggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i\nlavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale\nretribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell’articolo5, del\npresente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo\nnella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra\nprevisto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda\nesclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza\ndi disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 10. – Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori\nche maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni\ncompiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al\ncomma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre\ni 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla\nmisura di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni\nlavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro\nsettimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati\ngli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a\nprestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e\ntempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato\nl’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre\nimmediatamente precedente la corresponsione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di\nmaggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all’articolo 9 del presente Titolo che ricorrono\nnel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si\nfarà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo\nesame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro\ndell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di\ngiornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del\ngodimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza,\nla relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle\nesigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, fatto salvo quanto definito tra le parti in sede\naziendale, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della\npercentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento\nall’unità superiore), e le aziende fino a 150 dipendenti, nell’ambito\ndella percentuale massima del 2% (con arrotondamento all’unità superiore),\nvaluteranno positivamente, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative,\nl’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di\npresentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli\naltri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa, l’azienda informerà il lavoratore, che\npotrà farsi assistere da un componente della R.s.u., sui motivi del diniego e\nsi adopererà per individuare un’idonea soluzione in relazione alle sue\nobiettive e comprovate necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la\nDisciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio\n2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno\naggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla\nsettimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in\nforza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un\ngiorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti\ndi dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai\nlavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più\nfavorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Forme di retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre\nforme di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a cottimo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a cottimo collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità\ntecniche e all’incremento della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento\ndel lavoro, le parti riconoscono l’opportunità di estendere le forme di\nretribuzione ad incentivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Regolamentazione del lavoro a cottimo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il\nlavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione\ndella prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia\nfatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la\nprestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo\nin conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a\ncatena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una\nprestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la\nrealizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello\nconseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di\nlavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di\nretribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche\nper le linee a catena ed a flusso continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate\ndall’azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, al\nlavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di\ncottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"182\">\n  \u003Ccol width=\"295\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"7\">\u003Cp align=\"justify\">Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Percentuali in vigore dal\n        1° giugno 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">0,87%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">0,92%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">0,98%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">1,03%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">1,02%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"182\" height=\"1\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"295\">\u003Cp align=\"justify\">1,01%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti a\ncottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati\nabbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle suddette percentuali,\nil che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso\ndi lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla\nnormale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla\ndisciplina del lavoro a cottimo ai lavoratori dovrà comunque essere garantita\nuna percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Nel caso in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo\nprevisto dal comma 2° per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi di\ntempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa\ndi cui al punto 15), la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento del suddetto minimo di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)L’azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai\nSindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo\nin vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai\ncoefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi\ndi calcolo dell’utile di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri\ngenerali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano\nrilevante importanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione\nmeccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui\nsopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che\ndetti criteri assumono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo\ncontestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura\ndi cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all’articolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di\ncui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra\nl’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i Sindacati\nprovinciali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei\nsistemi di cottimo in vigore l’Organizzazione sindacale dei lavoratori\nqualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al\nprecedente punto 5) potrà chiedere l’esame congiunto di cui al 1° comma al\nfine di accertare se si sia in presenza dell’introduzione di un nuovo\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi si\nintendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse\ndenominazioni proprie di tali lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia\ncollettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto\ne delle modificazioni di cui al punto 5), 3° comma, alle norme di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del\nlavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si\ntratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della\ncorrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni\nelemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di\ncomputo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga o, a richiesta, anche\ncon riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei\nrisultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali,\ndata la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente\nun unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali,\ndata la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione\ndei tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo\ntecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi\nsufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della\ntariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata\ncomplessiva del periodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra\nle parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i due\nmesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una\nintegrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di\nassestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all’80 per\ncento di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della\nlavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per\nun periodo superiore ai due mesi, per il tempo eccedente tale periodo\nl’integrazione prevista nel presente comma sarà dell’85 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al\nlavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente\narticolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il\nperiodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche\ntecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo in più od in meno che le modifiche stesse avranno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del\nperiodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore\ninteressato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro,\ncome ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di\nlavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento\ndella tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle condizioni di\nemissione della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al\ngrado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione,\ntali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di\ncottimo la Rappresentanza sindacale unitaria potrà intervenire presso la\nDirezione per congiuntamente accertarne le cause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 7) del presente articolo, un esame\ndi merito potrà essere effettuato in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei\nguadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga\nindipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di\ninterruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, fermo\nquanto previsto dal punto 9) circa la facoltà di richiedere la comunicazione\ndei risultati delle singole tariffe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e\nquelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro\nrisultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo,\nla eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per\nl’integrazione prevista dal punto 4) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto\na cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei\nsingoli periodi di paga, acconti di circa il 90 per cento del presumibile\nguadagno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o\nlicenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla\nliquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento\nin cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il\ncottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della\npresumibile liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia\nnella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di\ncottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al\nritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che pur essendo soggetti ad\nuna prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia,\nnon possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo\nin relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra\nsi intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai\nSindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della\npercentuale di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la\nmisura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora\ntrasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione\ncomportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\ned in particolare quelli relativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle tariffe in assestamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di\nesecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle\nvariazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di\ncui al punto 15);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà\navanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Rappresentanza sindacale\nunitaria perché venga esperito il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e\ncomunque non oltre 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15\ngiorni successivi in sede sindacale tra le rispettive Organizzazioni sindacali\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli\nassorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all’articolo 4,\npunto A), Disciplina generale, Sezione seconda del C.c.n.l. 19 aprile 1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo di chiarimento all’articolo 2, punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di\nmisurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base\na stima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà\nindicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà\ninoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei\ntempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili\ndi cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo\nrisparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al\nlavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Mensilizzazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti\ncontrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della\nclassificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di\nmerito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo\nsi aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad\nesempio, incentivi, indennità varie, ecc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si\naggiungerà rispettivamente il rendimento di cottimo e di concottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina\nSpeciale, Parte Prima, a partire dall’anno 2009 con la retribuzione del mese\ndi dicembre verrà riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e\n10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile\nex C.c.n.l. 20 gennaio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento dell’Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi\nmaturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a\nquesti effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di\nogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti\nil pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e\u002Fo continuative)\nall’inizio del godimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore\nun prospetto retributivo in cui dovranno essere distintamente specificate: la\nragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la\nretribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi\ncostituenti la retribuzione stessa e l’elencazione delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso\ndi contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà\nessere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non\ncontestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza\nper la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui\nsopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto\na favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento\nin più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della\nrispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto\ndi lavoro con diritto anche all’indennità di mancato preavviso. In casi\nparticolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato\nmediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Minimi tabellari e determinazione della quota\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di retribuzione oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori sono\nquelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di\ndecorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 1999 nei minimi tabellari sono conglobati gli\nimporti dell’ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella\nseguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"323\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">Importi mensili dell’ex indennità\n        di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(in euro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">511,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">514,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">516,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">517,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">521,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">523,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">526,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">7 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">530,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2013 nei minimi tabellari è conglobato\nl’importo dell’Elemento distinto della retribuzione di cui all’Accordo\nInterconfederale del 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 6. – Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\nindustriale facente capo alla stessa società) avrà diritto, a titolo di\naumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di\nmerito ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto\nsalvo quanto specificamente previsto nelle successive Norme transitorie, pari\nagli importi di cui alla seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"323\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Importi in vigore dal 1°\n        gennaio 2001 (in euro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">18,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">21,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">25,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">26,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">29,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">32,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">36,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">7 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">40,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5\nbienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non debbono essere considerati agli effetti dei\ncottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non\nfacciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° febbraio 2008 in caso di passaggio a categoria superiore\nil lavoratore conserva l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti\nperiodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà\nragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 già appartenenti alla\nDisciplina speciale, Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla Parte terza, già in forza alla data del 16 luglio\n1979, proseguono nella maturazione dei dodici aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi\nprevisti nella tabella di cui al precedente primo comma. Per quelli già\nmaturati vale quanto previsto alle successive lettere a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono\nfissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31\ndicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della\ncategoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"323\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Incrementi unitari dal\n        1° gennaio 2001 (in euro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">1,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">7 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">1,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che\ncostituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio\ndel lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino\nal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 dicembre 1990, per la 2a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•28 febbraio 1989, per la 3a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•29 febbraio 1988, per la 4a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 gennaio 1987, per la 5a, livello superiore della 5a e 6a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 dicembre 1984, per la 7a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla\nprecedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alla tabella\ncontenuta nel primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla\nDisciplina speciale, Parte seconda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono\nfissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31\ndicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della\ncategoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"323\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Incrementi unitari dal\n        1° gennaio 2001 (in euro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">0,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che\ncostituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio\ndel lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•29 febbraio 1988, per la 4a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 gennaio 1987, per la 5a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla\nprecedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alla tabella\ncontenuta nel primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla\nDisciplina speciale, Parte prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 dagli appartenenti\nalla Parte prima rimangono congelati in cifra e costituiscono apposito elemento\nretributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui alla Parte prima del C.c.n.l. 16 luglio 1979, a\ndecorrere dal 1° gennaio 1980 in relazione alla introduzione del nuovo\nsistema, verrà erogata la somma di 0,77 euro (pari a lire 1.500) per ciascun\naumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979, nei confronti dei quali\ngli aumenti periodici siano stati finora calcolati su minimo tabellare e\ncontingenza. Detta somma confluirà nell’apposito elemento retributivo di cui\nal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora esista in singole aziende per i lavoratori della categoria operaia,\nin forza alla data di stipulazione del Contratto 16 luglio 1979, un numero di\naumenti periodici uguale a quello previsto dal C.c.n.l. 1° maggio 1976 per i\nlavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, o comunque superiore a\ncinque, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori in\nforza secondo le norme previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Per i lavoratori assunti precedentemente al 1° gennaio 1990 e con età\ninferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all’articolo 9, Disciplina\nspeciale, Parte terza, e dall’articolo 16, Disciplina speciale, Parte prima,\ndel C.c.n.l. 14 dicembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 7. – Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in\noccasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a\ncottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente\nragguagliato a 173 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per\nla retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che\nla quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite,\ncorrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di\nlavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio,\nè a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale\nquota indennizzata in forza di disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 8. – Mense aziendali e indennità di mensa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata\ndall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14\nluglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’articolo 2120 del Codice civile né degli altri istituti contrattuali e\ndi legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 9. – Indennità di alta montagna e di sottosuolo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali\ne le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per\nterritorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta\nmontagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano\ntrasferiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 10. – Indennità per disagiata sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il\nperimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti\ndirettamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale\ndeterminazione della particolare indennità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. – Indennità maneggio denaro. Cauzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo\ntabellare della categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione,\ndovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito,\npresso un Istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 12. – Premio di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di cui al punto 5) della Premessa al presente Contratto la\ncontrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per\nl’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ned altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 6) della\nPremessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede\naziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,\ntenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti\ncontrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento\nuno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati\nconseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di\nluglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno\ndiritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data.\nNella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza\nsindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a\nriferimento per la determinazione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a\npriori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed\navverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza\ndell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è\nassunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne\nl’ammontare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per\nl’istituzione del «premio di produzione» di cui all’articolo 9 del\nC.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva di cui al punto 4\ndell’articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta\ndefinitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della\nretribuzione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed\nistituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro\nimporti già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti,\nall’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente\narticolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale\noperazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con\ncaratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23\nluglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull’applicazione\ndella procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti,\nle Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente,\npotranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l.,\nche terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in\noggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma concordata nel Verbale di accordo stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in sede ministeriale il 4 febbraio 1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio\n1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto\neconomico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati\nconseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività,\nqualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della\ncompetitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi\nconcordati tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti\nlo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento\ndella controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo\n17, Disciplina generale, Sezione terza, (attuale articolo 7, Sezione quarta,\nTitolo VII) a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali,\ndella durata complessiva di 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINEE GUIDA PER LA DIFFUSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti al fine di favorire la diffusione della contrattazione aziendale\ncon contenuti economici collegati ai risultati con particolare riferimento alle\nimprese di minore dimensione, in data 28 luglio 2010 hanno concordato apposite\n“Linee guida” e una specifica procedura per le aziende in cui non sia stata\ncostituita la R.s.u. riportate nell’Allegato n. 6 al presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che tra i criteri di attribuzione individuale del Premio\ndi Risultato da definire in sede di contrattazione aziendale potrà essere\npreso a riferimento l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste\nconnesse ai sistemi di flessibilità previsti dal C.c.n.l. o dagli accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13. – Elemento perequativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno\nnelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio\ndi risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e\nche nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano\npercepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi\nretributivi fissati dal C.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o\nindividuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a\ncontribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del\nmese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non\nincidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di\npresenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.c.n.l., in funzione\ndella durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2011 l’importo sopra riportato è elevato a\n455 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è elevato a 485\neuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento\ndi corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di\nmaturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto\ndella liquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di\ncompetenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti\nretributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai\nfini del riconoscimento dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14. – Reclami sulla retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta\ndovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda\nperde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella\nbusta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal\nlavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente\nufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali\ndifferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 15. – Previdenza Complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono\nvolontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA\n– costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche\ncomplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende\ncontribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla\ncontribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari\nall’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga,\nsalvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione il\ntrattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in\ndata antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto dell’iscrizione\na COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al\nFondo pensione pari al 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è\nassunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori\niscritti al Fondo Cometa di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà\nal versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a\ncarico lavoratore a titolo di quota di iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l’adesione al Fondo, quale strumento di integrazione\npensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta\nall’anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa\ncontenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a Cometa e, a\ntutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente\nsaranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti\nistitutive del Fondo e disponibili sul sito www.Cometafondo.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e\nsensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge\nvigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito\nwww.Cometafondo.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di\nconsiderare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più\nidoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici,\nsollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, si impegnano mediante apposite iniziative a sollecitare le\nistituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti\nfinanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela\ndel risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli\ninvestimenti nell’economia reale in modo da consentire migliori rendimenti\nfinanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro\nPaese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli\ninvestimenti socialmente responsabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 16. – Assistenza Sanitaria Integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi\n7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare\nprestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario\nNazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo\ncon la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di\nmètaSalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con\ncontratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto\ndi apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a\n5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione\nè automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una\ncontribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro\nl’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i\nfamiliari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi\ndella legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i\nlavoratori in aspettativa per malattia, per i periodi di congedo parentale, per\ni periodi di sospensione per i quali è corrisposta la retribuzione e\u002Fo\nindennità a carico dell’Istituto previdenziale, per i lavoratori sospesi che\nbeneficiano dell’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un\nperiodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di\nlicenziamento collettivo di cui alla legge n. 223\u002F1991 ovvero ai sensi\ndell’articolo 7, legge n. 604\u002F1966, che beneficiano della NASPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iscrizione al fondo e la messa in copertura con la polizza sanitaria di\nmètaSalute è altresì prevista per i lavoratori distaccati all’estero\nqualora il lavoratore o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una\npolizza sanitaria predisposta dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le\nmodalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non\nfiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi\ndi fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal\ndatore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo\ndipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156\neuro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa\nderivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a\nmètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori\ncoperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede\naziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche\nal fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura\nnon inferiore a 156 euro annui entro il 31 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 156 euro annui,\nincludendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i\nconviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe\ncondizioni reddituali, costituiscono l’unico parametro di riferimento per il\nconfronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa fornite da\neventuali diversi gestori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17. – Welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione\ndei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce\nal presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro\nrispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare\nentro il 31 maggio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base\ndi calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in\nforza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31\ndicembre di ciascun anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi,\nanche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1°\ngennaio-31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel\nperiodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e\nsono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a\ncarico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi\npresenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera\ndi assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi\npotranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende si confronteranno con la R.s.u. per individuare, tenuto conto delle\nesigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il\nterritorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei\ndipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e\nfamiliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione,\nricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori,\ndi anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e\nmodalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a\ncarico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente\nper il 2017, 2018 e 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno\nadeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti\ndella presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel\nterritorio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento\ndell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione\nnormativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e\u002Fo soluzioni\nrivolte in particolare alle PMI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di\nfebbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale\nadempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale del 29 settembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al primo comma della\npresente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale\nl’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli\nstrumenti di welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della\npresente disciplina sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di\ncompetenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie\ntipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.)\npresso la medesima azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"121\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"236\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">OPERE E SERVIZI PER\n        FINALITà SOCIALI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"238\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Riferimento normativo \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Regime fiscale e contributivo \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Soggetti beneficiari\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Modalità di erogazione \u003C\u002Fp>\n            \u003Cul>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Strutture di proprietà dell’azienda o\n                di fornitori terzi convenzionati  \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Pagamento diretto del datore di lavoro al\n                fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore)  \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Possibile utilizzo di una piattaforma\n                elettronica\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Documento di legittimazione nominativo\n                (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante\n                un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o\n                servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a\n                carico del lavoratore (no buoni sconto)\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n            \u003C\u002Ful>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"justify\">FINALITà\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\">\u003Cp align=\"justify\">SERVIZI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">EDUCAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e ISTRUZIONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Corsi extraprofessionali  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di\n            lingue)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Servizi di orientamento allo studio\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"justify\">RICREAZIONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay\n            tv, …\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Abbonamenti o ingressi a palestre, centri\n            sportivi, impianti sciistici, Spa, …\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Abbonamenti a testate giornalistiche,\n            quotidiani, …\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case\n            vacanza\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Biglietteria e prenotazione di viaggi,\n            soggiorni e vacanze\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Attività culturali (mostre e musei)  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Biblioteche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Attività ricreative varie (eventi sportivi,\n            spettacoli,…)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">SOCIALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Assistenza domiciliare\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Badanti  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Case di riposo (R.S.A.)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"justify\">ASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">SANITARIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Checkup medici\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Visite specialistiche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Cure odontoiatriche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Terapie e riabilitazione\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Sportello ascolto psicologico  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">CULTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Pellegrinaggi (pacchetti completi)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaresubsidy\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"justify\">SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI\n        EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E\u002FO\n        NON AUTOSUFFICIENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"236\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"238\" height=\"220\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Riferimento normativo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Regime fiscale e contributivo \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Soggetti beneficiari\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Modalità di erogazione:  \u003C\u002Fp>\n            \u003Cul>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Strutture di proprietà dell’azienda o\n                di fornitori terzi convenzionati  \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">In questi casi è ammesso il rimborso\n                monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute\n                dal lavoratore, previa presentazione di idonea\n                documentazione\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Possibile utilizzo di una piattaforma\n                elettronica\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Documento di legittimazione nominativo\n                (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante\n                un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o\n                servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a\n                carico del lavoratore (no buoni sconto)\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n            \u003C\u002Ful>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"10\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"10\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"10\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"10\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"10\">\u003Cp align=\"justify\">Servizi di\n        educazione e istruzione,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anche in età prescolare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Asili nido\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Servizi di babysitting  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Spese di iscrizione e frequenza a scuola\n            materna, elementare, media e superiore\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Università e Master\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Libri di testo scolastici e universitari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\u003Cli>\n          \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Servizi integrativi, di mensa e di trasporto  \u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\n\n        \u003Cp align=\"justify\">connessi all’educazione e istruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Doposcuola o Pre-scuola\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Buono pasto mensa scolastica\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Scuolabus, gite didattiche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Frequentazione corso integrativo (lingue\n            straniere\u002Flingua italiana per bambini stranieri, …)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">Ludoteche e\n        centri estivi e invernali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Spese per frequentazione di campus estivi e\n            invernali  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Spese per frequentazione di ludoteche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Borse di studio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Somme corrisposte per assegni, premi di merito\n            e sussidi allo studio\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"288\" height=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Servizi di\n        assistenza ai familiari anziani \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e\u002Fo non autosufficienti\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Familiari anziani (che abbiano compiuto 75\n            anni)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Familiari non autosufficienti (non autonomia\n            nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di\n            sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica)  \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Badanti\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Assistenza domiciliare\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Case di riposo (R.S.A.)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Case di cura\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"487\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\">\u003Cp align=\"justify\">BENI E SERVIZI IN NATURA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Riferimento normativo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Regime fiscale e contributivo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ATTENZIONE\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Soggetti beneficiari \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Modalità di erogazione \u003C\u002Fp>\n            \u003Cul>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Beni e servizi prodotti dall’azienda o\n                erogati da terzi convenzionati\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Possibile utilizzo di una piattaforma\n                elettronica\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Documento di legittimazione nominativo\n                (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante\n                un valore nominale che, in questo caso, potrà essere\n                utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n            \u003C\u002Ful>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\">\u003Cp align=\"justify\">ESEMPLIFICAZIONI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Buoni spesa per generi alimentari\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Buoni spesa per shopping (es. commercio\n            elettronico)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Buoni spesa per acquisti vari\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Buoni carburante\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Ricariche telefoniche\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"487\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\" height=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">SERVIZI\n        DI TRASPORTO COLLETTIVO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per il raggiungimento del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"487\" height=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Riferimento normativo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Regime fiscale e contributivo \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Soggetti beneficiari \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Modalità di erogazione \u003C\u002Fp>\n            \u003Cul>\n              \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Servizi erogati direttamente dal datore di\n                lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi\n                (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita\n                convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Fli>\n            \u003C\u002Ful>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>UNA TANTUM E TABELLE DEI MINIMI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 verrà corrisposta con\nla retribuzione afferente il mese di marzo 2017 una somma forfettaria pari ad\n80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del\nrapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017. La frazione di mese\nsuperiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di\nsospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza\ne puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le\ntipologie della CIG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di\naspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo\n2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"227\">\n  \u003Ccol width=\"250\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli retributivi\n        mensili \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in vigore dal 1° giugno 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.299,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.434,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.590,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.624,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.658,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.776,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">1.904,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">2.043,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">7 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">2.280,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">8 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">2.335,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>In via sperimentale e per la vigenza del presente C.c.n.l. vengono\nintrodotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del\nC.c.n.l., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della\ndinamica inflativa consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli\nenergetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun\nanno di vigenza del C.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti\ndall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri\ndi cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta\nforfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse\nmodalità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono\ngli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che\nsiano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché\ngli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in\nsede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi\nretributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione\nlavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario, turni,\nnotturno, festivo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V – Ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 1. – Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A)La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto\ndell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori\ncondivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni\ndell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti\ndalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i\nlivelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e\ntempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,\nprogrammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o\nunità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di\nprevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso\ndi pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,\ndi gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione,\ndel trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall’insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa\nconsultazione con gli R.l.s., attraverso gli strumenti interni utilizzati\n(mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.l.s..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,\nle sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre\nattrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli\nprotettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito\ndelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza\nautorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,\ndandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui\nrisultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei\nlavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al\nmiglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In\nparticolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere\nprogrammati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione\ndelle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e\npresenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o\ncriticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico\ndell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1\u002F1 secondo modalità\ndefinite d’intesa con la R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno altresì essere sperimentati i cosiddetti break formativi\nconsistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi\nmomenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di\nlavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali,\nsotto la supervisione del docente\u002FRSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il\nlavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di\nprevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà\nrielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni\ntecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto\na sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I R.l.s.\nhanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’articolo 243 del\nD. Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il registro infortuni, eliminato dall’articolo 21 comma 4, D. Lgs. n.\n151\u002F2015, è sostituito con il “Cruscotto infortuni” messo a disposizione\ndall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’articolo\n18 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale articolo 47, D. Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.l.s.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e\nnei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I R.l.s., in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di\nadeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D. Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di\nlavoro è tenuto a dare informazioni ai R.l.s. sugli infortuni intervenuti, con\nindicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie\nprofessionali e della sorveglianza sanitaria anche mediante la visualizzazione\ndel “Cruscotto infortuni” e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di\nvalutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.\nIn presenza di appalti, il committente consegnerà ai R.l.s. copia del DUVRI\nper consentirne la consultazione secondo quanto previsto dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I R.l.s. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’articolo 50, lett. o) del\nD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n.\n106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore\ndi lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora\nsiano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti\npotranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune\naccordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le\nmodalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni\nsono a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti che competono ad ogni R.l.s., di cui all’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, a 70 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 301 a 1000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle\noltre i 1000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali\npossono concordare progetti formativi per gli R.l.s. quantitativamente più\nampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Negli stabilimenti di cui all’articolo 2, primo comma, D. Lgs. 17 agosto\n1999, n. 334 come modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su\nrichiesta delle R.s.u., è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza e l’Ambiente (R.l.s.a.) che, fermo restando il numero complessivo\ndi rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella\ntitolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e\ndalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli R.l.s.a. svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale\ncollaborando, nell’ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli\nobiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26\nmaggio 2009, n. 138, forniranno agli R.l.s.a., nel corso di specifici incontri\nannuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione\nambientali adottati nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della istituzione degli R.l.s.a., le parti in sede aziendale\novvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche\niniziative di formazione sui temi ambientali per gli R.l.s.a. nell’ambito\ndegli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicytxt\">\u003Cp>G)“Quasi Infortuni”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello\nsviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della\nsicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello\naziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per\nla segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune\nmisure gestionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Commissione Nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a\ncura di RLS e RSPP al fine di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la\ndiffusione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 2. – Indumenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il\nricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI – Assenze, permessi e tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo\n“Trattamento economico” di cui al successivo articolo 2 fermo restando i\nlimiti di durata di cui al 1° comma del paragrafo “Conservazione del posto\ndi lavoro” del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al\ntermine del periodo di trattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale\neccedente i limiti di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto\nprevisto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente\nassicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione\ndelle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A\ncompensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle\nprestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate\ndirettamente all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di\nlicenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione\ndel posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini\ndel trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Trattamento in caso di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Comunicazione e certificazione dell’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo\ngiorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se\ndiverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno\ndall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere\ncomunicata all’azienda con le stesse modalità di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\nassente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e\nper tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio\ncomunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore\n17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per\ndisposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni\ncompresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato\ndi salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per\nmotivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari\ncomunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e\nsuccessivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo\ndi comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora,\nanche se temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione\na carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente\nprevisti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge\n20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione\nriscontrata e alla sua gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino\nai 6 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito\ncomporto prolungato, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da\nun’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna,\nuna assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una\nmalattia, compresa la prognosi prevista nell’ultimo certificato medico, pari\no superiore a 91 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comporto prolungato è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni\ndi calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento\nsi intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni\nprecedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del\nposto dei lavoratori affetti da TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto\nprevisto nel paragrafo Aspettativa, ove l’azienda risolva il rapporto di\nlavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal\npresente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e\nl’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la\ndecorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo\nprecedente il lavoratore potrà usufruire, se previamente richiesto in forma\nscritta, dell’aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non\nfrazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel\ntriennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni\npotrà chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,\nche comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque\nnon fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se\nintervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del superamento\ndel periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire\ndell’aspettativa , anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi\nterapeutici necessari. A tali fini il lavoratore fornirà all’azienda le\ndovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto delle norme\nin materia sulla tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o\ninfortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando\na tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di\nconservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo\n6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio fino a tre anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio da tre a sei anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio oltre i sei anni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di\ncalendario dalla ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al\ntrattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo,\nnel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate\nassenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi\nsuperiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di\ndurata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a\nricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattia\ninsorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora\nquesti abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%,\nal morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie\ncardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a\ntrattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti\npresso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da\napposita certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all’azienda\napposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere\ntrattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Effetti dell’assenza per malattia sugli altri istituti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati,\nl’assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione\ndel posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe\nla maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie,\ntredicesima, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al\nsettimo comma dell’articolo 10, Sezione quarta, Titolo III, ne sospende la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato\nd’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, l’azienda, per un massimo di due volte\nnell’anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni\nnecessarie alla esatta conoscenza della situazione riguardante la conservazione\ndel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o\naffetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da\nepatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi\nparticolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima\nattenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti\nall’assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli individuati dal terzo\ncomma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della conservazione del posto di lavoro, il calcolo in mesi delle\nassenze effettuate antecedentemente al 1° gennaio 2013 deve essere adeguato in\ngiorni di calendario di cui ai corrispondenti periodi di conservazione del\nposto di lavoro previsti dalla presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dalla presente normativa si applica agli\neventi morbosi che intervengono a partire dal 1° gennaio 2013. Per i soli\neventi in corso al 31 dicembre 2012 che proseguono successivamente al 1°\ngennaio 2013 continuano ad applicarsi i trattamenti economici precedentemente\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 3. – Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,\nquando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo\negualmente alla corresponsione dell’indennità per congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e\nl’altro ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari\ndell’assegno per congedo matrimoniale sono quelli individuati dal terzo\ncomma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 4. – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente Contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno, rispettivamente, le\ndisposizioni di cui all’articolo 2, del presente Titolo, a partire dal giorno\nin cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni\nrisultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 5. – Congedi parentali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti dell’articolo 32 del Decreto legislativo n. 151\ndel 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato\ndall’articolo 1, comma 339, della legge n.228\u002F2012 riguardante\nl’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva 2010\u002F18\u002FUe e\ndall’articolo 7 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, Misure per\nla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione\ndell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il padre\nlavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni\ndi vita hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base\noraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non\nsuperiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore\neserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o\nfrazionato non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile\nper gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad\nun’ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso\nnon potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata\nlavorativa nel mese di utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è\ntenuto a presentare di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al\ndatore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo\nrichiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione\nsostitutiva; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il\ngenitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di programmazione\nmensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di\nfruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore\ncomplessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono\ncollocati i permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali\ntermini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza\ntempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e a\npresentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro due giorni\nlavorativi dall’inizio dell’assenza dal lavoro; nel caso di utilizzo del\ncongedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore\na 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della\nequiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale\ndi 40 ore sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie\nannue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie\nmensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pertanto il periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e\u002Fo dal padre lavoratore\nverranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce\nparametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o\nperiodi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un\ncentosettantreesimo (1\u002F173) della retribuzione media globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della\nmadre lavoratrice e\u002Fo del padre lavoratore e dell’azienda, l’utilizzo delle\nore programmate, e comunicate all’Inps, subisca modifiche tali che non\npermettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate\nequivalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice\ne\u002Fo al lavoratore e conguagliate dall’azienda all’Inps nel mese successivo\nal mese di fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non\nconguagliabili all’Inps, perché frazioni di giornata equivalente, saranno\ncoperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Servizio militare, servizio di volontariato civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e di cooperazione allo sviluppo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle\narmi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione\ndel servizio militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti\ndal presente Contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia,\nil periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di\nservizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di\nservizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di\nlavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle\ndisposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre\nl’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle\npreviste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al\nmomento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella\nlegge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione\ndell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)La Federmeccanica e l’Assistal si impegnano affinché le Direzioni\naziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti di\ncui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino\nall’estero nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale\napprovati dal Governo italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte\nnei registri di cui all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per\npoter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi\ndell’articolo 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di\nflessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal Contratto e\ndagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Formazione Continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei\nlavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare,\nperfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da\nuna campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta\nconnessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo\nproduttivo e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in\nforza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di\nformazione continua della durata di 24 ore pro-capite, realizzabili secondo le\nmodalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti\naziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione\nin materia di sicurezza di cui all’articolo 37 del D.Lgs n. 81 del 2008 non\nè computabile ai fini del presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del secondo anno\ndel triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al\ncomma 2 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un\ncoinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza\ndelle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2\u002F3 a carico\ndell’azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto soggettivo di cui al comma precedente, sarà esigibile per\niniziative formative sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la R.s.u.,\nha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare a\niniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali,\nlinguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto\nlavorativo dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di cui al comma 4 devono essere realizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•enti di cui all’articolo 1 della legge 40\u002F87 riconosciuti dal Ministero\ndel Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che\nconsente di svolgere attività di formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI\nEN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di\nsvolgimento delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che\nrilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del\ntriennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi\nprima dell’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare,\nproducendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria\nall’esercizio del diritto soggettivo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore di\ncompetenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per\nesigenze tecnico-organizzative, compreso il superamento della percentuale\nmassima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 10 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente\nerogatore o dall’azienda e saranno registrate in applicazione della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma 4, l’azienda, anche integrando\nle risorse pubbliche e private a disposizione, sosterrà direttamente i costi\nfino a un massimo di 300 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle\niniziative formative di cui al presente articolo e all’art 8, salvo diversa\nintesa aziendale, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata\nnell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative.\nNelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare opportuna\ndiffusione delle novità normative in materia di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni Paritetiche, Aziendali, Territoriali e Nazionale, di cui\nall’articolo 6, Sezione prima, effettueranno il monitoraggio\ndell’attuazione del presente articolo secondo quanto ivi specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sarà oggetto di\ninformativa alla R.s.u.. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle\ncondizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto\ntra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le\ncaratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto\nprevisto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado\n- alla decisione della Commissione territoriale di cui all’articolo 6, punto\n6.2., Sezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla\ndata di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o\ndisgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r. o Posta Elettronica\nCertificata, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all’inizio di ogni\ntriennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per\nl’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per\nil numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data ovvero\nnell’unità produttiva secondo la prassi già in atto, salvo i conguagli\nsuccessivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per\nfrequentare i corsi di formazione continua di cui all’art 7 saranno di norma\nil 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli\neventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta\npercentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Sono esclusi dal\ncomputo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la\nfrequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono\nfrequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio\nriferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente\n(QEQ), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del\n23 aprile 2008, così come recepita dall’Accordo sottoscritto in sede di\nConferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal Decreto del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero\ndell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013\n(riportato in calce al presente articolo), hanno diritto, con le precisazioni\nindicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale\ncome sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente,\npotranno essere fruiti anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori,\nnonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono\nspecificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"498\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"15\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"112\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"15\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Tipologia corsi\n        ()\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"112\">\u003Cp align=\"justify\">Istituti\n        erogatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"84\">\u003Cp align=\"justify\">Permessi\n        retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">Rapporto fra ore\n        di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"15\">\u003Cp align=\"justify\">A)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi per\n        l’alfabetizzazione e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione\n        degli adulti finalizzati al conseguimento dei livelli 1 e 2 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"font-size: 9pt\" width=\"112\">\u003Cp align=\"justify\">Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, di cui\n        all’art. 1, c. 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto\n        del MIUR del 25 ottobre 2007.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"font-size: 9pt\" width=\"84\">\u003Cp align=\"justify\">250\n        ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"font-size: 9pt\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">2\u002F3\n        sino a concorrenza delle 250 ore (\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"15\">\u003Cp align=\"justify\">B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi di lingua\n        italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne\n        l’integrazione.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"15\">\u003Cp align=\"justify\">C)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi\n        finalizzati a conseguire un titolo legale di studio che faccia\n        riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"112\">\u003Cp align=\"justify\">Istituti di\n        istruzione e istituzioni formative del sistema di IeFP e IFTS\n        legalmente riconosciuti a livello statale o regionale.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"84\">\u003Cp align=\"justify\">150 ore\n        triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">1\u002F2 sino a\n        concorrenza delle 150 ore (\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"15\">\u003Cp align=\"justify\">D)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi volti a\n        conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del\n        QEQ).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"112\">\u003Cp align=\"justify\">Università,\n        ITS.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"84\">\u003Cp align=\"justify\">150 ore\n        triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore retribuite,\nnon a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni\nulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami\nnel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove\nin itinere, quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o\nfrazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata\ndel corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell’inizio del\ncorso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende\nsostenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni\nnecessarie all’esercizio del diritto di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente\nal conseguimento di livelli successivi del QEQ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\nfinalizzati all’acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli\ndel QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro\nrichiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ne durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono\nusufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che\ncostituiscono l’esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui\nal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo articolo 9, del\npresente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di\nservizio potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non\nretribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in\nsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"669\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78\">\n        \u003Ccol width=\"212\">\n        \u003Ccol width=\"89\">\n        \u003Ccol width=\"237\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Livello EQF\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Tipologia di  \u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">qualificazione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">Autorità competente\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso corrispondente\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Fthead>\n        \u003Ctbody>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di licenza conclusiva\n              del I ciclo di istruzione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Scuola secondaria di I grado\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Certificato delle competenze di\n              base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di\n              istruzione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR o Regioni a seconda del\n              canale di assolvimento prescelto\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Fine del primo biennio di licei,\n              istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di IeFP\n              triennali e quadriennali\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Attestato di qualifica di\n              operatore professionale\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">Regioni\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi triennali di IeFP\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma professionale di\n              tecnico\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">Regioni\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi quadriennali di IeFP\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma liceale\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi quinquennali dei\n              licei\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di istruzione tecnica\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi quinquennali degli\n              istituti tecnici  \u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di istruzione\n              professionale\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n              \u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi quinquennali degli\n              istituti professionali\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Certificato di specializzazione\n              tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">Regioni\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi IFTS\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di tecnico superiore\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi ITS\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"667\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"76\">\n        \u003Ccol width=\"211\">\n        \u003Ccol width=\"90\">\n        \u003Ccol width=\"237\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">Livello EQF\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Tipologia di  \u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">qualificazione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">Autorità competente\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso corrispondente\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Fthead>\n        \u003Ctbody>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Laurea\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso triennale (180 crediti\n              – CFU)\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma accademico di primo\n              livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso triennale (180 crediti\n              – CFU)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Laurea magistrale\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso biennale (120 crediti\n              – CFU)\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma accademico di secondo\n              livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso biennale (120 crediti\n              – CFU)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Master universitario di primo\n              livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo annuale (min. 60\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma accademico di\n              specializzazione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo biennale (120\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di perfezionamento o\n              master\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo annuale (min. 60\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso triennale\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma accademico di formazione\n              alla ricerca\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso triennale\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di specializzazione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo biennale (120\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Master universitario di secondo\n              livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo annuale (min. 60\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n              \u003Cp align=\"justify\">(Percorsi formativi in apprendistato di alta\n              formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma accademico di\n              specializzazione\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo biennale (120\n              crediti – CFU)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di perfezionamento o\n              master\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">MIUR\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Percorso minimo annuale (min. 60\n              crediti – CFU)  \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Congedi per la formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere,\nnell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito\npari ad un massimo di undici mesi anche frazionabili al fine di completare la\nscuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta ed allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle\nesigenze tecnico organizzative ed in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente\nassentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare\nl’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori\nfrazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno\narrotondati all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 10. – Permessi per eventi e cause particolari ed ex articolo 33,\nlegge n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, primo comma, della legge 8\nmarzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati\nal primo comma, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la\nrelativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della\nnecessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento\ndell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\ndall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto a fruire dei permessi di cui alla norma sopra\ncitata, per consentire una migliore programmazione dell’attività aziendale,\nil lavoratore presenterà un piano di programmazione mensile degli stessi con\nun anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di\nnecessità ed urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. – Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A)I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno\nrichiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo\ndi aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non\nfrazionabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta motivata dall’esigenza di svolgere attività di\nvolontariato la suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa\nal datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà\nconcedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative\ndell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non\neccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unità produttiva di\ncui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 4, secondo\ncomma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dagli artt. 2 e 3 del regolamento\nd’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il\nlavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari\nespressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla\nsituazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui\nall’articolo 433 Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori\ndi handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall’articolo 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo\nriferita a periodi non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla\nrichiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa\ne a comunicare l’esito al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza\nsindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei\nsuccessivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo\nalla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a\ntermine nonché quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della\nsostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 10, per il quale il\nrichiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello\nstesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste\ndalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a\nperiodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi\nentro 24 ore dalla stessa ed a motivare l’eventuale diniego sulla base di\neccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga\nfruito comunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo,\nil lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né\nalla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun\ntipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12. – Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai\nprogrammi terapeutici e di riabilitazione per gli stati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di accertata tossicodipendenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,\nn. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza\ne che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo\nindeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all’esecuzione\ndel trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre\nanni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell’articolo 122 del citato Testo unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l’azienda concederà ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa –\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – non superiore a quattro\nmesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né\nsi avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo\ndi Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13. – Assenze e permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro\nsenza regolare autorizzazione della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndel servizio, l’azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di\nassentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,\nnon è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in\nore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso\nnon può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formulazione di cui al terzo comma non esclude per l’azienda la\nfacoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data\nsoprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14. – Anzianità dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività ed i\npermessi non interrompono l’anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)L’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per i lavoratori in\nmalattia e per i lavoratori che intendano avvalersi delle disposizioni di cui\nai precedenti articoli 5, 9, 11 e 12 del presente Titolo, è regolata dalle\nnorme di legge e di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale\nsia prevista l’integrazione salariale è regolata, ai fini del trattamento di\nfine rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VII – Rapporti in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Rapporti in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi\nsuperiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità\nnell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed\neducazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i\nrapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti\ndeliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono\nrivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali\ncomportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le\niniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai\nsensi della lett. c), punto 7.1. dell’articolo 7, Sezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,\negli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad\nosservare le disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e\nle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle\nformalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze, con\nespresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare\nquella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le\nindicazioni dell’orologio controllo, nonché di compiere volontariamente\nmovimenti irregolari delle medaglie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o della\nmedaglia sarà considerato ritardatario e quando non possa far constatare in\nmodo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sarà considerato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza,\nosservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai\nsuperiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili,\nattrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite,\ndegli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché\ndelle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.\nL’ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà\nessere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10\nper cento della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di\nlavoro, la trattenuta verrà effettuata sull’ammontare di quanto spettante al\nlavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge. Egli deve\nconservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non\ndovrà trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto\ndelle sue mansioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli\ninteressi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di\nlavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali patti di limitazione dell’attività professionale del lavoratore\nper il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma\ndell’articolo 2125 del Codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 8, 9,\n10 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al\nlicenziamento per mancanze ai sensi dell’articolo 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo\ndei\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico\ncon il compito di studiare le problematiche sollevate dall’introduzione e\ndall’uso di tecnologie informatiche con riferimento a quanto previsto\ndall’articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e più in generale al rispetto\ndella privacy dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Divieti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da\nquella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro\nsenza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la\nvendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge 20\nmaggio 1970, n. 300 e dal successivo articolo 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Vendita di libri e riviste.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza sindacale\nunitaria potrà effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta\nesclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata\ndebitamente autorizzata nelle forme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai componenti della\nRappresentanza sindacale unitaria sotto la propria esclusiva responsabilità\nanche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori\ndell’orario di lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria\ne\u002Fo, nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di\nritrovo o di riunione messo a disposizione dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle forme di pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta\nanche rateale sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Visite di inventario e di controllo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,\nstrumenti o utensili affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate\nai sensi dell’articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Norme speciali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi,\nnell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno\nessere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano\nmodificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente\nContratto e dagli altri accordi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Reclami e controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le\ncontroversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte\npossibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale\nunitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive sull’applicazione del presente Contratto\nsaranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali\naderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti\ned alla Federmeccanica o all’Assistal – per i suoi associati – e, in caso\ndi mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali\ncongiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o – per i suoi associati –\ndall’Assistal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel\npresente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione,\nall’applicazione dei seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo\ntabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento per mancanze ai sensi dell’articolo 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata\nper iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati\nprima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà\npresentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla\nscadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche\nverbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante\ndell’Asso-ciazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno\nessere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme\ncontrattuali relative alle vertenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell’articolo 10\npotrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’articolo 7 della\nlegge 15 luglio 1966, n. 604 confermate dall’articolo 18 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito\ndi verificare la normativa contrattuale in materia anche alla luce delle\nnovità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 al fine di proporre\neventuali modifiche alla Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di\nimpedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o\nil materiale in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato\ncon apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto\nproprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di\nmateriale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o\ncommetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa\ne la sospensione per quelle di maggior rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è\ndevoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere\naziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10. – Licenziamenti per mancanze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell’articolo 9, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui alla lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al\nmateriale di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di\nterzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze\nripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 9,\nquando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui\nall’articolo 9, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo\n8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•furto nell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri\noggetti, o documenti dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle\npersone od alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di\nterzi, di non lieve entità e\u002Fo con l’impiego di materiale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. – Sospensione cautelare non disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell’articolo 10\n(senza preavviso), l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non\ndisciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni\ncontrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento\ndella disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui\nappartiene il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv style=\"font-size: 10pt\" align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"88\">\n  \u003Ccol width=\"99\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">7 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre 5 fino a 10  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">2 mesi e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di\ndimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito\nstabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv style=\"font-size: 10pt\" align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"88\">\n  \u003Ccol width=\"99\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">1,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">0,33 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">0,24 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre 5 fino a 10  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">3 mensilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">0,67 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">0,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp align=\"justify\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">2,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">1 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">0,67 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’articolo 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n.\n92, oltre a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la\nconvalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere\nvalidamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un\ncomponente della rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore\nche all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Consegna dei documenti alla cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro\nl’azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti\ndovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare\nricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali\nindipendenti dalla volontà dell’imprenditore questi non fosse in grado di\nconsegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione\nscritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i\ndocumenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Certificato di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 2124 del Codice civile l’azienda dovrà\nrilasciare al lavoratore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro,\nqualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di\nlavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore\nstesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso\nesercitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 4. – Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso di\ncui all’articolo 1 del presente Titolo, ed il trattamento di fine rapporto di\ncui al successivo articolo 5, saranno corrisposte secondo le disposizioni\npreviste nell’articolo 2122 del Codice civile, così come modificato dalla\nsentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 5. – Trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto dall’articolo 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982,\nn. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche;\nil pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo t.f.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo\n2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie\nattualmente in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma\ndell’articolo 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio\n1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base\ndi calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima,\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982,\nvalgono le norme di cui all’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima,\ndel C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto\nmaturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate\ndall’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 18 gennaio\n1987 nonché – per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989 – le\ndisposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso articolo 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982\nvalgono le norme di cui all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda\ndel C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto\nper il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di\ncui alla Nota a verbale in calce all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte\nseconda del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza,\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982\nvalgono le norme di cui all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza del\nC.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il\nperiodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla\nNota a verbale in calce all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza,\ndel C.c.n.l. 18 gennaio 1987.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO SULLA “DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO”\nCONCORDATA CON L’ACCORDO DI RINNOVO 20 gennaio 2008.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la riformulata “Disciplina del\nrapporto individuale di lavoro” realizza, attraverso l’unificazione delle\nprecedenti Discipline Speciali distinte in Parte Prima, Seconda e Terza,\nl’obiettivo di superamento delle differenze normative e di trattamento\neconomico tra gli addetti all’industria metalmeccanica e dell’installazione\ndi impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, è stata estesa a tutti i lavoratori, la disciplina di cui\nalla precedente Parte Terza, integrata, laddove necessario, da specifiche norme\npreviste nella precedente Parte Prima e, nel contempo, sono state definite\nalcune innovazioni valutate come opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i fini di legge compresi quelli fiscali, previdenziali ed\nassicurativi, la classificazione per categoria giuridica degli addetti\nall’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti si rinviene\nfacendo riferimento agli alinea con cui sono suddivise le declaratorie (e\nrelativi profili professionali ed esemplificazioni) di inquadramento dei\nlavoratori di cui all’articolo 1, Titolo II del presente Contratto\ncollettivo. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria giuridica operaia i lavoratori di cui alla 1a\ncategoria e al 1° alinea della 2a, 3a, 4a e 5a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria speciale i lavoratori di cui al 2° alinea\ndella 4a e 5a categoria come individuati dal successivo Allegato n. 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria giuridica degli impiegati i lavoratori, che\noperano con specifica collaborazione, di cui al 2° alinea della 2a e 3a\ncategoria, al 3° alinea della 4a e 5a categoria, al Livello Super della 5a\ncategoria, alla 6a e al primo alinea della 7a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria giuridica dei “Quadri” i lavoratori di\ncui al 2° alinea della 7a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la definizione delle norme riguardanti la “Disciplina del rapporto\nindividuale di lavoro”, le parti non hanno inteso modificare le condizioni di\nmiglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale che, in tal\ncaso, assorbono quanto definito dalle suddette norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede aziendale, laddove necessario, procederanno\nall’armonizzazione con le nuove norme del C.c.n.l. verificando le condizioni\ncomplessive in essere alla luce di quanto definito dall’accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le parti concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’unificazione delle discipline speciali riferite alle diverse\nqualifiche contrattuali entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo quanto\nsuccessivamente stabilito: le normative sul periodo di prova, aumenti periodici\nd’anzianità e il preavviso entrano in vigore dal 1° febbraio 2008; la\nclausola contrattuale riguardante la nuova definizione della retribuzione\noraria su cui computare le percentuali di maggiorazione per lavoro\nstraordinario, notturno e festivo entra in vigore il 1° maggio 2008; le\nnormative su mensilizzazione, festività e corresponsione della retribuzione\nentrano in vigore dal 1° gennaio 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In fase di stesura del rinnovato C.c.n.l. la nuova disciplina unificata\nsarà inserita in modo organico da un punto di vista logicofunzionale,\nriorganizzando l’intero testo contrattuale per la parte relativa alla\n\"Disciplina del rapporto individuale di lavoro\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse\nsorgere in fase applicativa del presente Accordo sull’unificazione delle\ndiscipline speciali riferite alle diverse qualifiche contrattuali, è demandata\nall’esame delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 31 ottobre 1973, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana;\nl’Assistal;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la FimCisl, FiomCgil e\nUilmUil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il seguente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene disciplinato dalla Parte seconda della Disciplina speciale del\nC.c.n.l. 19 aprile 1973 il rapporto di lavoro di quei lavoratori che, senza\nessere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562\nsull’impiego privato, né di quelli propri dei lavoratori il cui rapporto è\nregolato dalla Parte prima della Disciplina speciale del suddetto Contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte\nprima del C.c.n.l. 19 aprile 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guidino e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori di cui alla\nDisciplina speciale, Parte prima del C.c.n.l. 19 aprile 1973 con apporto di\ncompetenza tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono\nalla 1a categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti\nspecificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in\nrapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i\nquali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a\nquelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle\ncategorie indicate sotto le lettere a) e b) di cui sopra e ne costituiscono le\nfondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa appartengono alla 1a categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di\nriscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con\niniziativa per la condotta e i risultati alla lavorazione, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono alla 2a categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza\niniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore\nsemplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo-fattorino, ecc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali\nlavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dal 1° novembre 1973 per le aziende superiori a\n200 dipendenti e dal 1° gennaio 1974 per le aziende fino a 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori il\ncui rapporto era già regolato dalle disposizioni contenute nella Parte seconda\n- regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale - del C.c.n.l.\n8 gennaio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che, alla data del 31 ottobre 1973, per le aziende superiori\na 200 dipendenti e del 31 dicembre 1973 per le aziende fino a 200 dipendenti,\nrisultino classificati come CS2, in base al C.c.n.l. 8 gennaio 1970 saranno\ninquadrati, in ogni caso, nella 5a categoria professionale, di cui al rinnovato\nC.c.n.l. per le aziende metalmeccaniche private, purché gli stessi provengano\ndalle categorie operaie 1a e 1a superiore del predetto C.c.n.l. 8 gennaio\n1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>quota contribuzione una tantum\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1°\nmarzo e fino al 31 marzo 2017, comunicheranno che in occasione del rinnovo del\nC.C.N.L.i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non\niscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da\ntrattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2017,\nl’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la\nrichiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il\n15 maggio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni\nImprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM\nterritoriali, del numero delle trattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C\u002FC BANCARIO\nintestato a FIM, FIOM e UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL Roma, Via\nBissolati, 2 codice IBAN IT 68G 010 050 32 000 000 000 45109.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal T.U. del 10 gennaio\n2014, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze sindacali unitarie durano in carica 3 anni dalla data di\nelezione al termine dei quali decadono automaticamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Composizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La R.s.u. è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed\nè composta da impiegati-quadri e da operai eletti, in rappresentanza di\nciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due\ngruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti\nnell’unità produttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi\nimpiegati\u002Fquadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola\norganizzazione sindacale il doppio collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati\u002Fquadri\nviene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti, con arrotondamento all’unità superiore se pari o superiore allo\n0,5. Il rappresentante di un collegio non può essere scelto tra gli\nappartenenti all’altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza\ndi genere attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>3. Numero dei componenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, Il numero\ndei componenti le R.s.u. sarà pari almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 componenti per la R.s.u. costituita nelle unità produttive che\noccupano fino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti viene definito sulla base del numero dei lavoratori\nin forza il primo giorno del mese precedente l’avvio della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto al punto 4, Parte seconda, del T.U. 10\ngennaio 2014, le organizzazioni sindacali stipulanti il C.c.n.l. mantengono i\ndiritti di cui all’articolo 5, Sezione seconda, aggiuntivi rispetto a quanto\nprevisto dagli articolo 23 e 30, legge 300\u002F70; in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore di permesso retribuito nelle unità produttive che occupano fino a\n200 dipendenti pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti\nall’anno per ciascun dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la titolarità definita in termini più ampi dei permessi per i dirigenti\nprovinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i diritti aggiuntivi di cui al precedente punto 4,\nlettera a), una quota pari al 70% è trasferita dalle suddette organizzazioni\nsindacali titolari alla R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore complessivo riservato alla R.s.u., verrà ripartito in ragione\ndel numero di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno\npresentato liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.s.u.,\ndovrà avvenire nell’ambito delle attività delle stesse in modo tale da\ngarantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel\nsuo complesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi\nprovvederanno a comunicare all’azienda un proprio responsabile interno alla\nR.s.u. per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali, potrà essere\nutilizzato per attività di carattere organizzativo e associativo, ivi comprese\nquelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non\neletti nelle R.s.u., ma espressamente indicati dalla rispettiva organizzazione.\nIl responsabile della gestione di tale monte ore dovrà, ove possibile, essere\nlo stesso di cui al comma precedente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele previste a favore dei componenti la R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Sostituzioni, revoca e decadenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I membri decaduti dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altro\nlegittimo motivo, potranno essere sostituiti, all’interno del collegio nel\nperiodo di durata in carica della R.s.u., purchè le sostituzioni non superino\nil 50% del numero complessivo della R.s.u.. Superando i limiti predetti si\ndovrà procedere alla totale rielezione della R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sostituzioni avverranno con i nominativi della lista cui appartenevano i\nmembri decaduti, secondo l’ordine delle preferenze riportate nelle\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale o la cessazione dall’iscrizione\nda parte di un componente della R.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e\nla sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria\nappartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza\ndi richiesta di revoca presentata da un numero di lavoratori, aventi diritto al\nvoto, superiore al 50% attraverso raccolta di firme certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7. Comunicazione dei componenti la R.s.u.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Una volta definiti gli eventuali ricorsi, le organizzazioni sindacali\nterritoriali comunicano per iscritto all’azienda per il tramite\ndell’Associazione territoriale di appartenenza l’elenco dei propri\ncomponenti la R.s.u., sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni; con\nle stesse modalità sono comunicati i nominativi degli eventuali sostituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>8. Modalità per indire elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della R.s.u. e comunque\nalmeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.s.u., le associazioni\nsindacali di cui al punto 1, Sezione seconda, del T.U. 10 gennaio 2014,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la R.s.u. uscente, provvederanno ad indire\nle elezioni entro la naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale\nintendimento da inviare alle altre organizzazioni sindacali presenti, da\naffiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è\ndi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora\ndi scadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso\nquello dell’affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9. Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale viene inizialmente composta da 1 rappresentante\nfino a 300 dipendenti e da 2 rappresentanti oltre i 300 dipendenti, per\nciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il C.c.n.l.,\npurché presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente\ncostituita e funzionante, ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso\nil termine utile per la presentazione delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa si integrerà, all’atto della presentazione di liste da parte di\naltre organizzazioni sindacali aventi i requisiti previsti dal T.U. 10 gennaio\n2014, con non più di 1 rappresentante fino a 300 dipendenti e 2 rappresentanti\noltre i 300 dipendenti, per ciascuna lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Commissione elettorale non devono in ogni caso essere\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale avrà cura di fissare, d’intesa con la Direzione\naziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni\nsovraintendendo alle operazioni relative assicurando l’applicazione delle\nnorme previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di voto dovranno svolgersi in modo tale da permettere a tutti\ngli aventi diritto l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della\nproduzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori\ndell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le ore\ndi assemblea di cui all’articolo 20, legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale assume le decisioni sui compiti di propria\ncompetenza con una maggioranza pari almeno al 50 % +1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>10. Presentazione liste elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire un ordinato e corretto svolgimento delle procedure\nelettorali, nel caso di presentazione di liste elettorali da parte di\nassociazioni sindacali di cui al punto 4, lettera b), Parte seconda, Sezione\nterza del T.U. 10 gennaio 2014, la raccolta delle firme potrà essere\neffettuata non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della R.s.u. come\ncertificato sull’apposito modulo (allegato) da utilizzare per la raccolta\ndelle firme messo a disposizione dalla R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11. Elettori ed eleggibili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono elettori tutti i dipendenti non in prova in forza nell’azienda\nall’atto delle elezioni. Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto\npresso il seggio della loro area elettorale. Sono eleggibili quei lavoratori\ncandidati dalle organizzazioni sindacali che hanno titolo a presentare liste\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ripartizione del totale dei seggi in più collegi elettorali,\nciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa al collegio\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12. Numero dei candidati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai, impiegati e quadri non\npuò superare di oltre 2\u002F3 il numero dei componenti la R.s.u. del collegio con\narrotondamento all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>13. Commissione elettorale, scrutatori e componenti del seggio\nelettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del\nseggio elettorale dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario\ndi lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale,\nprevia richiesta, i permessi retribuiti di cui all’articolo 23 legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele previste per i componenti la R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14. Scrutatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata, in forma scritta,\nalla Commissione elettorale non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>15. Compiti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale immediatamente dopo la sua completa integrazione\ndecide in merito ad eventuali contestazioni relative alla rispondenza delle\nliste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione\naziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, nonostante il divieto di cui al punto 4, Sezione terza del T.U. 10\ngennaio 2014, un candidato risulti compreso in più di una lista, la\nCommissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle\nliste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del\ncomma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle\nliste, pena la cancellazione da entrambe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle apposite\nbacheche messe a disposizione dall’azienda, almeno 8 giorni prima della data\nfissata per l’inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma,\nnonchè a contestazioni o reclami definiti dalla Commissione elettorale, sono\nammesse entro i primi tre giorni dall’affissione senza che ciò dia luogo a\nproroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella\nbacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di\nscrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>16. Adempimenti aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nun elenco aggiornato degli elettori divisi per operai ed impiegati e, se\ndefiniti, per collegi elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>17. Sistema elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni delle R.s.u. si applica il sistema previsto dalle norme di\ncui al successivo articolo 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli\narticoli precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore voterà sulla scheda relativa al proprio collegio\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>18. Segretezza del voto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>19. Schede elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun\ncollegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di\npresentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore\nall’atto della votazione dal Presidente del seggio o da un membro della\nCommissione elettorale .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella\npredisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di\nindividuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>20. Preferenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’elettore può manifestare un’unica preferenza solo tra i candidati\ndella lista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indicazione di una preferenza data ad una lista vale quale voto di lista\nanche se non sia stato espresso il voto di lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale\nunicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze\ndate a liste differenti rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>21. Modalità della votazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il luogo, i giorni e l’orario della votazione saranno stabiliti dalla\nCommissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale\nda permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 72 ore\nconsecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero\nrichiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando\nperaltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la\nsegretezza del voto. Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere\nportati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle\nbacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>22. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’articolo 14 del presente\nregolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale\nall’interno della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>23. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da\ngarantire la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>24. Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. in mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>25. Compiti del Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all’elettore la firma accanto al suo\nnominativo, nell’elenco di cui al precedente articolo 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>26. Validità delle elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto\ndi almeno il 50% + 1 dei lavoratori aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proclamata la validità delle elezioni si potrà procedere alle operazioni\ndi scrutinio. Qualora il quorum di validità non venga raggiunto, le elezioni\nverranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le operazioni di scrutinio\navranno luogo indipendentemente dal quorum di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>27. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Al termine\ndello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, e verrà consegnato - unicamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della R.s.u., sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò\nalmeno per tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>28. Ripartizione dei seggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La composizione della R.s.u., secondo quanto previsto dal T.U. 10 gennaio\n2014, è determinata in proporzione dei voti ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente\nelettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per\nquoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei\nposti disponibili per ciascun collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno\nattribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non\navessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto\nva attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a\nparità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si\nricorrerà al sorteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il\nposto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>29. Verbali e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei\ncriteri sopra richiamati, procede alla assegnazione dei posti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale redige il verbale, sottoscritto dai componenti,\nsulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni\nmediante affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove siano stati presentati reclami entro i primi 5 giorni, la Commissione\nelettorale deve procedere al loro esame di norma entro 24 ore inserendo nel\nverbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperite tali procedure la Commissione elettorale proclama gli eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale della Commissione elettorale e dei verbali di seggio\ndovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni\nsindacali presentatrici di liste entro 48 ore dal compimento delle operazioni\ndi cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale trasmette copia alla Direzione aziendale e alla\nDTL. Spetta alle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste, sulla\nbase dei risultati conseguiti nelle elezioni, comunicare all’azienda, per il\ntramite dell’associazione territoriale d’appartenenza l’elenco dei propri\ncomponenti la R.s.u.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>30. Comitato Nazionale di Garanzia FIM-FIOM-UILM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di\nFim, Fiom e Uilm, è ammesso, in prima istanza, ricorso che deve essere\ninoltrato entro 5 giorni al Comitato Nazionale di Garanzia FIM-FIOM-UILM, che\nsi riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l’esito. Le decisioni saranno\nassunte all’unanimità e verranno notificate agli interessati; tali decisioni\nsono vincolanti per le strutture territoriali, e assolvono sia il ricorso al\nComitato provinciale dei garanti che quello in sede legale. Nel caso in cui il\nComitato non assuma una decisione all’unanimità, l’esito verrà\nverbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al Comitato\nprovinciale dei Garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte precedentemente verranno utilizzate per sciogliere i\nsuccessivi dubbi interpretativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali che partecipano ai rinnovi assumono le decisioni\ninterpretative precedentemente date dal Comitato nazionale di Garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le segreterie nazionali sono garanti dell’accordo e del rispetto integrale\ndel presente regolamento nei confronti delle proprie strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale di Garanzia sarà composto da un componente per\nciascuna delle organizzazioni Fim Fiom Uilm firmatarie del presente\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>31. Comitato provinciale dei garanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato provinciale dei garanti. Tale Comitato è composto,\na livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni\nsindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndell’Associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal\nDirettore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo decorre dal 1° settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 luglio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo per la raccolta delle firme certificate per la presentazione delle\nliste per la elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organizzazione sindacale…………………… in data ……………\ninizia la raccolta delle firme per la presentazione della propria lista alle\nelezioni della R.S.U. di cui al punto 4, lettera b, sezione terza del T.U. 10\ngennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">N°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">Nome e cognome\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">Documento di identità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">firma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma RSU in carica Foglio n° __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L’ELEZIONE DEi RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\n(RLS)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le unità produttive è eletto il\u002Fi rappresentante\u002Fi dei lavoratori\nper la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli RLS durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della R.s.u. i\nrappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova\nelezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 Compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti sono quelli definiti dall’articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008,\nn.81 e successive modificazioni, e dal C.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Numero dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– 1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli RLS da eleggere sono\nalmeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 RLS da 16 a 200 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 RLS da 201 a 1000 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 RLS oltre 1000 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la R.s.u. sia pari a 3\ncomponenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità\ndi seguito indicate: nel numero di almeno due RLS tra i componenti la R.s.u.,\ncui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, non R.s.u., eletto con le\nmedesime modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la R.s.u. risulti composta da un numero superiore di componenti\nrispetto a quelli previsti dal T.U. del 14 gennaio 2014 gli RLS saranno\nindividuati tra i componenti la Rs.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Monte ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo50 del D. Lgs. 9\naprile 2008, n.81 e successive modificazioni i permessi per ogni RLS sono\nalmeno pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 5 dipendenti 12 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 6 a 15 dipendenti 30 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 16 a 49 dipendenti 40 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 50 a 100 dipendenti 50 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 101 a 300 dipendenti 70 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 301 a 1000 dipendenti 72 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre 1000 dipendenti 76 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) ed\nl) dell’articolo 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Candidati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista\nnei vari collegi per la elezione della Rs.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per la R.s.u. e RLS si devono svolgere nello stesso percorso di\nprocedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la R.s.u. possono essere previsti più collegi elettorali, per gli\nRLS il collegio è unico predisponendo un’apposita scheda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per essere eletti RLS è necessario essere eletti R.s.u., salvo i casi in\ncui il RLS è in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si eleggono\n3 R.s.u., e in quelle dove non c’è nessuna forma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la R.s.u. non sia stata ancora costituita (e fino a tale\nevento), il rappresentante\u002Fi per la sicurezza è\u002Fsono eletto\u002Fi dai lavoratori\nal loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive\ncon numero di dipendenti inferiore a 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello\nrelativo al voto R.s.u. con determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo\nscrutinio del voto RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni\nsindacali partecipanti alla elezione della R.s.u., gli RLS saranno proclamati\nsulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si proclameranno\neletti RLS, con l’applicazione della proporzionale sui voti di lista RLS, i\ncandidati per ogni lista sulla base delle preferenze ottenute, ovvero in\ncarenza o parità di preferenze seguendo l’ordine di elenco dei nominativi a\ncondizione che questi risultino già eletti nella R.s.u., salvo quanto previsto\ndal precedente articolo 7 lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 Sostituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di decadenza da singolo R.s.u., viene meno la carica RLS. La\nsostituzione dovrà avvenire all’interno della stessa lista individuando tra\ngli R.s.u. in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle votazioni\nRLS seguendo l’ordine di preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per\nl’elezione delle R.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo decorre dal 1° settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 luglio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LINEE GUIDA PER LA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIFFUSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel considerare la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle\nregole condivise, un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di\nconsolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione,\nintrodotto con il Protocollo del 23 luglio 1993 così come integrato\ndall’Accordo Interconfederale 15 aprile 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la predisposizione di strumenti utili a favorire la diffusione della\ncontrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati con\nparticolare riferimento alle imprese di minori dimensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una procedura per l’implementazione di quanto definito con il presente\naccordo nelle aziende in cui non sia stata costituita la Rappresentanza\nsindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti Linee guida intendono essere uno strumento utile ad estendere e\nsemplificare l’esercizio della costruzione di sistemi incentivanti per i\nlavoratori fondati sul salario variabile per obiettivi tali da consentire la\ndetassazione e la decontribuzione prevista per i Premi di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Linee guida non hanno carattere di obbligatorietà per le parti né\nsostituiscono o surrogano il ruolo degli attori aziendali della contrattazione\nma costituiscono uno strumento utile alla condivisione ed attivazione del\nPremio di Risultato per le aziende che ne sono prive e che intendano\nvolontariamente adottarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, oltre alla già richiamata procedura utile per la definizione\ndella proposta di accordo, le Linee guida forniscono uno schema condiviso di\nAccordo tipo e, coerentemente con quanto previsto all’articolo 12 del titolo\nIV della sez. quarta del vigente C.C.N.L., indicatori di performance definiti\nin ragione di diverse tipologie aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia lo schema di accordo che gli indicatori di performance possono essere\nadottati e\u002Fo riadattati, secondo le specifiche esigenze aziendali, dalle\nimprese interessate a costruire sistemi di salario variabile per obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di accordo tipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data ………………… tra l’azienda\n…………………….……… con l’assistenza dell’Associazione\nterritoriale di ……………………… e le Organizzazioni Sindacali\n………………………….………… del territorio di\n………………………….….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stipulato il seguente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il triennio di competenza ……………….… viene istituito un\nPremio di Risultato annuale finalizzato a determinare un maggior coinvolgimento\ndei dipendenti nella realizzazione degli obiettivi concordati ed a distribuire\nagli stessi quota parte dei benefici che ne potranno derivare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione mentre\ni parametri utilizzati fanno riferimento alle risultanze dell’esercizio\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione del premio e gli andamenti delle variabili assunte a\nriferimento per la sua determinazione saranno comunicati, di norma entro il\nmese di maggio, dalla Direzione aziendale ai dipendenti e presentati, per il\ntramite dell’Associazione Territoriale, alle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie dell’accordo, in forma scritta o in apposito incontro se\nrichiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione del premio, ove spettante, avverrà con la retribuzione del\nmese di luglio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio competerà a tutti i lavoratori in forza alla data di\nerogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l’intero\nanno di riferimento e riproporzionato in caso di assunzione in corso d’anno.\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il\npremio sarà calcolato a partire dall’inizio del terzo periodo di cui\nall’articolo 8 del vigente Contratto nazionale per la disciplina\ndell’apprendistato professionalizzante nell’industria metalmeccanica e\nnella installazione di impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto di lavoro parttime il Premio sarà riconosciuto\nin proporzione all’orario di lavoro concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla\ndata di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati in proporzione diretta\nal periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del\npremio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che cesseranno il rapporto per pensionamento prima della data di\nerogazione del premio ma dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento, il\npremio verrà corrisposto sulla base dei dati disponibili al momento della\nrisoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo complessivo del\nPremio in ragione annua ed onnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti\nretributivi indiretti di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione\ndel Premio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma, dell’articolo 2120 del codice\ncivile, convengono che il presente Premio sia escluso dalla base di calcolo del\nTrattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio, determinato secondo quanto appresso definito, sarà erogato a\ncondizione di un risultato di bilancio di valore positivo misurato da\n……………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori e parametri del PdR [Indicazioni per la definizione del PdR,\npunto1]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di attribuzione individuale del PdR [Indicazioni per la definizione\ndel PdR, punto2]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il Premio sopra definito ha caratteristiche tali\nche permettono l’applicazione delle agevolazioni contributive e fiscali\npreviste dalle leggi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente accordo le parti considerano espletata ed esaurita, per il\nperiodo di applicazione dello stesso, la contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicazioni per la definizione del pdr\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tipologie aziendali ed indicatori utilizzabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della predisposizione del premio di risultato gli indicatori ed i\nparametri che possono essere presi in considerazione sono molteplici e la loro\nscelta deve essere effettuata in funzione degli obiettivi che si intendono\nraggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indicazioni di seguito riportate non hanno, quindi, la pretesa di essere\nesaustive ma hanno solo lo scopo di fornire suggerimenti atti a facilitare la\ndefinizione del PdR con particolare riferimento alle imprese di minori\ndimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità da parte delle singole\nimprese di costruire un premio di risultato con parametri anche diversi da\nquelli indicati e più rispondenti agli obiettivi che l’impresa si prefigge\ndi raggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alcuni indicatori, soprattutto quelli desumibili dai bilanci aziendali\npossono essere utilizzati da tutte le imprese altri, invece, sono\nindicativamente connessi alle specifiche tipologie aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori comuni a tutte le imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mol\u002Fvalore aggiunto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valore aggiunto\u002Fdipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi gli indicatori sono desumibili dal conto economico. Il primo è un\nindicatore di redditività e pone a confronto il margine operativo lordo con la\nquantità di ricchezza prodotta in un arco temporale definito (valore\naggiunto); il suo utilizzo è indicato soprattutto come valore assoluto e, in\ntal caso, va parametrato rispetto a un “valore obiettivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il secondo è un indicatore di produttività e consente di approssimare in\nmodo semplice l’effettiva evoluzione della produzione di reddito mediamente\nprodotto da ogni dipendente poiché, rispetto al fatturato e al valore della\nproduzione, il V.A. risente in misura minore dell’andamento dei prezzi delle\nmaterie prime e dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere utilizzato come valore assoluto oppure, ed in misura più\nefficace, si può fare riferimento al tasso di variazione di un anno rispetto\nal precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Indicatori orientativi per alcune tipologie aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.1. Lavorazione su commessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale tipologia assumono particolare rilevanza il rispetto dei tempi di\nconsegna ed i target di qualità prefissati e per tale motivo possono essere\nutilmente utilizzati i seguenti indicatori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispetto dei tempi di commessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempi di sviluppo del nuovo prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valore della produzione non conforme\u002Fvalore della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.2. Produzione in serie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali tipologie di aziende assumono rilevanza il grado di utilizzazione\ndegli impianti, la produttività del lavoro e la qualità del prodotto. Gli\nindicatori che possono essere presi in considerazione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore produzione\u002Fore disponibili impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volume della produzione\u002Fdipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volume scarti\u002Fvolume produzione totale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.3. Attività di installazione, manutenzione e servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questa tipologia assumono rilevanza la conformità della\nfornitura\u002Fprestazione alle richieste del cliente, la qualità e l’efficienza\ndella attività di manutenzione, il rispetto dei tempi di ultimazione e\nconsegna degli impianti. I principali indicatori da utilizzare, oltre a quelli\ndesumibili dal bilancio, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soddisfazione del cliente – numero reclami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riduzione interventi di riparazione e assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottenimento certificazioni di qualità ed ambientali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rispetto dei tempi di consegna impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Criteri di attribuzione individuale del PdR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PdR sarà corrisposto individualmente in funzione della partecipazione di\nciascuno alla sua realizzazione misurata in termini di presenza al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Pdr potrà essere riparametrato in base ai livelli di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura per la definizione dell’accordo nelle aziende prive di R.s.u.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende prive di R.s.u. la definizione dell’accordo di secondo\nlivello che stabilisce l’introduzione del Pdr seguirà la seguente\nprocedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’azienda invierà la proposta di Premio di risultato\nall’Associazione territoriale cui risulti iscritta o conferisca mandato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’Associazione industriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali\nterritoriali per l’illustrazione della proposta di premio, il confronto sulla\nstessa e la stipula dell’accordo istitutivo del Premio di Risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le parti in sede territoriale, laddove ne ricorrano le condizioni,\npotranno costituire apposite Commissioni, che si riuniranno con cadenza\nperiodica, per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in ciascun anno di vigenza dell’accordo e nei tempi stabiliti,\nl’azienda comunicherà i risultati del Premio ai propri dipendenti e\npresenterà, in forma scritta o in apposito incontro se richiesto, alle OO. SS.\nterritoriali per il tramite dell’Associazione territoriale la quantificazione\ndel Premio di Risultato sulla base dei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Allegato impegna le Parti sotto indicate che lo hanno\nsottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D’INTESA SULLA DISCIPLINA SPECIFICA PER IL COMPARTO AUTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione e modifica di quanto previsto agli artt. 4,5 e 7, Sezione\nQuarta – Titolo III del C.C.N.L.15 ottobre 2009, di cui il presente\nProtocollo costituisce parte integrante, le parti stipulanti concordano la\nseguente disciplina specifica per gli addetti al Comparto auto che, secondo\nquanto definito nel Campo di Applicazione del Contratto, comprende le aziende\nper la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di automobili,\nautobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate (per\nquest’ultima tipologia laddove sia prevalente l’attività di fornitura di\ncomponenti per l’automotive).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende del Comparto auto, previa informazione alla loro rappresentanza\nsindacale, da effettuarsi almeno 20 giorni prima e contestualmente\ncomunicazione ai lavoratori mediante affissione in bacheca, possono optare per\nl’applicazione integrale della seguente disciplina specifica che sostituisce,\nper quanto ivi previsto, le relative clausole di cui agli articoli sopra\nrichiamati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende notificheranno l’adozione della seguente disciplina specifica\nalle Parti stipulanti il presente Protocollo per il tramite delle rispettive\nstrutture territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore può essere computata\ncome durata media di un periodo non superiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro viene\nstabilita dalla Direzione previo esame con la rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati, laddove se ne\nravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale valuteranno la collocazione\ndella mezz’ora retribuita per la refezione a fine turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La produzione si realizzerà con l’utilizzo degli impianti di produzione\nper 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con\nuno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati, a regime\nordinario e ferma la durata media dell’orario individuale contrattuale, sarà\narticolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo schema di orario prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni\nlavorativi e una a 4 giorni. Nella settimana a 4 giorni i turni saranno\norganizzati affinché sia assicurata ai lavoratori la fruizione di due giorni\nconsecutivi di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 18° turno, ove non lavorato secondo lo schema adottato, sarà coperto\ncon la retribuzione afferente la festività del 4 novembre e le festività\ncadenti di domenica (sulla base del calendario annuo) e con la fruizione dei\npermessi annui retribuiti (P.A.R.) fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di\npiù intensa attività, potrà essere disposta la lavorazione del 18° turno\nsecondo la disciplina riportata al paragrafo 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, per ogni 18° turno effettivamente lavorato, sarà\nriconosciuto un importo pari a 27,00 euro che verrà accantonato ed erogato con\nla retribuzione del mese di dicembre. Tale importo è espressamente escluso\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo di\nogni incidenza sugli istituti contrattuale e\u002Fo legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In connessione con l’avviamento di nuove linee o nuovi prodotti la\nDirezione aziendale potrà organizzare la produzione su 2 o 3 turni alternati\ndi 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Permessi annui retribuiti (P.A.R.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I P.A.R. potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione\ncollettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario a 18\nturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nconfluiscono in un apposito Conto ore individuali. Tali permessi saranno\nutilizzati in via prioritaria per la copertura del 18° turno settimanale,\nchiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell’orario di\nlavoro previo esame con la rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a\nseguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate\ncollettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi con le\nseguenti modalità: nella mezz’ora di intervallo tra i turni, ove prevista,\nnel 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva), nei giorni di riposo\nindividuale, per un’ora al giorno e nelle giornate di sabato o in altri turni\naggiuntivi, previo esame con la rappresentanza sindacale anche al fine di\nindividuare soluzioni alternative di pari efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario\ndi lavoro settimanale come sopra disciplinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5; comma 4, D. Lgs. 8 aprile\n2003, n. 66 e rimangono fermi i limiti massimi annui complessivi per ciascun\nlavoratore pari a 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti, pari a 260 ore\nper l’attività di manutenzione, installazione e montaggi e pari a 200 ore\nper tutte le altre aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rispetto dei limiti sopra indicati deve essere considerata la\ndefinizione che dello straordinario dà la legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di\npiù intesa attività, l’Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo\nsindacale, a 120 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a\nturni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità\nindicate nel paragrafo 1 o nelle giornate di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di adozione di schemi di turnazione articolati a 10\u002F15 turni\nsettimanali l’Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale,\na 80 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare anche a turni\ninteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 3 giorni di anticipo,\nla necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di\nesigenze personali entro il limite del 20% se disponibile la sostituzione\ntramite personale volontario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con accordo individuale tra azienda e lavoratore l’attività lavorativa\nsul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni\ndel lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva\ncollettiva del 18° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, nell’ambito delle 200 ore annue pro capite ovvero\n250 ore annue nel caso di aziende fino a 200 dipendenti, potrà essere\neffettuato per esigenze produttive, tenuto conto di quanto previsto dalla legge\nin materia di pause, durante la mezz’ora di intervallo tra la fine\ndell’attività lavorativa di un turno e l’inizio dell’attività\nlavorativa del turno successivo. In questo caso l’informazione preventiva\nalla rappresentanza sindacale e la comunicazione ai lavoratori del lavoro\nstraordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso\nminimo di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal sesto comma del presente paragrafo,\nnessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nlavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di organizzazione del lavoro su 10 o 15 turni, il lavoro\nstraordinario produttivo potrà essere prestato nella giornata di sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui sopra non trova applicazione quanto previsto al paragrafo\nOrario Plurisettimanale di cui all’articolo 5, Sezione Quarta – Titolo\nIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>5. Maggiorazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi\nsulla retribuzione oraria sono definite dalla tabella sotto riportata ed\nassorbono, fino a concorrenza, quanto eventualmente già previsto in sede\naziendale per le medesime fattispecie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi relativi alle suddette maggiorazioni sono comprensivi di ogni\nincidenza sugli istituti contrattuali e\u002Fo legali e sono esclusi dalla base di\ncalcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv style=\"font-size: 10pt\" align=\"center\">\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"503\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"59\">\n  \u003Ccol width=\"6\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"29\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-size: 12pt\">\u003Cspan style=\"font-size: 8pt\">Percentuali di maggiorazione per il lavoro\n        straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"416\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Tipologia di orario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Tipo di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">maggiorazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">non turnisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">1° turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">2° turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">3° turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" colspan=\"2\" width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Feriale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prime due ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro straordinario  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(ore successive)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno fino alle ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">27,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno dalla ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">60,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">straordinario notturno (prime 2\n        ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">straordinario notturno (ore\n        successive)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" colspan=\"2\" width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Sabato o\n        giornata equivalente in straordinario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">diurno prime 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">diurno oltre 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno prime 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno oltre le 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" colspan=\"2\" width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">festivo diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">85,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">85,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" colspan=\"2\" width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Festivo con\n        riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">diurno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">diurno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">Ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">–\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">60,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">72,7%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"justify\">notturno festivo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29\">\u003Cp align=\"justify\">80,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con il presente\nProtocollo non hanno inteso modificare gli eventuali accordi aziendali in\nessere che abbiano strutturalmente disciplinato l’organizzazione\ndell’orario su 18 turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Protocollo le parti hanno inteso derogare a quanto previsto\ndal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni in\nmateria di riposi giornalieri e settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Protocollo le parti hanno inteso disciplinare, in relazione\nall’attuale contesto competitivo dell’automotive, una modalità\norganizzativa utile a incrementare la produttività e l’efficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 22 dicembre 2011\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERMECCANICA FIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISMIC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGLM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL’INDUSTRIA\nMETALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione\nstabile e di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Norme generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai\nsensi dell’articolo 44, del D.Lgs 81\u002F2015, e al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ngiovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite\ndalla legge, e non superiore ai ventinove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a (ad\nesclusione della 3a Super quale nuovo livello di inquadramento istituito a\ndecorrere dal 1° gennaio 2014) alla 7a, con riferimento, per quest’ultima,\nai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato\nprofessionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni\nlegislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente\ndisciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Durata del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6\nmesi, quella massima è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo\ndi studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente\nalla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3a così\ncome stabilito dall’articolo 1, lett. B) punto II e III (linee a catena) del\nTitolo II, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3a\ncategoria. Per le figure professionali addette a produzioni in serie svolte su\nlinee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate\nda attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella\ndeclaratoria della 3a categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari\nalmeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini\ndella durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da\ninterruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse\nattività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta\ndi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di\napprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto\ndell’assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata\ndel contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle\nconoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di\nriferimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\ndalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato\nil 28 marzo 2006 (allegati al presente contratto) o da altri specifici profili\neventualmente presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei prodotti e servizi di\nsettore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organiz-zazione del lavoro\nin impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed\napplicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;\nconoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed\nutilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo\ndelle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle\ninnovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale e ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato alla presente disciplina, il percorso formativo del\nlavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi\nalla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed\nabilità già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante\nsarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica,\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di\nquanto previsto dal comma 3 dell’articolo 44 del D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor\u002Freferente\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione\ndell’attività formativa utilizzando il modello allegato alla presente\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor\u002FReferente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale gestisce l’accoglienza nel contesto\nlavorativo e favorisce l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista in\nazienda, contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale,\nverifica la progressione dell’apprendimento e attesta, anche ai fini\ndell’articolo 47, comma 1, del D.Lgs 81\u002F2015, il percorso formativo\ncompilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al\npresente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per\npresa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor può essere lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Organismi paritetici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui\nall’articolo 6, punto 6.1, Sezione prima, del Contratto collettivo nazionale,\nsvolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli\ngià allegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con\ngli enti competenti sulla base di specifici profili presenti in azienda,\ncoerentemente con lo sviluppo dell’industria 4.0;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare la realizzazione di una piattaforma e-learning attivando anche\nappositi finanziamenti, al fine di offrire alle aziende la possibilità di\nutilizzare, in assenza di offerta formativa pubblica, uno strumento aggiornato\nsulle tematiche trasversali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui\nall’articolo 6, punto 6.2, Sezione prima, avranno il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel\nterritorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione\nNazionale ed allegati al presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitorare l’utilizzo dell’istituto nel territorio anche con\nriferimento alla fruizione dell’offerta formativa predisposta dalle\nRegioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 1,\nSezione quarta, Titolo I, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate\nla qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato, la\ncategoria di ingresso, la progressione di cui al successivo articolo 8 e la\ncategoria di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo\nIndividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista\ndal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla metà della durata della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Inquadramento e retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà\ninferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione\nsarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"501\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\" height=\"20\">\u003Cp align=\"justify\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Primo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\" height=\"1\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\" height=\"1\">\u003Cp align=\"justify\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1°\ngennaio 2014 finalizzati al conseguimento della 4a o della 5a categoria, la\ndurata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"501\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\" height=\"20\">\u003Cp align=\"justify\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Primo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\" height=\"1\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora la durata del contratto di apprendistato sia inferiore a quelle\nriportate nelle tabelle, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura\nproporzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi\neffetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10. – Malattia ed infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta, Titolo VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Prolungamento del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio\nsuperiore a trenta giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari\nalla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a trenta giorni per\ncause diverse da quelle indicate, le parti del contratto individuale di lavoro\ndefiniranno la possibilità di prolungamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Previdenza complementare - Assistenza sanitaria – Welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli\narticoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13. – Recesso o attribuzione della qualificazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato; le\nparti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di\npreavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che ha\nformato oggetto del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli\nistituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e\ndisciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre\n2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%. Per il\nlavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla\nqualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in\nservizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’articolo 1, lett.\nB), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà\nconsiderato utile in misura pari a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14. – Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro di cui segue le sorti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DELL’apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di\nspecializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’articolo 43 del D.\nLgs. n. 81\u002F2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno\nstrumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può\ncontribuire ad incrementare l’occupabilità dei giovani favorendone\nl’inserimento nel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull’apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica, del\ndiploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di\nspecializzazione tecnica e superiore dall’articolo 43 del D. Lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Norme generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i\ngiovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione del doppio status di studente e lavoratore\ndell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo, è da\nriferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli\napprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\nquanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è\ndeterminata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non\npuò in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per\nl’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del D.\nLgs. n. 226\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione\nprofessionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e\nformazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale\ncorrispondente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui\nall’articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 81\u002F2015, i datori di lavoro hanno la\nfacoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani\nqualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il\nconseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento\ne l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico‐professionali e\nspecialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di\nspecializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale\nall’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6,\ndel Decreto legislativo n. 226 del 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche\nnel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia\nconseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale\nintegrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Piano formativo individuale e formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>interna ed esterna.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si\narticola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono\nconcordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla\nbase del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed\nesterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento\ndei percorsi ordinamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il\ncoinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto\nInterministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla\npresente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei\npercorsi in apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto\ndelle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze\ntecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono\nessere acquisiti in impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui\nnon definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo 5 del Decreto\nInterministeriale citato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento,\nall’apprendista assunto con il contratto di cui all’articolo 43 del D. Lgs.\nn. 81 del 2015, sarà attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema\ndi inquadramento del C.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta\nall’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di\ncui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 43, comma\n7, del D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il\nc.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle\npercentuali di seguito riportate sul minimo tabellare della III categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" width=\"504\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"9\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"229\">\n  \u003Ccol width=\"110\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">Apprendistato per il conseguimento\n        di:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Anno scolastico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">Retribuzione delle ore di lavoro in\n        azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">Qualifica di istruzione e\n        formazione professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di istruzione e\n        formazione professionale o di istruzione secondaria superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Quarto anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">(esclusivamente per i percorsi di\n        istruzione statale quinquennale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Quinto anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">Diploma di istruzione e formazione\n        professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP\n        nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Anno unico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"229\">\u003Cp align=\"justify\">Corso integrativo per\n        l’ammissione all’esame di Stato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Primo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\" height=\"7\">\u003Cp align=\"justify\">Certificato di\n        specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">Anno unico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime\ncondizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti\ndall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. – Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni\nlavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura\ndella retribuzione delle ore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di\nsospensione dell’attività scolastica secondo il calendario\ndell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Recesso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto\nindividuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta\ncon la scuola e relativamente alla notifica dell’esito dell’esame\nfinale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato\nfino ad un anno, secondo quanto previsto all’articolo 2, le parti del\ncontratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai\nsensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni\ndecorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.\nIn caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini\ndell’anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Trasformazione in contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale\nai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di\nistruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere\ntrasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di\ntrasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di\napprendistato professionalizzante, le durate previste all’articolo 2 di tale\ncontratto saranno ridotte di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente\narticolo 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine\ndell’apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a promuovere, in coordinamento con le rispettive\nConfederazioni, un’interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di\nincludere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno\nscolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. – Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro di cui segue le sorti e decorre dal 1° settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione\ne di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado\ndi favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee\ne progetti innovativi nelle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. – Norme generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento\ndi titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di\nricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui\nall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25\ngennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e\ni 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un\ndiploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione\nprofessionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore\no del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale\nintegrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione del doppio status di studente e lavoratore\ndell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi\nesclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda,\nmentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità\ndell’istituzione scolastica e formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli\napprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\nquanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. – Durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è\ndisciplinata dall’articolo 45, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81 del 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. – Piano formativo individuale e formazione interna ed sterna.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si\narticola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono\nconcordati dall’istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di\nlavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di\nformazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei\nrisultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il\ncoinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto\nInterministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla\npresente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei\npercorsi in apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto\ndelle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze\ntecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono\nessere acquisiti in impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo\n5 del Decreto Interministeriale citato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. – Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista\ndal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n.\n81 del 2015, l’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta\nformazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza\ncon il percorso formativo, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)per i percorsi di durata superiore all’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello\ndi destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto\nquello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)per i percorsi di durata non superiore all’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione\nfinale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime\ncondizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti\ndall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Previdenza complementare - Assistenza sanitaria – Welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli\narticoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. – Recesso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il termine per l’esercizio del recesso sarà fissato nel contratto\nindividuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta\ncon l’istituzione formativa o ente di ricerca e relativamente alla notifica\ndel conseguimento del titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di\npreavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli\nistituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e\ndisciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato\nsarà computato nella misura del 65%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. – Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro di cui segue le sorti e decorre dal 1° settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":43,"disabilitypay":47,"sexualhar":51,"PAYSCALES_trigger":55,"eqofficer":59,"cbadate_end":63,"childcaresubsidy":67,"hourspday_select":71,"hourspweek_select":75,"childcare":79,"shiftallowanceperc1":83,"tradeunleavdays":87,"equalityotherclause":91,"STRUCINCR_trigger":95,"HARDSHIP_trigger":99,"GENEQ_trigger":103,"eqpromotion":106,"trainingfund":108,"monitoring":112,"legalassistance_trigger":116,"maternityotherclause":120,"pensionfund":124,"eqtraining":128,"cbadate_start":132,"maxsicknesspaytype":134,"healthcareaccess":138,"healthinsurance":142,"COMMUTE_trigger":144,"SUNDAY_trigger":148,"cbamemtrad":152,"healthandsafetytraining":156,"sicknessmaxdays":160,"MEALALL_trigger":164,"protectiveclothing":168,"healthandsafetypolicy":172,"healthcareaccessrelatives":176,"ONCERISE_trigger":180,"sicknesspay":184,"JOBTYPE_descriptions":188,"healthandsafetypolicytxt":192,"jobsecuritymothers":196,"dayspweek_select":200,"apprenticeships":204,"TRADEUNLEAV_trigger":208,"SCHEDULE_trigger":212,"contracttrial":216,"contractseverancepay":220,"educationtuition":224,"longtermillness":227,"tempagency":231,"FLEXWORK_trigger":235,"hoursovertimemax":239,"cbasignmultiplesignatory":243,"violence":247,"healthinsurancerelatives":250,"bankholidays1":252,"hivpolicy":256,"mealvouchers":260,"trainingprogrammes":262,"paidmaternityleave":266,"ONCERISE2_trigger":270,"PAIDLEAV_trigger":274,"part_time_excluded":278,"CONSIGN_trigger":282,"deathrelatives":286,"flexworktxt":290,"overtimeallowancetype":294,"funeralpay":298,"trainingprogrammes_newtech":302,"marriage":306,"strikes_trigger":310},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"equalitymonitoring","Art. 7. – Pari opportunità. 7.1.Commissi","Art. 7. – Pari opportunità.\n\n7.1.Commissione nazionale per le pari opportunità.\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di costituire la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” con lo scopo di svolgere\nattività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e\ndonna con particolare attenzione:\n\n•all’andamento dell’occupazione, alle caratteristiche della presenza\nfemminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\n\n•alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la\nflessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i\nprincipi di pari opportunità nel lavoro;\n\n• alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nanche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del\nfenomeno;\n\nLa Commissione opererà in coordinamento con le Commissioni territoriali di\ncui al successivo punto 7.2..\n\nLa Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.\n\nEssa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti\u002Fe nominati di comune accordo.\n\nTre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione\nterminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte\nsulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione,\nquanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle\ncomponenti.",{"bindId":48,"name":49,"text":50},"disabilitypay","Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\n\nL’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nQualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\n\nQualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\n\nNel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo 2.\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto:\n\n•in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\n•in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\n\nIn tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\n\nInoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo\n“Trattamento economico” di cui al successivo articolo 2 fermo restando i\nlimiti di durata di cui al 1° comma del paragrafo “Conservazione del posto\ndi lavoro” del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al\ntermine del periodo di trattamento contrattuale.\n\nPer l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale\neccedente i limiti di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\n\nOve richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nPer gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto\nprevisto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente\nassicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione\ndelle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A\ncompensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle\nprestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate\ndirettamente all’azienda.\n\nAl termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\n\nQualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo\ntrattamento di fine rapporto.\n\nOve ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\n\nL’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di\nlicenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione\ndel posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.\n\nI lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\n\nL’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini\ndel trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia,\necc.).\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\nIn caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiù favorevole.",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"sexualhar","La Commissione: •valuta la possibilità d","La Commissione:\n\n•valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi\nindividuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli\nobiettivi di:\n\n•promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel\nlavoro;\n\n•facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per\nmaternità;\n\n•favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\n\n•prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"PAYSCALES_trigger"," Categorie Livelli retributivi mensili i","\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Categorie\n      \n      Livelli retributivi\n        mensili \n\n        in vigore dal 1° giugno 2017\n      \n    \n  \n  \n    \n      1 \n      \n      1.299,11\n      \n    \n    \n      2 \n      \n      1.434,01\n      \n    \n    \n      3 \n      \n      1.590,22\n      \n    \n    \n      3 \n      \n      1.624,58\n      \n    \n    \n      4 \n      \n      1.658,94\n      \n    \n    \n      5 \n      \n      1.776,66\n      \n    \n    \n      5 \n      \n      1.904,32\n      \n    \n    \n      6 \n      \n      2.043,02\n      \n    \n    \n      7 \n      \n      2.280,84\n      \n    \n    \n      8 \n      \n      2.335,50\n      \n    \n  \n",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"eqofficer","Nella composizione delle liste si perseg","Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza\ndi genere attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"cbadate_end","Art. 2. – Decorrenza e durata. Salve le ","Art. 2. – Decorrenza e durata.\n\nSalve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente Contratto\ndecorre dal 1° gennaio 2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019.\nIl presente Contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal\nT.U. 10 gennaio 2014.\n\nIl Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al\nprimo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata\na.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che\nnon sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.\n\n\n\n\n\nDichiarazione tra le parti\n\nLa durata del presente C.c.n.l. non costituisce regolamentazione della\ndurata del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ai fini degli\nassetti della contrattazione collettiva.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"childcaresubsidy","Servizi di educazione e istruzione, anch","Servizi di\n        educazione e istruzione,  \n\n        anche in età prescolare\n      \n      \n          Asili nido\n          \n          Servizi di babysitting  \n          \n          Spese di iscrizione e frequenza a scuola\n            materna, elementare, media e superiore\n          \n          Università e Master\n          \n          Libri di testo scolastici e universitari\n          ",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"hourspday_select","La ripartizione giornaliera dell’orario ","La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale\nviene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la\nRappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni\ndalla data dell’incontro indicata nella convocazione.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"hourspweek_select","Art. 5. – Orario di lavoro. La durata ma","Art. 5. – Orario di lavoro.\n\nLa durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40\nore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non\nsuperiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e secondo quanto\nprevisto nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli\naccordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai\nsoli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e\nsecondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.\n\nPer gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla\nsettimana, la durata normale dell’orario di lavoro risulterà da una media\nplurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"childcare","Art. 5. – Congedi parentali. Ai fini e p","Art. 5. – Congedi parentali.\n\nAi fini e per gli effetti dell’articolo 32 del Decreto legislativo n. 151\ndel 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato\ndall’articolo 1, comma 339, della legge n.228\u002F2012 riguardante\nl’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva 2010\u002F18\u002FUe e\ndall’articolo 7 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, Misure per\nla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione\ndell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il padre\nlavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni\ndi vita hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base\noraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non\nsuperiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore\neserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o\nfrazionato non inferiore a tre mesi.\n\nNell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\n\n•alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\n\n•al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;\n\n•qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi.\n\nIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\n\nL’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile\nper gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad\nun’ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso\nnon potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata\nlavorativa nel mese di utilizzo.\n\nAi fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è\ntenuto a presentare di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al\ndatore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo\nrichiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione\nsostitutiva; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il\ngenitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di programmazione\nmensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di\nfruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore\ncomplessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono\ncollocati i permessi.\n\nQualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali\ntermini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza\ntempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e a\npresentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro due giorni\nlavorativi dall’inizio dell’assenza dal lavoro; nel caso di utilizzo del\ncongedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore\na 4 ore.\n\nI criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della\nequiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale\ndi 40 ore sono i seguenti:\n\ngiorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie\nannue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie\nmensili;\n\npertanto il periodo di:\n\n•6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;\n\n•7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;\n\n•10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.\n\n\n\nLe ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e\u002Fo dal padre lavoratore\nverranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce\nparametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o\nperiodi continuativi.\n\nLa base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un\ncentosettantreesimo (1\u002F173) della retribuzione media globale mensile.\n\nQualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della\nmadre lavoratrice e\u002Fo del padre lavoratore e dell’azienda, l’utilizzo delle\nore programmate, e comunicate all’Inps, subisca modifiche tali che non\npermettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate\nequivalenti:\n\n•le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice\ne\u002Fo al lavoratore e conguagliate dall’azienda all’Inps nel mese successivo\nal mese di fruizione;\n\n•in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non\nconguagliabili all’Inps, perché frazioni di giornata equivalente, saranno\ncoperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"shiftallowanceperc1"," per lavoro non a turni per lavoro a tur","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      per lavoro\n\n        non a turni\n      \n      per lavoro\n\n        a turni\n      \n    \n  \n  \n    \n      a)lavoro straordinario\n\n        prime due ore \n\n        ore successive \n      \n      \n        \n        \n\n        25%\n\n        30%\n      \n      \n        \n        \n\n        25%\n\n        30%\n      \n    \n    \n      b) notturno fino alle ore 22\n\n        notturno oltre le ore 22 \n      \n      20%\n\n        30%\n      \n      15%\n\n        15%\n      \n    \n    \n      c) festivo\n      \n      50%\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      d) festivo con riposo compensativo\n      \n      10%\n      \n      10%\n      \n    \n    \n      e) straordinario festivo\n      \n      55%\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      f) straordinario festivo con riposo\n        compensativo\n      \n      35%\n      \n      35%\n      \n    \n    \n      g) straordinario notturno (prime 2\n        ore)\n\n        straordinario notturno (ore successive) \n      \n      50%\n\n        50%\n      \n      40%\n\n        45%\n      \n    \n    \n      h) notturno festivo\n      \n      60%\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      i) notturno festivo con riposo\n        compensativo\n      \n      35%\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      l) straordinario notturno festivo\n      \n      75%\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      m) straordinario notturno festivo con\n        riposo compensativo\n      \n      55%\n      \n      50%\n      \n    \n  \n\n\n",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"tradeunleavdays","Per l’aspettativa dei lavoratori chiamat","Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del\n20 maggio 1970.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"equalityotherclause","•alle iniziative di azioni positive, in ","•alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la\nflessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i\nprincipi di pari opportunità nel lavoro;\n\n• alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nanche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del\nfenomeno;",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"STRUCINCR_trigger","In via sperimentale e per la vigenza del","In via sperimentale e per la vigenza del presente C.c.n.l. vengono\nintrodotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.\n\nA decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del\nC.c.n.l., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della\ndinamica inflativa consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli\nenergetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi\nstessi.\n\nLe parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun\nanno di vigenza del C.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti\ndall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri\ndi cui al punto precedente.\n\nLe parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta\nforfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse\nmodalità di cui sopra.\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono\ngli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che\nsiano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché\ngli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in\nsede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi\nretributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione\nlavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario, turni,\nnotturno, festivo).",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"HARDSHIP_trigger","Art. 9. – Indennità di alta montagna e d","Art. 9. – Indennità di alta montagna e di sottosuolo.\n\nParticolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali\ne le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per\nterritorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta\nmontagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano\ntrasferiti.",{"bindId":104,"name":45,"text":105},"GENEQ_trigger","Art. 7. – Pari opportunità.\n\n7.1.Commissione nazionale per le pari opportunità.\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di costituire la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” con lo scopo di svolgere\nattività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e\ndonna con particolare attenzione:\n\n•all’andamento dell’occupazione, alle caratteristiche della presenza\nfemminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\n\n•alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la\nflessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i\nprincipi di pari opportunità nel lavoro;\n\n• alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nanche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del\nfenomeno;\n\nLa Commissione opererà in coordinamento con le Commissioni territoriali di\ncui al successivo punto 7.2..\n\nLa Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.\n\nEssa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti\u002Fe nominati di comune accordo.\n\nTre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione\nterminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte\nsulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione,\nquanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle\ncomponenti.\n\n7.2.Commissioni territoriali per le pari opportunità.\n\nLaddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom, Uilm\nla costituzione di Commissioni paritetiche per le pari opportunità.\n\nLe Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico\nriferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi\nterritoriali di cui all’articolo 2, attività di studio, ricerca e promozione\nsui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e\nsuccessive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di\nindividuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro\nsuperamento.\n\nIn particolare:\n\n•analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali\ndell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\n\n•promuovere la sperimentazione di azioni positive anche in materia di\nflessibilità d’orario nonché interventi volti a facilitare il reinserimento\ndelle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;\n\n•promuovere, in collegamento con l’attività della Commissione nazionale\ndi cui alla lettera c) del punto 7.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi\ndi tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di\nlavoro.\n\nLe Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale\nsulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte\nfornite dalla stessa.\n\nLe Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma\ntrimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un\ncomponente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità\nper l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno\nsull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al\nprecedente punto 7.1..\n\nLe parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso\nl’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di\nsegreteria.\n\n7.3.Commissioni aziendali per le pari opportunità.\n\nNelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 dipendenti, di cui\nalmeno 300 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su\nrichiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari\nopportunità, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in\nrappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria.\n\nLa Commissione:\n\n•valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi\nindividuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli\nobiettivi di:\n\n•promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel\nlavoro;\n\n•facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per\nmaternità;\n\n•favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\n\n•prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.\n\nLa eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collaborazione con\nla Commissione territoriale.\n\n•Esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in azienda dei\nprincipi di parità di cui al Capo II, Divieti di discriminazione, artt. 27 e\nseguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive\nmodificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con\nl’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare\nil ricorso ad altre forme di tutela.\n\nSono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.\n\n7.4.Informazioni in materia di pari opportunità.\n\nLe aziende tenute a redigere, ai sensi dell’articolo 46, Decreto\nlegislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e\ndonna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e\nfemminile, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sindacali\nunitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il\nrapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.",{"bindId":107,"name":53,"text":54},"eqpromotion",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"trainingfund","•promuovere presso Fondimpresa azioni di","•promuovere presso Fondimpresa azioni di sistema finalizzate alla\nformazione delle parti sociali, anche relativamente all’analisi del\nfabbisogno, promozione e monitoraggio della formazione continua dei\nlavoratori;",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"monitoring","Art. 4. – Commissione nazionale su Salut","Art. 4. – Commissione nazionale su Salute e Sicurezza\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm allo scopo di promuovere la\ncultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare\nl’obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi e obiettivi\ncomuni delle imprese, dei lavoratori e delle parti a tutti i livelli convengono\ndi costituire la Commissione nazionale per la Salute e sicurezza con i seguenti\ncompiti:\n\n•istituire, con cadenza annuale, nell’ambito della settimana nazionale\ndella Sicurezza, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri\naggiuntivi per l’impresa, un evento nazionale tematico le cui modalità e\ncontenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise; in tale\noccasione potrà essere approfondita, di anno in anno, una tematica di rischio\nspecifico tipico del settore. Nella giornata nazionale per la sicurezza e la\nsalute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizzare e diffondere\nle buone pratiche, saranno premiate le migliori esperienze realizzate in\nazienda. Le modalità di promozione, partecipazione e di selezione delle\nesperienze più significative saranno definite dalla Commissione nazionale;\n\n•fornire orientamenti e indirizzi agli OPP per progetti formativi\ncongiunti RLS RSPP tenuto conto delle esperienze positive già realizzate nei\nterritori e anche al fine di consentire una migliore interlocuzione e\ncollaborazione in tema di sicurezza sul lavoro nonché al fine di favorire una\nmigliore comprensione del Documento di valutazione dei rischi;\n\n•fornire, anche interagendo con gli OPP, orientamenti e indirizzi per\nProgetti formativi e di aggiornamento degli RLS finalizzati a migliorare ed\naccrescere la loro qualificazione promuovendo in via prioritaria le seguenti\nsoluzioni in ragione della loro praticabilità: a) corsi di formazione e\naggiornamento svolti all’interno delle aziende con almeno 6 RLS; b) corsi di\nformazione e aggiornamento nell’ambito di corsi interaziendali distinti in\nrelazione ai settori in cui si articola l’industria metalmeccanica e\ndell’installazione di impianti; in assenza di numeri sufficienti per la\nrealizzazione della precedente modalità, verrà privilegiata la possibilità\ndi corsi di formazione ed aggiornamento per metalmeccanici;\n\n•promuovere la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze\ndegli RLS;\n\n•analizzare ed approfondire, anche ai fini dei compiti di cui sopra,\nl’andamento e le tipologie degli infortuni e dei principali fattori di\nrischio sulla base delle conoscenze disponibili, con particolare riferimento ai\ndati forniti dall’Inail, e tenuto conto delle specificità delle diverse\nattività che compongono la categoria.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"legalassistance_trigger","L’azienda garantirà al quadro dipendente","L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per\ni procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"maternityotherclause","7.2.Commissioni territoriali per le pari","7.2.Commissioni territoriali per le pari opportunità.\n\nLaddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom, Uilm\nla costituzione di Commissioni paritetiche per le pari opportunità.\n\nLe Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico\nriferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi\nterritoriali di cui all’articolo 2, attività di studio, ricerca e promozione\nsui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e\nsuccessive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di\nindividuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro\nsuperamento.\n\nIn particolare:\n\n•analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali\ndell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\n\n•promuovere la sperimentazione di azioni positive anche in materia di\nflessibilità d’orario nonché interventi volti a facilitare il reinserimento\ndelle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"pensionfund","Art. 15. – Previdenza Complementare. I l","Art. 15. – Previdenza Complementare.\n\nI lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono\nvolontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA\n– costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche\ncomplementari.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende\ncontribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla\ncontribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari\nall’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga,\nsalvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.\n\nA favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione il\ntrattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in\ndata antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto dell’iscrizione\na COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al\nFondo pensione pari al 40%.\n\nL’obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è\nassunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori\niscritti al Fondo Cometa di cui al primo comma.\n\nAll’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà\nal versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a\ncarico lavoratore a titolo di quota di iscrizione.\n\nAl fine di favorire l’adesione al Fondo, quale strumento di integrazione\npensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta\nall’anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa\ncontenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a Cometa e, a\ntutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.\n\nLa scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente\nsaranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti\nistitutive del Fondo e disponibili sul sito www.Cometafondo.it.\n\nLe parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e\nsensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.\n\nPer quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge\nvigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito\nwww.Cometafondo.it.\n\n\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di\nconsiderare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più\nidoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici,\nsollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi\nnegoziali.\n\nIn particolare, si impegnano mediante apposite iniziative a sollecitare le\nistituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti\nfinanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela\ndel risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli\ninvestimenti nell’economia reale in modo da consentire migliori rendimenti\nfinanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro\nPaese.\n\nLe parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli\ninvestimenti socialmente responsabili.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"eqtraining","•prestare particolare attenzione alla pr","•prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a\nfavore delle fasce deboli, delle donne in un’ottica di una piena attuazione\ndegli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al\nrientro dalla maternità.",{"bindId":133,"name":65,"text":66},"cbadate_start",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"maxsicknesspaytype","•alla intera retribuzione globale per i ","•alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio da tre a sei anni compiuti;\n\n•alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio oltre i sei anni.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"healthcareaccess","Art. 16. – Assistenza Sanitaria Integrat","Art. 16. – Assistenza Sanitaria Integrativa.\n\nA decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi\n7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare\nprestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario\nNazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta.\n\nI lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo\ncon la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di\nmètaSalute.\n\nHanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con\ncontratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto\ndi apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a\n5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione\nè automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.\n\nPer i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una\ncontribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro\nl’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i\nfamiliari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi\ndella legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.\n\nLa contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i\nlavoratori in aspettativa per malattia, per i periodi di congedo parentale, per\ni periodi di sospensione per i quali è corrisposta la retribuzione e\u002Fo\nindennità a carico dell’Istituto previdenziale, per i lavoratori sospesi che\nbeneficiano dell’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un\nperiodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di\nlicenziamento collettivo di cui alla legge n. 223\u002F1991 ovvero ai sensi\ndell’articolo 7, legge n. 604\u002F1966, che beneficiano della NASPI.\n\nL’iscrizione al fondo e la messa in copertura con la polizza sanitaria di\nmètaSalute è altresì prevista per i lavoratori distaccati all’estero\nqualora il lavoratore o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una\npolizza sanitaria predisposta dall’azienda.\n\nPotranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le\nmodalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non\nfiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi\ndi fatto.\n\nIn presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal\ndatore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo\ndipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156\neuro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).\n\nNel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa\nderivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a\nmètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori\ncoperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede\naziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche\nal fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura\nnon inferiore a 156 euro annui entro il 31 dicembre 2017.\n\n\n\n\n\nDichiarazione delle parti\n\nAi fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 156 euro annui,\nincludendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i\nconviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe\ncondizioni reddituali, costituiscono l’unico parametro di riferimento per il\nconfronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa fornite da\neventuali diversi gestori.",{"bindId":143,"name":140,"text":141},"healthinsurance",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"COMMUTE_trigger","Art. 10. – Indennità per disagiata sede.","Art. 10. – Indennità per disagiata sede.\n\nQualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il\nperimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti\ndirettamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale\ndeterminazione della particolare indennità.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"SUNDAY_trigger","5. Maggiorazioni Le percentuali di maggi","5. Maggiorazioni\n\nLe percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi\nsulla retribuzione oraria sono definite dalla tabella sotto riportata ed\nassorbono, fino a concorrenza, quanto eventualmente già previsto in sede\naziendale per le medesime fattispecie.\n\nGli importi relativi alle suddette maggiorazioni sono comprensivi di ogni\nincidenza sugli istituti contrattuali e\u002Fo legali e sono esclusi dalla base di\ncalcolo del trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Percentuali di maggiorazione per il lavoro\n        straordinario, notturno e festivo\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Tipologia di orario\n      \n      Tipo di\n\n        maggiorazione\n      \n      Descrizione\n      \n      non turnisti\n      \n      1° turno\n      \n      2° turno\n      \n      3° turno\n      \n    \n    \n      Feriale\n      \n      straordinaria\n      \n      lavoro straordinario\n\n        (prime due ore)\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      lavoro straordinario  \n\n        (ore successive)\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n    \n    \n      Ordinaria\n      \n      notturno fino alle ore 22\n      \n      25,0%\n      \n      –\n      \n      27,5%\n      \n      –\n      \n    \n    \n      Ordinaria\n      \n      notturno dalla ore 22\n      \n      35,0%\n      \n      –\n      \n      –\n      \n      60,5%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      straordinario notturno (prime 2\n        ore)\n      \n      55,0%\n      \n      45,0%\n      \n      45,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      straordinario notturno (ore\n        successive)\n      \n      55,0%\n      \n      50,0%\n      \n      50,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      Sabato o\n        giornata equivalente in straordinario\n      \n      straordinaria\n      \n      diurno prime 2 ore\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      diurno oltre 2 ore\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno prime 2 ore\n      \n      55,0%\n      \n      45,0%\n      \n      45,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno oltre le 2 ore\n      \n      55,0%\n      \n      50,0%\n      \n      50,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      Festivo\n      \n      \n        \n      \n      festivo diurno\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      notturno festivo  \n\n        (prime 8 ore)\n      \n      70,0%\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n      75,0%\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      notturno festivo  \n\n        (oltre le 8 ore)\n      \n      85,0%\n      \n      75,0%\n      \n      75,0%\n      \n      85,0%\n      \n    \n    \n      Festivo con\n        riposo compensativo\n      \n      Ordinaria\n      \n      diurno festivo  \n\n        (prime 8 ore)\n      \n      30,0%\n      \n      30,0%\n      \n      30,0%\n      \n      –\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      diurno festivo  \n\n        (oltre le 8 ore)\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      Ordinaria\n      \n      notturno festivo  \n\n        (prime 8 ore)\n      \n      55,0%\n      \n      –\n      \n      60,5%\n      \n      72,7%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno festivo  \n\n        (oltre le 8 ore)\n      \n      75,0%\n      \n      70,0%\n      \n      70,0%\n      \n      80,0%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nDichiarazioni a verbale\n\n\n\nLe parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con il presente\nProtocollo non hanno inteso modificare gli eventuali accordi aziendali in\nessere che abbiano strutturalmente disciplinato l’organizzazione\ndell’orario su 18 turni.\n\nCon il presente Protocollo le parti hanno inteso derogare a quanto previsto\ndal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni in\nmateria di riposi giornalieri e settimanali.\n\nCon il presente Protocollo le parti hanno inteso disciplinare, in relazione\nall’attuale contesto competitivo dell’automotive, una modalità\norganizzativa utile a incrementare la produttività e l’efficienza.\n\n\n\n\n\nRoma, 22 dicembre 2011",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"cbamemtrad","e la Fim – Federazione italiana metalmec","e la Fim – Federazione italiana metalmeccanici - rappresentata dal\nSegretario Generale Marco Bentivogli e dai segretari nazionali Nicola Alberta,\nGianfranco Gasbarro, Roberta Roncone, Ferdinando Uliano, Michele Zanocco, e da\nuna delegazione composta da Gianni Alioti, Carlo Anelli, Marco Angioni,\nRaffaele Apetino, Isilda Armando, Ciro Bacci, Andrea Bellisai, Mario Ballante,\nRinaldo Barca, Leonardo Bartolucci, Alessandro Beccastrini, Antonio Bianchin,\nAugusto Bisegna, Domenico Bologna, Stefano Boschini, Paolo Cagol, Tino Camerano\nTino, Flavia Capilli, Paolo Carini, Giovanni Caruso, Stefano Chemello, Claudio\nChiarle, Giorgio Ciappesoni, Enrico Civillini, Valerio D’alò, Alessandra\nDamiani, Andrea Donegà, Sergio Drescig, Gerardo Evangelista, Luigi Galano,\nChristian Gambarelli, Maurizio Geron, Antonello Gisotti, Rosario Iaccarino,\nNicodemo Lanzetta, Stefano Lombardi, Giuseppe Mansolillo, Riccardo Mascolo,\nGianfranco Michetti, Gian Franco Michetti, Andrea Minniti, Luca Mori, Luca\nNieri, Massimiliano Nobis, Reno Ostili, Salvatore Pafundi, Nicola Anarella,\nSandro Pasotti, Giovanna Petrasso, Adolfo Pierotti, Fausto Renna, Romina Rossi,\nAntonio Sansone, Giuseppe Terracciano, Biagio Trapani, Giorgio Uriti,\nAlessandro Vella, Claudio Voltolini;\n\n\n\nassistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati\nlavoratori;\n\n\n\n\n\nla Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici - rappresentata dal\nSegretario generale Maurizio Landini, dai segretari nazionali: Rosario Rappa,\nMichela Spera, Roberta Turi e da una delegazione composta da: Andrea Amendola,\nTiziano Beldomenico, Federico Bellono, Giuliano Berti, Francesco Bertoli,\nAngela Biondi, Valerio Bondi, Eugenio Borella, Enrico Botter, Massimo Braccini,\nMassimo Brancato, Augustin Breda, Canio Calitri, Daniele Calosi, Sergio\nCamporelli, Luigi Camposano, Mariano Carboni, Giuseppe Ciarrocchi, Giuseppe\nCillis, Claudio Cipolla, Marco Comparini, Massimo Covello, Roberto D’Andrea,\nVittorio De Martino, Christian De Nicola, Michele De Palma, Barbara Di Staso,\nMauro Faticanti, Alfredo Fegatelli, Stefania Filetti, Fabio Filippi, Roberto\nForresu, Marcello Frascati, Europeo Gabrielli, Stefano Garzuglia, Donato Gatti,\nGiuseppe Gelo, Adriana Geppert, Jonathan Ghignoli, Federico Grondona, Sergio\nGuaitolini, Massimiliano Guglielmi, Pietro Locatelli, Marco Lombardi, Lucia\nLucero De Cavalcanti, Luximan Madnak, Paolo Magliulo, Bruno Manganaro, Maurizio\nMarcelli, Maurizio Marcon, Alfonso Marcopoli, Rossella Marinucci, Stefano\nMaruca, Enzo Masini, Manuela Massignani, Roberto Mastrosimone, Tatjana Mrkic,\nAngela Mondellini, Enrico Monti, Alberto Monti, Candido Omiciuolo, Valentina\nOrazzini, Bruno Papignani, Fabio Parrichini, Andrea Pasa, Antonio Pepe,\nGiuseppe Picconi, Samuele Piddiu, Michele Pistone, Cesare Pizzolla, Fabrizio\nPotetti, Francesca Re David, Diego Riva, Gianpaolo Roccasalva, Giuseppe Romano,\nMirco Rota, Barbara Rovida, Loris Scarpa, Marcello Scipioni, Antonella Stasi,\nGiuseppe Tarantino, Manuela Terragnolo, Alessandra Tibaldi, Barbara Tibaldi,\nLuca Trevisan, Gianni Venturi, Stefano Zantedeschi;\n\n\n\nassistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del\nlavoro;\n\n\n\n\n\nla Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici - rappresentata dal\nSegretario Generale Rocco Palombella, dai Segretari Nazionali Luca Maria\nColonna, Giovanni Contento, Mario Ghini, Eros Panicali, Roberto Toigo a da una\ndelegazione composta da Antonello Accurso, Gaetano Altieri, Gian Martino\nAmadio, Alessandro Andreatta, Antonio Apa, Crescenzo Auriemma, Enrico Azzaro,\nDario Basso, Boris Basti, Benedetto Benedetti, Carlo Biasin, Mirco Bolognesi,\nStefano Bragagnolo, Daniele Brizi, Franco Busto, Bruno Cantonetti, Armando\nCastellano, Massimo Cerri, Vincenzo Comella, Susanna Costa, Davide Crepaldi,\nPaolo Da Lan, Antonello Di Mario, Alessandro D'Isabella, Marco Faranda, Roberto\nFerrari, Gianluca Ficco, Piero Fioretti, Fabrizio Fiorito, Guglielmo\nGambardella, Vincenzo Gentilucci, Franco Giangrande, Simona Gigetti , Bruno\nGosmar, Giuliano Gritti, Enrico Imolesi, Luigi Ippoliti, Antonio Laurendi,\nGraziano Leonardi, Michele Lombardo, Marco Lomio, Alberto Mancino, Nicola\nManzi, Davide Materazzi, Gianni Mazziotta, Marcellino Miroballo, Stefano Muzio,\nFrancesco Nicolia, Angelo Nozza, Luigi Oddo, Michele Paliani, Diego Panisson,\nNicola Pasini, Giuseppe Pelella, Vincenzo Renda, Antonio Rodà, Chiara\nRomanazzi, Paolo Rossini, Pino Russo, Giacomo Saisi, Vittorio Sarti, Iacopo\nScialla, Giovanni Sgambati, Filippo Spada, Matteo Spampinato, Antonio Talò,\nEzio Tesan, Nicola Trotta, Silvano Uppo, Daniele Valentini, Gianfranco Verdini,\nSilvio Vicari, Roberto Zaami, Alberto Zanetti, Luigi Zanini, Alfio Zaurito e\ncon la collaborazione tecnica di Filippo Maria Giorgi;\n\n\n\nassistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"healthandsafetytraining","I lavoratori, in particolare, hanno diri","I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\n\n•eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\n\n•verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\n\n•ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\n\n•ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\n\n•ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui\nrisultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\n\n•non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\n\n•non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sicknessmaxdays","In caso di interruzione del servizio dov","In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\n\n•183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni\ncompiuti;\n\n•274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino\nai 6 anni compiuti;\n\n•365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"MEALALL_trigger","Art. 8. – Mense aziendali e indennità di","Art. 8. – Mense aziendali e indennità di mensa.\n\nTenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla\nmateria.\n\nPremesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata\ndall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14\nluglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’articolo 2120 del Codice civile né degli altri istituti contrattuali e\ndi legge.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"protectiveclothing","Art. 2. – Indumenti di lavoro. Al lavora","Art. 2. – Indumenti di lavoro.\n\nAl lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il\nricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.\n\nQualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"healthandsafetypolicy","Art. 1. – Ambiente di lavoro – Salute e ","Art. 1. – Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza.\n\nA)La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto\ndell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori\ncondivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni\ndell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti\ndalle disposizioni legislative vigenti.\n\nCoerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i\nlivelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.\n\n\n\nB)Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.\n\nIn particolare:\n\n•provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e\ntempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,\nprogrammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o\nunità produttiva;\n\n•provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di\nprevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso\ndi pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,\ndi gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\n\n•in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\n\n•provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione,\ndel trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall’insorgenza di nuovi rischi;\n\n•informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa\nconsultazione con gli R.l.s., attraverso gli strumenti interni utilizzati\n(mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.l.s..\n\n\n\nC)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\n\nIn questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\n\nI lavoratori in particolare devono:\n\n•osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\n\n•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\n\n•utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,\nle sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre\nattrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli\nprotettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\n\n•segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito\ndelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza\nautorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,\ndandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n\nI lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\n\n•eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\n\n•verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\n\n•ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\n\n•ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\n\n•ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui\nrisultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\n\n•non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\n\n•non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\n\nPotranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei\nlavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al\nmiglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In\nparticolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere\nprogrammati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione\ndelle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e\npresenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o\ncriticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico\ndell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1\u002F1 secondo modalità\ndefinite d’intesa con la R.s.u..\n\nPotranno altresì essere sperimentati i cosiddetti break formativi\nconsistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi\nmomenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di\nlavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali,\nsotto la supervisione del docente\u002FRSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il\nlavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di\ncompetenza.\n\n\n\nD)In ogni unità produttiva sono istituiti:\n\n•il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di\nprevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà\nrielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni\ntecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei\nlavoratori;\n\n•la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto\na sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali.\n\nÈ inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I R.l.s.\nhanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’articolo 243 del\nD. Lgs. n. 81\u002F2008.\n\nIl registro infortuni, eliminato dall’articolo 21 comma 4, D. Lgs. n.\n151\u002F2015, è sostituito con il “Cruscotto infortuni” messo a disposizione\ndall’INAIL.\n\n\n\nE)In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’articolo\n18 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale articolo 47, D. Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).\n\nAi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.l.s.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e\nnei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.\n\nI R.l.s., in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di\nadeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla,\necc.).\n\nAi sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D. Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di\nlavoro è tenuto a dare informazioni ai R.l.s. sugli infortuni intervenuti, con\nindicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie\nprofessionali e della sorveglianza sanitaria anche mediante la visualizzazione\ndel “Cruscotto infortuni” e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di\nvalutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.\nIn presenza di appalti, il committente consegnerà ai R.l.s. copia del DUVRI\nper consentirne la consultazione secondo quanto previsto dalla normativa\nvigente.\n\nI R.l.s. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\n\nIl rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’articolo 50, lett. o) del\nD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n.\n106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore\ndi lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora\nsiano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti\npotranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune\naccordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le\nmodalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni\nsono a carico delle aziende.\n\nI permessi retribuiti che competono ad ogni R.l.s., di cui all’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, a 70 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 301 a 1000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle\noltre i 1000 dipendenti.\n\nLe parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali\npossono concordare progetti formativi per gli R.l.s. quantitativamente più\nampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.\n\nPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995.\n\nSono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\n\n\n\nF)Negli stabilimenti di cui all’articolo 2, primo comma, D. Lgs. 17 agosto\n1999, n. 334 come modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su\nrichiesta delle R.s.u., è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza e l’Ambiente (R.l.s.a.) che, fermo restando il numero complessivo\ndi rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella\ntitolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e\ndalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza.\n\nGli R.l.s.a. svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale\ncollaborando, nell’ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli\nobiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.\n\nA tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26\nmaggio 2009, n. 138, forniranno agli R.l.s.a., nel corso di specifici incontri\nannuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione\nambientali adottati nello stabilimento.\n\nA seguito della istituzione degli R.l.s.a., le parti in sede aziendale\novvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche\niniziative di formazione sui temi ambientali per gli R.l.s.a. nell’ambito\ndegli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.\n\n\n\nG)“Quasi Infortuni”\n\nLe parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello\nsviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della\nsicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello\naziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per\nla segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune\nmisure gestionali.\n\nLa Commissione Nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a\ncura di RLS e RSPP al fine di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la\ndiffusione.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"healthcareaccessrelatives","Per i suddetti lavoratori è prevista a d","Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una\ncontribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro\nl’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i\nfamiliari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi\ndella legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"ONCERISE_trigger","Art. 7. – Tredicesima mensilità. L’azien","Art. 7. – Tredicesima mensilità.\n\nL’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in\noccasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a\ncottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente\nragguagliato a 173 ore.\n\nLa corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come\nmese intero.\n\nIl periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.\n\nDichiarazione a verbale.\n\nAi soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per\nla retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che\nla quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite,\ncorrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di\nlavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio,\nè a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale\nquota indennizzata in forza di disposizioni legislative.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"sicknesspay","A tal fine il lavoratore non in prova av","A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di\nconservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo\n6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:\n\n•alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio fino a tre anni compiuti;\n\n•alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio da tre a sei anni compiuti;\n\n•alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio oltre i sei anni.\n\nIl suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di\ncalendario dalla ripresa del servizio.\n\nI periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al\ntrattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di\ncalendario.\n\nIndipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo,\nnel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate\nassenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi\nsuperiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di\ndurata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:\n\n•quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;\n\n•quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.\n\nSono escluse dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a\nricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattia\ninsorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della\nstessa.\n\nSono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora\nquesti abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%,\nal morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie\ncardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a\ntrattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti\npresso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da\napposita certificazione.\n\nAi fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all’azienda\napposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere\ntrattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"JOBTYPE_descriptions","Art. 1. – Classificazione dei lavoratori","Art. 1. – Classificazione dei lavoratori.\n\nI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 10\ncategorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari\nmensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli\nragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori\nindipendentemente dalla differenza di età.\n\nL’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative\nesemplificazioni indicate al successivo punto A).\n\n\n\nA) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.\n\nL’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali, e degli esempi.\n\nGli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del\nlavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.\n\nI requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei\nlavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1a categoria, non\nindicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.\n\n\n\n1a CATEGORIA\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle\nquali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo\nminimo di pratica,\n\ni lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\n\n\n\n2a CATEGORIA\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza\ne pratica di ufficio.\n\nLavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine\noperatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.\n\nGuidamacchine attrezzate\n\nLavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.\n\nMontatore\n\nLavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e\u002Fo\npredisposti.\n\nCollaudatore\n\nLavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e\nsorveglianza.\n\nAddetto conduzione impianti\n\nLavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza\ned alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un\nsistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed\nelementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni\nelementari del sistema informativo e\u002Fo segnalazioni visive o acustiche.\n\nAddetto impianti\u002Fsistemi automatizzati\n\nLavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di\nattrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono\nattività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni\nsimilari.\n\nAllievo attrezzista\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di\nimpianti.\n\nAllievo manutentore\n\nLavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.\n\nSaldatore\n\nLavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la\nformatura di anime o forme semplici.\n\nFormatore a mano\n\nAnimista a mano\n\nLavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in\nlegno di semplice fattura e\u002Fo loro parti.\n\nCassaio\n\nLavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto\ndi materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.\n\nConduttore mezzi di trasporto\n\nLavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il\nsollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero\nlavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il\nsollevamento, il trasporto, il deposito.\n\nGruista Imbragatore\n\nLavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi\nattività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:\n\ncompiti semplici di ufficio\n\ncentralinista telefonico\n\n\n\n3a CATEGORIA\n\n\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o\nacquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive\ndi natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\n\nLavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che\neseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni\neffettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti\nnon preregolati e\u002Fo preregolati.\n\nGuidamacchine attrezzate\n\nLavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di\nnormale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione\ndi guasti aventi carattere di ricorrenza.\n\nRiparatore\n\nLavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di\nprescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con\nl’ausilio di strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro\nparti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione.\n\nCollaudatore\n\nLavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi\ndefiniti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di\napparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro\npredisposizione e\u002Fo strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo\ndelle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e\nsegnalando le eventuali discordanze.\n\nAddetto prove di laboratorio\n\nAddetto sala prove\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale\ndifficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.\n\nAddetto conduzione impianti\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni e\u002Fo cicli\ndi lavorazione e\u002Fo tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà per la\ncostruzione di particolari di attrezzature e\u002Fo macchinario con nastri già\ncontrollati in lavorazioni precedenti.\n\nProvvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista,\nalla centratura con asse mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati\nrelativi ai punti di partenza della lavorazione.\n\nNel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina\ned eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote\ncon strumenti non preregolati e\u002Fo preregolati.\n\nAddetto macchine a controllo numerico\n\nLavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed\nutilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l’avviamento di\nmacchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida\ncomputerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale.\nProvvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del\nsistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare\nricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure\ninformatiche ed effettuando, all’occorrenza, elementari interventi\nmanutentivi di ripristino.\n\nAddetto impianti\u002Fsistemi automatizzati\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\nlavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore\n\n•per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,\neseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere\naccessorie su reti elettriche e\u002Fo telefoniche\n\novvero\n\n•per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -\ncooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.\n\nGuardafili\n\nGiuntista\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni, eseguono,\nanche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale\ndifficoltà di esecuzione\n\n•per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa\ntensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro\naggiustaggio e riparazione\n\novvero\n\n•eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori,\nper la posa in opera di reti di tubazioni civili e\u002Fo industriali e\u002Fo la\nrelativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e\u002Fo di corpi\nscaldanti o refrigeranti.\n\nInstallatore impianti elettrici\n\nTubista impianti termosanitari e di condizionamento\n\nRamista\n\nPrimarista\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e\nposizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per\nil colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.\n\nColatore\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su\nbanco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio\ndi attrezzature o macchinario o loro parti.\n\nMontatore macchinario\n\nCostruttore su banco\n\nCostruttore su macchine\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\ncon l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di\nnormale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine o impianti, oppure per l’installazione di impianti\nelettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.\n\nManutentore meccanico\n\nManutentore elettrico\n\nInstallatore impianti\n\n\n\nLavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no disegni eseguono saldature ad arco e\u002Fo ossiacetileniche di normale\ndifficoltà.\n\nSaldatore\n\nLavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o\nschemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in\ncasse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti,\ncostruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni,\nancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla\ncollocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi\ndi trasporto o in container.\n\nImballatore\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli\nelevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di\nmateriali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il\ntrasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono\ntrattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.\n\nConduttore mezzi di trasporto\n\nLavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono\nprecisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il\nmontaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che\neseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e\ndelle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il\nsollevamento, il trasporto e la sistemazione.\n\nGruista\n\nImbragatore\n\nLavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali ad esempio:\n\ncompiti vari di ufficio\n\ncentralinista telefonico\n\nLavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti.\n\nContabile\n\nContabile clienti\n\nLavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni\ndettagliate, ricopiano disegni.\n\nAddetto lucidi\n\nAddetto trascrizione disegni\n\n\n\n\n\nCATEGORIA 3a Super\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2014 appartengono a questa categoria i\nlavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria\ndella categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata\nnell’azienda svolgono con carattere di continuità:\n\n•oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per\napprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per\nlavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti\ndall’azienda;\n\n•attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo\ndi lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.\n\n\n\n4a CATEGORIA\n\n\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle\nquali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti\nprofessionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e\nabilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono\ncompiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e\nrichiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate,\n\ni lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di\naltri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle\nlavorazioni,\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o\nattività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la\ncategoria precedente.\n\nLavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che\neseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle\nattrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa\nsostituzione utensili e relativa registrazione, l’adattamento dei parametri\ndi lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni\neseguite.\n\nGuidamacchine attrezzate\n\nLavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine\noperatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale\ndifficoltà, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di\nlavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di\nmisura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione\nnell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni,\nintervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.\n\nAttrezzatore di macchine\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,\nprocedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione\ne\u002Fo di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti,\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte.\n\nRiparatore\n\nLavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di\nnatura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di\nattrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e\nla predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.\n\nCollaudatore\n\nLavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di\nmisurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura\ncomplessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,\ntecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche\nprodotte a serie con l’ausilio di strumenti e\u002Fo di apparecchiature (senza\nl’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e\nregistrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla\ndocumentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.\n\nAddetto prove di laboratorio\n\nAddetto sala prove\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati\nnella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi\ndi natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione\nricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di\nottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.\n\nAddetto conduzione impianti\n\nLavoratori che sulla base di indicazioni e\u002Fo disegni e\u002Fo cicli di\nlavorazione e\u002Fo tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura\ncomplessa per la costruzione di attrezzature e\u002Fo macchinario richiedenti\nparticolari capacità ed abilità in relazione all’attrezzamento della\nmacchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’impostazione dei\ndati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura\nrichiesto.\n\nProvvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili\ned all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori di prima\nesecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali\nerrori geometrici e tecnologici di programmazione, all’impegnativa\nregistrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione\ndelle parti lavorate con l’impiego dei necessari strumenti ed attrezzature\nausiliarie.\n\nAddetto macchine a controllo numerico\n\nLavoratori che sulla base di prescrizioni e\u002Fo cicli di lavoro e\u002Fo disegni ed\nutilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine\noperatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata,\neseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla\nmessa a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche\nfunzionali e prestazionali richieste. Provvedono al controllo della qualità\ndel prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti\ndal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei\nparametri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni\nfornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie evidenziabili\ndal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di\nvariabilità e casualità che richiedano interventi di normale difficoltà.\n\nConduttore impianti\u002Fsistemi automatizzati\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,\ncompiono con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori,\nlavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti\nelettriche e\u002Fo reti telefoniche.\n\nProvvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di\npressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del\nmateriale utilizzato.\n\nOvvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per\nriparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti\ntelefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori\nriscontrati.\n\nGuardafili\n\nGiuntista\n\nLavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi\nequivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori,\nlavori di natura complessa relativi alle diverse fasi\n\n•di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con\ncontrollo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in\nservizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune\nverifiche\n\novvero\n\n•di posa in opera e\u002Fo manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali per la\ndistribuzione di fluidi per centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo idriche di\nnatura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa\na punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e\nle opportune verifiche.\n\nInstallatore impianti elettrici\n\nTubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento\n\nRamista\n\nPrimarista\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di\ntrasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni\ndi colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in\nlingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al\ntipo ed alle caratteristiche del materiale.\n\nColatore\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica\noperativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche\nrichieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,\nconducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e\nregolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla\nlettura di strumenti o diagrammi.\n\nFonditore\n\nLavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo\npratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di\nottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre\ndi laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi\nall’indicatore della luce fra i cilindri.\n\nLaminatore\n\nLavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la\ncostruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il\nmontaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.\n\nMontatore macchinario\n\nCostruttore su banco\n\nCostruttore su macchine\n\nLavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,\nprocedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di\nelevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione,\nla manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per\nl’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti\nelettrici o fluidodinamici.\n\nManutentore meccanico\n\nManutentore elettrico\n\nInstallatore impianti\n\nLavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri\nlavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle\nposizioni di lavoro in cui operano e\u002Fo alle prove previste per tali\nsaldature.\n\nSaldatore\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di\nnatura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o\nloro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote\ncorrelate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo\nnecessari.\n\nModellista in legno\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o\ndocumenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all’opportuna\ncollocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se\nnecessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la\nformatura a mano con modelli o casse d’anima.\n\nFormatore a mano\n\nAnimista a mano\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,\neseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imbal-laggio di\nattrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e\ndimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti,\nsostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche\nesigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario,\nalla costruzione delle casse e delle gabbie.\n\nImballatore\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di\ninstallazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre\ndi elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto,\nil piazzamento, l’installazione, di impianti, macchinari o loro parti;\n\novvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento\ncon le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di\nregistrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di\nriparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.\n\nConduttore mezzi di trasporto\n\nLavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando\nanche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed\nelevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il\nposizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento\nin relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di\nstrutture metalliche complesse;\n\novvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta\ndei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale,\nin ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture\nmetalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di\nsollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla\npredisposizione di nuove attrezzature.\n\nGruista\n\nImbragatore\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,\nsecondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e\ndocumenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti\ne, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati\nprospetti e\u002Fo tabelle.\n\nSegretario\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico\ncampo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.\n\nContabile\n\nContabile clienti\n\nLavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico,\nseguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio\nall’operatore consollista e\u002Fo conducono il macchinario ausiliario.\n\nOperatore\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già\nesistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di\ncomponenti semplici di un impianto e\u002Fo apportano semplici modifiche su disegni\ngià esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di\nlavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta\nmateriali;\n\novvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,\ndisegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a\nschizzi già completi.\n\nDisegnatore particolarista\n\nLucidista particolarista\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema di programmazione della produzione adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le\ninformazioni dalla distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, i documenti\nnecessari all’approntamento dei materiali e\u002Fo all’avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.\n\nProgrammatore produzione\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche\nprocedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di\nlavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e\nsono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni\nsingole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di\neventuali anomalie.\n\nProvvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da\nutilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro\nnelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee alla\nlavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici\nmodifiche.\n\nMetodista di macchine a controllo numerico\n\n\n\n5a CATEGORIA\n\n\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel\nprimo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore\nautonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza\noperazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la\nconoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli\napparati stessi,\n\ni lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la\ncondotta ed i risultati delle lavorazioni,\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in\ncui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e\navviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti\nattrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione,\ncon scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli\nutensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli\naddetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e\nper le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la\ncorrezione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle\nattrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.\n\nAttrezzatore di macchine\n\nLavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni e\u002Fo\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro\nriparazione su apparecchiature, anche a serie, e\u002Fo loro parti principali\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte.\n\nRiparatore\n\nLavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica del disegno\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di\nprovenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e\ntracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione\ndal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando\nle anomalie riscontrate.\n\nCollaudatore\n\nLavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica\ndelle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta\ndella successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e\u002Fo\napparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle\ncaratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i\ndati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.\n\nAddetto prove di laboratorio\n\nAddetto sala prove\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica\ndel disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche\nfinali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di\nelevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle\nfasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle\nmodalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in\ncaso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.\n\nAddetto conduzione impianti\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione e con l’interpretazione critica del\ndisegno e\u002Fo dei tabulati e\u002Fo dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato\ngrado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi\ndi prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso\ndella perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per la\ncorrezione di sue fasi precedentemente programmate o per l’eventuale\nintegrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da disegno di\neventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e\ntecnologici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti\ncampi di tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.\n\nAddetto macchine a controllo numerico\n\n\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e\u002Fo disegni, con\ninterpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a conoscenza\ndelle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e\ndelle caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di\nlavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure informatiche, gruppi\ndi macchine di diversa tipologia appartenenti ad un sistema flessibile di\nlavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della\nloro priorità, interventi di elevato grado di difficoltà per assicurare la\nqualità del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo\nla capacità di interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di\nlavoro hanno nella generazione della qualità del prodotto e della\nproduttività del sistema, alla messa a punto e registrazione delle\nattrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione,\ned intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie,\ndiagnosticabili con controllo diretto e\u002Fo tramite sistema informativo, per\ncomplesse operazioni di manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi\ntecnologici costituenti l’impianto.\n\nConduttore sistemi flessibili di produzione\n\nLavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\nd’impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità\ne dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di\ndifficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per\nla completa costruzione di reti elettriche e\u002Fo reti telefoniche complesse.\n\nEffettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,\nnonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi\ntipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie\nriscontrate nell’impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali\nprescritte.\n\nGuardafili giuntista\n\nLavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\ne con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi\ndi esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà,\nfornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa\ninstallazione\n\n•di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione.\n\nEseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte\nle necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in\nbianco sull’intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la\nriparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad\neliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche\nfunzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale\n\novvero\n\n•la posa in opera e\u002Fo la manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali per\nla distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo\nidriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le\nnecessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,\npredisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed\nassicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale\ndelibera funzionale.\n\nInstallatore impianti elettrici\n\nTubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento\n\nRamista\n\nPrimarista\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica\ndelle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche\nchimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni\ndi fusione, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la\ncorrezione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell’ambito della\nsuccessione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di\nesecuzione.\n\nFonditore\n\nLavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche di calibrazione o\ndi documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche\nfinali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento\ndelle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di elevata\nprecisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le\nmanovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di\nlavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal\nprocesso.\n\nLaminatore\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di\nfinitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con\neventuale delibera funzionale.\n\nMontatore macchinario\n\nCostruttore su banco\n\nCostruttore su macchine\n\nLavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e\nvalutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i\nmezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di\nmacchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione\ne la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici,\ncon eventuale delibera funzionale.\n\nManutentore meccanico\n\nManutentore elettrico\n\nInstallatore impianti\n\nLavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ndi esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi\nlavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:\n\n•esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico\ncampo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);\n\n•cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova\nequivalenti;\n\n•tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,\npenetrazione dei cordoni e loro passo.\n\nSaldatore\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpretazione critica\ndel disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di\nelevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione,\ncon la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote\nnecessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.\n\nModellista in legno\n\nLavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a\nmano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per\nmodifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la\npredisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..\n\nFormatore a mano\n\nAnimista a mano\n\nLavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su\nindicazione dei contenuti, corrispondenza e\u002Fo promemoria, raccolgono, curandone\nl’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare\npratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia\nprospetti e\u002Fo tabelle statistiche e\u002Fo situazioni riepilogative;\n\novvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su\nindicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o\npiù lingue estere.\n\nSegretario\n\nLavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive;\n\novvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti\ne\u002Fo concessionari; imputando le relative partite sull’estratto conto,\nelaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche\ne rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni\nconsuntive sull’andamento economico del settore e\u002Fo area di vendita di loro\ncompetenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti\ninterventi operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e\u002Fo\nconsuntive.\n\nContabile\n\nContabile clienti\n\nLavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti\naziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del\nproprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a\ncriteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,\napprovvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei\nmateriali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di\ninformazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le\ntrattative relative.\n\nApprovvigionatore\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro\ndell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine e di rettifica;\n\novvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a\nmetodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile\nall’elaboratore, i problemi tecnici e\u002Fo amministrativi, componendo i relativi\ndiagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi elaborati\nvariazioni e migliorie.\n\nOperatore\n\nProgrammatore\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,\nnell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna\nassistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o\nattrezzature.\n\nTecnico di laboratorio\n\nTecnico di sala prove\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di\nsottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di\nequivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze\nmediante l’uso di tabellari e\u002Fo norme di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo\ne normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.\n\nDisegnatore\n\nLavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine\no degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie\no di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle\nlavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di\nvariazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte\nalla riequilibratura dei propri programmi.\n\nProgrammatore produzione\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed\nanche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del\nloro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di\nlavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del\nmiglioramento delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo\nin caso di variazioni delle lavorazioni e\u002Fo di anomalie nei tempi definiti e,\nove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature\noccorrenti.\n\nAnalista di tempi\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle\ninformazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni\nesistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli\ncicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle\noperazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da\nutilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche\nai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.\n\nAnalista di processi e cicli\n\nLavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure\nesistenti, traducono in programmi, nei linguaggi accessibili agli elaboratori\ndi macchine a controllo numerico, gli elementi e le informazioni, ricavabili\ne\u002Fo deducibili dai disegni, necessari alla esecuzione del ciclo di lavorazione\nsu macchine a controllo numerico a più assi controllati, verificando i\nrisultati e apportando ai programmi stessi le opportune variazioni.\n\nProvvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a\ncontrollo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di\ncalcolo, alla descrizione del particolare all’elaboratore con l’opportuno\nlinguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la validità\ndell’elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel corso\ndell’esecuzione del primo pezzo e\u002Fo prova, l’assistenza finalizzata alla\nsoluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai programmi\nstessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando soluzioni\nmigliorative.\n\nMetodista di macchine a controllo numerico\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro\nsettore ed anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro\ncampo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche di\nlavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e\ndelle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione\nall’introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di\nlavoro.\n\nAnalista di metodi\n\n\n\n\n\nCATEGORIA 5a Super\n\nA decorrere dal 1° marzo 2009, appartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria\nattività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo\ntecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da\nraggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto\ndelle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,\nmodifiche e varianti su apparati di particolare complessità e\u002Fo prototipali,\nal fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza\nproduttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia\noperativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non\ndisgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito\ndella propria specializzazione e di quelle affini; i profili relativi sono\nquelli tassativamente di seguito indicati,\n\ni lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di\nelevata specializzazione,\n\n•i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di\nattività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto,\nlavorazione o ufficio.\n\nLavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed\norganizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio,\ncollaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle\nristrette tolleranze previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla\ncomplessità dei profili da realizzare e\u002Fo alla presenza di parti in movimento\nprovvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle\nparti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste\ncontribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei\nprovvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni\nmigliorative.\n\nAggiustatore stampista\n\nLavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello\ncopia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione alle ristrette\ntolleranze previste, alla complessità delle forme da realizzare, eseguendo\ntutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo\nl’apporto della propria particolare e personale competenza per la\nindividuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive\nesigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di\nsoluzioni migliorative.\n\nModellista\n\nLavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi\nelettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed\norganizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la\nrealizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo,\navviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in\nrelazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate\nprovvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento pratico\ndegli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di\nsoluzioni migliorative.\n\nMontatore - Installatore di grandi impianti\n\nLavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettronica di elevato\ngrado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario speciale a\nfunzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima\nesecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi\nlo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro\nfinale funzionalità mediante indicazioni per modifiche di impianto o\neventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del\nprodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente\nfuori sede alla delibera da parte del cliente.\n\nMontatore - Manutentore elettrico-elettronico\n\nLavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti\nla propria attività e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie\nspecifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici e\u002Fo\nsperimentali con scelta del metodo operativo più opportuno, lo\nsmontaggio\u002Fmontaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando attraverso la\nlettura della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di\napparecchiature specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a\npunto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare\ncomplessità. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento\ncomplessivo dell’attività svolta con la necessaria attività di collegamento\ncon le specializzazioni immediatamente collaterali.\n\nSi avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento\nconcorre ove necessario.\n\nOperatore specialista motorista\n\nLavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti\nla propria attività e di quelle affini individua, con capacità di scelta di\nmetodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al\nmiglioramento dei risultati dell’attività svolta ed effettua operazioni di\nmontaggio, taratura e messa a punto riparazione e\u002Fo revisione e relativa\nricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello\nprototipico, mediante l’utilizzo di specifiche strumentazioni di misure\ncomplesse con completa capacità diagnostico-operativa sugli interventi\nnecessari.\n\nCollabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed\navvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al cui addestramento\nconcorre quando è necessario.\n\nOperatore specialista montatore aeronautico\n\nLavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia\noperativa ed organizzativa:\n\n•qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche dimensionali, di forma e\u002Fo tecnologiche di particolari di\nelevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione\ndelle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per eventuali\nmodifiche e varianti per tener conto di esigenze costruttive, di impiego e di\nmanutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi della lavorazione\ndando l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo\ndi lavorazione;\n\novvero:\n\n•qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratterizzati da\ncomplesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base\ndei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che\nrichiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in relazione al\nposizionamento, alla tracciatura ed all’esecuzione dei necessari calcoli.\n\nTracciatore – Collaudatore\n\nLavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di\niniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato\nlivello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo\nnumerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di\nparticolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da\nelevata complessità di forma e\u002Fo da materiali innovativi.\n\nProvvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi\ndelle unità di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva,\ncalcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i\nprogrammi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la\nottimizzazione del ciclo operativo.\n\nIntegrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della\npropria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto\npreferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche\nsopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria\ndel pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.\n\nAddetto macchine a controllo numerico\n\n\n\n6a CATEGORIA\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole\ndirettive generali loro impartite.\n\nLavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,\neventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l’ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni,\ndiramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative;\n\novvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni\nesistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in\nforma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più\nlingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non\nsimultaneo).\n\nSegretario assistente\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono\nall’adeguamento di metodi e procedure contabili;\n\novvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale\ndelle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e\u002Fo\nconcessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed\naggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi,\nabbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell’andamento\neconomico e finanziario del settore e\u002Fo area di competenza e\u002Fo previsioni di\nmassima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche\navvalendosi della collaborazione di altri enti; predispongono gli opportuni\nprovvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se\ndel caso l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.\n\nContabile\n\nContabile clienti\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a\nmetodologie relative al proprio campo di attività, effettuano\napprovvigionamenti di rilevante impegno e\u002Fo complessità, in relazione alla\nentità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative\nall’attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,\nanche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti\naziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i\nfornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano\nalla definizione di piani di approvvigionamento.\n\nApprovvigionatore\n\nLavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nprogettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su\nelaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico,\namministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione,\ni dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro;\n\novvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni\nesistenti, elaborano l’impostazione generale dei programmi contribuendo\nall’analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei\ndati su elaboratore elettronico.\n\nAnalista\n\nProgrammatore analista\n\nLavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati\ntecnici, sviluppano nell’ambito del loro campo di attività, progetti\nrelativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,\ntecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e\u002Fo apparecchiature anche\nprototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e\ngli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la\ndefinizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.\n\nTecnico di laboratorio\n\nTecnico di sala prove\n\nLavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati\ntecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad\napparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali, impostando,\nanche con l’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le\nproporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e\ndefinendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche\nin collaborazione con altri enti, studi di modifiche e\u002Fo miglioramenti da\napportare a progetti già esistenti.\n\nDisegnatore progettista\n\nLavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie\nesistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali,\nprogrammi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti\ne\u002Fo sistemi di rilevante impegno e\u002Fo complessità, collaborando con altri enti\nalla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e\u002Fo\nmodifiche da apportare agli impianti e\u002Fo ai sistemi al fine di migliorarne le\ncondizioni di assistibilità e funzionamento, e, se del caso, partecipano alla\ndefinizione di soluzioni innovative delle metodologie.\n\nTecnico programmatore di assistenza e installazione\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di\nmetodologie esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività,\nnelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando\nle relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi\nprevisti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le\nsoluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del\ncaso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di\nprogrammazione della produzione.\n\nProgrammatore produzione\n\nLavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici\ned anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell’ambito del\nloro campo di attività, studi di metodologie e\u002Fo di processi produttivi per la\ndefinizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per\nquanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione\ndi nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione.\n\nAnalista di metodi\n\nAnalista di processi e cicli\n\nLavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti\nnonché di conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilità\npotenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione\ncomplesso per macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo\ncontrollo di risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la\nlavorazione e l’utilizzo delle macchine operatrici.\n\nA tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla\npossibilità ed ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire\nl’opportunità di eseguire l’intera lavorazione o solo una parte di essa su\nmacchine a controllo numerico.\n\nProvvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli\nopportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo sulla\nmacchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di impostazione\ndel ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione dell’attrezzatura e\npredispongono gli opportuni provvedimenti di modifica per l’adeguamento della\nlavorazione al variare delle esigenze produttive onde assicurare la massima\nefficienza del sistema produttivo.\n\nAnalista metodista di macchine a controllo numerico\n\n\n\n7a CATEGORIA\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda\no che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\n\nLavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,\nnell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei\nsettori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al\nloro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove\nnecessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri\nlavoratori. Ad esempio:\n\nProgettista di complessi\n\nSpecialista di sistemi di elaborazione dati\n\nSpecialista di pianificazione aziendale\n\nSpecialista finanziario\n\nSpecialista amministrativo\n\nRicercatore\n\nSpecialista di approvvigionamenti\n\n\n\n8a CATEGORIA\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2014, appartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato\ndi capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi\nlavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13 maggio\n1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nel successivo articolo\n2.\n\nLavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per\nil settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto\nalla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i\nrisultati, ottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro\naffidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi\ninnovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive\ne\u002Fo di servizi;\n\novvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche\npreviste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di\nspecializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti\nstudi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche\nattraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la\nvalidità tecnica e l’economicità delle alternative, garantendo\nl’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione,\nsia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione\ndei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfunzionale,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\n\n\n\nB) Mobilità professionale.\n\nPremesso che:\n\n1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle\ncapacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono\npromuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei\nlavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel\ncomune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle\norganizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.\n\n2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le\nesigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di\nnuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli\nobiettivi di cui al punto 1).\n\nLe successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,\npotranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei\nrisultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e\nl’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro\nprestazione.\n\nL’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un\nincontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.\n\n3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche\nal fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il\ngrado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali\nspecifiche, opportune iniziative quali:\n\n•corsi di addestramento e di formazione professionale;\n\n•ricomposizione e arricchimento delle mansioni;\n\n•rotazione su diverse posizioni di lavoro.\n\nLe possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle\ncapacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e\napplicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze\nsindacali unitarie.\n\n4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito\ndelle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda e pertanto\nnon darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.\n\nLe parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1a alla 2a categoria e\ndalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla\nlettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1°\ngennaio 1973.\n\nI. – Passaggio dalla 1a alla 2a categoria. – I lavoratori addetti alla\nproduzione passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4\nmesi.\n\nI lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività\nproduttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica;\nqualora non sia stato possibile inserirli nell’attività produttiva, pur\navendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al compimento del 18°\nmese.\n\nI passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle\nmansioni.\n\nII. – Passaggio dalla 2a alla 3a categoria. – Nell’ambito delle\nesigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, come è detto in\npremessa del presente punto B), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria\navverranno come segue:\n\n•i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole\nprofessionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti\nnella 3a categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;\n\n•per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più\ncategorie, l’assegnazione alla 3a categoria avverrà al conseguimento della\nnecessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di\nsvolgere il lavoro al livello superiore che si presume acquisita alla scadenza\ndel 18° mese di effettiva prestazione; per i lavoratori con conoscenze e\ncapacità acquisite in corsi professionali specifici di durata almeno biennale\nl’inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9\nmesi;\n\n•per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui\nsviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere\norganizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi\ndi addestramento, l’idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la\nsperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di\nlivello superiore trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie\ndella professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria\ncapacità.\n\nTali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di\nmansioni.\n\n\n\nNorma transitoria.\n\nEventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a\ncategorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai\nlavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.\n\n\n\nIII. – Linee a catena. – Si considerano linee a catena le linee di\nproduzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni)\nsu ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica\noperando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si\nspostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a\nscatti nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono\npredeterminati.\n\nIl tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è\nrigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla «cadenza»,\ncioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione\nsuccessiva.\n\nPer i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si darà\nluogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in\nlinee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con\nnormale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.\n\nTale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.\nIl lavoratore, anche dopo l’acquisizione della 3a categoria, non potrà\nrifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell’attività\nproduttiva stessa.\n\nIV.– Ai lavoratori di cui al 3° comma, lettera c), dell’Allegato n. 1 -\nsaranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di\nmobilità:\n\n•i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale), in fase di\ninserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti alla laurea conseguita;\n\n•i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di\ninserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria.\n\nTali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di\nininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;\n\n•i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della\nrelativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla\n3a categoria.\n\n\n\nNota a verbale alla categoria 3a Super\n\nL’attuazione della 3a E.r.p., già prevista dal precedente contratto, è\nrealizzata con l’istituzione della categoria 3a Super; sono assorbiti fino a\nconcorrenza gli eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo\ntitolo.\n\n\n\n\n\ncommissione paritetica per la riforma\n\ndel sistema di inquadramento professionale\n\n\n\nLe parti convengono che l’attuale sistema di inquadramento professionale,\nrisalente al 1973, debba essere aggiornato e rivisto, tenuto conto dei profondi\ncambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti\nin questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione dei mercati e delle\nimprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori evoluzioni connesse\na Industria 4.0, comportanti una trasformazione della prestazione lavorativa e\ndelle professionalità ad essa connesse e che già hanno indotto a ricercare in\nvarie aziende specifici adattamenti inquadramentali.\n\nIn relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di gennaio\n2017, la già costituita Commissione paritetica proseguirà l’attività\navviata al fine di completare l’approfondimento finalizzato alla definizione\ndi una proposta da sottoporre alla decisione finale delle Parti stipulanti.\n\nIn particolare, la Commissione paritetica procederà alla ridefinizione\ndelle attuali declaratorie aggiornando i profili professionali e le relative\nfigure, anche in considerazione di specifiche caratteristiche dei diversi\nsettori, avendo riguardo, quali criteri di valutazione della professionalità,\nalla responsabilità gerarchico-funzionale, alla competenza tecnico-specifica,\nalle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza, polifunzionalità,\nmiglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di\ngestione operativa, sicurezza e organizzazione del lavoro.\n\nTale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017 e,\nqualora la valutazione della proposta sia positiva, le Parti stipulanti\nprocederanno a consolidarne i risultati.\n\nContestualmente, a partire dal mese di gennaio 2017, verrà avviata una\nsperimentazione, da parte delle aziende che daranno la loro disponibilità, di\nadattamenti classificatori con particolare riferimento a modelli per fasce\u002Faree\nprofessionali, tenendo conto della composizione ed alternanza di mansioni e\ncompiti nonché di programmi formativi mirati.\n\nLe aziende interessate ne daranno comunicazione alla Commissione Paritetica\nnazionale trasmettendo la soluzione sperimentalmente convenuta in sede\naziendale.\n\nLa Commissione paritetica nazionale monitorerà le sperimentazioni che si\nrealizzeranno sulla scorta della presente intesa e, a richiesta congiunta,\nfornirà supporto alla sperimentazione. La Commissione, inoltre, analizzerà,\nanche attraverso appositi incontri seminariali, i casi aziendali già in essere\nindividuando i contenuti più coerenti con gli obiettivi della\nsperimentazione.\n\nQuesta fase di approfondimento e sperimentazione dovrà concludersi entro il\n31 dicembre 2018.\n\nLe sperimentazioni realizzate, le analisi relative ai casi aziendali, i\nrisultati conseguiti e le eventuali problematicità costituiranno la base utile\nper una valutazione conclusiva e conseguente proposta da sottoporre alle Parti\nstipulanti al fine di procedere alla definizione, entro la vigenza del presente\nC.c.n.l., di un sistema di inquadramento per aree\u002Ffasce professionali che tenga\nconto delle complessità esistenti nel settore.\n\nLe parti stipulanti definiranno tempi, gradualità e criteri del passaggio\nal sistema concordemente identificato fermo restando che, in fase di prima\napplicazione, il re-inquadramento dei lavoratori dovrà essere attuato senza\nperdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"healthandsafetypolicytxt","G)“Quasi Infortuni” Le parti, ritenendo ","G)“Quasi Infortuni”\n\nLe parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello\nsviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della\nsicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello\naziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per\nla segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune\nmisure gestionali.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"jobsecuritymothers","Le Commissioni paritetiche territoriali,","Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto\ndall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina\ndell’apprendistato, hanno il compito di:\n\n•monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a\nquella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere\ntempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema\nformativo e scolastico;\n\n•individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore\nmetalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento\nall’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da\nrilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, anche con riferimento ad\niniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende e\na progetti interaziendali;\n\n•condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da\ntrasferire a imprese e lavoratori per orientarli alla definizione di piani\nformativi;\n\n•valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condivisione dei\npiani da presentare a Fondimpresa per le aziende che non hanno rappresentanza\ninterna;\n\n•monitorare i piani condivisi in commissione e diffondere le buone\npratiche;\n\n•promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in\nmateria ambientale e di sicurezza;\n\n•prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a\nfavore delle fasce deboli, delle donne in un’ottica di una piena attuazione\ndegli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al\nrientro dalla maternità.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"dayspweek_select","Nel caso di ripartizione dell’orario set","Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro\ncessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione per quanto\ndisciplinato nel paragrafo Orario plurisettimanale e per il personale addetto\nalla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando\ntali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana\nsenza danno per l’esercizio o pericolo per il personale; per il personale\naddetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti; per il personale\naddetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti; per il personale che\nlavora a turni.\n\nNei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia\nsaltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del\npomeriggio del sabato.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"apprenticeships","DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSION","DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL’INDUSTRIA\nMETALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI\n\nPremessa.\n\nLe parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione\nstabile e di qualità.\n\n\n\nArt. 1. – Norme generali.\n\nL’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai\nsensi dell’articolo 44, del D.Lgs 81\u002F2015, e al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ngiovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite\ndalla legge, e non superiore ai ventinove.\n\nLe qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a (ad\nesclusione della 3a Super quale nuovo livello di inquadramento istituito a\ndecorrere dal 1° gennaio 2014) alla 7a, con riferimento, per quest’ultima,\nai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\n\nLa facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato\nprofessionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni\nlegislative vigenti.\n\nL’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.\n\nPer quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente\ndisciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\n\n\n\nArt. 2. – Durata del contratto.\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6\nmesi, quella massima è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo\ndi studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente\nalla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.\n\nLe figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3a così\ncome stabilito dall’articolo 1, lett. B) punto II e III (linee a catena) del\nTitolo II, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3a\ncategoria. Per le figure professionali addette a produzioni in serie svolte su\nlinee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate\nda attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella\ndeclaratoria della 3a categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi.\n\n\n\nArt. 3. – Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato.\n\n\n\nI periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari\nalmeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini\ndella durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da\ninterruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse\nattività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta\ndi 6 mesi.\n\nA tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di\napprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\n\nTale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto\ndell’assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata\ndel contratto di apprendistato.\n\nArt. 4. – Formazione.\n\nLa formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle\nconoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di\nriferimento).\n\nLe parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\ndalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato\nil 28 marzo 2006 (allegati al presente contratto) o da altri specifici profili\neventualmente presenti in azienda.\n\nLe parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei prodotti e servizi di\nsettore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organiz-zazione del lavoro\nin impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed\napplicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;\nconoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed\nutilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo\ndelle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle\ninnovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\n\nPiano Formativo Individuale e ore di formazione\n\nLe parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato alla presente disciplina, il percorso formativo del\nlavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi\nalla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed\nabilità già possedute dallo stesso.\n\nLa formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante\nsarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica,\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di\nquanto previsto dal comma 3 dell’articolo 44 del D. Lgs. 81\u002F2015.\n\nIl PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor\u002Freferente\naziendale.\n\nLa formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione\ndell’attività formativa utilizzando il modello allegato alla presente\ndisciplina.\n\nTutor\u002FReferente aziendale\n\nPer l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\n\nIl tutor\u002Freferente aziendale gestisce l’accoglienza nel contesto\nlavorativo e favorisce l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista in\nazienda, contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale,\nverifica la progressione dell’apprendimento e attesta, anche ai fini\ndell’articolo 47, comma 1, del D.Lgs 81\u002F2015, il percorso formativo\ncompilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al\npresente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per\npresa visione.\n\nIl tutor può essere lo stesso imprenditore.\n\n\n\nArt. 5. – Organismi paritetici.\n\nLa Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui\nall’articolo 6, punto 6.1, Sezione prima, del Contratto collettivo nazionale,\nsvolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:\n\n•aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli\ngià allegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con\ngli enti competenti sulla base di specifici profili presenti in azienda,\ncoerentemente con lo sviluppo dell’industria 4.0;\n\n•valutare la realizzazione di una piattaforma e-learning attivando anche\nappositi finanziamenti, al fine di offrire alle aziende la possibilità di\nutilizzare, in assenza di offerta formativa pubblica, uno strumento aggiornato\nsulle tematiche trasversali.\n\nLe Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui\nall’articolo 6, punto 6.2, Sezione prima, avranno il compito di:\n\n•predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel\nterritorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione\nNazionale ed allegati al presente contratto;\n\n•monitorare l’utilizzo dell’istituto nel territorio anche con\nriferimento alla fruizione dell’offerta formativa predisposta dalle\nRegioni.\n\n\n\nArt. 6. – Assunzione.\n\nNella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 1,\nSezione quarta, Titolo I, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate\nla qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato, la\ncategoria di ingresso, la progressione di cui al successivo articolo 8 e la\ncategoria di destinazione.\n\nAlla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo\nIndividuale.\n\nArt. 7. – Periodo di prova.\n\nPer l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista\ndal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente\nprestate.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla metà della durata della prova.\n\n\n\nArt. 8. – Inquadramento e retribuzione.\n\nIl livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà\ninferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione\nsarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.\n\nNel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\n\nLa durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\n\nLa retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata complessiva\n\n        Mesi\n      \n      Primo periodo\n\n        Mesi\n      \n      Secondo periodo\n\n        Mesi\n      \n      Terzo periodo\n\n        Mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      30\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n    \n    \n      24\n      \n      8\n      \n      8\n      \n      8\n      \n    \n  \n\n\n\nCon riferimento ai contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1°\ngennaio 2014 finalizzati al conseguimento della 4a o della 5a categoria, la\ndurata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata complessiva\n\n        Mesi\n      \n      Primo periodo\n\n        Mesi\n      \n      Secondo periodo\n\n        Mesi\n      \n      Terzo periodo\n\n        Mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      36\n      \n      18\n      \n      10\n      \n      8\n      \n    \n    \n      30\n      \n      12\n      \n      10\n      \n      8\n      \n    \n  \n\n\n\nQualora la durata del contratto di apprendistato sia inferiore a quelle\nriportate nelle tabelle, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura\nproporzionale.\n\n\n\nArt. 9. – Tredicesima mensilità.\n\nL’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione\nglobale di fatto.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl’azienda.\n\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi\neffetti come mese intero.\n\n\n\nArt. 10. – Malattia ed infortunio.\n\nPer quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta, Titolo VI.\n\nArt. 11 – Prolungamento del periodo di apprendistato.\n\nIn caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio\nsuperiore a trenta giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari\nalla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a trenta giorni per\ncause diverse da quelle indicate, le parti del contratto individuale di lavoro\ndefiniranno la possibilità di prolungamento.\n\n\n\nArt. 12 – Previdenza complementare - Assistenza sanitaria – Welfare\n\nAi lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli\narticoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.\n\nArt. 13. – Recesso o attribuzione della qualificazione.\n\nStante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato; le\nparti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di\npreavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che ha\nformato oggetto del contratto di apprendistato.\n\nAl lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli\nistituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e\ndisciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre\n2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%. Per il\nlavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla\nqualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in\nservizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’articolo 1, lett.\nB), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà\nconsiderato utile in misura pari a 12 mesi.\n\n\n\nArt. 14. – Decorrenza.\n\nLa presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro di cui segue le sorti.\n\n\n\n\n\nDISCIPLINA DELL’apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di\nspecializzazione tecnica superiore\n\n\n\nPremessa.\n\nLe parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’articolo 43 del D.\nLgs. n. 81\u002F2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno\nstrumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può\ncontribuire ad incrementare l’occupabilità dei giovani favorendone\nl’inserimento nel mercato del lavoro.\n\nLe parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull’apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica, del\ndiploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di\nspecializzazione tecnica e superiore dall’articolo 43 del D. Lgs. n.\n81\u002F2015.\n\n\n\nArt. 1. – Norme generali.\n\nPossono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i\ngiovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.\n\nIn considerazione del doppio status di studente e lavoratore\ndell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo, è da\nriferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in\nazienda.\n\nPer quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli\napprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\nquanto compatibili.\n\n\n\nArt. 2. – Durata.\n\nLa durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è\ndeterminata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non\npuò in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:\n\n•tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione\nprofessionale;\n\n•quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\n\n•quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria\nsuperiore;\n\n•due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per\nl’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del D.\nLgs. n. 226\u002F2005;\n\n•un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione\nprofessionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e\nformazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale\ncorrispondente;\n\n•un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore.\n\n\n\nIn relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui\nall’articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 81\u002F2015, i datori di lavoro hanno la\nfacoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani\nqualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il\nconseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento\ne l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico‐professionali e\nspecialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di\nspecializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale\nall’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6,\ndel Decreto legislativo n. 226 del 2005.\n\nIl contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche\nnel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia\nconseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale\nintegrativo.\n\n\n\nArt. 3. – Piano formativo individuale e formazione\n\ninterna ed esterna.\n\nL’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si\narticola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono\nconcordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla\nbase del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed\nesterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento\ndei percorsi ordinamentali.\n\nIl piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il\ncoinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto\nInterministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla\npresente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei\npercorsi in apprendistato.\n\nI periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto\ndelle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze\ntecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono\nessere acquisiti in impresa.\n\nPer i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui\nnon definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo 5 del Decreto\nInterministeriale citato.\n\n\n\nArt. 4. – Periodo di prova.\n\nPer l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in\nazienda.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.\n\n\n\nArt. 5. – Inquadramento e Retribuzione.\n\nAi soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento,\nall’apprendista assunto con il contratto di cui all’articolo 43 del D. Lgs.\nn. 81 del 2015, sarà attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema\ndi inquadramento del C.c.n.l..\n\nPer le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta\nall’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di\ncui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 43, comma\n7, del D. Lgs. 81\u002F2015.\n\nLa retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il\nc.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle\npercentuali di seguito riportate sul minimo tabellare della III categoria:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Apprendistato per il conseguimento\n        di:\n      \n      Anno scolastico\n      \n      Retribuzione delle ore di lavoro in\n        azienda\n      \n    \n    \n      Qualifica di istruzione e\n        formazione professionale\n      \n      Secondo anno\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      Terzo anno\n      \n      60%\n      \n    \n    \n      Diploma di istruzione e\n        formazione professionale o di istruzione secondaria superiore\n      \n      Secondo anno\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      Terzo anno\n      \n      60%\n      \n    \n    \n      Quarto anno\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      (esclusivamente per i percorsi di\n        istruzione statale quinquennale)\n      \n      Quinto anno\n      \n      70%\n      \n    \n    \n      Diploma di istruzione e formazione\n        professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP\n        nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente\n      \n      Anno unico\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      Corso integrativo per\n        l’ammissione all’esame di Stato\n      \n      Primo anno\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      Secondo anno\n      \n      70%\n      \n    \n    \n      Certificato di\n        specializzazione tecnica superiore\n      \n      Anno unico\n      \n      70%\n      \n    \n  \n\n\nGli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime\ncondizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti\ndall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.\n\n\n\nArt. 6. – Ferie.\n\n\n\nAll’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni\nlavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.\n\nLa retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura\ndella retribuzione delle ore di lavoro.\n\nLe ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di\nsospensione dell’attività scolastica secondo il calendario\ndell’istituto.\n\nArt. 7. – Recesso.\n\nIl termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto\nindividuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta\ncon la scuola e relativamente alla notifica dell’esito dell’esame\nfinale.\n\nFerma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato\nfino ad un anno, secondo quanto previsto all’articolo 2, le parti del\ncontratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai\nsensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni\ndecorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.\nIn caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nAl lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini\ndell’anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti\ncontrattuali.\n\n\n\nArt. 8. – Trasformazione in contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\nSuccessivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale\nai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di\nistruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere\ntrasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di\ntrasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.\n\nAi fini della determinazione della durata massima del contratto di\napprendistato professionalizzante, le durate previste all’articolo 2 di tale\ncontratto saranno ridotte di 12 mesi.\n\nL’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente\narticolo 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine\ndell’apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nDichiarazione a Verbale.\n\nLe parti si impegnano a promuovere, in coordinamento con le rispettive\nConfederazioni, un’interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di\nincludere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno\nscolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.\n\n\n\nArt. 9. – Decorrenza.\n\nLa presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro di cui segue le sorti e decorre dal 1° settembre 2017.\n\n\n\n\n\n\n\nDISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA\n\n\n\nPremessa.\n\nLe parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione\ne di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado\ndi favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee\ne progetti innovativi nelle imprese.\n\n\n\nArt. 1. – Norme generali.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento\ndi titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di\nricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui\nall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25\ngennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e\ni 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un\ndiploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione\nprofessionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore\no del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale\nintegrativo.\n\nIn considerazione del doppio status di studente e lavoratore\ndell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi\nesclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda,\nmentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità\ndell’istituzione scolastica e formativa.\n\nPer quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli\napprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\nquanto compatibili.\n\n\n\nArt. 2. – Durata.\n\nLa durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è\ndisciplinata dall’articolo 45, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81 del 2015.\n\n\n\nArt. 3. – Piano formativo individuale e formazione interna ed sterna.\n\nL’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si\narticola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono\nconcordati dall’istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di\nlavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di\nformazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei\nrisultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.\n\nIl piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il\ncoinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto\nInterministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla\npresente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei\npercorsi in apprendistato.\n\nI periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto\ndelle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze\ntecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono\nessere acquisiti in impresa.\n\nPer quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo\n5 del Decreto Interministeriale citato.\n\n\n\nArt. 4. – Periodo di prova.\n\n\n\nPer l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto\nscritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista\ndal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.\n\nArt. 5. – Inquadramento e Retribuzione.\n\nFermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n.\n81 del 2015, l’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta\nformazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza\ncon il percorso formativo, come segue:\n\nA)per i percorsi di durata superiore all’anno:\n\n•per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello\ndi destinazione finale;\n\n•per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto\nquello di destinazione finale.\n\nB)per i percorsi di durata non superiore all’anno:\n\n•per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione\nfinale.\n\nGli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime\ncondizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti\ndall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.\n\n\n\nArt. 6 – Previdenza complementare - Assistenza sanitaria – Welfare\n\nAi lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli\narticoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.\n\n\n\nArt. 7. – Recesso.\n\nIl termine per l’esercizio del recesso sarà fissato nel contratto\nindividuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta\ncon l’istituzione formativa o ente di ricerca e relativamente alla notifica\ndel conseguimento del titolo di studio.\n\nLe parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di\npreavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\nAl lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli\nistituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e\ndisciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato\nsarà computato nella misura del 65%.\n\n\n\nArt. 8. – Decorrenza.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 5. – Permessi per motivi sindacali ","Art. 5. – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.\n\nAi lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle\nFederazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici,\npotranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun\ntrimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività\nproduttiva.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni\nindustriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il\nlavoratore appartiene.\n\nPer l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del\n20 maggio 1970.\n\nI componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento\ndel loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto\ndagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\n\nPer quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,\nle ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad\n1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente.\n\nI nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che\nprovvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appartiene.\n\nI permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con\nquelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.\n\nLe ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla\nretribuzione globale di fatto.\n\n\n\n\n\nDichiarazione congiunta\n\nIn relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché la nomina dei\ncomponenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei\nsingoli territori, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna\norganizzazione sindacale e delle dimensioni delle unità produttive\ninteressate.\n\nQualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impegno, su\nrichiesta della Direzione dell’unità produttiva interessata per il tramite\ndell’Associazione territoriale di competenza, sarà svolto un incontro di\nverifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a\nnormalità la situazione. In caso di mancato accordo la questione verrà\nesaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"SCHEDULE_trigger","Art. 8. – Riposo settimanale. Il lavorat","Art. 8. – Riposo settimanale.\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con\nla domenica, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.\n\nI lavoratori che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in\naltro giorno della settimana, che deve essere prefissato.\n\nAllo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni\nabbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba\ndecorrere dal lunedì alla domenica compresa.\n\nIn caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’articolo 7, del\npresente Titolo III - per il lavoro festivo.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"contracttrial","Art. 2. – Periodo di prova. L’assunzione","Art. 2. – Periodo di prova.\n\nL’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Categoria professionale\n      \n      Durata ordinaria\n      \n      Durata ridotta\n      \n    \n  \n  \n    \n      1 \n      \n      1 mese\n      \n      20 giorni\n      \n    \n    \n      2 \n      \n      1 mese e ½\n      \n      1 mese\n      \n    \n    \n      4 \n      \n      3 mesi\n      \n      2 mesi\n      \n    \n    \n      6 \n      \n      6 mesi\n      \n      3 mesi\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nI periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i\nlavoratori:\n\n•che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un\nbiennio presso altre aziende;\n\n•che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di\napprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo\nprofessionale di assunzione.\n\nNel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto,\novvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo\nprestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle\nmedesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno\no più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo\ncomplessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo\nlivello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso\ndi periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.\n\nAl fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di\ncui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento\ndell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i\ncompiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.\n\nComunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa\ntesto soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi\nprevisti dal primo comma del presente articolo.\n\nL’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la\nprotrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma\nsuccessivo.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.\n\nNel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e\nnon fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa\nindennità sostitutiva.\n\nScaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.\n\nDurante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\n\nQualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nlicenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,\nl’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato\nintegrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno\nspettante per il lavoro eseguito.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"contractseverancepay","Art. 5. – Trattamento di fine rapporto. ","Art. 5. – Trattamento di fine rapporto.\n\nAll’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto dall’articolo 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982,\nn. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche;\nil pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo t.f.r..\n\n\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\nLe parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo\n2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\n\nQuanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie\nattualmente in corso.\n\n\n\n\n\nNorme transitorie\n\n1)Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma\ndell’articolo 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio\n1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base\ndi calcolo del trattamento di fine rapporto.\n\n2)Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima,\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982,\nvalgono le norme di cui all’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima,\ndel C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto\nmaturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate\ndall’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 18 gennaio\n1987 nonché – per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989 – le\ndisposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso articolo 26.\n\n3) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982\nvalgono le norme di cui all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda\ndel C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto\nper il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di\ncui alla Nota a verbale in calce all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte\nseconda del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.\n\n4) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza,\nper il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982\nvalgono le norme di cui all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza del\nC.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il\nperiodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla\nNota a verbale in calce all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza,\ndel C.c.n.l. 18 gennaio 1987.",{"bindId":225,"name":69,"text":226},"educationtuition","Servizi di\n        educazione e istruzione,  \n\n        anche in età prescolare\n      \n      \n          Asili nido\n          \n          Servizi di babysitting  \n          \n          Spese di iscrizione e frequenza a scuola\n            materna, elementare, media e superiore\n          \n          Università e Master\n          \n          Libri di testo scolastici e universitari",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"longtermillness","Il lavoratore ha diritto ad un periodo d","Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito\ncomporto prolungato, nei seguenti casi:\n\n– evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da\nun’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di\ncalendario;\n\n– quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna,\nuna assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;\n\n– quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una\nmalattia, compresa la prognosi prevista nell’ultimo certificato medico, pari\no superiore a 91 giorni di calendario.\n\nIl comporto prolungato è pari a:\n\n•per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di\ncalendario;\n\n•per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni\ndi calendario;\n\n•per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.\n\nI suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento\nsi intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni\nprecedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"tempagency","D) Lavoro in somministrazione I lavorato","D) Lavoro in somministrazione\n\nI lavoratori in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della\nmissione, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative\ncomplessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello\ndell’azienda secondo quanto previsto dall’articolo 35, del D. Lgs. n.\n81\u002F2015.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"FLEXWORK_trigger","Art. 1. – Entrata ed uscita in azienda. ","Art. 1. – Entrata ed uscita in azienda.\n\nL’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle\ndisposizioni aziendali in atto che dovranno definire l’orario di accesso allo\nstabilimento e quello di inizio del lavoro.\n\nResta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà\ntrovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.\n\nAl ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che\navrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15\nminuti o oltre i 15 e fino ai 30.\n\nLaddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e\nproduttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede\naziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di\nlavoro giornaliero.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"hoursovertimemax","Il lavoro straordinario sarà contenuto n","Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8\nore settimanali.\n\nFatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 5 del Decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo\ndi 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti\nil limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.\n\nIn ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché\nper le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali\nsuddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione,\ninstallazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"cbasignmultiplesignatory","Fra la Federmeccanica – Federazione sind","Fra la Federmeccanica – Federazione sindacale dell’industria\nmetalmeccanica italiana – rappresentata dal Presidente Fabio Storchi e dai\nVice Presidenti: Diego Andreis, Fabio Astori, Simone Bettini, Domenico\nBraccialarghe, Alberto Dal Poz, Carlo Mazzoleni, Marcello Sorrentino, Federico\nVisentin, Alberto Zamperla, assistiti dal Direttore Generale Stefano Franchi,\ndal Vice Direttore Angelo Michele Megaro e dal Direttore relazioni industriali\nDaniela Dario, e da una Delegazione per le trattative sindacali composta da:\nPaola Assorgia, Massimo Bottelli, Carmine Candeloro, Mauro Ceccon, Roberto\nCeroni, Antonio Dragotto, Elio Fovanna, Carlo Frighetto, Simone Gradellini,\nRoberto Guseo, Mario Levrini, Cosimo Liurgo, Stefano Malandrini, Marcello\nOrifici, Alessandro Parma, Emilio Pascale, Antonio Pozzoli, Cesare Ranieri,\nMassimo Richetti, Marco Romussi, Alessandro Treccani, Carmine Trerotola,\nGiorgio Volpe, con la collaborazione tecnica di Sabrina De Santis e di Antonio\nPescosolido, e di Giorgio Airoldi, Marco Bernini, Giuseppe Bisceglie, Paola\nCasarino, Paolo Castelli, Paolo Pietro Centofanti, Giuseppe De Col, Paolino\nDuilio, Paola Fabbrini, Alessandro Fantino, Marino Forchin, Massimo Gasparato,\nSimone Gradellini, Carlo Imperatore, Antonio Leopardi Barra, Fabio Mairano,\nAndrea Marsonet, Umberto Mazzoleni, Gabriele Meroni, Andrea Porcu, Giacomo\nRiina, Stefano Sancio, Giuseppe Sorrentino, Alessio Tintori, Fabio Usuelli,\nFederico Valtolina, e di: Massimo Colombo, Ilenia Cordova, Carlo Di Berto\nMancini, Elena Falcone, Matteo Monetti, Andrea Pieracciani, Francesca Polli,\nIrene Praiola;\n\n\n\n\n\nl’Assistal – Associazione nazionale costruttori di impianti\nrappresentata dal Presidente Angelo Carlini, dai Vice Presidenti Antonio\nIngrosso, Andrea Monticolo, Mario Nevali, Pasquale Ranieri, Fabrizio Rodolico,\nSergio Zaccarelli; dal Direttore Giancarlo Ricciardi, assistiti dal Vice\nDirettore Responsabile del Servizio Sindacale Antonio Pozzoli e con la\npartecipazione della Commissione Sindacale formata da: Antonio Acanfora, Marco\nAlessandri, Teodoro Birondi, Sara Callegari, Carlo Carlotto, Andrea Farioli,\nSergio Lucherini, Luigi Morandi, Antonio Argentieri Piuma, Marzia Ramella,\nAntonella Rosa, Grazia Tamiozzo, Emanuela Trentin;\n\n\n\ncon l’assistenza della Confindustria - Confederazione generale\ndell’industria italiana",{"bindId":248,"name":45,"text":249},"violence","Art. 7. – Pari opportunità.\n\n7.1.Commissione nazionale per le pari opportunità.\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di costituire la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” con lo scopo di svolgere\nattività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e\ndonna con particolare attenzione:\n\n•all’andamento dell’occupazione, alle caratteristiche della presenza\nfemminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove\ntecnologie;\n\n•alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la\nflessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i\nprincipi di pari opportunità nel lavoro;\n\n• alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro\nanche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del\nfenomeno;",{"bindId":251,"name":178,"text":179},"healthinsurancerelatives",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"bankholidays1","Art. 9. – Festività. Agli effetti della ","Art. 9. – Festività.\n\nAgli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al\nprecedente articolo 8.\n\nAgli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n.\n336, sono considerati giorni festivi:\n\n\n\n•le festività del:\n\n•25 aprile (anniversario della liberazione);\n\n•1° maggio (festa del lavoro);\n\n•2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\n\n•le festività di cui appresso:\n\n•Capodanno (1° gennaio);\n\n•Epifania del Signore (6 gennaio);\n\n•Lunedì di Pasqua (mobile);\n\n•Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29\ngiugno);\n\n•Assunzione di M.V. (15 agosto);\n\n•Ognissanti (1° novembre);\n\n•Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n•Natale (25 dicembre);\n\n•S. Stefano (26 dicembre);\n\n•il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o\nun’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lett. b).\n\nLa retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è\ncompresa nella normale retribuzione mensile.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"hivpolicy","I lavoratori in particolare devono: •oss","I lavoratori in particolare devono:\n\n•osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\n\n•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;",{"bindId":261,"name":166,"text":167},"mealvouchers",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"trainingprogrammes","Art. 6. – Formazione professionale. Fede","Art. 6. – Formazione professionale.\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono sull’importanza\ndella formazione continua quale strumento fondamentale per la valorizzazione\ndelle persone e per l’indispensabile incremento della competitività\ndell’impresa e la considerano, anche in virtù dell’introduzione del\ndiritto soggettivo alla formazione continua di cui all’articolo7, sez. IV,\nTitolo VI, un valore condiviso la cui realizzazione rappresenta un impegno\npartecipativo secondo quanto di seguito definito.\n\nIn particolare la formazione continua sarà fattore necessario per\nfronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti\ndalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione\nsoprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.\n\n6.1.Commissione nazionale per la formazione professionale e\nl’apprendistato.\n\nFedermeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di affidare alla\nCommissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato oltre\na quelli ad essa attribuiti dall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo\nper la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:\n\n•promuovere presso Fondimpresa azioni di sistema finalizzate alla\nformazione delle parti sociali, anche relativamente all’analisi del\nfabbisogno, promozione e monitoraggio della formazione continua dei\nlavoratori;\n\n•valutare, anche al fine di un loro aggiornamento, i criteri e le\nprocedure di condivisione dei piani settoriali a valere sugli avvisi di\nFondimpresa;\n\n•individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e\ndella installazione di impianti, analizzando in particolare i dati dei piani\nsettoriali presentati a Fondimpresa e utilizzando le indicazioni fornite dalle\nCommissioni territoriali di cui al successivo punto 6.2.;\n\n•promuovere, congiuntamente, come nel caso dei progetti “Formazione per\nl’apprendistato” e “@pprendo”, iniziative formative capaci di\nrispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti\nfinalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei\nlavoratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e\norganizzativa;\n\n•promuovere iniziative formative, anche per il tramite di Fondimpresa,\ndestinate ai componenti dei Comitati di Pilotaggio indicati negli accordi di\ncondivisione dei Piani formativi settoriali;\n\n•promuovere, d’intesa con le Commissioni territoriali, presso\nFondimpresa iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato\nconsultivo di partecipazione di cui all’articolo 3, Sezione prima.\n\n6.2.Commissioni territoriali per la formazione professionale e\nl’apprendistato.\n\nLaddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali\npromuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche\nsulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6\nrappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.\n\nLe Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto\ndall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina\ndell’apprendistato, hanno il compito di:\n\n•monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a\nquella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere\ntempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema\nformativo e scolastico;\n\n•individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore\nmetalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento\nall’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da\nrilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, anche con riferimento ad\niniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende e\na progetti interaziendali;\n\n•condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da\ntrasferire a imprese e lavoratori per orientarli alla definizione di piani\nformativi;\n\n•valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condivisione dei\npiani da presentare a Fondimpresa per le aziende che non hanno rappresentanza\ninterna;\n\n•monitorare i piani condivisi in commissione e diffondere le buone\npratiche;\n\n•promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in\nmateria ambientale e di sicurezza;\n\n•prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a\nfavore delle fasce deboli, delle donne in un’ottica di una piena attuazione\ndegli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al\nrientro dalla maternità.\n\nLe Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma\ntrimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un\ncomponente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità\nper l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno\nsull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al\nprecedente punto 4.1..\n\nLe parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso\nl’Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.\n\nLe parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le\nIstituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.\n\n6.3.Commissioni aziendali per la formazione professionale.\n\nNelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 dipendenti, di cui\nalmeno 300 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su\nrichiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione\nprofessionale, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in\nrappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria.\n\nTale Commissione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 7, Sez. IV,\nTitolo VI, avrà il compito di:\n\n•verificare a consuntivo il numero di iniziative di formazione continua\nrealizzate nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle\ngiornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;\n\n•valutare la realizzabilità, in funzione delle specifiche esigenze\naziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nelle\niniziative formative realizzate precedentemente;\n\n•contribuire a diffondere, in accordo con l’Azienda, la conoscenza tra i\nlavoratori delle iniziative di formazione continua offerte dal territorio;\n\n•esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento\nall’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere\nin modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del\nprodotto;\n\n•segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente\ninteressati nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni\nterritoriali competenti.\n\nSono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.\n\n6.4.Referente per la formazione professionale.\n\nNelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più\nefficiente ed efficace il confronto tra azienda e R.s.u. circa la definizione\ndi piani aziendali finanziabili anche da Fondimpresa, la R.s.u. potrà\nindividuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che\nsarà referente specialistico dell’azienda sulla materia, conferendogli\npotere di firma per i piani condivisi, in coerenza con le norme previste per il\nfunzionamento di Fondimpresa e dei fondi interprofessionali per la\nformazione.\n\nL’azienda consentirà al referente per la formazione la frequenza a corsi\nformativi inerenti al ruolo che saranno attivati utilizzando il conto di\nsistema di Fondimpresa, fatte salve le eventuali esigenze di carattere tecnico\ne produttivo.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"paidmaternityleave","Art. 4. – Trattamento in caso di gravida","Art. 4. – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.\n\nIn caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente Contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\n\nLe aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\n\nOve durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno, rispettivamente, le\ndisposizioni di cui all’articolo 2, del presente Titolo, a partire dal giorno\nin cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni\nrisultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.",{"bindId":271,"name":272,"text":273},"ONCERISE2_trigger","Art. 12. – Premio di risultato. Nelle az","Art. 12. – Premio di risultato.\n\nNelle aziende di cui al punto 5) della Premessa al presente Contratto la\ncontrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per\nl’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ned altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\n\nAl fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 6) della\nPremessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede\naziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,\ntenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività dell’azienda.\n\nGli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti\ncontrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento\nuno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.\n\nGli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati\nconseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di\nluglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno\ndiritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data.\nNella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza\nsindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a\nriferimento per la determinazione del Premio.\n\nL’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a\npriori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed\navverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.\n\nIl Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza\ndell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è\nassunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne\nl’ammontare.\n\nDal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per\nl’istituzione del «premio di produzione» di cui all’articolo 9 del\nC.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva di cui al punto 4\ndell’articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta\ndefinitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della\nretribuzione dei lavoratori.\n\nI premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed\nistituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro\nimporti già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti,\nall’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente\narticolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale\noperazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i\nlavoratori.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\nIl presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con\ncaratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23\nluglio 1993.\n\nIn questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull’applicazione\ndella procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti,\nle Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente,\npotranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l.,\nche terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in\noggetto.\n\n\n\n\n\nNorma concordata nel Verbale di accordo stipulato\n\nin sede ministeriale il 4 febbraio 1997.\n\n\n\nFermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio\n1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto\neconomico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati\nconseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività,\nqualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della\ncompetitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi\nconcordati tra le parti.\n\nAl fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti\nlo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento\ndella controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo\n17, Disciplina generale, Sezione terza, (attuale articolo 7, Sezione quarta,\nTitolo VII) a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali,\ndella durata complessiva di 20 giorni.\n\n\n\n\n\nLINEE GUIDA PER LA DIFFUSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO\n\nLe parti al fine di favorire la diffusione della contrattazione aziendale\ncon contenuti economici collegati ai risultati con particolare riferimento alle\nimprese di minore dimensione, in data 28 luglio 2010 hanno concordato apposite\n“Linee guida” e una specifica procedura per le aziende in cui non sia stata\ncostituita la R.s.u. riportate nell’Allegato n. 6 al presente Contratto.\n\n\n\n\n\nDichiarazione comune\n\nLe parti convengono che tra i criteri di attribuzione individuale del Premio\ndi Risultato da definire in sede di contrattazione aziendale potrà essere\npreso a riferimento l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste\nconnesse ai sistemi di flessibilità previsti dal C.c.n.l. o dagli accordi\naziendali.",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"PAIDLEAV_trigger","Art. 10. – Ferie. I lavoratori maturano ","Art. 10. – Ferie.\n\nI lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\n\nSalvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori\nche maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni\ncompiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al\ncomma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre\ni 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla\nmisura di cui al comma precedente.\n\nOgni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni\nlavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro\nsettimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.\n\nLe ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati\ngli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a\nprestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e\ntempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato\nl’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre\nimmediatamente precedente la corresponsione delle ferie.\n\nPer i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di\nmaggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.\n\nI giorni festivi di cui all’articolo 9 del presente Titolo che ricorrono\nnel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si\nfarà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\n\nLe ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\n\nL’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo\nesame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.\n\nAl lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nNon è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro\ndell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di\ngiornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del\ngodimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza,\nla relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle\nesigenze tecnico-organizzative.\n\nL’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.\n\nIn caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\n\nAl fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, fatto salvo quanto definito tra le parti in sede\naziendale, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della\npercentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento\nall’unità superiore), e le aziende fino a 150 dipendenti, nell’ambito\ndella percentuale massima del 2% (con arrotondamento all’unità superiore),\nvaluteranno positivamente, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative,\nl’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di\npresentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli\naltri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.\n\nNel caso di valutazione negativa, l’azienda informerà il lavoratore, che\npotrà farsi assistere da un componente della R.s.u., sui motivi del diniego e\nsi adopererà per individuare un’idonea soluzione in relazione alle sue\nobiettive e comprovate necessità.\n\n\n\nNorme transitorie.\n\n1)I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la\nDisciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio\n2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno\naggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla\nsettimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.\n\n2)Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in\nforza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un\ngiorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti\ndi dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.\n\n\n\nNota a verbale.\n\nDalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai\nlavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più\nfavorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"part_time_excluded","C) Part-time. Norme generali Le parti st","C) Part-time.\n\nNorme generali\n\nLe parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale\npuò costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla\narticolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle\nesigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a\ntempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno\ncomparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"CONSIGN_trigger","Art. 6. – Reperibilità. La reperibilità ","Art. 6. – Reperibilità.\n\nLa reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione\naziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il\nripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli\nimpianti.\n\nLe ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo\ndell’orario di lavoro legale e contrattuale.\n\nL’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione\npreventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito\nincontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero\ndei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.\n\nLe Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con\nperiodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare\nl’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga\nal riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla\nloro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.\n\nIl lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di\nreperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma\nprevio preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a\nsituazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.\n\nFermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende\nprovvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero\npossibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano\nrichiesta.\n\nNessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nturni di reperibilità.\n\nNel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che,\nanche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di\nreperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per\nillustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la\nRappresentanza sindacale unitaria.\n\nAl fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed\nefficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita\ndi relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare\nche il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.\n\nIl lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi\nimmediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo\n– in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti\ndalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare\nl’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è\nchiamato ad intervenire.\n\nNel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma\ncomportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà\nriconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura\ndisciplinare di cui agli articoli 8 e seguenti, Sezione quarta, Titolo VII.\n\nLa reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti\narticolazioni:\n\n•oraria;\n\n•giornaliera;\n\n•settimanale.\n\nLa reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane\ncontinuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni\ncontinuativi.\n\nPer l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende\nriconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva,\ndifferenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro\nnon cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai seguenti\nvalori espressi in euro:\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n      \n        \n          \n            \n            \n          \n          \n            \n            \n            \n            \n          \n          \n            \n              LIVELLLO\n              \n              b)\n                Compenso giornaliero\n              \n              c)\n                Compenso settimanale\n              \n              \n                \n              \n            \n          \n          \n            \n              \n                \n              \n              \n              \n              16 ore \n                \n                (giorno  \n                lavorato)\n              \n              24 ore \n                \n                (giorno libero)\n              \n              24 ore\n                festive\n              \n              6\n                giorni  \n                \n              \n              6 giorni con festivo \n              \n              6 giorni\n                con festivo e giorno libero\n            \n          \n          \n            \n              1-2-3-3 Super\n              \n              4,82\n              \n              7,23\n              \n              7,82\n              \n              31,33\n              \n              31,92\n              \n              34,32\n              \n            \n            \n              4-5\n              \n              5,73\n              \n              9,00\n              \n              9,64\n              \n              37,65\n              \n              38,29\n              \n              41,56\n              \n            \n            \n              superiore al 5°\n              \n              6,59\n              \n              10,82\n              \n              11,41\n              \n              43,75\n              \n              44,34\n              \n              48,57\n              \n            \n          \n        \n      \n  \n\n\n\n\nL’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli\nimporti espressi nella prima colonna (16 ore – giorno lavorato) della\nprecedente tabella.\n\nIl trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il\nlavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.\n\nDal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo\ndell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà\nriconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria\nlorda senza maggiorazioni.\n\nLe ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”,\nrientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di\nriposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal\npresente Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo\nnelle sue varie articolazioni.\n\nLe prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque\nretribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive\nal normale orario contrattuale.\n\nSulla base delle leggi vigenti e ferma restando la possibilità di accordi\naziendali in materia, si concorda che è permessa la deroga, che non può\nassumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di\nreperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo\nalmeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.\n\nIn aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il\ntempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per\nogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo sarà\nriconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.\n\nNel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore\nreperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato\nall’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo\ndell’intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione\ndel rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in\natto.\n\nIl personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente\nnormativa.\n\nL’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti\ndal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o\ncontrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in\nattuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2120 Codice\ncivile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente\narticolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\n\nSono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia\ndisciplinata nel presente articolo.",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"deathrelatives","Art. 10. – Permessi per eventi e cause p","Art. 10. – Permessi per eventi e cause particolari ed ex articolo 33,\nlegge n. 104\u002F1992.\n\nAi sensi e per gli effetti dell’articolo 4, primo comma, della legge 8\nmarzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi.",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"flexworktxt","Banca del Tempo Le Parti, a fronte della","Banca del Tempo\n\nLe Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio\norario di lavoro in prossimità del pensionamento ed anche in relazione alle\nimportanti modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali,\nconvengono sull’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti\nnormativi, fiscali e contributivi, di promuovere una “Banca del tempo” che\npermetta ai lavoratori di accantonare le ore di PAR in conto ore, le ore di\nstraordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.\n\nA tal fine, con l’obiettivo di individuare opportune soluzioni, è\ncostituita un’apposita Commissione paritetica con il compito di presentare\nuna proposta operativa, lavorando anche in sinergia con la Commissione\nparitetica sulle Politiche attive, da sottoporre alle Parti stipulanti nei\ntempi tecnici che si renderanno necessari.\n\nConciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\n\nPotranno essere definite in sede aziendale con la R.s.u. soluzioni che in\nuna logica di miglioramento dell’efficienza e di orientamento al risultato\nfavoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una gestione\npositiva dell’invecchiamento attivo.\n\nLavoro agile – Dichiarazione delle parti.\n\nLe Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di\nmiglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della\nnecessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego\ndelle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità\nflessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento\nutile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze\ndei lavoratori e delle aziende.\n\nLe Parti preso atto della normativa di legge valuteranno l’opportunità di\ndefinire la materia nell’ambito del C.c.n.l..",{"bindId":295,"name":296,"text":297},"overtimeallowancetype","Per le ore di straordinario in regime di","Per le ore di straordinario in regime di «quote esenti» dall’accordo\npreventivo eccedenti le 40 ore annue, per i lavoratori turnisti e per i\nlavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti,\novvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende\nfino a 200 dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari\nall’8% per ciascuna ora lavorata che assorbe fino a concorrenza i trattamenti\ndi miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale.",{"bindId":299,"name":300,"text":301},"funeralpay","Art. 4. – Indennità in caso di morte. In","Art. 4. – Indennità in caso di morte.\n\nIn caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso di\ncui all’articolo 1 del presente Titolo, ed il trattamento di fine rapporto di\ncui al successivo articolo 5, saranno corrisposte secondo le disposizioni\npreviste nell’articolo 2122 del Codice civile, così come modificato dalla\nsentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"trainingprogrammes_newtech","In particolare la formazione continua sa","In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per\nfronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti\ndalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione\nsoprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.",{"bindId":307,"name":308,"text":309},"marriage","Art. 3. – Congedo matrimoniale. In caso ","Art. 3. – Congedo matrimoniale.\n\nIn caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.\n\nIl congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\n\nLa richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\n\nDurante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\n\nIl trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,\nquando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo\negualmente alla corresponsione dell’indennità per congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.\n\nIl congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\n\nIl congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e\nl’altro ne abbiano diritto.\n\n\n\n\n\nNota a Verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari\ndell’assegno per congedo matrimoniale sono quelli individuati dal terzo\ncomma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.",{"bindId":311,"name":312,"text":313},"strikes_trigger","- attribuendo alla autonomia collettiva ","- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria\nper la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo\npartecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti\nriconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;\n\n- confermando l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il\nC.c.n.l. che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici\ne normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale e la contrattazione aziendale orientata al miglioramento\ndella competitività aziendale e delle condizioni di lavoro;","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl-dipendenti-dalle-aziende-metalmeccaniche-e-della-installazione-di-impianti-2019- - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici, FIM - Federazione Italiana metalmeccanici, UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;183 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1299.11\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;4.82\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;133 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18.49 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[319],{"title":36,"slug":33},[321],{"type":322,"data":323},"call_to_action_body_block",{"title":324,"description":325,"variant":326,"link":327},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":324,"url":328,"description":324,"rel":329,"type":330},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[332],{"type":322,"data":333},{"title":324,"description":325,"variant":326,"link":334},{"title":324,"url":328,"description":324,"rel":329,"type":330},[]]