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Teresa, 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Il giorno 28 settembre 2016, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Presidente Dott. Massimo Pederzoli, dal Segretario\nNazionale Dott. Massimo Gargano e dai componenti la Commissione trattative:\nSig. Giuseppe Caresana, Avv. Anna Maria Martuccelli, Sig. Giuseppe Romano,\nSig.ra Elide Stancari, Sig. Pietro Zirattu, assistiti dal Dott. Riccardo\nFornelli e dalla Dott.ssa Caterina Truglia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli e dai\nSegretari Nazionali: Sara Palazzoli, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Giovanni Mininni, assistiti dai Signori: Antonio Pucillo e Andrea\nCoinu e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Doriano Bertolone,\nAntonino Calandra, Giovanni Di Dia, Fabrizio Podda, Eugenio Siracusa, Massimo\nLopis, Fabrizio Abbonizio, Giancarlo Venturini, Valentino Rottigni, Elena\nPezzotta, Erika Morselli, Pasquale Guerriero, Adelaide Ceci, Marco Ugolini,\nMarcello Buzzoni, Ubaldo Adamo, Paolo Rossi, Samuele Trilli, Silvia Guaraldi,\nRenzo Pelizzon e Fabrizio Liviero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra e dai\nSegretari Nazionali: Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai Signori: Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndalla delegazione trattante costituita dai Signori: Patrizia Vicinanza, Walter\nCorazza, Faustino Dondi, Davide Bergonzini, Andrea Pambianchi, Francesco\nZanotti, Piersecondo Mediani, Giousè La Terra, Alessandro Rosso, Angelo\nSemenzato, Walter Bertolini, Giovanni Rossi, Luigi De Lorentis, Fabiano Palucci\ne Luigi Fiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Gabriele De Gasperis e dai\nSegretari Nazionali: Antonio Stocchero, Salvato Cataldo, Franco Bullano,\nGiuseppe Vito, assistiti dalla delegazione trattante costituita dai Signori:\nCarla D'Ottavio, Rossella Valente, Roberto Castelli, Andrea Luvarà, Antonino\nRenato Curreri, Fabio Distefano, Franco Becherelli, Luca Lombardo, Paolo\nCampagna, Federico Capponi, Giorgio Bonetti, Alberto Bolognini, Roberto\nCassanelli, Federico Mambrini, Franco Mattana, Antonio Giocoli, Francesca\nTorregrossa e Clemente Di Rosa, assistiti dal Segretario Generale della\nUILA-UIL Stefano Mantegazza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le parti, come sopra costituite, riconoscono che nell'ambito della\npolitica territoriale ed economica del nostro Paese assume determinante\nrilevanza l'azione della bonifica sul territorio e sulla economia con\nparticolare riferimento sia alla prevenzione del rischio e alla mitigazione del\ndissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo, sia alla\ncrescita della economia attraverso la valorizzazione e sicurezza alimentare,\ngarantite dalle azioni per la provvista, conservazione, regolazione e razionale\nutilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, con riguardo anche alla\nsalvaguardia ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che nel nostro Paese, come attestato anche dai più recenti eventi\nalluvionali, i problemi legati alla prevenzione del rischio idrogeologico e\ndella disponibilità di risorse idriche nel tempo e nello spazio sono\nfortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del\nterritorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata\nrete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto\nidrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a\nrischio; della estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della\nridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riconfermano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito\ndelle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l'azione della bonifica i\ncui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo\nimportante ai problemi da risolvere per uno sviluppo sostenibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che nel rispetto del principio di sussidiarietà, dei principi fondamentali\ndell'ordinamento del nostro Paese, la gestione della bonifica nelle distinte\nfasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere degli\nimpianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti\npubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti\nnell'ambito delle autonomie funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e\ndegli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili\nagricoli ed extragricoli che traggono beneficio della attività consortile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottolineano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che lo Stato e le Regioni, con il protocollo di intesa sottoscritto il 18\nsettembre 2008, nel riconoscere la multifunzionalità della attività di\nbonifica sul territorio del nostro Paese, hanno riconfermato il ruolo e il\nrilievo dell'azione dei Consorzi di bonifica quali enti di autogoverno\nrientranti tra le autonomie funzionali, cui compete, nell'ambito dei\ncomprensori, la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di\nbonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare\ned ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conseguentemente auspicano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il riordino in corso in alcune particolari realtà regionali avvenga\nnel rispetto dei principi sanciti nel citato protocollo Stato-Regioni, come\ngià avvenuto nelle diverse realtà regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, nell'ambito dei provvedimenti per la sicurezza territoriale e la\ncrescita economica del Paese, si tenga adeguatamente conto della necessità di\ninvestimenti pubblici nel settore della prevenzione del rischio e della\nmitigazione del dissesto idrogeologico per la sicurezza territoriale nonché\nnel settore delle risorse idriche a uso prevalentemente irriguo, con\nparticolare riguardo agli interventi di completamento e ammodernamento per una\npiù razionale ed estesa utilizzazione delle acque;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inoltre, riconoscono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo\ndi perseguire l'obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel\npiano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a\ngarantire la migliore funzionalità degli uffici e l'efficienza dei servizi\nconsortili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottolineando che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli effetti di un idoneo ed efficace assolvimento delle finalità\nistituzionali, sono determinanti l'apporto e la collaborazione dei lavoratori\ndipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive\nrelazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e\nriconoscimento dei reciproci ruoli e competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le trattative per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2010 modificato e\nprorogato fino al 31 dicembre 2014 con ACNL 28 giugno 2013 si sono svolte in un\nperiodo di eccezionale complessità e difficoltà riferite sia alla situazione\neconomica del Paese e del settore consortile sia alla evoluzione legislativa\nnella materia del diritto del lavoro e delle relative riforme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le parti hanno anzitutto condiviso l'esigenza di procedere ad un\nadeguamento delle norme contrattuali alle nuove disposizioni legislative\nprocedendo a tal fine a numerosi incontri per la definizione dei nuovi testi\nche fossero aderenti ad una idonea interpretazione delle norme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che tali incontri hanno consentito di esaminare le nuove disposizioni e di\nadeguare in conformità le corrispondenti disposizioni contrattuali\nnazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, peraltro, l'esame della piattaforma delle richieste presentata dalle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori è stato oggetto di un approfondito e\nvivace dibattito che ha tenuto conto sia delle garanzie dei trattamenti in\nvigore sia della realtà quale derivante dalla difficile situazione economica\ndel Paese e del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, comunque, anche se dopo un periodo di agitazioni sindacali, le parti\nhanno rinvenuto soluzioni idonee alla conclusione della trattativa, in un\nequilibrato contemperamento degli interessi delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - DISCIPLINA COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FIRMPRI\">\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato\nintercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica\nmontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di\nmiglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro\nraggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2,\nil quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via\ncontinuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con\ngli operai avventizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del\npresente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai\nConsorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta\neccezione per gli articoli 42 e 43, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento\nfondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto\nespressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in\nmodo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono\ncontenute nei titoli I, II e III della parte I e nelle parti III e IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel\ntitolo IV della parte I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte I e nella parte IV del\npresente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine\nai sensi e nei limiti del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e\nV della parte I e nella parte IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte II del presente\ncontratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti\nconsortili similari di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte II del presente\ncontratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di\nirrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento\nfondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del\nlimitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate\ne della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi\ndi una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere\nespresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei\nlavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente\ncontratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 36.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 2 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di\ndiritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai\navventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è\ncontenuta nei titoli I, II e V della parte I e nella parte IV del presente\ncontratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo\ndeterminato nei limiti della legge D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle\nseguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizioni organizzative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via\ndiretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito\ndi coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più\nsezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti\nappartenenti alle aree inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di\nanzianità di servizio nelle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via\ndiretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito\ndi coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale\ned organizzativa, nell'ambito del quale operino dipendenti con mansioni di\nconcetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di\nanzianità di servizio nelle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale con mansioni e qualifica di Quadro è tenuto a svolgere\nin prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di\npertinenza del settore cui è preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni\nproprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico\npratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a sei settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nsemplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di\nconcetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli\nadempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono\npreposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle\nfunzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impiegati\ndirettivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od\namministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione\npiani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento\nespropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di\nattestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati,\nresponsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a sette anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività\ntecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con\niniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a sette anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle\nmansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione\nteorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di “Capo”, a\nsvolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squadra cui\nsono preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni\nnelle mansioni ed in possesso di una acquisita superiore capacità\ntecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare\ndalla amministrazione attraverso apposita prova di idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 132.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle\nmansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione\nteorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di due punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità\ntecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad una\nidonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di\nattività conseguita in appositi istituti di istruzione e\u002Fo formazione\nprofessionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di\nmaggiore complessità relativi alla loro specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 127.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole\nriparazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari,\nmezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione\ndei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche\nautomatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti,\nnonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 118 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di\nadeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico\novvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per\nl'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone\ne\u002Fo cose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 115.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione\ndelle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica\nacquisibile con un breve tirocinio pratico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 107.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e\u002Fo\nausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di\ncarattere esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 107.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a dodici mesi; parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a dodici mesi e per gli operai avventizi\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inquadrati\nsulla base delle mansioni affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre\n2009 è integralmente riportato nell'allegato A2 al presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Piani di organizzazione variabile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di\norganizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del\nConsorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie\nstrutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili\nprofessionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi, nella ipotesi in cui assumano dipendenti con rapporti di lavoro\na tempo determinato potranno procedere, senza obbligo di motivazione, ai sensi\ndel D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,\nosservando anche le disposizioni di cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per assunzioni di durata non superiore a 12 giorni il\ncontratto di lavoro a tempo determinato è stipulato per atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo\nstesso Consorzio e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di\ncontratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria\nlegale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e\nl'altro, non può superare i 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato inizialmente fissato può\nessere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di cinque\nvolte, fermo restando la predetta durata complessiva dei trentasei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riassunzione di un lavoratore in precedenza occupato con\ncontratto a termine di durata fino a sei mesi, occorre un intervallo di attesa\ntra i due contratti di 5 giorni; per i contratti a termine di durata superiore\na sei mesi l'intervallo è stabilito in 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato, si dovrà corrispondere al lavoratore una\nmaggiorazione della retribuzione complessiva per ogni giorno di continuazione\ndel rapporto pari al 25% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari\nal 45% per ogni giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza è fissato in 30\ngiorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e in 50\ngiorni negli altri casi. Qualora il rapporto prosegua oltre detti termini, il\ncontratto si trasforma a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 23 del D.lgs.\n15 giugno 2015, n. 81, il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine\ncostituiti da ciascun Consorzio non può eccedere il 20% del numero dei\nlavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Consorzi che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile\nstipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto disposto dagli artt. 19, 2° comma, e 21, 2° comma,\ndel D.lgs. 15 giugno 2015, n 81, le norme di cui al presente articolo non\ntrovano applicazione per gli operai stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RAPPORTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ CONSORTILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - OCCUPAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Sistema di informazioni sulle attività consortili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di predisposizione delle proposte di programmi d'esecuzione di nuove\nopere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi\nalla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione,\nl'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali\ndei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del\npresente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in\nrelazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento\nagli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale\ndi conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di\nprogrammi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte\ndella Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o\npiù Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno\nrealizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni\nsindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro\nvalutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l'anno le Organizzazioni\nsindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali\nnazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle R.S.A. o R.S.U.,\nper una informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di\nsvolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31\nmarzo di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al\n1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede\nnazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a\ndibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività\nistituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di\nvalorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli\ninvestimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività, ai\nprevedibili effetti sull'occupazione ed all'organizzazione dei Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali\nnazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il\ndibattito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle opere e impianti consortili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili\ndirettamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far\nricorso per tali attività ad appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contratto d'appalto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi\ninseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole\nche vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi da esse\nderivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in\nmateria di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto\nal lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive\ndel settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene allo svolgimento della attività di manutenzione\nordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo\nSNEBI si impegna, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli\nattuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi\nassumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura\ntecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità\nistituzionali permanenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli\noccupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto\nall'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli\ncomprensori consortili informandone le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio,\nnell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali\nAziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle\nAmministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di\ndirigenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti\nsuperiore a 50 e fino a 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti\nsuperiore a 100.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere\ncomunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei\nlavoratori alle Amministrazioni dei Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al\nConsorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei dipendenti nell'azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente\nart. 11, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze\nsindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell'accordo collettivo\nnazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato P al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella\ntitolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per\neffetto delle disposizioni contrattuali collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Locali delle R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a\ndisposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U., per l'esercizio delle loro\nfunzioni, un idoneo locale all'interno dell’unità produttiva o nelle\nimmediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a\ndisposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U. un locale, sempre che ciò sia\npossibile in relazione alla disponibilità di locali nell'ambito delle\nstrutture consorziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei\nConsorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le R.S.A.\no le R.S.U. non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le\nmedesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta,\ndi un locale idoneo per le loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le R.S.A.\u002FR.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il\nConsorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i\ndipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e\nstabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie\ndi interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Compiti dei dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compito fondamentale dei dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U. è tutelare i diritti\ndei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione\nglobale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15\nnovembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle\nopere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse,\nnonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di\nmanutenzione e di esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui al D.lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di\nassunzione a termine di personale appartenente all'Area Quadri, all'Area A ed\nall'Area B, limitatamente, per quanto riguarda quest'ultima, ai profili\nprofessionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l'Amministrazione\ninformerà preventivamente le R.S.A.\u002FR.S.U. All'inizio di ogni anno\nl'Amministrazione informerà dettagliatamente circa i lavoratori a termine e\u002Fo\nstagionali impiegati nell'anno precedente. All'inizio di ogni anno\nl'Amministrazione informerà le RSA\u002FRSU, mediante consegna del modulo allegato\nS al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale,\nsulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno\nprecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e\nsicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano\nritenuti necessari per la tutela della salute e della integrità fisica del\nlavoratore, e dell'ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di\norganizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che\nvengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di\norganizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali\nschemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle R.S.A.\u002FR.S.U. di norma\nalmeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli\nschemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle\nR.S.A.\u002FR.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A.\u002FR.S.U. sul\nprevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior\nfunzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)esprimere un parere sul codice etico prima che venga adottato dal\nConsorzio. Il testo dovrà essere consegnato alle RSA\u002FRSU di norma almeno 40\ngiorni prima che sia adottato. Nel caso di variazioni dello stesso, i testi di\nvariazione devono essere consegnati alle RSA\u002FRSU 30 giorni prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)esaminare con l'Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi\ndi massima per i turni delle ferie al fine di una auspicabile soluzione di\ncomune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di\nrotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di\nridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sulla\nindividuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle\nmansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il\nproprio turno di lavori nocivi (v. art. 28, 4° e 5° comma);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)incontrarsi con l'Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto\nall'art. 68, comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla\nindividuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e\navventizi, addetti durante l'arco dell'anno per alcuni mesi a lavori\ndiscontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori\ncontinui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due\ndiversi tipi di lavoro considerato (v. art. 47, commi 13° e 15° e art. 126,\ncomma 8°);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla\ndurata, alla distribuzione ed all'ora iniziale e finale dell'orario ordinario\ngiornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 47, 6°,\n7° e 16° comma ed art. 126, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle\nesigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore\nsoddisfacimento delle esigenze degli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)raggiungere con l'Amministrazione consortile eventuali intese in ordine\nalla individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all'art.\n2, lett. a) e b) dell'Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare\nl'importo della indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e\nMissioni allegato B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)raggiungere intese con l'Amministrazione consortile in ordine alla\nindividuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica\nrimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istituzionalmente o per\ndisposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito dalla zona o del\nreparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Regolamento Trasferte e\nMissioni allegato B al presente contratto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)assistere gli interessati nell'individuazione, d'intesa con il Consorzio,\ndei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di\ncui all'art. 1 dell'Accordo collettivo nazionale allegato D al presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi\ncompensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che\nin luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di\nlavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla\nretribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni\nriposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese per la concessione in\nqualsiasi momento dell'anticipazione sul T.F.R. nella ipotesi di cui ai numeri\n4, lett. a) e 9 dell'accordo 30 marzo 1983, allegato H al presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da\nparte del dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a\nraggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle\nRSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto\ndisposto dall'art. 158 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle\nR.S.A.\u002FR.S.U. nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente\ncontratto richiede i predetti pareri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle R.S.A.\u002FR.S.U. devono\nessere formulati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi forniranno alle R.S.A.\u002FR.S.U., entro il termine statutariamente\nprevisto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedimenti, assunti\ndai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di\nlavoro del personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Espletamento delle funzioni di dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U. sono soggetti alle comuni norme contrattuali\ne regolamentari e in particolare devono osservare l'orario di lavoro come tutti\ngli altri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U. devono essere posti in condizione di\nespletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale andamento\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Trasferimento dei dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U. di cui ai precedenti\narticoli 11 e 12 può essere disposto solo previo nulla osta delle\nOrganizzazioni sindacali di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine\ndell'anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di\ndirigente della rappresentanza sindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Tutela dei dirigenti delle R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di\nservizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di dirigente di\nR.S.A.\u002FR.S.U. in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessazione della\ncarica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione\nsindacale territoriale che rappresenta il lavoratore interessato e dello SNEBI\ni quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede\nlocale, su richiesta della Organizzazione dei lavoratori, entro 6 giorni dalla\nnotifica del provvedimento di licenziamento effettuata dal Consorzio alla\nOrganizzazione sindacale territoriale dei lavoratori; quest'ultima notifica\nsegue la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed\nallo SNEBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al\ncomma precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il\nprovvedimento di licenziamento diviene operante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il nulla osta sia stato negato dall'Organizzazione sindacale alla quale\nil dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio mantenga fermo\nil suo provvedimento dandone comunicazione all'interessato, il dipendente\nstesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere - tramite la predetta\nOrganizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento\nconsortile - avverso quest'ultimo provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al\ndisposto di cui al 4° comma dell'art. 105 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia dipendente da\nmotivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità\ndi dirigente di R.S.A.\u002FR.S.U., esprime parere in ordine all'ingiustificato\nlicenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di cui alla legge 15 luglio\n1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le\ndisposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia\nindipendente da motivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al\ndipendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si\nesprime in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamento,\nche rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Aspettativa e permessi dei dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>chiamati a funzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire\nfunzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per\nl'esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.lgs.\n18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Permessi retribuiti e non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma,\nmembri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non\ncomputabili nelle ferie, per l'espletamento della carica nel settore\nconsortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quelli\nindicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12\ngiorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi\nprovinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente\ncomma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a\n25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a\n50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a\n100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre\n100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive\nin seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per\nl'espletamento della attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6\ngiorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi per i dirigenti\nprovinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi,\nper i dirigenti nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordinata alla\ntempestiva presentazione da parte degli interessati dell'avviso di convocazione\ndelle Organizzazioni sindacali di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'avviso di convocazione di norma deve essere presentato almeno due giorni\nprima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano\nrichiesti per più giorni consecutivi l'avviso di convocazione deve essere\npresentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle R.S.A\u002FR.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei\nseguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti\nspetteranno nella misura complessiva di un'ora e un quarto all'anno per ciascun\ndipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di\npermessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia\ncostituita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti\nspettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA designate dalle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto,\nnella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o frazione di 300 dipendenti.\nOve sia costituita la R.S.U., il numero complessivo di permessi che sarebbe\nspettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dalla applicazione dei criteri di\ncalcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i\ncomponenti la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi\ndeve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti di cui all'8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per\nla partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. designate dalle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto o per\nla R.S.U., di dieci giorni l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma\ndevono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presente\narticolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi\nnazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto\nvengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti\ncongressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni\nnei quali si svolgono i congressi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>elettive o a ricoprire cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del\nParlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali, nonché\ni dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e\nnazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita\nper tutta la durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto\ndall'art. 31 della L. 20 maggio1970, n. 300 e successive modifiche e\nintegrazioni, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del\nriconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a\ncarico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre\n1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di\nenti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive\ndell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,\nconserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla\nerogazione delle prestazioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora\na favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento\ndi pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il\nperiodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti consorziali studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di\nstudio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non\nsono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e a prestazioni di lavoro\ndurante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie\nall'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri\ndipendenti i Consorzi riconoscono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi\nsuccessivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano\nfrequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico o\nuniversitario e svolti presso scuole o università statali, parificate o\nlegalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione professionale attinenti\nl'attività di bonifica finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corsi di studio di cui al comma precedente non possono comunque avere una\ndurata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti di cui al 1° comma possono richiedere permessi retribuiti per\nun massimo di 150 ore “pro capite” in un triennio, usufruibili anche in un\nsolo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco del triennio può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei\ndipendenti di cui al comma precedente, compatibilmente con l'esigenza del\nregolare svolgimento dell'attività consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi\nche occupino stabilmente almeno venti dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al 3° comma\ndel presente articolo, deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno un\nmese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata e\nl'Istituto organizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione\ndelle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra\nindicato viene seguito l'ordine di precedenza delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto\nallo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i\ndipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso\nlo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro a\ntitolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi,\ncontinuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento\ndella scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado,\ndel diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività\nformative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il\nposto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nella anzianità di\nservizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le\nferie, con la malattia e con gli altri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può\ndifferirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi\ntitolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l'esigenza\ndel regolare svolgimento dell’attività consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipendente all'anno\nnei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il congedo non può essere riconosciuto ai dipendenti\ndurante il periodo dell'esercizio irriguo o di accentuata attività degli\nimpianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del\nlavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare\ndomanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell'inizio del corso di studi\no dell'attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con\nesclusione, per quest'ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti\ninquadrati negli altri parametri dell'area D che intendono godere del periodo\ndi congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima.\nTutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed\nindicando l'istituto scolastico o universitario o l'ente che organizza\nl'attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al\ncorso o all'attività formativa e successivamente i certificati di\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra\nindicato viene seguito l'ordine di precedenza della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 25 - Formazione professionale e continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Cp>Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la\nformazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali\npotranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie\nrelative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori\ndipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento della efficacia,\ndella efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili,\nsostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti si\nimpegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di\nindirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di\nrisorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse\nalla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra\nle Amministrazioni e le RSA\u002FRSU in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Aggiornamento e formazione professionale dei quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in\nun biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di\naggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi specifici,\norganizzati, a livello nazionale o regionale, dall'A.N.B.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere\nutilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall'A.N.B.I.,\nper la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da\nenti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti alle specifiche\ncompetenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri devono fornire ai Consorzi l'attestazione di frequenza ai corsi o\nconvegni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia richiesta\ndal Consorzio, rimangono a carico di quest'ultimo anche gli oneri connessi\nall'iscrizione al corso e\u002Fo al soggiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo SNEBI si impegna a verificare con l'A.N.B.I. la possibilità che al\ntermine dei corsi organizzati dall'A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possano\nsostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rilascio,\nin aggiunta all'attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva\nformazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Ch3>Art. 27 - Commissione nazionale per le pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita\nuna Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta\npariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6\nrappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di\nricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel\nsettore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con\nparticolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione\npresenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l'esigenza di\norganizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 28 - Ambiente di lavoro e nocività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come\nvalori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il\nrispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere\ne consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e\npartecipati delle norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di\nagenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti\ndalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente\nlegislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di\neliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse\npossibile, i Consorzi si impegnano a definire, d'intesa con le RSA\u002FRSU, le\ncondizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi, d'intesa con le RSA\u002FRSU, stabiliscono criteri di rotazione degli\naddetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di\nridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni, d'intesa con le RSA\u002FRSU, provvedono inoltre ad\nindividuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni\nalternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio\nturno nelle attività di cui al precedente 2° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei\ndispositivi di protezione individuale e\u002Fo collettiva necessari per la tutela\ndella loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione\npossibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti\ncon cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l'uso dovranno\nessere sostituiti dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una\ngiornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche,\nmirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico\nlavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cp>Nella eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi\nall'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale\nosservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante il T.U. delle norme\na tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i rischi connessi alla esposizione all'amianto costituiscono oggetto di\nspecifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto\ndagli articoli 17 e 28 del citato D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado\ndella esposizione all'amianto e le misure preventive e protettive da\nattuare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di\nesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei\nmateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,\nnonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all'organo di\nvigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma\ndell'art. 250 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione,\nigieniche, di controllo dell'esposizione all'amianto previste negli articoli da\n251 a 254 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività\ncomportanti l'esposizione all'amianto, nonché ai loro rappresentanti, le\ninformazioni previste all'art. 257 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla\npolvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a\nnorma dell'art. 258 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli\nsanitari di cui all'art. 259 del D.lgs. medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di\nrischio previsto all'art. 260 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Assemblea dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro\nopera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei\nlimiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono\nindette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali\no dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente\ncontratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro\ne secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché\nindette in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite\nmassimo di 2\u002F3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigenti\nesterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio deve consentire lo svolgimento, all'interno della propria\norganizzazione e fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che\nper categoria, su materie inerenti alla attività sindacale, indetti da tutte\nle rappresentanze sindacali aziendali tra i dipendenti, con diritto di\npartecipazione di tutti i dipendenti del Consorzio o di tutti quelli\nappartenenti alla categoria particolarmente interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di\nproselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di\nlavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività del\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente\ncontratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i\ncontributi sindacali che i dipendenti e pensionati indicati all'art. 1 del\nregolamento Allegato E al presente contratto intendono loro versare, con le\nmodalità di cui al citato regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Contributo per assistenza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti provvedono a versare, nei termini, nella misura e con le\nmodalità indicati nell'Allegato F al presente contratto, alle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per\nassistenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Distacco sindacale retribuito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto\npuò richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipendente\nconsortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla\ndata di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di\ncui al precedente comma, configura una ipotesi di sospensione del rapporto con\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a\ncarico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura\nspettantegli nell'ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse\nquelle erogazioni derivanti direttamente dall'effettiva prestazione\ndell'attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento\ndella stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e\nsimili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono\nconsiderati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del\ncompimento del periodo di prova e del diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima\nOrganizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed\nil dipendente dovrà riprendere regolare servizio presso il Consorzio da cui\ndipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un\nnumero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non\npossono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi quattro anni dall'inizio del distacco sindacale, il distacco\nmedesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà preventiva\ncomunicazione della richiesta di cessazione del distacco alla Organizzazione\nsindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del\ndistacco. L'Organizzazione sindacale provvederà a darne comunicazione\nall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto\ndall'11 luglio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Controversie individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in\nsede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo\ndi conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l'Organizzazione\nsindacale dei Consorzi e l'Organizzazione regionale del Sindacato cui è\niscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre\nricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il\ncaso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza\nprevisti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data e la sede della riunione per l'esperimento del tentativo di\nconciliazione vengono determinate d'accordo tra i rappresentanti delle\nOrganizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data della istanza\navanzata dall'Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso\ninfruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa\nnegativamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Controversie collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per\nl'applicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni\naltra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello\nSNEBI e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo\nalle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la\nfacoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il\ntentativo di conciliazione in sede nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si\nconsiderano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non\nrisultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d'azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di\nesaminare le eventuali divergenze in ordine alla interpretazione delle norme\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati\nda ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie\ndel presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.\nLa Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati\nal secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà\ncontrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della\nCommissione verrà redatto un verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E CONTINUATIVO PER I CONSORZI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Requisiti per l'assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)godimento dei diritti civili e politici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita\ndell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del\nsuccessivo art. 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici\nincompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i\ncompetenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti\nconsorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per\nil regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di assunzione per pubblico concorso effettuata da Consorzi di\nbonifica è richiesto anche il requisito di una età non inferiore agli anni\n18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso assunzione di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente\nsoggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla\nprecedente lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di\ndiritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione,\nidraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per\nchiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Diritti di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi, nelle assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza a\nquei lavoratori con rapporto a tempo determinato e\u002Fo stagionali che abbiano\nlavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con mansioni equivalenti a\nquella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro\na tempo indeterminato, a condizione che manifestino al Consorzio la volontà di\nesercitare tale diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.\nA tal fine occorrerà che il dipendente abbia prestato attività lavorativa per\nun periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti, e che\nl'assunzione avvenga nei 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio informerà i lavoratori a tempo determinato e\u002Fo stagionali,\nnonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza\nsindacale unitaria, circa le assunzioni cui si dovrà procedere ai sensi del\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi\nformeranno, tra i lavoratori con mansioni equivalenti a quella per la quale\noccorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, una apposita\ngraduatoria che terrà conto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall'Amministrazione sentito\nil parere del Direttore dell'Area nell'ambito della quale hanno lavorato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dell'assenza di provvedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le\nassenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, i\ncongedi di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015, la donazione di sangue, la\nmalattia o l'infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i\npermessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche\nelettive di cui all'art. 19 del presente contratto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del periodo effettivo di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio\nprecedente all'assunzione a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dei carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un\npunteggio massimo di 20 punti. I criteri per l'attribuzione dei punti relativi\na ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano di organizzazione\nvariabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 40 – Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i\ndiciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai\nsensi dell'art. 44 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche e\nintegrazioni, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate\nal terzo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e\nl'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma\nscritta e contiene l'indicazione del periodo di prova, della prestazione\noggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma\nsintetica, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al\ntermine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione\nricevuta, il divieto della retribuzione a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nlavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto\nd'apprendistato sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'area A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore di contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore catastale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore dell'ufficio paghe e contributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratori tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'area B:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente ai lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'area C:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettromeccanico - impiantista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanico d'officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- escavatorista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di macchine operatrici complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'area D:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai specializzati aventi diritto al parametro 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche\nrientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifiche\nrientranti nell'Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai\nspecializzati area D aventi diritto al parametro 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nlavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e\ntrasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di una\nattività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito\nlibretto formativo, non inferiore a 120 per la durata del triennio. Per le\nqualifiche rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di formazione\npreviste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico.\nPer le qualifiche rientranti nell'Area C le ore di formazione teorica e pratica\nsaranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la\nmetà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante\nparte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore\ndi macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste\navrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le\nqualifiche rientranti nell'Area D un quarto delle ore di formazione previste\navrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con\nformazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie\nmansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria\nper l'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio\nimpedissero, in determinati periodi, lo svolgimento della attività formativa\nall'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a\nsoggetti esterni specializzati nella formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'articolo 2118 cod. civ., con un preavviso, ai sensi\ndell'art. 112 del presente contratto, decorrente dal medesimo termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato. Durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le\nsanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegna al lavoratore, ai\nfini del trattamento economico, uno stipendio di importo corrispondente a due\nprofili professionali inferiori per il primo anno ed a uno per i periodi\nsuccessivi rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni\ncorrispondenti a quelle oggetto del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le\nnorme per l'apprendistato professionalizzante contenute nel Capo V del D.lgs.\n15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Promozione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La promozione e l'assegnazione di mansioni superiori vengono disposte dal\nConsorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle\nattitudini a disimpegnare le superiori mansioni, sia tra profili professionali\ncontigui all'interno dell'area professionale di appartenenza, sia dal profilo\nprofessionale più elevato dell'area immediatamente inferiore al profilo\nprofessionale meno elevato dell'area professionale immediatamente superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aver diritto ad essere scrutinati ai fini della promozione o della\nassegnazione di mansioni superiori, i dipendenti devono avere prestato lodevole\nservizio per almeno un anno nel profilo professionale immediatamente inferiore\na quello proprio delle mansioni superiori e devono essere in possesso del\ntitolo di studio richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il profilo professionale superiore al quale il dipendente è\npromosso abbia un parametro a permanenza limitata, l'inquadramento iniziale del\ndipendente neo-promosso è in tale parametro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il parametro in godimento prima della promozione sia\nsuperiore al parametro più basso del profilo professionale al quale il\ndipendente viene promosso, resta conservato il parametro più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì disporsi, in base\nagli stessi criteri, la promozione, al parametro più basso delle mansioni\nimpiegatizie dell'Area B, degli impiegati che risultino inquadrati nell'area D,\nparametro 112.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Nella ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve\nessere effettuata sulla base dei criteri nell'ordine sottoindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie\npreviste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per\ncausa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo\nsvolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'articolo 19 del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3)assenza di provvedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di\norganizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di\nesito positivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio\ncomplessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni profilo\nprofessionale dal piano di organizzazione variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1\u002F3\ndei punti complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della\ncorrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduatoria\ndei dipendenti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo\nconseguito dagli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla\npromozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spiegare\nalcun altro effetto immediato o futuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti\ncomplessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti complessivi nella\nnota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti alla\nqualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine:\nl'anzianità nella fascia inferiore, l'età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo\ndevono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere\nall'assegnazione della qualifica superiore mediante promozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti organi,\npubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Forme di concorso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il concorso, a scelta del Consorzio, può farsi per titoli, per esami,\novvero per titoli ed esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Norme per l'espletamento del concorso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme concernenti il bando di concorso, l'espletamento del concorso\nstesso, le funzioni e la composizione della Commissione giudicatrice, la\nformazione della graduatoria, la nomina del vincitore, sono stabilite nelle\nnorme aventi natura regolamentare adottate dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rappresentante\ndel personale di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso,\ndesignato, d'accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei Sindacati aderenti\nalle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta\nfatta dall'Amministrazione, debitamente pubblicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di\nrappresentanza in seno alla Commissione giudicatrice e quest'ultima sarà\nintegrata con un membro nominato dall'assemblea dei lavoratori del Consorzio\niscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 44 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della\ndurata massima di sei mesi se appartenente all'area Quadri ed al profilo\nprofessionale più elevato dell'Area A, e di tre mesi se appartenente a tutti\ngli altri profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla\nsospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni simili),\ndi proroga per un periodo di tempo corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del\nperiodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui\nalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta\ndeterminazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipendente si\nintenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si costituisce con l'accettazione della lettera di\nassunzione, nella quale devono essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gli estremi del provvedimento di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determinato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le mansioni alle quali verrà adibito all'inizio del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a qualifica, l'Area ed il profilo professionale d'inquadramento, l'importo\ndello stipendio base relativo al parametro assegnato e la sede abituale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la data d'inizio del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DOVERI DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Doveri del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente\ncontratto, dal piano di organizzazione variabile e dal codice etico adottato\ndal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i dipendenti hanno l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro\nconferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme\nin uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario d'ufficio e\nprestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di\nservizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con\nl'impiego consortile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il\nsegreto d'ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle\nmansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine\nloro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato\nmotivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio\ntrova applicazione la norma di cui al comma 6 del successivo art. 95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)risiedere nella località ove trovasi l'ufficio, lo stabilimento o\nl'impianto presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda\ndall’effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento\ndelle mansioni loro affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera\nprofessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cambiamento degli uffici, a seguito di unione di più Consorzi,\ngli obblighi di cui al punto e) non trovano applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 47 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per\nil personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per\nquest'ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico\nod amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti, nonché per il personale appartenente all'area D addetto a\ncompiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra\nquello indicato al precedente comma, l'orario ordinario contrattuale di lavoro\nresta fissato in 38 ore settimanali di media annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per\nogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media\ndell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori\ndiscontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque.\nPer i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media\ndell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere\nripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà,\nd'intesa fra il Consorzio e le R.S.A.\u002FR.S.U., la distribuzione dell'orario\nsettimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di\nappositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei\nservizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In\nogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei\nvari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene\neffettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A.\u002F R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro\nmesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua,\ndei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in\nogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del R.D.L. 15 marzo\n1923, n. 692 e tabelle annesse ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre\n1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o\ncustodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50\nore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è\nridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 43 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per\nalcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a\nlavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore\nsettimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice\nattesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro\ncontinuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente\ncomma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei\nperiodi suddetti, da 50 a 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due\norari indicati al 12° comma, saranno determinati d'intesa tra le\nAmministrazioni consortili e le R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che\nabbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono\nesclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché\nabbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una\no più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa\nAmministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del\ndipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale,\nmalattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria\nopera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di\ncustodia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario\ngiornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente\narticolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le\nRSA\u002FRSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi\nconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti\nazioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi\nai sensi del precedente art. 28, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due\nore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per\nnon più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e\nquarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una\nulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento\ndell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori\nin acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono\nconsiderati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali\ndalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di\nsollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in\ngalleria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite\nsecondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per\nle quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del\nConsorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 9° comma,\nindipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per\nl'ipotesi contemplata all’11° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 48 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno\n24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con\nle ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Il suddetto periodo di\nriposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a\nquattordici giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi\nturno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una\nsquadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo\nil riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre\ngiorni successivi alla fine del secondo turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno\ndiverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale\ninteressato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero\naddetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze\ntecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica\nutilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle\nattività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei\nconfronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno\nventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore\ndi riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo\ncompensativo entro tre giorni dal mancato riposo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, che è il\nperiodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È definito “lavoratore notturno”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo\nnormale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte,\nper almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno\ndi età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle\nore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a tre anni o, in\nalternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la lavoratrice od il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore ai dodici anni;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona\ndisabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive\nmodificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i lavoratori rientranti nella sfera d'applicazione delle leggi 5 giugno\n1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di introduzione del lavoro notturno o di modificazione della\ndisciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una\nconsultazione preventiva delle RSA\u002FRSU, convocandole con un preavviso di almeno\ntre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni\ndall'inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non risultino costituite le RSA\u002FRSU la consultazione va effettuata\ncon le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni\nnazionali firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le\notto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze connesse ad\neventi eccezionali ed emergenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro\nnotturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al\nrischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti\nnecessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del\nConsorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle\nprestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a\ncarico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro\ncarattere d'urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela\ndella salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti\nattraverso il servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi\nparticolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco\napprovato con l'emanando decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche\nsociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei\nLavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA\u002FRSU, appropriate misure\ndi prevenzione e di protezione personale e collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità\nalle prestazioni di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle\nstrutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno,\nin altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o\ndisponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al\nlavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico\nin godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 50 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici\nuffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove\nil dipendente presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate\nnei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n.\n54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20 maggio 1977, allegato\nD) al presente contratto, così come aggiornata a seguito dell'entrata in\nvigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n.\n336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all'allegato D al presente\ncontratto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale appartenente, alle aree D, C e B con esclusione del\npersonale ausiliario di ufficio che svolge attività esecutiva di carattere\ntecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti\nristretti e prestabiliti, del personale addetto a compiti di videoscrittura e\ndi gestione di programmi informatici trova applicazione, nella ipotesi di\nricorrenza festiva coincidente con la domenica, la norma di cui all'articolo 1\ndella legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il trattamento economico, previsto dall'art. 5,\nultimo comma, ultimo periodo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, in favore dei\n“salariati in misura fissa”, nelle ipotesi in cui le ricorrenze della festa\nnazionale (2 giugno), dell'anniversario della Liberazione (25 aprile), della\nfesta del lavoro (1 maggio), e dell'unità nazionale (4 novembre), cadano di\ndomenica, spetta, oltre che agli operai, anche al personale appartenente alle\ncategorie degli impiegati e dei quadri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili\nfuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia\nrichiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con\ncomunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal\nnormale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi\ninformeranno preventivamente le R.S.A.\u002FR.S.U. dei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un\nrecapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano\nprestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non\npiù di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio\nirriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta,\ndurante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente\nimporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reperibilità richiesta nei giorni feriali: € 15,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reperibilità richiesta in giorni festivi: € 20,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro\ndal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il\ntrattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive,\nfestive notturne).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi\nspecifici continuano ad essere conservati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione\nalle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di\ncontestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipendenti\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamente\ncontestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione dell'addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30\ngiorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con\navviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni\nper la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l'audizione\npersonale dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante della\nOrganizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui\nrisulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e\nalla gravità della infrazione contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competente\norgano collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia\nreso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma,\nil dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i\nprovvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano\ntrascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha\ndato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente\nal quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei\nventi giorni successivi, anche per mezzo della Organizzazione alla quale sia\niscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio\nprovinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di\nconciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle\nparti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,\nnominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta\nsospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli\ndall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al\nCollegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Consorzio adisce l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare\nresta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Sanzioni disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti\nsanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) censura scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sospensione dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) licenziamento in tronco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) licenziamento di diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Censura scritta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per negligenza o per lievi mancanze in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella\ncessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per insufficiente rendimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle\nistruzioni particolari o degli ordini di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Sospensione dal servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con\nprivazione della retribuzione per un periodo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) sino a tre giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo\nprecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu\ninflitta la sanzione della censura scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per simulazione di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i\ndipendenti, il pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per insubordinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze\ndannose al Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare\ngravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Da quattro a dieci giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni\npreviste alle lettere da c) ad i);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) per uso dell'impiego a fini personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al\nConsorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento,\ncomporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata\nscontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Licenziamento in tronco\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento in tronco viene inflitto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle\nlettere da n) a p) dell'art. 55;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della\nrecidiva prevista alle lettere l) e m) dell'art. 55;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale e\nche arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio del\nConsorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito\no per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere\nod ai materiali di pertinenza del Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in\nrelazione agli affari trattati per ragioni d'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per reiterato insufficiente rendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento in tronco è adottato dall'Amministrazione consortile,\nesperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma\ndell'art. 52, sulla base del parere di una apposita Commissione composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il\ntermine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del\nConsorzio effettuata con lettera raccomandata a\u002Fr, dall'Organizzazione\nsindacale territoriale aderente alla Organizzazione nazionale firmataria del\npresente contratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall'Assessorato\nregionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza\ndi tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente\ncomma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta\nall'Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od abbia\nconferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi termini di cui\nal precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di\nquiescenza maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Licenziamento di diritto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di diritto viene inflitto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità\npubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice\npenale, all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all'art. 537 del codice\npenale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione,\nmillantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato,\nmalversazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica\nesclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità\ndello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del\ncodice penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione\nperpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza\ndetentiva o della libertà vigilata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di diritto è inflitto dall'Amministrazione\nsubordinatamente all'esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo\nle forme e con le modalità previste all'art. 52 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e\nnon comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Sospensione cautelare obbligatoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipendente dal\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Sospensione cautelare facoltativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 56, può sospendere il\ndipendente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche\nprima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente\ndiritto del dipendente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione\ndegli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta degli addebiti non\nviene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licenziamento in\ntronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con conseguente\napplicazione del disposto di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tranne l'ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il\nprocedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data\ndella contestazione degli addebiti, il dipendente viene riammesso in servizio\ncon diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del\nprocedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Sospensione del procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in pendenza di giudizio penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione\npenale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine\ndi quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni\ncautelari di cui agli articoli precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o\ndi assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o perché il\ndipendente non lo ha commesso, il procedimento disciplinare non può essere\ninstaurato né proseguito venendo meno ogni effetto degli atti posti in essere,\ncompreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con\nconseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o\ndi assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel\ncomma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o\nproseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al\nConsorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione\ncautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva\ndiversa determinazione del Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata\ndal dipendente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente\narticolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio\neventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente applicazione\ndel disposto del 2° comma dell'art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Assegno alimentare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della\nretribuzione di cui all'art. 59 va contestualmente disposta la corresponsione\nmensile, ai familiari del dipendente che continuano a fruire del diritto agli\nassegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il\nConsorzio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della\nretribuzione che sarebbe spettata al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumenti\neventualmente spettanti al dipendente in applicazione del 2° comma dell'art.\n59 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Opposizione avverso il procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cui all'art. 56, entro 20 giorni dalla data di notifica a\nmezzo lettera raccomandata a\u002Fr del provvedimento assunto, può essere proposta\nopposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emanato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitatamente\nai dipendenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti organi di\ntutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto\nsospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima,\nmediante provvedimento definitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di\nrevisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in\nsede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familiari del dipendente\naventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli assegni non\npercepiti durante il periodo della sospensione o del licenziamento, nonché gli\neventuali aumenti periodici di stipendio successivamente maturati sino alla\ndata del decesso del dipendente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza\neventualmente già corrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - DIRITTI DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Elementi costitutivi della retribuzione mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal\nminimo di stipendio base e dagli aumenti periodici di cui al successivo art.\n71.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in\nnatura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili)\nil corrispondente valore in denaro viene determinato d'intesa tra le\nAmministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei\nlavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente\ncontratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente\ntrattenuta di pari importo dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti\nnella misura e con le modalità fissate dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale\ndevono essere chiaramente specificati: la denominazione dell'ente, l'importo\nlordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il\nperiodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo\ndell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Minimi di stipendio base\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle Allegato A), che\ncostituisce parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'individuazione delle aree, delle posizioni organizzative e dei profili\nprofessionali nei quali rientrano le diverse qualifiche, agli effetti della\ndeterminazione dei minimi di stipendio base, si fa riferimento ai criteri\nsanciti al precedente art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le determinazioni in ordine a quanto previsto al precedente comma debbono\nessere adottate acquisito il parere dei rappresentanti sindacali aziendali\nnelle forme e con le modalità fissate al terzultimo e penultimo comma del\nprecedente art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i Consorzi i cui provvedimenti nella specifica materia\nsiano soggetti a controllo, il parere di cui al precedente comma deve essere\ntrasmesso ai competenti organi di tutela e vigilanza, unitamente alla relativa\ndeliberazione consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Cumulo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale possono essere affidate, all'atto dell'assunzione o della\npromozione, più mansioni pertinenti a diverse qualifiche, anche ricadenti\nnell'ambito di diversi profili professionali. In tal caso al personale viene\nriconosciuto il minimo di stipendio base della qualifica corrispondente alla\nmansione prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Cambiamento di mansioni – effetti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a\nmansioni diverse, ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area\ndi inquadramento o delle ultime mansioni effettivamente svolte, senza alcuna\ndiminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi\nretributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che incidano\nsulla posizione del dipendente, al dipendente medesimo possono essere\nassegnate, per atto scritto, informate le RSA\u002FRSU, mansioni appartenenti al\nlivello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione,\nfatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento delle precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi\nlimitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo\nsvolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a\nquelle proprie della qualifica, come disciplinato dall'art. 3 del D.lgs.\n81\u002F2015, previo confronto con le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento\ndell'obbligo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione al dipendente di mansioni corrispondenti ad un profilo\nprofessionale superiore a quello in cui il dipendente risulta inquadrato\ncomporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la\ncorresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra lo\nstipendio del parametro più basso del profilo professionale superiore e quello\ncorrispondente al parametro del profilo professionale assegnato prima del\ncambiamento di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assegnazione a mansioni superiori - salvo il caso di ragioni\nsostitutive di altro dipendente in servizio - si protragga oltre tre mesi, il\ndipendente ha diritto, salvo propria diversa volontà espressa, al passaggio\nnella nuova qualifica, con conseguente applicazione dell'art. 74 qualora\nricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, nella nuova\nposizione retributiva, della intera anzianità di servizio già maturata dal\ndipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici,\nnegli altri casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di modifica delle\nmansioni trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2103 cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Prestazioni del quadro a favore di più consorzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al requisito della esclusività delle prestazioni di cui all'art. 1 può\nderogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi\nintercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e\nl'interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni\nnell'interesse di due o più Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento\neconomico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono\nripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Partecipazione dei quadri ad iniziative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di carattere interconsortile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri, su invito del Consorzio di appartenenza, possono partecipare ad\niniziative di carattere interconsortile, concernenti azioni o interventi\nintersettoriali, prendendo parte a gruppi di lavoro appositamente\ncostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel gruppo di\nlavoro saranno retribuite, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal\nConsorzio di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 71 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di\nassunzione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 74, a 6 aumenti\nperiodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi\nindicati nel successivo 3° comma per l'anzianità di servizio maturata sino al\n31 ottobre 2009 e pari, per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal\n1° novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dal 1°\ngennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al\n31 ottobre 2009, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"289\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1a\n        f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"justify\">2a\n        f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">40,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3a f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,25\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">41,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"justify\">4a f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">47,73\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">44,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5a f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,05\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">47,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"justify\">6a f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">60,68\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">51,99\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7a f.f.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">71,32\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">65,14\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">61,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che matureranno a\ndecorrere dal 1° novembre 2009, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di\nservizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 187, aumento periodico € 71,32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 164, aumento periodico € 65,14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 185, aumento periodico € 71,32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 162, aumento periodico € 65,14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette\nanni (ex 7a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 184, aumento periodico € 71,32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex\n7a f.f., 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 159, aumento periodico € 65,14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente alme no due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni (ex 6a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 159, aumento periodico € 60,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na sette anni (ex 6a f.f. 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 135, aumento periodico € 51,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiori a sette anni (ex 6a f.f. 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 157, aumento periodico € 60,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo alla istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a\nsette anni (ex 6a f.f. 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 134, aumento periodico € 51,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni\n(ex f.f. 5a, 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132, aumento periodico € 50,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex\nf.f. 5a, 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127, aumento periodico € 47,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni pari o superiore a due anni (ex f.f. 5a, 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132, aumento periodico € 50,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni inferiore a due anni (ex f.f. 5a, 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127, aumento periodico € 47,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni\nnelle mansioni ed in possesso di un'acquisita superiore capacità\ntecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare\ndalla amministrazione attraverso apposita prova di idoneità (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132 aumento periodico € 47,73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 4a\nf.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132, aumento periodico € 47,73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4a f.f., 2°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127, aumento periodico € 44,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità\ntecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita a una\nidonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di\nattività conseguita in appositi istituti di istruzione e\u002Fo formazione\nprofessionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di\nmaggiore complessità relativi alla loro specializzazione (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 127, aumento periodico € 47,73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni (ex 4a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 127 aumento periodico € 47,73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na due anni (ex 4a f.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 118, aumento periodico € 44,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni\n(ex 3 f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 116, aumento periodico € 44,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 3\nf.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 112, aumento periodico € 41,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di\nadeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico\novvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per\nl'assunzione (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 116 aumento periodico € 44,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone\ne\u002Fo cose (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 115, aumento periodico € 44,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla\nmanutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di\npreparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico (ex 2a\nf.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 107, aumento periodico € 40,77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e\u002Fo\nausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di\ncarattere esecutivo ((ex 2a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 107, aumento periodico € 40,77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\nAnzianità di servizio pari o superiore a dodici mesi (ex 1a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 104, aumento periodico € 38,45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\nAnzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi stagionali\n(ex 1a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 100.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio automatico di parametro retributivo o di promozione\nvengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del successivo\nart. 74 e calcolati sulla base dell'importo unitario previsto per il profilo\nprofessionale e parametro retributivo attribuibili a seguito della promozione o\ndel passaggio automatico di parametro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servizio\nalla data dell'11 luglio 2000 conservano a titolo personale il numero di\naumenti periodici e la periodicità già previsti dal CCNL 6 marzo 1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa, di\nammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello\nindicato al precedente 3° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in servizio alla data dell'11 luglio 2000 continuano\naltresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell'art. 63 del\nCCNL 6 marzo 1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di\nprova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di\nanzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il\nservizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso Consorzi\ndi bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo,\nnonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pubbliche o,\nlimitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione,\nidraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso aziende private.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Svolgimento della carriera economica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti inquadrati in parametri di stipendio per i quali è previsto\ndalla tabella Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla scadenza\ndi tale periodo, automaticamente inquadrati nel parametro immediatamente\nsuperiore, salvo quelli che, nel periodo anzidetto, entro i limiti massimi di\nun quadriennio, a giudizio dell'Amministrazione consortile, sulla base di\nparere espresso dalla Commissione disciplinare di cui all'art. 56, abbiano\ndemeritato. In quest'ultimo caso il passaggio di livello viene ritardato di 2\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Effetti della promozione e dello svolgimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della carriera economica sugli aumenti periodici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di promozione ad una qualifica superiore o di passaggio automatico\ndi parametro retributivo all'interno della stessa qualifica, disposti ai sensi\ndegli articoli, rispettivamente, 41 e 73, deve essere assicurato al dipendente\nun aumento della retribuzione goduta all'atto della promozione o del passaggio\ndi parametro, almeno pari all'importo risultante dalla differenza tra\nl'ammontare del minimo di stipendio base corrispondente al parametro superiore\ne l'ammontare del minimo di stipendio base del parametro goduto\ndall'interessato all'atto della promozione, o del passaggio automatico di\nparametro, mediante attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici\nall'uopo necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la promozione o il passaggio automatico di parametro coincidano con\nla maturazione dell'aumento periodico, compete al dipendente sia l'aumento di\ncui al comma precedente, sia il riconoscimento dell'aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli\neventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del\ncompimento del periodo biennale o triennale decorrente dalla data dell'ultimo\naumento periodico maturato nella precedente posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Retribuzione annua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici\nmensilità di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel\nmese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della\nretribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\nsolare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due\nmensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da\nprestarsi nell'anno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Indennità di funzione per i quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con la qualifica di quadro viene corrisposta, in aggiunta alla\nretribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distinto della\nstessa, un'indennità di funzione in misura fissa pari ad € 140,00, da\ncorrispondere per quattordici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Indennità per gli operai con incarico di capo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli operai avventizi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti agli impianti, inquadrati nelle aree C e D, nonché nel\nterzo e quarto profilo professionale dell'area B ai quali, in aggiunta\nall'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene\naffidato l'incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di\noperai avventizi, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente\nalla durata dello stesso, una indennità pari al 10% dello stipendio base di\nqualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio,\nprestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun\ndipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale\nda concordare con le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 79, il lavoro\ncompiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al\nvalore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavoro\ndiurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro\nfestivo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e\nper lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva\nl'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di\nregolare turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo della\nretribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il\ndipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto,\nnon è dovuto alcun compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni\neffettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano\napplicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre\nla fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla\ntrasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro\nstraordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo\ncompensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate\nunitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in\naltrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori\nal Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni\ndalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno\ndato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo\nsemestre dell'anno solare successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro\nstraordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi\nordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che\nnon risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del\npersonale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino\nimprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli\nimpianti consortili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non\nentrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario\neffettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a\nsvolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a\n20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad\nun compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile\ndeterminato ai sensi del precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale compenso è ridotto al 10% nell'ipotesi in cui il lavoro notturno non\nraggiunga la durata di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 81 - Compenso per lavoro prestato in turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto\nalle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di\nqualifica di cui al precedente art. 65:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"500\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"453\">\n  \u003Ccol width=\"41\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"453\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">a) lavoro festivo o\n        domenicale diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"453\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"justify\">b) lavoro feriale\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#d2d3d5\">\u003Cp align=\"center\">15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"453\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">c) lavoro festivo o\n        domenicale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e\nper lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Trasferte e missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui\nall'Allegato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente\ncontratto o in alternativa, nell'ipotesi di opzione prevista dall'art. 13 del\ncitato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e\u002Fo regionali già in vigore\nalla data del 27 ottobre 1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Rimborso danni all'automezzo di proprietà del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si impegnino\nad utilizzare per ragioni di servizio l'automezzo di loro proprietà, polizze\nassicurative collettive, con franchigia di € 77,47, destinate a sollevare i\ndipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi, causati da\nessi stessi per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento\ndelle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Indennità di trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragioni\ntecniche ed organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad\naltra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il\ncambiamento di residenza anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con\npreavviso di mesi sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio\ndi concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve\nprendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà\ncorrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente\nsostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i\nmezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità\ndi condizioni d'alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale\nmaggiore spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio\nconsorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base\ndella differenza tra l'importo della nuova pigione e l'importo dei canoni di\naffitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di\nalloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del\nrapporto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i\ncinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al 5°\ncomma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei\nmesi dalla cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i\ncasi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in\ntali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Ritenute\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni mensili e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle\nritenute che, secondo le disposizioni legislative e contrattuali, fanno carico\nal personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Responsabilità civile verso terzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In adempimento all'obbligo sancito dall'art. 5 della Legge 13 maggio 1985,\nn. 190, e successive modificazioni, i Consorzi debbono stipulare apposite\npolizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla\nresponsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle\nmansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del\ntipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di\nresponsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 87 - Rimborso spese legali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi\nall'esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei limiti\ndelle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e documentate con\nnotula vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale, sempreché risulti\ngiudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché\nnon ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che\npenale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle\nfunzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono\nanticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del\ndipendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto\ndel Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle\ntariffe professionali medie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del\ndipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazione del\nrapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio\nè tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sempreché risulti\nesclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo\no colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche\nper gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono\nparticolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi\nconseguente a colpa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Innovazioni ed invenzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il compito di\nvalutare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 4 della Legge 13\nmaggio 1985, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, per le innovazioni o\ninvenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando\nle disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi\nspeciali vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l'ipotesi\ndi cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione\ndell'entità del corrispettivo economico dell'utilizzo da parte del Consorzio\ndelle predette innovazioni o invenzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre\ndesignati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie\ndel presente contratto, in ragione di un membro per ciascuna Organizzazione ed\nuno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra le parti, tra i\nprofessori universitari, ordinari o associati, incaricati dell'insegnamento\ndelle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i\nmembri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce su richiesta della Organizzazione sindacale cui\naderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sottoporre ad esame\nla propria innovazione o invenzione, entro sessanta giorni dalla richiesta\ndella medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 89 - Ferie annuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie\nretribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui\nl'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni\nlavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su\ncinque giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare\nriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità\ndella irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti,\npredispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva\ncomunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi\nstabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea di massima l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze dei\nservizi, terrà conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria\nrichiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in\ncoincidenza con i mesi da giugno a settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrompere le\nferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rimborso delle\nspese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro titolo (caparra,\npigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente\nperiodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di\nmalattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita\ndal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo\nla facoltà di controllo da parte di quest'ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di\ninfortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell'anno, salvo quanto\nprevisto al successivo 9° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\nsolare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato\ne da prestarsi nell'anno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie\nper sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipendente il\ngodimento completo delle ferie nel corso dell'anno cui si riferiscono, ne deve\nessere consentito il godimento entro il 1° semestre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Permessi ordinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie\nordinarie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono\nessere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di gravi eventi imprevedibili per i quali è necessaria l'urgente\npresenza si prescinde dal preavviso di cui al comma precedente fermo rimanendo\nche occorrerà giustificarli documentalmente entro le 48 ore successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni\nrichiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esigenze\norganizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Permessi straordinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordinatamente\nalle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computabili nelle ferie,\ndella durata non superiore a 2 giorni all'anno anche consecutivi, con la\ncorresponsione dei normali emolumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 92 - Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti\nconsortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il\n2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore\nrisulti da certificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui\nal precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il\nConsorzio diverse modalità di espletamento della attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi\nfamiliari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non\nsuperiore a 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti\ndalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n.\n53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 24 del D.lgs. 15\ngiugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto\npercorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà\nusufruire di tale congedo, nell'arco temporale di tre anni, potendo scegliere\ntra la fruizione giornaliera e quella oraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezione\ndella indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto nei commi 3\ne 4 dell'articolo 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che contrae matrimonio spetta un congedo straordinario\nretribuito di 15 giorni non computabile nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Chiamata o richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del\nposto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653, 13\nsettembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modifiche ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla\nchiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti periodici di\nanzianità, del passaggio di livello di cui all'art. 73 e del trattamento di\nfine rapporto secondo le modalità indicate nell'Allegato L del CCNL 25 marzo\n2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti\ndella anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli articoli 96\ne 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della\nsostituzione, l'alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con\ni familiari conviventi ed a suo carico all'atto della chiamata o del\nrichiamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso contrario deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari\nal valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art. 65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 95 - Infortunio e malattia extraprofessionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai\ndipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garantita,\nmediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti\nprevidenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di\nassenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il\nquindicesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista - a seguito dei\nrelativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni\nlegislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli\nultimi due commi del presente articolo - prognosi di guarigione con\npossibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua\nrichiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano\nemolumenti di sorta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il\ndipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale\nscadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa\nefficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi\nun'altra, l'assenza relativa a quest'ultima malattia viene considerata come\nprosieguo della prima a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata\ncomunicazione al Consorzio, seguita dall'invio della documentazione relativa\nentro tre giorni dalla data dell'insorgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assenze\nper infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubblici\npreposti al servizio sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolute ad un\nCollegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di\nfiducia del dipendente e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della\nProvincia ove ha sede il Consorzio, su richiesta di uno dei due anzidetti\nsanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda entro\nquindici giorni dalla ricezione ditale invito alla designazione del sanitario\ndi sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei\nmedici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 96 - Infortunio e malattia per cause di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in\nrelazione diretta ed immediata con l'esercizio delle mansioni commesse al\ndipendente, si fa luogo al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta\nl'espletamento delle mansioni commesse, al dipendente medesimo deve essere\ngarantita, per tutto il periodo della inabilità, la conservazione del posto\nnonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli\nIstituti previdenziali ed assistenziali, l'intera retribuzione percepita\nall'atto del verificarsi della malattia o dell'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto altresì all'anticipo o al rimborso delle spese di\ncura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di\ncontestazione, determinate dal Collegio medico di cui all'art. 95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile\nall'espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere\nassegnate allo stesso e da quest'ultimo accettate, il rapporto si risolve di\ndiritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità\npermanente e, oltre all'anticipo o al rimborso di quanto previsto all'ultimo\ncomma della precedente lettera a), al dipendente è corrisposto il trattamento\ndi fine rapporto di cui al successivo articolo 115.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con\nrapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili\nsimilari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o\nsuperiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine\nrapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9\u002F10 dell'importo della\nretribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della\npresente lettera b), goduta all'atto del verificarsi dell'evento, moltiplicata\nper quattordici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett.\nb), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di\nISTAT non conglobata di cui all'allegato G al CCNL 17 aprile 2002 ed un importo\npari al 34% della contingenza scattata dal 1° maggio 1977 al 31 dicembre 1991\ndi cui all'allegato H al CCNL 17 aprile 2002. L'ammontare del trattamento annuo\ndi pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda\ndella richiesta del dipendente all'atto del collocamento a riposo; le due rate\neccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra\nnel mese di dicembre. L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del\npresente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo\ndella vita. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione\nconsortile, dall'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del\npresente articolo vengono detratti i 2\u002F3 dell'importo annuo della pensione\ncorrisposta dall'INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta\nda altri Enti previdenziali all'ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa\nla parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed\nesclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per\nil servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal\nConsorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di\nquiescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno\ncalcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione\nprevidenziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per benemerenze\nbelliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non\nriconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determinato\nall'atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data,\nalcuna variazione, tranne l'ipotesi in cui intervenga una riliquidazione di\npensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di\nmaggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell'infortunio o della\nmalattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all'anticipo o al rimborso\ndi cui all'ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto\ncompete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115. In\nderoga a quanto previsto al precedente primo comma della lettera c), nella\nipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio\nai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed\nenti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio\neffettivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi diritto di\ncui al successivo articolo 118 il trattamento di pensione di cui al secondo\ncomma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma\ndell'art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo\nart. 118. Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma\ndella precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di\nanno superiori a sei mesi valgono come anno intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell’ipotesi di cui\nalla lettera b), sia nell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo,\nper il trattamento di fine rapporto maturato all'atto del verificarsi\ndell'evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un\nCollegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del\ncontratto, nella ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro\nper infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di\nbonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al\ntrattamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c),\n2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede\nnazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al\ntrattamento di fine rapporto, che rientrerà tra gli obblighi contrattuali\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Accertamenti sanitari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del\ndipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto\npubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.\n300, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Mantenimento dell'alloggio in caso di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio, al dipendente viene mantenuto\nl'alloggio consorziale eventualmente in godimento, per tutto il periodo di\nconservazione del posto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in\nparticolare con quelle della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso contrario, deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari\nal valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art. 65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Anticipazione, cumulo e detrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle prestazioni assicurative e previdenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 95 e alla lettera a)\ndell'art. 96 il Consorzio anticipa al dipendente mensilmente, in coincidenza\ncon la corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dipendente\nstesso dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Tali somme dovranno essere\nrimborsate dal dipendente al Consorzio all'atto della liquidazione delle stesse\nda parte dei predetti Istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme corrisposte mensilmente al dipendente a titolo di anticipazione\ndelle prestazioni economiche di malattia e infortunio ai sensi del precedente\ncomma, sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali legislativamente\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle\nprestazioni economiche di malattia e infortunio, dovute dagli istituti\nprevidenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltreché alle\nritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed\nassistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o di malattia per causa di servizio, l'importo delle\nspese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali viene, nei limiti\ndell'anticipo o del rimborso di cui alla lettera a) dell'art 96, detratto dal\ntrattamento corrisposto dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme liquidate e le prestazioni erogate al dipendente da Istituti\nprevidenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto tanto in forza di\nlegge che di altre disposizioni obbligatorie per la copertura dei rischi di\ninfortunio o per l'istituzione di fondi di previdenza, rimangono a beneficio\ndel dipendente, salvo l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a prendere contatto con l'INPS al fine di verificare\nla possibilità di chiarire, in apposito accordo, che le somme corrisposte dai\nConsorzi a titolo di anticipazione delle prestazioni assicurative e\nprevidenziali non costituiscono imponibile previdenziale e di ottenere che le\nprestazioni anticipate dai Consorzi vengano restituite dall'INPS agli aventi\ndiritto mediante assegno recapitato presso la sede del Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 100 - Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle\ndisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\npaternità e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate\nal precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il\nperiodo di congedo di maternità previsto dall'art. 22 del D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151, l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per\nil periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha\ninizio il congedo di maternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà\ncorrisposto ai lavoratori padri durante l'astensione dal servizio nei primi 3\nmesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della\nmadre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di\naffidamento esclusivo del bambino al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle\ndisposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente\nspetta, a decorrere dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all'art.\n95 se risulti ad essa più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o\ndell'affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di fruire\ndi un giorno di permesso retribuito. Nel caso di nascita di un figlio il\ndipendente, pur dovendo tempestivamente comunicare al Consorzio la fruizione\ndel giorno di permesso, non è tenuto al rispetto di alcun preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>I congedi di cui all'art. 32, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni, sono fruibili sia su base giornaliera che su base\noraria dai lavoratori e dalle lavoratrici con le modalità di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'opzione tra la fruizione su base giornaliera o base oraria è rimessa alla\nlibera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è consentita\nin misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nmensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a\npreavvisare il Consorzio per iscritto, tramite e-mail o altra forma di\ncomunicazione scritta contenente l'indicazione della data, con almeno 5 giorni\ndi preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 2\ngiorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La\ncomunicazione dovrà altresì contenere l'indicazione di inizio e di fine del\nperiodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si\napplicano le disposizioni di cui al capo V del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Aspettativa senza diritto a retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia compiuto\nalmeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata\nnon può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto,\nal dipendente non spettano emolumenti di sorta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Prestazioni sanitarie integrative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono garantite le\nprestazioni sanitarie di cui all'Allegato M del presente contratto, alle\ncondizioni e con le modalità ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 103 - Previdenza integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore\nconsortile è AGRIFONDO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi\nverseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo\npari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che\naderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta,\nsulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro carico,\nsia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad\nAGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento\ndi AGRIFONDO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore\ndecida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da\nAGRIFONDO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza complementare del\nsettore consortile è stabilita dall'ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costituisce parte\nintegrante ed essenziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Cause di cessazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono cause di cessazione del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la morte del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti\nAutorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la revoca dell'assunzione alla scadenza del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la malattia e l'infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 95\ne 96;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la dispensa nell'interesse del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il licenziamento di cui all'art. 56;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il licenziamento di diritto di cui all'art. 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le dimissioni volontarie rassegnate o dichiarate di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)il raggiungimento dei limiti di età previsti dal successivo art. 108;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e\ncon le modalità stabilite dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e successive\nmodificazioni, e 11 maggio 1990, n. 108;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)la scadenza del termine prefissato per il rapporto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di licenziamento, per i dipendenti assunti a tempo\nindeterminato fino al 7 marzo 2015, trovano applicazione le disposizioni\ncontenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28\ngiugno 2012, n. 92. Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 7\nmarzo 2015 trovano applicazione le norme dettate dal D.lgs. 4 marzo 2015, n.\n23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie\ninterpretative, espressamente si obbligano ad applicare, per il personale con\nrapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive\nmodificazioni anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali\nintimati coevamente, fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 11\ndella citata legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Dispensa nell'interesse del servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta\ninabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità\nall'adempimento delle sue funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità\ndeterminata da motivi di salute è adottato dal Consorzio sulla base del parere\nespresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo\nprovvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà\nvalutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle\nin precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a\nmansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento,\npurché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente\nutilizzabile nell'ambito della struttura organizzativa consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal\nconforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e\ndei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove\nha sede il Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato\nnell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i\nSindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza,\nqueste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata\ndesignazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del\nlavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio. In caso di\ndispensa dal servizio al dipendente con almeno venti annidi anzianità\neffettiva di servizio, è corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a\ntanti trentacinquesimi dei 9\u002F10 dell'ultima retribuzione mensile, calcolata\nsecondo quanto disposto al 3° comma della lett. b) del precedente articolo 96\nmoltiplicata per quattordici, quanti sono gli anni di anzianità di servizio\neffettiva e convenzionale, conseguita dal dipendente all'atto della cessazione\ndel rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi, detratta la\npensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 della lettera b)\ndel precedente articolo 96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati con funzioni direttive e per i quadri, il calcolo di cui\nal precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il massimo\ndi trenta trentesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici o in\nquattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all'atto del\ncollocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono\ncorrisposte una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo\nnon è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta comunque salva la facoltà di opzione per il trattamento di fine\nrapporto maturato alla data del provvedimento di dispensa dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Dimissioni volontarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, il dipendente\nche intenda rassegnare le dimissioni deve, a pena di inefficacia, comunicarle\nesclusivamente con modalità telematiche, su moduli e secondo le procedure di\ncui al D.M. 15 dicembre 2015, sia al Consorzio che alla Direzione territoriale\ndel lavoro competente, rispettando i termini di preavviso di cui al successivo\nart. 112, ridotti a metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Dimissioni d'ufficio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono dichiarate le dimissioni d'ufficio qualora il dipendente, quantunque\ndiffidato dal Consorzio con lettera raccomandata a\u002Fr.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contravvenga al divieto sancito dall'ultimo comma dell'art. 46;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rifiuti di assumere servizio nel posto in cui sia stato trasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rimanga ingiustificatamente assente dall'ufficio per un periodo superiore\na dieci giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non riassuma servizio - salvo comprovato motivo di impedimento - entro\ndieci giorni dal termine prestabilito, nei casi di sospensione del rapporto per\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata o richiamo alle armi,\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di cui al presente articolo va adottato previa\ncontestazione dell'addebito e concessione di un termine per deduzioni, non\ninferiore a 15 giorni, nonché sulla base di parere di apposita Commissione\ncostituita in conformità al disposto di cui al 4° comma dell'art. 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Limiti di età\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo\ngiorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dipendente, secondo\nle norme vigenti, raggiunge l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia,\nsalvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali\nlegislativamente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli ex dipendenti consorziali, il cui rapporto di lavoro sia cessato per\nraggiunti limiti di età e\u002Fo di servizio o per le altre cause indicate alle\nlettere da d) ad l) dell'art. 104, non possono essere conferiti incarichi\nprofessionali da parte dei Consorzi, rimanendo quindi esclusa la facoltà di\nstipulare con i predetti ex dipendenti contratti d'opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Certificato di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto, viene rilasciato, al dipendente che\nne faccia richiesta, un certificato di servizio con le indicazioni relative\nalla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni\ndisimpegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Consegne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare\nsenza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle\npratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del\nConsorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta\na discarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera\ndisposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenuta sospesa\nla liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza\npregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per le cause indicate\nalle lettere e) ed l) dell'art. 104, è dovuto dal Consorzio il preavviso,\nosservati i seguenti termini in relazione alla anzianità di servizio\neffettivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale appartenente all'area quadri e per gli impiegati direttivi\ndi cui all'area A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quattro mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sei mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)otto mesi per anzianità superiore a dieci e fino a quindici anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) dieci mesi per anzianità superiore a quindici e fino a venti anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) dodici mesi per anzianità superiore a venti anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale con mansioni di concetto appartenente all'area A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quattro mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sei mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)otto mesi per anzianità superiore a venti anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il rimanente personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tre mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quattro mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sei mesi per anzianità superiore a venti anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con rapporto a tempo indeterminato con anzianità di\nservizio al 31 luglio 1994 superiore a 10 anni e fino a 20 anni, nella ipotesi\ndi cessazione del rapporto ai sensi della lettera l) dell'art. 104, i termini\ndi preavviso indicati al precedente art. 106 sono prolungati di ulteriori due\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 113 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui\nalla lettera d) dell'art. 104 nonché nella ipotesi di inosservanza dei termini\ndi cui all'articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai\nsensi degli articoli 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trattamento di\nquiescenza da corrispondere, una indennità pari all'importo della retribuzione\nspettante per il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei\ntermini di preavviso ai sensi dell'art. 106.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Computo del periodo di preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tranne il caso di morte, il periodo di preavviso, sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è considerato come servizio effettivo per il\ncalcolo dell'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione spettante in\ncaso di cessazione del rapporto per infortunio o malattia per causa di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 115 - Diritto al trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le\nipotesi di cui agli articoli 96, lett. b) e c), e 105 del presente contratto,\nspetta al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29\nmaggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto\nmaturata al 31 maggio 1982, l'anzianità di servizio è determinata dalla\ndurata del servizio ininterrottamente prestato, in via continuativa ed\nesclusiva, dalla data di inizio del rapporto alla data del 31 maggio 1982, ivi\ncompreso il periodo di prova seguito da conferma e quelli di interruzione che,\nper disposizioni di legge e del presente contratto, siano considerati come\nservizio effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Va altresì considerato, a tutti gli effetti, servizio effettivo quello\nprestato con le stesse caratteristiche di cui al comma precedente in qualità\ndi giornaliero o straordinario presso lo stesso Consorzio, senza che sia\nintervenuta interruzione nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzianità convenzionali già riconosciute al 31 maggio 1982 ai fini del\ntrattamento di quiescenza vengono considerate in aggiunta alla anzianità\nsuddetta, nei casi e nei limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti\nall'epoca in cui sono state assunte le delibere che le hanno accordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Arrotondamento delle frazioni di mese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto\nmaturata fino al 31 maggio 1982, le frazioni di anno vanno computate in\ndodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Reversibilità dei trattamenti di pensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>liquidati fino al 31 maggio 1982 o spettanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei casi speciali di cui agli articoli 96 e 105\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla morte del pensionato, nonché nell'ipotesi in cui il dipendente dei\nConsorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con\nrapporto a tempo indeterminato ed anzianità di servizio pari o superiore a 20\nanni, deceda per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio, la\npensione è reversibile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al coniuge fino a quando non contragga nuove nozze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti e agli\naffiliati durante il periodo di minore età, salvo che trattandosi di figlie\nnubili contraggano matrimonio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ai figli di cui alla precedente lettera b) anche se maggiorenni, purché\ninabili al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ai figli di cui alla precedente lettera b) fino al conseguimento del\ndiploma di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pensione di reversibilità compete nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 60% al coniuge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure\nil 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente né\ninferiore al 60% né superiore all'intero ammontare della pensione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il coniuge non ha diritto a pensione quando sussista separazione personale\nper sua colpa, in virtù di sentenza passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I figli adottivi e gli affiliati nonché gli adottanti e gli affilianti non\nhanno diritto a pensione se l'adozione e l'affiliazione hanno effetto dopo la\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti la pensione spetta ai\ngenitori superstiti di età superiore ai 65 anni che alla data della morte del\npensionato risultino a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle\nsorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del dante causa\nrisultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pensione spettante ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella\nmisura del 15% per ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concorso di più aventi diritto, fermo rimanendo il limite\ninferiore del 15%, la pensione non può essere complessivamente superiore\nall'intero importo della pensione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Rapporti di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a\nrapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,\ncon esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle\nseguenti modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato per atto scritto, deve\nessere contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa\ne della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di\ncui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di\nlavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario\ndi lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di\nquello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con\ndistribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In\ncasi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo\nrichieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta\nfino al 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di ora risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui al\nprecedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all'ora intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono\ncostituire rapporti di lavoro “part-time” di tipo verticale, quando sia\nprevisto che l'attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma\nlimitatamente a giorni predeterminati nell'arco della settimana e per tutte le\nsettimane dell'anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell'arco\ndell'anno, con copertura dell'intero orario normale giornaliero e\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale\nnon potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti\ndi un dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno comparabile ed il suo\ntrattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura\nproporzionale alla durata della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in\nrapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini\ndegli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo\nparziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato\nprestato il lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo\norizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo\npieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere\neffettuate);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale\nche preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni predeterminati\ndella settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per ciascun anno di\nservizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavorativi\nsettimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che\npreveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati\nnell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale\nspettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti\nne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52\nsettimane annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento\nalla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 4 e 6 del presente\narticolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei\nlimiti del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part-time\norizzontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a\nquelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro\nsupplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di una.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata\noperatività degli impianti idrovori e\u002Fo irrigui ed ogni qual volta sia\nnecessario all'ente compiere un'opera od un servizio collegati a termini di\nscadenza improrogabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 15%\ndella retribuzione oraria globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo\nsvolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla giornata\ndi attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario rese dai\ndipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono compensate\ncosì come previsto all'art. 78 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è\nconsentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia\nstipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dal D.lgs. 15 giugno 2015,\nn. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225 ore\ne di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 78 e\nper gli operai avventizi dall'art. 134 del presente contratto, sono\nriproporzionati in relazione al minor orario di lavoro pattuito con il\nlavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo scritto tra lavoratore, assistito, su richiesta dello stesso\ninteressato, da un rappresentante della organizzazione sindacale, e Consorzio\npotranno essere previste clausole elastiche relative alla variazione della\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla\nvariazione in aumento della sua durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della durata e\u002Fo della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto\nin caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della durata e\u002Fo della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale\ncon un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante l'indicazione\ndelle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessarie le variazioni\nmedesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere\nvariata in aumento fino al 20% arrotondandosi per eccesso o per difetto le\nfrazioni di ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della durata e\u002Fo della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazione\ndella retribuzione del 15%, comprensiva dell’incidenza degli istituti\nretributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le modalità\nflessibili senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti\nprevisti nei precedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il diritto,\nin aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore\nemolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari al 25% della retribuzione\ndovuta per il periodo di violazione delle norme contrattuali collettive ivi\ndisciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione\ndell'orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda\nunità sanitaria locale territorialmente competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui assista una persona convivente con\ntotale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio\nconvivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104\ndel 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)siano studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole\ndi istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale\ndi concordare variazioni dell'orario di lavoro pattuito non costituisce\ninfrazione disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa non costituisce\ninfrazione disciplinare né può integrare in alcun caso giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai casi di cui al precedente comma 22 lett. b), c), è\nriconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale. Esclusivamente per il caso di cui alla lett. a), a\nrichiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro è trasformato da rapporto di\nlavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Consorzio ravvisi l'opportunità di accogliere le domande dei\ndipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici\nmadri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di età inferiore ai\nsei anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno a tempo\nparziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno\nper l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti rispetto a\nquelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di\npersonale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è\ntenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con\nrapporto di lavoro a tempo pieno, mediante comunicazione scritta, esposta in\nluogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prendere in\nconsiderazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del\nrapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora\nspettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il\ndipendente può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione\nd'orario non superiore al 50 per cento. In tal caso il Consorzio è tenuto a\ndar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le\ndisposizioni contenute nel D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche\ne integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Disciplina sperimentale del telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del\ntelelavoro e di attuarli, d'intesa con i lavoratori con le modalità e nei\nlimiti stabiliti nell'allegato T al presente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEGLI OPERAI AVVENTIZI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 121 - Classificazione degli operai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di\nmanutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio\ndelle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali,\nirrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai avventizi addetti\nalla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle aree e profili\nprofessionali di cui all'art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo\nstesso art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato\ncon le norme, nei limiti ad essi applicabili, di cui alla D.lgs. 15 giugno\n2015, n.81 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che i lavori di esecuzione indicati al 1° comma sono\ncostituiti da opere di miglioramento fondiario - volontarie e coattive -\nd'interesse di un singolo fondo o comuni a più fondi e che pertanto trattasi\ndi interventi distinti dalle opere, i cui addetti rientrano nella sfera di\napplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai\nlavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Requisiti per l'assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti. Per\nl'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)godimento dei diritti civili e politici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita\ndell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del\nprecedente art. 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici\nincompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i\ncompetenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di avviamento al lavoro, a seguito di chiamata al collocamento, di\nlavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si\nprescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della\ndurata massima di 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta\ndeterminazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, l'operaio\ns'intenderà definitivamente assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di operai riassunti per le medesime mansioni non è previsto il\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si costituisce, salve le deroghe previste dal D.lgs.\n15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, con l'accettazione\ndella lettera di assunzione, nella quale debbono essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gli estremi del provvedimento di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata del rapporto, con espressa indicazione della data di inizio e di\ncessazione del rapporto stesso, ovvero mediante l'indicazione del termine\nfinale del rapporto “per relationem” con espressa menzione dei lavori\nstagionali per i quali l'operaio è assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la qualifica e l'area, il profilo professionale ed il parametro di\ninquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la retribuzione nei suoi elementi costitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'ambito territoriale all'interno del quale devono svolgere le loro\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Doveri degli operai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente\ncontratto, dalle norme regolamentari consortili e dal codice etico adottato dal\nConsorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra l'altro gli operai hanno l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro\nconferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme\nin uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e\nprestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di\nservizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il\nlavoro consortile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il\nsegreto d'ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle\nmansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine\nloro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato\nmotivo di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Orario di lavoro – festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore\nsettimanali di media nell'arco della durata del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata\nla media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le\nR.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo\ncorrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro\ncompensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante\nperiodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le occupazioni che, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle\nannesse ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957,\nrichiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata\nmassima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la\ndurata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di\ncui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata\ndell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per\nalcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri\na lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore\nsettimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice\nattesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro\ncontinuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia, l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente\ncomma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei\nperiodi suddetti, da 50 a 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due\norari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni\nconsortili e le R.S.A.\u002FR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale\nper tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate\nd'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A.\u002FR.S.U., al fine di\nrispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore\nsoddisfacimento delle esigenze degli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti\nazioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento\nfondiario, l'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata\nin sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai\nprecedenti commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici\nuffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il\ndipendente presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate\nnei giorni riconosciuti festivi prima dell'entrata in vigore della L. 5 marzo\n1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20 maggio 1977,\nAllegato D) al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai\nsensi del CCNL. 30 luglio 1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in\nvigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti\naccordi circoscrizionali in vigore al 31 dicembre 1973. In mancanza ditali\naccordi trova applicazione la norma di cui al 17° comma dell'art. 47 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite\nsecondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le\nquali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del\nConsorzio per l'espletamento della attività di cui al 4° comma,\nindipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per\nl'ipotesi contemplata al 7° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Cambiamento di mansioni - effetti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a\nquelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse,\nma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento o\ndelle ultime mansioni effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della\nretribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a\nparticolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che incidano\nsulla posizione del dipendente, al dipendente medesimo possono essere\nassegnate, per atto scritto, informate le RSA\u002FRSU, mansioni appartenenti al\nlivello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione,\nfatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento delle precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi\nlimitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo\nsvolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a\nquelle proprie della qualifica, come disciplinato dall'art. 3 del D.lgs.\n81\u002F2015, previo confronto con le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento\ndell'obbligo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione all'operaio di mansioni superiori comporta, dall'inizio\ndell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione della\nretribuzione corrispondente alle nuove mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assegnazione delle mansioni superiori - salvo il caso di ragioni\nsostitutive di dipendente in servizio - si protragga oltre tre mesi, l'operaio\nha diritto salvo propria diversa volontà espressa, alla attribuzione della\nnuova qualifica, con le modalità sopraindicate per quanto attiene alla misura\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di modifica delle\nmansioni trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2103 cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in\nquanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi,\nle corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 52 al 64 del presente\ncontratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione\ndegli addebiti e successive procedure, valgono le disposizioni di cui all'art.\n7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 – Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria dell'operaio avventizio stagionale è composta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) minimo di paga base oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3° elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione può essere corrisposta settimanalmente,\nquattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente a seconda della durata del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il periodo di paga sia quattordicinale o quindicinale, devono essere\ncorrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve\nessere effettuata non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di paga\ncui si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il datore di lavoro ritardi il pagamento della retribuzione\noltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con\ndiritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento. Per comprovati\nparticolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo\ntra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la paga sia corrisposta in località diversa dal posto di\nlavoro, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter\nraggiungere il luogo in cui si corrisponde la paga, al momento prescritto per\nla cessazione del lavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o\ndurante il periodo di sosta giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale\ndevono essere chiaramente specificati: la denominazione del Consorzio, il\nperiodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, tutti gli elementi che\nconcorrono a formare la somma globale che viene corrisposta, l'importo\ndell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute di cui al successivo art.\n137.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella\nindicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla\nqualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui\nviene effettuato il pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 130 - Trattamento economico per ferie, 13a mensilità,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>14a mensilità e festività (3° elemento)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività\nnazionali e infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. 5 marzo\n1977, n. 54, 13a e 1 4a mensilità è assolto con la corresponsione di una\npercentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43%\ncosì suddivisa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ferie: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) festività nazionali e infrasettimanali: 5,44%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tredicesima mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) quattordicesima mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 131 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai avventizi di cui al presente titolo compete, alla cessazione del\nrapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 22 maggio\n1992, n. 297 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Minimi di paga base\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la individuazione delle aree e profili professionali nei quali\nclassificare gli operai agli effetti della determinazione dei minimi di paga\nbase, si fa riferimento ai criteri sanciti all'art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del minimo di paga base oraria sono quelli indicati nella\ntabella Allegato A) per i parametri 100, 107, 116 e 118, divisi per 164,67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Cumulo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio cui vengono affidate mansioni pertinenti a diverse qualifiche è\nriconosciuto il minimo di stipendio della qualifica corrispondente alla\nmansione prevalente, tenendo anche debito conto della mansione superiore\nqualora quest'ultima non sia la prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Compenso per lavoro straordinario e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio,\nprestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore\nannue, salvo caso eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro compiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso\norario pari al valore orario del minimo di paga base, maggiorato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) lavoro straordinario diurno: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) lavoro festivo diurno: 39%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lavoro festivo straordinario: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici: 27%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici: 10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) lavoro notturno straordinario: 38%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) lavoro festivo notturno escluso quello compreso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in turni periodici: 46%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) lavoro festivo notturno compreso in turni periodici: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) lavoro festivo notturno straordinario: 66%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esclusi i turnisti: 8%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e\nper lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto,\nnon è dovuto alcun compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre\nla fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Trasferte e missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui\nall'Allegato B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Indennità di trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche\ned organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad\naltra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il\ncambiamento di residenza anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con\npreavviso di mesi 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio\ndi concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve\nprendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà\ncorrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente\nsostenute per il trasporto suo, della famiglia e delle masserizie, con i mezzi\nconvenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità\ndi condizioni di alloggio, all'operaio trasferito spetta il rimborso di tale\nmaggiore spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio trasferito ha diritto, in tutti i casi di anticipata cessazione\ndel rapporto di lavoro che intervenga prima della scadenza del termine, escluso\nquello per dimissioni volontarie, al rimborso di cui al 5° comma per il\nritorno nel luogo di provenienza, purché esso sia effettuato entro 1 mese\ndalla cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i\ncasi di cambiamento di sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali\nipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Ritenute\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute\nche secondo le disposizioni legislative e contrattuali fanno carico\nall'operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Impossibilità sopravvenuta della prestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui l'operaio giunto al posto di lavoro non possa iniziare\nla prestazione o la stessa abbia una durata inferiore a 2 ore, l'operaio ha\ndiritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di\nqualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia\nuna durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento\ndel 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione\nabbia una durata superiore a 3 ore e sino a 4 ore e mezza il lavoratore ha\ndiritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la\nprestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto\nall'intera retribuzione giornaliera di qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli\ninfortuni, per l'assistenza malattie e per l'assegno per il nucleo familiare\ntrovano applicazione le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge\nper il settore dell'agricoltura compete, ad integrazione del trattamento\npredetto e per i periodi in cui lo stesso viene corrisposto, una indennità\ngiornaliera di importo pari alla differenza tra il 70% o il 100% della\nretribuzione globale giornaliera, a seconda che si tratti di malattia o di\ninfortunio, e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette integrazioni sono corrisposte entro 15 giorni dalla\npresentazione da parte dell'interessato del documento attestante i pagamenti\neffettuati all'operaio stesso dagli Istituti previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme versate dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni\neconomiche di malattia e infortunio dovute dagli Istituti previdenziali ed\nassistenziali, sono assoggettate a ritenute previdenziali e fiscali secondo le\ndisposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al 2° comma del presente articolo, non trova\napplicazione nei confronti degli operai dipendenti da quei Consorzi presso i\nquali si è convenuto di versare il contributo volontario alla cassa\nintegrazione malattie e infortuni (c.d. “casse extra legem” istituite nel\nsettore agricolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Cause di cessazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono cause di anticipata cessazione del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la morte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti\nautorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la revoca dell'assunzione alla scadenza del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il licenziamento di diritto di cui all'art. 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) le dimissioni volontarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente da\nfatto imputabile all'operaio o al Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono cause di cessazione del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) la scadenza del termine prefissato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la fine dei lavori per i quali l'operaio è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Consegne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all'operaio di consegnare\nsenza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera\ndisposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta\na discarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera\ndisposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento, è\ntenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spettantigli fino\nall'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi\nconfronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui nell'atto di assunzione il termine finale del rapporto\nsia indicato “per relationem” con riferimento alla durata dei lavori per i\nquali l'operaio è stato assunto, e sempreché il rapporto di lavoro si sia\nprotratto per oltre 14 giorni, all'operaio, nei casi di cessazione del rapporto\ndi cui alla lettera f) dell'art. 140 è dovuto dalla parte recedente il\npreavviso ed il rapporto di lavoro, tranne che per il caso di morte e di\ndimissioni senza preavviso lavorato, si estingue alla scadenza dei termini\nindicati al comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di preavviso è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un giorno per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio compresa\ntra quindici giorni e un mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tre giorni per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio\nsuperiore a un mese e fino a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cinque giorni per gli operai con anzianità superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell'operaio e nella ipotesi di inosservanza dei termini di\ncui al precedente comma, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere\nall'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c. una indennità\npari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Riassunzione operai a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di\ncarattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la\nmedesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione che\nmanifestino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi\ndalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue\ntrascorsi quindici mesi dalla data di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Trasformazione rapporto operai avventizi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del\npresente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre\nanni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a\nduecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno\nassunti, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di\ncui al precedente comma, resta escluso per quegli operai i quali, pur avendo\neffettuato per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo\nlavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio,\nabbiano raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - DISCIPLINA SPECIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Estensione del fondo di previdenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti\nalla assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo\ncarico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà liquidata al\ndipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dal 1° gennaio 1985\npresso l'Istituto di credito tesoriere del Consorzio, con apertura di un conto\nvincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla predetta data, i\nrelativi interessi che annualmente matureranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti\nverrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi\ndi cui al secondo comma maturati a decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla\ndata di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si proceda all'anzidetto accantonamento presso un istituto di\ncredito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipendenti di cui\nal 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del 1° comma, sia un\nammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dal 1°\ngennaio 1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2°\ncomma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua\ncorrispondente a quella riconosciuta in ciascun anno dall'Istituto di credito\ntesoriere del Consorzio per i conti vincolati di importi corrispondenti a\nquelli annualmente maturati per i singoli dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al primo comma possono chiedere al Consorzio di versare\nla somma ivi indicata al Fondo di Previdenza Complementare AGRIFONDO anziché\naccantonarla secondo quanto previsto nei precedenti commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in relazione all'ultimo comma, chiariscono che le somme devono\nessere versate dal Consorzio sulla posizione contributiva AGRIFONDO del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Anticipazione dell'assegno per il nucleo familiare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e delle indennità per cassa integrazione salari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>operai agricoli (C.I.S.O.A.) agli operai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con rapporto di lavoro a tempo indeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono\nchiedere, a titolo di anticipazione, al Consorzio dal quale dipendono,\nl'erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di\nassegno per il nucleo familiare, impegnandosi a restituire le stesse, nei modi\ne nei termini previsti nello schema di domanda di cui all'Allegato G) al\npresente contratto collettivo. Il Consorzio, verificata la conformità delle\nrichieste al predetto schema, provvederà all'erogazione mensile delle somme\nagli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare,\nriscontrando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l'impegno assunto\nper la restituzione come sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai consorziali di cui al precedente comma, nella ipotesi di\nsospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8 agosto\n1972, n. 457, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere\ngarantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integrazione delle somme\ncorrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento\nper cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel\ncorso del quale si è verificata la sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Contrattazione integrativa aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è\nconsentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un\npremio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere\nerogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni,\nciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. Il\npremio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità\noperativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi\nconcordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di\nmiglioramento di servizi resi all'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente\nquantificabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato\nsaranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi\ndi cui al precedente secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle\nR.S.A.\u002FR.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo\nhanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti\nintegrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali\nterritoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\ncontratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere negata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 148 - Incentivi per funzioni tecniche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incentivi di cui all' art. 155 del CCNL 25 marzo 2010, come modificati\ndal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vengono disciplinati dall'art 113 e collegati\ndallo stesso D.lgs. 50\u002F2016 e successive modificazioni anche ai sensi di quanto\nprevisto al 3° comma dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 149 - Mantenimento a titolo personale della stabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in servizio, con rapporto di ruolo, alla data del 31 luglio\n1994 mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era loro\ngarantita dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del\nrapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rapporto\ndi ruolo ai sensi del CCNL. 3 agosto 1990. Tali trattamenti vengono mantenuti\nanche nel caso di accorpamento o fusione di Consorzi. Tali trattamenti vengono\nconservati a titolo personale anche dai dipendenti con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato e con anzianità di servizio, alla data del 31 luglio 1994,\npari o superiore a 20 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Tabella di raffronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attribuzione, ai dipendenti in servizio alla data del 31 ottobre 2009,\ndel corretto inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale\nsulla base delle mansioni e della qualifica già riconosciute si procederà\nsecondo la tabella di equiparazione di seguito riprodotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo Area Quadri, complesso con\nanzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a\nf.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 187\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 164\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Quadri, parametro 162\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alla quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette\nanni (ex 7a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 184\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alla quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex\n7a f.f., 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 159\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni (ex 6a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 159\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na sette anni (ex 6a f.f., 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo alla istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiori a sette anni (ex 6a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 157\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo alla istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a\nsette anni (ex 6a f.f., 2° e 3° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A, parametro 134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni\n(ex 5a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 5a\nf.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni pari o superiore a due anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex 5a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni inferiore a due anni (ex 5a f.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni\nnelle mansioni e in possesso di una acquisita superiore capacità\ntecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare\ndalla amministrazione attraverso apposita prova di idoneità (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 4a\nf.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4a f.f., 2°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B, parametro 127\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità\ntecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita a una\nidonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di\nattività conseguita in appositi istituti di istruzione e\u002Fo formazione\nprofessionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di\nmaggiore complessità relativi alla loro specializzazione (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 127\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni (ex 4a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 127\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na due anni (ex 4a f.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C, parametro 118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici parametro 116. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni (ex 3a f.f., 1° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 3a\nf.f., 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di\nadeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico\novvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per\nl'assunzione (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone\ne\u002Fo cose (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 115\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione\ndelle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica\nacquisibile con un breve tirocinio pratico (ex 2a f.f.). Personale ausiliario\ndi ufficio addetto ad attività complementari e\u002Fo ausiliarie di attesa e\ncustodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo (ex\n2a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\nAnzianità di servizio pari o superiore a dodici mesi (ex 1a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 104\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non-parametro 100 richiedenti preparazione tecnica né tirocinio\npratico. Anzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi\nstagionali (ex 1a f.f.):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D, parametro 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'espressione “opere e impianti consortili” si fa riferimento a\ntutte le opere di bonifica e miglioramento fondiario, sia pubbliche che\nprivate, in gestione ai Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 151 - Anzianità di servizio utile per l'inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nella nuova classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio maturata dai dipendenti, alla data del 31 ottobre\n2009, nella fascia funzionale di appartenenza, è computata per intero ai fini\ndei passaggi di parametro legati al decorso del tempo previsti nel nuovo\nsistema di classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 152 - Effetti economici dell'entrata in vigore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della nuova classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale di cui all'art. 2 del presente contratto è\nentrata in vigore con decorrenza 1° novembre 2009. Gli effetti economici\nmigliorativi della nuova classificazione sono riconosciuti in maniera graduale\ne scaglionata nel tempo. La prima tranche di miglioramento economico è\nattribuita con decorrenza 1 novembre 2009, in misura pari ad € 15,00 di\naumento del minimo di stipendio base a tutti i dipendenti, anche a quelli nei\nconfronti dei quali gli effetti positivi della nuova classificazione non sono\nimmediati ma rinviati, in tutto o in parte, al momento dell'accesso al\nparametro superiore della posizione funzionale o del profilo professionale;\nrelativamente a questi ultimi l'accesso al parametro superiore comporta\nl'assorbimento di quanto anticipato dal Consorzio al fine di riconoscere\ncomunque una prima tranche di aumento dello stipendio base di € 15,00.\nQualora i medesimi dipendenti non accedano ad un parametro superiore la\ndifferenza tra l'aumento di € 15,00 ed il minore aumento che sarebbe spettato\nper effetto della nuova classificazione rimane attribuita a titolo\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti economici, ulteriori alla prima tranche di € 15,00, della\napplicazione del nuovo sistema di classificazione del personale sono\nriconosciuti, a tutti i dipendenti, successivamente al 1° novembre 2009, in\ncoincidenza con il mese di novembre degli anni successivi, in tranche di €\n15,00 fino a raggiungere il maggiore importo dello stipendio base conseguente\nall’applicazione della nuova classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 153 - Nuova classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- norma di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui la prima applicazione della nuova classificazione di\ncui al CCNL 25 marzo 2010 non sia ancora avvenuta e comporti l'attribuzione a\nun lavoratore di un importo di stipendio inferiore a quello goduto nel livello\nretributivo della fascia funzionale di appartenenza goduta in base al sistema\ndi classificazione precedente al CCNL 25 marzo 2010, sarà garantito al\nlavoratore medesimo l'importo di stipendio già in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 154 - Anzianità per benemerenze belliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ai fini del trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del trattamento economico trovano applicazione le benemerenze\nbelliche che a tal fine, a norma di legge, diano luogo per il personale civile\ndello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di anzianità di cui al precedente comma debbono essere\nrichieste con domanda scritta, corredata da certificazione della competente\nautorità militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 155 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di bonifica fino al 31 maggio 1982\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della\nquota di T.F.R. maturata sino al 31 maggio 1982 dai dipendenti dei Consorzi di\nbonifica trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute che, in\nbase alle leggi vigenti per il personale civile dello Stato, diano luogo al\nriconoscimento ai dipendenti statali di anzianità convenzionale per il\ntrattamento di pensione. Dette benemerenze si applicano in ragione di un\nventesimo dell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo\nservizio prestato, alle dipendenze del Consorzio, fino al 31 maggio 1982 con un\nmassimo di 20 ventesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidette benemerenze belliche vengono anche computate in aumento della\nanzianità utile per il calcolo del trattamento di pensione nei casi previsti\nagli articoli 96, lettere b) e c), e 105 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse benemerenze non valgono invece per il conseguimento della\nanzianità di servizio minima per avere diritto al trattamento di pensione nei\ncasi previsti ai sopra citati articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 156 - Anzianità per benemerenze belliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ai fini del trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>maturato dai dipendenti dei consorzi di miglioramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>fondiario fino al 31 maggio 1982\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della\nquota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982 dai\ndipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario trovano applicazione le\nbenemerenze belliche già riconosciute a norma della legislazione sugli ex\ncombattenti antecedente alla L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche\nche diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di\nanzianità convenzionale per il trattamento di quiescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidette benemerenze si applicano ai fini del computo degli anni di\nservizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine\nrapporto maturata sino al 31 maggio 1982, in ragione di un ventesimo\ndell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servizio\nprestato alle dipendenze del Consorzio, dall'inizio del rapporto sino al 31\nmaggio 1982, fino ad un massimo di venti ventesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 157 - Deroga per gli operai specializzati e per gli autisti,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>inquadrati al 31 ottobre 2009 nel secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della terza fascia funzionale, alla gradualità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di applicazione dei benefici economici conseguenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla nuova classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di cui all'art. 6 del CCNL 25 marzo 2010\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente contratto, gli operai\nspecializzati e gli autisti inquadrati, al 31 ottobre 2009, nel secondo livello\ndella terza fascia funzionale sono inquadrati, a decorrere dal 1° novembre\n2009, nell'area D, parametri unici, rispettivamente, 116 e 115.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga alla norma dell'applicazione graduale dei nuovi stipendi base di\ncui al precedente art. 152, ai predetti dipendenti viene attribuito, dopo due\nanni decorrenti dal 1° novembre 2009, lo stipendio base previsto a regime per\ni sopra citati parametri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 158 - Accorpamenti o fusioni di più consorzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accorpamenti o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo\npersonale le condizioni di miglior favore godute da ciascun dipendente presso\nil Consorzio di provenienza, derivanti da provvedimenti consortili formalmente\nassunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di miglior favore di cui al presente articolo sono conservate\ncon i medesimi contenuti e caratteristiche con i quali sono state riconosciute\ndal Consorzio di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 159 - Decorrenza e durata del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2015\nal 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo\narticolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate con\nACNL 28 settembre 2016 ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di\nnuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del testé citato\nACNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non\nintervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della\nscadenza mediante raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a\nche non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 160 - Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha disdetto il CCNL ai sensi del precedente articolo\npresenterà le proposte per il rinnovo del contratto collettivo almeno sei mesi\nprima della scadenza. L'apertura della trattativa avverrà tre mesi prima della\nscadenza del contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di tre mesi di cui al precedente comma e per il mese\nsuccessivo alla scadenza del contratto collettivo, le parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Se la presentazione\ndelle proposte per il rinnovo del contratto avviene in data successiva a quella\ndei tre mesi precedenti la scadenza del contratto, le parti si impegnano a non\nassumere iniziative unilaterali e a non procedere ad azioni dirette per un\nperiodo di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di\nscadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto\nmedesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo,\nun elemento provvisorio della retribuzione. L'importo ditale elemento sarà\npari al 30% del tasso annuo di inflazione programmata, applicato ai minimi di\nstipendio base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del\ntasso annuo di inflazione programmata applicato sulla voce retributiva di cui\nal precedente comma. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto\nl'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data di inizio della corresponsione dell'indennità di vacanza\ncontrattuale di cui ai precedenti commi slitta, in caso di ritardata\npresentazione del documento di proposte per il rinnovo del contratto, di un\nperiodo pari ai giorni di ritardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione del periodo di raffreddamento di cui al secondo comma del\npresente articolo comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi\navrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a\npartire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui ai commi\n3, 4, 5 e 6 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per l'adeguamento biennale dei minimi di stipendio base dovranno\nessere presentate almeno tre mesi prima della scadenza. Le trattative\ninizieranno entro i 15 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 161 - Allegati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante ed\nessenziale del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Tabelle dei minimi di stipendio base dei dipendenti consortili e tabelle\ndelle retribuzioni orarie degli operai avventizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Accordo nazionale trasferte e missioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità\ndi anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Accordo 20 maggio 1977 sulle “Festività soppresse”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)Accordi 20 settembre 1983 per l'attuazione della L. 31 marzo 1979, n.\n92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la\nconcessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all'art. 2120 cod. civ. nuovo\ntesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Documento della Commissione tecnica intersindacale composta dallo SNBI e\ndalle OO.SS. dei lavoratori FEDERBRACCIANTI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Facsimile contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Prestazioni sanitarie integrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Accordo collettivo nazionale 22 gennaio 1996 recante norme per\nl'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro\n(D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.lgs. n. 81 dell'8\naprile 2008).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Accordo collettivo nazionale 29 luglio1996 per la definizione degli\nindirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Accordo collettivo nazionale 27 luglio 1999 per l'elezione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Accordo collettivo nazionale 24 aprile 2001 sulla determinazione dei\nminimi di stipendio base spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato, assunto successivamente al 15 luglio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Accordo 18 giugno 2001 e successive modificazioni per l'attuazione della\nlegge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di\nsciopero nei servizi pubblici essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) Facsimile di lettera di informazione alle RSA\u002FRSU sull’assunzione di\nlavoratori a tempo parziale e sullo svolgimento di lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)Disciplina sperimentale del telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u) Molestie sessuali e “mobbing”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v) Accordo 20 giugno 2007 sulla previdenza integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z) Contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso comune per l'individuazione della durata dell'ulteriore contratto a\ntermine stipulabile, per attività non stagionali, oltre il limite di 36 mesi\nprevisto dall'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1)Attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso comune per l'individuazione delle attività stagionali nei confronti\ndelle quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 4 bis dell'art.\n5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2)Sistema di classificazione del personale già in vigore fino al 31\nottobre 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella dei minimi di stipendio base dei dipendenti consortili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tabelle delle retribuzioni orarie degli operai avventizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione 2015-2018 dipendenti in servizio al 15 luglio 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"24\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">ACNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">ACNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">10\u002F11\u002F08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">10\u002F11\u002F08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">31\u002F12\u002F14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">6a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">7a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">0,90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">classific.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1,30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">classific.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">1,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"7\" width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">area D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1244,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">11,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1255,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">16,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1272,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">12,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">104\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1294,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">11,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1306,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">17,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1323,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">13,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">107\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1331,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">12,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1343,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">17,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp 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 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp align=\"center\">14,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1428,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">12,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1444,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2107,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">14,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2122,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">44,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"9\" width=\"628\" valign=\"top\">\u003Cp>* N.B. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Per i dipendenti in servizio al 31 ottobre 2009 l’importo\n        indicato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nell’ultima colonna è riconosciuto “ad personam”, in\n        applicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di quanto disposto nella norma contenuta nell’ACNL 10 novembre\n        2008\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>intitolata “effetti economici dell’entrata in vigore della\n        nuova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>classificazione”. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>N.B.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Si ricorda che in applicazione dell’art. 6 del CCNL 25 marzo\n        2010\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla retribuzione relativa al parametro 100 va aggiunto, come\n        elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>distinto della retribuzione, con decorrenza 1° novembre 2009,\n        l’importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di € 15,00.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Di conseguenza le retribuzioni complete della prima riga, colonne 4,\n        7, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>10, 12 sono le seguenti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">1270,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1287,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1300,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">1309,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Retribuzione 2015-2018 dipendenti assunti dal 16 luglio 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"24\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"53\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">ACNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">ACNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">10\u002F11\u002F08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">10\u002F11\u002F08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">retribuz.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">aumenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">31\u002F12\u002F14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">6a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">7a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">0,90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">classific.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">1,30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">classific.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">1,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"7\" width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">area D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1265,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">11,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1276,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">16,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1293,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">12,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">104\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1316,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">11,71\u003C\u002Fp>\n      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width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">1750,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">12,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1762,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">19,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">159\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2076,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">14,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2091,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">1763,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">12,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">1775,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">7,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2403,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">16,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2419,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">9,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">159\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2076,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">14,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2091,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">117,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" colspan=\"2\" width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">area Aq\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2416,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">16,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2433,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">162\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2115,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">14,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2130,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">82,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">187\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2442,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">16,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2459,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">164\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">2142,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">14,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">2156,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">60,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"9\" width=\"628\" valign=\"top\">\u003Cp>* N.B. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Per i dipendenti in servizio al 31 ottobre 2009 l’importo\n        indicato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nell’ultima colonna è riconosciuto “ad personam”, in\n        applicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di quanto disposto nella norma contenuta nell’ACNL 10 novembre\n        2008\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>intitolata “effetti economici dell’entrata in vigore della\n        nuova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>classificazione”. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>N.B.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Si ricorda che in applicazione dell’art. 6 del CCNL 25 marzo\n        2010\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla retribuzione relativa al parametro 100 va aggiunto, come\n        elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>distinto della retribuzione, con decorrenza 1° novembre 2009,\n        l’importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di € 15,00.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Di conseguenza le retribuzioni complete della prima riga, colonne 4,\n        7, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>10, 12 sono le seguenti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">1291,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1308,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1321,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">1330,16\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"646\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"63\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI AVVENTIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni orarie in vigore dal 1° giugno 2015 (aumento 0,9%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"261\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,43% di A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di A + B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio comune\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">7,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">10,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">8,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">10,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">11,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio par. 118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">9,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">2,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">11,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"693\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">AVVERTENZE: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">i minimi di stipendio di cui alla colonna A della\n        presente tabella sono ricavati dividendo per 164,67 gli importi mensili\n        dello stipendio base.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">N.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla quota di 3° elemento è stato scomputato il\n        trattamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di fine rapporto, pari all’8,64% che, ai sensi\n        dell’ACNL \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">10 novembre 2008, sarà corrisposto, a decorrere dal\n        1° gennaio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2009, alla cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni orarie in vigore dal 1° giugno 2016 (aumenti 1,3%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"711\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"261\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"133\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,43% di A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di A + B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio comune\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">7,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">10,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">8,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">10,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">11,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio par. 118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">12,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"693\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">AVVERTENZE: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">i minimi di stipendio di cui alla colonna A della\n        presente tabella sono ricavati dividendo per 164,67 gli importi mensili\n        dello stipendio base.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">N.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla quota di 3° elemento è stato scomputato il\n        trattamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di fine rapporto, pari all’8,64% che, ai sensi\n        dell’ACNL \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">10 novembre 2008, sarà corrisposto, a decorrere dal\n        1° gennaio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2009, alla cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni orarie in vigore dal 1° giugno 2017 (aumento 1,0%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"711\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"261\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"133\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,43% di A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di A + B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio comune\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">8,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">10,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">8,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">11,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">12,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio par. 118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">12,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"693\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">AVVERTENZE: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">i minimi di stipendio di cui alla colonna A della\n        presente tabella sono ricavati dividendo per 164,67 gli importi mensili\n        dello stipendio base.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">N.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla quota di 3° elemento è stato scomputato il\n        trattamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di fine rapporto, pari all’8,64% che, ai sensi\n        dell’ACNL \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">10 novembre 2008, sarà corrisposto, a decorrere dal\n        1° gennaio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2009, alla cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzioni orarie in vigore dal 1° giugno 2018 (aumenti 0,7%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"711\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"261\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"133\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,43% di A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di A + B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio comune\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">8,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">10,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">8,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">11,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">12,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"261\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio par. 118\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">9,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">12,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"693\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">AVVERTENZE: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">i minimi di stipendio di cui alla colonna A della\n        presente tabella sono ricavati dividendo per 164,67 gli importi mensili\n        dello stipendio base.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">N.B.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dalla quota di 3° elemento è stato scomputato il\n        trattamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di fine rapporto, pari all’8,64% che, ai sensi\n        dell’ACNL \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">10 novembre 2008, sarà corrisposto, a decorrere dal\n        1° gennaio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2009, alla cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(artt. 82 e 135 del contratto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera\nfuori dell'abituale sede di lavoro e del relativo centro abitato, nell'ambito\ndel comprensorio consortile o all'esterno dello stesso, senza che i dipendenti\nstessi, a causa dell'incarico loro affidato, pernottino in una località\ndiversa dal proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vengono considerati in trasferta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno\ndi 8 km. dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato,\nsempreché la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo\ncentro abitato non sia superiore a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in\ntrasferta i dipendenti comandati, durante l'orario di lavoro, a prestare la\npropria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato\nper l'espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata della\nassenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia\nsuperiore a 4 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di\nesercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richiedenti\nistituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti\nnell'ambito del comprensorio consortile ovvero nell'ambito della zona o del\nreparto cui il dipendente è destinato, nella ipotesi in cui il comprensorio\nsia o venga suddiviso in zone o reparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano in missione i dipendenti che, comandati a prestare la propria\nopera fuori della abituale sede di lavoro, nell'ambito del comprensorio\nconsortile o all'esterno dello stesso, pernottino, a causa dell'incarico loro\naffidato, in una località diversa dal proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via\nesclusiva alla guida di automezzi di proprietà del Consorzio (autisti di\nufficio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso delle\nspese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati\ndall'art. 5. In caso di pernottamento in località diverse dal proprio\ndomicilio, ai dipendenti di cui al precedente comma compete il trattamento\ncontemplato per la missione dal successivo art. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con\nle esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale\nretribuzione, compete il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)€ 1,50 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza\ngiornata sia antimeridiana che pomeridiana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)€ 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in\nriferimento all'intero orario d'obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell'ipotesi in cui\nil dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il\npasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla\nconsumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico, il trattamento di\n€ 2,00 compete nell’ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano\ncon l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di €\n1,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere\ncomputato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla propria\nabitazione all'abituale sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere\ncomputato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla sede\nabituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del\nservizio per il consumo del pasto ed altri motivi convenuti in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate alla\niniziativa del dipendente, resta escluso il diritto alla corresponsione, in\naggiunta alla indennità di cui al 1° comma, di qualsiasi compenso per\nprestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel solo caso in\ncui, in base a indilazionabili esigenze di servizio, il personale in trasferta\nsia preventivamente autorizzato, con apposita richiesta scritta dell'Ente, ad\neffettuare prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell'art. 1, con l'esclusione di\ncui all'art. 2, rientrino nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore di\nassenza o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo\ndocumento, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il pasto\nconsumato fuori sede presso esercizi pubblici, ristoranti, trattorie e simili\ndi media categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente comma i\ndipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consumato\nfuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso\nforfettario, che viene fissato nella misura di € 5,16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente comandato in missione è corrisposto il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso a piè di lista, dietro esibizione della relativa\ndocumentazione, delle spese effettivamente sostenute per il viaggio,\npernottamento in alberghi di 2a categoria e per la consumazione dei pasti in\nesercizi pubblici di media categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) in alternativa al trattamento di cui alla precedente lett. a), il\ndipendente comandato in missione può chiedere un rimborso forfettario delle\nspese sostenute, che viene fissato nella misura di € 41,32 giornalieri per\nmissioni effettuate entro il territorio nazionale e di € 61,97 giornalieri\nper missioni effettuate all'estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui si faccia luogo a trattamento forfettario e la missione\nprosegua oltre le 24 ore e per una durata inferiore ad altre 24 vengono\ncorrisposti, per le ore successive alle prime 24, tanti ventiquattresimi del\ntrattamento forfettario di missione quante sono le ore in eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di missione esclude il diritto alla corresponsione di\nqualsiasi ulteriore compenso per prestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti in trasferta od in missione compete, per gli spostamenti\neffettuati utilizzando i mezzi di trasporto ferroviari, il rimborso delle\ntariffe di 2a classe per gli spostamenti sino a 200 km. di percorrenza\ncomplessiva e di 1a classe per quelli di distanza superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, qualora la località da raggiungere non sia collegata col\nservizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione\ndel personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto\nnecessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà\ndel Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti, con apposita\ndomanda scritta, di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni inerenti al\nposto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al Consorzio\nentro quindici giorni dalla ricezione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda e l'accettazione devono redigersi secondo il modello Allegato A)\nal presente accordo trasferte e missioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi, prevista dal precedente articolo 8, di utilizzazione del\nmezzo di trasporto di proprietà del dipendente, quest'ultimo ha diritto, per\nogni km. percorso, ad un rimborso così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)19% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata fino a 900\nc.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 21% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata da 901 a 1.100\nc.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 22% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata oltre 1.100\nc.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 8% del prezzo della benzina per i motocicli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 5,74% del prezzo della benzina per i ciclomotori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prezzo della benzina su cui calcolare le predette percentuali è quello\nin vigore al momento dell'utilizzazione del mezzo proprio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi di cui sopra competono anche al personale di cui all'art. 2 lett.\na) e b) del presente accordo, per gli spostamenti effettuati con mezzi propri\nnelle ipotesi riguardate da tale norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di cui al precedente comma, può essere individuata,\nd'intesa tra il Consorzio e le R.S.A.\u002FR.S.U., una percorrenza media mensile, su\ncui determinare l'importo della indennità chilometrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale operaio di cui alla lett. b) dell'art. 2 le Amministrazioni\ndei Consorzi provvederanno a determinare, d'intesa con le rappresentanze\nsindacali aziendali, la località costituente il punto iniziale di computo\ndella percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano,\ntramite le loro Organizzazioni territoriali, ad intervenire presso i competenti\norgani pubblici perché venga assicurato il collegamento, con mezzi pubblici,\ntra i centri abitati più importanti ricadenti nel comprensorio e le sedi\nabituali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle indennità e rimborsi previsti dal presente accordo deve\nessere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale sono state\neffettuate le singole prestazioni lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti consorziali che, a norma del punto 8, articolo 11 dell'accordo\n27 ottobre 1978, hanno optato per il mantenimento del trattamento economico e\nnormativo per le trasferte e missioni, loro complessivamente attribuito dalle\nregolamentazioni aziendali e\u002Fo regionali in vigore al 27 ottobre 1978, possono,\ntramite comunicazione raccomandata a\u002Fr, da inviare al Consorzio dal quale\ndipendono, optare per il complessivo trattamento economico e normativo previsto\nper le trasferte e missioni dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato “A” ALL'ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio di Bonifica ________________________________ richiede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al Sig. __________________________________________ alle dipendenze del\nConsorzio medesimo con la qualifica di _________________________ di utilizzare,\nper l'espletamento delle mansioni affidategli, il mezzo di trasporto di\nproprietà del medesimo Sig. _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente il Sig. __________________________ dipendente del Consorzio\n_____________________________________ con la qualifica di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di _______________________________________ dichiara di accettare la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>proposta del Consorzio medesimo di utilizzare, per l'espletamento delle\nmansioni inerenti alla qualifica rivestita, il mezzo di trasporto di sua\nproprietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con un preavviso di tre mesi, il dipendente potrà, mediante comunicazione\nscritta da inviare al Consorzio, recedere dall'impegno di utilizzare per\nl'espletamento delle sue mansioni l'automezzo di sua proprietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato C\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DELLE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31 MAGGIO 1982\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"671\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"160\">\n  \u003Ccol width=\"142\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"141\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">Anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio utile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">Mensilità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">spettanti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">Anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio utile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">Mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">spettanti \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">291\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">311\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">331\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">351\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">371\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">391\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">411\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">431\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">451\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">471\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">111\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">521\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">141\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">571\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">171\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">191\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">621\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">211\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">231\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">671\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">251\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">271\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">ecc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp align=\"center\">ecc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato D\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE SULLE “FESTIVITÀ SOPPRESSE”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>20 MAGGIO 1977\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, rientranti nella\nsfera di applicazione del CCNL cui è allegato il presente accordo, che\nprestino la loro opera nelle cinque festività soppresse con legge 5 marzo\n1977, n. 54 (art. 1, 1° comma), sono concessi 5 giorni di riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in alcune delle predette festività soppresse non venga effettuata\nprestazione lavorativa, il numero dei giorni di riposo compensativo sarà\nproporzionalmente ridotto in relazione al numero dei giorni di omessa\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di godimento del predetto riposo compensativo, non cumulabile con\nle ferie ordinarie annuali, sarà concordato tra gli interessati assistiti\ndalla R.S.A. ed il Consorzio, in relazione alle esigenze funzionali ed\norganizzative degli uffici e degli impianti consortili e tenuto anche conto,\nper quanto possibile, delle richieste dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla concessione del riposo compensativo ostino esigenze di\nproduttività, funzionali ed organizzative, può concordarsi tra il Consorzio e\nle R.S.A. che, in luogo del riposo compensativo di cui al precedente articolo,\nad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti, di cui al precedente\narticolo, si attribuisca il seguente trattamento economico: per le prestazioni\nlavorative effettuate nelle cinque festività soppresse con legge 5 marzo 1977,\nn. 54 (art. 1 - 1° comma), viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione\nmensile, una giornata di retribuzione ordinaria (costituita da stipendio base,\naumenti periodici, ISTAT ed indennità integrativa) per ogni giorno di lavoro\neffettuato in occasione di festività soppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tutto il personale trova applicazione per le due festività\nnazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata,\nrispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre, la norma di cui\nall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche che\ndisciplina l'ipotesi di festività nazionale coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre non ricadano\ndi domenica e ci sia prestazione lavorativa, è riconosciuto a tutto il\npersonale il corrispondente giorno di riposo compensativo in aggiunta e con le\nstesse modalità stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai con rapporto a tempo determinato, rientranti nella sfera di\napplicazione del CCNL cui è allegato il presente accordo, il trattamento\neconomico per le feste nazionali e per le festività, soppresse e vigenti, è\nsoddisfatto con la percentuale di maggiorazione della retribuzione (c.d. 3°\nelemento) di cui all'art. 130 del CCNL cui è allegato il presente accordo,\nquando non vi sia prestazione lavorativa. Conseguentemente la predetta\npercentuale viene confermata nella misura vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli operai di cui al precedente comma prestino la loro opera nelle\ncinque festività soppresse e nei giorni 2 giugno e 4 novembre, agli stessi\nsarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro svolte, senza\nla maggiorazione del lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione anche per i\ndipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nel presente accordo decorrono dall'8 marzo 1977 e hanno\nvalidità fino al 31 dicembre 1977, e sono automaticamente prorogate di anno in\nanno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre\nmesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che\nnon sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che, a seguito della entrata in vigore del D.P.R. 28\ndicembre 1985, n. 792, che ha ripristinato gli effetti civili dell'Epifania, e\ndella L. 20 novembre 2000, n. 336, che ha ricollocato la Festa della Repubblica\nnel giorno 2 giugno, le norme dell'accordo collettivo di lavoro 20 maggio 1977\nsulle “Festività soppresse” non riguardano più le festività\ndell'Epifania e del 2 giugno, Festa della Repubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(art. 31 del contratto)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute per contributi sindacali, da effettuarsi qualora sia stata\nrilasciata apposita delega da parte dell'interessato, vengono operate dal\nConsorzio nei confronti dei dipendenti tanto in servizio quanto in pensione\nnonché degli eventuali aventi causa da questi ultimi, beneficiari di pensione\ndi reversibilità, il cui rapporto di lavoro, ovvero trattamento di pensione,\nsia disciplinato dal contratto cui è allegato il presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega di cui all'articolo precedente deve essere redatta su apposito\nmodulo, conforme all'accluso fac-simile, predisposto dalle Organizzazioni\nsindacali nazionali dei lavoratori, firmatarie del contratto cui è allegato il\npresente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle trattenute da operarsi mensilmente, in quote posticipate,\ndeve essere unico per ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui\nall'articolo precedente e viene calcolato in ragione dell'1% della paga base in\nvigore nel mese considerato e della indennità di contingenza in vigore al 31\ndicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo ditali trattenute indicato nella delega rilasciata dal dipendente\nsubirà le variazioni derivanti dagli accordi all'uopo stipulati tra le\nOrganizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto cui\nè allegato il presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, con periodicità trimestrale, dispone il versamento, entro il\nmese successivo a ciascun trimestre solare, delle quote sindacali a favore\ndelle Organizzazioni interessate, mediante accredito su apposito conto corrente\nche le Organizzazioni stesse provvederanno a precisare tempestivamente ai\nsingoli Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello del\nrilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata\nper ogni anno solare ove non venga revocata dall'interessato entro la stessa\ndata, salvo le ipotesi di cessazione del rapporto senza corresponsione della\npensione consorziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di revoca della delega, la trattenuta viene a cessare dall'inizio\ndell'anno successivo a quello in cui la revoca è stata validamente\nesercitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rilascio e la revoca della delega, nonché la cessazione dal servizio con\nla corresponsione della intera indennità di anzianità, debbono essere\ncomunicati nominativamente e trimestralmente dai Consorzi alle Organizzazioni\nsindacali nazionali dei lavoratori interessati, firmatarie del contratto cui è\nallegato il presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe già rilasciate alla data di stipulazione del presente contratto,\nai sensi dell'art. 89 del CCNL. 7 agosto 1969, conservano integralmente la\npropria validità ed efficacia sempreché non revocate dagli interessati ai\nsensi del precedente articolo 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facsimile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELEGA PER LA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Io sottoscritto ___________________________________ con la presente delego\ncodesto Consorzio, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di\nlavoro a trattenere sulla mia (1) ___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in quote mensili posticipate coincidenti col pagamento delle retribuzioni o\nratei di pensione, la somma mensile indicata, ai sensi del regolamento delle\ntrattenute per contributi sindacali allegato all'anzidetto contratto, dalle\nOrganizzazioni nazionali dei lavoratori, e ad effettuarne il versamento, entro\nil mese successivo a ciascun trimestre solare, per mio conto, quale mio\ncontributo sindacale, a favore della Organizzazione sindacale\n_________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a partire dal mese di _________ dell'anno _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente annulla e sostituisce ogni altra delega precedentemente\nrilasciata a tale titolo dal sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fede _________________________________ Data ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione o pensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato F\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI ASSISTENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di assistenza contrattuale che i dipendenti in servizio dei\nConsorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di\nscolo, ecc., intendono versare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento sarà\ncorrisposto a tali Organizzazioni, unitariamente, tramite ritenuta sulla\nretribuzione da effettuarsi dai singoli Consorzi nella misura e con le\nmodalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi, salva sempre la volontà\ncontraria dei singoli dipendenti da manifestare, in ogni momento, attraverso\nl'inoltro al Consorzio dal quale dipendono di una espressa dichiarazione\nconforme all'allegato facsimile, che sarà a cura dei Consorzi medesimi\nconsegnato a ciascun dipendente che ne faccia espressa richiesta, a seguito di\napposita comunicazione scritta del Consorzio da consegnarsi nel mese\nantecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque salva per il dipendente la possibilità di manifestare la\nvolontà contraria alle ritenute in una forma equipollente a quella indicata\nnel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute, da effettuarsi sull'ammontare netto delle\nretribuzioni, viene fissato in £. 400 mensili per i dipendenti fissi e £. 15\ngiornaliere per i dipendenti avventizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi mensilmente o a più brevi\nintervalli in coincidenza col pagamento della retribuzione ai singoli\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensilmente il Consorzio dispone il versamento delle relative somme a favore\ndelle Organizzazioni sindacali, mediante accredito sull'apposito conto corrente\nintestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facsimile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL CONSORZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto ___________________________________ con la presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per\ncontributo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effettuata\n(o proseguita) da codesto Consorzio, per il titolo sopra specificato dalla data\ndi ricezione della presente dichiarazione la quale deve intendersi anche, per\nquanto di ragione, quale revoca espressa di ogni e qualsiasi assenso al\nriguardo prestato dal sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fede ______________________________ Data _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato G\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO 20 SETTEMBRE 1983\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 MARZO 1979 N. 92\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 settembre 1983, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e\ndal Dott. Antonio Pocci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDERBRACCIANTI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.\nGioacchino Assogna e dal Segretario del Settore bonifica Sig. Achille\nCapelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISBA\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Franco Orsomando e\ndai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Agricoli Sigg.\nGiovanni Afelici, Sergio De Cosmo e Giancarlo Gilardi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pierluigi Bertinelli,\ndai Segretari Generali Aggiunti Sigg. Gesualdo Alparone e Gualtiero Barbieri, e\ndai Segretari Nazionali Sigg. Stefano Mantegazza, Demetrio Latella, Vittorio\nMiserocchi e Francesco Possenti, si stipula quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che gli operai consorziali vanno inquadrati a fini previdenziali nel\nsettore dell'agricoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, peraltro, fino all’entrata in vigore della legge 54\u002F1 982, il\npredetto inquadramento non ha trovato piena e incondizionata applicazione su\ntutto il territorio nazionale, per gli operai con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato, di ruolo e non di ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, inoltre, anche allo stato attuale, nonostante l'entrata in vigore\ndella citata legge, si riscontra che non tutti i predetti operai consorziali\nsono inquadrati a fini previdenziali nel settore della agricoltura, con\nnotevole disparità di trattamento fra dipendenti svolgenti analoghe\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la predetta legge 54\u002F1982 ha, con decorrenza 1-1-1982, arrecato\nrilevanti e positive innovazioni in materia di prestazioni assicurative e\nprevidenziali, con il conseguente venir meno di quasi tutte le differenze\nesistenti tra i settori industria e agricoltura in tema di prestazioni\nprevidenziali ed assicurative per gli operai con rapporto a tempo\nindeterminato, sia di ruolo che non di ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, con l'accordo raggiunto in data odierna in materia di erogazione\nanticipata degli assegni familiari e di trattamento garantito in caso di\nsospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione, vengono\neliminate le residue differenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, nonostante ciò, il passaggio, al momento attuale, dal settore\nindustria a quello della agricoltura presso quei Consorzi che non hanno dato\npuntuale applicazione alla citata legge sin dal 1979 incontra notevoli\nresistenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur non potendo\nmisconoscere il carattere imperativo delle disposizioni contenute nei citati\nprovvedimenti legislativi, frappongono ostacoli all’ applicazione della\ncitata legge in relazione alle istanze in tal senso avanzate dagli operai\ntuttora inquadrati nel settore industria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, peraltro, tale atteggiamento è collegato alla posizione previdenziale\nditali operai per cui, da un lato, si chiede per gli operai inquadrati nel\nsettore agricolo in data successiva all'1.1.1982 la irretroattività ditale\ninquadramento, dall'altro che in ogni caso sia garantito, all'atto del\ncollocamento a riposo degli operai attualmente in servizio, il calcolo della\nintera pensione sulla base della legge 54\u002F1982 che garantisce la parità di\ntrattamento previdenziale tra settore agricolo e settore industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che lo SNEBI contesta la legittimità e la fondatezza ditale richiesta,\natteso che le norme previdenziali sono disposizioni di ordine pubblico non\nderogabili con atti dispositivi tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, peraltro, dopo lungo e approfondito dibattito, tenuto conto delle\nsituazioni in atto, al solo scopo di favorire un'immediata, piena e\nincondizionata applicazione su tutto il territorio nazionale dell'inquadramento\nnel settore agricolo di tutti gli operai consorziali, di ruolo e non di ruolo,\naddetti alla manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) nonché\nall'esercizio delle opere e degli impianti consortili,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti ravvisano l'opportunità di convenire quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai sensi dell'art. 6 lett. b) della legge 31 marzo 1979, n. 92 gli operai\nconsorziali di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (sia ordinaria\nche straordinaria) e all'esercizio delle opere e degli impianti consortili sono\ninquadrati, a fini previdenziali, nel settore agricolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'ambito di applicazione della citata legge 54\u002F1982, le parti rinverranno\nin sede sindacale l'individuazione delle soluzioni che consentano, per gli\noperai consorziali attualmente in servizio, inquadrati nel settore industria\nprima dell'applicazione della legge 92\u002F1 979, il perseguimento dell'obiettivo\nche la retribuzione su cui è calcolata la contribuzione previdenziale nei\ncinque anni precedenti la data di risoluzione del rapporto, che si verifichi\nsuccessivamente all'entrata in vigore del presente accordo, sia quella\neffettivamente percepita: tale finalità potrà essere raggiunta o consentendo\nla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età ovvero, per gli\noperai il cui inquadramento nel settore agricolo è intervenuto in data\nsuccessiva all'1-1-1982, non aderendo a richieste di retroattività della\nmodifica di inquadramento, ovvero con altre diverse modalità che saranno\ndefinite in sede sindacale tra le R.S.A., assistite dalle Organizzazioni\nsindacali territoriali dei lavoratori, ed i Consorzi, assistiti dalle\nCircoscrizioni SNEBI. Qualora entro sei mesi dall'inizio dell'esame in sede\nterritoriale non sia rinvenuta una soluzione, la questione sarà deferita in\nsede nazionale ove le relative determinazioni saranno assunte entro i quattro\nmesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di un sicuro e valido conseguimento delle intese sopra indicate le\nparti convengono che, nelle ipotesi sopra indicate, il proseguimento del\nrapporto oltre il 60° anno d'età deve essere dal Consorzio accordato a\nprescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 85\ndel CCNL. 16 novembre 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al precedente comma ha efficacia fino al\n31.12.1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>resta comunque inteso che con il presente accordo nulla si intende\nmodificare o rinunciare per quanto attiene ai diritti degli operai in materia\npensionistica previdenziale obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FEDERBRACCIANTI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 settembre 1983, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e\ndal Dott. Antonio Pocci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERBRACCIANTI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.\nGioacchino Assogna e dal Segretario del Settore Bonifica Sig. Achille\nCapelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISBA\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Franco Orsomando e\ndai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Agricoli Sigg.\nGiovanni Afelici, Sergio De Cosmo e Giancarlo Gilardi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pierluigi Bertinelli,\ndai Segretari Generali Aggiunti Sigg. Gesualdo Alparone e Gualtiero Barbieri, e\ndai Segretari Nazionali Sigg. Stefano Mantegazza, Demetrio Latella, Vittorio\nMiserocchi e Francesco Possenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si stipula quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, ai sensi dell'art. 6 lett. b) della L. 92\u002F1 979, gli operai\nconsorziali, di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (ordinaria e\nstraordinaria) e all'esercizio delle opere e degli impianti di bonifica vanno\ninquadrati a fini previdenziali nel settore dell'agricoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, a seguito della emanazione della citata legge 54\u002F1982, avente\ndecorrenza dall'1.1.1982, la regolamentazione vigente in tema di prestazioni\nassicurative e previdenziali nel settore della agricoltura ha subito rilevanti\npositive innovazioni, con conseguente venir meno delle differenze esistenti tra\ni settori industria e agricoltura in tema di prestazioni agli operai con\nrapporto a tempo indeterminato, di ruolo e non di ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che peraltro rimane ancora vigente, per gli anzidetti operai inquadrati a\nfini previdenziali nel settore della agricoltura, la regola della\ncorresponsione degli assegni familiari da parte dell'INPS, che li eroga con\nnotevole ritardo rispetto alla scadenza mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che l'intervento della Cassa integrazione nei casi previsti dalla L.\n8-8-1972, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato all'80%\ndella retribuzione in atto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel\ncorso del quale si è verificata la sospensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, viste le regolamentazioni\ngià in atto in altri settori in tema di garanzia del salario ed in virtù\ndell'elevato tasso inflazionistico, hanno richiesto che anche agli anzidetti\noperai consorziali sia garantita la puntuale percezione degli assegni\nfamiliari, nonché la garanzia del cento per cento della retribuzione\nnell'ipotesi in cui gli stessi siano posti in Cassa integrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che lo SNEBI, d'intesa con le predette Organizzazioni, ha già chiesto, con\nnota 10-1-1983, all'INPS un incontro per la soluzione del problema relativo\nalla corresponsione degli assegni familiari, dichiarando la propria\ndisponibilità per una cessione ai Consorzi del credito vantato dai dipendenti\nnei confronti dell'INPS medesimo, in modo che i Consorzi corrispondano\ndirettamente gli assegni familiari, detraendo tali somme da quelle dovute per\ncontributi previdenziali allo stesso INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, peraltro, finora non è stato possibile definire in seno all'INPS tale\nproblema per cui si rende necessario, in relazione alle attese della categoria\ned alla volontà manifestata dai Consorzi, di trovare una soluzione transitoria\nvolta a risolvere momentaneamente il problema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che si è ritenuto, quindi, di procedere provvisoriamente ed in attesa che\nla questione sia risolta in seno all'INPS, attraverso una richiesta dei\ndipendenti interessati predisposta secondo lo schema che, allegato al presente\naccordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, tenuto conto delle disposizioni già vigenti in altri settori dove\nricorrono le sospensioni dal lavoro, con conseguente erogazione dei trattamenti\nda parte della Cassa integrazione, si è convenuto di garantire agli operai, il\ncui rapporto sarà sospeso per i casi previsti dalla L. 8-8-1972, n. 457 e\nsuccessive modificazioni, una retribuzione pari al cento per cento di quella in\natto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è\nverificata la sospensione e per tutta la durata della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attesa che il problema venga definitivamente risolto in via\namministrativa in seno all'INPS, gli operai consorziali con rapporto di lavoro\na tempo indeterminato, sia di ruolo che non di ruolo, inquadrati a fini\nprevidenziali nel settore agricoltura, possono chiedere, a titolo di\nanticipazione, al Consorzio dal quale dipendono l'erogazione mensile delle\nsomme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegni familiari, impegnandosi\na restituire le stesse, nei modi e nei termini di cui all'allegato schema di\ndomanda, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.\nIl Consorzio, verificata la conformità delle richieste al predetto schema,\nprovvederà alla erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a\ntitolo di assegni familiari, riscontrando la sussistenza dei requisiti di legge\ne visto l'impegno assunto per la restituzione come sopra indicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) agli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,\nanche se con garanzia di stabilità, nell'ipotesi di sospensione del rapporto\ndi lavoro per le cause indicate nella L. 8.8.1972, n. 457 e successive\nmodificazioni, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere\ngarantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integrazione delle somme\ncorrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento\nper cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel\ncorso del quale si è verificata la sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FEDERBRACCIANTI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEMA DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il _____________ dipendente dal Consorzio _______________________ con la\nqualifica di ______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con rapporto di lavoro (1) _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chiede, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale _______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il Consorzio voglia provvedere, a titolo di anticipazione,\nall'erogazione mensile delle somme spettanti al sottoscritto secondo l'allegata\ncertificazione, a titolo di assegni familiari, e a tal fine cede al Consorzio\nstesso il credito vantato nei confronti dell'INPS allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraltro, in attesa di poter definire con l'intervento dell'INPS medesimo\ntale cessione di credito, in forza della quale possa aver luogo il pagamento\ndiretto delle predette somme dell'INPS al Consorzio, si impegna a restituire\ndirettamente al Consorzio stesso le somme percepite a titolo di erogazione\nanticipata degli assegni familiari, effettuata dal Consorzio in luogo\ndell'INPS. Tale restituzione avverrà non appena il sottoscritto riceverà\ndall'INPS le predette somme e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla\ndata di ricezione dell'assegno dell'INPS, quale risulta dal timbro postale\napposto sulla relativa raccomandata spedita dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inadempimento nei termini di cui sopra ditale obbligo di restituzione,\ndetermina automaticamente la sospensione da parte del Consorzio,\ndell’erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale della\nretribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già riscosse\ne non restituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione del rapporto che intervenga in data in cui il\nsottoscritto non abbia potuto procedere alla restituzione di tutte le somme\nanticipate dal Consorzio a titolo di assegni familiari per mancata erogazione\nda parte dell'INPS, il sottoscritto autorizza con il presente atto il Consorzio\nad effettuare una trattenuta, d'importo pari al residuo debito, dal trattamento\ndi fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al Consorzio,\ntempestivamente e comunque non oltre un mese dalla data in cui l'evento si sia\nverificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia rilevanza ai\nfini della determinazione dei soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto\nalla percezione degli assegni familiari. In caso di mancato adempimento di tale\ncomunicazione nei termini, il Consorzio è autorizzato a sospendere\nautomaticamente l'erogazione diretta degli assegni familiari ed a trattenere\ndalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare se di ruolo o non di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato H\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO 30 MARZO 1983, COME MODIFICATO DALL'ACCORDO 24 APRILE 1985,\nDALL'ACNL 11 LUGLIO 2000 E DALL'ACNL 10 NOVEMBRE 2008,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL T.F.R.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI CUI ALL'ART. 2120 COD. CIV. NUOVO TESTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 marzo 1983, in Roma presso lo SNEBI, via di S. Teresa, n.\n23,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI rappresentato dal Presidente Dott. Giorgio Marra, dal Segretario\nNazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e dal Dott. Antonio Pocci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDERBRACCIANTI\u002FCGIL, rappresentata dai Sigg. Gioacchino Assogna e Achille\nCapelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISBA\u002FCISL, rappresentata dai Sigg. Sergio De Cosmo, Claudio Cavaletto,\nGiancarlo Gilardi e Antonio Rotili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Sig. Stefano Mantegazza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che ai sensi dell'art. 1 della L. 297\u002F1982 i dipendenti consorziali in\npossesso di specifici requisiti indicati nella legge stessa possono chiedere,\nin costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione sul trattamento di fine\nrapporto, d'importo non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto\nnel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la stessa legge 297\u002F1982 prevede che su tale materia possono\nintervenire accordi collettivi anche allo scopo di stabilire criteri di\npriorità per l'accoglimento delle richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno avanzato una serie di\nrichieste volte, da un lato, a stabilire i criteri d priorità per una equa\napplicazione della legge e, dall'altro, condizioni di miglior favore in ordine\nalla sfera di applicabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che dopo una attenta valutazione congiunta delle diverse richieste si è\nconvenuto di rinvenire un accordo della durata di due anni che pone in essere\nuna disciplina di miglior favore rispetto a quella legislativa, nei termini di\nseguito indicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, per una esigenza di completezza, si è ritenuto di riportare altresì\nnell'accordo le disposizioni già vigenti per effetto delle norme contenute\nnella legge stessa, trattandosi di una regolamentazione nuova della quale è\nopportuno fornire un quadro completo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti consorziali, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso\nConsorzio, possono chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una\nanticipazione, non superiore al 70 per cento, sul trattamento cui avrebbero\ndiritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine\nrapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono\nsoddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di\ncui al precedente numero 2) e comunque del 4 per cento del numero totale dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità ed\nil numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà\ndiritto a una anticipazione annua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'accoglimento delle richieste di anticipazione, nei limiti indicati al\nprecedente numero 3), i Consorzi seguiranno il seguente ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)interventi chirurgici e cure mediche e farmacologiche di notevole\nonerosità e complessità in Italia o all'estero dietro presentazione di idonea\ndocumentazione medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari\nconviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo\nsfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio\nidoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente, o in zona che\nconsenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente senza familiari\nconviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo\nsfratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari\nconviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario\ndi alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. b); che l'alloggio da\nacquistare sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il\nraggiungimento quotidiano della sede di lavoro; che l'interessato o il coniuge\nconvivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di\nentrata in vigore della legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)costruzione di prima casa di abitazione nella stessa ipotesi di cui alla\nprecedente lett. d), a condizione che il suolo risulti nella piena proprietà e\ndisponibilità del richiedente. In tale ipotesi la richiesta di anticipazione\nverrà ritenuta ammissibile solo se alla domanda sarà allegata la copia\nautenticata della concessione edilizia accompagnata dal preventivo di spesa per\nla costruzione. L'erogazione della somma oggetto di anticipazione avverrà per\n“tranches” sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e secondo le\nmodalità in vigore per la corresponsione di mutui ipotecari per la costruzione\ndelle case di abitazione da parte dell'ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande accolte ai sensi della presente lettera e) rientrano tra quelle\ndell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando, sulle quote non\nancora erogate, le rivalutazioni previste dalla legge fino alla erogazione\ndell'intero importo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)costruzione in cooperativa di prima casa di abitazione nelle stesse\nipotesi di cui alla precedente lett. d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ristrutturazione della prima casa di abitazione, necessaria a rendere la\nmedesima idonea alle esigenze abitative del nucleo familiare del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)acquisto della prima casa di abitazione per i figli o costruzione della\nmedesima alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)spese sanitarie per terapie ed interventi anche per i familiari a carico,\nnon rientranti nella lett. a), la cui necessità va documentata con certificato\nrilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale all'atto della richiesta di\nanticipazione. La spesa dovrà risultare da regolare fattura attestante la\nspesa sostenuta in data successiva al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà valido anche il preventivo di spesa, riconosciuto dall'Unità\nSanitaria Locale, purché accompagnato da una dichiarazione d'impegno a\npresentare la regolare fattura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)spese per il sostentamento dei lavoratori durante i periodi di fruizione\ndei congedi per la formazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 53\ndell'8\u002F3\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione sul trattamento di fine rapporto potrà essere riconosciuta,\nnelle ipotesi contemplate dalla lett. b) alla lett. h) comprese, anche a\nlavoratori che abbiano perfezionato l'acquisto della abitazione per sé o per i\nfigli o ne abbiano iniziato la costruzione in un momento antecedente alla data\ndi richiesta della anticipazione purché non risulti ancora saldato il prezzo\nod estinto il mutuo. L'anticipazione in tali ipotesi verrà riconosciuta nei\nlimiti del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le domande di anticipazione per i titoli di cui alle lettere da b) ad e) del\nprecedente numero 4) dovranno essere accompagnate da atto notorio, con\ndichiarazione di responsabilità attestante che il richiedente versa in una\ndelle condizioni previste alle lettere testé citate. Farà seguito la\ndocumentazione relativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di cui alla lett. f) del precedente numero 4) la domanda di\nanticipazione deve essere accompagnata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dall'atto notorio di cui al primo comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dalla dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione\nautenticata, da cui risulti: che la cooperativa è iscritta al Tribunale\nCivile; che il richiedente è socio della cooperativa; che la cooperativa ha\nacquisito la proprietà del suolo; che la cooperativa ha ottenuto il rilascio\ndella concessione edilizia assumendo l'impegno degli oneri concessori e risulti\naltresì l'entità dell'importo previsto per l'alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dall'atto di assegnazione provvisoria comprovata dall'estratto notarile\ndella relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della\ncooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da una dichiarazione resa davanti a un notaio con la quale il richiedente\nsi impegna a presentare l'atto notarile di assegnazione definitiva\ndell'immobile, con trasferimento della proprietà in capo all'assegnatario\nentro 90 giorni dalla data della medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiedente dovrà inoltre produrre annualmente una dichiarazione del\nPresidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, attestante il\npermanere della qualità di socio. In caso di cessione della quota il\nlavoratore è obbligato a restituire le somme conseguite a titolo di\nanticipazione, maggiorate secondo quanto previsto al successivo numero 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione della somma oggetto dell'anticipazione avverrà nei tempi e con\nle modalità previste alla precedente lett. e) del precedente numero 4) e sarà\neffettuata a favore della cooperativa. A tale scopo l'interessato dovrà\nrilasciare al Consorzio apposita delegazione di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui alla lett. l) del precedente numero 4) la domanda di\nanticipazione deve essere accompagnata dalle indicazioni di cui al comma 9\ndell'art. 24 del CCNL cui è allegato il presente accordo. All'inizio del corso\ndi studio o dell'attività formativa il lavoratore dovrà produrre al Consorzio\nil certificato di iscrizione al corso o alla attività formativa. Durante il\ncorso di studio o formativo il lavoratore dovrà produrre il certificato di\nfrequenza e alla sua conclusione il certificato di avvenuta frequenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutte le domande di anticipazione dovranno essere inoltrate a mezzo di\nlettera raccomandata a\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'accettazione della domanda di anticipazione per l'acquisto della casa nei\nlimiti sopra indicati è subordinata alla presentazione di una copia dell'atto\nnotarile di compravendita. L'anticipazione viene concessa anche qualora, prima\ndell'acquisto, sia stato stipulato compromesso di vendita, la cui copia\nautenticata dovrà essere allegata alla domanda. In tale ipotesi il dipendente\nche riceve l'anticipazione dovrà allegare alla domanda anche un impegno\nscritto a restituire l'importo ricevuto qualora, entro dodici mesi dalla data\ndel compromesso, non presenti copia dell'atto notarile di compravendita. La\nrestituzione dell'importo ricevuto dovrà avvenire entro un mese dalla scadenza\ndel termine di cui al precedente comma. Per i soci di cooperative\nl'anticipazione verrà erogata dietro presentazione dell'atto notarile di\nassegnazione definitiva o della documentazione di cui al precedente numero\n5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le domande di anticipazione, motivate e documentate come indicato agli\nalinea del precedente numero 5), dovranno essere presentate entro il 30 aprile\ndi ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A.\u002FR.S.U., sarà\nformata entro i due mesi successivi ed approvata entro gli ulteriori due mesi\ndal Comitato appositamente istituito presso l'ENPAIA, ovvero dai competenti\norgani del Consorzio qualora quest'ultimo non risulti iscritto al Fondo di\naccantonamento gestito dall'ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà\ncon riferimento alla data del 30 aprile di ogni anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i casi urgenti di cui alla lett. a) del numero 4) si riconoscerà,\nd'intesa con le R.S.A.\u002FR.S.U., l'anticipazione in qualsiasi momento, con\nscomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accoglibili\nnell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando\nl'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di\nanticipazione previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi urgenti è compreso il caso di richiesta di anticipazione per spese\nper il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i\nperiodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, 1° comma, della legge n.\n1204 del 30\u002F12\u002F1971 come sostituito dall'art. 3, 2° comma, della legge n. 53\ndell'8\u002F3\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29\u002F5\u002F1982, n.\n297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a garantire,\nmediante integrazione della indennità spettante ai sensi dell'art. 4 della\nlegge 8 marzo 2000, n. 53, una retribuzione mensile pari a quella percepita\ndalla lavoratrice o dal lavoratore nel mese precedente l'inizio della\nastensione obbligatoria. Resta fermo che l'interessato, qualora l'importo\ncomplessivo delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell'accantonato,\npotrà, in un momento successivo, chiedere una ulteriore anticipazione per\nottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70%\ndell'accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste\nnel presente accordo;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei casi di cui al comma 2 del numero 9) ed alla lett. l) del precedente\nnumero 4), l'anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio\ndel congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente numero 4),\nl'ordine di graduatoria, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. a) del\nnumero 4) e al numero 9), sarà predisposto sulla base dell'ordine cronologico\ndi presentazione delle domande;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi\ntecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a\ncondizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente\ndovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di\nsconto maggiorato di 4 punti; qualora la restituzione avvenga mediante\ntrattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della\nmedesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti consorziali, i quali abbiano percepito l'anticipazione del\ntrattamento di fine rapporto ai sensi della L. 29\u002F5\u002F1982, n. 297, ed il cui\nrapporto di lavoro cessi per infortunio o malattia professionale (art. 89 CCNL\n6\u002F3\u002F1996), per dispensa nell'interesse del servizio (art. 98 CCNL. 6\u002F3\u002F1996) o\nper collocamento in disponibilità nell'ipotesi di godimento, a titolo\npersonale, della stabilità di impiego (cfr. art. 144 CCNL 6\u002F3\u002F1996), possono\noptare per il trattamento di pensione consortile, sempreché sussistano le\ncondizioni previste dal citato CCNL 6\u002F3\u002F1996, previa restituzione delle somme\nottenute come anticipazione, maggiorate degli interessi legali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente accordo ha validità fino al 31-12-1984. Si intenderà rinnovato\ndi anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA INTERSINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COMPOSTA DALLO SNEBI E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEI LAVORATORI FEDERBRACCIANTI-CGIL, FISBA-CISL E UISBA-UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che l'entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297, recante “Norme sulla\ndisciplina del trattamento di fine rapporto e in materia pensionistica” ha\nposto, con riferimento al settore consorziale, numerosi problemi applicativi\ncollegati all'incidenza che il citato testo legislativo ha dispiegato sulla\ndisciplina contrattuale previgente in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le parti hanno ritenuto necessario effettuare una serie di incontri di\nstudio allo scopo di verificare le rispettive posizioni in ordine ai problemi\nsollevati dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e possibilmente pervenire a\nvalutazioni comuni, in ordine alla sua interpretazione, che consentissero di\ndiramare al riguardo direttive concordate volte ad eliminare onerose\nconflittualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che a tale scopo, durante i numerosi incontri effettuati, è stato condotto\nun approfondito esame del testo dell'intera L. 29 maggio 1982, n. 297;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da tali incontri sono emersi gli orientamenti comuni sui punti di seguito\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Nozione di retribuzione utile ai fini del trattamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Visto il 2° comma dell'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297 che impone\ndi computare ai fini del trattamento di fine rapporto, a decorrere dal 1°\ngiugno 1982, “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in\nnatura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non\noccasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso\nspese”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminate, alla luce ditale criterio, le varie voci retributive\ncontrattuali previste dalla vigente disciplina collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si ritengono computabili, a decorrere dal 1° giugno 1982, ai fini del\ntrattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lo stipendio base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gli aumenti periodici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l'indennità di contingenza scattata successivamente alla entrata in\nvigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 (ossia a decorrere dall'1-8-1982);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l'indennità integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) le mensilità aggiuntive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il corrispettivo del godimento di beni in natura che non rivesta carattere\noccasionale (orto, energia elettrica e simili);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) alloggio di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) le maggiorazioni per lavoro notturno ordinario previste dall'art. 63 del\nCCNL 16-11-1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)i compensi per lavoro straordinario corrisposti in via forfettaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)i compensi per indennità di trasferta corrisposti in via forfettaria,\nesclusi i rimborsi spese anche se forfettizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla elencazione di cui sopra le parti precisano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla lettera g), ed in particolare al caso di godimento\ndell'alloggio di servizio il cui valore non sia stato già individuato dalle\nparti e detratto dalla retribuzione, le parti hanno ritenuto che in tal caso o\ntrattasi di “comodato” ossia prestito gratuito per uso senza corrispettivo\ndi sorta, ed in tal caso non assume alcuna rilevanza ai fini del trattamento di\nfine rapporto, ovvero trattasi di alloggio di servizio attribuito in funzione\ndelle particolari mansioni svolte dal dipendente e in tal caso, dovendosi\nriconoscere allo stesso un valore, atteso che trattasi di godimento conferito\nin aggiunta alla retribuzione ed in funzione del servizio svolto, occorrerà\ndeterminare l'equivalente in denaro. A tale fine le parti convengono che si\nfaccia riferimento ai valori individuati nelle tabelle provinciali predisposte\nin materia per la determinazione dell'equivalente dell'alloggio per gli\nimpiegati agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa le maggiorazioni per lavoro straordinario corrisposto non in via\nforfettaria, le parti convengono che, qualora tale straordinario venga\neffettuato con periodicità costante e non in via occasionale, dello stesso\noccorrerà tener conto ai fini del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le indennità di trasferta\ncorrisposte non in via forfettaria, ma con periodicità costante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovviamente la commutabilità è limitata alle somme corrisposte a titolo di\nindennità e non di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'esistenza di eventuali trattamenti extracontrattuali le\nparti, in applicazione della L. 297 del 1982, convengono che devono computarsi\nai fini del trattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) gli eventuali superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gli eventuali assegni “ad personam”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'indennità di contingenza scattata dall'1-2-1977 al\n31-5-1982, presa visione della norma transitoria di cui al 2° comma dell'art.\n5 della L. 297 del 1982, ai sensi della quale detta indennità tornerà ad\nessere computata nella retribuzione annua utile a scaglioni di 25 punti con\nperiodicità semestrale decorrente dall'1-1-1983, le parti convengono che sui\npunti di contingenza via via reinseriti torneranno a produrre i loro effetti,\nanche ai fini del trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, secondo\nla disciplina del ricalcolo prevista contrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla particolare situazione in materia di indennità di\ncontingenza nel settore consortile, nell'ambito del quale l'importo della\ncontingenza “congelata” ammonta a 166 punti anziché a 175, dato che gli\naumenti del costo della vita verificatisi nel trimestre novembre 1976 - gennaio\n1977 sono stati computati in parte conglobando negli stipendi una percentuale\ndi adeguamento ISTAT pari al 135% ed in parte con una percentuale ISTAT non\nconglobata del 3%, le parti convengono quanto segue: la contingenza congelata\nverrà reinserita a scaglioni di 25 punti a semestre con decorrenza 1-1-1983.\nIl 3% di ISTAT non conglobata ed i residui 16 punti verranno reinseriti con\ndecorrenza 1-1-1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sospensione della prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esaminata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 1 della L. 297 del\n1982, le parti convengono sulla computabilità, ai fini del trattamento di fine\nrapporto, nei casi di sospensione del rapporto per malattia od infortunio, per\nastensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per richiamo alle armi e\nnel caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista\nl'integrazione salariale, dell'equivalente della retribuzione, a cui il\ndipendente o la dipendente avrebbero avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì che la sospensione del rapporto durante il\nperiodo di astensione facoltativa per puerperio comporta la computabilità, ai\nfini del trattamento di fine rapporto, esclusivamente delle somme\neffettivamente corrisposte dal Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi le parti convengono di computare, ai fini del\ntrattamento di fine rapporto, una retribuzione figurativa pari alla\nretribuzione percepita all'atto della chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 29 marzo 1983\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del\ntrattamento di fine rapporto, della indennità di funzione spettante ai\nquadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 30 luglio 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del\ntrattamento di fine rapporto dell'elemento distinto della retribuzione di cui\nall'art. 71.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, li 6 marzo 1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato L\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 40 del contratto)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anno ____ il giorno ___ del mese di _________ presso la sede del\nConsorzio ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di seguito, per brevità denominato “Consorzio”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ___________ via __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il ________________________________ nato a ________________________il\n_______ che agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del\nConsorzio ”____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. ________________________________ , con sede in ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e in quanto autorizzato al presente atto di deliberazione n. _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del _______ della Deputazione amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Sig. ___________________________________ nato a _______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il _______ e residente a ________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che il Consorzio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritiene di stipulare un contratto d’apprendistato professionalizzante, ai\nsensi dell’art. 44 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dell’art. 44 del\nCCNL, al quale è allegato il presente schema di contratto, con un giovane di\netà compresa tra diciotto ed i ventinove anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha individuato nel Sig. _________________________ nato a _________e\nresidente a __________________________;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il testé indicato Sig. ______________________________ si è dichiarato\ndisponibile alla stipula ditale contratto d'apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra il Consorzio e il Signor _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene e si stipula quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oppure commissario. In tal caso non è ovviamente necessaria la delibera di\nautorizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio, come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il\nSig. che accetta, con contratto d'apprendistato professionalizzante, alle\ncondizioni previste dai seguenti articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto avrà la durata di anni ____ (indicare una durata compresa tra\nanni tre ed anni uno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di\n______(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per\nprofilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale è stipulato\nil contratto d'apprendistato professionalizzante).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro è il seguente ________________ (indicare la\ndistribuzione giornaliera e settimanale delle trentotto ore settimanali\ncontrattualmente previste).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'area, il profilo professionale ed il parametro assegnati sono\n__________________________________________________________________ (indicare il\nprofilo professionale inferiore a quello corrispondente, a norma di contratto\ncollettivo, alla qualifica per la quale si stipula il contratto\nd'apprendistato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In esecuzione del presente contratto, al Sig. ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verrà attribuito, pertanto, il seguente trattamento economico iniziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stipendio base (area ____________ profilo professionale _________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parametro ____________).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Signor __________________________________ sarà iscritto all’INPS, ai\nfini previdenziali ed assistenziali, nonché all'ENPAIA per l'assicurazione\ninfortuni e malattie professionali e per il fondo di previdenza (tale\niscrizione non riguarda il personale operaio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di servizio, al\nSignor _______________________________ assunto con contratto d'apprendistato,\nsarà garantita, qualora abbia superato il periodo di prova, mediante\nintegrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali\ned assistenziali, l'intera retribuzione per un periodo di settanta giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza del presente contratto il Signor ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ha diritto di ricevere, in conformità al piano formativo individuale di\nseguito specificato, una formazione sul lavoro di carattere teorico-pratico,\nnon inferiore a 120 ore per la durata del triennio, finalizzata\nall'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale è preordinato a conseguire la qualifica di\n____________________ e comporta lo svolgimento delle seguenti mansioni\n_______________________________________________;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il conseguimento della citata qualifica, sarà svolta la seguente\nattività formativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione teorica n. ____ ore, che avranno ad oggetto, nella prima fase\ndel rapporto, l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, al\nquale saranno dedicate almeno ore Le residue ore di formazione saranno dedicate\nalle finalità istituzionali del Consorzio, alle principali disposizioni di\nlegge applicabili al settore, alla organizzazione del lavoro, alla conoscenza\ndel comprensorio e delle infrastrutture consortili ai metodi e processi di\ngestione degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine consortili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione pratica n. _____ ore, che avranno ad oggetto l'addestramento\nalle specifiche mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della quale\nè stipulato il presente contratto. L'addestramento alle specifiche mansioni\nsarà impartito, con modalità che comportino la crescita delle conoscenze\ninformatiche e delle relative strumentazioni qualora tali conoscenze siano\nnecessarie allo svolgimento delle mansioni medesime. (Per i dipendenti assunti\ncon contratto d'apprendistato finalizzato alla acquisizione di una qualifica\nrientrante nei profili professionali operai delle aree C e D, occorre scrivere:\nla formazione pratica prevede l'istruzione nell'utilizzo pratico delle seguenti\nmacchine od attrezzi: ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la formazione teorica, sia la formazione pratica saranno impartite al\nSig. ____________________________ dal tutore aziendale Signor\n__________________________ (oppure dai tutori aziendali Signori\n_______________________________________) in possesso di tre anni d'esperienza\nlavorativa ed inquadrato nel profilo professionale\n___________________________________, parametro ____________________(occorre\nindicare un profilo professionale pari o superiore a quello che l'apprendista\nconseguirà al termine del periodo d'apprendistato) ed esperto nelle mansioni\nproprie della qualifica per l'acquisizione della quale è stipulato il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio\nimpedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa\nall'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a\nsoggetti esterni specializzati nella formazione di apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine\ndel periodo d'apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 112 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione del periodo di prova, nel corso del periodo d'apprendistato\nil Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta\ncausa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della esecuzione del presente contratto, il Consorzio, nelle more\ndella istituzione del “libretto formativo del cittadino”, previsto\ndall'art. 2, lett. i) del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, rilascerà al Sig.\n_______________________________ una attestazione riguardante l'attività\nformativa e lavorativa svolte e le competenze professionali acquisite e la\nrelativa qualifica. Il Consorzio conserverà, inoltre, agli atti, la\ndocumentazione dalla quale risultano le attività formativa e lavorativa\nsvolte, le competenze professionali acquisite e la relativa qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.lgs. 15 giugno\n2015, n. 81, ed all'art. 40 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch2>Allegato M\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(art. 102 del contratto)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell'impegno assunto dalle parti con l'accordo collettivo\nnazionale di lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del CCNL 18 luglio 1985, è\nistituito e gestito, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del CCNL cui è allegato il presente Regolamento, il Fondo\nIntegrativo Sanitario (F.I.S.), attraverso il quale le medesime Organizzazioni\nsindacali si impegnano a garantire, ai lavoratori iscritti, prestazioni\nsanitarie integrative di quelle del servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali prestazioni sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che per “nucleo familiare” si intende l'iscritto, il coniuge\no il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni, risultanti, al\nmomento del sinistro, dallo “stato di famiglia” dell'iscritto stesso.\nPeraltro, tale “stato di famiglia” dovrà essere allegato alla relativa\ndenuncia di sinistro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'iscritto, il coniuge o il convivente “more uxorio” l'assicurazione\nvale per le persone di età non superiore ai 70 anni e cessa dalla successiva\nscadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) GARANZIE OBBLIGATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o\nprivato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari\nmedici) effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura o in ambulatorio nei\n90 giorni precedenti il ricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente,\ndell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi\ncompresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante\nl'intervento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti\nfisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati\ndurante il periodo di ricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese per la retta di degenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese di trasporto in ambulanza all'istituto di cura e viceversa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che hanno\ndeterminato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami,\nper acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed\ninfermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per\ncure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati\nnei 90 giorni successivi al ricovero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza della somma di €\n6.200,00 (seimiladuecento\u002F00) da ritenersi come disponibilità unica per\nciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato. Qualora l'iscritto\nsi avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le\neventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella\nmisura del 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario\nNazionale o di ricoverarsi in Istituto di cura non convenzionato (o in branca\nnon convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà le spese\nsopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente sostenute e\ndocumentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Qualora, in caso di intervento chirurgico o di “grande intervento\nchirurgico” effettuato in Istituto di cura, gli iscritti non abbiano\nsostenuto alcuna spesa, avranno diritto ad una indennità giornaliera per ogni\ngiorno di ricovero di € 26,00 con un massimo di 60 giorni per anno\nassicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al\nprecedente punto 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di € 1.050,00\n(millecinquanta\u002F00) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno\nassicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le\nseguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da\nmalattia o infortunio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite\npediatriche, odontoiatriche e ortodontiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla\nmalattia o all'infortunio denunciati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto\ndel 25% con un minimo di € 26,00 (ventisei\u002F00) per ogni visita, analisi od\nesame e con il massimo risarcimento di € 105,00 (centocinque\u002F00) per ogni\nvisita e di € 520,00 (cinquecentoventi\u002F00) per ogni analisi od esame\ndiagnostico, fermo il limite massimo annuo di € 1.050,00\n(millecinquanta\u002F00).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata\nrisulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha\neffettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di\nmedicina generica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delimitazione dell'assicurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dall'assicurazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi\ncompresi i comportamenti nevrotici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici od uso di\nallucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese relative ad infortuni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-derivanti da sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche\ned alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di\nregolarità pura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente\ndall'iscritto intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di\nimprudenza o negligenza anche grave dell'iscritto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici\no malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia\nplastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le cure dentarie e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio\ne, in ogni caso, le protesi dentarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124\ne successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi\nprotesici o terapeutici, salvo quanto previsto al punto 2.1 - lettera A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le conseguenze dirette o indirette della trasmutazione del nucleo\ndell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di\nparticelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) ADESIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1.1.2005, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo Integrativo\nSanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di rinuncia all'adesione tacita prevista nel precedente comma\ndel presente punto C) deve essere comunicata dal Consorzio a ciascun dipendente\nin servizio entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore dell'accordo\nmedesimo. La medesima facoltà di rinuncia sarà comunicata ai dipendenti di\nnuova assunzione con la lettera d'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti consortili in servizio sono tenuti a manifestare la loro\nrinuncia, mediante lettera raccomandata a\u002Fr, non oltre sessanta giorni dalla\nricezione della comunicazione del Consorzio. I dipendenti consortili di nuova\nassunzione sono tenuti a manifestare la loro rinuncia, mediante lettera\nraccomandata a\u002Fr, non oltre sessanta giorni dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rispetto del termine per la rinuncia fa fede il timbro postale\ndell'ufficio accettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Successivamente al compimento del termine previsto per la rinuncia sorge per\nil Consorzio, qualora il lavoratore non abbia rinunziato, l'obbligo di versare,\nalla data del 31 dicembre dell'anno d'iscrizione, con validità dell'iscrizione\nper l'anno successivo, la quota di contribuzione a suo carico nell'importo\nannuo di € 108,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente\nalla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato,\nnelle forme di cui al precedente comma 3), all’iscrizione al Fondo\nIntegrativo Sanitario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato N\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME IN MATERIA DI SICUREZZA NEI\nLUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visto il D.lgs. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succ.\nmodificazioni, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in\ntema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e\ndella salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la\ndefinizione di alcuni aspetti applicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi,\ntenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive\ncomunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la\nrappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e\nla formazione di detta rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritenuto che la logica sulla quale il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 fonda i\nrapporti tra le parti nella materia è diretta a superare posizioni di\nconflittualità e si ispira a criteri di partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai\nlavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza anche i\nlavoratori a tempo determinato, purché sia presente nel Consorzio almeno un\nRLS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la\nsicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha\nottenuto il maggior numero dei voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio\nelettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere\nil verbale dell'elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della\nelezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio\nalla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti\nper la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'incarico è di tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore\ncorrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di\ntempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza sarà di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti\nore di lavoro retribuito, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro\ncontrattualmente previsto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste\nall'art. 50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non vengono utilizzate per\nl'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), g), i) ed\nl) del citato art. 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i\ndipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e quelli avventizi,\nnei confronti dei quali trova applicazione il CCNL al quale è allegato il\npresente accordo. Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, il\ncomputo dei dipendenti su base annua è fatto con il meccanismo del pro rata in\nragione dei mesi di durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della definizione che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dà\nall'art. 2, comma 1, lett. t, e successive modificazioni danno della unità\nproduttiva, le parti si danno atto che nell'ambito dei Consorzi non è dato\nravvisare l'esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di\nnomina di rappresentanti per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,\nle parti concordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto d'accesso ai\nluoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di\nlavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio\ndi prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2. Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede a carico del datore di lavoro\nla consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere\nin modo tempestivo e preventivo alla assunzione di una decisione o di un\norientamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione\napponendo la propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3. Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e\nla documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.\n50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla\nvalutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,\ncustodito presso il Consorzio ai sensi dell'art. 29, comma 4 del citato\nD.lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le\ninformazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti alla organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto\nd'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'art. 50 comma 1, lett. g, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nei contenuti\nminimi individuati dall'art. 37 del D.lgs. medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro. Il\nprogramma formativo deve comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in\nmateria di igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che\nabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante\nper la sicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si adopereranno affinché i Consorzi facciano ricorso alla\nformazione finanziata dall'INAIL e\u002Fo da altri organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5°) Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 35 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la riunione\nperiodica prevista dal comma 1 del predetto art. 35 è convocata con almeno 5\ngiorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della\nscadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di\ngravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle\ncondizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono\naffidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti\napplicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche\nautorità e di altre istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i\nConsorzi sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e\nformazione previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati\ndalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello SNEBI e tre designati\ndalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali\nfirmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni\nOrganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al Titolo VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n.\n81, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno\n4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività\nmediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione\ncontinuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario\ndi lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi\nche prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha\ndurata fino al 31 dicembre 2010. Il presente accordo si intenderà tacitamente\nrinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti\ncontraenti almeno tre mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che\nnon sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate\ndisposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad\nincontrarsi per adeguare le norme dell'accordo medesimo alle innovazioni\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato O\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il premio di risultato viene riconosciuto in funzione dei risultati,\neconomicamente quantificabili, conseguiti da ciascuna unità operativa nella\nrealizzazione degli obiettivi concordati tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, allo scopo di promuovere una maggiore produttività della\norganizzazione, convengono sulla necessità di individuare, in ogni Consorzio,\nuna serie di obiettivi per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, che\ncoinvolgano il maggior numero possibile di unità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Una volta individuati gli obiettivi ed i risultati dei programmi, è\nopportuno che l'importo del premio relativo venga predeterminato, in modo da\npoter prevedere l'apposita voce di bilancio. Ovviamente l'effettiva\ncorresponsione del premio rimane subordinata al raggiungimento dei\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale corresponsione può essere, in termini predeterminati, graduata in\nproporzione a parziali risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per una migliore realizzazione degli obiettivi concordati le parti, ogni sei\nmesi, effettueranno il monitoraggio del meccanismo concordato verificandone\nl'andamento ed introducendo eventuali correttivi ritenuti utili a garantire\nl'efficacia dei programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La valutazione circa i risultati raggiunti e la conseguente erogazione del\npremio di risultato deve avvenire al termine del biennio in una riunione\ncongiunta tra le parti nella quale il Consorzio esporrà gli obiettivi\nconseguiti, quelli non realizzati o realizzati solo parzialmente. In tale\noccasione le parti ricercheranno correttivi utili alla realizzazione degli\nobiettivi nel biennio successivo. Nella medesima occasione saranno altresì\nindividuati i nuovi obiettivi per il biennio successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Elenco esemplificativo di obiettivi relativamente ai quali possono\ndeterminarsi incrementi di produttività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)efficienza funzionamento specifici servizi (catasto, espropri, sistema\ninformatico, ecc.) determinata attraverso comparazione con risultati anni\npregressi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riscossione dei contributi (con particolare riguardo al problema della\nidentificazione e reperibilità contribuenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)efficienza servizio irriguo e\u002Fo di scolo (con riferimento ottimizzazione\nutilizzo acqua, turni, piani in relazione alle colture, regolarità interventi\nmanutentori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)risparmi di consumi (energia, carburante, telefono, cancelleria, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)riduzione prestazioni lavoro straordinario a parità di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)risparmi costi di manutenzione di mezzi meccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)riduzione appalti a conto terzisti, fermo rimanendo il numero dei\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)miglioramento rapporti con altri enti operanti sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)miglioramento rapporti con i consorziati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)censimento scarichi per dare attuazione all'art. 166 della L. n. 152 del\n2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)concessioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)altri obiettivi di altra natura che potranno essere individuati in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il premio di risultato di cui al punto 1 può essere individuato\nattraverso un importo percentuale riferito alle retribuzioni degli appartenenti\nal settore. Oppure in cifra fissa che viene poi ripartita secondo i\nparametri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le parti si danno reciprocamente atto che i Consorzi rientrano in quanto\nprevisto dal comma 2 del D.L. 27\u002F5\u002F1996 n. 295.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato P\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L'ELEZIONE DELLE RSU\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 27 luglio 1999, in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di S.\nTeresa, n. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli,\nassistita dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal Dott.\nRiccardo Fornelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Vito e dal\nSig. Guido Majrone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISBA\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Pietro Massini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Antonio Carbone e\ndal Sig. Claudio Sala;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in applicazione dell'impegno a verbale all'art. 8 del vigente CCNL, si è\nraggiunto il seguente accordo per la elezione delle Rappresentanze Sindacali\nUnitarie (RSU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU vengono costituite in ogni Consorzio che occupi più di 15 dipendenti\nad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23\nluglio 1993 e che siano firmatarie di CCNL applicato ed abbiano espresso\nadesione formale al presente accordo ovvero delle Organizzazioni sindacali\nabilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte\nII, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto\ndel presente accordo e siano firmatarie di CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o\nche comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla\nprocedura di elezione della RSU, nei Consorzi che occupino più di 15\ndipendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Consorzi che occupino meno di 15 dipendenti, continueranno ad applicarsi\nle normative previste dal CCNL in materia di RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Composizione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta per 2\u002F3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate\nda tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il\nresiduo terzo è assegnato alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori, firmatarie di CCNL applicato e che abbiano espresso adesione\nformale al presente accordo, e la relativa copertura avviene mediante elezione\no designazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti\nottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per\nquella riservata alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di\nCCNL applicato e che abbiano espresso adesione formale al presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 67% dei seggi (2\u002F3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al\nquoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in\nbase ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati\nche avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di\nparità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima\nnell'ordine di presentazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 33% (1\u002F3) dei componenti sarà designato o eletto dalle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione ai voti ottenuti. FISBA,\nFLAI e FILBI si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla\ndistribuzione paritetica di questa quota. Qualora una organizzazione non superi\nil 10% dei consensi espressi dagli elettori non avrà diritto alla designazione\no elezione del proprio componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà\neffettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati\ndisponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra\ncategoria di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel prot. d'intesa del 23.7.93, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per\nle aziende), la composizione numerica delle RSU è così definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupino da 16 a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 rappresentanti nei Consorzi che occupino da 51 a 100 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 rappresentanti nei Consorzi che occupino più di 100 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Sono fatti salvi\nin favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL i seguenti\ndiritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori\ndurante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a\nciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni sindacali firmatarie di\nCCNL applicato, il diritto di convocare assemblee non retribuite fuori\ndall'orario di lavoro ed il diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art.\n24 della L. 20\u002F5\u002F1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri\ne nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità\nstabilite dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU restano in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono\nprorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere\nrieletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le Organizzazioni\nsindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla scadenza prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte di un\nnumero di lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le firme dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o\ndesignazione, da FILBI, FISBA e FLAI, sarà sostituito mediante nuova\ndesignazione da parte delle stesse Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al\n50% dei componenti pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Funzionamento della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU oltre che da sé medesima, può essere convocata su richiesta di\nalmeno due Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL, o qualora lo richieda\nil 20% dei delegati, con avviso affisso recante l'ordine del giorno, fatti\nsalvi i casi di eccezionale urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è valida se è presente il 50% + 1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di due\nterzi dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio\ndella riunione. In tal caso la RSU decide all'unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Delegati sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati sindacali, eletti a norma del vigente CCNL nei Consorzi che\noccupino sino a 15 dipendenti, continuano ad esercitare i diritti e i doveri\nprevisti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinvio all'accordo quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole dell'accordo interconfederale 20\u002F12\u002F1993 e del Protocollo\n23\u002F7\u002F1993 non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non\nespressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione del presente accordo è vincolante per tutte le parti che lo\nsottoscrivono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso comporta per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente accordo e per quelle che comunque aderiscano alla disciplina in esso\ncontenuta, di non richiedere l'applicazione degli articoli di legge attinenti\nalle RSA, in tutti i Consorzi dove tale accordo è applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Consorzi al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme\ncontrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza le Organizzazioni firmatarie svolgeranno i necessari\ninterventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Organizzazioni\nsindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo, che il\nConsorzio metterà a disposizione della RSU, e da inviare alla Direzione\nconsortile. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende\nfissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nrelazione alla situazione venutasi a determinare nel Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di\nprova, operai, impiegati e quadri che al momento della convocazione delle\nelezioni lavorano nel Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova,\noperai, impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti anche i lavoratori con rapporto a tempo determinato il\ncui contratto di lavoro, alla data delle elezioni, abbia una durata residua di\nalmeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro comporta la cessazione\ndella qualità di componente la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di elezione a componente la RSU di un dipendente titolare di\nrapporto di lavoro a tempo determinato, il mandato si interrompe alla\ncessazione del rapporto di lavoro e si riattiva in caso di successiva\nriassunzione, a meno che le Organizzazioni sindacali, di cui al punto 1 del\npresente accordo, non decidano di sostituire il lavoratore il cui rapporto di\nlavoro è cessato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e di contratto\ncollettivo nazionale di lavoro applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Organizzazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dal\nConsorzio pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\ncomponenti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad\noptare per una delle liste. In assenza di opzione il lavoratore perde\nl'elettorato passivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1\u002F3 il\nnumero dei componenti della RSU del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nei singoli Consorzi viene costituita una commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore del Consorzio, non\ncandidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al\npunto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnalando il nome\ndel candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione consortile, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei\nvotanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Le votazioni avranno luogo comunque\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso la sede\nconsorziale e presso gli eventuali uffici e impianti periferici, almeno 8\ngiorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente\naccordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la\nfirma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi del Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il plico sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi intercorsi tra la\nCommissione elettorale e la Direzione consortile in modo da garantirne la\nintegrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla\npresenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini, senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, allo SNEBI, che, a sua volta, ne\ndarà pronta comunicazione al Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngg. all'apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndel Consorzio ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo\ndelegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,\nuna volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla\nDirezione consortile a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva\nappartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Adempimenti del Consorzio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco\ndei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il\ncorretto svolgimento delle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Clausole finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di\nquattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno\nqualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno 4 mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui vengano emanate disposizioni di legge che regolino la\nspecifica materia, i contenuti del presente accordo verranno adeguati a tali\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per lo SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Avv. Anna Maria Martuccelli)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Sig. Antonio Carbone)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Sig. Pietro Massini)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Sig. Giuseppe Vito)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato Q\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DETERMINAZIONE MINIMI DI STIPENDIO SPETTANTI AL PERSONALE CON\nRAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>A DECORRERE DAL 15 LUGLIO 2000\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 24 aprile 2001, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S.\nTeresa, n. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli,\nassistito dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal Dott.\nRiccardo Fornelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Patrizia\nConsiglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISBA\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Pietro Massini e\ndal Sig. Luigi Fiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Vito, dal\nSig. Luigi Vecchi e dal Sig. Guido Majrone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che in sede di applicazione dell'ACNL 11\u002F7\u002F2000, di rinnovo del CCNL\n6\u002F3\u002F1996, è sorta controversia tra le parti in ordine agli importi dei minimi\ndi stipendio base da attribuire ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato assunti a decorrere dal 15 luglio 2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che tale controversia è nata dalla diversa interpretazione data dalle\nparti alla norma che prevede un aumento del 5% dei minimi di stipendio base,\naggiuntivo agli aumenti derivanti dall'applicazione di tassi di inflazione\nprogrammata, per i dipendenti assunti a decorrere dal 15\u002F7\u002F2000, assumendosi,\nda parte dello SNEBI, che l'erogazione del citato 5% dovesse essere limitata ai\ndipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione\nal nuovo sistema retributivo per essi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-posto in essere, mentre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nritengono che il testo della norma sull'aumento del 5% degli importi degli\nstipendi base abbia portata generale, considerando la parità di trattamento\nretributivo sempre garantita tra il personale con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato ed il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che la divergenza interpretativa sopra richiamata ha avuto riflessi in sede\naziendale con l'insorgere di alcune vertenze riguardanti in particolare gli\noperai avventizi e rischia di divenire una fonte generale di turbativa nei\nrapporti tra i Consorzi e i predetti operai, suscettibile di estendersi a tutti\ni dipendenti con rapporto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le parti, in tale situazione, ritengono opportuno appianare la\ndivergenza interpretativa di cui alle premesse stipulando un accordo\ntransattivo che elimini lo stato di tensione in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti, come sopra costituite, in via transattiva, convengono quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'aumento del 5%, degli importi dei minimi di stipendi base di cui alle\npremesse, è esteso ai dipendenti assunti con rapporto a termine, a decorrere\ndall'1\u002F4\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato R\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COME MODIFICATA DALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RECANTE NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA\nPERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COME MODIFICATO DALL'ACNL 26 SETTEMBRE 2006\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S.\nTeresa, n. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento\nfondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, dal\nSegretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli, assistito dal Dott. Antonio\nPocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal Dott. Riccardo Fornelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Patrizia\nConsiglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISBA\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Pietro Massini e\ndal Sig. Giovanni Mattoccia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Vito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che la Commissione di garanzia per l'attuazione della L. 12 giugno 1990, n.\n146, già da alcuni anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati\ninviti a stipulare un accordo nazionale che regolamenti l'esercizio del diritto\ndi sciopero nel settore consortile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le parti già in passato si sono impegnate, con l'accordo collettivo di\nlavoro del 31luglio 1994, a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero\nnel settore consortile contemperandolo con i diritti della persona\ncostituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, comma 1, della L. 12 giugno\n1990, n. 146 sopra citata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 146 del 12 giugno\n1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla Commissione di garanzia con la\ndeliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi\npubblici essenziali, le seguenti attività svolte dai Consorzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•irrigazione dei terreni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti,\ncomprese le dighe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che di recente è stata emanata un'ulteriore legge, la n. 83\ndell'11\u002F4\u002F2000, relativa all'esercizio del diritto di sciopero, che ha\nmodificato la L. n. 146 del 12 giugno 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la\nregolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel\nsettore consortile meglio precisato al successivo art. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTICOLATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Premesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Diritto di sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come sancito dall'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero\ncostituisce un diritto garantito, il cui esercizio è disciplinato dalle leggi\nn. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 dell'11 aprile 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo trova applicazione nel settore dei Consorzi di bonifica,\nenti consortili similari di diritto pubblico, Consorzi di miglioramento\nfondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamento comunque\ndenominati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Titolarità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità a proclamare, sospendere o revocare gli scioperi è,\nsingolarmente o congiuntamente, delle strutture nazionali, regionali e\nprovinciali unitamente a quelle aziendali delle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori firmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Tentativo preventivo di conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e procedura di raffreddamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della\nproclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di\ncompetenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in\napplicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Proclamazione e preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal\nprecedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una\nspecifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero,\nl'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine della astensione\nnonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello\nsindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di\neffettuazione dello sciopero, sia al Consorzio sia all'apposito ufficio\ncostituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui\nall'art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire\ndalle Organizzazioni sindacali allo SNEBI che provvede a trasmetterla ai\nConsorzi. In tal caso, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un\npreavviso di almeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Durata dello sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo sciopero non può avere durata superiore a una intera giornata di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o\nsuccessivi alle giornate non lavorative o festive, fatta eccezione degli\nscioperi generali indetti dalle Confederazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per\nun periodo di ore continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovrà\nessere assicurato un intervallo di almeno tre giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è consentito lo sciopero ad oltranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la\nnon collaborazione, l'ostruzionismo, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Revoche e sospensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le\nsospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per\nscritto ai Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere\ndata per scritto ai Consorzi almeno tre giorni prima della data fissata per\nl'effettuazione dello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere\nl'immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli\nscioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con\ndecisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o\ncon i provvedimenti dell'autorità competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12\ngiugno 1990, i Consorzi, almeno 5 giorni prima dell'inizio della astensione dal\nlavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in\nrelazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e\ndei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per\nla riattivazione integrale degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Consorzi hanno altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla\nCommissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli\nscioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli\nscioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei\nconflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a norma dell'art. 4,\ncommi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la\npronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono\ntenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così\ncome indicati nella proclamazione dello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino\ntale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del CCNL, la\ndisponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Individuazione delle prestazioni indispensabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2 della L. n.\n146 del 12 giugno 1990:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per l'attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia\ndell'ambiente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo\nsvolgimento di quelle attività di competenza dei Consorzi indispensabili alla\ndifesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari\nin caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici\nod eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti\nmedesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per l'attività di irrigazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle\nacque che permetta la captabilità dell'acqua a cura degli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per l'attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei\nrelativi impianti comprese le dighe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Individuazione dei lavoratori da inserire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno\ngarantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa\neffettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni\nindispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in\nattuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 90 giorni dalla\nvalutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di\ngaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano, sottoposto all'esame preventivo delle RSA o RSU per la valutazione\ndella rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quando\nnon si renda necessario modificarlo. In tal caso, il Consorzio reitera la\nprocedura di cui ai commi 2 e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione\ndei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di\nriesame e modifica consensuale entro 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni\nindispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle\nprestazioni stesse sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori\nprofessionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle\nprestazioni da erogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo\nl'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a\npartire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di\ncui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo\nsettimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad\nessere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni\nindispensabili i rappresentanti della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e\u002Fo\ndelle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle\ncondizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei\nluoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti\nincaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di\nregolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi\ndi lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle\nprestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero,\ncon indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici\nrelativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei\nservizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a\nchiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva\ncomunicazione agli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle\nR.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì\nalle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi\ndelle prestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i Consorzi, alla data del 26 settembre 2006, non abbiano ancora\nprovveduto all'adozione dei piani dei servizi delle prestazioni indispensabili,\ndi cui al secondo comma del presente articolo, dovranno provvedervi nel termine\ndi sei mesi dalla predetta data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui le RSA\u002FRSU ritengano il piano sottoposto all'esame non\nrispondente ai contenuti del presente accordo, potranno attivarsi le procedure\ndi cui all'art. 38 del presente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dei mezzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al precedente art. 11 svolge servizio finalizzato a\ngarantire la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la\nsalvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98\u002F776 adottata dalla\nCommissione di garanzia il 19\u002F11\u002F1998, le norme della presente regolamentazione\nsi applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario,\nfatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni\ncaso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola\nastensione collettiva dal lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Norme sanzionatorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990,\nai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal\npresente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle\nprestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni\ndisciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità della\ninfrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che\ncomportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di\ncompetenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della\nlegge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83\ndell'11 aprile 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed\nha la durata di anni quattro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza,\nrichiesta di riesame, l'efficacia del presente accordo è prorogata\nautomaticamente di altri quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che l'ulteriore comma del seguente tenore: “in caso\ndi richiesta di riesame l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che\nnon sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva” rimane subordinato\nal parere della Commissione di garanzia, ottenuto il quale le parti si\nincontreranno. In caso di richiesta di riesame l'accordo continua a produrre i\nsuoi effetti sino a che non sia intervenuta una nuova regolamentazione\ncollettiva”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie\ncollettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12\ngiugno 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO ALL'ACCORDO NAZIONALE 18 GIUGNO 2001\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COMMA 2, LEGGE N. 146 DEL 12 GIUGNO 1990\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi\nnazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo\nle modalità specificate all'art. 39 del CCNL 25 marzo 2010 le controversie\ncollettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari -\nsono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione,\nfinalizzata alla prevenzione e\u002Fo alla composizione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente\nprocedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell'ambito\ndelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto\ncollettivo applicato aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia\ncollettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite\nla presentazione al Consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere\nl'indicazione dei motivi della controversia collettiva e\u002Fo della norma\ndell'accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la\ncontroversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Consorzio convoca\nla RSU o, in mancanza, le predette RSA, per l'esame della controversia di cui\nal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase è ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro,\ncon la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo,\nviene rimesso in copia al superiore livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale (provinciale o regionale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in\nsede aziendale, i Consorzi convocano le competenti strutture territoriali,\nprovinciali o regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della\nquestione che è causa della controversia collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase è ultimata entro i dodici giorni successivi al primo incontro,\ncon la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti\npossono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in\nsede territoriale, lo SNEBI convoca le competenti Organizzazioni sindacali\nnazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL per l'esame della questione che è\ncausa della controversia collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase è ultimata entro i 20 giorni successivi al primo incontro, con\nla redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della\nprocedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate.\nAnalogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori\niscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto\ndella controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono\nproclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data\nattuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non\nvi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lett. A), lett. B),\nlett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal\ngiorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui\nall'art. 3 cessa di trovare applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è\ncausa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con\nil fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il\nrelativo termine di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le disposizioni del CCNL relative alle procedure di rinnovo del\nCCNL, nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura\ndi raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2,\ndella legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle\nOrganizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL, lo SNEBI\nconvoca l'incontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.questa fase si esaurisce entro i 15 giorni successivi al primo\nincontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la\nprocedura è ultimata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi\nottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi\nultimata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi novanta giorni dalla\neffettuazione del primo sciopero, l'Organizzazione sindacale che intenda\nproclamare un successivo sciopero è tenuta nuovamente ad esperire la procedura\ndi cui ai precedenti articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto\nprevisto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito\nalla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di\nconciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in\nogni caso da tutte le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSA\u002FRSU Sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: informazioni sull'andamento delle assunzioni con rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lavoro a tempo parziale nell'anno (inserire l'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di competenza), sulla loro tipologia e sul ricorso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazioni di lavoro supplementare richieste nell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inserire il riferimento all'anno trascorso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si comunica a codeste Spett.li RSA\u002FRSU che lo scrivente Consorzio nell'anno\n____ ha fatto ricorso, per le seguenti funzioni, _________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________ a numero ____ lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nparziale orizzontale e numero ____ lavoratori con rapporto a tempo parziale\nverticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scrivente consorzio, nello stesso anno, ha fatto ricorso a prestazioni di\nlavoro supplementari, dei lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nparziale, nella misura complessiva di ___ ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch2>Allegato T\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare\nl'organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di\nsvolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente\nl'attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che,\nutilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della\nsocietà della informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare\nflessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche\nalle persone disabili più ampie opportunità di impiego,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro\nal fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie\ndi gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore\nle relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi\nincluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla\ndescrizione della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al\ndiretto superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore\npuò rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla\nposizione lavorativa personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale\ndell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità\ndi svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale\nofferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione\ndi una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé,\nsullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nprestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile, a\nrichiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi. La reversibilità\ncomporta il ritorno alla attività lavorativa nei locali del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti\ntelematici, nelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro domiciliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ed altre forme di lavoro a distanza, che comportano l’effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e\ncollaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di\nmanutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso\ndi telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica\ndedicata, presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di\nesercizio a carico dei Consorzi, espressamente preventivati nel progetto di\ntelelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma\nforfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e\ntelefonici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,\nin particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la\nprotezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da\nrealizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri\nnella sede consorziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei\nlocali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei\nlivelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del\nConsorzio alla quale aderisca il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo\nparziale, viene distribuito nell'arco della giornata, a discrezione del\ndipendente, in relazione alla attività da svolgere, fermo restando che in ogni\ngiornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni\ndi servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con il Consorzio\nnell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per\neffetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono\nconfigurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né\npermessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Nella ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del\ncircuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa\ngiornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore interessato il\ntemporaneo rientro presso la sede fino al ripristino del collegamento\ntelematico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle\nquali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti\ndall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi\ncontenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio\no per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa\nautorizzazione del Consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.I Consorzi stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti\nrischi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall'uso delle stesse attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza\nprofessionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla\nnormativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di\nlavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in\nmateria di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei\nlavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro,\nconcordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso\npresso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi\ndell'art. 36, comma 3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è inviata ad ogni dipendente\nper la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione,\nnei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche ditale forma di organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Il contratto individuale indicherà l'unità operativa di appartenenza\ndel telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Il Consorzio garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni del Consorzio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno del Consorzio. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità\nalle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per\ngli organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione\ne ai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.I Consorzi daranno informazione preventiva alla RSA\u002FRSU nel caso di\nricorso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch2>Allegato U\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MOLESTIE SESSUALI E MOBBING\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la\ndiscriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale\nriconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla\nconvenzione delle Nazioni unite sulla eliminazione di ogni forma di\ndiscriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale\nsull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti\ndelle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti\neconomici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia\ndei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno\nè tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui\nciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità,\nsono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di\ncui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le\niniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali\ndiritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento,\nverbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,\ndiscriminazioni e mobbing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. MOLESTIE, DISCRIMINAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono\nlesive dell'integrità della persona e contrarie al principio di non\ndiscriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva\neuropea 2002\u002F73.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata\nmeno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe\ntrattata un'altra persona in una situazione analoga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un\ncriterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione\ndi particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a\npersone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi\nsiano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi\nimpiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato\nconnesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la\ndignità ditale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,\numiliante od offensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento\nindesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non\nverbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in\nparticolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio è\ninammissibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad essere trattati con\ndignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare\natti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e\nritorsioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comportamenti saranno valutati ai sensi delle disposizioni normative e\ncontrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra\nle parti a livello aziendale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. MOBBING\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e\nripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni\naggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione\npsicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di\nlavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità\ndel lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da\nescluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20\nsettembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e\nopportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni\nche sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale\ndel lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a promuovere un'adeguata informazione sui temi del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO 20 GIUGNO 2007 SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 giugno 2007 in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di S.\nTeresa, 23, si sono incontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Pederzoli e dal\nSegretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli, assistiti dal Dott. Antonio\nPocci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Antonio\nMattioli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Stefano Faiotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Signor Giuseppe Vito e dal\nSegretario Nazionale Signor Giuseppe Sorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. “legge finanziaria per il\n2007”, ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.lgs. 5\ndicembre 2005, n. 252, di riforma della previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il TFR dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di\nmiglioramento fondiario che aderiscono al fondo di accantonamento del TFR\nistituito e gestito dalla Fondazione ENPAIA, è vincolato, stante la normativa\nvigente, al predetto fondo e da esso non può essere distolto per essere\nindirizzato a forme pensionistiche complementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che l'accantonamento del TFR dei dipendenti consortili presso il fondo\nENPAIA è regolato da una convenzione, a suo tempo predisposta con la\ncollaborazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\nCCNL ed approvata con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza\nsociale in data 1° aprile 1971;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la gestione del fondo, è affidata ad un Comitato composto dai\nrappresentanti dei Consorzi e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il fondo di accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali gestito\ndalla fondazione ENPAIA è espressamente contemplato dalla contrattazione\nnazionale di categoria sin dalla stipula dell'accordo collettivo nazionale di\nlavoro 30 marzo 1983, che è stato allegato come parte integrante a tutti i\ncontratti collettivi nazionali di lavoro dal 1984 ad oggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le parti convengono sul mantenimento del citato fondo di\naccantonamento del TFR dei dipendenti consorziali istituito e gestito dalla\nFondazione ENPAIA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che l'art. 8, comma 1, del citato D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede\nla possibilità che i datori di lavoro e i lavoratori finanzino con un\ncontributo a loro carico la previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, peraltro, per i dipendenti consortili il CCNL 1° giugno 2005 prevede,\nall'art. 103, che la previdenza complementare sia realizzata, senza aggravio di\ncosti a carico dei Consorzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL hanno,\nviceversa, richiesto che venga riconosciuto un contributo a carico dei\nConsorzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che lo SNEBI ha eccepito l'inammissibilità di tale richiesta stante lo\nspecifico impegno contrattuale di cui all'art. 103 del citato CCNL 1° giugno\n2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur prendendo atto della\nnorma esistente e riconoscendo l'impegno contrattuale, hanno insistito per\nottenere il contributo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che dopo alcuni incontri ed approfonditi dibattiti sul tema le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori hanno prospettato una soluzione che\nprevede l'erogazione del contributo a carico dei Consorzi a titolo di\nanticipazione degli oneri retributivi che deriveranno dal rinnovo del CCNL 1°\ngiugno 2005, in scadenza al 31 dicembre 2007, con conseguente detrazione e\nrelativi conguagli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che lo SNEBI ha aderito a tale soluzione accogliendo quindi la richiesta\nche specifica il titolo di erogazione del contributo a carico dei Consorzi\nquale anticipazione degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL\n1° giugno 2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto che il fondo\ncontrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile\nsia individuato in AGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che lo SNEBI ha dichiarato di aderire a tale richiesta sottolineando\nperaltro che deve rimanere inteso che anche il settore consortile, ai sensi di\nquanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, partecipi agli\norgani di amministrazione e di controllo del citato fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori condividono l'esigenza\nprospettata dallo SNEBI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è comune volontà delle parti creare le condizioni che consentano ai\ndipendenti consortili di accedere ad un fondo contrattuale di previdenza\ncomplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano, ad\nintegrazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le parti confermano la validità e l'efficacia del Fondo di accantonamento\ndel trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili gestito dalla\nFondazione ENPAIA che continua, pertanto, ad essere regolato dalla convenzione\napprovata con D.M. 1° aprile 1971, con conseguente permanenza del TFR in tale\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)i Consorzi, in deroga a quanto previsto in materia di previdenza\ncomplementare dall'art. 103 del CCNL 1° giugno 2005 e nei limiti indicati al\nsuccessivo punto 4, in caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO\nverseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo\npari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che\naderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta\nsulla retribuzione mensile effettuata dal Consorzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)le parti convengono che l'importo di cui sopra viene erogato a titolo di\nanticipazione sugli aumenti retributivi da riconoscere per il biennio\n2008-2009;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)il contributo di cui al precedente punto 3 sarà versato dai Consorzi nei\ntempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di\nAGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore\ndecida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da\nAGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)qualunque modifica od integrazione alle disposizioni contenute nel\npresente accordo dovrà essere definita con apposito successivo accordo fra le\nparti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo SNEBI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dott. Massimiliano Pederzoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avv. Anna Maria Martuccelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antonio Mattioli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stefano Faiotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Vito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Sorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato Z\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVISO COMUNE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL'ULTERIORE CONTRATTO A TERMINE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STIPULABILE OLTRE IL LIMITE DI TRENTASEI MESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVISTO DAL COMMA 4 BIS, PRIMO PERIODO, ART. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTRODOTTO DAL COMMA 40, ART. 1, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 6 maggio 2008, presso la sede dello SNEBI, in Roma via di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Teresa 23,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Presidente Dottor Massimiliano Pederzoli, dal\nSegretario Nazionale Avvocato Anna Maria Martuccelli, assistiti dal Dottor\nAntonio Pocci e dal Dottor Riccardo Fornelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonio Mattioli e da\nErnesto D'Ambrosio della FLAI-CGIL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Stefano Faiotto e da\nGiovanni Mattoccia della FAI-CISL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Vito, dal Vice\nSegretario Generale Francesco Possenti e dal Segretario Nazionale Giuseppe\nSorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il comma 40 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha\nintrodotto nel testo dell'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il comma\n4 bis il quale dispone, nel primo periodo, quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai\ncommi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per\nlo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso\ndatore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i\ntrentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi\ndi interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di\nlavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che la norma di legge sopra citata, nel secondo e terzo periodo dispone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un\nulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere\nstipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la\ndirezione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza\ndi un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente\npiù rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o\nconferisca mandato. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono\ncon avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto……\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che ai sensi delle disposizioni di legge sopra riprodotte è doveroso per\nlo SNEBI e per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\nvigente CCNL per i dipendenti consortili concordare la durata dell'ulteriore\ncontratto a termine stipulabile oltre il limite dei trenta- sei mesi di cui al\nprimo periodo del comma 4 bis dell'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n.\n368;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che dopo brevi discussioni le parti hanno convenuto che tale durata, in\nrelazione alle più ricorrenti esigenze del settore consortile, può essere\nfissata in un periodo non superiore a 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti hanno concordato che l'ulteriore contratto a termine stipulabile,\nper una sola volta, presso la direzione provinciale del lavoro competente per\nterritorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del vigente CCNL per i dipendenti consortili cui il\nlavoratore sia iscritto o conferisca mandato, oltre il limite di trentasei mesi\ndi cui all'art. 4 bis dell'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nel\ntesto introdotto dal comma 40 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,\nabbia durata non superiore a dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dottor Massimiliano Pederzoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvocato Anna Maria Martuccelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antonio Mattioli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ernesto D'Ambrosio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stefano Faiotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giovanni Mattoccia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Vito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Vice Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Francesco Possenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Sorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ATTIVITÀ STAGIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVISO COMUNE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEI CONFRONTI DELLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 4 BIS, ART. 5, D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N. 368, INTRODOTTO DAL COMMA 40, ART. 1, LEGGE 24 DICEMBRE 2007,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N. 247.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 6 maggio 2008, presso la sede dello SNEBI, in Roma via di S.\nTeresa 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNEBI, rappresentato dal Presidente Dottor Massimiliano Pederzoli, dal\nSegretario Nazionale Avvocato Anna Maria Martuccelli, assistiti dal Dottor\nAntonio Pocci e dal Dottor Riccardo Fornelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonio Mattioli e da\nErnesto D'Ambrosio della FLAI-CGIL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Stefano Faiotto e da\nGiovanni Mattoccia della FAI-CISL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Vito, dal Vice\nSegretario Generale Francesco Possenti e dal Segretario Nazionale Giuseppe\nSorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il comma 40 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha\nintrodotto nel testo dell'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il comma\n4 bis il quale dispone quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai\ncommi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per\nlo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso\ndatore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i\ntrentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi\ndi interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di\nlavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un\nulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere\nstipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la\ndirezione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza\ndi un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente\npiù rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o\nconferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono\ncon avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto……\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il comma 4 ter del citato art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, a\nsua volta, dispone quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei\nconfronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della\nRepubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni,\nnonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti\ncollettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori\ndi lavoro comparativamente più rappresentative.\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il vigente CCNL per i dipendenti consortili, all'art. 123, già\nqualifica come stagionali i lavori stagionali di esercizio e manutenzione delle\nopere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di\nsponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline,\netc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che le modifiche di legge apportate al testo dell'art. 5 del D.L.gs. 6\nsettembre 2001, n. 368 rendono tuttavia opportuno il ribadire il comune avviso\ndelle parti in ordine all'individuazione delle attività stagionali svolte dai\nConsorzi di bonifica, dagli enti consortili similari di diritto pubblico, dai\nConsorzi di miglioramento fondiario, irrigazione, idraulici di scolo e loro\nraggruppamenti comunque denominati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti esprimono l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori\nstagionali di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali\n(taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali,\nirrigazione, riordino delle scoline, etc.) e che, di conseguenza, non trovino\napplicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far\nfronte ai predetti lavori, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5\ndel D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNEBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dottor Massimiliano Pederzoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvocato Anna Maria Martuccelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antonio Mattioli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ernesto D’Ambrosio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stefano Faiotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giovanni Mattoccia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILBI-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Vito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Vice Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Francesco Possenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Segretario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuseppe Sorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE IN VIGORE FINO AL 31\u002F10\u002F2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di\ndiritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai\navventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è\ncontenuta nei titoli I, II e V della parte I e nella parte IV del presente\ncontratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo\ndeterminato nei limiti della legge D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle\nseguenti fasce funzionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in tale fascia funzionale tutti gli operai comuni addetti\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni\ninerenti il servizio telefonico; il personale addetto alla custodia dei\nfabbricati, al servizio anticamera, il quale provvede altresì alla pulizia\nminuta dei locali e alle ordinarie commissioni di ufficio; il personale\nausiliario tecnico dei Consorzi di bonifica, il personale salariato dei\nConsorzi di miglioramento fondiario, nonché il personale operaio dei Consorzi\ndi bonifica e di miglioramento fondiario, avente una specifica qualificazione\nprofessionale, addetto alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle\nopere e degli impianti consortili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in tale fascia funzionale il personale specializzato dei\nConsorzi di bonifica e i salariati specializzati dei Consorzi di miglioramento\nfondiario addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio e alla\nmanutenzione delle opere e degli impianti consortili, capaci di eseguire lavori\nche richiedono specifica competenza, nonché il personale ausiliario di ufficio\nnon rientrante nella 2a fascia funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a\ncompiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in tale fascia funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano\naltresì la manutenzione, nonché i conduttori di macchine operatrici complesse\ndelle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari,\nmezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione\ndei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche\nautomatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti,\nnonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni\nd'ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-\ncontabile, tecnica ed agraria, nonché il personale dei Consorzi di bonifica ed\ni salariati dei Consorzi di miglioramento fondiario preposti all'esercizio di\nuna o più opere o impianti cui siano addetti stabilmente altri dipendenti\ninquadrati nelle fasce funzionali inferiori, nonché i capi operai preposti\nalla manutenzione che abbiano alle loro dirette dipendenze personale stabile\nappartenente alle fasce funzionali inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in tale fascia funzionale il personale con mansioni di\nconcetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la\nrealizzazione dei programmi di lavoro. In particolare, tale personale,\nnell'ambito dei suoi compiti, formula proposte circa i criteri operativi da\nadottare e, con iniziativa ed autonomia operativa, provvede alla istruttoria\namministrativa, amministrativo-contabile, tecnica o agraria e alla conseguente\ndefinizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti\norganizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a fascia funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in tale fascia funzionale il personale con funzioni direttive\nche, con discrezionalità operativa ed autonomia, ha la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell'attività\nistituzionale ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotato di autonomia\nfunzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti dipendenti appartenenti\nalle fasce funzionali inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, tale personale provvede alla gestione del settore e\ncollabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in\nmancanza, con l'Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro,\ncurandone direttamente gli atti di maggiore complessità ed importanza. Ai\nprestatori di lavoro, sia tecnici che amministrativi, inquadrati nella 7a f.f.,\nche siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è riconosciuta\nla qualifica di “quadro\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai dipendenti di cui al precedente comma è altresì inquadrato in 7a\nf.f. quel personale che, svolgendo le funzioni ed i compiti di cui ai commi 1 e\n2 della presente declaratoria con le modalità ivi previste, risponde, a causa\ndella struttura organizzativa del Consorzio, direttamente ad altro personale\ninquadrato nella stessa 7a f.f. con la qualifica di “quadro\" anziché al\ndirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'espressione “opere e impianti consortili\" si fa riferimento a tutte\nle opere di bonifica e miglioramento fondiario, sia pubbliche che private, in\ngestione ai Consorzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"trainingfundtxt":52,"violence":56,"dayspweek_select":60,"cbadate_end":64,"sexualhar":68,"hourspweek_select":70,"childcare":74,"cbadate_start":78,"pregnancy":81,"part_time_excluded":85,"GENEQ_trigger":89,"eqpromotion":91,"maternityotherclause":95,"discrimination":99,"eqtraining":101,"paidmaternityleavepayperc":104,"pensionfund":108,"OVERTIME_trigger":112,"cbasignsinglesignatory":116,"healthinsurance":120,"SUNDAY_trigger":124,"cbamemtrad":128,"healthandsafetytraining":130,"trainingprogrammes":134,"protectiveclothing":138,"healthandsafetypolicy":142,"standbyallowanceamount1":146,"healthcareaccess":150,"breastfeeding_dangerouswork":154,"ONCERISE_trigger":156,"sicknesspay":160,"JOBTYPE_descriptions":164,"healthandsafetyext":168,"hourspday_select":172,"apprenticeships":176,"TRADEUNLEAV_trigger":180,"SCHEDULE_trigger":184,"contracttrial":187,"shiftallowancetype1":191,"paidpaternityleave":195,"SICDIS_trigger":199,"longtermillness":202,"jobsecuritymothers":206,"FIRMPRI":210,"NOCTPREM_trigger":214,"PAYSCALES_table_selection_txt":217,"healthcareaccessrelatives":221,"violenceleave":225,"MAXHOURS_trigger":229,"PAYSCALES_trigger":233,"code_application":235,"bankholidays1":238,"SENIOR_trigger":242,"legalassistance_trigger":246,"paidmaternityleave":250,"JOBTITLE_trigger":254,"contractseverancepay":256,"ONCERISE2_trigger":260,"PAIDLEAV_trigger":262,"CONSIGN_trigger":266,"deathrelatives":270,"funeralpay":274,"flexible_work_options":278},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 27 - Commissione nazionale per le p","Art. 27 - Commissione nazionale per le pari opportunità\n\n\n\n\n\nEntro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita\nuna Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta\npariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6\nrappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di\nricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel\nsettore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con\nparticolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e\nlavoro.\n\nPrima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione\npresenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l'esigenza di\norganizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 96 - Infortunio e malattia per caus","Art. 96 - Infortunio e malattia per cause di servizio\n\n\n\nIn caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in\nrelazione diretta ed immediata con l'esercizio delle mansioni commesse al\ndipendente, si fa luogo al seguente trattamento:\n\n\n\na)se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta\nl'espletamento delle mansioni commesse, al dipendente medesimo deve essere\ngarantita, per tutto il periodo della inabilità, la conservazione del posto\nnonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli\nIstituti previdenziali ed assistenziali, l'intera retribuzione percepita\nall'atto del verificarsi della malattia o dell'infortunio.\n\nIl dipendente ha diritto altresì all'anticipo o al rimborso delle spese di\ncura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di\ncontestazione, determinate dal Collegio medico di cui all'art. 95;\n\nb)se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile\nall'espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere\nassegnate allo stesso e da quest'ultimo accettate, il rapporto si risolve di\ndiritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità\npermanente e, oltre all'anticipo o al rimborso di quanto previsto all'ultimo\ncomma della precedente lettera a), al dipendente è corrisposto il trattamento\ndi fine rapporto di cui al successivo articolo 115.\n\nNella ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con\nrapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili\nsimilari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o\nsuperiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine\nrapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9\u002F10 dell'importo della\nretribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della\npresente lettera b), goduta all'atto del verificarsi dell'evento, moltiplicata\nper quattordici.\n\nAi fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett.\nb), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di\nISTAT non conglobata di cui all'allegato G al CCNL 17 aprile 2002 ed un importo\npari al 34% della contingenza scattata dal 1° maggio 1977 al 31 dicembre 1991\ndi cui all'allegato H al CCNL 17 aprile 2002. L'ammontare del trattamento annuo\ndi pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda\ndella richiesta del dipendente all'atto del collocamento a riposo; le due rate\neccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra\nnel mese di dicembre. L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del\npresente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo\ndella vita. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione\nconsortile, dall'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del\npresente articolo vengono detratti i 2\u002F3 dell'importo annuo della pensione\ncorrisposta dall'INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta\nda altri Enti previdenziali all'ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa\nla parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed\nesclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per\nil servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal\nConsorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di\nquiescenza.\n\nNell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno\ncalcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione\nprevidenziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per benemerenze\nbelliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non\nriconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza.\n\nL'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determinato\nall'atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data,\nalcuna variazione, tranne l'ipotesi in cui intervenga una riliquidazione di\npensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di\nmaggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;\n\nc)in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell'infortunio o della\nmalattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all'anticipo o al rimborso\ndi cui all'ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto\ncompete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115. In\nderoga a quanto previsto al precedente primo comma della lettera c), nella\nipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio\nai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed\nenti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio\neffettivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi diritto di\ncui al successivo articolo 118 il trattamento di pensione di cui al secondo\ncomma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma\ndell'art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo\nart. 118. Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma\ndella precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di\nanno superiori a sei mesi valgono come anno intero.\n\nÈ fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell’ipotesi di cui\nalla lettera b), sia nell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo,\nper il trattamento di fine rapporto maturato all'atto del verificarsi\ndell'evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.\n\nGli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un\nCollegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nA decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del\ncontratto, nella ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro\nper infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di\nbonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al\ntrattamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c),\n2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede\nnazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al\ntrattamento di fine rapporto, che rientrerà tra gli obblighi contrattuali\ncollettivi.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingfundtxt","Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali d","Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la\nformazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali\npotranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie\nrelative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","Allegato U MOLESTIE SESSUALI E MOBBING I","Allegato U\n\n\n\nMOLESTIE SESSUALI E MOBBING\n\n\n\nII diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la\ndiscriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale\nriconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla\nconvenzione delle Nazioni unite sulla eliminazione di ogni forma di\ndiscriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale\nsull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti\ndelle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti\neconomici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia\ndei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità europea.\n\nRelazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno\nè tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui\nciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità,\nsono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di\ncui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le\niniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali\ndiritti.\n\nCostituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento,\nverbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,\ndiscriminazioni e mobbing.\n\n\n\nA. MOLESTIE, DISCRIMINAZIONI\n\n\n\nLe molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono\nlesive dell'integrità della persona e contrarie al principio di non\ndiscriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva\neuropea 2002\u002F73.\n\n\n\n-Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata\nmeno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe\ntrattata un'altra persona in una situazione analoga;\n\n-discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un\ncriterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione\ndi particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a\npersone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi\nsiano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi\nimpiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;\n\n- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato\nconnesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la\ndignità ditale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,\numiliante od offensivo;\n\n-molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento\nindesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non\nverbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in\nparticolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo.\n\n\n\nOgni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio è\ninammissibile.\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad essere trattati con\ndignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare\natti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e\nritorsioni.\n\nTali comportamenti saranno valutati ai sensi delle disposizioni normative e\ncontrattuali vigenti.\n\nIniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra\nle parti a livello aziendale e regionale.\n\n\n\nB. MOBBING\n\n\n\nSi identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e\nripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni\naggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione\npsicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di\nlavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità\ndel lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da\nescluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.\n\nIn riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20\nsettembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e\nopportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni\nche sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale\ndel lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente\ndi lavoro.\n\nLe parti si impegnano a promuovere un'adeguata informazione sui temi del\npresente articolo.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"dayspweek_select","Art. 48 - Riposo settimanale Il lavorato","Art. 48 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno\n24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con\nle ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Il suddetto periodo di\nriposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a\nquattordici giorni.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","Art. 159 - Decorrenza e durata del contr","Art. 159 - Decorrenza e durata del contratto\n\n\n\nIl presente contratto ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2015\nal 31 dicembre 2018.\n\nFatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo\narticolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate con\nACNL 28 settembre 2016 ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di\nnuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del testé citato\nACNL.\n\nIl contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non\nintervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della\nscadenza mediante raccomandata a\u002Fr.\n\nIn caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a\nche non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.",{"bindId":69,"name":58,"text":59},"sexualhar",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"hourspweek_select","Art. 47 - Orario di lavoro La durata del","Art. 47 - Orario di lavoro\n\n\n\nLa durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per\nil personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per\nquest'ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico\nod amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti, nonché per il personale appartenente all'area D addetto a\ncompiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici.\n\nPer il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra\nquello indicato al precedente comma, l'orario ordinario contrattuale di lavoro\nresta fissato in 38 ore settimanali di media annua.\n\nLa durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per\nogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro\nstraordinario.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"childcare","I congedi di cui all'art. 32, comma 1 de","I congedi di cui all'art. 32, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni, sono fruibili sia su base giornaliera che su base\noraria dai lavoratori e dalle lavoratrici con le modalità di cui al presente\narticolo.\n\nL'opzione tra la fruizione su base giornaliera o base oraria è rimessa alla\nlibera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è consentita\nin misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nmensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo.\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a\npreavvisare il Consorzio per iscritto, tramite e-mail o altra forma di\ncomunicazione scritta contenente l'indicazione della data, con almeno 5 giorni\ndi preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 2\ngiorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La\ncomunicazione dovrà altresì contenere l'indicazione di inizio e di fine del\nperiodo di congedo.\n\nPer tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si\napplicano le disposizioni di cui al capo V del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni.",{"bindId":79,"name":80,"text":80},"cbadate_start","in vigore dal 1° gennaio 2015",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"pregnancy","Non sono, inoltre, obbligati a prestare ","Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:\n\n\n\na)la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a tre anni o, in\nalternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;\n\nb)la lavoratrice od il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore ai dodici anni;",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"part_time_excluded","Il dipendente con contratto di lavoro a ","Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti\ndi un dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno comparabile ed il suo\ntrattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\n\nIn particolare:\n\n\n\na)gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura\nproporzionale alla durata della prestazione;\n\nb)in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in\nrapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini\ndegli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo\nparziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato\nprestato il lavoro a tempo parziale;\n\nc)ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo\norizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo\npieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere\neffettuate);\n\nd)ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale\nche preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni predeterminati\ndella settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per ciascun anno di\nservizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavorativi\nsettimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33;\n\ne)ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che\npreveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati\nnell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale\nspettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti\nne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52\nsettimane annue;\n\nf)l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento\nalla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del\nrapporto di lavoro.",{"bindId":90,"name":46,"text":47},"GENEQ_trigger",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"eqpromotion","Nella ipotesi di promozione la valutazio","Nella ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve\nessere effettuata sulla base dei criteri nell'ordine sottoindicati:\n\n\n\n1)attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;\n\n2)assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie\npreviste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per\ncausa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo\nsvolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'articolo 19 del\npresente contratto;\n\n3)assenza di provvedimenti disciplinari;\n\n4)titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di\norganizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove\nmansioni;\n\n5)frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di\nesito positivo.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"maternityotherclause","Il calcolo delle domande accoglibili e d","Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà\ncon riferimento alla data del 30 aprile di ogni anno;\n\n\n\n9)\n\nper i casi urgenti di cui alla lett. a) del numero 4) si riconoscerà,\nd'intesa con le R.S.A.\u002FR.S.U., l'anticipazione in qualsiasi momento, con\nscomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accoglibili\nnell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando\nl'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di\nanticipazione previsto dalla legge.\n\nNei casi urgenti è compreso il caso di richiesta di anticipazione per spese\nper il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i\nperiodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, 1° comma, della legge n.\n1204 del 30\u002F12\u002F1971 come sostituito dall'art. 3, 2° comma, della legge n. 53\ndell'8\u002F3\u002F2000.\n\nL'anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29\u002F5\u002F1982, n.\n297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a garantire,\nmediante integrazione della indennità spettante ai sensi dell'art. 4 della\nlegge 8 marzo 2000, n. 53, una retribuzione mensile pari a quella percepita\ndalla lavoratrice o dal lavoratore nel mese precedente l'inizio della\nastensione obbligatoria. Resta fermo che l'interessato, qualora l'importo\ncomplessivo delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell'accantonato,\npotrà, in un momento successivo, chiedere una ulteriore anticipazione per\nottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70%\ndell'accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste\nnel presente accordo;",{"bindId":100,"name":58,"text":59},"discrimination",{"bindId":102,"name":46,"text":103},"eqtraining","Art. 27 - Commissione nazionale per le pari opportunità\n\n\n\n\n\nEntro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita\nuna Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta\npariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6\nrappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di\nricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel\nsettore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con\nparticolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e\nlavoro.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"paidmaternityleavepayperc","In caso di gravidanza o di puerperio tro","In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle\ndisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\npaternità e successive modifiche ed integrazioni.\n\nA parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate\nal precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il\nperiodo di congedo di maternità previsto dall'art. 22 del D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151, l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per\nil periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha\ninizio il congedo di maternità.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"pensionfund","Art. 103 - Previdenza integrativa Il fon","Art. 103 - Previdenza integrativa\n\n\n\nIl fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore\nconsortile è AGRIFONDO.\n\nIn caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi\nverseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo\npari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che\naderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta,\nsulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.\n\nIl contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro carico,\nsia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad\nAGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento\ndi AGRIFONDO.\n\nNessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore\ndecida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da\nAGRIFONDO.\n\nL'individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza complementare del\nsettore consortile è stabilita dall'ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costituisce parte\nintegrante ed essenziale.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"OVERTIME_trigger","Art. 78 - Compenso per lavoro straordina","Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo\n\n\n\nPuò essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio,\nprestazione di lavoro straordinario.\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun\ndipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale\nda concordare con le RSA\u002FRSU.\n\nFatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 79, il lavoro\ncompiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al\nvalore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavoro\ndiurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro\nfestivo notturno.\n\nSi intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e\nper lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva\nl'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di\nregolare turno.\n\nIl valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo della\nretribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il\ndipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.\n\nIl lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto,\nnon è dovuto alcun compenso.\n\nPer la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni\neffettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano\napplicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive\nmodifiche.\n\nIl pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre\nla fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"cbasignsinglesignatory","Il giorno 28 settembre 2016, in Roma tra","Il giorno 28 settembre 2016, in Roma\n\n\n\ntra\n\n\n\n-SNEBI, rappresentato dal Presidente Dott. Massimo Pederzoli, dal Segretario\nNazionale Dott. Massimo Gargano e dai componenti la Commissione trattative:\nSig. Giuseppe Caresana, Avv. Anna Maria Martuccelli, Sig. Giuseppe Romano,\nSig.ra Elide Stancari, Sig. Pietro Zirattu, assistiti dal Dott. Riccardo\nFornelli e dalla Dott.ssa Caterina Truglia\n\n\n\ne\n\n\n\n-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli e dai\nSegretari Nazionali: Sara Palazzoli, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Giovanni Mininni, assistiti dai Signori: Antonio Pucillo e Andrea\nCoinu e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Doriano Bertolone,\nAntonino Calandra, Giovanni Di Dia, Fabrizio Podda, Eugenio Siracusa, Massimo\nLopis, Fabrizio Abbonizio, Giancarlo Venturini, Valentino Rottigni, Elena\nPezzotta, Erika Morselli, Pasquale Guerriero, Adelaide Ceci, Marco Ugolini,\nMarcello Buzzoni, Ubaldo Adamo, Paolo Rossi, Samuele Trilli, Silvia Guaraldi,\nRenzo Pelizzon e Fabrizio Liviero;\n\n-FAI\u002FCISL, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra e dai\nSegretari Nazionali: Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai Signori: Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndalla delegazione trattante costituita dai Signori: Patrizia Vicinanza, Walter\nCorazza, Faustino Dondi, Davide Bergonzini, Andrea Pambianchi, Francesco\nZanotti, Piersecondo Mediani, Giousè La Terra, Alessandro Rosso, Angelo\nSemenzato, Walter Bertolini, Giovanni Rossi, Luigi De Lorentis, Fabiano Palucci\ne Luigi Fiore;\n\n-FILBI\u002FUIL, rappresentata dal Segretario Generale Gabriele De Gasperis e dai\nSegretari Nazionali: Antonio Stocchero, Salvato Cataldo, Franco Bullano,\nGiuseppe Vito, assistiti dalla delegazione trattante costituita dai Signori:\nCarla D'Ottavio, Rossella Valente, Roberto Castelli, Andrea Luvarà, Antonino\nRenato Curreri, Fabio Distefano, Franco Becherelli, Luca Lombardo, Paolo\nCampagna, Federico Capponi, Giorgio Bonetti, Alberto Bolognini, Roberto\nCassanelli, Federico Mambrini, Franco Mattana, Antonio Giocoli, Francesca\nTorregrossa e Clemente Di Rosa, assistiti dal Segretario Generale della\nUILA-UIL Stefano Mantegazza.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthinsurance","Successivamente al compimento del termin","Successivamente al compimento del termine previsto per la rinuncia sorge per\nil Consorzio, qualora il lavoratore non abbia rinunziato, l'obbligo di versare,\nalla data del 31 dicembre dell'anno d'iscrizione, con validità dell'iscrizione\nper l'anno successivo, la quota di contribuzione a suo carico nell'importo\nannuo di € 108,50.\n\nTale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente\nalla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato,\nnelle forme di cui al precedente comma 3), all’iscrizione al Fondo\nIntegrativo Sanitario.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"SUNDAY_trigger","Art. 81 - Compenso per lavoro prestato i","Art. 81 - Compenso per lavoro prestato in turni\n\n\n\nIl lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto\nalle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di\nqualifica di cui al precedente art. 65:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      a) lavoro festivo o\n        domenicale diurno\n      \n      10%\n      \n    \n    \n      b) lavoro feriale\n        notturno\n      \n      15%\n      \n    \n    \n      c) lavoro festivo o\n        domenicale notturno\n      \n      20%\n      \n    \n  \n",{"bindId":129,"name":118,"text":119},"cbamemtrad",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"healthandsafetytraining","4°) Formazione dei rappresentanti per la","4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'art. 50 comma 1, lett. g, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nei contenuti\nminimi individuati dall'art. 37 del D.lgs. medesimo.\n\nLa formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro. Il\nprogramma formativo deve comprendere:\n\n\n\n-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in\nmateria di igiene e sicurezza del lavoro;\n\n-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\n\n- metodologie sulla valutazione del rischio;\n\n- metodologie minime di comunicazione.\n\n\n\nIl datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che\nabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante\nper la sicurezza.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"trainingprogrammes","Art. 25 - Formazione professionale e con","Art. 25 - Formazione professionale e continua\n\n\n\n\n\nLo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la\nformazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali\npotranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie\nrelative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.\n\nLo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori\ndipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento della efficacia,\ndella efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili,\nsostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.\n\nAl fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti si\nimpegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di\nindirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di\nrisorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di\nformazione.\n\nI criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse\nalla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra\nle Amministrazioni e le RSA\u002FRSU in sede aziendale.\n\nArt. 26 - Aggiornamento e formazione professionale dei quadri\n\n\n\nI quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in\nun biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di\naggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi specifici,\norganizzati, a livello nazionale o regionale, dall'A.N.B.I.\n\nI permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere\nutilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall'A.N.B.I.,\nper la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da\nenti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti alle specifiche\ncompetenze professionali.\n\nI quadri devono fornire ai Consorzi l'attestazione di frequenza ai corsi o\nconvegni di cui al presente articolo.\n\nQualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia richiesta\ndal Consorzio, rimangono a carico di quest'ultimo anche gli oneri connessi\nall'iscrizione al corso e\u002Fo al soggiorno.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLo SNEBI si impegna a verificare con l'A.N.B.I. la possibilità che al\ntermine dei corsi organizzati dall'A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possano\nsostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rilascio,\nin aggiunta all'attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva\nformazione.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"protectiveclothing","I Consorzi sono tenuti a dotare gli adde","I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei\ndispositivi di protezione individuale e\u002Fo collettiva necessari per la tutela\ndella loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"healthandsafetypolicy","Art. 28 - Ambiente di lavoro e nocività ","Art. 28 - Ambiente di lavoro e nocività\n\n\n\nLo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come\nvalori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il\nrispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere\ne consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e\npartecipati delle norme contrattuali e di legge.\n\nI lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di\nagenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti\ndalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente\nlegislazione.\n\nI Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di\neliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse\npossibile, i Consorzi si impegnano a definire, d'intesa con le RSA\u002FRSU, le\ncondizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.\n\nI Consorzi, d'intesa con le RSA\u002FRSU, stabiliscono criteri di rotazione degli\naddetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di\nridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.\n\nLe Amministrazioni, d'intesa con le RSA\u002FRSU, provvedono inoltre ad\nindividuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni\nalternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio\nturno nelle attività di cui al precedente 2° comma.\n\nI Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei\ndispositivi di protezione individuale e\u002Fo collettiva necessari per la tutela\ndella loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).\n\nI mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione\npossibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti\ncon cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l'uso dovranno\nessere sostituiti dal Consorzio.\n\nAi lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una\ngiornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche,\nmirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico\nlavorativo.\n\nNella eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi\nall'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale\nosservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante il T.U. delle norme\na tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.\n\nIn particolare:\n\n\n\n-i rischi connessi alla esposizione all'amianto costituiscono oggetto di\nspecifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto\ndagli articoli 17 e 28 del citato D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado\ndella esposizione all'amianto e le misure preventive e protettive da\nattuare;\n\n-l'inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di\nesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei\nmateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,\nnonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all'organo di\nvigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma\ndell'art. 250 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione,\nigieniche, di controllo dell'esposizione all'amianto previste negli articoli da\n251 a 254 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività\ncomportanti l'esposizione all'amianto, nonché ai loro rappresentanti, le\ninformazioni previste all'art. 257 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla\npolvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a\nnorma dell'art. 258 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli\nsanitari di cui all'art. 259 del D.lgs. medesimo;\n\n-il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di\nrischio previsto all'art. 260 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"standbyallowanceamount1","Ai lavoratori ai quali viene richiesta l","Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta,\ndurante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente\nimporto:\n\n\n\n- reperibilità richiesta nei giorni feriali: € 15,00;\n\n- reperibilità richiesta in giorni festivi: € 20,00.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"healthcareaccess","Allegato M ACCORDO NAZIONALE SULLE PREST","Allegato M\n\n\n\nACCORDO NAZIONALE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE\n\n(art. 102 del contratto)\n\n\n\nIn attuazione dell'impegno assunto dalle parti con l'accordo collettivo\nnazionale di lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del CCNL 18 luglio 1985, è\nistituito e gestito, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del CCNL cui è allegato il presente Regolamento, il Fondo\nIntegrativo Sanitario (F.I.S.), attraverso il quale le medesime Organizzazioni\nsindacali si impegnano a garantire, ai lavoratori iscritti, prestazioni\nsanitarie integrative di quelle del servizio sanitario nazionale.\n\nTali prestazioni sono le seguenti:\n\n\n\nA) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI\n\n\n\nSi conviene che per “nucleo familiare” si intende l'iscritto, il coniuge\no il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni, risultanti, al\nmomento del sinistro, dallo “stato di famiglia” dell'iscritto stesso.\nPeraltro, tale “stato di famiglia” dovrà essere allegato alla relativa\ndenuncia di sinistro.\n\nPer l'iscritto, il coniuge o il convivente “more uxorio” l'assicurazione\nvale per le persone di età non superiore ai 70 anni e cessa dalla successiva\nscadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.\n\n\n\nB) GARANZIE OBBLIGATORIE\n\n\n\n1.In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o\nprivato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:\n\n\n\n-delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari\nmedici) effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura o in ambulatorio nei\n90 giorni precedenti il ricovero;\n\n-delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente,\ndell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;\n\n-per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi\ncompresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante\nl'intervento);\n\n-delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti\nfisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati\ndurante il periodo di ricovero;\n\n-delle spese per la retta di degenza;\n\n-delle spese di trasporto in ambulanza all'istituto di cura e viceversa;\n\n-delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che hanno\ndeterminato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami,\nper acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed\ninfermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per\ncure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati\nnei 90 giorni successivi al ricovero stesso.\n\n\n\nTali garanzie sono prestate fino alla concorrenza della somma di €\n6.200,00 (seimiladuecento\u002F00) da ritenersi come disponibilità unica per\nciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato. Qualora l'iscritto\nsi avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le\neventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella\nmisura del 100%.\n\nNel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario\nNazionale o di ricoverarsi in Istituto di cura non convenzionato (o in branca\nnon convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà le spese\nsopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente sostenute e\ndocumentate.\n\n\n\n2.Qualora, in caso di intervento chirurgico o di “grande intervento\nchirurgico” effettuato in Istituto di cura, gli iscritti non abbiano\nsostenuto alcuna spesa, avranno diritto ad una indennità giornaliera per ogni\ngiorno di ricovero di € 26,00 con un massimo di 60 giorni per anno\nassicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al\nprecedente punto 1.\n\n\n\n3.Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di € 1.050,00\n(millecinquanta\u002F00) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno\nassicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le\nseguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da\nmalattia o infortunio:\n\n\n\n-onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite\npediatriche, odontoiatriche e ortodontiche;\n\n-analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla\nmalattia o all'infortunio denunciati.\n\n\n\nIl rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto\ndel 25% con un minimo di € 26,00 (ventisei\u002F00) per ogni visita, analisi od\nesame e con il massimo risarcimento di € 105,00 (centocinque\u002F00) per ogni\nvisita e di € 520,00 (cinquecentoventi\u002F00) per ogni analisi od esame\ndiagnostico, fermo il limite massimo annuo di € 1.050,00\n(millecinquanta\u002F00).\n\nLe visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata\nrisulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha\neffettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di\nmedicina generica.\n\n\n\nDelimitazione dell'assicurazione\n\n\n\nSono esclusi dall'assicurazione:\n\n\n\na)il rimborso delle spese:\n\n\n\n-per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi\ncompresi i comportamenti nevrotici;\n\n-per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici od uso di\nallucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;\n\n\n\nb)il rimborso delle spese relative ad infortuni:\n\n\n\n-derivanti da sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche\ned alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di\nregolarità pura);\n\n-sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente\ndall'iscritto intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di\nimprudenza o negligenza anche grave dell'iscritto stesso.\n\n\n\nSono inoltre esclusi dall'assicurazione:\n\n\n\n-le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici\no malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;\n\n-le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia\nplastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);\n\n-le cure dentarie e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio\ne, in ogni caso, le protesi dentarie;\n\n-le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124\ne successive modifiche;\n\n-le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi\nprotesici o terapeutici, salvo quanto previsto al punto 2.1 - lettera A;\n\n-le conseguenze dirette o indirette della trasmutazione del nucleo\ndell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di\nparticelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;\n\n-le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici.\n\n\n\nC) ADESIONE\n\n\n\nCon decorrenza 1.1.2005, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo Integrativo\nSanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\nLa facoltà di rinuncia all'adesione tacita prevista nel precedente comma\ndel presente punto C) deve essere comunicata dal Consorzio a ciascun dipendente\nin servizio entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore dell'accordo\nmedesimo. La medesima facoltà di rinuncia sarà comunicata ai dipendenti di\nnuova assunzione con la lettera d'assunzione.\n\nI dipendenti consortili in servizio sono tenuti a manifestare la loro\nrinuncia, mediante lettera raccomandata a\u002Fr, non oltre sessanta giorni dalla\nricezione della comunicazione del Consorzio. I dipendenti consortili di nuova\nassunzione sono tenuti a manifestare la loro rinuncia, mediante lettera\nraccomandata a\u002Fr, non oltre sessanta giorni dalla data di assunzione.\n\nAi fini del rispetto del termine per la rinuncia fa fede il timbro postale\ndell'ufficio accettante.\n\nSuccessivamente al compimento del termine previsto per la rinuncia sorge per\nil Consorzio, qualora il lavoratore non abbia rinunziato, l'obbligo di versare,\nalla data del 31 dicembre dell'anno d'iscrizione, con validità dell'iscrizione\nper l'anno successivo, la quota di contribuzione a suo carico nell'importo\nannuo di € 108,50.\n\nTale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente\nalla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato,\nnelle forme di cui al precedente comma 3), all’iscrizione al Fondo\nIntegrativo Sanitario.",{"bindId":155,"name":83,"text":84},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"ONCERISE_trigger","Art. 130 - Trattamento economico per fer","Art. 130 - Trattamento economico per ferie, 13a mensilità,\n\n14a mensilità e festività (3° elemento)\n\n\n\nIl trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività\nnazionali e infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. 5 marzo\n1977, n. 54, 13a e 1 4a mensilità è assolto con la corresponsione di una\npercentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43%\ncosì suddivisa:\n\n\n\na) ferie: 8,33%\n\nb) festività nazionali e infrasettimanali: 5,44%\n\nc) tredicesima mensilità: 8,33%\n\nd) quattordicesima mensilità: 8,33%",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sicknesspay","Art. 95 - Infortunio e malattia extrapro","Art. 95 - Infortunio e malattia extraprofessionali\n\n\n\nNei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai\ndipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garantita,\nmediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti\nprevidenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di\nassenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"JOBTYPE_descriptions","Art. 2 - Classificazione del personale I","Art. 2 - Classificazione del personale\n\n\n\nI dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di\ndiritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai\navventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è\ncontenuta nei titoli I, II e V della parte I e nella parte IV del presente\ncontratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo\ndeterminato nei limiti della legge D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive\nmodificazioni.\n\nAgli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle\nseguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:\n\n\n\nArea Quadri\n\n\n\nPosizioni organizzative:\n\n\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via\ndiretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito\ndi coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più\nsezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti\nappartenenti alle aree inferiori.\n\n\n\nParametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di\nanzianità di servizio nelle funzioni.\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via\ndiretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito\ndi coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale\ned organizzativa, nell'ambito del quale operino dipendenti con mansioni di\nconcetto.\n\n\n\nParametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di\nanzianità di servizio nelle funzioni.\n\n\n\nTutto il personale con mansioni e qualifica di Quadro è tenuto a svolgere\nin prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di\npertinenza del settore cui è preposto.\n\nAi quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni\nproprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico\npratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a sei settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.\n\n\n\nArea A\n\n\n\nProfili professionali:\n\n\n\nImpiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nsemplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di\nconcetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli\nadempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono\npreposti.\n\n\n\nParametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle\nfunzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impiegati\ndirettivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.\n\nPersonale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od\namministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione\npiani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento\nespropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di\nattestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati,\nresponsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.\n\n\n\nParametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a sette anni.\n\nPersonale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività\ntecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con\niniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali.\n\n\n\nParametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni; parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a sette anni.\n\nAl personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle\nmansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione\nteorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.\n\n\n\nArea B\n\n\n\nProfili professionali:\n\n\n\nImpiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti.\n\n\n\nParametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\n\nCapi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati.\n\nI Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di “Capo”, a\nsvolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squadra cui\nsono preposti.\n\n\n\nParametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\n\nElettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni\nnelle mansioni ed in possesso di una acquisita superiore capacità\ntecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare\ndalla amministrazione attraverso apposita prova di idoneità.\n\n\n\nParametro 132.\n\n\n\nOperai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC.\n\n\n\nParametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\n\nAl personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle\nmansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione\nteorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta della\namministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le\norganizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di\ndurata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è\nriconosciuto un parametro maggiorato di due punti.\n\n\n\nArea C\n\n\n\nProfili professionali:\n\n\n\nOperai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità\ntecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad una\nidonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di\nattività conseguita in appositi istituti di istruzione e\u002Fo formazione\nprofessionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di\nmaggiore complessità relativi alla loro specializzazione.\n\n\n\nParametro 127.\n\n\n\nOperai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole\nriparazioni.\n\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari,\nmezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione\ndei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.\n\nElettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche\nautomatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti,\nnonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.\n\n\n\nParametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 118 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\n\n\n\nArea D\n\n\n\nProfili professionali:\n\n\n\nPersonale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici.\n\n\n\nParametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni; parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a due anni.\n\nOperai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di\nadeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico\novvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per\nl'assunzione.\n\n\n\nParametro 116.\n\n\n\nPersonale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone\ne\u002Fo cose.\n\n\n\nParametro 115.\n\n\n\nOperai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione\ndelle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica\nacquisibile con un breve tirocinio pratico.\n\n\n\nParametro 107.\n\n\n\nPersonale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e\u002Fo\nausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di\ncarattere esecutivo.\n\n\n\nParametro 107.\n\n\n\nOperai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\n\n\n\nParametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a dodici mesi; parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio\nnelle funzioni inferiore a dodici mesi e per gli operai avventizi\nstagionali.\n\n\n\n\n\nLe parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inquadrati\nsulla base delle mansioni affidate.\n\n\n\nArt. 3 - Rinvio\n\n\n\nIl sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre\n2009 è integralmente riportato nell'allegato A2 al presente contratto.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"healthandsafetyext","Nella eventualità di sussistenza presso ","Nella eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi\nall'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale\nosservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante il T.U. delle norme\na tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"hourspday_select","La durata, la distribuzione e l'ora iniz","La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario\ngiornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente\narticolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le\nRSA\u002FRSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi\nconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.\n\nQualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti\nazioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del\nlavoro.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"apprenticeships","Art. 40 – Apprendistato È in facoltà del","Art. 40 – Apprendistato\n\n\n\nÈ in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i\ndiciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai\nsensi dell'art. 44 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche e\nintegrazioni, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate\nal terzo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e\nl'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.\n\nIl contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma\nscritta e contiene l'indicazione del periodo di prova, della prestazione\noggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma\nsintetica, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al\ntermine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione\nricevuta, il divieto della retribuzione a cottimo.\n\nLa malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nlavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato.\n\nLe qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto\nd'apprendistato sono le seguenti:\n\n\n\nper l'area A:\n\n\n\n- collaboratore di contabilità;\n\n- collaboratore di segreteria;\n\n- collaboratore catastale;\n\n- collaboratore dell'ufficio paghe e contributi;\n\n- collaboratori tecnici;\n\n\n\nper l'area B:\n\n\n\n- disegnatore tecnico;\n\n- assistente ai lavori;\n\n\n\nper l'area C:\n\n\n\n- elettromeccanico - impiantista;\n\n- meccanico d'officina;\n\n- escavatorista;\n\n- conduttore di macchine operatrici complesse;\n\n\n\nper l'area D:\n\n\n\n- operai specializzati aventi diritto al parametro 116.\n\n\n\nLa durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche\nrientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifiche\nrientranti nell'Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai\nspecializzati area D aventi diritto al parametro 116.\n\nLa malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nlavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato.\n\nL'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e\ntrasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di una\nattività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito\nlibretto formativo, non inferiore a 120 per la durata del triennio. Per le\nqualifiche rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di formazione\npreviste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico.\nPer le qualifiche rientranti nell'Area C le ore di formazione teorica e pratica\nsaranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la\nmetà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante\nparte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore\ndi macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste\navrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le\nqualifiche rientranti nell'Area D un quarto delle ore di formazione previste\navrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.\n\nAd ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con\nformazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie\nmansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria\nper l'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.\n\nQualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio\nimpedissero, in determinati periodi, lo svolgimento della attività formativa\nall'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a\nsoggetti esterni specializzati nella formazione.\n\nAl termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'articolo 2118 cod. civ., con un preavviso, ai sensi\ndell'art. 112 del presente contratto, decorrente dal medesimo termine.\n\nDurante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato. Durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le\nsanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.\n\nDurante il periodo di apprendistato il Consorzio assegna al lavoratore, ai\nfini del trattamento economico, uno stipendio di importo corrispondente a due\nprofili professionali inferiori per il primo anno ed a uno per i periodi\nsuccessivi rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni\ncorrispondenti a quelle oggetto del contratto di apprendistato.\n\nPer tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le\nnorme per l'apprendistato professionalizzante contenute nel Capo V del D.lgs.\n15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 20 - Permessi retribuiti e non retr","Art. 20 - Permessi retribuiti e non retribuiti\n\n\n\nAi dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma,\nmembri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non\ncomputabili nelle ferie, per l'espletamento della carica nel settore\nconsortile.\n\nAi dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quelli\nindicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12\ngiorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni\nconsecutivi.",{"bindId":185,"name":62,"text":186},"SCHEDULE_trigger","Art. 48 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno\n24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con\nle ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Il suddetto periodo di\nriposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a\nquattordici giorni.\n\nFanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:\n\n\n\n-le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi\nturno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una\nsquadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o\nsettimanale;\n\n-le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la\ngiornata.\n\n\n\nNel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo\nil riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre\ngiorni successivi alla fine del secondo turno.\n\nIl riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno\ndiverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale\ninteressato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero\naddetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze\ntecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica\nutilità.\n\nAi lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle\nattività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei\nconfronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno\nventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore\ndi riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo\ncompensativo entro tre giorni dal mancato riposo.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"contracttrial","Art. 44 - Periodo di prova Il dipendente","Art. 44 - Periodo di prova\n\n\n\nIl dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della\ndurata massima di sei mesi se appartenente all'area Quadri ed al profilo\nprofessionale più elevato dell'Area A, e di tre mesi se appartenente a tutti\ngli altri profili professionali.\n\nIl periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla\nsospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni simili),\ndi proroga per un periodo di tempo corrispondente.\n\nNel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del\nperiodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui\nalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche e integrazioni.\n\nQualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta\ndeterminazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipendente si\nintenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"shiftallowancetype1","Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario ","Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario notturno\n\n\n\n\n\nIl dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a\nsvolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a\n20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad\nun compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile\ndeterminato ai sensi del precedente articolo.\n\nTale compenso è ridotto al 10% nell'ipotesi in cui il lavoro notturno non\nraggiunga la durata di cui al comma precedente.\n\nArt. 81 - Compenso per lavoro prestato in turni\n\n\n\nIl lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto\nalle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di\nqualifica di cui al precedente art. 65:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      a) lavoro festivo o\n        domenicale diurno\n      \n      10%\n      \n    \n    \n      b) lavoro feriale\n        notturno\n      \n      15%\n      \n    \n    \n      c) lavoro festivo o\n        domenicale notturno\n      \n      20%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSi intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e\nper lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"paidpaternityleave","La nascita di un figlio o il perfezionam","La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o\ndell'affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di fruire\ndi un giorno di permesso retribuito. Nel caso di nascita di un figlio il\ndipendente, pur dovendo tempestivamente comunicare al Consorzio la fruizione\ndel giorno di permesso, non è tenuto al rispetto di alcun preavviso.",{"bindId":200,"name":162,"text":201},"SICDIS_trigger","Art. 95 - Infortunio e malattia extraprofessionali\n\n\n\nNei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai\ndipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garantita,\nmediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti\nprevidenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di\nassenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.\n\nQualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il\nquindicesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista - a seguito dei\nrelativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni\nlegislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli\nultimi due commi del presente articolo - prognosi di guarigione con\npossibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua\nrichiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.\n\nDurante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano\nemolumenti di sorta.\n\nTrascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il\ndipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale\nscadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa\nefficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.\n\nQualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi\nun'altra, l'assenza relativa a quest'ultima malattia viene considerata come\nprosieguo della prima a tutti gli effetti.\n\nDello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata\ncomunicazione al Consorzio, seguita dall'invio della documentazione relativa\nentro tre giorni dalla data dell'insorgenza.\n\nIl Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assenze\nper infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubblici\npreposti al servizio sanitario.\n\nLe contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolute ad un\nCollegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di\nfiducia del dipendente e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della\nProvincia ove ha sede il Consorzio, su richiesta di uno dei due anzidetti\nsanitari.\n\nQualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda entro\nquindici giorni dalla ricezione ditale invito alla designazione del sanitario\ndi sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei\nmedici.\n\n\n\nArt. 96 - Infortunio e malattia per cause di servizio\n\n\n\nIn caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in\nrelazione diretta ed immediata con l'esercizio delle mansioni commesse al\ndipendente, si fa luogo al seguente trattamento:\n\n\n\na)se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta\nl'espletamento delle mansioni commesse, al dipendente medesimo deve essere\ngarantita, per tutto il periodo della inabilità, la conservazione del posto\nnonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli\nIstituti previdenziali ed assistenziali, l'intera retribuzione percepita\nall'atto del verificarsi della malattia o dell'infortunio.\n\nIl dipendente ha diritto altresì all'anticipo o al rimborso delle spese di\ncura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di\ncontestazione, determinate dal Collegio medico di cui all'art. 95;\n\nb)se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile\nall'espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere\nassegnate allo stesso e da quest'ultimo accettate, il rapporto si risolve di\ndiritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità\npermanente e, oltre all'anticipo o al rimborso di quanto previsto all'ultimo\ncomma della precedente lettera a), al dipendente è corrisposto il trattamento\ndi fine rapporto di cui al successivo articolo 115.\n\nNella ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con\nrapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili\nsimilari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o\nsuperiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine\nrapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9\u002F10 dell'importo della\nretribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della\npresente lettera b), goduta all'atto del verificarsi dell'evento, moltiplicata\nper quattordici.\n\nAi fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett.\nb), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di\nISTAT non conglobata di cui all'allegato G al CCNL 17 aprile 2002 ed un importo\npari al 34% della contingenza scattata dal 1° maggio 1977 al 31 dicembre 1991\ndi cui all'allegato H al CCNL 17 aprile 2002. L'ammontare del trattamento annuo\ndi pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda\ndella richiesta del dipendente all'atto del collocamento a riposo; le due rate\neccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra\nnel mese di dicembre. L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del\npresente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo\ndella vita. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione\nconsortile, dall'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del\npresente articolo vengono detratti i 2\u002F3 dell'importo annuo della pensione\ncorrisposta dall'INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta\nda altri Enti previdenziali all'ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa\nla parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed\nesclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per\nil servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal\nConsorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di\nquiescenza.\n\nNell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno\ncalcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione\nprevidenziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per benemerenze\nbelliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non\nriconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza.\n\nL'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determinato\nall'atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data,\nalcuna variazione, tranne l'ipotesi in cui intervenga una riliquidazione di\npensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di\nmaggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;\n\nc)in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell'infortunio o della\nmalattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all'anticipo o al rimborso\ndi cui all'ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto\ncompete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115. In\nderoga a quanto previsto al precedente primo comma della lettera c), nella\nipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio\nai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed\nenti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio\neffettivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi diritto di\ncui al successivo articolo 118 il trattamento di pensione di cui al secondo\ncomma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma\ndell'art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo\nart. 118. Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma\ndella precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di\nanno superiori a sei mesi valgono come anno intero.\n\nÈ fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell’ipotesi di cui\nalla lettera b), sia nell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo,\nper il trattamento di fine rapporto maturato all'atto del verificarsi\ndell'evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.\n\nGli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un\nCollegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nA decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del\ncontratto, nella ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro\nper infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di\nbonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al\ntrattamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c),\n2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede\nnazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al\ntrattamento di fine rapporto, che rientrerà tra gli obblighi contrattuali\ncollettivi.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"longtermillness","Qualora lo stato di malattia o di infort","Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il\nquindicesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista - a seguito dei\nrelativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni\nlegislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli\nultimi due commi del presente articolo - prognosi di guarigione con\npossibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua\nrichiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"jobsecuritymothers","Ai fini del diritto di precedenza previs","Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi\nformeranno, tra i lavoratori con mansioni equivalenti a quella per la quale\noccorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, una apposita\ngraduatoria che terrà conto:\n\n\n\n-della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall'Amministrazione sentito\nil parere del Direttore dell'Area nell'ambito della quale hanno lavorato;\n\n- dell'assenza di provvedimenti disciplinari;\n\n- della assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le\nassenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, i\ncongedi di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015, la donazione di sangue, la\nmalattia o l'infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i\npermessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche\nelettive di cui all'art. 19 del presente contratto);\n\n-del periodo effettivo di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio\nprecedente all'assunzione a tempo indeterminato;\n\n- dei carichi di famiglia.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"FIRMPRI","Art. 1 - Sfera di applicazione del contr","Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto\n\n\n\nIl presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato\nintercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica\nmontana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di\nmiglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro\nraggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2,\nil quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via\ncontinuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con\ngli operai avventizi.\n\nNella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del\npresente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai\nConsorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta\neccezione per gli articoli 42 e 43, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento\nfondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto\nespressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.\n\nLe norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in\nmodo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono\ncontenute nei titoli I, II e III della parte I e nelle parti III e IV.\n\nLa disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel\ntitolo IV della parte I.\n\nLe norme contenute nei titoli I, II e III della parte I e nella parte IV del\npresente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine\nai sensi e nei limiti del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive\nmodificazioni.\n\nLe norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e\nV della parte I e nella parte IV.\n\nNel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte II del presente\ncontratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti\nconsortili similari di diritto pubblico.\n\nNel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte II del presente\ncontratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di\nlavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di\nirrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.\n\nIl presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento\nfondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del\nlimitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate\ne della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi\ndi una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere\nespresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei\nlavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente\ncontratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 36.",{"bindId":215,"name":193,"text":216},"NOCTPREM_trigger","Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario notturno\n\n\n\n\n\nIl dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a\nsvolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a\n20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad\nun compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile\ndeterminato ai sensi del precedente articolo.\n\nTale compenso è ridotto al 10% nell'ipotesi in cui il lavoro notturno non\nraggiunga la durata di cui al comma precedente.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"PAYSCALES_table_selection_txt","Retribuzione 2015-2018 dipendenti assunt","Retribuzione 2015-2018 dipendenti assunti dal 16 luglio 2000\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      ACNL\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      ACNL\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      retribuz.\n      \n      aumenti\n      \n      10\u002F11\u002F08\n      \n      retribuz.\n      \n      aumenti\n      \n      10\u002F11\u002F08\n      \n      retribuz.\n      \n      aumenti\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      31\u002F12\u002F14\n      \n      1\u002F6\u002F15\n      \n      6a\n\n        tranche\n      \n      2015\n      \n      1\u002F6\u002F16\n      \n      7a\n\n        tranche\n      \n      2016\n      \n      1\u002F6\u002F17\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      0,90%\n      \n      classific.\n      \n      \n        \n      \n      1,30%\n      \n      classific.\n      \n      \n        \n      \n      1,00%\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        area D\n      \n      100\n      \n      1265,64\n      \n      11,26\n      \n      \n        \n      \n      1276,90\n      \n      16,42\n      \n      \n        \n      \n      1293,32\n      \n      12,79\n      \n    \n    \n      104\n      \n      1316,26\n      \n      11,71\n      \n      \n        \n      \n      1327,97\n      \n      17,07\n      \n      \n        \n      \n      1345,05\n      \n      13,30\n      \n    \n    \n      107\n      \n      1354,24\n      \n      12,05\n      \n      \n        \n      \n      1366,29\n      \n      17,57\n      \n      \n        \n      \n      1383,86\n      \n      13,69\n      \n    \n    \n      115\n      \n      1455,48\n      \n      12,95\n      \n      \n        \n      \n      1468,43\n      \n      18,88\n      \n      \n        \n      \n      1487,31\n      \n      14,71\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1452,97\n      \n      12,95\n      \n      2,51\n      \n      1468,43\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      116\n      \n      1468,14\n      \n      13,07\n      \n      \n        \n      \n      1481,21\n      \n      19,04\n      \n      \n        \n      \n      1500,25\n      \n      14,84\n      \n    \n    \n      112\n      \n      1417,53\n      \n      12,62\n      \n      \n        \n      \n      1430,15\n      \n      18,39\n      \n      \n        \n      \n      1448,53\n      \n      14,33\n      \n    \n    \n      area C\n      \n      127\n      \n      1607,36\n      \n      14,31\n      \n      \n        \n      \n      1621,67\n      \n      20,85\n      \n      \n        \n      \n      1642,52\n      \n      16,25\n      \n    \n    \n      118\n      \n      1493,46\n      \n      13,29\n      \n      \n        \n      \n      1506,75\n      \n      19,37\n      \n      \n        \n      \n      1526,12\n      \n      15,10\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        area B\n      \n      132\n      \n      1663,58\n      \n      14,87\n      \n      7,07\n      \n      1685,52\n      \n      21,67\n      \n      \n        \n      \n      1707,19\n      \n      16,89\n      \n    \n    \n      127\n      \n      1562,07\n      \n      14,31\n      \n      15,00\n      \n      1591,38\n      \n      20,85\n      \n      15,00\n      \n      1627,23\n      \n      16,25\n      \n    \n    \n      132\n      \n      1663,58\n      \n      14,87\n      \n      7,07\n      \n      1685,52\n      \n      21,67\n      \n      \n        \n      \n      1707,19\n      \n      16,89\n      \n    \n    \n      132\n      \n      1670,65\n      \n      14,87\n      \n      \n        \n      \n      1685,52\n      \n      21,67\n      \n      \n        \n      \n      1707,19\n      \n      16,89\n      \n    \n    \n      127\n      \n      1607,36\n      \n      14,31\n      \n      \n        \n      \n      1621,67\n      \n      20,85\n      \n      \n        \n      \n      1642,52\n      \n      16,25\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        area A\n      \n      157\n      \n      1987,06\n      \n      17,69\n      \n      \n        \n      \n      2004,75\n      \n      25,77\n      \n      \n        \n      \n      2030,52\n      \n      20,08\n      \n    \n    \n      134\n      \n      1695,97\n      \n      15,09\n      \n      \n        \n      \n      1711,06\n      \n      22,00\n      \n      \n        \n      \n      1733,06\n      \n      17,14\n      \n    \n    \n      159\n      \n      2012,37\n      \n      17,91\n      \n      \n        \n      \n      2030,28\n      \n      26,10\n      \n      \n        \n      \n      2056,38\n      \n      20,34\n      \n    \n    \n      135\n      \n      1708,62\n      \n      15,21\n      \n      \n        \n      \n      1723,83\n      \n      22,16\n      \n      \n        \n      \n      1745,99\n      \n      17,27\n      \n    \n    \n      184\n      \n      2328,78\n      \n      20,73\n      \n      \n        \n      \n      2349,51\n      \n      30,21\n      \n      \n        \n      \n      2379,71\n      \n      23,54\n      \n    \n    \n      159\n      \n      2012,37\n      \n      17,91\n      \n      \n        \n      \n      2030,28\n      \n      26,10\n      \n      \n        \n      \n      2056,38\n      \n      20,34\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        area Aq\n      \n      185\n      \n      2341,44\n      \n      20,84\n      \n      \n        \n      \n      2362,28\n      \n      30,37\n      \n      \n        \n      \n      2392,65\n      \n      23,67\n      \n    \n    \n      162\n      \n      2050,34\n      \n      18,25\n      \n      \n        \n      \n      2068,59\n      \n      26,60\n      \n      \n        \n      \n      2095,18\n      \n      20,72\n      \n    \n    \n      187\n      \n      2366,75\n      \n      21,06\n      \n      \n        \n      \n      2387,81\n      \n      30,70\n      \n      \n        \n      \n      2418,51\n      \n      23,92\n      \n    \n    \n      164\n      \n      2075,65\n      \n      18,47\n      \n      \n        \n      \n      2094,12\n      \n      26,92\n      \n      \n        \n      \n      2121,05\n      \n      20,98\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(segue)\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      ACNL\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10\u002F11\u002F08\n      \n      retribuz.\n      \n      aumenti\n      \n      retribuz.\n      \n      importo\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      8a\n\n        tranche\n      \n      2017\n      \n      1\u002F6\u002F18\n      \n      2018\n      \n      ad personam\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      classific.\n      \n      \n        \n      \n      0,70%\n      \n      \n        \n      \n      * (n.b.)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        area D\n      \n      100\n      \n      \n        \n      \n      1306,11\n      \n      9,04\n      \n      1315,16\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      104\n      \n      \n        \n      \n      1358,35\n      \n      9,41\n      \n      1367,76\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      107\n      \n      \n        \n      \n      1397,55\n      \n      9,68\n      \n      1407,22\n      \n      2,18\n      \n    \n    \n      115\n      \n      \n        \n      \n      1502,03\n      \n      10,40\n      \n      1512,43\n      \n      10,99\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      116\n      \n      \n        \n      \n      1515,09\n      \n      10,49\n      \n      1525,58\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      112\n      \n      \n        \n      \n      1462,86\n      \n      10,13\n      \n      1472,99\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      area C\n      \n      127\n      \n      \n        \n      \n      1658,76\n      \n      11,49\n      \n      1670,25\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      118\n      \n      \n        \n      \n      1541,22\n      \n      10,67\n      \n      1551,89\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        area B\n      \n      132\n      \n      \n        \n      \n      1724,08\n      \n      11,94\n      \n      1736,01\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      127\n      \n      15,29\n      \n      1658,76\n      \n      11,49\n      \n      1670,25\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      132\n      \n      \n        \n      \n      1724,08\n      \n      11,94\n      \n      1736,01\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      132\n      \n      \n        \n      \n      1724,08\n      \n      11,94\n      \n      1736,01\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      127\n      \n      \n        \n      \n      1658,76\n      \n      11,49\n      \n      1670,25\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        area A\n      \n      157\n      \n      \n        \n      \n      2050,60\n      \n      14,20\n      \n      2064,80\n      \n      8,03\n      \n    \n    \n      134\n      \n      \n        \n      \n      1750,21\n      \n      12,12\n      \n      1762,32\n      \n      19,34\n      \n    \n    \n      159\n      \n      \n        \n      \n      2076,72\n      \n      14,38\n      \n      2091,10\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      135\n      \n      \n        \n      \n      1763,26\n      \n      12,21\n      \n      1775,47\n      \n      7,89\n      \n    \n    \n      184\n      \n      \n        \n      \n      2403,25\n      \n      16,64\n      \n      2419,89\n      \n      9,66\n      \n    \n    \n      159\n      \n      \n        \n      \n      2076,72\n      \n      14,38\n      \n      2091,10\n      \n      117,30\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        area Aq\n      \n      185\n      \n      \n        \n      \n      2416,32\n      \n      16,73\n      \n      2433,05\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      162\n      \n      \n        \n      \n      2115,91\n      \n      14,65\n      \n      2130,56\n      \n      82,95\n      \n    \n    \n      187\n      \n      \n        \n      \n      2442,44\n      \n      16,91\n      \n      2459,35\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      164\n      \n      \n        \n      \n      2142,03\n      \n      14,83\n      \n      2156,86\n      \n      60,06\n      \n    \n    \n      * N.B. \n\n        Per i dipendenti in servizio al 31 ottobre 2009 l’importo\n        indicato\n\n        nell’ultima colonna è riconosciuto “ad personam”, in\n        applicazione\n\n        di quanto disposto nella norma contenuta nell’ACNL 10 novembre\n        2008\n\n        intitolata “effetti economici dell’entrata in vigore della\n        nuova\n\n        classificazione”. \n\n        \n        \n\n        N.B.B.\n\n        Si ricorda che in applicazione dell’art. 6 del CCNL 25 marzo\n        2010\n\n        alla retribuzione relativa al parametro 100 va aggiunto, come\n        elemento\n\n        distinto della retribuzione, con decorrenza 1° novembre 2009,\n        l’importo\n\n        di € 15,00.\n\n        Di conseguenza le retribuzioni complete della prima riga, colonne 4,\n        7, \n\n        10, 12 sono le seguenti: \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      1291,90\n      \n      \n        \n      \n      1308,32\n      \n      \n        \n      \n      1321,11\n      \n      \n        \n      \n      1330,16",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"healthcareaccessrelatives","A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI Si con","A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI\n\n\n\nSi conviene che per “nucleo familiare” si intende l'iscritto, il coniuge\no il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni, risultanti, al\nmomento del sinistro, dallo “stato di famiglia” dell'iscritto stesso.\nPeraltro, tale “stato di famiglia” dovrà essere allegato alla relativa\ndenuncia di sinistro.\n\nPer l'iscritto, il coniuge o il convivente “more uxorio” l'assicurazione\nvale per le persone di età non superiore ai 70 anni e cessa dalla successiva\nscadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"violenceleave","La dipendente inserita nei percorsi di p","La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 24 del D.lgs. 15\ngiugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto\npercorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà\nusufruire di tale congedo, nell'arco temporale di tre anni, potendo scegliere\ntra la fruizione giornaliera e quella oraria.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"MAXHOURS_trigger","Le prestazioni di lavoro straordinario n","Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun\ndipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale\nda concordare con le RSA\u002FRSU.",{"bindId":234,"name":219,"text":220},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":236,"name":170,"text":237},"code_application","Nella eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi\nall'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale\nosservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante il T.U. delle norme\na tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.\n\nIn particolare:\n\n\n\n-i rischi connessi alla esposizione all'amianto costituiscono oggetto di\nspecifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto\ndagli articoli 17 e 28 del citato D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado\ndella esposizione all'amianto e le misure preventive e protettive da\nattuare;\n\n-l'inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di\nesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei\nmateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,\nnonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all'organo di\nvigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma\ndell'art. 250 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione,\nigieniche, di controllo dell'esposizione all'amianto previste negli articoli da\n251 a 254 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività\ncomportanti l'esposizione all'amianto, nonché ai loro rappresentanti, le\ninformazioni previste all'art. 257 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n-il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla\npolvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a\nnorma dell'art. 258 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli\nsanitari di cui all'art. 259 del D.lgs. medesimo;\n\n-il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di\nrischio previsto all'art. 260 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"bankholidays1","Art. 50 - Festività Sono considerati gio","Art. 50 - Festività\n\n\n\nSono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici\nuffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove\nil dipendente presta servizio.\n\nPer quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate\nnei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n.\n54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20 maggio 1977, allegato\nD) al presente contratto, così come aggiornata a seguito dell'entrata in\nvigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n.\n336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all'allegato D al presente\ncontratto).\n\nPer il personale appartenente, alle aree D, C e B con esclusione del\npersonale ausiliario di ufficio che svolge attività esecutiva di carattere\ntecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti\nristretti e prestabiliti, del personale addetto a compiti di videoscrittura e\ndi gestione di programmi informatici trova applicazione, nella ipotesi di\nricorrenza festiva coincidente con la domenica, la norma di cui all'articolo 1\ndella legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLe parti si danno atto che il trattamento economico, previsto dall'art. 5,\nultimo comma, ultimo periodo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, in favore dei\n“salariati in misura fissa”, nelle ipotesi in cui le ricorrenze della festa\nnazionale (2 giugno), dell'anniversario della Liberazione (25 aprile), della\nfesta del lavoro (1 maggio), e dell'unità nazionale (4 novembre), cadano di\ndomenica, spetta, oltre che agli operai, anche al personale appartenente alle\ncategorie degli impiegati e dei quadri.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"SENIOR_trigger","Art. 71 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 71 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nI dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di\nassunzione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 74, a 6 aumenti\nperiodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi\nindicati nel successivo 3° comma per l'anzianità di servizio maturata sino al\n31 ottobre 2009 e pari, per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal\n1° novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma.\n\nPer i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dal 1°\ngennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.\n\nGli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al\n31 ottobre 2009, sono i seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      1a\n        f.f.\n      \n      \n        \n      \n      38,45\n      \n    \n    \n      2a\n        f.f.\n      \n      \n        \n      \n      40,77\n      \n    \n    \n      3a f.f.\n      \n      1°\n        liv.\n\n        2° liv.\n      \n      44,25\n\n        41,16\n      \n    \n    \n      4a f.f.\n      \n      1°\n        liv.\n\n        2° liv.\n      \n      47,73\n\n        44,44\n      \n    \n    \n      5a f.f.\n      \n      1°\n        liv.\n\n        2° liv.\n      \n      50,05\n\n        47,92\n      \n    \n    \n      6a f.f.\n      \n      1°\n        liv.\n\n        2° liv.\n\n        3° liv.\n      \n      60,68\n\n        51,99\n\n        50,25\n      \n    \n    \n      7a f.f.\n      \n      1°\n        liv.\n\n        2° liv.\n\n        3° liv.\n      \n      71,32\n\n        65,14\n\n        61,08\n      \n    \n  \n\n\n\n\nGli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che matureranno a\ndecorrere dal 1° novembre 2009, sono i seguenti:\n\n\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di\nservizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a f.f., 1°\nlivello):\n\nArea Quadri, parametro 187, aumento periodico € 71,32\n\n\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\n\nArea Quadri, parametro 164, aumento periodico € 65,14\n\n\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7a f.f., 1°\nlivello):\n\nArea Quadri, parametro 185, aumento periodico € 71,32\n\n\n\nQuadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di\nservizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7a f.f., 2° e 3°\nlivello):\n\nArea Quadri, parametro 162, aumento periodico € 65,14\n\n\n\nImpiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette\nanni (ex 7a f.f., 1° livello):\n\nArea A, parametro 184, aumento periodico € 71,32\n\n\n\nImpiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con\ndiscrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di\nuna semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni\ndi concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex\n7a f.f., 2° e 3° livello):\n\nArea A, parametro 159, aumento periodico € 65,14\n\n\n\nPersonale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente alme no due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a sette anni (ex 6a f.f., 1° livello):\n\nArea A, parametro 159, aumento periodico € 60,68\n\n\n\nPersonale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in\nvia prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione\nlavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione\nbilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività\ninformatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla\ncura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di\nesecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na sette anni (ex 6a f.f. 2° e 3° livello):\n\nArea A, parametro 135, aumento periodico € 51,99\n\n\n\nPersonale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiori a sette anni (ex 6a f.f. 1° livello):\n\nArea A, parametro 157, aumento periodico € 60,68\n\n\n\nPersonale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od\namministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e\n135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo alla istruttoria ed alla\ndefinizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti\norganizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a\nsette anni (ex 6a f.f. 2° e 3° livello):\n\nArea A, parametro 134, aumento periodico € 51,99\n\n\n\nImpiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni\n(ex f.f. 5a, 1° livello):\n\nArea B, parametro 132, aumento periodico € 50,05\n\n\n\nImpiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od\namministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e\nprestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex\nf.f. 5a, 2° livello):\n\nArea B, parametro 127, aumento periodico € 47,92\n\n\n\nCapi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni pari o superiore a due anni (ex f.f. 5a, 1° livello):\n\nArea B, parametro 132, aumento periodico € 50,05\n\n\n\nCapi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere\nod impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi\ngerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di\ncompetenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle\nfunzioni inferiore a due anni (ex f.f. 5a, 2° livello):\n\nArea B, parametro 127, aumento periodico € 47,92\n\n\n\nElettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni\nnelle mansioni ed in possesso di un'acquisita superiore capacità\ntecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare\ndalla amministrazione attraverso apposita prova di idoneità (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\n\nArea B, parametro 132 aumento periodico € 47,73\n\n\n\nOperai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 4a\nf.f., 1° livello):\n\nArea B, parametro 132, aumento periodico € 47,73\n\n\n\nOperai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di\nmeccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area\nC. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4a f.f., 2°\nlivello):\n\nArea B, parametro 127, aumento periodico € 44,44\n\n\n\nOperai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità\ntecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita a una\nidonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di\nattività conseguita in appositi istituti di istruzione e\u002Fo formazione\nprofessionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di\nmaggiore complessità relativi alla loro specializzazione (ex 4a f.f., 1°\nlivello):\n\nArea C, parametro 127, aumento periodico € 47,73\n\n\n\nOperai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o\nsuperiore a due anni (ex 4a f.f., 1° livello):\n\nArea C, parametro 127 aumento periodico € 47,73\n\n\n\nOperai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la\nmanutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le\nmotobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.\nMeccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi\nmeccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei\nrelativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono\nsu impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni\ncomplesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il\nregolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore\na due anni (ex 4a f.f., 2° livello):\n\nArea C, parametro 118, aumento periodico € 44,44\n\n\n\nPersonale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni\n(ex 3 f.f., 1° livello):\n\nArea D, parametro 116, aumento periodico € 44,25\n\n\n\nPersonale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi\ninformatici. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 3\nf.f., 2° livello):\n\nArea D, parametro 112, aumento periodico € 41,16\n\n\n\nOperai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed\nalla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di\nadeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico\novvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per\nl'assunzione (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\n\nArea D, parametro 116 aumento periodico € 44,25\n\n\n\nPersonale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone\ne\u002Fo cose (ex 3a f.f., 1° e 2° livello):\n\nArea D, parametro 115, aumento periodico € 44,25\n\n\n\nOperai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla\nmanutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di\npreparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico (ex 2a\nf.f.):\n\nArea D, parametro 107, aumento periodico € 40,77\n\n\n\nPersonale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e\u002Fo\nausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di\ncarattere esecutivo ((ex 2a f.f.):\n\nArea D, parametro 107, aumento periodico € 40,77\n\n\n\nOperai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\nAnzianità di servizio pari o superiore a dodici mesi (ex 1a f.f.):\n\nArea D, parametro 104, aumento periodico € 38,45\n\n\n\nOperai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti\nconsorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.\nAnzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi stagionali\n(ex 1a f.f.):\n\nArea D, parametro 100.\n\n\n\nIn caso di passaggio automatico di parametro retributivo o di promozione\nvengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del successivo\nart. 74 e calcolati sulla base dell'importo unitario previsto per il profilo\nprofessionale e parametro retributivo attribuibili a seguito della promozione o\ndel passaggio automatico di parametro.\n\nIn deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servizio\nalla data dell'11 luglio 2000 conservano a titolo personale il numero di\naumenti periodici e la periodicità già previsti dal CCNL 6 marzo 1996.\n\nL'importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa, di\nammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello\nindicato al precedente 3° comma.\n\nPer il personale in servizio alla data dell'11 luglio 2000 continuano\naltresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell'art. 63 del\nCCNL 6 marzo 1996.\n\n\n\nArt. 72 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici\n\n\n\nIl Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di\nprova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di\nanzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il\nservizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso Consorzi\ndi bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo,\nnonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pubbliche o,\nlimitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione,\nidraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso aziende private.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"legalassistance_trigger","Art. 87 - Rimborso spese legali Ai dipen","Art. 87 - Rimborso spese legali\n\n\n\nAi dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi\nall'esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei limiti\ndelle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e documentate con\nnotula vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale, sempreché risulti\ngiudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché\nnon ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.\n\nNel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che\npenale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle\nfunzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono\nanticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.\n\nLa sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del\ndipendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto\ndel Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle\ntariffe professionali medie.\n\nNel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del\ndipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazione del\nrapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio\nè tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sempreché risulti\nesclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo\no colpa grave.\n\nLe disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche\nper gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono\nparticolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi\nconseguente a colpa.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"paidmaternityleave","Art. 100 - Gravidanza e puerperio In cas","Art. 100 - Gravidanza e puerperio\n\n\n\nIn caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle\ndisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\npaternità e successive modifiche ed integrazioni.\n\nA parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate\nal precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il\nperiodo di congedo di maternità previsto dall'art. 22 del D.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151, l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per\nil periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha\ninizio il congedo di maternità.\n\nLo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà\ncorrisposto ai lavoratori padri durante l'astensione dal servizio nei primi 3\nmesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della\nmadre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di\naffidamento esclusivo del bambino al padre.\n\nQualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle\ndisposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente\nspetta, a decorrere dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all'art.\n95 se risulti ad essa più favorevole.\n\nLa nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o\ndell'affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di fruire\ndi un giorno di permesso retribuito. Nel caso di nascita di un figlio il\ndipendente, pur dovendo tempestivamente comunicare al Consorzio la fruizione\ndel giorno di permesso, non è tenuto al rispetto di alcun preavviso.\n\nI congedi di cui all'art. 32, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni, sono fruibili sia su base giornaliera che su base\noraria dai lavoratori e dalle lavoratrici con le modalità di cui al presente\narticolo.\n\nL'opzione tra la fruizione su base giornaliera o base oraria è rimessa alla\nlibera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è consentita\nin misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nmensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo.\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a\npreavvisare il Consorzio per iscritto, tramite e-mail o altra forma di\ncomunicazione scritta contenente l'indicazione della data, con almeno 5 giorni\ndi preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 2\ngiorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La\ncomunicazione dovrà altresì contenere l'indicazione di inizio e di fine del\nperiodo di congedo.\n\nPer tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si\napplicano le disposizioni di cui al capo V del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e\nsuccessive modificazioni.",{"bindId":255,"name":166,"text":167},"JOBTITLE_trigger",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"contractseverancepay","Art. 115 - Diritto al trattamento di fin","Art. 115 - Diritto al trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le\nipotesi di cui agli articoli 96, lett. b) e c), e 105 del presente contratto,\nspetta al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29\nmaggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.",{"bindId":261,"name":158,"text":159},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"PAIDLEAV_trigger","Art. 89 - Ferie annuali Per ogni anno so","Art. 89 - Ferie annuali\n\n\n\nPer ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie\nretribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui\nl'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni\nlavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su\ncinque giorni.\n\nLe ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del\ndipendente.\n\nIl Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare\nriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità\ndella irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti,\npredispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva\ncomunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi\nstabiliti.\n\nIn linea di massima l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze dei\nservizi, terrà conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria\nrichiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in\ncoincidenza con i mesi da giugno a settembre.\n\nIl Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrompere le\nferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rimborso delle\nspese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro titolo (caparra,\npigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente\nperiodo di ferie.\n\nIl godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di\nmalattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita\ndal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo\nla facoltà di controllo da parte di quest'ultimo.\n\nIl periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di\ninfortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell'anno, salvo quanto\nprevisto al successivo 9° comma.\n\nNell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\nsolare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato\ne da prestarsi nell'anno medesimo.\n\nQualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie\nper sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipendente il\ngodimento completo delle ferie nel corso dell'anno cui si riferiscono, ne deve\nessere consentito il godimento entro il 1° semestre dell'anno successivo.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"CONSIGN_trigger","Art. 51 - Reperibilità I dipendenti poss","Art. 51 - Reperibilità\n\n\n\nI dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili\nfuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia\nrichiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con\ncomunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal\nnormale orario di lavoro.\n\nTenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi\ninformeranno preventivamente le R.S.A.\u002FR.S.U. dei turni di reperibilità.\n\nI lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un\nrecapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano\nprestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.\n\nLa reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non\npiù di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio\nirriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.\n\nAi lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta,\ndurante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente\nimporto:\n\n\n\n- reperibilità richiesta nei giorni feriali: € 15,00;\n\n- reperibilità richiesta in giorni festivi: € 20,00.\n\n\n\nLe prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro\ndal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il\ntrattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive,\nfestive notturne).\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nGli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi\nspecifici continuano ad essere conservati.",{"bindId":271,"name":272,"text":273},"deathrelatives","Art. 92 - Congedi per eventi e cause par","Art. 92 - Congedi per eventi e cause particolari\n\n\n\nAi sensi dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti\nconsortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il\n2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore\nrisulti da certificazione anagrafica.",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"funeralpay","Art. 113 - Indennità sostitutiva del pre","Art. 113 - Indennità sostitutiva del preavviso\n\n\n\n\n\nIn caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui\nalla lettera d) dell'art. 104 nonché nella ipotesi di inosservanza dei termini\ndi cui all'articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai\nsensi degli articoli 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trattamento di\nquiescenza da corrispondere, una indennità pari all'importo della retribuzione\nspettante per il periodo di preavviso.\n\nLo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei\ntermini di preavviso ai sensi dell'art. 106.",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"flexible_work_options","Allegato T DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL T","Allegato T\n\n\n\nDISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nConsiderato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare\nl'organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di\nsvolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente\nl'attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che,\nutilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della\nsocietà della informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare\nflessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche\nalle persone disabili più ampie opportunità di impiego,\n\n\n\nsi conviene quanto segue\n\n\n\n1.I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro\nal fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie\ndi gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane.\n\n\n\n2.Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente.\n\nIn entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore\nle relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi\nincluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla\ndescrizione della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al\ndiretto superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore\npuò rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla\nposizione lavorativa personale.\n\n\n\n3.Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale\ndell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità\ndi svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale\nofferta.\n\n\n\n4.Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta.\n\n\n\n5.Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione\ndi una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé,\nsullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo.\n\n\n\n6.Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nprestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile, a\nrichiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi. La reversibilità\ncomporta il ritorno alla attività lavorativa nei locali del datore di\nlavoro.\n\n\n\n7.Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti\ntelematici, nelle forme seguenti:\n\n\n\n-telelavoro domiciliare;\n\n-ed altre forme di lavoro a distanza, che comportano l’effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\n\n\n\n8.La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e\ncollaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di\nmanutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso\ndi telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica\ndedicata, presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di\nesercizio a carico dei Consorzi, espressamente preventivati nel progetto di\ntelelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma\nforfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e\ntelefonici.\n\n\n\n9.Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,\nin particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la\nprotezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini\nprofessionali.\n\n\n\n10.I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da\nrealizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri\nnella sede consorziale.\n\n\n\n11.Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei\nlocali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei\nlivelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del\nConsorzio alla quale aderisca il lavoratore.\n\n\n\n12.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo\nparziale, viene distribuito nell'arco della giornata, a discrezione del\ndipendente, in relazione alla attività da svolgere, fermo restando che in ogni\ngiornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni\ndi servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con il Consorzio\nnell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per\neffetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono\nconfigurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né\npermessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.\n\n\n\n13.In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali\ncompetenti.\n\n\n\n14.Nella ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del\ncircuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa\ngiornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore interessato il\ntemporaneo rientro presso la sede fino al ripristino del collegamento\ntelematico.\n\n\n\n15.Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle\nquali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti\ndall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi\ncontenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio\no per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa\nautorizzazione del Consorzio.\n\n\n\n16.I Consorzi stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti\nrischi:\n\n\n\n-danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;\n\n-danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall'uso delle stesse attrezzature.\n\n\n\n17.I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza\nprofessionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla\nnormativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di\nlavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in\nmateria di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei\nlavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro,\nconcordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso\npresso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi\ndell'art. 36, comma 3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è inviata ad ogni dipendente\nper la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.\n\n\n\n18.I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione,\nnei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche ditale forma di organizzazione del\nlavoro.\n\n\n\n19.Il contratto individuale indicherà l'unità operativa di appartenenza\ndel telelavoratore.\n\n\n\n20.Il Consorzio garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni del Consorzio medesimo.\n\n\n\n21.I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno del Consorzio. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\n\n\n\n22.Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità\nalle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\n\n\n\n23.I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per\ngli organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione\ne ai contratti collettivi.\n\n\n\n24.I Consorzi daranno informazione preventiva alla RSA\u002FRSU nel caso di\nricorso al telelavoro.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario 2015-2018 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di sistemazione del paesaggio  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.714 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1315.16\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;9.04\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;38.45 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[287],{"title":37,"slug":33},[289],{"type":290,"data":291},"call_to_action_body_block",{"title":292,"description":293,"variant":294,"link":295},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":292,"url":296,"description":292,"rel":297,"type":298},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[300],{"type":290,"data":301},{"title":292,"description":293,"variant":294,"link":302},{"title":292,"url":296,"description":292,"rel":297,"type":298},[]]