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Italiana Vigilanza\u002FConfindustriaFILCAMS- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP SERVIZIFISASCAT- CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI - SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sommario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Validità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Livello Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Diritti di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Strumenti della Bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale - Compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Composizione e procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Funzionamento delle relazioni industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 -Contrattazione integrativa di secondo livello -Livello\nterritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Diritti di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Composizione delle controversie - Procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Collegio Arbitrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Diritti di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III - ATTIVITÀ SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle\nR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.16 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Diritto di affissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Permessi non retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Referendum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Delegato aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Contributi Associativi Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV - TUTELE E GARANZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Cambio di appalto e\u002Fo affidamento di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.25 - Condizioni per attivare la procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Criteri per determinare l'impiego effettivo di personale\nsull'appalto\u002Fservizio ed il personale da coinvolgere per l'avvio della\nProcedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Modalità di attuazione della Procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Previdenza integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Previdenza Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V - Classificazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - Classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - Mutamenti di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Norme speciali per i Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Norme speciali per produttori ed esattori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola\nelastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 - Lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 - Registro del lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 - Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 - Rinvio alla legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 - Part time post-maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 - Norme e documentazione per l'assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 - Pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 - Ciclo continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 - Sistema 5+1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 - Sistema 6 + 1 + 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 - Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 - Straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 - Informazioni sul lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 - Banche delle ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82 - Permessi non fruiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83 - Orario di lavoro del ruolo Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IX - PERMESSI, FERIE, FESTIVITÀ E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84 - Permessi Annuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 - Durata delle ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86 - Retribuzione e programmazione delle ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 89 - Retribuzione delle festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 4 - Congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 90 - Norma generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 91 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 92 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 94 - Congedi retribuiti per eventi e cause familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 95 - Permessi per handicap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 96 - Permessi per donatori di sangue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 97 - Permessi per i familiari di un tossicodipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 98 - Congedi familiari non retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO X - MISSIONE E TRASFERTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 99 - Missione e trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 100 - Rimborso spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XI - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 101 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 102 - Sospensione cautelare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 103 - Ritiro patente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 104 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XII - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO OPERATIVO\nED AMMINISTRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 105 - Retribuzione normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 107 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 108 - Indennità relative ai servizi prestati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 109 - Copertura economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 110 - Terzi elementi retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 111 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 112 - Retribuzione di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della\nretribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 114 - Prospetto Paga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 115 - Paga giornaliera e oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 117 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 118 - Indennità di cassa e\u002Fo maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 119 - Divisa e d'equipaggiamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 120 - Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d'armi e tassa tiro a\nsegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 121 - Assistenza legale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XIII - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 122 - Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 123 - Visite di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 124 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 126 - Obbligo di iscrizione all'INAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 127 - Conservazione del posto - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 128 - Assicurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 129 - Normativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 130 - Adozione e\u002Fo affidamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 131 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di\nlicenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 133 - Astensione obbligatoria e facoltativa del genitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 134 - Astensione del padre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 135 - Allattamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 136 - Comunicazioni della lavoratrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 137 - Richiamo alle armi - Servizio civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XIV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 138 - Recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 139 - Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 140 - Anzianità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 141 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 142 - Una tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 143 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 144 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 145 - Procedura per la composizione delle controversie collettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 146 - Distribuzione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I - Validità e sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Validità e sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II - CAMBIO D'APPALTO E\u002FO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Cambio d'Appalto e\u002Fo affidamento di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Condizioni per attivare la procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Personale interessato dalla procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Modalità di attuazione della Procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO\nOPERATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Lavoro straordinario e maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Banche delle ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII - PERMESSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Permessi Annuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Retribuzione delle festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Missioni e rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Rimborso spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Missioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IX - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Retribuzione normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Paga base tabellare conglobata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Mensilità supplementare (13ma )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Armonizzazione dei trattamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Malattia e periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO X - STRUMENTI DELLA BILATERALITA'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - Strumenti della bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 8 aprile 2013, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>L’ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza\u002FConfindustria, rappresentata\ndal Presidente dott. Matteo Balestrero, dal Presidente della Commissione\nSindacale Luca Pizzigoni, dai componenti della commissione sindacale: dott.\nBeppe Savio, dott.ssa Maria Cristina Urbano, Avv. Giampiero Basile, Avv.\nGiovanni Pollicelli, dal Direttore Gian Luca Neri, dal Segretario Generale\ndott. Antonio Ancona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACCOP SERVIZI, rappresentata dal Presidente Fabrizio Bolzoni, Ferdinando\nPalanti, Daniele Conti e assistiti dal responsabile Relazioni Industriali Carlo\nMarignani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente\nMassimo Stronati, dal Vice Presidente Andrea Gioeni, dal Direttore Mario\nTroisi, da Antonio Amato, Benito Ciucci ed assistiti dal Capo del Servizio\nSindacale di Confcooperative Sabina Valentini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI – SERVIZI, rappresentata dalla Presidente Olga Eugenia Pegoraro e\nNicola Antonio Ascalone.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS –\nCGIL), rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini, dal\nResponsabile Nazionale del Settore Sabina Bigazzi, dai Segretari Nazionali\nMaria Grazia Gabrielli, Elisa Camellini, Andrea Righi, Cristian Sesena,\nGiuliana Mesina dal Presidente del C.D. Andrea Montagni e dai componenti del\nComitato Direttivo Nazionale, Agazzi Lorenzo, Amato Giovanni, Amendola Sara,\nAngelini Dalida, Anile Lucia, Arricale Benedetto,Aryane Errasse Zahira, Ayala\nDonatella, Baccaglini Paolo, Baldo Antonio, Balestra Paolo, Balestrieri\nFrancesca, Banchieri Daria, Banella Ivo, Bazzichetto Claudio, Berard Marila,\nBerluti Tatiana, Bernardini Cinzia, Betti Roberto, Bindocci Massimiliano, Bini\nLoredana, Bivi Giovanni, Bonini Massimo, Briganti Aida, Brotini Luisella, Bruno\nMaria, Buonanno Ugo, Burgos Marjoire, Caiolo Monja, Campioni Silvano,\nCappellieri Roberto, Caramelle Roland, Cardinali Stefania, Caridi Samantha,\nCarlini Flora, Carneri Graziella, Cavallini Monica, Cecchi Silvia, Cerri Ivano,\nCoccia Aurora, Cocevar Alessandra, Cocorocchio Alfredo, Cocozza Elena, Codonesu\nSergio, Colombo Pieralberto, Comis Salvina, Cornacchiola Elisa, Cornigli\nRoberto, Craighero Cinzia, Cristiani Paolo, Crosa Sebastiano, Damico Rosa,\nD’Aquanno Silvio, De Pantz Cecilia, Decicco Giuseppe, Della Volpe Carla, Di\nFrancesco Concetta, Di Grandi Giampaolo, Di Labio Alessio, Di Pietro Claudio,\nDi Tuoro Luana, Faye Abdou, Fanzecco Simona, Ferretti Andrea, Filice Adriano,\nFiorini Davide, Firpo Armando, Fontana Elisa, Fragassi Valentina, Francavilla\nCosimo, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Fruci Elisabetta, Gagni\nLuisella, Galati Mario, Garufi Carmelo, Gatti Ilaria, Genovese Monica, Gentili\nFrancesca, Ghiglia Cristiano, Giannessi Laura, Giorgini Maria, Giorgini Lorena,\nGiupponi Zaverio, Govoni Marzio, Greco Alessandra, Grieco Antonio, Grigolato\nMargherita, Grillo Giuseppe, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lelli\nDanilo, Leonardi Salvatore, Lieto Raffaele, Luppino Elisa, Magni Igor,\nManocchio Maria, Marcantonini Marco, Marchesini Luca, Marchetti Desirè, Marin\nUmberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Mattioli Sandro,\nMesturino Elisabetta, Metitiero Giuseppe, Migliorini Marinella, Moi Marisa,\nMolinari Fiorenzo, Montalti Paolo, Montemurro Mariabruna, Morini Silvana, Mosca\nMatteo, Nappa Maria Rosaria, Ndoni Flutura, Neglia Barbara, Nicoli Stefano,\nNicoli Stefania, Nocco Marilina, Olivieri Emanuela, Oliviero Melissa, Ondifero\nLuca, Orlandi Barbara, Ortolani Giorgio, Padovani Milena, Papagna Mario,\nPavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Pezzotti\nVittorio, Pinton Cinzia, Pirrello Isabella, Pistorello Roberta, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Pronio Giuseppina,\nRicchetti Daniela, Rodriguez Francesco, Romagna Annarita, Romanotti Viviana,\nRonco Cristina, Rossi Marco, Rossi Mariacarla, Russo Fabrizio, Saccomani Paolo,\nSantini Alberto, Santini GianMario, Santurbano Rosa, Sardyko Wioletta, Sasia\nLoredana, Scali Maura, Scarnati Luigi, Scarpa Maurizio, Schiavone Vito, Sgargi\nEmiliano, Sgargi Walter, Simoncini Gabriele, Soffiati Daniele, Sorrentino\nStefania, Sovilla Sonia, Speca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spitaleri\nTiziana, Surian Maurizio, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tasinato Luigi,\nTassainer Alda, Timpin Aron, Tonelli Lucia, Trunfio Francesco, Turchetti Luca,\nTurello Cinzia, Ventrone Cesare, Viero Gino, Visani Morena, Vitolo Maria,\nVoltan Francesca, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni Floriano CON\nL’INTERVENTO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORATORI (CGIL)\nRAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO CONFEDERALE FABRIZIO SOLARI E DEL RESPONSABILE\nDIPARTIMENTO TERZIARIO E RETI ROSARIO STRAZZULLO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo – FISASCAT\u002FCISL – rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo\nRaineri, dai Segretari Nazionali, Vincenzo Dell’Orefice, Ferruccio Fiorot,\nGiovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Mirco Ceotto, Marco Demurtas, Salvatore\nFalcone, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli, Elena Maria\nVanelli, dell’Ufficio Sindacale, da Dario Campeotto – Presidente AQuMT,\nunitamente ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Marco\nAgosta, Claudio Alessandrini, Cecilia Andriolo, Antonio Arcadio, Giuseppe\nArcieri, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Lamberto Avanzo, Antonella\nBacci, Gianluca Bagnolini, Giuliana Baretti, Andrea Bartoli, Dario Battuello,\nFernanda Bisceglia, Giuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Domenico Bove, Mauro\nBrinati, Gianfranco Brotto, Antonio Calabretta, Domenica Calabrò, Angela\nCalò, Stefano Calvi, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo\nCaretti, Salvatore Carofratello, Piero Casali, Maria Vincenza Castagna, Liliana\nCastiglioni Antonio Castrignano, Giovanna Catizone, Valter Chiocci, Stefania\nChirico, Franco Ciccolini, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte,\nAssunta Cortazzo, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Sonia Curti, Antonia\nDe Luca, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Francesco Di Antonio, Ermanno Di\nGennaro, Daniela Di Girolamo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di\nPaola, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Isabella Faraci,\nAdalberto Farina, Davide Favero, Fabrizio Ferrari, Antonio Fiorenza, Lidia\nForli, Giuseppe Foti, Davide Frigelli, Roberto Frigerio, Antonio Furioso,\nAndrea Gaggetta, Stefano Galli, Elisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Enrico\nGobbi, Simona Gola, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini,\nGiuseppe Pietro Ianni, Sara Imperatori, Alessandro Ingrosso, Giuseppe Landolfi,\nMiriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Fortunato Lo Papa, Diego\nLorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia Manca, Bertilla\nManente, Gilberto Marino Mangone, Alessandro Marcellino, Sergio Marcelli, Paolo\nMarchetti, Maurizio Marcolin, Marina Marino, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr,\nGianfranco Mazza, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Daniele Meniconi, Elisa\nMiani, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Biagio Montefusco, Aniello\nMontuolo, Michele Muggianu, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Marco Nani,\nValerio Natili, Nicola Nesticò, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Anna\nLinda Passaquindici, Narcisa Pellegrini, Lucia Fiorenza Perfetti, Silvia\nPergola, Sarah Peruffo, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Giorgio Petroselli,\nLuigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piacquadio, Leonardo Piccinno,\nCinzia Pietrosanto, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Lucia Ponzo,\nMonica Porcedda, Elmar Pruenster, Gualtiero Quetti, Nicola Ramogida, Vincenzo\nRiglietta, Antonella Rizzo, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Andrea\nSabaini, Eugenio Sabelli, Maurizio Saia, Vittorio Salsedo, Daniele Salvador,\nMariano Santarsiere, Giorgio Sanzone, Nausica Sbarra, Massimiliano Scialanca,\nGianfranco Scissa, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Marco\nSquartini, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Luca Trinchitella, Michele\nVaghini, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Enzo Vento, Marco\nVerde, Giuseppe Viviano; con l’intervento della Confederazione Italiana\nSindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria\nFurlan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ipotesi di accordo di rinnovo siglato il 22 gennaio 2013 e l’ipotesi\ndi testo siglato il 19 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si è stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da Istituti e\nImprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, con decorrenza dal 1 febbraio\n2013, composto da una parte principale dedicata alla disciplina dei servizi di\nvigilanza privata e una sezione speciale dedicata ai servizi fiduciari. La\nparte principale consta di 15 titoli, 146 articoli e due parti specifiche\ndedicate al riordino della disciplina del rapporto di apprendistato e al\nriordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. La\nsezione speciale consta di 11 titoli e 33 articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore della vigilanza privata è stato oggetto di modiche normative,\nche hanno e stanno contribuendo a definire un nuovo assetto del settore stesso\nin Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti sono state soggetti attivi nell’elaborazione del nuovo\nimpianto normativo, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione\nConsultiva Centrale ex art. 260 del DPR n. 153\u002F2008 che ha modificato il\nregolamento attuativo del TULPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le nuove disposizioni introdotte, dapprima con il DPR. n. 153\u002F2008 e\nsuccessivamente dal conseguente D.M. n. 269\u002F2010, hanno di fatto modificato\nl’operatività degli Istituti di vigilanza privata, avviando una vera\nevoluzione qualitativa del settore attraverso l’introduzione di nuovi\nrequisiti organizzativi e professionali e riconoscendo alla vigilanza privata\nla valenza di sicurezza sussidiaria e complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.M. n. 269\u002F2010 che ha introdotto i requisiti minimi di qualità degli\nIstituti di vigilanza privata e dei servizi, definisce infatti l’ambito\nesclusivo di intervento della vigilanza privata, ove non vi provvedano\ndirettamente le Forze dell’Ordine, introducendo le definizioni di obiettivi\nsensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza (allegato D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso decreto ministeriale oltre all’ambito esclusivo di intervento\ndefinisce un sistema di requisiti funzionale al numero delle guardie giurate\nimpiegate, al numero degli abitanti del territorio in cui operano, ed alle\n''classi funzionali'' di attività svolte (vigilanza armata, telesorveglianza,\nvigilanza nei locali pubblici, trasporto e scorta valori, custodia e deposito\nvalori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti quindi, in vista del nuovo corso intrapreso dalla vigilanza privata\ne in considerazione dei prossimi decreti attuativi del DPR. n. 153\u002F2008,\n(sistema di certificazione, requisiti professionali minimi delle guardie\ngiurate, tabelle dei costi) si impegnano a sviluppare una politica di\nconoscenza ed interventi congiunti, anche nell’ottica dei lavori della\nCommissione Consultiva Centrale ex art. 260 DPR n. 153\u002F2008, riconoscendo la\ncentralità di detta commissione come strumento per un governo condiviso del\nsettore a vantaggio sia delle imprese che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella consapevolezza che gli strumenti contrattuali devono\nadattarsi alle evoluzioni della domanda e nell’intento quindi di governare al\nmeglio il cosiddetto fenomeno del portierato, tenuto conto che lo stesso D.M.\nn. 269\u002F2010 considera nella classe funzionale C i servizi regolati da leggi\nspeciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie\ngiurate, hanno ritenuto utile completare il presente CCNL con una sezione ad\nhoc dedicata ai servizi fiduciari, innovando così l’impianto contrattuale\ndella vigilanza privata e dando risposta ad una esigenza ormai consolidata da\nparte degli attori del sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto il presente CCNL si compone di un corpo unico e di una sezione\nspecifica dedicata ai servizi fiduciari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art.1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera\nunitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra gli\nistituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma\ncostituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata, così come indicato\nnel D.M. n. 269\u002F2010 e\u002Fo servizi fiduciari ed il relativo personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Validità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve\nessere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce\nad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi\nspeciali nazionali, usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior\nfavore degli accordi di 2º livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del\npresente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente\nC.C.N.L. Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto con il presente CCNL,\nle parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria\narmonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione\ndecentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare\nriferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell’Ente Bilaterale,\nrilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale\nper quanto previsto dal D.M. n. 269\u002F2010. Per quanto non previsto dal presente\nContratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Livello Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Diritti di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme\nrestando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle\nOrganizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo\nsemestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su\nrichiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti\nin particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di\nservizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iniziative di aggiornamento della professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività\n(zona, banche, tele-allarmi, ecc..);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stato delle relazioni sindacali a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche\ndel vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all’evoluzione del\nsettore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed\nalla elevazione morale e professionale dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui\nsopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui\nalla premessa al presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Strumenti della Bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale - Compiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E’ istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale,\npreposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle\nOrganizzazioni stipulanti, l’aggiornamento del Contratto Nazionale della\nVigilanza, su quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari,\ntutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti\nnormativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei\nContratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle\narticolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da\nlavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione,\nanche in relazione ai processi di innovazione tecnologica\u002Forganizzativa del\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed\nelabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole\nsuccessivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in\noccasione dei rinnovi contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti\nintegrativi di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Composizione e procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle\nAssociazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni\nSindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera\nall’unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento di quanto previsto dall’articolo precedente, si\napplicano le procedure di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l’Ente\nBilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle\ndeliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per\nmezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o\ndalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni\nnazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende\naderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la\nparte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli\nelementi utili all’esame della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma\npresso la sede dell’Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata\nd’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di\ncui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia\nper acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della\ncontroversia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nparti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne\nricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un\nverbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo\ncomma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni. In pendenza di\nprocedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti\ninteressate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale, né\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni\nattinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello),\nla parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in\nmateria previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione\nParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi\nriscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti\n(confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle\nprocedure e modalità previste al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica\nNazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie\ndeliberazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da\napposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e\ncoordinarne l’attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli\nschemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza\nPrivata, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere, progettare e\u002Fo gestire anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,\nanche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali,\nnonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie\nal fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche\nattraverso tecnologia informatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le\ndonne, in vista della piena attuazione della legge 125\u002F91, nonché il loro\nreinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla\nmaternità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello\nterritoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo\nquanto stabilito dalla legge 936\u002F86 di riforma del CNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione\ndi forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria\nintegrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle\nrelazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze\nbilaterali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una\ncostante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza\nPrivata (Parlamento, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni\niniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e\ndelle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico\nquale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza\nPrivata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore\ne finalizzate al suo miglioramento complessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni\noccupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e\nproiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico\nnecessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza,\nper la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il\nrecepimento e l’applicazione integrale della contrattazione collettiva\nnazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente\ncontratto (allegati 15 e 16);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fungere da supporto e da segreteria dell’ O.P.N, curando la realizzazione,\nstampa e diffusione dell’opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di\ncui all’accordo applicativo del D.Lgs 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, e della commissione paritetica nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto\ndegli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga\neffettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei\nprofili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel\nsettore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di\napposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la\nsottoscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto\ndel presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per\nl’esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure\nprofessionali per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfundtxt\">\u003Cp>valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base\ndelle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A\ntale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la\npredisposizione di progetti di formazione e\u002Fo riqualificazione, al fine di\nagevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione\ndel lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la\nformazione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere\nsulle controversie derivanti dalle determinazioni degli Enti Bilaterali\nterritoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistere gli Istituti e\u002Fo gli Enti e\u002Fo le strutture formative nella\ndefinizione di piani e\u002Fo progetti formativi rilasciando il relativo\ncertificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e\u002Fo\nprogetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto\nprevisto dal 2º comma dell’art. 2 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla\ncontrattazione collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata\ncostituzione dell’ente bilaterale regionale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e\ndel DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL Gli\norgani statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti\npariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di\nVigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero\ndell’Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro\nsu base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL.\nAnalogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, in relazione agli\naumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle\nstrutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL.\nL’Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti\nesterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della\nVigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti\nBilaterali Regionali. L’Ente Bilaterale Nazionale costituirà una commissione\nper esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al\nsuccessivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 secondo comma\ndel presente CCNL. Il comitato esecutivo dell’Ente Bilaterale Nazionale può\nistituire apposita commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato\nesecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dal\nD.M. n. 269\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti\nsalvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le\nAssociazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Regionale è strutturato in base alle modalità\norganizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello\nnazionale con appositi Statuto e Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove già esistano strumenti analoghi, le Parti che li hanno costituiti,\nconcorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata,\nferme restando le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Funzionamento delle relazioni industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti\ncontrattuali paritetici di cui al titolo II del presente Contratto e per\nassicurare, nell’interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori,\nl’efficienza e l’efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le\nAssociazioni e le OOSS firmatarie del presente contratto, procederanno alla\nriscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 148,\nD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto\nBancario o tramite specifica convenzione con l’INPS le cui modalità sono\ndefinite negli allegati: 10, 10a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel\nsuccessivo art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione\nsaranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite\nintese, in rapporto agli scopi sopraindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello\n0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per\n14 mensilità ed è così ripartito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"322\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"217\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">0,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">A carico dell’azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">0,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">A carico del\n        dipendente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>come CO.AS.CO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"322\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"217\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">0,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">A carico del dipendente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">0,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">A carico\n        dell’azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>come contributo alla bilateralità nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi calcolati come sopra indicato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza\ncontrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di\ncontributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti\ni datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto\nprevisto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà\ncomunicato dalla propria associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti non associati verseranno su c\u002Fc bancario n. xxxxxx, coordinate\nIBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a …………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli\neffetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro\nforniranno l’elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli\nimporti, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il\nsecondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di\nFebbraio per il quarto trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto\ndell’obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare\nconglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, l’azienda che omette il versamento delle suddette quote\nsarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della\nretribuzione di pari importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà\ncorrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di\nqualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 -Contrattazione integrativa di secondo livello -Livello\nterritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Diritti di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo\nsemestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti\ncapo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta\ndelle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all’art. 3 lettere a),\nb), c) e d), e) ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per\ni riflessi sui livelli occupazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E’ ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le\nOrganizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e\u002Fo Provinciali) delle parti\nstipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti\nintegrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è\nistituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e\nla riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente\nstesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle\ndisponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà\nconto delle previsioni dell’UE, nazionali e degli enti locali competenti in\nmateria, al fine di realizzare possibili sinergie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della\nraccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni\nlegislative in tema di pari opportunità uomo-donna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’adozione di diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro,\nrispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal\npresente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le\nvigenti disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento\naggiuntivo avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze,\neventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo\nart. 108;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di\nproprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l’adozione e l’uso e\nsempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimborsi spese di cui all’art. 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione\nnazionale del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all’art. 118;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di\nproduttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri\noggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere\ncaratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento\ncontributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in materia. Gli\nimporti corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e\nnon sono utili ai fini di alcun istituto legale e\u002Fo contrattuale, ivi compreso\nil trattamento di fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le indennità di funzione\u002Fmansione finalizzate al miglioramento del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o\ninteraziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della\nPiattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza\ndell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale\ncon l’esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette\nrivendicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto collegato\nlavoro, le parti in caso di crisi d’impresa o di nuovi investimenti, a\nlivello decentrato potranno pattuire deroghe temporanee al presente CCNL,\nnonché ad Istituti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Composizione delle controversie – Procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di\nProcedura Civile e successive modificazioni, per tutte le controversie\nindividuali singole o plurime, relative all’applicazione del presente\nContratto, potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede\nsindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da\nesperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita\npresso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni\nImprenditoriali stipulanti il presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione provinciale è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione di\nappartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale\nlocale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della\nFISASCAT-CISL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale\nalla quale sia iscritta e\u002Fo abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei\nlavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la\ncontroversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi\nidonei a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà\nentro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in\ncui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione\ndeve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto\nLegislativo n. 80\u002F98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto\nLegislativo n. 80\u002F98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della\nrichiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione\nSindacale cui il lavoratore conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di\nconciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a\ncura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del\nLavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di\nlavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate\npresso la Direzione Provinciale del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra\nloro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di\nconciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli\nartt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni in sede\ndi Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di\nconciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente\nContratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale\ndi cui all’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente\narticolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Collegio Arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o al\nprecedente articolo del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso\nil termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di\nadire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto\n1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della\ncontroversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti\nalle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà\npronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale\ncompetente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di\nconciliazione. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto\ndell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli\nelementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso\nl’organizzazione cui la parte stessa aderisce e\u002Fo conferisce mandato, alla\nSegreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte.\nL’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata a mezzo\nraccomandata A\u002FR o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla\nconclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è\ntenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro\nil termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di\npresentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo.\nEntrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla\nprocedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del\nCollegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla\norganizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o\nconferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale\nterritoriale FILCAMS, FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca\nmandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle\npredette organizzazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse\ndelle stesse parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio,\nquest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un’apposita\nlista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di\nciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni\npredette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno\ned è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro\n15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di\nprocedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle\nparti o dei rappresentanti di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali ulteriori elementi istruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la\nfacoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori\n15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della\nparte soccombente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale\nregionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è\nistituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e\nsuccessive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla\nbase di apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le\ndisposizioni dell’art. 412 quater.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Diritti di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali,\ndi norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza,\ninformazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di\ninvestimenti tecnologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le strutture sindacali verranno informate inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla consistenza degli organici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulle varie tipologie dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le Parti, ferma restando l’autonomia decisionale e\ngestionale dell’Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto\nsopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le seguenti materie, per la loro specificità potranno essere oggetto di\ncontrattazione di secondo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>materie demandate dal D. Lgs 81\u002F2008 e successive integrazioni e\nmodifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto delegato alla contrattazione dall’art. 20 della legge 300\u002F70\n(assemblea);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>altri sistemi di distribuzione dell’orario settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III - ATTIVITÀ SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle\nR.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano\ndirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni\nSindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli\naccordi sulle R.S.U. (allegati 2 e 2\u002Fa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata\ndalla O.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di\nlavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino alla costituzione della R.S.U. trovano applicazione applicazione le\nnorme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove\ndiverse attribuzioni di cui al D.lgs. 81\u002F2008 ed eventuali successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente\nsindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito\nai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del\nrapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art.16 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente\narticolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per\npartecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di\nsettanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del\ncorretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate\nsulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali\nunitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per\nl’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto spetta a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che\noccupano fino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili\nnegli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i\npermessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo,\ndeve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima\ntramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite\nl’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi\nspazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Permessi non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a\npermessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente,\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni\nprima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee\nregionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata\ndel loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a\nricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento,\nfuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su\nmaterie inerenti all’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A.\ntra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori\nappartenenti all’unità aziendale o alla categoria interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Assemblee\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i\nlavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di\ninteresse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle\nrappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o\nfacenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture\nterritoriali di queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata all’Istituto entro la fine dell’orario\ndi lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con\nl’indicazione specifica dell’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro nonché,\nentro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di\nlavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Delegato aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato\naziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il\ndatore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.\nIl licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all’esercizio delle\nsue funzioni é nullo ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n.\n604.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio\ndell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla\nLegge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo\ndeterminato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto\nsi esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Contributi Associativi Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai\ndipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega\ndebitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS.\nNazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto dell’ 1% sulla paga\ntabellare conglobata per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale alla\nquale l’Istituto dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche\nogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente\nsegnalata dall’Organizzazione Sindacale all’Istituto, con lettera\nraccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto verserà l’importo della trattenuta al Sindacato provinciale\ndi spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV - TUTELE E GARANZIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 23 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che\nverranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali\npreviste negli accordi applicativi del D.lgs 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli articoli specifici del D.lgs. 81\u002F2008 all’E.Bi.N.Vi.P.\nviene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e\nformative nei confronti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Cambio di appalto e\u002Fo affidamento di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, rilevato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti\nsquilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di\nvigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale\ndipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi\npresso gli Istituti cessanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli\nobiettivi di cui all’art. 252 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come\nmodificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di\nevitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle\nguardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina\ncontrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all’uopo termini\ne modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai\nsuccessivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.25 - Condizioni per attivare la procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115\nTULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi\nservizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia\ninteresse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della\ncessazione dell' appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle\nsegreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA\u002FRSU, alla DTL\ncompetente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale\nl’istituto di vigilanza uscente, alla Questura\u002Fe della\u002Fe provincia\u002Fe presso\nle quali il servizio\u002Fi viene\u002Fvengono svolti ed all'Istituto subentrante\nfornendo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa\ndel personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più\nlungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il codice fiscale dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il monte ore di servizio previste dall’appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le\nsegreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del\npresente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per\nl’esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed\neventuali questioni ad essi relative. L’Istituto di vigilanza cessante darà\nseguito alla richiesta d’incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e\ncomunque prima della cessazione dell’appalto e\u002Fo affidamento dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Criteri per determinare l’impiego effettivo di personale\nsull’appalto\u002Fservizio ed il personale da coinvolgere per l’avvio della\nProcedura.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per determinare l’effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da\nimpiegare nell’appalto e\u002Fo servizio, il numero degli addetti dovrà\ncalcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli\nfini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive\ndelle ore di straordinario, per 48 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Modalità di attuazione della Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Istituto subentrante nell'appalto e\u002Fo nell'affidamento del servizio,\nprocederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di\nprova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura\ndeterminata con il criterio di cui all’art. 27 con decorrenza dal primo\ngiorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto\nprevisto dall’art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative\ninferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali,\nl'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante\ndalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l’Istituto subentrante\nprima del passaggio promuoverà un incontro con l’Istituto uscente e le\nOO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti\nesuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il\ntrattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad\npersonam non assorbibili di cui all’art. 31, ultimo comma del presente CCNL e\ngli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell’art. 31, saranno\ninquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come\ndisposti dallo stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad essi verrà mantenuta l’anzianità convenzionale e gli scatti di\nanzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste\nall’art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL,\nfermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto\nesclusivamente dell' effettiva anzianità maturata presso l'Istituto\nsubentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte\ndall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del\nnumero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente\nconvenzionale di 48 ore settimanali così come definito all’art. 26 o perché\ntenuto all’ottemperanza dell’obbligo di precedenza di cui alla L.\n223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal\nricevimento della comunicazione di cui all’ art. 26 un incontro presso la\nDirezione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti\nprevisti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed\ni lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni\ndella sua eventuale esenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In detti casi le parti, fermo restando l’obbligo di assunzione delle\nunità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni\nalternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel\npassaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni\ndelle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al\nprecedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e\nper gli effetti dell'art. 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell’appalto,\ndegli incombenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante\nda ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati\nnell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto\nuscente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente\narticolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento\ndell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte\nle unità indicate per il passaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il\nlavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva\nrichiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un\ntrattamento economico e normativo così come previsto dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia\nper i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli\nche acquisiscano gli appalti e\u002Fo affidamenti di servizi tramite soggetti\nintermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti\nall'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni di\ncategoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i\nlavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita,\nhanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di\npromuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi\nderivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e\ncomunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà\neffetto alla cessazione della causa giustificativa dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 L. 300\u002F1970 saranno\nassunti dall’azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui\nal presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31.12.2007 n. 248\ndell’invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei\nlavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti\ntenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate\nin ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente\ndella predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'\napplicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della Legge 223 del luglio\n1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno\ninteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d’appalto e\n\u002Fo riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore dei terzi, anche quando\ndetti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, agli istituti di\nvigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. A tal fine le\nparti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale,\nl’inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche\nquando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità\nda società di intermediazione, di clausole che prevedano l’applicazione\ndella disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali\ncompetenti per quanto di loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.T.L.) acchè\nnei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure\npreviste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà\nconsiderato mancata applicazione del CCNL stesso, con le relative conseguenze\nanche in ordine al rilascio delle certificazioni dell’ E.Bi.N.Vi.P.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Previdenza integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 28 - Previdenza Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.lgs n. 124\ndel 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di\ndisciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti\npensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato\nlivello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da\naziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza\nIntegrativa del settore Vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni\ncomplementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e\ncapitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei\nrendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione\nvolontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo\nparziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei\nlivelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla\ncategoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per\nogni lavoratore aderente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso,\nsalvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima\noccupazione successiva al 28.4.1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di\nadesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli\nStatuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati\nnella dichiarazione a verbale del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata\ndell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente\narticolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote\nindividuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in\nvirtù di contrattazione di II livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente\narticolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle\nparti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti\ns’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza\nIntegrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a\ntutti i soggetti operanti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del\nsettore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti\nalla data del 1° gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra\nIstituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI stabilisca la confluenza del Fondo\naziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti\norgani del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del\nFondo scelto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa\ndella Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che\nassumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le quantità contributive di cui al presente articolo le\nparti definiscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori\ndegli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori\ndelle Cooperative del settore è COOPERLAVORO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza non sia aderente a nessuna delle\nAssociazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori\nhanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i\nlavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti\ndal D.lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento\ndel Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori\ndipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo\nindeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i\nlavoratori apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico\ndell’azienda, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a\ncarico dell’azienda sono parte integrante del trattamento economico\ncontrattuale, conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle quote\ndi cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad\neuro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella\nretribuzione di fatto, di cui all’art. 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 30 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della\nRaccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10\u002F4\u002F1991\nn. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità,\ncon il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito del ruolo\ndell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di\nacquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso,\nlivello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche\nconfrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con\nle altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>predisporre schemi di progetti di Azioni Positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza,\ncostituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di\nlegge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente\narticolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà\nsull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V - Classificazione del Personale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 – Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 31 - Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza\nprivata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"136\">\n  \u003Ccol width=\"598\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Dipendenti amministrativi con delega\n        di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"71\">\u003Cp align=\"justify\">Primo livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Responsabili servizi ammnistrativi,\n        Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa,\n        Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e\u002Fo Produzione, Cassieri\n        principali.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Contabili con mansioni di concetto,\n        Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori\n        E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con\n        responsabilità amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Interpreti, Traduttori, Contabili,\n        Addetti all’ufficio personale, commerciale e statistico,\n        Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Quarto livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Impiegati e\u002Fo contabili d’ordine che\n        operino anche con l’ausilio di terminali, Addetti all’inserimento\n        dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di\n        Segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Quinto livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Addetti al magazzino, centralinisti\n        impiegati in unità operativa presso gli Istituti di vigilanza\n        armata.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Sesto livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"598\">\u003Cp align=\"justify\">Fattorini, Uscieri.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritenuta l’opportunità di realizzare un assetto del sistema di\nclassificazione del personale del ruolo tecnico-operativo che, in coerenza con\nle peculiari caratteristiche dell’attività di vigilanza consenta una\npuntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia\nparticolare giurata, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la classificazione del personale tecnico-operativo, fatto salvo il principio\ndella polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata\nnell’ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui\nl’abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree\nprofessionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono\nstabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"631\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori tecnici\n        operativi con delega di autonoma iniziativa, decisone e\n        discrezionalità di poteri.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"750\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">AREA 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">I livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione\n        professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e\n        responsabilità nell’ambito delle direttive loro impartite dai\n        vertici aziendali e che:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- svolgono attività di direzione generale\n        tecnico\u002Foperativa dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">II livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, svolgono con autonomia operativa, compiti di\n        coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in\n        unità operative autonome operanti su di un territorio\n        ultraprovinciale. \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"750\" valign=\"top\" height=\"16\">\u003Cp align=\"center\">AREA 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">III Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente\n        compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore\n        a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e\n        l’attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti. \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">IV Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">operatore di centrale operativa tipologia B e\n            C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza ispettiva: servizio programmato\n            svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente\n            necessario ad effettuare i controlli richiesti;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza fissa: servizio svolto presso un\n            determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della\n            guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni\n            richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza\n            verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili\n            adempimenti;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza antirapina: servizio svolto per la\n            vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o\n            custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di\n            istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali\n            o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il\n            patrimonio;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza antitaccheggio: servizio svolto\n            mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede,\n            nell’ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a\n            prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi; \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">telesorveglianza: servizio di gestione a\n            distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero\n            diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato\n            all'intervento diretto della guardia giurata;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">televigilanza: servizio di controllo a\n            distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di\n            apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di\n            promuovere l'intervento della guardia giurata;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">interventi sugli allarmi: servizio di\n            vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a\n            seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato\n            automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed\n            immobile;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">scorta valori: servizio di vigilanza svolto da\n            guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da\n            quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso\n            istituto di vigilanza o di terzi; \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">trasporto valori: servizio di trasferimento di\n            somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un\n            altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o\n            nella disponibilità dell’istituto. \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">addetto all’attività di contazione e\n            trattamento del denaro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di meccanico qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">V livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di meccanico.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">VI livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"631\">\u003Cp align=\"justify\">Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5°\n        livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a\n        quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la\n        durata di ulteriori 24 mesi. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo\n        determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo\n        indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal\n        presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di aiuto meccanico.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno\ndel mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24\nmesi nel 5° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta valida\nla precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel 5° e nel 6°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto,\ninquadrato nei terzi livelli di cui al sistema classificatorio previsto dal\nCCNL 6 dicembre 2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo\nrestando che detto personale, anche in ragione dell’adottato criterio della\npolifunzionalità sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto\ncon il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie\ndella guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269\u002F2010 salvo il\ndiritto alle effettive mansioni del 3° livello di cui al nuovo sistema\nclassificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via\ncontinuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall’attuale\nterzo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, quanto disposto dal precedente comma troverà applicazione\nrispetto a particolari inquadramenti precedentemente introdotti in sede locale\ndalla contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la classificazione del personale sopra indicata, ai\nlavoratori inquadrati nel 6°,5° e 4° livello che svolgono compiti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino\na 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269\u002F2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>responsabile del servizio e\u002Fo caposcorta (già capo macchina)\nnell’attività di trasporto e scorta valori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compete una indennità di funzione operativa nelle misure indicate nella\nallegata tabella B:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"566\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"546\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Tabella B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">addetto al\n        coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30\n        guardie giurate anche presso i siti aeroportuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">Euro 3,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">Giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">operatore di centrale\n        di tipologia B e C allegato E – D.M. 269\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 4,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">addetto ai servizi di\n        controllo radiogeno presso i siti aeroportuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">Euro 2,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#cdddac\">\u003Cp align=\"center\">Giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">responsabile del\n        servizio e\u002Fo caposcorta (già capo macchina) nell’attività di\n        trasporto e scorta valori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 0,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Oraria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni eventuale analogo\ntrattamento già in atto e non concorrono a costituire base di computo degli\nistituti legali e contrattuali, ivi compreso il T.F.R. essendone già stata\nconsiderata l’incidenza nella loro quantificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mantenimento dei gradi non costituisce riconoscimento né diretto né\nindiretto di qualificazione professionale, ma ha unicamente carattere\nonorifico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in\nessere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non\nconformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di\nmiglior favore, ai soli fini economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico\ndel personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio,\nivi compreso “ il livello terzo super “ e quelli previsti dal presente\ncontratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano\nacquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per\nintero anche le indennità di cui sopra alla tabella B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli ad personam di cui al presente articolo, seguiranno la\ndinamica dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dalla data del 1 febbraio\n2013, con l’applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al\ntrattamento tabellare, riconosciuta all’attuale livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare dell’ assegno ad personam si determina calcolando la\ndifferenza tra il trattamento tabellare dell’ originario livello di\ninquadramento del personale interessato rispetto al trattamento tabellare del\ndiverso livello di inquadramento attribuito allo stesso personale per effetto\ndella intervenuta riclassificazione, considerato al netto degli aumenti\ncontrattuali decorrenti dal 1.2.2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che l’inquadramento del personale secondo i criteri di\ncui al nuovo sistema classificatorio, sarà, se richiesto, oggetto di verifica\ntra le parti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove in detta sede si rilevino incongruità negli inquadramenti, in\napplicazione di quanto stabilito dall’art. 31, in ragione della specificità\ndelle mansioni e della peculiarità della struttura organizzativa degli\nistituti, detti casi costituiranno oggetto di esame da parte della Commissione\nParitetica nazionale che delibererà ai sensi dell’art. 5 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Mutamenti di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello\nassegnatogli all’atto dell’assunzione o a quello successivamente\nacquisito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività\nprevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione\nrelativa al nuovo livello, oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni\nderivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali\nscatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente all’atto della promozione percepisca una retribuzione di\nfatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello,\nconserverà la relativa eccedenza come assegno “ad personam”, avente lo\nstesso titolo e caratteristiche originarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato,\ntemporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello,\npurché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un\nmutamento sostanziale della sua posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni\nproprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli\neffetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro\nlavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per\nogni altro caso di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Norme speciali per i Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n.\n190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori\ntecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono\nparticolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di\nlavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma\niniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con\nle responsabilità inerenti al proprio ruolo, all’attività diretta a\nconseguire l’interesse dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita,\nflessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale\ned alla responsabilità di ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare\nl’apporto professionale dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo\nla loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di\naggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative,\nai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I\nlivello super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo.\nEssi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di\npreavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo QUAS. Il\ncontributo obbligatorio a favore del QUAS è fissato nella misura di 406,00\neuro annue ( il contributo ripartito è ripartito nella seguente modalità: 350\neuro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore) I\nversamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri\ndecorreranno dal 1° febbraio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Norme speciali per produttori ed esattori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione,\nsecondo le norme dell’art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella\nsfera di applicazione del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è\ndisciplinato dal presente Contratto ed è così classificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capi gruppo di produzione o capi area, al I livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i produttori o ispettori di produzione, al III livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli esattori, al IV livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento\neconomico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati\nal precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o\nper il periodo di ferie, si determina dividendo l’ammontare delle provvigioni\npercepite nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno l’ammontare delle\nprovvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso.\nNel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al\nminimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della\nretribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)\ne per le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il computo dell’indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di\nfine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal\nContratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia, regolarmente riconosciuta, ha diritto\nalla normale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105 per un periodo\nmassimo di 180 giorni, comprensiva dell’indennità di malattia a carico\ndell’INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con\nmodificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con\nl’importo dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’indennità di malattia a carico dell’INPS fosse\nsuperiore alla normale retribuzione, l’Istituto corrisponderà al lavoratore\nl’eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore\ndi lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)\nnell’intera misura della normale retribuzione di cui all’art. 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui l’INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna\nindennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore della Vigilanza Privata da sempre ha trovato nello strumento\ncontrattuale il mezzo più idoneo per individuare le modalità per la gestione\ndel lavoro e dei servizi in modo tale da garantire, in maniera equilibrata, sia\nle inderogabili esigenze di assicurare la continuità dei servizi di sicurezza\nnell’interesse pubblico e privato, con un utilizzo razionale e congruo dei\nturni di lavoro e del personale in forza, sia di garantire attraverso lo\nstrumento contrattuale la giusta contropartita ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tipologia dei servizi e la specificità della figura professionale\ndell’operatore, il settore non può far ricorso in maniera indiscriminata ed\nimprovvisata a prestazioni di operatori occasionali o svolgere la sua attività\nproduttiva articolando la produzione su schemi dipendenti solo dalla propria\ncapacità di organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riguardo alla prima questione, l’operatore deve essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>munito di un titolo abilitante, il decreto di nomina a guardia giurata, con\nla conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo\ntecnico rilevante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dotato della necessaria capacità professionale, acquisita attraverso\nstrumenti formativi teorici e pratici sia sulla generalità del servizio sia\nsulle varie tipologie, ognuna delle quali ha caratterizzazioni tali da rendere\nspesso necessario, prima di un utilizzo autonomo dell’operatore, un congruo\naffiancamento di durata legata alla difficoltà dello stesso, da cui un\nulteriore impossibilità, nella norma, di ricorso alle nuove figure del mercato\ndel lavoro per prestazioni occasionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per queste ragioni il contratto a tempo indeterminato rappresenta la normale\nforma di lavoro per l’ordinaria attività delle imprese del settore. Riguardo\nalla seconda questione, va invece evidenziato come i servizi devono essere,\ninvece, gestiti ed organizzati in modo tale da essere modulabili ed adattabili\nalle esigenze dell’utente, sia pubblico sia privato, e dotati della\nnecessaria flessibilità per poter fronteggiare la variabilità delle richieste\nspesso, se non sempre, frutto non di una programmazione, ma di fenomeni legati\nad esigenze contingenti ed imprevedibili; con minimi preavvisi su operatori\nabilitati per assicurare servizi o loro variazioni richiesti ad horas. Con\nquesto contratto le parti intendono quindi trovare il giusto equilibrio tra\nl’organizzazione del lavoro e la promozione di occasioni di lavoro\nconseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di rapporto di lavoro,\nindividuate in via negoziale, in grado di soddisfare le esigenze rispettive\ndegli Istituti e dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità ed\noccupazionali del mercato del lavoro, con produttive particolare attenzione\nanche al personale femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel rispetto della normativa vigente, individuano, l’utilizzo\ndelle seguenti tipologie contrattuali non a tempo indeterminato per il settore\ndella Vigilanza privata e servizi fiduciari per le quali definiscono la\nregolamentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoro somministrato a tempo determinato, per il solo personale addetto\nai servizi fiduciari e per quello amministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL intende regolamentare inoltre il lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Capo 1 – Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa\nnegli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di\nspecifica articolazione nell’allegato titolato “Riordino della disciplina\ndel rapporto di apprendistato” ai sensi del Testo Unico 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa\nnegli articoli da 52 a 54, e relativo riordino, costituisce oggetto di\nspecifica articolazione nell’allegato titolato “Riordino della disciplina\ndel rapporto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, visto il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive\nmodificazioni, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un\ncorretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull’opportunità di\naggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto, integrandola ed\narmonizzandola con i contenuti della suddetta legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato\nprestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e\npotrà essere svolto con le tipologie, le opportunità e le modalità di\nimpiego come in appresso riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di tipo “Orizzontale”, quello in cui la riduzione di orario, rispetto al\ntempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di tipo “Verticale”, quello in relazione al quale risulti previsto che\nl’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di tipo “Misto”, quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si\nsvolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti\npunti a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni a tempo determinato, di cui all’art. 52 possono essere\neffettuate anche con rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e\nlavoratore, si attua con atto scritto contenente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa\nridotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL. Il rapporto\ndi lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>volontà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicazione delle norme del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>volontarietà delle parti, in caso di modifica dell’articolazione\ndell’orario concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari\ncompetenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno\ndiritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da\nricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale\nsarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai\nseguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale, per il ruolo tecnico-operativo e 20 ore per il personale del ruolo\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nmensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 1248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità\nall’entità della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.lgs. n. 61\u002F2000\ne successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata\nnell’arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data\ndi stipula del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta\ninterpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento\ndella consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati\nnel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all’orario svolto,\nrapportato al tempo pieno così come definito dal presente CCNL, con\nl’arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà\ndi quello pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III\ndella Legge 300\u002F70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si\ncomputano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni\nsindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei\nprincipi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 1° comma, ultima\nfrase, del D. Lgs. n. 61\u002F2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è\ntenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con\ncadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la\nrelativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della\nLegge 300\u002F70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si\ncomputano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 3 del D.lgs 61\u002F2000 cosi\ncome modificato dalla lettera b del comma 20 art. 1 Legge 91\u002F2012 e fermo\nrestando l’indicazione nel Contratto di lavoro della distribuzione\ndell’orario con riferimento al giorno, al mese e all’anno, il datore di\nlavoro interessato ha facoltà di variare la sola collocazione temporale della\nprestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il\nlavoratore. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo\nparziale, ai sensi del precedente comma prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto; nel\npatto dovrà essere fatta menzione della data di stipula, della possibilità di\ndenuncia di cui al successivo art. 60 delle modalità di esercizio della\nstessa, nonché di quanto qui previsto in merito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al\nprecedente punto a) e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di\nripensamento di cui al successivo art. 60 non possono costituire in nessun caso\ngli estremi di giustificato motivo di licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la variazione temporale della prestazione lavorativa, di cui al primo\ncomma del presente articolo è ammessa esclusivamente quando il rapporto di\nlavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di\nassunzione a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma\n2, lettera b), della Legge 18\u002F04\u002F1962 n. 230;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare,\ntotalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta altresì a favore\ndel lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione di\ncui al successivo art. 105 dell’intera prestazione, nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di\nclausola elastica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il\nlavoratore potrà denunciare il patto di cui al precedente articolo,\naccompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate\nragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esigenze di carattere familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio\nSanitario Pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esigenze di studio e di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano\ndecorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovrà essere\naltresì accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro.\nIl datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al presente articolo, viene meno la facoltà\ndel datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 55. Successivamente\nalla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, è fatta salva\nla possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione\ntemporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi\nle disposizioni del precedente articolo 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro che godono della Legge n. 104 sono esclusi da quanto disposto al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino\nal raggiungimento dell’orario di lavoro come fissato al comma successivo. Il\ndatore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni\nsupplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito\nnella misura di 120 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini\ndel computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo\nconguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma\ndi integrazione diretta a percentuale (38%) della retribuzione del lavoro\nsupplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti\ncontrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella\nconsentita ai sensi del 1° comma del presente articolo, comportano, in\naggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l’applicazione di una\nulteriore maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria di\nfatto per esse dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\n“verticale” o di tipo “misto”, con una prestazione lavorativa che si\narticola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi\ndell’anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l’effettuazione\ndel lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Registro del lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura\ndell’Istituto, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a\nrichiesta delle RSA\u002FRSU ed in loro assenza dalle Organizzazioni sindacali\nterritoriali con l’obiettivo di consentire alle parti, di norma\nsemestralmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al\nfine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di tale lavoro.\nCiò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano\nreso necessario. Il registro delle ore supplementari può essere sostituito da\naltra idonea documentazione negli Istituti che abbiano la contabilità\nmeccanizzata autorizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Ch3>Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all’articolo 4\ndel D.lgs. 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare\ndegli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferie annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>norme sulla tutela della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla\ncontrattazione collettiva di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge\n300\u002F70 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione\ndella ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ importo della retribuzione feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme\ncontenute nel presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Mensilità supplementari – tredicesima e quattordicesima\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto\nnel corso dell’anno, l’importo della tredicesima e quattordicesima\nmensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi\nsulla base dei criteri previsti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui\nall’art. 105 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,\nin atto, con riferimento alla materia del lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni\nsindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei\nprincipi di cui all’art. 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro part time dovrà avvenire previo\nconfronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Rinvio alla legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di rapporto di\nlavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni\ndi legge e regolamenti vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Part time post-maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell’ambito del 5 per cento della forza occupata nell’unità\nproduttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la\nrichiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale da parte del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Norme e documentazione per l’assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via\nnominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari\nGiurate. Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale\ndipendente dovrà possedere i requisiti per l’ottenimento del Decreto di\nnomina a Guardia Particolare Giurata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della vigente normativa, poiché l’aspirante Guardia Particolare\nGiurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua\ncompetenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino\nall’ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d’arma, la\nretribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne\nconsegue che l’anzianità utile al computo degli istituti contrattuali\ndecorrerà anch’essa dal primo giorno di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovranno essere\nspecificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi delle\nnormative vigenti) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello, qualifica e retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>località di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore\ndi lavoro, i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio (fotocopia autenticata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici\nfrequentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documenti specifici richiesti da disposizioni di legge, apposito decreto\nprefettizio di nomina e relativa licenza di porto d’arma per guardia\nparticolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all’atto dell’assunzione, la\nresidenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha\naltresì l’obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed\nogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di\nsottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti\ndall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 12), per accertarne\nl’idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare i propri dipendenti ai\ncompetenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 69 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di\neffettivo lavoro prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di\n30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all’interno\ndell’azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall’ente\nbilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"769\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"366\">\n  \u003Ccol width=\"367\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"366\">\u003Cp align=\"center\">Periodo di stage\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"367\">\u003Cp align=\"center\">Riduzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"367\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"366\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"367\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"367\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la\nqualifica assegnata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di\nprova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in\nqualsiasi momento dall’una e dall’altra parte senza obbligo di preavviso, e\ncon diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità\nsupplementari e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato\ndisdetta per iscritto, l’assunzione del lavoratore si intenderà\nautomaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà\ncomputato a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria\nl’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli\nIstituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari\nGiurate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello\ndiurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni\nregolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la\nregolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si\napplica anche ai lavoratori notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività\nausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e\nprivato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da\nstraordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai\nbeni da vigilare convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>a) Orario di lavoro settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla\nTabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa\nsi effettua secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui\nagli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale,\nfinalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini contrattuali l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore\nsettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>b) Durata massima dell’orario di lavoro comprensivo del lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in\nmaniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio\npubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima\ndell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare\nle 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un\nperiodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del\npresente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle\nore (artt. 81, 82).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà\nriparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro\nsenza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, che\ndovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma\nrestando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 115, con la\nmaggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà\nl’Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in\nrelazione alla specificità del territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a\ngravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al\nlavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12\nnel corso dell’anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9\nore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo\nnon godute nell’arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente\nrecuperate entro i trenta giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi,\ndovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della\nnormale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre\nil termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in\nrelazione alla specificità del territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 73 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche\nnon decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22\u002F02\u002F1934\nn. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al\nprecedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso\ndalla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e\nprivati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può\nessere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni\ndi riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da\ncumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo\ngiornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di\nriposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad\nun compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di\ncui all’art. 105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il\nsettimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di\neffettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente,\nverrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40%\ndella normale retribuzione giornaliera e\u002Fo oraria, di cui ad art. 105 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Pause\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il\npersonale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa\nretribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con\nmodalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di\nservizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al\ncommittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la\nprotezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel\ncaso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano\nparticolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della\nGuardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento\nsuccessivo nel turno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il\ngodimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere\nconcessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Ciclo continuo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione al primo comma del precedente art. 71, per l’attività\nprestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto\ndall’art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente,\ngiacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo,\ncaratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare\nremunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e\nnormativo previsto dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato\nall’uopo realizzato anche una riduzione dell’orario di lavoro in favore dei\ndipendenti del ruolo tecnico operativo, oltre ad un costante incremento delle\nindennità speciali; con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali,\npassati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6+1+1, ai 61 del\nsistema 5+1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con\nulteriore riduzione dell’orario di lavoro, su base annua, determinato\ndall’attribuzione dei 4 permessi aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. 76 - Sistema 5+1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro\ngiornaliero è di 7 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo,\nmediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni\nlavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni\ndi permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio\nprestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal\nsistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze\naziendali con le richieste dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se\nl’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o\ndi altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni\nadattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il\nconsenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda\nl’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale\nper tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e\ndall’art. 84 (giorni 20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e\nsaranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 105 salvo\ni casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo\ncomma del presente articolo, presuppone, necessariamente, una distribuzione\ndell’orario di lavoro incompatibile con l’attuazione del sistema 5 + 1 e\npertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di\nun giorno di permesso, abbinato ad un giorno di riposo, ogni 5 giorni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Sistema 6 + 1 + 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono\nil giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di\nlavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana\nlavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno\ndi riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e\ncon orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7\nore e 15 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque\ncon esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non\npoter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma\nprecedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del\npresente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo\nquanto previsto dall’art. 81, cadere all’ottavo giorno purché per ogni\nperiodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante\ndall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi\nprevisti dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Flessibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura\nmensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di\nlavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento\ndell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle\nquote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale\ngiornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero di tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni\nordinari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e\ndi permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi,\nnella misura massima di due ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa\nprestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun\ncompenso e\u002Fo maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera\nridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la\nprotezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è\nfacoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario\nper esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all’orario\nnormale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera\nb.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende\nquello prestato oltre il limite di cui agli artt. 76 e 77 del presente CCNL a\nseconda dell’applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà\ndal termine della quarantesima ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 80 - Informazioni sul lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza\nforniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e\nnel rispetto del D.lgs 196\u002F2003, di norma semestralmente, informazioni globali\nsulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai\nprecedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto che non ottempera entro 30 giorni dalla richiesta effettuata\ndalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL alla consegna dei dati relativi allo\nstraordinario prestato corrisponderà in luogo della normale maggiorazione\nprevista dal CCNL, quella del 50% su tutte le ore di straordinario\neffettuate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Banche delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 71 del presente CCNL,\neventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere\nrichieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni\ngiornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore\ncalcolato su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le\nmodalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al\nprecedente art. 71 lettera b.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale\nconto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi\ngiornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di\nriferimento (1 Gennaio-31 Dicembre) di cui all’art. 71, fatti salvi i periodi\ndi esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una\nmaggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui\nall’art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per\nusufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5%\ndell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo\ndei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15\nSettembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate\nnella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima\ndella fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di\narrivo della richiesta alla sede dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Permessi non fruiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i\npermessi accumulati e\u002Fo l’azienda, per comprovate esigenze di servizio, non\nsia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla\ncorresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.\n105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro\nstraordinario oltre l’ulteriore maggiorazione del 5% a titolo\nrisarcitorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Orario di lavoro del ruolo Amministrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini\ncontrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per\notto ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX – PERMESSI, FERIE, FESTIVITÀ E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Permessi Annuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2, 3 e 4:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo\n1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono\ntrasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo\ncumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e\nderivanti dall’utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al\npersonale cui si applica il sistema 5 + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo\n1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono\ntrasformate in permessi annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari\ntrattamenti concessi a livello locale e derivanti dall’utilizzo a qualsiasi\ntitolo delle ex festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>restano confermate le tre giornate di permessi annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo\namministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore\nsettimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall’art. 75 e\ndai punti A) e B) del presente articolo sarà pari alla differenza tra il monte\nore normale annuo previsto dal presente Contratto ed il monte ore normale annuo\napplicato, diviso l’orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel\ncorso dell’anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. I\npermessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di\ncalendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla\nretribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di\ncui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal\nfine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro -\nretribuzione secondo norme di legge o di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui all’art. 76 ed alle lettere A) e B) del presente\narticolo eventualmente non goduti nell’anno di maturazione decadranno e\nsaranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 105, non\noltre la retribuzione del mese di gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 2 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 85 - Durata delle ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo\ndi ferie pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di\nlavoro e un giorno di riposo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di\nlavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).\nIl godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e\ndi permesso stabiliti in precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e\ninfrasettimanale di cui al successivo art. 88, spetterà al lavoratore in\naggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Retribuzione e programmazione delle ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale\nretribuzione mensile di cui all’art. 105. Le ferie non possono essere\nfrazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore\nnell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di\nriposo annuale che gli spetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le\nesigenze aziendali e quelle dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore\ntanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio\nprestato per l’anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni\nverranno considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture\nsanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni\ndelle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"324\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"304\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\" bgcolor=\"#4f81bd\">\u003Cp align=\"center\">Le\n        festività nazionali \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">il 25 aprile – (festa\n        della liberazione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 1° maggio – (festa\n        del lavoro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 2 giugno – (festa\n        della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"324\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"304\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\" bgcolor=\"#9bbb59\">\u003Cp align=\"center\">Le\n        festività infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il primo giorno\n        dell’anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il lunedì di Pasqua\n        (Pasquetta)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 15 agosto\n        (Assunzione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 1° novembre\n        (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">L’8 dicembre (Immacolata\n        concezione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 26 dicembre (S.\n        Stefano)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge\n5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi\nannuali come previsto dall’art. 84 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella\ndell’art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l’accordo sindacale\ndel 5 luglio 1977 sulle ex festività\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Retribuzione delle festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in\nconseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di\nfestività di cui al precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di\ncui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla\nLegge n. 370\u002F1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il\ngodimento di un’altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in\naggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla\nquota giornaliera di tale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti\nla propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel\nprecedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui\nall’art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore\ndi lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo\nart. 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo 4 – Congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Norma generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede\ndell’Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di\nlegittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l’onere della prova, le\nassenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro\npossa eventualmente sostituire il lavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non\noltre il giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione\ndella retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni\npreviste dall’art. 81 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in\nqualunque epoca dell’anno, congedi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato\nil periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di\ncalendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell’art. 113,\ncomma secondo, punto 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con\nalmeno venti giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha l’obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale,\nregolare documentazione dell’avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà\ncomputato nel periodo annuale di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività degli\nIstituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di\ncui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che\nintendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico\nsvolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962,\nn.1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi\nregolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria\nsuperiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° Ottobre 1979, verrà\ndeterminato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del\ndiritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale\ndei dipendenti occupati nell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per\nl’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento\ndel totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I\npermessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\npro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il\ncorso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore\ndoppio di quelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta\nall’Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello\naziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni Istituto - e nell’ambito di questo per ogni singolo reparto -\ndovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.\nQualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della\nmedia annua del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di\nsituazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del\npresente articolo, la Direzione dell’Istituto, d’accordo con le\nrappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei\nprecedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti\nindividuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali\nl’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio,\necc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa\nmisura di ore assegnabili a ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’Istituto un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nindicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove d’esame e che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto\ndi usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri\nsei giorni retribuiti all’anno, per la relativa preparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa\npresentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti\n(certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 94 - Congedi retribuiti per eventi e cause familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53\u002F2000, nel\ncaso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente\nentro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica, potranno usufruire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) di giorni 3 (tre) lavorativi all’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di\nlavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.\nLo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di\norario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono\nsostituiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l’evento\nche dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo\nrestando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data\ndell’evento o dell’accertamento dell’insorgere della grave infermità o\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l’accordo\ndovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare\ni giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa. I congedi di cui al presente articolo sono\ncumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Permessi per handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire\ndelle agevolazioni previste dall’articolo 33, della Legge 5 Febbraio 1992 n°\n104 e dall’articolo 2, della Legge 27 Ottobre 1993 n° 423 e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di\netà del bambino, con diritto all’indennità economica del 30% della\nretribuzione a carico dell’INPS; il periodo di prolungamento potrà essere\nrichiesto anche se non si è beneficiato dell’intero periodo di astensione\nfacoltativa entro gli otto anni di età, ma avrà inizio a partire dal nono\nmese dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero\nretribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico\ndell’INPS; (se l’orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno\nridotte a una).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età, tre giorni di permesso\nogni mese o in alternativa una riduzione di orario mensile corrispondente,\nindennizzati a carico dell’INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i\ngenitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può\nessere utilizzato da un genitore anche quando l’altro si trova in astensione\nfacoltativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che\nil bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso\nistituti specializzati e possono essere fruite anche quando l’altro genitore\nnon ne ha diritto (casalinga\u002Fo, disoccupata\u002Fo, lavoratore autonomo\u002Fa,\nlavoratrice\u002Fore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona\ncon handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,\nconvivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona portatrice di\nhandicap non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui\nal punto c) del presente articolo, a condizione che l’assistenza sia\ncontinuativa ed esclusiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone diversamente abili\nconviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che\nl’assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbano essere presenti\nnella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona con\nhandicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona\nportatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro\npiù vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli\naffidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata\npuò usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla\nlettera c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tipo di congedo può variare da un mese all’altro previa modifica della\ndomanda precedentemente avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere\nconsentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche\nnell’ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero\nmensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso\nriferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Permessi per donatori di sangue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni\ndirette o indirette o per l’elaborazione dei derivati dei sangue ad uso\nterapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal\nmomento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, Legge 584\u002F1967; art. 1 e\n3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del prelievo\ndella normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l’obbligo del\nlavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Permessi per i familiari di un tossicodipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in\naspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e\nsocio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le\ntossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi\nnon frazionabile e non ripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà\nessere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’autorità sanitaria\ncompetente (SERT) ne certifichi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma\nscritta, dall’interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai\nservizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Congedi familiari non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla Legge n° 53, dell’\n8 Marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di\ncongedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in\npresenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in\nloro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i generi e le nuore; il\nsuocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con\nprecedenza dei germani sugli unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della\npropria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle\nquali incorra il dipendente medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione\ndel richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione\no perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di\nnatura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,\nneurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere\nevolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o\nfrequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del\nfamigliare nel trattamento sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche\nper le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o\ndel soggetto che esercita la podestà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi\noggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta)\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede\ntale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e\nscadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo\ndell’evento. Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze\ndi assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente\ndecadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere\nservizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della\nmotivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, durante l’intero periodo di congedo, non potrà svolgere\naltra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli\nistituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore\npotrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi\ncontributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta\ndovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di\nscadenze non prorogabili dell’attività della struttura lavorativa con\nl’impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di.\nlavoro potrà differire la data di inizio dei congedo prorogandola di 15\n(quindici) giorni di calendario. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,\nvalgono le disposizioni emanate dal Ministero per la Solidarietà Sociale, con\nla circolare n° 43 del 7 luglio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X - MISSIONE E TRASFERTA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Missione e trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano\nil settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di\nabituale dimora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o\ncomando dell’Istituto o alle località di lavoro previste all’atto\ndell’assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori\nparticolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di\neventuali successivi cambi di abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Rimborso spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di\nbreve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi\ndalle normali località di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci\nchilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai\nconfini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il\nlavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà\ndiritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di\nservizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il\nmaggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza\nabitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando\ndell’Istituto o alla normale località di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre\nla giurisdizione dell’Istituto, avrà diritto al trattamento economico\nprevisto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali\nore straordinarie richiestegli, nonché:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la\ndurata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per\nl’espletamento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la\ngiurisdizione dell’Istituto non possa rientrare alla normale località di\nlavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto\nprevisto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla\nnormale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al\nseguente trattamento di missione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale\nretribuzione mensile di cui all’art. 105 se la missione dura oltre l’orario\ncontrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la missione dura più di 24 ore l’indennità di trasferta di cui sopra\nverrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera\ndella normale retribuzione mensile di cui all’art. 105 per il numero dei\ngiorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che,\nanche in relazione a quanto già previsto all’art. 10 del CCNL, a livello\nterritoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di\nparticolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi\norganizzativi inerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al\npresente articolo sono demandate alla contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XI – DOVERI DEL PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri\ninerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i\nsuperiori, i colleghi ed il pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli ha altresì l’obbligo di non accettare somme od altri compensi da\npersone, aziende od enti, senza l’autorizzazione del proprio datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui\naffissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7, Legge n.\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti\nprovvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione\nall’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimprovero verbale o scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione\ngiornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore ¬per\nlievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritardi l’inizio del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica\nnei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell’adempimento\ndel servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si addormenti in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Licenziamento per giusta causa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell’indennità di\npreavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza\nche non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>abuso di autorità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per\nsette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’aver taciuto, al momento dell’assunzione in servizio, circostanze tali\nche avrebbero impedito l’assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse\nstato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la recidività nell’addormentarsi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ubriacarsi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’abbandono del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’assunzione diretta di servizi di vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo\nsi richiamano le norme dell’art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e\nl’importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni\npresso l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Sospensione cautelare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente\nnecessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, qualora al\nlavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità, in relazione alla\ndelicatezza delle mansioni sconsigli l’immediato utilizzo della prestazione\nantecedentemente all’esaurimento della procedura di contestazione di cui\nall’art. 7 Legge 300 del 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque\ndiritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Ritiro patente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione della patente per motivi legati all’attività\nlavorativa, l’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico operative,\nricollocherà il lavoratore in un servizio idoneo con la sua temporanea\ncondizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferma restando la diversa natura e la conseguente autonomia del potere\ndisciplinare in Capo al Questore, ex art. 6 del R.D.L. 1952\u002F1935 convertito\nnella Legge 508\u002F1936, e in capo al datore di lavoro, ex art. 7 della legge\n300\u002F70, gli Istituti, ove del caso, si impegnano a procrastinare di 30 giorni\nl’applicazione di eventuali sanzioni conservative in maniera da far\ncoincidere, se possibile, l’applicazione materiale delle due diverse\nsanzioni. Trascorso questo termine l’azienda dovrà entro i 60 giorni\nsuccessivi dare attuazione al provvedimento disciplinare pena la decadenza,\nfatte salve le esigenze istruttorie derivanti da procedimenti giudiziari in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo\nsi richiamano le norme dell’art. 7 Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (all. 12) e\nl’importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni\npresso l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme disciplinari di cui agli artt. 101, 102, 104 costituiscono il\ncodice di disciplina la cui af-fissione esaurisce gli obblighi di pubblicità\ndi cui all’art. 7 Legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XII - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO\nOPERATIVO ED AMMINISTRATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Retribuzione normale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal\npresente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al\nsuccessivo art. 106;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza\ncontrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio\n1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell’elemento\ndistinto della retribuzione prevista dall’accordo 31 luglio 1992 (paga base\ntabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale,\nda valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ctable width=\"428\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"71\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\" height=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.836,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.875,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.914,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp align=\"justify\">1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.599,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.631,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.662,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.503,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.531,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.560,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp align=\"justify\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.351,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.375,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.399,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">4°livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.218,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.238,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.258,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp align=\"justify\">5°livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.158,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.177,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.195,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">6°livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.029,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.043,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">1.058,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun\nlivello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991\ned erogata dal 1 novembre 1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elemento autonomo speciale previsto dall’Accordo Nazionale del 21 febbraio\n1975 (Euro 6,197);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31\nluglio 1992 (Euro 10,329)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota Integrativa Territoriale conglobata a decorrere dallo 01\u002F05\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari\nalla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è\ndeterminato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai\nlavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2015, una dinamica\nsalariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo\nart. 109 (copertura economica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le finalità di cui all’art. 7 e le modalità di\nfinanziamento di cui all’art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da\nintendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella\nsalariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti\nvalori parametrali convenzionali.\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"558\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"246\">\n  \u003Ccol width=\"276\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp align=\"center\">Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">270\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\">\u003Cp align=\"center\">1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp align=\"center\">168\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\">\u003Cp align=\"center\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp align=\"center\">132\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\">\u003Cp align=\"center\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"246\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"276\" bgcolor=\"#fde4d0\">\u003Cp align=\"center\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il valore mensile unificato del punto di contingenza è, fino al 31 gennaio\n1983, di Euro 1,234 per tutti i livelli così come determinato dall’Accordo\nNazionale 21 febbraio 1975 (allegato 5), e di Euro 3,512 dal 1° febbraio 1983\ncosì come determinato dall’Accordo Nazionale (allegato 5). Dal 1° maggio\n1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati\nsecondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26\u002F2\u002F1986, modificata dalla Legge\n13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla\nCommissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1 gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all’art.\n105 è conglobata nella paga tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Indennità relative ai servizi prestati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ribadendo l’intendimento già espresso dalle parti di modificare\ngradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale\nanche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre,\ndi confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare\nomogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il\nterritorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il\ntrattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente\nretributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il\nterritorio nazionale saranno le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"239\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">RUOLO TECNICO OPERATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"justify\">Importo al 1 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">INDENNITA’ PER LAVORO NOTTRURNO\n        (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità per lavoro notturno\n        (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Zona stradale e trasporto-scorta valori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">Euro 5,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">Piantonamento fisso, sala conta e\n        centrale operativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">Euro 4,18\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"240\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">INDENNITA’ DI RISCHIO\n        (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">Zona stradale trasporto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Scorta valori-piant. antirapina\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">Euro 3,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">Piantonamento fisso, sala conta e\n        centrale operativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">Euro 0,65\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"240\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">RUOLO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità presenza (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">Euro 0,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni\ngiornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai\nsoli fini del computo della 13.ma mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>3) INDENNITÀ DI LAVORO DOMENICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo\nche presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale\nretribuzione mensile di cui all’art. 105 un’indennità per ogni ora\neffettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così\ndefinita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AI 01 febbraio 2013 \n\n        \u003Cp>Euro 0,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in\ncui fossero in atto, alla data del 02 maggio 2006, a livello locale, indennità\ndi entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo,\nqueste continueranno ad essere erogate a tutto il personale, con l’aggiunta\ndegli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsioni contenute in\naccordi territoriali in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti preso atto dell’impossibilità di incrementare i valori delle\nindennità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore,\nconvengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per valutare\nl’esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del\nvalore di detti Istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 109 – Copertura economica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti\ndall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come\nverificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata\ncontinuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli\nIstituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una\ncopertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato\nal IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri\nconvenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti\ncontrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri\nincrementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Terzi elementi retributivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi\naventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di 20,66 Euro sono\ntrasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al\npersonale in forza alla data del 31 dicembre 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale\nretribuzione di cui all’art. 105 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 111 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare\ndal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1°\ngennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa\nazienda, salvo quanto previsto al quarto comma dell’art. 27, il lavoratore\navrà diritto a sei scatti triennali. A decorrere dal 1° febbraio 2013 gli\nimporti degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di\ninquadramento nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"385\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"174\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">Data 01\u002F02\u002F13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">Euro 31,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp align=\"center\">1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">Euro 26,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">Euro 23,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp align=\"center\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">Euro 22,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">Euro 21,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp align=\"center\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">Euro 20,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#dfd8e8\">\u003Cp align=\"center\">Euro 19,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti già maturati è\nricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione\ndi arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L’importo degli\nscatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene\ncorrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il triennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo in\ncifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino\nalla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno\nricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza,\nsenza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore\nunitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi\n(sei), nei casi in cui sia già stata maturata l’intera serie dei sei scatti\nprevisti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà\nprocedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà\ndivisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza,\ndeterminando in tal modo il numero di scatti al valore attuale.\nSuccessivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti\nquanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall’operazione di\ncui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all’atto della maturazione del\nsesto scatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai\nlavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino\na concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti preso atto dell’impossibilità di incrementare il valore degli\nscatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il\nsettore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per\nvalutare l’esistenza di condizioni congiunturali che consentono un\nadeguamento del valore di detti Istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta\nvalida la precedente disciplina, sia rispetto al valore degli scatti di\nanzianità che alla loro dinamica, secondo il previgente sistema\nclassificatorio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Retribuzione di fatto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente\nContratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) eventuali terzi elementi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) eventuali superminimi ed assegni “ad personam”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per\ndivisa ed equipaggiamento, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli\nprevisti dall’art. 100 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche\nse corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici\nrimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della\nretribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il\nlavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e,\nnell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo\nvalgono pertanto le seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto\nper ferie, festività od ex festività di cui all’art. 88, per congedo\nmatrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla\nretribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario: le ferie,\nil congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex\nfestività nazionali godute, escluse le festività di cui all’art. 89\ncoincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370\u002F1934 o\ncon un giorno di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad\nun mese o comunque per parte dell’orario contrattuale, verranno detratte le\nquote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle\ngiornate od ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Prospetto Paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su\ncui dovranno essere chiaramente specificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la denominazione dell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’importo della retribuzione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e relative\nmaggiorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale\nspecificata sul prospetto paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutti gli elementi figurativi ivi comprese ferie, permessi, ed ex festività\nmaturate, godute e residue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Paga giornaliera e oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di\nfatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo\nconvenzionalmente la retribuzione stessa per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto,\nagli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente\nla retribuzione stessa per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano\nsulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all’art.\n105, con le seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell’orario giornaliero\ncontrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali\ndi cui al precedente art. 88;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo\nquanto previsto dall’art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e\noltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo\nquanto previsto dall’art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e\noltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell’orario giornaliero\ncontrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell’orario giornaliero\ncontrattuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente\nart. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto non sono\ncumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma\nin contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al\nlavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui\nall’art. 105, oltre le indennità di cui ai puti 1 e 2 dell’art. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un\nimporto pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art.\n105. La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e\nla 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a\ntanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i\nmesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le\nfrazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore\ndi lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto.\nPer i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal\nsuccessivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro\nla 13ma mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della\nretribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza\nfacoltativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Indennità di cassa e\u002Fo maneggio denaro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di\nabbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio\ndenaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore è\nresponsabile di eventuali ammanchi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Divisa e d’equipaggiamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La divisa e l’equipaggiamento saranno forniti nella loro completezza a\nspese del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi\nlocalmente. L’arma, nel rispetto della normativa vigente è considerata\nproprietà personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, ed è vietata\nespressamente qualsiasi forma di cessione o comodato tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene, pertanto, che entro 180 giorni dalla sottoscrizione del\npresente CCNL, dovranno essere definite a livello territoriale o aziendale, ove\nnon esistano già accordi in materia, modalità per consentire alle G.P.G. di\nnuova assunzione l’acquisto senza oneri immediati dell’arma stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d’armi e tassa tiro a\nsegno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia\nparticolare giurata e della relativa licenza di porto d’ armi è a completo\ncarico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di\ntiro a segno nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende s’impegnano, nell’ambito delle disposizioni locali e delle\nindicazioni emanate in materia dal Ministero dell’Interno, ad adoperarsi\naffinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze. Nel\ncaso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia\nparticolare giurata e\u002Fo della licenza di porto d’ armi, il datore di lavoro\npotrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia\nritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà\nrisolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità\nsostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 121 - Assistenza legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Istituti garantiscono l’assistenza legale gratuita alle proprie G.P.G.\nper qualsiasi pendenza inerente ragioni di sevizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da parte\ndella G.P.G. interessata o per conflitto di interessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio prestato\n(non in conflitto con gli interessi dell’Istituto), è da considerarsi in\nservizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIII - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo 1 - Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha\nl’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all’Istituto da\ncui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno\ndall’inizio dell’assenza, l’assenza sarà considerata ingiustificata con\nle conseguenze previste dall’art. 101 del presente Contratto, ferme restando\nle sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella\ntrasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di\nmalattia il lavoratore è tenuto ad attenersi alla vigente normativa relativa\nall’attestazione e trasmissione sull’inizio e la durata presunta della\nmalattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione\ndella malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti\ne di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha\nl’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare\ncertificato medico, preavvisando l’Istituto 24 ore prima e comunque non oltre\nil penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di\nlavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze\nper malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Visite di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione dal decimo comma dell’art. 5 della Legge 11 novembre 1983\nn. 638, il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi al proprio\ndomicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i\ngiorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per\neventuali visite di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono considerate assenze ingiustificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti\nspecialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di\nreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile\nla presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per\ni componenti del suo nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le\nconseguenze di legge e contrattuali previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 124 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla\nnormale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105 per un periodo massimo\ndi 180 giorni, comprensiva dell’indennità di malattia a carico dell’INPS\nche, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni\nnella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l’importo\ndei contributi e delle altre somme dovute all’INPS dall’Istituto. Nel caso\nin cui l’indennità di malattia a carico dell’INPS fosse superiore alla\nnormale retribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore\nl’eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro\ncorrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell’intera misura\ndella normale retribuzione di cui all’art. 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi che l’INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia\nnulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente\narticolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti\nperiodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi\nmorbosi, nell’arco di un anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi,\nriferibili allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare, a\ncondizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso\nsia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240\n(duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a linea e a\nfronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa,\nperiodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta\nscritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica,\ndebitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti\nmansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi\ncontinuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità per nessuno istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,\nche comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche\nse intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del\nsuperamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire\ndell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in\nrapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute\ncertificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto del d.lgs. 30\ngiugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al\nlicenziamento senza obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Capo 2 - Infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Obbligo di iscrizione all’INAIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente\nsoggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari. Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata\nnotizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di\nlavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo\npredetto e l’Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza\ndell’infortunio, non abbia potuto inoltrare all’INAIL la prescritta\ndenuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Conservazione del posto - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro\nfino a guarigione clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul\nlavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale\nretribuzione netta mensile di cui all’art. 105 comprensiva dell’indennità\ndi infortunio a carico dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà\nsoggetto a conguaglio tenendo conto dell’ammontare dell’indennità erogata\ndall’INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa\nl’integrazione a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato\nil trattamento ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124\u002F1965.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale\nindennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro. Nel caso in cui\nl’indennità di infortunio a carico dell’INAIL fosse superiore alla normale\nretribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore l’eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro\ncorrisponderà le mensilità supplementari (13ma e 14ma) nell’intera misura\ndella normale retribuzione di cui all’art. 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi che l’inabilità temporanea divenga permanente assoluta,\ncessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo\ncomma. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data\nindicata nel certificato INAIL, preavvisando l’Istituto 24 ore prima, e\ncomunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa\ndel lavoro. Qualora l’INAIL per qualsiasi motivo non riconosca\nl’infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Assicurazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale\nappartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro\ngli eventi di morte o di invalidità permanente assoluta causati da infortuni\nsul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali\ndall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Massimali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 51.650,00 per il caso di morte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 103.300,00 per il caso di invalidità permanente convenendo le parti che\nnon si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia\ndi grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente\npari o superiore al 51% della totale, l’indennizzo verrà liquidato al\n100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sorga il diritto, il lavoratore interessato, o erede avente\ncausa, deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal\nverificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di\ncui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti\ncapo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto che ne facciano\nrichiesta scritta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo 3 - Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Normativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza,\nrilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della\nlavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all’Istituto assicuratore,\nNel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1 le generalità della lavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2. l’indicazione del datore di lavoro e della sede dove l’interessata\npresta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3. il mese di gestazione alla data della visita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4. la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4.1. gli elementi di cui alle lettere 1.1) e 1.2) sono inseriti nel\ncertificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde\ndella veridicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4.2. al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli\nufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell’INPS e i medici dei\nservizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da\nmedici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l’INPS possono\naccettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4.3. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la\nricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla\nlavoratrice stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4.4. Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette\ncertificazioni a disposizione della Direzione periferica del Lavoro per tutto\nil periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il\ncertificato attestante la data del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o\naffidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia\nrinunciato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice,\ndei diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi\nsuccessivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è\ntenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all’INPS inoltrando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1. domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie\nlavoratrice da cui risulti l’avvenuta rinuncia della moglie stessa ad\navvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare\nanche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2. copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3. copia del documento rilasciato dall’autorità competente, attestante\nla data dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero\nadottiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall’accertamento dello\nstato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo\nrestando le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>6.Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve\npresentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la\nrelativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di\neffettuazione degli esami. (art. 7 D. lgs 645\u002F96).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui\nopera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice\nstessa anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, che la convalida; a tale\nconvalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso\nla lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in\ncaso di preavviso secondo le modalità previste ai rispettivi dal presente\nContratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto spetta anche alla lavoratrice\u002Flavoratore adottivi o affidatari,\nqualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall’effettivo\ningresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte\nCostituzionale sentenza n° 332\u002F88).La lavoratrice che intende avvalersi del\ndiritto all’astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di\nlavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da\ncorrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere\ncomplessivamente il cento per cento della normale retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e\npuerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 130 - Adozione e\u002Fo affidamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I genitori adottivi o affidatari, o che abbiano ottenuto un affidamento\npreadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge\nsulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme\nespressamente sotto riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Astensione Obbligatoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento\neconomico così previsto dalla Legge 1204\u002F1971 e 53\u002F2000, durante i primi tre\nmesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o\naffidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione\no dell’affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale\nl’astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha\nsuperato i sei anni di età (v. circolari INPS 151\u002F90 e 109 del 6\u002F6\u002F2000 - art.\n6 - Legge 903\u002F77 e art. 3 - Legge 476\u002F98).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Astensione Facoltativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della\nastensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità\npreviste per i genitori naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data\ndi ingresso in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età\ndel bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro\ntre anni dall’ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però\nandare oltre i quindici anni di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità economica pari\nal 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere\ndalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori\ndi sei mesi per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del\nbambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di\netà entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa sarà\nerogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori\nnaturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Riposi Orari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano\nanche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli,\nentrati in famiglia anche in date diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 131 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di\nlicenziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il\nperiodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al\ncompimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla\nlegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività di studio,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal\nContratto).Tale diritto spetta anche alla lavoratrice\u002Flavoratore adottivi o\naffidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice\u002Flavoratore\nha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i\nperiodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti\nretributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ctable width=\"769\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"749\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Astensione\n        Obbligatoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Periodo godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">5 mesi più eventuali altri periodi\n        che siano autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">-Prima della data presunta del parto:\n        2 o 1 mese (*1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-Dopo il parto (3 o 4 mesi(*1), più periodo non\n        goduto prima del parto quando questo è prematuro \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità economica pari al 100%\n        della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’art. 74\n        della Legge 23\u002F12\u002F1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e\n        anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge\n        29\u002F2\u002F1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">L’importo\n        anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi\n        dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della\n        Legge n. 33\u002F1980\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">I periodi di astensione obbligatoria\n        devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli\n        effetti contrattualmente previsti compresi quelli relativi alle\n        mensilità supplementari e ferie. \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"769\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Padre (*2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Dopo la nascita del\n        bimbo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità economica\n        pari all’80% della retribuzione spettante con le stesse modalità\n        sopra previste per la madre. \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione\nobbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del\nparto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione\nobbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi\ndi astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i\ngiorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il\nparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave\ninfermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Astensione Facoltativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"775\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"755\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Astensione\n        Facoltativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Periodo godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">Madre 6 mesi (*3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">Continuativi o frazionati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">Nei primi 8 anni di vita del\n        bambino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità economica pari al 30% della\n        retribuzione spettante per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al\n        terzo anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi successivi, la stessa prestazione\n        spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta\n        (*4).\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per l’erogazione dell’importo e\n        l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse\n        modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di\n        astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio,\n        esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari\n        ed al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100% per i mesi goduti\n        fino al terzo anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi successivi copertura commisurata al\n        200% dell’assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte\n        dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">6 mesi (*3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Nei primi 8 anni di\n        vita del bambino documentazione da presentare: una dichiarazione da cui\n        risulti la rinuncia dell’altro a valersi della astensione facoltativa\n        entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del\n        datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta\n        rinuncia.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Per l’erogazione\n        dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse\n        leggi e le stesse modalità previste per l’astensione\n        obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100%\n        per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi\n        successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con\n        possibilità d’integrazione da parte dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni\ncomplessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i\n10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell’astensione, il\nlimite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il\nperiodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla\nlavoratrice\u002Flavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5\nvolte il trattamento minimo di pensione. (Euro 12.100,20 per il 2000).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"775\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"755\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Allattamento e\n        riposi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Periodo godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">2 ore (4 ore per i parti plurimi)\n        riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto\n        della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"justify\">Nel primo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">Per detti riposi è dovuta dall’INPS\n        una indennità pari all’interno ammontare della retribuzione relativa\n        ai riposi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed\n        è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’Ente\n        assicuratore, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 9\u002F12\u002F1977, n. 903.\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura commisurata al 200%\n        dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte\n        dell’interessata.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Padre (*5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">2 ore (4 ore per i\n        parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore\n        padre ad uscire dalla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Nel primo anno di\n        vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Per detti riposi\n        valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste\n        per la lavoratrice madre.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura\n        commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità\n        d’integrazione da parte dell’interessata.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*5) Il diritto all’astensione per allattamento spetta al padre in\nalternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel\ncaso in cui i figli siano affidati al solo padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"758\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Malattia del\n        bimbo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" height=\"5\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Durata e periodo di\n        godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Previdenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"justify\">Madre (*6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"justify\">Senza limiti fino a 3 anni del\n        bambino, dietro presentazione di certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino,\n        dietro presentazione di certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero\n        interrompe le ferie del genitore.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"justify\">Nessuna.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali periodi danno diritto a quanto previsto\n        all’art. 7, comma 1, della Legge 8\u002F3\u002F2000, n. 53.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100% per i periodi goduti\n        fino al terzo anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi successivi copertura commisurata al\n        200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte\n        dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Padre (*6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Senza limiti fino ai\n        3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino,\n        dietro presentazione certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">La malattia del bimbo con ricovero interrompe le\n        ferie del genitore.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Nessuna.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Tali periodi danno diritto a quanto previsto\n        all’art. 7, comma 1, della Legge 8\u002F3\u002F2000, n. 53.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"justify\">Copertura al 100%\n        fino ai 3 anni del bimbo.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i periodi successivi copertura commisurata al\n        200% dell’assegno sociale, salvo integrazione dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*6) Il diritto all’astensione per la malattia dei bimbi spetta\nalternativamente al padre o alla madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Astensione obbligatoria e facoltativa del genitore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di\nastenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante i tre mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La\nlavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di\ngestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di\nun anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’Istituto,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\nrisoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e\nil periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere\ncomputati nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo\ndi gravidanza, qualora l’Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di\nlavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria ha\ndiritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105\ncomprensiva dell’indennità a carico dell’INPS, secondo le modalità\nstabilite dall’art. 74 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice ha diritto ad\nuna indennità pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a\ncarico dell’INPS dall’art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo\nle modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art.\n1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di\nlavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le\nmodalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, delle\nnorme di legge e dei relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Astensione del padre\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione\nobbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo\nanno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti\nrispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204,\nnonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di\netà inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche\nse adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314\u002F20 del Codice Civile, in\nalternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo\npadre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro\nuna dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi\ndei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età\ninferiore a tre anni, il relativo certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età\ndel bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui\nal comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una\ndichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti\nl’avvenuta rinuncia. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono\ncomputati agli effetti indicati dall’art. 7, ultimo comma, della legge 30\ndicembre 1971, n. 1204.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Ch3>Art. 135 - Allattamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore alle\nsei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una\nora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e\ndella retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire\ndall’Istituto. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da\nquelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla\ntutela del lavoro delle donne.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Comunicazioni della lavoratrice\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale Sanitario, da un medico\ncondotto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente\nsostitutivo, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al\nparto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio di Stato\nCivile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto\ndal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità\ndi preavviso e al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e\npuerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Richiamo alle armi - Servizio civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi o di istituzione di un servizio civile\nobbligatorio tornano in essere le normative già previste nei precedenti CCNL\nper il servizio militare obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Recesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Contratto di lavoro potrà essere risolto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>se è a tempo determinato, alla scadenza del termine; se a tempo\nindeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con preavviso, per giustificato motivo soggettivo od oggettivo ai sensi\ndell’art. 3 Legge 604\u002F66, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle\nvigenti normative di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza preavviso, per giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per dimissioni con le modalità di cui alla Legge 92\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, con\ncontestuale indicazione dei motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti\ntermini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a cinque anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi due per il Quadro e il primo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi uno per il secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quindici per gli altri livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi tre per il Quadro e il primo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi uno per il secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quindici per gli altri livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre i dieci anni di servizio: mesi quattro per il Quadro e il primo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il\nrecedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all’altra\nparte una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe\nspettata per il relativo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può\nrinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove\ninvece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il\nrapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà\ncorrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di\nanticipata risoluzione del rap-porto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di\nfatto la prestazione lavorativa nell’Istituto, quali che siano le mansioni ad\nesso affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per\ndodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese\nintero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine\nrapporto di cui all’art. 142.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 141 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore\ndi lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi\ncome mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per i\nperiodi di servizio prestato sino al 31 Maggio 1982 l’indennità di\nanzianità è calcolata con le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) personale con mansioni impiegatizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una mensilità di cui all’art. 112 per ogni anno di servizio\nprestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) personale con mansioni non impiegatizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni otto per ogni anno di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n14° anno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14° e fino al 19°\nanno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1970:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto\ndi servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto\ndi servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto\ndi servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15°\nanno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1980:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’anzianità maturata dal 1° aprile 1980:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 Maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base\nalla retribuzione di cui all’art. 112 in atto a tale momento (1), maggiorata\ndi un dodicesimo della 13ma mensilità e di un dodicesimo della 14ma\nmensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni\ndi mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestati dal 1º Giugno 1982 al 31 Dicembre 1989\nil trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure\npreviste dalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste\ndalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni venticinque fino al 31 Marzo 1984 e giorni ventisei dal 1°Aprile\n1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi prestati dal 1° Gennaio 1990, il trattamento di fine\nrapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell’anno\ndivisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si\ndetermina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono\ncomputare esclusivamente i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"357\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"337\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"3\">\u003Cp align=\"center\">stipendio o\n        salario unico nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"5\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"5\">\u003Cp align=\"center\">Eventuali terzi\n        elementi di cui all’art. 110\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"5\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Eventuali scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"5\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp align=\"center\">Tredicesima e\n        quattordicesima\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"26\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">Eventuali superminimi ed assegni “ad personam”\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"337\" valign=\"top\" height=\"3\">\u003Cp align=\"center\">Quota\n        integrativa territoriale (QU.I.T.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente\ncorrisposte a titolo risarcitorio di cui all’art. 82 non sono in ogni caso\ncomputabili agli effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto\nsecondo quanto stabilito dall’allegato 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di\nfine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 7 che fa parte integrante del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Una tantum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno\ndeterminato l’anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente\nascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora\nl’economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano\nnon di meno l’esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la\nsottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e\ncompatibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale\n(1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà\ncorrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una\nsomma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi\ncon le seguenti modalità temporali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"232\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">Euro 150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"justify\">1 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">Euro 150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"justify\">1 febbraio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">Euro 150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"justify\">1 febbraio 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio del rapporto di lavoro, nel periodo tra il 31 dicembre\n2008 e 31 gennaio 2013, gli importi, nella misura mensile di euro 9,4 lordi\nsaranno erogati per ogni mese di effettiva permanenza in servizio, alle\ndecorrenze di cui sopra. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\nconsidereranno mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del\ncomputo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore interessato ad un cambio di appalto che intervenga nel periodo\ndi erogazione delle tranches dell’una tantum come innanzi determinate,\nl’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa cessante per\nintero, in una unica soluzione, all’atto della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione\ndella suddetta somma, unitamente agli incrementi retributivi deliberati con il\nrinnovo del presente CCNL, hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei\nlavoratori, adeguata e compatibile con la suddetta situazione di crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali\nconcordati, assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a\nqualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’applicazione della Legge 3 aprile 2001 n.\n142, previa approvazione degli organi statutariamente previsti, l’importo\ncorrispondente alla una tantum potrà essere destinato agli strumenti propri\ndella cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 143 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, stipulato in Roma l’8 aprile 2013, salve le diverse\ndecorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli,\navrà decorrenza dall’1 febbraio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 per la\nparte normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da\nuna delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data\ndella sua scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di\nrinnovo del Contratto tre mesi prima della scadenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore\nfinché non sarà rinnovato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione\ndella piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un\nelemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza\ncontrattuale, con le modalità di cui all’art. 109.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione, la\nstipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente\nrisolte secondo le norme previste dagli artt. 4, 10, 11, 12 e 145. Durante tali\nprocedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di\nagibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali. In\ncaso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo\nrestando l’esercizio del di-ritto garantito dalla legge, le parti convengono,\nper la particolarità del settore sia dal punto di vista dell’attività di\nsicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sull’opportunità\ndi assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano\ncarattere di essenzialità gestionale dell’Istituto di Vigilanza o siano di\ninteresse strategico per la collettività. Conseguentemente durante gli\nscioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla\ncentrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno, ed alle centrali\nnucleari alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e\nper obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette\ncentrali e raffinerie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Distribuzione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata distribuirà ai\nlavoratori una copia del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERVIZI FIDUCIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di fare emergere e dare un perimetro contrattuale con regole certe\nad una serie di attività riconducibili alla filiera della sicurezza, le parti\nhanno ravvisato la necessità di ampliare il tradizionale CCNL della vigilanza\nprivata, mediante l’introduzione della normativa di cui alla presente\nsezione, individuata quale strumento idoneo ad assicurare ai lavoratori e ai\ndatori di lavoro, certezza di riferimenti in materia di regolamentazione sul\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I - Validità e sfera di applicazione\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Validità e sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina\ni rapporti di lavoro per le attività, in regime di committenza pubblica e\nprivata, di seguito elencate e per quelle ad esse affini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di\nimmobili e le relative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del\nflusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di\nsicurezza di cui al D.M. n. 269\u002F2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di assistenza, di controllo e safety all’organizzazione di\nmanifestazioni ed eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini\ntelefonici, attività di front desk;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di bigliettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II – CAMBIO D’APPALTO E\u002FO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Cambio d’Appalto e\u002Fo affidamento di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai\nservizi fiduciari le parti intendono opportuno e necessario istituire una\ndisciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando\nall’uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i\ncriteri di cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Condizioni per attivare la procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa\nnei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà\ncomunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'\nappalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie\nprovinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA \u002FRSU ed ai lavoratori già\nimpiegati nei servizi oggetto dell' appalto ed all'impresa subentrante,\nfornendo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del\npersonale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell' appalto da più\nlungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della\ncomunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orari di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Personale interessato dalla procedura.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Transiteranno alle dipendenze dell’impresa subentrante i lavoratori\ndipendenti dell’impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell’appalto\noggetto della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Modalità di attuazione della Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Impresa subentrante nell'appalto e\u002Fo nell'affidamento del servizio,\nprocederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di\nprova del personale individuato ai sensi dell’art. 4 con decorrenza dal primo\ngiorno successivo alla scadenza dell' appalto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative\ninferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali,\nl'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante\ndalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l’impresa subentrante\nprima del passaggio promuoverà un incontro con l’impresa uscente e le OO.SS.\nterritoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi,\nogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto\nall'art 7, comma 4 bis Legge 28 febbraio 2008 n. 31 ultima parte, verrà\nassicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente\nsezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad essi verranno mantenuti l’anzianità convenzionale e gli scatti di\nanzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del\nnumero di scatti previsti dal presente CCNL, fermo restando che per il\ntrattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell' effettiva\nanzianità maturata presso l'azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'\nobbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del\nnumero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto\nall’ottemperanza dell’obbligo di precedenza di cui alla L. 223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento\ndella comunicazione di cui all’ art. 2 p. sez. un incontro presso la\nDirezione Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale, con l'impresa\nuscente e le OO.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le\nragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno\nper ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non\nricomprese nel passaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni\ndelle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno\nformalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.\n411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato adempimento, da parte dell’impresa che cessa nell’appalto,\ndelle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa\nsubentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente\nimpiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con\nl'impresa uscente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte\ndell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi\nprevisto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità\nindicate per il passaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il\nlavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta\ndi adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento\neconomico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina è da intendersi cogente per le imprese che applicano\nil presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’impresa uscente non applichi il presente contratto, si\npotranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle\nOO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e\ncomunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà\neffetto alla cessazione della causa giustificativa dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 L. 300\u002F1970 saranno\nassunti dall’azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno\ninteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d’appalto e\u002Fo\nriaffidamento dei servizi fiduciari resi a favore dei terzi, anche quando detti\nservizi siano affidati, con qualsiasi modalità, alle imprese di servizi\nfiduciari per il tramite di società di intermediazione e od in subappalto. A\ntal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che\nterritoriale, l’inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e\nprivati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con\nqualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano\nl’applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle\nparti istituzionali competenti per quanto di loro spettanza ( Ministero,\nPrefetture e D.P.L.) affinché nei bandi di gara venga ribadito che il mancato\nrispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli\naccordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del CCNL stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III – MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso\nper i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, in attuazione delle norme di\nlegge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part time e Tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, si applicano, in\nquanto compatibili le norme previste per tali istituti nell’apposito allegato\nal presente CCNL e dalla normativa di legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv style=\"font-size: 10pt\" align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"492\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"230\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"134\" height=\"3\">\u003Cp>LAVORO SUPPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>DIURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp align=\"center\">38% forfettizzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"134\" height=\"3\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp align=\"center\">38% forfettizzato\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv style=\"font-size: 10pt\" align=\"center\">\u003Ctable width=\"492\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"230\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO\nOPERATIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"192\">\n  \u003Ccol width=\"542\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello A – (direzione e\n        controllo)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva\n        con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di\n        preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica.\n        Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto\n        che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da\n        autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">A titolo esemplificativo e non esaustivo: \u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Responsabile supervisore\u002Fispettore di area e o\n            territorio con più di 150 addetti;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Responsabile alla predisposizione di gestione delle\n        turnazioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello B - (responsabili)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva\n        con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di\n        preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica.\n        Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto\n        che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da\n        autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">A titolo esemplificativo e non esaustivo: \u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Responsabile supervisore\u002Fispettore di area e o\n            territorio con più di 25 addetti;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Responsabile alla predisposizione di gestione\n            delle turnazioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello C - (coordinatori) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia esecutiva mansioni\n        di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità.\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto adibito al coordinamento\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello D: (Operatori)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche\n        l’utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste\n        normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque\n        acquisite; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n        \u003Col>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’attività per la custodia, la\n            sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’attività di gestione degli\n            incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e\n            bollette;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’attività di controllo degli\n            accessi, regolazione del flusso di persone e merci;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’assistenza, al controllo ed alle\n            attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto ad attività ausiliarie alla\n            viabilità e fruizione dei parcheggi.\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’attività di prevenzione e di\n            primo intervento antincendio;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto alle attività tecnico-organizzative\n            per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione\n            dei siti ed immobili;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Addetto all’attività di reception,\n            attività di gestione centralini telefonici, attività di front\n            desk, gestione della corrispondenza, immissione dati;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Referente tecnico-operativo per i rapporti con\n            il committente;\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Ausiliario alle attività di contazione.\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello E: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al\n        24° mese di servizio effettivamente prestato;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"justify\">Livello F: (livello di ingresso)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"542\">\u003Cp align=\"justify\">Appartengono a questo livello i\n        lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi\n        12 mesi di servizio effettivamente prestato;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere\nspecificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) data di effettivo inizio della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) livello, qualifica, retribuzione CCNL applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) località di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) distribuzione settimanale dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di\nlavoro, i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) titolo di studio (fotocopia autenticata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) eventuale diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento\nspecifici frequentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) certificato attestante l’assenza di carichi penali pendenti, casellario\ngiudiziale con assenza di condanne per reati incompatibili con il requisito\ndella buona condotta e con la particolarità dello svolgimento di mansioni\nnell’ambito dei servizi fiduciari, salvo la riabilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la\npresenza\u002Fassenza di contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro in essere, la\nresidenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti; egli ha\naltresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni\naltro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre\nil candidato a visita medica, di norma presso il medico delegato da Legge 81\u002F\n2008 o Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, per\naccertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test\nattitudinali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai\ncompetenti enti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Divisa (indumenti di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha\nl’obbligo d’indossarli e restituirli all’atto della risoluzione del\nrapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del\nrapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in caso contrario il costo\ndella divisa, nella misura predeterminata nella lettera d’assunzione, sarà\nposto a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale inquadrato nel livello A e B: 60 giorni di lavoro effettivamente\nprestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale inquadrato negli altri livelli: 30 giorni di lavoro effettivamente\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la\nqualifica assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in\nqualsiasi momento dall’una e dall’altra parte senza obbligo di preavviso, e\ncon diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità\nsupplementari e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato\ndisdetta per iscritto, l’assunzione del lavoratore si intenderà\nautomaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà\ncomputato a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata dell’orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in\n40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate\nlavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 173 per la\ndeterminazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della\nretribuzione giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno\nessere concordate diverse modalità di distribuzione dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n. 66\u002F2003 e al comma 2\ndell’art. 4 del D. lgs. n. 234\u002F2007 si conviene che la durata massima\ndell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà\nsuperare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita\nad un periodo di mesi 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza\nprima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma\nrestando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 11 per il\nlavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore\navvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici\nnecessari, e comunque non superiori alle 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Lavoro straordinario e maggiorazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 5 del D.lgs. 66\u002F2003, è facoltà del datore di\nlavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio,\nper il numero di ore annuali che sommate all’orario normale di lavoro, non\nsuperi i limiti stabiliti nel precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia\nautorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa\nresa oltre l'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti\nmaggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"781\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"209\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"378\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"12\">\u003Cp>STRAORDINARIO FERIALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>DIURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp>fino 48a ora settimanale 25% - dalla 49a ora 30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"13\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"13\">\u003Cp>LAVORO DOMENICALE\u002FFESTIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>DIURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"13\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"13\">\u003Cp>STRAORDINARIO DOMENICALE\u002FFESTIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>DIURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"13\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"209\" height=\"12\">\u003Cp>INDENNITA' SESTO GIORNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>DIURNO\u002FNOTTURNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\">\u003Cp align=\"center\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello\ncompreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Banche delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 10 p. sez. , le parti\ndemandano a livello territoriale l’eventuale istituzione di una banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’esigenze tecniche proprie del settore si conviene che,\ncon esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere\nassegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell’anno\nsolare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24\nore, non più di tre volte al mese pro capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo\nnon godute nell’arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente\nrecuperate entro i trenta giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi,\ndovrà essere corrisposta una indennità pari al 15% della quota oraria della\nnormale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in\nrelazione alla specificità del territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche\nnon decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22\u002F02\u002F1934\nn. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al\nprecedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’esigenze tecniche proprie del settore si conviene che il\npersonale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria\nopera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore\nconsecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere\nridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in materia di riposo giornaliero, il\ndipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo\nsettimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un\ncompenso pari al 10% della quota giornaliera della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di\neffettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente,\nverrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 15%\ndella normale retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alla\nore 06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dall’obbligo di prestare lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le lavoratrici madri con figli inferiori a 3 anni o in alternative i\nlavoratori padri conviventi con gli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la lavoratrice e il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio\nconvivente di età inferiore a 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la lavoratrice e il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e succ. modifiche ed\nintegrazioni, nonché le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza\nsino all’anno di compimento di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro nel\npresente CCNL si rimanda a quanto previsto dalla legislazione in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII - PERMESSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Permessi Annuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori del personale addetto ai servizi fiduciari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo\n1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono\ntrasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo\ncumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e\nderivanti dall’utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di\ncalendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla\nretribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di\ncui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal\nfine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro -\nretribuzione secondo norme di legge o di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo, eventualmente non goduti nell’anno\ndi maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto non\noltre le spettanze del mese di gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni\ndelle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive\nmodificazioni. Le festività nazionali sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"324\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"304\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\" bgcolor=\"#4f81bd\">\u003Cp align=\"center\">Le\n        festività nazionali \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">il 25 aprile – (festa\n        della liberazione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 1° maggio – (festa\n        del lavoro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 2 giugno – (festa\n        della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"324\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"304\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\" bgcolor=\"#9bbb59\">\u003Cp align=\"center\">Le\n        festività infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il primo giorno\n        dell’anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il lunedì di Pasqua\n        (Pasquetta)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 15 agosto\n        (Assunzione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 1° novembre\n        (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">L’8 dicembre (Immacolata\n        concezione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"304\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Il 26 dicembre (S.\n        Stefano)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Retribuzione delle festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in\nconseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di\nfestività di cui al precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di\ncui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla\nLegge n. 370\u002F1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il\ngodimento di un’altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in\naggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla\nquota giornaliera di tale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per\nl’orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni\nlavorativi per l’orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale\nperiodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1° maggio-30\nsettembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Missioni e rimborsi spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede\ndell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o\nsuccessivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Rimborso spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di\nbreve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi\ndalle normale località di lavoro previste all'atto di assunzione o\nsuccessivamente assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla\nprovincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o\nsuccessivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio\nper il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30\nEuro\u002Fkm.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 – Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in missione, ove si renda necessario il suo\npernottamento fuori sede, è dovuto oltre al rimborso delle spese di viaggio,\nquelle sostenute per il vitto e alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Retribuzione normale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal\npresente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Paga base tabellare conglobata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"766\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"167\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"justify\">LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"justify\">Paga conglobata al 01\u002F02\u002F15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.367,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.398,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.461,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.242,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.271,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.328,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.044,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.068,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 1.116,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"center\">Livello D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 870,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 890,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 930,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 820,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 839,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 876,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"center\">Livello F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 745,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 762,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Euro 797,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori della tabella economica di cui sopra sono stati riparametrati\nsecondo i seguenti numeri convenzionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"277\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">PARAMETRI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">livello A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">livello B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">168\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">livello C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">livello D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">132\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#d2eaf1\">\u003Cp align=\"center\">livello E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">livello F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi\nderivanti dall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per\ngarantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali,\nconcordano che le imprese erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i\ndipendenti una copertura economica di Euro 20 Mensili anche a titolo di acconto\nsui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno\nassorbiti dai futuri incrementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina\ncontrattuale così come introdotta in sede di prima istituzione, risente\ndell’esigenza di favorire l’emersione dello specifico settore, fatto salvo\nil comune intendimento di concordare, le opportune rivalutazioni in sede di\nprossimi rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, salvo\nquanto disposto al quarto comma art. 5 p. sez., al personale addetto ai servizi\nfiduciari, spettano un numero di sei scatti triennali, per ciascun livello di\ninquadramento nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"321\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"138\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"138\" height=\"24\">\u003Cp align=\"justify\">LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">FEBBRAIO 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"138\" height=\"27\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello\n        A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"138\" height=\"27\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Livello\n        B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"138\" height=\"27\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">livello\n        C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\" bgcolor=\"#e6eed5\">\u003Cp align=\"center\">Euro 17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"138\" height=\"26\">\u003Cp align=\"center\">livello D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">Euro 15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti già maturati è\nricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione\ndi arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L’importo degli\nscatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene\ncorrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il triennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo in\ncifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino\nalla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno\nricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza,\nsenza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore\nunitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi\n(sei), nei casi in cui sia già stata maturata l’intera serie degli scatti\nprevisti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà\nprocedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà\ndivisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza,\ndeterminando in tal modo il numero di scatti al valore attuale.\nSuccessivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti\nquanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall’operazione\ndi cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all’atto della maturazione\ndel sesto scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Mensilità supplementare (13ma )\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al\nlavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui\nall’art. 23 p. sez.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a\ntanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i\nmesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le\nfrazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Armonizzazione dei trattamenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente contratto, i trattamenti\neconomici saranno armonizzati sulla base del criterio dell’invarianza del\ntrattamento della medesima paga oraria ordinaria in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali differenze retributive globalmente considerate, favorevoli ai\nlavoratori verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che\nricomprenda anche i valori in denaro delle differenze tra istituti di carattere\nnormativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso elemento, costituito in un assegno ad personam mensile, per un\nnumero di 12 mensilità da erogarsi per l’intera durata del contratto\nresterà assorbito dai futuri aumenti contrattuali in misura corrispondente al\n25% degli stessi in occasione di ciascun rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - TFR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore\ndi lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi\ncome mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla\nretribuzione dovuta nell’anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini\ndel presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono\ncomputare esclusivamente i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio o salario unico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"371\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"351\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"351\" valign=\"top\" height=\"25\">\u003Cp align=\"center\">stipendio o\n        salario unico nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"351\" valign=\"top\" height=\"26\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"351\" valign=\"top\" height=\"26\">\u003Cp align=\"center\">tredicesima\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"351\" valign=\"top\" height=\"50\" bgcolor=\"#d3dfee\">\u003Cp align=\"center\">eventuali superminimi ed assegni “ad personam”\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso\ncomputabili agli effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti\ntermini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quindici di calendario per il personale inquadrato ai livelli C,D, E\ned F;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni trenta di calendario per il personale inquadrato al livello B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni quaranta di calendario per il personale inquadrato al livello A .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il\nrecedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all’altra\nparte una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe\nspettata per il relativo periodo. Ove il lavoratore dimissionario lo richieda,\nil datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il\nrapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria\niniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà\nfacoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per\nil periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Malattia e periodo di comporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ordine al trattamento economico e normativo per i lavoratori assenti a\ncausa di malattia troverà integrale applicazione quanto previsto dall’art.\n125 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X – STRUMENTI DELLA BILATERALITA’\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Strumenti della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che per quanto riguarda gli strumenti della\nbilateralità si rimanda a quanto previsto e disciplinato nella parte della\nvigilanza privata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 – Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a\ncarico dell’azienda pari a 12 Euro\u002Fmese, a partire dal 1 luglio 2013, per\nl’iscrizione al fondo F.A.S.I.V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il contributo a carico dell’azienda è parte\nintegrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l’azienda\nche ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad\nerogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari\nad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra\nnella retribuzione di fatto, di cui all’art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con esclusione della parte economica, esaustivamente definita in questa\nsezione, e della specifica normativa prevista per il personale addetto ai\nservizi fiduciari, allo stesso personale si applicano per il resto le norme\ndella parte generale del Contratto, in quanto applicabili, anche con\nriferimento all’art. 128 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi\nFiduciari 2013-2015Pag. PAGE \\* MERGEFORMAT1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"cbadate_end":48,"cbasignmultiple":52,"maternity_nursing_breaks_duration":56,"hourspweek_select":60,"childcare":64,"cbadate_start":68,"nursingmothers":70,"pensionfund":72,"healthcareaccess":76,"apprenticeships":80,"SUNDAY_trigger":84,"cbamemtrad":88,"trainingprogrammes":92,"protectiveclothing":96,"healthandsafetypolicy":100,"contracttrial":104,"JOBTYPE_descriptions":108,"SCHEDULE_trigger":112,"tempagency":116,"jobsecuritymothers":120,"PAYSCALES_trigger":124,"timeoff":128,"bankholidays1":132,"SENIOR_trigger":136,"legalassistance_trigger":140,"paidmaternityleave":144,"contractseverancepay":148,"PAIDLEAV_trigger":152,"deathrelatives":156,"trainingfund":160,"unemploymentfundtxt":164,"sicknesspay":168,"longtermillness":172,"disabilitypay":176,"maternitydiscrimination":180,"breastfeeding_dangerouswork":184,"eqtraining":188,"MAXHOURS_trigger":190,"schedulesrestpw":194,"hourspday_select":196,"TRADEUNLEAV_trigger":200,"ONCERISE_trigger":204,"NOCTPREM_trigger":208,"HARDSHIP_trigger":212,"OVERTIME_trigger":216},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 30 - Pari opportunità Le parti conv","Art. 30 - Pari opportunità\n\nLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della\nRaccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10\u002F4\u002F1991\nn. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici.\n\nViene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità,\ncon il compito di:\n\nsvolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito del ruolo\ndell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di\nacquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso,\nlivello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;\n\nverificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche\nconfrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con\nle altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;\n\npredisporre schemi di progetti di Azioni Positive.\n\nL’eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza,\ncostituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di\nlegge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente\narticolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà\nsull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end","Art. 143 - Decorrenza e durata Il presen","Art. 143 - Decorrenza e durata\n\nIl presente CCNL, stipulato in Roma l’8 aprile 2013, salve le diverse\ndecorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli,\navrà decorrenza dall’1 febbraio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 per la\nparte normativa.\n\nEsso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da\nuna delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data\ndella sua scadenza.\n\nIn caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di\nrinnovo del Contratto tre mesi prima della scadenza stessa.\n\nIl presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore\nfinché non sarà rinnovato.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbasignmultiple","L’ASSIV – Associazione Italiana Vigilanz","L’ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza\u002FConfindustria, rappresentata\ndal Presidente dott. Matteo Balestrero, dal Presidente della Commissione\nSindacale Luca Pizzigoni, dai componenti della commissione sindacale: dott.\nBeppe Savio, dott.ssa Maria Cristina Urbano, Avv. Giampiero Basile, Avv.\nGiovanni Pollicelli, dal Direttore Gian Luca Neri, dal Segretario Generale\ndott. Antonio Ancona.\n\nLEGACCOP SERVIZI, rappresentata dal Presidente Fabrizio Bolzoni, Ferdinando\nPalanti, Daniele Conti e assistiti dal responsabile Relazioni Industriali Carlo\nMarignani.\n\nFEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente\nMassimo Stronati, dal Vice Presidente Andrea Gioeni, dal Direttore Mario\nTroisi, da Antonio Amato, Benito Ciucci ed assistiti dal Capo del Servizio\nSindacale di Confcooperative Sabina Valentini.\n\nAGCI – SERVIZI, rappresentata dalla Presidente Olga Eugenia Pegoraro e\nNicola Antonio Ascalone.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maternity_nursing_breaks_duration","Art. 135 - Allattamento Il datore di lav","Art. 135 - Allattamento\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore alle\nsei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una\nora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e\ndella retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire\ndall’Istituto. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da\nquelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla\ntutela del lavoro delle donne.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"hourspweek_select","a) Orario di lavoro settimanale Fermo re","a) Orario di lavoro settimanale\n\nFermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla\nTabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa\nsi effettua secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui\nagli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale,\nfinalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema\nstesso.\n\nAi fini contrattuali l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore\nsettimanali\n\nb) Durata massima dell’orario di lavoro comprensivo del lavoro\nstraordinario.\n\nTenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in\nmaniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio\npubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima\ndell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare\nle 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un\nperiodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del\npresente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle\nore (artt. 81, 82).\n\nPer il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà\nriparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"childcare","Astensione Facoltativa Astensione Facolt","Astensione Facoltativa\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Astensione\n        Facoltativa\n      \n    \n    \n      Genitore\n      \n      Durata\n      \n      Periodo godimento\n      \n      Retribuzione\n      \n      Previdenza\n      \n    \n    \n      Madre 6 mesi (*3)\n      \n      Continuativi o frazionati\n      \n      Nei primi 8 anni di vita del\n        bambino\n      \n      Indennità economica pari al 30% della\n        retribuzione spettante per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al\n        terzo anno di età del bambino.\n\n        Per i periodi successivi, la stessa prestazione\n        spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta\n        (*4).\n\n        Per l’erogazione dell’importo e\n        l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse\n        modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di\n        astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio,\n        esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari\n        ed al trattamento di fine rapporto.\n      \n      Copertura al 100% per i mesi goduti\n        fino al terzo anno di età del bambino.\n\n        Per i periodi successivi copertura commisurata al\n        200% dell’assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte\n        dell’interessato.\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      6 mesi (*3)\n      \n      Nei primi 8 anni di\n        vita del bambino documentazione da presentare: una dichiarazione da cui\n        risulti la rinuncia dell’altro a valersi della astensione facoltativa\n        entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del\n        datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta\n        rinuncia.\n      \n      Per l’erogazione\n        dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse\n        leggi e le stesse modalità previste per l’astensione\n        obbligatoria.\n      \n      Copertura al 100%\n        per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi\n        successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con\n        possibilità d’integrazione da parte dell’interessato.\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni\ncomplessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i\n10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell’astensione, il\nlimite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il\nperiodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla\nlavoratrice\u002Flavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.\n\n(*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5\nvolte il trattamento minimo di pensione. (Euro 12.100,20 per il 2000).\n\n",{"bindId":69,"name":50,"text":51},"cbadate_start",{"bindId":71,"name":58,"text":59},"nursingmothers",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"pensionfund","Art. 28 - Previdenza Integrativa Le Part","Art. 28 - Previdenza Integrativa\n\nLe Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.lgs n. 124\ndel 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di\ndisciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti\npensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato\nlivello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da\naziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza\nIntegrativa del settore Vigilanza.\n\nLa Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni\ncomplementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e\ncapitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei\nrendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.\n\nL’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione\nvolontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo\nparziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei\nlivelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla\ncategoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per\nogni lavoratore aderente:\n\nuna quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\n\nuna quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\n\nuna quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso,\nsalvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima\noccupazione successiva al 28.4.1993.\n\nPer quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di\nadesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli\nStatuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati\nnella dichiarazione a verbale del presente articolo.\n\nL’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata\ndell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente\narticolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote\nindividuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in\nvirtù di contrattazione di II livello.\n\nI Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente\narticolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle\nparti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti\ns’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza\nIntegrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a\ntutti i soggetti operanti nel settore.\n\nPossono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del\nsettore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti\nalla data del 1° gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra\nIstituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI stabilisca la confluenza del Fondo\naziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti\norgani del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del\nFondo scelto;\n\nLe parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa\ndella Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che\nassumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai\nlavoratori.\n\nDichiarazione a verbale\n\nFerme restando le quantità contributive di cui al presente articolo le\nparti definiscono che:\n\nil fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori\ndegli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE;\n\nil fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori\ndelle Cooperative del settore è COOPERLAVORO.\n\nNel caso in cui un Istituto di Vigilanza non sia aderente a nessuna delle\nAssociazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori\nhanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"healthcareaccess","Art. 29 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa\n\nLe parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i\nlavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti\ndal D.lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.\n\nLe parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento\ndel Fondo stesso.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori\ndipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo\nindeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i\nlavoratori apprendisti.\n\nPer il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico\ndell’azienda, pari a:\n\n- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007;\n\n- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.\n\nI contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento.\n\nLe parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a\ncarico dell’azienda sono parte integrante del trattamento economico\ncontrattuale, conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle quote\ndi cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare:\n\nun elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad\neuro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella\nretribuzione di fatto, di cui all’art. 105.\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"apprenticeships","Capo 1 – Apprendistato La specifica disc","Capo 1 – Apprendistato\n\nLa specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa\nnegli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di\nspecifica articolazione nell’allegato titolato “Riordino della disciplina\ndel rapporto di apprendistato” ai sensi del Testo Unico 167\u002F2011.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"SUNDAY_trigger","3) INDENNITÀ DI LAVORO DOMENICALE Al lav","3) INDENNITÀ DI LAVORO DOMENICALE\n\nAl lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo\nche presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale\nretribuzione mensile di cui all’art. 105 un’indennità per ogni ora\neffettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così\ndefinita:\n\nTabella\n\n\n  \n  \n  \n    \n      AI 01 febbraio 2013 \n\n        Euro 0,71\n      \n    \n  \n\n\nLa suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.\n\nFermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in\ncui fossero in atto, alla data del 02 maggio 2006, a livello locale, indennità\ndi entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo,\nqueste continueranno ad essere erogate a tutto il personale, con l’aggiunta\ndegli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsioni contenute in\naccordi territoriali in essere.\n\nLe parti preso atto dell’impossibilità di incrementare i valori delle\nindennità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore,\nconvengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per valutare\nl’esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del\nvalore di detti Istituti contrattuali.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"cbamemtrad","La Federazione Italiana Lavoratori Comme","La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS –\nCGIL), rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini, dal\nResponsabile Nazionale del Settore Sabina Bigazzi, dai Segretari Nazionali\nMaria Grazia Gabrielli, Elisa Camellini, Andrea Righi, Cristian Sesena,\nGiuliana Mesina dal Presidente del C.D. Andrea Montagni e dai componenti del\nComitato Direttivo Nazionale, Agazzi Lorenzo, Amato Giovanni, Amendola Sara,\nAngelini Dalida, Anile Lucia, Arricale Benedetto,Aryane Errasse Zahira, Ayala\nDonatella, Baccaglini Paolo, Baldo Antonio, Balestra Paolo, Balestrieri\nFrancesca, Banchieri Daria, Banella Ivo, Bazzichetto Claudio, Berard Marila,\nBerluti Tatiana, Bernardini Cinzia, Betti Roberto, Bindocci Massimiliano, Bini\nLoredana, Bivi Giovanni, Bonini Massimo, Briganti Aida, Brotini Luisella, Bruno\nMaria, Buonanno Ugo, Burgos Marjoire, Caiolo Monja, Campioni Silvano,\nCappellieri Roberto, Caramelle Roland, Cardinali Stefania, Caridi Samantha,\nCarlini Flora, Carneri Graziella, Cavallini Monica, Cecchi Silvia, Cerri Ivano,\nCoccia Aurora, Cocevar Alessandra, Cocorocchio Alfredo, Cocozza Elena, Codonesu\nSergio, Colombo Pieralberto, Comis Salvina, Cornacchiola Elisa, Cornigli\nRoberto, Craighero Cinzia, Cristiani Paolo, Crosa Sebastiano, Damico Rosa,\nD’Aquanno Silvio, De Pantz Cecilia, Decicco Giuseppe, Della Volpe Carla, Di\nFrancesco Concetta, Di Grandi Giampaolo, Di Labio Alessio, Di Pietro Claudio,\nDi Tuoro Luana, Faye Abdou, Fanzecco Simona, Ferretti Andrea, Filice Adriano,\nFiorini Davide, Firpo Armando, Fontana Elisa, Fragassi Valentina, Francavilla\nCosimo, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Fruci Elisabetta, Gagni\nLuisella, Galati Mario, Garufi Carmelo, Gatti Ilaria, Genovese Monica, Gentili\nFrancesca, Ghiglia Cristiano, Giannessi Laura, Giorgini Maria, Giorgini Lorena,\nGiupponi Zaverio, Govoni Marzio, Greco Alessandra, Grieco Antonio, Grigolato\nMargherita, Grillo Giuseppe, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lelli\nDanilo, Leonardi Salvatore, Lieto Raffaele, Luppino Elisa, Magni Igor,\nManocchio Maria, Marcantonini Marco, Marchesini Luca, Marchetti Desirè, Marin\nUmberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Mattioli Sandro,\nMesturino Elisabetta, Metitiero Giuseppe, Migliorini Marinella, Moi Marisa,\nMolinari Fiorenzo, Montalti Paolo, Montemurro Mariabruna, Morini Silvana, Mosca\nMatteo, Nappa Maria Rosaria, Ndoni Flutura, Neglia Barbara, Nicoli Stefano,\nNicoli Stefania, Nocco Marilina, Olivieri Emanuela, Oliviero Melissa, Ondifero\nLuca, Orlandi Barbara, Ortolani Giorgio, Padovani Milena, Papagna Mario,\nPavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Pezzotti\nVittorio, Pinton Cinzia, Pirrello Isabella, Pistorello Roberta, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Pronio Giuseppina,\nRicchetti Daniela, Rodriguez Francesco, Romagna Annarita, Romanotti Viviana,\nRonco Cristina, Rossi Marco, Rossi Mariacarla, Russo Fabrizio, Saccomani Paolo,\nSantini Alberto, Santini GianMario, Santurbano Rosa, Sardyko Wioletta, Sasia\nLoredana, Scali Maura, Scarnati Luigi, Scarpa Maurizio, Schiavone Vito, Sgargi\nEmiliano, Sgargi Walter, Simoncini Gabriele, Soffiati Daniele, Sorrentino\nStefania, Sovilla Sonia, Speca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spitaleri\nTiziana, Surian Maurizio, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tasinato Luigi,\nTassainer Alda, Timpin Aron, Tonelli Lucia, Trunfio Francesco, Turchetti Luca,\nTurello Cinzia, Ventrone Cesare, Viero Gino, Visani Morena, Vitolo Maria,\nVoltan Francesca, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni Floriano CON\nL’INTERVENTO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORATORI (CGIL)\nRAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO CONFEDERALE FABRIZIO SOLARI E DEL RESPONSABILE\nDIPARTIMENTO TERZIARIO E RETI ROSARIO STRAZZULLO.\n\n\n\nLa Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo – FISASCAT\u002FCISL – rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo\nRaineri, dai Segretari Nazionali, Vincenzo Dell’Orefice, Ferruccio Fiorot,\nGiovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Mirco Ceotto, Marco Demurtas, Salvatore\nFalcone, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli, Elena Maria\nVanelli, dell’Ufficio Sindacale, da Dario Campeotto – Presidente AQuMT,\nunitamente ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Marco\nAgosta, Claudio Alessandrini, Cecilia Andriolo, Antonio Arcadio, Giuseppe\nArcieri, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Lamberto Avanzo, Antonella\nBacci, Gianluca Bagnolini, Giuliana Baretti, Andrea Bartoli, Dario Battuello,\nFernanda Bisceglia, Giuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Domenico Bove, Mauro\nBrinati, Gianfranco Brotto, Antonio Calabretta, Domenica Calabrò, Angela\nCalò, Stefano Calvi, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo\nCaretti, Salvatore Carofratello, Piero Casali, Maria Vincenza Castagna, Liliana\nCastiglioni Antonio Castrignano, Giovanna Catizone, Valter Chiocci, Stefania\nChirico, Franco Ciccolini, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte,\nAssunta Cortazzo, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Sonia Curti, Antonia\nDe Luca, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Francesco Di Antonio, Ermanno Di\nGennaro, Daniela Di Girolamo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di\nPaola, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Isabella Faraci,\nAdalberto Farina, Davide Favero, Fabrizio Ferrari, Antonio Fiorenza, Lidia\nForli, Giuseppe Foti, Davide Frigelli, Roberto Frigerio, Antonio Furioso,\nAndrea Gaggetta, Stefano Galli, Elisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Enrico\nGobbi, Simona Gola, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini,\nGiuseppe Pietro Ianni, Sara Imperatori, Alessandro Ingrosso, Giuseppe Landolfi,\nMiriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Fortunato Lo Papa, Diego\nLorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia Manca, Bertilla\nManente, Gilberto Marino Mangone, Alessandro Marcellino, Sergio Marcelli, Paolo\nMarchetti, Maurizio Marcolin, Marina Marino, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr,\nGianfranco Mazza, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Daniele Meniconi, Elisa\nMiani, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Biagio Montefusco, Aniello\nMontuolo, Michele Muggianu, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Marco Nani,\nValerio Natili, Nicola Nesticò, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Anna\nLinda Passaquindici, Narcisa Pellegrini, Lucia Fiorenza Perfetti, Silvia\nPergola, Sarah Peruffo, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Giorgio Petroselli,\nLuigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piacquadio, Leonardo Piccinno,\nCinzia Pietrosanto, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Lucia Ponzo,\nMonica Porcedda, Elmar Pruenster, Gualtiero Quetti, Nicola Ramogida, Vincenzo\nRiglietta, Antonella Rizzo, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Andrea\nSabaini, Eugenio Sabelli, Maurizio Saia, Vittorio Salsedo, Daniele Salvador,\nMariano Santarsiere, Giorgio Sanzone, Nausica Sbarra, Massimiliano Scialanca,\nGianfranco Scissa, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Marco\nSquartini, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Luca Trinchitella, Michele\nVaghini, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Enzo Vento, Marco\nVerde, Giuseppe Viviano; con l’intervento della Confederazione Italiana\nSindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria\nFurlan.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"trainingprogrammes","Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Naziona","Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Nazionale\n\nL’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da\napposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:\n\npromuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e\ncoordinarne l’attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli\nschemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;\n\nincentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza\nPrivata, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di\nformazione;\n\npromuovere, progettare e\u002Fo gestire anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,\nanche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali,\nnonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;\n\nattivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\n\npromuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie\nal fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche\nattraverso tecnologia informatica;\n\nfavorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le\ndonne, in vista della piena attuazione della legge 125\u002F91, nonché il loro\nreinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla\nmaternità;\n\nricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello\nterritoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo\nquanto stabilito dalla legge 936\u002F86 di riforma del CNEL;\n\npromuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione\ndi forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria\nintegrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;\n\nvalorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle\nrelazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze\nbilaterali;\n\nindividuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una\ncostante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale\nstesso;\n\nattuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata;\n\nn)elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza\nPrivata (Parlamento, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni\niniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e\ndelle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;\n\no)essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico\nquale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza\nPrivata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore\ne finalizzate al suo miglioramento complessivo;\n\nprogrammare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni\noccupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e\nproiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico\nnecessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;\n\nrilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza,\nper la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il\nrecepimento e l’applicazione integrale della contrattazione collettiva\nnazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente\ncontratto (allegati 15 e 16);\n\nfungere da supporto e da segreteria dell’ O.P.N, curando la realizzazione,\nstampa e diffusione dell’opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di\ncui all’accordo applicativo del D.Lgs 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, e della commissione paritetica nazionale;\n\ncostituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto\ndegli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga\neffettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei\nprofili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel\nsettore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di\napposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la\nsottoscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto\ndel presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per\nl’esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure\nprofessionali per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di\napprendistato;\n\nvalutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base\ndelle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A\ntale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la\npredisposizione di progetti di formazione e\u002Fo riqualificazione, al fine di\nagevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione\ndel lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la\nformazione;\n\nfatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere\nsulle controversie derivanti dalle determinazioni degli Enti Bilaterali\nterritoriali;\n\nassistere gli Istituti e\u002Fo gli Enti e\u002Fo le strutture formative nella\ndefinizione di piani e\u002Fo progetti formativi rilasciando il relativo\ncertificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e\u002Fo\nprogetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto\nprevisto dal 2º comma dell’art. 2 del presente CCNL;\n\nrilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla\ncontrattazione collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata\ncostituzione dell’ente bilaterale regionale competente.\n\nL’Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e\ndel DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL Gli\norgani statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti\npariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro stipulanti il presente CCNL.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"protectiveclothing","Divisa (indumenti di lavoro). Qualora l’","Divisa (indumenti di lavoro).\n\nQualora l’azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha\nl’obbligo d’indossarli e restituirli all’atto della risoluzione del\nrapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del\nrapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in caso contrario il costo\ndella divisa, nella misura predeterminata nella lettera d’assunzione, sarà\nposto a carico del lavoratore.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"healthandsafetypolicy","Art. 23 - Sicurezza sul lavoro Viene con","Art. 23 - Sicurezza sul lavoro\n\nViene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che\nverranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali\npreviste negli accordi applicativi del D.lgs 81\u002F2008.\n\nAi sensi degli articoli specifici del D.lgs. 81\u002F2008 all’E.Bi.N.Vi.P.\nviene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e\nformative nei confronti dei lavoratori.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"contracttrial","Art. 69 - Periodo di prova La durata mas","Art. 69 - Periodo di prova\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\npersonale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di\neffettivo lavoro prestato;\n\npersonale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro\nprestato.\n\nTale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di\n30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all’interno\ndell’azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall’ente\nbilaterale.\n\nLa riduzione è calcolata secondo la seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Periodo di stage\n      \n      Riduzione\n      \n    \n    \n      2 mesi\n      \n      10 giorni\n      \n    \n    \n      4 mesi\n      \n      20 giorni\n      \n    \n    \n      6 mesi\n      \n      30 giorni\n      \n    \n  \n\n\n\n\nAl lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la\nqualifica assegnata.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"JOBTYPE_descriptions","Art. 31 - Classificazione In relazione a","Art. 31 - Classificazione\n\nIn relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza\nprivata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:\n\nRUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Quadri\n\n        \n        \n      \n      Dipendenti amministrativi con delega\n        di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Primo livello\n\n        \n        \n      \n      Responsabili servizi ammnistrativi,\n        Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa,\n        Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e\u002Fo Produzione, Cassieri\n        principali.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Secondo livello\n\n        \n        \n      \n      Contabili con mansioni di concetto,\n        Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori\n        E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con\n        responsabilità amministrativa.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Terzo livello\n\n        \n        \n      \n      Interpreti, Traduttori, Contabili,\n        Addetti all’ufficio personale, commerciale e statistico,\n        Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quarto livello\n\n        \n        \n      \n      Impiegati e\u002Fo contabili d’ordine che\n        operino anche con l’ausilio di terminali, Addetti all’inserimento\n        dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di\n        Segreteria.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quinto livello\n\n        \n        \n      \n      Addetti al magazzino, centralinisti\n        impiegati in unità operativa presso gli Istituti di vigilanza\n        armata.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Sesto livello\n\n        \n        \n      \n      Fattorini, Uscieri.\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nRUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO\n\nRitenuta l’opportunità di realizzare un assetto del sistema di\nclassificazione del personale del ruolo tecnico-operativo che, in coerenza con\nle peculiari caratteristiche dell’attività di vigilanza consenta una\npuntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia\nparticolare giurata, le Parti convengono quanto segue:\n\nla classificazione del personale tecnico-operativo, fatto salvo il principio\ndella polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata\nnell’ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui\nl’abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree\nprofessionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono\nstabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche\nmansioni.\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Quadro\n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori tecnici\n        operativi con delega di autonoma iniziativa, decisone e\n        discrezionalità di poteri.\n      \n    \n    \n      AREA 1\n      \n    \n    \n      I livello\n      \n      Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione\n        professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e\n        responsabilità nell’ambito delle direttive loro impartite dai\n        vertici aziendali e che:\n\n        - svolgono attività di direzione generale\n        tecnico\u002Foperativa dell’istituto.\n      \n    \n    \n      II livello\n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, svolgono con autonomia operativa, compiti di\n        coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in\n        unità operative autonome operanti su di un territorio\n        ultraprovinciale. \n      \n    \n    \n      AREA 2\n      \n    \n    \n      III Livello\n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori che,\n        comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente\n        compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore\n        a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e\n        l’attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti. \n      \n    \n    \n      IV Livello\n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:\n        \n          operatore di centrale operativa tipologia B e\n            C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; \n          \n          vigilanza ispettiva: servizio programmato\n            svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente\n            necessario ad effettuare i controlli richiesti;\n          \n          vigilanza fissa: servizio svolto presso un\n            determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della\n            guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni\n            richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza\n            verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili\n            adempimenti;\n          \n          vigilanza antirapina: servizio svolto per la\n            vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o\n            custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di\n            istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali\n            o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il\n            patrimonio;\n          \n          vigilanza antitaccheggio: servizio svolto\n            mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede,\n            nell’ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a\n            prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi; \n          \n          telesorveglianza: servizio di gestione a\n            distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero\n            diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato\n            all'intervento diretto della guardia giurata;\n          \n          televigilanza: servizio di controllo a\n            distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di\n            apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di\n            promuovere l'intervento della guardia giurata;\n          \n          interventi sugli allarmi: servizio di\n            vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a\n            seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato\n            automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed\n            immobile;\n          \n          scorta valori: servizio di vigilanza svolto da\n            guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da\n            quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso\n            istituto di vigilanza o di terzi; \n          \n          trasporto valori: servizio di trasferimento di\n            somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un\n            altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o\n            nella disponibilità dell’istituto. \n          \n          addetto all’attività di contazione e\n            trattamento del denaro\n          \n        \n\n        Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di meccanico qualificato\n      \n    \n    \n      V livello \n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio.\n\n        Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di meccanico.\n      \n    \n    \n      VI livello\n\n        \n        \n      \n      Sono ricompresi i lavoratori, comunque\n        denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10\n        dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio.\n\n        Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5°\n        livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a\n        quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la\n        durata di ulteriori 24 mesi. \n\n        I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo\n        determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo\n        indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal\n        presente articolo.\n\n        Appartiene a questo livello anche il personale che\n        svolge mansione di aiuto meccanico.\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nIl passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno\ndel mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24\nmesi nel 5° livello.\n\nAl personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta valida\nla precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel 5° e nel 6°\nlivello.\n\nAl personale in forza alla data di stipula del presente contratto,\ninquadrato nei terzi livelli di cui al sistema classificatorio previsto dal\nCCNL 6 dicembre 2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo\nrestando che detto personale, anche in ragione dell’adottato criterio della\npolifunzionalità sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto\ncon il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie\ndella guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269\u002F2010 salvo il\ndiritto alle effettive mansioni del 3° livello di cui al nuovo sistema\nclassificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via\ncontinuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall’attuale\nterzo livello.\n\nAnalogamente, quanto disposto dal precedente comma troverà applicazione\nrispetto a particolari inquadramenti precedentemente introdotti in sede locale\ndalla contrattazione decentrata.\n\nFerma restando la classificazione del personale sopra indicata, ai\nlavoratori inquadrati nel 6°,5° e 4° livello che svolgono compiti di:\n\naddetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino\na 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali;\n\noperatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269\u002F2010;\n\naddetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali;\n\nresponsabile del servizio e\u002Fo caposcorta (già capo macchina)\nnell’attività di trasporto e scorta valori.\n\n\n\ncompete una indennità di funzione operativa nelle misure indicate nella\nallegata tabella B:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Tabella B\n      \n    \n    \n      addetto al\n        coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30\n        guardie giurate anche presso i siti aeroportuali\n      \n      Euro 3,00\n      \n      Giornaliera\n      \n    \n    \n      operatore di centrale\n        di tipologia B e C allegato E – D.M. 269\u002F2010\n      \n      Euro 4,50\n      \n      Giornaliera\n      \n    \n    \n      addetto ai servizi di\n        controllo radiogeno presso i siti aeroportuali\n      \n      Euro 2,00\n      \n      Giornaliera\n      \n    \n    \n      responsabile del\n        servizio e\u002Fo caposcorta (già capo macchina) nell’attività di\n        trasporto e scorta valori\n      \n      Euro 0,50\n      \n      Oraria\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nLe suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni eventuale analogo\ntrattamento già in atto e non concorrono a costituire base di computo degli\nistituti legali e contrattuali, ivi compreso il T.F.R. essendone già stata\nconsiderata l’incidenza nella loro quantificazione.\n\nNota a verbale\n\nIl mantenimento dei gradi non costituisce riconoscimento né diretto né\nindiretto di qualificazione professionale, ma ha unicamente carattere\nonorifico.\n\nNorma transitoria\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in\nessere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non\nconformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di\nmiglior favore, ai soli fini economici.\n\nRispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico\ndel personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio,\nivi compreso “ il livello terzo super “ e quelli previsti dal presente\ncontratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano\nacquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per\nintero anche le indennità di cui sopra alla tabella B.\n\n\n\nGli importi degli ad personam di cui al presente articolo, seguiranno la\ndinamica dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dalla data del 1 febbraio\n2013, con l’applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al\ntrattamento tabellare, riconosciuta all’attuale livello di inquadramento.\n\nChiarimento a verbale\n\nL’ammontare dell’ assegno ad personam si determina calcolando la\ndifferenza tra il trattamento tabellare dell’ originario livello di\ninquadramento del personale interessato rispetto al trattamento tabellare del\ndiverso livello di inquadramento attribuito allo stesso personale per effetto\ndella intervenuta riclassificazione, considerato al netto degli aumenti\ncontrattuali decorrenti dal 1.2.2013.\n\nLe parti convengono che l’inquadramento del personale secondo i criteri di\ncui al nuovo sistema classificatorio, sarà, se richiesto, oggetto di verifica\ntra le parti in sede aziendale.\n\nOve in detta sede si rilevino incongruità negli inquadramenti, in\napplicazione di quanto stabilito dall’art. 31, in ragione della specificità\ndelle mansioni e della peculiarità della struttura organizzativa degli\nistituti, detti casi costituiranno oggetto di esame da parte della Commissione\nParitetica nazionale che delibererà ai sensi dell’art. 5 del presente\nCCNL.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"SCHEDULE_trigger","Art. 73 - Riposo settimanale Il dipenden","Art. 73 - Riposo settimanale\n\nIl dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche\nnon decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22\u002F02\u002F1934\nn. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al\nprecedente articolo.\n\nPer il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso\ndalla domenica.\n\nIn relazione all’esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e\nprivati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può\nessere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni\ndi riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da\ncumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.\n\nFermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo\ngiornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di\nriposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad\nun compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di\ncui all’art. 105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il\nsettimo giorno.\n\nQualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di\neffettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente,\nverrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40%\ndella normale retribuzione giornaliera e\u002Fo oraria, di cui ad art. 105 del\npresente CCNL.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"tempagency","Somministrazione di lavoro Il contratto ","Somministrazione di lavoro\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso\nper i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, in attuazione delle norme di\nlegge vigenti.\n\nPart time e Tempo determinato\n\nPer i rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, si applicano, in\nquanto compatibili le norme previste per tali istituti nell’apposito allegato\nal presente CCNL e dalla normativa di legge vigente.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      LAVORO SUPPLEMENTARE\n      \n      DIURNO\n      \n      38% forfettizzato\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      NOTTURNO\n      \n      38% forfettizzato",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"jobsecuritymothers","Art. 131 - Diritto alla conservazione de","Art. 131 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di\nlicenziamento\n\n1)La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il\nperiodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al\ncompimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla\nlegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività di studio,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal\nContratto).Tale diritto spetta anche alla lavoratrice\u002Flavoratore adottivi o\naffidatari.\n\n2)Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietano.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"PAYSCALES_trigger"," Livello Paga conglobata al 01\u002F02\u002F13 Pag","\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Paga conglobata al 01\u002F02\u002F13\n      \n      Paga conglobata al 01\u002F02\u002F14\n      \n      Paga conglobata al 01\u002F02\u002F15\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      1.836,89\n      \n      1.875,46\n      \n      1.914,03\n      \n    \n    \n      1° livello\n      \n      1.599,75\n      \n      1.631,18\n      \n      1.662,61\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      1.503,24\n      \n      1.531,81\n      \n      1.560,38\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      1.351,31\n      \n      1.375,31\n      \n      1.399,31\n      \n    \n    \n      4°livello\n      \n      1.218,88\n      \n      1.238,88\n      \n      1.258,88\n      \n    \n    \n      5°livello\n      \n      1.158,15\n      \n      1.177,01\n      \n      1.195,87\n      \n    \n    \n      6°livello\n      \n      1.029,48\n      \n      1.043,77\n      \n      1.058,06\n      \n    \n  \n",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"timeoff","6.Le lavoratrici gestanti hanno diritto ","6.Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve\npresentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la\nrelativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di\neffettuazione degli esami. (art. 7 D. lgs 645\u002F96).",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"bankholidays1","Art. 88 - Festività nazionali e infraset","Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali\n\nPer le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni\ndelle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive\nmodificazioni.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n      Le\n        festività nazionali \n      \n    \n    \n      il 25 aprile – (festa\n        della liberazione)\n      \n    \n    \n      Il 1° maggio – (festa\n        del lavoro)\n      \n    \n    \n      Il 2 giugno – (festa\n        della Repubblica)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n      Le\n        festività infrasettimanali\n      \n    \n    \n      Il primo giorno\n        dell’anno\n      \n    \n    \n      Il 6 gennaio (Epifania)\n      \n    \n    \n      Il lunedì di Pasqua\n        (Pasquetta)\n      \n    \n    \n      Il 15 agosto\n        (Assunzione)\n      \n    \n    \n      Il 1° novembre\n        (Ognissanti)\n      \n    \n    \n      L’8 dicembre (Immacolata\n        concezione)\n      \n    \n    \n      Il 25 dicembre (Natale)\n      \n    \n    \n      Il 26 dicembre (S.\n        Stefano)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge\n5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi\nannuali come previsto dall’art. 84 del presente Contratto.\n\nLe parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella\ndell’art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l’accordo sindacale\ndel 5 luglio 1977 sulle ex festività",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"SENIOR_trigger","Art. 111 - Scatti di anzianità Per l’anz","Art. 111 - Scatti di anzianità\n\nPer l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare\ndal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1°\ngennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa\nazienda, salvo quanto previsto al quarto comma dell’art. 27, il lavoratore\navrà diritto a sei scatti triennali. A decorrere dal 1° febbraio 2013 gli\nimporti degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di\ninquadramento nelle seguenti misure:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Data 01\u002F02\u002F13\n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      Euro 31,30\n      \n    \n    \n      1° Livello\n      \n      Euro 26,12\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      Euro 23,83\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      Euro 22,46\n      \n    \n    \n      4° livello\n      \n      Euro 21,13\n      \n    \n    \n      5° livello\n      \n      Euro 20,52\n      \n    \n    \n      6° livello\n      \n      Euro 19,66\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nIn occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti già maturati è\nricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione\ndi arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L’importo degli\nscatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene\ncorrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il triennio di anzianità.\n\nNel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo in\ncifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino\nalla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno\nricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza,\nsenza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.\n\nFermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore\nunitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi\n(sei), nei casi in cui sia già stata maturata l’intera serie dei sei scatti\nprevisti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà\nprocedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:\n\nla cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà\ndivisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza,\ndeterminando in tal modo il numero di scatti al valore attuale.\nSuccessivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti\nquanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;\n\nl’eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall’operazione di\ncui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all’atto della maturazione del\nsesto scatto;\n\neventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai\nlavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino\na concorrenza.\n\nLe parti preso atto dell’impossibilità di incrementare il valore degli\nscatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il\nsettore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per\nvalutare l’esistenza di condizioni congiunturali che consentono un\nadeguamento del valore di detti Istituti contrattuali.\n\nNorma transitoria\n\nPer il personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta\nvalida la precedente disciplina, sia rispetto al valore degli scatti di\nanzianità che alla loro dinamica, secondo il previgente sistema\nclassificatorio.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"legalassistance_trigger","Art. 121 - Assistenza legale Gli Istitut","Art. 121 - Assistenza legale\n\nGli Istituti garantiscono l’assistenza legale gratuita alle proprie G.P.G.\nper qualsiasi pendenza inerente ragioni di sevizio.\n\nTale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da parte\ndella G.P.G. interessata o per conflitto di interessi.\n\nLa G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio prestato\n(non in conflitto con gli interessi dell’Istituto), è da considerarsi in\nservizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"paidmaternityleave"," Astensione Obbligatoria Genitore Durata","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Astensione\n        Obbligatoria\n      \n    \n    \n      Genitore\n      \n      Durata\n      \n      Periodo godimento\n      \n      Retribuzione\n      \n      Previdenza\n      \n    \n    \n      Madre\n      \n      5 mesi più eventuali altri periodi\n        che siano autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro\n      \n      -Prima della data presunta del parto:\n        2 o 1 mese (*1)\n\n        -Dopo il parto (3 o 4 mesi(*1), più periodo non\n        goduto prima del parto quando questo è prematuro \n      \n      Indennità economica pari al 100%\n        della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’art. 74\n        della Legge 23\u002F12\u002F1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e\n        anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge\n        29\u002F2\u002F1980, n. 33.\n      \n      Copertura al 100%\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      L’importo\n        anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi\n        dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della\n        Legge n. 33\u002F1980\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      I periodi di astensione obbligatoria\n        devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli\n        effetti contrattualmente previsti compresi quelli relativi alle\n        mensilità supplementari e ferie. \n      \n      ",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"contractseverancepay","Art. 141 - Trattamento di fine rapporto ","Art. 141 - Trattamento di fine rapporto\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore\ndi lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.\n\nTale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5.\n\nLa quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi\ncome mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per i\nperiodi di servizio prestato sino al 31 Maggio 1982 l’indennità di\nanzianità è calcolata con le seguenti misure:\n\na) personale con mansioni impiegatizie:\n\n- una mensilità di cui all’art. 112 per ogni anno di servizio\nprestato;\n\nb) personale con mansioni non impiegatizie:\n\nper l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:\n\ngiorni otto per ogni anno di servizio;\n\nper l’anzianità dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:\n\ngiorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;\n\ngiorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n14° anno compiuto di servizio;\n\ngiorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14° e fino al 19°\nanno compiuto di servizio;\n\nper l’anzianità dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1970:\n\ngiorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;\n\ngiorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto\ndi servizio;\n\nper l’anzianità maturata dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973:\n\ngiorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;\n\ngiorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto\ndi servizio;\n\nper l’anzianità maturata dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974:\n\ngiorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\n\ngiorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\n\ngiorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto\ndi servizio;\n\nper l’anzianità maturata dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975:\n\ngiorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\n\ngiorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15°\nanno compiuto di servizio;\n\ngiorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio;\n\nper l’anzianità maturata dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1980:\n\ngiorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\n\ngiorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\n\ngiorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio;\n\nper l’anzianità maturata dal 1° aprile 1980:\n\ngiorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\n\ngiorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\n\ngiorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno\ncompiuto di servizio.\n\nAl 31 Maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base\nalla retribuzione di cui all’art. 112 in atto a tale momento (1), maggiorata\ndi un dodicesimo della 13ma mensilità e di un dodicesimo della 14ma\nmensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni\ndi mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.\n\nPer i periodi di servizio prestati dal 1º Giugno 1982 al 31 Dicembre 1989\nil trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e\nmodalità:\n\nper il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure\npreviste dalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo;\n\nper il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste\ndalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti\nmisure:\n\ngiorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;\n\ngiorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al\n15° anno compiuto di servizio;\n\ngiorni venticinque fino al 31 Marzo 1984 e giorni ventisei dal 1°Aprile\n1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto.\n\nPer i periodi prestati dal 1° Gennaio 1990, il trattamento di fine\nrapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell’anno\ndivisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si\ndetermina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.\n\nPer determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono\ncomputare esclusivamente i seguenti elementi:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n      stipendio o\n        salario unico nazionale\n      \n    \n    \n      Indennità di contingenza\n      \n    \n    \n      Eventuali terzi\n        elementi di cui all’art. 110\n      \n    \n    \n      Eventuali scatti di anzianità\n      \n    \n    \n      Tredicesima e\n        quattordicesima\n      \n    \n    \n      Eventuali superminimi ed assegni “ad personam”\n      \n    \n    \n      Quota\n        integrativa territoriale (QU.I.T.)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nRimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente\ncorrisposte a titolo risarcitorio di cui all’art. 82 non sono in ogni caso\ncomputabili agli effetti del presente articolo.\n\nDichiarazione a verbale\n\nIl trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto\nsecondo quanto stabilito dall’allegato 6.\n\nPer le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di\nfine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 7 che fa parte integrante del presente Contratto.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"PAIDLEAV_trigger","Art. 85 - Durata delle ferie Il personal","Art. 85 - Durata delle ferie\n\nIl personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo\ndi ferie pari a:\n\n25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di\nlavoro e un giorno di riposo);\n\n23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di\nlavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);\n\n22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2\n\n(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).\nIl godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e\ndi permesso stabiliti in precedenza.\n\nDichiarazione a verbale\n\nQualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e\ninfrasettimanale di cui al successivo art. 88, spetterà al lavoratore in\naggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale\nretribuzione.\n\nArt. 86 - Retribuzione e programmazione delle ferie\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale\nretribuzione mensile di cui all’art. 105. Le ferie non possono essere\nfrazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.\n\nLe ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore\nnell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di\nriposo annuale che gli spetta.\n\nIl periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le\nesigenze aziendali e quelle dei lavoratori.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"deathrelatives","Art. 94 - Congedi retribuiti per eventi ","Art. 94 - Congedi retribuiti per eventi e cause familiari\n\nLa lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53\u002F2000, nel\ncaso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente\nentro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica, potranno usufruire:\n\na) di giorni 3 (tre) lavorativi all’anno;\n\nb) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di\nlavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.\nLo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di\norario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono\nsostituiti.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"trainingfund","favorire, anche attraverso azioni format","favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le\ndonne, in vista della piena attuazione della legge 125\u002F91, nonché il loro\nreinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla\nmaternità;",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"unemploymentfundtxt","valutare l’opportunità di avviare forme ","valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base\ndelle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A\ntale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la\npredisposizione di progetti di formazione e\u002Fo riqualificazione, al fine di\nagevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione\ndel lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la\nformazione;",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"sicknesspay","Art. 124 - Retribuzione Il lavoratore as","Art. 124 - Retribuzione\n\nIl lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla\nnormale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105 per un periodo massimo\ndi 180 giorni, comprensiva dell’indennità di malattia a carico dell’INPS\nche, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni\nnella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l’importo\ndei contributi e delle altre somme dovute all’INPS dall’Istituto. Nel caso\nin cui l’indennità di malattia a carico dell’INPS fosse superiore alla\nnormale retribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore\nl’eccedenza.\n\nIn relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro\ncorrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell’intera misura\ndella normale retribuzione di cui all’art. 105.\n\nNell’ipotesi che l’INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia\nnulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"longtermillness","Le assenze determinate da patologie grav","Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,\nche comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche\nse intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del\nsuperamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire\ndell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in\nrapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"disabilitypay","Capo 2 - Infortuni Art. 126 - Obbligo di","Capo 2 - Infortuni\n\nArt. 126 - Obbligo di iscrizione all’INAIL\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente\nsoggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari. Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata\nnotizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di\nlavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo\npredetto e l’Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza\ndell’infortunio, non abbia potuto inoltrare all’INAIL la prescritta\ndenuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo.\n\nArt. 127 - Conservazione del posto - Retribuzione\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro\nfino a guarigione clinica.\n\nIl datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul\nlavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale\nretribuzione netta mensile di cui all’art. 105 comprensiva dell’indennità\ndi infortunio a carico dell’INAIL.\n\nDetto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà\nsoggetto a conguaglio tenendo conto dell’ammontare dell’indennità erogata\ndall’INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa\nl’integrazione a carico del datore di lavoro.\n\nL’indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato\nil trattamento ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124\u002F1965.\n\nQualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale\nindennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro. Nel caso in cui\nl’indennità di infortunio a carico dell’INAIL fosse superiore alla normale\nretribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore l’eccedenza.\n\nIn relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro\ncorrisponderà le mensilità supplementari (13ma e 14ma) nell’intera misura\ndella normale retribuzione di cui all’art. 105.\n\nNell’ipotesi che l’inabilità temporanea divenga permanente assoluta,\ncessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo\ncomma. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data\nindicata nel certificato INAIL, preavvisando l’Istituto 24 ore prima, e\ncomunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa\ndel lavoro. Qualora l’INAIL per qualsiasi motivo non riconosca\nl’infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.\n\nArt. 128 - Assicurazione\n\nIl datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale\nappartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro\ngli eventi di morte o di invalidità permanente assoluta causati da infortuni\nsul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale.\n\nPer infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali\ndall’INAIL.\n\nMassimali:\n\n€ 51.650,00 per il caso di morte;\n\n€ 103.300,00 per il caso di invalidità permanente convenendo le parti che\nnon si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia\ndi grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente\npari o superiore al 51% della totale, l’indennizzo verrà liquidato al\n100%.\n\nI massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del\npresente CCNL.\n\nNel caso in cui sorga il diritto, il lavoratore interessato, o erede avente\ncausa, deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal\nverificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di\ncui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti\ncapo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto che ne facciano\nrichiesta scritta.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"maternitydiscrimination","Art. 63 - Principio di non discriminazio","Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità\n\nIn ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all’articolo 4\ndel D.lgs. 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare\ndegli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:\n\nretribuzione oraria;\n\ndurata del periodo di prova;\n\nferie annuali;\n\nastensione obbligatoria e facoltativa per maternità;\n\nperiodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie\nprofessionali;",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"breastfeeding_dangerouswork","5. È vietato adibire le donne al lavoro ","5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall’accertamento dello\nstato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo\nrestando le disposizioni di legge.",{"bindId":189,"name":162,"text":163},"eqtraining",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"MAXHOURS_trigger","b) Durata massima dell’orario di lavoro ","b) Durata massima dell’orario di lavoro comprensivo del lavoro\nstraordinario.\n\nTenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in\nmaniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio\npubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima\ndell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare\nle 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un\nperiodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del\npresente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle\nore (artt. 81, 82).",{"bindId":195,"name":114,"text":115},"schedulesrestpw",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"hourspday_select","Art. 76 - Sistema 5+1 Ai soli fini contr","Art. 76 - Sistema 5+1\n\nAi soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro\ngiornaliero è di 7 ore.\n\nLa settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo,\nmediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.\n\nIn tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni\nlavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni\ndi permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1.\n\nI permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio\nprestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio\nprestato.\n\nIl godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal\nsistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della\nretribuzione.\n\nI permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze\naziendali con le richieste dei lavoratori.\n\nIl sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se\nl’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o\ndi altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto.\n\nIn tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni\nadattamenti.\n\nFermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il\nconsenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda\nl’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale\nper tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e\ndall’art. 84 (giorni 20).\n\nGli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e\nsaranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 105 salvo\ni casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\nLa concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo\ncomma del presente articolo, presuppone, necessariamente, una distribuzione\ndell’orario di lavoro incompatibile con l’attuazione del sistema 5 + 1 e\npertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di\nun giorno di permesso, abbinato ad un giorno di riposo, ogni 5 giorni di\nlavoro.\n\nArt. 77 - Sistema 6 + 1 + 1\n\nIl limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15\nminuti.\n\nLa settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono\nil giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.\n\nPoiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di\nlavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana\nlavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno\ndi riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e\ncon orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7\nore e 15 minuti.\n\nNel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque\ncon esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non\npoter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma\nprecedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del\npresente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo\nquanto previsto dall’art. 81, cadere all’ottavo giorno purché per ogni\nperiodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.\n\nNel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante\ndall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi\nprevisti dal presente Contratto.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"TRADEUNLEAV_trigger","Art.16 - Permessi retribuiti I component","Art.16 - Permessi retribuiti\n\nI componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente\narticolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per\npartecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di\nsettanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del\ncorretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate\nsulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali\nunitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per\nl’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\n\nIl diritto riconosciuto spetta a:\n\nun dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che\noccupano fino a 200 dipendenti;\n\nun dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.\n\nI permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili\nnegli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i\npermessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente.\n\nIl lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo,\ndeve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima\ntramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite\nl’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"ONCERISE_trigger","Tredicesima e quattordicesima","Tredicesima e\n        quattordicesima",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"NOCTPREM_trigger","RUOLO TECNICO OPERATIVO Importo al 1 feb","RUOLO TECNICO OPERATIVO\n      \n      Importo al 1 febbraio 2013\n      \n    \n    \n      INDENNITA’ PER LAVORO NOTTRURNO\n        (giornaliera)\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Indennità per lavoro notturno\n        (giornaliera)\n\n        Zona stradale e trasporto-scorta valori\n      \n      Euro 5,61\n      \n    \n    \n      Piantonamento fisso, sala conta e\n        centrale operativa\n      \n      Euro 4,18",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"HARDSHIP_trigger","INDENNITA’ DI RISCHIO (giornaliera) Zona","INDENNITA’ DI RISCHIO\n        (giornaliera)\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Zona stradale trasporto\n\n        Scorta valori-piant. antirapina\n      \n      Euro 3,12\n      \n    \n    \n      Piantonamento fisso, sala conta e\n        centrale operativa\n      \n      Euro 0,65",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"OVERTIME_trigger","Art. 80 - Informazioni sul lavoro straor","Art. 80 - Informazioni sul lavoro straordinario\n\nA richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza\nforniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e\nnel rispetto del D.lgs 196\u002F2003, di norma semestralmente, informazioni globali\nsulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.\n\nIn assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai\nprecedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali\nterritoriali.\n\nL’Istituto che non ottempera entro 30 giorni dalla richiesta effettuata\ndalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL alla consegna dei dati relativi allo\nstraordinario prestato corrisponderà in luogo della normale maggiorazione\nprevista dal CCNL, quella del 50% su tutte le ore di straordinario\neffettuate.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 2013-2015 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-01-02\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2015-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, lavoro a domicilio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi di vigilanza privata  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;25.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1058.06\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;14.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2014-02\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5.61 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp; % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; per ora di straordinario\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;3.12 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;0.71 per hour per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;19.66 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[225],{"title":37,"slug":33},[227],{"type":228,"data":229},"call_to_action_body_block",{"title":230,"description":231,"variant":232,"link":233},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":230,"url":234,"description":230,"rel":235,"type":236},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[238],{"type":228,"data":239},{"title":230,"description":231,"variant":232,"link":240},{"title":230,"url":234,"description":230,"rel":235,"type":236},[]]