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SERVIZI\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proprietà riservata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa\nproprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o\nparziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a\nsalvaguardia dei loro diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvertenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolazione degli articoli è indicativa e non esaustiva delle\ndisposizioni contenute negli articoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A Giovanni Pirulli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 8 del mese di febbraio 2018,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), rappresentata dal proprio\npresidente Lino Enrico Stoppani e con la partecipazione della Commissione\nSindacale presieduta dal vice presidente Enzo Andreis e composta dal\nconsigliere Capo delegazione Riccardo Orlandi e da Wilfried Albenberger, Andrea\nArrighi, Luca Bertuola, Enrico Betti, Stefano Bigi, Riccardo Borgo, Marco\nCantarella, Claudio Cavaletto, Fabrizio Chinzari, Aldo Mario Cursano, Elio\nDazzo, Giancarlo Deidda, Antina Del Grosso, Italo Di Cocco, Patrizia Ferrara,\nClaudio Ferraro, Stefano Fontana, Paola Fontanelli, Massimo Lauro, Angelo\nMalossi, Rita Moretto, Matteo Musacci, Riccardo Padovano Lacché, Vincenzo\nPalmieri, Ernesto Pancin, Mirka Pellizzaro, Alessandro Peri, Massimiliano\nPolacco, Daniele Pracchia, Giorgio Quarto, Hervé Rampal, Martina Sacchetti,\nEmanuele Scali, Filippo Segato, Carlo Squeri, Maurizio Tasca, Salvatore\nTrinchillo, Antonella Zambelli, Fabrizio Ziberna, assistiti dal Direttore\nGenerale Roberto Calugi e dal Direttore Servizio Sindacale Silvio Moretti e da\nAndrea Stoccoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ANGEM (Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e\nServizi Vari), rappresentata dal proprio Presidente Carlo Scarsciotti, e da\nStefano Biaggi, Bartolomeo Navarri, Nicola Pedevilla, Fabio Spaccasassi, Lino\nVolpe e dalla Commissione Sindacale composta da Antonio Davanteri e Pietro\nRizzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-LEGACOOP Produzione e Servizi, rappresentata da Carlo Zini, Fabrizio\nBolzoni, Alberto Armuzzi, Andrea Laguardia, Chiara Nasi, Giordano Curti,\nStefania Monini, Lucia Curci, Antonella Pasquariello, Antonio Giovanetti,\nMassimo Maccaferri, Gabriele Cariani, assistita da Antonio Zampiga Responsabile\nUfficio Relazioni Industriali di LEGACOOP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da Massimo Stronati e da\nuna delegazione composta da Antonio Ambrosio, Antonio Amato, Daniele Falaschi,\nassistita dal Capo del servizio sindacale di CONFCOOPERATIVE Sabina\nValentini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-AGCI\u002FServizi rappresentata da Gianesini Giovanni, Nicola Ascalone, Renzo\nCollina, assistita dal responsabile relazioni industriali Giuseppe Gizzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio,\nTurismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO,\nrappresentata da Jole Vernola e Guido Lazzarelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e\nServizi), rappresentata dal Segretario Generale Maria Grazia Gabrielli, dai\nResponsabili del settore nazionale Segretaria Elisa Camellini, Segretario\nCristian Sesena, dai Segretari Nazionali Daria Banchieri, Fabrizio Russo, dal\nPresidente del C.D. Andrea Righi e dai componenti del Comitato Direttivo\nNazionale, Ayala Donatella, Anile Lucia, Arcagni Barbara, Arricale Benedetto,\nAryane Errasse Zahira, Assunto Annalisa, Baidaoui Salah, Baldo Antonio,\nBassetti Paola, Batani Raffaele, Battistini Luca, Beggiao Franca, Beretta\nMarco, Bergonzi Paola, Bernardini Cinzia, Bevilacqua Vincenzo, Bezzi Marina,\nBianchi Massimiliano, Bianconi Claudio, Bigazzi Sabina, Boato Caterina,\nBoccafogli Ilaria, Bortoluzzi Fulvia Diana, Bottan Feliceta, Botteghi Mirco,\nBrigeno Yaritza, Brotini Luisella, Bucchioni Giovanni, Buillet Isabelle,\nBuonanno Ugo, Buonopane Francesco, Buzzo Aurelia, Caiolo Monja, Calaresu Mirco,\nCappellieri Roberto, Capuano Daniele, Caramelle Roland, Cardinali Stefania,\nCaridi Samantha, Carmassi Marco, Carniato Nadia, Carpinetti Michele, Cascetti\nSusanna, Cavallini Maria Luisa, Cepile Stella, Cervi Debora, Chierici Luca,\nChimento Concetta, Ciampa Rosa, Cimini Beatrice, Cipollini Lucio, Cisneros Ana\nLaura, Colarusso Loredana, Colleoni Mario, Comiti Luca, Cornigli Roberto,\nCortinovis Barbara, Costanzo Antonella, Craighero Cinzia, Cretu Adriana,\nCristiani Paolo Fiorenzo, D'Aquanno Silvio, De Carolis Francesca, De Filippis\nNicola, De Marco Anna, De Pantz Cecilia, De Rosa Carmine, Di Francesco\nConcetta, Di Labio Alessio, Di Tuoro Luana, Dilernia Paola, Evangelista\nGiorgia, Fanzecco Simona, Favola Fabio, Fiamingo Damiana, Fois Fabio, Folegatti\nAttilio, Fontana Elisa, Foto Sennait Ras Selomon, Fraddanni Pieralba,\nFranceschini Franco, Frasanni Loredana, Franzini Roberta, Fresi Paola, Fruci\nElisabetta, Galarza Wendy Paula, Gatti Ilaria, Gatto Samuele, Gelsomino\nAntonio, Giannessi Laura, Giorgini Lorena, Giorgini Maria, Giulivi Riccardo,\nGomez Sara, Grechi Sonia, Grementieri Veruska, Grieco Antonio, Griffini\nRoberta, Grigolato Margherita, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Laviola\nIole, Lelli Danilo, Leonardi Salvatore, Leone Giuseppe, Lieto Raffaele,\nLoretone Emanuela, Lucchesi Francesco, Lucchi Barbara, Luppino Elisa, Macchia\nCinzia, Mancino Maria Flavia, Mandato Francesca, Manieri Roberta, Manocchio\nMaria, Marchetti Desirè, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Mesina\nGiuliana, Mesturino Elisabetta, Migliorati Mirelva, Migliorini Marinella,\nMilazzo Nella, Miriello Elvira, Molinari Fiorenzo, Montagna Amedeo, Montagni\nAndrea, Montalti Paolo, Morini Silvana, Moscaggiuri Mirko, Moscatello Joice,\nNappa Maria Rosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano, Nonato Jeff, Nughes\nGiovanni, Odoni Alessio, Ortolani Giorgio, Pagaria Sandro, Papagna Mario,\nPavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura,\nPezzotti Vittorio, Pieracci Ombretta, Pinton Cinzia, Pisani Stefania, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Preda Giuliana, Primiterra Daniela,\nPronio Giuseppina, Protopapa Antonella, Ragno Savina, Rossi Mariacarla,\nRoveretti Alessandra, Russo Anna Maria, Saccomani Paolo, Salaro Sebastiano,\nSalvadori Sandra, Sanna Luca, Santini Alberto, Santini Gianmario, Sapucci\nFrancesca, Sasia Loredana, Scarnati Luigi, Severino Domenico, Sgargi Emiliano,\nSimeone Nando, Speca Emilio, Spelta Carla, Spiganti Daniela, Spinelli\nAntonella, Spitaleri Tiziana, Stacchini Massimiliano, Surian Maurizio,\nTaglialatela Simonetta, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tanzini Marzia,\nTassinati Fabrizio, Tavolino Salvatore, Trovato Stefania, Trunfio Francesco,\nTurcotto Simone, Ventrone Cesare, Viafora Emilio, Vitolo Maria, Zambon Monica,\nZanoni Floriano, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana\nLavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale Franco Martini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali\nAffini e del Turismo), affiliata alla FIST-CISL, rappresentata dal Segretario\nGenerale Davide Guarini, dai Segretari nazionali: Mirco Ceotto, Vincenzo\nDell'Orefice, Fabrizio Ferrari, e da: Marco Demurtas, Salvatore Carofratello,\nElena Maria Vanelli (coordinamento femminile), dell'Ufficio Sindacale, da Dario\nCampeotto - Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta\nda: Adami Hansjorg, Alessandrini Claudio, Alquati Marco, Ammendola Giovanna,\nAntonini Patrizia , Arcadio Antonio, Arighi Massimiliano, Atzori Giuseppe,\nAvanzi Giulia, Avanzino Silvia Michela, Avanzo Lamberto, Bacci Antonella,\nBagnolini Gianluca, Baldin Ivano, Barazzetta Francesco, Barbatano Antonella,\nBaroncini Claudia, Bartucci Maria Cristina, Battuello Dario, Bellini Patrizia,\nBellomo Alfonso, Belotti Claudia, Benedetti Francesca, Benfenati Luca, Bernelli\nGiuseppina, Bernicchi Giovanni, Bettoni Giovanna, Biondi Bendinelli Carlo,\nBlanca Aurora, Blau Andrea, Bocchese Matteo, Boccuzzi Giuseppe, Bodon Marco,\nBoniolo Silvia, Boscaro Massimo, Bottani Luca, Bravi Carlo, Bristot Stefano,\nBrotto Gianfranco, Calabrò Domenica, Calà Guido, Calvi Stefano, Camera Paola,\nCannizzo Patrizia, Capitale Laura, Capobianco Michela, Cappelli Malgara,\nCarafiglia Claudia, Carasi Venera, Careddu Eleonora, Cariano Anna Maria, Caruso\nAssunta, Casali Piero, Castagnino Katia, Catizone Giovanna, Celi Roberto, Centa\nSimone, Chiarini Laura, Chicca Stefania, Chiocci Valter, Chirico Francesca,\nChirico Stefania, Ciotti Novella, Ciranni Daniele Maria, Citerio Alberto,\nCiurlia Sara, Cocco Silvia, Comerci Gildo, Comiati Giovanni Battista, Contemi\nPietro, Cordone Concetta, Costantini Carlo, D'agostino Salvatore, D'alessandro\nLuigi, Dall'Ara Michele, De Leo Vincenza, De Peron Enrico, Destefanis Carla, De\nStefano Alessandro, Destito Marisa, Di Lavanzo Mauro, Di Leo Pancrazio, Di\nMatola Flavio, Di Micco Gennaro, Di Paola Carlo, Di Polidoro Luca, Di Stefano\nAthos, Diociaiuti Stefano, D'isanto Angelo, Donno Valentina, Dorella Edoardo,\nEgger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Eustachi Giovanna, Fabbri Matteo, Falcucci\nGiulia, Faraci Isabella, Farina Adalberto, Federico Salvatore, Ferrari Ermanno,\nFerreri Antonella, Ferrario Giorgio Achille, Ferrigni Michelangelo, Fioravante\nVincenzo, Fiorenza Giuseppe, Fiorot Ferruccio, Fioruti Monya, Fontana Carla,\nFontanella Giorgio, Foschini Silvia, Frigelli Davide, Frigerio Roberto, Galli\nStefano, Gallina Elisabetta, Gallo Vittorio, Gargano Patrizia, Giacomazzi\nAdriano, Gobbi Enrico, Gobbi Simone, Gola Simona, Gravina Michele, Grosso\nAlessandro, Gualtieri Alessandro, Guaschino Massimo, Guida Monica, Imperatori\nSara, Ingrosso Alessandro, Lai Manolo, Landolfi Giuseppe, Lazzaro Angela, Le\nFoche Paolo, Lerna Annette, Lietti Micaela, Liverani Fabrizio, Llangozi Anisa,\nLocatelli Alessandro, Locci Alice, Lo Papa Fortunato, Longo Olga, Lorenzi\nDiego, Lorrai Sara, Maestripieri Luca, Magri Alessandra, Mairone Chiara, Manca\nPatrizia, Mandelli Rossana, Mangone Marino Gilberto, Manna Maria, Marcazzan\nLuca, Marcellino Alessandro, Marchetti Paolo, Marcomini Diego, Marcucci\nBarbara, Marini Diego, Marrone Salvatore, Martelli Andrea, Martignetti\nAlessandro, Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazza Gianfranco, Mazzei\nLucio, Mazzoleni Gabriele, Medici Germano, Mela Maria Giovanna, Melis Cristina,\nMenegale Simona, Meniconi Daniele, Metitone Serena, Miani Elisa, Miranda Paolo,\nMolinari Marco, Montagnini Cristiano, Montefusco Raffaele, Montillo Domenico,\nMontuori Raffaele, Muggianu Michele, Murazzo Stefano, Musumeci Michele, Nacca\nRoberto, Natili Valerio, Nencetti Erina, Nesti Ilio, Notarnicola Ivan, Orabona\nVincenza, Paialunga Marco, Pallotta Maria, Panariello Domenico, Pangrazzi\nMarina, Parlanti Raffaella, Parrino Giovanni, Pegoraro Nicola, Pellicani Fabio,\nPeruffo Sarah, Pesce Barbara, Pascucci Aldo, Pasqualitto Romano, Petraglia\nFabio, Pezzuolo Luigino, Piacentini Giorgio, Piacquaddio Leonardo, Pialli\nSimone, Piazzese Carlo, Piccinno Leonardo, Pietrosanto Cinzia, Pintacorona\nTeresa, Pizzingrilli Pietro, Pogliani Francesco, Ponzo Rita Lucia, Porcedda\nMonica, Pruenster Elmar, Raffa Rita, Ramaglia Graziella, Ramogida Nicola, Raso\nRosetta, Righini Maurizio, Rizzo Maurizia, Rostellato Katiuscia, Rotoni\nRachele, Ruta Miriam, Sabaini Andrea, Saladino Laura, Salsedo Vittorio,\nSantellani Diego, Santrone Silvio Natale, Scarcello Angelo, Scialanca\nMassimiliano, Sega Milena, Semeria Marilena, Sergi Filippa Alessandra, Serra\nRoberta, Sferruzza Giuseppina, Sgobbo Angelo, Silvestri Cristina, Silvestro\nRosa, Sireci Gesualdo, Solavagione Enrico, Soleggiati Selena, Sorice Debora,\nSpinosa Massimo, Spinzi Luigi, Spitaleri Vincenzo, Squartini Marco, Taha Ahmad\nAli, Talamone Mirko, Tamburini Ettore, Tarantini Carmela, Tomaselli Annunziata,\nTrinchitella Luca, Tutzer Judith, Untermarzoner Josef, Vaghini Michele, Vanelli\nElena Maria, Varallo Alberto, Vavassori Terry, Vento Giorgio, Verde Marco,\nVignolo Cristina, Vissà Floriana, Wierer Elisabeth, Zanforlini Mirta, Zucconi\nJonathan, Zullo Stefania; con l'intervento del Segretario Generale della\nFIST-CISL Pierangelo Raineri e della Confederazione Italiana Sindacati\nLavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale CISL Annamaria\nFurlan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTuCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi),\nrappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dai Segretari Nazionali:\nStefano Franzoni, Paolo Andreani, Emilio Fargnoli, Gabriele Fiorino, Marco\nMarroni, dal Tesoriere Mauro Munari, da Antonio Vargiu e da Paolo Proietti del\nDipartimento Sindacale, dai componenti del Consiglio Nazionale: Mauro Agricola,\nAntonio Andrisano, Cristiano Ardau, Sergio Ariodante, Angelo Ascenzi, Massimo\nAveni Banco, Mauro Baldessari, Giuliana Baldini, Bernardo Balducci, Sabina\nBardi, Piero Bartolomei, Riccardo Bassi, Vassilios Bassios, Fernando Bernalda,\nAngela Bigheretti, Enza Bonamici, Fabrizio Bontà, Piercarlo Borgo, Luigino\nBoscaro, Salvatore Bove, Fabio Bove, Alfredo Buonincontro, Marco Callegari,\nElvira Campitiello, Luigi Canali, Elena Cannone, Biagio Carfagna, Gianfranco\nCartisano, Giovanbattista Casa, Luana Cece, Irene Cesari, Roberto Ciccarelli,\nMarco Conficconi, Alessandro Contucci, Cristina D'ambrosio, Mario D'angelo,\nSabrina De Stefano, Sergio Del Zotto, Marco Dell'anna, Patrizia Dell'anno,\nRocco Della Luna, Mario Dello Russo, Silvia Dessì, Bruno Di Federico, Lucia Di\nIorio, Antonio Di Maio, Francesco Di Martino, Maria Di Sarno, Sergio Diecidue,\nElio Dota, Roberto Fallara, Giovanna Famà, Elvira Fatiganti, Pietro\nFeliciangeli, Barbara Ferrandino, Massimiliano Ferrante, Nadia Festa, Marianna\nFlauto, Anna Floridia, Massimo Forti, Roberto Frizzo, Fabio Fugnanesi, Caterina\nFulciniti, Giovanni Gazzo, Cataldo Giammella, Maria Rita Giardina, Stefania\nGiunta, Mario Grasso, Marcello Gregorio, Emanuela Grillo, Giada Grimaldi, Carlo\nGuarnaccia, Pasquale Guarracino, Ciro Guida, Angelo Gulizia, Luciano Gullone,\nBartolo Iozzia, Anila Kaya Cenolli, Andrea Lai, Walter Largher, Giuseppe Lavia,\nCosimo Lavolta, Donato Lazazzera, Maria Lenoci, Diego Loreto, Maria Ermelinda\nLuchetti, Claudia Lugaresi, Roberto Maestrelli, Massimo Marchetti, Barbara\nMarchini, Fabio Marchiori, Maurizio Marini, Luca Marino, Michelangelo Mazzola,\nSamantha Merlo, Mario Miccoli, Maurizio Milandri, Emanuele Montemurro, Claudio\nNanni, Enrico Natale, Felicité Ngo Tonye, Rachele Nuscarà, Mauro Orsan,\nLeonardo Pace, Antonio Palermo, Annalisa Pantera, Sabino Patruno, Roberto\nPennati, Antonella Perrone, Giannantonio Pezzetta, Antonia Piani, Samuele Piga,\nGioia Rabà, Domenico Raschellà, Maurizio Regazzoni, Adalisa Rizzo, Gianni\nRodilosso, Annarita Romagna, Cosimo Russo, Maria Ida Saja, Carlo Sama, Valeria\nSavarese, Gianni Scagliola, Chiara Sclafani, Anna Maria Selvaggio, Riccardo\nSerri, Maura Settimo, Giuseppe Silvestro, Raffaele Statti, Gennaro Strazzullo,\nParmenio Stroppa, Michele Tamburelli, Lorenzo Tollari, Rosario Trupia,\nGiancarlo Turchetti, Roberta Valenti, Raffaele Vanni, Alessandro Visentin,\nGiorgio Zattoni, Giuseppe Zimmari, Matteo Zorn, Cosimo Zumbo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visti gli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali e sulla\nrappresentanza sottoscritti dalle rispettive Confederazioni di riferimento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da\naziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione\nCommerciale, Turismo e di ogni altra attività individuata nella sfera di\napplicazione di cui all'articolo 1, composto da XIV titoli, 271 articoli e 14\nallegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le\nOrganizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA AL CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo istituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nper i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione\nCollettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo e di ogni altra attività\nindividuata nella sfera di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_trigger\">\u003Cp>Le Parti, riconoscendosi le associazioni sindacali dei lavoratori e dei\ndatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del\nSettore, sono concordi nel manifestare soddisfazione nell'aver fornito allo\nstesso, che vede coinvolte numerose imprese e circa un milione di lavoratori,\nun nuovo strumento contrattuale aderente alle necessità sia dei lavoratori sia\ndelle imprese e che sia coerente e valorizzi la funzione sociale del turismo e\ndella ristorazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La situazione economica e finanziaria dei Settori del Turismo e della\nRistorazione negli ultimi anni è peggiorata per il deterioramento del contesto\nmacroeconomico, normativo e istituzionale e ha pesantemente penalizzato i\nlavoratori e le imprese dei Settori generando la diminuzione dei livelli\noccupazionali e condizionando negativamente i bilanci delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per queste motivazioni è apparsa indifferibile la ripresa di un dialogo\ncostruttivo tra le Parti teso a iniziare, ognuno per l'ambito di competenza, un\npercorso virtuoso che, permettendo ai lavoratori ed alle imprese di superare la\ncrisi, possa nel futuro far ripartire lo sviluppo occupazionale e nel contempo\ndare ai Settori la giusta collocazione e visibilità nell'economia del\nPaese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti propongono un assetto contrattuale specifico che definisca la\ndisciplina dei rapporti di lavoro in modo coerente con le dinamiche operative\ndei Settori, impostato sui concetti di flessibilità, produttività, tutela e\ncrescita delle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti inoltre ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative\ncongiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di\nimpegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire l'adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere\nla costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto,\nanche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e\nregolamentari, concernenti le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo\ndei Settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti richiedono al Governo e alle altre Istituzioni\npubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito\nevidenziati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e\ncontributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali,\ncomunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi\ninterprofessionali, debbano essere subordinati alla integrale applicazione\ndegli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o\naziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni\ndatoriali comparativamente più rappresentative dei Settori ed al rispetto\ndella normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza\ndelle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono di affidare al presente CCNL una funzione cogente non\nsolo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le\nimprese che operano nei Settori, evitando fenomeni di dumping, ma anche di\nunicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal Contratto\ntraggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPALTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la disciplina sugli appalti di cui all'articolo 222 e successivi del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoro svolto a livello europeo nel corso del Dialogo Sociale con la\ndefinizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati\ndell'alimentare, della agricoltura, del turismo ed affini) e Food Service\nEurope (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della\n“Guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa” e delle azioni a\nlivello europeo in corso di definizione per l'aggiornamento della “Guida”\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contenuti del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di\nmanodopera, ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalle Associazioni\nimprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori\ncomparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e\nterritoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno\n2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi\na quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si\naffermino operatori economici in grado di offrire un servizio rispondente alle\nrichieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di\nrispetto delle norme contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che venga inserito nei bandi di gara, al fine di evitare effetti\ndistorsivi della concorrenza, il riferimento al presente CCNL sottoscritto e\napplicato dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali\ndei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore della\nRistorazione Collettiva a livello nazionale e territoriale, nel rispetto\ndell'articolo 50 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che sia emanato in base al presente CCNL, da parte del Ministero del\nLavoro e delle Politiche Sociali, il decreto sulla determinazione del costo del\nlavoro utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione\ndell'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito. Le Parti al\nriguardo sollecitano il Ministero ad aggiornare le tabelle, allineando le\nvalutazioni alla situazione attuale che prevede una media di tre scatti di\nanzianità rispetto ai due attualmente considerati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che nel rispetto del comma 3 dell'articolo 95 del D.lgs. 18 aprile 2016,\nn. 50 e s.m.i. sia garantita in via esclusiva per gli appalti di ristorazione\ncollettiva sanitaria, assistenziale e scolastica l'aggiudicazione sulla base\ndel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla\nbase del miglior rapporto qualità\u002Fprezzo, evitando criteri che amplifichino\nl'effetto di aggiudicazione con la predominanza del criterio basato sul\nprezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RITARDATI PAGAMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a\nlivello centrale che periferico, nei confronti delle aziende, società ed\noperatori economici in generale fornitori dei servizi di ristorazione\ncollettiva, rappresenta un fenomeno rilevante che costituisce un elemento di\ndifficoltà gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, in periodi di crisi economica, tali eventi aggravano la situazione\ndelle imprese del settore, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte di esse\ne di conseguenza le tutele nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono di attivarsi congiuntamente nei confronti del Governo e dei\nMinisteri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui\npagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma\nche vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i\ncontratti pluriennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti\ndi lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast foods,\ntrattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie\ne similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che\nabbiano non più di nove camere per alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed\nogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui\nagli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e\nintegrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gelaterie, cremerie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria\nannessi a pubblici esercizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)locali notturni, sale da ballo e similari, sale da biliardo, sale BINGO e\naltre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) posti di ristoro sulle autostrade;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione),\naeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione\nsui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme\npetrolifere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini,\nfluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti\nsportivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)parchi a tema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei\npasti (catering ed altre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione\nstrutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) bar aziendali e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar,\nristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast foods, trattorie,\ntavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di\nristoro gestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) STABILIMENTI BALNEARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) ALBERGHI DIURNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI) RIFUGI ALPINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del\nTurismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre\nattività a natura complementare all'attività prevalente di cui al punto 1 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera\nunitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro\nsubordinato nelle imprese dei Settori dei Pubblici esercizi, Ristorazione\ncollettiva, Ristorazione commerciale e Turismo e il relativo personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle\nAssociazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori\ncomparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e\nterritoriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo n. 51 D.lgs. 81 del\n2015, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma\ne nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle\naziende di cui all'articolo 1. Inoltre, costituisce condizione necessaria per\nil godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti\nnormative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla\nformazione continua erogata dai fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli\narticoli 24, 27, 185 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza\ncomplementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione\nnecessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha\nistituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del\nlavoro e di gestione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di\ntutti i precedenti Contratti Collettivi Nazionali ed Accordi Speciali che hanno\nregolato i Settori, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da\nesso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Servizi in comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più\nunità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale,\nil personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli\nusi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso\nterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il\nprimo trimestre, le Associazioni imprenditoriali comunicheranno alle\nOrganizzazioni Sindacali nazionali - in quanto parti stipulanti il presente\nCCNL - dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali dei settori e le\nprospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti\norgani istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del\nlavoro che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle\nparticolari caratteristiche strutturali dei settori di Pubblici Esercizi,\nRistorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo, possa condurre\nalla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al\ncollocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di\nconseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno\ndella occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore\nutilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione\nderivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza e una più\neffettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità\ndi incentivare specifiche politiche di riqualificazione dei Settori ispirate al\ncriterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il\npresente CCNL, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni\nImprenditoriali forniranno dati conoscitivi di carattere generale\nsull'andamento settoriale, dell'occupazione, relativi ai piani di sviluppo e\nristrutturazione, anche articolati per comparti omogenei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili\neffetti che le dinamiche strutturali, i processi di sviluppo e di\nristrutturazione potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Livello aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese di particolare importanza nell'ambito dei Settori, distribuite in\npiù esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed\naventi rilevante influenza nei Settori in cui operano, e le aziende che\noccupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Organizzazioni\nSindacali stipulanti il presente CCNL e competenti ai vari livelli (nazionali,\nregionali o territoriali), di norma annualmente in un apposito incontro,\ninformazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che\ncomportino nuovi insediamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti il\npresente CCNL verranno informate delle prevedibili implicazioni degli\ninvestimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali\nproblemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo\nall'occupazione e alla mobilità del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL verranno informate\npreventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che\ncomportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Articolo 7 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la\nCommissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i\nseguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione della attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>e)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. e dai Fondi\ncomunitari preposti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di\n“mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in\nmateria di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui\nall'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i. e diffondendo le\nbuone pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>i)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>l)ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla\nsituazione aziendale redatto ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil Contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza,\ncostituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni\ndi legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle\nOrganizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata\nraggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità\nistituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a\ntermine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e\nquantitativa della occupazione femminile nei Settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la\nCommissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei\ndati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche\ndisponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, FOR.TE., Fondo\nEST, QUAS, FON.TE.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni\nbilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di\ntale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per\nl'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni\nfemminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Articolo 8 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o\nviolenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei\nconfronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono\ninaccettabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono\nsia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso\nforiera di gravi implicazioni sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro;\npossono essere di natura verbale, fisica, psicologica e\u002Fo sessuale e costituire\nepisodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e\nsubordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da\ncasi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che\nrichiedono intervento delle pubbliche autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di\nsegnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione\nper proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte\nnel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito\nritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con\ncorrettezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su\ninformazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della\nformulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno\nessere sanzionate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze,\noccorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria,\nnei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime\nriceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui\nall'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. 196 del 2006, così come\nmodificato dall'articolo 1, comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di\nbilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di\nreinserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di\nseguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui\nsubiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in\ncontesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui\nvengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono\nessere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o\nlavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di\nnuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di lavoro ostile».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente\nCCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di\nsensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Politiche attive del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, tenuto conto delle continue evoluzioni e dei cambiamenti delle\nleggi che presiedono all'incontro domanda-offerta di lavoro, si impegnano a\ndefinire attraverso specifici accordi, di norma a livello regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di\nqualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e\nsurroga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)iniziative verso i terzi interessati ritenute più idonee al conseguimento\ndegli obiettivi di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di\nqualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con\nriferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo\ncomma del successivo articolo 142;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento\nprofessionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche\nattraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi\nderivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in\ntema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla\npossibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e\nchiusura delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello\ndi area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli\nobiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione dei Settori, del\nprolungamento della stagione e dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che\nabbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si\nsvolge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici\ndipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti\nladdove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a livello territoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo\nquanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle\nimprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che\nricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente\nprevio accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali\naderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere\niniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti\nla scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo\ncomplessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della\npiattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con\nesclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle\nstrutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni\nstipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli\nsettori. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle\norganizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto. Le singole\norganizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi\nnegoziati. Le parti stipulanti il presente Contratto costituiscono un Comitato\nparitetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un\nperiodo intermedio tra la data di stipula del presente Contratto e quella di\nscadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese\nrealizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sulla esigenza che le\npiattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate\na partire dal 1° settembre 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche\nalle parti stipulanti il presente Contratto e all'archivio dei contratti\nistituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro\ntrenta giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla\ncontrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si\nriscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni\ndalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del Contratto in\nessere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di\ntrattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle\nparti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il\npresente Contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni\nSindacali nazionali stipulanti il presente Contratto, a fronte della richiesta,\nprovvederanno a convocare, in apposito incontro, da svolgersi nel territorio\ncompetente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione\ndi secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di\nnormalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla\nconvocazione del suddetto incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto\ndal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che\navrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle\nimprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione\ndi programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio,\nincrementi di produttività, di competitività, di qualità, di\nredditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto\neconomico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e\ndel lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto\ndell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche\nparzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito\ndelle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente\narticolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di\nalcun istituto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire\nl'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto\ndalle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare\napplicazione le norme di cui all'articolo 95 del presente CCNL, con conseguente\ninapplicabilità delle disposizioni inerenti al premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Indicatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei\nrisultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti\nopereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In\nsubordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla\nrete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette\ninformazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi\nnoti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto\ndella riservatezza dei dati aziendali e personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di\nrisultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere\nassunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e\u002Fo\ndelle relative variazioni, anche combinati tra loro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pubblici esercizi e stabilimenti balneari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prodotto interno lordo provinciale pro capite (UNIONCAMERE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- flussi turistici (Enti pubblici regionali e\u002Fo territoriali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti (INPS, ISTAT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ristorazione collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produttività, da intendersi come pasti prodotti\u002Fdistribuiti per ogni ora\ndi lavoro retribuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tasso di presenza, da intendersi come numero di ore lavorate rispetto alle\nore retribuite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualità del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha\ncarattere esemplificativo e non esaustivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai\nlavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di\nun accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio\n1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono\nstanziati i seguenti importi lordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A, B € 279,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1, 2, 3 € 237,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4, 5 € 210,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S, 6, 7 € 168,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che\nsaranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti\nintegrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la\nscadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel\nLUL (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo\nspettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa\nprestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in\nproporzione all'entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o\ncontrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso\nomnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico\nindividuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente\nCCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018. Non sono\nassorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi\ncollettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di\ndifficoltà economico-produttiva che possano comportare il ricorso ad\nammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino\nnegativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non\nsarà tenuta all'erogazione del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi\ndelle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul\npremio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà,\ncon la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A, B € 186,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1, 2, 3 € 158,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4, 5 € 140,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S, 6, 7 € 112,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito\ndi accordo aziendale\u002Fterritoriale, l'azienda destinerà la somma di € 140 a\nstrumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà\nriproporzionata per il personale a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai\ncommi 10 e 11, al Fondo di previdenza complementare FON.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con\nriferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni\nstipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le\naziende saranno esonerate dall'importo previsto ai commi 10 e 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Materie della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto\ndell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già\ndefinite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente\nstabilito dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle\naziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di\ncontrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4\ndell'articolo 10 sono demandate le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)azioni a favore del personale femminile, in attuazione della\nraccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.lgs. n. 198 del 2006 e\nsuccessive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso\ndi rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi\ninferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto\na quanto previsto dall'articolo 78;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-minijobs_excluded\">\u003Cp>d)la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti\nregolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale\ndi utilizzo nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo\nprofessionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter\nformativo;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e)ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo\ndeterminato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi\ndell'articolo 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 111, 119 e\n245);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 122);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 115 e 260);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di\nconguaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non\nattuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro\nprestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle\nventiquattro ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di\nlavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 117;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione\ndell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 114 reclamate da particolari\nesigenze produttive aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di\nminor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 121;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)l’individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità\ndelle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente\nContratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo\n147);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)premio di risultato di cui all'articolo 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)ambiente di lavoro e tutela della salute e della integrità fisica dei\nlavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970,\nn. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della\ncontrattazione integrativa territoriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti\ndi lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori\nqualificati ove previsto dalla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la definizione di meccanismi volti ad agevolare ulteriormente\nl'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e\u002Fo qualifiche\nper le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta\nrispetto a quanto previsto dall'articolo 104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito\nl'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal\npresente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della\nformazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 73,\ncomma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è\nistituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale,\nl'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli\nstatuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle\nconcrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle\ndisponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà\nconto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di\nrealizzare possibili sinergie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo\nquanto previsto dall'articolo 164;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli\ninterni (articolo 170);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al\npersonale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 270);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e\nconsuetudini locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti\ndalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 232);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)determinazione del compenso fisso ai maîtres o capi camerieri (articolo\n175);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i\nbanchetti (articolo 172);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 97, 242\ne 256);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione\n(articolo 167);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo\ndeterminato da corrispondersi in caso di chiusura della azienda per epidemie e\nper altre cause similari (stabilimenti balneari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 249;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)derogabilità (articolo 17);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t) contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 95);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli\nstagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 18);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x)decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli\n96, 255);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y) costituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività,\nanche mediante l'attivazione degli istituti contemplati dalla legge e dalla\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie\nsono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa\nterritoriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal\npresente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso\ndi rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità\ndelle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente\nContratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) premio di risultato di cui all'articolo 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)derogabilità (articolo 17);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende di ristorazione collettiva, le seguenti materie sono\ndemandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell’unità\nproduttiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)azioni a favore del personale femminile, in attuazione della\nraccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 del D.lgs. n. 198 del 2006 e\ns.m.i., in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi\ninferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto\na quanto previsto dall'articolo 78;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 122);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 115);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di\nconguaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non\nattuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro\nprestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle\nventiquattro ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di\nlavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 117;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione\ndell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 114 reclamate da particolari\nesigenze produttive aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di\nminor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 121;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui\nall'articolo 118;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo\n147);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei\nlavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970,\nn. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Accordi di comparto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di\naccordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o\nnell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione\ndel presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa\nper adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della\nricettività e della ospitalità in genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Accordi servizi di ristorazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sulle piattaforme petrolifere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di\napplicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di\nristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per\nla definizione di norme specifiche per il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Derogabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a formulare in materia di derogabilità una disciplina\ncontrattuale alla luce di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 24\nnovembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Retribuzione onnicomprensiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro del\nSettore, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il\nlavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui\nall'articolo 10 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di\nretribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi\nsalariali differiti e\u002Fo il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla\nlegge e\u002Fo dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è\nutile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente\nesclusione di sistemi di forfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della\nmanodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei\ndatori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente\naccordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere\ncongiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di\napposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi\ndi previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del\nPresidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Archivio dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici\ngiorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente\nbilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere\ninviati al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - ENTI BILATERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad istituire un Gruppo di lavoro tecnico per\neffettuare una riflessione approfondita sugli strumenti della bilateralità al\nfine di poterli adattare alle specificità dei Settori i cui esiti saranno\ntrasmessi ai soci dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, inoltre, che l'attività del presente Gruppo di lavoro\nriveste carattere di urgenza e pertanto sarà avviata entro il mese di\nsettembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente Contratto, ribadita la volontà di\npromuovere la istituzione e\u002Fo lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di\nservizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del\nconsenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che\nl'attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere\nsostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di\ndisciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali\ne dei centri di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi\nlocali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia\ndiffusione del sistema della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni\nlocali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del\nsistema della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore\nTurismo, regolato dallo statuto vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività\nindividuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione,\nmercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine,\nl'E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei\nsettori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni\noccupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e\nproiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico\nnecessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni\nprofessionali e formativi dei settori ed elabora proposte in materia di\nformazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni\nlegislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli\naltri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più\nopportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei\nsistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti dei settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi\nterritoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla\nloro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936\ndel 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro\ne per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti\nalla categoria dei quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori\nTerritoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di\napprendistato nonché dei contratti a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in\nmateria di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in\nmateria di sostegno al reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione\ncollettiva e\u002Fo dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono composti su base\nparitetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 21 - Sostegno al reddito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente\nBilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori\ndipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo processi di\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da periodi di\nsospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di\ncategoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni\nsindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati\ndall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà\nsottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo\ncontrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in\nsituazioni di crisi e\u002Fo in processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione\naziendale interessati da periodi di sospensione della attività, è accantonata\nin un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.\nTali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità\ndi cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano\nmultilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive\nubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano\naccentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi\ncompresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali dell'EBNT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra\nl'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura\npari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di\nmodificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si\nincontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno\nspecifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio\ndi competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le\nmedesime finalità, negli esercizi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano\nsalve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente\nfunzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa\ncontrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che\npertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante il\nregolamento deliberato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per la\ndisciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i\ndipendenti da aziende multilocalizzate di cui al secondo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Enti Bilaterali Territoriali (EBT)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale è costituito, di norma a livello regionale, ed è\nstrutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente\ndefinite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In\ncaso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la\ncostituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e\u002Fo\na specifiche aree territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le\nparti, per singole aree omogenee subregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività\nindividuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,\nformazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e\ngestisce, a livello locale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche\nin collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate\nall'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori\ncoinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la\ncessazione e\u002Fo la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,\novvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da\ntali provvedimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che\npartecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri\ninterventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio della attività dei\nCentri di Servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta\ndi lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego,\nin collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la\nrete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per\nl'impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano\npredisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al\nmiglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano\nl'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle\ncaratteristiche delle attività del comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia\ndi tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo\nstrumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di\noccupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale,\nrealizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti\npeculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la\nstima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni\nsulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati,\ndi norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate\ndalle Associazioni imprenditoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi\nrealizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine,\ninviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro\nal fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro\n(anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le\nesigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze\nterritoriali, settoriali e\u002Fo di comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali\nall'EBNT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti\nche li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la\nnormativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Centri di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri\ndi Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio si realizza con specifico\naccordo delle rappresentanze locali dei soci. Laddove non sia ancora istituito\nl'EBT, le rappresentanze locali dei soci potranno promuovere la costituzione\ndei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Centro di Servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si\navvalgano degli strumenti di cui agli articoli 92 e 104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei\nrapporti di lavoro extra e di surroga ricevendo a tal fine le domande dei\nlavoratori di cui all'articolo 104 del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici\ncostituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e\ndagli articoli 20 e 22 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le\nrisorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali,\nnonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a\nlivello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i\nCentri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di\nServizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse\ne le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente\narticolo e dagli articoli 20 e 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i territori e\u002Fo i comparti in cui non sia costituito il Centro di\nServizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente\nBilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Finanziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli\nEnti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità\ntassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di\nservizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello\n0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui\nlo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto\nsi è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al\ncomma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della\nretribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e\ncontingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui\nall'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi\ndiritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il\nversamento di quote di importo complessivamente inferiore ad € 51,65 possa\nessere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote contrattuali di servizio dovute all'EBNT e agli Enti Bilaterali\nTerritoriali ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale\ncon riparto automatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale\ndella Convenzione INPS stipulata il 1° luglio 2002 e di un conto corrente\nbancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al\nfinanziamento dell'EBNT. La quota residua verrà ripartita - in ragione della\nprovenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in\nalternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea\neventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema\nnazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante\nstrumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere\napplicata nella misura del quindici per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla\nrealizzazione delle iniziative di cui agli articoli 20 e 22, in ragione della\nprovenienza del gettito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente\naccantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferite agli\nenti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto\nstabilito dal CCNL del Settore 20 febbraio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in\nquestione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i\ncrediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione\nalle quote riscosse direttamente dagli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Conciliazione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie inerenti all'oggetto del presente Capo potranno\nessere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali\ncoinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 29 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 26 - Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti\nalla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del\nSettore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione\ndelle risorse umane con particolare riferimento alla formazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle\nParti, da essa dipendono lo sviluppo dei Settori e le loro capacità\ncompetitive sui mercati internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del\nlavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei,\nindividuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle\npolitiche e degli strumenti operativi di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla\ndefinizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di\nflessibilità del Settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto\nl'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo\nsviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di\noccupabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema dell'EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come\npropria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda\nalle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il\nriconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla\nformazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della\nformazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci\ndi agevolare l'ingresso e la permanenza nei Settori dei lavoratori in possesso\ndi specifici titoli di studio e\u002Fo di adeguata esperienza professionale,\nindividuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle\nrelative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza di ciò, le Parti hanno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la\nformazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua\ndei lavoratori in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento\na: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a\ntempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio\nevidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e\ndella agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale\nsviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali territoriali\ndell'EBNT, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano\ncongiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore\ne rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai\nsettori, con particolare riferimento alla attivazione degli investimenti che\npossono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della\nformazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata\nalle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano\na sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli\nAssessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di\nrealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di\nconfronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento\nallo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione\nprofessionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali\npossano essere attivate anche al livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre\n2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali\nnazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi\naziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti\nsociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque\ndirettamente connesse a detti piani concordate tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo\nsviluppo nel settore dell'ospitalità in Europa sottoscritta l'11 giugno 2004\nda EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e\nda HOTREC (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants,\nCafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic\nArea);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e\ndella offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro\nefficiente ed efficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di\nformazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale\nper la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e\nservizi (FOR.TE.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo\ninterprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali dell'EBNT e dei\nrelativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di\nformazione e di analisi dei fabbisogni formativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 28 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del\nsupporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.lgs. n. 81 del\n2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali\nadattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti\nconvengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37\ndel D.lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di\nformazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla\ncompetenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli\nEnti bilaterali territoriali per le altre aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o\ndeterminato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al\ndipendente una autocertificazione della attività formativa svolta presso\nl'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Composizione della Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi\nparitetiche e sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali\ne da 6 rappresentanti delle Associazioni Datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Compiti della commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il\nrispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla\npremessa del presente Contratto. A tal fine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del\npresente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro\nriguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di\napplicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni\nche, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei\nsingoli settori, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli\naccordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli\nE.B.T.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione,\nl'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi\nintegrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle\nOrganizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo\ntentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette\nOrganizzazioni locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e\nl'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri\nContratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende\ncomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di\nlavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della\nCommissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende\npromuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la\nCommissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in\nordine all'oggetto della vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà formalmente convocata dalla Associazione\nimprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e\nsi dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o\ndi mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza\nda un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione\nunanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Commissioni paritetiche territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro\ndovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle\nCommissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei\nlavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la\nmancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle\nOrganizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla\ncostituzione della Commissione per la composizione delle controversie\ncollettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione\nper le vertenze individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali\ndegli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Procedure per la composizione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti,\nle controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi\ncollettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di\nseguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere\nesaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato\nper la ricerca di un accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della\nrappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione\n- si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di\nraggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della\ndiscussione relativi a tali procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti,\nle parti non procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta\nda un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale dei lavoratori e da 3\nrappresentanti delle Associazioni locali imprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è convocata dalla Associazione locale imprenditoriale\ninteressata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da\nuna delle parti rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione\ndell'oggetto di controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della\nrichiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le\nAssociazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di\ncomposizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni\ndella Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente\nCCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è\nprescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con\nl'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli\nintegrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite\nla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita\nrichiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del\nverbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione\ndelle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del\nverbale suddetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle\nCommissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 33. In tali contesti\nsi terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di\nconciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte\nper il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Procedure per la conciliazione delle vertenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le\nvertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende\ncomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto ed il relativo\npersonale dipendente potranno essere demandate, prima della azione giudiziaria,\nall'esame di una Commissione di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un\nrappresentante della Associazione imprenditoriale locale alla quale l'azienda\naderisce e\u002Fo conferisce mandato e da un rappresentante della Organizzazione\nSindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e\u002Fo\nconferisce mandato, in quanto Parti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro\ndi servizio o presso l'Ente bilaterale territoriale, cui compete l'istituzione\ndi una apposita segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali\ndella controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a\nmezzo raccomandata a\u002Fr o altro mezzo equipollente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per\nuna riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta\nstessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui\naderiscono e\u002Fo conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e\nsospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni\nsuccessivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni\ndalla presentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di\ncomposizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata\ncomparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte\ninteressata la relativa attestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie,\ndovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato\naccordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti\nconcordano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente,\ndeposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per\nterritorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile.\nUna copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre\ncopie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica\ndel presente Contratto, né degli accordi territoriali. L'interpretazione\nautentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione\nParitetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale\nper gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può\nrivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le\norganizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia\ndell'accordo dovrà essere inviata all'Ente Bilaterale Nazionale del settore\nTurismo per l'inclusione nell'archivio dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Collegio arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di\nprocedura civile o all'articolo 33 del presente Contratto, non riesca o\ncomunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma\nrestando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto\ndalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il\ndeferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme\npreviste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, è istituito a livello territoriale a cura delle Associazioni\nimprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle Parti stipulanti\nil presente Contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle\nistanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del\nluogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale\nprecedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a\ndefinire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la\nparte stessa aderisce e\u002Fo conferisce mandato, alla segreteria del Collegio\narbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla\nparte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a\u002Fr o raccomandata a\nmano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo\nobbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria\neventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni\ndal ricevimento della istanza, con facoltà di presentare contestualmente o\nfino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono\nmanifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con\ndichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno\nantecedente alla prima udienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla\nAssociazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato\ndalla Organizzazione Sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o\nconferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune\naccordo dalle predette organizzazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle\nstesse parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio,\nquest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita\nlista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di\nciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni\npredette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno\ned il suo mandato è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15\ngiorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere\nad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura\ndelle parti o dei procuratori di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali ulteriori elementi istruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la\nfacoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori\n15 giorni, in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di\nsegreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'articolo 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è\nistituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e\nsuccessive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla\nbase di apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le\ndisposizioni dell'articolo 412 quater del codice di procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Procedure di conciliazione e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>relative alle sanzioni disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria o di avvalersi\ndelle procedure previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il\nlavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può\npromuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo della organizzazione\nsindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e\u002Fo conferisce mandato, la\ncostituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un\ncollegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante\ndi ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in\ndifetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso\nla Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di\ncomune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e\ndalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle\norganizzazioni stipulanti il presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta,\ninvita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al\ncollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio\nrappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma\nprecedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del\ncollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Procedure di conciliazione ed arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>relative ai licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla\nCommissione di cui all'articolo 33, per il tentativo di conciliazione di cui\nall'articolo 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo\nobbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1990,\nn. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1, dell'articolo 6 della legge n.\n604 del 15 luglio 1966, per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino\nall'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà\nessere inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca,\nciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche\nattraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il\ndeferimento della controversia al Collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette\nmotivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto\nprevisto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990, n.\n108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla\nriassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di\ntre giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso\nl'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla\nriassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere\nal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due\nmensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere\ndeterminato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni\ndella impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed\nalle condizioni delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità\nper i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere\nmaggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con\nanzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che\noccupa più di quindici prestatori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la\ndeterminazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Funzionamento delle commissioni paritetiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi\nterritoriali in materia. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione\nNazionale di cui all'articolo 29 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali\ndi cui all'articolo 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno\nassicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la parte di propria\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Finanziamento attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall'articolo 37 del\npresente Contratto Nazionale di Lavoro, con riferimento al finanziamento delle\nspese della Commissione Nazionale nonché per le altre attività svolte in\nmateria di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare\nl'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei\ndatori di lavoro dei soli Pubblici Esercizi, viene posto in riscossione\nl'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato CO.VE.L.CO. - P.E.\na carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni\nNazionali stipulanti, di cui all'Accordo Nazionale stipulato in data 30 gennaio\n1970, modificato con accordi 19 ottobre 1973 e 3 maggio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della\nFederazione Italiana Pubblici Esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori\nè di competenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 – Convenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contributo sarà riscosso tramite l'Istituto Nazionale per la\nPrevidenza Sociale - INPS - in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi\ndella legge 4 giugno 1973, n. 311.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Aliquota\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui all'articolo 38 dovrà essere calcolato mediante\nl'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle\naliquote percentuali appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'aliquota del contributo CO.VE.L.CO. - P.E. a carico dei datori di lavoro\ne di pertinenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi è compresa nei\ncontributi integrativi ASCOM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10 per\ncento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Modalità di riscossione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti\nil contenuto del presento titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico\ndei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da\nannotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella\nsfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che\nmanifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta\ndi proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di\npaga immediatamente successivo all'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi\ntrasmessa alla Commissione Nazionale per le Vertenze di Lavoro presso la\nFIPE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40 fanno parte integrante\ndel presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti\nai quali il Contratto stesso si applica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Modalità di versamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto convenuto tra l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale\n- INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente Contratto con apposito\nAccordo, l'ammontare dei contributi previsti dall'articolo 40 sarà versato dai\ndatori di lavoro all'Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori\nutilizzando il modello UNIEMENS (DM\u002F10) alla voce W020 \"Contributo ASCOM\" per\nla quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce W030 \"Contributo\nCO.VE.L.CO.\" per la quota a carico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Delegato aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni\nSindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato\naziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il\ndatore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle\nsue funzioni è nullo ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Dirigenti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da\nconsiderarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle\nOrganizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19\ndella legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso\ncomune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente\neletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A.,\nai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 e del 24 novembre 2016\n(allegato L).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata\ndalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera\nraccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei\nlavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il\nperiodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione\ndella stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni\ninerenti all'esercizio della carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 43 e di dirigente\nsindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo\nconferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla\nspecialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere\nconcordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere\ncandidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di\nlavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del\nrapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli\neletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione\nriassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti\nnumerici di cui all'articolo 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma\ndell'articolo 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione\nSindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari\nper partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non\ninferiore a sei ma non superiore a quindici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c)\ndel primo comma dell'articolo 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro\nmandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma 2 spetta a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 2 del presente articolo saranno pari a otto ore\nmensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle\nimprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di\nun'ora all'anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore\nprima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono\ncumulabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Rappresentanze sindacali aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i\nparametri riportati ai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lettera b)\ndel primo comma dell'articolo 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro\nmandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle\nunità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è\norganizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 3000\ndipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ad un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per\ncui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di\nmaggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle\nimprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui\nalla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per\nciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore\nprima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Permessi sindacali non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 44 hanno\ndiritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali\no a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto\ngiorni all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni\nprima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee\nregionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata\ndel loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Diritto di \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle\nOrganizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito\nalbo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in\nluogo non accessibile alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali\nattinenti al rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente\nconsegnate alla direzione dell'esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i\nlavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee\nindette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso\nl’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a\ndisposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di\ninteresse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle\nconvocazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione della impresa con\nsufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante\nl'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni dei sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la\nregolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità\nricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di\nvendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici\ndipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia\ngenerali che per categorie, su materie inerenti alla attività sindacale,\nindetti dalla R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i\nlavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di\nesercizio della attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si\nrinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27\nluglio 1994 (allegato L).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di\nesaminare le problematiche relative alla direttiva della Unione Europea\nconcernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la\nconsultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Norma transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le\nnorme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali di cui agli articoli che\nprecedono e all'allegato M al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'articolo 2\ndell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 e Protocollo 24 novembre 2016, le\nelezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori\naderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad avviare il confronto in tema di rappresentanza e\nrappresentatività, sulla base dei Protocolli Interconfederali sottoscritti\nalla data di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Contributi associativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale.\nTale contributo non sarà inferiore all'1% della paga base e contingenza in\natto al primo gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità e sarà trattenuto ai\ndipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega\ndebitamente sottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le OO.SS.\ndi appartenenza del lavoratore, l'importo della trattenuta al sindacato di\nspettanza; al contempo, su richiesta della medesima Organizzazione Sindacale,\ntrasmetterà a quest'ultima l'elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la\nquota associativa trattenuta ad ognuno di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni\neventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente\nsegnalata dall'Organizzazione Sindacale, con lettera raccomandata, salvo\ndichiarazione espressa in senso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 54 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci\nlivelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed\naltrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti\ndeclaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le\nqualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono\nconsiderati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del\nregio decreto 1° luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di\nstudio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate di seguito\novvero nelle parti speciali del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quadro A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della azienda e svolgano, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo servizi amministrativi catering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quadro B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vice Direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile area mense;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che\nabbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui\nal quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo zona manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superintendente catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo servizio catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena\nd'esercizi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già\nmaturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti\nsettori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un\npubblico esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SECONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione\ndelle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o\nispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una\nparticolare competenza professionale e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per\ntale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul\npersonale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei\nmacchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal\ncomputo gli apprendisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con\nmansioni di concetto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo maître o capo servizio sala;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ispettore mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile impianti tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore o procuratore doganale catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- supervisore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo barman p.e.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco -\nbar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla\nvendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso\na pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla\nvendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie\ninferiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia\nla responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività\ndi altri magazzinieri comuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere centrale catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo c.e.d.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista - programmatore c.e.d.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla\ngestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO TERZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante\napprofondita preparazione teorica e\u002Fo tecnico pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri\nlavoratori e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controllo amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barman unico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sotto capo cuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuoco unico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo pasticcere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo operaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo mensa surgelati e\u002Fo precotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo reparto catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente o vice o aiuto supervisore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in\npossesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di\ninterpretare schemi e\u002Fo disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere\nla successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di\noperare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,\nriparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maître (nella nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che\nsvolgono mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli\nche in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano\nin sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento\nsuperiore o direttamente dal gerente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dietologo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa\nconoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore c.e.d.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata\nda pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e\ndi processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla\ndirezione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa,\nopera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di\ncoordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUARTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise\ne dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga\noperazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuoco capo partita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che\nindipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il\nservizio di cucina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gastronomo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chef de rang di ristorante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cameriere di ristorante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- secondo pasticcere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo gruppo mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gelatiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pizzaiolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stenodattilografo con funzioni di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri impiegati d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che,\navendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di\neseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche\nper quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in\npossesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di\nautomezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento\nchilogrammi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad\nindicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare\nprecisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti\ned attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di\ncibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni,\nper schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione\nper l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione\ndi cibi e bevande;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore c.e.d. - consollista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUINTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tablottista e marchiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria,\ngelateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- telescriventista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cellista surgelati o precotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terzo pasticcere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dattilografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri impiegati d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispensiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cantiniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che\nesplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso\na pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di\ndettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione\ne manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carrellista di stazione e\u002Fo addetto alla vendita di generi vari alle\nbanchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca,\ntortellini, ravioli, etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette\ndistributrici di cibo e bevande;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande\nnonché alla piccola riparazione e manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cameriere bar, tavola calda, self-service;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in\nranghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardarobiere non consegnatario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allestitore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista di pista catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in\nsubordine ad un cuoco e\u002Fo in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti\nsulla base del lavoro già predisposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore macchine perforatrici e\u002Fo verificatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardia giurata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che,\nin possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione\ndi automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso\ncomplessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli\nper trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli\ncon peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria\nattività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di\nristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per\ni processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere\nl'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto,\nsulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla\npreparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle\noperazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative\nattrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali\nnotturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni,\nassicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela\ndei beni della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO SUPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale\ncomplessità e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito\npluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni\npromiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto\nsignificativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni\ndi pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature\ndella mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui\nprestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al\ncontrollo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria\nsuperiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna\ndella merce, riordino del banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commis di cucina, sala, tavola calda, self-service (compresi ex aiuti in\ngenere p.e.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica\nmansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore,\neccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine\nda caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o\nsuperalcoliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla stiratura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di lavanderia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiano notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- caffettiere non barista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- caricatore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutante pista catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparatore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di\nbuoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardarobiere clienti (vestiarista);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SETTIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di fatica e\u002Fo pulizia addetto alla sala, cucina, office,\nmagazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e\nristoranti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavatore catering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di motocicli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Disposizioni applicative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà\nsuperare le proporzioni appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex\naiuto barista) ogni due baristi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto\nbarista) ogni tre baristi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato\nanche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Valorizzazione della professionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire\ni temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento\nalla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed\norganizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della\nprofessionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a\nconoscenza delle parti stipulanti il CCNL sei mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, qualifiche e profili professionali di cui all'articolo 54 e secondo\nquanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni\nnon riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato,\nsulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed\nin caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive\nOrganizzazioni Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova\nclassificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto nazionale\ndi lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto\nnazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei\nrispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in\nvigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni\nimpiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL\nTurismo 30 maggio 1991).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro\nefficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che\nnell'ambito dell'intero Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per\nrichiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul\nlavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni si fa\nriferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti\ne dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con\nmansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'allegato P del CCNL\nTurismo 30 maggio 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha\nrappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di\nclassificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere\nl'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti\nnella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come\nconseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni\nImprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle\nobbligazioni in tale presupposto assunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Passaggi di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento\ncorrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva,\nove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente\ncon diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa\ndel presente articolo rispetto a quanto disposto dal D.lgs. 81 del 2015 e\nsuccessive modifiche e\u002Fo integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro\nmaggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente,\ntenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga\nabitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e\nnon abbia carattere accessorio o complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL, premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Settore è contrassegnato da ampia mobilità professionale e\nterritoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da\nvalorizzare, per promuovere lo sviluppo dei Settori e la sua capacità\ncompetitiva sui mercati internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche strutturali delle attività del Settore implicano un\nmercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche\ndell’attività del Settore rendono necessaria una sempre maggiore efficienza\nvolta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sulla\norganizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili\ndiversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della\nUnione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile\nnel panorama occupazionale del Settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle\nprofessionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il\nmonitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di\nfacilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze\ndelle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia\ndal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli\nEnti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del\nlavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la\nopportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli\noperatori dei Settori e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti\ncapaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la\ncreazione di nuove occasioni di impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,\nindividuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle\nrelative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa\nagevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno\nstrumento operativo cui le imprese dei Settori, come pure i lavoratori potranno\nrivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le\nprofessionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel\nSettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente\nbilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel\nrispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete\ndegli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le\ninformazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle\nesperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi\nfrequentati, crediti e debiti formativi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per valutare le\ncaratteristiche del servizio attivato dalla rete degli enti bilaterali e i\nrelativi aspetti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato,\nriconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle\ncompetenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato\nper il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel\nmercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali\nun ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo\ndei sistemi di riconoscimento delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei\ngiovani, è definito secondo le seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il\ndiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione\ntecnica superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contratto di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 60 - Disciplina generale del contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene\nl'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del\nperiodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del\ntermine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente\nposticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore\ndi lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In\ncaso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni\npreviste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso di\ntrenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.\nIn caso di mancato preavviso, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile,\nall'apprendista si applica il trattamento previsto dall'articolo 209 del\npresente Contratto. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione\ndelle disposizioni del presente Contratto, ed in particolare di quelle relative\nad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali\ne formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo detta un sistema minimo standard di regole per\nl'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, immediatamente\napplicabile da qualsiasi azienda dei Settori, di qualsiasi dimensione,\nuniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di\nesplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze\naziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire della\nassistenza dell'EBNT e delle sue articolazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Numero di apprendisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, non può superare il\nrapporto di tre a due rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori inferiore a dieci unità, non può superare la proporzione\ndi un apprendista per ogni lavoratore qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia\nmantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.\nA tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine\ndel contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in\nservizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli\napprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta\ncomunque salva la possibilità di assumere un apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle\nsue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità\ndi diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla\nlavorazione o al mestiere per il quale è assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento\ndei titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso\nformativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del\ncentro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà\nfornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà\ndei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Obblighi dell'apprendista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché\nquesti non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Modalità di erogazione della formazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere\nsvolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne\norganizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in\nmodalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta\nattraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-\naffiancamento o video-comunicazione da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale,\ninformale e non formale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di\napertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del\nturno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le\nstesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto\ndella integrale applicazione del presente CCNL, in particolare di quanto\nprevisto all'articolo 60 comma 5. Tale certificazione andrà inviata all'EBT\ncompetente (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad\neffettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e\nattestando la sussistenza dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui\nall'articolo 42, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 81 del 2015, in possesso di\ntitolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata\nesperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano\nformativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso\ndal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale\nindividuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze\nadeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o\npreferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del\nperiodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione\ndella formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a\ndisposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate\ncompetenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente\nContratto in allegato (allegato A) ed eventuale esplicitazione delle aree\ntematiche su cui verte la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)registrazione della formazione effettuata e della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto\nformativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza\ndei supporti sopraindicati lo svolgimento della formazione potrà essere\nattestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione\ndi secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della\nformazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo\nconto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa della impresa, del territorio o del\nSettore, tramite il Fondo FOR.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 66 - Piano formativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano\nformativo individuale secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del\nD.lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli\n43 e 45 del D.lgs. n. 81 del 2015, vale quanto previsto dalle diverse modalità\nindividuate dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori\naderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema\ndegli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la\nrispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel\npresente accordo. Il monitoraggio della attuazione del piano formativo è\naffidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito\nall'interno degli enti bilaterali competenti per territorio, in composizione\nparitaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del\nContratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta\ndall'EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende\nmultilocalizzate potranno depositare presso l'EBNT i piani formativi standard\nprevisti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono\nassumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la\ncorrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal\npresente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi\nstandard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di\nricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto\ntermine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni\ndegli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda formativa allegata al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Profili formativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i\nprofili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi\ndell'articolo 44, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola\nazienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte\nspeciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione\ndell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale competente per territorio\ninvia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale\nformalizzazione nella contrattazione collettiva dei Settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa\nattestazione l'EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l'INAPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla\nnormale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le\nseguenti proporzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo anno: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- secondo anno: 85%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terzo anno: 90%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quarto anno: 95%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore\na 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso di cui all'articolo 208 continua a trovare\napplicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del\npresente accordo sono conservati ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto\ndelle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma\nanticipata dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza sanitaria\nintegrativa di cui all'articolo 186 del presente CCNL di Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria secondo le\ndisposizioni cui all'articolo 185 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Trattamenti normativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i\nlavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Durata del contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"283\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"181\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">2, 3, 4, 5, 6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti\ncompetenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle\nfigure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello - durata massima 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo cuoco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo laboratorio gelateria \u002F pasticceria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo barista \u002Fcapo barman \u002F primo barman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo banconiere di pasticceria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello - durata massima 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuoco unico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo pasticcere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo barman, barman unico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello - durata massima 42 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gastronomo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gelatiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pizzaiolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Durata della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del D.lgs. n. 81 del\n2015, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"317\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"181\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">ore medie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">annue\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">2,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">4,5,6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato\nla cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui\nai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base\nalla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di\nformazione previste per gli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di\napprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso\naltri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati\nai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Apprendistato in cicli stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Contratto,\nai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 5 del D.lgs. n. 81 del 2015,\nè consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla\ndata di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Disciplina contrattuale dell'apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per la qualifica e il diploma professionale,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>il diploma di istruzione secondaria superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e il certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. n.\n81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo\ndecreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le\nore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di\npari livello, secondo le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° anno: 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° anno: 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° anno: 65%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4° anno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti al 70% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato sia superiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.lgs. n. 81 del 2015, successivamente\nal conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del\ndiploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la\ntrasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti\ndi durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante\nall'articolo 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del\nD.lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3,\ndel medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa\ne per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il\ndatore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto\nprevisto per l'apprendistato professionalizzante all'articolo 68, ai sensi\ndell'art. 41, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 81 del 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato\nunicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all'articolo 74 trovano applicazione anche con\nriferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo\ncostituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva,\noggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Intese con le Regioni e con le Province Autonome\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e\nricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione\ncollettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto\ncompatibili, le intese esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle specificità delle Province Autonome di Trento e Bolzano\nsono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle\ncontrattazioni integrative territoriali vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad\nagevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai\nlavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la\nflessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito\ndella giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze\nindividuali dei lavoratori, anche già occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno\na tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a\ntempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative\ndell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del\nD.lgs. 81 del 2015, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 86 del\npresente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato\ndeve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma\ncon le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo\n111 per il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di\nlavoro di cui alle lettere a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con\nsistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della\nrelativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Instaurazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità\nall'entità della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le altre condizioni di impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della\nprestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa\ndella determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito\nlo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai\nseguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e\nlimiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale\no territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile\ndell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili\nin ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché\nidentificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi\nnell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di\nsecondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Caratteristiche del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili\ncon la natura del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro\nsupplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione\neffettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze\norganizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino\nad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai\nfini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il conguaglio relativo alla tredicesima mensilità, alla\nquattordicesima mensilità, alla retribuzione del periodo di ferie ed al\ntrattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al\ncompenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta\nper cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Esame con\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>giunto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame\na livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore\ne dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro\nsupplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della\nprestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,\nin atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Clausole elastiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e\naziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le\nmodalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne\nl'apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente, nel\nrispetto dei principi generali qui di seguito indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo\nlivello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state\nraggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni\ndi cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole elastiche è di\nalmeno due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia\nclausole relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della\nprestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione\nlavorativa annua concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della\ncollocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore\nin cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola\nmaggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di\nvariazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per\nle sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non\ninferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Modalità applicative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella\nretribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione di lavoro\na seguito dell'applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal precedente\narticolo, al comma 6, le parti interessate possono concordare un'indennità\nannuale in ogni caso pari ad almeno € 120 non cumulabili, da corrispondere\nper quote mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche\nnon integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né\nl'adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto scritto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere il\ndiritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di\nsvolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze personali di cui all'articolo 136 del presente CCNL debitamente\ncomprovate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, certificate dal servizio sanitario pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle\ncondizioni oggettive richiamate al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà\ndel datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione\ndelle clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso\ndi almeno un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 – Part-time weekend\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata\ndi almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti\nipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con studenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con percettori di forme di sostegno\u002Fintegrazione al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità\nrelative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione\npotranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La\nprestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà\nessere frazionata nell'arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché,\nnell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano\nconsiderati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo\nparziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Disciplina del lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a\ntempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con\nprefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente\nprevisti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo\ndeterminato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte\nspeciale del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto\nscritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del\nrapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato\nservizio nella stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la\ntredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per\ni dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di\nlavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura\ndel contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Limiti quantitativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto\nstabilito dal comma 1 dell'articolo 23 del D.lgs. 5 giugno 2015, n. 81,\nconfermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può\nessere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"260\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di computo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">n. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">lavoratori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">0 – 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">5 – 9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">10 – 25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">26 – 35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">36 – 50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può\nessere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e\u002Fo territoriale.\nAl medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di\nstabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a\ntempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento\ndell'assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti\nprevisti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione\nnonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli\narticoli 87, 88, 89, 90 e 91 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Nuove attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla\nfase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo\nnecessario per la messa a regime della organizzazione aziendale e comunque non\neccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla\ncontrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\u003Ch3>Art. 88 - Sostituzione e affiancamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di\nlavoratori, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia,\nmaternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei\ntermini di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e\u002Fo ad altra\nsede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori impegnati in attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da\ntempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della\ndurata della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori\ncollocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la\nsostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio\ndell'astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale, potrà indicare\nulteriori ipotesi di sostituzione e\u002Fo affiancamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Stagionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso\ndell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle\nvigenti disposizioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già\npreviste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7\nottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della\nRepubblica 11 luglio 1995, n. 378.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate\nsoluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende\ndi stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei\nrelativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una\nCommissione paritetica per la stagionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali\ndell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni\ncondivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia\nfiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti\nautorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Intensificazioni dell'attività lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in determinati periodi dell'anno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa\nin determinati periodi dell'anno, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periodi interessati da iniziative promozionali e\u002Fo commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periodi di intensificazione stagionale e\u002Fo ciclica della attività in seno\nad aziende ad apertura annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'articolo 92, sarà\nconferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Cause di forza maggiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore\ne\u002Fo ad eventi o calamità naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Comunicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti\nal sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed\nofferta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato\ncomunica, quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA\u002FRSU) ovvero, in\nmancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali\nstipulanti il presente accordo, il numero e le ragioni dei contratti a tempo\ndeterminato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il\nnumero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione\ndei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle\naziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie\nimprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di\ndomiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente\narticolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Diritto di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo\ndeterminato nelle ipotesi di cui agli articoli 89 e 90 hanno diritto di\nprecedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la\nmedesima qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data\ndi cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a\ncondizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a\nmezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di\ncessazione del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per\niscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alle\nconseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla\nsuddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei\nrequisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati\ndalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può\nindividuare ulteriori casi di non applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Disciplina della successione dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento\nall'avviso comune 12 giugno 2008 (allegato B), così come integrato dal\npresente CCNL, hanno convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui\nall'articolo 19, comma 2, del D.lgs. n. 5 giugno 2015, n. 81 non trova\napplicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in\nsenso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 89 e\n90 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai\nsensi dell'articolo 93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui\nal comma 2 dell'articolo 21 del D.lgs. 5 giugno 2015, n. 81, non trova\napplicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell'ipotesi di cui all'articolo 87;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell'ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo di cui all'articolo 88;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in\nsenso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 89 e\n90 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai\nsensi dell'articolo 93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui\nal comma 1 dell'articolo 24 del D.lgs. 5 giugno 2015, n. 81, considerata\nl'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la\nsalvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno\nprioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano\nprestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 89 e 90 del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Maggiorazione contratti a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli\nAccordi Integrativi provinciali, il personale dei Pubblici Esercizi avrà\ndiritto alla retribuzione maggiorata del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 per cento per ingaggio fino ad un mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 per cento per ingaggio fino a due mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della stagione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Cessazione anticipata dell'attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nelle aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere\nanticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti\nun indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto\npercepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra\nanaloga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di\nlavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà\ndemandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a\nquelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Risoluzione anticipata del contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,\nil personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della\nretribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine\nstabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga\noccupazione per uguale e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata\ndel contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di\nlavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui\nmisura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare il 50 per cento della\nmaggiorazione di cui all'articolo 95, sarà determinata dai contratti\nintegrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del\ncontratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente\nche non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a\ntrattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di\nlicenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi\ndi licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del\ntermine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto\ndell'esercente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Personale retribuito a percentuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli indennizzi che per effetto degli articoli 95, 96, 97 e del comma 5\ndell'articolo 85 debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o\nin parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui\nall'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Informazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti\nvacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma\ndi annuncio pubblico in un luogo adeguato della impresa o dello stabilimento o\npresso l'ente bilaterale territoriale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente\neventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo\nil compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori\na tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la\nqualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità\noccupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Casi di ricorso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto\nprevisto dal comma 1, dell'articolo 31 del D.lgs. 5 giugno 2015, n. 81,\nstabiliscono che in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, sarà\ncontenuto entro il dieci per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di\ntre lavoratori somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nsempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione\ndi eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto\nal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto\ndell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono\ncompresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli\napprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono\ncompresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità\nsi computano per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di\ndurata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della\ndisponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato\nla volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Comunicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente Contratto e con i compiti attribuiti\nal sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed\nofferta di lavoro, l'impresa che ricorra alla somministrazione di lavoro a\ntempo determinato comunica alle rappresentanze sindacali (RSA \u002F RSU) ovvero, in\nmancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali\nstipulanti il presente accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato prima della stipula del contratto di somministrazione; ove\nricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,\nl'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente,\nla durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione\ndei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle\naziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie\nimprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di\ndomiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente\narticolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative\nmirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori\nsomministrati e richiedere i relativi finanziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Lavoro extra e di surroga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione\ndiretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- banqueting;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi\nnonché eventi similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti,\naeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni rese in occasione delle festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale\ne\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati\nall'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative\nche regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque\nprecedenza ai lavoratori non occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e\nlavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la\ncontrattazione integrativa può prevedere la stipula di contratti a tempo\ndeterminato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità\nnonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale\napportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII – TELELAVORO \u002F LAVORO AGILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 106 - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al lavoro agile di cui alla Legge 81 del 2017, le Parti\navvieranno il confronto entro il 31 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti\nconcordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento\ndell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - QUOTE DI RISERVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Quote di riserva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 bis del D.lgs. 21 aprile 2000, n.\n181 e s.m.i., non sono computabili, ai fini della determinazione della\nriserva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei\nlivelli A, B, 1, 2, 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei\nlivelli 4, 5, 6, 6S e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso\nimprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale\nrilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da\nsvolgere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente\nai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente di cui\nall'articolo 226.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 109 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152\ne s.m.i., il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al\nlavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la\ndurata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a\ntempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto,\nl'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo\niniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a consegnare all’azienda i documenti dalla stessa\nrichiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale,\neventuali certificati\u002Fattestati previsti dalla normativa vigente, le\ncertificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite,\ndelle esperienze professionali maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di\nlavoro la sua residenza e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale\nsuccessivo cambiamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 110 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui\nall'articolo, la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che\nseguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"204\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo\ndi sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 111 - Orario normale settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore,\nsalvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto\nper gli stabilimenti balneari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente\nContratto sono fissati solo ai fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli\nimpiegati di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692\nin relazione all'articolo 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e\ncioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi\nufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 112 - Durata massima dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto 8 aprile 2003,\nn. 66, è stabilito in sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale, può ampliare\ntale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o\ninerenti all'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 113 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile\n2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o\nplurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa\nusufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della\nsquadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere\ngoduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non\npotranno in alcun caso essere consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Riduzione dell'orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista\ndall'articolo 111, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a\n104 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece\npari a 108 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività\nreligiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della\nfestività dell'Epifania reintrodotta con decreto del Presidente della\nRepubblica 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma\ndell'articolo 52 del CCNL Turismo 8 luglio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori delle aziende di cui al comma 1 e 2, assunti dopo il\n1° gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di\npermesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977\ndi cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle\naziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai\ndipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38\nore. Decorsi quattro anni dalla assunzione ai dipendenti delle aziende di cui\nai commi 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per\nla generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo\ndeterminato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di\nstagione di cui all'articolo 89 e dei contratti a tempo determinato di cui\nall'articolo 90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 4 per i lavoratori\ncoinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio\nacquisita nei settori del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento\ndi permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una\ngiornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i\npermessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la\nnormale attività produttiva dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera m) e comma 5,\nlettera i), in presenza di esigenze aziendali potranno essere attuate modalità\ndi godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma\nprecedente, limitatamente a settantadue ore annuali, previa programmazione e\ntempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno\nessere inferiori a mezz'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori\nanche alle RSU\u002FRSA, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle\nAssociazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori\ndi lavoro stipulanti il presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in\nmateria di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a\nconcorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali\nriduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o\nnocive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a\nquello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno\nsuccessivo a quello di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto\nal momento della predetta scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\npermessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La\nsomma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni\ntrenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o\nsuperiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non\nverrà riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore\nsenza diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al\npersonale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la\npercentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 141.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. 115 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere\nsuddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata\nalla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo\nsettimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno\ndisposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,\nfermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente\nContratto in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero per gli stabilimenti\nbalneari è fissata nella parte speciale del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Distribuzione dell'orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque\ngiornate e mezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e\nmezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello\naziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro per gli stabilimenti\nbalneari è fissata nella parte speciale del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più\ntabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle\nqualifiche del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere\nintesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle\nesigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto\nsistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione\nAziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli articoli 43, 44 nel corso\ndel quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi\nprogrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane\nprima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà\ncomunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa della azienda e\nfatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà\nrealizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con\nil superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino\nal limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di\nlavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del presente articolo, per anno si intende il\nperiodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all'orario definito per il medesimo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a\nlivello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 – Part-time e orario multi periodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale\no aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni,\npotranno essere valutati percorsi di trasformazione dell'orario individuale di\nlavoro, anche temporanei, a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Orario di lavoro dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici\nanni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore\ngiornaliere e le 40 settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di\nalmeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la\ndurata di quattro ore e mezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti\nnei Pubblici Esercizi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli\nStabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i\nminori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella\ndi minor durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella\ntabella dei turni di cui all'articolo 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Riposo dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n.\n977, come modificato dall'articolo 13 del D.lgs. n. 345 del 1999, ai minori\ndeve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni,\nse possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di\nordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere\nridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali\nperiodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da\nperiodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,\nartistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché,\ncon esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero\no della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un\ngiorno diverso dalla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 - Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza\nmaggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia\ncontenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Intervallo per la consumazione dei pasti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la\ndurata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un\nmassimo di un'ora al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Lavoratori notturni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00\ndel mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono\napplicate per le ore di lavoro svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare,\nnella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di\ncui all'articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più\nampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche\nmediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli 117 e\n118 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della\nlegge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il\ncomputo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti\ncommi 2, 3 e 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano\nl'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità\ndi cui all'articolo 15 del D.lgs. n.66 del 2003, il lavoratore è assegnato ad\naltre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze\norganizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti\napplicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla\nCommissione di conciliazione di cui all'articolo 33 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di\napplicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare\nulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad\naltri ruoli non risulti applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno\nagli adempimenti di cui all'articolo 12 del D.lgs. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 124 - Maggiorazione per lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei\nverranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere\nrichiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini\ncontrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai\nsensi degli articoli 111 e 117 a seconda che vengano adottati o meno riposi di\nconguaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta\nore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare\nlavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine\ndel periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il\nmese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 126 - Maggiorazione per lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore\nventiquattro e le ore sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype2\">\u003Cp>Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per\nil lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni\nsopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai\nsensi dell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Riposi compensativi lavoratori stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di\nlavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché\nal trattamento economico di cui all'articolo 125, al godimento di riposi\ncompensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal\ncaso deve intendersi automaticamente prorogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non goduti di cui all'articolo 114 concorrono, insieme ai riposi\ncompensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e\nquattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto\ne l’eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti\nventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per\nquante sono le giornate risultanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente\narticolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto\ndell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate\nsoluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende\ndi stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore\nspecializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine,\nsarà istituita una apposita Commissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL\n(allegato D) relativamente alla attuazione del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 128 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di\nventiquattro ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le\nattività stagionali e quelle attività per le quali il funzionamento\ndomenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità,\nalla vigilanza delle imprese, per la compilazione dell'inventario e del\nbilancio annuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulestxt\">\u003Ch3>Art. 129 - Modalità di godimento del riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione\ne confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla\ndistribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della\ncontrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad\nintervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni\nquattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore\nconsecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le\nore di riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di\ncui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche dei Settori in\nquanto volte a favorire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con\nparticolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende\nche non effettuano il giorno di chiusura settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita\nprivata e le esigenze familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Ch3>Art. 130 - Lavoro domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22\nfebbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per\ncento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora\ndi lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la\nmaggiorazione per il lavoro festivo di cui all'articolo 132 e la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del trattamento di\ncui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente\nreciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali\nnella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente\ndefiniti dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'articolo 44\ndel CCNL 16 febbraio 1987, di seguito riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa\nla legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda\na ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle\ndel settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative\neffettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione\ndei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla\ncontrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della\ndisciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del\nsettore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro\ndomenicale\".\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 131 – Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui\nal presente articolo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Patrono della Città\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaystxt\">\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del\nSettore il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle\nnormali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo\nsettimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata\ndi retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a\ncarico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di\ncoincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione\ndal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Maggiorazione per festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui al presente\narticolo è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la\nretribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la\nmaggiorazione del 20 percento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio,\nin caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività di cui\nall'articolo 131 ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività\nper malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale,\npercepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi\ndell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di\nservizio presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un\ncompenso pari ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo\n179 oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente\nprestato integrata dalla maggiorazione del 20 per cento calcolata sulla\nretribuzione di cui all'articolo 179 ragguagliata ad ore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio\nil trattamento per le giornate di cui all'articolo 133 verrà liquidato sulla\nbase della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - 4 novembre\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non\npiù festivo agli effetti civili della legge 5 Marzo 1977, n. 54, è quello\nprevisto dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta\noltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio\neffettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il\ngodimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato,\nstante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo\nultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo\nanticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile\nqualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà\nessere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio,\ngravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti\nassicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta\nsecondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto\nNazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli\nIstituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio\nil trattamento verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai\nsensi dell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI – FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 134 - Determinazione del periodo di ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di\nventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei\ngiornate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate\ndi riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'articolo 131, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'articolo 133, conseguentemente il periodo di ferie\nsarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce\nun complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in\nmateria. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie\nsuperiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro\nconservano le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Modalità di fruizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da\nquello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga\nadottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali\npotranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una\nprogrammazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di\ncomune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà\ncorrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la\ndifferenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi\ndell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\nferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta\ncomporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di\ncalendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a\nquindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà\nconsiderata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine,\nall'articolo 127.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non\nvanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente\nal periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti\nsenza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o\nsoppressione del riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e\nriconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio\ninterrompe il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto\naltresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro,\nquanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato\nrichiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Ricongiungimento familiare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che\nprestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende\nconsidereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso\nmotivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli\naltri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la\nflessibilità dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Rinvio alla contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori\nderoghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai\nsensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Congedo per matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo\nstraordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre\nmatrimonio o unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con\nalmeno dieci giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza\ndal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare\ndocumentazione dell'avvenuta celebrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque\ngiorni senza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 139 - Congedo per motivi familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di\nparentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti,\ngenitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché\nnei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo\nstraordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali\nesigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento\ncalamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo\npotrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di\ncalendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento di\nattuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso\ndi documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il\ndatore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di\npermesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno\ndei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento dell'attività\nlavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi\nretribuiti deducibili dalle ferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi\ndi breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro\nnella misura massima di un'ora al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 140 - Permessi per elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di\ntutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o\ndelle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Permessi e congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio\nil trattamento per i permessi individuali di cui agli articoli 138, 139 e 140\ndel presente Contratto verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata\nai sensi dell'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle\ncondizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in\nprova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento\nscolastico svolti presso istituti pubblici o parificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di\ncentocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore\nglobale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato\nall'inizio di ogni triennio moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore\npari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva\na tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per\ncento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto,\ndeve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi\ndel presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende\npartecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non\ncoincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle\nrichieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nalla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il\ndatore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento\ndella media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di\nsituazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del\npresente articolo, la direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza\nsindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando quanto previsto ai\nprecedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i\ndiritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi\n(quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per\nla identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore\nassegnabili a ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nidentificazione delle ore lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di\ncinquanta dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni\nnazionali stipulanti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune\naffinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,\ngarantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano la acquisizione di\npiù elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche del\nSettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi\naziendali vigenti alla data di stipula del presente Contratto non sono\ncumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per\nfrequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di\nqualifica professionale riferito al Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del\npresente articolo, in collegamento con la progressiva elevazione dell'obbligo\nscolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche\nall'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall'esplicazione della sua attività, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall'Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le\nnorme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto\nforma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere\nattività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto\ndi lavoro, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n.\n1825;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) usare modi cortesi con il pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) non ritornare nei locali della impresa e trattenersi oltre l'orario\nprescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della\nimpresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e\ndalle disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del\ndiritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi,\nclienti e terzi e conseguentemente astenersi da comportamenti riconducibili a\nforme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo\ncontraddittorie al suddetto rispetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le\nnorme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali\nattribuzioni del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo\nsviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in\ngenerale, sociali, alla luce della sottoscrizione del presente CCNL, ritengono\nopportuno condividere una profonda riflessione in merito alle modifiche\nnecessarie al presente Capo per renderlo più coerente con le esigenze del\nsettore e con le situazioni verificabili, anche alla luce della notevole\nevoluzione dell'uso della tecnologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti convengono di istituire una commissione paritetica per\napprofondire i temi connessi alle norme di comportamento e alle sanzioni\ndisciplinari. Tale commissione sarà tenuta ad elaborare un testo in merito\nentro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Sanzioni disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla\nrelativa gravità con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\ngiorni cinque.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo\ndella infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà\nindicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a\npropria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a\ncinque giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della\nOrganizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata\nal lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del\ntermine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.\nIn tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento.\nTrascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun\nprovvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o\ndella multa o della sospensione il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni\nconsecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di\nlavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo\nsospenda o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti\ncomunque esistenti nelle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con\napposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta\natti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla\nsicurezza della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze\ndi minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.\nMaggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle\nmancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza,\nla sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi\nricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da\nstabilirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare\ninflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'articolo\n7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate\nall'impresa nei limiti ad esso imputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Assenze non giustificate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente\nl'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro\nle ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della\nretribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni,\nuna multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non\ncorrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente\nl'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Divieto di accettazione delle mance\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere\npunito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi\ndell'articolo 144.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Consegne e rotture\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in\nconsegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale,\nconservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando\ntrattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale\nnon potrà rifiutarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è\ndovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da\nstabilirsi negli Accordi Integrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore\ndi lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del\ndanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad\neliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o\ndeterioramento del materiale specialmente se pregiato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, egli fornirà al personale che prende in consegna il\nmateriale infrangibile un armadio munito di chiusura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle\nsanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all'immediato\nrisarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di\nesercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute\nall'interessato a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva\ncomunicazione alla azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza\nnella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 148 - Corredo e abiti di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ndiverse da quelle normalmente utilizzate, la spesa relativa è a carico del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per\nquei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze\nimbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar,\ncucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla\nlavanderia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 149 - Pulizia dei locali e del posto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà\nnormalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito,\nesclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale\ndi banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando\nfra i dipendenti vi sia personale di fatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - REFEZIONE E VITTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Refezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di\nsomministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una\nrefezione di caffè, latte e brioche ed una consumazione analoga nel\npomeriggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 151 - Vitto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I pubblici esercizi e le aziende della ristorazione in generale\nprovvederanno alla somministrazione di pasti giornalieri ai propri dipendenti,\nalle condizioni specificate nell'allegato C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 152 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con\nla qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte\nper gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è\nstata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfundtxt\">\u003Ch3>Art. 153 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri del Settore devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza\nSanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 a carico\ndell'azienda e in € 50,00 a carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 154 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile\nfino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati\nriconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"260\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di funzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>75,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 155 - Formazione ed aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri del Settore saranno iscritti all'Istituto per lo sviluppo della\nformazione dei quadri - QUADRIFOR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari ad € 75,00, di cui €\n50,00 a carico della azienda ed € 25,00 a carico del Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita\ndalle parti, previa definizione di apposita convenzione e relativa\narmonizzazione statutaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 156 - Responsabilità civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 157 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)paga base nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti\nper ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste\nall'articolo 182.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è\ncostituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le\nmodalità previste agli articoli 167 e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 158 - Competenza della contrattazione collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale\nrientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo\nquanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla\ncontrattazione integrativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 159 - Determinazione della retribuzione giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\nventisei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di\ntrattenuta per assenze non retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 160 - Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PAGA BASE NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art. 161 - Paga base nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile\nnelle modalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>livello \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>paga base dic-17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>incrementi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>aumento totale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>paga base dic-2021\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>gen-18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>gen-19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>feb-20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>mar-21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dic-21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.542,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,89\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>164,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.706,49\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.392,49\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>148,49\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.540,98\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.261.54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>134,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.396,08\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.112,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,72\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,72\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,72\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>118,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.230,60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.021,85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>108,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.130,81\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>937,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.037,75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>849,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>939,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6s\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>798,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>85,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>883,51\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>779,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>83,15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>862,96\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>700,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>74,65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>774,70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale\ncorrisponde un valore di paga base nazionale mensile, comprensivo degli aumenti\ndi cui al comma precedente, con le gradualità e le decorrenze di seguito\nindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"456\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"60\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">gen-18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">gen-19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">feb-20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">mar-21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">dic-21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.583,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.616,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.648,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.673,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.706,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.429,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.459,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.489,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.511,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.540,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.295,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.322,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.348,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.369,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.396,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.141,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.165,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.189,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.206,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.230,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.049,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.070,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.092,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.109,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.130,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">962,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">982,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.002,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.017,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">1.037,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">872,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">890,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">908,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">921,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">939,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">819,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">836,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">853,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">866,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">883,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">800,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">817,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">833,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">846,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">862,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">718,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">733,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">748,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">759,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">774,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli\nstabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio all'articolo\n162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dagli articoli 68 e 75\ndel presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 162 - Paga base nazionale aziende minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli\nstabilimenti balneari di terza e quarta categoria, i valori di paga base\nnazionale verranno ridotti dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A € 5,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B 5,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 5,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 4,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 3,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 3,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 3,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S 2,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 2,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 2,58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'intento di agevolare la comprensione del testo contrattuale,\nriportano in allegato le retribuzioni per ogni livello con le decorrenze\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III – CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_comments_txt\">\u003Ch3>Art. 163 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della\nretribuzione e la sua corresponsione, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli\naccordi allegati in calce al CCNL 6 ottobre 1994 e dal 1° febbraio 1986 dalla\nlegge n. 38 del 26 febbraio 1986 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale\ncorrisponde un valore di contingenza prevista per la generalità delle aziende\ne per le aziende minori di III e IV categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"462\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"249\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">tabella\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">aziende minori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(pubblici esercizi, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">stabilimenti balneari)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">537,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">527,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">522,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">520,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">520,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">518,22\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"462\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"249\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 164 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è\ndemandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un\nmassimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe\ndell'esercizio e delle condizioni locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della\npercentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la\nparte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al\ncompenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece\nrisultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e\nquello di surroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di\nmiglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato\nad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"381\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">gen-18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">gen-19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">feb-20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">mar-21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">dic-21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">14,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">14,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">14,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">14,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">14,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">13,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">13,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">13,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">11,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">11,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">12,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da\ntutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto\nnazionale e\u002Fo aziendale e\u002Fo territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e\nquattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni\ntemporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione\nmaggiorata del 20 per cento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 165 - Terzi elementi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce trattamento salariale integrativo di cui al comma 1, lettera b),\ndell'articolo 157 l'eventuale terzo elemento provinciale e\u002Fo l'eventuale terzo\nelemento aziendale in atto di cui all'articolo 55 del CCNL 19 ottobre 1973\ncoordinati con l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui\nall'articolo 79 del CCNL 10 aprile 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comma precedente non si applica al comparto degli alberghi diurni e degli\nstabilimenti balneari per cui si rimanda alla speciale disciplina del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 166 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi\nretribuito a percentuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 167 - Percentuale di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e\nmassimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione\nda determinarsi con i Contratti integrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 168 - Percentuale di servizio ristoranti e similari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto I lettera a)\ndell'articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento,\nnelle birrerie del 17 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la\npercentuale di servizio sarà del 15 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 169 - Percentuale di servizio bar caffè e similari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto I lettera a)\ndell'articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento,\nnelle birrerie del 17 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la\npercentuale di servizio sarà del 15 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 170 - Percentuale di servizio banchetti e servizi affini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di\ndieci persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio\nunica per tutti i locali sarà del 12 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al\npersonale interno nella misura stabilita dai Contratti integrativi\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 171 - Sistemi di calcolo percentuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote\ndirettamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della\npresentazione del conto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione\nl'importo della percentuale di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando\nsull'incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale\nopportunamente ridotta secondo la seguente Tabella AMELL che garantisce\nugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita\ncontrattualmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"684\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"260\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"center\">% sul netto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel sistema addizionale \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">% sul lordo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel sistema globale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"justify\">corrisponde al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">9,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">11%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"justify\">“ “ “ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">9,99%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">12%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">10,72%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">13%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">11,51%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">14%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">12,29%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">13,05%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">16%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">13,80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">17%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">14,53%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">18%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">15,27%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">19%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">15,97%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">16,67%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">21%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">17,36%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"justify\">22%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">“ “ “\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">18,03%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa\ndovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese\ncon una tolleranza massima di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il\ndatore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata\nsettimanalmente o seralmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 172 - Disposizioni varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere\napplicata sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le\nconsumazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per\ni conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di\npersone divenute accertatamente insolvibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà\nstabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano\nparte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall'articolo\n167.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei\ncamerieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 - Percentuale per familiari datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da\nfamiliari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri\nprestatori d'opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro personale,\nla percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al\npercentualista dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 174 - Percentuali di servizio accordi provinciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio\nstabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31 ottobre 1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 175 - Trattamento economico maîtres\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e capi camerieri percentualisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai maîtres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà\ncorrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti\nintegrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei maîtres o capi camerieri alla percentuale resta\nquella concordata in sede territoriale sia dove esiste l'uso della percentuale\nglobale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale in modo che essi\nnon vengano a percepire meno del 5 per cento né più del 20 per cento oltre\nquello che spetta ad ogni cameriere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I maîtres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore\ndi uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei\ncamerieri per gli esercizi di prima classe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno\ndi quattro camerieri o meno di sei camerieri è ammesso un maître o capo\ncameriere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la\npresenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 176 - Facoltà di opzione per il personale percentualista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tavoleggiante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa\nin luogo della percentuale di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base\nnazionale prevista dalla tabella di cui all'articolo 161, all’indennità di\ncontingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal\npresente Contratto e dai Contratti Integrativi Territoriali e\u002Fo aziendali per\nil personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante\ndecisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al\ndatore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori\ninteressati, entro la prima metà del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese\nsuccessivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed\nil passaggio a paga fissa è irrevocabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 177 - Sistemi di retribuzione - Disposizioni varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente Contratto stabiliti\ncon Accordi Integrativi Provinciali in vigore 30 aprile 1973 in base agli\narticoli 71 e seguenti del CCNL 13 marzo 1970 sono da considerarsi congelati,\nferma restando la facoltà delle Associazioni Territoriali di abrogarli per\nstabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso\nal personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi\nmediamente percepiti in precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 178 - Mensilità supplementari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte\nla tredicesima mensilità nell'intera misura e la quattordicesima mensilità\nnella misura del 70 per cento con le modalità di cui all'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 179 - Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto\nper il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio\navverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente\nrelativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di\ncontingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi\nsalariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di\nservizio, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 209 verrà\ncalcolata in base all'articolo 2121 Codice Civile nel testo modificato dalla\nlegge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato\nin base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per i periodi di\nservizio prestato dal 1° giugno 1982, e in base all'articolo 2121 Codice\nCivile nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro\nantecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel\nminor periodo precedente il 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari\ncaratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno\ncalcolate sulla retribuzione di cui al presente articolo e con gli stessi\ncriteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa\ndall'articolo 217 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 180 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed\nin ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di\nsei giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione della\namministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra\nindicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione\npresuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere\ncorrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il\nperiodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo,\nla misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che\nconcorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno\nparimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - ASSORBIMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 181 – Assorbimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di\ncui all'articolo 161 non possono essere assorbite da quote salariali comunque\ndenominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato\ndiversamente ed espressamente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 182 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l'anzianità di\nservizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende\nfacente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il\nsettore della ristorazione collettiva dal titolo X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno\ndel mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di\nanzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di\nmaturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui\nall'articolo 158 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello\ndi inquadramento, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A € 40,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B 39,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 37,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 36,15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 34,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 33,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 32,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S 31,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 30,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 30,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra sono definite\nnell'Allegato F (Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 183 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti, in occasione delle\nricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari\nad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza,\neventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive\nprovinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque\ndenominati), esclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\ntredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta\ncomporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di\ncalendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a\nquindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà\nconsiderata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause\npreviste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle\ndisposizioni di legge e\u002Fo contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia\ndi integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono\ntenute a versare detto contributo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà\ncorrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 184 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti a tutto il personale\nsarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di\nciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo\nelemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi\nsalariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli\nscatti di anzianità maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione\ndel mese di luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima\nmensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato\nservizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della\ndeterminazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno\ncumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo\nmensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione\nresidua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici\ngiorni non verrà considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del\nprecedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto\ncomma del precedente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 185 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL convengono che il Fondo pensione\ncomplementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di\nassociazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve FON.TE.,\nrappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile\nai lavoratori dipendenti da aziende dei Settori regolamentati dal presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione\nvolontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale\nnonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata\nsuperiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire\nsecondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno\nessere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato\ndal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo (come previsto dal\nD.lgs. 252 del 2005 e s. m. i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto\ndell'iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico dell'azienda ed\n€ 3,62 a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno\nsvolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso\nla raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e\nil fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni\nindividuali degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia\nsulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XI - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 186 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIPE, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS ritenendo strategico ampliare la gamma\ndegli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire\na tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del\nservizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa (Fondo EST).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa (Fondo EST) al quale devono essere iscritti i lavoratori\ndipendenti, inclusi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori\nassunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei\nquadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa\ndi cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è\ndovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto\na carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori\nassunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei\nquadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa\ndi cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è\ndovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto\nun contributo pari ad 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del\ndatore di lavoro. A decorrere dal 1°gennaio 2019, per il finanziamento del\nfondo è dovuto un contributo pari ad 12,00 euro mensili, per dodici\nmensilità, a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la\npromozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a\ntempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il\nlavoratore ne faccia richiesta alla azienda per iscritto all'atto della\nassunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi\ndell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle\ncompetenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di\niscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i\nlavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa \u002F\neconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle quote di\niscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali\nquote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento\neconomico. Il contributo di cui al comma 5, nonché la quota di iscrizione di\ncui ai commi 3 e 4, sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale\ncontrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che\napplicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nall'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare\nal lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di\nimporto pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione, di cui all'articolo 157, fermo restando il diritto\ndel lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di\nindennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di\ngarantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I – MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 187 - Definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo, si intende per \"malattia\"\nogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende,\nche comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto,\no che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la\nsomministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella\nnormativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo\n191.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 188 – Adempimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare immediata notizia al proprio\ndatore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è\ninviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria\nche la rilascia, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le\nmodalità stabilite dalla normativa vigente, per la trasmissione telematica dei\ncertificati medici nel settore privato, ed è immediatamente inoltrata dal\npredetto Istituto, con le medesime modalità, al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha\nl'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante\nl'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le modalità descritte ai commi 2 e 3 il lavoratore ammalato ha\nl'obbligo di comunicare i successivi certificati in caso di ricaduta o\ncontinuazione di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di\nimpedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni\npreviste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della\ncertificazione di inizio o di continuazione della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto\nattraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali\nsono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e\nconseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il\nlavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo\ningiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della\nconservazione del posto di cui al successivo articolo 194 ed il lavoratore\nsarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali\nmutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o\ninfortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il\nquale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 189 - Visite di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci\nalle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni,\ncomprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione\ndelle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati\nal secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi\ncriteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da\ncui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al\nsecondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle\nsanzioni previste dall'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre\n1983, n. 463 s.m.i., nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Ch3>Art. 190 - Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle\nprestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle\neconomiche previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il\nnumero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei\ntrecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto\na consegnare al nuovo datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto, durante\nil periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei\nperiodi paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura\ndell'80 per cento, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso\nIstituto dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e della relativa\nintegrazione di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1957 e al decreto\nministeriale 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a\nversare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai\nsensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 l'indennità suddetta\nè anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo\nindeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo\nle modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n.\n33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro\nper i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della\nmalattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di\nservizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo\n179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia\ndi cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni\ndei ratei di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità relativi ai\nperiodi di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto al presente articolo non si applica al comparto\ndegli stabilimenti balneari per cui si fa rinvio a quanto previsto nella\nrelativa parte speciale del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II – INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 191 - Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con decreto del\npresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni\ne integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30\ngiugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai\nlavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro\nl'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una\nindennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni successivi (periodo di carenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, in caso di infortunio il\ndatore di lavoro corrisponderà una integrazione della indennità corrisposta\ndall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal\ngiorno di cui si verifica l'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde\nl'indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il\ndatore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli\ninfortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo\ndi massimale seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti\nper il caso di malattia dagli articoli 188 e 190, considerandosi l'infermità\nderivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione\ndei dipendenti all'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- invalidità permanente: € 7.746,85;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- morte: € 5.164,57.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 192 - Divieto di cumulo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta\ninibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e\nle prestazioni corrisposte dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 193 - Anticipazione indennità INAIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga,\nil datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato,\na titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne\nchiederà il rimborso all'Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio\nl'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 70 del\ndecreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne\nrimborsi l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla\nretribuzione, ratealmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di\nlavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente,\ndalle competenze di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal\npresente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di\nagevolare le relative procedure, le parti notificheranno all'istituto il\ncontenuto del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONSERVAZIONE DEL POSTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 194 - Conservazione del posto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in\nperiodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo\ncompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i\nrelativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del\ntermine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque\nlimitata al solo periodo di stagione\u002Fingaggio o alla durata del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la\nconservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il\nprotrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con\ndiritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto,\nesclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 195 - Aspettativa generica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni\ndall'articolo 194 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del\nlavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche, fatto salvo quanto\ndisposto al successivo articolo 196 (malattie oncologiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza\nospedaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal\nlavoratore come \"aspettativa generica\" senza retribuzione e senza diritto a\nmaturazione di alcun istituto contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)che il lavoratore non abbia già fruito della aspettativa in\nprecedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno far pervenire alla azienda richiesta a mezzo\nraccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del\ncentottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa\ndichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi del precedente articolo 194; il periodo stesso è\nconsiderato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 196 - Malattie oncologiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una\ncommissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui\nall'articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del\ncentoventesimo giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione\nmedica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del\nlavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla\nstruttura ospedaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 197 - Rinvio ad altre disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e\ninfortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le\nprovince redente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 198 - Lavoratori affetti da tubercolosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti\nsanitari o casi di cura a carico della assicurazione obbligatoria TBC o dello\nStato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno\ndiritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di\nsospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di\ndimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di\nquattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla\nconservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e s.m.i. le\nimprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno\nl'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tubercolosi fino a\nsei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o\nstabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso\ndi contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il\ndirettore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da\nsanitari indicati dalle parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al\nlavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nella anzianità\ndi servizio un periodo massimo di centottanta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 199 - Tutela della genitorialità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia (D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive\nmodifiche e\u002Fo integrazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per \"congedo di maternità”: si intende l'astensione obbligatoria dal\nlavoro della lavoratrice nei 2 mesi precedenti la data del parto e nei 3 mesi\nsuccessivi al parto; in alternativa 1 mese prima della data presunta del parto\ne nei 4 mesi successivi alla nascita a condizione che nel corso del settimo\nmese di gravidanza il medico specialista del servizio sanitario, o con esso\nconvenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta\nsorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute\ndella gestante e del nascituro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>b)per \"congedo di paternità”: si intende l'astensione dal lavoro del\nlavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità. Fermo restando il\ncongedo per la nascita del figlio previsto e normato dall'art. 4 comma 24 Legge\n92 del 2012 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>c)per \"congedo parentale”: si intende l'astensione facoltativa della\nlavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite\nmassimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il\nlimite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti\nmassimi individuali. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può\nessere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso\nbambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per \"congedo per la malattia del figlio\" si intende l'astensione\nfacoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della\nmalattia stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di\nadozione e di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo\nfamiliare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione\ninternazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione\ndell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di\npaternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore\nper la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di\netà del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento\nsi applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla\ncomunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di\nabbinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il\ndivieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine\nrapporto previsto dall'articolo 217 e ad una indennità pari a quella spettante\nin caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo 209.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore\nche abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un\nanno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale\ndel rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante\nil periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi\ntre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore\nadottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre\nanni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore\nadottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del\nlavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida\nè sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il\nlavoratore non sono tenuti al preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 25\nnovembre 1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di\ntempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro\ne la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il\nperiodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli\neffetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità devono essere computati agli effetti\nindicati dall'articolo 22 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. Il periodo\ndi congedo parentale è computabile solo ai fini di cui al comma 5,\ndell'articolo 34 del D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 22 del D.\nLgs. 151 del 2001 la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell'INPS\npari all'80% della retribuzione. Durante il periodo di congedo parentale di cui\nall'art. 34 del D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. il genitore che ne fruisce ha\ndiritto a una indennità pari al 30% della retribuzione. L'importo anticipato\ndal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,\nsecondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980,\nn. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali, l'Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge 29 febbraio\n1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato\nbambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli\narticoli 26 e 36 del D.lgs. n. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di\ncongedo di maternità e parentale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 183\ndel presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice o del genitore padre che\navesse usufruito del congedo di paternità determina di diritto lo scioglimento\nsenza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua\nsostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Ch3>Art. 200 - Integrazione congedo di maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha\ndiritto, per un periodo di cinque mesi, ad una integrazione della indennità a\ncarico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in\nmodo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della\nretribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità, fatto salvo\nquanto previsto dal comma 4 dell'articolo 183 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 201 - Congedo parentale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal\npresente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151 del 2001\ne successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati,\nanche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in\nmisura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nquadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire\ndiverse modalità di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di\nfruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di\ncongedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è\nriconosciuto al genitore anche se l'altro non ne ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti\nindicati dagli articoli 26 e 36 del D.lgs. n. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Ch3>Art. 202 - Riposi giornalieri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a sei ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il\ndiritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire\ndall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno così come previsto dall'articolo 39\ncomma 3 del D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. In caso di parto plurimo le ore di\nriposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal\npadre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il\nprimo anno dell'ingresso del minore nella famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio\ncon gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 43 del\nD.lgs. n. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali\ninterruzioni previste all'articolo 122 del presente Contratto e da quelle\npreviste sulla tutela del lavoro della donna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 203 - Congedo per la malattia del figlio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal\nlavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di\nogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi\ndi cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico\ncurante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in\ncura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il\nsistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del\nMinistro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è\nimmediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro\ninteressato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del\nlavoratore che ne facciano richiesta. Tale procedura vale anche in caso di\nadozione o affidamento sia nazionale o internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici, normativi e previdenziali dei periodi di congedo\nper la malattia del figlio sono disciplinati dall'articolo 48 e 49 del D.lgs.\nn. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 204 - Obblighi della lavoratrice\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale\no con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo\nal parto la dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 205 – Part-time post-partum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell'ambito del cinque per cento della forza occupata nella\nunità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati,\nla richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il\nrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto\nstabilito dal comma 5 dell'articolo 77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a\ntempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione\ndell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste\nin funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al\ncriterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 206 - Ulteriori ipotesi di part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di\napprendimento, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n 170, a seguito di\ncertificazione DSA o DSP, da parte del servizio sanitario pubblico o di\ncomunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice\nmadre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno\nconcessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di\ntrasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 77,\nnell'ambito del cinque per cento della forza occupata nell'unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a\nlivello aziendale o comunque tenendo conto delle esigenze organizzative della\nazienda e della lavoratrice madre o del lavoratore padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - RECESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 207 - Recesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del\n1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti\ndalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata\ncon ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II – PREAVVISO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 208 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini\ndi preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"237\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"237\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"237\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà\ndiritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche\nrelative alla ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 209 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale\nlicenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione\nsalvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro,\nladdove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle\ncompetenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti\neventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà\ndello stesso dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la\nmalattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - DIMISSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 210 - Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere\npresentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti\nall'articolo 208 ferme restando in difetto le norme di cui all'articolo 209.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del D.lgs. 26\nmarzo 2001, n. 151, e s.m.i., e di altre ipotesi previste dalla normativa\nvigente, il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni del rapporto\nlavorativo attraverso la procedura online, ai sensi e nelle modalità di cui\nall'articolo 26, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal\ndimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di\nlavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza\ndel termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario\nl'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine\nrapporto di cui all'articolo 217.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 14 settembre 2015, n.\n151, la comunicazione di cui al comma 2 può avvenire anche per il tramite dei\npatronati, delle organizzazioni sindacali, delle sedi territoriali\ndell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 211 - Giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119\ndel Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche\nalla indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore\ndi lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e\nper la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse\nopportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli\narticoli 209 e 217 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni\nmorali e materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 212 - Matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità dell'articolo 35, comma 4, D.lgs. n. 198 del 2006 e s.m.i.,\nle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il\ngiorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la\ncelebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se\nnon risultano confermate entro un mese alla Direzione provinciale del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova al trattamento di fine\nrapporto previsto dall'articolo 217 con esclusione dell'indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate nelle modalità\ndescritte al comma 2 dell'articolo 210 con l'osservanza dei termini di\npreavviso di cui all'articolo 208 e confermate, a pena di nullità, presso una\nsede periferica dell'Ispettorato del Lavoro entro il termine di un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al secondo comma del presente articolo sarà corrisposta\nalla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di\nmatrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data\ndella risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O GIUSTIFICATO MOTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 213 - Licenziamenti individuali per giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o giustificato motivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20\nmaggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i., il licenziamento\nindividuale non può effettuarsi che per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\"giusta causa\" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o\nprima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato,\nqualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche\nprovvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\"giustificato motivo con preavviso\", intendendosi per tale il\nlicenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi\ncontrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività\nproduttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di\nessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo\nlettera raccomandata r\u002Fr, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici\ngiorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il\ndatore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al\nprecedente comma è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori\nin periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per\navere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge\nemanate ed emanande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per\n\"giusta causa\" le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo\ncomma dell'articolo 144;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle\npresenze al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità\ndelle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di\ncondizionamento d'aria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità,\nall'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della\nsua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo\naccertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)asportazione di materiale dall'interno della azienda o danneggiamento\nvolontario di detto materiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni\nafferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo\n13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di\ncui alle lettere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 144;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da\ncomportamento oltraggioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)reiterato stato di ubriachezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 214 - Licenziamento simulato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la\nstessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia\nrivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e\nsempre che sia provata la simulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -\nse la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 215 - Licenziamento discriminatorio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi\ndell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e dell'articolo 15 della\nlegge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9\ndicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e\ncomporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro,\nle conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,\ncome modificato dalla legge n. 108 del 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 216 - Matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 198 del 2006, è nullo il\nlicenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti\nsi presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla\nlavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle\npubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di\nun anno dalla celebrazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è\ndovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere\na), b) e c) del terzo comma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 151 del 2001, e\ncioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della\nazienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata\nassunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il\nquale è stato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si\nrinvia al precedente articolo 212.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 217 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha\ndiritto ad un trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato\nper dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di\ncalendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non\nverranno prese in considerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica\nnon impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le\nproprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di\nlavoratore con mansioni non impiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 del Codice\nCivile come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, è escluso dalla\nquota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di\nfine rapporto, l'importo degli scatti di anzianità, dalla data del 1° gennaio\n2018 fino al 31 ottobre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine\nrapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 218 - Modalità di corresponsione del trattamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente\nall'atto della cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica\ncentralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto\ned il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e\nnelle forme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto\nsecondo le norme contenute nel Codice Civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 219 - Restituzione dei documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro\ntre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne\nrilascerà ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con\nl'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue\ndipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - VIGENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 220 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\npreviste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2018 e sarà valido\nsino al 31 dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata\ndata disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno\nsei mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 221 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro\nventi giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione\ndella piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di raccordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di dotare il Settore di uno strumento contrattuale che fornisca\nla necessaria stabilità del quadro di insieme, le Parti condividono che il\npresente CCNL produca effetti dal 1° gennaio 2018, sia per la Parte normativa\nche per quella economica. Il presente Contratto Nazionale sostituisce il CCNL\nTurismo 20 febbraio 2010, fatto salvo quanto espressamente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che per i periodi di servizio prestati fino al 31\ndicembre 2017, resta valido il trattamento economico e normativo stabilito dal\nCCNL Turismo 20 febbraio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - SETTORE RISTORAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Protocollo di intesa sugli appalti di cui al CCNL Turismo 22.01.1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoro svolto a livello europeo nel corso del Dialogo Sociale con la\ndefinizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati\ndell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e Food Service Europe\n(Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida\nsull'offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale\nè avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006 e delle azioni a livello\neuropeo in corso di definizione per l'aggiornamento della “Guida”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il\n19 luglio 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'emanazione periodica, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da parte\ndel Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della\nmanodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della\nmanodopera sul servizio fornito e i contenuti, con particolare riferimento ai\nservizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi sociali e di ristorazione\nospedaliera, assistenziale e scolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalle associazioni\nimprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori\ncomparativamente più rappresentative della categoria, dispone dei requisiti di\ncui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi\na quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si\naffermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste,\nsia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle\nnorme contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che venga inserito nei bandi di gara, al fine del mantenimento dei livelli\noccupazionali, il riferimento al presente CCNL sottoscritto dalle associazioni\nimprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori\ncomparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e\nterritoriale, nel rispetto dell'articolo 50 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.\n50;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che sia emanato in base al presente CCNL da parte del Ministero del Lavoro\ne delle Politiche Sociali il decreto sulla determinazione del costo della\nmanodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della\nmanodopera sul servizio fornito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che, nel rispetto dell'articolo 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel\nSettore della Ristorazione Collettiva sia effettivamente garantita\nl'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta\neconomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto\nqualità\u002Fprezzo, attraverso una revisione delle linee guida dell'ANAC idonea a\ncogliere la specificità di questo servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e\u002Fo cooperative,\nl'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in\ncontratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti\ngiuridici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 222 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le norme di cui all'accordo nazionale per i cambi\ndi gestione nel Settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9\naprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982, 17 giugno 1986, del\n3 maggio 1990 e del 22 gennaio 1999 trovano inserimento nel presente titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 223 - Cambi di gestione - finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente\ncaratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto\ndeterminando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei\nrapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire\nal personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente\nagli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 224 - Cambi di gestione - procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro\ni 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell'appalto dovrà darne\ncomunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e\ncompetenti per territorio, mediante lettera contenente le seguenti informazioni\nrelative a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto in oggetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nominativo e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello di inquadramento, mansione e orario di lavoro settimanale indicati\nnel contratto individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assunzione ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro\ni 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell'appalto dovrà darne\ncomunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e\ncompetenti per territorio, mediante lettera contenente le seguenti informazioni\nrelative a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto in oggetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nominativo e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello di inquadramento, mansione e orario di lavoro settimanale indicati\nnel contratto individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate\ndi malattia indennizzate nell’anno di calendario corrente del cambio di\ngestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68\ndel 1999 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute\ne sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico\ncompetente, attestati di primo soccorso, antincendio e alle iniziative in\nmateria di formazione e informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cedolini paga dei sei mesi precedenti alla data del passaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-iscrizione dei lavoratori a Fondi di Previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le iniziative di formazione e\u002Fo addestramento, incluse quelle relative agli\neventuali contratti di apprendistato e\u002Fo di inserimento stipulati e\u002Fo quelle\nriguardanti il Libretto formativo del cittadino e\u002Fo quelle svolte in base\nall'accordo Stato\u002FRegioni del 22 febbraio 2012 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il certificato penale del casellario giudiziale, se in possesso\ndell'azienda uscente, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui al D.lgs.\nn. 39 del 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestività possibile,\ncomunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell'appalto -\ndarà a sua volta formale comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali\ncompetenti per territorio circa l'inizio della nuova gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 225 - Cambi di gestione - incontri di verifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle Parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente,\nGestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica della\napplicazione delle norme previste in materia di cambio di gestione, preventivi\nall'evento considerato. Tali incontri dovranno concludersi di norma entro\nl'inizio dell'appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la\nprioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'avvio del\nservizio presso la nuova unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 226 - Cambi di gestione - assunzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto\nregolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro),\nriferito alla unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del\npersonale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e\ncontrollo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e\u002Fo degli\nspecializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale\nnei confronti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche nell’ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata\nprecedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà\ntutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente\noccupato da almeno sei mesi nella unità produttiva interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 227 - Cambi di gestione – riorganizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri di cui all'articolo 225 dovranno essere utilizzati anche per\nl'esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti\ncasi connessi a particolari situazioni della utenza che diano adito a\nripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti\nquantitative e qualitative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mutamenti nelle tecnologie produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riduzione del numero di pasti\u002Fgiorno conseguente ad un calo\ndell’occupazione del soggetto appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale\naddetto all'impianto, oltre alla possibilità di assunzione in altre unità\nproduttive della azienda subentrante non si esclude la possibilità di\ninstaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano\nle specifiche condizioni di legge - agli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 228 - Cambi di gestione - possibilità di reimpiego\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto\ndi lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni\ncaso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità\ndi reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla\nnormativa di legge vigente per le assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 229 - Cambi di gestione – condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche\ncondizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così\ninstaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova\nper il personale di cui al primo comma dell'articolo 226, per il quale peraltro\nl'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli\n207 e 208 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà\ntempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai\nfini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di\ntrenta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 230 - Cambi di gestione - garanzie retributive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori neo-assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento\ndi miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai\nsensi dell'articolo 227, pari a quelle già percepite da ogni singolo\nlavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed\nunicamente dalla applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di\nanzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque\ndenominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data\ndi cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto\nCollettivo Nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante\nper effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9\naprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà\nassorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da\ndefinire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di\nanzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro\nsancito dall'articolo 229, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli\nfini del computo di cui all'articolo 182, relativo al primo scatto o a quelli\nsuccessivi e in base all'età di decorrenza della anzianità utile per gli\nscatti, quanto fissato dall'allegato F del presente Contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei\ncasi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione\nuscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1°\ngiugno 1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la\nprecedente Gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto\ndal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione\nintegrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci,\nsarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la\nprecedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte\neccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere\nriassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù\ndi specifici accordi fra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 231 - Cambi di gestione - clausola di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente Titolo disciplinano ed esauriscono per tutto il\nterritorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della\nristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Associazioni\nimprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore\npreviste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non\nsaranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie in\nquestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 232 - Trattamenti salariali integrativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 14 del presente\nContratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti\nintegrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera l) del terzo\ncomma dello stesso articolo 14 saranno definiti, anziché con accordi\naziendali, con accordi provinciali\u002Fterritoriali dalle Organizzazioni\nterritoriali dei lavoratori e delle associazioni datoriali stipulanti il\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 233 - Cambi di gestione - centri di cottura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e centri di produzione pasti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui agli articoli che precedono si applica anche nei\nconfronti del personale operante presso i centri di produzione e smistamento\npasti di pertinenza dell'appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il centro di cottura sia di pertinenza di più appalti, la gestione\nsubentrante assumerà il personale addetto all'appalto oggetto di cambio di\ngestione. Al fine di consentire le adeguate verifiche di cui all'articolo 225 e\ndell'eventuale confronto di cui agli articoli 226 e successivi, l'azienda\nuscente fornirà all'azienda subentrante ed alle Organizzazioni Sindacali ogni\ndato utile alla corretta individuazione della quantità di organico impiegato\nnell'appalto oggetto del cambio di gestione, ivi comprese le informazioni rese\nal committente nell'esercizio dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 234 - Sciopero nelle mense ospedaliere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con\nla tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono\nquanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto\ndi sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire\nl'erogazione delle prestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione\ndestinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio della direzione\nsanitaria - possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei\npasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire\nlo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire\nall'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi\ndovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,\nsaranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e\u002Fo di altri avvenimenti\neccezionali di particolare gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 235 - Confronto settoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto delle specificità della ristorazione collettiva e\ndella opportunità di definire una più puntuale normativa di raccordo con\nquella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso,\nincontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata degli appalti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspetti relativi agli ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problematiche relative al mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - SETTORE RISTORAZIONE COMMERCIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE\u002FSUBCONCESSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O SUBENTRO IN CONTRATTI DI LOCAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN CENTRI COMMERCIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 236 - Subentro in rapporti di concessione\u002Fsubconcessione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o subentro in contratti di locazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in centri commerciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti\ne bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni\npubbliche o private anche tramite la partecipazione a bandi di gara, e che\nquesti debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla\nbase di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di\ntrasparenza, una adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli\noccupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla\ncontrattazione integrativa aziendale\u002F territoriale stipulata dalle\norganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a\nfavorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con\nriferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi\ne normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le Parti,\nnell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel\nquale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente\nalle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di\nrispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori\ninteressati, convengono che in tutti i casi di subentro di nuovo operatore ad\naltro in successivi rapporti di concessione o subentro in contratti di\nlocazione in centri commerciali, che non siano configurabili come cessione di\nazienda o di ramo di azienda, venga estesa l'area di applicazione degli\narticoli da 223 a 231.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Settore della ristorazione commerciale opera anche sulla rete\nautostradale italiana mediante gare di assegnazione per l'affidamento in\nsub-concessione autostradale dei servizi di ristoro e di market regolamentate\nad oggi dal decreto interministeriale del 7 agosto 2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tali gare possono comportare cambi nella titolarità delle sub-concessioni\ncon il subentro di nuovi concessionari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche peculiari del mercato della ristorazione, volto a\ngarantire condizioni di trasparenza, qualità del servizio, la salvaguardia dei\nlivelli occupazionali, il rispetto del CCNL e della contrattazione integrativa\naziendale\u002F territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più\nrappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro in successivi rapporti di\nconcessione autostradale sono disciplinate dai seguenti commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Gestione uscente secondo quanto previsto dall'articolo 47 legge 428\u002F90 e,\ncomunque, con la massima tempestività possibile, darà formale comunicazione\ndella cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per\nterritorio e alla Gestione subentrante, anche ai sensi e per gli effetti di\nquanto previsto dall'articolo 224 del presente CCNL, circa il subentro nella\nconcessione da parte della Gestione subentrante che sarà tenuta ad analoga\ncomunicazione non appena informata della data di aggiudicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione subentrante acquisirà tutto il personale addetto riferito alla\nunità produttiva interessata nelle modalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il subentro di concessione autostradale avviene con applicazione\ndell'articolo 2112 c.c. con le previsioni di cui ai punti che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quale ipotesi convenzionale di anticipazione, la Gestione uscente provvede\nalla corresponsione del TFR e delle altre competenze dirette, indirette e\ndifferite (ivi compresi i ratei di mensilità aggiuntive e non godute, permessi\nretribuiti maturati e non goduti, eccezione fatta per le ferie) maturate dai\nlavoratori fino alla data del subentro, durante la gestione precedente, con\nrinuncia degli stessi alla solidarietà, per tali titoli anticipati, con la\ngestione subentrante, senza che ciò comporti comunque soluzione di continuità\nal rapporto di lavoro, salvo espressa dichiarazione di volontà contraria del\nsingolo lavoratore da fornire alla Gestione uscente entro e non oltre la data\ndi subentro in concessione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa subentrante potrà organizzare le figure dei direttori a\ncondizioni differenti da quelle della gestione precedente, anche attraverso\nl'assegnazione dei suddetti lavoratori a mansioni differenti, fatti salvi i\ntrattamenti retributivi in essere derivanti dalla contrattazione collettiva, e\na condizioni coerenti e armonizzate alla complessiva struttura organizzativa\naziendale della Gestione subentrante, anche al fine di favorire un adeguato\ninserimento ed un idoneo percorso di riqualificazione professionale. Eventuali\nmodifiche all'organizzazione del lavoro saranno comunque oggetto di confronto a\nlivello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto sopra, stante l'applicazione di quanto previsto\ndall'articolo 2112 c.c., al personale interessato dai subentri in concessione\nautostradale, con un'anzianità di servizio antecedente al 7 marzo 2015, trova\napplicazione l'articolo 18 L. n. 300 del 1970 come modificato dalla legge 92\ndel 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 237 - Ristoranti e buffets di stazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle\nstazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle\nFerrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro\nstraordinario per improvvisi ordini della Amministrazione Ferroviaria o per\nimprovviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo\nannuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad\neseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che\nl'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui\nall'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite\ndagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 238 - Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che\nal comma b) dell'articolo 1 precisa, tra l'altro, come condizioni da porre a\nbase delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè\nristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a\ntutti gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di servizio\nprestato in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in\ncontinuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro\ncaffè ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di fine rapporto del\npersonale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di\ncapitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento\nsottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 21 novembre 1972.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - STABILIMENTI BALNEARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 239 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari\nè la seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni, sono\nconsiderati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del\nregio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di\nstudio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.\nConseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente\nspecificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive, che per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di\ncontinuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della\nazienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da iniziativa e autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vice direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SECONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito e in\napplicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e\ncontrollo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta\nuna particolare competenza professionale, cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ispettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere centrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interprete;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere diplomato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO TERZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante\napprofondita preparazione teorica e\u002Fo tecnico pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri\nlavoratori e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo assistente bagnanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttore di ginnastica correttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo operaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUARTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad\nindicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare\nprecisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti\ne attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pedicurista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manicurista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- massaggiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barbiere e parrucchiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttore di nuoto con brevetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stenodattilografo con funzioni di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUINTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al\nricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale,\ncon mansioni d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente ai bagnanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dattilografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto vendita biglietti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di\ndettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficoltà nella\nriparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a mansioni di ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali\nnotturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni,\nassicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela\ndei beni della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO SUPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale\ncomplessità e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maschera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiano notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi\n(comunemente chiamato bagnino);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavandaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SETTIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardarobiera clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - CONTRATTI A TERMINE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 240 - Disciplina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il\npersonale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato\nservizio nella stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di\nlicenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi\ndi licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del\ntermine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto\ndell'esercente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui all'articolo 95, non si applica alla presente parte\nspeciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 241 - Cessazione anticipata dell'attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere\nanticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti\nun indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto\npercepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra\nanaloga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero\nil datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla\nindennità sarà demandata alle Associazioni Sindacali provinciali e in caso di\ndissenso a quelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 242 - Risoluzione anticipata del contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,\nil personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della\nretribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine\nstabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga\noccupazione per uguale durata e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata\ndel contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di\nlavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui\nmisura sarà determinata dagli Accordi Integrativi Provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del\ncontratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente\nche non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a\ntrattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 243 - Trattamenti retributivi e normativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la\ntredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto\nper i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in\nproporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente\nincompatibile con la natura del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 244 - Personale retribuito in percentuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere\ncorrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno\nragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 245 - Distribuzione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dall'articolo 111 la durata normale del lavoro\nsettimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio\ned in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana\nda trascorrersi nella azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 246 - Maggiorazioni per lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore\nventiquattro e le ore sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso\nper il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle\nmaggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione\nstabilita ai sensi dell'articolo 160.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 247 - Maggiorazioni per festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui\nall'articolo 131 è dovuta oltre alla normale retribuzione, quella per le ore\ndi servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per\nlavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 248 - Terzi elementi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b)\ndell'articolo 157, l'eventuale terzo elemento provinciale e\u002Fo eventuale terzo\nelemento aziendale in atto di cui all'articolo 41 del CCNL 26 giugno 1974\ncoordinati con l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui\nall'articolo 79 del CCNL 10 aprile 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 249 - Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermata l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 162\nai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti\ne similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - MALATTIA ED INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 250 - Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali\nscadenze dei periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di\nmalattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i\ngiorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi\ndell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità\nstabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a\ntempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n.\n33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2\ndella legge 29 febbraio 1980, n. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS\npari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di\ncarenza), da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che il\ndipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di\nlavoro nel termine previsto dall'articolo 188.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia\ndi cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei\nratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione prevista alla lettera b) non è dovuta se l'INPS non\nriconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità\nstessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è\ntenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 251 – Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una\nintegrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento\nper cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica\nl'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde\nl'indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il\ndatore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli\ninfortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo\ndi massimale seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite\nper il caso di malattia dagli articoli 188 e 250 considerandosi l'infermità\nderivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione\ndei dipendenti all'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- invalidità permanente: € 7.746,85;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- morte: € 5.164,57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 252 – Funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni\nParitetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40,\n41 e 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - ALBERGHI DIURNI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 253 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la\nseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 14 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni, sono\nconsiderati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del\nregio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di\nstudio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.\nConseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente\nspecificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della azienda e svolgano con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della\nazienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gerente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vice direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SECONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione\ndelle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o\nispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una\nparticolare competenza professionale e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con\nmansioni di concetto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile del controllo di più reparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di\nconduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO TERZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante\napprofondita preparazione teorica e\u002Fo tecnico-pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e\ncioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUARTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere centrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barbiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- parrucchiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manicure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pedicure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- massaggiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visagista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUINTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto parrucchiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO SUPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale\ncomplessità e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto deposito bagagli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricomprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SESTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lustrascarpe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bagnina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sciampista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprese nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO SETTIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di fatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compreso nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - CONTRATTO A TERMINE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 254 - Disciplina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato\nservizio nella stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di\nlicenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi\ndi licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del\ntermine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto\ndell'esercente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 255 - Cessazione anticipata dell'attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere\nanticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti\nun indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto\npercepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra\nanaloga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di\nlavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà\ndemandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a\nquelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 256 - Risoluzione anticipata del contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,\nil personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della\nretribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine\nstabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga\noccupazione per uguale durata e medesima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata\ndel contratto a termine da parte del lavoratore, è riconosciuta al datore di\nlavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui\nmisura sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del\ncontratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente\nche non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a\ntrattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 257 - Trattamenti retributivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la\ntredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto\nper i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in\nproporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente\nincompatibile con la natura del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 258 - Personale retribuito in percentuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere\ncorrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno\nragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 259 - Distribuzione dell'orario di lavoro settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque\ngiornate e mezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e\nmezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello\naziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 260 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere\nsuddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata\nalla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo\nsettimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno\ndisposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,\nfermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente\nContratto in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 261 - Maggiorazione per lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei\nverranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 262 - Lavoratori notturni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 123, il periodo notturno comprende\nl'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come\nindividuati dal comma 1 dell'articolo 123, le maggiorazioni per lavoro notturno\npreviste dall'articolo 261 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte\ndalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 263 - Maggiorazione per lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore\nventiquattro e le ore sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 264 - Maggiorazione per festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presta la propria opera nelle festività dei cui\nall'articolo 131 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le\nore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento\nper lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 265 - Terzi elementi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui al comma 1, lettera\nb), dell'articolo 157 l'eventuale terzo elemento provinciale e\u002Fo eventuale\nelemento aziendale in atto di cui alla norma transitoria in calce all'articolo\n7 lettera b) del CCNL 10 aprile 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - MALATTIA ED INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 266 - Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali\nscadenze dei periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di\nmalattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i\ngiorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi\ndell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità\nstabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a\ntempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n.\n33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2\ndella legge 29 febbraio 1980, n. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS\npari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di\ncarenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato\nprovveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore\ndi lavoro nel termine previsto dall'articolo 188.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia\ndi cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei\nratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per\nqualsiasi motivo l'indennità a suo carico: se l'indennità stessa è\nriconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad\nintegrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 267 - Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una\nintegrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento\nper cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica\nl'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde\nl'indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il\ndatore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli\ninfortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo\ndi massimale seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite\nper il caso di malattia degli articoli 188 e 266 considerandosi l'infermità\nderivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione\ndei dipendenti all'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invalidità permanente: € 7.746,85;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-morte: € 5.164,57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 268 - Funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni\nParitetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40,\n41 e 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIV - LOCALI NOTTURNI E SALE GIOCHI AUTORIZZATE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - NORME PER I LOCALI NOTTURNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 269 - Locali notturni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano\ntrattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino\nalle prime ore del mattino senza limitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 270 - Percentuale di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei locali notturni la percentuale sarà del 16 per cento per le\nconsumazioni di ristorante e del 18 per cento per le altre consumazioni, fermo\nrestando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull'importo\nnetto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono\ncomprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui all'articolo\n124.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per\ndeterminare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È data inoltre facoltà alle Organizzazioni Sindacali territoriali di\nragguagliare la percentuale del 18 per cento sopra indicata con diverse misure\ndella percentuale stessa che operino sull'intero importo lordo del conto\ngarantendo lo stesso gettito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 271 - Ulteriori disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei locali notturni sono ammessi i maîtres o capi camerieri osservando le\nstesse norme stabilite dall'articolo 175 del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno,\npulizia compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale\ndipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le\ncondizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi Integrativi\nprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - NORME PER I BINGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto nel Protocollo aggiuntivo per le Sale BINGO\ndel 20 novembre 2001 (Allegato P), alla luce della complessa situazione del\nsettore e in considerazione della evoluzione delle professionalità del\nsettore, le parti condividono la necessità di attivare una Commissione\nparitetica entro il 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione paritetica approfondirà i temi connessi alla classificazione\ne alle relative mansioni del personale delle sale BINGO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per intanto ai fini dell'apprendistato professionalizzante, si farà\nriferimento alle mansioni ed alla classificazione in essere a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi eventuali accordi aziendali territoriali esistenti stipulanti\nin data antecedente alla sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A - PROFILI FORMATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1 PROFILI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, sono\nindividuate le seguenti figure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">denominazione\n        figura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\n        corrispondente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DI BASE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ESPERTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6° livello super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">QUALIFICATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">SPECIALIZZATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">GESTIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1,\ncomma 1, punto I, II, III, V e VI, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e\naltre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese\nnell'elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo\nformativo. La formazione di tipo professionalizzante è integrata, nei limiti\ndelle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica,\ninterna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di\nbase e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per\nla durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome\ndi Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di\nstudio e delle competenze dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE DI BASE (cucina, banco, sala, bar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura opera nell'area cucina o nell’area banco\u002Fbar\u002Fsala realizzando,\nsotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali e\nambientali di qualità, igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel\nrispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove\ndel caso sulla base delle indicazioni ricevute e, laddove richiesto, operando\nanche in una lingua estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di\nmaterie prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici\nderivanti dall’assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione\nal cliente, approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino,\necc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE ESPERTO (cucina, banco, sala, bar).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura opera nell’area cucina o nell’area banco\u002Fbar\u002Fsala realizzando,\nsotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali e\nambientali di qualità, igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6 Super:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente gestendo attività semplici, nel\nrispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove\ndel caso sulla base delle indicazioni ricevute e, laddove richiesto, operando\nanche in una lingua estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di\nmaterie prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici\nderivanti dall’assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione\nal cliente, approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino,\necc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE QUALIFICATO (cucina, banco, sala, bar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura svolge la propria attività nell’ambito del processo di\nproduzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta\ndell’esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o\nnell’ambito del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande\nrispettando gli standard personali e ambientali di qualità, igiene e\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente attuando le sequenze di svolgimento\ndelle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d’uso dei fattori\nproduttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel\nrispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>produzione di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio, realizzazione\ndi preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette\ndefinite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti,\nallestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro, mise en place dei tavoli e\nriordino, consigliare il cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire\nquanto richiesto, eseguire operazioni amministrative e le normali operazioni di\nregistrazione di fatture e degli incassi, anche utilizzando macchine\nelettroniche dotate di software dedicato; procedere alle operazioni di\nconteggio di denaro e\u002Fo ticket, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE SPECIALIZZATO (cucina, banco, sala, bar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura si occupa della realizzazione del processo di produzione dei cibi,\nsulla base delle caratteristiche di offerta dell’esercizio in cui opera,\ncoadiuvato eventualmente da addetti di supporto, o della realizzazione del\nprocesso di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, sulla base delle\ncaratteristiche di offerta dell’esercizio in cui opera, garantendo inoltre il\nrispetto delle norme di igiene e sicurezza, relative all’ambito in cui svolge\nle operazioni allo stesso affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente definendo e assegnando sulla base\ndello stato degli ordini\u002Fdel piano di produzione e tenendo in conto la\ndisponibilità delle risorse, le sequenze di svolgimento delle lavorazioni,\nconiugando esigenze di efficienza d’uso dei fattori produttivi e di efficacia\ndi risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di\nservizio e delle norme di igiene e sicurezza e gestendo, laddove richiesto,\nanche in una lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>produzione in autonomia di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio,\nrealizzazione di differenti preparazioni gastronomiche previste dal menù,\napplicando le ricette definite e controllando la qualità organolettica dei\ncibi prodotti, allestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro, suggerimento\nal cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire quanto richiesto,\nesercitando ove del caso attività di supporto al consumo, in modo da\nvalorizzare i prodotti e l’esperienza gustativa, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE PROFESSIONALE (cucina, banco, sala, bar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura partecipa direttamente al processo produttivo, sulla base delle\ndeleghe ricevute, garantendo e sviluppando la qualità della offerta e del\nmodello di lavoro rispettando gli standard personali e ambientali di qualità,\nigiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL Turismo e altre qualifiche di valore\nequivalente non espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente sulla base delle deleghe e ricevute\ne\u002Fo delle istruzioni in uso nel locale, secondo le sulla base delle\ncaratteristiche delle tipologie di clienti, e delle indicazioni di domanda e\nmercato fornite, tenendo in conto i vincoli e le risorse produttive del\ncontesto, attua - sulla base delle caratteristiche della offerta, delle risorse\nassegnate e delle norme di qualità, igiene e sicurezza - il modello di\nfunzionamento dell’area, esprimendolo sotto forma di regole organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elaborazione del piano di produzione, definendo sulla base del carico di\nlavoro l’impiego delle risorse e monitorandone l’effettivo impiego.\nVerifica della qualità delle preparazioni alimentari rispetto agli standard di\nofferta e disporle nei piatti di portata, in modo da valorizzarle nel rapporto\ncon il cliente, realizzazione delle differenti preparazioni gastronomiche e\ncontrollando la qualità organolettica dei cibi prodotti, gestione delle\nrisorse umane della propria area, orientandone i comportamenti al rispetto\ndelle regole di lavoro e creando occasioni di qualificazione e integrazione\nprofessionale, gestione laddove richiesto, anche in una lingua estera le\ninterazioni del ciclo di lavoro, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE GESTIONALE (cucina, banco, sala, bar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura partecipa direttamente al processo produttivo, coordinando le\nrisorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità della\nofferta e del modello di lavoro, rispettando gli standard personali e\nambientali di qualità, igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente con una attività di controllo e\ndefinizione delle attività della propria area sulla base delle caratteristiche\ndelle tipologie di clienti, e delle indicazioni di domanda e mercato fornite,\ntenendo in conto i vincoli e le risorse produttive del contesto, gestendo,\nladdove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controllo del menù, controllo e definizione - sulla base delle\ncaratteristiche della offerta, delle risorse assegnate e delle norme di\nqualità, igiene e sicurezza - del modello di funzionamento dell’area,\nesprimendolo sotto forma di regole organizzative, controllo ed elaborazione\nsulla base degli ordini e delle previsioni di vendita, il piano di produzione,\ndefinendo sulla base del carico di lavoro l’impiego delle risorse e\nmonitorandone l’effettivo impiego, anche in termini economici, verifica della\nqualità delle preparazioni alimentari, coordina e gestisce le risorse umane\ndella propria area, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2 PROFILI FORMATIVI STABILIMENTI BALNEARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, con\nriferimento agli stabilimenti balneari sono individuate le seguenti figure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">denominazione\n        figura\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\n        corrispondente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DI BASE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ESPERTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\n        livello super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">QUALIFICATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">SPECIALIZZATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">GESTIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1,\ncomma 1, punto IV del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e\naltre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese\nnell'elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun\nprofilo formativo del comparto pubblici esercizi di cui al punto 1.1 e quelli,\nspecifici, di seguito indicati. La formazione di tipo professionalizzante è\nintegrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta\nformativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla\nacquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non\nsuperiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle\nregioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali\ne tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE PROFESSIONALE (Servizi di spiaggia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura opera prevalentemente nella assistenza ai clienti finalizzate a\nrendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi\nofferti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o\ncondizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria e altrui\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell'elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente gestendo e coordinando le situazioni\ndi emergenza più frequenti individuando i comportamenti a rischio più\nfrequenti, utilizzando adeguatamente i dispositivi e le attrezzature di\nprotezione individuale, applicando i comportamenti previsti in caso di\nincendio, evacuazione o incidente e le regole minime di primo soccorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed\nattrezzature utilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui\nluoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE QUALIFICATO (servizi di spiaggia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura opera prevalentemente nella assistenza ai clienti finalizzate a\nrendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi\nofferti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori\n(servizi di spiaggia) o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro,\ndella propria e altrui sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell'elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente gestendo le situazioni di emergenza\npiù frequenti individuando i comportamenti a rischio più frequenti,\nutilizzando adeguatamente i dispositivi e le attrezzature di protezione\nindividuale, applicando i comportamenti previsti in caso di incendio,\nevacuazione o incidente e le regole minime di primo soccorso e provvede\nall'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul\nlavoro,comunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed\nattrezzature utilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui\nluoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE DI BASE (servizi di spiaggia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse\nattività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole e\ninteressante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede all’allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture\ne attrezzature per lo sport, l’intrattenimento e il tempo libero, anche\neffettuando interventi di prima manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente\nnon espressamente comprese nell’elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze potenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel\nrispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove\ndel caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando\nanche in una lingua estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistenza e ricevimento dei clienti, cura e riordino ambienti, strutture e\nattrezzature, operazioni di semplice manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti percorso formativo minimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro,\norganizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro,\ncomunicazione, comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali con contenuti di tipo tecnico,\nscientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale\n(prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative\ninnovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali e attrezzature\nutilizzati nel ciclo produttivo della azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro,\ncon riferimento specifico al settore di interesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 2 - scheda formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo di nascita _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di nascita _______ indirizzo _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>città _________________ provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>istruzione e formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) istituto professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) scuola secondaria di 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) università\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni sull'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>denominazione sociale _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>città _____________________ provincia ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>referente per la formazione ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni sul contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) articolo 41, comma 2, lettera a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.lgs. n. 81\u002F2015 (apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il diploma professionale, il diploma di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>secondaria superiore e il certificato di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica superiore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) art. 41, comma 2, lettera b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.lgs. n. 81\u002F2015 (professionalizzante)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) art. 41, comma 2, lettera c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.lgs. n. 81\u002F2015 (alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo professionale _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>____ ore medie annue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inizio rapporto ____________ fine rapporto ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiarazione del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si attesta che la formazione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi,\nRistorazione Collettiva e Commerciale e Turismo si è svolta in sede aziendale,\nin conformità con quanto previsto dal CCNL stesso e dalle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data ____________ (timbro e firma) ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPETT.LE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENTE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERRITORIALE DEL TURISMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDIRIZZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CITTÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: autocertificazione della capacità formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collettiva e Commerciale e Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla sottoscritto\u002Fa __________________________________________\nrappresentante della azienda ________________________________, con sede in\n______________________, via _______________________, consapevole del valore\ndelle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: “In caso di inadempimento\nnella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il\ndatore di lavoro (……) il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza\ntra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di\ninquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore\nal termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con\nesclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.” (articolo\n47, comma 1, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81); ai fini dell'erogazione agli\napprendisti in forza della formazione secondo quanto previsto dall'articolo 5\ndel CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che, con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti\nrichiesti dal predetto Accordo e dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione\nCollettiva e Commerciale e Turismo, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di\nstudio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di\ndocumentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel\npiano formativo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati dal CCNL\nPubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)verrà compilata, per ogni apprendista, una scheda formativa secondo il\nmodello individuato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e\nCommerciale e Turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)che l'azienda applica integralmente le disposizioni del CCNL Pubblici\nEsercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 8 febbraio 2018, ed\nin particolare quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza\ncomplementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono\ncondizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento\nsull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>timbro e firma _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO B - AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di\ncui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 12 del mese di giugno 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERALBERGHI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIPE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIAVET\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERRETI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento della\noccupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a\nmolteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni:\nciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di\niniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad\napertura annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario\nadeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo\ndeterminato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione collettiva ha costantemente tenuto conto di tali\ncaratteristiche, che integrano e aggiornano le ipotesi definite dal decreto del\nPresidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e dall'articolo 1 del\ndecreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n.\n18, disciplinando il ricorso ai contratti a tempo determinato con la\nricognizione di specifiche ipotesi, anche ai sensi di quanto disposto\ndall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto di precedenza\nnella riassunzione per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa\ncon contratto a tempo determinato in relazione alle ipotesi precedentemente\nesposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a\ntempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni\nsindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale, per stabilire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto\ndisposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368 del\n2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per\nuna sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per\nlo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di\ntrentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto\ndel Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali non trovi\napplicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto articolo 5, comma 4\nbis, del D.lgs. n. 368 del 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a\nquanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.lgs. n.\n368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può\nessere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la\ncontrattazione integrativa, aziendale e\u002Fo territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alla particolarità del settore turismo, in attuazione del\nrinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5,\ncomma 4 ter del D.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dall'articolo 1,\ncomma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione\ndei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo\n5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili\nalla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai\nsensi dell'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, per i quali si\nconferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 81 del CCNL Turismo 19\nluglio 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui\nall'articolo 5, comma 4 quater, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,\nconsiderata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali\ne la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno\nprioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano\nprestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 del CCNL Turismo\n19 luglio 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza dal\n1° gennaio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch2>ALLEGATO C - VITTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende della ristorazione provvederanno alla somministrazione, fino a\ndue pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso\nspecificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno,\npane, frutta (o equivalente) ed una bevanda. Il pasto deve essere sano ed in\nquantità sufficiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai\nrispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo al\nsingolo pasto che, fatto salvo quanto previsto a livello aziendale o\nterritoriale, è di euro 0,85. Il prezzo verrà aggiornato nelle modalità\ndescritte di seguito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a decorrere dal 1° gennaio 2018, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) a decorrere dal 1° gennaio 2020, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) a decorrere dal 1° gennaio 2021, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con contratto di lavoro part time così come previsto\ndall'articolo 78, comma 2 del presente Contratto e per il personale con\ncontratto di lavoro part time di cui all'articolo 78 comma 2 lettera a) del\npresente Contratto, il prezzo del vitto di cui al comma precedente, seguirà\ngli aumenti con le decorrenze dei punti a), c), d). L'aumento di cui al punto\nb) si applicherà, al più tardi, dal rinnovo del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto dovrà comunicarlo\nal datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre per l'anno\nsuccessivo. In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo anno 2018 la predetta richiesta dovrà avvenire entro il 31\nmarzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il\npresente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai\ndipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile\nin alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto\nessa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO D - LAVORATORI STAGIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D\u002F1 - LETTERA INAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIREZIONE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 ottobre 1988\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FAIAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FIPE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FIAVET\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FAITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FILCAMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla nota a margine si osserva preliminarmente che esula\ndalla competenza dello scrivente Istituto esprimere valutazioni in tema di\naccordi sindacali, la cui piena attuazione, per lo più, è informata a\nconsiderazioni di carattere politico-sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sotto l'aspetto tecnico si rileva, peraltro, che non sembra possano derivare\nconseguenze negative per i lavoratori dall'adozione del particolare sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti l'importo giornaliero della retribuzione, determinato, a seconda dei\ncasi, sulle retribuzioni effettive o convenzionali o - se superiori - sui\nminimi di legge, va moltiplicato, ai fini contributivi ed indennitari, per il\nnumero dei giorni di effettiva presenza al lavoro, dovendosi intendere per\ngiorni di effettiva presenza al lavoro non solo quelli nei quali il lavoratore\npresta effettivamente la sua opera, ma anche quelli che vengono retribuiti in\nforza di legge o di contratto pur non essendo il lavoratore fisicamente\npresente; in tale ipotesi possono ben rientrare i riposi compensativi ai sensi\ndell'articolo 119 del Contratto nazionale collettivo in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL DIRETTORE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D\u002F2 - LETTERA INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE CENTRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio Riscossioni Contributi e Vigilanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 1° luglio 1988\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FILCAMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FISASCAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla UILTuCS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FIPE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FAIAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FIAVET\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla FAITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Accordo 17 giugno 1986 per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Turismo - Stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa riferimento alle richieste di codeste Organizzazioni formulate con\nnote del 1.8.86 e 4.9.87, in merito alla legittimità ed ai possibili riflessi\nin materia contributiva della previsione contrattuale contenuta nel CCNL delle\naziende del turismo, in base alla quale le prestazioni lavorative straordinarie\neccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i\nlavoratori stagionali, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla\nscadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi prorogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,\ninteressato da questo Istituto, con lettera n. 6 PS\u002F40141\u002FC\u002F10 del 9.2.88, ha\nespresso l'avviso che l'ipotesi prospettata debba ritenersi legittima,\nconsiderato che l'intento che si realizza con la norma contrattuale di cui\ntrattasi (consentire ai lavoratori di recuperare attraverso riposi compensativi\nle ore di straordinario effettuate) è un elemento del tutto estraneo alla\nprevisione della legge n. 230\u002F62. Una volta affermata tale legittimità, sempre\nsecondo il Ministero, non sorgono problemi per la copertura contributiva del\nperiodo di protrazione del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale problema va risolto in base ai principi generali vigenti in materia,\nsecondo i quali, ove sussista retribuzione in dipendenza di un rapporto\nlavorativo, si rinviene l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali\ned assistenziali da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, nel caso specifico, prosegue la nota ministeriale, se\neffettivamente la retribuzione base relativa alle ore di lavoro straordinario\neffettuate viene corrisposta nel periodo di paga, nel corso del quale il\nlavoratore fruisce dei riposi compensativi (che nella fattispecie coincide con\nil periodo di protrazione del contratto), è con riferimento a tale periodo che\nl'obbligo contributivo deve essere assolto. Si ritiene, pertanto, che le\naziende interessate potranno adottare comportamenti conformi alle citate\nindicazioni ministeriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL DIRETTORE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 17 giugno 1986 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo\n(FAIAT)rappresentata dal suo Presidente Comm. Angelo Bettoja e dal Presidente\ndella Commissione Rapporti di Lavoro Arch. Piero Brogi, assistiti dal Direttore\ngenerale Dr. Bonaventura Vaccarella e dal Direttore dei Servizi Sindacali Dr.\nAlessandro Cianella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Pubblici Esercizi(FIPE) rappresentata dal suo Vice\nPresidente Dr. Sergio Billè e dal Presidente della Commissione Problemi del\nLavoro Dr. Francesco D'Angelo, assistiti dal Segretario Generale Dr. Bruno\nFerranti, dal Vice Segretario Generale Dr. Claudio Niola e dal Capo Servizi\nSindacali Dr. Massimiliano Marcucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e\nTurismo (FIAVET), rappresentata dal Segretario Generale Dr. Aldo Agosteo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi\nTuristico-Ricettivi dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata dal suo Presidente\nManlio Zefferi e da Mario Pigorini, assistiti dal Dr. Rino Sportoletti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a\nPartecipazione Statale (ASAP), rappresentata dal Vice Presidente Avv. Guido\nFantoni e dal Direttore Generale Dr. Modestino Fusco, assistiti dal Sig.\nCamillo Coldagelli, dal Dr. Giovanni Angelucci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da una parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall'altra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo, Mensa e Servizi\n(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci, dal\nSegretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino e dai Segretari nazionali\nGiuseppe Mancini e Luigi Piacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal suo Segretario Generale Renato Di\nMarco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL),\nrappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni e dal Segretario Nazionale\nParmenio Stroppa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL per i dipendenti\ndalle aziende del settore turismo si danno reciprocamente atto che, con tutte\nle disposizioni che riguardano la materia dello straordinario contenute nel\nCCNL 8\u002F7\u002F1982 e in tutti i precedenti CCNL, hanno sempre inteso non superare la\nqualificazione legale del lavoro straordinario, di cui alle disposizioni di\nlegge che si riferiscono alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore\nsettimanali, avendo sempre ed unicamente voluto, infatti, individuare la\npercentuale di maggiorazione equiparando a tale effetto la percentuale per il\nlavoro supplementare (cioè quello eccedente l'orario normale, e fino al limite\nlegislativo) a quella prevista per il lavoro straordinario (cioè quello\neccedente il limite legislativo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO F - SCATTI DI ANZIANITÀ PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE\nCOLLETTIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA PER I PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle aziende\ndei Pubblici Esercizi per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono\nstabiliti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"254\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">lire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">55.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">28,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">52.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">49.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">47.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">24,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">44.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">43.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">42.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">41.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 258 del CCNL 8 luglio 1982\ne quella prevista dall'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verrà effettuato\ncome segue: al personale che alla data di entrata in vigore del presente\nContratto abbia maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di\ndecorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal\nfine, una anzianità convenzionale pari al venticinque per cento del tempo\nintercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella del 1°\ngiugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando\nl'anzianità convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta\nall'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto\nnella misura prevista nella su riportata tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale\nall'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio\ndell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto\ndi cui all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il\ncorrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto\nalla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così\nragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,\nmoltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo\n78 del CCNL 16 febbraio 1987, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il\n30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella\ndell'articolo 138 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto\nsuccessivamente al 1° maggio 1990, darà l'importo complessivo degli scatti\nspettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale\ncomputo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di\nmaturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto\nscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 333 del CCNL\nTurismo 19 luglio 2003, per il personale delle aziende della ristorazione\ncollettiva che abbia già maturato uno o più scatti di anzianità, il raccordo\ntra la preesistente disciplina di cui all'articolo 258 del CCNL 8 luglio 1982 e\nquella prevista dall'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verrà effettuato\ncome segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla data di entrata in vigore del CCNL 16 febbraio 1987, alla voce scatti\ndi anzianità dovrà essere attribuito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quanto sin qui erogato a titolo \"scatti di anzianità\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo ad personam, in\nconseguenza dell'operazione di adeguamento alla legge n. 91 del 1977 attuato\ndall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quanto eventualmente sin qui erogato come \"assegno ad personam\" derivante\ndagli scatti di anzianità maturati dalle gestioni precedenti ai sensi\ndell'articolo 353 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale suddetto che nel periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989\nmaturerà un triennio di anzianità, dovrà essere corrisposto l'importo fisso\ndi uno scatto previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici\nesercizi per il periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti\nprecedenti come sopra ricostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale\nall'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio\ndell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto\ndi cui all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il\ncorrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto\nalla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così\nragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,\nmoltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo\n78 del CCNL 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il\n30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella\ndell'articolo 138 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto\nsuccessivamente al 1° maggio 1990, darà l'importo complessivo degli scatti\nspettante. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale\ncomputo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di\nmaturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto\nscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di erogazione degli scatti di anzianità\nnei casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'articolo 353 del CCNL\nTurismo 19 luglio 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ SUPPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli dipendenti da aziende di Ristorazione Collettiva in forza alla data\ndi stipula del CCNL 16 febbraio 1987 verrà riconosciuta una \"indennità\nsupplementare\" di lire diecimila lorde mensili nel periodo 1° giugno 1986 - 31\nmaggio 1988 (ventiquattro mensilità) secondo le modalità di seguito\nspecificate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al personale che\nabbia maturato almeno uno scatto di anzianità il cui importo sia stato\ncalcolato dall'azienda senza l'indennità di contingenza in relazione alla\nlegge 91 del 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del\ntrattamento di fine rapporto, né concorre a determinare la base di calcolo di\naltri istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa sarà corrisposta limitatamente a ventiquattro mesi (escluse\ntredicesima e quattordicesima mensilità) e la sua erogazione cesserà,\ncomunque, con il 31 maggio 1988.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità citata non competerà a chi abbia già risolto, in via\nconsensuale con transazione e rinuncia od in forza di decisione giudiziale o\ncomunque, in altro modo, il contenzioso con la propria azienda relativamente\nalle modalità di calcolo degli scatti rispetto alla legge 91 del 1977, nonché\n- per le aliquote mensili non ancora corrisposte - a coloro che, per\nqualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le aziende al di fuori\ndell'ipotesi prevista per i cambi di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso, infatti, l'indennità in questione continuerà ad essere\ncorrisposta dalla azienda subentrante fino al 31 maggio 1988 o fino alla\ncessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie riconoscono che la vertenzialità insorta nel settore\ndella ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse riguardo\nalla modalità di calcolo degli scatti di anzianità, in applicazione della\nlegge n. 91 del 1977 - modalità che le aziende dichiarano essersi resa\nnecessaria in considerazione del particolare automatico collegamento esistente\nper il settore tra costo del lavoro e prezzo del servizio - deve intendersi\nsuperata con il CCNL 16 febbraio 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da\naziende di ristorazione collettiva che già percepiscono importi retributivi,\ncomunque denominati derivanti dalla maturazione di scatti di anzianità, i\nbenefici introdotti dal rinnovo del CCNL 16 febbraio 1987, derivanti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incremento del valore unitario degli scatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riconoscimento di anzianità convenzionale di settore, sia pure ai soli\nfini della maturazione degli scatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)incremento del numero degli scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)erogazione, a titolo transattivo della indennità supplementare\" di cui\nall'articolo 357 del CCNL Turismo 19 luglio 2003,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono stati espressamente concordati, perché complessivamente migliorativi\ndell'attuale applicazione dell'istituto da parte del settore, a transazione di\nquanto eventualmente preteso da ciascun lavoratore relativamente alla\ndisciplina degli scatti applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS.\nfirmatarie si impegnano affinché le proprie articolazioni territoriali e\naziendali non prestino assistenza legale e\u002Fo sindacale ai propri iscritti che\nintendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardante gli scatti\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articolazioni\norganizzative affinché queste ultime richiedano ai propri iscritti di\nabbandonare le azioni giudiziarie già promosse e di non promuoverne di nuove.\nConfermano che la materia relativa agli scatti di anzianità non formerà\noggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO G - SCATTI DI ANZIANITÀ STABILIMENTI BALNEARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA STABILIMENTI BALNEARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti degli\nStabilimenti Balneari per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono\nstabiliti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"254\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">lire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">55.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">28,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">52.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">49.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">47.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">24,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">44.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">43.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">42.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">41.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 300 del CCNL 8 luglio 1982\ne quella prevista dall'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verrà effettuato\ncome segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia\nmaturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo\nscatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità\nconvenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di\nmaturazione dell'ultimo scatto e quella del 1° giugno 1986. A detto personale,\nal compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui\nsopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla\nvecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata\ntabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale\nall'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio\ndell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto\ndi cui all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il\ncorrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto\nalla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così\nragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,\nmoltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78\ndel CCNL 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30\naprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo\n138 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al\n1° maggio 1990, darà l'importo complessivo degli scatti spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale\ncomputo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di\nmaturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto\nscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO H - SCATTI DI ANZIANITÀ ALBERGHI DIURNI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA ALBERGHI DIURNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle aziende\ndegli Alberghi Diurni per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono\nstabiliti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"254\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">lire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">55.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">28,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">52.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">49.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">47.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">24,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">44.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">43.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">42.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"justify\">41.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 331 del CCNL 8 luglio 1982\ne quella prevista dall'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verrà effettuato\ncome segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia\nmaturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo\nscatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità\nconvenzionale pari, al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data\ndi maturazione dell'ultimo scatto e quella del 1° giugno 1986. A detto\npersonale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale\ndi cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo\nalla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su\nriportata tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale\nall'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio\ndell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto\ndi cui all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il\ncorrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto\nalla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così\nragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,\nmoltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78\ndel CCNL 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30\naprile 1990 e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 151\ndel presente Contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al 1°\nmaggio 1990, darà l'importo degli scatti spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale\ncomputo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di\nmaturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto\nscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO I - REGOLAMENTO ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MULTILOCALIZZATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finalità del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'articolo 18, comma 2, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e\ns.m.i., il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate che,\nessendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e\nfacendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica\nprovincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi\ndovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei\nlavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo in\nprocessi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da\nperiodi di sospensione di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alimentazione del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta\nper il finanziamento degli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti al punto che precede l'azienda verserà il contributo del\n30% sull'apposito conto “Fondo sostegno al reddito aziende\nmultilocalizzate” intestato all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del comma 3 dell'articolo 18 del CCNL Turismo 19 luglio 2003\ne s.m.i. l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo provvederà periodicamente a\nrendere noto l'elenco degli Enti bilaterali territoriali in favore dei quali\nandrà versato il contributo del 30%, unitamente a quello dei territori per i\nquali il suddetto contributo sarà versato sul Fondo nazionale di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>destinazione del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi\nnon potrà impegnare più dell'80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre\ndell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno\nimpegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla\nstessa azienda nei tre anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare\nrisorse di ammontare superiore al 60% del Fondo complessivamente disponibile\nnell'anno (1° gennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno\nessere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo\ndell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, tenuto conto della consistenza del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accesso al Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da\naziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al\nsistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver\nversato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla\nrichiesta di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di\nun apposito accordo tra l'azienda e le competenti strutture sindacali dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà\npari al sessanta per cento della retribuzione mensile lorda (paga base e\ncontingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari\nspecificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBNT. Tali\nimporti potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto\ncompatibili ai sensi della normativa vigente. Quando il sostegno al reddito\nerogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata\ndall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento\ndella indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da\nuna apposita convenzione stipulata tra l'Ente bilaterale nazionale e l'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con\nraccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall'accordo sindacale e\ndalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione\ndei processi di ristrutturazione\u002Friorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del\nFondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale comunica l'esito delle domande ai richiedenti\nentro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento\ndella relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti\nindicati ai precedenti punti 7 e 8. L'azienda potrà chiedere di procedere\ndirettamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai\nlavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al\npresente punto è di competenza del Comitato Direttivo, che può delegarne\nl'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al\nComitato Direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBNT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai\ndatori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti\ninteressati, fornendo evidenza all'EBNT dei versamenti effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono a carico dell'EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e\nassistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza della erogazione della\nindennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 12\npuò stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di\npertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell'anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO L - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di\nRappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra\nGoverno e parti sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi un\nquadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di\n\"pluralismo\" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla\nelezione delle Rappresentanze sindacali Unitarie ed alla legittimazione a\nconcludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i\nlavoratori interessati. L'andamento occupazionale nel terziario privato e la\ndiffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed\norganizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si\npongono. In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in\noccasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l'adozione\ndi meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione\ndelle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione ed il rinnovo\ndegli accordi collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di\nrappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal\nProtocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti,\npuò darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie,\nsulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del\nCCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,\ndiverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite\nin sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al\nvoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Designazione liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a\npresentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale\nciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che\nlavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto\naltra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Composizione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due\nterzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i\nlavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate\ndalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua\ncopertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero\ndei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in\nrelazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di\ncomposizione della R.S.U. previsto dall'articolo 4, 2° comma, del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,\nattraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i\nseggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio\nelettorale e risulterà attribuito il\u002Fi seggio\u002Fi alla\u002Fe lista\u002Fe che\navrà\u002Favranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al\nprimo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero\ndi voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia\nmaggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla\ncompetizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla\nstessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale\naziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad\nogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri\nesponenti in seno alle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Composizione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate,\ncompatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a\ngarantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi\ne socio-professionali nei collegi elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza\ndi genere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nimpiegati e quadri di cui all'articolo 2095 c.c., nei casi di incidenza\nsignificativa delle stesse nella base occupazionale della unità produttiva,\nper garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi\nper le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che\noccupano fino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla\nvigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà\ndeterminato a titolo sperimentale nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 rappresentati nelle unità produttive che occupano da 16 a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è\nincrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare\nl'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8 e ai sensi\ndell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U.\nhanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3000 dipendenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera\nb),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente\nstipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti\ndal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per\nl'espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A.,\nladdove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto\ndelle disposizioni di cui al titolo III della legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi di\ndiverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello\nesclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse\nunità produttive di una stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente\nl'andamento e l'uso del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la\nR.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il\n70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato\npariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo\nle competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la\nverifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati\nall'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.\naziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e\nin quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati\ncategoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del\nlivello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL nonché in attuazione\ndelle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono\ninterdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari\nlivelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale\npresuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere\nrieletti nelle successive elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione\nda affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale che\nl'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la\ndata di scadenza di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di\ncategoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per\npromuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei\n36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle\nmodalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative\nprecedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera\nautomaticamente decaduta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero\nsuperiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente\nobbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Revoca delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori\npossono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U. La\nrevoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove\npartecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La\nconvocazione dell'assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai\nCCNL deve essere richiesta da non meno di 1\u002F3 dei lavoratori componenti il\nmedesimo collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'articolo 19\nlegge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che,\ncomunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla\nprocedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire R.S.A. e\u002Fo C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano\nautomaticamente decadute le R.S.A. e\u002Fo i C.d.A., precedentemente costituiti, al\nmomento della costituzione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina della elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il\npresente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello\nstesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la\npiù ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U.\nmediante una adeguata campagna di informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla\nvotazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in\nprova, in forza alla unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri\nnon in prova in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle\nliste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto\ndi assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del\nrapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato\npassivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es.\nlavoratori stagionali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri del Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché\nin possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'articolo 2, 1A\nparte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno\ndieci giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le\nliste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati\nall'attività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Comitato elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato\nelettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dalla unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni\ncontestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le\n24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di\ncontemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a\nsorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la\nloro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la\nsegretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a\nciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di\nlista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della\nlista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta\ntracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il\nnome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione\ndi più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della\nlista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a\npiù di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti,\nrende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze\ndate a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di\nlista e nulli i voti di preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato\nelettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il\nnormale svolgimento della attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli\nimpianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere\nstabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti\nanche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende\ncon più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.\nLuogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i\nlavoratori, mediante comunicazione dell'albo esistente presso le aziende,\nalmeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 6 e da un\nPresidente, nominato dal Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino\nall'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio\ndeve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto\nal voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma\naccanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi della unità produttiva. Al termine\ndello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio,\nsu cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà\nconsegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi,\necc.……) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà\nalle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva\nconvalida delle R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra il Comitato\nelettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\ndelegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla\nassegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne dà\natto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato\nelettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso\nsempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale\nterritoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS, presentatrici delle\nliste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione\nimprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore\ndell'UPLMO o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta\ndefiniti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione\naziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale\nd'appartenenza a cura delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale\nl'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima\ndelle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a\nconsentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - L'intervento della legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la\nConfcommercio, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e\ndell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle\nsedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno,\nfinalizzati alla efficacia erga omnes e alla eliminazione delle norme\nlegislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 bis - Disposizioni varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio\nelettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza\nalla unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via\neccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'articolo 23\nlegge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A, e ora traferite ai\ncomponenti le R.S.U. in forza del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con\nl'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i\nsindacati extraconfederali, in base all'articolo 5 bis della legge 236\u002F93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO M - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le\nnorme riportate di seguito riprese dal CCNL Turismo 30 maggio 1991 riferite\nalle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(……)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Delegato aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni\nSindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato\naziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il\ndatore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle\nsue funzioni è nullo ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Dirigenti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da\nconsiderarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle\nOrganizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle imprese che nell'ambito dello stesso\nComune occupano più di quindici dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata\ndalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera\nraccomandata alla impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei\nlavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il\nperiodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione\ndella stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni\ninerenti all'esercizio della carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 1 e di dirigente\nsindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo\nconferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla\nspecialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma\ndell'articolo 2 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione\nSindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari\nper partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non\ninferiore a sei ma non superiore a quindici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lettera b)\ndell'articolo 2 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle\nunità che occupano fino a duecento dipendenti della categoria per cui la\nstessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad un dirigente ogni trecento o frazioni di trecento dipendenti per\nciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a\ntremila dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ad un dirigente ogni cinquecento o frazioni di cinquecento dipendenti\ndella categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale\nnelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla\nlettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle\nimprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui\nalla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per\nciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore\nprima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 2 hanno\ndiritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali\no a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto\ngiorni all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni\nprima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee\nregionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata\ndel loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Diritto di affissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle\nOrganizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito\nalbo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in\nluogo non accessibile alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali\nattinenti al rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente\nconsegnate alla direzione dell'esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i\nlavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee\nindette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso\nl'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a\ndisposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di\ninteresse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle\nconvocazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione della impresa con\nsufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante\nl'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni dei sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede aziendale tenendo conto della esigenza di garantire in ogni caso la\nregolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità\nricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di\nvendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Referendum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici\ndipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia\ngenerali che per categorie, su materie inerenti alla attività sindacale,\nindetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con\ndiritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità\naziendale e alla categoria particolarmente interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di\nesercizio della attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si\nrinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO N - ACCORDO INTERCONFEDERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEI LUOGHI DI LAVORO STIPULATO IL 18 NOVEMBRE 1996\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. n. 626 del 1994\ne s.m.i. hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento\ndella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e\nprotezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo\nrisponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei\nlavoratori sia degli utenti e clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ravvisato che il D.lgs. n. 626 del 1994 nel recepire le direttive\ncomunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione\nin materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i\nlavoratori e\u002Fo i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che\npertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia\ndiffusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro\ndemandati dal D.lgs. n. 626 del 1994, in materia di consultazione e\npartecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che la logica che fonde i rapporti tra le parti sulla materia\nintende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel comune intento di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto\nalla attuazione di una politica di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici\ntali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 626 del\n1994 e s.m.i. da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi\ndel Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima Parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.lgs. n. 626 del 1994 il numero dei\nrappresentanti per la sicurezza è così individuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in\nrelazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede\nl'articolo 19, comma 4, del D.lgs. n. 626 del 1994, non può subire pregiudizio\nalcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti\nsi applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le\nR.S.A.\u002FR.S.U. laddove costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza di R.S.A.\u002FR.S.U. o in presenza di un numero di\nrappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del\nrappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori\noccupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle\nOO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di costituzione delle R.S.A.\u002FR.S.U. successiva alla elezione del\nrappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita\nle sue funzioni fino alla scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Procedure per l'individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante\nelezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2, le\nR.S.U ovvero le R.S.A., ove presenti in azienda, indicheranno come candidati\nuno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste\nseparate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo\ndel numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice\ndegli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il\nsegretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà\na redigere il verbale della elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione\naziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo paritetico\nprovinciale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in una apposita\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del\nsegretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni\ned è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue\nprerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova\nrappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,\nlo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in\ncarica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle\ndimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso\npreviste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella\nfunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di R.S.U. le modalità di elezione sono quelle previste\ndall'accordo Interconfederale 27 luglio 1994 in materia di R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di R.S.A., le stesse concorderanno con il datore di lavoro le\nmodalità di elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di R.S.A.\u002FR.S.U. le modalità di elezione sono quelle previste al\npunto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i\nlavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e in modo da garantire il\nnormale svolgimento della attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.bis Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a\ndisposizione un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in\nrelazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore\nannue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue\nnelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'articolo 19 del D.lgs. n. 626 del 1994 non viene utilizzato il\npredetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al\nloro interno secondo le modalità di cui al punto 6.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate\nall'applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza\ndel settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la\nsicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche\nessere designato secondo le modalità di cui al punto 6.b.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Procedure per l’individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.a Elezione diretta del rappresentante aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice\ndegli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il\nsegretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà\na redigere il verbale dell'elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione\naziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo paritetico\nprovinciale che provvederà ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del\nsegretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è\nrieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque le sue\nprerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica del nuovo\nrappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.b Designazione del rappresentante territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati\ncongiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e\nformalmente comunicati all'Organismo paritetico provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate\nesperienze nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico provinciale ratificherà con propria delibera la\ndesignazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente l'Organismo paritetico provinciale comunicherà al datore di\nlavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del\nrappresentante per la sicurezza designata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti per la sicurezza designati dovranno partecipare\nobbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'Organismo\nparitetico provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è\nridesignabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.bis Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria\ndi rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai\nlavoratori avrà a disposizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in\nrelazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore\nannue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10\ndipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'articolo 19 del D.lgs. n. 626 del 1994 non viene autorizzato il\npredetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Disposizioni per le aziende stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni\ndall'apertura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere candidati per l'elezione del rappresentante della sicurezza i\nlavoratori stagionali il cui contratto di lavoro prevede, alla data di\nsvolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla\nelezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti\ndimensionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'articolo 19 del D.lgs. n. 626 del 1994,\nle parti concordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.a Strumenti e mezzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.lgs. n.\n626 del 1994, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la\ndocumentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento\ndell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di\ncui all'articolo 4, comma 2, custodito presso l'azienda, laddove previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a\nconoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al\nproprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli\neventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo\ndello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione,\nappone la propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni\ne laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda\nha destinato alle R.S.A\u002FR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.b Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel\nrispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto\nimprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori\nall'interno dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso\ndi almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà\naccompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del\nservizio o da persona delegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, designato nell'ambito dell'Organismo\nparitetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di\nalmeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di\nnorma accompagnato da un esponente della Associazione datoriale competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.c Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. n. 626 del 1994 prevede a carico del datore di lavoro la\nconsultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve\nessere effettuata in modo da garantire la sua effettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha\nfacoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per\nil datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di\ndefinizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale\ndell'avvenuta consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza del rappresentante designato nell'ambito dell'Organismo\nparitetico provinciale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti\ndalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'Organismo paritetico\nprovinciale, per il tramite dell'Associazione datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.d Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell'articolo 19, del D.lgs. n. 626\ndel 1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le\ninformazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente alla\nvalutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle\ninerenti alle sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le\nmacchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli\ninfortuni e le malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1,\nè tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno\nrispetto del segreto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per\nsvolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività\nlavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni\nlavorativi prima, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il\ncomputo delle ore utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Contenuti e modalità della formazione dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la\nsicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui\nluoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal\nD.lgs. n. 626 del 1994, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'articolo 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626 del 1994;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione non può comportare oneri economici a carico del\nrappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti\naggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori\ninteressati un programma di 32 ore che deve comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione\ne protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* metodologie minime di comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico\nprovinciale o in collaborazione con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione\norganizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché\nrispondenti ai requisiti su indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Addetti ai videoterminali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti ai videoterminali, l'interruzione, di cui all'articolo 54,\nD.lgs. n. 626 del 1994, sarà attuata di norma mediante cambiamento di\nattività nell'ambito delle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA PARTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORGANISMI PARITETICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Organismo paritetico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita, all'interno dell'Ente bilaterale nazionale del terziario,\nun'apposita sezione denominata Organismo paritetico nazionale per la sicurezza\nsul lavoro formato da 6 rappresentanti della Confcommercio e da 6\nrappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (due per ciascuna\norganizzazione), con i rispettivi supplenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia\nfunzionale rispetto all'Ente bilaterale nazionale del terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'O.P.N. per la sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività\ncomplementari per i componenti degli O.P.P.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere la costituzione degli Organismi paritetici provinciali, di cui\nal successivo articolo 13, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 626 del\n1994, e coordinarne l'attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi paritetici\nprovinciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e\ndei rappresentanti per la sicurezza, tendendo conto di quanto previsto dai\nMinistri del lavoro e della sanità in applicazione dell'articolo 22 comma 7\ndel D.lgs. n. 626 del 1994 per la dimensione e la tipologia delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito\nall’applicazione della normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel\ncampo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla\nU.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi\nche rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti\ndi cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche della U.E. e\nnazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per\nelaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al\nParlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei\nrappresentanti per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione\ndell'Ente bilaterale nazionale turismo, cui saranno apportate le conseguenti\nmodifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Organismi paritetici provinciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello provinciale saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di\nstipula del presente accordo, gli Organismi paritetici provinciali composti da\ntre rappresentanti delle ASCOM e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e\nUILTuCS (uno per ciascuna organizzazione, con i relativi supplenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organismi paritetici di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti\ndi cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 626 del 1994 hanno i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in\ngenere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate,\ncostituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi\nall'organismo paritetico nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni,\nquali le UUSSLL, l'Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e\nimpegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta,\ncongiuntamente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'O.P.P. potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di\ndivulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi\ndella salute e della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio\nconnessi all'applicazione del D.lgs. n. 626 del 1994 e proporli all'O.P.N.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'O.P.N., progetti formativi\nin materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione\nanche in collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il\nreperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello\ncomunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si\nrealizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni\nstipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si\nimpegnano a mettere in atto la decisione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore Turismo le funzioni dell'organismo paritetico provinciale\nsono svolte di norme dall'Ente bilaterale territoriale o dal Centro di\nservizio, o - previe apposite intese tra le organizzazioni territoriali\naderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Turismo 6 ottobre\n1994 - saranno demandate all'organismo paritetico provinciale di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Composizione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute\ne sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni\ncondivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i\nloro rappresentanti) ricorreranno all'organismo paritetico provinciale, quale\nprima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di\ncontroversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle\nnorme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al\nfine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la parte che ricorre all'O.P.P., ne informa senza ritardo le altre parti\ninteressate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'O.P.P. il ricorso scritto\ncon raccomandata a\u002Fr e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni\nentro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale\nultimo termine salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'Organismo\nparitetico provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'O.P.P. assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime\nsi realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti\nil presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di\nconciliazione, ciascuna delle parti può adire l'organismo paritetico\nnazionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da\npresentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti interessate (aziende, lavoratori, o loro rappresentanti) si\nimpegnano a mettere in atto la decisione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6.b\nle parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da\ndestinare all'O.P.P., sulla base dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi\nconcorrono tutte le aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza\ndesignati in base al punto 6.b, concorrono le sole aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 31 marzo 1997, le parti stipulanti si incontreranno a\nlivello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli O.P.P.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le province nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli\nO.P.P., le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello\nnazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione al\nfine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura\ndel contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore del Turismo, le organizzazioni territoriali aderenti alle\nOrganizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo potranno accordarsi per\nl'utilizzo dei fondi derivanti dal contributo già definito per l'Ente\nbilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,\neventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in\nconformità a quanto dallo stesso previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.bis Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31\ndicembre 1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una\ndelle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO O - ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO- QUADRO EUROPEO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRA UNICE\u002FUEAPME, CEEP E CES\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI,\nABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,\nCONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFINTERIM, LEGACOOP, UNCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16\nluglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a\nseguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle\nComunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa\nalla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare\nnegoziati in tema di telelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti\nl'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di\ntale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico\neuropeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali\nproprie delle parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce\nper le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di\nmodernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di\nsvolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa\ncon la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei\ncompiti loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite\nnella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a\nlivello europeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in epigrafe riconoscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139,\npar. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro\neuropeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua\nitaliana così come concordata fra le parti in epigrafe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in\nrapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una\ndefinizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di\ntelelavoro svolte con regolarità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro\ngenerale a livello nazionale al quale le organizzazioni aderenti alle parti in\nepigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali\nproprie delle stesse parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il\nlivello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione\ndell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si\neviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Definizione e campo di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del\nlavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un\ncontratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che\npotrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta\nal di fuori dei locali della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui\nche svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Carattere volontario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore\nle relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi\nincluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla\ndescrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro\nrichiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative alla unità\nproduttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le\naltre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di\nnatura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale\ndell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità\ndi svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale\ndella prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è\nreversibile per effetto di accordo individuale e\u002Fo collettivo. La\nreversibilità può comportare il ritorno all'attività lavorativa nei locali\ndel datore di lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Condizioni di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo\napplicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei\nlocali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Protezione dei dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali Internet ed alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Diritto alla riservatezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare\nproporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto\ndel D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90\u002F270\u002FCEE\nrelativa ai videoterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Strumenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni\nquestione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal\nsuccessivo comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura,\ndell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un\ntelelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di\nstrumenti propri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari\nallo svolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla\nlegislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai\nsensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla\nperdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati\ndal telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della\nsicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva\n89\u002F391\u002FCEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla\nlegislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in\nmateria di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine\nall'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive\naziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione della\ndisciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro,\nle rappresentanze dei lavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al\nluogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e\ndei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel\nproprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso,\nnei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore può chiedere ispezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive\naziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio\ntempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività\nnei locali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono\nparimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di\nlavoro e per la sua gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Diritti collettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle\nelezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli\norganismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed\nai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito\nall'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle\ndirettive europee come recepite e ai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Contrattazione collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali\ninteressate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello\ncompetente, accordi che adeguino e\u002Fo integrino i principi ed i criteri definiti\ncon il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi\ncollettivi già conclusi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto\ncon il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la\nreversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle\nrelative modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si\npotrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e\u002Fo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Applicazione e verifica dell'accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie relative all'interpretazione e alla applicazione del\npresente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi\ncongiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della relazione da rendere ad UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES circa\nl'attuazione in sede nazionale dell'accordo-quadro europeo e alla sua eventuale\nrevisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni\nterritoriali\u002Fcategoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle\nimprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL,\nCISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in\nepigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di\ntelelavoro ed ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO P - IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA SALE BINGO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 novembre 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), rappresentata da Edi\nSommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi\nSindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente\nWalter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna\nPaciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FILCAMS\u002FCGIL, rappresentata da Claudio Treves,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FISASCAT\u002FCISL, rappresentata da Pierangelo Raineri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e la UILTuCS\u002FUIL rappresentata da Emilio Fargnoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la presente ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di\nlavoro dei lavoratori dipendenti da sale BINGO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio 2000\ne successiva decretazione ha introdotto norme per l’istituzione del gioco e\nregolamentazione del BINGO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che l'attività di cui sopra, svolta dalle società a seguito\ndi autorizzazione del Ministero delle Finanze, prevede specifiche modalità di\nesecuzione del gioco BINGO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che tale attività non rientra nella sfera di applicazione già\ndisciplinata da vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale\nBINGO, con decorrenza 20 novembre 2001, le norme contrattuali del CCNL per i\ndipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per\nessere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri\ne formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da\naziende del settore turismo, convengono altresì di disciplinare, anche in\nfunzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del\nsettore, a far data dal 20 novembre 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti\ndalle sale BINGO secondo le norme del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 qui di\nseguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in\nderoga con il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL Turismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Articoli applicabili alle sale BINGO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa al CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTITUZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POLITICA ATTIVA DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7-8-9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Secondo livello della contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Premio di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Materie della contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Clausole d’uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Retribuzione omnicomprensiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Archivio dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - ENTI BILATERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Sostegno al reddito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Enti bilaterali territoriali del settore Turismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Centri di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Finanziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Conciliazione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - COMMISSIONI PARITETICHE; CONCILIAZIONE; ARBITRATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Composizione della commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Compiti della commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Commissioni paritetiche territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Procedure per la composizione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Procedure per la conciliazione delle vertenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Individuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Collegio arbitrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Procedure di conciliazione e arbitrato relative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle sanzioni disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29-30-31 - Procedure di conciliazione e arbitrato relative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai licenziamenti individuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32-33 - Funzionamento delle commissioni paritetiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 - Delegato aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 - Dirigenti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36-37-38 - Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 - Divieto d’affissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 - Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 - Referendum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 - Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 - Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 - Contributi associativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 - Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48 - Passaggi di qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50-51 - Assunzione dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52-53 - Durata e qualifiche dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 - Obblighi dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 - Conclusione del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 - Retribuzione degli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 - Casi di ammissibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 - Individuazione qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 - Percentuale di lavoratori assumibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 - Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 - Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 - Campo di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - CONTRATTI DI INSERIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - LAVORO RIPARTITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 - Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - DONNE E MINORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 90 - Orario normale settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 91 - Riduzione dell’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 92 - Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 93-94 - Distribuzione dell’orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 95 - Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 96 - Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 97 - Orario di lavoro dei minori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 98 - Recuperi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 99 - Intervallo per la consumazione pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 100 - Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 101 - Lavoratori notturni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 102-103-104 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 105\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 106 - Lavoro domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 107-108\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 109\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 111\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 113 - Congedo per matrimonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 114 - Congedo per motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 115 - Permessi per elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 116 - Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 117 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 118 - Sanzioni disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 119 - Assenze non giustificate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 121-122-123 - Consegne e rotture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 124 - Corredo - Abiti di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - NORME SPECIFICHE PER L’AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 125 - Disposizioni generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 126 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 127 - Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 128 - Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 129 - Responsabilità civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 130-131\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 132 - Determinazione della retribuzione giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 133 - Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PAGA BASE NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - ASSORBIMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 137\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 138-139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 140 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 141 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 143-144-145-146-147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 148-149\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONSERVAZIONE DEL POSTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 150-151-152\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 153 - Lavoratori affetti da tubercolosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 154-155-156-157\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - CHIAMATA ALLE ARMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 158 - Servizio militare di leva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 159 - Richiamo alle armi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - RECESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PREAVVISO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 161\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 162 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - DIMISSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 163-164\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 165 - Giusta causa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 166 - Matrimonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O GIUSTIFICATO MOTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 167-168\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 169 - Licenziamento discriminatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 170 - Matrimonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 172\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 173\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - VIGENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 175 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 176 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 177 - Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo XII - PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 274-275\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt. 276-277\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt. 278-279-280-281-282-283-284-285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 286 - Distribuzione orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 287 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 288 - Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 289 - Lavoratori notturni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 290 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt. 291-292 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 293 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 294 - Permessi e congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 295\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 313 - Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - MALATTIA E INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 314 - Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 315 - Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - PULIZIA DEI LOCALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 316\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 317\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt. 344-345-346-347-348-349\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XVII - ACCORDI SETTORIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 350\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 in materia\ndi classificazione del personale le Parti convengono di inserire le seguenti\nspecifiche figure professionali nella suddetta classificazione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore della Azienda,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che esercita la gestione, il coordinamento ed il\ncontrollo generale dei diversi settori e servizi delle strutture dell'intera\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore di struttura,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che esercita il controllo generale del\nfunzionamento della singola struttura assumendone eventualmente la\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello primo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo di sala,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che eserciterà la direzione e il controllo del\nfunzionamento della sala, assumendo le decisioni relative allo svolgimento\ndelle distinte operazioni in base alle norme tecniche del BINGO e definendo il\nritmo adeguato delle operazioni; controllerà il corretto funzionamento di\ntutti gli apparecchi, installazioni e servizi; eserciterà la direzione di\ntutto il personale al servizio della sala; sarà responsabile della corretta\nredazione della contabilità specifica del gioco così come della tenuta e\ncustodia della sala, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento e\ndella documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello secondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo del tavolo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che sarà responsabile della verifica delle\npalline e delle cartelle, terrà la contabilità delle cartelle vendute per\nogni giocata o sorteggio, determinerà l'entità dei premi di linea o BINGO,\nconvaliderà le cartelle premiate comunicando collettivamente le vincite a\ntutti i giocatori, sarà responsabile e custode del libro degli atti di\nregistro e terrà il controllo dello stock delle cartelle per partita.\nRisponderà individualmente sulle domande di informazione o reclami dei\ngiocatori e registrerà tutto ciò, così come gli incidenti che si verificano,\nnei verbali di ogni sessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello terzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Cassiere,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che terrà la custodia delle cartelle e le\nconsegnerà ai venditori, indicherà al capo del tavolo il numero di cartelle\nvendute, così come le quantità dei premi di linea e BINGO; custodirà il\ndenaro ottenuto dalla vendita delle cartelle e preparerà le quantità\ncorrispondenti a ciascun premio in base al suo accredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello quarto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venditore\u002FAnnunciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che abbia acquisito un biennio di esperienza o pratica di lavoro nella\nesecuzione delle relative mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello quinto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venditore\u002F Annunciatore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che realizza la vendita diretta delle cartelle;\nritirerà dal tavolo, prima che sia effettuata la vendita delle nuove cartelle,\ngli strumenti dei giocatori utilizzati nel gioco precedente; controllerà le\nserie durante la sua giornata di lavoro. Inoltre, metterà in funzione\nl'apparato all'inizio di ogni giocata, leggerà a voce alta il numero della\npallina secondo l'ordine d'uscita, spegnerà la macchina alla fine della\ngiocata e provvederà al pagamento ai giocatori degli importi di linea e di\nBINGO. Quando svolge la funzione di annunciatore non potrà vendere le nuove\ncartelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ammissione e controllo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi per tale colui che controlla l'entrata dei giocatori nella\nsala, controlla che il tagliando di ingresso sia corrispondente alla persona,\ninibisce l'ingresso alle persone non abilitate, segnalando al Capo di sala\neventuali problemi. Inoltre, dovrà tenere lo schedario dei visitatori e\nprovvederà ad aggiornarlo secondo le vigenti normative di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 20 novembre 2001 a tutto il personale qualificato di cui\nall'art.1 della presente ipotesi di accordo verranno erogati i seguenti importi\nsalariali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"475\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.970.301\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.050.809\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">3.021.110\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.756.628\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.040.915\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.797.543\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.656.811\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.039.209\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.605.020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.352.139\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.029.306\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.381.445\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.223.760\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.022.850\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.246.610\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.103.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.016.420\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.119.420\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">975.497\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">1.011.444\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.986.941\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalla\npresente tabella, si farà riferimento al CCNL Turismo 22 gennaio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori qualificati, con almeno sei mesi di anzianità maturata,\ninquadrati nella precedente tabella, verrà riconosciuta, oltre a quanto\nprevisto e in aggiunta alla retribuzione mensile per l'inquadramento ai\nsuddetti livelli, una indennità, secondo la tabella seguente, i cui importi\nnon saranno assorbibili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 20\u002F11\u002F2001 al 31\u002F12\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A 84.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B 75.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 67.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II 58.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III 55.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV 50.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V 42.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1\u002F1\u002F2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A 180.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B 160.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 140.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II 120.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III 100.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV 80.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V 60.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui alla prima tranche saranno erogabili dopo sei mesi\ndall'apertura della singola sala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Composizione della commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'interpretazione delle norme del presente accordo, fermo restando\nquanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le Parti\nconvengono di prevedere all'interno della commissione per i pubblici esercizi\nuna commissione per le sale BINGO per le questioni di specifica competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il funzionamento valgono le norme di cui agli articoli del Capo XVI del\nCCNL Turismo 22 gennaio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Orario di lavoro – Pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto previsto in materia di orario di lavoro dal CCNL\nTurismo 22 gennaio 1999 le Parti convengono che tra le materie demandate alla\ncontrattazione di secondo livello è compresa la disciplina delle pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono\nche lo stesso è caratterizzato da un mercato i cui margini evolutivi risultano\nnon ancora del tutto verificabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine concordano di prevedere, entro il primo quadrimestre del 2003,\nspecifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli\nandamenti economici delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono, altresì, che la professionalità degli addetti\ncostituisce elemento indispensabile e patrimonio comune su cui è necessario\ninvestire, anche in termini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo\ndel settore e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche\ne nuove professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine convengono di incontrarsi entro il 1° dicembre 2001 per\nindividuare, in riferimento alla fase di avvio delle attività delle sale\nBINGO, gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare i processi di\nsviluppo occupazionale nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Protocollo aggiuntivo all'ipotesi di accordo nazionale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale BINGO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(Lavoro interinale)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il giorno 21 novembre 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), rappresentata da Edi\nSommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi\nSindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente\nWalter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros, assistiti dai signori Susanna\nPaciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FILCAMS\u002FCGIL, rappresentata da Claudio Treves,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FISASCAT\u002FCISL, rappresentata da Pierangelo Raineri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e la UILTuCS\u002FUIL, rappresentata da Emilio Fargnoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a seguito dell'impegno assunto in sede di firma dell'ipotesi di accordo\nnazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale BINGO del 20\nnovembre 2001, ferma restando, a regime, la disciplina prevista dal CCNL\nTurismo 22 gennaio 1999 in materia di lavoratori assumibili a tempo determinato\ne con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, si è convenuto quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio\ndella attività e il reperimento di manodopera con adeguata formazione\nprofessionale, anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato\nallo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di\navvio dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è\nconsentita l'assunzione, da parte delle imprese, di due lavoratori con\ncontratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore\nassunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i\nlivelli dal terzo al quinto di cui alla tabella dell'art. 1 dell'ipotesi di\naccordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale BINGO del\n20 novembre 2001, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di\nfornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato\nassunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle\nimprese del settore, il lavoratore sarà dispensato dalla effettuazione del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni effettuate con le modalità di cui ai commi precedenti\ndovranno essere trasformate, pena la decadenza della deroga, in assunzioni a\ntempo indeterminato, da parte delle imprese del settore, a conclusione del\nperiodo previsto, fatte salve eventuali situazioni di esplicita sussistenza di\nmotivi oggettivi che giustifichino l'allontanamento di singoli lavoratori con\ncontratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"425\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"421\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"421\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">personale qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.583,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.125,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.429,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.967,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.295,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.831,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.141,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.673,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.049,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.577,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">962,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.487,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">872,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.394,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">819,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.340,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">800,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.321,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">718,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.237,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"723\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"719\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"719\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III e IV categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">paga base ridotta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">riduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.583,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.577,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.119,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.429,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.424,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.961,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.295,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.290,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.826,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.141,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.137,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.668,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.049,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.045,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">527,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.573,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">962,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">959,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.484,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">872,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">868,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.391,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">819,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">816,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.337,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">800,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">797,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.318,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">718,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">716,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.234,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>extra \u002F surroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"411\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"242\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">compenso orario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">omnicomprensivo\n        lordo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"242\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gennaio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"448\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"444\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"444\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">personale qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.616,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.158,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.459,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.996,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.322,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.858,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.165,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.696,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.070,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.599,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">982,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.507,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">890,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.412,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">836,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.357,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">817,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.337,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">733,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.252,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"665\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"661\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"661\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III e IV categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base ridotta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">riduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.616,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.610,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.152,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.459,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.454,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.991,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.322,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.316,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.853,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.165,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.160,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.692,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.070,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.067,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">527,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.594,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">982,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">979,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.504,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">890,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">887,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.409,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">836,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">833,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.354,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">817,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">814,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.334,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">733,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">731,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.249,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>extra \u002F surroga\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"367\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">compenso orario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">omnicomprensivo\n        lordo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Febbraio 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"456\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"452\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"452\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">personale qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.648,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.191,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.489,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.026,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.348,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.885,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.189,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.720,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.092,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.620,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.002,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.527,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">908,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.430,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">853,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.374,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">833,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.354,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">748,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" 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align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base ridotta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">riduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.648,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.643,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.185,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.489,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.483,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.020,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.348,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.343,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.880,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.189,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.184,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"63\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.092,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.088,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">527,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.616,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.002,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">999,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.524,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">908,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">905,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.427,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">853,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">850,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.371,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">833,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">831,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.351,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">748,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">745,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.264,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>extra \u002F surroga\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"356\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">compenso orario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">omnicomprensivo\n        lordo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marzo 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"437\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"432\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"432\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">personale qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.673,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.216,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.511,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.048,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.369,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.905,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.206,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.738,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.109,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.637,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.017,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.542,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" 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\u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">846,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.366,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">759,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.278,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"630\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"630\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III e IV categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base ridotta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">riduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.673,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.667,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.210,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.511,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.506,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.043,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.369,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.364,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.900,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.206,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.202,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.733,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.109,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.105,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">527,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.633,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.017,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.014,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.539,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">921,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">918,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.440,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">866,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">863,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.384,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">846,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">843,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.363,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">759,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">757,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.275,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>extra \u002F surroga\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"353\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"49\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"174\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\" 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align=\"center\">13,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dicembre 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"456\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"452\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"452\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">personale qualificato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp 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\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.540,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.078,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.396,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.932,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.230,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.762,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.130,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.462,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">883,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.404,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">862,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.383,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">774,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.293,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"645\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"641\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"641\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III e IV categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base ridotta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">riduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.706,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.700,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">542,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.243,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" 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\u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.927,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.230,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.226,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">531,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" 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\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.037,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.034,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.559,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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surroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"344\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STAMPATO A CURA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBNT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENTE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NAZIONALE TURISMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Lucullo,3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00187 - Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. +39 06 42012372\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax. +39 06 42012404\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>info@ebnt.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.ebnt.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"violence":56,"dayspweek_select":58,"contracttrialperiod":62,"cbadate_end":66,"hourspday_select":70,"hourspweek_select":74,"childcare":78,"schedulestxt":82,"tradeunleavdays":86,"STRUCINCR_trigger":90,"nursingmothers":94,"GENEQ_trigger":98,"paidmaternityleavepay":100,"eqpromotion":104,"trainingfund":108,"paidmaternityleaveduration":112,"maternityotherclause":116,"paidmaternityleavetxt":120,"eqtraining":124,"maxsicknesspayperc":128,"cbadate_start":132,"MEALALL_trigger":134,"OVERTIME_trigger":138,"ADMINISTRATIVE_trigger":142,"maxsicknesspaytype":146,"healthcareaccess":150,"apprenticeships":154,"SUNDAY_trigger":158,"cbamemtrad":162,"sicknessmaxdays":166,"disabilityfundtxt":170,"sundayallowancetype":174,"protectiveclothing":177,"healthandsafetypolicy":181,"flexible_work_options":185,"overtimeallowancetype2":189,"minijobs_excluded":193,"ONCERISE_trigger":197,"schedulesrestpw":201,"JOBTYPE_descriptions":205,"overtimeallowancetxt":209,"longserviceallowancetype2":211,"paidmaternityleaveall":215,"TRADEUNLEAV_trigger":219,"contracttrial":223,"unemploymentfund":227,"longtermillness":231,"tempagency":235,"jobsecuritymothers":239,"NOCTPREM_trigger":243,"coveremplnum_trigger":247,"violenceleave":251,"trainingprogrammes":255,"PAYSCALES_trigger":259,"holidaystxt":263,"pensionfund":267,"SENIOR_trigger":271,"mealvouchers":275,"legalassistance_trigger":277,"CBA_MEMEMPL_1":281,"contractseverancepay":285,"ONCERISE2_trigger":289,"PAIDLEAV_trigger":293,"CONSIGN_trigger":297,"deathrelatives":301,"paidpaternityleave":305,"eqpay":309,"PAYSCALES_comments_txt":311},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Articolo 7 - Pari opportunità (1) Le par","Articolo 7 - Pari opportunità\n\n\n\n(1)\n\nLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\n\n\n\n(2)\n\nIn seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la\nCommissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i\nseguenti compiti:\n\n\n\na)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\n\nb)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\n\nc)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione della attività lavorativa;\n\nd)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i.;\n\ne)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. e dai Fondi\ncomunitari preposti;\n\nf)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di\n“mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;\n\ng)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\n\nh)raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in\nmateria di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui\nall'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i. e diffondendo le\nbuone pratiche;\n\ni)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\n\nl)ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla\nsituazione aziendale redatto ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2006.\n\n\n\n(3)\n\nL'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil Contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza,\ncostituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni\ndi legge vigenti in materia.\n\n\n\n(4)\n\nLa Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.\n\n\n\n(5)\n\nLa Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle\nOrganizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata\nraggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.\n\n\n\n(6)\n\nLe Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità\nistituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a\ntermine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e\nquantitativa della occupazione femminile nei Settori.\n\n\n\n(7)\n\nPer acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la\nCommissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei\ndati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche\ndisponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, FOR.TE., Fondo\nEST, QUAS, FON.TE.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni\ncompetenti.\n\n\n\n(8)\n\nL'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni\nbilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di\ntale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per\nl'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni\nfemminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 191 - Infortunio (1) Il datore di l","Art. 191 - Infortunio\n\n\n\n(1)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con decreto del\npresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni\ne integrazioni.\n\n\n\n(2)\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n(3)\n\nAi sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30\ngiugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai\nlavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro\nl'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una\nindennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni successivi (periodo di carenza).\n\n\n\n(4)\n\nFatto salvo quanto previsto al comma precedente, in caso di infortunio il\ndatore di lavoro corrisponderà una integrazione della indennità corrisposta\ndall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal\ngiorno di cui si verifica l'infortunio.\n\n\n\n(5)\n\nL'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde\nl'indennità prevista dalla legge.\n\n\n\n(6)\n\nPer il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il\ndatore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli\ninfortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo\ndi massimale seguenti:\n\n\n\n-invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti\nper il caso di malattia dagli articoli 188 e 190, considerandosi l'infermità\nderivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione\ndei dipendenti all'INPS;\n\n- invalidità permanente: € 7.746,85;\n\n- morte: € 5.164,57.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Articolo 8 - Contrasto alle molestie ses","Articolo 8 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza\n\nnei luoghi di lavoro\n\n\n\n(1)\n\nLe Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o\nviolenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei\nconfronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.\n\n\n\n(2)\n\nIl rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono\ninaccettabili.\n\n\n\n(3)\n\nLe Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono\nsia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso\nforiera di gravi implicazioni sociali.\n\n\n\n(4)\n\nQueste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro;\npossono essere di natura verbale, fisica, psicologica e\u002Fo sessuale e costituire\nepisodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e\nsubordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da\ncasi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che\nrichiedono intervento delle pubbliche autorità.\n\n\n\n(5)\n\nÈ interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di\nsegnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione\nper proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.\n\n\n\n(6)\n\nInoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte\nnel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito\nritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con\ncorrettezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su\ninformazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della\nformulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno\nessere sanzionate.\n\n\n\n(7)\n\nQualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze,\noccorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria,\nnei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime\nriceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui\nall'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. 196 del 2006, così come\nmodificato dall'articolo 1, comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di\nbilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di\nreinserimento.\n\n\n\n(8)\n\nOve opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti.\n\n\n\n(9)\n\nPer molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di\nseguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui\nsubiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in\ncontesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui\nvengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono\nessere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o\nlavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di\nnuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di lavoro ostile».\n\n\n\n(10)\n\nLe Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente\nCCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di\nsensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"violence",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"dayspweek_select","(1) Tutto il personale ha diritto ad un ","(1)\n\nTutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di\nventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei\ngiornate.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"contracttrialperiod","Art. 110 - Periodo di prova (1) La durat","Art. 110 - Periodo di prova\n\n\n\n(1)\n\nLa durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al\ntrattamento di fine rapporto.\n\n\n\n(2)\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\n\n\n\n(3)\n\nTrascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\n\n\n\n(4)\n\nSalvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui\nall'articolo, la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che\nseguono:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        (giorni)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A e B\n      \n      180\n      \n    \n    \n      1\n      \n      150\n      \n    \n    \n      2\n      \n      75\n      \n    \n    \n      3\n      \n      45\n      \n    \n    \n      4 e 5\n      \n      30\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      20\n      \n    \n    \n      6 e 7\n      \n      15\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(5)\n\nAi fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo\ndi sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.\n\n\n\n(6)\n\nIl personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\n\n\n\n(7)\n\nAl personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbadate_end","Art. 220 - Decorrenza e durata (1) Il pr","Art. 220 - Decorrenza e durata\n\n\n\n\n\n(1)\n\nIl presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\npreviste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2018 e sarà valido\nsino al 31 dicembre 2021.\n\n\n\n(2)\n\nSi intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata\ndata disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno\nsei mesi prima della scadenza.\n\n\n\n(3)\n\nIl presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"hourspday_select","Art. 115 - Ripartizione dell'orario di l","Art. 115 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero\n\n\n\n(1)\n\nL'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere\nsuddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata\nalla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo\nsettimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno\ndisposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,\nfermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente\nContratto in materia di orario di lavoro.\n\n\n\n(2)\n\nLa ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero per gli stabilimenti\nbalneari è fissata nella parte speciale del presente Contratto.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"hourspweek_select","Art. 111 - Orario normale settimanale (1","Art. 111 - Orario normale settimanale\n\n\n\n(1)\n\nLa normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore,\nsalvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto\nper gli stabilimenti balneari.\n\n\n\n(2)\n\nI limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente\nContratto sono fissati solo ai fini contrattuali.\n\n\n\n(3)\n\nLe suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli\nimpiegati di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692\nin relazione all'articolo 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e\ncioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi\nufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"childcare","c)per \"congedo parentale”: si intende l'","c)per \"congedo parentale”: si intende l'astensione facoltativa della\nlavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite\nmassimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il\nlimite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti\nmassimi individuali. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può\nessere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso\nbambino;\n\nd)per \"congedo per la malattia del figlio\" si intende l'astensione\nfacoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della\nmalattia stessa.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"schedulestxt","Art. 129 - Modalità di godimento del rip","Art. 129 - Modalità di godimento del riposo settimanale\n\n\n\n(1)\n\nFermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione\ne confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla\ndistribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della\ncontrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad\nintervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni\nquattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore\nconsecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le\nore di riposo giornaliero.\n\n\n\n(2)\n\nLe parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di\ncui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche dei Settori in\nquanto volte a favorire:\n\n\n\n- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con\nparticolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende\nche non effettuano il giorno di chiusura settimanale;\n\n-la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita\nprivata e le esigenze familiari.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"tradeunleavdays","I componenti dei Consigli o Comitati di ","I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma\ndell'articolo 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione\nSindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari\nper partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\n\n\n\na)ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non\ninferiore a sei ma non superiore a quindici;\n\nb)settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"STRUCINCR_trigger","Art. 161 - Paga base nazionale (1) Le pa","Art. 161 - Paga base nazionale\n\n\n\n(1)\n\nLe parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile\nnelle modalità di seguito indicate:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello \n      paga base dic-17\n      incrementi\n      \n      \n      \n      \n      aumento totale\n      paga base dic-2021\n    \n    \n      \n      \n      gen-18\n      gen-19\n      feb-20\n      mar-21\n      dic-21\n      \n      \n    \n    \n      A\n      1.542,04\n      41,11\n      32,89\n      \n      32,89\n      24,67\n      32,89\n      164,45\n      1.706,49\n    \n    \n      B\n      1.392,49\n      37,12\n      29,70\n      29,70\n      22,27\n      29,70\n      148,49\n      1.540,98\n    \n    \n      1\n      1.261.54\n      33,63\n      26,91\n      26,91\n      20,18\n      26,91\n      134,54\n      1.396,08\n    \n    \n      2\n      1.112,00\n      29,65\n      23,72\n      23,72\n      17,79\n      23,72\n      118,60\n      1.230,60\n    \n    \n      3\n      1.021,85\n      27,24\n      21,79\n      21,79\n      16,35\n      21,79\n      108,96\n      1.130,81\n    \n    \n      4\n      937,75\n      25,00\n      20,00\n      20,00\n      15,00\n      20,00\n      100,00\n      1.037,75\n    \n    \n      5\n      849,38\n      22,64\n      18,12\n      18,12\n      13,59\n      18,12\n      90,59\n      939,97\n    \n    \n      6s\n      798,37\n      21,28\n      17,03\n      17,03\n      12,77\n      17,03\n      85,14\n      883,51\n    \n    \n      6\n      779,81\n      20,79\n      16,63\n      16,63\n      12,47\n      16,63\n      83,15\n      862,96\n    \n    \n      7\n      700,05\n      18,66\n      14,93\n      14,93\n      11,20\n      14,93\n      74,65\n      774,70\n    \n  \n\n\n\n",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"nursingmothers","Art. 202 - Riposi giornalieri (1) Il dat","Art. 202 - Riposi giornalieri\n\n\n\n(1)\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a sei ore.\n\n\n\n(2)\n\nDetti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il\ndiritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire\ndall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno così come previsto dall'articolo 39\ncomma 3 del D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. In caso di parto plurimo le ore di\nriposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal\npadre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il\nprimo anno dell'ingresso del minore nella famiglia.\n\n\n\n(3)\n\nPer detti riposi, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.\n\n\n\n(4)\n\nL'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio\ncon gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 43 del\nD.lgs. n. 151 del 2001.\n\n\n\n(5)\n\nI riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali\ninterruzioni previste all'articolo 122 del presente Contratto e da quelle\npreviste sulla tutela del lavoro della donna.",{"bindId":99,"name":46,"text":47},"GENEQ_trigger",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"paidmaternityleavepay","Art. 200 - Integrazione congedo di mater","Art. 200 - Integrazione congedo di maternità\n\n\n\n(1)\n\nDurante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha\ndiritto, per un periodo di cinque mesi, ad una integrazione della indennità a\ncarico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in\nmodo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della\nretribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità, fatto salvo\nquanto previsto dal comma 4 dell'articolo 183 del presente Contratto.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"eqpromotion","e)predisporre progetti di azioni positiv","e)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. e dai Fondi\ncomunitari preposti;",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"trainingfund","Le parti convengono che, ai fini della r","Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di\nformazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale\nper la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e\nservizi (FOR.TE.).",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidmaternityleaveduration","Art. 199 - Tutela della genitorialità (1","Art. 199 - Tutela della genitorialità\n\n\n\n(1)\n\nSalvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia (D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive\nmodifiche e\u002Fo integrazioni).\n\n\n\n(2)\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\n\n\n\na)per \"congedo di maternità”: si intende l'astensione obbligatoria dal\nlavoro della lavoratrice nei 2 mesi precedenti la data del parto e nei 3 mesi\nsuccessivi al parto; in alternativa 1 mese prima della data presunta del parto\ne nei 4 mesi successivi alla nascita a condizione che nel corso del settimo\nmese di gravidanza il medico specialista del servizio sanitario, o con esso\nconvenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta\nsorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute\ndella gestante e del nascituro;",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"maternityotherclause","(13) La ripresa del lavoro da parte dell","(13)\n\nLa ripresa del lavoro da parte della lavoratrice o del genitore padre che\navesse usufruito del congedo di paternità determina di diritto lo scioglimento\nsenza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua\nsostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"paidmaternityleavetxt","Art. 88 - Sostituzione e affiancamento (","Art. 88 - Sostituzione e affiancamento\n\n\n\n(1)\n\nLe parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di\nlavoratori, quali:\n\n\n\n-lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia,\nmaternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei\ntermini di preavviso;\n\n-lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e\u002Fo ad altra\nsede;\n\n-lavoratori impegnati in attività formative;\n\n-lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da\ntempo pieno a tempo parziale.\n\n\n\n(2)\n\nL'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della\ndurata della sostituzione.\n\n\n\n(3)\n\nIn particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori\ncollocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la\nsostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio\ndell'astensione.\n\n\n\n(4)\n\nLa contrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale, potrà indicare\nulteriori ipotesi di sostituzione e\u002Fo affiancamento.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"eqtraining","i)individuare iniziative volte al supera","i)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"maxsicknesspayperc","Art. 190 - Prestazioni (1) Durante il pe","Art. 190 - Prestazioni\n\n\n\n(1)\n\nDurante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle\nprestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle\neconomiche previste dal presente articolo.\n\n\n\n(2)\n\nAl momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il\nnumero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei\ntrecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto\na consegnare al nuovo datore di lavoro.\n\n\n\n(3)\n\nSalvo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto, durante\nil periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei\nperiodi paga:\n\n\n\na)alla indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura\ndell'80 per cento, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso\nIstituto dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e della relativa\nintegrazione di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1957 e al decreto\nministeriale 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a\nversare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai\nsensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 l'indennità suddetta\nè anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo\nindeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo\nle modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n.\n33;\n\nb)alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro\nper i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della\nmalattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di\nservizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo\n179.\n\n\n\n(4)\n\nA titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia\ndi cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni\ndei ratei di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità relativi ai\nperiodi di malattia.\n\n\n\n(5)\n\nIl trattamento previsto al presente articolo non si applica al comparto\ndegli stabilimenti balneari per cui si fa rinvio a quanto previsto nella\nrelativa parte speciale del presente Contratto.",{"bindId":133,"name":68,"text":69},"cbadate_start",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"MEALALL_trigger","ALLEGATO C - VITTO CONVENZIONE PER LA SO","ALLEGATO C - VITTO\n\n\n\nCONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO\n\n\n\nLe aziende della ristorazione provvederanno alla somministrazione, fino a\ndue pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso\nspecificate.\n\n\n\n(1)\n\nOgni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno,\npane, frutta (o equivalente) ed una bevanda. Il pasto deve essere sano ed in\nquantità sufficiente.\n\n\n\n(2)\n\nI lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai\nrispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo al\nsingolo pasto che, fatto salvo quanto previsto a livello aziendale o\nterritoriale, è di euro 0,85. Il prezzo verrà aggiornato nelle modalità\ndescritte di seguito:\n\n\n\na)a decorrere dal 1° gennaio 2018, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\n\nb) a decorrere dal 1° gennaio 2019, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\n\nc) a decorrere dal 1° gennaio 2020, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto;\n\nd) a decorrere dal 1° gennaio 2021, il prezzo del vitto in atto nelle varie\nprovince o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.\n\n\n\nPer il personale con contratto di lavoro part time così come previsto\ndall'articolo 78, comma 2 del presente Contratto e per il personale con\ncontratto di lavoro part time di cui all'articolo 78 comma 2 lettera a) del\npresente Contratto, il prezzo del vitto di cui al comma precedente, seguirà\ngli aumenti con le decorrenze dei punti a), c), d). L'aumento di cui al punto\nb) si applicherà, al più tardi, dal rinnovo del presente Contratto.\n\nIl lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto dovrà comunicarlo\nal datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre per l'anno\nsuccessivo. In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto.\n\nPer il solo anno 2018 la predetta richiesta dovrà avvenire entro il 31\nmarzo 2018.\n\n\n\n(3)\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il\npresente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai\ndipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile\nin alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto\nessa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"OVERTIME_trigger","Art. 126 - Maggiorazione per lavoro stra","Art. 126 - Maggiorazione per lavoro straordinario\n\n\n\n(1)\n\nIl lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno.\n\n\n\n(2)\n\nPer lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore\nventiquattro e le ore sei.\n\n\n\n(3)\n\nLa maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\n\n\n\n(4)\n\nNon è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.\n\n\n\n(5)\n\nPer il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per\nil lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni\nsopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai\nsensi dell'articolo 179.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 140 - Permessi per elezioni (1) Ai ","Art. 140 - Permessi per elezioni\n\n\n\n(1)\n\nAi sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di\ntutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o\ndelle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\n\n\n\n(2)\n\nI giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"maxsicknesspaytype","(5) Il trattamento previsto al presente ","(5)\n\nIl trattamento previsto al presente articolo non si applica al comparto\ndegli stabilimenti balneari per cui si fa rinvio a quanto previsto nella\nrelativa parte speciale del presente Contratto.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"healthcareaccess","Art. 186 - Assistenza sanitaria integrat","Art. 186 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n(1)\n\nFIPE, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS ritenendo strategico ampliare la gamma\ndegli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire\na tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del\nservizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa (Fondo EST).\n\n\n\n(2)\n\nLe parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa (Fondo EST) al quale devono essere iscritti i lavoratori\ndipendenti, inclusi gli apprendisti.\n\n\n\n(3)\n\nSono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori\nassunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei\nquadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa\ndi cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è\ndovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto\na carico del datore di lavoro.\n\n\n\n(4)\n\nSono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori\nassunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei\nquadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa\ndi cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è\ndovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di\nlavoro.\n\n\n\n(5)\n\nA decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto\nun contributo pari ad 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del\ndatore di lavoro. A decorrere dal 1°gennaio 2019, per il finanziamento del\nfondo è dovuto un contributo pari ad 12,00 euro mensili, per dodici\nmensilità, a carico del datore di lavoro.\n\n\n\n(6)\n\nIl contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la\npromozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di\ncategoria.\n\n\n\n(7)\n\nI contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento del Fondo stesso.\n\n\n\n(8)\n\nÈ consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a\ntempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il\nlavoratore ne faccia richiesta alla azienda per iscritto all'atto della\nassunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi\ndell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle\ncompetenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di\niscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i\nlavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.\n\n\n\n(9)\n\nLe Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa \u002F\neconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle quote di\niscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa.\n\n\n\n(10)\n\nIl trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali\nquote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento\neconomico. Il contributo di cui al comma 5, nonché la quota di iscrizione di\ncui ai commi 3 e 4, sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale\ncontrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che\napplicano il presente CCNL.\n\n\n\n(11)\n\nConseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nall'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\n\n\n\n(12)\n\nL'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare\nal lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di\nimporto pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione, di cui all'articolo 157, fermo restando il diritto\ndel lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di\nindennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di\ngarantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"apprenticeships","Art. 60 - Disciplina generale del contra","Art. 60 - Disciplina generale del contratto di apprendistato\n\n\n\n(1)\n\nIl contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene\nl'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del\nperiodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova.\n\n\n\n(2)\n\nLa malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del\ntermine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente\nposticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore\ndi lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato.\n\n\n\n(3)\n\nDurante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In\ncaso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni\npreviste dalla normativa vigente.\n\n\n\n(4)\n\nAl termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso di\ntrenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.\nIn caso di mancato preavviso, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile,\nall'apprendista si applica il trattamento previsto dall'articolo 209 del\npresente Contratto. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\n(5)\n\nL'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione\ndelle disposizioni del presente Contratto, ed in particolare di quelle relative\nad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali\ne formazione continua.\n\n\n\nArt. 61 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\n(1)\n\nIl presente Accordo detta un sistema minimo standard di regole per\nl'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, immediatamente\napplicabile da qualsiasi azienda dei Settori, di qualsiasi dimensione,\nuniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di\nesplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze\naziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire della\nassistenza dell'EBNT e delle sue articolazioni territoriali.\n\n\n\nArt. 62 - Numero di apprendisti\n\n\n\n\n\n(1)\n\nIl numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, non può superare il\nrapporto di tre a due rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il\nmedesimo.\n\n\n\n(2)\n\nIl numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori inferiore a dieci unità, non può superare la proporzione\ndi un apprendista per ogni lavoratore qualificato.\n\n\n\n(3)\n\nIl datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a tre.\n\n\n\n(4)\n\nIl datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia\nmantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.\nA tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine\ndel contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in\nservizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli\napprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta\ncomunque salva la possibilità di assumere un apprendista.\n\nArt. 63 - Obblighi del datore di lavoro\n\n\n\n(1)\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle\nsue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità\ndi diventare lavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;\n\nc)di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla\nlavorazione o al mestiere per il quale è assunto;\n\nd)di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento\ndei titoli di studio;\n\ne)di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso\nformativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del\ncentro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà\nfornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà\ndei genitori.\n\n\n\nArt. 64 - Obblighi dell'apprendista\n\n\n\n(1)\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb) prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché\nquesti non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.\n\n\n\nArt. 65 - Modalità di erogazione della formazione aziendale\n\n\n\n(1)\n\nLa formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere\nsvolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne\norganizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in\nmodalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta\nattraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-\naffiancamento o video-comunicazione da remoto.\n\n\n\n(2)\n\nLa formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale,\ninformale e non formale.\n\n\n\n(3)\n\nL'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di\napertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del\nturno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le\nstesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.\n\n\n\n(4)\n\nL'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto\ndella integrale applicazione del presente CCNL, in particolare di quanto\nprevisto all'articolo 60 comma 5. Tale certificazione andrà inviata all'EBT\ncompetente (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad\neffettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e\nattestando la sussistenza dei seguenti requisiti:\n\n\n\na)referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui\nall'articolo 42, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 81 del 2015, in possesso di\ntitolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata\nesperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano\nformativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso\ndal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale\nindividuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze\nadeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o\npreferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del\nperiodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione\ndella formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a\ndisposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate\ncompetenze;\n\nb)profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente\nContratto in allegato (allegato A) ed eventuale esplicitazione delle aree\ntematiche su cui verte la formazione;\n\nc)registrazione della formazione effettuata e della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto\nformativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza\ndei supporti sopraindicati lo svolgimento della formazione potrà essere\nattestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.\n\n\n\n(5)\n\nNell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione\ndi secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della\nformazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo\nconto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della\nattività.\n\n\n\n(6)\n\nLe parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa della impresa, del territorio o del\nSettore, tramite il Fondo FOR.TE.\n\n\n\nArticolo 66 - Piano formativo\n\n\n\n(1)\n\nIl contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano\nformativo individuale secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del\nD.lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli\n43 e 45 del D.lgs. n. 81 del 2015, vale quanto previsto dalle diverse modalità\nindividuate dai soggetti competenti.\n\n\n\n(2)\n\nLe organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori\naderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema\ndegli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la\nrispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel\npresente accordo. Il monitoraggio della attuazione del piano formativo è\naffidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito\nall'interno degli enti bilaterali competenti per territorio, in composizione\nparitaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del\nContratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i\nlavoratori.\n\n\n\n(3)\n\nPer le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta\ndall'EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende\nmultilocalizzate potranno depositare presso l'EBNT i piani formativi standard\nprevisti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono\nassumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la\ncorrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal\npresente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi\nstandard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di\nricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto\ntermine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni\ndegli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda formativa allegata al\npresente CCNL.\n\n\n\nArt. 67 - Profili formativi\n\n\n\n(1)\n\nIn allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i\nprofili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi\ndell'articolo 44, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola\nazienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte\nspeciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione\ndell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale competente per territorio\ninvia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale\nformalizzazione nella contrattazione collettiva dei Settori.\n\n\n\n(2)\n\nAi fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa\nattestazione l'EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l'INAPP.\n\n\n\nArt. 68 - Retribuzione\n\n\n\n(1)\n\nLa retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla\nnormale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le\nseguenti proporzioni:\n\n\n\n- primo anno: 80%\n\n- secondo anno: 85%\n\n- terzo anno: 90%\n\n- quarto anno: 95%\n\n\n\nLa retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore\na 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli\nstagionali.\n\n\n\n(2)\n\nDurante il periodo di preavviso di cui all'articolo 208 continua a trovare\napplicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto\ndi apprendistato.\n\n\n\n(3)\n\nEventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del\npresente accordo sono conservati ad personam.\n\n\n\n(4)\n\nLa retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto\ndelle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello.\n\n\n\n(5)\n\nLe percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma\nanticipata dell'apprendista.\n\n\n\nArt. 69 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n\n\n(1)\n\nGli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza sanitaria\nintegrativa di cui all'articolo 186 del presente CCNL di Settore.\n\nArt. 70 - Previdenza complementare\n\n\n\n(1)\n\nLe parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria secondo le\ndisposizioni cui all'articolo 185 del presente CCNL.\n\n\n\nArt. 71 - Trattamenti normativi\n\n\n\n(1)\n\nSi applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i\nlavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.\n\n\n\nArt. 72 - Durata del contratto di apprendistato\n\nprofessionalizzante\n\n\n\n(1)\n\nAi sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la\nseguente:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        di inquadramento\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        (mesi)\n      \n    \n    \n      2, 3, 4, 5, 6S\n      \n      36\n      \n    \n    \n      6\n      \n      24\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(2)\n\nPer le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti\ncompetenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle\nfigure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.\n\n\n\n2° livello - durata massima 48 mesi\n\n\n\n- capo cuoco\n\n- capo laboratorio gelateria \u002F pasticceria\n\n- capo barista \u002Fcapo barman \u002F primo barman\n\n- capo banconiere di pasticceria\n\n\n\n3° livello - durata massima 48 mesi\n\n\n\n- cuoco unico\n\n- primo pasticcere\n\n- primo barman, barman unico\n\n\n\n4° livello - durata massima 42 mesi\n\n\n\n- gastronomo\n\n- gelatiere\n\n- pizzaiolo\n\n- cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita\n\n\n\nArt. 73 - Durata della formazione\n\n\n\n(1)\n\nAi sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del D.lgs. n. 81 del\n2015, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche è la seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        di inquadramento\n\n        \n        \n      \n      ore medie\n\n        annue\n      \n    \n    \n      2,3\n      \n      80\n      \n    \n    \n      4,5,6S\n      \n      60\n      \n    \n    \n      6\n      \n      40\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n(2)\n\nPer i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato\nla cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui\nai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base\nalla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.\n\n\n\n(3)\n\nÈ facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di\nformazione previste per gli anni successivi.\n\n\n\n(4)\n\nLa contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno\nformativo.\n\n\n\n(5)\n\nAll'atto della assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di\napprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso\naltri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati\nai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\n\n\n\nArt. 74 - Apprendistato in cicli stagionali\n\n\n\n(1)\n\nFermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Contratto,\nai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 5 del D.lgs. n. 81 del 2015,\nè consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla\ndata di prima assunzione.\n\n\n\n(2)\n\nL'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\n\n\n\n(3)\n\nSono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\n\n\n\nArt. 75 - Disciplina contrattuale dell'apprendistato\n\nper la qualifica e il diploma professionale,\n\nil diploma di istruzione secondaria superiore\n\ne il certificato di specializzazione tecnica superiore\n\ne dell'apprendistato di alta formazione e ricerca\n\n\n\n(1)\n\nPer i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. n.\n81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo\ndecreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le\nore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di\npari livello, secondo le seguenti misure:\n\n\n\n- 1° anno: 50%;\n\n- 2° anno: 50%;\n\n- 3° anno: 65%;\n\n- 4° anno: 70%\n\n\n\nLa retribuzione degli apprendisti al 70% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato sia superiore a 36 mesi.\n\n\n\n(2)\n\nAi sensi dell'art. 43, comma 9, del D.lgs. n. 81 del 2015, successivamente\nal conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del\ndiploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la\ntrasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti\ndi durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante\nall'articolo 72.\n\n\n\n(3)\n\nPer gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del\nD.lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3,\ndel medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa\ne per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il\ndatore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto\nprevisto per l'apprendistato professionalizzante all'articolo 68, ai sensi\ndell'art. 41, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 81 del 2015.\n\n\n\n(4)\n\nPer l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato\nunicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma\nprecedente.\n\n\n\n(5)\n\nLe disposizioni di cui all'articolo 74 trovano applicazione anche con\nriferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente\narticolo.\n\n\n\n(6)\n\nLa disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo\ncostituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva,\noggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\n\n\n\nArt. 76 - Intese con le Regioni e con le Province Autonome\n\n\n\n(1)\n\nLa disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e\nricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione\ncollettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\n\n\n\n(2)\n\nIn attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto\ncompatibili, le intese esistenti in materia.\n\n\n\nIn riferimento alle specificità delle Province Autonome di Trento e Bolzano\nsono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle\ncontrattazioni integrative territoriali vigenti.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"SUNDAY_trigger","Art. 130 - Lavoro domenicale (1) A parti","Art. 130 - Lavoro domenicale\n\n\n\n(1)\n\nA partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22\nfebbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per\ncento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora\ndi lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.\n\n\n\n(2)\n\nLa maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la\nmaggiorazione per il lavoro festivo di cui all'articolo 132 e la maggiore\nassorbe la minore.\n\n\n\n(3)\n\nRelativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del trattamento di\ncui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente\nreciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali\nnella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente\ndefiniti dalla contrattazione collettiva.\n\n\n\n(4)\n\nSino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'articolo 44\ndel CCNL 16 febbraio 1987, di seguito riportato.\n\n\n\n\"In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa\nla legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda\na ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle\ndel settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative\neffettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione\ndei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla\ncontrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della\ndisciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del\nsettore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro\ndomenicale\".",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"cbamemtrad","FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL","FILCAMS-CGIL\n\nFISASCAT-CISL\n\nUILTuCS-UIL",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"sicknessmaxdays","Art. 194 - Conservazione del posto (1) I","Art. 194 - Conservazione del posto\n\n\n\n(1)\n\nIn caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in\nperiodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo\ncompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.\n\n\n\n(2)\n\nOve il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i\nrelativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del\ntermine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.\n\n\n\n(3)\n\nPer il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque\nlimitata al solo periodo di stagione\u002Fingaggio o alla durata del contratto\nstesso.\n\n\n\n(4)\n\nQualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la\nconservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il\nprotrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con\ndiritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto,\nesclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"disabilityfundtxt","Art. 153 - Assistenza sanitaria integrat","Art. 153 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n(1)\n\nI Quadri del Settore devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza\nSanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.).\n\n\n\n(2)\n\nLa relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 a carico\ndell'azienda e in € 50,00 a carico del dipendente.\n\n\n\n(3)\n\nLa quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico\ndell’azienda.",{"bindId":175,"name":160,"text":176},"sundayallowancetype","Art. 130 - Lavoro domenicale\n\n\n\n(1)\n\nA partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22\nfebbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per\ncento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora\ndi lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"protectiveclothing","Art. 148 - Corredo e abiti di servizio (","Art. 148 - Corredo e abiti di servizio\n\n\n\n(1)\n\nQuando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ndiverse da quelle normalmente utilizzate, la spesa relativa è a carico del\ndatore di lavoro.\n\n\n\n(2)\n\nLe divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\n\n\n\n(3)\n\nIl datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per\nquei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze\nimbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar,\ncucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla\nlavanderia.\n\n\n\n(4)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\n\n\n\n(5)\n\nSaranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"healthandsafetypolicy","Art. 28 - Sicurezza sul lavoro (1) È cos","Art. 28 - Sicurezza sul lavoro\n\n\n\n(1)\n\nÈ costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del\nsupporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.lgs. n. 81 del\n2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali\nadattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.\n\n\n\n(2)\n\nIn attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti\nconvengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37\ndel D.lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di\nformazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla\ncompetenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli\nEnti bilaterali territoriali per le altre aziende.\n\n\n\n(3)\n\nAll'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o\ndeterminato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al\ndipendente una autocertificazione della attività formativa svolta presso\nl'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"flexible_work_options","Art. 106 - Lavoro agile (1) Con riferime","Art. 106 - Lavoro agile\n\n\n\n(1)\n\nCon riferimento al lavoro agile di cui alla Legge 81 del 2017, le Parti\navvieranno il confronto entro il 31 maggio 2018.\n\n\n\nArt. 107 - Telelavoro\n\n\n\n(1)\n\nIn relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti\nconcordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento\ndell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"overtimeallowancetype2","Per il personale retribuito con la perce","Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per\nil lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni\nsopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai\nsensi dell'articolo 179.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"minijobs_excluded","d)la stipula di contratti a tempo determ","d)la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti\nregolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale\ndi utilizzo nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo\nprofessionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter\nformativo;",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"ONCERISE_trigger","Art. 183 - Tredicesima mensilità (1) Sal","Art. 183 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n(1)\n\nSalvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti, in occasione delle\nricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari\nad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza,\neventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive\nprovinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque\ndenominati), esclusi gli assegni familiari.\n\n\n\n(2)\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\ntredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta\ncomporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di\ncalendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a\nquindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà\nconsiderata.\n\n\n\n(3)\n\nDall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause\npreviste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle\ndisposizioni di legge e\u002Fo contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia\ndi integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono\ntenute a versare detto contributo aggiuntivo.\n\n\n\n(4)\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà\ncorrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal\npresente articolo.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"schedulesrestpw","Art. 128 - Riposo settimanale (1) Ai sen","Art. 128 - Riposo settimanale\n\n\n\n(1)\n\nAi sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di\nventiquattro ore.\n\n\n\n(2)\n\nSi richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le\nattività stagionali e quelle attività per le quali il funzionamento\ndomenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità,\nalla vigilanza delle imprese, per la compilazione dell'inventario e del\nbilancio annuale.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"JOBTYPE_descriptions","Art. 54 - Classificazione del personale ","Art. 54 - Classificazione del personale\n\n\n\nDECLARATORIE\n\n\n\n(1)\n\nI lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci\nlivelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed\naltrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti\ndeclaratorie.\n\n\n\n(2)\n\nConseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le\nqualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente\nContratto.\n\n\n\nAREA QUADRI\n\n\n\nAi sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono\nconsiderati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del\nregio decreto 1° luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di\nstudio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.\n\nConseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate di seguito\novvero nelle parti speciali del presente Contratto.\n\n\n\nquadro A\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della azienda e svolgano, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della\nazienda.\n\n\n\n- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);\n\n- direttore;\n\n- capo servizi amministrativi catering.\n\n\n\nquadro B\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.\n\n\n\n- vice Direttore;\n\n- responsabile area mense;\n\n- capo del personale;\n\n-economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che\nabbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;\n\n- responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui\nal quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;\n\n- capo zona manutenzione.\n\n\n\nLIVELLO PRIMO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:\n\n\n\n-superintendente catering;\n\n- capo servizio catering;\n\n-ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena\nd'esercizi);\n\n- assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già\nmaturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti\nsettori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un\npubblico esercizio;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO SECONDO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione\ndelle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o\nispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una\nparticolare competenza professionale e cioè:\n\n\n\n- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;\n\n- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);\n\n-capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per\ntale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul\npersonale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei\nmacchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal\ncomputo gli apprendisti;\n\n-responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con\nmansioni di concetto);\n\n- primo maître o capo servizio sala;\n\n-ispettore mensa;\n\n- responsabile impianti tecnici;\n\n- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;\n\n- capo contabile;\n\n- operatore o procuratore doganale catering;\n\n- capo ufficio catering;\n\n- supervisore catering;\n\n- primo barman p.e.;\n\n- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco -\nbar;\n\n-capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla\nvendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso\na pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla\nvendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie\ninferiori;\n\n-magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia\nla responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività\ndi altri magazzinieri comuni;\n\n- cassiere centrale catering;\n\n- capo c.e.d.;\n\n- analista - programmatore c.e.d.;\n\n-assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla\ngestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO TERZO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante\napprofondita preparazione teorica e\u002Fo tecnico pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri\nlavoratori e cioè:\n\n\n\n-controllo amministrativo;\n\n- barman unico;\n\n- sotto capo cuoco;\n\n- cuoco unico;\n\n- primo pasticcere;\n\n- capo operaio;\n\n- capo mensa surgelati e\u002Fo precotti;\n\n- capo reparto catering;\n\n- assistente o vice o aiuto supervisore catering;\n\n-operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in\npossesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di\ninterpretare schemi e\u002Fo disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere\nla successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di\noperare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,\nriparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;\n\n-maître (nella nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che\nsvolgono mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli\nche in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano\nin sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento\nsuperiore o direttamente dal gerente);\n\n-dietologo;\n\n-sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa\nconoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;\n\n-programmatore c.e.d.;\n\n-responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata\nda pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e\ndi processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla\ndirezione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa,\nopera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di\ncoordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO QUARTO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite e cioè:\n\n\n\n-segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise\ne dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga\noperazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;\n\n- cuoco capo partita;\n\n-cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che\nindipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il\nservizio di cucina;\n\n- gastronomo;\n\n- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;\n\n- barman;\n\n- chef de rang di ristorante;\n\n- cameriere di ristorante;\n\n- secondo pasticcere;\n\n- capo gruppo mensa;\n\n- gelatiere;\n\n- pizzaiolo;\n\n- stenodattilografo con funzioni di segreteria;\n\n- altri impiegati d'ordine;\n\n-centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che,\navendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di\neseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche\nper quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;\n\n-conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in\npossesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di\nautomezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento\nchilogrammi;\n\n-operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad\nindicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare\nprecisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti\ned attrezzature;\n\n-operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di\ncibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni,\nper schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione\nper l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione\ndi cibi e bevande;\n\n- operatore c.e.d. - consollista;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO QUINTO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:\n\n\n\n-tablottista e marchiere;\n\n-cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria,\ngelateria;\n\n- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;\n\n- telescriventista;\n\n- magazziniere comune;\n\n- centralinista;\n\n- cellista surgelati o precotti;\n\n- terzo pasticcere;\n\n- dattilografo;\n\n- altri impiegati d'ordine;\n\n- dispensiere;\n\n- cantiniere;\n\n-banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che\nesplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso\na pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla\nvendita;\n\n- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;\n\n-operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di\ndettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione\ne manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;\n\n-carrellista di stazione e\u002Fo addetto alla vendita di generi vari alle\nbanchine;\n\n-sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca,\ntortellini, ravioli, etc.;\n\n- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette\ndistributrici di cibo e bevande;\n\n- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande\nnonché alla piccola riparazione e manutenzione;\n\n- controllo merci;\n\n- cameriere bar, tavola calda, self-service;\n\n- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in\nranghi;\n\n- barista;\n\n-guardarobiere non consegnatario;\n\n- allestitore catering;\n\n- autista di pista catering;\n\n-secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in\nsubordine ad un cuoco e\u002Fo in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti\nsulla base del lavoro già predisposto;\n\n- operatore macchine perforatrici e\u002Fo verificatrici;\n\n- guardia giurata;\n\n-conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che,\nin possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione\ndi automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso\ncomplessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli\nper trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli\ncon peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;\n\n-operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria\nattività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di\nristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per\ni processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere\nl'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto,\nsulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla\npreparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle\noperazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative\nattrezzature;\n\n-addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali\nnotturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni,\nassicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela\ndei beni della azienda;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO SESTO SUPER\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale\ncomplessità e cioè:\n\n\n\n-commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito\npluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative\nmansioni;\n\n- addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni\npromiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto\nsignificativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni\ndi pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature\ndella mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO SESTO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali e cioè:\n\n\n\n-addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;\n\n- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui\nprestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al\ncontrollo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria\nsuperiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna\ndella merce, riordino del banco;\n\n-commis di cucina, sala, tavola calda, self-service (compresi ex aiuti in\ngenere p.e.);\n\n- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica\nmansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore,\neccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine\nda caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o\nsuperalcoliche;\n\n- addetto alla stiratura;\n\n- addetto di lavanderia;\n\n- guardiano notturno;\n\n- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel\nsettore;\n\n- caffettiere non barista;\n\n- caricatore catering;\n\n- aiutante pista catering;\n\n- preparatore catering;\n\n- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di\nbuoni;\n\n- guardarobiere clienti (vestiarista);\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLIVELLO SETTIMO\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\n\n\n\n-personale di fatica e\u002Fo pulizia addetto alla sala, cucina, office,\nmagazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e\nristoranti);\n\n- lavatore catering;\n\n- conducente di motocicli;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.",{"bindId":210,"name":191,"text":192},"overtimeallowancetxt",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"longserviceallowancetype2","Dal 1° gennaio 2018, gli scatti quadrien","Dal 1° gennaio 2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno\ndel mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di\nanzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di\nmaturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui\nall'articolo 158 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"paidmaternityleaveall","(10) Nei confronti delle lavoratrici ass","(10)\n\nNei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali, l'Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge 29 febbraio\n1980, n. 33.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti ","Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti\n\n\n\n(1)\n\nI componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma\ndell'articolo 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione\nSindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari\nper partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\n\n\n\na)ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non\ninferiore a sei ma non superiore a quindici;\n\nb)settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.\n\n\n\n(2)\n\nI componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c)\ndel primo comma dell'articolo 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro\nmandato, a permessi retribuiti.\n\n\n\n(3)\n\nIl diritto riconosciuto al comma 2 spetta a:\n\n\n\na)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\n\nb) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\n\nc) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlettera b).\n\n\n\n(4)\n\nI permessi di cui al comma 2 del presente articolo saranno pari a otto ore\nmensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle\nimprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di\nun'ora all'anno per ciascun dipendente.\n\n\n\n(5)\n\nIl lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore\nprima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni\nSindacali.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nI permessi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono\ncumulabili.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"contracttrial","Art. 109 - Assunzione (1) Ai sensi e per","Art. 109 - Assunzione\n\n\n\n(1)\n\nAi sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152\ne s.m.i., il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al\nlavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la\ndurata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a\ntempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto,\nl'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo\niniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"unemploymentfund","Art. 21 - Sostegno al reddito (1) Il 30%","Art. 21 - Sostegno al reddito\n\n\n\n(1)\n\nIl 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente\nBilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori\ndipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo processi di\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da periodi di\nsospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di\ncategoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni\nsindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati\ndall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà\nsottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.\n\n\n\n(2)\n\nPer le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo\ncontrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in\nsituazioni di crisi e\u002Fo in processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione\naziendale interessati da periodi di sospensione della attività, è accantonata\nin un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.\nTali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità\ndi cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano\nmultilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive\nubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano\naccentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi\ncompresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali dell'EBNT.\n\n\n\n(3)\n\nQuando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra\nl'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura\npari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di\nmodificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si\nincontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.\n\n\n\n(4)\n\nGli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno\nspecifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio\ndi competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le\nmedesime finalità, negli esercizi successivi.\n\n\n\n(5)\n\nIn espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano\nsalve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente\nfunzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa\ncontrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che\npertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun\nterritorio.\n\n\n\n(6)\n\nÈ allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante il\nregolamento deliberato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per la\ndisciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i\ndipendenti da aziende multilocalizzate di cui al secondo comma del presente\narticolo.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"longtermillness","Art. 196 - Malattie oncologiche (1) Con ","Art. 196 - Malattie oncologiche\n\n\n\n(1)\n\nCon riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una\ncommissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui\nall'articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.\n\n\n\n(2)\n\nGli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del\ncentoventesimo giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione\nmedica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del\nlavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla\nstruttura ospedaliera.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"tempagency","Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A T","Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\n\n\n\nArt. 101 - Casi di ricorso\n\n\n\n(1)\n\nLe parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto\nprevisto dal comma 1, dell'articolo 31 del D.lgs. 5 giugno 2015, n. 81,\nstabiliscono che in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, sarà\ncontenuto entro il dieci per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di\ntre lavoratori somministrati.\n\n\n\n(2)\n\nIl ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nsempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione\ndi eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto\nal comma precedente.\n\n\n\n(3)\n\nLa base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto\ndell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono\ncompresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli\napprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono\ncompresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità\nsi computano per intero.\n\n\n\n(4)\n\nLa stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di\ndurata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della\ndisponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato\nla volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente\nContratto.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"jobsecuritymothers","(3) La lavoratrice ha diritto alla conse","(3)\n\nLa lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di\nadozione e di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo\nfamiliare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione\ninternazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione\ndell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.\n\n\n\n(4)\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di\npaternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore\nper la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di\netà del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento\nsi applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.\n\nIn caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla\ncomunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di\nabbinamento.\n\n\n\n(5)\n\nNel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il\ndivieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine\nrapporto previsto dall'articolo 217 e ad una indennità pari a quella spettante\nin caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo 209.\n\nLa disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore\nche abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un\nanno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale\ndel rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante\nil periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi\ntre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore\nadottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre\nanni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore\nadottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del\nlavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida\nè sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di\nlavoro.\n\nNel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il\nlavoratore non sono tenuti al preavviso.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"NOCTPREM_trigger","Art. 124 - Maggiorazione per lavoro nott","Art. 124 - Maggiorazione per lavoro notturno\n\n\n\n(1)\n\nLe ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei\nverranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento\nfatte salve le condizioni di miglior favore.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"coveremplnum_trigger","Le Parti, riconoscendosi le associazioni","Le Parti, riconoscendosi le associazioni sindacali dei lavoratori e dei\ndatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del\nSettore, sono concordi nel manifestare soddisfazione nell'aver fornito allo\nstesso, che vede coinvolte numerose imprese e circa un milione di lavoratori,\nun nuovo strumento contrattuale aderente alle necessità sia dei lavoratori sia\ndelle imprese e che sia coerente e valorizzi la funzione sociale del turismo e\ndella ristorazione.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"violenceleave","(8) Ove opportuno, le disposizioni del p","(8)\n\nOve opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"trainingprogrammes","Art. 26 - Formazione professionale (1) L","Art. 26 - Formazione professionale\n\n\n\n(1)\n\nL'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti\nalla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del\nSettore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione\ndelle risorse umane con particolare riferimento alla formazione\nprofessionale.\n\n\n\n(2)\n\nLa professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle\nParti, da essa dipendono lo sviluppo dei Settori e le loro capacità\ncompetitive sui mercati internazionali.\n\n\n\n(3)\n\nI processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del\nlavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei,\nindividuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle\npolitiche e degli strumenti operativi di riferimento.\n\n\n\n(4)\n\nSi manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla\ndefinizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di\nflessibilità del Settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto\nl'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo\nsviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di\noccupabilità.\n\n\n\n(5)\n\nIl sistema dell'EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come\npropria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda\nalle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il\nriconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla\nformazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.\n\n\n\n(6)\n\nCon il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della\nformazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci\ndi agevolare l'ingresso e la permanenza nei Settori dei lavoratori in possesso\ndi specifici titoli di studio e\u002Fo di adeguata esperienza professionale,\nindividuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle\nrelative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.\n\n\n\n(7)\n\nIn conseguenza di ciò, le Parti hanno:\n\n\n\n-sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la\nformazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua\ndei lavoratori in servizio;\n\n- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento\na: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a\ntempo determinato;\n\n- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio\nevidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e\ndella agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.\n\n\n\n(8)\n\nLe Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale\nsviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali territoriali\ndell'EBNT, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano\ncongiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore\ne rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai\nsettori, con particolare riferimento alla attivazione degli investimenti che\npossono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della\nformazione continua.\n\n\n\n(9)\n\nIn questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata\nalle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano\na sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli\nAssessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di\nrealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.\n\n\n\n(10)\n\nLe Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di\nconfronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento\nallo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione\nprofessionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali\npossano essere attivate anche al livello regionale.\n\n\n\nArt. 27 - Formazione continua\n\n\n\n(1)\n\nLe parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre\n2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali\nnazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi\naziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti\nsociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque\ndirettamente connesse a detti piani concordate tra le parti;\n\n\n\n- vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo\nsviluppo nel settore dell'ospitalità in Europa sottoscritta l'11 giugno 2004\nda EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e\nda HOTREC (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants,\nCafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic\nArea);\n\n\n\n- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e\ndella offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro\nefficiente ed efficace.\n\n\n\n(2)\n\nLe parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di\nformazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale\nper la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e\nservizi (FOR.TE.).\n\n\n\n(3)\n\nLe parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo\ninterprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali dell'EBNT e dei\nrelativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di\nformazione e di analisi dei fabbisogni formativi.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"PAYSCALES_trigger"," livelli gen-18 gen-19 feb-20 mar-21 dic","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      gen-18\n      \n      gen-19\n      \n      feb-20\n      \n      mar-21\n      \n      dic-21\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.583,15\n      \n      1.616,04\n      \n      1.648,93\n      \n      1.673,60\n      \n      1.706,49\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.429,61\n      \n      1.459,31\n      \n      1.489,01\n      \n      1.511,28\n      \n      1.540,98\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.295,17\n      \n      1.322,08\n      \n      1.348,99\n      \n      1.369,17\n      \n      1.396,08\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.141,65\n      \n      1.165,37\n      \n      1.189,09\n      \n      1.206,88\n      \n      1.230,60\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.049,09\n      \n      1.070,88\n      \n      1.092,67\n      \n      1.109,02\n      \n      1.130,81\n      \n    \n    \n      4\n      \n      962,75\n      \n      982,75\n      \n      1.002,75\n      \n      1.017,75\n      \n      1.037,75\n      \n    \n    \n      5\n      \n      872,02\n      \n      890,14\n      \n      908,26\n      \n      921,85\n      \n      939,97\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      819,65\n      \n      836,68\n      \n      853,71\n      \n      866,48\n      \n      883,51\n      \n    \n    \n      6\n      \n      800,60\n      \n      817,23\n      \n      833,86\n      \n      846,33\n      \n      862,96\n      \n    \n    \n      7\n      \n      718,71\n      \n      733,64\n      \n      748,57\n      \n      759,77\n      \n      774,70\n      \n    \n  \n",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"holidaystxt","(2) In considerazione delle particolari ","(2)\n\nIn considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del\nSettore il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"pensionfund","Art. 185 - Previdenza complementare (1) ","Art. 185 - Previdenza complementare\n\n\n\n(1)\n\nLe parti stipulanti il presente CCNL convengono che il Fondo pensione\ncomplementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di\nassociazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve FON.TE.,\nrappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile\nai lavoratori dipendenti da aziende dei Settori regolamentati dal presente\nContratto.\n\n\n\n(2)\n\nL'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione\nvolontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale\nnonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata\nsuperiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.\n\n\n\n(3)\n\nLe aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire\nsecondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno\nessere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:\n\n\n\n-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;\n\n-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;\n\n-3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato\ndal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo (come previsto dal\nD.lgs. 252 del 2005 e s. m. i.);\n\n-una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto\ndell'iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico dell'azienda ed\n€ 3,62 a carico del lavoratore.\n\n\n\n(4)\n\nGli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno\nsvolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso\nla raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e\nil fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni\nindividuali degli stessi.\n\n\n\n(5)\n\nRestano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia\nsulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"SENIOR_trigger","Art. 182 - Scatti di anzianità (1) A tut","Art. 182 - Scatti di anzianità\n\n\n\n(1)\n\nA tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l'anzianità di\nservizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende\nfacente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il\nsettore della ristorazione collettiva dal titolo X.\n\n\n\n(2)\n\nDal 1° gennaio 2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno\ndel mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di\nanzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di\nmaturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui\nall'articolo 158 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.\n\n\n\n(3)\n\nGli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello\ndi inquadramento, nelle seguenti misure:\n\n\n\nliv.\n\n\n\nA € 40,80\n\nB 39,25\n\n1 37,70\n\n2 36,15\n\n3 34,86\n\n4 33,05\n\n5 32,54\n\n6S 31,25\n\n6 30,99\n\n7 30,47\n\n\n\n(4)\n\nIn occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\n\n\n\n(5)\n\nNel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.\n\n\n\n(6)\n\nLe modalità di coordinamento della normativa di cui sopra sono definite\nnell'Allegato F (Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva) del presente\nCCNL.",{"bindId":276,"name":136,"text":137},"mealvouchers",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"legalassistance_trigger","Art. 156 - Responsabilità civile (1) Il ","Art. 156 - Responsabilità civile\n\n\n\n(1)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali.",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"CBA_MEMEMPL_1","FIPE ANGEM LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI","FIPE\n\nANGEM\n\nLEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI\n\nCONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI\n\nAGCI - SERVIZI",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"contractseverancepay","Art. 217 - Trattamento di fine rapporto ","Art. 217 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n(1)\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha\ndiritto ad un trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n(2)\n\nIl trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\n(3)\n\nFermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato\nper dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di\ncalendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non\nverranno prese in considerazione.\n\n\n\n(4)\n\nAi fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica\nnon impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le\nproprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di\nlavoratore con mansioni non impiegatizie.\n\n\n\n(5)\n\nAi sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 del Codice\nCivile come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, è escluso dalla\nquota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di\nfine rapporto, l'importo degli scatti di anzianità, dalla data del 1° gennaio\n2018 fino al 31 ottobre 2021.\n\n\n\n(6)\n\nPer quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine\nrapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\nArt. 218 - Modalità di corresponsione del trattamento\n\ndi fine rapporto\n\n\n\n(1)\n\nIl trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente\nall'atto della cessazione dal servizio.\n\n\n\n(2)\n\nQuando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica\ncentralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\n\n\n\n(3)\n\nIn caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\n\n\n\n(4)\n\nIl nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\n\n\n\n(5)\n\nIn caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto\ned il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e\nnelle forme di legge.\n\n\n\n(6)\n\nIn caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto\nsecondo le norme contenute nel Codice Civile.",{"bindId":290,"name":291,"text":292},"ONCERISE2_trigger","Art. 184 - Quattordicesima mensilità (1)","Art. 184 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\n(1)\n\nSalvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti a tutto il personale\nsarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di\nciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo\nelemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi\nsalariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli\nscatti di anzianità maturati.\n\n\n\n(2)\n\nLa quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione\ndel mese di luglio.\n\n\n\n(3)\n\nI lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima\nmensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato\nservizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.\n\n\n\n(4)\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della\ndeterminazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno\ncumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo\nmensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione\nresidua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici\ngiorni non verrà considerata.\n\n\n\n(5)\n\nPer quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del\nprecedente articolo.\n\n\n\n(6)\n\nNessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto\ncomma del precedente articolo.",{"bindId":294,"name":295,"text":296},"PAIDLEAV_trigger","Art. 134 - Determinazione del periodo di","Art. 134 - Determinazione del periodo di ferie\n\n\n\n(1)\n\nTutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di\nventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei\ngiornate.\n\n\n\n(2)\n\nPertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate\ndi riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'articolo 131, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'articolo 133, conseguentemente il periodo di ferie\nsarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce\nun complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in\nmateria. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie\nsuperiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro\nconservano le condizioni di miglior favore.",{"bindId":298,"name":299,"text":300},"CONSIGN_trigger","Art. 164 - Retribuzione dei lavoratori e","Art. 164 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga\n\n\n\n(1)\n\nLa definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è\ndemandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un\nmassimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe\ndell'esercizio e delle condizioni locali.\n\n\n\n(2)\n\nPer i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della\npercentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la\nparte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al\ncompenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece\nrisultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e\nquello di surroga.\n\n\n\n(3)\n\nIn mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di\nmiglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato\nad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      gen-18\n      \n      gen-19\n      \n      feb-20\n      \n      mar-21\n      \n      dic-21\n      \n    \n    \n      4\n      \n      13,80\n      \n      14,09\n      \n      14,38\n      \n      14,59\n      \n      14,88\n      \n    \n    \n      5\n      \n      13,15\n      \n      13,42\n      \n      13,69\n      \n      13,89\n      \n      14,16\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      12,58\n      \n      12,84\n      \n      13,10\n      \n      13,30\n      \n      13,56\n      \n    \n    \n      6\n      \n      12,42\n      \n      12,68\n      \n      12,94\n      \n      13,13\n      \n      13,39\n      \n    \n    \n      7\n      \n      11,63\n      \n      11,87\n      \n      12,11\n      \n      12,29\n      \n      12,53\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIl compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da\ntutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto\nnazionale e\u002Fo aziendale e\u002Fo territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e\nquattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n(4)\n\nIl personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni\ntemporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione\nmaggiorata del 20 per cento.",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"deathrelatives","Art. 139 - Congedo per motivi familiari ","Art. 139 - Congedo per motivi familiari\n\n\n\n(1)\n\nIn caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di\nparentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti,\ngenitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché\nnei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo\nstraordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali\nesigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento\ncalamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo\npotrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di\ncalendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.",{"bindId":306,"name":307,"text":308},"paidpaternityleave","b)per \"congedo di paternità”: si intende","b)per \"congedo di paternità”: si intende l'astensione dal lavoro del\nlavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità. Fermo restando il\ncongedo per la nascita del figlio previsto e normato dall'art. 4 comma 24 Legge\n92 del 2012 e s.m.i.;",{"bindId":310,"name":126,"text":127},"eqpay",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"PAYSCALES_comments_txt","Art. 163 - Indennità di contingenza (1) ","Art. 163 - Indennità di contingenza\n\n\n\n(1)\n\nL'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della\nretribuzione e la sua corresponsione, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli\naccordi allegati in calce al CCNL 6 ottobre 1994 e dal 1° febbraio 1986 dalla\nlegge n. 38 del 26 febbraio 1986 e s.m.i.\n\n\n\n(2)\n\nAi rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale\ncorrisponde un valore di contingenza prevista per la generalità delle aziende\ne per le aziende minori di III e IV categoria.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      tabella\n\n        generale\n      \n      aziende minori\n\n        (pubblici esercizi, \n\n        stabilimenti balneari)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      542,70\n      \n      542,19\n      \n    \n    \n      B\n      \n      537,59\n      \n      537,12\n      \n    \n    \n      1\n      \n      536,71\n      \n      536,24\n      \n    \n    \n      2\n      \n      531,59\n      \n      531,20\n      \n    \n    \n      3\n      \n      528,26\n      \n      527,91\n      \n    \n    \n      4\n      \n      524,94\n      \n      524,64\n      \n    \n    \n      5\n      \n      522,37\n      \n      522,09\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      520,64\n      \n      520,38\n      \n    \n    \n      6\n      \n      520,51\n      \n      520,25\n      \n    \n    \n      7\n      \n      518,45\n      \n      518,22","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 2018-2021 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Ospitalità, fornitura di pasti preparati, turismo\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;80&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sickjobtype\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattina per: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;21.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.71 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;774.7\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18.66\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.47 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;4 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[320],{"title":37,"slug":33},[322],{"type":323,"data":324},"call_to_action_body_block",{"title":325,"description":326,"variant":327,"link":328},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":325,"url":329,"description":325,"rel":330,"type":331},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[333],{"type":323,"data":334},{"title":325,"description":326,"variant":327,"link":335},{"title":325,"url":329,"description":325,"rel":330,"type":331},[]]