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Angelo\nPetruzzella e Massimo Carlotti, dal direttore di LEGACOOP\u002FAgroalimentare\nGiuseppe Piscopo, dal responsabile della contrattazione Antonio Zampiga, dal\ndirettore di LEGACOOP Giancarlo Ferrari, dall'amministratore di LEGACOOP\nFiorenzo Davanzo, assistiti da Carlo Marignani, responsabile Ufficio Relazioni\nindustriali di LEGACOOP e da una delegazione composta da Leonardo Bottai, Livio\nCaravita, Loris Giberti, Olmo Gazzarri, Cecilia Mezzetti, Gilberto Minguzzi,\nRoberta Montaguti, Isotta Ravaioli e Daniela Zannoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDAGRI\u002FCONFCOOPERATIVE, rappresentata dal presidente Giorgio Mercuri e da\nuna delegazione composta da Pierluigi Romiti, Alessandro Boldreghini, Matteo\nMilanesi, Alessandro Monzani, Domenico Sorasio, Luca Birga, Luca Facta, Samuele\nBozzoni, Tullio Negrini, Franca Camporesi, Mirco Coriaci, Paolo Pampanini, Luca\nVismara, Stefano Lupatin, Patrizio Fadin, Luca Chinaglia, Stefania Ceccarelli,\nAngelo Gentile e Guido Beccari, assistita dal capo del Servizio sindacale\ngiuslavoristico di CONFCOOPERATIVE Sabina Valentini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Luigi Sbarra e dai\nsegretari nazionali: Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai signori: Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndai segretari regionali Alessandro Collevecchio, Oskar Goetz, Michele Sapia,\nRaffaele Tangredi, Daniele Saporetti, Claudia Sacilotto, Ermanno Bonaldo,\nDavide Piazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe Giorgetti, Evaristo Ghia, Paolo\nFrascella, Francesco Piras, Calogero Cipriano, Patrizio Giorni, Fulvio\nBastiani, Dario Bruschi, Mauro Filippi, Andrea Zanin, nonché dai componenti la\ndelegazione trattante: Franco Ferria, Oliviero Sora, Samuel Scavazin, Paolo\nFabiani, Francesco Marinelli, Luigi Miserocchi, Piersecondo Mediani, Daniela\nCherubini, Giuseppe Gualtieri, Andrea Menegoz e Stefano Pepa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Ivana Galli, dai segretari\nnazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro Macchiesi,\nSara Palazzoli, da Davide Fiatti del Dipartimento nazionale, dai componenti la\ndelegazione trattante Serena Balzani, Andrea Basso, Andrea Bravi, Antonella\nCampione, Costel Nicusor Chelaru, Enrica Cicerone, Flaminia De Marco, Piero\nErcolani, Giancarlo Frodi, Andrea Gambillara, Gianluca Giussani, Nimrod\nMontebracci, Enrico Nozza Bielli, Salvatore Tripi, Artura Zani, assistiti dal\nsegretario generale nazionale CGIL Susanna Camusso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILA\u002FUIL, rappresentata dal segretario generale Stefano Mantegazza, dai\nsegretari nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari e Pietro Pellegrini, dal tesoriere Enrico Tonghini, dai componenti la\ndelegazione trattante: Teresa Annunziata, Alessandro Bandini, Andrea Berni,\nDaniela Bosi, Miria Casadio, Assunta Cassiano, Mirko Cavallini, Alberto\nDonferri, Filippo Errani, Antonella Fantini, Irene Leoni, Antonino Marino,\nAntonio Mattei, Sergio Modanesi, Alessandro Scarponi, Nicola Storti ed Eugenio\nZallocco\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è concordato di rinnovare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PER I DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scaduto il 31.12.15 alle condizioni e con le modifiche previste negli\narticoli seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA SUL CCNL PER LE IMPRESE COOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGRITAL\u002FAGCI, LEGACOOP\u002FAgroalimentare, FEDAGRI\u002FCONFCOOPERATIVE e FAI-CISL,\nFLAI-CGIL, UILA-UIL, premesso il comune interesse a sviluppare in modo ordinato\nle relazioni sindacali ai vari livelli, nonché a regolamentare su tutto il\nterritorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i\nlavoratori da esse dipendenti, ivi compresa la figura del socio lavoratore,\nconcordano sulla necessita di dotarsi di uno strumento contrattuale di livello\nnazionale, unico per quadri, impiegati e operai che sarà integrato dalla\ncontrattazione territoriale, tendendo a un contratto nazionale autonomo con\ninquadramento unico per i lavoratori delle cooperative agricole. A tal fine le\nParti concordano di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei\ndipendenti da cooperative agricole in un testo unico che ne adegui, integri e\nunifichi le normative rispetto alle peculiarità della impresa cooperativa, ivi\ncomprese le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa, ove\nverranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico operai\nimpiegati in atto alla data della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questa base le Parti convengono pertanto che l'accordo contrattuale\nnazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio\nlavoratore secondo i contenuti dello specifico protocollo che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al\npresente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di\napplicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale,\nvincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un\ncontratto collettivo del settore agricolo e che i contratti collettivi\nautonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di\ncontratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica\nnazionale con il compito di definire la sfera di applicazione del CCNL al fine\ndi garantirne certezza di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO PER IL “SOCIO LAVORATORE” (legge n. 142\u002F01).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel comune riconoscimento che la gestione cooperativa della impresa\ncostituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al\nlavoratore socio di realizzare una aspirazione comune a tutta la classe\nlavoratrice, diventare cioè essa stessa soggetto della impresa, le\nAssociazioni nazionali delle cooperative agricole e le Federazioni sindacali\ndei lavoratori agricoli, firmatarie del presente contratto, confermano il loro\nimpegno a promuovere e assumere concrete iniziative atte ad allargare la base\nproduttiva, particolarmente nel Mezzogiorno, soprattutto con la costituzione e\nil potenziamento di imprese cooperative, nonché ad intervenire per un sempre\ncorretto funzionamento degli Organi democratici di gestione delle cooperative\nmedesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una\ndiversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini\nspeculativi, ma ha come obiettivo primario il conseguimento, attraverso la\ngestione in forma associata da parte dei soci lavoratori, della continuità di\noccupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e\nprofessionali consentite dalla situazione di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il\nsocio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa\nalla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo\ndella sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai\nrisultati economici e alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla\nformazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le\nproprie capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, nonché le prerogative statutarie delle\nCooperative e in tal ambito le delibere assembleari, le Associazioni\ncooperative e le Federazioni sindacali dei lavoratori agricoli convengono che\nper il trattamento economico minimo complessivo della prestazione d'opera del\nsocio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento quello del presente\nCCNL e della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una\ncorretta applicazione dei principi che ispirano il presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE GENERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal\nprotocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra quadri,\nimpiegati, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla\ndata del presente Accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto\ncollettivo del settore agricolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna delle parti firmatarie del presente CCNL si impegna a non\npromuovere e a non favorire azioni intese a portare alla applicazione di altro\nCCNL di riferimento nel settore, anche nell'ambito di singole cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, anche in considerazione del contenuto del Protocollo d'intesa\npreliminare, si conviene che in caso di stipula di contrattazione analoga a\nquella disciplinata dal presente contratto e sottoscritta dalle medesime\nOO.SS., la stessa non potrà produrre costi inferiori a quelli derivanti dal\npresente contratto. Detti costi vanno intesi sia per gli effetti diretti sia\nper gli effetti indiretti o differiti. Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL\ndovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro, concordare condizioni\nmeno onerose di quelle previste nel presente CCNL, tali condizioni si intendono\nestese alle imprese rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi\nrelativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione\nprevista nel protocollo preliminare di intesa si incontrerà con analoga\nCommissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro\ncontratto esistente nel settore della cooperazione agroalimentare su richiesta\nanche di una sola delle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare ulteriore seguito a quanto già stabilito nell'ultimo comma\ndel Protocollo preliminare d'intesa relativamente alla definizione della sfera\nd'applicazione del CCNL, le Parti convengono sulla opportunità che la\nCommissione paritetica nazionale, insediatasi con il precedente rinnovo,\nprosegua entro 45 giorni dalla stipula del presente Accordo di rinnovo nel suo\nlavoro di verifica attraverso tutti gli strumenti opportuni, a partire dalla\nriattivazione del confronto con l'INPS, con l'impegno di concludere i lavori\nentro 1 anno dalla stipula della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attesa l'impossibilita di concludere le attività nei tempi previsti, le\nParti concordano di riavviare i lavori della suddetta Commissione paritetica\nnazionale del CCNL entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente\nAccordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Decorrenza e durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1°\ngennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2019, salvo le norme per le quali è\nprevista apposita decorrenza e durata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente\ndecorrenza dall'1.8.16, 1.5.17, 1.1.18 e 1.7.19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Procedure di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata\na\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dei 3 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si\napra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla\nscadenza medesima, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui\nal comma 3) del presente articolo, la norma di cui sopra avrà efficacia\nlimitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato\ndi 1 anno e così di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Struttura e assetto del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e\nintegrativo decentrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Il contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle\nrelazioni sindacali di definizione delle condizioni sia economiche che\nnormative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che\nsono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie\nrinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL\nutilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere\ndi acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche\ngenerali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della\ncompetitività e del mercato del lavoro del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Contrattazione decentrata di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale)\nterrà conto della situazione e delle prospettive economiche e occupazionali\ndel settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata,\neccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale,\nsalvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da\naccordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche\nregionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie\npreviste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa\ncooperativa o consorzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno\npertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una\ncontrattazione di 2° livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla\npresentazione di una piattaforma da parte di FAI-FLAI-UILA non sarà\nsottoscritto l'Accordo per l'istituzione del contratto di 2° livello, le\nimprese che applicano il presente CCNL erogheranno ai lavoratori un elemento\nsostitutivo territoriale del seguente importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia\npresente contrattazione aziendale o di settore merceologico ai sensi della\nseguente lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria, per la vigenza del presente contratto 2016-19, lo spazio\ntemporale dedicato alla contrattazione di 2° livello di cui ai precedenti\ncommi è quantificato in 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"192\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">importo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">16,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">14,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">13,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">12,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">12,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">11,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">10,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">area np\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">9,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non\nincideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali\nimporti saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori\ncontrattuali e, per gli Old, non incideranno sul 3° elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione l'elemento sostitutivo sarà corrisposto fino\na concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati\naziendalmente a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di diffondere la contrattazione di 2° livello, con\nparticolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla produttività,\ncondividono le linee-guida di cui all'allegato 10). Tali linee-guida non hanno\nalcun contenuto precettivo ma solo di carattere esemplificativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore\nmerceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente\ncorrelata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati\ntra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e\naltri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i\nmargini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le Parti,\neccedente quella eventualmente già utilizzata per gli aumenti retributivi del\nCCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese\ncooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale\nvariabilità e non determinabilità a priori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno\nrequisiti per l’applicazione del particolare regime contributivo e fiscale\nprevisti dalla vigente legislazione. Le Parti si danno atto, inoltre, che le\nmedesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari\nistituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili\nanche attraverso l'esercizio del sistema di informazione previsto dal presente\nCCNL, le Parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o della\nimpresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo\nconto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle\ncondizioni essenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi per settore merceologico territoriale provvederanno, tra\nl’altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni, demandando\nal livello aziendale la verifica tra le Parti dei risultati raggiunti ai fini\ndella conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico,\naziendale o consortile) ha durata quadriennale. si svolge una sola volta in un\ntempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e i suoi effetti per il presente\nCCNL non potranno decorrere prima dell’1.7.18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro e non oltre l’1.1.18 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto\nintegrativo se successiva all’1.1.18 le Parti a livello territoriale\ncompetente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2°\nlivello (territoriale o di settore merceologico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro la stessa data le Parti a livello aziendale concorderanno l'esercizio\ndella contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso\ndi mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello\nterritoriale o di settore merceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le\nParti, saranno presentate entro il 30.9.17 o non oltre 3 mesi prima della\nscadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2°\nlivello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o\nconsortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto sopra, le Parti concordano che la\nricontrattazione degli accordi in vigore non potrà comunque aver luogo prima\ndel 31.8.17, fatte salve le contrattazioni già in essere alla firma del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello con scadenza tra l’1.1.16 e il 31.12.16 avranno\nuna ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra premesso le Parti concordano che, ai fini del rispetto della\nnon sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di 2°\nlivello non potrà svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di 2°\nlivello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un\nlivello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle\nrinviate alla contrattazione di 2° livello dal presente CCNL, in coerenza con\nle norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e\nconsorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in\nquanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di 2° livello -\nconfronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art.\n4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)individuazione nel contratto di 2° livello territoriale della tipologia\ndi cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della Commissione\naziendale di pari opportunità (art. 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione -\nconvenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di\niniziative di cui all'art. 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo\nsvolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8,\nlett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di\norganizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e\nflessibilità degli orari al fine di consolidare e ampliare i livelli\noccupazionali (art. 10);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)individuazione nel contratto di 2° livello di casi nei quali\ncorrispondere ai lavoratori una indennità di trasporto per il raggiungimento\ndel posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art.\n14);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)definizione nel contratto di 2° livello territoriale di eventuali\nmodalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio, nonché di spese non\ndocumentabili; indennità per compenso tempo eccedente l'orario di lavoro\ndurante la trasferta (art. 15);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e\ncondizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle\nrealtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese\nnella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento\nnell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative\nmaggiorazioni salariali - maggiorazione per incarico di capo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori\nnon appartenenti alla qualifica di “Quadro”, i quali per le funzioni svolte\ne per l'alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa\nindennità e misura della stessa (art. 20);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro\nannuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di\nflessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3), art. 22 (Modalità\nutilizzo permessi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la\nformazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi\nformazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei\nriposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per\nl’individuazione dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di Quadro\ned eventuale incremento della indennità di funzione (art. 45);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)definizione nel contratto di 2° livello di modalità di applicazione\ndella legge n. 108\u002F90 in materia di licenziamenti individuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)individuazione nel contratto di 2° livello delle fasi lavorative (art.\n54);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello\nterritoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di settore\nmerceologico o di consorzio (artt. 48 e 60);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)disciplina a livello territoriale della indennità di cassa ove tale\nistituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art.\n20 bis);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)omogeneizzazione nel contratto di 2° livello territoriale dell'istituto\ndegli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL, ove preesista una diversa\ndisciplina nella contrattazione integrativa (artt. 49 e 61);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)promozione a livello territoriale di casse ‘extra legem’ per\nintegrazione trattamento economico malattia e infortunio sul lavoro (art.\n12);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per\nriassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art.\n57);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)disciplina mediante norme del contratto di 2° livello o accordi\naziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art.\n59);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)definizione nel contratto di 2° livello delle modalità e del periodo di\npagamento delle retribuzioni (art. 6O);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)definizione al 2° livello contrattuale della possibilità di istituzione\ndel monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell’art. 22 e le relative\nmodalità di utilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)individuazione nel contratto di 2° livello di particolari modalità di\nerogazione del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)confronto sulla possibile individuazione di percorsi di stabilizzazione\nper personale a tempo determinato e, in caso di riassunzione di cui all’art.\n57, di mantenimento del numero di giornate lavorate nell’anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)determinazione di possibili norme specifiche per i lavoratori stranieri\nin materia di orario di lavoro sia per favorire il temporaneo rientro nel Paese\ndi origine per motivi familiari, sia per la fruizione\u002Facquisizione delle\ninformazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrazione sociale lavoratori extracomunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di una azione tesa a risolvere i\nproblemi di integrazione sociale (casa, trasporti etc.) dei lavoratori\nextracomunitari in regola con le norme di legge sulla immigrazione. A tal fine\nsi impegnano a intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative\nterritoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative\ndel settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica degli assetti contrattuali le parti firmatarie del\npresente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60\ngiorni dalla Intesa interconfederale sulle modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di\nresponsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte\nresponsabilità delle Associazioni cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori,\nconcordano il seguente sistema di informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni saranno fornite salvaguardando il segreto industriale (art.\n623 CP) e con la tempestività opportuna ai fini dell’utilità del\nconfronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di relazioni sindacali è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Comitato di indirizzo nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) livello regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) livello territoriale\u002Faziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Comitato di indirizzo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, Organismo con\nfunzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno 2 volte\nl’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle Parti, composto in\ntermini paritetici dai segretari generali di FAI, FLAI e UILA e dai presidenti\ndelle Associazioni cooperative stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di\ndare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le Parti e di assicurarne\ncertezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia\ndi concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema\ncontrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle\nattività\u002Finiziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni\ne risorse di competenza dell'Osservatorio nazionale di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di\npolitica industriale di settore, anche valutando le dinamiche evolutive che\ndeterminano i processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione,\nnonché proposte\u002Fposizioni comuni di settore, da rappresentare ad Istituzioni,\nAmministrazioni e Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse del\nsettore agroalimentare e alle relative, possibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, il Comitato potrà\nistituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e\u002Fo articolazioni di esso,\ncompetenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di\ngoverno dell'Osservatorio, avrà altresì il compito di rendere lo strumento\ncontrattuale sempre più aderente alla realtà del settore agroalimentare e in\ngrado di più correttamente interpretare le esigenze della impresa e del\nlavoro, nell’ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di\ncentralità, certezza, capacità di governo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre il Comitato medesimo potrà realizzare seminari e\u002Fo incontri di\ncarattere informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel 1° semestre di\nogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione,\nriorganizzazione e sviluppo delle imprese cooperative nel settore\nagroalimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando\nstrategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla\nformazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di\nristrutturazione e a nuovi investimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole anche\ncon riferimento ai risultati dei produttori associati e ai programmi di\nconferimento alle imprese cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di\nconseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare si esamineranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni\nsulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali\nanche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione e alla\nattuazione dei piani di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)entità e destinazione dei finanziamenti pubblici e degli interventi\nprevisti da normative comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)fonti di conferimento delle materie prime agricole nelle loro quantità e\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attività di ricerca agroalimentare e di assistenza tecnica e generale\ndelle imprese agricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)programmi di formazione professionale e rapporti con il Fondo\ninterprofessionale per la formazione continua FON.COOP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)utilizzo dei sottoprodotti anche in collegamento con il piano di settore e\ncon la programmazione regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e\ndelle relative funzioni e contenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)dati sull'andamento della occupazione femminile, nonché sulla attivazione\ne promozione di azioni positive per le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)informazioni sulla dinamica delle retribuzioni di fatto e del costo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)informazioni sulle integrazioni settoriali, concentrazioni e fusioni\nsocietarie di rilevanza nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>2) Osservatorio nazionale - Sezione di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza\nnecessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco\nsotto indicati, le Parti si impegnano a realizzare entro il periodo di\nvalidità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione\ndi cui al punto 5), Protocollo interconfederale 5.4.90 una sezione apposita\nriguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca,\ninformazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)politiche industriali di settore e comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di\nprodotto e di processo;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)andamento e analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare\nriferimento al rapporto agricoltura-industria, importazioni-esportazioni,\nandamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni e acquisizioni\ndi aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in\nItalia e di italiane all’estero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione\nprofessionale come raccordo tra domanda e offerta di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete\niniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini\ne donne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di\nefficienza\u002Fefficacia del sistema di imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale\ne occupazionale del Mezzogiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>j)problemi relativi alla eliminazione delle fonti di rischio e tossicità\nper quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la\ndifesa dell'equilibrio ecologico e ambientale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>k)con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa la\npossibilità di attivare le opportune azioni al fine di favorire iniziative che\ncoinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le\nConfederazioni sindacali. Le Parti ricercheranno altresì di correlare tali\nattività a livelli inter-imprenditoriali con momenti di analisi e ricerca\nallargata a tutto il settore alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)le conseguenze derivanti dalla integrazione economica sul sistema\nagroalimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea con\nriferimento anche all'allargamento della UE, alla riforma della PAC e ai\nnegoziati multilaterali in sede WTO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) le linee di politica agroindustriale, nell'ottica di una maggiore\nintegrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni\nconcertate con la Pubblica amministrazione e le altre categorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed\neuropeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle\nterziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti\nl'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia\ndelle normative di tutela del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) in raccordo con la Consulta delle parti fondatrici, le varie fasi di\ncrescita e affermazione di FILCOOP nel settore, con particolare riferimento\nalla raccolta delle adesioni e alle eventuali azioni da intraprendere per\nfavorire la capillare diffusione della iniziativa tra tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)le linee direttrici della contrattazione di 2° livello di cui all'art. 3\ndel presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il funzionamento della sezione di settore, coordinato con l'Osservatorio\nnazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al\npresente CCNL. Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di\nrinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per\nsupportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie\nrisorse tecniche e finanziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, su richiesta di una di esse, in presenza di una estesa\narticolazione produttiva territoriale nella cooperazione agroalimentare,\npotranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare\nriferimento ai programmi di sviluppo e di investimento e ai processi di\nristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura\noccupazionale dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Livello di informazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In stretta relazione al livello ove si svolge la contrattazione di 2°\nlivello di cui all'art. 3, l'informazione sarà svolta, di norma nel 1°\nquadrimestre di ogni anno, in una delle seguenti sedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) a livello aziendale, consortile o di gruppo (previa definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra le Parti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti delle aziende stesse informeranno le RSU\u002FRSA sulla\nsituazione a consuntivo della impresa, sui programmi produttivi e sulle\nprevisioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi,\nmodifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni\ne ampliamenti) e dei riflessi sulla organizzazione del lavoro, dei livelli di\noccupazione, delle dinamiche professionali compresi gli eventuali cambiamenti\ndi mansioni e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove possibile e in base al livello di sviluppo degli strumenti di\nprogrammazione aziendale, l'informazione e il confronto si svolgerà anche\nsugli obiettivi e i progetti strategici dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potrà inoltre concordare di sviluppare ulteriori sessioni di\ninformazioni e confronto, anche con approfondimenti tecnici su specifici\naspetti, relativamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazione e programmi occupazionali, prevedendo incontri periodici con la\nRSU\u002FRSA per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per\nqualifica e per sesso e categorie sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetti relativi alla introduzione di sistemi informativi e di automazione\ne innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze\nqualitative e quantitative sulla occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzazione dei contratti di apprendistato e di avviamento al lavoro di\ngiovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione\ndelle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro\nutilizzo in riferimento alla organizzazione aziendale e del lavoro, il numero\ndei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento\nfinali previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli\nsviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminile,\nanche in relazione alle disposizioni europee e alla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzioni previste e fonti, qualità e quantità del conferimento delle\nmaterie prime e dei semilavorati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approvvigionamento delle fonti energetiche e loro utilizzo, e utilizzo di\nmezzi derivati dal petrolio (contenitori, involucri, imballaggi), sviluppo\ndella ricerca e della realizzazione delle fonti energetiche alternative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-politiche commerciali e distributive sui mercati interni ed esteri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di ricerca agroalimentare, conferimenti e assistenza tecnica e\ngenerale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità\ndei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-entità e destinazione dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari,\nsulla base di piani di settore, delle leggi di programmazione territoriale e\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa. La\ncooperativa fornirà alle RSU, nel rispetto del T.U. sulla privacy, gli\nelementi di valutazione qualitativa e quantitativa circa le operazioni date in\nappalto all'interno della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con tempestività e, ove possibile, preventivamente, modifiche degli\nassetti societari, significativi progetti di ristrutturazione, concentrazioni,\nintegrazioni e fusioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoniche in\nrelazione alle norme di legge vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cambiamenti di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in\npiù regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) A livello territoriale (regionale, interprovinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o provinciale) o di settore merceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti delle associazioni cooperative forniranno alle OO.SS. dati\naggregati, nonché informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti,\nivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e\u002Fo l'evoluzione\norganizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento\nquantitativo e qualitativo della occupazione, sulle modifiche della\norganizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la\nsalvaguardia dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà\nanche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le\nconcentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con\nparticolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e\nprocessi di mobilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione\ndell'Osservatorio nazionale e previa istruttoria compiuta nell'ambito del\nComitato di indirizzo di cui al precedente punto 2), lett. B), nelle Regioni\nnelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente\nsignificativa, potranno essere costituite Commissioni paritetiche con il\ncompito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare\na ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto, al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il\nCCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del\ndecentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle\nconseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro,\nnel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità e sull’obiettivo di rendere stabile,\ncontinuo e sistematico ii sistema di relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare\npiena e ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa,\nrealizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di\nopportunità fra esse alternative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende sviluppare il 2° livello di contrattazione, in ragione anche\ndella realtà socio-economica e occupazionale presente nel territorio e nelle\naziende cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede locale, pertanto, si amplieranno e consolideranno gli spazi e le\nopportunità di confronto fra le Parti, in ragione anche delle opzioni\nstrategiche della impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative\nagricole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle\nnuove opportunità che si intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed\nestendere il 2° livello di contrattazione, le Parti convengono - nel\nquadriennio di vigenza del presente Accordo - di produrre congiuntamente un\nquadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e\nnecessaria tempistica all'avvio e allo svolgersi della contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello locale le Parti valuteranno la possibilità di introdurre forme di\n“buone pratiche” per favorire la partecipazione al lavoro dei lavoratori\nimmigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di carattere\nculturale e religioso e in relazione ad iniziative in materia, in particolare,\ndi fruizione di ferie e\u002Fo permessi e di informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune sui lavori transnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 6 mesi dalla stipula\ndel CCNL che, in coerenza con l'azione congiunta intrapresa a livello europeo\ndalle OO.SS. e dalla Federazione europea del settore, contrasti gli effetti di\ndumping relativi all'utilizzo del lavoro transnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 bis - Appalti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e\nterziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di\ninformazione\u002Fconsultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'art.\n4, lett. d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti\nprocessi, l'impatto sulla organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze\nsull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono\nprofessionalità e\u002Fo competenze e\u002Fo dotazione di macchine non presenti nel\nciclo produttivo dell'impresa committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende\nappaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, nonché per garantire\nl'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS.\ncomparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse\naziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.\nAlle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della legge n. 142\u002F01\nnonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'art. 6 della\nstessa legge, dell'art. 7, comma 4), legge n. 31\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il\nrispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire\ndei servizi previsti per i lavoratori della azienda appaltante con opportune\nintese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione degli incontri previsti dall'art. 4, lett. d1) del presente\nCCNL, le aziende forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle\nattività conferite in appalto e il dato medio del numero dei lavoratori che\nhanno prestato la propria attività all'interno delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 5 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, nel quadro dei\nprogrammi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in armonia\ncon quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635\u002F84 e dalle disposizioni\nlegislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125\u002F91 e s.m.),\nattività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive\ne alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva\nparità di opportunità uomo-donna nel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4, avvalendosi anche del\ncontributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esaminare l'andamento della occupazione femminile nel settore sulla base\ndei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle\niniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi CEE in\napplicazione della citata Raccomandazione n. 635\u002F94, Direttiva n. 73\u002F02 e dei\nprogrammi di azione nn. 82\u002F85 e 86\u002F90 della CE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni\npositive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto\nconcerne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento\ndel valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera,\nutilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale\nEuropeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio, in relazione alla attività svolta, invierà annualmente\nalle parti stipulanti apposito rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Commissione Pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello\nterritoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà\nindividuata territorialmente e finalizzate a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che\npregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e\nl’individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione della assunzione di personale femminile in attività\nprofessionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle\nlavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Difesa della dignità dalla persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la\ndignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando\ntutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale\nla risoluzione del Consiglio CEE del 20.5.90 e la Direttiva n. 73\u002F02.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le\nnecessarie indicazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Convenzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a\ntempo determinato per attività stagionali si impegnano ad esaminare\npreventivamente tali programmi in sede territoriale con le OO.SS. firmatarie\ndel presente contratto o in sede aziendale con le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano infatti che la “convenzione” è uno strumento per\nsalvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al SUO\ninterno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio,\nnonché le priorità di avviamento previste dall’art. 57. Le Parti ritengono\nutile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la\nstipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e\nimprese socie delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e\nprofessionali, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le\nParti potranno prevedere verifiche periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre allo strumento delle convenzioni e\u002Fo a completamento delle stesse si\nconcorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le Parti,\nla costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto\nprofessionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma\ndi almeno 104 giornate di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I calendari annui possono essere inviati ai competenti Centri per\nl'impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle aziende va garantita la possibilità della assunzione del lavoratore e\nla disponibilità dello stesso alla chiamata della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Ambiente e salute.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della\nsalute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni\nobiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della\npersona umana e del suo ambiente di vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli implica\nsostanzialmente 3 ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano\nessi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l'impatto delle\nattività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla sicurezza\ne igiene degli alimenti), l'azione di tutela da adottare, attuata a livello\naziendale e\u002Fo territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di\nderivazione europea e si fonda sul concetto di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale essa è realizzata attraverso una organizzazione del\nlavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sulla analisi dei\nrischi, sulla individuazione delle misure di prevenzione da adottare, sulla\nprogrammazione della applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei\nloro effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che\naziendale\u002Fterritoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la\npartecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realizzazione di\nprogrammi di miglioramento e comporta l'esigenza di una adeguata formazione sia\ndei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale va connessa ai programmi istituzionali di tutela del\nterritorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse\nalla qualità degli alimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile,\nl'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di\ncertificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni\nambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione dei siti alla\nrubrica della certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire\nl’applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di\nsicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello territoriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca\ne le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di\nprogrammi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono\nsull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle produzioni, sulla salute dei\nconsumatori e dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_green\">\u003Cp>-stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui\nproblemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare\nriguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “biologiche”. I\nlavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di\npermesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente\nCCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo\nanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi,\ndisagiati e\u002Fo imbrattanti e\u002Fo nocivi, definendo in occasione della stipula dei\ncontratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla\nluce delle specifiche norme contenute nel D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. e in\nrapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in sede aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto\n1) e al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in\nmateria di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro\ndei dati ambientali, riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche\nnei cicli produttivi, nonché di quelli relativi alla umidità e alla\ntemperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a\ndisposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad\neventuali richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro e a\nprevenire le malattie e\u002Fo infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la\nriduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni\npesanti, disagiate e\u002Fo nocive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in materia,\npotranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da\nadottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo\nscambio di informazioni fra i RLS delle diverse aziende operanti all'interno\ndel sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa\nvigente, nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare una adeguata\narmonizzazione della attività di prevenzione e sicurezza del luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi rispetto a\nquelli spettanti ai RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Le Parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di\nnocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a 2 ore e 20\nminuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno 2\nvisite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale\nsecondo i modelli in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consultazione\nda parte dei RLS dei registri degli infortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Rappresentanze sindacali d’azienda (RSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e\u002Fo impiegati agricoli sarà\neletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei\nlavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75\noperai e\u002Fo impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni O.S.\ndei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75\ndipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni O.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA saranno comunicati con\nlettera alla azienda, alla Organizzazione provinciale delle cooperative a cui\nl'azienda aderisce e alle rispettive OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti, o colpiti da\nmisure disciplinari per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono\nessere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa delle OO.SS. di\nappartenenza dei lavoratori e delle cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU trovano regolamentazione negli allegati 2) e 3), così come previsto\nnella successiva dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>b) Permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti di Organismi direttivi nazionali, regionali o\nsub-regionali, ai delegati aziendali, nonché ai componenti delle RSA\u002FRSU\ndevono essere corrisposti permessi retribuiti per l'espletamento delle\nattività inerenti le loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno rispettivamente pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a)8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti\ndelle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b)11 ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali,\nregionali o sub-regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori\nin forza alle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente occupati\nnell’azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non\nretribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni\ndi natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono usufruire dei permessi di cui sopra devono darne\ncomunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di\npermessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell'orario\nnormale giornaliero di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per lo\nsvolgimento dell'attività dei patronati sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Riunioni in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito della azienda in cui\nprestano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dei lavoratori in forza alla azienda, intesi come sopra, svolte\ndurante l’orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un\nmassimo di 15 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono indette o congiuntamente dalle OO.SS. aziendali o da quelle\nesterne di categoria su materie di interesse sindacale e del lavoro, anche con\nla partecipazione di dirigenti sindacali esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno\nessere comunicati per iscritto alla Direzione della impresa di norma almeno 24\nore prima dello svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopraccitate\nassemblee le Parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e\ndei programmi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Contributi sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda provvederà a trattenere la quota di contribuzione sindacale da\nversare alle OO.SS. per conto dei lavoratori che lo richiedano o l'autorizzino\na tale scopo, o mediante delega debitamente sottoscritta o in applicazione\ndegli accordi in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore, indicare\nl'entità della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la O.S.\nbeneficiaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia\na revocarla o sostituirla con altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inteso che il possesso della predetta delega autorizza e impegna\nl'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le\nmodalità che le OO.SS. interessate indicheranno e a dare comunicazione alle\nOrganizzazioni stesse dei versamenti effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, ai fini della regolamentazione delle RSU, fanno\ntesto l'AI 28.7.15 tra Centrali cooperative e CGIL, CISL e UIL (allegato 2),\nnonché l'apposito accordo di settore modificato in questo rinnovo (allegato\n3). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno il loro effetto per le\nparti firmatarie il presente contratto dalla data di sottoscrizione dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano la reciproca disponibilità ad incontrarsi per la\nverifica sulla applicazione delle nuove regole su richiesta di una delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Formazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti e impegni assunti\ndalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL e UIL nel Protocollo d'intesa del\n1994 in materia di formazione professionale, affinché essa possa svolgere il\nruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese,\nconsiderando la valorizzazione delle risorse umane e le sviluppo della\nprofessionalità dei lavoratori, condizioni necessarie, da un lato, al\nmiglioramento della competitività delle imprese, dall'altro, alla tutela e\nalla promozione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, a\nlivello nazionale e nelle Regioni a particolare rilevanza cooperativa saranno\ncostituite apposite Commissioni consultive per una valutazione dei fabbisogni e\ndegli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola e\nagroalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro il sistema dei\nCOOP-FORM si raccorderà anche con gli Enti e\u002Fo gli Organismi bilaterali del\nsettore della cooperazione agricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indicazioni che emergeranno dalle predette Commissioni saranno presentate\nper un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative\nai COOP-FORM regionali, come previsto dal succitato protocollo d'intesa\ninterconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le Parti individuano nel Fondo interprofessionale FONCOOP lo strumento per\neffettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impegnano a\nsostenere i progetti territoriali, settoriali e aziendali che saranno\npresentati in tale ambito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Occupazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i\nlivelli occupazionali e allargare la base produttiva a fronte di specifici\nprogetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le Parti convengono\nche a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di\naccordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nella\norganizzazione produttiva e del lavoro e utilizzino la mobilità territoriale e\nla flessibilità dell’orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle recenti modifiche legislative di cui alla legge n. 92\u002F12 e\ns.m. le Parti convengono sulla necessità di addivenire a una più puntuale\ndefinizione in materia di lavoro stagionale in relazione al presente CCNL e, a\ntale scopo, si impegnano ad incontrarsi entro 3 mesi dalla firma\ndell'Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contributo assistenza contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende cooperative e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle\nOrganizzazioni stipulanti il CCNL un contributo a titolo di assistenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entità di tale contributo viene fissata nello 0,35% del minimo\ncontrattuale nazionale conglobato, di cui lo 0,21% a carico dei datori di\nlavoro e lo 0,14% a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di esazione e di versamento del contributo sono stabilite dalla\nCommissione paritetica di cui all’art. 12 e sono oggetto di apposito\nregolamento (allegato 5) che è parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE COMUNE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 12 - Previdenza complementare e fondi integrativi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita\ne a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione\nNazionale denominato FILCOOP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti, il cui\nrapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto il 2.7.98 e sue\ns.m.i., che siano stati assunti e abbiano superato, ove previsto, il relativo\nperiodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto part-time a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4\nmesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in\nuna delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL\nsiano sottoscritti da almeno 2 delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL\n2.7.98.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali e idraulico-agrarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e\nmaricoltura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata\ncon apposito accordo tra le OO.SS. stipulanti i CCNL dei settori affini e le\nrispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del\ndatore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con decorrenza dall’1.1.14, l'1,5% a carico del datore di lavoro\ncommisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di\nriferimento (fino al 31.12.10 l’aliquota a carico del datore di lavoro era\npari all’1%: dall’1.1.11 al 31.12.13 l’aliquota a carico del datore di\nlavoro era pari all’1.2%);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR\nnel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati al\n28.4.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori\nqualificabili come di prima occupazione successiva al 28.4.93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio\ndell’attività del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col\nversamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata\nanche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito\ndel periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari\naggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a partire dall’1.1.17 al lavoratore componente\ndella Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente 1 giorno di permesso\nper la partecipazione alle convocazioni di tale Organo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>b) Fondi integrativi sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Sanitario degli impiegati agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli\nimpiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di\nlavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1.7.92, pari complessivamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.11 potranno iscriversi al Fondo anche gli impiegati a\ntempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione sarà rapportata ai mesi di durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sanitario degli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al FILCOOP sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo\nindeterminato ai quali si applica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di € 52,00 annua di\ncui il 50% a carico della azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo indeterminato in forza al 16.7.02, non iscritti al Fondo,\nsaranno iscritti al FILCOOP sanitario qualora non manifestino per iscritto\ndiversa intenzione entro il 31.12.02.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente al 31.12.02\nl'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da\npresentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda invierà al FILCOOP sanitario la copia della comunicazione di\nrecesso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.1.11 saranno iscritti al FILCOOP sanitario, salvo\nrinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di\ncui all'art. 6 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Dall'1.1.14 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli\noperai a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all'organico aziendale con\nuna garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate\nannue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con 3 anni consecutivi di anzianità aziendale (ai fini della anzianità si\nconsiderano i 3 anni civili precedenti a quello di iscrizione al Fondo) a\ncondizione che nell'anno di iscrizione abbiano un contratto di lavoro per\nalmeno 151 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di € 36,00\nannui di cui il 50% a carico della azienda e il restante 50% a carico del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Casse integrazioni ’extra-legem’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le\nOrganizzazioni firmatarie del presente CCNL costituiscano Casse integrazioni\n‘extra-legem’ o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli\noperai una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio\naggiuntiva a quella liquidata dall'INPS e dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli scopi di cui al comma precedente e per definire le modalità per\nl’applicazione e la gestione di quanto previsto dall'art. 11, la Commissione\ndi cui al citato articolo sarà insediata entro 3 mesi dalla firma del presente\nAccordo e sarà costituita da un rappresentante per ogni Associazione\nfirmataria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, entro il 30.11.15, la Commissione non abbia definito le modalità\ndi costituzione di un sistema di Casse che copra l'intero territorio nazionale,\novvero di una Cassa di livello nazionale per tutte le imprese che ne sono\nprive, dal 31.12.15 le cooperative che non aderiscono a una Cassa\n‘extra-legem’ saranno tenute a corrispondere direttamente agli operai a\ntempo determinato le integrazioni di malattia e infortunio di cui agli artt. 62\ne 63 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le integrazioni di cui agli\nartt. 62 e 63, in assenza di adesione a Casse ‘extra-legem’ saranno\ncorrisposte a decorrere dall’1.1.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali e territoriali che disciplinano\nla materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì che la costituzione delle Casse\n‘extra-legem’ potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della\nCommissione paritetica sull'argomento in oggetto e nei limiti e con le\nmodalità che la Commissione stessa avrà individuato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Lavoratori svantaggiati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato, con idonea\ndocumentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo e che intendano\naccedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso Strutture del SSN\no presso Strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o\nancora presso sedi di Comunità terapeutiche individuate dall'art. 124, DPR n.\n309\u002F90, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in\ncui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta alla esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni\n(art. 124, DPR n. 309\u002F90).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo, considerato di aspettativa non retribuita, non è computabile\ncome anzianità utile agli effetti del TFR e degli scatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendente o etilista\npossono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere\nal programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il relativo servizio ne\nattesti la necessità, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non\nripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per\niscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai Servizi sanitari o\ndalle altre Strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 bis - Applicazione legge n. 104\u002F92.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap grave,\ncomprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il\npassaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di\nprecedenza rispetto ad altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n. 104\u002F92 e s.m. ai lavoratori a tempo indeterminato\nche abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza,\ndi cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie\npubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere\navanzata con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con\ncontratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come\nprevisto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo\ndella sostituzione e il nome del lavoratore sostituito, fatte salve le\nnormative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Mezzi di trasporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di\ntrasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso\nlavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, a un compenso che\ndovrà essere determinato dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi, fatta salva ogni pattuizione preesistente,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individueranno situazioni e casi in cui corrispondere al lavoratore una\nindennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e\nstabiliranno misure e modalità di corresponsione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità non è dovuta nel caso l'azienda metta a disposizione un\nproprio mezzo di trasporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Rimborso spese.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per\nragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate previa documentazione\nentro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate\nha avuto luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso\nspese per vitto, alloggio e viaggio, nonché il rimborso delle piccole spese\nnon documentabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale potrà essere\nremunerato o attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario\no attraverso una indennità di trasferta da stabilire nella contrattazione di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 bis - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del trasferimento deve essere fatta per iscritto al\nlavoratore e inviata per conoscenza alle RSU\u002FRSA con il massimo anticipo\npossibile rispetto alla data del trasferimento medesimo. Il trasferimento deve\nbasarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive o per altre\nragioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che venga trasferito dalla azienda ad altra sede di lavoro\nconserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse\nquelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle\nparticolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine che non\nricorrano nella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei caso di trasferimento, disposto dalla azienda, in via definitiva da una\nsede all'altra della stessa cooperativa, qualora il trasferimento dia luogo\nanche all'effettivo cambio di residenza, il lavoratore ha diritto al rimborso,\na titolo di indennità di trasferimento e nei limiti previsti dall’art. 51\ndel TUIR, previa documentazione delle spese sostenute per il trasferimento\ndella sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetti il trasferimento e risolva il rapporto di\nlavoro ha diritto al riconoscimento della indennità sostitutiva del periodo di\npreavviso e del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Servizio civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano ai lavoratori le norme di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Cooperazione internazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all’art. 33,\nlegge n. 49\u002F87 (sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo),\nla qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla conservazione\ndel proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del DLCPS 13.9.46 n. 303 e\nsuccessive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio\nmilitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 18 - Mense.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto\ndella grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una\nregolamentazione generale, le cooperative e le OO.SS. verificheranno a livello\nterritoriale e\u002Fo aziendale le possibilità, modalità e condizioni di\nistituzione del servizio mensa, ovviamente nelle realtà produttive e\nterritoriali che lo giustifichino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto\nnella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 7 livelli, in\nciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se per\ngli stessi, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni\ncontrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, sono previsti, allo stato,\ntrattamenti differenziati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadri sono definiti dall'art.\n45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima\ntabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 48 e 60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili, indicati esclusivamente per i lavoratori con mansioni\nimpiegatizie e per gli operai florovivaisti, rappresentano le caratteristiche\nessenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate e\nhanno valore esemplificativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le mansioni non rappresentate nei profili l'inquadramento sarà\neffettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili\ndelle qualifiche indicate in ciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili per il personale con mansioni operaie sono definiti ai sensi\ndell'art. 3, lett. e), punto 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno stabiliti i\nlavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per\nl'esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi\nagli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori\npesanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce\nl'incarico di capo verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione\nsalariale da stabilirsi dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che non devono derivare oneri per le imprese anche\nper effetto dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la nuova classificazione unica non ha alcun effetto\nsulle norme contenute nel CCNL riguardanti i diversi trattamenti del personale\ncon mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie. Tali\ndiversi trattamenti, pertanto, conservano la loro efficacia sia nell'ambito di\nciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento degli impiegati e degli operai in forza al momento di\nstipula del presente CCNL avverrà in base alla tabella sotto riportata, nella\nquale sono indicati i livelli di inquadramento, i parametri e le figure\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione, inoltre, non modifica le sfere di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnel CCNL stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"706\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"475\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"justify\">parametro \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"center\">figure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">151,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati (ex impiegati liv. 1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">136,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati (ex impiegati liv. 2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">125,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        3),\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex operai specializzati super)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">116,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        4), \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex operai specializzati)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">111,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">operai (ex operai qualificati\n        super)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">107,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        5),\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex operai qualificati)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        6),\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex operai comuni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)(ex impiegati liv. 1), par. 151,70).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, non investiti\ndei poteri e delle incombenze propri del dirigente, collaborano direttamente\ncon il datore di lavoro e con il dirigente alla organizzazione e gestione\ngenerale, tecnica e\u002Fo amministrativa dell’azienda, con autonomia di\nconcezione e potere d'iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-direttori tecnici, amministrativi, commerciali e altre figure con analoghe\ncaratteristiche e funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di servizi rientra in tale liv. 1) il direttore del Centro\nelaborazioni dati (CED).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nel liv. 1) gli “agenti” che, pur assunti con tale qualifica,\ncollaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente nella\nipotesi di aziende prive di direttore e ai quali siano affidati dal medesimo\ndatore di lavoro poteri e incombenze propri di detto liv. 1) e che provvedono\nquindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, alla organizzazione\ne gestione generale tecnica e\u002Fo amministrativa dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente nelle aziende vitivinicole rientrano nel liv. 1) quegli\n“enologi” che collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il\ndirigente, nella ipotesi di aziende prive di direttore, e che provvedono,\nquindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le\noperazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2) (ex impiegati liv. 2, par. 136,38).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, alle dirette\ndipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, provvedono\ncon relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e\u002Fo amministrativa\ndella azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e\u002Fo\namministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo reparto e capo Ufficio tecnico, commerciale, amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione\nprestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale\ndipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui,\nagli acquisti dei concimi, mangimi, sementi etc., alle vendite dei prodotti,\nalla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del\ndatore di lavoro e di chi per lui, alla assunzione e ai licenziamenti del\npersonale operaio o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri\ncontabili e dei libretti colonici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o\nbevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura,\nfermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle\nvinacce, stabilendo modalità e tempi della effettuazione dei travasi. Accerta,\nanche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla\ngradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda\nalcolica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di\nparchi e giardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista CED: l'impiegato che effettua le analisi e gli studi per\nindividuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali\nattraverso l’uso della elaborazione. Programma le risorse necessarie per le\nvarie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle\naziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i\nresponsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del\nsistema informatico, nonché la forma, la periodicità e i supporti\nrelativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3) (ex impiegati liv. 3 - ex operai specializzati super,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>par. 125,53).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione\ndelle disposizioni loro impartite e, quindi, con relativo potere di iniziativa,\nesplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione\nalla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da\ncui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che svolgono lavori complessi nella\nattività produttiva richiedenti specifica competenza professionale acquisita\nper titolo o per pratica, con autonomia di concezione, polivalenza e che\ncoordinano altro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoagenti, contabili, impiegati amministrativi o commerciali, aiuto\nenologo, addetti Ufficio commerciale estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli operai florovivaisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci\nvarietali per ottenere ibridi di I generazione selezionati, assicurando una\nattività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con\nresponsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio\nche, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza\nprofessionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso\nanche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più\noperazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette\nmacchine, svolgendo una attività lavorativa polivalente (come conduttore e\ncome meccanico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con\nautonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o\nper titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di\nportata superiore a q. 75, provvede alla loro manutenzione e alle riparazioni\nordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda,\nsvolgendo una attività lavorativa polivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle\nprestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei\nterreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-potatore” artistico” di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva\ned elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue\nla potatura artistico-figurativa di piante ornamentali o alberi di alto\nfusto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza\nprofessionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un\nimpianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni\nnecessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle\nstesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i\nmateriali necessari, la dislocazione delle prese di acqua, nonché i relativi\ntempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra\nassumendone la responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito\ncertificato di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che\nregolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e\nalle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa\npolivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4) (ex impiegati liv. 4 - ex operai specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>par. 116,72).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati che, in possesso di esperienza,\nsotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le\nistruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità,\namministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni\ncolturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che, alle dirette dipendenze di\nsuperiori, svolgono lavori complessi nella attività produttiva richiedenti\nspecifica competenza professionale acquisita per titolo o per pratica, senza\nautonomia di concezione, ma con capacità di autonomia esecutiva nelle mansioni\nloro affidate e polivalenza e possono coordinare altro personale di livello\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti, assistenti\noperatori CED, disegnatori tecnici, magazzinieri, anche di aziende\nvitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del\nmagazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della\nbuona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili, e di quant’altro\noccorrente ai bisogni della azienda; su disposizioni impartite direttamente dal\ndatore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori provvedono alla\nripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla\nrelativa registrazione contabile-amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vivaisti, i potatori, gli innestatori e ibridatori, i preparatori di\nmiscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, i selezionatori di\npiante innestate, i conduttori patentati di autotreni, di automezzi e trattori,\ni conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici,\ngli elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i lavoratori\nspecializzati ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di capo\nverrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da\nstabilirsi nei contratti di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5) (ex operai qualificati super, par. 110,99).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di\nprocessi produttivi e\u002Fo di lavorazioni complesse che siano in grado di svolgere\nmansioni polivalenti in possesso di specifiche conoscenze e capacità\nprofessionali acquisite per pratica o per titolo e possono coordinare altro\npersonale di livello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli operai florovivaisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuto innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione\ndelle marze, addetti agli impianti termici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6) (ex impiegati liv. 5, ex operai qualificati, par. 107,78).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che esplicano mansioni\nnon richiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di\nprocessi produttivi e\u002Fo di lavorazione in possesso di specifiche conoscenze e\ncapacità professionali e polivalenza acquisite per pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stenografi, dattilografi, addetti a semplici mansioni di segreteria,\naddetti alle spedizioni, terminalista CED addetto alla acquisizione dei\ndati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli operai florovivaisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti degli operai specializzati e i preparatori di acqua da\nirrorazioni, gli irroratori portatori di lancia per trattamenti\nantiparassitari, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i\nconduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i trapiantatori di\npiante ornamentali adulte con zolla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7) (ex impiegati liv. 6 - ex operai comuni, par. 100).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questo livello il personale d'ordine che svolge mansioni\nproprie della loro qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai con capacità di eseguire\nlavorazioni semplici non richiedenti specifiche competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- uscieri, fattorini, commessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili degli operai florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti\nspecifici requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori non professionalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa area gli operai agricoli che nell'anno solare\nprecedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate\ncomplessive inferiori a 51, che svolgono mansioni che non richiedono alcuna\nprofessionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda inquadrabili nei\nlivv. 3), 4), 5), 6) e 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di liv. 5) (ex operai qualificati super), si concorda di\ndemandare l'introduzione di tale qualifica ai prossimi rinnovi contrattuali di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso si verifichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli\noperai del liv. 6) (qualificati), le parti titolari del 2° livello\ncontrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del\nnuovo livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma di salvaguardia si intende superata dove la contrattazione di 2°\nlivello ne ha già previsto l'applicazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Indennità di alta professionalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori, operai e impiegati ad alta professionalità da\nindividuare a livello territoriale e aziendale, che ricoprono funzioni di\nparticolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali\nsi richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire\nnell'apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi\norganizzativi potrà essere concordata in tali sedi una indennità di\nprofessionalità da corrispondere per tutte le mensilità previste\ncontrattualmente e da conteggiare ai fini del TER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis - Indennità di cassa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità\ndel movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio\ncontabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richiesto, una\nindennità mensile nella misura di € 25,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via\nesclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni\npurché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di\ncarattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per\nperiodi superiori al mese e, in deroga all’art. 48, comma 4) e all’art. 60,\ncomma 5), la sua misura mensile non è frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l'indennità di\ncui al presente articolo è demandato alla contrattazione di 2° livello la\nrelativa disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'estensione della indennità agli operai, alle condizioni previste dal\npresente articolo, avverrà previo affidamento formale della mansione da parte\ndella cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di\nassunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per esigenze della azienda, sia adibito temporaneamente\ned eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore, conserva i diritti e il\ntrattamento economico del livello cui appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla\nposizione del lavoratore, così come previsto dal D.lgs. n. 81\u002F15, lo stesso\npuò essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento\ninferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento\ndell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la\nnullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di\ninquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale,\npossono essere previste dai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per procedere alla modifica delle mansioni, della\ncategoria legale e dei livelli di inquadramento e della relativa retribuzione\nsono stabilite dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia adibito, invece, a mansioni di qualità superiore,\nacquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al\ntrattamento economico previsto per la qualifica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver\nsvolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica per un\nperiodo di 2 mesi se impiegato e, se operaio, quando sia stato adibito\ncontinuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni\nlavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2 volte per un periodo complessivo\nnon inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica\nsuperiore, assente con diritto alla conservazione del posto, non fa acquisire\nal sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin\ndall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento\neconomico corrispondente a detta qualifica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del passaggio di qualifica dell'operaio pertanto non vengono\nconteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai\nassenti per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto\ndell'assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere\nregistrato sulla documentazione di lavoro dell’operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore\nsettimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa\ndistribuzione sancita dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario\ncontrattuale ordinario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e\u002Fo di mercato è\nistituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari a un massimo\ndi 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali\ncon orari superiori a quello contrattuale e in ogni caso nei limiti di legge, a\ncui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari\ncorrispettivamente ridotti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le Parti\npotranno convenire il superamento del limite massimo di 90 ore di flessibilità\ndi cui al comma precedente, e regolamentare le modalità dell'eventuale\nrecupero in luogo della maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi\ncompensativi del maggiore orario svolto e al conseguente prolungamento del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata\nall’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in\nquelli di corrispondente riduzione dell'orario o di riconoscimento di riposo\ncompensativo anche agli effetti degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le\nParti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come\nsopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; quelle\nrientranti nei suddetti regimi di orario, ma superiori all'orario settimanale\ncontrattuale, saranno invece retribuite con una maggiorazione, la cui misura\nsarà stabilita dalla contrattazione di 2° livello, da liquidarsi nei periodi\ndi superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità\nnon prevede prestazioni lavorative domenicali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.1.92 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi\nretribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall'1.1.93 tali permessi\naumenteranno di 8 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di godimento di tali permessi saranno concordate tra le Parti\nin sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con prestazione\nridotta e agli operai con contratto a tempo parziale il numero di ore di\npermessi di cui sopra sarà rapportato alla effettiva prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito\ndall'art. 60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze\naziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore\ncumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori\nretribuzioni e\u002Fo maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a\nfronte di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni lavorative di cui al comma 8) del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui\nall'art. 27;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28 (in\nrelazione alle norme ivi previste).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di\ncui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuali in sede di\ncontrattazione decentrata e dando comunicazione alla impresa della collocazione\ndei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di\nfruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in\nsede decentrata, così come le specifiche modalità di utilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e\ndella deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi\nprecedenti, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 66\u002F03,\nla durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a\nun periodo non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 17, comma 1), D.lgs. n. 66\u002F03, è comunque possibile una\ndiversa regolamentazione da parte dei contratti di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 66\u002F03 e\nin coerenza con quanto previsto dall'art. 22, comma 2) del CCNL, le Parti\nconvengono che in sede di rinnovo dei contratti di 2° livello di cui all'art.\n3 si proceda alla armonizzazione delle eventuali norme in materia di orario,\nprecedentemente previste nei medesimi contratti, al citato nuovo contesto\nlegislativo\u002F contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati e operai deve\navvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e\nviceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo\nparziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono\nrapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di lavoro a tempo parziale, in cui la riduzione di orario rispetto\nal tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di\nlavoro (ex tempo parziale orizzontale), i giorni di ferie saranno calcolati\nsecondo i criteri stabiliti all'art. 29 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da\neccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o\nRSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno solare,\nla misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il\ncomputo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario per i lavoratori con\ncontratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 22, 46 e 58 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile l'introduzione nel contratto a tempo parziale di clausole\nelastiche definite con apposito patto scritto tra le Parti; il lavoratore può\nfarsi assistere da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce\no conferisce mandato. Per la regolamentazione delle stesse si fa riferimento\nalla vigente legislazione che si ritiene integralmente richiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifiche che comportano un aumento della prestazione sarà\napplicata la maggiorazione di cui all'art. 6, comma 6), D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 30% dei lavoratori a\ntempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un\nminimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 24 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di\nlegge salvo quanto disposto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di apprendistato non compatibili col presente impianto\ncontrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le\nconseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli da 1) a 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di\ndestinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato disciplinato dal presente\narticolo non può essere inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)24 mesi per i lavoratori che devono svolgere le mansioni del livello\n6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)36 mesi per gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante (pari a 12 mesi): 2\nlivelli sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 2° periodo (pari a 12 mesi): 1 livello sotto quello di destinazione\nfinale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 3° e ultimo periodo (pari a 12 mesi): inquadramento al livello di\ndestinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 6) saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dalla fine del 1° periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti con qualifica di impiegato non si terrà conto del liv.\n5) riferito soltanto a qualifiche operaie. Pertanto, la progressione dei\nlivelli sarà ad esempio la seguente: livv. 7)-6)-4), 6)-4)-3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indeterminato,\nsi applicano le norme del CCNL relative a tale categoria, pertanto agli stessi\ngli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze e non\nattraverso il 3° elemento. Analogamente, agli apprendisti impiegati sarà\ngarantito lo stesso trattamento previsto per gli altri impiegati a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di formazione la cooperativa e l'apprendista potranno\nrecedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato\nesercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti si applicano tutte le norme del CCNL non esplicitamente\nmodificate dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla previsione disciplinata dal T.U. sull'apprendistato D.lgs.\nn. 167\u002F11, art. 4, in merito alla possibilità che le parti negoziali\nindividuino le figure a carattere artigianale per effettuare percorsi di\napprendistato fino ad un complessivo periodo di 60 mesi, le parti stipulanti si\nimpegnano a verificare delle soluzioni per il settore agricolo entro 1 anno\ndalla data di stipula del presente CONL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente Capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa e l'apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla\nlegge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del\nfacsimile allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la definizione della offerta formativa pubblica,\ninterna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di\nbase e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la\ndurata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e\ntenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze\ndell'apprendista. Per i territori dove questo non si realizza sarà comunque\npossibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della\ncooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione interna non sarà inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa\nla formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni\ndi igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà\nriservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una\nquota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione relative alla sicurezza sul lavoro e alla\norganizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di\nlavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento\ndella qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di\nformazione in alternanza, ‘on the job’, in affiancamento e con moduli di\nformazione teorica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione interna, anche con modalità ‘e learning’ è prevista per\nle materie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale, mentre le altre\nmaterie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna alla azienda,\nsempre facendo ricorso anche a modalità ‘e-learning’ qualora l'azienda\ndisponga di capacità formativa interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere\ndefinite dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse\numane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne alla azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività\nformativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutore aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata\nqualifica designato dalla impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la\nfunzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un\namministratore. Il nominativo del tutore sarà indicato nel piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della definizione del libretto formativo, la formazione effettuata\ne la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita,\nsaranno registrate su una scheda realizzata in base al facsimile allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato in cicli stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente articolo è\nconsentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato per cicli stagionali può essere svolto nei confronti degli\noperai limitatamente per il raggiungimento delle qualifiche previste nei\nlivelli da 3) a 5) e per gli impiegati per i livelli da 1) a 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere\nsvolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità\ndi svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di\ndurata non inferiore a 4 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati a un livello\ninferiore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato,\nsuccessivamente saranno inquadrati al livello di arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di\napprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase\nstagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso\nformativo per il ciclo stagionale successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione sarà\nriproporzionata in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l'art. 56, comma\n3) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le\nstesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il diploma di istruzione secondaria superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di apprendisti per le tipologie “Apprendistato per la\nqualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e\n“Apprendistato di alta formazione e ricerca” avverrà in base alle\ndisposizioni previste dalle Regioni e\u002Fo dalle Istituzioni della istruzione e\ndella formazione professionale deputate al rilascio dei relativi titoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverse disposizioni di tali Istituzioni è applicabile la\nregolamentazione dell'apprendistato professionalizzante relativa a: periodo di\nprova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative,\nmodalità di svolgimento della formazione aziendale, piano formativo\nindividuale, tutore, libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato per lavoratori in mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge possono essere assunti con\ncontratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi, fermi i limiti di legge relativi alla operatività delle\nriduzioni contributive, si applicano tutte le norme di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima della entrata in vigore del D.lgs. n. 167\u002F11 e del presente contratto\ncontinua ad applicarsi la previgente normativa di legge e contrattuale fino\nalla naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Contratto di inserimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo è abrogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 26 - Contratto di somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le\nmodalità fissate dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nella impresa\nutilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato\ndella impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la\nstessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un\nnumero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un\nmassimo di 2 lavoratori temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione\nalle RSU\u002FRSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente\nCCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica\nannuale tra le Parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\npossibilmente in coincidenza con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se, per esigenze di azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro\ngiorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno\n2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate\nragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può\nessere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.\nTali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da\nperiodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti al bestiame e per quelli aventi particolari\nmansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la\nregolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti di 2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 28 - Giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1° dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 6 gennaio (Epifania del Signore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 25 aprile (anniversario della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 1° maggio (festa del Lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) 4 novembre (Unità Nazionale) (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) festa del S. Patrono del luogo (**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica\nsuccessiva dalla legge 5.3.77 n. 54.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Comune di Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e\nPaolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività\nnazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.49\nn. 260 e 31.3.54 n. 90 e, pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali\ne infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica,\nverrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)se non lavorano, verrà corrisposta 1 giornata normale di paga compreso\nogni accessorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)se lavorano, è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto\na), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato,\nmaggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle\nleggi sopraccitate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato di cui\nall'art. 56 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal\nlavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal\nlavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro\nle prime 2 settimane della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori operai a tempo determinato il trattamento economico per\ntali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista\ndall’art. 60, quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione\ndi lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente\neseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni\nfestivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli\noperai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i\nlavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività\nsoppresse sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31.3.54 n. 90, per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a\ntutti gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per le 4 festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e\nSS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre\nalla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione\nfatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di\nstipendio o di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui\ngodimento sarà tra le stesse Parti concordate, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che sia preventivamente concordata tra le stesse Parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di\nservizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari\na 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno,\nnonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori\nspettano tanti 12simi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giovani dai 14 ai 16 anni vale l'art. 23, legge n. 977 del\n17.10.67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo\nconcordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il\nlavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà,\ncompatibilmente con l'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato il periodo di ferie di cui al comma 1)\nmaturerà per 365simi in relazione alle giornate lavorate. Per il pagamento e\nil godimento delle stesse si fa riferimento all'art. 60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati\navvenuta con il CCNL “Cooperative e consorzi agricoli” 28.3.88 è\ncompensata con l'aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all'art.\n30.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 30 - Congedo matrimoniale, permessi straordinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e maternità obbligatoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore con qualifica di impiegato o di operaio a tempo indeterminato\nche contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 15 giorni con\nretribuzione normale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di OTD il permesso straordinario di cui al comma 1) sarà di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15 giorni per lavoratori con contratto per più di 150 giornate\nlavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 giorni per lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 giorni per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo straordinario deve essere goduto, salvo diverso accordo tra\ncooperativa e lavoratore, entro 30 giorni dalla data del matrimonio previa\nconsegna del relativo certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare la richiesta con anticipo di almeno 15\ngiorni dall'inizio del congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni\nnell'anno e, nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso\ndell'anno, nonché nel caso di contratto a termine, agli impiegati spettano\ntanti 12simi dei permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso\nl'azienda. Inoltre tali permessi non sono usufruibili cumulativamente a periodi\ndi ferie, salvo comprovati casi eccezionali e comunque esaurito il periodo di\nferie maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, legge n. 53\u002F00, si precisa che\nspetta al lavoratore in costanza di rapporto sia a tempo determinato che\nindeterminato il permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di\ndecesso o di grave e documentata infermità del coniuge o di un parente entro\nil 2° grado o del convivente. In quest'ultimo caso la convivenza deve\nrisultare da certificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tali permessi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.14, ad integrazione del citato art. 4 e qualora si\ntratti del secondo evento luttuoso nell'anno, spetta al lavoratore 1 giorno di\npermesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di un parente entro il 2°\ngrado o del convivente (a condizione che la convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato, ha inoltre diritto\na 1 giorno di permesso retribuito in caso di decesso di affine di 1° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi o i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie per\ngli impiegati e gli operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'applicazione di tutte le norme di cui all'art. 47, D.lgs.\nn. 151\u002F01, il congedo non retribuito per malattia del figlio di cui al comma 2)\ndel citato articolo è elevato da 5 a 8 giorni lavorativi all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione delle aspettative non retribuite si fa riferimento alla\nnormativa vigente (art. 4, legge 8.3.00 n. 53 - riferimento normativo allegato\nn. 4 e DM 21.7.00 - riferimento normativo allegato n. 4 bis).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita, della adozione internazionale o dell'affidamento\npreadottivo di un minore è riconosciuto al padre 1 giorno di permesso\nretribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Entro 7 giorni dal superamento dei limiti di conservazione del posto di\nlavoro per malattia il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto di\nrichiedere in forma scritta un periodo di aspettativa per un periodo massimo di\n6 mesi, durante il quale non gli spetterà la retribuzione e non decorrerà\nl'anzianità ad alcun fine di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire di tale aspettativa il lavoratore dovrà consegnare i\ncertificati medici attestanti il perdurare della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>A fronte del protrarsi della assenza a causa di una patologia grave e\ncontinuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da\nspecialisti del SSN, nonché in caso di sclerosi multipla o progressiva, il\nlavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di\naspettativa fino a guarigione clinica e, comunque, di durata non superiore a 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>A decorrere da11'1.1.17, in caso di congedo obbligatorio per maternità\niniziato da tale data, l'impresa integrerà la prestazione erogata dall'INPS ai\nsensi degli artt. 16 e 22, D.lgs. n. 151\u002F01, per un massimo di 5 mesi, in modo\nda raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla\nlavoratrice stessa in costanza di rapporto di lavoro. Ferma restando la\ndecorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà\ncorrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del\ncedolino INPS attestante l'avvenuta liquidazione della indennità di\nmaternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell’eventuale\nimporto riconosciuto per analoga prestazione dalla Cassa ‘extra legem’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi aggiuntivi di cui al presente articolo saranno riassorbiti in\ntutto o in parte in caso di estensione di tali benefici in forza di\nprovvedimenti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Permessi per formazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e\naggiornamento professionale di interesse agricolo, ivi compresa la formazione\ncontinua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53\u002F00, istituiti in applicazione delle\nintese intervenute tra le parti firmatarie del CCNL e\u002Fo istituiti da Enti\nqualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo\ndi tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del\ntriennio con facoltà di utilizzarle in un solo anno. Il numero dei lavoratori\na tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi\nnecessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il\nnumero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo\nindeterminato e il 10% per quelle che hanno più di 10 lavoratori a tempo\nindeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di\naddestramento professionale di cui sopra è esteso ad ogni effetto anche ai\nlavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali\npermessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono\ndemandate alla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e agli effetti dell'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori a\ntempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la\nstessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per usufruire\ndel congedo per la formazione, così come disciplinato al citato art. 5, legge\nn. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo da\n5 mesi a 11 mesi continuativi devono presentare domanda al datore di lavoro con\nalmeno 3 mesi di anticipo sull’inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi la domanda andrà presentata 2\nmesi prima dell'inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore entro\n15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento della\nstessa, sia in caso di differimento o di diniego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che\npuò fruire del congedo formativo non può superare 1 unità nel caso di\naziende da 4 a 50 lavoratori e il 2% dei lavoratori nel caso di aziende con\npiù di 50 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai\nlavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni di anzianità con la\nstessa azienda, determinata su 150 giornate lavorative medie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratori a tempo determinato il numero dei lavoratori di ogni\nsingola azienda che può fruire del congedo formativo è pari a 1 ogni 100\nunità o frazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Permessi per recupero scolastico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo indeterminato e a tempo pieno che partecipa a corsi di\nrecupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di\nun triennio con facoltà di utilizzarle anche in un solo anno. Tale monte ore\nva riproporzionato per i part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che\npuò beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà\nsuperare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4\na 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno\npiù di 10 lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di\nrecupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche ai lavoratori a tempo\ndeterminato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto\ncompatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto è esteso anche ai lavoratori extracomunitari per la\npartecipazione a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente\nriconosciuti per la scolarizzazione e per l'apprendimento della lingua\nitaliana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato ai contratti di 2° livello il compito di individuare soluzioni\natte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento\ndei riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la continuità della\nattività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del\nlavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti e ogni altra\npossibile misura allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario\ne possibile, del carico di manodopera aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità,\npari rispettivamente alla retribuzione percepita nei mesi di dicembre e\nagosto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa pattuizione collettiva preesistente, la 13a mensilità deve\nessere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10\nagosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi nella ipotesi\ndi inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità\naggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione dei 12simi di tali mensilità compete anche nel caso di\nrecesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento a\nquanto stabilito dall'art. 60 (3° elemento).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Cessione, trasformazione e successione di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 2112 CC, la cessione, la\nsuccessione e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda cooperativa non\nrisolve di diritto il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il personale mantiene nei confronti della nuova cooperativa i\ndiritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dalla\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali liquidazioni che dovessero avvenire saranno considerate quali\nacconti della liquidazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento e successiva cessazione dell'attività da parte della\nazienda e di licenziamento del lavoratore, questi conserva nei confronti della\ngestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonché alle spettanze\ne agli emolumenti previsti dal presente CCNL e dalla contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e con\nparticolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa,\nil prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore\ndi lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione\nnon superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione\ndel rapporto di lavoro alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi\ntitolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle\ncompetenti strutture sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto idoneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti\nnella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche\ncongiunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il proprio\nconiuge del diritto di superficie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ristrutturazione della casa di proprietà del richiedente o in proprietà\ncomune col proprio coniuge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)congedo formativo ai sensi dell'art. 31 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo\ndeve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti\nstrutture pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione e del pagamento della anticipazione dovranno\nessere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi\nsanitari prescelti per la terapia o l'intervento, comprensivi delle eventuali\nspese complementari essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere\naccompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti\nche il compratore o promittente compratore non sia proprietario o\ncomproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di\nriscatto di una casa economico-popolare, nonché dell'eventuale preliminare di\nvendita con firma autenticata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione\ndell'atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi\ndall’accettazione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà\nessere corredata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il\nrichiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione\no assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da copia autenticata della licenza edilizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un\nprofessionista tecnico iscritto all'Ordine professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di\nabitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente articolo\ndovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente,\nesclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al\npresente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento\naccertato all'atto della domanda, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della\ndomanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dalla erogazione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione\nsostitutiva di notorietà attestante l'effettivo e integrale impiego della\nsomma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia\ngiurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’Ordine\nprofessionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera\nal progetto e i costi della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da\nun certificato di abitabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni\ndalla data della prima anticipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le istanze di anticipazione devono essere presentate con raccomandata\na\u002Fr entro febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i\n2 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo\ndella terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare,\nqualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva,\no la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a\npreferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i\ntempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le\nsomme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si\neffettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della formazione della eventuale graduatoria si seguiranno,\nnell'ordine, i seguenti criteri di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di\nsfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con\nprecedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto\ndell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà\nprecedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare\ndeterminato ai fini IRPEF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto\napplicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di\nristrutturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine\ndi priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi straordinari\npotrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna\ngraduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire\ncon il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni\nper giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi n.\n604 del 15.7.66 e n. 300 del 20.5.70 che vengono estese e applicate in tutte le\naziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla\nlegge 11.5.90 n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi dell'art. 3,\nlegge 15.7.66 n. 604 i seguenti fatti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore\nnon si sia avvalso della facoltà di cui alla legge n. 54\u002F82;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)cessazione dell’attività aziendale e cessazione dell'attività per fine\ncontratto di locazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)sostanziale riduzione della superficie e\u002Fo attività aziendale che\nimpedisca alla residua azienda e\u002Fo attività il mantenimento del precedente\npersonale con rapporto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organico\naziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel\npresente articolo calate nel particolare rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse devono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rapporto di\nlavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modificazione del piano di attività a fronte di processi di\nristrutturazione o conversione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione della attività a seguito di eccezionali e\u002Fo particolari\navversità atmosferiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modificazioni dell'ordinamento colturale sul quale era basata la\ncostituzione dell'organico di operai a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modificazione della assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a\ncontingentamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione\naziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostitutiva per le\ngiornate non effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta, una verifica di tale evento potrà essere attuata\ntempestivamente a livello territoriale o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle\ncausali richiamate nel presente articolo, all'operaio a tempo determinato\nincluso negli organici degli OTD compete una indennità pari alla retribuzione\ndi 6 giornate di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e\ncon le procedure previste dalle tre citate leggi saranno comunicati e discussi\npreventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase\nesecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione\nalternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i\nseguenti fatti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)violenza e vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della\nstessa per oltre 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali\npattuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Disciplina aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Diritti e doveri del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende\ndai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di\nsubordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad\nosservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori\nimpronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di\nurbanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,\nciascun lavoratore è tenuto a ubbidire e a rivolgersi in caso di\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti\nalla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre\nprofitto, con danno della cooperativa, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell’azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi della\nproduzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la\nrisoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il\nservizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 2125 CC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro\ngravità e della loro recidività con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ammonizione verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\n3 giorni di effettivo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento senza preavviso ma con TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d)\nsarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge 20.5.70\nn. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con\nle leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le garanzie procedurali previste dall'art. 7, legge n.\n300\u002F70, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono\nessere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria\nnecessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il 30°\ngiorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del 5° giorno\nsuccessivo alla formale contestazione se le giustificazioni non sono\npervenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i provvedimenti disciplinari iniziati entro il 30.11.11, inteso come\ngiorno di ricezione della lettera di contestazione, devono essere comminati non\noltre il 60° giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del\n5° giorno successivo alla formale contestazione se le giustificazioni non sono\npervenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ammonizione - multa - sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi\ndi prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di\nrecidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando,\ntuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in\nrelazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione\nanche in caso di prima mancanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della ammonizione, della\nmulta o della sospensione il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni,\nanche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo\nil caso di materiale impossibilità di richiederla;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua\ncon negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli\nimpianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire\ntempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in\ngenere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)che sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal\ncaso il lavoratore verrà inoltre allontanato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché\nil litigio non assuma carattere di rissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello\nstabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso\no per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di\nlieve rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)che occulti scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza\ndell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente\ncontratto o del regolamento interno della azienda o che commetta qualunque atto\nche porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli\natti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione\nalla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)ripetute violazioni delle disposizioni relative all'uso dei mezzi di\nprotezione antinfortunistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto\nalle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale\no, in mancanza di queste, all'Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Licenziamento per cause disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la\nperdita della indennità di preavviso potrà essere adottato per le mancanze\npiù gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)rissa o vie di fatto nell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte all'anno\nnei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)gravi offese verso i compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza\nautorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi,\nallorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di\nschede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)recidiva nella mancanza di cui al punto 12), norma 1) del presente\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei\n12 mesi antecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)furto in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del\ncustode dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o\nriproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi\nantinfortunistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)concorrenza sleale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa\nprovocare gravi incidenti alle persone o alle cose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)insubordinazione grave verso i superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di\nlicenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa deve\nessere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra Parte a mezzo\ndi raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della\ncomunicazione, sono così stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli\nimpiegati dei livv. 1) e 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli\nimpiegati e gli operai dei livv. 3) e 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 mesi in caso di licenziamento e 1 mese in caso di dimissioni per tutti\ngli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti è\ndovuta dall'una all'altra Parte una indennità sostitutiva equivalente\nall'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione\ndel rapporto per la morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati\npermessi per la ricerca di un'altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa al lavoratore è dovuta\nl'indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Controversie individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dalla\napplicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del\nrapporto di lavoro, qualora le Parti stesse non raggiungano l’accordo\ndirettamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle\nrispettive OO.SS. territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di\nuna delle Parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Le\nParti potranno concordare a livello territoriale modalità di applicazione\ndella legge n. 108\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto\nalle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata o erronea\napplicazione dell'art. 21 del presente contratto, il tentativo di amichevole\ncomponimento sarà espletato con l'assistenza di 2 esperti, nominati dalle\nOO.SS. cui aderiscono e abbiano conferito mandato il datore di lavoro e il\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Controversie collettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle Parti le Organizzazioni\ncontraenti devono intervenire per esaminare e comporre le controversie\ncollettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di\nlegge, del CCNL e dei contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di\nmiglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti preesistenti, ivi\ncompresi quelli in vigore per le imprese private non cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 bis - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da\nparte di altre Associazioni di datori di lavoro e\u002Fo di altre OO.SS., le parti\nstipulanti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, si consulteranno\nreciprocamente in merito agli effetti delle predette richieste di adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IMPIEGATI E QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione a tempo indeterminato e a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dell'impiegato, salvo che non sia diversamente stabilito dalle\nParti, si intende a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di\natto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio\ndel rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la\nretribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal\npresente CCNL e dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto\nanche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza\ndel rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi\ncostitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata ai soggetti preposti\nnelle forme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel\npresente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche\nin difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 44 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo\nl'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal\npresente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato\nstesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati dei livv. 1) 2) e\n3) e in mesi 2 per gli impiegati dei livv. 4), 6) e 7).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'impiegato acquista il diritto alla assistenza e alla previdenza a\ndecorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi\nmomento dal contratto senza l'obbligo di preavviso; in tal caso l'impiegato\ndeve, entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fornitagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza\nnecessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti\ndell'anzianità dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso\nl'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto\nil recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive e\nal TFR di cui rispettivamente agli artt. 29, 34 e 53 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l'impiegato ha\ndiritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio\nnecessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese\ndi trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia\nsia stato concordato con il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In esplicita applicazione contrattuale della legge n. 190 del 13.5.85\n(Riconoscimento dei Quadri) le Parti concordano di individuare l'area dei\nquadri aziendali e di definire adeguati strumenti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono individuati quadri aziendali quei lavoratori che, senza rivestire i\npoteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, svolgono ruoli di\nrilevante importanza ai fini dello sviluppo e del perseguimento degli obiettivi\ndella impresa, con autonomia nella gestione delle risorse, gestendo o\ncoordinando significative unità organizzative (uomini e\u002Fo mezzi, e\u002Fo servizi),\noppure esplicando funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza,\nfunzioni con responsabilità di rappresentanza, progettualità e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri aziendali sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione\ndi responsabilità, autonomia, capacità innovative e attitudine a lavorare per\nobiettivi globali e integrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i profili sopra riportati vadano individuati di\nnorma nell'ambito dei livv. 1) e 2) Impiegati di cui al precedente art. 19,\nfermo restando tuttavia, in particolare per il liv. 2), la non automaticità\nfra l'appartenenza al livello e l’attribuzione della qualifica di Quadro. Si\nconcorda di definire un sistema retributivo per i Quadri che abbia natura\nflessibile e che sia riferito ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Criterio oggettivo (ruolo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-complessità e difficoltà del contesto in cui il Quadro deve operare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ampiezza della autonomia e delle deleghe di potere ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Criterio soggettivo (prestazione):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze tecnico-professionali e attitudine all'aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di sovrintendenza e coordinamento delle risorse affidategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di promuovere e gestire l'innovazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, tramite confronto tra le Parti, verranno esaminate le\ndiverse posizioni di lavoro al fine di individuare l'esistenza dei requisiti\nnecessari per l'attribuzione della qualifica di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituita per i Quadri una indennità di professionalità articolata\nsui livelli in cui è stata definita la figura professionale del Quadro e in\nrelazione agli specifici contenuti professionali e sulla scorta di una\nvalutazione operante tramite i criteri suesposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di Quadro, a partire\ndall’1.5.91 sarà pari a un minimo di € 77,50 (£. 150.000) mensili per i\nQuadri di liv. 1) e a un minimo di € 51,65 (£. 100.000) per i Quadri di liv.\n2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.7.02 i predetti minimi sono elevati rispettivamente ad\n€ 155,00 mensili e ad € 103,00 mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.11 l'importo minimo della indennità di funzione è\nelevato ad € 180,00 mensili per i Quadri inquadrati al liv. 1) e ad €\n125,00 mensili per i Quadri di liv. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le medesime indennità potranno essere incrementate in sede di\ncontrattazione integrativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore precedentemente in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le\nmensilità previste contrattualmente e saranno conteggiate ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità civile e penale legata alla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta a tutelare, anche tramite apposita polizza, il Quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni. Sono fatti salvi i diritti per\nl'attestazione normativa di brevetti e\u002Fo pubblicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale\nin procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo\ne relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sul possibile riassorbimento di indennità individuali\nerogate allo stesso titolo di indennità di funzione al 30.4.91 nel limite\nmassimo di € 25,82 per il liv. 1) e di € 15,49 per il liv. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoro straordinario quello definito all’art. 22, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino\nsuccessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 28;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per\ni lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale\nordinario di lavoro di cui al comma 1), art. 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12\nsettimanali, ai sensi delle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari\nesigenze della azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e\nautorizzazione da darsi di volta in volta dal datore di lavoro o da chi lo\nrappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della\ncorresponsione della retribuzione nello stesso mese nel quale è stato\neseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi della\nretribuzione indicati al comma 1), art. 48 sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lavoro straordinario: 30%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) lavoro notturno: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c) lavoro festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro straordinario festivo: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro festivo notturno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) lavoro supplementare: 10%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia\nche per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione\nlavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza\ndell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 22 del presente\ncontratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di\ndisciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a\ntali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui\nsopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa\nstessa, da erogare nel mese di aprile o al termine degli anzidetti periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito\nin 230 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all'impiegato, non\nin periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non\nporti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da\nun minimo di 30 giorni a un massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, né decorre l'anzianità\nagli effetti dell'art. 49 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può beneficiare\ndell'aspettativa un solo impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all'impiegato sia in caso di\naccoglimento che di rigetto della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato\nun periodo di aspettativa che complessivamente superi i 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, previsti\ndal CCNL 2.3.95:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo nazionale di stipendio base mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-EDR di cui all'AI 31.7.92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato\n“minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero od\norario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nella\nallegata tabella (allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo nazionale contrattuale conglobato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo di stipendio integrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota\ndi retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre\nla quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 169.\nL'articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al comma 3)\ndovrà essere effettuato attraverso l'indicazione dei minimi distinti per\nlivello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali\ncontrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le\nmensi1ita aggiuntive, il lavoro straordinario etc., si dovrà effettuare sugli\nelementi della retribuzione indicati al comma 3) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella\n“Area impiegati e quadri” con le decorrenze in essa indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il conglobamento dell'importo economico relativo\nal titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione integrativa del\nprecedente CCNL con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livv. 1) e 2): conglobamento dell'importo economico relativo alla\nlaurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livv. 3) e 4): conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di\nscuola media superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livv. 6) e 7): conglobamento dell’importo economico relativo al diploma\ndi scuola media inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati agricoli dei livv. 3, 4), 6) e 7) con titolo di studio\nsuperiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno\nmantenuto la differenza come assegno ‘ad personam’ non riassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore dell'importo economico per i vari titoli di studio in cifra fissa\nè quello determinato dai contratti integrativi stipulati con le imprese\nprivate a partire dal 31.12.84. L'indicazione dei livelli si riferisce al\nsistema di classificazione in vigore al momento del conglobamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 49 - Scatti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda\nha diritto, per ogni biennio di anzianità, a un aumento retributivo in cifra\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’1.1.87 l’importo degli aumenti periodici per anzianità\nè fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio\nnazionale nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">33,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">29,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">24,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">23,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza\n1.1.87, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente a tale\ndata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti periodici per anzianità corrisposti in periodi\nprecedenti il presente contratto resta valido per gli aumenti periodici\nmaturati al 31.12.86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di 12\ne decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il\nbiennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato, nel caso di passaggio a un livello superiore, conserverà il\nnumero degli aumenti periodici già maturati e avrà diritto alla loro\nrivalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino al 31.12.86 sarà\neffettuata sulla base dell'importo stabilito da pattuizioni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e\nlimitatamente ad essi la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo\nimporto fissato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti\nperiodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra\nstabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una\ndiversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali\nrealtà è demandata alla contrattazione di 2° livello il compito di\nindividuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla\nnormativa del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l'impiegato ha diritto\nalla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più\neventi, nell'arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso\nin occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto\nalla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell'arco di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di cui sopra il datore di lavoro ha facoltà di\nprocedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha diritto\nalla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso,\nsalvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente necessità del\ncontinuo funzionamento della attività aziendale, qualora all'impiegato sia\nderivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo\nstesso sarà conservato il posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato\ninfortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato\ndi invalidità permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché\nall'alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla\nsua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del\nperiodo di preavviso e al TFR, nella misura prevista rispettivamente dagli\nartt. 39 e 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata al datore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo\ngiustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l'impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>a) Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"718\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"237\">\n  \u003Ccol width=\"216\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"center\">anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">corresponsione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dello stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">corresponsione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di mezzo stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">a) inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">b) da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">c) oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>b) Infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"718\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"237\">\n  \u003Ccol width=\"216\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">corresponsione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dello stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">corresponsione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di mezzo stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">a) inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">b) da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">c) oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di quanto stabilito dal regolamento ENPAIA delle prestazioni della\nassicurazione contro gli infortuni, a decorrere dall’1.1.85 il trattamento\neconomico spettante all'impiegato in stato di infortunio previsto da]\nprecedente punto B) è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)dal 1° al 3° giorno di assenza l'onere della indennità giornaliera è\ninteramente a carico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dal 4° al 90° giorno di assenza l'indennità giornaliera è per l’80%\na carico del fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla\nconservazione del posto l'indennità è interamente a carico del fondo\nENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all'art. 8 del regolamento infortuni ENPAIA la misura della\nindennità giornaliera si determina in ragione di 1\u002F26 della retribuzione del\nmese in cui si è verificato l’evento, con l'esclusione degli eventuali\nemolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle\nmensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante dalla\napplicazione della contrattazione collettiva. Le indennità di cui sopra sono\nriferite alla retribuzione netta spettante all’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) il trattamento economico spettante\nall'impiegato per la parte dovuta dal fondo ENPAIA è anticipato dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato, non appena ottenuta l'indennità dal fondo ENPAIA, è obbligato\na restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi\nanticipato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 51 - Previdenza e assistenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai\nsensi della legge 29.11.62 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti\nall'ENPAIA con le modalità previste dall'ente e per le seguenti forme di\nassicurazione e di previdenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)fondo di previdenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rischio morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quota a risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)fondo di accantonamento del TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - devono altresì\nprocedere alla iscrizione all'INPS - sede provinciale - degli impiegati\ndipendenti per le forme di assicurazione o di previdenza sociale\nobbligatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Previdenza e assistenza per il part-time.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere iscritti\nall'ENPAIA e all'INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 61\u002F00, la retribuzione minima oraria da\nassumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti è pari a\n1\u002F6 del minimo giornaliero di cui all'art. 7, DL 12.9.83 n. 463, convertito,\ncon modificazioni, nella legge 11.11.83 n. 638.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all'art. 9, comma\n2), D.lgs. n. 61\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare\nprevista dal CCNL e dai contratti integrativi per il corrispondente livello\nimpiegatizio del rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere\neffettuato nei modi e termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 53 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il TFR\nprevisto dalla legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzidetta disciplina si applica a partire dall’1.6.82, data di entrata\nin vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia di TFR si\nintendono qui integralmente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato anteriormente all’1.6.82 si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dagli artt. 31,\n32 e 33, CCNL “Impiegati agricoli” 26.1.82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione del TFR provvede l’ENPAIA con le modalità e i limiti\nstabiliti dal “Regolamento del Fondo per il TFR”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell'impiegato le indennità e il trattamento dovuto per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del\npreavviso di cui all'art. 2118 CC, devono essere corrisposte, a norma dell'art.\n2122 CC, al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti\nentro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti.\nL'assunzione degli operai a tempo determinato deve avvenire per fase\u002Fi\nlavorativa\u002Fe o in base alle norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione delle fasi lavorative più rilevanti è demandata ai\ncontratti di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli\noperai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per\ntutta la durata della stessa “fase lavorativa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla garanzia di\noccupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere\nredatto, firmato e scambiato, all'atto della assunzione o del passaggio a tempo\nindeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio\ndel rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di prova e il trattamento\neconomico stabilito dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula\ndel contratto individuale da rappresentanti delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto a\nun periodo di prova che non potrà essere superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 giorni lavorativi per gli operai dei livv. 3) e 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14 giorni lavorativi per gli operai dei livv. 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni lavorativi per gli operai del liv. 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30\ngiorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50\ngiorni è soggetto a un periodo di prova di 8 giorni lavorativi relativamente\nal solo primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il\ncontratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio a\npercepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva alle condizioni\npreviste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Operai a tempo indeterminato e determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in\noperai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di\nlavoro senza prefissione di termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda\n- nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di effettivo\nlavoro, hanno diritto, se richiesto entro 30 giorni dal superamento di tale\ntermine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la\nstessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo\nindeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del\nlavoratore, deve comunicare agli uffici competenti l'instaurazione del nuovo\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono fatte salve le pattuizioni\npreviste dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la\ndurata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze\nvolontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro\nper le quali è stato chiesto e ottenuto dal datore di lavoro l'intervento\ndella Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457\u002F72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i particolari trattamenti economici relativi a malattia, infortunio e\ninterventi della Cassa integrazione salari operai agricoli vale quanto disposto\ndagli artt. 62, 63 e 64.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi\nche all’1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di\nrapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533\u002F49 e dai contratti\ncollettivi provinciali stipulati per le imprese private. Questi operai (ex\nsalariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato il trattamento già acquisito in base alla predetta\ncontrattazione collettiva provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti\ne le indennità annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato\ngli operai che in base alle norme di legge sono assunti con tale tipo di\nrapporto per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere\nsaltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti\nper i quali sussista il diritto alla conservazione del posto e comunque per\nquelli individuati come tali dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Riassunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo determinato impegnati in attività produttive\nstagionali hanno diritto di essere riassunti, con le modalità previste dal\npresente articolo, presso la stessa sede aziendale e con le medesime qualifiche\ne mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta\nscritta al datore di lavoro entro 45 giorni dalla data di cessazione del\nrapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione\ndel rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato\nattività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle Parti\n(infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato\ndi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i\ncriteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della\ndisponibilità, della professionalità, della anzianità di iscrizione al\ncollocamento, del carico familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoro straordinario quello definito all'art. 22, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni\nfestivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino\nsuccessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per\ni lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale\nordinario di lavoro di cui al comma 1), art. 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a\nsquadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli\nstessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo\nrotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti\nla necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un\nperiodo determinato di giorni o di settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle leggi vigenti il lavoro straordinario non potrà superare le\n2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di\nlavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le\ncolture e\u002Fo la produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di\nmaggiorazione sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lavoro straordinario: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lavoro festivo: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) lavoro notturno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro festivo notturno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) lavoro supplementare: 10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo\ncontrattuale nazionale conglobato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo\nviene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella\nmisura in atto per le ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno e\u002Fo festivo che cada in regolari turni periodici e\nriguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del\nlavoratore si farà luogo soltanto a una maggiorazione del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti\nintegrativi abbiano stabilito una adeguata particolare tariffa non si farà\nluogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoro straordinario quello definito all'art. 22, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi\nriconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino\nsuccessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per\ni lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale\nordinario di lavoro di cui al comma 1), art. 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a\nsquadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli\nstessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo\nrotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti\nla necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un\nperiodo determinato di giorni o di settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle leggi vigenti il lavoro straordinario non potrà superare le\n2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di\nlavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le\ncolture e la produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni\ncontrattuali sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lavoro straordinario: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lavoro festivo: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) lavoro notturno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro festivo notturno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) lavoro supplementare: 10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti\nmansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore,\nmansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche devono eseguirsi anche\ndi notte, si farà luogo a una maggiorazione del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo\ncontrattuale nazionale conglobato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo\nviene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella\nmisura in atto per le ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad effettuare una ricognizione congiunta al fine di\nverificare le norme in materia di maggiorazione per lavoro a turni definite\nnell'ambito della contrattazione di 2° livello, in previsione del prossimo\nrinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Interruzioni e recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Operai agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro\neffettivamente prestate nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore le ore di lavoro\nnon prestate saranno retribuite solo e in quanto il datore di lavoro abbia\ndisposto che l'operaio rimanga nella azienda a sua disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti integrativi potranno\ndisciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel\nrispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni\ndal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la\nnorma dell’art. 8, legge 8.8.72 n. 457.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Operai florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini\ndel recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezzora di lavoro\ncomplessivamente in 1 giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di\nforza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il\ndatore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo\nperduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per\ndetti recuperi le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la\nnorma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo di interpretazione autentica del 14.2.13 è parte integrante del\npresente contratto e costituirà l'allegato 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, previsti\ndal CCNL 2.3.95:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)paga base, distinta per livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)indennità di contingenza, come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)EDR di cui all'AI 31.7.92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato\n“minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero od\norario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nella\nallegata tabella (allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gli\nelementi che costituiscono la retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) salario nazionale costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale conglobato (v. tabella)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) salario integrativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-generi in natura o il corrispettivo in contanti quando vengano corrisposti\nper contratto o consuetudine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il contratto integrativo faccia obbligo della concessione agli operai a\ntempo indeterminato dell'alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio) il\ncontratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata\nconcessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della 13a e 14a\nmensilità e del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga\ngiornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si\nottiene dividendo la paga mensile per 169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato gli\nelementi che costituiscono la retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) salario nazionale costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale conglobato giornaliero od orario (vedi tabella)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3°\nelemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti\nriconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni\nlavorativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festività: 5,45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferie: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13a mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14a mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- totale: 30,44%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore\ndall’1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale nazionale e sul salario\nintegrativo. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di cui\nall'art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al disposto contenuto nel D.lgs. n. 66\u002F03, così come\nmodificato dal D.lgs. n. 213\u002F04, il riconoscimento economico dell'istituto\nferie nella retribuzione dell'operaio agricolo con rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato, tramite percentualizzazione dello stesso all'interno del 3°\nelemento, non costituisce impedimento all'effettivo godimento delle ferie\nmaturate nel corso della durata del rapporto che rimane un diritto\nirrinunciabile. Tale riconoscimento economico deve intendersi quale mera\nanticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell'effettivo\ngodimento o dell’eventuale mancata fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la normativa sul 3° elemento precedentemente in\nvigore non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle\nferie e che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più\nchiara tale volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Salario integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello. Sul salario\nintegrativo si applica il 3° elemento, nella stessa misura prevista al punto\nprecedente pei il salario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a\ntempo indeterminato, di cui all'art. 56, gli operai agricoli acquisiscono il\ndiritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto\nper gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è\npiù dovuto ai predetti operai il 3° elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura salariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le due voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno\nrestare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito\nallegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad\nesempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario etc., dovrà\nessere effettuato su entrambe le voci salariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato\ngli elementi che costituiscono la retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) salario nazionale costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimo contrattuale conglobato (vedi tabella)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) salario integrativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salario integrativo fissato in sede di contratto integrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato gli\nelementi che costituiscono la retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) salario nazionale costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale conglobato giornaliero od orario (vedi tabella)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3°\nelemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti\nriconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni\nlavorativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festività: 5,45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferie: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13a mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14a mensilità: 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- totale: 30,44%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore\ndall’1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale conglobato e sul salario\nintegrativo territoriale. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del\nTFR di cui all'art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al disposto contenuto nel D.lgs. n. 66\u002F03, così come\nmodificato dal D.lgs. n. 213\u002F04, il riconoscimento economico dell'istituto\nferie nella retribuzione dell'operaio agricolo con rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato, tramite percentualizzazione dello stesso all'interno del 3°\nelemento, non costituisce impedimento all'effettivo godimento delle ferie\nmaturate nel corso della durata del rapporto che rimane un diritto\nirrinunciabile. Tale riconoscimento economico deve intendersi quale mera\nanticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell'effettivo\ngodimento o dell’eventuale mancata fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la normativa sul 3° elemento precedentemente in\nvigore non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle\nferie e che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più\nchiara tale volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Salario integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello. Sul salario\nintegrativo si applica il 3° elemento nella stessa misura prevista al punto\nprecedente per il salario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a\ntempo indeterminato, di cui all’art. 58, gli operai florovivaisti\nacquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal\npresente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso\nmomento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini\nlocali, le modalità e il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a\nsettimana, a quindicina, a mese, fermo restando il concetto che il salario è\nriferito alla paga oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga mensile si ottiene moltiplicando quella oraria per 169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura salariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le due voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno\nrestare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito\nallegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad\nesempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario etc., dovrà\nessere effettuato su entrambe le voci salariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.7.06 ai lavoratori inquadrati nei livv. 3), 4) e 6) sarà\nriconosciuto un superminimo collettivo non riassorbibile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 3): € 14,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 4): 13,67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 12,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi saranno aggiornati in base alle percentuali di aumento del\nminimo contrattuale conglobato applicate in sede di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai non professionalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai non professionalizzati si applica la normativa contrattuale del\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il minimo contrattuale conglobato di cui alle\ntabelle allegate non subirà integrazioni nell'arco di vigenza contrattuale per\nil rinnovo della contrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che ne hanno precedentemente usufruito si applicano le\ncondizioni di miglior favore contrattate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che tali retribuzioni, riferendosi ad operai\navventizi occupati per brevi periodi, non influiscono sulla determinazione dei\nsalari medi convenzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Scatti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1.2.83 gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio\ndi anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di\naumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra\nfissa pari ad € 8,99 mensili se operai di liv. 7), ad € 10,33 mensili se\noperai di liv. 6), ad € 11,36 mensili se operai di liv. 4) e ad € 11,62\nmensili se operai di liv. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati al liv. 5) in\napplicazione del presente Accordo, per ciascun biennio di anzianità di\nservizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico\ndi anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad €\n10,85.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1.7.06 l’importo degli scatti di anzianità sarà quello\nstabilito nella tabella riportata di seguito, con rivalutazione degli scatti\nmaturati fino al 30.6.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"311\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">fino\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 30.6.06\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">11,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">12,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">11,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">11,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">11,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">10,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">8,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">9,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e\u002Fo a giornata secondo le norme\nsulla retribuzione previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal\n1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio alla qualifica superiore l'operaio conserverà il\nnumero degli aumenti periodici già maturati e avrà diritto alla loro\nrivalutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo\nstesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di\nanzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio\ndipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità e\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una\ndiversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali\nrealtà è demandato alla contrattazione integrativa il compito di individuare\ntempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla normativa del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di\ninfortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la\nconservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a e 14a\nmensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino\nalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di conservazione del posto l'operaio a tempo\nindeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del\npollaio, del porcile, eventualmente goduti all'atto dell'insorgere della\nmalattia o dell'infortunio. Se l'operaio coltiva un appezzamento di terreno in\ncompartecipazione o a suo pieno beneficio ha diritto a continuare la\ncoltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è\ncaduto malato o infortunato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda\nfornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio florovivaista a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di\ninfortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la\nconservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a e 14a\nmensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla\ndata della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda\nfornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà\ndiritto, per un periodo massimo di 90 giorni in 1 anno, alla erogazione da\nparte del datore di lavoro di una indennità giornaliera nella misura del 25%\ndella somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi\nalla qualifica di appartenenza in vigore dal 1° febbraio dell'anno in\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la\nmalattia se questa si protrae oltre il 3° giorno, e subordinatamente al\nriconoscimento della malattia stessa da parte dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l'operaio a tempo indeterminato, fermo\nrimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213, T.U.\nsugli infortuni approvato con DPR 30.6.65 n. 1124), a partire dal 4° giorno in\ncui si è verificato l'infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà\ndiritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità\ngiornaliera pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari\ngiornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di\nappartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della suddetta indennità giornaliera è subordinata al\nriconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge, di\ncui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non\nabbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro\ncontinuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la\nstessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di\nmalattia o infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'INPS e dall'INAIL, a\npartire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate\nin un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista ai\ncommi 5) e 7) precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle Parti qualora\nintervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Integrazione malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione ‘extra\nlegem’ agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà\nassicurare a detti operai, tra indennità di legge e integrazione, un\ntrattamento minimo nella misura dell'80% della somma dei salari giornalieri\ntabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in\nvigore al 1° febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse ‘extra legem’, sempre nel\ncaso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di\ninabilità riconosciuta all'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra\nindennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e\nintegrativo, relativi alla categoria di appartenenza, in vigore dal 1°\nfebbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato resta confermato che l’integrazione\nsalariale da parte delle Casse ‘extra legem’ medesime dovrà assicurare un\ntrattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e\nintegrazione, pari all'80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti\nministeriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione salariale corrisposta dalle Casse ‘extra legem’ agli\noperai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo\nquanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213, T.U. sugli\ninfortuni approvato con DPR 30.6.85 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento\nminimo tra indennità di legge e integrazione nella misura deil'80% della somma\ndei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla\nqualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse ‘extra legem’, sempre nel\ncaso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di\ninabilità riconosciuta dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra\nindennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e\nintegrativo, relativi al livello di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio\ndell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le\nCasse ‘extra legem’ dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di\nlegge e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario\nconvenzionale previsto dai decreti ministeriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Cassa integrazione salari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale ad\nopera della Cassa istituita dalla legge 8.8.72 n. 457, nei casi previsti dalla\nlegge stessa e successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che beneficeranno del suddetto trattamento della Cassa\nintegrazione il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione\nalla indennità di legge nella misura del 10% della somma dei salari\ngiornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di\nappartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Previdenza - Assegni per il nucleo familiare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le\nindennità di legge a carico degli istituti previdenziali e assicurativi\nrelativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia,\nall’infortunio e alla Cassa integrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disposizione, per l’INAIL, produce effetti dal momento in cui\nlo stesso istituto renderà operativa la possibilità per i datori di lavoro di\nportare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati,\nfermo restando che le Parti si incontreranno per valutare la situazione nel\ncaso in cui la normativa oggi in essere sugli Enti previdenziali e\nassistenziali venga modificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio a tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indeterminato ha diritto a un TFR che si calcola sommando, per ciascun anno\ndi servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della\nretribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è\nproporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese\nintero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si\napplica ai rapporti di lavoro, con decorrenza 1.6.82, a partire, cioè, dalla\ndata di entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui disposizioni che\nregolano la materia del TFR si intendono qui integralmente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato anteriormente all’1.6.82 si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti\ncollettivi nazionali e provinciali preesistenti, stipulati per le imprese\nprivate (da ultimo si veda l’art. 46 del CCNL “Operai agricoli e\nflorovivaisti” del 25.6.79, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di\ngiornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell’operaio le indennità spettanti e il TFR sono dovute\nagli aventi diritto indicati nell'art. 2122 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua\nfamiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente come degli\neventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi\nnei contratti integrativi. Quando lo stesso operaio avesse avuto in\ncoltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno\nbeneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al\nrealizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato il TFR è pari all'8,63% calcolato\nsull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario\nintegrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore trimestralmente, anche in\nvia anticipatoria, o con diverse periodicità stabilite dalla contrattazione di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle salariali devono espressamente prevedere una apposita colonna con\ngli importi orari e giornalieri relativi al tale istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato il TFR è stabilito convenzionalmente\nnella percentuale di cui all'art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale tiene conto sia della non incidenza sulle quote di\nretribuzione oraria per festività, ferie e mensilità aggiuntive (3°\nelemento) che della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua\nper 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per\nfrazioni di mese inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario sono utili ai fini del calcolo di quote\norarie di TFR ove il ricorso al lavoro straordinario non sia occasionale ma\nabbia effettivo carattere di costanza e continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che lo scorporo del TFR dal 3° elemento, così come\nla norma interpretativa della incidenza del TFR sullo straordinario, non danno\nluogo a ricalcoli pregressi per il periodo 1.5.91\u002F31.1.92 nel caso in cui tali\nconteggi siano stati effettuati secondo la precedente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TABELLA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito è riportata la tabella contenente gli aumenti dei minimi\ncontrattuali conglobati mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"623\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"49\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\" height=\"26\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">31.7.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.8.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.8.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.5.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.5.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">151,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.875,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">36,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1.912,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">23,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.935,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">23,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">136,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.686,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">33,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1.719,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">20,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.740,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">20,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">125,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.552,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">30,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1.582,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">19,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.601,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">19,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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align=\"center\">1.358,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">16,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.375,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">16,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.236,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">24,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1.260,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">15,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.276,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">15,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non p.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"center\">84,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.042,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">20,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1.063,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">12,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1.076,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">12,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(segue)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"479\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\" height=\"26\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n   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align=\"center\">116,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.507,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">16,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.524,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">80,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">111,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.433,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.449,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">77,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">107,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.391,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">15,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.407,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">74,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.291,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">14,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.305,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">69,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non p.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">84,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.089,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">12,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">1.101,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">58,52\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"479\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"73\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° agosto 2016 - operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">retribuzioni\ngiornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">min. retrib.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">naz. congl.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.582,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">60,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">18,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">79,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">79,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">5,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.471,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">56,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">17,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">73,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">73,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.399,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">53,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">16,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">70,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">70,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.358,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">52,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">15,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">68,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">68,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.260,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">48,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">14,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">63,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">63,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.063,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">40,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">53,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">53,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">3,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">retribuzioni\norarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">min. retrib.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">naz. congl.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.582,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">9,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">12,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">12,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.471,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">11,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">11,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.399,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">10,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.358,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">10,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.260,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">7,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">9,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">9,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.063,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">6,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">1,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">8,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">8,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° maggio 2017 - operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">retribuzioni\ngiornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">min. retrib.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">naz. congl.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.601,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">61,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">18,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">80,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">80,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">5,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.489,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">57,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">17,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">74,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">74,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.416,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">54,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">16,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">71,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">71,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.375,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">52,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">16,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">69,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">69,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.276,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">49,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">14,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">64,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">64,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.076,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">41,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">12,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">54,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">54,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">3,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">retribuzioni\norarie\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.601,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">9,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">12,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">12,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.489,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">11,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">11,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.416,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">10,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.375,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">10,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.276,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">7,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">9,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">9,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.076,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">6,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">1,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">8,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">8,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 2018 - operai a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzioni giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">min. retrib.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">naz. congl.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.507,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">57,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">17,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">75,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">75,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">5,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">49,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">15,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">64,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">64,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">4,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.089,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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style=\"font-size: 9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">11,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">11,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.433,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">2,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">9,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">9,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.089,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">6,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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9pt\" width=\"681\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">min. retrib.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">naz. congl.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">salario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">integr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">8,63%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su A+D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">1.639,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">63,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">19,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">82,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">83,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">5,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">1.524,13\u003C\u002Fp>\n      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\u003Ccol width=\"70\">\n  \u003Ccol width=\"53\">\n  \u003Ccol width=\"47\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp 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align=\"center\">2,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">12,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">12,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"justify\">1.524,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">9,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">2,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">11,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">11,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"justify\">1.449,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">8,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">2,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">11,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">11,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"justify\">1.407,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">8,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">2,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">10,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"justify\">1.305,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">7,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">2,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">10,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">10,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">n. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"justify\">1.101,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">6,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">1,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">8,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">8,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">0,56\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"684\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"46\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo interconfederale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di\nimpresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del\nlavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori alla impresa e\ndi autogestione, perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare\nbuona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e\nnella promozione delle politiche di inclusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di\nrappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori, nel quadro di una iniziativa\ncongiunta, anche attraverso la predisposizione di un Avviso comune per il\ncontrasto ai fenomeni del dumping contrattuale e della cooperazione\n“spuria”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL riconoscono\nreciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi\nrispettivamente nell'ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni\nindustriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da\nrafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche\nconsiderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a\nfavorire la crescita della qualità, della diversità, della innovazione del\nprodotto e quindi la competitività della impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere\nrisultati funzionali alla attività delle imprese e al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro, la crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve\nessere orientata a una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità\nproduttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle\npersone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e\nquindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai\ntempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sulla\naffidabilità e il rispetto delle regole stabilite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermo restando il ruolo del CCNL, è comune l'obiettivo di favorire lo\nsviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 2° livello, per\ncui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una\nmaggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze\nsindacali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è condivisa l'esigenza che la contrattazione collettiva comune realizzi\ncompiutamente e celermente i principi e le intese raggiunte con il presente\nAccordo, valorizzando la specificità del lavorare in cooperativa e\nsalvaguardando la competitività delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermo restando il diritto di ogni lavoratore, sia esso dipendente, sia\nesso socio, di aderire ad associazioni di rappresentanza sindacale, per quanto\nconcerne l'esercizio dei diritti di cui al titolo III, legge n. 300\u002F70, nonché\nper gli altri rinvii di cui alla legge n. 142\u002F01 (artt. 3 e 6), le Parti si\nimpegnano a proseguire nei prossimi mesi il confronto sul Tavolo dedicato a\nidentificare specifiche soluzioni ai rinvii che il Legislatore ha demandato\nalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, con il presente Accordo le Parti, intendendo aggiornare\nil proprio AI 18.9.13, che si intende pertanto assorbito dalla presente intesa,\nconvengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo definisce un sistema di regolazione delle relazioni\ncontrattuali sulla base di un'ampia esperienza sviluppata positivamente a\npartire dal congiunto Protocollo di Relazioni industriali 5.4.90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni\nfirmatarie e sono inscindibili in ogni parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di nuove adesioni alla presente intesa - realizzabili attraverso\nformale sottoscrizione della stessa rispettivamente da OO.SS. con le\nsottoscritte parti cooperative, previa verifica con le sottoscritte parti\nsindacali, e da Organizzazioni datoriali con le sottoscritte parti sindacali,\nprevia verifica con le sottoscritte parti cooperative - i soggetti aderenti e\nle loro Organizzazioni categoriali sono vincolati al rispetto del presente\nAccordo e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, alla applicazione\nsia di accordi esistenti che contengano e\u002Fo prevedano norme, contenuti e\nprocedure in violazione della presente intesa, sia di contrattazioni collettive\ndi lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti o\ndifferiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dai\ncontratti collettivi stipulati dalle sottoscritte Parti o dalle loro\nOrganizzazioni settoriali, rinunciando, altresì, a stipularne di nuovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata osservanza di quanto sopra provocherà la decadenza della\nadesione alla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) MISURAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle OO.SS. aderenti\nalle Confederazioni firmatarie del presente Accordo, o ad altra Confederazione\nsindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lett. A), ai fini\ndella contrattazione collettiva nazionale di categoria o della contrattazione\ncollettiva di 2° livello in sede territoriale, come prevista da CCNL, si\nassumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite\ndai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle\nelezioni delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità\ncontenute nel presente Accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle\ndeleghe dei lavoratori iscritti alle OO.SS. di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie di cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l’indicazione della O.S. di categoria e del\nconto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il\ncontributo associativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo associativo non potrà essere inferiore a un valore\npercentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare\nin vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL\nindividuerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda revocare la delega dovrà rilasciare apposita\ndichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle\ndeleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un\nmodulo suddiviso in 2 parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del\nsindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la\nseconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite una apposita\nsezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS o DMAG) e per gli operai del\nsettore costruzioni dalle Casse Edili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CGIL, CISL e UIL, tramite apposita\nconvenzione, definiranno con l’INPS l'introduzione nelle dichiarazioni\nmensili UNIEMENS di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero\ndelle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per\nquesto scopo le OO.SS. firmatarie del presente Accordo precederanno a\ncatalogare i CCNL di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico\ncodice, che sarà comunicato anche al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie del presente Accordo attribuiranno uno specifico codice\nidentificativo a tutte le OO.SS. di categoria interessate, per effetto della\nstipula dei CCNL e ne daranno tempestiva informativa all'INPS, ad AGCI,\nCONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun datore di lavoro, attraverso i moduli UNIEMENS o DMAG, indicherà\nnell'apposita sezione il codice del CCNL applicato e il numero delle deleghe\nricevute per ogni singola O.S. di categoria con relativo codice identificativo,\nnonché la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di\n15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole secondo quanto previsto\ndall'art. 35, legge 20.5.70 n. 300). Con riferimento al settore agricolo\nulteriori dati saranno rilevati secondo le modalità definite nella convenzione\ncon l'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza della specifica convenzione l'INPS elaborerà annualmente i dati\nraccolti e, per ciascun CCNL, aggregherà il dato relativo alle deleghe\nraccolte da ciascuna O.S. di categoria relativamente al periodo\ngennaio-dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza dl\nciascuna O.S. di categoria su base nazionale e su base provinciale sarà\ndeterminato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili,\neffettuate in virtù delle deleghe, per 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione della presente intesa i tempi attuativi\nsaranno definiti nell'ambito della convenzione con l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati raccolti dall'INPS saranno trasmessi - previa definizione di un\nprotocollo d'intesa con i firmatari del presente Accordo - al CNEL, che li\npondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da\nrinnovare ogni 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati degli iscritti rilevati dall'INPS in relazione alle unità produttive\nche superino i 15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole) e in cui\nsiano presenti RSA, ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza\nsindacale, saranno trasmessi, entro febbraio dell’anno successivo a quello di\nrilevazione, al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle\nsingole OO.SS. di categoria in occasione delle elezioni delle RSU nei singoli\nluoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto XIX, parte III, lett. C)\ndel presente Accordo dovrà essere trasmessa a cura della Commissione\nelettorale al Comitato Regionale dei Garanti (o analogo Organismo che dovesse\nessere costituito per lo scopo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'invio dei verbali è previsto sia per le RSU che verranno elette\nsuccessivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, sia per quelle\nelette antecedentemente entro i 3 anni precedenti l'effettivo avvio della\nrilevazione e ancora validamente in carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Regionale dei Garanti (o analogo Organismo che dovesse essere\ncostituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle RSU\nvalidamente in carica al 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli\nverbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna\nO.S. di categoria e per provincia, e li trasmetterà al CNEL entro gennaio\ndell'anno successivo a quello di rilevazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna O.S. di\ncategoria il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più\ndi 15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole), ove siano presenti\nRSA, ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato\nelettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo CCNL -\nsecondo quanto previsto ai punti B.2), commi IV e V, AI 18.9.13, ossia\ndeterminando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla\ntotalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni\ndelle RSU sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei\ndue dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la ponderazione il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il\npresente Accordo il dato di rappresentanza di ciascuna O.S. di categoria\nrelativo ai singoli CCNL e alle singole realtà provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro\nmaggio dell'anno successivo a quello della rilevazione e saranno utili, oltre\nche per il raggiungimento della soglia del 5%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la verifica della maggioranza del 50% + 1 per tutti i rinnovi\ncontrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal\nCNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di\nrinnovo per i contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'utilizzo dei dati di cui sopra in fase di prima applicazione le\nParti determineranno le decorrenze in occasione della stipula della convenzione\ncon l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - REGOLE GENERALI SULLE FORME DI RAPPRESENTANZA IN AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti il presente Accordo concordano che in ogni singola\nunità produttiva con più di 15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese\nagricole) dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di unità produttive con più di 15 lavoratori (5 lavoratori per le\nimprese agricole), ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza\nsindacale, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo concordano che, qualora\nnon si proceda alla costituzione di RSU, ma si opti per il diverso modello\ndella RSA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dovrà essere garantita l'invarianza dei costi aziendali rispetto alla\nsituazione che si sarebbe determinata con la costituzione della RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla scadenza della RSA l'eventuale passaggio alle RSU potrà avvenire se\ndeciso dalle OO.SS. che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del\n50% + 1, come determinata nella parte I del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 CC e che determinino\nrilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate,\nferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della\nnuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dal trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole in materia di RSU riprendono la disciplina contenuta\nnell'AI 13.9.94 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione\ndelle nuove RSU e per il rinnovo di quelle già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ambito e iniziativa per la costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore\ndi lavoro occupi più di 15 lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole),\nad iniziativa delle OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie\ndel presente Accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei lavoratori di cui sopra i lavoratori con\ncontratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale\nall'orario di lavoro contrattuale, mentre i lavoratori con contratto a tempo\ndeterminato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli\nimpiegati negli ultimi 2 anni, sulla base della effettiva durata dei loro\nrapporti di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore già\npreviste dai CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL\napplicato nella unità produttiva, ovvero le associazioni sindacali abilitate\nalla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto IV, parte III, a\ncondizione che si siano preventivamente e formalmente impegnate al rispetto\nintegrale dei contenuti del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da\nparte delle associazioni sindacali come sopra individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla RSU, ove validamente esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Composizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nimpiegati e quadri di cui all'art. 2095 CC, nei casi di incidenza significativa\ndelle stesse nella base occupazionale della unità produttiva, per garantire\nuna adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Numero dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 lavoratori nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e modalità di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndi diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per\neffetto delle disposizioni di cui al titolo III), legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di\ndiverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio della invarianza\ndei costi, alla armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali,\nanche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nParti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si\nerano convenute di mantenere una specifica agibilità sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, in favore delle OO.SS. di categoria firmatarie il CCNL\napplicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) Clausola di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri\ne nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI) Durata e sostituzione nell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità\npreviste dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU\nne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non\neletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII) Decisioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle\nstesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella lett. E).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate\npotranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone\nespressamente poteri e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII) Clausola di salvaguardia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente\nAccordo o che, comunque, partecipando alla costituzione delle RSU si impegnano\na rispettare la disciplina in esso contenuta per effetto di quanto previsto dal\npunto IV, parte III, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA\nai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie del presente Accordo, o ad altra Confederazione sindacale che abbia\naderito secondo quanto previsto dalla lett. A), si impegnano a non costituire\nRSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito\nunitariamente dalle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Modalità per indire le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Associazioni\nsindacali, di cui al punto I), parte II del presente Accordo, congiuntamente o\ndisgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante\ncomunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a\ndisposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la\npresentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione\ndell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla\nmezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Quorum per la validità delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo favoriranno la più\nampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. operanti all'interno dell'azienda prenderanno ogni\ndeterminazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla\nsituazione venutasi a determinare nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i\nquadri non in prova in forza alla unità produttiva alla data delle elezioni.\nHanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in\nprova in forza alla unità produttiva, candidati nelle liste di cui al\nsuccessivo punto 4), la contrattazione di categoria, che non abbia già\nregolato la materia in attuazione dell’AI 13.9.94, dovrà regolare\nl'esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) Presentazione delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)OO.SS. di categoria aderenti a Confederazioni firmatarie del presente\nAccordo oppure dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL applicato\nnell’unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente di rispettare integralmente i\ncontenuti del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dalla unità\nproduttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60\nlavoratori. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 lavoratori la\nlista dovrà essere corredata da almeno 3 firme di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto V), dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto VII), inviterà il lavoratore interessato\na optare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dalla unità produttiva,\nnon candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI) Compiti della Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII) Affissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al\npunto I), almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII) Scrutatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX) Segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto e segreto e diretto e non può essere espresso per\ninterposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X) Schede elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI) Preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII) Modalità della votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero\ndei votanti lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII) Composizione del seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto VIII), parte III del\npresente Accordo e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV) Attrezzatura del seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV) Riconoscimento degli elettori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XVI) Compiti del Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente\npunto XIV), la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XVII) Operazioni di scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi etc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,\nprocederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò\nalmeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato\ndella Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XVIII) Attribuzione dei seggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei componenti della RSU il numero dei seggi sarà\nripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei\nresti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente\nalla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine\ndei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di\nvoti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti\ntra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior\nnumero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero delle preferenze\nrisulti uguale, il seggio viene attribuito, secondo l'ordine di presentazione\ndelle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo\nl'ordine di presenza nella lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIX) Ricorsi alla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1) e la Commissione ne dà\natto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al Comitato regionale dei\nGaranti (o analogo Organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati\nelettorali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta\nelettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione\nelettorale, alla Direzione aziendale e al Comitato regionale dei garanti (o\nanalogo Organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e\nall’Associazione cooperativa territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XX) Comitato regionale dei garanti (o analogo Organismo che dovesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>essere costituito per lo scopo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato regionale dei garanti (o analogo Organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello\nregionale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici di\nliste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione\ncooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore della DIL o\nda un suo delegato nel territorio interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXI) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali\nricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite\ndella locale Organizzazione cooperativa di appartenenza a cura delle OO.SS. di\nrispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXII) Adempimenti della Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NAZIONALE DI CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOO.SS. firmatarie del presente Accordo - o le Federazioni aderenti ad altra\nConfederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lett.\nA) - che abbiano, nell'ambito di applicazione del CCNL, una rappresentatività\nnon inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo\n(percentuale delle iscrizioni certificate} e il dato elettorale (percentuale\nvoti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata\ndal CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni O.S., le Federazioni di\ncategoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione\ndella piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con\nproprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,\nle OO.SS. favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai\nsensi dell'art. 19 e ss., legge 20.5.70 n. 300, si intendono partecipanti alla\nnegoziazione le Organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza,\nsecondo i criteri concordati nel presente Accordo e che abbiano partecipato\nalla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della\npiattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo\ndel CCNL definito secondo le regole del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente punto I), in assenza di\npiattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la\nnegoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da OO.SS. che\nabbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari\nalmeno al 50% + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL sottoscritti formalmente dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 50%\n+ 1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione\ncertificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui\nmodalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto -\nsaranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell'accordo, come\nsopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal\nmodo conclusi sono efficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori e delle\nlavoratrici, nonché pienamente esigibili per tutte le Organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie della presente intesa o alle Confederazioni che abbiano\naderito alla medesima intesa, secondo quanto previsto dalia lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le parti firmatarie, o che avranno successivamente aderito,\ne le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non\npromuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI 2° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - Norme comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva di 2° livello si esercita per le materie\ndelegate, in tutto o in parte, dal CCNL di categoria o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi di 2° livello possono attivare strumenti di\narticolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle\nesigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi di 2°\nlivello possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea,\nspecifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei\nlimiti e con le procedure previste dagli stessi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove tali specifiche intese modificative non siano previste e in attesa che i\nrinnovi definiscano la materia nel CCNL applicato nella azienda, i contratti\ncollettivi di 2° livello, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza\ndi investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e\noccupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con\nriferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa,\ngli orari e l'organizzazione del lavoro se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda e d'intesa\ncon le OO.SS. territoriali di categoria espressione delle Confederazioni\nsindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle\nConfederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto\ndalla lett. A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)conclusi con le OO.SS. territoriali di categoria espressione delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o\ndelle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto\nprevisto dalla lett. A). Tali intese non produrranno, altresì, effetti per le\nimprese dove siano presenti rappresentanze sindacali operanti in azienda. Nelle\nimprese dove opera la rappresentanza sindacale le intese modificative potranno\nessere definite seguendo le procedure di cui alla precedente lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come\ndisciplinata nel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - NORME SPECIFICHE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN SEDE TERRITORIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi territoriali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza alle imprese ricadenti\nnel campo di applicazione e vincolano tutte le Associazioni sindacali\nterritoriali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del\npresente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al\nmedesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lett. A), se approvati dalle\nsuddette Associazioni sindacali territoriali che, singolarmente o insieme ad\naltre abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel territorio\ne nel settore pari almeno al 50% + 1. Tale rappresentatività è riferita ai\ndati dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione elaborata\nsulla base dei criteri di misurazione previsti alla lett. B), Misurazione e\ncertificazione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti contratti devono essere sottoposti alla consultazione certificata\ndei lavoratori, con approvazione a maggioranza semplice, le cui modalità\nsaranno stabilite dalle categorie sindacali nazionali per ogni singolo CCNL e\ncomunicate alle parti contrattuali cooperative preventivamente alla\nsottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro 8 mesi dalla stipula della presente Intesa\nper effettuare una valutazione su eventuali problematiche emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - NORME SPECIFICHE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN SEDE AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nAssociazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndel presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano\naderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lett. A), operanti\nall'interno della azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle\nRSU elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle RSA costituite ex art. 19, legge n. 300\u002F70, i\nsuddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati\ndalle RSA costituite nell'ambito delle Associazioni che, singolarmente o\ninsieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori della azienda\nnell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati ai sensi della presente intesa. Al fine di garantire analoga\nfunzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,\ncome previsto per le RSU, anche le RSA di cui all’art. 19, legge 20.5.70 n.\n300, quando presenti, durano in carica 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le\nmodalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori\npromosso dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla\nconclusione del contratto, da almeno una O.S. espressione di una delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, o delle\nConfederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto\ndalla lett. A), oppure almeno dal 30% dei lavoratori della impresa. Per la\nvalidità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% + 1 degli\naventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla\nmaggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) CLAUSOLE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CLAUSOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo convengono sulla necessità di\ndefinire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di\ncontrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento\ndei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali\nvigenti, nonché l'esigibilità e l'efficacia dei contratti collettivi\nstipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese\ncitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto i CCNL di categoria, sottoscritti alle condizioni di cui al\npresente Accordo, dovranno definire clausole e\u002Fo procedure di raffreddamento\nfinalizzate a garantire, per tutte le Parti, l’esigibilità degli impegni\nassunti con il CCNL di categoria e a prevenire il conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi CCNL dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie\nper gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano\nl'esigibilità dei CCNL di categoria stipulati ai sensi della presente\nIntesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni definite dai CCNL, al solo scopo di salvaguardare il\nrispetto delle regole concordate nel presente Accordo, dovranno riguardare i\ncomportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con\neffetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti\nsindacali di fonte contrattuale di ogni altra agibilità derivante dalla\npresente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi di 2° livello, approvati alle condizioni previste e\ndisciplinate alla lett. E) del presente Accordo, che definiscono clausole di\ntregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l'esigibilità degli\nimpegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante,\noltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei\nlavoratori, nonché per le Associazioni sindacali espressioni delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, o per le\nOrganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie della presente Intesa si impegnano a far rispettare le\nregole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive\nOrganizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a\nlivello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria e in attesa che i rinnovi dei CCNL definiscano la materia\ndisciplinata dalla lett. F) del presente Accordo le parti contraenti concordano\nche eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una\nprocedura arbitrale da svolgersi a livello confederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Organizzazioni di categoria appartenenti a una delle\nConfederazioni firmatarie del presente Accordo, o ad altra Confederazione\nsindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lett. A), sono\nobbligati a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un\nCollegio di conciliazione e arbitrato composto, pariteticamente, da un\nrappresentante delle OO.SS. confederali interessate e da altrettanti\nrappresentanti delle Organizzazioni confederali cooperative, nonché da un\nulteriore membro, che riveste la carica di presidente, individuato di comune\naccordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della materia\nindicati in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30 giorni,\ndalle parti stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella decisione del Collegio, che dovrà intervenire entro 10 giorni dalla\nsua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei\nconfronti delle OO.SS. e dei datori di lavoro in caso di inadempimento degli\nobblighi assunti con il presente Accordo e, in particolare, dell'obbligo di\nfarne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente Accordo, una\nCommissione interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne\nl'attuazione, nonché di garantirne l'esigibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta, pariteticamente, da 6 membri, di cui 3\ndesignati da AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e 3 da CGIL, CISL e UIL. Un\nsettimo componente della Commissione interconfederale, che assumerà funzioni\ndi presidente, sarà individuato fra esperti della materia indicati in una\napposita lista definita di comune accordo. La Commissione potrà avvalersi\ndella consulenza di esperti. Ai componenti non spetta alcuna indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere\nconfermati una sola volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le clausole che disciplinano l'esigibilità per i singoli CCNL\ndi categoria, la Commissione interconfederale stabilisce, con proprio\nregolamento, da definire entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo, le\nmodalità del proprio funzionamento e i poteri di intervento per garantire\nl'esigibilità dei contenuti del presente Accordo, definendo ogni controversia\nanche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, le Parti, nel definire il presente Accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>confermano di volere dare ulteriore sostegno allo sviluppo della\ncontrattazione collettiva di 2° livello per cui confermano la necessità che\nil Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente\naccessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte\nad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la\ncontrattazione di 2° livello che collega aumenti di retribuzione al\nraggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità,\nefficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento\ndella competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle\nimprese, concordati fra le Parti in sede di 2° livello contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ribadiscono che le materie delle relazioni industriali e della\ncontrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle Parti e\nconseguentemente si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone\ncompiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i\nlivelli, abbiano il medesimo comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 luglio 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 6 agosto 2013, in Roma, presso la sede di FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE,\nvia Torino 146\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI\u002FAGRITAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDAGRI\u002FCONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- LEGACOOP\u002FAgroalimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FLAI\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAI\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILA\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attuazione di quanto previsto all’art. 8, CCNL 6.8.13, si è stipulato\nil seguente Accordo per l’elezione delle RSU nelle cooperative e consorzi\nagricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ambito e iniziativa per la costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa\ncooperativa occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni\nsindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93 e dell'Accordo 28.7.15 che siano\nfirmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le Associazioni\nsindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del\npunto 4), parte II, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale\nal contenuto del presente Accordo e sottoscritto il CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente Accordo o che comunque\naderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti,\nrinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti continueranno ad applicarsi\nle normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei componenti RSU il numero dei seggi sarà\nripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei\nresti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti\nsufficienti alla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati\nseguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in\ncaso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei seggi fra operai, impiegati e quadri verrà effettuata\ncon riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri non vi siano candidati\ndisponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra\ncategoria giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Numero dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, e dall'AI\n28.7.15, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B) (vincolo della\nparità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti\no accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la\ncomposizione numerica della RSU è così definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 500\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 500 dipendenti sarà riconosciuto un\nulteriore rappresentante ogni 500 dipendenti fino a un massimo di 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni legislative e contrattuali: seno fatti salvi, in\nfavore delle Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il\nCCNL applicato nella unità produttiva, i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori\ndurante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a\nciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni stipulanti il CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300\u002F70 (Diritto di\nassemblea, Permessi non retribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da\naccordi collettivi di diverso livello del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Compiti e funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA e ai\u002Falle loro dirigenti nella titolarità dei\npoteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU e le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente\nAccordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo modalità\nstabilite dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Durata e sostituzione nell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono\nprorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere\nrieletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo della scadenza prevista le Associazioni sindacali\nintervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità\nstabilite dal presente Accordo. La RSU decade automaticamente dal mandato\nricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)alla scadenza prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Ftrici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le\nfirme dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente elettivo lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di cambio di appartenenza sindacale di un componente\neletto, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla\nmedesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale\nil lavoratore decade dalla carica di RSU se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è\nstato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-invia regolare richiesta di disdetta alla Organizzazione nella cui lista è\nstato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-viene espulso per violazione delle norme statutarie della Organizzazione\nnella cui lista è stato eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa salva l'ipotesi del lavoratore che, non iscritto a nessun sindacato,\ndecide di candidarsi nella lista di una Organizzazione e poi aderisce\nformalmente alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al\n50% degli stessi, pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Funzionamento della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della RSU sono convocate dalla stessa o su richiesta di una o\npiù Associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o, qualora lo\nrichieda il 20% dei delegati, con avviso affisso contenente l'ordine del\ngiorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di 1\u002F3 dei\ndelegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elettori o eleggibili tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri\nnon in prova che al momento della convocazione delle elezioni lavorano\nnell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Delegati sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per\nle imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti\ne i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Rinvio all'Accordo quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole dell'AI 13.9.94 tra Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL e del\nProtocollo 23.7.93, nonché dell'AI 28.7.15 non modificate dal presente\nAccordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Clausola finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le Parti che lo\nsottoscrivono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso comporta per FAI, FLAI e UILA, e per coloro che comunque aderiscano\nalla disciplina in esso contenuta, a non richiedere l'applicazione degli\narticoli di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è\napplicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme\ncontrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza le Associazioni firmatarie svolgeranno i necessari\ninterventi per garantire l'applicazione del presente Accordo unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Modalità per indire le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Associazioni\nsindacali di cui al punto 1) dell'Accordo per la costituzione della RSU,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazioni da affiggere nell'apposito albo che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il\ntermine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di\npubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata\nalla mezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Quorum per la validità delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo favoriranno la più\nampia partecipazione dei\u002Fdelle lavoratori\u002Ftrici alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Ftrici aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità\ndella consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nella\nunità produttiva e stabiliranno le modalità per una nuova eventuale\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in\nprova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Presentazione delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e del CCNL\napplicato nell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto e atto\ncostitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dalla\nunità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati\u002Fe coloro che abbiano presentato la lista e i\ncomponenti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun\u002Fa candidato\u002Fa può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un\u002Fa candidato\u002Fa risulti compreso\u002Fa in più\ndi una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5), dopo la scadenza\ndel termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla\naffissione delle liste stesse ai sensi del punto 7), inviterà il\u002Fla\nlavoratore\u002Ftrice interessato\u002Fa ad optare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei\u002Fdelle candidati\u002Fe per ciascuna lista non può superare di\noltre 1\u002F3 il numero dei\u002Fdelle componenti della RSU del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione\nnelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un\u002Fa lavoratore\u002Ftrice dalla unità\nproduttiva, non candidato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Compiti della Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Affissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei\u002Fdelle candidati\u002Fe dovranno essere portate a conoscenza\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Ftrici, a cura della Commissione elettorale, mediante\naffissione nell’albo di cui al punto 1), almeno 8 giorni prima della data\nfissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Scrutatori\u002Ftrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei\u002Fdelle presentatori\u002Ftrici di ciascuna lista di designare\nuno\u002Fa scrutatore\u002Ftrice per ciascun seggio elettorale, scelto\u002Fa fra i\u002Fle\nlavoratori\u002Ftrici non candidati\u002Fe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera,\nné per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Schede elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun\u002Fa elettore\u002Ftrice all'atto della\nvotazione dal\u002Fla presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un\u002Fa candidato\u002Fa della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze\ndate a liste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Modalità della votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti\u002Fe gli\u002Fe aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il\nnumero dei\u002Fdelle votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti\npiù luoghi di votazioni, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti\u002Fe i\u002Fle lavoratori\u002Ftrici mediante comunicazione nell’albo esistente\npresso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Composizione del seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5) del presente\nAccordo e da un\u002Fa presidente, nominato\u002Fa dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Attrezzatura del seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli\u002Flle\nelettori\u002Ftrici aventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Riconoscimento degli\u002Flle elettori\u002Ftrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli\u002Fle elettori\u002Ftrici per essere ammessi\u002Fe al voto dovranno esibire al\npresidente del seggio un documento personale; essi\u002Fe dovranno essere\nriconosciuti\u002Fe da almeno 2 degli\u002Flle scrutatori\u002Ftrici del seggio; di tale\ncircostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Compiti del\u002Fla Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla presidente farà apporre all’elettore\u002Ftrice, nell’elenco di cui\nall’art. 14, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Operazioni di scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del\u002Fla presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi etc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò\nalmeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\u002Fa\ndelegato\u002Fa della Commissione elettorale e di un\u002Fa delegato\u002Fa della\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Ricorsi alla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i\u002Fle componenti della\nCommissione stessa. Copia di detto verbale sarà trasmesso a cura della\nCommissione elettorale al Comitato regionale dei garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Comitato dei\u002Fdelle Garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei\u002Fdelle garanti. Tale Comitato è composto, a\nlivello regionale, da 1 componente designato da ciascuna delle OO.SS.,\npresentatrici di liste, interessate al ricorso, da 1 rappresentante della\nAssociazione datoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal\u002Fla\ndirettore\u002Ftrice della DTL o da un\u002Fa suo\u002Fa delegato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU, una volta\ndefiniti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione\naziendale a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) Adempimenti della Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco\ndei\u002Fdelle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e\nquanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) Clausola finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO 5 aprile 1990\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CCI (Confederazione Cooperative Italiane)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- LNCeM (Lega Nazionale Cooperative e Mutue)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese\ncooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle\ntrasformazioni dello stato sociale e infine ai mutamenti in atto nelle\ntecnologie, nella organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa\npotrà contribuire con la sua esperienza storica e istituzionale alla\ncostruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso\nstatuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello\nstato sociale matura la convinzione della opportunità di una riorganizzazione\ndei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le Parti ritengono che\nl'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei\nservizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini\nutenti, anche dal lato della loro gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla\nrichiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di\nnuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti,\nper realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il\ncoinvolgimento attivo e intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e\nnella organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con\nl'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali, è\ncondizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i\nlavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide\ndei sistemi organizzativi e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato\nalla impresa cooperativa che ha nella autogestione dei soci e nella\npartecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo, si\npropone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti\npiù partecipativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito le relazioni sindacali fra le Parti si ispireranno ai\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)il reciproco riconoscimento delle Parti e il relativo ruolo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e\nsistematicità il confronto fra le Parti su temi di interesse comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)la definizione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e\nsistematicità il confronto fra le Parti su temi di interesse comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)la riorganizzazione degli assetti contrattuali, estendendo la\ncontrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza circa lo\nsvolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai\nlivelli concordati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e\nraffreddare il conflitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un\ndocumento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di\nnuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa,\nsia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il\nterziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei\nquali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Rapporti fra le Centrali cooperative AGCI, CCI, LNCeM e CGIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Livello interconfederale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta\nuna delle Parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi\ndi interesse comune, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche connesse al mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le politiche di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e\ninternazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo sviluppo del Mezzogiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.1) Conferenza Nazionale sulla Cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza\nNazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Conferenza sarà organizzata dalle Parti avvalendosi del contributo\ndell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5),\nnonché, con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle\nrelazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Conferenza dovrà richiamare una attenzione maggiore sui problemi della\ncooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale\nsede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione\n(legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato etc.) e gli\naspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del\nmercato del lavoro; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione\ncollettiva).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente o su richiesta di una delle Parti, a livello regionale,\nverranno attivate consultazioni tra le Organizzazioni regionali delle Centrali\ncooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie di cui al precedente\npunto A), riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e\nstrumenti definiti a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello settoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che sistemi di consultazioni e di informazione che\nregolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle\nAssociazioni cooperative di settore e dalle Federazioni sindacali di categoria.\nLa sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi\nanche alla luce della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di\ninformazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di\nun parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL\nstipulati dalle Associazioni cooperative di settore e dalle Federazioni\nsindacali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali\nprocedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità,\nnonché la peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a\nfavorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei\nlavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune\nconcezione di valori di democrazia industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali\nche prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di\ncorresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove\nmodalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste\nimportanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese\ncooperative e della occupazione, convengono che la formazione professionale\npermanente indirizzata all’acquisizione di una cultura adeguata alla\ndiffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali\nprocessi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro\ne sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una\nnuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo\npiù adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della\ncooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le Parti si impegnano a definire entro 3 mesi Organismi\nparitetici a cui demandare i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti,\ndi strumenti funzionali all'adeguamento della offerta formativa ai fabbisogni\ndi professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento\ndella qualità e della efficienza dell’offerta formativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando\nla tipologia dei corsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani\nassunti con contratto di formazione lavoro e per giovani apprendisti e per le\nfasce deboli del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al\nmiglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso\niniziative-pilota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello\nterritoriale sulle problematiche sopra citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive\nstrutture formative esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Specificità femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e\ndi garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel\nlavoro e nello sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Fasce deboli del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le Parti\nsi danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione\ndella occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato\ndel lavoro (Cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari)\nanche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi\ndelle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di\ncarriera. Nei settori della cooperazione si opererà per favorire\nl’inserimento di lavoratori extracomunitari in coerenza con quanto disposto\ndalla legge n. 39 del 28.2.90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla\nCooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio Nazionale è l'Organismo paritetico di consultazione\npermanente fra le Parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni\nsindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di\nanalisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune\ninteresse scelti di volta in volta dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra l'Osservatorio si\navvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle\nAssociazioni firmatarie e anche esterne, individuando le fonti di finanziamento\ndi ogni singola iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti\ndesignati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di\nelaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento\ndell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di\nfinanziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il progetto complessivo sarà sottoposto alla approvazione delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Linee per la contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di\nrelazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro\nrapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di\nimpresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le Parti individuano le linee di riordino degli assetti\ncontrattuali che guideranno le rispettive Associazioni di settore e le\nFederazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai\nvari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali linee riguardano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a\ndeterminare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il\ndifferenziale rispetto agli altri Paesi industrializzati e di salvaguardare la\ncompetitività delle imprese cooperative rispetto alle imprese concorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o\ndi comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme\nintegrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL,\npurché non espressamente rinviati al livello integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della\ncontrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un\nrinnovo e l'altro dei CCNL, onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo\nl'allungamento della durata degli stessi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie e il livello della contrattazione integrativa, nonché le\nrelative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive\nAssociazioni di settore e Federazioni sindacali di categoria nell'ambito del\nrinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello\naziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di\nproduttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al\nfine di valorizzare la professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti\nimprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale.\nPertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della Cooperazione, le\nParti definiranno congiuntamente alle rispettive Associazioni di settore e\nFederazioni di categoria le modalità per pervenire a idonee soluzioni\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Socio lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel\ndiritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di\ndirezione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei processi\nproduttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e\nquindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di\ncontribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel\ncontempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali,\nle Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL, riaffermando il loro comune impegno\nper una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia\nnella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della\nstipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori\ncaratterizzati da presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro\nvengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le\nprerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite, per\nquanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle\ncooperative, a quanto previsto dai CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>8) Procedure per la prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente Accordo, volto a migliorare le\nrelazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL\nconvengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle\ncontroversie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) controversie economiche collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,\npresentate dalle OO.SS. di CGIL, CISL, UIL a livello della contrattazione\nnazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle\ncontroparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime\nattraverso un incontro fra le delegazioni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di\ntempo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Controversie relative alla applicazione del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione e applicazione\ndelle norme del presente Accordo verranno sottoposte per iscritto alle\nOrganizzazioni confederali firmatarie, le quali, tramite una apposita\nCommissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio\nparere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il parere sia espresso concordemente, avrà valore vincolante per le\nParti in causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL si\nadirà a un primo tentativo di conciliazione tra le Parti, al livello in cui\ninsorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data di notifica\nscritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di\nconciliazione fra le Parti, ai livelli immediatamente superiori delle\nrispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata\ndelle procedure di conciliazione entrambe le Parti si asterranno da azioni\ndirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Controversie individuali e plurime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti\ninterpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le\nparti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti\nsaranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un primo tentativo di conciliazione diretta tra le Parti a livello\naziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall’insorgere della\ncontroversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora le Parti constatino l’impossibilità di comporre la controversia,\nil tentativo di conciliazione passa a una Commissione paritetica istituita\ndalle Parti preferibilmente a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette\nCommissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro. La\ndecisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento\narbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine, insorta la controversia, le Parti richiederanno ai soggetti\ninteressati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere\nuna conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113 CC e 410 e\n411 CPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di\nprocedibilità dell'azione giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti,\nle Parti si asterranno da azioni dirette.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I CCNL armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la\npresente Intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 aprile 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ONERI SOCIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI, CONFCOOPERATIVE, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità\ndi ridurre il divario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e\nil livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella\ndefinizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione\ndella competitività che si aggiunge ad altri, quali l’inefficienza dei\nservizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti\nincertezze e la variabilità nella adozione di misure di fiscalizzazione degli\noneri sociali concordano sulla urgenza della adozione di provvedimenti che\nprevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi\ngravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme di assistenza a\ndisposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, assicurazione TBC,\nasili nido, assistenza malattia pensionati, ENAOLI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato, inoltre, che il sistema degli oneri sociali, totalmente\ngravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta\ndensità del fattore lavoro e, pertanto, la stragrande maggioranza delle\nimprese cooperative valutano con interesse e attenzione l'ipotesi di assumere a\nparziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori\neconomici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di processo, né\nl’occupazione e la valorizzazione delle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti assumono l'impegno a condurre verso tali obiettivi una azione\nconcertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune intervento\nnelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause del costante appesantimento\ndella contribuzione previdenziale che rende particolarmente difficile la\nsituazione economica delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cooperative di produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per\nanalizzare le particolari problematiche di vari settori della cooperazione in\nmateria di normative previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE (art. 11 CCNL)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative e i consorzi agricoli, dopo averne dato preavviso e\nove intervenga revoca scritta (vedi mod. allegato), provvederanno per ogni\nperiodo di paga alla trattenuta, sulle competenze nette dei lavoratori, del\ncontributo nazionale di assistenza contrattuale calcolato nella percentuale di\ncui all'art. 11 (0,14%) su minimo retributivo nazionale e indennità di\ncontingenza lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo va evidenziato nelle tabelle retributive degli operai e\ncomunque nella busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative provvederanno inoltre ad assoggettare il monte salari\nlordo di ciascun periodo di paga (costituito da minimo retributivo nazionale e\nindennità di contingenza) alla percentuale dello 0,21%, quale quota di\nservizio contrattuale a loro carico a favore delle Associazioni nazionali\ncooperative stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme computate come ai punti 1) e 2) saranno dalle imprese cooperative\nversate semestralmente su apposito conto corrente postale indicato dal Comitato\nintersindacale per il CAC precisando, nella apposita causale, l'entità della\nsomma del contributo trattenuta ai lavoratori e quella a carico dell'impresa\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento del CAC avverrà con lo stesso modulo di conto corrente\npostale n. 84041003 utilizzato per la contribuzione dovuta al FILCoop per le\nintegrazioni previdenziali e sanitarie impiegati e operai di cui all'art. 12\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di assistenza contrattuale è operante a decorrere\ndall’1.1.92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come da apposita convenzione i versamenti saranno richiesti dal FILCoop con\ncadenza semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 1° aprile 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'APPLICAZIONE DEL D.lgs. 19.9.94 n. 626\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 5 ottobre 1995, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-AGCI, rappresentata dal suo presidente Luciano Zignani e da Marino Janni,\nLaura Pagliaro e Giuseppe Morgagni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal suo presidente Luigi Marino e dal vice\npresidente Corrado Barbot, dal segretario generale Vincenzo Mannino con\nl'assistenza del responsabile del servizio Relazioni sindacali Carlo Bagni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-LNCeM, rappresentata dal suo presidente Giancarlo Pasquini, da Flavio\nCasetti, assistito da Pietro Alberighi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CGIL, rappresentata da Sergio Cofferati, segretario generale, da Alfiero\nGrandi, Walter Cerfeda, Elisabetta Leone, segretari confederali e Andrea\nGianfagna, Luisa Benedettini, Nunzio Vasta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL, rappresentata dal segretario generale Sergio D'Antoni e dai segretari\nconfederali Natale Forlani e Luigi Viviani con l'assistenza di Mario Conclave,\nSilvano Scaiola e Amalio Rosati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL, rappresentata dal segretario generale Pietro Larizza, dal segretario\nconfederale Carlo Fabio Canapa, assistita da Franco Lago e Gabriella Galli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato il presente Accordo interconfederale sulla sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro, anche in applicazione del D.lgs. n. 626\u002F94 da\nvalere nelle imprese cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LNCeM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO DI INTESA PER L’APPLICAZIONE DEL D.lgs. 19.9.94 n. 626\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Accordo le Parti danno attuazione agli aspetti che il D.lgs.\nn. 626\u002F94 demanda alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenendo conto delle innovazioni sostanziali e in particolare degli\norientamenti partecipativi cui le direttive europee e il decreto legislativo si\nispirano, in ordine alle relazioni fra le Parti in materia di gestione della\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le Parti convengono sul carattere\nsperimentale della normativa del presente Accordo e si impegnano a verificarne\nl'efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti opereranno una prima verifica alla scadenza di 6 mesi dalla firma\nmentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e, se non disdetto\nalmeno 3 mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato di 1 anno e\ncosì di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riaffermando l'impegno a una gestione della legislazione e degli accordi in\ntale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della\nimpresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati\npossibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno\nstipulato il presente Accordo che affronta i seguenti aspetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strumenti di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rappresentanza dei lavoratori (RLS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ruolo degli Organismi bilaterali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modalità operative e funzionamenti degli Organismi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Organismi bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna delle Parti, entro 15 giorni dalla firma del presente Accordo,\ndesignerà un rappresentante effettivo e uno supplente per la costituzione di\nun Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di\nlavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la\nformazione e l'ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi dell'AI\n24.7.94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione\ndel D.lgs. n. 626\u002F94, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di\nlivello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26, D.lgs.\nn. 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee-guida\nper la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza\nattingendo attraverso COOP-FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili\na livello nazionale e della UE. In caso di interesse omogeneo di più Regioni a\ntali iniziative, la richiesta sarà rivolta al COOP-FORM nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborando dati e analizzando le problematiche rilevate nelle imprese\ncooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione\ndelle normative di cui al D.lgs. n. 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborando e proponendo alle parti sociali linee-guida, valutazioni e\npareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere\nposizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari, governative e\namministrative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei\nconfronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della\ntutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo\nscambio di informazioni in merito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei\nComitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) e\ndegli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi delle attività espletate dal COOP-FORM nazionale (ricerca di\nfabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti\nesterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le\nconseguenti iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede del Comitato nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti\ndi segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre\nCOOP-FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della\nCommissione da sottoporre alle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5) Livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna Regione di un\nComitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro\nanalogo a quello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione,\nall'Ente Bilaterale Regionale COOP-FORM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6\nsupplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL svolge i\nseguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccordarsi con le Regioni e con i Comitati regionali ex art. 27, D.lgs. n.\n626\u002F94, nonché con altri Enti e Istituti competenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire l’elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del\nrischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere, ove le Parti abbiano convenuto in tal senso la costituzione dei\nComitati provinciali di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626\u002F94, coordinandone\nl'attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei\nconfronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e\nrappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del\nCOOP-FORM nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare la rispondenza alle linee-guida fissate a livello nazionale\ndelle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza (RLS) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale\nper la mancata costituzione del Comitato Bilaterale Provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli Organismi\nparitetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse\nesigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica,\nbiologia, ingegneria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai Servizi\ndi prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della Regione, nonché\nquella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenere e aggiornare l’elenco dei medici competenti elaborato dalla\nRegione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre convenzioni da attuare tramite COOP-FORM con Enti e imprese di\nconsulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali\ncompetenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ove non vengano costituiti i Comitati provinciali blaterali, espletare la\nfunzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede\ndi applicazione della normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di\nricerca e di servizi di assistenza, le Parti, a livello regionale, possono\nindicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative\nutilizzatrici da versare in un Fondo regionale appositamente costituito\nall'interno del COOP-FORM regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del\npresente Accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non costituito, i compiti\ndi segreteria sono svolti da una delle Centrali cooperative firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.9) Livello provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal\npresente Accordo sarà costituito, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello\nstesso, un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL e UIL, oltre a quelli\nprevisti dall'art. 20, D.lgs. n. 626\u002F94, svolgerà anche i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza\nnelle imprese cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla\nsicurezza nominati dalle imprese cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di\nsicurezza sia per delegati dei lavoratori (RLS) che per gli addetti designati\ndalle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali altre attività concordate tre le parti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove trattisi di interesse non limitato a un singolo territorio provinciale,\nla ricerca sarà promossa dal Comitato paritetico regionale di cui al punto\n2.5), congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, e a livello\nregionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.12) Organismi paritetici di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli Organismi paritetici di settore o di categoria\ncompetenti nelle materie disciplinate dal D.lgs. n. 626\u002F94 nei confronti dei\nquali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente Accordo sono\nimpegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Attività di conciliazione dei Comitati paritetici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia insorta sulla applicazione della normativa di tutela\ndella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di\nrappresentanza, formazione e informazione, il Comitato provinciale o, in caso\ndi mancata costituzione, quello regionale è l'Organo di prima istanza per la\nconciliazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato\nparitetico a mezzo lettera con r\u002Fr e portato a conoscenza delle Associazioni\ncooperative e delle OO.SS. che lo compongono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie\ncontrodeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla\ndata di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico di 1° grado esaurirà l'esame del ricorso entro e\nnon oltre i successivi 30 giorni, salvo l'eventuale proroga unanimemente\ndecisa, assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo\nquindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso ricorso in 2° grado al Comitato Paritetico Nazionale se il\nComitato di 1° grado è a livello regionale, al Comitato regionale se il\nComitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla\ndecisione di 1° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti di segreteria del Comitato paritetico regionale o provinciale sono\nassolti nell'ambito del COOP-FORM o dalle Associazioni cooperative firmatarie\ncompetenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4) Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del\nComitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie\ndel presente Accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'opzione sarà comunicata al Comitato nazionale di cui al punto 2.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente Accordo, ai vari\nlivelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per l’identificazione\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla\nsottoscrizione del presente Accordo, applicando le modalità di cui ai punti\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2) Imprese cooperative oltre 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da\n16 a 200 lavoratori il RLS si individua tra i componenti la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di\ncomponenti le RSU superiore a quello dell'Accordo 13.9.94, la stessa\ncontrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS superiore a 1\nma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200\nlavoratori, qualora la RSU risulti composta da 3 lavoratori, i RLS sono\nindividuati nel numero di 2 tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante\neletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a 3, i RLS\nsaranno individuati tra i componenti la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18, comma 6),\nD.lgs. n. 626\u002F94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un\nnumero di RLS superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro\nil numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di\nprevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici\naziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di cui sopra, all'atto della costituzione della RSU, il\ncandidato a RLS viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione\ndella RSU medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la RSU sia già costituita, il\u002Fi nominativo\u002Fi del\u002Fdei RLS è\u002Fsono\nindividuato\u002Fi dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella\nprima assemblea dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di RSU non ancora costituite e operino ancora le RSA delle OO.SS.\nfirmatarie del presente Accordo, il\u002Fi RLS è\u002Fsono eletto\u002Fi dai lavoratori con\nle procedure di cui ai successivi commi 4.10) e 4.11). Il rappresentante così\neletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel\nmomento trovano applicazione le norme stabilite dal presente Accordo per le\nimprese nelle quali è presente la RSU (commi 4.2 e 4.6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di decadenza, il RLS rimane in carica fino a nuova\nelezione da tenersi entro 2 mesi dalle dimissioni o dalla decadenza\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio\ndella funzione di rappresentanza per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale il\u002Fi RLS è\u002Fsono\nnominato\u002Fi mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai\nsuccessivi punti 4.10) e 4.11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.10) Procedure per l’elezione o individuazione dei RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni\ncooperative e le OO.SS. dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative\nidonee allo svolgimento delle elezioni dei RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con\ndiritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con\neleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di\nvoti validi espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra\ngli stessi il segretario del seggio elettorale che, dopo lo scrutinio delle\nschede, redige il verbale di elezione e lo comunica alla Direzione della\ncooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fi RLS così eletto\u002Fi dura\u002Fno nell'incarico per il tempo previsto\ndall'Accordo 13.9.94 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al\nComitato paritetico provinciale o regionale, tramite l'Associazione cooperativa\ndi appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente Accordo in materia di elezione si fa\nriferimento all'AI 13.9.94 sulle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Permessi per agibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per\nl'espletamento dei compiti di cui all'art. 19, D.lgs. n. 626\u002F94, i RLS hanno\ndiritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a\n40 ore annue per ogni rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai\npunti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà\nl’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai RLS di quelle già\nriconosciute allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Funzioni del rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19, D.lgs. n. 626\u002F94, le Parti\nconcordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni\nattribuite al RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1) Accesso ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale\nsvolgimento delle attività produttive e il suo esercizio, salvo casi di\nemergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla Direzione\ndella cooperativa o della unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita ai luoghi di lavoro da parte del RLS può essere svolta insieme al\nresponsabile del Servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un\naddetto da essa incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2) Consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i RLS a\nnorma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.lgs. n. 626\u002F94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sede il RLS può formulare proposte in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai\nRLS. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi\ndalla rappresentanza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via\ntransitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta\ncon la RSA delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3) Riunioni periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 11, D.lgs. n. 626\u002F94, le riunioni periodiche\npreviste dal comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di\npreavviso e su ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle\ncondizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4) Informazione e documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla\nDirezione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\nhanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla\nfunzione esercitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale la cooperativa può\nrivolgersi al Comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente\ncontroversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione\naziendali di cui alle lett. e) ed f), comma 1), art. 19, avrà diritto di\nconsultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2),\ntenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e\ndocumentazione prevista dalla legge e utile allo svolgimento dei propri compiti\nriguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Formazione dei rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace\nprevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale COOP-FORM nazionale e\ndi quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche\nfinalizzati a specifiche realtà produttive, nonché ai rappresentanti nei\nComitati paritetici territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’art. 19, comma 1), lett. g), D.lgs. n. 626\u002F94, in\nvia sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i\nRLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve comunque comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di\nprevenzione\u002Fprotezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni\npratiche e adeguata ai soggetti da formare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori\ncontenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con\nriferimento ai propri comparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che\nabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Piccole imprese cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15\nlavoratori il RLS può essere individuato in ambito aziendale o territoriale\nprevio accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti\ncontrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo\nsecondo le indicazioni di cui al punto 8.3) e ss.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.2) Rappresentanza aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di elezione, nelle singole cooperative o unità produttive della\nstessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei RLS, essa si svolgerà secondo le\nprocedure e le modalità previste ai punti 4.10) e 4.11) del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata\nad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18,\nD.lgs. n. 626\u002F94).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono\nquelle richiamate al punto 6) del presente Accordo, fatte salve le diverse\ndisposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni\nperiodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.3) Rappresentanza territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza (RLST) può\nconfigurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da\ndefinirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il\ntermine di cui al punto 8.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del\npresente Accordo, il RLST di cui al punto 8.3) potrà essere eletto o designato\ndai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle\nparti firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale Accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per\nl'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del\nrappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno\nmutualizzati tra le cooperative interessate sotto figura di quantità\nretributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare\nconvenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno\naccantonate in un apposito Fondo costituito nell'ambito del COOP-FORM regionale\ne separatamente contabilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre agli oneri relativi al sostegno della attività formativa del RLST\nsaranno previsti nell'Accordo anche quelli relativi alle attività dei Comitati\nparitetici rivolte agli stessi rappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle\nquote e alla tenuta del Fondo da parte del COOP-FORM regionale, tenendo conto\ndella provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello\ninteraziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il COOP-FORM regionale informerà periodicamente il COOP-FORM nazionale dei\nflussi delle quote relative agii oneri di cui al punto 8.5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di\naccesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, di informazione e formazione\ndel RLST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato\nparitetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito\ne comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Clausola di salvaguardia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, ad opera delle OO.SS. firmatarie, intervengano, nei settori di\nattività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non\ncooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi\ndi quelle stabilite nel presente Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse,\nsi incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da\nrinviare a livello di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in merito alla Rappresentanza territoriale alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E DEI CONSORZI AGRICOLI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seguente verbale di accordo è stato siglato il 16.7.02 dalle Segreterie\nnazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle Associazioni cooperative AGICA-AGCI,\nANCA-LEGACOOP, FEDERAGROALIMENTARE-CONFOOPERATIVE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la posizione espressa dall’INPS in merito alla individuazione del\nmomento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verificato che il CCNL 16.7.02 non prevede un termine ultimo per il\ngodimento delle ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il termine entro il quale le ferie devono essere fruite è stabilito nel\n30° mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le ferie maturate nel corso del 2002 possono essere legittimamente fruite\nentro il 30.6.05;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31.12.01\npossono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine\ndell’anno di maturazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabella “Indennità di anzianità”, patti e contratti collettivi\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>previgenti legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni previste dai Patti Collettivi Nazionali di lavoro per i\nsalariati fissi e operai agricoli, precedenti al 16.8.76, da applicarsi in\nmancanza di disposizioni previste in merito dai contratti collettivi\nprovinciali e regionali preesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"757\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"315\">\n  \u003Ccol width=\"208\">\n  \u003Ccol width=\"184\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"center\">patti collettivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp align=\"center\">n. giornate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">PCNL 31.7.51\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(artt. 27 e 31)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">dall’inizio dell’annata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">agraria in corso al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PCNL 23.3.60\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(artt. 27 e 31)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">dall’inizio dell’annata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">agraria in corso al 26.3.60\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">PCNL 8.3.63\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(artt. 29-36 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e norma transitoria punto 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">dall’inizio dell’annata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">agraria in corso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">all’8.3.63\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PCNL 5.7.67\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(artt. 31 e 39)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp align=\"center\">12 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sino a 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">14 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da 3 a 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">16 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">da 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in poi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’11.11.67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anno 2013, il 14 febbraio, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDAGRI\u002FCONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- LEGACOOP Agroalimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGRITAL\u002FAGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FLAI\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAI\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILA\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'art. 1, comma 4), legge n. 81\u002F06, al fine di determinare la retribuzione\nimponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, rinvia all’art.\n1, legge n. 389\u002F89, il quale stabilisce che essa “non può essere inferiore\nall'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti\ncollettivi (...), ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora\nne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto\ncollettivo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con messaggio n. 18572 del 13.7.10, l'INPS - a partire dai periodi\ncontributivi relativi al 2006 - ha avviato una operazione di confronto tra le\nretribuzioni imponibili denunciate all'Istituto e quelle previste dalla\ncontrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da tali verifiche sono emerse differenze retributive - in molti casi di\nlievissima entità - derivanti principalmente da autonome interpretazioni da\nparte dell'INPS del complesso articolato contrattuale nazionale e di 2°\nlivello, e in particolare delle norme relative all’orario di lavoro e agli\nspetti economici del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'operazione ha generato un nutrito contenzioso amministrativo tuttora\npendente presso i competenti Organi dell'INPS, a seguito dei ricorsi presentati\nda numerose cooperative interessate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti sociali del settore agricolo, con l'Avviso comune 24.1.12, hanno\nribadito che, laddove la contestazione tragga origine da una interpretazione\ndelle disposizioni contrattuali, l'INPS è tenuto ad accertare preventivamente\nla reale volontà delle parti contrattuali, nel rispetto dei principi generali\nin materia di autonomia negoziale delle OO.SS. e datoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con nota n. 29\u002F0003213\u002FL dell'1.6.12 il ministero del Lavoro, su richiesta\ndell'Istituto, ha precisato che per stabilire la retribuzione imponibile da\nassumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali\n“ciò che occorre interpretare è l’effettiva volontà del contratto\ncollettivo quando, in particolare, sembrerebbe consentire a talune condizioni\nla prestazione di attività lavorativa per un ammontare complessivo di ore\ninferiore a quello previsto dall'articolazione settimanale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con successiva nota n. 29\u002F0004067\u002FL del 26.7.12 lo stesso ministero del\nLavoro ha affermato che “la soluzione della questione a suo tempo evidenziata\ndall'INPS passa necessariamente attraverso un nuovo atto di autonomia\ncollettiva con il quale, in sede di interpretazione autentica, venga chiarito\nil senso delle pertinenti disposizioni contrattuali (ad es. gli artt. nn. 30,\n40 e 45, CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, così come riferito\ndall’INPS)”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'art. 61, CCNL “Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi\nagricoli” del 28.6.06 - il cui testo corrisponde integralmente all'art. 59\ndel vigente CCNL “Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli”\ndel 3.8.10 - stabilisce: per gli operai agricoli, al comma 1), che “L'operaio\na tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente\nprestate nella giornata” e, al comma 2), che “Nel caso di interruzione\ndovuta a causa di forza maggiore le ore di lavoro non prestate saranno\nretribuite solo e in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio\nrimanga nell'azienda a sua disposizione”; per gli operai florovivaisti, al\ncomma 1), che “Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno\nconsiderate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che\nsuperino mezzora di lavoro complessivamente in 1 giorno”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che è interesse delle Parti in epigrafe che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia salvaguardata l'autonomia negoziale delle OO.SS. e datoriali\nagricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano adottate da parte degli Enti previdenziali e assistenziali e degli\nOrgani di vigilanza in materia di lavoro e previdenza interpretazioni delle\nnorme contrattuali collettive coerenti con la reale volontà delle parti\nstipulanti, secondo le regole generali in materia di interpretazione dei\ncontratti (art. 1362 CC e ss.) che impongono di tenere conto non solo del senso\nletterale delle parole ma anche del comportamento complessivo delle Parti, pur\nposteriore alla conclusione del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, le Parti forniscono la seguente\ninterpretazione autentica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell'orario ordinario di lavoro, e dunque della relativa\nretribuzione, si ricava dal combinato disposto di diverse norme della\ncontrattazione collettiva, a partire dagli artt. 22, 61 e 63, CCNL\n“Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli” del 28.6.06 (i\ncui testi corrispondono integralmente o sostanzialmente agli artt. 22, 61 e 63\ndel vigente CCNL “Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli”\ndel 3.8.10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 61 del CCNL “Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi\nagricoli” del 28.6.06 (il cui testo corrisponde integralmente all'art. 59 del\nvigente CCNL “Lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli” del\n3.8.10) deve essere interpretato nel senso che la durata della prestazione\nlavorativa può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista\ndall'art. 22 citato qualora intervengano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni atmosferiche o\nclimatiche avverse (quali, a mero titolo di esempio, pioggia, neve, grandine,\nventi forti, temperature troppo alte o basse etc.), anche riferite a eventi\ncomprovati relativi a soci conferenti di prodotti agricoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del\nlavoratore (quali, a mero titolo di esempio, fine lavori, impraticabilità del\nterreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura di mezzi meccanici e\u002Fo\nattrezzature, permessi non retribuiti etc.) che - non consentendo l'esecuzione\ndei lavori - ritardino l'inizio, ovvero anticipino il termine o comunque\ninterrompano l'orario di lavoro normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni devono essere giustificate dalle causali sopra indicate e\ncoerenti in termini di durata; le stesse non possono rappresentare fenomeni\ngeneralizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alla retribuzione per\nle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, sulla base delle\nretribuzioni orarie definite dal contratto nazionale e di 2° livello, salvo\nche rimangano a disposizione del datore di lavoro su richiesta di\nquest’ultimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le disposizioni in materia di orario e retribuzione contenute\nnei contratti di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP Agroalimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGRITAL-AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione autentica convenuta tra le Parti il 3.8.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si applica anche alle prestazioni ridotte del personale\na tempo determinato e non regolamenta il lavoro a tempo parziale di cui\nall'art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LINEE-GUIDA PER LE EROGAZIONI SALARIALI DI 2° LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEL SETTORE RAPPRESENTATO DAL CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla metà degli anni '90 la legislazione nazionale ha\nincentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla\ncontrattazione collettiva di 2° livello, partendo dal presupposto che i premi\ndi risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la\nproduttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione - che si è\nconcretizzata in sgravi contributivi e fiscali - sono variate nel tempo.\nAll’iniziale decontribuzione si è aggiunta la detassazione, peraltro fino ad\noggi poco incentivante, che oggi è l’unica misura attuabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una\npriorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri\nsistemi produttivi della UE. E l’agricoltura non fa eccezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legato alla\nproduttività assegna un ruolo esclusivo alla contrattazione collettiva di 2°\nlivello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o territoriali\nsono ammessi agli sgravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della\nnostra contrattazione di 2° livello è probabilmente dovuta anche\nall’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello aziendale e\u002Fo\nterritoriale modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di qui l’esigenza di predisporre delle linee-guida che - ferma restando\nl’autonomia delle Parti a livello aziendale\u002Fterritoriale, nel rispetto di\nquanto previsto dal citato art. 3 del CCNL, possano essere utili a definire\nerogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione\ndei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente trattandosi di linee-guida le indicazioni fornite qui di\nseguito dovranno essere adattate dalla contrattazione di 2° livello in\nfunzione delle particolari esigenze territoriali, salvaguardando le buone\nprassi negoziali laddove già realizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sin dal 2008 il legislatore ha adottato, in via sperimentale, un sistema di\ntassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui\ncorresponsione sia legata ad incrementi di produttività, innovazione,\nqualità, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e\nredditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il 2016 è stato pubblicato il Decreto che rende\noperativa la tassazione agevolata al 10% per i premi di risultato (imposta\nsostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali), prevista\nnell’art. 1 (commi 182-191), legge n. 208\u002F15 (Legge di Stabilità 2016).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decreto sulla detassazione, infatti, ripristina un incentivo fondamentale\nper la contrattazione di 2° livello, che nel 2015 non era stato più\nfinanziato. Contestualmente non è stata finanziata la decontribuzione per le\naziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi siglati dalle Parti dovranno essere depositati con le modalità\npreviste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello hanno anche l’obiettivo di consentire\nl’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive, se saranno\nripristinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori di produttività, qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e altri elementi di competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente che qualunque indicatore individuato, sia a livello territoriale\nche a livello aziendale e\u002Fo di gruppo, deve essere oggettivo, verificabile,\nesigibile e dovrà avere un peso quantitativo, rispetto al totale del salario\nvariabile, coerente con la sua importanza rispetto al ciclo produttivo e alla\noggettiva capacità che i lavoratori hanno di incidere su di esso. Gli\nindicatori dovranno misurare una effettiva “creazione di ricchezza” per\nl’impresa ed essere in equilibrio con i presupposti mutualistici che\nintercorrono tra la cooperativa e la base sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Contrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di\nincrementi di redditività, di produttività, di qualità, di liquidazione ai\nsoci e di altri elementi di competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore\nmerceologico, al fine di facilitare l’individuazione di indicatori mirati e\nselettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare tali incrementi di produttività, di qualità e di altri\nelementi di competitività, nel contratto territoriale devono essere\nindividuati idonei indicatori di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si esclude di individuare indicatori che misurano il generico andamento del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel limite del possibile si devono quindi individuare indicatori validi per\nl’intero territorio\u002Fsettore merceologico da misurare in azienda, enfatizzando\neventuali aspetti territoriali rilevanti legati a settori e\u002Fo distretti\nproduttivi tipici e caratteristici (eventualmente anche definiti in distretti\ncontraddistinti da Denominazioni di Origine Protetta o da Indicazioni\nGeografiche Territoriali\u002FProtette).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Liquidato ai soci per unità di prodotto conferito o, meglio, per ettaro. Il\npremio potrebbe scattare al superamento del valore medio dell’anno precedente\no di un periodo più lungo o di valori numerici stabiliti dal contratto\n(quest’ultimo caso è possibile se si parla di produzioni molto omogenee). Il\nrisultato è dato dal rapporto tra valore della liquidazione ai soci e la\nquantità di prodotto conferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuale di prodotto riconosciuto idoneo da specifici disciplinari\n(indicatore per produzione ad esempio di formaggi in presenza di un consorzio\ncon disciplinare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli allevamenti da latte: la quantità di latte munto, anche in questo\ncaso, in relazione a una media dell’anno precedente o a valori\npredefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli allevamenti da carne: la resa intesa come aumento del peso in\nrelazione alla quantità dei mangimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ritiene che a livello territoriale possa essere più opportuno prendere\ncome parametro di riferimento un periodo più lungo rispetto all’anno, ad\nesempio un triennio mobile, che va inteso come ultimo triennio rispetto\nall’anno di calcolo del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Contrattazione aziendale e\u002Fo di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare la contrattazione aziendale e\u002Fo di gruppo è\nnecessario individuare indicatori utili ad incrementare la produttività,\nl’efficienza, la redditività, la qualità. Tali indicatori sono fondamentali\nin quanto, in assenza dell’utilizzo degli stessi, è più difficile\nconseguire i risultati che si prefiggono per il raggiungimento di un obiettivo.\nInfatti, non si può ottenere un miglioramento delle prestazioni in una azienda\no in un gruppo solo per via gerarchica od organizzativa; rappresenta, invece,\nuno strumento positivo il coinvolgimento di tutti i dipendenti per conseguire\nrisultati più soddisfacenti. Pertanto, vengono indicati a mero titolo\nesemplificativo e non esaustivo alcuni indicatori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produttività, mettendo in relazione i risultati produttivi con le risorse\n(es. questo parametro potrebbe essere il risultato del rapporto tra fatturato\ncomplessivo annuale (desumibile dalla denuncia IVA) e le ore di effettivo\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualità, intesa come capacità versatile di soddisfare le aspettative\nattraverso più interventi che consentono di rendere applicabile questo\nconcetto a situazioni e aziende di diversa natura. Per questo indicatore si\npotrebbero prendere in considerazione: indicatori infortunistici (Indice di\nFrequenza e Indice di Gravità); le contestazioni provenienti dal consumatore\ne\u002Fo dalla rete distributiva, le non conformità rilevate dal sistema\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Efficienza, intesa come necessità di migliorare le prestazioni attraverso\nuna combinazione dei fattori produttivi, organizzativi, tecnici e\nprofessionali. Questo indicatore non si limita ad incrementare le prestazioni\nma introduce un sistema di incentivazione in grado di adeguare le combinazioni\nproduttive in modo che la performance derivi da un utilizzo ottimale delle\nrisorse. Per esempio, se si vogliono garantire gli standard produttivi si\nutilizzerà la formula “produzione reale-ore standard a budget\u002Fproduzione\nreale\u002Feffettivamente impiegate”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Redditività, intesa come capacità della azienda di creare valore\nattraverso il proprio processo produttivo (es. valore della produzione meno\ncosti della produzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I parametri individuati per la contrattazione territoriale possono essere\nutilizzati, a maggior ragione, per quella aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si opti per parametri di produttività \u002F qualità \u002F efficienza\n\u002Fredditività, è opportuno individuare un correttivo, in positivo e in\nnegativo, in base all’andamento aziendale e alla redditività per i soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale può essere utilizzata la stessa metodologia prevista\nper il livello territoriale e summenzionata, oppure individuare dei parametri\npuntuali di riferimento che all’interno della stessa azienda concorrono a\ndeterminare il budget preventivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Norme comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti, sia territoriali che aziendali, oltre ai parametri,\ndefiniranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)i criteri per la definizione degli stessi e il peso ponderale di ciascuno\n(in caso di più parametri);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)i destinatari in relazione ad eventuali cessazioni di rapporto\nintervenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la riparametrazione degli importi, in particolare in relazione ai\nlavoratori stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la modalità e i tempi di raccolta dei dati e le procedure di confronto\nsindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)le modalità e i tempi di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)le clausole di salvaguardia nei confronti di cooperative che si trovassero\nin situazioni di difficoltà, prevedendo un tavolo di confronto con le\nOO.SS.\u002Frappresentanze sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)un tavolo di confronto, per tutto il periodo di vigenza degli accordi, con\nle OO.SS.\u002Frappresentanze sindacali al fine di monitorare l’andamento\neconomico\u002Fproduttivo delle cooperative\u002Fterritori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Contrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerando che si propone di individuare parametri comuni da misurare a\nlivello aziendale, a livello territoriale è importante mantenere un ruolo di\naccordo e di verifica dei risultati, oltre che dare attuazione alle clausole di\nsalvaguardia di cui sopra nei confronti di cooperative che si trovassero in\neventuale situazione di difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Contrattazione aziendale e\u002Fo di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la contrattazione aziendale le prassi e le metodiche in essere sono da\nmantenere come base di partenza, auspicando una verifica con quanto proposto\ndalle linee-guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIFERIMENTI LEGISLATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riferimento legislativo n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e\ndella paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il\ncoordinamento dei tempi della città”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di 3\ngiorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità\ndel coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la\nstabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il\nlavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse\nmodalità di espletamento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per\ngravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai\nsensi del comma 4), un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non\nsuperiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di\nlavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di\nattività lavorativa. Il congedo non è computato nella anzianità di servizio,\nné ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al\nversamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della\nprosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli\neventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa\ndopo la sospensione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il\nministro per la Solidarietà Sociale, con proprio decreto, di concerto con i\nministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale e per le Pari\nopportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei\ncongedi di cui al presente articolo, alla individuazione delle patologie\nspecifiche ai sensi del comma 2), nonché alla individuazione dei criteri per\nla verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave\ninfermità dei soggetti di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riferimento legislativo n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DM 21 luglio 2000 n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione\ndell'art. 4, legge 8.3.00 n. 53, concernente congedi per eventi e cause\nparticolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o\nprivati, hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno\nin caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche\nlegalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente,\no di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del\nlavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso l'interessato comunica previamente al datore di\nlavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso\nsarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni\ndal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della\nnecessita di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1) la lavoratrice\no il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa\nall'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della\nattività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni. L'accordo è\nstipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del\nlavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti\ndalle diverse modalità di espletamento della attività lavorativa; dette\nmodalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti;\nnell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche\nperiodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo\nart. 3, comma 4). La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse\nmodalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall'accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessita di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Congedi per gravi motivi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o\nprivati, possono richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2), legge 8.3.00 n.\n53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale,\ndella propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 CC, anche\nse non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il\n3° grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui\nal presente comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della\npropria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone di cui al presente\ncomma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia,\nnelle quali incorra il dipendente medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione\ndel richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente\nriduzione o perdita della autonomia personale, ivi incluse le affezioni\ncroniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,\npost-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da\ndipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o\nfrequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del\nfamiliare nel trattamento sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)patologie della infanzia e della età evolutiva aventi le caratteristiche\ndi cui ai precedenti n. 1), 2) e 3) o per le quali il programma terapeutico e\nriabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che\nesercita la potestà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un\nperiodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco della vita\nlavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto\ndi lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o\ndal lavoratore. Il limite dei 2 anni si computa secondo il calendario comune;\nsi calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo,\nle frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera\nraggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per\nla concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del\ncongedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il\ncontraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento\ndelle rispettive esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3) il datore di\nlavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi\nsulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la\nproposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione\nparziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni\npreviste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che\nnon consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la\ndomanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro\nassicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e\nalla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal comma 4), in caso di rapporti di lavoro\na tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per\nincompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo\nrichiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni nel\ncorso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è\nstato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo\nai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al\ncomma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per\nil decesso di uno dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1), per il\nquale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di\ndisposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta\nrichiesta è riferita a periodi non superiori a 3 giorni il datore di lavoro è\ntenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego\nsulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il\ncongedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la\nlavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche\nprima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di\nlavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della\nlavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett.\nb), legge 18.4.62 n. 230 e s.m., per il rientro anticipato è richiesto,\ncompatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un\npreavviso di almeno 7 giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il\nrientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata\nminima del congedo o di preavviso inferiore a 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave\ninfermità di cui all'art. 1 o dei congedi per le patologie di cui all'art. 2,\ncomma 1), lett. d), devono presentare idonea documentazione del medico\nspecialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale\no del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di\nricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave\ninfermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla\nripresa della attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice, la\ncertificazione delle patologie di cui all'art. 2, comma 1), lett. d) deve\nessere presentata contestualmente alla domanda di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la\nlavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la\nrelativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui\nall'art. 2 per i motivi di cui al comma 1), lett. b) e c), sono tenuti a\ndichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando è in corso l'espletamento della attività lavorativa ai sensi\ndell'art. 1, comma 4), il datore di lavoro può richiedere periodicamente la\nverifica della permanenza della grave infermità mediante certificazione di cui\nal comma 1) del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita\nnell'Accordo di cui al medesimo art. 1), comma 4). Quando è stato accertato il\nvenir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste\ndal presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior\nfavore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e\ni congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente\nsi applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più\nfavorevoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente decreto, riunito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella\nRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto\nobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riferimento legislativo n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legge 3 aprile 2001 n. 142 “Revisione della legislazione in materia\ncooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio\nlavoratore (GU n. 94 del 23.4.01).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo coordinato con le modifiche introdotte dall'art. 9, legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 30\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Soci lavoratori di cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle\nquali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività\nlavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che\ndefiniscono l'organizzazione del lavoro dei soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) I soci lavoratori di cooperativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concorrono alla gestione della impresa partecipando alla formazione degli\nOrgani sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni\nconcernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi\nproduttivi dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al\nrischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro\ndestinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in\nrelazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità\ndelle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o\nsuccessivamente alla instaurazione del rapporto associativo un ulteriore\nrapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,\nivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui\ncontribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dalla\ninstaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma\nderivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri\neffetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge nonché, in\nquanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da\nqualsiasi altra fonte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si\napplica la legge 20.5.70 n. 300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che\nvenga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio\ndei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300\u002F70 trova\napplicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto\ndeterminato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento\ncooperativo e OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si\napplicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e\nigiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli artt. 1, 8, 14 e\n15 della medesima legge n. 300\u002F70, nonché le disposizioni previste dal D.lgs.\n19.9.94 n. 626 e s.m. e quelle previste dal D.lgs. 14.8.96 n. 494, in quanto\ncompatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle\npeculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti\nsindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le\nAssociazioni nazionali del movimento cooperativo e le OO.SS. dei lavoratori,\ncomparativamente più rappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Trattamento economico del socio lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, legge 20.5.70 n. 300, le\nSocietà cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un\ntrattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del\nlavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni\nanaloghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della\ncategoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello\nsubordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai\ncompensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro\nautonomo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dalla assemblea e\npossono essere erogati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in\naccordi stipulati ai sensi dell'art. 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,\nin misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui\nal comma 1) e alla lett. a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime,\nmediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in\nderoga ai limiti stabiliti dall'art. 24, DLCPS 14.12.47 n. 1577 ratificato, con\nmodificazioni, dalla legge 2.4.51 n. 302 e s.m., ovvero mediante distribuzione\ngratuita dei titoli di cui all'art. 5, legge 31.1.92 n. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga alle disposizioni di cui al comma 1) le cooperative della piccola\npesca di cui alla legge 13.3.58 n. 250 possono corrispondere ai propri soci\nlavoratori un compenso proporzionato alla entità del pescato, secondo criteri\ne parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall’art. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Disposizioni in materia previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa si fa riferimento\nalle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro\nadottabili dal regolamento delle Società cooperative nei limiti di quanto\nprevisto dall'art. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un\nrapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 3,\ncomma 2), lett. b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da\nlavoro dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare,\nentro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più\ndecreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal DPR 30.4.70 n.\n602 e s.m., secondo i seguenti criteri e principi direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci\nlavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e\nterritoriali, nella equiparazione di cui alla lett. a) in un periodo non\nsuperiore a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Altre normative applicabili al socio lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento alle retribuzioni e ai trattamenti dovuti ai prestatori di\nlavoro, previsti dall'art. 2751 bis CC, n. 1, si intende applicabile anche ai\nsoci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico\ndi cui all'art. 3, commi 1) e 2), lett. a). La presente norma costituisce\ninterpretazione autentica delle disposizioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio\ndeliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli\nartt. 2526 e 2527 CC. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla\nprestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Regolamento interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 31.12.04 le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un\nregolamento, approvato dalla Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si\nintendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento\ndeve essere depositato entro 30 giorni dalla approvazione presso la Direzione\nprovinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere\nin ogni caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai\nsoci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei\nsoci, in relazione alla organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili\nprofessionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella\ndel lavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di\nlavoro diversi da quello subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'attribuzione alla Assemblea della facoltà di deliberare,\nall'occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati, per\nquanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la\npossibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di\ncui al comma 2), lett. b), art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano,\ndi distribuzione di eventuali utili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'attribuzione alla Assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito\ndel piano di crisi aziendale di cui alla lett. d), forme di apporto anche\neconomico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in\nproporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova\ncostituzione, la facoltà per l'Assemblea della cooperativa di deliberare un\npiano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi\ncollettivi tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le OO.SS.\ncomparativamente più rappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto alle lett. d), e) ed f), comma 1), nonché all'art. 3,\ncomma 2 bis), il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie ‘in\npejus’ rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’art. 3,\ncomma 1). Nel caso in cui violi la disposizione di cui al 1° periodo, la\nclausola è nulla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1), lett. b), legge 8.11.91 n. 381,\npossono definire accordi territoriali con le OO.SS. comparativamente più\nrappresentative per rendere compatibile l'applicazione del CCNL di riferimento\nalla attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la Direzione\nprovinciale del lavoro competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riferimento legislativo n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DL 31 dicembre 2007 n. 248 “Proroga di termini previsti da disposizioni\nlegislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 -Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di Società\ncooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di\ncontratti integrativi del personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore\ndi Società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi\ndella medesima categoria, le Società cooperative che svolgono attività\nricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano\nai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1), legge 3.4.01 n. 142,\ni trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai\ncontratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali\ncomparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignmultiple":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"trainingfund":66,"pensionfund":70,"contracttrial":74,"contracttrialperiod":78,"contractseverancepay":82,"tempagency":86,"sicknesspay":90,"sicknessmaxdays":94,"disabilitypay":96,"healthinsurance":100,"hivpolicy":104,"paidmaternityleave":108,"paidmaternityleavepay":112,"longtermillness":115,"maternitydiscrimination":119,"deathrelatives":123,"paidpaternityleave":127,"equalitymonitoring":131,"hourspweek_select":135,"dayspweek_select":139,"MAXHOURS_trigger":141,"PAIDLEAV_trigger":145,"bankholidays1":149,"SCHEDULE_trigger":153,"TRADEUNLEAV_trigger":157,"ONCERISE_trigger":161,"ONCERISE2_trigger":165,"NOCTPREM_trigger":167,"shiftallowancetype":171,"OVERTIME_trigger":174,"overtimeallowanceperc1_general":176,"SUNDAY_trigger":179,"COMMUTE_trigger":181,"SENIOR_trigger":185,"mealvouchers":189,"MEALALL_trigger":193,"PAYSCALES_trigger":197,"PAYSCALES_table_selection_txt":201,"violence":205,"legalassistance_trigger":209,"funeralpay":213,"trainingprogrammes_green":217,"marriage":221,"direct_participation_hrs":225,"strikes_trigger":229,"green_trigger":233,"newtech_trigger":237,"healthcareaccess":241},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure d","Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo.\n\n\n\na) Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1°\ngennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2019, salvo le norme per le quali è\nprevista apposita decorrenza e durata.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignmultiple","-AGRITAL\u002FAGCI, rappresentata dal preside","-AGRITAL\u002FAGCI, rappresentata dal presidente Giampaolo Buonfiglio, dal\ndirettore Raffaella De Rosa e da una delegazione composta da Mauro Vagni, Mauro\nGrossi, Gianni Cataldi ed Elia Fiorillo, assistita dal responsabile delle\nRelazioni industriali AGCI Giuseppe Gizzi;\n\n-LEGACOOP\u002FAgroalimentare, rappresentata dal presidente Giovanni Luppi, dal\nvice presidente vicario Cristian Maretti, dai vice presidenti Angelo\nPetruzzella e Massimo Carlotti, dal direttore di LEGACOOP\u002FAgroalimentare\nGiuseppe Piscopo, dal responsabile della contrattazione Antonio Zampiga, dal\ndirettore di LEGACOOP Giancarlo Ferrari, dall'amministratore di LEGACOOP\nFiorenzo Davanzo, assistiti da Carlo Marignani, responsabile Ufficio Relazioni\nindustriali di LEGACOOP e da una delegazione composta da Leonardo Bottai, Livio\nCaravita, Loris Giberti, Olmo Gazzarri, Cecilia Mezzetti, Gilberto Minguzzi,\nRoberta Montaguti, Isotta Ravaioli e Daniela Zannoni;\n\n-FEDAGRI\u002FCONFCOOPERATIVE, rappresentata dal presidente Giorgio Mercuri e da\nuna delegazione composta da Pierluigi Romiti, Alessandro Boldreghini, Matteo\nMilanesi, Alessandro Monzani, Domenico Sorasio, Luca Birga, Luca Facta, Samuele\nBozzoni, Tullio Negrini, Franca Camporesi, Mirco Coriaci, Paolo Pampanini, Luca\nVismara, Stefano Lupatin, Patrizio Fadin, Luca Chinaglia, Stefania Ceccarelli,\nAngelo Gentile e Guido Beccari, assistita dal capo del Servizio sindacale\ngiuslavoristico di CONFCOOPERATIVE Sabina Valentini",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","-FAI\u002FCISL, rappresentata dal segretario ","-FAI\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Luigi Sbarra e dai\nsegretari nazionali: Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai signori: Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndai segretari regionali Alessandro Collevecchio, Oskar Goetz, Michele Sapia,\nRaffaele Tangredi, Daniele Saporetti, Claudia Sacilotto, Ermanno Bonaldo,\nDavide Piazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe Giorgetti, Evaristo Ghia, Paolo\nFrascella, Francesco Piras, Calogero Cipriano, Patrizio Giorni, Fulvio\nBastiani, Dario Bruschi, Mauro Filippi, Andrea Zanin, nonché dai componenti la\ndelegazione trattante: Franco Ferria, Oliviero Sora, Samuel Scavazin, Paolo\nFabiani, Francesco Marinelli, Luigi Miserocchi, Piersecondo Mediani, Daniela\nCherubini, Giuseppe Gualtieri, Andrea Menegoz e Stefano Pepa;\n\n-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Ivana Galli, dai segretari\nnazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro Macchiesi,\nSara Palazzoli, da Davide Fiatti del Dipartimento nazionale, dai componenti la\ndelegazione trattante Serena Balzani, Andrea Basso, Andrea Bravi, Antonella\nCampione, Costel Nicusor Chelaru, Enrica Cicerone, Flaminia De Marco, Piero\nErcolani, Giancarlo Frodi, Andrea Gambillara, Gianluca Giussani, Nimrod\nMontebracci, Enrico Nozza Bielli, Salvatore Tripi, Artura Zani, assistiti dal\nsegretario generale nazionale CGIL Susanna Camusso;\n\n-UILA\u002FUIL, rappresentata dal segretario generale Stefano Mantegazza, dai\nsegretari nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari e Pietro Pellegrini, dal tesoriere Enrico Tonghini, dai componenti la\ndelegazione trattante: Teresa Annunziata, Alessandro Bandini, Andrea Berni,\nDaniela Bosi, Miria Casadio, Assunta Cassiano, Mirko Cavallini, Alberto\nDonferri, Filippo Errani, Antonella Fantini, Irene Leoni, Antonino Marino,\nAntonio Mattei, Sergio Modanesi, Alessandro Scarponi, Nicola Storti ed Eugenio\nZallocco",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 19 - Classificazione dei lavoratori","Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.\n\n\n\nPremessa.\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 7 livelli, in\nciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se per\ngli stessi, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni\ncontrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, sono previsti, allo stato,\ntrattamenti differenziati.\n\nI requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadri sono definiti dall'art.\n45.\n\nAi singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima\ntabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 48 e 60.\n\nLa declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.\n\nI profili, indicati esclusivamente per i lavoratori con mansioni\nimpiegatizie e per gli operai florovivaisti, rappresentano le caratteristiche\nessenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate e\nhanno valore esemplificativo.\n\nPer le mansioni non rappresentate nei profili l'inquadramento sarà\neffettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili\ndelle qualifiche indicate in ciascun livello.\n\nI profili per il personale con mansioni operaie sono definiti ai sensi\ndell'art. 3, lett. e), punto 10).\n\nIn sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno stabiliti i\nlavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per\nl'esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi\nagli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori\npesanti.\n\nAi lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce\nl'incarico di capo verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione\nsalariale da stabilirsi dai contratti integrativi.\n\nLe Parti si danno atto che non devono derivare oneri per le imprese anche\nper effetto dalla contrattazione di 2° livello.\n\nLe Parti concordano che la nuova classificazione unica non ha alcun effetto\nsulle norme contenute nel CCNL riguardanti i diversi trattamenti del personale\ncon mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie. Tali\ndiversi trattamenti, pertanto, conservano la loro efficacia sia nell'ambito di\nciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero\ncontratto.\n\nL'inquadramento degli impiegati e degli operai in forza al momento di\nstipula del presente CCNL avverrà in base alla tabella sotto riportata, nella\nquale sono indicati i livelli di inquadramento, i parametri e le figure\nprofessionali.\n\nLa nuova classificazione, inoltre, non modifica le sfere di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnel CCNL stesso.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      parametro \n      \n      figure\n\n        professionali\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      151,70\n      \n      impiegati (ex impiegati liv. 1)\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      136,38\n      \n      impiegati (ex impiegati liv. 2)\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      125,53\n      \n      impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        3),\n\n        ex operai specializzati super)\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      116,72\n      \n      impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        4), \n\n        ex operai specializzati)\n      \n    \n    \n      5) \n      \n      111,00\n      \n      operai (ex operai qualificati\n        super)\n      \n    \n    \n      6) \n      \n      107,78\n      \n      impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        5),\n\n        ex operai qualificati)\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      100,00\n      \n      impiegati - operai (ex impiegati liv.\n        6),\n\n        ex operai comuni)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLivello 1)(ex impiegati liv. 1), par. 151,70).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, non investiti\ndei poteri e delle incombenze propri del dirigente, collaborano direttamente\ncon il datore di lavoro e con il dirigente alla organizzazione e gestione\ngenerale, tecnica e\u002Fo amministrativa dell’azienda, con autonomia di\nconcezione e potere d'iniziativa.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-direttori tecnici, amministrativi, commerciali e altre figure con analoghe\ncaratteristiche e funzioni.\n\n\n\nNelle aziende di servizi rientra in tale liv. 1) il direttore del Centro\nelaborazioni dati (CED).\n\nRientrano nel liv. 1) gli “agenti” che, pur assunti con tale qualifica,\ncollaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente nella\nipotesi di aziende prive di direttore e ai quali siano affidati dal medesimo\ndatore di lavoro poteri e incombenze propri di detto liv. 1) e che provvedono\nquindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, alla organizzazione\ne gestione generale tecnica e\u002Fo amministrativa dell'azienda.\n\nAnalogamente nelle aziende vitivinicole rientrano nel liv. 1) quegli\n“enologi” che collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il\ndirigente, nella ipotesi di aziende prive di direttore, e che provvedono,\nquindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le\noperazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.\n\n\n\n\n\nLivello 2) (ex impiegati liv. 2, par. 136,38).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, alle dirette\ndipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, provvedono\ncon relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e\u002Fo amministrativa\ndella azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e\u002Fo\namministrativa.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- capo reparto e capo Ufficio tecnico, commerciale, amministrativo;\n\n-agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione\nprestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale\ndipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui,\nagli acquisti dei concimi, mangimi, sementi etc., alle vendite dei prodotti,\nalla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del\ndatore di lavoro e di chi per lui, alla assunzione e ai licenziamenti del\npersonale operaio o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri\ncontabili e dei libretti colonici;\n\n-enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o\nbevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura,\nfermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle\nvinacce, stabilendo modalità e tempi della effettuazione dei travasi. Accerta,\nanche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla\ngradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda\nalcolica;\n\n-progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di\nparchi e giardini;\n\n-analista CED: l'impiegato che effettua le analisi e gli studi per\nindividuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali\nattraverso l’uso della elaborazione. Programma le risorse necessarie per le\nvarie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle\naziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i\nresponsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del\nsistema informatico, nonché la forma, la periodicità e i supporti\nrelativi.\n\n\n\n\n\nLivello 3) (ex impiegati liv. 3 - ex operai specializzati super,\n\npar. 125,53).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione\ndelle disposizioni loro impartite e, quindi, con relativo potere di iniziativa,\nesplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione\nalla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da\ncui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.\n\nAppartengono a questo livello gli operai che svolgono lavori complessi nella\nattività produttiva richiedenti specifica competenza professionale acquisita\nper titolo o per pratica, con autonomia di concezione, polivalenza e che\ncoordinano altro personale.\n\n\n\nProfili degli impiegati:\n\n\n\n-sottoagenti, contabili, impiegati amministrativi o commerciali, aiuto\nenologo, addetti Ufficio commerciale estero.\n\n\n\nProfili degli operai florovivaisti:\n\n\n\n-ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci\nvarietali per ottenere ibridi di I generazione selezionati, assicurando una\nattività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con\nresponsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;\n\n-conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio\nche, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza\nprofessionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso\nanche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più\noperazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette\nmacchine, svolgendo una attività lavorativa polivalente (come conduttore e\ncome meccanico);\n\n-conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con\nautonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o\nper titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di\nportata superiore a q. 75, provvede alla loro manutenzione e alle riparazioni\nordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda,\nsvolgendo una attività lavorativa polivalente;\n\n-aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle\nprestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei\nterreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;\n\n-potatore” artistico” di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva\ned elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue\nla potatura artistico-figurativa di piante ornamentali o alberi di alto\nfusto;\n\n-giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza\nprofessionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un\nimpianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni\nnecessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle\nstesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i\nmateriali necessari, la dislocazione delle prese di acqua, nonché i relativi\ntempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra\nassumendone la responsabilità;\n\n-conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito\ncertificato di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che\nregolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e\nalle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa\npolivalente.\n\n\n\n\n\nLivello 4) (ex impiegati liv. 4 - ex operai specializzati\n\npar. 116,72).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati che, in possesso di esperienza,\nsotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le\nistruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità,\namministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni\ncolturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.\n\nAppartengono a questo livello gli operai che, alle dirette dipendenze di\nsuperiori, svolgono lavori complessi nella attività produttiva richiedenti\nspecifica competenza professionale acquisita per titolo o per pratica, senza\nautonomia di concezione, ma con capacità di autonomia esecutiva nelle mansioni\nloro affidate e polivalenza e possono coordinare altro personale di livello\ninferiore.\n\n\n\nProfili degli impiegati:\n\n\n\n-addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti, assistenti\noperatori CED, disegnatori tecnici, magazzinieri, anche di aziende\nvitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del\nmagazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della\nbuona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili, e di quant’altro\noccorrente ai bisogni della azienda; su disposizioni impartite direttamente dal\ndatore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori provvedono alla\nripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla\nrelativa registrazione contabile-amministrativa.\n\n\n\n1014\n\n1014\n\n\n\n-vivaisti, i potatori, gli innestatori e ibridatori, i preparatori di\nmiscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, i selezionatori di\npiante innestate, i conduttori patentati di autotreni, di automezzi e trattori,\ni conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici,\ngli elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i lavoratori\nspecializzati ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di capo\nverrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da\nstabilirsi nei contratti di 2° livello.\n\n\n\n\n\nLivello 5) (ex operai qualificati super, par. 110,99).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di\nprocessi produttivi e\u002Fo di lavorazioni complesse che siano in grado di svolgere\nmansioni polivalenti in possesso di specifiche conoscenze e capacità\nprofessionali acquisite per pratica o per titolo e possono coordinare altro\npersonale di livello inferiore.\n\n\n\nProfili degli operai florovivaisti:\n\n\n\n-aiuto innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione\ndelle marze, addetti agli impianti termici.\n\n\n\n\n\nLivello 6) (ex impiegati liv. 5, ex operai qualificati, par. 107,78).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che esplicano mansioni\nnon richiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo amministrativa.\n\nAppartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di\nprocessi produttivi e\u002Fo di lavorazione in possesso di specifiche conoscenze e\ncapacità professionali e polivalenza acquisite per pratica.\n\n\n\nProfili degli impiegati:\n\n\n\n-stenografi, dattilografi, addetti a semplici mansioni di segreteria,\naddetti alle spedizioni, terminalista CED addetto alla acquisizione dei\ndati.\n\n\n\nProfili degli operai florovivaisti:\n\n\n\n-aiutanti degli operai specializzati e i preparatori di acqua da\nirrorazioni, gli irroratori portatori di lancia per trattamenti\nantiparassitari, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i\nconduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i trapiantatori di\npiante ornamentali adulte con zolla.\n\n\n\n\n\nLivello 7) (ex impiegati liv. 6 - ex operai comuni, par. 100).\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartiene a questo livello il personale d'ordine che svolge mansioni\nproprie della loro qualifica.\n\nAppartengono a questo livello gli operai con capacità di eseguire\nlavorazioni semplici non richiedenti specifiche competenze professionali.\n\n\n\nProfili degli impiegati:\n\n\n\n- uscieri, fattorini, commessi.\n\n\n\nProfili degli operai florovivaisti.\n\n\n\n-lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti\nspecifici requisiti professionali.\n\n\n\n\n\nLavoratori non professionalizzati.\n\n\n\nAppartengono a questa area gli operai agricoli che nell'anno solare\nprecedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate\ncomplessive inferiori a 51, che svolgono mansioni che non richiedono alcuna\nprofessionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda inquadrabili nei\nlivv. 3), 4), 5), 6) e 7.\n\n\n\n\n\nNorma transitoria.\n\n\n\nPer i lavoratori di liv. 5) (ex operai qualificati super), si concorda di\ndemandare l'introduzione di tale qualifica ai prossimi rinnovi contrattuali di\n2° livello.\n\nNel caso si verifichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli\noperai del liv. 6) (qualificati), le parti titolari del 2° livello\ncontrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del\nnuovo livello contrattuale.\n\nTale norma di salvaguardia si intende superata dove la contrattazione di 2°\nlivello ne ha già previsto l'applicazione.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 24 - Apprendistato. Per la discipli","Art. 24 - Apprendistato.\n\n\n\nPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di\nlegge salvo quanto disposto dal presente contratto.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di apprendistato non compatibili col presente impianto\ncontrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le\nconseguenti armonizzazioni.\n\n\n\n\n\nApprendistato professionalizzante.\n\n\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli da 1) a 6).\n\nIl periodo di prova è pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di\ndestinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato disciplinato dal presente\narticolo non può essere inferiore a 6 mesi.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:\n\n\n\na)24 mesi per i lavoratori che devono svolgere le mansioni del livello\n6);\n\nb)36 mesi per gli altri livelli.\n\n\n\nL'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:\n\n\n\n-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante (pari a 12 mesi): 2\nlivelli sotto quello di destinazione finale;\n\n-nel 2° periodo (pari a 12 mesi): 1 livello sotto quello di destinazione\nfinale;\n\n-nel 3° e ultimo periodo (pari a 12 mesi): inquadramento al livello di\ndestinazione finale.\n\n\n\nGli apprendisti con destinazione finale al liv. 6) saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dalla fine del 1° periodo di\napprendistato.\n\nPer gli apprendisti con qualifica di impiegato non si terrà conto del liv.\n5) riferito soltanto a qualifiche operaie. Pertanto, la progressione dei\nlivelli sarà ad esempio la seguente: livv. 7)-6)-4), 6)-4)-3).\n\nA tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indeterminato,\nsi applicano le norme del CCNL relative a tale categoria, pertanto agli stessi\ngli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze e non\nattraverso il 3° elemento. Analogamente, agli apprendisti impiegati sarà\ngarantito lo stesso trattamento previsto per gli altri impiegati a tempo\nindeterminato.\n\nAl termine del periodo di formazione la cooperativa e l'apprendista potranno\nrecedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato\nesercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nAgli apprendisti si applicano tutte le norme del CCNL non esplicitamente\nmodificate dal presente articolo.\n\nÈ in ogni caso vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\n\n\n\n\n\nImpegno tra le Parti.\n\n\n\nIn relazione alla previsione disciplinata dal T.U. sull'apprendistato D.lgs.\nn. 167\u002F11, art. 4, in merito alla possibilità che le parti negoziali\nindividuino le figure a carattere artigianale per effettuare percorsi di\napprendistato fino ad un complessivo periodo di 60 mesi, le parti stipulanti si\nimpegnano a verificare delle soluzioni per il settore agricolo entro 1 anno\ndalla data di stipula del presente CONL.\n\n\n\n\n\nFormazione.\n\n\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all'azienda.\n\nI principi convenuti nel presente Capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\n\nLa cooperativa e l'apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla\nlegge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del\nfacsimile allegato.\n\nLe Parti si danno atto che la definizione della offerta formativa pubblica,\ninterna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di\nbase e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la\ndurata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e\ntenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze\ndell'apprendista. Per i territori dove questo non si realizza sarà comunque\npossibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della\ncooperativa.\n\nLa formazione interna non sarà inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa\nla formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11).\n\nLa formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire.\n\nUna quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni\ndi igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà\nriservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una\nquota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.\n\nLe ore di formazione relative alla sicurezza sul lavoro e alla\norganizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di\nlavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento\ndella qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di\nformazione in alternanza, ‘on the job’, in affiancamento e con moduli di\nformazione teorica.\n\nLa formazione interna, anche con modalità ‘e learning’ è prevista per\nle materie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale, mentre le altre\nmaterie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna alla azienda,\nsempre facendo ricorso anche a modalità ‘e-learning’ qualora l'azienda\ndisponga di capacità formativa interna.\n\nUlteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere\ndefinite dalla contrattazione di 2° livello.\n\nSono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse\numane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni\naziendali.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne alla azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività\nformativa svolta.\n\n\n\n\n\nTutore aziendale.\n\n\n\nLe funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata\nqualifica designato dalla impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la\nfunzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un\namministratore. Il nominativo del tutore sarà indicato nel piano formativo\nindividuale.\n\n\n\n\n\nLibretto formativo.\n\n\n\nIn attesa della definizione del libretto formativo, la formazione effettuata\ne la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita,\nsaranno registrate su una scheda realizzata in base al facsimile allegato.\n\n\n\n\n\nApprendistato in cicli stagionali.\n\n\n\nFermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente articolo è\nconsentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.\n\nL'apprendistato per cicli stagionali può essere svolto nei confronti degli\noperai limitatamente per il raggiungimento delle qualifiche previste nei\nlivelli da 3) a 5) e per gli impiegati per i livelli da 1) a 4).\n\nLa prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere\nsvolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità\ndi svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di\ndurata non inferiore a 4 mesi consecutivi.\n\nGli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati a un livello\ninferiore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato,\nsuccessivamente saranno inquadrati al livello di arrivo.\n\nAllo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di\napprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase\nstagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso\nformativo per il ciclo stagionale successivo.\n\nPer i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione sarà\nriproporzionata in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di\nlavoro.\n\nAgli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l'art. 56, comma\n3) del presente CCNL.\n\nGli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le\nstesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.\n\n\n\n\n\nApprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,\n\nil diploma di istruzione secondaria superiore\n\ne il certificato di specializzazione tecnica superiore\n\n- Apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\nL'assunzione di apprendisti per le tipologie “Apprendistato per la\nqualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e\n“Apprendistato di alta formazione e ricerca” avverrà in base alle\ndisposizioni previste dalle Regioni e\u002Fo dalle Istituzioni della istruzione e\ndella formazione professionale deputate al rilascio dei relativi titoli.\n\nSalvo diverse disposizioni di tali Istituzioni è applicabile la\nregolamentazione dell'apprendistato professionalizzante relativa a: periodo di\nprova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative,\nmodalità di svolgimento della formazione aziendale, piano formativo\nindividuale, tutore, libretto formativo.\n\n\n\n\n\nApprendistato per lavoratori in mobilità.\n\n\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge possono essere assunti con\ncontratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.\n\nIn questi casi, fermi i limiti di legge relativi alla operatività delle\nriduzioni contributive, si applicano tutte le norme di cui al presente\narticolo.\n\n\n\n\n\nDisposizioni transitorie.\n\n\n\nAi contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima della entrata in vigore del D.lgs. n. 167\u002F11 e del presente contratto\ncontinua ad applicarsi la previgente normativa di legge e contrattuale fino\nalla naturale scadenza.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingfund","Le Parti individuano nel Fondo interprof","Le Parti individuano nel Fondo interprofessionale FONCOOP lo strumento per\neffettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impegnano a\nsostenere i progetti territoriali, settoriali e aziendali che saranno\npresentati in tale ambito.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 12 - Previdenza complementare e fon","Art. 12 - Previdenza complementare e fondi integrativi.\n\n\n\na) Previdenza complementare.\n\n\n\nÈ istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita\ne a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione\nNazionale denominato FILCOOP.\n\nDestinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti, il cui\nrapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto il 2.7.98 e sue\ns.m.i., che siano stati assunti e abbiano superato, ove previsto, il relativo\nperiodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:\n\n\n\n-contratto a tempo indeterminato;\n\n-contratto part-time a tempo indeterminato;\n\n-contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4\nmesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;\n\n-contratto di apprendistato.\n\n\n\nDestinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in\nuna delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL\nsiano sottoscritti da almeno 2 delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL\n2.7.98.\n\nPer settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:\n\n\n\n-cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;\n\n-lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali e idraulico-agrarie;\n\n-dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e\nmaricoltura.\n\n\n\nL'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata\ncon apposito accordo tra le OO.SS. stipulanti i CCNL dei settori affini e le\nrispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore.\n\nL'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.\n\nLe contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del\ndatore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:\n\n\n\n-con decorrenza dall’1.1.14, l'1,5% a carico del datore di lavoro\ncommisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di\nriferimento (fino al 31.12.10 l’aliquota a carico del datore di lavoro era\npari all’1%: dall’1.1.11 al 31.12.13 l’aliquota a carico del datore di\nlavoro era pari all’1.2%);\n\n-l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\n\n-una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR\nnel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati al\n28.4.93;\n\n-il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori\nqualificabili come di prima occupazione successiva al 28.4.93.\n\n\n\nTale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio\ndell’attività del Fondo.\n\nPer gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col\nversamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.\n\nDetta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata\nanche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito\ndel periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.\n\nÈ fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari\naggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.\n\nLe Parti convengono che a partire dall’1.1.17 al lavoratore componente\ndella Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente 1 giorno di permesso\nper la partecipazione alle convocazioni di tale Organo.\n\n\n\nb) Fondi integrativi sanitari.\n\n\n\n1) Sanitario degli impiegati agricoli.\n\n\n\nLe Parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli\nimpiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di\nlavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1.7.92, pari complessivamente a:\n\n\n\n- € 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.\n\n\n\nA decorrere dall’1.1.11 potranno iscriversi al Fondo anche gli impiegati a\ntempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi.\n\nLa contribuzione sarà rapportata ai mesi di durata del contratto.\n\n\n\n2) Sanitario degli operai.\n\n\n\nSono iscritti al FILCOOP sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo\nindeterminato ai quali si applica il presente contratto.\n\nLa contribuzione al Fondo è determinata nella misura di € 52,00 annua di\ncui il 50% a carico della azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.\n\nGli operai a tempo indeterminato in forza al 16.7.02, non iscritti al Fondo,\nsaranno iscritti al FILCOOP sanitario qualora non manifestino per iscritto\ndiversa intenzione entro il 31.12.02.\n\nPer gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente al 31.12.02\nl'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da\npresentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.\n\nL'azienda invierà al FILCOOP sanitario la copia della comunicazione di\nrecesso del lavoratore.\n\nA decorrere dall'1.1.11 saranno iscritti al FILCOOP sanitario, salvo\nrinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di\ncui all'art. 6 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.\n\nDall'1.1.14 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli\noperai a tempo determinato:\n\n\n\n-ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all'organico aziendale con\nuna garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate\nannue;\n\n-con 3 anni consecutivi di anzianità aziendale (ai fini della anzianità si\nconsiderano i 3 anni civili precedenti a quello di iscrizione al Fondo) a\ncondizione che nell'anno di iscrizione abbiano un contratto di lavoro per\nalmeno 151 giornate.\n\n\n\nLa contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di € 36,00\nannui di cui il 50% a carico della azienda e il restante 50% a carico del\nlavoratore.\n\n\n\nc) Casse integrazioni ’extra-legem’.\n\n\n\nLe Parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le\nOrganizzazioni firmatarie del presente CCNL costituiscano Casse integrazioni\n‘extra-legem’ o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli\noperai una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio\naggiuntiva a quella liquidata dall'INPS e dall'INAIL.\n\nPer gli scopi di cui al comma precedente e per definire le modalità per\nl’applicazione e la gestione di quanto previsto dall'art. 11, la Commissione\ndi cui al citato articolo sarà insediata entro 3 mesi dalla firma del presente\nAccordo e sarà costituita da un rappresentante per ogni Associazione\nfirmataria.\n\nQualora, entro il 30.11.15, la Commissione non abbia definito le modalità\ndi costituzione di un sistema di Casse che copra l'intero territorio nazionale,\novvero di una Cassa di livello nazionale per tutte le imprese che ne sono\nprive, dal 31.12.15 le cooperative che non aderiscono a una Cassa\n‘extra-legem’ saranno tenute a corrispondere direttamente agli operai a\ntempo determinato le integrazioni di malattia e infortunio di cui agli artt. 62\ne 63 del presente CCNL.\n\nPer gli operai agricoli a tempo indeterminato le integrazioni di cui agli\nartt. 62 e 63, in assenza di adesione a Casse ‘extra-legem’ saranno\ncorrisposte a decorrere dall’1.1.14.\n\nSono fatti salvi tutti gli accordi aziendali e territoriali che disciplinano\nla materia.\n\nLe Parti convengono altresì che la costituzione delle Casse\n‘extra-legem’ potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della\nCommissione paritetica sull'argomento in oggetto e nei limiti e con le\nmodalità che la Commissione stessa avrà individuato.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Art. 44 - Periodo di prova. Il periodo d","Art. 44 - Periodo di prova.\n\n\n\nIl periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo\nl'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal\npresente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato\nstesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.\n\nIl periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati dei livv. 1) 2) e\n3) e in mesi 2 per gli impiegati dei livv. 4), 6) e 7).\n\nL'impiegato acquista il diritto alla assistenza e alla previdenza a\ndecorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di\nprova.\n\nI relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi\nmomento dal contratto senza l'obbligo di preavviso; in tal caso l'impiegato\ndeve, entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fornitagli.\n\nSuperato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza\nnecessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti\ndell'anzianità dell'impiegato.\n\nIn caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso\nl'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto\nil recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive e\nal TFR di cui rispettivamente agli artt. 29, 34 e 53 del presente contratto.\n\nQualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l'impiegato ha\ndiritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio\nnecessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese\ndi trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia\nsia stato concordato con il datore di lavoro.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrialperiod","Il periodo di prova deve risultare da at","Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo\nl'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal\npresente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato\nstesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.\n\nIl periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati dei livv. 1) 2) e\n3) e in mesi 2 per gli impiegati dei livv. 4), 6) e 7).",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","Art. 53 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 53 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nAll'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il TFR\nprevisto dalla legge 29.5.82 n. 297.\n\nL'anzidetta disciplina si applica a partire dall’1.6.82, data di entrata\nin vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia di TFR si\nintendono qui integralmente richiamate.\n\nPer il servizio prestato anteriormente all’1.6.82 si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dagli artt. 31,\n32 e 33, CCNL “Impiegati agricoli” 26.1.82.\n\nAlla corresponsione del TFR provvede l’ENPAIA con le modalità e i limiti\nstabiliti dal “Regolamento del Fondo per il TFR”.\n\n\n\n\n\nIndennità in caso di morte.\n\n\n\nIn caso di morte dell'impiegato le indennità e il trattamento dovuto per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del\npreavviso di cui all'art. 2118 CC, devono essere corrisposte, a norma dell'art.\n2122 CC, al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti\nentro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"tempagency","Art. 26 - Contratto di somministrazione ","Art. 26 - Contratto di somministrazione di lavoro.\n\n\n\nLa somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le\nmodalità fissate dalle leggi vigenti.\n\nI lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nella impresa\nutilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato\ndella impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la\nstessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un\nnumero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un\nmassimo di 2 lavoratori temporanei.\n\nDel ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione\nalle RSU\u002FRSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente\nCCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.\n\nL'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica\nannuale tra le Parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknesspay","a) Malattia. L'impiegato in stato di mal","a) Malattia.\n\n\n\nL'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      anni di anzianità\n\n        presso l’azienda\n\n        \n        \n      \n      corresponsione\n\n        dello stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n\n        \n        \n      \n      corresponsione\n\n        di mezzo stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n      \n    \n    \n      a) inferiore a 5 anni\n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      b) da 5 a 10 anni\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      c) oltre 10 anni\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.",{"bindId":95,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdays",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"disabilitypay","b) Infortunio. L' impiegato in stato di ","b) Infortunio.\n\n\n\nL' impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      anni di anzianità\n\n        presso l’azienda\n\n        \n        \n      \n      corresponsione\n\n        dello stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n\n        \n        \n      \n      corresponsione\n\n        di mezzo stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n      \n    \n    \n      a) inferiore a 5 anni\n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      b) da 5 a 10 anni\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      c) oltre 10 anni\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\n\nA seguito di quanto stabilito dal regolamento ENPAIA delle prestazioni della\nassicurazione contro gli infortuni, a decorrere dall’1.1.85 il trattamento\neconomico spettante all'impiegato in stato di infortunio previsto da]\nprecedente punto B) è sostituito dal seguente:\n\n\n\n1)dal 1° al 3° giorno di assenza l'onere della indennità giornaliera è\ninteramente a carico del datore di lavoro;\n\n2)dal 4° al 90° giorno di assenza l'indennità giornaliera è per l’80%\na carico del fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di\nlavoro;\n\n3)dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla\nconservazione del posto l'indennità è interamente a carico del fondo\nENPAIA.\n\n\n\nIn base all'art. 8 del regolamento infortuni ENPAIA la misura della\nindennità giornaliera si determina in ragione di 1\u002F26 della retribuzione del\nmese in cui si è verificato l’evento, con l'esclusione degli eventuali\nemolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle\nmensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante dalla\napplicazione della contrattazione collettiva. Le indennità di cui sopra sono\nriferite alla retribuzione netta spettante all’impiegato.\n\nNelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) il trattamento economico spettante\nall'impiegato per la parte dovuta dal fondo ENPAIA è anticipato dal datore di\nlavoro.\n\nL'impiegato, non appena ottenuta l'indennità dal fondo ENPAIA, è obbligato\na restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi\nanticipato.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"healthinsurance","Art. 51 - Previdenza e assistenza. a) En","Art. 51 - Previdenza e assistenza.\n\n\n\na) Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza\n\nper gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA).\n\n\n\nI datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai\nsensi della legge 29.11.62 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti\nall'ENPAIA con le modalità previste dall'ente e per le seguenti forme di\nassicurazione e di previdenza:\n\n\n\n1)assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra\nprofessionali;\n\n2)fondo di previdenza:\n\n\n\na)rischio morte\n\nb)quota a risparmio\n\n\n\n3)fondo di accantonamento del TFR\n\n\n\n\n\nb) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).\n\n\n\nI datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - devono altresì\nprocedere alla iscrizione all'INPS - sede provinciale - degli impiegati\ndipendenti per le forme di assicurazione o di previdenza sociale\nobbligatorie.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"hivpolicy","Le Parti convengono, inoltre, che ai lav","Le Parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di\nnocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a 2 ore e 20\nminuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno 2\nvisite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"paidmaternityleave","A decorrere da11'1.1.17, in caso di cong","A decorrere da11'1.1.17, in caso di congedo obbligatorio per maternità\niniziato da tale data, l'impresa integrerà la prestazione erogata dall'INPS ai\nsensi degli artt. 16 e 22, D.lgs. n. 151\u002F01, per un massimo di 5 mesi, in modo\nda raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla\nlavoratrice stessa in costanza di rapporto di lavoro. Ferma restando la\ndecorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà\ncorrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del\ncedolino INPS attestante l'avvenuta liquidazione della indennità di\nmaternità.\n\nL’integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell’eventuale\nimporto riconosciuto per analoga prestazione dalla Cassa ‘extra legem’.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.",{"bindId":113,"name":110,"text":114},"paidmaternityleavepay","A decorrere da11'1.1.17, in caso di congedo obbligatorio per maternità\niniziato da tale data, l'impresa integrerà la prestazione erogata dall'INPS ai\nsensi degli artt. 16 e 22, D.lgs. n. 151\u002F01, per un massimo di 5 mesi, in modo\nda raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla\nlavoratrice stessa in costanza di rapporto di lavoro. Ferma restando la\ndecorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà\ncorrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del\ncedolino INPS attestante l'avvenuta liquidazione della indennità di\nmaternità.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"longtermillness","A fronte del protrarsi della assenza a c","A fronte del protrarsi della assenza a causa di una patologia grave e\ncontinuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da\nspecialisti del SSN, nonché in caso di sclerosi multipla o progressiva, il\nlavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di\naspettativa fino a guarigione clinica e, comunque, di durata non superiore a 6\nmesi.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"maternitydiscrimination","Il diritto di precedenza si estingue ent","Il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione\ndel rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato\nattività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle Parti\n(infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato\ndi 12 mesi.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"deathrelatives","Art. 4 - Congedi per eventi e cause part","Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di 3\ngiorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità\ndel coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la\nstabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il\nlavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse\nmodalità di espletamento dell'attività lavorativa.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"paidpaternityleave","In occasione della nascita, della adozio","In occasione della nascita, della adozione internazionale o dell'affidamento\npreadottivo di un minore è riconosciuto al padre 1 giorno di permesso\nretribuito.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"equalitymonitoring","Art. 5 - Pari opportunità. Le Parti conv","Art. 5 - Pari opportunità.\n\n\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, nel quadro dei\nprogrammi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in armonia\ncon quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635\u002F84 e dalle disposizioni\nlegislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125\u002F91 e s.m.),\nattività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive\ne alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva\nparità di opportunità uomo-donna nel lavoro.\n\nIn relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4, avvalendosi anche del\ncontributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:\n\n\n\na)esaminare l'andamento della occupazione femminile nel settore sulla base\ndei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni cooperative;\n\nb) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle\niniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi CEE in\napplicazione della citata Raccomandazione n. 635\u002F94, Direttiva n. 73\u002F02 e dei\nprogrammi di azione nn. 82\u002F85 e 86\u002F90 della CE;\n\nc)proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni\npositive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto\nconcerne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento\ndel valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera,\nutilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale\nEuropeo.\n\n\n\nL'Osservatorio, in relazione alla attività svolta, invierà annualmente\nalle parti stipulanti apposito rapporto.\n\n\n\n\n\na) Commissione Pari opportunità.\n\n\n\nLe Parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello\nterritoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà\nindividuata territorialmente e finalizzate a:\n\n\n\n-formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che\npregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e\nl’individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;\n\n-promozione della assunzione di personale femminile in attività\nprofessionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle\nlavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.\n\n\n\nb) Difesa della dignità dalla persona.\n\n\n\nLe Parti convengono sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la\ndignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando\ntutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale\nla risoluzione del Consiglio CEE del 20.5.90 e la Direttiva n. 73\u002F02.\n\nLe Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le\nnecessarie indicazioni.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"hourspweek_select","Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilit","Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.\n\n\n\nL'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore\nsettimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa\ndistribuzione sancita dalla contrattazione di 2° livello.",{"bindId":140,"name":137,"text":138},"dayspweek_select",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"MAXHOURS_trigger","Allo scopo di far fronte a particolari e","Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e\u002Fo di mercato è\nistituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari a un massimo\ndi 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali\ncon orari superiori a quello contrattuale e in ogni caso nei limiti di legge, a\ncui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari\ncorrispettivamente ridotti.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"PAIDLEAV_trigger","Art. 29 - Ferie. Ai lavoratori con rappo","Art. 29 - Ferie.\n\n\n\nAi lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di\nservizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari\na 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).\n\nNel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno,\nnonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori\nspettano tanti 12simi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso l'azienda.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\n\nPer i giovani dai 14 ai 16 anni vale l'art. 23, legge n. 977 del\n17.10.67.\n\nLe ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo\nconcordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il\nlavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà,\ncompatibilmente con l'organizzazione del lavoro.\n\nPer gli operai a tempo determinato il periodo di ferie di cui al comma 1)\nmaturerà per 365simi in relazione alle giornate lavorate. Per il pagamento e\nil godimento delle stesse si fa riferimento all'art. 60.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati\navvenuta con il CCNL “Cooperative e consorzi agricoli” 28.3.88 è\ncompensata con l'aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all'art.\n30.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"bankholidays1","Art. 28 - Giorni festivi. Sono considera","Art. 28 - Giorni festivi.\n\n\n\nSono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:\n\n\n\na) 1° dell'anno\n\nb) 6 gennaio (Epifania del Signore)\n\nc) 25 aprile (anniversario della Liberazione)\n\nd) lunedì dopo Pasqua\n\ne) 1° maggio (festa del Lavoro)\n\nf) 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica)\n\ng) 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)\n\nh) 1° novembre (Ognissanti)\n\ni) 4 novembre (Unità Nazionale) (*)\n\nj) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\nk) 25 dicembre (Natale)\n\nl) 26 dicembre (S. Stefano)\n\nm) festa del S. Patrono del luogo (**)\n\n\n\n(*)\n\nLa celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica\nsuccessiva dalla legge 5.3.77 n. 54.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"SCHEDULE_trigger","Art. 27 - Riposo settimanale. Ai lavorat","Art. 27 - Riposo settimanale.\n\n\n\nAi lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\npossibilmente in coincidenza con la domenica.\n\nSe, per esigenze di azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro\ngiorno della settimana.\n\nAi minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno\n2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate\nragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può\nessere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.\nTali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da\nperiodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.\n\nPer i lavoratori addetti al bestiame e per quelli aventi particolari\nmansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la\nregolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti di 2° livello.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"TRADEUNLEAV_trigger","b) Permessi sindacali. Ai lavoratori com","b) Permessi sindacali.\n\n\n\nAi lavoratori componenti di Organismi direttivi nazionali, regionali o\nsub-regionali, ai delegati aziendali, nonché ai componenti delle RSA\u002FRSU\ndevono essere corrisposti permessi retribuiti per l'espletamento delle\nattività inerenti le loro funzioni.\n\nTali permessi saranno rispettivamente pari a:\n\n\n\n(a)8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti\ndelle RSU;\n\n(b)11 ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali,\nregionali o sub-regionali.\n\n\n\nI permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori\nin forza alle aziende.\n\nSi intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente occupati\nnell’azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.\n\nI dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non\nretribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni\ndi natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.\n\nI lavoratori che intendono usufruire dei permessi di cui sopra devono darne\ncomunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di\npermessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non\nretribuiti.\n\nIl godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell'orario\nnormale giornaliero di lavoro.\n\nÈ demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per lo\nsvolgimento dell'attività dei patronati sindacali.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"ONCERISE_trigger","Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità,\npari rispettivamente alla retribuzione percepita nei mesi di dicembre e\nagosto.\n\nSalvo diversa pattuizione collettiva preesistente, la 13a mensilità deve\nessere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10\nagosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi nella ipotesi\ndi inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.\n\nIn quest’ultimo caso il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità\naggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\n\nLa corresponsione dei 12simi di tali mensilità compete anche nel caso di\nrecesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese\nintero.\n\nPer i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento a\nquanto stabilito dall'art. 60 (3° elemento).",{"bindId":166,"name":163,"text":164},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"NOCTPREM_trigger","Le percentuali di maggiorazione, da appl","Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi della\nretribuzione indicati al comma 1), art. 48 sono le seguenti:\n\n\n\na) lavoro straordinario: 30%\n\nb) lavoro notturno: 50%\n\nc) lavoro festivo: 50%\n\nd) lavoro straordinario festivo: 60%\n\ne) lavoro festivo notturno: 65%\n\nf) lavoro supplementare: 10%",{"bindId":172,"name":169,"text":173},"shiftallowancetype","Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi della\nretribuzione indicati al comma 1), art. 48 sono le seguenti:\n\n\n\na) lavoro straordinario: 30%\n\nb) lavoro notturno: 50%",{"bindId":175,"name":169,"text":170},"OVERTIME_trigger",{"bindId":177,"name":169,"text":178},"overtimeallowanceperc1_general","Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi della\nretribuzione indicati al comma 1), art. 48 sono le seguenti:\n\n\n\na) lavoro straordinario: 30%",{"bindId":180,"name":169,"text":170},"SUNDAY_trigger",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"COMMUTE_trigger","Art. 14 - Mezzi di trasporto. Il datore ","Art. 14 - Mezzi di trasporto.\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di\ntrasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni\naffidategli.\n\nQualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso\nlavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, a un compenso che\ndovrà essere determinato dai contratti integrativi.\n\nI contratti integrativi, fatta salva ogni pattuizione preesistente,\n\nindividueranno situazioni e casi in cui corrispondere al lavoratore una\nindennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e\nstabiliranno misure e modalità di corresponsione.\n\nL'indennità non è dovuta nel caso l'azienda metta a disposizione un\nproprio mezzo di trasporto.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"SENIOR_trigger","Art. 49 - Scatti di anzianità. L'impiega","Art. 49 - Scatti di anzianità.\n\n\n\nL'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda\nha diritto, per ogni biennio di anzianità, a un aumento retributivo in cifra\nfissa.\n\nA partire dall’1.1.87 l’importo degli aumenti periodici per anzianità\nè fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio\nnazionale nelle seguenti misure:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      33,05\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      29,44\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      26,86\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      24,79\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      23,76\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      22,21\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLa misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza\n1.1.87, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente a tale\ndata.\n\nL'importo degli aumenti periodici per anzianità corrisposti in periodi\nprecedenti il presente contratto resta valido per gli aumenti periodici\nmaturati al 31.12.86.\n\nGli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di 12\ne decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il\nbiennio di anzianità.\n\nL’impiegato, nel caso di passaggio a un livello superiore, conserverà il\nnumero degli aumenti periodici già maturati e avrà diritto alla loro\nrivalutazione.\n\nTale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino al 31.12.86 sarà\neffettuata sulla base dell'importo stabilito da pattuizioni precedenti.\n\nPer gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e\nlimitatamente ad essi la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo\nimporto fissato dal presente contratto.\n\nIn tale ipotesi l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti\nperiodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra\nstabilito.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per\nanzianità.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nIl presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una\ndiversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali\nrealtà è demandata alla contrattazione di 2° livello il compito di\nindividuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla\nnormativa del CCNL.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"mealvouchers","Art. 18 - Mense. In ordine alla istituzi","Art. 18 - Mense.\n\n\n\n\n\nIn ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto\ndella grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una\nregolamentazione generale, le cooperative e le OO.SS. verificheranno a livello\nterritoriale e\u002Fo aziendale le possibilità, modalità e condizioni di\nistituzione del servizio mensa, ovviamente nelle realtà produttive e\nterritoriali che lo giustifichino.\n\nIn tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto\nnella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"MEALALL_trigger","In tale ipotesi le aziende cooperative c","In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto\nnella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"PAYSCALES_trigger","Allegato 1) TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI N","Allegato 1)\n\n\n\nTABELLA\n\nMINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI\n\n\n\nDi seguito è riportata la tabella contenente gli aumenti dei minimi\ncontrattuali conglobati mensili.\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      par.\n      \n      minimo\n\n        31.7.16\n      \n      aumento\n\n        1.8.16\n      \n      minimo\n\n        1.8.16\n      \n      aumento\n\n        1.5.17\n      \n      minimo\n\n        1.5.17\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        1.1.18\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      151,70\n      \n      1.875,63\n      \n      36,90\n      \n      1.912,53\n      \n      23,24\n      \n      1.935,77\n      \n      23,24\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      136,38\n      \n      1.686,20\n      \n      33,17\n      \n      1.719,37\n      \n      20,89\n      \n      1.740,26\n      \n      20,89\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      125,53\n      \n      1.552,08\n      \n      30,53\n      \n      1.582,61\n      \n      19,23\n      \n      1.601,84\n      \n      19,23\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      116,72\n      \n      1.443,16\n      \n      28,39\n      \n      1.471,55\n      \n      17,88\n      \n      1.489,43\n      \n      17,88\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      111,00\n      \n      1.372,38\n      \n      27,00\n      \n      1.399,38\n      \n      17,00\n      \n      1.416,38\n      \n      17,00\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      107,78\n      \n      1.332,63\n      \n      26,22\n      \n      1.358,85\n      \n      16,51\n      \n      1.375,36\n      \n      16,51\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      100,00\n      \n      1.236,40\n      \n      24,33\n      \n      1.260,73\n      \n      15,32\n      \n      1.276,05\n      \n      15,32\n      \n    \n    \n      area\n\n        non p.\n      \n      84,35\n      \n      1.042,95\n      \n      20,52\n      \n      1.063,47\n      \n      12,92\n      \n      1.076,39\n      \n      12,92\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n(segue)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      par.\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      minimo\n\n        1.1.18\n      \n      aumento\n\n        1.7.19\n      \n      minimo\n\n        1.7.19\n      \n      aumento\n\n        totale\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      151,70\n      \n      1.959,01\n      \n      21,86\n      \n      1.980,87\n      \n      105,24\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      136,38\n      \n      1.761,15\n      \n      19,65\n      \n      1.780,80\n      \n      94,60\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      125,53\n      \n      1.621,07\n      \n      18,09\n      \n      1.639,16\n      \n      87,08\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      116,72\n      \n      1.507,31\n      \n      16,82\n      \n      1.524,13\n      \n      80,97\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      111,00\n      \n      1.433,38\n      \n      16,00\n      \n      1.449,38\n      \n      77,00\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      107,78\n      \n      1.391,87\n      \n      15,54\n      \n      1.407,41\n      \n      74,78\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      100,00\n      \n      1.291,37\n      \n      14,42\n      \n      1.305,79\n      \n      69,39\n      \n    \n    \n      area\n\n        non p.\n      \n      84,35\n      \n      1.089,31\n      \n      12,16\n      \n      1.101,47\n      \n      58,52\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\n\ndal 1° agosto 2016 - operai a tempo determinato.\n\n\n\n\nretribuzioni\ngiornaliere\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.582,61\n      \n      60,87\n      \n      18,53\n      \n      79,40\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      79,40\n      \n      5,25\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.471,55\n      \n      56,60\n      \n      17,23\n      \n      73,83\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      73,83\n      \n      4,88\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.399,38\n      \n      53,82\n      \n      16,38\n      \n      70,20\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      70,20\n      \n      4,64\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.358,85\n      \n      52,26\n      \n      15,91\n      \n      68,17\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      68,17\n      \n      4,51\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.260,73\n      \n      48,49\n      \n      14,76\n      \n      63,25\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      63,25\n      \n      4,18\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.063,47\n      \n      40,90\n      \n      12,45\n      \n      53,35\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      53,35\n      \n      3,53\n      \n    \n  \n\n\n\n\nretribuzioni\norarie\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.582,61\n      \n      9,36\n      \n      2,85\n      \n      12,21\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      12,21\n      \n      0,81\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.471,55\n      \n      8,71\n      \n      2,65\n      \n      11,36\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,36\n      \n      0,75\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.399,38\n      \n      8,28\n      \n      2,52\n      \n      10,80\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,80\n      \n      0,71\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.358,85\n      \n      8,04\n      \n      2,45\n      \n      10,49\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,49\n      \n      0,69\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.260,73\n      \n      7,46\n      \n      2,27\n      \n      9,73\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      9,73\n      \n      0,64\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.063,47\n      \n      6,29\n      \n      1,91\n      \n      8,20\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      8,20\n      \n      0,54\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\n\ndal 1° maggio 2017 - operai a tempo determinato.\n\n\n\nretribuzioni\ngiornaliere\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.601,84\n      \n      61,61\n      \n      18,75\n      \n      80,36\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      80,36\n      \n      5,32\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.489,43\n      \n      57,29\n      \n      17,44\n      \n      74,73\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      74,73\n      \n      4,94\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.416,38\n      \n      54,48\n      \n      16,58\n      \n      71,06\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      71,06\n      \n      4,70\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.375,36\n      \n      52,90\n      \n      16,10\n      \n      69,00\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      69,00\n      \n      4,57\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.276,05\n      \n      49,08\n      \n      14,94\n      \n      64,02\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      64,02\n      \n      4,24\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.076,39\n      \n      41,40\n      \n      12,60\n      \n      54,00\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      54,00\n      \n      3,57\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nretribuzioni\norarie\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.601,84\n      \n      9,48\n      \n      2,89\n      \n      12,37\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      12,37\n      \n      0,82\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.489,43\n      \n      8,81\n      \n      2,68\n      \n      11,49\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,49\n      \n      0,76\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.416,38\n      \n      8,38\n      \n      2,55\n      \n      10,93\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,93\n      \n      0,72\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.375,36\n      \n      8,14\n      \n      2,48\n      \n      10,62\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,62\n      \n      0,70\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.276,05\n      \n      7,55\n      \n      2,30\n      \n      9,85\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      9,85\n      \n      0,65\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.076,39\n      \n      6,37\n      \n      1,94\n      \n      8,31\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      8,31\n      \n      0,55\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\n\ndal 1° gennaio 2018 - operai a tempo determinato\n\n\n\nretribuzioni giornaliere\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.621,07\n      \n      62,35\n      \n      18,98\n      \n      81,33\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      81,33\n      \n      5,38\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.507,31\n      \n      57,97\n      \n      17,65\n      \n      75,62\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      75,62\n      \n      5,00\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.433,38\n      \n      55,13\n      \n      16,78\n      \n      71,91\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      71,91\n      \n      4,76\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.391,87\n      \n      53,53\n      \n      16,29\n      \n      69,82\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      69,82\n      \n      4,62\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.291,37\n      \n      49,67\n      \n      15,12\n      \n      64,79\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      64,79\n      \n      4,29\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.089,31\n      \n      41,90\n      \n      12,75\n      \n      54,65\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      54,65\n      \n      3,62\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nretribuzioni\norarie\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n      \n      B\n\n        \n        \n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.621,07\n      \n      9,59\n      \n      2,92\n      \n      12,51\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      12,51\n      \n      0,83\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.507,31\n      \n      8,92\n      \n      2,72\n      \n      11,64\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,64\n      \n      0,77\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.433,38\n      \n      8,48\n      \n      2,58\n      \n      11,06\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,06\n      \n      0,73\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.391,87\n      \n      8,24\n      \n      2,51\n      \n      10,75\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,75\n      \n      0,71\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.291,37\n      \n      7,64\n      \n      2,33\n      \n      9,97\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      9,97\n      \n      0,66\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.089,31\n      \n      6,45\n      \n      1,96\n      \n      8,41\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      8,41\n      \n      0,56\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella delle retribuzioni giornaliere e orarie\n\ndal 1° luglio 2019 – operai a tempo determinato\n\n\n\nretribuzioni giornaliere\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n      \n      B\n      \n      C\n\n        \n        \n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.639,16\n      \n      63,04\n      \n      19,19\n      \n      82,23\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      83,23\n      \n      5,44\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.524,13\n      \n      58,62\n      \n      17,84\n      \n      76,46\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      76,46\n      \n      5,06\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.449,38\n      \n      55,75\n      \n      16,97\n      \n      72,72\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      72,72\n      \n      4,81\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.407,41\n      \n      54,13\n      \n      16,48\n      \n      70,61\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      70,61\n      \n      4,67\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.305,79\n      \n      50,22\n      \n      15,29\n      \n      65,51\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      65,51\n      \n      4,33\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.101,47\n      \n      42,36\n      \n      12,89\n      \n      55,25\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      55,25\n      \n      3,66\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      \n        \n      \n      A\n\n        \n        \n      \n      B\n      \n      C\n      \n      D\n      \n      E\n      \n      F\n      \n      G\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      min. retrib.\n\n        naz. congl.\n\n        \n        \n      \n      30,44%\n\n        su A\n      \n      totale\n\n        nazionale\n      \n      salario\n\n        integr.\n      \n      30,44%\n\n        su D\n      \n      totale\n\n        generale\n      \n      8,63%\n\n        su A+D\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.639,16\n      \n      9,70\n      \n      2,95\n      \n      12,65\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      12,65\n      \n      0,84\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.524,13\n      \n      9,02\n      \n      2,75\n      \n      11,77\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,77\n      \n      0,78\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.449,38\n      \n      8,58\n      \n      2,61\n      \n      11,19\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      11,19\n      \n      0,74\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.407,41\n      \n      8,33\n      \n      2,54\n      \n      10,87\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,87\n      \n      0,72\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.305,79\n      \n      7,73\n      \n      2,35\n      \n      10,08\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      10,08\n      \n      0,67\n      \n    \n    \n      n. prof.\n      \n      1.101,47\n      \n      6,52\n      \n      1,98\n      \n      8,50\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      8,50\n      \n      0,56",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"PAYSCALES_table_selection_txt"," liv. par. minimo 1.1.18 aumento 1.7.19 ","\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      par.\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      minimo\n\n        1.1.18\n      \n      aumento\n\n        1.7.19\n      \n      minimo\n\n        1.7.19\n      \n      aumento\n\n        totale\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      151,70\n      \n      1.959,01\n      \n      21,86\n      \n      1.980,87\n      \n      105,24\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      136,38\n      \n      1.761,15\n      \n      19,65\n      \n      1.780,80\n      \n      94,60\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      125,53\n      \n      1.621,07\n      \n      18,09\n      \n      1.639,16\n      \n      87,08\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      116,72\n      \n      1.507,31\n      \n      16,82\n      \n      1.524,13\n      \n      80,97\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      111,00\n      \n      1.433,38\n      \n      16,00\n      \n      1.449,38\n      \n      77,00\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      107,78\n      \n      1.391,87\n      \n      15,54\n      \n      1.407,41\n      \n      74,78\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      100,00\n      \n      1.291,37\n      \n      14,42\n      \n      1.305,79\n      \n      69,39\n      \n    \n    \n      area\n\n        non p.\n      \n      84,35\n      \n      1.089,31\n      \n      12,16\n      \n      1.101,47\n      \n      58,52",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"violence","Possono rappresentare motivi di giusta c","Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i\nseguenti fatti:\n\n\n\na)violenza e vie di fatto;\n\nb)riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della\nstessa per oltre 3 mesi;\n\nc)modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali\npattuiti.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"legalassistance_trigger","Al Quadro viene riconosciuta la copertur","Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale\nin procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo\ne relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"funeralpay","Indennità in caso di morte. In caso di m","Indennità in caso di morte.\n\n\n\nIn caso di morte dell'impiegato le indennità e il trattamento dovuto per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del\npreavviso di cui all'art. 2118 CC, devono essere corrisposte, a norma dell'art.\n2122 CC, al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti\nentro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"trainingprogrammes_green","-stabiliranno le modalità per l'effettua","-stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui\nproblemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare\nriguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “biologiche”. I\nlavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di\npermesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente\nCCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo\nanno;\n\n-individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi,\ndisagiati e\u002Fo imbrattanti e\u002Fo nocivi, definendo in occasione della stipula dei\ncontratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla\nluce delle specifiche norme contenute nel D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. e in\nrapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio;",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"marriage","Art. 30 - Congedo matrimoniale, permessi","Art. 30 - Congedo matrimoniale, permessi straordinari\n\ne maternità obbligatoria.\n\n\n\nIl lavoratore con qualifica di impiegato o di operaio a tempo indeterminato\nche contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 15 giorni con\nretribuzione normale.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"direct_participation_hrs","4) Diritti, permessi, libertà sindacali,","4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità\n\ndi esercizio.\n\n\n\nI componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni legislative e contrattuali: seno fatti salvi, in\nfavore delle Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il\nCCNL applicato nella unità produttiva, i seguenti diritti:\n\n\n\n-diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori\ndurante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a\nciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali;\n\n-diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\n\n\n\nSono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni stipulanti il CCNL,\n\ni diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300\u002F70 (Diritto di\nassemblea, Permessi non retribuiti).\n\nSono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da\naccordi collettivi di diverso livello del CCNL.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"strikes_trigger","8) Procedure per la prevenzione del conf","8) Procedure per la prevenzione del conflitto.\n\n\n\nIn coerenza con lo spirito del presente Accordo, volto a migliorare le\nrelazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL\nconvengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle\ncontroversie:\n\n\n\na) controversie economiche collettive.\n\n\n\nAlle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,\npresentate dalle OO.SS. di CGIL, CISL, UIL a livello della contrattazione\nnazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle\ncontroparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime\nattraverso un incontro fra le delegazioni delle Parti.\n\nAllo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di\ntempo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\n\n\n\nb) Controversie relative alla applicazione del presente Accordo.\n\n\n\nLe eventuali controversie riguardanti l’interpretazione e applicazione\ndelle norme del presente Accordo verranno sottoposte per iscritto alle\nOrganizzazioni confederali firmatarie, le quali, tramite una apposita\nCommissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio\nparere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.\n\nQualora il parere sia espresso concordemente, avrà valore vincolante per le\nParti in causa.\n\n\n\nc) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.\n\n\n\nPer le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL si\nadirà a un primo tentativo di conciliazione tra le Parti, al livello in cui\ninsorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data di notifica\nscritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di\nconciliazione fra le Parti, ai livelli immediatamente superiori delle\nrispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata\ndelle procedure di conciliazione entrambe le Parti si asterranno da azioni\ndirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.\n\n\n\nd) Controversie individuali e plurime.\n\n\n\nLe controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti\ninterpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le\nparti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti\nsaranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:\n\n\n\n-un primo tentativo di conciliazione diretta tra le Parti a livello\naziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall’insorgere della\ncontroversia;\n\n-qualora le Parti constatino l’impossibilità di comporre la controversia,\nil tentativo di conciliazione passa a una Commissione paritetica istituita\ndalle Parti preferibilmente a livello regionale;\n\n-in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette\nCommissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro. La\ndecisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento\narbitrale.\n\n\n\nA tale fine, insorta la controversia, le Parti richiederanno ai soggetti\ninteressati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere\nuna conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113 CC e 410 e\n411 CPC.\n\nL'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di\nprocedibilità dell'azione giudiziaria.\n\nDurante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti,\nle Parti si asterranno da azioni dirette.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"green_trigger","j)problemi relativi alla eliminazione de","j)problemi relativi alla eliminazione delle fonti di rischio e tossicità\nper quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la\ndifesa dell'equilibrio ecologico e ambientale;",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"newtech_trigger","2) Osservatorio nazionale - Sezione di s","2) Osservatorio nazionale - Sezione di settore.\n\n\n\nAl fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza\nnecessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco\nsotto indicati, le Parti si impegnano a realizzare entro il periodo di\nvalidità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione\ndi cui al punto 5), Protocollo interconfederale 5.4.90 una sezione apposita\nriguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca,\ninformazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:\n\n\n\na)politiche industriali di settore e comparto;\n\nb)nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;\n\nc)stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di\nprodotto e di processo;",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"healthcareaccess","b) Fondi integrativi sanitari. 1) Sanita","b) Fondi integrativi sanitari.\n\n\n\n1) Sanitario degli impiegati agricoli.\n\n\n\nLe Parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli\nimpiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di\nlavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1.7.92, pari complessivamente a:\n\n\n\n- € 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.\n\n\n\nA decorrere dall’1.1.11 potranno iscriversi al Fondo anche gli impiegati a\ntempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi.\n\nLa contribuzione sarà rapportata ai mesi di durata del contratto.\n\n\n\n2) Sanitario degli operai.\n\n\n\nSono iscritti al FILCOOP sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo\nindeterminato ai quali si applica il presente contratto.\n\nLa contribuzione al Fondo è determinata nella misura di € 52,00 annua di\ncui il 50% a carico della azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.\n\nGli operai a tempo indeterminato in forza al 16.7.02, non iscritti al Fondo,\nsaranno iscritti al FILCOOP sanitario qualora non manifestino per iscritto\ndiversa intenzione entro il 31.12.02.\n\nPer gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente al 31.12.02\nl'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da\npresentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.\n\nL'azienda invierà al FILCOOP sanitario la copia della comunicazione di\nrecesso del lavoratore.\n\nA decorrere dall'1.1.11 saranno iscritti al FILCOOP sanitario, salvo\nrinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di\ncui all'art. 6 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Dipendenti Cooperative e Consorzi Agricoli (2019) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a co-operative organisation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FAI - Federazione agricola alimentare ambientale industriale, FLAI - Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria, UILA - Unione Italiana Lavoratori Agroalimentare\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1101.47\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.16\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2019-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.21 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[250],{"title":37,"slug":33},[252],{"type":253,"data":254},"call_to_action_body_block",{"title":255,"description":256,"variant":257,"link":258},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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