[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-dipendenti-aziende-videofonografiche-2014-2016":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":272,"content_type_view":273,"extra_breadcrumbs":274,"body":276,"body_blocks":287,"related_pages":291},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":270,"translations":271},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-dipendenti-aziende-videofonografiche-2014-2016","aa2ada7c-1780-11ea-8a11-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-dipendenti-aziende-videofonografiche-2014-2016\u002Fccnl-dipendenti-aziende-videofonografiche-2014-2016\u002F","ccnl dipendenti aziende videofonografiche 2014-2016","ccnl dipendenti aziende videofonografiche 2014-2016 - 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Associazione Fonografi Italiani — rappresentata da Cristiano\nMinellono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana - rappresentata da Enzo\nMazza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PMI - Produttori Musicali Indipendenti - rappresentata da Mario\nLimongelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIVIDEO — Unione Italiana Editoria Audiovisiva - rappresentata da Roberto\nGuerrazzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la Commissione Sindacale rappresentata da Daniele Demartini, Presidente\ndel Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche di Assolombarda,\nGiuliana Perotti e Claudia Lesioli\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>SLC-CGIL NAZIONALE rappresentata da Paolo Puglisi e da Francesco Aufieri,\nMirella Signorino e Gianni Lorenzo Scalvini e da una delegazione composta da\nLucio Schirripa, Gabriella Fortunato, Valeria Rampana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTEL-CISL NAZIONALE rappresentata da Silvio Belleni e da Sabria Sharif;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILCOM-UIL NAZIONALE rappresentata da Salvo Ugliarolo, Fabio Benigni e per\nil Coordinamento da Roberta Musu e da Massimiliano Flomi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le parti hanno sottoscritto in data 10 luglio 2014 il rinnovo del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende\nvideofonografiche, con decorrenza dall’1.1.2014 e scadenza al 31.12.2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le parti nell’ambito del suddetto accordo di rinnovo hanno condiviso di\nincontrarsi per sottoscrivere il nuovo testo del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, le parti si sono incontrate in data odierna e hanno\nsottoscritto in ogni sua parte il nuovo testo del contratto collettivo\nnazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AFI FISTEL CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIMI SLC CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PMI UILCOM UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIVIDEO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOMBARDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, in Milano, 10 Luglio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• AFI (Associazione Fonografi Italiani)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• PMI (Produttori Musicali Indipendenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• FISTEL-CISL NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• SLC-CGIL NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• UILCOM-UIL NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato il presente accordo di rinnovo del ccnl 15 febbraio 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Applicabilità del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPORTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Osservatorio nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Sistema di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Formazione ed aggiornamento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Lavoro esterno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Mobilità interna della manodopera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Assemblea sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 – Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 – Patronati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE TERZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 – Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Documenti, residenza e domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Sviluppo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Cumulo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Riduzione dell’orario di lavoro annuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Premio di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - Elemento di Garanzia Retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 - Indennità per disagiata sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 - Mense aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 - Minimi di retribuzione base mensili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 - Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 – Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 - Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei\nlavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 - Congedi per formazione e per formazione continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 - Ambiente di lavoro - doveri delle aziende e dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 - Lavoratori diversamente abili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 - Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48 - Reclami e controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di\nmiglior favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE QUARTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 – Tutela del diritto d’autore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 – Rapporti in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 – Assenze e permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 – Rilevazione di presenza al lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 – Disciplina del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 – Richiamo scritto, multe e sospensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 - Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Entrata ed uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Recuperi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Forme di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Indumenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Trattamento in casi di malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Servizio militare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Permessi di entrata ed uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Consegna e conservazione utensili e materiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Visite di inventario e di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 – Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI-IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Trattamento in materia di sospensione o riduzione dell’orario di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Indennità maneggio denaro-cauzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Retribuzione oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Servizio militare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Elementi e computo della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Aumenti contrattuali, decorrenze e minimi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Una tantum -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Attestazione dell’attività formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all’autonomia contrattuale\ndelle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella\ngestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli\ne con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse\nriconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei\nconflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con l’impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e\nper conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e\ndelle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento\ndel sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza\nai diversi livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le parti s’impegnano a rispettare e a far rispettare le norme\ndel CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi,\nper l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate,\nmentre le OO.SS. s’impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano\nevitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare\nquanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò,\nnell’ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che\nne costituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito\ndall’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d’Intesa\ndel 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio\n2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. l - Applicabilità del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica alle aziende videofonografiche e in\nparticolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione,\ndistribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici\nindipendentemente dal supporto videofonografico e\u002Fo fonografico utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione I - RAPPORTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste\ndal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale,\nterritoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e\ndi esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL è composto da una parte normativa e da una parte economica entrambe\ndi durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà\npresentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi\nprima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo\ndovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento\ndelle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla\nscadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette\nmesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di\nanno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto\nprecedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita\nnell’accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di\nraggiungimento dell’accordo di rinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per\ndefinire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione\nprevisto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro\nla vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende sono, ove richiesto, assistite e\u002Fo rappresentate dalle\nAssociazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto,\ndeve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli\ngià definiti dal contratto stesso, secondo il principio del “ne bis in\nidem”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto al punto 7 dell’Accordo Interconfederale\ndel 28 giugno 2011, le Parti concordano che a livello aziendale, al fine di\nsostenere e\u002Fo migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione,\npossono essere realizzate intese sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione del lavoro (assetto inquadramentale in coerenza con i nuovi\nmodelli produttivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- articolazione degli orari di lavoro, fermo restando il limite\ndell’orario previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di cui sopra potranno essere realizzati tra azienda, assistita\ndall’Associazione industriale territoriale, con le rappresentanze sindacali\nunitarie e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti stipulanti\nil presente contratto. Le intese sottoscritte saranno trasmesse alle parti\nstipulanti il CCNL dalle rispettive strutture territoriali ai fini del\nnecessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto\neconomico sono disciplinati dall’art. 30, parte Generale, sezione III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie\ndemandate a tale livello dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultazione, informazione, esame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie\ndi rapporti che realizzano l’impostazione partecipativa delle relazioni\nsindacali, sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure\nrichiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne\nrelazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di\nevoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e\ndel grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze,\nconvengono di costituire un Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle\nAssociazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno\nessere affiancati da esperti delle materie trattate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dell’Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta\nopportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno una volta nel\nprimo trimestre di ogni anno e se necessario produrre un documento di sintesi\ndelle materie trattate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei\nlavoratori, l’Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive degli investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di\norganizzazione, delle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive dell’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le problematiche della sicurezza e dell’ecologia, anche in riferimento\nai rapporti con le istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione\nall’attività degli Organismi paritetici di cui all’Accordo\nInterconfederale 20.1.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende in relazione\nall’evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei\ncomparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dell’Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in\npossesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che\npotranno essere concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di\npromuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare\nl’opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle\nAmministrazioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dell’Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta\nopportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte\nl’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Sistema di informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei\nlavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, anche in\nadempimento del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, nell’intento di favorire il\nprogresso e lo sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente nel mese di aprile si terranno incontri in sede nazionale nel\ncorso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il\nsettore di competenza, forniranno alle OO.SS. stipulanti informazioni globali\nin merito alla linea generale dell’andamento economico-produttivo e alle\nprevedibili implicazioni occupazionali, anche in riferimento alla situazione\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi\ninsediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle\nesistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le\nprevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla\nqualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed\necologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno,\ncongiuntamente alle OO.SS. territoriali dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali,\nriferiti alle Aziende videofonografiche associate, circa l’andamento, le\nprospettive produttive e l’evoluzione tecnologica del settore con riferimento\nin particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale, con\nparticolare riferimento all’occupazione femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nel corso di tale incontro, le Organizzazioni imprenditoriali\nstipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che\ncomportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o\ntrasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro\nlocalizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla\nmobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi\nrelativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli\noccupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea\ncon la Raccomandazione CEE 1984, secondo quanto previsto dal successivo art.\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma\nprecedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello aziendale e di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del\nsettore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità\nproduttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio\nnazionale) che occupano più di 50 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni\nimprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle OO.SS. territoriali dei\nlavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli\norientamenti economici e produttivi, all’entità e al tipo degli investimenti\n(nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o\ntrasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro\nlocalizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla\nmobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazioni riservate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle\nprocedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a\nrivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro\nespressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dall’impresa\nnel legittimo interesse della stessa. Tale divieto permane per un periodo di\ntre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato,\nindipendentemente dal luogo in cui si trovino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si\napplicano i provvedimenti disciplinari di cui alla sezione IV Norme\ncomportamentali e disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa non è obbligata a procedere a consultazioni o a comunicare\ninformazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive,\nsiano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento\ndell’impresa o da arrecarle danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle informazioni\nqualificate come tali nonché per la concreta determinazione delle esigenze\ntecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni\nsuscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o\nda arrecarle danno, sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta\nda sette componenti (tre designati dalla Parte imprenditoriale, tre dalla Parte\nsindacale ed uno di comune accordo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione sarà costituita, su istanza di una delle\nParti, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta scritta. Essa si\nesprimerà entro venti giorni dalla data del ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete alla Commissione determinare i criteri sia di merito (in punto\ndefinizione della riservatezza e delle condizioni di esclusione della\ninformativa) sia procedurali di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione\npreviste dalla legge n. 223\u002F1991, dalla legge n. 428\u002F1990 e successive\nmodifiche come anche le procedure di cui al successivo art. 5 del presente\ncontratto assorbono e sostituiscono la procedura di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghe informative potranno essere fornite dall’azienda alle RSU\nrelativamente ai contratti part-time stipulati e all’eventuale ricorso al\nlavoro supplementare, anche al fine di valutare eventuali richieste di\nconsolidamento di una quota parte delle ore supplementari prestate,\nall’eventuale ricorso a tirocini e stage, nonché agli appalti in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sostengono lo sviluppo di un’azienda socialmente responsabile\nattraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al\nproprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie\nattività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la\nconsapevolezza dei propri diritti e doveri. In relazione a quanto sopra\ndescritto, in caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure\nd’introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche\nall’organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi\ndell’attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di\noccupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori,\nle Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità,\nesporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali preventivamente alla loro\nosservazione e le proposte eventualmente avanzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fase consultiva avrà come finalità la salvaguardia del “capitale\numano”, la riduzione del costo sociale e la tutela della competitività\ndell’impresa, in essa saranno analizzate tutte le azioni possibili volte a\ncreare razionalizzazione dei costi, nonché l’attivazione di strumenti che\ndeterminino impatti non drammatici e che accompagnino la riconversione\nprofessionale dei lavoratori coinvolti. Le Parti verificheranno anche la\npossibilità e l’opportunità di attivare strumenti di riconversione,\nformazione e reinserimento, esistenti sia a livello territoriale, sia a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti\nnon assumeranno iniziative unilaterali. Terminata la fase consultiva, gli\naspetti del piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di\nappositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU finalizzata a disciplinarne\nl’attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 6 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in linea con la\nRaccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e con le disposizioni legislative in\nmateria, in particolare le leggi nn. 903\u002F77, 125\u002F91, 196\u002F00, D.Lgs. 198\u002F2006 e\nD.Lgs. 5\u002F2010 attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di\nazioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra,\nviene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\ncomposta da 6 componenti, per la metà designati dalle Associazioni\nimprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori\ndisciplinati dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborare schemi di progetti di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e\u002Fo\nambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e\ncaratteristiche del fenomeno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della\nCommissione presso le proprie strutture associative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti contraenti riconoscono la necessità e s’impegnano a dare impulso\nalla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per\nl’incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di\nottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli\nimpianti e delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione\ncontinua dei lavoratori, coerente con le attività dell’azienda e con gli\nobiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento\nfondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste\ndall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel\ncomparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell’Associazione\nimprenditoriale competente alla quale aderiscono e\u002Fo conferiscono mandato,\ninterventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo\nagli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili\n(Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con\nla RSU, che potrà avanzare proposte di ampliamento del piano stesso, sia in\nrelazione ai programmi, sia in relazione ai lavoratori coinvolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiama, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, l’Accordo\nfirmato da Assolombarda e CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo,\npotranno avvalersi dei permessi previsti dall’art. 40, sezione III, del\npresente contratto, secondo la disciplina prevista dall’articolo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Nota a verbale - Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente\narticolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende\nverificheranno la necessità di adeguato aggiornamento per quelle\nlavoratrici\u002Flavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario\ntitolo (maternità, congedi parentali e\u002Fo per ragioni di cura, infortuni o\nqualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Lavoro esterno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel prendere atto del ricorso nell’ambito del settore\nvideofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni\npresenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro\npresso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace\ntutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti\nlavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda\ncommittente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola\nrichiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale,\nl’impiego all’osservanza delle norme del CCNL di loro pertinenza e di\nquelle relative alla tutela del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti\nnon temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino gruppi di\nlavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni\ndalla avvenuta informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 31.12.2015 per\narmonizzare la disciplina relativa alla sezione II “Diritti sindacali” in\nconformità a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10.1.2014\nT.U. sulla rappresentanza e delle disposizioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Assemblea sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la\ntrattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle OO.SS.\ncongiuntamente stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata alla Direzione con un preavviso di 24 ore e\ncon l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro\nentro un limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà\ncorrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla\nfine o all’inizio dei periodi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o di gruppi di\nessi. In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro\nquando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse\nnon interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo\ncomunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui ai precedenti commi saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione\ndall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali\nnelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e\nterritoriali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti territoriali da essi\ndesignati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10\ndipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU di cui all’Accordo interconfederale 20.12.93, subentrano alle RSA e\nai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni\nad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture\nnazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l’unica struttura\nabilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure\npreviste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie\ndell’informazione, dell’esame congiunto e della consultazione, secondo le\nmodalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti\nistituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l’iniziativa per\nl’elezione della RSU può essere assunta dalle OO.SS. stipulanti il CCNL e\ndalle OO.SS. che, pur non avendo stipulato il CCNL, possiedono i seguenti\nrequisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e\nl’Accordo interconfederale 20.12.93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori\ndipendenti nell’unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al\nvoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta per 2\u002F3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate\ndalle OO.SS. di cui al comma precedente, in proporzione ai voti conseguiti\ndalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti\ndai singoli candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il residuo terzo viene assegnato alle sole OO.SS. stipulanti il CCNL e alla\nsua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai\nvoti ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell’Accordo interconfederale 22.6.95, all’atto delle elezioni\nper la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza\nvengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente designato dalle OO.SS. stipulanti il\nCCNL, si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse\nOrganizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non\npossono superare il 50% dei componenti, pena la decadenza dell’intero\nOrganismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono\nformalmente alla presente regolamentazione e all’Accordo interconfederale\n20.12.93, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano\nformalmente ed espressamente a costituire RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al\nregolamento elettorale, si fa rinvio all’Accordo interconfederale riportato\nin allegato al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - Le parti convengono che l’applicazione della normativa\nriguardante le RSU non dovrà comportare né oneri né vantaggi rispetto alle\nprevigenti norme contrattuali in materia di permessi sindacali (CCNL\n24.7.93).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali nazionali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della\ncategoria e dei Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali\ndella categoria, potranno essere concessi brevi permessi fino ad un massimo di\n8 ore mensili, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico-produttivo\naziendale, con la corresponsione di un importo pari alla retribuzione globale\ndelle ore effettivamente usufruite per il disimpegno delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ai lavoratori di cui sopra, potranno essere concessi brevi permessi\nnon retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l’assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al comma precedente, in ogni caso, non potrà\ncomportare per ogni singola azienda un onere superiore a complessive 8 ore\nmensili per ognuna delle OO.SS. firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, viene ammessa la cumulabilità semestrale dei permessi non\nusufruiti nel corso di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, nonché le\nrichieste di permesso retribuito dovranno essere comunicate per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali degli Industriali, che\nprovvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali si applicano le disposizioni di cui all’art.\n31, legge n. 300 del 20.5.70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32, legge n. 300 del\n20.5.70.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente\nsottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità annuale, salvo revoca che potrà intervenire in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione della OS a cui l’azienda dovrà\nversare il contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate su conti\ncorrenti bancari indicati da ciascun sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già\nconcordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro\nha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori,\nall’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a\nfirma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie d’interesse sindacale e\ndel lavoro. Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del\nrispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Patronati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, legge 20.5.70 n. 300, secondo\ncui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di\nparità, la loro attività all’interno dell’azienda, per quanto riguarda\ngli Istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere\ni compiti previsti dall’art. 1, DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante propri\nrappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a\nconoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale\nqualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le\nquali dovranno segnalare eventuali variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le\nmodalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza\npregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti\ndel patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un\ndipendente dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito,\ngli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione\nalla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore\ninteressato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo\nnecessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico e\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a\ndisposizione delle aziende per informazioni di carattere generale attinenti\nalle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità\nconnessa con l’eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle\nattività richiamate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per\niscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) data d’inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) località in cui presta la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) livello professionale della classificazione unica cui viene assegnato,\nqualifica e retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) la parte speciale che gli viene applicata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) durata dell’eventuale periodo di prova di cui alle parti speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita\nmedica nel rispetto delle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con\ncontratto di apprendistato, con contratto part-time a tempo indeterminato, con\ncontratto a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, l’azienda\nconsegnerà al neo-assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo Byblos e\nla scheda informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Documenti, residenza e domicilio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato\ndovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla\nresidenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 607 CPP e nei limiti di cui all’art. 8, legge n.\n300\u002F70, il datore di lavoro potrà chiedere il certificato penale del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso,\nla sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che\ntrattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di\nresidenza e di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 18 - Classificazione dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di\nclassificazione, articolato su 8 livelli professionali con altrettanti livelli\nretributivi, ai quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare\nbase, secondo la tabella allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di\nprofessionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi\nprevisti nel seguente schema di classificazione professionale unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici\nprevisti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge,\ndi accordo interconfederale e di CCNL, si farà riferimento, in relazione alle\ncaratteristiche dell’attività svolta e alla posizione dei singoli\nnell’organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole\ncategorie legali o contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono il\nnumero delle mansioni esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti\nda innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro e che\nverranno individuate da un esame comune tra Direzione aziendale e RSU in\nrelazione anche ai riflessi sulla professionalità, verranno inquadrate\nnell’ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le\nmansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie derivanti da quanto sopra formeranno oggetto\nd’esame tra la Direzione aziendale e la RSU. In caso di mancato accordo la\ncontroversia sarà esaminata a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - All’atto dell’assunzione l’azienda indicherà a\nciascun lavoratore il livello professionale del sistema d’inquadramento unico\ncui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione nonché la parte speciale\nche gli viene applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori addetti ad operazioni di pulizia\ne manovalanza comune, nonché i nuovi assunti per mansioni di produzione per un\nperiodo non superiore a 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori e operazioni\nche richiedono il possesso di semplici capacità e conoscenze pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiano custode.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\nimpiegatizie esecutive semplici; i lavoratori che nei reparti di produzione o\ndi distribuzione compiono mansioni di normale complessità che comportano\nadeguata conoscenza dell’uso delle macchine e dell’impiego dei\nmateriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili generici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad attività semplici di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all’attività di movimentazione del magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alle linee di confezionamento (macchine confezionatrici\ncellofanatrici, etichettatrici, imbustatrici, inscatolatrici ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nimpiegatizie di carattere tecnico e amministrativo per l’esecuzione delle\nquali si richiede una specifica preparazione professionale e che si svolgono in\ncondizioni di autonomia esecutiva ma senza poteri d’iniziativa; i lavoratori\nspecializzati che in condizioni di autonomia operativa svolgono attività per\nl’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili generici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla contabilità con mansioni d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centro EDP\u002FIT con mansioni d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla compilazione dei documenti di spedizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo evasione ordini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore generico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista fattorino per servizi esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai bagni galvanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllore qualità madri-matrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto fotoincisione matrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore alle presse di produzione e replica del supporto\nfisico\u002Fottico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo qualità del supporto fisico\u002Fottico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, sia\ntecnici che amministrativi che svolgono mansioni con la necessaria competenza\nprofessionale: i lavoratori che svolgono attività che richiedono autonomia\ndecisionale e operativa nei limiti delle attribuzioni conferitegli ed eseguono\nlavorazioni specializzate complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili generici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla contabilità con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto EDP\u002FIT con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto agli acquisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla segreteria con uso di lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all’assistenza clienti con uso di lingue estere,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore che interviene su impianti di alta complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- galvanista completo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico responsabile del controllo qualitativo dei supporti fisici\u002Fottici\ndi ogni formato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico addetto alla realizzazione del master per supporti\nfisici\u002Fottici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico addetto alla realizzazione dell’Authoring dei DVD\u002FVIDEO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore macchina da stampa offset e serigrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico addetto ai montaggi di pre-master.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\ne di coordinamento, in condizioni di autonomia operativa e decisionale\nnell’ambito delle proprie funzioni, per le quali è richiesta una particolare\ncompetenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questa categoria anche funzioni di supporto di elevata\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili generici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile con funzioni di coordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo reparto con funzioni di coordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ufficio stampa e social media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili tecnici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico addetto agli studi di registrazione video e\u002Fo audio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemista EDP\u002FIT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico addetto alla post-produzione con l’utilizzo di macchine ad\nelevata tecnologia (DVE Mixervideo editing elettronico, computer grafici).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni direttive,\nanche se solo in determinati uffici o settori, con autonomia d’iniziativa e\nfacoltà di decisione nell’ambito delle direttive generali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo tecnico studi di registrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo centro EDP\u002FIT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio programmazione e pianificazione della produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio amministrativo e\u002Fo commerciale con responsabilità funzionale\ne organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo o responsabile di importante reparto o centro di produzione con\nresponsabilità sull’andamento tecnico e funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di controllo di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- key account;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- category manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bookers;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- merchandising;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto rapporti con i media e comunicazione web\u002Fdigitale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- product manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- production manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- A &amp; R manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Business analyst e\u002Fo financial analyst.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nel 7° livello,\nabbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante\ncomplessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità\noperative; ovvero lavoratori che svolgono anche singolarmente attività che\ncomportino il raggiungimento di obiettivi con responsabilità dei risultati\ncoordinando sotto il profilo organizzativo rilevanti risorse aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo divisione commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile servizi amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile servizio legale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile del sistema informativo aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- key account che, in virtù dell’acquisita esperienza, gestisce uno o\npiù canali di particolare complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore rapporti con i media;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto product manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto production manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto A &amp; R manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria di Quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n.\n190\u002F85, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati\ncon funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore\ngrado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale\nsvolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale\nrilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Trattamento economico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa\ncontrattuale prevista per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Responsabilità civile legata alla prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nsue mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti\ndelle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che\nprevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Sviluppo professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sull’importanza del riconoscimento e della\nvalorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove\npossibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività,\nil miglioramento del livello di professionalità dei lavoratori, anche\nattraverso la intercambiabilità dei compiti e\u002Fo delle mansioni ed opportune\nforme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche,\ndell’organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della professionalità e\ndella mobilità verticale dei lavoratori quando nell’organico si dovessero\nrendere disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno\npreferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello\ninferiore che, a parità di prestazione esigibile, abbiano i requisiti e le\ncapacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Cumulo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità\nall’esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la\ncategoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima\nabbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 21 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa\ndella durata massima dell’orario di lavoro, la durata settimanale\ndell’orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni\npotrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno\ndella settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi regimi d’orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno\nessere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a\nesigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e\u002Fo per specifiche\nmansioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di orario su base\nplurisettimanale che, con riferimento al D.Lgs. 66\u002F2003 e successive modifiche,\npotranno essere realizzati nell’arco temporale di 6 mesi o un periodo\ndiverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni\ngiornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni\nstabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati\nreparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni\ngiornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz’ora di\nsosta retribuita per ciascun turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il\n1° e 2° turno e del 30% per il 3° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni sopra indicate, calcolate sulle quote orarie della\nretribuzione prevista all’ultimo comma dell’art. 8, parte Speciale Operai,\nin vigore dall’1.9.97, assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior\nfavore eventualmente esistenti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della\nproduzione ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti anche a\nsostegno dell’occupazione, tra Direzione aziendale e RSU verranno concordati\nil calendario annuo del godimento delle ferie nonché i criteri di godimento di\n4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite per\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Per far fronte alle variazioni d’intensità dell’attività produttiva\ndell’azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l’azienda potrà\nrealizzare diversi regimi d’orario in particolari periodi dell’anno con il\nsuperamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali,\nper un massimo di 110 ore all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel\ncorso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro\nconnesse a fluttuazioni di mercato e\u002Fo a caratteristiche di stagionalità della\ndomanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari\nsettimanali con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale\ncontrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno\ndefinite congiuntamente in sede d’esame tra Direzione e RSU in tempi utili\nrispetto alle esigenze prospettate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del superamento dell’orario contrattuale, le ore di pari entità\ndi riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale, verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori\ninteressati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale\nsull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità\ndell’orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle\nOrganizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire\nl’effettuazione delle prestazioni lavorative previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il\nperiodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Riduzione dell’orario di lavoro annuo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, in\napplicazione del Protocollo d’intesa 22.1.83, l’orario di lavoro viene\nridotto di 40 ore su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per i lavoratori giornalieri e su 2 turni, l’orario di lavoro\nviene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 32 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti su 3 turni avvicendati verrà riconosciuta\nun’ulteriore riduzione, sempre su base annua, di 4 ore dall’1.1.98, di\naltre 4 ore dall’1.1.99 e di altre 4 ore dall’1.1.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di cui sopra potrà essere realizzata o attraverso il godimento\ndi riposi individuali su richiesta del lavoratore previo preavviso di 48 ore e\ncompatibilmente con le esigenze aziendali o attraverso una diversa\nutilizzazione che si realizzerà previo esame congiunto tra la Direzione\naziendale e la RSU tenendo conto e fatte salve le esigenze tecnico-produttive\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni d’orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a\nconcorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale e\nin caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e\nrecepite dalla legislazione italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per i lavoratori turnisti e affinché i turni abbiano uno\nsvolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal\nlunedì alla domenica compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte\nSpeciale 1, e 4, parte Speciale II, per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro, affermano che i contratti a tempo determinato rappresentano una\ncaratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta\na soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi del D.Lgs.\n368\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’attuazione della previsione di legge (art. 10, comma 7, lett.\na) D.Lgs. 368\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni), per fase di avvio\ndi nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio\ndi una nuova unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con\nparticolare riferimento alle aziende e\u002Fo unità produttive o di servizio\noperanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con\nD.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che i rapporti di lavoro a termine non potranno superare il\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato, sono soggetti a limiti\nquantitativi di utilizzo, nella misura del 20% del numero dei lavoratori a\ntempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i\ndatori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare\nun contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In situazioni particolari, in sede aziendale, con accordo tra direzione e\nR.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la\npercentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque consentite 5 assunzioni a termine. I lavoratori assunti con\ncontratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed\nadeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di\nprevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni\nquantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei\ncontratti a tempo determinato stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai\nposti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai\nlavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito\ndell’unità produttiva di appartenenza, e finalizzata alla priorità\nnell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore del\nlavoratore, collegato alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine precedenti, si realizza come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• domanda dell’interessato al datore di lavoro in forma scritta entro i\ntermini di legge (art. 5, comma 4-sexies, D.Lgs. 368\u002F2001);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• avere prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• luogo della precedenza: medesima unità produttiva e medesimo ambito\ncomunale presso cui è stato prestato il precedente servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più\naspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti\nla volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai\nlavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso\ndi parità si farà riferimento alla maggior anzianità anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di\ncessazione del rapporto che lo origina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il destinatario della proposta di assunzione che non l’accetti entro\n10 giorni dalla data di ricevimento, decade dal diritto di precedenza\nnell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cp>Il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del T.U. di cui al\nD.Lgs. 151\u002F2001, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso\nla stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa\nutile a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici fruitrici del suddetto congedo è riconosciuto il diritto\ndi precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore\ndi lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già\nespletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del\ncontratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente\ncontratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e\ncorrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto\nper i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo\nmassimo pari ad 1\u002F4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre\nla scadenza del termine apposta al contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento\ndel periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e\u002Fo con il\ncessare dell’indennità economica da parte dell’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs. 368\u002F2001 comma 4-ter vengono\nconsiderate stagionali, in aggiunta a quelle indicate nel DPR n. 1525\u002F1963 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi\nnei tradizionali picchi distributivi (ricorrenze e\u002Fo festività);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi\nper spettacoli ricorrenti e\u002Fo per attività connesse alla partecipazione di\nfiere nazionali ed internazionali del settore videofonografico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, il lavoratore assunto per lo\nsvolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove\nassunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime\nattività stagionali. Il diritto viene esercitato dall’interessato nei\ntermini previsti dalla legge (art. 5, comma 4-sexies, D.Lgs. 368\u002F2001).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui all’art. 5, commi 4-quater e 4-quinquies,\ndeve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni non compatibili con quanto sopra condiviso, si\nincontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti\narmonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 — Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro è prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs.\n276\u002F2003 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le\nmodalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con\ncontratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare\nnell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dell’impresa\nutilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato e comunque per un\nnumero di lavoratori non superiore a quelli assunti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In situazioni particolari, in sede aziendale, con accordo tra direzione e\nR.S.U. e, in mancanza di quest’ultime con le OO.SS. territoriali, la\npercentuale di cui al comma precedente potrà essere elevata sino al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro,\npurché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo\nindeterminato in atto nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra\nconsiderate sono sempre arrotondate all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per\nsostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di\nlavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per\nil passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto\ndi somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori\nprevia informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a:\nnumero dei contratti, cause, lavorazioni e\u002Fo reparti interessati e relativa\ndurata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di\nassegnazione inizialmente stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni non compatibili con quanto sopra condiviso, si\nincontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti\narmonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 — Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del\n20\u002F02\u002F2000 e successive modifiche ed integrazioni, comporta lo svolgimento di\nattività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario\nprevisto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità\nall’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno\ncomparabili in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n.\n61\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per\niscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la\nsua distribuzione anche articolata nel corso della settimana, del mese o\ndell’anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto\ncollettivo per il rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni\ncollocati in fasce orarie predeterminate e programmate, secondo le\narticolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si\ndanno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le\nmodalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di\nclausola elastica disciplinata dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 1\u002F2000\ncome modificato dal D.Lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al\nnormale orario giornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo\npieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) di tipo misto con una prestazione che si svolge secondo una combinazione\ndelle modalità indicate alle lettere a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare\nclausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole\nelastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e\u002Fo elastiche deve\nrisultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato\ndal lavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono\nessere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano una\nmaggiorazione del 10% dello stipendio o salario relative alle ore prestate in\npiù.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere\npreannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo\nin cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dello stipendio\no salario del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole\nflessibili e\u002Fo elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi\ndelle aziende videofonografiche esposte al verificarsi di situazioni che\ndeterminano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con\nl’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la\nprestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del\nnormale orario annuo concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale\ncontrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con una\nmaggiorazione del 20% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su\ntutti gli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementari che eccedono l’orario normale contrattuale\ngiornaliero di 8 ore del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come\nstraordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale\nvigente per i rapporti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E\nDIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale od orizzontale), il relativo\ndiritto è disciplinato dall’art. 12-bis, comma 1 del D.Lgs. 61\u002F2000 e le\npriorità sono disciplinate dallo stesso art 12-bis, commi 2 e 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa\ndeve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le\ncondizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende tenderanno ad\naccogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del\nrichiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei\nfamiliari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di\nformazione e\u002Fo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo\npieno su richiesta del lavoratore che, affetto da patologie oncologiche, abbia\nprecedentemente chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’articolo 12-bis, comma\n1, del d.lgs. 61\u002F2000, il diritto di precedenza di cui all’articolo 12-ter\ndel d.lgs. 61\u002F2000, ossia il diritto di precedenza nelle assunzioni con\ncontratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle\nequivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale in favore\ndel lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale, si realizza come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il datore di lavoro ne dà tempestiva informazione al personale\ndipendente con rapporto a tempo parziale, anche mediante comunicazione scritta\nin luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• l’interessato presenta domanda scritta al datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• luogo della precedenza: unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più\naspiranti saranno utilizzati gli stessi criteri previsti per la trasformazione\ndel rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in caso di\nparità di condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61\u002F2000, come\nmodificato dal D.Lgs. n. 276\u002F2003, il contratto individuale può prevedere, in\ncaso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in\nfavore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive\nsite nello stesso ambio comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni\nequivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista\nl’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore\ndi lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già\ndipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello\nstesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo\naccessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione\nle eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei\ndipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., e, in mancanza,\nalle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati,\nsulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro\nsupplementare e sulle sue motivazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rimanenti istituti contrattuali, sia economici sia normativi, vale,\nsalvo che per il periodo di prova per il part-time orizzontale, la regola del\nproporzionamento all’orario contrattualmente pattuito con riferimento al\ntrattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 - Telelavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono nel telelavoro una modalità di svolgimento della\nprestazione finalizzata alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti\ndi lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività\nlavorativa con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al\nmiglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità,\noffrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro è riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro\nsubordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del\ndipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d’intesa tra le\nparti, con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del\npotere di direzione, d’indirizzo e di controllo della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione\nlavorativa effettuata dal lavoratore, mediante l’impiego di strumenti\ntelematici e tecnologie informatiche, regolarmente al di fuori dei locali\ndell’impresa, a condizione che tale modalità di espletamento della\nprestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta, con\nmodalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del potere di\ndirezione, d’indirizzo e di controllo della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una\nscelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di\ntelelavoro può essere prevista all’atto dell’assunzione oppure conseguente\nalla trasformazione di un rapporto di lavoro in essere. In quest’ultimo caso\nil datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la\npropria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o\nrifiutare tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non\ncostituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.\nAnalogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la\ntrasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo\npuò accettare e rifiutare tale offerta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile adottare il regime di telelavoro anche nei contratti a tempo\ndeterminato e per il contratto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di\ntelelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di\naccordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto di cui\nall’art. 22, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno\nsvilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in\nquanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al telelavoratore, è\nconcessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in regime di telelavoro non si applica ai sensi dell’art.\n17, comma 5 D.Lgs. 66\u002F2003, la disciplina dell’orario di lavoro di cui agli\nartt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 66\u002F2003, nonché la disciplina\ncontrattuale relativa a ROL, lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo,\ndi cui agli artt. 23 sezione terza, 8 parte speciale I e 4 parte speciale II\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti\ntecnici di lavoro a loro forniti e fruiscono delle medesime opportunità di\naccesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori\ncomparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’azienda.\nGli stessi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire\nl’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori\ndell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di\ncomunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta\nall’interno dell’azienda attraverso rientri periodici, con particolare\nriferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 L. 300\u002F1970. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive nonché di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e\ndi sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e\ndella manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento del telelavoro,\nprovvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal\nlavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di\nlavoro con la massima tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà\ndell’azienda, la quale ha diritto di rientrare immediatamente in possesso dei\nmedesimi in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo ovvero in caso\ndi reversione dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono analoga\nattività in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, l’azienda con la cooperazione del dipendente provvederà a\ngarantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla\nriservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità\ndel posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine\ndi verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e\nsicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e\nprotezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno\naccesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore\nsvolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con\nun adeguato preavviso e con il suo consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alla direzione\naziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria\npostazione di lavoro, specificandone i motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 81\u002F2008, deve\nprendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle\naltre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua\nformazione e alle istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare le misure appropriate\natte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore\nper fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a\ncustodire il segreto su tutte le informazioni ricevute o di cui dovesse venire\na conoscenza. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttiva impartite\ndall’azienda relativamente alle modalità di utilizzo dei mezzi informatici\nforniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali\ncodici di condotta presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione,\nlavoro per conto proprio e\u002Fo per conto o a favore di soggetti terzi ovvero\nutilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse\nda quelle connesse al rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, anche\nin relazione alle specifiche esigenze tecnico-produttive, le Parti si danno\nreciprocamente atto che si potrà far ricorso a specifici accordi integrativi\ndi natura collettiva e\u002Fo individuale anche con riferimento ad eventuali\nistituti o compensi già regolamentati aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione\nall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. 26.3.01 n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui\nal comma 3, art. 54, D.Lgs. 26.3.01 n. 151, non possono essere licenziate\ndall’inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato\nmedico, fino al termine del periodo d’interdizione dal lavoro, di cui al\ncomma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato decreto, per tutta la\ndurata del congedo stesso e si estende fino al compimento di 1 anno del\nbambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Esse non possono essere adibite al lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) durante 1\u002F2 mesi precedenti la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra\nla data presunta e la data effettiva del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) durante 3\u002F4 mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il\nparto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell’INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto\ndell’importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel periodo\nmensile precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o\nderivanti da disposizioni di legge con quelle di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla\ngratifica natalizia o 13a mensilità e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino\nnei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di\nlavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono\ncomplessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui\nal comma 2, artt. 32 e 33, D.Lgs. 26.3.01. Nell’ambito del predetto limite,\nil diritto di astenersi dal lavoro compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di\ncui al capo III per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo\ncontinuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui\nal comma 2, art. 32, D.Lgs. 26.3.01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Per il periodo di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà\ncorrisposta da parte dell’INPS, fino al 3° anno di vita del bambino,\nun’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo\ncomplessivo, tra i genitori, di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale facoltativo sono computati nell’anzianità\ndi servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità o\ngratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il l°\nanno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore\nlavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi\ncomportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice\nfruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di\nlavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne\navvalga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) in caso di morte o di grave infermità della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 del decreto\ncitato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori,\nalternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti alle malattie di ciascun figlio d’età non superiore a 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni\nfiglio d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di\nmalattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini\nnell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla\n13a mensilità o alla gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità\npreviste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo\ndi paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate ai sensi di quanto sopra, la lavoratrice o\nil lavoratore non sono tenuti al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di\ncui al presente articolo, il datore di lavoro può assumere personale con\ncontratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale\nsomministrato, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo, può\navvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo d’inizio del\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti affermano l’importanza di valorizzare il tema della conciliazione\nvita lavoro all’interno della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare si demanda in sede aziendale l’individuazione delle\npossibili soluzioni organizzative compatibili con le esigenze dei\nlavoratori\u002Flavoratrici e dell’organizzazione aziendale, individuando quali\nstrumenti principali il part-time, il telelavoro, la fruizione del congedo\nparentale ad ore e altre forme di flessibilità e\u002Fo welfare aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta normalmente ad ogni fine mese anche con\nassegno circolare e\u002Fo accredito in conto corrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti al\nlavoratore per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una\nbusta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi\ndelle spettanze e delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta paga o documento equipollente, dovrà essere fatto all’atto del\npagamento: il lavoratore che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per\nciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore\nentro 1 anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio\ndell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 - Premio di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più\ncomplesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le OO.SS. nazionali e le\nOO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e\u002Fo rappresentate dalle Associazioni\nimprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -\nnonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle\nstabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà\nconcernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale e dovrà\nriguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già\ndefiniti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di\ncontrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la\ncontrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle\ncondizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, in\nmodo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la\nripartizione dei benefici ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto della contrattazione è l’istituzione di un premio correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ne altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente\nle condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive tenendo\nconto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, una volta\nindividuati gli obiettivi in programmi concordati tra le parti, quali ad\nesempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri\nindicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla\ncombinazione di più fattori, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli\nimporti collegati. Conseguentemente, le erogazioni economiche derivanti dal\nraggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno\ncaratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in\nfunzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta\nconnessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al\nraggiungimento dei traguardi convenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare\ntrattamento contributivo e fiscale previsto dalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione\navverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo e nel\nrispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni con le trattative per\nil rinnovo del CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte\ncongiuntamente dalle RSU costituite in azienda e dalle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate\nall’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui\nl’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di\nconsentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza\ndell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro\nentro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un\nperiodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di\nsecondo livello non sia stato ancora rinnovato, le Parti potranno interessare a\nlivello territoriale l’Associazione industriale e le strutture delle\norganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le\nragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo ed agevolare\nle possibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente\nesistenti a livello aziendale e non correlati ad elementi obiettivi rimangono\nfissati in cifra agli importi concordati e non saranno più oggetto di\nsuccessiva contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali premi variabili o parti variabili di premi di produzione o\nistituti analoghi, all’atto dell’istituzione dei premi di risultato saranno\nricondotti nel nuovo istituto senza oneri aggiuntivi per le imprese né\nsvantaggi per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 — Elemento di garanzia retributiva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’anno 2014 a favore dei lavoratori dipendenti da aziende\nprive della contrattazione di II livello e che non abbiano percepito\nnell’ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi\noltre a quanto spettante in base al presente contratto, sarà riconosciuto un\nimporto a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo pari ad € 220,00 lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà\nerogato con la retribuzione del mese di aprile ai lavoratori in forza dal 1°\ngennaio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dell’E.G.R. è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza\nsu tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della\nricorrenza natalizia, una 13a mensilità d’importo ragguagliato alla\nretribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12esimi\ndell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei 12esimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai lavoranti a cottimo la retribuzione globale di fatto\ns’intende riferita al guadagno medio del mese precedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Indennità per disagiata sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro\ndel più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente\ninteressate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione\ndella particolare indennità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Mense aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenendo contro della grande varietà di situazioni in atto, che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Ch3>Art. 35 - Minimi di retribuzione base mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi di retribuzione base mensile e la loro costruzione sono riportati\nnelle tabelle allegate al presente contratto, del quale fanno parte\nintegrante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio d’anzianità di servizio prestato presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale complesso industriale\nfacente capo alla stessa società) avrà diritto, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, ad importi, per un massimo di 5 scatti biennali,\nsecondo i valori riportati qui di seguito (in euro) per ciascuna categoria e\nper ogni scatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRO 14,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 14,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 13,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 11,62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 10,07\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 10,07\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 9,55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 8,52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 7,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà, in aggiunta ai\nminimi del nuovo livello di assegnazione, l’importo in cifra degli aumenti\nperiodici già maturati nel livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\naumenti periodici quanti ne occorreranno per raggiungere l’importo\ncomplessivo in cifra di 5 scatti riferiti all’ultimo livello\nriconosciutogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici d’anzianità non potranno essere assorbiti da\neventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti\nperiodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - Per gli impiegati già in servizio, con tale qualifica, al\n31.12.79, valgono le norme di cui ai punti 1 e 2, allegato B), CCL 22.7.80.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 37 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire ad un più elevato grado di copertura previdenziale\nper i lavoratori del settore e in seguito alle modifiche apportate dalla\nlegislazione, si è convenuto quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l’adesione a Byblos avviene su base volontaria, le\naliquote contributive sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•·con riferimento alla retribuzione annua (retribuzione base, aumenti\nperiodici di anzianità, ratei di 13a mensilità):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore. Previa sua espressa volontà, l’aliquota è\nestensibile all’1,5% ovvero al 2% ovvero al 3% ovvero al 4%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2017\nl’aliquota a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,2%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• con riferimento alla quota di TFR, calcolata sulle medesime voci\nretributive contrattuali di cui sopra, da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il lavoratore di prima occupazione, assunto successivamente al 28\naprile 1993: 100% del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per tutti gli altri dipendenti: quota del TFR pari al 2% della\nretribuzione annua, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il\nversamento del TFR, come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di\niscrizione dei singoli dipendenti al Fondo ed il versamento della stessa\navverrà conformemente alle disposizioni del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confermando il principio di salvaguardia dei Fondi aziendali esistenti al 31\ndicembre 1995, l’applicazione del presente articolo è alternativa rispetto\nalle eventuali forme di previdenza complementari aziendali che prevedano\ncontribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dalla presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 38 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano in “Salute Sempre” il Fondo di Assistenza Sanitaria\nIntegrativa a cui le imprese ed i lavoratori del settore faranno\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’iscrizione al Fondo avrà decorrenza dal 1°\ngennaio 2015, con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• per il solo primo anno, ossia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015\nsaranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori a tempo\nindeterminato al superamento del periodo di prova disciplinati dal presente\nCCNL che non beneficino già di forme di assistenza sanitaria integrativa\nderivanti da specifico accordo. Il costo pro dipendente per il solo anno 2015\nsarà interamente a carico dell’azienda che verserà al Fondo il contributo\npari ad € 10 mensili (€ 120,00 annuali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• negli anni successivi l’iscrizione sarà effettuata su base volontaria\ned il contributo sarà suddiviso tra azienda (70%) e iscritto (30%).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono nello Statuto e nel Regolamento del Fondo le norme cui\nfare riferimento per la disciplina del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dal presente obbligo contrattuale le aziende che hanno\nistituito forme di assistenza sanitaria integrativa, che prevedano versamenti\ncomplessivamente non inferiori a quelli previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse\nquelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle\nparticolari prestazioni svolte nella località di origine e che non ricorrono\nnella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese\nsostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sé\ne per le persone di famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per\ngli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da\nprendersi con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovuta, inoltre, un’indennità di trasferimento commisurata a mezza\nmensilità di retribuzione di fatto per i lavoratori senza familiari conviventi\na carico, ovvero 1 mensilità di retribuzione di fatto per il lavoratore avente\nfamiliari a carico con lui conviventi e sempreché questi lo seguano nel\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando per causa di trasferimento il lavoratore debba risolvere\nanticipatamente il contratto d’affitto (purché quest’ultimo risulti\nregistrato o comunque documentabile) o altri contratti di fornitura di gas,\nluce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti gli\nindennizzi, questi saranno a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui sopra non competono al lavoratore trasferito dietro sua\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi\nla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze,\nall’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in\nrelazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare presso istituti\npubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio, hanno diritto, con le\nprecisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti\na carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10\nannue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o\nnell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in\nrelazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o\ndall’unità produttiva per frequentare corsi di studi, non dovranno superare\nin ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno\nstesso; nell’azienda o nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque\ngarantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.\nPotrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nell’azienda\no nell’unità produttiva che occupi almeno 25 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\n‘pro capite’ per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché\nil corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di\nore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza\ndei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo, il\nmonte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, ‘pro\ncapite’ nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso\nretribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2\u002F3 fino a\nconcorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore\ninteressato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e\ncon le modalità che saranno concordate al livello aziendale. Tali termini, di\nnorma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1\u002F3 del monte\nore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al comma 4, la Direzione e le RSU stabiliranno, tenendo\npresenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi,\ni criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo\nrestando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio,\ncaratteristiche dei corsi di studio, ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che\nsiano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni\noggettive indicate ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato d’iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto d’esame congiunto tra la Direzione e le\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni\nindicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei\nlavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre\nsu loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante\ni riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove d’esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per\ntutti i giorni d’esame (compresi quelli di settembre) e per i 2 giorni\nlavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la\nsessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore\na disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all’articolo\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno\nsolare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato\nbimestralmente ‘pro quota’, in sede aziendale, compatibilmente con le\nesigenze produttive e organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Congedi per formazione e per formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Congedi per formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi dell’art. 5, L. 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno\ncinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per\nformazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici\nmesi per l’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola\ndell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’accoglimento della richiesta di congedo potrà essere differito in\ncaso di comprovate esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità\nproduttiva per l’esercizio del congedo, non dovranno essere superiori\nall’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesima al\n31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti\nsarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un\nmese coincidente con il mese solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata\nall’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del\ndecreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore\ndi lavoro, il congedo è interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Congedi per formazione continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le\nproprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di\ncongedi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite al livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 43 — Ambiente di lavoro — Doveri delle aziende e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Doveri delle aziende e dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto\ndelle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e\ndei lavoratori, così come previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81\u002F2008\nT.U., così come integrato e corretto dal D.Lgs. 106\u002F2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del\nservizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza e l’ambiente collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze\ne responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le\ncondizioni ambientali di igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di\ntutela come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81\u002F2008 T.U.; in relazione alla\nnatura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta\ndelle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici\nimpiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la\nsicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi\ndei lavoratori esposti a rischi particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria\nsalute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui\npossono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla\nsua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In\nparticolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati all’art. 20\ndel D.lgs. 81\u002F2008 T.U.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,\nall’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui\nluoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,\ndai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed\nindividuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i\npreparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro\ndisposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto\nle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché\nqualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,\nadoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie\ncompetenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva\nlettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e\nincombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di\nsicurezza o di segnalazione o di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di\nloro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di\naltri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal\ndatore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto\nlegislativo o comunque disposti dal medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione\nraccolta dalle aziende nel “Registro dei dati ambientali per unità con\ncaratteristiche omogenee” e del “Registro dei dati biostatistici per unità\ncon caratteristiche omogenee”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o\nsubappalto devono esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,\ncontenente le generalità del lavoratore e l’identificazione del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratori addetti ai videoterminali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati\ndall’art. 173, 1° comma, lett. c) D.Lgs. 81\u002F2008 T.U. e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle\nsue attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la\nsua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è\nconsiderato tempo di esposizione al videoterminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente,\nha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione\ncontinuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai\nvideoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL,\nl’effettivo godimento della mezz’ora di riposo comporta l’assorbimento\ndelle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo\nrestando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al\ntermine dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa\nriferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come integrato e corretto dal\nD.Lgs. 106\u002F2009 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’accordo interconfederale citato i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono\neletti nell’ambito delle RSU nei numeri previsti dall’accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il\ndiritto di accesso sui luoghi di lavoro le modalità della consultazione, le\nriunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso\nrinvio alle previsioni dell’accordo interconfederale il cui testo si riporta\nin allegato al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale – In relazione alla riforma legislativa realizzata con il\nT.U. D.Lgs. 81\u002F2008 e delle conseguenti possibili revisioni dei contenuti\ndell’Accordo interconfederale 22 giugno, le parti si incontreranno al fine di\ndefinire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina\ncontrattuale vigente con il nuovo assetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 44 – Lavoratori diversamente abili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sull’obiettivo di ricercare tutte le opportunità per\nun attivo inserimento dei lavoratori diversamente abili riconosciuti tali ed\noperanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti,\ncompatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante\nla partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione\nprofessionale per agevolarne la migliore integrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge n. 104\u002F92 la lavoratrice madre o, in\nalternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore\npadre, anche adottivi, di minore diversamente abile possono usufruire, in\nalternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione\nfacoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento\ndel 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del 3° anno, i\nsoggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona\ndiversamente abile in situazione di gravità, parente o affine entro il 3°\ngrado e convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili in\nmaniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona diversamente\nabile non sia ricoverata a tempo pieno e previa la presentazione della relativa\ndocumentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle\nstrutture pubbliche a ciò preposte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 45 — Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, fatte salve le\nderoghe di legge, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori\nattraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di\nbase, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche\ndei processi produttivi\u002Forganizzativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\ninterni e\u002Fo esterni all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono\nessere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualifica che potrà\nessere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di\napprendistato, la durata del periodo di prova. Il contratto di apprendistato\ncontiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale (vedi allegato\n2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per\ni lavoratori con destinazione finale ai livelli dal 3° all’8° e per tutte\nle relative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro\na cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima\ndella scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le\ntariffe di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto\nprevisto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è\ndestinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare i\ndue mesi. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione\nin periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">Durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Complessiva Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">Primo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo Periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei\nperiodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una riduzione del periodo di apprendistato è riconoscibile ai lavoratori\nche — prima del contratto di apprendistato — abbiano svolto presso la\nstessa azienda un periodo di stage o tirocinio inerente alla qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è comunque possibile stipulare un contratto di apprendistato per una\ndurata inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel terzo e ultimo periodo: trattamento economico equiparato al livello di\ndestinazione finale, inquadramento come nel precedente punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il livello di destinazione si acquisisce al termine del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro (anche non dello stesso settore) deve essere computato per intero\nnella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione\ntra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai\nfini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel\npresente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del\ndiritto—dovere di istruzione e formazione. L’intero periodo di\napprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione\ndell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale\napplicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di\ntutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro spetta all’apprendista\nnon in prova — nei limiti del periodo di comporto — il seguente trattamento\nassistenziale a carico del datore di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Nei primi due periodi di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale\ndell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale\ndell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dal 21° al 180° giorno di malattia: 30% della retribuzione normale\ndell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell’anno\nsolare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Nel terzo periodo di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 70% della\nretribuzione normale dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo\nstato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica\nquanto previsto dagli articoli – “Malattia ed infortunio non sul\nlavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo\ndei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l’applicazione di\nparticolari normative ed istituti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,\ncomma 3, D.Lgs. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Le\nParti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto\nstesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui agli articoli del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni non compatibili con quanto sopra condiviso, si\nincontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti\narmonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire\nun’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla\nformazione nell’apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano\nFormativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di\ncui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il\npercorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali\ne specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali\ndi destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80\nore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio\nspecifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con\nesercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali\necc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta\nformativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.Lgs.\n167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione\ndelle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla\nnormativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo,\nle conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà\nrisultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le\ncompetenze acquisite durante la formazione di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda\nprovvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui\nall’allegato …… del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche\nin un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in\nun’altra regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore designato\ndall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle\nconoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione\npuò essere svolta direttamente dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno\nall’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un\ndocumento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività\nlavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare\ncome da modello — allegato al presente contratto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente\narticolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto\nin quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale n. 1 — Per quanto concerne l’eventuale adibizione\ndell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel\nsettore, il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente\nimpiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al\nlavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire\nla qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale n. 2 — Le Parti si danno atto che l’apprendista\nmaggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di\ncontenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti\naddetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale n. 3 — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non\ncompatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per\nuna valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione della disciplina generale definita all’interno del CCNL,\nsi è proceduto all’analitica predisposizione dei profili formativi di\nriferimento che si articolano in una parte comune attinente le competenze\ntrasversali e in una parte differenziata attinente le competenze\ntecnico-professionali specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali — parte comune a tutti i\nprofili\u002Fcategoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico professionali specifiche — singoli profili formativi\nper figure impiegatizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione flussi informativi e comunicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Trattamento documenti amministrativo contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Articolazione specifica delle funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza delle tecniche di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione servizi bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione acquisiti\u002Fincassi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Adeguata conoscenza dei necessari programmi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Adeguata conoscenza, a seconda delle necessità, di una o più lingue\nestere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Addetti alla contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Configurazione sistema della contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Trattamento operazioni fiscali, previdenziali e assicurative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione attività di fatturazione e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Addetti all’amministrazione e finanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sistema di contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Elaborazione budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Controllo andamento economico — finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione servizi bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione incassi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Elaborazione bilancio aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Adeguata conoscenza dei necessari programmi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Adeguata conoscenza, a seconda delle necessità, di una o più lingue\nestere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Addetti alle risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza normativa sindacale del lavoro e del ccnl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Principi base di amministrazione e di gestione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sicurezza sul lavoro e tutela della privacy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Addetti ai servizi legali\u002Fassicurativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza normativa in materia di diritto civile, penale,\namministrativo, industriale del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza normativa contrattuale specifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Predisposizione documentazione legale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Attività di supporto organi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Contenzioso e precontenzioso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Assicurazione e gestione rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Specialista della gestione qualità, procedure e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Principi base di qualità, procedure e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza normativa di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Analisi del sistema aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione\u002Ftrattamento sistema qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Addetti alle vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Programmazione azioni di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione trattativa commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Attività di call center\u002Fassistenza clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sistemi di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Addetti alle attività commerciali e di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Rappresentazione potenziali di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Analisi mercato di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Configurazione offerta di prodotto\u002Fservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Posizionamento prodotto\u002Fservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conversione operativa strategia commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di comunicazione e tecniche problem solving focalizzate sulla\nfunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Valutazione costo prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sistemi di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Addetti alle attività informatiche centro EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza dei sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza linguaggio e tecniche di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Manutenzione e supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sicurezza dei sistemi informatici e implicazione relative alla tutela\ndella privacy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza approfondita sistema informatico aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processi aziendali fondamentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali con profili\ninternazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Valutazione scambi internazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Predisposizione della documentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Assicurazione delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Svolgimento attività preparativa del trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza della normativa import\u002Fexport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Approfondimento di una lingua straniera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Specialista manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Principi di funzionamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Innovazioni tecnologiche\u002Fimpiantistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Impiantistica meccanica\u002Fpneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Impiantistica elettrico\u002Felettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Impianti energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processo allestimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Mappe a rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Metodo di valutazione efficienza impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Organizzazione e controllo attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Addetto all’amministrazione e ai servizi generali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Raccolta, selezione ed elaborazione di informazioni e dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza di procedure predeterminate per gestione ordinaria di\ncorrispondenza, comunicazioni telefoniche e connesso smistamento di documenti\ncartacei ed informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Modalità di accesso, organizzazione ed utilizzo archivi e data-base\ncollegati alla funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza di base di pacchetti applicativi di specifica utilità per la\nfunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza di tecniche di comunicazione di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Addetto agli studi di registrazione video e\u002Fo audio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza relativa a strumenti di presa diretta (microfoni e\napparecchiature dedicate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità di utilizzo degli strumenti di presa diretta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza delle attrezzature di ripresa e del posizionamento delle\nluci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità di utilizzo delle attrezzature di ripresa e del posizionamento\ndelle luci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Addetto alla post produzione con l’utilizzo di macchine ad elevata\ntecnologia (DVE Mixervideo editing elettronico, computer grafici)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza relativa ai principali sistemi informatici, alla condivisione\ndei dati, alle reti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza dei codec video e audio al fine di svolgere in autonomia\nlavorazioni tapeless\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Addetto rapporti con i media e social media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza approfondita dei media di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità di elaborazione progetti di ufficio stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità organizzazione conferenze stampa e interviste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza approfondita strumenti di ufficio stampa e capacità di\nscrittura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Addetto ai montaggi di pre-master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza dei software di montaggio digitale non lineare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità di gestire il materiale girato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Capacità di archiviazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico professionali specifiche — singoli profili formativi\nper categorie figure operaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Addetto alla gestione materiale grafico e vidimazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche per conservazione e gestione materiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento legislazione\u002Fregolamentazione contrassegni\u002Fbollini SIAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento procedure per la richiesta dei bollini SIAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento gestione documentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento utilizzo impianti automatici per l’applicazione dei\nbollini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Addetto alla realizzazione delle attività di glass-mastering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Composizione chimica e preparazione del fotoresist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processo completo e laccatura del Glass\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Teoria applicata per l’incisione del Glass Master con esposizione al\nlaser\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processo di masterizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione operativa sul sistema laser Teoria del processo di sviluppo e\nmetallizzazione del Glass Master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione operativa sullo sviluppatore e metallizzatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione sulla qualità estetica del Glass master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Composizione chimica dei bagni galvanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione sul funzionamento del processo galvanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Spiegazione dell’importanza e formazione operativa sul processo di\npassivazione dei galvani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione operativa sul montaggio dei glass e successivi galvani sui\nsupporti dei bagni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Spiegazione dell’importanza e formazione operativa sul processo di\nlappatura (dettagli tecnici sulle cause dei difetti più comuni che sono\ncausati dal processo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Processo di tranciatura del galvano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione sui parametri elettrici e relativo controllo sulle macchine\ntest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Formazione operativa sugli strumenti di controllo (tipo tester Datarius\ne Aeco)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Addetto alle linee di produzione e replica del supporto fisico\u002Fottico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento teorico e pratico del processo di replica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento specifiche tecniche di conformità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento utilizzo strumenti di misura parametri di conformità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento caratteristiche materie prime (policarbonato, colla,\nlacca, target ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento\u002Fconoscenza di ogni singola macchina appartenente al\nprocesso di replica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Compressore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Silos\u002Ftramoggia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Essiccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pressa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Mould\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Metallizzatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bondig\u002Flaccatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Strumenti di controllo in linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ciller\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Turbopompa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Software gestione processo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Apprendimento modalità di manipolazione e trattamento stamper\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Addetto alla stampa, serigrafia e\u002Fo off-set supporto fisico\u002Fottico,\npreparazione lastre, preparazione telai serigrafici ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento teorico e pratico del processo di decorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento e conoscenza approfondita dell’impianto per la\ndecorazione dei dischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche di decorazione dischi (serigrafia e off-set)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento composizione colori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento caratteristiche materiali di consumo e materie prime\n(lastre, telai, vernici ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento procedure per il trattamento degli impianti forniti dal\ncliente (file o pellicole)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento allestimento e conduzione impianti di decorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento modalità archiviazione lastre e materiali vari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Addetto alle attività di confezionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento e conoscenza approfondita della linea per il\nconfezionamento dei dischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento caratteristiche materiali di consumo e materie prime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecnica per allestimento impianto di confezionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento\u002Fconoscenza ciclo produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento caratteristiche tecniche ed estetiche per determinare la\nconformità o meno del prodotto\u002Fservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento procedure di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento degli strumenti di controllo statistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche per controllo accettazione materie prime,\nsemilavorati e prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche di raccolta e valutazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Addetto manutenzione impianti di produzione e relativi servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sistemi di qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Organizzazione della manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Avviamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Fermata generale macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Montaggio e smontaggio parti impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Oleodinamica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Pneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Sistemi elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Disegno meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Ricerca guasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Elementi base normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Addetto alla realizzazione della fase di DVD-Authoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento fasi di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento specifiche tecniche internazionali per l’Authoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento nozioni base di grafica computerizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento nozioni base di montaggio elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche di valutazione dei materiali audio, video ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento sistemi per il restauro dei materiali audio e video\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche per la realizzazione teorica del progetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscenza software Authoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecniche di Encoding video e audio nei vari formati (PCM,\nDTS e AC-3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecnica per determinazione “Bit-Budget”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Apprendimento tecnica di emulation\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Addetti al magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Gestione spazi attrezzati di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Movimentazione e lavorazione merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il\ntrasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Tecniche\u002Fattrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Rapporti con il personale terzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Nozioni su merci pericolose\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra categorie impiegatizie e operaie dei suddetti profili\nsono da intendersi a tutti gli effetti specifico allegato al testo del ccnl e\nsono suscettibili di eventuali integrazioni\u002Fmodifiche in corso di validità del\nmedesimo contratto. Le Parti si riservano inoltre di verificare se i profili\nformativi necessitino di eventuali integrazioni mediante atto congiunto delle\nparti sottoscriventi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, ai sensi della legge n. 162\u002F90 e del DPR n. 309\u002F90, concederà\nun periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia\nrichiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità\ndi terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del SSN o presso\nstrutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che\nrisultino in condizioni di tossicodipendenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre al lavoratore che abbia maturato più di 5 anni d’anzianità di\nservizio e che ne faccia richiesta per comprovate, documentate e riconosciute\nnecessità personali o familiari, l’azienda potrà concedere un periodo di\naspettativa fino a un massimo di 3 mesi senza diritto alla retribuzione né\nmaturazione d’anzianità ad alcun titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in\naspettativa con assunzione a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto\ndall’art. 10, camma 7 lett. b) D.Lgs. 368\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Trasferimento di azienda - cessazione di attività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all’art.\n2112 c.c., all’art. 47, legge 29.12.90 n. 428, del D.Lgs. 2 febbraio n. 18,\nart. 32 D.Lgs. 276\u002F2003 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di\nlicenziamento per cessazione di attività (escluso il caso del fallimento e la\nliquidazione forzata) per gli operai il periodo di preavviso previsto\ndall’art. 21, parte Speciale Operai, sarà elevato a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Reclami e controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le\ncontroversie individuali e collettive fra aziende e lavoratori saranno risolte\npossibilmente in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in mancanza di\naccordo, dalle rispettive competenti OO.SS.. Le controversie collettive\nsull’applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti\nOrganizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di\nmiglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma, si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare\n(norme generali, comportamentali e disciplinari, ferie, preavviso, TFR,\nmalattie e infortunio, puerperio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente\ncontratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più\nfavorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi\nnazionali, le quali continueranno ad essere mantenute “ad personam”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’obbligatorietà della distribuzione ai lavoratori del\ncontratto le aziende riceveranno copia in formato elettronico dalle parti\nstipulanti dello stesso e provvederanno alla distribuzione secondo le modalità\npiù opportune e confacenti alle singole realtà aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione di quanto sopra disposto ha valore esclusivamente\nl’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la riproduzione totale o parziale del testo del CCNL senza\nautorizzazione delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 51 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre\n2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale\nsi fa rinvio a quanto previsto nell’art. 2, Sezione Prima, “Il sistema\ndelle relazioni sindacali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I singoli istituti modificati e\u002Fo introdotti dal presente accordo, decorrono\ndal 1° gennaio 2014, ove non sia specificata una diversa decorrenza. Sono\nfatte salve le decorrenze e scadenze indicate per la parte retributiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE IV - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 — Tutela diritto d’autore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È proibito al lavoratore utilizzare le risorse elettroniche dell’azienda,\na fini personali, per copiare, scaricare, caricare, trasmettere o rendere\naccessibile materiale protetto dal diritto d’autore da\u002Fcon reti di scambio\npeer-to-peer (da pari a pari) o di file-sharing (condivisione di file) e con\nqualsiasi altra piattaforma\u002Fsoftware. Inoltre, è fatto assoluto divieto al\nlavoratore di caricare e utilizzare software per il file-sharing sulle risorse\nelettroniche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, è fatto divieto al lavoratore di accedere o partecipare con risorse\naziendali, a fini personali, a siti web, Newsgroups, siti\u002Fservers FTP, canali\nIRC, social network chat o forum simili che possano contenere copie non\nautorizzate di materiali coperti dal diritto d’autore, o contenere link a\ncopie non autorizzate di materiali coperti da diritto d’autore; inoltre, è\nfatto divieto di diffondere e\u002Fo commercializzare copie contraffatte di opere\nprotette dal diritto d’autore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Rapporti in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra lavoratrici e lavoratori ai diversi livelli di\nresponsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca\ncorrettezza. Non saranno pertanto ammessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Comportamenti indesiderati e\u002Fo offensivi a connotazione sessuale, che\nabbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona\ncui essi sono rivolti e possano anche influenzare, esplicitamente o\nimplicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando\nnella propria sfera personale, non influiscano nella sfera lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore\u002FLavoratrice deve tenere un contegno rispondente ai doveri\ninerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) osservare l’orario d’ufficio e adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\ndisposizioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non\ntrarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle\nsue funzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi\ndella produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto d’impiego\ne in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A\nsua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore\u002Flavoratrice venga a\nrestrizioni della sua attività professionale successiva alla risoluzione del\nrapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al presente comma e comunque\nquelli dall’art. 2125 CC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinario e strumenti a\nlui affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si impegna a rendere accessibili a tutti i\nlavoratori\u002Flavoratrici coinvolti le disposizioni, le procedure e i regolamenti\naziendali aggiornati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Assenze e permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze devono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso\nd’impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndel servizio, l’azienda consentirà al lavoratore\u002Flavoratrice che ne faccia\nrichiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Rilevazione di presenza al lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda o altri documenti di\nrilevazione della presenza, ritirare quelli di un altro lavoratore o tentare in\nqualsiasi modo di alterare le indicazioni degli strumenti di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari\nche potranno giungere fino al licenziamento ai sensi dell’art. 58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Disciplina del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore\u002Flavoratrice deve, nell’espletamento delle sue mansioni,\ntenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e\nparticolarmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura\ndella prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro\nimpartitegli dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) osservare quanto previsto ai precedenti articoli 52, 53, 54, 55;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con\nl’imprenditore, non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai\nmetodi di produzione dell’azienda, non farne uso in modo da poter recare ad\nessa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f) rispettare le disposizioni, le procedure e il regolamento aziendale\nportato a conoscenza dello stesso secondo quanto previsto dal precedente art.\n53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(h) comunicare l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la\nprocedura dell’art. 54, salvo il caso d’impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro\ngravità, con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza per gli operai e\nall’importo di 3 ore di retribuzione per gli impiegati e quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3\ngiorni per gli operai e fino a 5 giorni per gli impiegati e quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le\nquali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno\naccompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore\npunizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione\nnel disposto delle lett. a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore, la multa e\nla sospensione di cui ai commi che precedono, potranno essere applicate, in\nfunzione della gravità del comportamento, ai lavoratori che contravvengano a\nquanto previsto dall’articolo 52. In caso di recidiva che abbia dato luogo a\ndue provvedimenti di sospensione per tale fattispecie comportamentale,\nl’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del\nlavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente\nrichiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire\nla prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del\nlavoratore che diffonda o commercializzi copie contraffatte di opere protette\ndal diritto d’autore come tutelato dall’art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia\nincorso il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale che non costituisce provvedimento\ndisciplinare, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i\nprovvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano\ntrascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue\ngiustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere\ncomunicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore\nper presentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle\ncontrodeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra potrà\nessere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, purché l’azienda\nne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento di cui al precedente punto e) l’azienda può\ndisporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto\nimmediato fino al momento della comminazione del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il licenziamento venga applicato, esso ha effetto dal momento della\ndisposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora viceversa, l’azienda non proceda al licenziamento, il lavoratore\nè riammesso in servizio, a tutti gli effetti, dal momento della disposta\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Richiamo scritto, multe e sospensioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà essere inflitto il provvedimento di richiamo scritto, multa o\nsospensione al lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) non si presenti, come previsto dall’art. 54 (Assenze), al lavoro o\nabbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o\nne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o\nil materiale in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f) fuori dall’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato\ncon apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o\ncommetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall’igiene e alla sicurezza dello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(l) insubordinazione lieve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(m) contravvenga a quanto previsto in materia di tutela del diritto\nd’autore dall’art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(n) contravvenga a quanto disposto dall’art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minore rilievo; la\nmulta e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è\ndevoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere\naziendale o, in mancanza di queste, all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Licenziamento per mancanze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può\nessere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore\nche commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che\nprovochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni\ndelittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque\nin tutte quelle azioni che implichino il venir meno del rapporto fiduciario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle infrazioni di cui\nsopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò provochi danno alla\nsicurezza degli impianti, mettendo a rischio l’incolumità delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) risse all’interno dello stabilimento o dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) assenza senza giustificato motivo per 4 giorni di seguito o per 3 volte\nall’anno nei giorni seguenti ai festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo a 2\nprovvedimenti di sospensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) condanna a una pena detentiva, comminata al lavoratore con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f) insubordinazione grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g) furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(h) atti dolosi e implicanti colpa grave che possano arrecare danno\nall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(i) danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di\nlavoro, trafugamenti di disegni; lavorazioni in stabilimento per conto proprio\no di terzi con grave danno per l’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(l) diffonda o commercializzi copie contraffatte di opere protette dal\ndiritto d’autore come tutelato dall’art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte speciale I - OPERAI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 1 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio dell’operaio avviene con periodo di prova, da\ncomunicarsi per iscritto, di 3 settimane di effettivo lavoro. Durante tale\nperiodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in\nqualsiasi momento, senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\nd’infortunio, l’operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni\nlavorativi per il caso di malattia e 60 giorni lavorativi per il caso\nd’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nil licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo\nstesso, all’operaio spetta la retribuzione delle ore di lavoro compiute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta all’operaio durante il\nperiodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto\nper la categoria con la quale l’operaio è stato assunto o in cui abbia\nsvolto le mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, l’operaio s’intenderà senz’altro\nconfermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli\neffetti dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Entrata e uscita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata dal regolamento\ninterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d’ora a mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che\navrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15\nminuti od oltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi\ncarattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa\nriferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692, approvata con\nR.D. 6.12.1923 n. 2657.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, la durata media\ndell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di\nsette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni\nsvolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento\nad un periodo di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore prestate dall’operaio discontinuo oltre le 40 e fino alle 48 ore\nsettimanali saranno compensate, a regime normale, con quote orarie ragguagliate\na 1\u002F174 della retribuzione base mensile di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati\ni tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione\ndiscontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle\nlimitazioni di cui all’art. 21, parte Generale, sezione III del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio\nnello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni\nsvolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o\ncustodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni\ncontinue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto\nal lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia\nsull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni\naziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 48, parte Generale, sezione\nIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza\nmaggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni\nstesse, quando queste nella giornata non superino, nel loro complesso, i 60\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene l’operaio nello stabilimento,\nquesti ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di\npresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento deve essere usato all’operaio cottimista quando\nrimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi resta fermo per l’azienda il diritto di rimborso a termine\ndi legge nei riguardi della CIG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale\naccordo tra le OO.SS. territoriali per il prolungamento di tale termine,\nl’operaio può risolvere il rapporto di lavoro con diritto a tutte le\nindennità compreso il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell’orario di lavoro\ndovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta\nl’industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative\nall’integrazione in quanto applicabili e agli accordi che potranno\nintervenire tra le Confederazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti è ammesso il\nrecupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore\no per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. o tra la Direzione e\nle RSU o anche per i casi individuali, fra le parti interessate, purché il\nrecupero stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro\ni 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta\nl’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 7 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) l’anniversario della Liberazione - 25 aprile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la festività del lavoro - 1° maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) Capodanno - 1° gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Epifania - 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lunedì di Pasqua - mobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione - 15 agosto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognissanti - 1° novembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Immacolata concezione - 8 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Natale - 25 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Stefano - 26 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l’unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dovuto per legge per le festività di cui al punto\nb) e c), nonché quello contrattualmente spettante per la festività di cui al\npunto d), è compreso nella retribuzione ragguagliata a mese disciplinata\ndall’art. 26, fatta eccezione per le festività cadenti in domenica che\nsaranno compensate con la corresponsione di un importo pari a 1\u002F26 della\nretribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro si fa\nriferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77\nn. 54, vengono riconosciute 4 giornate di riposo retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla 1°\ndomenica del mese (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello\neffettivamente prestato oltre l’orario settimanale contrattuale di lavoro o\nquello giornaliero predeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ncomunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il\nprincipio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate\nsituazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta\ndella prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi ex L. 104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi per visite mediche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli minori in caso\ndi genitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di\nassistenza nell’ambito familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di\nnecessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità\ndel settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge\n(manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di\nfar fronte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini\ndi consegna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza\ndetermina danni economici all’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro\nstraordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto\nsalvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta della RSU l’azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul\nlavoro straordinario effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del\nmattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel\nlimite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei\nfanciulli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi, di cui\nall’art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli\nelementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) lavoro straordinario: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) lavoro notturno in turni (dalle ore 22 alle 6): 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) lavoro festivo: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) lavoro festivo con riposo comprensivo: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g) lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(h) lavoro festivo notturno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota\noraria (di 1\u002F174) della retribuzione mensile di fatto costituita dal minimo\ncontrattuale di categoria più gli aumenti di merito, gli aumenti periodici\nd’anzianità, l’indennità di contingenza e, per gli operai normalmente\nlavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto\no a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente\nacquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,\nsenza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio destinato a compiere mansioni inerenti a categorie superiori\nalla sua deve essere corrisposta la retribuzione relativa alla categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 30 giorni continuativi di disimpegno delle mansioni inerenti alla\ncategoria superiore, l’operaio avrà diritto al passaggio definitivo alla\ncategoria stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\noperaio assente per permesso, congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore\na 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo\ndi tempo in cui dura la conservazione del posto per l’assente, salvo il caso\ndella mancata riammissione dell’operaio sostituito nelle sue precedenti\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Forme di retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme\ndi retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) a cottimo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) a cottimo collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) con altre forme d’incentivo determinate in relazione alle possibilità\ntecniche e all’incremento della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il\nlavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe a cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate\ndall’azienda in modo da garantire all’operaio di normale capacità e\noperosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 9% sulla\npaga-base conglobata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il\nminimo previsto nel precedente comma, per cause a lui non imputabili, la\nretribuzione gli verrà integrata sino al raggiungimento del suddetto minimo di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo, saranno escluse le ore\nd’interruzione dovute a cause non dipendenti dai lavoratori le quali saranno\nretribuite secondo il sistema di pagamento in atto presso ogni singola\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il\nperiodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche\ntecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del\nperiodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I cottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo\nlavorativo di altri operai a cottimo, e soggetti ad una prestazione lavorativa\nsuperiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno ai benefici\ndel cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione\ndi cui sopra s’intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella\nmedesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo,\nsempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai\nsindacati territoriali di categoria dei lavoratori i criteri dei sistemi di\ncottimo in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo\ncontestazioni di carattere applicativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso d’introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione\npotrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la OS che rappresenta\nl’azienda e i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni circa l’applicazione delle norme del presente\narticolo saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle\ncontroversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 4 settimane +\n2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora\neffettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto\nin sede aziendale tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con\nle esigenze del lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà 1\u002F12 del periodo di ferie per ogni mese\ndi servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni all’operaio spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei 12esimi maturati. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane\nconsecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di\nmaturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi\nsuccessivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze\naziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla\nrelativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in\ncorso d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto comprendente:\nper gli operai normalmente lavoranti a cottimo, l’utile medio di cottimo\nrealizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la\ncorresponsione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione\nrelativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo al servizio nel corso del periodo di ferie sarà\ncorrisposto all’operaio il trattamento di trasferta per il solo periodo di\nviaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata,\nsopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno di diverse esigenze connesse all’attività produttiva, le\nfestività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno\nluogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo\nferiale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 13 - Indumenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno\ngratuitamente in uso un abito da lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro,\nsostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la\nrestituzione dell’abito usato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Ch3>Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale l’operaio dovrà attenersi\nalle disposizioni previste nell’art. 15 (Trattamento di malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) in caso d’infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in\nforza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento\ndel trattamento economico complessivo netto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza o convalescenza per malattia professionale entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento,\nl’operaio deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta all’operaio di riprendere\nservizio, l’operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto\nal solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto\nrimarrà sospeso senza decorrenza dell’anzianità a nessun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia professionale e infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (TFR, ferie,\ngratifica natalizia, ecc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore\ninteressato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché\nl’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di\nlavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e\ncomunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza,\nil numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via\ntelematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183\u002F2010,\nnonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale\nConfindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a\nqualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di\ntrasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il\nlavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del\ncertificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio\ndell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4\ndel 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In\nmancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d’inizio che\ndi prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento,\nl’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai\nsensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall’art. 5, legge n. 300, per quanto\nconcerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno\ndato attuazione all’art. 5, legge n. 638\u002F83, disponibile per le visite\nmediche di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale debitamente comunicato ai soli fini\ninformativi con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la\nvisita di controllo e sino al termine della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. Al termine\ndella malattia o dell’infortunio non professionale il lavoratore deve\npresentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla\nripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>In caso d’interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per gli\noperai, valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Le aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia o infortunio\nnon sul lavoro, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, la\ndifferenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento\nmutualistico e la normale retribuzione netta che l’operaio avrebbe percepito\nfino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspaytxt\">\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a\nquanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si assenti per malattia o infortunio non sul lavoro più\nvolte nell’arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si\ncumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di\nconservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che la liquidazione dell’integrazione per malattia può aver\nluogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della\ndocumentazione relativa alle indennità liquidate dagli Istituti assicuratori,\nle aziende concederanno anticipazioni mensili sul complessivo trattamento\neconomico netto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali e, comunque, derivanti da norme generali in atto e future\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia, nel limite dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl’infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore\npotrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima,\ndi un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d’anzianità per nessun\nistituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà all’operaio il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall’operaio di riprendere il servizio, l’operaio stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare\ndal terzo responsabile, in quanto risulti coperto da assicurazione, le somme da\nessa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa\nceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio compete agli operai e alle operaie non in prova un\ncongedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della\nretribuzione normale, dedotto quanto corrisposto dall’istituto assicuratore\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un\npreavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano\neffettivamente del congedo. Tuttavia si darà luogo egualmente alla\ncorresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro si\ntrovi, per giustificato motivo, sospeso o assente. Il congedo matrimoniale con\nla relativa retribuzione è altresì dovuto all’operaio che si dimetta per\ncontrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A matrimonio avvenuto, il lavoratore deve far pervenire all’azienda, al\npiù presto possibile, il certificato di matrimonio rilasciato dalla competente\nautorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di\nlavoro e l’operaio alle armi ha il diritto alla conservazione del posto fino\na 1 mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo richiesta di\nliquidazione da parte dell’operaio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a\ndisposizione dell’azienda entro l mese dalla data di cessazione del servizio\nmilitare, potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato senza\ntrattamento di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme stabilite dal presente articolo s’intendono completate con quelle\npreviste dalle leggi vigenti per i casi di chiamata o di richiamo alle armi al\nmomento della chiamata o del richiamo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Permessi di entrata e di uscita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare lo stabilimento senza\nregolare autorizzazione della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto\ndall’operaio entro la 1a mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali. Il\npermesso ottenuto per l’uscita entro la 1a mezz’ora di lavoro non consente\nla decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell’orario di lavoro\ncomporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un\nlavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo\norario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello\nstabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Consegna e conservazione utensili e materiale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna\ne, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare\nil servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione\nl’importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del\nlavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli\narmadietti, i modelli, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Divieti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È proibito all’operaio di prestare l’opera propria presso aziende\ndiverse da quelle in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione\ndal lavoro senza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite nello stabilimento le collette, la raccolta di firme e\nla vendita di biglietti e di oggetti, salvo autorizzazione della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell’operaio non in prova, attuato non ai sensi\ndell’art. 58 (Licenziamento per mancanza), o le dimissioni dell’operaio\nstesso possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso\ndi 1 settimana prorogabile, di comune accordo a 2 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di\npreavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi che venissero richiesti dall’operaio preavvisato, per la\nricerca di una nuova occupazione, interverranno accordi tra l’operaio e\nl’azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell’azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 22 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda\ncorrisponderà all’operaio il trattamento risultante dagli accantonamenti\neffettuati annualmente sulla base delle norme di cui alla legge n. 297\u002F82,\nfermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 252\u002F2005 e successive modifiche ed\nintegrazioni, in materia di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.11.86 la retribuzione annua da prendere in\nconsiderazione agli effetti del comma 1, art. 2120 c.c. e della legge 29.5.82\nn. 297 è composta tassativamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di contingenza (ex lege n. 297\u002F82);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- provvigioni e interessenze ove spettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli elementi sopra indicati corrisposti a titolo di 13a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure indicate\ndall’art. 30, parte Operai, CCNL 22.7.89.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 23 - Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell’operaio le indennità di cui agli artt. 21 e 22\nsaranno corrisposte giuste per le disposizioni previste nell’art. 2122\nc.c..\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Visite di inventario e di controllo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi a qualunque visita di inventario degli\noggetti affidatigli che venisse disposta dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite personali di controllo si fa riferimento all’art. 6, legge\n20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio in missione per esigenze di servizio, l’azienda\ncorrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, quando la durata del\nservizio obblighi l’operaio ad incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale\nretribuzione: le ore di effettivo viaggio eccedenti le ore giornaliere saranno\ncompensate con il 60% della retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del rimborso di cui alla lett. b), sarà concordata direttamente\nfra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile\nfermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai\ngiorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore\neffettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) agli operai che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto\nper ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che\ncomportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera\nretribuzione mensile. In tal modo s’intenderanno compensati, oltre al lavoro\nordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e\nle festività di cui all’art. 7, escluse solo quelle coincidenti con la\ndomenica oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la\nloro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo\ndella domenica stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore\na 1 mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta una\nquota di retribuzione pari a 1\u002F174 della retribuzione mensile globale di fatto\nper ciascuna ora non lavorata o comunque non retribuibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte speciale II QUADRI - IMPIEGATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi\nper i Quadri e per gli impiegati di 8° e 7° livello e a 3 mesi per gli altri\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) i quadri o gli impiegati amministrativi che con analoghe mansioni\nabbiano prestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) i quadri o gli impiegati tecnici che con analoghe mansioni abbiano\nprestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende che esercitano la\nstessa attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo\nsoltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal\ncomma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’art. 16, Parte Generale, e non è ammessa né la protrazione, né\nla rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\nd’infortunio, l’impiegato sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d’impiego può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle sue parti e non\nfa concorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione dell’impiegato diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal\ncontratto stesso, ad eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla\nprevidenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono\nessere applicate a decorrere dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e\nnon seguito da conferma, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora\nessa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso di quadro,\n8° livello e 7° livello o durante il 1° mese nel caso dell’impiegato di\naltro livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi l’azienda è tenuta a corrispondere la\nretribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il\nlicenziamento o le dimissioni avvengano entro la 1a o la 2a quindicina del mese\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 -Trattamento in materia di sospensione o riduzione dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le disposizioni vigenti in materia in CIG, in conformità alle\nnorme di cui all’Accordo Interconfederale 30.3.46, in caso di sospensione di\nlavoro o riduzione della durata dell’orario di lavoro disposte dall’azienda\no dalle competenti Autorità, la retribuzione mensile di fatto non subirà\nriduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) anniversario della Liberazione - 25 aprile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività del Lavoro - 1° maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) Capodanno - 1° gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Epifania - 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lunedì di Pasqua - mobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione - 15 agosto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognissanti - 1° novembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Immacolata Concezione - 8 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Stefano - 26 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l’unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dovuto per legge per le festività di cui ai punti\nb) e c), nonché quello contrattualmente spettante per la festività di cui al\npunto d), è compreso nella retribuzione ragguagliata a mese disciplinata\ndall’art. 16 fatta eccezione per le festività cadenti di domenica che\nsaranno compensate con la corresponsione di un importo pari a 1\u002F26 della\nretribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro si fa\nriferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77\nn. 554, vengono riconosciute 4 giornate di riposo retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla 1°\ndomenica del mese (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di\nlegge, quello effettivamente prestato oltre l’orario settimanale contrattuale\ndi lavoro o quello giornaliero predeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione legale e relativi adempimenti per il lavoro straordinario\nrimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le disposizioni di legge circa il lavoro notturno delle donne\ne dei fanciulli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\ndall’art. 3 (Festività).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ncomunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il\nprincipio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate\nsituazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta\ndella prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi ex L. 104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi per visite mediche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli in caso di\ngenitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza\nnell’ambito familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di\nnecessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità\ndel settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, le necessità di far fronte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini\ndi consegna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza\ndetermina danni economici all’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro\nstraordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto\nsalvo quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta della RSU l’azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul\nlavoro straordinario effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli\nelementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) lavoro straordinario: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) lavoro notturno in turni (dalle ore 22 alle 6): 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) lavoro festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e) lavoro festivo con riposo compensativo: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g) lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(h) lavoro festivo notturno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota\noraria dello stipendio di fatto costituita dal minimo contrattuale di categoria\npiù gli aumenti di merito, gli aumenti periodici d’anzianità,\nl’indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si determina dividendo l’ammontare mensile degli\nelementi di cui al comma precedente per 174.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni del livello\nsuperiore, l’impiegato acquisirà, a tutti gli effetti, l’inquadramento a\ntale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di livello previsto dal precedente comma dovrà essere\neffettuato anche nel caso in cui le mansioni del livello superiore vengano\ndisimpegnate dall’impiegato non continuativamente, purché la somma dei\nsingoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio\nal 7° livello o 8° livello o Quadro e mesi 6 per il passaggio al 4° o al 5°\no al 6° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro\nimpiegato assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore\nalla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a\npassaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione dell’impiegato\nsostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato comunque assegnato a compiere mansioni inerenti il livello\nsuperiore a quello di appartenenza deve essere corrisposta la retribuzione\nrelativa al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati, la cui mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, hanno\ndiritto a una particolare indennità mensile, pari al 6% del minimo di\nstipendio del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione\ndovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito,\npresso un Istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza\ndella retribuzione globale di fatto pari a 4 settimane + 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all’art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un\ncorrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può\nessere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora\neffettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà ecceder le 3 settimane salvo diverse intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo\nesame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di almeno 1\nanno di servizio continuativo presso l’azienda, spetterà per ogni mese di\nservizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese\nintero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà\nfissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni all’impiegato spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei 12esimi maturati. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane\nconsecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di\nmaturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi\nsuccessivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e,\npertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso\ndi risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità dovuta all’impiegato per le giornate di ferie non godute è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà\ncorrisposto all’impiegato il trattamento di trasferta per il solo periodo di\nviaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata,\nsopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno di diverse esigenze connesse all’attività produttiva, le\nfestività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno\nluogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo\nferiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Retribuzione oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n174.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore\ninteressato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché\nl’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di\nlavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e\ncomunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza,\nil numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via\ntelematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183\u002F2010,\nnonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale\nConfindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a\nqualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di\ntrasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il\nlavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del\ncertificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio\ndell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4\ndel 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In\nmancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d’inizio che\ndi prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento,\nl’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell’impiegato ai\nsensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl’assenza. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5, legge n. 300, per\nquanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’impiegato assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno\ndato attuazione all’art. 5, legge n. 638\u002F83, disponibile per le visite di\ncontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le\nvisite di controllo, di cui l’impiegato darà preventiva informazione\nall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il mancato rispetto da parte dell’impiegato degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per l’impiegato stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale - debitamente comunicato ai soli fini\ninformativi - con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare\nla visita di controllo e sino al termine della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale, deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso d’interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, l’impiegato non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende corrisponderanno agli impiegati assenti per malattia o infortunio\nnon sul lavoro, nell’ambito del periodo di conservazione del posto,\nl’intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e il 50% della retribuzione\nglobale per i 6 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a\nquanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’impiegato si assenti per malattia più volte nell’arco di 24 mesi\nconsecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del\nraggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento\neconomico comprensivo di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato soggetto all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni\nsul lavoro e malattie professionali, fermo il trattamento economico sopra\nindicato, avrà diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) in caso d’infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale periodo d’infortunio o di malattia professionale\neccedente i 12 mesi, l’impiegato percepirà il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà all’impiegato il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore\npotrà usufruire previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di\nun periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d’anzianità per nessun\nistituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall’impiegato di riprendere il servizio, l’impiegato stesso può risolvere\nil rapporto d’impiego con diritto al solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli\nimpiegati, valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria, o da eventuali\nprevidenze assicurative predisposte dall’azienda, in caso d’infortunio di\nmalattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto\ndal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo, in ogni caso\nall’impiegato, il trattamento più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assistenza per malattia o infortunio, nel limite dei periodi fissati per\nla conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (ferie, festività, 13a mensilità, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a terzi,\nresta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile, in\nquanto risulti coperto d’assicurazione, le somme da essa corrispondenti per\nil trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente\nazione nei limiti del detto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio compete agli impiegati e alle impiegate non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale l’impiegato\nè considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli eventi diritto con un\npreavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale è altresì dovuto all’impiegata che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e\nl’altra ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato chiamato alle armi per servizio di leva ha diritto alla\nconservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio\nmilitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l’impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di\nlavoro, ha diritto a tutte le indennità che gli competono, a norma delle\ndisposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre\nl’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per\nadempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo\ns’intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale - La formulazione di cui al comma 2 non esclude per\nl’azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è\ndata soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato in missione per esigenza di servizio, l’azienda\ncorrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi\nnormali di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, quando la durata del\nservizio obblighi l’impiegato a incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore consecutive saranno\ncompensate con il 60% della normale retribuzione (stipendio di fatto e\ncontingenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del rimborso di cui alla lett. b), sarà concordata direttamente\nfra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle 2 parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità e del livello di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni di servizio 8° e 7° 6° e 5° 4° e 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1\u002F2 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1\u002F2 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al quadro o all’impiegato dei permessi per la ricerca\ndi una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi\nsaranno stabiliti dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda\ncorrisponderà all’impiegato il trattamento risultante dagli accantonamenti\neffettuati annualmente sulla base delle norme di cui alla legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.11.86 la retribuzione annua da prendere in\nconsiderazione agli effetti del comma 1, art. 2120 c.c. e della legge 29.5.82\nn. 297 è composta tassativamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di contingenza (ex lege n. 297\u002F82);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- provvigioni e interessenze ove spettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli elementi sopra indicati corrisposti a titolo di 13a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell’impiegato le indennità di cui agli artt. 13 e 14\nsaranno corrisposte giuste le disposizioni previste nell’art. 2122 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Elementi e computo della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell’impiegato è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a) stipendio (minimo contrattuale), aumenti periodici d’anzianità,\neventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b) indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d) 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con\nprovvigioni, con compartecipazioni agli utili, nonché con premi di produzione,\ne in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di\nretribuzione in vigore nella località dove avviene la prestazione del lavoro a\nseconda dell’età dell’impiegato, nonché del livello di appartenenza dello\nstesso. In questo caso la retribuzione da corrispondersi mensilmente\nall’impiegato non potrà essere comunque inferiore all’importo del\ncomplesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per trattamento retributivo complessivo mensile ai fini dell’art. 2121\nc.c. s’intende la 12esima parte dell’ammontare globale degli elementi\nretributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di\nfatto o comunque spettanti all’impiegato nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione mensile s’intende il complesso degli elementi costitutivi\ndella retribuzione di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1) all’accordo di rinnovo 10.7.2014 del CCNL\nVideofonografici\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>AUMENTI CONTRATTUALI, DECORRENZE E MINIMI TABELLARI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"126\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1° tranche aumento dal 01.09.2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2° tranche aumento dal 01.09.2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">3° tranche aumento dal 01.09.2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">129\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">45,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">45,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">54,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">144,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">124\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">43,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">43,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">52,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">138,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">113\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">39,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">39,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">47,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">126,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">106\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">37,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">37,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">44,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">118,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">42,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">112,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">32,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">32,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">39,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">104,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">30,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">30,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">36,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">96,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">27,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">27,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">32,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">87,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">25,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">25,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">30,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp align=\"center\">81,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ctable width=\"863\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"115\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\" height=\"39\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">Minimi in vigore dal 1.6.2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Minimi in vigore dal 1.09.2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Minimi in\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">vigore dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.09.2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Minimi in vigore dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.09.2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">129\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">1.451,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">532,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.496,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.541,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.596,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">124\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">1.419,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">532,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.462,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.506,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.558,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">113\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">1.252,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">527,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.292,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.331,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.379,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">106\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">1.093,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">522,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.130,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.167,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.212,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">1 023,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">520,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.058,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.093,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.135,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">909,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">517,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">942,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">974,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">1.013,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">790,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">514,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">821,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">851,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">887,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">694,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">511,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">722,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">749,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">782,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp align=\"center\">630,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">509,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">655,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">681,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">712,01\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"863\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"106\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del Protocollo d’intesa 31 luglio 1992 è da riconoscere un\nimporto pari ad euro 10,33 uguale per tutti, a titolo di E.D.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA TANTUM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data del 10 luglio 2014 viene riconosciuta una\nsomma a titolo di una Tantum di Euro 210,00 lordi, uguale per tutti i livelli\nche verrà erogata in due tranches, rispettivamente di Euro 105,00 nel mese di\nnovembre 2014, e di Euro 105,00 nel mese di gennaio 2015. Tale importo è\ncommisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo dal 1° gennaio\n2014 al 31 agosto 2014, e sarà altresì riproporzionato per i contratti di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di\nalcun istituto, diretto ed indiretto, contrattuale e legale, né come base di\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2) all’Accordo di rinnovo 10.7. 2014 del CCNL\nVideofonografici\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante o di mestiere, art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del D.Lgs. 167\u002F2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all’assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune)_____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA________________________ Codice Fiscale_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono___________________________ Fax__________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail___________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome)___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome____________________________ Nome________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F.____________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza________________ Scadenza permesso di soggiorno_____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nato a______________ il___________ Residenza\u002FDomicilio__________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prov._______________________ Via________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono______________________________ Fax______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\nnonconclusi_____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal_________________\nal_____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale sig.\u002Fra__________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F._____________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002F Livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza_______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale,\nai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto, La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore ad 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)_______________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche di base e trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali\nsarà realizzata in conformità agli standard relativi all’offerta formativa\npubblica definiti dalla Regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Specificare la regione nella quale viene instaurato il rapporto di\nlavoro. (Si ricorda che i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni\npossono fare riferimento all’offerta formativa della regione dove è ubicata\nla sede legale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ (…altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati apprendista\u002Fazienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e\nCognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data di\nnascita……………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo di\nstudio………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunto in apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal………………………………………………………………………………………\nal…………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per conseguire la qualifica\ndi…………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione\nSociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tel.………………………………………………………………………………\nFax……………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nominativo del tutor\u002Freferente\naziendale………………………………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"863\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"210\">\n  \u003Ccol width=\"180\">\n  \u003Ccol width=\"190\">\n  \u003Ccol width=\"217\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">Competenze generali\u002Fspecifiche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">– insegnamento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(con riferimento al piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">Durata in Ore\u002Fperiodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"center\">Modalità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">adottata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"center\">Firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………………………….ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">Affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Altro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………………………….ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">Affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Altro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………………………….ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Altro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………………………….ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ \u003Cspan lang=\"en-US\">On the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">▪ Altro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_______________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Totale ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA TUTOR\u002FREFERENTE\nAZIENDALE___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA\nDELL’AZIENDA_______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA APPRENDISTA_____________________________\nDATA_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"paidmaternityleavepayperc":55,"maxsicknesspay":59,"maternitydiscrimination":63,"ONCERISE_trigger":67,"sundayallowancetype":71,"cbasignmultiple":75,"maternity_nursing_breaks_duration":79,"hourspweek_select":83,"childcare":87,"cbadate_start":91,"STRUCINCR_trigger":95,"HARDSHIP_trigger":99,"GENEQ_trigger":103,"JOBTYPE_descriptions":105,"trainingfund":109,"monitoring":113,"cbadate_end_date":115,"maternityotherclause":117,"LOWWAGE_provision":121,"discrimination":125,"eqtraining":127,"maxsicknesspayperc":129,"pensionfund":133,"OVERTIME_trigger":137,"healthcareaccess":140,"apprenticeships":144,"COMMUTE_trigger":148,"FLEXWORK_trigger":152,"cbamemtrad":156,"sicknesspaytxt":160,"MEALALL_trigger":164,"protectiveclothing":168,"healthandsafetypolicy":172,"flexible_work_options":176,"contracttrial":180,"sicknesspay":184,"cbasignmultiplesignatory":188,"WORKFAM_trigger":192,"dayspweek_select":195,"TRADEUNLEAV_trigger":198,"SCHEDULE_trigger":202,"support_disabilities":206,"longtermillness":210,"sicknessmaxdaysnr":214,"childcareexcludedtrigger":216,"LOWWAGE_trigger":220,"breastfeeding_workingtime":222,"PAYSCALES_trigger":224,"bankholidays1":228,"SENIOR_trigger":232,"trainingprogrammes":236,"paidmaternityleave":240,"contractseverancepay":244,"ONCERISE2_trigger":248,"PAIDLEAV_trigger":252,"violence":256,"MAXHOURS_trigger":260,"NOCTPREM_trigger":264,"funeralpay":266},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 6 - Pari opportunità. Le parti conv","Art. 6 - Pari opportunità.\n\n\n\nLe parti convengono sull’opportunità di realizzare, in linea con la\nRaccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e con le disposizioni legislative in\nmateria, in particolare le leggi nn. 903\u002F77, 125\u002F91, 196\u002F00, D.Lgs. 198\u002F2006 e\nD.Lgs. 5\u002F2010 attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di\nazioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra,\nviene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\ncomposta da 6 componenti, per la metà designati dalle Associazioni\nimprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.\n\n\n\nLa Commissione avrà i seguenti compiti:\n\n\n\n- esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori\ndisciplinati dal CCNL;\n\n- elaborare schemi di progetti di azioni positive;\n\n- esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\n\n- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e\u002Fo\nambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e\ncaratteristiche del fenomeno.\n\n\n\nLe parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della\nCommissione presso le proprie strutture associative.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\n\n\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\n\n\n\nNel caso di assenza per malattia professionale l’operaio dovrà attenersi\nalle disposizioni previste nell’art. 15 (Trattamento di malattia).\n\n\n\nAll’operaio sarà conservato il posto:\n\n\n\n(a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\n(b) in caso d’infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto\nassicuratore.\n\n\n\nIn tali casi, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\n\n\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\n\n\n\nInoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in\nforza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento\ndel trattamento economico complessivo netto.\n\n\n\nOve richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\n\n\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\n\n\nAl termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza o convalescenza per malattia professionale entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento,\nl’operaio deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\n\n\n\nQualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta all’operaio di riprendere\nservizio, l’operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto\nal solo TFR.\n\n\n\nOve ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto\nrimarrà sospeso senza decorrenza dell’anzianità a nessun effetto.\n\n\n\nL’assenza per malattia professionale e infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (TFR, ferie,\ngratifica natalizia, ecc.).",{"bindId":53,"name":46,"text":54},"sexualhar","Art. 6 - Pari opportunità.\n\n\n\nLe parti convengono sull’opportunità di realizzare, in linea con la\nRaccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e con le disposizioni legislative in\nmateria, in particolare le leggi nn. 903\u002F77, 125\u002F91, 196\u002F00, D.Lgs. 198\u002F2006 e\nD.Lgs. 5\u002F2010 attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di\nazioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra,\nviene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\ncomposta da 6 componenti, per la metà designati dalle Associazioni\nimprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.\n\n\n\nLa Commissione avrà i seguenti compiti:\n\n\n\n- esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori\ndisciplinati dal CCNL;\n\n- elaborare schemi di progetti di azioni positive;\n\n- esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\n\n- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e\u002Fo\nambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e\ncaratteristiche del fenomeno.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"paidmaternityleavepayperc","Durante il periodo di congedo di materni","Durante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell’INPS.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"maxsicknesspay","In caso d’interruzione del servizio, dov","In caso d’interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 12 mesi.\n\n\n\nPer quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per gli\noperai, valgono le norme regolanti la materia.\n\n\n\nLe aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia o infortunio\nnon sul lavoro, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, la\ndifferenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento\nmutualistico e la normale retribuzione netta che l’operaio avrebbe percepito\nfino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi.\n\n\n\nPer quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a\nquanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"maternitydiscrimination","Art. 28 - Tutela della maternità e della","Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità.\n\n\n\n\n\nAi sensi del D.Lgs. 26.3.01 n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui\nal comma 3, art. 54, D.Lgs. 26.3.01 n. 151, non possono essere licenziate\ndall’inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato\nmedico, fino al termine del periodo d’interdizione dal lavoro, di cui al\ncomma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.\n\n\n\nIl divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato decreto, per tutta la\ndurata del congedo stesso e si estende fino al compimento di 1 anno del\nbambino.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"ONCERISE_trigger","Art. 32 - Tredicesima mensilità. L’azien","Art. 32 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nL’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della\nricorrenza natalizia, una 13a mensilità d’importo ragguagliato alla\nretribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.\n\n\n\nNel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12esimi\ndell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a\n15 giorni.\n\n\n\nIl periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei 12esimi di cui sopra.\n\n\n\nPer gli operai lavoranti a cottimo la retribuzione globale di fatto\ns’intende riferita al guadagno medio del mese precedente.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"sundayallowancetype","Le percentuali di maggiorazione per il l","Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli\nelementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:\n\n\n\n(a) lavoro straordinario: 30%\n\n\n\n(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 50%\n\n\n\n(c) lavoro notturno in turni (dalle ore 22 alle 6): 35%\n\n\n\n(d) lavoro festivo: 50%",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"cbasignmultiple","A.F.I. F.I.M.I. FEDERAZIONE INDUSTRIA MU","A.F.I.\n\n\n\nF.I.M.I.\n\nFEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA\n\n\n\nProduttori musicali indipendenti\n\nPMI\n\n\n\nUnione Italiana Editoria Audiovisiva\n\n\n\nUNIVIDEO\n\n\n\nCONFINDUSTRIA",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"maternity_nursing_breaks_duration","Il datore di lavoro deve consentire alle","Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il l°\nanno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\n\n\n\nI periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore\nlavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi\ncomportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.\n\n\n\nI periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice\nfruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di\nlavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"hourspweek_select","Art. 21 - Orario di lavoro. Fermo restan","Art. 21 - Orario di lavoro.\n\n\n\n\n\nFermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa\ndella durata massima dell’orario di lavoro, la durata settimanale\ndell’orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.\n\n\n\nLa realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni\npotrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno\ndella settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli\nistituti contrattuali.\n\n\n\nDiversi regimi d’orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno\nessere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a\nesigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e\u002Fo per specifiche\nmansioni.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"childcare","Per il periodo di congedo parentale, all","Per il periodo di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà\ncorrisposta da parte dell’INPS, fino al 3° anno di vita del bambino,\nun’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo\ncomplessivo, tra i genitori, di 6 mesi.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"cbadate_start","Art. 51 - Decorrenza e durata. Il presen","Art. 51 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre\n2016.\n\nPer ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale\nsi fa rinvio a quanto previsto nell’art. 2, Sezione Prima, “Il sistema\ndelle relazioni sindacali”.\n\nI singoli istituti modificati e\u002Fo introdotti dal presente accordo, decorrono\ndal 1° gennaio 2014, ove non sia specificata una diversa decorrenza. Sono\nfatte salve le decorrenze e scadenze indicate per la parte retributiva.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"STRUCINCR_trigger","AUMENTI CONTRATTUALI, DECORRENZE E MINIM","AUMENTI CONTRATTUALI, DECORRENZE E MINIMI TABELLARI:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Parametri\n      \n      1° tranche aumento dal 01.09.2014\n      \n      2° tranche aumento dal 01.09.2015\n      \n      3° tranche aumento dal 01.09.2016\n      \n      Totale\n\n        aumento\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      129\n      \n      45,15\n      \n      45,15\n      \n      54,18\n      \n      144,48\n      \n    \n    \n      8\n      \n      124\n      \n      43,40\n      \n      43,4\n      \n      52,08\n      \n      138,88\n      \n    \n    \n      7\n      \n      113\n      \n      39,55\n      \n      39,55\n      \n      47,46\n      \n      126,56\n      \n    \n    \n      6\n      \n      106\n      \n      37,10\n      \n      37,10\n      \n      44,52\n      \n      118,72\n      \n    \n    \n      5\n      \n      100\n      \n      35,00\n      \n      35,00\n      \n      42,00\n      \n      112,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      93\n      \n      32,55\n      \n      32,55\n      \n      39,06\n      \n      104,16\n      \n    \n    \n      3\n      \n      86\n      \n      30,10\n      \n      30,10\n      \n      36,12\n      \n      96,32\n      \n    \n    \n      2\n      \n      78\n      \n      27,30\n      \n      27,30\n      \n      32,76\n      \n      87,36\n      \n    \n    \n      1\n      \n      73\n      \n      25,55\n      \n      25,55\n      \n      30,66\n      \n      81,76\n      \n    \n  \n",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"HARDSHIP_trigger","Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cau","Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.\n\n\n\n\n\nGli impiegati, la cui mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, hanno\ndiritto a una particolare indennità mensile, pari al 6% del minimo di\nstipendio del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza.\n\n\n\nLe somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione\ndovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito,\npresso un Istituto di credito di comune gradimento.\n\nI relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.",{"bindId":104,"name":46,"text":47},"GENEQ_trigger",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"JOBTYPE_descriptions","Art. 18 - Classificazione dei lavoratori","Art. 18 - Classificazione dei lavoratori.\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di\nclassificazione, articolato su 8 livelli professionali con altrettanti livelli\nretributivi, ai quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare\nbase, secondo la tabella allegata.\n\n\n\nPer l’inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di\nprofessionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi\nprevisti nel seguente schema di classificazione professionale unica.\n\n\n\nAi fini dell’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici\nprevisti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge,\ndi accordo interconfederale e di CCNL, si farà riferimento, in relazione alle\ncaratteristiche dell’attività svolta e alla posizione dei singoli\nnell’organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole\ncategorie legali o contrattuali.\n\n\n\nLe esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono il\nnumero delle mansioni esistenti.\n\n\n\nLe mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti\nda innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro e che\nverranno individuate da un esame comune tra Direzione aziendale e RSU in\nrelazione anche ai riflessi sulla professionalità, verranno inquadrate\nnell’ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le\nmansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.\n\n\n\nLe eventuali controversie derivanti da quanto sopra formeranno oggetto\nd’esame tra la Direzione aziendale e la RSU. In caso di mancato accordo la\ncontroversia sarà esaminata a livello territoriale.\n\n\n\nNota a verbale - All’atto dell’assunzione l’azienda indicherà a\nciascun lavoratore il livello professionale del sistema d’inquadramento unico\ncui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione nonché la parte speciale\nche gli viene applicata.\n\n\n\n1° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori addetti ad operazioni di pulizia\ne manovalanza comune, nonché i nuovi assunti per mansioni di produzione per un\nperiodo non superiore a 2 mesi.\n\n\n\n2° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori e operazioni\nche richiedono il possesso di semplici capacità e conoscenze pratiche.\n\n\n\nProfili:\n\n- ausiliari;\n\n- fattorini;\n\n- guardiano custode.\n\n\n\n3° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\nimpiegatizie esecutive semplici; i lavoratori che nei reparti di produzione o\ndi distribuzione compiono mansioni di normale complessità che comportano\nadeguata conoscenza dell’uso delle macchine e dell’impiego dei\nmateriali.\n\n\n\nProfili generici:\n\n- addetto ad attività semplici di segreteria;\n\n- addetto all’attività di movimentazione del magazzino;\n\n- autista.\n\n\n\nProfili tecnici:\n\n- addetti alle linee di confezionamento (macchine confezionatrici\ncellofanatrici, etichettatrici, imbustatrici, inscatolatrici ecc.).\n\n\n\n4° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nimpiegatizie di carattere tecnico e amministrativo per l’esecuzione delle\nquali si richiede una specifica preparazione professionale e che si svolgono in\ncondizioni di autonomia esecutiva ma senza poteri d’iniziativa; i lavoratori\nspecializzati che in condizioni di autonomia operativa svolgono attività per\nl’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze\ntecnico-professionali.\n\n\n\nProfili generici:\n\n- addetto alla contabilità con mansioni d’ordine;\n\n- addetto al centro EDP\u002FIT con mansioni d’ordine;\n\n- addetto alla compilazione dei documenti di spedizione;\n\n- addetto al controllo evasione ordini;\n\n- manutentore generico;\n\n- autista fattorino per servizi esterni.\n\n\n\nProfili tecnici:\n\n- addetto ai bagni galvanici;\n\n- controllore qualità madri-matrici;\n\n- addetto fotoincisione matrici;\n\n- operatore alle presse di produzione e replica del supporto\nfisico\u002Fottico;\n\n- addetto al controllo qualità del supporto fisico\u002Fottico.\n\n\n\n5° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, sia\ntecnici che amministrativi che svolgono mansioni con la necessaria competenza\nprofessionale: i lavoratori che svolgono attività che richiedono autonomia\ndecisionale e operativa nei limiti delle attribuzioni conferitegli ed eseguono\nlavorazioni specializzate complesse.\n\n\n\nProfili generici:\n\n- addetto alla contabilità con mansioni di concetto;\n\n- addetto EDP\u002FIT con mansioni di concetto;\n\n- addetto agli acquisti;\n\n- addetto alla segreteria con uso di lingue estere;\n\n- addetto all’assistenza clienti con uso di lingue estere,\n\n- manutentore che interviene su impianti di alta complessità.\n\n\n\nProfili tecnici:\n\n- galvanista completo;\n\n- tecnico responsabile del controllo qualitativo dei supporti fisici\u002Fottici\ndi ogni formato;\n\n- tecnico addetto alla realizzazione del master per supporti\nfisici\u002Fottici;\n\n- tecnico addetto alla realizzazione dell’Authoring dei DVD\u002FVIDEO;\n\n- conduttore macchina da stampa offset e serigrafica;\n\n- tecnico addetto ai montaggi di pre-master.\n\n\n\n6° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\ne di coordinamento, in condizioni di autonomia operativa e decisionale\nnell’ambito delle proprie funzioni, per le quali è richiesta una particolare\ncompetenza professionale.\n\nRientrano in questa categoria anche funzioni di supporto di elevata\nprofessionalità.\n\n\n\nProfili generici:\n\n- contabile con funzioni di coordinamento;\n\n- capo reparto con funzioni di coordinamento;\n\n- addetto ufficio stampa e social media.\n\n\n\nProfili tecnici:\n\n- tecnico addetto agli studi di registrazione video e\u002Fo audio;\n\n- sistemista EDP\u002FIT;\n\n- tecnico addetto alla post-produzione con l’utilizzo di macchine ad\nelevata tecnologia (DVE Mixervideo editing elettronico, computer grafici).\n\n\n\n7° livello.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni direttive,\nanche se solo in determinati uffici o settori, con autonomia d’iniziativa e\nfacoltà di decisione nell’ambito delle direttive generali aziendali.\n\n\n\nProfili:\n\n- capo tecnico studi di registrazione;\n\n- capo centro EDP\u002FIT;\n\n- capo ufficio programmazione e pianificazione della produzione;\n\n- capo ufficio amministrativo e\u002Fo commerciale con responsabilità funzionale\ne organizzativa;\n\n- capo o responsabile di importante reparto o centro di produzione con\nresponsabilità sull’andamento tecnico e funzionale;\n\n- responsabile di controllo di gestione;\n\n- key account;\n\n- category manager;\n\n- bookers;\n\n- merchandising;\n\n- addetto rapporti con i media e comunicazione web\u002Fdigitale;\n\n- product manager;\n\n- production manager;\n\n- A & R manager;\n\n- Business analyst e\u002Fo financial analyst.\n\n\n\n8° livello.\n\n\n\nLavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nel 7° livello,\nabbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante\ncomplessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità\noperative; ovvero lavoratori che svolgono anche singolarmente attività che\ncomportino il raggiungimento di obiettivi con responsabilità dei risultati\ncoordinando sotto il profilo organizzativo rilevanti risorse aziendali.\n\n\n\nProfili:\n\n- responsabile dello stabilimento;\n\n- capo divisione commerciale;\n\n- responsabile servizi amministrativi;\n\n- responsabile servizio legale;\n\n- responsabile del sistema informativo aziendale;\n\n- key account che, in virtù dell’acquisita esperienza, gestisce uno o\npiù canali di particolare complessità;\n\n- coordinatore rapporti con i media;\n\n- esperto product manager;\n\n- esperto production manager;\n\n- esperto A & R manager.\n\n\n\nQUADRI\n\n\n\n1) Classificazione.\n\n\n\nLa categoria di Quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n.\n190\u002F85, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati\ncon funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore\ngrado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale\nsvolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale\nrilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d’impresa.\n\n\n\n2) Trattamento economico e normativo.\n\n\n\nAl Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa\ncontrattuale prevista per gli impiegati.\n\n\n\n3) Responsabilità civile legata alla prestazione\n\n\n\nL’azienda è tenuta ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nsue mansioni contrattuali.\n\n\n\nLa distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti\ndelle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che\nprevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"trainingfund","Pertanto, in relazione alla condivisa fi","Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione\ncontinua dei lavoratori, coerente con le attività dell’azienda e con gli\nobiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento\nfondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste\ndall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel\ncomparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell’Associazione\nimprenditoriale competente alla quale aderiscono e\u002Fo conferiscono mandato,\ninterventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo\nagli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili\n(Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.).",{"bindId":114,"name":50,"text":51},"monitoring",{"bindId":116,"name":93,"text":94},"cbadate_end_date",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"maternityotherclause","Nota a verbale - Per il raggiungimento d","Nota a verbale - Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente\narticolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende\nverificheranno la necessità di adeguato aggiornamento per quelle\nlavoratrici\u002Flavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario\ntitolo (maternità, congedi parentali e\u002Fo per ragioni di cura, infortuni o\nqualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo).",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"LOWWAGE_provision","Art. 35 - Minimi di retribuzione base me","Art. 35 - Minimi di retribuzione base mensile.\n\n\n\nI minimi di retribuzione base mensile e la loro costruzione sono riportati\nnelle tabelle allegate al presente contratto, del quale fanno parte\nintegrante.",{"bindId":126,"name":65,"text":66},"discrimination",{"bindId":128,"name":119,"text":120},"eqtraining",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"maxsicknesspayperc","Le aziende corrisponderanno agli operai ","Le aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia o infortunio\nnon sul lavoro, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, la\ndifferenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento\nmutualistico e la normale retribuzione netta che l’operaio avrebbe percepito\nfino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"pensionfund","Art. 37 - Previdenza complementare. Al f","Art. 37 - Previdenza complementare.\n\n\n\nAl fine di contribuire ad un più elevato grado di copertura previdenziale\nper i lavoratori del settore e in seguito alle modifiche apportate dalla\nlegislazione, si è convenuto quanto segue.\n\n\n\nFermo restando che l’adesione a Byblos avviene su base volontaria, le\naliquote contributive sono le seguenti:\n\n\n\n•·con riferimento alla retribuzione annua (retribuzione base, aumenti\nperiodici di anzianità, ratei di 13a mensilità):\n\n- 1% a carico del lavoratore. Previa sua espressa volontà, l’aliquota è\nestensibile all’1,5% ovvero al 2% ovvero al 3% ovvero al 4%;\n\n- 1% a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2017\nl’aliquota a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,2%;\n\n\n\n• con riferimento alla quota di TFR, calcolata sulle medesime voci\nretributive contrattuali di cui sopra, da maturare nell’anno:\n\n- per il lavoratore di prima occupazione, assunto successivamente al 28\naprile 1993: 100% del TFR;\n\n- per tutti gli altri dipendenti: quota del TFR pari al 2% della\nretribuzione annua, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di\ncui sopra.\n\n\n\nLa contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il\nversamento del TFR, come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di\niscrizione dei singoli dipendenti al Fondo ed il versamento della stessa\navverrà conformemente alle disposizioni del Fondo.\n\n\n\nConfermando il principio di salvaguardia dei Fondi aziendali esistenti al 31\ndicembre 1995, l’applicazione del presente articolo è alternativa rispetto\nalle eventuali forme di previdenza complementari aziendali che prevedano\ncontribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dalla presente\nnormativa.",{"bindId":138,"name":73,"text":139},"OVERTIME_trigger","Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli\nelementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:\n\n\n\n(a) lavoro straordinario: 30%\n\n\n\n(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 50%\n\n\n\n(c) lavoro notturno in turni (dalle ore 22 alle 6): 35%\n\n\n\n(d) lavoro festivo: 50%\n\n\n\n(e) lavoro festivo con riposo comprensivo: 25%\n\n\n\n(f) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%\n\n\n\n(g) lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 60%\n\n\n\n(h) lavoro festivo notturno: 70%\n\n\n\nLe percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota\noraria (di 1\u002F174) della retribuzione mensile di fatto costituita dal minimo\ncontrattuale di categoria più gli aumenti di merito, gli aumenti periodici\nd’anzianità, l’indennità di contingenza e, per gli operai normalmente\nlavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthcareaccess","Art. 38 - Fondo di Assistenza Sanitaria ","Art. 38 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.\n\n\n\nLe Parti individuano in “Salute Sempre” il Fondo di Assistenza Sanitaria\nIntegrativa a cui le imprese ed i lavoratori del settore faranno\nriferimento.\n\n\n\nLe Parti convengono che l’iscrizione al Fondo avrà decorrenza dal 1°\ngennaio 2015, con le seguenti modalità:\n\n• per il solo primo anno, ossia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015\nsaranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori a tempo\nindeterminato al superamento del periodo di prova disciplinati dal presente\nCCNL che non beneficino già di forme di assistenza sanitaria integrativa\nderivanti da specifico accordo. Il costo pro dipendente per il solo anno 2015\nsarà interamente a carico dell’azienda che verserà al Fondo il contributo\npari ad € 10 mensili (€ 120,00 annuali);\n\n• negli anni successivi l’iscrizione sarà effettuata su base volontaria\ned il contributo sarà suddiviso tra azienda (70%) e iscritto (30%).\n\n\n\nLe parti riconoscono nello Statuto e nel Regolamento del Fondo le norme cui\nfare riferimento per la disciplina del presente articolo.\n\n\n\nSono escluse dal presente obbligo contrattuale le aziende che hanno\nistituito forme di assistenza sanitaria integrativa, che prevedano versamenti\ncomplessivamente non inferiori a quelli previsti dal presente articolo.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"apprenticeships","Art. 45 — Apprendistato professionalizza","Art. 45 — Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, fatte salve le\nderoghe di legge, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori\nattraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di\nbase, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche\ndei processi produttivi\u002Forganizzativi aziendali.\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\ninterni e\u002Fo esterni all’azienda.\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono\nessere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualifica che potrà\nessere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di\napprendistato, la durata del periodo di prova. Il contratto di apprendistato\ncontiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale (vedi allegato\n2).\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per\ni lavoratori con destinazione finale ai livelli dal 3° all’8° e per tutte\nle relative mansioni.\n\nL’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro\na cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima\ndella scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le\ntariffe di cottimo.\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto\nprevisto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è\ndestinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare i\ndue mesi. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione\nin periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Durata\n\n        Complessiva Mesi\n      \n      Primo\n\n        Periodo  \n\n        Mesi\n      \n      Secondo Periodo  \n\n        Mesi\n      \n      Terzo\n\n        Periodo  \n\n        Mesi\n      \n    \n    \n      8\n      \n      36\n      \n      15\n      \n      15\n      \n      6\n      \n    \n    \n      7\n      \n      36\n      \n      15\n      \n      15\n      \n      6\n      \n    \n    \n      6\n      \n      36\n      \n      15\n      \n      15\n      \n      6\n      \n    \n    \n      5\n      \n      36\n      \n      15\n      \n      15\n      \n      6\n      \n    \n    \n      4\n      \n      36\n      \n      15\n      \n      15\n      \n      6\n      \n    \n    \n      3\n      \n      24\n      \n      12\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIn caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei\nperiodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.\n\nUna riduzione del periodo di apprendistato è riconoscibile ai lavoratori\nche — prima del contratto di apprendistato — abbiano svolto presso la\nstessa azienda un periodo di stage o tirocinio inerente alla qualifica da\nconseguire.\n\nNon è comunque possibile stipulare un contratto di apprendistato per una\ndurata inferiore a 6 mesi.\n\nL’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\n\n\n\n- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale;\n\n- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\n\n- nel terzo e ultimo periodo: trattamento economico equiparato al livello di\ndestinazione finale, inquadramento come nel precedente punto;\n\n- il livello di destinazione si acquisisce al termine del periodo di\napprendistato.\n\n\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro (anche non dello stesso settore) deve essere computato per intero\nnella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione\ntra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai\nfini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel\npresente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del\ndiritto—dovere di istruzione e formazione. L’intero periodo di\napprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione\ndell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello\ndi appartenenza.\n\nÈ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale\napplicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di\ntutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.\n\nIn caso di malattia ed infortunio non sul lavoro spetta all’apprendista\nnon in prova — nei limiti del periodo di comporto — il seguente trattamento\nassistenziale a carico del datore di lavoro:\n\n\n\na) Nei primi due periodi di apprendistato:\n\n- Dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale\ndell’apprendista\n\n- Dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale\ndell’apprendista\n\n- Dal 21° al 180° giorno di malattia: 30% della retribuzione normale\ndell’apprendista\n\n- Per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell’anno\nsolare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista;\n\n\n\nb) Nel terzo periodo di apprendistato:\n\nPer tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 70% della\nretribuzione normale dell’apprendista.\n\n\n\nIn caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo\nstato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica\nquanto previsto dagli articoli – “Malattia ed infortunio non sul\nlavoro”.\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo\ndei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l’applicazione di\nparticolari normative ed istituti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,\ncomma 3, D.Lgs. 167\u002F2011.\n\nStante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Le\nParti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto\nstesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.,\ndi 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione.\n\nIn caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nIn caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui agli articoli del presente contratto.\n\n\n\nNota a verbale — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni non compatibili con quanto sopra condiviso, si\nincontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti\narmonizzazioni.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nI principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire\nun’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla\nformazione nell’apprendistato professionalizzante.\n\nLe parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano\nFormativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di\ncui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il\npercorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali\ne specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali\ndi destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80\nore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio\nspecifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con\nesercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali\necc..\n\nLa formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta\nformativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.Lgs.\n167\u002F2011.\n\nI profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione\ndelle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla\nnormativa contrattuale.\n\nIl piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo,\nle conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor\naziendale.\n\nLa formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà\nrisultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le\ncompetenze acquisite durante la formazione di apprendistato.\n\nIn attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda\nprovvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui\nall’allegato …… del contratto.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda.\n\nLe ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.\n\nIn caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche\nin un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in\nun’altra regione.\n\nLe funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore designato\ndall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle\nconoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.\n\nNelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione\npuò essere svolta direttamente dal datore di lavoro.\n\nAl termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno\nall’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un\ndocumento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività\nlavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare\ncome da modello — allegato al presente contratto).\n\nPer quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente\narticolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto\nin quanto applicabili.\n\n\n\nNota a verbale n. 1 — Per quanto concerne l’eventuale adibizione\ndell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel\nsettore, il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente\nimpiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al\nlavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire\nla qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda.\n\n\n\nNota a verbale n. 2 — Le Parti si danno atto che l’apprendista\nmaggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di\ncontenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti\naddetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.\n\n\n\nNota a verbale n. 3 — Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora\nintervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non\ncompatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per\nuna valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.\n\n\n\n\n\nDISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\n\n\nAd integrazione della disciplina generale definita all’interno del CCNL,\nsi è proceduto all’analitica predisposizione dei profili formativi di\nriferimento che si articolano in una parte comune attinente le competenze\ntrasversali e in una parte differenziata attinente le competenze\ntecnico-professionali specifiche.\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali — parte comune a tutti i\nprofili\u002Fcategoria\n\n\n\n• Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\n\n. Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\n\n\n\nCompetenze tecnico professionali specifiche — singoli profili formativi\nper figure impiegatizie\n\n\n\n1. Addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria\n\n Gestione flussi informativi e comunicativi\n\n Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\n\n Trattamento documenti amministrativo contabili\n\n Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro\n\n Gestione corrispondenza\n\n Articolazione specifica delle funzioni aziendali\n\n Conoscenza delle tecniche di comunicazione\n\n Gestione servizi bancari\n\n Gestione acquisiti\u002Fincassi\n\n Adeguata conoscenza dei necessari programmi informatici\n\n Adeguata conoscenza, a seconda delle necessità, di una o più lingue\nestere\n\n\n\n2. Addetti alla contabilità\n\n Configurazione sistema della contabilità generale e analitica\n\n Principi ragionieristici di base\n\n Trattamento operazioni fiscali, previdenziali e assicurative\n\n Gestione attività di fatturazione e contabilità\n\n\n\n3. Addetti all’amministrazione e finanza\n\n Sistema di contabilità generale e analitica\n\n Elaborazione budget\n\n Controllo andamento economico — finanziario\n\n Gestione servizi bancari\n\n Gestione acquisti\n\n Gestione incassi\n\n Elaborazione bilancio aziendale\n\n Adeguata conoscenza dei necessari programmi informatici\n\n Adeguata conoscenza, a seconda delle necessità, di una o più lingue\nestere.\n\n\n\n4. Addetti alle risorse umane\n\n Conoscenza normativa sindacale del lavoro e del ccnl\n\n Principi base di amministrazione e di gestione del personale\n\n Sicurezza sul lavoro e tutela della privacy\n\n Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\n\n\n\n5. Addetti ai servizi legali\u002Fassicurativi\n\n Conoscenza normativa in materia di diritto civile, penale,\namministrativo, industriale del lavoro\n\n Conoscenza normativa contrattuale specifica\n\n Predisposizione documentazione legale\n\n Attività di supporto organi aziendali\n\n Contenzioso e precontenzioso\n\n Assicurazione e gestione rischi\n\n Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\n\n\n\n6. Specialista della gestione qualità, procedure e certificazione\n\n Principi base di qualità, procedure e certificazione\n\n Conoscenza normativa di riferimento\n\n Analisi del sistema aziendale\n\n Gestione\u002Ftrattamento sistema qualità\n\n\n\n7. Addetti alle vendite\n\n Programmazione azioni di vendita\n\n Gestione trattativa commerciale\n\n Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela\n\n Attività di call center\u002Fassistenza clienti\n\n Tecniche di comunicazione e tecniche di problem solving focalizzate\nsulla funzione\n\n Comprensione del business\n\n Sistemi di marketing\n\n Tecniche di vendita\n\n Orientamento relazione cliente-fornitore\n\n\n\n8. Addetti alle attività commerciali e di marketing\n\n Rappresentazione potenziali di zona\n\n Analisi mercato di riferimento\n\n Configurazione offerta di prodotto\u002Fservizio\n\n Posizionamento prodotto\u002Fservizio\n\n Conversione operativa strategia commerciale\n\n Tecniche di comunicazione e tecniche problem solving focalizzate sulla\nfunzione\n\n Processo di budget\n\n Valutazione costo prodotto finito\n\n Comprensione del business\n\n Sistemi di marketing\n\n Tecniche di vendita\n\n Orientamento relazione cliente-fornitore\n\n\n\n9. Addetti alle attività informatiche centro EDP\n\n Conoscenza dei sistemi informativi\n\n Conoscenza linguaggio e tecniche di programmazione\n\n Gestione operativa\n\n Manutenzione e supporto\n\n Sicurezza dei sistemi informatici e implicazione relative alla tutela\ndella privacy\n\n Conoscenza approfondita sistema informatico aziendale\n\n Mappe rischio e procedure emergenza\n\n Processi aziendali fondamentali\n\n\n\n\n\n10. Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali con profili\ninternazionali\n\n Valutazione scambi internazionali\n\n Predisposizione della documentazione\n\n Assicurazione delle merci\n\n Svolgimento attività preparativa del trasporto\n\n Conoscenza della normativa import\u002Fexport\n\n Approfondimento di una lingua straniera\n\n Orientamento relazione cliente-fornitore\n\n\n\n11. Specialista manutenzione\n\n Principi di funzionamento impianti\n\n Innovazioni tecnologiche\u002Fimpiantistiche\n\n Impiantistica meccanica\u002Fpneumatica\n\n Impiantistica elettrico\u002Felettronica\n\n Impianti energia\n\n Processo allestimento\n\n Normativa generale e specifica sulla sicurezza\n\n Mappe a rischio e procedure emergenza\n\n Metodo di valutazione efficienza impianti\n\n Metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro\n\n Organizzazione e controllo attività\n\n Elementi di base di normativa del lavoro\n\n Inglese tecnico\n\n Informatica di base\n\n\n\n12. Addetto all’amministrazione e ai servizi generali aziendali\n\n Raccolta, selezione ed elaborazione di informazioni e dati\n\n Conoscenza di procedure predeterminate per gestione ordinaria di\ncorrispondenza, comunicazioni telefoniche e connesso smistamento di documenti\ncartacei ed informatici\n\n Modalità di accesso, organizzazione ed utilizzo archivi e data-base\ncollegati alla funzione\n\n Conoscenza di base di pacchetti applicativi di specifica utilità per la\nfunzione\n\n Conoscenza di tecniche di comunicazione di base\n\n\n\n13. Addetto agli studi di registrazione video e\u002Fo audio\n\n Conoscenza relativa a strumenti di presa diretta (microfoni e\napparecchiature dedicate\n\n Capacità di utilizzo degli strumenti di presa diretta\n\n Conoscenza delle attrezzature di ripresa e del posizionamento delle\nluci\n\n Capacità di utilizzo delle attrezzature di ripresa e del posizionamento\ndelle luci\n\n\n\n14. Addetto alla post produzione con l’utilizzo di macchine ad elevata\ntecnologia (DVE Mixervideo editing elettronico, computer grafici)\n\n Conoscenza relativa ai principali sistemi informatici, alla condivisione\ndei dati, alle reti\n\n Conoscenza dei codec video e audio al fine di svolgere in autonomia\nlavorazioni tapeless\n\n\n\n15. Addetto rapporti con i media e social media\n\n Conoscenza approfondita dei media di riferimento\n\n Capacità di elaborazione progetti di ufficio stampa\n\n Capacità organizzazione conferenze stampa e interviste\n\n Conoscenza approfondita strumenti di ufficio stampa e capacità di\nscrittura\n\n\n\n16. Addetto ai montaggi di pre-master\n\n Conoscenza dei software di montaggio digitale non lineare\n\n Capacità di gestire il materiale girato\n\n Capacità di archiviazione\n\n\n\nCompetenze tecnico professionali specifiche — singoli profili formativi\nper categorie figure operaie\n\n\n\n1. Addetto alla gestione materiale grafico e vidimazione\n\n Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\n\n Apprendimento tecniche per conservazione e gestione materiale\n\n Apprendimento legislazione\u002Fregolamentazione contrassegni\u002Fbollini SIAE\n\n Apprendimento procedure per la richiesta dei bollini SIAE\n\n Apprendimento gestione documentazione\n\n Apprendimento utilizzo impianti automatici per l’applicazione dei\nbollini\n\n\n\n2. Addetto alla realizzazione delle attività di glass-mastering\n\n Composizione chimica e preparazione del fotoresist\n\n Processo completo e laccatura del Glass\n\n Formazione operativa\n\n Teoria applicata per l’incisione del Glass Master con esposizione al\nlaser\n\n Processo di masterizzazione\n\n Formazione operativa sul sistema laser Teoria del processo di sviluppo e\nmetallizzazione del Glass Master\n\n Formazione operativa sullo sviluppatore e metallizzatore\n\n Formazione sulla qualità estetica del Glass master\n\n Composizione chimica dei bagni galvanici\n\n Formazione sul funzionamento del processo galvanico\n\n Spiegazione dell’importanza e formazione operativa sul processo di\npassivazione dei galvani\n\n Formazione operativa sul montaggio dei glass e successivi galvani sui\nsupporti dei bagni\n\n Spiegazione dell’importanza e formazione operativa sul processo di\nlappatura (dettagli tecnici sulle cause dei difetti più comuni che sono\ncausati dal processo)\n\n Processo di tranciatura del galvano\n\n Formazione sui parametri elettrici e relativo controllo sulle macchine\ntest\n\n Formazione operativa sugli strumenti di controllo (tipo tester Datarius\ne Aeco)\n\n\n\n3. Addetto alle linee di produzione e replica del supporto fisico\u002Fottico\n\n Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\n\n Apprendimento teorico e pratico del processo di replica\n\n Apprendimento specifiche tecniche di conformità\n\n Apprendimento utilizzo strumenti di misura parametri di conformità\n\n Apprendimento caratteristiche materie prime (policarbonato, colla,\nlacca, target ecc.)\n\n Apprendimento\u002Fconoscenza di ogni singola macchina appartenente al\nprocesso di replica\n\n- Compressore\n\n- Silos\u002Ftramoggia\n\n- Essiccatore\n\n- Pressa\n\n- Mould\n\n- Metallizzatore\n\n- Bondig\u002Flaccatura\n\n- Strumenti di controllo in linea\n\n- Ciller\n\n- Turbopompa\n\n- Software gestione processo\n\n- Apprendimento modalità di manipolazione e trattamento stamper\n\n\n\n4. Addetto alla stampa, serigrafia e\u002Fo off-set supporto fisico\u002Fottico,\npreparazione lastre, preparazione telai serigrafici ecc.\n\n Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\n\n Apprendimento teorico e pratico del processo di decorazione\n\n Apprendimento e conoscenza approfondita dell’impianto per la\ndecorazione dei dischi\n\n Apprendimento tecniche di decorazione dischi (serigrafia e off-set)\n\n Apprendimento composizione colori\n\n Apprendimento caratteristiche materiali di consumo e materie prime\n(lastre, telai, vernici ecc.)\n\n Apprendimento procedure per il trattamento degli impianti forniti dal\ncliente (file o pellicole)\n\n Apprendimento allestimento e conduzione impianti di decorazione\n\n Apprendimento modalità archiviazione lastre e materiali vari\n\n\n\n5. Addetto alle attività di confezionamento\n\n Apprendimento lettura distinta base\u002Fordine di lavorazione\n\n Apprendimento e conoscenza approfondita della linea per il\nconfezionamento dei dischi\n\n Apprendimento caratteristiche materiali di consumo e materie prime\n\n Apprendimento tecnica per allestimento impianto di confezionamento\n\n\n\n6. Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione\n\n Apprendimento\u002Fconoscenza ciclo produttivo\n\n Apprendimento caratteristiche tecniche ed estetiche per determinare la\nconformità o meno del prodotto\u002Fservizio\n\n Apprendimento procedure di controllo\n\n Apprendimento degli strumenti di controllo statistico\n\n Apprendimento tecniche per controllo accettazione materie prime,\nsemilavorati e prodotti finiti\n\n Apprendimento tecniche di raccolta e valutazione dati\n\n\n\n7. Addetto manutenzione impianti di produzione e relativi servizi\n\n Conoscenza sicurezza generale\n\n Conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\n\n Dispositivi di protezione individuale\n\n Sistemi di qualità e ambiente\n\n Ecologia\n\n Conoscenza struttura impianti\n\n Organizzazione della manutenzione\n\n Avviamento\n\n Fermata generale macchina\n\n Attrezzaggio\n\n Montaggio e smontaggio parti impianto\n\n Oleodinamica\n\n Pneumatica\n\n Sistemi elettrici\n\n Disegno meccanico\n\n Ricerca guasti\n\n Elementi base normativa del lavoro\n\n\n\n8. Addetto alla realizzazione della fase di DVD-Authoring\n\n Apprendimento fasi di lavorazione\n\n Apprendimento specifiche tecniche internazionali per l’Authoring\n\n Apprendimento nozioni base di grafica computerizzata\n\n Apprendimento nozioni base di montaggio elettronico\n\n Apprendimento tecniche di valutazione dei materiali audio, video ecc.\n\n Apprendimento sistemi per il restauro dei materiali audio e video\n\n Apprendimento tecniche per la realizzazione teorica del progetto\n\n Conoscenza software Authoring\n\n Apprendimento tecniche di Encoding video e audio nei vari formati (PCM,\nDTS e AC-3)\n\n Apprendimento tecnica per determinazione “Bit-Budget”\n\n Apprendimento tecnica di emulation\n\n\n\n9. Addetti al magazzino\n\n Gestione spazi attrezzati di magazzino\n\n Movimentazione e lavorazione merci\n\n Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il\ntrasporto\n\n Tecniche\u002Fattrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci\n\n Rapporti con il personale terzo\n\n Nozioni su merci pericolose\n\n\n\nLa distinzione tra categorie impiegatizie e operaie dei suddetti profili\nsono da intendersi a tutti gli effetti specifico allegato al testo del ccnl e\nsono suscettibili di eventuali integrazioni\u002Fmodifiche in corso di validità del\nmedesimo contratto. Le Parti si riservano inoltre di verificare se i profili\nformativi necessitino di eventuali integrazioni mediante atto congiunto delle\nparti sottoscriventi.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"COMMUTE_trigger","Art. 33 - Indennità per disagiata sede. ","Art. 33 - Indennità per disagiata sede.\n\n\n\nQualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro\ndel più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente\ninteressate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione\ndella particolare indennità.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"FLEXWORK_trigger","Art. 27 - Telelavoro. Le parti riconosco","Art. 27 - Telelavoro.\n\n\n\nLe parti riconoscono nel telelavoro una modalità di svolgimento della\nprestazione finalizzata alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti\ndi lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività\nlavorativa con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al\nmiglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità,\noffrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati.\n\n\n\nIl telelavoro è riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro\nsubordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del\ndipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d’intesa tra le\nparti, con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del\npotere di direzione, d’indirizzo e di controllo della prestazione.\n\n\n\nPer telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione\nlavorativa effettuata dal lavoratore, mediante l’impiego di strumenti\ntelematici e tecnologie informatiche, regolarmente al di fuori dei locali\ndell’impresa, a condizione che tale modalità di espletamento della\nprestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta, con\nmodalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del potere di\ndirezione, d’indirizzo e di controllo della prestazione.\n\n\n\nL’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una\nscelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.\n\n\n\nLa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di\ntelelavoro può essere prevista all’atto dell’assunzione oppure conseguente\nalla trasformazione di un rapporto di lavoro in essere. In quest’ultimo caso\nil datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la\npropria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o\nrifiutare tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non\ncostituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.\nAnalogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la\ntrasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo\npuò accettare e rifiutare tale offerta.\n\n\n\nÈ possibile adottare il regime di telelavoro anche nei contratti a tempo\ndeterminato e per il contratto a tempo parziale.\n\n\n\nNel caso di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di\ntelelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di\naccordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche.\n\n\n\nFermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto di cui\nall’art. 22, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno\nsvilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in\nquanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al telelavoratore, è\nconcessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa.\n\n\n\nAi lavoratori in regime di telelavoro non si applica ai sensi dell’art.\n17, comma 5 D.Lgs. 66\u002F2003, la disciplina dell’orario di lavoro di cui agli\nartt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 66\u002F2003, nonché la disciplina\ncontrattuale relativa a ROL, lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo,\ndi cui agli artt. 23 sezione terza, 8 parte speciale I e 4 parte speciale II\ndel presente contratto.\n\n\n\nI telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti\ntecnici di lavoro a loro forniti e fruiscono delle medesime opportunità di\naccesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori\ncomparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’azienda.\nGli stessi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali\nlavoratori.\n\n\n\nIl datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire\nl’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori\ndell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di\ncomunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta\nall’interno dell’azienda attraverso rientri periodici, con particolare\nriferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.\n\n\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 L. 300\u002F1970. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive nonché di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e\ndi sicurezza.\n\n\n\nIl datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e\ndella manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento del telelavoro,\nprovvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal\nlavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del\ntelelavoro.\n\nIl telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di\nlavoro con la massima tempestività.\n\n\n\nIl telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.\n\n\n\nGli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà\ndell’azienda, la quale ha diritto di rientrare immediatamente in possesso dei\nmedesimi in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo ovvero in caso\ndi reversione dell’attività lavorativa.\n\n\n\nAi telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono analoga\nattività in azienda.\n\nPertanto, l’azienda con la cooperazione del dipendente provvederà a\ngarantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla\nriservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità\ndel posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine\ndi verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e\nsicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e\nprotezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno\naccesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore\nsvolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con\nun adeguato preavviso e con il suo consenso.\n\nIl lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alla direzione\naziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria\npostazione di lavoro, specificandone i motivi.\n\nIn ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 81\u002F2008, deve\nprendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle\naltre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua\nformazione e alle istruzioni ricevute.\n\n\n\nIl datore di lavoro ha la responsabilità di adottare le misure appropriate\natte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore\nper fini professionali.\n\nIl dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a\ncustodire il segreto su tutte le informazioni ricevute o di cui dovesse venire\na conoscenza. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttiva impartite\ndall’azienda relativamente alle modalità di utilizzo dei mezzi informatici\nforniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali\ncodici di condotta presenti in azienda.\n\nIn nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione,\nlavoro per conto proprio e\u002Fo per conto o a favore di soggetti terzi ovvero\nutilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse\nda quelle connesse al rapporto di lavoro.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\n\n\n\nAl fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, anche\nin relazione alle specifiche esigenze tecnico-produttive, le Parti si danno\nreciprocamente atto che si potrà far ricorso a specifici accordi integrativi\ndi natura collettiva e\u002Fo individuale anche con riferimento ad eventuali\nistituti o compensi già regolamentati aziendalmente.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione\nall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"cbamemtrad","SLC-CGIL NAZIONALE rappresentata da Paol","SLC-CGIL NAZIONALE rappresentata da Paolo Puglisi e da Francesco Aufieri,\nMirella Signorino e Gianni Lorenzo Scalvini e da una delegazione composta da\nLucio Schirripa, Gabriella Fortunato, Valeria Rampana;\n\n\n\nFISTEL-CISL NAZIONALE rappresentata da Silvio Belleni e da Sabria Sharif;\n\n\n\nUILCOM-UIL NAZIONALE rappresentata da Salvo Ugliarolo, Fabio Benigni e per\nil Coordinamento da Roberta Musu e da Massimiliano Flomi.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sicknesspaytxt","Per quanto concerne il trattamento econo","Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a\nquanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"MEALALL_trigger","Art. 34 - Mense aziendali. Tenendo contr","Art. 34 - Mense aziendali.\n\n\n\nTenendo contro della grande varietà di situazioni in atto, che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla\nmateria.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"protectiveclothing","Art. 13 - Indumenti di lavoro. A tutti g","Art. 13 - Indumenti di lavoro.\n\n\n\nA tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno\ngratuitamente in uso un abito da lavoro.\n\n\n\nL’azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro,\nsostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la\nrestituzione dell’abito usato.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"healthandsafetypolicy","Art. 43 — Ambiente di lavoro — Doveri de","Art. 43 — Ambiente di lavoro — Doveri delle aziende e dei\nlavoratori.\n\n\n\n1) Doveri delle aziende e dei lavoratori\n\nLa prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto\ndelle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e\ndei lavoratori, così come previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81\u002F2008\nT.U., così come integrato e corretto dal D.Lgs. 106\u002F2009.\n\nI datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del\nservizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza e l’ambiente collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze\ne responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le\ncondizioni ambientali di igiene e sicurezza.\n\nIn particolare:\n\n- Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di\ntutela come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81\u002F2008 T.U.; in relazione alla\nnatura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta\ndelle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici\nimpiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la\nsicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi\ndei lavoratori esposti a rischi particolari.\n\n- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria\nsalute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui\npossono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla\nsua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In\nparticolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati all’art. 20\ndel D.lgs. 81\u002F2008 T.U.:\n\na) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,\nall’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui\nluoghi di lavoro;\n\nb) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,\ndai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed\nindividuale;\n\nc) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i\npreparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di\nsicurezza;\n\nd) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro\ndisposizione;\n\ne) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto\nle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché\nqualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,\nadoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie\ncompetenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva\nlettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e\nincombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza;\n\nf) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di\nsicurezza o di segnalazione o di controllo;\n\ng) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di\nloro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di\naltri lavoratori;\n\nh) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal\ndatore di lavoro;\n\ni) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto\nlegislativo o comunque disposti dal medico competente.\n\n- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione\nraccolta dalle aziende nel “Registro dei dati ambientali per unità con\ncaratteristiche omogenee” e del “Registro dei dati biostatistici per unità\ncon caratteristiche omogenee”.\n\n- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o\nsubappalto devono esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,\ncontenente le generalità del lavoratore e l’identificazione del datore di\nlavoro.\n\n\n\n2) Lavoratori addetti ai videoterminali\n\nSi intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati\ndall’art. 173, 1° comma, lett. c) D.Lgs. 81\u002F2008 T.U. e successive\nmodificazioni.\n\nIl lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle\nsue attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la\nsua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è\nconsiderato tempo di esposizione al videoterminale.\n\nIl lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente,\nha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione\ncontinuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai\nvideoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL,\nl’effettivo godimento della mezz’ora di riposo comporta l’assorbimento\ndelle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo\nrestando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al\ntermine dell’orario di lavoro.\n\n\n\n***\n\n\n\nPer quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa\nriferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come integrato e corretto dal\nD.Lgs. 106\u002F2009 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.\n\n\n\nAi sensi dell’accordo interconfederale citato i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono\neletti nell’ambito delle RSU nei numeri previsti dall’accordo stesso.\n\n\n\nPer tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il\ndiritto di accesso sui luoghi di lavoro le modalità della consultazione, le\nriunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso\nrinvio alle previsioni dell’accordo interconfederale il cui testo si riporta\nin allegato al presente contratto.\n\n\n\nNota a verbale – In relazione alla riforma legislativa realizzata con il\nT.U. D.Lgs. 81\u002F2008 e delle conseguenti possibili revisioni dei contenuti\ndell’Accordo interconfederale 22 giugno, le parti si incontreranno al fine di\ndefinire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina\ncontrattuale vigente con il nuovo assetto.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"flexible_work_options","Flessibilità dell’orario contrattuale di","Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.\n\n\n\nPer far fronte alle variazioni d’intensità dell’attività produttiva\ndell’azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l’azienda potrà\nrealizzare diversi regimi d’orario in particolari periodi dell’anno con il\nsuperamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali,\nper un massimo di 110 ore all’anno.\n\n\n\nL’azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel\ncorso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro\nconnesse a fluttuazioni di mercato e\u002Fo a caratteristiche di stagionalità della\ndomanda.\n\n\n\nLe modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari\nsettimanali con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale\ncontrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno\ndefinite congiuntamente in sede d’esame tra Direzione e RSU in tempi utili\nrispetto alle esigenze prospettate.\n\n\n\nA fronte del superamento dell’orario contrattuale, le ore di pari entità\ndi riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.\n\n\n\nI lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\n\n\n\nPer le ore prestate oltre l’orario contrattuale, verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo.\n\n\n\nL’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori\ninteressati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.\n\n\n\nLe parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale\nsull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità\ndell’orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle\nOrganizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire\nl’effettuazione delle prestazioni lavorative previste.\n\n\n\nNota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il\nperiodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"contracttrial","Art. 1 - Periodo di prova. L’assunzione ","Art. 1 - Periodo di prova.\n\n\n\nL’assunzione in servizio dell’operaio avviene con periodo di prova, da\ncomunicarsi per iscritto, di 3 settimane di effettivo lavoro. Durante tale\nperiodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in\nqualsiasi momento, senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva.\n\n\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\nd’infortunio, l’operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni\nlavorativi per il caso di malattia e 60 giorni lavorativi per il caso\nd’infortunio.\n\n\n\nQualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nil licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo\nstesso, all’operaio spetta la retribuzione delle ore di lavoro compiute.\n\n\n\nIn ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta all’operaio durante il\nperiodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto\nper la categoria con la quale l’operaio è stato assunto o in cui abbia\nsvolto le mansioni.\n\n\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, l’operaio s’intenderà senz’altro\nconfermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli\neffetti dal giorno dell’assunzione.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"sicknesspay","Art. 15 - Trattamento in caso di malatti","Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.\n\n\n\nLe assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore\ninteressato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché\nl’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione.\n\n\n\nIl lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di\nlavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e\ncomunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza,\nil numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via\ntelematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183\u002F2010,\nnonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale\nConfindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011.\n\n\n\nIn caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a\nqualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di\ntrasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il\nlavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del\ncertificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio\ndell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4\ndel 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali.\n\n\n\nQuanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In\nmancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d’inizio che\ndi prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento,\nl’assenza verrà considerata ingiustificata.\n\n\n\nL’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai\nsensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl’assenza.\n\n\n\nFermo restando quanto disposto dall’art. 5, legge n. 300, per quanto\nconcerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto\nsegue:\n\n\n\n- il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno\ndato attuazione all’art. 5, legge n. 638\u002F83, disponibile per le visite\nmediche di controllo;\n\n\n\n- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali;\n\n\n\n- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall’azienda;\n\n\n\n- il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale debitamente comunicato ai soli fini\ninformativi con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la\nvisita di controllo e sino al termine della malattia.\n\n\n\nOgni mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. Al termine\ndella malattia o dell’infortunio non professionale il lavoratore deve\npresentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla\nripresa del lavoro.\n\n\n\nIn caso d’interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 12 mesi.\n\n\n\nPer quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per gli\noperai, valgono le norme regolanti la materia.\n\n\n\nLe aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia o infortunio\nnon sul lavoro, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, la\ndifferenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento\nmutualistico e la normale retribuzione netta che l’operaio avrebbe percepito\nfino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi.\n\n\n\nPer quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a\nquanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\nOve il lavoratore si assenti per malattia o infortunio non sul lavoro più\nvolte nell’arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si\ncumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di\nconservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui\nsopra.\n\n\n\nTenuto conto che la liquidazione dell’integrazione per malattia può aver\nluogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della\ndocumentazione relativa alle indennità liquidate dagli Istituti assicuratori,\nle aziende concederanno anticipazioni mensili sul complessivo trattamento\neconomico netto.\n\n\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali e, comunque, derivanti da norme generali in atto e future\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\n\n\n\nL’assenza per malattia, nel limite dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).\n\n\n\nAgli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl’infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\n\n\n\nL’operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\n\n\n\nResta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore\npotrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima,\ndi un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d’anzianità per nessun\nistituto.\n\n\n\nSuperato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà all’operaio il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\n\n\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall’operaio di riprendere il servizio, l’operaio stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo TFR.\n\n\n\nOve ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso.\n\n\n\nNell’ipotesi in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare\ndal terzo responsabile, in quanto risulti coperto da assicurazione, le somme da\nessa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa\nceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"cbasignmultiplesignatory","AFI - Associazione Fonografi Italiani — ","AFI - Associazione Fonografi Italiani — rappresentata da Cristiano\nMinellono;\n\n\n\nFIMI — Federazione Industria Musicale Italiana - rappresentata da Enzo\nMazza;\n\n\n\nPMI - Produttori Musicali Indipendenti - rappresentata da Mario\nLimongelli;\n\n\n\nUNIVIDEO — Unione Italiana Editoria Audiovisiva - rappresentata da Roberto\nGuerrazzi;\n\n\n\ncon la Commissione Sindacale rappresentata da Daniele Demartini, Presidente\ndel Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche di Assolombarda,\nGiuliana Perotti e Claudia Lesioli",{"bindId":193,"name":65,"text":194},"WORKFAM_trigger","Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità.\n\n\n\n\n\nAi sensi del D.Lgs. 26.3.01 n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui\nal comma 3, art. 54, D.Lgs. 26.3.01 n. 151, non possono essere licenziate\ndall’inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato\nmedico, fino al termine del periodo d’interdizione dal lavoro, di cui al\ncomma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.\n\n\n\nIl divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato decreto, per tutta la\ndurata del congedo stesso e si estende fino al compimento di 1 anno del\nbambino.\n\n\n\nEsse non possono essere adibite al lavoro:\n\n\n\n(a) durante 1\u002F2 mesi precedenti la data presunta del parto;\n\n\n\n(b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra\nla data presunta e la data effettiva del parto;\n\n\n\n(c) durante 3\u002F4 mesi dopo il parto;\n\n\n\n(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il\nparto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell’INPS.\n\n\n\nAgli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto\ndell’importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel periodo\nmensile precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo di maternità.\n\n\n\nLe aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o\nderivanti da disposizioni di legge con quelle di cui ai commi precedenti.\n\n\n\nI periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla\ngratifica natalizia o 13a mensilità e alle ferie.\n\n\n\nAi fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino\nnei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di\nlavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono\ncomplessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui\nal comma 2, artt. 32 e 33, D.Lgs. 26.3.01. Nell’ambito del predetto limite,\nil diritto di astenersi dal lavoro compete:\n\n\n\na) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di\ncui al capo III per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6\nmesi;\n\n\n\n(b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo\ncontinuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui\nal comma 2, art. 32, D.Lgs. 26.3.01;\n\n\n\n(c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a 10 mesi.\n\n\n\nQualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\n\n\n\nPer il periodo di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà\ncorrisposta da parte dell’INPS, fino al 3° anno di vita del bambino,\nun’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo\ncomplessivo, tra i genitori, di 6 mesi.\n\n\n\nI periodi di congedo parentale facoltativo sono computati nell’anzianità\ndi servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità o\ngratifica natalizia.\n\n\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il l°\nanno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\n\n\n\nI periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore\nlavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi\ncomportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.\n\n\n\nI periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice\nfruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di\nlavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\n\n\n\nI periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:\n\n\n\n(a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;\n\n\n\n(b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne\navvalga;\n\n\n\n(c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\n\n\n\n(d) in caso di morte o di grave infermità della madre.\n\n\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 del decreto\ncitato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori,\nalternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi\ncorrispondenti alle malattie di ciascun figlio d’età non superiore a 3\nanni.\n\n\n\nCiascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni\nfiglio d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\n\n\n\nPer fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di\nmalattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato.\n\n\n\nLa malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi sopra\nindicati.\n\n\n\nI periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini\nnell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla\n13a mensilità o alla gratifica natalizia.\n\n\n\nIn caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità\npreviste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di\nlicenziamento.\n\n\n\nTale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo\ndi paternità.\n\n\n\nNel caso di dimissioni presentate ai sensi di quanto sopra, la lavoratrice o\nil lavoratore non sono tenuti al preavviso.\n\n\n\nIn sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di\ncui al presente articolo, il datore di lavoro può assumere personale con\ncontratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione.\n\n\n\nL’assunzione di personale a tempo determinato e di personale\nsomministrato, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo, può\navvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo d’inizio del\ncongedo.\n\n\n\nLe Parti affermano l’importanza di valorizzare il tema della conciliazione\nvita lavoro all’interno della contrattazione.\n\nIn particolare si demanda in sede aziendale l’individuazione delle\npossibili soluzioni organizzative compatibili con le esigenze dei\nlavoratori\u002Flavoratrici e dell’organizzazione aziendale, individuando quali\nstrumenti principali il part-time, il telelavoro, la fruizione del congedo\nparentale ad ore e altre forme di flessibilità e\u002Fo welfare aziendale.",{"bindId":196,"name":85,"text":197},"dayspweek_select","Art. 21 - Orario di lavoro.\n\n\n\n\n\nFermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa\ndella durata massima dell’orario di lavoro, la durata settimanale\ndell’orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.\n\n\n\nLa realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni\npotrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno\ndella settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli\nistituti contrattuali.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 12 - Permessi per motivi sindacali ","Art. 12 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.\n\n\n\nAi lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali nazionali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della\ncategoria e dei Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali\ndella categoria, potranno essere concessi brevi permessi fino ad un massimo di\n8 ore mensili, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico-produttivo\naziendale, con la corresponsione di un importo pari alla retribuzione globale\ndelle ore effettivamente usufruite per il disimpegno delle loro funzioni.\n\n\n\nInoltre, ai lavoratori di cui sopra, potranno essere concessi brevi permessi\nnon retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l’assenza dal\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.\n\n\n\nIl trattamento di cui al comma precedente, in ogni caso, non potrà\ncomportare per ogni singola azienda un onere superiore a complessive 8 ore\nmensili per ognuna delle OO.SS. firmatarie.\n\n\n\nTuttavia, viene ammessa la cumulabilità semestrale dei permessi non\nusufruiti nel corso di ogni mese.\n\n\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, nonché le\nrichieste di permesso retribuito dovranno essere comunicate per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali degli Industriali, che\nprovvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.\n\n\n\nPer l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali si applicano le disposizioni di cui all’art.\n31, legge n. 300 del 20.5.70.\n\n\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32, legge n. 300 del\n20.5.70.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"SCHEDULE_trigger","Art. 23 - Riposo settimanale. Il lavorat","Art. 23 - Riposo settimanale.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.\n\n\n\nIl riposo settimanale coincide con la domenica.\n\n\n\nSono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\n\n\n\nI lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\n\n\n\nAllo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per i lavoratori turnisti e affinché i turni abbiano uno\nsvolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal\nlunedì alla domenica compresa.\n\n\n\nIn caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte\nSpeciale 1, e 4, parte Speciale II, per il lavoro festivo.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"support_disabilities","Art. 44 – Lavoratori diversamente abili.","Art. 44 – Lavoratori diversamente abili.\n\n\n\nLe parti convengono sull’obiettivo di ricercare tutte le opportunità per\nun attivo inserimento dei lavoratori diversamente abili riconosciuti tali ed\noperanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti,\ncompatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante\nla partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione\nprofessionale per agevolarne la migliore integrazione.\n\n\n\nIn applicazione della legge n. 104\u002F92 la lavoratrice madre o, in\nalternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore\npadre, anche adottivi, di minore diversamente abile possono usufruire, in\nalternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione\nfacoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento\ndel 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del 3° anno, i\nsoggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona\ndiversamente abile in situazione di gravità, parente o affine entro il 3°\ngrado e convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili in\nmaniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona diversamente\nabile non sia ricoverata a tempo pieno e previa la presentazione della relativa\ndocumentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle\nstrutture pubbliche a ciò preposte.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"longtermillness","Resta espressamente convenuto che, super","Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore\npotrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima,\ndi un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d’anzianità per nessun\nistituto.",{"bindId":215,"name":131,"text":132},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"childcareexcludedtrigger","Il congedo di maternità di cui all’art. ","Il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del T.U. di cui al\nD.Lgs. 151\u002F2001, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso\nla stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa\nutile a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra.",{"bindId":221,"name":123,"text":124},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":223,"name":81,"text":82},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"PAYSCALES_trigger"," Livello Parametri Minimi in vigore dal ","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Parametri\n      \n      Minimi in vigore dal 1.6.2013\n      \n      Indennità di contingenza\n      \n      Minimi in vigore dal 1.09.2014\n      \n      Minimi in\n\n        vigore dal\n\n        1.09.2015\n      \n      Minimi in vigore dal\n\n        1.09.2016\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      129\n      \n      1.451,65\n      \n      532,58\n      \n      1.496,80\n      \n      1.541,95\n      \n      1.596,13\n      \n    \n    \n      8\n      \n      124\n      \n      1.419,49\n      \n      532,58\n      \n      1.462,89\n      \n      1.506,29\n      \n      1.558,37\n      \n    \n    \n      7\n      \n      113\n      \n      1.252,76\n      \n      527,95\n      \n      1.292,31\n      \n      1.331,86\n      \n      1.379,32\n      \n    \n    \n      6\n      \n      106\n      \n      1.093,38\n      \n      522,52\n      \n      1.130,48\n      \n      1.167,58\n      \n      1.212,10\n      \n    \n    \n      5\n      \n      100\n      \n      1 023,97\n      \n      520,96\n      \n      1.058,97\n      \n      1.093,97\n      \n      1.135,97\n      \n    \n    \n      4\n      \n      93\n      \n      909,67\n      \n      517,38\n      \n      942,22\n      \n      974,77\n      \n      1.013,83\n      \n    \n    \n      3\n      \n      86\n      \n      790,90\n      \n      514,19\n      \n      821,00\n      \n      851,10\n      \n      887,22\n      \n    \n    \n      2\n      \n      78\n      \n      694,88\n      \n      511,45\n      \n      722,18\n      \n      749,48\n      \n      782,24\n      \n    \n    \n      1\n      \n      73\n      \n      630,25\n      \n      509,94\n      \n      655,80\n      \n      681,35\n      \n      712,01",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"bankholidays1","Art. 7 - Festività. Sono considerate fes","Art. 7 - Festività.\n\n\n\nSono considerate festività:\n\n\n\n(a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\n\n\n\n(b) l’anniversario della Liberazione - 25 aprile;\n\nla festività del lavoro - 1° maggio;\n\n2 giugno;\n\n\n\n(c) Capodanno - 1° gennaio;\n\nEpifania - 6 gennaio;\n\nLunedì di Pasqua - mobile;\n\nAssunzione - 15 agosto;\n\nOgnissanti - 1° novembre;\n\nImmacolata concezione - 8 dicembre;\n\nS. Natale - 25 dicembre;\n\nS. Stefano - 26 dicembre;\n\n\n\n(d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l’unità\nproduttiva.\n\n\n\nIl trattamento economico dovuto per legge per le festività di cui al punto\nb) e c), nonché quello contrattualmente spettante per la festività di cui al\npunto d), è compreso nella retribuzione ragguagliata a mese disciplinata\ndall’art. 26, fatta eccezione per le festività cadenti in domenica che\nsaranno compensate con la corresponsione di un importo pari a 1\u002F26 della\nretribuzione globale di fatto.\n\n\n\nPer le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro si fa\nriferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.\n\n\n\nIn sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77\nn. 54, vengono riconosciute 4 giornate di riposo retribuite.\n\n\n\nPer quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla 1°\ndomenica del mese (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"SENIOR_trigger","Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\nIl lavoratore per ogni biennio d’anzianità di servizio prestato presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale complesso industriale\nfacente capo alla stessa società) avrà diritto, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, ad importi, per un massimo di 5 scatti biennali,\nsecondo i valori riportati qui di seguito (in euro) per ciascuna categoria e\nper ogni scatto:\n\n\n\nQUADRO 14,46\n\n8 14,46\n\n7 13,43\n\n6 11,62\n\n5 10,07\n\n4 10,07\n\n3 9,55\n\n2 8,52\n\n1 7,49\n\n\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.\n\n\n\nNel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà, in aggiunta ai\nminimi del nuovo livello di assegnazione, l’importo in cifra degli aumenti\nperiodici già maturati nel livello di provenienza.\n\n\n\nIl lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\naumenti periodici quanti ne occorreranno per raggiungere l’importo\ncomplessivo in cifra di 5 scatti riferiti all’ultimo livello\nriconosciutogli.\n\n\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\n\n\n\nGli aumenti periodici d’anzianità non potranno essere assorbiti da\neventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti\nperiodici maturati o da maturare.\n\n\n\nNota a verbale - Per gli impiegati già in servizio, con tale qualifica, al\n31.12.79, valgono le norme di cui ai punti 1 e 2, allegato B), CCL 22.7.80.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"trainingprogrammes","Art. 7 - Formazione e aggiornamento prof","Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.\n\n\n\nLe Parti contraenti riconoscono la necessità e s’impegnano a dare impulso\nalla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per\nl’incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di\nottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli\nimpianti e delle risorse umane.\n\n\n\nPertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione\ncontinua dei lavoratori, coerente con le attività dell’azienda e con gli\nobiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento\nfondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste\ndall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel\ncomparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell’Associazione\nimprenditoriale competente alla quale aderiscono e\u002Fo conferiscono mandato,\ninterventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo\nagli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili\n(Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.).\n\nI piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con\nla RSU, che potrà avanzare proposte di ampliamento del piano stesso, sia in\nrelazione ai programmi, sia in relazione ai lavoratori coinvolti.\n\nSi richiama, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, l’Accordo\nfirmato da Assolombarda e CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 2011.\n\n\n\nI lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo,\npotranno avvalersi dei permessi previsti dall’art. 40, sezione III, del\npresente contratto, secondo la disciplina prevista dall’articolo stesso.\n\n\n\nNota a verbale - Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente\narticolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende\nverificheranno la necessità di adeguato aggiornamento per quelle\nlavoratrici\u002Flavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario\ntitolo (maternità, congedi parentali e\u002Fo per ragioni di cura, infortuni o\nqualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo).",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"paidmaternityleave","Esse non possono essere adibite al lavor","Esse non possono essere adibite al lavoro:\n\n\n\n(a) durante 1\u002F2 mesi precedenti la data presunta del parto;\n\n\n\n(b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra\nla data presunta e la data effettiva del parto;\n\n\n\n(c) durante 3\u002F4 mesi dopo il parto;\n\n\n\n(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il\nparto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell’INPS.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"contractseverancepay","Art. 22 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 22 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nIn occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda\ncorrisponderà all’operaio il trattamento risultante dagli accantonamenti\neffettuati annualmente sulla base delle norme di cui alla legge n. 297\u002F82,\nfermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 252\u002F2005 e successive modifiche ed\nintegrazioni, in materia di previdenza complementare.\n\n\n\nA decorrere dall’1.11.86 la retribuzione annua da prendere in\nconsiderazione agli effetti del comma 1, art. 2120 c.c. e della legge 29.5.82\nn. 297 è composta tassativamente dai seguenti elementi:\n\n\n\n- minimo contrattuale;\n\n\n\n- indennità di contingenza (ex lege n. 297\u002F82);\n\n\n\n- aumenti periodici di anzianità;\n\n\n\n- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\n\n\n\n- provvigioni e interessenze ove spettanti;\n\n\n\n- gli elementi sopra indicati corrisposti a titolo di 13a.\n\n\n\nPer il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure indicate\ndall’art. 30, parte Operai, CCNL 22.7.89.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"ONCERISE2_trigger","Art. 30 - Premio di risultato. Sono tito","Art. 30 - Premio di risultato.\n\n\n\nSono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più\ncomplesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le OO.SS. nazionali e le\nOO.SS. territoriali.\n\n\n\nLe aziende sono assistite e\u002Fo rappresentate dalle Associazioni\nimprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.\n\n\n\nLe materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -\nnonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle\nstabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà\nconcernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale e dovrà\nriguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già\ndefiniti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di\ncontrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal\npresente contratto.\n\n\n\nLe parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la\ncontrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle\ncondizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, in\nmodo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la\nripartizione dei benefici ottenuti.\n\n\n\nOggetto della contrattazione è l’istituzione di un premio correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ne altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\n\n\n\nAl fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente\nle condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive tenendo\nconto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività dell’azienda.\n\n\n\nTenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, una volta\nindividuati gli obiettivi in programmi concordati tra le parti, quali ad\nesempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri\nindicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla\ncombinazione di più fattori, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli\nimporti collegati. Conseguentemente, le erogazioni economiche derivanti dal\nraggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno\ncaratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in\nfunzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta\nconnessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al\nraggiungimento dei traguardi convenuti.\n\n\n\nIl premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare\ntrattamento contributivo e fiscale previsto dalla normativa di legge.\n\n\n\nL’accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione\navverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo e nel\nrispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni con le trattative per\nil rinnovo del CCNL di categoria.\n\n\n\nLe proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte\ncongiuntamente dalle RSU costituite in azienda e dalle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate\nall’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui\nl’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di\nconsentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza\ndell’accordo.\n\nL’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro\nentro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\n\nDurante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un\nperiodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\n\nNell’ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di\nsecondo livello non sia stato ancora rinnovato, le Parti potranno interessare a\nlivello territoriale l’Associazione industriale e le strutture delle\norganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le\nragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo ed agevolare\nle possibili soluzioni.\n\n\n\nI premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente\nesistenti a livello aziendale e non correlati ad elementi obiettivi rimangono\nfissati in cifra agli importi concordati e non saranno più oggetto di\nsuccessiva contrattazione.\n\n\n\nEventuali premi variabili o parti variabili di premi di produzione o\nistituti analoghi, all’atto dell’istituzione dei premi di risultato saranno\nricondotti nel nuovo istituto senza oneri aggiuntivi per le imprese né\nsvantaggi per i lavoratori.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"PAIDLEAV_trigger","Art. 12 - Ferie. L’operaio ha diritto og","Art. 12 - Ferie.\n\n\n\nL’operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 4 settimane +\n2 giorni.\n\n\n\nIn caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora\neffettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.\n\n\n\nLe ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\n\n\n\nL’epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto\nin sede aziendale tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con\nle esigenze del lavoro dell’azienda.\n\n\n\nAll’operaio che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà 1\u002F12 del periodo di ferie per ogni mese\ndi servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese.\n\n\n\nIn caso di licenziamento o di dimissioni all’operaio spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei 12esimi maturati. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\n\n\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\n\n\nFermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane\nconsecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di\nmaturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi\nsuccessivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze\naziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla\nrelativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in\ncorso d’anno.\n\n\n\nLe ferie hanno normalmente carattere continuativo.\n\n\n\nLe ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto comprendente:\nper gli operai normalmente lavoranti a cottimo, l’utile medio di cottimo\nrealizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la\ncorresponsione delle ferie.\n\n\n\nAll’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione\nrelativa.\n\n\n\nIn caso di richiamo al servizio nel corso del periodo di ferie sarà\ncorrisposto all’operaio il trattamento di trasferta per il solo periodo di\nviaggio.\n\n\n\nLa malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata,\nsopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.\n\n\n\nA meno di diverse esigenze connesse all’attività produttiva, le\nfestività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno\nluogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo\nferiale.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"violence","- studiare iniziative idonee a prevenire","- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e\u002Fo\nambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e\ncaratteristiche del fenomeno.",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"MAXHOURS_trigger","Per far fronte alle variazioni d’intensi","Per far fronte alle variazioni d’intensità dell’attività produttiva\ndell’azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l’azienda potrà\nrealizzare diversi regimi d’orario in particolari periodi dell’anno con il\nsuperamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali,\nper un massimo di 110 ore all’anno.",{"bindId":265,"name":73,"text":74},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"funeralpay","Art. 23 - Indennità in caso di morte. In","Art. 23 - Indennità in caso di morte.\n\n\n\nIn caso di morte dell’operaio le indennità di cui agli artt. 21 e 22\nsaranno corrisposte giuste per le disposizioni previste nell’art. 2122\nc.c..","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti aziende videofonografiche 2014-2016 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Informatica e attività connesse\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale  , Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;26 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;18 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;2.1\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.28 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1232,28\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.66\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;7.49 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[275],{"title":37,"slug":33},[277],{"type":278,"data":279},"call_to_action_body_block",{"title":280,"description":281,"variant":282,"link":283},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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