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31 dicembre 2020\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, 8 maggio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>-Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI),\nrappresentata dal segretario Carlo Sacchetto e da Giorgio Marchetti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-FAI\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Luigi Sbarra, dai segretari\nnazionali Silvano Giangiacomi, Fabrizio Colonna, Attilio Cornelli, Mohamed\nSaady e dalle Segreterie regionali e territoriali interessate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Ivana Galli, dai segretari\nnazionali Ivano Gualerzi, Mauro Macchiesi, Marco Bermani, Giovanni Mininni e\nSara Palazzoli, dal responsabile nazionale del settore Tabacco Roberto Iovino e\ndalle segreterie regionali e territoriali interessate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILA\u002FUIL, rappresentata dal segretario generale Stefano Mantegazza, dai\nsegretari nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal tesoriere Enrico Tonghini, assistiti da\nRaffaella Sette e dalle Segreterie regionali e territoriali interessate;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonostante permanga una situazione di forte incertezza legata alla mutata\nstruttura del mercato, dovuta sia alla totale cessazione del sostegno\ncomunitario alla produzione di tabacco greggio, a partire dalla campagna 2015,\nsia alla complessiva riduzione dei consumi a livello mondiale, la trattativa\nper il rinnovo contrattuale è stata condotta con forte senso di\nresponsabilità e nell'ottica di contribuire a garantire al settore prospettive\ndi lungo termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'impegno per una continuità del settore è confermato anche dalla\nestensione del periodo di validità del presente CCNL da 3 a 4 anni, sia per la\nparte normativa sia per quella economica, in linea con il periodo di\napplicazione del vigente quadro normativo della Politica Agricola Comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle industrie in cui si applica il CCNL per i lavoratori del tabacco in\nfoglia, il ricorso al tempo determinato viene esercitato nel naturale rispetto\ndei cicli produttivi, dipendenti indissolubilmente dalla stagionalità delle\nproduzioni agricole di base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pur tenuto conto delle specificità e limitazioni strutturali legate a una\nattività prettamente stagionale, le parti si impegnano ad individuare\npossibili percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro necessari per\npunte di lavoro ricorrente,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è raggiunto l'accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il rinnovo del CCNL “Dipendenti delle aziende di lavorazione della\nfoglia di tabacco secco allo stato sciolto” per il periodo 1 gennaio 2017 -\n31 dicembre 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa 22.1.83 sul costo\ndel lavoro, le parti si danno atto che - in particolare nell’attuale\nsituazione che vede le aziende interessate a profondi processi di risanamento e\nristrutturazione, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività\ned efficienza gestionale - è indispensabile consolidare un sistema di\nrelazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento della\nattività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel\nrispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle\nnormative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle\ncontroversie individuali e collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>Le parti si danno altresì atto che la concreta applicazione del punto 13)\ndel citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel\nsenso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già\nprevisto dalla vigente normativa contrattuale non potrà avere per oggetto\nmaterie già definite in altri livelli di contrattazione, e che allo scopo di\ncontribuire alla rimozione delle cause di micro-conflittualità, verranno\nindividuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed\neventualmente di arbitrato, collegati anche a pause di raffreddamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti annettono al presente contratto un sostanziale valore qualificante,\nanche nell’ottica complessiva della competitività del settore del tabacco\nitaliano, per la quale è componente indispensabile un approccio serio ed\nolistico alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, e ribadiscono l’impegno\ncongiunto per il miglioramento continuo delle previsioni normative del CCNL in\nquesta direzione e per tutte le azioni a difesa delle prospettive di\ncontinuità dell’attività del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le parti confermano la volontà di collaborare,\nsegnatamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella lotta per il contrasto al caporalato nel settore agricolo e\nagroindustriale, secondo il dettato della legge 29.10.16 n. 199; - promuovendo\nl’adesione delle aziende tabacchicole fornitrici delle aziende di\ntrasformazione alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” di cui al DL n.\n91\u002F14, convertito dalla legge 11.8.14 n. 116, per combattere il caporalato\nanche attraverso la certificazione etica delle aziende che rispettano le\nregole, istituita presso l’INPS al fine di selezionare imprese agricole che,\nrispondendo ai requisiti richiesti per l’iscrizione, si qualificano per il\nrispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui\nredditi e sul valore aggiunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovendo e cooperando con le aziende della trasformazione del tabacco in\nfoglia per l’elaborazione di Report di sostenibilità, secondo gli standard\ninternazionali Global Reporting Iniziative (GRI), mirate a valutare e\ncomunicare le performances non finanziarie (ambientale, economica e sociale),\nin particolare per gli aspetti sociali legati allo sviluppo del capitale umano,\nagli indicatori del rispetto delle buone pratiche di lavoro e dei diritti umani\ne alla salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborando, nel comune interesse della difesa del settore, in particolare\ndi fronte alle Istituzioni nazionali e internazionali, anche tramite i\nrispettivi Organismi di rappresentanza di livello europeo, la Federazione\nSindacale Europea degli Addetti della Agricoltura, della Alimentazione e del\nTurismo (EFFAT) e la Federazione Europea Trasformatori Tabacco (FETRATAB), con\nla Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia (OIT), di cui APTI è\nmembro e con la Organizzazione Interprofessionale europea del tabacco in foglia\n(ELTI), cui APTI aderisce tramite FETRATAB, entrambe le quali hanno previsto\nnei rispettivi Statuti la partecipazione delle Organizzazioni di rappresentanza\ndei lavoratori ai lavori delle Assemblee in cui vengano trattati temi di comune\ninteresse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborando per la predisposizione e la presentazione al MIPAAF e alle\naltre Istituzioni competenti del Piano Tabacchicolo Nazionale 2017-18, la cui\npubblicazione è prevista entro l'estate 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborando per la predisposizione e la presentazione al MIPAAF e alle\naltre Istituzioni competenti del Piano di strategia fitosanitaria nazionale per\nil tabacco 2017-20, la cui pubblicazione è prevista entro l’estate 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovendo e collaborando in tutte le iniziative mirate allo sviluppo e\nmiglioramento delle condizioni e dei livelli occupazionali e della efficienza\neconomica del settore, anche avviando sperimentazioni relative ad attività\nagro-industriali complementari rispetto a quelle tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE PRIMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APTI e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, al fine di individuare scelte capaci\ndi contribuire alle soluzioni dei problemi del settore, nonché di orientare\nl’azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze\ngià realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale. La\nCommissione - ferme restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le\ndistinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL\ne UILA-UIL - ha compiti di analisi e di ricerca, nell’obiettivo di\nvalutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili alla elaborazione di\npolitiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla\nsituazione complessiva del settore tabacchicolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati da APTI e 6\ndalle OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, e si riunirà di norma 2 volte\nall’anno a maggio e ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare saranno oggetto di esame:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro\ndella elaborazione e definizione del Piano nazionale di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive delle politiche nazionali, comunitarie e internazionali del\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento\nalle importazioni e alle esportazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche dell’ecologia e dell’ambiente anche con riferimento ai\nrapporti con le Istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sia\nessa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e di sviluppo\nsperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle\ntipologie di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo sviluppo di ALIFOND, nel settore, in raccordo con la consulta delle\nparti fondatrici, con particolare riferimento all’incremento delle adesioni e\nalle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione\ndella iniziativa fra tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tema della qualità e della sicurezza riguardo il quale verrà\ncostituita una apposita sezione competente, i cui compiti specifici\nriguarderanno le materie della qualità e sicurezza dei prodotti,\ntracciabilità ed etichettatura, eticità delle produzioni, gli aspetti delle\ncondizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le azioni positive per promuovere le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti,\nuno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto\nalla attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con\nspecifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste\nindotte e ai conseguenti riflessi sui territori, nonché alle politiche della\nformazione professionale, necessarie per rispondere alle nuove esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono l’impegno per la costituzione e il funzionamento\ndella Commissione stessa in tempi brevi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghe Commissioni paritetiche verranno istituite a livello regionale allo\nscopo di stimolare le istituzioni regionali nella azione di sostegno della\ntabacchicoltura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Commissioni paritetiche regionali, costituiranno con il\ngoverno regionale Organismi bilaterali con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare e sostenere forme di sostegno alla tabacchicoltura\nnell’ambito delle risorse disponibili nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e\naltri analoghi strumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettare e finanziare una formazione specifica, variabile da regione a\nregione, in relazione alle varietà coltivate e curate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea con quanto previsto dall’AI 10.1.14 il sistema contrattuale di\nsettore prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un 2° livello di contrattazione (aziendale e\u002Fo territoriale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL ha durata quadriennale per le parti normative e\nretributive. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la\ntempistica, secondo il principio della autonomia dei cicli negoziali, le\nmaterie e le voci in cui si articola la contrattazione di 2° livello di cui\nall’art. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano inoltre a verificare e monitorare l’andamento del\n2° livello di contrattazione in coerenza con quanto previsto dall’art. 25\ndel presente contratto e, in relazione ai risultati che scaturiranno dal\nconfronto in corso sul citato Protocollo 10.1.14, si riuniranno per valutare la\nsituazione che verrà a determinarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concertazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono necessario per la salvaguardia del settore, sia sotto\nl’aspetto della efficienza produttiva che dei livelli occupazionali,\nsviluppare azioni congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche e, di\nconcerto con esse, nell’ambito degli Organismi comunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo fine le parti utilizzeranno i lavori della Commissione paritetica\nnazionale per concertare, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, le\nspecifiche iniziative da promuovere congiuntamente, nel contesto di una comune\npolitica di riassetto e promozione del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra anche al fine di garantire che, con le prossime riforme della\nPolitica Agricola Comune, la produzione del tabacco greggio nella UE cessi di\nessere discriminata rispetto alle altre produzioni agricole com’è\nattualmente, da quando, a partire dalla entrata in vigore della PAC 2014-20, la\nquota di risorse comunitarie dirette al sostegno del settore del tabacco è\nstata azzerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le parti daranno luogo alle necessarie azioni nei confronti\ndel Governo al fine di porre l’attenzione sulle peculiari caratteristiche\ndell’attività produttiva del settore del tabacco, connotato dalla elevata\ndomanda di lavoro, in particolare stagionale, dall’impulso sulle attività\ndell’indotto e dalla forte presenza nel Mezzogiorno e in aree rurali spesso\nsfavorite e prive di alternative equiparabili in termini economici e\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93,\nsi attiveranno al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni\nconcorrenziali delle aziende e di contrastare gli effetti distorsivi sul\nterritorio determinati dalla applicazione per le stesse lavorazioni di\nnormative diversificate; le parti verificheranno altresì la possibilità di\ndar luogo a contratti di riallineamento retributivo nelle aree in cui ciò sia\nconsentito e sulla base di una normativa quadro, che si riservano di\ndefinire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano il loro impegno nei confronti dell’AGEA e delle\ncompetenti Istituzioni governative per far sì che il presente contratto venga\napplicato da tutte le aziende di trasformazione del tabacco riconosciute ai\nsensi della normativa comunitaria e nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di divulgare e promuovere la conoscenza del presente contratto le\nparti ne promuoveranno la pubblicazione sulle pagine dedicate alla filiera del\ntabacco del sito internet del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e\nForestali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei\nlavoratori, convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma nel periodo settembre-ottobre l’APTI fornirà alle OO.SS.\nFLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, su richiesta delle stesse, in apposito incontro\na livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per Regioni\nvarietà e quantità, con riferimento ai contratti di coltivazione, ai piani di\nlavorazione, al miglioramento della qualità e all’orientamento della\npolitica dei prezzi comunitari e di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e\nla loro localizzazione per grandi aree geografiche e\u002Fo rilevanti ampliamenti di\nquelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una\ndelle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui\ntemi in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente l’APTI fornirà alle OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, su\nrichiesta delle stesse, in appositi incontri a livello regionale, informazioni\nsulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e\nquantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di\nassunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi\ndi ristrutturazione e riconversione e ai relativi riflessi occupazionali, alle\nleggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti\nindustriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo,\nsulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine ai programmi\ndi formazione professionale, sia aziendale sia extra- aziendale, e alle\neventuali problematiche connesse con l’inserimento lavorativo di stranieri\nprovenienti da Paesi in via di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una\ndelle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui\ntemi in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente i Gruppi industriali e le aziende di maggiore importanza\nforniranno rispettivamente alle OO.SS. nazionali e territoriali e alle RSU, in\napposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive\nproduttive, sui contributi strutturali UE, sui programmi di investimento, di\nassistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e\nsull’andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità nonché,\nsuccessivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su\neventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento\nproduttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e\ndi modifiche connesse all’ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali\nrelativi riflessi sia sulla occupazione che sulle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una\ndelle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui\ntemi in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla\nformazione professionale maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale\nstrumento per favorire nel comparto tabacchicolo l’acquisizione di adeguate\nconoscenze tecniche e\u002Fo professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell’ambito della Commissione\nParitetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le\nesigenze del settore per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla\nlegislazione comunitaria e nazionale sulla materia, valutando le possibilità\ndi promuovere progetti specifici per le professionalità tipiche del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le parti, entro 3 mesi dalla stesura del contratto, approfondiranno i temi\nrelativi per la costituzione di un apposito Fondo intercategoriale, nella forma\ndi associazione riconosciuta dal ministero del Lavoro, per la gestione delle\nrisorse rinvenienti dal recupero dei versamenti effettuati all’INPS,\nattualmente nella misura dello 0,30% sulle retribuzioni, come stabilito\ndall’art. 25, comma 4), legge n. 845\u002F78, secondo le previsioni dell’art.\n118, legge n. 388\u002F00 (Finanziaria 2001). Tali risorse verranno utilizzate per\nla realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui\ntemi dell’igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che\nterritoriale, tendente al coinvolgimento di tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>TUTELA DELLA SALUTE - IGIENE E SICUREZZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la tutela della salute sui luoghi di lavoro continua\nad essere una priorità, pertanto il D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. devono essere\napplicati con puntualità, con particolare attenzione al monitoraggio delle\nmappe di rischio che devono essere sempre più attente alle ricadute\nterritoriali-ambientali delle attività di fabbrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano la necessità di agire sulla prevenzione, intensificando\nla formazione, a partire dalla definizione di percorsi formativi bilaterali per\ni delegati della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà effettuato un puntuale esame dei sistemi produttivi tracciati e della\nloro coerenza con il rispetto delle regole contrattuali e la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo sviluppo di iniziative progettuali relative alla diffusione della\ninformazione nel campo dell’igiene e sicurezza sul lavoro e la diffusione\ndelle relative buone prassi si rimanda a quanto già previsto al punto\nprecedente e si conferma altresì l’impegno delle parti ad individuare altre\niniziative specifiche come quelle previste dall’OSHA a livello europeo e\ndall’INAIL a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nell’ambito dell’Accordo di settore 13.9.96, nelle aziende fino a 16\ndipendenti, viene stabilita l’elezione del RLST, eletto dai lavoratori dei\nbacini che verranno individuati con accordi specifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si conferma per tutte le aziende 1 ora aggiuntiva di assemblea, riservata\nalle problematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Associazioni imprenditoriali renderanno disponibili gli elenchi delle\naziende a loro affiliate, allo scopo di rendere agevole ai RLST la propria\nattività, compresa negli attuali dettati legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le azioni sopra descritte, con particolare riferimento ai percorsi di\nformazione dei RLST e per la vigilanza sulle corrette pratiche di formazione\ndel personale le parti convengono sulla istituzione di un Comitato Nazionale\nper la Sicurezza composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla APTI e 3 dalle\nOO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, che si riunirà di norma 2 volte\nall’anno, a maggio e ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla importanza di continuare a favorire percorsi di\ncarriera senza discriminazione di genere e si danno atto che, tenuto conto\ndell’altissima presenza di lavoro femminile nella attività di trasformazione\ndel tabacco in foglia, l’assenza di discriminazione è da sempre un principio\nfondamentale per le aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto da raccomandazioni, regolamenti e direttive UE, recepiti dallo Stato\nitaliano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità\nuomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di\nazioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la\nvalorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali\nsituazioni che non consentano l’effettiva parità di opportunità uomo-donna\nnel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della\ndignità della persona.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>In tale logica le parti si danno atto della opportunità di promuovere, in\nrelazione alle condizioni tecnico-organizzative, l’accesso del personale\nfemminile ad attività professionali non tradizionali, anche al fine di\nagevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di\nposizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel\ncorso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza\nannuale, informazioni globali relativamente all’andamento dell’occupazione\nfemminile nel settore e alle problematiche connesse all’accesso del personale\nfemminile ad attività professionali non tradizionali, nonché agli interventi\nche le parti di comune intesa ritengano opportuno promuovere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Verranno favoriti interventi formativi dedicati alle donne, adeguati a\ncompensare il minore livello professionale delle mansioni cui sono per lo più\nadibite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Per le lavoratrici che riprendono l’attività dopo l’assenza per\nmaternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno\nindividuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le\nprofessionalità acquisite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La normativa di riferimento e gli strumenti a disposizione per la tutela\ndella maternità e della paternità sono quelli previsti dall’art. 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>INNOVAZIONI TECNOLOGICHE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della attuazione di nuovi sistemi di produzione o di\norganizzazione del lavoro le aziende esamineranno con le RSU eventuali progetti\nin ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione,\ndecentramento di importanti fasi delle lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale\neventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del\nlavoro si farà ricorso, per gli interventi in materia, alle opportunità\nofferte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla\nformazione professionale nonché, ove le stesse non fossero esaustive,\nall’utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Ch3>FONDO SANITARIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente CCNL le parti hanno convenuto\nl’adesione al Fondo Integrativo Sanitario dei lavoratori dipendenti delle\nCooperative e Consorzi agricoli, dei Consorzi agrari, del Settore forestale e\ndelle aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e\nlavorazione prodotti alimentari (FILCoop).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla firma del presente Contratto sono in corso le procedure amministrative\nnecessarie alla adesione al Fondo, in ogni caso l’entrata in vigore\ndell’istituto è stabilita all’1.5.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è a totale carico delle aziende, secondo le\nmodalità previste all’art. 46 bis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SECONDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della\nfoglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco)\ne il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso ha efficacia in tutto il territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme di interpretazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le\noperazioni che vanno dalla raccolta della foglia alla spedizione del tabacco\ntrasformato per la manifattura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il\npresente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione e documenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dei lavoratori verrà effettuata dalle aziende secondo le\nesigenze organizzative e produttive e in conformità alle disposizioni\nlegislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione della data di\nassunzione, della qualifica e categoria cui viene assegnato, del luogo di\nlavoro, del trattamento economico, della durata del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare, oltre agli\naltri documenti richiesti dalla legge in vigore, anche i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fotocopia della carta di identità o documento equipollente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fotocopia del codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché tutta la documentazione richiesta per una corretta gestione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rilascerà eventuale ricevuta per i documenti originali lasciati\nin deposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza e\ndimora, a notificare i successivi mutamenti e a consegnare, dopo\nl’assunzione, il certificato di famiglia, nonché gli altri documenti\nnecessari per beneficiare degli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Precedenza nell'assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative e\nproduttive e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sul contratto a\ntermine, con particolare riferimento a quanto indicato nel comma 9), art. 10,\nD.lgs. 6.9.01 n. 368, darà la precedenza nella assunzione, per ciascuna\ncampagna, al personale già selezionato nelle precedenti campagne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente e coerentemente con tale premessa il datore di lavoro si\nimpegna ad assumere il personale in occasione dell’avvio di ciascuna\ncampagna, reperendolo prioritariamente tra i lavoratori stagionali assunti in\noccasione della campagna precedente, salvo che non sussistano giustificate\nragioni, che non necessitino specifiche professionalità, che non siano state\nsoppresse postazioni di lavoro, che non occorra ricoprire mansioni o qualifiche\nper le quali non vi sia personale a disposizione e, infine, con la specifica\nesclusione, a decorrere dalla firma del presente contratto, dei lavoratori cui\nsiano stati legittimamente comminati più di un provvedimento disciplinare\nnell’ambito della stessa campagna, o che abbiano interrotto il servizio per\nun periodo superiore a 14 giorni complessivi nel corso o al termine della\ncampagna (con esclusione delle assenze per l’esercizio dei diritti sindacali,\nper maternità, per gli obblighi di leva, per infortunio sul lavoro, per\npermessi non retribuiti riconosciuti, per donazione di sangue, per quanto\nprevisto dalla legge n. 104\u002F92, per congedi parentali, per ricoveri ospedalieri\ne per l’ipotesi di massimo 2 eventi che diano luogo ad assenza continuativa\nper malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il datore di lavoro accoglie, entro e non oltre 3 mesi dalla data\ndi cessazione del rapporto di lavoro, le dichiarazioni di interesse dei\nlavoratori che intendano fruire della succitata priorità. Il periodo di\naccoglimento della richiesta è esteso a 6 mesi nei casi in cui il lavoratore\nabbia svolto attività lavorativa per almeno 51 giornate nel corso della\ncampagna precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto, anche tenuto conto della\nstagionalità della attività, che la ciclica successione delle assunzioni dei\nmedesimi lavoratori, realizzatasi in base al presente impegno, non comporta in\nalcun modo la modifica della natura dei singoli contratti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveragegroup_comments\">\u003Ch3>Art. 3 bis - Misure a sostegno dell'occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e il turnover generazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sono costantemente impegnate nella promozione di modelli\noccupazionali volti alla stabilità e alla qualità dei rapporti di lavoro,\nnonché a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, contestualmente alla definizione di un rinnovato quadro\nnormativo sul tema pensionistico (APE volontaria, APE social etc.) o comunque\nentro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano\na definire misure specifiche a carico delle imprese che possano favorire il\nturnover generazionale attraverso l’uscita anticipata di lavoratori prossimi\nal conseguimento dei requisiti pensionistici e la contestuale assunzione, con\nmodalità da definire, di lavoratori da individuare nel bacino dei lavoratori a\ntempo determinato, tenuto conto della professionalità e della anzianità\nlavorativa in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 4 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di\nprova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per i lavoratori della categoria 1S), 1) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi per i lavoratori della categoria 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 mese e mezzo per i lavoratori della categoria 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane per i lavoratori della categoria 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 settimane per i lavoratori della categoria 6)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di servizio prestato per almeno un biennio in altre aziende con\nanaloghe mansioni, il periodo di prova viene ridotto alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esente dal periodo di prova il lavoratore stagionale che ha già lavorato\npresso lo stesso datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è in facoltà delle parti rescindere il\ncontratto in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso e di\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova il\nlavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente\nprestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il\nperiodo stesso sarà computato agli effetti della anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 5 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello\nprofessionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge, D.lgs. n.\n81\u002F15 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i\nquali è previsto l’inquadramento finale dal liv. 1) al liv. 3) e di 1 mese\ndi effettivo lavoro per gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5)\nall’1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"514\" border=\"1\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"49\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"82\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">complessiva\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(mesi)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1° \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(mesi)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2° \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(mesi)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(mesi)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli sotto\nquello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel 2° periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 3° e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 5) saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del 2° periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente a 1\u002F3 della intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL\nfino al 100% della retribuzione normale nel 1° giorno e fino alla cessazione\ndella indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata\ndell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della\nretribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del\nperiodo di durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie di cui all’art. 30 matureranno ‘pro quota’ con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro, oltre che\nnelle ipotesi previste dalle leggi in materia (D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i.), è\nconsentita anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intensificazione temporanea della attività derivante da situazioni\nstraordinarie e non prevedibili o indotte da particolari esigenze del\nmercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esecuzione di un’opera o di un servizio definito e predeterminato nel\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative diverse da\nquelle già previste dal D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività del\nsettore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che\nil numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato\nimpiegati per le fattispecie contrattuali di cui alle precedenti lett. a), b) e\nc) è individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate\ncomplessive lavorate in azienda nell’anno precedente, diviso 270, e\napplicando al rapporto così determinato la percentuale del 15%, facendo\nriferimento all’art. 23, D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i., l’eventuale frazione di\nunità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all’unità intera\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a\n9, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a 9 lavoratori\ncon contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 7 - Lavoro temporaneo in somministrazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge\n6.6.15 n. 81, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dagli artt. 31,\n32 e 33 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o\npredeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle\nlavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni\ndiverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti sul mercato del lavoro locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività del\nsettore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che\ni lavoratori con contratti di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie\ncontrattuali di cui ai nn. da 1 a 3 non potranno superare in media trimestrale\nl’8% del numero di giornate complessive lavorate in azienda nell’anno\nprecedente, diviso 270; l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto\nrapporto è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui tale\nrapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la\npossibilità di avere presenti in azienda fino a 5 lavoratori con contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il\nricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto già individuato dal\nCCNL in materia di formazione e lavoro, quelle della categoria 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le parti concordano di non ricorrere all’utilizzo della\nsomministrazione a tempo indeterminato, così come previsto dal comma 1), art.\n31, D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale l’azienda utilizzatrice comunica alle RSU o, in\nmancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali\nfirmatarie del contratto, il numero e i motivi del ricorso al lavoro\ntemporaneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Controllo di presenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà considerato assente qualsiasi lavoratore che non sia in condizioni di\nfar constatare la sua presenza nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il lavoro nessun lavoratore dovrà allontanarsi dal proprio posto\nsenza giustificato motivo, né allontanarsi dallo stabilimento senza regolare\nautorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di uscire dallo stabilimento dovrà essere richiesto dal\nlavoratore al datore di lavoro o a chi per esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Assenze e permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo motivi di forza maggiore, le assenze dovranno essere tempestivamente\ncomunicate al datore di lavoro o a chi per esso e altresì giustificate entro\nil giorno successivo a quello di inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Per gravi e comprovate necessità familiari al lavoratore dovrà essere\nconcesso il permesso di allontanarsi dallo stabilimento. Le prime 2 ore di\npermesso dovranno essere retribuite, mentre per le successive è in facoltà\ndella azienda di trattenere il salario corrispondente al periodo di sospensione\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale concederà, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, brevi permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano a carico\nfamiliari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata\nla necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere avanzata al diretto superiore con congruo\nanticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Cp>Viene data piena applicazione della legge 8.3.00 n. 53 sui congedi parentali\ne della legge 5.2.92 n. 104 per l’assistenza delle persone handicappate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Tossicodipendenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al\nlavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita\nmotivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in\ncondizioni documentate di tossicodipendenza, effettuano terapie di\nriabilitazione prestate o autorizzate dalle ASL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà a\nrichiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di\naspettativa non retribuita per documentata necessità di terapia riabilitativa\nda effettuarsi presso strutture del SSN o presso Strutture specialistiche\nriconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o Comunità\nterapeutiche individuate dalla legge 26.6.90 n. 162. Successivamente al\npositivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, agevoleranno\nl’inserimento del dipendente nella attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch3>Art. 11 - Classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in unica scala classificatoria di 7 categorie\nsulla base di declaratorie e profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie verrà effettuato sulla\nbase delle declaratorie e profili sotto riportati, fermo restando che eventuali\ncontestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\nsaranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e le RSU. In caso di\nmancato accordo per controversia interpretativa si farà ricorso alle\nrispettive OO.SS. a livello provinciale e, in fase successiva, alle rispettive\nOrganizzazioni a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 1S)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria quei lavoratori che, oltre a possedere i\nrequisiti indicati nella declaratoria della cat. 1) e avendo ampia\ndiscrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa, nonché la responsabilità\ndel coordinamento di più servizi di notevole importanza, svolgono, con\ncarattere di continuità, funzioni direttive di particolare rilievo ai fini\ndello sviluppo e della attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia\nnella gestione di risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori amministrativi o tecnici con\nfunzioni direttive che abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di\niniziative per il buon andamento di determinati servizi di notevole importanza,\nnei limiti delle direttive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che nel campo amministrativo o\ntecnico-produttivo, avendo adeguata preparazione professionale, esplichino\nfunzioni di concetto con facoltà di iniziativa e svolgano coordinamento e\ncontrollo di attività tecniche o amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di\npreparazione professionale ed esperienza di lavoro, svolgano compiti esecutivi\ndi carattere tecnico o amministrativo secondo l’indirizzo e le disposizioni\nricevute; ovvero che, nell’ambito dei compiti a loro affidati, coordinino e\nguidino, con l’esercizio di un certo potere di iniziativa, l’attività di\naltri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo o tecnico responsabile di servizi o reparti che\nsvolga lavori richiedenti particolare preparazione ed esperienza nel\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori con compiti esecutivi che\nrichiedono una preparazione pratica e professionale, a carattere tecnico o\namministrativo, che nell’ambito dei loro compiti, senza poteri di iniziativa,\neseguano lavori che possono comportare anche la guida e il controllo di\noperai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo o tecnico addetto ai servizi e ai reparti che\nsvolga lavori che richiedono preparazione ed esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di campagna addetto alla sorveglianza di particolari settori\n(coltivazione a conduzione diretta, semenzai etc.); incaricato della guida dei\nlavoratori addetti alla cura del tabacco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto del servizio di portineria a cui sia anche affidata la\nregistrazione di entrata e di uscita dei materiali da e per lo stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere con tenuta di registro o bollettario o schede di carico e\nscarico, con controllo della merce soltanto a quantità e non a valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico conduttore patentato di generatori di vapori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio responsabile della conduzione dell'impianto della cernita\nelettronica; operaio responsabile della conduzione dell'impianto di battitura;\noperario responsabile della galleria di essiccazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio addetto alla manutenzione (meccanico, idraulico, elettricisti\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiano lavori che\nrichiedono adeguata qualificazione o che abbiano acquisito un notevole grado di\nconoscenza del processo di lavorazione del tabacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio responsabile dell'inscatolamento automatico; del laboratorio di\nanalisi nelle aziende dotate di impianto di battitura; del vacuum-camera e\numidificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai addetti alla conduzione di carrelli elevatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatrici alle lavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutante di tecnico inquadrato nella categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, possedendo adeguate\nconoscenze tecnico-pratiche, svolgano lavori attinenti al perfezionamento o al\ncontrollo del processo tecnico-produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai addetti al laboratorio di analisi, al controllo impianti di\ninscatolamento automatico, ricevimento automatico, al raffinamento del\nprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai addetti alla guardiania, addetti all’infermeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di adeguate\nconoscenze tecnico-pratiche, svolgano attività produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai con adeguate conoscenze tecnico-pratiche addetti ai servizi vari; al\nricevimento del tabacco sciolto, alla alimentazione dei nastri; alla cernita;\nalle masse; alla fermentazione; al condizionamento del tabacco negli involucri\n(scatole, balle, ballette); alla movimentazione di balle, ballette;\nall’assemblaggio e riparazione dei telaini e degli involucri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgano attività\nproduttiva senza adeguate conoscenze tecnico-pratiche o che svolgano attività\ndi semplice manovalanza o attività manuali semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai senza adeguate conoscenze tecnico-pratiche addetti ai servizi vari;\nal ricevimento del tabacco sciolto; alla alimentazione dei nastri; alla\ncernita; alle masse; alla fermentazione; al condizionamento del tabacco negli\ninvolucri (scatole, balle, ballette); alla movimentazione di balle, ballette;\nall’assemblaggio e riparazione dei telaini e degli involucri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le adeguate conoscenze tecnico-pratiche si\nintenderanno acquisite dopo 1 anno di servizio continuativo per i lavoratori\nfissi o, per i lavoratori stagionali, 3 campagne continuative di attività\nlavorativa svolta in mansioni di carattere produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di Quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n.\n190\u002F85, si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale\nsovrastante e il restante personale della azienda e si identifica agli effetti\nclassificatori nel liv. 1S) della classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Quadro si applicano il trattamento economico del liv. 1S) e la normativa\ncontrattuale prevista per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa non grave nello\nsvolgimento delle sue mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli\ndi preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia\ndi brevetti, viene riconosciuta ai Quadri, previa specifica autorizzazione\naziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni\nin ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base a quanto previsto dall’art. 6, legge 13.5.85 n. 190, in caso di\nsvolgimento delle mansioni proprie del liv. 1S), che non sia determinato dalla\nsostituzione di altro lavoratore assente per motivi che diano diritto alla\nconservazione del posto, l’assegnazione a tale livello e l’attribuzione\ndella qualifica di Quadro saranno effettuate trascorso un periodo ininterrotto\ndi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con quanto sopra è stata data attuazione al\ndisposto della legge n. 190\u002F85.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Passaggio di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio da operaio con rapporto di lavoro continuativo ad impiegato,\nsempre che non intervenga l’effettiva risoluzione del rapporto stesso in\nconseguenza di novazione, non costituisce di per sé motivo per la risoluzione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 6) dell’articolo\ncontrattuale relativo ai Quadri, qualora le funzioni effettivamente svolte dal\nlavoratore superino con carattere continuativo e comunque per un periodo non\ninferiore a 3 mesi i limiti della categoria attribuitagli, il lavoratore ha\ndiritto al passaggio alla categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, l’esplicazione di mansioni di categoria superiore in\nsostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia,\ngravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo\ndi durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di\ncategoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per\nl’assente, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito\nnelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla\nesplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria\ncorrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia\ncarattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo\nstato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite, di regola, in 7 ore\ngiornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà\nla durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della\nsettimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame\nin sede aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni la giornata\ndel sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che\nl’orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere\nsecondo le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale per gli spostamenti da un\nlocale all’altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro\neffettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati\ndalle vigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i minori valgono le disposizioni della legge 17.10.67 n. 977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori hanno diritto di godere annualmente di un numero di\ngiornate di riposo in sostituzione e pari alle ex festività religiose\nsoppresse di cui alla legge n. 54\u002F77 e s.m., da aggiungere al termine della\nlavorazione per i lavoratori stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica successiva, i lavoratori beneficeranno del trattamento previsto per le\nfestività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno, la riduzione\nannua in atto di 60 ore dell’orario di lavoro, da godersi in aggiunta al\ntrattamento di cui al punto 2), è elevata a 68 ore a decorrere\ndall’1.3.91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale stagionale il trattamento relativo alle ex festività\nreligiose di cui alla legge 5.3.77 n. 54 e s.m., nonché quello delle prime 48\nore di riduzione di orario si intende riproporzionato nella misura di ore 13,33\nper ogni mese di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le restanti 20 ore di riduzione di orario, maturabili con le decorrenze di\ncui al precedente punto 3), verranno riproporzionate di ore 1,66 per ogni mese\ndi effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione annuale dell’orario di lavoro di cui ai punti 2) e 3) verrà\ngoduta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale stagionale, al termine della lavorazione, con esclusivi\neffetti aggiuntivi sugli istituti contrattuali del TFR, 13a e 14a\nmensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale fisso nei mesi di agosto e settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove per esigenze tecnico-produttive si rendesse impossibile il godimento\ndella riduzione di cui trattasi, le aziende provvederanno alla monetizzazione\ndel mancato godimento in favore dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti\nintendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più\nturni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a\nlivello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l’orario\nsettimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco\ntemporale annuo o nell’intero periodo di durata del contratto a tempo\ndeterminato fino ad un massimo per il superamento dell’orario settimanale\nmedesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per una attività di\ndurata pari a 4 mesi (detto valore si intende correlativamente\nriproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le RSU le esigenze\nproduttive, attuerà per l’intera azienda, per unità produttive o gruppi di\nlavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori\nall’orario settimanale contrattuale, e settimane con prestazioni lavorative\ninferiori all’orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri tra Direzione aziendale e RSU si terranno con tempestività\ncorrelata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia\nsuperiori sia inferiori all’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative inferiori all’orario normale di cui al punto 1)\npotranno essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate, mezze giornate\no gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di\nore corrispondenti a quelle di superamento dell’orario settimanale\ncontrattuale maggiorato del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati\nalle RSU e dovranno comunque essere realizzati entro 3 mesi dalla data\ninizialmente prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione di orario anche agli effetti degli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno\nconsiderate straordinarie agli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>L’attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per\ntutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di\ncomprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel realizzare la flessibilità degli orari contrattuali relativamente alla\nmanodopera femminile, l’azienda terrà conto delle oggettive caratteristiche\ndei servizi di trasporto presenti sul territorio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle rispettive norme contrattuali,\nnell’intento di perseguire un sempre maggiore livello di produttività e la\npiù razionale utilizzazione degli impianti, avuto riguardo, altresì, alla\nrilevanza degli assetti occupazionali, la determinazione dei periodi di\ngodimento delle ferie, l’eventuale utilizzo delle ex festività e delle\nriduzioni dell’orario di lavoro su base annua di cui ai punti precedenti\nformeranno oggetto di un esame preventivo tra Direzione aziendale e le RSU\nnella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e con\nl’esclusione dei periodi di attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ultimo trimestre dell’anno aziende e RSU concorderanno un\ncalendario annuo di massima, che tenga conto delle esigenze prospettiche del\nciclo produttivo e dei lavoratori. A tale proposito, anche per meglio governare\nla flessibilità del ciclo produttivo potrà prevedersi l’istituzione della\n“banca ore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede\naziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia\npassati a più turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in ordine alla problematica della riduzione per legge\ndell’orario di lavoro, affermano che la regolazione dell’orario di lavoro\ndeve essere di pertinenza delle parti sociali, attraverso la contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, qualora fosse approvata una disposizione di legge sulla riduzione\ndell’orario di lavoro, si impegnano ad incontrarsi per convenire gli\neventuali adattamenti di tale disciplina alle esigenze del comparto, al fine di\nevitare alterazioni agli equilibri di costo complessivo determinati con il\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la vigenza di questo contratto le parti convengono che, per attutire le\nricadute occupazionali determinate dalla grave crisi di mercato e produttiva\ndel settore, ferma restando l’utilizzabilità degli strumenti di legge in\nmateria di contratti di solidarietà, CIG e mobilità, contratti part-time e\naltri successivi provvedimenti, si potrà fare ricorso, compatibilmente con le\nesigenze tecnico-organizzative, a una riduzione temporanea e reversibile\ndell’orario di lavoro, mediante la gestione collettiva dei diritti relativi\nalla riduzione dell’orario e della prestazione annua; al di là di quanto\nprecede potrà effettuarsi il ricorso temporaneo e reversibile ad ulteriori\nriduzioni di orario con equivalenti riduzioni retributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta gestione collettiva, nonché il ricorso alle sopracitate\nulteriori riduzioni di orario, saranno realizzati mediante l'attivazione, da\nparte delle aziende, di una apposita contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Riposo settimanale e giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo settimanale, il quale\ndovrà cadere normalmente di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Ad ogni effetto di legge sono considerati giorni festivi, oltre le\ndomeniche, anche i seguenti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 25 aprile (anniversario Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1° maggio (festa del Lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 1° gennaio (Capodanno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) per il solo comune di Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 15 agosto (Assunzione di Maria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 1° novembre (tutti i Santi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) 25 dicembre (S. Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festa del S. Patrono del luogo (fatto salvo il punto 4, lett. b).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le giornate festive nazionali e infrasettimanali sopra elencate,\nnonché per quella del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, nel caso non\nvi sia prestazione di lavoro, non è dovuta al lavoratore nessuna retribuzione,\nintendendosi la stessa compresa nella paga mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso in cui una delle sopraddette giornate festive cada di\ndomenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento\neconomico, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione di fatto.\nIl predetto importo sarà determinato sulla base di 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nelle festività nazionali, infrasettimanali e del S. Patrono vi sia\nprestazione d’opera, sarà corrisposta al lavoratore, oltre alla retribuzione\nnormale di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente\nprestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale potrà essere concordato il godimento delle festività di\ncui sopra al termine della lavorazione con conseguenti prolungamenti del\nperiodo di occupazione, ferma restando la percentualizzazione retributiva delle\nstesse, prevista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall’art. 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per i giorni che in conseguenza della legge 5.3.77 n. 54,\nmodificata dal DPR 28.12.85 n. 792, hanno cessato di essere festivi, è\nregolato dall’art. 14 (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Lavoro straordinario notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato all’art. 14 viene\nconsiderato straordinario e non può protrarsi per più di 2 ore al giorno o 12\nore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per\noperazioni riconosciute improrogabili dalle parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>Il lavoro notturno è quello che si svolge dalle ore 22 alle 6 del mattino\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni indicati\nall’art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considerano notturne o festive le ore di lavoro incluse in regolari\nturni periodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai\nlavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a\nnorma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e festivo viene compensato con le seguenti\npercentuali di maggiorazioni della retribuzione oraria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>- lavoro straordinario feriale diurno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>- lavoro straordinario festivo diurno: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario feriale notturno: 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo notturno: 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>- lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo): 45%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno non compreso in turni: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno in turni: 20%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste maggiorazioni non possono cumularsi, ma la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Lavori pesanti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetxt\">\u003Cp>Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla\nchiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole, nei limiti\nconsentiti dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., va corrisposta, in aggiunta alla\nretribuzione, una indennità oraria di € 0,07489 (pari ad €\n12,95532\u002Fmese).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che restano fermi gli ambiti di applicazione già\nindividuati in sede aziendale e che, ai fini della erogazione dell’importo di\ncui sopra, si procederà ad assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti\neventualmente corrisposti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60\nminuti della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60\nminuti della giornata, qualora l’azienda trattenga i lavoratori nello\nstabilimento, questi avranno diritto alla corresponsione della paga per tutte\nle ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per avversità atmosferiche o per altre cause di forza maggiore,\nnon sia possibile iniziare il lavoro, agli operai regolarmente presentatisi\nverrà corrisposta una indennità ragguagliata a 2 ore di lavoro. Tale\nindennità non compete se gli operai sono stati tempestivamente\npreavvertiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa\ndi forza maggiore riconosciuta per l’interruzione di lavoro, purché esso sia\ncontenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro 30 giorni\nimmediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Cottimo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata ogni forma di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Appalti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della legislazione vigente e anche allo scopo di tutelare i\nlavoratori dipendenti, le aziende, prima di procedere ad affidare eventuali\nappalti a soggetti terzi, esamineranno tutte le possibili soluzioni alternative\ne, comunque, provvederanno a fornire opportuna informazione alle RSA e, in\nassenza, alle Strutture territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle retribuzioni deve essere effettuato dal datore di lavoro\n- in via posticipata - a mezzo di busta paga che dovrà indicare chiaramente\ngli elementi che costituiscono la retribuzione ordinaria ed eventualmente\nquella del lavoro straordinario, del lavoro festivo, di recupero, multe etc.\n(in conformità delle norme della legge 5.1.53 n. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della paga oraria degli operai).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai è\nstata effettuata senza oneri o vantaggi per l'azienda o i lavoratori, fermo\nrestando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di\neffettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore\neffettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri adottati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il minimo di paga base oraria verrà moltiplicato per 173;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le misure giornaliere dell’indennità di contingenza verranno\nmoltiplicate per 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dalla indennità di\ncontingenza, qualora lo consenta la loro natura e le loro caratteristiche,\npotranno essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui\nin premessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la gratifica natalizia degli operai verrà trasformata in 13a mensilità\n(173 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella\nretribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica saranno\ncompensate in base a 1\u002F26 della retribuzione mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)decorrenza: 1° gennaio 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Elementi della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) minimo contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) quote di indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’allegato A) sono stabilite le misure dei minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Quota oraria e giornaliera.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione\nmensile per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione di una giornata di lavoro si divide la retribuzione\nmensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Premio di partecipazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del Protocollo 23.7.93 l’erogazione di elementi economici\nulteriori rispetto a quanto già previsto dal CCNL dovrà avere le seguenti\ncaratteristiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con le strategie della impresa, le erogazioni saranno\ndirettamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la\nrealizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per\nobiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di\nredditività e di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto\neconomico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni della impresa e\ndel lavoro e le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto\ndell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili\nverifiche tecniche sui parametri di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui sopra, data la\nloro caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori, non\nsono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da consentire\nl’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla\nnormativa di legge che verrà emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite le\ncondizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del\nricorso ad agitazioni per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della\npiattaforma rivendicativa e, comunque, fino a 2 mesi successivi alla scadenza\ndell’Accordo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto e lo spirito della previgente prassi negoziale,\ncon particolare riferimento alle piccole imprese, le parti si danno atto che la\ncontrattazione integrativa non potrà avere ad oggetto materie già definite in\naltri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche, comunque\ndenominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere\nricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni così come sopra specificato\nmentre la parte fissa verrà congelata, salvo diversa pattuizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione a livello di azienda verrà esercitata\ndalle RSU congiuntamente alle strutture territoriali e\u002Fo nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina sostituisce quella di cui all’art. 22, CCNL\n18.7.90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che le richieste di applicazione dell’istituto del\npremio di partecipazione, ovvero altre forme di contrattazione di 2° livello\nverranno contrattate a decorrere dall’1.1.05, per le aziende di nuova\napplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo intercorrente fino al 31.12.04 le parti provvederanno a un\nconfronto al loro interno, al fine di individuare un possibile migliore\ncoordinamento delle prassi applicate dalle diverse aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che la coltivazione e la lavorazione del tabacco sono\nprevalentemente concentrate in 4 bacini territoriali, identificabili a livello\nsub-regionale, si ritiene opportuno poter procedere alla contrattazione di 2°\nlivello anche su base territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Società articolate in più unità produttive il premio in parola\nverrà contrattato a livello di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 26 - Mensa aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale o, in\nsostituzione, alla corresponsione a ciascun dipendente di una indennità\ngiornaliera utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, la cui\nmisura è fissata in € 0,40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma precedente non spetta qualora nella giornata\nla prestazione lavorativa sia inferiore a 6 ore, fatti salvi i diversi accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Tale limitazione non trova applicazione qualora la lavoratrice madre\nutilizzi i periodi di riposo di cui all’art. 10, legge n. 1204\u002F71.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato\ndall’art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di\ntempi e modalità per il consumo dei pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui sopra resta assorbito nei trattamenti di miglior favore\neventualmente corrisposti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 27 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio il lavoratore avrà diritto a un congedo straordinario\ndi 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione normale. Il datore\ndi lavoro integrerà, fino a concorrenza dei predetti 15 giorni, le 8 giornate\nposte a carico dell’INPS, delle quali potrà effettuare il conguaglio con il\ncontributo assegni nucleo familiare. Durante il congedo il lavoratore è\nconsiderato ad ogni effetto in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo ordinario sotto le armi, valgono le disposizioni della\nlegge 3.5.55 n. 370. Il datore di lavoro conserva il posto al lavoratore e gli\ncorrisponde per il periodo di 3 mesi una indennità mensile pari allo stipendio\nglobale. Per lo stesso periodo il datore di lavoro è tenuto a mantenere alla\nfamiglia del dipendente l’alloggio, sempre che ciò non sia incompatibile con\nle esigenze della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo trascorso in servizio militare per richiamo alle armi viene\ncomputato agli effetti dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi\nsuccessivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti\npresso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corsi di cui al comma precedente non potranno, comunque, avere una durata\ninferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150\nore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’arco di 1 anno il 3% dei lavoratori occupati dalla azienda nella\nunità produttiva potrà usufruire dei permessi retribuiti, compatibilmente con\nl’esigenza del regolare svolgimento della attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla azienda almeno 1 mese\nprima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,\nl’Istituto organizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà fornire alla azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente i certificati di frequenza mensili con l’indicazione\ndelle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra\nindicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando\nla valutazione delle esigenze di cui al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al presente articolo\nanche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato superiore a 4\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 bis - Lavoratori migranti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confermando come principio base la parità di diritti e tutele tra i\nlavoratori, si introducono alcune norme specifiche, con l’obiettivo di\nfavorire l’integrazione dei lavoratori immigrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-viene esteso il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 29 del\nvigente CCNL (150 ore) anche per la frequenza di corsi di apprendimento della\nlingua italiana, alle medesime condizioni previste per il diritto allo studio\ndi cui all’art. 29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si riconoscono permessi non retribuiti ai lavoratori che manifestano la\nvolontà di rispettare festività religiose non contemplate nel vigente CCNL\nnel limite di 2 festività per anno. Per i dipendenti stagionali le suddette\ngiornate lavorative potranno essere recuperate in periodi temporali diversi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al fine di agevolare i lavoratori migranti nei ricongiungimenti familiari\nsi consente loro di poter usufruire di periodi continuativi di assenza dal\nlavoro mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, a un\nperiodo di riposo retribuito pari a 26 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni, il godimento di una\ngiornata di ferie è pari a giorni 1,2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto per il periodo di campagna spettano 2,166 giorni di\nferie retribuiti per ogni mese di servizio prestato pari a 13 giorni al\nsemestre (vedi art. 41).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie verrà concordata in sede aziendale, fermo restando il\ngodimento di un periodo minimo continuativo, purché maturato, della durata di\n2 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di ferie non sono comprese le festività che ricorrono durante,\nall’inizio e alla fine del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera come mese compiuto.\nAgli effetti di ciò, non dovranno computarsi le sospensioni di lavoro che\nabbiano durata superiore a 6 giorni feriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie per il personale stagionale, se godute al termine della\nlavorazione, prolungano convenzionalmente il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la compensazione delle ferie mediante l’applicazione della\nnormativa di cui all’art. 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sull’importo derivante dalla applicazione di tale normativa avrà\nesclusivo effetto l’istituto contrattuale della 13a mensilità e il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal\npersonale impiegatizio dipendente conformemente a quanto previsto nel CCNL\n20.12.73.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti successivamente al 31.8.79, per l’anzianità\nmaturata ininterrottamente presso la stessa azienda, sarà corrisposto per ogni\nbiennio, e sino a un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata per\nciascuna categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo in cifra fissa per gli aumenti periodici rapportato a mese è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 1) e 1S): € 16,52662\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 2) : € 14,46079\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 3A) : € 13,42788\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 3B) : € 11,87851\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 3B) : € 5,93925\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 4A)\u002FB) : € 5,68103\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 5) : € 5,42280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. 6) : € 5,16457\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui sopra non potrà essere assorbito da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dall’importo di cui sopra maturato o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dovuto a titolo di aumento periodico decorrerà dal 1° giorno\ndel periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il\nbiennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dovuto a titolo di aumento periodico assorbe, fino a\nconcorrenza, eventuali aumenti già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a categoria superiore gli importi relativi agli aumenti\nperiodici precedentemente maturati verranno ricalcolati in base alla nuova\ncategoria di assegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME TRANSITORIE DEL CCNL 18 MARZO 1980\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 31.8.79 verranno riconosciuti 5 aumenti periodici\ndi anzianità con decorrenza della anzianità utile per tale istituto a partire\ndalla data di stipulazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi lavoratori verrà congelato in cifra l’importo degli aumenti\nperiodici già maturati al 31.8.79, ivi compreso l’eventuale rateo di aumento\nperiodico in corso di maturazione per tutti coloro che a tale data non abbiano\nmaturato 3 aumenti periodici, così come previsto dal CCNL 5.1.77 e\nl’anzianità utile per la maturazione degli ulteriori aumenti periodici di\nanzianità con il nuovo regime decorrerà dalla data di stipulazione del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla maturazione del 3° biennio di anzianità con il nuovo\nregime gli importi relativi agli aumenti periodici congelati verranno\nutilizzati per il raggiungimento dei 5 aumenti periodici come sopra determinati\ncon il seguente criterio: corresponsione di 1 aumento periodico di anzianità\ncome sopra determinato per categoria di appartenenza e recupero dell’importo\nrelativo a 1 aumento periodico congelato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai già in forza al 31.8.79, in caso di passaggio a categoria\nsuperiore, gli importi relativi agli aumenti periodici già maturati con il\nnuovo regime verranno ricalcolati in base alla nuova categoria di\nassegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il passaggio dal vecchio al nuovo regime che sarà attuato dall’1.1.80\nverranno osservate le seguenti modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati in servizio al 31.8.79 resta in vigore la disciplina\nprevista dal CCNL 5.1.77 per quanto attiene al numero degli scatti che verranno\nrivalutati negli importi fissi come sopra determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conseguente conguaglio, pari alla differenza tra l’ammontare degli\naumenti periodici maturati e corrisposti all’1.1.80 e l’ammontare del\ncorrispondente numero degli aumenti periodici maturati nelle varie categorie di\nappartenenza calcolati con il nuovo valore, sarà corrisposto in 2 quote uguali\nrispettivamente alle seguenti scadenze: 1.1.80 e 1.1.81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati già in forza alla data di stipulazione del presente\ncontratto che al 31.8.79 abbiano in corso di maturazione un biennio di\nanzianità nei limiti dei 10 previsti dal precedente CCNL, l’anzianità sarà\nconsiderata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici in cifra\nfissa sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all’impiegato\nl’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdatesec\">\u003Cp>In occasione del Natale l’azienda erogherà a tutti i lavoratori una 13a\nmensilità pari alla retribuzione mensile percepita e, di norma con la\nretribuzione di giugno, una 14a mensilità, di importo pari, anche questa, alla\nretribuzione mensile percepita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi\ndell’ammontare della 13a e della 14a mensilità per quanti sono i mesi interi\ndi servizio prestati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno\ncalcolate come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia accertata secondo i criteri previsti dalla vigente\nnormativa di legge, al prestatore d’opera competerà l’assistenza stabilita\ndalla legge n. 833 del 23.12.78 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di norma deve avvertire l’azienda entro le ore 10 del 1°\ngiorno di assenza e inviare alla azienda stessa, entro 2 giorni dall’inizio e\ndalla prosecuzione della assenza, il certificato medico attestante la malattia,\nredatto dal medico delle competenti Strutture sanitarie su apposito modulo.\nL’invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata fino a\n3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di\ninizio che di prosecuzione della assenza, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai\nsensi delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia avuta\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza\ndal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro,\ndisponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale, o\nfestivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fino al termine dell’evento\nmorboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal\nproprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per\naltri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a\ndare preventiva comunicazione alla azienda della diversa fascia oraria di\nreperibilità da osservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie\ncome sopra definite potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle\ndisposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del\nperiodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere\ncomunicato tempestivamente dal lavoratore alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è\ntenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di\nlavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 43 con\ngradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>A partire dal 1° giorno di malattia e fino al 3° giorno compreso\nl’azienda corrisponderà al lavoratore per ogni giorno di assenza debitamente\ncertificata un importo pari al 40% della retribuzione normale netta di cui\nall’art. 23. Tale importo sarà elevato per il 2° giorno di malattia, a\npartire dall’1.1.91, al 100% della retribuzione normale netta di cui al\nsuddetto art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 2° giorno di malattia e fino al temine della malattia stessa,\ne in ogni caso fino al termine massimo del 180° giorno di malattia, l'azienda\ncorrisponderà al lavoratore una integrazione del trattamento erogato dall'INPS\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspaytxt\">\u003Cp>Per i lavoratori stagionali si richiamano le disposizioni di legge vigenti\nin materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per le malattie che superano i 6 giorni l'azienda corrisponderà il 100%\ndella retribuzione normale netta anche per i giorni di carenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Durante le assenze per malattia il datore di lavoro è tenuto a conservare\nil posto, ai lavoratori fissi, per un periodo di 180 giorni. Nel caso di\nconcomitanza di evento morboso di particolare gravità, il suddetto periodo\ncomplessivo di conservazione del posto è elevato, senza corresponsione della\nretribuzione, a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per gli altri lavoratori durante le assenze di malattia il datore di lavoro\nè tenuto a conservare il posto fino alla scadenza del rapporto oppure fino al\ntermine della lavorazione in corso e, in ogni caso, non oltre il termine\nmassimo di 180 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da\nnorme generali in atto o future.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio\nl’impiegato con rapporto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione\ndel posto per 12 mesi, col seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)4 mesi di stipendio intero e 4 mesi di mezzo stipendio in caso di\nanzianità di servizio inferiore a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 5 mesi di stipendio intero e 5 mesi di mezzo stipendio in caso di\nanzianità di servizio da 5 a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 mesi di stipendio intero e 6 mesi di mezzo stipendio in caso di\nanzianità di servizio di oltre 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni suddette non si sommano quando si verificano alla distanza\ndi almeno 1 anno dalla fine della interruzione precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale, nel caso di patologie gravi (uremia cronica,\ntalassemia, emopatie sistematiche, neoplasie) che richiedono terapie salvavita,\ni giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie, debitamente\ncertificati dalle competenti ASL o Struttura convenzionata, non sono\nconsiderati e inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra\nindicati, né ai fini del computo degli archi temporali di cui ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 34 - Infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà\naffinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, entro 3 giorni dal rilascio del certificato di\nguarigione, non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL,\nl’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal 1° giorno di\nassenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità\ntemporanea erogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di tale\nindennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante l’assenza per infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto\na conservare il posto ai lavoratori fissi fino a guarigione clinica, comprovata\ncon rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto e il relativo trattamento di integrazione, per\ngli altri lavoratori, viene assicurato fino alla scadenza del rapporto oppure\nal termine della lavorazione in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da\nnorme generali in atto o future.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa\nazienda, sempreché il trasferimento comporti un effettivo cambiamento di\nresidenza, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto\nper lui, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia,\nbagagli etc.) previi opportuni accordi da prendere con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovuta inoltre una indennità di trasferimento ‘una tantum’ nella\nmisura di 70 ore della retribuzione globale di fatto al lavoratore celibe senza\nconviventi a carico, e nella misura di 100 ore di retribuzione globale di\nfatto, oltre a 10 ore della stessa, per ogni familiare a carico e convivente\nche con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità\ndi anzianità e al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 36 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di trasporto incontrate\nnell’espletamento delle sue mansioni, a meno che il mezzo di trasporto non\ngli venga fornito dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il servizio richieda il pernottamento fuori sede, il lavoratore\navrà diritto al rimborso delle spese di vitto e alloggio più il 20% delle\nspese documentate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Indennità maneggio denaro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha\ndiritto a una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo di stipendio\ne dell’indennità di contingenza della categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per i lavoratori non in prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell’operaio fisso non in prova, non effettuato ai sensi\ndell’art. 44, o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno con\nun preavviso di 1 settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del predetto\ntermine deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della\npaga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto da lui dovuto\nall’operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il\nperiodo di preavviso da questi non dato e non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di\npreavviso si computa nell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà esonerare l’operaio dalla prestazione di lavoro,\ncorrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al\ncompimento del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione normale del rapporto di impiego a tempo indeterminato non\npuò avvenire senza preavviso, i cui termini, tanto in caso di licenziamento da\nparte del datore di lavoro, quanto in caso di dimissioni da parte\ndell’impiegato, sono stabiliti nel modo seguente: mesi 2, 3, 4,\nrispettivamente per anzianità di servizio fino a 5 anni (sempreché sia stato\nsuperato il periodo di prova), da 5 a 10 anni, superiore a 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto da lui dovuto\nall’impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la decorrenza del termine di preavviso l’impiegato ha diritto,\ntenuto conto delle esigenze della azienda, ad ottenere adeguati permessi per la\nricerca di un’altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per il personale operaio che impiegato, al fine di armonizzare le norme\nrelative ai licenziamenti collettivi e per garantire parità di trattamento a\ntutti i lavoratori, le aziende si impegnano a non applicare quanto previsto dal\nD.lgs. 4.3.15 n. 23, in merito al solo tema delle procedure relative alla\ninterruzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 39 - Trattamento di fine rapporto per il personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori (operai e impiegati) che abbiano con l’azienda un rapporto\ncontinuativo di lavoro compete, in caso di sua risoluzione, un TFR determinato\nsecondo le norme previste dalla legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È facoltà del datore di lavoro dedurre dal TFR, e fino a concorrenza del\nrelativo importo, quanto l’impiegato abbia diritto di percepire, in\nconseguenza del licenziamento, per atti di previdenza compiuti dalla azienda.\nNessuna deduzione è peraltro ammessa per quanto venga corrisposto\nall’impiegato dal “Fondo di Previdenza” gestito dall’ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è\nquella composta esclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla legge n.\n297\u002F82;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maggiorazioni per lavoro notturno in turni aventi carattere\ncontinuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per lavori pesanti svolti in via continuativa di cui all’art.\n17;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-premio di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità maneggio danaro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - TFR per i lavoratori stagionali (già indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di fine campagna o premio di fine lavoro).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti per il periodo di campagna, o comunque con contratto a\ntempo determinato, il datore di lavoro corrisponderà, all’atto del\nlicenziamento, un TFR determinato secondo la legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo la natura del contratto a tempo determinato per il personale\nstagionale, ai lavoratori che abbiano prestato la propria opera presso la\nstessa azienda verranno altresì corrisposte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 2,58228 per ogni mese di occupazione nella III e IV campagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 5,16457 per ogni mese di occupazione nella V e VI campagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 7,74685 per ogni mese di occupazione nella VII e VIII campagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 10,32914 per ogni mese di occupazione oltre la VIII campagna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i suddetti importi sono da considerare come mesi interi le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di cui sopra verranno riconosciute utili le campagne già\nlavorate presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è\nquella composta esclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla legge n.\n297\u002F82;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maggiorazione per lavoro notturno in turni aventi carattere\ncontinuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per lavori pesanti svolti in via continuativa di cui all’art.\n17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna l’importo dovuto per\ngli istituti contrattuali di cui agli artt. 15, 30 e 32 - ferme restando le\nnorme stabilite in detti articoli - sarà calcolato in base alle sottoindicate\nmisure percentuali forfettarie della retribuzione globale di fatto, esclusi gli\nimporti relativi ad eventuali prestazioni per lavoro straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festività 4,35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferie 8,67%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13a mensilità 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 14a mensilità 8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione degli importi dovuti per gli istituti contrattuali sarà\neffettuata in più soluzioni, o in una, all’atto della cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da tali importi saranno detratte le somme eventualmente già corrisposte\ndalla azienda agli stessi titoli, compreso il caso di godimento delle ferie e\ndelle festività nel corso del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Doveri del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in conformità e nei limiti\ndell’incarico conferitogli dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a mantenere nello svolgimento delle sue attività un\ncontegno corretto e rispondente ai suoi doveri e particolarmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a rispettare l’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad assolvere con la massima assiduità e diligenza le mansioni\naffidategli, con la piena osservanza e con gli obblighi derivantigli dal\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a conservare l’assoluto segreto d’ufficio; a non trarre profitto da\nquanto forma oggetto delle sue mansioni nella azienda, né trattare per conto\nproprio o di terzi affari in concorrenza con il datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ad avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, macchinari e\nstrumenti a lui affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore si trovi nella impossibilità di esercitare una\nqualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare immediatamente\nil datore di lavoro o chi per esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli\nstabiliti dall’art. 33 (limitatamente ai quali si procederà con le\ngradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla\ne) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo\nai seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa da applicare fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi\ndi cui all’art. 44 e secondo le norme in esso contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza\ndelle mancanze e al grado della colpa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni\narrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della\nsospensione il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ritardi l’inizio del rapporto o lo sospenda senza preavvertire il\nsuperiore diretto o senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito\ncartello per ragioni tecniche e di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) non osservi l’obbligo di cui al comma 4), art. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. b), c) e\nd) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all’art. 7, legge\n20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i licenziamenti disciplinari, di cui all’art. 44, si applicano i primi\n3 commi dell’art. 7 sopracitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la\nperdita dell’indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del\nlavoratore che provochi alla azienda serio nocumento morale o materiale, o che\ncommetta gravi inadempienze relative alla disciplina e alla diligenza del\nlavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire\nla prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti\ninfrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assenza ingiustificata prolungata oltre 5 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le assenze ripetute per 5 volte in 1 anno nei giorni precedenti e seguenti\ni festivi e le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3), art. 43;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)diverbio litigioso seguito da vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) atti di insubordinazione, trascuratezza nell’adempimento degli obblighi\ncontrattuali o di regolamento interno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>g)minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi\nper esso, o verso i superiori;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h)azioni commesse dal lavoratore per le quali gli sia stata comminata una\ncondanna detentiva, con sentenza passata in giudicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel\ndisimpegno delle mansioni e dell’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerare fra le giuste cause di dimissioni senza preavviso da\nparte del lavoratore le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)minacce, ingiurie, vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello\nstipendio contrattuale, ritardato pagamento di esso oltre 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)modifica delle eventuali pattuizioni del contratto individuale, se non\nconcordata con il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni senza preavviso, per giusta causa è dovuta al\nlavoratore l’indennità di preavviso, oltre il TFR, come se fosse avvenuto il\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Assicurazioni sociali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assicurazioni sociali valgono le disposizioni di legge e le norme di\ncui all’Accordo allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati devono essere iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e di\nAssistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA) per tutte le forme\ngestite dall’Ente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 46 - Previdenza complementare volontaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisione della importanza che assume l’istituzione di\nforme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell’intento di\nconciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza\ndelle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili,\naderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori della industria alimentare e dei settori\naffini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo fanno\nespresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà per i lavoratori di divenire soci del Fondo, ferma restando la\nvolontarietà della adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti\nall’ENPAIA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a 6\nmesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di ALIFOND) nell’arco di\nun anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all’ ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo verrà alimentato, secondo quanto previsto dalla regolamentazione\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci del Fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l’atto di\nadesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del\nFondo e le aziende dalle quali tali destinatari dipendono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 46 bis - Fondo sanitario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori saranno iscritti al fondo FILCoop sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno la facoltà di non aderire al Fondo, dando comunicazione\nscritta di recesso alla azienda, entro 30 giorni dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi annuali da versare al Fondo sono a totale carico delle aziende\ne vengono fissati, per la durata del presente contratto, a prescindere da\neventuali variazioni che possano intervenire, comprese decisioni unilaterali\ndel Fondo stesso, nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) lavoratori fissi: € 52\u002Fanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) lavoratori stagionali: € 36\u002Fanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in collaborazione con il FILCoop sanitario, provvederanno ad\nagevolare gli adempimenti amministrativi necessari per l’adesione delle\naziende al Fondo e per informare compiutamente i lavoratori sulle prestazioni\npreviste dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i lavoratori volessero acquisire prestazioni supplementari\nerogate dal FILCoop sanitario, le modalità e la relativa contribuzione,\ncompartecipata, sarà oggetto di contrattazione a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammissione e il lavoro per le donne e i fanciulli sono regolati dalle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 48 - Tutela della maternità e congedi parentali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\u003Cp>Per favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri,\nsu richiesta, possono essere esentate dal lavoro notturno per un periodo di 6\nmesi continuativi a partire dal compimento dei 3 anni di vita del proprio\nfiglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione del parto, si prevedono 2 giornate l’anno di permesso\nretribuito a favore del padre lavoratore dipendente, che potrà essere goduto\nanche in caso di adozione o di affido preadottivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Viene consentito a madri e padri di frazionare in ore i permessi loro\nspettanti per assistere i figli di età inferiore a 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene aumentato da 7 a 10 il limite di giornate l’anno di astensione dal\nlavoro spettanti a genitori che hanno figli ammalati di età compresa tra 3 e\n14 anni. Nel caso di ricoveri ospedalieri dei figli, fino a 3 giornate di\nastensione dal lavoro verranno retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si prevede il part-time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e\nlavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo\nparentale fino a 3 anni di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso una lavoratrice utilizzi il periodo di assenza facoltativa\ncontinuativamente e senza soluzione di continuità rispetto all’assenza\nobbligatoria, a richiesta della stessa, potrà essere anticipato, in unica\nsoluzione, il TFR. Tale agevolazione economica sarà applicata, a richiesta,\nanche nel caso di congedi per adozioni o affidamenti preadottivi\ninternazionali, di cui al comma 2), art. 27, D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si intende rispettoso di tutti i necessari adeguamenti\nin riferimento alla nuova disciplina della legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire nella maniera più efficace al processo di\nconciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, favorire pari\nopportunità tra le donne e gli uomini, per tutelare e favorire la maternità e\nper creare le condizioni di una paternità sempre più responsabile, si prevede\nla possibilità di contrattare a livello locale forme di flessibilità\nnell’orario di lavoro per i genitori di figli fino a 3 anni o comunque per i\ngenitori che debbano inserire al nido il figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima possibilità di contrattare a livello locale forme di\nflessibilità nell’orario di lavoro si prevede per coloro che devono\noccuparsi della cura di genitori e\u002Fo parenti di 1° grado anziani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaresubsidy\">\u003Cp>Per ciò che si riferisce al problema degli asili nido, le parti firmatarie\ndel presente CCNL convengono di affrontare la questione degli aiuti alle\nfamiglie in sede di contrattazione integrativa, prevedendo, laddove ce ne siano\nle condizioni, forme di convenzioni e agevolazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Pronto soccorso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi\nl’attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso\ndi incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Conservazione materiale e attrezzi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi,\ngli attrezzi, i mobili e in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua\ndisposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta\nl'autorizzazione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 51 - Indumenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il\nprosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di\ntemperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di\nlana in congruo numero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli\nuomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente\nadibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di\nproprietà dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la\nfornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo\nstato secco.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Trapasso di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trapasso di azienda, durante il periodo di lavorazione, non risolve il\nrapporto di lavoro e il lavoratore ad esso addetto conserverà i suoi diritti\nnei confronti del nuovo titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della cessazione del servizio o, in caso di licenziamento\nimmediato, all'atto della sua notifica, è fatto obbligo al lavoratore di\neffettuare la riconsegna di quanto gli è stato effettivamente affidato dal\ndatore di lavoro in relazione alle mansioni espletate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della cessazione del servizio per qualsiasi causa, il lavoratore,\nche usufruisca della casa di abitazione e annessi, ha 30 giorni di tempo per\neffettuare lo sgombero. Tale termine vale anche in caso di periodo di prova non\nseguito da assunzione definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la riconsegna di quanto già affidato al lavoratore, il datore di\nlavoro gliene rilascia ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami, le controversie individuali saranno sottoposte all'esame\ndelle rispettive competenti Organizzazioni periferiche provinciali delle parti\ncontraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il\ntermine di 15 giorni dall’avvenuta denuncia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive saranno deferite alle OO.SS. nazionali entro il\ntermine di 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o\ncomunque non siano trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente,\nnon si farà ricorso alla azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 55 - Visite personali di controllo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa riferimento all’art. 6, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Visita medica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, legge 20.5.70 n. 300 e\nsuccessive disposizioni in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Art. 57 - Ambiente di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F08, dalla parte I, AI\n22.6.95 e dell’Accordo 13.9.96 (ex allegato C), le cui disposizioni si\nintendono integralmente richiamate, è stata definita la seguente disciplina in\nmerito al RLS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Numero dei rappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il RLS nei seguenti\nnumeri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200\ndipendenti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a\n1.000 dipendenti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000\ndipendenti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive in cui sia già costituita la RSU, la\nstessa designa al proprio interno il RLS, la cui nomina sarà ratificata in\noccasione della prima assemblea dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale\nevento) e nelle unità produttive operino le RSA delle OO.SS. aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell’AI 22.6.95, il RLS è eletto dai lavoratori al\nloro interno secondo le procedure da tale Accordo richiamate per le aziende con\nnumero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il RLS è eletto dai\nlavoratori della azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a\nscrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il\nlavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale della elezione. Il verbale deve essere comunicato senza\nritardo al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e\npossono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo\nindeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo\nindeterminato si applicheranno le specifiche norme dell’AI 22.6.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto 16.4.93 nel quale\nsi è concordato che, per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15\ndipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale\nfunzione elettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del rappresentante per la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o\ndesignazione del RLS si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia\ndi cui alla parte I, AI 22.6.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attribuzioni del RLS sono quelle previste dall’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08\ne s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al punto 2.1), parte I del citato accordo\ninterconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di\nfavorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali\nproblematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il\nresponsabile del reparto interessato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Modalità di consultazione, informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e documentazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la\ndocumentazione aziendale si intendono richiamati i punti 2.2) e 2.3), parte I,\nAI 22.6.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1) Modalità di consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. n. 81\u002F08 prevede a carico del datore di lavoro la\nconsultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua\neffettività e tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i\nquali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2) Informazioni e documentazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale\ndi cui alle lett. e) ed f), comma 1), art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione\ndei rischi di cui all’art. 4, comma 2), custodito presso l’azienda o lo\nstabilimento ai sensi dell’art. 28, D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le\ninformazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nall’igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto\nindustriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo\nindeterminato, a ciascun RLS saranno attribuite, per l’espletamento della sua\nattività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore\nspettanti alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo\nindeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1), AI\n22.6.95 e D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun RLS di\ncui alla parte I, punto 3), AI 22.6.95, nelle aziende o unità produttive che\noccupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare\nequilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di\nbase che di quella specifica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Riunioni periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del comma 1), art. 35, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., le riunioni\nperiodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su\nordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al\npresentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, visto l’art. 51, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. convengono di\nistituire Organismi paritetici interregionali composti da 6 membri, di cui 3\nnominati dal l’APTI e 3 nominati, rispettivamente, dalle Federazioni di\ncategoria CGIL, CISL e UIL, per lo svolgimento delle funzioni di composizione,\nin prima istanza, delle controversie insorte circa l’applicazione dei diritti\ndi rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti su\nigiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali Organismi, tenuto conto delle specifiche connotazioni del settore, sono\ncostituiti a livello pluriregionale: 1 per il Nord-Italia, 1 per il Centro e 1\nper il Sud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico assume i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-composizione delle controversie insorte sulla applicazione dei diritti di\nrappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in\nmateria di igiene e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenuta dell’elenco dei nominativi dei RLS eletti o designati nelle\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione degli eventuali fabbisogni formativi connessi alla\napplicazione del D.lgs. n. 81\u002F08 e all’Accordo Stato-Regioni 21.12.11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad adire l’Organismo paritetico in tutti i casi di\ninsorgenza delle controversie sopra richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti di Segreteria sono assunti dall’APTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di ricorso, anche disgiunto, da parte del datore di lavoro, dei\nlavoratori o dei loro rappresentanti, la Segreteria convocherà una apposita\nriunione dell’Organismo paritetico che dovrà svolgersi entro i 10 giorni\nsuccessivi a quello in cui è pervenuto il ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico si intende regolarmente riunito se è presente la\nmaggioranza dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se necessario, l’incontro potrà avere degli aggiornamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi ricorsi riguardanti le medesime problematiche potranno eventualmente\nvenire esaminati congiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico si esprimerà formalmente in merito ai ricorsi\npresentati entro 10 giorni dall’ultima riunione. Il relativo parere sarà\ntrasmesso a mezzo raccomandata a\u002Fr alla parte ricorrente e per conoscenza alle\naltre parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali pareri potranno essere trasmessi ad enti e istituzioni quali\nl’Ispettorato, la Magistratura, la Regione etc. e, una volta assunti, non\nsarà consentito alle parti esprimere opinioni difformi se non, a loro volta,\ncongiuntamente concordate. La Segreteria dell’Organismo paritetico redigerà\nil verbale delle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL,\nin ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la RSU\ndei lavoratori, di cui all’AI 10.1.14 secondo la disciplina per indire le\nelezioni ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché abbiano espresso formale adesione al citato accordo\ninterconfederale, l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere\nassunta anche dalle altre Associazioni sindacali secondo quanto previsto dal\nrichiamato accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge\n20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque\naderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai\nsensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e,\nnell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere\nconto delle diverse qualifiche (operai e impiegati e quadri) con riferimento al\nrispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o\nper gli impiegati e quadri non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i\nseggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti la RSU sarà pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 100 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 9 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le unità produttive superiori a tali soglie si fa riferimento a quanto\nprevisto dagli accordi interconfederali in materia. Come previsto\ndall’accordo interconfederale, al fine del computo dei dipendenti di una\nsingola unità produttiva, vanno considerati sia part-time che tempi\ndeterminati in tale dimensione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori con contratto a tempo parziale saranno computati in misura\nproporzionale all’orario di lavoro contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al\nnumero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base della\neffettiva durata dei loro rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di\neffettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto per\nil tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui\nalla legge n. 300\u002F70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità\nsindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente\ncontrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal\nvigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste\ndalla legge n. 300\u002F70 per i dirigenti delle RSA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i\nnominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione imprenditoriale\nterritorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova,\nin forza nella unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle\nliste di cui al punto 4), parte II, AI 10.1.14, possono essere eletti anche i\nlavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta,\nalla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non\ninferiore a 6 mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in\nogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade\nautomaticamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite\nal punto 6), parte I, AI 10.1.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere\ninferiori a 8 ore mensili per ciascun componente la RSU nelle aziende di cui al\npunto 3), lett. b), c) e d), mentre nelle aziende di cui al punto 3), lett. a),\ni permessi retribuiti complessivi non potranno essere inferiori a 4 ore mensili\nper ciascun componente la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi devono essere richiesti, per iscritto e con preavviso di 24 ore.\nIl godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto (FAI, FLAI,\nUILA) per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle\nunità produttive disporranno di 1\u002F3 del monte ore di permessi retribuiti\nglobalmente a disposizione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nella unità produttiva si svolgano attività stagionali o\nper punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell’anno e ove\nciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni\nlavorativi, le OO.SS. firmatarie potranno comunicare unitariamente, al fine di\ninterpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei\nlavoratori addetti a tali attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà\npotrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell’unità\nproduttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior\nlavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari a 1 qualora il\nnumero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 e a\n2 sopra tale limite numerico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli\nassunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro\nricorrente e affiancheranno le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di\nlavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle\nRSU secondo le indicazioni delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni connesse con la elezione della RSU saranno svolte\ncompatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni\naccordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario\ndella votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con\ndiritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’accordo\ninterconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono\nrichiamate le disposizioni dell’AI 10.1.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o\nnuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà\ncoordinata con le nuove norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali di cui al precedente art. 58 hanno diritto a\npermessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima\ntramite le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per cariche pubbliche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>I lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali del\nsettore hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli\nOrgani stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi dovranno essere espressamente e tempestivamente richiesti per\niscritto dalle Organizzazioni predette.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’appartenenza agli Organi sopra citati e le variazioni relative dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle OO.SS. alle Associazioni territoriali dei\ndatori di lavoro che ne daranno comunicazione all’azienda interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>I lavoratori che nel corso del rapporto di lavoro vengano chiamati a\nricoprire cariche direttivi nelle OO.SS. nazionali, regionali e provinciali del\nsettore o che vengano chiamati a funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata\ndel loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo, per la disciplina della\naspettativa e permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche ed elettive,\nsi fa riferimento agli artt. 30 e 31, legge 20.5.70 n. 300 e s.m., nonché alla\nlegge 27.12.85 n. 816.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali previo\nrilascio, da parte dei lavoratori di delega individuale revocabile,\nsottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore,\nl’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere nella misura\ndell’1% del minimo tabellare e della contingenza, la O.S. cui l’azienda\ndovrà versare detto contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 62 - Diritto di assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà\ncorrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU nella unità\nproduttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del\nlavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell’azienda con un\npreavviso di almeno 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano\nconto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia\ndegli impianti, nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per\ngruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le disposizioni del presente contratto sono nell’ambito di ogni\nistituto correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun\naltro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente\ncontratto, non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore\nacquisite dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\npreviste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2017 e sarà valido\nfino al 31 dicembre 2020, sia per la parte normativa sia per la parte\nretributiva. Esso sarà prorogato di anno in anno se non verrà disdetto 3 mesi\nprima della sua scadenza, con lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, per il rinnovo contrattuale, sia per la parte\nnormativa che per quella retributiva, si farà riferimento alle procedure\npreviste dall’AI 10.1.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di riprendere l’azione a suo tempo\nsvolta presso il ministero del Lavoro, al fine di promuovere migliori\ncondizioni di stabilità occupazionale nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si dichiarano disponibili, per quanto di loro competenza, ad\nesaminare, nel corso della azione, i limiti entro i quali potrebbero concorrere\nall’onere derivante dalla introduzione di nuovi strumenti legislativi\ntendenti al riordinamento della attuale normativa in materia previdenziale per\nquanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione e la CIG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MINIMI RETRIBUTIVI MENSILI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tranches di aumento delle retribuzioni, con riferimento alla categoria\n4A), sono pari ad € 30,00 a decorrere dall’1.5.17, ad ulteriori € 30,00 a\ndecorrere dall’1.7.18 e ad ulteriori € 30,00 a decorrere dall’1.7.19 e,\npertanto, i minimi mensili, espressi in euro, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"523\" border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"33\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"110\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al\n        31.12.16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 1.5.17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 1.7.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">al 1.7.19\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1S\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.714,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.768,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.822,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.876,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.581,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.631,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.680,69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.730,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.371,23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.414,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.457,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.500,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.191,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.229,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.266,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.304,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.059,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.092,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.126,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.159,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">956,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">986,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.016,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.046,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">911,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">940,05\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">968,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">997,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">881,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">909,14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">936,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">964,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">779,14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">803,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">828,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">852,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importo forfettario ‘una tantum’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, verranno corrisposti, ai lavoratori in forza all’1.5.17, i\nseguenti importi forfettari, che non avranno incidenza su alcun altro istituto\ncontrattuale, compreso il TFR. Tali importi soddisfano, altresì, quanto\nprevisto in materia di indennità di vacanza contrattuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"256\" border=\"1\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"135\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"6\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">165\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">143\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">3B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">111\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">4A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">4B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp align=\"center\">81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B) - Indennità di contingenza.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi mensili di indennità di contingenza in vigore per le singole\ncategorie, congelati nei valori in atto all’1.11.91, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"301\" border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">categoria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importi mensili \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1S\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">529,22991\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">527,24930\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">520,55189\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">515,75710\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">511,87179\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">508,45130\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">507,66732\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">506,52388\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">505,02822\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"hourspday_select":52,"violence":56,"contracttrialperiod":60,"maternitydiscrimination":64,"childcaresubsidy":68,"ONCERISE_trigger":72,"protectiveclothing":76,"childcare":80,"cbadate_start":84,"tradeunleavdays":88,"HARDSHIP_trigger":92,"eqpromotion":96,"trainingfund":100,"ADMINISTRATIVE_trigger":104,"discrimination":108,"eqtraining":112,"pensionfund":116,"hardshipallowancetxt":120,"paidmaternityleavetxt":124,"holidaysdays":128,"healthcareaccess":132,"shiftallowancetype":136,"apprenticeships":140,"COMMUTE_trigger":144,"healthandsafetytraining":148,"sicknesspaytxt":152,"sundayallowancetype":156,"MEDICAL_trigger":160,"healthandsafetypolicy":164,"healthandsafetyprovisions":168,"flexible_work_options":172,"incidentalbonusdatesec":176,"coveragegroup_comments":180,"contracttrial":184,"sicknesspay":188,"TRADEUNLEAV_trigger":192,"SCHEDULE_trigger":196,"paidpaternityleave":200,"longtermillness":204,"tempagency":208,"PAIDLEAV_trigger":212,"overtimeallowancetype_general":216,"cbasignsingle":220,"PAYSCALES_trigger":224,"code_application":228,"bankholidays1":232,"hivpolicy":236,"SENIOR_trigger":240,"mealvouchers":244,"trainingprogrammes":248,"paidmaternityleave":252,"WAGES_trigger":256,"JOBTITLE_trigger":260,"contractseverancepay":264,"support_disabilities":268,"jobsecuritymothers":270,"deathrelatives":272,"marriage":276,"nursingmothers":280,"MAXHOURS_trigger":284,"direct_participation_hrs":288,"strikes_trigger":292},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","La Commissione sarà composta da 12 membr","La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati da APTI e 6\ndalle OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, e si riunirà di norma 2 volte\nall’anno a maggio e ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.\n\nIn particolare saranno oggetto di esame:\n\n\n\n-gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro\ndella elaborazione e definizione del Piano nazionale di settore;\n\n-le prospettive delle politiche nazionali, comunitarie e internazionali del\nsettore;\n\n-l’andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento\nalle importazioni e alle esportazioni;\n\n-le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del settore;\n\n-le tematiche dell’ecologia e dell’ambiente anche con riferimento ai\nrapporti con le Istituzioni;\n\n-le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati;\n\n-gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sia\nessa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e di sviluppo\nsperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle\ntipologie di prodotto;\n\n-lo sviluppo di ALIFOND, nel settore, in raccordo con la consulta delle\nparti fondatrici, con particolare riferimento all’incremento delle adesioni e\nalle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione\ndella iniziativa fra tutti i lavoratori;\n\n-il tema della qualità e della sicurezza riguardo il quale verrà\ncostituita una apposita sezione competente, i cui compiti specifici\nriguarderanno le materie della qualità e sicurezza dei prodotti,\ntracciabilità ed etichettatura, eticità delle produzioni, gli aspetti delle\ncondizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori;\n\n-le azioni positive per promuovere le pari opportunità.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 34 - Infortuni sul lavoro. Ogni inf","Art. 34 - Infortuni sul lavoro.\n\n\n\nOgni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà\naffinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.\n\nIl lavoratore che, entro 3 giorni dal rilascio del certificato di\nguarigione, non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL,\nl’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal 1° giorno di\nassenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità\ntemporanea erogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di tale\nindennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"hourspday_select","Per l’orario di lavoro si applicano le n","Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge.\n\nLa durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo\nstato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite, di regola, in 7 ore\ngiornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà\nla durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della\nsettimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame\nin sede aziendale.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","g)minacce, ingiurie, violenze, vie di fa","g)minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi\nper esso, o verso i superiori;",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrialperiod","Art. 4 - Periodo di prova. L’assunzione ","Art. 4 - Periodo di prova.\n\n\n\nL’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di\nprova non superiore a:\n\n\n\n- 6 mesi per i lavoratori della categoria 1S), 1) e 2)\n\n- 3 mesi per i lavoratori della categoria 3)\n\n- 1 mese e mezzo per i lavoratori della categoria 4)\n\n- 4 settimane per i lavoratori della categoria 5)\n\n- 2 settimane per i lavoratori della categoria 6)",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"maternitydiscrimination","Per le lavoratrici che riprendono l’atti","Per le lavoratrici che riprendono l’attività dopo l’assenza per\nmaternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno\nindividuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le\nprofessionalità acquisite.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"childcaresubsidy","Per ciò che si riferisce al problema deg","Per ciò che si riferisce al problema degli asili nido, le parti firmatarie\ndel presente CCNL convengono di affrontare la questione degli aiuti alle\nfamiglie in sede di contrattazione integrativa, prevedendo, laddove ce ne siano\nle condizioni, forme di convenzioni e agevolazioni.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"ONCERISE_trigger","Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\n\n\n\nIn occasione del Natale l’azienda erogherà a tutti i lavoratori una 13a\nmensilità pari alla retribuzione mensile percepita e, di norma con la\nretribuzione di giugno, una 14a mensilità, di importo pari, anche questa, alla\nretribuzione mensile percepita.\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi\ndell’ammontare della 13a e della 14a mensilità per quanti sono i mesi interi\ndi servizio prestati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno\ncalcolate come mese intero.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"protectiveclothing","Art. 51 - Indumenti di lavoro. Quando la","Art. 51 - Indumenti di lavoro.\n\n\n\nQuando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il\nprosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di\ntemperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di\nlana in congruo numero.\n\nLe aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli\nuomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente\nadibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di\nproprietà dell’azienda.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nPer gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la\nfornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo\nstato secco.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"childcare","Viene data piena applicazione della legg","Viene data piena applicazione della legge 8.3.00 n. 53 sui congedi parentali\ne della legge 5.2.92 n. 104 per l’assistenza delle persone handicappate.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"cbadate_start","Validità: 1° gennaio 2017 - 31 dicembre ","Validità: 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"tradeunleavdays","I lavoratori membri di Organi direttivi ","I lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali del\nsettore hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli\nOrgani stessi.\n\nTali permessi dovranno essere espressamente e tempestivamente richiesti per\niscritto dalle Organizzazioni predette.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"HARDSHIP_trigger","Art. 17 - Lavori pesanti. Agli operai ad","Art. 17 - Lavori pesanti.\n\n\n\nAgli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla\nchiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole, nei limiti\nconsentiti dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., va corrisposta, in aggiunta alla\nretribuzione, una indennità oraria di € 0,07489 (pari ad €\n12,95532\u002Fmese).\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nLe parti si danno atto che restano fermi gli ambiti di applicazione già\nindividuati in sede aziendale e che, ai fini della erogazione dell’importo di\ncui sopra, si procederà ad assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti\neventualmente corrisposti a livello aziendale.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"eqpromotion","In tale logica le parti si danno atto de","In tale logica le parti si danno atto della opportunità di promuovere, in\nrelazione alle condizioni tecnico-organizzative, l’accesso del personale\nfemminile ad attività professionali non tradizionali, anche al fine di\nagevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di\nposizioni di lavoro.\n\nLe parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel\ncorso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza\nannuale, informazioni globali relativamente all’andamento dell’occupazione\nfemminile nel settore e alle problematiche connesse all’accesso del personale\nfemminile ad attività professionali non tradizionali, nonché agli interventi\nche le parti di comune intesa ritengano opportuno promuovere.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"trainingfund","Le parti, entro 3 mesi dalla stesura del","Le parti, entro 3 mesi dalla stesura del contratto, approfondiranno i temi\nrelativi per la costituzione di un apposito Fondo intercategoriale, nella forma\ndi associazione riconosciuta dal ministero del Lavoro, per la gestione delle\nrisorse rinvenienti dal recupero dei versamenti effettuati all’INPS,\nattualmente nella misura dello 0,30% sulle retribuzioni, come stabilito\ndall’art. 25, comma 4), legge n. 845\u002F78, secondo le previsioni dell’art.\n118, legge n. 388\u002F00 (Finanziaria 2001). Tali risorse verranno utilizzate per\nla realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui\ntemi dell’igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che\nterritoriale, tendente al coinvolgimento di tutti i lavoratori.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"ADMINISTRATIVE_trigger","I lavoratori che nel corso del rapporto ","I lavoratori che nel corso del rapporto di lavoro vengano chiamati a\nricoprire cariche direttivi nelle OO.SS. nazionali, regionali e provinciali del\nsettore o che vengano chiamati a funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata\ndel loro mandato.\n\nPer quanto non previsto nel presente articolo, per la disciplina della\naspettativa e permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche ed elettive,\nsi fa riferimento agli artt. 30 e 31, legge 20.5.70 n. 300 e s.m., nonché alla\nlegge 27.12.85 n. 816.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"discrimination","PARI OPPORTUNITÀ Le parti convengono sul","PARI OPPORTUNITÀ\n\n\n\nLe parti convengono sulla importanza di continuare a favorire percorsi di\ncarriera senza discriminazione di genere e si danno atto che, tenuto conto\ndell’altissima presenza di lavoro femminile nella attività di trasformazione\ndel tabacco in foglia, l’assenza di discriminazione è da sempre un principio\nfondamentale per le aziende del settore.\n\nLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto da raccomandazioni, regolamenti e direttive UE, recepiti dallo Stato\nitaliano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità\nuomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di\nazioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la\nvalorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali\nsituazioni che non consentano l’effettiva parità di opportunità uomo-donna\nnel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della\ndignità della persona.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"eqtraining","Verranno favoriti interventi formativi d","Verranno favoriti interventi formativi dedicati alle donne, adeguati a\ncompensare il minore livello professionale delle mansioni cui sono per lo più\nadibite.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"pensionfund","Art. 46 - Previdenza complementare volon","Art. 46 - Previdenza complementare volontaria.\n\n\n\nLe parti, nella condivisione della importanza che assume l’istituzione di\nforme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell’intento di\nconciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza\ndelle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili,\naderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori della industria alimentare e dei settori\naffini.\n\nLe parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo fanno\nespresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.\n\nLa facoltà per i lavoratori di divenire soci del Fondo, ferma restando la\nvolontarietà della adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:\n\n\n\n-dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti\nall’ENPAIA;\n\n-dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a 6\nmesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di ALIFOND) nell’arco di\nun anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all’ ENPAIA.\n\n\n\nIl Fondo verrà alimentato, secondo quanto previsto dalla regolamentazione\nvigente.\n\nSono soci del Fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l’atto di\nadesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del\nFondo e le aziende dalle quali tali destinatari dipendono.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"hardshipallowancetxt","Agli operai addetti alla sistemazione de","Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla\nchiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole, nei limiti\nconsentiti dal D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., va corrisposta, in aggiunta alla\nretribuzione, una indennità oraria di € 0,07489 (pari ad €\n12,95532\u002Fmese).",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"paidmaternityleavetxt","Per favorire un graduale reinserimento i","Per favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri,\nsu richiesta, possono essere esentate dal lavoro notturno per un periodo di 6\nmesi continuativi a partire dal compimento dei 3 anni di vita del proprio\nfiglio.\n\nIn occasione del parto, si prevedono 2 giornate l’anno di permesso\nretribuito a favore del padre lavoratore dipendente, che potrà essere goduto\nanche in caso di adozione o di affido preadottivo.\n\nViene consentito a madri e padri di frazionare in ore i permessi loro\nspettanti per assistere i figli di età inferiore a 8 anni.\n\nViene aumentato da 7 a 10 il limite di giornate l’anno di astensione dal\nlavoro spettanti a genitori che hanno figli ammalati di età compresa tra 3 e\n14 anni. Nel caso di ricoveri ospedalieri dei figli, fino a 3 giornate di\nastensione dal lavoro verranno retribuite.\n\nSi prevede il part-time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e\nlavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo\nparentale fino a 3 anni di vita del bambino.\n\nNel caso una lavoratrice utilizzi il periodo di assenza facoltativa\ncontinuativamente e senza soluzione di continuità rispetto all’assenza\nobbligatoria, a richiesta della stessa, potrà essere anticipato, in unica\nsoluzione, il TFR. Tale agevolazione economica sarà applicata, a richiesta,\nanche nel caso di congedi per adozioni o affidamenti preadottivi\ninternazionali, di cui al comma 2), art. 27, D.lgs. n. 151\u002F01.\n\nIl presente contratto si intende rispettoso di tutti i necessari adeguamenti\nin riferimento alla nuova disciplina della legge n. 53\u002F00.\n\nAl fine di contribuire nella maniera più efficace al processo di\nconciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, favorire pari\nopportunità tra le donne e gli uomini, per tutelare e favorire la maternità e\nper creare le condizioni di una paternità sempre più responsabile, si prevede\nla possibilità di contrattare a livello locale forme di flessibilità\nnell’orario di lavoro per i genitori di figli fino a 3 anni o comunque per i\ngenitori che debbano inserire al nido il figlio.\n\nLa medesima possibilità di contrattare a livello locale forme di\nflessibilità nell’orario di lavoro si prevede per coloro che devono\noccuparsi della cura di genitori e\u002Fo parenti di 1° grado anziani.\n\nPer ciò che si riferisce al problema degli asili nido, le parti firmatarie\ndel presente CCNL convengono di affrontare la questione degli aiuti alle\nfamiglie in sede di contrattazione integrativa, prevedendo, laddove ce ne siano\nle condizioni, forme di convenzioni e agevolazioni.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"holidaysdays","Il lavoratore non in prova ha diritto, p","Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, a un\nperiodo di riposo retribuito pari a 26 giorni lavorativi.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"healthcareaccess","Art. 46 bis - Fondo sanitario. Tutti i l","Art. 46 bis - Fondo sanitario.\n\n\n\nTutti i lavoratori saranno iscritti al fondo FILCoop sanitario.\n\nI lavoratori hanno la facoltà di non aderire al Fondo, dando comunicazione\nscritta di recesso alla azienda, entro 30 giorni dalla data di assunzione.\n\nI contributi annuali da versare al Fondo sono a totale carico delle aziende\ne vengono fissati, per la durata del presente contratto, a prescindere da\neventuali variazioni che possano intervenire, comprese decisioni unilaterali\ndel Fondo stesso, nella seguente misura:\n\n\n\n1) lavoratori fissi: € 52\u002Fanno\n\n2) lavoratori stagionali: € 36\u002Fanno\n\n\n\nLe parti, in collaborazione con il FILCoop sanitario, provvederanno ad\nagevolare gli adempimenti amministrativi necessari per l’adesione delle\naziende al Fondo e per informare compiutamente i lavoratori sulle prestazioni\npreviste dal Fondo.\n\nNel caso in cui i lavoratori volessero acquisire prestazioni supplementari\nerogate dal FILCoop sanitario, le modalità e la relativa contribuzione,\ncompartecipata, sarà oggetto di contrattazione a livello aziendale.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"shiftallowancetype","Il lavoro notturno è quello che si svolg","Il lavoro notturno è quello che si svolge dalle ore 22 alle 6 del mattino\nsuccessivo.\n\nPer lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni indicati\nall’art. 15.\n\nNon si considerano notturne o festive le ore di lavoro incluse in regolari\nturni periodici.\n\nNon si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai\nlavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a\nnorma di legge.\n\nIl lavoro straordinario e festivo viene compensato con le seguenti\npercentuali di maggiorazioni della retribuzione oraria:\n\n\n\n- lavoro straordinario feriale diurno: 30%\n\n- lavoro straordinario festivo diurno: 50%\n\n- lavoro straordinario feriale notturno: 45%\n\n- lavoro straordinario festivo notturno: 55%\n\n- lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo): 45%\n\n- lavoro notturno non compreso in turni: 35%\n\n- lavoro notturno in turni: 20%",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"apprenticeships","Art. 5 - Apprendistato. Per la disciplin","Art. 5 - Apprendistato.\n\n\n\nPer la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello\nprofessionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge, D.lgs. n.\n81\u002F15 e s.m.i.\n\nIl periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i\nquali è previsto l’inquadramento finale dal liv. 1) al liv. 3) e di 1 mese\ndi effettivo lavoro per gli altri lavoratori.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5)\nall’1).\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n      \n      durata\n\n        complessiva\n\n        (mesi)\n      \n      1°  \n\n        periodo\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      2°  \n\n        periodo\n\n        (mesi)\n      \n      3°\n\n        periodo\n\n        (mesi)\n      \n    \n    \n      5\n\n        4\n\n        3\n\n        2\n\n        1\n      \n      24\n\n        36\n\n        36\n\n        36\n\n        36\n      \n      6\n\n        10\n\n        10\n\n        10\n\n        10\n      \n      18\n\n        12\n\n        12\n\n        12\n\n        10\n      \n      -\n\n        14\n\n        14\n\n        14\n\n        16\n      \n    \n  \n\n\nL’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\n\n\n\n-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli sotto\nquello di destinazione finale;\n\n- nel 2° periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;\n\n-nel 3° e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale.\n\n\n\nGli apprendisti con destinazione finale al liv. 5) saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del 2° periodo di\napprendistato.\n\nPer gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente a 1\u002F3 della intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL\nfino al 100% della retribuzione normale nel 1° giorno e fino alla cessazione\ndella indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata\ndell’apprendistato.\n\nIn caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della\nretribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del\nperiodo di durata dell’apprendistato.\n\nLe ferie di cui all’art. 30 matureranno ‘pro quota’ con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"COMMUTE_trigger","Art. 36 - Spese di trasporto, mezzi di t","Art. 36 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità\n\ndi trasferta.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di trasporto incontrate\nnell’espletamento delle sue mansioni, a meno che il mezzo di trasporto non\ngli venga fornito dall’azienda.\n\nQualora il servizio richieda il pernottamento fuori sede, il lavoratore\navrà diritto al rimborso delle spese di vitto e alloggio più il 20% delle\nspese documentate.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"healthandsafetytraining","6) Permessi per la formazione del rappre","6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.\n\n\n\nNelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun RLS di\ncui alla parte I, punto 3), AI 22.6.95, nelle aziende o unità produttive che\noccupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare\nequilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di\nbase che di quella specifica.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"sicknesspaytxt","Per i lavoratori stagionali si richiaman","Per i lavoratori stagionali si richiamano le disposizioni di legge vigenti\nin materia.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"sundayallowancetype","- lavoro festivo (domenica o giorno di r","- lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo): 45%",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"MEDICAL_trigger","FONDO SANITARIO Con l’entrata in vigore ","FONDO SANITARIO\n\n\n\nCon l’entrata in vigore del presente CCNL le parti hanno convenuto\nl’adesione al Fondo Integrativo Sanitario dei lavoratori dipendenti delle\nCooperative e Consorzi agricoli, dei Consorzi agrari, del Settore forestale e\ndelle aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e\nlavorazione prodotti alimentari (FILCoop).\n\nAlla firma del presente Contratto sono in corso le procedure amministrative\nnecessarie alla adesione al Fondo, in ogni caso l’entrata in vigore\ndell’istituto è stabilita all’1.5.17.\n\nLa contribuzione al Fondo è a totale carico delle aziende, secondo le\nmodalità previste all’art. 46 bis.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"healthandsafetypolicy","TUTELA DELLA SALUTE - IGIENE E SICUREZZA","TUTELA DELLA SALUTE - IGIENE E SICUREZZA\n\n- COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA\n\n\n\nLe parti convengono che la tutela della salute sui luoghi di lavoro continua\nad essere una priorità, pertanto il D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. devono essere\napplicati con puntualità, con particolare attenzione al monitoraggio delle\nmappe di rischio che devono essere sempre più attente alle ricadute\nterritoriali-ambientali delle attività di fabbrica.\n\nLe parti confermano la necessità di agire sulla prevenzione, intensificando\nla formazione, a partire dalla definizione di percorsi formativi bilaterali per\ni delegati della sicurezza.\n\nVerrà effettuato un puntuale esame dei sistemi produttivi tracciati e della\nloro coerenza con il rispetto delle regole contrattuali e la sicurezza.\n\nPer lo sviluppo di iniziative progettuali relative alla diffusione della\ninformazione nel campo dell’igiene e sicurezza sul lavoro e la diffusione\ndelle relative buone prassi si rimanda a quanto già previsto al punto\nprecedente e si conferma altresì l’impegno delle parti ad individuare altre\niniziative specifiche come quelle previste dall’OSHA a livello europeo e\ndall’INAIL a livello nazionale.\n\nInoltre:\n\n\n\n- nell’ambito dell’Accordo di settore 13.9.96, nelle aziende fino a 16\ndipendenti, viene stabilita l’elezione del RLST, eletto dai lavoratori dei\nbacini che verranno individuati con accordi specifici;\n\n\n\n- si conferma per tutte le aziende 1 ora aggiuntiva di assemblea, riservata\nalle problematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di\nlavoro;\n\n\n\n- le Associazioni imprenditoriali renderanno disponibili gli elenchi delle\naziende a loro affiliate, allo scopo di rendere agevole ai RLST la propria\nattività, compresa negli attuali dettati legislativi.\n\n\n\nPer le azioni sopra descritte, con particolare riferimento ai percorsi di\nformazione dei RLST e per la vigilanza sulle corrette pratiche di formazione\ndel personale le parti convengono sulla istituzione di un Comitato Nazionale\nper la Sicurezza composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla APTI e 3 dalle\nOO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, che si riunirà di norma 2 volte\nall’anno, a maggio e ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"healthandsafetyprovisions","Fermo restando quanto previsto al punto ","Fermo restando quanto previsto al punto 2.1), parte I del citato accordo\ninterconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di\nfavorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali\nproblematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il\nresponsabile del reparto interessato.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"flexible_work_options","L’attuazione della flessibilità così com","L’attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per\ntutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di\ncomprovati impedimenti.\n\nNel realizzare la flessibilità degli orari contrattuali relativamente alla\nmanodopera femminile, l’azienda terrà conto delle oggettive caratteristiche\ndei servizi di trasporto presenti sul territorio.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"incidentalbonusdatesec","In occasione del Natale l’azienda eroghe","In occasione del Natale l’azienda erogherà a tutti i lavoratori una 13a\nmensilità pari alla retribuzione mensile percepita e, di norma con la\nretribuzione di giugno, una 14a mensilità, di importo pari, anche questa, alla\nretribuzione mensile percepita.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"coveragegroup_comments","Art. 3 bis - Misure a sostegno dell'occu","Art. 3 bis - Misure a sostegno dell'occupazione\n\ne il turnover generazionale.\n\n\n\nLe parti sono costantemente impegnate nella promozione di modelli\noccupazionali volti alla stabilità e alla qualità dei rapporti di lavoro,\nnonché a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.\n\nA tal fine, contestualmente alla definizione di un rinnovato quadro\nnormativo sul tema pensionistico (APE volontaria, APE social etc.) o comunque\nentro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano\na definire misure specifiche a carico delle imprese che possano favorire il\nturnover generazionale attraverso l’uscita anticipata di lavoratori prossimi\nal conseguimento dei requisiti pensionistici e la contestuale assunzione, con\nmodalità da definire, di lavoratori da individuare nel bacino dei lavoratori a\ntempo determinato, tenuto conto della professionalità e della anzianità\nlavorativa in azienda.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"contracttrial","Al lavoratore assunto dovrà essere data ","Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione della data di\nassunzione, della qualifica e categoria cui viene assegnato, del luogo di\nlavoro, del trattamento economico, della durata del periodo di prova.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"sicknesspay","A partire dal 1° giorno di malattia e fi","A partire dal 1° giorno di malattia e fino al 3° giorno compreso\nl’azienda corrisponderà al lavoratore per ogni giorno di assenza debitamente\ncertificata un importo pari al 40% della retribuzione normale netta di cui\nall’art. 23. Tale importo sarà elevato per il 2° giorno di malattia, a\npartire dall’1.1.91, al 100% della retribuzione normale netta di cui al\nsuddetto art. 23.\n\nA partire dal 2° giorno di malattia e fino al temine della malattia stessa,\ne in ogni caso fino al termine massimo del 180° giorno di malattia, l'azienda\ncorrisponderà al lavoratore una integrazione del trattamento erogato dall'INPS\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"TRADEUNLEAV_trigger","I componenti della RSU subentrano alle R","I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui\nalla legge n. 300\u002F70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità\nsindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente\ncontrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal\nvigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste\ndalla legge n. 300\u002F70 per i dirigenti delle RSA.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"SCHEDULE_trigger","Tutti i lavoratori hanno diritto a un gi","Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo settimanale, il quale\ndovrà cadere normalmente di domenica.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"paidpaternityleave","In occasione del parto, si prevedono 2 g","In occasione del parto, si prevedono 2 giornate l’anno di permesso\nretribuito a favore del padre lavoratore dipendente, che potrà essere goduto\nanche in caso di adozione o di affido preadottivo.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"longtermillness","Durante le assenze per malattia il dator","Durante le assenze per malattia il datore di lavoro è tenuto a conservare\nil posto, ai lavoratori fissi, per un periodo di 180 giorni. Nel caso di\nconcomitanza di evento morboso di particolare gravità, il suddetto periodo\ncomplessivo di conservazione del posto è elevato, senza corresponsione della\nretribuzione, a 12 mesi.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"tempagency","Art. 7 - Lavoro temporaneo in somministr","Art. 7 - Lavoro temporaneo in somministrazione.\n\n\n\nIl contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge\n6.6.15 n. 81, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dagli artt. 31,\n32 e 33 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie:\n\n\n\n1)esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o\npredeterminati nel tempo;\n\n2)temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte;\n\n3)esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle\nlavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni\ndiverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti sul mercato del lavoro locale.\n\n\n\nIn considerazione delle particolari caratteristiche delle attività del\nsettore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che\ni lavoratori con contratti di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie\ncontrattuali di cui ai nn. da 1 a 3 non potranno superare in media trimestrale\nl’8% del numero di giornate complessive lavorate in azienda nell’anno\nprecedente, diviso 270; l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto\nrapporto è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui tale\nrapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la\npossibilità di avere presenti in azienda fino a 5 lavoratori con contratto a\ntermine.\n\nLe qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il\nricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto già individuato dal\nCCNL in materia di formazione e lavoro, quelle della categoria 6).\n\nInoltre le parti concordano di non ricorrere all’utilizzo della\nsomministrazione a tempo indeterminato, così come previsto dal comma 1), art.\n31, D.lgs. n. 81\u002F15.\n\nCon cadenza annuale l’azienda utilizzatrice comunica alle RSU o, in\nmancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali\nfirmatarie del contratto, il numero e i motivi del ricorso al lavoro\ntemporaneo.\n\nPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le\ndisposizioni di legge.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"PAIDLEAV_trigger","Art. 30 - Ferie. Il lavoratore non in pr","Art. 30 - Ferie.\n\n\n\nIl lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, a un\nperiodo di riposo retribuito pari a 26 giorni lavorativi.\n\nIn caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni, il godimento di una\ngiornata di ferie è pari a giorni 1,2.\n\nAl lavoratore assunto per il periodo di campagna spettano 2,166 giorni di\nferie retribuiti per ogni mese di servizio prestato pari a 13 giorni al\nsemestre (vedi art. 41).\n\nL’epoca delle ferie verrà concordata in sede aziendale, fermo restando il\ngodimento di un periodo minimo continuativo, purché maturato, della durata di\n2 settimane.\n\nNel periodo di ferie non sono comprese le festività che ricorrono durante,\nall’inizio e alla fine del periodo stesso.\n\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera come mese compiuto.\nAgli effetti di ciò, non dovranno computarsi le sospensioni di lavoro che\nabbiano durata superiore a 6 giorni feriali.\n\n\n\nI nota a verbale.\n\n\n\nLe ferie per il personale stagionale, se godute al termine della\nlavorazione, prolungano convenzionalmente il rapporto di lavoro.\n\nResta ferma la compensazione delle ferie mediante l’applicazione della\nnormativa di cui all’art. 41.\n\nSull’importo derivante dalla applicazione di tale normativa avrà\nesclusivo effetto l’istituto contrattuale della 13a mensilità e il TFR.\n\n\n\nII nota a verbale.\n\n\n\nRestano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal\npersonale impiegatizio dipendente conformemente a quanto previsto nel CCNL\n20.12.73.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"overtimeallowancetype_general","- lavoro straordinario feriale diurno: 3","- lavoro straordinario feriale diurno: 30%\n\n- lavoro straordinario festivo diurno: 50%",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"cbasignsingle","-Associazione Professionale Trasformator","-Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI),\nrappresentata dal segretario Carlo Sacchetto e da Giorgio Marchetti",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"PAYSCALES_trigger"," al 31.12.16 al 1.5.17 al 1.7.18 al 1.7.","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      al\n        31.12.16\n      \n      al 1.5.17\n      \n      al 1.7.18\n      \n      al 1.7.19\n      \n    \n    \n      1S\n      \n      1.714,70\n      \n      1.768,48\n      \n      1.822,26\n      \n      1.876,04\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.581,48\n      \n      1.631,08\n      \n      1.680,69\n      \n      1.730,29\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.371,23\n      \n      1.414,24\n      \n      1.457,25\n      \n      1.500,26\n      \n    \n    \n      3A\n      \n      1.191,86\n      \n      1.229,24\n      \n      1.266,62\n      \n      1.304,00\n      \n    \n    \n      3B\n      \n      1.059,55\n      \n      1.092,78\n      \n      1.126,01\n      \n      1.159,25\n      \n    \n    \n      4A\n      \n      956,50\n      \n      986,50\n      \n      1.016,50\n      \n      1.046,50\n      \n    \n    \n      4B\n      \n      911,46\n      \n      940,05\n      \n      968,64\n      \n      997,22\n      \n    \n    \n      5\n      \n      881,49\n      \n      909,14\n      \n      936,78\n      \n      964,43\n      \n    \n    \n      6\n      \n      779,14\n      \n      803,58\n      \n      828,02\n      \n      852,45\n      \n    \n  \n",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"code_application","Art. 57 - Ambiente di lavoro e salute e ","Art. 57 - Ambiente di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori\n\nsul luogo di lavoro.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"bankholidays1","Ad ogni effetto di legge sono considerat","Ad ogni effetto di legge sono considerati giorni festivi, oltre le\ndomeniche, anche i seguenti:\n\n\n\na)\n\n\n\n1) 25 aprile (anniversario Liberazione)\n\n2) 1° maggio (festa del Lavoro)\n\n3) 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n\n\nb)\n\n\n\n1) 1° gennaio (Capodanno)\n\n2) 6 gennaio (Epifania)\n\n3) lunedì di Pasqua\n\n4) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) per il solo comune di Roma\n\n5) 15 agosto (Assunzione di Maria)\n\n6) 1° novembre (tutti i Santi)\n\n7) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n8) 25 dicembre (S. Natale)\n\n9) 26 dicembre (S. Stefano)\n\n\n\nc)\n\n\n\nfesta del S. Patrono del luogo (fatto salvo il punto 4, lett. b).",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"hivpolicy","Art. 55 - Visite personali di controllo.","Art. 55 - Visite personali di controllo.\n\n\n\nSi fa riferimento all’art. 6, legge 20.5.70 n. 300.\n\n\n\n\n\nArt. 56 - Visita medica.\n\n\n\nSi fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, legge 20.5.70 n. 300 e\nsuccessive disposizioni in materia.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"SENIOR_trigger","Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\nAi lavoratori assunti successivamente al 31.8.79, per l’anzianità\nmaturata ininterrottamente presso la stessa azienda, sarà corrisposto per ogni\nbiennio, e sino a un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata per\nciascuna categoria.\n\nL’importo in cifra fissa per gli aumenti periodici rapportato a mese è il\nseguente:\n\n\n\nimpiegati:\n\n\n\ncat. 1) e 1S): € 16,52662\n\ncat. 2) : € 14,46079\n\ncat. 3A) : € 13,42788\n\ncat. 3B) : € 11,87851\n\n\n\noperai:\n\n\n\ncat. 3B) : € 5,93925\n\ncat. 4A)\u002FB) : € 5,68103\n\ncat. 5) : € 5,42280\n\ncat. 6) : € 5,16457",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"mealvouchers","Art. 26 - Mensa aziendale. Le aziende pr","Art. 26 - Mensa aziendale.\n\n\n\nLe aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale o, in\nsostituzione, alla corresponsione a ciascun dipendente di una indennità\ngiornaliera utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, la cui\nmisura è fissata in € 0,40.\n\nL’indennità di cui al comma precedente non spetta qualora nella giornata\nla prestazione lavorativa sia inferiore a 6 ore, fatti salvi i diversi accordi\naziendali.\n\nTale limitazione non trova applicazione qualora la lavoratrice madre\nutilizzi i periodi di riposo di cui all’art. 10, legge n. 1204\u002F71.\n\nNei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato\ndall’art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di\ntempi e modalità per il consumo dei pasti.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nL’importo di cui sopra resta assorbito nei trattamenti di miglior favore\neventualmente corrisposti a livello aziendale.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"trainingprogrammes","FORMAZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazio","FORMAZIONE PROFESSIONALE\n\n\n\nLe Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla\nformazione professionale maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale\nstrumento per favorire nel comparto tabacchicolo l’acquisizione di adeguate\nconoscenze tecniche e\u002Fo professionali.\n\nA tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell’ambito della Commissione\nParitetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le\nesigenze del settore per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla\nlegislazione comunitaria e nazionale sulla materia, valutando le possibilità\ndi promuovere progetti specifici per le professionalità tipiche del\nsettore.\n\nLe parti, entro 3 mesi dalla stesura del contratto, approfondiranno i temi\nrelativi per la costituzione di un apposito Fondo intercategoriale, nella forma\ndi associazione riconosciuta dal ministero del Lavoro, per la gestione delle\nrisorse rinvenienti dal recupero dei versamenti effettuati all’INPS,\nattualmente nella misura dello 0,30% sulle retribuzioni, come stabilito\ndall’art. 25, comma 4), legge n. 845\u002F78, secondo le previsioni dell’art.\n118, legge n. 388\u002F00 (Finanziaria 2001). Tali risorse verranno utilizzate per\nla realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui\ntemi dell’igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che\nterritoriale, tendente al coinvolgimento di tutti i lavoratori.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"paidmaternityleave","Art. 48 - Tutela della maternità e conge","Art. 48 - Tutela della maternità e congedi parentali.\n\n\n\n\n\nPer la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"WAGES_trigger","Art. 23 - Elementi della retribuzione. G","Art. 23 - Elementi della retribuzione.\n\n\n\nGli elementi costitutivi della retribuzione sono:\n\n\n\na) minimo contrattuale\n\nb) quote di indennità di contingenza\n\nc) aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nNell’allegato A) sono stabilite le misure dei minimi tabellari.",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"JOBTITLE_trigger","Art. 11 - Classificazione del personale.","Art. 11 - Classificazione del personale.\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati in unica scala classificatoria di 7 categorie\nsulla base di declaratorie e profili.\n\nL’inquadramento dei lavoratori nelle categorie verrà effettuato sulla\nbase delle declaratorie e profili sotto riportati, fermo restando che eventuali\ncontestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\nsaranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e le RSU. In caso di\nmancato accordo per controversia interpretativa si farà ricorso alle\nrispettive OO.SS. a livello provinciale e, in fase successiva, alle rispettive\nOrganizzazioni a livello nazionale.",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"contractseverancepay","Art. 39 - Trattamento di fine rapporto p","Art. 39 - Trattamento di fine rapporto per il personale\n\ncon contratto a tempo indeterminato.\n\n\n\nAi lavoratori (operai e impiegati) che abbiano con l’azienda un rapporto\ncontinuativo di lavoro compete, in caso di sua risoluzione, un TFR determinato\nsecondo le norme previste dalla legge 29.5.82 n. 297.",{"bindId":269,"name":82,"text":83},"support_disabilities",{"bindId":271,"name":66,"text":67},"jobsecuritymothers",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"deathrelatives","Per gravi e comprovate necessità familia","Per gravi e comprovate necessità familiari al lavoratore dovrà essere\nconcesso il permesso di allontanarsi dallo stabilimento. Le prime 2 ore di\npermesso dovranno essere retribuite, mentre per le successive è in facoltà\ndella azienda di trattenere il salario corrispondente al periodo di sospensione\ndel lavoro.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"marriage","Art. 27 - Congedo matrimoniale. In caso ","Art. 27 - Congedo matrimoniale.\n\n\n\nIn caso di matrimonio il lavoratore avrà diritto a un congedo straordinario\ndi 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione normale. Il datore\ndi lavoro integrerà, fino a concorrenza dei predetti 15 giorni, le 8 giornate\nposte a carico dell’INPS, delle quali potrà effettuare il conguaglio con il\ncontributo assegni nucleo familiare. Durante il congedo il lavoratore è\nconsiderato ad ogni effetto in attività di servizio.",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"nursingmothers","Tale limitazione non trova applicazione ","Tale limitazione non trova applicazione qualora la lavoratrice madre\nutilizzi i periodi di riposo di cui all’art. 10, legge n. 1204\u002F71.",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"MAXHOURS_trigger","Il lavoro compiuto oltre l’orario normal","Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato all’art. 14 viene\nconsiderato straordinario e non può protrarsi per più di 2 ore al giorno o 12\nore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per\noperazioni riconosciute improrogabili dalle parti.",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"direct_participation_hrs","Art. 62 - Diritto di assemblea. I lavora","Art. 62 - Diritto di assemblea.\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà\ncorrisposta la normale retribuzione.\n\nLe riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU nella unità\nproduttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del\nlavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al\ndatore di lavoro.\n\nLa convocazione sarà comunicata alla Direzione dell’azienda con un\npreavviso di almeno 3 giorni.\n\nAlle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSU.\n\nLo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano\nconto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia\ndegli impianti, nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per\ngruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri\nlavoratori.",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"strikes_trigger","Le parti si danno altresì atto che la co","Le parti si danno altresì atto che la concreta applicazione del punto 13)\ndel citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel\nsenso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già\nprevisto dalla vigente normativa contrattuale non potrà avere per oggetto\nmaterie già definite in altri livelli di contrattazione, e che allo scopo di\ncontribuire alla rimozione delle cause di micro-conflittualità, verranno\nindividuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed\neventualmente di arbitrato, collegati anche a pause di raffreddamento.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, 2017-2020 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Industria del tabacco\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sickjobtype\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattina per: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;14 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.714 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Saint Peter and Saint Paul’s Day (29th June), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1357,47\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;24,44\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2017-05\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;145 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;0.524 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;145&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5.16457 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;0.4 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[301],{"title":37,"slug":33},[303],{"type":304,"data":305},"call_to_action_body_block",{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":309},"Confronta contratti collettivi","Confronta i 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