[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-dipendenti-avis-2020-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":293,"content_type_view":294,"extra_breadcrumbs":295,"body":297,"body_blocks":308,"related_pages":312},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":291,"translations":292},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-dipendenti-avis-2020-2022","6564c682-c20f-11ec-8909-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-dipendenti-avis-2020-2022\u002Fccnl-dipendenti-avis-2020-2022\u002F","ccnl dipendenti AVIS 2020-2022","ccnl dipendenti AVIS 2020-2022 - 2020","Italy - ccnl dipendenti AVIS 2020-2022 - 2020","ccnl dipendenti AVIS 2020-2022 - 2020 - Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona",{"name":41,"data":42},"CCNL Avis 2020.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; 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Il contratto collettivo nazionale di lavoro\ndisciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà la durata\ntriennale, si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio 2020 a tutto il 31\ndicembre 2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti economici sono stati determinati in funzione di parametri\ncondivisi per il periodo di riferimento al fine di garantire il mantenimento\ndel potere di acquisto delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rinnovo contrattuale del triennio, i valori economici di riferimento\nsaranno la retribuzione tabellare e, per i dipendenti già in servizio alla\ndata del 31 dicembre 2019, l'ERC e l'assegno ad personam non riassorbibile di\ncui all'art. 47 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro conserverà la sua\nvalidità giuridica anche dopo la scadenza e fino alla data della\nsottoscrizione del nuovo CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente\nregolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i\nrapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei\nlavoratori, in quanto applicabili. I dipendenti debbono inoltre osservare le\nnorme regolamentari emanate dall'Associazione da cui dipendono, purché non\nsiano in contrasto con il presente contratto e\u002Fo con le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto e a\nqualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con\nalcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le\nparti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere\nriportate, in sede di contrattazione nazionale, per l'interpretazione autentica\ndella norma su istanza di una delle parti firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore in\natto non espressamente regolamentate dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel\nrispetto della legislazione vigente, che consentano l'utilizzo di strumenti\ncorretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un\nsempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le\nstesse si incontreranno in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare l'andamento del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative presso gli Organi competenti dello Stato\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei\nregimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative anche volte agli Organi competenti dello Stato\nfinalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore,\nnonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con\nparticolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello regionale e\u002Fo territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi competenti\ndello Stato affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di\nvalorizzazione della attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni, queste\ngarantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il\npersonale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, quanto\nrelativo ai rapporti diretti e\u002Fo di convenzione con gli enti pubblici, ai\nprogetti e programmi di sviluppo. nonché quant'altro previsto nei singoli\npunti del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai\ndiversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di\nsostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi\ncome necessari e a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto\nnazionale, regionale e\u002Fo territoriale, nonché aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2- Secondo livello: Contratto integrativo Territoriale e\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziendale. Sono titolari della contrattazione di secondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.il titolare del potere di rappresentanza dell'associazione o un suo\ndelegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e, ove non presente, le RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.le rappresentanze sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione di primo livello le\nseguenti tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-validità ed ambito di applicazione del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-norme comportamentali e disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ordinamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi, aspettative e congedi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto\nespressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto\ndefinito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e\nnon ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del\nlivello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi\ndi competitività di cui l'Associazione dispone, nonché ai risultati legati\nall'andamento economico della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione a cui viene indirizzata la piattaforma Integrativa\nTerritoriale o aziendale convocherà la parte sindacale per l'avvio del\nconfronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della\npiattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione\nparitetica nazionale, di cui all'art. 84, la convocazione delle parti per\nl'avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure di rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sei mesi prima della scadenza contrattuale le Parti firmatarie comunicano,\ncon raccomandata a.r. e\u002Fo a mezzo posta elettronica certificata, formale\ndisdetta del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti presentano la piattaforma a\nmezzo raccomandata a.r. e\u002Fo a mezzo posta elettronica certificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma l'Associazione avvia la\ntrattativa per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i\ntermini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza\nmedesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente\nai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi essenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, come\nmodificato dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, le parti individueranno a livello\nlocale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti\ndi personale da garantire in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Ch3>Art. 9 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di una piena e puntuale applicazione del d.lgs. 198 del 2006 e della\nlegge 183 del 2012 sarà costituito a livello nazionale il Comitato unico di\ngaranzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di\nchi lavora e contro le discriminazioni, composto da una componente designata da\nognuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL e da un pari numero di\ncomponenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la\nfigura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti C.U.G.\npresso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche\nrilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro\nfunzionamento. Le finalità dei C.U.G. sono quelle definite dalla legge di\nriferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che\nperverranno dal C.U.G. nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data\ndella stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psico-fisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria\naccreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo\ncronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto\nterapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,\nsono stabilite le seguenti misure a sostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto\ndi recupero presso strutture specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il datore di lavoro nell'ambito della sua autonomia organizzativa in\nrelazione alle esigenze, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il\nlavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia\nindividuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto\ndella terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai suddetti permessi e\naspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante\ndagli istituti normativi previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti soggetti a terapie salvavita e malattie degenerative\ningravescenti trovano applicazione le garanzie e i diritti previsti dagli\narticoli 22 (rapporti di lavoro part-time) e 63 (malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Tutela dei dipendenti portatrici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la tutela dei dipendenti portatori di handicap si fa\nriferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell'art. 33 della stessa non\ncomporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della\ntredicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Attività di volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendono svolgere attività di volontariato in un Ente del\nterzo settore hanno diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e\u002Fo turnazioni previste\ndal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite\nle modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi\nanche forme e criteri particolari finalizzati a consentire di svolgere\nattività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e rappresentanze sindacali aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono riconosciute le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette sulla\nbase dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle\nliste che concorrono alle elezioni delle stesse ovvero le RSA ai sensi della\nlegge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle\nrappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, è riconosciuto alle\nstesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello\ndi singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere\ninferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un\nmonte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà\nlavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale\nlimite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 14 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché\ndurante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee e per eventuali incontri delle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL. Le stesse possono riguardare la\ngeneralità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue\ndalle R.S.U.\u002FR.S.A. di cui all'art. 13 del presente CCNL e nella misura di 5\nore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data alla amministrazione\ntempestiva comunicazione con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti\nesterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle\nassemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze\nproprie dell'utenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavtxt\">\u003Ch3>Art. 15 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti componenti gli organismi direttivi delle Organizzazioni\nsindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, regionali, comprensoriali o\nzonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la\npresenza delle strutture sindacali confederali - Camera del lavoro - Unione\nsindacale territoriale - Camera sindacale territoriale) di categoria e\nconfederali, hanno diritto, per l'espletamento delle attività sindacali, a\npermessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti\ndalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il\nverificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di\ncui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei dipendenti di cui al 1° comma e le eventuali variazioni\ndovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all'Associazione\nin cui il dipendente presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dall'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dipendenti con rapporto a tempo parziale i permessi di cui al\npresente articolo vengono ridotti in proporzione all'orario settimanale\nsvolto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Aspettativa sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di\nprecedenti accordi, le parti rinviano alla normativa prevista dal titolo III\ndella legge 300\u002F1970\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo\ne di registrazione a favore della propria Organizzazione sindacale, per la\nriscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il\npagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi\nstatutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del\nrilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata\ndall'interessata o dall'interessato. La revoca della delega deve essere\ninoltrata, in forma scritta, alla Associazione di appartenenza e alla\nOrganizzazione sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dalle singole sezioni sulle retribuzioni delle\ndipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL sono versate entro il\ndecimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate\ndalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta\nnominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei\nnominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti\neffettuati alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle\nnorme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della\nmedesima, la durata del periodo di prova, e la qualifica assegnata al\ndipendente ed il relativo trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Documenti di assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal testo del Regolamento Ue GDPR 2016\u002F679 e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni i dipendenti, all'atto\ndell'assunzione, sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carta d'identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,\npatente, ecc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono altresì tenuti a presentare certificato di residenza di\ndata non anteriore a tre mesi, devono, inoltre comunicare anche l'eventuale\ndomicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali\nsuccessivi spostamenti di residenza e di domicilio. La predetta documentazione\npuò essere sostituita in base alla normativa vigente, con idonea\ncertificazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 20 - Visite mediche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della assunzione in servizio l'Associazione potrà accertare - con\noneri a proprio carico – l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a\nvisita medica da parte di organi sanitari pubblici, con costi a carico del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla assunzione dei dipendenti, nel rispetto della\nlegislazione vigente, potranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria\nsecondo quanto previsto dal D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 21 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio del dipendente avviene secondo i seguenti periodi\ndi prova che debbono risultare da atto scritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-60 gg. di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e\nB;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 gg. di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e\nD;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 mesi di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\novvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie e della tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto\ndi lavoro maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nstabilita contrattualmente per la qualifica cui appartengono i dipendenti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il\ndipendente sarà ammessa\u002Fo a completare il periodo di prova stesso ove sia in\ngrado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il\nrapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di\ninizio della assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermata\u002Fo in\nservizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Rapporti di lavoro part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2015 e successive modifiche ed integrazioni le\nAssociazioni possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per attività ad\norario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel CCNL e\u002Fo per periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità\npreviste nell'articolo relativo alle assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo\npieno a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. L'orario\ndi lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con\nprecisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione\ndell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte\nsalve le clausole elastiche concordate tra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese\nle competenze fisse e periodiche, nonché le indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito al lavoratore con contratto di lavoro part-time\nl'instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro, purché non\nstrettamente concorrenziali con i fini della organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, non può essere\ninferiore a 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part-time ha la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto\nall'attività della struttura associativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei dipendenti, anche\ngià occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole strutture\nassociative secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assunzione, nell'ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti\ndisposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e\nviceversa per volontà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritti e priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o\nviceversa dei dipendenti già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni\nper le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva\ntrasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa\nma pur sempre nell'ambito delle attività della medesima struttura\nassociativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si\npronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di\nlavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L'eventuale provvedimento\ndi diniego dovrà essere adeguatamente motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura associativa, sempre entro il predetto termine, con\nprovvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non\nsuperiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle\nmansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla\nfunzionalità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà definire criteri percentuali nel rapporto\nnumero dipendenti totali\u002Fnumero dipendenti part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time\nè stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione\ndell'orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione\nriferita al giorno, alla settimana, al mese, all'anno ed eventuali clausole\nflessibili e\u002Fo elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 il lavoro supplementare\nconsiste nella prestazione lavorativa resa dal lavoratore in part-time, quella\noltre l'orario di lavoro concordato tra le parti, ma comunque entro il limite\ndel tempo pieno previsto all'art. 45 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare può essere richiesto ai lavoratori con rapporto di\nlavoro a tempo parziale per garantire la continuità delle attività\nassociative e qualora la Struttura versi in particolari difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e\u002Fo\ninfortunio, e\u002Fo maternità, e\u002Fo ferie, e\u002Fo aspettativa di altri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare, nel limite del 40% delle ore di lavoro settimanali aggiuntive\nrispetto a quelle concordate e stabilite nel contratto a tempo parziale,\nretribuendolo con una percentuale di maggiorazione rispetto all'importo della\nretribuzione oraria globale di fatto pari al 16%, compresa l'incidenza sugli\nistituti di retribuzione indiretta e differita (art. 6, comma 2, primo e terzo\nperiodo, D.Lgs. n. 81\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive compresa la\ndomenica o durante il servizio notturno verranno compensate con le\nmaggiorazioni previste e dalle indennità di cui all'art. 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, quando si richiede la prestazione supplementare al lavoratore,\nlo stesso può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare giustificando\nil proprio rifiuto con comprovate esigenze quali a titolo esemplificativo e non\nesaustivo le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residua una capacità\nlavorativa ridotta (accertata da una commissione medica istituita presso\nl'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente), anche solo in\nparte derivanti dagli effetti invalidanti delle specifiche terapie\nsalvavita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche,\nnonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ovvero che\nassistono persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con\nconnotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104\u002F1992,\nche abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere\ngli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o\ncon figlio convivente portatore di handicap, che assuma i connotati di gravità\ndi cui all'art. 3 della legge n. 104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali (art. 10, comma 1, legge n.\n300\u002F1970);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori con esigenze qualificate di conciliazione vita-lavoro\nsostanzialmente incompatibili con prestazioni supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni modo l'eventuale rifiuto di prestazioni supplementari non può\ncomportare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del licenziamento e della\nsospensione dal lavoro e dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale\ndella prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della\nsua durata devono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e\nl'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali clausole devono contenere le condizioni e le modalità con le quali\nl'Associazione, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, può modificare la\ncollocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del\n25% della normale prestazione annua a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le\nmodalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione\noraria in atto, pari al 15% per le ore effettivamente interessate dalla\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clausola elastica, i\nlavoratori individuati ai sensi dell'art. 6, comma settimo del D.Lgs. n.\n81\u002F2015, ovvero i lavoratori studenti di cui all'art. 10 della Legge 300\u002F1970,\ni lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico­-degenerative ingravescenti di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs.\n81\u002F2015, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. 81\u002F2015.\nIn caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o il genitore del lavoratore o\nnel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale o\npermanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi\ndell'art. 3, comma 3 della Legge 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno altresì concordare, in presenza di comprovate e\ndocumentate esigenze personali del lavoratore, la sospensione delle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni di orario di lavoro o di\ntrasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può altresì recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica a fronte di necessità derivanti da esecuzione della prestazione\nprevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla costituzione\ndi un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla paternità o dalla\nmaternità nei primi 36 mesi di vita del figlio naturale o adottivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse condizioni e modalità di regolamentazione delle clausole elastiche\npossono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti alla trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo\npieno a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 81\u002F2015, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico degenerative\ningravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o\nconservative, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda\nsanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione\ndel rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale\norizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di\nlavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81\u002F2015 in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli, o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona\nconvivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di\ngravità ai sensi dell'art. 3 della L. 5 n. 104\u002F1992, che abbia necessità di\nassistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani\ndella vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.in caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non\nsuperiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi\ndell'art. 3 della L. n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o mansioni\ndi pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, una sola volta e in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una\nriduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo\ndel congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali dell'impresa, e a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi precedenti, l'Associazione, al momento in cui\nprocederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a tempo parziale,\ncercherà di favorire le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori\nche si trovino in una delle seguenti condizioni, indicate secondo valori\ndecrescenti di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da\npatologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma\nterapeutico e\u002Fo riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o\ndel soggetto che esercita la patria potestà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non\nsuperiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza,\nseparazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.assistenza diretta e continuativa, nei confronti di figlio di età non\nsuperiore a 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente\nriconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.particolari e comprovate esigenze di carattere familiare e personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Organizzazioni è a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del\nD.Lgs. n. 81\u002F2015 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle\nsuccessive norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Limiti e proroghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e successive modificazioni\ne integrazioni, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di\ndurata non superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente,\ncomprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia\nsuperiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente, il contratto si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono consentite le proroghe fino al limite massimo previsto dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrono al raggiungimento del limite massimo di durata previsto dalla\nnormativa vigente anche i periodi di lavoro prestati nelle Organizzazioni in\nregime di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. n. 81\u002F2015\ne s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con\ncontratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, fatto salvo quanto\nprevisto dall'ultimo comma dell’art. 25, è pari al 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nella organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite\npercentuale vale per le Organizzazioni che occupano più di 3 dipendenti; per\nle Organizzazioni che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile\nstipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei\nlavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i contratti\ndi collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori assunti con contratto\npart-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9\ndel D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in\nproporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Esenzione da limitazione quantitativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni con enti\npubblici e privati per un periodo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per lo svolgimento di attività stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)con i lavoratori di età superiore a 50 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di\nragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti\nper malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa\npersona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla\nconservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera\nautonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di\nintervallo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A\ne B, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto\nscritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del\nrapporto e, nei casi di sostituzione, il nominativo del lavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro il primo giorno lavorativo in cui ha inizio la prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>3. Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso le Organizzazioni nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge\n23 luglio 1991 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo il\ncaso di assunzione per sostituzione di lavoratori assenti o per contratti di\ndurata inferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)presso le Organizzazioni nelle quali siano utilizzati lavoratori con\norario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti\ndi solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto al\ncompletamento orario del personale part-time, in riferimento a mansioni e\nattività cui si riferisce il contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)da parte delle Associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Disciplina della proroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-screeningnonstandard\">\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del\ncontratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla\nnormativa, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e\u002Fo\nlavoratore sostituita\u002Fo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-congedo parentale (astensione facoltativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riposi giornalieri per l'allattamento. In tale ipotesi l'orario di lavoro\ndel supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione\ndei sopra citati riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario\nlavorativo con il consenso del sostituito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Scadenza del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente paragrafo\n\"Disciplina della proroga\", il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al\nlavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno\ndi continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al\n40% per ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli\naltri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei\npredetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Successione dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di\ncontratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione\ndel rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal\nD.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore,\ngli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i\ncontratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata\nsuperiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratti di due assunzioni successive a tempo determinato,\nintendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità,\nil rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di\nstipulazione del primo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra\nl'organizzazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i\nlimiti previsti dalla norma, comprensivi di proroghe e rinnovi,\nindipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto\ne l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprentices_excluded\">\u003Cp>7. Esclusioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed\nintese tra le parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le attività di stage e tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Principio di non discriminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e\nla 13a mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori\ncon contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Diritto di precedenza e informazione\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo\ndeterminato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività\nlavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in\nesecuzione dei rapporti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo\ndeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, in\nforma scritta, entro sei mesi (o tre mesi per attività stagionali) dalla data\ndi cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore\nha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo\ndatore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un\ndifferente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente\nrichiamato nel contratto di assunzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di\nprecedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nella\nesecuzione di un contratto a tempo determinato presso la stessa Organizzazione,\nconcorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il\ndiritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime\nlavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di\nprecedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di\nlavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei precedenti rapporti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione fornirà alle R.S.A. ovvero alle R.S.U. o, in mancanza,\ndelle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, le informazioni in\nmerito ai posti vacanti a tempo indeterminato e sull'utilizzo del lavoro a\ntempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 24 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina\nvigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potranno superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a\ntempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nella\norganizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Tale limite potrà\nessere elevato secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel\npresente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Annualmente, l'Organizzazione che utilizza il contratto di\nsomministrazione di lavoro, anche per tramite di AVIS, è tenuta a comunicare\nalle R.S.A. ovvero alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali,\nfirmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di somministrazione\nconclusi, la durata di ciascuno di essi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione nelle Organizzazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\na cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una\ndurata iniziale non superiore 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche\nin rapporto alla applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che\ninteressino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei\nrischi ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'Associazione comunicherà preventivamente alle R.S.U. o, in loro\nassenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei\ncontratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e il motivo del\nricorso agli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula\ndel contratto in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è\ntenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e\nla qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Ch3>Art. 25 - Percentuali di ammissibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni Organizzazione che applica il presente CCNL l'utilizzo di personale\ncon contratti di lavoro a termine ex art. 23 e in somministrazione ex art. 24\ndel presente CCNL, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nella organizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 26 - Apprendistato\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto\ndall'art. 41, lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità dell'istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 41, lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015, le parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammissibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E di cui all'art. 40 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nderivanti dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie individuate\nin base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisito al\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni\ncaso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore\nentro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proporzione numerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti\ncon contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati\u002Fspecializzati in forza. Per\ni datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non\npuò superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di tre, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 44 c. 1 del d.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i. possono essere\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.\n226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a\npartire dal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuale di conferma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti\ndipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta\npercentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di\nprova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia\nrispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore\napprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso\ndi totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% (sessanta) dell'orario\ndi lavoro contrattuale, e a condizione che la minor durata della prestazione\nsia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del\ncontratto e il soddisfacimento delle esigenze formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro sarà\ncomputato presso il nuovo datore di lavoro ai fini del completamento del\nperiodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il\npercorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal\nlibretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una\ninterruzione superiore ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare\nlavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Doveri dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'organizzazione,\npurché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo. L'orario di lavoro\ncorrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.Lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.Lgs. n. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'articolo 41\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 18 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti di durata fino a 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale ad integrazione della indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria A: 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria B: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categorie C - D - E: 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estinzione del rapporto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al compimento del periodo massimo indicato dal contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'articolo 2118 del codice civile o con corresponsione della relativa\nindennità sostitutiva pari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di\npreavviso \"lavorato\" continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto\ndirettamente da un soggetto aderente alla organizzazione stessa in possesso\ndelle necessarie competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e contenuti della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo per\nl'apprendista suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione\nprofessionalizzante o di mestiere per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di base o trasversale verrà svolta presso strutture di\nformazione accreditate avvalendosi, ove possibile, dell'offerta formativa\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze: adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione\nqualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e\ndoveri del lavoratore e delle Associazioni; legislazione del lavoro e\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalle linee guida della Conferenza delle regioni e delle\nprovincie autonome del 17 ottobre 2013 la durata della offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di I grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\nII grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione sarà erogata all'interno dell'Associazione e potrà essere\nsvolta anche on the job, in affiancamento e con esercitazioni e dovrà essere\nregistrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni\nlegislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano\nformativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"424\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nel periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">18 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C, D, E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore,\necc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel suo libretto formativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Inserimento lavorativo delle persone\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>socialmente svantaggiate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge numero 68 del 1999 e s.m.i., le strutture sono tenute\nad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette\nnella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un dipendente se occupano da 15 a 35 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) due dipendenti se occupano da 36 a 50 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sette per cento dei dipendenti, se occupano più di 50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'Associazione fornirà su richiesta delle rappresentanze sindacali\nfirmatarie del presente CCNL, l'informazione attestante il rispetto della\nnormativa sull'inserimento obbligatorio al lavoro delle persone socialmente\nsvantaggiate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sulla base di tali dati e al fine della piena copertura delle percentuali\nd'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in\nraccordo con la Commissione circoscrizionale e\u002Fo le Commissioni provinciali per\nl'impiego e i servizi degli enti locali (comuni, ASL, province, ecc.) e le\nCommissioni regionali per l'impiego, la predisposizione dei progetti di\ninserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati\ndall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti\ndal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli enti locali,\npromossi anche congiuntamente dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche l’attivazione\ndi progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per\ni soggetti del cosiddetto \"svantaggio sociale\" (tossicodipendenze, alcolismo,\ndetenute\u002Fi in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenute\u002Fi,\necc.) utilizzando al riguardo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28\nfebbraio 1987 n. 56 e più in generale dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla\nnormativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, al quale è tenuto il solo\npersonale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di\nprova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura\nappresso specificata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categorie da A a B: 30 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria da C a D: 60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria da E a F: 90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane confermato il periodo di 30 giorni di calendario per i dipendenti\nvincitori di pubblici concorsi, ferma restando la possibilità tra le parti di\nconcordare un periodo inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Il dipendente\nche rassegna le dimissioni in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.\nIn caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è computato ai fini della maturazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la struttura associativa\ninteressata dovrà rilasciare, a richiesta del dipendente, un certificato con\nl'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per licenziamento del dipendente ai sensi delle leggi vigenti per i\nrapporti di diritto privato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 31 - Indennità in caso di decesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente compete il trattamento economico previsto\ndal Titolo XII del presente CCNL che deve essere liquidato agli aventi diritto,\ngiuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del\npersonale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della struttura in sedi\ndiverse da quella di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo\ndella struttura e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi,\nuffici, presidi di pertinenza cui originariamente è stato assegnato il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità che comporta l'utilizzazione anche temporanea del\npersonale in sedi di pertinenza della struttura diverse da quella di\nassegnazione, sarà utilizzato dalla struttura in relazione alle esigenze di\nservizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 13, secondo\ncriteri concordati con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere trasferito da una realtà operativa a un'altra\ngestita dalla stessa Associazione nel rispetto delle sue mansioni e della sua\nposizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.\n300 e previo accordo sindacale definito a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per\ndefinire modalità e condizioni nel caso di trasferimento in strutture distanti\noltre 30 km dalla sede di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ritardi ed assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve osservare il proprio orario di lavoro, registrando la\npropria presenza mediante gli strumenti adottati dall’organizzazione\n(registro delle presenze, cartellino orologio, badge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi devono essere giustificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe\ndovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o\noltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze, salvo legittimo e giustificato impedimento, debbono essere\nsegnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'ufficio a\ntanto preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Doveri del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletamento\ndelle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a\nquanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\nnell'interesse dell'utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro\nimpartite da superiori, ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di\nprevenzione degli infortuni e igiene del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva\ne dell'igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli\naltri mezzi di protezione predisposti e forniti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e\ndi protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle norme previste dal D.Lgs.\n81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari da parte dell'Associazione debbono essere\nadottati in conformità all'art. 7 della legge del 20 maggio 1970 n. 300, e nel\npieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione\nper iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque\ngiorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del dipendente di essere\nascoltato di persona e\u002Fo di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS.\nfirmatarie del presente contratto), nonché nel rispetto da parte\ndell'Associazione dei principi generali di diritto vigenti in materia di\nimmediatezza, contestualità e immodificabilità della contestazione\ndisciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione\ndisciplinare deve essere inviata al dipendente non oltre il termine di 30\n(trenta) giorni dal momento in cui gli Organi direttivi delle amministrazioni\ndi cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della\nmancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non\npossa essere adottato dall'Associazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni\ndalla presentazione della deduzione da parte del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti\nprovvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\ndieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto\ndel principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra,\nil dipendente che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi dell'art. 32 o abbandoni anche temporaneamente il\nposto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento\ndei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla\namministrazione e non si attenga alle disposizioni impartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e\u002Fo di marcare\nl'orologio marcatempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il\nlavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le\naltre o altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale,\nche siano lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e\nla fisionomia propria delle Associazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,\nall'ordine e all'immagine delle Associazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)ometta di comunicare alla amministrazione ogni mutamento di domicilio,\nanche di carattere temporaneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle\nnorme della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per\ngiusta causa o giustificato motivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano\ncarattere di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze\ningiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o\nseguente alle festività ed alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenza per simulata malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza permesso\ndell'Associazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze\no dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su\nquesti anche per conto di colleghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto\ncompiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)per svolgimento di attività continuativa privata e comunque per conto\nterzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal\ndipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 cod.\nciv.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ in facoltà dell'Associazione di provvedere alla sospensione cautelare\nonde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di\nlicenziamento. Alla dipendente e al dipendente sospeso cautelativamente è\nconcesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello\nstipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non\nesaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del\nlicenziamento per mancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 37 - Patrocinio legale dei dipendenti per fatti connessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>all'espletamento dei compiti di ufficio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndella dipendente e del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall'adempimento dei compiti di ufficio e allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione\ndi provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro,\nassumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere\ndi difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nfacendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente,\neventualmente condannata\u002Fo con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o\na lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Responsabilità civile dei dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei rapporti con l'utenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei loro\nrapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 e\ns.m.i. verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata\ndalle singole associazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Ritiro patente - Utilizzo di mezzi propri di trasporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente assunto come autista che, per motivi che non comportano il\nlicenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre\nautoveicoli, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altre\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista in questo periodo potrà essere adibita\u002Fo, previo accordo tra le\nparti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori e in\nquesto caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l'autista non accettasse di essere adibita\u002Fo al lavoro cui\nl'Associazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di\nlavoro. In tal caso verrà corrisposta all'autista il trattamento di fine\nrapporto e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario\npercepito al tempo del ritiro della patente stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente per ragioni di servizio venga autorizzato per iscritto\nall'utilizzo di mezzi propri di trasporto, l'Associazione dovrà stipulare\nidonea polizza di copertura assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia di gestione, alla razionalizzazione della organizzazione del lavoro,\nfavorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità e delle qualità delle prestazioni individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione è articolato in 6 categorie denominate\nrispettivamente A, B, C, D, E ed F. Le categorie A, B, C, D ed E sono\narticolate in 6 posizioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria F, nella quale viene collocato il personale con funzioni\ndirettive, è articolata in una posizione economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Declaratoria delle categorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e conseguenti inquadramenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni semplici e\ntecnico-esecutive; i compiti attribuiti consistono in attività di carattere\nripetitivo e semi-ripetitivo, di pulizia e\u002Fo facchinaggio anche con l'utilizzo\ndi strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto alla pulizia degli ambienti, ivi comprese le apparecchiature,\nstrumentazioni ed attrezzi, compreso il loro riordino anche a fine lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto al trasporto di materiale economale, sanitario e biologico,\ncompresa la pulizia e la piccola manutenzione degli automezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetta al centralino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto al magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività\ntecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico\ned elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato con mansioni di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Telefonista addetto alla chiamata del donatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del\nservizio di ristoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conduzione, piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che\nrichiedono la patente D\u002FK;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere specializzato con compiti di gestione e controllo\napprovvigionamento, preparazione materiale per punti di raccolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono particolari capacità tecnico-specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto alla gestione e aggiornamento dei social media e del sito web.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questa categoria appartengono i lavoratori che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo di\ndiversi profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile della qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Infermiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto alla segreteria con funzione di organizzazione eventi,\npredisposizione ed elaborazione di dati statistici complessi, cura delle\nrelazioni pubbliche istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questa categoria appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad\nelevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione\nesecutiva di unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore sanitario e tecnico-sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questa categoria appartengono i lavoratori con funzioni a carattere\ndirettivo. Tale posizione è caratterizzata da elevata responsabilità nella\ndirezione, organizzazione e coordinamento di altri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile sanitario di UDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inquadrato nelle categorie D, E ed F ogni singola\nOrganizzazione potrà assegnare, con apposito provvedimento, specifici\nincarichi con riferimento al livello di responsabilità organizzativa e\u002Fo\namministrativa e\u002Fo gestionale, a fronte dei quali il dipendente avrà diritto\nad una indennità nella misura compresa tra il minimo e il massimo indicato nel\ncomma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al comma precedente, denominata indennità di carica,\nviene stabilita entro i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella categoria D: da euro 150,00 ad euro\n1.000,00 lordi mensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale inquadrato nella categoria E: da euro 200,00 ad euro\n2.000,00 lordi mensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale inquadrato nella categoria F: da euro 350,00 ad euro\n2.500,00 lordi mensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sola categoria F, nella determinazione dell'importo della indennità\nsi terrà conto delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario la cui\nremunerazione sarà compresa nella predetta indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di carica viene erogata per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di carica può essere attribuita anche per un periodo di tempo\nlimitato, ovvero per particolari e specifici progetti od obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di carica verrà a cessare dal primo giorno del mese successivo\nalla data di scadenza dell'incarico ovvero al raggiungimento dell'obiettivo e\nin caso di revoca per qualsiasi motivo dell'incarico che ha dato origine alla\ncorresponsione della indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Norma di progressione economica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori della\nmedesima categoria si realizza in rapporto alla organizzazione aziendale sulla\nbase di percorsi lavorativi, formativi attinenti alla professione esercitata,\ndi riqualificazione e\u002Fo aggiornamento, venga acquisita maggiore\nprofessionalità anche attraverso attestati d'aggiornamento professionale e\u002Fo\nspecifiche conoscenze che consentano l'utilizzazione del personale in mansioni\nlavorative più qualificate e che richiedono maggiore autonomia e\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà valutata anche la richiesta di disponibilità alla integrazione delle\nmansioni e alla acquisizione di parte di competenze riferite ad altre posizioni\nlavorative di pari o diversa posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno\nassorbiti ad esclusione di ERC ed EMRO e fino a concorrenza, di eventuali\nsuperminimi o indennità per mansioni superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2021 il personale inquadrato nelle categorie A,\nB e C ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le\nseguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese\nsuccessivo a quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella\nprima posizione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-passaggio dalla seconda alla terza posizione economica a decorrere dal mese\nsuccessivo a quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza\nnella seconda posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato nella categoria D ha comunque diritto al passaggio\nautomatico dalla prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese\nsuccessivo a quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza\nnella prima posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non concorrono\nalla maturazione dei periodi indicati nei punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale passaggio anticipato alle posizioni economiche superiori non\nanticipa il diritto ai passaggi automatici successivi. In caso di passaggio dei\nlavoratori a categoria superiore, l'anzianità di servizio ai fini del diritto\nalle posizioni economiche successive alla prima, si calcolerà a partire dal\ngiorno del passaggio alla categoria superiore. In ogni caso, la retribuzione di\nfatto non potrà essere inferiore a quella percepita al momento del passaggio\nalla categoria superiore. L'eventuale differenza retributiva sarà erogata\nquale assegno assorbibile da futuri aumenti contrattuali o derivanti da\npassaggi di categoria, ad esclusione di ERC ed EMRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio automatico alla posizione economica superiore può avvenire una\nsola volta nell'arco del rapporto di lavoro con la medesima Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene demandato al secondo livello di contrattazione, insieme alla\ndefinizione di ulteriori elementi di valutazione e di indicatori di\nprofessionalità, la determinazione delle modalità concrete attraverso cui si\nrealizzano le condizioni di sviluppo della progressione economica nella\ncategoria, anche attraverso il riconoscimento dell'esperienza maturata nel\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel secondo livello di contrattazione è possibile integrare i criteri\nprevisti per la progressione orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2103 codice civile, il dipendente deve essere adibito\nalle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti\nall'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero alle\nmansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento\ndelle ultime effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, purché in possesso dei necessari titoli professionali\nprevisti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le\nparti e fatte salve le attribuzioni del personale responsabile del servizio,\npuò essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti\nalla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento\nsostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del\ndipendente medesimo. Al dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti a\ncategoria o qualifica superiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per\ntutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a\nquella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la\nqualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempreché tali\nmansioni siano svolte per non meno di 30 giorni continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione di mansioni superiori per periodi inferiori a 30 giorni deve\nrisultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale\ndell'interessata\u002Fo. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, il\ndipendente ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo\nper sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del\nposto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto\ndisposto dall'art. 2103 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Cumulo delle mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di\ndiverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo\nprecedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la\nqualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima\nabbia carattere di prevalenza nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di\nlavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione\npercepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello\npertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'idoneità fisica su richiesta del lavoratore o su iniziativa della\nAssociazione è certificata da parte del medico competente. Il medico\ncompetente, sulla base dei risultati delle visite mediche, esprime per\niscritto, dando copia del medesimo referto al datore di lavoro e al lavoratore,\nuno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Inidoneità totale permanente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,\nriconosciuto inidoneo in via permanente all'espletamento delle mansioni\nattribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle\nsolitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo\ndi una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato\ntotalmente inidoneo in via permanente potrà, su richiesta, essere adibito alla\nmansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui all'art.\n42 del presente CCNL, che preveda l'attribuzione del livello relativo alla\nnuova mansione e il mantenimento \"ad personam\" del trattamento di fatto goduto\nprima del mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà\navvenire anche previa novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel\ncontratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico\ncorrispondente alle nuove mansioni di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Inidoneità totale temporanea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni\npreposte temporaneamente inidoneo alle mansioni attribuitegli, esperiranno ogni\nutile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni compatibili diverse ma\nequivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e\ndel trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Inidoneità parziale permanente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,\nriconosciuto parzialmente inidoneo in via permanente all'espletamento delle\nmansioni attribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle\nsolitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo\ndi una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato\nparzialmente inidoneo in via permanente potrà, su richiesta, essere adibito\nalla mansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui\nall'art. 42 del presente CCNL, che preveda l'attribuzione del livello relativo\nalla nuova mansione e il mantenimento \"ad personam\" del trattamento di fatto\ngoduto prima del mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà\navvenire anche previa novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel\ncontratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico\ncorrispondente alle nuove mansioni di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Inidoneità parziale temporanea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni\npreposte parzialmente inidoneo in via temporanea alle mansioni attribuitegli,\nesperiranno ogni utile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni\ncompatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con\nmantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni\ndal giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che\ndispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica, revoca\ndel giudizio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 45 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte le dipendenti e tutti i\ndipendenti è fissato in 36 ore, da articolare su 6 giorni o su 5 giorni a\nseconda della organizzazione aziendale. Per i dipendenti inquadrati nella\ncategoria F l'orario settimanale ordinario è di 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla\nAssociazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del\nlavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno,\ndalle Associazioni d’intesa con le rappresentanze sindacali firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle\ncomprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo\narticolo 46 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 le 30 ore di\nriduzione di orario di cui all'art. 44 del CCNL 2002-2005 saranno trasformate\nin retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operazione di monetizzazione avviene come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene determinato il valore annuo dei permessi per riduzione di orario sulla\nbase della retribuzione mensile, di ogni singolo dipendente, in godimento nel\nmese di gennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore annuo determinato come sopra, viene diviso per 13 e inserito, a\ntutti gli effetti, nella retribuzione lorda mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto valore verrà inserito nella retribuzione mensile a titolo di\nElemento di Monetizzazione Riduzione di Orario con la descrizione\n“EMRO”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento di Monetizzazione Riduzione di Orario “EMRO” non potrà\nessere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà soggetto agli\nincrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Riposo settimanale e giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in\nun giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in\nturno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.\nComunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,\nquesta verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione\ndella indennità festiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore spetta un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24\nore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ERC elemento di reinquadramento contrattuale (di cui alla tabella C\ndell'art. 67 del presente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti da futuri aumenti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- EMRO elemento non assorbibile ex art. 45 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elemento integrativo derivante dalla contrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di 1\u002F26 degli elementi\nche compongono la retribuzione con esclusione dell'elemento integrativo\nderivante dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione giornaliera,\ncome sopra calcolata, per 6, per i dipendenti con orario di lavoro di 36 ore\nsettimanali e per 6,33 per i dipendenti con orario di lavoro di 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi non\nretribuiti, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà\ndecurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa\nnon resa, facendo riferimento ai parametri retributivi orari\u002Fgiornalieri come\nsopra determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Pronta disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è\ncaratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per\nlo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla\nchiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale\nistituto, nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le\nparti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio e a richiesta dell'interessata\u002Fo. Di norma non possono essere previste\nper ciascun dipendente più di 5 turni mensili di pronta disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 49 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lunedì di Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Festa del lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione della Madonna (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Santo Patrono (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e\ndel lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad\nun corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dall'Associazione sentito l'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha\ndiritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in altro giorno feriale\nstabilito dalla amministrazione in accordo con l'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario di lavoro organizzato su 5 giorni, il sabato - ai fini del\nprecedente comma - viene considerato come un giorno di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1\u002F26 della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 50 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni\nlavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia\ndistribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali\ndeve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della\nlavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio,\nspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale agli\nstessi spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività\nsoppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro\nl'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base dei\ncriteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività,\ngarantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15,\nsentita\u002Fo l'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta del dipendente e sono\nassegnate dall'Associazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a imprescindibili esigenze di servizio, la fruizione delle\nferie può essere procrastinata al 30 giugno dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale\ndelle ferie. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ndalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Permessi e recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda dei dipendenti possono essere concessi dalla Associazione, per\nparticolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla\nmetà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono tenuti a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre\ni 2 mesi successivi a quello della fruizione, secondo modalità concordate con\nl'Associazione. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale\ndecurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A discrezione dell'Associazione, per gravi e documentate ragioni come\ndefinite dal D.M. 278\u002F2000, possono essere concessi ai dipendenti permessi\nstraordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni annui. Le ore di permessi\nstraordinari retribuiti saranno riconosciute solo dopo aver esaurito le ore di\nferie e di permessi retribuiti previste dall'art. 50 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 52 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che hanno superato il periodo di prova spetta un permesso\nstraordinario in occasione del matrimonio della durata di 15 giorni consecutivi\ndi calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo\nal matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa,\novvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno lavorativo.\nIl periodo di godimento del congedo matrimoniale può essere differito a\nseguito di accordo tra l'Associazione e il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il differimento del periodo di godimento del congedo matrimoniale non potrà\nessere superiore a 3 mesi decorrenti dalla data del matrimonio, salvo diverso\naccordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 53 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela e il sostegno della maternità e della paternità sono regolati\ndal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, \"Testo unico delle disposizioni legislative in\nmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma\ndell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza\ne successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa\nattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,\nnonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,\nfaticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026, riportato nell'Allegato A, Testo\nunico n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo di maternità\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di\ncinque mesi e un giorno, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal\nlavoro a partire dalla data del parto e per i cinque mesi successivi allo\nstesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale\no con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e\ntutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arreca\npregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta\ndel parto o fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data\nsuccessiva a quella presunta, mese precedente la data presunta del parto e nei\nquattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del\nServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'inizio del congedo di maternità la lavoratrice dovrà presentare\nall'Ente datore di lavoro la seguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con\nesso convenzionato indicante il mese di gestazione alla data fella vista e la\ndata di presunto parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso la lavoratrice si avvalga della facoltà di differire l'inizio\ndell'astensione obbligatoria: certificato del medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attesti che\nl'opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve\ninoltrare all’Ente datore di lavoro e all’INPS, entro 30 giorni\ndall'evento, il certificato di nascita del bambino o dichiarazione\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, la lavoratrice percepirà, per tutto il periodo\ndi congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all'80% della\nretribuzione a carico dell'istituto previdenziale, anche in attuazione degli\nartt. 7, comma 6 e 12 comma 2 del T.U. n. 152\u002F2001. Il congedo di maternità è\ncomputato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli\nrelativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>Per il medesimo periodo di congedo la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndall'organizzazione una integrazione della retribuzione netta fino a\nraggiungerne il 100% e la 13a mensilità limitatamente all'aliquota\ncorrispondente al 20% della retribuzione di cui all'art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà\ndall'organizzazione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo\nda raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100%\ndella retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed accessori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore, in alternativa alla\nmadre, o qualora la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma o\nparasubordinata; i riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della\ndurata e della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divieto di lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno\ndi età del bambino la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore\n24.00 alle ore 6.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a tre anni di età del bambino la lavoratrice madre o in alternativa il\npadre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o\nil lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il\nlavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Divieto di licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto, la lavoratrice eventualmente licenziata durante il\nperiodo di divieto, ai fini della reintegrazione nel proprio posto di lavoro,\nè tenuta a presentare al datore di lavoro, entro 90 giorni, idonea\ncertificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divieto di sospensione dal lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione\ndell'attività dell'Associazione o del reparto cui essa è addetta, purché\ndotato di autonomia funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Diritto al rientro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in\naffidamento è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio o comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo di paternità obbligatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1 comma 342 della legge 160\u002F2019, il padre lavoratore,\nentro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi\ndal lavoro per sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di astensione del lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve comunicare la data in cui usufruirà della giornata di\ncongedo obbligatorio con almeno 15 giorni di preavviso. Nel caso in cui il\nlavoratore intenda usufruire della giornata di astensione in concomitanza con\nla nascita del figlio, per comunicare il giorno dell'astensione dovrà fare\nriferimento alla data presunta del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Congedo di paternità facoltativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1 comma 342 della legge 160\u002F2019, il padre lavoratore ha\nla facoltà di astenersi dal lavoro, per una sola giornata, entro i primi\ncinque mesi dalla nascita del figlio, previo accordo con la madre e in\nsostituzione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di astensione dal lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di astensione dal lavoro sono alternative a quelle spettanti\nalla madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore dovrà pertanto allegare alla richiesta di congedo di\nmaternità con almeno 15 giorni di preavviso anche una dichiarazione della\nmadre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero\ndi giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della\nmadre va presentata anche al datore di lavoro della madre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni bambino, entro i suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore\nha facoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non\nsuperiore a sei mesi, elevabile a sette mesi qualora egli eserciti il diritto\nper un periodo continuativo di almeno a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione\nobbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche\nse la madre lavora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi. Complessivamente i due genitori potranno assentarsi\nper un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile ad undici mesi qualora il\npadre benefici di almeno sette mesi di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale si applica anche in caso di adozione o affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in mesi o giorni). In sede di contrattazione decentrata saranno\ndisciplinate le modalità di fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i\ncriteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte\nore alla singola giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice\no in alternativa il padre devono preavvisare, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, l'ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell'istituto previdenziale, una indennità\npari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di\nreddito fino ai sei anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo\ntra i genitori non superiore a 6 mesi. Per i periodi ulteriori rispetto al\nlimite dei sei mesi o per il periodo tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino o\ndi ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, l'indennità di cui\nsopra spetta se il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5\nvolte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico della assicurazione\ngenerale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono computati nella\nanzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa per il\ndiritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa, con\nesclusione degli effetti sulle ferie e tredicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figli con handicap grave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992 hanno diritto,\nentro il dodicesimo anno di età del figlio, al prolungamento fino a tre anni\ndel congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo\npieno presso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre\no il lavoratore padre potranno chiedere all’ente datore di lavoro di\nusufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore ridotti ad un'ora nel\ncaso di orario giornaliero inferiore alle sei ore, fino al compimento del terzo\nanno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa tra loro, hanno\ndiritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in\nalternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è\nconvivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992 hanno diritto ad\nun congedo retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa (anche\nfrazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall'Ente datore di\nlavoro e corrisponde all'ultima retribuzione. Il congedo viene concesso entro\n60 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per\nmalattia del figlio che possono essere cumulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore di minore con handicap ha diritto a non essere trasferito ad\naltra sede lavorativa, senza consenso, a scegliere la sede di lavoro più\nvicina al luogo di residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia del figlio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio\nla madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro, senza limiti, senza retribuzione previa presentazione della relativa\ncertificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno\ndiritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni\nannui \"pro-capite\", senza retribuzione. Le assenze per malattia del bambino\ntrovano applicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle\nnorme in vigore in materia di tutela della maternità\u002Fpaternità e di tutela\ndei disabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Donazione sangue e\u002Fo suoi componenti e di midollo osseo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che donano sangue e\u002Fo suoi componenti hanno diritto al permesso\nretribuito secondo le normative di legge vigenti e successive modifiche e\nintegrazioni (leggi n. 107\u002F1990 e n. 52\u002F2000).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in servizio civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la riforma del servizio militare è stato realizzato il passaggio dal\nservizio di leva obbligatorio ad un sistema interamente professionale su base\nvolontaria (legge 14 novembre 2000 n. 331, D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215),\ntuttavia la leva non viene soppressa in quanto, ai sensi del II° comma\ndell'art. 1929 del D.Lgs. 215 il servizio di leva è ripristinato con decreto\ndel Presidente della Repubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva ha\ndiritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di\nservizio, ai soli fini del t.f.r., sempreché si sia messo a disposizione\ndell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13\nsettembre 1946 n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno\ndiritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto\nsecondo le disposizioni del citato D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la\nsalvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per\nun periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco\ndella vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei\ndipendenti in organico. Il dipendente in aspettativa non retribuita con diritto\nalla conservazione del posto sarà sostituita\u002Fo fatta salva la verifica tra le\nparti in sede locale. Il dipendente che entro 15 (quindici) giorni dalla\nscadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è\nconsiderato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 57 - Permessi per lutto o gravi motivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza dei gravi motivi previsti dal D.M. 278\u002F2000 e in caso di decesso\ndella moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo\nstato di famiglia, dei figli, della sorella, del fratello, dei genitori, dei\nnonni, dei suoceri, spetta al dipendente un permesso retribuito di 5 (cinque)\ngiorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data del decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Trattamento economico e normativo spettante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ai dipendenti in occasione delle elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e\u002Fo referendum)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti impegnati\nnei seggi elettorali in qualità di Presidente, segretario, scrutatore o\nrappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del diritto di voto ai dipendenti con residenza\nextraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 59 - Permessi per cariche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 31 legge 300\u002F70 riconosce ai dipendenti che siano eletti membri del\nParlamento Nazionale e\u002Fo Europeo e delle assemblee Regionali (ovvero siano\nchiamati ad altre Funzioni Pubbliche) il diritto a richiesta, ad essere\ncollocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini del riconoscimento\ndel diritto e della determinazione della misura della pensione a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria o dei trattamenti sostitutivi della\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti chiamati a coprire le cariche di membri di Consigli Comunali,\nProvinciali, e di altri Enti Territoriali hanno diritto a disporre del tempo\nnecessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, come\nprevisto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, universitari e di qualificazione\nprofessionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, su loro\nrichiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai\ncorsi o la preparazione degli esami; su richiesta dei lavoratori saranno\nesonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, compresi quelli universitari e post-universitari, che devono\nsostenere prove di esame, usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti\ngiornalieri per sostenere le prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà\nesibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,\ndichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti per la frequenza dei corsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, da\nriproporzionarsi in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e\u002Fo in caso di\nrapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi\ncontinuativi o indeterminato iniziato nel corso dell'anno, è stabilito nella\nseguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizzazioni che occupano da 1 a 10 dipendenti: permessi annui retribuiti\npari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo\ndi 75 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizzazioni che occupano da 11 a 25 dipendenti: permessi annui\nretribuiti pari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con\nun massimo 100 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizzazioni che occupano oltre 25 dipendenti: permessi annui retribuiti\npari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo\ndi 150 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono in\naggiunta alle attività formative programmate dalla impresa e sono utilizzate\nannualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e,\ncomunque, di almeno una unità, per la frequenza in aula necessaria al\nconseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in\nscuole statali o istituti legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della concessione dei permessi di cui sopra, i lavoratori\ninteressati dovranno esibire idonea certificazione di iscrizione, di frequenza\ne delle prove d'esame. Nel caso di mancata consegna dei predetti certificati,\nla concessione dei permessi verrà sospesa e le ore di permesso eventualmente\ngià concesse saranno recuperate e addebitate al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% la\nconcessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che frequentano l'ultimo anno di corso degli studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori universitari che hanno superato negli anni precedenti gli esami\nprevisti dal piano studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che iniziano per la prima volta la frequenza dei corsi di\nstudio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è\nriferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle\nproblematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con\nil concorso delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Corsi finalizzati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'articolo\nprecedente i dipendenti hanno diritto alla partecipazione a corsi qualificanti\nfinalizzati alla conoscenza delle problematiche relative alle persone\nsocialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionale ed ECM - Educazione continua in medicina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di\nqualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre\nmigliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi ad iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area amministrativa, tecnica,\nsocio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10%\ndelle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti\nindividuali fino ad un massimo di 150 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 94 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 110 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Associazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi\ncome sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base\nalle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati e\ndell'eventuale utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 63 - Trattamento economico di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare\nimmediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio,\nl'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di\nmalattia entro due giorni dalla data di rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell’INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>a)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che la lavoratrice e il lavoratore avrebbe percepito\nal netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non\nvariabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle\nnorme di legge. L'Associazione può recedere dal rapporto allorquando la\nlavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>b)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice e il\nlavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell'Associazione a recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi\nsubentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del\ndanno subito. Per i lavoratori affetti da Tbc si richiamano espressamente le\ndisposizioni legislative che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a\npatologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie\ncronico-degenerative ingravescenti non si computano ai fini del calcolo del\nperiodo di conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici e i lavoratori contro\ngli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di\nlegge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 65 - Tutela della salute e ambiente di lavoro – Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile\n2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei\ndipendenti sul luogo di lavoro e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni, le\nparti si incontreranno entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente\ncontratto per valutare l'aggiornamento e\u002Fo la modifica del protocollo d'intesa\nsottoscritto tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e\nl'AVIS in data 23 settembre 1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei lavoratori sono essenziali per\ngarantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del \"mobbing\",\nnelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti\nconcordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto\ncostituiscono una \"Commissione nazionale paritetica sul \"mobbing\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati da AVIS e 3\nrappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà\npresieduta a rotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione perseguirà le finalità volte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prevenire il fenomeno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della\nCommissione saranno a totale carico: della associazione per l'attività di\ncarattere generale; delle singole Associazioni aderenti ad AVIS di volta in\nvolta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione\nsia stata investita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 le\nAssociazioni valuteranno con le rappresentanze sindacali firmatarie del\npresente CCNL la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati\nall'eliminazione delle barriere architettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli\ninterventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Nuovi inquadramenti e conseguenti retribuzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° ottobre 2012 è stato effettuato un reinquadramento\ndel personale nelle categorie A, B, C, D, E, F, così come previsto dal Titolo\nVI - Classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al CCNL 2010-2012 è riportato nella tabella\nA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CON I MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(in vigore fino al 30 novembre 2020)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.410,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.449,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.487,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.509,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.535,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.562,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.523,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.567,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.613,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.641,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.676,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.716,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.746,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.800,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.863,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.926,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.020,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.117,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.896,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.965,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.029,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.092,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.155,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.220,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.045,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.125,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.207,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.292,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.362,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.435,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.431,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>Gli incrementi contrattuali e le relative decorrenze sono riportati nelle\nsottostanti tabelle B, C, D. che corrispondono ad un incremento economico a\nregime pari al 4,5% che verrà erogato rispettando le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,5% di incremento economico al 1° dicembre 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,5% di incremento economico al 1° giugno 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,5% di incremento economico al 1° gennaio 2022\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(in vigore dal 1° dicembre 2020)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"48*\">\n  \u003Ccol width=\"42*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.431,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.470,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.509,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.532,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.558,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.585,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.546,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.591,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.637,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.666,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.701,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.741,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.772,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.827,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.891,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.955,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.050,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.149,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.924,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.995,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.059,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.123,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.187,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.253,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.075,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.157,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.240,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.326,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.398,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.472,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.482,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(in vigore dal 1° giugno 2021)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"752\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"121\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"134\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.452,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.492,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.531,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.555,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.581,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.609,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.569,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.614,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.661,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.691,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.726,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.767,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.798,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.854,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.919,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.984,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.080,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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align=\"center\">2.286,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"134\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.106,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.189,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.273,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.361,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.433,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.509,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"134\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.534,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Tabella D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(in vigore dal 1° gennaio 2022)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.473,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.514,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.554,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.577,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.604,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.632,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.592,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.638,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.685,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.751,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.793,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.825,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.881,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.947,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.013,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.110,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.212,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.981,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.054,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.120,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.186,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.252,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.319,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.137,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.220,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.307,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.395,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.469,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.545,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.585,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori dell'elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono riportati\nnella sottostante tabella G.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALORE DELL'ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"52*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nuovo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ERC al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30\u002F11\u002F2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ERC al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">01\u002F12\u002F2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ERC al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">01\u002F06\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ERC al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">01\u002F01\u002F2022\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,16  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">81,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">82,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli importi contenuti nelle tabelle dell'articolo 67 sono da\ncorrispondere per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Al personale assunto prima dell’01\u002F01\u002F2020 e ancora in servizio alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL sarà riconosciuto un importo a\ntitolo di una tantum pari ad euro 600 per i trienni economici 2013\u002F2019, che ha\nfinalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata\nsottoscrizione del CCNL e non sarà riparametrata né sull'anzianità di\nservizio, né sull'orario di lavoro e né tantomeno sulle categorie di\ninquadramento giuridico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di cui sopra verrà corrisposto in 2 tranches:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la I di 300 euro a dicembre 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la II di 300 euro a saldo a settembre 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo una tantum di 600 euro non è utile agli effetti del computo di\nalcun istituto contrattuale e legale, né al TFR, ed escluso dalla retribuzione\nimponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti\nassistenziali, assicurativi e\u002Fo previdenziali ai sensi dell'art. 3 D.L.\n318\u002F1996 convertito con modificazione in legge n. 402\u002F1996 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 68 - Retribuzione individuale di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Lavoro straordinario, diurno, festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 150 ore annue per\ndipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale\ndi lavoro definito dall'art. 45 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può essere richiesto ai lavoratori per garantire la\ncontinuità delle attività associative e qualora la Struttura versi in\nparticolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze\nper malattia, e\u002Fo infortunio, e\u002Fo maternità, e\u002Fo ferie, e\u002Fo aspettativa di\naltri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, oltre il tetto annuo di 150 ore e fino a un massimo\ndi 180 ore, sarà utilizzato, ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze\ndi servizio, previa contrattazione con le Rappresentanze sindacali di\nOrganizzazione, firmatarie del presente CCNL per quelle figure operanti a\nsupporto degli Organismi Direttivi dell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro\ni successivi 90 gg. (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali\nindennità di turno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della\nretribuzione in atto, così come definito dall' art. 47 del presente CCNL, con\nl'aggiunta di una maggiorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)del 20% per il lavoro straordinario prestato in orario diurno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>b)del 30% per il lavoro prestato in orario notturno o nei giorni festivi\nprevisti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)del 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni\nfestivi previsti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e\nle ore 6.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di\ncui all'art. 49 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente ed\nespressamente per iscritto dal Dirigente della Struttura Associativa sulla base\ndi esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale impossibilità ad effettuare le prestazioni straordinarie\nrichieste, per comprovati motivi, non può comportare l'adozione dei\nprovvedimenti disciplinari del licenziamento e della sospensione dal lavoro e\ndalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Trattamento economico conseguente a passaggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla posizione economica superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento\nretributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribuzione in\ngodimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova\nposizione economica e il valore iniziale di quella di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati\u002Fe secondo\nle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 – Indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità\nlorde:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per servizio notturno nella misura di € 2,74 per ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata\n(almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di pronta disponibilità nella misura di € 24,00 per 12\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più\ndi una indennità festiva per ogni singolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Corresponsione della retribuzione e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sulla busta paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in\nuna data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di\nciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo\nbusta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome\ndell'Associazione, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore,\nil periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli\nelementi che concorrono a formarla e l’elencazione delle trattenute di legge\ne di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata\nnella busta-paga, nonché sulla qualifica della moneta, deve essere fatta\nall'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'Associazione è\ntenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque la possibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore\ndi avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità\nriscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 74 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da\ncorrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori\ntabellari di cui all'art. 67 e dalla retribuzione individuale di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio o salario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 75 - Mensa e vitto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro preveda\nuna interruzione inferiore a 1,5 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà, ove possibile,\ndella struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite\nconvenzioni stipulate dall'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Le Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione\nva rilevata con i normali mezzi di controllo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella\nmisura di € 1,00 per la durata del presente contratto, ove fruisca del\nservizio mensa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 76 - Abiti di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese\ndell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico\ndell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il mantenimento dell'orario di inizio delle attività\nprogrammate, con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di\nindossare all'interno della Struttura, divise ovvero particolari dispositivi di\nprotezione individuale di cui al D.Lgs. 81\u002F08, l'orario di lavoro riconosciuto\nricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche\ndel tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla\npostazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai\ncolleghi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Missioni e trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che per ragioni di servizio devono essere inviate\u002Fi fuori\ndalla sede di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura di €\n12,00 per ogni 24 ore di assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per\nil viaggio). In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà proporzionata al\nnumero di ore di assenza. Ai dipendenti saranno inoltre rimborsate le spese\nvive sostenute e documentate sulla base di criteri concordati tra le parti in\nsede aziendale. Non viene riconosciuta alcuna indennità per tratta inferiore a\nkm 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo preventivamente\nautorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso sulla base delle tariffe\nchilometriche ACI relative ad una percorrenza media annua di 20.000 km e ad una\ncilindrata di 1.300 cc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti\ncollettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una\nmensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato verrà\nraggiunto con la seguente gradualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)25\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si\ncomputano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni \"ad personam\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di incentivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento di monetizzazione riduzione orario (EMRO)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Premio di incentivazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un\npremio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio\ndi incentivazione previsto dai CCNL previgenti (di seguito quota A) e del\npremio \"variabile\" introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi\nannui. L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è\nridotta in base alle giornate di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione della quota A avviene sottraendo dall'importo mensile, per ogni\ngiorno di assenza, l'importo di euro 2,20 in caso di distribuzione dell'orario\ndi lavoro su 5 giorni lavorativi e di euro 1,80 nei casi di distribuzione\ndell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo delle giornate di assenza si considerano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le assenze per malattia con esclusione delle giornate relative a ricovero\nospedaliero documentato e di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito\ndall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione della quota B del premio di incentivazione è demandata alla\ncontrattazione a livello territoriale o di Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione dovrà essere sviluppata secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ammontare della quota B non inferiore al 50% della quota A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- determinazione della quota B secondo principi di variabilità e agganciati\nad obiettivi di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento\ndella qualità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il premio spettante sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno\ndell'anno successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio variabile sarà definito in relazione all'andamento di parametri,\ndeterminati in sede di contrattazione a livello territoriale o di Associazione,\ntra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti:\nassenze, provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2010 presso Associazioni prive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della contrattazione a livello territoriale o di Associazione riguardante\nla quota B del premio di incentivazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di altri istituti retributivi integrativi del trattamento economico di base\nprevisto dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai dipendenti privi di superminimi collettivi o individuali, o altri importi\nretributivi assegnati \"ad personam\", è corrisposta, con la retribuzione del\nmese di giugno, dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, una\ncifra annua pari al 30% della quota A del premio di incentivazione\neffettivamente corrisposto nell'anno precedente (quota C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare della quota C del premio è ridotto in funzione delle sanzioni\ndisciplinari comminate nell'anno di riferimento, come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo totale della quota C del premio, pari al 30% della quota A,\nriproporzionato in caso di assunzione nel corso dell'anno e in caso di rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, viene ridotto in base ai provvedimenti disciplinari\ncomminati ai sensi dell'art. 36 del presente CCNL, commisurati, in relazione\nalla gravità degli stessi, ai valori percentuali, indicati di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamo scritto: riduzione 10%; multa sino a 4 ore della retribuzione:\nriduzione 25%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 5 gg.:\nriduzione 40%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 gg.:\nriduzione 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno\ncomunque essere superiori al totale del premio spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 2120 del c.c.\ntutti gli importi del premio di incentivazione previsti dal presente articolo\nsono esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati, riferiti ai sensi del presente articolo, saranno\nsoggetti alla vigente normativa di decontribuzione e detassazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al\ntrattamento economico e normativo dei dipendenti, stabilito dalla legge, da\naccordi e dal presente contratto, la conciliazione e l'arbitrato, ai sensi\ndella normativa vigente, possono essere svolti presso le sedi delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL alla quale il lavoratore\naderisce o a cui ha conferito mandato, ai sensi dell'articolo 31 comma 6 della\nlegge 183 del 2010, che sostituisce l'articolo 412-ter del cpc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta\nda due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione convocherà le parti presso la sede stabilita di comune\naccordo e tenterà la conciliazione della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione\ndi fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro trenta giorni\ndalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si\nconsidera comunque espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale,\nredatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai\ncomponenti della commissione i quali certificano l'autografia della\nsottoscrizione delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la DTL\ncompetente per territorio a cura di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una delle parti interessata può presentare istanza al giudice che,\naccertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara\nesecutivo con decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità e, quindi, l'inoppugnabilità, di una transazione stipulata\nin sede di conciliazione sindacale è necessaria l'assistenza e la\nsottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione\nSindacale di fiducia del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le\nprocedure che riterranno più opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Tentativo facoltativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>presso la Commissione di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della Direzione territoriale del Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al\ntrattamento economico e normativo del dipendente, stabilito dalla legge, da\naccordi e dal presente contratto, il lavoratore può promuovere, anche tramite\nl'organizzazione sindacale alla quale aderisce o a cui ha conferito mandato, un\ntentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, istituite\npresso le Direzioni Provinciali del Lavoro, individuate secondo i criteri\ndell'articolo 412 del c.p.c., nel rispetto dell'articolo 31 della legge n. 183\ndell'anno 2010, commi 1, 2, 3, 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Arbitrato irrituale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento\neconomico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge,\ndagli accordi e dal presente contratto, potranno anche essere proposte innanzi\nal collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 31\ncomma 8 della legge 183 del 2010, che sostituisce l'articolo 412 quater del\nc.p.c., ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà di una delle\nparti di adire l'Autorità Giudiziaria o di avvalersi delle procedure di\nconciliazione ed arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di\nciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di\ncomune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie\ngiuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di\ncassazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve\nnotificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, personalmente o da un suo\nrappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere\nil domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e\narbitrato nomina il proprio arbitro in parte, il quale entro trenta giorni\ndalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro\narbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare\npresso la sede del collegio una memoria difensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può\ndepositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare\nil contenuto del ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del\ncollegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria\ndifensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni\ndalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone\ncomunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere\nsottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il\ntentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o\nla loro impossibilità di sottoscrivere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale è depositato a cura delle parti alla cancelleria del\ntribunale nella cui circoscrizione è stato formato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata può presentare istanza al giudice per ottenere il\ndecreto di esecutività del verbale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo\nverbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale\ndel lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata può presentare istanza al giudice per ottenere il\ndecreto di esecutività del verbale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione non riesce, si seguono le disposizioni dell'articolo 31\ncomma 8 della legge 183 del 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Facoltà delle parti di adire all'Autorità giudiziaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire all'Autorità\ngiudiziaria senza esperire le procedure di cui ai precedenti artt. 80, 81 e\n82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto negli articoli 80, 81, 82, si fa riferimento\nalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Ch3>Art. 84 - Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AVIS e le OO.SS. firmatarie del CCNL per il personale dipendente\ndall'AVIS, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale,\ncon sede presso l'AVIS - sede nazionale - formata dai rappresentanti delle\nstesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative\nderivanti dall'applicazione in sede di struttura dei diversi istituti\ncontrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di\nlettera raccomandata, la convocazione della Commissione paritetica nazionale\nche si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con\nl'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti\ne degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo\nsull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin\ndall'inizio della vigenza del contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid_vaccination\">\u003Ch3>Art. 85 - Commissioni tecniche regionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL condividono la necessità di\nindividuare strumenti che abbiano l'obiettivo di accrescere la professionalità\ndel personale, condividendo soluzioni di carattere organizzativo che\nvalorizzino l'apporto professionale, la conciliazione vita lavoro in un\nbilanciamento complessivo di flessibilità proprio delle attività delle\nAssociazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerando che l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato\nmolteplici cambiamenti di carattere organizzativo, le parti ritengono\nnecessario individuare strumenti per implementare nuovi modelli per rendere i\nservizi resi dalle Associazioni più funzionali ed efficaci per la\ncollettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tal fine le parti entro 60 giorni dalla firma del CCNL si impegnano a\npromuovere a livello regionale una Commissione tecnica paritetica con i\nseguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze organizzative straordinarie e flessibilità nella organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conciliazione vita lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valorizzazione delle professionalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Unioni civili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni che si riferiscono\nal matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \"coniuge\", \"coniugi\" o\ntermini equivalenti ovunque ricorrenti nel presente contratto collettivo, si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 87 - Tutela delle lavoratrici vittime di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.\n80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di\ncongedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente\nall'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del\ntrattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro corrisponde l'indennità secondo le modalità previste\nper la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice\npuò, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera\nnell'arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice\nvittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non\nretribuita per ulteriori 30 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>Norma programmatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21 aprile 1993 n.\n124 e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni in materia di previdenza\ncomplementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative volte a favorire\nl'adesione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare e a tal fine\nsi impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end_date":48,"CBA_MNCOMPA_1":50,"CBA_MEMTRAD4_1":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"trainingprogrammes":66,"trainingfundtxt":70,"SOCSEC_trigger":74,"contracttrial":78,"contractseverancepay":82,"coldismissalsupport_trigger":86,"legalassistance_trigger":90,"tempagency":94,"tempagency_max":98,"apprentices_excluded":102,"sicknesspay":106,"sicknessmaxdaysnr":110,"disabilitypay":114,"protectiveclothing":118,"hivpolicy":122,"covid_vaccination":126,"funeralpay":130,"paidmaternityleave":134,"paidmaternityleavepayperc":138,"jobsecuritymothers":142,"maternitydiscrimination":146,"maternityotherclause":149,"timeoff":153,"breastfeeding_dangerouswork":157,"paidpaternityleave":161,"childcare":165,"deathrelatives":169,"marriage":173,"screeningnonstandard":177,"nursingmothers":181,"breastfeeding_workingtime":185,"eqpay":189,"violenceleave":193,"sexualhar":197,"support_disabilities":201,"hourspweek_select":205,"MAXHOURS_trigger":209,"PAIDLEAV_trigger":213,"bankholidays2":217,"SCHEDULE_trigger":221,"TRADEUNLEAV_trigger":225,"tradeunleavtxt":229,"ADMINISTRATIVE_trigger":233,"PAYSCALES_table_selection_txt":237,"wageincreasetype2":241,"OVERTIME_trigger":245,"SENIOR_trigger":249,"mealvouchers":253,"MEALALL_trigger":257,"direct_participation_trigger":261,"strikes_trigger":265,"direct_participation_hrs":268,"ONCEONLY_trigger":272,"ONCERISE_trigger":276,"NOCTPREM_trigger":280,"CONSIGN_trigger":284,"sundayallowanceperc1":288},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 - Decorrenza e durata Il presente","Art. 2 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà la durata\ntriennale, si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio 2020 a tutto il 31\ndicembre 2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.\n\nGli aumenti economici sono stati determinati in funzione di parametri\ncondivisi per il periodo di riferimento al fine di garantire il mantenimento\ndel potere di acquisto delle retribuzioni.\n\nPer il rinnovo contrattuale del triennio, i valori economici di riferimento\nsaranno la retribuzione tabellare e, per i dipendenti già in servizio alla\ndata del 31 dicembre 2019, l'ERC e l'assegno ad personam non riassorbibile di\ncui all'art. 47 del presente CCNL.\n\nIl presente contratto collettivo nazionale di lavoro conserverà la sua\nvalidità giuridica anche dopo la scadenza e fino alla data della\nsottoscrizione del nuovo CCNL.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end_date",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"CBA_MNCOMPA_1","- AVIS - Associazione volontari italiani","- AVIS - Associazione volontari italiani del sangue\n\n\n\ne",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"CBA_MEMTRAD4_1","- FP-CISL, FPL-UIL Testo del contratto","- FP-CISL, FPL-UIL\n\n\n\nTesto del contratto",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONAL","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nLe norme di inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia di gestione, alla razionalizzazione della organizzazione del lavoro,\nfavorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità e delle qualità delle prestazioni individuali.\n\nIl sistema di classificazione è articolato in 6 categorie denominate\nrispettivamente A, B, C, D, E ed F. Le categorie A, B, C, D ed E sono\narticolate in 6 posizioni economiche.\n\nLa categoria F, nella quale viene collocato il personale con funzioni\ndirettive, è articolata in una posizione economica.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 26 - Apprendistato Le parti, con la","Art. 26 - Apprendistato\n\n\n\nLe parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto\ndall'art. 41, lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\nFinalità dell'istituto\n\n\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 41, lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015, le parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\n\n\n\nAmmissibilità\n\n\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E di cui all'art. 40 del\nCCNL.\n\nSono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nderivanti dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie individuate\nin base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\n\nSu richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\n\n\n\nRequisiti del contratto\n\n\n\nAi fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisito al\ntermine del periodo di apprendistato.\n\nAl contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni\ncaso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore\nentro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del\ncontratto.\n\n\n\nProporzione numerica\n\n\n\nPer i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti\ncon contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati\u002Fspecializzati in forza. Per\ni datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non\npuò superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di tre, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a tre.\n\n\n\nLimiti di età\n\n\n\nAi sensi dell'art. 44 c. 1 del d.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i. possono essere\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.\n226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a\npartire dal diciassettesimo anno di età.\n\n\n\nPercentuale di conferma\n\n\n\nL'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti\ndipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta\npercentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di\nprova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia\nrispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore\napprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso\ndi totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\n\nIl contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% (sessanta) dell'orario\ndi lavoro contrattuale, e a condizione che la minor durata della prestazione\nsia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del\ncontratto e il soddisfacimento delle esigenze formative.\n\n\n\nPeriodo di prova\n\n\n\nPuò essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento.\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\n\n\n\nRiconoscimento precedenti periodi di apprendistato\n\n\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro sarà\ncomputato presso il nuovo datore di lavoro ai fini del completamento del\nperiodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il\npercorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal\nlibretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una\ninterruzione superiore ad un anno.\n\nLe parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\n\n\n\nObblighi del datore di lavoro\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze,\nl'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare\nlavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\nc)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\n\nd)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\n\ne)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\n\n\n\nI datori di lavoro daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\n\n\n\nDoveri dell'apprendista\n\n\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb)prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'organizzazione,\npurché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di\nlegge.\n\n\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\n\n\n\nTrattamento normativo\n\n\n\nL'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo. L'orario di lavoro\ncorrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.\n\nResta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\n\nSono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n.\n151\u002F2001.\n\nL'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.Lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.Lgs. n. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nDurante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'articolo 41\ndel CCNL.\n\nIl trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni.\n\nPer contratti di durata fino a 18 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nPer contratti di durata fino a 24 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nPer contratti di durata fino a 36 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\nIn caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale ad integrazione della indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\n\n\n\nDurata dell'apprendistato\n\n\n\nLa durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\n\n\n\n- categoria A: 18 mesi\n\n- categoria B: 24 mesi\n\n- categorie C - D - E: 36 mesi\n\n\n\nEstinzione del rapporto di apprendistato\n\n\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\n\n\n-al compimento del periodo massimo indicato dal contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'articolo 2118 del codice civile o con corresponsione della relativa\nindennità sostitutiva pari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di\npreavviso \"lavorato\" continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato;\n\n-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\nSe nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\nPrincipi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante\n\n\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\n\n\n\nTutor aziendale\n\n\n\nAll'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\nNelle organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto\ndirettamente da un soggetto aderente alla organizzazione stessa in possesso\ndelle necessarie competenze professionali.\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\n\n\n\nDurata e contenuti della formazione\n\n\n\nL'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo per\nl'apprendista suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione\nprofessionalizzante o di mestiere per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.\n\nLa formazione di base o trasversale verrà svolta presso strutture di\nformazione accreditate avvalendosi, ove possibile, dell'offerta formativa\npubblica.\n\nTale formazione deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze: adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione\nqualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e\ndoveri del lavoratore e delle Associazioni; legislazione del lavoro e\ncontrattazione collettiva.\n\nCosì come previsto dalle linee guida della Conferenza delle regioni e delle\nprovincie autonome del 17 ottobre 2013 la durata della offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:\n\n\n\n-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di I grado;\n\n-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\nII grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\n\n-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\n\n\n\nTali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\n\nI contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\n\nTale formazione sarà erogata all'interno dell'Associazione e potrà essere\nsvolta anche on the job, in affiancamento e con esercitazioni e dovrà essere\nregistrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni\nlegislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano\nformativo individuale.\n\nLa durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        periodo\n\n        apprendistato\n      \n      ore totali\n\n        di formazione\n\n        nel periodo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      18 mesi\n      \n      90\n      \n    \n    \n      B\n      \n      24 mesi\n      \n      120\n      \n    \n    \n      C, D, E\n      \n      36 mesi\n      \n      180\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLe ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\n\nL'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore,\necc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel suo libretto formativo.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammes","Art. 62 - Qualificazione, riqualificazio","Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento\n\nprofessionale ed ECM - Educazione continua in medicina\n\n\n\nLe parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di\nqualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre\nmigliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi ad iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.\n\nAl personale dell'area amministrativa, tecnica,\nsocio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10%\ndelle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti\nindividuali fino ad un massimo di 150 ore annue.\n\nAl personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 94 ore annue.\n\nAl personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 110 ore annue.\n\nOve l'Associazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi\ncome sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\n\nIn sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base\nalle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio.\n\nVerranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche.\n\nIn tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati e\ndell'eventuale utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 44.\n\nI dipendenti che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\n\nLe parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"trainingfundtxt","Le parti convengono sulla necessità di p","Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di\nqualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre\nmigliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi ad iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.\n\nAl personale dell'area amministrativa, tecnica,\nsocio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10%\ndelle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti\nindividuali fino ad un massimo di 150 ore annue.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"SOCSEC_trigger","Norma programmatica Le parti, preso atto","Norma programmatica\n\n\n\nLe parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21 aprile 1993 n.\n124 e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni in materia di previdenza\ncomplementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative volte a favorire\nl'adesione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare e a tal fine\nsi impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrial","Art. 21 - Periodo di prova L'assunzione ","Art. 21 - Periodo di prova\n\n\n\nL'assunzione in servizio del dipendente avviene secondo i seguenti periodi\ndi prova che debbono risultare da atto scritto:\n\n\n\n-60 gg. di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e\nB;\n\n-90 gg. di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e\nD;\n\n-6 mesi di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F.\n\n\n\nDurante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\novvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie e della tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto\ndi lavoro maturato.\n\nDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nstabilita contrattualmente per la qualifica cui appartengono i dipendenti\ninteressati.\n\nOve il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il\ndipendente sarà ammessa\u002Fo a completare il periodo di prova stesso ove sia in\ngrado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il\nrapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di\ninizio della assenza.\n\nTrascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermata\u002Fo in\nservizio.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\n\nPer il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti\ncollettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una\nmensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato verrà\nraggiunto con la seguente gradualità:\n\n\n\n1)15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\n\n2)20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 dicembre 1973;\n\n3)25\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\n\n4)30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\n\n\n\nLe frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si\ncomputano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero.\n\nPer tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\nLe voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti:\n\n\n\n- retribuzione come da inquadramento\n\n- retribuzione individuale di anzianità\n\n- indennità per mansioni superiori\n\n- superminimi\n\n- assegni \"ad personam\"\n\n- premio di incentivazione\n\n- tredicesima mensilità\n\n- indennità sostitutiva del preavviso\n\n- elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)\n\n- elemento di monetizzazione riduzione orario (EMRO)",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"coldismissalsupport_trigger","3. Divieti Non è ammessa l'assunzione di","3. Divieti\n\n\n\nNon è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\n\n\n\na)per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\nb)presso le Organizzazioni nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge\n23 luglio 1991 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo il\ncaso di assunzione per sostituzione di lavoratori assenti o per contratti di\ndurata inferiore a 3 mesi;\n\nc)presso le Organizzazioni nelle quali siano utilizzati lavoratori con\norario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti\ndi solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto al\ncompletamento orario del personale part-time, in riferimento a mansioni e\nattività cui si riferisce il contratto a tempo determinato;\n\nd)da parte delle Associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"legalassistance_trigger","Art. 37 - Patrocinio legale dei dipenden","Art. 37 - Patrocinio legale dei dipendenti per fatti connessi\n\nall'espletamento dei compiti di ufficio\n\n\n\nL'Associazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndella dipendente e del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall'adempimento dei compiti di ufficio e allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione\ndi provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro,\nassumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere\ndi difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nfacendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale.\n\nL'Associazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente,\neventualmente condannata\u002Fo con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o\na lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa.\n\n\n\nArt. 38 - Responsabilità civile dei dipendenti\n\nnei rapporti con l'utenza\n\n\n\nLa responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei loro\nrapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 e\ns.m.i. verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata\ndalle singole associazioni.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tempagency","Art. 24 - Somministrazione di lavoro a t","Art. 24 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato\n\n\n\nI contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina\nvigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\n\n\n\n1.I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potranno superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a\ntempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nella\norganizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Tale limite potrà\nessere elevato secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente CCNL.\n\n2.Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel\npresente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.\n\n3.Annualmente, l'Organizzazione che utilizza il contratto di\nsomministrazione di lavoro, anche per tramite di AVIS, è tenuta a comunicare\nalle R.S.A. ovvero alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali,\nfirmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di somministrazione\nconclusi, la durata di ciascuno di essi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\n\n4.È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione nelle Organizzazioni:\n\n\n\n-che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\na cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una\ndurata iniziale non superiore 3 mesi;\n\n-nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche\nin rapporto alla applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che\ninteressino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;\n\n-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\n-da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei\nrischi ai sensi della normativa vigente.\n\n\n\n5.L'Associazione comunicherà preventivamente alle R.S.U. o, in loro\nassenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei\ncontratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e il motivo del\nricorso agli stessi.\n\n\n\nOve ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula\ndel contratto in questione.\n\nAnnualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è\ntenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e\nla qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.\n\n\n\nArt. 25 - Percentuali di ammissibilità\n\n\n\nIn ogni Organizzazione che applica il presente CCNL l'utilizzo di personale\ncon contratti di lavoro a termine ex art. 23 e in somministrazione ex art. 24\ndel presente CCNL, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nella organizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"tempagency_max","Art. 25 - Percentuali di ammissibilità I","Art. 25 - Percentuali di ammissibilità\n\n\n\nIn ogni Organizzazione che applica il presente CCNL l'utilizzo di personale\ncon contratti di lavoro a termine ex art. 23 e in somministrazione ex art. 24\ndel presente CCNL, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nella organizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"apprentices_excluded","7. Esclusioni Sono esclusi dal campo di ","7. Esclusioni\n\n\n\nSono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed\nintese tra le parti:\n\n\n\n- i contratti di somministrazione;\n\n- i contratti di apprendistato;\n\n- le attività di stage e tirocinio.\n\n\n\n8. Principio di non discriminazione\n\n\n\nAl lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e\nla 13a mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori\ncon contratto a tempo indeterminato.\n\n\n\n9. Diritto di precedenza e informazione",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"sicknesspay","Art. 63 - Trattamento economico di malat","Art. 63 - Trattamento economico di malattia e infortunio\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare\nimmediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio,\nl'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di\nmalattia entro due giorni dalla data di rilascio.\n\nL'Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell’INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che la lavoratrice e il lavoratore avrebbe percepito\nal netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non\nvariabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle\nnorme di legge. L'Associazione può recedere dal rapporto allorquando la\nlavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio;\n\nb)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice e il\nlavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\n\n\n\nNon si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\n\nNel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell'Associazione a recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi\nsubentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del\ndanno subito. Per i lavoratori affetti da Tbc si richiamano espressamente le\ndisposizioni legislative che regolano la materia.\n\nI periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a\npatologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie\ncronico-degenerative ingravescenti non si computano ai fini del calcolo del\nperiodo di conservazione del posto di lavoro",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"sicknessmaxdaysnr","a)il 100% della retribuzione globale sin","a)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che la lavoratrice e il lavoratore avrebbe percepito\nal netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non\nvariabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle\nnorme di legge. L'Associazione può recedere dal rapporto allorquando la\nlavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi\ncomplessivi nell'arco di un triennio;\n\nb)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice e il\nlavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"disabilitypay","b)il 100% della retribuzione globale fin","b)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice e il\nlavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\n\n\n\nNon si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\n\nNel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell'Associazione a recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi\nsubentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del\ndanno subito. Per i lavoratori affetti da Tbc si richiamano espressamente le\ndisposizioni legislative che regolano la materia.\n\nI periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a\npatologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie\ncronico-degenerative ingravescenti non si computano ai fini del calcolo del\nperiodo di conservazione del posto di lavoro\n\n\n\nArt. 64 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro\n\n\n\nL'Associazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici e i lavoratori contro\ngli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di\nlegge vigenti.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"protectiveclothing","Art. 76 - Abiti di servizio Al personale","Art. 76 - Abiti di servizio\n\n\n\nAl personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese\ndell'Associazione.\n\nLa spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico\ndell'Associazione.\n\nAi dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\n\nFermo restando il mantenimento dell'orario di inizio delle attività\nprogrammate, con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di\nindossare all'interno della Struttura, divise ovvero particolari dispositivi di\nprotezione individuale di cui al D.Lgs. 81\u002F08, l'orario di lavoro riconosciuto\nricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche\ndel tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla\npostazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai\ncolleghi.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hivpolicy","Art. 20 - Visite mediche Prima della ass","Art. 20 - Visite mediche\n\n\n\nPrima della assunzione in servizio l'Associazione potrà accertare - con\noneri a proprio carico – l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a\nvisita medica da parte di organi sanitari pubblici, con costi a carico del\ndatore di lavoro.\n\nSuccessivamente alla assunzione dei dipendenti, nel rispetto della\nlegislazione vigente, potranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria\nsecondo quanto previsto dal D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"covid_vaccination","Art. 85 - Commissioni tecniche regionali","Art. 85 - Commissioni tecniche regionali\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL condividono la necessità di\nindividuare strumenti che abbiano l'obiettivo di accrescere la professionalità\ndel personale, condividendo soluzioni di carattere organizzativo che\nvalorizzino l'apporto professionale, la conciliazione vita lavoro in un\nbilanciamento complessivo di flessibilità proprio delle attività delle\nAssociazioni.\n\nConsiderando che l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato\nmolteplici cambiamenti di carattere organizzativo, le parti ritengono\nnecessario individuare strumenti per implementare nuovi modelli per rendere i\nservizi resi dalle Associazioni più funzionali ed efficaci per la\ncollettività.\n\nAl tal fine le parti entro 60 giorni dalla firma del CCNL si impegnano a\npromuovere a livello regionale una Commissione tecnica paritetica con i\nseguenti obiettivi:\n\n\n\n-esigenze organizzative straordinarie e flessibilità nella organizzazione\ndel lavoro;\n\n- conciliazione vita lavoro;\n\n- valorizzazione delle professionalità.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"funeralpay","Art. 31 - Indennità in caso di decesso I","Art. 31 - Indennità in caso di decesso\n\n\n\nIn caso di decesso del dipendente compete il trattamento economico previsto\ndal Titolo XII del presente CCNL che deve essere liquidato agli aventi diritto,\ngiuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"paidmaternityleave","Art. 53 - Tutela della maternità e della","Art. 53 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\n\n\nLa tutela e il sostegno della maternità e della paternità sono regolati\ndal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, \"Testo unico delle disposizioni legislative in\nmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma\ndell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53\".\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro.\n\nPer la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza\ne successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa\nattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.\n\nÈ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,\nnonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,\nfaticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026, riportato nell'Allegato A, Testo\nunico n. 151\u002F2001.\n\n\n\nCongedo di maternità\n\n\n\nFerma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di\ncinque mesi e un giorno, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal\nlavoro a partire dalla data del parto e per i cinque mesi successivi allo\nstesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale\no con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e\ntutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arreca\npregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta\ndel parto o fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data\nsuccessiva a quella presunta, mese precedente la data presunta del parto e nei\nquattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del\nServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\n\nPrima dell'inizio del congedo di maternità la lavoratrice dovrà presentare\nall'Ente datore di lavoro la seguente documentazione:\n\n\n\n- domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS;\n\n-certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con\nesso convenzionato indicante il mese di gestazione alla data fella vista e la\ndata di presunto parto;\n\n-in caso la lavoratrice si avvalga della facoltà di differire l'inizio\ndell'astensione obbligatoria: certificato del medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attesti che\nl'opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;\n\n-la lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve\ninoltrare all’Ente datore di lavoro e all’INPS, entro 30 giorni\ndall'evento, il certificato di nascita del bambino o dichiarazione\nsostitutiva.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nNel caso in cui il datore di lavoro si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, la lavoratrice percepirà, per tutto il periodo\ndi congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all'80% della\nretribuzione a carico dell'istituto previdenziale, anche in attuazione degli\nartt. 7, comma 6 e 12 comma 2 del T.U. n. 152\u002F2001. Il congedo di maternità è\ncomputato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli\nrelativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle\nferie.\n\nPer il medesimo periodo di congedo la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndall'organizzazione una integrazione della retribuzione netta fino a\nraggiungerne il 100% e la 13a mensilità limitatamente all'aliquota\ncorrispondente al 20% della retribuzione di cui all'art. 47.\n\nPer le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà\ndall'organizzazione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo\nda raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.\n\nNel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100%\ndella retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed accessori.\n\n\n\nRiposi giornalieri\n\n\n\nDurante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\n\nI riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore, in alternativa alla\nmadre, o qualora la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma o\nparasubordinata; i riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della\ndurata e della retribuzione.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\n\n\n\nDivieto di lavoro notturno\n\n\n\nDall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno\ndi età del bambino la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore\n24.00 alle ore 6.00.\n\nFino a tre anni di età del bambino la lavoratrice madre o in alternativa il\npadre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.\n\nFino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o\nil lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno.\n\nNon sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il\nlavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104.\n\n\n\nDivieto di licenziamento\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto, la lavoratrice eventualmente licenziata durante il\nperiodo di divieto, ai fini della reintegrazione nel proprio posto di lavoro,\nè tenuta a presentare al datore di lavoro, entro 90 giorni, idonea\ncertificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.\n\n\n\nDivieto di sospensione dal lavoro\n\n\n\nDurante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione\ndell'attività dell'Associazione o del reparto cui essa è addetta, purché\ndotato di autonomia funzionale.\n\nI predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\n\n\n\nDiritto al rientro\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\n\nLo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\n\n\n\nDimissioni\n\n\n\nNel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in\naffidamento è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio o comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.\n\n\n\nCongedo di paternità obbligatorio\n\n\n\nAi sensi dell'art. 1 comma 342 della legge 160\u002F2019, il padre lavoratore,\nentro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi\ndal lavoro per sette giorni.\n\nLe giornate di astensione del lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell’INPS.\n\nIl lavoratore deve comunicare la data in cui usufruirà della giornata di\ncongedo obbligatorio con almeno 15 giorni di preavviso. Nel caso in cui il\nlavoratore intenda usufruire della giornata di astensione in concomitanza con\nla nascita del figlio, per comunicare il giorno dell'astensione dovrà fare\nriferimento alla data presunta del parto.\n\n\n\nCongedo di paternità facoltativo\n\n\n\nAi sensi dell'art. 1 comma 342 della legge 160\u002F2019, il padre lavoratore ha\nla facoltà di astenersi dal lavoro, per una sola giornata, entro i primi\ncinque mesi dalla nascita del figlio, previo accordo con la madre e in\nsostituzione della stessa.\n\nLe giornate di astensione dal lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell'INPS.\n\nLe giornate di astensione dal lavoro sono alternative a quelle spettanti\nalla madre.\n\nIl padre lavoratore dovrà pertanto allegare alla richiesta di congedo di\nmaternità con almeno 15 giorni di preavviso anche una dichiarazione della\nmadre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero\ndi giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.\n\nLa dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della\nmadre va presentata anche al datore di lavoro della madre.\n\n\n\nCongedo parentale\n\n\n\nPer ogni bambino, entro i suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore\nha facoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\n\n\n\n-la madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a sei mesi;\n\n-il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non\nsuperiore a sei mesi, elevabile a sette mesi qualora egli eserciti il diritto\nper un periodo continuativo di almeno a tre mesi;\n\n-il padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione\nobbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche\nse la madre lavora;\n\n-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi. Complessivamente i due genitori potranno assentarsi\nper un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile ad undici mesi qualora il\npadre benefici di almeno sette mesi di astensione.\n\n\n\nIl diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto.\n\nIl congedo parentale si applica anche in caso di adozione o affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in mesi o giorni). In sede di contrattazione decentrata saranno\ndisciplinate le modalità di fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i\ncriteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte\nore alla singola giornata lavorativa.\n\nPer l'esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice\no in alternativa il padre devono preavvisare, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, l'ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15\ngiorni.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nDurante il congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell'istituto previdenziale, una indennità\npari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di\nreddito fino ai sei anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo\ntra i genitori non superiore a 6 mesi. Per i periodi ulteriori rispetto al\nlimite dei sei mesi o per il periodo tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino o\ndi ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, l'indennità di cui\nsopra spetta se il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5\nvolte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico della assicurazione\ngenerale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono computati nella\nanzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa per il\ndiritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa, con\nesclusione degli effetti sulle ferie e tredicesima.\n\n\n\nFigli con handicap grave\n\n\n\nLa lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992 hanno diritto,\nentro il dodicesimo anno di età del figlio, al prolungamento fino a tre anni\ndel congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo\npieno presso istituti specializzati.\n\nIn alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre\no il lavoratore padre potranno chiedere all’ente datore di lavoro di\nusufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore ridotti ad un'ora nel\ncaso di orario giornaliero inferiore alle sei ore, fino al compimento del terzo\nanno di vita del bambino.\n\nDopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa tra loro, hanno\ndiritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in\nalternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è\nconvivente.\n\nLa lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992 hanno diritto ad\nun congedo retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa (anche\nfrazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall'Ente datore di\nlavoro e corrisponde all'ultima retribuzione. Il congedo viene concesso entro\n60 giorni dalla richiesta.\n\nRestano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per\nmalattia del figlio che possono essere cumulati.\n\nIl genitore di minore con handicap ha diritto a non essere trasferito ad\naltra sede lavorativa, senza consenso, a scegliere la sede di lavoro più\nvicina al luogo di residenza.\n\n\n\nMalattia del figlio\n\n\n\nEntro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio\nla madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro, senza limiti, senza retribuzione previa presentazione della relativa\ncertificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato.\n\nOltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno\ndiritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni\nannui \"pro-capite\", senza retribuzione. Le assenze per malattia del bambino\ntrovano applicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.\n\nI periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima.\n\nPer tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle\nnorme in vigore in materia di tutela della maternità\u002Fpaternità e di tutela\ndei disabili.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"paidmaternityleavepayperc","Per il medesimo periodo di congedo la la","Per il medesimo periodo di congedo la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndall'organizzazione una integrazione della retribuzione netta fino a\nraggiungerne il 100% e la 13a mensilità limitatamente all'aliquota\ncorrispondente al 20% della retribuzione di cui all'art. 47.\n\nPer le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà\ndall'organizzazione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo\nda raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.\n\nNel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100%\ndella retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed accessori.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"jobsecuritymothers","Divieto di licenziamento Le lavoratrici ","Divieto di licenziamento\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto, la lavoratrice eventualmente licenziata durante il\nperiodo di divieto, ai fini della reintegrazione nel proprio posto di lavoro,\nè tenuta a presentare al datore di lavoro, entro 90 giorni, idonea\ncertificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.\n\n\n\nDivieto di sospensione dal lavoro\n\n\n\nDurante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione\ndell'attività dell'Associazione o del reparto cui essa è addetta, purché\ndotato di autonomia funzionale.\n\nI predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\n\n\n\nDiritto al rientro\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\n\nLo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\n\n\n\nDimissioni\n\n\n\nNel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in\naffidamento è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio o comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.",{"bindId":147,"name":144,"text":148},"maternitydiscrimination","Divieto di licenziamento\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto, la lavoratrice eventualmente licenziata durante il\nperiodo di divieto, ai fini della reintegrazione nel proprio posto di lavoro,\nè tenuta a presentare al datore di lavoro, entro 90 giorni, idonea\ncertificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle\ncondizioni che lo vietavano.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"maternityotherclause","Diritto al rientro Al termine del conged","Diritto al rientro\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\n\nLo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\n\n\n\nDimissioni\n\n\n\nNel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in\naffidamento è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio o comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"timeoff","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a ","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro.\n\nPer la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza\ne successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa\nattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"breastfeeding_dangerouswork","È vietato adibire le lavoratrici al tras","È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,\nnonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,\nfaticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026, riportato nell'Allegato A, Testo\nunico n. 151\u002F2001.\n\n\n\nCongedo di maternità",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"paidpaternityleave","Congedo di paternità facoltativo Ai sens","Congedo di paternità facoltativo\n\n\n\nAi sensi dell'art. 1 comma 342 della legge 160\u002F2019, il padre lavoratore ha\nla facoltà di astenersi dal lavoro, per una sola giornata, entro i primi\ncinque mesi dalla nascita del figlio, previo accordo con la madre e in\nsostituzione della stessa.\n\nLe giornate di astensione dal lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell'INPS.\n\nLe giornate di astensione dal lavoro sono alternative a quelle spettanti\nalla madre.\n\nIl padre lavoratore dovrà pertanto allegare alla richiesta di congedo di\nmaternità con almeno 15 giorni di preavviso anche una dichiarazione della\nmadre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero\ndi giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.\n\nLa dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della\nmadre va presentata anche al datore di lavoro della madre.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"childcare","Congedo parentale Per ogni bambino, entr","Congedo parentale\n\n\n\nPer ogni bambino, entro i suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore\nha facoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\n\n\n\n-la madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a sei mesi;\n\n-il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non\nsuperiore a sei mesi, elevabile a sette mesi qualora egli eserciti il diritto\nper un periodo continuativo di almeno a tre mesi;\n\n-il padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione\nobbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche\nse la madre lavora;\n\n-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi. Complessivamente i due genitori potranno assentarsi\nper un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile ad undici mesi qualora il\npadre benefici di almeno sette mesi di astensione.\n\n\n\nIl diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto.\n\nIl congedo parentale si applica anche in caso di adozione o affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in mesi o giorni). In sede di contrattazione decentrata saranno\ndisciplinate le modalità di fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i\ncriteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte\nore alla singola giornata lavorativa.\n\nPer l'esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice\no in alternativa il padre devono preavvisare, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, l'ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15\ngiorni.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"deathrelatives","Art. 57 - Permessi per lutto o gravi mot","Art. 57 - Permessi per lutto o gravi motivi\n\n\n\nIn presenza dei gravi motivi previsti dal D.M. 278\u002F2000 e in caso di decesso\ndella moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo\nstato di famiglia, dei figli, della sorella, del fratello, dei genitori, dei\nnonni, dei suoceri, spetta al dipendente un permesso retribuito di 5 (cinque)\ngiorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data del decesso.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"marriage","Art. 52 - Congedo matrimoniale Ai dipend","Art. 52 - Congedo matrimoniale\n\n\n\nAi dipendenti che hanno superato il periodo di prova spetta un permesso\nstraordinario in occasione del matrimonio della durata di 15 giorni consecutivi\ndi calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo\nal matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa,\novvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno lavorativo.\nIl periodo di godimento del congedo matrimoniale può essere differito a\nseguito di accordo tra l'Associazione e il dipendente.\n\nIl differimento del periodo di godimento del congedo matrimoniale non potrà\nessere superiore a 3 mesi decorrenti dalla data del matrimonio, salvo diverso\naccordo tra le parti.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"screeningnonstandard","b) Al fine di assicurare la continuità d","b)\n\nAl fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del\ncontratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla\nnormativa, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e\u002Fo\nlavoratore sostituita\u002Fo di:\n\n\n\n-congedo parentale (astensione facoltativa);\n\n-riposi giornalieri per l'allattamento. In tale ipotesi l'orario di lavoro\ndel supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione\ndei sopra citati riposi.\n\n\n\nIn tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario\nlavorativo con il consenso del sostituito.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"nursingmothers","Riposi giornalieri Durante il primo anno","Riposi giornalieri\n\n\n\nDurante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\n\nI riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore, in alternativa alla\nmadre, o qualora la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma o\nparasubordinata; i riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della\ndurata e della retribuzione.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"breastfeeding_workingtime","I riposi di cui sopra spettano al padre ","I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore, in alternativa alla\nmadre, o qualora la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma o\nparasubordinata; i riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della\ndurata e della retribuzione.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"eqpay","Art. 9 - Pari opportunità Ai fini di una","Art. 9 - Pari opportunità\n\n\n\nAi fini di una piena e puntuale applicazione del d.lgs. 198 del 2006 e della\nlegge 183 del 2012 sarà costituito a livello nazionale il Comitato unico di\ngaranzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di\nchi lavora e contro le discriminazioni, composto da una componente designata da\nognuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL e da un pari numero di\ncomponenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la\nfigura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti C.U.G.\npresso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche\nrilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le\nparti.\n\nL'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro\nfunzionamento. Le finalità dei C.U.G. sono quelle definite dalla legge di\nriferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che\nperverranno dal C.U.G. nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data\ndella stipula del presente CCNL.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"violenceleave","Art. 87 - Tutela delle lavoratrici vitti","Art. 87 - Tutela delle lavoratrici vittime di violenza\n\n\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.\n80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di\ncongedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente\nall'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del\ntrattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\n\nIl datore di lavoro corrisponde l'indennità secondo le modalità previste\nper la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice\npuò, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera\nnell'arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice\nvittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non\nretribuita per ulteriori 30 giorni.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"sexualhar","Art. 65 - Tutela della salute e ambiente","Art. 65 - Tutela della salute e ambiente di lavoro – Mobbing\n\n\n\nPer l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile\n2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei\ndipendenti sul luogo di lavoro e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni, le\nparti si incontreranno entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente\ncontratto per valutare l'aggiornamento e\u002Fo la modifica del protocollo d'intesa\nsottoscritto tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e\nl'AVIS in data 23 settembre 1997.\n\nLe parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei lavoratori sono essenziali per\ngarantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\n\nConsiderata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del \"mobbing\",\nnelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti\nconcordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto\ncostituiscono una \"Commissione nazionale paritetica sul \"mobbing\".\n\nLa Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati da AVIS e 3\nrappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà\npresieduta a rotazione.\n\nLa Commissione perseguirà le finalità volte a:\n\n\n\n- prevenire il fenomeno\n\n- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici\n\n\n\nI costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della\nCommissione saranno a totale carico: della associazione per l'attività di\ncarattere generale; delle singole Associazioni aderenti ad AVIS di volta in\nvolta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione\nsia stata investita.\n\nLe parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"support_disabilities","Art. 66 - Superamento delle barriere arc","Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche\n\n\n\n\n\nIn attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 le\nAssociazioni valuteranno con le rappresentanze sindacali firmatarie del\npresente CCNL la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati\nall'eliminazione delle barriere architettoniche.\n\nNell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli\ninterventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"hourspweek_select","Art. 45 - Orario di lavoro L'orario di l","Art. 45 - Orario di lavoro\n\n\n\nL'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte le dipendenti e tutti i\ndipendenti è fissato in 36 ore, da articolare su 6 giorni o su 5 giorni a\nseconda della organizzazione aziendale. Per i dipendenti inquadrati nella\ncategoria F l'orario settimanale ordinario è di 38 ore.\n\nL'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla\nAssociazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\n\nI criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del\nlavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno,\ndalle Associazioni d’intesa con le rappresentanze sindacali firmatarie del\npresente CCNL.\n\nAgli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle\ncomprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo\narticolo 46 del presente contratto.\n\nAl personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 le 30 ore di\nriduzione di orario di cui all'art. 44 del CCNL 2002-2005 saranno trasformate\nin retribuzione.\n\nL'operazione di monetizzazione avviene come segue.\n\nViene determinato il valore annuo dei permessi per riduzione di orario sulla\nbase della retribuzione mensile, di ogni singolo dipendente, in godimento nel\nmese di gennaio 2013.\n\nIl valore annuo determinato come sopra, viene diviso per 13 e inserito, a\ntutti gli effetti, nella retribuzione lorda mensile.\n\nIl predetto valore verrà inserito nella retribuzione mensile a titolo di\nElemento di Monetizzazione Riduzione di Orario con la descrizione\n“EMRO”.\n\nL'Elemento di Monetizzazione Riduzione di Orario “EMRO” non potrà\nessere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà soggetto agli\nincrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"MAXHOURS_trigger","Art. 69 - Lavoro straordinario, diurno, ","Art. 69 - Lavoro straordinario, diurno, festivo, notturno\n\n\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura\ndell'orario di lavoro.\n\nIl tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 150 ore annue per\ndipendente.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"PAIDLEAV_trigger","Art. 50 - Ferie Tutti i dipendenti hanno","Art. 50 - Ferie\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni\nlavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia\ndistribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali\ndeve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative\nsettimanali.\n\nIn occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della\nlavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.\n\nAl dipendente che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio,\nspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale agli\nstessi spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero.\n\nIl dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività\nsoppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro\nl'anno solare.\n\nL'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base dei\ncriteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività,\ngarantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15,\nsentita\u002Fo l'interessata\u002Fo.\n\nLe rimanenti ferie devono essere godute su richiesta del dipendente e sono\nassegnate dall'Associazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle\nesigenze di servizio.\n\nIn relazione a imprescindibili esigenze di servizio, la fruizione delle\nferie può essere procrastinata al 30 giugno dell'anno successivo.\n\nNon è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale\ndelle ferie. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ndalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"bankholidays2","Art. 49 - Festività Tutti i dipendenti d","Art. 49 - Festività\n\n\n\nTutti i dipendenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\n\n\n\n1) Capodanno (1° gennaio)\n\n2) Epifania (6 gennaio)\n\n3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)\n\n4) lunedì di Pasqua (mobile)\n\n5) Festa del lavoro (1° maggio)\n\n6) Festa della Repubblica (2 giugno)\n\n7) Assunzione della Madonna (15 agosto)\n\n8) Ognissanti (1° novembre)\n\n9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n10) S. Natale (25 dicembre)\n\n11) S. Stefano (26 dicembre)\n\n12) Santo Patrono (mobile)\n\n\n\nIn occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e\ndel lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 47.\n\nI dipendenti che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad\nun corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dall'Associazione sentito l'interessato.\n\nIn occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha\ndiritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in altro giorno feriale\nstabilito dalla amministrazione in accordo con l'interessata\u002Fo.\n\nIn caso di orario di lavoro organizzato su 5 giorni, il sabato - ai fini del\nprecedente comma - viene considerato come un giorno di riposo.\n\nIn caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1\u002F26 della retribuzione\nmensile.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"SCHEDULE_trigger","Art. 46 - Riposo settimanale e giornalie","Art. 46 - Riposo settimanale e giornaliero\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in\nun giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in\nturno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.\nComunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,\nquesta verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione\ndella indennità festiva.\n\nIl riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.\n\nAl lavoratore spetta un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24\nore.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"TRADEUNLEAV_trigger","Per l'espletamento dei compiti e delle f","Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle\nrappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, è riconosciuto alle\nstesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello\ndi singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere\ninferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.\n\nPer l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un\nmonte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà\nlavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale\nlimite.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"tradeunleavtxt","Art. 15 - Permessi per cariche sindacali","Art. 15 - Permessi per cariche sindacali\n\n\n\nI dipendenti componenti gli organismi direttivi delle Organizzazioni\nsindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, regionali, comprensoriali o\nzonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la\npresenza delle strutture sindacali confederali - Camera del lavoro - Unione\nsindacale territoriale - Camera sindacale territoriale) di categoria e\nconfederali, hanno diritto, per l'espletamento delle attività sindacali, a\npermessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti\ndalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\nInoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il\nverificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di\ncui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\n\nI nominativi dei dipendenti di cui al 1° comma e le eventuali variazioni\ndovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all'Associazione\nin cui il dipendente presta servizio.\n\nNon si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dall'Associazione.\n\nIn caso di dipendenti con rapporto a tempo parziale i permessi di cui al\npresente articolo vengono ridotti in proporzione all'orario settimanale\nsvolto.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 59 - Permessi per cariche elettive ","Art. 59 - Permessi per cariche elettive\n\n\n\nL'art. 31 legge 300\u002F70 riconosce ai dipendenti che siano eletti membri del\nParlamento Nazionale e\u002Fo Europeo e delle assemblee Regionali (ovvero siano\nchiamati ad altre Funzioni Pubbliche) il diritto a richiesta, ad essere\ncollocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro\nmandato.\n\nIl periodo di aspettativa è considerato utile ai fini del riconoscimento\ndel diritto e della determinazione della misura della pensione a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria o dei trattamenti sostitutivi della\nmedesima.\n\nI dipendenti chiamati a coprire le cariche di membri di Consigli Comunali,\nProvinciali, e di altri Enti Territoriali hanno diritto a disporre del tempo\nnecessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, come\nprevisto dalla normativa vigente.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella D MINIMI TABELLARI (in vigore da","Tabella D\n\n\n\nMINIMI TABELLARI\n\n(in vigore dal 1° gennaio 2022)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n      \n      4\n      \n      5\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.473,50\n      \n      1.514,36\n      \n      1.554,17\n      \n      1.577,87\n      \n      1.604,95\n      \n      1.632,50\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.592,30\n      \n      1.638,11\n      \n      1.685,79\n      \n      1.715,82\n      \n      1.751,53\n      \n      1.793,37\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.825,14\n      \n      1.881,77\n      \n      1.947,43\n      \n      2.013,61\n      \n      2.110,93\n      \n      2.212,94\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.981,73\n      \n      2.054,31\n      \n      2.120,47\n      \n      2.186,14\n      \n      2.252,33\n      \n      2.319,93\n      \n    \n    \n      E\n      \n      2.137,16\n      \n      2.220,98\n      \n      2.307,08\n      \n      2.395,63\n      \n      2.469,08\n      \n      2.545,59\n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.585,91\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nI valori dell'elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono riportati\nnella sottostante tabella G.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"wageincreasetype2","Gli incrementi contrattuali e le relativ","Gli incrementi contrattuali e le relative decorrenze sono riportati nelle\nsottostanti tabelle B, C, D. che corrispondono ad un incremento economico a\nregime pari al 4,5% che verrà erogato rispettando le seguenti decorrenze:\n\n\n\n- 1,5% di incremento economico al 1° dicembre 2020\n\n- 1,5% di incremento economico al 1° giugno 2021\n\n- 1,5% di incremento economico al 1° gennaio 2022",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"OVERTIME_trigger","Il lavoro straordinario sarà compensato ","Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della\nretribuzione in atto, così come definito dall' art. 47 del presente CCNL, con\nl'aggiunta di una maggiorazione:\n\n\n\na)del 20% per il lavoro straordinario prestato in orario diurno;\n\nb)del 30% per il lavoro prestato in orario notturno o nei giorni festivi\nprevisti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica;\n\nc)del 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni\nfestivi previsti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"SENIOR_trigger","Art. 68 - Retribuzione individuale di an","Art. 68 - Retribuzione individuale di anzianità\n\n\n\nSi confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di\nanzianità.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"mealvouchers","Art. 75 - Mensa e vitto Hanno diritto al","Art. 75 - Mensa e vitto\n\n\n\nHanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro preveda\nuna interruzione inferiore a 1,5 ore.\n\nIl personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà, ove possibile,\ndella struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite\nconvenzioni stipulate dall'Associazione.\n\nLe Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,29.\n\nIl pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione\nva rilevata con i normali mezzi di controllo.\n\nIl dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella\nmisura di € 1,00 per la durata del presente contratto, ove fruisca del\nservizio mensa.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"MEALALL_trigger","Le Associazioni provvederanno, ove possi","Le Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,29.\n\nIl pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione\nva rilevata con i normali mezzi di controllo.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"direct_participation_trigger","Art. 84 - Commissione paritetica naziona","Art. 84 - Commissione paritetica nazionale\n\n\n\nL'AVIS e le OO.SS. firmatarie del CCNL per il personale dipendente\ndall'AVIS, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale,\ncon sede presso l'AVIS - sede nazionale - formata dai rappresentanti delle\nstesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative\nderivanti dall'applicazione in sede di struttura dei diversi istituti\ncontrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di\nlettera raccomandata, la convocazione della Commissione paritetica nazionale\nche si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con\nl'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti\ne degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo\nsull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin\ndall'inizio della vigenza del contratto.",{"bindId":266,"name":88,"text":267},"strikes_trigger","3. Divieti\n\n\n\nNon è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\n\n\n\na)per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\nb)presso le Organizzazioni nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge\n23 luglio 1991 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo il\ncaso di assunzione per sostituzione di lavoratori assenti o per contratti di\ndurata inferiore a 3 mesi;",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"direct_participation_hrs","Art. 14 - Assemblea I dipendenti hanno d","Art. 14 - Assemblea\n\n\n\nI dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché\ndurante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione.\n\nL'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee e per eventuali incontri delle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL. Le stesse possono riguardare la\ngeneralità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue\ndalle R.S.U.\u002FR.S.A. di cui all'art. 13 del presente CCNL e nella misura di 5\nore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\n\nDella convocazione della riunione deve essere data alla amministrazione\ntempestiva comunicazione con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti\nesterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle\nassemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze\nproprie dell'utenza.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"ONCEONLY_trigger","Al personale assunto prima dell’01\u002F01\u002F20","Al personale assunto prima dell’01\u002F01\u002F2020 e ancora in servizio alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL sarà riconosciuto un importo a\ntitolo di una tantum pari ad euro 600 per i trienni economici 2013\u002F2019, che ha\nfinalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata\nsottoscrizione del CCNL e non sarà riparametrata né sull'anzianità di\nservizio, né sull'orario di lavoro e né tantomeno sulle categorie di\ninquadramento giuridico.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"ONCERISE_trigger","Art. 74 - Tredicesima mensilità A tutto ","Art. 74 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nA tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da\ncorrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori\ntabellari di cui all'art. 67 e dalla retribuzione individuale di anzianità.\n\nLa tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio o salario.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"NOCTPREM_trigger","b)del 30% per il lavoro prestato in orar","b)del 30% per il lavoro prestato in orario notturno o nei giorni festivi\nprevisti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica;",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"CONSIGN_trigger","Nel caso in cui la pronta disponibilità ","Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.",{"bindId":289,"name":282,"text":290},"sundayallowanceperc1","b)del 30% per il lavoro prestato in orario notturno o nei giorni festivi\nprevisti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica;\n\nc)del 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni\nfestivi previsti dall'art. 49 del presente CCNL compresa la domenica","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti AVIS 2020-2022 - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2020-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6 (in the calculation of working day hours we refer to six days per week)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.28 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;1,5&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;110 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;5.29 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[296],{"title":37,"slug":33},[298],{"type":299,"data":300},"call_to_action_body_block",{"title":301,"description":302,"variant":303,"link":304},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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